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Tribunale di Roma, Sentenza n. 1483/2026 del 30-01-2026

... premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta dei convenuti e dei terzi chiamati , delle memorie autorizzate nonché di tutti gli atti e documenti di causa che in questa sede integralmente si richiamano . ### ha spiegato tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 11715/2020 emesso dal Giudice di ### di ### su istanza degli Avv.ti ### e ### per gli onorari a questi ultimi dovuti per l'attività di patrociniolimitata alla fase sommaria del rito ### prestata nell'impugnativa del licenziamento individuale del ### per avvenuto superamento del periodo di comporto di malattia . Nel contestare la debenza della somma oggetto del provvedimento monitorio parte opponente ha dedotto l'esistenza di una serie di inadempimenti e negligenze posti in essere dai suddetti professionisti, per i quali ha spiegato domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, quantificati in € 26.000,00, previo accertamento della responsabilità degli opposti nell'espletamento del mandato loro conferito . ### con ordinanza del 14 giugno 2022 ha autorizzato la provvisoria esecutività del d.i. opposto e ha dichiarato la propria incompetenza per valore sulla domanda (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice Unico Dott.ssa ### nella causa N.R.G. 57644/2022 pervenuta all'udienza del 27 ottobre 2025 per la spedizione a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. , vertente tra : ### nato a ### il ### , difeso giusta delega in atti dall'Avv.  ### in riassunzione ###. #### e Avv. #### difesi in proprio ### in riassunzione ### S.A. - ### per l'#### difesa giusta delega in atti dagli Avv.ti ### e ### su istanza del convenuto ### s.p.a. ### , difesa giusta delega in atti dall'Avv. ### su istanza del convenuto ### responsabilità professionale dell'avvocatorito ### - fase sommaria - azione risarcitoria ex art. 1176 comma 2 CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 27 ottobre 2025 con note di trattazione scritta Ha pronunciato SENTENZA MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ; si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta dei convenuti e dei terzi chiamati , delle memorie autorizzate nonché di tutti gli atti e documenti di causa che in questa sede integralmente si richiamano .  ### ha spiegato tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 11715/2020 emesso dal Giudice di ### di ### su istanza degli Avv.ti ### e ### per gli onorari a questi ultimi dovuti per l'attività di patrociniolimitata alla fase sommaria del rito ### prestata nell'impugnativa del licenziamento individuale del ### per avvenuto superamento del periodo di comporto di malattia . 
Nel contestare la debenza della somma oggetto del provvedimento monitorio parte opponente ha dedotto l'esistenza di una serie di inadempimenti e negligenze posti in essere dai suddetti professionisti, per i quali ha spiegato domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, quantificati in € 26.000,00, previo accertamento della responsabilità degli opposti nell'espletamento del mandato loro conferito .  ### con ordinanza del 14 giugno 2022 ha autorizzato la provvisoria esecutività del d.i. opposto e ha dichiarato la propria incompetenza per valore sulla domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente , rimettendo le parti innanzi al Tribunale Ordinario di ### , competente per valore, nei termini di legge. 
Il giudizio è stato tempestivamente riassunto dal ### , il quale ha reiterato le doglianze sull'operato dei professionisti (vedi atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in atti) , poste a fondamento della domanda risarcitoria, e ha concluso per la condanna in solido degli stessi al pagamento della somma di € 26.000,00 o del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre accessori di legge, a titolo di ristoro del danno .   ###.ti ### e ### , tempestivamente costituitisi in giudizio, in via preliminare hanno chiesto di essere autorizzati alla chiamata in causa rispettivamente di AIG ### S.A. - ### per l'### e di ### s.p.a. , onde essere da queste manlevati in caso di accoglimento della domanda risarcitoria (vedi rispettive polizze in atti); nel merito, hanno analiticamente contestato l'an e il quantum della domanda risarcitoria avversaria, instando per il rigetto della stessa e per la condanna dell'attore al risarcimento dei danni da lite temeraria . 
Autorizzate le chiamate in causa, si sono costituite le ### che, in via preliminare, hanno eccepito la inoperatività delle rispettive polizze per i motivi indicati nelle rispettive comparse di costituzione e risposta cui si rinvia ; nel merito, hanno fatto proprie le tesi difensive dei rispettivi assicurati , concludendo per il rigetto della domanda attorea La causa , documentalmente istruita , è pervenuta all'udienza in epigrafe ove è stata assunta in decisione , previa assegnazione dei termini ex articolo 190 c.p.c. .   Tanto premesso in fatto , devesi ora valutare in diritto la domanda risarcitoria azionata , valutazione che non può prescindere dall'inquadramento normativo della responsabilità dell'avvocato , quale esercente una professione intellettuale . 
La norma di riferimento inserita nella disciplina dettata in tema di adempimento delle obbligazioni è l'art. 1176 comma 2 c.c. : “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale , la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”. 
Mentre per l'adempimento delle obbligazioni in generale il comma 1 della citata disposizione richiede al debitore la diligenza del buon padre di famiglia , per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'esercizio di una professione intellettuale il grado di diligenza richiesto è connaturato al tipo di attività in concreto esercitata . 
La giurisprudenza di legittimità , con orientamento pressoché granitico e dal Tribunale condiviso, ha chiarito, in relazione alla individuazione del grado di diligenza richiesto al professionista, che le obbligazioni inerenti all'esercizio di attività professionale, sono , di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato , in quanto il professionista, assumendo l'incarico , si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato , ma non a conseguirlo ; pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista , rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c. , che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (Cass. 18612/2013; 10454/2002; 6967/2006).  ### di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176 comma 2 e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere , sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto , ### ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato , o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole . A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta , dovendo ritenersi, al riguardo, insufficiente il rilascio da parte del cliente della procura necessaria all'esercizio dello ius postulandi , attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sulla opportunità o meno di iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass. Civ. 19520/2019; 24544/2009; 14597/2004) . 
Va inoltre evidenziato che se, come sopra chiarito, l'obbligazione del professionista è una obbligazione di mezzi , non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente ,il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile in quanto , sulla base di criteri necessariamente probabilistici , si accerti che , senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. Civ. sent. 6967/2006). 
In altri termini la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale , occorrendo verificare se , ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni , difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. 2638/2013; Cass. ord. 2072/2022 secondo la quale in caso di omissione colpevole, il difensore risponde dei danni subiti dal proprio ex cliente, qualora, sulla base di una valutazione controfattuale, sia molto probabile che i danni sarebbero stati evitati in assenza della condotta omissiva) . 
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie e valutate le risultanze istruttorie , si osserva in primo luogo che è provato per tabulas il conferimento del mandato agli Avv.ti ### e ### per l' impugnativa del licenziamento individuale intimato al ### per il superamento del periodo di comporto; il patrocinio degli Avv.ti ### e ### , come già detto , è stato limitato alla fase sommaria (vedi ricorso al Giudice del ### in atti) . 
In relazione all'inadempimento qualificato dedotto da parte attrice in riassunzione rileva il Tribunale in fatto che con ricorso al Giudice del ### è stata dedotta la illegittimità del licenziamento comminato al ### da ### s.p.a. , in quanto le assenze dal lavoro del dipendente erano giustificate da malattia professionale causata dall'inadempimento del datore di lavoro per violazione dell'art. 2087 c.c. che, in quanto tale , non doveva essere conteggiata nel periodo di comporto . 
Il decreto che ha definito la fase sommaria , pur accertando la natura professionale della malattia dell'attore , non ha tuttavia ritenuto che la stessa fosse stata causata dalla condotta del datore di lavoro violativa dell'art. 2087 c.c. . 
Ciò posto, venendo ai singoli inadempimenti dedotti da parte attrice , osserva il Tribunale che : 1) la cartella sanitaria aziendale è stata depositata all'udienza di comparizione del 19.11.2019 ed il deposito è stato ritenuto tempestivo dal Giudice ; 2) sull'omesso deposito della denuncia di malattia professionale , della denuncia querela presentata dal ### nei confronti del datore di lavoro e del certificato ### del 6 agosto 2018 - profili di inadempimento qualificato dedotti dall'attore non consta che detti documenti siano stati consegnati dall'attore - onerato della relativa provaai professionisti convenuti , sicchè la omessa produzione della suddetta documentazione è riconducibile al prestatore di lavoro; 3) la mancata ammissione di CTU medico legale sul lavoratore non è riconducibile ad una negligenza dei convenuti nell'espletamento del mandato loro conferito bensì alle caratteristiche della fase sommaria del rito ### caratterizzata da una istruttoria deformalizzata e semplificata. 
Va inoltre evidenziato che sia nella fase sommaria che in quella a cognizione piena entrambi i ### del ### pur avendo riconosciuto che la malattia da cui era risultato affetto il ### era di natura professionale, hanno comunque escluso che la malattia professionale fosse riconducibile a violazione da parte del datore di lavoro della norma di cui all'art. 2087 c.c. . 
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità affinchè l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto non è sufficiente che la stessa abbia un'origine professionale , ma è necessario che, in relazione ad essa e alla sua genesi , sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. (Cass. 15972/2017; 7037/2011). 
Non è quindi sufficiente per il lavoratore allegare e provare la natura professionale della malattia (come prospettato dall'odierno attore), dovendo invece essere allegato e dimostrato il nesso eziologico tra la malattia e la condotta del datore di lavoro (violativa dell'art. 2087 c.c. ) . 
Va infine rilevato che l'attore nulla ha allegato e dimostrato in relazione al giudizio c.d.  controfattuale. 
In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , dal decidente condiviso, l'affermazione di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezzacirca il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta ; con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori , atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale , in quanto la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale , occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni , difettando , altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone (Cass. Civ. 22376/2012 ; 9917/2010; 25112/2017; 17414/2019). 
Osserva il Tribunale che , sebbene l'attore nulla abbia allegato al riguardo, la fase a cognizione piena instaurata successivamente all'esaurimento della fase sommariacon il patrocinio di altri professionistiha ribadito gli assunti in diritto che avevano caratterizzato la prima fase (vedi ordinanza in atti). 
Per le argomentazioni che precedono si impone il rigetto della domanda. 
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa nel rapporto processuale attore - convenuti le stesse seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. con liquidazione ex D.M. 55/2014 (scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00, tenuto conto della somma domandata a titolo di risarcimento); l'attore deve poi rifondere i convenuti del contributo unificato per le rispettive chiamate in causa dei terzi , chiamate che hanno avuto origine e tratto fondamento proprio dalla domanda attorea. 
In riferimento infine alla posizione delle ### chiamate in manleva , le spese di giudizio sostenute dai terzi chiamati in garanzia vanno poste a carico dell'attore , ossia della parte che rimasta soccombente , ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia , trovando detta statuizione fondamento nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese processuali, salva l'ipotesi di arbitraria ed evidentemente infondata chiamata in causa da parte del chiamante (Cass. Civ. 23123/2019; ###/2019) ; liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 con gli stessi parametri già sopra enunciati. 
Non ricorrono ,infine, gli estremi della lite temeraria invocati dai convenuti nei confronti di parte attrice .  P.Q.M.  Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede: a) rigetta la domanda ; b) condanna l'attore alla refusione delle spese di causa in favore dei convenuti , che si liquidano, per ciascun convenuto, in € 2540,00 per compenso ex D.M. 55/2014; rimb. forf.  sp. gen. , IVA e CPA come per legge; c) condanna l'attore alla refusione delle spese di contributo unificato sostenute dai convenuti per la chiamata in causa delle rispettive ### d) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite sostenute dai terzi chiamati , che si liquidano, per ciascuna parte chiamata, in € 2540,00 per compenso ex D.M. 55/2014; rimb.  forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge; e) rigetta la domanda risarcitoria ex articolo 96 c.p.c. formulata dai convenuti nei confronti dell'attore. 
Così deciso in ### il 28 gennaio 2026 ### 

causa n. 57644/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Amelia Pellettieri

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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 1585/2025 del 24-06-2025

... procura apposta sul foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta. ###: azione di adempimento. Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 6-3-2025. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data ### - ai sensi dell'art. 139 c.p.c. -, ### s.r.l. evocava in giudizio ### innanzi a questo Tribunale al fine di: 1) accertare il conferimento di mandato da parte del convenuto all'ingegnere ### pag. 2 ### 2) dichiarare risolto il mandato per fatto imputabile al mandante; 3) dichiarare che l'ingegnere ### quale amministratore della ### s.r.l. era creditore, nei confronti del convenuto, della somma di euro 889.133,69 oltre interessi e/o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; 4) per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma di euro 889.133,69, o di quella somma maggiore o minore ritenuta equa e satisfattiva, oltre interessi. A tal fine premetteva che: il ricorrente svolgeva l'attività di ingegnere iscritto all'albo della provincia di Napoli al numero 8770 e ricopriva la qualifica del direttore tecnico e amministrativo unico della ### s.r.l., società specializzata in ingegneria (leggi tutto)...

testo integrale

pag. 1 N. 5132/2017 R.G. 
Tribunale di ### sezione civile ........................................................  ### giudice monocratico del Tribunale di ### seconda sezione civile, dott.  ### ha pronunciato ### nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 5132/2017 R.G., vertente TRA ### S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ### di ####, alla via Cassano n. 19, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difense in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.   #### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta sul foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.   ###: azione di adempimento. 
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 6-3-2025.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data ### - ai sensi dell'art. 139 c.p.c. -, ### s.r.l. evocava in giudizio ### innanzi a questo Tribunale al fine di: 1) accertare il conferimento di mandato da parte del convenuto all'ingegnere ### pag. 2 ### 2) dichiarare risolto il mandato per fatto imputabile al mandante; 3) dichiarare che l'ingegnere ### quale amministratore della ### s.r.l. era creditore, nei confronti del convenuto, della somma di euro 889.133,69 oltre interessi e/o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; 4) per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma di euro 889.133,69, o di quella somma maggiore o minore ritenuta equa e satisfattiva, oltre interessi. 
A tal fine premetteva che: il ricorrente svolgeva l'attività di ingegnere iscritto all'albo della provincia di Napoli al numero 8770 e ricopriva la qualifica del direttore tecnico e amministrativo unico della ### s.r.l., società specializzata in ingegneria civile e lavori tecnici; la società, nel corso degli ultimi anni, si era occupata, di concerto con i privati e con gli enti pubblici, della realizzazione di progetti riguardanti la riqualificazione di area dismesse, nonché la creazione di alloggi e strutture atte a far fronte alle esigenze abitative in penisola sorrentina e nei comuni limitrofi; in ragione dell'attenzione profusa dalla società ### s.r.l. per la realizzazione di tali progetti, a cavallo tra la fine dell'anno 2012 e l'inizio del 2013, il convenuto - proprietario degli ex cantieri navali “### Maris”, siti in ### di ### alla ### n. 239, riportati in N.C.E.U. al foglio 5 p.lle 506,101 sub 101, 483 e 484 nonché p.lle 1771,1773,1775 -, si rivolgeva all'istante e alla società da lui amministrata conferendogli incarico di elaborare un progetto riguardante il recupero dei predetti impianti produttivi dismessi e di intraprendere tutte le procedure amministrative necessarie al fine del rilascio dei relativi permessi; in esecuzione dell'incarico conferito, l'ingegnere ### predisponeva il progetto di intervento a realizzarsi; la documentazione predisposta veniva sottoposta al convenuto il quale manifestava la propria approvazione al progetto sottoscrivendo, di suo pugno, in qualità di committente, tutta la documentazione propedeutica alla richiesta dei necessari permessi amministrativi; il convenuto provvedeva al pagamento a mezzo bonifico degli oneri relativi ai diritti di istruttoria i diritti di segreteria per il rilascio del permesso costruire; con istanza predisposta e consegnata all'ente dal professionista, assunta al protocollo del Comune di ### di ### al n. 4918 del 29/30-1-2023, corredata da tutta la documentazione tecnica predisposta, veniva richiesto il rilascio del permesso a costruire; l'ingegnere ### predisponeva inoltre, previa approvazione e consenso del convenuto, gli atti occorrenti per il rilascio del preventivo titolo paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004; in data ### il Comune di ### di ### comunicava il preavviso di diniego del permesso di costruire, in seguito al quale l'ingegnere ### pag. 3 iniziava una complessa attività tecnica e di studio, volta a superare le problematiche emerse in ordine a rilascio del titolo, che conducevano ad una nuova riperimetrazione delle aree a pericolosità a rischio inondazione, disposta dalla ### di ### della ### in attuazione della ### sul ### con p.e.c. del 3-2- 2015 indirizzata al dirigente del #### del Comune di ### di ### l'ingegnere ### chiedeva il riesame dell'istanza anche mediante convocazione di conferenza dei servizi; nelle date del 20-5-2015, 14-1-2016 e 29-2-2026, trasmetteva ulteriori integrazioni richieste dall'ente comunale; tale attività culminava nella indizione, da parte del Comune, della conferenza dei servizi proposta e poi fissata all'8-3-2027, con comunicazione del 24-1-2017 indirizzata tra gli altri alla ### s.r.l. e al convenuto; all'incontro partecipavano l'ingegnere ### e il convenuto e all'esito la seduta veniva aggiornata al 10-5-2017; all'esito della conferenza dei servizi erano stati rilasciati tutti i pareri favorevoli richiesti ed il progetto si poteva ritenere approvato sotto il profilo paesaggistico mentre necessitava un'ulteriore attività per la concessione demaniale marittima; dovendo predisporre ulteriori atti e progetti, l'ingegnere ### aveva contattato più volte il convenuto; nonostante i solleciti, lo ### non aveva sottoscritto la documentazione da presentare alla conferenza dei servizi del 10-5-2017; pertanto, con lettera raccomandata A/R del 28-4-2017, l'ingegnere ### invitava il convenuto a corrispondere quanto dovuto per l'attività prestata in suo favore; la comunicazione rimaneva priva di riscontro ed in ragione di ciò, nell'impossibilità di presentare l'ulteriore documentazione richiesta, la seduta del 10-5-2017 andava deserta con il conseguente parere negativo sull'intero progetto; il convenuto non aveva versato alcun compenso all'istante e alla società da lui amministrata per la lunga e costosa attività svolta. 
Istauratosi il contraddittorio, ### contestava la domanda, chiedendone il rigetto. 
In particolare, eccepiva: la nullità del contratto, deducendo che l'attività oggetto dell'incarico conferito non poteva essere svolta da una società concernendo un'attività professionale tipica dell'ingegnere e solo a questo conferibile; la carenza di legittimazione attiva della ### s.r.l., avendo chiesto la controparte l'accertamento dell'avvenuto conferimento dell'incarico professionale all'ingegnere ### e la condanna del convenuto al pagamento del corrispettivo in favore della società. 
Nel merito, eccepiva l'inadempimento della controparte, non avendo ottemperato all'obbligo contrattuale di intraprendere tutte le procedure volte al rilascio dei permessi pag. 4 necessari e che, per tale ragione - all'esito della la ### di ### dell'8-3-2017, a seguito della inidoneità del progetto presentato a soddisfare i requisiti richiesti anche sotto il profilo paesaggistico -, predisponeva un nuovo progetto non più rispondente all'interesse del committente, in quanto escludente l'area demaniale. 
Infine, contestava il quantum della somma richiesta a titolo di compenso, osservando che non vi era un accordo preventivo sul punto. 
Riservata la causa in decisione e poi rimessa sul ruolo con ordinanza del 22-5-2023 (per la rinnovazione della c.t.u.) e poi in data ### (per il deposito/ricostruzione del fascicolo di parte attrice), la causa veniva riservata in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 6-3-2025, fissata ai sensi dell'art. 281-quinques c.p.c..  2. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva.  2.1. In proposito, giova ricordare che - secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. 
Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. 
Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva; la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda; trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa), oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto ###; mentre le mere difese possono essere proposte oltre il pag. 5 termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c..  2.2. Nella specie, il convenuto ha eccepito - in comparsa di costituzione - la carenza di legittimazione attiva di ### s.r.l., osservando che l'attrice aveva chiesto la condanna della controparte per le prestazioni ingegneristiche espletate in suo favore, accertando previamente che l'incarico (il mandato) era stato conferito all'ingegnere ### ovvero ad un soggetto giuridico diverso dalla società attrice. 
Nella memoria depositata nel primo termine di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. dall'attrice (che, in epigrafe, utilizzava la seguente formula: “Per l'#### in proprio e nella qualità di ### della ### Srl”), la stessa replicava osservando che l'ingegnere ### oltre ad essere direttore tecnico della ### s.r.l., era anche socio unico e legale rappresentante della società, come da visura in atti. 
Nel prosieguo del giudizio, anche per le ulteriori contestazioni proposte dal convenuto sulla legittimazione sostanziale dell'attrice, questa ribadiva nelle proprie difese che la domanda era stata proposta dalla società e non dall'ingegnere ### 2.3. Il Tribunale ritiene che l'eccezione sia infondata, in quanto dalla valutazione complessiva dell'atto introduttivo risulta che la domanda è stata proposta dalla società ### s.r.l. e che la richiesta di accertamento del conferimento dell'incarico all'ingegnere ### - richiesto in via incidentale rispetto all'azione di condanna proposta -, deve intendersi formulata, implicitamente, presupponendo la sua qualità di amministratore unico della stessa, per come evidenziato sia nell'epigrafe della citazione, sia nel corpo dell'atto. 
Nella prima pagina dell'atto introduttivo, dopo aver indicato che l'ingegnere ### agiva nella qualità di amministratore unico di ### s.r.l. - come espressamente indicato anche nella procura alle liti conferita al difensore - e dedotto che “il ricorrente” svolgeva l'attività di ingegnere e ricopriva la qualifica di direttore tecnico e amministratore unico della società, l'attrice descriveva l'attività di impresa da essa svolta, consistente nella realizzazione di attività di progettazione - fra l'altro - di recupero di impianti dismessi, e sottolineava che per tale peculiarità il convenuto si rivolgeva all'ingegnere e alla società per il conferimento dell'incarico. 
Appare indubbio che nell'atto di citazione vi siano più riferimenti alla società e all'ingegnere ### specie in relazione alle attività in concreto da questi espletate dopo pag. 6 il conferimento dell'incarico, e che anche in corso di causa ciò sia avvenuto; al contempo, la valutazione complessiva dell'atto di citazione e delle ulteriori deduzioni contenute in atti, consente di ritenere che la domanda sia stata formulata dalla società, avendo affermato di aver ricevuto l'incarico dal convenuto, tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013, e che i riferimenti alle competenze, ai contatti e alle attività compiute dall'ingegnere ### siano stati fatti nella qualità da egli rivestita, nella società attrice, di direttore tecnico ed amministratore unico (come chiaramente evidenziato per primo periodo della premessa dell'atto di citazione). 
Per tali ragioni, l'eccezione deve essere respinta, in quanto la domanda è stata proposta, secondo la prospettazione descritta, dalla società - il cui legale rappresentante e direttore tecnico era l'ingegnere ### -, nei confronti del convenuto.  3. Nel merito, la domanda non può essere accolta.  ### ha agito allegando di aver ricevuto dalla controparte, tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013, l'incarico di elaborazione del progetto in precedenza descritto ### comparsa conclusionale depositata in data ###, il convenuto ha contestato la legittimazione attiva della società evidenziando che la ### s.r.l. aveva iniziato la propria attività il ###, mentre l'incarico era stato conferito tra il 2012 e il 2013 e, poi, il 9-3- 2017 si era tenuta la conferenza dei servizi che aveva bocciato il progetto per il quale la controparte aveva chiesto il pagamento del compenso; inoltre, sottolineava che dalla visura della società attrice (sub 2 del fascicolo analogico di parte attrice, depositato al momento della iscrizione della causa a ruolo) e dalla asseverazione tecnica da essa depositata (del 7-3-2017, sub 15 del fascicolo analogico di parte attrice), emergeva che la società a favore della quale era stato conferito l'incarico aveva un diverso codice fiscale e una diversa sede rispetto a quella dell'attrice; pertanto alcun vincolo giuridico poteva considerarsi costituito tra le parti in causa.  ### memoria di replica depositata il ###, l'attrice ha controdedotto che l'ingegnere ### era amministratore unico della ### s.r.l. (p. iva. ###), nonché institore e rappresentante legale della ### s.r.l. (p. iva. ###) e che la prima, attrice nel presente giudizio, era l'unica legittimata ad agire in quanto cessionaria dal 25-5-2017 della seconda, allegando stralcio di visura ove risultava che “S.A.E.C. s.r.l.” con c.f. ### aveva stipulato il ### “affitto/comodato” con “### s.r.l.” c.f.  ###. 
In diritto, giova rammentare che, in base al principio consacrato nell'articolo 2697 pag. 7 “onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat”, l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento. Mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è, pertanto, limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001; Cass. civ., 3373/2010). 
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, prospettata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, che attiene al merito della decisione, sicché la carenza di titolarità (o legittimazione sostanziale) attiva e passiva del rapporto può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè, con una presa di posizione negativa, che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex articolo 167, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 16814 del 17-6-2024). 
La mera difesa, al pari dell'eccezione in senso lato, non è condizionata all'onere di allegazione dei fatti per essa rilevanti, né al rispetto dei termini di preclusione fissati per l'esercizio dei poteri assertivi delle parti, ma è inequivocamente condizionata all'emergenza ex actis degli elementi sulla cui base essa può essere rilevata d'ufficio o “dedotta dalla parte interessata” (Cass. civ., sez. un., ordinanza, n. 10531 del 7-5-2013). 
Il giudice ha il potere-dovere di valutare quanto emerge ex actis circa la prova della titolarità del credito che non afferisce ad eccezione in senso stretto ma a mera difesa; pertanto, ben può il giudice del merito, per quanto su sollecitazione (quand'anche tardiva) della parte interessata, pronunciare sulla questione stessa, perché inerente al fatto costitutivo della domanda, dunque per definizione appartenente ab imis al thema pag. 8 decidendum e al thema probandum (cfr. Cass. civ., n. 12611 del 12-5-2025). 
Conseguentemente, la relativa questione, non risolvendosi in un'eccezione in senso stretto, può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. 
Tanto evidenziato, per quanto emerso dagli atti e dalle deduzioni delle parti, è indubbio che al momento del conferimento dell'incarico oggetto di causa, la società attrice non era costituita (essendo ciò avvenuto il ###), né aveva iniziato la propria attività (la cui decorrenza indicata nella visura camerale prodotta è quella del 24-5-2017). 
Inoltre, è parimenti evidente che l'attrice non ha tempestivamente allegato, a fondamento della domanda, che stava agendo nella qualità di cessionaria del credito maturato da un diverso soggetto (S.A.E.C. s.r.l. con c.f. ###), per le attività svolte da questi, avendo invece allegato che il rapporto contrattuale era intercorso direttamente tra essa (### s.r.l., con c.f. ###) e il convenuto e che le attività professionali erano state da esse espletate e, solo a seguito delle contestazioni descritte, ha prospettato la diversa tesi evidenziata. 
La circostanza che il legale rappresentante delle due diverse società sia la stessa persona fisica non rileva ai fini in esame in quanto, prima della contestazione della titolarità attiva, l'attrice non ha tempestivamente dedotto e/o precisato alcunchè in ordine ai profili testè illustrati, a confutazione delle avverse contestazioni, per cui tali deduzioni sono estranee al thema decidendum. 
In ragione di quanto evidenziato, risultando provato dalla documentazione prodotta dall'attrice che al momento del conferimento dell'incarico la società non era costituita, la domanda deve essere respinta. 
Ogni altra questione resta assorbita dal merito.  4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att.  c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022 (salvo che per la fase decisoria, aumentata del 50%, in ragione della ripetizione delle relative attività a seguito di due rimessioni sul ruolo) tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento indeterminabile - complessità media: fase studio, euro 2.127,00; fase introduttiva, euro 1.416,00; fase istruttoria: euro 3.738,00; fase decisoria, euro 3.579,00 aumentata del 50% in euro 5.368,50).  pag. 9 Relativamente al valore della causa, va ricordato che “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al “disputatum”, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione “o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia” o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, “a priori” che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. civ., ordinanza n. 10984 del 26-4-2021). 
Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'attrice.  P.Q.M.  Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di ### di ### ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A) rigetta la domanda; B) condanna ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore di ### di Dio che liquida in euro 12.649,50 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute; C) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t..  ### 23 giugno 2025 

Il giudice
monocratico dott. ###


causa n. 5132/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Coppola Francesco

M
2

Tribunale di Pisa, Sentenza n. 104/2026 del 28-01-2026

... integralmente a quanto già richiesto e concluso nella comparsa conclusionale datata 04/11/2024 e successiva comparsa conclusionale di replica”; comparsa conclusionale del 04/11/2024: “### riportandosi integralmente a quanto richiesto e concluso nella memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. n. 1 datata 10/08/2023, che per comodità si ritrascrive, espungendo dalla stessa i punti c), d) e), f) e g) riguardanti il diritto di visita e di frequentazione del figlio ### che, nelle more è divenuto maggiorenne il quale potrà pertanto vedere e frequentare i propri genitori secondo una sua libera scelta : ### l'###mo tribunale di Pisa, 1) respingere la richiesta di addebito della separazione al ### in virtù di tutto quanto premesso, nonché e conseguentemente, respingere la condanna al risarcimento dei danni; 2) atteso che è stata emessa la sentenza di separazione parziale sullo stato, accogliere le seguenti condizioni : a) I coniugi vivranno separati e liberi con l'obbligo del mutuo rispetto e ciascuno potrà fissare il proprio domicilio e residenza ove riterrà opportuno; b) la ###ra ### ha trasferito la propria residenza in altro immobile sito in ### ed a lei intestato, mentre la casa ex (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. N. R.G. 3350/2022 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv., RONDONI ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio del difensore. 
RICORRENTE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv.  #### ed elettivamente domiciliat ###/A presso lo studio del difensore. 
RESISTENTE CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte depositate dalle parti in funzione di sostituzione dell'udienza del 27/03/2025. 
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte del 19/03/2025: “conclude come da comparsa conclusionale del 22.11.2024 e replica del 12.12.2024 chiedendo al Tribunale che - laddove fossero confermati i provvedimenti di cui al 06.06.2024- l'assegno di mantenimento di ### possa essere versato direttamente alla giovane per tutto il periodo in cui la stessa sarà occupata e vivrà lontano da casa come da dichiarazione di cui all'allegato 6”; comparsa conclusionale del 22/11/2024: “.Voglia il Tribunale 1)### la separazione personale dei coniugi con addebito al coniuge sig. ### rimettendo al Tribunale ogni valutazione sul danno ; 2)### i coniugi a vivere separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza; 3) ### condiviso del figlio ### ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso il padre e collocamento paritetico. 
Il minore trascorrerà una settimana presso un genitore e la settimana successiva presso l'altro; ### è divenuto maggiorenne valga il provvedimento del 06.06.2024 4) ### le vacanze estive i figli trascorreranno almeno due settimane, anche non consecutive, alternativamente sia con il padre che con la madre, in periodi e località che i genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente con un anticipo di almeno tre mesi. Si applicherà la regola della alternanza per tutte le festività natalizie, pasquali ed ogni altra festa da calendario, con preavviso e concordo tra le parti entro il 30 novembre di ogni anno. Entrambi i ragazzi sono maggiorenni 5) In considerazione delle rispettive condizioni patrimoniali dei coniugi e dei relativi oneri i genitori provvederanno direttamente al mantenimento dei figli ### e ### per il periodo che gli stessi trascorreranno presso ciascun genitore o il mantenimento come disposto dal Tribunale all'udienza del 06.06.2024 laddove permanga l'attuale situazione di collocamento dei figli. 6);I coniugi si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, del pagamento delle spese mediche e farmaceutiche non coperte dal S.S.N. e delle spese necessarie per l'acquisto dei libri scolastici ed in ogni caso di tutte le spese qualificate come straordinarie e che a titolo esemplificativo si indicano di seguito: 1.  spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino; 2. spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli; 3. spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago; spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature; ### verranno sostenute al 50% dai coniugi solo purché previamente ed espressamente concordate se in misura superiore ad €. 100,00 e fornite di specifico, valido documento giustificativo. In mancanza di tale preventivo accordo la spesa straordinaria resterà a totale carico del genitore che l'avrà sostenuta. Con condanna alle spese della presente lite del convenuto ### attesa la condotta endoprocessuale tenuta dallo stesso”, replica del 12/12/2024: “### il Tribunale 1)### la separazione personale dei coniugi con addebito al coniuge sig. ### rimettendo al Tribunale ogni valutazione sul danno ; 2)### i coniugi a vivere separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza; 3) ### condiviso del figlio ### ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso il padre e collocamento paritetico. Il minore trascorrerà una settimana presso un genitore e la settimana successiva presso l'altro; ### è divenuto maggiorenne valga il provvedimento del 06.06.2024 4) ### le vacanze estive i figli trascorreranno almeno due settimane, anche non consecutive, alternativamente sia con il padre che con la madre, in periodi e località che i genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente con un anticipo di almeno tre mesi. Si applicherà la regola della alternanza per tutte le festività natalizie, pasquali ed ogni altra festa da calendario, con preavviso e concordo tra le parti entro il 30 novembre di ogni anno. Entrambi i ragazzi sono maggiorenni 5) In considerazione delle rispettive condizioni patrimoniali dei coniugi e dei relativi oneri i genitori provvederanno direttamente al mantenimento dei figli ### e ### per il periodo che gli stessi trascorreranno presso ciascun genitore o il mantenimento come disposto dal Tribunale all'udienza del 06.06.2024 laddove permanga l'attuale situazione di collocamento dei figli. 6);I coniugi si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, del pagamento delle spese mediche e farmaceutiche non coperte dal S.S.N. e delle spese necessarie per l'acquisto dei libri scolastici ed in ogni caso di tutte le spese qualificate come straordinarie e che a titolo esemplificativo si indicano di seguito: 1. spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino; 2. spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli; 3. spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago; spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature; ### verranno sostenute al 50% dai coniugi solo purché previamente ed espressamente concordate se in misura superiore ad €. 100,00 e fornite di specifico, valido documento giustificativo. In mancanza di tale preventivo accordo la spesa straordinaria resterà a totale carico del genitore che l'avrà sostenuta. 
Con condanna alle spese della presente lite del convenuto ### attesa la condotta endo processuale tenuta dallo stesso”. 
Parte resistente ha concluso come da note scritte del 18/03/2025: “### riportandosi integralmente a quanto già richiesto e concluso nella comparsa conclusionale datata 04/11/2024 e successiva comparsa conclusionale di replica”; comparsa conclusionale del 04/11/2024: “### riportandosi integralmente a quanto richiesto e concluso nella memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. n. 1 datata 10/08/2023, che per comodità si ritrascrive, espungendo dalla stessa i punti c), d) e), f) e g) riguardanti il diritto di visita e di frequentazione del figlio ### che, nelle more è divenuto maggiorenne il quale potrà pertanto vedere e frequentare i propri genitori secondo una sua libera scelta : ### l'###mo tribunale di Pisa, 1) respingere la richiesta di addebito della separazione al ### in virtù di tutto quanto premesso, nonché e conseguentemente, respingere la condanna al risarcimento dei danni; 2) atteso che è stata emessa la sentenza di separazione parziale sullo stato, accogliere le seguenti condizioni : a) I coniugi vivranno separati e liberi con l'obbligo del mutuo rispetto e ciascuno potrà fissare il proprio domicilio e residenza ove riterrà opportuno; b) la ###ra ### ha trasferito la propria residenza in altro immobile sito in ### ed a lei intestato, mentre la casa ex residenza coniugale verrà assegnata al marito il quale vi vivrà con i figli essendo, questi ultimi, collocati prevalentemente presso il padre, come di fatto già avviene dalla primavera 2022 e non economicamente autosufficienti; c) la ###ra ### provvederà a versare al #### l'importo complessivo di € 500,00 mensili quale contributo al mantenimento di entrambi i figli, ### e ### entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, i quali, hanno entrambi, liberamente scelto di abitare continuativamente con il padre;d) Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli faranno carico, nella misura del 50% a ciascuno dei due genitori. Ed in particolare, verranno ripartite nella misura percentuale del 50% tra le parti le spese mediche e farmaceutiche non coperte dal S.S.N. e le spese necessarie per l'acquisto dei libri scolastici ed in ogni caso tutte le spese qualificate come straordinarie e che a titolo esemplificativo si indicano di seguito : - ### mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino; spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli; - ### per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago; spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature, costi per la partecipazione a gare o stage formativi; - ### spese verranno sostenute nella misura del 50% dai coniugi solo purché previamente ed espressamente concordate se in misura superiore ad € 100,00 e fornite di specifico, valido documento giustificativo. In mancanza di tale preventivo accordo la spesa straordinaria resterà a totale carico del genitore che l'avrà sostenuta. Nel caso di anticipazione di dette spese da parte di uno dei genitori, queste dovranno essere rimborsate entro e non oltre 10 giorni successivi dalla data di esibizione della relativa documentazione tramite mail o whatsapp. Se un genitore ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro tramite mail o whatsapp indicando la spesa ed ogni documento giustificativo; l'altro genitore dovrà rispondere entro e non oltre 7 giorni con le medesime modalità (mail o whatsapp) esprimendo il consenso, il dissenso motivato o formulando una proposta alternativa. La mancata risposta nel termine vale come silenzio assenso e quindi chi ha effettuato il pagamento trasmetterà all'altro la documentazione attestante e dovrà essere rimborsato del 50% entro e non oltre i 7 giorni dall'invio della ridetta documentazione. e) I coniugi, i quali sono economicamente indipendenti e, pertanto, si chiede che non vengano disposti provvedimenti economici per i medesimi; f) ### unico universale verrà percepito per l'intero dal #### 3) ### parte ricorrente alle spese e compensi legali del presente giudizio, iva e cnap come per legge”; comparsa conclusionale di replica: “### luce di tutto quanto sopra esposto, il #### insiste nelle conclusioni già rassegnate con al comparsa conclusionale datata 04/11/2024”. 
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data ###, ### chiedeva fosse pronunciata la separazione giudiziale nei confronti del marito ### matrimonio celebrato in data ### nel Comune di #### dalla cui unione sono nati due figli, in data #### ed in data #### entrambi in ####. 
Parte ricorrente riferiva della crisi coniugale e del suo imposto allontanamento dalla casa familiare a seguito di un grave episodio del 2022, recandosi presso la propria madre; allegava le condotte aggressive ed arbitrarie del coniuge nell'impedimento alla stessa di rientrare in casa, tratteneva beni della moglie, aveva una relazione extraconiugale. Dopo un periodo, le parti sottoscrivevano un ricorso congiunto, senza che ne seguisse il deposito. Parte ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi, l'affidamento condiviso del figlio allora minorenne, il contributo al mantenimento degli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie. 
Con comparsa del 02/11/2022, si costituiva ### contestando la ricostruzione attorea degli eventi, allegando il mancato esito del ricorso congiunto sottoscritto per aver scoperto, successivamente alla firma, l'entità dei costi per le sanatorie edilizie di immobili oggetto dell'accordo. 
Allegava, infine, dei tentativi fatti per evitare il disgregarsi dell'ambiente familiare, respingendo anche le accuse di adulterio mosse dalla moglie. Tutto ciò premesso, aderiva alla richiesta di separazione, di affidamento condiviso del figlio minore, l'assegnazione della casa familiare allo stesso, chiedeva il mantenimento diretto dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie, il 50% dell'assegno unico. 
All'udienza presidenziale, sentite le parti, rinviava per l'ascolto del minore ### all'esito venivano emessi i seguenti provvedimenti provvisori: “Le parti sono d'accordo sulle modalità di frequentazione dei figli (una settimana ciascuno) e anche sul mantenimento diretto dei figli. ### sentite le parti, emette i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “### i coniugi a vivere separati; ### l'affido condiviso del figlio minore ### ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso il padre e collocamento paritetico. In particolare, il minore trascorrerà una settimana presso un genitore e la settimana successiva presso l'altro, con il regime dell'alternanza; ### che entrambi i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in forma diretta per i periodi in cui gli stessi trascorrano presso ciascun genitore”; nominava se stesso ### e rinviava, concedendo i termini per le memorie integrative. 
Su istanza, veniva fissata l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni sul vincolo e con sentenza n. 938/2023 del 14/07/2023, e pubblicata in data ###, veniva dichiarata la separazione giudiziale con rinvio tramite ordinanza in pari data, con cui venivano concessi i termini di cui alle memorie ex art.183 comma VI c.p.c.; successivamente, veniva fissata l'udienza del 06/06/2024 di svolgimento delle prove testimoniali dei figli divenuti maggiorenni. 
All'esito, ### “### la richiesta di parte resistente di cui alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. di modifica dei provvedimenti provvisori; ### atto delle dichiarazioni oggi rese da entrambi i figli maggiorenni escussi come testimoni e rilevato che emerge che anche il figlio ### si è ormai trasferito in modo stabile a vivere con il padre dal quale è mantenuto, preso atto che lo stesso ### ha dichiarato che la madre non contribuisce in alcun modo al suo mantenimento ormai da tempo; Rilevato che anche la figlia ### vive stabilmente con il padre e non frequenta la casa materna e rilevato che la stessa ### ha riferito che, fatta eccezione per gli ultimi giorni, la madre non contribuisce al suo mantenimento; ### che la stessa ### non è economicamente indipendente, percependo solo un reddito di euro 600,00 e solo nel periodo primavera/estate; ### atto del reddito dichiarato dalla signora ### e del fatto che la stessa non ha spese abitative; P.Q.M. A parziale modifica dei provvedimenti provvisori, ### che la signora ### versi al sig. ### a titolo di contribuito al mantenimento di entrambi i due figli, la somma mensile di euro 500,00 (250,00 per figlio) a far data con decorrenza dalla richiesta (10 agosto 2023), mantenimento da versarsi entro giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e rivalutabile secondo incidici ### DISPONE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate; il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva; l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro dieci giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso; in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di dieci giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento; ### immediata”. 
Su istanza di parte ricorrente, veniva fissata l'udienza di comparizione personale delle parti per tentare la conciliazione del 24/09/2024; all'esito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c. 
Con ordinanza del 12/02/2025, rilevato che il resistente chiedeva il contributo al mantenimento dei figli a carico della ricorrente in quanto i figli sono con lo stesso conviventi, se pur maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, letta la memoria della ricorrente del 20/1/2025 nella quale dava atto delle mutate condizioni economico-reddituali dei figli quali circostanze sopravvenute, il ### rimetteva la causa sul ruolo, per l'aggiornamento sulla situazione abitativa, l'attuale frequentazione della casa paterna e sulla condizione economico reddituale e lavorativa di entrambi i figli, assegnando termini per il deposito alle parti, e fissava udienza cartolare di precisazione delle conclusioni. 
Il resistente depositava memoria autorizzata in data ### allegando e producendo quanto richiesto oltre alle note scritte in sostituzione dell'udienza; parte ricorrente depositava le note scritte ex art.127 ter c.p.c. producendo la documentazione. 
Con ordinanza del 26/11/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, tenuto conto che le parti si riportavano alle comparse conclusionali e di replica già depositate, previa trasmissione al ###.  ### nulla opponeva.  **** 
Sulla domanda di separazione giudiziale si è già pronunciato il Tribunale di Pisa con la sentenza 938/2023 del 14/07/2023, e pubblicata in data ###; residuano le domande accessorie di addebito della separazione giudiziale, l'assegnazione della casa coniugale al resistente ove vive con i figli, il contributo al mantenimento di questi ultimi. 
Sull'addebito della separazione giudiziale In virtù della ripartizione dell'onere probatorio, la parte che chiede l'addebito della separazione è tenuta a dimostrare la sussistenza degli elementi per la relativa pronuncia; in assenza, la domanda deve essere rigettata. Sul punto alcuna risultanza è emersa né in sede di ascolto del minore né dall'escussione testimoniale dei figli maggiorenni o dalle prove prodotte in causa. La domanda di addebito deve quindi essere rigettata per mancanzadi prova. 
Sulle questioni economiche ###esito dello svolgimento del presente giudizio, durante il quale i figli della coppia sono divenuti maggiorenni e si sono trasferiti a vivere, stabilmente, presso il padre, occorre esaminare le domande di assegnazione della casa familiare al resistente e di contributo al mantenimento dei figli. 
Dall'esame della documentazione aggiornata depositata dalle parti relativamente ai figli, nati in data #### ed in data #### entrambi in ####, è emerso quanto segue. 
Nella memoria autorizzata del 15/02/2025, ### ha allegato che la figlia maggiore ### è stata assunta con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, da una ditta con sede in ####; ### svolge mansioni di cameriera generica ed il contratto prevede 30 ore settimanali, con una retribuzione oraria di € 8,77 con scadenza il ### (doc. n. 1), e una retribuzione mensile di ca. €.1.000,00. Ha, inoltre, riferito che ### provvede alle spese di vitto e alloggio con la suddetta retribuzione, torna presso la casa paterna ogni fine settimana ed è il padre che provvede alle sue esigenze. ### figlio, anch'egli maggiorenne, non svolge alcuna attività lavorativa, è in cerca di occupazione e vive, stabilmente, con il padre. Con note scritte depositate il ### in funzione di sostituzione dell'udienza cartolare, il resistente insisteva come in atti.  ### nelle note scritte ex art.127 ter c.p.c. depositate in data ###, allegava che la figlia ### percepiva una retribuzione maggiore rispetto a quanto allegato dal resistente, ovvero €.1.400,00, come da busta paga del mese di gennaio 2025 (doc.5), unitamente alla dichiarazione manoscritta della figlia stessa nella quale dichiara che vitto e alloggio sono compresi nel contratto di lavoro, quindi lo stipendio è al netto di ogni costo e che dal 21/12/2024, non è più rientrata alla casa paterna se non per recuperare la propria auto (doc.n.6). 
Nulla quaestio sulla condizione di non autosufficienza economica del figlio maggiorenne ### che vive stabilmente presso la casa paterna, per il quale non è contemplabile il mantenimento diretto chiesto dalla madre in quanto permane la convivenza padre/figlio, con aggravio delle spese a carico del genitore: “il versamento dell'assegno periodico al genitore con cui permane la coabitazione del figlio maggiorenne rappresenta un contributo concreto alla copertura delle spese coerenti che questi si trova a dover sostenere mensilmente, spese correnti a cui sono e restano comunque entrambi i genitori obbligati ai sensi degli artt. 147 e 148 cod.civ.; cosicchè la coabitazione può assurgere a univoco indice del fatto che permanga un più intenso legame di comunanza fra il figlio maggiorenne e il genitore con cui questi abita e che sia quest'ultimo la figura di riferimento per il corrente sostentamento del primo e colui che provvede materialmente alle sue esigenze” (Cass. Civ.Sez.I ordinanza n. di raccolta generale ###/2024). 
In merito alla posizione dell'altra figlia maggiorenne, ### invece, il padre ha prodotto un contratto di lavoro non sottoscritto, riferito a quest'ultima, e la madre ha depositato una dichiarazione olografa riferita anch'essa alla figlia, priva di data e senza essere accompagnata da un documento di identità. 
Formalmente, tale ultima produzione non può essere considerata una testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c. mancando i presupposti procedurali e il contratto di lavoro non sottoscritto è, altrettanto, carente; ciononostante, quanto depositato da entrambe le parti costituice un insieme di elementi indiziari di una situazione lavorativa di ### La busta paga del mese di gennaio 2025, depositata dalla madre, poco leggibile, attesta che trattasi di lavoro di barista a chiamata, con retribuzione ordinaria di €.1.254,83, ferie non godute €.105,39, gratifica natalizia di €.104,57, quattordicesima mensilità €.104,57, bonus L.207/2024 di €.102,25, con un netto di €.1.403,00; sul punto, occorre evidenziare che il netto indicato dalla ricorrente per dimostrare la percezione da parte della figlia di un importo maggiore di €.1.000,00 mensili, non trova prova nella busta paga depositata, considerati gli emolumenti legati sia al periodo natalizio, alla quattordicesima ed a ferie non godute. Tutto ciò considerato, quindi, rilevato che non esiste prova in atti di alcuna proroga ulteriore del contratto, se non quella depositata dal padre e relativa alla durata fino al 31/05/2025, il Collegio ritiene la mancata prova dell'autosufficienza economica della figlia maggiorenne ### in quanto un lavoro precario e di durata limitata non determinano il venir meno dell'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti della prole. 
Residua, dunque, la questione del mantenimento se diretto da parte dei genitori o solo a carico della madre, in quanto il padre ha allegato che la figlia si reca presso di lui ogni fine settimana, mentre nella dichiarazione olografa, priva di data, riferita a ### è attestata una realtà diversa. 
Nelle conclusioni precisate, la ricorrente ha chiesto il mantenimento diretto dei figli ed il resistente ha chiesto il versamento a suo favore del relativo contributo. 
Considerate le premesse, il Collegio ritiene di confermare quanto già statuito i via temporanea e urgente in merito al figlio ### maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, convivente con il padre, con contributo a carico della madre a favore del coniuge; in merito alla figlia ### vista la domanda di mantenimento diretto avanzata dalla madre, e stante le incertezze sulla sua autonomia economica, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre il versamento diretto del mantenimento alla figlia da parte di entrambi i genitori, tenuto conto anche della condotta processuale di entrambi, quantificabile di €.150,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ### valutata la precarietà lavorativa della stessa, la giovanissima età (quasi 23 anni) e il dimostrato impegno volto a reperire un'occupazione retribuita, se pur precaria e con retribuzione tale da non permetterle, allo stato, una propria autosufficienza economica (cfr. Cass. Civ. Sez. I ordinanza n.3553/2025). 
Sulle spese di lite ### l'esito della lite, le spese di causa devono essere compensate interamente tra le parti, considerata la soccombenza reciproca e la condotta processuale di entrambe le parti.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: 1) RIGETTA la domanda di addebito avanzata da ### 2) ASSEGNA la casa familiare a ### ove quest'ultimo vive unitamente al figlio ### maggiorenne ma non economicamente autosufficiente; 3) PONE a carico di ### l'obbligo di versare a ### a titolo di contribuito al mantenimento del figlio ### la somma mensile di euro 250,00, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente secondo gli indici ### 4) DISPONE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate relativamente al figlio ### il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva; l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro dieci giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso; in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di dieci giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento; 5) PONE a carico di ### e ### l'obbligo di corrispondere, direttamente, alla figlia ### a titolo del contributo al suo mantenimento, la somma totale di €.250,00, divisa per ciascun genitore al 50% (€.125,00 a carico della madre e €.125,00 a carico del padre), rivalutabile annualmente secondo gli indici ### tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, documentate dalla figlia; 6) DISPONE che gli assegni familiari relativamente al solo figlio ### sono percepiti al 100% da ### 7) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 27/01/2026 ### est.  dott.ssa ### n. 3350/2022

causa n. 3350/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Polidori Eleonora

M

Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 111/2026 del 28-01-2026

... monetaria ed interessi legali. Si costituivano con comparsa del 16/9/2011 gli appellati quali chiedevano rigettarsi il gravame, previa eventuale ammissione della prova testimoniale contraria. La Corte d'appello di Bari, ### con sentenza n.ro 118/2016 pronunciando sull'appello proposto, con citazione del 30/3/2011, da D'#### nei confronti di ### e #### avverso la sentenza n.224/2010 del Tribunale di Bari, rigettava l'appello e condannava l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore degli appellati. Con ricorso per Cassazione D'### impugnava la sentenza di appello con quattro motivi neri confronti dei coniugi ### e #### 1) errata valutazione delle prove raccolte, che invece dimostravano l'esistenza di un rapporto di mutuo tra detti coniugi e l'appellante; 2) rilevanza della sentenza penale di assoluzione di D'### nonché omessa valutazione delle dichiarazioni rese da ### al ### ed alla polizia giudiziaria; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. con la conseguente nullità della sentenza, in quanto pur avendo chiesto l'appellante di pronunciare su tutta la domanda restitutoria, inizialmente quantificata in £. 215.000.000, rigettava la domanda, nonostante fosse emersa la prova (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari - ###, composta dai signori magistrati: 1)dott. ### 2) dott. ### 3) avv. ### ausiliario relatore ha pronunciato la seguente -------------------------------------------------------------------- ### nel giudizio di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza numero ###-21 sul ricorso RG 9656-2016, che ha cassato la sentenza n. 118/2016 della Corte di appello di Bari, depositata il ###, che aveva confermato la sentenza n. 224/2010 pubblicata il ###, con cui il Tribunale di Bari - sez. dist. Acquaviva - accoglieva integralmente le avverse opposizioni al d.i. n.170/03.; tra D'### rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di riassunzione dall'avv. prof. ### A. Martielli e dall'avv. ### - attore in riassunzione - nei confronti ### e ### rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### - convenuti in riassunzione -; nonché ###______ R.G. N° 1766-2021 Cron. N°________ Rep. N° ________ OGGETTO: ### e ### quali eredi del sig. ### -altri convenuti-; * * * * * * 
All'udienza collegiale del 07.06.2023 la causa è passata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:---------------------------------- per D'### condannare i sigg.ri ### e ### in solido tra loro, e per le causali esposte in atti, al pagamento in favore del sig. D'### dell'importo di € 51.645,68 (pari a £. 100.000.000) della diversa somma che si riterrà dovuta, in ogni caso maggiorata di interessi tasso legale e rivalutazione monetaria come per legge e fino al soddisfo. al Con vittoria di spese e compensi di tutte le fasi di giudizio, compreso quello di legittimità, oltre ### 15%, CAP ed IVA come per legge.  per ### e ### rigettare l'avversa domanda, con il favore delle spese processuali, per le quali i difensori, dichiarandosi anticipatari, chiedono la distrazione a loro a favore.  ### ricorso per decreto ingiuntivo n.170 del 10/7/2003 il Tribunale di Bari, ### di ### delle ### ingiungeva a #### e ### di pagare, in solido, su istanza ed in favore di D'### la somma di € 100.767,91, di cui € 72.694,41 per sorte capitale, e di € 28.073,50 per interessi legali all'8/7/2003, in virtù di 28 vaglia cambiari, garantiti da ipoteca. 
Con atto del 18/11/2003 proponevano opposizione i coniugi ### - ### mentre con atto del 25/11/2003 proponeva una distinta opposizione ### giudizi che venivano riuniti e istruiti con produzioni documentali e interrogatorio formale degli opponenti ### Nella prima opposizione i coniugi ### eccepivano la prescrizione triennale, l'inutilizzabilità dei titoli quali promesse di pagamento, ### eccependo la decadenza del creditore opposto dall'azione cambiaria di regresso per mancata levata del protesto, e l'inammissibilità o improponibilità dell'azione causale, ai sensi del terzo comma dell'art.66 della L. cambiaria. 
Si costituiva in giudizio, l'opposto ### assumendo che ci fosse, quale rapporto causale, un contratto di mutuo di ex-lire 215.000.000, intervenuto con i coniugi ### in favore dei quali ### si era costituito fideiussore. 
Con l'atto di costituzione spiegava riconvenzionale per il pagamento degli interessi al tasso convenzionale annuo del 14%. 
Il giudice del Tribunale di Bari, con sentenza n.224/2010, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto, rigettava la domanda riconvenzionale e condannava l'opposto D'### al rimborso delle spese processuali in favore degli opponenti. 
Con atto di appello del 30/3/2011 D'### proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado allegando l'esistenza del mutuo, l'erronea esclusione della prova del contratto di mutuo, e l'errato rigetto della domanda nei confronti del ### chiedendo l'ammissione della prova testimoniale.  ### D'### concludeva chiedendo rigettarsi le opposizioni, e confermarsi il decreto, con attribuzione degli interessi al tasso convenzionale del 14%, e in subordine al tasso legale, con vittoria delle spese del doppio grado e condanna alla restituzione delle somme pagate per effetto della sentenza di I grado, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali. 
Si costituivano con comparsa del 16/9/2011 gli appellati quali chiedevano rigettarsi il gravame, previa eventuale ammissione della prova testimoniale contraria. 
La Corte d'appello di Bari, ### con sentenza n.ro 118/2016 pronunciando sull'appello proposto, con citazione del 30/3/2011, da D'#### nei confronti di ### e #### avverso la sentenza n.224/2010 del Tribunale di Bari, rigettava l'appello e condannava l'appellante al rimborso delle spese processuali in favore degli appellati. 
Con ricorso per Cassazione D'### impugnava la sentenza di appello con quattro motivi neri confronti dei coniugi ### e #### 1) errata valutazione delle prove raccolte, che invece dimostravano l'esistenza di un rapporto di mutuo tra detti coniugi e l'appellante; 2) rilevanza della sentenza penale di assoluzione di D'### nonché omessa valutazione delle dichiarazioni rese da ### al ### ed alla polizia giudiziaria; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. con la conseguente nullità della sentenza, in quanto pur avendo chiesto l'appellante di pronunciare su tutta la domanda restitutoria, inizialmente quantificata in £. 215.000.000, rigettava la domanda, nonostante fosse emersa la prova di un credito di entità inferiore; 4) violazione ovvero la falsa applicazione degli artt. 2697, 2735, 2727 e 2729 с.с., nonché degli artt. 167 е 115 c.p.c., e del principio di non contestazione, in quanto le emergenze delle indagini in sede ###particolare le dichiarazioni rese da ### agli inquirenti erano state svalutare al rango di meri indizi, sebbene avessero valenza di piena prova, ben potendo le dichiarazioni medesime essere valutate alla stregua di una confessione stragiudiziale resa a terzi, oltre alla mancata valutazione della non contestazione della controparte sui fatti allegati dal ricorrente.  5) violazione ovvero la falsa applicazione degli artt. 2721 e 2724 c.c., quanto al rigetto della prova testimoniale richiesta in primo grado, e reiterata in appello, e finalizzata a documentare la consegna di una somma di denaro al ### motivata in ragione dell'impossibilità di poter considerare le dichiarazioni rese dallo stesso convenuto come un principio di prova per iscritto. 
La Suprema Corte, con l'ordinanza di accoglimento e rinvio alla odierna Corte in diversa composizione, valutando congiuntamente i primi quattro motivi di ricorso, connessi tra loro, congiuntamente esaminati, li ha ritenuti fondati, mentre dichiarava inammissibile il quinto, cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e nei limiti di cui alla motivazione, con rinvio ad altra ### della Corte d'Appello di Bari anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione. 
Con atto di citazione del 24.11.2021 notificato in data ###, ### D'### ha riassunto il giudizio di merito chiedendo che l'originaria domanda di condanna nei confronti di ### e ### in solido tra loro, fosse ridotta per il minor credito di £. 100.000.000 (€ 51.645,68), maggiorato dagli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria, col favore delle spese processuali compreso quello di legittimità. 
Si sono costituiti nella presente fase del giudizio i convenuti chiedendo il rigetto della domanda. 
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.. 
Motivi della decisione Con l'ordinanza di annullamento la Suprema Corte esaminando i primi quattro motivi di ricorso ha rilevato che la Corte barese, pur avendo considerato in maniera unitaria il rapporto di mutuo, come peraltro emerso anche dagli accertamenti svolti anche in sede ###cui si faceva riferimento ad un prestito unitariamente considerato di ex-lire 100.000.000, senza che fosse stata dedotta o dimostrata l‘esistenza di altri ed autonomi rapporti di debito, non avrebbe tenuto conto, con riferimento alla dichiarazioni confessoria del ### circa l'essere debitore di cento milioni, come precisato dallo stesso ### dinanzi all'autorità penale, laddove aveva riferito che parte di tale somma, pari a £. 30.000.000, si trattava solo di capitale e non anche di interessi. Mentre, irrilevante sarebbe, ai fini del riconoscimento del credito vantato dall'attore, la circostanza che gli interessi fossero stati pattuiti in maniera illegale, in quanto la domanda era finalizzata ad ottenere la restituzione del solo capitale mutuato, al netto degli eventuali interessi pattuiti contra legem, avuto riguardo alla data delle dazioni, ridotti al tasso di interesse legale, secondo la disciplina dell'art.  1284 c.c., non essendo invece applicabile l'art. 1815 c.c. nel testo scaturente dalla legge interpretativa n. 24/2001, trattandosi di elargizioni risalenti, al più tardi, al 1993 e quindi a data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 108/1996. 
Circa le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, rileva la Suprema Corte, che effettivamente la giurisprudenza ha affermato che (Cass. n. 20255/2019) le dichiarazioni rese dall'imputato nel dibattimento penale sono soggette al libero apprezzamento del giudice civile, e non possono integrare una confessione giudiziale nel giudizio civile, atteso che questa ricorre, ai sensi dell'art. 228 с.р.с., soltanto nei casi in cui sia spontanea о provocata in sede di interrogatorio formale, quindi all'interno del giudizio civile medesimo (conf. Cass. n. 15464/2013), e che (cfr, n. 8096/2006), tuttavia il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto, ed in virtù del principio dell'unità della giurisdizione, anche prove raccolte in un diverso giudizio, sicchè quando sia stata resa nel giudizio penale, la confessione, di norma, vale soltanto a fornire elementi indiziari, salvo che nel caso in cui, all'atto del compimento delle relative dichiarazioni, l'avversario non si sia già costituito parte civile, nella quale ipotesi produce l'efficacia di confessione piena, con la conseguenza di impedire nel successivo giudizio civile l'ammissione dell'interrogatorio formale sui medesimi fatti che ne hanno formato oggetto di confessione. 
Per quanto riguarda, invece, le dichiarazioni a sé sfavorevoli rese, come nel caso di specie, dalla persona offesa del reato, ### la Suprema Corte richiama l'orientamento in tema di utilizzabilità anche in sede civile delle prove raccolte in sede ###8/2013) poiché il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente (come nella specie), le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, potendo la parte contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale, come prove atipiche. 
Ciò detto, nella vicenda in esame nell'interrogatorio formale reso in giudizio del 26.06.2006, ### effettivamente ammise la ricezione di cento milioni, ma la sentenza della Corte di appello cassata dalla Suprema Corte effettivamente non valutò le specifiche dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da ### che aveva dichiarato e precisato al PM, che i trenta milioni, di cui riconosceva essere debitore nel 1993, erano dovuti a titolo di capitale e non di interessi, così come nelle sommarie informazioni testimoniali del 27.09.1996. 
Mentre, la Corte barese, pur ritenendo che i richiamati atti del procedimento penale non potessero integrare piena prova, costituendo elementi indiziari del rapporto contrattuale di mutuo intercorso fra i medesimi, non aveva risolto gli esatti termini dell'accordo economico, non potendosi distinguere se una parte del debito di lire 100.000.000, in specie il debito di lire 30.000.000, conseguisse al mancato rimborso di precedenti elargizioni a tassi, quanto meno, ultralegali, non validamente pattuiti, né ritenersi acquisita una prova convincente della corretta sorte capitale erogata, per accertare l'effettiva entità del credito. 
Mentre, in seguito al rinvio della Suprema Corte, l'odierno Collegio evidenzia il fatto che fosse certa l'effettiva individuazione della sorte capitale erogata, in quanto valutando complessivamente il materiale probatorio e le dichiarazioni rese da ### “in sede di sommarie informazioni testimoniali e di dichiarazioni al PM”, ### aveva effettivamente riferito di aver ricevuto prima dieci milioni, e poi venti milioni in contanti, e che essendo debitore di trenta milioni nel 1993 a titolo di prestito, ne aveva ricevuto altri settanta milioni in contanti, a conferma quindi del fatto che effettivamente avesse ricevuto cento milioni a titolo di capitale. 
Nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità. 
Ciò vuol dire, che, quanto all'actio ex causa nei confronti dei coniugi ### l'effettiva esistenza del mutuo allegato dal D'### a sostegno della pretesa non è più in discussione come vorrebbero gli odierni convenuti, mentre per i suoi termini economici occorre, come riferisce la Suprema Corte, esaminare dettagliatamente quanto ### aveva riferito in sede di sommarie informazioni e dichiarazioni al PM, nonché in sede di interrogatorio formale, per accertare l'importo della somma a titolo di sorte capitale. 
Nel costituirsi nel giudizio di appello, i coniugi ### pur rilevando che la Suprema Corte ha rimesso alla Corte di appello la lettura del complesso delle risultanze probatorie circa il fatto che risultava che i coniugi ### avessero ricevuto dal D'### un prestito pari a £. 100.000.000, così come riferito dal convenuto in sede di interrogatorio formale, e che tale somma fosse costituita interamente dal capitale (come emergerebbe dalle indagini penali) hanno sostenuto che dal complessivo esame del compendio probatorio si potesse ritenere che la debitoria in parola si riferisse ad un negozio giuridico diverso da quello allegato da parte opponente, come sottostante le cambiali (e cioè un mutuo di £ 215 milioni, al tasso di interesse annuo del 14%, per la conclusione di una permuta immobiliare). 
Quindi, secondo la tesi dei convenuti, la domanda di D'### tesa alla restituzione dell'importo di £. 100.000.000 (oggi € 51.645,68) oltre accessori di legge, pari alla sorte capitale che il ### ha riconosciuto essergli stata mutuata dal primo-, dovrebbe essere rigettata, perché il mutuo confessato dal ### sarebbe diverso da quello posto dal D'### a fondamento della propria pretesa. 
Su questo punto la Suprema Corte, richiamando quanto già precedentemente statuito dalla Corte barese, da considerarsi giudicato implicito non più soggetto ad alcuna rivalutazione, ha sempre considerato il rapporto in modo unitario, in cui si fa riferimento ad un prestito unitariamente considerato di £. 100.000.000. 
Quindi, una presunta pluralità e diversità dei mutui intercorsi tra le parti risulta preclusa dal contrario giudicato interno sull'unitarietà del mutuo in questione affermato già dalla pronuncia n. 118/2016 di questa Corte, e non oggetto di impugnazione sul punto dal ### dinanzi alla Suprema Corte. 
Quindi, le divergenze riguardano esclusivamente il suo contenuto economico, che dall'esame congiunto delle dichiarazioni rese dal ### in data ###, dinanzi al ### titolare dell'inchiesta, che vedeva indagato D'### per usura (anche ai danni dello stesso ### riconobbe di avere ricevuto in prestito dall'indagato la somma di £. 100.000.000 senza provare di aver restituito, neppure quella sorte capitale. 
Nel relativo interrogatorio dinanzi al PM, ### confermò già un prestito di 30 milioni di sorte capitale (pag. 9 interr.), e chiese un ulteriore prestito di 70 milioni “### gli dissi: mi puoi fare un prestito più grande?....” “ho detto che tutta 1'operazione era di 100 milioni…” (pag.13); “Per quale ammontare complessivo di danaro ha fatto lavori? N. ### Un 100 milioni” (pag. 22). 
Tali dichiarazioni, nella lettura complessiva con l'interrogatorio reso nel giudizio di primo grado, confermano che ### aveva ricevuto, prima dieci milioni e poi venti milioni in contanti, e che essendo debitore di trenta milioni nel 1993 come prestito, aveva ricevuto altri settanta milioni in contanti, a conferma quindi del fatto che effettivamente avesse ricevuto cento milioni a titolo di capitale nel suo complesso. 
Tale circostanza, peraltro, non viene smentita dai convenuti neppure nel giudizio di riassunzione, i quali allegano inammissibilmente una presunta datio in solutum, con assoluta genericità. 
Quindi, accertato il prestito ai coniugi nella misura complessiva di ex-lire 100.000.000, pari a ### € 51.645,68, su gli stessi sono dovuti i soli interessi legali dalla data della domanda dal 09.07.2003 al soddisfo, in quanto non risulta una pattuizione scritta di interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c.. 
Pertanto, in sintesi, l'opposizione dei coniugi ### va accolta per quanto di ragione, e gli stessi vanno condannati in favore di D'### della somma di ### € 51.645,68 oltre interessi legali dal 09.07.2003 al soddisfo con una statuizione diretta sulle domande proposte dalla parti.  “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (come si desume dal disposto dell'art. 393 c.p.c., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia)". Cass. civ., Sez. I, 28/01/2005, n. 1824”. 
In conseguenza della modifica della precedente pronuncia, sono da rideterminare le spese processuali di tutti i gradi di giudizio, con una valutazione unitaria e globale della lite, secondo il principio della soccombenza, e con una parziale compensazione pari al 50% tenuto conto del parziale accoglimento della opposizione dei coniugi ### in quanto la domanda iniziale di pagamento di D'### fu proposta nella misura doppia, di circa ### 100.767,91, rispetto a quanto accertato e liquidato; sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (26.000-52.000,00), come liquidate in dispositivo.  PQM La Corte d'Appello di Bari - ### -, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte con ordinanza numero ###-21 sul ricorso RG 9656-2016, sull'opposizione proposta dai coniugi ### con atto del 18.11.2003 sul ricorso per decreto ingiuntivo n.170 del 10/7/2003 del Tribunale di Bari - sez. distaccata di ###, nonché sulla riconvenzionale proposta da D'### così provvede: 1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna ### e ### in solido tra loro, al pagamento in favore di D'### della somma di € 51.645,68 oltre interessi legali come in motivazione; 2) condanna ### e ### al pagamento in favore di D'### della metà delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, che liquida per l'intero quanto al primo grado in ### 8.000,00 per compensi, quanto al grado di appello in ### 603,90 per spese e ### 10.000,00 per compensi, quanto al giudizio di legittimità in ### 1.801,16 per spese ed ### 6.000,00 per compensi, quanto al giudizio di riassunzione in ### 856,97 ed ### 7.000,00 per compensi oltre alle spese generali, cap ed Iva come per legge. 
Così deciso in videoconferenza il #### ausiliario relatore avv. ### dott. ### 

causa n. 1766/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Filippo Labellarte, Giuseppet Dellosso

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Tribunale di Lucca, Sentenza n. 46/2026 del 27-01-2026

... ###### via ### n. 3, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta. RESISTENTE Conclusioni delle parti: per la ricorrente: “dichiarare la simulazione assoluta o, in subordine revocare e, quindi, dichiarare inefficace nei confronti della soc. ### s.r.l. in liquidazione giudiziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 166, primo comma, ### o, in ulteriore subordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, secondo comma, ### la cessione del motociclo tg. ### di cui alla fattura n.9 del 18 marzo 2024 e, di conseguenza, condannare il sig. ### a riconsegnare immediatamente detto mezzo alla ### Con vittoria delle spese e compensi di lite”. per il resistente: “Nel merito: respingere, con ogni statuizione, le domande di parte ricorrente perché infondate in fatto e in diritto per le causali tutte di cui in narrativa; In subordine: nel caso in cui il CTU accerti un maggior valore del motociclo ### tg. ### il #### si dichiara disponibile a versare alla società ### s.r.l. in liquidazione giudiziale (C.F. ###) la differenza tra il maggior valore accertato dal CTU e il prezzo già pagato di ### 3.200,00. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del (leggi tutto)...

testo integrale

Udienza cartolare del 26.1.2026 Il giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui alle note scritte in atti, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lucca, in persona del dott. ### ha pronunciato la seguente ### causa n. 2848/2024 in materia di azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.), promossa da: ### S.R.L. ### (C.F. ###), con sede ###, in persona della curatrice dott.ssa ### rappresentata e difesa dall'avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliat ####### n. 6, come da procura allegata al ricorso. 
RICORRENTE CONTRO ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dagli avv.ti ### (C.F. ###) ed ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliat ###### via ### n. 3, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta. 
RESISTENTE Conclusioni delle parti: per la ricorrente: “dichiarare la simulazione assoluta o, in subordine revocare e, quindi, dichiarare inefficace nei confronti della soc. ### s.r.l. in liquidazione giudiziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 166, primo comma, ### o, in ulteriore subordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, secondo comma, ### la cessione del motociclo tg. ### di cui alla fattura n.9 del 18 marzo 2024 e, di conseguenza, condannare il sig. ### a riconsegnare immediatamente detto mezzo alla ### Con vittoria delle spese e compensi di lite”. per il resistente: “Nel merito: respingere, con ogni statuizione, le domande di parte ricorrente perché infondate in fatto e in diritto per le causali tutte di cui in narrativa; In subordine: nel caso in cui il CTU accerti un maggior valore del motociclo ### tg. ### il #### si dichiara disponibile a versare alla società ### s.r.l. in liquidazione giudiziale (C.F. ###) la differenza tra il maggior valore accertato dal CTU e il prezzo già pagato di ### 3.200,00. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. ### via istruttoria: 1) ### ammettersi CTU tecnica omissis 2) Si chiede ammettersi prova per testi omissis”.  ### sentenza del 26.03.24, questo tribunale dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della ### s.r.l. e nominava curatrice la dott.ssa ### la quale veniva a conoscenza del fatto che la società, alcuni giorni prima della dichiarazione di apertura della suddetta procedura, aveva ceduto ad ### il motoveicolo ### targato ### al prezzo di € 2.622,95, oltre IVA (fattura n. 9 del 18.03.24). 
Considerato che il prezzo di cessione risultava inferiore di oltre ¼ rispetto al valore di mercato, che il ### risultava essere a conoscenza dello stato di insolvenza della ### e che il veicolo dopo la cessione continuava ad essere utilizzato dall'amministratore unico della società (###, la curatrice chiedeva di essere autorizzata ad intraprendere un'azione di simulazione assoluta ex art. 1414 c.c. e, in subordine, di revocatoria ex art. 166 ### nei confronti di ### La curatrice introduceva quindi il presente giudizio, chiedendo di dichiarare la simulazione assoluta o, in subordine, di revocare e quindi dichiarare l'inefficacia della cessione del motociclo targato ### condannando ### a riconsegnare il mezzo alla curatela. 
Si costituiva il ### sostenendo l'infondatezza della domanda di una simulazione del contratto di compravendita, in quanto il prezzo di € 3.200,00 era stato da lui effettivamente pagato con bonifico bancario, il passaggio di proprietà era stato trascritto e il contratto di assicurazione era stato a lui ceduto. 
Riferiva inoltre che il motociclo era rimasto nella disponibilità del ### su accordo tra le parti, dal momento che il ### non poteva utilizzarlo per motivi di salute e successivamente il veicolo era stato sottoposto a sequestro preventivo dal GIP del Tribunale di #### il rigetto anche della domanda di revocatoria per assenza dei presupposti, in quanto il prezzo pattuito per la moto era congruo, dato che necessitava di alcune riparazioni e di fare il tagliando e il ### affermava di non essere a conoscenza dello stato di insolvenza della società. 
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito veniva fissata udienza di discussione ex art.  281 sexies c.p.c. con termine per memorie.  MOTIVI DELLA DECISIONE La curatrice propone, in primo luogo, azione di simulazione assoluta del contratto di compravendita del motoveicolo targato ### trasferito dalla ### s.r.l. ad ### In base al dettato dell'art. 1417 c.c., quando la domanda è proposta da un terzo (come si configura la curatela rispetto alla società parte del contratto), la prova della simulazione è ammissibile senza limiti sia per testimoni che per presunzioni. 
Nel caso di specie è evidente la sussistenza di plurimi indizi gravi, precisi e concordanti della simulazione: la fattura di vendita del veicolo è stata emessa in data ###, pochi giorni prima dell'udienza prefallimentare; al ### non è stato trasferito il possesso del bene che è rimasto nella disponibilità di ### amministratore unico della ### s.r.l., che ha continuato ad utilizzarlo; il ### ha riattivato la polizza assicurativa della moto in data ###, versando il relativo corrispettivo, nonostante il veicolo fosse intestato al ### già dal 18.03.24; la cessione del contratto di assicurazione a favore del convenuto è avvenuta in data ### senza il versamento di alcun corrispettivo; il convenuto non è in possesso del titolo abilitativo alla guida della moto acquistata. 
Tutto ciò risulta ampiamente dimostrato dalla documentazione della ### di ### allegata dalla curatrice (doc. 4, 5 e 6 di parte ricorrente). 
È vero che il ### ha provato l'effettivo versamento del prezzo tramite bonifico (doc. 3) ed è pacificamente avvenuta la trascrizione del passaggio di proprietà, ma ciò non è sufficiente a smentire il quadro presuntivo, anche perché il prezzo di vendita di € 3.200,00 appare incongruo rispetto al valore del bene stimato dall'### pari ad € 4.500,00 (doc. 8 di parte ricorrente). 
La domanda di simulazione assoluta deve quindi essere accolta, dichiarando la nullità dell'atto di compravendita del motociclo targato ### di cui alla fattura n. 9 del 18 marzo 2024, stipulato tra la ### S.r.l. e #### va altresì condannato alla consegna del bene alla curatela, salvi gli effetti del sequestro preventivo penale sopra citato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di valore tra 1.100 e 5.200, tenuto conto della limitata attività difensiva ed esclusa la fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente decidendo, accoglie la domanda di simulazione assoluta e per l'effetto dichiara la nullità del contratto di compravendita del motociclo targato ### di cui alla fattura n. 9 del 18 marzo 2024, stipulato tra la ### S.r.l. e #### alla consegna del veicolo alla curatela, salvi gli effetti del sequestro preventivo penale di cui in parte motiva, nonché al pagamento delle spese di lite in favore della ### s.r.l. in liquidazione giudiziale, liquidate in € 141,32 per spese vive ed € 1.701,00 per compenso professionale, oltre ### CAP e maggiorazione spese generali come per legge.

causa n. 2848/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giacomo Lucente

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