testo integrale
N. 2065/2023 Ruolo Generale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa ### ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 9 novembre da ### (C.F. ###) rappresentato e difeso, per mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. ### e presso il suo studio in ### viale ### n. 12/a elettivamente domiciliato - attore - contro ### s.r.l. (C.F. e P.I. ###) rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. ### e presso il suo studio in ### di ### via ### n. 15 elettivamente domiciliata - convenuta - Oggetto: vendita di cose immobili.
Causa iscritta a ruolo il 13 novembre 2023 e rimessa in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 21 novembre 2025. ### l'attore: come da foglio depositato telematicamente il 22 settembre 2025: “Voglia l'###mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattesa: - nel merito: a) in via principale accertare e dichiarare la legittimità del recesso intimato ai sensi dell'art. 1385 c.c. dal sig. ### nei confronti di ### s.r.l. con riferimento al contratto preliminare del 02.09.2019 avente ad oggetto le unità immobiliari ### e ### dell'erigendo edificio condominiale sito a ### (###, in ### ex n. 80 (### - doc. 2) e per l'effetto condannare la medesima ### s.r.l. al pagamento di € 156.000,00, pari al doppio della caparra versata dal sig. ### oltre agli interessi dal dì del dovuto (28.09.2023: data della comunicazione di recesso) al saldo, in misura pari a quella del saggio legale dal 28.09.2023 alla data del 08.11.2023 e al saggio previsto dall'art. 1284, co. 4, c.c. dal 09.11.2023 (data della domanda giudiziale) al saldo effettivo; oppure, in via subordinata, qualora non si ritenga legittimo e/o fondato il recesso intimato dal sig. ### ai sensi dell'art. 1385 c.c., dichiarare per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto di citazione la risoluzione e/o lo scioglimento del suddetto contratto preliminare (### - doc. 2) e per l'effetto condannare ### s.r.l. a ripetere/restituire all'attore l'importo di € 78.000,00, oltre agli interessi dal dì del dovuto (28.09.2023: data della comunicazione di recesso) al saldo, in misura pari a quella del saggio legale dal 28.09.2023 alla data del 08.11.2023 e al saggio previsto dall'art. 1284, co. 4, c.c. dal 09.11.2023 (data della domanda giudiziale) al saldo effettivo; b) sempre in via principale, accertato il grave inadempimento di ### s.r.l. al contratto preliminare del 02.09.2019 avente ad oggetto le unità immobiliari ### e ### dell'erigendo edificio condominiale sito a ### (###, in ### ex n. 80 (### - doc. 4), dichiarare la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1453 c.c. e per l'effetto condannare la convenuta: ### al pagamento a favore dell'attore della penale maturata in ragione di € 3.000,00 per ogni mese di ritardo dal 30.04.2020 al 31.10.2023, così per complessivi € 126.000,00, oltre agli interessi al saggio previsto dall'art. 1284, co. 4, c.c. dal 09.11.2023 (data della domanda giudiziale) al saldo effettivo; ### nonché al risarcimento dell'ulteriore danno da inadempimento definitivo nella misura di € 84.727,50 o nella diversa anche maggiore misura che verrà accertata in corso di causa, quanto meno pari alla differenza fra il valore commerciale che avrebbe oggi (o alla data della domanda giudiziale) il bene ### promesso in vendita se fosse presente nel patrimonio dell'attore (stimabile quanto meno in € 261.475,00) ed il prezzo d'acquisto pattuito nel preliminare rivalutato alla data della domanda giudiziale (pari ad € 176.747,50), oltre a rivalutazione monetaria dal 09.11.2023 (data della domanda giudiziale) sino alla data di deposito della sentenza nonché oltre agli interessi al saggio previsto dall'art. 1284, co. 4, c.c. dal 09.11.2023 (data della domanda giudiziale) al saldo effettivo; ### a consegnare al sig. ### l'assegno n. ###-09 dell'importo di € 50.000,00, tratto su ### dei ### di ### privo di data e di luogo di emissione, consegnato alla convenuta in forza del ### c) condannare in ogni caso la ### s.r.l. a rifondere all'attore le spese di lite, ivi comprese eventuali spese di CTU e/o ### - in istruttoria: qualora il Giudice ritenga non esaustiva la perizia del geom. Fabrici dimessa sub doc. 25 di parte attrice (perizia che controparte non ha contestato né sotto il profilo del metodo di indagine seguito dal geom. Fabrici, né sotto il profilo dei comparabili utilizzati per giungere alla stima del valore dell'immobile promesso in vendita), si chiede di disporre C.T.U. avente ad oggetto il seguente quesito: “Letti gli atti e i documenti di causa, acquisita ed esaminata la documentazione e le informazioni ritenute utili, voglia il C.T.U.: a) determinare il valore commerciale alla data di proposizione della domanda (09.11.2023) che avrebbe avuto un bene immobile ### delle medesime caratteristiche e finiture di quello promesso in vendita al sig. ### con il preliminare del 02.09.2019 ( doc. 4 di parte attrice), avente ad oggetto l'appartamento ### ed il posto auto ###, da realizzarsi nell'erigendo fabbricato sito a ### in ### n. 80 secondo le prescrizioni contenute nel capitolato allegato al predetto contratto e dimesso quale doc. 6 di parte attrice; b) determinare la differenza fra il valore commerciale del bene promesso in vendita - come determinato ai sensi della precedente lettera a) - ed il prezzo pattuito nel contratto preliminare, rivalutato alla data di proposizione della domanda (09.11.2023)””.
Per la convenuta: come da foglio depositato telematicamente il 18 settembre 2025: “Voglia l'###mo Tribunale Adito, ogni contraria domanda, eccezione e istanza reiecta, così statuire: ### A) in via principale: accertata la legittimità del recesso esercitato da ### ai sensi dell'art. 1385 c.c., dal preliminare registrato sottoscritto il ### ed avente ad oggetto le unità immobiliari ###- ###” [rectius: ###-###] “facenti parte dell'edificio condominiale sito in ### - ### - via ### n. 80, per l'effetto dichiarare il diritto di ### di trattenere la caparra confirmatoria ricevuta nell'importo di € 78.000,00 a titolo di risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento contrattuale ascrivibile a parte attrice; in via subordinata: qualora non si ritenga legittimo e/o fondato il recesso esercitato da ### ai sensi dell'art. 1385 c.c., per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto, dichiarare comunque risolto il preliminare registrato sottoscritto il ### ed avente ad oggetto le unità immobiliari ###-###” [rectius: ###-###] “ facenti parte dell'edificio condominiale sito in ### - ### - via ### n. 80, disponendo affinché ### restituisca a parte attrice la caparra confirmatoria ricevuta di € 78.000,00; B) sempre in via principale: ritenuto di scarsa importanza e/o incolpevole, per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto, l'inadempimento di ### per il ritardo nella consegna degli immobili ###-###” [rectius: ###-###] “ facenti parte dell'edificio condominiale sito in ### - ### - via ### n. 80, di cui al contratto preliminare non registrato, preso atto della concorde volontà delle parti di sciogliere il predetto impegno contrattuale, rigettarsi le domande tutte formulate da parte attrice, condannando il signor ### Andrea” [rectius: ### “a risarcire il danno cagionato alla ### in ragione del proprio inadempimento nella somma di € 50.000,00 pari alla garanzia prestata, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito della causa, nonché condannare il medesimo a restituire dell'assegno n. 8335178258—04 tratto da ### sulla ### di € 100.000,00 consegnato a titolo di garanzia, in via subordinata: in ipotesi in cui dovessero ritenersi a carico di ### gli estremi dell'inadempimento contrattuale da ritardata consegna, rideterminare, riducendolo, il periodo di ritardo alla luce delle plurime sospensioni incolpevoli subite e le difficoltà contingenti del momento storico della pandemia da covid 19 prima e della guerra in ### dopo, e di ogni altri fattore incidente sulla tempistica di svolgimento dei lavori e su quella di provvista dei materiali necessari, e conseguentemente, ridurre gli importi dovuti a titolo di penale alla somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito della causa, anche alla luce della effettiva incidenza dell'adempimento sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito; disponendo, comunque, che il signor ### Andrea” [rectius: ### “restituisca l'assegno n. 8335178258—04 tratto da ### sulla ### di € 100.000,00 e consegnato a titolo di garanzia; C) con condanna di parte attrice a rifondere alla ### le spese di lite. ###: Si insta sin da ora affinché, qualora il Giudice dovesse ritenere residuare a carico di ### gli estremi di inadempimento per ritardata consegna, all'esito delle sospensioni subite e delle difficoltà di ripresa dei lavori, della difficoltà a reperire il materiale all'esito della pandemia prima e della guerra in ### dopo, nonché della necessità di riorganizzazione finanziaria ed operativa dovuta all'aumento dei prezzi ed alla difficoltà di approvvigionamento e reperimento di società specializzate per determinate lavorazioni, alla luce delle contingenze del mercato in termini di reperibilità, consegna dei materiali ed esecuzione delle opere nel corso del 2023, per la sovrapposizione degli interventi legati agli incentivi e bonus fiscali in particolare a quelli relativi al bonus 110%, delle giornate non lavorate a causa delle condizioni metereologiche, e di ogni altri fattore esterno che abbia determinato il ritardo incolpevole nella ripresa dei lavori, ammettersi CTU tendente ad accertare se ed in che misura sia addebitabile a carico di ### un ritardo colpevole nella esecuzione delle opere per cui è causa e conseguentemente nella consegna degli immobili di cui ai preliminari sottoscritti tra le parti”. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ### ha evocato avanti al Tribunale di ### la convenuta ### s.r.l., al fine di sentir accogliere le seguenti, testuali, domande: “Voglia l'###mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattesa, nel merito: a) in via principale accertare e dichiarare la legittimità del recesso intimato ai sensi dell'art. 1385 c.c. dal sig. ### nei confronti di ### s.r.l. con riferimento al contratto preliminare del 02.09.2019 avente ad oggetto le unità immobiliari ### e ### dell'erigendo edificio condominiale sito a ### (###, in ### ex n. 80 (### - doc. 2) e per l'effetto condannare la medesima ### s.r.l. al pagamento di € 156.000,00, pari al doppio della caparra versata dal sig. ### oltre agli interessi dal dì del dovuto (28.09.2023: data della comunicazione di recesso) al saldo, in misura pari a quella del saggio legale dal 28.09.2023 alla data del 08.11.2023 e al saggio previsto dall'art. 1284, co. 4, c.c. dal 09.11.2023 (data della domanda giudiziale) al saldo effettivo; oppure, in via subordinata, qualora non si ritenga legittimo e/o fondato il recesso intimato dal sig. ### ai sensi dell'art. 1385 c.c., dichiarare per le ragioni esposte in narrativa la risoluzione e/o lo scioglimento del suddetto contratto preliminare (### - doc. 2) e per l'effetto condannare ### s.r.l. a ripetere/restituire all'attore l'importo di € 78.000,00, oltre agli interessi dal dì del dovuto (28.09.2023: data della comunicazione di recesso) al saldo, in misura pari a quella del saggio legale dal 28.09.2023 alla data del 08.11.2023 e al saggio previsto dall'art. 1284, co. 4, c.c. dal 09.11.2023 (data della domanda giudiziale) al saldo effettivo; b) sempre in via principale, accertato il grave inadempimento di ### s.r.l. al contratto preliminare del 02.09.2019 avente ad oggetto le unità immobiliari ### e ### dell'erigendo edificio condominiale sito a ### (###, in ### ex n. 80 (### - doc. 4), dichiarare la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1453 c.c. e per l'effetto condannare la convenuta: ### al pagamento a favore dell'attore della penale maturata in ragione di € 3.000,00 per ogni mese di ritardo dal 30.04.2020 al 31.10.2023, così per complessivi € 126.000,00, oltre agli interessi al saggio previsto dall'art. 1284, co. 4, c.c. dal 09.11.2023 (data della domanda giudiziale) al saldo effettivo; ### nonché al risarcimento dell'ulteriore danno da inadempimento nella misura, che verrà precisata in corso di causa, quanto meno pari alla differenza fra il valore commerciale che avrebbe oggi il bene ### promesso in vendita se fosse presente nel patrimonio dell'attore ed il prezzo d'acquisto pattuito nel preliminare (€ 152.500,00), oltre a rivalutazione monetaria dal 09.11.2023 (data della domanda giudiziale) sino alla data di deposito della sentenza nonché oltre agli interessi al saggio previsto dall'art. 1284, co. 4, c.c. dal 09.11.2023 (data della domanda giudiziale) al saldo effettivo; ### a consegnare al sig. ### l'assegno n. ###-09 dell'importo di € 50.000,00, tratto su ### dei ### di ### privo di data e di luogo di emissione, consegnato alla convenuta in forza del ### c) condannare in ogni caso la ### s.r.l. a rifondere all'attore le spese di lite, ivi comprese eventuali spese di CTU e/o CTP”. 1.2 La convenuta, nel costituirsi, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni: “Voglia l'###mo Tribunale Adito, ogni contraria domanda, eccezione e istanza reiecta, così statuire: ### disporsi la riunione ex art. 274 c.p.c. per connessione oggettiva della presente causa a quella rubricata al n. 2066/2023 R.G. Tribunale di ### assegnata al Giudice Dott.
Tonon e con prima udienza fissata sempre per il giorno 05.04.2024, promossa da ### nei confronti di ### attesa l'identità del petitum e della causa petendi; ### A) in via principale: accertata la legittimità del recesso esercitato da ### ai sensi dell'art. 1385 c.c., dal preliminare registrato sottoscritto il ### ed avente ad oggetto le unità immobiliari ###-### facenti parte dell'edificio condominiale sito in ### - ### - via ### n. 80, per l'effetto dichiarare il diritto di ### di trattenere la caparra confirmatoria ricevuta nell'importo di € 78.000,00 a titolo di risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento contrattuale ascrivibile a parte attrice; in via subordinata: qualora non si ritenga legittimo e/o fondato il recesso esercitato da ### ai sensi dell'art. 1385 c.c., per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto, dichiarare comunque risolto il preliminare registrato sottoscritto il ### ed avente ad oggetto le unità immobiliari ###-### facenti parte dell'edificio condominiale sito in ### - ### - via ### n. 80, disponendo affinché ### restituisca a parte attrice la caparra confirmatoria ricevuta di € 78.000,00; B) sempre in via principale: ritenuto di scarsa importanza e/o incolpevole, per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto, l'inadempimento di ### per il ritardo nella consegna degli immobili ###-### facenti parte dell'edificio condominiale sito in ### - ### - via ### n. 80, di cui al contratto preliminare non registrato, preso atto della concorde volontà delle parti di sciogliere il predetto impegno contrattuale, rigettarsi le domande tutte formulate da parte attrice, condannando il signor ### Andrea” [rectius: ### “a risarcire il danno cagionato alla ### in ragione del proprio inadempimento nella somma di € 50.000,00 pari alla garanzia prestata, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito della causa, nonché condannare il medesimo a restituire dell'assegno n. 8335178257—03 tratto da ### sulla ### di € 100.000,00 consegnato a titolo di garanzia, in via subordinata: in ipotesi in cui dovessero ritenersi a carico di ### gli estremi dell'inadempimento contrattuale da ritardata consegna, rideterminare, riducendolo, il periodo di ritardo alla luce delle plurime sospensioni incolpevoli subite e le difficoltà contingenti del momento storico della pandemia da covid 19 prima e della guerra in ### dopo, e di ogni altri fattore incidente sulla tempistica di svolgimento dei lavori e su quella di provvista dei materiali necessari, e conseguentemente, ridurre gli importi dovuti a titolo di penale alla somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito della causa, anche alla luce della effettiva incidenza dell'adempimento sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito; disponendo, comunque, che il signor ### Andrea” [rectius: ### “restituisca l'assegno n. 8335178257—03 tratto da ### sulla ### di € 100.000,00 e consegnato a titolo di garanzia; C) con condanna di parte attrice a rifondere alla ### le spese di lite. ###: Si insta sin da ora affinché, qualora il Giudice dovesse ritenere residuare a carico di ### gli estremi di inadempimento per ritardata consegna, all'esito delle sospensioni subite e delle difficoltà di ripresa dei lavori, della difficoltà a reperire il materiale all'esito della pandemia prima e della guerra in ### dopo, nonché della necessità di riorganizzazione finanziaria ed operativa dovuta all'aumento dei prezzi ed alla difficoltà di approvvigionamento e reperimento di società specializzate per determinate lavorazioni, alla luce delle contingenze del mercato in termini di reperibilità, consegna dei materiali ed esecuzione delle opere nel corso del 2023, per la sovrapposizione degli interventi legati agli incentivi e bonus fiscali in particolare a quelli relativi al bonus 110%, delle giornate non lavorate a causa delle condizioni metereologiche, e di ogni altri fattore esterno che abbia determinato il ritardo incolpevole nella ripresa dei lavori, ammettersi CTU tendente ad accertare se ed in che misura sia addebitabile a carico di ### un ritardo colpevole nella esecuzione delle opere per cui è causa e conseguentemente nella consegna degli immobili di cui ai preliminari sottoscritti tra le parti”. 1.3 Acquisite le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 10 giugno 2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 giugno 2024, il Giudice ha rigettato l'istanza (proposta dalla convenuta) di riunione del presente giudizio al procedimento n. 2066/2023 ### e, ritenuta la causa matura per la decisione, attesa l'inammissibilità ed irrilevanza dei mezzi istruttori articolati dalle parti, ha fissato nuova udienza per la rimessione della causa stessa in decisione. 1.4 All'esito dell'udienza cartolare del 21 novembre 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, dopo il deposito degli scritti finali. 2.1 Esposti succintamente i fatti rilevanti oggetto del contendere, le domande proposte dall'attore, per quanto infra illustrato, vanno accolte nei termini di seguito indicati. Anzitutto, dalla ricostruzione degli antefatti, ricavabile dagli atti di causa, emerge: - che il 2 settembre 2019 ### aveva stipulato, in qualità di promissario acquirente, con la promittente venditrice ### s.r.l. un primo contratto preliminare di vendita, registrato a ### il 19 settembre 2019, avente ad oggetto un appartamento con posto auto (individuato nelle unità ### e ###), da realizzarsi all'interno dell'erigendo complesso condominiale sito a ### in zona ### (cfr. documento 2 dell'attore); - che in tale contratto le parti avevano indicato quale termine per la conclusione dei lavori il 30 aprile 2020 e quale termine per la stipula del contratto notarile definitivo il 30 giugno 2020, pattuendo, altresì, una penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori, pari ad € 3.000,00 mensili; - che, in forza dell'art. 8 di siffatto preliminare, ### aveva versato a ### s.r.l. € 78.000,00 a titolo di caparra confirmatoria (cfr. documento 3 dell'attore); - che il prezzo della compravendita era stato pattuito in € 160.000,00 complessivi, oltre ### - che lo stesso giorno (2 settembre 2019) le parti avevano stipulato anche un secondo contratto preliminare di vendita (cfr. documento 4 dell'attore), non registrato (a differenza del primo), avente ad oggetto, all'interno del medesimo complesso condominiale da edificare, un diverso appartamento con pertinente posto auto (individuato nelle unità ### e ###); - che pure in tale preliminare le parti avevano previsto quale termine per la conclusione dei lavori il 30 aprile 2020 e quale termine per la stipula del contratto notarile definitivo il 30 giugno 2020, pattuendo, altresì, una penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori, pari ad € 3.000,00 mensili; - che, a differenza del primo contratto, nel secondo preliminare le parti avevano concordato un prezzo di vendita di € 152.500,00 complessivi, oltre ### ed avevano rinunciato al rilascio della fideiussione di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 122/2005, a fronte dello scambio di due assegni - l'uno di € 50.000,00 emesso da ### (cfr. documento 5 dell'attore) e l'altro di € 100.000,00 emesso da ### s.r.l. (cfr. documento 15 della convenuta) - denominati “caparra” e “controcaparra”, che le parti si erano impegnate a non incassare; - che, a seguito di istanza di annullamento in autotutela, presentata dal ####, il 10 ottobre 2019 il Comune di ### aveva sospeso l'efficacia del permesso di costruire, successivamente convalidato in via definitiva il 17 gennaio 2020 (cfr. doc. 3 della convenuta); - che, in accoglimento della denuncia di nuova opera proposta dal ### D'### il Tribunale di ### con ordinanza del 13 maggio 2020, aveva ordinato a ### s.r.l. la sospensione dei lavori relativamente agli immobili per cui è causa ( documento 5 della convenuta); - che tale ordinanza era stata revocata il 29 novembre 2021 (cfr. documento 6 della convenuta); - che il 14 giugno 2023 ### s.r.l. aveva inoltrato a ### le fatture 2023/###/PR del 7 giugno 2023 per € 40.000,00 oltre ### così per € 41.600,00, e 2023/###/PR del 14 giugno 2023 per € 35.000,00 oltre ### così per € 36.400,00, fatture entrambe relative ad acconti sul preliminare registrato (cfr. documenti 8 e 9 dell'attore); - che con PEC del 27 giugno 2023 ### nel rilevare che i lavori erano ancora in corso e che non erano state rispettate le scadenze contrattualmente stabilite, aveva respinto gli addebiti portati dalle due summenzionate fatture ed aveva, quindi, eccepito l'inadempimento di ### s.r.l. ex art. 1460 c.c., osservando, altresì, che il credito maturato con la penale per il ritardo ammontava all'epoca ad € 111.000,00, rendendosi, ciononostante, disponibile a comporre in via bonaria l'insorgenda controversia ( documento 10 dell'attore); - che il 3 luglio 2023 ### s.r.l., nel riscontrare la missiva che precede, aveva negato il proprio inadempimento, dichiarando di considerare cessato il rapporto di fiducia fra le parti e richiedendo le coordinate bancarie del promissario acquirente al fine di bonificare, nell'immediatezza, le somme versate a titolo di caparra “a definizione di ogni rapporto intercorso e recesso immediato, per giusta causa”, dai contratti preliminari sottoscritti il 2 settembre 2019 (cfr. documento 11 dell'attore); - che con lettera del 25 luglio 2023 ### aveva contestato le giustificazioni addotte da ### s.r.l., rinnovando, in ogni caso, l'invito ad un incontro chiarificatore ( documento 12 dell'attore); - che, in assenza di riscontro, ### con PEC del 28 settembre 2023 aveva comunicato a ### s.r.l., ai sensi dell'art. 1385 c.c., il recesso dal contratto preliminare registrato, chiedendo, conseguentemente, il pagamento del doppio della caparra versata, mentre, relativamente al preliminare non registrato, aveva diffidato la stessa ### s.r.l. dall'incassare l'assegno di € 50.000,00, chiedendone la restituzione ed offrendo, contestualmente, la restituzione dell'assegno di € 100.000,00 emesso dalla convenuta, preannunciando, infine, l'intenzione di agire in giudizio per l'adempimento del secondo preliminare (cfr. documento 13 dell'attore); - che, non avendo nuovamente ricevuto riscontro, ### con PEC del 6 novembre 2023 aveva comunicato a ### s.r.l. la volontà di risolvere il secondo preliminare non registrato, chiedendo il pagamento della penale da ritardo maturata per € 126.000,00 e riservandosi in ordine alla quantificazione del danno ulteriore (cfr. documento 16 dell'attore). A fronte dell'impossibilità di dirimere bonariamente la controversia, ### si è, infine, determinato a rivolgersi a questo Tribunale a tutela delle proprie ragioni. Come si è accennato, ### s.r.l., nel costituirsi contestando le pretese attoree, ha, in estrema sintesi, chiesto accertarsi la non essenzialità del termine per la stipula del definitivo, la legittimità del proprio recesso ex art. 1385 c.c., l'inadempimento contrattuale del promissario acquirente, il diritto di trattenere la caparra confirmatoria, la scarsa importanza del proprio inadempimento ed il proprio diritto alla restituzione dell'assegno relativo al secondo preliminare; in via subordinata, la stessa ### s.r.l. ha, poi, evidenziato che l'ex adverso lamentato ritardo era stato causato da sospensioni ad essa non imputabili e, dunque, incolpevoli, giacché correlate a contingenti difficoltà del momento (tra cui la pandemia da ### 19 e la guerra in ###, instando per la conseguente riduzione degli importi dovuti a titolo di penale. Operate dette premesse, le domande formulate dall'attore vanno, come detto, accolte nei termini di seguito precisati. Deve, invero, darsi continuità, in assenza di ragioni di segno contrario, alle pronunce, di primo e secondo grado, già intervenute (su questioni che entrambe le parti riferiscono essere sovrapponibili a quelle che ci occupano) nella causa a suo tempo promossa da ### fratello di ### contro ### s.r.l., pronunce di cui attore e convenuta hanno dato atto, producendole. Orbene, quanto al contratto preliminare relativo alle unità immobiliari ### e ###, sottoscritto il 2 settembre 2019 e registrato a ### il 19 settembre 2019, dalla documentazione versata in atti (più sopra già citata) si ricava che in tale contratto le parti avevano previsto quale termine per l'ultimazione dei lavori il 30 aprile 2020 e quale termine per la stipula del contratto notarile definitivo il 30 giugno 2020. Nello stesso preliminare i contraenti avevano pattuito il versamento di una caparra, ai sensi dell'art. 1385 c.c., di € 78.000,00 da parte di ### versamento da questi effettuato il 3 settembre 2019. ### del contratto qui in esame ha, tuttavia, subito un notevole ritardo, tanto è vero che, alla data di proposizione della odierna domanda giudiziale (novembre 2023), è incontestato che l'immobile per cui è causa non risultava ancora terminato. Nonostante ciò, il 14 giugno 2023 la convenuta aveva intimato a ### il pagamento di due fatture per € 78.000,00 complessivi, relative al primo ed al secondo acconto previsti all'art. 8 del preliminare registrato. Richiesta a cui l'attore non ha dato corso, avanzando, ai sensi dell'art. 1460 c.c., eccezione d'inadempimento con lettera del 27 giugno 2023, nella quale ha, in particolare, evidenziato il rilevante ritardo della convenuta. Ne è seguito nei mesi successivi lo scambio fra le parti delle rispettive comunicazioni di recesso, che si connotano, con riguardo al contratto in parola, per la loro intuibile rilevanza ai fini del decidere. Più precisamente, si è detto supra che con mail del 3 luglio 2023 ### s.r.l. ha testualmente comunicato a ### quanto segue: “essendo venuto meno il rapporto fiduciario tra le parti, sono cortesemente a richiederTi di fornire ### dei tuoi assistiti dove la ### provvederà a bonificare nell'immediatezza le somme versate a titolo di caparra a definizione di ogni rapporto intercorso e recesso immediato, per giusta causa dai quattro contratti preliminari di permuta sottoscritti il ###” (due di tali contratti non formano, comunque, oggetto della presente causa). Se ne ha che tale comunicazione non rispetta i canoni di cui all'art. 1385 c.c., potendo, piuttosto, essere qualificata come semplice proposta transattiva. Ed, invero, l'art. 1385 c.c. riconosce alla parte adempiente la facoltà di recedere dal contratto solo a fronte dell'inadempimento colpevole e di non scarsa importanza della controparte, imponendo al Giudice, per giurisprudenza costante del ###, di operare, secondo i canoni di cui agli artt. 1453 e ss. c.c., una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti al fine di stabilire quale di essi abbia fatto venir meno l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 21209 dell'8 agosto 2019; si veda anche Cassazione civile, sez. I, ordinanza n. 12549 del 10 maggio 2019). Al contrario, il recesso esercitato da ### s.r.l. appare ingiustificato ed irrituale. Ingiustificato, in quanto si basa sull'intervenuta cessazione del rapporto fiduciario tra le parti, anziché sull'inadempimento colpevole e di non scarsa importanza di ### [difatti, nella comunicazione del 3 luglio 2023 la convenuta non fa cenno alcuno al mancato pagamento delle fatture nn. 2023/###/PR e 2023/###/PR, menzionato dalla convenuta per la prima volta a sostegno della propria tesi solo nella comparsa di costituzione e risposta; mancato pagamento, comunque, irrilevante al fine qui in esame, viste, da un lato, le condizioni di pagamento stabilite in contratto (che evidentemente prevedevano il versamento degli acconti in stretta correlazione alla regolare prosecuzione dei lavori) e, dall'altro lato, l'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata dall'attore]. Irrituale, in quanto la formulazione, ad opera di ### s.r.l., della volontà di sciogliersi unilateralmente dal rapporto contrattuale si accompagna a quella di restituire a ### la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, contrariamente a quanto previsto dall'art. 1385 c.c.. Il che porta a dover ritenere il recesso esercitato da ### s.r.l. inefficace. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi in relazione al recesso comunicato dall'attore con PEC del 28 settembre 2023, recesso che si fonda, infatti, su tre elementi: il ritardo nell'esecuzione del contratto, lo stato dell'immobile in quel momento e la comunicazione del 3 luglio 2023 della convenuta, dalla quale era desumibile la sua volontà di non adempiere. Trattasi di elementi che, valutati alla stregua dei parametri propri della risoluzione per inadempimento, portano a ritenere il recesso esercitato da ### giustificato, rituale ed efficace, giacché: - alla data di invio della comunicazione in esame il ritardo accumulato dalla convenuta nell'ultimazione dei lavori era, addirittura, pari a 40 mesi, ossia tale da integrare la nozione di definitivo inadempimento, più che quella di mera inosservanza del tempo dell'adempimento; - in quello stesso momento l'immobile non era stato ancora ultimato, nonostante la relativa previsione contrattuale stabilisse il termine - non essenziale ex art. 1457 c.c., ma, comunque, rilevante nel rapporto - del 30 aprile 2020; - la comunicazione di ### s.r.l. del 3 luglio 2023 è in effetti chiaramente indicativa della sua volontà di non adempiere oltre le pattuizioni contrattuali. Considerati, pertanto, l'interesse di ### reso evidente nel contratto de quo dall'indicazione dei termini per l'adempimento, ad ottenere celermente nella sua disponibilità l'immobile per cui è causa, nonché l'inadempimento di ### s.r.l., non può che concludersi nel senso di ritenere legittimo l'esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 e, di conseguenza, fondata la richiesta di pagamento del doppio della caparra versata a ### s.r.l.. A conclusione della disamina delle questioni concernenti il contratto preliminare sottoscritto il 2 settembre 2019 e registrato il 19 settembre 2019, merita, quindi, accoglimento la domanda formulata dall'attore in via principale come da lettera a) delle sue conclusioni definitive. Si può, a questo punto, passare ad esaminare il contratto preliminare relativo alle unità immobiliari ### e ###, sottoscritto anch'esso il 2 settembre 2019, ma non registrato. Come si è visto, in tale preliminare i contraenti avevano previsto i termini (presenti pure nell'altro contratto) per l'ultimazione dei lavori (30 aprile 2020) e per la stipula del definitivo (30 giugno 2020), non avevano, invece, stabilito un patto di caparra, avevano, infine, pattuito, a tutela del promissario acquirente, una clausola penale ex art. 1382 per il ritardo nell'ultimazione dei lavori, pari ad euro 3.000,00 mensili. Per l'effetto, in relazione al preliminare non registrato e qui in esame, la comunicazione di recesso, inoltrata dalla convenuta, risulta a maggior ragione irrituale ed ingiustificata, in quanto: - il contratto de quo non aveva previsto un valido patto di caparra, da cui potesse originare il diritto di recesso in caso di inadempimento; - la previsione della clausola penale non attribuisce alle parti una simile facoltà; - tra le pattuizioni dei contraenti non rientrava l'attribuzione del diritto di recesso ex art. 1373 c.c., tale da legittimare, in assenza di un'ipotesi legale, lo scioglimento unilaterale dal rapporto contrattuale. È, dunque, per le ragioni testé evidenziate che la comunicazione di recesso di ### s.r.l. s.r.l. va, nella specie, ritenuta priva di ogni effetto. Peraltro, anche con riguardo al contratto in parola l'inadempimento della convenuta risulta, allo stato, evidente e di non scarsa importanza, valendo, sul punto (posto che si tratta dello stesso complesso immobiliare), le considerazioni già supra svolte in merito al notevole ritardo accumulato, al mancato completamento dell'immobile a distanza di anni dal termine previsto ed all'interesse del promissario acquirente sotteso al contratto. Non colgono nel segno, del resto, le difese della convenuta, che qualifica come incolpevole il proprio ritardo nell'adempimento (rectius, il proprio inadempimento definitivo). Ed, in effetti, appare, allo scopo, sufficiente evidenziare che: - le vicende relative al rapporto della convenuta con il proprio dante causa sono irrilevanti nel presente giudizio; - la validità del permesso di costruire e la realizzabilità dell'opera edilizia, sia sul piano fattuale che su quello giuridico, sono questioni che rientrano nella sfera di controllo del costruttore, il quale è tenuto a sopportarne le conseguenze sui successivi impegni contrattuali assunti nel caso di irregolarità, tanto più che, nel caso di specie, ### s.r.l. era a conoscenza delle contestazioni relative alla legittimità del permesso di costruire ben prima della stipula dei contratti per cui è causa (come emerge, infatti, dal contenuto del verbale dell'assemblea del #### del 20 luglio 2019, a quella data la convenuta aveva già attivato il procedimento di mediazione: cfr. documento 21 dell'attore); - la sospensione dei lavori dal 25 marzo al 3 maggio 2020, legata all'emergenza pandemica, è ingiustificata, posto che tra le attività svolte dalla convenuta rientrano quelle consentite dal D.P.C.M. n. 76 del 22 marzo 2020 (cfr. documento 1 dell'attore); - il provvedimento cautelare, adottato dal Tribunale di ### il 13 maggio 2020, e la sospensione dei lavori, prevista nel periodo estivo dal ### del Comune di ### sono circostanze similmente irrilevanti, dal momento che la convenuta si era scientemente impegnata a concludere i lavori entro il 30 aprile 2020; - le altre circostanze addotte da ### s.r.l. a giustificazione del ritardo accumulato (per tutte, condizioni meteo, ripianificazione finanziaria per incentivi e bonus fiscali, tempistiche tecnico-burocratiche, sovrapposizione di diversi cantieri) sono inidonee a qualificare lo stesso come non imputabile, in quanto tipicamente rientranti nel novero degli oneri di chi si impegna a costruire un immobile ed a venderlo entro una data determinata, tanto da poter essere ipotizzate e tenute in considerazione nella stipula del contratto. Dalle considerazioni appena svolte discende, anzitutto, la fondatezza della domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., formulata in via principale dall'attore come da lettera b) delle sue conclusioni definitive. Circa, invece, la correlata domanda di condanna della convenuta al pagamento della penale pattuita, come da lettera b)### delle sue conclusioni definitive, deve ritenersi fondata la contrapposta richiesta della medesima convenuta di riduzione della penale stessa. Non può, infatti, ritenersi congrua la liquidazione di tale penale nella misura contrattualmente prevista di € 126.000,00 (€ 3.000,00 al mese, per 42 mesi, dal 30 aprile 2020 al 31 ottobre 2023), poiché deve operarsi la doverosa comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile all'attore in mancanza della clausola, che di tale pregiudizio costituisce una mera predeterminazione forfettaria. Considerato, allora, che nella citazione introduttiva della lite (così testualmente a pagina 8) il danno da ritardo era stato indicato da ### nell'impossibilità di “utilizzare l'immobile in proprio o concederlo in locazione a terzi sin dal 2020”, devono, nella specie, valorizzarsi sia il fatto che il bene promesso in vendita risulta situato nella via ### posizionata nella periferica località denominata ### notoriamente ben distante dall'abitato di ### sia la stagionalità della vocazione turistica della località di che trattasi, elementi alla cui stregua appare equo ridurre la penale al minor importo di € 1.000,00 mensili, con conseguente rideterminazione del dovuto nella misura di € 42.000,00 complessivi (pari ad € 1.000,00 per i 42 mesi in cui si è sostanziato il ritardo, a decorrere dal 30 aprile 2020 pattiziamente previsto per l'ultimazione dei lavori), oltre interessi al saggio previsto dall'art. 1284 comma 4° c.c. dalla data della domanda giudiziale (9 novembre 2023) al saldo effettivo. Merita, quindi, accoglimento la domanda di risarcimento del danno ulteriore, formulata dall'attore in via principale come da lettera b)### delle sue conclusioni definitive. È, anzitutto, noto che, stante l'astratta possibilità di richiedere cumulativamente, nel caso di risoluzione del contratto, la penale per il ritardo ed il risarcimento del danno da inadempimento, senza incorrere nel divieto di cui all'art. 1383 c.c., la costante giurisprudenza di legittimità reputa necessario tenere in considerazione, nella valutazione della sussistenza e della consistenza del risarcimento, l'entità del danno ascrivibile al ritardo che sia già stato autonomamente considerato nella determinazione della penale, così da evitare un ingiusto sacrificio del debitore (cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 27994 del 31 ottobre 2018). Tenuto conto, allora, del danno (quantificato in € 42.000,00) ascrivibile al ritardo, la domanda in esame, per come proposta, appare fondata, risultando il danno da inadempimento correttamente identificato nella differenza tra il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo ed il prezzo pattuito. Al fine di giustificare la misura del danno richiesto, l'attore ha, peraltro, dimesso la perizia di stima redatta dal geom. ### (vedasi il suo documento 25), che la convenuta ha contestato, rilevando che il danno sarebbe stato “del tutto empiricamente stimato” e che “In realtà il prezzo indicato in contratto è il prezzo dell'immobile al grezzo, come emerge dal capitolato dove sono indicati i prezzi delle finiture e come del resto specificato per l'immobile relativo al contratto registrato, a cui quello non registrato fa espresso riferimento”. A ben vedere, però, solo nel primo preliminare, registrato, risulta specificato all'art. 8 che “La vendita verrà effettuata a corpo al prezzo che viene di comune accordo stabilito ed accettato tra le parti in complessivi € 160.000 al netto di IV.A. Dal suddetto prezzo è esclusa la realizzazione dei pavimenti e rivestimenti in ceramica, i serramenti esterni, le pitture interne, i sanitari e tutte le finiture del solaio”, mentre nel secondo preliminare, non registrato, risulta stabilito all'art. 8 che “La vendita verrà effettuata a corpo al prezzo che viene di comune accordo stabilito ed accettato tra le parti in complessivi ### 152.500,00 al netto di IV.A. Il suddetto prezzo è stato determinato in considerazione che i cointestatari firmatari del presente accordo hanno sottoscritto un preliminare di compravendita per l'acquisto di una ulteriore porzione immobiliare cadauno”. Nessun riferimento emerge, pertanto, in ordine al fatto che il prezzo di € 152.500,00 sarebbe stato determinato al grezzo, attesa l'evidente assenza tanto di espressi riferimenti in tal senso, quanto di ulteriori richiami da parte del testo contrattuale al capitolato o alle indicazioni contenute nel contratto registrato. La stima risulta, inoltre, dettagliatamente effettuata con modalità esaustive e coerenti, previo sopralluogo esterno, analisi delle zone edificabili, consultazione dei piani urbanistici e delle relative norme tecniche di attuazione, indagine di mercato mediante professionisti e operatori del settore e rilevamento dei prezzi esercitati in recenti libere compravendite di immobili simili e comparabili sulla base di titoli di acquisto e delle offerte di mercato, senza che le risultanze valutative offerte risultino altrimenti confutate attraverso analoghe valutazioni stragiudiziali o istanza di ulteriori approfondimenti mediante accertamento tecnico di ufficio. Non vi sono, pertanto, motivi per disattendere le indicazioni contenute nel rapporto di valutazione attoreo, nel quale il danno conseguente alla mancata consegna dell'immobile deve, dunque, ritenersi correttamente quantificato sulla base del confronto tra il valore dell'immobile promesso in vendita ed il costo che il promissario acquirente dovrebbe sostenere in un arco di tempo prossimo all'attualità al fine di reperire sul mercato un immobile avente analoghe caratteristiche. Essendo il valore dell'immobile pattuito in contratto riferito ad un periodo pregresso, lo stesso è stato incrementato della rivalutazione monetaria relativamente al periodo dal 30 giugno 2020 alla data di notifica dell'atto di citazione, intervenuta il 9 novembre 2023. È stato, quindi, confrontato l'originario prezzo rivalutato (€ 176.747,50) con il valore di stima all'attualità (€ 261.475,00), pervenendo così alla determinazione della somma corrispondente alla differenza di valore, pari ad € 84.727,50. ### s.r.l. va, quindi, condannata a corrispondere a ### a titolo di risarcimento del danno da definitivo inadempimento, € 84.727,50, oltre interessi al saggio previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale (9 novembre 2023) al saldo effettivo. Dalle statuizioni che precedono consegue, infine, l'obbligo per ciascuna parte di restituire all'altra gli assegni scambiati in funzione di garanzia alla stipula del contratto de quo e, più precisamente, l'assegno n. 8335178257-03 dell'importo di € 100.000,00, tratto su ### a ### s.r.l. e l'assegno n. ###-09 dell'importo di € 50.000,00, tratto su ### dei ### di ### a ### Assegni che sono stati, infatti, scambiati tra i contraenti in occasione della stipula del preliminare non registrato, con l'impegno reciproco a non incassarli, sì da escludersi la conclusione di un patto di caparra ex art. 1385 c.c.; inoltre, la funzione di garanzia veniva resa evidente dalla contestuale previsione nella clausola contrattuale della rinunzia al rilascio della garanzia fideiussoria di cui all'art. 2 D.lgs. n. 122/2005. Chiaro che, con la risoluzione del contratto viene, pertanto, meno qualsiasi titolo legittimante la ritenzione degli assegni, che, conseguentemente, devono essere restituiti. 2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei vigenti parametri forensi (scaglione da€ 260.001,00 ad € 520.000,00; valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendovi ragioni per discostarsene; valori minimi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta attività istruttoria). P. Q. M. Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede: 1) accoglie la domanda formulata dall'attore in via principale come da lettera a) delle sue conclusioni definitive e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore stesso, di € 156.000,00, oltre interessi come da domanda; 2) accoglie la domanda formulata dall'attore in via principale come da lettera b) delle sue conclusioni definitive e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare all'attore stesso, per i titoli indicati in motivazione, € 42.000,00 ed € 84.727,50, il tutto oltre interessi come specificati in motivazione; 3) ordina alla convenuta di restituire all'attore l'assegno n. ###-09 dell'importo di € 50.000,00, tratto su ### dei ### di ### 4) ordina all'attore di restituire alla convenuta l'assegno n. 8335178257-03 dell'importo di € 100.000,00, tratto su ### 5) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese del presente procedimento, che liquida in € 17.252,00 per compenso ed € 1.241.00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge ### deciso in ### il 18 gennaio 2026. Il Giudice
dr.ssa ###
causa n. 2065/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Paola Costa