R.G. n. 702/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott.ssa ### rel. ed est. dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta al numero 702/2024 del registro generale, avente ad oggetto la separazione giudiziale, vertente tra: ### C.F. ###, nato a #### il 27 settembre 1974, residente ###, rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, sito in ####, piazza ### n. 7, giusta procura in atti RICORRENTE e ### C.F. ###, nata a ### (### il 16 dicembre 1977, residente in #### 1-74 Nishiyama, ###ku, rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### via ### n. 18, giusta procura in atti RESISTENTE Con l'intervento del P.M.
Sentenza n. 874/2024 pubbl. il ###
RG n. 702/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso depositato in data 5 aprile 2024, il sig. ### ha chiesto la pronuncia della separazione dalla moglie, sig.ra ### con la quale aveva contratto matrimonio in data 2 agosto 2014 in ### e ####, esponendo che dalla loro unione sono nate le figlie ### (il 21 settembre 2014) e ### (il 26 giugno 2018) e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati fino a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il ricorrente ha altresì dedotto che: la figlia maggiore risiede in ### presso l'abitazione del padre, sin dal mese di agosto 2023; la madre aveva condotto invece con sé la figlia minore in ### dove costei svolgeva attività lavorativa; durante la vita coniugale, la convenuta aveva condotto le minori in ### senza il consenso del padre, ivi trattenendole e ostacolando fattivamente i rapporti tra le minori e il genitore per circa due anni; la figlia maggiore avrebbe riferito che, durante la loro convivenza, la madre avrebbe reiteratamente posto in essere condotte gravemente pregiudizievoli per le figlie, concretatasi in violenze, incuria e abbandono.
Allegando il concreto rischio che la madre - temporaneamente presente sul territorio italiano - conducesse all'estero entrambe le figlie minori, senza il consenso del padre, impedendone il rientro in ### il ricorrente ha chiesto l'adozione inaudita altera parte ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. dei seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “1. #### il divieto all'espatrio e/o l'immediato rientro della ### [nata a ### (###, il ###, C.F. ###, residente ###### presso la comune residenza di famiglia in ####, ### n. 3, all'uopo ### E ### il padre, signor ### a tenere la figlia minore presso la comune residenza e/o a prelevare la figlia minore dal luogo ove ella si trova attualmente e ciò espressamente, con o senza accompagnamento della madre; 2.DISPORRE il divieto di espatrio dal territorio italiano della ### [nata a #### il ###, C.F. ###, residente in ### 3, ####], e della minore ### nata a ### (###, il ###, C.F. ###, residente ###assenza di espresso e scritto consenso del padre, signor #### n. 702/2024 tutte le conseguenti segnalazioni alle frontiere e alle ### aeroportuali; 3.
ATTRIBUIRE, in via provvisoria e cautelare, l'esercizio della responsabilità genitoriale su entrambe le figlie minori, in via super esclusiva, al padre ### [nato a ####, il ###, C.F. ###, residente in ### 3, ####], visti gli irreparabili e gravissimi pregiudizi sofferti dalle ### a causa della madre, come dimostrato in atti, ### nel caso meglio ritenuto un monitoraggio da parte dei ### territorialmente competenti, e per l'effetto 4. DISPORRE l'immediato collocamento delle ### e ### presso il padre, signor ### nella residenza familiare, sita in ####, ### n. 3; 5. DISPORRE, conseguentemente e a tutela dell'interesse delle ### in via provvisoria e cautelare, la limitazione di responsabilità genitoriale della madre delle ### signora ### [nata ad ### (#### il ###, C.F. ###], ai sensi e per gli effetti degli artt. 333 e 473bis.40 ss, REGOLANDO per l'effetto il contatto supervisionato e monitorato delle ### con la madre stessa; 6. AUTORIZZARE, in ogni caso, il padre, signor ### a confermare l'iscrizione della figlia ### presso l'### di ### affinché la ### possa proseguire la propria frequentazione della attuale quarta elementare (AS 2023/24), in attuale corso di frequentazione; 7. AUTORIZZARE il padre, signor ### a iscrivere formalmente la secondogenita ### presso lo stesso ### di ### affinché possa iniziare il ciclo scolastico della scuola dell'### per l'anno in corso; 8. DISPORRE che, nelle more di tutti i necessari accertamenti psico-sociali disponendi, qualsiasi contatto tra la ### e la di lei madre, signora ### [nata ad ### (#### il ###, C.F. ###] avvenga con la modalità protetta e supervisionata, meglio ritenuta da codesto Tribunale”.
Quanto alle condizioni della separazione, il ricorrente ha chiesto di: disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori al padre; assegnare la casa coniugale al padre; regolamentare le frequentazioni della madre con le figlie “con le modalità ed i tempi previsti e determinati in base alla espletanda CTU e/o sulla base delle indicazioni fornite dai SS della Valdinievole”; “### che il #### versi alla ###ra ### la somma mensile di € 500,00 da RG n. 702/2024 versarsi sul c/c bancario alla medesima intestato ogni 5 del mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT”; disporre che il padre provveda integralmente al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie minori. 1.1. ### ex art. 473-bis.15 c.p.c. è stata iscritta al registro generale al n. 702- 1/2024.
Con decreto dell'8 aprile 2024, il giudice delegato ha fissato udienza per la comparizione personale del ricorrente e del ### e per l'assunzione di sommarie informazioni.
All'udienza del 9 aprile 2024, alla presenza del ###, è stato assunto l'interrogatorio formale del ricorrente e sono state sentite a sommarie informazioni la madre del ricorrente e l'assistente sociale della ### della ### della ##### ha chiesto, in via provvisoria, l'accoglimento delle richieste del ricorrente.
Con decreto emesso in pari data, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., il giudice ha adottato i seguenti provvedimenti nell'interesse delle minori: “a) ### il divieto di espatrio delle minori ### (nata a #### il 21 settembre 2014) e ### (nata a #### il 26 giugno 2018) entrambe residenti in ####, via ### n. 3; b) Delega la ### di ### per l'attuazione del presente provvedimento con ritiro dei documenti validi per l'espatrio dei minori, con espresso incarico di comunicazione del provvedimento alla ### di ### per l'inserimento del divieto di espatrio nelle liste di frontiera; c) ### la minore ### (nata il 21 settembre 2014) al padre, ### con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di maggior interesse per la minore riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, la residenza abituale, l'espatrio, da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, anche senza il consenso della madre; d) dispone che la sig.ra ### incontri la figlia minore ### solo con modalità protette alla presenza di un educatore e/o di un assistente sociale, con delega al servizio sociale della ### della ### della ### per l'organizzare di tali incontri protetti;e) dispone la presa a carico del nucleo familiare con delega ad espletare indagini socio-familiari e con RG n. 702/2024 funzioni di monitoraggio, sostegno e con delega ad organizzare incontri tra la minore ### e il padre e tra le due sorelle; dispone che il servizio sociale provveda a depositare periodiche relazioni attestanti gli esiti delle indagini espletate e di aggiornamento sull'organizzazione e l'andamento degli incontri tra le minori e tra queste e i propri genitori”.
È stata quindi fissata udienza per la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti assunti inaudita altera parte.
All'udienza del 18 aprile 2024, è comparso il difensore del ricorrente, esibendo copia della notifica del ricorso e del decreto del 9 aprile 2024 alla residenza anagrafica italiana della convenuta e presso un indirizzo ghanese; parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle domande proposte “specificando che la resistente è partita con la figlia minore prima della celebrazione dell'udienza e che il padre non era a conoscenza di tale circostanza”.
Con decreto del 3 maggio 2024, rilevata l'incertezza in ordine al perfezionamento delle notifiche alla convenuta del provvedimento inaudita altera parte del 9 aprile 2024 e osservato che (come risultava dalla procura alle liti allegata alla richiesta di accesso al fascicolo formalizzata dalla difesa della convenuta in data successiva allo svolgimento dell'udienza del 18 aprile 2024) la sig.ra ### aveva eletto domicilio presso lo studio di un avvocato, al quale aveva conferito mandato alle liti nel procedimento principale, al fine di assicurare l'effettiva instaurazione del contraddittorio con la convenuta e l'esplicazione del suo diritto di difesa, il giudice ha disposto la rinnovazione della notificazione al domicilio eletto.
Con comparsa depositata in data 27 maggio 2024, la resistente si è costituita nel sub-procedimento r.g. 702-1/2024, formulando le seguenti conclusioni: “#### - ### e dichiarare, per le ragioni in atto, la carenza di competenza giurisdizionale del Tribunale di ### con ogni conseguenziale provvedimento - ### e dichiarare che, in ogni caso, la legge applicabile al caso di specie, per le ragioni meglio sceverate in narrativa, è la legge giapponese, con ogni conseguenziale provvedimento ### - Revocare i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 473 bis. 15 c.p.c. in data 9 aprile 2024, con ogni conseguenziale provvedimento - ### tutte le richieste formulate da ### in via provvisoria e urgente ex art. 473 bis.15 c.p.c. per le ragioni meglio esplicitate in narrativa - ### tenuto e condannare, per le ragioni esplicitate in narrativa, il sig. ### alle RG n. 702/2024 spese ed al risarcimento del danno ex art. 96 1°, 2° e 3° co. c.p.c. a favore della sig.ra ### - Col favore di onorari e spese del giudizio, iva, CPA e 15% per spese generali”.
Sentite le parti all'udienza del 4 giugno 2024, il giudice ha riservato la causa in decisione, previa concessione a parte ricorrente del richiesto termine fino al giorno 11 giugno 2024 per replicare alla comparsa di costituzione della convenuta nella fase cautelare e di un ulteriore termine a parte resistente, fino al 18 giugno 2024, per replica.
Con decreto del 12 luglio 2024, a parziale modifica del provvedimento inaudita altera parte del 9 aprile 2024, il giudice delegato ha: confermato il divieto di espatrio della minore ### revocato il divieto di espatrio della ### affidato la minore ### ad entrambi i genitori; disposto l'organizzazione di incontri protetti tra la minore ### e la madre; confermato la presa a carico del nucleo familiare con delega ad espletare indagini socio-familiari e con funzioni di monitoraggio, sostegno e con delega ad organizzare incontri tra la minore ### e il padre e tra le due sorelle. 1.2. Con comparsa di risposta depositata in data 5 luglio 2024 nel procedimento principale, si è costituita in giudizio la sig.ra ### principale eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano e chiedendo, in subordine, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### sempre in via provvisoria ed urgente, qualora venga ritenuta applicabile la giurisdizione del giudice italiano: a.
Che la minore ### sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori; Che la minore ### si affidata in maniera super esclusiva alla madre con la quale convive in ###; c. Che il Sig. ### sia obbligato a corrispondere alla resistente a titolo di contributo al mantenimento della figlia ### la somma di €.1.000,00 mensile oltre a dover pagare la scuola internazionale avente un costo di €.1.000,00 ogni tre mesi dal mese di Settembre 2024 ed al pagamento nella misura del 100% di tutte le spese straordinarie. ### denegata e non creduta ipotesi che il Tribunale adito si ritenesse competente rispetto alle domande oggetto del presente giudizio: a. Pronunciare la separazione personale dei coniugi ### e ### b. disporre l'affidamento esclusivo delle minori alla madre in ### c. disporre a carico del #### un obbligo di mantenimento delle figlie nella misura complessiva RG n. 702/2024 di €.2.000,00 ovvero di €.1.000,00 a favore di ciascuna con rivalutazione automatica ### oltre le spese scolastiche per la scuola internazionale a ### pari ad €.943,00, a trimestre, per ciascuna figlia, oltre al 100% delle spese straordinarie come stabilite dal ### d. disporre un assegno di mantenimento a favore della moglie nella misura di €.1.500,00 mensili con rivalutazione automatica ISTAT”. 1.3. Con memoria ex art 473-bis.17, primo comma, c.p.c, modificando in parte le proprie conclusioni, il ricorrente ha chiesto di “stabilire che il #### provveda integralmente al mantenimento ordinario e straordinario della figlia ### stabilire che il #### versi alla ###ra ### la somma mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore ### oltre alla retta scolastica trimestrale di € 943,00, con le restanti spese di natura straordinaria al 50% come da ### in vigore e previamente concordate”.
Con memoria ex art 473-bis.17, secondo comma, c.p.c. la resistente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “il rigetto dell'### di modifica dei provvedimenti cautelari indifferibili come da ultimo disposti dal ### per insussistenza dei relativi presupposti in rito e nel merito; - insiste per la revoca del divieto di espatrio di ### e per la revoca del ritiro dei documenti della minore validi per l'espatrio; - insiste per l'integrale accoglimento - fin da subito - di tutte le altre ### come rassegnate in ### di ### e Risposta”.
In data 2 settembre 2024 è stata acquisita al fascicolo d'ufficio una nota del Ministero della Giustizia, con la quale è stata comunicata al ### del Tribunale la pendenza di una procedura di rimpatrio della minore ### ai sensi dell'art. 8 Convezione de ### del 25 ottobre 1980 su istanza formulata dalla madre.
All'udienza del 10 settembre 2024, trattata mediante collegamento audiovisivo a distanza e con l'ausilio di un interprete di lingua giapponese, sono state sentite le parti e i difensori. Parte ricorrente ha chiesto: in via principale, di autorizzare i coniugi a vivere separati e di disporre un breve rinvio dell'udienza “in attesa della definizione del procedimento in via amministrativa”; in subordine, la pronuncia della sentenza sullo stato; in ogni caso, la conferma dei provvedimenti cautelari adottati con decreto del 12 luglio 2024. Parte resistente ha eccepito il difetto di RG n. 702/2024 giurisdizione del giudice italiano, ha chiesto di disporre l'immediata sospensione del processo e, in subordine, ha chiesto la revoca del divieto di espatrio della minore ### e la conferma della presa a carico della minore da parte del servizio sociale.
Con ordinanza del giorno 11 settembre 2024, il giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separati e, in via temporanea e urgente, ha revocato i provvedimenti assunti con decreto del 12 luglio 2024 e ha disposto la presa a carico del nucleo familiare da parte del servizio sociale competente con funzioni di monitoraggio e sostegno. Ritenuta la causa matura per la decisione, ha altresì assegnato alle parti, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., termine fino al 7 ottobre 2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma c.p.c.
Lette le note scritte depositate dalle parti, con ordinanza del 18 ottobre 2024, il giudice delegato ha rigettato l'istanza di autorizzazione all'espatrio della minore ### formulata da parte ricorrente e ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio. 2. Preliminarmente, deve essere affermata la giurisdizione del Tribunale adito in ordine alla domanda di separazione, in applicazione dell'art. 3, lett. a), punto vi) del ### n. 1111/2019 il quale prevede tra i vari criteri per individuare il foro competente quello del territorio in cui si trova la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso.
Nel caso di specie, risulta dagli atti e dalle dichiarazioni delle parti che il ricorrente, cittadino italiano, vive stabilmente in ### unitamente alla figlia minore ### sin dal mese di agosto 2023 (cfr. pag. 4 ricorso; pag. 4 memoria ex art. 473-bis.17, secondo comma, c.p.c. di parte resistente).
Sussiste, pertanto, la competenza giurisdizionale dell'intestato Tribunale sulla domanda di separazione. 3. Quanto alla legge applicabile alla domanda di separazione, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in data 5 aprile 2024, è applicabile il regolamento ### n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 8 stabilisce che “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la RG n. 702/2024 separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza; b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza; c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza; d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie, i coniugi non avevano una residenza abituale comune al momento della proposizione della domanda giudiziale, né hanno avuto una residenza abituale comune nell'anno precedente il deposito del ricorso.
I coniugi non hanno medesima cittadinanza.
È dunque applicabile la legge italiana, quale lex fori, ai sensi della lettera b della citata disposizione. 4. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. ### degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una grave e persistente situazione di contrasto tra i coniugi che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza - di fatto già da tempo interrotta - tale da legittimare quindi la pronuncia della separazione personale. 5. Non sussiste invece la giurisdizione italiana avuto riguardo alle domande di affidamento e mantenimento della minore ### Ai sensi dell'art. 7 del ### n. 2019/1111, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite.
Come già osservato con decreto ex art. 473-bis.15 c.p.c. del 9 luglio 2024, in parte confermato con decreto del 12 luglio 2024, risulta pacifico, perché non contestato tra le parti, che la minore non ha mai risieduto abitualmente in ### e ha invece sempre risieduto presso la madre, che se ne è presa cura in via esclusiva.
Ne consegue che la competenza giurisdizionale a conoscere e decidere la domanda relativa alla responsabilità genitoriale di ### spetta all'autorità giurisdizionale giapponese giacché, allo stato degli atti, il ### risulta essere il luogo di residenza abituale della bambina.
RG n. 702/2024 5.1. Per la stessa ragione, spetta al giudice giapponese la competenza giurisdizionale a conoscere e decidere la domanda di mantenimento di ### giacché ai sensi dell'art. 3, lett. d) del ### n. 4 del 2009, la competenza giurisdizionale per la regolamentazione delle condizioni di mantenimento della prole minorenne spetta a “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale” quando, come nel caso di specie, “la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli ### membri”. 6. La causa non risulta invece adeguatamente istruita con riguardo alle domande di affidamento e mantenimento della figlia minore ### per cui deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo. 7. La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva. P.Q.M. Il Tribunale di ### in composizione collegiale, non definitivamente decidendo: a) pronuncia la separazione personale tra i signori ### e ### i quali hanno contratto matrimonio in ### e #### in data 2 agosto 2014; b) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di ### e ### atto n. 7, parte II, serie C, anno 2014; c) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano avuto riguardo alle domande di affidamento e mantenimento della figlia minore ### sussistendo la giurisdizione del giudice giapponese; d) dispone la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 22 novembre 2024. ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazione e integrazioni.
RG n. 702/2024
causa n. 702/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Billet Stefano, Gargiulo Giulia