blog dirittopratico

3.397.798
documenti generati

v4.8
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
 
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
1

Tribunale di Pistoia, Sentenza n. 874/2024 del 25-11-2024

... delegato ha fissato udienza per la comparizione personale del ricorrente e del ### e per l'assunzione di sommarie informazioni. All'udienza del 9 aprile 2024, alla presenza del ###, è stato assunto l'interrogatorio formale del ricorrente e sono state sentite a sommarie informazioni la madre del ricorrente e l'assistente sociale della ### della ### della ##### ha chiesto, in via provvisoria, l'accoglimento delle richieste del ricorrente. Con decreto emesso in pari data, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., il giudice ha adottato i seguenti provvedimenti nell'interesse delle minori: “a) ### il divieto di espatrio delle minori ### (nata a #### il 21 settembre 2014) e ### (nata a #### il 26 giugno 2018) entrambe residenti in ####, via ### n. 3; b) Delega la ### di ### per l'attuazione del (leggi tutto)...

R.G. n. 702/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott.ssa ### rel. ed est.  dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al numero 702/2024 del registro generale, avente ad oggetto la separazione giudiziale, vertente tra: ### C.F. ###, nato a #### il 27 settembre 1974, residente ###, rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, sito in ####, piazza ### n. 7, giusta procura in atti RICORRENTE e ### C.F. ###, nata a ### (### il 16 dicembre 1977, residente in #### 1-74 Nishiyama, ###ku, rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### via ### n. 18, giusta procura in atti RESISTENTE Con l'intervento del P.M. 
Sentenza n. 874/2024 pubbl. il ###
RG n. 702/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso depositato in data 5 aprile 2024, il sig. ### ha chiesto la pronuncia della separazione dalla moglie, sig.ra ### con la quale aveva contratto matrimonio in data 2 agosto 2014 in ### e ####, esponendo che dalla loro unione sono nate le figlie ### (il 21 settembre 2014) e ### (il 26 giugno 2018) e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati fino a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. 
Il ricorrente ha altresì dedotto che: la figlia maggiore risiede in ### presso l'abitazione del padre, sin dal mese di agosto 2023; la madre aveva condotto invece con sé la figlia minore in ### dove costei svolgeva attività lavorativa; durante la vita coniugale, la convenuta aveva condotto le minori in ### senza il consenso del padre, ivi trattenendole e ostacolando fattivamente i rapporti tra le minori e il genitore per circa due anni; la figlia maggiore avrebbe riferito che, durante la loro convivenza, la madre avrebbe reiteratamente posto in essere condotte gravemente pregiudizievoli per le figlie, concretatasi in violenze, incuria e abbandono. 
Allegando il concreto rischio che la madre - temporaneamente presente sul territorio italiano - conducesse all'estero entrambe le figlie minori, senza il consenso del padre, impedendone il rientro in ### il ricorrente ha chiesto l'adozione inaudita altera parte ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. dei seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “1. #### il divieto all'espatrio e/o l'immediato rientro della ### [nata a ### (###, il ###, C.F.  ###, residente ###### presso la comune residenza di famiglia in ####, ### n. 3, all'uopo ### E ### il padre, signor ### a tenere la figlia minore presso la comune residenza e/o a prelevare la figlia minore dal luogo ove ella si trova attualmente e ciò espressamente, con o senza accompagnamento della madre; 2.DISPORRE il divieto di espatrio dal territorio italiano della ### [nata a #### il ###, C.F. ###, residente in ### 3, ####], e della minore ### nata a ### (###, il ###, C.F.  ###, residente ###assenza di espresso e scritto consenso del padre, signor #### n. 702/2024 tutte le conseguenti segnalazioni alle frontiere e alle ### aeroportuali; 3. 
ATTRIBUIRE, in via provvisoria e cautelare, l'esercizio della responsabilità genitoriale su entrambe le figlie minori, in via super esclusiva, al padre ### [nato a ####, il ###, C.F.  ###, residente in ### 3, ####], visti gli irreparabili e gravissimi pregiudizi sofferti dalle ### a causa della madre, come dimostrato in atti, ### nel caso meglio ritenuto un monitoraggio da parte dei ### territorialmente competenti, e per l'effetto 4. DISPORRE l'immediato collocamento delle ### e ### presso il padre, signor ### nella residenza familiare, sita in ####, ### n. 3; 5. DISPORRE, conseguentemente e a tutela dell'interesse delle ### in via provvisoria e cautelare, la limitazione di responsabilità genitoriale della madre delle ### signora ### [nata ad ### (#### il ###, C.F. ###], ai sensi e per gli effetti degli artt. 333 e 473bis.40 ss, REGOLANDO per l'effetto il contatto supervisionato e monitorato delle ### con la madre stessa; 6. AUTORIZZARE, in ogni caso, il padre, signor ### a confermare l'iscrizione della figlia ### presso l'### di ### affinché la ### possa proseguire la propria frequentazione della attuale quarta elementare (AS 2023/24), in attuale corso di frequentazione; 7. AUTORIZZARE il padre, signor ### a iscrivere formalmente la secondogenita ### presso lo stesso ### di ### affinché possa iniziare il ciclo scolastico della scuola dell'### per l'anno in corso; 8. DISPORRE che, nelle more di tutti i necessari accertamenti psico-sociali disponendi, qualsiasi contatto tra la ### e la di lei madre, signora ### [nata ad ### (#### il ###, C.F. ###] avvenga con la modalità protetta e supervisionata, meglio ritenuta da codesto Tribunale”. 
Quanto alle condizioni della separazione, il ricorrente ha chiesto di: disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori al padre; assegnare la casa coniugale al padre; regolamentare le frequentazioni della madre con le figlie “con le modalità ed i tempi previsti e determinati in base alla espletanda CTU e/o sulla base delle indicazioni fornite dai SS della Valdinievole”; “### che il #### versi alla ###ra ### la somma mensile di € 500,00 da RG n. 702/2024 versarsi sul c/c bancario alla medesima intestato ogni 5 del mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT”; disporre che il padre provveda integralmente al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie minori.  1.1. ### ex art. 473-bis.15 c.p.c. è stata iscritta al registro generale al n. 702- 1/2024. 
Con decreto dell'8 aprile 2024, il giudice delegato ha fissato udienza per la comparizione personale del ricorrente e del ### e per l'assunzione di sommarie informazioni. 
All'udienza del 9 aprile 2024, alla presenza del ###, è stato assunto l'interrogatorio formale del ricorrente e sono state sentite a sommarie informazioni la madre del ricorrente e l'assistente sociale della ### della ### della ##### ha chiesto, in via provvisoria, l'accoglimento delle richieste del ricorrente. 
Con decreto emesso in pari data, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., il giudice ha adottato i seguenti provvedimenti nell'interesse delle minori: “a) ### il divieto di espatrio delle minori ### (nata a #### il 21 settembre 2014) e ### (nata a #### il 26 giugno 2018) entrambe residenti in ####, via ### n. 3; b) Delega la ### di ### per l'attuazione del presente provvedimento con ritiro dei documenti validi per l'espatrio dei minori, con espresso incarico di comunicazione del provvedimento alla ### di ### per l'inserimento del divieto di espatrio nelle liste di frontiera; c) ### la minore ### (nata il 21 settembre 2014) al padre, ### con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di maggior interesse per la minore riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, la residenza abituale, l'espatrio, da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, anche senza il consenso della madre; d) dispone che la sig.ra ### incontri la figlia minore ### solo con modalità protette alla presenza di un educatore e/o di un assistente sociale, con delega al servizio sociale della ### della ### della ### per l'organizzare di tali incontri protetti;e) dispone la presa a carico del nucleo familiare con delega ad espletare indagini socio-familiari e con RG n. 702/2024 funzioni di monitoraggio, sostegno e con delega ad organizzare incontri tra la minore ### e il padre e tra le due sorelle; dispone che il servizio sociale provveda a depositare periodiche relazioni attestanti gli esiti delle indagini espletate e di aggiornamento sull'organizzazione e l'andamento degli incontri tra le minori e tra queste e i propri genitori”. 
È stata quindi fissata udienza per la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti assunti inaudita altera parte. 
All'udienza del 18 aprile 2024, è comparso il difensore del ricorrente, esibendo copia della notifica del ricorso e del decreto del 9 aprile 2024 alla residenza anagrafica italiana della convenuta e presso un indirizzo ghanese; parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle domande proposte “specificando che la resistente è partita con la figlia minore prima della celebrazione dell'udienza e che il padre non era a conoscenza di tale circostanza”. 
Con decreto del 3 maggio 2024, rilevata l'incertezza in ordine al perfezionamento delle notifiche alla convenuta del provvedimento inaudita altera parte del 9 aprile 2024 e osservato che (come risultava dalla procura alle liti allegata alla richiesta di accesso al fascicolo formalizzata dalla difesa della convenuta in data successiva allo svolgimento dell'udienza del 18 aprile 2024) la sig.ra ### aveva eletto domicilio presso lo studio di un avvocato, al quale aveva conferito mandato alle liti nel procedimento principale, al fine di assicurare l'effettiva instaurazione del contraddittorio con la convenuta e l'esplicazione del suo diritto di difesa, il giudice ha disposto la rinnovazione della notificazione al domicilio eletto. 
Con comparsa depositata in data 27 maggio 2024, la resistente si è costituita nel sub-procedimento r.g. 702-1/2024, formulando le seguenti conclusioni: “#### - ### e dichiarare, per le ragioni in atto, la carenza di competenza giurisdizionale del Tribunale di ### con ogni conseguenziale provvedimento - ### e dichiarare che, in ogni caso, la legge applicabile al caso di specie, per le ragioni meglio sceverate in narrativa, è la legge giapponese, con ogni conseguenziale provvedimento ### - Revocare i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 473 bis. 15 c.p.c. in data 9 aprile 2024, con ogni conseguenziale provvedimento - ### tutte le richieste formulate da ### in via provvisoria e urgente ex art. 473 bis.15 c.p.c. per le ragioni meglio esplicitate in narrativa - ### tenuto e condannare, per le ragioni esplicitate in narrativa, il sig. ### alle RG n. 702/2024 spese ed al risarcimento del danno ex art. 96 1°, 2° e 3° co. c.p.c. a favore della sig.ra ### - Col favore di onorari e spese del giudizio, iva, CPA e 15% per spese generali”. 
Sentite le parti all'udienza del 4 giugno 2024, il giudice ha riservato la causa in decisione, previa concessione a parte ricorrente del richiesto termine fino al giorno 11 giugno 2024 per replicare alla comparsa di costituzione della convenuta nella fase cautelare e di un ulteriore termine a parte resistente, fino al 18 giugno 2024, per replica. 
Con decreto del 12 luglio 2024, a parziale modifica del provvedimento inaudita altera parte del 9 aprile 2024, il giudice delegato ha: confermato il divieto di espatrio della minore ### revocato il divieto di espatrio della ### affidato la minore ### ad entrambi i genitori; disposto l'organizzazione di incontri protetti tra la minore ### e la madre; confermato la presa a carico del nucleo familiare con delega ad espletare indagini socio-familiari e con funzioni di monitoraggio, sostegno e con delega ad organizzare incontri tra la minore ### e il padre e tra le due sorelle.  1.2. Con comparsa di risposta depositata in data 5 luglio 2024 nel procedimento principale, si è costituita in giudizio la sig.ra ### principale eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano e chiedendo, in subordine, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### sempre in via provvisoria ed urgente, qualora venga ritenuta applicabile la giurisdizione del giudice italiano: a. 
Che la minore ### sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori; Che la minore ### si affidata in maniera super esclusiva alla madre con la quale convive in ###; c. Che il Sig. ### sia obbligato a corrispondere alla resistente a titolo di contributo al mantenimento della figlia ### la somma di €.1.000,00 mensile oltre a dover pagare la scuola internazionale avente un costo di €.1.000,00 ogni tre mesi dal mese di Settembre 2024 ed al pagamento nella misura del 100% di tutte le spese straordinarie. ### denegata e non creduta ipotesi che il Tribunale adito si ritenesse competente rispetto alle domande oggetto del presente giudizio: a. Pronunciare la separazione personale dei coniugi ### e ### b. disporre l'affidamento esclusivo delle minori alla madre in ### c. disporre a carico del #### un obbligo di mantenimento delle figlie nella misura complessiva RG n. 702/2024 di €.2.000,00 ovvero di €.1.000,00 a favore di ciascuna con rivalutazione automatica ### oltre le spese scolastiche per la scuola internazionale a ### pari ad €.943,00, a trimestre, per ciascuna figlia, oltre al 100% delle spese straordinarie come stabilite dal ### d. disporre un assegno di mantenimento a favore della moglie nella misura di €.1.500,00 mensili con rivalutazione automatica ISTAT”.  1.3. Con memoria ex art 473-bis.17, primo comma, c.p.c, modificando in parte le proprie conclusioni, il ricorrente ha chiesto di “stabilire che il #### provveda integralmente al mantenimento ordinario e straordinario della figlia ### stabilire che il #### versi alla ###ra ### la somma mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore ### oltre alla retta scolastica trimestrale di € 943,00, con le restanti spese di natura straordinaria al 50% come da ### in vigore e previamente concordate”. 
Con memoria ex art 473-bis.17, secondo comma, c.p.c. la resistente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “il rigetto dell'### di modifica dei provvedimenti cautelari indifferibili come da ultimo disposti dal ### per insussistenza dei relativi presupposti in rito e nel merito; - insiste per la revoca del divieto di espatrio di ### e per la revoca del ritiro dei documenti della minore validi per l'espatrio; - insiste per l'integrale accoglimento - fin da subito - di tutte le altre ### come rassegnate in ### di ### e Risposta”. 
In data 2 settembre 2024 è stata acquisita al fascicolo d'ufficio una nota del Ministero della Giustizia, con la quale è stata comunicata al ### del Tribunale la pendenza di una procedura di rimpatrio della minore ### ai sensi dell'art. 8 Convezione de ### del 25 ottobre 1980 su istanza formulata dalla madre. 
All'udienza del 10 settembre 2024, trattata mediante collegamento audiovisivo a distanza e con l'ausilio di un interprete di lingua giapponese, sono state sentite le parti e i difensori. Parte ricorrente ha chiesto: in via principale, di autorizzare i coniugi a vivere separati e di disporre un breve rinvio dell'udienza “in attesa della definizione del procedimento in via amministrativa”; in subordine, la pronuncia della sentenza sullo stato; in ogni caso, la conferma dei provvedimenti cautelari adottati con decreto del 12 luglio 2024. Parte resistente ha eccepito il difetto di RG n. 702/2024 giurisdizione del giudice italiano, ha chiesto di disporre l'immediata sospensione del processo e, in subordine, ha chiesto la revoca del divieto di espatrio della minore ### e la conferma della presa a carico della minore da parte del servizio sociale. 
Con ordinanza del giorno 11 settembre 2024, il giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati e, in via temporanea e urgente, ha revocato i provvedimenti assunti con decreto del 12 luglio 2024 e ha disposto la presa a carico del nucleo familiare da parte del servizio sociale competente con funzioni di monitoraggio e sostegno. Ritenuta la causa matura per la decisione, ha altresì assegnato alle parti, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., termine fino al 7 ottobre 2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma c.p.c. 
Lette le note scritte depositate dalle parti, con ordinanza del 18 ottobre 2024, il giudice delegato ha rigettato l'istanza di autorizzazione all'espatrio della minore ### formulata da parte ricorrente e ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.  2. Preliminarmente, deve essere affermata la giurisdizione del Tribunale adito in ordine alla domanda di separazione, in applicazione dell'art. 3, lett. a), punto vi) del ### n. 1111/2019 il quale prevede tra i vari criteri per individuare il foro competente quello del territorio in cui si trova la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso. 
Nel caso di specie, risulta dagli atti e dalle dichiarazioni delle parti che il ricorrente, cittadino italiano, vive stabilmente in ### unitamente alla figlia minore ### sin dal mese di agosto 2023 (cfr. pag. 4 ricorso; pag. 4 memoria ex art. 473-bis.17, secondo comma, c.p.c. di parte resistente). 
Sussiste, pertanto, la competenza giurisdizionale dell'intestato Tribunale sulla domanda di separazione.  3. Quanto alla legge applicabile alla domanda di separazione, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in data 5 aprile 2024, è applicabile il regolamento ### n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 8 stabilisce che “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la RG n. 702/2024 separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza; b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza; c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza; d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. 
Nel caso di specie, i coniugi non avevano una residenza abituale comune al momento della proposizione della domanda giudiziale, né hanno avuto una residenza abituale comune nell'anno precedente il deposito del ricorso. 
I coniugi non hanno medesima cittadinanza. 
È dunque applicabile la legge italiana, quale lex fori, ai sensi della lettera b della citata disposizione.  4. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.  ### degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una grave e persistente situazione di contrasto tra i coniugi che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza - di fatto già da tempo interrotta - tale da legittimare quindi la pronuncia della separazione personale.  5. Non sussiste invece la giurisdizione italiana avuto riguardo alle domande di affidamento e mantenimento della minore ### Ai sensi dell'art. 7 del ### n. 2019/1111, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite. 
Come già osservato con decreto ex art. 473-bis.15 c.p.c. del 9 luglio 2024, in parte confermato con decreto del 12 luglio 2024, risulta pacifico, perché non contestato tra le parti, che la minore non ha mai risieduto abitualmente in ### e ha invece sempre risieduto presso la madre, che se ne è presa cura in via esclusiva. 
Ne consegue che la competenza giurisdizionale a conoscere e decidere la domanda relativa alla responsabilità genitoriale di ### spetta all'autorità giurisdizionale giapponese giacché, allo stato degli atti, il ### risulta essere il luogo di residenza abituale della bambina. 
RG n. 702/2024 5.1. Per la stessa ragione, spetta al giudice giapponese la competenza giurisdizionale a conoscere e decidere la domanda di mantenimento di ### giacché ai sensi dell'art. 3, lett. d) del ### n. 4 del 2009, la competenza giurisdizionale per la regolamentazione delle condizioni di mantenimento della prole minorenne spetta a “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale” quando, come nel caso di specie, “la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli ### membri”.  6. La causa non risulta invece adeguatamente istruita con riguardo alle domande di affidamento e mantenimento della figlia minore ### per cui deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo.  7. La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione collegiale, non definitivamente decidendo: a) pronuncia la separazione personale tra i signori ### e ### i quali hanno contratto matrimonio in ### e #### in data 2 agosto 2014; b) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di ### e ### atto n. 7, parte II, serie C, anno 2014; c) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano avuto riguardo alle domande di affidamento e mantenimento della figlia minore ### sussistendo la giurisdizione del giudice giapponese; d) dispone la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 22 novembre 2024.   ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazione e integrazioni. 
RG n. 702/2024

causa n. 702/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Billet Stefano, Gargiulo Giulia

2

Giudice di Pace di Taranto, Sentenza n. 1840/2024 del 12-12-2024

... udienza del 06-11- 2023, fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 15-01-2024, per verificare l'esito dell'udienza di assegnazione somme e/o intervenuta transazione tra le parti, stante la pendenza della procedura esecutiva n.929/2022 R.G. Tribunale di ### la causa, pertanto, veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 26-03- 2024, stante il corposo numero di procedimenti già trattenuti in decisione e la scadenza dell'incarico della stessa. Con decreto n.14/2024 del Sig.Presidente del Tribunale, il presente procedimento veniva assegnato a questo giudice; pertanto, veniva disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 28-06-2024; pertanto, questo giudice, precisate le conclusioni, autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza dell'11-10-2024 la causa (leggi tutto)...

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di Taranto ___________________ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### in persona dell'avv.### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.676/2021 R.G. 
TRA ### s.r.l. (p.i.###), in persona del legale rappresentante p.t.  sig.### con sede #######, elettivamente domiciliata in ### presso lo studio legale avv.ti ### e ### rappresentata e difesa dall'avv.### del ### di ### giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.   #### s.r.l.s. (p.i.###), con sede #######, in persona dell'amministratore unico, sig.### elettivamente domiciliata in #### presso e nello studio dell'avv.### che la rappresenta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata in atti in data ###.
Oggetto: Opposizione decreto ingiuntivo n.1217/2020 e n.4929/2020 R.G. 
Conclusioni delle parti per l'opponente: all'udienza dell'11-10-2024 venivano precisate le conclusioni; per l'opposta: all'udienza dell'11-10-2024 venivano precisate le conclusioni; ### atto di citazione del 20-11-2020, notificato in data ###, a mezzo pec, la ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1217/2020 emesso in data ### dal Giudice di ### di ### iscritto al n.4929/2020 R.G., notificato in data ###, con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 5.000,00, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo e spese del procedimento monitorio. 
Deduceva l'opponente la nullità assoluta ed insanabile del decreto ingiuntivo, giusta deduzioni di cui all'atto di citazione in opposizione in atti. 
Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare l'inesistenza, nullità ed illegittimità del d.i.  e, per l'effetto, revocare/annullare il d.i.; condannare l'opposta al pagamento delle spese e compensi di giudizio, per le ragioni di cui in atti. 
Radicata la lite si costituiva in giudizio l'opposta, depositando il fascicolo di parte e la comparsa di costituzione e risposta con la quale chiedeva, preliminarmente, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, concedere l'esecuzione provvisoria del d.i. opposto; in via principale, rigettare l'opposizione perché infondata, inammissibile e non provata e confermare il d.i.opposto; condannare l'opponente ex art.96 c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa; condanna l'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, giusta deduzioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta in atti. 
Con ordinanza depositata in data ###, resa fuori udienza, il GdP avv. ### precedente assegnatario del procedimento, concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. opposto e fissava l'udienza per il tentativo di conciliazione; successivamente, il medesimo assegnatario, con ordinanza resa fuori udienza del 06-11- 2023, fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 15-01-2024, per verificare l'esito dell'udienza di assegnazione somme e/o intervenuta transazione tra le parti, stante la pendenza della procedura esecutiva n.929/2022 R.G. Tribunale di ### la causa, pertanto, veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 26-03- 2024, stante il corposo numero di procedimenti già trattenuti in decisione e la scadenza dell'incarico della stessa. 
Con decreto n.14/2024 del Sig.Presidente del Tribunale, il presente procedimento veniva assegnato a questo giudice; pertanto, veniva disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 28-06-2024; pertanto, questo giudice, precisate le conclusioni, autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza dell'11-10-2024 la causa veniva assegnata a sentenza. 
La presente sentenza viene redatta ai sensi dei novellati 132, comma 2, n.4 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla L.n.69/2009.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va rilevata la tempestività dell'opposizione, proposta con atto di citazione notificato in data ### e, quindi, entro il termine di giorni quaranta dalla notificazione del decreto ingiuntivo (notificato in data ###). 
In punto diritto, va premesso che l'opposizione a d.i. introduce un giudizio ordinario, attraverso il quale si realizza il c.d. contraddittorio differito, in cui il giudice è chiamato a valutare la sussistenza o meno del credito azionato in via monitoria indipendentemente dall'esistenza del decreto. 
In altri termini, in questa sede ###deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, limitandosi al controllo di validità del decreto ingiuntivo opposto (Cass.SS.UU. n.7448/1993; Cass.Civ.n.9512/1993; Cass.Civ.n.9708/1994), ma è tenuto a verificare nel merito il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso, esaminando il rapporto giuridico controverso nel suo complesso (Cass.Civ.n.12278/1992).  “### al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (cfr. Cass.Civ. sez. III, 19/01/2007, n.1184) Ciò precisato, va altresì evidenziato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il convenuto-opposto ad assumere la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto (per tutte Cass. n.2421/2006). 
Quindi, dal momento che secondo i principi generali in tema di onere della prova grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, incombe su parte opposta l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente, dal canto suo, ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Cass.Civ. sez.1, 16.5.2416, n.9989; Cass.Civ. sez.lav. 25.7.2011, n.16199; Cass.Civ., sez. III, 03.03.2009, n.5071; Cass.Civ. sez. III, 17.11.2003, n.17371). 
Sotto altro aspetto va, inoltre, premesso che, in tema di obbligazioni contrattuali, in caso di inadempimento di una delle parti, spetta al creditore soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, laddove il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr.Cass.Civ. SS.UU. 30 ottobre 2001, n.13533) o da altre circostanze. 
Per giurisprudenza costante, le fatture commerciali costituiscono titolo idoneo all'e- missione del decreto ingiuntivo in favore di chi le ha emesse, ma nell'eventuale giudizio di opposizione non costituiscono prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato dall'opposto con gli ordinari mezzi di prova. 
Dall'applicazione dei principi sopra compendiati alla fattispecie de qua discende che l'opposizione risulta infondata e va, pertanto, rigettata per le motivazioni di seguito. 
In fattispecie deve ritenersi raggiunta la prova sia della fonte del credito azionato in via monitoria (contratto appalto lavori), sia dell'esecuzione dei lavori a fronte dei quali sono state emesse le fatture e sia l'importo del credito azionato in via monitoria. 
Detta prova può ricavarsi in primis dalla mancata contestazione da parte dell'opponente - l'eccezione di nullità del d.i. costituisce l'unico motivo di opposizione (cfr. atto di citazione in opposizione) - con tutte le conseguenze che ne derivano ai sensi dell'art.115 c.p.c.. 
Al netto di tanto, in ogni caso, l'opposta ha assolto all'onere su di essa incombente in qualità di attrice in senso sostanziale. 
Dalla documentazione allegata a corredo della comparsa di costituzione e risposta ed, in particolare, dalla nota del 26/06/2020 (all. n.8 fascicolo opposta) emerge incontrovertibilmente che l'odierna opponente, oltre a non contestare il rapporto contrattuale con l'opposta e l'adempimento dell'obbligazione (esecuzione lavori impermeabilizzazione), abbia espressamente riconosciuto il proprio debito. 
Di contro l'opponente, in spregio all'onere probatorio su di essa gravante, non ha provato alcun fatto estintivo dell'altrui pretesa. 
Per le ragioni che precedono l'opposizione va rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo impugnato. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività espletata dalle parti, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/ 2014 (si ritiene, in particolare, di applicare i valori medi e di non considerare la fase istruttoria stante la natura documentale del presente giudizio).  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### s.r.l., con sede #######, in persona del legale rappresentante p.t. sig.### ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.1217/2020 e n.4929/2020, emesso in data ### dal Giudice di ### di ### in ogni sua parte, ivi compresa la liquidazione delle spese e compensi per la fase monitoria e lo dichiara definitivamente esecutivo; 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opposta che vengono liquidate nella complessiva somma di € 913,00, da maggiorare del 15% per rimborso forfettario, oltre ad IVA e CPA come per legge. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
di ### (avv.###


causa n. 676/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Decicco

1

Giudice di Pace di Castrovillari, Sentenza n. 323/2025 del 29-04-2025

... può essere disposto in caso di mancata comparizione. Si osserva, inoltre, che comunque l'istanza non era corredata d i alc un doc umen to idoneo a dimostrare l'impedime nto. I nfi ne si fa pr ese nte che la d ecisione è stata rinviat a p er istan za d ello s t esso ric orrent e, pertanto, nessun diritto di difesa è stato leso. Il terzo motivo del ricorso con il quale si lamenta la mancanza di omologa zione dello st rumento u til izz ato pe r il rilievo della velocità media in modalità automatica è fondato e deve essere accolto. In fatto. ### ente era san zio nato per violazion e dell'art. 142 cds, accertata nel comu ne di ### ia a me zz o di app arecchio di rilevamento della velocità media in modalità automatica. In diritto. Costituisc e prin cipio c onso lida to q uello secondo cui “Nel (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASTROVILLARI Il Giudice di ### di ### dott.ssa ### ha emesso la SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1639 RG dell'anno 2024 avente ad ogge tto op posizi one av ve rso verbale di contestazione di violazione di norma del cds, vertente tra ### in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. ### per procura in atti Opponente e ### in persona del ### rappresentato e difeso per delega in atti dal ### della ### dott.  ### Come in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### ente c hiede an nul larsi il ver bale avente ###/8445/2024.  ### di ### chiede rigettarsi il ricorso. 
Va preliminarmen te osser vat o c he con istanza depositata nel fascicolo di parte in prima udienza parte resistente chiedeva il rinvio dell'udienza del giorno 11/3/2025 perché il funzionario delegat o d oveva so tt oporsi a visi ta medica . ### deve ritenersi irrituale e non provata, atteso che nell'art. 7 D. L.vo 150/2011 non è previsto il rinvio per impedimento dell'autorità che ha redatto il provvedimento opposto, ma solo dell'opponente. 
Tanto perché la legge consente all'organo accertatore, ai fini della difesa, anche solo il deposito degli atti relativi all'accertamento, pertanto, nessun rinvio può essere disposto in caso di mancata comparizione. Si osserva, inoltre, che comunque l'istanza non era corredata d i alc un doc umen to idoneo a dimostrare l'impedime nto. I nfi ne si fa pr ese nte che la d ecisione è stata rinviat a p er istan za d ello s t esso ric orrent e, pertanto, nessun diritto di difesa è stato leso. 
Il terzo motivo del ricorso con il quale si lamenta la mancanza di omologa zione dello st rumento u til izz ato pe r il rilievo della velocità media in modalità automatica è fondato e deve essere accolto. 
In fatto.  ### ente era san zio nato per violazion e dell'art. 142 cds, accertata nel comu ne di ### ia a me zz o di app arecchio di rilevamento della velocità media in modalità automatica. 
In diritto. 
Costituisc e prin cipio c onso lida to q uello secondo cui “Nel giudi zi o di o pp osizio ne a sanzione a mminis trativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 cc, pertanto, grava sull a ###, qu ale at tore sosta nzi ale, la prova dei fatti costituti vi p os ti a f ondam ento della su a pretesa e non sull'oppo nen te, che li abbia c ontes tati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commission e dell'illec ito , le sole circ ostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (Cass. 1921/2019).
Ne consegue che l'onere della prova della omologazione dello strumen to utiliz zat o p er il r iliev o incombe sull'organo accertatore. 
In sentenze emesse in passato l'omologazione dello strumento di rilievo della velocità in modalità automatica è stata ritenuta da codes to ### cio equi valen te alla a pprova zione. Tanto perché accanto all'art. 142 cds comma 6, che, ai fini della determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, considera fonti di prova le risultanze delle apparecchiature omologate, si pongono l'art. 201 cds comma 1 quat er che stabil isce ch e non è ne cessaria la presenza degli organi di polizia stradale se l'accertamento è fatto co n apparecchiat ure omo l ogate o d appr o vat e, l'art. 45 cds al comma sesto che nel disciplinare le norme che riguardano tra l'altro i dispositivi che rilevano automaticamente le violazioni, li sottopone alla preventiva approvazione od omologazione, infine, l'art. 4 comma 3 DL 121/2002 che stabilisce che se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare le violazioni in modo automatico, senza la presenza degli agenti, gli stessi devono essere omologati od approvati ai sensi dell'art. 45 comma 6 cds. 
Considerate, pertanto, le due procedure alternative, per l'utilizzo della disgiuntiva “O” era ritenuta sufficiente la sola approvazione. 
Il 18 aprile 2024 è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, che ha escluso che le due procedure siano alternative.  ### o ### gi o ha stab ilit o che “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testat o in labo ra torio, c on at tribuzi one della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del proto tip o con caratte ristich e ritenut e fondamentali o con particol ari prescri zioni pr ev iste dal regolamento.  ###, quindi, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura necessariamen te tec ni ca e tale spe cifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dell o strum ento elett r onico da uti lizzare p er l'attività di accertament o da par te d el pubbl ico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s” (Cass. 10505/2024). 
Nella medesima decisione la Suprema Corte prende in esame il citato art. 45 comma sesto cds, a cui rimanda l'art. 4 comma 3 DL 12 1/ 2002, ed esclude la equ iparabi lit à dei termini. Si legge, infatti, “è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. - per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distin gue nett am en te i du e termini, da ritenersi perciò differenti su l piano fo rmale e sostan ziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici att i all'accertam en to e al rilevament o autom atico delle v iola zio ni”, taluni dei quali destina t i ad es sere necessar iamente omol ogati (quali, per l'ap pu nto, i di sposi tivi demanda ti specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d .s., laddove l'utilizzo de ll'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretat io ) e a ltri p er i quali è su ffi ciente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)” (Cass. Citata). 
Con sentenza del 10/7/2024 la Suprema Corte di Cassazione è intervenu ta nuo vamente sta bilendo che “la preventiva approv azio ne dello st rumento d i rilevaz ione elettronica della velocit à n on è equip ollente giu ridicamente all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992. Si tratta infatti - ex artt. 142 co. 6 d.lgs. 285/1992 c.d.s. e 192 d.p.r. 495/1992 (regolamento di esecuzione del c.d.s.) - di procedimenti strutturalmente e funzionalmente diversi” (### N. 20913/2024). 
Con ordinanza n. 428/2025 la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che l'amministrazione in caso di contestazione da parte dell'opponente deve provare l'omologazione, si riporta di seguito quanto stabilito: “è solo in presenza di contestazioni da parte del sogge tto sa nzio nato che spetta all' Am ministrazione la prova positiv a dell'inizi ale omo lo gazi one e della periodica taratura dello strumento (Cass. Sez. 2, ### n. 6579 del 2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. ### del 13/12/2018). In presenza di detti elementi , di per sé suffic i enti a d imo strare il corretto funzionam ento del l' apparato d i ril evazione della velocità - circosta nza, quest 'ult ima, che co stituis ce elemento essenziale costitutiv o de lla fattis pecie sa nz ionat ori a - spetta alla parte sanzionata l'onere della prova contraria”. Il principio era stato già affermat o in passa to si v eda, tr a le al tr e, a tal proposito ordinanza resa sempre dalla Suprema Corte di Cassazione avente n. 3335/2024 in cui si afferma che la prova della funzionalità dell o strum en to di rilievo non p uò “essere forni ta con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità”. 
Infine con riferimento alla ### del Ministero dell'### 995/2025, prodotta dall'amministrazione resistente, va detto che in essa si riscontr a esclusivam ent e il c onsiglio alle amministrazio ni interessa te di atten ers i al p arere e spresso in materia dall'###, che ha sottolineato la identità fra omologazi on e ed ap pr ovazion e, in attesa dei risultati del tavolo tecnico intrapreso a seguito dell'ordinanza n. 10505/2024 resa dalla Suprema Corte di Cassazione. Si riscontra, altresì, il propo si to di nuovame nte sottop orr e la questione al Supremo Giudice . Trattas i, per ta nto, di at to inte rno in cui emerge la necessità di chiarimenti piuttosto che una interpretazione diversa. 
Tenuto conto che in sede di legittimità si è affrontata la questione della differenza dei due termini e visto che il ### ha chiarit o c he l'appr ov azione e l 'omologazione non sono sinonimi, considerato, altresì, che tale principio è stato reiterato in successive decisioni, si ritiene di uniformarsi a quanto stabilito dal ### Ne consegue che ai fini della legittimità dell'accertamento va provata l'omologazione del dispositivo. 
Agli atti è prodotta solo l'approvazione dello strumento utilizzato per il rilie vo de lla vel ocità, men tre non si riscontra l'omologazione, pertanto, deve ritenersi che manca la fonte di prova di cui al comma 6 dell'art. 142 cds, tendente a dimostrare la funzional ità dello s trumento uti liz zato p er il rilievo della velocità. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto.  ### Quanto preced e conse nte l'accog lime nto de l ricorso e l'annullamento del verbale opposto.  "Tutte le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. Cass. N. 363/2019, ### di POTENZA, ### n. 1372/2023 del 27-10-2023). 
Spese. 
Mutando il precedente orientamento, visto che il verbale è emesso successivamente alla ordinanza dell'aprile 2024, tenuto conto che la Suprema Corte ha successivamente reiterato il principio, si reputa giusto porre le spese a carico di parte soccombente. Per la semplicità del giudizio e dell'istruttoria si reputa giusto liquidare i compensi del primo scaglione del DM n. 55/2014 al minimo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### il ricorso e per l'effetto annulla il verbale opposto. 
Condanna il Comune di ### al pagamento delle spese di lite che si liqu id ano i n favor e dell' avv.  ### ovanni ### con distrazione in complessivi € 216,00, oltre iva, cna e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in ### lì 29 aprile 2025.  ### di ###ssa

causa n. 1639/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Costanza De Vico

1

Tribunale di Messina, Sentenza n. 1463/2022 del 14-09-2022

... 2011, rispetto alla prima udienza di comparizione e trattazione differita ai sensi dell'art. 168 bis comma 5, c.p.c. al 9 marzo 2011, essa non può trovare accoglimento in assenza di prova sulla natura ed entità del danno lamentato dalla deducente, che si è limitata ad allegare la sussistenza della perdita economica consistente nell'esborso sopportato per il trasferimento degli anziani dalla struttura di ### ad altra sita in ### a seguito della risoluzione della convenzione, senza tuttavia che risulti documentato l'esborso indicato né la consistenza di perdita ingiusta suscettibile di ristoro. 4. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'### convenuta. Esse si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei valori medi tabellari previsti dal D.M. (leggi tutto)...

TRIBUNALE di ### sezione civile _________________ VERBALE di ### di ### (art. 183 c.p.c.) Il giorno 14/09/2022, all'udienza tenuta dal G.U., dott.ssa ### viene chiamata la causa civile iscritta al n. 90000508/2010 R.G.. 
E' presente l'avv. ### per il convenuto. Si dà atto che alle ore 13.00 nessuno è comparso per parte attrice.  ###. ### precisa le sue conclusioni, riportandosi a tutti gli scritti difensivi e note d'udienza e discute oralmente la causa.  ###.U. 
Si ritira in camera di consiglio; all'esito pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e contestuale motivazione.   TRIBUNALE di ### sezione civile Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 90000508 del ### dell'anno 2010 vertente TRA ### “### REGINA”, con sede ### (c.f.: ###), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### nonché congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultimo in ### via ### n. 89, come da procure in atti; - ### - ### (c.f. e partita Iva ###), in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti; - CONVENUTO - Avente ad ### rimborso prestazioni per servizi sociali convenzionati.  CONCLUSIONI: il procuratore del convenuto ha concluso come da verbale all'udienza del 14 settembre 2022.  ### atto di citazione ritualmente notificato, il ### e di ### per ### “### Regina”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di ### sezione distaccata di ### il Comune di ### per sentirlo condannare al pagamento dell'importo di euro 630.626,70, oltre interessi moratori, spettantele a titolo di rimborso per l'erogazione del servizio socio - assistenziale espletato dal 22 dicembre 2004 al 31 luglio 2007 presso la casa di riposo per anziani “### Zuccaro” e alla stessa affidato in regime di convenzione dall'### convenuta, ai sensi della legge regionale n. 22/1986, dal 22 dicembre 2004 al 31 luglio 2007. 
A tale fine esponeva che in data 22 dicembre 2004 le parti in lite sottoscrivevano la convenzione avente ad oggetto l'affidamento del servizio sociale di ### di riposo per anziani, parzialmente o non autosufficienti, di cui alla L.r. n. 22/1986; che, nonostante l'erogazione del servizio ad opera dell'affidataria, il Comune di ### non aveva corrisposto gli importi dovuti a titolo di rimborso degli oneri generali disciplinati dall'art. 17 della menzionata convenzione, stipulata in conformità alla schema - tipo approvato dal Presidente ###delibera n. 158/1996, di cui alle fatture prodotte in allegato. 
Deduceva, inoltre, che ai sensi del successivo articolo 18 della ### decorso il termine di trenta giorni dal ricevimento della contabilità, sulle somme dovute il Comune avrebbe dovuto corrispondere gli interessi moratori nella misura del prime rate aumentato di un punto, e che nel caso di specie, detti interessi erano dovuti in ragione del mancato pagamento delle citate fatture entro il termine pattuito. 
Costituitosi in giudizio con comparsa responsiva depositata in ### il 16 febbraio 2011, il Comune convenuto eccepiva, preliminarmente, il diritto alla sospensione della liquidazione dei pagamenti in capo all'affidataria in virtù dell'art.  26 della ### stipulata tra le parti, essendo ancora pendente la controversia insorta tra le parti contrattuali in ordine al diritto dell'affidataria all'integrazione della retta, sulla quale era intervenuto il lodo arbitrale dell'1 dicembre 2008, impugnato innanzi alla Corte d'appello di ### nell'ambito del procedimento 1982/16 R.G., e quindi, la non dovutezza degli interessi moratori pretesi. 
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, reputandola infondata, altresì eccependo l'inadempimento dell'affidataria in ordine all'obbligo di garantire gli standards minimi di erogazione del servizio, o in via subordinata chiedeva riconoscersi il diritto a conseguire un importo ridotto rispetto a quanto richiesto; in via riconvenzionale, quindi, chiedeva la condanna dell'attrice al risarcimento del danno subito in conseguenza delle gravi inadempienze nell'esecuzione del servizio affidato, da liquidarsi in via equitativa. 
Concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria, con l'acquisizione delle produzioni documentali e l'assunzione della prova testimoniale (e segnatamente, con l'escussione della teste #### all'udienza del 10 aprile 2013), da ultimo, all'odierna udienza, le parti hanno precisato le conclusioni; il Tribunale ha ordinato la discussione orale della causa e, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato sentenza con contestuale motivazione.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. ### controversia trae origine dall'affidamento in capo all'attrice, da parte del Comune di ### del servizio socio - assistenziale di gestione della ### di riposo per anziani totalmente o parzialmente non autosufficienti presso la struttura “### Zuccaro”, sita in ### tanto in virtù di apposita convenzione del 22 dicembre 2004, che veniva dichiarata risolta per inadempimento dell'affidataria con lodo arbitrale parziale, non impugnato, pronunciato in data 6 novembre 2007. 
La pretesa attorea ha segnatamente ad oggetto il rimborso dei cc.dd. oneri generali di cui all'art. 17 della citata convenzione, relativi al periodo dicembre 2004 - luglio 2007, come quantificati nella fatture in atti e non corrisposti dall'### comunale. 
I compensi spettanti all'affidataria del servizio socio assistenziale in regime convenzionale sono disciplinati all'art. 17 secondo cui l'### comunale è obbligata a corrispondere all'### una retta giornaliera per ogni assistito pari ad euro 30,99 (importo questo previsto per strutture sino a 50 posti, pari al numero massimo di utenti in regime convenzionale previsto nel caso di specie ai sensi dell'art. 2 della citata convenziona). Come espressamente contemplato dal medesimo articolo, detto importo è strutturato in una quota per vitto (€ 7,75) ed altra quota per “oneri generali compresi quelli del personale” (pari a € 23,24/21,69); quest'ultima da liquidarsi sulla base delle risultanze contabili prodotte dall'affidataria. 
Quanto alla procedura di rimborso delle voci di corrispettivo dovuto per il servizio espletato essa è puntualmente disciplinata dal successivo articolo 18 della convenzione il quale prescrive all'affidataria l'inoltro all'### comunale della contabilità periodica, corredata da “fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento”, nonché da relativa fattura. Detti prospetti contabili, da farsi pervenire a mezzo lettera raccomandata o dietro presentazione diretta all'### competente, che rilascerà ricevuta formale di avvenuta presentazione, devono essere riscontrati dall'### ricevente entro il termine di 15 giorni, la quale potrà sollevare rilievi e, in mancanza, dovrà provvedere alla liquidazione entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dei prospetti contabili riconosciuti regolari. Lo stesso articolo prevede, infine, che in caso di infruttuoso decorso del termine previsto (e cioè dei 30 gg), saranno corrisposti all'### gli interessi legali “in misura del prime rate maggiorato di 1 punto”. 
Orbene, nel caso di specie, la pretesa creditoria si fonda sull'emissione da parte del gestore convenzionato di cinque fatture relative a costi, recanti la dicitura “oneri generali”, sostenuti dall'attrice per i periodi dal dicembre 2004 a luglio 2007, per un importo complessivamente ammontante ad € 630.626,10. 
Trattasi in particolare della fatture nn. 803, 804, 805 e 806 tutte emesse il 28 maggio 2007, nonché la fattura n. 1502 del 2 novembre 2008 che - come documentato nel timbro apposto sulle relative note di trasmissione prodotte dal convenuto - pervenivano al Comune di ### in data 31 maggio 2007, quanto alle prime quattro fatture (dalla n. 803 alla n. 806 del 28/05/2007) e il 7 novembre 2008, quanto alla fattura n. 1502 del 2 /11/2008. Non risulta in atti che l'### avesse sollevato, nel termine convenzionalmente pattuito, alcuna obiezione o riserva formale in ordine alla quantificazione degli importi fatturati a titolo di oneri generali. 
Ad avviso di parte attrice, la quantificazione di detti oneri generali è da operarsi in misura fissa, rapportata al numero massimo di utenti che la struttura convenzionata poteva accogliere (nel caso di specie in n. di 50), prescindendo dunque dal numero effettivo degli ospiti presenti in struttura nei vari periodi di riferimento, al quale invece va rapportata la quota per il vitto. Tanto perché, come previsto dalla normativa regionale di riferimento (art. 19 l.r. n. 22/1986) nonché dallo stesso schema di convenzione tipo approvato dal Presidente della ### il gestore del servizio deve garantire un servizio “standards”, e quindi adoperarsi affinché la struttura sia sempre pronta ad accogliere il numero massimo di ospiti convenzionalmente previsto, all'uopo dovendo quindi affrontare delle spese generali fisse (come servizi di pulizia, mensa e personale) per il mantenimento della efficienza della struttura. Tale assunto è plausibile e trova fondamento nella stessa previsione convenzionale, laddove l'art. 17 della convenzione siglata il 22 dicembre 2004, nel determinare i corrispettivi spettanti al gestore della ### di riposo, opera un chiaro distinguo tra oneri generali - i quali includono i costi per il personale che pure l'### è tenuta a garantire a prescindere dal numero di ospiti effettivamente presenti in struttura come da previsione dell'art. 7 della citata convenzione - e oneri relativi al vitto: i primi sono dovuti in ragione alla contabilità prodotta dall'### mentre i secondi sono dovuti “in base alle effettive presenze così come risultanti dai prospetti bimestrali”. 
Pertanto, la pretesa attorea si pone in linea con le previsioni convenzionali intercorse tra le parti e conforme alla ratio sottesa alla disciplina normativa degli standards di prestazione cui è tenuto il gestore del servizio. 
Deve pertanto riconoscersi il diritto dell'attrice a conseguire i rimborsi dovuti, alla stregua della contabilità prodotta, per gli oneri generali, non potendosi invocare da parte dell'### convenuta l'accertata violazione degli obblighi contrattuali assunti ad opera del Collegio arbitrale che ha dichiarato la risoluzione della convenzione per inadempimento. A tal fine, invero, l'intervenuta risoluzione non può certamente travolgere le prestazioni contrattuali già rese che vanno remunerate.  2. In ordine alla quantificazione di detti importi, come risultanti dalla documentazione contabile prodotta dall'attrice, il Comune convenuto non ha sollevato specifiche contestazioni, piuttosto frapponendo alla domanda la pregiudizialità del lodo arbitrale la cui pendenza determinerebbe - secondo la prospettazione difensiva - l'improcedibilità e/o improponibilità della domanda giudiziale, nonché l'eccezione di sospensione del diritto alla liquidazione degli importi dovuti sulla base della convenzione, ai sensi dell'art. 26. 
Sotto il primo profilo, giova osservare in via generale che i rapporti tra arbitrato e tutela giurisdizionale sono regolati dal disposto normativo di cui all'art. 819 ter c.p.c.  per il quale a fronte dell'autonomia del giudizio arbitrale che può essere sempre deferito nonostante la pendenza della controversia innanzi all'autorità giurisdizionale, il legislatore ha posto dei limiti all'accesso della tutela giurisdizionale laddove ha statuito al comma 3 che in pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidità o l'inefficacia della convenzione di arbitrato. Deve quindi concludersi che, al di fuori di questa specifica ipotesi, la pendenza del procedimento arbitrale non implichi l'improcedibilità della domanda giudiziale, tanto più se essa ha ad oggetto questioni e pretese distinte da quelle deferite al Collegio arbitrale. 
Nel caso di specie, il deferimento in arbitri su iniziativa del Comune di ### verteva sull'inadempimento dell'### nel dare esecuzione alla convenzione del 22 dicembre 2004 nonché sul diritto all'integrazione della retta di ricovero per anziani non autosufficienti fatta valere in via riconvenzionale dall'odierna attrice. 
Trattasi, peraltro, di questioni vertenti su un oggetto ben distinto dall'odierna domanda volta a conseguire il rimborso degli oneri generali, in ordine alla quale non è ravvisabile alcuna preclusione all'accesso alla tutela giurisdizionale, peraltro non esclusa dalla contestuale previsione della clausola arbitrale che, secondo la previsione convenzionale, si pone quale strumento alternativo e non sostitutivo della tutela innanzi all'autorità giudiziaria, come è dato evincere dalla lettura combinata degli artt. 27 “Clausola arbitrale” e art. 30 “Foro competente” per l'ipotesi di controversia giudiziale. 
Per tali ragioni l'eccezione di improcedibilità della domanda è destituita di fondamento.  2.1. Sotto altro profilo, la pendenza del procedimento arbitrale assumerebbe valenza per legittimare l'### convenuta alla sospensione dei pagamenti secondo quanto previsto dall'art. 26 della convenzione medesima sul diritto di recesso dalla convenzione per inadempimento, secondo cui “nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'### l'### ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia”. 
Orbene, giova rilevare che il diritto dell'odierna convenuta alla sospensione dei pagamenti dei compensi spettanti al gestore in ragione della convenzione è funzionalmente collegato e strettamente connesso all'insorgere della controversia relativa all'inadempimento negoziale del gestore privato, come è agevole desumere dall'inserimento di tale previsione nell'ambito della clausola regolativa del diritto di recesso dalla convenzione per inadempimento dell'### Dunque, non qualunque controversia deferita in arbitri, fin tanto che sia pendente il procedimento arbitrale, dà diritto all'### di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti, ma solo quella avente ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento del gestore. 
Nel caso di specie, il Comune di ### con domanda notificata all'### regina in data 7 marzo 2006, deferiva al Collegio arbitrale l'accertamento del grave inadempimento contrattuale dell'### al fine di dichiarare la risoluzione della convenzione. Nel corso del procedimento, l'### a sua volta, agiva in via riconvenzionale chiedendo la condanna della controparte al pagamento della somme dovute ad integrazione della retta. 
Il procedimento veniva parzialmente definito con lodo “non definitivo”, depositato il 6 novembre 2007, che dichiarava l'inadempimento dell'### e dunque il diritto dell'### di recedere dalla convenzione ai sensi dell'art. 26. 
Circostanza incontestata è che il lodo arbitrale non definitivo non veniva impugnato, dovendosi pertanto ritenere compiutamente definita la relativa controversia in tema di diritto di recesso dell'### allo spirare del termine utile per impugnare la decisione arbitrale. Esso, in assenza di prova della notifica del lodo, è soggetto al termine lungo dell'anno, decorrente dall'ultima sottoscrizione della decisione, ai sensi dell'art. 898 c.p.c. Atteso che il lodo non definitivo veniva sottoscritto da tutti i componenti del Collegio arbitrale e depositato il 6 novembre 2007, detto termine è spirato il 6 novembre 2008; da tale data, quindi, deve ritenersi venuto meno il diritto dell'### alla sospensione della liquidazione dei compensi. Pertanto, deve ritenersi che, a partire da tale data, assuma rilievo il mancato pagamento dei compensi richiesti e fondati sulla previsione di cui all'art. 17 della Convezione ai fini del computo degli interessi convenzionalmente pattuiti, da computarsi secondo il criterio del prime rate aumentato di un punto.  3. ### di ### convenuto ha avanzato domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento dei danni dallo stesso subiti in conseguenza delle gravi inadempienze dell'### come accertate in sede di lodo arbitrale del 6 novembre 2007, di cui ha chiesto la valutazione equitativa, salvo poi a precisare la domanda quantificando gli stessi nella misura pari ad euro quantificati in euro 40.034,41 corrispondente all'esborso sostenuto dal Comune di ### nel periodo marzo 2008 -dicembre 2008 per l'assistenza ed il ricovero degli anziani garantito al di fuori della ### di ### “### Zuccaro”. 
Giova rilevare che seppure la domanda proposta in via riconvenzionale sia ammissibile, contrariamente da quanto ex adverso sostenuto, poiché tempestivamente articolata nella comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 16 febbraio 2011, rispetto alla prima udienza di comparizione e trattazione differita ai sensi dell'art. 168 bis comma 5, c.p.c. al 9 marzo 2011, essa non può trovare accoglimento in assenza di prova sulla natura ed entità del danno lamentato dalla deducente, che si è limitata ad allegare la sussistenza della perdita economica consistente nell'esborso sopportato per il trasferimento degli anziani dalla struttura di ### ad altra sita in ### a seguito della risoluzione della convenzione, senza tuttavia che risulti documentato l'esborso indicato né la consistenza di perdita ingiusta suscettibile di ristoro.  4. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'### convenuta. Esse si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei valori medi tabellari previsti dal D.M. N. 55/2014, come parzialmente modificato con D.M. n. 37/2018 corrispondenti allo scaglione di valore di riferimento.  P.Q.M.  Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa e definitivamente pronunciando: 1. Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il Comune di ### al pagamento in favore dell'### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma complessiva di € 630.626,70 a titolo di oneri generali, oltre interessi commisurati al prime rate aumentato di un punto, come convenzionalmente pattuiti, a fare data dal 7 novembre 2008 e fino al soddisfo.  2. Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal Comune di ### 3. Condanna il Comune di ### in persona del ### pro tempore, alla refusione delle spese di lite in favore dell'### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che liquida complessivamente in € 27.804,00 a titolo di compensi di avvocato ed € 1.118,00 a titolo di spese vive, oltre spese forfettarie generali al 15%, Iva e cpa come per legge. 
Manda alla ### per quanto di competenza. 
Così deciso in ### lì 14 settembre 2022. 
Letto in udienza alle ore 19.00 

Il Giudice
(dott.ssa ###


causa n. 90000508/2010 R.G. - Giudice/firmatari: Monforte Simona

3

Tribunale di Bari, Sentenza n. 1692/2025 del 06-05-2025

... separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente; c) mancanza di eccezioni di interruzione. Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta. Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata in atti. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, successivamente (leggi tutto)...

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: • Dott. ### - Presidente relatore • Dott.ssa ### - Giudice • Dott.ssa ### - Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ### 3895/2024, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c. 
TRA ### (###), rappresentato dagli Avv.ti ### e #### - PARTE RICORRENTE - CONTRO ### (###), rappresentata dagli Avv.ti ### e #### - PARTE RESISTENTE - NONCHÉ ### presso questo Tribunale - ### - * * * * * * * * * * 
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.   La parte ricorrente ### ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio religioso celebrato in data ###. Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli ### il ### e ### il ###.   Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.   Ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed altri provvedimenti meglio specificati nel ricorso depositato il ###. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.   Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la comunicazione degli atti al ### per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente ### che non si è opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed altri provvedimenti meglio specificati nella comparsa di costituzione del 04/10/2024. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.   Nel giudizio le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. ### si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.   ### è intervenuto in giudizio.   La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento. 
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia: a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del Tribunale di Bari in atti pubblicato il ###, non reclamato; b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente; c) mancanza di eccezioni di interruzione. 
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.   Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata in atti.   Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.   Ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del ### all'### dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.   Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.   Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.  P.Q.M.  Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 3895/2024 introdotto con ricorso del 28/03/2024 da ### nei confronti di ### con l'intervento del P.M., così provvede: 1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in #### in data ### tra ### (####, 02/02/1974) e ### (####, 12/06/1974) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 18, parte II, serie A, anno 2001; 2. ### degli accordi intervenuti tra le parti come specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data ###; 3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio; 4. ORDINA al ### di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'### dello ### del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza; 5. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.   Così deciso in ### nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data ###.   ### estensore Dr.

causa n. 3895/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Disabato Giuseppe

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (20242 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.097 secondi in data 21 maggio 2025 (IUG:DC-0B7A9D) - 425 utenti online