blog dirittopratico

3.737.797
documenti generati

v5.52
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M

Tribunale di Marsala, Sentenza n. 153/2026 del 11-02-2026

... ###/001 e ###/001 per i motivi esposti nella presente comparsa e, per l'effetto, annullarli, dichiararli nulli e/o inefficaci; Condannare l'### l'### e ### alle spese ed al compenso professionale del presente giudizio con distrazione agli Avv.ti antistatari così come previsto dall'art. 93 del c.p.c. sia per la fase cautelare, definita con la sospensione dell'esecuzione (cfr.All.03), sia per la presente fase di merito”. 7. ### benché regolarmente evocata, non si è costituita nel giudizio n. RG 1299/2025. 8. ### e ### all'udienza del 6.11.2025, hanno rappresentato la pendenza tra le medesime parti di un altro giudizio recante n. RG.lav. n. 2210/2025 9. Il debitore, invero, con ricorso proposto dinanzi al GL in data ###, ha autonomamente introdotto il giudizio di merito relativa all'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso gli atti di pignoramento nn. ###/001 e ###/001, eccependo, in via preliminare, la nullità e/o l'illegittimità del pignoramento dei crediti verso terzi per violazione dell'art.50, II comma, del DPR n.602/73; con riferimento agli avvisi di addebito notificati dall'### ha dedotto l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi per decorso del termine previsto (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE - ### E ### Il Giudice del ### dott. ### al termine dell'udienza del 11/02/2026, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause iscritte al n. 2210/2025 R.G.Lav. e n. 1299/2025 R.G.cont., promosse DA ### C.F. ###, rappresentato e difeso dall'avv.  ### e dall'avv. ####.D.E.R., in persona del legale rappresentante pro tempore, ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### E #### in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'avv. ### INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.  ### E ### in persona del legale rappresentante MOTIVI DELLA DECISIONE 1. ### ha proposto dinanzi al GE del Tribunale di Marsala ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso gli atti di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602/73 nn. ###/001 e ###/001, portanti la somma complessiva di € 1.121.459,26, eccependone la nullità e l'illegittimità degli stessi per violazione dell'art. 50, comma 2, del citato decreto presidenziale; ha precisato, in particolare, che ### ha iniziato la procedura esecutiva oltre un anno dalla notifica degli atti esecutivi; ha chiesto, pertanto, “### in via preliminare, nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà degli atti di pignoramento verso terzi nn. ###/001 e ###/001 onde evitare un ingiusto pregiudizio all'opponente sussistendone i gravi motivi sopra rappresentati; Nel merito ### e dichiarare la nullità e/o illegittimità degli atti di pignoramento verso terzi nn.  ###/001 e ###/001 portanti la somma complessiva di € 1.121.459,26, comprensiva di interessi di mora, sanzioni oltre oneri di riscossione per violazione dell'art.  50, II comma, del DPR 602/73 “### per l'inizio dell'esecuzione” e degli atti ad essi collegati per intervenuta prescrizione e decadenza; ### e dichiarare non dovuta la somma complessiva di € 1.121.459,26 così come richiesta con gli atti di pignoramento verso terzi nn. ###/001 e ###/001 per i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarli, dichiararli nulli e/o inefficaci; Condannare l'### alle spese ed al compenso professionale del presente giudizio con distrazione agli Avv.ti antistatari così come previsto dall'art. 93 del c.p.c.”.  2. ### con memoria deposita in seno al procedimento RGE 71/2025, ha esposto di avere avviato la procedura di pignoramento diretto ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973 una volta “accertata la sussistenza di un debito pari a complessivi €.1.121.459,26 in forza di ben 32 cartelle di pagamento e 5 avvisi di addebito rimasti impagati”; ha precisato che i terzi pignorati, a seguito della notifica del pignoramento, hanno ottemperato all'ordine di pagamento, versando la somma di € 446,22; ha eccepito, pertanto, l'inammissibilità dell'opposizione stante l'adempimento dell'ordine di pagamento e, dunque, il perfezionamento della procedura esecutiva; ha precisato, nel merito, che le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito presupposti sono stati seguiti dalla notifica, decorso l'anno previsto dall'art. 50 del D.P.R. 602/1973, degli avvisi di intimazione n. ### del 29.11.2024 e ###409262000 del 14.11.2024; ha contestato ogni ulteriore doglianza debitoria in ordine all'intervenuta decadenza-prescrizione dei crediti posti in esecuzione; ha chiesto, quindi, di “- rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione, non ricorrendone i presupposti; - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, con riferimento alle doglianze inerenti l'asserita prescrizione dei crediti, tardivamente proposta ex art. 615, co.2, c.p.c. ad espropriazione ormai perfezionata; e in via principale, nel merito: - accertare e dichiarare la correttezza della condotta tenuta dall'Agente della ### con conseguente reiezione di qualsiasi domanda ex adverso azionata a carico di ### delle ### - ### in quanto inammissibile e infondata; - con vittoria di spese, diritti ed onorari ovvero, in subordine, con compensazione integrale di esse”.  3. Il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 14.06.2025, ha sospeso l'esecuzione dei pignoramenti di cui è causa.  4. ### con atto di citazione regolarmente notificato ai terzi pignorati ### s.p.a. e ### s.p.a., ha introdotto il giudizio di merito dinanzi al Tribunale di Marsala, iscritto al n. RG. cont. n. 1299/2025, contestando il provvedimento di sospensione adottato dal GE e reiterando le difese esposte nella memoria difensiva depositata in seno al giudizio RGE 71/2025; ha chiesto, pertanto, all'adito Tribunale di: “in via preliminare - revocare la sospensione dell'esecuzione dei pignoramenti nn. ### e ###, come disposta cautelativamente con provvedimento reso dal G.E. del Tribunale di Marsala in data ###, non ricorrendone i presupposti di legge; - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, con riferimento a qualsivoglia doglianza inerente all'asserita decadenza/prescrizione dei crediti, giacchè tardivamente proposta ex art. 615, co.2, c.p.c. ad espropriazione ormai perfezionata; e in via principale, nel merito: - accertare e dichiarare la correttezza formale della contestata procedura esecutiva esattoriale, nonché della condotta tenuta dall'Agente della ### con conseguente reiezione di qualsiasi domanda ex adverso azionata a carico di ### delle ### - ### con il ricorso ex art. 617, co.2, cpc, in quanto inammissibile e infondata; - accertare e dichiarare, in particolare, la legittimità ed efficacia degli opposti atti di pignoramento diretto n.### e n.###; - con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase cautelare e del presente giudizio di merito ovvero, in subordine, con compensazione integrale di esse”.  5. ### s.p.a., con memoria depositata in seno al procedimento 1299/2025, ha precisato che “nessuna contestazione viene mossa all'operato della società odierna esponente tant'è che alcuna domanda viene rivolta nei confronti di ### e pertanto ci si rimette al ### sulle istanze dell'opponente”.  6. ### con memoria depositata in data ###, ha ribadito di avere proposto esclusivamente una opposizione ex art. 617 c.p.c., lamentando il mancato rispetto da parte dell'### dell'iter della procedura esecutiva delineato dall'art. 50 del D.P.R.  602/1973; ha, per l'effetto, formulato le seguenti conclusioni: “### e dichiarare illegittima e non meritevole di accoglimento la revoca in via preliminare avanzata dall'### della sospensione dell'esecuzione degli atti di pignoramento presso terzi nn.  ### e ### concessa dal Tribunale di Marsala, ### nel proc.N.71/2025 RGE, in persona del G.E. Dott.ssa S. Zuppardi; Nel merito ### e dichiarare la nullità e/o illegittimità degli atti di pignoramento verso terzi nn.  ###/001 e ###/001 portanti la somma complessiva di € 1.121.459,26, comprensiva di interessi di mora, sanzioni oltre oneri di riscossione per violazione dell'art.  50, II comma, del DPR 602/73 “### per l'inizio dell'esecuzione” e degli atti ad essi collegati per intervenuta prescrizione e decadenza; ### e dichiarare non dovuta la somma complessiva di € 1.121.459,26 così come richiesta con gli atti di pignoramento verso terzi nn. ###/001 e ###/001 per i motivi esposti nella presente comparsa e, per l'effetto, annullarli, dichiararli nulli e/o inefficaci; Condannare l'### l'### e ### alle spese ed al compenso professionale del presente giudizio con distrazione agli Avv.ti antistatari così come previsto dall'art. 93 del c.p.c. sia per la fase cautelare, definita con la sospensione dell'esecuzione (cfr.All.03), sia per la presente fase di merito”.  7. ### benché regolarmente evocata, non si è costituita nel giudizio n. RG 1299/2025.  8. ### e ### all'udienza del 6.11.2025, hanno rappresentato la pendenza tra le medesime parti di un altro giudizio recante n. RG.lav. n. 2210/2025 9. Il debitore, invero, con ricorso proposto dinanzi al GL in data ###, ha autonomamente introdotto il giudizio di merito relativa all'opposizione ex art. 617 c.p.c.  avverso gli atti di pignoramento nn. ###/001 e ###/001, eccependo, in via preliminare, la nullità e/o l'illegittimità del pignoramento dei crediti verso terzi per violazione dell'art.50, II comma, del DPR n.602/73; con riferimento agli avvisi di addebito notificati dall'### ha dedotto l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi per decorso del termine previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335/1995; ha formulato, pertanto, le seguenti conclusioni: “### e dichiarare la nullità e/o illegittimità degli atti di pignoramento verso terzi nn. ###/001 e ###/001 portanti la somma complessiva di € 1.121.459,26, comprensiva di interessi di mora, sanzioni oltre oneri di riscossione per violazione dell'art. 50, II comma, del DPR 602/73 “### per l'inizio dell'esecuzione” e degli atti ad essi collegati per intervenuta prescrizione e decadenza; ### e dichiarare non dovuta la somma complessiva di € 1.121.459,26 così come richiesta con gli atti di pignoramento verso terzi nn. ###/001 e ###/001 per i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarli, dichiararli nulli e/o inefficaci; ### e dichiarare i predetti atti di pignoramento dei crediti verso terzi riguardo agli avvisi di addebito nulli e/o illegittimi perché la pretesa contributiva in essi contenuta è estinta per intervenuta prescrizione delle somme richieste sia a titolo di contributi sia a titolo di sanzioni ed interessi; ### e dichiarare non dovute le somme complessive così come richieste con gli avvisi di addebito in quanto prescritti per i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarli, dichiararli nulli e/o inefficaci; Condannare l'### l'### e i terzi, ### e ### alle spese ed al compenso professionale sia della fase cautelare che della presente fase di merito del presente giudizio con distrazione agli Avv.ti antistatari così come previsto dall'art. 93 del c.p.c.”.  10. ### s.p.a., con memoria depositata in data ###, ha precisato che “nonostante alcuna contestazione sia stata mossa all'operato della società odierna esponente il ricorrente ha richiesto la sua condanna al pagamento delle spese di lite tanto da rendere necessaria la presente costituzione”; ha contestato, per l'effetto, la domanda di condanna e ha chiesto “che le spese di giudizio siano poste a carico della ricorrente”.  11. L'### con memoria depositata in data ###, ha eccepito, in via preliminare, eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito relativamente all'avviso ###291525000 nella parte relativa alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro; ha contestato la fondatezza dell'opposizione e ha formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare ritenere e dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di Trapani per le ragioni esposte in narrativa, quanto all'avviso di addebito ###291525000 - Disporre l'esibizione degli atti indicati in narrativa da parte di ### - Nel merito: rigettare imo motivo di opposizione all'esecuzione, dichiarando i crediti NON prescritti; rigettare i motivi di opposizione agli atti esecutivi, inerenti la legittimità della procedura esecutiva, in quanto infondati, e comunque, ritenere che essi attengano solo all'operato di ### non incidendo sul diritto dell'ente; - In subordine ed in caso di accoglimento dei motivi di opposizione all'esecuzione accertare e dichiarare l'obbligo di controparte di pagare i contributi e le somme aggiuntive nella misura già indicata negli atti opposti”.  12. ### con memoria depositata in data ###, ha chiesto, in via preliminare, la riunione del procedimento recante n. RGL 2210/2025 con quello n. RGC. n. 1299/2025 stante la sussistenza di evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva; nel merito, ha formulato le seguenti conclusioni: “- revocare la sospensione dell'esecuzione dei pignoramenti nn.  ### e ###, come disposta cautelativamente con provvedimento reso dal G.E. del Tribunale di Marsala in data ###, non ricorrendone i presupposti di legge; - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, con riferimento a qualsivoglia doglianza inerente all'asserita decadenza/prescrizione dei crediti, giacchè tardivamente proposta ex art. 615, co.2, c.p.c. ad espropriazione ormai perfezionata; in via principale, nel merito, - ritenere e dichiarare improcedibile, improponibile, inammissibile, infondata in fatto e in diritto, e con qualsiasi statuizione rigettare ogni domanda ex adverso avanzata nei confronti di ### delle ### - ### attesa la correttezza della condotta tenuta dal ### - accertare e dichiarare, in particolare, la legittimità ed efficacia degli opposti atti di pignoramento diretto n.### e n.###; - con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase cautelare e del presente giudizio di merito ovvero, in subordine, con compensazione integrale di esse”.  13. Le cause, previa riunione disposta con provvedimento del 19.11.2025, sono state discusse e decise all'odierna udienza.  14. In via preliminare va evidenziato che l'art. 618 bis c.p.c. prevede che “Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili” nonché che “### ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza”. 
È stato, sul punto, precisato che “l'art. 618 bis, secondo comma, c.p.c., come modificato dalla legge n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma solo "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza", fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell'esecuzione), cosicché, relativamente alla fase di merito, non sussiste più ostacolo all'operatività della regola dettata dal primo comma, secondo cui trovano applicazione le norme sulle controversie di lavoro (e previdenziali), ivi comprese quelle sulla competenza territoriale” (cfr. Cass. 13601/2012). 
Pertanto, la competenza territoriale a decidere le opposizioni esecutive nelle materie indicate dall'art. 442 c.p.c. va determinata in base alle regole dettate dal successivo art. 444 per effetto del rinvio operato dall'art. 618-bis, comma 1, alle norme dettate per le controversie individuali di lavoro.  ###. 444 c.p.c. - per quanto di interesse nella presente fattispecie - individua due criteri di collegamento: il primo comma stabilisce che “le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore”; il terzo comma prevede che “per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”. 
È stato affermato che “al criterio di collegamento della residenza - che in base all'art. 444 c.p.c., comma 1, vale come canone generale - vanno ricondotte tutte le controversie previdenziali siano esse relative a diritti o ad obblighi (ma non di datori di lavoro); mentre al diverso criterio delle sede dell'ufficio dell'ente previsto nel comma 3 che vale come regola speciale - vanno riportate tutte le controversie specificamente riferite agli obblighi dei datori di lavoro” (v. Cass. 10055/2020, nonché Cass. 550/1987 e Civ. n. 17387/2016). 
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche va, pertanto, dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Marsala a decidere le opposizioni esecutive proposte con riferimento ai crediti vantati dall'### per omesso versamento dei contributi dovuti da ### quale datore di lavoro: per tali crediti è competente per territorio il Tribunale di Trapani ovvero il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente legittimato, per legge o statuto, a ricevere i contributi ed a pretendere il pagamento o a restituirne l'eccedenza. 
Va, invece, affermata la competenza del Tribunale di Marsala con riferimento alle restanti pretese contributive. 
In conclusione, vertendosi in materia di cause scindibili che hanno ad oggetto pretese creditorie riferibili a differenti contributi deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Marsala in favore del Tribunale di Trapani a conoscere delle censure debitorie riguardanti l'avviso di addebito ###291525000.  15. Tanto premesso in punto di competenza, va anzitutto respinta la doglianza debitoria in ordine all'asserita violazione da parte di ### del disposto di cui all'art. 50 del D.P.R.  602/1973. 
Tale norma prevede che: 1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.  2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”. 
Dalla lettura della superiore disposizione emerge che il concessionario può procedere ad espropriazione forzata solo in caso di inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento (e, dunque, anche all'avviso di addebito ex art. 30, comma 14, del D.L. n. 78/2010) e può procedere alla notifica dell'avviso di intimazione solo se l'espropriazione non sia iniziata nel termine di un anno dalla notifica della citata cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito). 
Nella specie, è pacifico che l'### dell'### non ha dato avvio alla fase di espropriazione forzata entro un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito di cui è causa e pertanto, conformemente al dettato normativo di cui al comma 2 dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, ha notificato decorso tale termine, le intimazioni n. ### del 29.11.2024 e n. ###409262000 del 14.11.2024. 
Pertanto, i pignoramenti tacciati di illegittimità sono stati preceduti correttamente dalla notifica delle suddette intimazioni di pagamento di talché le censure attoree vanno respinte. 
La condotta dell'amministrazione resistente risulta, inoltre, conforme al dettato normativo di cui sopra per ciò che attiene la cartella di pagamento ###877853000 in quanto l'esecuzione è iniziata entra il termine annuale ivi previsto.  16. La domanda azionata nel giudizio RG n. 2210/2025 e volta ad accertare e dichiarare gli atti di pignoramento dei crediti verso terzi “riguardo agli avvisi di addebito nulli e/o illegittimi perché la pretesa contributiva in essi contenuta è estinta per intervenuta prescrizione delle somme richieste sia a titolo di contributi sia a titolo di sanzioni ed interessi” va dichiarata inammissibile per l'assorbente ragione che i fatti e le circostanze dedotte dall'odierna opponente con il ricorso introduttivo in riassunzione risultano totalmente differenti da quelle poste a fondamento dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dinanzi al GE. 
Dalla lettura di tale ultimo atto introduttivo si evince in maniera incontrovertibile che ### ha inteso agire al fine di fare accertare la violazione da parte dell'### della disposizione di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 e la conseguenziale decadenza dell'agente della riscossione dalla possibilità di notificare i pignoramenti opposti. Tale interpretazione trova conferma anche dalla lettura della memoria difensiva depositata in seno al procedimento RG n. 1299/2025 ove ### a) ha contestato la fondatezza della difesa di ### sulla qualificazione dell'opposizione quale 615 c.p.c., rappresentando che: “la deduzione dell'Ente di riscossione, attore/opposto, su tale rilevo è alquanto errata e non pertinente per avere inquadrato opportunamente la presente fattispecie nell'ambito di un'opposizione ex art.615, II comma, cpc con il solo scopo di dedurne l'inammissibilità ed anche la tardività alla dedotta prescrizione/decadenza del credito portato in detti atti; b) ha precisato che “con l'esposizione di tale tesi difensiva si deduce che l'Ente riscossione non ha correttamente eseguito l'iter della procedura esecutiva tributaria per non avere adempiuto a quanto statuito dall'art.50, II comma, del Dp###/73 che disciplina la tempistica a cui l'agente di riscossione deve attenersi e che, nel caso de quo, è stata palesemente violata, come dedotto ed argomentato nel successivo paragrafo”; c) ha dedotto che “tutta la procedura di espropriazione forzata tributaria azionata dall'### risulta essere viziata e, quindi, irregolare in quanto posta in essere da atti esecutivi illegittimi e privi di efficacia giuridica in quanto notificati inequivocabilmente in violazione dell'art.50, II comma, del DPR 602/73”; d) non ha preso posizione, in tale atto, sulla presenza di atti interruttivi della prescrizione dedotti e documentati dall'### per completezza difensiva nella memoria di costituzione dinanzi al GE e nell'atto di citazione in riassunzione. 
Di contro, nel ricorso introduttivo del giudizio di merito dinanzi al GL, l'odierna parte debitrice ha per la prima volta aggiunto un nuovo paragrafo alla tesi difensiva, censurando espressamente l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive; ha precisato, infatti, che tra la data di notifica degli avvisi di addebito e quella di intimazione di pagamento è intercorso un termine superiore a cinque anni e ha dedotto, dunque, la violazione dell'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335/1995. 
Tanto basta per ritenere che la parte debitrice ha inteso solo successivamente alla proposizione del ricorso in opposizione dinanzi al GE introdurre un nuovo tema di indagine benché limitato alle sole pretese contributive. 
Tuttavia, il carattere necessariamente bifasico delle opposizioni esecutive e l'impossibilità di ampliare il thema decidendum introdotto con l'opposizione originariamente proposto, precludono la possibilità di pronunciarsi, anche d'ufficio, su tale tema. 
Del resto, la Suprema Corte di Cassazione, in tema di giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, ha precisato che l'atto che introduce il giudizio di merito sull'opposizione, ai sensi degli artt. 616 o 618, comma secondo, cod. proc. civ., deve contenere motivi di opposizione coincidenti con quelli proposti col ricorso introduttivo della fase dinanzi al giudice dell'esecuzione, seppure è in facoltà dell'opponente - ove abbia, col ricorso davanti al giudice dell'esecuzione, proposto più di un motivo di opposizione - rinunciare ad uno o più degli originari motivi, riproponendo nell'atto introduttivo del giudizio di merito sull'opposizione soltanto uno o taluno di questi. In tale eventualità, il giudizio di merito sarà limitato soltanto ai motivi di opposizione agli atti esecutivi così riproposti (cfr. Cass. n. 1012/2013). 
Del resto, anche la giurisprudenza - anche di merito (cfr. Trib. Marsala sent.  861/2021 e Corte di Appello di Palermo n. 72/2025) - ha ribadito la necessità che i motivi di opposizione spiegati nella fase di merito siano i medesimi rispetto a quelli già fatti valere dinanzi al giudice dell'esecuzione. 
Nel caso di specie, l'opposizione in riassunzione è stata proposta dinanzi al GL da ### anche sulla base di un motivo del tutto nuovo rispetto al thema decidendum cristallizzato nella fase sommaria di talché lo stesso va senza dubbio respinto.  17. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo. 
Le spese di lite del giudizio di merito seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo nei rapporti tra ### e ### tenuto conto del “valore effettivo della controversia” (art. 5 del DM n. 55/2014) ovvero “degli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione” (cfr. Cass. civ. n. ###/2021) e dunque, nella specie, degli effetti derivanti dal rigetto dell'opposizione consistenti nell'impossibilità da parte di ### di recuperare le somme già pacificamente versate dai terzi pignorati in esecuzione dell'ordine di pagamento ritenuto illegittimo e ammontanti a complessivi € 446,22. 
La posizione neutrale assunta dai terzi pignorati, la cui chiamata si è resa necessaria in ragione dei più recenti orientamenti giurisprudenziali esistenti in materia, suggerisce l'opportunità di disporre la compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti tra quest'ultimi e ### Il rilievo officioso dell'inammissibilità dell'opposizione su un tema nuovo, quale è quello della prescrizione, per il quale sussiste la sola legittimazione passiva dell'### e il mancato approfondimento della censura nel merito suggeriscono l'opportunità di disporre la compensazione tra ### e l'ente impositore.  P.Q.M.  Il Tribunale di Marsala, definitivamente decidendo nelle cause riunite indicate in epigrafe: a) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Marsala in favore del Tribunale di Trapani, competente a conoscere, nel merito, l'opposizione proposta da ### limitatamente all'avviso di addebito n. ###291525000; b) rigetta, per il resto e per i motivi indicati in parte motiva, l'opposizione agli atti esecutivi proposta da ### dinanzi al GE; c) condanna ### al pagamento in favore di ### delle spese di lite che liquida in € 994,00 oltre ### CPA e rimb forf come per legge; d) compensa le spese di lite tra le restanti parti. 
Così deciso in ### il ### IL GIUDICE ### presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44. 
RG n. 2210/2025

causa n. 2210/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Giardina

M
1

Tribunale di Palermo, Sentenza n. 911/2026 del 09-02-2026

... chiesta nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella comparsa di costituzione della presente fase di merito) - oltre interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., ### ha già integralmente sanato il proprio debito nei confronti dell'odierno opposto (come confermato anche all'udienza di discussione dal procuratore di quest'ultimo, che ha, invece, lamentato il mancato pagamento in suo favore delle quote di canone maturate precedentemente e a partire dal mese di maggio 2025). Il decreto ingiuntivo opposto va, dunque, revocato, giacché per il periodo che interessa nella presente sede (ossia da dicembre 2020 a maggio 2023) nulla è più dovuto da ### a ### cl. ‘57. 3. Va, infatti, chiarito che la domanda accolta in sede monitoria (alla stessa stregua di quella svolta nella comparsa di costituzione di ### cl. '57 nella presente fase di opposizione) riguarda unicamente la quota di 1/9 dei canoni di locazione spettanti all'odierno opposto per il periodo compreso da dicembre 2020 a maggio 2023, sicché risultano estranee all'odierno contendere tutte le questioni relative al pagamento (o meno) dei canoni maturati a partire dal mese di giugno 2023. Per tale ragione, la richiesta (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO - ### - In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA (ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 9512 del ### degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente tra ### S.A.S. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, attore-opponente e ### (C.F. ###) nato a ### il ###, elettivamente domiciliat ###### n. 20, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; convenuto-opposto nonché ### (C.F. ###), nato a ### il ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### giusta procura in comparsa di costituzione e risposta; chiamato in giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE ### deliberare trae origine dall'opposizione proposta da ### s.a.s. (di seguito “### Casa”), avverso il decreto ingiuntivo n. 2611/2023 emesso da questo Tribunale in data ###, con cui è stata condannata al pagamento in favore di ### nato a ### il ### (di seguito “### cl. ‘57”) di un importo di euro 2.400,00, oltre interessi e oltre alle spese processuali (liquidate in euro 390,00 per compensi, in euro 76,00 per esborsi, oltre 15%, I.V.A. e C.P.A). 
Ricostruendo la vicenda sottesa all'emissione del decreto ingiuntivo, di cui ha chiesto la revoca, ### ha esposto di condurre in locazione un immobile sito in ### via ### 9/C, giusta contratto stipulato con ### precisando che, a partire dal novembre 2016, il nipote della locatrice ### nato il ### (di seguito, “### cl. ‘55”), in forza di una procura speciale a lui rilasciata dalla zia il ###, aveva chiesto e ottenuto il versamento dei canoni presso un conto corrente a lui intestato.  ### ha, dunque, esposto di avere provveduto al pagamento di tutti i canoni di locazione a ### cl. ‘55 anche dopo la morte di ### considerato, peraltro, che, in data ###, lo stesso ### cl. ‘55 le aveva inviato una nota con cui comunicava di essere stato designato dagli eredi di ### quale soggetto incaricato della gestione dei beni ereditari. 
Sulla scorta di ciò, ha evidenziato l'illegittimità della richiesta avanzata nei suoi confronti da ### cl. '57 (anch'egli nipote ed erede di ### nonché cugino di ### cl. '55), il quale, con il ricorso monitorio, aveva chiesto (e ottenuto) il pagamento in suo favore della somma di euro 2.400,00, equivalente alla quota (pari ad 1/9 dell'asse ereditario) di canone di locazione a lui asseritamente spettante dalla morte della zia (e in particolare da dicembre 2020) al mese di maggio 2023, nonostante la società conduttrice avesse già integralmente corrisposto il canone a ### cl. ‘55. 
Premesso, dunque, di non avere ricevuto una comunicazione formale del decesso di ### e di avere, in buona fede, ex art. 1189 c.c., versato i canoni al procuratore speciale ### cl.  '55, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in giudizio di quest'ultimo, affinché la manlevasse e tenesse indenne da qualunque richiesta di pagamento formulata ### cl. ‘57, ### ha chiesto, testualmente, all'intestato Tribunale di: “condannare il terzo chiamato sig. ### nato a ### il ###, C.F.  ###, ed ivi residente ###, al pagamento della somma di € 2.400,00 oltre interessi come da domanda, nonché le spese processuali liquidate in € 390,00 per compenso, in € 76,00 per esborsi, oltre 15%, I.V.A. e C.P.A. di cui al decreto ingiuntivo n. 2611/2023 del 13.6.2023 reso ad esito del procedimento 6500/2023 R.G. e notificato in data ###, in favore dell'opposto ### Accertare e dichiarare il corretto adempimento della prestazione della ### attraverso il puntuale pagamento del canone di locazione al sig. ### terzo chiamato in causa, quale procuratore speciale della ###ra ### nonché coerede ed intestatario del conto corrente bancario intrattenuto presso ### agenzia di ### filiale 99 ### 20 X ####3. Conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ### in favore dell'opposto ### Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2611/2023 del 13.6.2023 reso ad esito del procedimento 6500/2023 R.G. e notificato in data ### Ritenere e dichiarare la erroneità, infondatezza e comunque nullità del decreto ingiuntivo opposto per i motivi dedotti in atto di opposizione, nonché per l'assoluta inesistenza della pretesa creditoria. 
Revocare il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, rigettare ogni domanda di parte opposta”. 
Con decreto del 1.8.2023, è stata autorizzata la chiamata in giudizio di ### cl. '55. 
Si è costituito, intanto, l'opposto ### cl. '57, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine: - la condanna di ### cl. ‘55 a pagare in suo favore la somma di € 480,00 incassata senza titolo da dicembre 2020 a maggio 2021; - la condanna di ### a pagare, in solido con lo stesso ### cl. '55, la residua somma di € 1.920,00 corrispondente, pro quota, ai canoni maturati da giugno 2021 a maggio 2023, oltre gli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284 comma IV c.c. dalla data di scadenza di ciascun canone di locazione fino al soddisfo, trattandosi di obbligazione contrattuale; - la condanna di entrambi al pagamento delle spese di lite. 
Ha dedotto, al riguardo, che il mandato rilasciato da ### a ### cl. '55 si era estinto per effetto della morte della mandante, sicché la conduttrice opponente avrebbe dovuto verificare gli effettivi poteri del rappresentante ### cl. '55, il quale, diversamente da quanto prospettato, non era stato mai autorizzato, neppure verbalmente, a incassare i canoni di locazione per la quota di sua spettanza. 
A ciò ha aggiunto che la ### era stata informata dapprima con mail del 23.5.2021 e successivamente con pec (rispettivamente del 4.6.2021 e del 3.4.2023) del decesso di ### ed era stata, contestualmente, invitata a corrispondere la quota pari a 1/9 (ovvero euro 80,00 mensili) con decorrenza dal mese successivo al decesso (dicembre 2020), sicché l'art. 1189 c.c. dalla stessa invocato non era applicabile, e ciò quantomeno dalla data del 23.05.2021, allorquando egli aveva, per la prima volta, informato la conduttrice. 
Si è costituito in giudizio anche il terzo chiamato ### cl. '55, eccependo, in via preliminare, la continenza del giudizio con altro (iscritto al n. RG 10037/2023 del Tribunale di ### avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria di ### e nell'ambito del quale l'odierno opposto ### cl. ‘57 aveva già chiesto la condanna di ### cl. ‘55 a rendere conto dell'amministrazione del patrimonio comune, nonché a conferire alla comunione i frutti riscossi dal 3.3.2016 al 29.11.2020, al netto delle eventuali spese documentate. 
Ha contestato poi, nel merito, la fondatezza della domanda formulata dall'opponente nei suoi confronti per carenza di interesse, nonché quella formulata dall'opposto, precisando che, in ogni caso, tutti gli eredi avevano concordato il ### di mantenere il conto sul quale già confluivano i canoni di locazione relativi agli immobili oggetto di successione e di utilizzare le somme ivi confluite per pagare le spese relative agli immobili medesimi e che, ad ogni modo, il credito eventualmente vantato dal cugino nei suoi confronti doveva essere posto in compensazione con quello che egli stesso vantava, per un importo pari a euro 2.895,65, per le spese sostenute per la successione e la gestione degli immobili in comproprietà. 
Tali, in estrema sintesi, i fatti controversi, esperito con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria, con ordinanza del 5.2.2025, disattesa l'eccezione di continenza del giudizio con quello iscritto al n. R.G. 10037/2023, la richiesta di riunione delle cause e ritenuti, da un lato, insussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto e ritenuti, invece, sussistenti le condizioni per l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 186 ter c.p.c., sollecitata in udienza dall'opposto, veniva: - ingiunto a ### sas di pagare a ### (nato a ### il ###) euro 1.920,00, oltre interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., da ciascuna scadenza all'effettivo pagamento; - ingiunto a ### sas di pagare a ### (nato a ### il ###) le spese di lite, liquidate in euro 567,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%. 
Falliti, nelle more, i tentativi di definizione bonaria della lite, all'udienza del 28.10.2025 il terzo chiamato dava atto dell'intervenuta regolamentazione dei rapporti dipendenti dall'apertura della successione di ### La causa veniva, dunque, rinviata per discussione e decisione, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusive e le parti concludevano come da verbale in atti.  ***** 
Il decreto ingiuntivo opposto va revocato per le ragioni di cui appreso si dirà.  1. Si osserva, innanzitutto, che è pacifico tra le parti, nonché provato per tabulas, che ### (deceduta il ###), dante causa (tra gli altri) delle odierne parti ### cl. ‘57 e ### cl. ‘55, aveva concesso in locazione alla società ### l'immobile sito in #### n. 9/C per un canone mensile di euro 720,00 (v. doc. 2 del fascicolo di parte opponente) e che, con procura speciale del 2.3.2016, aveva delegato il nipote ### cl. '55 (v. doc. 3 del fascicolo di parte opponente) della riscossione del canone di locazione relativo all'immobile in questione, sicché ### aveva, da quel momento, provveduto al versamento dei relativi importi presso un conto corrente a quest'ultimo intestato (v. doc. 5 del fascicolo di parte opponente). 
Parimenti pacifico è che la ### abbia continuato a corrispondere regolarmente i canoni di locazione a ### (cl. ‘55) mediante il versamento del canone su detto conto anche dopo la morte di ### (v. doc. 5 del fascicolo di parte opponente). 
Ad essere oggetto di contestazione tra le parti è il soggetto a favore del quale ### avrebbe dovuto versare il canone dopo la morte della locatrice #### ritiene, infatti, di aver adempiuto correttamente alla propria prestazione nei confronti di ### cl. '55: ### inizialmente, in forza della procura a quest'ultimo rilasciata da #### dopo la morte di quest'ultima e fino alla data del 11.7.2023, in ragione della mancata conoscenza del decesso della locatrice; ### a partire dal 11.7.2023, per avere fatto affidamento nella dichiarazione di ### cl. 55 (che era già stato procuratore speciale della zia locatrice) in ordine al mandato ricevuto dai coeredi per la gestione degli immobili della de cuius #### della conduttrice è parzialmente errato. 
È noto, in punto di diritto, che il mandato si estingue al momento della morte del mandatario, ex art.  1722, comma 1, n. 4 c.c., ed è parimenti noto che ogni coerede può agire per l'adempimento del credito ereditario pro quota, ossia per la parte di sua spettanza (v., per tutti, Cass. n. 27417/2017: “### coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione”). 
Dunque, nel caso di specie, una volta deceduta ### si è estinto il mandato ricevuto da ### cl. '55 e tutti i coeredi di ### e per quel che qui rileva ### cl. '57, erano legittimati a chiedere a ### il pagamento della quota di canone di locazione corrispondente alla loro quota ereditaria. 
Deve, al contempo, rammentarsi che, a secondo il primo comma dell'art. 1189 c.c., il debitore che effettua il pagamento a chi risulti legittimato a riceverlo, sulla base di circostanze chiare e inequivocabili, è liberato se dimostra di aver agito in buona fede. 
Affinché il pagamento nei confronti del creditore apparente possa liberare il debitore, è necessaria la contestuale esistenza di un presupposto oggettivo e di un altro soggettivo. 
Il primo ricorre laddove vi sia una situazione di apparenza di legittimazione del ricevente in base a circostanze univoche. Sono tali le circostanze capaci di far apparire oggettivamente esistente una condizione in realtà inesistente e, in specie, quelle che, secondo una persona di normale diligenza, inducano a ritenere effettivamente sussistente la legittimazione dell'accipiens. 
Il presupposto soggettivo è, invece, integrato dalla buona fede del solvens, ossia dalla convinzione che il ricevente sia il vero creditore o sia comunque il destinatario legittimato del pagamento. Siffatta convinzione deve essere incolpevole, cioè, fondata su un errore scusabile. 
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La disciplina sul pagamento al creditore apparente di cui all'art. 1189 c.c., in quanto diretta a tutelare il solo debitore che paghi il creditore che appaia "univocamente" tale - e cioè in assenza di un conflitto, noto al debitore, sulla relativa legittimazione - non è, di regola, applicabile nel caso in cui siano espressamente rivolte al debitore, prima del pagamento, pretese contrastanti da diversi potenziali aventi diritto, salvo solo il caso eccezionale in cui alcune di suddette pretese appaiano, già prima facie, manifestamente infondate e pretestuose oppure vi sia un ordine giudiziale che imponga il pagamento in favore di uno dei pretendenti” (così, Cass. n. 27439/2024). 
Ebbene, nel caso di specie, è provato in via documentale (v. doc. 4 del fascicolo di ### cl. 57), oltre a non essere stato contestato dalla opponente, che in data #### cl. '57 ha inviato una mail al legale rappresentante della ### comunicando di essere “coerede della signora ### Rita” e di avere diritto alla quota di 1/9 del canone relativo all'immobile condotto in locazione dalla società “non avendo egli delegato alcuno alla sua riscossione”. 
Dunque, quantomeno a partire da questa data (23.5.2021) la società conduttrice, cui era stata espressamente rivolta una richiesta di pagamento ### cl. '57, qualificatosi come coerede della locatrice, accompagnata dall'espresso avvertimento in ordine al mancato rilascio di deleghe a terzi per la riscossione della quota di 1/9 di sua spettanza, era a conoscenza dell'esistenza di “pretese contrastanti da diversi potenziali aventi diritto”. E ciò indipendentemente dalla circostanza per cui non fosse stato comunicato “ufficialmente” alla conduttrice l'intervenuto decesso di ### dovendosi, inevitabilmente, desumersi una simile circostanza dalla affermazione di ### cl. ‘57 di essere suo erede. 
E allora, se per il periodo compreso tra il decesso della locatrice ### (e in particolare dal mese di dicembre 2020) fino al mese di giugno 2021 il pagamento dell'intero canone di locazione in favore di ### cl. ‘55 appare senz'altro sorretto da buona fede e riconducibile al paradigma di cui all'art. 1189, comma 1, c.c., (non essendovi prova in ordine alla conoscenza aliunde del decesso di ### e dei dissidi in corso tra i suoi coeredi), a considerazioni differenti deve pervenirsi con riferimento ai canoni corrisposti dopo la diffida inviata da ### cl. ‘57, poiché a partire da questo momento ### cl. ‘55 non era più creditore sulla base di circostanze “univoche”.  ### può invocare, a sostegno della propria buona fede, la missiva (v. doc. 6 del fascicolo di parte opponente) inviatale da ### '55 in data ###, con cui quest'ultimo riferiva di essere stato incaricato dai coeredi di ### della gestione degli immobili di cui quest'ultima era proprietaria, giacché, da un lato, tale comunicazione è successiva a quella con cui ### '57 aveva già chiesto ### la quota di canone di sua spettanza e, dall'altro, proprio da una lettura della stessa si ricava l'esistenza di discordie tra i due coeredi e la ricorrenza, dunque, di quelle “pretese contrastanti da diversi potenziali aventi diritto” senz'altro idonee ad escludere la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1189, comma 1, 2. Sulla scorta di quanto detto, considerato che il decreto ingiuntivo opposto riguarda la quota di 1/9 dei canoni di locazione (per un importo mensile di euro 80,00) maturati dal mese di dicembre 2020 al mese di maggio 2023, deve adesso rilevarsi che: ### per il periodo compreso tra dicembre 2020 e maggio 2021, il pagamento effettuato da ### nei confronti di ### cl. '55 (creditore apparente) dell'intero canone di locazione ha estinto, ex art. 1189, comma 1, c.c. il debito della società anche nei confronti dell'opponente ### cl. ‘57; ### con riferimento al periodo compreso tra il mese di giugno 2021 e il mese di maggio 2023, all'esito dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 5.2.2025, con cui è stato ingiunto a ### il pagamento in favore di ### cl. ‘57 di euro 1.920,00 - corrispondente, pro quota, ai canoni maturati da giugno 2021 (mensilità successiva alla diffida inviata dall'opposto ### cl. ‘57 al conduttore odierno opponente) a maggio 2023 (ultima mensilità di canone chiesta nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella comparsa di costituzione della presente fase di merito) - oltre interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., ### ha già integralmente sanato il proprio debito nei confronti dell'odierno opposto (come confermato anche all'udienza di discussione dal procuratore di quest'ultimo, che ha, invece, lamentato il mancato pagamento in suo favore delle quote di canone maturate precedentemente e a partire dal mese di maggio 2025). 
Il decreto ingiuntivo opposto va, dunque, revocato, giacché per il periodo che interessa nella presente sede (ossia da dicembre 2020 a maggio 2023) nulla è più dovuto da ### a ### cl. ‘57.  3. Va, infatti, chiarito che la domanda accolta in sede monitoria (alla stessa stregua di quella svolta nella comparsa di costituzione di ### cl. '57 nella presente fase di opposizione) riguarda unicamente la quota di 1/9 dei canoni di locazione spettanti all'odierno opposto per il periodo compreso da dicembre 2020 a maggio 2023, sicché risultano estranee all'odierno contendere tutte le questioni relative al pagamento (o meno) dei canoni maturati a partire dal mese di giugno 2023. 
Per tale ragione, la richiesta di restituzione delle maggiori somme versate anche nelle more del giudizio e fino al mese di aprile 2025 (quantificate in complessivi euro 5.072,40) formulata da ### nelle proprie note conclusive del 2.1.2026 risulta inammissibile.  4. ### invece, accoglimento la richiesta di ### diretta a ottenere la condanna del terzo chiamato ### cl. ‘55, alla restituzione delle maggior somme da lei versate. 
Tale domanda, formulata in seno all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo in termini di “manleva dalle richieste di pagamento formulate nei suoi confronti da ### cl. ‘57”, e fondata sull'avvenuto ### pagamento a ### cl. ‘55 di quanto dovuto a titolo di canoni di locazione, è da ricondurre, sul piano qualificatorio, all'art. 2033 Ed è, del resto, pacifico, oltre ad essere provato in via documentale (doc. 5 del fascicolo di parte opponente), che ### aveva già pagato a ### cl. ‘55 l'intero importo, pari a euro 720,00 mensili, dovuto a titolo di canone di locazione dell'immobile di via ### 9/C per il periodo da giugno 2021 a maggio 2023, inclusa dunque la quota pari a 80,00 euro mensili, per un complessivo ammontare di euro 1.920,00, spettante a ### cl. '57 per il periodo in considerazione e a quest'ultimo, poi, versata da ### in corso di causa (all'esito dell'ordinanza di ingiunzione ex art.  186 ter c.p.c.). 
Pertanto, ### cl. ‘55 va condannato, ex art. 2033 c.c., alla restituzione in favore di ### del complessivo importo di euro 1.920,00 indebitamente percepito, oltre a interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda.  5. Si osserva, infine, che, come documentato da ### cl. '55 (v. allegato alle note conclusive), i cugini odierni contendenti hanno, nelle more del giudizio, il ###, tra loro regolamentato in definitivamente i rapporti di dare/avere relativi alla locazione di cui oggi si discute, sicché rispetto alle richieste di condanna al pagamento di somme di denaro e di compensazione di debiti/crediti (rispettivamente avanzate da ### cl. '57 e ### cl. '55) risulta cessata la materia del contendere. 
Chiaramente, la transazione da essi raggiunta non spiega alcun effetto nei confronti dell'odierna opponente, estranea all'atto.  ***** 
Venendo, adesso, alla regolamentazione delle spese di lite, occorre distinguere le diverse posizioni delle parti. 
Nei rapporti tra ### e ### cl. '57, avendo riguardo all'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate nella misura di 1/3 e poste a carico di ### (rimasta prevalentemente soccombente) per i restanti 2/3, liquidate, come da dispositivo, secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore fino ad euro 5.200,00 - parametri medi per fasi studio e introduttiva e minimi per fase decisionale, in assenza di attività istruttoria e in considerazione dell'attività concretamente svolta - per un complessivo ammontare di euro 1.276,00, da ridurre ad euro 850,00 in ragione della disposta compensazione). 
Nei rapporti tra ### e ### cl. '55, è quest'ultimo ad essere rimasto soccombente, sicché vanno poste a suo carico le spese di lite sostenute dalla prima (scaglione di valore fino ad euro 5.200,00 - parametri minimi per fasi studio, introduttiva e decisionale, in assenza di attività istruttoria e in considerazione della obiettiva semplicità delle questioni oggetto del contendere tra le due parti, per un ammontare di euro 852,00), da distrarre in favore del procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario. 
Le spese di lite vanno, invece, integralmente compensate tra ### cl. '57 e ### cl. '55.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: 1) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2611/2023 emesso dal Tribunale di ### in data ###; 2) CONDANNA, ex art. 2033 c.c., ### nato a ### il ###, al pagamento in favore di ### s.a.s., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di euro 1.920,00, oltre a interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda; 3) COMPENSA, nella misura di 1/3 le spese di lite tra ### s.a.s. e ### nato a ### il ###, ponendo a carico di ### s.a.s. i restanti 2/3; 4) CONDANNA, per l'effetto, ### s.a.s. al pagamento delle spese di lite in favore di ### nato a ### il ###, liquidate in euro 850,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali come per legge; 5) ### nato a ### il ###, al pagamento in favore di ### s.a.s. delle spese di lite, liquidate in euro 852,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarre in favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario; 6) COMPENSA integralmente le spese di lite tra ### nato a ### il ###, e ### nato a ### il ###. 
Così deciso in ### in data ###.   ### 

causa n. 9512/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Silvia Ingrassia, Rizzo Maria Teresa

M
1

Giudice di Pace di Palermo, Sentenza n. 191/2026 del 20-01-2026

... un importo da risarcire pari a € 25.000,00. Con comparsa di costituzione e risposta del 09.12.2024 si è costituita la resistente ### la quale, previa contestazione delle domande di parte ricorrente, in via preliminare ha chiesto l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla ricorrente. Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente in quanto infondate tanto in fatto che in diritto. All'udienza del 20.12.2024 è stata ammessa la prova per testi richiesta da parte ricorrente ed è stata dichiarata la contumacia delle altre parti non costituite. Successivamente, a seguito di riassegnazione a questo giudice, il procedimento è stato rinviato all'udienza del 10.11.2025 per l'espletamento delle prove orali ammesse e, all'esito, è stato rinviato all'udienza cartolare del 12.01.2026 per essere trattenuto in decisione. La domanda non è meritevole di accoglimento. Coglie nel segno l'eccezione sollevata dalla resistente relativa alla prescrizione del diritto vantato dalla ricorrente. Dalla documentazione in atti emerge che la richiesta risarcitoria è stata formalizzata con missiva del 6 febbraio 2015, ricevuta dalla resistente il 9 marzo 2015; il primo (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 14911 / 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO SENTENZA Il Giudice di ### di ### Dott. ### nella causa civile R.G. n. 14911 / 2024 #### (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTE
CONTRO ### s.p.a. (CF ###) - Avv. ### e ### -RESISTENTE ### (CF ###) ### (CF ###) -### ha pronunciato la seguente SENTENZA ### da note scritte depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 12/01/2026 alle quali si rinvia. 
Con ricorso del 28.02.2024 ### ha evocato in giudizio ### s.p.a., ### e ### onde ottenere il risarcimento del danno subito in occasione del sinistro occorso Il giorno 21.09.2014, alle ore 22,15 circa, a ### allorquando ### alla guida del motociclo modello ### 150, tg. ### di proprietà di ### percorreva ### con direzione autostrada, quando, giunto all'altezza della rotonda, alla vista di cani randagi, effettuava una maldestra frenata, determinando la caduta sul lato sinistro del motociclo insieme alla terza trasportata, odierna ricorrente. 
In conseguenza della caduta la ricorrente ha riportato lesioni per un importo da risarcire pari a € 25.000,00. 
Con comparsa di costituzione e risposta del 09.12.2024 si è costituita la resistente ### la quale, previa contestazione delle domande di parte ricorrente, in via preliminare ha chiesto l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla ricorrente. 
Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente in quanto infondate tanto in fatto che in diritto. 
All'udienza del 20.12.2024 è stata ammessa la prova per testi richiesta da parte ricorrente ed è stata dichiarata la contumacia delle altre parti non costituite. 
Successivamente, a seguito di riassegnazione a questo giudice, il procedimento è stato rinviato all'udienza del 10.11.2025 per l'espletamento delle prove orali ammesse e, all'esito, è stato rinviato all'udienza cartolare del 12.01.2026 per essere trattenuto in decisione. 
La domanda non è meritevole di accoglimento. 
Coglie nel segno l'eccezione sollevata dalla resistente relativa alla prescrizione del diritto vantato dalla ricorrente. 
Dalla documentazione in atti emerge che la richiesta risarcitoria è stata formalizzata con missiva del 6 febbraio 2015, ricevuta dalla resistente il 9 marzo 2015; il primo atto interruttivo successivo risulta essere la comunicazione dell'ottobre 2020. 
Pertanto, tra la messa in mora e l'atto interruttivo sono decorsi oltre cinque anni. 
In punto di diritto si osserva che la responsabilità da circolazione di veicoli è, sul piano civilistico, inquadrata nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con applicazione delle regole generali sul fatto illecito (art. 2043 c.c.) e delle presunzioni speciali sul conducente e sul proprietario del veicolo. 
Per gli illeciti extracontrattuali, la prescrizione del diritto al risarcimento è, in via generale, di cinque anni ex art. 2947, comma 1, c.c. riconducibili alla responsabilità aquiliana. 
Tuttavia, per i sinistri da circolazione stradale opera una disciplina speciale: il diritto al risarcimento dei danni cagionati da circolazione di veicoli e natanti si prescrive nel termine più breve di due anni, salvo l'operatività del termine più lungo in caso di reato. 
Il regime speciale dell'art. 2947, commi 2 e 3, c.c. prevede che, se il fatto che ha cagionato il danno da circolazione stradale è considerato dalla normativa penale come reato e per tale reato è stabilito un termine di prescrizione penale più lungo di quello civile, quest'ultimo si applica anche all'azione civile di risarcimento.
Il beneficio del termine più lungo opera “anche nel caso in cui non sia stata esercitata l'azione penale”, essendo sufficiente che il giudice civile accerti, incidenter tantum, l'esistenza di una fattispecie integratrice di un fatto di reato, in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi. 
Nel caso che ci occupa l'art. 590 bis c.p. prevede la pena da uno a tre anni di reclusione in caso di lesioni determinate da circolazione stradale. 
Ad ogni modo, anche ove si volesse applicare il termine quinquennale previsto per la responsabilità extracontrattuale, il diritto risulterebbe comunque prescritto, essendo decorso il relativo termine.  ### dell'eccezione preliminare di prescrizione assorbe ogni ulteriore questione di merito. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della sola parte costituita come in dispositivo, in conformità ai parametri medi di cui al DM 147/2022. 
Nessuna regolamentazione in favore delle altre parti che, rimanendo contumaci, non hanno svolta alcuna attività difensiva.  P.Q.M.  Il Giudice di ### definitivamente pronunciando: ❖ Rigetta il ricorso ❖ pone a carico della resistente ### il pagamento delle spese di lite in favore della resistente ### S.p.a. che si liquidano in € 2.200,00 oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta ### deciso in ### il ### Il Giudice di ####

causa n. 14911/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenzo Toscano

M

Tribunale di Pordenone, Sentenza n. 25/2026 del 20-01-2026

... rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. ### e presso il suo studio in ### di ### via ### n. 15 elettivamente domiciliata - convenuta - Oggetto: vendita di cose immobili. Causa iscritta a ruolo il 13 novembre 2023 e rimessa in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 21 novembre 2025. ### l'attore: come da foglio depositato telematicamente il 22 settembre 2025: “Voglia l'###mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattesa: - nel merito: a) in via principale accertare e dichiarare la legittimità del recesso intimato ai sensi dell'art. 1385 c.c. dal sig. ### nei confronti di ### s.r.l. con riferimento al contratto preliminare del 02.09.2019 avente ad oggetto le unità immobiliari ### e ### dell'erigendo edificio condominiale sito a ### (###, in ### ex n. 80 (### - doc. 2) e per l'effetto condannare la medesima ### s.r.l. al pagamento di € 156.000,00, pari al doppio della caparra versata dal sig. ### oltre agli interessi dal dì del dovuto (28.09.2023: data della comunicazione di recesso) al saldo, in misura pari a quella del saggio legale dal 28.09.2023 alla data del 08.11.2023 e al saggio (leggi tutto)...

testo integrale

N. 2065/2023 Ruolo Generale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa ### ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 9 novembre da ### (C.F. ###) rappresentato e difeso, per mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. ### e presso il suo studio in ### viale ### n. 12/a elettivamente domiciliato - attore - contro ### s.r.l. (C.F. e P.I. ###) rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. ### e presso il suo studio in ### di ### via ### n. 15 elettivamente domiciliata - convenuta - Oggetto: vendita di cose immobili. 
Causa iscritta a ruolo il 13 novembre 2023 e rimessa in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 21 novembre 2025.  ### l'attore: come da foglio depositato telematicamente il 22 settembre 2025: “Voglia l'###mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattesa: - nel merito: a) in via principale accertare e dichiarare la legittimità del recesso intimato ai sensi dell'art.  1385 c.c. dal sig. ### nei confronti di ### s.r.l. con riferimento al contratto preliminare del 02.09.2019 avente ad oggetto le unità immobiliari ### e ### dell'erigendo edificio condominiale sito a ### (###, in ### ex n. 80 (### - doc. 2) e per l'effetto condannare la medesima ### s.r.l. al pagamento di € 156.000,00, pari al doppio della caparra versata dal sig. ### oltre agli interessi dal dì del dovuto (28.09.2023: data della comunicazione di recesso) al saldo, in misura pari a quella del saggio legale dal 28.09.2023 alla data del 08.11.2023 e al saggio previsto dall'art.  1284, co. 4, c.c. dal 09.11.2023 (data della domanda giudiziale) al saldo effettivo; oppure, in via subordinata, qualora non si ritenga legittimo e/o fondato il recesso intimato dal sig.  ### ai sensi dell'art. 1385 c.c., dichiarare per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto di citazione la risoluzione e/o lo scioglimento del suddetto contratto preliminare (### - doc. 2) e per l'effetto condannare ### s.r.l. a ripetere/restituire all'attore l'importo di € 78.000,00, oltre agli interessi dal dì del dovuto (28.09.2023: data della comunicazione di recesso) al saldo, in misura pari a quella del saggio legale dal 28.09.2023 alla data del 08.11.2023 e al saggio previsto dall'art. 1284, co. 4, c.c. dal 09.11.2023 (data della domanda giudiziale) al saldo effettivo; b) sempre in via principale, accertato il grave inadempimento di ### s.r.l. al contratto preliminare del 02.09.2019 avente ad oggetto le unità immobiliari ### e ### dell'erigendo edificio condominiale sito a ### (###, in ### ex n. 80 (### - doc. 4), dichiarare la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1453 c.c. e per l'effetto condannare la convenuta: ### al pagamento a favore dell'attore della penale maturata in ragione di € 3.000,00 per ogni mese di ritardo dal 30.04.2020 al 31.10.2023, così per complessivi € 126.000,00, oltre agli interessi al saggio previsto dall'art. 1284, co. 4, c.c. dal 09.11.2023 (data della domanda giudiziale) al saldo effettivo; ### nonché al risarcimento dell'ulteriore danno da inadempimento definitivo nella misura di € 84.727,50 o nella diversa anche maggiore misura che verrà accertata in corso di causa, quanto meno pari alla differenza fra il valore commerciale che avrebbe oggi (o alla data della domanda giudiziale) il bene ### promesso in vendita se fosse presente nel patrimonio dell'attore (stimabile quanto meno in € 261.475,00) ed il prezzo d'acquisto pattuito nel preliminare rivalutato alla data della domanda giudiziale (pari ad € 176.747,50), oltre a rivalutazione monetaria dal 09.11.2023 (data della domanda giudiziale) sino alla data di deposito della sentenza nonché oltre agli interessi al saggio previsto dall'art. 1284, co. 4, c.c. dal 09.11.2023 (data della domanda giudiziale) al saldo effettivo; ### a consegnare al sig. ### l'assegno n. ###-09 dell'importo di € 50.000,00, tratto su ### dei ### di ### privo di data e di luogo di emissione, consegnato alla convenuta in forza del ### c) condannare in ogni caso la ### s.r.l. a rifondere all'attore le spese di lite, ivi comprese eventuali spese di CTU e/o ### - in istruttoria: qualora il Giudice ritenga non esaustiva la perizia del geom. Fabrici dimessa sub doc. 25 di parte attrice (perizia che controparte non ha contestato né sotto il profilo del metodo di indagine seguito dal geom. Fabrici, né sotto il profilo dei comparabili utilizzati per giungere alla stima del valore dell'immobile promesso in vendita), si chiede di disporre C.T.U.  avente ad oggetto il seguente quesito: “Letti gli atti e i documenti di causa, acquisita ed esaminata la documentazione e le informazioni ritenute utili, voglia il C.T.U.: a) determinare il valore commerciale alla data di proposizione della domanda (09.11.2023) che avrebbe avuto un bene immobile ### delle medesime caratteristiche e finiture di quello promesso in vendita al sig. ### con il preliminare del 02.09.2019 ( doc. 4 di parte attrice), avente ad oggetto l'appartamento ### ed il posto auto ###, da realizzarsi nell'erigendo fabbricato sito a ### in ### n. 80 secondo le prescrizioni contenute nel capitolato allegato al predetto contratto e dimesso quale doc. 6 di parte attrice; b) determinare la differenza fra il valore commerciale del bene promesso in vendita - come determinato ai sensi della precedente lettera a) - ed il prezzo pattuito nel contratto preliminare, rivalutato alla data di proposizione della domanda (09.11.2023)””. 
Per la convenuta: come da foglio depositato telematicamente il 18 settembre 2025: “Voglia l'###mo Tribunale Adito, ogni contraria domanda, eccezione e istanza reiecta, così statuire: ### A) in via principale: accertata la legittimità del recesso esercitato da ### ai sensi dell'art. 1385 c.c., dal preliminare registrato sottoscritto il ### ed avente ad oggetto le unità immobiliari ###- ###” [rectius: ###-###] “facenti parte dell'edificio condominiale sito in ### - ### - via ### n. 80, per l'effetto dichiarare il diritto di ### di trattenere la caparra confirmatoria ricevuta nell'importo di € 78.000,00 a titolo di risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento contrattuale ascrivibile a parte attrice; in via subordinata: qualora non si ritenga legittimo e/o fondato il recesso esercitato da ### ai sensi dell'art. 1385 c.c., per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto, dichiarare comunque risolto il preliminare registrato sottoscritto il ### ed avente ad oggetto le unità immobiliari ###-###” [rectius: ###-###] “ facenti parte dell'edificio condominiale sito in ### - ### - via ### n. 80, disponendo affinché ### restituisca a parte attrice la caparra confirmatoria ricevuta di € 78.000,00; B) sempre in via principale: ritenuto di scarsa importanza e/o incolpevole, per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto, l'inadempimento di ### per il ritardo nella consegna degli immobili ###-###” [rectius: ###-###] “ facenti parte dell'edificio condominiale sito in ### - ### - via ### n. 80, di cui al contratto preliminare non registrato, preso atto della concorde volontà delle parti di sciogliere il predetto impegno contrattuale, rigettarsi le domande tutte formulate da parte attrice, condannando il signor ### Andrea” [rectius: ### “a risarcire il danno cagionato alla ### in ragione del proprio inadempimento nella somma di € 50.000,00 pari alla garanzia prestata, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito della causa, nonché condannare il medesimo a restituire dell'assegno n. 8335178258—04 tratto da ### sulla ### di € 100.000,00 consegnato a titolo di garanzia, in via subordinata: in ipotesi in cui dovessero ritenersi a carico di ### gli estremi dell'inadempimento contrattuale da ritardata consegna, rideterminare, riducendolo, il periodo di ritardo alla luce delle plurime sospensioni incolpevoli subite e le difficoltà contingenti del momento storico della pandemia da covid 19 prima e della guerra in ### dopo, e di ogni altri fattore incidente sulla tempistica di svolgimento dei lavori e su quella di provvista dei materiali necessari, e conseguentemente, ridurre gli importi dovuti a titolo di penale alla somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito della causa, anche alla luce della effettiva incidenza dell'adempimento sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito; disponendo, comunque, che il signor ### Andrea” [rectius: ### “restituisca l'assegno n. 8335178258—04 tratto da ### sulla ### di € 100.000,00 e consegnato a titolo di garanzia; C) con condanna di parte attrice a rifondere alla ### le spese di lite.  ###: Si insta sin da ora affinché, qualora il Giudice dovesse ritenere residuare a carico di ### gli estremi di inadempimento per ritardata consegna, all'esito delle sospensioni subite e delle difficoltà di ripresa dei lavori, della difficoltà a reperire il materiale all'esito della pandemia prima e della guerra in ### dopo, nonché della necessità di riorganizzazione finanziaria ed operativa dovuta all'aumento dei prezzi ed alla difficoltà di approvvigionamento e reperimento di società specializzate per determinate lavorazioni, alla luce delle contingenze del mercato in termini di reperibilità, consegna dei materiali ed esecuzione delle opere nel corso del 2023, per la sovrapposizione degli interventi legati agli incentivi e bonus fiscali in particolare a quelli relativi al bonus 110%, delle giornate non lavorate a causa delle condizioni metereologiche, e di ogni altri fattore esterno che abbia determinato il ritardo incolpevole nella ripresa dei lavori, ammettersi CTU tendente ad accertare se ed in che misura sia addebitabile a carico di ### un ritardo colpevole nella esecuzione delle opere per cui è causa e conseguentemente nella consegna degli immobili di cui ai preliminari sottoscritti tra le parti”.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ### ha evocato avanti al Tribunale di ### la convenuta ### s.r.l., al fine di sentir accogliere le seguenti, testuali, domande: “Voglia l'###mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattesa, nel merito: a) in via principale accertare e dichiarare la legittimità del recesso intimato ai sensi dell'art.  1385 c.c. dal sig. ### nei confronti di ### s.r.l. con riferimento al contratto preliminare del 02.09.2019 avente ad oggetto le unità immobiliari ### e ### dell'erigendo edificio condominiale sito a ### (###, in ### ex n. 80 (### - doc. 2) e per l'effetto condannare la medesima ### s.r.l. al pagamento di € 156.000,00, pari al doppio della caparra versata dal sig. ### oltre agli interessi dal dì del dovuto (28.09.2023: data della comunicazione di recesso) al saldo, in misura pari a quella del saggio legale dal 28.09.2023 alla data del 08.11.2023 e al saggio previsto dall'art.  1284, co. 4, c.c. dal 09.11.2023 (data della domanda giudiziale) al saldo effettivo; oppure, in via subordinata, qualora non si ritenga legittimo e/o fondato il recesso intimato dal sig.  ### ai sensi dell'art. 1385 c.c., dichiarare per le ragioni esposte in narrativa la risoluzione e/o lo scioglimento del suddetto contratto preliminare (### - doc.  2) e per l'effetto condannare ### s.r.l. a ripetere/restituire all'attore l'importo di € 78.000,00, oltre agli interessi dal dì del dovuto (28.09.2023: data della comunicazione di recesso) al saldo, in misura pari a quella del saggio legale dal 28.09.2023 alla data del 08.11.2023 e al saggio previsto dall'art. 1284, co. 4, c.c. dal 09.11.2023 (data della domanda giudiziale) al saldo effettivo; b) sempre in via principale, accertato il grave inadempimento di ### s.r.l. al contratto preliminare del 02.09.2019 avente ad oggetto le unità immobiliari ### e ### dell'erigendo edificio condominiale sito a ### (###, in ### ex n. 80 (### - doc. 4), dichiarare la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1453 c.c. e per l'effetto condannare la convenuta: ### al pagamento a favore dell'attore della penale maturata in ragione di € 3.000,00 per ogni mese di ritardo dal 30.04.2020 al 31.10.2023, così per complessivi € 126.000,00, oltre agli interessi al saggio previsto dall'art. 1284, co. 4, c.c. dal 09.11.2023 (data della domanda giudiziale) al saldo effettivo; ### nonché al risarcimento dell'ulteriore danno da inadempimento nella misura, che verrà precisata in corso di causa, quanto meno pari alla differenza fra il valore commerciale che avrebbe oggi il bene ### promesso in vendita se fosse presente nel patrimonio dell'attore ed il prezzo d'acquisto pattuito nel preliminare (€ 152.500,00), oltre a rivalutazione monetaria dal 09.11.2023 (data della domanda giudiziale) sino alla data di deposito della sentenza nonché oltre agli interessi al saggio previsto dall'art. 1284, co. 4, c.c. dal 09.11.2023 (data della domanda giudiziale) al saldo effettivo; ### a consegnare al sig. ### l'assegno n. ###-09 dell'importo di € 50.000,00, tratto su ### dei ### di ### privo di data e di luogo di emissione, consegnato alla convenuta in forza del ### c) condannare in ogni caso la ### s.r.l. a rifondere all'attore le spese di lite, ivi comprese eventuali spese di CTU e/o CTP”.  1.2 La convenuta, nel costituirsi, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni: “Voglia l'###mo Tribunale Adito, ogni contraria domanda, eccezione e istanza reiecta, così statuire: ### disporsi la riunione ex art. 274 c.p.c. per connessione oggettiva della presente causa a quella rubricata al n. 2066/2023 R.G. Tribunale di ### assegnata al Giudice Dott. 
Tonon e con prima udienza fissata sempre per il giorno 05.04.2024, promossa da ### nei confronti di ### attesa l'identità del petitum e della causa petendi; ### A) in via principale: accertata la legittimità del recesso esercitato da ### ai sensi dell'art. 1385 c.c., dal preliminare registrato sottoscritto il ### ed avente ad oggetto le unità immobiliari ###-### facenti parte dell'edificio condominiale sito in ### - ### - via ### n. 80, per l'effetto dichiarare il diritto di ### di trattenere la caparra confirmatoria ricevuta nell'importo di € 78.000,00 a titolo di risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento contrattuale ascrivibile a parte attrice; in via subordinata: qualora non si ritenga legittimo e/o fondato il recesso esercitato da ### ai sensi dell'art. 1385 c.c., per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto, dichiarare comunque risolto il preliminare registrato sottoscritto il ### ed avente ad oggetto le unità immobiliari ###-### facenti parte dell'edificio condominiale sito in ### - ### - via ### n. 80, disponendo affinché ### restituisca a parte attrice la caparra confirmatoria ricevuta di € 78.000,00; B) sempre in via principale: ritenuto di scarsa importanza e/o incolpevole, per tutte le ragioni esposte in fatto ed in diritto, l'inadempimento di ### per il ritardo nella consegna degli immobili ###-### facenti parte dell'edificio condominiale sito in ### - ### - via ### n. 80, di cui al contratto preliminare non registrato, preso atto della concorde volontà delle parti di sciogliere il predetto impegno contrattuale, rigettarsi le domande tutte formulate da parte attrice, condannando il signor ### Andrea” [rectius: ### “a risarcire il danno cagionato alla ### in ragione del proprio inadempimento nella somma di € 50.000,00 pari alla garanzia prestata, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito della causa, nonché condannare il medesimo a restituire dell'assegno n. 8335178257—03 tratto da ### sulla ### di € 100.000,00 consegnato a titolo di garanzia, in via subordinata: in ipotesi in cui dovessero ritenersi a carico di ### gli estremi dell'inadempimento contrattuale da ritardata consegna, rideterminare, riducendolo, il periodo di ritardo alla luce delle plurime sospensioni incolpevoli subite e le difficoltà contingenti del momento storico della pandemia da covid 19 prima e della guerra in ### dopo, e di ogni altri fattore incidente sulla tempistica di svolgimento dei lavori e su quella di provvista dei materiali necessari, e conseguentemente, ridurre gli importi dovuti a titolo di penale alla somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito della causa, anche alla luce della effettiva incidenza dell'adempimento sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l'effettiva entità del danno subito; disponendo, comunque, che il signor ### Andrea” [rectius: ### “restituisca l'assegno n. 8335178257—03 tratto da ### sulla ### di € 100.000,00 e consegnato a titolo di garanzia; C) con condanna di parte attrice a rifondere alla ### le spese di lite.  ###: Si insta sin da ora affinché, qualora il Giudice dovesse ritenere residuare a carico di ### gli estremi di inadempimento per ritardata consegna, all'esito delle sospensioni subite e delle difficoltà di ripresa dei lavori, della difficoltà a reperire il materiale all'esito della pandemia prima e della guerra in ### dopo, nonché della necessità di riorganizzazione finanziaria ed operativa dovuta all'aumento dei prezzi ed alla difficoltà di approvvigionamento e reperimento di società specializzate per determinate lavorazioni, alla luce delle contingenze del mercato in termini di reperibilità, consegna dei materiali ed esecuzione delle opere nel corso del 2023, per la sovrapposizione degli interventi legati agli incentivi e bonus fiscali in particolare a quelli relativi al bonus 110%, delle giornate non lavorate a causa delle condizioni metereologiche, e di ogni altri fattore esterno che abbia determinato il ritardo incolpevole nella ripresa dei lavori, ammettersi CTU tendente ad accertare se ed in che misura sia addebitabile a carico di ### un ritardo colpevole nella esecuzione delle opere per cui è causa e conseguentemente nella consegna degli immobili di cui ai preliminari sottoscritti tra le parti”.  1.3 Acquisite le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 10 giugno 2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 giugno 2024, il Giudice ha rigettato l'istanza (proposta dalla convenuta) di riunione del presente giudizio al procedimento n. 2066/2023 ### e, ritenuta la causa matura per la decisione, attesa l'inammissibilità ed irrilevanza dei mezzi istruttori articolati dalle parti, ha fissato nuova udienza per la rimessione della causa stessa in decisione.  1.4 All'esito dell'udienza cartolare del 21 novembre 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, dopo il deposito degli scritti finali.  2.1 Esposti succintamente i fatti rilevanti oggetto del contendere, le domande proposte dall'attore, per quanto infra illustrato, vanno accolte nei termini di seguito indicati.   Anzitutto, dalla ricostruzione degli antefatti, ricavabile dagli atti di causa, emerge: - che il 2 settembre 2019 ### aveva stipulato, in qualità di promissario acquirente, con la promittente venditrice ### s.r.l. un primo contratto preliminare di vendita, registrato a ### il 19 settembre 2019, avente ad oggetto un appartamento con posto auto (individuato nelle unità ### e ###), da realizzarsi all'interno dell'erigendo complesso condominiale sito a ### in zona ### (cfr. documento 2 dell'attore); - che in tale contratto le parti avevano indicato quale termine per la conclusione dei lavori il 30 aprile 2020 e quale termine per la stipula del contratto notarile definitivo il 30 giugno 2020, pattuendo, altresì, una penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori, pari ad € 3.000,00 mensili; - che, in forza dell'art. 8 di siffatto preliminare, ### aveva versato a ### s.r.l. € 78.000,00 a titolo di caparra confirmatoria (cfr. documento 3 dell'attore); - che il prezzo della compravendita era stato pattuito in € 160.000,00 complessivi, oltre ### - che lo stesso giorno (2 settembre 2019) le parti avevano stipulato anche un secondo contratto preliminare di vendita (cfr. documento 4 dell'attore), non registrato (a differenza del primo), avente ad oggetto, all'interno del medesimo complesso condominiale da edificare, un diverso appartamento con pertinente posto auto (individuato nelle unità ### e ###); - che pure in tale preliminare le parti avevano previsto quale termine per la conclusione dei lavori il 30 aprile 2020 e quale termine per la stipula del contratto notarile definitivo il 30 giugno 2020, pattuendo, altresì, una penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori, pari ad € 3.000,00 mensili; - che, a differenza del primo contratto, nel secondo preliminare le parti avevano concordato un prezzo di vendita di € 152.500,00 complessivi, oltre ### ed avevano rinunciato al rilascio della fideiussione di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 122/2005, a fronte dello scambio di due assegni - l'uno di € 50.000,00 emesso da ### (cfr. documento 5 dell'attore) e l'altro di € 100.000,00 emesso da ### s.r.l. (cfr. documento 15 della convenuta) - denominati “caparra” e “controcaparra”, che le parti si erano impegnate a non incassare; - che, a seguito di istanza di annullamento in autotutela, presentata dal ####, il 10 ottobre 2019 il Comune di ### aveva sospeso l'efficacia del permesso di costruire, successivamente convalidato in via definitiva il 17 gennaio 2020 (cfr. doc. 3 della convenuta); - che, in accoglimento della denuncia di nuova opera proposta dal ### D'### il Tribunale di ### con ordinanza del 13 maggio 2020, aveva ordinato a ### s.r.l. la sospensione dei lavori relativamente agli immobili per cui è causa ( documento 5 della convenuta); - che tale ordinanza era stata revocata il 29 novembre 2021 (cfr. documento 6 della convenuta); - che il 14 giugno 2023 ### s.r.l. aveva inoltrato a ### le fatture 2023/###/PR del 7 giugno 2023 per € 40.000,00 oltre ### così per € 41.600,00, e 2023/###/PR del 14 giugno 2023 per € 35.000,00 oltre ### così per € 36.400,00, fatture entrambe relative ad acconti sul preliminare registrato (cfr. documenti 8 e 9 dell'attore); - che con PEC del 27 giugno 2023 ### nel rilevare che i lavori erano ancora in corso e che non erano state rispettate le scadenze contrattualmente stabilite, aveva respinto gli addebiti portati dalle due summenzionate fatture ed aveva, quindi, eccepito l'inadempimento di ### s.r.l. ex art. 1460 c.c., osservando, altresì, che il credito maturato con la penale per il ritardo ammontava all'epoca ad € 111.000,00, rendendosi, ciononostante, disponibile a comporre in via bonaria l'insorgenda controversia ( documento 10 dell'attore); - che il 3 luglio 2023 ### s.r.l., nel riscontrare la missiva che precede, aveva negato il proprio inadempimento, dichiarando di considerare cessato il rapporto di fiducia fra le parti e richiedendo le coordinate bancarie del promissario acquirente al fine di bonificare, nell'immediatezza, le somme versate a titolo di caparra “a definizione di ogni rapporto intercorso e recesso immediato, per giusta causa”, dai contratti preliminari sottoscritti il 2 settembre 2019 (cfr. documento 11 dell'attore); - che con lettera del 25 luglio 2023 ### aveva contestato le giustificazioni addotte da ### s.r.l., rinnovando, in ogni caso, l'invito ad un incontro chiarificatore ( documento 12 dell'attore); - che, in assenza di riscontro, ### con PEC del 28 settembre 2023 aveva comunicato a ### s.r.l., ai sensi dell'art. 1385 c.c., il recesso dal contratto preliminare registrato, chiedendo, conseguentemente, il pagamento del doppio della caparra versata, mentre, relativamente al preliminare non registrato, aveva diffidato la stessa ### s.r.l.  dall'incassare l'assegno di € 50.000,00, chiedendone la restituzione ed offrendo, contestualmente, la restituzione dell'assegno di € 100.000,00 emesso dalla convenuta, preannunciando, infine, l'intenzione di agire in giudizio per l'adempimento del secondo preliminare (cfr. documento 13 dell'attore); - che, non avendo nuovamente ricevuto riscontro, ### con PEC del 6 novembre 2023 aveva comunicato a ### s.r.l. la volontà di risolvere il secondo preliminare non registrato, chiedendo il pagamento della penale da ritardo maturata per € 126.000,00 e riservandosi in ordine alla quantificazione del danno ulteriore (cfr. documento 16 dell'attore).   A fronte dell'impossibilità di dirimere bonariamente la controversia, ### si è, infine, determinato a rivolgersi a questo Tribunale a tutela delle proprie ragioni.   Come si è accennato, ### s.r.l., nel costituirsi contestando le pretese attoree, ha, in estrema sintesi, chiesto accertarsi la non essenzialità del termine per la stipula del definitivo, la legittimità del proprio recesso ex art. 1385 c.c., l'inadempimento contrattuale del promissario acquirente, il diritto di trattenere la caparra confirmatoria, la scarsa importanza del proprio inadempimento ed il proprio diritto alla restituzione dell'assegno relativo al secondo preliminare; in via subordinata, la stessa ### s.r.l. ha, poi, evidenziato che l'ex adverso lamentato ritardo era stato causato da sospensioni ad essa non imputabili e, dunque, incolpevoli, giacché correlate a contingenti difficoltà del momento (tra cui la pandemia da ### 19 e la guerra in ###, instando per la conseguente riduzione degli importi dovuti a titolo di penale.   Operate dette premesse, le domande formulate dall'attore vanno, come detto, accolte nei termini di seguito precisati.   Deve, invero, darsi continuità, in assenza di ragioni di segno contrario, alle pronunce, di primo e secondo grado, già intervenute (su questioni che entrambe le parti riferiscono essere sovrapponibili a quelle che ci occupano) nella causa a suo tempo promossa da ### fratello di ### contro ### s.r.l., pronunce di cui attore e convenuta hanno dato atto, producendole.   Orbene, quanto al contratto preliminare relativo alle unità immobiliari ### e ###, sottoscritto il 2 settembre 2019 e registrato a ### il 19 settembre 2019, dalla documentazione versata in atti (più sopra già citata) si ricava che in tale contratto le parti avevano previsto quale termine per l'ultimazione dei lavori il 30 aprile 2020 e quale termine per la stipula del contratto notarile definitivo il 30 giugno 2020.   Nello stesso preliminare i contraenti avevano pattuito il versamento di una caparra, ai sensi dell'art. 1385 c.c., di € 78.000,00 da parte di ### versamento da questi effettuato il 3 settembre 2019.   ### del contratto qui in esame ha, tuttavia, subito un notevole ritardo, tanto è vero che, alla data di proposizione della odierna domanda giudiziale (novembre 2023), è incontestato che l'immobile per cui è causa non risultava ancora terminato.   Nonostante ciò, il 14 giugno 2023 la convenuta aveva intimato a ### il pagamento di due fatture per € 78.000,00 complessivi, relative al primo ed al secondo acconto previsti all'art. 8 del preliminare registrato.   Richiesta a cui l'attore non ha dato corso, avanzando, ai sensi dell'art. 1460 c.c., eccezione d'inadempimento con lettera del 27 giugno 2023, nella quale ha, in particolare, evidenziato il rilevante ritardo della convenuta.   Ne è seguito nei mesi successivi lo scambio fra le parti delle rispettive comunicazioni di recesso, che si connotano, con riguardo al contratto in parola, per la loro intuibile rilevanza ai fini del decidere.   Più precisamente, si è detto supra che con mail del 3 luglio 2023 ### s.r.l. ha testualmente comunicato a ### quanto segue: “essendo venuto meno il rapporto fiduciario tra le parti, sono cortesemente a richiederTi di fornire ### dei tuoi assistiti dove la ### provvederà a bonificare nell'immediatezza le somme versate a titolo di caparra a definizione di ogni rapporto intercorso e recesso immediato, per giusta causa dai quattro contratti preliminari di permuta sottoscritti il ###” (due di tali contratti non formano, comunque, oggetto della presente causa).   Se ne ha che tale comunicazione non rispetta i canoni di cui all'art. 1385 c.c., potendo, piuttosto, essere qualificata come semplice proposta transattiva.   Ed, invero, l'art. 1385 c.c. riconosce alla parte adempiente la facoltà di recedere dal contratto solo a fronte dell'inadempimento colpevole e di non scarsa importanza della controparte, imponendo al Giudice, per giurisprudenza costante del ###, di operare, secondo i canoni di cui agli artt. 1453 e ss. c.c., una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i contraenti al fine di stabilire quale di essi abbia fatto venir meno l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 21209 dell'8 agosto 2019; si veda anche Cassazione civile, sez. I, ordinanza n. 12549 del 10 maggio 2019).   Al contrario, il recesso esercitato da ### s.r.l. appare ingiustificato ed irrituale.   Ingiustificato, in quanto si basa sull'intervenuta cessazione del rapporto fiduciario tra le parti, anziché sull'inadempimento colpevole e di non scarsa importanza di ### [difatti, nella comunicazione del 3 luglio 2023 la convenuta non fa cenno alcuno al mancato pagamento delle fatture nn. 2023/###/PR e 2023/###/PR, menzionato dalla convenuta per la prima volta a sostegno della propria tesi solo nella comparsa di costituzione e risposta; mancato pagamento, comunque, irrilevante al fine qui in esame, viste, da un lato, le condizioni di pagamento stabilite in contratto (che evidentemente prevedevano il versamento degli acconti in stretta correlazione alla regolare prosecuzione dei lavori) e, dall'altro lato, l'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata dall'attore].   Irrituale, in quanto la formulazione, ad opera di ### s.r.l., della volontà di sciogliersi unilateralmente dal rapporto contrattuale si accompagna a quella di restituire a ### la somma ricevuta a titolo di caparra confirmatoria, contrariamente a quanto previsto dall'art. 1385 c.c..   Il che porta a dover ritenere il recesso esercitato da ### s.r.l. inefficace.   A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi in relazione al recesso comunicato dall'attore con PEC del 28 settembre 2023, recesso che si fonda, infatti, su tre elementi: il ritardo nell'esecuzione del contratto, lo stato dell'immobile in quel momento e la comunicazione del 3 luglio 2023 della convenuta, dalla quale era desumibile la sua volontà di non adempiere.   Trattasi di elementi che, valutati alla stregua dei parametri propri della risoluzione per inadempimento, portano a ritenere il recesso esercitato da ### giustificato, rituale ed efficace, giacché: - alla data di invio della comunicazione in esame il ritardo accumulato dalla convenuta nell'ultimazione dei lavori era, addirittura, pari a 40 mesi, ossia tale da integrare la nozione di definitivo inadempimento, più che quella di mera inosservanza del tempo dell'adempimento; - in quello stesso momento l'immobile non era stato ancora ultimato, nonostante la relativa previsione contrattuale stabilisse il termine - non essenziale ex art. 1457 c.c., ma, comunque, rilevante nel rapporto - del 30 aprile 2020; - la comunicazione di ### s.r.l. del 3 luglio 2023 è in effetti chiaramente indicativa della sua volontà di non adempiere oltre le pattuizioni contrattuali.   Considerati, pertanto, l'interesse di ### reso evidente nel contratto de quo dall'indicazione dei termini per l'adempimento, ad ottenere celermente nella sua disponibilità l'immobile per cui è causa, nonché l'inadempimento di ### s.r.l., non può che concludersi nel senso di ritenere legittimo l'esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 e, di conseguenza, fondata la richiesta di pagamento del doppio della caparra versata a ### s.r.l..   A conclusione della disamina delle questioni concernenti il contratto preliminare sottoscritto il 2 settembre 2019 e registrato il 19 settembre 2019, merita, quindi, accoglimento la domanda formulata dall'attore in via principale come da lettera a) delle sue conclusioni definitive.   Si può, a questo punto, passare ad esaminare il contratto preliminare relativo alle unità immobiliari ### e ###, sottoscritto anch'esso il 2 settembre 2019, ma non registrato.   Come si è visto, in tale preliminare i contraenti avevano previsto i termini (presenti pure nell'altro contratto) per l'ultimazione dei lavori (30 aprile 2020) e per la stipula del definitivo (30 giugno 2020), non avevano, invece, stabilito un patto di caparra, avevano, infine, pattuito, a tutela del promissario acquirente, una clausola penale ex art. 1382 per il ritardo nell'ultimazione dei lavori, pari ad euro 3.000,00 mensili.   Per l'effetto, in relazione al preliminare non registrato e qui in esame, la comunicazione di recesso, inoltrata dalla convenuta, risulta a maggior ragione irrituale ed ingiustificata, in quanto: - il contratto de quo non aveva previsto un valido patto di caparra, da cui potesse originare il diritto di recesso in caso di inadempimento; - la previsione della clausola penale non attribuisce alle parti una simile facoltà; - tra le pattuizioni dei contraenti non rientrava l'attribuzione del diritto di recesso ex art.  1373 c.c., tale da legittimare, in assenza di un'ipotesi legale, lo scioglimento unilaterale dal rapporto contrattuale.   È, dunque, per le ragioni testé evidenziate che la comunicazione di recesso di ### s.r.l. s.r.l. va, nella specie, ritenuta priva di ogni effetto.   Peraltro, anche con riguardo al contratto in parola l'inadempimento della convenuta risulta, allo stato, evidente e di non scarsa importanza, valendo, sul punto (posto che si tratta dello stesso complesso immobiliare), le considerazioni già supra svolte in merito al notevole ritardo accumulato, al mancato completamento dell'immobile a distanza di anni dal termine previsto ed all'interesse del promissario acquirente sotteso al contratto.   Non colgono nel segno, del resto, le difese della convenuta, che qualifica come incolpevole il proprio ritardo nell'adempimento (rectius, il proprio inadempimento definitivo).   Ed, in effetti, appare, allo scopo, sufficiente evidenziare che: - le vicende relative al rapporto della convenuta con il proprio dante causa sono irrilevanti nel presente giudizio; - la validità del permesso di costruire e la realizzabilità dell'opera edilizia, sia sul piano fattuale che su quello giuridico, sono questioni che rientrano nella sfera di controllo del costruttore, il quale è tenuto a sopportarne le conseguenze sui successivi impegni contrattuali assunti nel caso di irregolarità, tanto più che, nel caso di specie, ### s.r.l. era a conoscenza delle contestazioni relative alla legittimità del permesso di costruire ben prima della stipula dei contratti per cui è causa (come emerge, infatti, dal contenuto del verbale dell'assemblea del #### del 20 luglio 2019, a quella data la convenuta aveva già attivato il procedimento di mediazione: cfr. documento 21 dell'attore); - la sospensione dei lavori dal 25 marzo al 3 maggio 2020, legata all'emergenza pandemica, è ingiustificata, posto che tra le attività svolte dalla convenuta rientrano quelle consentite dal D.P.C.M. n. 76 del 22 marzo 2020 (cfr. documento 1 dell'attore); - il provvedimento cautelare, adottato dal Tribunale di ### il 13 maggio 2020, e la sospensione dei lavori, prevista nel periodo estivo dal ### del Comune di ### sono circostanze similmente irrilevanti, dal momento che la convenuta si era scientemente impegnata a concludere i lavori entro il 30 aprile 2020; - le altre circostanze addotte da ### s.r.l. a giustificazione del ritardo accumulato (per tutte, condizioni meteo, ripianificazione finanziaria per incentivi e bonus fiscali, tempistiche tecnico-burocratiche, sovrapposizione di diversi cantieri) sono inidonee a qualificare lo stesso come non imputabile, in quanto tipicamente rientranti nel novero degli oneri di chi si impegna a costruire un immobile ed a venderlo entro una data determinata, tanto da poter essere ipotizzate e tenute in considerazione nella stipula del contratto.   Dalle considerazioni appena svolte discende, anzitutto, la fondatezza della domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., formulata in via principale dall'attore come da lettera b) delle sue conclusioni definitive.   Circa, invece, la correlata domanda di condanna della convenuta al pagamento della penale pattuita, come da lettera b)### delle sue conclusioni definitive, deve ritenersi fondata la contrapposta richiesta della medesima convenuta di riduzione della penale stessa.   Non può, infatti, ritenersi congrua la liquidazione di tale penale nella misura contrattualmente prevista di € 126.000,00 (€ 3.000,00 al mese, per 42 mesi, dal 30 aprile 2020 al 31 ottobre 2023), poiché deve operarsi la doverosa comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile all'attore in mancanza della clausola, che di tale pregiudizio costituisce una mera predeterminazione forfettaria.   Considerato, allora, che nella citazione introduttiva della lite (così testualmente a pagina 8) il danno da ritardo era stato indicato da ### nell'impossibilità di “utilizzare l'immobile in proprio o concederlo in locazione a terzi sin dal 2020”, devono, nella specie, valorizzarsi sia il fatto che il bene promesso in vendita risulta situato nella via ### posizionata nella periferica località denominata ### notoriamente ben distante dall'abitato di ### sia la stagionalità della vocazione turistica della località di che trattasi, elementi alla cui stregua appare equo ridurre la penale al minor importo di € 1.000,00 mensili, con conseguente rideterminazione del dovuto nella misura di € 42.000,00 complessivi (pari ad € 1.000,00 per i 42 mesi in cui si è sostanziato il ritardo, a decorrere dal 30 aprile 2020 pattiziamente previsto per l'ultimazione dei lavori), oltre interessi al saggio previsto dall'art. 1284 comma 4° c.c. dalla data della domanda giudiziale (9 novembre 2023) al saldo effettivo.   Merita, quindi, accoglimento la domanda di risarcimento del danno ulteriore, formulata dall'attore in via principale come da lettera b)### delle sue conclusioni definitive.   È, anzitutto, noto che, stante l'astratta possibilità di richiedere cumulativamente, nel caso di risoluzione del contratto, la penale per il ritardo ed il risarcimento del danno da inadempimento, senza incorrere nel divieto di cui all'art. 1383 c.c., la costante giurisprudenza di legittimità reputa necessario tenere in considerazione, nella valutazione della sussistenza e della consistenza del risarcimento, l'entità del danno ascrivibile al ritardo che sia già stato autonomamente considerato nella determinazione della penale, così da evitare un ingiusto sacrificio del debitore (cfr. Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 27994 del 31 ottobre 2018).   Tenuto conto, allora, del danno (quantificato in € 42.000,00) ascrivibile al ritardo, la domanda in esame, per come proposta, appare fondata, risultando il danno da inadempimento correttamente identificato nella differenza tra il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo ed il prezzo pattuito.   Al fine di giustificare la misura del danno richiesto, l'attore ha, peraltro, dimesso la perizia di stima redatta dal geom. ### (vedasi il suo documento 25), che la convenuta ha contestato, rilevando che il danno sarebbe stato “del tutto empiricamente stimato” e che “In realtà il prezzo indicato in contratto è il prezzo dell'immobile al grezzo, come emerge dal capitolato dove sono indicati i prezzi delle finiture e come del resto specificato per l'immobile relativo al contratto registrato, a cui quello non registrato fa espresso riferimento”.   A ben vedere, però, solo nel primo preliminare, registrato, risulta specificato all'art.  8 che “La vendita verrà effettuata a corpo al prezzo che viene di comune accordo stabilito ed accettato tra le parti in complessivi € 160.000 al netto di IV.A. Dal suddetto prezzo è esclusa la realizzazione dei pavimenti e rivestimenti in ceramica, i serramenti esterni, le pitture interne, i sanitari e tutte le finiture del solaio”, mentre nel secondo preliminare, non registrato, risulta stabilito all'art. 8 che “La vendita verrà effettuata a corpo al prezzo che viene di comune accordo stabilito ed accettato tra le parti in complessivi ### 152.500,00 al netto di IV.A. Il suddetto prezzo è stato determinato in considerazione che i cointestatari firmatari del presente accordo hanno sottoscritto un preliminare di compravendita per l'acquisto di una ulteriore porzione immobiliare cadauno”.   Nessun riferimento emerge, pertanto, in ordine al fatto che il prezzo di € 152.500,00 sarebbe stato determinato al grezzo, attesa l'evidente assenza tanto di espressi riferimenti in tal senso, quanto di ulteriori richiami da parte del testo contrattuale al capitolato o alle indicazioni contenute nel contratto registrato.   La stima risulta, inoltre, dettagliatamente effettuata con modalità esaustive e coerenti, previo sopralluogo esterno, analisi delle zone edificabili, consultazione dei piani urbanistici e delle relative norme tecniche di attuazione, indagine di mercato mediante professionisti e operatori del settore e rilevamento dei prezzi esercitati in recenti libere compravendite di immobili simili e comparabili sulla base di titoli di acquisto e delle offerte di mercato, senza che le risultanze valutative offerte risultino altrimenti confutate attraverso analoghe valutazioni stragiudiziali o istanza di ulteriori approfondimenti mediante accertamento tecnico di ufficio.   Non vi sono, pertanto, motivi per disattendere le indicazioni contenute nel rapporto di valutazione attoreo, nel quale il danno conseguente alla mancata consegna dell'immobile deve, dunque, ritenersi correttamente quantificato sulla base del confronto tra il valore dell'immobile promesso in vendita ed il costo che il promissario acquirente dovrebbe sostenere in un arco di tempo prossimo all'attualità al fine di reperire sul mercato un immobile avente analoghe caratteristiche.   Essendo il valore dell'immobile pattuito in contratto riferito ad un periodo pregresso, lo stesso è stato incrementato della rivalutazione monetaria relativamente al periodo dal 30 giugno 2020 alla data di notifica dell'atto di citazione, intervenuta il 9 novembre 2023.   È stato, quindi, confrontato l'originario prezzo rivalutato (€ 176.747,50) con il valore di stima all'attualità (€ 261.475,00), pervenendo così alla determinazione della somma corrispondente alla differenza di valore, pari ad € 84.727,50.   ### s.r.l. va, quindi, condannata a corrispondere a ### a titolo di risarcimento del danno da definitivo inadempimento, € 84.727,50, oltre interessi al saggio previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale (9 novembre 2023) al saldo effettivo.   Dalle statuizioni che precedono consegue, infine, l'obbligo per ciascuna parte di restituire all'altra gli assegni scambiati in funzione di garanzia alla stipula del contratto de quo e, più precisamente, l'assegno n. 8335178257-03 dell'importo di € 100.000,00, tratto su ### a ### s.r.l. e l'assegno n. ###-09 dell'importo di € 50.000,00, tratto su ### dei ### di ### a ### Assegni che sono stati, infatti, scambiati tra i contraenti in occasione della stipula del preliminare non registrato, con l'impegno reciproco a non incassarli, sì da escludersi la conclusione di un patto di caparra ex art. 1385 c.c.; inoltre, la funzione di garanzia veniva resa evidente dalla contestuale previsione nella clausola contrattuale della rinunzia al rilascio della garanzia fideiussoria di cui all'art. 2 D.lgs. n. 122/2005.   Chiaro che, con la risoluzione del contratto viene, pertanto, meno qualsiasi titolo legittimante la ritenzione degli assegni, che, conseguentemente, devono essere restituiti.  2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei vigenti parametri forensi (scaglione da€ 260.001,00 ad € 520.000,00; valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendovi ragioni per discostarsene; valori minimi per la fase di trattazione, non essendo stata svolta attività istruttoria).  P. Q. M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede: 1) accoglie la domanda formulata dall'attore in via principale come da lettera a) delle sue conclusioni definitive e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore stesso, di € 156.000,00, oltre interessi come da domanda; 2) accoglie la domanda formulata dall'attore in via principale come da lettera b) delle sue conclusioni definitive e, per l'effetto, condanna la convenuta a pagare all'attore stesso, per i titoli indicati in motivazione, € 42.000,00 ed € 84.727,50, il tutto oltre interessi come specificati in motivazione; 3) ordina alla convenuta di restituire all'attore l'assegno n. ###-09 dell'importo di € 50.000,00, tratto su ### dei ### di ### 4) ordina all'attore di restituire alla convenuta l'assegno n. 8335178257-03 dell'importo di € 100.000,00, tratto su ### 5) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese del presente procedimento, che liquida in € 17.252,00 per compenso ed € 1.241.00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge ### deciso in ### il 18 gennaio 2026.  

Il Giudice
dr.ssa ###


causa n. 2065/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Paola Costa

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 15290/2024 del 31-05-2024

... assi, nonché di procura speciale depositata con la comparsa di costituzione di nuovo difensore del 12 marzo 2024; -ricorrenti nei confronti di ### s.r.l., in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dal l'Avv. ### (pec dichiarata: ###), in virtù di procura allegata al controricorso; -controricorrente per la cassazione della sentenza n. 156/2021 della CORTE d'APPELLO di LECCE, depositata il giorno 8 febbraio 2021; udita la relazione svolta nel la camera di consiglio del 22 marzo 2024 dal #### 1. La Corte d'appello di Lecce, in sede ###sentenza n. 1510/2015, in riforma della sentenza n.135/2013 del locale Tribunale, ### distaccata di ### assolse ### e ### dal reato di invasione di terreni (art.633 cod. pen.) per insussistenza del fatto, ex art. 530 cod. proc. pen., e li prosciolse dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ra gioni con violenza sulle cose (art.392 cod. pen.) perché non punibili per p articolare tenuità del fatto, e x art.131-bis cod. pen.. Proposto ricorso per cassazione dalla parte civile costituita ### s.r.l., questa Corte di legitti mità, ### con sentenza 21849/2017, lo accolse e rinviò al giudice civile in (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23152/2021 R.G., proposto da #### rappresentati e difesi dall'Avv. ### (pec dichiarata: ###), in virtù di procura notarile per ### assi, nonché di procura speciale depositata con la comparsa di costituzione di nuovo difensore del 12 marzo 2024; -ricorrenti nei confronti di ### s.r.l., in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dal l'Avv. ### (pec dichiarata: ###), in virtù di procura allegata al controricorso; -controricorrente per la cassazione della sentenza n. 156/2021 della CORTE d'APPELLO di LECCE, depositata il giorno 8 febbraio 2021; udita la relazione svolta nel la camera di consiglio del 22 marzo 2024 dal #### 1. La Corte d'appello di Lecce, in sede ###sentenza n. 1510/2015, in riforma della sentenza n.135/2013 del locale Tribunale, ### distaccata di ### assolse ### e ### dal reato di invasione di terreni (art.633 cod. pen.) per insussistenza del fatto, ex art. 530 cod. proc. pen., e li prosciolse dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ra gioni con violenza sulle cose (art.392 cod. pen.) perché non punibili per p articolare tenuità del fatto, e x art.131-bis cod. pen.. 
Proposto ricorso per cassazione dalla parte civile costituita ### s.r.l., questa Corte di legitti mità, ### con sentenza 21849/2017, lo accolse e rinviò al giudice civile in grado d'appello competente per valore, ex art.622 cod. proc. pen..  2. Riassunto il giudizio dalla ### s.r.l. dinanzi alla Corte d'appello di Lecce in sede ###sentenza 8 febbraio 2021, n. 156, ha condannato ### e ### a risarcire alla ### s.r.l. il danno complessivamente subìto in conseguenza della condotta illecita da loro tenuta, liquidando quello patrimoniale in ### 450,00 e quello non patrimoniale in ### 900,00, oltre agli interessi legali dalla pronuncia al saldo e alle spese processuali di tutti i gradi di giudizio.  3. Propongono ricorso per cassazione ### e ### sulla base di sei motivi.   Risponde con controricorso la ### s.r.l.. 
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art.380-bis.1 cod. proc. civ.. 
Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. 
I soli ricorrenti hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo viene denunciata, ex art. 360, nn.3 e 4 cod. proc.  civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per «radicale travisamento della prova su un fatto decisivo della controversia», per avere la Corte d'appello «erroneamente dedotto dalla sentenza n. 135/2013 Reg. 3 Sent. del Tribunale di Lecce - ### di ### … una informazione probatoria insussistente».  1.a. La Corte d'appel lo - sulla premessa che, sul piano civilistico , la condotta integrativa dell'invasione di terreni od edifici può essere concretata sia da uno spoglio che da una molestia del possesso, tutelabili, rispettivamente, con l'azione di reintegrazione e con quella di manutenzione (p. 8 della sentenza impugnata) - ha ritenuto provato, sulla base della «documentazione versata in atti» e delle «dichiarazioni testimoniali rese in dibattimento»: che la ### s.r.l.  aveva acquistato un fondo rustico contenente le particelle 46, 47, 50 e 189 in agro di ### nell'anno 2003; che periodicamente aveva conferito a terzi lavori di pulizia del fondo; che nel gennaio 2007 aveva commissionato una scala in conci di tufo per collegare la part. 46 alla parte residua della sua proprietà, dato che tale particella era posta ad un livello più basso dei terreni adiacenti; che, nell'effettuare detti lavori, si era accorta che i confinanti, proprietari della part.  42 (ovverosia i sig.ri ###, avevano occupato con attrezzature agricole parte della particella 46; che aveva quindi agito in petitorio per rivendicare la sua proprietà; che nelle more di questo giudizio i confinanti avevano distrutto la scala in conci di tufo, avevano impedito l'ingresso al terreno ad una pala meccanica con cui si intendeva realizzare una strada carrabile di accesso al fo ndo ed avevano arato la particella; che, in ragione di ciò, la CPO aveva agito anche in possessorio; che, infine, successivamente a tale ulteriore azione, nell'ottobre 2007, i confinanti avevano ripetuto l'aratura dell'appezzamento di terreno coincidente con la part.46. 
Sulla base di queste emergenze in fatto, il giudice del merito ha ritenuto in diritto: a) che la ### s.r.l. aveva instaurato con la res (l'appezzamento di terreno coincidente con la part. 46) una relazione di fatto qualificabile come possesso, poiché aveva posto in essere co ndotte che dimostravano inequivocabilmente la volontà di esercitare in concreto una signoria di fatto sul bene; b) che, per converso, era emersa, se non lo spoglio, la turbativa di tale possesso imputabile ai sigg.ri ### c) che pertanto si era integrata una fattispecie di «responsabilità di ### e ### ex art. art. 622 cpp, ai soli fini civili, in ordine ai fatti ascritti» (p. 9 della sentenza impugnata). 4 1.b. I ricorrenti censurano questa statuizione perché fondata su «radicale travisamento della sentenza penale di primo grado n. 135/2013» (p. 15 del ricorso), dalla quale sarebbe stata tratta «una informazio ne probatoria insussistente» (p. 13 del ricorso); ciò, in quanto dalla motivazione della sentenza penale di primo grado emergerebbero «soltanto i … fatti accaduti la mattina del 27.4.2007», nonché «l'ulteriore fatto dell'abbattimento della scala in conci di tufo», ma in tale sentenza non si farebbe alcun riferimento «all'impedimento all'accesso del fondo ad una pala meccanica» e «al fatto che il primo ottobre 2007 i confinanti ripetevano l'aratura della particella» (pp. 14-15 del ricorso). 
Sottolineano, inoltre, i ricorrenti che la sentenza penale di primo grado, pur avendo accertato l'avvenuto abbattimento della scala, avrebbe escluso che essi ne erano stati gli autori, assolvendoli, con statuizione passata in giudicato, dal reato di danneggiamento, ex art. 530, secondo comma, cod. proc. pen., per essere insufficiente la prova della commissione del fatto da parte loro (p.14 del ricorso).  1.1. Il motivo è infondato.  1.1.a. Va premesso che, nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di proscioglimento dell'imputato su ricorso della parte civile, il giudizio di “rinvio” ex art. 622 cod. proc. pen. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale. 
Pertanto, da un lato, sul piano sostanziale, il giudice civile è tenuto a verificare l'integrazione della fattisp ecie atipica di cui all'art. 2043 cod. civ., senza po ter accertare, in via incidentale, la ric orrenza di qu ella ti pica contemplata dalla norma incriminatrice, stante l'ontologica diversità strutturale tra le due forme di illecito e la necessità di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza (Corte cost. nn. 182 del 2021 e 173 del 2022; Corte EDU, #### c.  ### 20 ottobre 2020; Corte EDU; #### c. ### 18 novembre 2021; Cass. 15/10/2019, n. 25918; Cass. 13/01/2021, n. 457; 21/03/2022, n. 8997 Cass. 18/10/2022, n. ###; Cass. 3/02/2023, n. 3368; Cass. 31/01/2024, n. 2879; Cass. 15/03/2024, n. 7094). 5 Dall'altro lato, sul piano processuale, trovano applicazione, nell'ambito di una definitiva e integrale translatio iudicii, oltre ai criteri di giudizio funzionali all'accertamento della responsabilità civile (in primis, le regole di funzione dell'accertamento della causalità civilistica: Cass. 12/06/2019, n. 15859; 18/10/2022, n.###, cit.), tu tte le regole processuali che presiedono all'esercizio della giurisdizione civile, nonché quelle probatorie, sia con riguardo ai mezzi di prova in senso stretto che con riguardo all'attività di valutazione dei risultati probatori (Cass. 25/06/2019, n. 16916; Cass. 20/01/2022, n. 1754; Cass. 08/03/2022, n. 7474; Cass. 21/03/2022, n. 8997, cit.; Cass. 19/05/2022, n. 16169). 
Ciò, sul presupp osto - evidenziato dalle stesse ### di questa Corte (Cass., Sez. Un. Pen., 28/01/2021-04/06/2021, n. 22065) - che il giudizio rescissorio di “rinvio” dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, previsto dalla citata disposizione processualpenalistica, ha, in realtà, natura di giudizio autonomo rispetto al precedente giudizio rescindente, rispetto al quale non si pone un problema di vincolatività del principio di diritto enunciato in sede penale.  1.1.b. Tanto premesso, nel caso in esame la Corte d'appello ha svolto correttamente la cognizione devolutale nell'osservanza dei detti criteri, in quanto, indipendentemente dal proscioglimento penale, ha proceduto all'accertamento degli elementi (oggettivi e soggettivo ) costitutivi dell'il lecito civile, che ha ritenuto integrato (nella fattispecie della turbativa del possesso), in applicazione delle regole processuali e probatorie che governano il giudizio civile.  1.1.c. Alla luce di queste regole, il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motiv azione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la di vergenza delle reg ole, proprie di qu el procedimento, relative all'ammission e e all'assunzione della prova (ex aliis , Cass. 20/01/2015, n. 840; Cass. 10/10/2018, n. 25067). 6 Sono, du nque, liberamente appre zzabili dal giudice civile, quali prov e atipiche, anche le prove assunte del precedente processo penale, se rifluiscono ritualmente, quali prove precostituite, nel giudizio civile risarcitorio, e tra queste, ovviamente, anche le sentenze pronunciate nell'ambito di quel processo, le quali - a prescindere dai limiti entro i quali è attribuita formale efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno alle sentenze di condanna e di assoluzione emesse in dibattimento (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) - possono essere dedotte dal danneggiato-attore come mezzi di prov a documentale atipici liberamente apprezzabili dal giudice, in funzi one della di mostrazione (non già del reato, bensì) dell'illecito civile attribuito all'ex imputato, ora convenuto. 
La libera valutabilità da parte del giudice civile delle prove assunte nel precedente processo penale è stata riconosciuta da qu esta Corte anche nell'ipotesi in cui il processo penale si sia svolto tra parti diverse (ex aliis, 19/07/2019, n. 1 9521; Cass. 31/10/2023, n. ###) e, con rig uardo alle sentenze, anche a quella - c.d. sentenza di patteggiamento - di cui una norma espressa ne proclama la formale inefficacia agli effetti civili (art. 445, comma 1- bis, cod. proc. pen.), la quale, pur non costituendo prova ### piena, può comunque essere apprezzata come elemento di prova in sede ######; Cass. 31/01/2024, n. 2897); ciò in quanto, da un lato, con riguardo ai poteri del giudice civile, fondati sul principio del li bero convincimento, al giudice medesimo non pu ò reputarsi precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, in ragione dell'assenza di un principio di tipi cità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (cfr. Cass. 7/11/2023, n.###, cit.); dall'altro lato, con riguardo ai diritti delle parti, non viene inficiata la possibilità di esercitare in modo pieno il diritto al contraddittorio sulla formazione della prova nelle forme consentite dal giudizio civile in relazione alle prove documentali precostituite dedotte nello stesso, sia, sul piano sostanziale, contestando, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale, sia, sul piano formale, deducendo l'irritualità o la tardività della produzione (cfr. Cass. 31/01/2024, n. 2897, cit., in motiv.). 7 1.1.d. Nel caso in esame, la Corte di merito ha trat to l'accertamento dell'illecito civile dal libero apprezzamento non solo della sentenza penale di primo grado ma anche (e soprattutto) della «documentazione versata in atti» e delle «dichiarazioni testimoniali rese a dibat timento», dunqu e del co rpo complessivo delle prove assu nte nel precedente proc esso penale; pertanto, nessun “travisamento” (vizio, tra l'altro inammissibilmente dedotto al di fuori del paradigma in cui questa Corte, nel suo massimo consesso, ne ha ammesso la deduzione in sede di legittimità: Cass., Sez. Un., 5/03/2024, n. 5792) è configurabile nella fattispecie, avendo la motivazione della sentenza penale solo contribuito, con le altre risultanze istruttorie, a formare il convincimento del giudice civile in ordine a tutte le circostanze accertate. 
Il primo motivo, dunque, deve essere rigettato.  2. Con il secondo motivo viene denunciata, ex art. 360, nn. 3 e 5, cod.  proc. civ., in primo luogo, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 633 cod.  pen.; in sec ondo luogo, l'omesso esame del fatto de cisivo e controverso «costituito dalla testimonianza resa nel giudizio penale di primo grado dalla signora ### legale rappresentante della ### s.r.l.»; in terzo luogo, il «vizio di motivazione».  2.1.a. La prima doglianza è infondata. 
Deducono i ricorrenti, sotto un primo profilo, che la Corte territoriale «si è soffermata sui profili civilistici della turbativa del possesso senza osservare nulla in merito all'elemento soggettivo del reato di invasione di terreni di cui all'art.  633 c.p.» (p. 17 del ricorso) e, sotto un secondo profilo, che la Corte medesima «ha riconosciuto … l'esistenza di un possesso tutelabile valorizzando quanto già ritenuto dal Tribunale di Lecce, in sede di reclamo avverso il diniego del giudice del posse ssorio al chiesto prov vedimento interdittale», non ostante nessun giudicato sia sceso sul co ntenzios o civile in materia petitor ia e possessoria ancora in corso tra le parti. 
Quanto al primo profilo, la stessa formulazione della doglianza conferma la piena legittimità dell'accertamento compiuto dalla Corte di merito, la quale, al contrario, avrebbe oltrepassato i limiti della cognizione devolutale se avesse 8 affrontato la questione della sussistenza del dolo specifico del delitto di cui all'art.  633 cod. proc. civ.. 
Infatti, le questioni della sussistenza del reato e della colpevolezza penale degli imputati erano state ormai definitivamente risolte in senso negativo con la pronuncia di proscioglimento, non incisa, sotto tali aspetti, dall'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dalla parte civile, in seguito al quale era stato devoluto al giudice civile competente in grado d'appello unicamente il compito di accertare la sussistenza dell'illecito aquiliano e dei suoi elementi costitutivi (oggettivi e soggettivo), senza potere indagare, neppure incidentalmente, sui requisiti strutturali del reato, ciò che avrebbe comportato, oltre alla violazione del principio sovranazionale di innocenza e di quello costituzionale di non colpevolezza, l'indebita confusione dell'alt erità ontologi ca tra la fattisp ecie atipica aquiliana e la fatti specie tipi ca prevista e punita dalla norma incriminatrice penale (Corte cost. n. 182 del 2021, cit.). 
Pertanto, la circostanza che non sia stato indagato l'elemento subiettivo del reato di invasione di terreni, lungi dal tradursi in un vizio di legittimità della sentenza impugnata, costituisce il risultato del corretto esercizio, da parte del giudice adìto ex art.622 cod. proc. pen., dell'actio finium regundorum in ordine della cognizione devolutagli e del doveroso restraint rispetto ai limiti di essa. 
Quanto al profilo relativo alla circostanza che «l'esistenza di un possesso tutelabile» sarebbe stata accertata in difetto della maturazione del giudicato sui giudizi possessorio e petitorio, va ribadito quanto già si è già osservato (#### 1.1.c.) circa la libera apprezzabilità delle prove, anche atipiche, tra cui rientrano gli atti di altro giudizio tra le stesse parti.  2.1.b. La seconda doglianza (omesso esame della testimonianza resa nel giudizio penale dalla legale rappresentante della ### s.r.l.) è inammissibile. 
La denuncia di omesso esame di fatto decisivo e discusso, infatti, può essere formulata in ordine ad un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso, non già in ordine ad un elemento istruttorio, precostituito o - come nella specie - costituendo (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; tra le successive, ex multis, Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass.29/10/2018, 27415). 9 2.c. Inammissibile, in fine, è anche la te rza doglian za, co n cui viene indebitamente denunciato il vizio motivazionale, senza dedurre alcun elemento idoneo a proiettare la motivazione al disotto del “minimo costituzionale” (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, nn. 8 053 e 8054; tra le success ive, ex mu ltis, C ass.  25/09/2018, n. 22598; Cass. 3/03/2022, n. 7090). 
Il secondo motivo, dunque, va complessivamente rigettato.  3. Con il terzo motivo viene denunciata, ex art. 360, n.3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 392 e 131- bis cod. pen.. 
I ricorren ti osservano che, in sede penale , la Corte d'appel lo li av eva prosciolti dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, perché non punibili per la particolare tenuità del fatto. 
Tale causa di non punibilità era stata applicata in seguito all'assoluzione, per in sussistenza del fatto, dal reato di in vasione di terreni , che era stata pronunciata dalla Corte d'appello penale sul rilievo che l'invasione era stata posta in essere prima dell'acqui sto, da pa rte della ### s.r.l., dell'appezzamento coincidente con la particella n.46, allorché proprietario del terreno invaso era un altro soggetto, che avrebbe potuto tollerarla. 
La pronuncia assolutoria dal reato di cui all'art. 633 cod . pen. aveva costituito il presupposto necessario dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. al reato di cui all'art. 392 cod. pen., posto che altrimenti sarebbe sussistito il vincolo di continuazione tra i due re ati che avrebbe reso inapplicabile l'esimente medesima, in conformità ad un principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità. 
I ricorrenti sostengono, dunque, che presupposto della pronuncia della Corte d'appello, in sede di “rinvio” ex art. 622 cod. proc. pen., sul reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sarebbe stato proprio il rin novato accertamento della responsabilità penale per il diverso reato di invasione di terreni, che avrebbe imposto di escludere l'esimente in ragione del vincolo ex art.81, cpv., cod. pen., così aprendo le porte alla declaratoria di responsabilità anche per il reato di cui all'art. 392 cod. pen.. 10 Concludono, pertanto, che, accertata l'erroneità del predetto accertamento della responsabilità ex art. 633 cod. pen. (in accoglimento del primo motivo di ricorso), dovrebbe cadere necessariamente anche quello della responsabilità ex art.392 cod. pen., venendo meno «il motivo ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod.  pen.» (p. 23 del ricorso).  3.1. Il m otivo è manifestamente in fondato, stante quanto si è sopra ampiamente osservato (sia sub 1.1. che sub 2.1.) sull'oggetto dell'accertamento del giudice civile nel giudizio celebrato ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., che riguarda esclusivamente gli elementi costitutivi dell'illecito civile e non anche - neppure in cidentalmente - quelli del reato, in ra gione della definitività e intangibilità della decisione precedentemente adottata in ordine alla responsabilità penale del convenuto, che provoca il definitivo “dissolvimento” (così, in termini, Cass., Sez. Un. pen., 28/01/2021-04/06/2021, n. 22065, cit., ### 15 della ### del le ragioni che avevano originariamente giustificato, a seguito della costituzione di parte civile nel procedimento penale, le deroghe alle modalità di istruzione e di giudizio dell'azione civile, imponendone i condizionamenti del processo penale, funzionali alle esigenze di speditezza del procedimento. 
Anche il terzo motivo, dunque, deve essere rigettato.  4. Con il quarto motivo vengono denunciati, ex art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod.  proc. civ., in primo luogo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod.  civ. e 324 cod. proc. civ.; in secondo luogo, la violazione dell'art. 112 cod. proc.  civ.; in terzo luogo, l'omesso esame di fatto decisivo e controverso «costituito dal giud icato interno formatosi sull a statuizione contenuta nella sentenza 113/2013 Reg. Sent. del Tribunale di Lecce - ### di ### di assoluzione di ### e ### per non avere commesso il fatto contestato del “danneggiamento della scala realizzat a dalla ### s.r.l. per collegare i terreni posti su differenti quote”». 
La doglianza , in sintesi, rimprovera alla sentenza impugnata di av er ritenuto provata, tra le altre, la circostanza della distruzione, ad opera degli ex imputati, della scala in conci di tufo fatta costruire dall'ex parte civile, nonché di 11 aver riconosciuto, in conseguenza di tale accertamento, un danno patrimoniale liquidato in ### 450,00. 
I ricorrenti deducono che tale accertamento sarebbe stato compiuto senza considerare che dal reato di danneggiamento della scala essi erano stati assolti, ex art. 530, secondo comma, cod. proc. pen., per non aver commesso il fatto, già con la sentenza penale di primo grado, emessa dal Tr ibunale di L ecce, ### distaccata di ### sotto tale profilo non impugnata e, dunque, passata in giudicato. 
Evidenziano che avevano ritualmente sollevato, nel giudizio civile ex art.622 cod. proc. pen., l'eccezione di giudicato esterno e sostengono che la Corte di merito avrebbe indebitamente omesso di provvedere su tale eccezione. 
La sentenza impugnata - concludono - andrebbe dunque annullata per violazione del giudicato esterno di cui alla pronuncia penale di primo grado.  4.1. Il motivo è manifestamente infondato.  ### di giudic ato, attribuita alla sentenza penale irrevoc abile di assoluzione pronunciata in seguito al dibattimento, in ordine alle circostanze che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che è stato compiuto nell'adempimento di un dove re o nell' esercizio di una fac oltà legittima, presuppone il positivo «accertamento» (art. 652 cod. proc. pen.) di una di dette circostanze; pertanto, quando l'assoluzione non si fondi sull'effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecip azione ad e sso dell'imputato o circa la sussistenza della scriminante, ma sia stata pronunciata, ex a rt. 530, secondo comma, cod. proc. pe n., sulla base della mancanza, dell'insufficienza o del la contraddittorietà della prova di tali circ ostanze, la sentenza penale non ha alcuna efficacia preclusiva nel successivo giudizio civile in ordine alla verifica delle circostanze medesime, poiché esse non ha nno formato oggetto di un “accertamento”, su cui possa essere sceso il giudicato (Cass. 30/10/2007, n. 22883; Cass. 9/03/2010, n. 5676; Cass. 11/02/2011, 3376; Cass. 11/03/2016, n. 4764). 
Anche il quarto motivo, pertanto, deve essere rigettato.  5. Con il quinto motivo vengono denunciati, ex art. 360, nn. 3 e 4, cod.  proc. civ., in primo luogo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 12 2059, 2056, 1223, 1226, 2697, 2727 e 2729 in combinato disposto con l'art.  115 cod. proc. civ. e l'art. 185 cod. pen.; in secondo luogo, la violazione dell'art.  132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.. 
I ricorrenti deducono che la liquidazi one equitativa dei danni non patrimoniali sarebbe stata fatta in difetto di prova della loro sussistenza, sul rilievo della accertata «violazione, per un anno e mezzo, dei diritt i costituzionalmente garantiti della libertà personale e della proprietà», per essere stato impedito alla ### s.r.l. di «accedere liberamente al fondo» (p. 11 della sentenza). 
Deducono che il pregiudizio non patrimoniale risarcibile ha la natura di danno-conseguenza che de ve essere allegato e provato, non integrando un pregiudizio in re ipsa, sicché il ricorso alla valutazione equitativa sarebbe stato illegittimo in quanto possibile solo in presenza dell'allegazione e prova dell'an e della impossibilità o particolare difficoltà di prova del quantum.  5.1. Il motivo è infondato.  ### - mediante la dedotta «violazione, per un anno e mezzo, dei diritti costituzionalmente garantiti della libertà personale e della proprietà», e in particolare della facoltà di «accedere liberamente al fondo» - riguardava un evento di danno derivante da una fattispecie di reato che è stata accertata in fatto nel giudizio penale, sebbene con esclusione della punibilità per tenuità - non già per mancanza - della offensività (art. 131-bis cod. pen.; Corte cost.  173 del 2002). 
Ciò posto, la liquidazione delle co nseguenze dannose - che costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità - è stata effettuata sulla base di corrette premesse in iure, vertendosi in un'ipotesi in cui la risarcibilità del danno non patrimoniale è prevista dalla legge (arg. ex artt.  185 co d. pen. e 2059 c od. civ.) e in cu i la liquidazione deve avvenire necessariamente in via equitativa.  6. Con il sesto motivo viene denunciata, ex art. 360, n.3, cod. proc. civ., la violazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ., nonché dell'art. 24 Cost.. 
Viene censurata la statuizione con cui la Corte territoriale ha posto le spese di tutti i gradi di giudizio a carico solidale dei convenuti, senza considerare che 13 essi non sarebbero stati soccombenti nel giudizio penale, avendo ottenuto sentenza di proscioglimento, in primo grado, in ordine al reato di danneggiamento e, in secondo grado, in ordine ai reati di invasione di terreni e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.  6.1. Il motivo è manifestamente infondato. 
La Corte territoriale, infatti, non ha provveduto sulle spese sostenute nel processo penale per l'accertamen to dei reati , che so no poste a carico dell'imputato solo in caso di co ndanna (art. 535 co d. proc. pen.) , ma, nel condannare i c onvenuti soccombenti al rim borso delle spese sostenute dall'attrice vittoriosa in relazione a tutti i gradi di giudizi o, ha debitamente provveduto sulle spese concernenti il rapp orto proc essuale tra le parti del giudizio civile (già parti private del processo penale: art. 541 cod. proc. pen.) e ha correttamente tenuto conto dell'esito complessivo della controversia tra loro intercorsa (Cass. 18/03/2014, 6259; Cass. 12/04/20 18, n. 9064; 6/10/2021, n. 27056).  7. In definitiva, il ricorso va rigettato.  8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.  9. Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art.  13, co mma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. 
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in ### 1.400,00 per compensi, oltre esborsi liquidati in ### 200,00, spese forfetarie e accessori. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente 14 ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Scrima Antonietta, Spaziani Paolo

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23600 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.127 secondi in data 13 febbraio 2026 (IUG:OU-33CC7D) - 3166 utenti online