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Corte di Cassazione, Ordinanza del 23-12-2024

... sul quale si basa la condanna di ### a rifondere le spese a ### 23. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, la sentenza impugnata dev'essere cassata. 24. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.: l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da ### avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Udine del 26/2/2020, col quale veniva dichiarata la nullità della trascrizione del pignoramento immobiliare, va respinta. 25. La novità (quantomeno negli esatti termini) di alcune delle questioni qui esaminate - e rivelatesi dirimenti - giustifica la compensazione integrale, tra tutte le parti, delle spese del grado di merito e anche del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte, accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il terzo motivo del ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da ### compensa tra tutte le parti le spese del grado di merito e del giudizio di legittimità. Così (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8425/2022 R.G.  proposto da ### nella qualità di ### rappresentata e difesa dall'avv. ### i ### con domicili o digital e giovanni### - ricorrente - contro ### rappresentato e difeso dall'avv. ### con domicilio digitale ### - controricorrente - e contro ### S. P.A., quale mandataria di ### - ASS ### S.P.A., rappresentata e difeso dal l'avv. ### con domicilio digitale ### - controricorrente - e contro ### in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale ### - controricorrente e ricorrente incidentale - e contro ### , rappresentato e dife so dall'avv. ### ssi, con domicilio digitale ### - controricorrente - e nei confronti di ### CONDOMINIO CORTE DEL POZZO #### - ##### S.R.L.  ### - intimati - avverso la sentenza n. 133 dell'8/2/2022 del Tribunale di Udine; udita la relazione d ella causa sv olta nella camera d i consiglio del 18/11/2024 dal ###. #### 1. Con provvedimento del 26/2/2020, il giudice dell'esecuzione del ### bunale di Udine dichiarava la nullità della trascrizione del pignoramento immobiliare da cui era scaturita l'esecuzione promossa da ### e - senza chiudere anticipatamente il processo esecutivo (ma revocando l'ordinanza di vendita) - ordinava la rinnovazione (ex art. 162 c.p.c.) della predetta formalità: ad avviso del giudice, il pignoramento - contenente l'ingiunzione ex art. 492 c.p.c., era stato rivolto al «sig. #### del ### e al «### … in persona del ### sig. ### - era stato trascritto nei ### con nota del 21/12/2016 indicante (alla ### - ### «### e (al quadro D - ### informazioni) «#### …» e, quindi «nei confronti di soggetto inesistente». 3 2. Avverso la menzionata ordinanza - pronunciata anche nei confronti di ### quale trustee del ### - il creditore procedente proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c.  3. Su istanza del creditore ### (intervenuto nell'espropriazione immobiliare) veniva chiamato in causa ### già trustee del ### sino al 2017 e poi sostituito da ### 4. Con la sentenza n. 133 dell'8/2/2022, il Tribunale di Udine, in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiarava la validità della nota di trascrizione del 21/12/2016 e revocava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione; avendo affermato l'inutilità della chiamata del ### (non legittimato a partecipare alla causa in quanto cessato dall'incarico di trustee), condannava ### a rifondere i costi del giudizio sostenuti dal terzo chiamato e compensava le spese tra tutte le altre parti.  5. Per quanto qui ancora rileva, il giudice di merito rendeva la seguente motivazione: «… la questione relativa alla trascrizione di atti contro o a favore del trust è ampiamente dibattuta. Sul punto, pur dandosi atto di un orientamento contrario, si ritiene di condividere l'interpretazione fatta propria, tra le molte pronunce, dal Tribunale Torino, ordinanza dd. 10/5/2014, che ha affermato la legittimità della trascrizione effettuata nei confronti del trust. Invero, la trascrizione in favore del trust non presuppone la soggettività dello st esso, dovendosi appli care la disciplina della ### dell'### in base alla quale “Il trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l'iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò sia vietato dalla legge dello Stato nella quale la registrazione deve aver luogo ovvero incompatibile con essa” (art. 12), circostanze queste ultime non ricorrenti nel nostro ordinamento che anzi riconosce altre ipotesi di pubblicità immobiliare in cui si procede analogamente, pur in assenza di soggettività giuridica. In particolare, sono trascrivibili i pignoramenti immobiliari a favore di un condominio ovvero gli atti di costituzione mediante conferimento a favore del fondo immobiliare chiuso. Deve, 4 peraltro, osservarsi che la trascrizione in favore del trust, da ritenersi ammissibile per le ragioni anzidette, presenta degli evidenti vantaggi, permettendo l'immediata individuazione dei beni del trust, senza necessità di effettuare nuove trascrizioni ogniqualvolta venga a mutare il trustee. Inoltre, con specifico riferimento al caso di specie, deve rispettarsi il principio di continuità delle trascrizioni, tenuto conto della circostanza che, fin dall'atto di costituzione, i beni conferiti al trust ### sono stati formalmente intestati al trust stesso: beni, per una parte, già oggetto di circolazione. Quanto all'affidamento nei confronti dei terzi, la trascrizione del pignoramento di cui si discute è stata effettuata mediante specifica indicazione nella sezione D d ei dati del t rustee, consenten do in tal m odo l'identificazione dello stesso.».  6. Avverso la predetta sentenza ### nella qualità di trustee del ### proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi.  ### resisteva con controricorso. 
Col proprio controricorso, la ### S.p.A., quale mandataria di ### - ### S.p.A., avente causa di ### dei ### di ### S.p.A. (creditrice intervenuta nell'esecuzione e già parte del processo di merito), aderiva alle prime due censure avanzate dalla ricorrente e chiedeva il rigetto del terzo motivo. 
Con distinto controricorso, contenente ricorso incidentale basato su un unico motivo, ### domandava la reiezione del ricorso principale e impugnava la statuizione relativa alla sua condanna alle spese. 
Rispetto a quest'ultima impugnazione depositava controricorso ### dut. 
Non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati ### sarutto, Condominio Corte del ##### delle ### - ##### S.r.l. 
Prima dell'adunanza del 15/5/2024 ### e ### depositavano memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. 5 7. Con l'ordinanza interlocutoria n. 15772 del 5/6/2024, ai sensi dell'art.  331 c.p.c., questa Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ### litisconsorte necessario dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (e, peraltro, già parte del grado di merito, benché contumace).  8. Nel termine assegnato il difensore del ricorrente procedeva alla predetta integrazione nei confronti del ### residente ###le modalità prescritte dalla ### de ### del 15 novembre 1965 e, cioè, mediante l'invio alla ### des ### di ### della missiva da trasmettere, per raccomandata, al destinatario; sono stati tempestivamente depositati i modelli, debitamente compilati, che attestano la ricevuta da parte dell'### straniera, l'invio della raccomandata al destinatario, la consegna a mani della moglie di quest'ultimo, a ciò delegata. Il medesimo procuratore dichiarava, poi, che la notificazione del ricorso introduttivo era già stata regolarmente eseguita a mani del ### scon in data ###, senza però depositare il modulo compilato dal destinatario (solo successivamente prodotto). 
Ciononostante, ### non svolgeva difese nel giudizio di legittimità.  9. All'esito della camera di consiglio del 18/11/2024, il Collegio si riservava il dep osito d ell'ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell'art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, si deve rilevare l'infondatezza dell'eccezione, sollevata da ### di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione di ### in quanto subentrata a ### dopo la notifica del pignoramento. 
In primis, il fatto stesso che la ### sia stata parte del processo di merito la abilita a proporre impugnazione della sentenza che l'ha definito. 
Peraltro, non si versa nell'ipotesi - alla quale, comunque, non è sovrapponibile la fattispecie della su ccessione di diversi soggetti nell'ufficio di 6 trustee - di opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dal terzo acquirente dell'immobile successivamente alla trascrizione sullo stesso del pignoramento - quindi, con atto inopponibile ai creditori pignoranti ed intervenuti, circostanza che esclude la legittimazione all'opposizione de qua (Cass., 3, Sentenza n. 15400 del 28/06/2010, Rv. 613768-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22807 del 07/10/2013, Rv. 629055-01) - perché la presente causa è stata introdotta, anche nei confronti di ### (trustee subentrato a ###, dal creditore ### In ogni caso, il richiamo dell'art. 2913 c.c. è inappropriato, perché la citata disposizione concerne l'effetto “sostanziale” del pignoramento e, dunque, l'inefficacia relativa degli atti traslativi compiuti dall'esecutato in pendenza della procedura, mentre, anche per quanto esposto nel prosieguo, dal punto di vista processuale, la successione tra trustee trova il suo riferimento normativo nell'art. 111 c.p.c., che, ai commi 3 e 4, riconosce al successore la facoltà di partecipare al processo e di impugnare la decisione che, in ogni caso, spiega effetti anche nei suoi confronti (l'applicazione dell'art.  111 c.p.c. trova conferma anche nella decisione di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4741 del 15/02/2023, Rv. 666880-01, relativa ad una fattispecie con significative analogie e, cioè, al trasferimento, nel corso del giudizio in cui è controverso un diritto attinente a fondi comuni di investimento, del rapporto di gestione da una società ad un'altra).  2. Col primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell'art.  360, comma 1, n. 4, c.p.c., si deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 118 disposizioni di attuazione e 132 comma 2° n.4) c.p.c., per difetto di sufficienza di motivazione», per avere il giudice di merito dato una motivazione per relatio nem all'ordinanza del Tribunale di Torino del 10/5/2014, irreperibile nelle banche dati, senza peraltro illustrare la difformità della decisione rispetto all'orientamento di legittimità.  3. La censura è complessivamente infondata. 
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il giudice di merito non ha affatto fornito una motivazione per relationem ad un «introvabile» provvedimento del Tribunale di Torino: ha invece illustrato - succintamente 7 ma chiaramente - le ragioni poste a fondamento della decisione assunta, ancorché richiamando, ad ulteriore supporto, le argomentazioni di un'altra pronuncia giurisprudenziale. Invece, la mancata considerazione della giurisprudenza di legittimità non rende la motivazione affetta da insufficienza, ma, come poi è accaduto, da sua erroneità in diritto. Sotto tutti i profili, pertanto, il vizio di insufficienza della motivazione non può dirsi sussistente.  4. Col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente lamenta «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 ### dell'### ratificata dall'### con legge n. 364/89 in relazione agli artt. 2643, 2645. 2659 c.c.», per avere il giudice di merito fondato la propria decisione su un'erronea lettura della predetta ### la quale fa rinvio alla legge nazionale, che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, pretende che la trascrizione sia eseguita nei confronti di soggetti, non già di rapporti privi di soggettività, come il trust; aggiunge la ricorrente che i presunti vantaggi della trascrizione contro il trust non valgono a superare il rigore formale delle formalità nei ### né la precisazione contenuta nel «quadro D» della nota presentata al ### servatore può “salvare” l'erronea indicazione del «quadro ### 5. La censura è fondata.  6. Si deve innanzitutto premettere che il trust (rectius, “i trusts”), istituto inizialmente allogeno, è definitivamente entrato nell'ordinamento italiano, non solo per effetto del riconoscimento contenuto nella «### sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento», adottata a ### il 1° luglio 1985 e ratificata con la legge n. 364 del 16 ottobre 1989, ma anche (e soprattutto) per la cospicua elaborazione giurisprudenziale che da alcuni decenni (i primi precedenti di merito risalgono al 2000 e il loro numero è cresciuto esponenzialmente) si è interessata della compatibilità col sistema giuridico interno del menzionato istituto di common law, che continua ad essere necessariamente regolato da una legge straniera (non rinvenendosi nella legislazione italiana un'autonoma disciplina), e ha individuato svariate soluzioni per coniugare le sue peculiarità con l'assetto normativo 8 italiano, determinando addirittura - secondo una fortunata definizione dottrinale - una vera e propria «metabolizzazione del trust». 
Se un importante precedente di merito risalente al 2003 già aveva confutato le tesi dottrinali, recepite in alcuni rari provvedimenti giurisprudenziali, contrarie all'ammissibilità dei cosiddetti trust “interni” (e, cioè, di quei trust il cui “centro di gravità” - individuato con riferimento al luogo di amministrazione del trust designato dal disponente, all'ubicazione dei beni in trust, alla residenza o domicilio del trustee, allo scopo del trust e al luogo ove esso deve essere realizzato - è in ### mentre appartiene ad un diverso ordinamento la disciplina scelta dal settlor), la definitiva affermazione dell'ammissibilità dell'istituto deriva dalla giurisprudenza di legittimità che, sin dalla pronuncia di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10105 del 09/05/2014, ha agevolmente superato il problema, logicamente pregiudiziale e rilevabile ex officio, della riconoscibilità del trust interno e ha attribuito espressamente la patente di validità (e di utilità) al trust “endoconcorsuale”, senza sollevare alcuna questione relativa all'eventuale assenza di elementi di estraneità. 
Anche altri precedenti di legittimità hanno reputato ammissibile la figura del trust interno, ferme restando l'esigenza «di una valutazione complessiva indirizzata a vagliare la causa concreta del programma negoziale del trust e della meritevolezza degli interessi ad esso correlati, in ossequio ai principi generali che governano lo svolgimento del giudizio di liceità riservato ad ogni fattispeci e negoziale» (Cass., Sez. 3, Sente nza n. 3128 del 10/02/2020, Rv. 657143-01), e l'applicazione dei rimedi ordinamentali per colpire abusi o atti in frode (ad esempio, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19376 del 03/08/2017 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24986 del 09/11/2020).  7. Il fatto che il trust interno sia, quantomeno astrattamente, ammissibile e riconoscibile nel nostro ordinamento non comporta affatto che l'istituto di common law debba essere “italianizzato” o “nazionalizzato” - e, cioè, adattato al sistema sino al punto di travisarne la struttura e le caratteristiche - posto che è la legge regolatrice straniera scelta dal disponente a disciplinare la va lidità, l 'interpretazione, gli effetti e l'amministrazione del trust (così l'art. 8 della ### de L'###, mentre sono assoggettate 9 alla lex fori soltanto le questioni preliminari relative alla validità dei testamenti o di altri atti giuridici in virtù dei quali i beni sono trasferiti al (rectius, posti sotto il controllo del) trustee (così l'art. 4 della ### de L'###. 
In altre parole, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, non è consentito all'interprete, mediante il ricorso ad improprie analogie o a presunti vantaggi pratici, alterare l'istituto del trust - che ab origine non è un soggetto giuridico - attraverso una sua “entificazione”, né forzare le regole dell'ordinamento interno riguardanti le prescritte formalità pubblicitarie.  8. Questa premessa va considerata unitamente all'univoco precedente della giurisprudenza di legittimità (singolarmente del tutto ignorato dal giudice di merito, nonostante la scorrettezza della mancata motivazione della scelta di discostarsi da un orientamento consolidato, quale pure può configurarsi in un unico e convincente, appunto per questo non contrastato, precedente: Cass., 6-3, Ordinanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036-02), che il Collegio intende esplicitamente confermare, di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2043 del 27/01/2017, Rv. 642711-01, secondo cui «Il pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un “trust” in persona del “trustee”, e non di quest'ultimo, è illegittimo, in quanto il “trust” è un ente privo di personalità giuridica, costituendo un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, formalmente intestati al “trustee”, il quale è l'unico soggetto che, nei rapporti con i terzi, è titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato: ne deriva che il giudice dell'esecuzione, nell'ambito della verifica in ordine all'esistenza delle condizioni dell'azione esecutiva, può disporre d'ufficio la chiusura anticipata della procedura esecutiva».  ### e l'altro (richiamato, sia pure ai fini della ricostruzione del litisconsorzio necessario per l'applicazione di normative sovranazionali in tema di giurisdizione, da Cass. Sez. U, Ordinanza n. 7621 del 18/03/2019) costituiscono il fondamento per confutare (nel prosieguo) tutte le argomentazioni addotte dal Tribunale di Udine (sulla scorta di un altro minoritario orientamento di merito) per giustificare la propria decisione.  9. Innanzitutto, dell'art. 12 della ### de ### (nel testo inglese, «### the trustee desires to register assets, movable or immovable, or 10 documents of title to them, he shall be entitled, in so far as this is not prohibited by or inconsistent with the law of the ### where registration is sought, to do so in his capacity as trustee or in such other way that the existence of the trust is disclosed.»; nel testo francese, «Le trustee qui dé- sire faire inscrire dans un registre un bien meuble ou immeuble, ou un titre s'y rapportant, sera habilité à requérir l'inscription en sa qualité de trustee ou de telle façon que l'existence du trust apparaisse, pour autant que ce ne soit pas interdit par la loi de l'### où l'inscription doit avoir lieu ou incompatible avec cette loi.»; con traduzione - informale, ma diffusa - in italiano: «Il trustee che desidera registrare beni mobili o immobili o i titoli relativi a tali beni, sarà abilitato a richiedere l'iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò sia vietato dalla legge dello Stato nella quale la registrazione deve aver luogo ovvero incompatibile con essa.»), il giudice di merito dà una lettura distorta: infatti, se è vero che l'ordinamento italiano non prevede divieti di «registration» o «inscription» (sono i vocaboli usati nel testo, redatto in inglese e in francese, della ### tali da impedire un'adeguata pubblicità del trust, la citata norma non pretende affatto che la trascrizione degli acquisti sia eseguita a favore o contro il trust per rivelarne e renderne rilevante l'esistenza. 
Al contrario, la disposizione convenzionale si riferisce espressamente al trustee e impone agli ### aderenti di consentire a questo - salvi divieti di legge - di dare adeguata pubblicità al vincolo di trust attraverso formalità pubblicitarie che rendano opponibile erga omnes sia la titolarità dei beni, sia la limitazione coessenziale alla loro finalizzazione. E, infatti, sin dal 2000, molto prima dell'introduzione dell'art. 2645-ter c.c., le pronunce dei giudici italiani - salvo alcune limitate e non condivisibili eccezioni - hanno superato o rimosso i rifiuti o le riserve espressi dai ### dei ### biliari riguardo alla trascrizione di atti di trasferimento dal disponente al trustee o di acquisto effettuati dal trustee nella sua qualità, pure nell'ipotesi di trust autodichiarati, e hanno ammesso la pubblicità dei diritti del trustee 11 anche nel libro fondiario nei territori dove trova applicazione l'ordinamento tavolare, ai sensi del r.d. n. 499 del 1929.  10. Per raggiungere la menzionata finalità pubblicitaria non è richiesto dalla ### lo stravolgimento delle regole che presidiano la trascrizione e non occorre affatto attribuire la qual ità di «soggetto» al (e, quindi, “entificare” il) trust, operazione ermeneutica che non trova alcun appiglio - né nei paesi in cui l'istituto ha avuto origine, né nell'ordinamento civile italiano - e che si risolve, oltretutto, in un inaccettabile travisamento delle sue intrinseche caratteristiche.  11. Può dirsi acquisito anche dalla giurisprudenza italiana il principio per cui il trust non è un patrimonio “acefalo”, privo cioè di un soggetto titolare (l'assunto è pacifico nell'ordinamento inglese, in cui un'autorevole dottrina esplicitamente riassume: «A trust is not a legal person, like an individual or a company, capable of owing property. For there to be a trust, property must be subject to a trust, so the property will be vested in a trustee or trustees (who may be individuals or companies) or in a nominee on behalf of the trust (though here the trustee's rights against the nominee may be regarded as property held by the trustee)»).  12. Infatti, questa Corte è espressamente intervenuta più volte per ribadire che non esiste «il trust ### in persona del trustee» (come se il trustee fosse il legale rappresentante di un ente dotato di una sua soggettività autonoma), ma, piuttosto, il «trustee del trust ### nella sua qualità»: − «Il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità e il trustee è l'unico soggetto di riferimento: nei rapporti con i terzi interviene il trustee che non è il legale rappresentante del trust, ma colui che dispone del diritto; la responsabilità patrimoniale del trustee per atti e fatti compiuti nell'esercizio della propria funzione a seconda della legge regolatrice applicabile può essere personale e illimitata (salvo il diritto al rimborso), come appunto accade nel ### ovvero con diritto dei terzi ad essere soddisfatti direttamente con il fondo in trust» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28363 del 22/12/2011); 12 − «Il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità ed il trustee è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale “legale rappresentante” di un soggetto (che non esiste), ma come soggetto che dispone del diritto. ### proprio del trust validamente costituito è dunque quello non di dar vita ad un nuovo soggetto, ma unicamente di istituire un patrimonio destinato al fine prestabilito» (Cass., 1, Sentenza n. 10105 del 09/05/2014); − «Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Ne consegue che esso non è litisconsorte necessario, ad esempio, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi ha conferito l'intera sua azienda, comprensiva di crediti e di debiti, in quanto l'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma que llo di istituire un p atrimonio d estinato ad un fine prestabil ito.» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3456 del 20/02/2015, Rv. 635535-01).  13. Giova precisare che è del tutto irrilevante, ai fini civilistici, l'individuazione del trust come soggetto passivo di imposta da parte dell'art.  73, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (### unico delle imposte sui redditi), poiché la citata norma ha una valenza prettamente tributaria e, notoriamente, la disciplina fiscale non incide sulla struttura degli istituti giuridici.  14. Costituisce ovvio corollario delle considerazioni sinora svolte che le formalità pubblicitarie, rilevanti a fini civili, relative a un trust devono essere eseguite non già nei confronti di un inesistente “soggetto” denominato trust, bensì del trustee (in tale qualità), a pena di nullità, ex artt. 2659 e 2665 c.c., della nota in ragione dell'assoluta indeterminatezza (melius, inesistenza) del soggetto a cui la formalità si riferisce.  15. In secondo luogo, nella nota presentata al ### dei Registri immobiliari (o, secondo l'attuale definizione, ### del ### di pubblicità immobiliare dell'### provinciale del territorio istituito presso 13 l'### delle entrate) i soggetti a favore dei (e contro i) quali è presa la trascrizione sono indicati nel «quadro ### destinato, appunto, all'identificazione univoca dei «### Non vale affermare - come fa il Tribunale di Udine - che l'indicazione del nominativo del trustee nel «quadro D» esclude l'indeterminatezza e, così, l'invalidità della formalità pubblicitaria: il predetto quadro (peraltro a compilazione facoltativa) è volto a specificare e chiarire le informazioni contenute nelle sezioni precedenti, non già a modificarle; inoltre, nessuna efficacia “sanante” può attribuirsi all 'indicazione di un soggett o diverso , la quale, anzi, incrementa ulteriormente l'incertezza.  16. Ancora, il richiamo - contenuto nella sentenza impugnata (e in altri precedenti di merito) - alle modalità in uso per le trascrizioni inerenti a beni in fondi immobiliari è frutto di un'erronea analogia e, pertanto, è l'esito di un evidente paralogismo. 
Contrariamente a quanto sostenuto - e, cioè, che la trascrizione va eseguita a favore del (o contro il) fondo, benché privo di soggettività giuridica - questa Corte ha più volte statuito che «I fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel d.lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio; pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia» (Cass., 1, Sentenza n. 16605 del 15/07/2010, Rv. 614460-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12062 del 08/05/2019, Rv. 653911-01).  17. Parimenti fuorviante è il riferimento alla trascrivibilità di un pignoramento immobiliare a favore di un condominio che, secondo un tradizionale insegnamento, è un ente di gestione e non un soggetto giuridico: tale formalità è oggi prevista dall'art. 2659, comma 1, n. 1), ult. periodo, c.c., per espressa volontà del legislatore che - con l'art. 17, comma 1, della legge 11 dicembre 2012, n. 220 - ha modificato la norma; perciò, l'esplicita 14 previsione normativa, mancante per il trust, esclude la comparabilità delle diverse fattispecie.  18. Da ultimo, si osserva che sono irrilevanti i ### vantaggi pratici indicati dal giudice di merito: da un lato, non è possibile modellare a piacimento l'istituto del trust per agevolare l'esecuzione delle formalità o per consentire un risparmio sul loro costo; dall'altro, il rigore formale a cui è improntato il sistema pubblicitario esclude che, “per maggiore comodità”, si possa operare una forzatura tale da consentire la trascrizione a favore di (o contro) un'entità che non è tecnicamente un soggetto di diritto.  19. Col terz o motivo del ricorso p rincipale, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 555, 557 e 629 c.p.c.», per avere il Tribunale mancato di pronunciare la nullità del pignoramento derivante dall'invalidità della sua trascrizione, pronuncia già richiesta nel grado di merito attinente ad un vizio rilevabile ex officio.  20. La censura è inammissibile. 
Il thema decidendum dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. è delimitato dalla contestazione fatta valere dall'opponente che, nel caso, ha censurato la declaratoria di invalidità della trascrizione da parte del giudice dell'esecuzione. 
Non sono state svolte contestazioni riguardo alla decisione, del medesimo giudice, circa la perdurante validità della notifica del predetto atto e, dunque, la pretesa erroneità di tale statuizione esula da questo giudizio; né la rilevabilità d'ufficio di gravi invalidità del pignoramento (sul punto, la già citata Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2043 del 27/01/2017) consente al giudice dell'opposizione esecutiva di sostituirsi al giudice dell'esecuzione.  21. Venendo al ricorso incidentale, ### censura la decisione impugnata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 81, 91, 102, 107, 111 c.p.c. e 2913 c.civ., nonché omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione ed omessa e/o incongrua motivazione», per avere il giudice di merito con-15 dannato lo stesso ### a rifondere le spese di lite a ### in ragione dell'affermata inutilità della sua chiamata in causa; col motivo si sostiene che il ### era da considerare litisconsorte necessario in quanto originario destinatario del pignoramento, non essendo peraltro rilevante ed efficace nei confronti dei creditori la successione a titolo particolare di ### 22. Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti. 
Il trasferimento dei beni in trust da ### trustee al momento del pignoramento, al nuovo trustee ### non ha determinato una successione a tito lo universale nei rap porti compresi nel trust: infat ti, all'odierna ricorrente sono state trasferite - nel corso del processo esecutivo - le posizioni giuridiche in trust (e, nello specifico, il bene pignorato) e in alcun modo il precedente trustee si è “estinto”.  ### condivide l'opinione dottrinale secondo cui «la successione del trustee integra una forma di successione nella proprietà dei beni costituenti il fondo in trust a titolo derivativo e particolare e non, come invece si sarebbe portati a pensare, a titolo universale». 
Pertanto, l'intervento nella procedura esecutiva della ### - che, ex art. 12 della ### de L'### ha la capacità di agire ed essere convenuta in giudizio e di comparire nella sua qualità di trustee (e, anzi, l'intervento in una controversia che ha ad oggetto la difesa dei beni in trust costituisce un suo preciso dovere) - rientra nell'ipotesi normativa dell'art. 111 c.p.c., disposizione che, tuttavia, non determina l'estromissione dall'espropriazione forzata dell'originario trustee. 
Quest'ultimo, in quanto parte del processo esecutivo, è litisconsorte necessario nell'opposizione ex art. 617 c.p.c., di talché la sua chiamata in causa non era affatto inutile - come ha invece statuito il giudice di merito - ma, anzi, doverosa. 
È, dunque, infondato il ricorso incidentale nella parte in cui si afferma l'irrilevanza della successione a titolo particolare di ### (nuovo 16 trustee), ma è fondata la censura che determina il venir meno del presupposto sul quale si basa la condanna di ### a rifondere le spese a ### 23. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, la sentenza impugnata dev'essere cassata.  24. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.: l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da ### avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Udine del 26/2/2020, col quale veniva dichiarata la nullità della trascrizione del pignoramento immobiliare, va respinta.  25. La novità (quantomeno negli esatti termini) di alcune delle questioni qui esaminate - e rivelatesi dirimenti - giustifica la compensazione integrale, tra tutte le parti, delle spese del grado di merito e anche del giudizio di legittimità.  P. Q. M.  La Corte, accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il terzo motivo del ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da ### compensa tra tutte le parti le spese del grado di merito e del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ###, 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Fanticini Giovanni

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Tribunale di Brescia, Sentenza n. 5334/2025 del 04-12-2025

... l'amministrazione abbia dato causa all'affare. ### compensazione delle spese processuali è impedito dalla contumacia del Ministero resistente. Per questi motivi 1. Dichiara che ############# D #### sono cittadini italiani. 2. Ordina al Ministero dell'### e, per esso, al competente ### dello ### di procedere agli adempimenti previsti dalla legge. 3. Nulla sulle spese processuali. Brescia, 4.12.2025 Il giudice (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. 1119/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ### nel giudizio promosso da ############# D #### con l'avvocato ### ricorrenti nei confronti di Ministero dell'### resistente con l'intervento del ### ha pronunciato la seguente sentenza 1. I ricorrenti: − hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di ### nato a ### (### il ###, e trasferitosi nel corso della vita in ### − hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “… gli odierni ricorrenti sono discendenti del sig. ### ovvero ### ovvero ### cittadino italiano, nato a ### (### in data ###, figlio di ### e ### così e come risulta dall'estratto di certificato di nascita, che si allega (doc.  3); 3. che il sig. ### ovvero ### ovvero ### mai è stato naturalizzato cittadina brasiliana, in ossequio alla circolare n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 del Ministero dell'### così conservando la cittadinanza italiana, trasmessa ai suoi discendenti senza interruzioni, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e ### brasiliano, con apostilla n. 121100 del 18.01.2024 (doc. 4); 4. che in data ### il sig. ### ovvero ### ovvero ### ha contratto matrimonio a ### de ### (### con la sig.ra ### (doc.5), dalla cui unione è nato a ### da ### (SP ### in data ### il sig. ### (doc.6), anch'esso cittadino italiano per il fatto di essere nato da padre cittadino italiano; 5. che in data ### il sig. ### ha contratto matrimonio a ### da ### (### con la sig.ra ### (doc.7), dalla cui unione è nata a ### da ### (### in data ### la sig.ra ### (doc.8), anch'essa cittadina italiana per il fatto di essere nata da padre cittadino italiano; 6. che in data ### la sig.ra ### ha contratto matrimonio a ### do ### (SP### con il sig. ### (doc.9), dalla cui unione sono nati a ### do ### (### due figli: in data ### il sig. ### (doc.10), odierno ricorrente, in data ### la sig.ra ### (doc.11), anch'essi cittadini italiani per il fatto di essere nati da madre cittadina italiana; 7. che in data ### il sig. ### ha contratto matrimonio a ### (### con la sig.ra ### (doc.12), nata a ### (### il ### (doc. 13), odierna ricorrente, la quale ha acquisito la cittadinanza italiana iure matrimonii ai sensi dell'art.  10 della legge n. 555/1912, avendo contratto matrimonio prima del 21.04.1983, data di entrata in vigore della legge n. 123/19831 ; 8. dall'unione di ### e ### sono nati tre figli: a ### (### in data ### il sig. ### (doc.14), a Vinhedo (### in data ### la sig.ra ### (doc.15), a ### (### in data ### la sig.ra ### de ### (doc.16), odierni ricorrenti, anch'essi cittadini italiani per il fatto di essere nati da madre e padre cittadini italiani; 9. che in data ### il sig.  ### ha contratto matrimonio a ### (### con la sig.ra ### (doc.17), dallla quale divorzia e dalla cui unione è nata a ### do Sul (### in data ### la sig.ra ### (doc.18), odierna ricorrente, anch'essa cittadina italiana per il fatto di essere nata da padre cittadino italiano; 10. che in data ### la sig.ra ### ha contratto matrimonio a ### (### con la sig.ra ### (doc.19), dalla quale divorzia e dalla cui unione sono nati a ### do Sul (### due figli: in data ### la sig.ra ### (doc.20), in data ### il sig. ### (doc.21), odierni ricorrenti, anch'essi cittadini italiani per il fatto di essere nati da madre cittadina italiana; 11. che in data ### la sig.ra ### ha contratto matrimonio a ### (### con il sig. ### da ### (doc.22), dalla cui unione sono nati due figli: a ### (### in data ### la sig.ra ### (doc.23), a ### (### in data ### il sig. ### (doc.24), odierni ricorrenti, anch'essi cittadini italiani per il fatto di essere nati da madre cittadina italiana; 12. che in data ### la sig.ra ### ha contratto matrimonio a ### (### con il sig. ### dos ### (doc.25), dal quale divorzia e dalla cui unione sono nati a ### do Sul (### due figli: in data ### il sig. ### (doc.26), in data ### la sig.ra ### (doc.27), odierni ricorrenti, anch'essi cittadini italiani per il fatto die essere nati da madre cittadina italiana; 13. che in data ### la sig.ra ### ha contratto matrimonio a ### (### con il sig. ### (doc.28)”.  ### resistente non si è costituito in giudizio a seguito della regolare notificazione degli atti.  ### ha preso visione del ricorso. 
Con nota del 2.12.2025 relativamente alle osservazioni e correzioni sui dati di discendenza e anagrafici, la difesa ha precisato quanto segue: “a seguito di un meticoloso controllo incrociato dei dati presenti nel ### con i certificati prodotti, la parte ricorrente segnala le seguenti rettifiche e precisazioni da apportare al fine di evitare errori materiali nel futuro provvedimento di definizione del giudizio: 1. ### il cognome corretto è ### 2. ### si precisa che il padre di ### non è ### bensì ### 3. ### si precisa che ### non è figlia di ### da ### bensì di ### 4. ### si precisa che ### prima di sposare ### da ### ha precedentemente divorziato”.  2. In diritto, più in generale, si osserva che: − lo ### non recava una definizione di “regnicolo”; − l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»; − la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3); − la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983, n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87); − la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri ### (sent. 25 febbraio 2009, n. 4466); − ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini». 
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che: − si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo 58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in ### al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana; − la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «### secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva; || ### l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in ### alla fine dell'### implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento; || ### dagli artt. 3,4,16 Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della ### universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal ### di ### del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti; ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili; il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione; || ### la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).  3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti: − l'avo italiano dei ricorrenti, ### nato a ### (### il ### (doc. 3 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 5 fasc. ric.); − la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra. 
Il ricorso merita accoglimento.  4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.  ### compensazione delle spese processuali è impedito dalla contumacia del Ministero resistente.  Per questi motivi 1. Dichiara che ############# D #### sono cittadini italiani. 2. Ordina al Ministero dell'### e, per esso, al competente ### dello ### di procedere agli adempimenti previsti dalla legge.  3. Nulla sulle spese processuali. 
Brescia, 4.12.2025 Il giudice

causa n. 1119/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Christian Colombo

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Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 500/2025 del 24-11-2025

... posto, oggetto del presente gravame è unicamente la compensazione delle spese del primo grado disposta dal Tribunale nella sentenza impugnata. Risultano invece passate in giudicato le altre statuizioni adottate dal primo giudice. Il Tribunale ha motivato la compensazione integrale delle spese di prime cure “alla luce della complessità delle questioni trattate che ha richiesto l'intervento chiarificatore dei più alti consessi di giustizia, nazionali e sovranazionali”. Detta motivazione non appare sufficiente per la compensazione. La compensazione delle spese di lite costituisce una deroga alla regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., in forza della quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a sé, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra. In quanto derogatoria di un principio generale, essa può essere disposta solo nei casi previsti dalla legge. Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal DL. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO ### La Corte di Appello di Salerno - ### - nelle persone dei ### Dr. #### relatore Dr. ### ha pronunziato in data ### ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente ### nel giudizio di appello iscritto al n. 208/2024 del ruolo generale appelli lavoro TRA ### rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliat ###pec; ###'#### in persona del ### pro tempore, #### in persona del ### pro tempore; APPELLATO-###: liquidazione spese processuali. 
Appello avverso la sentenza n. 685/2024 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.  ### l'appellante: condannare la parte appellata al pagamento delle spese del primo grado; vinte le spese del secondo grado.  ### ricorso depositato in data #### premesso che aveva lavorato alle dipendenze del Ministero come docente, con contratti a tempo determinato negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; che l'art. 1, co. 121 e segg, legge n. 107/2015 introduceva la cd carta docenti (“### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”) dell'importo di € 500,00 annui; che le disposizioni ministeriali (### 23 settembre 2015, ### 28 novembre 2016) prevedevano l'erogazione del predetto emolumento solo ai docenti di ruolo; che la ### e la Corte di cassazione avevano sancito la illegittimità della esclusione dei docenti a tempo determinato da tale beneficio (Corte di ###, ### VI, 18 maggio 2022 in causa C-450/21; Cass. n. 29961 del 27 ottobre 2023); adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo la condanna del Ministero al pagamento di complessivi € 2.000,00, in misura corrispondente ad € 500,00 per ciascun a.s. di servizio prestato.  ### non si costituiva in giudizio. 
Con sentenza depositata in data ### il Tribunale accoglieva il ricorso; compensava integralmente le spese processuali. 
Avverso tale pronunzia ### proponeva appello con ricorso depositato in data ###.  ### si doleva della compensazione delle spese di primo grado, atteso che l'### convenuta era soccombente nel merito e non sussistevano i presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c. 
Concludeva per la condanna del Ministero al pagamento delle spese di prime cure; con vittoria delle spese del secondo grado.
Malgrado la notifica del gravame, l'appellato non si costituiva. 
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si rammenta che il Ministero, già contumace in primo grado, non si è costituito in questa sede per resistere all'appello proposto dalla ### L'### ha ricevuto la notifica dell'appello e del decreto di fissazione di udienza, inclusivo dell'avviso circa la trattazione della controversia tramite note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data ###; la notifica è avvenuta tramite pec all'Avvocatura dello Stato, ed è stata ritualmente prodotta dall'appellante nel fascicolo telematico.  ### risulta pertanto contumace anche in secondo grado. 
Ciò posto, oggetto del presente gravame è unicamente la compensazione delle spese del primo grado disposta dal Tribunale nella sentenza impugnata. 
Risultano invece passate in giudicato le altre statuizioni adottate dal primo giudice.
Il Tribunale ha motivato la compensazione integrale delle spese di prime cure “alla luce della complessità delle questioni trattate che ha richiesto l'intervento chiarificatore dei più alti consessi di giustizia, nazionali e sovranazionali”. 
Detta motivazione non appare sufficiente per la compensazione. 
La compensazione delle spese di lite costituisce una deroga alla regola generale dettata dall'art. 91 c.p.c., in forza della quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a sé, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell'altra. In quanto derogatoria di un principio generale, essa può essere disposta solo nei casi previsti dalla legge. 
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal DL. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. 17966/2024, n. 4696/2019, n. 3977/2020). 
Va qui evidenziato che già la sola circostanza che la parte sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado non può di per sé giustificare la compensazione delle spese, trattandosi di “condotta processualmente neutra, che giammai può integrare alcuna della ipotesi” di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c. (Cass. n. 8273/2024). 
I medesimi princìpi in tema di condanna alle spese trovano pacifica applicazione, infatti, anche nel caso in cui la parte convenuta sia rimasta contumace nel giudizio, dal momento che tale circostanza non vale di per sé a derogare la disciplina generale ora illustrata (ex multis: Cass. ord.  9612/2025, n. 5010/2025, n. 7292/2018). 
Come ha avuto modo di affermare la Suprema Corte, “in tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c., può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla "contumacia della controparte", permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest'ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese” (Cass., ord. n. 9612/2025). 
Sotto questo profilo, dunque, nessuna deroga al principio della soccombenza è giustificata. 
Come si è detto, nel caso di specie il Tribunale ha motivato la decisione di compensare le spese di lite ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., “alla luce della complessità delle questioni trattate che ha richiesto l'intervento chiarificatore dei più alti consessi di giustizia, nazionali e sovranazionali”. 
Tuttavia, le questioni affrontate, certamente discusse in passato, erano state chiarite in punto di diritto già alla data di proposizione della domanda, sin dalla decisione della Corte di Giustizia dell'### del 18 maggio 2022, secondo la quale “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica” (Corte di ###, ### VI, 18 maggio 2022 in causa C-450/21). 
Anche la giurisprudenza nazionale del Consiglio di Stato (C.d.S., 1842/2022) e della Corte di cassazione ha sposato la medesima ricostruzione. Più specificamente quest'ultima, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Taranto, ha affermato, tra l'altro, che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” (Cass. n. 29961/2023). 
Si tratta, del resto, di giurisprudenza che il giudice di prime cure ha ampiamente citato nella motivazione.
Né vi è una tale complessità della vicenda sostanziale che possa integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dall'art. 92, co.2, c.p.c., come interpolato dalla Corte costituzionale (Cass. n. 19109/2025, n. 23914/2025; C. App. Bologna n. 186/2025). 
Vale la pena osservare che, se la particolare complessità delle questioni controverse e della normativa o la contraddittorietà e il dissenso di posizioni della giurisprudenza possono integrare quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano una deroga al principio generale della soccombenza (Cass. ord. n. 23914/2025, n. 19109/2025), tuttavia esse devono essere valutate dal giudice non in astratto, ma in concreto. 
Con la conseguenza che anche a fronte di un quadro normativo di riferimento originariamente incerto, non sussistono i requisiti per compensare le spese in deroga al criterio della soccombenza qualora la questione debba dirsi ormai composta dall'interpretazione delle ### supreme, come in questo caso. 
In ordine al quantum delle spese, va pacificamente applicato il DM 147/2022, atteso che la liquidazione viene effettuata nella vigenza di detta nuova normativa.
In tema di spese processuali vanno infatti di regola applicate le norme in vigore nel momento in cui avviene la liquidazione del compenso al difensore.  “In tema di spese processuali, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, debbono essere applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (ex multis: Cass. Sez. Un.  n. 17405/2012; Cass. n. 17577/2018, n. 27233/2018, n. 6345/2020).  ###. 6 del predetto DM n. 147/2022 stabilisce del resto che “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (l'entrata in vigore coincide con il ###, cioè con il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. dell'8 ottobre 2022).
Con riferimento ai parametri di liquidazione del compenso, l'art. 4, comma 1, del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, stabilisce che: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. 
Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.  ###. 2, comma 2, a sua volta prevede che: “### al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta”. 
Nel caso di specie per il calcolo del compenso professionale occorre tenere conto che trattasi di controversia che si inserisce in un contenzioso c.d.  seriale e non ha implicato una complessa istruttoria, onde possono applicarsi i minimi previsti dal citato DM. 
Per quanto riguarda lo scaglione di valore di riferimento, si rammenta che nel caso di specie l'importo riconosciuto dal Tribunale alla lavoratrice è complessivamente di € 2.000,00 (€ 500,00 x 4 anni scolastici), onde va applicato il relativo scaglione di valore delle controversie di lavoro di primo grado. 
La somma spettante a titolo di spese processuali del primo grado risulta quindi pari ad € 1.314,00. 
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vanno calcolate in base al valore della controversia (cioè le spese di prime cure, quantificate come sopra).  ### del gravame, infatti, investe le sole spese processuali ( Civile, sez. lav. sentenza n. 661/2015; ordinanza n. 8511/2014); occorre altresì considerare che il valore della causa nei gradi successivi al primo va rapportato alla sola somma ancora in contestazione (ex multis: Cass. 8 marzo 2005, n. 4966; Cass. Sez. Un. 11 settembre 2007, n. 19014; 12 gennaio 2011, n. 536) e anche l'importanza della lite va misurata in relazione alle questioni ancora sub iudice. 
La liquidazione deve includere anche la fase istruttoria, secondo i princìpi affermati dalla Corte di cassazione. In sede di liquidazione delle spese processuali, infatti, il giudice deve includere la fase istruttoria non solo quando siano state svolte attività stricto sensu preparatorie del processo, dovendosi tener conto anche di “attività come l'esame degli scritti avversari e dei provvedimenti del giudice” (Cass. n. 25664/2025). 
Ne consegue che spettano a titolo di spese legali del secondo grado € 1.458,00. 
Trattandosi di pronunzia di accoglimento del gravame, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Salerno, ### nella causa n. 208/2024 R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### nei confronti di
DELL'###### avverso la sentenza n. 685/2024 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1)accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto confermata, revoca la disposta compensazione e condanna il Ministero appellato al pagamento, in favore di ### delle spese processuali del primo grado liquidate in € 1.314,00 oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonchè IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario; 2)condanna il Ministero appellato alla rifusione, in favore di ### delle spese del secondo grado, liquidate in € 1.458,00, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario. 
Salerno, 10/11/2025.   ### estensore Dr. ##### (si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Dr.  ### MOT nominato con DM 03/09/2025)

causa n. 208/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Di Benedetto Lia, Stassano Maura

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Tribunale di Avellino, Sentenza n. 1247/2025 del 13-11-2025

... altro profilo. 4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. ### 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale. P. Q. M. Il dott. ### quale ### del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) in accoglimento del ricorso, dichiara non ripetibili le somme indicate come indebite nel provvedimento I.N.P.S. del 13.11.2024; 2) compensa interamente le spese di lite. Così deciso in ### 13.11.2025. ### del lavoro dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/11/2025 (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO ### e ### del lavoro, dott. ### all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ### nella controversia iscritta al R. G. n. 145/2025, avente ad oggetto: ripetizione di indebito; introdotta DA ### (c.f.: ###), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. ### presso cui è elettivamente domiciliata; RICORRENTE CONTRO I.N.P.S. (c.f.: ###), in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti ### di ### e ### con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.   RESISTENTE CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE: dichiarare illegittimo il provvedimento del 13.11.2024; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione; PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite. 
SVOLGIMENTO del ### ricorso depositato in data ###, la sig.ra ### esponeva di aver ricevuto, con provvedimento del 13.11.2024, comunicazione di ricalcolo della pensione n. ### (categoria ###. 
Precisava che, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2022, la predetta pensione d'invalidità civile era stata ricalcolata e che, pertanto, l'I.N.P.S. le aveva comunicato che, dal mese di gennaio 2023 al mese di novembre 2024, ella avrebbe Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/11/2025 percepito un importo non spettante, pari ad € 7.777,75, di cui veniva chiesta la ripetizione. 
Rappresentava di aver invano proposto ricorso ex art. 46 e ss. L. 88/1989 al ### I.N.P.S. in data ###, respinto con provvedimento del 16.12.2024. 
Eccepiva l'applicazione, in luogo dell'art. 2033 c.c., della diversa regola di esclusione della ripetibilità delle somme erogate ex L. 29/1977 e L. 88/1989, stante l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo, da ritenersi insussistente in quanto essa aveva presentato le dichiarazioni dei redditi per l'anno 2022, 2023 e 2024, accessibili dall'I.N.P.S., e poiché era venuta a conoscenza dell'indebito il giorno 2.12.2024, ossia in un momento successivo al periodo oggetto dell'indebito (01/2023-11/2024). 
Sottolineava, infine, che la buona fede risultava dimostrata dalla conoscenza da parte dell'I.N.P.S. del reddito complessivo per gli anni dal 2022 al 2024, costituito dalla pensione di invalidità e dalla pensione di vecchiaia, in quanto erogato dallo stesso Ente. 
Tanto premesso, conveniva in giudizio l'I.N.P.S. innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni. 
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'I.N.P.S. si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza della domanda. 
In specie, deduceva la legittimità del proprio operato e precisava che la causa dell'indebito era da individuarsi nella contitolarità delle suddette due pensioni (la pensione di invalidità civile parziale n. ###1911 e la pensione VO ###7487), che determinavano un reddito lordo superiore ai limiti previsti dalla normativa prevista per il riconoscimento dei benefici economici relativi all'invalidità parziale. 
Difatti, per l'anno 2023, il limite era di € 5.432,05 e, per l'anno 2024, di € 5.725,46, mentre, dalle C.U. 2024 e 2025, risultavano rispettivamente percepiti redditi pari ad € 5.507,92 ed € 5.873,92. 
Esponeva di aver provveduto alla ricostituzione della posizione pensionistica della ricorrente, riscontrando la percezione di somme indebite e calcolando la posta debitoria a carico della stessa. 
Concludeva ut supra. 
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.  MOTIVI della DECISIONE 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/11/2025
Va osservato che la comunicazione del 13.11.2024 ha ad oggetto la ripetizione delle somme corrisposte dall'I.N.P.S. in misura superiore rispetto a quanto effettivamente spettante alla sig.ra ### da gennaio 2023 a novembre 2024. 
Difatti, nell'avviso si legge quanto segue: “[…] da gennaio 2023 a novembre 2024 sulla pensione numero 044-###1 categoria ### l'### ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 7.777,75. […] Non potendo recuperare tale importo direttamente sulle pensioni di cui lei è titolare, il pagamento dovrà essere effettuato mediante Avviso di pagamento pagoPA (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 e art. 65, comma 2, comma d.lgs. n. 217/2017, così come modificato dall'art. 8, comma 4, d.l. n. 135/2018) […]”. 
Nella presente sede giudiziale, la ricorrente ha, dunque, proposto un'azione di accertamento negativo del diritto alla ripetizione vantato dall'### Ebbene, in questa sede non va indagata la spettanza o meno della prestazione di invalidità civile, perché la natura indebita della relativa percezione emerge dalle stesse allegazioni di parte ricorrente, nella misura in cui essa ha, tra l'altro, dedotto l'assenza di dolo. 
Non v'è dubbio, pertanto, che la provvidenza economica non spetti nel periodo interessato dall'azione di recupero, sicché è demandato al giudice, ex art. 112 c.p.c., l'indagine sui soli motivi sollevati in ricorso, cioè la pretesa irripetibilità delle somme percepite e le dedotte violazioni di natura formale. 
Nel merito, è necessario premettere un inquadramento sistematico della fattispecie dell'indebito assistenziale e previdenziale non pensionistico. 
A riguardo, deve affermarsi che l'azione con cui l'I.N.P.S. chiede la restituzione di somme pagate al lavoratore a titolo di indennità di prestazione di invalidità civile non dovuta, può venirsi a configurare come azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., soggetta alla ordinaria prescrizione decennale. 
Di norma, l'indebito assistenziale giova di una specifica disciplina, che risale alle disposizioni di cui all'art. 3 ter D.L. 870/1976 ed all'art. 3 co. 9 D.L. 173/1988, così come interpretate dalla giurisprudenza. 
In specie, la disciplina normativa applicabile all'indebito assistenziale diverge sia da quella prevista per l'indebito previdenziale, sia da quella prevista per l'indebito civilistico ex art. 2033 c.c. in senso stretto, alla luce di quanto stabilito in materia dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. VI, 30/06/2020, n. 13223: “3.- Ed infatti se è vero che, come sostiene l'### in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall'### 4. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (in Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/11/2025 collocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 5.- In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".  (…omissis…) 11.- Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile" al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)." 12.- Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. 
Picone); e che anche le ### Unite di questa Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.  (…omissis…) la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone)”). 
La regola civilistica di cui all'art. 2033 c.c., norma che prevede la ripetibilità dell'indebito a prescindere da una condizione di dolo o di colpa dell'accipiens, risulta, tuttavia, applicabile all'indebito assistenziale in fattispecie particolari, come in ipotesi di totale insussistenza dei requisiti della prestazione, che esclude l'esistenza di un affidamento tutelabile, o in caso di dolo comprovato del beneficiario o, ancora, in caso di percezione di prestazioni incompatibili (Cassazione civile, sez. lav., 10/08/2022, 24617: “In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l' art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all' art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento”; Cassazione civile, sez. VI, 19/02/2021, n. 4600: “In materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto ab origine di tutti i requisiti, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all' art.  2033 c.c.”; Cassazione civile, sez. lav., 12/06/2019, n. 15759: “In materia di prestazioni assistenziali indebite, quali nell'ipotesi di erogazione contemporanea di pensione di invalidità civile e assegno ordinario di invalidità, tra loro incompatibili, trova applicazione non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, bensì quella ordinaria dell'indebito civile di cui all' art. 2033 c.c.”). 
In tali casi, non ricorre alcuna situazione di affidamento tutelabile ed idonea a derogare al generale regime dell'indebito ex art. 2033 c.c., non potendosi farsi applicazione di regimi di irripetibilità previsti per altre fattispecie e non estensibili in via analogica proprio perché posti da norme eccezionali (Cassazione civile, sez. lav., 19/08/2003, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/11/2025 12146: “Nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'### in relazione alle somme corrisposte a titolo indennità di disoccupazione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta "sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033, c.c., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, non essendo inoltre neppure applicabile alla succitata fattispecie l'art. 1, commi 260 ss., legge n. 662 del 1996, che concerne esclusivamente le prestazioni pensionistiche”; Cassazione civile, lav., 07/03/2003, n. 3488: “La irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art. 52, comma 2, l. 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale”; C. Cost., 02/05/1991, n. 198: “La diversa disciplina prevista riguardo alle rate di pensione corrisposte per errore dall'I.N.P.S. - per le quali, salvo il caso di dolo, è vietata la ripetibilità - e delle somme versate dall'I.N.P.S. (sempre per errore) a titolo di integrazione salariale - per le quali la ripetibilità è invece consentita - non contrasta con il principio di uguaglianza, data la differenza esistente fra i due trattamenti, né con il principio della assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita, in quanto i lavoratori disoccupati percepiscono la indennità prevista dalla legge per far fronte agli effetti derivanti dalla disoccupazione”). 
Per lo stesso motivo, non può applicarsi il regime specificamente delineato per l'indebito previdenziale dall'art. 52 co. 2 L. 88/1989 (“Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”), come interpretato dall'art. 13 L.  412/1991 (“Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. ### od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”).  2. Può, dunque, affermarsi che l'indebito assistenziale è retto da una generale regola d'irripetibilità delle somme, a meno che non ricorrano situazioni tali da impedire la formazione di un affidamento tutelabile in capo al beneficiario, determinando l'applicazione del regime civilistico ordinario ex art. 2033 (Cassazione civile, sez. lav., 22/02/2021, n. 4668: “Il principio della irripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente percepite in buona fede poggia sulla funzione di sostentamento proprio e della propria famiglia delle stesse, di tal che la ripetibilità è limitata a quanto percepito dopo il provvedimento che le ha dichiarate indebite oppure nei casi in di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”; Cassazione civile, sez. lav., 15/10/2019, n. 26036: “### assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”; Cassazione civile, sez. VI, 16/04/2019, n. 10642: “### assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/11/2025 di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”). 
Pertanto, rimangono nel campo di applicazione dell'indebito oggettivo civilistico quelle ipotesi in cui sussista un difetto dei presupposti per l'accesso alla prestazione assistenziale, oppure nelle quali non sussista alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, o non vi sia buona fede dell'assistito. In entrambi i casi, non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito. 
Tale sistema interpretativo ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza costituzionale, la quale, pur affermando che non sussiste un'esigenza, costituzionalmente tutelata, che imponga, per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale, un'identica disciplina (C. Cost. 448/2000), ha comunque ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del ### civile” (C. Cost. 264/2004), altresì evidenziando che l'art. 38 Cost. appresta una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni già consumate in correlazione e nei limiti della loro destinazione alimentare (C. Cost. 39/1993 e 431/1993).  ## disparte tali ipotesi, l'indebito rifluisce nel sistema generale del ### civile. 
Da ultimo, il giudice delle leggi ha altresì escluso la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., censurato per violazione dell'art. 11 e 117 co. 1 Cost. (C.E.D.U.), nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita (C. Cost., 27/01/2023, n. 8: “9.- A fronte dell'interpretazione prospettata dalla Corte EDU in merito all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibili contrasti fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art.  117, primo comma, ###, in relazione al citato parametro convenzionale interposto. […] In definitiva, la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”). 
Pertanto, anche secondo la più recente impostazione del giudice delle leggi, l'indebito non pensionistico, pure in caso di applicazione della regola della ripetibilità ex art.  2033 c.c., presenta una serie di tutele per il soggetto tenuto alla restituzione della provvidenza ricevuta, tutele che rendono il regime civilistico applicabile conforme a Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/11/2025 ### in quanto mitigato dalle particolari modalità accordate per la restituzione, ad esempio attraverso la rateizzazione o la temporanea sospensione del recupero, in attuazione del criterio di buona fede oggettiva ex art. 1175 3. Tracciato il quadro normativo ed interpretativo dell'indebito assistenziale, nella fattispecie concreta in controversia, il pagamento non dovuto afferisce alla sopravvenuta mancanza dei requisiti reddituali di legge, ed in specie allo sforamento delle soglie di reddito stabilite ex art. 13 L. 118/1971 e art. 14 septies D. L. 633/1979, conv. con mod. da L. 33/1980. 
Difatti, l'assegno di invalidità civile è corrisposto solo se l'assistito non possieda redditi superiori alla soglia di anno in anno stabilita con apposito D.M. (il che fa presumere l'esistenza dell'ulteriore requisito socioeconomico dell'inoccupazione, come previsto ex art. 12 ter co. 1 D. L. 146/2021, conv. con mod. da L. 215/2021). 
Nel caso di specie, tali soglie risultano superate per gli anni in contestazione. 
Invero, come emerge dalla documentazione in atti ed in assenza di specifica contestazione, il reddito dichiarato dalla ricorrente per il 2023 è pari ad € 5.507,92, a fronte di una soglia reddituale, stabilita per l'anno stesso, in misura pari ad € 5.432,05. 
Identica condizione si riscontra per l'anno 2024, per il quale il reddito dichiarato dalla ricorrente è pari ad € 5.873,92, mentre il limite di legge è fissato in € 5.725,46. 
In riferimento alla specifica ipotesi di indebito assistenziale per sopravvenuto supero delle soglie di reddito, ed in conformità con i criteri interpretativi sopra riportati, la giurisprudenza di legittimità ha valorizzato l'elemento psicologico del dolo dell'assistito, il quale, versando in una situazione di mala fede, in termini di piena consapevolezza della percezione di somme non dovute, o abbia omesso di dichiarare i redditi ulteriori (e che hanno determinato lo sforamento delle soglie) o abbia percepito il trattamento d'assistenza nonostante gli altri redditi prodotti avessero importi così elevati da renderne del tutto evidente l'incompatibilità con la provvidenza assistenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/11/2018, n. 28771: “### assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”). 
In assenza di siffatte condotte, dunque, l'indebito non è ripetibile e l'esclusione del beneficio avviene solo pro futuro, dovendosi riscontrare, in capo all'assistito, un affidamento tutelabile. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/11/2025
Nella fattispecie in controversia, è questa la regula iuris a cui va data applicazione, dovendosi riscontrare la buona fede, l'assenza di dolo ed il conseguente legittimo affidamento della sig.ra ### sulla spettanza della provvidenza. 
Ciò in quanto essa ha regolarmente presentato le dichiarazioni reddituali (mod. 730), peraltro immediatamente accessibili dall'I.N.P.S., che ha accesso diretto alle banche dati fiscali attraverso il sistema S.I.U.S.S. (D. Lgs. 147/2017) e che, dunque, avrebbe potuto tempestivamente interrompere l'erogazione dell'assegno mensile d'assistenza. 
Peraltro, non può sostenersi che la ricorrente potesse avere consapevolezza dell'incompatibilità tra il maggior reddito prodotto e l'assegno mensile percepito, alla luce del risibile sforamento del requisito reddituale, apprezzabile, in base ai dati monetari suesposti, in circa 100 € all'anno. 
Tale quadro impone di ritenere che sussista una condizione d'affidamento idonea a derogare al regime ex art. 2033 c.c. e ad imporre il rilievo d'irripetibilità delle somme, nonché a considerare che la revoca dell'assegno mensile d'assistenza erogato alla sig.ra ### non possa operare retroattivamente. 
Tanto basta a determinare la fondatezza della domanda e l'accoglimento del ricorso. 
Assorbito ogni altro profilo.  4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. ### 77/2018, che ne impongono la compensazione integrale.  P. Q. M.  Il dott. ### quale ### del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) in accoglimento del ricorso, dichiara non ripetibili le somme indicate come indebite nel provvedimento I.N.P.S. del 13.11.2024; 2) compensa interamente le spese di lite. 
Così deciso in ### 13.11.2025.  ### del lavoro dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/11/2025

causa n. 145/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Del Gaudio Cinzia, Vernillo Domenico

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Tribunale di Perugia, Sentenza n. 1386/2025 del 19-11-2025

... 3953/00 R.G. Infine, quanto sin qui detto giustifica la compensazione integrale delle spese. P.Q.M. Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4965/2021, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, - dichiara la cessazione della materia del contendere; - ordina al ### dei ### presso la cui ### è stata eseguita la trascrizione di eseguire la cancellazione, limitatamente al bene oggetto del presente procedimento, del verbale di separazione giudiziale con provvedimento di assegnazione dell'immobile del 29 gennaio 2001 in favore di ### reso nel procedimento di separazione giudiziale, iscritto innanzi l'intestato Tribunale al n. 3953/00 R.G; - compensa interamente le spese di giudizio. Così deciso in ### il 15 novembre 2025 Il Giudice L. ### (firmato digitalmente) RG n. 4965/2021 (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA Il Tribunale di Perugia nella persona del ###. L. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. 4965/2021 R.G., promossa da: ### C.F. ###, nata a ### (### il 17 marzo 1965, residente ###/G, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ### e ### in virtù di procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### in ### n. 43; ATTRICE contro ### C.F. ###, nata a ### il 27 maggio 1954 ed ivi residente ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### in virtù di procura rilasciata su foglio separato ed in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliat ####### n. 7; ###: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni ### e svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato ### chiedeva che venisse accertato e dichiarato “il venir meno delle condizioni per l'assegnazione dell'immobile sito in ### n. 10 (già #### strada vicinale della ### n. 8/E, costituito da appartamento ubicato al piano primo della superficie di mq. 97, corte annessa esclusiva di mq. 150 e garage ubicato al primo piano sottostrada, censito al ### del Comune di ### foglio 254 part. 468 sub 12 cat. A/2, cl. 5, 6,5 vani, rendita € 503,55, P 1-2; foglio 254, part. 468, sub 16, cat. 
C/6, cl. 7, mq 41, rendita € 91,05) e del relativo diritto di occupazione e abitazione in favore della ###ra ### Chioccia”, con condanna della convenuta al rilascio di detto immobile in favore della attrice che ne è proprietaria. Chiedeva che venisse ordinata “la cancellazione dai registri immobiliari del verbale di separazione giudiziale con provvedimento di assegnazione dell'immobile sopra indicato in favore della ### Chioccia”.  ### a sostegno delle proprie ragioni deduceva di essere divenuta proprietaria dell'immobile sito in ### n. 10, già ### strada vicinale della ### n. 8/E all'esito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 123/2005 iscritta presso il Tribunale di ### detta procedura debitore esecutato era ### ex coniuge della convenuta, e l'immmobile sottoposto ad espropriazione forzata era l'appartamento posto al piano primo con corte annessa esclusiva e garage ubicato al primo piano sottostrada, distinto al ### del Comune di ### foglio 254 part. 468 sub 12 cat. A/2, cl. 5, 6,5 vani, rendita € 503,55, P 1-2; foglio 254, part.  468, sub 16, cat. C/6, cl. 7, mq 41, rendita € 91,05 Riferiva che nel decreto di trasferimento del 24 maggio 2016 era stato evidenziato che l'immobile “risultasse gravato, tra gli altri e con vincolo non eliminabile dalla procedura, da «verbale di separazione giudiziale con provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli minorenni, trascritto presso la ### dei ### di Perugia»” e che fosse occupato dalla convenuta e dai figli minorenni in virtù del predetto provvedimento di assegnazione. 
Deduceva che l'assegnazione dell'immobile in favore della convenuta era stata disposta con provvedimento presidenziale del 29 gennaio 2001 nel corso del procedimento di separazione instaurato dall'ex marito ### iscritto innanzi l'intestato Tribunale al n. 3953/00 R.G., provvedimento confermato il 29 marzo 2001.  ### ha poi riferito che eesendo rivenuta proprietaria dell'immobile a seguito di aggiudicazione aveva chiesto più volte il rilascio senza ottenere allcun esito. A tale proposito rilevava che al momento della richiesta erano trascorsi più di quindici anni dalla statuizione ed erano venute meno le condizioni che avevano giustificato l'assegnazione dell'immobile in quanto i figli da tempo avevano raggiunto la maggiore età. 
Riferiva di avere attivato la procedura di mediazione che si era conclusa con esito negativo e di avere inviato in data 21 aprile 2021 racc.ta a.r. alla convenuta con invito al rilascio dell'immobile. 
Deduceva che la convenuta, riscontrando l'invito, si era opposta al rilascio in quanto “la figlia ### sta infatti seguendo proficuamente un corso di studi regolare, sta sostenendo concorsi impegnativi, convive con la madre e non è economicamente autosufficiente”. Evidenziava che tale ultima circostanza non corrispondeva a verità in quanto la figlia della convenuta da tempo aveva concluso gli studi e che in ogni caso la convenuta risulta essere proprietaria di altro immobile sito in ### n. 78/S. 
Ritiene che la circostanza che la figlia della convenuta non sia ancora soddisfatta dei risultati raggiunti ed ambisca ad altri ed ulteriori traguardi professionali, non costituisce motivo idoneo a giustificare la persistenza in capo a ### del diritto ad occupare l'immobile assegnato in sede di separazione, a discapito della attrice proprietaria da cinque anni dell'immobile oggetto di contenzioso che, di contro non ha mai potuto usufruire dell'appartamento, pur avendo da allora sostenuto tutte le spese e sopportato gli oneri economici che le derivano dalla titolarità del bene. 
Ritiene che in tale contesto, tenuto conto che la convenuta è anche proprietaria di altro immobile, non sussistono più le condizioni perché persista il diritto all'occupazione da parte della convenuta. 
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea ritenendola infondata in fatto ed in diritto. A sostegno delle proprie ragioni ### evidenzia che l'attrice non ha contestato l'opponibilità dell'assegnazione della casa coniugale al terzo acquirente, né ha contestato che la figlia convivente non sia economicamente autosufficiente, ammettendo in questo modo la persistenza delle condizioni per la conferma dell'assegnazione della casa coniugale che tra l'altro, nel frattempo erano state confermate con la sentenza di divorzio. Rilevava infine che l'immobile del quale è proprietaria nella ### di ### è detenuto in locazione da terzi ed il relativo canone è dalla stessa condiviso con le sorelle. 
Insisteva quindi nel rigetto della domanda. 
Alla prima udienza, svolta a trattazione scritta, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto co cpc e la causa veniva rinviata all'udienza del 19 aprile 2023 per la discussione sulle richieste istruttorie. 
Con provvedimento del 4 giugno 2023 venivano rigettate le richieste istruttorie e veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10 settembre 2024. Con decreto del 20 agosto 2024 il procedimento veniva rinviato sempre per la precisazione delle conclusioni alla nuova udienza del 23 giugno 2026. 
Successivamente con provvedimento presidenziale del 21 febbraio 2025 il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente che, con provvedimento del 29 marzo 2025, anticipava l'udienza suddetta al 16 luglio 2025. Udienza sostituita con il deposito di note scritte. Con provvedimento del 16 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche conclusionali. 
Motivi della decisione Va innanzitutto rilevato che entrambe le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni hanno chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere a seguito del rilascio volontario dell'immobile da parte della convenuta avvenuto in pendenza di giudizio e segnatamente nel mese di luglio 2024. 
La parte attrice relativamente alla ulteriore domanda di cancellazione dai registri immoniliari della trascrizione del verbale di separazione ha rilevato che al momento della consegna delle chiavi la convenuta non ha intesso sottoscrivere il verbale di rilascio al fine di poter conseguire un titolo idoneo che le consentisse di procedere alla suddetta cancellazione della trascrizione del provvedimento presidenziale suddetto. 
La convenuta al momento della precisazione delle conclusioni e quindi successivamente al rilascio, ha dichiarato di non essersi a quel momento e nemmeno successivamente opposta alla cancellazione della trascrizione del verbale di assegnazione della casa coniugale. 
La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. n. 2567/2007 e n. 6009/2009). Le parti hanno entrambe riferito che la convenuta, ### ha provveduto nel mese di luglio 2024 al rilascio dell'immobile.  ### rilascio dell'immobile nelle more del presente giudizio ha comportato conseguentemente la cessazione della materia del contendere sul punto. 
La convenuta nel corso del giudizio ha dato anche atto che al momento del rilascio non si è opposta alla cancellazione della trascrizione della domanda di assegnazione a cui neppure nell'odierno procedimento ha espresso consenso negativo, ma anzi ha dato l'assenso.  ### rilascio dell'immobile nel corso del presente giudizio ha comportato come detto la cessazione della materia del contendere, alla quale consegue la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della c.d. soccombenza virtuale. 
Agli atti non risulta depositato alcun verbale di rilascio dal quale possa evincersi che la convenuta non abbia dato il consenso alla cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione al momento della consegna delle chiavi. 
Ne, d'altra parte, è dimostrato alcun abuso del diritto della convenuta e della figlia di questa, tenuto conto che con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata confermata l'assegnazione della casa coniugale alla convenuta dove viveva anche la figlia che “sebbene maggiorenne non si è ancora affrancata sotto il profilo economico”. Sussistevano quindi sino a quando la figlia della convenuta è diventata autonomia economicamente tutte le condizioni per l'assegnazione dell'immobile in favore di ### Da ultimo va rammentato che l'attrice ha acquistato l'immobile in una procedura esecutiva immobiliare assumendosi tutti i rischi che detti acquisti comportano tra cui i tempi lunghi per entrare nel possesso dell'immobile aggiudicato. 
Tenuto conto di quanto sin qui detto va ordinata la cancellazione della trascrizione del provvedimento presidenziale del 29 gennaio 2001 reso nel corso del procedimento di separazione giudiziale, iscritto innanzi l'intestato Tribunale al n. 3953/00 R.G. 
Infine, quanto sin qui detto giustifica la compensazione integrale delle spese.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4965/2021, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, - dichiara la cessazione della materia del contendere; - ordina al ### dei ### presso la cui ### è stata eseguita la trascrizione di eseguire la cancellazione, limitatamente al bene oggetto del presente procedimento, del verbale di separazione giudiziale con provvedimento di assegnazione dell'immobile del 29 gennaio 2001 in favore di ### reso nel procedimento di separazione giudiziale, iscritto innanzi l'intestato Tribunale al n. 3953/00 R.G; - compensa interamente le spese di giudizio. 
Così deciso in ### il 15 novembre 2025 

Il Giudice
L. ### (firmato digitalmente) RG n. 4965/2021


causa n. 4965/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Baldesi Lia Cecilia

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