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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. R.G. N. R.G. 3350/2022 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv., RONDONI ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv. #### ed elettivamente domiciliat ###/A presso lo studio del difensore.
RESISTENTE CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte depositate dalle parti in funzione di sostituzione dell'udienza del 27/03/2025.
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte del 19/03/2025: “conclude come da comparsa conclusionale del 22.11.2024 e replica del 12.12.2024 chiedendo al Tribunale che - laddove fossero confermati i provvedimenti di cui al 06.06.2024- l'assegno di mantenimento di ### possa essere versato direttamente alla giovane per tutto il periodo in cui la stessa sarà occupata e vivrà lontano da casa come da dichiarazione di cui all'allegato 6”; comparsa conclusionale del 22/11/2024: “.Voglia il Tribunale 1)### la separazione personale dei coniugi con addebito al coniuge sig. ### rimettendo al Tribunale ogni valutazione sul danno ; 2)### i coniugi a vivere separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza; 3) ### condiviso del figlio ### ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso il padre e collocamento paritetico.
Il minore trascorrerà una settimana presso un genitore e la settimana successiva presso l'altro; ### è divenuto maggiorenne valga il provvedimento del 06.06.2024 4) ### le vacanze estive i figli trascorreranno almeno due settimane, anche non consecutive, alternativamente sia con il padre che con la madre, in periodi e località che i genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente con un anticipo di almeno tre mesi. Si applicherà la regola della alternanza per tutte le festività natalizie, pasquali ed ogni altra festa da calendario, con preavviso e concordo tra le parti entro il 30 novembre di ogni anno. Entrambi i ragazzi sono maggiorenni 5) In considerazione delle rispettive condizioni patrimoniali dei coniugi e dei relativi oneri i genitori provvederanno direttamente al mantenimento dei figli ### e ### per il periodo che gli stessi trascorreranno presso ciascun genitore o il mantenimento come disposto dal Tribunale all'udienza del 06.06.2024 laddove permanga l'attuale situazione di collocamento dei figli. 6);I coniugi si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, del pagamento delle spese mediche e farmaceutiche non coperte dal S.S.N. e delle spese necessarie per l'acquisto dei libri scolastici ed in ogni caso di tutte le spese qualificate come straordinarie e che a titolo esemplificativo si indicano di seguito: 1. spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino; 2. spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli; 3. spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago; spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature; ### verranno sostenute al 50% dai coniugi solo purché previamente ed espressamente concordate se in misura superiore ad €. 100,00 e fornite di specifico, valido documento giustificativo. In mancanza di tale preventivo accordo la spesa straordinaria resterà a totale carico del genitore che l'avrà sostenuta. Con condanna alle spese della presente lite del convenuto ### attesa la condotta endoprocessuale tenuta dallo stesso”, replica del 12/12/2024: “### il Tribunale 1)### la separazione personale dei coniugi con addebito al coniuge sig. ### rimettendo al Tribunale ogni valutazione sul danno ; 2)### i coniugi a vivere separati, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza; 3) ### condiviso del figlio ### ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso il padre e collocamento paritetico. Il minore trascorrerà una settimana presso un genitore e la settimana successiva presso l'altro; ### è divenuto maggiorenne valga il provvedimento del 06.06.2024 4) ### le vacanze estive i figli trascorreranno almeno due settimane, anche non consecutive, alternativamente sia con il padre che con la madre, in periodi e località che i genitori avranno cura di comunicarsi reciprocamente con un anticipo di almeno tre mesi. Si applicherà la regola della alternanza per tutte le festività natalizie, pasquali ed ogni altra festa da calendario, con preavviso e concordo tra le parti entro il 30 novembre di ogni anno. Entrambi i ragazzi sono maggiorenni 5) In considerazione delle rispettive condizioni patrimoniali dei coniugi e dei relativi oneri i genitori provvederanno direttamente al mantenimento dei figli ### e ### per il periodo che gli stessi trascorreranno presso ciascun genitore o il mantenimento come disposto dal Tribunale all'udienza del 06.06.2024 laddove permanga l'attuale situazione di collocamento dei figli. 6);I coniugi si faranno carico, nella misura del 50% ciascuno, del pagamento delle spese mediche e farmaceutiche non coperte dal S.S.N. e delle spese necessarie per l'acquisto dei libri scolastici ed in ogni caso di tutte le spese qualificate come straordinarie e che a titolo esemplificativo si indicano di seguito: 1. spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino; 2. spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli; 3. spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago; spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature; ### verranno sostenute al 50% dai coniugi solo purché previamente ed espressamente concordate se in misura superiore ad €. 100,00 e fornite di specifico, valido documento giustificativo. In mancanza di tale preventivo accordo la spesa straordinaria resterà a totale carico del genitore che l'avrà sostenuta.
Con condanna alle spese della presente lite del convenuto ### attesa la condotta endo processuale tenuta dallo stesso”.
Parte resistente ha concluso come da note scritte del 18/03/2025: “### riportandosi integralmente a quanto già richiesto e concluso nella comparsa conclusionale datata 04/11/2024 e successiva comparsa conclusionale di replica”; comparsa conclusionale del 04/11/2024: “### riportandosi integralmente a quanto richiesto e concluso nella memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. n. 1 datata 10/08/2023, che per comodità si ritrascrive, espungendo dalla stessa i punti c), d) e), f) e g) riguardanti il diritto di visita e di frequentazione del figlio ### che, nelle more è divenuto maggiorenne il quale potrà pertanto vedere e frequentare i propri genitori secondo una sua libera scelta : ### l'###mo tribunale di Pisa, 1) respingere la richiesta di addebito della separazione al ### in virtù di tutto quanto premesso, nonché e conseguentemente, respingere la condanna al risarcimento dei danni; 2) atteso che è stata emessa la sentenza di separazione parziale sullo stato, accogliere le seguenti condizioni : a) I coniugi vivranno separati e liberi con l'obbligo del mutuo rispetto e ciascuno potrà fissare il proprio domicilio e residenza ove riterrà opportuno; b) la ###ra ### ha trasferito la propria residenza in altro immobile sito in ### ed a lei intestato, mentre la casa ex residenza coniugale verrà assegnata al marito il quale vi vivrà con i figli essendo, questi ultimi, collocati prevalentemente presso il padre, come di fatto già avviene dalla primavera 2022 e non economicamente autosufficienti; c) la ###ra ### provvederà a versare al #### l'importo complessivo di € 500,00 mensili quale contributo al mantenimento di entrambi i figli, ### e ### entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, i quali, hanno entrambi, liberamente scelto di abitare continuativamente con il padre;d) Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli faranno carico, nella misura del 50% a ciascuno dei due genitori. Ed in particolare, verranno ripartite nella misura percentuale del 50% tra le parti le spese mediche e farmaceutiche non coperte dal S.S.N. e le spese necessarie per l'acquisto dei libri scolastici ed in ogni caso tutte le spese qualificate come straordinarie e che a titolo esemplificativo si indicano di seguito : - ### mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascun scontrino; spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli; - ### per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago; spese di iscrizione e frequenza di corsi e relative attrezzature, costi per la partecipazione a gare o stage formativi; - ### spese verranno sostenute nella misura del 50% dai coniugi solo purché previamente ed espressamente concordate se in misura superiore ad € 100,00 e fornite di specifico, valido documento giustificativo. In mancanza di tale preventivo accordo la spesa straordinaria resterà a totale carico del genitore che l'avrà sostenuta. Nel caso di anticipazione di dette spese da parte di uno dei genitori, queste dovranno essere rimborsate entro e non oltre 10 giorni successivi dalla data di esibizione della relativa documentazione tramite mail o whatsapp. Se un genitore ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro tramite mail o whatsapp indicando la spesa ed ogni documento giustificativo; l'altro genitore dovrà rispondere entro e non oltre 7 giorni con le medesime modalità (mail o whatsapp) esprimendo il consenso, il dissenso motivato o formulando una proposta alternativa. La mancata risposta nel termine vale come silenzio assenso e quindi chi ha effettuato il pagamento trasmetterà all'altro la documentazione attestante e dovrà essere rimborsato del 50% entro e non oltre i 7 giorni dall'invio della ridetta documentazione. e) I coniugi, i quali sono economicamente indipendenti e, pertanto, si chiede che non vengano disposti provvedimenti economici per i medesimi; f) ### unico universale verrà percepito per l'intero dal #### 3) ### parte ricorrente alle spese e compensi legali del presente giudizio, iva e cnap come per legge”; comparsa conclusionale di replica: “### luce di tutto quanto sopra esposto, il #### insiste nelle conclusioni già rassegnate con al comparsa conclusionale datata 04/11/2024”.
OGGETTO: ricorso per la separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data ###, ### chiedeva fosse pronunciata la separazione giudiziale nei confronti del marito ### matrimonio celebrato in data ### nel Comune di #### dalla cui unione sono nati due figli, in data #### ed in data #### entrambi in ####.
Parte ricorrente riferiva della crisi coniugale e del suo imposto allontanamento dalla casa familiare a seguito di un grave episodio del 2022, recandosi presso la propria madre; allegava le condotte aggressive ed arbitrarie del coniuge nell'impedimento alla stessa di rientrare in casa, tratteneva beni della moglie, aveva una relazione extraconiugale. Dopo un periodo, le parti sottoscrivevano un ricorso congiunto, senza che ne seguisse il deposito. Parte ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi, l'affidamento condiviso del figlio allora minorenne, il contributo al mantenimento degli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 02/11/2022, si costituiva ### contestando la ricostruzione attorea degli eventi, allegando il mancato esito del ricorso congiunto sottoscritto per aver scoperto, successivamente alla firma, l'entità dei costi per le sanatorie edilizie di immobili oggetto dell'accordo.
Allegava, infine, dei tentativi fatti per evitare il disgregarsi dell'ambiente familiare, respingendo anche le accuse di adulterio mosse dalla moglie. Tutto ciò premesso, aderiva alla richiesta di separazione, di affidamento condiviso del figlio minore, l'assegnazione della casa familiare allo stesso, chiedeva il mantenimento diretto dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie, il 50% dell'assegno unico.
All'udienza presidenziale, sentite le parti, rinviava per l'ascolto del minore ### all'esito venivano emessi i seguenti provvedimenti provvisori: “Le parti sono d'accordo sulle modalità di frequentazione dei figli (una settimana ciascuno) e anche sul mantenimento diretto dei figli. ### sentite le parti, emette i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “### i coniugi a vivere separati; ### l'affido condiviso del figlio minore ### ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso il padre e collocamento paritetico. In particolare, il minore trascorrerà una settimana presso un genitore e la settimana successiva presso l'altro, con il regime dell'alternanza; ### che entrambi i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in forma diretta per i periodi in cui gli stessi trascorrano presso ciascun genitore”; nominava se stesso ### e rinviava, concedendo i termini per le memorie integrative.
Su istanza, veniva fissata l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni sul vincolo e con sentenza n. 938/2023 del 14/07/2023, e pubblicata in data ###, veniva dichiarata la separazione giudiziale con rinvio tramite ordinanza in pari data, con cui venivano concessi i termini di cui alle memorie ex art.183 comma VI c.p.c.; successivamente, veniva fissata l'udienza del 06/06/2024 di svolgimento delle prove testimoniali dei figli divenuti maggiorenni.
All'esito, ### “### la richiesta di parte resistente di cui alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. di modifica dei provvedimenti provvisori; ### atto delle dichiarazioni oggi rese da entrambi i figli maggiorenni escussi come testimoni e rilevato che emerge che anche il figlio ### si è ormai trasferito in modo stabile a vivere con il padre dal quale è mantenuto, preso atto che lo stesso ### ha dichiarato che la madre non contribuisce in alcun modo al suo mantenimento ormai da tempo; Rilevato che anche la figlia ### vive stabilmente con il padre e non frequenta la casa materna e rilevato che la stessa ### ha riferito che, fatta eccezione per gli ultimi giorni, la madre non contribuisce al suo mantenimento; ### che la stessa ### non è economicamente indipendente, percependo solo un reddito di euro 600,00 e solo nel periodo primavera/estate; ### atto del reddito dichiarato dalla signora ### e del fatto che la stessa non ha spese abitative; P.Q.M. A parziale modifica dei provvedimenti provvisori, ### che la signora ### versi al sig. ### a titolo di contribuito al mantenimento di entrambi i due figli, la somma mensile di euro 500,00 (250,00 per figlio) a far data con decorrenza dalla richiesta (10 agosto 2023), mantenimento da versarsi entro giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e rivalutabile secondo incidici ### DISPONE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate; il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva; l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro dieci giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso; in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di dieci giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento; ### immediata”.
Su istanza di parte ricorrente, veniva fissata l'udienza di comparizione personale delle parti per tentare la conciliazione del 24/09/2024; all'esito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Con ordinanza del 12/02/2025, rilevato che il resistente chiedeva il contributo al mantenimento dei figli a carico della ricorrente in quanto i figli sono con lo stesso conviventi, se pur maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, letta la memoria della ricorrente del 20/1/2025 nella quale dava atto delle mutate condizioni economico-reddituali dei figli quali circostanze sopravvenute, il ### rimetteva la causa sul ruolo, per l'aggiornamento sulla situazione abitativa, l'attuale frequentazione della casa paterna e sulla condizione economico reddituale e lavorativa di entrambi i figli, assegnando termini per il deposito alle parti, e fissava udienza cartolare di precisazione delle conclusioni.
Il resistente depositava memoria autorizzata in data ### allegando e producendo quanto richiesto oltre alle note scritte in sostituzione dell'udienza; parte ricorrente depositava le note scritte ex art.127 ter c.p.c. producendo la documentazione.
Con ordinanza del 26/11/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, tenuto conto che le parti si riportavano alle comparse conclusionali e di replica già depositate, previa trasmissione al ###. ### nulla opponeva. ****
Sulla domanda di separazione giudiziale si è già pronunciato il Tribunale di Pisa con la sentenza 938/2023 del 14/07/2023, e pubblicata in data ###; residuano le domande accessorie di addebito della separazione giudiziale, l'assegnazione della casa coniugale al resistente ove vive con i figli, il contributo al mantenimento di questi ultimi.
Sull'addebito della separazione giudiziale In virtù della ripartizione dell'onere probatorio, la parte che chiede l'addebito della separazione è tenuta a dimostrare la sussistenza degli elementi per la relativa pronuncia; in assenza, la domanda deve essere rigettata. Sul punto alcuna risultanza è emersa né in sede di ascolto del minore né dall'escussione testimoniale dei figli maggiorenni o dalle prove prodotte in causa. La domanda di addebito deve quindi essere rigettata per mancanzadi prova.
Sulle questioni economiche ###esito dello svolgimento del presente giudizio, durante il quale i figli della coppia sono divenuti maggiorenni e si sono trasferiti a vivere, stabilmente, presso il padre, occorre esaminare le domande di assegnazione della casa familiare al resistente e di contributo al mantenimento dei figli.
Dall'esame della documentazione aggiornata depositata dalle parti relativamente ai figli, nati in data #### ed in data #### entrambi in ####, è emerso quanto segue.
Nella memoria autorizzata del 15/02/2025, ### ha allegato che la figlia maggiore ### è stata assunta con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, da una ditta con sede in ####; ### svolge mansioni di cameriera generica ed il contratto prevede 30 ore settimanali, con una retribuzione oraria di € 8,77 con scadenza il ### (doc. n. 1), e una retribuzione mensile di ca. €.1.000,00. Ha, inoltre, riferito che ### provvede alle spese di vitto e alloggio con la suddetta retribuzione, torna presso la casa paterna ogni fine settimana ed è il padre che provvede alle sue esigenze. ### figlio, anch'egli maggiorenne, non svolge alcuna attività lavorativa, è in cerca di occupazione e vive, stabilmente, con il padre. Con note scritte depositate il ### in funzione di sostituzione dell'udienza cartolare, il resistente insisteva come in atti. ### nelle note scritte ex art.127 ter c.p.c. depositate in data ###, allegava che la figlia ### percepiva una retribuzione maggiore rispetto a quanto allegato dal resistente, ovvero €.1.400,00, come da busta paga del mese di gennaio 2025 (doc.5), unitamente alla dichiarazione manoscritta della figlia stessa nella quale dichiara che vitto e alloggio sono compresi nel contratto di lavoro, quindi lo stipendio è al netto di ogni costo e che dal 21/12/2024, non è più rientrata alla casa paterna se non per recuperare la propria auto (doc.n.6).
Nulla quaestio sulla condizione di non autosufficienza economica del figlio maggiorenne ### che vive stabilmente presso la casa paterna, per il quale non è contemplabile il mantenimento diretto chiesto dalla madre in quanto permane la convivenza padre/figlio, con aggravio delle spese a carico del genitore: “il versamento dell'assegno periodico al genitore con cui permane la coabitazione del figlio maggiorenne rappresenta un contributo concreto alla copertura delle spese coerenti che questi si trova a dover sostenere mensilmente, spese correnti a cui sono e restano comunque entrambi i genitori obbligati ai sensi degli artt. 147 e 148 cod.civ.; cosicchè la coabitazione può assurgere a univoco indice del fatto che permanga un più intenso legame di comunanza fra il figlio maggiorenne e il genitore con cui questi abita e che sia quest'ultimo la figura di riferimento per il corrente sostentamento del primo e colui che provvede materialmente alle sue esigenze” (Cass. Civ.Sez.I ordinanza n. di raccolta generale ###/2024).
In merito alla posizione dell'altra figlia maggiorenne, ### invece, il padre ha prodotto un contratto di lavoro non sottoscritto, riferito a quest'ultima, e la madre ha depositato una dichiarazione olografa riferita anch'essa alla figlia, priva di data e senza essere accompagnata da un documento di identità.
Formalmente, tale ultima produzione non può essere considerata una testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c. mancando i presupposti procedurali e il contratto di lavoro non sottoscritto è, altrettanto, carente; ciononostante, quanto depositato da entrambe le parti costituice un insieme di elementi indiziari di una situazione lavorativa di ### La busta paga del mese di gennaio 2025, depositata dalla madre, poco leggibile, attesta che trattasi di lavoro di barista a chiamata, con retribuzione ordinaria di €.1.254,83, ferie non godute €.105,39, gratifica natalizia di €.104,57, quattordicesima mensilità €.104,57, bonus L.207/2024 di €.102,25, con un netto di €.1.403,00; sul punto, occorre evidenziare che il netto indicato dalla ricorrente per dimostrare la percezione da parte della figlia di un importo maggiore di €.1.000,00 mensili, non trova prova nella busta paga depositata, considerati gli emolumenti legati sia al periodo natalizio, alla quattordicesima ed a ferie non godute. Tutto ciò considerato, quindi, rilevato che non esiste prova in atti di alcuna proroga ulteriore del contratto, se non quella depositata dal padre e relativa alla durata fino al 31/05/2025, il Collegio ritiene la mancata prova dell'autosufficienza economica della figlia maggiorenne ### in quanto un lavoro precario e di durata limitata non determinano il venir meno dell'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti della prole.
Residua, dunque, la questione del mantenimento se diretto da parte dei genitori o solo a carico della madre, in quanto il padre ha allegato che la figlia si reca presso di lui ogni fine settimana, mentre nella dichiarazione olografa, priva di data, riferita a ### è attestata una realtà diversa.
Nelle conclusioni precisate, la ricorrente ha chiesto il mantenimento diretto dei figli ed il resistente ha chiesto il versamento a suo favore del relativo contributo.
Considerate le premesse, il Collegio ritiene di confermare quanto già statuito i via temporanea e urgente in merito al figlio ### maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, convivente con il padre, con contributo a carico della madre a favore del coniuge; in merito alla figlia ### vista la domanda di mantenimento diretto avanzata dalla madre, e stante le incertezze sulla sua autonomia economica, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre il versamento diretto del mantenimento alla figlia da parte di entrambi i genitori, tenuto conto anche della condotta processuale di entrambi, quantificabile di €.150,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ### valutata la precarietà lavorativa della stessa, la giovanissima età (quasi 23 anni) e il dimostrato impegno volto a reperire un'occupazione retribuita, se pur precaria e con retribuzione tale da non permetterle, allo stato, una propria autosufficienza economica (cfr. Cass. Civ. Sez. I ordinanza n.3553/2025).
Sulle spese di lite ### l'esito della lite, le spese di causa devono essere compensate interamente tra le parti, considerata la soccombenza reciproca e la condotta processuale di entrambe le parti. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: 1) RIGETTA la domanda di addebito avanzata da ### 2) ASSEGNA la casa familiare a ### ove quest'ultimo vive unitamente al figlio ### maggiorenne ma non economicamente autosufficiente; 3) PONE a carico di ### l'obbligo di versare a ### a titolo di contribuito al mantenimento del figlio ### la somma mensile di euro 250,00, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente secondo gli indici ### 4) DISPONE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate relativamente al figlio ### il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva; l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro dieci giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso; in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di dieci giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento; 5) PONE a carico di ### e ### l'obbligo di corrispondere, direttamente, alla figlia ### a titolo del contributo al suo mantenimento, la somma totale di €.250,00, divisa per ciascun genitore al 50% (€.125,00 a carico della madre e €.125,00 a carico del padre), rivalutabile annualmente secondo gli indici ### tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, documentate dalla figlia; 6) DISPONE che gli assegni familiari relativamente al solo figlio ### sono percepiti al 100% da ### 7) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite.
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 27/01/2026 ### est. dott.ssa ### n. 3350/2022
causa n. 3350/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Polidori Eleonora