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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27938/2024 del 29-10-2024

... quest'ultimo di tenere indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e «delle mancato guadagno». Tuttavia, nel caso di specie, trat tandosi di r apporto di lav oro professionale, di natura intellettuale, trovava applicazione l'art. 2237 c.c., per il qu ale, in ipote si di recesso ad nut um da parte d el committente, quest'ultimo doveva rimborsare al prestatore d'opera le spese sostenute e pagare il compenso per attività svolta «senza il mancato guadagno previsto invece dall'art. 2227 c.c.». Sulla derogabilità dell'art. 2237 c.c. la Corte di cassazione si era espressa favorevolmente solo nel senso di consentire alle parti di escludere la facoltà di recesso anticipato del committente, in quanto tale norma non costituiva di per sé norma imperativa, ma non già anche di prevedere, in caso di recesso del committente, il diritto del prestatore d'opera anche al m ancato guadagno, previo richiamo della disciplina di cui all'art. 2227 c.c.. 13 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'#### parziale delle pretese dell'### giustificava la compensazione nei limiti del 50% delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. 11. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ### (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 17619/2022 r.g. proposto da: ### rappresentato e difes o dall'Avv. ### gius ta procura speciale app osta in calce al ricorso, elettivamente domiciliat ###### Via dell'### n. 74, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato.  - ricorrente - contro 2 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### di ### io ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### con questi elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio de ll'Avv.  ### giusta procura speciale rilasciata in calce al controricorso, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1525/2022, depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal ### dott. ### D'### esaminate le conclusioni scritte de l ### dott.  ### il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.  ###: 1.###. ### ha intrapreso due diverse iniziative giudiziarie nei confronti dell'ospedale ### 1.1. Inizialmente (ma questo giudizio è estraneo a qu ello in esame, come si chiarirà in seguit o al fin e di valutare l'e ventual e frazionamento o parcellizzazione del credito d el professi onista) l'architetto ### chiedeva ed otteneva dal tribunale di Napoli decreto ingiuntivo n. 7680/2011 per il pagamento della complessiva somma di euro 1.224.591,22, a titolo di compensi che assumeva maturati per aver espletato, per conto dell'### di ### A. Card arelli, l'incarico di supporto al 3 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### responsabile unico del procedimento (### per le opere ospedaliere finanziate ex art. 20 legge 67/1988 - 2^ fase.  2. Il tribunale di Napoli, con ordinanza n. 4359 del 2014, ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c., disp oneva il pagamento d ella minor somma di euro 467.8 35,30, revocan do il decreto ingiuntivo originariamente concesso. Con la separata ordinanza dichiarava estinto il giudizio.  3. La Corte d 'appello d i Napoli rigett ava il gravame proposto dall'### evidenziando l'inammissi bilità dello stesso non avendo l'appellante interesse ad ottenere una pronuncia differente da que lla impugnata nella qual e «era risultato totalmente vittorioso». 
A seguito dell'istanza presentata nel corso del giudizio di prime cure dal dif ensore dell'O rlacchio l'11/2/2014, denominat a «riproposizione domanda ingiunzionale», il giudice fissava l'udienza per la comparizione delle parti nella quale si verbalizzata che «il difensore dell'opposto espre ssamente si riportava l'istanza ingiunzionale notificata alla controparte e chiedeva “la concessione della provvisoria e secuzione del decreto ingiuntiv o opposto e la concessione dell'ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 186- quater, bis ovvero ter c.p.c. per euro 467.835,30 come accertato nella CTU ovvero in via subordinata di euro 131.449,25”, domanda che veniva accolta con l'ordinanza impugnata in sede d'appello. 
Il giu dice istruttore rinviava l'u dienza di precisazione delle conclusioni del 22/1/2015, poi celebratasi il ###. 
Il difensore dell'### chiedeva la cancellazione della causa dal ruolo «stante la pendenza del grado di appello avverso l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c.». 
Il tribunale, considerato che la parte intimata (### non aveva manifestato la volontà che venisse pronunciata la sentenza ex art. 4 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### 186-quater, comma 4 , c.p.c. e che, du nque, l'ordinanza av eva acquistato valore di sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza, dichiarava estinto il giudizio. 
La Corte territoriale, dunque, rilevava che avverso l'ordinanza di estinzione non era stata proposta impugnazione ex art. 308 c.p.c. e, pertanto, il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo era da intendersi definitivamente concluso, «per cui ogni altra valutazione estranea all'oggetto di cui all'ordinanza era inammissibile stante il disposto del comma 3 dell'art. 186-quater c.p.c., a mente del quale se d opo la pronuncia de ll'ordinanz a, il processo si estingueva, l'ordinanza acquistava l'effic acia della sentenza impug nabile sull'oggetto dell'istanza, efficace la cui sussistenza il comma 4 della norma in esame rimett eva la valutaz ione esclusiva della parte intimata che poteva e doveva entro 30 giorni chiedere che venisse pronunciata la sentenza eventualmente modificativa o annullativa dell'ordinanza emessa pena la acquiescenza la stessa». 
Pertanto, stante l'espressa richiest a, con la quale il dife nsore dell'### chiedeva la condanna al pagamento della somma di euro 467.835 ,30 a chiusura dell'istruttoria e stante l'espressa richiesta di parte i ntimata di cancellaz ione della causa dal ruolo, l'appello proposto era in ammissibile «avendo il giudic e istruttore accolto la richiesta e condannando l'opponente anche al pagamento delle spese della fase di opposizione».  4. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 15575 del 4/6/2024, accoglieva il ricorso dell'### precisando che l'ordinanza ex art.  186-quater c.p.c. è una forma alternativa di decisione del giudizio di primo grado «che statuisce su tutta la domanda proposta e quindi non soltanto sul punto sul quale il giudice ritenga raggiunta la prova ma anche sui punti sui quali, non ritenendo raggiunta la prova, rigetti 5 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### le domande o, in ipotesi, non si pronuncia affatto, implicitamente rigettando le domande». 
Nel caso di specie, il tribunale aveva definito, con l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., «tutto il giudizio di primo grado, accogliendo la dom anda del professionista limitatam ente all'impo rto di euro 467.835,30, nella sostanza implicitamente rigettando la richiesta del maggiore importo di euro 1.224.591,22, con la conseguenza che per far valere il maggiore credito per euro 756.755,92 l'originario attore era gravato dall'onere di impugnarla per evitare che la statuizione passata in giudicato».  #### non avrebbe invece potuto legittimamente richiedere la prosecuzione del giudizio di primo grado, né il giudice di primo grado avrebbe potuto proseguire il giudizio e definirlo con sentenza, «essendosi già esso concluso con l'adozione dell'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., che ha prodotto gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto d el giudizio, pur avendo pro nunciato solo su alcune domande o capi della domanda, non essendo stata richiesta dalla parte intimata - l'unica legittimata a chiederla - la pronuncia della sentenza». 
Per tale r agione, ad avviso del la Corte di cassazione, «correttamente l'### che si è ritenuto insoddisfatto dall'ordinanza del giudice di prime cure , ha impugnato il provvedimento in ragione del suo interesse ad una diversa pronuncia, ed il giudice di secondo grado avrebbe potuto provvedere sui capi della domanda per i quali era mancat o la decisione di merito». 
Non vi era stata certamente da parte dell'### che pure aveva chiesto l'ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 186- quater c.p.c. per la somma di euro 467.835,30, manifestazione di 6 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### volontà di prestare acquiescenza ovvero di rinunciare al maggiore credito preteso. 
Pertanto, la sentenza d'appell o veniv a cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, per la pronuncia «sul merito dell'appello proposto dall'### 5. In parallelo l'architetto ### (ed è questo il giudizio che viene in esame dinan zi a que sto collegio), dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo nell'anno 2011 per il credito di euro 1.224.591,22, proponeva atto di citazione in d ata 26/7/2018 nei confronti dell'### di ### io ### (d'ora in poi solo ###. 
Deduceva che a partire dall'anno 1997 aveva svolto in favore dell'ospedale la sua attività di architetto nelle diverse operazioni di ristrutturazione del complesso ospedaliero.  5.1. In particolare , per quel che anc ora qui rilev a, era stato nominato redattore del progetto preliminare della seconda fase dei finanziamenti di cui all'art. 20 della legge n. 67 del 1988, nonché organo di supporto al RUP per l'attività di realizzazione della cucina e del centro ristoro dell'ospedale.  5.2. Successivamente, con delibera del direttore generale n. 282 del 27/3/2000 e n. 453 dell'8/5/2000 il ### aveva aderito al progetto esecutivo di realizzazione di st rutture di tipo ### destinate ai pazienti affetti da patologie neoplastiche terminali ed alle loro famiglie. Ven iva, dunque, nominato, con delibera del direttore generale n. 674 del 10/7/2000, RUP del procedimento per la realizz azione della struttura, con il compito di c urare le progettazioni necessari al conseguimento del finanziamento. 
Con delibera del direttore generale n. 949 del 13/10/2000 veniva approvato il progetto tecnico redatto dall'### 7 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### 5.3. Con l'art. 20 della legge finanziaria n. 67 del 1988 veniva autorizzata l'esecuzione di diversi inte rventi di ristru tturazione edilizia ed ammod ernamento te cnologico del patrimonio sanitario pubblico. #### redigeva il progetto preliminare di dette opere, appro vato con delibera del direttore ge nerale del ### n. 1200 del 13/12/ 2000. Con la delibera del direttore generale n. 924 del 23/9/2002 veniva conferito all'attore l'incarico di supporto al RUP per le dette opere di ristrutturazione.  ###à dell'attore si concludeva con l'ottenimento dei decreti di finanziamento del Ministero della ### in favore del ### 6. Con no ta del 17 /6/2010 il diretto re della gestione del ### comunicava all'attore l'avvio del procedimento di revoca degli incarichi conferiti con le delibere delle D.G. nn. 674/2000 e 949/2000, per la realizzazione d ella struttura ### non ché dell'incarico conferito con la deli bera n. 168 del 2003 (per la realizzazione delle opere di ristrutturazione dei padiglioni ai sensi della legge n. 67 del 1988, per il quale ricopriva il ruolo di supporto al ###. 
Con le delibere del direttore generale nn. 521/2010 e 522/2010 veniva disposta la revoca dei due incarichi.  7. Pertanto, l'attore chiedeva accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca dagli incarichi, con condanna della convenuta ### al risarcimento degli stessi specificati in: a) spese di assicurazione per l'importo di euro 3.500,00; b) danni da perdita di chances da determinarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c. e comunque in somma non inferiore ad euro 348.717,65; c) danno all'immagine nella somma di euro 100.000,00.  8. Il tribunale di Napoli, con sentenza del 25/10/2017, dichiarava improcedibile la prima domanda, ri gettand o le altre pro poste all'attore. 8 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### 9. Con l'att o d'appello l'architetto ### chiedeva:1) accertare e dichiar are il dirit to ai compensi relativi all'at tività d i supporto al RUP che, in relazione finanziamenti statali, l' ### avrebbe dovuto svolgere in assenza di revoca degli incarichi, con conseguente condanna alla somma complessiva di euro 364.303,47; 2) in relazione all'attività svolta nell'ambito dell'### accertare e dichiarare la spettanza dei seguenti importi: euro 26.698,21 a saldo del compenso p er l'elaborazione del progetto preliminare della variante; euro 12.863,51 per gli adempimenti relativi alla produzione degli atti di archivio; per un totale di euro 39.561,72; 3) nell'ambito degli interventi di cui all'art. 20 della legge n. 67 del 1988, accertare e dichiarare la spettanza dell'importo di euro 278.279,00 a titolo di ingiustificato arricchimento per l'attività svolta dall'### quale redattore del progetto pre liminare dell'in sieme costituito dai sei progetti distinti. 
Nell'ambito dell'appello l'### deduceva tre motivi: 1) il difetto assoluto di motivazione della sentenza di prime cure; 2) l'erronea decisione del tribu nale di ritenere improcedibile la domanda per indebito frazionamento del credito - con riguardo alle fatture n. 3/2012 di euro 26.198,21 e n. 5/2012 di euro 12.863,51, entrambe relative all'attività espletata per la realizzazione dell'### (nell'ambito di questo secondo motivo venivano inserite quattro questioni: 1) intrinseca illogicità di tale capo della sentenza; 2) illegittimità della statuizione di improcedibilità della domanda per violazione e falsa applicazione di legge e dei principi giurisprudenziali più recenti; 3) illegittimità dell a statuizione attinente la pretesa infondatezza nel merito della pretesa; 4) illegittimità della sentenza nella parte in qua per omessa pronuncia sulla domanda subordinata volta ad ottenere il pagamento delle predette fatture, se non altro, a titolo di ingiustificato arricchimento); 9 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### 3) accoglim ento della domanda diretta ad ottenere il pagamento dell'importo di euro 278.27 9,00 a tit olo di ingiustific ato arricchimento ex art. 2041 c.c. (attività di supporto al RUP per la ristrutturazione edilizia ex art. 20 legge n. 67 del 1988); nell'ambito del 3º mo tivo di appe llo veniva ricompresa anche la dogli anza relativa al rigetto da parte del tribunale della domanda «volta ad ottenere il pagamento dell'importo di euro 364.303,47 a titolo di mancato guadagno in ragione della revoca dell'incarico di RUP per i finanziamenti statali, ex art. 2227 c.c.».  10. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza dell'11/4/2022 accoglieva solo il terzo motivo di appello.  10.1. Reputava infondato il primo motivo di appello relativo al difetto assoluto di motivazione.  10.2. Riteneva infond ato anche il secondo motivo di appello dell'### relativo al frazionamento del credito. Infatti, il giudice di prime cure aveva rigettato la domanda di euro 46.657,24, relativa a prestazioni eseguite in esecuzione dell'incarico di RUP nell'ambito del procedimento attinente all'### Il tribunale aveva ritenuto improcedibile tale domanda. 
In particolare, rimarcava la Corte d'appello, il tribunale aveva correttamente reputato improcedibile la dom anda di pagamento relativa ai compensi pe r l'incarico svolt o di RUP nella proge tto ### in quanto l'### «ha richiesto ed ottenuto dal tribunale di Napo li decreto ingiunti vo n. 7680/2011 opposto dalla #### con conseguente instaurazione del relativo antecedente giudizio di cognizione» (veniv a richiamata la sentenza della cassazione, a sezioni unite, n. 4090 del 2017). 
Effettivamente, l'appellante aveva chiesto ed ottenuto dal tribunale di Napoli con il decreto ingiuntivo n. 7680 del 2011 somme 10 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### «per il recupero dei compe nsi relativi all'attività svol ta fino alla revoca dell'incarico». 
La dom anda di pagamento per comp ensi rela tivi a pretese «attinenti alle medesime p restazioni», non ché «al med esimo rapporto intercorrente tra le parti», comporta va un indebito frazionamento del credito, con conseguent e improcedibilità d ella domanda. 
Aggiungeva la Corte territoriale che tale impro cedibilità comportava «il rituale assorbimento d elle ulteriori due questioni oggetto del motivo d'appello, attinenti al merito della stessa». 
Ed infat ti, con la terza questione l'### lament ava l'illegittimità della statuizione attinente la pretesa infondatezza nel merito della pretesa, «violazione e falsa applicazione degli articoli 111 Costituzione e 132, n. 4 c.p.c., nonché, comunque degli articoli 112,115 e 116 c.p.c.», me ntre con l a quarta censura deducev a «l'illegittimità della sentenza nella parte in qua per omessa pronuncia sulla domanda su bordinata, volta ad ottene re il pagamento delle predette fatture, se non altro, a titolo di ingiustificato arricchimento».  10.3. La Corte d'appello accoglieva il terzo motivo di gravame articolato dall'### In particolare , il tribunale di Napoli a veva affe rmato che difettavano di specifica allegazione, e comunque risultavan o non provati, i presupposti de lle cond izioni dell'azione ovvero l'impoverimento economico del professionista, e l'arricchimento dell'ente pubblico in conseguenza di detta attività professionale e, soprattutto, il riconoscimento dell'utilità della prestazione da parte dell'ospedale ### In realt à, ad avviso della Corte d'appello, doveva farsi applicazione del principio giurisprudenziale per cui, il privato attore 11 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### ex art. 2041 c.c., nei confronti della pubblica amministrazione deve provare il fatto ogg ettivo dell'arricchimento , «senza che l'amministrazione possa opporre il mancat o riconoscimento dello stesso, potendo e ssa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluta o non fu consapevole». 
Nel caso di specie l'utilitas si era concretizzata nell'approvazione del progetto redatto dall'appellante per la realizzazione dell'opera. Il progetto preliminare riguardava le op ere di ristrutturazione dei padiglioni B, E, F e G ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67 del 1988. 
L'### aveva sv olto i compiti di supporto al RUP oltre alla redazione del progetto preliminare. 
La Corte d 'appello procedeva ad una valutazione di car attere equitativa ex art. 1226 c.c., evidenziando che l'importo si componeva delle spese sostenute e delle p erdite patrimoniali sopportate dal professionista, «eccetto i benefi ci e le aspettative conn esse al corrispettivo non percepito per l'at tività professionale (l ucro cessante)». 
Chiarisce la Corte che «l'esten sione dell'indennizzo al lucro cessante svilirebbe la sanzione della nullità del contratto posto in essere in violazione di norme inderogabili». 
La somma rico nosciuta era, dunque, di euro 200 .000,00 già rivalutata al momento della decisione («attualità»), oltre interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione.  10.3. La Corte territoriale rigettava, invece, l'altra porzione del terzo motivo d'appello, relativo alla mancata applicazione di quanto disposto dall'art. 2227 c.c., con rife rimento al pagament o dell'importo di euro 364.303,47, in relazione al progetto preliminare della 2° fase, a titolo di «mancato guadagno» in ragione della revoca dell'incarico di RUP per i finanziamenti statali. 12 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### l'appellan te doveva trovare applicazione l'art. 11 della convenzione sottoscritta dalle parti integrante la delibera del DG 168 del 2003 di nomina dell'### al ruolo di supporto al ### in quanto in detto articolo si stabiliva che «in tema di recesso avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 2227 c.c.». 
In realt à - chiarisce la Corte d'appello - era condivisibil e la motivazione del tribunale di Napoli, per cui, tenuto conto della natura dell'attività svolta dall'attore, «trattasi di una fattispecie sicuramente rientrante nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, per cui trovano applicazione le disposizioni speciali di cui agli articoli 2229- 2238 c.c., […] con prevalenza, in caso di contrasto, sulle disposizioni di carattere generale previste dal ### I per il lavoro autonomo».  ###. 2227 c.c. era norma di carattere generale che disciplinava il recesso unilaterale dal contratto di prestazione d'opera autonomo da parte del committen te, con la p revisione dell'obbligo per quest'ultimo di tenere indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e «delle mancato guadagno». 
Tuttavia, nel caso di specie, trat tandosi di r apporto di lav oro professionale, di natura intellettuale, trovava applicazione l'art. 2237 c.c., per il qu ale, in ipote si di recesso ad nut um da parte d el committente, quest'ultimo doveva rimborsare al prestatore d'opera le spese sostenute e pagare il compenso per attività svolta «senza il mancato guadagno previsto invece dall'art. 2227 c.c.». 
Sulla derogabilità dell'art. 2237 c.c. la Corte di cassazione si era espressa favorevolmente solo nel senso di consentire alle parti di escludere la facoltà di recesso anticipato del committente, in quanto tale norma non costituiva di per sé norma imperativa, ma non già anche di prevedere, in caso di recesso del committente, il diritto del prestatore d'opera anche al m ancato guadagno, previo richiamo della disciplina di cui all'art. 2227 c.c.. 13 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'#### parziale delle pretese dell'### giustificava la compensazione nei limiti del 50% delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.  11. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ### depositando memoria.  12. Ha resistito con controricorso l'### di ### 13. ### generale, nella persona del dott. ### ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 380- bis.1 c.p.c., chiedendo il rigetto di tutti i motivi di ricorso.  ###: 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «illegittimità del capo della sentenza con cui è stata rig ettata la domanda di pagamento dell'importo di euro 364.303,47 a titolo di mancato guadagno ( violazione e falsa applicazione di legge: art.  360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione agli articoli 2237 e 2227 c.c. e, in generale, dei principi disciplinanti la distinzione tra norme imperative e dispositivi)». 
In partic olare, il ricorrente impugna la sente nza del la Corte d'appello nella parte in cui ha negato all'### l'indennizzo per mancato guadagno previsto dall'art. 2227 c.c., per l'importo di euro 364.303,47, benché pattiziamente e, dunque, con contratto scritto disciplinante il rapporto, si facesse riferimento nell'art. 11 della convenzione proprio all'art. 2227 c.c. («In caso di recesso i rapporti saranno regolati dal codice civile ed in particolare dall'applicazione dell'art. 2227 c.c.»). 
La Corte t erritoriale sare bbe incorsa in errore nel rit enere inapplicabile al caso di specie l'art. 2227 c.c., benché richiamato nell'art. 11 della convenzione stipulata tra le parti. 14 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'#### possibilit à di deroga all'art. 2237 c.c., sarebbe stata quella «di consentire alle parti di escludere, in radice, tale facoltà di recesso anticipato». 
Per il ricorrente, però, tale ragionamento sarebbe irragionevole, in quanto, proprio perché il principio enunciato dalla giurisprudenza di legitt imità (si cita Cass. n. 21904 del 2018) consente la derogabilità della disposizione, non costituendo norma imperativa, «nulla vieta alle parti di liberamente derogarvi in via pattizia, non solo nel senso di escludere in radice tale facoltà di recesso ma [..] anche mantenendo ferma detta facoltà ma a condizioni più onerose per il recedente». Se, dunque, dal carattere dispositivo della norma, consegue, addirittura, la potestà per le parti di escludere in radice la facoltà di recesso « a maggior rag ione dal sud detto carattere la norma non può che ragionevolmente inferirsi che le parti abbiano, certamente, anche il potere di mantenere ferma la facoltà di recesso, rendendone solo più oneroso l'esercizio».  2. Il motivo è fondato nei termini di cui in motivazione.  2.1. Occorre prelimin armente suddividere i lavori espletati dall'architetto ### in favore dell'osp edale ### in tre diverse tipologie. 
Il lavoro espletato in favore del ### in relazione al primo motivo di ricorso per cassazione, è quello che attiene al «progetto preliminare della 2° fase dei lavori», quale supporto al ### per la somma di euro 364.303,47, chiesta in sede di appello per mancato guadagno, con riferimento alle «attività che avrebbe dovuto svolgere in assenza della revoca», ai sensi dell'art. 2237 c.c..  2.2. Altra tipologi a di prestazione riguarda il lavoro espletato dall'### per la realizzazione della struttura dell'### con nomina RUP attraverso la delibera del DG n. 674 del 10/7/2000. Con delibera n. 949 del 2002 è stato app rovato il progetto tecnico 15 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### dell'### In appello l'architetto ### ha chiesto la somma totale di euro 39.561,72, di cui euro 22.698,21 a saldo del compenso per il progetto preliminare della variante, ed euro 12.863,51, per la produzione di atti di archivio. 
La revoca da parte del ### ha riguardato proprio le delibere n. 674 del 2000 e n. 949 del 2000 , entrambe relative alla realizzazione dell'### 2.3. La terza tipologia di prestazioni è quella riferita alla delibera DG n. 924 del 23/9 /2002, con lo svolgimento dell'incarico di supporto al RUP per la ristruttu razione edilizia di vari p adiglioni dell'ospedale, ex art. 20 della legge n. 67 del 1988, con richiesta in appello, ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma di euro 278.279,00.  3. Tornando, dunque, alla richiesta di pagamento per «mancato guadagno» ex art. 2227 c.c., formulata dall'Avv.  ### io, deve reputarsi consentita la dero ga convenzionale a qu anto dis posto dall'art. 2237 c.c. (con la previsione dunque della spettanza anche del mancato guadagno in caso di recesso ad nutum del cliente), per la prest azione resa dal professionista inte llettuale, nel la specie avente la qualifica di architetto - dunque quale «profession ista tecnico» - (mentre alcune precisazioni dovranno essere inserite in ordine ad altre figure professionali peculiari, ove vengono in gioco interessi presidiati dalla ###.  3.1. Ed infat ti, ai sensi dell'art. 2237 c.c. ###, inserito nell'ambito del ### del codice civile, nelle norme dedicate alle «professioni intellettuali», si prevede che «il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta». Non v'è, dunque, alcun riferimento al diritto del prest atore d 'opera, che abbia s ubito il recesso ad nut um da parte d el cliente, di pretend ere anche il «mancato guadagno». 16 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'####. 2227 c.c., invece, dedicato alle modalità di esercizio del recesso unilaterale del contratto, nell'ambito del contratto d'opera «relativo al «lavoro auto nomo» “manuale”, come dis cipli nato dal ### I del codice civile, stabilisce che «il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno».  4. È pacifico in dottrina che la peculiare modalità di declinazione del recesso ex art. 2237 c.c., consentito al cliente ad nut um nei confronti del professionista intellettuale, si collega proprio alla natura prettamente fiduciaria di tale rapporto (Cass., 10/1/1962, n. 10), la quale postula una costante adesione del committente alle modalità della sua attuaz ione (Cass., sez. 2, 1 7/3/1980, n. 1760, che sottolinea il carattere particolarmente fiduciario del rapporto avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale sicché la facoltà di recesso del commit tente risulta elemento caratterizzante del rapporto; anche Corte cost., sentenza n. 25 del 1974, ha reputato che il recesso ad nutum del cliente deriva dalla circostanza che la prestazione del professionista è basata sull a fiducia e non è fungibile). 
Si è anche rimarcato in dottrina che il recesso ### irretroattivo ad nutum spettante al cliente si fonda su: accentuata fiduciarietà; obbligazione potestativa ex parte creditoris; tutela del contraente “debole”. Tutti element i che convergono a garantire l'interesse all'estinzione, rovesciando l'ordine sancito dall'art. 1372 Pertanto, il cliente che m anifesti la volontà di recedere dal contratto d'opera professionale ha l'obbligo di rimborsare al prestatore d'opera le spese da lui sostenute e di corrispondere un compenso per l'opera svolta, da determinarsi in base ai criteri di cui 17 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### all'art. 2233 c.c., tenen do conto non solta nto dell'attività preparatoria, ma anche degli esborsi a cui il professionista abbia dovuto far fronte con riguardo alla programmazione dell'intera opera affidatagli. 
Tuttavia, tale indennizzo - in base alla secca disposizione di legge - non si estende al mancato guadagno. Deve, invece, verificarsi se le p arti possano c onvenzionalmente derogare a quanto previsto dall'art. 2237 c.c., sia in ordine al re cesso ad nut um, sia con riferimento alla eventuale previsi one di ristor are il professionista intellettuale del mancato guadagn o, essendo entram bi i profili strettamente legati tra loro, e fondati en trambi sulla peculiare fiduciarietà dell'incarico.  5. ### di legittimità più recente afferma che il contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2230 c.c., è disciplinato dalle norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d'opera in gen erale. Posto che la disciplina del re cesso unilaterale dal contratto prevista dall'art. 2237 c.c. dispone che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d'opera spetta il rimborso de lle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera esegu ita, men tre quella dettata dall'art. 2227 c. c. per il contratto d'opera in generale comprende anche il mancato guadagno, vi è incompatibilità tra le due disposizioni con conseguente prevalenza della norma speciale, in ragione delle peculiari tà che contraddist inguono la prestazione d'opera intellettuale (Cass., sez. 9/1/2020, n. 185). 
Del resto, questa Corte, a conferma della circostanza per cui, in caso di recesso del cliente, nel contratto di opera professionale, non spetta il mancato guadagno, ma solo il compenso per la porzione di opera svolta, ha ritenuto che, in materia di prestazioni professionali, 18 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### il recesso del cliente, g iustificato o meno, non incide sulla determinazione della misura del compenso, se non nel senso che esso è dovuto non per tutta l'opera commessa, ma solo per l'opera svolta. Sicché, in c aso di pattuizione forfettaria del cor rispettivo, correttamente la parte di esso spettante per le prestazioni rese alla data del recesso viene determinata in misura proporzionale rispetto all'intero compenso (Cass., 29/12/2020, n. 29745; di recente Cass., sez. 1, 26/4/2024, n. 11264). 
Analogamente, si è ritenuto che, nel contratto di prestazione di opera professionale il client e può sempre recedere dal contrat to, pagando al prestatore d'opera le spese sostenute e il compenso per l'opera svolta (art 2237, primo comma, cod. civ). Se vi è stata tra le parti una valida determinazione convenzionale del compenso, essa - salvo che le parti stesse abbiano manifestato una volontà contraria - rimane pur sempre applicabile anche nel caso di recesso del cliente, con la sola conseguenza che il compenso pattuito per l'intera opera dovrà essere p roporzionalmente rid otto in relazione all'opera prestata (Cass., sez. 3, 11/10/1973, n. 2558; di recente Cass., 2, 9/12/2022, n. ###, con riferimento al contratto di prestazione professionale dell'avvocato in materia stragiudiziale).  6. Va rammentata, sul punto, la tesi dottrinale per cui il recesso del cliente opera ex nunc e salva il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività svolta, mentre una diversa volontà od opinione del cliente medesimo sulle conseguenze della propria dic hiarazione di recesso, anche se espressa formalmente nell'atto, rimane priva di rilevanza. 
Ciò in quanto l'esercizio da parte del cliente del potere di recesso ad nutum non può essere fonte di responsabilità, in base al principio qui iure suo utitur neminem laedit, né può legittimare la proposizione da parte del professionista dell'azione di risoluzione del contratto per 19 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### inadempimento (in giurisprudenza di merito C. App., Milano, sez. 1, 13/2/1970, per cui l'invito rivolto al professionista di non interessarsi più dell'opera affidatagli e di restituire i relativi documenti, implica la comunicazione della propria v olontà di recedere d al rapporto, esercitando una facoltà espressamente riconosciuto dalla legge: il cliente non incorre in responsabilità, ma deve rimborsare all'altra parte le spese sostenute e pagarle il compenso per l'opera svolta).  7. Nonostante il carattere fortemente fiduciario del rapporto tra cliente e professionista nell'ambit o delle prestazioni int ellettuali, tuttavia questa Corte, di recente ha ritenuto sussistere la possibilità di deroga con sp ecifico riferimento alla recedibilità ad nutum in favore del cliente, nel senso che questi può esserne privato mediante espressa e inequivoca pattuizione negoziale. 
In questo caso, la deroga negoziale favorisce, con tutta evidenza, il professionista intellettuale. 
Pertanto, si è chiarito che, in tema di contratto d'opera, la previsione della possibilità di re cesso "ad nut um" d el cliente contemplata dall'art. 2237, primo comma, cod. civ., non ha carattere inderogabile e quindi è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa tale facoltà fino al termine del rapporto, dovendosi ritenere sufficiente - al fine di inte grare la deroga pattizia alla regolamentazione legale della facoltà di recesso - la mer a apposizione di un termine al rapporto di collaborazione professionale, senza necessità di un patto espresso e specifico. Ne consegue che, in tale evenienza, l'interru zione unilaterale dal contratto da parte del committe nte compo rta per il prestatore il diritto al compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto (Cass., sez. L, 7/10/2013, n. 22786; anche Cass., sez. L, 7/9/2018, n. 21904). 20 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### 8. In taluni casi si è ritenuto che l'obbligo di rimborso possa essere derogato dalle parti, le quali possono subordinare il diritto del professionista al compenso alla realizz azione di un determinato risultato, sicché il fatto oggettivo del mancato verificarsi dell'evento dedotto come oggetto della condiz ione sospensiv a, comporta l'esclusione del compenso stesso, salvo che il recesso ante tempus da parte d el cliente sia st ato causa d el venir meno d el risulta to oggetto di tale condizione (Cass., n. 14510 del 2012; Cass. n. 11497 del 1992). 
In que sto caso, dunque, la clau sola negoziale è a favore del cliente, in quanto, in caso di mancato avveramento della condizione, il professionista intellettuale non ha diritto al compenso. 
Ci si trova, insomma, dinanzi a clau sole convenzionali che denotano la derogabilità della norma di cui all'art. 2337 c.c., ad opera delle parti, talora a vantaggio di una, talora a vantaggio dell'altra.  9. Se così è, a llor a deve repu tarsi consentito, con speci fico riferimento alla prestazione resa dall'architetto, un accordo negoziale con cui si preveda che, in caso di recesso ad nutum da parte del cliente, nei confronti del professionista intellettuale, a quest'ultimo spetti anche il «mancato guadagno», come nell'ipotesi di cui all'art.  2227 c.c., event ualmente richiamat o - come n ella specie - in apposita convenzione tra le parti. 
Trattasi - è vero - di diversa disciplina, che il legislatore ha voluto disegnare proprio per mettere in evidenza le peculiari distinzioni tra il contratto d'opera manuale ed il contratto reso nell'ambito delle professioni intellettuali. Ciò, probabilmente, per garantire in modo significativo il peculiare rapporto fiduciario che dev e necessariamente intercorrere fra le parti n el contratto d'opera professionale, per tutto il corso di svolgimento dello stesso. 21 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### non sussistono i requis iti necessari per ritenere che l'art. 2237 c.c. - per lo men o con rifer imento al rapporto professionale tra architetto e cliente - costituisca una norma imperativa, e quindi inderogabile dalle parti.  10. E' sufficiente osservare che sovente sono ritenute imperative le norme che sono poste a presidio di interessi pubblicistici tutelati dalla ### come per esempio in materia di tutela - anche indiretta - della salute ( Cass., sez. 2, 18/7/200 3, n. 112 56, con riferimento ad una fornitura di caffè, ove le relative confezioni non recavano la data di scadenza del prodotto; Cass., sez. L., 6/5/2021, n. 12030, in ordine agli specifici requisiti richiesti per chi è chiamato a ricoprire l'incarico di direttore amministrativo della ### o in tema di tutela dell'evidenza pubblica (Cass., sez. 1, 12/8/2010, n. 18644 ove è considerat a norma imp erativa quella che att ribuisce all'amministrazione e all'ente aggiudicatore d ell'appal to la predisposizione del progetto esecutivo dell'opera sulla cu i base soltanto si può pro cedere all'affi damento dei lav ori; ved i anche Cass., sez. 5, 24/7/202 4, n. 206 13, in tema di disciplina del compenso degli am ministratori di società d i capitali). La norma imperativa è stata ravvisata anche in caso di condot te tenute in contrasto con norme penali (Cass., sez. 2, 19/7/2023, n. 21434; Cass., sez. 2, 7/3/2022, n. 7363). 
Pertanto, si è chiarito che, poiché a norma degli artt. 1418, 1419 e 1339 cod. civ. il contrat to è nullo quando è contrario a norma imperativa, salva l'eccezione di una diversa disposizione di legge, allorquando si sia in presenza di un a norma pro ibitiva non formalmente perfetta, cioè priva della san zione dell'invalidità dell'atto proibito, occorre specificamente controllare la natura della disposizione violata per dedurre la invalidità o la semplice irregolarità dell'atto e tale controllo si risolve nella indagine sullo scopo della 22 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### legge ed in particolare sulla natura della tutela apprestata, se cioè di interesse pubblico o privato, senza che soccorra il criterio estrinseco della forma (Cass., Sez.U., 21/8/1972, n. 2697; Cass., Sez.U., 16/11/2022, n. ###, ha, invece, escluso la natura imp erativa all'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993 in relazione al limite di finanziabilità del mutuo fondiario; Cass., Sez.U., 15/3/2022, n. 8472, che ha ricono sciuto la validità della fideiussione prestata da un confidi minore nell'interesse di un proprio associato).   11. La possibilità per le parti di derogare al disposto dell'art.  2237 c.c., con specifico riferimento all'architetto (o all'ingegnere), e quindi al «professionista tecnico», non solo quanto ai limiti al potere di recesso ad nutum, ma anche in ordine al riconoscimento, tramite accordo negoziale, del mancato guadagno, può individuarsi anche negli artt. 10 e 18 della legge 2/3/1949, n. 143, tuttora vigente. 
Si premette che tale normativa speciale trova applicazione solo in mancanza di un diverso accordo negoziale, come è accaduto nel caso che è oggetto di esame, in cui le parti hanno concordato di applicare al contratto di prestazione intellettuale ex art. 2237 quanto previsto per il contratto di prestazione manuale ex art. 2227 c.c., soprattutto per il riconoscimento anche del mancato guadagno.  ###. 2230 c.c., infatti, dispone che il contratto di prestazione d'opera intellettuale è regolato «dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente», facendo salve però «le disposizioni delle leggi speciali». 
Infatti, si è ritenuto che, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale (nella specie, tra architetti ed una società privat a), quando esista una valid a intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta valida anche nel caso di recesso del committente, con l'unica conseguenza della 23 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### riduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera, in proporzione della parte realizzata; né possono applicarsi le disposizioni dell'art.  10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, circa la maggiorazione del venticinque per cento del compenso, ope rando le stesse solo in mancanza di determinazione pattizia (Cass., sez. 2, 11/7/2011, 15206; più recentemente Cass., 15/12/2021, n. 40182).  12. ###. 10 della legge n. 143 del 1949, dunque, prevede che «la sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente art. 18. Rimane salvo il diritto del professio nista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso».  ###. 18, poi, della legge n. 143 del 1949, stabilisce che «quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, come si è detto sopra, ma si li mitano solo ad alcu ne funzioni parziali, alle q uali fu limitato l'incarico origin ario, la valutazione dei compensi a pe rcentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell'all egata tabella B aumentata del 2 5 per cento come nel caso della sospensione di incarico di cui al primo comma dell'art. 10».  13. Un elemento di interpretazione forte - che spinge verso la possibilità di deroga negoziale alle previsioni dell'art. 2237 c.c., con specifico riferimento ad ingegneri e architetti - affonda le proprie radici nella sentenza n. 366 del 2000 della Corte costituzionale, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 10, secondo comma, della legge n. 143 del 1949. 
In particolare, in motivazione si è chiarito che la maggiorazione del 25 per cento dei compensi, prevista dal combinato disposto degli 24 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### artt. 10 e 18 della legge n. 143 del 1949, nell'ipotesi di “sospensione” dell'incarico - anche se «il lemma è inte rpretato dalla costante giurisprudenza in senso ampio, comprensivo anche della revoca vera e prop ria» - costituisca una forma forfet taria di risarcimento del danno. 
Ha e videnziato la Corte cost ituzionale che «la suddetta maggiorazione è volta sia a compensare l'ingegnere o architetto per l'impossibilità di realizzare il proprio interesse alla fedele esecuzione del progetto predisposto; sia a tener conto della circostanza che il lavoro dell'ingegnere o architetto racchiude un 'utilità potenziale, suscettibile di essere apprez zata soltanto n ei successivi stadi di realizzazione dell'opera». 
Per tale ragione, dunque, si deve escludere «che l'indennità di cui agli articoli 10 e 18 della legge n. 143 e il risarcimento del danno abbiano le medesime natura e finalità, e che il secondo costituisca una duplicazione della prima».  ### il risarcimento del danno, nell'ipotesi prevista dall'art.  10, secondo comma, può essere preteso dal professionista soltanto «deducendo, e provando, l'altrui colpevole condotta» (si cita n. 401 del 1985). 
Precisa, quindi, la Corte costituzionale che «la maggiorazione del 25 percent o della tariffa in caso di revo ca dell'incarico non è ingiustificata […] il risarcimento del danno non può essere liquidato in assenza di una condotta colpevole del committente [… ] non è consentito il cumulo di inde nnità e risarcimento, ove questo sia maggiore». 
Pertanto, la disciplina di cui all'art. 10 della legge n. 143 del 1949 «appare rispettosa de lla peculiarità delle prestazioni d ovute a ingegneri e architetti, nella parte in cui prevede la maggiorazione del compenso, dovuta per legge, nel caso di revoca dell'incarico». 25 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### 13. La sentenza di questa Corte (n. 401 del 1985), richiamata espressamente dalla Corte costituzionale nella sentenza n.366 del 2000, affermava che, in tema di recesso dal contratto di prestazione d'opera professionale, l'art. 10 della legge 2 marzo 1949 n. 1 43 (tariffa degli ingegneri e architetti) diverge dalla disciplina comune di cui all'art. 2237 cod. civ., in quant o, pur non limitand o l'incondizionato diritto di recesso da tale norma concesso al cliente, pone a suo carico un'obbligazione indennitaria "ex lege", statuendo l'automatico aumento del compenso dovuto al professionista, nella misura del 25%. La norma del secondo comma dell'art. 10 configura, invece, una vera e propria obbligazione risarcitoria, consentendo al professionista di provare la colp evole condott a del cliente e di richiedere l'integrale ristoro del danno, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il giudice è tenuto a valutare e liquidare il danno nella sua interezza non potendo limitare il suo esame al danno eccedente il pred eterminato inde nnizzo, il quale resta assorbito nel risarcimento, ove risulti di entità minore del danno in concreto provato. 
In tal senso si è pronu ncia ta quest a Corte (Cass., sez. 1, 11/9/2009, n. 19700) successivamente, rilevando che la disciplina di cui all'art. 10 della legge n. 143 del 1949 «appare rispettosa delle peculiarità delle prestazioni d ovute a ingegneri e architetti, nella parte in cui prevede la mag giorazione del compenso, dovuta per legge, nel caso di revoca dell'incarico».  13.1. Già in precedenza la Corte costituzionale, con la sentenza n. 192 d el 1984, avev a ritenuto n on fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge n. 143 del 1949, con riferimento all'art. 3 Cost. 
Aveva, infatti, affermato che «la maggiorazione del compenso per l'incarico parziale, ha nella specie un sicuro e razionale nesso con 26 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### la natura e le modalità dell'opera prestata da ingegneri e architetti». 
Ciò in q uanto v a ravvisato «uno specifi co e rilevan te interesse dell'ingegnere od architetto a seguire lo svi luppo completo dell'opera», sia per quanto concerne «la fedele esecuz ione del progetto», sovraintendendo «direttamente all'integrale compimento dei lavori», sia perché «il progetto esige, invero, l'intuizione e la soluzione dei fondam entali problemi tecnico architettonici che condizionano il compimento dell'opera: e di questa esso contiene, in nuce, i caratteri e gli eventuali pregi». 
Di qui, la conseguenza che, per lo meno in materia di liquidazione dei compensi di ingegneri e architetti, vi sia spazio per la derogabilità di cui all'art. 2237 c.c. , con la previ sione convenzionale della corresponsione in favore del professionista intellettuale anche del mancato guadagno, in caso di recesso del cliente.  14. Permangono, invece, seri dubbi in ordine alla possibilità che, in presenza di interessi pubblicistici di elevato rilievo, perché tutelati dalla ### possa convenzionalmente derogarsi all'art. 2237 c.c., con la previsione che, in caso di recesso del cliente, quest'ultimo possa obbligarsi a pagare al professionista intellett uale anch e il mancato guadagno. 
Del resto, già in passato, questa Corte (Cass., sez. 3, 3/4/1974, n. 947) ha afferma to che «mentre, in te ma di contratt o d'opera manuale, il committente in caso di recesso, deve tenere indenne il prestatore d'opera, oltre che delle spese e del lavoro eseguito, del mancato guadagno, in vece, in tema di prestazione d'opera intellettuale, il cliente che recede non è tenuto a corrispondere un compenso professionist a per il mancato guadagno. E, cioè, è evidente che il legislatore ha inteso assicurare, in ogni caso, la concreta possibilità del recesso proprio per quel carattere fiduciario, particolarmente intenso del rapporto, negando al prestatore d'opera 27 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### il det to compenso e con ciò liber ando da remore di carat tere economico del cl iente (che de ve appunto sentirsi effe ttivamente libero di recedere dal contratto, qualora ritenga non più meritevole della sua fiducia professionista)». 
Peraltro, la dottrina ha rimarcato che, per quanto riguarda in particolare la prestazione d'opera del professionista, la difesa legale, come pure la cura di un malato, vengono qui in considerazione non già per quel risultato che da esse può attendersi in un momento successivo, ma come complesso di attività dovute dal debitore in relazione ad un'utilità immediata, che discende dalla loro idoneità a far conseguire altra utilità ### per i fini del cliente. 
Nel caso di attività dell'avvocato o del medico è chiaro che vengono in rilievo interessi pu bblici costituzionalmente prote tti, come il diritto alla difesa delle proprie ragioni ex art. 24 Cost. ed il diritto alla salute ex art. 32 Cost., con la possibilità concreta che si ponga la questione della natura imperativa dell'art. 2237 c.c., con riferimento a tali specifiche fattispecie.  14.1. Per lo meno in questi specifici ambit i potreb be essere seguita la dottrina, per la quale gli elementi fiduciari e l'analogia con l'appalto danno corpo alla convinzione che si tratti di un'ipotesi di recesso che non richiede motivazione ed è del tutto arbitrario. È proprio perché il recesso del cliente prescinde dalla presenza o meno di giust i motivi a carico del p restatore d'opera inte llet tual e, la risoluzione unilaterale del contratto ha effetto ex nunc, ma il cliente è in ogni caso tenuto a determinate prestazioni. 
Insomma, la disciplina speciale dell'art. 2237 c.c. trova il suo fondamento nella natura fiduciaria del rapporto, che determina la prevalenza dell'interesse ### del cliente, rispetto a quello del professionista. ### del professionista a portare a compimento l'opera intellett uale, anche per i riflessi di natura morale che ne 28 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### derivano, non trova nella vigente normativa autonoma tutela, tanto che la dich iarazione negoziale di recesso viene qualificata come negozio astratto, seppure esistano norme in senso contrario, che però, per la loro specifica portata, non sembra possano incidere sul principio generale della disposizione esaminata. 
Per tale r agione l'art. 2237 c.c. attribuis ce al cliente l'incondizionato diritto, potesta tivo, di recedere dal rapporto, ponendo a carico dello stesso cliente il solo vincolo di corrispondere il compenso per l'opera prestata dal professionista.  15. Presenta aspetti condivisibili, allora - nell'ambito circoscritto di talune professioni intellettuali particolarmente sensibili alla tutela di valori costituzionali - la tesi dottrinale per cui le ragioni sulle quali si fonda la tutela d el premin ente interesse del cliente, vanno ricercate nella circostanza che la prestazione d'opera intellettuale è destinata a soddisfare gli inte ressi del creditore-cliente, cui si aggiunge, a rafforzare la valutazione del legislatore, la particolare natura e centralità degli interessi medesimi, che spesso assumono - in partico lare nelle tradizionali professioni liberali - rilievo costituzionale, come appunto indicat o per le professioni dell'avvocato e del medico.  16. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «illegittimità del capo della sentenza con cui è stata rigettata la domanda di pagamento della fattura n. 3/2012 di euro 26.698,21 e n. 5/2012 di euro 12.863,51. A. violazione e falsa applicazione di legge: art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione ai principi in tema di frazionamento del debito». 
Il giudice d'appello erroneamente, decidendo sul secondo motivo di gra vame articolato dal ricorrent e, relativo all'attività esp letata dall'### con riferimento alla real izzazione dell'### e segnatamente in relazione alla fattur a n. 3 del 2012 per e uro 29 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### 26.698,21 ed alla fattura n. 5 del 2012, per euro 12.863,51, avrebbe ritenuto improcedibile la domanda per illegittimo frazionamento del credito, avendo in precedenza il ricorrente chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nell'anno 2011 dal tribunale di Napoli, per tutte le prestazioni eseguite fino alla revoca degli incarichi, avvenuta con delibere del DG n. 521 del 2010 e n. 522 del 2010. 
Sussisterebbe, aggiunge il ricorrente, un «interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata», senza contare che la stessa Corte di cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 4080 del 2017 ha reputato che «il creditore può , in relazione ad un singolo, unico credito, agire con ricorso monitorio per la somma p rovata do cumenta lmente e con il proce dimento sommario di cognizione per la parte residua senza incorrere in un abuso dello strumento processuale per frazionamento del credito». 
Poiché il ricorrente che ha agito con ricorso monitorio per la somma prov ata documentalmente avrebbe diritto di agire in via ordinaria per ottenere, invece, il pagamento dell'attività residua.  16.1. Sempre n ell'ambito del secondo mo tivo di ricorso per cassazione, ma sotto la lettera B (a pagina 10 del ricorso) il ricorrente lamenta la «nullità della sentenza per irragionevolezza e, dunque, carenza, della motivazione (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 132, 2º comma, n. 4, c.p.c.) e, comunque, sua illegittimità per vizio di motivazione (art. 360, primo comma, 5, c.p.c., per omesso esame di fatti decisivi ai fini della decisione, oggetto di discussione tra le parti)». 
Il ricorre nte, infatti, aveva chiesto, in v ia subordinata, il pagamento delle dette due fatture e, in particolare della fattura n. 5 del 2012, «a titolo di ingiustificato arricchimento», sicché sarebbe errata la motivaz ione de lla Corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto che «la declaratoria di improcedibilità della domand a 30 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### comporta il rituale assorbimento delle ulteriori due questioni oggetto del motivo d'appello, attinenti al merito della stessa». 
In particolare, si impugna la sentenza d'appello nella parte in cui è stata rigettata la «quarta censura» relativa alla «illegittimità della sentenza nella parte in qua per omessa pronuncia sulla domanda subordinata volta ad ottenere il pagamento delle predette fatture, se non altro, a titolo di ingiustificato arricchimento». 
Ad avviso d el ricorrente, la domanda di in giustificato arricchimento, presupponendo che la p restazione non sia riconducibile nell'ambito del rap porto contrattuale, «non può mai dare origine ad un indebito fraz ionamento del credito» , sicché si sarebbe dinanzi ad un vizio di nullità per omessa motivazione in quanto manifestamente irragionevole. 
Del resto, la domanda di ingiustificato arricchimento, in ordine a quanto spettante all'architetto ### per la fattura n. 5 del 2012, era stata proposta «a pag. 12 della propria conclusionale», con cui si era dedotto « D. in via gradata: domanda di in giustificato arricchimento - ### quanto sopra, in via tuzioristica, non può che ribadirsi, ad ogni mo do, che le attività espletate, in quanto esplicitamente richiesta dall'appellata (e quin di necessaria) dovranno, se non altro, essere remunerate a titolo di ingiustificato arricchimento considerato che delle stesse l'A.O. si è irrefutabilmente avvantaggiata a spese del ### Arlocchio, il quale ne ha sopportato tutti i costi».  ###à resa ad oggetto della fattura n. 5 del 2012 era stata, dunque, espletata a seguito di specifica richiesta della committente A.O. e, anzi, add irittura dietro ### diffida. Il tutto, peraltro, dopo la revoca dell 'incarico e dopo la propo sizione del ricorso monitorio, promosso infatti del 2011.  17. Il motivo è inammissibile. 31 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### realt à, la Corte d'appello ha, dapprima, riportato quanto affermato dal tribunale di Napoli, ossia che «la prima domanda di pagamento (…) è improcedibile per in debito frazionamen to del credito in quanto, come dichiarato dalla stessa parte attrice nell'atto di citaz ione alla pagina 19, per il recupero dei compensi re lativi all'attività svolta fino alla revoca dell'incarico questi ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo n. 7680/2011 opposto dalla ### A. ### Successivamente, la Corte territoriale ha aggiunto in motivazione che «nel caso di specie, l'appellante aveva chiesto ed ottenuto dal tribunale di Napoli il decreto ingiuntivo n. 7380/2011 per il recupero dei compensi relativi all'attività svolta fino alla revoca dell'incarico […] ### la proposizione in un giudizio (peraltro successivo a quello instauratosi a seguito di opposizione a detto decreto ingiuntivo) della domanda di pagament o per compensi relativi a pretese attinenti all e medesime prestazioni, non ché al medesimo rapporto intercorrente tra le parti, comporta un indebito frazionamento del credito con conseguente im procedibilità de lla domanda».  ### la Corte d'appello ha espressamente affermato che vi sarebbe stata una duplicazione di richieste da parte dell'### tant'è vero che tr attavasi di p retese att inenti alle «medesime prestazioni». 
Il ricorrente, con il motivo di impugnazione, non censura in alcun modo l'affermazione della Corte d'appello, relativa alla duplicazione delle richieste di pagamento, non confrontandosi su tale dirimente aspetto della controversia. 
Il motivo, dunque, non risulta specifico e non intacca in alcun modo l'affermazione perentoria resa dalla Corte territoriale, in ordine alla duplicazione della richiesta di pagamento. 32 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### 18. Il terzo motivo di impugnazione è infondato. 
La Corte d 'appello, nell'accogliere il motivo di impugna zione relativo alla domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., in relazione al la delib era del diretto re generale n. 924 del 23/9/2002, per la realizzazione dei padiglioni ai sensi dell'art. 70 della legge n. 67 del 19 88, ha quan tificato la somma spettante all'### in via equit ativa ne lla somma d i euro 200.000,00, liquidata «all'attualità», a fronte della richiesta di pagamento di euro 278.279,00. 
L'### i è stato condannato al pag amento dell'importo di euro 200.000,00 «oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo». 
Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha chiesto il riconoscimento degli interessi, non a d ecorrere dalla data de lla sentenza, ma dalla data de lla perdit a di godimento del bene (si citano Cass., n. 6981 del 1986; Cass., n. 1690 del 1991; Cass., 10433 del 1992; Cass. n. 11296 del 1993; Cass. n. 12779 del 1993; Cass. n. 517 del 1994; Cass. n. 12493 del 1997).  ### nella specie, poiché il progetto preliminare dell'intera fase 2° è stato approvato dall'ospedale ### con la delibera 1200 del 13/12/2000 e regolarmente finanziato sempre nel 2000, gli interessi, al tasso moratorio o, comunque , in subordine, quello legale, devono decorrere «dal dicembre 2000».  19. Inve ro, va condiviso l'orientamento consolidato di q uesta Corte per cui l'indennizzo ex art. 2041 c.c. , in qu anto cre dito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dip endente dal mancato tempestivo 33 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compen sativi, i quali sono diretti a coprir e l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi im piegati nell'ope ra, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (Cass., sez. 1, 5/10/2022, n. 28930 ; Cass., sez. 3, 28/1/2013, n. 1889; Cass., sez. 1, 11/5/2007, n. 10884; Cass., sez. 2, 26/11/1986, n. 6981).   20. Trattasi di debito di valore, si cché deve applicarsi la giurisprudenza di questa Corte per cui il d ebito di valore , va computato tenendo conto sia della rivalutazione monetaria che degli interessi legali, i quali, p erò, non p ossono e ssere calcolati sulla somma interamente rivalutata, ma, alternativamente, o sulla somma via via rivalutata, oppure sulla somma interamente rivalutata, ma con applicazione di un tasso determinato in via equitativa (Cass., sez. 2, 19/1/2022, n. 1627).  21. Si muove dal principio univoco che, trattandosi di debito di valore, deve essere ne cessariamente riconosciuta la rivalutazione monetaria. 
Infatti, l'obbligazione risarcitoria (del danno da occupazione appropriativa) costituisce debito di valo re e deve reintegrare p er equivalente, alla data di determinazione del dovuto, le perdite ed i mancati guadagni, conseguendone che, in aggiunta alla rivalutazione, sulla somma liquid ata alla data di consumazione dell'illecito, da rivalutare anno per anno fino alla decisione, potranno spettare gli interessi compe nsativi per il ritardato pagamento di quanto dovuto, sempre che i mancati guadagni siano provati d al creditore (Cass., 9 luglio 2014, n. 15604; Cass., 21 aprile 2006, 9410). Il pregiudizio deriv ante da l ritardato conseguimento del 34 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### risarcimento del danno deve dunque essere liquidato mediante gli interessi legali computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno ovvero su tale somma rivalutata in base ad un indice medio (Cass., 9 luglio 2014, n. 15604; Cass., 3 agosto 2010, n. 18028; Cass., 14 ottobre 2013, n. 23232). 
Del resto, per questa Corte l'indennizzo ex art. 2041 cod. civ., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalut azione monetaria sopr avvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a p rescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. 
La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pre giudizio subito dal creditore per il mancato e diverso go dimento dei beni e dei servi zi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (Cass., 28 gennaio 2013, n. 1889). 
Inoltre, la presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore è correlata esclusivamente all'impiego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire una '"utilitas" s uperiore, in termini percentuali, al tasso di rivalutazione. Il riconoscimento di interessi costituisce in tale ipotesi una mera m odalità liquidat oria, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non è invece inibito al giudice di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamen te rivalutate; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un 35 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale (Cass., 17 maggio 2005, n. 10354).  22. ### della Cassazione (17 febbraio 1995 n. 1712) hanno stabilito che il risarcimento del danno da fatto illecito deve ricomprendere sia l'equivalente del bene perduto (e q uindi la rivalutazione monetaria al momento del fatto) sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario per tutto il tempo che intercorr e tra il fatto e la liquidazione ###. La giurisprudenza ha adottato la categoria degli interessi compensativi, allargando la fattispecie di cui all'art. 1499 c.c., i quali prescindono dalla mora e dai presupposti di liquidità ed esigibilità di cui all'art. 1282 c.c.. Gli interessi (che ristorano il danneggiato del mancato guadagno) vanno calcolati sulla somma via via rivalutata di anno in anno. Infatti, deve escludersi che gli interessi siano applicati sulla somma già interamente rivalutata, perché si attribuirebbe al creditore un valore a cui egli non ha diritto.  23. ### va condivisa la giurisprudenza di legittimità per cui nei debiti di valore gli intere ssi compensat ivi costituiscono una modalità liquidatoria del dan no causato dal ritardato pagament o dell'equivalente monetario attuale della somma dovut a all'epoca dell'evento lesivo. Tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezz i monet ari tra la somma rivaluta ta riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allor a dovutogli secondo le for me considerate ordinarie nella comune esperienza oppure in impieghi più remunerativi, la seconda somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile 36 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso (Cass., 24 ottobre 2007, 22347). Il giudice del merito è ten uto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass., sez. L, 2 0/1/2020, n 1111), non essendovi alcun auto matismo nel riconosci mento degli interessi compensativi (Cass., sez. 3, 13/7/2018, n. 18564). È necessaria, dunque, la prova, anche in via presuntiva, del mancato guadagno derivante dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul pian o probatorio, la dimo strazione del magg ior danno nell'obbligazione di valuta, ma criteri differ enti (Cass., sez . 3, 8/11/2016, n. 22607). 
Nel caso in esame, la Corte territ oriale ha proceduto alla liquidazione dell'indennizzo in via equitativa, calcolandolo «all'attualità», quindi con una somma ricomprensiva di interessi e rivalutazione fino al momento della decisione. 
Ovviamente, una volta determin ato l'ammontare de l risarcimento «all'attualità», si conv erte in ob bligazione di val uta, sulla quale decorrono gli ordinari in teressi legali dalla data della decisione fino al saldo defin itivo (Cass., sez . 1, 2 0/4/2023, 10634). 
La pred etta specifica allegazione non v'è stata da parte dell'appellante.  24. La sentenza deve, dunque, essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che provvede rà anche sulle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M. 37 RG n. 17619/2022 Cons. Est. ### D'### il primo m otivo; dichiara inammissibile il secondo; rigetta il terzo; cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 23 ottobre 

causa n. 17619/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Scotti Umberto Luigi Cesare Giuseppe, D'Orazio Luigi

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26573/2025 del 02-10-2025

... sulla questione re lativa alla in ammissibilità della compensazione, ritenendola invece correttamente ammissibile trattandosi di compensazione impropria (Cass. n.13647/19). 6.- Con il sesto motivo, si sostiene la violazi one e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione alla mancata pronuncia del collegi o in ordine alla censura formulata dal ### al capo quinto dell'atto d'appello che si riferisce alla condanna solidale, quale debitore in solido. 6.1. Il motivo deve essere disatteso posto che la Corte d'appello ha pronun ciato implicitament e e correttamente anche sull'esistenza della responsabi lità integrale del ricorre nte, secondo la regola generale posta dall'art. 1294 c.c. e dall'art.2055 c.c. in capo al co rresponsabile sol idale, avendo confermato in toto la pronuncia di primo grado. 7. Con il settimo motivo, in conseguenza dell'accoglimento del sesto motivo, si reitera la domanda di pagamento in proprio favore del TFR pari ad € 20.738,14. 7 7.1. Il motivo è infondato in conseguenza del rigetto del sesto motivo. 8.- Per le rag ioni esposte il ricorso deve essere complessivamente rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali come in (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 23761-2023 proposto da: ### rappresentato e difeso dal l'avvocato ### - ricorrente - contro ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro temp ore, rappresentata e di fesa dagli avvocati ### CARDILLO, ### - controricorrente - avverso la sentenza n. 1348/2023 della CORTE ### di NAPOLI, depositata il ### R.G.N. 3171/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dal ###. ### Fatti di causa La Corte appello di Napoli, con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello proposto da ### avverso la sentenza del ### R.G.N. 23761/2023 Cron. 
Rep. 
Ud. 10/07/2025 CC tribunale di Napoli che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto per ottenere il pag amento del ### in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da ### aveva condannato ### al pagamento quale condebitore in solido della somma di € 199.256,78 oltre accessori, in conseguenza dell'attività svolta in concorrenza, in violazione degli artt. 2104 e 2105 c.c. ed a titolo di risarcimento del danno per retribuzioni inutilm ente corrisposte ai sensi dell'articolo 2033 c.c. a causa della mancanza del la controprestazione lavorativa. 
A fondamento della decisione la Corte d'appello ha rilevato che erano coperte da giudicato le domande azionate in via riconvenzionale riguardo ai buoni pasto ed al risarcimento per danno all'immagine non essendo state fatte oggetto di appello incidentale. Inoltre ha rilevato che era passato in giudicato a seguito della or dinanza n. 5081 del 2020 della Corte di cassazione la sentenza della Corte d'appello in merito alla legittimità del licenziamento intimato allo stesso ### per la concorrenza sleale e la violazione del dovere di fedeltà; la Corte ha affermato inoltre che alla luce delle prove testimoniali fosse provata la condotta di concorrenza sleale con violazione del dovere di fedeltà ex art. 2105 c.c. tenuto conto della circostanza che ### svolgeva un'attività rilevante per la so cietà e non essendo emersa - diversamente da quanto ribadito nell'atto di appello - alcuna ingerenza nel subappalto in questione del responsabile ### In sostanza, i giudici di merito hanno confermato la tesi della datrice di lavoro ### secondo cui il lavoratore ora ricorren te, unitamente ad altri corresponsabili, avevano costituito, servendosi di prestanomi, un'altra società di vigilanza, la ### alla quale erano stati conferiti 3 in subappalto i servizi di vigilanza non armati appaltati dalla ANM per un prezzo orario del servizio superiore sia al costo di cui alla t abella ministeriale di riferimento per gli appalti del settore per l'anno 2015 e 2016, sia a quello per l'impiego di custodi di livello F del ### vigilanza. Era infatti emerso che i prezzi dei subappalti erano gonfiati di quel poco necessario per garantire un utile al ### e agli altri corresponsabili. Nessuna ingerenza nel subappalto era emersa in vece da parte del responsabile ### indic ato dal lavor atore come deus ex macchina della società ### Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassa zione ### con sette motivi di ricorso ai quali ha resistito con contro ricorso ### service ### Il ricorrente ha depositato memoria difensiva prima del l'udienza. Dopo la decisione, il Collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni previsto dalla legge. 
Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2105, 1218, 1223, 1227, comma 2 c.c. , ex articolo 360 n.3 c.p.c., in quanto la conclusione del contratto di subappalto non er a avvenuta all'i nsaputa della ### bensì con il suo pieno avallo perché era stata condivisa o avallata da ### come emergeva dalla sentenza.  2.- Con il secondo motivo, si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'autorizzazione da parte del ### alla conclusione del contratto di subappalto.  2.1. I primi due motivi, da esa minare unitariam ente per connessione, devono essere disa ttesi posto che non sottopongono a censura una tesi giuridica sostenuta dai giudici di merito bensì la diversa valutazione dei fatti operata dagli 4 stessi giudici circa il coinvolgimento e l'ingerenza del ### e suo tramite della ### che i giudici hanno motivatamente escluso, peraltro attrav erso una doppia conforme pronuncia. Che il ### fosse stato a conoscenza o meno, che abbia stabilito il prezzo o meno, configurano questioni di fatto che mirano al coinvolgimento della società e non certamente di diritto ed i motivi sono perciò inammissibili posto che la ricorrente denuncia l'esistenza del vizio di cui al 5 dell'art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. “doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall'art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di ri getto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. 
Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019).  3.- Con il terzo motivo si deduce la violazione e fals a applicazione dell'articolo 2697 c.c. per avere la Corte d'appello confermato la condanna del ### a pagare la somma di euro 209.464,36 a titolo di risarcimento dell'asserito danno derivante dalla conclusione del co ntratto di subappal to con la ### in particolare, secondo la Corte d'appello tale somma era il risultato della sottrazione complessiva del corrispettivo orario pari a euro 13 all'ora, applica to per il subappalt o alla società ### e del corrispettivo che sarebbe stato applicato dalla società opponente pari a euro 7,68 all'ora. Si sostiene da parte del ricorrente che manchi del tutto la prova del fatto che la ### avrebbe fissato come prezzo orario del servizio un corrispettivo di euro 7,68 all'ora. 
Anche tale motivo è all'evidenza inammissibile perché mira alla rivalutazione dei fatti di causa ed attiene alla entità del danno 5 che secondo la Corte d'appello era provato. In ogni caso non può predicarsi alcuna violazione del l'art. 2697 c.c. che può essere ipotizzata solo quando manchi la prova dei fatti e la causa viene decisa con applicazione della regola di giudizio, ponendosi a car ico della parte l'onere della prova di cui non sarebbe gravata (v. ad es. sentenza n. 17313 del 19/08/2020); ma non anche quando il giudice abbia deciso la causa attraverso la valutazione delle acquisizioni istruttorie poichè in questo caso può essere ip otizzato solo un erroneo apprezzamento sulla valenza della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.  4.- Con il quarto motivo si afferma la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. ai sensi dell'articolo 360, numero 4 c.p.c. per avere la Corte d'appello confermato la condanna del ### a restituire alla ### la somma di euro 10.530,56 a titolo di retribuzione indebitamente percepita, sul presupposto che la prova testimonia le espletata nel parallelo giudizio di impugnativa del licenziamento av rebbe confermato lo svolgimento da parte del ### durante il suo orario di lavoro, di prestazioni in favore della ### per due volte a settimana per quattro ore al giorno, dal mese di aprile 2015 sino al 30 novembre 201.  4.1. Il motivo è parimenti inammissibil e, avendo la Corte d'appello confermato la valutazione del danno da risarcire effettuata in primo grado in via equitativa e sulla base delle prove testimoniali, senza violare né l'art.115 né l'art.116 c.p.c.; peraltro una censura relativa alla violazione e falsa applicazione delle norme in questione non può porsi nel giudizio di cassazione per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, 6 ovvero disposte d'u fficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento cr itico, elem enti di prova soggetti invece a valutazione ( Cass. n. 1229 del 17/01/2019).  5.- Con il quinto moti vo si sostiene la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'inammissibilità della compensazione operata dal collegio con le somme dovute a titolo di TFR dalla ### in forza dell'articolo 1246, numero 3 c.c. e dell'articolo 545 c.p.c.  eccepita anche in appello ex articolo 360, numero 4 c.p.c.  5.1. Il motivo non è fondato posto che la Corte d'appello non può aver violato l' art.112 c.p.c. essendosi motivatamente pronunciata sulla questione re lativa alla in ammissibilità della compensazione, ritenendola invece correttamente ammissibile trattandosi di compensazione impropria (Cass. n.13647/19).  6.- Con il sesto motivo, si sostiene la violazi one e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione alla mancata pronuncia del collegi o in ordine alla censura formulata dal ### al capo quinto dell'atto d'appello che si riferisce alla condanna solidale, quale debitore in solido.  6.1. Il motivo deve essere disatteso posto che la Corte d'appello ha pronun ciato implicitament e e correttamente anche sull'esistenza della responsabi lità integrale del ricorre nte, secondo la regola generale posta dall'art. 1294 c.c. e dall'art.2055 c.c. in capo al co rresponsabile sol idale, avendo confermato in toto la pronuncia di primo grado.  7. Con il settimo motivo, in conseguenza dell'accoglimento del sesto motivo, si reitera la domanda di pagamento in proprio favore del TFR pari ad € 20.738,14. 7 7.1. Il motivo è infondato in conseguenza del rigetto del sesto motivo.  8.- Per le rag ioni esposte il ricorso deve essere complessivamente rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali come in dispositivo.  9.- Sussistono altresì le condizioni per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rico rso, a norma del l'articolo 13, comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002.   P.Q.M.   La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proc essuali che si liquidano in € 5000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli altri oneri di legge. 
Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater d.p.r. n.115 del 2000, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, d ell'ult eriore im porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### nella ### camerale del 10.7.2025 ### dott.ssa ### 

Giudice/firmatari: Leone Margherita Maria, Riverso Roberto

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Giudice di Pace di Civitavecchia, Sentenza n. 830/2025 del 21-11-2025

... ### come da procura in atti, -RESISTENTE oggetto: compensazione pecuniaria reg. Ce 261/04. conclusioni: le parti hanno concluso come in atti. ### ricorso e pedissequo decreto tempestivamente notificato, ### citava in giudizio dinanzi al Giudice di ### di ### la ### per ivi sentir dichiarare la responsabilità della compagnia aerea nel ritardo del volo con conseguente condanna della stessa alla compensazione pecuniaria dovuta per inadempimento al contratto di trasporto aereo, oltre le spese di lite. Parte attrice assumeva di aver acquistato i biglietti aerei della compagnia convenuta del volo ### 3887 con itinerario ### - ### F.co del 19.5.2023. Il volo subiva la cancellazione e parte attrice si attivava per ottenere la compensazione pecuniaria. All'udienza dell'8.4.2025 risultava tardivamente costituita parte convenuta che assumeva l'esimente dalla compensazione pecuniaria per l'evento eccezionale dello sciopero del 19.5.2023. Il Giudice, all'udienza del 18.11.2025 tratteneva in decisione dopo discussione con riserva di deposito della sentenza nei termini di legge. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda deve essere accolta. La domanda volta all'ottenimento della compensazione (leggi tutto)...

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N.RG 1465 / 2024 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE SENTENZA Il Giudice di ### di ### Dott. ### nella causa civile R.G. n. 1465 / 2024 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### - Avv.  ### - Avv. ### -RICORRENTE contro ### (CF ###) rappresentato e difeso dall'avvocato ### come da procura in atti, -RESISTENTE oggetto: compensazione pecuniaria reg. Ce 261/04.  conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.  ### ricorso e pedissequo decreto tempestivamente notificato, ### citava in giudizio dinanzi al Giudice di ### di ### la ### per ivi sentir dichiarare la responsabilità della compagnia aerea nel ritardo del volo con conseguente condanna della stessa alla compensazione pecuniaria dovuta per inadempimento al contratto di trasporto aereo, oltre le spese di lite.   Parte attrice assumeva di aver acquistato i biglietti aerei della compagnia convenuta del volo ### 3887 con itinerario ### - ### F.co del 19.5.2023. Il volo subiva la cancellazione e parte attrice si attivava per ottenere la compensazione pecuniaria.  All'udienza dell'8.4.2025 risultava tardivamente costituita parte convenuta che assumeva l'esimente dalla compensazione pecuniaria per l'evento eccezionale dello sciopero del 19.5.2023.   Il Giudice, all'udienza del 18.11.2025 tratteneva in decisione dopo discussione con riserva di deposito della sentenza nei termini di legge.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda deve essere accolta.   La domanda volta all'ottenimento della compensazione pecuniaria per ritardo del volo risulta confermare che anche per i ritardi viga l'applicabilità della tutela dei passeggeri aerei e quindi non solo nei casi di voli aerei cancellati. Infatti, con la sentenza della Corte di Giustizia del 19.11.2009 (causa riunita C-402/07 e C 432/07) l'organo di giustizia europea ha confermato il diritto alla compensazione pecuniaria anche per i ritardi sui voli.   La giurisprudenza di legittimità ha posto per l'attore passeggero un unico obbligo, infatti la Suprema Corte ha precisato che : “In tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla ### di ### del 28 maggio 1999 e dal ### n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione ### o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del ### n. 261 del 2004 (Cass. 24547/18).   Ciò premesso, occorre aggiungere che, con l'adozione del regolamento n. 261/2004, il legislatore intendeva altresì bilanciare gli interessi dei passeggeri del traffico aereo e quelli dei vettori aerei, istituendo alcuni diritti a favore di tali passeggeri egli ha al contempo disposto, al considerando 15 e all'articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento, che i vettori aerei non siano tenuti al versamento di una compensazione pecuniaria se possono dimostrare che la cancellazione del volo o il ritardo prolungato sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all'effettivo controllo del vettore aereo.   Nel caso di specie, la compagnia aerea opponente ha sostenuto l'eccezionalità di un evento imprevedibile ovvero lo sciopero nazionale depositando la comunicazione ### dell'avviso di sciopero.   All'esito dell'istruttoria sul punto il Giudice ritiene di considerare il lamentato evento imprevedibile non idoneamente provato in quanto la compagnia aerea ha unicamente allegato la nota ### relativa allo sciopero senza tener conto che lo sciopero era già stato proclamato nel rispetto dei termini di legge previsti e quindi con preavviso di oltre 15 giorni precedenti, inoltre, a causa di disastro meteo sulla regione ### lo sciopero era stato tempestivamente posticipato al 4.6.2023, come da fatto notorio, così venendo meno il giustificativo invocato dalla compagnia aerea.   Inoltre, nel caso di specie, la compagnia aerea non ha offerto la prova di aver adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie ad evitare il ritardo.   ### la giurisprudenza della Corte Europea spetta, infatti, al giudice nazionale valutare l'ammissibilità e il valore probatorio dei documenti e di ogni altro elemento fornito dal vettore aereo in base alle norme nazionali in materia di prova, purché l'applicazione di tali norme rispetti i principi di equivalenza e di effettività. Il giudice nazionale deve anche stabilire se le prove siano sufficienti a dimostrare che sussistono le condizioni di cui all'art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004. (###-396/06 ###. Kramme contro ### A/S).   Orbene, nel caso di specie la compagnia non ha indicato con esito positivo alcuna delle motivazioni richiamate dalla Corte UE come dovute a causa di forza maggiore o imprevedibili, relativamente al volo in questione.   ### giudicante, alla luce della domanda, delle prove offerte e della giurisprudenza indicata, condanna la compagnia convenuta al pagamento della complessiva somma di € 250,00 quale compensazione pecuniaria così come riconosciuta dal regolamento CE 261/2004 a tutela dei passeggeri aerei, stante la distanza chilometrica del tragitto aereo.   Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in considerazione dell'art. 4/8° comma del D.M. 147/22.  P.Q.M. Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti della ### ogni diversa istanza, eccezione e deduzione rigettata, così provvede: - accoglie la domanda introdotta da parte attrice per i motivi in narrativa descritti e per l'effetto, riconosciuta la responsabilità della compagnia aerea convenuta, la condanna al pagamento in suo favore di € 250,00, oltre interessi come per legge, - condanna la compagnia convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 643,00 di cui € 43,00 per spese, € 600,00 per onorari, oltre I.v.a., Ca e accessori come per legge. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ####

causa n. 1465/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Paola Lombardi

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 23/2019 del 08-01-2019

... di proposizione della controversia, giustificano la compensazione di metà delle spese di lite tra le parti. La residua parte segue il principio della soccombenza e viene calcolata come in dispositivo, per le fasi della controversia concretamente svoltesi. P.Q.M. Il Tribunale di ####, in persona del giudice monocratico Dott.ssa ### definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 235/2012 emesso l'1.04.2012 dal Tribunale di ### 2) Compensa nella misura della metà le spese di lite tra le parti e condanna l'### di ### in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore di parte opposta, della residua metà, che liquida in euro 3.729,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge; Così deciso in ### il 4 gennaio 2019. IL GIUDICE Dott.ssa ### n. 2190/2012 (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico, Dott.ssa ### ha pronunciato, la seguente ### causa civile iscritta al n. 2190 del ### dell'anno 2012 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente TRA ### di ### in persona del ### e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliati in ### alla ###. 
Cortese n. 25, presso l'### legale dell'### rappresentata e difesa degli avv.ti ### e ### giusta procura in calce alla comparsa conclusionale con contestuale costituzione di nuovi difensori, ### E ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliati in ### alla ###. Crispi n. 174, presso lo studio dell'avv.  ### unitamente all'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, #### Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente, in epigrafe indicata, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 235/12 emesso dal Tribunale di ### attraverso il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della società opposta, in persona del legale rappresentante p.t., della complessiva somma di ### 634.524,94 oltre interessi moratori e spese, quale somma corrispondente al saldo delle per prestazioni sanitarie erogate negli anni 2004-2010.  ### a sostegno della spiegata opposizione, ha eccepito che la somma richiesta non era dovuta in quanto inerente ad attività svolta in eccesso rispetto ai tetti di spesa prefissati, e quindi non ricompresa nella convenzione stipulata con il servizio sanitario nazionale. In particolare, quanto alle fatture inerenti gli anni 2004-2006 l'istante ha dedotto come il tetto dovesse intendersi omnicomprensivo sia delle prestazioni erogate in favore di cittadini residenti che non residenti nella ### a mente della deliberazione della giunta ### n. 328/2007 nonché nell'### 2008-2009 e, quanto ai crediti portati dalle fatture relative agli anni2008-2010 che, a mente dall'art. 7 Regolamento regionale 11/09, non fossero dovute le somme trattenute per il ticket incassato dalla struttura. 
Pertanto, l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite. 
Instauratosi il contraddittorio, la società opposta in persona del legale rappresentante p.t., si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto nonché la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., premettendo che tra le parti interveniva un accordo transattivo, ritualmente versato in atti, a mente del quale la ### s.p.a., con espresso atto, si impegnavano a rinunciare espressamente ed irrevocabilmente a qualsiasi procedimento pendente, limitatamente ai crediti oggetto di transazione. 
Chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo nel minore importo di euro 218.658,53, deducendo che il tetto massimo di spesa era riferito solo ed esclusivamente alle prestazioni erogate in favore degli assistiti residenti nella regione ### come previsto dall'art. 4 del contratto intercorso tra le parti, sicché l'eccedenza richiesta si giustificava in ragione della circostanza che le prestazioni fossero state rese ad assistiti extraregione; inoltre, rappresentava come l'importo dei ticket incassati pure non potesse essere computato nel tetto massimo fatturabile, come affermato dal Ministero della ### con nota in data ###, nonché nell'accordo del 23.05.2011 concluso tra Ministero della ### Ministero dell'economia e delle ### e la ### Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Nelle more del giudizio, parte opposta rappresentava come in occasione delle prestazioni di assistenza termale per il periodo maggio-giugno 2016, l'Asp con nota del 5.09.2016 comunicava che avrebbe operato una decurtazione ed avrebbe trattenuto l'ulteriore somma di euro 15.513,77 “in esecuzione della deliberazione 379/16”, a suo dire, mai comunicata. 
Per tale ragione, venendo meno l'accordo da cui scaturiva l'atto di rinuncia, all'udienza del 2803.2016, le ### revocavano espressamente all'atto di rinuncia, precisando di agire per l'intera somma portata dal decreto ingiuntivo qui opposto. Il ###, prima udienza celebratasi innanzi al sottoscritto giudice, la causa veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.  #### spiegata dalla ### in persona del legale rappresentante p.t., è infondata per i motivi di seguito indicati. 
Giova ricordare che per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261). 
Sempre per costante giurisprudenza - sia di legittimità sia di meritola contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo. 
Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 Nella fattispecie sono incontestate le seguenti circostanze: - ### di ### s.p.a. struttura provvisoriamente accreditata con l'### opponente, è autorizzata ad erogare prestazioni sanitarie ai sensi della L.  n. 833 del 1978; - ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma II, del D.Lgs. n. 502 del 1992 tra le parti è stato sottoscritto un contratto avente ad oggetto le prestazioni rese, in data 26 novembre 2004 tra l'ex ### n. 6 di ### e la S.p.a.  opposta, che prevede la fissazione di un limite di spesa all'art. 4 rubricato ### tariffario il quale prevede “le parti si danno atto del fatto che l'A.S. ha previsto nel proprio bilancio, per l'anno 2004, un importo della spesa per cure termali erogabili a favore dei residenti nella ### pari ad euro 1.250.000,00 e si impegnano al monitoraggio ed al controllo della spesa termale in conformità ed attraverso i citati accordi nazionali di cui all'art. 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002 n. 289”(cfr. contratto allegato).  - lo stesso contratto trovava applicazione temporale ai sensi dell'art. 9, che provvisoriamente confermava le condizioni contrattuali sino alla stipula di un eventuale successivo contratto. 
Ciò premesso, l'### opponente ha eccepito che nulla deve al centro opposto a saldo delle prestazioni effettuate e di cui alle fatture poste a base della domanda monitoria, per intervenuto superamento del tetto di spesa di branca, con conseguente liquidazione alle ### opposte delle sole prestazioni effettuate fino all'esaurimento del tetto. 
In particolare dalla documentazione allegata a corredo dell'opposizione emerge che: a) con deliberazione di ### regionale n. 541 del 4 agosto 2008 si è elevato l'importo assegnando all'Asp di ### per l'assistenza termale con un tetto di spesa complessivo di 1.500.000,00 euro, atto di immediata applicazione in virtù della stessa previsione di cui al contratto intercorso tra le parti all'art. 9 (“l'emanazione di norme legislative, di regolamenti regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi immediatamente attuativi e incidenti sul contenuto della presente scrittura, obbliga sin da ora le parti oggi contraenti alla rimodulazione della stessa, allo scopo di adattarla alla normativa legislativa e/o regolamentare eventualmente sopravvenuta”); b) che con ### di giunta ### n. 328 dell'1.06.2007 si stabiliva come non potesse superarsi il tetto previsto in favore dei cittadini residenti e nell'ipotesi di superamento dovesse applicarsi il meccanismo di abbattimento delle tariffe; c) che l'### 2008-2009 prevede espressamente per le ### che hanno sottoscritto l'accordo ex art. 1 comma 180 l.311/04 di stabilire per ogni singola ASL un tetto di spesa omnicomprensivo delle prestazioni erogate ai residenti regionali ed extraregionali, stabilendo che tale tetto non possa essere superato; Quanto alla vicenda contrattuale emerge che nelle more del giudizio, e più precisamente in data 21 giugno 2012 (dunque prima della costituzione in giudizio della convenuta, avvenuta in data ###), nell'ambito delle procedure di ricognizione del debito del ### della ### tra la ### e la ### veniva sottoscritto un accordo transattivo che prevedeva il pagamento della somma di € 218.658,53, per una parte delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo. A seguito di tale accordo, la ### si impegnava a rinunciare espressamente ed irrevocabilmente a qualsiasi procedimento pendente, limitatamente ai crediti oggetto di transazione, rimanendo salvo il diritto e la facoltà di agire, ovvero di proseguire i giudizi eventualmente già intrapresi per i crediti ulteriori. Pertanto la causa proseguiva per i crediti residui per come precisato in comparsa. 
Volendo individuare una veste giuridica per la predetta vicenda, ritiene questo giudicante che si tratti di una duplice e collegata operazione negoziale tra un contratto di transazione, il cui oggetto è segnato, da un lato dal riconoscimento e dalla assunzione della obbligazioni di pagamento delle prestazioni rese per un determinato ammontare e, dall'altro, è segnato dalla rinuncia della remunerazione di ulteriori importi rispetto ai “crediti liquidati”, ed un negozio unilaterale di rinuncia al decreto ingiuntivo qui opposto limitatamente alla parte relativa al credito oggetto di transazione. 
Tuttavia l'opposto deduceva che, in occasione della liquidazione delle prestazioni di assistenza termale per il periodo maggio-giugno2016, l'### con nota del 05.09.2016, comunicava che avrebbe operato una decurtazione e avrebbe trattenuto € 15.513,77, “in esecuzione della ### n. 379 del 17/05/2016”. Per tali ragioni, la ### venendo meno l'accordo da cui scaturiva l'atto di rinuncia, all'udienza del 28/03/2016 ha revocato espressamente tale atto di rinuncia, precisando di voler agire per l'intera somma, circostanza rispetto alla quale controparte non ha sollevato alcuna eccezione. 
Ne discende che questo giudicante debba pronunziarsi sulla domanda per come originariamente posta nel ricorso per decreto ingiuntivo, attesa la veste di attore in senso sostanziale della parte qui opposta e la conseguente cristallizzazione della domanda in quella fata valere con la ingiunzione. 
Passando al merito della vicenda in ordine alle somme richieste per gli anni 2004- 2005-2006, alla luce dei prospetti versati in atti da parte opposta, il fatturato relativo alle prestazioni per i residenti nella ### è al di sotto del tetto massimo previsto dal contratto, mentre emerge una eccedenza di fatturato in riferimento agli assistiti extraregione; Ebbene, in ordine alla eccezione di avvenuto sforamento del tetto di spesa si ricorda che il nuovo modello di servizio sanitario nazionale che si è andato delineando a partire dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - è caratterizzato dal principio della necessaria programmazione sanitaria che si concretizza con l'adozione di un piano annuale preventivo che, previsto inizialmente per le sole aziende ospedaliere (articolo 6, comma 5 della L. 23 dicembre 1994, n. 724), è stato esteso dall'articolo 2, comma 8 della L. 28 dicembre 1995, n. 549, a tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati. 
Il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato, con significative modifiche, dall'articolo 1, comma 32, della L. 23 dicembre 1996, 662, e dall'articolo 32, comma 8, della L. 27 dicembre 1997, n. 449. In particolare, con l'art. 32, comma 8, della L. n. 449 del 1997 le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'art. 2, comma 5, della L. 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni, sono tenute ad individuare preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il ### sanitario ed i preventivi annuali, (###, sez. V, 25 gennaio 2002, 418). Dalla disciplina sopra descritta emerge, quindi, che la remunerazione delle prestazioni sanitarie non può mai comportare il superamento del tetto massimo di spesa, definito per la singola struttura accreditata in ragione di atti di programmazione preventiva. 
Tanto trova fondamento nell'esigenza indefettibile che il servizio sanitario possa essere chiamato a pagare somme che trovano adeguata copertura, essendo le risorse inesistenti o indisponibili. Tale principio ha il suo esplicito riscontro normativo nell'art. 8-quinquies comma 2 lett. e bis), D.Lgs. n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 8 D.L. n. 248 del 2007. 
Quanto all'eventuale carattere retroattivo della fissazione dei tetti di spesa, va osservato che la sentenza del Consiglio di Stato in ### del 2 maggio 2006, n. 8, ha ritenuto, in via di principio, legittima la determinazione tardiva dei tetti di spesa sanitaria precisando che in un sistema nel quale è fisiologica la sopravvenienza dell'atto determinativo della spesa, solo in epoca successiva all'inizio di erogazione del servizio, gli interessati potranno aver riguardo - fino a quando non risulti adottato un provvedimento - all'entità delle somme contemplate per le prestazioni dei professionisti o delle strutture sanitarie dell'anno precedente, diminuite, ovviamente, della riduzione della spesa sanitaria effettuata dalle norme finanziarie dell'anno in corso. Dopo l'esaurimento del tetto di spesa le eventuali prestazioni erogate dall'operatore sanitario sono extracontrattuali e, pertanto, sono escluse dalla possibilità di ottenere alcuna remunerazione, posto che, per disposizione imperativa dettata dall'art. 8-quater, D.Lgs. n. 502 del 1992, non può essere posto a carico del ### il pagamento di prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali, nonostante la qualità di soggetto accreditato (cfr. T.A.R. ### n. 34/2014, Consiglio di Stato. ### del 2.5.2006; n. 8; Consiglio di Stato, 13.4.2011, n. 2290; Consiglio di Stato. 14.6.2011, n. 3611).). 
Ebbene, nella fattispecie concreta un tetto di spesa per gli anni che qui si valutano risulta compiutamente definito all'interno del contratto in data ### nel quale “###.S. si obbliga ad acquistare per le ### quindi a remunerare alla stessa per l'anno 2004, le prestazioni termali rese a favore dei cittadini utenti sulla base delle tabelle tariffarie approvate” e “###.S. ha previsto nel proprio bilancio per l'anno 2004 un importo della spesa per cure termali erogabili favore dei residenti nella ### pari ad euro 1.250.000,00.”. Il contratto è chiaro nell'adempiere al principio di programmazione finanziaria, definendo il proprio ambito applicativo ai soli residenti nella ### La lettura combinata del testo del contratto, in altri termini, consente di ritenere fondata la tesi delle ### secondo la quale le prestazioni rese a favore dei non residenti sarebbero escluse dai tetti di spesa, atteso che tanto trova esplicito riscontro nelle clausole contrattuali richiamate, includendo testualmente nelle predette limitazioni solo quanto prestato a favore di utenti residenti. 
Non possono completare la suesposta disciplina dei rapporti intercorsi tra le parti né la deliberazione della ### n. 328/2007, né l'### per il biennio 2008-2009. Ebbene, quanto alla prima fonte la ### approva i volumi di attività massima ed i relativi tetti di spesa per l'anno 2007, senza alcuna indicazione di una eventuale (e peraltro discutibile) retroattività, di talché quanto disposto in ordine al tetto di spesa per prestazioni rese nei confronti di cittadini residenti nel territorio di altre regioni non possa qui trovare applicazione. 
Egualmente è a dirsi per l'### il quale esplicitamente, e già dalla intestazione e ribadendolo nel successivo testo, fa riferimento al biennio 2008- 2009, chiarendosolo per tale biennio -come il tetto di spesa sia comprensivo delle prestazioni erogate ai residenti regionali ed extraregionali. 
Del resto, anche la giurisprudenza citata e depositata da parte opponente rappresenta a chiare lettere come “sono legittime le determinazioni regionali che fissano in corso d'anno con effetto retroattivo all'inizio dell'anno” il tetto di spesa rimborsabile (cfr. sentenza 664/14 Corte d'appello di ###, atteso che “stante l'iter procedimentale che precede la determinazione del tetto di spesa l'adozione del predetto atto in corso d'anno, con la sua efficacia retroattiva appare per così dire fisiologico” (cfr. Corte d'### sentenza 313/17), sicché non pare ammissibile una - implicitafissazione di tetti di spesa ad anni di distanza. Ne discende che per le fatture riferite agli anni in parola il decreto ingiuntivo debba confermarsi. 
Quanto alle fatture relative agli anni 2008-2009-2010, punctum pruriens della presente vicenda è la computabilità nel tetto massimo fatturabile dell'importo dei ticket incassati. ###, infatti, si duole dell'inesattezza delle metodica di calcolo della rispondenza delle prestazioni rispetto al bugdet prestabilito non potendosi includere i ticket. 
Deve, in prima battuta, individuarsi, rispetto agli anni ai quali si ha riguardo, la fonte della regolamentazione dei rapporti tra le parti. Pare a questo giudicante, che ogni indagine circa la applicabilità del contratto stipulato nel 2004 sarebbe inutiliter data, atteso che nell'articolato del medesimo non si rinviene alcuna disciplina concernente la questione qui in esame. Pure tace sul punto l'### nazionale per la erogazione delle prestazioni termali che come detto disciplina il tetto di spesa per il biennio 2008-2009. 
La questione trova, di converso, trattazione nel ### regionale n. 11 del 4 agosto 2009, il quale all'art. 3, lett. e), prevede la misura di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria sulle prestazioni di assistenza termale, ed all'art. 7 testualmente dispone che “la quota di partecipazione alla spesa sanitaria è parte integrante della remunerazione dovuta dal ### agli erogatori pubblici o privati accreditati ed è compreso nel tetto di spesa individuato dalla Regione”. 
Contenuto opposto, invece, serba la temporalmente successiva intesa stipulata ai sensi dell'art. 4 legge 323/00 sull'accordo tra le ### le ### di ### e ### e la ### per la erogazione delle prestazioni per il biennio 2008-2009, ove si esprime parere favorevole al perfezionamento della intesa con la esplicitazione che “le tariffe sono comprensive degli oneri della visita medica di ammissione alle cure termali e della compilazione della relativa cartella clinica”. 
Come noto, detti accordi hanno la funzione di “precostituire modelli di formazione uniformi sull'intero territorio nazionale”, affinché, attraverso l'attuazione del principio di leale collaborazione tra ### e ### autonome, siano determinati gli standard minimi ed uniformi su tutto il territorio nazionale in ciò risolvendosi, di regola, la natura giuridica degli accordi in sede di conferenza permanente tra lo ### le regioni e le province autonome di ### e di ### ossia in intese dirette a favorire la cooperazione tra l'attività dello ### e quella delle ### e ### costituendo la “sede privilegiata” della negoziazione politica tra le ### centrali e il sistema delle autonomie regionali. Tanto premesso, per rimando espresso, trova applicazione il meccanismo di cui al D.Lgs. 28/08/1997, n. 281, il cui art. 3 dispone: “Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del ### e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di ### e di ### Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della ###regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ### provvede con deliberazione motivata”. Dal carteggio processuale emerge come l'intesa in parola debba ritenersi efficace, atteso il suo recepimento da parte della ### permanente per i rapporti tra lo ### le ### e le ### autonome di ### e di ### nelle forme previste dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. 
Proprio con riguardo alle intese che qui ci occupano, la ### ha avuto a chiarire come “non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, L.  323 del 2000, proposta dalla ### per violazione degli artt. 3, 5, 97, 117 e 118 Cost., in quanto si prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale sia assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le ### e le ### autonome di ### e di ### e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali, accordi che configurerebbero «un atipico ibrido», con il rischio che, se l'accordo si ritenesse vincolante, la ### sarebbe vincolata da un atto il cui contenuto è pesantemente condizionato dall'intervento di soggetti privati. ### degli accordi è subordinata al recepimento da parte della ### nelle forme previste dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 281 del 1997 e la presenza dei soggetti privati trova giustificazione in relazione al fatto che i suddetti accordi riguardano, tra l'altro, la determinazione dei livelli tariffari per l'erogazione delle prestazioni termali ### il sistema degli accordi previsto dalla disposizione censurata non può ritenersi lesivo dei parametri invocati dalla ricorrente”. Nella motivazione della citata pronunzia si legge: “il legislatore statale ha inteso assicurare l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, attraverso appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le ### e le ### autonome di ### e di ### e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali, subordinandone l'efficacia al recepimento da parte della ### permanente per i rapporti tra lo ### le ### e le ### autonome di ### e di ### nelle forme previste dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. La partecipazione del ### alla formazione degli accordi trova fondamento soprattutto nella competenza ad esso attribuita nell'individuazione delle patologie da contrastare e delle qualità terapeutiche delle acque termali. Mentre la presenza dei soggetti privati trova giustificazione in relazione al fatto che i suddetti accordi riguardano, tra l'altro, la determinazione dei livelli tariffari per l'erogazione delle prestazioni termali. Così giustificata la partecipazione di soggetti privati, il sistema degli accordi previsto dalla disposizione censurata non può ritenersi lesivo dei parametri invocati dalla ricorrente”. 
Premessa tale considerazione giuridica, questo giudicante ritiene la applicabilità della ### per gli anni oggetto della presente indagine, alla luce di un criterio cronologico. 
Tanto sorregge la conferma dell'opposto decreto anche con riguardo a quanto richiesto da ### di ### s.p.a. anche per gli anni 2008-2009-2010. 
Non emergendo alcuna male fede o colpa grave del comportamento serbato in giudizio dalla ### opponente, non può trovare accoglimento la domanda spiegata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 
La complessità della materia e le oscillazioni giurisprudenziali che hanno caratterizzato la stessa, anche avuto riguardo all'anno di proposizione della controversia, giustificano la compensazione di metà delle spese di lite tra le parti. 
La residua parte segue il principio della soccombenza e viene calcolata come in dispositivo, per le fasi della controversia concretamente svoltesi.  P.Q.M.  Il Tribunale di ####, in persona del giudice monocratico Dott.ssa ### definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 235/2012 emesso l'1.04.2012 dal Tribunale di ### 2) Compensa nella misura della metà le spese di lite tra le parti e condanna l'### di ### in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore di parte opposta, della residua metà, che liquida in euro 3.729,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge; Così deciso in ### il 4 gennaio 2019.  

IL GIUDICE
Dott.ssa ### n. 2190/2012


causa n. 2190/2012 R.G. - Giudice/firmatari: Pecoraro Alessia

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Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sentenza n. 1123/2025 del 11-12-2025

... ovviamente, la valutazione è limitata alla eccezione di compensazione, finalizzata solo a verificare la sussistenza di un controcredito certo, liquido ed esigibile tale da poter paralizzare la pretesa azionata in monitorio, impregiudicata la disamina delle domande riconvenzionali nella sede concorsuale competente. In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata. 4- Le spese di lite seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., non essendo dimostrato che parte opponente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, alla luce della poca chiarezza dei rapporti intercorsi tra le parti e della commistione dei rapporti nei termini sopra esposti. P.Q.M. Il Tribunale di ### di ### definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 247/2023 RG, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2/2023; 2) dichiara improcedibili, in questa sede, le domande riconvenzionali svolte da parte opponente; 3) condanna la ricorrente al pagamento, in favore della liquidazione giudiziale, delle spese del giudizio, liquidate in € 2.695,00 per (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente ### causa iscritta al n. 247/2023 R.G.L.  promossa da ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'Avv.  ### per procura in atti, ricorrente, contro ### D'###' ###' ### (c.f. ### ), in persona del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### per procura in atti, resistente, ### contratto di agenzia MOTIVI DELLA DECISIONE FATTO E DIRITTO 1- Con ricorso depositato il #### ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2/2023, emesso dal Tribunale di ### di ### con cui le è stato ingiunto il pagamento di € 14.708,87 oltre interessi e spese, in favore della società D'### S.r.l., per mancato pagamento di fatture relative a campionari.  ### ha dedotto l'infondatezza della pretesa monitoria, sostenendo che le fatture prodotte non costituiscono prova del credito, trattandosi di documenti a formazione unilaterale, e che il rapporto sottostante è stato oggetto di contestazione. 
Inoltre, l'opponente ha dedotto di essere creditrice verso la società opposta per complessivi € 20.781,00, a titolo di indennità di mancato preavviso, indennità di risoluzione del rapporto (###, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica, maturate in conseguenza della cessazione del contratto di agenzia stipulato il 19 giugno 2018. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento del proprio credito e la condanna della convenuta al pagamento delle somme indicate, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese. 
La società D'### S.r.l., costituitasi in giudizio, ha contestato integralmente l'opposizione, qualificandola come strumentale e priva di fondamento. In via preliminare, ha eccepito la decadenza dell'opponente dalla richiesta delle indennità ex art. 1751 c.c., non avendo quest'ultima comunicato entro un anno dalla cessazione del rapporto la volontà di far valere i propri diritti, e rilevato che la prima comunicazione è intervenuta oltre tale termine e con contenuto generico. 
Ha dedotto, inoltre, la carenza di legittimazione passiva rispetto alle pretese riconvenzionali, evidenziando che le indennità rivendicate si riferiscono al marchio “### Lombardini”, per il quale il contratto di agenzia era stipulato con altra società (### S.r.l.), mentre con D'### l'opponente aveva un distinto contratto relativo alla linea “### Cashmere”, dal quale non sono derivati affari significativi. Ha sostenuto, altresì, che i presupposti per il riconoscimento delle indennità non si sono mai verificati, non avendo l'agente procurato nuovi clienti né incrementato gli affari in modo tale da generare vantaggi per la mandante, come richiesto dall'art.  1751 c.c. Quanto al credito azionato in via monitoria, la convenuta ha dedotto che esso è certo, liquido ed esigibile, derivando dalla mancata restituzione dei campionari ricevuti dall'agente tra il 2020 e il 2021, fatturati conformemente all'art. 15 del contratto, e mai contestati. Ha chiesto, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo, la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., il rigetto della domanda riconvenzionale e, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento di quanto risulterà dovuto, oltre alla condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese. 
Con l'ordinanza del 14 marzo 2024 il Giudice, preso atto della comunicazione depositata il 12 marzo 2024 dal procuratore della convenuta, ha rilevato che il Tribunale di Modena, con sentenza del 22 settembre 2023, aveva dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della D'### S.r.l.. 
È stata quindi dichiarata l'interruzione del giudizio, ai sensi dell'art. 143, comma 3, del ### della ### d'### Riassunto il giudizio da parte opponente, si è costituita la ### D'### S.r.l. in persona del ### pro tempore, con comparsa depositata il 13 dicembre 2024, riportandosi integralmente alle domande già formulate dalla società in bonis, insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente anche per lite temeraria. ### ha eccepito la sopravvenuta improcedibilità delle domande riconvenzionali di accertamento e pagamento proposte dall'agente, in quanto attratte al procedimento di verifica dello stato passivo ex artt. 52 e 93 ss. della legge fallimentare. 
In conclusione, la ### ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, la dichiarazione di improcedibilità delle domande avverse e la condanna dell'opponente alle spese e ai danni da lite temeraria. 
All'udienza del 11.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è decisa come segue.  2- ### di improcedibilità delle domande riconvenzionali proposte dalla ricorrente/opponente, svolta dalla liquidazione giudiziale, è fondata. 
Ai sensi dell'art. 52 della legge fallimentare, e analogamente ai sensi dell'art. 151 del ### della ### d'### l'apertura della procedura concorsuale determina che ogni credito verso la massa, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, debba essere accertato esclusivamente mediante il procedimento di verifica dello stato passivo (art. 201 CCCI). 
Ne consegue che le domande riconvenzionali svolte da parte opponente, dirette a ottenere il pagamento di indennità indicate in ricorso, non possono essere coltivate nel presente giudizio ordinario, ma devono essere fatte valere mediante insinuazione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale. 
La Suprema Corte ha precisato, del resto, che “nell'opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto, nei cui confronti sia stata proposta dall'opponente domanda riconvenzionale, non determina l'improcedibilità dell'opposizione e la rimessione dell'intera controversia al giudice fallimentare, rimanendo il Tribunale ordinario competente per l'opposizione mentre al Tribunale fallimentare, previa separazione dei giudizi, deve essere rimessa esclusivamente la domanda riconvenzionale, in ordine alla quale soltanto sussiste, dunque, la competenza funzionale ed inderogabile di tale organo giudiziale” ( cfr Cass. n. 26993/2020). 
Le domande riconvenzionali dell'opponente - dirette all'accertamento e condanna al pagamento di indennità, maturate per effetto della cessazione del rapporto di agenzia - integrano crediti ### da far valere mediante insinuazione al passivo. Ne discende la loro improcedibilità nel presente giudizio ordinario. 3- Per quanto attiene all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2/2023, il giudizio prosegue innanzi al Tribunale ordinario (###, posto che l'apertura della liquidazione giudiziale dell'opposta non ne determina l'improcedibilità. 
Nel merito, l'opponente ha contestato che le fatture relative ai campionari possano costituire prova del credito, trattandosi di documenti di formazione unilaterale. 
Il credito azionato dalla società si fonda sul contratto di agenzia del 19 giugno 2018 e sulla clausola che prevede l'addebito del campionario non restituito. 
Il credito azionato non si basa, quindi, esclusivamente sulle fatture prodotte dalla società opposta, ma trova il suo fondamento in un titolo contrattuale. 
Tra le parti era in essere un contratto di agenzia stipulato il 19 giugno 2018, avente ad oggetto la promozione della linea “### Cashmere”. 
Tale contratto, all'art. 15, stabilisce espressamente che, in caso di mancata restituzione del campionario a fine campagna vendita, il valore dello stesso sarebbe addebitato all'agente e fatturato al 50% del suo valore come da listino. 
La società ha documentato la consegna dei campionari tra il gennaio 2020 e il gennaio 2021, allegando i documenti di trasporto e le diffide inviate. 
La società ha prodotto i documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate tra il 2020 e il 2021, con causale “vendita”, indirizzati all'agente presso la sede indicata nel contratto. ### riportano codici articolo, quantità e date, confermando la disponibilità del campionario in capo all'agente. 
La società ha allegato contratto, fatture, documenti di trasporto, mentre l'opponente si è limitata a prospettare una compensazione con crediti futuri. 
La pretesa della società opposta si fonda, quindi, non solo sulle fatture emesse (come eccepito dall'opponente), bensì anche sulle pattuizioni contrattuali ed in particolare sulla previsione dell'art. 15 del Contratto di ### del 19.06.2018 secondo cui il campionario potrà essere “[…] ritirato dalla Preponente a fine campagna vendita. In caso di mancata restituzione del campionario il valore dello stesso sarà addebitato all'agente e fatturato ad un prezzo pari al 50% del suo valore come da relativo listino” In virtù dei principi generali che governano l'onere della prova in materia contrattuale, il creditore che agisce per l'adempimento del contratto deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
In specie, la prova dell'esatto adempimento, stando alle difese dell'opponente, deriverebbe dal fatto che “ [ ] il prezzo del campionario è stato già corrisposto mediante compensazione con le somme vantate dall'agente ### come di evince dall'allegata comunicazione mail”. 
Riferendosi all'allegata mail, l'opponente ha inteso evidentemente riferirsi alla comunicazione del 14.2.2022, in cui si legge: “per quanto riguarda la posizione ### attendiamo ancora dal nostro consulente il conteggio delle nostre spettanze per il lavoro svolto dal 2017 in avanti. Alla luce di questi dati, ci metteremo in contatto con Voi per formulare la nostra proposta”. 
Pertanto, stando alle difese svolte dall'opponente, non è in contestazione l'esistenza e l'ammontare del credito della società opposta, ma piuttosto è stato eccepito che esso si sarebbe estinto per compensazione per effetto delle spettanze per il lavoro svolto dal 2017 in avanti, ancora da conteggiare.  ### ha eccepito di essere controcreditore della somma di € 20.781,00 maturata a titolo di indennità di fine rapporto, indennità di risoluzione del rapporto F.I.R.R., indennità suppletiva di clientela, indennità meritocratica. 
Le domande riconvenzionali proposte dall'opponente per l'accertamento e il pagamento delle indennità di fine rapporto sono, come anzi precisato, improcedibili nel presente giudizio, in quanto attratte al procedimento di verifica dello stato passivo ai sensi dell'art. 52 l. fall. e dell'art. 151 del ### della ### d'### Diverso è il discorso per l'eccezione di compensazione, che non costituisce domanda autonoma ma un mezzo di difesa volto a paralizzare la pretesa monitoria.   Essa, pertanto, può e deve essere esaminata dal Tribunale, purché il controcredito dedotto sia certo, liquido ed esigibile. 
Come già evidenziato nella ordinanza del 02.11.2023, le pretese della società si fondano sul contratto di agenzia del 19.06.2018 intercorso tra le parti. 
Mentre le indennità di fine rapporto rivendicate dalla opponente maturano al momento della risoluzione del rapporto. 
Non esiste, invero, prodotto agli atti, un atto di risoluzione del contratto di agenzia del 19.06.2018 (neanche invero indicato dalle parti), essendo stato depositato solo una comunicazione di “recesso contratto di agenzia del 20.01.2017” datata 31.08.2020 indirizzata alla ### da parte, non già dalla società D'### S.r.l., bensì dalla società ### s.r.l. ( all.11 costituzione sicietà).
Parte opponente ha sostenuto, nelle note d'udienza, che con contratto del 11 maggio 2017 la ### cedette a D'### S.r.l. il diritto dell'utilizzo del marchio ### e che il rapporto di agenzia si trasferì pertanto in capo alla predetta D'### S.r.l., infatti in data ### fu stipulato un contratto di agenzia tra D'### S.r.l. e ### Il contratto dell' 11 maggio 2017 ( all. 10 costituzione società) ha ad oggetto il trasferimento del diritto all'utilizzo del marchio ### e ### dal licenziante, ### s.r.l., al licenziatario D'### s.r.l.. 
Non appare, invece, chiaro il successivo passaggio logico delle difese dell'opponente secondo cui, in conseguenza di ciò, anche il contratto di agenzia (quello del gennaio 2017) si trasferì alla D'### s.r.l., posto che non vi è stata anche una cessione del contratto di agenzia del 20.01.2017 e, del resto, ciò è testimoniato dal fatto che tale contratto è stato oggetto di autonomo “recesso” in data ### (all.11 di parte opponente), sottoscritto per accettazione dalla ### dopo quindi la stipula dell'autonomo contratto di agenzia con la D'### del 15.06.2018 avente ad oggetto il marchio “### Cashemere” (cfr contratto). 
Come già ritenuto nella ordinanza del 02.11.2023, si assiste, invero, ad una impropria commistione dei rapporti, che apparirebbero invece così strutturati: 1) Contratto di agenzia con la ### s.r.l. del 20 gennaio 2017 (all. 8 costituzione società), risolto il 31 agosto 2020 (all.11 sottoscritto per accettazione dalla ###; 2) contratto di licenza marchio autorizzato del 11 maggio 2017 con cui è stata trasferito alla D'### (non il marchio) ma il diritto all'utilizzo del marchio ### Marchio che è stato, in seguito, ceduto alla ### s.r.l. (vedi contratto del 25.09.2020), la quale, a sua volta, ha trasferito il diritto all'utilizzo del marchio alla ### s.r.l., divenutane unica ed esclusiva licenziataria. La comunicazione versata in atti dall'opponente (indicata come lettera risoluzione rapporto) del 20.10.2020 ha proprio ad oggetto la comunicazione all'agente di tali vicende, rendendo noto alla ### che la D'### non era più licenziataria del marchio ### e di doversi quindi rivolgere per il futuro alla società ### s.r.l., nuova ed esclusiva licenziataria del marchio; 3) Contratto di agenzia con la D'### del giugno 2018, che ha ad oggetto, invece, il marchio “### Cashmere”.
La comunicazione del 20 ottobre 2020 (allegato del ricorso “lettera risoluzione rapporto”), proveniente da D'### attiene esclusivamente alla catena di titolarità e di licenza del marchio “### Lombardini”: essa dà atto della cessione del marchio da ### S.r.l. a ### S.r.l., della contestuale risoluzione della licenza tra ### e D'### e dell'attribuzione della nuova licenza esclusiva a ### S.r.l., invitando l'agente a rivolgersi per il futuro al nuovo licenziatario. 
Tale documento, dunque, informa di vicende proprietarie e di licenza relative al marchio “### Lombardini” e non incide sul rapporto di agenzia stipulato il 19 giugno 2018 tra D'### e ### avente ad oggetto la linea “### Cashmere”. 
Diversamente, il contratto di agenzia del 19 giugno 2018 disciplina il rapporto oggi controverso e contiene la clausola campionario (art. 15), la quale prevede, in caso di mancata restituzione a fine campagna, l'addebito del valore al 50% del listino e la relativa fatturazione.  ### ha eccepito la compensazione tra il credito azionato in via monitoria e le somme che assume di vantare a titolo di indennità di mancato preavviso, indennità di risoluzione del rapporto (###, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica. 
Tuttavia, tali crediti non possono essere considerati né certi, né provati.  ###à di mancato preavviso, l'indennità di risoluzione del rapporto (### l'indennità suppletiva di clientela e quella meritocratica presuppongono la cessazione del rapporto, mentre nel caso di specie il recesso del 31 agosto 2020 riguarda un contratto diverso, con ### S.r.l.. 
La società opposta ha dedotto che le indennità rivendicate dall'agente (mancato preavviso, ### suppletiva di clientela e meritocratica) si riferiscono al rapporto di agenzia relativo al marchio “### Lombardini”, disciplinato dal contratto stipulato con ### S.r.l. nel 2017 e cessato il 31 agosto 2020, e non al contratto del 19 giugno 2018 con D'### avente ad oggetto la linea “### Cashmere”. 
Parte opponente, nell'eccepire la compensazione ha dedotto che (cfr ricorso pag. 4) “con la comunicazione 14.2.2022, prodotta da controparte, si legge chiaramente: “per quanto riguarda la posizione ### attendiamo ancora dal nostro consulente il conteggio delle nostre spettanze per il lavoro svolto dal 2017 in avanti. Alla luce di questi dati, ci metteremo in contatto con Voi per formulare la nostra proposta”.
Tale affermazione sempre, invero, confermare che le indennità pretese si riferiscano al rapporto iniziato nel 2017, e non anche al contratto di agenzia oggetto del presente giudizio sottoscritto il 19 giugno 2018 avente ad oggetto il marchio ### (cfr allegato 2 -### contratto). Invero anche gli allegati al ricorso, A-B-C-D-E, attengono anche a voci anteriori al 2018. 
Sulla scorta della ricostruzione sopra operata, e della commistione dei rapporti, non appare dimostrato -con onere a carico di parte opponenteche la ricorrente abbia maturato somme a titolo della indennità rivendicate nei confronti della società opposta, da portare in compensazione con il credito azionato e tali, quindi, da paralizzare la pretesa creditoria. 
Si precisa che, in tale sede, ovviamente, la valutazione è limitata alla eccezione di compensazione, finalizzata solo a verificare la sussistenza di un controcredito certo, liquido ed esigibile tale da poter paralizzare la pretesa azionata in monitorio, impregiudicata la disamina delle domande riconvenzionali nella sede concorsuale competente. 
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata.   4- Le spese di lite seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., non essendo dimostrato che parte opponente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, alla luce della poca chiarezza dei rapporti intercorsi tra le parti e della commistione dei rapporti nei termini sopra esposti.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### di ### definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 247/2023 RG, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2/2023; 2) dichiara improcedibili, in questa sede, le domande riconvenzionali svolte da parte opponente; 3) condanna la ricorrente al pagamento, in favore della liquidazione giudiziale, delle spese del giudizio, liquidate in € 2.695,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. 
Manda alla ### per quanto di competenza. 
Così deciso in ### di ### il ###

causa n. 247/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Claudia Giovanna Bisignano

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