blog dirittopratico

3.676.390
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22818/2021 del 12-08-2021

... lite, che liquida in complessivi euro 5.250,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. f),inzionano ### i ### gn iw P (MIMI //1 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cosi deciso nell'### camerale del 16 dicembre 2020 ### (### (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 4263-2018 proposto da: ### domiciliata in #### presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall avvocato ### MANGINO; - ricorrente - contro ### & C. S.N.C., in 2020 persona del legale rappresentante pro tempore, 2929 elettivamente domiciliata in #### 58, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### BIN, ### controricorrente - avverso la sentenza n. 339/2017 della CORTE ### di TORINO, depositata il ### R.G.N. 589/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2020 dal ###. ### PICCONE. RG. 4263/2018 RILEVATO che - con sentenza del 17 luglio 2017, la Corte (l'appello di Torino, respingendo l'impugnazione proposta da ### nei confronti di ### s.n.c. di ### e ### & C., ha confermato la decisione di primo grado che, in parziale accoglimento del ricorso, aveva condannato la ### a corrispondere alla ricorrente, sua subagente, la somma di euro 16.176,16, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla società, aveva condannato la ### a corrisponderle la somma di euro 44.436,00 a titolo di risarcimento del danno da illecito concorrenziale; - in particolare, il giudice di secondo grado, confermando l'iter argomentativo del Tribunale, aveva escluso la possibilità di ricomprendere, nell'ambito della provvigione del subagente, il ### compenso variabile ritenuto circoscritto ai rapporti fra Agente e ### ha reputato corretta la determinazione dell'indennità di preavviso come spettante alla ricorrente ex art. 1750, terzo comma, cod. civ., nella misura di sei mesi complessivi, in ragione dell'anzianità conseguita, quella dell'indennità di fine rapporto, nonché, infine, quella adeguata alla liquidazione concernente la domanda riconvenzionale proposta, ritenuta fondata alla luce del ritenuto sviamento della clientela, in violazione dell'art.  2595 cod. civ.; - per la cassazione della sentenza propone ricorso ### affidandolo a due motivi; - resiste, con controricorso, l'### s.n.c.; - entrambe le parti hanno presentato memorie. 
CONSIDERATO che - con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1370 e 1371 cod. civ., con riguardo al contratto di subagenzia intercorso fra le parti, allegandosi, in particolare, che il nuovo sistema di remunerazione concordato fra ### e i propri agenti con l'accordo programmatico del 3/11/2011, che comprendeva una parte variabile, denominata ### avrebbe dovuto estendersi anche ai subagenti in base ad una corretta interpretazione della volontà delle parti; - il motivo è infondato e, pertanto, non può essere accolto; - giova evidenziare, al riguardo, che l'interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (sul punto, ex plurimis, Cass. n. 11254 del 10/05/2018); - nel caso di specie nessuna violazione delle regole legali di ermeneutica appare commessa dal giudice di secondo grado il quale, muovendo dal dato letterale dell'accordo integrativo intercorso fra ### e i propri agenti, ed in particolare, del suo art. 7, secondo cui l'ambito di applicazione dello stesso è circoscritto agli agenti che abbiano accettato e aderito al nuovo mandato, conformemente a quanto ritenuto dal Tribunale, ha escluso, in difetto'qualsivoglia elemento di segno contrario addotto dalla parte ricorrente, che la pattuizione concernente il compenso variabile, prevista per l'agente, potesse essere estesa anche al subagente; - in particolare, secondo quanto rilevato dalla Corte territoriale, l'allegato 8 bis sulla cui base veniva determinata la nuova aliquota provvigionale, come comunicato alla subagente in data ###, prevedeva, quale remunerazione per il ramo ### la sola provvigione fissa del 7%, senza alcun riferimento al ### - costituisce, d'altronde, insegnamento costante di questa Corte, ribadito di recente dalle ### (SU n. ### del 27/12/2019) il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art.366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità; - nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia allegazione di segno contrario, parte ricorrente si limita a prospettare una diversa interpretazione del regolamento contrattuale intercorso fra ### e i propri agenti, in difetto di qualsivoglia riferimento alla posizione dei subagenti, talchè sicuramente non implausibile appare la interpretazione offerta da entrambi i giudici di merito; - con il secondo motivo di ricorso si censura la decisione impugnata per violazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'onere della prova gravante su ### s.n.c. relativamente all' an ed al quantum della responsabilità della ricorrente per concorrenza sleale, nonché violazione degli artt. 2727, 2729, 1751 bis e 2598 cod. civ.; - il motivo è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento; - reiativamente, infatti, alla denunziata violazione dell'art. 2697 cod. civ., va premesso che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, ### III, n. 15107/2013) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art.  2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, essendo stata adeguatamente rispettata dal giudice di secondo grado la ripartizione dell'onere probatorio fra le parti; - la Corte d'appello, infatti, ha valorizzato, nel rispetto altresì, delle disposizioni codicistiche in tema di prova presuntiva, in primo luogo la comunicazione inviata ai clienti da cui risultava che la ### avrebbe proseguito la propria attività di assicuratrice, comunicazione I cui mittente "###ni" aveva, come sede, la stessa sede della subagenzia, nonché le disdette relative alle polizze a carico della subagenzia, pari a 36 per i mesi agosto - ottobre 2014 e 490 fra il novembre 2014 e il luglio 2015, disdette, tutte inviate a mezzo raccomandata su moduli prestampati identici ed inoltrate tutte dal medesimo ufficio postale; - l'accentuata sproporzione fra il numero di disdette antecedenti la cessazione del contratto di subagenzia e l'invio delle stesse in concomitanza con le relative scadenze - reputato indice del possesso da parte della ### degli elenchi e dei dati dei clienti relativi alle polizze dalla stessa stipulati - hanno fornito alla Corte territoriale ulteriore conferma del comportamento lesivo della concorrenza e causativo di illecito sviamento della clientela posto in essere dalla ricorrente; - sulla base di tale ricostruzione la Corte ha quindi ritenuto adeguatamente dimostrato l'illecito sviamento della clientela, mentre, con riguardo al quantum, essa ha evidenziato come le doglianze della ### fossero del tutto generiche e corretta, invece, la base di calcolo di 23.000,00 euro annui per 3,5 anni, sugli importi che sarebbero stati verosimilmente ritratti dalla convenuta se non vi fosse stato sviamento della clientela: tale importo è stato poi ridotto alla metà, in considerazione del carico fiscale, nonché del verificarsi di una percentuale stimata de118%cli disdette fisiologiche; - nessun ulteriore elemento, di segno contrario, è stato addotto da parte ricorrente; - alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; - le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; - sussistono i presupposti processualì per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del comma 1-quater dell'art.13 d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.  P. Q. M.  La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.250,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. f),inzionano ### i ### gn iw P (MIMI //1 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Cosi deciso nell'### camerale del 16 dicembre 2020 ### (### 

Giudice/firmatari: Berrino Umberto, Piccone Valeria

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1725/2025 del 24-01-2025

... incidentale spiegato dai controricorrenti. Le spese e compensi di lite dev ono essere integralmente compensati tra le parti, in ragione della lo ro soccombe nza reciproca ex art. 92, secondo comma, c.p.c. Sussistono i presupposti proce ssuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da pa rte dei ricorrenti principa li e dei ricor renti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principa le, rigetta il ricorso in cidentale e compensa interamente tra le parti le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti p rincipali e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato 19 di 19 pari a quello previsto pe r il ricorso, a n orma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. ###/2019) proposto da: ### (C.F .: ###) , ### Mariangela (C.F.: #####) e ### (C.F.: ###), in proprio e in qualità di eredi di ### nonché ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###), in qualità di eredi di ### rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. ### elettivamente domiciliati in ### circonvallazione ### n. 80, presso lo studio dell'Avv. ### - ricorrenti - contro ### (C.F. : ###) e ### (C.F.: ###), rappresentati e difesi , giusta procura in calce al controricor so con ricorso incidentale, dall'Avv. ### elettivamente do miciliati ### - ### di sopraelevazione - ###.G.N. ###/19 C.C. 9/01/2025 2 di 19 in ### via ### n. 195, presso lo studio dell'Avv. ### - controricorrenti e ricorrenti incidentali - e ### (C.F.: ###), ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2452/2019 del 13 novembre 2019 del Consiglio de ll'Ordine degli Avvocati di ### rappresentata e difesa, giusta procura in calce al “controricorso”, dall'Avv. ### con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC del difensore; - controricorrente e ricorrente adesiva - nonché ### (C.F.: #####); #### (C.F.: ###), in proprio e in qualità di socio accomandatario della cessata ### di ### & C. S.a.s. (P.IVA: ###); F.lli ### S.r.l. (P.IVA: ###), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore; - intimati - avverso la sente nza della Corte d'appello di ### 298/2019, pubblicata il 12 aprile 2019; udita la r elazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 genn aio 202 5 dal C onsigliere relatore ### 3 di 19 lette le mem orie illustrative depositate nell'intere sse dei ricorrenti e dei controricorrenti, ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.  ### 1.- ### conveniva, davanti al Tribunale di ### l'### di ### & C. S.a.s., al fine di sentire dichia rar e la nullità dell'atto di vendita del 7 dicembre 1992 in favore della convenuta, avvenuto a non domino a cura di ### quale procuratrice speciale dell'alienante ### ave nte ad oggetto il trasferim ento della proprietà dell'ultimo piano dell'edif icio sito in ### v ia ### isolato n. 458, corrispondente al quarto piano o quinta elevazione fuori terra, costituito da un unico vano di mq. 313 circa, inserito in ca tasto al foglio n. 217 , partice lla n. 95, subalterno n. 3. 
Instaurando separato giudizio, con att o di citazione del 26 giugno 1998, ### quale unica erede di ### conveniva, davanti allo stesso ### le, l'### di ### cesco & C. S.a.s., chiedendo che il predetto atto di vendita del 7 dicembre 199 2 fosse dichiarato nullo per simulazione assoluta, con l'accertamento del suo diritto di proprietà e con la condanna al risarcimento dei danni. 
Intervenivano volontariamente in tale giudizio #### M arino #### e ### quali eredi di ### nonché suoi aventi causa in forza di atti pubblici di donazione del 1° settembre 1995 - con cui Mar ino ### aveva dona to ai propri figli ### i, #### e ### pina la nuda proprietà, 4 di 19 limitatamente alla quota della metà dell'inte ro fabbricat o emarginato, inserito in catasto al foglio n. 217, particella n. 95, subalterni nn. 1, 2 e 3, riservando l'usufrutto alla propria moglie ### -, i quali chiedevano che fosse accertata la nullità della ven dita del 7 dicembre 199 2, in quanto avvenu ta a non domino, e ch e fosse rico nosciuta la propr ietà dell'imm obile in questione, in comunione con ### cui erano succeduti nel frattem po i suoi aventi causa ### a e ### rispettivamente moglie e figlia, con la condanna, in solido, della ### e della società ### al risarcimento dei danni. 
Nel corso di tale giudizio decede va ### sicché la causa era proseguita su impulso della sua erede universale ### In ulteriore separato giudizio, instaurato con atto di citazione notificato il 25 m aggio 1999, Rom eo #### G iovanni, ### Ma rino ### e ### a, quali eredi di ### A ngelo nonché suoi aventi ca usa, convenivano, davanti al medesimo T ribunale, ### nonché #### e Za mpogna ### al fin e di sentire dichiarare la nu llità dell'atto pubblico di vendita del 30 marzo 1999, ave nte ad oggetto il trasferim ento della proprietà dell'immobile sito in via ### n. 214, costituito da un unico vano di circa mq. 390, adibito a deposito, riportato in catasto al foglio n. 217, particella n. 95, subalterno n. 5, da ### a ### Za mpogna ### e ### e, per difetto del titolo dominicale in capo alla venditrice, con la condanna degli acquirenti all'immedia to rilascio de l bene e dei convenuti al risarcimento dei danni. 5 di 19 Si costituiv ano in giudizio ### ico, ### a ### e ### i quali contestavano, in fatto e in diritto, la fondatezza delle avversarie domande, eccependo che il cespite oggetto della compravendita avvenuta a loro favore non corrispondeva a quello oggetto della compravendita in favore della società ### Concludevano, dunque, per il rigett o delle pretese di controparte e, in caso di evizione, chiedevano - in via riconvenzionale - che la ### quale loro dante causa , fosse condannata al risarcimento dei danni, rivendican do l'acquisto dell'immobile a titolo originario per intervenuta usucapione. 
Resisteva altresì alle domande avversarie ### la quale rappresentava che il terrazzo di copertura del palazzo non era mai stato trasferito in favore di ### sicché questi non aveva mai potuto acquistare la propr ietà del pian o sopraelevato; assumeva poi che la proprietà ricadeva in favore del suo dante causa ### tonino ed eccepiva l'inte rvenuta usucapione a proprio favore, quantomeno del diritto di superficie, invocando la nullità/rescissione del contratto di compravendita del 30 marzo 1999 per lesione ultra dimidium. 
I tre giudizi erano riuniti e in corso di causa era assunta la prova orale am messa (interrogatorio form ale e prova testimoniale) ed era espletata consulenza tecnica d'ufficio. 
Quindi, il ### a dito, con sentenza n. 2593/20 13, depositata il 27 dicembre 2013: 1) rigettava le domande proposte da ### cui e ra succeduta ### 2) dichiara va nullo il contratto di ve ndita concluso il 7 dicembre 199 2; 3) dichiarava nullo il contratto di vendita concluso il 30 marzo 1999; 4) dichiarava che il bene oggetto delle compravendite, inserito in 6 di 19 catasto al foglio n. 217, particella n. 95, subalterno n. 3, ricadeva nella compropr ietà, ciascuno per la quota indivisa di 1/8, di ##### e ### tutti complessivamente per la quota indivisa di un mezzo, su cui vi era l'usufrutto di ### 5) condannava l'### di ### & C. S.a.s., ### Zam pogna ### e ### all'immediato rilascio, in favore di ###### e Ma rino ### dell'immobile emarginato, libero e sgombro da persone e cose; 6) rigettava le domande di condanna al risarcimento dei danni avanzate dagli eredi di ### 7) dichiar ava che ### quale erede di ### er a comproprietaria, per la quota indivisa di un mezzo, del cespite indicato; 8) dichiarava la cessazione della materia del contendere nel rapporto tra ### da un lato, #### e ### dall'altro; 9) rigettava le doman de proposte da #### e ### 2.- Con atto di citazione notificato il 4 luglio 2014, ### spiegava gravame avverso la predetta sentenza del ### contestando il rigetto delle domande di usucapione e l'accertamento della proprietà del bene in favore de gli eredi di ### e ### Con separato atto di citazione notificato il 14 luglio 2014, ### e ### in proprio e quali eredi di Za mpogna ### proponeva no appello avverso la medesima pronuncia di primo gr ado, lamentando: 1) l'err oneo 7 di 19 rigetto delle domande r iconvenziona li di usucapione in favore degli acqui renti ### e, ancora prim a, in favore di ### 2) la validità dell'atto di vendita in lo ro fa vore del 30 marzo 1999; 3) l'erroneo riconoscimento della pr oprietà e dell'usufrutto sul cespite in favore di ### o ### Mar ino #### e M arino ### nonch é di ### Si costituiv ano nei giudizi di impugnazione ### ca, ##### e ### i quali instavano per il rige tto dell'appello, con la conferma della decisione impugnata. 
Previa riunione dei giudizi, decidendo sui gravami interposti, la Corte d'appello di ### con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento per quanto di ragione delle impugnazioni spiegate e in parz iale riforma della pronun cia appellata, dichiarava ch e gli aventi causa di ### e ### non erano titolari di dir itti reali su ll'immobile emargina to e, per l'effetto, compensava interamente tra le parti le spese del giudizio di primo grado e d'appello, confermando nel resto la sentenza impugnata. 
A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che le due vendite del 7 dicembre 1992 e del 3 0 marzo 1999, co me acce rtato dal ### avevano ad oggetto il me desimo bene, nonostante diversamente identificato nei relativi atti pu bblici; b) che la marchesa di ### do N.D. M aria Emmanue la, vendendo - con atto de l 1° luglio 19 61, in favor e dei germa ni ### e Ma rino ### - il t erzo piano realizzato in forza del suo diritto di superficie di cui all'atto di ratifica del 22 8 di 19 ottobre 1955, succeduto all'atto di vendita del 14 luglio 1954, era rimasta ancora titolare del diritto di sopraelevare sul lastrico del piano venduto, non essendovi menzione nell'atto di trasferimento anche di tale diritto, distin to dalla proprietà super ficiaria, né risultando dall'atto di ratifica d el 1955 che il dir itto di edificare rimasto in capo alla ### avesse limitazione di altezza; c) che tuttavia non vi era alcun atto in forza de l quale il diritto di sopralzo mantenuto da lla ### si fosse trasferito in favor e di ### così da rendere quest'ultimo propri etario legittimo della quinta e levazion e fuori terra de ll'edificio ex ### d) che allo scopo non pote va ritenersi utile la dichiarazione del figlio della marchesa ### resa il 21 settembre 1992, con la quale si sosteneva che Ma rino ### avesse posseduto, quale unico ed esclusivo proprie tario, l'area di copertura dello stabile, poiché il tr asferimento del dir itto di superficie non poteva che derivare da un atto scritto, a pena di nullità, atto che non era stato né indicato né a fortiori prodotto; e) che, quanto alla censura relativa al mancato accoglimento della dedotta usucapione del diritto di superficie, il relativ o rigetto doveva essere confermato, sebbene per ragioni diverse da quelle rappresentate dal ### e ciò perché detta domanda era stata erroneamente proposta nei confronti degli aventi causa di ### e ### o mentre il contraddittore legittimo sarebbe stato il titolare del diritto di superficie, ossia l'erede della marchesa ### f) che, per le ragioni innanzi esposte, neanche ### da una parte, e gli aventi causa di ### dall'altra, potevano ritenersi proprietari o titolari di altro diritto rea le sull'immobile in questione, poiché il diritto di 9 di 19 sopraelevare, in forza del quale era stato r ealizzato detto immobile, era rimasto in capo alla ### 3.- Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, #### e ### in proprio e in qualità di eredi di ### nonché #### e ### in qualità di eredi di ### Hanno resistito, co n controricorso, Za mpogna ### e ### che - a loro volta - hanno proposto ricorso incidentale, articolato in cinque motivi. 
Ha notificato e depositato controricorso anche ### che ha ripr odotto il contenu to del ricorso principale, ch ieden do l'accoglimento del relativo motivo. 
Sono rimasti intimati #### e la F.lli ### S.r.l.  4.- I ricorrenti e i controricorrenti nonché ricorrenti incidentali hanno depositato memorie illustrative.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con l'unico m otivo i ricorrenti prin cipali denunciano (motivo ripreso da lla controricorrente ### o ### , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p. c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 954, quarto comma, c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, all'esito dell'atto di vendita del 1° luglio 1961, il diritto di sopraelevare fosse rimasto in capo all'originaria venditrice, nonostante il patto con trario rappresentato dalla ratifica del 22 ottobr e 1955, co n la quale la Pu lejo si sarebbe 10 di 19 riservata l'area soprastante al piano terreno, senza corrispondere agli acquirenti alcuna indennità. 
Obiettano gli istanti che il rilievo della sentenza impugnata - secondo cui il diritto di s opraeleva re della ### si sar ebbe trasferito dall'area soprastante al pianterreno a quella dell'ultima elevazione nel frattempo alienata con l'atto del 1° luglio 1961, in difetto di alcuna menzione dell'esclusione di tale riserva in tale ultimo atto pubblico di vendita - non avrebbe tenuto conto del mancato esercizio di tale diritto di superficie, in capo alla ### per un per iodo ultravente nnale, con la con seguente sua estinzione, sicché, in base al principio di accessione, gli ave nti causa dei german i ### e ### avr ebbero visto esten dersi il proprio diritto anche al piano costruito successivamente al loro atto di acquisto, indipendentemente dal tempo in cui tale costruzione fosse stata completata.  1.1.- Il motivo è inammissibile. 
E tanto perché il ricor so di legittimità risulta imper niato su una causa petendi completamente diversa da quelle fatte valere nei gradi di merito del giudizio, gradi nei quali mai è stata prospettata dagli aventi causa di ### l'avvenuta estinzione del diritto di superficie per non uso ultraventennale, a fondamento del loro asserito acquisto per accessione. 
Per contro, nel giudizio di merito ### nonch é ### M arino #### e ### hanno sostenuto che la proprietà sull'ulteriore piano sopraelevato realizzato dal loro dante ca usa ### corrispondente al quarto piano, pari alla quinta sopraelevazione fuori terra, inserito in catasto al foglio n. 217, particella n. 95, 11 di 19 subalterno n. 3, fosse loro ascrivibile in ragione del passaggio di proprietà anche sul lastrico solare per effetto dell'atto di vendita del piano sottostante del 1° luglio 1961. 
Ora, il principio secondo cui n elle azioni relativ e ai diritti autodeterminati, quali la proprietà e gli altri diritti r eali di godimento, la causa petendi si identifica con i diritti stessi e con il bene che ne forma l'oggetto e non con il titolo che ne costituisce la fon te, va reso com patibile con la str uttura del giudizio di cassazione, il quale non con sente n uove o diverse inda gini di fatto, neppure sulla base di elementi già presenti in atti ( Sez. 2, Ordinanza n. ### del 25/11/2024; ### 2, Ordinanza ### del 22/11/202 3; Sez . 2, Sentenza n. 24483 del 17/10/2017; ### 6-2, Ordinanza n. 11211 del 10/05/2013). 
Senonché l'accertamento del diritto di proprietà sul lastrico a favore dell'acquirente della proprietà del piano sottostante, per avvenuta estinzione del diritto di superficie in capo alla venditrice originaria, esige una verifica in fatto, che non può essere compiuta in questa sede.  1.2.- ###, correttamente si è ritenuto che la venditrice originaria avesse contin uato a mantenere il diritto di sopraelevare, atteso che, ai fini del trasferimento di tale diritto agli acquirenti, occorreva che nel predetto atto di vendita del 1° luglio 1961 ne fosse fatta menzione. 
Orbene, con scrittura privata autenticata del 14 luglio 1954, registrata il 3 agosto 1954, la m arch esa ### o ### a ministero del suo procuratore speciale ### nominato con atto pubb lico del 21 nov embre 1952, aveva venduto e contestualmente ceduto ai germani ### A ngelo e Mar ino 12 di 19 ### il suolo e dificabile della misura di mq. 670 circa, affinché obbligatoriamente fosse r ealizzata su tale suolo una costruzione. 
Con successivo atto di ratifica del 22 ottobre 1955 gli stessi contraenti avevano specificato che l'accordo del 14 luglio 1954 aveva ad oggetto soltanto l'ar ea posta a l pianterreno mentre l'area soprastante sarebbe rimasta di proprietà della venditrice, la quale avrebbe mantenuto il diritto di edificare sulla costruzione al piante rreno senza corrispondere ai germa ni ### alcuna indennità. 
Successivamente, con l'indicato atto pubblico di vendita del 1° luglio 1961, la ma rchesa ### sempre tr amite il proprio procuratore speciale ### aveva trasferito ai germani ### e Ma rino ### il primo piano del fabbricat o soprastante al piano terreno nel frattempo edificato, senza che vi fosse stato alcun riferimento all'ulteriore diritto di sopraelevare, sicché tale diritto di sopraelevaz ione è rima sto in capo alla venditrice, come argomentato dalla sentenza impugnata. 
Ed inve ro, nel caso di sopraelevaz ione, il nuov o lastrico rimane di proprietà del titolar e de l precedente lastrico, indipendentemente dalla proprietà della costruzione. Il diritto di superficie, infatti, salvo che il titolo non ponga limiti di altezza al diritto di sopr aele vazione, non si esaurisce con l'erezione della costruzione sul lastrico, né il nuovo lastrico si trasforma in bene condominiale, poiché il titolare della superficie, allorché eleva una nuova costruzione, anche se entra automaticamente nel condominio per le parti comuni ad esso, ha un solo obbligo nei confronti dello stesso, cioè quello di dare un tetto all'edificio , 13 di 19 restando, tuttavia, sempre titolare del diritto di sopralzo, che è indipendente dalla proprietà della co struzion e (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7563 del 18/03/2019; ### 2, Sentenza n. 18822 del 31/10/2012; ### 2, Sentenza n. 1916 del 23/02/1987).  2.- Passando al ricor so incidenta le, con il primo motivo i controricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c. p.c., la violazion e degli artt. 1362, 136 3 e 1364 nonché dell'art. 952, secondo comma, c.c. , per avere la Cor te territoriale male interpretato i co ntratti richiamati, os sia la scrittura privata del 14 luglio 1954, registrata il 3 agosto 1954, l'atto di ratifica del 22 ottobre 1955 e l'atto di ven dita del 1° luglio 1961. 
Osservano gli istanti che erronea men te la Corte d'a ppello avrebbe ritenuto che anche per la vendita del 1961, come era avvenuto per l'atto di ratifica de l 1955, la v enditrice si fosse riservata il diritto di superficie e di edificazi one sull'area soprastante al fabbricato realizzato, mentre con tale atto di vendita si sarebbe trasferita la proprietà separata, acquistata a titolo derivativo, atteso che al momento della stipula del rogito la costruzione era già stata realizzata.  2.1.- Il motivo è infondato. 
Premesso che non vi è una specifica deduzione in ordine ai puntuali criteri ermen eutici in tesi violati, in ogni caso, per quanto anzidetto, nel caso di sopraelevazione, il nuovo lastrico rimane di proprietà del titolar e de l precedente lastrico, indipendentemente dalla proprietà della costruzione, sa lvo diversa specifica pattuizio ne, non contenu ta nel citato atto di vendita del 1° luglio 1961. 14 di 19 3.- Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali contestano, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 , c.p.c., la violazione dell'art. 1158 c.c. e degli artt. 934 e ss. c.c. in tem a di accessione nonché dell'art. 1 146 c.c. e degli ar tt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte distrettuale negato la maturazione del diritto di usucapione verso ### e ### e i loro aventi causa, in ragione del contegno assunto da ### o ### il quale aveva prese ntato in data 14 agosto 1968 un'istanza per la realizzazione della sopraelevazione al Comune di ### cui era seguita la relativa autorizzazione per l'esecuzione dei lavori, aveva dato incarico per la progettazione, era stato dichiarato effettivo propri etario dell'area supe rficiaria soprastante, come da scrittura privata rilasciata dall'erede della marchesa ### aveva concesso in locazione in data 13 gennaio 1986 il predetto immobile in favore dell'### aveva chiesto, con istanza del 28 settembre 1992, al Comune di ### - ### urbanistica l'attestazione di ultimazione del fabbricato, aveva regolato, unitamente a i germani ### e ### i rapp orti relativi ai beni in comune, il tutto come corroborato dalle prove testimoniali raccolte con la teste ### e con il teste ### atti e prove non esaminati dalla Corte di merito.  4.- Con il terz o m otivo i ricorrenti incidentali dedu cono, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in tema di disponibilità e valutazione delle prove, per avere la Corte del gra vame omesso di ponderare il fatto storico rappresentato dal possesso ultraventennale in favore di M arino #### azia, ### ed i ge rmani ### secondo le prove documentali offerte, le risultanze 15 di 19 della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso del giudizio di primo grado e la prova testimoniale assunta.  4.1.- I due motivi - che possono esse re scrutinati congiuntamente, in quanto connessi sul piano logico e giuridico - sono inammissibili. 
Le censure non colgono, infatti, la ratio della decisione, che ha disatteso le domande di usucapione, non già perché sfornite di prova, bensì perché proposte verso so ggetti privi di legittimazione passiva sostanziale, ossia ve rso ### e ### e verso i loro aven ti causa, che non avevano alcun diritto dominicale su l lastrico e sulla relativa sopraelevazione realizzata, corrispondente al piano inser ito in catasto al foglio n. 217, particella n. 95, subalterno n. 3. 
Sul punto, la sentenza impugn ata ha rilevato che tali domande riconvenzionali di usucapione, come spiegate sia dagli eredi di #### e ### sia dagli acquirenti, #### e ### avrebbero dovuto essere azionate nei confronti della proprietaria del cespite interessato, ossia della marchesa ### e - per la stessa - dei suoi eredi, nient'affatto evocati in causa. 
Sicché le domande sono state reiette in appello per difetto di titolarità del diritto dominicale in capo ai soggetti verso cui sono state proposte , senza entrare nel merit o delle prove articolate per dimostrare il possesso continuato, pacifico e indisturbato.  5.- Con il quarto motivo i ricorrenti incidentali si dolgono, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., della v iolazione dell'art. 354 c.p.c. , per avere la Corte d'appello, una volta ritenuto che le domande di accertamento della proprietà proposte 16 di 19 in via r iconvenz ionale avrebbero dovuto essere proposte nei confronti dell'erede de lla venditrice ### man cato di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tale soggetto, retrocedendo il giudizio al primo grado.  5.1.- Il motivo è infondato. 
Infatti, ove la legittimazio ne passiva sosta nziale , con riferimento al momento della decision e, man chi, non sorge la necessità della chiamata in causa del soggetto che risulti effettivo proprietario del cespite ed il giudice dovrà respingere, nel merito, la domanda così come proposta.  ### del contraddittorio va disposta in presenza di una causa inscindibile , la quale ricorre ogni qual volta venga dedotto in giudizio un rapporto giuridico con pluralità di soggetti e si re nda necessaria, per motivi di diritto sostanziale o anche processuale, l'unità della decisione, sicché, in difetto di tale unità, la sentenza sarebbe inutiliter data. 
Con la conse guenza che, evocati in causa solo alcuni dei legittimati, deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio verso gli altri legittimati non citati. 
Pertanto, non è configurabile litisconsorzio necessario fra un non legittimato costituito in giudizio ed il le gittimato non comparso perché non citato, in quanto, in tal caso, la domanda irritualmente proposta contro il non legittima to deve essere respinta ed all'attore incombe l'onere di riproporla nei confronti dell'effettivo titolare del rapporto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 57 del 07/01/1967; ### 2, Sentenza n. 2167 del 04/08/1966; ### 3, Sentenza n. 188 del 06/02/1963). 17 di 19 Il rime dio processuale de ll'integrazione del contraddittorio non può, infatti, essere utilizzato per sanare l'errore dell'agente che abbia evocato in causa, rispetto alla domanda spiegata, un soggetto privo della titolarità passiva del ra pporto sosta nziale (consentendo così di instaurare la lite verso l'effettivo soggetto legittimato).  6.- Il quinto motivo investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 91 c.p.c., per avere la Corte d'appello compensato le spese di entrambi i gradi di merito del giudizio, mentre, alla stregua della soccombenza degli aventi causa di ### A ngelo e ### le spese di lite avrebbero dovuto essere poste a carico di quest'ultimi.  6.1.- Il motivo è inammissibile. 
Si premette che la compensazione è stata disposta in ragione della soccom benza reciproca tra le parti (in specie, gli odierni ricorrenti incidentali sono rimasti so ccombenti in ordine alle spiegate riconvenz ionali di accertamento dell'acquisto della proprietà a titolo originario per usucapione). 
Tanto premesso, attraverso tale doglianza si ce nsura la regolamentazione delle spese di lite non già in sé, bensì quale mero effetto riflesso dell'auspicato accoglimento dei prece denti motivi (e della conseguente r itenuta fon datezza delle domande proposte). 
In questi te rmini la censu ra articolata non costituisce un autonomo motivo, posto che, per effetto della riforma, sia pure parziale, dei capi principali della pronuncia im pugnata, automaticamente si produce la caducazione del capo accessorio sulla regola mentazione delle spese, in ragione dell'effetto 18 di 19 espansivo interno di cui all'art. 336, primo comma, c.p.c. ( Sez. 2, Sentenza n. ### del 17/12/2024; ### 2, Sentenza 27152 del 22/09/202 3; Sez . 2, Ordinanza n. 10941 del 26/04/2023; ### 2, Ordinanza n. 7618 del 16/03/2023; ### 1, Sentenza n. 3204 del 08/10/1969; ### 2, Sentenza n. 312 del 26/01/1966).  7.- In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorso principale (compresa la riproposizione a cura della controricorrente ### deve essere respinto e così il ricorso incidentale spiegato dai controricorrenti. 
Le spese e compensi di lite dev ono essere integralmente compensati tra le parti, in ragione della lo ro soccombe nza reciproca ex art. 92, secondo comma, c.p.c. 
Sussistono i presupposti proce ssuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da pa rte dei ricorrenti principa li e dei ricor renti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.  P. Q. M.  La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principa le, rigetta il ricorso in cidentale e compensa interamente tra le parti le spese di lite. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti p rincipali e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato 19 di 19 pari a quello previsto pe r il ricorso, a n orma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

causa n. 34858/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Trapuzzano Cesare

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10049/2023 del 14-04-2023

... dell'attuazione dell'art. 8, lettere b) c) ed e), che riguardano compensi di carattere incentivante o legati a prestazioni aggiuntive e condizionati, quindi, da presupposti non ricorrenti in relazione all'indennità di rischio; 3. ha aggiunto che l'art. 14 dell'A.C.N. ha demandato agli accordi regionali anche la definizione di «parametri di valu tazione di particolari e specifiche con dizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell'attività convenzio nale» ma su questa previsione non poteva esse re fondata l'a sserita legittimità dell'AIR perché il compenso aggiuntivo di € 4,00 per ora er a stato previst o esclusivamente in relazione alla ti pologia dell'incarico e riconosciuto in modo automatico ed indifferenziato a t utti i medici impegnati nella c ontinuità assistenziale, la cui attività, quanto alla gr avosità ed ai rischi de rivanti dall'esecuzione di prestazioni in orario n otturno e nei giorni prefestivi e festivi, presenta ca ratteri stiche comuni a t utto il territorio italiano, delle quali la contrattazione nazionale ha evidentemente tenuto conto ai fini de lla determinazione del compenso onnicomprensivo; 4. la Corte d'appello ha ritenuto, invece, fondata la domanda dei medici (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 25869/2020 proposto da: ### , ####### O ### DE ####, ########## elettivamente domiciliati in ### viale ### 6, presso lo studio dell'avvocato ### e rappresentati e difesi dall'Avv. ### - ricorrenti e controricorrenti al ricorso incidentale contro A.S.L. 1 ### - ### - L'### in persona d el legale rappresentate pro tempore, ele ttivamente domiciliat ###press o lo studio dell'avvocato ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - controricorrente e ricorrente incidentale avverso la senten za n. 94/2020 della CORTE D'###'### pubblicata il ### R.G. n. 133/2019; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del 12/01/2023 dal ###. ###.  ### 1. l a Corte d'Appello di L'### a, adita dall'### l'### e nel cont raddittorio c on i ### convenzionati ### economico. Piani di rientro. 
Riduzione unilaterale compenso ### di continuità assistenziale ### di rischio R.G.N. 25869/2020 Cron. 
Rep. 
Ud. 12/01/2023 - CC 2 di 11 ricorrenti per cassazione meglio i ndicati in epig rafe, medici di medicina generale addetti al servizio di continuità assistenziale, ha rifo rmato parzialmente la sentenz a del Tribunale di l'### che aveva accolto l'ori ginario ricorso ed a veva condannato l'### al pagamento nella misura int era dei corrispettivi previsti dall'### per la medicina generale in relazione alle voci indennità di rischio, indennità ### in rete, festività di particola re rilevanza, attivazi one 118, attivazione guardia medica, reperibilità; 2. l a Corte territoriale ha r itenuto non spettante l'indennità di rischio, la cui corresponsione era stata sospesa dalla ### con delibera n. 398/2017, ed ha ritenuto affetta da nullità la clausola dell'Ac cordo In tegrativo che l'aveva riconosciuta, perché in contrasto co n le previsioni dell'Acc ordo ### che, nel determinare la struttur a del c ompenso dei medici convenzionati, consentiva l'intervento della contrattazione regionale nei soli limiti dell'attuazione dell'art. 8, lettere b) c) ed e), che riguardano compensi di carattere incentivante o legati a prestazioni aggiuntive e condizionati, quindi, da presupposti non ricorrenti in relazione all'indennità di rischio; 3. ha aggiunto che l'art. 14 dell'A.C.N. ha demandato agli accordi regionali anche la definizione di «parametri di valu tazione di particolari e specifiche con dizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell'attività convenzio nale» ma su questa previsione non poteva esse re fondata l'a sserita legittimità dell'AIR perché il compenso aggiuntivo di € 4,00 per ora er a stato previst o esclusivamente in relazione alla ti pologia dell'incarico e riconosciuto in modo automatico ed indifferenziato a t utti i medici impegnati nella c ontinuità assistenziale, la cui attività, quanto alla gr avosità ed ai rischi de rivanti dall'esecuzione di prestazioni in orario n otturno e nei giorni prefestivi e festivi, presenta ca ratteri stiche comuni a t utto il territorio italiano, delle quali la contrattazione nazionale ha evidentemente tenuto conto ai fini de lla determinazione del compenso onnicomprensivo; 4. la Corte d'appello ha ritenuto, invece, fondata la domanda dei medici conv enzionati quanto agli ulteriori compensi, i l cui importo era stato unilate ralmente rido tto dall'am ministrazione, 3 di 11 ed ha rilevato, in sintesi, che le esigenze di contenimento della spesa sanit aria, pur legittime, non au torizzavano la modi fica unilaterale degli impegni assunti in sede di contrattazi one collettiva, tanto più che l'intervento unilaterale aveva riguardato il solo co rrispettivo me ntre era rimasta immutata, quanto ad impegno qualitativo e qu antitativo, la p restazion e richiesta al medico convenzionato; 6. ha precisato che la ### G.R. Abruzzo n. 592 del 2008, nel fissare alle ASL i tetti di spesa, aveva dettato le linee guida alle quali le aziende avrebbero dovuto attenersi, specificando che la riduzione doveva essere attuat a attraverso la riape rtura dei tavoli di concer tazione e ciò in attuazione di un principio generale quale è quello della vincolatività dei contratti collettivi; 7. an che il decr eto del Co mmissario ad acta n. 27 del 2011 aveva escluso che le ASL potessero unilateralmente modificare i contenuti normativi ed economi ci degli ### tanto più che occorreva evitare che si producessero disparità di trattamento in ambito regionale per le medesime prestazioni ed indennità; 8. p er la cassazione della sen tenza hanno propo sto autonomi ricorsi i medici (sulla base di quattro motivi) e l'### di ### ano ### L' ### (con sette censure) e ciascuna parte ha d epositato controricor so rispe tto al ricorso avversario; 9. entrambe le parti hanno altresì depositato memoria.  ### 1. i ricorsi sono da trattare congiuntamente, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. ed il r icorso de lla ### in quanto notificato successivamente, ha la valenza giuridica di ricorso incidentale; 2. con il primo motivo del ricorso principale, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., è d enunciat a la violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c., dell'art. 101 c.p.c. e di ogni altro principio di rilevabilità d'ufficio e\o deducibilità della nullità in connessione al principio della domanda, rilevando come per la prima volta in appello la ASL avesse avanzato richiesta in ordine alla declaratoria di nullità della clausola riguardante la previsione dell'indennità di rischio; 4 di 11 3. il secondo motivo afferma, sempre ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazion e o falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., per inosservanza dell'onere di specificazione del motivi e sostenendo che l'avere l'appellante ASL dissentito dal Tribunale con riferimento all'indennità di rischio, finiva per individuare una parte del provve dimento da appe llare che non esisteva, indicando circostanze da cui sarebbe derivata la violazione di legge, nonché profili di rilevanza rispetto alla de cisione impugnata, che non avevano alcuna pert inenza, attesa la mancata statuizione sul punto; 4. i due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati; 5. questa S.C. ha già ritenuto che «in tema di rapporto di lavoro dei medici di medicin a generale e dei pediatri d i libe ra scelta, l'art. 2-nonies del d.l. n. 81 del 2004, conv. dalla l. n. 138 del 2004, rimette agli accordi nazionali ivi previsti, anche attraverso il richiamo all'art. 4, comma 9, della l. n. 412 del 1991, e quindi al sistema comune del pubblico impiego contr attualizzato ivi contenuto, la disciplina della contrattazione di ambito regionale ed aziendale, sicché la contrattazione collettiva decentrata non può validamente disporre in senso contrastante rispetto a quanto stabilito in ambito nazionale» (Cass. 6 ottobre 2022, n. 29137); trattandosi di vizio di null ità, è acquisito alla più recente giurisprudenza di questa S.C. il principio per cui «nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo» (Cass., SU, 12 dicembre 2014, n. 26242; Cass. 6 ottobre 2022, n. 29137), sicché a fortiori può essere la parte, nell'impugnare la sentenza di primo grado, a dedurre l'esistenza della nullità; stante poi il fatto che il ### nale aveva acco lto la doma nda sull'indennità di rischio, non si vede come si possa ritenere che, nel proporre appello sul punto, la ASL si sia mossa irritualmente o abbia proposto censure estranee all'oggetto dell'impugnazione; 6. il terzo motivo adduce la violazione o falsa applicazione (art.  360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 40 del d. lgs. 165/2001 e degli artt. 8, 14 e 72 dell' ### del 23.5.2005, quale integrato anche dall'ACN del 29.7.2009 in relazione all'art. 13, 5 di 11 co. 1, degli ### approvati con delibera della ### n. 916 del 2006; il quarto motivo afferma invece la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c., nella interpretazione dell'art.  13, co. 1, degli Acc ordi In tegrativi ### ap provati con la citata delibera n. 916; 7. si tratta di motivi riguardant i il merit o del contendere ch e vanno disattesi, basta ndo in proposito richiamare, ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la motivazione della sentenza n. 29137 del 2022, già citata, che, sul presupposto che il contrasto con la contrattazione nazionale sia ragione di nul lità della contrattazione integrativa, ha ritenuto che sia «pertanto nulla la previsione di cui all'art. 13 dell'accordo integrativo per la regione ### del 9.8.2006, con cui, a fronte di un a disciplina dell'accordo collettivo nazionale del 20.1.2005, che consente di valorizzare, anche a fini incentivant i, specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell'attività, è stato previsto in modo generalizzato un compenso aggiuntivo orario (indennità di rischio) per tutti i medici di continuità assistenziale operanti sul territorio regionale»; 8. il Collegio intende dare continuità a tale orientamento, perché il ricorso e la memoria depositata ex art. 380 bis 1 cod. proc.  non prospettano argomenti che possano indurre a rimeditare le conclusioni alle quali la Corte è pervenuta sul la base di un percorso motivazionale qui pienamente condiviso; 9. infatti, la sanzione di nullità che deriva dal rilevato contrasto esclude la fondatezza de l terz o motivo con il quale si insiste genericamente sulla delega intervenuta a fa vore della contrattazione integrativa, la quale - si afferma - non avrebbe senso, se non vi fosse poi associazione con un'adeg uata remunerazione compensativa dei disagi nello svol gimento dell'attività, il che non è in grado di inficiare la valutazione sul difetto di specificità delle previsioni c on cui, i n senso adeguatamente selettivo, la contrattazi one integrativa era chiamata ad intervenire; analogamente da disattendere è il quarto motivo, genericamente impostato sostenendo i l determinarsi di un certo affidamento delle parti sul signi ficato dell'accordo, ma in tal modo 6 di 11 trascurando però che il difetto di specificità e la con seguent e invalidità rendono privo di rilievo quanto i medici convenzionati ritenessero potesse loro derivare dal livello negoziale integrativo; 10. pari menti infondato è il ricorso incidentale perché la sentenza impugnata ha deciso la controversia in confo rmità ai principi di dir itto enunciati da Cass. n. 11566/20 21, Cass. 19327/2021, Cass. n. 22440/2021, Cass . n. 27782/ 2021 e d a altre pronunce conformi (cfr. fra le tante Cass. n. ###, 28526, 27661 del 20 22), che hanno r espinto analoghi ri corsi pr oposti dalle ### itarie della ### e ### avverso l e pronunce della Corte d'Appello di L'### con le quali, sulla base delle medesime argo mentazioni espresse nell a pronuncia qui impugnata, era stata ritenuta illegittima la riduzione unilaterale dei compensi p revisti dalla contrattaz ione, nazionale e integrativa regionale, seppure finalizzata al rispetto dei tetti di spesa imposti dal ### di rientro; 11. con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., si è affermato che: a) il rapporto convenzionale con il ### dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi ai q uali de vono conformarsi, a pen a di nullità, i contratti individuali; b) la disc iplina dettata dall'art. 48 della legg e n. 833/1978 e dall'art. 8 del d.lgs. n. 502/ 1992 non è derogat a da quella speciale prevista per il rientro da eccessivi disavanzi del sistema sanitario e pertanto le esigen ze di rid uzione della spesa non legittimano la singola azienda sanitaria a ridurre unilateralmente i compe nsi previsti dalla contr attazione nazionale e da quella integrativa regionale; c) l e richiamate esigenze, sopravvenute alla valutazione di compatibilità finanziaria dei costi dell a contrattazione, devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti d i compet enza dei diversi livell i di contrattazione; d) l'atto unilaterale di ridu zione del compenso non h a natura autoritativa perché il rapporto co nvenzionale si svo lge su un piano di parità e d i compor tamenti delle pa rti vanno val utati 7 di 11 secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata; 12. all' enunciazione dei principi di diritto questa Corte è pervenuta sviluppando argomentazioni che comportano il rigetto di tutti i motivi di ricorso qui propo sti dalla ASL r icorrente perché, quanto alla prevalenza degli atti discrezionali finalizzati ad assicura re l'attuazione del ### di rientro, sulla quale si incentrano le prime tre censur e, si è osser vato che l'obbligo imposto alle ### dalle leggi n. 311/2004, n. 296/2006 e 191/2009 di modificare gli atti in precedenza adottati è stato significativamente riferito a quelli normativi ed ammini strativi inerenti la programmazione sani taria, fra i quali non possono essere ricompresi gli accordi stipulati all'esito delle procedure di contrattazione regionale; 13. è stato precisato al riguardo che sia la legge n. 311/2004 che la leg ge n.191/2009 contengono significative disposizioni dalle quali si evince che il legislatore non ha inteso sminuire il ruolo assegnato alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, anche nel c ontesto partico lare delle ### in teressate dalla situazione di disavanzo, perché l'art. 1 della legge n. 311/2004, al comma 178, ha ribadito il principio secondo cui il rapporto fra il ### itario nazionale ed i me dici di medicina generale «è disc iplinato da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, d ella leg ge 30 dicembre 1991, n. 41 2, e successi ve modificazioni, con le organizz azioni sindacal i di categor ia maggiormente rappresentative in campo nazionale» e la legge 191/2009, all'art. 2, commi 71 e 72, pur imponendo adempimenti finalizzati alla riduzione della spesa complessiva del personale, anche a convenzion e, ha richiamato significativamente la contrattazione ed ha stabilito che l'obiettivo del conteni mento della spesa deve essere perseguito , non attraverso l'inter vento unilaterale sul trattamento retributivo, bensì per mezzo del «ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa»; 14. sono stati poi ribaditi i principi affermati da questa Corte in tema di impiego pubblico contrattualizzato, estensibili anche al rapporto convenzionale in ragione di un sistema delle fonti 8 di 11 modellato su quello pre visto dal d.lgs. n. 165/2001 (cfr. Corte Cost. n. 157/2019 e Corte Cost. n. 186/2016), secondo cui in siffatti rapporti o ccorre che sia assicurata la n ecessari a conformazione del contratto individuale a quello collet tivo, perché è la contrat tazione che gar antisce nell'impiego pubblico contrattualizzato la parità di trattamento e nel r apporto convenzionale l'uniformità sull'intero te rritorio nazionale di cui all'art. 48 della legge n. 833/1978; 15. le considerazio ni svolte sul punto comportano, quindi, il rigetto anche del quarto mo tivo di ri corso perché, u na volta esclusa la possibil ità pe r la contrattazione individuale di modificare l'assetto stabilito dalla contrattazione nazionale e da quella decentrata, secondo le rispettive sfere di competenza, non può che essere privo di rilievo il comportamento tenuto di fatto dalle parti del singolo rapporto, al le quali non è consentito negoziare il contenuto delle rispettive obbligazioni; 16. per ragioni non dissimili si deve ritenere infondata anche la quinta censura, giacché il carattere volontario della prestazione e la possibilità di non rendere la stessa, non possono certo essere invocati a giustificazione dell'inadempi mento dell'### né escludono il diritto a rice vere il co rrispettivo stabilito dalla contrattazione regionale per i servizi r esi nel rispetto delle condizioni contrattualmente previste; 17. il potere unilaterale di riduzione dei compensi non può essere fondato sull'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, al quale rinvia l'art.  52 della legge n. 289/2002 e del quale è denunciata la violazione nel sesto mo tivo, perché in tutte le versioni succedute si nel tempo è rimasto imm utato i l comma 4 della dispo sizione in parola secondo cui «le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratt i collettivi nazionali o integr ativi dalla data dell a sottoscriz ione definitiva e n e assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti»; 18. quanto, poi, alla contrattazione integrativa il leg islatore ne ha pre visto la doverosa “disapplicazio ne” nelle sole ipotesi di nullità delle clausole c ontrattuali, espressamen te affermata in relazione ai contratti che, al momento della sottoscrizione, risultino essere in contrasto con i vincoli imposti d al contratt o nazionale o comportino on eri no n p revisti dagli strumenti di 9 di 11 programmazione annuale e pluriennale di ciascu na amministrazione (art. 40, comma 3, della ver sione originaria; art. 40, comm a 3 quinquies del testo modifi cato dal d.lgs.  150/2009). La nullità pr evista dall 'art. 40 è quindi solo quella genetica del contratto, che rende ine fficaci le clausole della contrattazione integrativa sin dal momento della loro stipulazione; 18.1. il potere un ilaterale di intervento sulle materie riservate alla contrattazione integrativa è stato eccezionalmente attribuito al datore di lavoro pubblico dal d.lgs. n. 150/2009, ma solo alle condizioni previste dai commi 3 bis e 3 ter del modificato art. 40, ossia in via provvisoria e alla scadenza del termine fissato per la sessione negoziale in sede decentrata, dopo che le parti, in caso di mancato accordo, abbiano riassunto «le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione»; 18.2. detto potere unil aterale, lo si ripete ec cezionale, è stato pensato dal legislat ore, a part ire dal d.lgs. n. 150/2009, al dichiarato fine di assicurare l a funzionalit à dell'azio ne amministrativa, ma è stato disciplin ato in termini che non smentiscono il ruolo centrale attribuito alla contrattazion e né consentono di ricondurre il potere stesso all'esercizio di potestà autoritativa; 18.3. è p oi asso rbente rispett o ad ogni altra considerazione il rilievo che l'intervento unilate rale resta circoscritto all'ambito della contrattazio ne di competenza, sicché lo stesso non può certo essere inv ocato per incidere su i stituti contrattuali la cui disciplina sia riservata ad un altro livello di contrattazione; 19. infin e, quanto all'asserita violazione della legg e 2248/1865, allegato E, artt. 4 e 5, nei prece denti citati si è affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che l'atto con il quale la ASL ha unilateralm ente r idotto il comp enso non è espressione di un potere di supre mazia e part ecipa della medesima natura privatistica del rapporto che si instaura con il professionista convenzionato; 19.1. il rapporto di parasubordinazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera non è assimilabile a quello che si i nstaura con le struttur e accreditate, oggetto di disposizioni specifiche, dettate dagli articoli da 8 quater a 8 sexies del d.lgs. 10 di 11 n. 502/1992 che, come sottol ineato dall '### d el Consiglio di Stato (sente nza n. 3 del 2012), delinean o un modello bifasico ne l quale la determinazione delle tariffe ha matrice autoritativa e vincolante; 19.2. al c ontrar io nel rapporto convenzionale con i pediatri d i libera scelta e con i medici di medicina generale l'ente agisce su un piano di parità sicché l'atto con il quale lo stesso pretende di rideterminare il compenso, in peius rispetto alle previsioni della contrattazione collettiva, non è espressione di potestà pubblica e va equiparato a quello con il quale il debitore, privato, rifiuta di adempiere, in toto o parz ialmente, l'obbligazione posta a suo carico; 19.3. d'al tro canto la Corte territ oriale corret tamente ha evidenziato che nella fattispecie non è stata posta in discussione la leg ittimità della delibera n. 592/2008 e d el decreto del commissario n. 27/2011, nella part e conc ernente la fissazione dei tetti di spesa, perché oggetto di contestazione sono solo le modalità con le qu ali la ASL ha ri tenuto di potere persegu ire l'obiettivo fissato da quei provvediment i e, quindi, gli atti unilaterali dei quali è contestata la legittimità non rientrano fra quelli contemplati dagli artt. 4 e 5 dell'allegato E della legge 2248/1865 perché non sono espressione di potestà autoritativa; 20. in via conclusiva entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con conse guente integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione, in ragione della soccombenza reciproca; 21. ai s ensi de ll'art. 13, comma 1 quater, d el d.P.R.  115/2002, come modif icato dalla L. 24.12.12 n . 228, si deve dare atto, ai fin i e per gli effetti precisati da Cass. S.U.  4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti principali e dalla ricorrente incidentale.  P.Q.M.  La Corte rigetta entrambe le impugnazioni e compensa le spese del giudizio di legittimità. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussist enza dei presupposti processuali per il 11 di 11 versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell o previ sto, per il ricorso pri ncipale e per quello incidentale a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. 
Così deciso nella ### camerale del 12 gennaio 2023  

Giudice/firmatari: Manna Antonio, Belle' Roberto

M
1

Corte di Cassazione, Sentenza n. 7996/2023 del 20-03-2023

... rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge. Così deciso in ### in data ### (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26069‒2017 R.G. proposto da: ### C.F. ###1, in persona del ### pro tempo re, rappresent ata e difesa dall'### dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in ### alla via dei ### n. 12; - ricorrente - contro ### rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###/S, presso lo studio legale dell'avv. ### - controricorrente - contro Oggetto: revocazione ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 11653 del 2017 della CORTE di CASSAZIONE, depositata in data ###; Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 09/02/2023 dal Consigliere relatore dott. ### udito il ### istero, in persona del ### uto ### dott. ### che ha concluso ch iedendo l'accoglimento del ricorso. 
Rilevato che: 1. In controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo di tributi dovuti ai fini ### e ### per gli anni d'imposta 1995 e 1996, emessa con riferimento ad avvisi di accertamento che il contribuente sosteneva non essergli mai stati notificati , la ### issione tributaria regionale (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della ### con sentenza 681/21/2010 depositata in data ### 10, rigettava l'appello dell'### delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado riten endo irregolare la notifica dei predetti atti impositivi perché effettuata all'indirizzo (Comune di ### diverso da quello risultante dalle certificazioni a nagrafiche prodotte in giudizio dal contribuente.  2. Avverso tale statuizione l'### delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replicava l'intimato con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso perché tardivamente proposto.  3. Con sentenza n. 11653 dell'11 maggio 2017 questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'am ministrazione finanziaria in quanto tardivo, essendo stato spedito a mezzo posta in data 7 febbraio 2012, quando invece il termine di impugnazione 3 della sentenza d'a ppello, depositat a in data 20 dicembre 2010, applicato il termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ. vigente ratione temporis, la sospensione feriale di 46 giorni di cui alla legge 742 del 1969, ante modifica ex d.l. n. 132 del 2014, convertito, ed il differ imento di cui all'art. 155, commi 4 e 5, cod. proc. civ., cadendo di sabato il termine ordinario di impugnazione, andava a scadere il giorno di lunedì 6 febbraio 2012.  4. L'### delle entrate impugnava per revocazione tale sentenza, deducendo un unico motivo e chieden do, per la fase rescissoria, l'accoglimento del ricorso proposto avver so la sopra citata sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado. 
Replicava con controricorso il solo contribuente, restando intimata l'agente della riscossione.  5. Con ordinanza interlocutoria n. 18783 del 13 luglio 2018, la ### civile di questa Corte, ritenuto procedibile il ricorso in quanto l'### ricorrente aveva depositato, unitamente al ricorso per revocazione, un a copia della sentenza impug nata con l'attestazione di conformità all'origi nale; rite nuto, altresì, regolarmente costituito il contraddittorio ma non sussistenti i presupposti per definire la causa ai sensi dell'art. 375, primo comma, nn. 1 e 5, cod. proc. civ., vigente ratione temporis, ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza di questa ### 6. Il controricorrente ha depositato memoria. 
Considerato che: 1. La questione posta con il motivo di revocazione si incentra sull'erronea supposizione, da parte del Collegio decidente, del fatto del regolare funzionamento nella gior nata del 6 febbraio 2012 dell'UNEP presso la Corte di appello di ### la cui verità sarebbe, invece, esclusa dal decreto del ### tero della giustizia del 08/02/2012, pubblicato sulla G.U. n. 40 del 17/02/2012. 4 2. Sostiene la ricorrente che la Corte non aveva tenuto conto, nell'individuazione del dies ad quem, della “### dei termini per mancato funzionamento degli ### giudiziari di ### e dei ### della ### di ### compresa la Corte di Cassazione” disposta con decreto del Min istro de lla Giustizia del giorno 08/02/2012, pubblicato nella ### le n. 40 del 17/02/2012, come tale conoscibile d'ufficio da questa Corte; fatto che, peraltro, non aveva formato oggetto di discussione tra le parti.  3. Per la fase rescissoria la ricorrente propone due motivi.  4. Con il primo motivo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod.  proc. civ. per av ere i giudici di appello travalicato i limiti d ella domanda originariamente prop osta dal contribuente, di omessa notifica degli avvisi di accertamento, «introducendo nel processo una causa petendi (e cioè sulla nullità della effettuata notifica ex art. 8, comma 3, l. n. 890/1982 degli atti impositivi presupposti) e un tema di inda gine (il domicilio fiscale del contribuente alla data del 19.12.2002)» (ricorso, pag. 3) del tutto nuo vi e non rilevabili d'ufficio.  5. Con il secondo motivo deduce, ex art. 360, primo comma, 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 60, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere i giudici di appello ritenuto vincolante per l'amminis trazione finanziaria, ai fi ni della notifica degli atti imp ositivi, la nuova re sidenza anagrafica del contribuente e non, invece, il domicili o fiscale indicato dal contribuente nelle dichiarazioni reddituali, in assenza, peraltro, della comunicazione prevista dalla citata disposizione.  6. Il ricorso per revocazione è infondato.  7. E' principio giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione di discostarsi, quello secondo cui «La proroga dei termini processuali stabiliti a pena di decadenza, cagionata dal mancato funzionamento 5 degli uffici giudiziari, trova il suo referente normativo negli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 437 del 1948; il decreto ministeriale adottato in attuazione di detta normativa è un atto amministrativo costitutivo, che ha la f unzione d i accertare e constatare discrezionalmente l'evento eccezionale che ha provocato la chiu sura degli uff ici giudiziari e stabilirne la durata, sicché ad esso non è applicabile il principio "iura novit curia" e spetta alla parte interessata l'onere di produrlo in giudizio, senza che detta produzione sia suscettibile di equipollenti» (Cass. n. 15100 del 2018 che richiama Cass. 20.8.2004 n. 16354, Cass. 14.7.2006 n. 15976, e, precedentemente Cass. 1 febbraio 2000, n. 1073, Cass. 24 marzo 1999, n. 5043, richiamate da Cass. 1 6354/2 004 cit, nonché, con riferimento a decreti d el ### delle ### pe r la proroga dei termini per gli adempimenti in materia di imposte e tasse e dei termini processuali, Cass. 26.1.2004 n. 1287, Cass. 31.3.2008 n. 8205, Cass. 15.7.2009 n. 16436; v. anche Cass., Sez. U, n. 9941 del 2009).  8. E', quindi, errata la tesi di parte ricorrente secondo cui la proroga disposta con il sopra citato decreto minis teriale sarebbe rilevabile d'ufficio.  9. Ciò post o, con riferimento al caso esaminato va altre sì osservato che il decre to ministeriale cui si fa riferime nto è stato pubblicato sulla G.U. della ### n. 40 del 17/02/2012, ovvero in data di molto antecedente a quella del 20 gennaio 2017 di discussione in pubblica udienza, alla presenza peraltro del difensore della parte pubblica, del ricorso per cassazione proposto dall'### delle entrate e poi dichiarato inammissibi le per tardi vità. La ricorrente era, quindi, nelle condizioni di pro durre il decreto ministeriale in detta udienza ed avrebbe dovuto provvedervi ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., trattandosi di documento rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso che, peraltro, le era stato eccepito dalla controricorrente con l'atto di costituzione in giudizio. 6 10. Il rigetto del ricorso per revocazione preclude, ovviamente, il passaggio alla fase rescissoria ed il conseguente esame dei motivi di ricorso originariamente proposti.  11. In appl icazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagame nto nei confronti del solo controricorrente ### delle spese processuali liquidate come in dispositivo, nulla dovendo disporsi nei confronti dell'intimata ### s.p.a., sia per avere la stessa posizione processuale della ricorrente, sia perché rimasta intimata.  12. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contr ibut o unificato per essere amministrazione pubblica difesa d all'### dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., ex multis, Cass. n. 1778 del 2016).  P.Q.M.  rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 13.000,00 per compen si ed euro 2 00,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge. 
Così deciso in ### in data ###  

Giudice/firmatari: Manzon Enrico, Luciotti Lucio

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 6834/2021 del 11-03-2021

... giudizio di legittimità, che liquida in C 2.935,00 per compensi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre IVA e ### Così deciso in ### nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 13.10.2020. ### - (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 1247-2013 proposto da: ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### 17, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### GALANTINI giusta procura a margine; 707 - ricorrente - contro ### in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliata in #### 12, presso l'###, che la rappresenta e difende; - resistente contro ### in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### giusta procura in calce; - controricorrente - avverso la sentenza n. 406/2012 della ### COMM.TRIB.###.DIST. di LATINA, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2020 dal ###. ### SAIJA; udito il P.M. in persona del ###. ### che ha concluso per l'accoglimento del II e III motivo assorbiti restanti; udito per il ricorrente l'### per delega dell'avvocato ### che si riporta; udito per il resistente l'### che ha chiesto il rigetto; N. 1247/13 R.G.  ### data 20.1.2009, ### s.p.a., Agente della riscossione della ### di ### notificò a ### s.p.a. un'intimazione di pagamento, con cui le si chiedeva di versare l'importo di C 7.137,75 (quale fideiussore di tale ###, somma iscritta a ruolo e riportata in una cartella di pagamento asseritamente notificata alla stessa ### il ###, ma non impugnata. Assumendo che detta cartella non le fosse stata in realtà mai notificata, e che difettasse un valido titolo esecutivo per l'iscrizione, ### propose ricorso avverso l'intimazione di pagamento, accolto dalla C.T.P. di ### - nel contraddittorio anche con l'### delle ### - con sentenza n. 436/5/09. Proposto appello principale da ### s.p.a. ed incidentale dall'### delle ### la C.T.R. del Lazio, sez. st. di ### con sentenza n. 40040/12 del 29.6.2012, lo accolse, ritenendo fondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle appellanti circa la mancata impugnazione della cartella di pagamento in questione, con conseguente impossibilità di procedere all'esame del merito delle doglianze originariamente sollevate dalla #### s.p.a. ricorre ora per cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso ### s.p.a.  (già ### s.p.a.); l'### delle ### ha depositato un "atto di costituzione", al solo fine di eventualmente partecipare alla discussione in pubblica udienza.  3 N. 1247/13 R.G.  RAGIONI DELLA DIECISIONE 1.1 - Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.  29 del d.lgs. n. 46/1999, nonché degli artt. 615 e 617 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente censura la decisione d'appello per aver ritenuto preclusa l'impugnativa dell'intimazione di pagamento a causa della mancata tempestiva impugnazione della cartella di pagamento presupposta. Rileva la ### che la cartella in questione era stata emessa in base ad un rapporto di diritto privato, trattandosi dell'obbligazione del fideiussore di un contribuente (tale ###, a sua volta inadempiente. Pertanto, prosegue la ricorrente, poiché nella specie essa ha contestato il diritto dell'agente di procedere in executivis, per violazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999, l'azione proposta è quella di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta a termini decadenziali e proponibile, in forza della previsione di cui all'art. 29, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 46/1999, nelle forme ordinarie.  1.2 - Con il secondo motivo, in subordine, si lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 e 145 c.p.c. e 60 d.P.R. n. 600/1973, nonché insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. La ricorrente si duole della erroneità - e comunque dell'inadeguatezza della motivazione - circa la statuizione secondo cui la cartella di pagamento cui si riferisce l'intimazione impugnata sarebbe stata regolarmente notificata, rilevando che 4 N. 1247/13 R.G.  essa è stata in realtà spedita presso l'agenzia di ### e non già presso la propria sede ####### 21.  1.3 - Con il terzo motivo, in subordine„ si lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c...., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La ricorrente, ancora, si duole della violazione del giudicato esterno costituito da C.T.R. Lazio, sez. st. di ### n. 287/40/10. Con detta sentenza, resa nel contraddittorio con l'### e con ### s.p.a., è stata definitivamente accertata l'illegittimità del preavviso di fermo notificato alla ### in relazione al debito riveniente da tre cartelle di pagamento, tra cui anche quella rilevante nel presente giudizio, e ciò per non essere stata data prova della emissione, della notifica e finanche dei destinatari della cartella stessa. Conseguentemente, ogni accertamento sulla esistenza della cartella e sulla validità della notifica restava preclusa nel presente giudizio, nel quale invece la C.T.R. ha ritenuto di potervi procedere - erroneamente - a cagione della pretesa diversità dell'oggetto dei giudizi (il preavviso di fermo di autoveicoli in quello precedente, l'intimazione di pagamento nel presente).  1.4 - Con il quarto motivo, in ulteriore subordine, si deduce illogica e carente motivazione circa punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Rileva la ricorrente che la C.T.R. non ha fornito adeguata motivazione circa la necessità - pure invocata dalla ### - che l'iscrizione a ruolo delle somme in questione, rivenendo da un rapporto di diritto privato, avvenga in forza di un titolo esecutivo, come previsto dall'art.  21 del d.lgs. n. 46/1999, per di più applicando retroattivamente la normativa 5 N. 1247/13 R.G.  dettata dall'art. 8, comma 3-bis del d.lgs. n. 218/1997, introdotto dalla legge finanziaria per il 2005.  1.5 — Con il quinto motivo, ancora in subordine, si lamenta infine violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c. 2948, n. 4, c.c. e 57, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 633/1972, nonché illogica e carente motivazione circa punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver la C.T.R. rilevato, né adeguatamente motivato, che il credito in questione è da ritenersi prescritto, o che comunque l'### finanziaria è incorsa in dec:adenza.  2.1 — Vanno anzitutto congiuntamente esaminati - per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica ed in coerenza con l'ordine preferenziale espresso dalla ricorrente, che ha proposto i singoli predetti mezzi in via tra loro gradata - il primo ed il quarto motivo del ricorso; occorre peraltro evidenziare che, con tale ultimo, non si denuncia tanto (o meglio, non solo) il vizio motivazionale, ma vera e propria violazione di norma di diritto, e segnatamente dell'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999 e dell'art. 11 delle ### Deve infine precisarsi che, in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (29.6.2012), il vizio motivazionale è stato correttamente denunciato nei termini di cui al previgente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 
Ciò posto, i motivi sono fondati, secondo quanto appresso.  2.2 — Risulta dalla sentenza impugnata che l'intimazione di pagamento ex art.  50 d.P.R. n. 62/1973, notificata a ### s.p.a., attiene all'escussione di polizza fideiussoria da questa rilasciata a garanzia 6 N. 1247/13 R.G.  dell'adempimento delle obbligazioni di un contribuente, in relazione ad un recupero fiscale attinente ad IVA per l'anno d'imposta 1993, oggetto di accertamento con adesione perfezionatosi nel 1999, con conseguente rateizzazione, non rispettata dallo stesso debitore principale. 
Contrariamente a quanto opinato dal giudice d'appello - che ha ritenuto doversi far riferimento alla disciplina dettata dalla legge finanziaria del 2005 (art. 1, commi 418 e 419, legge n. 311/2004), così effettivamente violando l'art. 11 delle ### che sancisce il divieto di retroattività delle norme, essendosi applicata una nuova disciplina ad una fattispecie sostanziale certamente perfezionatasi in epoca precedente - occorre quindi ricorrere al disposto dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 218/1997 nel testo vigente ratione temporis, ossia nella sua stesura originaria, a mente del quale, nel caso di accertamento con adesione relativo ad ### '''Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente (...). (...) per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno". 
Si è quindi al cospetto, nella specie, di una fideiussione rilasciata ai sensi dell'art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972, la cui natura - secondo interpretazione ormai assolutamente ricevuta nella giurisprudenza di questa Corte, che ha affrontato la questione, di regola, in relazione all'obbligazione di restituzione di rimborsi IVA in forma accelerata, indebitamente erogati (ex multis, Cass., Un., n. 6607/1992; Cass. n. 5239/2004; Cass. n. 65/2012; Cass. n. N. 1247/13 R.G.  26965/2014; Cass. n. 19609/2015; Cass. n. 7884/2017) - è quella del contratto autonomo di garanzia, connotato dalla non accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione garantita. 
Il che, rispetto alla tipologia di controversie che qui occupa - che concerne non già l'obbligazione di restituzione del rimborso IVA anticipatamente ed indebitamente erogato, bensì il mancato adempimento del debito IVA accertato "con adesione", per il combinato disposto dell'art. 8, comma 2, d.lgs.  218/1997 e dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972 -, è elemento che resta comunque fermo, perché ciò che determina e connota il garantievertrag è non già la natura dell'obbligazione garantita, ma lo spostamento delle conseguenze economiche dell'inadempimento dell'obbligato su un soggetto diverso, nonché l'indifferenza dell'obbligazione del garante rispetto alle vicende della prima, normalmente estrinsecantesi nell'inserimento della clausola "pagamento a prima richiesta e senza eccezioni" (v. Cass. n. ###/2018; Cass., Sez. Un., 3947/2010). Clausola, quest'ultima, evidentemente presente nello schema del negozio fideiussorio predeterminato e unilateralmente predisposto dal MEF in relazione all'art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972 (e quindi anche nella polizza per cui è processo), sul cui contenuto s'è formata la giurisprudenza prima riportata (si veda, sul punto, Cass. n. 18773/2017).  2.3 - Così stando le cose, ne discende anzitutto che il credito nella specie reclamato dall'agente della riscossione non ha affatto natura tributaria, ma privatistica, trovando la sua fonte nel negozio fideiussorio, e ciò a prescindere 8 N. 1247/13 R.G.  dalla natura dell'obbligazione garantita (indubbiamente tributaria) e da quella, satisfattoria, dell'obbligazione del garante. 
Ne discende, quale primo corollario, che la relativa controversia è demandata alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. n. 16909/2015). ### ricorrente avrebbe dunque dovuto impugnare l'intimazione di pagamento per cui è processo dinanzi al Tribunale, e non già dinanzi alla C.T.P. di ### Senonché, la questione non è stata eccepita da alcuno, e sia la C.T.P. che il giudice d'appello non l'hanno rilevata, pronunciando anzi nel merito e così implicitamente ritenendo ed affermando la giurisdizione del giudice tributario. 
Pertanto, sul punto deve ritenersi formato il giudicato interno, conformemente all'insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 24883/2008.  2.4 - Si tratta dunque di verificare quali siano le conseguenze del giudicato sulla giurisdizione rispetto alla controversia che occupa, ossia se la definitività della devoluzione al giudice tributario, anziché al giudice ordinario (come invece avrebbe dovuto verificarsi), incida o meno sulla natura della controversia stessa e sulle regole applicabili alla sua definizione. 
La questione è stata già approfonditamente affrontata da questa Corte, che in fattispecie consimile a quella che qui occupa ha così statuito: "La controversia tra la società assicuratrice che abbia rilasciato al contribuente una polizza fideiussoria a garanzia della restituzione di un rimborso d'imposta, e l'amministrazione finanziaria che intenda escutere la garanzia allegando la non spettanza di quel rimborso, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto un rapporto di diritto privato. Tuttavia, ove il giudizio sia N. 1247/13 R.G.  stato introdotto dinanzi al giudice tributario, e si sia formato il giudicato interno sulla giurisdizione di questi, l'efficacia vincolante di tale giudicato non si estende al merito della lite, sicché esso non impedisce alla Corte di cassazione di qualificare come rapporto privatistico quello intercorrente tra l'assicuratore e l'erario, e sottoporlo alla relativa disciplina" (Cass. n. 8622/2012, Rv. 622785- 01; conf., sul punto, Cass. n. 5439/2017). 
A detto insegnamento, la Corte intende dare continuità. Pertanto, ribadita la natura privatistica del rapporto in questione, ne deriva che la relativa controversia deve essere risolta al lume della normativa sostanziale (e, per quanto di ragione, processuale) in concreto ad essa applicabile, ed in primis tenendo conto del disposto dell'art. 21 del c11.1gs. n. 46/1999, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo. Detta norma dispone, in particolare, che "### che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva". 
Pertanto, le entrate dello Stato, la cui fonte sia di natura privatistica, sono soggette alla disciplina della riscossione mediante ruolo, purché risultanti da titolo avente efficacia esecutiva. 
Occorre, inoltre, richiamare il disposto dell'art. 29 del d.lgs. n. 46/1999, il cui comma 2, per quanto qui specificamente interessa, stabilisce che alle entrate non tributarie "non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come 10 N. 1247/13 R.G.  sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie".  2.5 - Da quanto precede, risulta in tutta evidenza come il percorso motivazionale seguito dal giudice d'appello si ponga in insanabile contrasto col tenore e la ratio di dette disposizioni normative.  ###.T.R. ha infatti ritenuto esiziale, ai fini dell'accoglimento della tesi della ### la circostanza che essa avesse ricevuto la notifica della cartella di pagamento ben prima che le fosse notificata l'intimazione ex art. 50 d.P.R.  602/1973, senza però tempestivamente impugnarla. E ciò ha argomentato erroneamente richiamando - come s'è già evidenziato - le disposizioni di cui all'art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 311/2004, certamente non applicabili al caso che occupa, ratione temporis (v. supra, par. 2.2).  2.6 - In realtà, pur dando per verificata la notifica della detta cartella di pagamento alla data del 26.10.2005, alla luce degli artt. 21 e 29, comma 2, del d.lgs. n. 46/1999 è conseguenziale ritenere che, dalla mancata impugnazione della cartella stessa, non possa discendere nessuna preclusione in danno dell'intimato garante. 
In proposito, basti qui ribadire che, nella specie, si tratta di rapporto che origina da un titolo negoziale privatistico, sicché il credito reclamato con la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 non è natura/iter soggetto al termine di decadenza di cui all'art. 21 del d.lgs.  546/1992, proprio perché la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, e non già al giudice tributario, come s'è più volte detto. In altre parole, l'inutile 11 N. 1247/13 R.G.  decorso del termine per la proposizione del ricorso tributario non può mai determinare la definitività dell'accertamento contenuto nella cartella stessa ai sensi dell'art. 21 cit., perché il credito non è di natura tributaria, ma civilistica, il che vale anche nell'ipotesi in cui si sia formato il giudicato implicito sulla giurisdizione tributaria (v. la già citata Cass. n. 8622/2012), occorrendo che la controversia venga risolta in virtù della disciplina relativa al rapporto nella sua intima essenza. Disciplina che, con ogni evidenza, esclude che detta cartella debba essere impugnata dinanzi al giudice tributario, per di più entro il detto ristretto termine perentorio. 
Vero è, peraltro, che l'ordinamento conosce ipotesi in cui la reazione giudiziaria del contribuente, destinatario della cartella di pagamento, pur dovendo proporsi dinanzi al giudice ordinario, deve realizzarsi entro un ristretto termine perentorio, previsto a pena di decadenza (come ad es. nell'ipotesi dei crediti degli enti previdenziali), ma ciò avviene perché è proprio la legge a prevederlo (nel caso esemplificato, l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999), diversamente da quanto accade per la materia che occupa.  2.7 - Tutto quanto precede, del resto, trova piena e coerente conferma nel disposto dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46/1999, che infatti dispone l'inapplicabilità dell'art. 57 del d.P.R. n. 602/1973 alla riscossione delle entrate non tributarie mediante ruolo, e precisa che, al riguardo, l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie, ossia ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.  12 N. 1247/13 R.G. 
Il che, da un lato (e per tornare al caso in esame), postula e conferma che le contestazioni mosse dalla ### assicurativa circa l'an o il quomodo exequatur, vanno proposte dinanzi al giudice ordinario, nelle forme e nei termini previsti dal codice di rito, restando quindi completamente estranea alla presente controversia la problematica posta dall'art. 57 d.P.R. n. 602/1973, dalla relativa sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018 (che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale), e dal successivo intervento chiarificatore di Cass., Sez. Un., n. 7822/2020; ma dall'altro lato, induce a considerare che la descritta reazione processuale impropriamente avanzata dalla stessa ### dinanzi al giudice tributario - senza che il difetto di giurisdizione sia eccepito da alcuno, né rilevato dal giudice, come nella specie, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto - deve necessariamente essere inquadrata nell'ambito delle stesse norme processuali in questione, ossia degli artt. 615 e/o 617 c.p.c. 
Ora, è noto che, nel procedimento di riscossione mediante ruolo, la notifica della cartella di pagamento assolve, ad un tempo, quello della notifica del titolo esecutivo (costituito proprio dal ruolo, ex art. 49 d.P.R. n. 602/1973) e del precetto (v. Cass. n. 3021/2018; Cass. n. 6526/2018). 
Pertanto, non può revocarsi in dubbio che la cartella abbia ### l'intrinseca funzione di preannunciare l'azione espropriativa nelle forme di cui agli artt. 62 ss. d.P.R. cit., ossia mediante pignoramento mobiliare, presso terzi o immobiliare.  13 N. 1247/13 R.G. 
Va poi evidenziato che, se entro un anno dalla notifica della cartella stessa, non sia avviata l'azione esecutiva, mediante il pignoramento (ex art. 491 c.p.c.), l'agente della riscossione, prima di procedervi, deve notificare l'intimazione ex art. 50 d.P.R. cit. 
Nella sostanza, dunque, detta intimazione finisce con lo svolgere la funzione che, nel gergo dell'esecuzione ordinaria, si attribuisce al c.d. precetto "in rinnovazione", ossia al precetto che il creditore procedente deve nuovamente notificare all'intimato qualora egli non abbia eseguito il pignoramento entro il termine di cui all'art. 481 c.p.c., ossia riguardo ad un precetto già notificato, ma divenuto inefficace. 
Ne discende che, rispetto ad una intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R.  cit. relativa ad un credito non tributario, il debitore che vi si opponga (quand'anche, per errore, dinanzi al giudice tributario) contestando il diritto del creditore di agire in via esecutiva (come nella specie), altro non esercita se non una opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c., il cui termine di proponibilità è costituito soltanto dall'effettivo avvio dell'azione esecutiva (v.  amplius Cass. n. 26285/2019, in motivazione). Detta opposizione, dunque, può essere proposta fino a che il pignoramento non sia stato eseguito, sicché - pacifico essendo che, nel caso che occupa, tanto non s'era ancora verificato - erroneamente la C.T.R. ha ritenuto tardivamente proposta l'opposizione all'intimazione stessa promossa da ### 14 N. 1247/13 R.G.  2.8.1 - Altrettanto erroneamente, poi, la C.T.R. ha negato alla ### la pronuncia sul merito della controversia, ossia sulla verifica dell'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata. 
Infatti, ribadito quanto poc'anzi accertato sulla inesistenza di alcuna preclusione a carico di ### e sull'inapplicabilità alla presente controversia della novella all'art. 8 del d.lgs. n. 218/1997 apportata dalla legge finanziaria per il 2005 (che, con l'introduzione del comma 3-bis al detto articolo, consente l'iscrizione a ruolo diretta anche nei confronti del garante, in caso di inadempimento del contribuente; si noti che l'articolo, sul punto, è stato comunque oggetto di ulteriori interventi normativi), la C.T.R. avrebbe dovuto confrontarsi col disposto dell'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999, che - come già evidenziato (v. supra, par. 2.4) - stabilisce che "le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva". 
Si tratta di valutazione erroneamente pretermessa dal giudice d'appello, pacifico peraltro essendo che l'### delle ### procedette all'iscrizione a ruolo delle somme per cui è processo senza previamente munirsi, nei confronti del garante, di un titolo avente dette caratteristiche, tale non potendo certamente intendersi - ai sensi dell'art. 474 c.p.c. - la polizza fideiussoria in questione. Né, del resto, può essere sufficiente a tal fine la sussistenza di un titolo esecutivo formato nei confronti del contribuente (di cui, per la verità, non v'è traccia negli atti regolamentari), noto essendo che "Il rapporto di diritto tributario esistente tra l'amministrazione finanziaria, la quale chieda la 15 N. 1247/13 R.G.  restituzione del rimborso d'imposta, ed il contribuente ha natura distinta dal rapporto di diritto privato esistente tra la stessa amministrazione e la società assicuratrice che abbia garantito con polizza fideiussoria la restituzione del rimborso. Ne consegue che l'accertamento fiscale compiuto dall'erario nei confronti del contribuente, e la cartella esattoriale conseguentemente emessa, non costituiscono titolo esecutivo nei confronti della compagnia garante" (così, la già citata Cass. n. 8622/2012, Rv. 622786-01). 
La decisione impugnata, dunque, si palesa erronea - oltre che carentemente motivata - anche per tal verso.  2.8.2 - A tal proposito, non pare infine superfluo precisare che - sebbene nella giurisprudenza di questa Corte si palesino alcune pronunce all'apparenza di segno contrario (v. in particolare le già citate Cass. n. 8622/2012, non massimata sul punto, nonché Cass. n. 5439/2017, Rv. 643457-01, così massimata: "In tema di riscossione mediante ruolo, poiché le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, il fisco non può escutere mediante cartella la fideiussione bancaria a prima richiesta emessa dalla compagnia garante ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 per consentire al contribuente il rimborso accelerato di eccedenze ###) - nella materia che occupa (e anche rispetto all'epoca antecedente all'introduzione del già citato art. 8, comma 3- bis, del d.lgs. n. 218/1997) non può dirsi per definizione esclusa la riscossione mediante ruolo.  16 N. 1247/13 R.G. 
Infatti, premesso che non è rinvenibile alcuna disposizione che tanto stabilisca espressamente, dal tenore dell'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999 può soltanto evincersi che, per le entrate di diritto privato, prima di procedere all'iscrizione a ruolo, occorre che l'### finanziaria si doti di un titolo avente efficacia esecutiva. Il che significa non già che la riscossione mediante ruolo sia preclusa, in termini assoluti, ove l'### stessa non sia in possesso di un titolo esecutivo (privo di logica essendo„ in tal caso, il combinato disposto degli artt. 17 e 21 del d.lgs. n. 46/1999), ma soltanto che essa debba previamente dotarsi di un titolo idoneo ad avviare l'azione esecutiva prima di procedere all'iscrizione a ruolo e, dunque, alla notifica dell'atto prodromico, ossia della cartella di pagamento. Nella sostanza, dunque, il ruolo - che nell'ambito della riscossione delle entrate tributarie assurge ex se al rango di titolo esecutivo, ai sensi del già citato art. 49 d.P.R. n. 602/1973 - nella materia della riscossione delle entrate di diritto privato non è affatto sufficiente a tal fine, occorrendo che esso sia preceduto da un atto dotato dell'efficacia di cui all'art. 474 c.p.c., il cui contenuto sostanziale è evidentemente destinato a confluire nel ruolo stesso.  2.9 - Possono quindi affermarsi i seguenti principi di diritto: 1. "La controversia tra la società assicuratrice che abbia rilasciato al contribuente una polizza fideiussoria a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte in seno ad accertamento con adesione in ambito ### ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 218/1997 (nel testo vigente ratione temporis), e l'amministrazione finanziaria che 17 N. 1247/13 R.G.  intenda escutere la garanzia, allegando l'inadempimento del contribuente, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto un rapporto di diritto privato. Tuttavia, ove il giudizio sia stato introdotto dinanzi é.p/ giudice tributario, e si sia formato il giudicato interno sulla giurisdizione di questi, l'efficacia vincolante di tale giudicato non si estende al merito della lite, sicché esso non impedisce alla Corte di cassazione di qualificare come rapporto privatistico quello intercorrente tra l'assicuratore e l'erario, e sottoporlo alla relativa disciplina"; 2. "In tema di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute all'### finanziaria in forza di rapporti di diritto privato, la cartella di pagamento, ovvero l'intimazione di pagamento, di cui rispettivamente agli artt. 25 e 50 del d.P.R. n. 602/1973, notificate all'obbligato, hanno funzione assimilabile al precetto di cui all'art. 480 c.p.c., preannunciando esse l'azione esecutiva c.d. esattoriale, e le relative contestazioni vanno proposte dinanzi al giudice ordinario, nelle forme e nei termini di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. Ove tuttavia il debitore abbia per errore proposto la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata dinanzi al giudice tributario e il difetto di giurisdizione non sia stato eccepito da alcuno, né rilevato d'ufficio dal giudice, la pronuncia di questi nel merito determina, in mancanza di impugnazione, la formazione del giudicato implicito sul punto, senza tuttavia trasformare la natura del rapporto obbligatorio, 18 N. 1247/13 R.G.  che resta privatistica; ne deriva che, in tal caso, la proposizione dell'opposizione alla cartella di pagamento, ovvero all'intimazione di pagamento, per quanto avanzata dinanzi al giudice tributario, resta sottratta al termine perentorio di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, sostanziandosi essa - sempre che sia proposta prima del perfezionamento del pignoramento - in una opposizione "preesecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c."; 3. "In tema di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute all'### finanziaria in forza di rapporti di diritto privato, la mancata impugnazione della cartella di pagamento da parte dell'obbligato non determina alcuna preclusione, ben potendo il debitore proporre le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, a norma dell'art. 29 del d.lgs. n. 46/1999, nelle forme ordinarie, ossia ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. Pertanto, ove alla notifica della cartella non segua, entro un anno, l'avvio dell'azione esecutiva, il debitore può sempre opporsi all'intimazione di pagamento successivamente notificata ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, per contestare 11 diritto di procedere ad esecuzione forzata, trattandosi di opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c.".  3.1 -- Il secondo, il terzo e il quinto motivo restano conseguentemente assorbiti.  4.1 - In definitiva, il primo e il quarto motivo sono accolti, mentre il secondo, il terzo e il quinto sono assorbiti. La sentenza impugnata è dunque cassata in 9 estens e re ### N. 1247/13 R.G.  relazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., con l'accoglimento del ricorso originariamente proposto da ### s.p.a., non sussistendo il diritto dell'### finanziaria - e per essa, dell'agente della riscossione - di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, in difetto di un titolo esecutivo (ossia il ruolo, come riprodotto sia nella cartella di pagamento asseritamente notificata che, indirettamente, nell'intimazione impugnata) validamente formato. 
Le spese di lite del giudizio di merito possono integralmente compensarsi, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte accoglie il primo e il quarto motivo, dichiara assorbiti i restanti. ### in relazione e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso della società. Compensa integralmente le spese del giudizio di merito, condannando le resistenti, in solido, alla rifusione di quelle del giudizio di legittimità, che liquida in C 2.935,00 per compensi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre IVA e ### Così deciso in ### nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 13.10.2020.  ### - 

causa n. 26965/2014 R.G. - Giudice/firmatari: Virgilio Biagio, Saija Salvatore

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22773 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.104 secondi in data 2 gennaio 2026 (IUG:A9-C61A61) - 1226 utenti online