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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 103/2026 del 28-01-2026

... straordinario, sia perché non tengono conto della compensazione tra il credito retributivo relativo alla mensilità di settembre 2021 e il controcredito della società per il pagamento del canone di locazione per conto del ricorrente per l'appartamento condotto in locazione in ### dal giugno 2021 al settembre 2021, sia infine perché nel computo delle mensilità supplementari si sono considerate anche le ore di lavoro straordinario asseritamente prestate. L'### ha chiesto, nel caso di accertamento del credito del ricorrente per le rivendicate differenze retributive, di accertare il corrispondente obbligo datoriale di versare all'### i contributi previdenziali e assistenziali nei limiti della prescrizione. In corso di causa si è costituito in proprio per la prosecuzione del giudizio ### nel frattempo divenuto maggiorenne. La causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'escussione dei testi addotti dal ricorrente, essendo parte convenuta decaduta dalla escussione dei propri testi ai sensi dell'art. 208 c.p.c. Il legale rappresentante della resistente, ritualmente intimato per rendere interrogatorio formale, non è comparso senza un giustificato motivo. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Cassino - Sezione Civile Area Lavoro Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. ### all'esito del deposito delle note di cui all'art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 21 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 427/2022 vertente tra ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliat ###Napoli, ### di ### n. 18 - parte ricorrente E ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliat ####### delle ### n. 20 ### - ### rappresentato e difeso dall'Avv.to ### come da procura in atti ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Cassino, ### s.n.c.  - parti convenute Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026
Oggetto: differenza retributive - lavoro straordinario - omissioni contributive - danno da mancata fruizione della ### Conclusioni: come in atti ### ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c. in data ### e ritualmente notificato, ### e ### quali rappresentanti legali del figlio minore ### hanno convenuto in giudizio la società ### S.r.l. e l'### per sentire accogliere le seguenti conclusioni: − venga dichiarato inefficace ogni documento liberatorio sottoscritto da ### che s'impugna ex art. 2113 c.c. e comunque per vizio di consenso ed illiceità di causa; − venga accertato e dichiarato che tra il sig. ### e l'### è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con l'espletamento, da parte del lavoratore, delle mansioni precisate, nell'arco temporale e con le modalità di svolgimento specificate in premessa; − venga accertato e dichiarato che, per quanto sopra esposto ed in relazione all'intero periodo di lavoro, al sig. ### inquadrato nel 4° livello del predetto ### in virtù dell'orario e dei giorni di lavoro svolto, gli compete il riconoscimento delle somme di €. 7.779,85; − venga accertato e dichiarato che la condotta della soc. ### and ### s.r.l.s, in p.l.r.p.t., ha provocato un grave danno economico al sig. ### nella misura pari alla negata ### che avrebbe dovuto percepire di diritto; − venga, quindi, condannata la soc. ### and ### s.r.l.s., in p.l.r.p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di €. 7.779,85 (di cui €. 757,08 a titolo di ### o di quella somma diversa con valutazione equitativa ex art. 432 c.p.c., liquidando altresì il maggior danno subito dal lavoratore per la diminuzione del valore dei suoi crediti con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli importi, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate; − venga condannata l'### la soc. ### and ### s.r.l.s. in p.l.r.p.t., al pagamento del risarcimento del danno subito dal sig. ### per la negata ### nella misura pari alla somma di € 31.872,00 come determinata al precedente capo 11.2, o di quella somma diversa con valutazione equitativa ex art. 432 c.p.c.; − venga condannata la resistente al pagamento in favore dell'### dei contributi spettanti al sig. ### in relazione all'intero periodo di lavoro, in virtù della corretta retribuzione ed agli adeguamenti oggetto del presente ricorso con le eventuali maggiorazioni e venga, pertanto, dichiarato l'### tenuto a ricevere gli stessi; − venga trasmesso il fascicolo di causa, a seguito dell'emananda sentenza, alle ### competenti al fine di adottare i competenti provvedimenti sanzionatori conseguenti alle violazioni della normativa posta a tutela dei minori ex L. 977 del 17.10.1967 nei confronti dell'### and ### s.r.l.s. e/o del suo amministratore p.t.; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 − venga condannata la convenuta a pagare le spese - comprese quelle generali - e competenze di giudizio comprensive dell' IVA e dell'aliquota della ### da distrarsi in favore degli avv.ti ### e ### che se ne dichiarano anticipatari. 
Parte ricorrente espone che ### ha lavorato alle dipendenze della società ### S.r.l. dal 22.6.2021 al 21.9.2021, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato stagionale sottoscritto il ###, con inquadramento nel 4° livello del ### - ### e mansioni di aiuto cuoco svolte presso il bar - ristorante della convenuta, “### di Mare”, in ### di avere lavorato sette giorni su sette dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00/18.00 alle ore 1.00/2.00, per non meno di dieci ore al giorno, per tutto il periodo; di avere percepito la retribuzione indicata in busta paga, parametrata ad un orario di 40 ore settimanali, nella misura complessiva di euro 3.904,79; di avere prestato la propria attività lavorativa dal 1° al 21 settembre 2021, nonostante nella relativa busta paga fosse fittiziamente indicata per tale periodo la fruizione di permessi non retribuiti; di non avere goduto di ferie e di permessi ### di avere percepito la tredicesima e la quattordicesima mensilità in misura inferiore a quanto spettante; che il datore di lavoro versava i contributi previdenziali e assistenziali per sole 11 settimane, omettendo di versare quelli relativi alle due settimane lavorate del mese di settembre 2021. 
Tanto premesso in fatto ed affermata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, parte ricorrente evidenzia l'erroneità delle tabelle retributive applicate dalla convenuta, atteso che dalle buste paga si evince che è stata erogata al lavoratore, inquadrato nel 4° livello del suindicato ### per i lavoro ordinario prestato, la retribuzione di cui alle tabelle retributive del ### del 18.1.2014 e non del 8.2.2018. Deduce il mancato pagamento, con le maggiorazioni previste dal ### delle ore di lavoro straordinario prestato sistematicamente per tutta la durata del rapporto, ogni giorno della settimana ivi compresa la domenica, almeno nella misura di 128 ore mensili. Asserisce di avere diritto alla percezione dell'indennità sostitutiva delle ferie e permessi ROL non goduti, della indennità per festività non godute, dei compensi per lavoro domenicale, delle differenze sulla retribuzione ordinaria e sulle mensilità supplementari, del trattamento di fine rapporto, non corrisposto, nella misura indicata nei conteggi indicati in ricorso. Premesso che il lavoratore era minorenne all'epoca del dedotto rapporto di lavoro, parte ricorrente denuncia le plurime violazioni datoriale delle disposizioni contrattuali collettive e di legge a tutela del lavoro minorile, in materia di orario di lavoro e riposi, instando per la trasmissione degli atti alle competenti autorità. Sostiene, inoltre, di avere diritto al risarcimento del danno da mancata fruizione della ### atteso che il mancato raggiungimento del requisito contributivo minimo delle 13 settimane che ha determinato il rigetto dell'### è conseguenza dell'inadempimento datoriale che ha versato i Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 contributi per sole 11 settimane, omettendo di versare quelli relativi alle due settimane lavorate del settembre 2021. 
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio la ### S.r.l. e l'### La società convenuta eccepisce che il ricorrente ha osservato un orario di 40 ore settimanali distribuite su sei giorni lavorativi, senza effettuare lavoro straordinario. Osserva che il lavoratore, in virtù del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c., avrebbe avuto diritto a percepire il trattamento di disoccupazione dall'### nonostante l'omesso versamento contributivo relativo al mese di settembre 2021, cosicché il lavoratore avrebbe dovuto agire nei confronti dell'### per l'erogazione della ### venendo così meno il presupposto per l'azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro. In merito ai conteggi di controparte, la resistente ne evidenzia la erroneità sia perché sviluppati a partire da dati fattuali erronei, in particolare per quanto concerne lo straordinario, sia perché non tengono conto della compensazione tra il credito retributivo relativo alla mensilità di settembre 2021 e il controcredito della società per il pagamento del canone di locazione per conto del ricorrente per l'appartamento condotto in locazione in ### dal giugno 2021 al settembre 2021, sia infine perché nel computo delle mensilità supplementari si sono considerate anche le ore di lavoro straordinario asseritamente prestate. 
L'### ha chiesto, nel caso di accertamento del credito del ricorrente per le rivendicate differenze retributive, di accertare il corrispondente obbligo datoriale di versare all'### i contributi previdenziali e assistenziali nei limiti della prescrizione. 
In corso di causa si è costituito in proprio per la prosecuzione del giudizio ### nel frattempo divenuto maggiorenne. La causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e l'escussione dei testi addotti dal ricorrente, essendo parte convenuta decaduta dalla escussione dei propri testi ai sensi dell'art. 208 c.p.c. Il legale rappresentante della resistente, ritualmente intimato per rendere interrogatorio formale, non è comparso senza un giustificato motivo. Conclusa l'istruttoria, le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. All'esito del deposito delle note sostitutive dell'udienza del 21 gennaio 2026 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come in dispositivo con contestuale motivazione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente agisce in giudizio per la condanna della società convenuta al pagamento in proprio favore delle differenze retributive asseritamente maturate a titolo di maggior dovuto per le ore di lavoro ordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, compenso per il lavoro straordinario, per quello ordinario e straordinario domenicale, per festività non godute, per indennità sostitutiva di ferie e permessi ROL non goduti e trattamento di fine rapporto, oltre regolarizzazione contributiva con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali omessi all'### sul presupposto di avere prestato attività lavorativa subordinata in favore della convenuta ininterrottamente dal 22.6.2021 al 21.9.2021, in forza di contratto di lavoro a tempo pieno e determinato stagionale sottoscritto il ###, con inquadramento nel 4° livello del ### e ### e mansioni di aiuto cuoco disimpegnate presso il ristorante bar della resistente in ### Il ricorrente chiede inoltre la condanna della società convenuta al risarcimento del danno per la mancata fruizione della ### in conseguenza della condotta datoriale inadempiente, avendo la ### S.r.l. versato i contributi per sole 11 settimane anziché per le 13 per cui è stata realmente prestata l'attività lavorativa. 
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti. 
È circostanza pacifica e incontestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c., prima ancora che riscontrata documentalmente (cfr. contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato stagionale sub all. 2 ric.; buste paga sub all. 4 ric.), che il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato in forza di contratto di lavoro stagionale in favore della ### S.r.l. dal 22.6.2021 al 21.9.2021, con mansioni di aiuto cuoco svolte presso il ristorante bar della convenuta “### di Mare” in ### ed inquadramento nel 4° livello del ### Sebbene nella busta paga di settembre 2021 siano indicati come non lavorati per fruizione di permessi non retribuiti e riposi settimanali domenicali i giorni dal 1 al 21, in primo luogo è la stessa convenuta ad ammettere nella memoria difensiva (cfr. pag. 6, 1° cpv.) che “il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa in favore del deducente dal 22/06/2021 al 21/09/2021 per un totale di 13 mesi”, in secondo luogo tutti i testi escussi hanno confermato la effettiva prestazione lavorativa del ricorrente fino al 21 settembre 2021. È altrettanto incontestato che per l'attività lavorativa prestata il ricorrente ha percepito la somma complessiva pari ad euro 3.904,79. La convenuta non ha comunque provato, come era suo onere, di avere corrisposto al lavoratore somme maggiori. 
È invece controverso l'effettivo orario di lavoro osservato da ### Il ricorrente sostiene infatti di avere sempre lavorato sette giorni su sette non meno di 10 ore al giorno, dalle ore 9.00 alle ore Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 13.00 e dalle ore 17.00/18.00 alle ore 1.00/2.00. La convenuta replica che controparte ha osservato l'orario di lavoro contrattuale normale di 40 ore settimanali distribuito su sei giorni lavorativi (per un totale, dunque, di 6,67 ore giornaliere) con riposo domenicale. Si ricorda che, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la prestazione eccedente il normale orario di lavoro in caso di lavoro straordinario va provata dal lavoratore in modo rigoroso ed esige la specifica allegazione del fatto costitutivo di tale diritto in relazione ai singoli periodi, senza che possa farsi ricorso a presunzioni. Al giudice, quindi, deve essere fornita non già genericamente solo la prova dell' “an”, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica, ovvero l'indicazione del “quantum” di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati (cfr., ex multis, Cass. civ. 19.6.2018, n. 16150; Cass. civ. 14.5.2015 n. 9906; Cass. civ. n. 1389/2003; Cass. civ.  6623/2001). Tale rigoroso onere probatorio può ritenersi pienamente assolto dal lavoratore nel caso di specie. 
Tutti i testi escussi hanno confermato gli orari di lavoro dedotti in ricorso, con deposizioni puntuali, circostanziate e convergenti, frutto di conoscenza diretta dei fatti riferiti, direttamente percepiti dai dichiaranti che erano colleghi di lavoro del ### nello stesso locale della convenuta e dunque hanno quotidianamente lavorato fianco a fianco con lo stesso nel periodo oggetto di causa. Il teste ### ha così dichiarato: “Ho lavorato nel ristorante ### di ### in ### da metà giugno 2021 al 21 settembre 2021. Io e il ricorrente lavoravamo insieme. Confermo che il ricorrente ha lavorato sette giorni su sette senza riposo settimanale. Il ricorrenze iniziava a lavorare alle 9.00. Terminava alle 13.00, 13.30. Faceva una pausa e riprendeva a lavorare alle ore 17.00 fino all'1.00/1.30. Questo tutti i giorni. La cucina chiudeva verso le 23.30. Il ricorrente restava fino all'1.00/.1.30 per la pulizia della cucina. Io andavo via alle 18.00, 19.00, lavoravo come aiuto cameriere. So che il ricorrente che si tratteneva fino all'1.00 all'1.30 perché attendevo che terminasse di lavorare per bere qualcosa con lui. Questo accadeva ogni giorno. Io dormivo in una villetta, dove alloggiava anche il ricorrente”. Di analogo tenore la deposizione del teste ### “Ho lavorato come cameriera alle dipendenze della società convenuta dal 2 giugno al 20 settembre del 2021. Non ho contenziosi con la predetta società. Il sig. ### attuale ricorrente, ha iniziato a lavorare per la società convenuta una ventina di giorni dopo il giorno in cui ho iniziato io. Abbiamo terminato di lavorare insieme. Il ricorrente lavorava in cucina come aiuto cuoco. Io lavoravo in sala come cameriera. Il ricorrente lavorava sette giorni su sette, non aveva alcun giorno di riposo. Il ricorrente iniziava a lavorare verso le ore 9.00. Io iniziavo due ore prima, verso le 7.00. 
Il ricorrente terminava circa verso le 13.00. Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il ricorrente si occupava di aiutare il cuoco a preparare la “linea”, cioè le pietanze che vengono poi servite a pranzo o per la tavola calda. Il ricorrente riprendeva a lavorare verso le 17.00/18.00, dipendeva dal flusso dei clienti. Il ricorrente andava via verso l'una di notte. Questo tutti i giorni della settimana. All'interno della cucina il personale iniziava a lavorare verso le 9.00. Per i clienti la cucina apriva verso le Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 12.00. Il ricorrente ha terminato di lavorare il 21 settembre 2021, come me. Io ho visto personalmente il ricorrente lavorare in cucina”. Tenuto conto degli esiti della prova testimoniale, si ritiene possa valorizzarsi in chiave confessoria degli orari dedotti in ricorso (cfr. capitolo di prova “f/1”) ai sensi dell'art. 232 c.p.c. la circostanza che il legale rappresentante della convenuta, ritualmente intimato per rendere interrogatorio formale all'udienza del 31.1.2024, non è comparso senza un giustificato motivo (cfr. verbale di udienza). 
Può in conclusione ritenersi accertato che per tutto il periodo lavorativo sopra indicato il ### ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della convenuta per 10 ore giorno, sette giorni su sette, effettuando così sistematicamente circa 4,3 ore di lavoro straordinario giornaliero, 30 ore di lavoro straordinario settimanale e 128 ore di lavoro straordinario mensile. 
Ciò posto, è possibile esaminare partitamente i singoli titoli retributivi oggetto della domanda e analiticamente quantificati nei conteggi inseriti nel ricorso. La quantificazione merita di essere recepita, perché i calcoli sono stati sviluppati in coerenza con i fatti rilevanti accertati (durata del rapporto, orario di lavoro effettivamente osservato con la prestazione dello straordinario, inquadramento del dipendente) e con le pertinenti previsioni del ### - ### salvo quanto si osserverà in punto di tredicesima e quattordicesima mensilità e conseguente rettifica nella determinazione del trattamento di fine rapporto. 
In ordine alla retribuzione spettante per il lavoro ordinario prestato, i minimi retributivi previsti dal #### ratione temporis applicabile al rapporto (cfr. ### del 8.2.2018 e relative tabelle retributive sub all. 6 ric.) per i lavoratori inquadrati come il ricorrente nel 4° livello ammontano per il periodo in esame, ad euro 1.539,03, di cui euro 1.014,39 quale paga base ridotta (la riduzione è prevista per i pubblici esercizi minori - quale è quello della convenuta - dall'art. 162 ### ed euro 524,64 quale contingenza, cui corrisponde una retribuzione oraria pari ad euro 8,95, atteso che il divisore orario è 172 ai sensi dell'art. 160 ### Nelle buste paga risulta invece corrisposta al lavoratore una retribuzione inferiore, pari ad euro 1.459,03, (ed oraria pari ad euro 8,48), corrispondente ai minimi retributivi previsti nel ### del 18.1.2014 (all. 5), non aggiornati con i successivi incrementi contrattuali. Ne scaturisce una differenza mensile pari ad euro 134 ed oraria pari ad euro 0,47 (euro 8,95 - euro 8,48). Inoltre, dall'esame della busta paga di settembre 2021 risulta l'indicazione del tutto fittizia di giornate non lavorate per permessi non retribuiti dal 1°al 21 settembre 2021, mentre si è visto che tali giornate, per cui non è stata corrisposta alcuna retribuzione (cfr. la busta paga, ove il netto indicato corrisponde ad altri emolumenti, ossia mensilità supplementari e trattamento di fine rapporto), sono state lavorate e devono quindi essere retribuite, dovendo disattendersi l'eccezione della resistente, del tutto generica e non provata, della estinzione del credito del lavoratore relativo alla retribuzione ordinaria del mese di settembre 2021 per compensazione con il controcredito della società per il pagamento del canone di locazione per conto del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 ricorrente per l'appartamento condotto da quest'ultimo in locazione in ### dal giugno 2021 al settembre 2021. Vanno quindi retribuite secondo l'indicata retribuzione tabellare mensile o oraria le 53 ore prestate nel mese di giugno (il rapporto è iniziato il 22 giugno 2021), i mesi di luglio e agosto e le 119,16 ore prestate nel mese di settembre 2021 (il rapporto è cessato il 21 settembre 2021), per un importo totale pari ad euro 4.618,53. 
In merito alla retribuzione per il lavoro straordinario diurno, l'art. 126 del ### prevede una maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria, spettante al ricorrente per tali ore di straordinario prestato, nella misura di 27 ore a giugno, 88 ore a luglio, 88 ore ad agosto e 60,84 ore a settembre (considerando, come esposto supra, che sono state provate le 30 ore di lavoro straordinario settimanali e le 128 ore di lavoro straordinario mensili), nella misura di euro 3.069,03 Con riferimento al lavoro ordinario domenicale, l'art. 130 del ### prevede una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamente prestata di domenica. 
Al ricorrente spetta dunque tale maggiorazione per le ore ordinarie prestate nella giornata di domenica, pari a 6,62 ore a giugno, 33,10 ore a luglio, 26,48 ore ad agosto e 19,86 ore a settembre, nella misura di euro 847,06. 
Per quanto concerne il lavoro straordinario domenicale, dal combinato disposto dei menzionati artt. 126 e 130 si ricava l'applicazione di una maggiorazione sulla retribuzione oraria pari al 40%, cumulandosi la maggiorazione per il lavoro straordinario diurno del 30% e quella per il lavoro ordinario domenicale del 10%. Spetta quindi il compenso per il lavoro straordinario domenicale con applicazione della maggiorazione del 40% per le ore di lavoro straordinario prestate di domenica, pari a 3,38 ore a giugno, 16,90 ore a luglio, 13,52 ore ad agosto e 10,14 ore a settembre, nella misura di euro 550,44. 
Con riguardo alle festività non godute, l'art. 131, punto 4, del ### prevede che, nel caso di coincidenza di una delle festività indicate dalla disposizione contrattuale con la giornata di riposo settimanale, “dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione”. Il giorno del 15 agosto 2021 cadeva di domenica, cosicché per tale giornata, considerato l'orario effettivamente osservato dal ricorrente pari a 10 ore giornaliere, deve essergli corrisposta la ordinaria retribuzione contrattuale per le 10 ore di lavoro, pari ad euro 89,48 (retribuzione oraria pari a 8,948 x ore 10). 
Passando all'esame delle richieste indennità sostitutive delle ferie e dei permessi ROL non goduti, il ricorrente, come emerso dall'istruttoria espletata, avendo lavorato tutti i giorni della settimana per tutto il periodo lavorativo, non ha fruito di alcun giorno di ferie e di alcuna riduzione oraria. ###. 134 del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 ### prevede che tutto il personale di diritto ad un periodo di ferie nella misura di ventisei giorni, considerandosi la settimana lavorativa di sei giorni. Al punto 9 è stabilito che “In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di ferie, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata”. Al ricorrente spetta l'indennità sostitutiva dei 6,5 giorni di ferie non godute (ottenuti dalla riparametrazione, secondo il criterio indicato al citato punto 9, dei 26 giorni spettanti in un anno in ragione della durata del rapporto di lavoro per cui è causa, vale a dire giorni 26/ mesi 4). La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26 (art. 159 ### ed è dunque pari ad euro 59,20 (euro 1.539,03 : 26), importo che va moltiplicato per 6,5 per determinare la somma dovuta a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, pari ad euro 384,76. I permessi per riduzione dell'orario di lavoro (### sono previsti dall'art. 114, punto 1, del ### nella misura pari a 104 ore. Al punto 7 è stabilito che “Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento di permessi individuali retribuiti della durata di mezza giornata o di una giornata intera”. Al punto 13 è precisato: “In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di permessi di cui al presente articolo, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà riconosciuta”. Riparametrando il numero dei ROL alla durata del rapporto di lavoro del ricorrente si ottiene il numero di ore di permesso ROL spettante al ricorrente pari a 26 ore (104/4). La relativa indennità sostitutiva è pari ad euro 232,64 (retribuzione oraria pari ad euro 8,948 x 26). 
La tredicesima mensilità può essere determinata dividendo per 12 e moltiplicando per 4 la retribuzione lorda mensile pari ad euro 1.539,03, in ossequio al criterio di cui all'art. 183, punto 2, del ### (“In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata”), ottenendosi così l'importo pari ad euro 513,01. Non vanno invece computati i compensi per il lavoro straordinario prestato (cfr. punto 1 dell'art. citato), come correttamente eccepito dalla resistente, cosicché non possono essere valorizzate le somme indicate nei conteggi di parte per le 43 ore di straordinario domenicale. Poiché dalla busta paga di settembre 2021 risulta corrisposta a titolo di tredicesima mensilità la somma lorda di euro 243,17, al ricorrente spetta a titolo di differenza sulla Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 tredicesima la somma di euro 269,84 (513,01 - 243,17). Identico ragionamento può essere replicato per la quattordicesima mensilità (cfr. art. 184 ###, per la quale analogamente il datore di lavoro ha corrisposto la somma lorda di euro 243,17 come da busta paga. Le differenze dovute al ricorrente a titolo di quattordicesima ammontano dunque ad euro 269,84. 
Il trattamento di fine rapporto dovuto al ricorrente, che il datore di lavoro non ha provato di avere corrisposto, può essere determinato, in applicazione dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 217 ### dividendo la retribuzione complessiva spettante al ricorrente, comprensiva della retribuzione per lo straordinario effettuato sistematicamente (euro 9.085,05), oltre tredicesima (euro 243,17) e quattordicesima (243,17), per 13,5: si ottiene l'importo complessivo di euro 709,00. 
Tenuto conto che il datore di lavoro ha complessivamente corrisposto al ricorrente la somma pari ad euro 3.904,79, la società convenuta è debitrice nei confronti del ricorrente, a titolo di differenze retributive, per tutti i titoli indicati, della somma complessiva pari ad euro 6.426,83 (euro 10.331,62 - euro 3.904,79), oltre trattamento di fine rapporto per euro 709,00. 
Sulle differenze retributive spettanti al lavoratore, la società convenuta deve versare all'### in accoglimento della domanda di regolarizzazione contributiva formulata in ricorso, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai sensi degli artt. 2115 c.c. e 19 L. n. 218 del 1952. 
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno subito dal ricorrente per mancata fruizione della ### dovuta al mancato versamento datoriale di due settimane di contribuzione (relative al mese di settembre 2021), così che il ricorrente, vantando solo 11 settimane di contributi versati (cfr. estratto contributivo sub all. 3), si è visto rigettare dall'### la domanda di ### per difetto del requisito contributivo minimo delle 13 settimane di contributi ( domanda di ### e comunicazione di rigetto dell'### sub all.ti 7 e 8 ric.). Osta all'accoglimento della domanda il principio di automaticità delle prestazioni, atteso che, ai sensi dell'art. 2116 c.c., “Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”. Il principio di automaticità non può operare in caso di prescrizione dei contributi, atteso che l'art. 3, comma 9, L. n. 335 del 1995 detta in materia di prescrizione una disciplina di rilevanza pubblicistica, sancendo la indisponibilità e irrinunciabilità della prescrizione (“Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati…”), mentre il secondo comma dell'art. 2116 stabilisce che, nei casi in cui le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro. Nel caso di specie i contributi previdenziali omessi, relativi alla mensilità di settembre 2021, non sono prescritti, per mancato decorso del termine quinquennale, tenuto conto che la prescrizione è stata interrotta dall'### il quale, nel costituirsi in giudizio con memoria del 27.11.2022, ha chiesto la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi che dovessero risultare dovuti sulle maggiori retribuzioni spettanti al lavoratore. Certamente i contributi previdenziali non erano dunque prescritti allorché è stata rigettata la domanda di ### presentata dal ricorrente. Ne discende che il ricorrente aveva l'onere di contestare e impugnare il rigetto della domanda per ottenere dall'ente previdenziale l'erogazione della prestazione ### a lui spettante, ed è invece rimasto inerte, così elidendo il nesso causale tra inadempimento datoriale e mancata erogazione del trattamento di disoccupazione, che peraltro non si è consolidato come danno patrimoniale definitivo nel patrimonio del ricorrente, il quale potrà proporre in altro giudizio domanda di condanna dell'### alla erogazione della prestazione. La domanda di condanna contro l'### proposta nel presente giudizio, nelle note autorizzate depositate il ###, è invece inammissibile, in quanto domanda nuova proposta tardivamente. Per tutte le considerazioni esposte, va rigettata la domanda risarcitoria in esame. 
I fatti accertati nel presente giudizio, in ordine all'orario di lavoro effettivamente osservato dal ricorrente, che all'epoca dei fatti era minorenne (cfr. carta di identità), evidenziano plurime violazioni delle norme poste a tutela del lavoro minorile, atteso che l'art. 119 del ### prevede che l'orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa tra i quindici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali, mentre il ricorrente ha sistematicamente lavorato per almeno dieci ore al giorno e sette giorni su sette, senza fruire di alcun riposo settimanale, con ulteriore violazione anche dell'art. 120 del ### il quale stabilisce che ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica e solo per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo il periodo di riposo può essere ridotto ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali disposizioni contrattuali sono riproduttive di specifiche disposizioni di legge, a tutela del lavoro minorile, nello specifico dell'art. 18 della L. n. 977 del 1967, ai sensi del quale “Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali” e dell'art. 22 della medesima legge, ai sensi del quale “Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. 
Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata”. Per tali violazioni, punite con sanzioni sia amministrative che penali dall'art. 26 delle predetta legge, si ritiene Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026 doveroso disporre la trasmissione degli atti all'### del ### di ### e alla ### della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, per le determinazioni di competenza. 
Le spese processuali, compensate nella misura di un quarto per il rigetto della domanda risarcitoria, per i restanti tre quarti vanno poste a carico della società convenuta e liquidate in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari, nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri medi previsti per tutte le fasi in relazione alle cause di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, nonché in favore dell'### con applicazione dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: − accerta e dichiara che il ricorrente è creditore nei confronti della società convenuta della somma di euro 7.135,83 per i titoli di cui in motivazione, di cui euro 709,00 per trattamento di fine rapporto; − per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 7.135,83, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; − condanna la società convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali all'### sulle maggiori retribuzioni dovute al ricorrente ai sensi del capo che precede; − rigetta la domanda risarcitoria; − compensate le spese processuali nella misura di un quarto, condanna la società convenuta a corrispondere ai difensori antistatari del ricorrente i restanti tre quarti, che liquida in euro 4.041,00 e all'### in euro 1.300,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, #### − dispone la trasmissione degli atti all'### del ### di ### e alla ### della Repubblica presso il Tribunale di Cassino per le determinazioni di competenza. 
Cassino, data del deposito telematico ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 28/01/2026

causa n. 427/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Raffaele Iannucci

M

Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 15/2026 del 21-01-2026

... riconoscimento del beneficio, si ritiene equo disporne la compensazione tra le parti per metà e porre la metà residua a carico del Ministero appellante, in forza della sua prevalente soccombenza, con distrazione in favore del difensore della ricorrente odierna appellata dichiaratosi antistatario. La liquidazione è affidata all'infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e succ. mod. di cui al d.m. n.147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e della complessità dell'attività processuale svolta. P.Q.M. La Corte di Appello di Bari, ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Ministero dell'### e del ### con ricorso depositato in data ### e riassunto il ###, avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di ### n. 660/2023, nei confronti di ### nonché sull'appello incidentale di quest'ultima, così provvede: - accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, assorbito l'appello incidentale, in riforma della impugnata sentenza, condanna il Ministero dell'### e del ### all'attribuzione, in favore di parte appellata, della ### per un importo pari al valore di euro 500,00 per ciascun anno (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI BARI ### composta dai magistrati: Dott.ssa ### - ###.ssa ### - ###. ### - ### rel.  ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul r.g. al n.1141 del 2023, ###'#### in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale di Stato, ### E ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### di ##### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data ### ed iscritto al R.G. n. 6744/2022, ### agendo in qualità di docente alle dipendenze del Ministero dell'### e del ### negli anni scolastici dal 2020 al 2022 e premesso di avere inutilmente richiesto, con pec del 31.05.2022, il riconoscimento del diritto a beneficiare della c.d. “Carta del docente” e del relativo bonus di € 500 per ciascun anno scolastico in cui aveva lavorato per complessivi € 1.000,00, conveniva in giudizio l'amministrazione, al fine di ottenere dal Tribunale di Trani una pronuncia di accoglimento delle seguenti conclusioni: «A) ### che la ricorrente ha lavorato come insegnante nella ### scolastica con contratti a tempo determinato nei tempi e presso le scuole indicati in narrativa; B) riconoscere in favore dell'istante il beneficio della ### istituita dalla L. n.107/2015 dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno dall'anno scolastico… e, per l'effetto, C) condannare il M.I.U.R. in persona del legale rappresentante pro tempore e l'U.S.R. in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore dell'istante il relativo bonus economico previsto dalla c.d. ### del valore complessivo corrispondente ad € 1.000,00 (mille/00) da utilizzare per le finalità, nei modi e nei termini indicati dalla L. n.107/2015 e successivi decreti attuativi; D) condannare il M.I.U.R. in persona del legale rappresentante pro tempore ed l'U.S.R. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali ed accessori in favore dei sottoscritti avvocati i quali si dichiarano antistatario››.  2. Con sentenza n. 660/2023 del 05.04.2023, il Tribunale di Trani in funzione di Giudice del ### ricostruite la disciplina normativa di riferimento e la giurisprudenza di legittimità sviluppatasi sul tema, ha così definito la controversia: «- dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” pari ad ### 500,00 per ciascun anno scolastico svolto per le causali di cui in motivazione; -condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, al pagamento di ### 1.000,00 in favore della parte ricorrente, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla presente sentenza al saldo; - compensa le spese processuali nella misura della metà, condannando il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della quota residua, che liquida complessivamente in ### 180,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, oltre ### 21,50 per esborsi con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi antistatario››.  3. Avverso la decisione ha interposto appello il Ministero dell'### e del ### con ricorso depositato in data ###, chiedendone la integrale riforma ovvero, in subordine, il riconoscimento ora per allora del beneficio di cui all'art. 1, comma 121 della legge 107/2015, limitatamente all'anno scolastico 2021/2022 e comunque in misura proporzionale al periodo di servizio effettivamente svolto.  4. Con ordinanza del 09.10.2025, preso atto della sopravvenuta cancellazione dall'### del procuratore costituito in primo grado per la parte ricorrente, il giudizio veniva interrotto e di seguito riassunto con ricorso in riassunzione del 10.10.2025 da parte del Ministero appellante, il quale si riportava alle rassegnate conclusioni.  5. Con memoria del 02.01.2026, si costituiva la ### che, eccepita l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e contestati i motivi di gravame, chiedeva la conferma della sentenza e, in subordine, articolava appello incidentale chiedendo la declaratoria del proprio diritto al riconoscimento del beneficio della ### ex art. 1, comma 121 della L. n.107/2015, per le annualità 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente condanna del Ministero all'accredito dell'importo dovuto sula piattaforma elettronica dedicata, previa restituzione della somma di € 1.000,00, già ricevuta in esecuzione della sentenza.  6. All'odierna udienza all'esito della discussione la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.   - - - - - - - - - - - I.a. Con il primo motivo di gravame, l'appellante principale eccepisce il vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., accordato il risarcimento del danno per equivalente non richiesto affatto dalla docente nel ricorso introduttivo della lite, essendosi limitata quest'ultima ad invocare il risarcimento in forma specifica, pervenendo così erroneamente ad una statuizione di condanna dell'### al pagamento dell'equivalente monetario del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2016 per ciascuno degli anni scolastici di riferimento ed attribuendo, per tal via, un bene della vita differente da quello invocato dall'istante, con conseguente nullità della sentenza. 
I.b. Con il secondo rilievo censorio, il Ministero si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, sotto il profilo del trattamento illegittimamente più favorevole dei supplenti temporanei, con discriminazione c.d. “alla rovescia” dei docenti di ruolo, posto che a questi ultimi, secondo il disposto dell'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 spetterebbe l'attribuzione di una carta avente un dato valore nominale, con un preciso vincolo di destinazione e finalità di impiego - ossia la formazione e l'aggiornamento - laddove all'odierna appellata è stato riconosciuto un importo monetario senza destinazione vincolata, costituente trattamento privilegiato e senza i limiti temporali cui soggiace la fruibilità della carta elettronica per il personale docente a tempo indeterminato. Deduce inoltre l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il beneficio anche in relazione all'annualità 2020/2021, atteso che il ricorso sarebbe stato depositato solo durante l'anno scolastico 2022/2023 e dunque oltre il termine dell'anno scolastico successivo a quello di maturazione del diritto fissato dalla normativa per la fruizione del bonus. 
I.c. Con il terzo e più articolato motivo, il Ministero lamenta ulteriormente la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 del citato accordo quadro in relazione all'erroneità, carenza di motivazione e di prova in relazione al danno ed alla disparità di trattamento. 
I.c.1. Evidenzia in particolare la fallacia del ragionamento del primo giudice sul falso presupposto che l'omessa fruizione della ### produca un danno patrimoniale da risarcire, pur non essendo, per come qualificata dal legislatore, una mera elargizione di denaro liberamente disponibile da parte del percettore, bensì, piuttosto, un rimborso anticipato delle spese sostenute per la formazione, i cui importi, accreditati sulla ### risultano fruibili esclusivamente per l'acquisto di materiale formativo, con la conseguenza che il residuo importo, eventualmente non utilizzato, non rimane affatto nella disponibilità del docente; sicché, in mancanza di acquisti mirati - nella specie, non solo non provati, ma neppure allegati - diventerebbe impossibile individuare il danno patrimoniale sofferto. 
Né il danno potrebbe, a dire dell'appellante, essere individuato nel mero mancato aggiornamento, posto che, contrariamente al personale in ruolo, la formazione e l'aggiornamento dei docenti non di ruolo non sono affatto obbligatori, ma affidati alla sensibilità di ciascuno; il bagaglio culturale personale non influisce, infatti, sull'affidamento degli incarichi di docenza, che avviene esclusivamente sulla base dell'inserimento in graduatorie. 
I.c.2. Rammenta, inoltre, il Ministero che il danno deve essere risarcito assegnando alla persona offesa l'utilità venuta meno, riportando così la situazione a quella illecitamente alterata dal fatto generatore; ne consegue che una corretta statuizione risarcitoria dovrebbe prevedere al più l'assegnazione di una disponibilità di spesa pari a quella illegittimamente non assegnata, attraverso il rilascio di una ### del docente con le dovute disponibilità di spesa. 
I.c.3. Denuncia, per altro verso, la non conformità a buona fede consistente nel «far maturare varie annualità e poi richiedere tutela per equivalente, ottenendo la maggiore utilità dell'assegnazione di una somma per equivalente senza vincoli di spesa». 
I.c.4. Lamenta infine un vizio di comparazione, sotto due diversi profili, tra docenti precari e docenti di ruolo, che condurrebbe ad una verosimile discriminazione al contrario: a) la finalità vincolata di utilizzo della ### per i docenti di ruolo, spendibile, entro un determinato arco temporale, solo per determinati beni oggetto di aggiornamento professionale e, di contro, l'utilizzo del tutto libero della somma di € 500,00 per i docenti precari; b) l'attribuzione di una somma di denaro, parametrata tout court ad un'intera annualità, anche nelle ipotesi in cui il docente precario presti attività lavorativa per un tempo inferiore rispetto al docente di ruolo. 
Sotto tale ultimo profilo, rimarca che parte appellata non ha prestato servizio per gli interi anni per i quali ha richiesto ed ottenuto condanna del Ministero al risarcimento del danno, per periodi più limitati, di talché “l'importo (…) andrebbe rideterminato in misura corrispondente al periodo di tempo effettivamente lavorato”. 
I.d. Con il quarto motivo deduce infine l'appellante che nel caso di modificazione della statuizione e soccombenza della parte, ai sensi degli artt. 91 e ss c.p.c., la decisione sulla questione accessoria delle spese segua quella sulla statuizione principale di merito, con vittoria del doppio grado del giudizio. 
In ragione di tanto e delle complementari argomentazioni ivi esposte, ha dunque richiesto la riforma dell'impugnata sentenza, nei termini di cui alle rassegnate conclusioni.  - - - - - - - - - - II.1. Preliminarmente, in considerazione della specifica articolazione dei motivi di gravame nonché della sufficiente indicazione delle statuizioni appellate e delle ragioni inerenti al loro asserito carattere erroneo, l'appello deve ritenersi ammissibile, siccome rispettoso delle indicazioni previste dall'art. 434 c.p.c. nel testo novellato dall'art. 54, comma 1, lett. c-bis, del D.L. n.83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, da ultimo, dall'art. 3, comma 31, del D.Lgs n.149 del 10.10.2022. 
Ne consegue che i motivi di gravame, in ragione della corrispondenza degli stessi rispetto alla motivazione del primo giudice - che consegue al fatto di essere sufficientemente esplicativi delle ragioni che avrebbero dovuto essere diversamente valutate ai fini di una differente apprezzamento della pretesa attoreavanno, dunque, scrutinati nel merito. 
Inoltre, l'appello proposto non si appalesa neppure inammissibile per manifesta infondatezza ex art. 348bis c.p.c. come pure eccepito dall'appellato, occorrendo procedere, ai fini di una ponderata decisione e tenuto conto della giurisprudenza intervenuta in materia, al vaglio delle doglianze e alla corretta determinazione del petitum del ricorso. 
II.2. Tanto premesso e pervenendo al merito del gravame, occorre ribadire, in linea con analoghi precedenti della Corte che la Corte di Giustizia (sentenza 14.09.2023, causa C-113/22, CX. c. ### de la ### §41, e in termini sentenza 26.01.1999, causa C-18/95, ### sentenza 28.01.2015, Ö###, C-417/13, sentenza 14.03.2018, in causa C- 482/2016, ### ha chiarito che «quando una discriminazione, contraria al diritto dell'### sia stata constatata e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il rispetto del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata. In tale ipotesi, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria». 
Ne discende che ai fini dell'applicazione del meccanismo antidiscriminatorio imposto dalla ### il trattamento spettante ai docenti discriminati, per effetto dell'accertamento della natura discriminatoria della mancata concessione anche ai docenti precari della carta docente, deve essere determinato prendendo a riferimento il vincolo di destinazione imposto dal legislatore e le condizioni alle quali i regolamenti attuativi subordinano l'attribuzione della carta ai docenti di ruolo, dovendo essere garantito alle persone svantaggiate il medesimo trattamento riservato alle persone favorite.  ###. 1, comma 121, della L. n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd.  “###”) prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Il bonus di 500 euro costituisce, dunque, un contributo per la formazione professionale, per cui l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti a tempo indeterminato può avvenire esclusivamente tramite l'assegnazione materiale della ### elettronica finalizzata all'aggiornamento e alla formazione del docente, fruibile presso specifici soggetti individuati dal Ministero. Analogamente la definizione del trattamento normativo spettante ai docenti discriminati e delle caratteristiche che deve avere il rapporto a termine, per essere comparabile alla prestazione resa dal docente di ruolo, devono essere determinati sulla scorta del trattamento erogato ai docenti beneficiati in base ai regolamenti adottati con i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, venendo altrimenti violato non solo il divieto di discriminazione tra docenti a termine e a tempo indeterminato, sancito nella 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 (recepito dalla direttiva 1999/70/CE), ma anche il principio di uguaglianza, di cui all'art 20 della ### Nel dare attuazione alla previsione normativa, si è previsto all'art. 2 del D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015 che i destinatari della carta docente siano “i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, escludendo, quindi, i docenti assunti con contratto a tempo determinato. 
Come noto la ###, con l'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), ha sancito che la mancata attribuzione della ### del docente al personale precario si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999, in quanto non esiste alcuna ragione oggettiva per riservare al solo personale docente a tempo indeterminato il vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua, atteso che l'art. 282 del D.Lgs. n. 297/94 e gli artt. 63 e 64 del ### del 29 novembre 2007 prevedono l'obbligo di fornire la formazione professionale a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti con contratti a termine, anche di breve durata.  ### la ### è infatti palese che «la situazione di UC e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal Ministero nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste». 
Tanto impone la disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015, nella parte in cui non riconosce la ### elettronica anche al personale precario, rimettendo al giudice nazionale l'individuazione dei requisiti necessari per l'attribuzione della stessa, da determinarsi sulla base delle condizioni a cui l'ordinamento interno ne subordina il godimento da parte dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. 
II.2.a. In tema, è intervenuta di recente la Corte di Cassazione che, su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24.04.2023, ha affermato, con sentenza n. 29961 depositata in data ###, i seguenti principi: 1) la ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.  124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero; 2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto; l'operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri; tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali; peraltro, la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa affatto che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo; né viene meno l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative; è, dunque, soltanto la fuoriuscita dal sistema scolastico che determina il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione; 3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, poiché la ### “non è più fruibile”, e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente, spetta unicamente il risarcimento per equivalente; si tratta, afferma la S.C., di un “pregiudizio a sfumature plurime”, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro; il pregiudizio, specifica la Corte, “va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della ### che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”; 4) con riferimento al regime della prescrizione: a) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L.  124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla quella in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione dei docenti sulla corrispondente piattaforma informatica (pagina web appositamente istituita), secondo il disposto di cui all'art. 5, comma 2, del ### 28.11.2016; ciò a prescindere dalla materiale impossibilità, per i docenti “precari”, di registrarsi in quanto esclusi dall'accesso al beneficio, trattandosi di un mero impedimento fatto che, una volta ricevuto il conferimento dell'incarico, non avrebbe comunque impedito di presentare la domanda e, comunque, di rivendicare in sede giudiziaria il diritto, in forza della qualità di docente titolare di supplenza annuale nei termini di cui all'art. 4, co. 2, L. 124/1999, conseguente all'applicazione diretta - previa disapplicazione del diritto interno confliggente - della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'### allegato alla ### 1999/70/CE in materia di lavoro a tempo determinato: «### significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa›› (così Cass. citata, con richiamo a Corte di Giustizia 9 settembre 2003, ### punto 49); b) l'azione risarcitoria per mancata attribuzione della ### avuto riguardo alla natura contrattuale della responsabilità, si prescrive nel termine decennale, che decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Questi dunque i principi fondamentali cui attenersi. 
II.2.b. Precisa ancora la Suprema Corte, nella articolata e complessa motivazione, con riferimento alla questione della soglia minima di durata che deve avere il contratto a tempo determinato per potere beneficiare in misura integrale del bonus di 500 euro, che possano beneficiare della piena equiparazione solo i docenti che siano stati assunti fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30 giugno, oppure che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto. 
La Corte perviene a tale conclusione in quanto la taratura dell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” lascerebbe intendere la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. 
Il nesso tra la ### e la didattica è, altresì, evidenziato, afferma la Cassazione, dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la ### è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. Assai significativo sul punto è, altresì, il fatto che la ### docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il ### dell'### (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co.  3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative. 
Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei ### ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs.  297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del ### 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. Conclude sul punto la Suprema Corte che tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico; l'impostazione della norma è stata in termini di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il ### che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata. 
È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura; allorquando essi svolgano, come nella fattispecie, una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. 
Evidenzia pure, nella statuizioni dianzi citata, l'irrilevanza della disparità di trattamento rispetto ai docenti «in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati» o a tempo parziale, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e l'art. 2 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, garantiscono la fruizione della carta anche se non sono stati ancora immessi in ruolo (perché non hanno ancora superato il periodo di prova) e benché non insegnino o lavorino per soli 90 giorni all'anno, così come rispetto ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute ai sensi dell'articolo 514 del decreto legislativo n. 297/94, a cui l'art. 3 del D.P.C.M. 28.11.2016 riconosce il diritto alla carta nonostante gli stessi vengano impiegati «in supplenze temporanee di breve durata».  ### la Cassazione queste fattispecie concretizzano situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari, da cui non possono desumersi criteri idonei all'individuazione del lavoratore comparabile, dovendo tenersi “in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la ### alla didattica «annua»”. 
Per tale motivo, secondo la Cassazione, non possono essere riconosciuti come comparabili neppure i docenti con supplenze di durata complessiva superiori ai 180 giorni, per i quali l'art. 489 del D. Lgs. n. 297/94 sancisce l'equiparazione alle supplenze annuali, in quanto tale disposizione riguarderebbe solo lo specifico fenomeno della ricostruzione della carriera ed è stata comunque modificata a decorrere dall'a.s. 2023/24 dal ### DL. n. 69/2023. 
Ricorda, infine, che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. 
II.2.c. Giova, infine, evidenziare, anche a smentita della pretesa del Ministero, che alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della prestazione ### può ritenersi compiuta in capo al docente precario che, discriminato per la mancata erogazione del bonus della carta elettronica, non eserciti tale diritto nel biennio utile (come richiesto nella fattispecie con riferimento all'anno scolastico 2020/2021). 
Non convince, infatti, l'interpretazione di parte della giurisprudenza di merito la quale ha affermato che se il beneficio - secondo la previsione di legge - è connesso al singolo anno scolastico, ma può essere fruito entro l'anno successivo, lo stesso principio deve valere anche per i precari, per evitare l'attribuzione a questi ultimi di condizioni d'impiego più vantaggiose rispetto a quelle di cui fruiscono i dipendenti a tempo indeterminato, con la conseguenza che, il riconoscimento di plurime annualità avrebbe comportato una discriminazione alla rovescia in danno dei docenti di ruolo. 
La Cassazione ha piuttosto affermato che in tale ipotesi il docente precario non può vedere estinto il suo diritto al “beneficio formativo”, per la semplice circostanza di avere concluso il singolo contratto a tempo determinato, senza avere ancora ottenuto una nuova nomina come supplente, poiché altrimenti si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e conseguentemente all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla violazione accertata dalla ### Ed invero, la previsione del possibile utilizzo nell'anno scolastico successivo delle somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento, contenuta nell'art. 3 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e ribadita dall'art. 6 del D.P.C.M. del 28.06.2016, conferma che le somme non utilizzate rimangono nella disponibilità del titolare della carta e che, pertanto, nulla osta all'accreditamento cumulativo di tutte le somme maturate nei precedenti anni, a condizione che permanga l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo statale. 
Tale conclusione non è smentita dall'art. 3, comma 2, D.P.C.M. 28.11.2016, secondo cui “la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”, posto che suddetta disposizione, contemplando esclusivamente la condizione soggettiva dei docenti di ruolo, perché ovviamente non ammettono tra i beneficiari la categoria dei docenti precari, va riferita alla definitiva conclusione del rapporto di lavoro per raggiungimento del massimo di servizio, per dimissioni volontarie o raggiungimento del minimo contributivo ai fini del pensionamento. 
La cessazione del singolo rapporto a termine costituisce, invece, un elemento connaturale dei rapporti a tempo determinato, che non può condurre alla automatica esclusione dal beneficio del bonus di 500 euro, e tanto nell'ottica, più volte segnalata dalla Suprema Corte, che ciò che rileva è la persistenza nel sistema scolastico mediante inserimento nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto), e non anche l'attualità della situazione lavorativa, tanto che il beneficio viene riconosciuto dal legislatore anche ai “docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, che non risultano dunque impegnati in attività didattica (vedi, D.P.C.M. 23.9.2015 e il D.P.C.M. del 28.11.2016). 
II.2.d. Infine, per mera completezza, va disattesa, in quanto priva di fondamento, l'argomentazione (pure fatta oggetto di doglianza da parte del Ministero appellante), secondo cui in ipotesi di riconoscimento in favore del docente del bonus ### docente, il valore da attribuire andrebbe commisurato al periodo di tempo effettivamente lavorato dal precario, e tanto al fine di evitare una discriminazione alla rovescia avvantaggiando così i docenti precari rispetto a quelli di ruolo che prestano invece attività lavorativa per l'intero anno scolastico. 
La Suprema Corte, nella statuizione più volte richiamata, ha avuto modo di chiarire che “6) … l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. 
Appare evidente, dunque, il riferimento all'“annualità” della didattica, intesa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, quale supplenza su organico di diritto o di fatto che inizi prima del 31 dicembre e duri sino al termine delle attività didattiche; presupposto sufficiente per beneficiare del bonus nella sua misura piena, con esclusione di qualunque computo per giorni. 
Tale interpretazione trova conforto in più considerazioni: a) innanzitutto, nella circostanza che la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023 atteneva proprio all'ipotesi del docente precario che aveva prestato servizio dal 19.10.2016 al 30.6.2017 e dal 23.10.2017 al 31.8.2018, e tali periodi vengono qualificati come ‘annualità' didattica con spettanza del bonus in “misura piena” (così è dato leggere in sentenza: “10. 
Iniziando, dunque, dal profilo riguardante il tema della spettanza della ### quanto si è in precedenza argomentato porta a concludere che, a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, essa effettivamente spetti ed in misura piena”; b) ancora, nella più volte ribadita, dalla Suprema Corte, non equiparabilità, mediante fictio iuris, di tale ‘annualità' al sistema di computo per giorni dell'anzianità di servizio pre-ruolo, che prevede l'equiparabilità delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 giorni all'intero anno (art. 489 del D. Lgs. n. 297/94), facendo intendere dunque che ciò che rileva è il mero richiamo alla tipologia di supplenze di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999; c) alla circostanza che la ### docenti spetta anche ai lavoratori part-time, senza computo di giorni e ore; diversamente si opererebbe una discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno vietata dalla direttiva 97/81/CE (relativa all'accordo - quadro sul lavoro a tempo parziale), che afferma avere il lavoratore part time gli stessi obblighi formativi del docente a tempo pieno in ogni prerogativa il cui riconoscimento non può dirsi direttamente connesso con l'orario di lavoro ridotto; che il servizio svolto a tempo parziale sia parificabile al servizio a tempo pieno risulta del resto confermato dallo stesso Ministero dell'### il quale nella ### 23.05.1980 n. 147 (prot. 2391/49/SR) prevede che i servizi pre -ruolo sono pienamente valutabili anche se prestati per meno di sei ore settimanali di insegnamento, in quanto le competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche, didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca del docente part time sono esattamente le stesse di quelle del docente a tempo pieno; d) ancora, alla circostanza che il recente intervento normativo, di cui all'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, confermerebbe il riferimento annuale estendendo il beneficio «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile», senza ulteriori distinguo; e) infine, alla valutazione della ratio stessa dell'istituto in esame, che è quella di destinare la ### al sostegno della «formazione continua dei docenti» e a «valorizzarne le competenze professionali», che certamente non può ritenersi inferiore o depotenziata in ipotesi di svolgimento di attività lavorativa di pochi giorni inferiore all'attività espletata dal docente in ruolo. 
II.3. Va, infine, dato atto che, nelle more della pronuncia della Suprema Corte è stato emanato il D.L. n. 69 del 13.6.2023 (convertito dalla L. 10 agosto 2023, 103), adottato nel dichiarato intento di attuare gli “obblighi derivanti da atti dell'### europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, il quale prevede all'art. 15, che «1. ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Per quanto concerne poi la durata della prestazione il DL. n. 69/23 ha disposto, all'art. 14, che ai fini della ricostruzione della carriera «non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione», ossia la fictio iuris dell'equiparazione all'intero anno scolastico delle supplenze di durata complessiva superiore ai 180 gg., contenuta nell'art. 11, comma 14, della ### n. 124/99. 
Pur non trovando applicazione, ratione temporis, tale disciplina (che riconosce il beneficio «per l'anno 2023» ai soli «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile») alla fattispecie in esame, certamente avvalora l'interpretazione secondo cui il bonus di 500 euro va riconosciuto soltanto ai soli docenti che ricevono incarichi annuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999.  ###. 15 del DL. n. 69/23 non può essere esteso certamente agli anni diversi dall'a.s. 2023/24, atteso l'espresso riferimento a tale anno, il che lascia intendere l'impossibilità di applicare la disposizione agli anni precedenti (e successivi), poiché riconducibile alle norme che facendo «eccezione a regole generali o ad altre leggi», ai sensi dell'art. 14 delle ### «non si applicano oltre i casi e i tempi in essa considerati», con divieto di estensione analogica. 
II.4. Alla luce dei suesposti principi, devono essere esaminati i profili dei motivi di appello il cui esame può essere condotto complessivamente per l'intima connessione, non senza avere prima evidenziato avere del tutto omesso il Ministero appellante di muovere censura alcuna in ordine alla qualificazione e natura giuridica dei singoli rapporti lavorativi intrattenuti con la docente negli anni di cui in ricorso, ritenuti dal primo giudice (con valutazione in questa sede non censurata) perfettamente parificabili a quelli per i quali il beneficio era stato ritenuto spettante, con la conseguenza che ogni diverso accertamento risulta precluso a questa Corte per essere coperto da giudicato.  ###, in sintesi, ha appuntato le sue doglianze sulla ritenuta natura risarcitoria della domanda in luogo del riconoscimento di una tutela in forma specifica, sul riconoscimento del beneficio oltre i limiti temporali valevoli per i docenti a tempo indeterminato (entro l'anno successivo), e sulla mancata rideterminazione del beneficio in misura corrispondente al periodo di tempo effettivamente lavorato. 
II.5. ### precisato, non è ravvisabile un vizio di extrapetizione da parte del Tribunale, attenendo il distinguo tra adempimento in forma specifica e risarcimento del danno in forma equivalente ad una valutazione che attinge il merito della domanda, con qualificazione da attuarsi dal Giudice al momento della pronuncia. 
Come chiarito dalla Suprema Corte con la pronuncia compulsata in sede di rinvio pregiudiziale, e dianzi ampiamente riportata, “14) il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della #### principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno”. 
Chiarisce ancor meglio che: “le conclusioni assunte nel giudizio di merito sono infatti nel senso, in via principale, di una condanna del Ministero all'adempimento dell'obbligazione attraverso l'attribuzione di 500,00 euro «tramite la ### e, in via subordinata, al risarcimento - indicato in forma specifica, ma tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552)…Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso. Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli. Pertanto, poiché la domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto”. 
II.6. Nella fattispecie in esame, il difensore della ### in atti e all'udienza di discussione ha dichiarato essere la docente a tutt'oggi inserita nel sistema scolastico. 
In applicazione dei principi innanzi esposti, la domanda va dunque qualificata come di adempimento in forma specifica, e non anche, come ritenuto dal Tribunale, di risarcimento per equivalente: rimedio quest'ultimo riservato esclusivamente al docente fuoriuscito dal sistema scolastico, avendo peraltro la stessa ricorrente nelle conclusioni invocato la condanna del Ministero all'attribuzione “del beneficio della ### del docente, istituita dalla ### n.107/2015” per la evidente necessità che il bonus fosse utilizzato nei modi e per le finalità indicate dalla richiamata normativa. 
Va, pertanto, riconosciuto il diritto all'attribuzione, in favore della stessa, della ### ed in misura piena per le ragioni in precedenza esposte. 
II.7. In conclusione, decidendo sull'appello proposto, in riforma dell'impugnata sentenza deve riconoscersi in favore di ### il diritto a fruire della ### del docente per un valore pieno di euro 500,00 in ciascuno degli anni scolastici richiesti nel ricorso introduttivo, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n. 107/2015, con conseguente condanna del Ministero ad ottemperare in tal senso, con le maggiorazioni di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994. 
Resta assorbito l'appello incidentale ed ogni altra questione. In particolare, è assorbita la domanda con cui parte appellata ha anche chiesto in via subordinata [v. punto 2) delle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione in appello] che, in caso di accoglimento del gravame proposto dal Ministero relativo alla domanda risarcitoria “in forma specifica”, fosse ordinata la restituzione della somma di euro 1.000,00, ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado. 
Premesso infatti che il giudice dell'impugnazione che riforma la sentenza impugnata ha il potere ma non l'obbligo, purché ne ricorrano i presupposti e non siano necessari accertamenti in fatto che comportino un ampliamento del thema decidendum, di pronunciarsi d'ufficio sui conseguenti effetti ripristinatori o restitutori (così Cass. n. 24171 del 2020), tali effetti - in quanto connessi all'effetto c.d. "espansivo esterno" della riforma (art. 336, secondo comma, c.p.c.) - non discendono ipso facto dalla sentenza riformata, con la conseguenza che la parte interessata può proporre la relativa domanda in sede di impugnazione ovvero instaurando un autonomo giudizio. 
II.8. Quanto alle spese del doppio grado giudizio, atteso l'intervento chiarificatore della Suprema Corte sopraggiunto solo nel corso del giudizio con la finalità di precisare le modalità di riconoscimento del beneficio, si ritiene equo disporne la compensazione tra le parti per metà e porre la metà residua a carico del Ministero appellante, in forza della sua prevalente soccombenza, con distrazione in favore del difensore della ricorrente odierna appellata dichiaratosi antistatario. 
La liquidazione è affidata all'infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e succ. mod. di cui al d.m. n.147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e della complessità dell'attività processuale svolta.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Bari, ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Ministero dell'### e del ### con ricorso depositato in data ### e riassunto il ###, avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di ### n. 660/2023, nei confronti di ### nonché sull'appello incidentale di quest'ultima, così provvede: - accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, assorbito l'appello incidentale, in riforma della impugnata sentenza, condanna il Ministero dell'### e del ### all'attribuzione, in favore di parte appellata, della ### per un importo pari al valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio, con funzionamento secondo il sistema attuativo di cui alla L. n.107/2015, oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito nei limiti di cui all'art.22 comma 36 della legge n.724 del 1994; - condanna il Ministero appellante al pagamento, in favore della ### della metà delle spese del doppio grado del giudizio che liquida per l'intero, quanto al primo grado del giudizio in complessivi € 1.500,00 e con riferimento al presente giudizio di appello in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione; compensa tra le parti la restante metà delle spese processuali del doppio grado del giudizio. 
Così deciso in ### addì 12.01.2026 ###.ssa ### est. 
Dott. ### n. 1141/2023

causa n. 1141/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Morgese Nicola, Vittoria Orlando

M
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Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 81/2026 del 22-01-2026

... dell'emenda. Quinto motivo di appello incidentale: errata totale compensazione delle spese di causa. Si duole il ### che la ### sarebbe risultata in primo grado, maggiormente soccombente rispetto a lui e quindi l'integrale compensazione delle spese sarebbe ingiustamemnte penalizzante. In verità le domande di entrambe le parti sono state solo in parte accolte, palesando un esito della lite sostanzialmente equivalente, ciò che ha legittimato la compensazione integrale in primo grado. Entrambi gli appelli vanno pertanto rigettati, per modo che la reciproca soccombenza legittima la compensazione anche delle spese di questo grado. In definitiva, ogni altro argomento assorbito, devono rigettarsi appello principale ed incidentale, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228. P. T. M. La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da ### nei confronti di ### e sull'appello incidentale di quest'ultimo, così provvede: rigetta (leggi tutto)...

testo integrale

N. R.G. 1044 2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'### in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati #### ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 1044 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 26.11.2025 e promossa #### con l'Avv. ### N. 56 62012 ##### con l'Avv. ### 78 ### .
APPELLATO - ### Sentenza del Tribunale di Macerata n. 457/2023 del 30/05/2023 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il geom. ### premesso di aver ricevuto da ### mandato per approntare e presentare le pratiche tecnico-amministrative necessarie per dare corso ai lavori di ristrutturazione dei fabbricati rurali (casa colonica e accessorio) dalla medesima acquistati nel 2006 in ### e ### località ### di ### di reperire le ditte alle quali affidare l'esecuzione dei lavori, reperire i fornitori delle materie prime, seguire e dirigere i lavori, svolgere pratiche per l'allacciamento dei servizi, pagando i relativi diritti ed utenze, pagare appaltatori e fornitori, redigere apposita contabilità, ha convenuto in giudizio la medesima onde ottenere il pagamento dei compensi per l'attività svolta ed il rimborso delle anticipazioni effettuate, il tutto pari ad un importo complessivo di €. 233.438,93; detratto l'acconto già ricevuto di €. 120.000,00, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma residua di €. 113.438,93, oltre ad accessori. ### si è costituita in giudizio resistendo alla domanda avanzata dall'attore e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di quest'ultimo al pagamento in suo favore della somma di €. 148.485,83 o la minore somma ritenuta di giustizia, oltre ad accessori, previa dichiarazione della legittimità del diritto di recesso dalla stessa esercitato con lettera in data ###.
Il Tribunale ha così deciso: accoglie, per quanto di ragione, le rispettive domande e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore della somma di euro 115.082,24, oltre interessi moratori al tasso legale dalla data di notifica della citazione al saldo. 
Condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta, della somma di euro 58.961,16 oltre interessi compensativi nella misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c. da calcolare su detta somma devalutata al 03.02.2011, e via via rivalutata anno per anno a far data dal 3.2.2011 secondo gli indici
Istat sino alla pubblicazione della sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo, sulla somma così determinata decorreranno poi gli interessi di mora in misura legale ex art. 1284, comma 1°, Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Pone definitivamente a carico solidale delle parti in causa le spese della ctu.
Ha impugnato la sentenza la ### si è costituito resistendo e proponendo appello incidentale il #### motivo appello principale: ### ed ingiustizia del capo della decisione impugnata che ha riconosciuto provato il contratto di mandato asseritamente conferito dalla ### al #### motivo appello incidentale: ### del capo della decisione che non riconosce alcun compenso al geom. ### per le attività, diverse da quella di direttore dei lavori, che risultano svolte nell'interesse e per conto della mandante sig.ra ### nell'arco di quasi due anni. Il detto capo della sentenza impugnata appare violare l'art. 115 c.p.c. e gli artt. 1709 e 2225 cod. civ. nella parte in cui, negando che vi sia la prova delle svolte attività, omette di stabilire il compenso maturato.
I due motivi, connessi debbono valutarsi congiuntamente, l'uno completando l'altro. ### ammette di aver conferito al ### soltanto l'incarico di svolgere le attività tecniche propriamente rientranti nelle competenze di un geometra, ma non di reperire le imprese alle quali affidare le varie forniture e lavorazioni (muratori, idraulici, elettricisti, falegnami, ecc..) ed acquistare i materiali necessari da mettere in opera.
Tuttavia la ### ha riconosciuto dovuta al ### la somma di €.89.384,38 per spese relative alle attività svolte da soggetti che hanno realizzato le forniture con materiali reperiti dal ### Visto che la ### non ha mai dedotto di aver conferito tali incarichi, questi non potevano che essere stati conferiti dal ###
La forma del mandato è libera e la prova del mutuo consenso può ricavarsi da presunzioni.
Dunque se diversi soggetti hanno ricevuto dal ### incarichi per attività in favore della ### è evidente che tra quest'ultima ed il ### fu stipulato a monte un contratto di mandato.
Dunque si deve concordare col primo giudice circa la prova del contratto di mandato.
Il mandato è contratto che si presume oneroso (art. 1709 c.c.): ergo occorre interrogarsi circa la misura del compenso spettante al mandatario.
Il primo giudice ha ritenuto non poterlo liquidare in quanto “l'attore non ha documentato e provato quali siano gli effettivi e concreti atti compiuti quale mandatario diversi e distinti da quelli connessi ai compiti di direttore dei lavori così come difetta qualsivoglia prova del fondamento e del criterio di calcolo utilizzato per addivenire alla somma richiesta di €. 9.300,00, oltre ad accessori.” ### ha gravato tale statuizione, elencando nel motivo le attività che egli avrebbe svolto, ma quanto alla consistenza economica del compenso si limita a dedurre “appare più che equa la somma di € 9.300,00 + accessori indicata dal geom. Rieti”. ### accenno ad un criterio economico è quello della provvigione del 3% che spetterebbe mediamente per le intermediazioni immobiliari, attività svolta dal ### nel reperire gli immobili: ma che non può essergli compensata, siccome riservata agli iscritti all'apposito albo.
Neppure in appello quindi sono stati forniti argomenti per ritenere la proposta cifra di euro 9.300 di compenso, sarebbe congrua.
Anche questa statuizione del primo giudice va quindi confermata. ### motivo di appello principale: ### ed ingiustizia del capo della decisione impugnata che ha ritenuto provato il diritto del ### al rimborso da parte della ### della somma di € 123.447,86 a titolo di anticipazioni per spese. ### lamenta che il primo giudice non ha considerato l'omessa presentazione di rendiconto dal parte del ### che condiziona il diritto del mandatario non solo al compenso, ma anche al rimborso delle spese.
Tuttavia il rendiconto è stato proposto dal ### alla ### prima con mail del 30.5.2008, e poi con raccomandata a.r. del 20.6.2008.
In secondo luogo la ### rileva come siano insufficienti gli indizi posti dal primo giudice a fondamento della presunzione di pagamento da parte del ### dei lavori per la somma poi concessa, soprattutto laddove si confrontino col fatto che a nessuna di queste spese corrisponde una fattura (né intestata a ### nè a ### e che non è stata fornita la prova che le somme occorrenti a pagare le opere in questione siano state effettivamente corrisposte dal ###
Ora, questa Corte non può non rilevare la equivocità insita nel fatto che opere siano state fatte e beni forniti, senza che nessuno ne richieda il pagamento ed emetta fattura.
Ciò non toglie che non possa revocarsi in dubbio (e a ben vedere neppure la ### lo mette in discussione) che le opere siano state fatte e pagate, visto che nessuno ha chiesto il saldo. ### non le ha di certo pagate, quindi non rimane altra possibilità che individuare il ### come pagatore: ciò che può ritenersi confermato dal fatto che il ### aveva l'incarico di curare i lavori (ecc.) e che la mandante - committente, risiedeva in ### (dov'era anche complicato inviare delle fatture, da parte degli artigiani intervenuti).
Rimane da stabilire il quantum, al quale fine il primo giudice ha disposto una perizia, che ricostruisse la spesa congrua per i lavori eseguiti, come dimostrati in atti, sia dai progetti presentati dal ### che dalle testimonianze degli artigiani intervenuti, che hanno confermato i computi metrici dei lavori fatti. ### l'appellante, siccome il Ctu ha riferito di non aver potuto constatare materialmente le opere in quanto “i due corpi di fabbrica sono stati interamente ristrutturati di recente (v. documentazione fotografica in allegato n .3) e, quindi, gli interventi progettati e diretti dal #### non sono attualmente visibili sul posto” l'elaborato non sarebbe tesaurizzabile per il giudizio.
Il fatto è che il Tribunale, con gli articolati quesiti posti, ha disposto che il consulente ricostruisse i costi, dagli atti del processo: ovvero progetti e testimonianze, e questo il Ctu ha fatto, pervenendo, mediante sviluppo di calcoli aritmetici (quantità per prezzo) alle somme poi dal primo giudice liquidate e che debbono qui confermarsi. ### motivo di appello principale: ### ed ingiustizia del capo della decisione impugnata che ha accolto la domanda del ### per il pagamento da parte della ### della somma di € 22.250,00 a titolo di compensi per l'espletata attività professionale ### motivo appello incidentale: ### della decisione nella parte in cui, in violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., non condanna l'obbligata ### al pagamento del contributo ### ed
I.v.a. sul compenso profes-sionale di € 22.250,00.
Anche questi motivi vanno trattati congiuntamente. ### denuncia che il ### incorrendo nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato contenuto nell'art. 112 C.p.c., ha del tutto trascurato di pronunciarsi sull'eccezione di inadempimento contrattuale dalla stessa proposta. ### la ### il ### nell'espletamento della sua attività professionale, si è reso responsabile di diverse inadempienze: 1) aver diretto opere abusive e difformi dalle volontà della proprietaria, determinando l'apertura di un procedimento penale, il sequestro dell'immobile con fermo dei lavori per oltre un anno, la necessità di procedere alla sanatoria edilizia ed ambientale dello stesso, la necessità di procedere all'elaborazione di progetti da depositare anche presso l'ex ###, la condanna penale della convenuta, 2) aver mal diretto i lavori tanto che le opere eseguite sotto la direzione del ### sono risultate affette da errori ed imperfezioni” tanto da costituire il presupposto per la sua condanna al risarcimento dei relativi danni per la somma di €. 54.867,00 (come stabilito in parte non gravata della sentenza impugnata). 3) illegale apposizione da parte sua di firme apocrife della convenuta su documenti depositati presso il
Comune di ### quali la DIA protocollata al 3195 in data 28 marzo 2007, la richiesta di rilascio di permesso di costruire depositata il ###, la richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche depositata il ### l'istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria depositata il ###.
Dunque ravvisa un errore, l'appellante, in capo al primo giudice che dopo aver ritenuto dimostrata “la sciatteria con cui il ### ha svolto la sua attività e gestito i lavori del compendio immobiliare della convenuta e giustifica il diritto di recesso comunicato dalla convenuta in data ###” non ne fa derivare, ai sensi dell'art. 1460 c.c., il rigetto della domanda avversaria avente ad oggetto il pagamento dei compensi professionali.
Il fatto è che il primo giudice ha condannato il ### a risarcire tutti quei danni, mentre per evitare il pagamento del compenso, avrebbe dovuto (e non lo è stata) essere proposta domanda di risoluzione;
Cass. 27042/2024 “Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.”
Vi è da dire, a chiusura dell'argomento, che la risoluzione era preclusa tuttavia alla ### che, prima del giudizio era receduta dal contratto col ### non potendosi risolvere un contratto cessato.
Quanto alla doglianza del ### per cui la somma di € 22.250,00 riconosciutagli come compenso, andava maggiorata di cassa ed iva, è infondata, perché la perizia considera tale somma comprensiva di cassa ed iva. ### motivo appello incidentale: ### ed ingiusta risulta la sentenza impugnata nella parte in cui, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e 2233 cod. civ. omette di riconoscere il compenso dovuto al geom. ### per la progettazione della piscina ed il deposito della relativa D.I.A. 
Sul punto, è sufficiente osservare come il ### rispondendo a corrispondente osservazione del consulente di parte del ### ha chiarito di non aver reperito in atti alcuna documentazione relativa alla progettazione della piscina ed alla presentazione della dia, mentre il documento n. 23 indicato dall'appellante incidentale come la dia con indicazione della piscina, in realtà è costituito da una contabile di bonifico alla #### motivo appello incidentale: ### ed iniquo il capo della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale:
A) Dispone la restituzione dei diritti pagati al Comune dalla ### per il rilascio della
Concessione in sanatoria;
B) In violazione degli artt. 1665, 1667, 2226, 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., ritiene provati vizi delle opere elencati in modo del tutto generico ed approssimativo, non documentati né descritti, escludendo anche la decadenza di cui all'art. 1667, comma 3, cod. civ. e liquidando per danni la somma di € 54.867,00, oltre accessori, facendo propria una ### del ### Agr. Agostini, fatta “a corpo”, criticata anche dal CTU che conclude di non avere elementi oggettivi per valutare.
Neppure questo motivo può condividersi.
Quanto al rimborso degli oneri pagati per sanare gli abusi commessi dal ### (che si è autoqualificato factotum dei lavori) è evidente che costituisce un danno patito dalla ### conseguente alla negligenza del ### nel commettere l'abuso.
Quanto ai vizi, in disparte la tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c., siccome proposta solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. (vecchio rito) e non alla prima udienza, trattandosi di eccezione conseguente alla domanda riconvenzionale della ### vi è da rilevare come l'opera non sia stata completata e tantomeno accettata dalla committente, di talchè il termine non decorre (ex multis
Cass. 22649 del 5 agosto 2025).
Quanto alla prova dei vizi, il primo giudice, a parer di questa Corte, la ha correttamente desunta dalla istruttoria dibattimentale. ### ha prodotto una relazione asseverata, che descrive puntualmente i vizi, redatta da ### la relazione, di per sé, non ha alcuna dignità di prova, esaurendosi il proprio effetto in deduzioni difensive.
Costituisce invece piena prova la deposizione che l' ### ha reso a conferma della esistenza dei dati obiettivi rappresentati della relazione.
A sostegno della genuinità della deposizione dell'### soccorre quella che ha reso ### che ha confermato l'esecuzione di alcune delle lavorazioni conseguenti ai vizi (regolarmente fatturate).
Infine, lo stesso #### con il suo documento n. 5 ha confermato l'esistenza di taluni vizi (stato delle finestre della casa piccola per vernice inesistente e colorazione non soddisfacente, finestra del bagno non apribile, ruggine nelle cerniere, legno interno e esterno porta finestre porta finestre non corrispondenti e inaccettabili, porte casa principale montate male, con viti nere sui battenti, non protette o verniciate, necessità di sostituzione di due finestre nella casa piccola, verniciatura camini casa piccola, maniglie finestra cucina casa principale da sostituire). ###.t.u., ha poi constatato in loco la corrispondenza delle opere ai vizi denunciati e quantificato sulla scorta del prezziario corrente, i costi dell'emenda.
Quinto motivo di appello incidentale: errata totale compensazione delle spese di causa.
Si duole il ### che la ### sarebbe risultata in primo grado, maggiormente soccombente rispetto a lui e quindi l'integrale compensazione delle spese sarebbe ingiustamemnte penalizzante.
In verità le domande di entrambe le parti sono state solo in parte accolte, palesando un esito della lite sostanzialmente equivalente, ciò che ha legittimato la compensazione integrale in primo grado.
Entrambi gli appelli vanno pertanto rigettati, per modo che la reciproca soccombenza legittima la compensazione anche delle spese di questo grado.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, devono rigettarsi appello principale ed incidentale, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da ### nei confronti di ### e sull'appello incidentale di quest'ultimo, così provvede: rigetta appello principale ed incidentale; compensa le spese di giudizio.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 ###
Avv. #### 

causa n. 1044/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gianmichele Marcelli, Caparrini Carlo

M
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Tribunale di Gorizia, Sentenza n. 290/2022 del 15-10-2022

... art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., avverso l'eccezione di compensazione sollevata dall'attore nell'allegato al verbale dell'udienza del 16.5.2018, oltre ad essere il documento n. 12 non leggibile. Da ultimo, va rigettata la domanda proposta da ### nei confronti di ### volta ad ottenere la condanna al pagamento di un indennizzo per il godimento esclusivo degli immobili. Sul punto, basti rilevare che il semplice godimento esclusivo ad opera di un erede non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo e la convenuta non ha in alcun modo allegato le modalità mediante le quali avrebbe potuto godere o trarre frutti dagli immobili, né ha fornito elementi dai quali sia possibile trarre la presunzione che gli immobili sarebbero stati locati o concretamente goduti dalla stessa. Deve, invece, ritenersi rinunciata l'analoga domanda proposta da ### nell'atto di citazione, nei confronti di ### in quanto non riproposta nei successivi scritti difensivi, essendosi limitato, nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. a eccepire la compensazione dell'eventuale indennità di occupazione eventualmente riconosciuta in favore (leggi tutto)...

testo integrale

N. 1386/2017 R.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Gorizia Sezione Unica CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunziato la seguente ### nella causa iscritta al n. 1386/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 19/04/2022 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto in data ### TRA ### (c.f. ###), elett.te dom.to in Udine, alla via ### n. 11, presso lo studio dell'avv. #### dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti - #### (c.f.: ###), elett.te dom.ta a Gorizia, alla via ### n. 11, presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti; - ###' ### (c.f. ###) e #### (c.f. ###) ### Oggetto:
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 2 - Conclusioni: nelle note scritte il difensore dell'attore ha chiesto: “In via principale a) ### lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti sui beni dedotti in giudizio e disporne la divisione e, per l'effetto: b) assegnare ex art. 720 Cod.Civ. all'attore ### la proprietà esclusiva della casa di ### via ### n. 41 (P.T. 2462 di ### c.t. 1°, p.c.n. 2070) e del negozio di ### viale ### n. 25 (P.T. 1284 di ### c.t. 1°, p.c.n. 36/23 e c.t. 2°, p.c.n. 36/22) con addebito dell'eccedenza a favore della sorella ### nella misura di € 109.800,00 per il primo bene e di € 85.200,00 per il secondo bene o della diversa somma che riterrà giusta, stante l'indivisibilità dei beni, la mancanza di conflitto sull'assegnazione dei beni e la meritevolezza delle ragioni addotte dall'attore; c) assegnare congiuntamente ex art. 720 Cod.Civ. ai maggiori quotisti ### e ### la proprietà esclusiva dell'immobile di #### (P.T. 39 di ### c.t. 2°, p.c. 196/12) e degli immobili di ### (P.T. 552 di ### c.t. 1°, p.c. 190/97) e di via ### (P.T. 552, c.t. 1°, p.c.n. 190/97) con addebito dell'eccedenza a favore di ### e di ### in misura di € 38.850,00 cadauno in relazione al primo bene e di € 64.600,00 cadauno in relazione agli altri due beni, stante l'indivisibilità dei beni; in via subordinata, in mancanza di richiesta di assegnazione ex art. 720 Cod. 
Civ., procedere alla divisione dei medesimi beni ordinandone la vendita all'incanto a norma dell'art. 720 u.c. Cod.Civ. e la ripartizione del ricavato secondo le quote spettanti ai singoli condividenti; In via subordinata d) ### l'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata del 24.01.16 e l'inadempimento di ### all'obbligo di darvi esecuzione con atto notarile, accertare e dichiarare il trasferimento a favore di
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 3 - ### della quota di ½ della p.i. del negozio di ### viale ### n. 25 (P.T. 1284 di ### c.t. 1°, p.c.n. 36/23 e c.t. 2°, p.c. 36/22) appartenuta a ### e, nel contempo, il trasferimento a favore di ### della quota di 1/8 della p.i. delle case di #### (P.T. 39 di ### c.t. 2°, p.c.n. 196/12), ### (P.T.  552 di ### c.t. 1°, p.c.n. 190/97) e via ### (P.T. 552, c.t. 1°, p.c. 190/97) appartenute a ### con obbligo per lo stesso ### di corrispondere a ### il conguaglio convenuto di € 20.000,00; In ogni caso, f) dichiarare inammissibile e/o infondata ogni domanda ed eccezione svolta dalla convenuta ### per i motivi esposti in atti; g) Condannare la convenuta ### a rifondere all'attore le spese di lite, comprese quelle di C.T.U. e C.T.P. e quelle dei due procedimenti di mediazione svolti avanti alla C.C.I.A.A. della V.G. 
Nelle note scritte il difensore della convenuta costituita ha così concluso: “In via preliminare, dichiararsi la nullità dell'elaborato peritale del ctu ### per essere stato redatto in data ### e quindi in un periodo temporale in cui le operazioni peritali erano sospese per ordine del Giudice di data 17/09/2020; per la violazione del diritto di difesa avendo egli omesso di allegare alla stessa i documenti allegati alle osservazioni del CTP di parte convenuta arch. 
Mantoani ed a quelle redatte dall'avv. ### e per violazione del diritto del contraddittorio, avendo egli determinato la stima della casa di abitazione di via ### sulla base di un documento di data 31/02/2017 introdotto da parte attrice, per la prima volta, nel giudizio, con le osservazioni alla ctu e quindi successivamente allo spirare dei termini preclusivi di cui all'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., il tutto così come eccepito e meglio motivato in comparsa di costituzione di nuovo difensore di data 04/03/2021 e per l'effetto disporsi la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e la sostituzione del Ctu nominato;
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 4 - nel merito, ci si riporta integralmente alle conclusioni formulate dai precedenti difensori della convenuta ### nelle comparse di costituzione di data 14/03/2018 e di data 16/11/2020 e nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 12/01/2021 di data 22/12/2020, nonché a quelle formulate con comparsa di costituzione di nuovo difensore di data 04/03/2021”. 
Il difensore ha, inoltre, reiterato le istanze istruttorie, come indicato nelle note scritte del 13.4.2022, cui si rinvia.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha adito il Tribunale di Gorizia esponendo: - che, in data ###, è deceduta ab intestato a ### la propria madre ### nata a ### del ### il ###, lasciando, quali eredi, egli attore e la sorella ### per la quota di ½ ciascuno; - che nel patrimonio relitto dalla madre sono ricompresi i seguenti beni immobili: a) immobile sito in ### alla via ### n. 41, individuati all'### di ### C.C. di ### alla P.T. 2462, c.t. 1°, p.c.n. 2070, oltre alle congiunte parti comuni; b) Ente indipendente, sito in ### al viale ### n. 27, composto da due locali al p.t. marcati con i nn. 1 e 2 nel piano sub G.T. 282/57, individuato all'### di #### di ### alla P.T. 1284, c.t. 1°, p.c.n. 36/23, con le congiunte parti comuni, ed Ente urbano, corte, individuato al c.t. 2° della medesima P.T., p.c.n. 36/22 (v. ricorso per certificato di eredità e certificato di eredità di cui al doc. 3 fascicolo parte attrice); - di essere, inoltre, proprietario della quota di 1/8, unitamente a ### anch'ella per la quota di 1/8, e a ### titolare della quota di ¾ della nuda proprietà, dei seguenti beni immobili: 1)
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 5 - l'immobile sito a ### alla via ### n. 3, individuato all'### di #### di ### alla P.T. 39, c.t. 2°, p.c.n. 196/12; 2) l'immobile sito in ### alla ### n. 7, individuato all'### di #### di ### alla P.T. 552, c.t. 1°, p.c.n. 190/97; 3) l'immobile sito in ### alla via ### n. 3, individuato all'### di #### di ### alla P.T. 552, c.t. 1°, p.c.n. 190/97, tutti gravati dal diritto di usufrutto in favore di ### per la quota di ¾, risultante dalla visura catastale in atti; - che, in virtù dell'accordo divisionale parziale del 24.1.2016, raggiunto con la sorella ### egli attore sarebbe divenuto proprietario esclusivo dell'immobile sito in ### al viale ### n. 27, mentre alla sorella ### sarebbe stata trasferita la quota di 1/8, di sua proprietà, dei beni immobili siti in ### alla ### alla ### e alla via ### con la previsione, in favore di quest'ultima, di un conguaglio di € 20.000,00 (v. doc. 7 fascicolo parte attrice); - che, nonostante l'accordo risultante da tale scrittura privata, non si è mai addivenuti al rogito dinanzi al notaio incaricato, a causa del comportamento di ### che avrebbe continuato a proporre ipotesi divisionali sempre diverse.  ### ha, dunque, chiesto, in via principale, 1) accertata l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata del 24.1.2016, dichiarare trasferita, in proprio favore, la quota di ½ della p.i. del negozio di ### viale ### n. 27, di proprietà della convenuta, con le congiunte parti comuni e, nel contempo, accertare l'avvenuto trasferimento, in favore di ### della quota di 1/8 del diritto di proprietà sugli immobili di ### siti alla ### alla ### e alla via ### (P.T. 552, c.t. 1°, p.c.n. 190/97), con le congiunte parti comuni,
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 6 - con obbligo di versare in favore della convenuta il conguaglio di € 20.000,00; 2) in via subordinata, accertare l'inadempimento di ### all'obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita, in esecuzione dell'accordo del 24.01.2016, e per l'effetto disporre, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento, in proprio favore della quota di ½ della p.i.  del negozio di ### sito al viale ### n. 27, di proprietà della convenuta, con le congiunte parti comuni e, il trasferimento a favore di quest'ultima della quota di sua proprietà, pari ad 1/8, degli immobili, siti in ### alla ### alla ### e alla via ### con le congiunte parti comuni, subordinatamente al versamento in favore della convenuta di € 20.000,00. 
In via subordinata, l'attore ha chiesto lo scioglimento della comunione, con attribuzione dei beni siti in ### al viale ### n. 27 e alla via ### n. 41, in suo favore ex art. 720 c.c., nonché, lo scioglimento della comunione sui beni immobili, siti in ### alla ### alla ### e alla via ### in comproprietà con i convenuti, con la conseguente divisione delle quote a ciascuno spettanti e, in mancanza di richieste di attribuzione, disporne la vendita. 
Si è costituita nel presente giudizio ### la quale, senza opporsi alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, in relazione ai beni relitti da ### ha esposto: - che, in data ###, è deceduto a ### il proprio padre ### nato a ### il ###, lasciando quali eredi ella convenuta e il fratello ### per la quota di ½ ciascuno; - che nel patrimonio ereditario relitto dal padre era ricompresa la quota di 1/4 degli immobili siti in ### alla riva ### n. 7, ### n. 3 e via ### n. 3; - che la scrittura privata del 24.1.2016 non può essere qualificata come un contratto preliminare, né può ritenersi che costituisca un contratto valido, in quanto privo delle menzioni urbanistiche, previste a pena di
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 7 - nullità dagli artt. 40 L. 47/1985 e 46 D.P.R. 380/2001, potendo al più essere qualificato quale preliminare improprio, “rappresentando solo una prima fase di un accordo complessivo sulla divisione di tutti i beni”; - che, in ogni caso, il predetto accordo sarebbe annullabile ex art. 428 c.c., essendo incapace di intendere e volere al momento della sua sottoscrizione; - che il fratello ### avrebbe prelevato, dal conto corrente intestato alla madre, alcuni giorni prima della sua morte, l'importo di € 21.001,10; - che ### avrebbe, inoltre, goduto, in via esclusiva, dei due beni immobili, siti a ### in via ### n. 27 ed in via ### n. 41 (ricompresi nel patrimonio ereditario materno), senza corrispondere alcun indennizzo. 
La convenuta ha, dunque, chiesto, nel merito, il rigetto della domanda ex art.  2932 c.c. di parte attrice, in via subordinata dichiarare la nullità dell'accordo del 24.1.2016, in via ulteriormente subordinata annullare il predetto accordo ex art. 428 c.c., in ulteriore subordine ed in caso di accoglimento delle domande proposte dalla controparte, dichiararsi lo scioglimento della comunione ereditaria, con la conseguente divisione dei beni mobili ed immobili, nonché, in via riconvenzionale condannare l'attore alla restituzione del 50% delle somme prelevate dal conto corrente della madre e a corrispondere un'indennità per il godimento esclusivo dei beni immobili in comunione. 
Sono, invece, rimasti contumaci ### e ### come dichiarato in data ###. 
La causa è stata istruita mediante il deposito di documenti, l'assunzione dell'interrogatorio formale di ### e di ### e l'espletamento di una C.T.U. tecnico - estimativa, con il conferimento dell'incarico al geom. ###
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 8 - 1. Questioni preliminari. 
Vanno, in primo luogo, rigettate le istanze istruttorie reiterate nelle note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale dalla difesa di ### con conferma dell'ordinanza del 22.11.2021, alla cui motivazione si rinvia. 
In secondo luogo, si rileva l'inammissibilità della modifica delle domande intervenuta al momento della precisazione delle conclusioni, in cui l'attore ha inteso invertire la domanda principale con quella formulata in via subordinata. 
In terzo luogo, la domanda attorea deve essere dichiarata procedibile, essendo stata esperita la mediazione obbligatoria nei confronti di tutti i convenuti (v.  verbale negativo del 21.6.2017 e del 18.4.2018). 
Non può essere, infine, accolta l'eccezione di nullità alla ### sollevata dalla difesa di ### per aver, l'ausiliario, omesso di depositare, unitamente alla relazione peritale, i documenti allegati alle osservazioni dei C.T.P., atteso che, da un lato, tale nullità non è stata espressamente eccepita nel corso dell'udienza del 9.3.2021, essendosi il difensore limitato a chiedere la convocazione del perito per chiarimenti e, dall'altro, alcuna effettiva lesione del diritto di difesa è stata allegata dal difensore, tenuto conto dei successivi chiarimenti depositati in data ###.  2. Nel merito. 
Si ritiene, preliminarmente, che la scrittura privata del 24.1.2016 vada qualificata quale accordo preparatorio alla divisione, privo dell'effetto distributivo, in cui emerge la volontà dei due fratelli di procedere alla divisione, con l'assegnazione all'attore dei locali siti a ### al viale ### n. 27, al fine di consentire a quest'ultimo di continuare a svolgere la sua attività commerciale. 
Non si tratta, dunque, di un accordo di divisione consensuale perfetto, difettandone i requisiti minimi di oggetto, stante l'indicazione sommaria degli immobili, i quali non risultano esattamente individuati né dal punto di vista tavolare né catastale (cfr. Cass., 9/10/2018, n. 24858).
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 9 - Alla luce di tali considerazioni, va, dunque, rigettata la domanda attorea di accertamento dell'avvenuto trasferimento delle quote dei beni immobili in comunione, in virtù della scrittura privata del 24.1.2016. 
La carente indicazione dei beni, contenuta nell'accordo paradivisorio, non consente tantomeno di poter accogliere la domanda ex art. 2932 c.c. formulata dall'attore in via subordinata, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'esatta individuazione del bene, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, deve necessariamente risultare dal preliminare poiché, dovendo la pronuncia giudiziale corrispondere esattamente al contenuto del preliminare stesso, l'individuazione del bene oggetto del trasferimento deve avvenire in base a dati non attingibili da altra documentazione” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11874 del 07/08/2002; più di recente Cass. Sez. 2, Sentenza n. 952 del 16/01/2013). 
Ogni ulteriore questione afferente al predetto accordo deve ritenersi assorbita nella motivazione di cui sopra. 
Passando all'esame della domanda di scioglimento della comunione, posto che il presente giudizio divisorio ha ad oggetto una pluralità di beni immobili, in comunione tra soggetti diversi e provenienti da titoli diversi, cui si aggiunge la parziale diseguaglianza delle quote, si rende necessario procedere a due distinte divisioni: una avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni mobili e immobili, caduti nella successione di ### e pervenuti in eredità a ### e ### per la quota di ½ ciascuno; la seconda avente ad oggetto lo scioglimento della comunione tra #### e ### avente ad oggetto gli ulteriori due beni immobili siti in ### alla ### e alla ###via ### a) Sullo scioglimento della comunione ereditaria, in morte di ### Ciò posto, in base alle risultanze della C.T.U. tecnico estimativa, cui il Tribunale intende aderire, il patrimonio relitto da ### risulta così
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 10 - composto: 1) l'immobile, sito in ### alla via ### n. 21 (tavolarmente individuato alla ### n. 2462, ### 1°, p.c.e. 2070, di ### del valore stimato di € 219.600,00; 2) l'immobile sito in ### alla via ### n. 27 (tavolarmente individuato alla ### 1284, ### 1°, ### condominiale con 113/1000 i.p. del C.C. di ###, del valore stimato di € 170.400,00 entrambi divenuti di proprietà di ### e ### per la quota di ½ ciascuno; 3) il saldo del conto corrente n. ###4, intestato alla defunta presso la filiale di ### della ### con un saldo, alla data del 30.6.2015, pari ad € 915,52. 
Vanno, inoltre, respinte le osservazioni sulla stima dei beni, svolte, sul punto, dalle parti, alla luce dei chiarimenti resi dal perito, a seguito delle osservazioni delle parti e nella relazione integrativa depositata il ###, cui integralmente si rinvia. 
Per quanto riguarda le domande di “assegnazione” proposte dalla convenuta nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., non è stata fornita la prova che nel patrimonio ereditario relitto da ### fossero ricompresi beni mobili, ad eccezione delle somme di denaro. Analoghe considerazioni valgono per la domanda di assegnazione della penna stilografica con pennino in oro, asseritamente ricompresa nel patrimonio ereditario relitto da ### rimasta sfornito di prova. 
Da ultimo, del tutto generica è rimasta la domanda di assegnazione di alcune fotografie, non meglio individuate. 
Va, invece, accolta la domanda di parte convenuta volta ad ottenere la restituzione della metà dell'importo di € 21.001,10, prelevato dall'attore dal conto corrente n. ###4, cointestato con la madre, a mezzo giroconto, pochi giorni prima della sua morte. 
Dalla documentazione bancaria in atti, emerge, infatti, che il predetto conto corrente venisse alimentato unicamente dalla pensione percepita dalla defunta (v. doc. da 4 a 9 fascicolo di parte convenuta), non avendo
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 11 - adeguatamente provato i versamenti asseritamente avvenuti sul predetto conto corrente, peraltro, genericamente allegati (v. doc. 42 fascicolo di parte attrice), essendosi limitato a depositare la ricevuta contabile di un versamento di € 400,00, successivo alla morte della madre, e la ricevuta del versamento di € 50,00 risalente all'1.3.2012 (v. doc. 43 e 44). 
Da ultimo, si rileva che l'attore ha allegato in maniera del tutto generica di aver provveduto, con i propri risparmi, a far fronte alle necessità della madre dal 2012, circostanza che risulta, in ogni caso, contraddetta dagli estratti conto bancari, da cui risultano regolari prelievi di somme di denaro in contanti sino al 30.1.2015.  ### è, dunque, tenuto alla restituzione, in favore di ### della metà dell'importo di € 21.001,10, prelevato, mediante giroconto, dal conto corrente n. ###4, cointestato con la madre. 
Rispetto a tale somma, l'attore ha eccepito di aver provveduto al pagamento del compenso richiesto dal ### dott. ### per l'assistenza prestata nella successione di ### pari ad € 2.500,00, delle spese funerarie della madre pari ad € 2.965,00, del compenso per la predisposizione dell'a.p.e. relativa ai beni comuni, pari a complessivi € 416,24, nonché di aver sostenuto spese per € 3.392,71 per manutenzioni straordinarie del negozio di viale ### ed € 5.701,23 per manutenzioni straordinarie della casa di via ### (v. allegato al verbale depositato il ### e memoria ex art.  183 c. 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice). 
Orbene, vanno, innanzitutto, ricompresi tra i debiti ereditari le spese funerarie e il compenso corrisposto al notaio per gli adempimenti relativi alla successione di ### pari rispettivamente a € 2.965,00 ed € 2.500,00, in mancanza di prova, da parte di ### del rimborso della quota di sua spettanza, cui vanno aggiunte le spese per il rilascio dell'### in relazione agli immobili siti in ### al viale ### e alla via ### pari a complessivi € 416,24 (v. doc. 32 e 37 fascicolo parte attrice).
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 12 - Non può, invece, essere riconosciuto il rimborso delle ulteriori spese di straordinaria manutenzione degli immobili in comunione, in quanto allegate in maniera del tutto generica. 
Dall'esame della documentazione depositata (v. doc. 46 e 47 fascicolo parte attrice), emerge, peraltro, da un lato, l'esiguità dell'importo risultante da numerose fatture in atti, dovendosi, dunque, escludere il carattere straordinario dell'intervento, e, dall'altro, che molte di esse risalgono ad un periodo in cui la madre era ancora in vita e l'attore non ha fornito la prova di aver provveduto al pagamento, con denaro proprio. 
Devono, invece, ritenersi tardive le ulteriori difese svolte da ### nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., avverso l'eccezione di compensazione sollevata dall'attore nell'allegato al verbale dell'udienza del 16.5.2018, oltre ad essere il documento n. 12 non leggibile. 
Da ultimo, va rigettata la domanda proposta da ### nei confronti di ### volta ad ottenere la condanna al pagamento di un indennizzo per il godimento esclusivo degli immobili. 
Sul punto, basti rilevare che il semplice godimento esclusivo ad opera di un erede non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo e la convenuta non ha in alcun modo allegato le modalità mediante le quali avrebbe potuto godere o trarre frutti dagli immobili, né ha fornito elementi dai quali sia possibile trarre la presunzione che gli immobili sarebbero stati locati o concretamente goduti dalla stessa. 
Deve, invece, ritenersi rinunciata l'analoga domanda proposta da ### nell'atto di citazione, nei confronti di ### in quanto non riproposta nei successivi scritti difensivi, essendosi limitato, nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. a eccepire la compensazione dell'eventuale indennità di occupazione eventualmente riconosciuta in favore della sorella con l'indennità di occupazione allo stesso spettante, per essere stato escluso dal
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 13 - godimento degli immobili di ### e di ### - via ### Alla luce delle considerazioni che precedono, a seguito dello scioglimento della comunione ereditaria instauratasi in morte di ### il valore dei beni mobili ed immobili ereditari spettante a ### è pari ad 187.897,83, tenuto conto che quest'ultimo risulta creditore nei confronti di ### dell'importo di € 7.559,93 (operata la compensazione tra l'importo di € 10.500,55 ed € 2.940,52, quale quota dei debiti ereditari che ### è tenuta a rimborsare all'attore) mentre, il valore dei beni mobili ed immobili ereditari spettante a ### è pari ad € 203.017,69.  b) Sulla divisione dei restanti beni immobili. 
Le parti costituite hanno, inoltre, chiesto lo scioglimento della comunione sui seguenti beni immobili: 1) l'immobile sito a ### alla riva ### n. 3 (individuato alla P.T. 39, c.t. 2, pcn 196/12 del C.C. di ###, di proprietà di ### e ### per la quota di 1/8 ciascuno, nonché di ### per la quota di ¾ della nuda proprietà; 2) l'immobile sito a ### alla ### n. 7 - via ### n. 3 (individuato alla P.T. 552, c.t.  1, pcn 190/97 del C.C. di ###, di proprietà di ### e ### per la quota di 1/8 ciascuno, nonché di ### per la quota di ¾ della nuda proprietà. Su entrambi i beni immobili, dalle visure catastali in atti, risulta il diritto di usufrutto, in favore di ### per la quota di ¾. 
Ne discende il difetto di legittimazione passiva di ### nei cui confronti non è stata proposta alcuna domanda. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, le parti costituite - diversamente da quanto allegato - hanno, dunque, fornito la prova di essere comproprietarie, per 1/8 ciascuno, unitamente a ### solo di due ulteriori beni immobili, stante l'identità, dal punto di vista tavolare, degli
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 14 - immobili asseritamente siti alla ### n. 7 e alla via ### n. 3 e come anche emerge dall'elaborato peritale (v. pag. 6 della relazione). 
Ciò posto, nel merito, si rileva che, sebbene la titolarità dei predetti beni immobili risulti dalle visure tavolari in atti, assai scarne sono le allegazioni in ordine alla loro provenienza, atteso che, dal ricorso per il rilascio del certificato di eredità e dal successivo certificato, emerge solo che ### e ### ne sono divenuti proprietari, per la quota di 1/8 ciascuno, in quanto eredi del padre ### Nulla, invece, è stato allegato in ordine al titolo di provenienza dei beni a ### Per quanto riguarda il valore dei predetti beni immobili, il ### con valutazione che il Tribunale condivide, in quanto immune di vizi logici - ha quantificato in € 287.490,00 il valore dell'immobile sito alla ### ed in € 400.710,00 il valore dell'immobile sito alla ### n. 7 - via ### n. 3, tenuto conto dell'incidenza della quota di ¾ del diritto di usufrutto di cui ### è titolare, stimata rispettivamente in € 23.310,00 ed € 32.490,00. 
Sulla base della motivazione di cui sopra, la causa va rimessa in istruttoria per la formazione di un duplice progetto divisionale, tenendo conto delle statuizioni contenute nella presente sentenza non definitiva. 
Nulla va disposto allo stato sulle spese stante la natura non definitiva della presente sentenza.  P.Q.M.   Il Tribunale di Gorizia, ### civile, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, così provvede: 1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di ### 2. rigetta la domanda di parte attrice di accertamento dell'avvenuto trasferimento delle quote dei beni immobili in comunione, sulla base della scrittura privata del 24.1.2016, nonché la domanda attorea volta ad ottenere la pronuncia della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.;
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 15 - 3. dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra ### e ### in relazione ai seguenti beni mobili e immobili: 1) l'immobile, sito in ### alla via ### n. 21 (tavolarmente individuato alla ### 2462, ### 1°, p.c.e. 2070, C.C. di ###; 2) l'immobile sito in ### alla via ### n. 27 (tavolarmente individuato alla ### 1284, ### 1°, ### condominiale con 113/1000 i.p. del C.C. di ###; 3) il saldo del conto corrente n. ###4, intestato alla defunta presso la filiale di ### della ### con un saldo, alla data del 30.6.2015, pari ad € 915,52; 4. accertato che i debiti ereditari caduti nella successione di ### sono pari ad € 5.881,24 e che ### ha diritto alla restituzione dell'importo di € 10.500,55, dichiara che, operata la compensazione tra i crediti, ### è debitore nei confronti di ### dell'importo di € 7.559,93; 5. dichiara lo scioglimento della comunione tra #### e ### in relazione ai seguenti beni immobili: 1) l'immobile sito a ### alla riva ### n. 3 (individuato alla P.T. 39, c.t. 2, pcn 196/12 del C.C. di ###; 2) l'immobile sito a ### alla ### n. 7 - via ### n. 3 (individuato alla P.T. 552, c.t. 1, pcn 190/97 del C.C. di ###; 6. rigetta la domanda di ### diretta ad ottenere la corresponsione di un'indennità per il godimento dei beni comuni da parte dell'attore; 7. rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la redazione del progetto divisionale, tenendo conto delle statuizioni contenute nella presente sentenza e per la sua discussione; 8. spese al definitivo. 
Così deciso in ### il ###.
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ### - 16 - (dott.ssa ###
Sentenza non definitiva n. 290/2022 pubbl. il ###

causa n. 1386/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Di Lauro Laura

M
1

Tribunale di Lecce, Sentenza n. 76/2025 del 14-01-2025

... condizioni concordate dai genitori; 3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Così deciso a ### camera di consiglio del 08/01/2025. Il giudice estensore (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE ### *** 
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici: - ### - ### - ### ed estensore pronuncia la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4081/2023 R.G. avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente tra ### (###) rappresentata e difesa da avv.  ### -parte attrice e ### (###), rappresentato e difeso da avv.te ### e ### -parte convenuta nonché ### presso il Tribunale di Lecce, -interveniente ex lege ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo risultano già indicati nella sentenza non definitiva n. 2145/2024, pubblicata in data ### con cui questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi ordinando il prosieguo del giudizio per le questioni accessorie. 
I.1.- In occasione dell'udienza del 11/10/2024 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un'intesa in ordine alla definizione di tutte le questioni personali e patrimoniali residue, domandando che la causa sia decisa in conformità alla convenzione depositata in atti in data ###. In particolare, hanno convenuto che: 1) I coniugi continueranno a vivere separati; 2) I figli ### e ### saranno affidati a ### la quale eserciterà in via esclusiva la
R.G. 4081/2023 responsabilità genitoriale su tutte le questioni a loro inerenti, salvo il dovere di vigilanza dell'altro genitore sull'educazione e sull'istruzione dei figli; 3) #### si impegna a versare in favore di ### la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ### - dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese. ###.ra ### tratterrà l'indennità di frequenza erogata dall'### a favore di ### pari ad € 333,33 (nei soli periodi di frequenza scolastica del minore), oltre all'assegno unico erogato dall'### 4) Le spese straordinarie per la prole sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno; esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo; 5) Con riferimento ai finanziamenti in essere presso l'istituto ### filiale di ### ovvero: ### (posizione n. 039/683/1087836), intestato ai coniugi ### e ### pari a circa 300,00 euro mensili, per n. 299 rate, decorrente dal 22/07/2008 e con scadenza 22/05/2033; #### del quinto dello stipendio, decorrente dal 11/2023 al 10/2033 per n. 120 rate da 277,66 euro con capitale finanziario euro 23.609,02 intestato esclusivamente a ### saranno interamente onorati dal #### 6) Con riferimento all'immobile adibito a casa coniugale, la ###ra ### rinuncerà al credito vantato in sede di ricorso di separazione giudiziale ed il #### si impegna ad effettuare il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile sito in ### alla ### in parti uguali a favore di entrambi i figli, conservando il diritto di usufrutto vitalizio a Suo favore, con spese del rogito a carico del ### e con impegno a rogitare entro il ###; 7) ###ra ### effettuerà il trasferimento di proprietà del veicolo ### 600, tg. ### già in Suo possesso, accollandosi le relative spese, ivi comprese quelle inerenti alla copertura per r.c.a., entro il ###; 8) Resta salvo ed escluso dalla regolamentazione del presente accordo l'importo riconosciuto nella sentenza penale n. 557/24, a titolo di risarcimento danni a favore della ###ra ### quale parte civile costituita nell'ambito del proc. pen. n. 4066/23 RGNR, n. 5610/23 R.GIP. 
Le parti, inoltre, in occasione dell'udienza, hanno integrato l'intesa raggiunta con la seguente precisazione: «il genitore non affidatario incontrerà e terrà con sé la prole secondo il calendario predisposto dai ### di ### dietro richiesta del
R.G. 4081/2023 genitore e previa preparazione psicologica e verifica della rispondenza degli incontri all'interesse dei minori, in ### e previa, ove occorra, partecipazione del genitore al percorso presso il ### Il giudice delegato, preso atto dell'intesa raggiunta dalle parti e confermata in udienza, si è riservato di riferire al collegio per la decisione. 
II.- Preso atto della sentenza non definitiva n. 2145/2024, pubblicata in data ### con cui questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, deve rilevarsi che il giudizio è proseguito per le sole domande accessorie. 
Sennonché su tali questioni le parti hanno raggiunto un accordo che, per quanto rileva ai fini delle domande ammissibili circa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici, non presenta elementi ostativi al suo recepimento. 
In particolare, l'affidamento della prole alla sola parte attrice e le modalità protette di esercizio del diritto di visita padre-figli appaiono coerenti con le circostanze da allegate nel ricorso introduttivo e sono, del resto, conformi a quanto statuito dal giudice delegato in via provvisoria ed urgente nell'interesse delle parti e della prole. 
III.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.  P.Q.M.  il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 4081/2023 introdotto con ricorso del 06/06/2023 da ### nei confronti di ### con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede: 1) DISPONE che la separazione personale dei coniugi, già dichiarata con sentenza non definitiva n. 2145/2024, sia regolata dalle condizioni di cui alla convenzione depositata telematicamente in data ###, così come integrata in occasione dell'udienza del 11/10/2024; 2) DISPONE che copia della presente sentenza sia comunicata ai ### del ### e all'EMI di ### del ### per la prosecuzione delle attività di monitoraggio sulla condizione di vita dei minori e per le attività connesse all'esercizio del diritto di visita paterno, secondo quanto meglio specificato nelle condizioni concordate dai genitori; 3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. 
Così deciso a ### camera di consiglio del 08/01/2025.   

Il giudice
estensore


causa n. 4081/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Grande Michele, Mondatore Cinzia

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