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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 2284/2026 del 12-02-2026

... alla via ### n°19d, che liquida in euro 1701,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura del 15% come per ### con distrazione in favore dell'avv.to ### per dichiarato anticipo. 3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002 Così deciso in Napoli, il ### Il Giudice Dott.ssa ### a verbale (art. 350 bis cpc) del 12/02/2026 (leggi tutto)...

testo integrale

N. 15949/2024 Reg.Gen.Aff.Cont. 
TRIBUNALE DI NAPOLI UNDICESIMA SEZIONE CIVILE ### 12 FEBBRAIO 2026 ###.G. ###. 15949 DEL### 2026 Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate con precedente decreto ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. 
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine a tal uopo assegnato, tutte le parti hanno depositato note scritte, ribadendo le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni. 
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. 
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 12/02/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - ### - in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello e nella persona della dott.ssa ### in data 12 febbraio 2026 pronuncia la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 15949 del ### dell'anno 2024 e vertente TRA ### srl C.F. e P. IVA ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via ### n°32 preso lo studio dell'avv.  ### (pec: ###lmail), che la rappresenta e difende, come da mandato in atti ### E ### in persona dell'### pro tempore, cod. fisc. nr.  ###, elettivamente domiciliato in ### di Napoli ###, alla ### n. 4, presso lo studio dell'avv. ### (.e.c. ###) , dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti ### Oggetto: appello avverso la sentenza n. 63/2024, pubblicata il ###, non notificata emessa dal Giudice di ### di Napoli, nell'ambito del giudizio recante R.G. n. 46896/16. 
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 12/02/2026 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello notificato in data 07 luglio 2024, l'### proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. 63/2024 del 2.01.2024, con la quale il Giudice di ### di Napoli aveva parzialmente accolto la domanda da lei proposta contro il ### condannando quest'ultimo al pagamento del solo importo di euro 139,92, oltre interessi, di cui alla fattura n. 1637 del 4/05/2015, riguardante il servizio di manutenzione ascensore reso nel periodo del secondo quadrimestre del 2015. 
A sostegno del gravame contestava l'erroneità della sentenza impugnata, laddove il Giudice di ### non aveva riconosciuto per l'intero il pagamento delle somme portate nella fattura n. 2219 del 6/7/2015, emessa per il pagamento del medesimo servizio per il periodo successivo sino alla scadenza contrattuale del 31.08.2018, pur avendo riconosciuto tale scadenza al 31 luglio 2016. 
Lamentava, pertanto, che sulla base dell'iter logico motivazionale seguito dal giudice appellato, avesse in ogni caso diritto al pagamento delle mensilità per il servizio relativamente al periodo dal settembre 2015 a luglio 2016, pari a complessivi euro 726,00. 
Per tali motivi chiedeva al Tribunale di Napoli di accogliere le seguenti conclusioni: “ piaccia all'###mo Tribunale adito, in riforma delle parti della sentenza gravata di cui ai motivi,accogliere il presente appello e conseguentemente riformi la sentenza n° 63/2024, in parte qua, al n° 2 del PQM nella parte in cui dichiara “rigetta il resto” emessa dal Giudice di ### di Napoli, in persona del Giudice avv. ### e per l'effetto accolga la domanda della ### srl e condanni il ### sito in ### di Napoli alla via ### n°19d c.f. ### in persona del suo amm.re p.t. al pagamento in favore della ### srl della somma di € 726,00 oltre quella di € 139,92 già accertata; ### il ### sito in ### di Napoli alla via ### n°19d c.f. ### in persona del suo amm.re p.t. al pagamento delle spese del giudizio di appello.   Costituito in giudizio, l'appellato ### resisteva all'avverso appello deducendone l'inammissibilità ai sensi dell'art art 342 c.p.c. e 345 c.p.c., nonché in ogni caso la relativa infondatezza nel merito.   Riferiva il ### che il GdP aveva ritenuto correttamente non dovuti gli importi della fattura n. 2219 del 6/7/2015, in quanto illegittimamente emessa per il pagamento a solo titolo di penale dei canoni di manutenzione successivi alla disdetta inoltrata dal ### in data ###: invero il Gdp aveva considerato, sulla base delle pattuizioni intercorse tra le parti, diverse da quelle dedotte dall'appellante, tempestiva tale disdetta sicché alcuna penale aveva correttamente ritenuto essere dovuta. 
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 12/02/2026 ### concludeva pertanto chiedendo al Tribunale di Napoli di dichiarare inammissibile l'appello ed in ogni caso di rigettarlo. 
Il giudizio si incardinava innanzi a questo Giudice il quale, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., all'udienza del 9 febbraio 2026, con celebrazione sostituita dal deposito di note scritte, la decide con la presente sentenza.  ### è ammissibile ai sensi dell'art 342 c.p.c. 
Come chiarito anche dalla S.C. a S.U. (n. 27199/17): “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. 
Nel caso in esame l'appellante ha chiaramente individuato i punti ( invero uno) della sentenza a suo avviso non conformi a diritto, espressamente motivando il proprio dissenso rispetto alla decisione di primo grado, sicché l'appello in parte de qua è ammissibile. 
E' inoltre ammissibile l'appello anche ai sensi dell'art 345 c.p.c. 
Come, recentemente, chiarito dalla Suprema Corte la domanda nuova in appello è solo quella che, al pari delle domande eccezionalmente ed espressamente ammesse dall'art. 345, comma 1, secondo periodo, c.p.c., si aggiunge alla domanda principale, mentre non possono essere considerate nuove, e sono quindi ammissibili, le domande "diverse" che si sostituiscono a quelle originarie, ponendosi, rispetto a queste, in rapporto di alternatività, in ragione dell'esigenza di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale, così da evitare che le parti tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale ( v. Cass. n. 15880/2025). 
Non è, quindi, ammissibile, poiché da considerarsi nuova, la domanda aggiuntiva rispetto a quella originaria, ma non quella sostitutiva che si ponga in rapporto di alternatività con la stessa ( connessione per incompatibilità), purché si basi sulla medesima vicenda sostanziale. 
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 12/02/2026
Nel caso di specie, la domanda tesa al pagamento dei canoni di manutenzione avanzata a titolo di corrispettivo, e non di penale, come da richiesta originaria, si mantiene in un rapporto di alternatività rispetto a quest'ultima, tanto da potere alla stessa solo sostituirsi e non aggiungersi, sicché deve ritenersi ammissibile ai sensi dell'art 345 c.p.c. 
Tanto chiarito, tuttavia l'appello è nel merito infondato non ravvisandosi il vizio logico denunciato dall'appellante nelle motivazioni della sentenza. 
Deve innanzitutto rilevarsi che l'appellante in nulla contesta le statuizioni riportate nella pronuncia impugnata con riguardo: alla inutilizzabilità del documento prodotto dall'attrice (odierna appellante) a comprova dei rapporti tra le parti, poiché tempestivamente disconosciuto dal ### alla tempestività e, quindi, efficacia della disdetta dal contratto inviata dal ### in data ###; alla mancata debenza, di conseguenza, dei canoni di manutenzione a titolo di penale per il periodo da settembre 2015 e sino al 31/07/2018. Su tali accertamenti deve, quindi, ritenersi maturato il giudicato. 
Parte appellante sostiene tuttavia che, avendo il GdP individuato, sulla base del documento contrattuale prodotto dal condomini, la scadenza del contratto al 31/07/2016 ( anziché al 31/07/2018), avrebbe dovuto quanto meno riconoscere i corrispettivi dovuti sino a tale data.  ###, tuttavia, si basa su di una errata lettura della sentenza e degli accertamenti in essa riportati: il ### infatti, ha richiamato la scadenza contrattuale del 31/07/2016 quale data esatta ( siccome individuata sulla base del documento, prodotto dal ### e ritenuto utilizzabile) da cui computare i termini per la proposizione della disdetta. Su tali basi ha quindi ritenuto efficace la disdetta del 22/06/2015, sicché a quella data il contratto deve ritenersi risolto. Tanto con la giusta conseguenza per cui nulla è dovuto alla appellante, né a titolo di penale né a titolo di corrispettivo. 
Un eventuale servizio reso in assenza di contratto avrebbe potuto al più trovare riconoscimento ai sensi dell'art 2041 c.c., domanda tuttavia non proposta.  ### va quindi rigettato. 
Venendo al regolamento delle spese di lite va osservato che alcun motivo di impugnazione è stato formulato con riguardo alle spese di lite e va ricordato che la regola di definizione della questione sulle spese non per gradi, ma in ragione dell'esito complessivo della lite, vale solo nei casi in cui in sede di impugnazione vi sia riforma della pronuncia resa nei precedenti gradi, mentre qualora l'appello sia rigettato, come è nel caso di specie, la soccombenza va valutata solo in relazione ad esso. Vale infatti il principio per cui «il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 12/02/2026 nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (C. 23226/2013; C. 14916/2020) ed ovviamente se ed in quanto tale motivo sia accolto ( v. Cass. n. ###/2022). 
In ossequio a tale principio, l'appellante, in quanto soccombente in secondo grado, va condannato al pagamento delle spese in favore dell'appellato, non dovendosi riguardare all'esito complessivo della lite. La liquidazione, operata come da dispositivo, segue i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, della media complessità delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale espletata. 
Il rigetto dell'appello comporta anche l'obbligo per la parte che l'ha proposto al pagamento di un ulteriore importo al titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, come modificato dalla L.  228/2012 P. Q. M.  Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1) Rigetta l'appello; 2) condanna parte appellante ### srl al pagamento delle spese di lite in favore di ### sito in ### di Napoli alla via ### n°19d, che liquida in euro 1701,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura del 15% come per ### con distrazione in favore dell'avv.to ### per dichiarato anticipo.  3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002 Così deciso in Napoli, il ### Il Giudice Dott.ssa ### a verbale (art. 350 bis cpc) del 12/02/2026

causa n. 15949/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Ferraro Ignazio Antonino, Vollero Flora

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Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 537/2026 del 11-02-2026

... spese del giudizio che liquida in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% su compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all' Avv. ### quale procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in ### all'udienza del 11 febbraio 2025 Il Giudice dott.ssa (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di ###, ###, in persona del G.M., Dott.ssa ### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 12800/2022 del R.G.A.C. avente ad oggetto: risoluzione contratto di locazione uso diverso, pendente TRA ### (C.F.: ###) e PRIMOMAGGIO ### (C.F.: ###), entrambi elettivamente domiciliat ####### al ### n. 131, presso lo studio dell'Avv. ### (C.F.: ###) e dell'Avv. ### (C.F.: ###), dai quali sono rappresentati e difesi unitamente e disgiuntamente in virtù di procura in atti; ##### (C.F.: ###), elettivamente domiciliata in ### alla via P. 
Rosano n. 5, presso lo studio dell'Avv. ### (C.F.: ###), dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ###: come in atti ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.  2. Con atto di citazione regolarmente notificato, i sig.ri ### e ### esponevano: - di essere proprietari di un terreno sito nel Comune di ### in ####, alla ### e riportato al catasto terreni al foglio 32 32, p.lle 1691 sub 3, sub 4 e sub 5 ed al foglio 1834 sub 1 e di averlo concesso in locazione alla ### S.r.l, in virtù del contratto di locazione ad uso diverso stipulato in data ###, registrato in data ### e trascritto presso la ### dei ### di Napoli 2 il ### ai nn. 20910/15427), per un canone mensile inizialmente ridotto di € 3.250,00 salvo poi aumentare, in seguito all'ampliamento del distributore con il rilascio delle autorizzazioni amministrative per le attività di autolavaggio e vendita di GPL in bombole, ad € 4.583,00 mensili fino all'ottavo anno, ad € 5.000,00 mensili dal nono al diciottesimo anno e ad € 5.666,00 dal diciottesimo anno e sino alla scadenza” (cfr. art. 5 contratto locazione); - che, infatti, in base all'art. 6 del contratto, su parte del terreno locato e precisamente sull'area identificata in catasto terreni al foglio 32 p.lla 1691 sub. 5 e p.lla 1834 sub.1, la conduttrice avrebbe dovuto richiedere l'ampliamento del distributore, con il rilascio delle autorizzazioni amministrative per le attività di autolavaggio e vendita di GPL in bombole; - che la conduttrice richiedeva, però, autorizzazioni di diversa natura ed ampliamenti non pattuiti, continuando pertanto a pagare il canone ridotto violando le statuizioni contrattuali arrecando grave ed irreparabile danno economico alla parte locatrice; - che il contratto di locazione si era risolto per il grave inadempimento della conduttrice. 
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la sopraggiunta inefficacia del contratto di ### ed in via alternativa di accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale anche ai sensi dell'art. 1457 c.c. In via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1359 c.c. che la condizione di cui al contratto per cui è causa si abbia per avverata per causa imputabile alla parte convenuta, e conseguentemente, accertato il mancato versamento del canone nella misura concordata, dichiarare la risoluzione contrattuale per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c. “.  2.1. Si costituiva la convenuta, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per la violazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in quanto parte attrice non aveva esperito il procedimento di mediazione obbligatorio in materia di locazione. Nel merito evidenziava il proprio esatto adempimento agli obblighi derivanti dal contratto di locazione per cui è causa. Inoltre, rilevava che il pagamento ridotto del canone era giustificato dal mancato avveramento della condizione sospensiva prevista dal contratto. 
In particolare, la ### deduceva che: -ai sensi dell'art. 5 del contratto le parti pattuivano un canone di locazione “a scaletta”, inizialmente ridotto ad € 3.250,00 il cui aumento era condizionato al futuro accadimento di alcuni avvenimenti futuri ed incerti (quali l'ampliamento del distributore, nonchè il rilascio delle autorizzazioni amministrative di autolavaggio e vendita ### relativi alla parte di terreno identificata al foglio 32 p.lla 1691 sub. 5 e p.lla 1834 sub.1. Ma detta porzione di terreno, ai sensi dell'art 2, non veniva consegnata contestualmente alla stipula del contratto di locazione, ma sarebbe stata consegnata entro 20 giorni; -in realtà, in dispregio delle clausole contrattuali, veniva invece consegnata solo in data ###, quindi la conduttrice veniva immessa nel possesso del bene dopo più di otto mesi rispetto a quanto contrattualmente previsto; -inoltre, la detta parte di terreno non le veniva consegnata libera da cose, ma ancora occupata da rifiuti, bombole di gas ed un locale ufficio prefabbricato, che, secondo la normativa vigente avrebbero dovuto essere smaltiti dal proprietario locatore, prima della consegna alla conduttrice; - pertanto, la ### S.r.l. entrava nel materiale ed effettivo possesso del terreno libero da cose soltanto in data ###, quando veniva rimosso il manufatto prefabbricato (cfr. pec. all.  fascicolo convenuta), e dunque oltre un anno dopo rispetto a quanto contrattualmente previsto; - dopo l'immissione in possesso la convenuta si adoperava per ottenere le autorizzazioni amministrative necessarie all'apertura dell'attività di autolavaggio depositando apposita domanda al Comune di ### in ### che allo stato non aveva ancora provveduto in merito (cfr domanda protocollata fascicolo convenuta). Mentre in merito alle autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività di rivendita ### la ### srl apprendeva che già nel 2017 il Comune di ### aveva revocato la scia al precedente conduttore del terreno ### S.r.l., in quanto detta attività di cui si richiedeva l'autorizzazione, era totalmente incompatibile con gli strumenti urbanistici del P.R.G. (piano regolatore generale comunale); - in conseguenza di ciò il precedente conduttore ### S.r.l. inviava lettera di risoluzione contrattuale agli odierni attori, che dunque di detta circostanza erano ben consapevoli, ma nello stipulare il nuovo contratto di locazione omettevano di riferirla al conduttore ### srl; - dunque, a fronte del proprio esatto adempimento la ### srl evidenziava l'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte degli attori. 
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto della domanda, atteso l'esatto adempimento della conduttrice ed il mancato accadimento degli avvenimenti della clausola sospensiva ex art. 5 del contratto di locazione, al cui verificarsi era condizionato l'aumento dell'importo del canone di locazione in favore dei locatori.  2.3. Il Tribunale disponeva il mutamento del rito da ordinario in locatizio fissando l'udienza di discussione per il ###, onerando le parti di attivare il procedimento di mediazione obbligatorio. Il Giudice precedente titolare del ruolo, non ammetteva i mezzi istruttori richiesti, e ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la discussione e decisione.  3. Ciò posto, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata. 
In via preliminare, la domanda è procedibile essendo stato esperito, seppur infruttuosamente, il tentativo di mediazione, come da verbale in atti. 
Passando al merito, sullo specifico onus probandi in materia di responsabilità da inadempimento contrattuale, appare opportuno un richiamo al principio espresso dalla Suprema Corte, a ### sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa. 
Nel caso di specie, come è emerso dalla documentazione in atti, il preteso aumento del canone era stato contrattualmente subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative di cui all'art.  5, il quale stabilisce che : “Il corrispettivo economico della locazione viene stabilito di comune accordo e per patto espresso tra le parti in ### 3.250,00 (tremiladuecentocinquanta virgola zero) mensili sino all'ampliamento del distributore con il rilascio delle autorizzazioni amministrative per le attività di autolavaggio e vendita di GPL in bombole, da ottenersi sull'area identificata in catasto terreni al foglio 32 mappale 1691- sub.5 e mappale 1834 sub.1; successivamente al rilascio il canone assurgerà ad ### 4.583,00 (quattromilacinquecentottantatré virgola zero) mensili fino all'ottavo anno, a ### 5.000,00 (cinquemila virgola zero) mensili dal nono al diciottesimo anno e ad ### 5.666,00 (cinquemilaseicentosessantasei virgola zero) mensili dal diciannovesimo anno sino alla scadenza, da pagarsi entro il giorno 5 ### di ogni mese a mezzo bonifico bancario…” (cfr. contratto di locazione all. fascicolo convenuta) Come allegato e provato documentalmente dalla convenuta, le autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività di rivendita GPL non sono ottenibili, in quanto il Comune di ### in ### aveva già nel 2017 revocato la scia al precedente conduttore del terreno ### S.r.l., in quanto detta attività era totalmente incompatibile con gli strumenti urbanistici del P.R.G. (piano regolatore generale comunale), circostanza conosciuta dagli attori all'atto della stipula della locazione con la odierna convenuta, come comprovato dalla lettera di disdetta del precedente conduttore ### srl, il quale evidenzia che: “…stante il perdurare dell'impossibilità ad ottenere la ### commerciale per l'inizio dell'attività di vendita ### sensi dell'art. 5 del contratto di locazione, la risoluzione del contratto con data effetto immediata…”
Peraltro, le autorizzazioni necessarie all'apertura dell'attività di autolavaggio sono state richieste con apposita domanda al Comune di ### in ### in atti, su cui l'ente non risulta ancora avere provveduto. 
Dunque, non essendosi verificata la condizione sospensiva pattuita, la conduttrice ha correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali pagando il canone ridotto pari ad € 3.250,00.  4.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore “indeterminabile complessità bassa” della domanda e delle attività svolte, con attribuzione all' Avv. ### quale procuratore dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  Il Giudice, dott.ssa ### definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede: a) rigetta la domanda; b) condanna ### e ### in solido, al pagamento in favore di parte convenuta delle spese del giudizio che liquida in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% su compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all' Avv. ### quale procuratore dichiaratosi antistatario. 
Così deciso in ### all'udienza del 11 febbraio 2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 12800/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Paola Caserta

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Giudice di Pace di Sulmona, Sentenza n. 19/2026 del 06-02-2026

... 712,50 di cui euro 145,50 per spese ed euro 567,00 per compensi professionali oltre accessori di legge. Il decreto veniva notificato unitamente al precetto per la complessiva somma di euro 8.342,00.### chiedeva l'annullamento della delibra con condanna alle spese ### i motivi dell' opposizione, i gravi motivi sottesi e visto il provvedimento di revoca emesso dal Tribunale di ### nei confronti dell'amministratore condominiale ### per gravi irregolarità nella gestione, veniva sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. All'udienza fissata per la comparizione parti il condominio nella persona dell'amministrazione p.t., non si costituiva e si costituiva una parte dei condomini con atto di adesione a quanto sostenuto da parte opponente rilevando di non aver mai condiviso l'operato posto in essere dall'amministratore, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione spese vinte ###udienza di comparizione veniva fissata udienza di discussione con concessione alle parti di termine per deposito note, e sulle discussione delle parti costituite la causa veniva trattenuta in decisione. ---- ### è fondata Rileva il ### come il Giudice di ### di ### come la pretesa creditoria del (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 254 / 2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SULMONA
Unica
SENTENZA
Il Giudice di ### di ### Dott.   ### , nella causa civile R.G. n. 254 / 2024 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTEcontro ### (CF ###) -RESISTENTEE ######## rappresentati e difesi dall'### congiuntamente e disgiuntamente all' Avv. ### Avv. ### Avv. ### TEDESCHI -### Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 108/2024, emesso dal
Giudice di ### di ### per pagamento di oneri condominiali per euro 7.330,54 oltre interessi legali dalla domanda e spese di procedura pari ad euro 712,50 di cui euro 145,50 per spese ed euro 567,00 per compensi professionali oltre accessori di legge. Il decreto veniva notificato unitamente al precetto per la complessiva somma di euro 8.342,00.### chiedeva l'annullamento della delibra con condanna alle spese ### i motivi dell' opposizione, i gravi motivi sottesi e visto il provvedimento di revoca emesso dal Tribunale di ### nei confronti dell'amministratore condominiale ### per gravi irregolarità nella gestione, veniva sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza fissata per la comparizione parti il condominio nella persona dell'amministrazione p.t., non si costituiva e si costituiva una parte dei condomini con atto di adesione a quanto sostenuto da parte opponente rilevando di non aver mai condiviso l'operato posto in essere dall'amministratore, chiedendo l'accoglimento dell'opposizione spese vinte ###udienza di comparizione veniva fissata udienza di discussione con concessione alle parti di termine per deposito note, e sulle discussione delle parti costituite la causa veniva trattenuta in decisione.  ---- ### è fondata
Rileva il ### come il Giudice di ### di ### come la pretesa creditoria del condominio va ritenuta illegittima ed infondata rilevato che sono venute meno le condizioni di esigibilità del credito alla luce del provvedimento di sospensione emesso dal Tribunale di ### avverso il deliberato attinente alla approvazione del regolamento e delle tabelle millesimali,a cui consegue irrimediabilmente la decadenza del titolo in base al quale poter esigere le somme pretese con l'ingiunzione oggetto della presente opposizione.
Inoltre con sentenza 72/2025 pubblicata il ### il GDP ha provveduto a revocare altro decreto ingiuntivo n 168/2023 emesso nei confronti della medesima ricorrente, dichiarando nulla la delibera assembleare del 02.10.2023 ove risultano deliberati una seri di lavori condominiali,e condannando il resistente contumace al pagamento delle spese di lite. ll GdP dichiarava nulla la delibera assembleare sulla base della recente giurisprudenza rinviando alla sentenza della Corte di Cassazione S.S.U.U. N 9839 del 14.04.2021. La Suprema Corte ha stabilito il principio secondo cui , nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sidacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della delibera posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità della stessa.
Il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione risulta emesso per la richiesta di somme per l'esecuzione di lavori che sarebbero stati deliberati con verbale del 02.10.2023 .
Il decreto n. 168/23 ed il presente decreto n. 108/24 fanno riferimento ai medesimo lavori deliberati con verbale del 02.10.2023.
Pertanto rilevato che il presente decreto ingiuntivo n 108/2024 risulta emesso sulla base di un titolo non valido ed essendo il credito mancante dei requisiti di certezza liquidità ed esigibilità ex art 633 e ss cpc ,il decreto oggetto della presente opposizione, va revocato.
Le spese seguono la soccombenza. PQM Il Giudice di ###ssa ### definitivamente pronunciando così provvede
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n 108/2024 ### il ### al pagamento in favore di ### , delle spese di giudizio che liquida in euro 1.523,00 (DM 147/ 22 scaglione da euro 5.201 ad euro 26.000 valori medi senza fase istruttoria ) oltre magg.ni 15% Iva e Cap com per legge oltre ad euro 237,00 per contributo versato ### il ### al pagamento in favore dei condomini costituiti in adesione e come sopra indicati delle spese di giudizio che liquida in euro 1.523,00( DM 147/22 scaglione da euro 5.101 ad euro 26.000 valori medi senza fase istruttoria) oltre magg.ni 15% Iva e Cap come per legge oltre spese se versate. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ###

causa n. 254/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Maria De Sanctis

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Giudice di Pace di Marsala, Sentenza n. 29/2026 del 24-01-2026

... 1.750,00, di cui € 250,00 a titolo di competenze professionali e formulava offerta di risarcimento per tale importo, offerta che, tuttavia, rimaneva meramente comunicata in quanto, successivamente, non le perveniva alcuna somma. Ritenuta, ad ogni modo, tale offerta non congrua, avuto riguardo all'entità del danno cagionato alla sua autovettura, e ritenuta la piena responsabilità del sinistro in capo alla conducente della vettura ### targata ### condotta da ### l'odierna attrice chiedeva in questa sede l'integrale risarcimento del danno materiale patito a seguito dell'incidente stradale per cui è causa, che quantificava nella somma di € 4.935,55, oltre al rimborso delle spese e compensi per l'assistenza legale stragiudiziale, oltre al fermo tecnico e sosta legale, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo. Si costituiva la ### S.p.A., nella sua spiegata qualità di Ente gestore del F.G.V.S., la quale, preliminarmente, dichiarava che, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, aveva trasmesso alla stessa un assegno di traenza del 30/09/2022 di € 1.750,00. Nel merito eccepiva solamente che la domanda risarcitoria era eccessiva (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI MARSALA, nella persona della Dott.ssa ### ha pronunziato la seguente ### causa civile iscritta al n. 2/2023 del ### degli ###, avente ad oggetto “### di danni da incidente stradale”, promossa DA ### nata a ### il ###, ivi residente ###/###. D - C.F. ### - ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentata e difesa per mandato in calce all'atto di citazione ### CONTRO ### S.P.A., con sede ###### via ### n. 45, P.I. ###, già denominata ### S.p.A., quale incorporante di ### S.p.A., ### S.p.A. e ### S.p.A., il tutto con effetto dal 06/01/2014, giusto atto di fusione del 31/12/2013 a rogito ### di ### (### 53712, Racc. ###), quale impresa designata dal ### di ### per le ### della ### in persona del legale rappresentante Dott. ###, elettivamente domiciliata in #### 2/C, presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentata e difesa per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta #### nata a ### il ### - C.F.  ### - residente ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentata e difesa per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo e domanda riconvenzionale #### in persona del ### pro tempore Dott.  ### P.IVA ###, con sede in ### via G. 
Garibaldi n. 1, elettivamente domiciliato in #### 19, presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentato e difeso per mandato rilasciato su separato foglio allegato in atti ### Conclusioni delle parti: ###udienza del 09/12/2025 le parti concludevano come in atti, verbali di causa e comparse conclusionali.  ### atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio la ### S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella sua spiegata qualità di impresa designata dal ### di ### per le ### della ### e ###
Esponeva che in data ###, alle ore 17,45 circa, nella ### di ### all'altezza del civico n. 402/P, l'autovettura ### targata ### di sua proprietà, assicurata per la R.C. con la ###ni S.p.A., regolarmente parcata sul lato destro della carreggiata a senso unico, veniva impattata da tergo, nella parte posteriore sinistra, dall'autovettura ### targata ### di proprietà di ### sprovvista di copertura assicurativa e condotta da ### la quale, percorrendo la C.da ### a velocità sostenuta, perdeva il controllo della autovettura andando a scontrarsi contro la vettura di proprietà dell'odierna attrice, regolarmente in sosta sul margine destro della carreggiata. 
A causa dell'urto la vettura dell'attrice riportava danni materiali, che venivano quantificati in complessivi € 4.935,55. 
Nella fase stragiudiziale, a seguito della rituale lettera di messa in mora ai sensi di legge, la ### N.Q., comunicava all'attrice di avere valutato il risarcimento dei danni materiali subiti dalla sua autovettura in € 1.750,00, di cui € 250,00 a titolo di competenze professionali e formulava offerta di risarcimento per tale importo, offerta che, tuttavia, rimaneva meramente comunicata in quanto, successivamente, non le perveniva alcuna somma. 
Ritenuta, ad ogni modo, tale offerta non congrua, avuto riguardo all'entità del danno cagionato alla sua autovettura, e ritenuta la piena responsabilità del sinistro in capo alla conducente della vettura ### targata ### condotta da ### l'odierna attrice chiedeva in questa sede l'integrale risarcimento del danno materiale patito a seguito dell'incidente stradale per cui è causa, che quantificava nella somma di € 4.935,55, oltre al rimborso delle spese e compensi per l'assistenza legale stragiudiziale, oltre al fermo tecnico e sosta legale, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo. 
Si costituiva la ### S.p.A., nella sua spiegata qualità di Ente gestore del F.G.V.S., la quale, preliminarmente, dichiarava che, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, aveva trasmesso alla stessa un assegno di traenza del 30/09/2022 di € 1.750,00. 
Nel merito eccepiva solamente che la domanda risarcitoria era eccessiva rispetto al valore ante sinistro della vettura incidentata che, a giudizio del proprio tecnico, poteva quantificarsi in € 1.300,00; evidenziava, quindi, che la richiesta di parte attrice era spropositata, pari ad oltre tre volte il valore che aveva la vettura, e che non poteva essere accolta, trattandosi di riparazione antieconomica. 
Chiedeva, quindi, accertato il valore ante sinistro della vettura di parte attrice, dichiararsi la congruità dell'offerta reale formulata ante causam, darsi atto dell'offerta di € 1.750,00 e rigettare la domanda attrice. 
Si costituiva, altresì, la convenuta ### con istanza di chiamata di terzo in causa e domanda riconvenzionale. 
La stessa contestava in toto la domanda attrice poiché infondata. 
Deduceva, a tal proposito, che la responsabilità dell'incidente per cui è causa fosse da addebitare, se non in via esclusiva, quantomeno in via concorsuale all'amministrazione comunale, della quale chiedeva la chiamata in causa. 
Affermava, infatti, che il sinistro in esame era stato determinato dalla presenza di una buca sul manto stradale in prossimità del civico n. 402/P, non visibile e non segnalata, che ha determinato lo sbandamento dell'autovettura di sua proprietà e condotta da ### che andava ad urtare l'autovettura dell'attrice. 
Precisava che il sinistro veniva rilevato dalla ### di ### ed affermava, quindi, che la richiesta risarcitoria avrebbe dovuto essere rivolta al ### di ### responsabile per l'omessa manutenzione del manto stradale, stante che la buca determinava la perdita del controllo della vettura di sua proprietà. 
Contestava, altresì il quantun, ritenuto eccessivo, associandosi alla quantificazione del danno così come determinato dalla ###ni S.p.A.. 
In via riconvenzionale chiedeva, pertanto, che il ### di ### venisse condannato a tenere indenne essa convenuta da una eventuale somma che la stessa sarà tenuta a versare all'attrice; condannare, altresì, il ### di ### al totale risarcimento dei danni riportati dalla sua vettura nel sinistro in oggetto da quantificare in via equitativa, stante l'antieconomicità della riparazione; in subordine, chiedeva la condanna del ### di ### in via concorsuale e paritaria. 
Autorizzata ad effettuate la chiamata in causa del ### di ### quest'ultimo si costituiva in giudizio e, preliminarmente, eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva, non essendo in alcun modo responsabile dell'incidente occorso alla sig.ra ### Rilevava che nessuna responsabilità poteva essere attribuita al ### di ### in considerazione che nessuna insidia - buca - era presente sul manto stradale, circostanza non emersa nel corso del giudizio e nemmeno menzionata nella relazione di incidente della ### di ### Chiedeva, al definitivo, dichiararsi la sua carenza di legittimazione passiva e il rigetto della domanda riconvenzionale, poiché l'incidente per cui è causa è riconducibile esclusivamente alla condotta di ### che ha perso il controllo della vettura di proprietà della convenuta ### La causa veniva istruita con la produzione documentale delle parti e con l'escussione dei testi #### e ### si procedeva, altresì, ad effettuare una C.T.U. tecnica al fine di accertare e quantificare i danni e il valore ante sinistro della vettura di proprietà dell'attrice. 
All'udienza del 09/12/2025 la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva trattenuta in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve dichiararsi la procedibilità della domanda attorea avendo l'attrice provveduto all'invio della lettera ex artt. 145 e segg. C.D.A.. 
Nel merito la domanda attorea è fondata e merita accoglimento, mentre non è fondata la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta ### contro il ### di ### che deve essere rigettata. 
Deve rilevarsi che la ### S.p.A., quale ### del ### di ### per le ### della ### non ha contestato il fatto storico dell'incidente stradale occorso alla odierna attrice ### riconoscendo che la responsabilità dell'occorso sia da attribuire in toto alla negligente condotta di guida di ### conducente della vettura ### targata ### di proprietà della convenuta ### vettura priva di assicurazione per la R.C. verso terzi all'epoca del sinistro.
Occorre, altresì, riferire che l'attrice ### ha riconosciuto in corso di causa di avere ricevuto dalla ### S.p.A. un assegno bancario di € 1.700,00, a titolo di risarcimento del danno, somma che, seppur trattenuta, non veniva ritenuta congrua in relazione al danno occorso alla sua vettura.  ### il riconoscimento della responsabilità della conducente della vettura ### da parte della ### S.p.A. - F.G.V.S. - nel sinistro per cui oggi è causa, occorre esaminare la posizione del ### di ### nella sua qualità di terzo chiamato in causa, con domanda riconvenzionale, da parte della convenuta ### posto che lo stesso è stato ritenuto da quest'ultima responsabile del danno cagionato alla vettura ### dell'attrice ### stante che lo sbandamento della vettura ### e il successivo tamponamento della vettura ### fu, a suo dire, cagionato dalla presenza di una buca sul manto stradale, così palesandosi la responsabilità, o corresponsabilità del ### di ### ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.. 
Orbene, sotto quest'ultimo aspetto, l'istruttoria dibattimentale non ha dato concreta prova circa la sussistenza della responsabilità dell'Ente chiamato in causa, posto che, a parere del giudicante, non è stata dimostrata, da chi ne aveva l'onere, l'esistenza sulla carreggiata della buca che avrebbe cagionato lo sbandamento della vettura della convenuta ### che successivamente ha tamponato la vettura dell'attrice, per poi ribaltarsi. 
È, invece, emerso che lo sbandamento della vettura ### fu causato dalla perdita di controllo del veicolo, da parte della conducente della citata #### nel tentativo di evitare un palo della luce che insisteva nel margine della carreggiata. 
Ed invero, il sinistro stradale per cui è causa veniva rilevato dalla ### di ### e gli agenti accertatori, dopo avere effettuato i rilievi, elevavano nei confronti di ### e della convenuta ### quale responsabile in solido, il verbale di accertamento per la contestata violazione dell'art. 141 co. 2/11 c.d.s., attribuendo la causa del sinistro al mancato controllo di guida della vettura ### da parte della ### che cagionava lo sbandamento e l'impatto contro la vettura dell'attrice. 
La teste ### escussa all'udienza del 21/05/2024, terza trasportata sulla vettura della ### quando ebbe a verificarsi l'incidente, pur confermando il fatto storico e la dinamica dell'incidente così come riportato in atto di citazione, nulla sapeva riferire sui capitolati di prova tendenti a provare la presenza di una buca sulla carreggiata, che avrebbe causato lo sbandamento della vettura ### La teste, infatti, rispondendo sul capitolo di prova di cui n. 2 della comparsa di costituzione e risposta della ### dichiarava di non ricordare, precisando, invero, un vago “preciso che c'era un piccolo dislivello”.  ###. n. 3 della comparsa di costituzione e risposta della ### “### è che l'autovettura ### tg. ### di proprietà di ### e condotta da ### alle ore 17,45 del 07,06,2022 è incappata in una buca presente sul manto stradale” la teste dichiarava di non sapere riferire. 
La teste nulla sapeva riferire, altresì, sul cap. n. 4) della comparsa di risposta della ### ovvero se a seguito dell'impatto con la buca, la conducente della predetta autovettura perdeva il controllo finendo per urtare un'autovettura parcheggiata sulla destra. 
Sul cap. n. 5) la teste riferiva che la strada era stretta, ma non sapeva se vi fossero segnali per avvisare della buca; riferiva ancora di ricordare che la conducente dell'autovettura ### aveva cercato di scansare un palo che si trovava alla loro sinistra, in parte sulla carreggiata, e nel fare ciò urtava l'autovettura alla loro destra per poi ribaltarsi. 
A domanda della parte convenuta la teste dichiarava che il dislivello sopra riferito si trovava lungo tutta la carreggiata. 
La teste ### Agente della ### di ### intervenuta sui luoghi del sinistro, sul ### n. 2) della comparsa di ### dichiarava di non ricordare la presenza di una buca, ricordando solo che il margine della strada era leggermente mancante; sul ### n. 3) la teste confermava di non avere visto nessuna buca. 
La teste non confermava che vi fosse una buca, ma confermava che la conducente perdeva il controllo della vettura probabilmente per scansare il palo, precisando che il veicolo parcheggiato a seguito dell'urto andava ad urtare con la parte anteriore il cancello sulla destra, riportando danni in tutta la parte anteriore; confermava, infine, che la strada dove è avvenuto il sinistro è stratta, ma non confermava che vi fosse una buca. 
Giova evidenziare, a questo punto, che in nessuna delle foto che riproducono il luogo del sinistro si nota la presenza di una buca sul manto stradale, dovendosi rilevare che sarebbe stato preciso onere della convenuta riconvenzionale, ### documentare con dovizia di particolari, al fine di sostenere in giudizio le proprie ragioni, la presenza della buca sul manto stradale; in nessuna delle foto prodotte in atti, sia dall'attrice, che ancor più dalla ### si rileva la presenza sul manto stradale della buca che avrebbe dovuto documentare la presenza dell'insidia. 
Può, quindi, agevolmente affermarsi che nessuna buca era presente sul manto stradale, tale da determinare la perdita del controllo di guida e, conseguentemente, lo sbandamento e l'impatto del veicolo ### contro la vettura dell'attrice. 
Si rileva, altresì, che dall'esame delle foto in atti si può evincere che anche il palo della luce che, dopo l'escussione dei testi, la convenuta riferisce essere stata la causa dello sbandamento del veicolo di sua proprietà, si trova fuori dalla sede stradale e, segnatamente, nel margine non asfaltato. 
Deve, pertanto, al definitivo, dichiararsi accertata la esclusiva responsabilità di ### conducente della ### di proprietà di ### nel sinistro per cui è causa, e dichiararsi che nessuna responsabilità può attribuirsi al ### di ### ai sensi degli artt. 2043 e 2051, non essendo stato provato in giudizio la presenza di una buca sul manto stradale, causa dello sbandamento della vettura ### condotta da ### Venendo alla quantificazione del danno occorso alla vettura di proprietà dell'attrice, il C.T.U. ### a seguito di una consulenza coerente e lineare, i cui risultati sono condivisi da questo giudicante, ed a seguito delle osservazioni critiche alla bozza di perizia dei consulenti tecnici di parte, ha determinato il danno risarcibile all'attrice nella misura di € 3.283,15, da cui va detratta la somma di € 1,750,00 già pagata dalla ### all'attrice nella fase stragiudiziale, residuando l'ulteriore somma di € 1.533,15, oltre interessi legali dal sinistro al soddisfo. Non va liquidata l'I.V.A. in quanto non risulta depositata alcuna fattura. 
Non va, infine, riconosciuto alla ricorrente il chiesto risarcimento da fermo tecnico. 
In caso di sinistro stradale, il cosiddetto danno da “fermo tecnico”, ossia quello che si concreta nell'impossibilità temporanea di utilizzare il veicolo, non è presunto, ma va provato. Ad esempio, dimostrando di aver sopportato degli esborsi per noleggiare un mezzo alternativo. Nel nostro ordinamento, infatti, non trovano ingresso i danni in re ipsa e grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il pregiudizio subito. In particolare, il danno non può desumersi dalla mera circostanza dell'indisponibilità del mezzo, né dal pagamento della tassa di circolazione (che prescinde dall'uso del veicolo) e delle spese assicurative (che possono essere sospese); infine, il deprezzamento del bene non è legato causalmente al fermo tecnico, ma alla necessità di procedere alla riparazione del mezzo (Cass. 04/04/2019 n. 9348). 
Va, infine, rigettata la richiesta di refusione delle spese stragiudiziali: ed invero, costanti sentenze della Cassazione (Cass. Civ., Sez. VI, 13/03/2017, 6422 - Cass. Civ., SS.UU., 10/07/2017, n. 16990), hanno stabilito che “l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un legale, è comunque un qualcosa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese legali vere e proprie” ed ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. 
Deve rilevarsi, tuttavia, che un'attività di assistenza stragiudiziale, per potere essere oggetto di valutazione nel processo deve possedere la caratteristica dell'autonomia rispetto alle tipiche attività che devono svolgersi all'interno del processo stesso; pertanto non sono attività stragiudiziali “quelle attività professionali che, sebbene non esplicate davanti al giudice, siano tuttavia con quelle giudiziali strettamente connesse e ad esse complementari in quanto intese all'introduzione e svolgimento del procedimento giudiziale anche se svolte al di fuori di esso, così da costituirne il naturale completamento”. 
Nel caso in esame l'attività stragiudiziale è consistita nell'invio della lettera di messa in mora a parte convenuta, la quale costituisce la necessaria premessa per l'instaurazione del presente giudizio e, pertanto, non può essere considerata quali attività stragiudiziale da risarcire. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### definitivamente decidendo sulle conclusioni delle parti; ### la ### S.p.A. nella sua qualità di Ente gestore del ### di ### per le ### della ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore e ### in solido, al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore di ### della residua somma di € 1.533,15, oltre interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo ed oltre le spese di C.T.U..  ### la ### S.p.A. nella sua qualità di Ente gestore del ### di ### per le ### della ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido con ### al pagamento delle spese processuali in favore di ### che liquida in € 1.390,00, di cui € 125,00 per esborsi, oltre IVA se dovuta e c.p.a. come per legge ed oltre alle spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario. 
Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da #### al pagamento delle spese processuali in favore del ### di ### che liquida in complessivi € 1.000,00 per compensi professionali, oltre Iva se dovuta e c.p.a. come per legge, ed oltre alle spese generali nella misura del 15%.  ### 24/01/2026 

Il Giudice
di ###ssa


causa n. 2/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Caterina Tumbiolo

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Giudice di Pace di Reggio Calabria, Sentenza n. 9/2026 del 13-02-2026

... liquida complessivamente in € 300,00, per spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Ragioni di ### e di ### della Decisione Con ricorso ritualmente depositato nella ### di questo ### il signor ### ha proposto opposizione avverso il provvedimento di revisione 164697del 24/06/2025 della patente di guida di cui risulta titolare, disposto dall'### della ### di ### e anticipato mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n.241/90 - revisione patente n. ###/ ###/B - ### 126 bis, comma 6, e 128 del D. Lgs. 285/92 (C.d.S). Si costituiva in giudizio l'opposto Ministero delle ### e dei ### - ### di ### il quale contestando il dedotto avversario, domandava il rigetto dell'opposizione, con condanna della parte opponente al pagamento delle spese del presente procedimento. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. ### resistente ha depositato i verbali di accertamento n. ###/2024 dell'11.07.2024 e n. ###/2024 del 12.08.2024, redatti dalla ### di ### Il sig. ### tempestivamente, ha formulato espresso disconoscimento, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., della sottoscrizione e della grafia, contenute (leggi tutto)...

testo integrale

N. RG 3697/2025 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO DI CALABRIA Il Giudice di ### di ### Dott.ssa ### all'udienza del giorno 09.01.2026 nella causa civile R.G. n. 3697/2025 vertente tra ### istante: ### (C.F.: ###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (C.F.: ###) -OPPONENTE contro ##### (###) ##### (C.F.: ###) -OPPOSTA ha pronunciato SENTENZA con il seguente dispositivo: Il Giudice di ### previa lettura in udienza, definitivamente pronunciando, così provvede: - accoglie l'opposizione proposta dal sig. ### e per l'effetto: - annulla il provvedimento prot. n. 164697 del 24.06.2025, emesso dal Ministero delle ### e dei #### di ### di ### - condanna l'### opposta al pagamento delle spese processuali che liquida complessivamente in € 300,00, per spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c..   Ragioni di ### e di ### della Decisione Con ricorso ritualmente depositato nella ### di questo ### il signor ### ha proposto opposizione avverso il provvedimento di revisione 164697del 24/06/2025 della patente di guida di cui risulta titolare, disposto dall'### della ### di ### e anticipato mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n.241/90 - revisione patente n. ###/ ###/B - ### 126 bis, comma 6, e 128 del D. Lgs.  285/92 (C.d.S). 
Si costituiva in giudizio l'opposto Ministero delle ### e dei ### - ### di ### il quale contestando il dedotto avversario, domandava il rigetto dell'opposizione, con condanna della parte opponente al pagamento delle spese del presente procedimento. 
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.  ### resistente ha depositato i verbali di accertamento n. ###/2024 dell'11.07.2024 e n. ###/2024 del 12.08.2024, redatti dalla ### di ### Il sig. ### tempestivamente, ha formulato espresso disconoscimento, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., della sottoscrizione e della grafia, contenute nei suddetti moduli (pagine 24, 25, 28 e 32 dell'allegato denominato “###
Uniti”), dichiarando di non avendo mai sottoscritto, né compilato alcunché. 
Parimenti, è stata disconosciuta la grafia e la sottoscrizione della frase “dichiaro che la patente è conforme all'originale” apposta a pagina 25 dell'allegato. 
Al riguardo si rileva che i predetti moduli non risultano compilati, né sottoscritti in presenza di un pubblico ufficiale, bensì trasmessi dal sig. ### a mezzo ### pertanto, non è necessaria la proposizione di querela di falso ai sensi degli artt. 221 e 313 c.p.c., essendo sufficiente il disconoscimento formale della scrittura privata. 
È principio consolidato, invero, nella giurisprudenza di legittimità che i verbali redatti dalla ### si sussumono nella categoria dell'atto pubblico, e, come tali, fanno piena prova fino a querela di falso, ma solo con riferimento ai fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (cfr. Cass., Ord. 1° aprile 2019, n. 9037).  ###. 2700 c.c. dispone, infatti, che l'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico si estende unicamente alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui direttamente compiuti. 
Diversamente, le circostanze di fatto che l'agente accertatore riferisce di aver appreso da terzi o a seguito di verifiche indirette, non godono della medesima forza probatoria, ma costituiscono elementi liberamente valutabili dal giudice nell'ambito del proprio potere di apprezzamento. 
A fronte del formale disconoscimento da parte del sig. ### della sottoscrizione e della grafia contenute nei predetti moduli, prodotti dall'### resistente, quest'ultima non avendo proposto istanza di verificazione, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., non può più avvalersi degli effetti probatori di tali documenti. 
Infatti, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (Cass. 16 febbraio 2012, 2220). 
Ciò posto, si rileva che sotto il generale profilo della ripartizione dell'onere probatorio, in materia di illeciti amministrativi, l'art. 7 del D. Lgs. n. 150/11, afferma l'incidenza dell'onere medesimo, per ciò che attiene alla sussistenza della violazione contestata, sull'### (v. per tutte Cass. Civ. 7815/1997), secondo l'univoca regola di giudizio che, attraverso l'accoglimento dell'opposizione, pone a carico dell'### medesima le conseguenze della mancanza di “prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. 
Dal che si deduce che l'### resistente ha, quindi, essa l'onere di provare la fondatezza della propria pretesa sanzionatoria, fornendo la prova della ricorrenza dei presupposti della pretesa, in caso contrario, allorché non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, il giudice accoglie l'opposizione. 
Ciò posto, si rileva che, nel caso de quo, la responsabilità del ricorrente in ordine alle violazioni a lui addebitate non risultano sufficientemente provate. 
Alla luce delle considerazioni che precedono, ne consegue che l'opposizione merita di essere accolta con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato. 
Poiché le spese seguono la soccombenza, il Ministero delle ### e dei ### - ### di ### deve essere condannato al pagamento delle stesse che si liquidano complessivamente in € 300,00, per spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
di ###ssa ###


causa n. 3697/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Lucia Spinella

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