testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI MARSALA, nella persona della Dott.ssa ### ha pronunziato la seguente ### causa civile iscritta al n. 2/2023 del ### degli ###, avente ad oggetto “### di danni da incidente stradale”, promossa DA ### nata a ### il ###, ivi residente ###/###. D - C.F. ### - ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentata e difesa per mandato in calce all'atto di citazione ### CONTRO ### S.P.A., con sede ###### via ### n. 45, P.I. ###, già denominata ### S.p.A., quale incorporante di ### S.p.A., ### S.p.A. e ### S.p.A., il tutto con effetto dal 06/01/2014, giusto atto di fusione del 31/12/2013 a rogito ### di ### (### 53712, Racc. ###), quale impresa designata dal ### di ### per le ### della ### in persona del legale rappresentante Dott. ###, elettivamente domiciliata in #### 2/C, presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentata e difesa per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta #### nata a ### il ### - C.F. ### - residente ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentata e difesa per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo e domanda riconvenzionale #### in persona del ### pro tempore Dott. ### P.IVA ###, con sede in ### via G.
Garibaldi n. 1, elettivamente domiciliato in #### 19, presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentato e difeso per mandato rilasciato su separato foglio allegato in atti ### Conclusioni delle parti: ###udienza del 09/12/2025 le parti concludevano come in atti, verbali di causa e comparse conclusionali. ### atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio la ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella sua spiegata qualità di impresa designata dal ### di ### per le ### della ### e ###
Esponeva che in data ###, alle ore 17,45 circa, nella ### di ### all'altezza del civico n. 402/P, l'autovettura ### targata ### di sua proprietà, assicurata per la R.C. con la ###ni S.p.A., regolarmente parcata sul lato destro della carreggiata a senso unico, veniva impattata da tergo, nella parte posteriore sinistra, dall'autovettura ### targata ### di proprietà di ### sprovvista di copertura assicurativa e condotta da ### la quale, percorrendo la C.da ### a velocità sostenuta, perdeva il controllo della autovettura andando a scontrarsi contro la vettura di proprietà dell'odierna attrice, regolarmente in sosta sul margine destro della carreggiata.
A causa dell'urto la vettura dell'attrice riportava danni materiali, che venivano quantificati in complessivi € 4.935,55.
Nella fase stragiudiziale, a seguito della rituale lettera di messa in mora ai sensi di legge, la ### N.Q., comunicava all'attrice di avere valutato il risarcimento dei danni materiali subiti dalla sua autovettura in € 1.750,00, di cui € 250,00 a titolo di competenze professionali e formulava offerta di risarcimento per tale importo, offerta che, tuttavia, rimaneva meramente comunicata in quanto, successivamente, non le perveniva alcuna somma.
Ritenuta, ad ogni modo, tale offerta non congrua, avuto riguardo all'entità del danno cagionato alla sua autovettura, e ritenuta la piena responsabilità del sinistro in capo alla conducente della vettura ### targata ### condotta da ### l'odierna attrice chiedeva in questa sede l'integrale risarcimento del danno materiale patito a seguito dell'incidente stradale per cui è causa, che quantificava nella somma di € 4.935,55, oltre al rimborso delle spese e compensi per l'assistenza legale stragiudiziale, oltre al fermo tecnico e sosta legale, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo.
Si costituiva la ### S.p.A., nella sua spiegata qualità di Ente gestore del F.G.V.S., la quale, preliminarmente, dichiarava che, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, aveva trasmesso alla stessa un assegno di traenza del 30/09/2022 di € 1.750,00.
Nel merito eccepiva solamente che la domanda risarcitoria era eccessiva rispetto al valore ante sinistro della vettura incidentata che, a giudizio del proprio tecnico, poteva quantificarsi in € 1.300,00; evidenziava, quindi, che la richiesta di parte attrice era spropositata, pari ad oltre tre volte il valore che aveva la vettura, e che non poteva essere accolta, trattandosi di riparazione antieconomica.
Chiedeva, quindi, accertato il valore ante sinistro della vettura di parte attrice, dichiararsi la congruità dell'offerta reale formulata ante causam, darsi atto dell'offerta di € 1.750,00 e rigettare la domanda attrice.
Si costituiva, altresì, la convenuta ### con istanza di chiamata di terzo in causa e domanda riconvenzionale.
La stessa contestava in toto la domanda attrice poiché infondata.
Deduceva, a tal proposito, che la responsabilità dell'incidente per cui è causa fosse da addebitare, se non in via esclusiva, quantomeno in via concorsuale all'amministrazione comunale, della quale chiedeva la chiamata in causa.
Affermava, infatti, che il sinistro in esame era stato determinato dalla presenza di una buca sul manto stradale in prossimità del civico n. 402/P, non visibile e non segnalata, che ha determinato lo sbandamento dell'autovettura di sua proprietà e condotta da ### che andava ad urtare l'autovettura dell'attrice.
Precisava che il sinistro veniva rilevato dalla ### di ### ed affermava, quindi, che la richiesta risarcitoria avrebbe dovuto essere rivolta al ### di ### responsabile per l'omessa manutenzione del manto stradale, stante che la buca determinava la perdita del controllo della vettura di sua proprietà.
Contestava, altresì il quantun, ritenuto eccessivo, associandosi alla quantificazione del danno così come determinato dalla ###ni S.p.A..
In via riconvenzionale chiedeva, pertanto, che il ### di ### venisse condannato a tenere indenne essa convenuta da una eventuale somma che la stessa sarà tenuta a versare all'attrice; condannare, altresì, il ### di ### al totale risarcimento dei danni riportati dalla sua vettura nel sinistro in oggetto da quantificare in via equitativa, stante l'antieconomicità della riparazione; in subordine, chiedeva la condanna del ### di ### in via concorsuale e paritaria.
Autorizzata ad effettuate la chiamata in causa del ### di ### quest'ultimo si costituiva in giudizio e, preliminarmente, eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva, non essendo in alcun modo responsabile dell'incidente occorso alla sig.ra ### Rilevava che nessuna responsabilità poteva essere attribuita al ### di ### in considerazione che nessuna insidia - buca - era presente sul manto stradale, circostanza non emersa nel corso del giudizio e nemmeno menzionata nella relazione di incidente della ### di ### Chiedeva, al definitivo, dichiararsi la sua carenza di legittimazione passiva e il rigetto della domanda riconvenzionale, poiché l'incidente per cui è causa è riconducibile esclusivamente alla condotta di ### che ha perso il controllo della vettura di proprietà della convenuta ### La causa veniva istruita con la produzione documentale delle parti e con l'escussione dei testi #### e ### si procedeva, altresì, ad effettuare una C.T.U. tecnica al fine di accertare e quantificare i danni e il valore ante sinistro della vettura di proprietà dell'attrice.
All'udienza del 09/12/2025 la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve dichiararsi la procedibilità della domanda attorea avendo l'attrice provveduto all'invio della lettera ex artt. 145 e segg. C.D.A..
Nel merito la domanda attorea è fondata e merita accoglimento, mentre non è fondata la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta ### contro il ### di ### che deve essere rigettata.
Deve rilevarsi che la ### S.p.A., quale ### del ### di ### per le ### della ### non ha contestato il fatto storico dell'incidente stradale occorso alla odierna attrice ### riconoscendo che la responsabilità dell'occorso sia da attribuire in toto alla negligente condotta di guida di ### conducente della vettura ### targata ### di proprietà della convenuta ### vettura priva di assicurazione per la R.C. verso terzi all'epoca del sinistro.
Occorre, altresì, riferire che l'attrice ### ha riconosciuto in corso di causa di avere ricevuto dalla ### S.p.A. un assegno bancario di € 1.700,00, a titolo di risarcimento del danno, somma che, seppur trattenuta, non veniva ritenuta congrua in relazione al danno occorso alla sua vettura. ### il riconoscimento della responsabilità della conducente della vettura ### da parte della ### S.p.A. - F.G.V.S. - nel sinistro per cui oggi è causa, occorre esaminare la posizione del ### di ### nella sua qualità di terzo chiamato in causa, con domanda riconvenzionale, da parte della convenuta ### posto che lo stesso è stato ritenuto da quest'ultima responsabile del danno cagionato alla vettura ### dell'attrice ### stante che lo sbandamento della vettura ### e il successivo tamponamento della vettura ### fu, a suo dire, cagionato dalla presenza di una buca sul manto stradale, così palesandosi la responsabilità, o corresponsabilità del ### di ### ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c..
Orbene, sotto quest'ultimo aspetto, l'istruttoria dibattimentale non ha dato concreta prova circa la sussistenza della responsabilità dell'Ente chiamato in causa, posto che, a parere del giudicante, non è stata dimostrata, da chi ne aveva l'onere, l'esistenza sulla carreggiata della buca che avrebbe cagionato lo sbandamento della vettura della convenuta ### che successivamente ha tamponato la vettura dell'attrice, per poi ribaltarsi.
È, invece, emerso che lo sbandamento della vettura ### fu causato dalla perdita di controllo del veicolo, da parte della conducente della citata #### nel tentativo di evitare un palo della luce che insisteva nel margine della carreggiata.
Ed invero, il sinistro stradale per cui è causa veniva rilevato dalla ### di ### e gli agenti accertatori, dopo avere effettuato i rilievi, elevavano nei confronti di ### e della convenuta ### quale responsabile in solido, il verbale di accertamento per la contestata violazione dell'art. 141 co. 2/11 c.d.s., attribuendo la causa del sinistro al mancato controllo di guida della vettura ### da parte della ### che cagionava lo sbandamento e l'impatto contro la vettura dell'attrice.
La teste ### escussa all'udienza del 21/05/2024, terza trasportata sulla vettura della ### quando ebbe a verificarsi l'incidente, pur confermando il fatto storico e la dinamica dell'incidente così come riportato in atto di citazione, nulla sapeva riferire sui capitolati di prova tendenti a provare la presenza di una buca sulla carreggiata, che avrebbe causato lo sbandamento della vettura ### La teste, infatti, rispondendo sul capitolo di prova di cui n. 2 della comparsa di costituzione e risposta della ### dichiarava di non ricordare, precisando, invero, un vago “preciso che c'era un piccolo dislivello”. ###. n. 3 della comparsa di costituzione e risposta della ### “### è che l'autovettura ### tg. ### di proprietà di ### e condotta da ### alle ore 17,45 del 07,06,2022 è incappata in una buca presente sul manto stradale” la teste dichiarava di non sapere riferire.
La teste nulla sapeva riferire, altresì, sul cap. n. 4) della comparsa di risposta della ### ovvero se a seguito dell'impatto con la buca, la conducente della predetta autovettura perdeva il controllo finendo per urtare un'autovettura parcheggiata sulla destra.
Sul cap. n. 5) la teste riferiva che la strada era stretta, ma non sapeva se vi fossero segnali per avvisare della buca; riferiva ancora di ricordare che la conducente dell'autovettura ### aveva cercato di scansare un palo che si trovava alla loro sinistra, in parte sulla carreggiata, e nel fare ciò urtava l'autovettura alla loro destra per poi ribaltarsi.
A domanda della parte convenuta la teste dichiarava che il dislivello sopra riferito si trovava lungo tutta la carreggiata.
La teste ### Agente della ### di ### intervenuta sui luoghi del sinistro, sul ### n. 2) della comparsa di ### dichiarava di non ricordare la presenza di una buca, ricordando solo che il margine della strada era leggermente mancante; sul ### n. 3) la teste confermava di non avere visto nessuna buca.
La teste non confermava che vi fosse una buca, ma confermava che la conducente perdeva il controllo della vettura probabilmente per scansare il palo, precisando che il veicolo parcheggiato a seguito dell'urto andava ad urtare con la parte anteriore il cancello sulla destra, riportando danni in tutta la parte anteriore; confermava, infine, che la strada dove è avvenuto il sinistro è stratta, ma non confermava che vi fosse una buca.
Giova evidenziare, a questo punto, che in nessuna delle foto che riproducono il luogo del sinistro si nota la presenza di una buca sul manto stradale, dovendosi rilevare che sarebbe stato preciso onere della convenuta riconvenzionale, ### documentare con dovizia di particolari, al fine di sostenere in giudizio le proprie ragioni, la presenza della buca sul manto stradale; in nessuna delle foto prodotte in atti, sia dall'attrice, che ancor più dalla ### si rileva la presenza sul manto stradale della buca che avrebbe dovuto documentare la presenza dell'insidia.
Può, quindi, agevolmente affermarsi che nessuna buca era presente sul manto stradale, tale da determinare la perdita del controllo di guida e, conseguentemente, lo sbandamento e l'impatto del veicolo ### contro la vettura dell'attrice.
Si rileva, altresì, che dall'esame delle foto in atti si può evincere che anche il palo della luce che, dopo l'escussione dei testi, la convenuta riferisce essere stata la causa dello sbandamento del veicolo di sua proprietà, si trova fuori dalla sede stradale e, segnatamente, nel margine non asfaltato.
Deve, pertanto, al definitivo, dichiararsi accertata la esclusiva responsabilità di ### conducente della ### di proprietà di ### nel sinistro per cui è causa, e dichiararsi che nessuna responsabilità può attribuirsi al ### di ### ai sensi degli artt. 2043 e 2051, non essendo stato provato in giudizio la presenza di una buca sul manto stradale, causa dello sbandamento della vettura ### condotta da ### Venendo alla quantificazione del danno occorso alla vettura di proprietà dell'attrice, il C.T.U. ### a seguito di una consulenza coerente e lineare, i cui risultati sono condivisi da questo giudicante, ed a seguito delle osservazioni critiche alla bozza di perizia dei consulenti tecnici di parte, ha determinato il danno risarcibile all'attrice nella misura di € 3.283,15, da cui va detratta la somma di € 1,750,00 già pagata dalla ### all'attrice nella fase stragiudiziale, residuando l'ulteriore somma di € 1.533,15, oltre interessi legali dal sinistro al soddisfo. Non va liquidata l'I.V.A. in quanto non risulta depositata alcuna fattura.
Non va, infine, riconosciuto alla ricorrente il chiesto risarcimento da fermo tecnico.
In caso di sinistro stradale, il cosiddetto danno da “fermo tecnico”, ossia quello che si concreta nell'impossibilità temporanea di utilizzare il veicolo, non è presunto, ma va provato. Ad esempio, dimostrando di aver sopportato degli esborsi per noleggiare un mezzo alternativo. Nel nostro ordinamento, infatti, non trovano ingresso i danni in re ipsa e grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il pregiudizio subito. In particolare, il danno non può desumersi dalla mera circostanza dell'indisponibilità del mezzo, né dal pagamento della tassa di circolazione (che prescinde dall'uso del veicolo) e delle spese assicurative (che possono essere sospese); infine, il deprezzamento del bene non è legato causalmente al fermo tecnico, ma alla necessità di procedere alla riparazione del mezzo (Cass. 04/04/2019 n. 9348).
Va, infine, rigettata la richiesta di refusione delle spese stragiudiziali: ed invero, costanti sentenze della Cassazione (Cass. Civ., Sez. VI, 13/03/2017, 6422 - Cass. Civ., SS.UU., 10/07/2017, n. 16990), hanno stabilito che “l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un legale, è comunque un qualcosa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese legali vere e proprie” ed ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa.
Deve rilevarsi, tuttavia, che un'attività di assistenza stragiudiziale, per potere essere oggetto di valutazione nel processo deve possedere la caratteristica dell'autonomia rispetto alle tipiche attività che devono svolgersi all'interno del processo stesso; pertanto non sono attività stragiudiziali “quelle attività professionali che, sebbene non esplicate davanti al giudice, siano tuttavia con quelle giudiziali strettamente connesse e ad esse complementari in quanto intese all'introduzione e svolgimento del procedimento giudiziale anche se svolte al di fuori di esso, così da costituirne il naturale completamento”.
Nel caso in esame l'attività stragiudiziale è consistita nell'invio della lettera di messa in mora a parte convenuta, la quale costituisce la necessaria premessa per l'instaurazione del presente giudizio e, pertanto, non può essere considerata quali attività stragiudiziale da risarcire.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di ### definitivamente decidendo sulle conclusioni delle parti; ### la ### S.p.A. nella sua qualità di Ente gestore del ### di ### per le ### della ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore e ### in solido, al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore di ### della residua somma di € 1.533,15, oltre interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo ed oltre le spese di C.T.U.. ### la ### S.p.A. nella sua qualità di Ente gestore del ### di ### per le ### della ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido con ### al pagamento delle spese processuali in favore di ### che liquida in € 1.390,00, di cui € 125,00 per esborsi, oltre IVA se dovuta e c.p.a. come per legge ed oltre alle spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da #### al pagamento delle spese processuali in favore del ### di ### che liquida in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali, oltre Iva se dovuta e c.p.a. come per legge, ed oltre alle spese generali nella misura del 15%. ### 24/01/2026 Il Giudice
di ###ssa
causa n. 2/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Caterina Tumbiolo