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Corte di Cassazione, Sentenza n. 27844/2025 del 19-10-2025

... peculiare novità della questione trattata consiglia la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigett a il ricorso; spese com pensare. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/ 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a t itolo di contributo 18 unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, co. 1, se dovuto. Così deciso in ### nella camera di consiglio del 24 giugno ### estensore ### (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 9510-2022 proposto da: ### E ####, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### rappresentato e d ifeso dall'avvocato ### - controricorrente - avverso la sentenza n. 625/2021 della CORTE ### di VENEZIA, depositata il ### R.G.N. 116/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2025 dal ###. ### udito il P.M. in persona del ###. ###, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; ##### R.G.N. 9510/2022 Cron. 
Rep. 
Ud. 24/06/2025 PU udito l'avvocato ### udito l'avvocato ### per delega verbale avvocato #### 1. Il dottor ### ha maturato, presso l'### quasi 25 anni di anzianità contributiva, anche per effetto di procedimenti di riscatto e di ricongiunzione e, per quanto in que sta sede rileva, intrapresa l'att ività di libero professionista con iscrizione all'### e dei ### fin dal 1990, si è iscritto, dal 1996, alla ### di ### e ### dei ### (di seguito, pe r brevità, ###, con versamento della relativa contribuzione, maturando, per effetto della poliedrica at tività lavorativa, un'anzianità complessiva di circa 49 anni, 46 dei quali costituenti periodi assicurativi non coincidenti.  2. Il professionista, in data 17 marzo 2017, ha proposto domanda di pen sione anticipata in regime di cum ulo gratuito alla ### quale ente di ultima iscrizione, per avere ampiament e maturato il requisito di anzianità contributiva, di 42 anni e 10 mesi non coincide nti, previsto per l'accesso alla pensione anticipata in regime di cumu lo gratuito, e ha agito ritenendo che fosse illegittimo il provvedimento di liqui dazione emesso dall'Ente, sulla scorta delle de terminazioni di seguito riportate.  3. Il professioni sta, tenendo conto di tut ti i periodi assicurativi non coincidenti, confidava che la ### calcolasse la quota di pe nsione in regime di cum ulo gratuito considerando, ai f ini dell'individuazione del sistema di calcolo, l'intera anzianità contributiva maturata (49 anni) e, alla stregua dell'art. 26 del regolamento unitario della ### in vig ore dal 1° 3 gennaio 2017, vigente alla data della domanda e della maturazione del diritto a pensione (previsto per quanti avessero maturato 40 ann i di anzianità contributiva), con il sistema retributivo, con riferimento alle annualità maturate sino al 2003, e con quello contributivo, con riferimento alle annualità maturate successivamente.  4. Con comunicazion e del 5 luglio 2018 la ### comunicava al professionista che, per effetto dell'art. 37- bis del reg olamento u nitario, approvato il 18 maggio 2018, l'importo della pe nsione, in regim e di cumulo, sarebbe stato pari ad euro 5.700,00 lordi annui laddove, se avesse atteso il compimento del 70° anno di età per accedere alla pensione di vecchiaia, avrebbe goduto di un importo pari ad euro 16.600 annui lordi.  5. Con comunicazione del 14 novembre 201 8 la stessa ### comu nicava al professionista l'avvenuto riconoscimento del diritto alla pensione an ticipata in regime di cumulo gratuito, con decorrenza dal 1° aprile 2017, specificando che gli altri ### coinvolti nel procedimento avrebbero provveduto a comunicare l'importo, pro quota, della pensione.  6. Il professioni sta ha pertanto agito in giudizio, lamentando che l'importo della pensione sarebbe stato inferiore a quello previsto dalla discipli na vigente al momento della domanda, e reputando illegittimo, e comunque non applicabile, l'art.37-bis del regolamento unitario cit., recante un sistema di calcolo gravemente peggiorativo e contrario al dettato normativo.  7. Per la Corte di appello di Venezia, che ha confermato la decisione di prime cure, la legge n. 232 del 2016 - che con il comma 195 ha interpolato l'art. 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012 ed esteso così il «cumulo gratuito» anche agli enti di previdenza di cui al d.lgs. n. 4 509 del 1994 e 103 del 1996 (le Casse) - non ha previsto alcun adattamen to delle norme ordinamentali interne della singola ### al regime del cumulo gratuit o: al comma 245 , infatti, il legislatore ha specificamente stabilito che il calcolo della quota di competenza di ciascuna gestione, in rapporto ai rispettivi p eriodi d'iscrizione, avvenga secondo le re gole di calcolo previste dal proprio ordinamento.  8. Il giud ice d'appello ha, pertant o, concluso che la determinazione del trattamento pro-quota, a carico della ### poteva e doveva essere eff ettuato secondo le regole di calcolo già previst e dall'ordinamento della ### all'art. 26, tenendo conto dell'int era anzianità contributiva complessivamente maturata presso tutte le ### coinvolte, secondo quanto disposto dal comma 246 dell'art. 1 cit., con legislazione, in tema di sistema di accesso al trattamento pensionistico, autoapplicativa in relazione alle regole ordinamentali della ### 9. La Corte di merito ha inoltre ravvisato, nell'art. 37-bis cit., l'introduzione di una disposizione illegittima, ai fini dell'individuazione del metodo di calcolo, volta a valorizzare la sola anzianit à contribu tiva mat urata presso la ### - per cui nei casi, come nella specie, di anzianità inferiore a quella minima prevista per il conseguimento della pensione autonoma dell'ente, la quota di pensione in regime di cumulo gratuito sarebbe stata calcolata interamente con il sistema contributivo - come tale, in contrasto con i commi 245 e 246 dell'art.  1 cit., che valorizzano l'anzianità contributiva complessiva.  10. ### ionale di Pre videnza e ### dei ### propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico arti colato motivo, ulte riormente 5 illustrato con memoria; resiste ### con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 11. Con l'unico motivo di ricorso, ded ucendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2 d.lgs. n.509 del 1994 e dell'art. 12 l.n.335 del 1995, anche in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 2,9,32 dello ### nonché dell'art.1, commi 239, 241,245,246 l.n.228 del 20912, come modificata dalla legge n.23 2 del 2016 , anche in relazione al combin ato disposto degli artt.26,32,37-bis del regolamento unitario della ### e dell'art. 115 cod.proc.civ., la sentenza è censurata per avere la Corte di merito ritenu to l'art.37-bis del regolamento unitario inapplicabile, ratione temporis, al caso di specie nonché illegittimo.  12. Argomenta la ### l'errore in cui è incorsa la Corte del gravame svolgendo un'interpretazione della normativa di riferime nto del tutto slegata dal contesto st orico e normativo in cui s'inseriscono l'introduzione dell'istituto del cumulo gratuito e l'estensione anche agli enti previdenziali privatizzati, oltre che in contrast o con l'ampia autonomia normativa, gestionale, organizzativa e contabile riconosciuta ai predetti enti, ai sensi degli artt. 2 d.lgs. n.509/1994 e 2, co.4, 9, co.5, 32, co.6 dello ### e p er non avere ritenuto che fosse stato lo stesso ### a prevedere che ciascun ente previdenziale privatizzato dovesse stabilire regole di calcolo per la determinazione del trattamento pro quota dal medesimo erogato e che, a tal fine, fosse necessaria una normativa ad hoc che disciplinasse, all'interno dell'apparato normativo del singolo Ente, l'istituto del cumulo gratuito. 6 13. In defi nitiva, per la ### ricorre nte solo con l'emanazione di una normativa regolamentare ad hoc, che disciplinasse l'istituto del cumulo gratuito all'interno del singolo ordinamento previdenziale, sarebbe stato possibile determinare il trattamento pro quota di competenza di ciascun ente, conseguendone la piena legittimità dell'art. 37-bis del re golamento unit ario e l'applicabilità al caso di specie tanto più che, in precedenza, l'istituto del cumulo non era disciplinato dalla normativa interna della ### 14. Il second o profilo di censura att iene alla ritenuta illegittimità del citato art.37-bis del regolamento, e alla statuizione inerente alla mancata replica alla deduzione avversaria, di mancat a dimostrazione del nesso funzionale (in riferimento alla salvaguardia dell'equilibrio funzionale) tra l'introduzione dell'art. 37-bis cit. e la necessità di sa lvaguardare l'equilibrio di bilancio di lungo termine.  15. Il ricorso, ammissibile non appalesandosi alcuno dei vizi adombrati dal controricorrente, è da rigettare.  16. Si discu te, nel presente giudizio, dell e modalità di computo della quota di pensione in «cumulo gratuito» a carico della ### 17. ### devolve, allo scrutinio di legittimità, il tema dell'applicabilità dell'art.37-bis del regolamento unitario in mat eria di previdenza e ass istenza della ### entrato in vigore il 1° gennaio 2019, secondo il quale, per quel che rileva in questa sede, il trattamento proquota a carico della ### per le pensioni liquidate in regime di cumulo gratuito, è determinato, con il metodo contributivo, senza adeguamento ad alcun trattamento minimo e, solo a favore dell'assicurato in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi utili alla maturazione 7 del diritto a pensione autonoma p resso la ### medesima, il trattamento pro-quota è determinato secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 26 del regolamento unitario, utilizzando il metodo retributivo per le anzian ità cont ributive maturate sino al 31 dicembre 2003 e il meto do contributivo per qu elle maturate successivamente.  18. Il d ottor ### nato nel 19 52, ha maturato p resso la ### un'anzianità contributiva pari a 24 anni, 11 mesi e 6 giorni e risulta essersi iscritto all'Ente nel gennaio 1996; ha maturato, inoltre , presso le gestioni a cui risulta essere st ato iscritto (compresa la ### un'anzianità complessiva di circa 49 anni (di cui 46 anni non coincidenti).  19. Indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici (fissati dal d.l. n. 201 del 2011, conv. in l.n. 214 del 2011, alla maturazione di un'anzianità contributiva per l'accesso alla pe nsione antic ipata, adeguata agli incrementi della speranza di vita; nel 2017, 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva) la legge n.228 del 2012 consente l'accesso alla pensione anticipata in regime di cumulo gratuito.  20. In altri termini, l'esercizio della facoltà di cumulo, introdotta per venir incontro agli assicu rati con poliedriche esperienze lavorative e iscritti, come tali, a svariati enti p revidenziali, è stato introdotto per gli assicurati con i requisiti anagrafici previst i dal d.l.n.201/2001 conv. in L.n.214/2001 (nel 201 7- -2018, anni 66 e mesi 7 e, nel 2019, pari ad anni 67, unitamente a 20 anni di anzianità contribut iva) (pensione di vecchiaia in regime di c umulo gratu ito), oppure, indipendentemente dal possesso dei suddetti requisiti anagrafici, a condizione che l'assicurato abbia 8 maturato l'anzianità contributiva prevista dalla ridetta legge n.214/2011 per l'accesso alla pensione anticipata, adeguata agli incrementi della speranza di vita (nel 2017, 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva) (pensione anticipata in regime di cumulo gratuito).  21. Ebbene, la cornice in cui s'iscrive la vicenda è costituita dall'art.1, commi 239, 241, 244 -246 della legge n.228 del 2012, come novellata dal com ma 239, introd otto dall'art.1, comma 195, legge n.232 del 2016.  22. Recita il comma 239 cit.:«Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totali zzazione de i periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i sogget ti is critti a due o più forme di assicurazione obbligatoria p er invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipe ndenti, au tonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e al le forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previ denza di cui al decreto legislativo 30 giu gno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica p ensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattame nto pensionistico a condizione che i l soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 d ell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 d icembre 201 1, n. 214 , e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, 9 ovvero, indipendentem ente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesim o articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto».  23. Recita il comma 241: «Il diritt o al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate al l'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto».  24. Segue il comma 244 del seguente tenore: «Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma 239, si fa rinvio alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2006».  25. Ed ancor a, il comma 245: «Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di pro pria competen za, determinano il trattamento pro q uota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento».  26. Infine, il comma 246:«Per la d eterminazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni d i cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del 10 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.».  27. La novella , introdotta dal legisl atore del 2016 (legge n.232 del 2016 cit.), ha apportato, con l'art. 1, co.195, le seguenti modifiche: «195. All'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n.228, sono apportate le seguenti modificazion i: a) al primo periodo, dopo le parole: «e alle forme sostitutiv e ed e sclusive della medesima,» sono inserite le seguenti: «nonché agli enti di previ denza di cui al decreto legislativo 30 giu gno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» e le parole: «,qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico» sono soppresse; b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà può essere esercitata per la liqu idazione del trattamento pension istico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva previ sta dal comma 10 del mede simo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n . 122, nonché per la liqu idazione dei 11 trattamenti per inabilità e ai su perstiti di assicurato deceduto».  28. Ebbene, per effetto delle richiamate modifiche alla legge n.228 del 2012, introdotte dal legislatore del 2016 ed entrate in vigore dal 1° gennaio 2017, si è consentito anche agli iscritti agli enti previdenziali privatizzati di cui al d.lgs. n.509/1994 (tra cui la ###, oltre che agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di “cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione”.  29. La legge n.228, ne i termini anzidetti novellata, ha dunque individuato i pre supposti per l'accesso alla prestazione ossia: a) la m aturazione d i periodi d'iscrizione alle gestioni previdenziali specificamente indicate all 'art.1, comma 239 della legge n. 228 cit.; b) le gestioni pr esso le quali tali perio di erano valorizzabili; c) i re quisiti per l'esercizio della facoltà di cumu lo gratuito e per l'accesso alla pensione in regime di cumulo gratuito (maturazione di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva non coincidente); d) la determinazione delle regole di calcolo prevedendo il calcolo della quota di propria competenza da parte di ciascuna gestione in rappo rto ai rispettivi periodi d'iscrizione e secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento (comma 245, quindi, quelle già in vigore); e) il calcolo dell'anzianità contributiva ai fini del sistema di calcolo (retributivo o contributivo) previsto dalla singola gestione, in funzione di tutti i periodi assicurativi non coincidenti complessivamente accreditati tra tutte le 12 gestioni (comma 246) con il limite dell'applicazione del sistema contributivo d al 1° gennaio 2003 (art.26 del regolamento cit.).  30. In tale modo il legislatore ha voluto assicurare la piena “copertura” alla verifica dei presupposti per l'accesso al cumulo gratuito e alle modalità di calcolo del trattamento, computando l'anzianità contributiva complessivamente maturata, ma tenendo cont o del sistema di calcolo vigente nelle singole gestioni: per la ### a mente dell'art.32 del regolamento, il requisito anagrafico è di 61 anni e 38 anni di anzianità contributiva ovvero 40 anni di anzianità contributiva.  31. Le disposi zioni regolamentari della ### prevedono, all'art. 26: «1. I periodi di anzianità contributiva maturati sino al 31 dicembre 2003 danno titolo ad una quota di pensione annua calcolata con il metodo reddituale di cui ai commi da 3 a 8. 2.I periodi di anzianità contributiva maturati dal 1° gennaio 2004 danno titolo ad una quota di pensione annua calcolata con il metodo contributivo di cui ai commi da 9 a 13».  32. Segue l'art. 32 che recita: «1. La pensione di vecchiaia anticipata è riconosciuta a coloro che possono far valere un periodo di anzianità contributiva alla ### precedente il 1° gennaio 20 04. 2. La pen sione è corrisposta a coloro che abb iano maturato alternativamente i seguenti requisiti: a) compimento del sessantunesimo anno di età dopo almeno trentotto anni di anz ianità contributiva; b) compimento di q uaranta anni di anz ianità contributiva indipendentemente dall'età.».  33. Per completezza, vale aggiungere il tenore dell'art. 37- bis, che, nei commi 3 e 4, recita: «3. Il trattamento pro quota della ### per le prestazioni liquidate in regime 13 di cumulo è determinato con il metodo contributivo di cui ai commi d a 9 a 13 dell'art . 26 d el p resente ### senza adeguamento ad alcun trattamento minimo. Ai fini della dete rminazione d el montante pensionistico il tasso annuo di capitalizzaz ione per g li anni antecedenti il 2004 è pari alla variazione media quinquennale del ### (PI.) nominale calcolata dall'### con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. 4.In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il dottore commercialista sia in p ossesso dei requisiti anagrafici e contributivi presso la ### ut ili alla m aturaz ione del diritto a pensione autonoma presso la ### m edesima, il relativo trattamento pro quota di pensione è determinato ai sensi d ell'art. 26 del presente ### senza adeguamento ad alcun trattamento minimo».  34. Ebbene, prima notazione è che il t ema dell'efficacia temporale cogente della disposizio ne, al p ari dell'eventuale efficacia retroattiva ora prospettata dalla ### non è stato introdotto in sede di gravame, come statuito dalla Corte territo riale con affermazione non fatta cenno di adeguata censura in quest a sede di legittimità.  35. Ma vi è di più e di rilievo assorbente del profilo dianzi premesso, la ratio decidendi della decisione impugnata si fonda sull'effic acia applicativa dell'estensione d ella regola del cumulo gratuito, alla stregua delle regole di ciascun ordinamento, sicché l'esito dello scrutinio di detta ratio assorbe o gni ulteriore censura avverso gli argomenti svolti, da abundantiam, dalla Corte di merito.  36. Invero, in ordine all'eventuale necessità di una norma attuativa, espressione della potest à regolamentare dell'ente previdenziale, il legislatore non ha, invero, 14 richiesto alcun adattamento delle norme reg olatorie interne del singolo ente previdenziale al sistema volto a riconoscere il diritto al t rattament o pensionistico in regime di cumulo gratuito.  37. Come già rilevato da questa Corte, con sentenza 26249 del 2023, la norma ha inteso introdurre un nuovo sistema di cumulo, più ampio di quello contenuto nella precedente normativa, e tale scelta di maggior favore nei confronti dei soggetti inabili al lavoro è -non a caso contenuta nella legge di stabilità, strumento tipicamente rivolto ad introdurre aggiustamenti finanziari al fine di ridisegnare annualmente i confini delle scelte politiche, pur entro i vincoli e le compatibilità di bilancio.  38. La portata, come la funzione, della disciplina del cumulo contributivo è all'evidenza finalizzata ad evitare il profilo discriminatorio intimamente connesso al diverso trattamento pensionistico riservato agli iscrit ti alle Casse, unicamente per il fatto di essere stati o meno protagonisti di una variegata vita lavorativa connotata da mob ilità, in base alle previgenti disposizioni disciplinanti la totalizzazione e la ricongiunzione.  39. La d isciplina del cumulo contributivo n ella cornice normativa di cui alla legge n.228 cit. è volta a superare la condizione pensionistica sfavorevole intrinsecamente correlata alla mobili tà lavorativa, con variegate esperienze lavorative, e a contrastare le penalizzazioni (della maturazione dell'an zianità contributiva complessiva, per quote riferibili a plu rime gestioni), insite nei precedenti sistemi della totalizzazione e della ricongiunzione.  40. Rimane centrale, pertanto, la valorizzazione della varietà delle esperienze lavorative nel sistema di accesso al trattamento pensionistico attraverso il cumulo gratuito, 15 per essere la ratio legis volta a non pregiudicare chi ha versato contributi in diverse gestioni rispe tto a chi li abbia versati in un'unica gestione.  41. Da tanto segue che la preliminare operazione inerente all'individuazione del sistema di calcolo applicabile - ossia del m eto do base di computo del trattame nto pensionistico, se in funzione esclusivamente dei contributi versati nell'arco della vita lavorativa (metodo contributivo introdotto dalla legge n.33 5 del 1995 ) o invece sulla base delle ultime retribuzioni percepite (metodo retributivo previgente, ancora operante sotto forma di pro rata per quanti già in possesso di una certa anzianità contributiva alla data di entrata in vigore della legge di riforma del sistema) - dev'essere compiuta alla stregua del dettato dell'art. 1, comma 246, l.n.228 cit.  42. Alla dive rsa opzione interpretativ a in ordine al la non immediata applicazione della fonte normativa primaria, vale replicare che il legislat ore non ha introdotto, ex novo, un sistema di calcolo delle pensioni in regime di cumulo gratuito ma ha rinv iato ai singoli sistemi di calcolo vigent i nelle varie gestioni previdenziali, imponendo l'applicazione dei s istemi di calcolo già previsti in ciascun ordinamento: il precetto, nel comma 246, di tenere in considerazione l'anzianità complessiva, reca, nel suo e nunciato, il rin vio all'applicazione del sistema di calcolo previsto, nell'ambito della singola gestione previdenz iale, per coloro che hanno tale anzianità complessiva.  43. Peraltro, il citato comma 246 è stato introdotto nel 2012 e, prima ancor a di essere e steso, nel 201 6, agli ent i previdenziali privatizzati, era vigente per tutte le diverse gestioni previdenzial i dell'### e, sin dal 2012, per l'appunto, l'istituto vi ha dato piena ed imm ediata 16 applicazione senza alcuna necessità di norme regolatorie che disciplinassero il sistema di calcolo della pensione.  44. In altr i termini, le dive rse gestioni previdenziali interessate al cumulo sin dal 2012 (esteso, nel 2016, agli enti previdenziali privatizzati, come dianzi detto) non hanno avuto necessità d'introdurre nuove disposizioni, applicando specifici sistemi di calcolo per essi previsti, tra loro differenziati in considerazione dell'anzianità contributiva complessiva maturata dall'interessato.  45. Tanto, dunque, vale anche allorché il legisla tore, per esigenze di sicurezza e protezione sociale, si è limitato ad estendere l'istituto della pensione in regime di cumulo gratuito anche agli ent i previdenziali p rivatizzati, obbligati, pertanto, a conformarsi alle disposizioni di cui alla citata legge n. 228 e successive modifiche.  46. Con l'istituto del cumulo gratuito il legislatore ha voluto far sì che quanti avessero maturato, nel corso della loro vita professionale, la medesima anzianità contributiva complessiva - egualmente contrib uendo al sistema di sicurezza sociale - potessero godere, nell'ambito delle gestioni previdenziali d'iscrizione, del medesimo sistema di calcolo già previsto in seno ai propri ordinamenti, seppur rapportato al diverso periodo d'iscrizione.  47. Attraverso il cumulo gratuito la C assa non dovrà liquidare prestazioni, in relazione a periodi in cui non vi è stata copertura contributiva, ma solamente quote di pensione corrispondenti a periodi in cui il lavoratore è stato iscritto nei suoi ruoli e, quindi, ha provveduto al versamento.  48. Il siste ma di calcolo da appli care sarà pro quota retributivo (ovvero retributivo con riferimento alle annualità maturate sino al 2 004 e contributivo con riferimento al periodo successivo) solo se l'anzianità 17 contributiva maturata complessivamente dall'interessato sarà pari o superiore a quella prevista per il conseguimento della pensione autonoma dell'ente; sarà contributivo se l'anzianità contributiva maturata complessivamente dall'interessato sarà inferiore a quella prevista per il conseguimento della pensione autonoma dell'ente.  49. Il sistema di calcolo applicato a ciascuna annualità sarà quello previsto nel periodo in cui tale annualità è maturata e, in definitiva, alla stregua dell'interpretazione fin qui illustrata, il sistema di calcolo retributivo non si estenderà comunque oltre il 2004, ma sarà al più utilizzato per valorizzare le annualità antecedenti, le quali sono maturate in un periodo in cui era appunto vigente proprio il sistema di calcolo retributivo.  50. Il sistema di calcolo contributivo si applica con riferimento a tutte le annualità decorrenti dal 2004, non potendo la ### applicare il sist ema di calcolo contributivo ad annualità pregresse maturate in periodi in cui il sistema di calcolo contri butivo non era stato introdotto, ancor più considerato che né la riforma del 1995 né quella del 2012 h anno inteso introdurre il sistema di calcolo contributivo in via retroattiva.  51. In conclusione, la sentenza impugnata che si è attenuta ai predetti principi è immune da censure.  52. La peculiare novità della questione trattata consiglia la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte rigett a il ricorso; spese com pensare. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/ 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a t itolo di contributo 18 unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, co. 1, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 24 giugno ### estensore ### 

Giudice/firmatari: Esposito Lucia, Mancino Rossana

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4985/2024 del 26-02-2024

... estinguere la morosità, senza aver “imputato in compensazione ulteriori somme, tanto meno quella quantificata a titolo di riduzione del ca none di sublocazione”, in ragione della pur dedotta nullità del contratto. 4. Ha resistito all'avversaria impugnazione con controricorso, ### chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile - anche in relazione all'eccepita carenza di procura speciale - o, comunque, rigettata. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. 6. ### presso questa Corte, in persona di un suo ### ha presentato conclusioni scritte, nel senso dell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. In via preliminare, occor re vagliare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente in ragione della supposta carenza di procura speciale ex art. 365 cod. proc. 7.1. ### va disattesa. 7.1.1. La procura allegata al ricorso risulta predisposta nei seguenti termini, ovvero co me nomina dell'### - da parte della legale rappresentante della 8 società ricorr ente - quale “proprio procurator e speciale, autorizzandolo ad effettua re richi esta di visibilità e access o (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 15387-2020 proposto da: ### S.A.S. ### in persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in ### via le dell'### ità 11, presso lo studio dell'### che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro ### S.R.L., in perso na del ### e legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in ### via ### 24 , presso lo studio dell'### rappresentata e difesa dall'### - controricorrente - ####, in occasione della stipulazione del contratto, di un obbligo di pagamento di debito altrui da parte del conduttore - Idoneità ad integrare “altro vantaggio” precluso dall'art. 79 l.  392 del 1978 - ###.G.N. 15387/2020 Cron. 
Rep. 
Ud. 14/09/2023 Adunanza camerale Avverso la sentenza n. 57/2020 della Corte d'appello di Genova, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 14/09/2023 dal ##### 1. La società ### S.a.s. di ### ricorre, s ulla base di quattro motivi, per la cassazion e della sentenza n. 57/20, del 23 gennaio 2020, della Corte d'appello di Genova, che - respingendone il gravame avverso la sentenza 2742/18, del 25 ottobre 2018, del ### ale di ### - ha dichiarato risolto, per inadempime nto dell'odie rna ricorrente, il contratto con il quale la società ### S.r.l. le aveva sublocato il locale commerciale, sito nell'atrio della stazione ferroviaria di ### adibito alla rivendita di giornali, condannandola al pagamento dell'importo di € 42.750,00, a titolo di canoni scadu ti e non corrisposti fino ad aprile 2017, oltre interessi.  2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di essere stata convenuta in giudizio dalla predetta società ### affinché fosse convali dato lo sfatto per morosità intimatole in ragione della morosi tà nel pagamento di € 28.350,40, pari a tre mensilità del canone di sublocazione. 
Costituitasi in giudizio, l'intimata non negava di aver avuto difficoltà nel pagamento del canone, assumendo, però, di aver sanato la morosità. E ssa, inoltre, lam entava la nullità del contratto per violazione dell'art. 79 della legge 27 luglio 1978, 392, per essere stata subordinata la sua concl usione all a condizione del preventivo ver samento, da parte del la subconduttrice, dell'importo di € 25.000,00, ad estinzione di un 3 pregresso debito assunto verso ### dal marito della rappre sentante legale della società ### e ### la predetta ####, inoltre, chiedeva accertarsi l'inadempimento della subl ocatrice, per non averle assicurato - come da specifico impegno contrattuale - un locale da adibire ad uso magazzino, chiedendo, su tali basi, la riduzione del canone di locazione. 
Convalidato lo sfratto e disposta la trasformazione del rito, l'esito del giudizio ex art. 447-bis cod. proc. civ. consisteva, come premesso, nel la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della subconduttrice, deci sione confermata dal giudice di appello.  3. Avverso la s entenza della Corte genovese ha propos to ricorso per cassazione la società ### sulla base - come detto - di quattro motivi.  3.1. Il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978, per non avere la Corte territoriale ritenuto in contrasto con tale norma la pattuizione con cui ### ha condizionato la conclu sione del contra tto di sublocazione al preventivo versamento, da pa rte della subconduttrice, della somma di € 25.000,00, da imputarsi a parziale pagamento di un debito pregresso, ass unto da un soggetto terzo nei confronti della stessa ### Ad av viso della ricorrente, infatti, la s omma suddetta integrerebbe una vera e propria “indennità di ingresso”, imposta ad essa ### in violazione della norma di legge suddetta, che sancisce la nullità di ogni pattuizione che non solo attribuisca al locatore un canone maggiore rispetto a quello legale, ma ogni “altro vantaggio” che risulti privo di giustificazione 4 nel sinallagm a contrattuale. Tale sarebbe, app unto, il caso di specie, giacché la richiesta di pagamento di una somma a titolo espromissorio - oltre a soddisfare solo un interesse della parte sublocatrice - risulta essere stata avanzata nella fase delle trattative preco ntrattuali, nonché direttamente connessa al contratto di locazione, tanto da essere non solo presente, esplicitamente, nella proposta contrattuale, ma persino per essere stato previsto che “la proponente potrà ripetere quanto corrisposto a ### le in forza della presente scrittura privata in caso di man cata stipul a del contratto di sublocazione”. 
Avrebbe, dunque, errato la sentenza impugnata nell'escludere la nu llità, sul presupposto che quello in esame costitui va un “importo corrisposto per un diverso titolo, del quale le parti hanno dato co ncordemente atto nella proposta irrevocabile del 14 dicembre 2015, sottoscritta da entrambe”.  3.2. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione dell'art. 2722 cod. civ., per avere la Corte genovese escluso l'ammissibilità delle istanze istruttorie (ovvero, la produzione documentale della prima bozza del contratto e la prova per testi volta a dimostrare come la co rresponsione dell'importo di € 25.000,00 fosse prevista a titolo di “indennità di ingresso”), poiché erroneamente ritenute finalizzate a comprovare pattuizioni anteriori al cont enuto del contratto di sublocazione, mentre , in re altà, tali istanze erano destinate a dimostrare la simul azione e la conseguente nullit à delle pattuizioni per violazione dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978.  3.3. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli artt. 1460, 5 1464 e 2697 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso che ### fosse inadempiente al contratto di sublocazione, per non aver fornito ad essa ricorrente un magazzin o, come da suo preciso obbligo co ntrattuale, così respingendo la consequenziale domanda di riduzione del canone. 
Si censura la sentenza impugnata perché la Corte territoriale ha escluso il lamentato inadempimento della sublocatrice, dando rilievo - come già il primo giud ice - alla prova documentale prodotta da ### Essa, in particolare, consisteva in una com unicazione del 20 settembre 2016, con la quale la locatrice dell'immobile (ovvero, la società ### S.p.a.) dichiarava “abbiamo messo a disposizione un magazzino al piano interrato di ### di circa 20 mq”, rammentando pure come la ### a ### - rappresentante legale della società odierna ricorrente - occupasse, comunque, “due magazzini nel fabbricato ### di Brignole”. 
Si duole la ricorrente che il giudice di appello abbia dato rilievo a tal e circostanza, quantun que essa - con il proprio atto di gravame - avesse dedotto, in primo luogo, che la comunicazione “de qua” risultava di circa un anno successiva alla conclusione del contratto di sublocazione (risalen te al dicembre 2015), così attestando che la sublocatrice, fino al settembre 2016, non aveva procurato alla società ### il locale magazzino. In secondo luogo, con il proposto appello, l'odierna ricorrente aveva dedotto che ### oltre ad essere rappresentante legale della suddetta società, risultava titolare di attività di rivendi ta tabacchi, svolta in forma di impresa individuale, presso un locale della s tazione ### ole, locatogli direttamente dalla società ### ed in forza del quale ella avrebbe avuto diritto ad un deposito di venti metri quadrati. 
Di conseguenza, la messa a disposizione del magazzino - non consistente, peraltro, in un solo locale dalle dimensioni pattuite, 6 bensì in due locali pi ù piccoli - doveva ritenersi avvenu ta in esecuzione di tale diverso rapporto contrattuale. 
Si duole, quindi, la ricorrente della “assurdità” della motivazione della Corte genovese, fondata sull'assunto che non sarebbe stata offerta prova, dalla società E dicola ### che alla ### “quale titolare dell'impresa individuale, sarebbe stata fornita da ### S.p.a., la disponibilità non di un unico grande magazzino, ma di due magazzini più piccoli”. 
Difatti, evidenzia la ricorrente, “ai fini di una corretta decisione, non era rilevante il numero dei magazzini in uso alla ###ra ### quale titolare dell'impresa individuale (che, come più sopra precisato, in tale veste aveva rapporti contrattuali con un soggetto terzo ed ai quali ### S.r.l. era del tutto estranea), ma se eff ettivamente ### S.r.l.  avesse procurato all a ### S.a.s., come contrattualmente pattuito, il contratto di cui si discute”. Sarebbe stata, pertanto, la subl ocatrice, “in presenza del l'eccezione di inadempimento sollevata dalla subconduttrice, ad avere l'onere di dimostrare di avere invec e correttamente eseguito la propria prestazione contrattuale e non viceversa”.  3.4. Il quarto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli artt. 1193 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per non avere considerato che i versamenti comp lessivamente ese guiti dalla ricorrente av evano estinto la moro sità lamentata da Ne twork ### Si addebita, inoltre, alla Corte genovese di aver erroneamente ritenuto che essa ricorrente avesse imputato, nei propri con teggi, la somma mensile indicata prudenzialmente a titolo di riduzione del canone di sublocazione (in ragione della nullità ex art. 79 della legge n. 392 del 1978) all'asserita morosità. 7 Deduce la rico rrente di essersi, invece, rigoros amente attenuta nei propri conteggi - che qualifica come “comprovati da incontestabili risultanze documentali” - “ai pagamenti effettivamente eseguiti”, idonei ad estinguere la morosità, senza aver “imputato in compensazione ulteriori somme, tanto meno quella quantificata a titolo di riduzione del ca none di sublocazione”, in ragione della pur dedotta nullità del contratto.  4. Ha resistito all'avversaria impugnazione con controricorso, ### chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile - anche in relazione all'eccepita carenza di procura speciale - o, comunque, rigettata.  5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art.  380-bis.1 cod. proc.  6. ### presso questa Corte, in persona di un suo ### ha presentato conclusioni scritte, nel senso dell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 7. In via preliminare, occor re vagliare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente in ragione della supposta carenza di procura speciale ex art. 365 cod. proc.  7.1. ### va disattesa.  7.1.1. La procura allegata al ricorso risulta predisposta nei seguenti termini, ovvero co me nomina dell'### - da parte della legale rappresentante della 8 società ricorr ente - quale “proprio procurator e speciale, autorizzandolo ad effettua re richi esta di visibilità e access o relativamente al procedimento nanti la Corte di Appello di ### n. R.G. 1221/18, definito con sentenza n. 57/2020, pubblicata il ###, conferendogli ogni potere di legge e dando per rato e fermo il suo operato”. 
Il documento, dunque, non contiene un espresso richiamo al potere di impugnare per cassazione la suddetta sentenza della Corte ligure, sicché occorre chiedersi se il conferimento di “ogni potere di legge” possa valere - nella logica di quell'interpretazione “in funzione conservativa”, valorizzata dall'arresto delle ### intervenuto, di recente, sulle caratteristiche proprie della procura speciale a ricorrere per cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 9 dicembre 2022, n. ###, Rv. 666374 -01) - come attribuzione anche di tale potere. 
Il quesito, secondo questo Collegio, merita senz'altro risposta positiva, dato che la combinazione fra la nomina dell'### - operata dalla le gale rappresentan te della società ricorrente - quale “proprio procuratore speciale” e il conferimento allo stesso (sebbene dopo la specificazione dell'autorizzazione “ad effettuare richiesta di visib ilità e access i relativamente al procedimento” definito dalla Corte territoriale) di “ogni potere di legge e dando per rato e fermo il suo operato”, consente, anche nella sua correlazi one con l'elezione di domicilio in ### di intendere la procura come inclusiva del potere di impugnare la sentenza e di impugnarla, evidentemente, per cassazione. 
Già in passato, del resto, questa Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione al quale risulti essere apposta una procura con cui il ricorrente conferisca, al difensore, “ogni facoltà di legge” (Cass. Sez. 3, sent. 31 marzo 2007, n. 8060, Rv.  598696-01; Cass. Sez. Lav., sent. 20 dicembre 1986, n. 7815, 9 Rv. 449757-01), o persino “redatta in termini generici” ( Sez. Un., sent. 17 dicembre 1998, n. 12615, Rv. 521863-01). 
Opzione ermeneutica, questa, vieppiù da confermare alla luce del già menzionato, e più recente, arresto del ###, incline a ritenere l'ammissibilità del ricorso, tutte le volte in cui, pur ricorrendo un dubbio sulla specialità della procura, esaminatane la portata, “da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferib ilità al giudizio di cassazione” (così, appunto, Cass. Sez. Un., sent. n. ### del 2022, cit.).  8. Ciò premesso, il ricorso va rigettato.  8.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.  8.1.1. Nello scrutinarlo, occorre muovere dalla constatazione che, a dispetto del tentativo della ricorrente di richiamarsi alla giurisprudenza di legitti mità in tema di “buona entrata”, la fattispecie sottopos ta al vaglio di questa Corte presenta caratteristiche del tutto diverse. 
Costituisce, infatti, “buona entrata” l'esborso preteso dal locatore - eventualmente anche nei confronti di un terzo (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 10 gennaio 2023, n. 368 Rv. 666685- 01), oltre che dello stesso conduttore - per stipulare il contratto di locazione, allorché esso non abbia alcuna causa giustificativa. 
Esso, dunque, trova la sua unica ragion d'essere nel la realizzazione, da parte di chi decida di locare il bene, di una “utilitas”, di un vantaggio, co rrelato al solo fatto del la concessione, ad altri, del godimento della “res locata”, ricadendo, per tale ragione, nell'àmbito di applicazione dell'art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, integrando quel vantaggio “altro”, ulteriore 10 rispetto a quelli consentiti dalla disciplina da detta legge, che è vietato da tale norma. 
Perché la nullità contemplata da tale norma possa operare occorre, dunque, che sia prevista - in favore del locatore - una “utilitas” che, pur trovando occasione nella stipula del contratto, non abb ia giustificazione alcuna, alterando, nel contemp o, il sinallagma contrattuale proprio della locazione. 
Nel caso che si esamina, la somma di danaro - lungi dal porsi come una “rendita” che viene lucrata dal locatore, per il sol fatto di immettere il conduttore nel godimento del bene - risulta essere stata pattuita per estinguere debiti facenti capo al marito della legale rappresentante della società locataria, sicché tale pattuizione, pur avendo con dizionato la stipul a del contratto, trova una giustific azione causale estranea al sin allagma della locazione e riconducibile, come ritiene la stessa ricorrente, alla fattispecie di cui all'art. 1272 cod. civ., dando così luogo ad un fenomeno di co llegamento tra co ntratti (per la qualificazione dell'espromissione come contratto si vedano Cass. Sez. 3, sent. 5 marzo 19 73, n. 609, Rv. ###-01; Cass. Sez. 1, sent. 21 novembre 1983, n. 6935, Rv. 431605-01). In tale prospettiva, pertanto, non sembra inutile rammentar e che, nel caso dell'espromissione, “la cau sa è costituita dalla assunzione dell'obbligazione altrui mediante un'attività del tutto svincolata dai rappor ti eventualmente esistenti fra il te rzo e l'obbligato, anche se non si richiede l 'assoluta estraneità dell'obbligato rispetto al terzo, ess endo invece necessar io che il terzo , presentandosi al creditore, non giustifichi il proprio intervento con un preesistente accordo con l'obbligato” (cos ì, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 22 luglio 2021, n. 21102, Rv. 661909-01). 
Orbene, solo se tale giustificazione causale - nel caso che occupa - non vi fosse stata, perché puramente simulata, la 11 fattispecie sarebbe ricaduta nella nullità ex art. 79 della legge 392 del 1978, dissimulando l'esistenza di una “buona entrata”.  8.1.2. Quanto sopra osservato, del resto, trova conforto nella pronuncia di questa Corte (Cass. Sez. 3, sent. 9 ottobre 1996, 8815, Rv. 500002-01) che ebbe, per prima, ad affrontare - a seguito dell'abrogazione della legge 23 maggio 1950, n. 253, il cui art. 28 sanciva, espressamente, esser e “ nullo l'obbligo imposto al conduttore […] di adempiere, oltre al pagamento della pigione, ad altre prestazio ni a titolo di buon ingress o […], qualunque sia la persona a favore della quale la prestazione è promessa e comu nque questa sia dissimulata” - il tema del la persistente nullità, o meno, della “buona entrata”, dopo l'avvento della legge n. 392 del 1978. 
Difatti, se il menzionato a rresto di questa Corte ebbe a ritenere nulla, ai sensi dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978, una clausola c on la quale, in occasione della - rinnovata - conclusione di un contratto di locazione, era stata imposta, con efficacia condizionante la stipulazione dello stesso, il versamento di somme che si assumeva avvenuto in restitu zione di mutui erogati dal locatore alla parte conduttrice, a tale esito perveniva sul rilievo che dovesse ritenersi “non consentita l'imposizione […] del versa mento di somme a fondo perduto a vant aggio del locatore, in di fetto di ogni apprezzabile interesse, ed anzi in situazione caratterizzata da violazione dei principi di lealtà, correttezza e solidarietà (artt. 1175 e 1337 cod. civ.) da parte del contraente più forte” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent.  8815 del 1996, cit.). Interesse apprezzabile, si badi bene, che non si escludeva affatto, in astratto, potesse ricorrere, identificandolo - sempre con riferim ento alla fattispecie allora sottoposta all'esame di questa Corte - in “un accordo che, a fronte della rinuncia a pretendere il rilascio da parte del locatore, prevedesse 12 il pagamento di una somma di denaro da parte del conduttore, o di terzi intere ssati”, salvo , però, concludersi che “ nessuna indicazione il giudice del merito” avesse fornito “circa gli elementi comprovanti che, in concreto, la volontà dei contraenti” si fosse “atteggiata e manifestata in tal senso, in modo da legare con vincolo di reciprocità rinuncia e pagamento” (cfr., nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 8815 del 1996, cit.). Si cché resta confermato, in definitiva, che la nullità ex art. 79 della legge 392 del 1978, e il diritto del conduttore (o del terzo) “a ripetere le somme indebitamente corrisposte, ai sensi dell'art. 2033 cod.  civ.”, presuppone - in presenza di acc ordi che prevedan o attribuzioni ulteriori in favore del locatore, oltre al pagamento del canone di locazione - che “sia accertato, avuto riguardo ad ogni utile elemento”, il ricorrere di un “collegamento funzionale tra il menzionato accordo ed il contratto di locazione”, ovvero che “il pagamento risulti inerente al regolamento economico del rapporto di locazione” (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 8815 del 1996, cit.), senza trovare, du nque, un'altra giustificazione suscettibile di integrare idonea “causa adquirendi”.  8.2. Il secondo motivo è, invece, inammissibile.  8.2.1. Infatti, poiché parte ricorrente non ha dimostrato di avere dedotto, nel giudizi o di merito, la natu ra simulata della causa giustificativa dell'avvenuto pagamento (avendo, anzi , nell'esposizione del fatto contenta nel presente atto di impugnazione, ricostruito le proprie difese senza che di tale prospettazione vi sia alcuna traccia), l'ipotesi di violazione dell'art.  1417 cod. civ. - che pure è condivisa dal ### presso questa Corte - deve ritenersi, invece, inammissibile. E ciò in quanto, come osserva correttamente la c ontroricorrente, la prospettazione della simulazione - e, dunque, la finalizzazione a 13 provarla del capitolo di prova testimoniale articolato (e del documento prodotto in giudizio) - risulta del tutto nuova.  8.3. Anche il terzo motivo è inammissibile.  8.3.1. Cond uce a tale esito il ril ievo che la ricorrente non coglie - né, qu indi, adeguatamente cont rasta - la “ratio decidendi” del la sentenza impugnata (donde la sua inammissibilità: Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411). 
La pronuncia della Corte genovese (cfr. pag. 9) afferma che “non vi è prova” che, all'odierna ricorrente, fosse “stata fornita da ### S.p.a. la disponibilità non di un unico magazzino grande, ma di due magazzini più piccoli”. Ne consegue, pertanto, che il tema sul quale verte la censura (ovvero, l'individuazione del soggetto tenuto a provar e, sec ondo i corretti criteri di riparto dell'onere della prova, la inidoneità, o meno, di tali più piccoli locali a fungere da magazzino) è rimasto estraneo al “decisum” del giudice d'appello. 
Né, d'al tra parte, nella presente sede potrebbe essere sindacata - trattandosi di accertamento di fatto, riservato in via esclusiva al giudice di merito - la valutazion e in ordine alla sussistenza, o meno, di tale prova.  8.4. Inammissibile, infine, è pure il quarto motivo di ricorso.  8.4.1. Esso, per vero, tende a soll ecitare una rinnovata valutazione del materiale istruttorio, preclusa a questo giudice di legittimità. 
La ricorr ente assume, infatti, che i pagament i da essa effettuati - a suo dire, idonei a sanare la morosità - sarebbero 14 “comprovati da incontestabili risultanze documentali”, su tali basi denunciando violazione dell'art. 1193 cod.  Il motivo è, però, inammissibile, non prospettando un vizio di violazione di legge, se è vero che esso “consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e im plica necessariamente un pro blema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo del le risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazion e della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (cfr., “ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, 3340, Rv. 652549 -02), e ciò in quanto il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. “postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia co nsiderato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denu ncia del vizio di sussunzione ogni cr itica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giu dice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414- 01). Ne consegue, quindi, che il “d iscrimine tra l'ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa del l'erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l'ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della car ente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla co ntestata va lutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent.  26 febbraio 2021, n. 5442). Evenienza, quest'ultima, che ricorre nel caso di specie, visto che il presente motivo sollecita, in realtà, un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie. 15 9. Le spese del presente giud izio di legitti mità vanno integralmente compensate tra le parti, sussistend o “giusti motivi”, di seguito meglio illustrati.  9.1. Invero, essendo stato il primo grado di giudizio instaurato con citazione notificata in data 8 novembre 2016, alle spese di lite si applica la disciplina di cui all'art. 92 cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, co n modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 , n. 162, co me, però, risultante all'esito dell'intervento “additivo”, operato dalla Corte costituzionale con la sentenza del 19 aprile 2018, n. 77. 
Orbene, l'assenza di precedenti specifici nella giurisprudenza di questa Corte - tali non potendo considerarsi, per le ragioni già illustrate, gli arresti in materia di “buona entrata” - integra taluna di quelle “altre” gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle indicate “nominatim” dal vigente testo dell'art. 92 cod. proc. civ. (vale a dire, l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti del giudizio), che sono idonee a giustificar e la co mpensazione, present ando “la stessa, o mag giore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste” dalla norma suddetta (cfr.  Sez. 6-2, ord. 18 febbraio 2019, n. 4696, Rv. 652795-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-5, ord. 18 febbraio 2020, n. 3977, Rv.  656993-01).  10. A carico del la ricorrente, stante il rigetto del ricorso , sussiste l' obbligo di versare un ult eriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un acc ertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 16 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 6571 98-01), ai s ensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.   PQM La Corte rigetta il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppos ti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.  13, se dovuto. 
Così deci so in ### all'esito dell'adunanza camerale della 

causa n. 1221/18 R.G. - Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Guizzi Stefano Giaime

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28683/2024 del 07-11-2024

... correlazione con l'art. 391 c.p.c., con conseguente compensazione delle spese in ordine ai rapporti processuali t ra i m edesimi instauratosi e poi reciprocamente estintisi. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso proposto da ### Dichiara l'estinzione d el giudizio con riferime nto al ricorso principale proposto da ##### e ### e al ricorso incidentale proposto da ### e ### con compensazione delle spese tra le stesse parti. Condanna il ricorrente principale ### al pagamento, in favore dei controricorrenti F orner ### e ### er ### delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre al contributo forfettario, iva e cpa, nella misura e sulle voci come per legge. Condanna, altresì, lo stesso ricorrente ### ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c. p.c., al pagamen to, in favore delle suddette parti controricorrenti, dell a ulteriore somma di euro ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 1.500,00, nonché ex art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento dell'importo di euro 1.000,00 in favore della ### delle ammende. Dichiara la sussist enza de i presupposti processuali per il versamento, da parte del citato ricorrente, (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11459/2020 R.G. proposto da: ##### e #### elett ivamente domicil iati in ##### N. 68, presso lo studio dell'avvocato ### che li rappre senta e difende unit amente all'avvocato ### MAZZORANA; - ricorrenti - e ### rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce alla comparsa di nomina di nuovo difensore del 3 Ric. 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 ottobre 2023, dall'avv.to ### con elezione di domicilio digitale presso l'ind irizzo ####; - altro ricorrente - contro ### e ### elettiv amente domiciliat ###A-4, presso lo studio dell'avvocat o ### che li rappre senta e difende unitamente agli avvocati ### e ### LORENZI; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - e ##### e ### - intimati - avverso la senten za della CORTE ### di TRENTO 321/2019, depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal #### 1. ### e ### proprietari della p.ed. 28/2 C.C. Vigo (casa di abitazione costituita da un piano seminterrato destinato a deposi to ed ulteriori piani destinat i ad abitazione), nonché della p.m. 4 della p.ed. 26 sempre C.C. Vigo (Comune di ###, porzione di casa collegata alla p.ed. 28/2 destinata anch'essa ad abitazione, nonché della p.m. 3 sempre della p.ed. 2 6 successivamente divenu ta p.m. 4 della p.e d. 26 Ric. 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 ###, convenivano in giudizio i signo ri ######### e ### comproprietari della p.ed. 22, ed ### proprietario della p.ed. 26 p.m.1. 
La dom anda dei citati attori era dire tta ad otte nere, in via principale, che fosse accertato il loro acquisto per usucapione del diritto di passaggio pedonale e carrabile sui suddetti immobili dei convenuti ed a favore della p.ed. 26 p.m. 4 e della p.ed. 28/2, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti ai maggiori costi di realizzazione del garage determinati dal ritardo nel rilascio della concessione; in via subordinata, chiedevano che, previo accertamento della completa o relativa interclusione della loro proprietà, fosse costituita servitù coattiva di passaggio a carico dei fondi dei convenuti ed in favore dei loro fondi.  2. Solo alcuni dei convenuti - ed in particolare ###### e ### - si costituivano contestando le pretese attoree.  3. ### ribunale di Trento - previo rigetto della do manda principale di usucapione - accoglieva, invece, quella subordinata di costituzione coattiva della servitù per interclusione relativa ex art.  1052, comma 2, c.c. e condannava ### e ### in solido, al pagamento in favore dei proprietari dalla p.ed 22 dell'importo di complessivi euro 7.496,00 ed in favore del proprietario della p.ed. 26 p.m. 1 dell'importo di euro 1.890,00.  4. ###### e ### ela proponevano appello avverso la suddetta sentenza. Ric. 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 5. ### e ### re sistevano al gravame.  6. La Corte di Appello di Trento - con sentenza n. 321/2019 - rigettava il gravame sulla costituzione della servitù e accoglieva solo il motivo relativo alla determinazione dell'indennità.  ### rte d'Appello, come prima il Tribunale, accertata l'interclusione relativa del fondo di proprietà degli attori sulla scorta della consulenza tecn ica, riteneva applicabile la disciplina di cui all'art. 1052, comma 2, c.c. "interpretata alla luce di quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità in seguito alla pronuncia della Corte Costituzi onale n.167/1999", come ripetu tamente accolta dalla giuris prudenza di legitti mità successiva alla citat a pronuncia che vi ha ricompreso anche gli interessi di caratt ere abitativo a prescindere dal limite ricavabile dalla norma delle esigenze generali dell'agricoltura e dell'industria o della peculiare situazione di salute del richiedente. 
La Corte trentina precisava (v. pagg. 12-13 della sentenza qui impugnata) che "già la Corte Co stituzi onale, in effetti, aveva rilevato come l'omessa previsione dell'esigenza di accessibilità alla casa di abitazione limitasse lo sviluppo di ogni sin gola persona umana, quale fine ultimo dell'organizzazione sociale dello Stato, ledendo il principio personalista che ispira la ### Una limitazione di tale genere al diritto del proprietario del fondo servente si è ritenuta legittima quale limite olla proprietà privato imposto dalla legge, ai sensi della norma costituzionale, con il fine di assicurare la funzione sociale della proprietà. Così, l'istituto della servitù coattiva di passaggio non può più, ritenersi condizionato da un'ottica dominicale e produ ttivistica, bensì deve considerarsi ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 orientato - nella prospettiva di tutela dei valori della persona di cui agli artt. 2 e 3 Cast. - anche alla tutelo delle esigenze di carattere abitativo (Cass. Civ. Sez. II n. 10045/2008; Cass. Civ. Sez. II 14103/2012; Cass. Civ. Sez. II n. 1603/2017). Tale giurisprudenza valorizzava anche le esigenze di accessibi lità tramite i mezz i meccanici della casa di abitazione, in ragione dell'odierno comune stile di vita”.  ### il giudice del gravame era infondato anche il motivo relativo alla sussistenza del limite di cui all'art. 1051, comma 4, in quanto la particella gravata da servitù era costituita da una vera e propria strada destinata al transito dei veicoli per l'accesso agli immobili che vi si affacciavano. ### parcheggio dei veicoli anche nella parte più ampia della strada, invece, non consentiva il transito sulla medesima. La particella, dunque, non corrispondeva alla definizione di cortile come spazio scoperto recintato posto a disimpegno esclusivo di uno o più case. Inoltre, l'articolo 1051, comma 4, c.c. non prevedeva un'esenzione assoluta delle aree di attinenza indicate ma, al più, un criterio di scelta ove possibile. 
Pertanto, in un bi lanciamento di interessi, l'esenzione doveva ritenersi limitata al caso in cui il proprietario del fondo intercluso avesse la poss ibilità d i scegliere tra più fondi attraverso i qua li attuare il passaggio La Corte d 'appello accoglieva, invece , il mot ivo relativo al criterio di determin azione dell'in dennità che non poteva esser e legato esclusiv amente al valore di mercato del terreno assoggettato a servitù, dovendosi tener presente la pe rdita di valore complessivo della proprietà. Sulla base di questo criterio riteneva equa un'indennità pari ad euro 14.000,00 in favore dei ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 proprietari della p.ed. 22, e di euro 3.5 00,00 in favore del proprietario della p.ed. 26.p.m., riconoscendo, altresì, gli interessi legali dalla domanda al saldo. 
La Corte d'appello accoglieva anche il motivo relativo al riparto delle spese di lite evidenziand o che a lcune delle rich ieste degli attori erano state rigett ate e, quindi, vi era u na soccombe nza parziale, sicché individu ava come criterio unitario quello della reciproca parziale soccomben za e le compensava pe r un terzo, ponendo i residui due terzi a carico de gli appellanti, prevalentemente soccombenti.  8. ###### e ### ela ### hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.  9. ### e ### hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale.  10. Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ravvisan do l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza d i tutti i motivi di entrambi i ricorsi.  11. A seguito della comunicazione di detta proposta, il solo ricorrente ### a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso mentre gli altri ricorrenti principali, così come i ricorrenti incidentali, non hanno insistito nei rispettivi ricorsi form ulando analoga rich iesta, e, dunque, ai sensi degli artt. 380 bis e 391 c.p.c., gli stessi devono intendersi rinunciati, con riguardo alle loro specifiche posizioni. Ric. 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 12. In dipendenza dell'istanza formalizzata dal ### è stata, perciò, fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.  13. Detto ricorrent e, con m emoria depositata in prossimità dell'udienza, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: art. 360, n. 3, c.p.c. - violazione o falsa applicazione dell'art. 1052, comma 2, c.c., insussistenza di esigenze tutelabili sottese alla richiesta servitù coattiva per interclusione relativa. 
Si assum e da parte dei ricorrenti che la Corte d 'Appello i n pretesa violazione dell'art. 1052, comma 2, c.c. non avreb be riferito "quali sarebbero le esigenze rispondenti ad interessi di carattere generale ex art. 1052 c.c. sottese alle richieste di servitù coattiva per interclusione relativa".  2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 n. 3 c.p.c. - violazione o falsa applicazione dell'art. 1051, comma 4, c.c.; art. 360, n. 5, c.p.c.- per omesso e same circa un punt o decisivo per il giudizio sull'esenzione in materia di cortili. 
Si deduce da parte dei ricorrenti che la Corte d'Appello non avrebbe apprezzato le caratteristiche dell'area su cu i è stata costituita la servitù di passo, area che costituirebbe u n cortile esentato ex art. 1051, comma 4, c.c. dalla imposizione di servitù coattive.  3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: art 360 n. 3 c.p.c.  - violazione o falsa applicazione art. 1053 c.c., errata quantificazione della indennità ex art. 1053 c.c. Ric. 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: art. 360 n. 3 c.p.c. - violazione o falsa applicazione dell'art. 1032 c.c.; art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio sul rimborso delle spese di giudizio e sulle spese di ### 5. Il ricorso incident ale deve ritenersi rinunciato e, quindi, diventa ultroneo riportarne i motivi.  6. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. è stata di inam missibilità e/o manifesta infondatezza dei ricorsi per le seguent i ragi oni: << ### e secondo motivo del ricorso principale: inammissibili, o comunque manifestamente infondati, perché con essi si attinge la valutazione in fatto d ella Corte di App ello, sotto i profi li, rispe ttivamente , dell'inesistenza di esigenze sottese alla domanda di costituzione della servitù (primo motivo) e dell'appl icabilità del divi eto di costituzione di servitù a carico di cortili (secondo mo tivo). In particolare, gli odierni ricorrenti si dolgono del fatto che la domanda non era stata pro posta in relazione ad un portico del q uale i controricorrenti erano solo comproprietari, che pure avrebbe dovuto essere attraversato per raggiungere la p ubblica via. La Corte di Appello h a rigettato la doglianza, affermando , condivisibilmente, che non è possibile costituire servitù di passaggio su un fondo in comproprietà, essendo il transito sullo stesso connaturato all'esercizio del di ritto di comproprietà. Sul punto, vale richiamare il principio secondo cui “### che il partecipante alla comunione può usare della cosa comune per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarre dal bene una utilità specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 destinazione di essa, o di non impedire l'altrui pari uso, il passaggio su una strada comune, in origi ne destinata a servire alcuni, determinati fondi di proprietà esclusiva, che venga effettuato da un comunista anche per accedere ad altro fondo, a lui appartenente in proprietà esclusiva, di per sè non raffigura un godimento vietato, a norma dell'art. 1059, primo comma, cod. civ., non comportando la costituzione di una servitù sul bene comune, perché non si risolve nella modifica della destinazione di questo, ne' nell'impedimento dell'altrui pari diritto” (Cass. Se z. 2, Sentenza n. 476 del 20/01/1994, Rv. 485047). La relativa ind agine costitu isce un accertamento di fatto (cfr. Cass. S ez. 2, Se ntenza n. 3368 d el 23/03/1995, Rv. 491342), fermo restando ch e, in tema di condominio “… il superamento d ei lim iti del p ari uso della cosa comune, di cui all'ar t. 1102 c. c., che im pedisce la modifica apportata alla stessa da un singolo condomino, si configura come un fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell'azione esperita, sicché, a norma dell'art. 2697, comma 1, c.c., deve essere provato dalla parte che contesti l'uso del la cosa operato da uno dei comproprietari, mentre la deduzione, da parte del convenuto, della legittimità della modifica costituisce un'eccezione in senso improprio, che, rilevabile dal giudice anche d'ufficio, non comporta alcun onere probatorio a carico del convenuto medesimo” ( Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5809 del 22/02/2022, Rv. 664184). Poiché nel caso di specie la Corte di Appello ha accertato che il portico è destinato per sua natura a consentire l'accesso ai beni di proprietà individuale, il passaggio va considerato uso proprio della cosa comune (cfr. pag. 11 della sent enza). La Corte di strettuale, richiamando la C.T.U., ha poi ravvisato l'interclusione del fondo ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 dominante, ritenendo non adeguato l 'attuale accesso per raggiungerlo con mezzi meccanici (cfr. pag. 13 della sentenza) ed ha escluso che l'area interessata dal passaggio costituisse cortile, trattandosi, invece, di “… vera e propria strada destinata al transito dei veicoli per l'accesso agli immobili che vi si affacciano …” ( pag. 15 della sentenza). Trattasi di accertamento di fatto, che i ricorrenti contestano median te la contrapposizione, all a ricostruzione dei fatti e delle prove operata dal giudice di merito, di una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il mo tivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanz a di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “### dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra l e varie risult anze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discut ere ogni sin golo elemento o a confutare tutte le deduz ioni d ifensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzi onati specificam ente, sono logicamente ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). 
Nel caso di specie, in fine, la mo tivazione della sentenz a impugnata non risulta viziat a da apparenza, n é appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell'iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).  ### motivo del ricorso principale e unico motivo del ricorso incidentale: inammissibili, o comunque manifestamente infondati, in quanto attingono entrambi, evi dentemente sotto diverse ed opposte prospettive, la statuizione con la quale la Corte di Appello ha determinato l'indennità ex art. 1053 c.c., correggendo il criterio utilizzato dal primo giudice, che aveva tenuto conto del solo valore venale dell'area asser vita, senza considerare che l'affermazi one dell'esistenza del diritto reale ne precl udeva qualsiasi altro uso alternativo. Sul punto, la decisione è coerente con l'insegnamento di questa Corte, secondo cui l'indennità di cui all'art. 1053 c.c. deve essere quantifica ta in misura proporzionata al danno effettivamente cagionato al fondo servente (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23078 del 25 /07/2022, Rv. 665382; Cass. Sez . 2, Ordinanza n. 21866 del 09/10/2020, Rv. 659377; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10269 del 18 /05/2016 Rv. 639969). Il relati vo accertamento rientra nella valutazione del fatto affidata al giudice di merito, onde anche per le censure in esame possono richiamarsi ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 gli argomenti esposti in relazione allo scrutinio dei primi due motivi del ricorso principale.  ### m otivo del ricorso princip ale: inammiss ibile, o comunque manifestamente i nfondato, perché attinge il governo delle spese, che la Corte di Appello, avendo parzialmente riformato la decisione di prime cure, in punto di quantum dell'indennità ex art. 1053 c.c., ha governato con riferimento al doppio grado del giudizio, compensandole in parte e ponendole, per il resto, a carico della parte complessivamente soccombente>>.  7. Il ricorrente ### (l'unico - come visto - che ha chiesto la decisione ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c.), con la memoria depositata in prossimità dell'udienza, ha insistito nella richiesta di accog limento del ricorso e, in vi a preliminare, ha rilevato che non gli è stata comunicata la fissazione dell'odierna adunanza camerale. 
La comunicazione, infatti, è stata inviata al precede nte difensore. 
Va, tuttavia, considerato che il nuovo difensore del ricorrente, essendo - come d al medesimo attestato - venuto comunque a conoscenza della predetta fissazione, ha svolto ulteriori deduzioni difensive rispetto a quelle di cui al ricorso, tenendo conto anche del tenore della proposta di defi nizione anticipata e, perciò, non si ravvisano le condizioni per un differimento dell'adunanza camerale (peraltro nemmeno richiesto), non essendosi venuta a configurare alcuna lesione dei diritti di difesa e al contraddittorio.  7.1. Nel merito, il ricorrente lamenta l'omessa valutazione del cortile in un'o ttica comparativa e di bilanciame nto delle contrapposte esigenze dei proprietari del fondo dominante e di ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 quello servente, ai fini d el riscontro della concreta appl icabilità dell'art. 1052, secondo comma, c.c. venendosi sostanzialmente a porre nel nulla la naturale destin azione a cortile dell'area assoggettata alla servitù di passaggio pedonale e carrabile. Inoltre, il ricorrente deduce che si è tenuto conto di una piccola frazione dell'immobile e non del suo insieme da considerarsi unitariamente e, in quanto tale, non intercluso. 
Il ricorre nte, infine, nella memoria rappresenta che la medesima area è stata gravata anche d a servitù di passaggio pedonale, nonostante il C.T.U. abbia espressamente riconosciuto, a p agina 10 del relativo elaborato t ecnico, che l'immobile erroneamente ritenuto relativamente intercluso quanto al transito veicolare, è, in vece, “comodame nte raggiungibile a pied i scendendo la scala interna”.  8. Ritiene il collegio che la memoria del citato ricorrente non offre argomenti tali da consentire di modificare le conclusioni di cui alla propost a di definizione formulata ai sensi dell'art. 38 0-bis, comma 1, c.p.c. 
La senten za impugnata è conforme agli indiriz zi giurisprudenziali di questa Corte, avendo affermato il principio di diritto alla stregua del quale l'art. 1052 c.c. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fond o non intercluso, non solo per esigenz e dell'agricoltura o dell'industria, ma anch e a tut ela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituz ionale n. 1 67 del 1999, un mutam ento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale. Nell'equilibrata applicazione dell'istituto, peraltro, la domanda, proposta a norma della ricordata disposizione, può essere accolta a condizione che sussista l'assenso dell'autorità di vigilanza sul territorio e che il passaggio imposto non comporti un sacrificio, per il fon do servente, m aggiore del beneficio per quello dominante, con possibilità di derogare al limite imposto dall'art. 1051, ultimo comma, c.c. (che esonera da servitù case, cortili, giardini ed aie) solo previa accorta ponderazione degli interessi e con adeguato impiego dello strumento dell'indennità, previsto dall'art. 1053 c.c.. (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8817 del 10/04/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14103 del 3.08.2012). 
Il giudizio di comparazione dei contrapposti interessi spetta al giudice del merito e - ove congruamente motivato, come avvenuto nel caso specie - si sottrae al sindacato di questa Corte, non potendosi riscontrare alcuna violazione di legge. 
Peraltro, la Corte trentina ha ritenuto che l'area che costituisce il fondo c.d. servente, da un lato, non può riten ersi un cortile essendo una vera e propria strada destinata al transito dei veicoli per l'accesso agl i immobili c he vi si affacc iano e, dall'altro, ha accertato che l'asserito parcheggio dei veicoli anche nella parte più ampia della strada non consentiva il transito sulla medesima. La particella, dunque, n on corrispondeva alla definizione di cortile come spazio scoperto recintato posto a disimpegno esclusivo di uno o più case. 
Inoltre, la Corte territoriale ha posto in evidenza che l'articolo 1051, comma 4, c.c. non prevede un'esenzione assoluta delle aree ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 di attinenza indicate ma, al più, un criterio di scelta ove possibile. 
Pertanto, in un bilanciamento di interessi, l'esenzione deve ritenersi limitata al caso in cui il proprietario del fondo intercluso avesse la possibilità di scegliere tra più fondi attraverso i qu ali attuare il passaggio. 
Il ricorrente richiede, da un lato, una diversa qualificazione dell'area come cortile e, dall'altro, un nuovo g iudizio di bilanciamento in virtù del quale si affermi che la deroga all'art.  1051, comma 4, c.c. non possa nel caso in questione operare. 
Senonché, si tratta in entrambi i casi di attività che presuppone un giudizio di fatto precluso a questa Corte se non in presenza di un omesso esame di un fatto decisivo che, tuttavia, non è dedotto (e, comunque, non sussiste). 
Sulla base dell'ampia motivazione, infatti, la Corte d'Appello ha escluso la natura di cortile dell'area assoggettata alla servitù e ha ritenuto che, in ogni caso, tale natura sarebbe stata recessiva rispetto alla necessità di consentire il passaggio carrabile al fondo dominante ex art. 1052, comma 2, 8.1 Infine, è del tutto infondata la tesi del ricorrente secondo cui non vi è stata una valutazione unitaria del “fondo dominante” in quanto vi era sicuramente un altro accesso pedonale all'immobile degli attori. Infatt i, che si sia tenut o conto della situazione complessiva è dimostrato dal fatto che la norma applicata è stata quella relativa all'interclusione relativa dovendosi altrimenti fare riferimento all'art. 1051 La stessa argomentazione vale per la servitù solo pedonale. 
Quanto agli ulteriori motivi, non possono che confermarsi le considerazioni svolte nella pro posta di definizione, posto che la ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 Corte distrettuale ha legittimamente aumentato (nelle misure prima richiamate) le due indennità riconosciute dal primo giudice in favore dei proprietari dei fondi serventi, proprio in relazione alla perdita di valore complessivo dell'immobile gravato dalla servitù. 
Lo stesso de ve osservarsi pe r il governo dell e spese del giudizio di merito, con riferimento al quale è stata correttamente ritenuta sussistente un'ipotesi di reciproca parziale soccombenza tra le parti, con accollo dei due terzi delle stesse agli appellanti, siccome prevalentemente soccombenti, e con compensazione del residuo terzo.  9. In defi nitiva, il rico rso di ### i ### va integralment e rigettato, con cons eguente sua condanna - in appli cazione del principio della soccombenza - al pag amento delle spese del presente giudizio in favore d elle parti controricorrenti, liq uidate come in dispositivo.  10. Poiché il ricorso è deciso in conformit à alla pro posta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., vanno applicati - come previsto dal terzo comma, ultima parte, della stessa norma - il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c., con conseg uen te condanna del citato ricorrente principale al pagamento, in favore dei controricorrenti, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende (anch'essa liquidata in dispositivo).  11. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento - da parte del ### - di un ulteriore importo a titolo contributo ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 unificato, pari a quello previsto per la prop osiz ione dell'impugnazione, se dovuto.  12. Deve, infine, dichiararsi l'estinzione del presente giudizio con rifer imento al ricorso principale propost o da ##### e ### nei confronti di ### e ### ed in relazione al ricorso incidentale da questi ultimi due formulato nei confronti dei primi, non avendo essi chiesto la decisione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c.. Ciò ai sensi di quest'ultima stessa norma, in correlazione con l'art. 391 c.p.c., con conseguente compensazione delle spese in ordine ai rapporti processuali t ra i m edesimi instauratosi e poi reciprocamente estintisi.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso proposto da ### Dichiara l'estinzione d el giudizio con riferime nto al ricorso principale proposto da ##### e ### e al ricorso incidentale proposto da ### e ### con compensazione delle spese tra le stesse parti. 
Condanna il ricorrente principale ### al pagamento, in favore dei controricorrenti F orner ### e ### er ### delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre al contributo forfettario, iva e cpa, nella misura e sulle voci come per legge. 
Condanna, altresì, lo stesso ricorrente ### ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c. p.c., al pagamen to, in favore delle suddette parti controricorrenti, dell a ulteriore somma di euro ### 2020 n. 11459 sez. ### - ud. 23/10/2024 1.500,00, nonché ex art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento dell'importo di euro 1.000,00 in favore della ### delle ammende. 
Dichiara la sussist enza de i presupposti processuali per il versamento, da parte del citato ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Carrato Aldo, Varrone Luca

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 30274/2024 del 25-11-2024

... decisione di primo grado e della sentenza di rigett o dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439; Cass., sez. 1, 22/ 12/2016, n. 26774; Cas s., sez. L., 06/08/2019, n. 20994). Non avendo i ricorrenti adempiuto nella specie a tale incombente, ne deriva, sotto questo profilo, l'inammissibilità della censura. 10. Il quarto motivo è, infine, infondato. In tem a di condanna alle spese pro cessuali, il pr incipio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagame nto del le spese stesse. Con riferime nto al regolamento delle spese, il sindac ato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad acc ertare che non risulti violato il pr incipio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere d iscrezional e del giudice di merit o, sia la valutazione dell'opportunità d i compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipot esi di soccombe nza reciproca, q uanto nell'ipotesi di concorso con (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2021 R.G. proposto da ### O e ### rappresentati e difesi dall'avv. ### nel indirizzo pec sono elettivamente domiciliati.  - ricorrenti - contro #### e ### rappresentate e difese dagli avv.t i ### e ### I eradi, presso il cui studio a ### via ### cen zio, n.25, sono e lettivament e domiciliati.  -controricorrenti avverso la sentenza n. 2148 /2020 resa d alla Corte d'appello d i ### pubblicata il ### e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 novembre 2024 dalla dott.ssa ### Rilevato che: Oggetto: Servitù convenzionale - ### 2 di 17 1. ### e ### premesso che erano titolari di un diritto di servitù di passaggio a favore della loro proprietà e a carico di una proprie tà comune co n L uana #### e ### posta in Comune di ### del la ### costituita con atto notarile di stralcio di quota in comunio ne del 1983 a favore de l fratello ### lo, e che le p redette ne avevano ostacolato l'esercizio, realizzando nel fondo servente dei manufatti che impedivano loro di accedere al ripostiglio, ai fusti del gasolio da riscaldament o e all e vasche biologiche, convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso, #### e ### affinché venisse accertata l'esistenza della servitù di passaggio “con ogni mezzo” e per tutta la sua estensione, come fissata nel titolo costitutivo, a favore dei fondi identificati in catasto al Fg. 9, mapp. 189, sub 3, 419 sub 1 e 2, 421 sub 4, 423 e 424 e a carico del fondo al Fg. 9, mapp. 420 sub 3, con condanna delle stesse all'eliminazione de i manufatti e alla cessazione di ogni turbativa, oltreché al risarcimento dei danni. 
Costituitesi in giudizio, #### e ### eredi di ### chiesero il rigetto della domanda avversaria, evidenziando che la stradina interessat a dalla serv itù non e ra quella pretesa dag li attori, ma altra che, par tendo dalla via, s i arrestava all'area sud-est della l oro abitazione, e che ne ssun passaggio vi era mai stato sul versante nord-ovest, che i manufatti che ostrui vano il passaggio erano stati realizzati nel 1988 dallo stesso ### rendendo impossibile l'esercizio della servitù, che quelli a cui l'asserita servitù permetteva l'accesso erano stati realizzati da loro nel 1993, che g li atto ri avevano altri acc essi, sicché non sarebbe st ata neces saria la pretesa estensione della servitù, e che la conformazio ne dei luoghi non p ermett eva il passaggio di mezzi pesanti. 
Con sentenza n. 693/19, il Tribunale di Treviso rigettò la domanda. 3 di 17 Il giudizio di gravame, incardinato dai medesimi ### e ### si concluse, nella resistenza di #### e ### a ### con la s entenza n. 2148/2020 , pubblicata il ###, con la quale la Corte d'### llo di ### respins e l'appello, affermando che la stradina gravata da servitù era altra rispetto a quella pretesa, in quanto arrivava nella parte sud-est dei fabbricati delle parti e si arrestava allo spigol o sud-ovest del mappale 189 sub 2, che il r iposti glio da rag giung ere era st ato edificato dagli appellanti nel 1993, dopo la cost ituzione della servitù, ed era raggiungibile da altre vie, che nessun rilievo aveva l'esercizio di fatto della servitù, essendo la pretesa fondata su una servitù convenzionale, cui bisognava riferirsi per stabilirne l'estensione, che sulla porzione contesa non vi era mai stata alcuna stradina, sicché ad ess a non potevano riferirsi le par ti con la convenzione del 1983, e che non suss istevano i pre supposti necessari per la costituzio ne della prete sa serv itù, stante l'accessibilità dei fondi.  2. Co ntro la predetta o rdinanza, ### e ### hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi.  #### e ### a ### si sono difesi con controricorso. 
Questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti. 
In seguito a tale comunicazione, i ricorrenti, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, hanno chiesto la decisione del ricorso. 
Fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. ci v., la parte ricor rente ha depositato memor ia illustrativa.   4 di 17 Considerato che: 1. Co n il pr imo motiv o di ricorso, si la menta la nullità della sentenza per totale carenza di motivazione in fatto e in diritto ex art. 132, secondo comma, n. 3, cod. proc. civ. e art. 118 disp. att.  cod. proc. ci v., nonché per cont raddittorietà evi dente e illog icità manifesta ex art. 132, n. 4, cod. pr oc. civ ., anc he in relazione all'art. 111 Cost., e per carenza assoluta di motivazione, atteso che la sentenza della Corte d'### di ### non specificava i motivi di diritto sui quali era fondata la decisione e non ne consentiva la comprensione, in quanto perveniva a conclusi oni dis cordanti, impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice, in relazione all'art.  360, n. 4, cod. proc. civ.. Ad avviso dei ricorrenti, i giudici di merito si erano, i nfatti, limitati a riportare per relatione m le argomentazioni del giudice di primo grado, a sua volta appiattitosi sulle difese delle convenute, face ndo riferimenti generic i alla documentazione prodotta, senza alcuna descrizione, e omettendo di svolgere una seria e logica ricognizione dei fatti rilevanti per la controversia, avevano ritenuto che, in assenz a di planimetrie allegate all'atto di cos tituzione della servitù, fosse cor retto verificare lo stato dei luoghi all'epoca, anziché tener conto di quale delle stradine esis tenti consentisse l'uso “c on ogni mezzo” della servitù, come previsto d all'atto stesso, e avevano riportato fedelmente parti degli scritti difensivi delle convenute, contenenti perfino gli errori materiali e logici in essi riportati, senza chiarire la reale estensione della servitù e i motivi per cui il passaggio verso il mappale 419 fosse inutile, benché insistessero su di esso le vasche biologiche e i fisti di gasolio necess itanti d i continue opere d i pulizia.  2. Co l secondo motivo, si lamenta la viol azione e/o falsa applicazione dell'art. 1051 cod. civ., nonché dell'art. 115 cod. proc. 5 di 17 civ., in relazione agli ar tt. 2697 e 1965 cod. civ. (travi samento della prova) quale omesso esame della sussistenza dei presupposti per la costituzione della servitù coattiva oggetto del procedimento, in rel azione all'art. 360, n. 3, cod. pr oc. civ., perché i giudici di merito, affermando che, ai fi ni dell'individuazione del la stradina, era necessario indagare su quale fosse lo stato dei luoghi all'epoca della pattuizione, riferendosi l'atto costitutivo e sclusivamente alla “attuale stradina”, e che i criteri di cui agli artt. 1064 e 1065 cod.  civ. andavano usati solo in caso di indetermi natezza del titolo , avevano negato che la servitù si estendesse dalla via pubblica al mappale 419, benché l'atto costit utivo avesse indiv iduato quest'ultimo come fondo dominante. I giudici non avev ano, poi, considerato che oggetto del procedimento era una servitù coattiva, nonostante la sua costituzione pattizia, per la quale non rilevava la sussistenza di opere permanenti, e che l'acc ertamento della sua estensione, come cristallizzata nel titolo costitutivo, doveva essere effettuata tenendo conto 1) della interclusione dei fondi dominanti, 2) del l'ubicazione dei fondi delle attrici, i quali c ircondavano interamente i propri, 3) della funzione della servitù di permettere l'accesso alla pubblica via ### da parte di tutti i mappali interclusi e 4) del soddisfacimento di una necessità e non di una utilità dei fondi do minanti, ciò che avrebbe dovuto ind urli ad individuare quale unico percorso quello che attraversava il mapp.  420 sub 3, che da sud cos teggia il lato ov est e il lato nord del mappale 189 sub 2.  3. Col terzo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1062 cod. civ., dell'art. 115 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2697 e 1965 c od. civ. (t ravisame nto della p rova), quale omesso esame ed errata applicazione dei presupposti della servitù per destinazi one del padre di famiglia, in relazio ne all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito 6 di 17 escluso, in subordine all'accertamento della costituzione pattizia di servitù coattiva nell'estensione dedotta dagli attori, la sussistenza dei requisiti per la costituzione della servitù, nell'estensione da essi dedotta, per destinazione del padre di famiglia. I ricorrenti, premesso che erano pacifici tanto la proprietà, in capo ad essi, dei fondi dominanti da prima del novembre 1983, quanto la divisione, intervenuta con atto notarile del 1983, col fratello ### dante causa delle convenute, hanno evidenziato come i giudici avessero valorizzato il tracciato successivo al 1983, stante la bassa qualità del rilievo aerofotogrammetrico del 1982, anziché tener conto della presenza di segni di passaggio lungo il lato nord del mappale 420 sub 3 fino al mappale 419 nell'anno 1983, quando fu redatto l'atto di divisione, e nel periodo temporale anteriore, e trascurato sia le produzioni attoree attestanti il loro passaggio sulla stradina pretesa prima e dopo la costituzione della servitù e l'utilizzo della stessa da parte della famig lia ### da tempo immemore, sia l'irrilevanza della scarsa evid enza del percorso successivamente alla costituzione della servitù, valendo all 'uopo la sua presenza in periodo antecedente, oltre ad avere errato allorché avevano escluso il requisito d ell'apparenz a, non rilevando la presenza attuale di opere visibili e il possesso nei termini indicati.  4. Col quarto motivo, si lamenta la violazione dell'art. 91 cod. proc.  civ. e dell'art. 92 cod. proc. civ., anche in relazione a ll'art. 112, cod. proc. civ. e dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. pr oc. civ ., p er avere i g iudici ritenuto gl i appellanti totalmente soccombenti e averli condannati alle spese di lite, senza considerare che era stato chiesto il riconoscimento del diritto di servitù nell'este nsione che, p artendo dalla pubblica v ia ### correva verso il mappale 420 sub 3 e giung eva al mappale 419 passando lungo il lato ovest e nord del mappale 189 sub 2, che le convenute avevano negato l'estensione della servitù 7 di 17 oltre lo spigolo sud ovest del mappale 189 sub 2, affermando che la real e estensione dell a servitù era limitata alla stradina che partiva dalla via pubb lica e si arre stava all'are a sud-est dell'abitazione di parte convenuta, e che il giudice aveva statuito l'estensione della servitù fino allo spigolo ovest del mapp. 189 sub 2, s icché vi era stata soc combenza re ciproca le gittimante la compensazione delle spese.  5. Co l quinto m otivo, infine, si lament a, in subordine a tutti i motivi, l'omessa valutazione di fatti storici decisivi risultanti dagli atti e documenti di causa, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano omesso di considerare che i fondi individuati c ome dominant i nell'a tto di divisione del 1983 fossero co mpletamente int erclusi, in quanto circondati interamente dal mappale 420 sub 3 delle convenute, che l'estensione della servitù di passaggio dovesse essere a favore di tutti i mappali d i prop rietà degli appell anti indicat i nella convenzione come dominanti e che, pertanto, il tracciato dovesse giungere non solo fino ai mappali 421 sub 1, 189 sub 1, 422 sub 1, 423 e 424, ma anche al 419, che su quest'ultimo mappale fosse stato ricavato nel 1993 un ripostiglio al di sotto del quale vi erano le vasche biologiche e per la condensa grassi, necessitanti di interventi periodici di pulizia, che negare l'estensione della servitù fino a tale vano avrebbe impedito lo svolgimento di dette attività, che il mappale 419 non avesse alcun accesso diretto al mappale 417, terreno agricolo sottoposto a coltivazione periodica, sicché per arrivarci bisognava passare att raverso il mapp. 420 sub 3 delle attrici, e che il percorso più breve dal mappale 419 alla pubblica via fosse il transito attraverso il mapp. 420 sub 3, che la s tradina pretesa fosse quella da sempre utilizzata negli anni per l'estensione dedotta anche prima della divisione del 1983 e che le controparti avessero risposto alla loro diffida del 2009 ammettendo l'esistenza 8 di 17 della servitù anche a favore del mapp. 419. ### i ricorrenti, se i giu dici avessero valutato tutte queste circostanze, avrebbero accertato che la servitù di passaggio costituita con atto notarile del 1983 avesse l'estensione da loro dedotta.  6. Il primo motivo è infondato. 
Si osserva, in proposito, come, dopo la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto i l sindacato di legit timità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, ###, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art.  132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizional e", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irri ducibile c ontraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprens ibile", e dunque di totale carenza di conside razione del la domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, i nvece indispensabile alla soluzione del caso concret o, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto s olo per o messo esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di dis cussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 5, 6/5/2020, 8487; Cass., Sez. 6 - 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass., Sez. 6 - 3, 20/11/2015, n. 23828; Cass., Sez. 2, 13/08/20 18, n. 20721; Cass., Sez. 3, 12/10/2017, n. 23940). 9 di 17 Nella specie, non è stato violato il cr iterio del “ minimo costituzionale”, avendo i giudici dato conto del fatto che, avendo lo stralcio divisionale del 1983 fatto riferimento alla “attuale stradina” sulla quale era costituita la servitù di passaggio “con ogni mezzo” compatibile con la stessa e non con “qualsiasi mezzo”, questa era stata corrett amente individuata, alla stregua della aerofotogrammetria del settembre 1982, su quella che, partendo dalla via pubbl ica via ### nnetta, arrivava all'area sud es t dei fabbricati, divenendo una corte a servizio della unità della p arte appellata e non quella che gravava sul mapp. 420, sub 3, sicché essa gravava su strada diversa da quella p retesa, che, all'epoca della sua costituz ione, il mappale 419 non aveva bisogno di accesso diretto all'esterno in quanto il ripostiglio con accesso solo dall'esterno era stato edificato successivamente, ossia nel 1993, e che la pre tesa si riferiva ad una servitù conve nzionale, co n conseguente irrilevanza delle attività svolte in periodo successivo.  7. Il secondo motivo è infondato. 
Occorre, innanzitutto, osservar e come il principio second o cui i diritti reali, in quanto diritti assoluti, appartengono al la categoria dei diritti c.d. autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, sicché da un lato l'attore può mutare titolo della domanda senza incorrere nelle preclusioni della modifica della causa petendi, dall'altro il giudice può accog liere il petitum in base ad un titolo diverso da quello dedotto senza violare il principio della domanda di cui all'art. 112 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 2, 23/8/2019, n. 21641; Cass., Sez. 2, 24/11/2010, n. 23851; Cass., Sez. 2, 07/07/1999, n. 7078) , va reso comp atibile con la struttura de l giudizio di cassazione, il quale non consente nuove o diverse indagini di fatto, neppure sulla base di elementi già presenti in atti (Cass., Sez.  6 - 2, 10/05/2013, n. 11211). 10 di 17 Orbene, se è vero c he le serv itù conv enzionali non sempr e si identificano con quelle volontarie, giacché anche le servitù coattive possono essere costit uite mediante contratto ( arg. ex art. 1032 cod. civ.) e non cessano, solo per questo, di essere coattive e di essere soggette al re lativo regime giuridico (Cass., Sez. 2, 22/06/1962, n. 1613; Cass., Sez. 2, 21 /12/2012, n. 23839), è altrettanto vero che, per la sua cos tituzione, deve ri correre l a condizione della interclusione del fondo, nel senso che questo non deve avere uscit a sulla strada pubbli ca o non deve pot ersela procurare senza eccessivo dispendio o disagio, mentre, laddove un immobile non sia intercluso, ma il suo accesso alla via pubblica sia inadatto o insufficiente ai rel ativi bisogni e non possa essere ampliato, si verte in ip otesi di passaggio coatto, che p uò esse re disposto officio iudicis, ex art. 1052 cod. civ.. In quest'ultimo caso, però, ove l'accesso alla via pubblica già avvenga in forza di servitù volontaria su altro fondo, la c ostituz ione della servit ù prevista dall'art. 1052 cod. civ. è condizionata, oltre al rispetto dei requisiti predetti, alla rispondenza alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, s enza compromet tere analoghe utilizzazioni di quello servente, e la ricorrenza di tale requisito deve essere valutata con riguardo allo stato attuale dei terreni ed alle effettive possibilità di un loro più ampio o migliore impiego (Cass., Sez. 2, 14/6/2017, n. 14788). 
Nella specie, i giudici di merito hanno però d el tutto escluso, in fatto, il requi sito dell a interclusione, affermando che gli immobili dominanti erano liberamente e facilmente accessibili da parte degli appellanti sia dal lato sud attraverso la pubblica via, la stradina di accesso (servitù non cont estata) e il percorso pos to ad e st del mappale n. 420, sia da est, attraverso la capezzagna insistente sul mappale 417 di propriet à dell'a ppellante, p ercorsi questi non contestati dai medesimi, che si erano limitati ad affermare che il 11 di 17 percorso sul mapp. 417 era una stradina percorribile solo a piedi, circostanza questa smentita dalle fotografie prodotte, e che quello a sud non era stato più utilizzato dal 2016. 
Da ciò consegue l'infondatezza della censura. 
Quanto alla valutaz ione del t itolo, si osserva come, a me nte dell'art. 1063 cod. civ., “l'estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in m ancanza, dalle s eguenti disposizioni”, norma alla cui stregua va letta anche la prima parte dell'art. 1065 cod. civ., secondo cui “colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso”. 
Ciò significa che, come già affermato da questa Corte, l'estensione e le modalità di esercizio della servi tù devono e ssere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte rego latrice primaria del dir itto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dall a loro naturale d estinazione, element i tutti formativi e caratterizzanti l'utilitas legittimante la costituzione della servi tù, mentre il ricorso ai precetti sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 cod. civ. è possibile solo quando il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici, ossia quando la convenzione non consenta di dirimere i dubbi al riguardo (Cass., Sez. 2, 9/8/2018, n. 20696; Cass., Sez. 2, 23/3/2017, 7564; Cass., Sez. 2, 12/1/2015, n. 216; Cass., Sez. 2, 11/6/2010, n. 14088). 
Gli artt. 1063, 1064 e 1065 cod. civ. contem plano, infatti , una graduatoria delle fonti regol atrici dell'estensione e dell'esercizio delle servitù, nel senso che il riferimento primario è costituito dal titolo, da interpretarsi secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss.  cod. civ., mentre i precetti dettati dai successivi art. 1064 e 1065 cod. civ. riv estono caratter e meramente sussidiario e posso no 12 di 17 trovare applicazione sol tanto quando il titolo manifesti lacune o imprecisioni non superabili mediante l'impiego dei generali criteri ermeneutici (Cass., Sez. 2, 11/6/2018, n. 15 046; Cass., Sez. 2, 23/3/2017, n. 7564; Cass., Sez. 2, 12/1/2015, n. 216; Cass., 2, 16/8/2012, n. 14546; Cass., Sez. 2, 6/2/2009, n. 3030; Cass., Sez. 2, 10/5/20 04, n. 8853; Cass., Sez. 2, 7/6/2002, n. 8261; Cass., Sez. 2, 7/8/19 95, n. 8643; Cas s., Sez. 2, 18/8/1981, 4662). 
Soltanto in tal caso il giudic e è tenuto a ricorrere al criteri o oggettivo del c.d. minimo mezzo di cui all'art. 1064 cod. civ., ossia del contempe ramento delle esigenze del fondo dominante con i l minore aggravio del fondo servente (c.d. minimo mezzo; cfr.  , Sez. 2, 20/7/1991, n. 8122; Cass., Sez. 2, 7/5/1987, n. 4238; Cass., Sez. 2, 10/6/1982, n. 3524), o alla regola di cui all'art. 1064 cod. civ., secondo cui “il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne”, la quale include nel suo contenuto anche quelle facoltà accessorie (c.d. adminicula servitutis) che rientrano nel contenut o unitario della servitù, cui corrisponde, dal lato passivo, un pati del proprie tario del fondo servente, e che, pur variabili per il contenuto in quanto funzionali al tipo di servitù e alle relative esigenze concrete , sono prive di autonoma esis tenza, siccome estranee agli elem enti strutturali e all'espli cazione del vincolo (Cass., Sez. 2, 28/5/1979, n. 3097), senza dar luogo perciò ad autonoma servitù e senza perdersi o estinguersi se non insieme con la servitù alla quale ineriscono (Cass., Sez. 6-2, 30/7/2020, 16322; Cass., Sez. 2, 17/11/1979, n. 5983). 
Tutti questi c riteri e, più in gener ale, l'interpretazione del ti tolo convenzionale costitutivo della servitù, consistente nella ricerca e individuazione della volontà dei contraent i, determina un apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. U, 13/2/2024, n. 3925), interpretazione che, nella specie, è 13 di 17 stata operata dai giudici di merito, senza che possa in questa sede criticarsi il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, il quale non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.  proc. civ. (che at tribuisce ril ievo all'omes so esame di un fatto storico, principale o sec ondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. c iv. - dà ril ievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., Sez. 1, 26/9/2018, n. 23153; Cass., Sez. 3, 10/6/2016, n. 11892), sia perché la contestazione della persuasivit à del ragionamento del giudice di me rito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione dell e risulta nze processuali e la ricostruzione della fattispecie concreta operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (ex plurimis Cass., Sez. 1, 6/11/2023, n. ###; Cass., Sez. 5, 15/5/2018, n. 11863, Cass., Sez. 6-5, 7/12/2017, 29404; Cass., Sez. 1, 2/8/2016, n. 16056), come invece accaduto nella specie.  8. Il terzo motivo è parimenti infondato. 
Ferme restando le c onsiderazioni che preced ono, occor re ulteriormente osservare come la violazio ne del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configuri unicamente nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l'onere della prova ad una parte 14 di 17 diversa da quella che ne e ra gravat a in applicazione di detta norma, non anche quand o il r icorrente intenda lamentare che, a causa di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia r itenuto erroneamente che la parte onerata avesse asso lto tale onere, mentre la violazione dell'art.  115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressam ente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il me desimo, nel valutare le prove proposte da lle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055). 
Nella specie, i giudici di merito hanno escluso che potesse ravvisarsi l'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia della rivendicata servitù, affermando che non sussistessero i pre supposti per l'accoglimento della dom anda anche per tit oli diversi da quelli dedotti in giu dizio dagli attori, s enza violare i principi sopra esposti e che il passaggio rivendicato mancasse del requisito dell'apparenza previs to dall'art. 1061 cod. civ., stante l'assenza di opere visibili e permanenti, e non fosse dimostrato il possesso ultraventennale.  9. Il quinto motivo è, invece, inammissibile. 
Nell'ipotesi di c.d. «doppia conforme» , prevista dall'art. 348 -ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applic abile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. 22 g iug no 2012, n. 83, conv ertito, co n modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 , n. 134, ai giudi zi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiest a la notificazione dal giorno 11 settem bre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art . 360, primo comma, n. 5, cod. pr oc. civ. (nel testo 15 di 17 riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve, infatti, indicare le ragioni di fatto poste a base, risp ettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigett o dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte, Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26860; Cass., Sez. 5, 11/05/2018, n. 11439; Cass., sez. 1, 22/ 12/2016, n. 26774; Cas s., sez. L., 06/08/2019, n. 20994). 
Non avendo i ricorrenti adempiuto nella specie a tale incombente, ne deriva, sotto questo profilo, l'inammissibilità della censura.  10. Il quarto motivo è, infine, infondato. 
In tem a di condanna alle spese pro cessuali, il pr incipio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagame nto del le spese stesse. Con riferime nto al regolamento delle spese, il sindac ato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad acc ertare che non risulti violato il pr incipio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere d iscrezional e del giudice di merit o, sia la valutazione dell'opportunità d i compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipot esi di soccombe nza reciproca, q uanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle t abelle vigenti (Cass,, ### 1, 4/8/2017, 19613). 
Nella specie, la Corte d'### ha corre ttamente applicato il principio della soccombenza, avendo respinto il gravame proposto dagli odierni ricorrenti, sicché non sussiste la violazione lamentata.  11. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sens i dell'art. 380-bis cod. pro c. civ., vanno app licati - come 16 di 17 previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. - il terzo e il quarto comma dell'art. 96 cod. proc.  civ., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui i n dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende.  12. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.  P.Q.M.   La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favor e della parte cont roricorrente, del le spese del gi udizio di legittimità, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì il ricorrente, ai se nsi dell'art. 96 cod. proc. civ ., al p agamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore liquidata in € 2.000,00, nonché al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara la sussistenza de i pres upposti processuali per il versamento, da parte della ricor rente, d i un ulteriore imp orto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 7/11/2024.  ### 17 di 17  

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Pirari Valeria

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 26318/2025 del 29-09-2025

... per a vere la sentenza compensato integralmente le spese di lite e diviso in modo paritario le spese di ### 10 di 11 Anche questo motivo è infondato, non essend o stata violata dalla pronunc ia di compensazione delle spese contestata la norma dell'art.1483 co 2 c.c., richiamata dall'art.1484 Il diritto a l rimborso delle spese è dispo sto a favore del compratore anc he parzialmente evitto e a carico del venditore per le “spese che egli [il compratore] abbia fat to per la den unzia della li te e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore” -così l'art.1483 co 2 c.c.- Ha condivisibi lmente evidenziato la Corte di Cassazione nell a sentenza n.18829/2023 che “La formula letterale della norma menziona, più esattamente, le somme rimborsate all'attore e le spese fatte dal compratore “per la denunzia della lite”. Ma il fondamento della pretesa di rimborso non consente di escludere dal diritto al rimborso le spese fatte per la lite stessa, trattandosi di un effetto dannoso tipicamente conseguente all'inadempimento dell'impegno traslativo. Questa Corte ha, sul punto, affermato (v. Cass., n. 21625 del 12 ottobre 2009) che in caso di evizione parziale, qualora sia accertat o il fatto (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27404/2020 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliata in ### 141, presso lo studio dell'avvocato ### GIANNANTONIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ### -ricorrente contro ### rappresentato dal procuratore generale ### e ### quali eredi di ### LIZZANO, elettivamente domiciliati in ### 115, presso lo studio dell'avvocata ### rappresentati e difesi dall'avvocato ### -controricorrenti, ricorrenti incidentali avverso la ### di CORTE D'### n. 2075/2019 depositata il ###. 
Udita la relazion e della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05 /2025 dal ### sentiti il ### dott. ### che ha chiesto il rigetto sia del ricorso principale, sia del ricorso incidentale, e i difensori delle parti presenti, avv. ### per ### s.r.l., in liquidazione, e avv. ### per gli eredi di ### di ### che hanno richiamato le tesi difensive già svolte.  ### vicende che hanno portato a l sorgere del pre sente contenzioso si possono riassumere, in fatto, come segue: in data ### era stato concluso un contratto di compravendita immobiliare tra ### di ### quale venditrice, e ### s.r.l., quale acquirente, avente ad oggetto un appezzamento di terreno di 175.000 mq sito in ### confinante a ovest con il ### la società era rappresentata da due amministratori, uno dei quali era la stessa venditrice, pure socia; nella stessa data dell'atto pubblico le parti avevano redatto una scrittura privata nella qua le intervenivano sull'estensione dell'area compravenduta e sul prezzo; nel 1983 il ### aveva introdotto una causa, alla quale aveva partecipato anch e ### di ### 2 di 11 rivendicando la proprietà di circa 82.000 mq, ricompresi secondo la compravendita del 1973 nel terreno ceduto; l'az ione di rivendica, respinta con sentenza del Tribunale di Lamezi a T erme nel 1986, era stata accolt a all'esito della propo sta impugnazione con sentenza n.549/2004, passata in giudi cato il ###, dalla Corte d'Appello di Catanzaro che, dopo una c omplessa istruttoria articolatasi in diverse consulenze tecniche d'ufficio, aveva accertato la proprietà dell'### del ### sull'immobile di mq 82.000 rivendicato.  ### s.r.l. a veva quindi introdotto la pre sente contro versia nei confronti della vendit rice lamentando l'evizione parz iale dell'immobile compravenduto, con richiesta di restituzione del prezzo pagato per la parte evitta e di risarcimento di tutti i danni subiti. ### di ### (deceduta in corso di causa e per ella, ora, gli eredi) si era costituita facendo valere la scrittura privata coeva all'atto, attestante nella sua prospettazione difensiva la simulazione relativa dello stesso quanto ad estensione e prezzo, indicata la prima nell'atto pubblico in misura superiore a l reale ma pagata in relazione alla minor estensione ef fettiva risultante dalla scrittura; la convenuta aveva quindi chiesto il pagamento del residuo dovutole, da calcolare in base alle indicazioni della scrittura privata e da compensare con il c redito eventual e della controparte c onseguente all'evizione. ### s.r.l. aveva eccepito la prescrizione delle pretese di controparte correlate alla prospettata simulazione. Nel c orso del giudizio di primo grado i l Tribunale di ### aveva pronunciato ordinanza-ingiunzione in data ###, con la quale avev a ingiunto alla convenuta il paga mento di € 45.715,00 a titolo di restituzione di parte del prezzo versato e, all'esito, accolte l'eccezione di prescrizione in re lazione alla prospetta ta simulazione e la domanda risarcit oria della società attrice, aveva infine condannato la venditrice, e per lei gli eredi, a pagare a titolo di risarcimento del danno l'importo di € 786.701,51, respingendo tutte le altre domande ed eccezioni proposte. 
Proposta impugnazione da ### e ### liano ### , eredi di ### di ### all'esito del giudizio di appello, per quanto ancora interessa, la Corte d'### llo di ### aveva : -confermato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione quanto alle prete se c orrelate dalle appellanti all a prospettata simulazione; -preso atto dell'evizione definitivamente accertata, con la precisazione che la superficie evitta era stata edificata per circa 9.000 mq sui mq 82.000 circa da restituire al ### -riconosciuto il diritto della società alla restituzione del prezzo corrispondente alla parte di terreno evitta, corrispondente all'importo di € 45.715,00 già ric onosciuto in primo gra do c on ordinanz a- ingiunzione (pur non richiamata nella sentenza); -riconosciuto il diritto di ### s.r.l. al risarcimento del danno da interesse negativo, ridotto al prezzo richiesto dal ### per la cessione, previa sdemanializzazione, di parte dell'area da retrocedergli corr ispondente alla porzione di essa già edificata dalla società (€ 175.920,00, oltre accessori, a fronte del maggior importo riconosciuto dal primo Giudice, che aveva tenuto conto anche delle spese di edificazione); il CTU aveva infatti accertato che dei metri quadrati evitti, cica 9000 mq erano stati edificati e, su questi, vi era stata la proposta di un accordo transattivo da parte del ### con richiesta di pagamento di € 175.920,00, che dalle risulta nze processuali, comprensive del comportamento difensivo della società, si considerava andato a buon fine o comunque in via di definizione; il danno subito da ### s.r.l. doveva c omunque esser e limitato all'importo indi cato perc hè, ove l'accordo non si fosse perfezionato, sarebbe ricorsa l'ipotesi di cui all'at.1227 co 2 c.c. (la transazione proposta non sarebbe rientrata tra le attività gravose o eccezionali o tali da c omportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici esulanti dall'or dinaria 3 di 11 diligenza), eccezione da considerare tempestivamente formulata; -respinto la rinnovata richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante sul presupposto che vi fosse la prova della mancanza di colpa della venditrice idonea a superare la contraria presunzione ex art.1218 c.c., rilevando al riguardo che il fatto che la società fosse pienamente a conoscenza della questione della delimitazione del demanio fin dalla stipula emergeva da una serie di circostanze, e cioè: nella compravendita del 1973 vi era alla fine un articolo aggiunto del se guente contenuto: “I c ompratori e la venditrice dichiarano di essere a conoscenza della linea di demarcazione di confine indicata dal ### e di tanto si è tenuto conto nella pattuizione del prezzo”; da ciò emergeva che la società acquirente era a conoscenza della questione della delimitazione demaniale interessante il terreno compravenduto e la circostanza trovava conferma nel fatto che la venditrice era anche coamministratrice e socia della società acquirente; dalla memoria ex art.183 c.p.c. della convenuta, emerge il fatto, non contestato specificamente, che la società ha avuto conoscenza dell'evizione fin dal 1982 quando due soc i della C alabro ### ist s.r.l. furono sot toposti a procedimento penale per occ upazione abusiva di suolo demaniale, conclusosi favorevolmente per loro; il ### ave va proceduto ad una re ttifica catastale con intestazione a sé della parte di terreni in contestazione nel 1981 e, in risposta, ### s.r.l. aveva nel giugno 1982 richiesto all'### di ### il riconoscime nto della proprietà dei suoi danti causa sull'area con le conseguenti rettifiche catastali ; l'edificazione di mq 9.000 sull'area e vitta è stata iniziata nel gennaio 1982 ed ha interessato il periodo 1982/1985; -del resto, non risulta che Ca labro ### s.r.l. nelle circostanze descritte tempora lmente successive alla stipula abbia sollevato lamentele in ordine ad una possibile evizione; -non si può opporre neppure che si sarebbe formato il giudicato sulla pretesa buona fede della so cietà, per l'intervenuto rigett o della domanda risarcitori a proposta dall'### poiché ciò era avvenuto nei soli rapporti tra quest'ultima e la società con la precisazione, nella sentenza n.549/2004, che l'arbitraria occupazione del terreno “la cui demanialità viene riconosciuta nella presente sentenza” era stata accertata “sulla base di difficoltose indagini tecniche”; del resto nella stipula del 1973 la venditrice aveva messo al corrente la società “della linea di demarcazione di confine indicata dal ### Marittimo”. 
Avverso la senten za della Corte d'### di Catanza ro ha proposto ricorso pe r cassazione ### s.r.l. affidandolo ad otto motivi.  ### e ### hanno depositato controricorso e proposto ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo.  ### ha depositato requisitoria scritta e, in pubblica udienza, ha reiterato la richiesta di rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale. 
I dife nsori della ricorrente e dei controricorrenti -ricorrenti incidentali, presenti all'udienza, hanno richiamato le difese già svolte.  RAGIONI DELLA DECISIONE Si premette che non è questione sul fatto che ### s.r.l. abbia subito l'evizione parziale de l terreno compravenduto il ### per una parte corrispondente a mq 82.000,00, riconosciuta di proprietà del ### con sentenza n.459/2005, passata in giudic ato, de lla Corte d'### o di C atanzaro. 
Nemmeno è in contestazione il riconosciut o dirit to della società alla restituzione della parte di prezzo pagato in relazione alla porzione di terreno evitta, quantificata in € 45.720,00. 
I motivi di ricorso principale proposti contestano per vari profili la decisione della Corte d'### in ordine all'identificazione e alla quantificazione dei danni, che si 4 di 11 affermano essere stati subiti dalla società ricorrente anche per il lucro cessante e comunque in misura molto maggiore del liquidato.   1. C on il primo moti vo ### s.r.l. lamenta la violazione degli artt.115 e 112, in relazione all'art.360 n.4 c.p.c. per avere la Corte territoriale posto a fondamento della decisione un fatto (la stipula del contratto con l'### del demanio) non allegato e non provato da alcuna parte. 
La Corte di merito avrebbe da to per avvenuta la stipula della transazione con il ### -che avrebbe dovuto essere provata per iscritto-, in concreto mai intervenuta, che avrebbe avuto ad oggetto la cessione alla ricorrente della porzione di terreno evitta già edificata; la conclusione del contratto indicato non sarebbe mai stata neppure allegata dalle parti e quindi la Corte, in base al disposto dell'art.115 c.p.c., non avrebbe potuto darla per avvenuta; sarebbe stato violato pure il disposto dell'art.112 c.p.c. perché, decidendo su un'allegazione mai proposta dalla venditrice, la Corte d'### si sarebbe sostituita ad essa nel prospettare un fatto modificativo del diritto fatto valere dal compratore.   2. Con il secondo motivo, la ricorrente prospetta la falsa applicazione dell'art.1227 co 2 c.c ., in re lazione all'art.360 c o 1 n.3 c.p.c., e motivazione apparente in violazione dell'art.132 co 2 n.4 c.p.c. in relazione all'art.360 co 1 n.4 c.p.c. per avere la sentenza gravata applicato la norma ad una fattispecie che non ne presentava gli elementi costitutivi (condotta gravosa e non discrezionale del creditore) ### la Corte d'### s.r.l. avrebbe potuto concludere il contratto con il ### con la semplice adesione alla proposta ricevuta, con la conseguenza che la ricorrente, in a ssenza di consenso e quindi pe r mancata conclusione dell'accordo per sua responsabilità, non potrebbe avere il risarcimento di un da nno superiore a lla somma che il De manio le aveva proposto di pa gare, in pretesa applicazione del disposto dell'art.1227 co 2 c.c. La Corte avrebbe a tal fine tenuto c onto solo della proposta de l demanio, senza consider are che per la sdemanializzazione dell'area avrebbe dovuto intervenire e consentire la ### di P orto, e senza in alcun modo mot ivare la pretesa insussistenza dei caratteri generali di gravosità o eccezionalità.   I due motivi di ricorso illustrati si esaminano unitariamente, perché colpiscono le due ragioni alternative sulla cui base la Corte di merito ha ridotto l'importo del risarcimento del danno da interesse negativo liquidato in primo grado, limitandolo a quanto ### o ### s.r.l. avrebbe dovuto pa gare al ### per mantenere/acquisire la proprietà della porzione di area evitta già edificata, e debbono essere respinti. 
La Corte d'### di ### non dà propriamente per già avvenuto l'accordo transattivo tra la società ricorrente e il ### comportante l'acquisto, da parte della prima, dell'area evitta edificata -previa sua sdemanializzazionema desume, anche dalla posizione difensiva della ricorrente, che l'accordo, seriamente proposto, se non già concluso lo sarebbe verosimilmente stato, identificando quindi l'interesse negativo nell'esborso da sostenere per il riacquisto. 
La Corte di merito fonda detta valutazione su elementi emergenti dagli atti di parte del giudizio di primo grado, volti a dimostrare l'esistenza di trattative in tal senso, senza valorizzare il fatto che in appello (comparsa di costituzione in appello, della quale sono riportati in ricorso i passaggi che escludono l'intervento dell'accordo con il #### s.r.l. aveva negato che l'accordo fosse in concreto intervenuto; nemmeno la venditrice aveva mai alle gato l' effettivo intervento dell'accordo, preso a riferimento, per le tratt ative in c orso, quale criterio per la quantificazione del danno. 5 di 11 Appare dubbio che dalla pendenza delle trattative si possa dedurre che la transazione si sa rebbe comunque conclusa, perc hé una tale c onclusione non appar e consequenziale e si fonda su valutazioni logiche di c onvenienza per la società ricorrente più che su concreti elementi indiziari -la questione della forma, necessaria ad probationem per la transazione, non appare invece di per sé rilevante, perchè nel giudizio l'esistenza o meno del contratto viene in rilievo solo in via di fatto, ai fini della quantificazione d el danno correlato alla subita evizione-: si dev e peraltro rilevare una potenziale contraddizione tra le argomentazioni a sostegno del primo motivo di ric orso e la richiesta , articolata c on il terz o motivo di ricorso pur subordinato al rigetto dei primi due, di rimborso delle “spese accessorie sostenute per l'acquisto del fondo (notaril i, imposte, tec niche, amministra tive relative alla sdemanializzazione)”, che presuppone necessariamente l'effettuazione concreta delle spese indicate. 
Non appare necessario, comunque, un approfondimento della questione, essendo da sola suff iciente a giustificare la decisione, in modo assorbente, in ordine all'individuazione della misura del danno da interesse negativo subito da ### s.r.l., la seconda ratio decidendi fatta valere dalla Corte di merito, previo rilievo che “alla medesima conclusione dovrebbe, comunque, pervenirsi nel caso in cui, invece, si ritenga che la transazione non sia andata a buon fine”. 
La Corte di merito fa riferimento al disposto dell'art.1227 co 2 c.c., di cui accerta la tempestiva allegazione (senza rilievi critici in questa sede), rilevando come sarebbe emerso dagli a tti che la conclusione dell'accordo dipendeva dalla scelt a dell'acquirente evitta e che il versamento del prezzo richiesto sarebbe stato per essa un impegno non rientrante tra le “attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici che esulano quindi dall'ordinaria diligenza”. 
La ricorrente valorizza il fatto che per procedere all'accordo sarebbe stata invece necessaria la sdemanializzazione dell'area coinvolgente la ### di ### il fatto che essa aveva dovuto fermare la realiz zazione del progetto iniziale di edificazione turistica a metà degli anni ‘80, concluso solo per un quarto, perdendo a metà degli anni '90 il finanziamento pubblico che aveva ricevuto, il fatto che era stata destinataria di numerosissime iniziative giudiziarie da parte dei terzi acquirenti, a loro volta evitti, il fatto che la venditrice, pur richiesta, non aveva dato disponibilità a sostenere l'esborso, il fatto che dopo la sentenza n.549/2004, impossibilitata a far fronte alle richieste dei terzi compratori, aveva posto in essere nel 2006 la fase di liquidazione: da tutto c iò deriverebbe , secondo C alabro ### s.r.l., che l'impegno di pagare il prezzo richiesto dal ### non si poteva affatto considerare poco gravoso ai fini dell'applicazione del disposto dell'art.1227 co 2 Si rileva peraltro che, anc he tenendo conto delle circostanze evidenz iate dalla ricorrente, le conseguenze risarc itorie dell'evizione a carico della ricorrente n ei rapporti con i terzi acq uirenti possono essere lette come un motivo che avrebbe dovuto favorire il perseguimento e la conclusione in tempi rapidi dell'accordo con il ### per l'acquisto dell'area evitta -cfr. la sentenza, a pag.31/32, che riporta le difese di ### ist s.r.l. riguardanti anche que sto profiloe che, comunque, l'importo richiesto dal ### era, di per sé, oggettivamente contenuto rispetto alle proporzioni de ll'impegno edificatorio che C alabro ### s.r.l. -società di capitaliaveva progettato con una verosimile previsione di spesa congruente a monte, e cominciato a realizzare; la ricorrente nemmeno correla concretamente l'interruzione dell'edificazione e la perdita del finanziamento all'evizione subita, riguardante comunque solo una parte del terreno acquistato nel 1973, parte in relazione alla quale poteva rendersi conto quantomeno dal 1981 -con 6 di 11 la rettificazione catastale operata da parte del ###, che avrebbero potuto esserci contestazioni sulla proprietà. 
Non a ppaiono pertanto sussistenti violazioni nell'applicazione del disposto dell'art.1227 co 2 c.c. -come interpr etato dalla giurisprudenza di legittimità : Cass. N.25750/2018: “###. 1227, comma 2, c.c., escludendo il risarcimento per il danno c he il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, impone a quest'ulti mo una c ondotta attiva, espressione dell' obbligo ge nerale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell'altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell'ambito de ll'ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o ril evanti sacrifici”; Cass.n. 22352/2021- da parte della Corte d'### di ### la quale ha dato una motivazione effettiva, logica e non contraddittoria idonea a costituire quel nucleo minimo richiesto ex art.111 Cost.: la rivalutazione nel merito della correttezza e sufficienza del percorso argomentativo seguito dalla Corte d'### nell'interpretazione e verifica, tipicamente meritali, delle emergenze istruttorie esula invece dai limiti imposti al vaglio di legittimità che questa Corte deve operare -cfr., in proposito, Cass. N.3319/2020, secondo la quale “In tem a di risarcime nto del danno, l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. - che esclude il risarcimento in relazione ai danni che il creditore (o il danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza - integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sot tratta al sindacato di legit timità, se sorretta da congrua motivazione”: è in termini Cass. N.16484/2017-.   3. C on il terzo motivo la società ricorrente afferma la falsa appli caz ione degli art.1479 co 2 e 1483 co 2 c.c., rilevanti ex art.360 co 1 n.3 c.p.c., per avere la sentenza erroneamente escluso le voci di danno rientranti nel risarc imento della lesione dell'interesse negativo. 
La censura -subordinata al rigetto delle prime duesi fonda sulla considerazione che l'interesse negativo dev e comprendere anche le spese e i pagamenti f atti per il contratto e quanto la società abbia dovuto rimborsare a terzi: non quindi le sole spese di riacquisto ma tutte le spese notarili, le spese di trasferimento a terzi, le spese legali per le azioni intentate dai terzi acquirenti per evizione totale, nonché tutte le spese accessorie per la sdemanializzazione dell'area e il risarcimento danni ulteriori. 
La società ricorrente non considera correttamente il contenuto delle norme richiamate e il limite della loro applicazione in ipotesi di evizione parziale.  ###.1479 c.c. disciplina l'ipotesi in cui, in caso di vendita di cosa altrui (art.1478 c.c.) il compratore abbia in buona fede ignorato, al momento della conclusione del contratto, che il bene compravenduto non era di proprietà del venditore: se questi non gliene abbia nel frattempo procurato la proprietà, il compratore in buona fede può chiedere la risoluzione del contratto e i rimborsi e il risarcimento del danno sono in tal c aso regolati dai commi successivi della norma -che fa salvo, quanto al risarcimento dei danni, l'art.1223 c.c.-. ###.1480 c.c., disciplinante la vendita di cosa parzialmente altrui, fa riferimento al risarcimento del danno secondo il disposto dell'art.1479 c.c. per la sola ipotesi in cui la parz iale proprietà altrui della c osa compravenduta giustifichi la risoluzione del contratto concluso perché, “secondo le circostanze”, il compratore non avrebbe acquistato la cosa senza la parte evitta. 
Nel caso di specie il contratto di compravendita non è stato risolto per la parziale altruità del terreno compravenduto ma è stato ridotto il prezzo concordato (nella misura, ormai incontesta ta, di € 45.720,00): il danno, in questa ipotesi, segue le ordinarie regole di allegazione e prova. 7 di 11 ###.1483 c.c. discipl ina le conseguenze dell'e vizione totale e non è quindi confacente al caso di specie.  ###.1484 c.c., per l'evizione parziale, rimanda alle disposizioni dettate dall'art.1480 c.c., che sono nei termini sopra esposti, e alle disposizioni dell'art.1483 comma 2 c.c., che prevede che il venditore “deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fat to per la den uncia della li te e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore”. 
Quest'ultimo richiamo operato all'art.1483 co 2 c.c. limita le spese rimborsabili in caso di evizione parziale a quelle descritte: non comprende tutte le spese sostenute e, in particolare, non richiama le spese sostenute per il risarcimento del danno ai terzi compratori, né le “spese accessorie sost enute per l'acquisto del fondo (notarili, imposte, tecniche, amministrative relative alla sdemanializzazione)”. 
La ricorrente lamenta pertanto il mancato riconoscimento, come interesse negativo risarcibile, di spese il c ui rimborso, in concreto, non è ne cessariamente consequenziale all'evizione parziale. 
La violazione di legge prospettata dalla società ricorrente con il motivo in esame pertanto non sussiste.   4. Il quarto profilo di critica propone la violazione art.1479 co 3 c.c., per avere la sentenza escluso la colpa del venditore nonostante l'espressa garanzia di libertà del bene rilasciata in sede contrattuale da parte venditrice. 
La Corte di merito non avrebbe considerato che la ricognizione della colpa o mala fede della p arte venditrice non avr ebbe dovuto prescindere dall a verifica della presenza di un'espressa gara nzia, nel negozio giuridico, di libertà dell'immobil e ceduto e dall'esame del rilievo che assumerebbe detta clausola pattizia, rafforzativa dell'obbligo di legge. La se ntenza impugnata non d arebbe inve ce conto dell'effettuazione di detta verifica, neanche per escluderne la rilevanza, nonostante la ricorrente avesse evidenziato e specificamente ribadito con l'appello incidentale che “l'intero fondo era stato alienato con espressa assunzione … di tutte le maggiori garanzie di legge, pe r franco e libero da ce nsi, ipoteche ed altri gr avami”, e nonostante risultasse la conoscenza de lla prete sa del ### da parte della venditrice fin dal 1970/1971.   5. Il quinto motivo di doglianza prospetta la violazione degli art.115 co 1, 112 c.p.c in relazione all'art.360 n.4 c.p.c., per avere la Corte territoriale posto a fondamento della decisione un fatto (l'informativa al compratore) non allegato e non provato dalle parti; violazione dell'art.1363 c.c., in relazione all'art.360 co 1 n.3 c.p.c., per avere la sentenza interpretato l'“articolo aggiunto” del rogito di vendita in maniera avulsa dal contratto, con motivazione apparente in violazione dell'art.132 co 2 n.4 c.p.c. in relazione all'art.360 co 1 n.4 c.p.c.; ### la ricorrente, non si capirebbe da dove la Corte di merito abbia desunto che l'acquirente conosceva la situazione di contrasto con il ### ritenendo sussistente un fatto che nemmeno la controparte avrebbe allegato; il riferimento al confine demaniale contenuto nell'atto non rileverebbe , perchè non potrebbe comportare affatto che fosse anche noto che detto confine era all'interno dell'area compravenduta. La sentenza si discosterebbe pure dai canoni legali dell'art.1363 c.c., date le dimensioni indicate per il terreno e la dichiarazione di libertà dello stesso contenuta nell'atto: in sostanza, le clausole del contratto non sarebbero state lette in relazione tra loro.   6. Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt.1394, 1395 e 2391 c.c. in relazione art.360 co 1 n.3 c.p.c. e motivazione apparente in violazione dell'art.132 co 2 n.4 c.p.c. in relazione all'art.360 co 1 n.4 c.p.c., per aver 8 di 11 la se ntenza equiparato la conoscenza personale della ### a di ### partecipante al rogito di vendita sia come venditrice che come amministratrice della società acquirente, all'informativa sull'altruità del bene compravenduto. 
Non avrebbe potuto essere valorizzato, secondo la ricorrente, per escludere la colpa il fatto che la venditrice partecipò all'atto anche quale amministratrice di ### s.r.l., perché questa circostanza confermerebbe invece l'esistenza della colpa, presunta dall'aver agito in conflitto di interessi non escluso dalla presenza di un altro amministratore per la società.   7. I l settimo mot ivo colpisce la decisione per violaz ione dell'art.2909 c.c. in relazione all'art.360 co 1 n.3 c.p.c. e motivazione apparente o perplessa in violazione dell'art.132 co 2 n.4 c.p.c. in relazione all'art.360 co 1 n.4 c.p.c., per aver la sentenza escluso la rilevanza di giudicato esterno formatosi sulla buona fede del compratore e ritenuto che lo stesso sarebbe stato in buona fede verso l'### del ### ma sarebbe stato informato dall a ve nditrice della linea di demarcazione del confine indicata dall'### demaniale. 
La buona fede dell'acquirente risulterebbe, secondo ### s.r.l., dal giudicato esterno costituito dalla sentenza n.549/2004, che non potrebbe essere limitato, come vorrebbe la Corte di merito, ai rapporti tra la società e il ### I quattro motivi sintetizzati sopra si esaminano congiuntamente, perché esaminano, sotto diversi profili, questioni a naloghe che prospett ano, con più censu re ognuna delle quali è pe raltro autonomamente leggibile nelle argomentazioni svolte e riferibile alle specifiche ipotesi dell'art.360 co 1 c.p.c. indicate, sia sotto il profilo della violazione di legge , sia sotto il profilo della viola zione dell'obbligo motivazionale configurata come rilevante ex artt.132 co 2 n.4 e 360 co 1 n.4 c.p.c. 
Si deve prima di tutto escludere che si possa conside rare viola tiva del disposto dell'art.112 c.p.c. la considerazione dell'articolo aggiunto sopra riportato perché, a prescindere dalla valorizzazione puntuale che ne abbiano dato le parti, si tratta di una clausola negoziale facente parte del contenuto del contratto di compravendita del 24.12.1973, in relazione al quale si lamenta l'evizione parziale del bene compravenduto: la valutazione delle garanzie fornite dalla venditrice all'acquirente, per la valutazione dell'elemento soggettivo della prima in relazione all'altruità della porzione di terre no risult ata di proprietà del ### deve esser e effettuata pertanto tenendo conto del regolamento negoziale emergente dal contratto, valutato in rapporto all'insieme delle condizioni che lo caratterizzano, quindi anche all'articolo aggiunto. 
La Corte di merito ha esami nato il regolamento negoziale de l 24.12.1973 ed ha ritenuto di valoriz zar e il contenuto dell'articolo aggiunto, pattuito proprio in relazione alla c ompravendita di cui si d iscute, in cui, a prescindere dall'identificazione dei confini pure necessariamente c ontenuta nell'atto, si prevedeva che “i compratori e la venditrice dichiarano di essere a conoscenza della linea di demarcazione di confine indicato dal ### e di tanto si è tenuto c onto nella deter minazione del prezzo” (che , a fronte dell'indicazione dei confini già contenuta appunto nel contratto, ha un senso se sottintende una situazione non del tutto chiarita con il ### quanto alla linea di confine stessa, valutata di conseguenza nella determinazione del prezzo); l'articolo aggiunto ed il suo contenuto non sono del resto in contraddizione con la clausola richiamata dalla ricorrente, in base alla quale l'intero fondo era stato alienato con “espressa assunzione … di tutte le maggiori garanzie di legge , per franco e libero da ce nsi, ipoteche ed altri gravami” perché, semplicemente, ne circoscrive la portata quanto alla demarcazione del confine con il ### 9 di 11 La Corte d'### ha quindi interpretato le clausole negoziali ve rificandone l a portata complessiva, ed ha altresì tratto conferma in ordine alla conoscenza della situazione del confine verso il ### in capo alla società dal fatto che essa fu rappresentata nel corso della compravendita anche dalla stessa ### di ### quale socia e amministratrice, assieme ad altro a mministratore. La valorizzazione di questa rappresentanza della società è stata effettuata dalla Corte di merito come circostanz a di fatto, volta a offrire supporto all'interpre taz ione del contratto di compravendita offe rta, a prescindere dalla legittimità dell a “doppia posizione” di ### ca di ### e dall'esistenza di un conflitto di interessi tra la stessa e la soc ietà rapprese ntata che non sono state ritenute significative per affermare il comportamento reti cente della venditrice -come prospettato invece dalla ricorrente-. 
Dagli elementi e sposti la Corte ha tratto la conclusione c he si dovesse ritenere superata la presunzione di colpa a carico della venditrice al fine del riconoscimento a favore della compratrice del danno da lucro cessante, con esclusione in concreto della stessa, dovendo consi derarsi ac certata la c onoscenza della situazione di potenziale contrasto sul confine in essere con il ### Nel contesto delineato la Corte non ha ritenuto di valorizzare la pronuncia di rigetto della domanda di risarcime nto dei danni, pu re propo sta nell'ambito del giudizio conclusosi con la sentenza n.549/2004 dal ### nei confronti di ### s.r.l., che a veva escluso “l'elemento di dolo o colpa in relazione all'arbitraria occupazione di terreno la cui demanialità viene riconosc iuta ne lla presente sentenza sulla base di difficoltose indagini tecniche”: secondo la Corte di merito la sentenza ave va statuito sui rapporti tra società e ### senza coinvolgimento della posizione della venditrice nei rapporti con la società evitta. 
La questione appare posta in modo suggesti vo, perché il rilievo contenuto nella pronuncia di rigetto richiamata dalla ricorrente è compatibile anche con l'avvenuta comunicazione, da parte della venditrice, della situazione del bene compravenduto con riferimento alla particolarità del caso concreto: la demanialità dell'area evitta a ### s.r.l. è stata accertata all'esito di un contenzioso complesso - nel giudizio erano state disposte più consulenze tecniche d'ufficio per la necessità di “difficoltose indagini tecniche”- e di esito non affatto scontato -in primo grado la domanda del ### era stata respinta-, con la conseguenz a che la buona fede nell'occupazione dell'area poi risultata demaniale da parte della società acquirente evitta poteva coesis tere con l'informazione proveniente dalla venditric e sull'esistenza di una situazione fluida, con convinzione di entrambi della bontà della loro posizione rispetto alle pretese demaniali. 
Anche il contesto dei motivi in esame non offre alcun riscontro per le prospettate violazioni di legge e, per contro, la decisione della Corte d'### si fonda su una motivazione effettivame nte esistente, comprensibile e priva di insanabil i contraddizioni, che non appare violativa del disposto degli artt.132 co 2 n.4 c.p.c. e 111 Cost.: in concreto, lo sviluppo dei motivi di ricorso è nel senso di una rimessa in discussione della valutazione degli elementi di prova acquisiti effettuata dalla Corte di mer ito, alla quale la società ricorrente vorrebbe sostituire la propria diver sa valutazione, in modo inammissibile in sede di legitt imità -cfr. Cass. a SSUU n.8053/2014; n.###/2019; n5987/2021-.   8. Con l'ottavo motivo la ricorrente si duole della violazione dell'art.1483 co 2 in re lazione all' art.360 co 1 n.3 c.p.c. per a vere la sentenza compensato integralmente le spese di lite e diviso in modo paritario le spese di ### 10 di 11 Anche questo motivo è infondato, non essend o stata violata dalla pronunc ia di compensazione delle spese contestata la norma dell'art.1483 co 2 c.c., richiamata dall'art.1484 Il diritto a l rimborso delle spese è dispo sto a favore del compratore anc he parzialmente evitto e a carico del venditore per le “spese che egli [il compratore] abbia fat to per la den unzia della li te e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore” -così l'art.1483 co 2 c.c.- Ha condivisibi lmente evidenziato la Corte di Cassazione nell a sentenza n.18829/2023 che “La formula letterale della norma menziona, più esattamente, le somme rimborsate all'attore e le spese fatte dal compratore “per la denunzia della lite”. Ma il fondamento della pretesa di rimborso non consente di escludere dal diritto al rimborso le spese fatte per la lite stessa, trattandosi di un effetto dannoso tipicamente conseguente all'inadempimento dell'impegno traslativo. Questa Corte ha, sul punto, affermato (v. Cass., n. 21625 del 12 ottobre 2009) che in caso di evizione parziale, qualora sia accertat o il fatto c he rende operante la relativa garanzia, all'acquirente, convenuto in giudizio, compete, ai sensi degli artt. 1483, secondo comma, e 1484 cod. civ., nei confronti del venditore chiamato in garanzia, il diritto al rimborso delle spese giudiziarie sopportate e di quelle che, a sua volta, abbia dov uto rimborsare al terzo vittorioso; tale diri tto c ompete all'ac quirente chiamante in garanzia anche nel caso in cui il giudice gli abbia negato la tutela risarcitoria per la carenza delle restanti condizioni e, segnatamente, per non essere stata fornita la prova del danno in concreto subito per effetto dell'evizione stessa”. 
Risulta chiaro dal contenuto della norma in esame, nell'interpretazione che ne offre questa Corte di legittimità, che le spese a cui fa riferimento l'art.1483 co 2 c.c., che debbono sempre essere riconosciute, sono quelle sostenute nel giudizio coinvolgente il terzo che pretende la proprietà di parte del bene compravenduto, con chiamata in garanzia del venditore che deve sostenere, in base alla norma, sia le spese processuali del compratore evitto, sia le spese da que sti rimborsate al terz o vittorioso, indipendentemente dal fatto che sia stata accolta o negata la tutela risarcitoria. Non del presente giudizio si tratta quindi ma di quello introdotto per rivendica da l ### nei confronti di ### s.r.l., con la partecipazione di ### di ### che si è concluso con la sentenza n.459/2004 della Corte d'### di ### _ Con un unico motivo di ricorso incidentale gli eredi di ### di ### lamentano la “violazione dell'art.360 comma 1 n.3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli art.35, 36, 112, 113 c.p.c. e degli art.1241, 1242, 1243, 1460 c.c. non avendo ritenuto la Corte d'### di ### i fatti addot ti a sostegno della domanda riconv enzionale valutabili in termini di eccezione di compensazione, poiché ritenuto prescritto il diritto sotteso quantunque rif eribile ad una compensazione impropri a o ate cnica; nonché violazione o falsa applicazione dell'art.360 comma 1 n.4 c.p.c. in relazione agli art.132 comma 2 n.4 c.p.c. e 111 Cost., essendo la motivazione sul punto mancante o comunque apparente o comunque perplessa, incomprensibile e contraddittoria”. 
Nella sostanza i ri correnti incidentali lamentano che non sia stata porta ta in compensazione con l'importo dovuto alla controparte il credito loro derivante dalla scrittura privata del 24.12.1973, pur dichiarato prescritto. 
La Corte di merito aveva respinto la richiesta rilevando che il principio secondo cui la c ompensazione può operare anch e re lativamente ad una ragione creditoria già prescritta, desumibile dall'art.1242 c.c., non è applicabil e alla compensazione giudiziale, come è qualificata quella invocata, “potendo questa aver luogo soltanto 11 di 11 ope iudicis, con la conseguenza che l'effetto dell'estinzione dei due debiti dal giorno della loro coesistenza non può verificarsi”. 
Nel caso di specie i crediti re stitutorio e risarcitorio fatti valer e da ### s.r.l. sono sorti con il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la parziale evizione del bene compravenduto il ###, quando il preteso credito della parte venditrice per il residuo prezzo dovuto, calcolato sulla base della scrittura privata del 24.12.1973 , era già e stinto per matur ata prescrizione de cenna le (definitivamente accertata). 
Anche se si intendesse ritenere applicabile il disposto dell'art.1242 co 2 c.c. pure nell'ipotesi di compensazione impropr ia o a tecnica (cfr., a fronte di n.23078/2005 che è nel senso evidenziato dalla Corte di merito, Cass.n.7018/20, che è di opposto avviso), come è quella di specie, non vi sono quindi i presupposti di applicazione della norma richiamata la quale evidenzia che “la pre scrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza tra i due debiti”.   In conclusi one, debbono essere respinti sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale. 
Il rigetto di entrambi i ricorsi giustifica la compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità ### il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazion e, se dovuto, sia da parte de lla ricorrente principale che da parte del ricorrente incidentale.  P. Q. M.  La Corte Suprema di Cassazione respinge il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese processuali del giudizio di legittimità. 
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rispettivo ricorso, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### li 8 maggio 2025.   ####  

Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Maccarrone Tiziana

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