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Corte di Cassazione, Sentenza n. 19654/2024 del 16-07-2024

... capo della sentenza con il quale è stata disposta la compensazione delle spese di lite, per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. 7.1. In man canza di impugnazione del la sentenza da parte dell'### delle ### deve ritenersi che la statuizione di annullam ento sia passata in giudicato, co n la conseguenza che, in primo luogo, non può venire in rilievo un a norma (art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973) entrata in vigore dopo il passaggio in giudicato, avvenuto il ###, in continuità con quanto precisato da questa Corte: «Se la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo è impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, lo "ius superveniens" di cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inamm issibili - non pu ò incidere sull e statuizioni coperte dal giudica to, ma p uò rilevare ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite.» (Cass., 08/07/2023, n. 3812). 7.2. Oc corre, infine, precisare come la statuizione sulle spese presenti, comunqu e, una propria autonomia come (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8983/2021 R.G. proposto da: #### elettiva mente domiciliata in #### 7, presso lo studio dell'avvoca to ### I ### (###) che lo rappresenta e difende -ricorrente contro ### - ### -intimato 2 di 11 avverso SENTENZA di ### del LAZIO n. 4028/2020 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dalla ### Udite le conclusioni del dr. ### per la ### della Corte di cassazione all'udienza del 13/06/2024; ### 1. ### del ### con sentenza 4028/16/20 depositata in data ###, ha accolto l' appello proposto dal sig . ### contro la sentenza 3672/2019, con la quale la ### di ### in data ###, av eva rigettato il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 097 ###732 relativa a crediti tributari in materia di IVA e sanzioni per l'anno 2003, mai notificata, di cui lo stesso contribuente assumeva di essere venuto a conoscenza a seguito di rilasci o di estratto di ruolo da parte dell'agente della riscossione (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata, pag. 2 dell' ordina nza interlocutoria e pag. 2 del ricor so p er cassazione), disponendo la compensazione delle spese processuali.  2. Il sig. Martil lotta ha proposto ricor so per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.  3. L'### delle ### regolarmente intimata non si è costituita.  4. Questa Corte, con ordinan za interlocutoria n. ###/2022 del 14/12/2022 - rilevato che «con la sentenza in epigrafe la C.T.R. del ### accolse l'appello proposto dal contribuente avverso la sentenza n. 3662/2019, con cui la C.T.P. di ### aveva rigettato il suo ricorso relativo a cartella di pagamento a suo dire mai notificata, e di cui lo stesso con tribuente assumeva di esser venut o a conoscenza a seguito di rilascio di estratto di ruolo da parte dell'agente della 3 di 11 riscossione; in particolare, la C. T.R. ritenne che la notifica della cartella non fosse stata dimostrata dall'agente della riscossione, conseguentemente rilevando la decadenza in cui era in corsa l'amministrazione, annullando la cartella stessa e compensando integralmente le spese» - ha così disposto: «###, rilevata la peculiarità della vicenda per cui è processo - consistente nella circostanza che non soltanto la C.T.R. ha accolto tout court il ricorso del contribuente, senza rilevare il difetto dell'interesse a ricorrere, ma anche nel fatto che la sentenza è stata i mpugnata dal solo contribuente, nella parte concernente le spese di lite (che assume essere state illegittimamente compensate), tanto che lo stesso ### in memoria, invoca non solo la formazione del giudicato sull'illegittimità della cartella, ma anche quello implicito sull'ammissibilità del ricorso - nonché considerando che il suddetto arresto delle ### non ha affrontato tale specifico aspetto (in quanto, ovviamente, in quella sede non rilevante), ed ancora la stessa opinabilità circa la possibilità o meno che sulla sussistenza di una condizione dell'azione (quale l'interesse a ricorr ere) possa formarsi il giudicato implicito (in senso affermativo, si vedano n. 5593/1999; C ass. n. 15084/2006; Cass. n. 26632/2006; pronunce la cui portata va peraltro confront ata con i successivi arresti di questa Corte circa i propri poteri di rilievo officioso, a partire da Cass., Sez. Un., n. 26019/2008 e succes sive), re puta opportuno rimettere la discussio ne del rico rso alla ### perché sia discusso in pubblica udienza.» 5. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc.   6. ### presso la Corte di cassazione ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il 4 di 11 ricorso con cassazione senza rinvio per originaria inammissibilità del ricorso del contribuente con le conseguenze di legge (da controllare).  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo ed unico motivo di ricorso la parte ricorrente ha contestato la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., evidenziando come la sentenza abbia compensato le spese senza alcuna motivazione. La ricorrente, richiamando, poi, il testo delle norme appena citate, ha evidenziato che non ricorre nessuno dei casi indicati dalle norme appena richiamate per disp orre la compensazione delle spese di lite, trattandosi di «questione giuridica riguardante la nullità della notificazione ai sensi dell'art. 140 cpc, senza alcun sostanziale m utamento giurisprudenziale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 2012.» 3. Occorre esaminare, in via preliminare, la questione relativa alla possibilità per la presente Corte di rilevare ex officio la carenza di una condizione all'azione. 
A tal fine è necessario, in primo luogo, un bre ve richiamo alla domanda proposta orig inariamente dal contrib uente (anche in relazione a quanto evidenziato nel l'ordi nanza interlocutoria ###/2022 pronunciata da questa Corte nel presen te procedimento) e, in secondo luogo, la disamina sul contenuto e sui limiti del giudicato.  4. Partendo dal p rimo profilo nel presente giudizio è stata impugnata una cartella di pagamento n. ###441732000 relativa a crediti tributari, che il contribuente dichiara di aver conosciuto tramite un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario della riscossione. 
La cartella è stata annullata dalla CTR con la sentenza impugnata davanti alla presente Corte, depositata in data ###. Il ricorso 5 di 11 in cassazione avverso tale sentenza è stato proposto solamente dalla parte vit toriosa nel merito della res in iudicio deducta (i.e.  l'annullamento della cartella di pagamento) che ha imp ugnato unicamente la statuizione relativa alle spese (sul punto v. infra, sub 8). 
Occorre evidenziare che con l'art. 3-bis del d.l. 21/10/2021, n. 146 inserito in sede di conversione dalla legge 17/12/2021, n 215 è stato introdotto l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29/09/1973, n. 602, il quale prevede che: «### di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del ### dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.» Con la pronuncia richi amata nell'ordi nanza interlocutoria questa Corte, a ### (sentenza 06/09/2022, n. 26283) ha precisato che: « In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R.  602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e all a cartella non notificata o invalidamente notificata; so no manifestamente in fondate le 6 di 11 questioni di legittimità co stituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protoco llo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).» 6. Venendo all'esame del la seconda questione relativa al giudicato occorre richiamare, brevemente, le norme che segnano i pilastri fondamentali dell'istituto in esame, a partire dall'art. 324 cod.  proc. civ. (rubricato «### giudicata formale») richiamato dall'art.  49 d.lgs. 31/12/1992, n. 546, salvo quanto disposto nel presente decreto. Dal combinato disposto dell'art. 50 d.lgs. n. 546 del 1992 con l'art. 324 cod. proc. civ. si rica va che «s'intende passata in giudicato» la sentenza che non è più soggetta ad appello, a ricorso per cassazione e a revocazione, secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 546 del 1992. 
In relazione al cd. giudicato in senso sostanziale viene, invece, in rilievo l'art. 2909 cod. civ. (### giud icata), secondo il quale: «### contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti.» 6.1. Il passaggio in giudicato formale della sentenza produce, quindi, gli effetti ### della cosa giudicata, indicati nell'art.  2909 cod. civ., da individuare, nell'elisione del legame tra la norma e la fattispecie, che viene a essere regolata, in via esclusiva, dalla statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, al punto che la dottrina ha coniato un'espressione ### atecnica, ma di indubbia efficacia, come quella di lex specialis. Ciò spiega l'insensibilità della cosa giudicata sostanziale rispetto allo ius superveniens retroattivo e alla stessa sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata ai fini del la decisione. Quanto appena rilevato è confermato dal fatto che, per 7 di 11 dare rilievo all'ipotesi in cui la Corte Europea dei diritti dell'uomo ritenga che una sentenza passata in giudicato sia co ntraria alla ### per la salvaguardia dei ### dell'### e delle ### fondamentali, sia stata recentemente inserita un'ipotesi ### di revocazione (art. 391 quater cod. proc. civ.).  6.2. Nel caso del processo tributario la cosa giudicata sostanziale è data dalla «statuizione di esistenza o inesistenza del diritto fatto valere in giud izio» e cioè dal «diritto all'annul lamento di un atto autoritativo». La struttu ra impugnatoria del processo trib utario trova, del resto, fondamento anche nella pronuncia delle ### di questa Corte (n. 26283 del 2022 cit.), dove si legge che: «In realtà, proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, co nosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emer ge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accer tamento negativo (in termini, da ultimo, Cass. n. 3990/20, punto 2.6). E, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile (Cass., sez. un., n. 24011/07; sez. un., n. 21890/09).» 6.3. Occorre rilevare che la scissione del legame tra la norma (nell'interpretazione che ne ha dato il giudice che ha pronunciato la sentenza passata in gi udicato) e la singola fattispecie, una volta eretta la barriera del giudicato, determina una preclusione in ordine al potere di ril ievo officioso (anche da parte del giud ice dell'impugnazione) in merito alle qu estioni inerenti all'eventuale carenza di presupposti e condizioni processuali, anche in relazione a quanto affermato da Cass., Sez. U., 20/03/2019, n. 7925 («La decisione dell a causa nel merito non co mporta la form azione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale "quaestio 8 di 11 iuris", pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio.») Il gi udicato sulla fondatezza della domanda principale attribui sce infatti «un bene della vita che non è scalfibile con alcuna considerazione sul già dedotto o sul deducibile e/o sul rilevabile in ordine alla regolare instaurazione del rapporto processuale». 
Di conseguenza, affinché il giudice dell'impugnazione possa rilevare ex officio - anche in sede di legit timità - questioni relative ai presupposti processuali o alle condizioni dell'azione è necessario che sul diritto fatto valere in giudizio (cui tali presupposti o condizioni sono riferibili ) e, nel caso di specie, sul di ritto a ottenere l'annullamento dell'atto impugnato non si sia fo rmata la cosa giudicata. 
Tale conclusione è, del resto, conforme a quanto affermato da S.U. n. 26283 del 2022 (v. supra sub 4) circa l'applicabilità dell'art.  12, comma 4-bis, d.P.R. n. 603 del 1972 ai «processi pendenti».  ### della norma appena richiamata presuppone necessariamente una situazione di pendenza in merito all'accertamento del diritto del contrib uente a ottenere l'annullamento dell'atto impugnato e che, di co nseguenza, nel giudizio di legittimità venga in rilievo una questione concernente, comunque, l'esistenza di tale diritto (circostanza che, come vedremo infra, sub 7, non ricorre nel caso di specie, a differenza di quella, invece, esaminata nell'ordinanza interlocutoria di questa Corte 7159 del 2023).  7. Nel caso di specie, come già evidenziato sub 4, è stata impugnata una cartella di pagamento di cui il contribuente era venuto a conoscenza a seguito del rilasc io di estratto di ruolo da parte 9 di 11 dell'agente della riscossione ed è stata dedotta la mancata notifica della stessa e i giud ici di secondo grado hanno accolto l'appello ritenendo che la notifica della cartella non fosse stata dimostrata dall'agente della riscossione, conseguent emente rilevando la decadenza in cui era inco rsa l'ammin istrazione, annullando la cartella stessa e compensando integralmente le spese. 
L'### delle ### riscossione non ha impugnato la sentenza della ### mentre il contribuente ha impugnato il capo della sentenza con il quale è stata disposta la compensazione delle spese di lite, per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc.  7.1. In man canza di impugnazione del la sentenza da parte dell'### delle ### deve ritenersi che la statuizione di annullam ento sia passata in giudicato, co n la conseguenza che, in primo luogo, non può venire in rilievo un a norma (art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973) entrata in vigore dopo il passaggio in giudicato, avvenuto il ###, in continuità con quanto precisato da questa Corte: «Se la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo è impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, lo "ius superveniens" di cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R.  n. 602 del 1973 - in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inamm issibili - non pu ò incidere sull e statuizioni coperte dal giudica to, ma p uò rilevare ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite.» (Cass., 08/07/2023, n. 3812).  7.2. Oc corre, infine, precisare come la statuizione sulle spese presenti, comunqu e, una propria autonomia come rileva to dalla Corte costituzionale (sentenza n. 77 del 19/04/2018), dove è stato evidenziato la statuizione sulle spese di lite nonostante la «natura accessoria» rispetto alla decisione sul merito, ha comunque «una 10 di 11 sua distinta autonomia nella misura in cui è possibile l'impugnativa di qu esto solo capo della sentenza definitiva sicché, in tale evenienza, il giudizio di impugnazione è destinato ad ave re a d oggetto la sola regolamentazione delle spese di lite. Questo legame di accessorietà della pronuncia sulle spese alla sentenza che decida tutte le questioni di merito non è quindi indissolubile …».  8. Passando all 'esame del motivo, la parte ricorrent e lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., rilevando, in particolare, che: «###. 91 cpc recita: “Il Giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti al lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa …”; il successivo art. 92 cpc recita: “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel c aso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese, parzialmente o per intero.” Ebb ene, nessuno di questi casi ricorr e nel caso di specie, co me abbiamo detto non motivato in alcun modo dalla ### ad ulteriore dimostrazio ne della illegittimità della compensazione stessa, essendo la questione giuridica riguardante la nullità della notificazione ai sensi dell'art. 140 cpc, senza alcun sostanziale mutamento giurisprudenziale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 2012.» 8.2. Ciò posto, o ccorre evidenziare come le spese nel processo tributario trovino regolazione nell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992. In particolare, l'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 (nella versione applicabile, ratione temporis al caso in esame), prevede che: «Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate». 11 di 11 8.3 Sussiste, pertanto, la violazione di legge lamentata, atteso che da un lato i gi udici di secondo grado non han no fatto corretto applicazione del criterio del la soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c. . (in piena co rrispondenza co n l'art. 15, comma 1, d.lgs.  31/12/1992, n. 546), che va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e che identifica la parte soccomb ente, alla stregua del principio di causalità, con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, abbia dato causa alla lite ovvero con quella che abbia tenuto nel processo un comportamento ril evatosi ingiustificato (C ass., 16 giugno 2011, n. 13229; Cass., 4 agosto 2017, n. 19613) e dall'altro non hanno indicato le ragioni, così come previsto dall'art. 92 c.p.c., che hanno determinato la compensazione delle spese di lite.  9. Il ricorso è, pertanto, fondato, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del ### in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del ### in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Caradonna Lunella, Brogi Raffaella

M

Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 3836/2025 del 19-11-2025

... l'e-mail del 02.01.2019. Tale comunicazione, seppur atecnica, dovrebbe essere interpretata come un atto scritto di recesso, sanando il vizio di forma che ha fondato la condanna. Con il quarto motivo contesta la condanna integrale alle spese di giudizio nonostante il rigetto della domanda di differenze retributive per superiore inquadramento. Si costituiva la lavoratrice contestando partitamente le avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza. ### è infondato. Con l'atto di appello la società preliminarmente rileva che il percorso argomentativo seguito dal Tribunale per riqualificare il rapporto da intermittente a subordinato a tempo indeterminato sarebbe viziato da un'intrinseca contraddittorietà. Il Giudice, in prima battuta, escludeva l'operatività della presunzione legale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 81/2015 (la trasformazione automatica del rapporto al superamento delle 400 giornate di lavoro in tre anni), riconoscendo la validità delle deroghe previste dalla contrattazione collettiva di settore. Tuttavia, subito dopo, fondava la propria decisione quasi esclusivamente sullo stesso dato quantitativo, ritenendolo un indice decisivo in via di fatto. (leggi tutto)...

testo integrale

### gen. Sez. Lav. 1292/ 2022 ### nome del popolo italiano CORTE DI APPELLO DI ROMA #### E ### La Corte, composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa ### rel. 
Dott. ssa ### ssa ### ha pronunciato, all'udienza del 19/11/2025 la seguente #### nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 1292/ 2022 vertente TRA ### S.R.L. rappresentata e difesa dall'Avv. ###'### ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in ### 47 BARLETTA ,giusta procura in atti; #### rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliato in #### ROMA ;
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Civitavecchia n. 141 del 21.4.22 Conclusioni : come da scritti difensivi ### E ### Con ricorso al tribunale di Civitavecchia depositato il #### conveniva in giudizio la società resistente ### S.r.l richiedendo la conversione del contratto di lavoro da intermittente a tempo indeterminato, sostenendo di aver svolto prestazioni lavorative in modo continuativo anziché discontinuo. La ricorrente contestava, inoltre, la nullità ed inefficacia del licenziamento intimatole oralmente. 
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria svolta, rilevava che il rapporto di lavoro doveva essere qualificato come lavoro subordinato a tempo indeterminato e, non essendo stato il recesso comunicato per iscritto, dichiarava nullo e inefficace il licenziamento , condannando la società alla reintegrazione della lavoratrice e al pagamento delle retribuzioni arretrate. Rigettava, infine, la richiesta della ricorrente di inquadramento a livelli retributivi superiori e le relative differenze salariali in quanto le mansioni svolte ### erano pertinenti al 6° livello del ### riconosciuto Avverso detta sentenza proponeva appello la ### S.r.l. 
Con il primo motivo di gravame, la società contestava l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione sulla riqualificazione del rapporto perché inizialmente negava l'applicabilità della presunzione legale delle 400 giornate e poi utilizzava proprio il superamento di tale soglia (411 giornate in 20 mesi) come unico, concreto indice fattuale di continuità. Contestava pure la definizione di "lievi oscillazioni" mensili, citando periodi con un numero significativamente basso di giornate lavorate (es. 13 ad agosto 2017, 15 a ottobre 2018), richiamava la deposizione del teste ### a conferma del carattere discontinuo delle prestazioni richieste alla ### e contestava, infine, l'interpretazione della mail del 02.01.2019, argomentando che la comunicazione preventiva dei turni non era indice di continuità, ma un preciso obbligo derivante dalla contrattazione collettiva, la quale impone un preavviso di almeno 24 ore proprio per consentire al lavoratore intermittente di organizzarsi, nel pieno rispetto della natura del contratto, e che gli "addetti al marketing operativo" erano espressamente considerati lavoratori discontinui" dall'art. 5 del contratto collettivo per l'intera durata dell'anno. 
Con il secondo motivo, in via subordinata, eccepiva l'impossibilità sopravvenuta della prestazione poiché la cessazione del rapporto doveva ricondursi al mancato rilascio del tesserino aeroportuale per l'anno 2019, dovuto al diniego della società ### (gestore dei negozi).
Trattandosi di evento esterno alla volontà delle parti, lo stesso avrebbe reso oggettivamente e definitivamente impossibile la prestazione lavorativa. 
Con il terzo motivo, in via ulteriormente subordinata, deduceva la carenza di prova sul licenziamento orale. La società sostiene che l'unica manifestazione di volontà risolutiva documentata è l'e-mail del 02.01.2019. Tale comunicazione, seppur atecnica, dovrebbe essere interpretata come un atto scritto di recesso, sanando il vizio di forma che ha fondato la condanna. 
Con il quarto motivo contesta la condanna integrale alle spese di giudizio nonostante il rigetto della domanda di differenze retributive per superiore inquadramento. 
Si costituiva la lavoratrice contestando partitamente le avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.  ### è infondato. 
Con l'atto di appello la società preliminarmente rileva che il percorso argomentativo seguito dal Tribunale per riqualificare il rapporto da intermittente a subordinato a tempo indeterminato sarebbe viziato da un'intrinseca contraddittorietà. Il Giudice, in prima battuta, escludeva l'operatività della presunzione legale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 81/2015 (la trasformazione automatica del rapporto al superamento delle 400 giornate di lavoro in tre anni), riconoscendo la validità delle deroghe previste dalla contrattazione collettiva di settore. Tuttavia, subito dopo, fondava la propria decisione quasi esclusivamente sullo stesso dato quantitativo, ritenendolo un indice decisivo in via di fatto. 
IL motivo di appello è infondato. ###. 13 del D.lgs. 81/15 definisce il lavoro intermittente e individua i casi in cui è possibile farvi ricorso. La norma dispone che: “1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del ### del lavoro e delle politiche sociali.  2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni. 3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.  4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16. 5. Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.” Il contratto di lavoro intermittente è un contratto di lavoro subordinato che si caratterizza per il suo peculiare schema causale costituito dalla messa a disposizione della prestazione lavorativa, in favore del datore di lavoro, conformata alla necessità datoriale di disporre di forza lavoro in maniera intermittente e flessibile e dall'assenza di una necessità continuativa che orienti la collocazione temporale della prestazione. Si tratta di un contratto con il quale il lavoratore pone a disposizione del datore di lavoro la prestazione lavorativa che può essere da quest'ultimo utilizzata per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. Il lavoratore si obbliga ad assicurare la sua prestazione a richiesta in relazione alle esigenze del datore di lavoro e, quando metta continuativamente a disposizione le sue energie lavorative, avrà diritto al riconoscimento dell'indennità di disponibilità durante i periodi non lavorati. In ogni caso, resta ferma la possibilità per il datore di lavoro di chiedere a sua discrezione la prestazione lavorativa in relazione all'esigenza insorta nei limiti di quanto convenuto. 
Si tratta di una peculiare forma di utilizzazione della forza lavoro connessa ad un rapporto che per tutta la sua durata è comunque in atto con vincoli persistenti per entrambe le parti. 
La circostanza che il lavoratore che percepisca l'indennità di disponibilità non sia titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati e non maturi alcun trattamento economico e normativo diverso dalla citata indennità non implica che si possa perciò ritenere che egli non presti un'attività lavorativa subordinata, nel senso che non sussista il relativo rapporto di lavoro. In tali periodi, infatti, il lavoratore è comunque vincolato in base alle disposizioni contrattuali ad assicurare la prestazione ove richiesta e, per conseguire l'indennità di disponibilità, è tenuto a comunicare gli eventi che, come la malattia, rendano temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata.
In sostanza, per tutta la durata del rapporto e a prescindere dall'effettiva prestazione di attività, permane un vincolo che obbliga il lavoratore non solo a tenersi effettivamente a disposizione ma anche a rispondere alla chiamata del datore di lavoro. 
Per tutelare la posizione del lavoratore intermittente ed evitare simulazioni e/o abusi contrattuali in danno del lavoratore, la norma al terzo comma introduce la sanzione della conversione ex lege del rapporto di lavoro intermittente in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in caso di superamento delle 400 giornate lavorative. 
Si tratta, dunque, di una conversione ex lege del rapporto di lavoro intermittente in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l'operare di una presunzione legale, non suscettibile di prova contraria della mancanza di discontinuità. 
Tanto premesso, il Tribunale , tenuto conto della previsione contrattuale eccepita dalla società ( art.  6 dell'accordo nazionale di II livello settore marketing operativo del 6.3.17) che consente agli esercenti iscritti di avvalersi del contratto di lavoro intermittente pure in caso di superamento della soglia delle 400 giornate nel triennio e con prestazioni rese durante l'intero anno , ha correttamente argomentato che, pure laddove non operasse siffatta presunzione circa l'assenza della intermittenza e discontinuità, il rapporto di lavoro della ### per come si è svolto nell'arco di soli 20 mesi , era in ogni caso sussumibile nella fattispecie del lavoro subordinato a tempo indeterminato, difettando in assoluto il carattere dell'intermittenza e discontinuità. ### circa l'assenza in concreto dei caratteri della intermittenza e discontinuità trovava, nella sentenza, fondamento nell'organizzazione aziendale, che prevedeva la predisposizione di turni comunicati con mesi di preavviso, comprovanti l'esistenza di stabili esigenze datoriali di avvalersi di una prestazione lavorativa fissa, nonché nel numero di giornate lavorative concretamente prestate e nel loro svolgersi nell'arco di tutti i mesi dell'anno, in misura significativa sia pure con oscillazioni. Afferma infatti il Tribunale: “### la circostanza che la ### abbia reso la prestazione lavorativa per ben 411 giornate nell'arco di un solo anno e mezzo e, soprattutto, che le giornate lavorative siano distribuite in tutti i mesi dell'anno, con lieve oscillazione tra un mese e l'altro…indica chiaramente che la prestazione è stata continuativa, volta a soddisfare una esigenza permanente del datore di lavoro.” Dagli atti di causa emerge con nettezza lo svolgimento di una attività lavorativa assolutamente continuativa e stabile , con una media di 22 giorni lavorativi al mese (21,63 conteggiando solo le presenze effettive) ; le prestazioni erano rese infatti senza soluzione di continuità da maggio 2017 a dicembre 2018 , per un numero di giornate lavorative pari o superiori a 22 per 11 dei 19 mesi , un mese per 21 giorni, un mese per 20, due mesi per 19, un mese pe 18, uno per 16, uno per 15, uno per 13 giorni. Non v'è dunque alcuna contraddizione nella pronuncia di primo grado perché a fronte della inoperatività del limite delle 400 giornate nel triennio per la conversione legale del rapporto rileva la valutazione delle modalità di resa della prestazione, con una attività significativa rilevata in un breve arco temporale di riferimento (nettamente inferiore a quello contrattuale , trattandosi di 19 o 20 mesi a fronte di 36) e con presenza stabile e senza evidenti picchi che legittimino il lavoro intermittente Se così è, la deposizione del teste ### risulta naturalmente inconferente. Il teste si limitava a dichiarare che i clienti dell'azienda davano alla società la missione di promuovere il brand per periodi temporanei, confermando mese per mese la presenza in servizio e che siffatta circostanza induceva l'azienda a predisporre gli orari di lavoro sulla base delle singole missioni e degli orari dei negozi. Siffatte dichiarazioni consentono di confermare l'astratta possibilità per la società di avvalersi di lavoratori discontinui, ma non anche il carattere discontinuo della prestazione lavorativa resa dalla signora ### Analoghe considerazioni valgono con riferimento all'articolo 5 del contratto collettivo che consente la possibilità di ricorrere al lavoro intermittente nell'intero arco annuale per le mansioni di marketing. 
La turnazione dimostra, infatti, che l'azienda era ben consapevole delle proprie esigenze organizzative e dell'impegno orario di cui avrebbe avuto necessità nelle settimane successive, con un preavviso di diversi mesi . 
Con il secondo e il terzo motivo la società contesta il capo della sentenza che dichiara l'inefficacia del licenziamento verbalmente intimato. 
In effetti, una volta acclarata la natura subordinata a tempo indeterminato del rapporto, il tribunale ne ha tratto le conseguenze in materia di recesso, ritenendolo inefficace per vizio di forma, in quanto non comunicato per iscritto. ### dell'e-mail del 02.01.2019 è decisiva anche su questo punto. Il tribunale ha escluso che possa costituire un atto scritto di recesso, affermando che la sua natura è ben diversa da una comunicazione di licenziamento e che, pur non contenendo una formale intimazione, essa rivela la causa effettiva della cessazione del rapporto. 
Nelle parole del Tribunale, come riportate nell'atto di appello: La comunicazione email di cui si discute, pur non contenendo un'intimazione di licenziamento, mostra con chiarezza che le cause effettive della cessazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti sono da ricondurre all'estromissione da parte del datore di lavoro… ### tale "estromissione" come un licenziamento orale e, pertanto, nullo, il Tribunale ha applicato la tutela reintegratoria piena prevista dall'art. 2 del D.lgs. 23/2015, con condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra. La valutazione svolta dal tribunale è esente da censure. 
Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa. 
Statuisce infatti la Corte di legittimità (Cass. Sentenza n. 3822 del 08/02/2019): “Il licenziamento è atto unilaterale con cui il datore di lavoro dichiara al lavoratore la volontà di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il potere di recesso. Chi impugna un licenziamento deducendo che esso si è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti. Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697, co. 1, c.c., secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". Non ha riscontro normativo la tesi secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza dell'intervenuto licenziamento, obbligando il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che l'estinzione del rapporto di durata sia dovuta ad altra causa, perché in tal caso si realizzerebbe una inversione dell'onere probatorio non prevista dall'ordinamento. Non prevista dalla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, che pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare che il licenziamento sia giustificato (art. 5, I. n. 604 del 1966), ma non anche che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile ad una volontà datoriale. Inversione dell'onere probatorio non evincibile neanche in via sistematica perché sia la ricostruzione della volontà di licenziare, sia eventuali difficoltà nel fornire la prova gravante sul lavoratore, trovano adeguato contrappeso in un utilizzo appropriato anche delle presunzioni affidato al prudente apprezzamento del giudice. 3.2. Ciò posto, la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia dì una risoluzione consensuale. Tale cessazione non equivale a "estromissione", parola sovente utilizzata nei precedenti citati ma che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di "licenziamento", e quindi nel senso di allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto. ### cessazione nell'esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante circa l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale. 3.3. In generale, ove il datore di lavoro deduca che un rapporto di lavoro si è estinto per le dimissioni del lavoratore, sia che lo faccia in via di azione che in via di eccezione, sul datore medesimo grava la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione. In entrambi i casi tale prova avente ad oggetto la volontà dismissiva del lavoratore dovrà essere vagliata con adeguato rigore, data la gravità delle conseguenze derivanti dall'incidenza su beni che formano oggetto di tutela privilegiata da parte dell'ordinamento. Fermi gli eventuali vincoli di forma stabiliti per l'atto delle dimissioni dalla legislazione pro tempore vigente, l'accertamento del significato di una dichiarazione o di un comportamento del lavoratore cui si attribuisca la valenza di un recesso dovrà essere condotto tenuto conto di tutte le circostanze in cui la risoluzione si è verificata, delle condizioni di interesse di ciascuna delle parti alla prosecuzione del rapporto ovvero alla sua estinzione, della diversità di poteri e di facoltà attribuiti ai contraenti nel rapporto di lavoro. 3.4. In particolare, laddove il licenziamento sia impugnato come orale, nel caso in cui il datore di lavoro opponga invece che il rapporto si è estinto per le dimissioni del dipendente, tanto più se presentate nello stesso contesto spazio temporale, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con accurata indagine probatoria onde esprimere all'esito il proprio convincimento su come debbano essere giuridicamente qualificati detti fatti, e cioè se come licenziamento ovvero come dimissioni. In siffatto accertamento, inoltre, il giudice del merito dovrà osservare il criterio per cui costituisce carattere tipico del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti (cfr. Cass. SS.UU. n. 11353 del 2004).” Il Tribunale ha dato atto della documentazione prodotta in atti e specificamente dell'e-mail del 2.01.19 di annullamento dei turni precedentemente comunicati e ha proceduto all'escussione dei testi indicati. 
Diversamente da quanto opinato dalla società, infatti, il licenziamento non è ricondotto dalla dipendente all'e-mail, del 2 gennaio 2019, di annullamento dei turni dei mesi a seguire , bensì siffatta e-mail si inseriva in una contesto più articolato che comprendeva la comunicazione da parte di
Lalue che la presenza della ricorrente in sede non era più gradita e che non sarebbe stato possibile ricollocarla presso altro luogo di lavoro, nonché la condotta concludente della concessione delle referenze alla dipendente ben prima della formale scadenza del contratto. 
Siffatte circostanze emergono dalla deposizione del teste ### direttore della filiale italiana della società appellante e responsabile della società. Dichiara, infatti, il teste all'udienza del 22 marzo 2022: “È accaduto un episodio drammatico, noi lavoriamo in negozi ### e siamo sottoposti al loro gradimento. Capita che non ci diano il gradimento su alcuni dipendenti ed in quel caso noi essendo legati da questa condizione revochiamo i turni di quel dipendente. Preciso che nei rapporti con ### non abbiamo di abbiamo una clausola di gradimento scritto con riferimento ai nostri dipendenti, però sono solo che, per il regolamento ### devono dare il loro consenso perché l'autorità aeroportuale rilasci il tesserino ai nostri dipendenti. Questo consenso fine dato quando un lavoratore inizia a lavorare per noi; ad ogni rinnovo annuale del tesserino ### deve ridare il consenso. Mi è capitato una volta che ### mi ha negato il consenso al tesserino con riferimento ad un lavoratore perché si trattava di lavoratore che già aveva lavorato in passato in aeroporto e non era a loro gradito. In questi casi loro rifiutano di portare avanti la pratica, e quindi io non avendo il tesserino non posso far lavorare quel lavoratore. Mi è capitato anche che mi abbiamo convocato per segnalarmi che alcuni dei miei dipendenti non danno l'apporto dovuto e quindi mi dicono che non sono persone gradite; a volte è successo che ho portato avanti la battaglia e ho fatto continuare a lavorare quei lavoratori, a volte sono risuscito a fargli cambiare idea; un paio di volte mi è capitato che ho dovuto non chiamare più quei lavoratori ma questo perché mi sono reso conto anche io che il motivo del mancato gradimento era fondato. Preciso che io non sono fisso nel negozio quindi cerco comunque di ascoltare quello che mi dicono quelli di ### che mi serve anche per capire se il rendimento delle persone è adeguato. 
Nel caso della ricorrente è successo che eravamo alla fine dell'anno. La mia collega ### è stata contattata da ### area manager della ### che le ha detto che la ricorrente avrebbe avuto atteggiamenti aggressivi nei confronti di una dipendente e non era la prima volte che era aggressiva. In particolare, la ricorrente avrebbe accusato il personale ### di rubare le degustazioni che le servivano per la promozioni. Ci dicevano quindi che la ricorrente non era gradita. 
Io a quel punto ho contattato sia ### che il so responsabile (### per cercare di avere un confronto con loro insieme a ### Questo confronto è stato rifiutato da parte loro perché mi hanno detto che quella era caso loro e loro non volevano ### nei loro negozi. A quel punto io avevo già annullato i turni di ### in attesa nel confronto. Nell'impossibilità di avere il confronto ho detto a ### che stato cercano altri luoghi di lavoro diversi dall'aeroporto ma che per il momento non potevo farla lavorare a ### perché c'era un veto di ### Poi non c'è stata la possibilità di introdursi in altri mercati e quindi non l'ho più chiamata a lavorare. Visto che conoscevo le due doti come grafica, le dissi che, se un giorno avessi espanso il reparto grafica l'avrei fatta partecipare. 
ADR: ricordo che l'annullamento dei turni della ricorrente è avvenuto il 2 gennaio 2019 con una mail inviata, su mia indicazione, da ### (responsabile risorse umane) alla ricorrente. La mail comunicava l'annullamento dei turni per gennaio 2019. Poi, in seguito, io ho parlato con la ricorrente spiegandole quello che ho detto prima. 
È dunque emerso dalla prova testimoniale che la mail del 2.1.19 annullando tutti i turni già comunicati alla ### costituì l'ultimo atto formalmente comunicato alla ### . ### non fu più chiamata a lavorare - e quindi fu sostanzialmente estromessa per comportamento concludente - in conseguenza di atteggiamenti aggressivi che avrebbe avuto nei confronti di personale dipendente della società committente, la quale aveva manifestato l'indisponibilità ad avvalersi ulteriormente della medesima promoter. 
Se così è, trattasi di licenziamento disciplinare intimato senza l'osservanza della forma scritta e quindi inefficace. Deve disattendersi la tesi di parte appellante che riconduce la cessazione del rapporto ad un caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione. In primis trattasi di argomentazione nuova formulata per la prima volta in grado di appello e, come tale, inammissibile per non aver consentito il formarsi del contraddittorio su di essa. In ogni caso, seppure si volesse ritenere che l'argomentazione, pur non esplicitata nella memoria di costituzione nel giudizio, era implicita nelle difese svolte , dall'istruttoria è emersa la conferma dell'oralità del licenziamento e del suo carattere disciplinare. 
Infondato è pure l'ultimo motivo di appello perché il rigetto dell'unico capo di domanda relativo alle sole differenze retributive non imponeva al Tribunale la compensazione parziale delle spese di lite che il Tribunale non ha ritenuto di disporre in ragione del carattere assolutamente prevalente della fondatezza della domanda attorea rispetto all'esito del giudizio. 
Da ultimo la richiesta formulata solo all'udienza odierna , in via subordinata, di conversione del rapporto di lavoro intermittente in contratto di lavoro subordinato a tempo determinato , con tutte le conseguenze anche in tema di recesso, è inammissibile perché costituente domanda nuova ( peraltro neppure articolata nell'atto di appello) .  ### deve essere dunque respinto con il favore delle spese del grado.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata ### la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., 22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).  ### l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre a spese generali, iva e cpa; - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.  n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato

causa n. 1292/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Garzia Maria Antonia

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 9283/2025 del 08-04-2025

... 6700/2024, in tema di estinzione delle obbligazioni , la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origin e da un o stesso rapporto e, risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l' accertamen to si fon di su circostanze fattuali tempestiv amente acquisite al processo e senza che rilievi la riserva della parte di esercit are il controcredito in altro giudizio o la pendenza di esso; 5. poiché tale compensazione atecnica non è stata operata nella sentenza gravata, questa va cassata sul punto per quanto di ragione; 6. il ricorso incidentale è da ritenersi tempestivo, secondo i principi espressi da questa Corte (cfr. Cass. n. 9087/2023), per cui il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 15847-2023 proposto da: #### S.R.L. in qualità di incorporante della ### S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in #### DENZA 15, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresentata e difende unitamente agli avvoc ati ##### CHIELLO; - ricorrente principale - contro ### elettivamente domi ciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato ### che l o rappresenta e difende; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonché contro ### successivi - Accertamento e conseguenze
Compensazione impropria R.G.N. 15847/2023 Cron. 
Rep. 
Ud. 04/02/2025 #### S.R.L. in qualità di incorporante della ### S.R.L.; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 4976/2022 della CORTE ### di ### depositata il ### R.G.N. 1639/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal ###. #### 1. la Corte d'### lo di ### in parziale riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede, ha condannato la società ### al pagamento in fav ore di ### della somma di € 15.444,31 (in luogo di quella di € 11.031,65 riconosciuta dal Tribunale), oltre accessori; 2. detta som ma è stata determinata a titolo di indennità risarcitoria a seguito di declaratoria di nullità del licenziamento ### comunicato il ### a seguito di ordinanza del Tribunale di ### n. 8737/2018, non opposta e divenut a pertanto irre trattabile; tale ordinanza era stata posta a fondamento di azione monitoria esercitata dal lavoratore per 12 mensilità di retribuzione, azione accolta con decreto ingiuntivo dello stesso Tr ibunale di Nap oli n. 1253/2018; il decreto ingiuntivo veniva opposto, e il Tribunale deter minava l'indennità in questione nella misura di 5 mensilità, ciascuna dell'importo di € 2.206,33; 3. la Corte d'### lo, nella sentenza qui impugnata, ha osservato che la quantificazione del l'indennità risarcitoria andava fatta tenendo conto del dies a quo (licenziamento del 12.1.2017 dichiarato nullo) e del dies ad quem, rappresentato dalla definitiva cessazione del rapporto di lavoro per effetto di 3 successivo licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato il ###; e che la società andava condannata a pagare un'indennità risarcitoria complessiva pari alla retribuzione globale di fatto di € 2.206,33 per 7 mensilità, ossia dal licenziamento del 12.1.2017 a quello del 2.8.2017, non impugnato; 4. per la cassazione della predetta sentenza propone ricorso la società con due motivi; resiste ### con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale con 4 motivi, al quale replica con controri corso parte ricorrente principale; entrambe le parti hanno comunicato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza; ### 1. con il prim o motivo del ricorso principal e, la società deduce nullità della sentenza per errore nel procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.): sostiene che la sentenza di appello ha omesso di co nsiderare che la società aveva espressamente eccepito di aver dato esecuzione alla sentenza di primo grado corrispondendo un importo pari a 5 mensilità, e che aveva conseguentemente chiesto che tale importo fosse detratto da quanto eventualmente riconosciuto all'esito del giudizio di appello a parte appellante; 2. con il second o motivo, subordin ato, deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.): sostiene che la sentenza impugnata ha omesso di considerare il fatto storico rappresentato dall'avvenuto pagamento, da parte della società, 4 dell'importo corrispondente a cinqu e mensilità in esecuzione della sentenza di primo grado; 3. i motivi, da trattare congiuntamente per connessione, in quanto prospettan o sotto diverse angolazioni la med esima questione della detrazione dal credito risar citorio di quanto percepito dal ricorrente in forza della prov visoria ese cutività della sentenza di prim o grado, sono fond ati per quanto di ragione; 4. come chiarito da Cass n. 6700/2024, in tema di estinzione delle obbligazioni , la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origin e da un o stesso rapporto e, risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l' accertamen to si fon di su circostanze fattuali tempestiv amente acquisite al processo e senza che rilievi la riserva della parte di esercit are il controcredito in altro giudizio o la pendenza di esso; 5. poiché tale compensazione atecnica non è stata operata nella sentenza gravata, questa va cassata sul punto per quanto di ragione; 6. il ricorso incidentale è da ritenersi tempestivo, secondo i principi espressi da questa Corte (cfr. Cass. n. 9087/2023), per cui il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. 5 n. 90 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), purché la suddetta ricevuta venga generata entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile; 7. con il primo motivo del ricorso incidentale, viene dedotta (art. 360, n. 4, c.p.c.), ai sensi dell'art. 112 c.p.c., violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in relazione all'eccezione di giudicato; 8. con il secondo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.), violazione degli artt. 2909 c.c. e 18, comma 4, legge n. 300/1970; si sostiene erroneità della sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto che il supposto secondo licenziamento del 2.8.2017, mai dedotto ed eccepito dalla società nel cd. giudizio ### potesse limitare l'indennità risarcitoria spettante a 7 mensilità, decorrenti dalla data del recesso del 12.1.2017 e sino alla data del supposto secondo licenziamento, non avvedendosi che quest'ultimo era ormai coperto dal giudicato; 9. con il terzo motivo (art. 360, n. 5, c.p.c.), omesso esame del fatto che il supposto secondo licenziamento non è mai stato dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione del datore di lavoro nel cd. giudizio ### 10. con il quarto motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.), violazione degli artt. 2110, 2118 c.c. e 161 CCNL per i dipendenti del settore turismo e pubblici esercizi: si sostiene erroneità della sentenza d'appello per avere ritenuto che il supposto secondo licenziamento del 2.8.2017, integrasse un nuovo e distinto atto di recesso rispetto al licenziamento del 12.1.2017; 11. i motivi di ricorso incidentale, da trattare congiuntamente per co nnessione, in quanto prospettano so tto diverse angolazioni la medesima qu estione del la prospettata formazione di giudicato sull'inidoneità del secondo licenziamento a limitare il risarcimento, non sono meritevoli di 6 accoglimento, perché esterni all'oggetto e al p erimetro della sentenza impugnata; 12. infatti, l'oggetto del presente giudizio è l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di 12 mensilità di retribuzione globale di fatto a titolo di indennità risarcitoria per la di chiarata nullità del primo licenziamento in forza dell'ordinanza del ### ale di ### n. 8737/2018, non opposta; 13. dato atto che il secondo licenziamento è intervenuto per causa autonoma e distinta, che esso è divenuto produttivo di effetti a seguito della dichiarata nullità del primo licenziamento, che il secondo licenziament o non risulta im pugnato dal lavoratore nelle sedi proprie e quindi non è più censurabile, tale quadro dei rapporti tra le parti ha portato la Corte di merito all'individuazione del dies dies a quo e del dies a quem rilevanti ai fini della quantificazione del credito contestato, nei limiti di quanto devoluto nel presente giudizio; 14. in conclu sione, la sentenza impugnata deve essere cassata in acc oglimento per quanto di ragione del ricorso principale, rig ettato il ricorso incidentale; poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con conferma della condanna della società (in questa sede ricorrente principal e) al pag amento della somma indicata nella sentenza impugnata, ma detratto quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado; 15. tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del fatto che parte controricorrente non si è sostanzialmente opposta alla detrazione dal complessivo dovuto della parte di somma versata in esecuzione della sentenza di primo grado, ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, ferma la regolazione delle 7 spese dei gradi di merito precedenti come oper ata dalla sentenza di appello; 16. ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo a carico di parte ricorrente incidentale, ove dovuto; P.Q.M.  La Corte accoglie il ricorso principale per quanto di ragione; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, condanna la società al pag amento della somma indicata nella sentenza impugnata, detratto quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado; comp ensa le spese del giudizio di cassazione, ferma la regolazione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processual i per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.  13, ove dovuto. 
Così deciso in ### nell'### camerale del 4 febbraio 2025.   

Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Michelini Gualtiero

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7196/2025 del 18-03-2025

... relativo alle quote latte , è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema ### il cui cor retto fun zionament o complessi vo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al siste ma della ### come con figurato dal diritt o dell'Un ione ### (Cass. Sez. 1, 10/05/2023, n. 12721, Rv. 667756 - 01, ### 1, Ord. n. 16530 del 23/05/2022 Rv. 664871 - 01). Dunque, la giurisprudenza oramai consolidata è nel senso di ammettere la possibilità di portare in compensazione rispetto al credito dell'agricoltor e a titolo di contributi dell'### europea conseguenti alla ### agricola comune (###, il controcredito per prelievo supplementare relativo alle quote latte. Ritiene il Collegio di d (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26109/2020 R.G. proposto da: ### E ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### - intimata - avverso la sentenza d ella CORTE ### di TRIESTE 861/2019 depositata il ###.  ### 1. L'### ed EDI s.s. citava in giudizio dinanzi il Tribunale di ### chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 41.559,03 a titolo di contributi ### 2020 n. 26109 sez. ### - ud. 25/02/2025 comunitari ### In p articolar e, si trattav a di quanto ancora spettante alla richiedente in relazione alla domanda bovini Pac 2004 domanda unica dal 2005 al 2014, regime quote latte 2005 2010 regolamento comunitario 1782/03 latte 2004.  ### ricorrente precisava di aver proposto domanda di erogazione di contributi e che tale domanda era stata accolta ma la somm a dovuta era st ata illegittimamente posta in compensazione con altre somme dovute relative a multe sulle quote latte degli stessi periodi temporali.  2. ### si costituiva chiedendo il rigetto e la conferma della compensazione cosiddetta atecnica con altro maggior credito dalla stessa vantata.  3. Il Tribunale accoglieva la richiesta di pagamento proposta dalla attrice e condannava la convenuta al pagamento della somma di €.41.559,03 4. ### proponeva appello avverso la suddetta ordinanza.  5. La Corte d'Appello di Trieste accoglieva il gravame e rigettava la domanda di pagamento proposta dall'azienda agricola. 
In particolare evidenziava che nel caso di specie non era stata documentata l'impugnazione dell'accertamento delle sanzioni o che vi fosse un giudizio pendente in corso sulle sanzioni di cui ai crediti portati in compen sazione. In mancanza di tale prova il credit o opposto poteva ritener si contenere i requi siti della certezza, liquidità ed esigibilità richiesti per legge.  6. L'### i ### ed EDI s.s. ha pro posto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.  7. ### è rimasta intimata. Ric. 2020 n. 26109 sez. ### - ud. 25/02/2025 8. La rico rrente con memor ia depositata in prossimità dell'udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Prelim inarmente deve rilevarsi che il ri corso è stato erroneamente notificato all'Avvocatura distrettuale di ### e anziché all'avvocatura ### In proposito le ### hanno ritenuto che: In materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, sicché ne è ammissibile la rinnovazione presso quest'ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrast o con il principio di r agionevole durata del processo (Cass. Sez. U., 15/01/2015, n. 608, Rv. 633916 - 01). 
Tuttavia, l'inammissibilità e inf ondatezza dei motivi impongono una celere definizione del giudizio. Si è detto infatti che la d eclaratoria di inammissibilità del ricorso eson era la S.C. dal disporre la rinnovazione d ella n otificazione dello stesso nulla, poiché effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire i comportamenti che ostacoli no una sollecita definizion e del giu dizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo (Cass. Sez. 1 , 11/03/2 020, 6924, Rv. 657479 - 01).  1.1 Il pri mo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell'articolo 112 c.p.c. per omessa motiv azione circa un fatto ### 2020 n. 26109 sez. ### - ud. 25/02/2025 controverso decisivo per il giudizio violazione dell'articolo 115 e 354 c.p.c. 
La Corte d'Appello avrebbe omesso d el tutto di valutare la contestazione sul quantum sollevata per la prima volta in sede di appello da parte della ### così come di esprimersi sull'eccezione di tardività e di inammissibilità in relazione ad essa.  1.1 Il primo motivo è inammissibile. 
La q uestione non è stat a affrontata dalla Corte d' Appello perché assorbita dalla decisione di accoglimento del l'appello di ### La Corte d'Appello, infatti, nell'accogliere l'appello di ### ha rigettato integralmente la domanda di pagamento della ricorrente senza alcun acc ertamento cir ca la fondatezza della rich iesta di riduzione del quantum che era evidentemente subordinata rispetto alla domanda principale di riconoscere la compensazione dei crediti di ### In altri termini, l'accoglimento della domanda di ### di portare in compensazione il propr io credito rispetto a quello azionato dalla ricorrente e il conseguente rigetto della domanda di pagamento per l'intera somm a richiesta ha comportato l'assorbimento della questione relativa alla riduzione del quantum dovuto da ### trat tandosi all'evidenza di una quest ione subordinata.  2. Il second o motivo di rico rso è così rubricato: violazione dell'articolo 112 c.p.c. per omessa motiv azione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio. 
La Corte d'Appello avrebbe omesso del tutto di esaminare nel merito l'eccezione preliminare sull'inammissibilità dell'appello. Ric. 2020 n. 26109 sez. ### - ud. 25/02/2025 2. Il secondo motivo è inammissibile. 
La censura al di là dell'erronea formulazione come vizio della motivazione è del tutto infondata. 
Non ricorre il vizio di omessa pron uncia, nono stante la mancata decision e su un punto specifico, quando la de cisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo.  (Nella specie, la S.C. ha ravvisato il rigetto implicito dell'eccezione di inammissibilità dell'appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame). (Cass. Sez. 5, 06/12/2017, n. 29191, Rv. 646290 - 01) 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, della l. n. 231 del 2005 e della giurisprudenza della Corte di cassazione sul punto. 
Parte ricorrente richiama le pronunce di legittimità che hanno ritenuto non opponibili in compen sazione i crediti derivanti dai prelievi supplementari impo sti agli allevatori eccedentari per le quote latte.  4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, della l. n. 231 del 2005. 
La censura è ripetitiva della precedente nel senso della non opponibilità dei crediti di ### derivanti da prelievo supplementare relativo alle quote latte al momento della richiesta di pagamento dei contributi comunitari c.d. PAC.  4.1 Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono infondati. 
Nella materia in esame questa Corte ha enunciato il principio secondo cui: In tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'### europea conseguenti alla ### agricola comune (###, ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare ### 2020 n. 26109 sez. ### - ud. 25/02/2025 relativo alle quote latte , è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema ### il cui cor retto fun zionament o complessi vo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al siste ma della ### come con figurato dal diritt o dell'Un ione ### (Cass. Sez. 1, 10/05/2023, n. 12721, Rv. 667756 - 01, ### 1, Ord. n. 16530 del 23/05/2022 Rv. 664871 - 01). 
Dunque, la giurisprudenza oramai consolidata è nel senso di ammettere la possibilità di portare in compensazione rispetto al credito dell'agricoltor e a titolo di contributi dell'### europea conseguenti alla ### agricola comune (###, il controcredito per prelievo supplementare relativo alle quote latte. 
Ritiene il Collegio di d over dare continuità all'orientamento sopra riportato. Nel caso di specie il giudice ha accertato l'esistenza del credito di ### e di conseguenza ha correttamente rigettato la domanda di pagamento della ricorrente sussistendo gli estremi per eccepire il suddetto credito in compensazioneatecnica”, in modo da accertare in via meramente contabile il saldo finale tra le parti.  5. Il ricorso è rigettato.  6. Nulla sulle spese non essendosi costituita la parte intimata 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussiste nza dei presupposti processuali per il ### 2020 n. 26109 sez. ### - ud. 25/02/2025 versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.  13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della 2^ ### 

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Varrone Luca

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 25743/2025 del 21-09-2025

... monetari attuali; c) condanna il resistente, operata la atecnica compensazione, alla restituzione dell'importo di euro 92.457,60 oltre interessi dalla domand a al soddisfo; d) condanna il resistente al pagamento della metà delle spese processuali”. Avverso tale decisione proponeva appello ### d'### chiedendo la nullità della sentenza di primo grado. Nell'ambito di un separato giudizio, con citazione notificata (in rinnovazione) il 17 lu glio 2017 ### d'### conveni va ### innanzi al Tribunale di Napoli esponendo: - che a maggio del 2006 aveva stipulato con ### un contratto di locazione per un box auto e un locale deposito di sua proprietà, siti in Napoli alla ### n. 30; - che, dopo la sottoscrizione del contratto, la ### si era dichiarata non più interessata alla locazione ma si era trattenuta le chiavi, adducendo che il marito ### conduttore allo stesso indirizzo di un appartamento ad uso abitativo , poteva avere interesse a ri unire in un unico contratto i tre immobili; - che effe ttivamente il ### aveva avviato lunghe trattative in tal senso, durante le quali aveva versato alcune somme, per le quali aveva predisposto le ricevute con formulazione assai ingannevole (la loro causale era (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20901/2022 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in #### 32, presso lo stud io dell' avvoc ato ### rappresentato e difeso dagl i avvocati ### (###) e ### (###) -ricorrente contro D'### elettivamente domiciliato in ### S. ### 12, presso lo studio del l'avvocato ### (###) che lo ra ppresenta e difende 2 di 17 -controricorrente avverso la SENTENZA della CORTE D'### di NAPOLI 805/2022 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal ### Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 23 maggio 2017 ### esponeva di aver preso in locazione (per uso abitativo) da ### d'### un immobile in Napoli alla ### n. 30, con contratto del 20 aprile 2006, per la durata di quattro anni dal 1° maggio 2006, rinnovato per alt ri quattro anni, alla scadenza dei quali il locatore aveva comunicato la volontà di risolvere il rapporto; di avere pattuito per iscritto il canone mensile di € 1.0 00,00 mensili , regolarmente pagato, nonché, ver balmente, l'ulter iore importo mensile di € 1.400,00 (da agosto 2006 a dicembre 2009) e di € 1.500,00 (da gennaio 2010 a luglio 2013), il cui pagamento era in buona parte attestato dal rilascio di quietanze; di avere subito l'aggiornamento del canone (aumentato, su richiesta del 16 settembre 2011, a € 1.058,48), sebbene il locatore avesse comunicato di avvalersi del regime agevolato della cedolare secca (ai sensi dell'a rticolo 3, comma 11, del D. Lgs. 23/11); di ritenere non dovute (ex art. 13 della legge 431/98) le somme pagate in eccedenza rispetto al canone convenuto per iscritto (pari a € 123.970,83, di cui € 102.291,23 documentati dalle ricevute rilasci ate dal d'###; di avere riconsegnato l'immobile il 28 novembre 2016. 
Ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Napoli la condanna di ### d'### alla restit uzione delle somme perce pite indebitamente, per complessivi € 123.970,83, oltre agli interessi e alla rivalu tazione monetaria dal giorno dei singoli pagamenti al saldo. 3 di 17 ### d'### nel costituirsi in giudizio, segnalava, in via preliminare, che il ricorrente aveva adito il giudice senza esperire il necessario procedimento di mediazione. 
Nel merito, rispondeva che i pagamenti richiamati da ### per i quali aveva rilasciato ricevuta, erano stati eseguiti in surroga di quanto dovuto dal coniuge ### che, da maggio del 2006, deteneva due beni immobili di sua proprietà, di valore elevatissimo, forse anche superiore a quello dell' abitazione già condotta in locazione dal ### e, precisamente, un box auto e un locale deposito in ### n. 30, Napoli.  ### non aveva pagato in più di quanto dovuto in forza del contratto da lui sottoscritto, per cui avrebbe dovuto chiedere alla debitrice surrogata il rimborso delle somme pagate in sua vece; che il ### aveva “supportato” la detenzione della moglie, tacitando il locatore e intervenendo con trattative interlocutorie per finalità dilatorie; che, svanita la possibilità di prolungare la locazione abitativa, i coniugi si erano sottratti a ogni dovere rifiutando di far visionare l'appartamento ad aspiranti inquilini (col pretesto che al ### agli arresti domiciliari, non er a consentito ricevere nessuno) e si mulando una separazio ne coniugale; che l'aggiornamento ### era stato legittimamente richiesto finché non era arriv ata la legge sulla cedolare secca, quasi alla fine del contratto; che il ### aveva procurato danni all'appartamento, mediante modifiche non autorizzate e deprezzanti, danneggiamenti e aspor tazioni volontarie, il tu tto dettagliatamente descritto. In conclusione, chiedeva il rigetto della domanda di ### e, in riconvenzionale, la condanna di questo al risarcimento dei danni (anche ex art. 96 c.p.c.). 
Il giudice designato, con ordinanza del 15 gennaio 2018, assegnava alle parti il termine di quindici giorni per introdurre il procedimento di mediazion e e, successivamente, con sentenza del 9 dicembre 2020, così provvedeva: “a) accerta che le somme corrisposte in più 4 di 17 dal ricorrente rispetto al canone contrattuale ammontano ad euro 109.087,60; b) acc erta e liquid a il danno subito all'i mmobile del resistente in euro 16.630,00 in valori monetari attuali; c) condanna il resistente, operata la atecnica compensazione, alla restituzione dell'importo di euro 92.457,60 oltre interessi dalla domand a al soddisfo; d) condanna il resistente al pagamento della metà delle spese processuali”. 
Avverso tale decisione proponeva appello ### d'### chiedendo la nullità della sentenza di primo grado. 
Nell'ambito di un separato giudizio, con citazione notificata (in rinnovazione) il 17 lu glio 2017 ### d'### conveni va ### innanzi al Tribunale di Napoli esponendo: - che a maggio del 2006 aveva stipulato con ### un contratto di locazione per un box auto e un locale deposito di sua proprietà, siti in Napoli alla ### n. 30; - che, dopo la sottoscrizione del contratto, la ### si era dichiarata non più interessata alla locazione ma si era trattenuta le chiavi, adducendo che il marito ### conduttore allo stesso indirizzo di un appartamento ad uso abitativo , poteva avere interesse a ri unire in un unico contratto i tre immobili; - che effe ttivamente il ### aveva avviato lunghe trattative in tal senso, durante le quali aveva versato alcune somme, per le quali aveva predisposto le ricevute con formulazione assai ingannevole (la loro causale era “integrazione del canone di locazione”, sicché d'E lia ritenne - a quanto pare erroneamente - di essere indennizzato per la transitoria situazione creatasi in attesa del nuovo contratto); - che il nuovo contratto non era stato concl uso per l'insufficienza delle proposte del Gar gano mentre, nel frattempo, il contratto ad uso abitativo era giunto alla scadenza e non era stato rinnovato; - che in un precedente giudizio il ### era stato condannato a pagargli un risarcimento di € 192.184,50; - che Gi ovanna ### non aveva pagato e deteneva da undici anni (considerato che le somme versate da ### 5 di 17 ### erano a dire di questo tutte relative alla locazione ad uso abitativo da lui stipulata), traendone considerevole profitto, sì da essere tenuta al risarcimento del danno procurato dalla mancata fruizione dei beni che sono molto appetiti. 
Ciò premesso, Se rgio d'### chiedeva la condanna di ### al rilascio degli immobili sopra indicati e al ristoro dei danni subiti dal l'inizio fino alla cessazione dell'occ upazione sine titulo.  ### nel costitui rsi in giud izio, eccepiva l'inesistenza della procura ad litem, l'improcedibilità della domanda, perché non preceduta dal tentativo di mediazione; l'errata adozione del rito ordinario; la nullità della notificazione dell'atto di citazione, perché e seguita in rinnovazione per un atto diffor me da quello depositato nel fascicolo d'ufficio. Nel merito, negava l'occupazione degli immobili e, in ogni caso, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni. 
Con sent enza n. 1832/2021 del 24 febbraio 2021 il Tribunale di Napoli rigettava la domand a e condannava ### d'Eli a al pagamento, in favore di ### delle spese di lite, liquidate in € 9.775,00 (di cui € 8 .500,00 per co mpensi ed € 1.275,00 per spese forfettarie), oltre ad IVA e CPA come per legge. 
Avverso tale decisione proponeva appello ### d'### sostenendo che il tribunale aveva travisato le prove fornite. 
La Corte d'appello di Napoli, disposta la riunione dei procedimenti, con sentenza del 4 marzo 2022 rilevava l'assenza di prova idonea che gli immobili, consegnati dal d'### in esecuzione di un contratto invalido stipulato con ### fossero stati restituiti, onde, in riforma della sentenza di primo grado, così provvedeva: a) rigettava l'appello di ### d'### contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8462/2020 del 9 dicembre 2020; b) condannava ### d'### al pagamento in favore di ### (con distrazione in favore degli avvocati ### e ### delle 6 di 17 spese di appello; cond annava ### al rilascio in favore di ### d'### dei locali siti in Napoli all a ### nonché al pagamento, in favore dello stesso d'### di € 19.987,16, oltre agli interessi legali (al tasso previsto dall'articolo 1284, comma 1°, c.c.) dal 25 febbraio 2022 al saldo; condannava ### al pagamento in favore di ### d'### delle spese processuali. 
Avverso tale decisione propone ricorso per cass azione ### affidandosi a sette motivi. Resiste con controricorso ### D'### La ricorrente deposita memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.  ### non svolge attività processuale in questa sede. 
Motivi della decisione Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 434 cpc; si assume che nell'atto di appello non erano indicati specifici motivi sui quali si fo ndava l'im pugnazione atteso che l'appellante si doleva genericamente di una presunta errata valutazione delle prove da parte del Giudice. 
I moti vi di appello non sarebbero stati specifici, coordinati ed articolati, ma avrebbero solo ribadito quanto prospettato nel primo giudizio. 
Il moti vo è inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c.  poiché la deduzione non consente di apprezzare quali specifici motivi di impugnazi one siano stati obliterati dalla Corte terr itoriale. La ricorrente avrebbe dovuto allegare o trascrivere il testo dei motivi di appello e i relativi passaggi della sentenza del Tribunale (Cass. 8462 del 5 maggio 2020 e Cass. 7 aprile 2017, n. 9122); infatti, quando il ricorrente censuri, come nel caso di specie, la statuizione di ammissibilit à e conseguente rigetto dell'ecc ezione di inammissibilità ex art. 342 o 434 c.p.c. dell'appello, ha l'onere di individuare, nel ricorso, le ra gioni per cui riti ene erronea tale statuizione del giudice di appello e non sufficientemente specifico, invece, il gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a 7 di 17 rinviare all'atto di appello, ma deve ripor tarne il contenut o nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. 22880 del 29/09/2017, Rv. 645637 - 01). 
Con il secondo motivo si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc. 
La Corte dopo avere ritenuto provato l'uso dei locali di D'### da parte del ### avrebbe escluso che fo sse lo stesso ad oc cuparli ritenendo che, invece, foss e la Nap oletano a farlo. La decisione sarebbe contraddittoria - dunque censurabile ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 cpc - proprio in re lazione alle prov e valutate dai giudici. 
Nella sentenza impugnata si rinverrebbe l'ulteriore contraddizione laddove la tesi dell 'occupazione da parte d ella Nap oletano si fonderebbe sulle dichiarazioni di un testimone, ovvero il portiere ### che, seppur confermando la detenzione dei beni da parte di ### affermava di aver visto alcune rare volte - quando i coniugi ### vivevano nel palazzo - l'odierna ricorrente recarsi al locale cantina. Tuttavia, gli stessi ### nella sentenza rappresentano che lo stesso testimone ### sarebbe inattendibile. 
Il moti vo è inammissibi le perché la ricorrente non indica le argomentazioni specifiche che si ritengono contraddittorie, in una sentenza di 25 pagine che si occupa di due procedimenti riuniti, dovendosi rilevare che la mera critica alla decisione di per sé non consente di identificar e i passaggi moti vazionali censurati specificamente. 
Il ric orso per cassazione deve, a pena di inammissibi lità, essere articolato su motivi dotati dei caratteri della specifici tà, della completezza e della rifer ibili tà alla decisione impugnata; in particolare, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, numero 3), cod. proc. civ. deve essere dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici 8 di 17 della fattispecie o con l'interpre tazione del le stesse forni ta dalla giurisprudenza o dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. Sez. 1, 19/10/2006, n. 22499, Rv. 592250 - 01). 
Infine, con il secondo profilo dedotto (censura in ordine alla valenza dei mezzi di prova espletati) parte ricorrente pur denunciando, formalmente, ipotetiche violazi oni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel co rso dei precedenti gradi del procedimento, co sì strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibil ità maggiore o minore di questa o di q uella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espre sse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata - quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità. Il motivo in parte qua si colloca al di fuori delle modalità di deduzione del vizio di violazi one degli artt. 115 e 116 c.p.c., siccome indica te a suo tempo da Cass. n. 11892 del 2016 e ribadite, ex multis, da Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020. 
Quanto al vizio di omesso esame non si rinviene alcu na individuazione del fatto omesso nei termini indicati dalle note sentenze delle ### nn. 8053 e 8054 del 2014. 
Con il terzo motivo si deduce la violazi one e falsa applicazione dell'art. 437 cpc; nel primo grado di giudizio D'### aveva domandato un risarcimento del danno che sarebbe derivato dal mancato utilizzo 9 di 17 del box e della cantina “sui 1.350 € mensili”. D'### però, secondo il Tribunale non provava il presunto valore di locazione degli immobili di cui si tratta e le richieste di locazione del box e della cantina, ovvero il lucro cessante. 
Con la successiva impugnazione la difesa di D'### non avendo dimostrato eventuali danni subiti, nelle conclusioni, proponeva una domanda nuova chiedendo “un indennizzo secondo equità a carico della convenuta ### per la sua detenzione senza titolo”. 
Tale domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale. 
Il motivo è inammissibile in quanto deduce la doglianza in modo inidoneo ed essa appar e comu nque anche nuova, p erché già preclusa. 
In tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica - che implichi accertamenti di fatto - ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la qu estione (Cass. Sez. 3 -, Or dinanza 27568 del 21/11/2017, Rv. 646645 - 01). 
Nel caso di specie avrebbe dovuto trascrivere i passaggi essenziali della comparsa di costituzione in appello, del ricorso originario e le relative conclusioni proposte da D'### in primo grado e nel giudizio di appello (testo dell'atto di impugnazione e conclusioni). 
A prescindere da ciò, era onere della ricorrente dedurre nel grado la pretesa novit à della domanda rispetto a quella originariamente proposta e ciò entro il termine di deposito delle note conclusive trattandosi di una ipotetica questione rilevabile d'ufficio dal giudice di appello fino alla decisione. 10 di 17 Poiché parte ricorrente non ha ottemperato a ciò, ha causato la nullità ai sensi dell'art. 157, terzo comma, c.p.c. e non può farla valere in sede ###essendo la questione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (Cass. n. 21381 del 2018). 
Con il quarto moti vo si deduce la violazione e falsa appli cazione dell'art. 2041 cc e 112 cpc; secondo parte ricorrente le risultanze processuali non dimostrerebbero un arricchimento della ### ai danni di D'### in quanto sarebbe stato il ### a detenere, sino all'anno 2016, i locali corrispondendo somme in nero fino al momento del rilascio.  ###. 2041 c.c. non sarebbe applicabile per mancanza del presupposto dell'arricchiment o, giacché le testimonianze re se in primo grado dim ostrerebb ero che, dopo il 2016, i locali non sarebbero più stati utilizzati nemmeno dal ### e che, quindi, costui nessun vantaggio avrebbe avuto da quei locali. Mancherebbe, quindi, il presupposto dell'arricchimento da parte sia di ### che del ### Il motivo è inammissibile. 
Quanto alla violazione dell'art. 112 c.p.c., che si prospetta nel senso che la controparte non avrebbe esercitato un'azione ex art. 2041 c.c., si rileva la censura non coglie la ratio decidendi, dato che la Corte di merito non ha accolto l'azione ai sensi dell'art. 2041 c.c., ma ha ravvisato un ingiustificato rifiuto della conduttrice di restituire l'immobile e quindi un suo comportamento illecito. 
Il rifer imento all'art. 2041 c.c., pertanto, non è stato fatto per qualificare la domanda, ma solo per individuare il danno, che si fa coincidere con l'irripetibilità della prestazione concernent e il godimento del bene. Tanto re nde manifestamen te priva di fondamento - al di là della postulazione sulla base di un a sollecitazione a rivalutare questioni di fatto, tra l'altro indicar e genericamente - la violazione di detta norma. 11 di 17 Per il resto, infatti, le censure, nella sostanza, si traducono in una critica alla valutazione delle prove operata dalla Corte territoriale sostenendo che sarebbe stato il ### e non la odierna ricorrente a detenere i locali e che nessuno dei coniugi, al momento del rilascio dell'abitazione occupava più i locali box e cantinola. 
Il motivo si risolve in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Parte ricorrente, di fatti, lu ngi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. mediante una specifica in dicazione delle affermazioni in diritto contenu te nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme re golatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze p rocedimentali così come accertare e ricostruite dal la Corte territoriale, muovendo all'impugnata sentenza censure del tu tto irricevibili , volt a che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente sostenibili ), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenu to ad affrontar e e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confut are qualsiasi dedu zione difensiva. 
Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 cc, 115 e 116 cpc, nonché vizio di motivazione per aver male esercitato il proprio pruden te apprezzamento; in relazio ne all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc. ed all'art. 360 comma 1 n. 5 cpc. 12 di 17 Il giudice di appello non avrebbe potuto operare una valutazione equitativa del danno, che non ha natura sosti tutiva rispetto all e carenze o decadenze istrut torie. Non sussisterebbe l' ipotesi di impossibilità oggettiva di quantificare il danno. 
Inoltre, nel secondo grado di giudizio il ricorrente non avrebbe più fatto riferimento all'ipotetico danno subito “p er 1350 € mensili”, come invece ritenuto erroneamente dai giudici e non avrebbe fornito indicazioni su come determinare il pregiudizio subito. 
Il motivo è infondato. 
La Corte territoriale ha correttamente affermato che il pregiudizio subito può “ritenersi, in via presuntiva, che, per la durata consistente dell'occupazione, dalla data anzidetta a qu ella della presente decisione, e per la natura e l'ubicazione del box, ma non anche della cantinola (tenuto conto della modesta estensione di questa, di soli 4 mq., come si evince dai dati catastali riportati nel contratto di locazione, e, quindi, della sua ridotta utilità), per la notoria appetibilità di tale tipo di cespite nel mercato del le locazioni immobiliari nelle zone centrali della città di Napoli, ottenutane la restituzione il d'### avre bbe sicuramente mess o a reddito il suo garage, co me da lui stesso puntualm ente allegato: ciò sul presupposto che il danno da occupaz ione sine titulo, in qu anto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ferma la necessità che sia allegata l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (cfr. Cass. 14268/21, Cass. 26331/21)”. 
Ha ra gionevolmente escluso alcuni parametri di liqui dazione (“quanto alla misura del ris arcimento del dan no, non può fars i riferimento al canone di € 1.400,00 previsto nel contratto di locazione, che ictu oc uli non pare rispond ente all'effettivo va lore locativo dei cespiti, ma stabilito nell'ambito di un più ampio assetto d'interessi”) ritenendo, condivisibilmente, di poter fare riferimento al valore locativo desumibi le dalle cosid dette quotazioni ### 13 di 17 gratuitamente consultabili sul sito www.agenziaentrate.it, “quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili ex art. 115, comma 2°, c.p.c. come strumento di ausilio e indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, e che, se idonee a condurre a indicazioni di valori di larga massima (Cass. 25707/15, Cass. 19421/19), appaiono, nel caso in esame, in grado di fornire un criterio di determinazione del danno più realistico rispetto alle ipotesi formulate dalla parte appellante”. 
La sentenza ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da Cass., Sez. Un., n. ### del 2022, secondo cui, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, in tema di valutazione equitativa “se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”. 
Sotto tale profilo la Corte territoriale ha tenuto conto che “il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato”.  ### oni ### hanno evidenziato che “a fronte del la specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il cr iterio di normali tà che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialment e più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno”. 14 di 17 Sotto tale profilo si deve ritenere che i giudici di merito hanno fatto sostanziale applicazione del criterio di liqu idazione corretto affermato dalle ### ritendendo, in buon sostanza, che la ### non avesse s ollevato pa rticolari contestazioni sulla possibilità di impiego dell'immobile tramite locazione a terzi. 
Con il sesto motivo si deduce la violazione e falsa appli cazione dell'art. 346 cpc, nonché dell'art. 2697 cc con riguardo al difetto dell'onere della prova in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc.  ### parte ricorrente nel gi udizio di appello che seg ue il rito lavoro doveva trovare applicazione la norma di cui all'art. 346 cpc secondo il qu ale “Le domande e le eccezioni non ac colte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”. 
Conseguentemente, la richiesta risarcitoria di D'### quantificata “sui 1350 €” mensili non accolta nel primo grado e non riproposta nel secondo - dal momento in cui il ricorre nte ha chiesto con l'atto introduttivo un indennizzo secondo equità - avrebbe dovuto essere considerata rinunciata. Al contrario, quella quantificazione è stata considerata errata e per la determinazione del danno la Corte territoriale ha fatto riferimento ai valori medi ### Il motivo è inammissibile in quanto parte ricorrente non evidenzia quale sarebbe l' interesse e quindi l'utilita processuale derivante dall'accoglimento del motivo, giacché secondo la stess a prospettazione della ricorrente, la Corte terri toriale non avrebbe esaminato il parametro risarcitorio offerto dal D'### per utilizzare un differente criterio di liquidazione del danno. 
Sotto alt ro profilo la scelta del criterio li quidat orio individuato in concreto dalla C orte territor iale non è sindacabile in sede di legittimità, perché congruamente argomentata così com e evidenziato nel motivo precedente. 
Inoltre, lo si rileva ad abundantiam, la pretesa violazione dell'art.  346 c.p.c. appare mal motivata, dato che la richiesta di liquidazione 15 di 17 secondo equità non si potrebbe di per sé idonea ad integrare rinuncia alla sua identificazione con la somma prima indicata. 
Con il settimo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 comma secondo cpc. con riguardo alla determinazione del danno in base ai valori medi delle quotazioni OMI in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc. 
I giudici avrebbero liquidato il danno in base alle quotazioni OMI dell'### delle entrate basandosi sui valori medi e, dunque, in € 19.331,81 che, riva lutato, è pari ad € 19.987,16 oltre interessi. 
Quantificando il danno secondo i valori medi, senza che ve ne fosse una precisa ragione, l'importo è risultato sproporzionato ed ingiusto. 
La Corte d'appello, tra l'altro , avrebbe dovuto considerar e la circostanza della ricezione in nero, a far data dal 2006, di somme per l'utilizzo di quei beni da parte del ### Il motivo è inammissibile. 
La liquidazione in via equitativa del danno morale soggettivo - quale autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale - è suscettibile di rilievi in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esper ienza, o sia fond ata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (Cass. Sez. L -, Ordinanza n. ### del 03/11/2021). 
Nel caso di specie la censura riguarda il presupposto di applicabilità della valutazion e equitativa del pregiudizio, sulla base della argomentazione secondo cui l'art. 1223 c.c. sarebbe applicabile solo nel caso di impossibilità oggettiva di pervenire ad una quantificazione del danno. Al contrario, nel caso di specie l'originario ricorrente non avrebbe dimostrato alcunché in violazione dell'art.  2697 cc. 16 di 17 Il motivo, dedotto in questi termini è inammissibile, per quanto già detto. Infatti , la ricorrente mette in questione esclusivamente la valutazione delle prove, senza poter dimostrare inco ngruenze od illogicità della motivazione. 
Il ricorre nte per cassazione non può rimetter e in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è so ttratto al sindacato di leg ittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riser vato di in dividuare le fo nti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegl iere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. Sez. 5, 22/11/2023, n. ###, Rv. 669412 - 01). 
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. 
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 
Va dato atto della sussistenza dei presupposti proc essuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art.  1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. 
Condanna la ricorrente al p agamento delle spese del giud izio di cassazione, che liquida in favore del controricorrente in € 1500 per 17 di 17 compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del la ricorrente, dell'ulteriore impor to a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso nella camera di Consiglio della ### della Corte Suprema di Cassazione in data 13 maggio 2025.  ### 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Positano Gabriele

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