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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 1990/2025 del 12-11-2025

... lavori di abbellimento alla mansarda concessagli in comodato d'uso gratuito dal ### o meglio lavori straordinari non necessari e né urgenti non aveva diritto a ricevere il rimborso delle spese sostenute ai sensi del secondo comma dell'art.1808 c.c. […] il Giudice fondava l'accoglimento della domanda attorea sull'errata convinzione che fosse stata data prova dell'esistenza di un contratto di mutuo, che obbligava il mutuatario alla restituzione delle somme date in prestito. […] Il Giudice di prime cure di contro avrebbe dovuto, sulla base dell'istruttoria espletata e pertanto delle dichiarazioni testimoniali non ritenere provata la domanda attorea, non essendoci alcun contratto di mutuo tra le parti né tanto meno alcun prestito in essere.” I motivi, complessivamente valutati, sono fondati. 3.2. In fatto, come risulta dall'istruttoria del primo grado: - ### ha corrisposto a ### tra il mese di settembre 2009 al mese di marzo 2010 la somma totale di € 25.440,56 mediante assegni bancari tratti sulla ### (v. doc. dal n.1 al n.7, fascicolo di primo grado parte appellata); - ### ha convissuto per circa due anni con la figlia dell'appellante, ### nell'immobile concesso in comodato alla (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE ### - ### La Corte di Appello di Firenze, ### in persona dei ### Dott.ssa #### istruttorerelatore #### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 1068/2024 con OGGETTO: ### promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv.  #### APPELLANTE contro ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ####: sentenza n. 584/2024 del Tribunale di Pisa pubblicata il #### data 16 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni. 
Per la parte appellante ### “Voglia l'###ma Corte d'Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza 584/2024 del Tribunale di Pisa emessa il ### pubblicata il ### resa nel giudizio recante R.G. 5779/2017 dal Giudice Dr.ssa ### in accoglimento del proposto appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati nel presente atto di appello, la totale infondatezza delle domande avanzate nei confronti del sig. ### dal sig. ### domande si chiede siano integralmente rigettate. Con vittoria di spese e delle competenze di entrambi i gradi del giudizio”. 
Per la parte appellata ### “Voglia, l'###ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, in via preliminare e di rito dichiarare inammissibile l'appello proposto da ### per i motivi esposti in narrativa, in tesi rigettare l'appello perché infondati i motivi di impugnazione in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado per i capi/parti oggetto del presente giudizio. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge e con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.” Fatti di causa - svolgimento del giudizio Il giudizio di primo grado 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ### conveniva davanti al Tribunale di ### esponendo: - di aver corrisposto a ### tra l'anno 2009 e l'anno 2010, la somma di € 25.440,46 mediante assegni bancari; - che dette somme erano state corrisposte a titolo di prestito per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà dello stesso ### sito in ### via ### - che per disporre della suddetta cifra in data 3 agosto 2009 ### aveva acceso un finanziamento con ### s.p.a.; - che nell'agosto 2010 ### andava a convivere con ### figlia di ### nell'immobile ristrutturato concesso in comodato alla figlia; - che la convivenza con la figlia del ### era poi cessata; - che il convenuto aveva restituito solo € 2.000,00 della somma mutuata; - che inutili erano stati i tentativi di recuperare la somma mediante diffida stragiudiziale. 
Parte attrice chiedeva pertanto la condanna del convenuto: in via principale, alla restituzione ex art. 1813 c.c. della somma di euro € 23.440,46, o la somma maggiore o minore che dovesse risultare, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo; in via subordinata, la restituzione ex art. 2033 c.c. ovvero ex art. 2041 c.c. della medesima somma. 
Si costituiva in giudizio ### opponendosi alla domanda e chiedendo: - in via principale e nel merito, il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, non avendo parte attrice alcuna titolarità per richiedere somme così come indicato in atto di citazione; - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, che fosse ridotto quanto ritenuto dovuto al ### in proporzione a quanto ricevuto dallo stesso da parte della sig.ra ### e dal ### per € 9.000.   Chiedeva ancora il ### nelle conclusioni della comparsa di costituzione che il Giudice riducesse ulteriormente la somma per il periodo in cui il ### aveva vissuto nell'immobile senza pagare alcun canone di locazione, quantificando il mancato pagamento della locazione in € 8.400,00 o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia. 
Istruita la causa con prove orali e documenti, il Tribunale con sentenza 584/2024 pubblicata il ### così statuiva: “1) condanna ### a corrispondere a ### la somma di € 23.440,46 oltre interessi legali dalla data di messa in mora (11.03.2013) fino al soddisfo; 2) condanna ### a corrispondere a ### le spese di lite che liquida in € 5077 per compensi ed € 264 per esborsi oltre al rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.” Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale: “Nel giudizio in esame, risulta pacifico oltreché documentato che ### lini ha corrisposto a ### tra l'anno 2009 e l'anno 2010, la somma di € 25.440,46 mediante assegni bancari tratti sulla ### filiale S. ####. Entrambe le parti allegano che detta corresponsione risultava finalizzata ad eseguire lavori di ristrutturazione della porzione d'immobile di proprietà di ### concesso in comodato a ### ed alla figlia ### con la quale ### aveva a quel tempo una relazione sentimentale, per consentirne la convivenza. I lavori -consistiti nell'ampliamento dell'immobile, sovrapposizione di nuovo pavimento sulla superficie della mansarda, rivestimento, pavimentazione e rifinitura del bagno, realizzazione di una parete divisoria - vennero commissionati alla ditta ### per come riferito dal teste ### Deve, quindi, presumersi che l'incarico alla ditta ### per eseguire i lavori nell'immobile di proprietà di ### venne dato dal medesimo ### Ciò sia perché la ditta ### era la stessa ditta che si occupò dei lavori di ristrutturazione della mansarda nell'anno 2002, circostanza che fa propendere per l'esistenza di un rapporto fiduciario tra ### e la ditta ### sia perché la circostanza è stata ammessa dalla teste di parte convenuta ### la quale ha dichiarato che i lavori di ristrutturazione della mansarda (nell'anno 2009) vennero commissionati e pagati dal padre ### Da tali elementi fattuali, uniti al fatto non contestato del probabile godimento dei benefici fiscali connessi alla ristrutturazione in capo al proprietario, appare innegabile che vi fosse la certa volontà del proprietario dell'immobile ### di eseguire i lavori di ristrutturazione di cui si discute.
Né in senso contrario o escludente può valere la circostanza che i lavori fossero stati materialmente seguiti dai comodatari ovvero che nel 2002 il proprietario avesse già realizzato importanti lavori di ristrutturazione, tali da rendere superflui e non urgenti quelli realizzati nel 2009. 
Resta comunque provato che i lavori del 2009 furono commissionati dal proprietario dell'immobile. 
Se così è, non può ritenersi applicabile al caso di specie l'art.1808 cod.civ. a mente del quale “il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa”, disposizione invocabile solo nel caso in cui sia il comodatario a sostenere personalmente le spese e non possa pretenderne il rimborso dal comodante. 
Ed allora, se i lavori furono commissionati dal proprietario dell'immobile e non personalmente sostenuti dal comodatario, deve desumersi che il passaggio di denaro da ### a ### per la realizzazione dei lavori abbia avuto quale causa il finanziamento degli stessi. 
Detto in altri termini, se la volontà delle parti fosse stata diversa da quella esposta, ### avrebbe provveduto ad eseguire tutti i lavori della mansarda in autonomia, senza poterne richiedere il rimborso al proprietario ### La circostanza che abbia invece consegnato il denaro a ### per eseguire i lavori si spiega solo in termini di somma consegnata a titolo di prestito. 
In questa chiave interpretativa, può inserirsi anche la dazione della somma di € 2.000,00 da parte di ### a ### nell'agosto 2012, passaggio di denaro solo genericamente giustificato dal convenuto ed invece riconducibile, anche in forza delle dichiarazioni dei testi di parte attrice, quale inizio della restituzione delle somme date in prestito. 
Risulta pertanto la prova dell'esistenza di un contratto di mutuo, che obbliga il mutuatario alla restituzione delle somme date in prestito. 
Restano assorbite le eccezioni di compensazione del convenuto solo genericamente formulate.” ###. 2. Proponeva tempestivo appello ### ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione: 1) errata ricostruzione dei fatti; 2) confusione ed errore da parte del Giudice di prime cure nell'individuazione della ditta esecutrice dei lavori ### alla mansarda nell'anno 2009 e della ditta esecutrice della ristrutturazione dell'immobile nell'anno 2002; 3) errata interpretazione da parte del giudice di prime cure della testimonianza della sig.ra ### e di conseguenza errato convincimento del giudice che i lavori del 2009 furono commissionati dal ### 4) errata presunzione del Giudice di primo grado che il proprietario dell'immobile avesse realizzato importanti lavori di ristrutturazione; 5) errata desunzione in ordine alla circostanza che il passaggio di denaro sia stata la causa del finanziamento dei lavori; 6) errata convinzione del giudice di primo grado circa la dazione dell'importo di € 2.000,00; 7) erronea interpretazione dell'art. 1808 c.c.; 8) erronea configurazione di contratto di mutuo; 9) mancata considerazione delle eccezioni di parte convenuta; 10) errata condanna al pagamento delle spese legali; 11) errata condanna del ### al pagamento in favore del ### dell'importo di € 23.440,46. 
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. 
Si costituiva in giudizio ### che contestava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio. 
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. in data 16 ottobre 2025 a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte. 
Motivi della decisione ### è fondato e va accolto, con riforma della sentenza impugnata.  3. I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi. 
Parte appellante in sintesi deduce “nei propri atti difensivi ha sempre contestato l'assunto che fossero necessarie opere di ristrutturazione della mansarda difatti i lavori effettuati dai comodatari sono consistiti in semplici opere di abbellimento della porzione di immobile concesso da ### Tale circostanza risultava confermata in sede testimoniale dai testi sentiti […] In sede istruttoria emergeva che i lavori di ampliamento (non lavori di abbellimento della mansarda) fossero stati commissionati alla ditta ### e pagati dal ### così come da dichiarazione testimoniale della teste ### escussa all'udienza del 08.09.2021 […] mentre i lavori di abbellimento ossia sovrapposizione di nuovo pavimento sulla superficie della mansarda, rivestimento e pavimentazione del bagno, nonché cambio predisposizione della cucina nella mansarda erano stati commissionati dal ### così come da dichiarazioni testimoniali […] Il Giudice di prime cure di contro avrebbe dovuto ritenere, a seguito delle testimonianze, che essendo state effettuate importanti opere di ristrutturazione della mansarda negli anni 2001/2002 e che quindi la mansarda era perfettamente abitabile, i lavori del ### alla suddetta mansarda nel 2009 fossero superflui o meglio non straordinari ed urgenti […] il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dare il giusto peso alle dichiarazioni testimoniali ed affermare che i lavori di abbellimento della mansarda effettuati nel 2009 venivano commissionati dal ### lini, così come emerso dall'istruttoria […] il Giudice di primo grado avrebbe dovuto affermare che avendo il ### effettuato dei lavori di abbellimento alla mansarda concessagli in comodato d'uso gratuito dal ### o meglio lavori straordinari non necessari e né urgenti non aveva diritto a ricevere il rimborso delle spese sostenute ai sensi del secondo comma dell'art.1808 c.c. […] il Giudice fondava l'accoglimento della domanda attorea sull'errata convinzione che fosse stata data prova dell'esistenza di un contratto di mutuo, che obbligava il mutuatario alla restituzione delle somme date in prestito. […] Il Giudice di prime cure di contro avrebbe dovuto, sulla base dell'istruttoria espletata e pertanto delle dichiarazioni testimoniali non ritenere provata la domanda attorea, non essendoci alcun contratto di mutuo tra le parti né tanto meno alcun prestito in essere.” I motivi, complessivamente valutati, sono fondati.  3.2. In fatto, come risulta dall'istruttoria del primo grado: - ### ha corrisposto a ### tra il mese di settembre 2009 al mese di marzo 2010 la somma totale di € 25.440,56 mediante assegni bancari tratti sulla ### (v. doc. dal n.1 al n.7, fascicolo di primo grado parte appellata); - ### ha convissuto per circa due anni con la figlia dell'appellante, ### nell'immobile concesso in comodato alla coppia dall'appellante; - ### ha contestato che siano stati eseguiti lavori di “ristrutturazione” di detto immobile o che questi fossero comunque necessari per rendere abitabile l'immobile, fornendo prova della già avvenuta ristrutturazione nell'anno 2001/2002 e che pertanto aveva fatto presente che avrebbe contribuito economicamente ad ulteriori lavori (v. dichiarazioni teste ### nell'udienza dell'8/9/2021 “…anzi mio padre più volte li sollecitava di non fare tutti questi stravolgimenti perché l'appartamento era finito, era nuovo; una volta ero presente e ho sentito dire da ### a mio padre “Cesare dormi tranquillo, sono cose nostre, non ti interessare” più o meno era questo il senso, ed è stato poco prima che iniziassero i lavori”); - più specificamente, detto immobile fu oggetto di ristrutturazione da parte di Cesare ### nell'anno 2001/2002, con lavori eseguiti dalla ditta individuale di ### (v. fatture ditta ### nn. 32/21-12-2001, 29/6-11-2001 e 02/18-01- 2002, doc. 2 fascicolo primo grado parte appellante e dichiarazioni teste ### tre nell'udienza del 26/4/2021, interrogato sui capi di cui alla memoria ex art. 183 co. VI n. 2 cpc del ### “Il signor ### mi ha incaricato di ristrutturare il suo immobile… ho smontato il tetto, ho demolito una parte della mansarda ed ho ricostruito; i lavori che ho eseguito sono quelli descritti nelle fattura che mi si mostrano, la n. 32 del 21.12.2001; la nr 29 del 6.11.2001 e la nr. 2 del 18.1.2002, che riconosco. Sono stato pagato dal Ninci… ho smontato il tetto e l'ho rifatto nuovo in cemento armato;…..la man sarda è stata smantellata e rifatta di nuovo ed è stata fatta abitabile, con pavimenti, rivestimenti e con la realizzazione di un bagno…”) nonché da altri fornitori per vari lavori (v. fattura ditta ### srl n. 119/23-5-2022, fatture L.N. Impianti nn. 20/31-5-2002, 40/20-5-2002, 39/17-5-2002, 33/4-4-2002, 9/28-2-2002, fatture ### lucci ### nn.34/6-9-2002, 6/25-2-2002 doc. 2 fascicolo primo grado parte appellante); - nell'anno 2009 il ### e la compagna, ### avevano deciso di apportare migliorie e modifiche a tale immobile (v. dichiarazioni teste ### nell'udienza del 26/4/2021 “So perché ne hanno parlato al bar, me presente, il ### lini e la sua fidanzata ### e dicevano che si erano messi insieme e che stavano facendo la ristrutturazione della casa…”; teste ### nell'udienza dell'8/9/2021 “… ### e il ### hanno deciso di apportare delle modifiche alla mansarda: l'appartamento era finito, ma hanno deciso di fare delle modifiche…”; teste ### nell'udienza dell'8/9/2021 “…Mio marito aveva prestato a ### e a ### 5.000,oo euro per comprare la cucina per tornarci a vivere finiti i lavori, poi hanno deciso di fare i lavori di ampliamento di ristrutturazione…”); - detti lavori furono commissionati dalla coppia, ### e ### ci, alla ditta di ### e fu la coppia a impartire istruzioni durante l'esecuzione delle opere (v. dichiarazioni teste ### udienza dell'8/9/2021 “….sono venuti loro - il ### e la ### - a dare istruzioni: prima di iniziare la posa mi informo su come i clienti vogliono la posa della pavimentazione…”, “il ### non veniva tutti giorni; quando veniva controllava l'avanzamento dei lavori e visionava i lavori.”); - per detti lavori non è stato prodotto dalle parti alcun documento comprovante la tipologia dei lavori, il loro costo o altre circostanze idonee ai fini dell'accertamento della fondatezza delle richieste del ### dall'istruttoria testimoniale del primo grado risulta solamente una descrizione generica degli interventi effettuati (v. dichiarazioni teste ### sul capo 15 di cui alla memoria ex art. 183 VI co. n.2 c.p.c. di parte convenuta, udienza dell'8/9/2021 “### la circostanza; i lavori realizzati sono quelli descritti nel capitolo”, ovvero “…un nuovo rivestimento, una nuova pavimentazione e la rifinitura del bagno della mansarda dell'immobile sito in ### a ### n.408 di proprietà del sig. ###” V. memoria ex art. 183 VI co. n.2 c.p.c. di parte convenuta).  3.3. In generale i giudici di legittimità hanno chiarito che “l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione; l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova [...] Tuttavia, è stato altresì precisato che la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione, purché l'attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare neppure in subordine una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta, ferma restando, la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra. (Cass. n. 17050/2014).” (così in motivazione Cassazione civile sez. II, 08/10/2021, n.27372; vedi anche Cass. 24/06/2022, n.20433: “La datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, a opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso so stanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione”; Cass. 16/12/2020, n.28827).  3.4. Nella fattispecie, come esposto, risulta provato che le somme erano destinate a lavori di risistemazione dell'immobile di proprietà #### concesso in comodato alla figlia ed al di lei compagno e convivente #### l'immobile peraltro era già stato ristrutturato dal ### non molto tempo prima, quindi gli ulteriori lavori, come emerso anche dalle deposizioni testimoniali in precedenza richiamate, erano ragionevolmente frutto della volontà della coppia di effettuare ulteriori modifiche ed adattamenti in prospettiva della stabile convivenza nell'abitazione del padre di lei. 
In tale contesto (immobile già abitabile concesso in comodato; relazione di stabile convivenza con la figlia del comodante; somme pacificamente destinate ad opere eseguiti in tale immobile) il trasferimento delle somme non appare di per sé indicativo della conclusione di un contratto di mutuo con conseguente obbligo di restituzione.  3.5. Il Tribunale ha accolto la domanda principale di restituzione delle somme a titolo di mutuo (“### pertanto la prova dell'esistenza di un contratto di mutuo, che obbliga il mutuatario alla restituzione delle somme date in prestito”); parte appellata in questa sede ###la comparsa di costituzione, non ha espressamente riproposto, come era suo onere ex art. 346 c.p.c. le domande assorbite subordinate di restituzione ex art.  2033 c.c. e di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; non è quindi necessario valutare se ed in quale misura vi sia un obbligo restitutorio correlato (non ad un mutuo ma) ex art. 1808 c.c. a spese “necessarie ed urgenti” sostenute (vedi per fattispecie in parte analoga Cass. 14/06/2018, n.15699: “il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione straordinaria (non riconducibili alla categoria delle spese straordinarie necessarie e urgenti per la conservazione della cosa) può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante. Deriva da quanto precede, pertanto, che se un genitore concede un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia, egli non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute da uno dei coniugi comodatari durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale opere”); né è necessario valutare se ed in quale misura vi sia un obbligo (non di restituzione di somme mutuate ma) di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 (vedi per fattispecie in parte analoga: Cass., 01/07/2021, n.18721: “in tema di convivenza more uxorio, un'attribuzione patrimoniale a favore del partner convivente può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens (fattispecie relativa alla richiesta di restituzione delle somme versate per eseguire una serie di lavori ed opere nell'immobile dell'ex compagna convivente)”).  4. “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (vedi tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890; Cassazione civile sez. II - 03/09/2021, n. 23877). 
Avuto riguardo alla particolarità della vicenda come in precedenza esposto (pacifica destinazione delle somme ad opere di ristrutturazione di immobile di proprietà dell'appellante; mancata riproposizione delle domande ex artt. 2033 e 2041 c.c.; inserimento della vicenda nell'ambito di una relazione sentimentale di convivenza tra la figlia dell'appellante e l'appellato poi cessata) sussistono i motivi ex art. 92 c.p.c. come integrato dalla sentenza 77/2018 Corte Costituzionale, per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.  P.Q.M.  la Corte di Appello di ### definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da ### nei confronti di ### avverso la sentenza n. 584/2024 del Tribunale di ### pubblicata il ###, così provvede: ### della sentenza impugnata 1) rigetta le domande nei confronti di ### 2) dichiara interamente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra ### e ### Così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.   ### relatore - estensore ####ssa ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

causa n. 1068/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Primavera Anna, Luigi Nannipieri

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 162/2025 del 08-08-2025

... casa coniugale, sita in ### alla ### 43, concessa in comodato d'uso gratuito è assegnata con tutti gli arredi alla sig.ra ### nella sua qualità di genitore collocatario prevalente del figlio minore; - il sig. ### sposterà la propria residenza presso l'abitazione sita in ### alla ### 5, che prenderà in locazione; - il sig. ### contribuirà al mantenimento di ### versando alla sig,ra ### nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, entro il giorni 5 di ogni mese, l'importo mensile di ### 300,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica dello stesso e con decorrenza dal mese di luglio 2024; importo sottoposto a rivalutazione montetaria annuale ex indici ### costo vita; - entrambi i coniugi parteciperanno alle spese straordinarie, preventivamente concordate, salvo imprevisti e/o urgenze, nell'interesse del minore in parti uguali (al 50%) della spesa, come da protocollo di intesa sottoscritto dal ### del Tribunale di ### e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### il ###; - il sig. ### contribuirà al mamtenimento della sig.ra ### versando entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di ### 200,00, con decorrenza dal mese di luglio 2024, mporto sottoposto a (leggi tutto)...

testo integrale

### n. 1689/2024 - ### 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Catanzaro, ###, in composizione ### nella persona dei signori ### Dott.ssa ###ssa Elais Mellace Giudice rel./est.  ###ssa ### riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n. 1689 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente TRA ### (c.f. ###) elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; E ### (c.f.###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; ###È ### -in sede interventore ex lege ### Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.  ### 1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 16 ottobre 2024, ### e ### - premesso di aver contratto matrimonio in ### il 10 ### n. 1689/2024 - ### 2 di 5 marzo 2015 in regime di separazione dei beni ed in costanza del quale era nato il 6 novembre 2018 il loro unico figlio, ### - deducevano che la comunione morale e materiale si era deteriorata al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. 
Esponevano, altresì, che ### era impiegato amministrativo presso l'### dello Stato, mentre la ### era dipendete, con contratto part-time, della società ### s.a.s. 
Fatte tali premesse, gli odierni ricorrenti adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle seguenti condizioni: “- il figlio minore ### resta affidato ad entrambi i genitori (affido condiviso), che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione; le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (es. interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; - il sig. ### avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio non collocato presso la propria abitazione ogni volta che lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con le esigenze degli stessi; le vacanze di ### di ### le altre festività e le vacanze estive saranno concordate, di volta in volta, da entrambi i genitori, avuto modo che il minore trascorra almeno una festività cin ciascuno dei genitori; - il figlio potrà intrattenersi con la madre e con il padre a week-end alterni, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola, fino al lunedì mattina, pernottando presso le rispettive abitazioni; i genitori si impegnano a rispettare il piano genitoriale predisposto dagli stessi in base alle esigenze del figlio che, sottoscritto da entrambi, viene allegato al presente accordo da intendersi parte integrante; - ciascun coniuge, previo congruo preavviso, si impegna ad accogliere il figlio presso la propria abitazione nel caso in cui l'altro dovesse assentarsi per brevi ### n. 1689/2024 - ### 3 di 5 periodi dalla propria casa o nel caso in cui, per qualsiasi giustificato motivo, non gli fosse possibile provvedere allo stesso; - la casa coniugale, sita in ### alla ### 43, concessa in comodato d'uso gratuito è assegnata con tutti gli arredi alla sig.ra ### nella sua qualità di genitore collocatario prevalente del figlio minore; - il sig. ### sposterà la propria residenza presso l'abitazione sita in ### alla ### 5, che prenderà in locazione; - il sig. ### contribuirà al mantenimento di ### versando alla sig,ra ### nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, entro il giorni 5 di ogni mese, l'importo mensile di ### 300,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica dello stesso e con decorrenza dal mese di luglio 2024; importo sottoposto a rivalutazione montetaria annuale ex indici ### costo vita; - entrambi i coniugi parteciperanno alle spese straordinarie, preventivamente concordate, salvo imprevisti e/o urgenze, nell'interesse del minore in parti uguali (al 50%) della spesa, come da protocollo di intesa sottoscritto dal ### del Tribunale di ### e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### il ###; - il sig. ### contribuirà al mamtenimento della sig.ra ### versando entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di ### 200,00, con decorrenza dal mese di luglio 2024, mporto sottoposto a rivalutazione montetaria annuale ex indici ### - l'automobile ####, tg. ### di proprietà della sig.ra ### resterà nella sua disponibilità; - le partiu si rilasciano, sin d'ora, l'autorizzazione al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi passaporti; per tutto quanto non espressamente previsto in tale accordo, si rinvia alle norme del ###, alla L. 898/70 e alla L. 74/87”. 
I coniugi dichiaravano, infine, di non volersi riconciliare e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza mediante deposito di note scritte.  1.1. All'udienza cartolare del 19 febbraio 2025, il ### - preso atto della volontà delle parti - rinviava la causa per esigenze dovute al gravoso carico ### n. 1689/2024 - ### 4 di 5 di ruolo all'udienza del 13 maggio 2025, all'esito della quale rimetteva la causa al Collegio per la decisione, giusto provvedimento del 12 giugno 2025.  OSSERVATO IN DIRITTO 2. Ritiene il Tribunale che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi in epigrafe indicati di separazione consensuale sia fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento. 
Ed invero, le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. 
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi ### e ### autorizzando gli stessi a vivere separatamente.  2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi, formalizzate nel ricorso introduttivo e afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, nonché al mantenimento ordinario e straordinario del figlio minore, il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, avuto anche riguardo all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto. 
Atteso, dunque, che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi può essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, il Tribunale omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.  3. Alla luce della domanda congiunta di separazione, il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni per poter compensare integralmente tra le parti le spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale di ####, in composizione ### definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa da ### nata a ### il #### n. 1689/2024 - ### 5 di 5 e ### nato a ### il ###, con l'intervento necessario del ###, così provvede: 1) pronuncia la separazione personale tra ### e ### i quali hanno matrimonio concordatario in ### il 2 marzo 2015, trascritto nei ### dello ### del Comune di #### 2015, ### I, ### A, N. 15, autorizzando gli stessi a vivere separatamente; 2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti; 3) ordina all'### di ### del Comune di ### cui viene trasmessa la sentenza a cura della ### in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello ###); 4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ### del 6 agosto 2025.   ### rel./est ###ssa ###ssa

causa n. 1689/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Mellace Elais, Garofalo Francesca

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Tribunale di Tempio Pausania, Sentenza n. 596/2025 del 29-10-2025

... dei distributori si intende effettuata a titolo di comodato gratuito e come tale è regolata, per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, dall'art. 1803 e ss. c.c.”; all'art. 3.2, che “### S.r.l. si impegna per tutta la durata del presente contratto ad installare solo ed esclusivamente apparecchiature di proprietà della ### S.r.l.”; all'art. 3.3, che “### S.r.l. si impegna e si obbliga di buon grado a rifondere ### S.r.l. a prezzi correnti di listino il materiale di sua proprietà smarrito, danneggiato, non restituito, ma non sarà responsabile della normale usura. ### S.r.l. si impegna a mantenere in buono stato di funzionamento tutti i distributori automatici concessi in comodato d'uso gratuito e a provvedere a tutte le riparazioni, sia per i pezzi di ricambio sia per la manodopera, a sua cura e spese (….) Saranno tuttavia addebitate al Cliente le riparazioni, le sostituzioni ed in genere tutte le spese rese necessarie in conseguenza di fatti imputabili allo stesso Cliente”; all'art. 5, che “I prezzi praticati dalla ### S.r.l. alla #### S.r.l. per tali generi sono fissati nell'allegato 1 al presente contratto per costituirne parte integrante”; all'art. 11, (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ### ordinaria CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa ###; ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 2650/2015 del ### degli ###, promossa da: ### S.r.l., con sede #######, ###.so ### nr. 12/9 (C.F./P.I.  ###), in persona del legale rappresentante ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.: ###), del ### di ### domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. ### (C.F.: ###), sito in #### nr. 106; attore contro ### S.r.l. (P. IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in #### nr. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. #### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 con studio in #### nr. 1/b (C.F.: ###; P. Iva: ###), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### in #### nr. 4/1 (C.F.: ###; P. Iva: ###); convenuto ### le parti hanno concluso come in atti. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato l'11 dicembre 2015, la ### S.r.l. citava in giudizio la ### S.r.l, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel merito, accertare che le condotte imputabili alla convenuta costituiscano autonome violazioni delle clausole pattuite nel contratto stipulato in data ### ed, in particolare, accertare la violazione della clausola di esclusiva di cui al punto 3.2, la lesione dell'obbligo di rifondere l'attrice i prodotti persi di cui al punto 3.3, la violazione dell'obbligo di garantire la fornitura continuativa di energia elettrica e la libera concessione dell'area destinata ai distributori automatici di cui al punto 5, nonché l'inottemperanza degli obblighi del comodatario e dei doveri di buona fede e correttezza in sede di esecuzione del contratto da parte della convenuta. Accertare che la violazione di tali clausole abbia integrato la gravità dell'inadempimento e pronunciare, conseguentemente, la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. Per l'effetto condannare la società ### al pagamento della penale pattuita tra le parti per ciascuna delle singole violazioni contrattuali e così quantificata in euro 40.304,25 (quarantamilatrecentoquattro/25). Accertare l'illecito extracontrattuale e, in particolare, le condotte tese al danneggiamento dei distributori automatici ed alla sottrazione dei prodotti, imputabili alla convenuta e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura di euro 9.695,25 (novemilaseicentonovantacinque/25). Così complessivamente euro 49.999,50 o nella minore somma che verrà ritenuta di giustizia, comprensivo della penale pattuita tra le parti, dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al fatto illecito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche tenuto conto della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta per aver ripetutamente violato gli obblighi contrattuali, desistito dalla procedura di ### nonché arrecato danno ingiusto all'attrice”. 
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice deduceva: ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 - di avere avviato, prima di promuovere il presente giudizio, procedura di mediazione davanti all'### di ### dell'Ordine degli Avvocati di ### ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. 28/2010, considerata la natura mista del contratto stipulato tra le parti, riconducibile alla somministrazione, quanto al comodato, con esito negativo, stante la mancata adesione della parte convenuta; - di avere successivamente citato in giudizio la convenuta davanti al Tribunale di ### che dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di ### fissando termine per la riassunzione del procedimento al 14 dicembre 2015; - che la convenuta era operativa nel mercato della somministrazione di prodotti di largo consumo (c.d.  “distribuzione automatica” o “vending”), e concludeva con i propri clienti contratti di “gestione servizio generi di conforto mediante distributori automatici”; - di avere stipulato con la convenuta, il 24 gennaio 2012, un contratto avente ad oggetto la gestione, in favore della parte attrice, del servizio generi di conforto mediante distributori automatici nella sede operativa di #### snc - località ### - che i rapporti commerciali tra le parti si incrinavano nel mese di giugno dell'anno 2013, quando i distributori automatici di proprietà della parte attrice venivano staccati e rimossi dalla convenuta, che aveva consentito ad un'impresa concorrente terza di installare le proprie macchine presso i luoghi di causa, sino a culminare nell'illecito verificatosi il 6 maggio 2014, quando i distributori di #### S.r.l. venivano staccati dall'allaccio dell'energia elettrica mediante il trancio dei cavi, episodi per cui la parte attrice presentava denuncia - querela alla ### di #### e contestava formalmente l'inadempimento a ### S.r.l., invitandola ad eseguire un sopralluogo presso i luoghi di causa, per verificare l'effettiva eliminazione dei distributori della ditta concorrente; - che, a fronte di ciò, la convenuta si limitava a spostare i distributori della ditta concorrente terza in altra stanza dello stabile; - la sussistenza dell'inadempimento della convenuta, sotto i seguenti profili: a) violazione della clausola di esclusiva posta in favore dell'attrice, come pattuita dalle parti al punto 3.2 del contratto, che prevedeva l'obbligo, a carico della convenuta, per tutta la durata del contratto, di installare “solo ed esclusivamente” apparecchiature di proprietà della ### S.r.l.; b) violazione delle ulteriori clausole di cui ai punti 3.3 e 5 del testo contrattuale, che prevedevano, rispettivamente, l'onere a carico della convenuta di rifondere all'attrice “(…) a prezzi concorrenti di listino il materiale di sua proprietà smarrito, danneggiato, non restituito”, nonché di sostenere gli oneri di fornitura continuativa di energia elettrica, di libero allacciamento per fornitura di energia ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 elettrica, di libera concessione area destinata all'ubicazione dei distributori automatici, di libero accesso al personale dipendente dell'attrice per le operazioni di approvvigionamento e manutenzione, nonché al personale ed al pubblico della convenuta; c) il mancato rispetto delle obbligazioni a carico del comodatario, nel momento in cui la società convenuta ometteva di custodire i beni di proprietà dell'attrice installati presso la propria sede; - il diritto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, secondo quanto dedotto dalle parti nella clausola penale pattuita al punto 11 del testo contrattuale, nonché a titolo di responsabilità extracontrattuale, per i fatti illeciti verificatisi nel lasso di tempo da giugno 2013, a giugno 2014. 
Si costituiva in giudizio la ### S.r.l., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e diritto delle avverse domande per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettarle. 2) Nel merito, in subordine, disporre la riduzione della clausola penale di cui all'art. 11 per squilibrio contrattuale tra le parti e eccessività del quantum previsto. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”. 
In particolare, la convenuta rilevava: - l'inefficacia della clausola di cui al punto 3.2 del testo contrattuale, in quanto introdotta in via unilaterale dalla parte attrice e, comunque, il carattere derogabile della predetta disposizione, nonché la buona fede della convenuta, che aveva fatto affidamento sull'accettazione, da parte dell'attrice, della presenza di macchinari in titolarità di altre ditte presso i luoghi di causa; - la vessatorietà delle clausole richiamate dalla parte attrice, non oggetto di trattativa individuale, né di specifica sottoscrizione; - l'inidoneità delle violazioni lamentate, con riferimento ai punti 3.3 e 5 del testo contrattuale, a legittimare l'applicazione della clausola penale di cui al punto 11 del testo contrattuale; - l'imprevedibilità degli eventi lamentati dalla parte attrice, il cui monitoraggio non poteva rientrare nell'ambito della diligenza ordinaria richiesta al comodatario; - la necessità di rideterminare, in senso favorevole alla convenuta, la clausola di cui al punto 11 del testo contrattuale; - la carenza di prova dei danni lamentati dall'attrice. 
All'udienza del 14 aprile 2016, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, nr.  1, 2 e 3 c.p.c., e disponeva rinvio per il prosieguo del giudizio. 
Con memoria ex art. 183, comma 6, nr. 1 c.p.c., parte attrice precisava le proprie conclusioni, come segue: “### all'###mo Giudice adito, contrariis reiectis, nel merito, accertare che le condotte imputabili alla convenuta costituiscano autonome violazioni delle clausole pattuite nel contratto stipulato in data ### ed, in particolare, accertare la violazione della clausola di esclusiva di ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 cui al punto 3.2, la lesione dell'obbligo di rifondere l'attrice i prodotti persi di cui al punto 3.3, la violazione dell'obbligo di garantire la fornitura continuativa di energia elettrica e la libera concessione dell'area destinata ai distributori automatici di cui al punto 5, nonché l'inottemperanza degli obblighi del comodatario e dei doveri di buona fede e correttezza in sede di esecuzione del contratto da parte della convenuta. Accertare che la violazione di tali clausole abbia integrato la gravità dell'inadempimento e pronunciare, conseguentemente, la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. Per l'effetto condannare la società ### al pagamento della penale pattuita tra le parti per ciascuna delle singole violazioni contrattuali e così quantificata in euro 40.304,25 (quarantamilatrecentoquattro/25). Accertare l'illecito extracontrattuale ed, in particolare, le condotte tese al danneggiamento dei distributori automatici ed alla sottrazione dei prodotti, imputabili alla convenuta e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura di euro 9.695,25 (novemilaseicentonovantacinque/25). Così complessivamente euro 49.999,50 o nella minore somma che verrà ritenuta di giustizia, comprensivo della penale pattuita tra le parti, dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al fatto illecito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche tenuto conto della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta per aver ripetutamente violato gli obblighi contrattuali, desistito dalla procedura di ### nonché arrecato danno ingiusto all'attrice”. 
La causa veniva istruita con prove documentali, e con l'audizione di testimoni. 
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso questo Tribunale il 30 novembre 2022. 
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata all'11 giugno 2025, le parti precisavano le proprie conclusioni, e chiedevano di trattenere la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 
Con ordinanza resa fuori udienza, il Giudice tratteneva la causa in decisione, ed assegnava alle parti i termini richiesti per lo scambio delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.  ***** 
Preliminarmente, con riferimento all'istanza da ultimo depositata dalla parte convenuta, si ritiene superfluo disporre una rimessione in termini per il deposito delle memorie di replica, avvenuto tardivamente a causa delle problematiche di natura tecnica evidenziate dalla parte stessa, in quanto tale irregolarità non ha arrecato alcun pregiudizio al diritto di difesa della controparte, non essendo previsto dalla legge uno spazio di replica avverso la memoria di replica, atto già di per sé finalizzato a controdedurre alle deduzioni avversarie, nonché ad illustrare ulteriormente tesi difensive già enunciate.  ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00
Pertanto, si ritiene doversi accettare la memoria di replica allegata alla nota di deposito del 20 ottobre 2025. 
Nel merito, non è oggetto di contestazione il contratto stipulato dalle parti, avente ad oggetto la “(…) gestione servizio generi di conforto mediante distributori automatici”, stipulato il 24 gennaio 2012, nell'ambito del quale le medesime hanno pattuito, all'art 3.1, che “### S.r.l. installa solo distributori automatici di cui è proprietaria. ### dei distributori si intende effettuata a titolo di comodato gratuito e come tale è regolata, per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, dall'art. 1803 e ss. c.c.”; all'art. 3.2, che “### S.r.l. si impegna per tutta la durata del presente contratto ad installare solo ed esclusivamente apparecchiature di proprietà della ### S.r.l.”; all'art. 3.3, che “### S.r.l. si impegna e si obbliga di buon grado a rifondere ### S.r.l. a prezzi correnti di listino il materiale di sua proprietà smarrito, danneggiato, non restituito, ma non sarà responsabile della normale usura.  ### S.r.l. si impegna a mantenere in buono stato di funzionamento tutti i distributori automatici concessi in comodato d'uso gratuito e a provvedere a tutte le riparazioni, sia per i pezzi di ricambio sia per la manodopera, a sua cura e spese (….) Saranno tuttavia addebitate al Cliente le riparazioni, le sostituzioni ed in genere tutte le spese rese necessarie in conseguenza di fatti imputabili allo stesso Cliente”; all'art. 5, che “I prezzi praticati dalla ### S.r.l. alla #### S.r.l. per tali generi sono fissati nell'allegato 1 al presente contratto per costituirne parte integrante”; all'art. 11, che “In caso di recesso anticipato (…) o in caso di mancato rispetto dei punti del presente contratto 3.2, 3.3, 5, ### S.r.l. avrà la facoltà di fatturare alla ### S.r.l. un indennizzo mensile pari all'incasso medio dei distributori installati presso ### S.r.l. calcolato nell'arco degli ultimi tre mesi fino alla scadenza naturale del contratto”. 
Ciò premesso, è documentale la pattuizione della clausola di esclusiva (art. 3.2), mediante la quale la società convenuta ha assunto l'impegno, per tutta la durata del contratto, ad installare solo ed esclusivamente apparecchiature di proprietà di ### S.r.l.. 
La tesi della convenuta, che sostiene la natura vessatoria della predetta pattuizione, non coglie nel segno. 
Come è noto, l'esclusiva commerciale è un accordo che prevede che una delle parti avrà l'esclusiva nella vendita, o distribuzione di determinati prodotti o servizi, in una specifica area geografica o mercato di riferimento. 
La facoltà per le parti di prevedere tale clausola nei contratti di somminitrazione è espressamente prevista dagli artt. 1567 c.c. e 1568 c.c. che, rispettivamente, dispongono che “Se nel contratto è ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto”; “Se la clausola di esclusiva è pattuita a favore dell'avente diritto alla somministrazione, il somministrante non può compiere nella zona per cui l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto, né direttamente né indirettamente, prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto (…)”. 
Nella specie, trattandosi di contratto stipulato tra imprenditori (business to business), è necessario esaminare l'ambito di applicazione della normativa in materia di clausole vessatorie tra imprese, diversa rispetto a quella speciale dettata in materia di consumatori. In particolare, ai rapporti tra imprese/professionisti (cd. ### business to business), si applica la tutela generale prevista dall'art. 1341 c.c., mentre ai rapporti che coinvolgono i consumatori (cd. ### business to consumer), si applica la tutela speciale prevista dagli artt. 33 ss.  del D. Lgs 206/2005 (cd. Codice del ###. 
Ebbene, uno dei principi base del diritto dei contratti è, indubbiamente, quello dell'autonomia privata, ossia la facoltà che ciascun consociato ha di autodeterminarsi. Tale principio è esplicitato dall'art. 1322 c.c., norma in base alla quale le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge. Tuttavia, nei contratti predisposti unilateralmente da una parte, e contenuti nei c.d. modelli standard, vi sono determinate clausole che devono considerarsi prive di qualsiasi efficacia, laddove non siano appositamente approvate per iscritto dall'altro contraente, così come sancito dall'art. 1341 comma 2 c.c.. 
Si considera predisposto unilateralmente il contratto il cui "schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano determinate, mediante appositi strumenti (modelli o formulari), in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti" (Cass. n. 4241/2003). La disciplina dell'art. 1341 comma 2 c.c. non è, dunque, applicabile al contratto frutto di una specifica negoziazione tra le parti. 
È doveroso però precisare che la mera predisposizione unilaterale del contratto non è, di per sé, sufficiente a giustificare l'applicabilità dell'art. 1341 comma 2 c.c.. 
A tal riguardo, la Cassazione ha precisato che la disciplina in esame non si applica ai "contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica, vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonchè, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per l'effetto di trattative tra le parti" (Cass. Sez. I, n. 5971/2019).  ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00
Nel caso di specie è evidente, dalla lettura stessa del testo contrattuale, e del verbale di sopralluogo per l'identificazione dei rischi allegato al predetto, che le condizioni del negozio sono state predisposte non per regolare una pluralità indistinta di contratti, ma per disciplinare il rapporto tra le odierne parti in causa, in relazione a quella specifica vicenda negoziale, per cui si ritiene che la società convenuta, nella sua posizione di professionista qualificato operante nel mercato di riferimento, fosse perfettamente in grado, già al momento della sottoscrizione del contratto, non solo di comprenderne l'oggetto, e valutare la convenienza delle clausole ivi inserite, ma di intervenire nel predetto regolamento, ed apportarvi eventuali modifiche, qualora ritenute opportune. 
Tali circostanze, del resto, sono state specificamente eccepite dalla parte attrice nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, nr. 1, c.p.c., e non specificamente contestate dalla parte convenuta.  ### d'altra parte, non ha dedotto, in maniera specifica, gli elementi dai quali desumere l'asserito significativo squilibrio dei diritti ed obblighi a proprio carico, considerato che, nella specie, non si applica l'inversione dell'onere della prova di cui all'articolo 34, comma 5 del ### del ### né ha altrimenti allegato di avere manifestato a controparte la volontà di derogare alla clausola in questione, ovvero di modificarla. 
Pertanto, la predetta clausola si ritiene valida, e pienamente efficace tra le parti. 
Gli esiti dell'istruttoria condotta nel caso di specie consentono di ritenere provata la violazione, da parte della convenuta, della clausola di cui all'art. 3.2 del contratto, nel momento in cui la #### ha consentito ad un'impresa concorrente, diversa dalla ### S.r.l., la collocazione di distributori automatici nella sede operativa di ### presso la quale, nel rispetto dei patti sottoscritti dalle parti, avrebbero dovuto essere installati solo macchinari di proprietà della parte attrice. 
Si richiamano, sul punto, le dichiarazioni dei testi ### e ### che hanno confermato di avere notato, presso i luoghi di causa, la presenza di distributori automatici di proprietà di altra ditta concorrente già dal mese di giugno 2013 e che, successivamente, piuttosto che essere rimossi dalla convenuta, i predetti apparecchi sono stati collocati in altra area del cantiere nautico, accesi e funzionanti. 
Tali circostanze, del resto, non sono state specificamente contestate dalla convenuta, che si è limitata a sostenere la derogabilità della clausola, asserendo un “tacito consenso” della parte attrice alla compresenza, presso i luoghi di causa, dei distributori appartenenti ad altra ditta concorrente. Ebbene, tale tesi appare del tutto inverosimile, a fronte delle contestazioni puntualmente rivolte dalla parte attrice alla convenuta, come allegate in atti, ma altresì del tenore letterale della clausola di cui all'art.  ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 3.2, e della rilevanza conferita a tale patto, nel momento in cui le parti hanno dedotto la violazione della predetta quale condizione di applicazione della clausola penale di cui al punto 11 del contratto. 
Con riferimento alla violazione degli obblighi di custodia a carico del soggetto comodatario, ai quali la parte attrice riconduce una serie di atti di vandalismo (quali lo “shekeramento”) attuati sui distributori automatici di sua proprietà, culminati nel fatto illecito del 6 maggio 2014, valga quanto segue. 
Come già premesso, l'art 3.1 del contratto per cui è causa dispone che “(…) ### dei distributori si intende effettuata a titolo di comodato gratuito e come tale è regolata, per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, dall'art. 1803 e ss. c.c.”. 
Ai sensi dell'art. 1804 c.c., “Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno”.  ### di custodia del bene implica, a carico del comodatario, l'attività di vigilanza sulla cosa, ed il dovere di eliminare i pericoli che possono derivare da essa, eventualmente sostenendo le spese, anche straordinarie, che si rendano necessarie ed urgenti affinché il bene possa essere restituito al comodante. 
Appare utile, a questo punto, richiamare una pronuncia della Corte di Cassazione che, esaminando il particolare caso del furto di un bene concesso in comodato, ha ritenuto sussistente la responsabilità del comodatario che, avuto riguardo alle circostanze concrete, non ha realizzato tutte le attività richieste dall'ordinaria diligenza. Al verificarsi di tale ipotesi, il comodatario convenuto in giudizio per la risarcibilità dei danni a titolo di responsabilità “ex recepto”, per andare esente da responsabilità deve provare che la perdita non è a lui imputabile; quindi, di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze hanno suggerito per evitare la sottrazione del bene, secondo il canone della diligenza del buon padre di famiglia (Cassazione nr. 16826/2003). 
Nella specie, parte attrice ha dimostrato il danneggiamento ai beni concessi in comodato alla convenuta, come meglio descritti nelle dichiarazioni allegate in atti, sottoscritte dai testi ### e ### che, rispettivamente, hanno affermato quanto segue: “### andato molte volte dalla ### per effettuare manutenzione e ho constatato diversi danni ai distributori di ### (soprattutto al distributore di snack e bibite modello ###, sicuramente questi danni derivavano dal violento scuotimento, tramite il quale venivano sottratti prodotti. Per evitare altri danni e furti ho chiesto al sig. ### della ### di fissare i distributori al muro con delle staffe. 
Inoltre, durante il sopralluogo del 6 maggio 2014 ho notato che i cavi elettrici che collegano i distributori alla presa di corrente erano stati tagliati e mi sono occupato di ripristinarli e di riparare il ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 danno”; “### sistematicamente allo stabilimento della ### ad ### visto che lavoro per la ### A.r.l. ed ero incaricato del rifornimento dei distributori automatici di ### Nel corso del tempo ho potuto notare diversi fenomeni spiacevoli: molti prodotti venivano rubati tramite lo scuotimento dei distributori, le macchine erano spesso danneggiate e per questo abbiamo fatto diversi lavori di riparazione (…)”. 
Peraltro, in sede di escussione testimoniale, il ### precisava quanto segue “(…) ### che prima passavo una o due volte alla settimana, mentre dopo gli accadimenti due o tre volte al giorno (….) succedeva il più delle volte che non fosse corrispondenza tra la merce che mancava e gli incassi. Io provvedevo infatti a rifornire la merce e ritirare gli incassi (…) ### che sia prima che dopo l'installazione dei distributori della concorrenza vi fossero dei danni da schekeramento nei distributori della ### Non ho mai fatto caso alla presenza o meno di danni a carico dei distributori della concorrenza (…) siamo intervenuti varie volte per eliminare i danni”, mentre il ### che “ (…) i carrelli contenenti i prodotti, in sede di scuotimento, risultavano spostati in avanti contro il vetro (…) mi sono reso conto di ciò in quanto i prodotti delle prime file mancavano ma la molla che li sostiene non era andata in avanti e vi erano gli spazi vuoti; cosa che non accade se il prodotto viene acquistato perché la molla va avanti e non vi sono spazi vuoti (…) per i predetti comportamenti io passavo anziché una volta a settimana almeno due volte”. 
A fronte di tali allegazioni, la ### non ha provato di avere adottato tutte le precauzioni richieste dalle circostanze del caso concreto, quali, ad esempio, l'installazione di un sistema di allarme, o la predisposizione di un adeguato servizio di vigilanza, adempimenti che, verosimilmente, avrebbero consentito di monitorare in maniera più adeguata i luoghi di causa, e prevenire le condotte di danneggiamento lamentate da parte attrice. 
Si ritiene altresì provato l'inadempimento della convenuta agli obblighi disciplinati dal punto 5 del contratto per cui è causa, nella parte in cui prevede, a carico di ### l'onere di “### continua di energia elettrica per il funzionamento di tutti i distributori automatici installati”, nonché il “### allacciamento per fornitura di energia elettrica e relativa manutenzione guasti impianti”. 
Di fatto, i testi escussi nel corso del procedimento hanno confermato che, nel giugno 2013, contestualmente all'installazione, da parte di ### di distributori automatici di una ditta concorrente all'attrice, quelli in titolarità di ### S.r.l. sono stati “spenti e/o staccati dall'energia elettrica”, e che, il 6 maggio 2014, presso la sede della convenuta, parte attrice ha appreso del taglio dei cavi elettrici che collegavano i distributori di sua proprietà alla presa di corrente, per cui è stato necessario provvedere alla sostituzione dei medesimi.  ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00
Tali fatti, che si sono concretizzati negli inadempimenti di cui al punto 5 sopraindicato, devono essere imputati al comodatario, e ricondotti al più generale dovere di vigilanza e custodia sulla cosa, la cui violazione determina responsabilità per colpa del comodatario, salvo che egli provi il caso fortuito, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza che, in materia, si esprime nei seguenti termini: “In materia di comodato, il comodatario, pur dovendo mantenere la cosa, per quanto possibile, nel suo stato originario, non risponde del deterioramento dipendente esclusivamente dall'uso della cosa conforme al contratto, né comunque di quello dipendente da fatto a lui non imputabile, ma è responsabile del deterioramento eccedente l'uso conforme al contratto e, in ogni caso di quello dovuto a sua colpa. Il comodante, per ottenere il risarcimento del danno, deve soltanto provare il fatto costitutivo del suo diritto, ossia il deterioramento della cosa tra il momento della consegna e quello della restituzione, mentre spetta al comodatario, in via di eccezione, dimostrare quale fatto impeditivo della sua responsabilità, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c., che quel deterioramento è avvenuto per effetto dell'uso conforme al contratto o comunque per fatto a lui non imputabile, vale a dire senza sua colpa” (Cassazione civile, ### III, sentenza n. 3900 del 18 febbraio 2010). 
Orbene, la violazione del patto di esclusiva di cui al punto 3.2 del regolamento contrattuale, insieme agli ulteriori inadempimenti sopraindicati, rappresentano condotte di gravità tale da integrare un inadempimento di non scarsa importanza, idoneo a compromettere il sinallagma contrattuale, in relazione agli interessi che le parti si sono proposte nella regolamentazione dei rispettivi rapporti. 
Pertanto, accertato il grave inadempimento della convenuta, occorre dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti. 
Con riferimento alla richiesta di risarcimento danni, la domanda di parte attrice deve essere accolta, nei limiti che seguono. 
Non è oggetto di contestazione che, al punto 11 del contratto per cui è causa, le parti abbiano inteso stipulare una clausola penale, nei seguenti termini: “In caso di recesso anticipato del presente contratto da parte della ### S.r.l. o in caso di mancato rispetto dei punti del presente contratto 3.2, 3.3, 5, ### s.r.l. avrà la facoltà di fatturare alla ### S.r.l. un indennizzo mensile pari all'incasso medio dei distributori installati presso #### S.r.l. calcolato nell'arco degli ultimi tre mesi fino alla scadenza naturale del contratto”. 
Come risulta dalle conclusioni formulate dall'attrice, quest'ultima ha inteso avvalersi del meccanismo della clausola penale, nel momento in cui ha richiesto di “condannare la società ### al pagamento della penale pattuita tra le parti per ciascuna delle singole violazioni contrattuali e così quantificata in euro 40.304,25 (quarantamilatrecentoquattro/25)”.  ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 ###. 1382 c.c. dispone che “La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore”. 
La clausola penale ha la funzione, da un lato, di esonerare il creditore dall'onere di provare il danno da inadempimento, in quanto ne costituisce liquidazione anticipata e, dall'altro, di incentivare l'adempimento del debitore, il quale conosce sin dall'inizio l'entità della prestazione cui è tenuto, se inadempiente. A compensazione del fatto che il creditore è esonerato dall'onere di provare il danno, però, questi non può di regola ottenere risarcimento al pregiudizio ulteriore, salvo diverso accordo delle parti in tal senso. 
Anche la giurisprudenza, in materia, si è espressa nel senso che “la funzione della clausola è dunque, secondo la stessa previsione della norma, quella di risarcimento forfettario di un danno presunto, per rafforzare il vincolo contrattuale e stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore; in tal caso, la clausola costituisce soltanto una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare” (vedi Corte di Cassazione, ordinanza 12.01.2024, nr. 1285; in senso conforme, Cass., Ordinanza n. 21398 del 26.07.2021). 
Nella specie, la domanda proposta da parte attrice, volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alle condotte di danneggiamento sui distributori automatici, ed alla sottrazione dei prodotti, deve ritenersi assorbita nella richiesta di riconoscimento di quanto dovuto a titolo di penale, considerato che tali eventi, benché ricondotti dall'attrice ad una responsabilità extracontrattuale della convenuta, altro non sono che le conseguenze dell'inadempimento di quest'ultima ai propri obblighi di comodatario, direttamente derivanti dal contratto per cui è causa, ed espressamente dedotti nella clausola penale di cui al punto 11, nel momento in cui si richiamano le violazioni di cui ai punti 3.2., 3.3. (che individua espressamente l'onere, a carico della ### “di rifondere a #### S.r.l., a prezzi corretti di listino il materiale di sua proprietà smarrito, danneggiato, non restituito (…)”) e 5 (### a carico di ### S.r.l.). 
Parte attrice, ha, dunque, diritto a percepire, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, quanto indicato nella clausola nr. 11 del regolamento contrattuale.  ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00
Come si evince dalla documentazione prodotta dalla parte attrice (non oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, che si è limitata a dedurne la natura unilaterale, senza prendere alcuna posizione in merito agli elementi risultanti dalla stessa), le erogazioni mensili medie nel periodo di riferimento (ultimi tre mesi prima degli inadempimenti già verificatisi nel mese di giugno 2013) sono esattamente 1839, al prezzo medio di € 0,4981 per ciascuna erogazione. Pertanto, l'indennizzo mensile dovuto dalla convenuta è pari ad € 916,0059 (1839 x 0,4981), dal mese di giugno 2013, fino alla data indicata quale prima scadenza naturale del contratto, per un importo complessivo di € 40.304,25 (916,0059 x 44 mensilità). 
Su tale somma decorrono gli interessi legali, dal deposito della sentenza, sino all'effettivo saldo. 
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento. 
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale ### della causa: da € 26.001 a € 52.000 ### di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00 Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00 Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00 P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: DICHIARA la risoluzione del contratto stipulato tra le parti, a causa del grave inadempimento di ### S.r.l.; ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, come dedotto nella clausola di cui all'art. 11 del contratto per cui è causa, la somma di € 40.304,25, oltre interessi legali, dalla data del deposito della sentenza, sino all'effettivo saldo; ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre esborsi documentati, oltre ### c.p.a., e spese generali al 15%.  ### 29 ottobre 2025 Il Giudice Dott.ssa ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00 ### il: 01/12/2025 n.2037/2025 importo 1409,00

causa n. 2650/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Menconi Micol

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27121/2021 del 06-10-2021

... accertato essere tra le parti intercorso un contratto di comodato gratuito di immobile per l'esercizio di attività di ristorazione. All'esito della cessazione dell'affitto di azienda all'esito della disdetta da parte dell'affittuario, e della tempestiva «riconsegna dei beni ricompresi nel contratto di azienda», l'odierna controricorrente ha chiesto ed ottenuto in 10 grado il risarcimento del danno consistito nelle spese di ripristino dell'impianto di riscaldamento e di tinteggiatura dei locali dell'immobile oggetto di comodato, e in sede di gravame gli è stato riconosciuto anche il ristoro del danno da lucro cessante consistito nell'impossibilità di ricollocare sul mercato l'azienda rimasta inagibile per i lavori di ripristino dell'impianto di riscaldamento. Nel porre in rilievo «il collegamento negoziale» nella specie «esistente tra i due contratti» di comodato gratuito dei locali e di affitto dell'azienda di ristorazione», e nel sottolineare che «nell'accordo, formalmente unitario, le parti hanno collegato il godimento dei locali alla durata del contratto di affitto dell'azienda ... con la conseguenza [ che ] l'inadempimento 5 al pagamento dei canoni d'affitto, qualora comporti il (leggi tutto)...

testo integrale

Rep.  ORDINANZA sul ricorso 25693-2018 proposto da: Ud. 22/01/2021 CC ### rappresentato e difeso dall'avv. #### - ricorrente - contro ### E ### in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - 2021 avverso la sentenza n. 2642/2018 della CORTE ### di 252 MILANO, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/1/2021 dal ###. ### 1 ### sentenza del 28/5/2018 la Corte d'Appello di Milano, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società ### di ### e ### s.n.c. e in conseguente parziale riforma della pronunzia ### Como 17/12/2015, ha accolto la domanda in origine proposta nei confronti del sig.  ### di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della ritardata consegna da parte di quest'ultimo dell'immobile concessogli in comodato gratuito, riconoscendogli, oltre ai danni già liquidati dal giudice di prime cure (concernenti le spese per il rifacimento dell'impianto di riscaldamento e di tinteggiatura dei locali), anche il «danno da lucro cessante derivante dall'impossibilità di ricollocare sul mercato l'azienda, perché l'immobile in cui si svolgeva l'attività di ristorazione che ne era oggetto, a partire dall'aprile 2012 fino all'ottobre 2012, era rimasta inagibile per i lavori di ripristino dell'impianto di riscaldamento». 
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il ### propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.  ### non ha svolto attività difensiva.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con il 10 motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 1591 c.c., in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c. 
Con il 2° motivo denunzia violazione «delle norme e della giurisprudenza in materia di collegamento negoziale», in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto applicabile al comodato l'art. 1591 c.c., dettato in tema di locazione. 
Lamenta che abbia ritenuto sussistente il danno in re ipsa, senza che controparte abbia invero provato che ove avesse recuperato tempestivamente l'immobile l'avrebbe effettivamente impiegato per una finalità produttiva, fosse questa il godimento diretto o la locazione. 
Si duole che la corte di merito abbia ritenuto sussistente un collegamento negoziale tra il contratto d'affitto d'azienda e il contratto di comodato gratuito dell'immobile laddove le parti hanno inteso stipulare due distinti ed autonomi contratti. 
Lamenta che in ogni caso «il collegamento negoziale non rende ...  uniforme la normativa applicabile ai singoli contratti». 
Con il 3° motivo denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.. 
Si duole che la corte di merito abbia ritenuto sussistente il «danno da chiusura dell'attività» in difetto di domanda, avendo controparte domandato solamente il risarcimento del danno derivante «dall'impossibilità di utilizzare i locali». 
Lamenta che di tale «danno da chiusura dell'attività» controparte non ha invero mai provato né offerto di «documentare» nemmeno l'«entità». 
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati. 
Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, il criterio di valutazione previsto dall'art. 1591 c.c. costituisce espressione di un principio 3 riferibile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l'utilizzazione di un bene dietro corrispettivo, allorquando il concessionario lo continui a utilizzare oltre il termine finale del rapporto, senza averne più titolo ( v. Cass., 31/07/2019, n. 20708 ).  ### principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'art. 1591 c.c. prevede una liquidazione forfettaria minima del danno per ritardata restituzione, ragguagliandola al corrispettivo convenuto (cfr. Cass. 9488/2007), con salvezza della possibilità, per il locatore, di dimostrare un eventuale maggior danno ( v. Cass., 11/7/2014, n. 15899; Cass., 27/3/2007, 7499; Cass., 13/10/1986, n. 5990 ). 
Il maggior danno di cui all'art. 1591 c.c. deve essere provato in concreto dal locatore secondo le regole ordinarie e, quindi, anche mediante presunzioni, tale prova dovendo consistere nella dimostrazione che la ritardata restituzione dell'immobile ha concretamente pregiudicato la possibilità di locare il bene a terzi per un canone superiore all'ultimo corrispettivo convenuto con il conduttore inadempiente, non essendo sufficiente la mera prova del diverso e maggior valore locativo di mercato ( v. Cass., 22/11/2016, n. 23704; Cass., 31/1/2012, n. 1372; Cass., 3/3/2009, n. 5051 ). 
Tale danno va peraltro provato in concreto da chi ne pretende il ristoro, non potendo considerarsi in re ipsa ( v. Cass., 24/4/2019, n. 11203; Cass., 4/12/2018, n. ###; Cass., 25/5/2018, n. 13071. Diversamente v. peraltro Cass., 9/8/2016, n. 16670, Cass., 06/08/2018, n. 20545; Cass., 28/08/2018, n. 21239; Cass., 31/07/2019, n. 20708 ), giacché come questa Corte -anche a ### ha avuto più volte modo di affermare financo nel caso di lesione 4 di diritti inviolabili, risarcibile è solo il danno-conseguenza, che deve essere sempre debitamente allegato e provato, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici, da chi ne invoca il ristoro ( v. Cass., 11/2/2021, n. 3572; Cass., 15/6/2018, n. 15732; Cass., 27/9/2017, n. 7594; Cass., 12/6/2015, n. 12225; Cass., 18/11/2014, n. 24474 -in tema di diffamazione a mezzo stampa-; Cass., 24/9/2013, n. 21865; Cass., 14/5/2012, n. 7471; Cass., 21/6/2011, n. 13614; Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972 ). 
Orbene, nell'impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi. 
E' rimasto nella specie accertato essere tra le parti intercorso un contratto di comodato gratuito di immobile per l'esercizio di attività di ristorazione. 
All'esito della cessazione dell'affitto di azienda all'esito della disdetta da parte dell'affittuario, e della tempestiva «riconsegna dei beni ricompresi nel contratto di azienda», l'odierna controricorrente ha chiesto ed ottenuto in 10 grado il risarcimento del danno consistito nelle spese di ripristino dell'impianto di riscaldamento e di tinteggiatura dei locali dell'immobile oggetto di comodato, e in sede di gravame gli è stato riconosciuto anche il ristoro del danno da lucro cessante consistito nell'impossibilità di ricollocare sul mercato l'azienda rimasta inagibile per i lavori di ripristino dell'impianto di riscaldamento. 
Nel porre in rilievo «il collegamento negoziale» nella specie «esistente tra i due contratti» di comodato gratuito dei locali e di affitto dell'azienda di ristorazione», e nel sottolineare che «nell'accordo, formalmente unitario, le parti hanno collegato il godimento dei locali alla durata del contratto di affitto dell'azienda ... con la conseguenza [ che ] l'inadempimento 5 al pagamento dei canoni d'affitto, qualora comporti il cessare dell'efficacia del relativo contratto, priva di efficacia anche il comodato», la corte di merito ha nell'impugnata sentenza ravvisato la sussistenza ( anche ) del danno da lucro cessante consistente nell'«impossibilità di esercitare l'attività di ristorazione in assenza di un locale idoneo a tale formalità». 
Ha al riguardo in particolare sottolineato come il «ritardo determinato nell'esecuzione dei lavori», benché riguardante l'immobile, si sia «tradotto, nella sostanza, nel ritardo nel reimnnettere l'affittante nella piena disponibilità dell'azienda e, dunque, nel ritardo nella consegna dell'azienda medesima». 
Argomentando dal rilievo che «stando alla formulazione dell'art. 1591 c.c. non è richiesta prova del danno, prevedendo tale norma, invece, che il conduttore sia tenuto a corrispondere al locatore con il pagamento dei canoni convenuti fino alla consegna, per il solo fatto di essere in mora nella restituzione dell'immobile», è quindi pervenuta a riconoscere in favore dell'odierno controricorrente il «diritto al risarcimento del danno per chiusura dell'attività» liquidato «ai sensi dell'art. 1591 c.c. ... nella misura dei canoni maturati dalla data di redazione del verbale di consegna sino all'ottobre 2012». 
Emerge evidente, a tale stregua, che, ritenuto ( in ragione del ravvisato collegamento negoziale: in argomento v. Cass., 27/6/2006, n. 17145 ) applicabile l'art. 1591 c.c. anche in catt "di 'contratto come nella specie di comodato gratuito ( cfr. Cass., 29/9/2005, n. 19139; Cass., 13/7/1999, n. 7422; Cass., 13/7/1984, n. 4119 ), la corte di merito ha nella specie invero disatteso il sopra richiamato principio in tema di danno in re ipsa, in particolare là dove ha affermato non essere al riguardo «richiesta la prova del danno», ritenuto commisurabile al «pagamento dei canoni convenuti fino alla consegna», in ragione del «solo fatto di essere in mora nella restituzione dell'immobile». 
Dell'impugnata sentenza s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. 
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.  P.Q.M.  La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. ### in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione. 
Roma, 22/1/2021 

Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Scarano Luigi Alessandro

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Corte d'Appello di Cagliari, Sentenza n. 369/2025 del 21-10-2025

... euro 2.300/2.400,00, senza alcun canone, vivendo in comodato gratuito - riteneva congruo determinare l'assegno di mantenimento in favore della ### nella misura di euro 450 mensili, oltre rivalutazione annuale, dal deposito del ricorso e sino alla perdita del reddito di cittadinanza e nella misura di euro 700,00 mensili, oltre rivalutazione annuale, dalla data della perdita del reddito di cittadinanza, compensando per ½ le spese di lite, poste nel resto a carico del #### ha contestato la sentenza eccependo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie nella quantificazione dell'assegno di mantenimento, incongruo rispetto alle effettive capacità economico reddituali delle parti ed al concreto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Inoltre, il ### si è doluto della statuizione sulle spese di lite, ritenendola erronea laddove compensava solo parzialmente le spese nonostante l'esito complessivo del giudizio. ### si è costituita in giudizio, resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto perché infondato. ### è intervenuta nel procedimento. All'udienza di comparizione in ### di Consiglio la Corte si è riservata la decisione. Motivi della decisione ### è noto, in tema (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di ### di ### composta dai magistrati dott. ### dott. ### rel.  dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 223/2025 RG promossa da ### (###) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende per procura in atti; appellante contro ### (###) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende per procura in atti; appellato e Con l'intervento della #### All'udienza del 15.10.2025 sono state precisate le seguenti conclusioni: ### voglia la Corte, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza del Tribunale di Nuoro, indicata in epigrafe, e specificamente: - rideterminare in misura inferiore l'importo mensile del contributo economico da corrispondersi all'appellata ### e comunque nella misura che il Giudice di Appello riterrà di giustizia; - accertare e dichiarare che nel giudizio di primo grado, incorrendo in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc, il Giudice ha erroneamente ritenuto il ### sostanzialmente soccombente e, per l'effetto accertare e dichiarare la soccombenza reciproca tra le parti nel giudizio di primo grado con compensazione integrale delle spese del giudizio; in via subordinata: - nel denegato caso in cui i Giudice, accertata e dichiarata la soccombenza reciproca tra le parti, ritenga di non poter procedere alla compensazione integrale delle spese di lite, dichiarare la compensazione delle spese del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 92 co. 2 cpc in misura che riterrà di giustizia.  ### voglia la Corte ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: ### l'appello proposto dal ### in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Nuoro n. 157/2025. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio. 
Svolgimento del processo ### ha proposto appello avverso la sentenza n. 157/2025, con cui il Tribunale di Nuoro - rigettata la domanda di addebito proposta dalla ### e dichiarata la separazione dei coniugi ### e ### i quali avevano contratto matrimonio civile il ### - poneva a carico del ### un assegno di mantenimento di euro 450,00 mensili, sino alla data della perdita del reddito di cittadinanza da parte della ### e di euro 700,00 mensili, per il periodo successivo. 
In particolare, il tribunale gravato - considerato che la ### era comproprietaria per ¼ della casa dei genitori, percepiva una pensione di invalidità di euro 500,00 mensili circa, pagava un canone di locazione di euro 300 mensili e non beneficiava più del reddito di cittadinanza mentre il ### era andato in pensione nel 2013 e percepiva una somma netta mensile di circa euro 2.300/2.400,00, senza alcun canone, vivendo in comodato gratuito - riteneva congruo determinare l'assegno di mantenimento in favore della ### nella misura di euro 450 mensili, oltre rivalutazione annuale, dal deposito del ricorso e sino alla perdita del reddito di cittadinanza e nella misura di euro 700,00 mensili, oltre rivalutazione annuale, dalla data della perdita del reddito di cittadinanza, compensando per ½ le spese di lite, poste nel resto a carico del #### ha contestato la sentenza eccependo l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie nella quantificazione dell'assegno di mantenimento, incongruo rispetto alle effettive capacità economico reddituali delle parti ed al concreto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Inoltre, il ### si è doluto della statuizione sulle spese di lite, ritenendola erronea laddove compensava solo parzialmente le spese nonostante l'esito complessivo del giudizio.  ### si è costituita in giudizio, resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto perché infondato.  ### è intervenuta nel procedimento. 
All'udienza di comparizione in ### di Consiglio la Corte si è riservata la decisione. 
Motivi della decisione ### è noto, in tema di separazione personale dei coniugi, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che (cfr Cass. n. 4327/22) “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” e che, inoltre, (cfr Cass. n. 975/21) “In tema di determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”.
I motivi di censura avanzati dal ### vanno, pertanto, valutati alla luce di tali principi di diritto. 
Orbene, innanzi tutto è sostanzialmente chiara, e, peraltr, non oggetto di alcuna contestazione, la reciproca situazione economico reddituale, come riportata nella sentenza gravata in forza delle risultanze istruttorie. 
In particolare, risulta che: - le parti, le quali avevano contratto matrimonio civile nel 2000, avevano convissuto, prima, ad ### in una casa in locazione e, dal 2016, a ### di ### in una casa di proprietà dei genitori del ### in comodato d'uso; - dal matrimonio non erano nati figli; - la ### aveva lavorato sino al 2007 come commessa e, successivamente, si era occupata della casa e della anziana madre mentre il ### era brigadiere della ### di ### ed era andato in pensione nel 2013; - negli anni successivi la coppia aveva, quindi, potuto contare sulla pensione del ### di circa 2.300,00/2.400,00 mensili, e sull'assegno d'invalidità della ### di circa euro 500,00 mensili; - allo stato, alla ### nata nel 1962 ed inoccupata dal 2007, comproprietaria per ¼ di un immobile ad ### è stata riconosciuta una invalidità totale e permanente della capacità lavorativa e percepisce una pensione mensile di euro 600,00 circa e non di euro 500,00 (vedi deduzioni della stessa ### comparsa di costituzione appello e certificazione redditi 2025); - non risultano in atti ulteriori sovvenzioni in seguito al venire meno del reddito di cittadinanza nel 2023; - il ### nato nel 1959, è andato in pensione nel 2013 per inabilità assoluta al lavoro, percepisce un reddito mensile di euro 2.300,00/2.400,00, con una cessione del quinto contratta durante il matrimonio per euro 438,00 mensili, e vive in un'abitazione dei genitori in comodato.  ### dato in contestazione tra le parti è se effettivamente la ### versi un canone mensile di locazione di euro 300,00, posto che il ### ha eccepito in appello l'omessa produzione del relativo contratto, poi depositato debitamente registrato in questo giudizio. 
Sul punto, si concorda, comunque, con quanto sostenuto in sentenza in ordine alla mancata contestazione da parte del ### della specifica allegazione della ### introdotta fin dal ricorso introduttivo del giudizio (“La ricorrente inizialmente si era stabilita presso la casa ereditata dai genitori di cui è comproprietaria con i fratelli nella misura di 1/4, ma a causa della difficile convivenza con il fratello minore, ha tolto in locazione una piccolo appartamento per il canone annuale di euro 3.600,00”). 
Orbene, alla luce di tali risultanze, è del tutto ragionevole sostenere, come affermato nella sentenza impugnata, che la ### non possa esercitare alcuna attività lavorativa mentre è documentalmente dimostrato che, allo stato, in difetto di agevolazioni pubbliche, vive con un reddito mensile di euro 600,00, dovendo versare un canone di locazione di euro 300,00.
Evidentemente, quindi, la ### non ha adeguati redditi propri e non può procurarseli da sola. 
Il contributo al suo mantenimento va, quindi, di certo riconosciuto e la sua entità va determinata “in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato” (art. 156 c.c.) ed al fine di “mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”, come sancito dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra riportate. 
Ciò posto, deve innanzi tutto evidenziarsi come la ### nulla abbia specificatamente dedotto nel giudizio di primo grado sull'effettivo tenore di vita goduto dalle parti durante il matrimonio. La stessa si limitava ad allegare, infatti, che “i coniugi hanno deciso di comune accordo che la ### si sarebbe occupata in maniera esclusiva della cura della casa ed avrebbe cessato di lavorare. Pertanto, la famiglia si è sempre sostenuta con i proventi dell'attività lavorativa del ### dipendente del corpo della guardia di finanza fino al pensionamento intervenuto nell'anno 2013”. 
Evidentemente, pur non avendo un affitto da pagare dopo il trasferimento nel 2016 a ### dove i coniugi sono andati a vivere in un appartamento concesso in comodato gratuito, è evidente che, dovendo sostenersi con un solo stipendio, il tenore di vita della famiglia non poteva essere particolarmente agiato, tanto più negli anni precedenti quando dovevano affrontare anche l'esborso di un canone di affitto. 
In sentenza, per la ricostruzione del tenore di vita, in difetto di qualsiasi allegazione della ### si fa riferimento esclusivamente ad una deduzione del ### contenuta nella sua comparsa di costituzione e con cui lo stesso, per difendersi da quanto affermato dalla ### in ordine al fatto che lui aveva sperperato i loro risparmi, sosteneva che le parti avevano speso eccessivamente rispetto alle entrate (“(lo stesso ### peraltro, ha ammesso che «ingenti somme sono state altresì spese di comune accordo per sostenere uno stile di vita, effettivamente non congruo, con acquisti costosi, frequentazioni di ristoranti»). 
Ad avviso della Corte, però, tale allegazione, di per sé ed in difetto di qualsiasi ulteriore deduzione, è inidonea a fondare una valutazione concreta sull'effettivo tenore di vita condotto dalle parti. 
Pertanto, alla luce del complesso istruttorio sopra riportato in relazione all'effettiva condizione economico-reddituale delle parti e tenuto conto di un tenore di vita che, del tutto verosimilmente, non può essere stato particolarmente agiato durante la convivenza matrimoniale, ritiene la Corte che, allo stato, considerato anche l'aumento intervenuto nelle more del giudizio della pensione di invalidità ad euro 600,00 mensili, sia congruo fissare in euro 500,00 mensili l'assegno di mantenimento da versare in favore della ### con decorrenza dalla data odierna. 
Infine, dato l'esito complessivo del giudizio, ed in particolare la reciproca soccombenza delle parti, posto che la domanda di addebito avanzata dalla ### era rigettata, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno interamente compensate.  P.Q.M.  LA CORTE Definitivamente decidendo: in parziale accoglimento dell'appello proposto da ### avverso la sentenza n. 157/2025 emessa dal Tribunale di Nuoro il ###, che conferma per il resto, fissa in euro 500,00 mensili l'assegno di mantenimento posto a carico di ### da versare in favore della ### con decorrenza dalla data odierna; conferma nel resto l'impugnata sentenza. 
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese legali di entrambi i gradi di giudizio.  ### il #### estensore Dott.ssa ###ssa

causa n. 223/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Grixoni, Cinzia Caleffi

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