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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 13201/2023 del 15-05-2023

... di dirit to affermati da questa Corte in materia di comodato, h anno argomentato il giudizio di in fondatezz a della domanda attorea in quanto, da un lato, hanno ritenuta non provata la previa disponibilità di fatt o della cosa in capo al comodante e la concreta in terve nuta consegna al com odatario; dall'altro, hanno ritenuto che, dalla documentazione prodotta, non risultasse la prova del diritto di proprietà vantato dalla ### che avrebbe legittimato la medesima a concedere il bene in comodato. A front e dell'intervenuta d ecisione, la ricorrente critica inammissibilmente davanti a questa Corte la valutazione del materiale probatorio effe ttuata dai giudici di merito, pe raltro in maniera tra loro conforme, in punto di previa disponibilità della cosa in capo al comodante e di interven uta consegna della stessa a l comodatario, nonché in punto di richiesta di riconsegna e di relativo rifiuto ### - pur volendo prescindere dai non marginali aspetti di inammissibilità - sono anche il terz o ed il quarto mo tivo (che , in quanto connessi, sono qui trattati unitariamente) perché, per la loro valutazione nel merito cas satorio, sarebbe necessario acced ere agli atti ed ai documenti del giu (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 23271/2019 proposto da: ### elettivamente domiciliato in ### 3 presso lo st udio dell'avvocato ### rappresentata e difesa dagli avvocati #### -ricorrente - contro ### M aria ### domiciliat ###### presso la ### della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato ### -controricorrente - nonchè contro ### e ### domiciliat ###### presso la ### della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato ### -controricorrente - avverso la sente nza n. 189/2019 della CORTE #### di CAMPOBASSO, depositata il ###; udita la relazione d ella causa svolta ne lla camera di consig lio del 23/02/2023 dal #### 1. Nell'anno 1959 il costruttore geom etra ### o conveniva con il Comune di #### e con ### della S.S. ### del medesimo Comune la realizzazione di lavori edili all'interno del cimitero comunale per il riattamento e l'ampliamento dei loculi della cappella mortuaria della ### stessa.  ### tovincenzo aveva redatto il progetto edilizio e messo a disposizione la somma necessaria per det ti lavori, non ave ndo la ### i fondi necessari e, a contro partita e sal do dei già menzionati lavori, veniva autorizzato, come da contratto stipulato con la ### ernita, a cedere i loculi ai richiedenti ### elli, e a rilasciare quietanza relativa all'avvenuto pagamento degli stessi con l'indicazione dei loculi assegnati. 
Orbene, il ### nella suddetta qualità, con scrittura privata 26/03/1959 e relativa ricevuta di pagamento in pari data, si obbligava a consegnare, come poi eff ett ivamente avvenuto, al confratello ### (padre della odierna ricorrente) 5 loculi (compreso l'ossario) ident ificati sul proget to redatto dallo stesso ### tra cui quello al numero "13", per cui è causa. 
Nel settem bre 1963, il ### consentiva, “a titolo grazioso”, all'amico ### di riporre le spoglie del defunto padre ### n el già menzionato loculo num ero "13", stant e l'impossibilità di tumulare altro ve le stesse, con la p attuizione espressa e verbale che ### avreb be riconsegnato il 3 loculo non appena fosse stato nelle condizioni di trovare u n'altra adeguata sistemazione. 
La situ azione di fatto appena d escritta si prot raeva ininterrottamente sino all'epoca della morte del ### avvenuta il ###.  ### ante succedevano la moglie, ### (poi anch'essa deceduta) e la figlia ### già parte attrice e d appellante ed attualmente rico rrente per Cassazione, che ripetutamente (ma sempre senza esito) cercava di rientrare in possesso del citato loculo (del quale peraltro a sue spese effettuava la manutenzione).  2.Nel 2009 la ### conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Civile di ###### ed ### al fine di sentirli condannare a rilasciarle il suddetto loculo e, per l'effett o, liberarlo dalla presenza delle sp oglie di ### con condanna dei convenuti al pagamen to dell e spese, diritti ed onorari del giudizio, fatta eccezione per ### Si costituivano in giudizio i convenuti ### e ### i quali chiedevano il rigetto del la doman da di parte attrice e, in via ric onvenzionale, l'accertamento della p roprietà del loculo, oltre che di avvenuta usucapione dei beni da restituire. 
Si costitu ivano in giudizio altresì i con venuti ### e ### i quali , in via pre liminare, chiedevano l'estromissione dal giudizio e, nel merito, il rigetto della domanda di parte attrice. 
In dat a 04.05.2010 si costituiva in giudizio in prosieguo la signora ### nella quali tà di ered e testamentaria di ### nelle more deceduto. 4 La causa veniv a istruit a mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti nonché mediante audizione dei testi ammessi.  ### ale di ### con sent enza n. 422/2013, rigettava la domanda principale, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale, compensava le sp ese di lite tra l'attrice ### e i convenuti ### e ### mentre condannava la ### al pagamento, in favore di ### e di ### delle spese di lite. 
In sintesi, fa presente la ricorrente, il Tribunale di ### - dopo aver premesso che, ai fini della decisione, potevano essere utilizzati soltanto i documenti prodotti nel corso del giudizio e quelli successivamente formatisi, mentre non potevano essere u tilizzati quelli precedentemen te formatisi ma prodotti oltre i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. - riteneva contraddittori e scarsamente attendibili i documenti prodotti dall'attrice ### e, in particolare, non suffragata da prova scritta la titolarità in capo al ### del potere di disporre di un ben e appartenente alla #### Pertanto, reputato incerto il quadro probatorio, respingeva la domanda dell'att rice. ### ribunale dichiarava poi la domanda riconvenzionale proposta da ### e #### e ### in ammissib ile sul rilievo che, non risultando dimostrata la proprietà del loculo da parte della ### la domanda avrebbe dovuto essere rivolt a alla ### Annun ziata o, ancor più pro priamente, al Comune di ### Infine, quanto alle spese, il Tribunale riteneva l'incertezza del quadro probatorio idonea a g iustificarne la compensazione tra l'attrice e i convenu ti ### e ### mentre condannava la ### al relat ivo pagamento in favore dei convenuti ### e 5 ### per non essere questi eredi né di ### né di ### e, quindi, reputandoli privi di legittimazione passiva.  3. Avverso tale sentenza proponeva appello la ### che, oltre a cont estare, ancora una volta, le dom ande propost e ex adverso , chiedeva: -rigettarsi le doman de avverse e, in particolare, le domande riconvenzionali e di estromissio ne dal processo in quanto improponibili e/o inammissibili e/o improcedibili, e in ogni caso infondate; - condannarsi i convenuti a rilasciare all'appellante il loculo 13 della ### della S.S. ### di ### sito nel cimitero del Comune di #### e, per l'effetto , liberarlo della presenza delle spoglie di ### -condannarsi gli appell ati al ristoro d elle spese di entrambi i gradi di giu dizio, con la restituzione di quanto da essa appe llante pagato in conseguenza dell'esecutività della sentenza di prima grado. 
A sostegno delle sue conclusioni, la ### deduceva: - l'errata individuaz ione dell'oggetto della controversia, vertendosi in tem a di diritti di ob bligazione in dipendenti dalla proprietà del bene; - l'errore del giudice di primo grado, che avrebbe dovuto considerare anche i documen ti depositati do po i termini di rito, in quanto, di tale documentazione, l'appellante era venuta a conoscenza dopo lo spirare di tali termini; - l'errata interpretazione dei documenti ritualmente depositati; - la superficialità nel ritenere la mancanza di legittimazione del geom. ### a cedere i loculi; - l'errore nel ritenere non provato il contratto di comodato; 6 - l'errore nell'accogliment o della domanda di estromissione di ### e ### a ### artornaso e d ella conseguente condanna alle spese dell'attrice in favore di costoro. 
Si costituiva ### , impug nando l'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del grado di giudizio. 
Si costituiva altresì ### impugnando l'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese. 
La Corte di appello di ### dapprima, dispon eva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ### che tuttav ia non si costituiva, rimanen do così contumace; poi, con sentenza n. 189/20 19, rigettava l'app ello proposto dalla ### e confermava integralmente la sentenza di primo grado.  4. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la ### Hanno resistito con distinti controricorsi ### e ### d a un lato, e ### M aria ### dall'altro. 
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.1. c.p.c.  ### e ### presso la Co rte non ha depositato conclusioni. 
Il difensor e di parte ricorrente ha deposit ato me moria insistendo nell'accoglimento del rico rso e richiamando anche un recente arresto di questa Corte sul travisamento della prova.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso è affidato a cinque motivi 7 1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata e/o del procedimento di appello (in relazione al disposto recato dall'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.), per violazione e falsa applicazione dell'art. 350 c.p.c., nonché degli artt. 275 e 276 c.p.c. ed anche ai sensi degli artt. 50 quater, 158 e161 comma 1, c.p.c., come pure applicabili in virtù del rinvio operato dall'art. 359 c.p.c. 
Osserva che, alla fine della sentenza, prima delle firme de l Presidente e del Giudice ausiliario , è te stualmente riportato: “### deciso in ### nella camera di consiglio del 17 aprile 2019”, mentre dalla consultazione ### risultava che soltanto in data 5 maggio 2019 era stato designato il collegio. 
Donde la nullità della sentenza e/o del procedimento per non essere stata assunt a la decisione d alla Corte di ### d i ### in composi zione collegiale, risultando la composiz ione del Collegio successiva alla decisione d ella causa stessa quale risultante dal testodella sentenza.  1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia (in relazione al disposto recato dall'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 163, comma 3, n. 3 c.p.c.; degli artt. 1803 e 2697 c.c., nonché degli artt. 24 e 111 della ### Osserva che, fin dall'atto di citazione di primo grado, aveva chiaramente e puntualmente specificato che la domanda concerneva diritti di obbligazione derivanti dal contratto di comodato e, quindi, l'obbligo di restituzione del loculo in favore del comodante (nel caso di specie, anche proprietario del loculo). 
Deduce che la Corte, se ave sse val utato corrett amente la domanda, non avrebbe richiesto anche la prova della proprietà del 8 loculo (che era stata da lei dedotta soltanto ad colorandum, ma che comunque era stata da lei fornita), ma avrebbe dov uto richiedere soltanto la prova del titolo della relativa concessione in godimento al convenuto.  1.3. Con il terzo motivo, si censura la sentenza impugnata (in relazione al dispos to dell 'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) , per violazione e falsa applicaz ione dell'art . 183, comma 6, c.p.c. nel la parte in cu i la corte territoriale, riget tando l'ap posito motivo di gravame da essa formulato, ha ritenuto non ammissibili né valutabili i documenti nuovi e/o conosciuti successivamente, che aveva prodotto in primo grado dopo lo spirare dei termini di cui all'art,183, comma 6, del c.p.c., e che aveva poi riprodotto in appello. 
Sottolinea che, come già dedot to in sede di comp arsa conclusionale, soltanto in data 1° apr ile 2012, essendosi recata a ### aveva appreso del rinvenimento della documentazione d ella ### di cui successivamen te era riuscita ad entrare in possesso. A seguito dell'esame della suddetta documentazione, aveva sporto denuncia-querela nei confronti del teste ### per le d ichiarazioni rese nel giudizio di primo grado ( il relativ o procedimento risulta, peraltro, archiviato dal Gip ad esito di udienza).  1.4. Con il qu arto motivo , parte rico rrente denuncia (in relazione al dispost o dell'ar t. 360, comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. nella parte in cui la Corte terr itoriale non ha valutato l'indis pensabilità e l'am missibili tà dei nuovi documenti da lei prodotti.  1.5. Con il quinto ed ultimo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata (in re lazione al disposto dell'art.  360, comma 1, n. 4 c.p.c.) per violazione e falsa applicazione dell'art.  115 c.p.c. ne lla parte in cui la corte territoriale ha erron eamente 9 percepito le prove documentali, da lle quali in particolare emergeva che i loculi acquistati erano stati cinque (compreso l'ossario) e che il loculo n. 13 era quello per cui era causa. In analogo travisamento la Corte sarebbe incorsa anche nella valutazione della prova per testi, anche ai fini dell'estromissione dei convenuti ### e ### 2. Il ricorso è infondato.  2.1. In sintesi, la Corte territoriale - dopo aver precisato (p. 3) che, come ritenuto dal giudice di primo grado, gli unici at ti e documenti di cui poteva tener conto ai fini della decisione erano quelli depositati e prodotti nei termini - ha corret tamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado: sia in punto di individuazione dell'oggetto della controversia, come operata dal giudice di primo grado (pp. 4-5), sia in punto di carenza di legittimazione del ### a cedere i loculi, nonché di inesi stenza del comodato e di estromis sione dei signo ri ### e ### (p. 5).  2.2. I motivi sono, pertanto, inammissibili o infondati. 
Infondato è il primo motivo. 
In punto di fatto, dalla consultazione del fascicolo processuale, al quale si accede in considerazione della natura del vizio eccepito, si rileva che: a) in data 15 marzo 2017 la Corte di appello di ### ha rinviato la causa all'udienza d el 14 giugno 2017 perché il ### era assente per congedo ordinario; b) all'udienza del 14 giugno 2017 la causa è stata assegnata al giudice ausiliario e la causa è stata rinviata all'udienza del 15 novembre 2017 per la preci sazione delle conclusioni, con onere della cancelleria di aggiornare il fascicolo telematic o a segui to del mutamento del relatore; c) il collegio, nella stessa composizione, all'udienza del 15 10 novembre 2017 ha tratt enuto la causa in de cisione, e poi, nella camera di consiglio del 15 novembre 2017, ha deciso la controversia. 
Dunque, il motivo è infondato , in qu anto, contrariamente a quanto sostenuto in rico rso, la causa è stata decisa da collegio designato ed insediato in data anteriore alla sentenza. 
Inammissibile è il secondo motivo. 
Entrambi i giudici d i me rito hanno corrett amente individuato l'oggetto del contendere e, facendo corretta applicazione dei principi di dirit to affermati da questa Corte in materia di comodato, h anno argomentato il giudizio di in fondatezz a della domanda attorea in quanto, da un lato, hanno ritenuta non provata la previa disponibilità di fatt o della cosa in capo al comodante e la concreta in terve nuta consegna al com odatario; dall'altro, hanno ritenuto che, dalla documentazione prodotta, non risultasse la prova del diritto di proprietà vantato dalla ### che avrebbe legittimato la medesima a concedere il bene in comodato. 
A front e dell'intervenuta d ecisione, la ricorrente critica inammissibilmente davanti a questa Corte la valutazione del materiale probatorio effe ttuata dai giudici di merito, pe raltro in maniera tra loro conforme, in punto di previa disponibilità della cosa in capo al comodante e di interven uta consegna della stessa a l comodatario, nonché in punto di richiesta di riconsegna e di relativo rifiuto ### - pur volendo prescindere dai non marginali aspetti di inammissibilità - sono anche il terz o ed il quarto mo tivo (che , in quanto connessi, sono qui trattati unitariamente) perché, per la loro valutazione nel merito cas satorio, sarebbe necessario acced ere agli atti ed ai documenti del giu dizio di merito, non apparendo autosufficiente sul punto il contenuto letterale del ricorso. ###, 11 presupposto dell'istituto della remissione in termini (sia nella forma prevista dall'art. 184 bis c.p.c. che in qu ella prevista dall'art. 153 secondo comma) è la te mpestività de ll'iniziativa d ella parte che assume essere incorsa n ella decadenza pe r causa ad essa non imputabile, mentre nel caso di specie parte ricorrente non soltanto non ha provato la non imputabilità della causa di dec adenza, ma neppure ha provato di av er avanzato rich iesta di remissione in termini. Infine, la ricorrente lamenta in maniera generica la violazione e la falsa applicazione delle norme sopra indicate, ma non si fa carico di indicare in maniera compiuta la documentazione sulla quale basa le sue censure. 
Infondato è infine il quinto ed ultimo motivo di ricorso. I giudici di merito hanno evidenziato le contraddizioni oggettive dei documenti esaminati, sostenendo, dopo avervi dato lettura, che negli stessi sono riportati dati differ enti circa il nume ro dei loculi e che il ricalco a penna dei numeri d'ordine dei loculi ha significativamente indebolito la loro valenza probatoria: è del tu tto estranea al vizio di travisamento della prova la contestazione della valutazione del quadro processuale operata dai giudici di merito.  2.3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.  3. Al rigett o del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle s pese sostenute da entrambe le parti resistenti, nonché la declaratoria d ella sussistenza dei presu pposti processuali per il pagame nto dell'imp orto, previst o per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 4315).  P.Q.M.  La Corte: - rigetta il ricorso; 12 - condanna parte ricorr ente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida, per ciascuna delle parti resistenti, in euro 1.360 per compensi, oltre, per ciascuna delle parti resistenti, alle spese forfettarie ne lla misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrent e, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art.  13, se dovuto.  ### deciso in ### il 23 febb raio 2023 , nella camera di 

Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Gianniti Pasquale

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5854/2025 del 05-03-2025

... locazio ne dall'### di ### a suo padre, ### e che, alla morte di quest'ultimo, la madre, ### moglie del conduttore, ancorché legittimata a subentrare nel rapporto locatizio, aveva deciso di trasfe rirsi in altra abitazione ed aveva consegnato l'appartamento al figli o ### (cfr., all'uopo, la pag. 1 del predetto ricorso). Orbene, alla luce di tali deduzioni, risulta corretta la qualificazione della relazio ne con la res dell'originario attore in termini di mera detenzione, operata dalla Corte di merito, poiché il predetto, alla morte del padre, era subentrato nella medesima posizione del suo dante causa (cfr. Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 25887 del 16 ottobre 2018, Rv. 650778-01, secondo cui «In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito c on le caratteristiche e gli obblighi iniz iali anche rispetto ai medesimi su ccesso ri. (Nella specie, la S.C. h a rigettato la domanda di usucapione proposta dagli eredi del comodatario, sostenendo che il (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso (iscritto al n. 18741/2018 R.G.) proposto da: ### nato a ### il 19 agosto 1955 (######) e ### nata a ### il 24 luglio 1950 (######), entrambi elettivamente domiciliati in ### alla ### 32, presso lo studio dell'avv. ### unitamente all'avv. ### che li rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (indirizzo p.e.c. del difensore: “###”); - ricorrenti - contro CITTÀ ### (### I.V.A.: ###), subentrata alla ### di ### ai sensi della l. n. 56 del 20 14, in pe rsona del leg ale rapprese ntante pro t empore, elettivamente domiciliato in ### alla Via del ### di ### 42, presso lo studio dell'avv. ### che rappresenta e difende l'ente stesso, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata i l 19 dicembre 2022 (i ndirizzo p.e.c. del difensore: “###”); - controricorrente - n. 18741/2018 R.G. 
Cron. 
Rep. 
C.C. 7 novembre 2024 Proprietà - Usucapione.  avverso la sen tenza della Corte d'Appello di ### 259/2017, pubblicata il 10 maggio 2017; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 7 novembre 2024, dal ### relatore ### lette le memor ie illustrative depositate n ell'interesse delle parti, ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.; ### 1.- Con atto di citazione notificato in data 13 dicembre 1993, ### conveniva in giudizio la ### di ### per ottenere sentenza dichiarativa del proprio diritto di propri età, che assumeva di aver acquistato, per usucap ione ventennale, sull'immobile sito in ### alla ### n. 51/53, riportato in catasto alla partita n. 10609, foglio 125, particella 169, subalterno 1. 
All'uopo, l'attore affermava di aver posseduto l'immobile fin dall'ottobre dell'anno 1966, periodo in cui gli era stato consegnato dalla madre che lo deteneva a seguito del decesso del padre, ### dipendente della ### di ####, nel corso d el giudizio, ava nzava anche richiesta di prova testimoniale per provare l'esistenza del rapporto di fatto con l'immobile e la sussistenza del requisito del possesso valido all'acquisto per usucapione. 
Per contro, l'amministrazione provinciale convenuta, nel costituirsi in giudizio, contestava sia l'usucapibilità del bene, in quanto facente parte del patrimonio indisponibile dell'ente, sia l'esistenza dei presupposti di fatto per il maturarsi dell'acquisto per usucapione ed eccepiva l'inesistenza di prove circa il possesso e circa l'interversione della detenzione in possesso.  ###à istruttoria veniva svolta medi ante l'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della ### di ### nonché mediante l'acquisizione dei bilanci di esercizio e di previsione dell'ente, relativi ad alcune delle annualità successive al 1968 e, precisamente, agli anni 1975, 1976, 1978, 1979 e 1985. 
Frattanto, a seguito del dece sso dell'attore, si costituivano in prosecuzione i suoi eredi ### e ### Il Tribunale di ### con la sentenza n. 164/2004 accoglieva la doma nda giudiziale proposta da ### o e pr oseguita da ### e ### e, per l'effetto, dichiarava acquistato, per 3 usucapione, in favore di questi ultimi, il diritt o di proprietà sull'appartamento sito in ### alla ### n. 51/53, riportato al N.C.E.U., alla partita 10609, foglio 125, particella 189, subalterni 1 e 2 e del terreno riportato al N.C.T. alla partita 5522, foglio 125, particella 190. 
Con ordinanz a del 28 settembre 2004, deposi tata il successivo 18 ottobre 2004, il ### unale di R eggio ### procedeva inoltre alla correzione dell'errore materiale rilevato in sentenza, nel senso di precisare che gli attori av evano acquistato per u sucapione il solo subalterno contrassegnato dal numero 1 e non a nche quello contrassegnato dal numero 2.  2.- La Corte d'Appello di ### con la sen tenza oggetto dell'odierno ricorso per cassazione, accoglieva l'appello principale proposto dalla ### di ### e, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di usucapione proposta, in primo grado, da ### e proseguita da ### e ### condannando questi ultimi al rilasci o dell'immobile libero e vuoto da persone e cose, nonché al risar cimento dei danni subiti dall'amministrazione provinciale per l'occupazione del cespite, quantificati in €. 96.282, 44 ( euro novantaseimiladu ecentottantadue/44), oltre interessi e rivalutazione mone taria. Inoltre, respingeva l'appello incidentale proposto da ### use ppe ### e ### R osalba e condannava questi ultimi al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. 
A sos tegno dell'adottata pronunc ia la Corte di merito rilevava, pe r quanto di interesse in questa sede ###era stata fornita la prova del posses so ultraventennale dell'i mmobile, non essendo stato mai manifestato, con atti contrari al dir itto di proprietà del la ### a, il mutamento dell'animus detine ndi in animus possidendi e, quindi, l'avvenuta interversione della detenzione del bene in possesso, poiché tale bene era stato detenuto originariamente da ### padre dell'originario attore ### in ragione di un rapporto di locazione che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale; b) che, dunque, l'appartamento era stato semplicem ente detenuto, dapprima da C adile ### e, successivamente, dai propri eredi ### e ### in virtù di un precedente rapporto di locazione che vedeva, quale originario titolare ex latere conductoris, ### (padre di ### 4 ###, sicché nessuna prova dell'interversione della detenzione in possesso era stata fornita, neanche indirettamente; c) che, ai fin i della configurabilità del possesso utile per l'usucapione, è nec essaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto i l t empo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di altro diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destin azione del bene o comun que tal i da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria, in contrappo sizione all'inerzia del titolare; d) che grava, quindi, normalmente, su colui che invoca l'avvenuta usucapione del bene l'onere di provare in giudizio la necessaria manifestazione del proprio dominio esclusivo sulla res attraverso un'attività apertamente con trastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, mentre grava, a carico del convenuto, l'onere di dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale; e) che, nel caso di specie, non solo no n era stata dimostrata, da p arte dei ### l'interversione della detenzione in possesso del bene e la sua eventuale durata ultraventennale, ma era stata la stessa pubblica amministrazione appellante, attraverso la produzione in giudizio dei bilanci di previsione relativi agli affitti di immobili concessi in locazione in favore dei propri dipendenti o ex dipendenti, per gli anni 1974, 1975, 1976, 1978, 1979 e 1985, a provare che l'immobile in questione era detenuto in forza di un diritto di caratter e pe rsonale; f) che, peraltro, alla stregua della documentazione prodotta in giudizio, doveva ritener si provato ch e l'immobile in questione faceva parte del patrimonio indisponibile, in quanto destinato, già a far tempo dal 1950, al pubblico servizio, consistente nella pronta e facile immissione in servizio dei propri dipendenti e funzionari; g) che, dunque, trattavasi di bene immobile inusucapibile; h) che, tenendo conto di precedente sentenza del ### di ### pronunciata in un giudizio pressoché identico a q uello in esame, si poteva fare riferimento, quanto al valore locativo dell 'immobile, alle valutazioni espresse in sede di consulenza espletata nell'ambito di tale precedente processo, c osicché tale valore ascendeva, al dicembre dell'anno 2001, all'importo di €. 75.515,64 (euro 5 settantacinquemilacinquecentoquindici/64), somma che, con la rivalutazione monetaria all'attualità, diveniva pari ad €. 96.282,44 (euro novantaseimiladuecentottantadue/44) e sulla quale dovevano, poi, essere applicati gli interessi legali, dal novembre dell'anno 1966 e fino all'effettiva corresponsione.  3.- Avverso la menzionata sentenza d'appello, ### e ### hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.  4.- ### à ### di ### ha resistito con controricorso.  5.- A seguito di proposta di definizione anticipata, ai sensi dell'art. 380- bis c.p.c., i ricorrenti, c on istanza del 4 a prile 2024, hanno chiesto la decisione del ricorso.  6.- Ambedue le parti hanno depositato memorie illustrative.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1141 e 1158 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c.. 
Sostengono, i n particola re, che ### avrebbe esercitato sul bene in questione, dall'anno 1967 fino alla sua morte, un potere di fatto che doveva essere qualificato com e possesso, posto che, nei suoi confronti, non sarebbe mai stata dedotta l'esistenza di un contratto di locazione, contratto mai stipulato nea nche con il di lui padre, ### Affermano, dunque, che la mancata dimostrazione del sopra citato titolo non poteva giustificare l'attribuzione in capo a ### originario attore, della posizione di detentore e tanto meno poteva giustificare il rigetto della domanda per l'asserita mancata allegazione e dimostrazione dell'esistenza di un successivo atto di interversione del possesso. 
Evidenziano, ancora, come ### dopo la morte del padre ### avesse occupato l'immobile, pur non avendone titolo (spettando quest'ultimo sol o alla vedova di ### e instaurando su di esso una vera e propria signoria di fatto, corrispondente allo schema de lla proprietà, senza mai corrispondere al cuna somma all'amministrazione provinciale, la quale, del resto, non ne aveva mai fatto 6 richiesta né aveva m ai intrapreso al cuna azion e per riottenere la disponibilità dell'immobile.  2.- La censura è manifestamente infondata. 
Ed invero, dalla lettura e disamina del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, pu ò a gevolmente desumersi come ### originario attore e dante causa degli odierni ricorrenti, aveva dedotto che l'immobile oggetto di domanda era stato c oncesso in locazio ne dall'### di ### a suo padre, ### e che, alla morte di quest'ultimo, la madre, ### moglie del conduttore, ancorché legittimata a subentrare nel rapporto locatizio, aveva deciso di trasfe rirsi in altra abitazione ed aveva consegnato l'appartamento al figli o ### (cfr., all'uopo, la pag. 1 del predetto ricorso). 
Orbene, alla luce di tali deduzioni, risulta corretta la qualificazione della relazio ne con la res dell'originario attore in termini di mera detenzione, operata dalla Corte di merito, poiché il predetto, alla morte del padre, era subentrato nella medesima posizione del suo dante causa (cfr. Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 25887 del 16 ottobre 2018, Rv.  650778-01, secondo cui «In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito c on le caratteristiche e gli obblighi iniz iali anche rispetto ai medesimi su ccesso ri. (Nella specie, la S.C. h a rigettato la domanda di usucapione proposta dagli eredi del comodatario, sostenendo che il mante nimento , da parte loro, del pot ere di f atto sul bene successivamente al decesso del proprio dante causa e del comodante, non avesse mutato la det enzione "nomin e alien o" in possesso utile ai fini dell'usucapione).»; cfr., altresì, con riferimento specifico all'ipotesi della locazione, Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n., 26670 del 10 novembre 2017, Rv. 646840-01, secondo cui «### non convivente del conduttore di immobile adibito ad abitazione non gli succed e n ella detenzione qualificata, e poiché il tit olo si es tingue con la mor te del titolare del rapporto (analogamente al caso di morte del titolare dei diritti di usufrutto, uso o abitazione), quegli è un detentore precario della "res locata" al "de 7 cuius", sicché nei suoi confronti sono esperibili le azioni di rilascio per occupazione senza titolo e di responsabilità extracontrattuale.»). 
Né può ass umere rilevanza alcuna la cir costanza - dedotta dai ricorrenti - secondo cui a consegnare l'immobile a ### sarebbe stata la madre (moglie dell'originario conduttore): infatti, ### aveva, a s ua volta, la mer a detenzione d ell'immobile e non poteva pertanto trasmetterne al figlio il possesso ad usucapionem (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 11132 del 6 aprile 2022, Rv. 664382-01). 
Risulta del pari irril evante, ai fin i dell'insorge nza di una situazione possessoria valevole ai fini dell'usucapione, il mancato pag amento dei canoni locatizi da par te degli occupanti, giacché «l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un se mplice atto di volizion e interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia conse ntito desumere che il detentor e abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali po ssa riconoscersi il carattere di una con creta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua. A tal fine sono inidonei atti che si traducano nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la det enzione era stata costituita (verificando si in questo caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale) ovvero si traducano in meri atti di esercizio del possesso (verificandosi in tal caso una ipotesi di abuso della situ azione di vantaggio det erminata dalla materiale disponibilità del bene)» (Cass. civ., Sez. 2, Senten za n . 2392 del 29 gennaio 2009, Rv. 6063 97-01, c on la quale è stata c onfermata la decisione del giudice di merito, che aveva escl uso la configurabi lità dell'interversione del possesso a fronte della volontaria e prolungata inadempienza del conduttore al pagamento del canone).  3.- Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art.  360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.  826, 828, 1158 e 2697 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c.. 
Sostengono, al riguardo, come i documenti sulla base dei quali la Corte di m erito avrebbe riten uto che l'immob ile oggetto di controversi a 8 rientrasse nel patrimonio indisponibile dell'amministrazione provinciale di ### (tra cui, in particolare, la deliberazione giuntale del 24 novembre 1950 e la nota del Ministero dei ### del 19 ottobre 1965), con conseguente inusucapibilità dello stesso, non sarebbero mai stati prodotti in giudizio, ma s olo ri chiamati dalla predetta p ubblica amministrazione locale. 
Aggiungono, inoltre, come, in ogni caso, indipendente mente dall'espressione di una volontà dell'ente di destinare l' immobile a un servizio pubblico, da oltre cinquantadue anni (1966-2018) non vi sarebbe stata la concreta utilizzazione del bene in oggetto a fini di pubblica utilità, dal momento che lo stesso era sempre stato in concreto utilizzato prima da ### e, poi, dopo la sua morte, dai suoi eredi, odierni ricorrenti, cosicché non poteva trovare applicazione il disposto del comma 2 dell'art.  828 c.c..  4.- La censura è inammissibile, in conseguenza del rigetto del primo motivo di ricorso, in quanto l'insussistenza dei presupposti del possesso ad u sucapionem assorbe la questione, oggetto del secondo motivo, relativa all'inusucapibili tà del bene, acclarata dal gi udice di m erito in relazione alla sua ravvisata appartene nza al patrim onio indi sponibile dell'ente territoriale. 
Peraltro, non va sottaciuto come la Corte distrettuale abbia ritenuto provata la destinazione al pubblico servizio dell'immobile, non solo sulla base dei documenti che i ricorrenti deducono essere stati esclusivamente richiamati e mai prodotti dalla ### di ### (in particolare, l'atto di ### del 24 novembre 1950 e la nota del Ministero dei ### del 19 ottobre 1965), ma anche in base ad altre risultanze istruttorie e ad altri documenti, ch e eran o stati prodotti dall'amministrazione provinciale suddetta, q uali la deliberazione della ### presso l'### del ### del 18 febbraio 1963 «con la quale era stata decisa l'omissione della valutazione degli appartamenti concessi a ### eppe e ### poiché considerati patrimonio indisponibile della ### nonché i bilanci di previsione per gli anni 1974, 1975, 1976, 1978, 1979 e i dati a corredo del bilancio 1985, attestanti l'inserimento dell'unità abitativa in questione tra gli a lloggi provinciali (cfr., al l'uopo, la pag. 8 de lla sentenza impugnata). 9 Le deduzioni in senso contrario dei ricorrenti, i quali sostengono che dal com pendio istruttorio non sarebbe emer sa alcuna prova della destinazione dell'alloggio al servizio pubblico, si risolvono dunque in una generica contestazione all'accertamento del fatto e alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito, ed involgono pertanto profili del giudizio non suscettibili di essere sindacati in sede di legittimità (cfr., al riguardo, Cass., Sez. 5, ordinanza n. ### del 22 novembre 2023, Rv.  669412-01, secondo cui «Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudic i del merito, tratto dal l'analisi degli elementi di val utazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sot tratto al sindacato di legittimità, in quan to, nell' ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle r itenute idon ee a dimostrare i fatti in discussione.»). 
Del resto, questa Corte ha più volte affermato che «Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernen te la ricerca e l'interpretazione della nor ma riten uta regolatrice del c aso concreto; b) que llo afferente l'applicazione dell a norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di v iolazione di legge investe im medi atamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erro nea della esist enza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di f alsa applicazione di le gge consiste, o nell'assu mer e la fattispecie concreta giudicata sot to una norma che non le s i addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamen te individuata e interpretata - non è idonea a regolarla , o nel trarre dal la norma, in relazione alla fattispecie conc reta, conse guenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'e rronea 10 ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità.» (Cass ., Sez. 1, ordinan za n. 640 del 14 gennai o 2019, Rv. 652398-01; conf. Cass., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022, Rv. 664394-01). 
Inoltre, nella parte in cui la Corte d'### lo di ### ha ritenuto irrilevante - ai fini della sdemanializzazione tacita del bene - la mera circostanza che l'immobile fosse occupato dai ### la statuizione impugnata risulta pienamente coerente con l'insegnamento di questa Corte, secondo cui «La sdemanializzazione può v erificarsi anche senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge, purché risulti da atti univoci, concludenti e positivi della P.A., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico; né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare tale destinazione, poiché, per la prova di ciò, è necessario che essi siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non qu ella che la P.A. abbia definitivam ente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo.» (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 14269 del 23 maggio 2023, Rv. 667859-01).  5.- Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. , la nul lità della sentenza impugna ta, per motivazione omessa o apparente, con violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c., nonché dell'art. 111, comma 6, ###. 
Sostengono, al riguardo, che la Corte di merito avrebbe accolto la domanda di risarci men to danni per l'occupazione senza titolo dell'immobile, sulla base della sola affermazione della fondatezza delle asserzioni dell'appellante, senza sottoporle al necessario vaglio critico, alla stregua delle contestazioni formulate dagli appellati e impedendo così ogni controllo sul percorso logico - argomentativo seguito per la formazione del proprio convincimento.  6.- Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 11 2056, 1223, 1226 e 2967 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c.. 
Sostengono, al riguardo, come la Corte di merito avrebbe proceduto alla liquidazione del danno da occupazione abusiva dell'immobile, senza tenere conto che l'amministrazione provinciale di ### nulla aveva allegato né tanto meno provato con riguardo ai pregiudizi subiti per la mancata utilizzazione del cespite (quali, ad esempio, l'impossibilità di locare o utilizzare il bene, ovvero la perdita di occasioni di venderlo a prezzo convenien te), c osì decidendo in m aniera difforme rispetto al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude la sussistenza del danno in re ipsa.  7.- Le censure, sen z'altro suscettibili di essere scruti nate congiuntamente, risultano manifestamente infondate. 
Ed invero, la statuizione impugnata, che ha condannato i ricorrenti al risarcimento del danno in favore della ### di ### per l'occupazione dell'appartamento, parametrandolo al valore locativo del cespite, risulta coerente con l'insegnamento delle ### di questa Corte, secondo cui il fatto costitutivo del diritto del pr oprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento del bene, vuoi diretto, vuoi indiretto mediante concessione a terzi dietro corrispettivo. In entrambi i casi, se il danno da perdita subita di cui il proprieta rio chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mer cato (cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. ### del 15 novembre 2022, Rv. 666193-02). 
In secondo luogo, quanto al profilo attinente alla motivazione ex art.  360, com ma 1, n. 4), c.p.c., con es so i ric orrenti si dolgono della motivazione della sentenz a impugnata, sostanzialmen te lamentandone l'insufficienza. 
Nondimeno, come chiarito da questa Corte regolatrice, «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili n el ricorso pe r cassazione le cens ure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta 12 circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minim o costituziona le» richiesto dall'art. 111 , comma 6, ###, che viene violato qualo ra la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della senten za impugnata, a p rescindere dal confronto con le risultanze processuali.» [Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 3 marzo 2022, Rv. 664120-01; cfr., altresì, in senso sostanzialmente conforme Cass. civ., Sez. 6-3, o rdinanza n. 22598 del 25 settemb re 2018, Rv. 650880-01, secondo cui «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difett o di su fficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si so ttraggono all'obbligo di motivaz ione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, ### e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni i nconcil iabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..»]. 
In particolare, giova rammentare che questa Corte, a sezioni unite, ha chiarito che, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., operata dalla l. n. 1 34 del 2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a presci ndere dal confronto c on le risultanze processuali; in tale prospettiva detta an omalia si esaurisce nel la "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irr iducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perpless a ed o biettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplic e difetto di 13 "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. U., sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, Rv. 629830-01). 
Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la Corte di merito ha senz'altro motivato - sia pure in maniera sintetica - in relaz ione alla fondatezza della domanda risarcitori a, facendola discendere dalla pluriennale occupazione abusiva dell'immobile oggetto di controversia, con conseguente perdita del godimento dell'immobile e, con questo, del valore locativo suscettibile di essere ad esso attribuito.  8.- Con il quinto (e ultimo) motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt. 24 ###, 6.1 CEDU, 2697 c.c., 11 5 e 116 c.p.c., no nché la nul lità della sentenza impugnata, per motivazione omessa o apparente, con violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c., nonché dell'art. 111, comma 6, ###. 
Sostengono, al riguardo, che la Corte di merito avrebbe proceduto alla liquidazione del danno richiamando le risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio non prodotta in giudizio, non conosciuta dagli odierni ricorrenti, perché espletata nell'ambito di un giudizio al quale i predetti non avevano preso parte e sul la quale, dunque, non s i era mai inst aurato il contraddittorio. 
Aggiungono, inoltre, che a tale consulenza la Corte di merito avrebbe prestato acritica adesione, s enza adeguata motivazi one, così non consentendo di individuare le ragioni poste a fondamento della decisione 9.- La censura risulta manifestamente infondata, in quanto i ricorrenti non si conf rontano co n l'insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincim ento anche in base a prove atipiche, come qu elle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 840 del 20 gennaio 2015, Rv. 633913-01). 
Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha adeguatamente motivato la propria decisione, avendo osservato che la consulenza tecnica d'ufficio a fondamento della pronuncia emanata nell'altro giudizio, «pressoché identico al presente», aveva avuto ad oggetto la stima del valore locativo di u n'unità abitativa sita nel med esimo stabile ove è ubicato l'appartamento occupato dai ### (cfr., all'uopo, la sentenza impugnata, a pag. 9). 14 I ricorrenti, inoltre, lamentano genericamente la violazione del diritto di difesa, a causa della formazione del predetto elaborato peritale al di fuori del contradditto rio tra le par ti del presente giudizio e della sua mancata acquisizione agli atti di causa, ma non indicano alcun concreto pregiudizio subito in conseguenza della scelta del giudice di merito di ricorrere a tale parametro per la determinazione del valore locativo del cespite, né allegano l'inattendibilità della stima fatta propria dalla Corte distrettuale alla luce dell' effettivo valore e delle car atteristiche dell'immobile da loro occupato, dovendosi su l punto ribad ire che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interes se all'astratta regolarità dell'attività giudiz iaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 23638 del 21 novembre 2016, Rv. 642799-01).  10.- In definitiva, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il ricorso dev'essere senz'altro respinto.  11.- Le spese e compensi del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  12.- Poiché il giudizi o è definito in confor mità all a proposta di definizione accelerata, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., deve farsi applicazione delle disposizioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con conseguente condanna ulteriore dei ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, di una somma equitativamente determinata e che si liquida in dispositivo, nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge, anch'essa liquidata come da dispositivo.  13.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi €. 5.800,00 (euro cinquemilaottocento/00), di cui 15 €. 200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge; condanna altresì i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di €. 5.600,00 (euro cinquemilaseicento/00), ai sensi dell'art.  96, comma 3, c.p.c., nonché al pagamento, in favore della ### delle ### della somma di €. 3.000,00 (euro tremila/00), ai sensi dell'art.  96, comma 4, c.p.c.. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Graziano Francesco

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8974/2025 del 09-10-2025

... occupazione del bene, sia nel quantum. In seguito alla morte di ### si sono costituiti ### e ### quali suoi eredi, con comparsa depositata il ###. La causa, istruita documentalmente ed a mezzo di CTU estimativa, è stata rinviata per la decisione all'i8 ottobre 2025, udienza sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione. Dal punto di vista della qualificazione della fattispecie in esame, va evidenziato come la sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di Napoli n. 9228/17 abbia già qualificato la domanda proposta all'epoca dalla ### come azione personale di rilascio, in quanto la disponibilità del bene in capo al resistente, ### è stata concessa dal comodatario, ### Tanto chiarito, l'occupazione del cespite, oltre a non essere contestata dal ### nella sua materialità, risulta pacificamente documentata dalla documentazione prodotta. In particolare, la sentenza 9229/17 del Tribunale di Napoli, che ha condannato il ### al rilascio del bene, ha accertato l' “esistenza di un rapporto di comodato a termine tra la ### ed il ### nonché la prova della messa a disposizione dell'immobile da parte del ### (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI NAPOLI NONA SEZIONE CIVILE Il Giudice dott. ### considerato che per la causa in esame è stata fissata l'udienza dell'8/10/2025 per la decisione ex art.  429 c.p.c.; considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite; considerato che le parti costituite hanno depositato note scritte in sostituzione dell'odierna udienza con le quali si sono riportate ai rispettivi atti ed ai verbali di causa; letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 e 430 cpc, unitamente all'articolo 127 ter c.p.c.; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.  ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5528/2023 R.G., vertente TRA ### e ### quali eredi di ### rappresentati e difesi dall'avv. ####; #### rappresentato e difeso dall'avv. ####; Convenuto contumace ###
Come rassegnati in atti. 
DECISIONE Con ricorso depositato il ###, ### - premesso di essere proprietaria di un immobile sito in Napoli alla via ### n. 56, ###, piano 4, int. 13, identificato nel relativo N.C.E.U. alla Sez. CHI, foglio 18, part. 143 (ora 270) sub 13. e di averlo concesso in comodato nel 2009, fino a dicembre 2014, al proprio coniuge, ### in forza di accordo di separazione, omologata in data ### dal Tribunale di Napoli - ha rappresentato che il ### nel corso del rapporto di comodato ha immesso nel possesso dell'immobile il proprio cugino, ### Ha dedotto di aver richiesto, alla scadenza del 31/12/2014, la restituzione dell'immobile all'attuale occupante, senza ottenerla spontaneamente, tanto da aver agito giudizialmente nei confronti del ### e del ### per il rilascio del bene, con giudizio conclusosi con la sentenza 9228/2017 del Tribunale di Napoli (confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli 2604/18), che ha condannato ### al rilascio dell'immobile. Ha evidenziato di aver ottenuto materialmente il rilascio solo il ### in seguito ad esecuzione forzata e ha convenuto in giudizio il ### per ottenere la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo dal 1/1/2015 al 19/6/2018, oltre interessi e spese e la condanna al pagamento della somma di euro 7.409,64 a titolo di oneri condominiali per il periodo di illegittima occupazione (da 1.01.2015 al 19.06.2018). 
Si è costituito ### contestando l'avversa pretesa, sia nell'an, non essendo configurabile un danno in re ipsa per la mera occupazione del bene, sia nel quantum. 
In seguito alla morte di ### si sono costituiti ### e ### quali suoi eredi, con comparsa depositata il ###. 
La causa, istruita documentalmente ed a mezzo di CTU estimativa, è stata rinviata per la decisione all'i8 ottobre 2025, udienza sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. 
La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione. 
Dal punto di vista della qualificazione della fattispecie in esame, va evidenziato come la sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di Napoli n. 9228/17 abbia già qualificato la domanda proposta all'epoca dalla ### come azione personale di rilascio, in quanto la disponibilità del bene in capo al resistente, ### è stata concessa dal comodatario, ### Tanto chiarito, l'occupazione del cespite, oltre a non essere contestata dal ### nella sua materialità, risulta pacificamente documentata dalla documentazione prodotta. In particolare, la sentenza 9229/17 del Tribunale di Napoli, che ha condannato il ### al rilascio del bene, ha accertato l' “esistenza di un rapporto di comodato a termine tra la ### ed il ### nonché la prova della messa a disposizione dell'immobile da parte del ### in favore del ### per un periodo temporaneo”.
La sentenza condanna al rilascio il ### e il rilascio è avvenuto solo il ### in seguito ad esecuzione forzata per rilascio e i verbali dell'### attestano la permanenza nell'immobile, fino a quella data, di ### In relazione alla domanda di pagamento della indennità di occupazione, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13071/2018) ha stabilito che il danno risarcibile non può essere identificato nel c.d. “danno-evento”, cioè nella mera lesione dell'interesse protetto dall'ordinamento, ma ciò che rileva ai fini risarcitori è il c.d. “danno-conseguenza”, che deve essere allegato e provato, secondo quanto sancito dalla storica sentenza delle ### 26972/2008. Dunque, il danno da occupazione senza titolo non può rientrare nella categoria del danno “in re ipsa”, poiché ciò snaturerebbe la funzione del risarcimento, che sarebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, al fine di ripristinare lo “status” anteriore alla condotta illecita, secondo la funzione riparatoria tipica del risarcimento del danno, ma quale punizione per un comportamento lesivo.   Come già sottolineato in altre pronunce della stessa Corte di Cassazione "nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle ### della Suprema Corte (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato”. Ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, “può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 25 maggio 2018, n. 13071). 
La Corte di Cassazione ha precisato, quindi, che se non si deve escludere il ricorso alla prova per presunzioni - che costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva - tale alleggerimento dell'onere probatorio “non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto" (così Cass. 7280/2021). 
Quanto affermato risulta sostanzialmente confermato da quanto ribadito dalle ### della Corte di Cassazione con la sentenza ###/2022, che, nel risolvere il contrasto interpretativo sorto fra l'orientamento della seconda sezione civile e quello della terza sezione civile, hanno affermato che <<la questione posta dal contrasto è, al fondo, se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria. Ritengono le ### che al quesito debba darsi risposta positiva, nei termini emersi nella richiamata linea evolutiva della giurisprudenza della ### secondo cui la locuzione "danno in re ipsa" va sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, 12865). Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito>>.  ### partendo dalla differenza con l'occupazione sine titulo da parte della pubblica amministrazione, ribadisce che “nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. E' pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria. … la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto giurisprudenziale da risolvere, e non alla vendita, per la quale, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno. ### che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”. 
I principi di diritto affermati dalle ### sono i seguenti : << "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta"; "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato"; "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato">>. 
Tanto chiarito, ritiene il Tribunale che il danno subito dal proprietario (o possessore o detentore qualificato) discenda dalla perdita, totale o parziale, della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo, in relazione alla sua natura normalmente fruttifera. Il risarcimento - come appena detto - ben può essere determinato sulla base di elementi presuntivi semplici e facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo, ossia al danno rapportato al valore locativo del cespite usurpato (cfr. es. Cass., 8.6.1979, n. 3256; Cass., 8.11.1985, n. 5459; Cass., 27.7.1988, n. 4779; Cass., 11.3.1995, n. 2859; Cass., 4.2.1998, n. 1123; Cass., 18.12.1999, n. 1373; Cass., 21.1.2000, n. 649; Cass., 5.11.2001, n. 13630; Cass., 7.6.2001, 7692; Cass., 18.01.2006, n. 827; Cass.,11.02.2008, n. 3251; Cass., 8.3.2010, n. 5568; Cass., 9.04.2013, n.8571; Cass.7280/2021 e Cass.14268/2021). In sostanza, in virtù del principio del neminem laedere, la illegittima occupazione costituisce un fatto che determina un ingiusto danno a carico del proprietario del bene, fatto a cui necessariamente consegue l'obbligazione di risarcire il danneggiato nella misura del pregiudizio subito. Parte attrice ha assolto l'onere di allegazione posto a suo carico, avendo dedotto di non aver “potuto prendere possesso del proprio immobile alla scadenza del suddetto comodato (31.12.2014) e pertanto non si è potuta trasferire nel proprio immobile perché occupato sine titulo dal ### il quale ultimo l'ha costretta a molteplici azioni giudiziarie come si evince da tutta documentazione prodotta in codesto giudizio” e di aver dovuto tollerare “una situazione davvero stressante e spiacevole perché, a causa del mancato trasferimento nel proprio immobile, non ha potuto rilasciare l'immobile ove risiedeva (di proprietà dell'ex coniuge) al proprio figlio ### che ivi avrebbe dovuto trasferirsi con la moglie ### Flavia”.
Ebbene, nel caso in esame, accertato l'an, il danno deve essere quantificato in via equitativa - in considerazione del luogo in cui si trova l'immobile e della sua destinazione, del tempo trascorso dall'inizio dell'occupazione prova di titolo, dei parametri di canoni di locazione forniti per analoghi immobili in analoghi periodi, nonché della possibilità di locare il bene ad un canone di mercato, ovvero di destinarlo ad abitazione propria, consentendo al figlio di occupare altra abitazione nella sua disponibilità, senza dover pagare il canone per un altro immobile. Al fine di meglio determinare il valore locativo dell'immobile nel periodo dal 1/1/2015 al 19 giugno 2018, è stato dato incarico di redigere una CTU all'arch. ### che ha depositato la relazione in data ### e, seguendo un percorso logico del tutto condivisibile, nonché sulla base di accertamenti idonei e conformi al mandato ricevuto, ha riscontrato un valore locativo complessivo di euro 50.050,68 per il periodo dal 1/1/2015 al 18/6/2018. Nella tabella riportata in perizia, cui si rinvia, il CTU ha utilizzato i “valori unitari storici riportati dalla ### dati delle ### immobiliari forniti dall'### del ### (zona C/24 - ###. ### unitario, rapportato alla superficie lorda commerciale, determinerà il valore locativo alla data in esame. Lo stato manutentivo, che si dovrà tenere in considerazione, stante la mancanza di documentazione fotografica in atti, è quello “Normale”, come riportato anche dall'### del Territorio”. Il valore finale che né è derivato è “un valore di locazione medio/normale”, che deve essere incrementato “in considerazione della peculiarità dell'immobile ed in particolare, della caratteristica panoramicità (caratteristica invariata e costante nel tempo) che differenzia l'immobile oggetto della stima da immobili similari”. ### ha, quindi, concluso, determinando in euro 55.000,00 il valore locativo complessivo per il periodo in esame e, quindi, il convenuto deve essere condannato a pagare la somma di euro 55.000,00 in favore della parte attrice, secondo le diverse mensilità indicate in relazione. 
Sulle predette somme vanno calcolati gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo effettivo, in quanto è pacifico che “l'indennità di occupazione immobiliare costituisce l'oggetto di un'obbligazione extracontrattuale, connessa all'occupazione di fatto di un immobile (nella specie, un appartamento); ne consegue che gli interessi sulle somme liquidate a tale titolo decorrono dalla data del verificarsi del danno e, quindi, dalle scadenze mensili di occupazione” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 15/05/2013, n. 11736). 
Con riguardo alla domanda relativa alla condanna al pagamento degli oneri condominiali non corrisposti, va detto che ne è condizione il pagamento degli stessi da parte del locatore/concedente (in caso di comodato). Ebbene, nella vicenda in esame, come confermato dal ### è emerso che gli oneri condominiali sono stati pagati da ### come da dichiarazione resa dall'amministratore del condominio in data 11 maggio 2021. Ora, sebbene l'amministratore abbia dichiarato che il pagamento è stato fatto dal ### per conto di ### è evidente che, in mancanza di ulteriori elementi sulla imputabilità dei pagamenti, gli stessi risultano eseguiti dal comodatario, ### con la conseguenza che l'unico soggetto eventualmente legittimato a chiedere la ripetizione di parte delle somme sborsate (relative alla porzione di immobile occupato dal ### è il ### e non la ### La relativa domanda, quindi, deve essere rigettata. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, sulla domanda proposta da ### e ### quali eredi di ### nei confronti di ### così provvede: a) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, condanna ### a pagare in favore della parte attrice la somma di euro 55.000,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo; b) rigetta la condanna al pagamento degli oneri condominiali; c) condanna ### al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice, liquidandole in euro 560,00 per spese ed euro 3.600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15 % sul compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario; d) pone definitivamente a carico di ### le spede di lite, liquidate con separato decreto. 
Così deciso in Napoli il 9 ottobre 2025. 
Il giudice dott.

causa n. 5528/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Ardituro Enrico

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Tribunale di Verbania, Sentenza n. 278/2025 del 08-08-2025

... che fosse perlomeno riconosciuta l'esistenza di un comodato, il quale si fonda su una situazione di fatto di mera detenzione e, quindi, su un elemento soggettivo, caratterizzato dal riconoscimento del diritto altrui, del tutto antitetico rispetto all'animus possidendi necessario per usucapire. In ogni caso, non può ritenersi che tra le parti fosse stato concluso un contratto di comodato avente ad oggetto l'immobile del primo piano. Sebbene il contratto di comodato possa essere concluso anche oralmente, non necessitando la forma orale ad substantiam, occorre, in ogni caso, che sia fornita la prova della sua stipulazione. Nella specie, i convenuti non hanno articolato alcun capitolo di prova al fine di dimostrare l'intervenuta conclusione del contratto di comodato. Ciononostante, anche se si volesse ammettere l'esistenza di un contratto di comodato, lo stesso sarebbe cessato per il recesso esercitato dal comodante mediante la richiesta formulata nel presente giudizio di restituzione dell'immobile. Difatti, in assenza di prova, gravante sul comodatario, in merito alla pattuizione di un termine di durata del contratto, occorre ritenere che sia stato concluso un comodato precario, senza (leggi tutto)...

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N. 1446/2022 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERBANIA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1446/2022 r.g. promossa da: ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. #### e dall'avv. ### elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in ### in via ### n. 18 ### contro ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv.  ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in ### via ### n. 20; ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv. #### ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in ####, via ### n. 2 ###: ### Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art.  127 - ter c.p.c. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato ### ha convenuto in giudizio ### e ### chiedendo che quest'ultimi, previo accertamento del diritto di proprietà dell'immobile sito a ### via ### 13, fossero condannati al rilascio dello stesso. In particolare, ha dedotto: - che l'esponente era in pensione dalla fine dell'anno 2000, dopo avere esercitato sin dalla gioventù l'attività di dipendente bancario, culminata con incarichi dirigenziali di rilievo, che lo avevano condotto, per molti anni, lontano dalla propria residenza; - che si era separato dalla prima moglie, ###ra ### dalla quale aveva avuto due figli, ### odierno convenuto, e ### e che, dopo una relazione iniziata nel 2008, aveva contratto matrimonio civile, in data 26 ottobre 2018, con la seconda moglie, ###ra ### - che l'attore era separato di fatto dalla prima moglie dalla fine degli anni '80 e che, a seguito di ciò, aveva iniziato ad abitare al piano superiore dell'immobile insieme all'anziana madre, mentre al piano terreno abitava la prima moglie, ###ra ### con i due figli; - che a gennaio 1991 era deceduta la nonna paterna ed il figlio ### senza concordare alcunché, si era trasferito al piano superiore, asserendo di voler vivere con il padre, mentre la madre aveva continuato a risiedere al piano terreno con l'altro figlio ### - che nel medesimo periodo, ### ponendo il padre davanti al fatto compiuto, aveva introdotto in casa anche la fidanzata, ###ra ### - che l'occupazione dell'immobile da parte dei convenuti era avvenuta per mera tolleranza del rag. ### - che gli stessi non avevano mai corrisposto alcunché ed erano rimasti allacciati alle utenze, senza provvedere alla gestione e/o manutenzione del compendio immobiliare; - che i convenuti, inoltre, non avevano necessità d'occupare l'appartamento, in quanto erano proprietari di numerosi immobili. 
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito ### eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'attore e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea e, in subordine in via riconvenzionale, che fosse dichiarato l'intervenuto usucapione in proprio favore della proprietà dell'immobile. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto che fosse accertato che tra le parti sussisteva un contratto di comodato e ha domandato la condanna dell'attore al pagamento di euro 50.000,00 a titolo d'indennità per le migliorie. In particolare, ha esposto: - che l'attore non aveva dimostrato di essere titolare del diritto di proprietà sull'immobile e che, in ogni caso, non era più proprietario del bene, in quanto era stato usucapito dall'esponente, il quale, a seguito della separazione di fatto dei genitori, si era trasferito a vivere al primo piano insieme alla nonna; - che, alla morte di quest'ultima avvenuta l'11.1.1991, ### profittando della disponibilità dell'immobile per cui è causa, aveva continuato ad abitarlo da solo, continuamente, inibendo a chiunque di poter entrare nell'appartamento, cambiando finanche le serrature delle porte d'ingresso; - che dal Gennaio 1991 aveva iniziato a possedere uti dominus l'immobile provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria; - che aveva adibito il predetto immobile a casa coniugale, effettuando al suo interno importanti e radicali lavori di ristrutturazione e di ampliamento ed impegnandosi in un esborso economico per oltre 100.000,00 milioni di lire; - che il padre non si era mai opposto a tale situazione e, allorquando tornava a ### soggiornava nell'appartamento al piano terreno; - che le utenze di luce e gas erano rimaste intestate al sig. ### per oltre 20 anni, finché nel 2018 il padre le aveva volturate senza ragione su di sé; - che nel 2018 i rapporti tra l'attore e il convenuto si incrinarono bruscamente e il padre, in particolare, subito dopo aver sposato la sig.ra ### chiese al figlio di liquidare la società immobiliare, in quanto gli sarebbe servito del denaro al fine di acquistare una casa a ### per la sua nuova moglie; - che soltanto recentemente, l'attore, da quando aveva iniziato a concedere all'altro figlio, ### di adibire molti dei propri immobili in zona ### per la sua attività di bed & breakfast, era sembrato improvvisamente interessato all'immobile per cui è causa; - che, nella specie, si era concretizzata, in favore del convenuto ### la fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158, per aver posseduto pacificamente, pubblicamente, continuativamente ed ininterrottamente, per oltre un ventennio, il predetto immobile; - che, in subordine, doveva essere riconosciuto che il padre, tramite un contratto di comodato, aveva concesso al figlio di abitare, gratuitamente, l'immobile per cui è causa al fine di soddisfare le esigenze abitative del suo nucleo familiare; - che, in ogni caso, al convenuto doveva essere corrisposta un'indennità per le migliorie apportate sul bene. 
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita, altresì, ### eccependo, in via preliminare, il suo difetto di legittimazione passiva e, chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree. In particolare, ha esposto: - che, per quanto di sua conoscenza, ### aveva sempre abitato nell'unità immobiliare oggetto dell'avversa domanda da quando era un ragazzino, in quanto dalla metà degli anni ‘80 ### si era trasferito nell'appartamento al primo piano, insieme alla nonna paterna, madre del rag. ### con la quale aveva abitato fino al 1990; - che, fin da quando aveva conosciuto il marito e la di lui famiglia, aveva ritenuto che quel bene, ovvero l'alloggio abitato dal coniuge ### fosse già di proprietà di quest'ultimo; - che il coniuge ne aveva sempre avuto ininterrottamente il possesso pieno ed esclusivo dal 1991, svolgendo anche opere di ristrutturazione conclusesi poco prima delle nozze con la sig.ra ### - che nell'anno 2018 i rapporti tra il marito e il di lui padre, attuale attore, si erano incrinati improvvisamente a causa di dissapori legati alla gestione di una società che avevano aperto in comune, chiamata ### s.r.l.; - che sussisteva il difetto di legittimazione passiva dell'esponente, la quale aveva sempre abitato l'immobile semplicemente in quanto moglie del figlio dell'attore; - che il coniuge aveva sempre goduto da oltre vent'anni dell'appartamento censito al ### del Comune di ### al foglio 2/B, n°397, sub. 2, in maniera piena ed esclusiva, avendone avuto fin da ragazzo l'esclusiva disponibilità; - che si trattava di due appartamenti ben divisi e totalmente autonomi: quello sito al primo piano era occupato dai coniugi ### - ### mentre quello occupato dal rag. ### era al piano terra; - che, in via di subordine, il rapporto instauratosi poteva essere inquadrato nel comodato di un bene destinato ad abitazione familiare, per la quale tipologia il comodante avrebbe potuto richiederne la restituzione immediata a figlio e nuora solo in caso di sopravvenuto urgente ed impreveduto bisogno. 
Alla prima udienza di comparizione del 22.3.2023 sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. ed è stata fissata per la disamina dei mezzi istruttori l'udienza del 18.10.2023. 
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di due testi all'udienza dell'8.4.2025. All'esito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata in data ### l'udienza di precisazione delle conclusioni, celebratasi mediante trattazione scritta. Con ordinanza dell'8.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  ⁎ La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esplicate. 
Giova premettere che l'art. 948 c.c. prevede che il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o la detiene. È nota la cd. probatio diabolica incombente su colui il quale agisce in rivendicazione, essendo, questi, tenuto a provare di essere diventato proprietario, risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione. ### della prova incombente sull'attore rivendicante si attenua quando il convenuto deduca, a scopo difensivo, un titolo di acquisto, quale l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza ai danti causa dell'attore del bene rivendicato, con la conseguenza che esso è correttamente assolto allorquando l'attore provi che, in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere, il bene è appartenuto ai suoi danti causa, che detta appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto e che il bene è a lui pervenuto in virtù di un valido titolo di acquisto (cfr. Cass., Sez. 2,. n. 3234 del 08/07/1989; Cass., Sez. 2, n. 10576 del 10/12/1994; Cass., Sez. 2, n. 1634 del 02/03/1996; Cass., Sez. 2, n. 8806 del 28/06/2000; Cass., Sez. 2, n. 5161 del 10/03/2006; Cass., Sez. 2, n. 25865 del 23/09/2021). 
È stato, infatti, specificato che “In tema di azione di rivendicazione, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso "ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto” (Cass. civile II, 22/04/2016, n.8215). 
Nella specie, il convento ### si è opposto al rilascio dell'immobile, deducendo di averlo usucapito a partire dal gennaio 1991, quando, a seguito del decesso della nonna paterna, aveva iniziato a vivere nell'appartamento in questione esercitando un possesso uti dominus.  ### ha dimostrato di aver acquisito la titolarità dell'immobile oggetto di causa per successione del padre, ### come emerge dalla nota di trascrizione contro l'eredità del 20.1.1962 (doc. 14). In particolare, in forza della successione ereditaria, ha acquistato la nuda proprietà dell'immobile, cui è stato riunito nel 1991 il diritto d'usufrutto a seguito del decesso della madre, ### (doc. 15 e 16). 
In ogni caso, successivamente a tale acquisto, è trascorso un tempo, superiore ai vent'anni, idoneo a consentire all'attore di usucapire l'immobile, in quanto il convenuto ### ha allegato di aver iniziato ad esercitare un possesso uti dominus dal gennaio 1991, quindi circa trent'anni dopo rispetto all'acquisto mortis causa da parte dell'attore. 
È, quindi, infondata l'eccezione sollevata dal convenuto di difetto di legittimazione attiva in capo a ### Parimenti è infondata l'eccezione di ### di difetto di legittimazione passiva, in quanto è pacifico che anch'ella, insieme al marito ### occupi l'immobile oggetto di causa e, pertanto, una sentenza di condanna al rilascio dell'immobile deve produrre effetti anche nei suoi confronti. 
Occorre, quindi, esaminare la domanda d'acquisto della proprietà dell'immobile per usucapione formulata in via riconvenzionale dal convenuto ### Al riguardo occorre premettere che la mera tolleranza, che impedisce l'acquisto del possesso ad usucapionem ai sensi dell'art. 1144 c.c., deve ravvisarsi tutte le volte in cui il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza (tra le tante: Cass. n. 3898/2017) e la prova dell'effettivo acquisto e dell'esercizio del possesso ex art. 1140 c.c. da parte dell'attore in usucapione deve essere ancora più pregnante quando, come nel caso di specie, sussistano tra le parti rapporti di parentela, stante il pacifico orientamento della giurisprudenza, da cui non si ritiene di doversi discostare, che ravvisa una presunzione di tolleranza nei rapporti di stretta parentela anche in caso di una lunga durata dell'attività posta in essere dall'attore sull'immobile oggetto della domanda di usucapione, in quanto la stessa “può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (Cass. n. 11277/2015; conformi, tra le tante: Cass. n. 23294/2021; Cass. n. 20508/2019; Cass. n. 20443/2017; Cass. 16371/2015; Cass. n. 12273/2012; Cass. n. 4327/2008; Cass. n. 9661/2016; Cass. n. 8194/2001). 
Anche la giurisprudenza più recente ha chiarito che “la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un apprezzamento di fatto, peraltro, demandato al giudice di merito” ( ord. n. 1413/2024). 
La giurisprudenza è, quindi, costante nell'affermare che la lunga durata dell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza, qualora non si tratti di rapporti di parentela, mentre la presunzione di tolleranza nei rapporti di parentela opera anche nel caso in cui l'utilizzo del bene, da parte di colui che invoca l'acquisto mediante usucapione, si sia protratto per un considerevole lasso temporale, in quanto nei rapporti di parentela è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo. 
Pertanto, il legame parentale, fra l'usucapente e il proprietario formale del bene, impone uno sforzo probatorio rafforzato, poiché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. 
Occorre, quindi, che colui che agisce per l'accertamento dell'acquisto a titolo originario dimostri la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. civ. Sez. II, 05-102010, n. 20670; Cass. civ., sez. II, 24.8.2006, n. 18392): si richiede, pertanto, la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. 
Posto ciò, il convenuto ### non ha assolto l'onere probatorio di dimostrare di aver esercitato un possesso pacifico ed esclusivo sull'immobile oggetto della vertenza. 
In primo luogo, i capitoli di prova orale articolati, ad eccezione del n. 2, non sono stati ammessi, in quanto generici e valutativi. Non sono state, infatti, allegate specifiche circostanze idonee a dimostrare che il convenuto si sia comportato come proprietario ed abbia esercitato un possesso esclusivo sul bene. Non sono stati specificati gli interventi realizzati nell'immobile e, in ogni caso, gli atti di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come genericamente indicati, rientrano tra i comportamenti che possono essere esercitati entro la tolleranza del titolare del diritto reale. Il capitolo n. 4 fa genericamente riferimento ad un possesso senza l'indicazione delle condotte idonee a dimostrarlo, mentre i capitoli n. 5-6 hanno un contenuto valutativo e contengono circostanze generiche, non essendo stati indicati, con riferimento al capitolo n. 6, gli interlocutori e le circostanze di tempo e luogo delle dichiarazioni. 
Soltanto la circostanza del cambio delle serrature delle porte d'ingresso all'appartamento, allegata al capitolo n. 2, è idonea a dimostrare la cosiddetta interversio possessionis, ovvero il mutamento del titolo originario nel rapporto di fatto con il bene, posto che lo stesso ha dichiarato di essere, dapprima andato a vivere al piano di sopra con la nonna, e di aver, in seguito, dopo la sua morte, iniziato a possedere uti dominus l'immobile. 
Tale circostanza non è, tuttavia, stata dimostrata. Il teste ### ha dichiarato di non sapere se fosse stata cambiata la serratura delle porte e di essere soltanto a conoscenza della circostanza che ### aveva svolto dei lavori di ristrutturazione. Il teste ### ha, invece, dichiarato che le porte e i serramenti erano stati cambiati dal padre. Al riguardo, non sussistono elementi per escludere l'attendibilità del teste ### Difatti, le deduzioni in merito a un interesse dello stesso per l'immobile per cui è causa al fine d'adibirlo a bed and breakfast sono rimaste indimostrate e la denuncia-querela è stata presentata in data successiva all'udienza in cui è stato escusso il teste, riferendosi, anch'essa, a eventi successivi rispetto all'udienza e, allo stato, non verificati ma riferiti dai convenuti stessi. 
La sostituzione delle serrature delle porte d'ingresso, anche se idonea a dimostrare il perfezionamento dell'interversio possessionis, è rimasta priva di riscontro probatorio e, in ogni caso, non sarebbe stata di per sé sufficiente a provare che un possesso protratto per vent'anni, utile ai fini dell'usucapione, sicché è risultato superfluo procedere all'escussione del teste residuo. 
Dall'istruttoria è, inoltre, emerso che gli appartamenti del piano terra e del primo piano erano sempre stati comunicanti fino al 2018 e che, intorno agli anni 1990/1991, il padre e il fratello erano andati ad abitare nell'immobile del piano superiore. Il teste ### ha riferito che il padre, dopo la separazione, si era trasferito nell'immobile oggetto di causa insieme al figlio ### specificando che, sebbene durante i giorni lavorativi stesse fuori casa, nei weekend era solito tornare nell'appartamento del primo piano, di cui aveva le chiavi ( dichiarazioni “### 4 Vero sono sempre stati comunicanti. Da quanto abito lì sono sempre stati così. 
A volte usavo queste scale per salire nello studio di mio papà ma per riservatezza non entravano nell'appartamento dove viveva mio fratello con mio padre. Dal 90/91 i miei genitori si sono separati e mio padre e mio fratello sono andati ad abitare nell'immobile del piano superiore. Mio padre tornava il venerdì sera e ripartiva il lunedì e stava in quell'immobile. Poi mio fratello si è sposato, mi pare nel 91 o nel 92 e mio padre ha continuato ad abitare lì quando tornava nel week end insieme a mio fratello e alla moglie di mio fratello. Mio papà è sempre rimasto nell'immobile al piano superiore fino al 2018, mi ricordo che mangiava spesso con loro alla sera. Sopra c'era una camera da letto dove dormiva mio fratello e la moglie e c'era un'altra stanza in cui dormiva mio papà. Mio papà abitava tutta la casa non solo lo studio. Non so che le unità abitative sono distinte catastalmente, so che sono due subalterni. Mio papà aveva le chiavi dell'ingresso dell'appartamento. C'è un ingresso con una scala interna e una scala esterna, lui aveva le chiavi d'entrambi. Quando i miei si sono separati io sono rimasto a vivere con mia mamma, mio fratello con mio padre. So queste cose perché mi capitava di salire al piano di sopra. A volte salivo dalla scala esterna, altre volta da quella interna a seconda delle occasioni”). 
Sulla base delle dichiarazioni testimoniali, risulta, quindi, dimostrato che, contrariamente a quanto allegato da ### quest'ultimo non si trovava nel possesso esclusivo dell'immobile, bensì lo condivideva con il padre, che tornava nell'immobile nei weekend al termine della settimana lavorativa. In senso contrario non possono essere valorizzate le dichiarazioni del teste ### il quale non aveva un rapporto diretto con l'immobile oggetto di causa, ma frequentava la casa soltanto nella qualità di ospite di ### e ### Lo stesso, inoltre, pur avendo dichiarato “Non ho mai visto abitare lì ### Patrone” ha, al contempo, affermato di averlo visto ad alcune cene a casa di ### e di non sapere con precisione dove vivesse. 
Il permanere del possesso del padre sull'immobile e, al contempo, l'assenza in capo al figlio di un possesso uti dominus sono, inoltre, corroborati dal fatto che ### ha continuato a pagare le utenze dell'immobile. Tale circostanza è stata documentata dall'attore mediante la produzione d'estratti conto da cui risulta il pagamento delle utenze (doc. da 20 a 32). Il teste ### ha, inoltre, riferito che, per esigenze fiscali legate al lavoro svolto da ### le utenze erano state intestate ad ### ma il padre aveva continuato a provvedere al relativo pagamento, come risultava dagli addebiti sul conto corrente che quest'ultimo gli aveva mostrato (cfr. dichiarazioni: “Mio padre aveva l'obbligo di prendere la residenza nei luoghi dove andava e allora è stata fatta questa scelta per avere i costi dell'utenze con le agevolazioni. Lo so perché c'è un'unica utenza per entrambi gli immobili (del piano terra e del primo piano) sia per acqua, luce e gas ed è pagata a tutt'oggi da mio padre. Non so se abbiano fatto delle volture successive, probabilmente quando è andato in pensione si è intestato di nuovo le utenze. Lo dico perché ho visto delle bollette a suo nome a casa sua. Cap. 8 so che sono sempre state pagate da pagate da mio padre. Lo so perché mio papà mi ha fatto vedere gli addebiti sul conto corrente e così mi ha riferito lui”). 
Il convenuto ### non ha, quindi, dimostrato di aver esercitato sull'immobile un possesso utile ai fini dell'usucapione e non ha fornito elementi idonei a superare la presunzione di riconducibilità del godimento del bene a un atteggiamento di tolleranza del padre, titolare del diritto di proprietà. 
I convenuti hanno, inoltre, svolto delle difese tra loro incompatibili, in quanto hanno domandato l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione e, al contempo, seppur in subordine, hanno chiesto che fosse perlomeno riconosciuta l'esistenza di un comodato, il quale si fonda su una situazione di fatto di mera detenzione e, quindi, su un elemento soggettivo, caratterizzato dal riconoscimento del diritto altrui, del tutto antitetico rispetto all'animus possidendi necessario per usucapire. 
In ogni caso, non può ritenersi che tra le parti fosse stato concluso un contratto di comodato avente ad oggetto l'immobile del primo piano. Sebbene il contratto di comodato possa essere concluso anche oralmente, non necessitando la forma orale ad substantiam, occorre, in ogni caso, che sia fornita la prova della sua stipulazione. Nella specie, i convenuti non hanno articolato alcun capitolo di prova al fine di dimostrare l'intervenuta conclusione del contratto di comodato. 
Ciononostante, anche se si volesse ammettere l'esistenza di un contratto di comodato, lo stesso sarebbe cessato per il recesso esercitato dal comodante mediante la richiesta formulata nel presente giudizio di restituzione dell'immobile. Difatti, in assenza di prova, gravante sul comodatario, in merito alla pattuizione di un termine di durata del contratto, occorre ritenere che sia stato concluso un comodato precario, senza determinazione di durata, che, ai sensi dell'art. 1810 c.c., legittima il comodante a richiedere in ogni momento la restituzione del bene. In tal caso, la richiesta di restituzione del bene avanzata dal legittimo proprietario determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità del bene. 
Nella specie, non essendo stata fornita la prova della stipula del contratto, non è stato, conseguentemente, neanche dimostrato che il comodato fosse funzionale alle esigenze familiari e che, quindi, fosse un comodato a termine. 
Il godimento dell'immobile da parte dei convenuti non è, quindi, giustificato da alcun titolo negoziale e configura una mera occupazione sine titulo che trae origine da uno spirito di condiscendenza e tolleranza del proprietario. 
Infine, non è meritevole d'accoglimento la domanda riconvenzionale di ### di condanna dell'attore alla corresponsione di un'indennità, pari a euro 50.000,00, per le migliorie realizzate nell'immobile. 
Al riguardo, va osservato che non è stato esplicitato in che cosa si siano concretizzate tali migliorie e non sono stati indicati gli interventi realizzati, non potendo, pertanto, neanche essere accertato se si fosse trattato d'interventi necessari, né se fossero relativi ad attività d'ordinaria o di straordinaria manutenzione. Sul punto, i convenuti avrebbero dovuto articolare capitoli di prova al fine di provare gli interventi realizzati e la loro natura, non essendo, in tal senso, sufficienti le fatture prodotte (doc. 3). Dalle stesse, oltre a non essere desumibili con chiarezza i tipi di interventi, non può neanche evincersi che si sia trattato di lavori effettivamente compiuti nell'immobile oggetto di causa o in altri immobili appartenenti ai convenuti. Tra i documenti prodotti figurano, inoltre, degli elenchi scritti a mano e di provenienza unilaterale del tutto privi di valore probatorio. 
Il rigetto di tale domanda di corresponsione di un'indennità rende superfluo l'esame della reconventio reconventionis dell'attore, avendo, quest'ultimo, anche in sede di precisazione delle conclusioni, dichiarato “di rinunciare - nel caso in cui il Tribunale ritenga provata la domanda attorea e del tutto infondate le riconvenzionali dei convenuti - alla coltivazione nella presente sede di qualsiasi ulteriore domanda a contenuto risarcitorio formulata in via di reconventio reconventionis”. 
Alla luce delle considerazioni esposte, i convenuti devono, quindi, essere condannati a rilasciare immediatamente, libero da persone e cose, l'immobile di proprietà di ### sito in ####, #### 13, al primo piano, accessori e pertinenze incluse. 
Infine, non è meritevole d'accoglimento la domanda ex art. 96, c. 3, c.p.c., formulata da parte attrice, in quanto, affinché si giunga ad una condanna per lite temeraria, l'azione della parte, oltre che patentemente infondata, deve essere altresì tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza e, ad un tempo, un'ignoranza gravemente colpevole della infondatezza medesima (cfr. Cass. civ. n. 15629 del 2010; Cass. civ. n. 19976 del 2005). Posto ciò, sebbene i convenuti siano soccombenti, non si ritiene che siano emersi elementi tali da affermare che gli stessi si siano difesi nel presente giudizio con la malafede o la colpa grave e che la proposizione delle domande riconvenzionali sia stata accompagnata dalla consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto di azione. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, ### e ### devono essere condannati a rifondere in favore di ### le spese di lite che vengono liquidate, sulla base dei parametri ministeriali medi, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore indeterminato della controversia, in euro 558,60 per esborsi (CU, marca da bollo e notifica postale) e 7.616,00 compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.; P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide: - accertata la proprietà in capo a ### dell'immobile del primo piano sito in ####, ##### 13, condanna ### e ### all'immediato rilascio in favore dell'attore del predetto immobile, libero da persone e cose; - rigetta le domande riconvenzionali formulate dai convenuti; - condanna ### e ### a rifondere in favore di #### di spese di lite liquidate in euro 558,60 per esborsi (CU, marca da bollo e notifica postale) e 7.616,00 compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. 
Verbania, 7.8.2025 ### 

causa n. 1446/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Fortina Antonella, Chiara Michelone

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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 1612/2021 del 27-10-2021

... Corte al riguardo ha più volte chiarito che: “la morte del comodante determina, come nel caso della morte del comodatario, (art. 1811 c.c.) la - 11 - risoluzione del comodato con l'attribuzione agli eredi del comodante del diritto di agire per la risoluzione del contratto e la restituzione della cosa” (Cass. Sent. 4258 del 19 aprile 1991 e conf. Ord. n. 25887 del 16 ottobre 2018). Nel caso di specie con la morte del comodante e la richiesta di divisione del patrimonio ereditario nel quale era compreso anche il bene dato in comodato, deve ritenersi essere stata implicitamente chiesta la restituzione del bene stesso e dei frutti, dovendosi peraltro considerare concluso il comodato stesso, anche per confusione tra le figure del comodante, deceduto, e comodatario, erede pro quota del primo. Non vi è alcun riscontro all'interpretazione dell'appellante secondo cui il comodato a tempo indeterminato equivarrebbe a comodato a termine fino alla morte del comodatario. Peraltro la sentenza non definitiva prevedeva che il CTU avrebbe regolato anche gli introiti ricavati dai beni del de cuius dopo la morte, con ciò ritenendo risolto il contratto di comodato, con statuizione non impugnata sul (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di L'### riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati ### Dott. #### rel.  #### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n.791/2016 R.G., promossa da ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### APPELLANTE ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### APPELLATO - ### E ### rappresentata e difesa dall'Avv. ##### rappresentata e difesa dall'Avv.  ###; APPELLATA - 2 - per la riforma della sentenza n. 74/2016 resa dal Tribunale di Lanciano pubblicata in data 19 febbraio 2016. 
All'udienza tenutasi in data 27 aprile 2021 in modalità telematica come disposto con provvedimento del ### di ### del 2 marzo 2021, le parti hanno rassegnato le conclusioni mediante deposito di note scritte e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di replica con ordinanza del 27 aprile 2021. 
FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 74/2016 pubblicata in data 19 febbraio 2016 il Tribunale di Lanciano decideva su domanda proposta da ### di divisione ereditaria dei beni dell'asse ereditario del defunto padre ### convenendo in giudizio il proprio fratello, ### e la coniuge di de cuius ### Si costituiva in giudizio ### rilevando come dovesse essere preliminarmente risolta ogni questione attinente ai diritti che la prima moglie del padre, ### vantava sull'immobile sito in ### via ### che costituiva il bene più importante dell'asse ereditario e rilevando la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima. Deduceva inoltre di essere comodatario dell'intero asse ereditario e di aver provveduto all'amministrazione di tutti i beni del defunto padre ed all'abbattimento delle passività. 
Veniva integrato il contraddittorio nei confronti della ### Con sentenza non definitiva n. 579/2012 resa in data 17 dicembre 2012 il Tribunale di Lanciano decideva alcune questioni preliminari e statuiva in particolare quanto segue in dispositivo: “dichiara aperta la successione di ### e dispone procedersi alla divisione dei beni tra i suoi eredi #### figli, e ### coniuge; - dichiara che l'immobile in ### loc. ### di Atessa… appartiene per metà agli eredi di ### e per metà a ### la quale deve imputare alla sua quota la somma di € 60.000,00 e dispone procedersi alla relativa divisione; dichiara che l'immobile sito in ### via dei - 3 - Viburni n. 14… appartiene per il 75% agli eredi di ### e per il 25% al solo ### - dichiara che l'immobile sito in Archi… appartiene agli eredi di ### dichiara che fanno parte del compendio ereditario anche le autovetture intestate in vita a ### dichiara che ### nell'ambito della divisione dei beni relitti da ### deve imputare alla sua quota, in conto di legittima e per il supero di disponibile, la donazione del ramo d'azienda ricevuta in vita da ### - dispone procedersi al rendiconto tra gli eredi di ### rimette le parti davanti al G.I. per il prosieguo delle operazioni divisionali come da separata ordinanza”. 
Veniva quindi svolta CTU con incarico al #### dI ### che depositava una prima relazione in data 28 giugno 2013 con la quale provvedeva a redigere l'inventario delle proprietà dell'intero asse ereditario, nonché dei conti correnti, quindi alla stima del valore dei singoli cespiti dell'asse ereditario ed infine al valore del ramo di azienda donato in conto di legittima dal de cuius al figlio ### Una seconda relazione veniva poi depositata dal CTU in data 26 gennaio 2015 con la redazione di un progetto divisionale, cui seguivano chiarimenti su richiesta delle parti in data 30 aprile 2015. 
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.  1)La sentenza definitiva di primo grado: Il primo giudice con la sentenza definitiva impugnata disponeva procedersi alla divisione ed all'assegnazione delle quote, con i relativi conguagli, secondo il progetto redatto dal CTU in data 26 gennaio 2015, al quale rimandava integralmente, con i correttivi indicati di seguito.  ###, secondo il Tribunale in primo grado, aveva erroneamente escluso dal progetto divisionale, come invece indicato anche con la sentenza non definitiva, il ramo di azienda che ### aveva donato al figlio ### in conto di legittima e per il supero di disponibile e pertanto, considerato che il valore del ramo d'azienda era stato stimato in euro 16.390,00, non superando la quota di legittima, il bene doveva essere conferito alla massa e ### tenuto a corrispondere a ### ed a ### la somma di euro 5.463,33 ciascuno, pari ad un terzo del valore della donazione.   - 4 - Quanto al contratto di comodato conferito in vita da ### in favore del figlio ### il primo giudice riteneva che alla morte del comodante il contratto dovesse ritenersi risolto e pertanto il comodatario, ### doveva ritenersi tenuto alla restituzione in favore degli altri eredi dei canoni di locazione percepiti in forza del suddetto contratto di comodato a far data dal decesso del padre comodante, canoni quantificati dal CTU nella misura complessiva di euro 46.440,00. 
Il primo giudice osservava poi come la richiesta di ### di ottenere il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei debiti del defunto genitore e per le migliorie apportate ai beni facenti parte dell'asse ereditario, dovesse considerarsi richiesta ampiamente documentata e soprattutto non contestata dalle controparti e pertanto da accogliere. 
La medesima domanda di rimborso spese per migliorie avanzata da ### doveva ritenersi rimasta sfornita di ogni riscontro probatorio.  ### aveva diritto al rimborso pro quota da parte degli altri eredi di euro 14.700,00 per spese e miglioramenti e di euro 36.133,78, pari alle passività in essere presso la ### come accertato dal ### Sfornita di prova veniva ritenuta invece la domanda di rimborso in ordine alle somme di denaro proprie asseritamente utilizzate dal defunto genitore. 
In conclusione il Tribunale di primo grado disponeva procedersi alla divisione ed assegnazione quote, con i relativi conguagli come da progetto divisionale del CTU in data 26 gennaio 2015 da intendersi per riportato; condannava ### a versare a ### e ### la somma di euro 5.463 ciascuno pari ad un terzo del valore della donazione ricevuta dal padre; condannava ### alla restituzione agli altri eredi in proporzione delle rispettive quote dei canoni di locazione percepiti in forza del contratto di comodato a far data dal decesso di ### e quantificati in euro 46.440,00; condannava ### e ### al rimborso pro quota in favore di ### delle spese e dei miglioramenti da questi effettuati pari ad euro 14.700,00 e ad euro 36.133,78; compensava tra le parti le spese di lite e poneva a carico della massa le spese di ### - 5 - revocava l'ammissione al gratuito patrocinio di #### e ### 1) Appello: avverso la predetta sentenza proponeva appello ### per i motivi di seguito indicati: 2.1) Conferma del capo d) della sentenza in ordine al diritto dell'appellante al rimborso di spese e migliorie, con condanna anche al rimborso della spesa di euro 5.000,00 per una controsoffittatura in poliestere non periziata dal CTU e non considerata dal primo giudice.  2.2) Erroneità del capo a) della sentenza sulla divisione e assegnazione delle quote. 
Rilevava l'appellante che il CTU aveva dato una valutazione eccessiva dell'immobile sito in ### un valore sproporzionato di taluni beni del compendio immobiliare e non aveva previsto nel progetto divisionale l'attribuzione al ### di una parte del capannone di ### malgrado quest'ultimo fosse donatario di un ramo d'azienda. 
In particolare era stato dato un valore sproporzionato del ramo d'azienda ricevuto, trattandosi di attrezzatura ormai vetusta e notevolmente usurata, anche in considerazione del valore dato all'epoca della cessione. 
Valore sproporzionato era stato dato anche ai terreni siti in ### trattandosi di beni di scarso valore, necessitanti di bonifica e con carcasse di auto.  ### di ### era stato oggetto di valutazione eccessiva con metodo sintetico - comparativo non corretto, senza comparazione con immobili simili e senza considerare le opere di ristrutturazione di cui il bene avrebbe bisogno. 
Quanto all'immobile sito in ### l'appellante lamentava il fatto che il CTU in nessuna ipotesi aveva previsto l'attribuzione al predetto, quale donatario di un ramo d'azienda avente ad oggetto beni mobili ed attrezzatura utilizzati all'interno del capannone per restauro auto d'epoca. 
Mancherebbero inoltre un garage in lamiera realizzato dall'appellante ed un locale magazzino di mq.39 non risultante dagli atti catastali ed utilizzato proprio per l'attività di restauro auto d'epoca. Si chiedeva pertanto nuovo progetto divisionale che contemplasse l'assegnazione all'appellante di parte del predetto capannone.   - 6 - 2.3) Erroneità del capo b) della sentenza relativa alla donazione del ramo d'azienda con violazione dell'art. 737 Rilevava l'appellante come erroneamente il primo giudice avesse disposto che il valore dell'azienda donata, quantificata dal CTU in euro 16.390,00 venisse conferito alla massa e quindi restituito pro quota dal predetto a ciascun erede nella misura di euro 5.463,33.  ### che la donazione del ramo d'azienda era avvenuta con dispensa da collazione, cosicchè, in mancanza di lesione di legittima o di superamento della quota disponibile, come nel caso di specie, quantum donatum non doveva essere conferito nella massa e non doveva essere disposta alcuna restituzione agli altri eredi al riguardo. Si chiedeva quindi la riforma della sentenza sul punto.  2.4) Erroneità del capo c) della sentenza - sui canoni di locazione e falsa applicazione dell'art. 1803 Rilevava l'appellante che il contratto di comodato concluso tra il de cuius quale comodante ed il figlio quale comodatario, in data 14 ottobre 2010, avente ad oggetto tutti i beni dell'asse ereditario, con legittimo diritto a godere dei beni e frutti, non poteva ritenersi risolto con la morte del comodante, bensì ancora in essere, essendo tenuti gli eredi del comodante a rispettare il termine fissato. 
Tale termine, essendo il comodato stipulato a tempo indeterminato, andava interpretato sino alla morte del comodatario, quindi con termine ed ancora in essere dopo la morte del padre comodante. 
Il comodato aveva fatto subentrare il comodatario, quindi l'appellante, in qualità di locatore, nel contratto di locazione commerciale in essere con la ### di ### con piena legittimazione all'incasso dei canoni di locazione. ### si chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui aveva condannato ### alla restituzione agli altri eredi della somme percepite a titolo di locazione dopo la morte del de cuius e quantificate nella somma di euro 46.440,00.  2.5) Erroneità della sentenza in ordine alla valutazione delle prove riguardo le somme confluite sul c/c del defunto ### - 7 - Rilevava l'appellante come le somme proprie superiori a duecentomila euro confluite nei conti del padre e da questi prelevate, dovevano ritenersi di propria spettanza e delle stesse doveva tenersi conto nell'ambito della divisione, avendo errato il primo giudice nel rigetto della relativa richiesta per mancanza di prova. 
Si chiedeva pertanto in accoglimento dei motivi di appello la riforma della sentenza impugnata con nuova ricostruzione e assegnazione dell'asse ereditario. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. 
Si costituiva in appello ### chiedendo il rigetto dell'appello e spiegando a sua volta appello incidentale per i seguenti motivi: 2.6) Erroneità della sentenza nella parte in cui aveva aderito alla stima dell'asse ereditario da parte del CTU con particolare riferimento all'evidente sottostima dell'immobile in ### e della proprietà sita in ### Si lamentava inoltre la sottostima dell'immobile assegnato al ### in ### utilizzato come deposito auto da ### mentre avrebbe un valore doppio la parte assegnata alla ### Si lamentava la mancata assegnazione del locale magazzino di mq 39 e si chiedeva una diversa assegnazione dell'area pertinenziale dello stesso immobile. 
Ugualmente erronea risultava la quantificazione dei canoni indicati dal ### Si chiedeva pertanto la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.  2.7) Erronità nella valutazione delle migliorie apportate da ### sulla base di documenti portati da ### e quantificate dal CTU in € 14.700,00, che andavano espunte dal rimborso disposto dal primo giudice. 
Si chiedeva pertanto la riforma della sentenza impugnata in ordine ai motivi di appello incidentale con rinnovo di ctu e vittoria di spese del doppio grado. 
Si costituivano in giudizio anche ### e ### resistendo alle avverse domande e chiedendo il rigetto dell'impugnazione sia principale che incidentale con vittoria di spese di lite 2) ### della decisione: ### principale proposto da ### è infondato per le ragioni che seguono.   - 8 - Il primo motivo di impugnazione relativo al mancato riconoscimento nell'ambito della somma da rimborsare all'appellante della spesa di euro 5.000,00 per controsoffittatura, non risulta riportato in sede di conclusioni, dovendosi ritenere rinunciato e comunque appare infondato non avendo specificato l'appellante le singole voci di spesa che hanno composto la cifra complessiva riconosciuta e quindi dimostrato la mancata inclusione tra le stesse della somma richiesta. 
Privo di fondamento appare anche il secondo motivo di impugnazione: l'appellante lamenta la valutazione eccessiva o sproporzionata di alcuni beni dell'asse ereditario da parte del ### ed in particolare la valutazione eccessiva e con metodo sintetico - comparativo dell'appartamento di ### così come la valutazione eccessiva del ramo d'azienda donatogli dal de cuius in ### senza considerare la vetustà di beni mobili e attrezzature. 
Al riguardo si osserva che le doglianze di parte appellante appaiono del tutto generiche e prive di riscontri specifici e valutazioni alternative: non vengono indicati metodi o criteri di valutazione alternativi o in che modo il ragionamento del CTU sia risultato fallace, limitandosi in modo inammissibile ad una critica del tutto generica ed avulsa dal contesto concreto: il riferimento a beni e attrezzature vetuste non indica in modo specifico di cosa si tratti e la mancanza di comparazione con beni immobili similari per quanto riguarda l'appartamento di ### risulta in contrasto evidente con quanto invece effettuato dal CTU che ha provveduto a comparare il bene in esame con altri similari nella medesima zona e della medesima categoria, indicando anche le fonti delle proprie informazioni valutative. 
Quanto alla mancata attribuzione al ### di parte del capannone in ### il CTU ha nel progetto di divisione motivato le assegnazioni privilegiando lo stato di fatto ed in particolare l'attribuzione dell'intera quota dell'immobile di ### al ### in quanto titolare già di altra quota in proprietà esclusiva, così privilegiando per l'appellante una tale assegnazione al posto di una parte del capannone che avrebbe comportato un'assegnazione dell'appartamento di ### in comunione con altri eredi.   - 9 - Una tale impostazione del progetto di divisione viene condivisa totalmente da questa Corte, in adesione ai ragionamenti immuni da vizi logici e del tutto razionali svolti dal ### Peraltro l'interesse manifestato dall'appellante alla continuità aziendale rispetto all'attività svolta nel predetto capannone non risulta supportata da alcun riscontro probatorio circa la attuale esistenza dell'azienda, oltre che non risultare in contrasto con la titolarità di terzi dell'immobile ove tale attività potrebbe essere svolta. 
Quanto alla mancata inclusione nell'asse ereditario di parti del capannone (mq 15 di garage in lamiera e mq 39 adibiti a magazzino), il motivo è infondato, trattandosi di spazio che, diversamente da quanto rilevato dall'appellante, è stato valutato dal #### di spazi non previsti catastalmente e sui quali, almeno in ordine al locale magazzino, il CTU ha anche indicato il valore e la modalità di ripartizione tra gli eredi, modalità evidentemente fatta propria dal primo giudice nel richiamo al progetto divisionale del tecnico d'ufficio. 
Il terzo motivo di impugnazione attiene alla donazione del ramo d'azienda, valutato dal CTU in euro 16.390,00 e conferito alla massa dal primo giudice, con obbligo dell'appellante di versare agli altri eredi la relativa quota in valore pari ad € 5.463,33. Rilevava l'appellante come tale donazione era stata fatta in conto legittima e di disponibile ed in caso di eccedenza con dispensa dalla collazione, cosicchè, come aveva indicato il ### dal quale si era discostato il primo giudice, il ramo d'azienda non doveva essere conteggiato ai fini della massa ereditaria, non dovendo ### versare alcunché agli altri eredi in relazione al valore della donazione.  ### è infondato, dovendosi confermare la statuizione sul punto di primo grado. 
Dall'atto di donazione del ramo d'azienda versato in atti emerge chiaramente come la donazione veniva effettuata dal de cuius al figlio “a titolo di anticipata successione e va imputata sulla legittima e per l'eventuale eccedenza sulla disponibile, con espressa dispensa dalla collazione”.   - 10 - ### con argomentazione e valutazione corretta sul punto, verificava che il valore del ramo d'azienda donato non eccedeva la quota di legittima, né la quota di disponibile. A questo punto, poiché quanto donato doveva computarsi in conto di legittima, secondo la volontà del de cuius donante, il valore del ramo d'azienda andava calcolato nell'ambito della quota di legittima del donatario, motivo per il quale, non essendo stato fatto ciò nel progetto di divisione, correttamente il primo giudice aveva disposto che andasse restituito agli altri due eredi la quota di un terzo ciascuno di tale valore, pari ad euro 5.463,33 per ognuno. Peraltro la suddetta soluzione risulta già anticipata nella sentenza non definitiva, non impugnata sul punto. 
Da rigettare risulta anche il quarto motivo di appello relativo alla risoluzione del contratto di comodato ed al conseguente obbligo in capo all'appellante di restituzione dei canoni di locazione riscossi dal decesso de de cuius e quantificati in € 46.440,00. 
Risultava in atti la stipula di contratto di comodato tra il de cuius ### ed il figlio quale comodatario, ### avente ad oggetto i beni dell'asse ereditario, con subentro nei contratti di locazione in essere e con durata a tempo indeterminato. 
In esecuzione del suddetto contratto di locazione l'appellante aveva riscosso i canoni di locazione del contratto stipulato con la ### di ### anche dopo il decesso del comodante ritenendo l'appellante il contratto ancora in corso, diversamente da quanto statuito dal primo giudice, per essere il contratto con termine fissato per tutta la vita del comodatario e dovendo pertanto subentrare gli eredi del comodante nella stessa posizione dello stesso, con obbligo al rispetto del termine.  ### di parte appellante a giudizio di questa Corte non appare corretta ed in linea con l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte al quale si ritiene di dover aderire e che si condivide. 
La Suprema Corte al riguardo ha più volte chiarito che: “la morte del comodante determina, come nel caso della morte del comodatario, (art. 1811 c.c.) la - 11 - risoluzione del comodato con l'attribuzione agli eredi del comodante del diritto di agire per la risoluzione del contratto e la restituzione della cosa” (Cass. Sent.  4258 del 19 aprile 1991 e conf. Ord. n. 25887 del 16 ottobre 2018). 
Nel caso di specie con la morte del comodante e la richiesta di divisione del patrimonio ereditario nel quale era compreso anche il bene dato in comodato, deve ritenersi essere stata implicitamente chiesta la restituzione del bene stesso e dei frutti, dovendosi peraltro considerare concluso il comodato stesso, anche per confusione tra le figure del comodante, deceduto, e comodatario, erede pro quota del primo. 
Non vi è alcun riscontro all'interpretazione dell'appellante secondo cui il comodato a tempo indeterminato equivarrebbe a comodato a termine fino alla morte del comodatario. Peraltro la sentenza non definitiva prevedeva che il CTU avrebbe regolato anche gli introiti ricavati dai beni del de cuius dopo la morte, con ciò ritenendo risolto il contratto di comodato, con statuizione non impugnata sul punto e da ritenersi pertanto passata in giudicato. 
Alla risoluzione del contratto di comodato consegue il diritto degli eredi di restituzione anche dei frutti percepiti dal comodatario - coerede dalla morte del de cuius comodante, così come quantificati dal CTU e come statuito correttamente dal primo giudicante. 
Privo di fondamento risulta anche l'ultimo motivo di gravame attinente alle somme di proprietà dell'appellante che sarebbero state asseritamente utilizzate dal de cuius. Non vi è alcun riscontro probatorio al riguardo, non potendo desumersi alcunché da passaggi di conto e nemmeno da meri prelievi di denaro, ben potendo poi le somme prelevate essere state utilizzate dall'appellante e nell'interesse di quest'ultimo o restituite al predetto. 
Deve pertanto rigettarsi l'appello proposto da ### Ugualmente da rigettare risultano i due motivi di appello incidentale proposti da ### In particolare con il primo motivo si lamenta una non corretta valutazione da parte del CTU di beni del compendio immobiliare facenti parte dell'asse ereditario e si - 12 - chiede nuova CTU al riguardo. Il motivo di palesa inammissibile in quanto formulato in modo del tutto generico, senza indicazione di criteri alternativi o di appigli specifici e analiticamente esaminati in ordine alle diverse valutazioni da svolgere o ai motivi per i quali risulterebbero erronei i criteri seguiti dal consulente d'ufficio di primo grado, il quale risulta invece aver seguito ragionamenti completi verificabili e privi di vizi logici, quindi del tutto condivisibili.  ### allo spazio di 39 mq dell'immobile di ### non inserito nel progetto di stima, valgono le medesime considerazioni espresse in ordine all'infondatezza del secondo motivo di impugnazione principale proposta da ### In relazione alla valutazione delle migliorie apportate da ### questa Corte rileva come quest'ultimo abbia depositato tutta la documentazione di riscontro delle spese sostenute e che a fronte di tali elementi non vi è stata specifica contestazione da parte delle controparti, dovendosi pertanto anche sul punto condividersi la statuizione di primo grado e rigettarsi il relativo motivo di impugnazione.  ### incidentale deve pertanto essere rigettato con piena conferma della sentenza impugnata. 
Le spese di lite di secondo grado vanno poste a carico degli appellanti principale e incidentale soccombenti in favore delle altre parti, secondo liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello. 
Le spese tra ### e ### vanno interamente compensate per reciproca soccombenza. 
In virtù della palese infondatezza dell'appello incidentale proposto da ### generico e non basato su elementi probatori o argomentazioni specifiche, deve essere revocata l'ammissione al gratuito patrocinio ottenuta in via provvisoria dal predetto. 
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una - 13 - ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### contro la sentenza n. 74/2016 emessa dal Tribunale di Lanciano pubblicata in data 19 febbraio 2016, nei confronti di ### e sull'appello incidentale da questi proposto, e ### e #### così provvede: i Rigetta l'appello principale proposto da ### e l'appello incidentale proposto da ### i ### e ### in solido tra loro a rimborsare le spese di lite di secondo grado in favore di ### e ### liquidate per ciascuna in € 6.615,00, oltre ### Cap e spese generali come per legge; i Compensa tra ### e ### le spese di lite; i Revoca l'ammissione in via provvisoria al gratuito patrocinio di ### ; i Dichiara che gli appellanti ### e ### sono tenuti al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato. 
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 26 ottobre 2021 su relazione della ##### rel. ########: 41f4ea91af294d783981d53390e70015######: 42531840faa89b5b3ec165e62d0c5a45

causa n. 791/2016 R.G. - Giudice/firmatari: De Filippis Giancarlo, Del Bono Barbara

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