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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10102/2017 del 11-10-2017

... l'irregolarità urbanistica che non oltrepassa la soglia della parziale difformità dalla concessione, non impedisce l'emanazione della sentenza ex art. 2932 cod. civ., perché il corrispondente negozio di trasferimento non sarebbe nullo (Cass. 8081/14). In sostanza, può discorrersi di nullità se l'irregolarità urbanistica oltrepassa la soglia della parziale difformità, ossia nei casi di assenza del titolo abilitativo o totale difformità da esso. Ebbene, nel caso in esame, è evidente: - che la veranda sia stata costituita successivamente al 1967; Sentenza n. 10102/2017 pubbl. il ### RG n. 12840/2014 Repert. n. 16733/2017 del 11/10/2017 Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50 n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 6 - che successivamente a tale data siano state effettuate le variazioni anche alla monocamera (il ### nella pratica di condono ha indicato il periodo di ultimazione tra il 1977 ed il 1983); - che manchi il relativo titolo abilitativo; - che l'istanza di concessione in sanatoria sia stata rigettata. I convenuti, inoltre, hanno eccepito che il diniego di concessione in sanatoria non gli era mai stato notificato e, pertanto, ai sensi dell'art.35 legge 47/85, la domanda si (leggi tutto)...

testo integrale

n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 1 N.12840/2014 Reg.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - ### - in compos izione monocratica e ne lla persona del dott. ### rrella ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 12840/2014 del ### e vertente TRA ### C.F. ### ; ### C.F.  ###, rapp.ti e difesi dall'avv. ### ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Napoli alla ### n. 7, giusta procura in atti ### E ### C.F. ### ; ### C.F.  ###, elettivamente domiciliati in Napoli , alla ### glie d'Oro n. 35 presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende, giusta procura in atti ### Oggetto: vendita beni immobili ### come da verbale del 22.5.2017 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ###, gli odierni attori convenivano dinnanzi al sopra intestato Tribunale di Napoli i sig.ri ### al fine di sentire accertare e dichiarare la loro responsabilità, sul presupposto che questi ultimi avessero rilasciato in sede di stipula dell'atto di compravendita per ### del 4.6.2004, registrato il ### al n. 1783 e trascritto il Sentenza n. 10102/2017 pubbl. il ###
RG n. 12840/2014
Repert. n. 16733/2017 del 11/10/2017
Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50 n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 2 7.6.2004 a i nn. 15890/79906, dell 'immobile sito in Na poli alla via ### n. 3 (riportato in ### al foglio 8, partic ella 761, sub. 34, z.c. 6, cat. A/3, c lasse 4, piano 9°), dichiarazioni mendaci circa la conformità del bene alla concessione edilizia, omettendo di riferire che le domande di condono relative alla veranda erano state rigettate senza possibilità alcuna di eventuale riesame e determinazione della concessione in sanatoria. 
Chiedevano pertanto di dichiarare risolto il contratto di c ompravendita del 4.6.2004 per l'inadempimento dovuto a fatto e colpa dei venditori e, di conseguenza, condannare, in solido fra loro, i sig .ri F enizia ### e L iguori ### alla restituzione del prezzo corrisposto per l'acquisto dell'immobile, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi in euro 5.000,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; in subordine, di dichiarare che il bene compravenduto è gravato da oneri non apparenti, che non sono stati dichiarati nel contratto e, di conseguenza, determinare una riduzione del prezzo di vendita tenuto conto del valore contrattuale, ovvero, del prezzo pattuito originariamente dalle parti rispetto al minor godimento dell'immobile ed al suo deprezzamento, con condanna dei sig.ri ### e ### in solido tra loro, al risarcimento in favore dei sig.ri ### e ### della complessiva somma di euro 25.000,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.   Si costituivano in giudizio i sig.ri ### i quali preliminarmente eccepivano la prescrizione del diritto degli attori, la nullit à della citazione, e comunque la infondatezza della domanda attorea. 
Avanzavano inoltre una domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta tenuta dagli attori. 
All'udienza del 25.6.2015 lo scrivente, d'ufficio, in ossequio agli insegnamenti dalla S.C.  (S.U. nn. 14828/2012 e 26242/2014), rilevava un'eventuale ipotesi di nullità del contratto, invitando le parti ad interloquire sul punto entro il ###. 
Gli attori, con memoria telematica depositata il ###, aderivano alle conclusioni di questo magistrato, chiedendo di accertare la nullità del contratto. 
All'udienza del 19.6.17, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.. 
Preliminarmente vanno dichiarate inammissibili l'eccezione di prescrizione e la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno sollevate dai convenuti, in quanto tardive. 
Invero la prima udienza è stata fissata dagli attori per il ### e rinviata, ex art. 168bis, comma 4, c.p.c. al 13.10.2014. 
Sentenza n. 10102/2017 pubbl. il ###
RG n. 12840/2014
Repert. n. 16733/2017 del 11/10/2017
Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50 n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 3 I convenuti, viceversa, non si sono costituiti nei venti giorni antecedenti la prima udienza, ex art. 167 c.p.c., ma soltanto in data ###. 
Sempre in via pregiudiziale va rigettata l'eccezione di nullità della citazione sollevata dai convenuti, atteso che l'atto introduttivo contiene tutti gli elementi, ex art. 163 c.p.c. idonei ad individuare i fatti rilevanti nonché il contenuto delle pretese fatte valere in giudi zio, ponendo, pertanto, le controparti nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese. 
Nel merito, le domande di risoluzione (e di riduzione del pr ezzo, sollevata in via subordinata) vanno rigettate, attesa la nullità del contratto di compravendita per cui è causa. 
E' risultato doc umentalmente provato c he l'immobile compravenduto, originar iamente costruito come monovano, era stato interessato da lavori di ampliamento fatti eseguire dal sig.  ### e dalla sig .ra Lig uori ### attraverso la realizzazione di una veranda sul terrazzo a livello.   Tali opere erano state eseguite in assenza di regolare concessione edilizia e, per tale motivo, i convenuti avevano presentato al Comune di Napoli istanza di condono edilizio ai sensi e per gli effetti di cui alla ### n. 47/1985 (pratiche n. 4974 del 17.3.1986 e n. 99 del 5.6.1987, Doc. 4 d) prod. parte attrice).  ### di Napoli , ### venti speciali, tuttavia, con dispositivo dirigenziale n. 353 del 7.11.2001, aveva espresso diniego per la concessione in sanatoria, poiché le opere abusive non risult avano realizzate alla data dell '1.10.1983, termine ultimo pre visto dalla ### 47/85 (### 4e) parte attrice). 
I convenuti hanno poi depositato istanza di rideterminazione della pratica il ###, mentre il termine ultimo, a seguito anche della L. Finanziaria del '97 (l. 662/96), era da individuare entro il ###. 
Trattasi, pertanto, di un abuso non condonato, né condonabile. 
Sul punto i convenuti hanno eccepito, al fine di superare la declaratoria della nullità della vendita, che: 1) oggetto della vendita era il trasferimento di un monovano costruito in data anteriore al 1967, giusto atto di provenienza del ### del 1966 e ### in data 1978. Tale trasferimento non aveva bisogno di alcun condono edilizio in quanto il manufatto era già costruito secondo legge ante 1967 (ex art. 40 l. 47/85); 2) il diniego di concessione in sanatoria non gli era mai stato notificato e, pertanto, ai sensi dell'art.35 legge 47/85, la domanda si intendeva accolta; 3) i convenuti avrebbero potuto completare la pratica di condono ma non l'hanno fatto. 
Le suddette contestazioni sono tutte infondate. 
Sentenza n. 10102/2017 pubbl. il ###
RG n. 12840/2014
Repert. n. 16733/2017 del 11/10/2017
Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50 n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 4 In relazione al primo punto, è del tutto irrilevante che il manufatto originario sia anteriore al 1967. 
Appare indispensabile partire dal dato testuale richiamato dai convenuti, art. 40 L. n. 47/85 (sostanzialmente riprodotto dall'art. 46, 1° comma, TU dell'### (DPR 06/06/2001 n° 380)) che, per quanto qui interessa, dispone al secondo comma che “Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'aliena nte, gli estremi della licenza o della conc essione ad e dificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiede nte della relat iva domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1° set tembre 1967, in luogo degli estr emi de lla li cenza edilizia può e ssere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziat a in data anteriore al 1° sette mbre 1967. Tale dichiarazione può e ssere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. 
Per gli edif ici di proprietà comunale, in luogo degli estremi dell a licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata”. Il terzo comma della stessa disposizione prevede che, “nella ipotesi in cui la mancata indicazione in atto degli estremi suddetti non sia dipesa dalla insussistenza della concessione al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola parte mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa”.  ### l'impostazione tradizionale della giurisprudenza della S.C. si tratterebbe di una ipotesi di nullità esclusivamente formale: sono da considerarsi affetti da nullità, di carattere assoluto (quindi rilevabil i di ufficio e de ducibili da chiunque vi abbia int eresse) tutti quegli atti di trasferimento ### in cui difetta l'allegazione, per i terreni, del certificato di destinazione urbanistica e, per gli edifici, l'indicazione degli estremi della concessione o permesso a costruire ovvero, in mancanza, ### in cui difetta la allega zione de lla domanda in sanatoria, corredata da lla prova dell'avvenuto pagamento delle prime due rate dell'oblazione edilizia, senza che vi sia bisogno di Sentenza n. 10102/2017 pubbl. il ###
RG n. 12840/2014
Repert. n. 16733/2017 del 11/10/2017
Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50 n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 5 interrogarsi sulla reale esistenza della stessa (v. ex multis Cass. 8/2/1997, n° 1199; Cass. 17/8/1999, n° 8685; Cass. 15/6/2000, n° 8147; Cass. 24/3/2004, n° 5898; Cass. 5/7/2013, n° 16876). 
Non sar ebbe, quindi, importante l'accertament o della condizione del bene ma la verifica della esistenza o meno di una care nza documenta le c he, per i fabbrica ti prima del 1967, non viene richiesta poiché libera mente comme rciabili, qualunque sia l'abuso commesso dall'ali enante, a condizione però che ne l negozio risult i inserita una dichiaraz ione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro soggetto avente titolo, attestante l'inizio dell'opera entro tale data. 
A questo orientamento se ne contrappone un altro, più recente, secondo cui, in forza dell'art.  40 sopra citato, alla fattispecie della nullità cd. formale si affiancherebbe quella della cd. nullità sostanziale. 
In particolare la Corte di Cassazione, con la pronunc ia del 17/10/2013, n° 23591, ha evidenziato il cara ttere sosta nziale della nullità derivante dalla violazione della normativa urbanistica, tale cioè da determinare la invalidità del contratto di vendita di un immobile non in regola con le disposizioni urbanistiche e ciò anche se in atto siano indicati gli estremi dei relativi titoli abilitativi edilizi. Tale diversa impostazione è stata resa evidente dalla considerazione che “se lo scopo del legislatore è quello di rend ere incomme rciabili gli immobili urbanisticamente irregolari esso risulterebbe frustrato dalla rilevanza meramente formale poiché, limitando a quest'ultimo ambito la sanzione della nullità, si rimetterebbe alla disciplina dei privati la scelta degli strumenti di re azione che non potrebbero che e ssere rintracciati nella discipl ina dell'inadempimento” (in questo senso vedasi anche Cass. 17/12/2013, n° 28194, Cass. 5/12/2014, n° 25811, Cass. n. 17/9/2015, n° 18261). 
Del resto, come evidenziato da autorevole dottrina, gli estremi della concessione edilizia necessaria per edificare o della concessione in sanatoria sono forniti dall'alienante senza alcun obbligo di controllo né da parte dello acquirente né dal ### essendo sufficiente la relativa dichiarazione da parte di chi vende.  ###.C. ha poi precisato che, ai sensi dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, l'irregolarità urbanistica che non oltrepassa la soglia della parziale difformità dalla concessione, non impedisce l'emanazione della sentenza ex art. 2932 cod. civ., perché il corrispondente negozio di trasferimento non sarebbe nullo (Cass. 8081/14). 
In sostanza, può discorrersi di nullità se l'irregolarità urbanistica oltrepassa la soglia della parziale difformità, ossia nei casi di assenza del titolo abilitativo o totale difformità da esso. 
Ebbene, nel caso in esame, è evidente: - che la veranda sia stata costituita successivamente al 1967; Sentenza n. 10102/2017 pubbl. il ###
RG n. 12840/2014
Repert. n. 16733/2017 del 11/10/2017
Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50 n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 6 - che successivamente a tale data siano state effettuate le variazioni anche alla monocamera (il ### nella pratica di condono ha indicato il periodo di ultimazione tra il 1977 ed il 1983); - che manchi il relativo titolo abilitativo; - che l'istanza di concessione in sanatoria sia stata rigettata. 
I convenuti, inoltre, hanno eccepito che il diniego di concessione in sanatoria non gli era mai stato notificato e, pertanto, ai sensi dell'art.35 legge 47/85, la domanda si intendeva accolta. 
Anche tale eccezione appare infondata. 
Innanzitutto, dalla documentazione in atti, il diniego della concessione in sanatoria deve ritenersi notificato al ### atteso c he proprio que st'ultimo, in data ###, chiedeva la rideterminazione delle pratiche a seguito del diniego ricevuto. 
In ogni c aso la data dell a notifica del dini ego è del tutto irril evante, come ribadito ai convenuti dal Comune di Napoli, avendo il ### presentato l'istanza di determinazione oltre il termine di sessanta giorni da ll'entrata in vigore de lla l. 662/96, art. 2 comma 38, dichiarato costituzionalmente legittimo dalla Corte Cost. (ord. n. 174/02): “il beneficio della sanatoria è stato accompagnato da una precisa - e non irragionevole - volontà di circoscrivere ulteriormente il termine decadenziale della domanda di concessione in sanatoria "entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore" della legge (art. 2, comma 38, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), con una immediata integrazione (art. 10, comma 5- bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 recante "### urgenti in materia tributaria, finanziara e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997", modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, 30) con la quale si è stabilito che il termine di sessanta giorni per presentare, a pena di decadenza, la domanda di rideterminazione sulla base delle nuove norme, era indipendente dalla notifica del provvedimento di diniego ex legge n. 47 del 1985, decorrendo dalla entrata in vigore della suddetta legge”. 
Infine, i convenuti hanno eccepito che gli attori ben avrebbero potuto completare la pratica di condono. 
Premesso che tale valutazione, avente ad oggetto la buona fede degli attori, in ogni caso non potrebbe comportare la validità dell'atto di compravendita (posto che la citata nullità è posta a tutela dell'interesse superindividuale alla regolare commerciabilità de i beni immobili), la relativa deduzione non appare fondata. 
Invero il problema appare essere a monte, come dichiarato dal Comune di Napoli nel 2001, e tale circostanza implica anche il rigetto dell'eccezione secondo cui, ai sensi dell'art. 35 l. 47/85, l'istanza andava ritenuta tacitamente accolta. 
Sentenza n. 10102/2017 pubbl. il ###
RG n. 12840/2014
Repert. n. 16733/2017 del 11/10/2017
Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50 n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 7 Ai sensi degli artt. 31-35 l. 47/85 intanto l'istanza di concessione in sanatoria può essere accolta, in quanto i lavori siano terminati entro l'1.10.1983. 
Viceversa il Comune ha riscontrato che a quella data le opere non risultavano ultimate e tale causa ha comportato il diniego della concessione in sanatoria. 
Avverso tale diniego (notificato, per quanto sopra detto agli interessati) i convenuti si sono limitati ad avanzare una tardiva (come visto) domanda di rideterminazione della pratica. 
Di conseguenza gli attori non avrebbero potuto completare la pratica di condono. 
Pertanto, vanno rigettate le domande di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo in quanto va dichiarata la nullità del contratto di compravendita per cui è causa. 
Va, pertanto, or dinato alla compete nte ### del Te rritorio-### di pubblicità immobiliare (ex ### dei registri immobiliari) di Napoli di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.. 
Di conseguenza va accolta anche la domanda di ripetizione che, contrariamente a quanto dedotto dagli attori, è un'obbligazione di valuta, essendo mutuata da quella dell'indebito oggettivo (Cass. n. 20651/05). 
Sulla somma oggetto di ripetizione, € 90.000,00, gli attori hanno domandato la rivalutazione e gli interessi. 
Per quanto concerne la richiesta di rivalutazione, trattandosi di obbligazione di valuta, è inammissibile il cumulo tra inte ressi moratori e rivalutazione monetaria (Cass., Sez. Un., 5299/1989), in quanto “il risarcimento del maggior danno, ex art. 1224, comma 2, c.c., derivante dal deprezzamento della moneta nel periodo della mora, liquidato con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici ### di variazione dei prezzi al consumo, copre l'intera area del danno risarcibile e non può essere cumulato con gli interessi moratori di cui all'art. 1224, comma 1, c.c.”. 
Il risarcimento del maggior danno, ex art. 1224 c.c., pur potendosi ritenere esistente in via presuntiva (Cass. Sez. Un., n. 19499/2008), non è stato tuttavia richiesto nel presente giudizio. 
Come specificato dalla Suprema Corte “il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da sv alutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, c.c., e non può limitarsi a domandare semplicemente la c ondanna del debitore al pagamento de l capit ale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta” (Cass. n. 22273/2010). 
Sentenza n. 10102/2017 pubbl. il ###
RG n. 12840/2014
Repert. n. 16733/2017 del 11/10/2017
Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50 n. 12840/2014 r.g.a.c. Pag. 8 Per quanto concerne gli interessi, attesa l'assoluta assenza di malafede dei convenuti (del resto non provata, posto che la declaratoria della nullità della vendita è stata determinata dalla complessa normativa in materia ), essi vanno riconosciuti dalla domanda (29.4.2014) e fino al soddisfo. 
Va, viceversa, rigettata la domanda risarcitoria avanzata dagli attori, dal momento che la stessa è del tutto generica e priva di riscontro probatorio, nell' an e nel quantum. 
Restano assorbite le altre questioni. 
Per quanto riguarda le spese di lite, si ritengono sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 92 c.p.c., (nella formulazione anteriore alle modifiche ex l. n. 162/14 ed applicabile ratione temporis) - stante la natura della lite ed avuto riguardo alle questioni trattate, in fatto e diritto, al rilievo d'ufficio della nullità, nonché alle reciproche posizioni processuali, per la compensazione integrale delle stesse.  P. Q. M.  Il Tribunale di Napoli, undicesima se zione civile, in composizione monocrati ca, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: a) dichiara la nullità dell'atto di compravendita per ### del 4.6.2004, registrato il ### al n. 1783 e trascritto il ### ai nn. 15890/79906, dell'immobile sito in Napoli alla via ### n. 3, riportato in ### al foglio 8, particella 761, sub. 34, z.c. 6, cat. A/3, classe 4, piano 9°; b) per l'effetto di cui sub a) rigetta le domande di risoluzione e di riduzione del prezzo; c) ordina alla competente ### del ### di pubblicità immobiliare (ex ### dei registri immobiliari) di Napoli di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.; d) condanna ### e ### in solido tra loro, al pagamento, in favore di ### e ### di € 90.000,00, oltre interessi al tasso legale dal 29.4.2014 e fino al soddisfo; e) rigetta la domanda risarcitoria avanzata dagli attori; f) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria avanzata dai convenuti; g) compensa integralmente le spese di lite. 
Così deciso in Napoli, in data 11 ottobre 2017 Il Giudice dott. ### n. 10102/2017 pubbl. il ###
RG n. 12840/2014
Repert. n. 16733/2017 del 11/10/2017
Registrato il: 05/08/2020 n.16989/2020 importo 2756,50

causa n. 12840/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Perrella Fabio, Ferraro Ignazio Antonin

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 6485/2025 del 12-12-2025

... ritengono sussistenti i presupposti per disporre la compensazione nella misura della metà delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 2 co. c.p.c., mentre il residuo va posto a carico del ### in virtù del principio della soccombenza. La regolamentazione delle spese è disposta in conformità al DM 55/14, come aggiornato con D. M. n. 147/2022 con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase istruttoria tenuto conto dell'attività espletata, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 1.000.000, relativamente al primo grado e secondo lo scaglione relativo alle cause di valore fino ad euro 260.000 relativamente al secondo grado, nel quale risulta compreso il decisum. P.Q.M. La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### S.p.A. con citazione notificata in data ###, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, condanna il ### per l'area dello sviluppo industriale della ### di ### - A.S.I. ### al pagamento, in favore di ### S.p.A., dell'importo di euro di €. 570.026,94 oltre interessi legali e (leggi tutto)...

testo integrale

CORTE D'### processo civile d'appello, iscritto al n. 4641/2020 R.G., con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 12.12.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 
La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. ### - Presidente - - dr. ### - ### - - dr. ### - ### - ha pronunziato la seguente: ### nel processo civile d'appello iscritto al n. 4641/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3126/2020, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 28022/2011, pendente ### S.p.A. (C.F. e P. Iva: ###) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato ### (C.F.: ###) in virtù di procura alle liti in calce all'appello #### per l'area dello sviluppo industriale della ### di Napoli - A.S.I. 
Napoli (P. Iva: ###) in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato ### (C.F.: ###) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione ### NONCHÉ ### S.p.A. (P. IVA: ###) in persona del legale rappresentante pro tempore #### (C.F.: ###) in persona del legale rappresentante pro tempore ###: somministrazione fornitura idrica ### per l'appellante: “... precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente ai precedenti scritti difensivi, che qui si abbiano per ripetute e trascritte, e chiede che l'###ma Corte d'Appello di Napoli voglia, rigettata ogni contraria istanza od eccezione, in quanto infondate in fatto e in diritto, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 3126/2020 del Tribunale di Napoli: rideterminare la somma dovuta dal ### in favore di ### S.p.A. nell'importo di € 570.026,94 (in luogo di € 495.946,01), oltre interessi e rivalutazione come da domanda e per l'effetto condannare il ### al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, CP”; per il ### “…si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta e a tutte le proprie difese, eccezioni e deduzioni ivi esposte nonché ai verbali di causa. 
Impugna e contesta tutte le avverse deduzioni, in quanto destituite di fondamento, nonché le avverse conclusioni, e conclude chiedendo dichiararsi irricevibile, inammissibile e comunque rigettarsi il proposto gravame per tutti i motivi di fatto e di diritto delineati nel proprio atto difensivo al quale integralmente si riporta, con vittoria di spese di giudizio. Chiede assegnarsi la causa in decisione”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1. 
Con ricorso monitorio, depositato presso il Tribunale di Napoli, ### S.p.A. agiva contro il ### per l'area dello sviluppo industriale della ### di Napoli - A.S.I. esponendo che: “l'### s.p.a. (già ### s.p.a., società subentrata al ### giusta delibera della G.R. ### n. 3653 del 27.05.94, ed atto di cessione d'azienda per ### dott. ### di Napoli, rep. n. ### del 6.12.94) è concessionaria della ### per la gestione dell'acquedotto della ### (A.C.O.) e per la contabilizzazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dagli enti fruitori della fornitura idropotabile regionale effettuata sia a mezzo del predetto acquedotto che degli altri acquedotti regionali “ex Casmez”, giusta convenzioni di concessione rep. n. 4951 del 1.2.93 e rep. n. 9562 del 16.11.98. In data ###, il ### (poi divenuta ### s.p.a.) nella qualità di concessionario della ### ed il ### per l'### di ### di Napoli - A.S.I. Napoli hanno sottoscritto atto di convenzione di utenza regolante la fornitura idropotabile attraverso gli acquedotti regionali. Ai sensi dell'art. 7 della predetta convezione di utenza, il Comune è tenuto a pagare al concessionario regionale la fornitura idropotabile entro 20 giorni dalle note di addebito emesse, con previsione, per il caso di ritardo nel pagamento, di rivalutazione monetaria del credito in base agli indici ### “costo della vita” oltre agli interessi moratori al tasso legale sulle somme rivalutate. Nonostante il prosieguo ininterrotto della fornitura di acqua potabile, il ### per l'### di ### di Napoli - A.S.I. Napoli si è reso moroso nel pagamento dei corrispettivi dovuti per il servizio di fornitura idropotabile reso a mezzo dell'### ‘ex ###, a decorrere dal 1° trimestre 2010 a tutto il 4º trimestre 2010, per un totale complessivo di € 1.755.343,73 come da note di addebito / fatture allegate al presente ricorso. All'art. 10 della citata convenzione del 02.08.1996, la Società ed il ### hanno indicato convenzionalmente il ### di Napoli, per la risoluzione di qualsiasi controversia dipendente dall'atto di convenzione medesimo. Già in passato a causa della morosità del ### per l'### di ### di Napoli - A.S.I. Napoli, la ricorrente ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Napoli i seguenti titoli: decreto ingiuntivo n. 8518/07 dell'importo di € 1.076.428,86, dovuto quale corrispettivo per il servizio di fornitura idropotabile reso dal 2° trimestre 2006 al 1° trimestre 2007; decreto ingiuntivo 8938/08 dell'importo di € 910.202,89, dovuto quale corrispettivo per il servizio di fornitura idropotabile reso dal 2° trimestre 2007 al 4° trimestre 2007; decreto ingiuntivo n. 7737/10 dell'importo di € 1.128.591,86, dovuto quale corrispettivo del servizio di fornitura idropotabile reso dal 1° trimestre 2008 al 4° trimestre 2009. 
Essendo risultati vani i solleciti di pagamento inoltrati a mezzo atti di diffida notificati, e stante la persistente morosità del ### per l'### di ### di Napoli - A.S.I. Napoli, poiché ricorrono i presupposti di cui all'art.  633 c.p.c. 1° comma n. 1) e all'art. 634 c.p.c., la ricorrente si vede costretta ad agire in questa sede, e a proporre il presente ricorso […]”. 
Il Tribunale adito, in accoglimento dell'istanza monitoria, emetteva in data ### decreto con il quale ingiungeva al ### per l'### di ### di Napoli il pagamento in favore della ricorrente della somma di €. 1.755.343,73 oltre interessi come richiesti, nonché delle spese della procedura di ingiunzione. 
In seguito alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto, l'ente ingiunto proponeva opposizione con citazione notificata l'11.10.2011, invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, disporre la sospensione, anche ex art.  295 c.p.c., del presente giudizio sino alla definizione di quello recante il r.g.  41081/10 pendente innanzi a ###le Tribunale …e/o quello recante il r.g.  22894/11 pendente innanzi a ###le Tribunale, …; 2) in subordine, disporre la riunione del presente giudizio a quello recante il r.g. col n. 40181/10 assegnato alla sez. X, … per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva; 3) sempre in via preliminare, previo differimento della prima udienza, autorizzare la chiamata in causa ovvero disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di: a) G.O.R.I. - ### s.p.a. …; b) ### in persona del Presidente p.t., … c) Ente d'### in persona del Presidente p.t., …; 4) revocare il D.I. opposto e dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A., con ogni conseguenza di legge anche in sede di traslatio iudicii; 5) in ogni caso, accogliere l'opposizione e revocare il ### n. 4448/11 descritto in epigrafe, con ogni conseguenza di legge; 6) dichiarare la domanda di ### s.p.a. inammissibile per difetto di legittimazione attiva e/o processuale e/o per carenza di interesse, con ogni conseguenza di legge; 7 in via gradata, dichiarare la manifesta infondatezza delle richieste monitorie, sia nell'an che nel quantum, anche in ordine agli interessi, con ogni conseguenza di legge, dando atto dei pagamenti intervenuti; 8) in via riconvenzionale e subordinatamente al mancato accoglimento delle precedenti eccezioni, accogliere le domande spiegate dall'opponente, descritte ai nn.  1, 2, 3 e 4 del presente atto (pag. 29 ss.), con ogni conseguenza di legge…”.  ### S.p.A. rassegnando le conclusioni che seguono: “1) in via preliminare, autorizzarsi la chiamata in causa della ### spa e della ### per le motivazioni sopra esposte: a tal fine si chiede disporsi lo slittamento dell'udienza fissata dall'### per consentire la citazione di ### s.p.a. e ### nei termini di legge, ai sensi dell'art. 269 c.p.c.; 2) disporsi l'esecuzione provvisoria, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto perché l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione, e in via subordinata, emettersi ordinanza e/o ingiunzione di pagamento esecutiva ex art. 186 bis e/o art. 186 ter c.p.c. per il medesimo importo ingiunto, oltre rivalutazione e interessi come da convenzione dalle scadenze delle fatture al soddisfo; 3) in ogni caso, rigettarsi integralmente l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando il ### al pagamento delle somme ingiunte oltre interessi; 4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione, si chiede comunque condannarsi il ### al pagamento in favore di ### s.p.a. del medesimo importo ingiunto, o del diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi come sopra richiesti; 5) in via più gradata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato il subentro dell'Ente d'### e per esso di ### s.p.a. nella gestione del SII del ### si chiede, condannarsi in solido, il ### e la s.p.a. ### al pagamento in favore di AC delle somme risultanti dovute dai medesimi, per il servizio di fornitura idropotabile regionale svolto in favore del territorio ASI ricadente nell'ATO 3, nella misura risultante dovuta in base alla convenzione sottoscritta tra AC e ### e quindi sulla base dell'applicazione della tariffa regionale come approvata per il servizio idropotabile, o - in mancanza - nella diversa misura che dovesse risultare dovuta; e condannarsi altresì l'ASI al pagamento delle restanti somme dovute per la medesima causale per la parte del territorio ASI non rientrante nell'ATO 3, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria; 6) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ed eccezioni dell'opponente e delle domande ed eccezioni che eventualmente dovessero essere proposte dalla ### s.p.a. e/o dall'Ente d'### si chiede condannarsi la ### a tenere ### s.p.a. indenne e manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole derivante, direttamente e/o indirettamente, dal presente giudizio, anche per le spese legali….”.
Veniva conseguentemente disposto il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. e chiamata in causa, si costituiva la ### che concludeva per il rigetto dell'opposizione. Parimenti evocata, si costituiva la ### S.p.a., la quale eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di ### S.p.A., sostenendo di essere dal 1.01.2007 subentrata nella titolarità gestionale delle opere afferenti al ### relativo all'A.T.O. 3 della ### e che, pertanto, sarebbe stato l'unico soggetto a poter legittimamente intrattenere rapporti di utenza ricadenti nell'ATO 3. 
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.02.2013, il Tribunale rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini ex art. 1836 c.p.c. 
All'udienza del 10.07.2017 la causa veniva riservata in decisione. 
Depositate le memorie conclusionali, il procedimento con ordinanza del 26.11.2018 veniva rimesso sul ruolo attesa la necessità ravvisata dal ### di ottenere chiarimenti in ordine allo stato dei giudizi di opposizione recanti R.G 41081/10 e 22894/11, pendenti tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di ### All'udienza del 10.12.2018 ### rendeva i richiesti chiarimenti depositando la sentenza n. 5101/16 emessa dal Tribunale di ### a definizione del giudizio di opposizione R.G. n. 41081/10, non impugnata e precisando che il giudizio recante R.G. n. 22894/11 era ancora in corso. 
All'udienza di rinvio del 25.03.2019 ### S.p.A. depositava accordo del 24.06.2013 e successivo atto aggiuntivo del 24.03.2014, stipulato tra #### dell'Ente d'### e la ### spa nella qualità di gestore unico dell'ATO 3, chiedendo per l'effetto dichiararsi cessata la materia del contendere. 
Con sentenza n. 3126 pubblicata il ###, il Tribunale così statuiva: “1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto recante n. 4448/2011; 2) condanna parte opponente a pagare la somma di ### 495.946,01 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza convenzionale di ciascuna fattura insoluta al saldo ad ### s.p.a. in qualità di mandataria della ### 3) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti in causa”. 
§ 2. 
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il ###, con citazione notificata a mezzo PEC in data ### e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. tenendo conto della sospensione straordinaria dal 9.03.2020 all'11.05.2020 (art. 83, D.L. 18/2020 e art. 36, c. 1, D.L. 23/2020) per l'emergenza epidemiologica mondiale da ### - 19, ### S.p.A. interponeva appello - iscritto a ruolo il ### - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, dichiarare ammissibile il presente atto di appello; 2) nel merito ed in via principale, dichiarare fondato e quindi accogliere il gravame, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannare il ### per l'### di ### della ### di ### - A.S.I. in persona dei legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ### S.p.A. del corrispettivo per il servizio di fornitura idropotabile regionale effettuato nel periodo I° trimestre 2010 - ### trimestre 2010 inclusi, nella misura di euro 570.026,94, oltre a rivalutazione monetaria da calcolarsi in base agli indici ### “costo della vita”, ed interessi moratori al tasso legale da calcolarsi sulle somme rivalutate a decorrere dalle date di scadenza indicate nelle note di addebito, fino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art.  7 della convenzione di utenza; 3) in ogni caso, condannare il ### per l'### di ### della ### di ### - A.S.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ### S.p.A. delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, inclusa la fase monitoria, ovvero in via di gradato subordine, compensare parzialmente tra le parti spese e competenze del giudizio di opposizione, per l'effetto condannando il ### per l'### di ### della ### di ### - A.S.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del relativo importo al netto della compensazione, nella misura che il Collegio riterrà di giustizia, ponendo per intero a carico del ### le spese e competenze della fase monitoria, in ogni caso oltre accessori fiscali e previdenziali come per legge con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”. 
Si costituiva il ### che resisteva e chiedeva il rigetto del gravame. 
La causa, chiamata per la prima udienza del 14.05.2021, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 9.06.2023, udienza rinviata per esigenze di ruolo. 
Con provvedimento del 16.07.2025, veniva assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sino al 12.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive. 
Entrambe le parti depositavano note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 
§ 3. 
La gravata sentenza ha accolto parzialmente l'opposizione proposta dal ### e per l'effetto rigettato in parte la domanda di condanna proposta da ### in particolare, con le seguenti motivazioni: “… passando al merito, ritiene di poter accogliere solo in parte l'opposizione. 
Invero, il pagamento, in favore di ### s.p.a. della fornitura idrica, nonché degli oneri di depurazione e di fognatura degli agglomerati ASI ricadenti in ATO 2 ### relativamente al I, II, III e IV trimestre 2010, risulta provato alla stregua dei ### n. 107 del 23-05-2011 e n. 101 del 29-11-2011 versati in atti (cfr. all. 4 e 7 produzione parte opponente). 
A fronte dell'adempimento documentato dal ### opponente la società opposta nulla ha eccepito. 
Orbene, il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (cfr. Cassazione civile, sez. I, 09-08-2019, n. 21227). 
Da quanto sopra esposto discende, pertanto, che deve ritenersi provato il pagamento della fornitura idrica, nonché degli oneri di depurazione e di fognatura degli agglomerati ASI ricadenti in ATO 2 ### Costituisce ormai principio pacifico in giurisprudenza che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Il debitore convenuto, per converso, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tale caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. 
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento - per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni - grava ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (cfr. Cass. civ., sez. VI, 4 luglio 2012, n. 11173; Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2012, n. 7530; Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 2010, n. 3373). 
Nella fattispecie in esame l'opponente ha efficacemente provato di aver disposto il pagamento della fornitura idrica ### relativa all'anno 2010, producendo agli atti il mandato di pagamento n. 126 del 23-05-2011 ed il decreto ### n. 1010 del 29-09-2011. 
Destituita di fondamento giuridico risulta invece l'eccezione della violazione del principio nel bis in idem laddove l'opponente assume che l'opposto abbia rivendicato una parte delle somme per il 2010 (incluse nell'odierno decreto ingiuntivo n. 4448/11) nel precedente ricorso monitorio definito con il D.I.  3582/2011. 
Sul punto si osserva che mentre il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto il mancato pagamento da parte del ### del corrispettivo dovuto per il servizio di fornitura idropotabile relativo all'intero anno 2010, il decreto ingiuntivo n. 3582/2011 invece, ha ad oggetto il mancato pagamento da parte del ### del servizio di depurazione comprensoriale regionale relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 (1ª rata), per un totale di ### 275.000,00. 
Quanto rilevato consente di ritenere il ### opponente debitore delle somme relative alla fornitura idrica degli agglomerati ricadenti in ATO 3 ### riferite ai consumi relativi all'anno 2010, per un importo pari ad ### 495.946,01, somma risultante dalla differenza tra l'importo ingiunto e quello versato (E. 1.755.343,73 - E. 1.259.397,72). 
Appare equo dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio (compresa la fase monitoria), alla luce del complessivo comportamento processuale tenuto dalle parti: per l'intervenuto pagamento della fornitura idrica degli agglomerati ricadenti in ATO 2 nonché per l'intervenuto accordo del 24-06- 2013, in attuazione della ### n. 171 del 03-06-2013”. 
§ 4. 
Con il primo motivo parte appellante deduce erronea valutazione delle prove contestando l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto determinante, ai fini del calcolo del quantum ancora dovuto dal ### il mandato di pagamento n. 127 del 23.05.2011 di € 74.080,93 non attinente ai fatti di causa in quanto avente ad oggetto i canoni di depurazione e fognatura, per il cui pagamento, peraltro, essa appellante aveva già ottenuto dal Tribunale di ### altro decreto ingiuntivo nei confronti del ### (d.i. n. 3582/11), anche esso invano opposto dal ### con giudizio iscritto al n. rg.22894/11 e definito con sentenza n. 1792/2019; evidenzia che essa appellante con il ricorso monitorio ha chiesto il pagamento dei corrispettivi dovuti dal ### per il servizio di fornitura idropotabile reso a mezzo dell'### ‘ex ###, a decorrere dal I° trimestre 2010 a tutto il ### trimestre 2010, per un totale complessivo di € 1.755.343,73, giusta convenzione di utenza inter partes del 02.08.1996; che il ### ha proposto opposizione, eccependo, tra l'altro, l'intervenuto parziale pagamento delle somme ingiunte, ovvero il pagamento delle somme relative al corrispettivo della fornitura idrica resa in favore degli agglomerati ricadenti nell'ATO 2, e pertanto incontestate, in virtù della delibera commissariale n. 0107 del 23.05.2011 e conseguenti mandati di pagamento n. 126 e n. 127, emessi in pari data, e delibera commissariale n. 0101 del 29. 09.2011; che il Tribunale ha ritenuto provato, con il deposito dei suddetti documenti, il parziale pagamento degli importi ingiunti per una somma complessiva di euro 1.259.397,72; che Tribunale ha erroneamente ritenuto che il ### con il deposito del decreto commissariale n. 107 del 23.05.2011, abbia provato il pagamento in favore di ### dell'importo di € 923.610,21 e che, pertanto, tale importo andava integralmente defalcato dalle somme richieste; che dalla lettura dell'atto deliberativo n. 107 del 23.05.2011, emerge che il ### ha decretato di eseguire in favore di ### il pagamento dell'importo complessivo di € 923.610,21, imputandolo secondo le seguenti causali e: € 849.529,28 per il pagamento del corrispettivo della fornitura idropotabile relativa agli agglomerati ricadenti nell'ATO 2 per i trimestri I, II, III 2010; € 8.960,51 per il pagamento degli oneri di collettamento dei reflui relativi agli agglomerati ricadenti nell'ATO 2 per il medesimo periodo; € 65.120,42 per il pagamento degli oneri di depurazione relativi agli agglomerati ricadenti nell'ATO 2 per il medesimo periodo; che l'importo che va defalcato dalla somma ingiunta è unicamente € 849.529,28, ovvero, l'importo relativo al pagamento dei canoni idrici e non l'importo di € 923.610,21, comprensivo anche dell'importo di € 74.080,93 (€ 65.120,42 + € 8.960,51), relativo al pagamento degli oneri di depurazione e fognatura per l'anno 2010; che ciò emerge anche dalla lettura della causale del mandato n. 127 con il quale è stato disposto il pagamento in favore di ### del citato importo di € 74.080,93 con causale “canoni convenzione fognari del 2003. Liquidazione acconto su 1° 2° e 3° trimestre 2010”; pertanto, il mandato in esame è stato emesso per il pagamento dei canoni di fognatura e depurazion, e tale pagamento discende peraltro da un atto convenzionale inter partes (convenzione del 2003) diverso da quello in virtù del quale ### ha agito in via monitoria per il pagamento del corrispettivo della fornitura idrica (convenzione del 1996); che anche l'atto commissariale n. 0101 del 20.09.2011 conferma che l'importo di € 923.610,21, di cui al decreto commissariale n. 107 del 23.05.2011, è comprensivo di quanto dovuto e corrisposto dal ### ad ### per i canoni di depurazione e fognatura per il medesimo periodo, per un importo di € 74.080,93, importo che non andava defalcato dalla somma ingiunta; in definitiva, le somme effettivamente corrisposte dal ### ad ### - sebbene solo successivamente al deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento e alla notifica del decreto ingiuntivo - sono € 849.529,28 di cui al ### n. 0107 del 23.05.2011 e mandato di pagamento n. 126 emesso in pari data; € 335.787,51 di cui al ### n. 0101 del 29.09.2011, ovvero l'importo complessivo è di € 1.185.316,79 e non di € 1.259.397,72, perché questo è comprensivo di € 74.080,93 versato dal ### ad essa appellante per canoni di depurazione e fognatura giusta mandato di pagamento n. 127 del 23.05.2011. 
Il motivo è fondato. 
Ed invero, come emerge dall'atto deliberativo n. 107 del 23.05.2011, dal mandato di pagamento n. 127 del 23.05.2011 e dal ### n. 0101 del 29.09.2011, tutti prodotti nel giudizio di primo grado, l'importo complessivamente corrisposto dal ### a titolo di pagamento dei canoni idrici, oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo, è pari a € 1.185.316,79 e non a € 1.259.397,72, come statuito invece dal Tribunale; precisamente, non va sottratta dall'importo oggetto di condanna dell'opposto decreto la somma di €. 74.080,93, quale risulta dal mandato n. 127 del 23.05.2011, corrisposta a titolo di pagamento di oneri fognari e di depurazione, come emerge chiaramente dalla causale ivi riportata. La circostanza che trattasi di oneri differenti emerge anche dal richiamo, contenuto nei detti atti, delle convenzioni in virtù delle quali i medesimi oneri sono dovuti, ovvero, la convenzione del 1996 per il pagamento del corrispettivo della fornitura idrica e la convenzione del 2003 per il pagamento dei canoni di fognatura e depurazione. 
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ### è ancora debitore nei confronti di ### S.p.a., della somma di €. 570.026,94 risultante dalla differenza tra l'importo ingiunto e quello versato (€ 1.755.343,73 - 1.185.316,79) e non della minor somma di €. 495.946,01, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza convenzionale di ciascuna fattura insoluta al saldo come ad ### s.p.a. come statuito dall'impugnata sentenza e non oggetto di censura. 
Non ha pregio giuridico la deduzione del ### secondo cui la censura sollevata da ### e su esaminata rappresenta un'eccezione non sollevata in primo grado e, pertanto, inammissibile nel presente, non avendo ### contestato tempestivamente, in forza del disposto di cui art. 115 c.p.c. i “fatti costitutivi” allegati dal medesimo ### ovvero “… il fatto come portato dalla documentazione prodotta …”. E di fatti, come chiarito dalla Suprema Corte, nessuna sorta di "non contestazione" può essere ipotizzata rispetto ai documenti prodotti siccome il principio di non contestazione riguarda le allegazioni e non i documenti prodotti, se non con riguardo alla loro provenienza ed autenticità e tanto meno si può discorrere di "non contestazione" con riguardo alla valenza probatoria dei medesimi documenti, che rappresenta attività riservata al giudice (cfr. Cass. civ., 24 maggio 2016, n. 12748). 
Insomma, con la censura in esame l'odierna appellante contesta la valutazione probatoria dei documenti prodotti dal ### a fondamento dell'eccezione di pagamento, sicché non introduce nessun nuovo “fatto” attinente al thema decidendum come definito in primo grado. 
§ 5. 
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, il ### va condannato al pagamento, in favore di ### S.p.A., dell'importo di euro di €. 570.026,94 - anziché di €. 495.946,01 - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza convenzionale di ciascuna fattura insoluta al saldo. 
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18) e tanto assorbe la censura sollevata con riguardo alla disposta regolamentazione delle spese di lite. 
Al riguardo va rammentato che la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità ( (cfr. Cassazione civile , sez. II , 30/10/2019 , n. 27926 Cassazione civile sez. III, 13/09/2022, n.26922). Come dedotto dalla stessa parte appellante, il ### solo successivamente al deposito da parte di ### del ricorso per ingiunzione di pagamento (16.05.2011) e alla notifica del decreto ingiuntivo n. 4448/11 (28.07.2011), ha effettuato pagamenti in acconto sulle somme ingiunte, versando in data ### l'importo di € 849.529,28 e in data ### l'importo di € 335.787,51 per un totale complessivo di € 1.185.316,79 restando pertanto debitore di ### della somma di € 570.026,94, oggetto di condanna nel presente giudizio. Ebbene, considerato che il ### ha corrisposto, prima della notifica dell'opposto decreto, l'importo € 849.529,28, ovvero, quasi la metà di quello ingiunto, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la compensazione nella misura della metà delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 2 co. c.p.c., mentre il residuo va posto a carico del ### in virtù del principio della soccombenza. La regolamentazione delle spese è disposta in conformità al DM 55/14, come aggiornato con D. M. n. 147/2022 con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase istruttoria tenuto conto dell'attività espletata, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 1.000.000, relativamente al primo grado e secondo lo scaglione relativo alle cause di valore fino ad euro 260.000 relativamente al secondo grado, nel quale risulta compreso il decisum.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### S.p.A. con citazione notificata in data ###, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, condanna il ### per l'area dello sviluppo industriale della ### di ### - A.S.I. ### al pagamento, in favore di ### S.p.A., dell'importo di euro di €. 570.026,94 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza convenzionale di ciascuna fattura insoluta al saldo; b) compresa le spese nella misura di ½ e condanna il ### per l'area dello sviluppo industriale della ### di ### - A.S.I. ### al pagamento del residuo, che liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in € 309,25 per esborsi e in € 11.213,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, distratte in favore dell'avvocato ### e in relazione al grado di appello, in euro € 1.278,00 per esborsi e in € 6.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, distratte in favore dell'avvocato ### Così deciso nella camera di consiglio, in data ###.   ### relatore ### dr. ### dr. ### firmato digitalmente ### redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il ### dr. ###

causa n. 4641/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Cocchiara Alessandro, Mastroianni Paola

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Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 1667/2025 del 04-11-2025

... 298, 299 e 300 di estensione pari a Ha 28.95.50. A parziale riforma della menzionata sentenza del tribunale di ### la corte d'appello di Catanzaro con sentenza n. 507/2013 del 18/4/2013, passata in giudicato a seguito del rigetto da parte della corte di cassazione del ricorso avverso di essa proposto da ### (padre dell'odierno convenuto ###, ha disposto procedersi all'estrazione a sorte di due gruppi di quote fra soggetti diversi, rispettivamente titolari di quote pari a 15/88 o a quote pari a 4/88, da effettuarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. In particolare, la corte stabiliva che “A) ### e gli eredi di #### e ### le quote V, VI, VII e ### di cui all'allegato ### della ### che sono rispettivamente composte: - la quota indicata col numero V di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (nell'intero identificato in CT al fol 18, partt. 22, 52, 53, 54), dal fondo ### (fol 32, partt. 298 e 2999 del CT del Comune di ###, dalla quota di comproprietà pari a 15/88 sulla superficie complessiva comune (mq. 12.880) dei laghetti collinari, e da un diritto di credito per conguaglio di € 415,68 a carico dell'assegnatario della (leggi tutto)...

testo integrale

### tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1634/2021 R.G.A.C. vertente TRA ### (c.f.: ###), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### alla via ### n. 5/A; - ATTRICE - CONTRO ### (c.f.: ###), rappresento e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 1.   - CONVENUTO - Oggetto: azione di risarcimento danni da occupazione sine titulo e riconvenzionale di accertamento acquisto proprietà per usucapione. 
Conclusioni delle parti Per l'attrice (conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata in data ###): “### e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'occupazione illegittima e/o sine titulo dei fondi oggetto del compendio immobiliare dei de quorum ### e ### perpetrata dall'odierno convenuto e, per l'effetto, accertare e dichiarare, alla luce delle motivazioni argomentate in narrativa, l'infondatezza della domanda avversaria di usucapione ex art. 1158 c.c. dei fondi indicati al N.C.T. del Comune di ### al ### 18, ### 22, 52, 53, 54, nonché del fabbricato ivi insistente, indicato al ### 18, ### 8 sub 1, come tale da reiettarsi in toto; accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, il nocumento patrimoniale recato da tale illegittima condotta ai danni dell'attrice; per l'ulteriore effetto, condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 193.008,75, a cagione del danno procurato dal convenuto, e tanto sulla scorta dei parametri di quantificazione resi per il tramite dell'elaborato peritale del 21/10/2021 a firma dell'### Scrivano, offerto in produzione e da intendersi quale parte integrante del presente atto, ovvero secondo altra e differente quantificazione, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo; con condanna del convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del ### antistatario”. 
Per il convenuto (conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate in data ###): “rigettare la domanda attorea di risarcimento danni, siccome caotica, inammissibile per difetto dei presupposti di legge, oltre che infondata in fatto e in diritto, non provata e comunque prescritta; accertare e dichiarare in via riconvenzionale che ### possiede da oltre 30 anni i terreni indicati nel N.C.T. del Comune di ### foglio 18, particelle: 22, 52, 53 e 54, nonché il fabbricato indicato al foglio 18, particella 8, sub 1 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che ### per possesso di fatto ultra-ventennale (art.  1158 c.c.) o ultra-quindicinale (art. 1159-bis c.c.), è diventato proprietario per maturata usucapione ordinaria o abbreviata in proprio favore dei diritti vantati da ### sui terreni indicati nel N.C.T., foglio 18, particelle: 22, 52, 53 e 54, nonché sull'intero fabbricato indicato al foglio 18, particella 8, sub 1. In subordine, nella denegata avversa ipotesi, e salvo gravame, accertare e dichiarare che il danno invocato nell'atto di citazione per le quote dei terreni di parte attorea ammonta a meno di € 41.363,76, giammai a quanto richiesto giudizialmente, ovvero nella minore somma che verrà accertata e dichiarata giudizialmente; accertare e dichiarare che ### sui terreni e sul fabbricato rurale per cui è causa, ha realizzato opere di trasformazione, miglioramenti e addizioni, per la complessiva somma di € 147.867,54, per come risultante nella perizia di parte del dott. ### da potere verificare anche a mezzo di espletanda ### e per l'effetto, condannare parte attrice a corrispondergli il relativo indennizzo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, ovvero, in estremo subordine, compensare le relative somme, e con salvezza del diritto di ritenzione in caso di mancato e/o ritardato pagamento delle stesse. In ogni caso, condannare ### in proprio e in qualità, ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria al pagamento di una somma di denaro da liquidare in via equitativa; condannare ### in proprio e in qualità, al pagamento delle spese e dei compensi professionali”. 
Fatto e Diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### dichiarando di agire in proprio e nella qualità di procuratrice generale di #### e ### (in qualità di eredi di ###, ha dedotto che con sentenza n. 2324/2006 del 13/12/2006, il tribunale di ### ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni dei defunti ### classe 1878 e ### procedendo alla formazione delle quote. Avendo il de cuius disposto per la quota disponibile in favore dei quattro figli maschi (##### e ###, a ciascuno di costoro o ai loro eredi considerati per stirpe, spettava una quota pari ai 15/88 della massa, mentre a ciascuna delle sette figlie femmine o ai loro eredi considerati per stirpi spettava una quota pari ai 4/88. Una delle quote pari a 15/88 veniva direttamente assegnata ad ### mentre per le altre venivano disposti due diversi sorteggi, coinvolgendo soggetti diversi, rispettivamente titolari di quote pari a 15/88 o a quote pari a 4/88, da effettuarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. 
La sentenza individuava preliminarmente i soggetti che dei due danti causa originari (### classe 1878 e ### dovevano considerarsi eredi: degli undici figli dei coniugi defunti, della cui eredità si discuteva, risultavano deceduti ### (cui per rappresentazione era succeduto ###, ### (cui erano succeduti ### odierna attrice, ### e ###, ### (cui erano succeduti ######## e ###, ### (cui erano succeduti #### e ###, ### (cui erano succeduti, dopo il decesso del coniuge ### i figli ##### e ###, ### (cui erano succeduti ##### classe 1942, ### e #### (cui erano succeduti #### classe 1945, #### e ###, ### (cui erano succeduti, dopo il decesso del figlio ### gli eredi di costui, ##### e ###, ### (cui erano succeduti #### e ###, mentre gli altri (### e ### risultavano ancora in vita.  ### ereditario era costituito dai fondi in agro del Comune di ### denominati “Piccirillo”, in catasto al foglio 18, p.lle 8, 22, 52, 53, 54, “### e Zirullo”, in catasto al foglio 32, p.lle 298, 299 e 300 di estensione pari a Ha 28.95.50. 
A parziale riforma della menzionata sentenza del tribunale di ### la corte d'appello di Catanzaro con sentenza n. 507/2013 del 18/4/2013, passata in giudicato a seguito del rigetto da parte della corte di cassazione del ricorso avverso di essa proposto da ### (padre dell'odierno convenuto ###, ha disposto procedersi all'estrazione a sorte di due gruppi di quote fra soggetti diversi, rispettivamente titolari di quote pari a 15/88 o a quote pari a 4/88, da effettuarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. In particolare, la corte stabiliva che “A) ### e gli eredi di #### e ### le quote V, VI, VII e ### di cui all'allegato ### della ### che sono rispettivamente composte: - la quota indicata col numero V di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (nell'intero identificato in CT al fol 18, partt. 22, 52, 53, 54), dal fondo ### (fol 32, partt. 298 e 2999 del CT del Comune di ###, dalla quota di comproprietà pari a 15/88 sulla superficie complessiva comune (mq. 12.880) dei laghetti collinari, e da un diritto di credito per conguaglio di € 415,68 a carico dell'assegnatario della quota n. I; - la quota indicata col numero VI di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero) dal fondo ### (fo. 32, part. 300 del CT del Comune di ###, dalla quota di comproprietà pari ai 15/88 sulla superficie complessiva comune (mq. 12.800) dei laghetti collinari e dal diritto di credito ad un conguaglio di € 790,68 nei confronti dell'assegnatario della quota I - la quota indicata col numero VII di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero) e dalla quota di comproprietà pari ai 15/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare un conguaglio pari ad € 44,32 in favore dell'assegnatario della quota IX; - la quota indicata col numero ### di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero), dal fabbricato nella stessa località (fol. 18, part. 8, mq 130 del ### di ### e della quota di comproprietà pari ai 15/88 della superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare l'eccedenza di valore, pari ad € 44,58, in favore dell'assegnatario della quota IX; B) tra ### e gli eredi di ####### e ### le quote numero I, II, ### IV, IX, X e XI di cui all'allegato ### della ### che sono rispettivamente composte (ferma restando la identificazione del fondo ### nel suo complesso): - la quota indicata col numero I di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore estensione del fondo ### (come sopra identificato nell'intero), e dalla quota di comproprietà pari a 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare a conguaglio € 415,68 in favore dell'assegnatario della quota V, € 790,68 in favore dell'assegnatario della quota VI, € 606,16 in favore dell'assegnataria della quota ### ed € 262,80 in favore dell'assegnataria della quota IV; - la quota indicata col numero II di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari a 4/88 sulla superficie complessiva (mq.  12.800) dei laghetti collinari, con obbligo di versare a conguaglio € 343,36 in favore dell'assegnatario della quota IV; - la quota indicata col numero III di cui all'allegato ### della CTU da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito di € 606,16 a conguaglio nei confronti dell'assegnatario della quota numero I; è costituita in favore di questa quota servitù di passaggio sulla quota IV per come segnata col colore arancione nell'allegato ### della ### - la quota indicata col numero IV di cui all'allegato ###, da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e della quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq.  12.800) dei laghetti collinari, con diritto a conguaglio di € 262, in confronto della quota I e di € 343,36 in confronto della quota II; - la quota indicata col numero IX si cui all'allegato ### della CTU, da porzione della maggior estensione del fondo ### (già sopra identificato) e della quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito a conguaglio di € 44,32 nei confronti della quota ### di € 44,58 nei confronti della quota ### € 147,20 nei confronti della quota II; - la quota indicata col numero X di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggiore quota del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito a conguaglio di € 236,94 nei confronti della quota II; - la quota indicata col numero XI di cui all'allegato ### della ### da porzione della maggior quota del fondo ### (già sopra identificato) e dalla quota di comproprietà pari ai 4/88 sulla superficie complessiva (mq. 12.800) dei laghetti collinari, con diritto di credito di € 236,94 nei confronti della quota II”.  ### ha dedotto che con atto di compravendita per notar ### del 17/1/2014 (rep. n. 1.495 - racc. n. 1.180), è divenuta titolare, medio tempore, di ulteriori quote già in ditta ad altri coeredi, acquisendo, in particolare, la proprietà della porzione nella titolarità di ### della quota di 15/88 già in ditta al de cuius ### la proprietà della quota di 4/88 di cui ### era titolare in qualità di erede di ### la proprietà dell'ulteriore quota di 4/88 di cui ### era titolare per averla ricevuta in donazione da ### unico erede della defunta ### e la proprietà della quota di 15/88 già in ditta dagli eredi del defunto ### Lamenta l'attrice che, sebbene la corte d'appello avesse previsto l'estrazione a sorte delle quote, non si è mai proceduto all'assegnazione, a causa della condotta ostativa del convenuto ### che, se pure regolarmente invitato a comparire in data ### davanti al notaio ### di ### della ### appositamente incaricato dalla stessa attrice, non è comparso, per come si evince dal verbale del 7/3/2018 redatto dallo stesso notaio. 
Non avendo il convenuto inteso dare spontanea esecuzione alla sentenza della corte d'appello di Catanzaro, l'attrice lo diffidava al rilascio con missiva di messa in mora del 13/12/2024. Successivamente gli notificava un atto di precetto per l'esecuzione degli obblighi di fare, opposto tuttavia dall'odierno convenuto ed ancora pendente davanti a questo tribunale al momento dell'introduzione del presente giudizio.  ### depositava, altresì, ricorso per l'attuazione di obblighi di fare iscritto al 59/2019 davanti al giudice dell'esecuzione di questo tribunale, che procedeva però alla sua estinzione per vizi riscontrati nella procedura di notificazione dell'atto agli eredi residenti all'estero. 
Essendo rimasto sostanzialmente inattuato il dispositivo della sentenza della corte d'appello di Catanzaro e continuando ### a detenere illegittimamente i fondi, nonostante la sentenza di scioglimento della comunione ereditaria, ### lo ha convenuto in giudizio, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione conclusosi con esito negativo, per sentirlo condannare al risarcimento del danno consistente nel mancato utilizzo del fondo per finalità prettamente agricole oppure in termini di cessione in fitto nell'ottica della produzione di reddito, quantificato dal perito nominato dall'attrice, ing. ### nella somma di € 193.008,75 per il periodo di mancato utilizzo ricompreso fra il 1990 e il 2020, cui si aggiunge l'ulteriore importo di € 19.580,60 spettante a #### e ### in qualità di eredi di ### di cui ### ha dichiarato di essere procuratrice speciale. 
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data ### (nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione per il ###) si è costituito in giudizio ### per eccepire preliminarmente di trovarsi nel possesso dei soli terreni in località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ### di cui all'allegato ### della c.t.u. depositata nel giudizio di appello relativamente alle quote V, VI, VII e ### e non anche di quelli di cui alle località ### e ### riportati in catasto al foglio 32, p.lle 298, 299 e 300 e considerati dal perito di parte attrice ai fini della quantificazione del danno. Il convenuto ha pure eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno vantato da parte attrice, contestandone comunque la fondatezza per mancanza dei presupposti dell'azione, giacché, non avendo mai avuto il possesso dei terreni di località ### l'attrice non ne ha mai subito lo spoglio e non potrebbe, pertanto, reclamare alcun danno. Il convenuto ha altresì domandato in via riconvenzionale l'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà degli immobili in località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###, per usucapione ventennale o quindicinale ex art. 1159-bis c.c. per averli posseduti, in via esclusiva, almeno dalla fine degli anni ottanta e dunque antecedentemente all'introduzione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, cui egli è rimasto comunque estraneo. Il convenuto ha affermato di avere posseduto i suddetti beni in via esclusiva anche nei confronti dei propri più stretti familiari, avendo escluso dal possesso degli stessi perfino suo fratello e sua sorella, oltre che suo padre. Le attività di trasformazione e coltivazione dei terreni sarebbero sintomatiche della interversione del possesso. 
Al riguardo, il convenuto ha riferito di aver non solo ristrutturato e realizzato la costruzione del rudere di cui al foglio 18, p.lla 8, sub 1, ma avrebbe trasformato gli immobili da terreni adibiti al pascolo a terreni seminativi irrigui, mediante la realizzazione di invasi al loro interno; avrebbe inoltre costruito il capannone aziendale di deposito di patate e acquistato un trattore per la coltivazione dei terreni; avrebbe, infine, recintato i terreni, realizzando staccionate di pali in legno e filo spinato, che non esistevano quando i terreni erano meramente adibiti a pascolo. In via subordinata e per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, il convenuto ha domandato il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 1150 c.c. per le spese di trasformazione, dei miglioramenti e delle addizioni e variazioni colturali da lui effettuate a propria cura e spese per un totale di € 147.867,54, così come stimato dal proprio tecnico di fiducia, ing. ### Il risarcimento del danno reclamato dall'attrice, laddove ritenuto sussistente, dovrebbe dunque essere limitato all'importo di € 45.712,12 (corrispondente alla differenza fra l'importo reclamato in citazione e quello di € 147.867,54, ulteriormente decurtato della quota di danno pari ad € 19.009,68 che il consulente di parte attrice ha stimato sussistente in relazione alla quota relativa alle particelle 289, 299 e 300 mai possedute dal convenuto). 
Alla prima udienza del 24/9/2021, il giudicante rilevava la mancanza in atti della procura generale rilasciata da #### e ### a ### risultando depositata la sola procura speciale rilasciata il ### relativa alla sola divisione ereditaria ed alle attività ad essa strettamente connesse fra cui non rientrava la domanda di risarcimento danni da occupazione sine titulo azionata in questa sede ###lo stesso provvedimento assegnava a parte attrice termine sino al 30/11/2021 per consentire la regolare costituzione di #### e ### Alla successiva udienza del 14/1/2022 il difensore di parte attrice ammetteva di non aver depositato nuova procura conferita da #### e ### a ### dichiarando che la causa sarebbe stata proseguita dalla sola ### in proprio. 
Successivamente allo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e mediante l'audizione dei testi indicati dalle parti, per essere poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18/10/2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte con decreto del 4/10/2024, ritualmente comunicato ai difensori delle parti, e con ordinanza del 4/11/2024, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio e il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. 
Con ordinanza del 31/5/2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione allegata da parte attrice alla comparsa conclusionale. 
All'udienza dell'11/7/2025 il difensore di parte attrice chiariva che il documento allegato alla comparsa conclusionale era stato in realtà precedentemente depositato nei termini. Il difensore insisteva, altresì, per l'ammissione di c.t.u. per la quantificazione dei danni subiti. 
All'esito le parti, su invito del giudicante, precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per avervi le parti espressamente rinunciato.  2. Va preliminarmente chiarito che la domanda proposta dall'attrice è circoscritta a quella da lei avanzata in proprio, per avere rinunciato, all'udienza del 14/1/2022, a quella proposta in qualità di procuratrice generale di #### e ### 3. Tanto premesso, ai fini della decisione sulle istanze ed eccezioni delle parti, occorre preliminarmente procedere alla corretta qualificazione giuridica della domanda proposta da ### Nell'atto di citazione, quest'ultima ha premesso di essere comproprietaria dei fondi siti in ### località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lla 8, sub 1 ### e p.lle 22, 52, 53, 54 ###, in qualità di erede di ### (erede a sua volta di ### classe 1878 e ### e per aver acquistato con atto di compravendita per notar ### del 17/1/2014 (rep. n. 1.495 - racc.  1.180), ulteriori quote stabilite con la sentenza della corte d'appello di Catanzaro n. 507/2013 già in ditta ad altri coeredi, acquisendo, in particolare, la proprietà della porzione nella titolarità di ### della quota di 15/88 già in ditta al de cuius ### la proprietà della quota di 4/88 di cui ### era titolare in qualità di erede di ### la proprietà dell'ulteriore quota di 4/88 di cui ### era titolare per averla ricevuta in donazione da ### unico erede della defunta ### e la proprietà della quota di 15/88 già in ditta dagli eredi del defunto ### Nell'atto di citazione l'attrice ha denunciato l'occupazione sine titulo dei predetti immobili da parte di ### figlio di ### (a sua volta figlio ed erede dei defunti ### classe 1878 e ###, chiedendo la condanna del convenuto al versamento di un'indennità di occupazione per il tempo di abusiva detenzione (dal 1990 al 2020). 
Costituendosi in giudizio, ### rimarcando di non aver preso parte al giudizio di scioglimento della comunione ereditaria dei fondi facenti parte dell'asse ereditario dei defunti ### classe 1878 e ### ha chiesto in riconvenzionale l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione ultraventennale o quindicinale ex art. 1159-bis c.c. degli stessi fondi, perché da lui posseduti da data antecedente alla proposizione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria. 
Orbene, è pacifico nella giurisprudenza in tema di difesa della proprietà, che l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo (cfr. cass. n. 4416/2007; cass. 26003/2010). 
Si è chiarito, in particolare, che “la domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione, e deve qualificarsi come azione di rivendicazione; né può ritenersi che detta domanda sia qualificabile come di restituzione, in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 cod. civ. surrogare, al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dal nostro ordinamento, un'azione di spoglio ormai impraticabile” (cfr. cass. n. 705/2013). 
Applicando tali consolidati principi giurisprudenziali, appare evidente che l'attrice, non avendo mai allegato un pregresso titolo legittimante l'occupazione del bene da parte del convenuto ed avendo, cionondimeno, richiesto l'immediata retrocessione del bene (v. pag. 11 dell'atto di citazione), oltre al risarcimento del danno da occupazione sine titulo, ha inteso esercitare un'azione di rivendicazione. 
Da tanto discendono due corollari: il primo è che il potere di rivendica, non costituendo un diritto autonomo, ma una facoltà contenuta nel diritto di proprietà è, come tale, imprescrittibile (cfr. cass. n. 5010/1986) e tanto è sufficiente per affermare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto; il secondo è che resta a carico della parte che agisce in rivendicazione la c.d. probatio diabolica, essendo essa tenuta a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione (cfr. cass. n. 21940/2018; cass. n. 1210/2017). 
Nel caso di specie, l'attrice ha preteso di dimostrare la titolarità del diritto ad una quota della proprietà degli immobili in località ### attraverso la produzione della sentenza della corte d'appello di Catanzaro n. 507/2013, passata in giudicato, che ha dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria mediante la formazione di undici quote e demandando al notaio il procedimento di assegnazione attraverso l'estrazione a sorte. 
Orbene, per consolidato orientamento della giurisprudenza, l'atto di divisione, stante la carenza di effetti traslativi derivanti dallo stesso, ha carattere semplicemente dichiarativo e non è idoneo, pertanto, a fornire da solo, nei confronti dei terzi, la prova dell'acquisto della proprietà (cfr. cass. n. 3669/1987). 
Tuttavia, se ciò è esatto nei confronti dei terzi estranei alla divisione, nel diverso caso in cui “la controversia sorga tra i condividenti (o i loro aventi causa) deve pervenirsi a diversa conclusione, non già perché ricorra tra loro, quella traslazione che è esclusa dalla natura dell'atto divisionale, bensì perché la divisione, accertando i diritti delle parti nel presupposto di una comunione dei beni divisi, presuppone l'appartenenza dei beni alla comunione” (così testualmente cass. n. 4828/1994; cass. n. 1901/1974; cass. n. 4556/1985; cass. 4276/1984). 
Nel presente caso, risulta pacificamente acquisito al giudizio che i beni per cui è causa facevano parte dell'asse ereditario dei coniugi ### classe 1878 e ### diviso giudizialmente con sentenza n. 507/2013 della corte d'appello di Catanzaro, passata in giudicato, per cui deve trarsi la conclusione che risulta provata la titolarità del cespite in capo alla comunione ereditaria dei danti causa di ### Occorre ulteriormente rammentare che la giurisprudenza più risalente nel tempo, sulla scorta dell'art. 757 c.c., ha attribuito alla divisione carattere dichiarativo ( cass. n. 5133/1983) e retroattivo (cfr. cass. n. 1175/1983). 
È altrettanto noto che in generale le sentenze dichiarative, ai sensi dell'art.  282 c.p.c., producono effetti unicamente a seguito del passaggio in giudicato delle statuizioni ivi contenute. 
In altri termini, l'effettivo scioglimento della comunione e l'assegnazione al singolo erede dei beni facenti parte della massa si producono solo con l'irretrattabilità della sentenza. 
Le conclusioni sopra riportate non mutano neppure accedendo all'indirizzo giurisprudenziale più recente, espresso dalle sezioni unite della corte di legittimità, per cui negli atti di scioglimento della comunione ereditaria sarebbe ravvisabile una natura costitutivo-traslativa e non meramente dichiarativa (cfr. cass., sez. un., n. 25021/2019) atteso che l'efficacia esecutiva della sentenza è collegata anche in tal caso pur sempre al passaggio in giudicato della stessa. 
E poiché nel caso in esame è pacifico che la sentenza della corte d'appello di Catanzaro è rimasta ineseguita, non essendosi mai proceduto al perfezionamento del procedimento di estrazione a sorte dei lotti, i beni per cui è causa devono ritenersi tuttora in comproprietà fra gli eredi dei defunti ### classe 1878 e ### 4. Dirimente diviene, a questo punto, la disamina della domanda riconvenzionale di usucapione promossa da ### relativamente agli immobili situati in ### località ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###. 
Al riguardo il tribunale osserva che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversio possessionis nei rapporti tra comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possede ###maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possede ###via esclusiva (cfr. cass. n. 11903/2015; in tema di condominio, cfr. cass. n. 17322/2010; in tema di comunione ereditaria, cfr. cass. n. ###/2022). 
In particolare, la corte di cassazione ha ritenuto irrilevante il fatto che uno dei comproprietari abbia occupato l'intero immobile e provveduto alle spese fiscali e di manutenzione ordinaria e straordinaria (cfr. cass. n. 7075/1999); ha, poi, escluso che la volontà di possede ###più uti condominus possa desumersi dal mero fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario, atteso che il coerede che invochi l'usucapione deve anche provare che il rapporto materiale con il bene si sia verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario (cfr. cass. n. 5226/2002); in tema di comunione ordinaria, ha ritenuto insufficienti, ai fini della prova del possesso esclusivo e animo domini incompatibile con il permanere dell'altrui compossesso, atti di mera gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo a una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di un altro compossessore (cfr. cass. n. 9100/2018); ancora, ha ritenuto irrilevante il fatto che un coerede, che già abitava con il padre un appartamento e, quindi, ne aveva le chiavi, avesse continuato ad essere il solo ad averne la disponibilità, con la precisazione (tratta da cass. n. 1370/1999) che, ai fini dell'invocata fattispecie acquisitiva, potrebbe assumere rilevanza l'intervenuta sostituzione della serratura - della quale tutti i coeredi avessero in precedenza la chiave - accompagnata dalla prova che la sostituzione sia stata voluta e manifestata al fine di escludere il compossesso dei coeredi e non invece a fini di ordinaria manutenzione o di migliore preservazione dell'immobile e di quanto in esso contenuto (cfr. cass. n. 9359/2021). 
Va ulteriormente osservato che, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, trattandosi di attività pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e, comunque, non espressiva dell'esercizio di poteri idonei a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene (c.d. ius excludendi alios), costituente l'espressione tipica del diritto di proprietà (cfr., in questi termini, n. 1796/2022; più in generale, cfr. cass. n. 19196/2005, secondo cui “il possesso deve corrispondere all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, non ravvisabile nel mero godimento di una cosa ove non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto”).  ### della prova del dominio esclusivo sulla res comune grava sull'usucapente (cfr. cass. n. 13921/2002). 
Nel caso in esame, ### non ha dimostrato - non risultando all'uopo idonee le allegazioni e le prove offerte in giudizio a mezzo testimoni - che il rapporto materiale con il compendio immobiliare oggetto di lite si sia verificato in modo tale da escludere, con palese manifestazione di volontà, da oltre vent'anni, ### e comunque gli altri coeredi da ogni possibilità di instaurare analogo rapporto con il bene, essendosi i testi limitati a confermare lo svolgimento da parte del convenuto di una serie di attività (trasformazione dei terreni da adibiti a pascolo a seminativi irrigui, realizzazione di invasi e di capannone per il deposito delle patate) compatibili con la sua qualità di comproprietario, restando del tutto neutra, ai fini che qui interessano, la circostanza che l'altra comproprietaria si sia astenuta dall'uso della cosa comune, rientrando pur sempre il non uso tra le facoltà di godimento della res delineato dall'art. 832 c.c. (cfr. cass., sez. un., n. ###/2022). 
Da qui il rigetto della domanda riconvenzionale, senza trascurarsi di evidenziare che identica domanda, proposta dal defunto padre del convenuto nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, era stata rigettata con sentenza passata in giudicato e la medesima domanda proposta dall'odierno convenuto nell'ambito dell'opposizione di terzo formulata in sede di opposizione al precetto nel giudizio iscritto al n. 4735/2018 R.G. davanti a questo tribunale è stata parimenti rigettata con sentenza n. 692/2022.  5. ### ha svolto in via principale domanda di condanna al pagamento del risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile a far data dall'introduzione del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria (risalente al 1990) e fino all'anno 2020. 
La domanda è solo parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti che seguono. 
Nessun danno risarcibile in favore della comproprietaria pretermessa può ravvisarsi per il periodo anteriore alla sentenza n. 20550/2017 della corte di cassazione, che ha sancito il passaggio in giudicato della sentenza n. 507/2013 della corte d'appello di Catanzaro. Infatti, sino a quel momento e per le ragioni espresse nel punto che precede, lo sfruttamento degli immobili da parte del convenuto è legittimamente avvenuto, per avere egli agito dapprima unitamente al padre ### (comproprietario dei beni al pari dell'attrice per come desumibile dalla sentenza di scioglimento della comunione ereditaria) e dopo la sua morte, come comproprietario perché erede di quest'ultimo. 
Rientrando lo sfruttamento degli immobili tra le facoltà di ogni comproprietario, nessuna pretesa risarcitoria può essere vantata dall'attrice, non potendo derivare alcun diritto al risarcimento da una condotta posta in essere da taluno nell'esercizio di un diritto. 
Il danno da mancata utilizzazione dei beni di cui è comproprietaria può, invece, ravvisarsi a partire dal momento in cui il convenuto ha posto in essere una condotta ostativa all'esecuzione della sentenza di scioglimento della comunione ereditaria successivamente al suo passaggio in giudicato. 
Un simile momento può ravvisarsi nel 12/10/2018, in cui il convenuto ha ricevuto la notifica dell'atto di precetto per obbligo di fare (estrazione a sorte di quote di divisione ereditaria), senza darvi seguito, ma anzi proponendo opposizione a quel precetto con contestuale opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, c.p.c. (sul presupposto di aver usucapito i cespiti per cui oggi è causa che avevano formato oggetto di divisione ereditaria) dando seguito al giudizio iscritto al n. 4735/2018 R.G. definito da questo tribunale con la già richiamata sentenza di rigetto n. 692/2022 depositata agli atti del presente giudizio. 
Solo da quel momento in poi la condotta tenuta da ### può ritenersi pregiudizievole per l'attrice, in quanto ostativa all'acquisizione da parte sua del diritto all'attribuzione di una delle quote predisposte dalla corte d'appello di Catanzaro. Manca, del resto, la prova che ### abbia, in precedenza, espressamente formulato richiesta di accedere al bene e di farne uso al pari del convenuto ### Del tutto irrilevante è al riguardo la diffida al rilascio dei cespiti immobiliari, datata 13/12/2013 e indirizzata, fra gli altri, a ### non avendo l'attrice fornito la prova della sua effettiva spedizione e ricezione da parte del convenuto. 
Il risarcimento spettante all'attrice va commisurato al danno subito per il mancato godimento della quota a lei spettante e incontestatamente pari a 152/352 per come stimata dal perito di parte attrice (con dichiarazione non smentita dal perito di parte convenuta che ha anzi stimato la quota di proprietà astrattamente spettante a ### in 168/352) dal 12/10/2018 sino all'anno 2020 per come domandato in citazione e ribadito in sede di precisazione delle conclusioni, corrispondenti a quelle rassegnate nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. contenenti il rinvio alla quantificazione operata nella perizia allegata all'atto di citazione e riferita al periodo ricompreso fra il 1990 e il 2020. 
Ai fini della quantificazione può farsi riferimento alla perizia redatta dall'ing.  ### la cui metodologia di calcolo non è stata contestata dal convenuto, il quale - dando per corretti i calcoli sviluppati dal menzionato ingegnere - si è limitato a scomputare dalla somma domandata, pari a complessivi € 212.589,34, l'importo di € 19.009,68 (corrispondente al danno derivante dal mancato utilizzo delle particelle 298, 299 e 300 che il convenuto ha affermato di non aver mai posseduto senza incontrare sul punto la contestazione della controparte) e quello di € 147.867,54 corrispondente alle spese sostenute per le migliorie asseritamente da lui apportate al fondo.  ###. ### ha stimato in € 2.200,00 il canone annuo di affitto che la ### avrebbe potuto pretendere per la superficie di una sola quota di 15/88 e in € 560,00 il canone annuo di affitto che la ### avrebbe potuto pretendere per la superficie di una sola quota di 4/88. Avendo la ### acquisito medio tempore la proprietà dell'intera quota di 15/88 appartenente a ### di altra quota di pari dimensioni e di due quote di 4/88, il canone annuo di affitto a cui avrebbe potuto avere diritto è pari ad € 11.040,00 (di cui € 4.400,00 derivanti dal prodotto di € 2.200,00 per una quota di 15/88 × 2 anni dal 12/10/2018 al 2020 e successivamente moltiplicato per due, avendo acquisito la ### due quote da 15/88, per un totale di € 8.800,00, ed € 1.120,00 derivanti dal prodotto di € 560,00 per una quota di 4/88 × 2 anni dal 12/10/2018 al 2020 e successivamente moltiplicato per due, avendo acquisito la ### due quote da 4/88, per un totale di € 2.240,00).  ###, stimato dal perito alla data della relazione (i.e. 21/10/2021), costituendo debito di valore, va rivalutato all'attualità in € 12.784,00. 
Devono poi essere applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento del verificarsi del fatto (i.e. 12/10/2018), e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del fatto (i.e. 12/10/2018) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (complessivamente pari ad € 1.390,00) per un valore finale totale di € 14.174,00 (€ 12.784,00 + € 1.390,00) da liquidarsi in favore dell'attrice e a carico del convenuto. 
Dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.  6. Passando, in ultimo, all'esame della domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento di un indennizzo per i miglioramenti effettuati ai fondi per cui è causa, occorre evidenziare che l'art. 1150 c.c. stabilisce che per i miglioramenti è dovuta un'indennità pari, nel caso di possesso di buona fede, all'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti. In caso di mala fede, invece, l'indennità sarà pari alla minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore. 
Quanto alle addizioni, se queste, come nel caso di specie, costituiscono miglioramenti (come addizioni vengono indicati gli invasi, il capannone per il ricovero delle patate, la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione, quindi modifiche che si inseriscono nell'ambito della trasformazione dei terreni e della ristrutturazione e rinnovamento del rudere e che, pertanto, possono considerarsi “miglioramento”) e il possessore è di buona fede, l'indennità è dovuta, come per i miglioramenti, nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa (art. 1150, quinto comma, c.c.). 
Dunque, anche a voler ammettere che ### sia possessore di buona fede (dunque secondo la ricostruzione per lo stesso più favorevole), ai sensi della disciplina citata non gli è dovuto il rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione, ma un'indennità commisurata all'aumento di valore conseguito dagli immobili per effetto dei miglioramenti.  ### parte, è evidente che spese sostenute e aumento di valore indichino concetti diversi e non sovrapponibili, ben potendo esservi, ad esempio, interventi di ristrutturazione che non incidono affatto o non incidono sensibilmente sul valore dell'immobile. 
Il convenuto non ha, tuttavia, fornito alcun parametro per quantificare l'asserito aumento di valore dell'immobile, di cui non è stato indicato né il valore di partenza (che non si identifica con la rendita catastale, la cui funzione principale è quella di definire l'entità fiscale del bene e, pertanto, non coincide con il valore di mercato), né il valore finale ed i criteri per la sua determinazione in relazione alle opere eseguite. 
La cifra di € 147.867,54 indicata nella comparsa di risposta è del tutto priva di giustificazione e non è possibile comprendere da dove derivi nemmeno attraverso la lettura della perizia di parte datata 17/7/2021 a firma dell'ing. ### La cifra appare del tutto arbitraria, non essendo ancorata ad alcun dato obiettivo e verificabile, né ad un valore commerciale di partenza. 
Né, d'altra parte, è stata fornita una rappresentazione o descrizione delle condizioni originarie dell'immobile e nemmeno sono state formulate specifiche istanze istruttorie sul punto, così risultando impraticabile un'eventuale c.t.u. che, qualora ammessa, si sarebbe rivelata del tutto esplorativa. 
In definitiva, deve concludersi che non è stata raggiunta la prova del quantum dell'indennità richiesta, né può ricorrersi al potere di determinazione giudiziale in via equitativa ex art. 1226 c.c., che presuppone comunque, oltre alla raggiunta prova del danno, che la precisa determinazione dell'ammontare dello stesso sia impossibile o molto difficile, nonché l'allegazione, da parte del danneggiato, di plausibili parametri di quantificazione, non potendo risolversi tale prerogativa del giudice in una supplenza al mancato assolvimento dell'onere della prova della parte (cfr. cass. n. 3794/2008; cass. n. 8615/2006). 
Nel caso di specie era certamente possibile per parte convenuta operare una stima realistica dell'indennità fondata sull'allegazione di obiettivi parametri di quantificazione, prendendo per esempio a parametro il valore di terreni agricoli analoghi nella stessa zona o l'incidenza percentuale dello stato di conservazione. 
Nulla di tutto questo è stato fatto, pertanto la domanda riconvenzionale volta ad ottenere un'indennità per miglioramenti e addizioni va rigettata.  7. Quanto al regolamento delle spese, il sensibile ridimensionamento della domanda proposta dall'attrice ne giustifica la compensazione per la metà. 
Per la restante metà le spese sono poste a carico del convenuto e liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M.  55/2014 per lo scaglione corrispondente al valore della presente causa (da ritenersi indeterminabile ma ricompreso nello scaglione di media complessità da € 26.000,01 ad € 52.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Si distraggono in favore del difensore di parte attrice che ne ha fatto espressa richiesta.  P.Q.M.  Il tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: - accerta e dichiara che ### è comproprietaria per la quota attribuitale in virtù della sentenza n. 507/2013 della corte d'appello di Catanzaro passata in giudicato e dell'atto di compravendita per notar ### del 17/1/2014 (rep. n. 1.495 - racc. n. 1.180) degli immobili siti in ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###; - rigetta la domanda riconvenzionale formulata da ### di acquisto della proprietà per usucapione degli immobili siti in ### riportati in catasto al foglio 18, p.lle 8, sub 1 ### e 22, 52, 53, 54 ###; - condanna ### al risarcimento in favore di ### del danno da occupazione illegittima della quota di comproprietà a lei spettante in virtù dei titoli richiamati al primo punto a partire dal 12/10/2018 sino al 31/12/2020 che quantifica in € 14.174,00 in moneta attuale e già comprensiva degli interessi compensativi; - rigetta la domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento di un indennizzo per addizioni e miglioramenti; - condanna ### alla rifusione in favore di ### della metà delle spese relative al presente giudizio che liquida, complessivamente e per l'intero, nella somma di € 8.415,29 (di cui € 13,29 per spese di notifica, € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazione forfettaria ed € 7.616,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, compensando fra le parti la restante metà e con distrazione in favore dell'avv. #### 4 novembre 2025 

Il giudice
dott.ssa ###


causa n. 1634/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Grossi Ermanna

M
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Tribunale di Milano, Sentenza n. 9622/2025 del 12-12-2025

... è inammissibile. Considerata la fondatezza solo parziale delle domande della ricorrente, va disposta la compensazione nella misura di 1/3 delle spese di lite, e la convenuta ### S.r.l. va condannata a rifondere alla ricorrente i residui 2/3 di tali spese, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., del valore della causa, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta nel giudizio. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso depositato il ###, notificato il ###, da ### nei confronti di “### SRL”, nella contumacia di quest'ultima, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1. in parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso, condanna ### S.r.l. ad eseguire, a proprie cure e spese, la fornitura e messa in posa delle grate di sicurezza ### ad una finestra ed una porta finestra dell'immobile di proprietà della signora ### sito al piano primo dello stabile facente parte del ### di ### n. 33, ### sul ### 2. compensa nella misura di 1/3 le spese di lite fra le parti e condanna ### S.r.l. alla rifusione in (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE Il Tribunale di Milano nella persona del ### visto l'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8242 /2025 R.G. promossa da ### (c.f. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. ### (c.f. ### - pec: ###), che la rappresenta e difende per procura in atti RICORRENTE contro “### SRL” (c.f. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ####### n. 39 ###: dichiarazione unilaterale di impegno MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il ### avanti il Tribunale di Milano, ### ha esposto che: a) nell'anno 2021 il ### sito in ### sul #### 35, di cui è parte in quanto proprietaria esclusiva di un appartamento posto al piano terra, ha stipulato con ### S.r.l. un contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di posa di un cappotto termico sulle facciate del fabbricato e altre opere di miglioria, la cui esecuzione ha comportato la temporanea asportazione delle grate di sicurezza di una finestra e di una porta-finestra di pertinenza dell'appartamento attoreo; b) nonostante i lavori appaltati comprendessero il riposizionamento delle inferriate asportate, l'appaltatrice non vi ha provveduto; c) per il tramite dell'amministratore condominiale, all'uopo sollecitato ad intervenire, l'impresa ### ha trasmesso un impegno scritto nei confronti della ricorrente, riconoscendo l'obbligo a ripristinare a proprie cure e spese le grate di sicurezza, ma è rimasta inadempiente; d) l'inadempimento dell'appaltatrice, che si protrae da oltre due anni, genera nella ricorrente una condizione di disagio e preoccupazione, per l'esposizione ad un maggiore rischio di effrazione ed intrusione, da cui deriva un danno morale e psicologico, consistente nella compromissione del diritto al godimento sereno della propria abitazione. 
Sulla base di tali allegazioni, la ricorrente ha concluso chiedendo di condannare la convenuta all'immediato ripristino delle grate di sicurezza della finestra e della porta finestra precedentemente rimosse presso l'appartamento attoreo, nonché al risarcimento del danno, quantificato nell'ammontare di euro 1.500,00 o nella diversa somma da determinarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione. 
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, il ricorso e il decreto ex art. 281 undecies c.p.c. sono stati ritualmente notificati in data ### a ### S.r.l., che non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. 
Alla prima udienza ex art. 281 duodecies c.p.c., la ricorrente, ferme le domande già svolte, ha avanzato richiesta dell'applicazione dell'art. 614 bis c.p.c. e la domanda di condanna della convenuta ad una penale per ogni giorno di ritardo nell'adempimento a partire dalla notifica dell'emittendo provvedimento di condanna, pari a € 100 al giorno. 
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalla ricorrente ed è stata posta in decisione a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17/11/2025 e provvedimento di trattenimento ai sensi del terzo comma disp.cit. 
La domanda della ricorrente è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono. 
Le emergenze istruttorie consentono di ritenere provati i fatti allegati dalla signora ### In particolare, nella “dichiarazione di impegno” versata in atti (vd. doc. 4 ricorrente), che risulta datata 22 gennaio 2024 e sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore di ### S.r.l., si evince che la quest'ultima, “quale impresa appaltatrice incaricata dal ### di ### 33/35 (C.F.  ###), con sede in ### sul ####, ### nn. 33/35, in persona dell'amministratore pro tempore, per l'esecuzione dei lavori di superbonus all'interno dello stabile condominiale”, si è impegnata “a provvedere alla fornitura e alla messa in posa delle grate di sicurezza ###, con proprio personale e a proprie spese, ad una finestra ed una porta finestra dell'immobile di proprietà della signora ### sito al piano primo dello stabile facente parte del ### di ### n. 33, dalla stessa rimosse per l'esecuzione dei lavori di superbonus nello stabile condominiale”. 
Tale documento costituisce una dichiarazione di volontà emessa nell'ambito dell'autonomia negoziale del soggetto dichiarante, ### S.r.l., e strettamente collegata al rapporto di appalto intercorso tra ### ed il ### di #### nn. 33/35, di cui la signora ### è condomina, quale proprietaria esclusiva di un appartamento sito nello stabile condominiale (cfr. docc.  1 e 2 ricorrente). 
La ricorrente ha assolto all'onere di provare l'esistenza della dichiarazione con la quale ### S.r.l.  si è impegnata all'adempimento della prestazione oggetto della dichiarazione medesima e, a fronte della semplice allegazione del suo inadempimento, spettava invece alla convenuta l'onere di provare di avervi adempiuto, ma quest'ultima nulla ha provato, avendo preferito rimanere contumace. 
La domanda di adempimento avanzata dalla ricorrente è dunque fondata e va accolta, con la conseguenza che ### S.r.l. va condannata ad eseguire, a proprie cure e spese, la fornitura e messa in posa delle grate di sicurezza ad una finestra e ad una porta finestra dell'appartamento di proprietà della signora ### sito nello stabile condominiale di ### n. 33 in ### A diversa conclusione si perviene invece con riguardo alla domanda risarcitoria del preteso danno morale e psicologico, consistente nella asserita compromissione del diritto al godimento sereno della propria abitazione che, a detta della ricorrente, le sarebbe ingenerato dalla condizione di disagio e preoccupazione dovuta alla mancanza delle inferriate e all'esposizione ad un maggiore rischio di effrazione. 
Orbene, posto che il danno non patrimoniale non è configurabile in re ipsa, dovendosi necessariamente accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia la lesione grave di un interesse inviolabile costituzionalmente garantito, sia la sussistenza di un pregiudizio (non consistente in meri disagi o fastidi) legato da un nesso di causalità giuridica all'evento rappresentato dal ritardo nell'adempimento del ripristino delle inferriate da parte della convenuta, l'attrice nulla ha provato al riguardo, non avendo sul punto offerto alcun mezzo istruttorio.  ### non ha dimostrato la concreta sussistenza del pregiudizio lamentato e, in mancanza di tale prova, non può neppure procedersi alla richiesta liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. (vd.
Cass. civ. 4310/2018). 
La domanda risarcitoria è pertanto infondata e va rigettata. 
La domanda di condanna ex art. 614 bis c.p.c. avanzata dalla ricorrente per la prima volta alla prima udienza, in aggiunta a quelle proposte con il ricorso introduttivo, è invece inammissibile.  ### che detta domanda non dipende dalle difese di parte convenuta, rimasta contumace, essa doveva essere proposta sin dal ricorso. 
Sul punto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 14461 del 23/05/2024, ove ha affermato che “### volta ad ottenere la misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c.  (nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) costituisce una vera e propria domanda giudiziale e, come tale, va avanzata prima della maturazione delle preclusioni assertive, poiché non consegue necessariamente alla pronuncia di condanna, a differenza delle spese di lite, e dev'essere determinata tenuto conto di circostanze di fatto - quali il valore della controversia, la natura della prestazione, il danno quantificato o prevedibile - che vanno tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), così da consentire alla controparte una compiuta difesa, altrimenti impossibile se la richiesta fosse sottratta alle barriere preclusive del rito”. 
A parere della Suprema Corte, militano a favore della predetta conclusione argomenti logici e sistematici (vd. pagg. 9 e seguenti della parte motiva della citata sentenza): “20. Innanzitutto, a differenza di altri capi accessori, la misura di coercizione non è conseguenza necessaria della condanna, com'è invece la pronuncia sulle spese, che dall'istanza e dalla quantificazione della parte prescinde totalmente, ufficiosamente procedendovi il giudicante nel definire il procedimento. 21. 
Infatti, la “coercitoria” è determinata in base a circostanze di fatto - «tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile» (dopo la modifica normativa del D.Lgs. n. 149 del 2022, anche «della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento») - che devono essere tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), consentendo così alla parte avversaria una compiuta difesa che non sarebbe possibile se la domanda potesse essere avanzata oltre la barriera preclusiva stabilita per la proposizione delle domande e delle eccezioni o persino dopo la delimitazione del thema probandum (che potrebbe comprendere prove contrarie o elementi idonei a incidere sulla statuizione giudiziale). (…) 23. Dal punto di vista sistematico, poi, la delimitazione di un momento preclusivo certo per la proposizione della domanda di condanna ex art. 614- bis cod. proc. civ. nel processo di cognizione elimina incertezze sulla possibilità di avanzare la medesima domanda al giudice dell'esecuzione, ipotesi ammessa dalla modifica apportata dal D.Lgs. n. 149 del 2022 per il titolo esecutivo stragiudiziale oppure «se [la misura] non è stata richiesta nel processo di cognizione»; è evidente, infatti, che ad ammettere la proponibilità della domanda anche alla fine del processo di primo o di secondo grado si rende incerto il presupposto che permette di adire il giudice dell'esecuzione, col rischio ### di innescare possibili conflitti tra le decisioni di quest'ultimo e quelli del giudice della cognizione successivamente investito dell'istanza.” In conclusione, la convenuta va condannata ad eseguire, a proprie cure e spese, la fornitura e messa in posa delle grate di sicurezza ad una finestra e ad una porta finestra presso l'appartamento di proprietà della signora ### sito nello stabile condominiale di ### n. 33 in ### La domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente è infondata, perciò inaccoglibile, mentre la domanda di condanna ex art. 614 bis c.p.c. formulata alla prima udienza è inammissibile. 
Considerata la fondatezza solo parziale delle domande della ricorrente, va disposta la compensazione nella misura di 1/3 delle spese di lite, e la convenuta ### S.r.l. va condannata a rifondere alla ricorrente i residui 2/3 di tali spese, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., del valore della causa, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta nel giudizio.  P.Q.M.  Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con ricorso depositato il ###, notificato il ###, da ### nei confronti di “### SRL”, nella contumacia di quest'ultima, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1. in parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso, condanna ### S.r.l. ad eseguire, a proprie cure e spese, la fornitura e messa in posa delle grate di sicurezza ### ad una finestra ed una porta finestra dell'immobile di proprietà della signora ### sito al piano primo dello stabile facente parte del ### di ### n. 33, ### sul ### 2. compensa nella misura di 1/3 le spese di lite fra le parti e condanna ### S.r.l. alla rifusione in favore di ### dei residui 2/3 delle spese del giudizio che liquida, già al netto della compensazione, in euro 125,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge. 
Così deciso in ### il ####

causa n. 8242/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Elena Dal Dosso

M

Tribunale di Marsala, Sentenza n. 652/2025 del 04-12-2025

... regolate le spese processuali. Per il principio di parziale soccombenza, sussistono i presupposti per disporre la compensazione per metà delle spese di lite tra le parti. Parte convenuta va condannata a rifondere la restante quota spese all'attrice, liquidata come in dispositivo. Nella liquidazione si applicano i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 in corrispondenza del valore della causa (da 52.001 a 260.000) per tutte le fasi del processo. Vanno anche riconosciute le spese vive (CU 518,00 ed euro 19,09 per spese notifica) al netto della compensazione sopra riconosciuta. 9. Le spese di ### liquidate con separato decreto, vanno poste in solido a carico delle parti, nei rapporti esterni con il ### e ripartite al 50% tra le parti nei loro rapporti interni, trattandosi di spese svolte nell'interesse di entrambe le parti. P.Q.M. ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - dichiara improcedibile la domanda proposta ex art. 2932 c. c. da ### contro ### - in accoglimento della domanda proposta in via subordinata dalla parte attrice, dichiara risolto il contratto (leggi tutto)...

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R.G./C. n. 1836/2022 TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La dott.ssa ### giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1836 dell'anno 2022 del ### degli ###, vertente tra ### rappresentata e difesa dall'avv. ### (####) - ATTRICE - e ### rappresentata e difesa dall'avv. ### (####) - ###: preliminare di vendita - azione 2932 c.c.- risoluzione ### come da verbale di udienza del 9.6.2025 ### atto di citazione notificato il #### ha convenuto dinnanzi questo ### per farne dichiarare l'inadempimento agli obblighi previsti dal contratto preliminare di compravendita del 03.12.2019 e sentire pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2932 c. c., sentenza di trasferimento della proprietà dell'immobile sito in ### c.da Berbaro, costituito da villetta per abitazione facente parte del lotto 4b del complesso immobiliare ### composta da un ampio vano, cucina, bagno, ripostiglio, scala, verandina coperta e veranda scoperta a piano terra e da tre vani, bagno, vano scala, disimpegno e verandina coperta a primo piano con la relativa area libera soprastante ed avente annesso un piccolo spezzone di terreno il tutto occupante la superfice di mq 500 circa.  ### ha chiesto anche la condanna al risarcimento dei danni per mancata percezione dei canoni di locazione, per deprezzamento degli arredi comprati per l'immobile promesso in vendita nella misura da accertare in corso di causa. 
In via subordinata, ha chiesto la declaratoria di risoluzione per grave inadempimento della convenuta del contratto preliminare oggetto di causa e la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al mancato trasferimento dell'immobile e al suo mancato godimento, oltre a tutti gli ulteriori pregiudizi subiti ed alla restituzione della somma di euro 54.000,00, da aumentare di rivalutazione ed interessi, già versata a titolo di acconto dal defunto marito dell'attrice, ed al rimborso della somma di euro 64.000,00 per migliorie apportate all'immobile oggetto di causa.  ### ha dedotto che in data ### è stato stipulato presso lo studio del legale di fiducia un contratto preliminare tra il suo dante causa e la convenuta per la vendita del suddetto immobile; che il prezzo è stato dalle parti convenuto in euro 155.000,00 da pagarsi alla stipula dell'atto definitivo, in parte mediante consegna di contanti o assegni e, per il residuo, pari ad euro 103.121,00, con accollo del mutuo della promittente venditrice esistente presso la ### di ### Ha inoltre precisato che la promittente venditrice ha assunto l'impegno di formulare alla suddetta banca una proposta transattiva per l'estinzione del mutuo e che il termine per la stipula dell'atto definitivo di vendita è stato fissato al 31.12.2021. 
Ha aggiunto che il ### sull'immobile in questione è stata iscritta ipoteca volontaria da parte della banca ### di ### per l'importo di euro 210.000,00. 
Ha inoltre riferito che subito dopo la stipula del preliminare e la consegna delle chiavi, la parte promissaria acquirente ha iniziato ad utilizzare l'immobile eseguendo lavori di ristrutturazione e acquistando arredi e mobili per la spesa totale di euro 64.000,00, come da fatture prodotte in allegato all'atto di citazione. 
Ha lamentato che, successivamente, nelle more della stipula del contratto definitivo di compravendita, su richiesta della parte promittente venditrice aveva versato tra contanti e assegni la somma di euro 54.000,00 per il pagamento delle rate di mutuo scadute e a scadere ma che, malgrado ciò, la parte promittente venditrice non aveva formulato alcuna proposta transattiva a ### di ### per la risoluzione del mutuo e non aveva provveduto a pagare le rate del mutuo, così determinando il passaggio a sofferenza del credito, la cessione dello stesso ad altra società, rendendo impossibile l'accollo del mutuo da parte del promissario acquirente. 
Ha anche dedotto che il 3 luglio 2020 era stata iscritta ipoteca giudiziale in virtù di un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Roma ad istanza di un terzo creditore; che il ### la promittente venditrice aveva sostituito clandestinamente la serratura e le chiavi del cancello d'ingresso e dell'apertura dell'immobile occupandolo abusivamente. 
Ha anche rappresentato che il ### è deceduto il promissario acquirente ### la cui eredità è stata accettata dall'attrice con dichiarazione espressa in data ###. 
Dedotto che dal comportamento della convenuta, costituente inadempimento contrattuale, sono derivati dei danni di cui ha chiesto il risarcimento, ha così concluso: “### - ### e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inadempimento della parte promittente venditrice ### degli obblighi previsti dal contratto preliminare di compravendita stipulato in data ###; - ### e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la responsabilità di parte promittente venditrice ### ai sensi dell'art. 1218 codice civile, per l'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto preliminare di compravendita; - ### e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patiti in favore di ### per il mancato trasferimento dell'immobile, oltre a tutte le altre conseguenze dannose evidenziate in narrativa e nella misura che verrà accertata in corso di causa; per l'effetto - ### per i motivi di cui in narrativa, in favore di ### quale erede legittima di ### la proprietà dell'immobile sito in ### nella c.da Berbaro, facente parte del lotto 4b del complesso immobiliare ### composta da un ampio vano, cucina, bagno, ripostiglio, scala, verandina coperta e veranda scoperta a piano terra e da tre vani, bagno, vano scala, disimpegno e verandina coperta a primo piano con la relativa area libera soprastante ed avente annesso un piccolo spezzone di terreno il tutto occupante la superfice di mq 500 circa e confinante nel complesso con i lotti ### e ### e con lo stradale e le piazzole condominiali di accesso e rilevata in catasto al N.C.E.U del Comune di ### al foglio di mappa 288 con la particella 1347 sub 11 (c.da Berbaro p.T-1 categ A/7 classe 6 vani 7,5 rc euro 755,32) previa liberazione dell'immobile dalle ipoteche suindicate, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli, tenuto conto delle somme già corrisposte pari ad €. 54.000,00 ed ordinando al ### dei ### di ### di effettuare le trascrizioni di rito; - ### al risarcimento dei danni in favore di ### (derivanti dal mancato godimento dell'immobile, dalla mancata percezione dei canoni di locazione, dal deprezzamento degli arredi di proprietà di parte attrice) nella misura che verrà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia; - Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa come per legge; #### e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inadempimento della parte promittente venditrice ### degli obblighi previsti dal contratto preliminare di compravendita stipulato in data ###; - ### e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la responsabilità di parte promittente venditrice ### ai sensi dell'art. 1218 codice civile, per l'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto preliminare di compravendita; - ### e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patiti in favore di ### per il mancato trasferimento dell'immobile, oltre a tutte le altre conseguenze dannose evidenziate in narrativa e nella misura che verrà accertata in corso di causa; Per l'effetto: - Dichiarare risolto il contratto preliminare di compravendita stipulato tra ### e ### - Ordinare a ### di restituire a ### la somma di €. 54.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, già versata a titolo di acconto dal defunto marito ### - ### a ### di restituire a ### la somma di €. 64.000,00, o altra che sarà ritenuta di giustizia e che sarà accertata in corso di giudizio, in ragione delle migliorie apportate all'immobile oggetto di causa dal ### e degli acquisti di arredi e altri beni mobili da quest'ultimo effettuati; - ### al risarcimento dei danni in favore di ### (derivanti dal mancato godimento dell'immobile, dalla mancata percezione dei canoni di locazione, dal deprezzamento degli arredi di proprietà di parte attrice) nella misura che verrà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia; - Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa come per legge”. 
Si è costituita con comparsa ### che ha aderito alla domanda di trasferimento dell'immobile in favore dell'attrice previo pagamento da parte della stessa del prezzo residuo della compravendita. Ha contestato il fondamento della domanda di risarcimento del danno, nonché di quella di risoluzione del contratto preliminare inter partes, di quella ulteriore di rimborso all'attrice della somma di euro 54.000,00 ed, altresì, quella di restituzione della somma di euro 64.000,00 richiesta dall'attrice a titolo di migliorie, lavori di ristrutturazione ed acquisto di mobili. 
Ha affermato non sussistere alcun proprio inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare, precisando che sono state formulate per conto dello stesso promissario acquirente, come documentato dalla corrispondenza via e-mail prodotta in allegato alla comparsa, varie proposte transattive alla ### per l'estinzione del mutuo senza però ottenere tale risultato, non essendo state le condizioni proposte accettate dall'istituto di credito. 
Ha perciò rappresentato che il mancato accollo del mutuo da parte del promissario acquirente non è dipeso dal comportamento della promittente venditrice bensì dalla mancata accettazione da parte della ### delle proposte al ribasso formulate dal ### promissario acquirente.  ### ha anche precisato che l'accollo del mutuo da parte del promissario acquirente non era subordinato al pagamento alla banca delle rate del mutuo maturate successivamente alla stipula del preliminare di compravendita. 
Ha infine dedotto che parte promittente venditrice non è stata posta nelle condizioni di stipulare l'atto definitivo in quanto il promissario acquirente ha omesso di indicare il notaio e di invitarla per la stipula, in violazione delle pattuizioni assunte; ha rappresentato che il termine del 31.12.2021, pattuito per la stipula dell'atto definitivo, non fosse essenziale, come confermato anche dall'appendice al contratto preliminare stipulato in pari data. 
Aderendo alla domanda di esecuzione in forma specifica del contratto avanzata dalla parte attrice, previo pagamento del residuo prezzo pattuito in euro 103.521,00 per il trasferimento del bene e con l'integrale rigetto delle richieste di restituzione e di risarcimento del danno avanzate in citazione, stante la non applicabilità della disciplina delle migliorie di cui all'art. 1150 c.c., la convenuta ha così concluso: “1) ### la proprietà dell'immobile per cui è causa in favore dell'attrice, previo pagamento da parte di quest'ultima del residuo prezzo in favore della convenuta; 2) ritenere e dichiarare la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata e, per l'effetto, rigettarla con ogni statuizione di legge; 3) rigettare la domanda di risoluzione del contratto preliminare stipulato tra le parti per inadempimento della convenuta; 4) Conseguentemente, rigettare la domanda di restituzione in favore dell'attrice della somma di € 54.000,00 corrisposta a titolo di acconto sul prezzo, da valere quale caparra confirmatoria; 5) ### la domanda di restituzione in favore dell'attrice della somma di € 64.000,00, richiesta a titolo di migliorie, lavori di ristrutturazione e acquisto di mobilia, perché infondata e, comunque, non provata. Con vittoria delle spese e competenze di lite”.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La domanda, formulata in via principale dall'attrice ### di trasferimento della proprietà dell'immobile promesso in vendita, con contratto preliminare del 3.7.2019, non può essere accolta. 
E, invero, dagli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio, nominato in corso di causa, sono emerse difformità urbanistiche che il perito ha qualificato sanabili, previa rimozione degli abusi e sanatoria ottenibile a condizione che l'ufficio del genio civile e le autorità preposte alla tutela dei vincoli paesaggistico ed idraulico rilascino i pareri positivi di rispettiva competenza, ed affrontando un costo stimato in € 12.000,00.  ### ha anche evidenziato l'esistenza di iscrizioni ipotecarie sull'immobile in questione, eseguite contro la promittente venditrice, e ha anche riscontrato un difetto di conformità catastale oggettiva.
Il perito, arch. ### nel fornire risposta a specifico quesito (il n. 3 dell'incarico) ha, nel paragrafo 6 della sua relazione, dapprima dato atto della corretta intestazione dell'immobile alla promittente alienante e, però, ha poi testualmente riferito delle difformità riscontrate: “Per quanto riguarda la planimetria depositata negli archivi informatici del catasto con prot.  ### del 15/07/2003 (precedente al rilascio del certificato di ### si rileva che il fabbricato corrisponde all'attuale conformazione e divisione presente internamente ma difforme dalle previsioni di progetto della concessione edilizia rilasciata dal Comune di ### per quanto riguarda il vano abusivo presente con accesso esterno dalla veranda esso non è presente, la veranda è riportata con una sagoma terminale difforme sia dalla concessione edilizia che dallo stato attuale e la stessa è indicata come “### Scoperta”. Pertanto, sia che la regolarizzazione delle opere abusive vengano accolte o respinte, si dovrà procedere ad una ripresentazione della planimetria catastale che rispecchi lo stato dei luoghi e quindi una modifica catastale al ### (pagg. 6 e 7 dell'elaborato peritale). 
All'accertamento del difetto di conformità catastale da parte del ### le cui conclusioni sul punto non sono state contestate né smentite dalle parti, consegue che, in applicazione del disposto dell'art. 29, comma 1 bis, della legge 52/1985 - nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 19 del decreto legge n. 78/2010, a sua volta convertito nella legge 122/2010 - la proprietà dell'immobile per cui è causa non è suscettibile di trasferimento neppure a mezzo della sentenza la cui pronuncia è stata richiesta da entrambe le parti, in sostituzione del contratto, ai sensi dell'art. 2932 c. c.. 
Tale conclusione si pone in linea con i principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione che con la pronuncia 12654/2020 nel dirimere la questione relativa all'applicabilità, o meno, del disposto dell'art. 29, comma 1 bis, della L 52/1985, oltre che ai trasferimenti eseguiti con atti di autonomia privata, anche alla domanda della parte che chieda sentenza sostitutiva del contratto non concluso ai sensi dell'art. 2932 c. c., ha statuito che: “La pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti; in altri termini, non può accogliersi una lettura del sistema che consenta alle parti di eludere la disposizione dettata del comma 1 bis dell'articolo 29 I. 52/1985 mediante la stipula di un contratto preliminare di immobile catastalmente non regolare seguita dalla introduzione di un giudizio che si concluda con sentenza di trasferimento dell'immobile medesimo (par. 35.5.1 della motivazione). Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che: “La presenza delle menzioni catastali (l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, quest'ultima sostituibile da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale) costituisce condizione dell'azione di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, pertanto, deve sussistere al momento della decisione” e che la relativa produzione “può intervenire anche in corso di causa ed è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti”. 
E, ancora, di recente la Suprema Corte ha affermato che: “La pronuncia giudiziale di trasferimento della proprietà di un immobile ex art. 2932 c.c. deve contenere l'identificazione catastale del bene, ma non necessita della dichiarazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto per la validità del contratto preliminare. Tuttavia, l'omessa dichiarazione o il mancato deposito dell'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 29 comma 1-bis, della L. 52/1985, comporta nullità rilevabile d'ufficio, anche in cassazione, se emergente dagli atti acquisiti al processo” (così, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 31/10/2024, n. 28099). 
I principi sopra espressi sono applicabili nella fattispecie in esame atteso che parte convenuta, pur concordando sulla domanda di emissione della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., non ha prodotto nelle more della decisione idonea documentazione di regolarizzazione, almeno sotto l'esaminato aspetto catastale, dell'immobile al cui trasferimento entrambe le parti ambivano. 
Ciò determina l'improcedibilità della domanda ex art. 2932 c.c. avanzata dall'attrice in via principale.  2. Ciò posto, passando adesso all'esame della domanda avanzata dalla parte attrice in via subordinata di risoluzione del contratto preliminare di vendita di cui si discute, per grave inadempimento della convenuta, deve ritenersi che tale domanda sia fondata e vada accolta.
Giova premettere, al riguardo, che ciascuna parte ha addebitato all'altra la causa della mancata stipula del contratto definitivo.  ### ha accusato la convenuta di non essersi attivata per raggiungere la transazione promessa con la ### mutuante per l'estinzione del mutuo del cui accollo da parte del promissario acquirente le parti avevano inserito una pattuizione nel preliminare; di non aver versato le rate del mutuo in questioni, così determinando il passaggio a sofferenza del credito, la cessione dello stesso ad altra società e l'avvio di un procedimento di esecuzione forzata sull'immobile promesso in vendita; di non aver assicurato la libertà dell'immobile da iscrizioni ipotecarie, essendo stata pure iscritta in data ### ipoteca giudiziale da parte della società ### in forza di un D.I. per euro 10.000,00 emesso dal ### di Roma in danno della promittente venditrice. ### ha anche addebitato alla convenuta la presenza di abusi e irregolarità catastali nell'immobile, scoperti all'esito delle indagini peritali disposte d'ufficio nel corso del presente giudizio e non segnalate al momento del preliminare di compravendita, incidenti sulla stessa possibilità di stipulare il definitivo nonché l'esistenza di un procedimento esecutivo a carico dell'immobile, avviato pure nelle more del giudizio, in conseguenza del mancato pagamento del mutuo contratto dalla convenuta. 
Di contro, la convenuta ha sostenuto che il ### (promissario acquirente e marito dell'attrice) aveva formulato proposte transattive alla ### a condizioni per lui vantaggiose, come da corrispondenza via e mail prodotta in allegato alla comparsa di risposta, ma non ritenute favorevoli dalla ### mutuante così non favorendo il buon esito delle trattative nonché l'accollo del mutuo. 
Ha sostenuto pertanto che nessuna rilevanza causale poteva attribuirsi al mancato pagamento da parte sua delle rate di mutuo nel frattempo maturate, considerato che tale pagamento non è stato neppure pattuito tra le parti come obbligo gravante sulla promittente venditrice. 
Ha affermato che nessuna diffida ad adempiere era stata formulata prima del giudizio da parte del ### né da parte dell'erede, nonostante il primo fosse tenuto per contratto ad invitare la promittente venditrice alla stipula del definitivo. Ha infine sostenuto l'irrilevanza dell'iscrizione ipotecaria da parte di ### ai fini della stipula del definitivo.
Orbene, dalla comparazione dei reciproci comportamenti tenuti dalle parti prima dell'instaurazione del giudizio, è emerso il prevalente e grave comportamento inadempiente della promittente venditrice alle obbligazioni su di essa gravanti in forza della stipula del preliminare di vendita di cui si discute. 
E, invero, risulta provata l'esistenza di numerose proposte transattive con la ### per l'estinzione del mutuo, poi non andate a buon fine, formulate dalla convenuta nell'interesse dello stesso ### per come emerso dalla prova testimoniale resa dall'avv. ### che ha curato tali trattative. 
Deve però evidenziarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta in comparsa di risposta, proprio perchè il termine per la stipula del contratto definitivo era stato fissato tra le parti a distanza di oltre due anni dalla stipula del preliminare, non era del tutto irrilevante, avuto riguardo al complessivo assetto di interessi risultante dal programma negoziale, il mancato pagamento delle rate di mutuo scadute nelle more della stipula del definitivo da parte della promittente venditrice. 
Tale obbligo, pur non convenuto espressamente tra le parti in sede di stipula del preliminare, si imponeva a carico della convenuta tenuto conto del vincolo contrattuale gravante sulla stessa in forza del mutuo in questione e anche considerato che il dovere generale di buona fede e correttezza, che governa l'esecuzione di tutti i contratti, impone al promittente venditore di fare tutto il possibile per assicurare la stipula del definitivo. 
La convenuta, infatti - alla luce delle e-mail depositate in allegato alla comparsa di risposta, in quanto inviate alla ### comunque a suo nome dall'avvocato ### anche ove siano state concordate o decise quanto al contenuto dal ### (per come emerge all'esito della prova testimoniale resa dall'avvocato ### - non poteva non sapere del fatto che tali proposte non venivano accolte dalla banca sicchè ciò rendeva ancora più importante, per assicurare il buon esito del preliminare, la prosecuzione del pagamento delle rate del mutuo al fine di agevolarne il suo accollo da parte del ### alle condizioni originariamente concordate in sede ###effetti, tale mancato pagamento da parte della convenuta promittente venditrice delle rate di mutuo nel frattempo maturate è stato determinante nell'impedire la stipula del contrato definitivo, avendo causato il successivo passaggio a sofferenza del credito dato a mutuo e, perfino, l'inizio dell'esecuzione forzata sull'immobile di cui è stata documentata da parte dell'attrice, con nota del 24.5.2025 prima della precisazione delle conclusioni, la proposizione di un'istanza di vendita forzata avanzata dalla società creditrice cessionaria del credito derivante dal suddetto mutuo. 
Deve evidenziarsi peraltro che parte attrice ha anche dimostrato che il ### promissario acquirente, aveva già versato alla promittente venditrice, prima della stipula del definitivo, e in vari momenti, somme complessivamente ammontanti ad euro 54.000,00 a titolo di acconto sul prezzo pattuito, sicchè la convenuta era stata messa nelle condizioni di pagare le rate del mutuo nel frattempo maturate. 
È pacifico invece tra le parti il fatto che le rate di mutuo, maturate nelle more della stipula del definitivo, non siano state pagate dalla promittente venditrice e ciò risulta anche confermato dal passaggio a sofferenza del credito derivante dal mutuo. 
Deve segnalarsi peraltro che la volontà di non stipulare il contratto definitivo da parte della promittente venditrice emerge chiaramente anche dalla e-mail datata 26 novembre 2020 inviata dalla Meo al ### depositata dalla parte attrice in allegato alla sua memoria istruttoria dell'1 giugno 2023 (all. 2 del ricorso possessorio prodotto in allegato al doc. 11 della memoria istruttoria depositata nel presente giudizio - fascicolo Rg. 1725/2022). 
Nella suddetta e mail, non contestata nel suo contenuto dalla parte convenuta avuto riguardo agli atti del possessorio RGN 1725/2022 confluiti nel presente giudizio, l'avv. ### difensore della ### dichiarava: “scrivo la presente per incarico ricevuto dalla signora ### ……per comunicare l'intenzione della medesima di non continuare a coltivare l'intesa per la cessione del bene sopra indicato a cagione del mancato rispetto degli accordi preliminari e, segnatamente, per non avere versato l'acconto più volte richiesto, alla stessa indispensabile per far fronte alle rate di mutuo insolute. In ragione di ciò, la invito a restituire le chiavi che a suo tempo le sono state consegnate affinchè potesse procedere a rilievi e misurazioni, anche in assenza della proprietaria, per la futura eventuale ristrutturazione della casa. A tal fine, la mia ### rimane in attesa di aver restituite le chiavi immediatamente e senza alcun indugio alla ricezione della presente missiva” (all. 11 alla memoria dell'1 giugno 2023- doc. 2 allegato al ricorso possessorio prodotto). 
Dalla suddetta e mail emerge dunque che: 1) le rate del mutuo, già all'epoca della e mail inoltrata dall'avv. ### per conto della Meo in data ###, non risultavano pagate dalla promittente venditrice nonostante, per come chiarito, tale obbligo discendeva già in forza del contratto di mutuo che la vincolava direttamente e personalmente; 2) che non aveva intenzione di addivenire più alla stipula del definitivo nonostante alla data del 26.11.2020 risultavano pure versate delle somme dal ### a titolo di acconto sul prezzo per come dimostrato nel presente giudizio. 
Inoltre, nella proposta transattiva del 9.10.2020, di poco antecedente alla e-mail del 26.11.2020 sopra citata, l'avv. ### aveva chiesto alla ### mutuante per conto della Meo di estinguere il mutuo per euro 55.000,00 rappresentando difficoltà economiche della stessa promittente venditrice conseguenti alla morte del marito e derivanti anche dalla situazione economica successiva all'emergenza del ### Dalla lettura della e mail del 15.9.2021 (allegato 6 alla comparsa di risposta) il mutuo risultava pure già ceduto da MPS ad altra società per il suo passaggio a sofferenza. 
Seppure nella successiva e mail del 27.1.2022 (doc. 14 della comparsa di risposta), inviata dall'avv. ### emergono anche difficoltà economiche della ### subentrata quale erede del ### ad accettare le condizioni transattive per l'estinzione del mutuo offerte dalla ### con le precedenti e mail del 13.12.2021, deve ritenersi che ciò non abbia reso meno grave il comportamento della Meo tenuto in precedenza, per come sopra illustrato. 
A tale condotta deve pure aggiungersi quella, di non minor rilievo, relativa al non avere la promittente venditrice neppure assicurato la piena libertà dell'immobile da ulteriori iscrizioni ipotecarie. Infatti, è documentato (doc. 5 allegato all'atto di citazione), oltre che pacifico tra le parti, il fatto che sull'immobile promesso in vendita, nelle more delle trattative con la ### mutuante per l'estinzione del muto, è stata in data ### iscritta ipoteca giudiziale per euro 10.000,00 da parte di ### cioè di altro soggetto creditore della promittente venditrice. 
La convenuta, non pagando i propri debiti, non ha assicurato la libertà dell'immobile da ulteriori iscrizioni ipotecarie sull'immobile promesso in vendita né risulta che tale iscrizione sia stata cancellata prima dell'emissione della presente sentenza né la convenuta ha offerto di procedere alla cancellazione, indicando al giudicante le relative condizioni per procedere alla liberazione dell'immobile, onde consentire l'emissione della sentenza ex art. 2932 Tale comportamento, ossia l'inadempimento della convenuta all'obbligo di assicurare il bene libero da ipoteche, posto che la sentenza ex art. 2932 c.c. non può essere emessa anche per le ragioni sopra esplicitate, rileva dunque ai fini dell'imputabilità alla convenuta della risoluzione giudiziale del contratto, domanda avanzata in via subordinata dalla parte attrice. 
Infine, per come chiarito, in corso di causa è emerso anche che l'immobile promesso in vendita non presenta le condizioni di conformità catastale oggettiva indispensabili per la valida stipula del contratto definitivo, impedendo così anche la possibilità da parte del giudice di emettere una sentenza di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 Né risulta che la convenuta si sia adoperata in vista della stipula del definitivo o dell'emissione della sentenza ex art. 2932 c.c. ad eliminare tali difformità segnalate dal ### nonostante l'### adesione alla domanda avanzata dall'attrice in via principale. 
Ne consegue che, anche ove non fosse intervenuto il decesso del ### e anche se fosse stata inviata la diffida ad adempiere da parte della sua erede attrice - che aveva comunque manifestato, anche prima dell'accettazione espressa dell'eredità, la sua qualità di erede e di voler subentrare nel contratto sin dalla proposta transattiva del 27.01.2022 inviata dall'avv.  ### (prodotta dalla stessa convenuta) nonchè con la notifica della citazione per l'introduzione del presente giudizio - non sarebbe stato possibile addivenire alla stipula del definitivo a causa del comportamento gravemente inadempiente della parte convenuta che non ha garantito la piena conformità catastale oggettiva del bene e la piena libertà dell'immobile dalle ipoteche al momento dell'emissione della presente sentenza né si è offerta di farlo, indicando le relative condizioni economiche, in vista dell'emissione della sentenza di esecuzione in forma specifica. 
Ne discende l'accoglimento della domanda di risoluzione giudiziale del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 3. ### della domanda di risoluzione del contratto comporta, come conseguenza, anche la condanna della parte convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma versata a titolo di acconto del prezzo, eseguito a mezzo di più versamenti, di € 54.000,00, atteso l'effetto retroattivo della risoluzione espressamente regolato dall'art. 1458 c.c. (Cass. civ., II, Sent., (data ud. 11/03/2010) 27/05/2010, n. 13003). 
Il versamento di tale importo a seguito della pronuncia di risoluzione del contratto risulta infatti privo di titolo e ne giustifica la restituzione (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 28/02/2013, n. 5033).  3.1. Non può invece essere accolta la domanda di rivalutazione monetaria, per come richiesto in citazione, conformemente al principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui l'obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di anticipo costituisce debito di valuta e non di valore, insensibile, come tale, al fenomeno della svalutazione monetaria, salvo che il creditore non dimostri di avere risentito, in conseguenza della svalutazione stessa, un particolare pregiudizio, risarcibile ai sensi dell'art. 1224, cpv. c.c. per l'indisponibilità della somma anticipata (v.  civ., Sez. III, 15/03/2004, n. 5237; Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 04/12/1992) 04/12/1992, n. 12942). 
Ne discende che sull'importo corrisposto a titolo di acconto del prezzo saranno dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di ogni singolo versamento sino al saldo. 
Parte attrice ha infatti a tal riguardo allegato e documentato di aver versato le seguenti somme a titolo di acconto: assegno n. 294-00 ### di €. 15.000,00 del 14.01.2020; assegno n. 298- 04 ### di €. 8.000,00 del 24.08.2020; assegno n. 414-01 ### di €. 4.000,00 del 16.06.2021; assegno n. 991-08 ### di €. 2.000,00 del 23.09.2021; assegno circolare n. 447- 07 ### di €. 8.000,00 del 02.03.2021, intestato a ### e tratto su c/c di ### presso ### e girato da ### assegno bancario n. 296-02 ### di €. 2.000,00 del 30.01.2020 intestato a ### e girato dalla stessa, tratto su c/c di ### presso la ### quietanza del pagamento effettuato da ### in favore di ### dalla stessa sottoscritto, della somma di €. 5.000,00 del 20.11.2019; quietanza del pagamento effettuato da ### in favore di ### dalla stessa sottoscritto, della somma di €. 6.500,00 del 13.11.2019; quietanza del pagamento effettuato da ### in favore di ### dalla stessa sottoscritto, della somma di €. 1.500,00 del 03.12.2019; comunicazione a mezzo pec e contestuale risposta di ### contenente allegata la copia dell'assegno n. 667-10 finale di €. 2.000,00 con girata di ### e ricevute in formato .eml. (cfr. pagina 3 memoria di parte attrice dell'1 giugno 2023 e doc. allegati da 2 a 9).  4. ### ha anche chiesto il pagamento dell'importo di complessivi € 64.000,00 a titolo di migliorie apportate all'immobile. 
Ha dedotto di aver eseguito spese di ristrutturazione dell'immobile, per l'acquisto di materiali, nonché di arredi ed elettrodomestici. A supporto della domanda ha prodotto in copia alcune fatture, relative promiscuamente alle opere ed ai beni mobili acquistati. Nel corso dell'istruttoria sono state altresì assunte le dichiarazioni testimoniali. La domanda è stata avversata dalla convenuta che ha tra l'altro dedotto la non spettanza del rimborso, atteso che la promittente acquirente ha avuto la mera detenzione e non il possesso, rimanendo esclusa l'applicabilità dell'art. 1150 c. c., dettato a tutela del diritto del possessore al rimborso dei miglioramenti. 
Orbene, tale domanda è infondata e non merita accoglimento. 
In primo luogo, nessun risarcimento del danno può essere riconosciuto all'attrice per gli arredi, gli elettrodomestici ed i beni mobili acquistati e collocati nell'immobile per cui è causa di cui sia possibile la restituzione da parte della convenuta ove ne sia dimostrata la proprietà. 
Detti beni, peraltro, non sono stati neppure elencati in modo puntuale né in atto di citazione né nei successivi atti difensivi del presente giudizio, avendo l'attrice richiamato un elevato numero di fatture allegate all'atto di citazione, con la finalità di documentarne il costo sostenuto ai fini della condanna risarcitoria richiesta, non essendo stata domandata anche la restituzione dei beni mobili asportabili.  5. A parte la questione relativa alla mancata puntuale allegazione dei beni mobili di arredamento acquistati, di cui sarebbe stata possibile una domanda di restituzione previo accertamento della relativa proprietà, deve evidenziarsi che non risulta dimostrato neppure il deprezzamento dei suddetti beni mobili, sicchè non può riconoscersi il risarcimento del danno pure a tale titolo proposto.  6. Del pari, non può riconoscersi a titolo risarcitorio, l'importo speso per l'esecuzione di opere di ristrutturazione e per l'acquisto dei materiali impiegati a tale scopo.
Risulta infatti fondata l'eccezione, sollevata dalla parte convenuta, secondo cui nella specie non è applicabile il disposto di cui all'art. 1150 c.c. non potendo qualificarsi come possesso la situazione di godimento del bene da parte del promissario acquirente in attesa di stipula del contratto definitivo. 
La norma dell'art. 1150 c.c., che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa, è di natura eccezionale e non può essere applicata in via analogica qualora nella promessa di vendita venga concordata la consegna del bene prima della stipulazione del contratto definitivo, definendosi la relazione del promissario acquirente con il bene in termini di detenzione qualificata, l'art. 1150 c.c., non si applica (conformi, seppur in fattispecie diverse dalla detenzione in base a preliminare, Cass. n. 5948 del 18/03/2005 e 13316 del 30/06/2015). 
La giurisprudenza della Suprema Corte, anche a ### (cfr. Cass. sez. U, n. 7930 del 27/03/2008, più volte ribadita come ad es. da Cass. n. 5211 del 16/03/2016) ha affermato, superando precedenti orientamenti, che nella promessa di vendita, anche quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità eventualmente conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente immesso anticipatamente nel godimento, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso. 
Deve peraltro osservarsi che nel caso di specie l'effetto anticipato del contratto è stato pure contestato dalla parte convenuta, avendo essa sostenuto che la consegna delle chiavi al promissario acquirente fu fatta solo temporaneamente per consentire delle misurazioni. 
Tale circostanza risulta confermata dalla e-mail del 26.11.2020 sopra richiamata prodotta nel fascicolo possessorio allegato dalla stessa parte attrice (doc. all.11 sopra citato). 
La convenuta ha sostenuto inoltre che la chiave dell'immobile poi è stata trattenuta arbitrariamente dal ### e tale circostanza, sostenuta in comparsa di risposta, non è stata né smentita né contestata in modo specifico dalla parte attrice nella sua memoria n. 1 ex art. 183
VI comma c.p.c. Non vi è dunque alcuna prova, né allegazione difensiva in tal senso, da cui risulti che tra le parti sia intercorso un comodato d'uso collegato al preliminare. 
In ogni caso, anche ove fosse configurabile un rapporto di comodato, funzionalmente collegato al preliminare di vendita stipulato tra le parti, ciò non consentirebbe di riconoscere a titolo di migliorie gli importi documentati nelle fatture prodotte in giudizio, atteso che, a parte la non applicabilità dell'art. 1150 c.c. per come sopra chiarito, tale costo non sarebbe neppure riconoscibile ai sensi dell'art. 1808 c.c. non avendo parte attrice dimostrato i relativi presupposti, cioè che si sia trattato di spese straordinarie sostenute per la conservazione dell'immobile promesso in vendita e che le stesse avessero carattere necessario e urgente. 
Non risulta dimostrato neppure che vi sia stato il consenso della convenuta all'esecuzione delle suddette opere.  7. Infine, va respinta anche la domanda di risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile quantificata dalla parte attrice in misura pari ai canoni di locazione che avrebbe percepito dalla scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo sino ad oggi. In comparsa conclusionale parte attrice ha chiesto l'importo di €. 58.125,00 (dal 31.12.2021 al 31.08.2025). 
Orbene, anche tale domanda non può essere accolta.  ### non ha infatti dimostrato che, nelle more della risoluzione del contratto, alla cui pronuncia è ricollegabile la suddetta domanda risarcitoria, avrebbe certamente locato il bene anziché disporne a titolo personale. 
Tale danno, qualificabile come lucro cessante, non è infatti presunto ma andava espressamente provato nel presente giudizio. 
Giova inoltre evidenziare che parte attrice, pur a fronte del mancato pagamento integrale del prezzo per l'acquisto del bene immobile, di cui lamenta il mancato godimento fino ad oggi, e, anzi, pur ottenendo per effetto della presente sentenza la condanna della controparte alla restituzione di quanto versato a titolo di acconto, ove fosse accolta tale domanda risarcitoria, otterrebbe un risultato che, in realtà, è impedito dalla stessa domanda di risoluzione contrattuale che ha proposto in via subordinata, atteso che la pronuncia risolutoria pone le parti nella stessa situazione che esse avevano prima della stipula del contratto poi risolto.
Tale danno, oltre che non dimostrato, non è peraltro neppure configurabile. 
È infatti pacifica la circostanza che la stessa attrice, anziché la promittente venditrice che aveva ancora la proprietà del bene, prima della scadenza del termine per la stipula del definitivo ha avuto il godimento diretto dell'immobile per cui è causa, avendolo rilasciato alla convenuta solo nel corso del presente processo in esecuzione dell'ordinanza emessa all'esito del giudizio che ha deciso il reclamo possessorio (cfr. verbale di udienza del 13.11.2023).  8. Del pari, non può riconoscersi all'attrice il danno per mancata stipula del definitivo e per il mancato trasferimento della proprietà dell'immobile atteso che tale danno, per giurisprudenza consolidata, è pari alla differenza tra il valore commerciale del bene al tempo in cui l'inadempimento è divenuto definitivo, coincidente con la proposizione della domanda di risoluzione, e il prezzo del bene pattuito in contratto (così, fra le tante, ### 25.### n. 6938; ### n. 1006/1992). 
Posto che ad essere risarcibile sarebbe, tutt'al più, solo tale differenza, ossia l'incremento di valore che avrebbe ottenuto l'attrice ove l'immobile fosse entrato nel suo patrimonio rispetto al prezzo pattuito in contratto (nella specie neppure versato integralmente se non limitatamente ad un acconto di cui viene disposta in sentenza la restituzione), non vi è prova che tale differenza sussista nel caso concreto atteso che l'immobile risulta pacificamente gravato da ipoteche e risulta anche documentato dalla stessa parte attrice che è stato sottoposto ad esecuzione forzata.  ### ha inoltre riscontrato difformità urbanistiche e irregolarità catastali il cui costo per il ripristino è stato quantificato in euro 12.000,00 sicchè tali costi, in realtà, determinano una riduzione del valore commerciale originario del bene. 
In ogni caso, sarebbe stato onere della parte attrice che ha pure chiesto, seppure in via generica, il risarcimento del danno per mancato trasferimento dell'immobile promesso in vendita, fornire al decidente la prova della sussistenza di tale incremento, quale misura risarcibile del mancato guadagno per come chiarito, nonché gli elementi (in primis il valore commerciale dell'immobile) per la valutazione della reale sussistenza di tale incremento, posto che il prezzo del bene è invece già desumibile dal contratto preliminare di vendita prodotto in giudizio. 
Ne consegue che anche tale domanda va respinta.  9. Vanno infine regolate le spese processuali.
Per il principio di parziale soccombenza, sussistono i presupposti per disporre la compensazione per metà delle spese di lite tra le parti. 
Parte convenuta va condannata a rifondere la restante quota spese all'attrice, liquidata come in dispositivo. 
Nella liquidazione si applicano i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 in corrispondenza del valore della causa (da 52.001 a 260.000) per tutte le fasi del processo. 
Vanno anche riconosciute le spese vive (CU 518,00 ed euro 19,09 per spese notifica) al netto della compensazione sopra riconosciuta.  9. Le spese di ### liquidate con separato decreto, vanno poste in solido a carico delle parti, nei rapporti esterni con il ### e ripartite al 50% tra le parti nei loro rapporti interni, trattandosi di spese svolte nell'interesse di entrambe le parti.  P.Q.M.  ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - dichiara improcedibile la domanda proposta ex art. 2932 c. c. da ### contro ### - in accoglimento della domanda proposta in via subordinata dalla parte attrice, dichiara risolto il contratto preliminare di compravendita del 03.12.2019 per cui è causa per grave inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condanna la convenuta alla restituzione all'attrice dell'acconto sul prezzo versato di complessivi euro 54.000,00, oltre interessi legali dalla data di ogni singolo versamento, per come indicato in parte motiva, sino al saldo; - rigetta le ulteriori domande proposte in citazione; - compensa le spese di lite tra le parti per 1/2; - condanna ### a rifondere la restante quota spese di lite sostenute da ### che liquida in euro 7.320,05 di cui euro 7.051,5 per compensi ed euro 268,55 per spese vive oltre #### rimborso spese generali come per legge; - le spese di ### liquidate con separato decreto, vanno poste in solido a carico delle parti, nei rapporti esterni con il ### e ripartite al 50% tra le parti nei loro rapporti interni. 
Così deciso in ### 2.12.2025 Il giudice

causa n. 1836/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Piruzza Francescamaria

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