testo integrale
ORDINANZA sul ricorso (iscritto al n. 18741/2018 R.G.) proposto da: ### nato a ### il 19 agosto 1955 (######) e ### nata a ### il 24 luglio 1950 (######), entrambi elettivamente domiciliati in ### alla ### 32, presso lo studio dell'avv. ### unitamente all'avv. ### che li rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (indirizzo p.e.c. del difensore: “###”); - ricorrenti - contro CITTÀ ### (### I.V.A.: ###), subentrata alla ### di ### ai sensi della l. n. 56 del 20 14, in pe rsona del leg ale rapprese ntante pro t empore, elettivamente domiciliato in ### alla Via del ### di ### 42, presso lo studio dell'avv. ### che rappresenta e difende l'ente stesso, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata i l 19 dicembre 2022 (i ndirizzo p.e.c. del difensore: “###”); - controricorrente - n. 18741/2018 R.G.
Cron.
Rep.
C.C. 7 novembre 2024 Proprietà - Usucapione. avverso la sen tenza della Corte d'Appello di ### 259/2017, pubblicata il 10 maggio 2017; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 7 novembre 2024, dal ### relatore ### lette le memor ie illustrative depositate n ell'interesse delle parti, ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.; ### 1.- Con atto di citazione notificato in data 13 dicembre 1993, ### conveniva in giudizio la ### di ### per ottenere sentenza dichiarativa del proprio diritto di propri età, che assumeva di aver acquistato, per usucap ione ventennale, sull'immobile sito in ### alla ### n. 51/53, riportato in catasto alla partita n. 10609, foglio 125, particella 169, subalterno 1.
All'uopo, l'attore affermava di aver posseduto l'immobile fin dall'ottobre dell'anno 1966, periodo in cui gli era stato consegnato dalla madre che lo deteneva a seguito del decesso del padre, ### dipendente della ### di ####, nel corso d el giudizio, ava nzava anche richiesta di prova testimoniale per provare l'esistenza del rapporto di fatto con l'immobile e la sussistenza del requisito del possesso valido all'acquisto per usucapione.
Per contro, l'amministrazione provinciale convenuta, nel costituirsi in giudizio, contestava sia l'usucapibilità del bene, in quanto facente parte del patrimonio indisponibile dell'ente, sia l'esistenza dei presupposti di fatto per il maturarsi dell'acquisto per usucapione ed eccepiva l'inesistenza di prove circa il possesso e circa l'interversione della detenzione in possesso. ###à istruttoria veniva svolta medi ante l'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della ### di ### nonché mediante l'acquisizione dei bilanci di esercizio e di previsione dell'ente, relativi ad alcune delle annualità successive al 1968 e, precisamente, agli anni 1975, 1976, 1978, 1979 e 1985.
Frattanto, a seguito del dece sso dell'attore, si costituivano in prosecuzione i suoi eredi ### e ### Il Tribunale di ### con la sentenza n. 164/2004 accoglieva la doma nda giudiziale proposta da ### o e pr oseguita da ### e ### e, per l'effetto, dichiarava acquistato, per 3 usucapione, in favore di questi ultimi, il diritt o di proprietà sull'appartamento sito in ### alla ### n. 51/53, riportato al N.C.E.U., alla partita 10609, foglio 125, particella 189, subalterni 1 e 2 e del terreno riportato al N.C.T. alla partita 5522, foglio 125, particella 190.
Con ordinanz a del 28 settembre 2004, deposi tata il successivo 18 ottobre 2004, il ### unale di R eggio ### procedeva inoltre alla correzione dell'errore materiale rilevato in sentenza, nel senso di precisare che gli attori av evano acquistato per u sucapione il solo subalterno contrassegnato dal numero 1 e non a nche quello contrassegnato dal numero 2. 2.- La Corte d'Appello di ### con la sen tenza oggetto dell'odierno ricorso per cassazione, accoglieva l'appello principale proposto dalla ### di ### e, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di usucapione proposta, in primo grado, da ### e proseguita da ### e ### condannando questi ultimi al rilasci o dell'immobile libero e vuoto da persone e cose, nonché al risar cimento dei danni subiti dall'amministrazione provinciale per l'occupazione del cespite, quantificati in €. 96.282, 44 ( euro novantaseimiladu ecentottantadue/44), oltre interessi e rivalutazione mone taria. Inoltre, respingeva l'appello incidentale proposto da ### use ppe ### e ### R osalba e condannava questi ultimi al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
A sos tegno dell'adottata pronunc ia la Corte di merito rilevava, pe r quanto di interesse in questa sede ###era stata fornita la prova del posses so ultraventennale dell'i mmobile, non essendo stato mai manifestato, con atti contrari al dir itto di proprietà del la ### a, il mutamento dell'animus detine ndi in animus possidendi e, quindi, l'avvenuta interversione della detenzione del bene in possesso, poiché tale bene era stato detenuto originariamente da ### padre dell'originario attore ### in ragione di un rapporto di locazione che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale; b) che, dunque, l'appartamento era stato semplicem ente detenuto, dapprima da C adile ### e, successivamente, dai propri eredi ### e ### in virtù di un precedente rapporto di locazione che vedeva, quale originario titolare ex latere conductoris, ### (padre di ### 4 ###, sicché nessuna prova dell'interversione della detenzione in possesso era stata fornita, neanche indirettamente; c) che, ai fin i della configurabilità del possesso utile per l'usucapione, è nec essaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto i l t empo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di altro diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destin azione del bene o comun que tal i da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria, in contrappo sizione all'inerzia del titolare; d) che grava, quindi, normalmente, su colui che invoca l'avvenuta usucapione del bene l'onere di provare in giudizio la necessaria manifestazione del proprio dominio esclusivo sulla res attraverso un'attività apertamente con trastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, mentre grava, a carico del convenuto, l'onere di dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale; e) che, nel caso di specie, non solo no n era stata dimostrata, da p arte dei ### l'interversione della detenzione in possesso del bene e la sua eventuale durata ultraventennale, ma era stata la stessa pubblica amministrazione appellante, attraverso la produzione in giudizio dei bilanci di previsione relativi agli affitti di immobili concessi in locazione in favore dei propri dipendenti o ex dipendenti, per gli anni 1974, 1975, 1976, 1978, 1979 e 1985, a provare che l'immobile in questione era detenuto in forza di un diritto di caratter e pe rsonale; f) che, peraltro, alla stregua della documentazione prodotta in giudizio, doveva ritener si provato ch e l'immobile in questione faceva parte del patrimonio indisponibile, in quanto destinato, già a far tempo dal 1950, al pubblico servizio, consistente nella pronta e facile immissione in servizio dei propri dipendenti e funzionari; g) che, dunque, trattavasi di bene immobile inusucapibile; h) che, tenendo conto di precedente sentenza del ### di ### pronunciata in un giudizio pressoché identico a q uello in esame, si poteva fare riferimento, quanto al valore locativo dell 'immobile, alle valutazioni espresse in sede di consulenza espletata nell'ambito di tale precedente processo, c osicché tale valore ascendeva, al dicembre dell'anno 2001, all'importo di €. 75.515,64 (euro 5 settantacinquemilacinquecentoquindici/64), somma che, con la rivalutazione monetaria all'attualità, diveniva pari ad €. 96.282,44 (euro novantaseimiladuecentottantadue/44) e sulla quale dovevano, poi, essere applicati gli interessi legali, dal novembre dell'anno 1966 e fino all'effettiva corresponsione. 3.- Avverso la menzionata sentenza d'appello, ### e ### hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 4.- ### à ### di ### ha resistito con controricorso. 5.- A seguito di proposta di definizione anticipata, ai sensi dell'art. 380- bis c.p.c., i ricorrenti, c on istanza del 4 a prile 2024, hanno chiesto la decisione del ricorso. 6.- Ambedue le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1141 e 1158 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c..
Sostengono, i n particola re, che ### avrebbe esercitato sul bene in questione, dall'anno 1967 fino alla sua morte, un potere di fatto che doveva essere qualificato com e possesso, posto che, nei suoi confronti, non sarebbe mai stata dedotta l'esistenza di un contratto di locazione, contratto mai stipulato nea nche con il di lui padre, ### Affermano, dunque, che la mancata dimostrazione del sopra citato titolo non poteva giustificare l'attribuzione in capo a ### originario attore, della posizione di detentore e tanto meno poteva giustificare il rigetto della domanda per l'asserita mancata allegazione e dimostrazione dell'esistenza di un successivo atto di interversione del possesso.
Evidenziano, ancora, come ### dopo la morte del padre ### avesse occupato l'immobile, pur non avendone titolo (spettando quest'ultimo sol o alla vedova di ### e instaurando su di esso una vera e propria signoria di fatto, corrispondente allo schema de lla proprietà, senza mai corrispondere al cuna somma all'amministrazione provinciale, la quale, del resto, non ne aveva mai fatto 6 richiesta né aveva m ai intrapreso al cuna azion e per riottenere la disponibilità dell'immobile. 2.- La censura è manifestamente infondata.
Ed invero, dalla lettura e disamina del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, pu ò a gevolmente desumersi come ### originario attore e dante causa degli odierni ricorrenti, aveva dedotto che l'immobile oggetto di domanda era stato c oncesso in locazio ne dall'### di ### a suo padre, ### e che, alla morte di quest'ultimo, la madre, ### moglie del conduttore, ancorché legittimata a subentrare nel rapporto locatizio, aveva deciso di trasfe rirsi in altra abitazione ed aveva consegnato l'appartamento al figli o ### (cfr., all'uopo, la pag. 1 del predetto ricorso).
Orbene, alla luce di tali deduzioni, risulta corretta la qualificazione della relazio ne con la res dell'originario attore in termini di mera detenzione, operata dalla Corte di merito, poiché il predetto, alla morte del padre, era subentrato nella medesima posizione del suo dante causa (cfr. Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 25887 del 16 ottobre 2018, Rv. 650778-01, secondo cui «In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito c on le caratteristiche e gli obblighi iniz iali anche rispetto ai medesimi su ccesso ri. (Nella specie, la S.C. h a rigettato la domanda di usucapione proposta dagli eredi del comodatario, sostenendo che il mante nimento , da parte loro, del pot ere di f atto sul bene successivamente al decesso del proprio dante causa e del comodante, non avesse mutato la det enzione "nomin e alien o" in possesso utile ai fini dell'usucapione).»; cfr., altresì, con riferimento specifico all'ipotesi della locazione, Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n., 26670 del 10 novembre 2017, Rv. 646840-01, secondo cui «### non convivente del conduttore di immobile adibito ad abitazione non gli succed e n ella detenzione qualificata, e poiché il tit olo si es tingue con la mor te del titolare del rapporto (analogamente al caso di morte del titolare dei diritti di usufrutto, uso o abitazione), quegli è un detentore precario della "res locata" al "de 7 cuius", sicché nei suoi confronti sono esperibili le azioni di rilascio per occupazione senza titolo e di responsabilità extracontrattuale.»).
Né può ass umere rilevanza alcuna la cir costanza - dedotta dai ricorrenti - secondo cui a consegnare l'immobile a ### sarebbe stata la madre (moglie dell'originario conduttore): infatti, ### aveva, a s ua volta, la mer a detenzione d ell'immobile e non poteva pertanto trasmetterne al figlio il possesso ad usucapionem (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 11132 del 6 aprile 2022, Rv. 664382-01).
Risulta del pari irril evante, ai fin i dell'insorge nza di una situazione possessoria valevole ai fini dell'usucapione, il mancato pag amento dei canoni locatizi da par te degli occupanti, giacché «l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un se mplice atto di volizion e interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia conse ntito desumere che il detentor e abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali po ssa riconoscersi il carattere di una con creta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua. A tal fine sono inidonei atti che si traducano nell'inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la det enzione era stata costituita (verificando si in questo caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale) ovvero si traducano in meri atti di esercizio del possesso (verificandosi in tal caso una ipotesi di abuso della situ azione di vantaggio det erminata dalla materiale disponibilità del bene)» (Cass. civ., Sez. 2, Senten za n . 2392 del 29 gennaio 2009, Rv. 6063 97-01, c on la quale è stata c onfermata la decisione del giudice di merito, che aveva escl uso la configurabi lità dell'interversione del possesso a fronte della volontaria e prolungata inadempienza del conduttore al pagamento del canone). 3.- Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 826, 828, 1158 e 2697 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c..
Sostengono, al riguardo, come i documenti sulla base dei quali la Corte di m erito avrebbe riten uto che l'immob ile oggetto di controversi a 8 rientrasse nel patrimonio indisponibile dell'amministrazione provinciale di ### (tra cui, in particolare, la deliberazione giuntale del 24 novembre 1950 e la nota del Ministero dei ### del 19 ottobre 1965), con conseguente inusucapibilità dello stesso, non sarebbero mai stati prodotti in giudizio, ma s olo ri chiamati dalla predetta p ubblica amministrazione locale.
Aggiungono, inoltre, come, in ogni caso, indipendente mente dall'espressione di una volontà dell'ente di destinare l' immobile a un servizio pubblico, da oltre cinquantadue anni (1966-2018) non vi sarebbe stata la concreta utilizzazione del bene in oggetto a fini di pubblica utilità, dal momento che lo stesso era sempre stato in concreto utilizzato prima da ### e, poi, dopo la sua morte, dai suoi eredi, odierni ricorrenti, cosicché non poteva trovare applicazione il disposto del comma 2 dell'art. 828 c.c.. 4.- La censura è inammissibile, in conseguenza del rigetto del primo motivo di ricorso, in quanto l'insussistenza dei presupposti del possesso ad u sucapionem assorbe la questione, oggetto del secondo motivo, relativa all'inusucapibili tà del bene, acclarata dal gi udice di m erito in relazione alla sua ravvisata appartene nza al patrim onio indi sponibile dell'ente territoriale.
Peraltro, non va sottaciuto come la Corte distrettuale abbia ritenuto provata la destinazione al pubblico servizio dell'immobile, non solo sulla base dei documenti che i ricorrenti deducono essere stati esclusivamente richiamati e mai prodotti dalla ### di ### (in particolare, l'atto di ### del 24 novembre 1950 e la nota del Ministero dei ### del 19 ottobre 1965), ma anche in base ad altre risultanze istruttorie e ad altri documenti, ch e eran o stati prodotti dall'amministrazione provinciale suddetta, q uali la deliberazione della ### presso l'### del ### del 18 febbraio 1963 «con la quale era stata decisa l'omissione della valutazione degli appartamenti concessi a ### eppe e ### poiché considerati patrimonio indisponibile della ### nonché i bilanci di previsione per gli anni 1974, 1975, 1976, 1978, 1979 e i dati a corredo del bilancio 1985, attestanti l'inserimento dell'unità abitativa in questione tra gli a lloggi provinciali (cfr., al l'uopo, la pag. 8 de lla sentenza impugnata). 9 Le deduzioni in senso contrario dei ricorrenti, i quali sostengono che dal com pendio istruttorio non sarebbe emer sa alcuna prova della destinazione dell'alloggio al servizio pubblico, si risolvono dunque in una generica contestazione all'accertamento del fatto e alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito, ed involgono pertanto profili del giudizio non suscettibili di essere sindacati in sede di legittimità (cfr., al riguardo, Cass., Sez. 5, ordinanza n. ### del 22 novembre 2023, Rv. 669412-01, secondo cui «Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudic i del merito, tratto dal l'analisi degli elementi di val utazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sot tratto al sindacato di legittimità, in quan to, nell' ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle r itenute idon ee a dimostrare i fatti in discussione.»).
Del resto, questa Corte ha più volte affermato che «Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernen te la ricerca e l'interpretazione della nor ma riten uta regolatrice del c aso concreto; b) que llo afferente l'applicazione dell a norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di v iolazione di legge investe im medi atamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erro nea della esist enza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di f alsa applicazione di le gge consiste, o nell'assu mer e la fattispecie concreta giudicata sot to una norma che non le s i addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamen te individuata e interpretata - non è idonea a regolarla , o nel trarre dal la norma, in relazione alla fattispecie conc reta, conse guenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'e rronea 10 ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità.» (Cass ., Sez. 1, ordinan za n. 640 del 14 gennai o 2019, Rv. 652398-01; conf. Cass., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022, Rv. 664394-01).
Inoltre, nella parte in cui la Corte d'### lo di ### ha ritenuto irrilevante - ai fini della sdemanializzazione tacita del bene - la mera circostanza che l'immobile fosse occupato dai ### la statuizione impugnata risulta pienamente coerente con l'insegnamento di questa Corte, secondo cui «La sdemanializzazione può v erificarsi anche senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge, purché risulti da atti univoci, concludenti e positivi della P.A., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico; né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare tale destinazione, poiché, per la prova di ciò, è necessario che essi siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non qu ella che la P.A. abbia definitivam ente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo.» (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 14269 del 23 maggio 2023, Rv. 667859-01). 5.- Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. , la nul lità della sentenza impugna ta, per motivazione omessa o apparente, con violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c., nonché dell'art. 111, comma 6, ###.
Sostengono, al riguardo, che la Corte di merito avrebbe accolto la domanda di risarci men to danni per l'occupazione senza titolo dell'immobile, sulla base della sola affermazione della fondatezza delle asserzioni dell'appellante, senza sottoporle al necessario vaglio critico, alla stregua delle contestazioni formulate dagli appellati e impedendo così ogni controllo sul percorso logico - argomentativo seguito per la formazione del proprio convincimento. 6.- Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 11 2056, 1223, 1226 e 2967 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c..
Sostengono, al riguardo, come la Corte di merito avrebbe proceduto alla liquidazione del danno da occupazione abusiva dell'immobile, senza tenere conto che l'amministrazione provinciale di ### nulla aveva allegato né tanto meno provato con riguardo ai pregiudizi subiti per la mancata utilizzazione del cespite (quali, ad esempio, l'impossibilità di locare o utilizzare il bene, ovvero la perdita di occasioni di venderlo a prezzo convenien te), c osì decidendo in m aniera difforme rispetto al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude la sussistenza del danno in re ipsa. 7.- Le censure, sen z'altro suscettibili di essere scruti nate congiuntamente, risultano manifestamente infondate.
Ed invero, la statuizione impugnata, che ha condannato i ricorrenti al risarcimento del danno in favore della ### di ### per l'occupazione dell'appartamento, parametrandolo al valore locativo del cespite, risulta coerente con l'insegnamento delle ### di questa Corte, secondo cui il fatto costitutivo del diritto del pr oprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento del bene, vuoi diretto, vuoi indiretto mediante concessione a terzi dietro corrispettivo. In entrambi i casi, se il danno da perdita subita di cui il proprieta rio chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mer cato (cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. ### del 15 novembre 2022, Rv. 666193-02).
In secondo luogo, quanto al profilo attinente alla motivazione ex art. 360, com ma 1, n. 4), c.p.c., con es so i ric orrenti si dolgono della motivazione della sentenz a impugnata, sostanzialmen te lamentandone l'insufficienza.
Nondimeno, come chiarito da questa Corte regolatrice, «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili n el ricorso pe r cassazione le cens ure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta 12 circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minim o costituziona le» richiesto dall'art. 111 , comma 6, ###, che viene violato qualo ra la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della senten za impugnata, a p rescindere dal confronto con le risultanze processuali.» [Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 3 marzo 2022, Rv. 664120-01; cfr., altresì, in senso sostanzialmente conforme Cass. civ., Sez. 6-3, o rdinanza n. 22598 del 25 settemb re 2018, Rv. 650880-01, secondo cui «In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difett o di su fficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si so ttraggono all'obbligo di motivaz ione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, ### e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni i nconcil iabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..»].
In particolare, giova rammentare che questa Corte, a sezioni unite, ha chiarito che, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., operata dalla l. n. 1 34 del 2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a presci ndere dal confronto c on le risultanze processuali; in tale prospettiva detta an omalia si esaurisce nel la "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irr iducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perpless a ed o biettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplic e difetto di 13 "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. U., sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, Rv. 629830-01).
Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la Corte di merito ha senz'altro motivato - sia pure in maniera sintetica - in relaz ione alla fondatezza della domanda risarcitori a, facendola discendere dalla pluriennale occupazione abusiva dell'immobile oggetto di controversia, con conseguente perdita del godimento dell'immobile e, con questo, del valore locativo suscettibile di essere ad esso attribuito. 8.- Con il quinto (e ultimo) motivo, i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione degli artt. 24 ###, 6.1 CEDU, 2697 c.c., 11 5 e 116 c.p.c., no nché la nul lità della sentenza impugnata, per motivazione omessa o apparente, con violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c., nonché dell'art. 111, comma 6, ###.
Sostengono, al riguardo, che la Corte di merito avrebbe proceduto alla liquidazione del danno richiamando le risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio non prodotta in giudizio, non conosciuta dagli odierni ricorrenti, perché espletata nell'ambito di un giudizio al quale i predetti non avevano preso parte e sul la quale, dunque, non s i era mai inst aurato il contraddittorio.
Aggiungono, inoltre, che a tale consulenza la Corte di merito avrebbe prestato acritica adesione, s enza adeguata motivazi one, così non consentendo di individuare le ragioni poste a fondamento della decisione 9.- La censura risulta manifestamente infondata, in quanto i ricorrenti non si conf rontano co n l'insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincim ento anche in base a prove atipiche, come qu elle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 840 del 20 gennaio 2015, Rv. 633913-01).
Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha adeguatamente motivato la propria decisione, avendo osservato che la consulenza tecnica d'ufficio a fondamento della pronuncia emanata nell'altro giudizio, «pressoché identico al presente», aveva avuto ad oggetto la stima del valore locativo di u n'unità abitativa sita nel med esimo stabile ove è ubicato l'appartamento occupato dai ### (cfr., all'uopo, la sentenza impugnata, a pag. 9). 14 I ricorrenti, inoltre, lamentano genericamente la violazione del diritto di difesa, a causa della formazione del predetto elaborato peritale al di fuori del contradditto rio tra le par ti del presente giudizio e della sua mancata acquisizione agli atti di causa, ma non indicano alcun concreto pregiudizio subito in conseguenza della scelta del giudice di merito di ricorrere a tale parametro per la determinazione del valore locativo del cespite, né allegano l'inattendibilità della stima fatta propria dalla Corte distrettuale alla luce dell' effettivo valore e delle car atteristiche dell'immobile da loro occupato, dovendosi su l punto ribad ire che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interes se all'astratta regolarità dell'attività giudiz iaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 23638 del 21 novembre 2016, Rv. 642799-01). 10.- In definitiva, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate, il ricorso dev'essere senz'altro respinto. 11.- Le spese e compensi del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 12.- Poiché il giudizi o è definito in confor mità all a proposta di definizione accelerata, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., deve farsi applicazione delle disposizioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con conseguente condanna ulteriore dei ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, di una somma equitativamente determinata e che si liquida in dispositivo, nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge, anch'essa liquidata come da dispositivo. 13.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi €. 5.800,00 (euro cinquemilaottocento/00), di cui 15 €. 200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come per legge; condanna altresì i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di €. 5.600,00 (euro cinquemilaseicento/00), ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., nonché al pagamento, in favore della ### delle ### della somma di €. 3.000,00 (euro tremila/00), ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c..
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ###