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Corte d'Appello di Catania, Sentenza n. 791/2025 del 29-05-2025

... comunque, idonei a dimostrare la fondatezza della eccepita compensazione con i presunti e non provati compensi professionali dovuti a ### per ulteriore attività di consulenza svolta in favore della parte appellata. Con il terzo sintetico e generico motivo si lamenta l'infondatezza della domanda risarcitoria. Il motivo, privo di alcuno dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., è inammissibile. Con l'ultimo motivo si censura la condanna alle spese subita in primo grado per violazione dell'art. 91 c.p.c. Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali anche dei gradi precedenti. In ragione della parziale riforma della sentenza di primo grado e della sensibile riduzione dell'importo oggetto di condanna, in parziale accoglimento dell'ultimo motivo di appello, le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la parziale soccombenza (nella misura di 3/4), con compensazione della residua quota di 1/4, ex art. 92 comma 2 c.p.c. e si liquidano, per il primo grado, nel medesimo importo già determinato dal (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di ### nella persona dei magistrati: dott. ### dott.ssa ### dott. ### rel. est.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 938/2023 R.G. promossa da: ### nato a #### il ###, (c.f.: ###), residente in ### via D'### n° 29, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv.  ### (c.f.: ###) e dall'avv. ### (c.f.: ###), entrambi con studio in ### viale ### n° 112, giusta procura in atti; Appellante nei confronti di ### (cod. fisc. ###), titolare della ditta individuale il ### di ### (P. IVA ###), con sede in ### via F. Ferrucci, 220/A, rappr. e dif.  dall'Avv. ### (cod. fisc. ###), giusta procura in atti, elett. dom.ta in ### presso lo studio dell'Avv. ### via ### n. 53; ###: all'udienza di discussione del 6.5.2025, sentiti i difensori delle parti, sulle conclusioni rassegnate con le note difensive depositate nel termine assegnato con provvedimento del 26.09.2024, il Collegio ha posto la causa in decisione ex art. 350 bis c.p.c.  ### atto di citazione ritualmente notificato, ### in qualità di titolare dell'impresa individuale commerciale “### di ### Patrizia”, conveniva in giudizio il #### esponendo che sin dall'anno 2004 quest'ultimo aveva svolto attività di professionista consulente del lavoro in favore del predetto esercizio commerciale e che mensilmente questi era solito recarsi presso l'attività commerciale dell'attrice sita in ### via ### 220, ove oltre a portare personalmente le buste paga da fare firmare ai dipendenti e consegnarne loro copia, invitava sistematicamente la ### a sottoscrivere gli ### (c.d. Modelli di pagamento unificato) per il pagamento dei contributi mensili e delle ritenute da lavoro dipendente da lui predisposti e nei quali quantificava, quale professionista, l'importo da versare; sistematicamente ogni mese dal 2004 e sino all'anno 2017. 
Precisava che spesso, in tali occasioni, il convenuto incassava dalla sig.ra ### le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previdenziali e delle ritenute da lavoro dipendente mensili o con denaro contante o mediante assegni; aggiungeva che talvolta qualche assegno veniva fatto incassare dal #### al defunto sig. ### suo collaboratore di studio, che alle volte lo accompagnava nelle visite mensili presso l'attività commerciale dell'attrice. 
Precisava, ancora, che per la sua attività professionale il #### era stato regolarmente pagato con fatture per l'attività professionale prestata. 
Parte attrice continuava esponendo che nell'anno 2017, dovendo implementare la propria attività ed avendo trovato nel sig. ### la persona pronta ad investire nella stessa, richiedeva al #### copia dei pagamenti effettuati conseguenti agli ingaggi dei dipendenti, ma che tali richieste rimanevano senza esito; che, pertanto, insospettita dall'evasività del convenuto in ordine alle richieste di consegna della documentazione, aveva deciso di conferire incarico ad altro consulente, tramite la cui attività appurava che i pagamenti dovuti per i contributi e le ritenute da lavoro delle buste paga dei propri dipendenti erano notevolmente inferiori rispetto alle somme consegnate al convenuto, il quale evidentemente non aveva provveduto a versare l'intero importo ricevuto per le finalità proprie, in violazione degli obblighi professionali relativi all'incarico ad esso conferito. 
Lamentava che tale condotta illecita posta in essere da luglio 2004 ad aprile 2017, aveva determinato un danno patrimoniale quantificato in € 69.634,77; inoltre, lamentava un danno non patrimoniale e biologico pari ad €. 9.940,00. 
Chiedeva, pertanto, che fosse accertata e dichiarata la piena responsabilità del #### nel danno economico subito dalla ditta di ### per i fatti sopra esposti ed a lui ascrivibili e, quindi, la condanna del convenuto a risarcire all'attrice la somma pari ad € 69.634,77, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di danno patrimoniale e la somma di €. 9.940,00 per il danno alla salute. 
Costituitosi in giudizio, ### in primo luogo, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito preteso dall'attrice per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2043 c.c.; in secondo luogo, disconosceva gli assegni incassati dal dott. ### asserendo che questi non era suo collaboratore di studio; in terzo luogo, contestava quanto asserito dall'attrice in ordine all'avvenuto pagamento del compenso dell'attività professionale, sostenendo che tale pagamento era avvenuto solo in parte; infine, eccepiva la carenza di prova in ordine a tutte le richieste risarcitorie formulate dalla parte attrice. 
Istruita mediante interrogatorio formale del convenuto e prova testimoniale, oltre che con la documentazione versata in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 19 ottobre 2022, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. 
Con sentenza n. 1054/2023 pubblicata il ###, il Giudice unico della ### del Tribunale di ### nel giudizio iscritto al n. 5808/2017 R.G. ha così statuito: “- ### al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 69.634,77 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, per le ragioni di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo; - ### alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in €.  759,00 per contributo unificato ed €. 7.052,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre IVA e CPA come per legge”. 
Avverso detta sentenza ha proposto appello ### per le ragioni di cui si dirà nel prosieguo. 
Si è costituita ### nella qualità, chiedendo il rigetto dell'atto di appello e la totale conferma dell'impugnata sentenza. 
Con ordinanza del 12.12.2023 (depositata il ###), la Corte ha accolto parzialmente l'istanza avanzata dalla difesa dell'appellante di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, seppure limitatamente agli importi che superano la condanna al pagamento della somma di euro 50.000,00, ferma restando la provvisoria efficacia esecutiva della condanna al pagamento delle spese processuali.  ### all'udienza del 26.09.2024 il giuramento decisorio di ### deferito dall'appellata personalmente presente all'udienza dell'11.06.2024 ed ammesso dalla Corte, giusta ordinanza depositata il ###, il processo è stato rinviato per la discussione, con termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note difensive conclusionali. 
Sentite le parti, all'udienza ex art. 350 bis c.p.c. del 6.5.2025, la Corte ha assunto la causa in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di gravame, ### lamenta la violazione degli artt. 1176 e 2697 deducendo di non essere responsabile di alcun inadempimento contrattuale e la mancanza di alcuna prova circa il nesso di causalità tra la sua condotta e il presunto e non provato danno subito da ### Il motivo non è fondato.
Premesso che i documenti prodotti per la prima volta in appello (incarico per richiesta di servizio professionale del 2.1.2008 e relativi doc.ti allegati al n. 3), non sono utilizzabili ai fini della decisione ex art. 345 comma 3 c.p.c., questa Corte condivide pienamente le ampie argomentazioni svolte dal Tribunale circa l'inadempimento contrattuale dell'appellante degli obblighi professionali di correttezza (art. 1175 c.c.), diligenza (art. 1176 c.c.) e di buona fede (art. 1375 c.c.) assunti nei confronti della cliente odierna appellata. 
Invero, come dedotto dalla difesa della parte appellata, dagli atti del giudizio di primo grado emerge che ### costituendosi in giudizio, ha contestato la circostanza di avere ricevuto dalla sig.ra ### la complessiva cifra di € 69.643,77 (a mezzo assegni e in contanti) durante il lungo rapporto professionale di consulente del lavoro, quali importi richiesti per i pagamenti degli oneri contributivi e previdenziali dei dipendenti della ditta “### di ### Patrizia”, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale - eccezione non più riproposta in appello - e disconoscendo esclusivamente gli incassi degli assegni emessi in favore di ### per la complessiva somma di euro 13.516,00 (v. n. 10 assegni in atti), deducendo altresì - senza alcun sostegno probatorio - che parte di questa somma era ascrivibile ad attività professionale pagata “in nero” secondo presunti e non provati accordi intercorsi tra le parti. 
All'esito dell'attività istruttoria espletata all'udienza del 7.4.2022 i testi escussi hanno sostanzialmente confermato quanto rappresentato in punto di fatto dall'attrice, in particolare le testi #### e ### hanno spiegato: 1) il modus con cui ### nella qualità di consulente del lavoro, in modo sistematico e regolare si recava mensilmente dal 2004 al 2017 presso l'attività commerciale “### di ### Patrizia” sita in ### via ### e nelle occasioni richiedeva somme di denaro all'attrice per i pagamenti per contributi e ritenute da lavoro da versare all'### per i propri dipendenti; 2) che le somme mensili richieste dal ### alla sig.ra ### per i pagamenti all'### dei contributi e delle ritenute dei dipendenti erano comprese tra € 1.100 ed € 1.400, pagate con denaro e con assegni; 3) che ### consegnava sistematicamente al ### gli importi da lui richiesti per i pagamenti contributivi e retributivi all'### o in denaro contante o a mezzo assegni, i cui titoli venivano compilati dal ### medesimo e lasciati in bianco circa l'intestatario a favore di cui dovevano essere emessi; 4) che spesso il sig. ### si accompagnava presso l'attività commerciale della ### con il sig.  ### 5) che il ### faceva sempre sottoscrivere i modelli ### (c.d. modelli di pagamento unificato) per il pagamento dei contributi e delle ritenute dei dipendenti che lui stesso portava precompilati, e ciò anche dopo il primo gennaio del 2007 (da quando non c'era più il pagamento cartaceo); 6) la teste ### confermava, altresì, che ### appuntava tutto su di un'agendina. 
A sostegno delle sue pretese risarcitorie, parte attrice, ha versato in giudizio: - 51 copie di assegni di c.c. emessi da ### consegnati al ### di cui dieci intestati ad ### (doc. 3); - tutti gli estratti conto dei modelli ### a decorrere dal 2004 al 2017 scaricati dal cassetto del contribuente della ditta individuale “### di ### Patrizia”, con evidenziate le mensilità pagate con assegno (doc.4); - il brogliaccio nel quale ### appuntava mensilmente le somme consegnate a ### e da lui richieste per i pagamenti dei DM 10 dei dipendenti quando questi veniva presso la sua pasticceria (depositato con la memoria ex art.183 comma II c.p.c.); - le fatture emesse da ### alla ditta “### di ### Patrizia” per l'attività di consulente del lavoro (doc.2). 
Il contenuto del brogliaccio e dei relativi dettagliati appunti con date e importi non è stato oggetto di alcuna specifica contestazione successivamente alla sua tempestiva produzione in giudizio. 
Come già chiarito nella impugnata sentenza, il quantum risarcitorio di euro 69.634,77 (ivi compresi gli importi degli assegni intestati ad ### e di cui si dirà a proposito del secondo motivo di appello) è stato determinato dal Tribunale effettuando la differenza tra il brogliaccio della ###ra ### in cui venivano segnate, mensilmente, tutte le somme consegnate, sia in contanti sia in assegni, al ### per i pagamenti da lui quantificati per i versamenti all'### dei contributi e delle ritenute, e tutti gli ### scaricati dal cassetto fiscale della ditta “il ### di ### Patrizia” che sono stati effettuati realmente per predetti pagamenti mensili (v. dettagliato prospetto di cui alla comparsa conclusionale del giudizio di primo grado e riportato nella memoria di costituzione in appello). 
Parte appellante, al fine di escludere qualunque sua responsabilità contrattuale, ha dedotto che non gli sia imputabile alcuna negligenza, avendo adempiuto regolarmente ai pagamenti - per conto della cliente ### - dei contributi previdenziali dei dipendenti dell'attività di pasticceria, tanto che parte appellata non avrebbe mai ricevuto alcun accertamento fiscale e/o ingiunzione di pagamento da parte dell'### delle ### dell'### o dall'### del ### Seppure quest'ultima circostanza non è stata contestata dalla difesa di ### gli obblighi di buona fede contrattuale e di diligenza nell'esecuzione di un incarico professionale da parte di un consulente del lavoro (art. 2230 c.c.), a cui si chiede una diligenza qualificata, impongono a quest'ultimo di eseguire con correttezza il proprio mandato, non esigendo e/o incassando somme ultronee a quelle dovute, di quantificare in modo preciso le somme dovute per i versamenti rispetto a quelle inerenti al compenso per le prestazioni rese, e di specificare i costi e i termini del suo incarico professionale.  ### la difesa dell'appellante le somme complessivamente ricevute e analiticamente indicate dell'appellata riguarderebbero attività professionale prestata “in nero”, per imprecisati e generici ulteriori mandati professionali rimasti indimostrati in corso di causa, percependo così migliaia di euro senza avere documentato o altrimenti dimostrato i costi della sua attività e i relativi compensi professionali. 
Parte appellante assume, altresì, che le ingenti differenze in termini economici a lui corrisposte dalla ### sarebbero da inquadrarsi in un lavoro ulteriore e ben più articolato rispetto a quello oggetto delle fatture per l'attività di consulente del lavoro regolarmente pagategli dalla cliente (vedi fatture versate quali doc. 2 nel fascicolo di primo grado); ma di tale affermazione parte appellante non ha fornito alcuna prova, né di quale ulteriore particolare attività professionale abbia compiuto in favore della ### né di accordi diversi dal punto di vista retributivo. 
Sul punto, come eccepito dalla difesa della parte appellata, alcuni dei documenti prodotti per la prima volta in appello non sono utilizzabili ai fini della decisione poiché inammissibili ex art. 345 comma 3 c.p.c.; in particolare, si tratta del contratto (allegato 3), del ### della signora ### (allegato 4), del prospetto contabile degli assegni ricevuti negli anni dalla ### (allegato 5), n. 40 assegni versati dalla ### a ### con quietanze di pagamento dell'### delle ### (allegato 6) e modelli ### estratti dal ### della sig.ra ### dal 2008 al 2017 (allegato 7). 
Con il secondo articolato motivo si lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2224, 2225, 2227, 2697 e 2721 In particolare, parte appellante deduce che gli assegni prodotti in giudizio ed emessi in suo favore dall'appellata sono quaranta, poiché gli altri, anch'essi prodotti dalla difesa dell'originaria attrice, sono intestati ad ### e da lui incassati per attività professionale diversa dall'attività di consulenza del lavoro svolta dal #### Sul punto, l'appello è fondato, atteso che ### nel corso del presente giudizio di appello, ha prestato giuramento decisorio, negando di avere mai ricevuto da ### i dieci assegni (per l'importo complessivo di euro 13.516,00) intestati ad ### e negando di avere utilizzato detti titoli per pagare somme dovute all'### per contributi previdenziali e assistenziali dei dipendenti della ditta “Il tuo ### di ### Patrizia” e di averli compilati.
Di conseguenza, aldilà del contestato esito delle prove testimoniali raccolte in primo grado sulla posizione di ### e sul suo rapporto di “collaborazione” con il #### ai sensi degli artt. 2736 e ss. c.c. il prestato giuramento ha valore di prova legale, di piena e vincolante efficacia probatoria, che non consente alla controparte di dimostrare il contrario. 
Le considerazioni svolte dalla difesa dell'appellata, in sede di note conclusive, circa gli esiti della prova testimoniale assunta in giudizio contrari alle circostanze oggetto del prestato giuramento decisorio, non sono condivisibili e non consentono di superare l'esito del giuramento decisorio. 
Dalla complessiva somma di euro 69.643,77 vanno, pertanto, detratti euro 13.516,00 di cui ai seguenti assegni intestati ad ### euro 2.526,00 del 15.01.2009, euro 1.250,00 del 15.05.2009, euro 1.265,00 del 15.06.2009, euro 1.550,00 del 15.07.2009, euro 1.244,00 del 13.11.2009, euro 1.250,00 del 14.12.2009, euro 911,00 del 15.03.2010, euro 1.340,00 del 15.09.2010, euro 1.304,00 del 15.11.2010 ed euro 876,00 del 14.03.2012. ### residuo dovuto da ### a titolo risarcitorio (ex artt.  1218 e 1223 c.c.), quale ingiustificato esborso, ammonta a complessivi euro 56.118,77 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, come già indicati nella impugnata sentenza. 
Di tale ingente somma parte appellante, come ritenuto dal Tribunale, non ha fornito plausibile e credibile giustificazione del relativo incasso. 
Le altre doglianze, invece, non sono fondate, anche in ragione della circostanza che, come già rilevato, i documenti posti a sostegno delle censure, prodotti per la prima volta unitamente all'atto di appello e indicati ai nn. 3, 5, 6 e 7, non sono ammissibili ex art. 345 comma 3 c.p.c. e, quindi, non sono utilizzabili per la decisione. 
Le fatture emesse per compensi professionali, allegate al n. 8 dell'atto di appello, seppure mai prodotte nel corso del giudizio di primo grado, corrispondono al dettagliato prospetto contabile prodotto dalla difesa dell'attrice in primo grado (v. doc. n.2) e, di conseguenza, non introducono alcun elemento di novità nel presente giudizio. Detti documenti contabili non sono, comunque, idonei a dimostrare la fondatezza della eccepita compensazione con i presunti e non provati compensi professionali dovuti a ### per ulteriore attività di consulenza svolta in favore della parte appellata. 
Con il terzo sintetico e generico motivo si lamenta l'infondatezza della domanda risarcitoria. Il motivo, privo di alcuno dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., è inammissibile. 
Con l'ultimo motivo si censura la condanna alle spese subita in primo grado per violazione dell'art. 91 c.p.c. 
Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali anche dei gradi precedenti.
In ragione della parziale riforma della sentenza di primo grado e della sensibile riduzione dell'importo oggetto di condanna, in parziale accoglimento dell'ultimo motivo di appello, le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la parziale soccombenza (nella misura di 3/4), con compensazione della residua quota di 1/4, ex art. 92 comma 2 c.p.c. e si liquidano, per il primo grado, nel medesimo importo già determinato dal Tribunale, e per il presente giudizio, come in dispositivo, tenendo conto dell'ammontare della somma oggetto di condannatorio e del valore dichiarato dalle stesse parti (scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00), nonché dell'attività difensiva non particolarmente impegnativa svolta, applicando, anche per questo grado di giudizio, i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022. 
In ragione della parziale conferma della sentenza di condanna di ### al risarcimento dei danni, le domande formulate dall'appellante - con le note conclusive - di revoca del sequestro conservativo emesso dal Tribunale di ### in data ###.2018 e di cancellazione della relativa trascrizione presso l'### del ### di ### - ### di ### - ### delle ### (v. nota in atti del 16.03.2018) non possono trovare accoglimento, attesa altresì la già avvenuta conversione del sequestro in pignoramento ex art. 686 c.p.c. 
Anche la generica domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla difesa dell'appellante non è fondata. 
La Suprema Corte ha più volte affermato che la responsabilità aggravata di cui all'art 96 c.p.c. si qualifica quale particolare forma di responsabilità in cui incorre la parte soccombente che abbia avanzato domande o eccezioni in giudizio con l'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave. E la totale soccombenza della parte si atteggia quale presupposto della condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria (Cass. Civ., 14/04/2016, n. 7409; Cass. Civ. 27/08/2013 n. 19583; Civ., 2/3/2001, n. 3035). Tuttavia, la Suprema Corte ritiene anche che “Per quanto riguarda la liquidazione dei danni per responsabilità processuale aggravata (ex art. 96 c.p.c.) ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova che deve gravare sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa” (Cass. 9/9/2004, n. 18169). Quindi, ai fini della condanna per responsabilità processuale aggravata, occorre provare la ricorrenza della malafede o della colpa grave nella condotta della parte condannata, nel senso della consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle tesi sostenute (Cass. 19/04/2016 n. 7726; Cass. 22/02/2016 n. 3376; 30/10/2015, n. 22289; Cass. Civ. 11/02/2014, n. 3003; Cass. 30/06/2010, n. 15629; Cass. 16/02/1998, n. 1619; Cass. 29/07/1994, n. 7101) ed occorre altresì provare l'an ed il quantum del relativo danno asseritamente subito (cfr. supra).
Inoltre, atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ., 30/11/2010, n. 21570), il carattere temerario della lite non può evincersi dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate dal giudice (cfr. Cass. Civ., 29/9/2016, n. 19298; 22/02/2016 n. 3376; Cass. Civ., 17/7/2015, n. 15030; Cass. Civ., 12/3/2015, n. 4930; Cass. Civ., Un., 11/12/2007, n. 25831). 
Nel caso in esame, attesa la particolarità della vicenda e le articolate ragioni della decisione, in ragione del complessivo esito del giudizio, non si rinviene il carattere temerario della lite né un abuso dello strumento processuale da parte dell'appellata le cui pretese risarcitorie sono state parzialmente accolte (cfr. Cass. Sez. Lav., 31.05.2022 n. 17722).  P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da ### nei confronti di ### titolare della ditta individuale “il ### di ### Patrizia”, avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 1054/2023, pubblicata il ### ed emessa nel giudizio iscritto al n. 5808/2017 R.G., ridetermina la somma dovuta da ### in favore della parte appellata e, per l'effetto, condanna l'appellante al pagamento in favore di ### titolare della ditta individuale “il ### di ### Patrizia”, della somma di euro 56.118,77 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.  ### alla rifusione di 3/4 delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore di ### titolare della ditta individuale “il ### di ### Patrizia”, come già liquidate dal primo giudice, per l'intero, in complessivi euro 7.052,00 oltre euro 759,00 per contributo unificato, ### CPA e rimb. spese generali (15%), compensando tra le parti la restante quota di 1/4. 
Conferma per il resto l'impugnata sentenza.  ### alla rifusione di 3/4 delle spese di lite del presente giudizio di appello in favore di ### titolare della ditta individuale “il ### di ### Patrizia”, che liquida, per l'intero, in complessivi euro 7.160,00 di cui euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 2.552,00 per la fase decisionale, oltre ### CPA e rimb. spese generali (15%), compensando tra le parti la restante quota di 1/4. 
Così deciso in ### il #### est. ####

causa n. 938/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanni Dipietro, Massimo Francesco Lo Truglio

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2281/2024 del 23-01-2024

... le candidature di ### e L oren zoni, compensando le spese processuali. Avverso la sentenza proponeva gravame ### dinanzi alla Corte di Appello di Venezia che, con la sentenza qui impug nata, rigettava l'appello principale ed, in accog limento dell'appello incidentale ed in p arziale riforma dell'impugnata sentenza, condannava ### a rifondere a ### e ad ### le spese processuali del primo grado di giudizio oltre quelle del giudizio di appello. ### ha present ato ricorso per cassazione con dieci motivi ed anche memoria. ### e ### hanno presentato controricorso ed anche memoria. In tale memoria è evidenziato che all'udienza del 30 gennai o 2024 verranno trattati due rico rsi nn. 10804 e 10850/2023, che hanno la medesima causa petendi e che, pertanto sono connessi al presente. RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente deduce: 1. Con il primo motivo si denuncia: ### o falsa applicazione di legge artt. 329-343, 324, 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. e nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; 2. Con il secondo motivo si denuncia: ### di legge art. 112 c.p.c. della sentenza di primo grado nullità dell a sentenza o del (leggi tutto)...

testo integrale

### sul ricorso proposto da ### rappresentata e difesa dall' Avv. ### .  -ricorrente ### e ### rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti ### e dall'avv. ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in ####, ###. Depretis n. 86, - controricorrente
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 721/2022, pubblicata il ###, notificata il ###. 
Oggetto: ### non riconosciuta ### la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.12.2023 dal #### atto di citazione del 28 aprile 2016, ### e ### convenivano, davanti al Tribunale di Vic enza, ### deducendo di essere associati alla convenuta e chiedendo che fosse dichiarata la nullità dell'art. 33, comma 2, dello ### della stessa ed annullati i provvedimenti che avevano loro impedito di assumere cariche associative. 
I p redetti, con atto di citazione notifi cato il 2 0 gennaio 201 6, avevano impugnato dav anti all'autorità giudiziaria un verbale del consiglio direttivo ed una delibera del collegio de i probiviri dell'associazione (il primo avente ad oggetto la candid atura da proporre per la presidenza regionale di ### del ### la seconda avente ad oggetto la validità della delibera del consiglio direttivo). 
Nel successivo mese di febbraio, ### e ### chiedevano che il Tribunale di ### sospendesse i provvedimenti adottati dal Presidente provinciale e dall'### provinci ale elettorale dell'associazione, con cui non erano stati ammessi alla competizione elettorale per il rinnovo di cariche sociali in ragione della pendenza del suddet to giudizio, da loro promosso nel gennaio 2016 nei confronti dell'associazione. 
Il Tribunale sospendeva l'efficacia del provvedimento di esclusione dalla competizione elettorale, la quale si svolgeva e vedeva l'elezione di ### bon alla carica di rappresentante mand amentale de lla categoria metalli prez iosi e di ### alla c arica di d elegato comunale di #### non era, tuttavia, convalidata dagli organi dell'associazione. Pertanto, ### e Ad dis ### nzoni si rivolgevano nuovamente al Tribunale per ottenere una dichiarazione 3 di nullità della norma statutaria (invocata dal Presidente e dell'### elettorale a giustificazione dell'invalidazione della loro elezione) e, quindi, per ottenere l'annullamento dei provvedimenti che avevano loro impedito di assumere i ruoli per cui erano stati eletti, nonché di candidarsi ad ulteriori cariche associative. 
Il Tribunale di ### annullava il provvedimento 25 marzo 2016 del Presidente dell'associazione ed i provvedimenti con cui non erano state convalidate le candidature di ### e L oren zoni, compensando le spese processuali. 
Avverso la sentenza proponeva gravame ### dinanzi alla Corte di Appello di Venezia che, con la sentenza qui impug nata, rigettava l'appello principale ed, in accog limento dell'appello incidentale ed in p arziale riforma dell'impugnata sentenza, condannava ### a rifondere a ### e ad ### le spese processuali del primo grado di giudizio oltre quelle del giudizio di appello.  ### ha present ato ricorso per cassazione con dieci motivi ed anche memoria.  ### e ### hanno presentato controricorso ed anche memoria. In tale memoria è evidenziato che all'udienza del 30 gennai o 2024 verranno trattati due rico rsi nn. 10804 e 10850/2023, che hanno la medesima causa petendi e che, pertanto sono connessi al presente.  RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente deduce: 1. Con il primo motivo si denuncia: ### o falsa applicazione di legge artt. 329-343, 324, 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. e nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art.  360, comma 1, n. 4, c.p.c.; 2. Con il secondo motivo si denuncia: ### di legge art. 112 c.p.c. della sentenza di primo grado nullità dell a sentenza o del procedimento di primo grado in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 4, c.p.c. / Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. / ### dell'art . 1421 c.c. in r elazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; 3. Con il terzo motivo si denuncia: violazione art. 360, n.3, c.p.c.  violazione o falsa applicazione dell'art.1418 c.c. / art. 360, n. 5, c.p.c. omesso o fitt izio e same delle norme rit enute imperative, omesso esame del le deduzioni dell'a ppellante / pal ese illogicità nell'applicazione delle norme ritenute imperative; 4. Con il quarto motivo si denuncia: violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Nullità della sentenza per vizio radicale di motivazione in relaz ione all'art. 132, n.4, c.p.c, manifesta illogicit à, contraddittorietà e perplessità, in ordine all'ap plicazione d a parte della Corte ### delle asserite norme imperative di democrazia, diritto di difesa ed eguaglianza; 5. Con il quinto motivo si denuncia: art. 360, n. 3, c.p.c. violazione o falsa applicazione dell'art. 18 Cost.; 6. Con il sesto motivo si denuncia: art. 360, n. 5, c.p.c. omessa valutazione delle norme di interpretazione dei contratti e art. 360, 3 c.p. c. violazione dei criteri di interpretazione dei contratti in particolare dell'art. 1362 c.c.; 7. Con il settimo motivo si denuncia: art. 360, n. 3, c.p.c. violazione o falsa applicazione delle norme di legge, art. 1418 c.c.; 8. Con il ottavo motivo si denuncia: ### 360, comma 1, n. 3, c.p.c.  violazione dell'art. 1418 c.c., violazione della carta dei diritt i fondamentale della UE, art. 16 e dell'art. 41, commi 1 e 2, ###; 9. Con il nono motivo si denuncia: violazione o falsa applicazione delle norme in tem a di prescrizione dell'azione di annull amento, violazione degli artt. 23, 1442, 1419 e art. 1422 c.c., ai sensi dell'art.  360, comma 1, n. 3, c.p.c.; 10. Con il decimo motivo si denuncia: violazione o falsa applicazione delle norme art. 91 c.p.c. e 92 c.p.c. in tem a di riforma della 5 compensazione delle spese legali in primo grado, art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.  11. Per quanto esposto, il ricorso va rinviato a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i ricorsi nn. 10804 e 10850/23 fissati per l'udienza del 30 gennaio 2024, che hanno la medesima causa petendi e che, pertanto sono connessi al presente.  P.Q.M.  La Corte rinvio a nuovo ruolo il g iudizio n. 1468 3/2022 per la trattazione congiunta con i ricorsi nn. 10804 e 10850/23 fissati per l'udienza del 30 gennaio 2024, che hanno la medesima causa petendi e che, pertanto sono connessi al presente. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Valitutti Antonio, Valentino Daniela

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22330/2025 del 02-08-2025

... sensi dell'art. 2 della ### g) la decisione sulla compensazione delle spese viola l'art. 91 c.p.c., poiché non ricorrevano le condizioni per la compensazione di cui allo art. 92 c.p.c., in quanto non vi era soccombenza reciproca né concorrevano altre ragioni per operare la compensazione. 8.− Per quanto qui di interesse, la Corte di merito nel giudizio r.g. n. 10850/2023 ha precisato che: 8 a) muovendo dal secondo motivo, per evidenti ragioni di pregiudizialità logica, deve escludersi che la materia del contendere, con l'avvenuta elezione di entrambi gli appellanti, sia cessata, sia perché da una siffatta definizione della controversia conseguirebbe il permanere dell'efficacia della prima delibera impugnata, con i naturali riflessi sugli esiti dell'elezione, sia perché permane comunque l'interesse degli stessi appellati a veder esaminate nel merito le proprie doglianze, e confermare sul punto la decisione di primo grado, (conf. Cass., n. 3854/2022), così come alla corretta interpretazione della clausola statutaria; b) quanto al primo motivo, le censure mosse non pongono in discussione l'applicabilità della disciplina codicistica dell'art. 23 c.c. alle associazioni non (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso proposto da ### rappresentata e difesa dall'Avv. ####.  -ricorrente - ### e ### rappresentati e difesi dagli Avv.ti ####- neavvocatitreviso.it e #### -controricorrenti ### rappresentato e difeso dall' Avv. #### avverso le sentenze della Corte d'Appello di Venezia, n. 721/2022 (r.g. 14683/2022), pubblicata il ### e notificata in data 30.3. 
Oggetto: ### non riconosciuta decadenza cariche associative 2022, n. 511/2022 (r.g. 10804/2023) e n. 539/2023 (r.g. 10850/ 2023) entrambe pubblicate il ### e notificate il ### Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.2.2025 dal #### 1.− ### ha impugnato tre sentenze emesse dalla Corte d'appello di Venezia nei giudizi promossi d a ### e ### I re lativi giudizi ora sono all'esam e di questa Corte con r.g. nn.  14683/2022, 10850/2023 e 10804/2023.  2.− Con atto di citazione del 28 aprile 2016, ### e ### convenivano, davanti al Tribunale di #### nato ### deducendo di essere associati alla convenuta e chiedendo che fosse dichiarata la nullità dell'art. 33, comma 2, dello ### della stessa ed annullati i provvedimenti che avevano loro impedito di assumere cariche associative. 
I predetti, con atto di citazione notificato il 20 gennaio 2016, avevano impugnato davanti all'autorità giudiziaria un verbale del consiglio direttivo ed una delibera del collegio dei probiviri dell'associazione (il primo avente ad oggetto la candidatura da proporre per la presidenza regionale di ### del ### la seconda avente ad oggetto la validità della delibera del consiglio direttivo). 
Nel successivo mese di febbraio, ### e ### chiedevano che il Tribunale di ### sospendesse i provvedimenti adottati dal Presidente provinciale e dall'### provinciale elettorale dell'associazione, con cui non erano stati ammessi alla competizione elettorale per il rinnovo di cariche sociali in ragione della pendenza del suddetto giudizio, da loro promosso nel gennaio 2016 nei confronti dell'associazione. 3 Il Tribunale sospendeva l'efficacia del provvedimento di esclusione dalla competizione elettorale, la quale si svolgeva e vedeva l'elezione di ### alla carica di rappresentante mandamentale della categoria metalli preziosi e di ### alla carica di delegato comunale di #### non era, tuttavia, convalidata dagli organi dell'associazione. Pertanto, ### e ### si rivolgevano nuovamente al Tribunale per ottenere una dichiarazione di nullità della norma statutaria (invocata dal Presidente e dall'### elettorale a giustificazione dell'invalidazione della loro elezione) e, quindi, per ottenere l'annullamento dei provvedimenti che avevano loro impedito di assumere i ruoli per cui erano stati eletti, nonché di candidarsi ad ulteriori cariche associative.  3.− Il giudizio r.g. n. 14683/2022 è relativo al procedimento iniziato con atto di citazione del 28 aprile 2016, proposto da ### e ### in qualità di soci della ### che la convennero davanti al Tribunale di ### per sentir dichiarare la nullità dell'art. 33, comma 2, dello ### della stessa ed annullare i provvedimenti che avevano loro impedito di assumere cariche associative. 
Con sentenza dell'11 febbraio 2019, il Tribunale di ### accolse la domanda, annullando il provvedimento emesso il 25 marzo 2016 dal Presidente ###cui gli attori non erano stati ammessi alla competizione elettorale per il rinnovo di cariche sociali, ed i provvedimenti emessi dall'UPE il 23 marzo 2016, con cui non era stata convalidata l'elezione del ### alla carica di rappresentante mandamentale della categoria metalli preziosi e del ### alla carica di delegato comunale di #### proposta dalla ### igianato ### è stata rigettata dalla Corte d'appello di Venezia, che con sentenza del 29 marzo 2022 ha accolto l'appello incidentale proposto dal ### bon e dal ### condannando la ### al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. 4 Avverso la predetta sentenza la ### ha proposto ricorso per cassazione, articolato in dieci motivi, illustrati anche con memoria, cui il ### e il ### hanno resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria.  4.− Il giudizio n. 10850/2023 è relativo alla sentenza pubblicata il 30 settembre 2019, con la quale il Tribunale di ### accolse la domanda proposta da ### e ### nei confronti della ### annullando a) la delibera del 30 gennaio 2016, con cui erano state escluse le candidature degli attori rispettivamente alla carica di #### munale e Rappresentante mandamentale di categoria di ### nato ### e alla carica di ### comunale di #### di ### e ### mandamentale della categoria ### e accessori moda e, il secondo, per la carica di ### di ### e di ### sentante mandamentale della categoria ### per contrarietà all'art. 33, comma secondo, dello ### e b) la delibera del 4 febbraio 2016, con cui l'### dell'### zione aveva respinto i ricorsi del ### e del ### avverso le predette esclusioni.  ### proposta dalla ### igianato ### è stata rigettata dalla Corte d'appello di Venezia, che con sentenza del 7 marzo 2023 ha accolto l'appello incidentale proposto dal ### e dal ### condannando la ### al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. 
Avverso la predetta sentenza la ### ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, cui il ### e il ### hanno resistito con controricorso.  5.− Il giudizio r.g. n. 10804/2023 è relativo alla sentenza pubblicata il 4 ottobre 2019, con la quale il Tribunale di ### accolse la domanda proposta da ### nei confronti della ### nato ### annullando a) le elezioni tenutesi il 27 aprile 2017 per la carica di Componente del ### quale 5 ### di ### in ### del ### di ### b) le elezioni tenutesi il 4 maggio 2016 per la carica di ### di ### talli #### di ### Componente il ###, quale ### dei ### di ### di ### in ### tanza del ### di ### e c) le elezioni tenutesi il 16 maggio 2016 per la carica di Componente della ### quale ### di ### in ### del ### di #### proposta dalla ### igianato ### è stata rigettata dalla Corte d'appello di Venezia, che con sentenza del 7 marzo 2023 ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dal ### Avverso la predetta sentenza la ### ha proposto ricorso per cassazione, articolato in otto motivi, illustrati anche con memoria, cui il ### ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria.  6.− Con ordinanze interlocutorie n. 2281 del 23 gennaio 2024, 19931 del 30.1.2024 e n. 9920 del 30.1.2024 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo rispettivamente del ricorso iscritto al n. 10850/ 2023 R.G., del ricorso iscritto al n. 14683/2022 R.G. e del ricorso iscritto al n. 10804/2023 R.G., per la trattazione congiunta.  7.− In sintesi: 1) r.g. n. 14683/2022: ### e ### hanno ottenuto, sulla pretesa nullità dell'art. 33, comma 2, dello ### dell'attuale ricorrente, l'annullamento del provvedimento emesso il 25 marzo 2016 dal ### dell'associazione, con cui gli attori non erano stati ammessi alla competizione elettorale per il rinnovo di cariche sociali, ed i provvedimenti emessi dall'UPE il 23 marzo 2016, con cui non era stata convalidata l'elezione del ### alla carica di rappresentante mandamentale della categoria metalli preziosi e del ### alla carica di delegato comunale di ### 6 2) r.g. n. 10850/2023: ### e ### hanno ottenuto l'annullamento delle delibere: a) 30 gennaio 2016, con cui erano state escluse le candidature degli attori alle medesime cariche; b) 4 febbraio 2016, con cui l'### dell'### ciazione aveva respinto i ricorsi del ### e del ### avverso le predette esclusioni; 3) r.g. n. 10804/2023: ### ha ottenuto l'annullamento delle elezioni a varie cariche tenutesi: a) il 27 aprile 2017; b) il 4 maggio 2016, e c) il 16 maggio 2016.  8.− Per quanto qui di interesse la Corte di merito nel giudizio r.g.  14683/2022 ha precisato che: a) l'art. 23 c.c. non si occupa della nullità delle norme dello statuto, che, anzi, viene indicato come parametro del giudizio di validità delle deliberazioni assembleari. Quand'anche le norme statu tarie siano adottate o modificate dall'assemblea, la loro nullità può essere fatta valere in ogni tempo e non rimane “sanata” dalla mancata impugnazione dell a deliberazione assem bleare nel termine di prescrizione dell'azione di annullamento; b) l'art. 33, comma 2, dello statuto, che comprende qualunque ipotesi di contenzioso (come afferma la stessa appellante), è parzialmente nullo, e perciò inefficace, nella parte in cui prevede che anche il contenzioso attinente all'impugnazione di deliberazioni degli organi associativi impedisca all'associato di assumere cariche sociali; c) la norma dello ### impugnata è parzialmente nulla in quanto viola il principio di democraticità, perché esclude dal governo dell'associazione tutti coloro che abbiano con essa un contenzioso, a prescindere dal suo oggetto e da chi l'abbia promosso. Si presta, così, ad abusi, poiché, al di là delle ipotesi estreme di una lite promossa al solo scopo di impedire la candidatura di un associato ad una carica sociale, impone agli associati di accondiscendere a qualunque decisione assunta dagli organi associativi in carica, pena la loro esclusione dalla possibilità di concorrere ad incarichi elettivi (anche di 7 mera rappresentanza locale di categorie di imprenditori, come nel caso di ### e ###; d) la norma è in contrasto con l'art. 24 della ### poiché, sanzionando con l'incandidabilità dell'associato, che abbia un qualunque contenzioso in essere con l'associazione, ostacola l'esercizio del diritto costituzionale di agire in giudizio a tutela dei propri interessi; non è neppure rispettosa del principio di eguaglianza, poiché tratta nello stesso modo situazioni tra loro molto div erse, ossia esclude da un ruolo attivo nell'associazione sia coloro che possono effettivamente avere un conflitto d'interesse con l'associazione sia coloro che abbiano agito in giudizio per l'annullamento di decisioni, assunte da uno degli organi di governo, che ritengono illegittime o addirittura dannose per la stessa associazione; e) l'automatismo tra “contenzioso legale” ed esclusione dall'esercizio delle cariche sociali, che si trova nella norma statutaria in esame, si poggia su una presunzione d'inidoneità personale dell'associato che ha come solo fondamento l'idea, non certo apprezzabile, secondo cui i dissidi si compongono all'interno della stessa associazione e non rivolgendosi a “legali” o promuovendo procedimenti davanti all'autorità giudiziaria; f) la n orma non può giustif icarsi con l'autonomia negoziale delle parti, poiché l'autonomia non può esplicarsi in contrasto con i principi costituzionali, soprattutto in presenza di un'associazione, ossia di una formazione so ciale complessa in cui si esplica la personalità dell'individuo ed in cui devono essere garantiti i diritti inviolabili, ai sensi dell'art. 2 della ### g) la decisione sulla compensazione delle spese viola l'art. 91 c.p.c., poiché non ricorrevano le condizioni per la compensazione di cui allo art. 92 c.p.c., in quanto non vi era soccombenza reciproca né concorrevano altre ragioni per operare la compensazione.  8.− Per quanto qui di interesse, la Corte di merito nel giudizio r.g.  n. 10850/2023 ha precisato che: 8 a) muovendo dal secondo motivo, per evidenti ragioni di pregiudizialità logica, deve escludersi che la materia del contendere, con l'avvenuta elezione di entrambi gli appellanti, sia cessata, sia perché da una siffatta definizione della controversia conseguirebbe il permanere dell'efficacia della prima delibera impugnata, con i naturali riflessi sugli esiti dell'elezione, sia perché permane comunque l'interesse degli stessi appellati a veder esaminate nel merito le proprie doglianze, e confermare sul punto la decisione di primo grado, (conf. 
Cass., n. 3854/2022), così come alla corretta interpretazione della clausola statutaria; b) quanto al primo motivo, le censure mosse non pongono in discussione l'applicabilità della disciplina codicistica dell'art. 23 c.c. alle associazioni non riconosciute e ribadiscono, in buona sostanza, l'interpretazione della clausola statutaria in esame che ### ha prospettato sin dalla costituzione in giudizio ponendo in risalto il dato letterale che non distingue tra i “procedimenti giudiziali ovvero i contenziosi legali in corso” e che dunque comprenderebbe ogni contenzioso in essere tra l'associazione e il socio, ivi compreso quello che all'epoca pendeva tra le parti; c) pare evidente che inibire agli associati di ricoprire le cariche sociali in ogni ipotesi di contenzioso produrrebbe effetti incompatibili con l'ordinario svolgimento della vita associativa per tutti quei casi che già il Tribunale ha enucleato (impugnazione delle delibere da parte degli stessi amministratori, strumentali azioni giudiziali nei confronti dell'associato sgradito), sicché l'interpretazione della clausola in oggetto con il mero criterio “letterale” e che non indaghi la ratio della norma finirebbe per non considerare l'effettiva intenzione delle parti; d) va invece accolta l'impugnazione incidentale degli appellati, che lamentano l'erronea compensazione delle spese, disposta dal ### nale fuori dalle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c., che consente la compensazione solo per l'ipotesi di soccombenza reciproca o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni agitate in causa, ipotesi entrambe estranee alla fattispecie. 9 9.− Per quanto qui di interesse, la Corte di merito nel giudizio r.g.  n. 10804/2023 ha precisato che: a) con riguardo alla causa asseritamente pregiudiziale, da un lato il ### di ### ha già pronunciato sentenza (n. 336/19) di accoglimento della domanda de ll'odierno appellato di an nullamento della delibera d i esclusione dalla competizio ne eletto rale, e detta pronuncia è stata confermata dalla Corte d'Appello (con sentenza 721/22), sicché non può farsi luogo all'invocata sospensione ex art.  295 c.p.c.; dall'altro, l'esito dei due giudizi esclude evidentemente la sospensione facoltativa di cui all'art. 373 c.p.c.; b) non si vede difatti come «i diritti acquisiti dai terzi in buona fede» possano interferire, escludendolo, sull'interesse ad agire dell'appellato, la cui domanda è volta alla tutela del proprio diritto alla partecipazione della stessa competizione elettorale; c) è infondata la domanda volta all'annullamento delle competizioni elettorali e degli esiti delle stesse: l'appellante non chiede di certo l'annullamento della disposizione statutaria richiamata dall'associazione per escludere il ### dalla partecipazione, considerato peraltro che di detta disposizione lo stesso ### invoca, in definitiva, una interpretazione conforme ai principi dell'ordinamento giuridico, e non certo la caducazione; d) oggetto dell'impugnativa in esame sono proprio le delibere associative, quand'anche prese da organi monocratici, che hanno escluso l'appellato dalla competizione elettorale e, di conseguenza, gli esiti della stessa; e) le doglianze mosse sull'interpretazione dell'art. 33 dello ### non pongono in discussione l'applicabilità della disciplina codicistica dell'art. 23 c.c. alle associazioni non riconosciute, ma ribadiscono, in buona sostanza, l'interpretazione della clausola statutaria in esame che ### ha prospettato sin dalla costituzione in giudizio, ponendo in risalto il dato letterale che non distingue tra i “procedimenti giudiziali ovvero i contenziosi legali in corso” e che dunque 10 comprenderebbe ogni contenzioso in essere tra l'associazione e il socio, ivi compreso quello che all'epoca pendeva tra le parti; f) pare evidente che inibire agli associati di ricoprire le cariche sociali in ogni ipotesi di contenzioso produrrebbe effetti incompatibili con l'ordinario svolgimento della vita associativa per tutti quei casi che già il ### ha enucleato, sicché l'interpretazione della clausola in oggetto con il mero criterio “letterale” e che non indaghi la ratio della norma finirebbe per non considerare l'effettivo intento delle parti: la disposizione difatti, lungi dal limitare il diritto dell'associato di denunciare l'eventuale difformità delle delibere allo statuto e alle legge, intende piuttosto evitare che la pendenza di contenziosi che vedano contrapposti gli associati all'associazione, con riguardo ad interessi propri dei soci ed estranei alla stessa partecipazione associativa, integri un conflitto tra gli interessi dell'associazione e quelli del socio che ricopre la carica sociale.  10.− Nel giudizio r.g. n. 14683/2022 ### cenza ha present ato ricorso con dieci motivi ed anche memoria.  ### e ### hanno presentato controricorso ed anche memoria. 
Nel giudizio r.g. n. 10850/2023 ### ha presentato ricorso con cinque motivi ed anche memoria. ### zebon e ### hanno presentato controricorso ed anche memoria. 
Nel giudizio r.g. n. 10804/2023 ### ha presentato ricorso con otto motivi ed anche memoria. ### bon e ### hanno presentato controricorso ed anche memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 11. − Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi, aventi ad oggetto provvedimenti diversi, emessi nell'ambito di distinti giudizi, ma riguardanti tutti la medesima vicenda e vertenti tra le stesse parti. 11 Nel giudizio r.g. n. 14683/2022 la ricorrente deduce: 12.− Con il sesto motivo: art. 360, n. 5, c.p.c. omessa valutazione delle norme di interpretazione dei contratti e art. 360, n. 3, c.p.c.  violazione dei criteri di interpretazione dei contratti in particolare dell'art. 1362 12.1.− La censura del sesto motivo, da valutarsi prioritariamente, perché pone la questione fondante del ricorso, è inammissibile. 
La doglianza si dilunga nel riprodurre l'interpretazione dell'art. 33 dello ### (che al comma 2 statuisce: «### delle cariche sociali è riservato solo a coloro i quali esercitino lavoro personale e professionale nell'impresa e che non abbiano in corso procedimenti giudiziali ovvero contenziosi legali con ### Gli stessi soggetti esercitano l'elettorato attivo»), così come proposta nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di II grado. Sostiene che, da un lato, la Corte ha omesso l'interpretazione della clausola e, dall'altro, che, se ha interpretato la norma, ha violato i canoni ermeneutici, superando il tenore letterale della previsione. 
La doglianza, però, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto la norma chiara e non equivoca, senza contestare che «comprenda nella fattispecie impeditiva all'assunzione di cariche associative tutte le ipotesi di contenzioso», ma proprio per questo ritenendo la previsione parzialmente nulla, perché in violazione dei principi costituzionali di democraticità, di eguaglianza e del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri interessi; la sentenza ha ribadito inoltre che la norma statutaria non può essere giustificata evocando l'autonomia negoziale delle parti, poiché l'autonomia non può esplicarsi in contrasto con i principi costituzionali, soprattutto in presenza di un'associazione, ossia di una formazione sociale complessa in cui si esplica la personalità dell'individuo ed in cui devono essere garantiti i diritti inviolabili, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione. 
La doglianza lamenta, così, una omessa interpretazione che, invece, è stata valutata al fine di rilevare il contrasto del suo contenuto con 12 i principi costituzionali, e l'interpretazione è stata condotta proprio sulla base dei canoni ermeneutici che si assumono violati. In ogni caso, la doglianza non indica con quali modalità il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella formulata nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l'erronea applicazione della disciplina normativa (Cass., n. 15798/2005; Cass., n. 25728/2013; Cass., n. 12279/2016; Cass., n. 29093/2018; Cass., n. 9461/2021). A tale fine, l'estrapolazione del singolo brano della motivazione del provvedimento che si intenda censurare deve associarsi a una puntuale evidenziazione del vizio, risolvendosi altrimenti la deduzione critica in un'astratta enunciazione di principio (Cass., n. ###/2022).  13.− Con il primo motivo: ### o falsa applicazione di legge artt. 329-343, 324, 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.  e nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. ### in primo grado ha rigettato la domanda degli attori, che avevano chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità, l'invalidità, e l'inefficacia dell'art. 33, comma 2, dello statuto di ### e che gli appellati non avevano proposto nella comparsa di costituzione e risposta appello incidentale (artt. 334 c.p.c.) avverso detto rigetto, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sul punto (art. 324 c.p.c.), ragion per cui la Corte d'Appello non poteva pronunciarsi sulla nullità parziale della clausola citata. La sentenza viola anche l'art. 1421 c.c. e l'art.  112 c.p.c., perché il principio della rilevabilità di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, della nullità del contratto deve essere coordinato con i principi della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato: quindi, la Corte ### è andata ultrapetita. 13 14.− Con il secondo motivo: ### di legge art. 112 c.p.c. della sentenza di primo grado nullità della sentenza o del procedimento di primo grado in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.  ### dell'art. 1421 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte di appello si è pronunciata sulla nullità della clausola ex art. 33, comma 2, nonostante fosse passato in giudicato il rigetto di tale domanda in mancanza di appello incidentale, avendo il ### nale dichiarato che la clausola non è nulla, ma va interpretata nel senso che la incompatibilità va riferita a quelle controversie in cui il socio viene ad essere, rispetto l'associazione, in posizione di terzo. 
La sentenza di appello viola anche l'art. 1421 c.c. in tema di rilevabilità di ufficio, perché va coordinato con il principio della domanda, nella specie mancante.  14.1.− Le predette censure, da trattarsi unitariamente, in quanto correlate tra loro, sono inammissibili perché non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata.  ### grado la domanda degli attuali controricorrenti era stata accolta sulla base di una interpretazione della clausola statutaria nel senso che l'associato non avrebbe potuto ricoprire cariche associative solo ove avesse in corso una vertenza contro ### in cui faceva valere una posizione in contrasto con l'### non qualora avesse agito nell'interesse della medesima. I provvedimenti dell'UPE e della ### dell'### del 23.3.2016, che avevano dichiarati decaduti gli odierni scriventi dalle cariche associative ricoperte, erano stati annullati dal ### in quanto contrastanti con l'art. 33, comma 2, dello statuto nella sua interpretazione corretta. La Corte ha semplicemente osservato che: «inoltre, a ben considerare, la decisione del giudice vicentino è stata la nullità parziale della norma statutaria, poiché ne ha ristretto l'ambito applicativo, espungendo dalla fattispecie tutti i "procedimenti giudiziali" in cui l'associato non fa valere un interesse personal e cont rapposto a 14 quello dell'associazione, ma agisce per ripristinare la legalità della attività dell'associazione stessa. In particolare, il ### di ### ha precisato che possono entrare nella previsione statutaria solo le controversie che traggono origine non dall'interesse del socio al corretto andamento della vita associativa (quali che siano i motivi sottesi a tale interesse), ma da interessi esterni all'associazione e in conflitto con gli interessi della stessa». Così statuendo, il giudice, benché non l'abbia dichiarato espressamente, ha ritenuto che l'art.  33, comma 2, che invece comprendeva qualunque ipotesi di contenzioso (come afferma la stessa appellante), fosse parzialmente nullo, ossia che la norma fosse nulla e perciò inefficace laddove, per l'appunto, prevedeva che anche il contenzioso attinente all'impugnazione di deliberazioni degli organi associativi impediva all'associato di assumere cariche sociali. 
Le censure del secondo motivo tendono a dimostrare che la sola diversa interpretazione della clausola statutaria non poteva comportare l'annullamento dei provvedimenti impug nati. Anche consid e- rando le precisaz ioni della Corte di merito sulla “interpret azione” della clausola esposta nella sentenza di I grado, la censura deve essere considerata inammissibile poiché fondata su una diversa interpretazione delle decisioni dei giudici di merito. Evidentemente, la parte vuole riproporre le deduzioni sulla sentenza di I grado già poste in appello, e non è possibile porre censure di violazione dell'art. 360 c.p.c. sulle sentenze di I grado.  15.− Con il terzo motivo: violazione art. 360, n.3, c.p.c. violazione o falsa applicazione dell'art. 1418 c.c. Art. 360, n. 5, c.p.c. omesso o fittizio esame delle norme ritenute imperative, omesso esame delle deduzioni dell'appellante. Palese illogic ità nell'applicazione delle norme ritenute imperative. Ciò in quanto l'unico limite di natura costituzionale in materia di associazioni è quello di cui all'art. 18 Cost.  che prevede la libertà di associazione, ragion per cui sono irrilevanti altri elementi e, comunque, l'art. 33, comma 2, dello statuto non limita la libertà di associazione. I diritti riguardanti la possibilità di 15 ricoprire cariche elettive sono disponibili, ragion per cui non vi è un diritto imperativo che preveda la loro intangibilità. Non sussiste per le associazioni non riconosciute l'obbligo di darsi un ordinamento democratico, e comunque i principi notori in materia di democrazia sono stati rispettati, non vi è alcuna violazione del diritto di difesa, che non viene compresso in alcun modo, e la clausola rispetta pienamente il principio di eguaglianza, non creando disparità di trattamento fra soggetti all'interno della stessa.  16.− Con il quarto motivo: violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Nullità della sentenza per vizio radicale di motivazione in relazione all'art. 132, n.4, c.p.c., manifesta illogicità, contraddittorietà e perplessità, in ordine all'applicazione da parte della Corte d'Appello delle asserite norme imperative di democrazia, diritto di difesa ed eguaglianza.  17.− Con il quinto motivo: art. 360, n. 3, c.p.c. violazione o falsa applicazione dell'art. 18 della ### in quanto l'unico principio costituzionale applicabile alle associazioni è quello del diritto di associarsi, ragion per cui non possono applicarsi altri principi quali il principio di democrazia, diritto di difesa e uguaglianza.  17.1.− Il terzo, il quarto e il quinto motivo sono connessi e possono essere trattati unitariamente. 
La Corte di Appello ha nuovamente ribadito, condivisibilmente, sulla norma statutaria che: «essa viola principi costituzionali. In primo luogo, non è conforme al principio di democraticità, perché esclude dal governo dell'associazione tutti coloro che abbiano con essa un contenzioso, a prescindere dal suo oggetto e da chi l'abbia promosso. 
Come ha evidenziato il ### di ### tale norma si presta ad abusi, poiché, al di là delle ipotesi estreme di una lite promossa al solo scopo di impedire la candidatura di un associato ad una carica sociale, impone comunque agli associati di accondiscendere a qualunque decisione assunta dagli organi associativi in carica pena la loro esclusione dalla possibilità di concorrere ad incarichi elettivi». 
Ed inoltre la stessa: «contrasta con l'art. 24 della ### poi-16 ché, sanzionando con l'incandidabilità l'associato che abbia un qualunque contenzioso in essere con l'associazione, ostacola l'esercizio del diritto costituzionale di agire in giudizio a tutela dei propri interessi. La norma non è neppure rispettosa del principio di eguaglianza, poiché tratta nello stesso modo situazioni tra loro molto diverse, ossia esclude da un ruolo attivo nell'associazione sia coloro che possono effettivamente avere un conflitto d'interesse con l'associazione sia coloro che abbiano agito in giudizio per l'annullamento di decisioni, assunte da uno degli organi di governo, che ritengono illegittime o addirittura dannose per la stessa associazione»; «non vi è necessariamente conflitto tra l'associato e l'associazione quando il primo impugni una deliberazione illegittima adottata dalla maggioranza assembleare. Ed invero ben potrebbe esserci coincidenza di interessi se la decisione impugnata fosse addirittura dannosa per l'associazione». 
Le censure riguardanti la possibilità che nella vita delle associazioni possano essere rilevanti soltanto i principi costituzionali sulla libertà di associazione, senza che possa interferire il rispetto di altri principi quali la democraticità e il diritto alla difesa, sono state oggetto di ampia articolata disamina ed efficace valutazione, che ha condotto la Corte d'Appello a sostenere che il rispetto della gerarchia delle fonti impone all'autonomia dei privati il rispetto dei principi e delle norme sovraordinate, primi fra tutti i principi costituzionali. Il precedente citato a p. 29 del ricorso è del tutto fuorviante, poiché la Corte si è preoccupata di precisare che: «nessun ostacolo giuridico è ravvisabile negli artt. 1105 e 1136 cod. civ., dettati dal codice civile in tema di comunione e condominio di edifici, a che l'atto costitutivo contenga clausole limitative del diritto di voto del consorziato (nella specie, escludenti da tale diritto il consorziato in mora nel pagamento dei contributi o che a tal riguardo abbia liti pendenti col consorzio)». 
A parte il diverso rilievo esistente tra le norme codicistiche e quelle costituzionali, che sembra sfuggire alla ricorrente, anche la sentenza impugnata non ha escluso la possibilità di limitazioni, ma ha sempli-17 cemente chiarito che la limitazione non può riguardare le azioni che l'associato propone a difesa degli interessi dell'associazione stessa.  18.− Con il settimo motivo: art. 360, n. 3, c.p.c. violazione o falsa applicazione delle norme di legge, art. 1418 c.c. in quanto la norma imperativa violata deve essere individuata in base ad un interesse pubblico tutelato, non esistente nel nostro caso in quanto sussiste solamente un interesse privato con prevalenza dell'autonomia privata, inoltre la incompatibilità e la decadenza di cariche non costituiscono norme imperative indisponibili.  19.− Con l'ottavo motivo: ### 360, comma 1, n. 3, c.p.c. violazione dell'art. 1418 c.c., violazione della carta dei diritti fondamentali della UE, art. 16 e dell'art. 41, commi 1 e 2, ### La sentenza impugnata ha annullato una clausola in base a principi non rientranti nel disposto dell'art. 1418 c.c., in quanto generici e contrapposti ad altri valori e interessi di rango costituzionale, tra i quali quelli della libertà negoziale e del diritto di iniziativa economica, e così facendo ha violato e falsamente applicato detto art. 1418 19.1.− Il settimo e l'ottavo motivo, da trattarsi congiuntamente, in quanto correlati tra loro, sono inammissibili, perché non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata.  ### proposta dal giudice di I grado e poi specificata dalla Corte di Appello con l'introduzione della nullità parziale è fondata sulla compatibilità del contenuto contrattuale anche con i principi costituzionali. La censura implicitamente sembrerebbe proporre, inammissibilmente, che tali principi non siano norme imperative e non tutelino un interesse pubblico. 
Le censure sono inammissibili anche perché si muovono sulla falsariga delle altre, questa volta ipotizzando che i principi enunciati dalla Corte siano in contrasto con l'art. 18 della stessa ### (affermazione che si va a supportare con la citazione di altra decisione di questa Corte a ### sulla «nullità o validità della fideiussione rilasciata in favore di un proprio associato (### da un «confidi minore» (il ### di ### iscritto nell'elenco previsto già dal 18 previgente art. 155, comma 4, T.u.b. Il dubbio sorge essendo previsto che tali operatori esercitino «esclusivamente» l'attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi»). 
La citazione del precedente è fuorviante, perché la Corte si interroga sul nuovo concetto di nullità «come strumento di reazione dell'ordinamento rispetto alle forme di programmazione negoziale lesive di valori giuridici fondamentali» per escludere che solo i confidi autorizzati ex art. 107 T.u.b. (non, quindi, la ricorrente) possano prestare ogni forma di garanzia finanziaria, compresa quella fideiussoria. Discute, cioè, non certo di contrasto del contenuto di una clausola statutaria con i principi costituzionali, considerando quest'ultimi “marginali”.  20.− Con il nono motivo: violazione o falsa applicazione delle norme in tema di prescrizione dell'azione di annullamento, violazione degli artt. 23, 1442, 1419 e art. 1422 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; l'azione promossa dagli attori è quella di cui all'art.  23 c.c. e si è prescritta in cinque anni dalla approvazione dello ### tuto dell'11/11/2010, ciò in deroga all'art. 1418 c.c., quindi si applica l'art. 1442 c.c. secondo cui l'azione di annullamento si prescrive in cinque anni e non l'art. 1442 c.c., né l'art. 1419 c.c. in tema di nullità parziale.  20.1.− La censura non è ammissibile, perché non coglie la ratio decidendi delle sentenze di merito. 
La sentenza di I grado fornisce una interpretazione della norma statutaria conforme ai principi costituzionali; la sentenza della Corte ritiene che tale interpretazione comporti che «l'art. 33, 2° co., che invece comprendeva qualunque ipotesi di contenzioso (come afferma la stessa appellante), fosse parzialmente nullo, ossia che la norma fosse nulla e perciò inefficace laddove, per l'appunto, prevedeva che anche il contenzioso attinente all'impugnazione di deliberazioni degli organi associativi impediva all'associato di assumere cariche sociali». 
La Corte ritiene che trattasi di nullità parziale e indica adeguatamente le ragioni per cui sulla nullità non può incidere il termine di 19 prescrizione delle delibere assembleari: «l'art. 23 c.c., applicabile anche alle associazioni non riconosciute, contempla l'azione di annullamento delle deliberazioni dell 'assemblea, prevedendo che la contrarietà delle stesse alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possa essere fatta valere da qualunque associato. ###. 23 c.c. non si occupa della nullità delle norme dello ### che anzi viene indicato come parametro del giudizio di validità delle deliberazioni assembleari. Quand'anche le norme statutarie siano adottate o modificate dall'assemblea, la loro nullità può essere fatta valere in ogni tempo e non rimane “sanata” dalla mancata impugnazione della deliberazione assembleare nel termine di prescrizione dell'azione di annullamento. Le norme statutarie regolano stabilmente l'associazione e la loro efficacia non si esaurisce con l'esecuzione della deliberazione che le ha introdotte, sì che la nullità, secondo il principio generale espresso dall'art. 1422 c.c., può essere fatta valere in ogni tempo».  21.− Con il deci mo mot ivo: violazione o falsa appli cazione delle norme art. 91 c.p.c. e 92 c.p.c. in tema di riforma della compensazione delle spese legali in primo grado, art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La sentenza impugnata è errata anche in ordine alla condanna al pagamento delle spese di primo grado in quanto non ha considerato la reciproca soccombenza, che giustificava la compensazione di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.  21.1.− La censura è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi. 
La domanda di accertamento della nullità della clausola era funzionale all'annullamento delle delibere assembleari, che sono state annullate ritenendosi, in I grado, che fosse necessario soltanto interpretare la clausola correttamente secondo i principi costituzionali. 
Pertanto, non è sostenibile che la fattispecie rientri nella ipotesi di reciproca soccombenza delineata nella censura. 
Nel giudizio r.g. n. 10850/2023 la ricorrente deduce: 20 22.− Con il primo motivo: ### di motivazione e/o motivazione perplessa od incomprensibile con riferimento all'art. 360, n. 4, c.p.c.  in merito alla eccepita cessazione della materia del contendere/violazione dell'art. 100 c.p.c., nullità della sentenza ex art. 360, nn. 4 e 3, c.p.c. Il motivo, in sintesi, evidenzia che il Giudice di secondo grado non ha valutato l'intervenuta cessazione della materia del contendere e le relative conseguenze in ordine all'estinzione del giudizio, alla soccombenza virtuale ed alla liquidazione delle spese.  22.1− La censura è infondata, perché la motivazione, seppur sintetica, è conforme a quanto statuito da questa Corte in tema di impugnazioni: l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione, da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'e- ventuale suo accoglimento (in attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che, nell'ambito di un giudizio elettorale, aveva ritenuto che il ricorrente avesse interesse ad impugnare la pronuncia di cessazione della materia del contendere, conseguente alle sue dimissioni dalla carica in contestazione di ### daco, ritenendo che, per effetto dell'accoglimento dell'impugnazione, egli avrebbe potuto conseguire il risultato pratico favorevole del riesame del merito della controversia) (Cass., n. ###/2022, indicata in sentenza con un refuso come n. 3854/2022).  23.− Con il secondo motivo: ### interpretazione ed applicazione dell'art. 33, comma 2, dello statuto di ### per evidente violazione delle norme in tema di interpretazione dei contratti, artt.  1362 e segg. c.c., violazione dell'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. Nullità della sentenza per motivazione apparente art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. ### dell'art 100 c.p.c. in tema di pronuncia secondo diritto art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. ### dell'art. 113 c.p.c.  in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c. Rileva parte resistente che lo statuto e l'atto costitutivo di un'associazione costituiscono espressione di autonomia negoziale e sono regolati dai principi generali del 21 negozio giuridico, che il giudice di primo e di secondo grado hanno errato nell'interpretare ed applicare l'art. 33 dello ### o, non avendo rispettato i principi ermeneutici prescritti dall'art. 1362 ss.  c.c.; dovendo la clausola essere interpretata nel suo significato letterale, non può essere interpretata in buona fede e, in ogni caso, il giudice non può sovrapporre una propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti.  23.1.− Il mezzo ripropone le censure sull'interpretazione dell'art. 33 dello statuto proposte anche negli altri giudizi, rispetto ad una identica pronuncia della Corte di merito giudicante il caso. La censura è inammissibile per quanto precisato sub 11.1 e 12.1.  24.− Con il terzo motivo: ### art 360, comma 1, n.3, c.p.c., con riferimento alla pretesa violazione delle norme ritenute imperative, omesso esame delle deduzioni dell'appellante, palese illogicità nell'applicazione delle norme ritenute imperative. ### limite di natura costituzionale in materia di associazioni è quello di cui all'art.  18 della ### che prevede la libertà di associazione, ragion per cui sono irrilevanti altri elementi, e comunque l'art. 33, comma 2, dello statuto non limita la libertà di associazione. I diritti riguardanti la possibilità di ricoprire cariche elettive sono disponibili, ragion per cui non vi è un diritto imperativo che preveda la loro intangibilità. 
Non sussiste per le associazioni non riconosciute l'obbligo di darsi un ordinamento democratico, e comunque i principi notori in materia di democrazia sono stati rispettati; non vi è alcuna violazione del diritto di difesa, che non viene compresso in alcun modo, e la clausola rispetta pienamente il principio di eguaglianza, non creando disparità di trattamento fra soggetti all'interno della stessa.  25.− Con il quarto motivo: ### 360, comma 1, n. 4, c.p.c. nullità della sentenza per vizio radicale di motivazione in relazione all'art 132, n. 4 c.p.c., manifesta illogicità, contraddittorietà e perplessità in ordine all'applicazione delle asserite norme di democrazia, diritto di difesa ed eguaglianza. La ricorrente lamenta l'assenza, l'illogicità e la contraddittorietà delle motivazioni delle due sentenze, oltre che 22 la loro evidente ed eccessiva sommarietà, con conseguente nullità delle medesime pronunce.  26.− Con il quinto motivo: ### 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell'art. 18 della #### principio costituzionale applicabile alle associazioni è quello del diritto di associarsi, ragion per cui non possono applicarsi altri principi quali il principio di democrazia, diritto di difesa e uguaglianza.  26.1.− Il terzo, il quarto e il quinto motivo ripropongono le medesime censure proposte anche negli altri giudizi rispetto ad identiche pronunce della Corte di merito giudicante il caso. Le censure sono inammissibili per quanto precisato sub 16.1. 
Nel giudizio r.g. n. 10804/2023 la ricorrente deduce: 27.− Con il primo motivo: ### di motivazione e/o motivazione perplessa od incomprensibile con riferimento all'art. 360, n. 4, c.p.c.  in merito alla eccepita cessazione della materia del contendere. violazione dell'art. 100 c.p.c., nullità della sentenza ex art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c. Il motivo, in sintesi, evidenzia che il Giudice di secondo grado non ha valutato l'intervenuta cessazione della materia del contendere (per essere state rinnovate, nelle more, le cariche sociali con elezioni cui il ### non ha partecipato) e le relative conseguenze in ordine all'estinzione del giudizio, alla soccombenza virtuale ed alla liquidazione delle spese.  27.1.− Il mezzo ripropone le medesime censure proposte anche negli altri giudizi rispetto ad identiche pronunce della Corte di merito giudicante il caso. Le censure sono inammissibili per quanto precisato sub 21.1.  28.− Con il secondo motivo: ### o falsa applicazione dell'art.  23 c.c. con riferimento alla mancanza di interesse ad agire per tutela dei diritti acquisiti dai terzi in buona fede, ai sensi dell'art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c. Lamenta la ricorrente che il giudice di primo e di secondo grado aveva erroneamente applicato l'art 23 c.c., non essendo in ogni caso possibile annullare le elezioni svoltesi e oggetto della presente causa, in quanto a norma del secondo comma del 23 suddetto articolo, l'annullamento della deliberazione non può pregiudicare i diritti acquisiti da terzi in buone fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima, conseguente carenza di interesse ad agire di parte ### 29.− Con il quarto motivo: ### o falsa applicazione dell'art.  23 c.c. app licabile solament e alle delibere assembleari, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, quindi, ### ha impugnato le elezioni del 27.4.2016, del 4.5.2016 e del 16.5.2016: ma non sono suscettibili di impugnazione le elezioni o gli esiti elettorali, non essendo assimilabili a deliberazioni assembleari, come invece prevede testualmente l'art 23 c.c. che, essendo norma eccezionale, non si applica oltre i casi e i tempi in essa considerati. 
Sul punto si rileva anche la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dei giudici di primo e secondo grado.  29.1.− Il secondo e il quarto motivo, da trattarsi unitariamente, in quanto correlati tra loro, non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata. 
La Corte d'Appello ha infatti ritenuto che l'azione promossa riguardasse «le delibere associative, quand'anche prese da organi monocratici, che hanno escluso l'appellato dalla competizione elettorale e, di conseguenza, gli esiti della stessa». Ed è innegabile che l'annullamento delle delibere di esclusione dei controricorrenti non può che riflettersi sulla validità delle elezioni avvenute senza la loro partecipazione. Su tale motivazione, seppur sintetica, il mezzo non muove alcuna censura. 
Egualmente, la censura del quarto mezzo non chiarisce adeguatamente perché le delibere adottate da organi monocratici dell'associazione non possano esser considerate delibere associative soggette all'art. 23 c.c., ma continua a rappresentare che l'impugnativa riguardi direttamente le procedure elettorali. 24 30.− Con il terzo motivo: ### o falsa applicazione delle norme in tema di prescrizione dell'azione di nullità/annullamento, violazione dell'art. 23 c.c., art. 1422 cc ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si deduce che ### ha incardinato la domanda sul presupposto che fosse da dichiarare nullo, inefficace o da annullare l'art.  33, secondo comma, dello ### non in via incidentale ma con efficacia di giudicato, con conseguente applicabilità del termine quinquennale di prescrizione entro il quale avrebbe dovuto essere proposta l'impugnazione della deliberazione di approvazione dello ### tuto (11.11.2010).  30.1.− Il terzo mezzo ripropone le medesime censure proposte anche negli altri giudizi rispetto ad identiche pronunce della Corte di merito giudicante il caso. Le censure sono inammissibili per quanto precisato sub 19.1.  31.− Con il quinto motivo: ### interpretazione ed applicazione dell'art. 33, comma secondo, dello statuto di ### per evidente violazione delle norme in tema di interpretazione dei contratti, artt. 1362 ss. c.c., violazione dell'art 360, comma 1, n. 3. Nullità della sentenza per motivazione apparente art. 360, comma 1, n. 4.  ### dell'art 100 c.p.c. in tema di pronuncia secondo diritto art.  360, comma 1, n.3, c.p.c. ### dell'art. 113 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 e 4, c.p.c. Rileva parte ricorrente che lo statuto e l'atto costitutivo di un'associazione costituiscono espressione di autonomia negoziale e sono regolati dai principi generali del negozio giuridico, che il giudice di primo e di secondo grado hanno errato nell'interpretare ed applicare l'art. 33 dello statuto, non avendo rispettato i principi ermeneutici prescritti dall'art. 1362 e segg. c.c.; dovendo la clausola essere interpretata nel suo significato letterale, non può essere interpretata in buona fede e, in ogni caso, il giudice non può sovrapporre una propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti.  31.1.− Il quinto motivo ripropone le medesime censure proposte anche negli altri giudizi rispetto ad identiche pronunce della Corte di 25 merito giudicante il caso. Le censure sono inammissibili per quanto precisato sub 11.1 e 12.1.  32.− Con il sesto motivo: ### art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., con riferimento alla pretesa violazione delle norme ritenute imperative, omesso esame delle deduzioni dell'appellante, palese illogicità nell'applicazione delle norme ritenute imperative. ### limite di natura costituzionale in materia di associazioni è quello di cui all'art.  18 della ### che prevede la libertà di associazione, ragion per cui sono irrilevanti altri elementi e comunque l'art. 33, secondo comma, dello statuto non limita la libertà di associazione. I diritti riguardanti la possibilità di ricoprire cariche elettive sono disponibili, ragion per cui non vi è un diritto imperativo che preveda la loro intangibilità. Non sussiste per le associazioni non riconosciute l'obbligo di darsi un ordinamento democratico e comunque i principi notori in materia di democrazia sono stati rispettati, non vi è alcuna violazione del diritto di difesa che non viene compresso in alcun modo, la clausola rispetta pienamente il principio di eguaglianza, non creando disparità di trattamento fra soggetti all'interno della stessa.  33.− Con il settimo motivo: ### Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.  nullità della sentenza per vizio radicale di motivazione in relazione all'art 132, n. 4 c.p.c., manifesta illogicità, contraddittorietà e perplessità in ordine all'applicazione da parte della corte d'appello delle asserite norme di democrazia, diritto di difesa ed eguaglianza. La ricorrente lamenta l'assenza, l'illogicità e la contraddittorietà delle motivazioni delle due sentenze, oltre che la loro evidente ed eccessiva sommarietà, con conseguente nullità delle medesime pronunce.  34.− Con l'ottavo motivo: ### 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell'art. 18 della #### principio costituzionale applicabile alle associazioni è quello del diritto di associarsi, ragion per cui non possono applicarsi altri principi quali il principio di democrazia, diritto di difesa e uguaglianza.  34.1.− Il sesto, il settimo e l'ottavo mezzo ripropongono le medesime censure proposte anche negli altri giudizi rispetto ad identiche 26 pronunce della Corte di merito giudicante il caso. Le censure sono inammissibili per quanto precisato sub 16.1.  35.− Per quan to esposto, i ricorsi vanno dichiarati complessivamente inammissibili, con condanna della ricorrente al pag amento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte, riuniti i ricorsi r.g. nn . 14683/2022 , 10850/2 023 e 10804/2023, li dichiara inammissibili, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 10.000 per compensi e € 200 per esborsi, oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. 
Ai sensi d ell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.200 2, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

causa n. 14683/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Mercolino Guido, Valentino Daniela

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12134/2025 del 08-05-2025

... d'### o ha condannato la ricorrente a rifondere le spese ad entrambe le parti chiamate in causa; né vi è da ragionare sulla possibilità di una compensazione verso la ### 1 Centro, in quanto il non averla disposta in appello - dopo che essa si era avuta in primo grado - non è sindacabile in sede di legi ttimità , una volta osservati i criteri di causalit à e soccombenza (Cass., S.U., 15 luglio 2005, n. 1 4989; Cass. 26 aprile 2019, n. 11329); 8. al rigetto integrale del ricorso per cassazione segue la regolazione, ancora secondo soccombenza e verso entrambe le controricorrenti, delle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 1.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussiste nza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16320/2021 R.G. proposto da: ### rappresentata e difesa dall'Avv . ### BUONANNO; - ricorrente - contro ### 2 NORD, rappresentata e difesa dall'Avv. ### - controricorrente - e contro ### 1 CENTRO, rappresentata e difesa dall'Avv. ### - controricorrente - avverso la sentenza n . 1245 /2021 della CORTE D'### di ### depositata il ### R.G.N. 2765/2019; Dott. ### - Presidente - Dott. ### - ### - Dott. ### - ### rel. - Dott. ### - ### - Dott. ### - ### - ### - ### - MOBILITA' ### - DINIEGO - #### - ### - ### 2 di 11 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal ####; ### 1.  la controversia riguarda, secondo quanto emerge dalla sentenza di appello, la pretesa di ### ide Lig uori alla mobilità “vo lontaria” dalla ### 2 Nord, presso cui lav orava come infermiera dell'ospedale ### di ### di ### la ### 2 Nord, ad un a domand a di mob ilità del 20 17 finalizzata ad ottenere il trasferimento alla ASL di ### presso la quale si dava corso allo scorrimento di graduatorie, non aveva fornito risposta, pur essendovi stato anche sollecito da parte della ASL di potenziale destinazione; invece, rispetto alla richiesta di mobilità formulat a dalla ### ri verso la ### 1 Centro, la ### 2 Nord aveva risposto negativamente nel marzo 2018; secondo la ricostruzione op erata dal la Corte territoriale, rispetto alla prima ipotesi di mobilità la domanda della ricorrente riguardava il risarcime nto del danno per perdita d i chance ed aspettat ive, mentre rispetto alla secon da ipotesi di mobilità ve niva chiesto l'accertamento dell'illegittimità per mancanza di giustificazione del diniego manifest ato dalla ### 2 Nord e l'accer tamento giudiziale del diritto al trasferimento; quanto alla prima doman da, la Corte d'Ap pello, nel rigettare il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di ### riteneva che fossero mancate allegazioni in merito alla probabilità della ricorrente di ottenere il consenso alla mobilità da parte della ### 2 Nord di appartene nza e ch e anzi il diniego p oi espresso per l'anno successivo rispetto alla mobilità verso la ASL ### 1 Centro dimostrava semmai il contrario; 3 di 11 quanto all'altra domanda, la Corte territoriale dava atto che il diritto della dipendente di trasferirsi per mobilità volon taria era condizionato al consenso della P.A. di appartenenza, per quanto vi era un ob bligo di in dicare le ragioni di un eventua le diniego n el rispetto ai criteri di buona fede e correttezza; nel caso di specie, la Corte d'A ppello evidenziava come la ASL ### 2 Nord avesse motivato il rifiuto con la carenza di personale infermieristico presso il presidio ospedaliero di ### ove la ricorrente lavorava e con la necessità di assicurare i livelli di assistenza; a fronte di ciò - precisava la Corte territoriale - la ricorrente non aveva allegato alcunché in senso contrario, adducendo piuttosto la possibilità di sopperire ai problemi di personale con la graduatoria interregionale degli infermieri o ricorrendo alle convenzioni, in tal modo non negando l'esistenza della carenza di addetti; la Corte d'### riteneva altresì che dovesse essere considerato come, per il dato re di lav oro, non sia indiffere nte avv alersi dell'opera di un lavoratore piuttosto che di un altro, magari senza la necessaria esperienza; 2.  ### ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, resistiti da entrambe le ASL (### 2 Nord e ### 1 Centro) ciascuna con controricorso; sono in atti memorie di tutte le parti in causa; ### 1.  il primo motivo adduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 30 del d. lgs. n. 165 del 2001, in combinazione con l'art. 52 del CCNL di comparto del 21.5.2018 e con l'art. 6 del medesimo d. lgs. n. 4 di 11 165 del 2001 , oltre che degli artt. 112, 115 e 416 c.p.c., i n relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.; la censura è sviluppata sostenendo che i giudici del merito, sviati dalla disciplina della mobilità per comando, av rebbero erroneamente valutato l'ipotesi della mo bilità volontaria, rispetto alla quale non vi era un potere discrezionale della P.A. di diniego, avendo essa solo la facoltà di scegliere il momento opportuno per attuarla; la ricorre nte aggiunge altresì che no n solo la mobilità non crea alcun aggravio di spesa e che non ricorrono rispetto ad essa termini di decadenza per il dipendente, ma anche il fatto che la carenza di personale è dato ininfluente, atteso che il posto lasciato può essere coperto da altro personale; ciò anche su lla base dell'art. 6 del d.lgs . n. 165 del 2001, che impone alle P.A. di curare l'ottimale dist ribuzione delle risorse attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità; il secondo motivo è formulato denunciando la violazione dell'art. 6 e 30 del d. lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 52 del CCNL di comparto, nonché degli artt. 117 5 e 1375 c.c., corre lati all'art. 97 Cost., dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 416 e 437 c.p.c.; il mot ivo adduce l'esistenza di docu menti di varia p ortata che provavano tra l'altro la frequente movimentazione degli infermieri e la presenza di personale disposto a mobilitarsi verso l'ospedale di ### oltre che l'inerzia e la cattiva gestione da parte della ### quanto alla carenza di personale, essa, a dire della ricorrente, era smentita da documenti che comprovavano la presenza copiosa di addetti assunti con contratti atipici ed erano altresì erronei i dati in ordine alla presenza di soli 92 infe rmieri presso il presidio ospedaliero, mentre ne risultavano ben 128; il mot ivo prosegue adducendo il riconoscimen to del diritto al trasferimento giudizialmente accertato in favore di altri dipendenti, le opportunità di assunzioni in considerazione dello sblocco del turn 5 di 11 over e l'abuso da parte della ### del richiamo al vincolo quinquennale di permanenza presso le sedi di destinazione; 2.  i suddetti motivi, che riguardano la decisi one assunta con riferimento alla domanda di mobilità del 2018 non accolta dalla ASL 2 ### possono essere esaminati congiuntamente e sono in parte inammissibili ed in parte infondati; 3.  va intan to detto che risulta corre tta l'impostazione giuridica sviluppata dalla Corte territoriale; la mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. n. 165 del 2001 realizza una fattisp ecie di cessione d el contratto (Cass. 28 settembre 2021, n. 26265; Cass. 7 gennaio 2021, n. 86; Cass. 13 settembre 2006, n. 19654), che si manifesta con atti datoriali di mera natura ge stionale, destinati a soggiacere alla disciplina civilistica (Cass. 4 marzo 2024, n. 5749; Cass. 26265/2021 cit.); l'art. 30 cit. nel testo introdotto dall'art. 4 del d.l. n. 90 del 2014, conv. con mod. in legge n . 114 del 2014, pur non fac endo più menzione espressa della cessione del contratto ed esprimendosi in termini di passaggio diretto, prevede infatti comunque la necessità di previo assenso dell'amm inistrazione di appartenen za, che mantiene dunque l'assetto negoziale trilatero; tale necessità di assenso è poi è rimasta tale, per il personale delle «aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale», pur dopo le modifiche all'art. 30 introdotte dal d.l. 9 giu gno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, che in generale delimitano invece i casi in cui vi è necessità di esso da parte dell'ente a quo; in tale contesto normativ o, la scelta di procedere o me no alla mobilità in uscita spetta pienamente al datore di lavoro ed essa è insindacabile nel merito; 6 di 11 mal posto è anche, a fronte di un potere datoriale di scelta, il tema della spesa, perché certamente essa non impone al datore di lavoro di acconse ntire comunque alla mobil ità verso altro ente di personale già assunto, qu ando esso si a necessario per lo svolgimento del servizio pubblico da assicurare; analogamente inconferente è il richiamo all'art. 6, co. 1, del d.lgs.  n. 165 del 2001, ove si afferma che la P.A. è tenuta alla «ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la co ordinata attuazione dei processi di mobil ità e di reclu tamento del personale»; si trat ta infatti di previsione di indirizzo che o rienta alla mobilità come mezzo di risparmio al fine di evitare costi assunzionali, se sia possibile sopperire con i trasferimenti tra enti, ma che certamente non impone tali trasferimenti a prescindere dai riconosciuti poteri datoriali di valutarn e l'opportunità, specie ove si consideri la necessità di valutare le esigenze di servizio dell'ente che sarebbe destinato a perdere addetti; 3.1 la perti nenza alle decisioni datoriali discrezionali della scelta sul consentire o meno alla mobilità verso altri enti esclude quindi che ratione temporis vi fosse un diritto del dipendente in proposito ed anche un obbligo il cui inadempimento possa in sé essere imputato al datore di lavoro; 4. 
è per altro corretto quanto precisato dalla Corte territoriale, ovverosia che, nel valutare un'istanza di mobilità volontaria rimessa alla sua discrezionalità il datore di lavoro - qui pubblico - è tenuto ad osservare i criteri di buona fede e correttezza propri degli atti civilistici, la cui violazione può dar luogo quanto meno alla tutela risarcitoria; 4.1 7 di 11 tali criteri impon gono di forn ire motivazione al diniego della mobilità che sia richiesta dal lavoratore (v. ora anche, sul punto, l'art. 63, lett. f ultimo inciso del ### 2019/2021 di comparto); in proposito, l'avere denegato la mobilità sulla base della carenza di personale incentra la motivazione su un dato palesemente coerente rispetto alle valutazioni cui è chiamato il datore di lavoro; sono d el resto decisioni non sindacabili qu elle diret te a non agevolare l'ipotetico trasferiment o ricorrendo genericamente alla mobilità in entrata, dov endosi considerare, come ha sostanzialmente detto la Corte territoriale che il necessario previo assenso datoriale no n può che concernere anche il grado di esperienza e le conoscenze speci fiche di chi d ovrebbe essere sostituito; ancora meno basta poi il riferimento alla possibil ità di nuove assunzioni o ad altri modi di copertura del posto della persona che chiederebbe di essere trasferita ad altro ente, come anche il ricorso a p ersonale in convenzione, dov endosi ribadire che si tratta di opzioni che riguardano il merito insindacabile delle scelte datoriali; è qui ndi corret to che la Corte territoriale ab bia ritenuto tale motivazione del tutto idonea e legittima; 4.2 certamente, una eventuale violazione dei parametri di correttezza e buona fede potrebbe derivare da una motivaz ione del diniego di mobilità che, pur basata sulla carenz a di personale , dovesse risultare del tutto incoerente rispetto alla realtà di fatto; tuttavia, l'obbligo motivazionale, come si è detto , risulta in sé assolto con il richiamo al la care nza di p ersonale e spettereb be quindi al lavorato re che ad duce la contrarietà di esso al vero dimostrare i propri assunti, sicché non vi è stata alcuna violazione dell'art. 2697 c.c.; la Corte d'### ha in proposito rilevato come la ricorrente non avesse allegato e provato che al contrario di quanto addotto dalla 8 di 11 ASL l'organico dell'ospedale fosse al completo e che anzi le stesse difese svolte, insistendo sulla possibilità di sopperire altrimenti all'eventuale trasferimento, avallavano gli assunti aziendali; a fronte di ciò, il richiamo da parte della ricorrente di documenti vari è sollecitazione - tra l'altro in gran parte generica - ad una diversa valutazione sui dati istruttori, inam missibile in sede di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. ###; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148; ora anche Cass. 22 novembre 2023, ###); analogamente risulta relativo all'istruttoria ed altre sì di incerta decisività anche il rilievo secondo cui da certi elementi probatori si sarebbe desunto che gli infermieri in servizio presso l'o spedale fossero 120 e non 9 2, non essendo noto e certamente non potendosi valutare in sede ###cui non sono consentiti accertamenti di fatto sui profi li sostanziali - se ci ò rendesse completo l'organico o meno; parimenti è a dirsi per il generico riferimento a cattive gestioni o ad un'asserita insistenza della ASL rispetto a vincoli di permanenza - su cui tra l'altro non si è fondata la decisione giudiziale, sicché si tratta di aspetto anche irrilevante - o sul verificarsi di mobilità in uscita di altri dipendent i, talora anche in esito a decisioni giudiziarie, ma rispe tto a casi di cu i sono ignote le concrete dinamiche; generici sono altresì i riferimenti a mobilità dalla terraferma all'isola di cui non è chiara, né apprezzabile in sede di legittimità trattandosi ancora di profilo di fatto, la reale praticabilità e decisività; si tratta - va ripetuto - di una serie di diverse soluzioni rispetto al merito del contende re, del tut to improprie ed impropo nibili nel giudizio di cassazione; infine, per completezza, si rile va come il richiamo al fatto, menzionato nella memoria finale, che in epoca recente la ### abbia ottenut o l'anelato trasferimento non può in cidere su 9 di 11 valutazioni istruttorie che devono avere riguardo alle circostanze ed alle prove quali acquisite nel giudizio di merito; in sede ###è ammissibile la produzione di documenti probatori nuovi (v. anche Cass. 20 febbraio 2020, n. 4415; 12 luglio 2018, n. 18464) e non si può ammettere la rinnovazione di valutazioni di merito sulla base di argomenti logici ed ipotetici che muovano a ritroso da eve nti successivi rispetto a quelli disaminati nei giudizi di primo e di secondo grado; 5.  venendo al terzo motivo, esso, con riferime nto alla do manda risarcitoria reca una rubrica analoga al secondo m otivo, salv o il mancato richiamo all'art. 2697 c.c. ed il richiamo invece all'art. 274 c.p.c.; comunque, il mot ivo riprende, sul piano risarcito rio, argomenti sostanzialmente sovrapponibili a quelli de l secondo motivo e si traduce nella pretesa di una diversa valutazione del merito, come tale inammissibile (Cass., S.U. ###/2019 ed altre pronunce sopra citate) e peraltro inid onea, p er la genericità, a sovvertire il ragionamento della Corte d'### secondo cui era mancata prova che nel 20 17 vi fossero e lementi favorevoli sotto i l profilo d ella copertura del personale e che semmai - con v alutazione la cui plausibilità è evidente - i riscontri negativi in tal senso riguardanti il 2018 orientavano in senso contrario rispetto ad un migliore assetto solo nell'anno precedente; 6.  il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 88 e 96 c.p.c. ed affronta il tema de lla doman da, formulata dalla ### di condanna della ### 2 ### per temerarietà della resistenza in giud izio, che tuttavia resta ass orbito dal rigetto d elle censure riguardanti la respon sabilità su l piano sostanziale dell'ente, denegata dalla Corte d'### con decisione che resiste ai primi tre motivi di ricorso riguardanti tale aspetto; 10 di 11 è infatt i evidente che nessuna responsabilità per la resiste nza in giudizio può derivare da difese che sono risultate fondate; 7.  il qui nto ed ultimo motivo del ricorso per cassazione afferma la violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 112 c.p.c.; la censura afferma che la chiamata in causa d ella ### 1 Centro era stata imposta dal ricorrere di un'ipotesi di litisconsorzio necessario e fa rilevare come quest'ultimo ente si fosse dichiarato disponibile alla mobilità in ent rata della ricorrente, insistendo in primo grad o per il proprio dife tto di legit timazione p assiva con compensazione di spese, salvo poi, nel secondo grado, chiedere la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, effettivamente disposta in favore di essa nella sentenza di appello; ciò posto la ricorrente, eviden ziando come la chiamata in causa della ### 1 Centro fosse più che fondata sotto il profilo della necessità del litisconsorzio, sostiene che non sarebbe comprensibile a quel punto la condanna disposta a carico della lavoratrice; 7.1 il motivo è infondato; non vi è dub bio che, agendo si per sentir dichiar are il diritto al trasferimento da un ente ad un altro - come è almeno per il capo di domanda riguardante il 2018 - ricorra un caso di litisconsorzio necessario, perché la pronuncia positiva, per trovare attuazione ed essere utiliter data, necessita di essere opponibile sia al soggetto che cede il dipendente, sia a quello che lo deve ricevere; altro tema è invece quello della soccombenza, che si misura sulla decisione finale di merito e che si radica, secondo ordinarie regole di respo nsabilità per la causazione della chiamata in g iudizio, in capo alla parte che, con la propria azione, ha reso necessaria la partecipazione dei dive rsi litisconsorti, ivi com preso quello che , ante causam, nulla opponeva alla pretesa di chi ha poi agito, salvo 11 di 11 non poterla soddisfare per il diniego - in causa risultato giustificato - di altro soggetto coinvolto dalla fattispecie sostanziale; ne deriva ch e del tutto legittimamente la Corte d'### o ha condannato la ricorrente a rifondere le spese ad entrambe le parti chiamate in causa; né vi è da ragionare sulla possibilità di una compensazione verso la ### 1 Centro, in quanto il non averla disposta in appello - dopo che essa si era avuta in primo grado - non è sindacabile in sede di legi ttimità , una volta osservati i criteri di causalit à e soccombenza (Cass., S.U., 15 luglio 2005, n. 1 4989; Cass. 26 aprile 2019, n. 11329); 8.  al rigetto integrale del ricorso per cassazione segue la regolazione, ancora secondo soccombenza e verso entrambe le controricorrenti, delle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 1.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussiste nza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella Cam era di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Tria Lucia, Belle' Roberto

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 784/2025 del 12-01-2025

... provinciale di ### il 17 maggio 2021, 429/02/2021, con compensazione delle spese giudiziali. 2. ### tributaria regionale, ril evando in via preliminare la formazione del giudicato interno per l'avviso di 3 accertamento n. 4063/2020, che non era stato oggett o di gravame, ha confermato la decisione di prime cure - che aveva rigettato il ricorso originario della contribuente - sul presupposto che l'occupazione a mezzo di impianti di servizi pubblici è soggett a a tassazione, sia che si tratti di spazi sottostanti che sovrastanti un'area pubblica, non spettando al concessionario privato di opera pubblica l'esenzione prevista per gli enti pubblici. 3. ### di ### sio ####, ha res istito con controricorso. 4. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso. 5. Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 cod. proc. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 2. Preliminarmente, vanno respinte le eccezioni di inammissibilità, che la controricorrente ha sollevato sia in relazione alla carenza di autosufficienza, dacché la prospettazione delle censure non esigeva la trascrizione né la localizzazione di atti processuali (art. 366, (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27450/2022 R.G., proposto DA “Autostrade per l'### S.p.A.”, con sede ###persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dalla ###ssa Avv. ### con studio in ### dall'Avv. ### con studio in ### e dall'Avv.  ### useppe ### a, con studio in ### ove elettivamente domiciliat ###margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Comune di ####, in persona del ### pro tem pore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### e dall'Avv. ### entrambi con studio in ### ove elettivamente domiciliato (indirizzi pec, per la prima: ###; per il s econdo: ###), giusta #### procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla ### tributaria regionale per la ### il 26 aprile 2022, n. 3649/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 ottobre 2024 dal Dott. ### udito il P.M., nella persona del ### Dott. ### che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi per la ricorrente la ###ssa Avv. ### e l'Avv.  ### che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso; udito per il controricorrente, l'Avv. ### che ha concluso per il rigetto del ricorso.  ### 1. La “Autostrade per l'### S.p.A.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla ### tributaria regionale per la ### il 26 aprile 2022, 3649/02/2022, che, in controve rsia su impug nazione degli avvisi di acce rtamento nn. 4063/2020, 3676/2020, 3677/2020, 3678/2020, 3679/2020 e 3680/2020 per omesso versamento della ### relativa agli anni dal 2014 al 2019, con riguardo a d occupazioni e ffettuate mediante viadotti dell'autostrada A/16 sul soprassuolo di strade appartenenti al demanio del Comune di ####, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti del medesimo Comune avverso la sentenza depositata dalla ### one tributaria provinciale di ### il 17 maggio 2021, 429/02/2021, con compensazione delle spese giudiziali.  2. ### tributaria regionale, ril evando in via preliminare la formazione del giudicato interno per l'avviso di 3 accertamento n. 4063/2020, che non era stato oggett o di gravame, ha confermato la decisione di prime cure - che aveva rigettato il ricorso originario della contribuente - sul presupposto che l'occupazione a mezzo di impianti di servizi pubblici è soggett a a tassazione, sia che si tratti di spazi sottostanti che sovrastanti un'area pubblica, non spettando al concessionario privato di opera pubblica l'esenzione prevista per gli enti pubblici.  3. ### di ### sio ####, ha res istito con controricorso.  4. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso.  5. Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è affidato a due motivi.  2. Preliminarmente, vanno respinte le eccezioni di inammissibilità, che la controricorrente ha sollevato sia in relazione alla carenza di autosufficienza, dacché la prospettazione delle censure non esigeva la trascrizione né la localizzazione di atti processuali (art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.), sia in relazione alla conformità della sentenza impugnata all'orientamento de l giudice di legittimità ed alla carente offerta di elementi suscettibili di confermare o mutare tale orientamento (art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.), dacché le argome ntazioni sostanzianti le censure non sono manifestamente destituite di fondamento logico-giuridico.  3. Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 38 e 39 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 1 e 2 della legge 21 maggio 1955, n. 463, 1, 2, 6, 7, 8 e 12 della legge 24 luglio 10961, n. 729, nonché della legge 28 marzo 1968, n. 385, in 4 relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal gi udice di secondo grado che la c arenza di autorizzazione o con cession e per l'occupazione dello spazio sottostante ai viadotti è irrilevante ai fini della debenza della ### essendo sufficiente la mera occupazione di fatto di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di ### e ### laddove, a suo dire, lo spazio sovrastante le strade comunali non appartiene più al demanio del Comune, ma è stato acquisito al demanio dello Stato. Difatti, secondo la ricorrente, non si tratta né di un'occupazione di fatto, né tantomeno di una detenzione abusiva, trattandos i piuttosto di un'occupazione che trova fondamento nella legge statale ed in particolare nelle disposizioni della legge 21 maggio 1955, n. 463, e della legge 24 luglio 1961, n. 729, avendo lo Stato sottratto all'uso generalizzato della comunità locale i predetti spazi al fine di realizzare la rete aut ostradal e ed offrire co mpiutamente un servizio a favore de lla c ollettività di riferimento nazio nale, segnalando che lo stesso Comune non ha mai provveduto non solo a richiedere alcuna tassa, ma neppure rimuovere le opere autostradali se ritenute abusive.  3.1 Il predetto motivo è infondato.  3.2 Ai sensi dell'artt. 38, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (abrogato dall'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dall'1 gennaio 2021), sono soggette alla ### le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strad e, nei cors i, nelle piazze e, comu nque, sui be ni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibil e dei ### e delle ### Il successivo art. 39 precisa che la ### è dovuta al Comune o alla ### ia dal titolare dell'atto di conce ssione o di 5 autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio. 
Il tributo è, dunque, dovuto in caso di qualsiasi occupazione di una s trada riconducibile al demanio o al patrimonio indisponibile di ### e ### sia in caso di occupazione fondata su un provvedimento amministrativo dell'ente locale, sia, come precisano le disposizioni in esame, di occupazione di fatto, che avvenga in assenza di una autorizzazione o concessione, a prescindere dal c arattere abusivo oppure legittimo, come desumibile da ll'avverbio «anche», prima dell'aggettivo «abusivo» nell'ar t. 39. Il riferimento all'occupazione di qualsiasi natura consent e, pertanto, di comprendere nella fattispecie impositi va anche quelle occupazioni che, come nel caso di specie, trovino il loro fondamento nella legge, a cui è effettivamente riconducibile la realizzazione dell'opera pubblica e l'individuazione del tracciato della rete autostradale. 
Le leggi citate dalla contribuente (legge 21 maggio 1955, 463, e le gge 24 lu glio 1961, n. 729) co n riguardo alla realizzazione delle autostrade sono anteriori al d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la cui disciplina - come sopra esposto - ha s ottoposto ad imposizione l'occupazione delle strade comunali e provinciali avvenuta per la realizzazione della rete autostradale (da ultime: Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, 2164; Cass., Sez. Trib., 23 gennaio 2024, n. 2255; Cass., Trib., 25 gennaio 2024, n. 2395; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2024, nn. 15162 , 15167, 1517 1, 15173, 15186, 1520 1, 15204). Di talché, l'art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, 507, va interpre tato ne l senso che l'occ upazione mediante impianti di servizi pub blici (tale essendo il viadott o 6 autostradale, che rappresenta un “impianto” costituito da una costruzione completata da strutture - impianti segnaletici e di illuminazione - che ne aument ano l'utilità) è sogg etta alla tassa, sia che si tratti di spazi sottostanti, che sovrastanti lo spazio pubblico (salvo che ricorra una delle eccezioni di soprasuolo tassativamente previste dalla norma, tra le quali non si menzionano i viadotti e sovrappassi autostradali) (Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2019, n. 28341). 
Per cui, la destinazione del bene ad uso collettivo di viabilità non esclude l'occupazione, avendo questa Corte già chiarito che la società concessionaria dello Stato che abbia realizzato e gestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento della ### non assumendo rilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, p oiché la condotta occupativa è po sta in essere dalla società c oncessio naria nello svolgimento, in autonomia, della propria attività d'impresa, per cui è sufficiente l'utilizzazione del bene da parte di un soggetto diverso dall'ente pubblico titolare, mentre risulta indifferente la strumentalità di tale utilizzazione alla realizzazione di un pubblico interesse, in assenza di una s pecifica ipotes i di esenzione; tanto più considerandosi che il tributo è ex lege dovuto anche per le occupazioni «poste in esse re con condutture ed impianti di servizi pubblici g estiti in regime di c oncessione amministrativa» (art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507). 
Dunque, la pianificazione del tracciato autostradale e, quindi, l'attraversamento da parte del viadotto aut ostr adale del soprassuolo comunale o provinciale in forza della legge 24 luglio 1961, n. 729 (recante il “### di nuove costruzioni stradali ed autostradali”) non eliminano l'operatività del regime previsto dagli artt. 38 ss. del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 7 giacché la regolarità delle proce dure di rette al rilascio della concessione per la costruzione e /o l'eserci zio de ll'opera pubblica (anche in relazione all'acquisizione coattiva dei suoli interessati dalla collocazione del sedime autostradale con le relative pertin enze) non esclude che l'occupazione de l soprassuolo inerente a strade comprese nel demanio comunale o provinciale sia sine titulo rispetto all'ente locale, che è del tutto estraneo alle vicende riguardanti la predetta concessione.  3.3 A dispetto della prospettazione sostenuta dalla ricorrente circa una presunta “ablazione” delle aree occupate mediante la costruzione dei viadotti autostradali, trasfer endosene la proprietà allo Stato e conservandosene il mero uso al Comune, questa Corte ha più volte ribadito che la costruzione della rete autostradale prevista ed approvata con provvedimenti legislativi non ha comportato automaticamente il trasferimento della proprietà delle strade interessate allo Stato ed il conseguente passaggio di qu elle comunali e provinciali al demanio statale, tenuto conto che l'art. 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729, prevedeva l'esecuzione di procedure espropriative per la realizzazione delle opere necessarie per la costruzione delle autostrade previste dalla predetta legge, mentre l'art. 12, comma 4, de lla medesima legg e, nel prevedere che gli enti proprie tari potevano prescrivere esclusivamente le cautele da osservare e le opere provvisionali da eseguire durante la costruzione delle opere, conferma la possibile appartenenza del tratto di strada ad amministrazioni diverse dallo Stato, quali gli enti territoriali. 
Del resto, l'art. 822 cod. civ. prevede che le s trade, le autostrade e le strade ferrate fanno parte del demanio pubblico se appartengon o allo Stato e, cioè, rientrano ne l demanio pubblico statale me ramente eventuale, il che non esclude, 8 quindi, che la strada su cui insiste il cavalcavia dell'autostrada appartenga ad altro ente (da ultime: Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164; Cass., Sez. Trib., 23 gennaio 2024, 2255; Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2024, n. 2395; Cass., Trib., 30 maggio 2024 , nn. 15162, 15167, 15171, 15173, 15186, 15201, 15204).  3.4 Occorre, quindi, distinguere la proprietà della strada su cui insiste il pontone o cavalcavia dell 'autostrada da quella di quest'ultimo manufatto: la prima resta di titolarità dell'ente territoriale, in assenza di un atto di trasferimento, pur essendo la seconda di proprietà statale. Non si configura, infatti, una ipotesi di accessione invertita a favore dello Stato, che non è contemplata dalla legge (Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164). 
Difatti, in linea di principio, sul piano civilistico, per quanto concerne le strade, vale il regime generale dell'art. 840 cod.  civ., con estensione usque ad sideras et ad inferos della relativa proprietà, da nulla risultando che alla proprietà pubblica si applichi, sul punto, un regime diverso da quello della proprietà privata (Cass., Sez. 2^, 3 aprile 2023, n. 9157). Rimane, tuttavia, fermo che l'art. 840 cod. civ. si riferisce al sottosuolo, nel signi ficato comune della parola, che indica lo strato sottostante alla superficie del terreno, ossia la zona esistente in profondità al di sotto de ll'area s uperficiale del piano di campagna. La nozione, quindi, non comprende l'area di sedime sottostante una strada pubblica in corrispondenza di un ponte o di un viadotto. In questo caso, qualora la proprietà pubblica del suolo non risulti positivamente, si tratta di stabilire se sia operante la presunzione iuris tantum di demanialità delle aree accessorie alle strade pubbliche , quali pertinenze stradali (Cass., Sez. 2^, 3 aprile 2023, n. 9157), che, peraltro, non 9 può opera re in relazione all'area occupata dal pe rcorso di un'altra strada pubblica. Per cui, si deve escludere qualsiasi apprensione allo Stato del tratto di strada comunale che sia perpendicolarmente sottostante al viadotto autostradale.  3.5 Neppure è significativo il richiamo alla previsione dell'art.  2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, secondo cui: «Le strade urbane (...) sono sempre c omunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti», giacché tale disposizione si riferisce alla diversa ipotesi di “intersezione” sul medesimo livello tra i percorsi di strade appartenenti ad enti di versi, non avendo alcuna attine nza con la fatt ispecie eterogenea dell' occupazione del soprassuolo inerente alla strada comunale.  3.6 I noltre, la presunzione di de manialità, che è stabilita dall'art. 22 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, non si riferisce ad ogni area comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle che, per l'immediata accessibilità, integrano la funzione viaria della rete stradale, in guisa da c ostituire pertinenza della strada; ne lle altre ipotesi, inv ece, affinché un'area privata venga a far parte del demanio, è necessario che essa sia destinata all'uso pubblico e che sia intervenuto un atto o un fatto che ne abbia trasferito il dominio alla pubblica amministrazione (Cass., Sez. 2^, 2 febbraio 2017, n. 2795; Cass., Sez. 2^, 21 maggio 2018, n. 12497; Cass., Sez. 2^, 3 aprile 2023, n. 9157; Cass., Se z. 1^, 17 lu glio 2024, 19784). 
Per cui, si deve escludere qualsiasi apprensione allo Stato del tratto di strada comunale c he sia perpendi colarmente sottostante al viadotto autostradale . A mag gior ragione, 10 quindi, non si può ammettere un'acquisizione - per interposta persona - a fav ore della conce ssionaria dell'autostr ada, che non opera quale longa manus dello Stato (Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2024, n. 2463).  3.7 Sicuramente, non è significativo il richiamo alla previsione dell'art. 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, secondo cui: «Le strade urbane (...) sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti», giacché tale disposizione si riferisce alla diversa ipotesi di “incrocio” sul medesimo livello (o a raso) di strade situate alla medesima altezza, ma appartenenti ad enti diversi, che ai fini della ### è espr essamente regolamentata dall'art. 38, comma 4, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (a tenore del quale: «4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di ### con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei ### medesimi»), non avendo alcuna attinenza con la fattispecie eterogenea dell'occupazione del soprassuolo inerente alla strada comunale.  3.8 Né la previsione dell'art. 25, comma 1-ter, lett. a, del d.lgs.  30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dall'art. 49, comma 5, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, contraddice in alcun modo la ricostruzi one de lla permanenza della proprietà comunale sulla strada sottostante il viadotto autostradale. 
Difatti, sancendo che «le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti 11 rilasciano la c oncessione all'attrave rsamento», tale disposizione - che regolamenta la c.d. “intersezione” a livelli sfalsati di strade situate a diverse altezze - riconosce la sola appartenenza dei sottopassi o sovrappassi delle strade di tipo A ( autostrade) e B (strade extraurbane principali ) agli enti indicati dall'art. 2, comma 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (tra i quali, lo Stato) , esclude ndo ogni incidenza sull'appartenenza delle strade di tipo inferiore, vale a dire quelle di tipo C ( strade ext raurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), E-bis (strade urbane ciclabili), F (strade locali) e F-bis (itinerari ciclopedonali), la cui proprietà rim ane ferma in capo agli enti d'origine. 
Analogamente, il d.m. 30 novembre 2021, n. 485, contenente in allegato, «in relazione agli attraversamenti tra le strade di tipo A o di tipo B statali e le strade di classificazione inferiore ai sensi dell'articolo 2 del ### della strada (...), l'elenco delle strutture delle opere d'ar te dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicur ezza nei sovrappass i, con l'indicazione dei relativi enti titolari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25, commi 1-bis e 1-ter, del medesimo ### della strada», si riferisce alla esclusiva proprietà dei sovrappassi, ma non anc he alla proprietà de lle sottostanti strade di tipo inferiore, che continuano ad appartenere agli enti d'origine (al pari dell'inerente soprassuolo).  3.9 Neppure l'inserimento dell'opera autostradale ne llo strumento urbanistico ge nerale può equivalere ad un tac ito riconoscimento da parte del Comune di essere stato privato della disponibi lità di tali aree, anche in corris pondenza dell'intersezione con le viabilità locali, per la destinazione alla 12 viabilità statale dell'intera fascia di territorio che è oggetto di occupazione. 
Difatti, è vero che, in base all'art. 7, comma 2, n. 1, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (c.d. “legge urbanistica”), il piano regolatore generale di un ente locale non può presc indere, nella programmazione urbanistica, dalla «rete delle principali vie di com unica zione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti» (e, quindi, anche dal le infrastrutture autostradali), che sono stati realizzati sul territorio comunale anche per effetto della previsione di fonti superiori, e non può prevedere né imporre opere che siano paesaggisticamente ed urbanisticamente incoerenti c on le superiori determinazioni (del resto, secondo la gerarchia delle fonti, le norme primarie prevalgono sugli strumenti urbanistici adottati dagli enti locali con provvedimenti di natura regolamentare), ma si tratta di una me ra ed inevitabile conseguenza dell 'immanenza delle opere autostradali, che non comporta il riconoscimento della perdita della proprietà demaniale né tange il potere impositivo dell'ente locale sugli spazi sovrastanti le strade comunali per effetto della loro apprensione da parte dello Stato (o del suo concessionario).  3.10 Ne discende che la sentenza impugnata si è conformata ai principi enunciati, laddove si afferma che, «nella fattispecie, è indisc usso che manchi un atto di autorizzazione all'occupazione dello spazio pubblico at tuato tramite il cavalcavia, sicché il soggetto passivo su cui grava la ### non può che essere l'occupante di fatto, utilizzatore del bene, ossia l'### per cui, «(...) ai fini della ### rileva il fatto in sé della prede tta occupazione indipendentemente dall'esistenza o meno di una conces sione od autorizzazione (...)», av endo accertato ch e, «###el caso in es ame vi è la 13 sottrazione o la limitazione dell'uso del suolo pubblico da parte della società ### S.p.A. a mezzo del viadotto autostradale sopraelevato in assenza della concessione od autorizzazione comunale prevista dal D.Lg s. n. 507/1993, art. 39 e si è realizzata, perciò, un'occupazione di fat to che è comunque tassabile, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione» e che «non può esservi dubbio alcuno sul fatto che il viadotto impedisce l'utilizzazione edificatoria del fondo sottostante».  4. Con il secondo motivo, in subordine, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 49, comma 1, lett. a, del d.lgs.  15 novembre 1993, n. 507, 822 cod. civ. e 1 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 461, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la società concessionaria di autostrade non poteva beneficiare dell'esenzione prevista per gli enti pu bblici in relazione ai ponti ed ai cavalcavia autostradali in gestione, non tenendo conto della destinazione pubblicistica dei beni, la cui appartenenza a soggetti privati non poteva escludere la titolarità di un diritto assimilabile a quello spettante all'ente concedente ed il cui sfruttamento per la percezione di un profitto economico da parte di soggetti privati non po teva prescinde re dall'utilizzazione nell'interesse esclusivo dell'ente concedente. 
A tal proposito, dopo aver richiamato l'art. 345 del Trattato sul funzionamento dell'### (secondo cui: «I tratta ti lasciano del tutto impregiudic ato il regime di prop rietà esistente negli ### membri») per soste nere il princ ipio di neutralità rispetto alla proprietà pubblica o privata delle imprese operanti nell'ordinamento europeo ed evidenziato che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'### ha c hiarito che l'indifferenza ris petto alla natura pub blica o 14 privata del regime proprietario non deve tradursi in forme di discriminazione, la ricorrente ha sollecitato, in caso di diverso avviso, la sottoposizione, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'### all a Corte di Giustizia dell'### della «[… ] questione di compatibilità comunitaria volta a stabilire se gli artt. 49, 56, 63 e 345 TFUE ed in ogni caso il diritto dell'unione consentano nei confronti dei concessionari di infrastrutture pubbliche l'applicazione di un trattamento differenziato e discriminatorio rispetto ai rapporti con gli enti locali interessati in funzione della proprietà pubblica o privata del c oncessionario s tesso» (alla pagina 16 del ricorso).  4.1 Il predetto motivo è infondato.  4.2 Infatti, secondo il costante orientamento di questa Corte, la ### trova appli cazione nell'ipote si di utilizzazione di strade comunali o provi nciali per la realizzazione della ret e autostradale in regime di concessione amministrativa, per cui non può configurarsi l'ipotesi dell'esenzione prevista dall'art.  49, lett. a, del d.lgs. 30 dice mbre 1993, n. 507, giacché l'occupazione medesima deve considerarsi propria della società concessionaria e va, dunque, assoggettata alla tassa ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1993, n. 507: la società concessionaria è, infat ti, l'esecutrice della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica a fronte del corrispettivo costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati per la durata prevista; a nulla, peraltro, rileva il fatto che il viadotto sia di pro prietà del d emanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica 15 utilità, è gestito in regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni (Cass., Sez. 5^, 10 gennaio 2022, 385; Cass., Sez. 6^-Trib., 10 febbraio 2023, n. 4116; Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164; Cass., Sez. Trib., 23 gennaio 2024, n. 2255; Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2024, 2395; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2024, nn. 15162, 15167, 15171, 15173, 15186, 15201, 15204; nello stesso senso, in tema di ### Cass. Sez. 1^, 29 maggio 2023, n. 15010; Cass. Sez. 1^, 18 aprile 2023, nn. 13051 e 10345; Cass. 1^, 24 luglio 2023, n. 22183; Cass. Sez. 1^, 25 luglio 2023, n. 22219).  4.3 È, dunque, sufficiente l'utilizzazione del bene da parte di un soggetto diverso dall'ente pubblico titolare, mentre risulta indifferente la strumentalità di ta le util izzazione alla realizzazione di un pubblico interesse, in as senza di una specifica ipotesi di esenzione (Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164).  4.4 Dirimenti, al riguardo, sono le considerazioni spese dalle ### di questa Corte (Cass., Sez. Un, 7 maggio 2020, n. 8628), secondo cui, in aderenza al dettato normativo di cui all'art. 39, come sopra interpretato, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione per indivi duare il sog getto passivo della ### diventa, infatti, irrilevante indagare a chi sia riconduc ibile l'interesse privato ritratto dall' occupazione, essendo sufficiente e, anzi, assorbente il rapporto esistente tra l'ente territoriale e il contribuente autorizzato, quale specifico destinatario dei provvedim enti con cui l'amminis trazione territoriale ha allo stesso tr asferito, previo controllo della sussistenza dei necessari requisiti, facoltà e diritti sulla cosa pubblica alla stessa riservati. 16 4.5 A tal riguardo, le concessioni autostradali - nella duplice variante della “concessione di esercizio e di gestione” (artt. 3, comma 1, della legge 21 maggio 1955, n. 463, 16, comma 1, della legge 24 luglio 1961, n. 729, e 5, comma 2, della legge 7 febbraio 1961, n. 59), e della “concessione di solo esercizio” (art. 17, comma 1, della legg e 24 luglio 19 61, n. 729) - sembrerebbero essere attratte nella tipologi a della “concessione di lavori” [che è stata introdotta dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “### dei contratti pubblici”)], nella misura in cui il corrispettivo, al pari del rischio operativo, deriva al concessionario esclusivamente dallo sfruttamento dell'opera e, quindi, dalla sua gestione , sebbene s i siano manifes tate perplessità in merito a questa ricostruzione dogmatica, che hanno indotto a classificare tali concessioni come un “ibrido”, giacché esse contengono tanto il profilo della progettazione e della costruzione di nuove infrastrutture, quanto il momento della gestione di un servizio di trasporti. In altri termini, la compresenza di due attività distinte, legate l'una all a costruzione dell'opera, l'altra alla sua gestione, determina per le conc essioni autostradali la configurabilità di un regime giuridico “speciale”, c he è alla base dell'en ucleazione di specifiche disposizioni all'interno del c.d. “### dei contratti pubblici”. Non a caso, l'art. 178 del medesimo d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha espressamente dettato “### in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio”, a conferma della loro natura sui generis. 
Pur con tali peculiarità, la concessione è un contratto a titolo oneroso che ha per oggetto l'affid amento, da parte della stazione appaltante, della esecuzione di lavori o della fornitura e della g estione di servizi in cui il concess ionario ric ava il corrispettivo ad esso spettante per l'esecuzione del contratto 17 esercitando il diritto a gestire le opere o i servizi e a trattenere i ric avi della gestione , assumendosi i rischi connes si a tale gestione (e principalmente, nella concessione di servizi o in cui la part e relativa ai servizi è prevalente ris pett o ai lavori, il rischio derivante dalla domanda del servizio). La concessione, sia di lavo ri pubblici che di s ervizi pubblici, s i caratterizza, pertanto, per un dato: la remune razione de gli inves timenti compiuti dall'operatore economico privato e delle prestazioni rese nell'esecuzione della concessione è costituita dal diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio (o i servizi) erogati attraverso le opere pubbliche realizzate (### St., Sez. 5^, 4 febbraio 2022, n. 795). I n sostanza, la caratteristica principale della concess ione, ossia l'autorizzazione a gestire o sfruttare un'opera pubblica o un servizio pubblico, im plica sempre il trasferimento al concessionario di un rischio operativo di natura economica che comporta la possibilità di non riusc ire a recupe rare gli investimenti effettuati ed i costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi , rischio che non s ussiste quando la pubblic a amministrazione si obbliga a coprire eventuali perdite occorse nell'esercizio dell'attività nell'interesse pubblico (### St., Ad. 
Plen., 30 gennaio 2014, n. 7). 
Si è, dunque, in presenza di una concessione quando, in base al titolo, l'operatore si assume i rischi economici della gestione dell'opera pubblica o del servizi o pubblico, rifacendosi essenzialmente sull'utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si sarà in presenza di un c ontratto di appalto pubblico quando l'onere d ell'opera pubblica o del servizi o pubb lico venga a gravar e sostanzialmente sulla pubblica amministrazione. 18 La nozione (di fonte unionale) è stata ribadita anche da questa Corte, secondo la quale la caratteristica principale della concessione, ossia l'autorizzazione a gestire o sfruttare un'opera o un servizi o, im plica sempre il trasferimento al concessionario di un rischio operativo di natura economica che comporta la possibilità di non riusc ire a recuperare gli investimenti effettuati ed i costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi , rischio dal quale il c oncessionario si garantisce rifacendosi essenzialmente sull'utenza per me zzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa (Cass., 5^, 11 agosto 2020, n. 16889; Cass., Sez. 6^-5, 15 settembre 2021, n. 24977; Cass., Sez. 6^-2, 17 marzo 2022, n. 8692; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2022, n. 22062; Cass. Sez. 3^, 11 aprile 2024, n. 9818; Cass., Se z. Un., 27 agos to 2024, 23155). 
Ad ul teriore conferma della q ualificazione privatistic a della società autostradale, si può ric hiamare anche il principio enunciato da questa ### e, secondo cui, sia in tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica sia in tema di concessione di servizi, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, suc cessiva all'aggiudicazione, sia se implicanti la costruzione (e la gestione) dell'opera pubblica, sia se non colle gate all'esecuzione di un'opera pubblica, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Un., 13 s ettembre 2017, n. 21200; Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2018, n. ###; Cass., Sez. Un., 8 luglio 2019, 18267; Cass., Sez. Un., 18 dicembre 2019, n. ###; Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2020, n. 5594; Cass., Sez. Un., 11 marzo 2020, n. 7005; Cass., Sez. Un., 4 luglio 2022, n. 21139; Cass., Sez. Un., 11 marzo 2023, n. 7735; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2023, n. 18374; Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2023, n. ###; 19 Cass., Sez. Un., 22 luglio 2024, n. 20088), venendo in rilievo una rel azione paritaria di tipo contratt uale con l'amministrazione statale in ordine all'attuazione del rapporto concessorio. 
Parimenti, la giurisprudenza di questa ### ha costantemente affermato che le società concessionarie per la costruzione e/o la gestione di opera pubblica ovvero per la gestione di servizio pubblico, anche s e partecipate (in forma maggioritaria o totalitaria) da enti pubblici, sono s oggette allo statuto dell'imprenditore commerciale (artt. 2082 ss . cod. civ.) e, quindi, all'apertura delle procedure concorsuali (artt. 1 ss. del r.d. 16 marzo 1942, n. 267), sottolineando che la circostanza di essere affidatarie di servizi di interesse pubblico o gestori di beni di natura de maniale non c rea un rapport o di immedesimazione con l'ente pubblico (tra le tante: Cass., 1^, 27 settembre 2013, n. 22209; Cass., Sez. 1^, 2 luglio 2018, n. Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2019, n. 956; Cass., 1^, 22 febbraio 2019, n. 5346; Cass., Sez. 1^, 4 marzo 2022, n. 7260; Cass., Sez. 1^, 28 marzo 2023, n. 8794; Cass., 1^, 28 aprile 2023, n. 11273).  4.6 R estando sempre alle fattispecie tipi zzate dal diritto unionale, la società autostr adale non è certamente riconducibile alla figura dell'“organismo di diritto pubblico”, che gli artt. 2, par. 1, lett. a, della citata direttiva n. 2004/17/CE e 1, comma 9, della citata direttiva n. 2004/18/CE, definiscono come «organismo (...) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale» (nozione recepita a livello nazionale dall'art. 3, comma 1, lett. d, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), potendo al più, ove ne ricorrano le condizioni (ma non nella fattispecie in disamina), rientrare tra le “imprese pubbliche”, c he si 20 configurano, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. a, della citata direttiva n. 20 04/17/CE, come «le impres e su cui le amministrazioni aggiudicatrici pos sono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione» (nozione recepita a livello nazionale dall'art. 3, comma 1, lett.  t, de l citato d.lgs . 18 aprile 2016, n. 50), esse ndo caratterizzate dallo svolgimento di attività economic a a carattere, per definizione, imprenditoriale e, quindi, qualificata dalla presenza sintomatica dei seguenti indici (che rivelano la qualità di impresa e, al contempo, escludono il carattere non industriale o commerciale de i bi sogni): l'agire in normali condizioni di mercato, il perseguimento di uno scopo di lucro e l'assunzione del rischio.  4.7 In questo quadro, perdono evidentemente rilievo, ai fini impositivi, quei profili di asserita divergenza rispetto a quella giurisprudenza amministrativa (Con s. St., Sez. 5^, 22 novembre 2023, nn. 10010, 10 011, 10012, 10013 , 10014, 10015, 10016, 10017 e 10018; ### St. , Sez. 5^, 27 novembre 2024, n. 10130), la quale, incidendo (nell'ambito del ### sul diverso terreno de i presupposti autoritativi di legittimo esercizio del po tere concessorio, ha cura di evidenziare la inconcepibilità del rilascio di una concess ione comunale di occupazione in relazione ad un bene “occupante” appartenente al demanio de llo Stato (permanendo tale demanialità statale anche ne ll'ipotesi di gestione lucrativa dell'infrastruttura), atteso che - sempre nell'ottica dell a disciplina tributaria di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sempre interpretata, da ultimo, anche dalle ### - il presupposto impositivo richiama sì la relazione concessoria, 21 senza, però, al contempo farne elemento imprescindibile, cioè senza escludere che, in assenza di questa (e dunque dei relativi presupposti amministrativi), il tributo debba essere, comunque, corrisposto da chi, anche in linea di fatto (ed anche se in maniera non abusiva) , occ upi il suolo c omunale o provinciale, fatte naturalmente salve le previste esenzioni; con conseguente irrilevanza del fatto che, in forza di un diverso titolo concessorio, l'occupazione si attui attraverso la (o al fine della) gestione e conomica di un bene pacifi camente appartenente al demanio statale. 
Diversamente da quanto osservato dalla me nzionata giurisprudenza amministrativa, non sembra, dunque, rilevare ai fini impositivi la supremazia dello Stato sul Comune o sulla ### dal momento che que sta può, p er l'appunto, interferire, neutralizzandola, sulla necessità di un provvedimento concessorio, ma non s ul materializzarsi del presupposto d el tributo costituito dal fatto in sé dell'occupazione; a meno che, ben inteso, non s i vert a di occupazione posta “direttamente” in esser e dallo Stato nell'esercizio di quella supremazia. 
Parimenti ininfluenti ai fini di causa devono ritenersi quelle fonti legislative ed amministrative (ad esempio, la legge 21 maggio 1955, n. 463, e la legge 24 luglio 1961, n. 729, riguardanti la realizzazione della rete autostradale, o anche la nota resa dal Ministero delle ### e dei ### il 21 giugno 2023, n. 15776, recante disposizioni secondarie sulle procedure di autorizzazione e realizzazione di infrastrutture pubbliche in conferenza dei s ervizi) che regolano le procedure di costruzione della rete autostradal e, così come l'attribuzione allo Stato della relativa proprietà, risultando esse - ancora una volta - indifferenti a quel presupposto; almeno fino a quando 22 non venga dal legislatore affermato ciò che al momento non è (Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164), cioè l'attrazione (per accessione invertita) allo Stato, per il sol o fatto della costruzione del sovrappasso, della proprietà delle sottostanti strade comunali o provinciali occupate.  4.8 È il caso, poi, di sottolineare - ad ulteriore confutazione delle difese della ricorrente - la pratica ininfluenza del tema esonerativo, quantomeno se impostato e risolto nei termini che si sono detti, rispetto alle disposizioni del ### sul funzionamento dell'### (§ 108) che concernono la libera concorrenza ed il divieto degli aiuti di Stato. 
Difatti, la questione non assume alcuna rilevanza, allorquando, come nel caso di specie, l'esenzione (quand'anche davvero qualificabile, appunto, come “aiuto di ### o”) viene negata proprio sul presupposto unionale della non discriminazione concorrenziale in ragione della natura econom icoimprenditoriale dell'attività parimenti svolta dagli operatori, sia pubblici sia privati. In ciò il ragionamento svol to dalla contribuente sembra, anzi, viziato da un ribaltamento logico di partenza, non ponendos i all'evi denza alcun dubbio di alterazione delle regole di libero mercato mediante il riconoscimento di aiuti di ### ( sub specie di ese nzione fiscale) non comunicati ed autorizzati, in un contesto nel quale tanto i primi quanto i secondi siano esclusi dal beneficio. 
Né sarebbe fondatamente sostenibile un contrasto con il diritto unionale avendo riguardo, non già al rapporto competitivo tra le società pubbliche e le società private, bensì a quello in ipotesi stabilito tra le società (pubbliche e private), da un lato, e lo ### (e gli altri enti contemplati dall'art. 49, comma 5, del d.l.  16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), dall'altro. Dal momento che, se la 23 natura dell'a ttività in concreto svolta è amminis trativa, ad essere disattivata in radice è l'intera disciplina concorrenziale di mercato, mentre se è paritetica ed imprenditoriale (come tale svolta at traverso i vari strumenti a tal fine predisposti dall'ordinamento) si ritorna a quanto appena osservato circa il fatto che nessun contrasto con il diritto unionale potrebbe originarsi da un sistema normativo nazionale che, come quello qui in esame, neghi indistintamente il beneficio, tranne che in ipotesi di attività “direttamente” svolta dallo ### nell'ambito di potestà di tipo autoritativo. 
Ed è per questo che si è affermato (Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2017, n. 2396; Cass., Sez. 5^, 9 feb braio 2018, n. 3163 ; Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, nn. 19778 e 19779) che: «In tema di recupero di aiuti di ### dichiarati incompatibili con il mer cato comune dalla decisione della ### n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, l'### delle entrate, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 10 del 2007, conv., con modif., dalla 1. n. 46 del 2007, ha l'obbligo di proc edere mediante ingiunzione al recupero delle imposte non versate in forza del regime agevolativo previsto dall'art. 66, comma 14, del d.l. n. 331 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 427 del 1993, e dall'art. 3, comma 70, della l. n. 549 del 1995 anche nei confronti delle società "in house", a partecipazione pubblica totalitaria, risultando irrilevante la composizione del capitale sociale rispetto all'obiettivo di evitare che le imprese pubbliche, beneficiarie del trattamento agevolato, possano concorrere nel mercato delle concessioni dei cd. servizi pubblici locali, che è un mercato aperto alla concorrenza comunitaria, in condizioni di vantaggio rispetto ai concorrenti». 
A maggior ragione si giunge a questa conclusione considerando la pi ù ampia nozione euro-unitaria di impresa che, per 24 giurisprudenza della ### di Giustizia dell'### include qualsiasi e ntità che eserciti un'attività economic a a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di funzionamento, laddove costituis ce attività economic a qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato (###, 23 aprile 1991, causa C- 41/90, Hofner & ### vs. Macrotron GmbH., par. 21; ###, 16 novembre 1995 , causa C-244/94, ### française des sociétés d'as suranc e et alii vs. Ministère de l'### et de la ### par. 14; ###, 11 dicembre 1997, causa C-55/96, ### coop, a r.l.; ###, 26 marzo 2009, causa C-113/07 P, ### S.p.A.  vs ### delle ### europee, par. 116). 
Il che si raccorda sia con la normativa fiscale europea, per la quale è soggetto passivo ai fini dell'IVA «chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività (art. 9, § 1, D irettiva UE, n. 2006/112/###; conf. art. 4, ###, n. 77/388/CE)» (Cass., Sez. 6^-5, 28 ottobre 2019, n. 27577), sia con la normativa europea sugli appalti pubblici, lad dove si stabilisce che «"i termin i imprenditore , fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica o giuridica o un ente pubb lico o un rag gruppame nto di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispe ttivamente la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti e servizi”» (art. 1, § 8, della ### n. 2004/18/CE del ### e del ### del 31 marzo 2004).  ### parte, la que stione della pos sibi le interferenza dell'esenzione da ### in parola con il diritto unionale della concorrenza non è nuova, in quanto già re centemente affrontata (Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2024, n. 15204, con 25 richiamo a Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164) nel senso che: «(…) quanto alla compatibilità di tale soluzione con il diritto unionale va osservato che questa ### ha già ritenuto che non sussis ta alc una incertezza sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale alla ### di ### dell'### (v. Cass. Sez. T. 10 febbraio 2023, n. 4116), dovendo aggiungersi sul punto che i ### lasciano del tutto impregiudic ato il regime di prop rietà esistente negli ### membri, come precisa l'art. 345 de l ### sul funzionamento dell'### mentre l'art.  106 vieta agli ### membri di emanare o mant enere, nei confronti delle im prese pubbliche o de lle imprese cui riconoscono diritti spec iali o esclus iva, misure contrarie alle norme dei tr attati, s icché, anche sotto questo profilo, ### per l'### non potrebbe beneficiare dell'esenzione riconosciuta allo ### (cfr. sul punto, anche Cass., Sez. T, 22 gennaio 2024, n. 2164)».  4.9 Quanto, infine, alla compatibilità di tale soluzione con il diritto unionale, va osservato che questa ### ha già ritenuto che non sussis ta alc una incertezza sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvi o pregiudiziale alla ### di ### dell'### a (vedasi: Cass., Sez. Trib., 10 febbraio 2023, n. 4116), dovendo aggiungersi sul punto che i trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli ### membri, come precisa l'art. 34 5 del ### sul funzionamento dell'### mentre l'art.  106 del medesimo ### vieta agli ### membri di emanare o mante nere, nei confronti delle im prese pubbliche o delle imprese cui riconoscono diritt i speciali o es clusiva, misure contrarie alle norme dei trattati, sicché, anche sotto profilo, la “### per l'### S.p.A.” non po trebbe beneficiare 26 dell'esenzione riconosciuta allo ### (Cass., Sez. Trib., 22 gennaio 2024, n. 2164; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2024, 15162).  4.10 Ne discende che la sentenza impugnata si è uniformata al principio enunciato, avendo c orrettamente ritenuto che «l'esenzione prevista dal cit. decreto, art. 49, lett. a, non spetta in quanto non si configura l'occupazione da parte dello ### bensì da parte della concessionaria dell'autostrada.  5. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.  6. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo, disponendosene, altresì, la distrazione a favore dei difensori antistatari della parte vittoriosa, i quali hanno dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.  7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  ### rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese g iudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di € 20 0,00 per esborsi e di € 10.700,00 per comp ensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore dei difensori antistatari del controricorrente, Avv. ### da ### e Avv.  ### lice ### da ### per dichiarato anticipo; dà at to della sus sistenza dei presu pposti per il 27 versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 
Così deciso a ### nella camera di consiglio del 22 ottobre 

Giudice/firmatari: Perrino Angelina Maria, Lo Sardo Giuseppe

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