testo integrale
ORDINANZA sul ricorso 2042-2020 proposto da: ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### rappresentato e d ifeso dall'avvocato ### - controricorrente - avverso la sentenza n. 2071/2019 della CORTE ### di ROMA, depositata il ### R.G.N. 4452/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal ###. ### CASO. ### 1. Con sentenza n. 5435/2015 il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso proposto da ### aveva condannato la convenuta ### a ### retributive R.G.N. 2042/2020 Cron.
Rep.
Ud. 25/03/2025 CC corrispondere al ### la somma di € 13.000,00, a titolo di differ enze retributive per la sua attivit à di ausiliario alla vendita “assiste nte al monopolio”, svolta dal 20.5.20 09 al 30.9.2011 presso il negozio di tabacchi della convenuta e a regolarizzare la sua posizione contributiva e previdenziale. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Roma accoglieva l'appello proposto da ### contro la sentenza di primo grado e, in riforma della stessa sentenza, condannava ### a corrispondergli la maggior somma di € 41.528,38, a titolo di differenze retributive, di cui € 1.952,29 per ### detratto quan to già eventu almente corrisposto dall'appellata in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre accessori dal dovuto al saldo. 3. Per quan to qui interessa, la Corte territoriale premetteva: a) che il ricorrente, il quale aveva stipulato con la ### un contratto di lavoro part-time ed era inquadrato al 5^ livello del ### per 20 ore settimanali, aveva dedotto di aver svolto invece orario full time dal lunedì al sabato con o rario 8-13 e 15, 30-20, talvolta tratte nendosi a fare le pulizie e a preparare ordini da inviare al ### anche nella pausa pranzo, per un totale di 57 ore settimanali, maturando differenze retributive pari ad € 40.734,58, come da conteggi non allegati, ma indicati nel corpo della narrativa del ricorso; b) che, in sinte si, per il T ribunale, se pure era emersa dal testimoniale l'osservanza di un orario full time, il la voro era svolto dal ricorrente anche in favore della cartoleria di cui era titolare ### s.a.s., e quindi non era corretto porre tutte le conseguenti differenze retributive a carico della ### ma solo il 50%, che era la misura dell'apporto all'attività della ### c) che s empre per il ### ale non era provato lo 3 svolgimento di mansioni riconducibili al superiore 4^ livello del ### applicabil e; d) che il ### aveva impug nato la decisione di prime cure, lament ando, o ltre all'erronea compensazione delle spese p er la metà, che la rico struzione operata dal ### non si attagliava alle risultanze istruttorie; e) che la ### aveva spiegato app ello inci dentale sul riconoscimento dell'orario full time e perché non erano maturate differenze a credito del lavoratore, in quanto la restante attività del ### ove prestata, era stata svolta esclusivamente in favore della società ### ed era dunque da porsi a carico di questa. 4. Tanto premesso, la Corte osservava che, incontestata la natura subordinat a del rapporto, l'esclusione della riconducibilità del rapporto alla ### non era stata dedotta in sede di comparsa costitutiva, ma solo dopo l'assunzione delle prove testimo niali; inoltre, le testimonianze avevano comprovato che il ### lavorava come coadiutore della ### e la presenza fisica del datore di lavoro, stante la natura delle mansioni del coadiutore del monopolio, non era necessaria, una volta impartite le direttive su come gestire gli ordini e la clientela; sicché il rapporto (di natura subordinata) era imputabile alla ### senza le dimidiazioni equitative del dovuto operate nella sentenza impugnata. 5. La Corte, in definitiva, confermando che non era emerso lo svolgimento di mansioni riconducibili al 4^ livello rivendicato dal lavoratore, concludeva che andava riconosciuta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra le parti, per il periodo indicato in ricorso, con inquadrame nto nel 5^ livello del ### cui conseguiva la con danna 4 dell'appellata al pagamento della complessiva somma indicata in dispositivo. 6. Avverso tale decisione ### ha proposto ricorso per cassaz ione, affidato a set te motivi e successiva memoria. 7. ### resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “### e/o falsa applic azione d egli artt. 112 c.p.c. e 416, II e III comma, c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c. e nullità della sentenza in relazione all'art. 360 co. 1, n. 4) c.p.c.”. ### la ricorrente, la “Corte territoriale non ha considerato che la tit olarità de lla posizione giuridica soggettiva passi va dedotta in giudizio è attin ente al merito della controversia, rispetto alla quale la convenuta nella memoria di costituzione aveva solo l'onere di prendere posizione, ben potendo limitarsi a negarlo senza che le sia poi precluso all'esito dell'istruttoria, di formulare le deduzioni volte a corroborare sul piano difensivo le difese e le contestazioni già ritualmente formulate”. Per la stessa, l' “errore compiut o d alla Corte d'Appello è cons istito altresì nel non aver giudicato su tutta la domanda ivi compresa la que stione attinente al merit o della titolarità passiva del rapporto in capo alla conven uta da que sta contestata e denegata nella co mparsa costitutiva, ma nell'aver ritenuto eccezioni dalla convenut a tardivamente de dotte solo all'esit o dell'istruttoria anziché con la comparsa costitutiva, la esclusione della riferibilità a sé del rapporto e dell'imputazione dell'attività lavorativa a un terzo soggetto ovvero nell'interesse proprio dei 5 gestori, che in realtà erano deduzioni dif ensive volte a corroborare le difese nella comparsa di risposta già ritualmente formulate e negative dell'espletamento di attività ulteriore in suo favore e della titolarità passiva dell'obbligo di retribuire il ricorrente per attività ulteriore, ove risultata espletata”. 2. Con un secondo, articola to, motivo denuncia sub a) “### e/o fal sa applicazione degl i artt. 112 c. p.c., 416 c.p.c. e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., e nullità della sentenza in relazione all'art. 360 co. 1, n. 4) c.p.c.”.
Lamenta che la “Corte d'Appello ha ritenuto che la ### nel costituirsi, non avrebbe contestato ‘chiarament e' che il ### lavorasse alle prop rie dipendenze, e ha al tresì ritenuto che le dedotte circostanze che il padre fosse interessato all'acquisto, avesse preso accordi con gli altri soci e il figlio fosse stato assunto i n vista di quanto sopra, fossero troppo ‘generiche' per ‘spostare il rapporto sugli altri due soci', senza considerare che la ### ai sensi dell'art . 416 c.p.c. in riferimento all'art. 115 c.p.c., null'altro doveva contestare, se non il fatto allegato contro di lei, ossia la prestazione di lavoro ulteriore rispetto a quello contrattualizzato con il ricorrente, e null'altro poteva, né doveva dedurre, se non i fatti di cui era a conoscenza, ossia l'esistenza di diversi accordi con i gestori di fatto della cartoleria, attività svolta non da lei ma dalla società i cui gestori di fatto erano i soci di maggioranza”. 2.1. Sempre nel secondo motivo, ma sub b) denuncia “in subordine, violazione e/o fal sa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 112 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c. e nullità della sentenza in relazione all'art. 360 co. 1, 4) c.p.c.”. Impugna, in via subordinata, lo stesso passo motivazionale censurato sub 2.a) precedente, “poiché la Corte 6 d'Appello ha affermato la titolarità passiva dell'obbligo oggetto di causa in capo alla ### ritenendolo non specificamente contestato, pur essendo in grado di accertarne (l'esistenza o) l'inesistenza ex officio e in base alle risu ltanze ritualmente acquisite, accertamento che la Corte d'Appello ha omesso, ma a cu i era ten uta, e dal quale non poteva esim ersi poich é il principio di non contestazione operando sul piano probatorio, comporta che lad dove il giudic e abbia la possibili tà di positivamente accertare d'ufficio (l'esistenza o) l'inesistenza di fatti non conte stati alla luce dell e risultanze probatorie già ritualmente e tempestivamente acquisite, deve farlo”. 3. Con un terzo motivo denuncia “### esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5) c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione degli art t. 112 c.p.c., 4 16 c.p.c., 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c. e nullità della sentenza in relazione all'art. 360 co. 1, n. 4) c.p.c.”.
Deduce che la “Corte territoriale ha omesso di tenere conto del fatto, decisivo e che aveva formato oggetto di discussione tra le parti e anche dell'ist ruttoria orale e do cumentale, della indiscussa titolarità, nel periodo oggetto di causa, non in capo a lei, ben sì in capo alla ### s .a.s., dell'attività d i cartoleria svolta all'interno del negozio e ha, così, erroneamente ritenuto che la ### si fosse definita ‘titolare dell'azienda di rivendita di generi extra monopolio', anche per il periodo per cui è causa, mentre così non era, essendo tale affermazione riferita al periodo antecedente la cost ituzione della ### s.a.s. il ###. Ha così erroneamente ritenuto tale affermazione incompatibile con la negazione della t itolarità passiva del rapporto ogget to di causa, svoltosi in epoca post eriore, a decorrere dal maggio 2009 . Ha conseguentem ente 7 erroneamente applicato l'art. 2697 c.c. sollevando il ricorrente dall'onere della prova del fatto costitutivo della titolarità passiva del rapporto, err oneamente ritenendo incompatibili con la negazione di tale fatto la posizione assunta dalla convenuta in ordine alla titolarità in capo a sé della cartoleria, invece riferita all'epoca antecedente la costituzione della ### s.a.s.”. 4. Con il quarto motivo denunci a “### e/o falsa applicazione degli artt. 416 c.p.c., 115 c.p.c. e 2697 c. c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c. e nullità della sentenza in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c.”. Si duole che la <Corte d'Appello ha ritenuto non raggiunta la prova ‘di una gestione in proprio del ###, gravando la convenuta, in violazione dell'art. 2697 c.c., dell'onere di provare un fatto che mai ella aveva introdott o nel presente giudizio, neppure in vi a di eccezione, n on avendo prop osto alcuna domanda di accertamento di una ‘gestione in proprio dei ### ma essendosi limitata a d enegare che il ### avesse mai prestato in suo favore attività ulteriore rispetto al part time e che, semmai, lo avre bbe fatto in virt ù di acco rdi con terzi soggetti, sicché non si vede perché avrebbe dovuto fornire la prova di una ‘gestione in proprio dei ###>. 5. Con il quinto motivo denuncia “### esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5) c.p.c.”. Deduce che: <La Corte, laddove afferma “Il fatto che vi era un'unica cassa (ancora i testi Cru cian i e Napoli) è riferit o ad una confluenza di introiti pur sempre facente capo alla società ### (### e ###, cui sono estranei i Quartarone”, accomunando erroneamente “tabaccheria e cartoleria” come entrambe facenti capo alla ### s.a.s., ha omesso ogni esame 8 circa il fatto che la tabaccheria era gestita dalla ditta individuale ### e la cartoleria dalla ### s.a.s. Fatto che è stato oggetto di discussione tra le parti, di accertamen to istruttorio documentale e orale, e decisivo perché su di esso si fondava la contes tazione dell a convenuta della titolarità dell'obbligo di retribuire il ricorrente per l'attività eventualmente espletata in orario supe riore a quello contrattualizzato e retribuito, in quanto prestat a non in suo favore e per sue esigenze, ma in virtù di diversi accordi con i terzi gestori di fatto della ### s.a.s.>. 6. Con il sesto motivo d enuncia “### e falsa applicazione degli artt. 106 e 416 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c. e nullità della sentenza in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c.”. Impugna il passo della sentenza ove la Corte d'Appello afferma che la convenuta “Né ha mai chiamato in causa la società rileva ndone la esclusiva legi ttimazione rispetto alla domanda d el ### o vvero per eventuale garanzia/manleva”, così applicando err one amente alla fattispecie l'art. 106 c.p.c. che non impone al convenuto alcun onere di chiamare in causa un terzo, ma gli attribuisce una mera facoltà, laddove inte nda da questo essere garantita ovvero ritenga a costui comune la causa, presupposti p eraltro non sussistenti nella fattispecie non avendo la convenuta proposto alcuna domanda, tanto meno di garanzia, nei confronti di un terzo, la società, dalla q uale non aveva pretesa di esser e manlevata né garantit a non interco rrendo alcun rapporto di garanzia, e alla quale non riteneva comune la causa, cui ella si riteneva del tutto estranea”. Sempre per la ricorrente, “### ad applicare erroneamente l'art. 106 c.p.c. e l'art. 416 c.p.c., attribuendo alla convenuta un onere del quale non era gravata, e mot ivare la propria decisione anch e sull'err oneamente 9 ritenuto mancato assolvimento di tale onere, la Corte ha violato l'art. 115 c.p.c. non avendo posto a fondamento della decisione né un fatto provato dalle parti né un fatto non specificamente contestato, ma il fatto che la convenuta non avesse chiamato in causa la società, pur non avendo la convenuta alcun onere in tal senso”. 7. Con il settimo mot ivo den uncia “### e/o falsa applicazione dell'art. 28 L. n. 1293/1957 e dell'art. 63 e 64 del d.P.R. 1074/1958, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c.”.
Sostiene che la “Corte d'Appello ha erroneamente applicato alla fattispecie una disciplina no rmativa che ad essa è estranea, ossia la disciplina dettata dall'art. 28 della legge n. 1293/1957 e dagli artt. 63 e 64 del d.P.R. n. 1074/1958 i quali, imponendo la ‘gestione personale' da parte del titolare della licenza per la rivendita di generi di monopolio, impongono l'effettiva presenza nel locale della rivendita del titolare della licenza e consentono, ai fini della sua sost ituzione, la nomina d i un ‘coadi utore' limitatamente ai casi ivi contemplati e alle condizioni ivi indicate, non ricorrenti nella fattispecie”. 8. I motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili. 9. Rileva, infatti, il Collegio che il primo motivo, il secondo motivo (in entrambe le sue articolazioni), il quarto motivo ed il sesto m otivo fanno cumulativame nte e promiscuament e riferimento alle diverse ipotesi di cui ai nn. 3) e 4) contemplate dal comma primo dell'art. 360 c.p.c., e che il terzo motivo vi aggiunge anche il pur differente mezzo di cui al n. 5) previsto dal medesimo comma; sicché si risolvono in una mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impug nazione eteroge nei, il che induce l'inammissibilità delle censure, secondo un consolidato 10 indirizzo di questa Corte (v. ex plurimis Cass. n. 1859/2021; 14634/2020; n. 10212/2020; n. 12625/2020). 10. Nota ancora il Collegio che tutte le censure non colgono correttamente l'unica ed unitaria ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata su lle questioni ora sollevate dalla ricorrente. 11. Tutti i motivi di ricorso, invero , atting ono singoli passaggi motivazionali del ragionamento decisorio dei giudici di secondo grado, senza afferrarne il senso complessivo, che per essere compreso correttamente esige una premessa su quanto aveva considerato il primo giudice, e che la Corte territoriale non ha condiviso, a fronte di appello ### del lavoratore il quale lamentava anzitutto che appunto la ricostruzione della vicenda di cui è causa, operata dal ### “non si attagliava alle risultanze istruttorie”. 12. In particolare, la Corte ha riferito che: “### il ### le prove orali avevano dimostrato che il ricorrente si era in re altà occu pato di gestire, insie me al padre, sia la tabaccheria che la annessa cartoleria (intestata alla società “### SAS”, non convenuta, di cui erano soci i signori ### e Napoli, nonché la st essa ### titolare de lla licenza tabacchi, con il 5% delle quote e qualità di accomandatario), con cont rollo della cassa, in cu i confluivano gli intro iti di entrambe le attività, e ripartizione degli utili, senza che la ### quasi mai presente in nego zio, desse direttive al ricorrente”. 13. Ebbene, il suddetto assetto giurid ico-formale delle differenti attività che si svolgevano pacificamente in un unico negozio non è stato posto in discussione dalla Corte di merito. 11 13.1. Quest'ultima, piut tosto, non ha condiviso ulteriori valutazioni del ### La Corte ha riferito, infatti, che il ### “deduceva la sussistenza di accordi sottostanti tra la società ### e i due Quartarone”, ossia, ### attuale controricorrente e il padre di quest'ultimo; accordi “non emersi e comunque non ritenuti rilevanti, per cui metà degli introiti della gestione, che confluivano, come riferito dai testi, nella stessa cassa, era da ascrivere ai ### in forza di tali accordi sottostanti, metà alla ###”, e che, sempre secondo l'in quadrament o del primo giudice, “se pure era emersa dal testimoniale l'osservanza di un orario full time, il lavoro era svolto anche in favore della cartoleria di cui era titolare la società ### e quindi, non era corretto porre tutte le conseguenti differenze retributive (tra orario part rime e full time) a carico della ### ma solo il 50%, che era la misura dell'apporto all'attività della ### risultata dall'istruttoria”.
E la Corte distrettuale, come già accennato in narrativa, alla fine d ella sua disam ina, ha giudicato “equitativa” tale soluzione del caso raggiunta dal giudice di primo grado. 14. Più nello specifico, i giudici di secondo grado, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente nel primo motivo, non hanno rilevato la tardività di eccezioni, qualificate come eccezioni in senso stretto, della convenuta ### né che le difese o le deduzioni di quest'ultima si fossero comunque imbattute in preclusioni, rispetto a quanto previsto dall'art. 416, commi secondo e terzo, c.p.c. La Corte, infatti, non ha reputato inammissibili o precluse eccezioni o difese di sorta d ella 12 convenuta in relazione a tale disciplina, cui del resto non ha fatto il benché minimo cenno.
Piuttosto, la Corte ha constatato che la resistente avesse in qualche modo adattato la propria linea difensiva alle emergenze delle prove testimoniali dopo la loro assunzione.
Ha, infat ti, osservato “che, incontestat a la natura subordinata del rapporto, l'esclusione della riconducibilità del rapporto alla ### non è stata dedotta in sede di comparsa costitutiva ma solo dopo l'assunzione delle prove testimoniali”. 14.1. Ha, poi, aggiunto che: “Mai”, e quindi anche dopo l'espletamento dell'istruttoria orale in primo grado, “la ### ha dedotto che parte dell'attività era svolta in favore di un terzo (### sas) ovvero nell'interesse proprio dei gestori”.
Ma anche in questa mera constatazione, di cui peraltro la ricorrente non mette in dubbio l'esattezza, non è presente il benché minimo rilievo d'in ammissibilità di deduzioni o tesi difensive svolte dalla convenuta in primo grado. 15. Già da qu esti rilievi, al lora, a pre scindere dai profili d'inammissibilità formale dei motivi di ricorso per cassazione sopra e videnziati, discende che le censure che la ricorren te delinea nel primo motivo sono comunque inconferenti. 16. Del resto, la Corte ha poi subito specificato quale fosse stata la linea difensiva assunta dalla resistente in primo grado.
In partic olare, ha considerato che: “### la ### concessionaria d i rivend ita di tabacchi lavorati e titolare di azienda di rivendita di gene ri extramonopolio, non h a mai contestato chiaramente, ne l costituirsi, che il ### lavorasse alle sue dipendenze; ha solo dedotto che lo 13 svolgimento di tale attività da parte di ### padre e figlio era propedeutica ad una cessione a terzi dell'attività, cessione poi realizzatasi il ###”, e che: <La stessa ### si definisce, a pagina 4 della comparsa, quale “titolare dell'azienda di rivendita di generi extramonopolio” (cartoleria, profumeria …, ossia attività facenti capo alla società ###, oltre che concessionaria d ella rivendita tabacchi, pur sottoline ando la propria intenzione di abbandonare progressivamente l'attività e cederla, per motivi di salute>. 17. Nota, allora, il Collegio che tali ultimi rilievi della Corte distrettuale sono perfettamente aderenti a l conte nuto della comparsa di cost ituzione ( alle pagg. 4-6) che la stessa ricorrente trascrive in ricorso.
In particolare, l'allora convenuta aveva dedotto che: “La signora ### concessi onaria di rivendita di tabacchi lavorati n. 2411 rilasciata il ###, in ### n. 82, locale di proprietà dei signori ### e ### tefano, e titolare dell'azienda di rivendita di generi extramonopolio, articoli per fumatori, cartoleria, profumeria, cancellerie, già dal 2006 aveva iniziato a soffrire di problemi di salute (doc. 4), sicché era intenzionata a ritirarsi negli anni a seguire, cedendo l'attività; i signori ### e Napoli, interessati ad acquis tarla, dapprincipio anche con il signor ### si erano offerti nel frattempo di collaborare nella gestione (doc. 3).
Dopo il ritiro de l signor ### ricatore ### il signor ### padre del ricorrente ### manifestava anch'egli interesse a concorrere nell'acquisto, e per quanto di conoscenza della conven uta, si relazionava ed accordava, all'uopo, direttamente con i signori Napoli e ### anche per 14 i rapp orti da regolarsi m edio tempore , stanti le non buo ne condizioni di salute della signora ### Il signor ### dunque, è stato assunto nel maggio 2009 e come ausiliario alla vendita in vista di quanto sopra (doc. 5), e infatti nel mese di settembre 2011 ha cessato ogni attività e frequentazione del negozio, non essendosi concretizzati i progetti in capo ai predetti soggetti dei quali era venuto meno l'int eresse all'acquisto, ed e ssendo ormai programmata la vendita a terzi, poi re alizzatasi con att o di cessione del 10.11.2011 registrato a ### il ### al ### Serie 1/T, in favore del signor ### (doc. 6).
Dunque con la cessione a terzi dell'attività della ### e la chiusura della ditta individuale, i rapporti tra le parti venivano definiti senza riserva né pretesa alcune del signor ### e del signor ### ai quali veniva peraltro versato l'importo di € 30.000,00 a definizione di ogni rapporto”. 17.1. Rileva, anzitut to, il Collegio che in tal i originarie deduzioni della convenuta neppure si fa cenno alla società ### s.a.s. ### condivisibilmente la Corte territoriale aveva riscontrato una scarsa chiarezza delle stesse. ### da un lato, e a più riprese, la convenuta riconosceva di aver assunto lei, per quanto qui interessa, ### nel maggio 2009 e con le mansioni di “ausiliario alla vendita”, deducendo che lo stesso “per l'attività prestata in favore della ditta convenuta, ha sempre percepito compensi e somme corrispondenti all'attività effettivam ente prestata” e di aver “tacitato” lui come il padre ### all'atto della chiusura della sua ditta individuale (con cessione dell'esercizio 15 a terzi), con la corresponsione dell'importo di € 30.000,00 “a definizione di ogni rapporto”, senza p eraltro asso lutamente contestare la subordinazione d ello ste sso rapporto, come esattamente più volte evidenziato dalla Corte. ### lato, la stessa convenuta ivi accennava anche ad accordi, da lei non completamente conosciuti, “dei ### con i signori Napoli e Cruciani” (cfr. pag. 6 della cit. comparsa), senza, tuttavia, sostenere che, in forza di tali accordi, una parte distinguibile dell'attività lavorativa di ### fosse prestata in favore di queste due persone. Anzi, in via principale assumeva essere “quanto me no poco credibile che il signor ### fosse costretto a trattenersi nel locale per cui è causa tut ti i giorni per sei giorn i la settiman a, prestando attività lavorativa per un orario superiore (oltre il doppio secondo quanto affe rmato) a quello per il qu ale veniva retribuito, se non di volta in volta e all'occorrenza dietro congruo ulteriore compenso, …” (v. di nuovo pag. 6 della cit. comparsa). 18. Quanto, poi, alle proprie note difensive autorizzate di primo grado, che pure la ricorrente trascrive nel corpo del primo motivo (alle pagg. 19-21 del ricorso per cassazione), tale scritto era essenzialmente di commento alle risultanze dell'istruttoria orale, e solo in questa chiave in esso iniziava a farsi riferimento all'assetto societario de “### a” s.a.s., senza tuttav ia assumere che l'attività lavor ativa di ### fosse stata “svolta in fa vore di un t erzo (### na sas) ovvero nell'interesse proprio dei gestori”. Pertanto, risulta corretta l'affermazione della Corte di merito secondo la quale mai nel corso del primo grado la convenuta aveva formulato una tale deduzione. 16 19. La Corte d'appello, peraltro, ha tenuto conto che la ### in secondo grado e in veste anche di appellan te incidentale, aveva questa volta più chiaramente, e per la prima volta, sostenuto, tra l'altro, che “non erano maturate differenze a cre dito del lavo ratore, poiché la restante attiv ità del ### ove prestata, era svolta esclusivamente in favore della società ### sas e dunque da porsi a carico di questa”. 19.1. E la Corte ha esaminato nel merito tale tesi dell'allora appellata/appellante incidentale, perché, dopo i rilievi di cui s'è già detto, ha considerato che: “Il fatto che il padre del ricorrente fosse in un primo tempo interessato alla vendita ed abbia preso accordi con gli al tri due soci sulle modalità di gestione del rapporto nel periodo medio tempore intercorrente, è prima di tutto circostanza che non incide sul rapporto di lavoro personale del figlio, e comunque trattasi di circostanza troppo generica per sostenere che il rapporto lavorativo del figlio era da imputarsi solo agli altri due soci, sostanziali tit olari de ### La circostanza, dedotta dalla ### che ### venisse assunto “in vista di quanto sopra” (cessione dell 'attività, ndr) è espressione generica, non idonea a spostare il rapporto solo sugli altri due soci. Anzi, la convenuta contestava le mansioni (riconducibili alla qualifica contrattuale del 5^ livello e non del 4^ livello rivendicato), l'orario, i conteggi”. ### ha considerato: “Le t estimonianz e hanno comprovato che ### lavorava come coadiutore della ### (testi Napoli e ###; la presenza fisica del datore di lavoro, stante la nat ura delle mansioni del coadiutore del monopolio, non è necessaria, una volta impartite le direttive su come gestire gli ordini e la clientela. 17 Nessun riferimento è emerso ad una gestione in proprio dei ### se non per il fatto che erano soli in negozio, il che non esclude per ciò solo la subordinazione che, si ripete non è del resto contestata.
Il fatto che vi era un'unica cassa (ancora i testi ### e Napoli) è riferito ad una confluenza di introiti pur sempre facente capo alla società ### (### e ###, cui sono estranei i Quartarone”. 20. Osserva, allora, il Collegio che si è chiaramente in presenza di un app rezzamen to delle risu ltanze processuali, operato dalla Corte d i merito in rapporto al la tesi da ultim o sostenuta dalla ### non sovrapponibile alle linee difensive seguite dalla stessa in primo grado.
E in tali valutazioni non si coglie la benché minima offesa al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., né a quello dell'onere della p rova ex art 2697 c.c., come in vece assume la ricorrente nel suo secondo motivo. 20.1. ### il secondo motivo, nella sua articolaz ione subordinata sub b), oltre che per le ragioni sopra premesse in termini generali, si appalesa inammissibile anche nella parte in cui vi si deduce “che, come correttamente rilevato dal Giudice di prim o grado, emergeva ineq uivocabilmente dalla prova testimoniale che tali prestazioni erano svolte in fav ore della cartoleria e in assenza della signora ### che mai è stata vista da nessuno dei testi presso la tabaccheria esercitare una qualsivoglia forma d i controllo sull'attività del ricorrente né tantomeno dargli direttive”.
Per tal modo, infatti, la ricorrente contrappone, in termini peraltro assertivi, all'app rezzamento della prova t estimoniale 18 compiuto dalla Corte d'app ello quello che d ella ste ssa prova avrebbe operato il primo giudice. 22. Di là dagli evidenti profili d'inammissibilità, circa il terzo motivo si osserva ancora quanto segue. 23. Come si è già visto, la Corte di merito ha senz'altro tenuto conto che nel perio do oggetto d i causa la tit olarità formale dell'attività di cartoleria svolta all'interno del negozio faceva capo a ### s.a.s., ma ha constatato che la stessa ### nel costituirsi in primo grado, si fosse definita <quale “titolare dell'azienda di rivendit a di generi extra monopo lio” (cartoleria, profumeria …, ossia attività facenti capo alla società ###, oltre che concessionaria della rivendita tabacchi>.
Assume attualmente la ricorrente che tale sua affermazione circa l'essere “titolare dell'azienda di rivendita di generi extra monopolio” fosse “riferita al periodo antecedente la costituzione della ### s.a.s. il ###” (così a pag. 6 del ricorso). ## disparte la considerazione che questa precisazione su detta sua allegazione non era presente nella sua comparsa di costituzione in primo grado (nella quale, secondo quanto già notato, neppure si parlava di detta società), la Corte di merito, come si è ora vi sto, non ha mancat o di considerare ch e la titolarità in capo a sé, dichiara ta inizialmente dalla stessa convenuta, dell'azienda di rivendita di generi extra monopolio apparisse non in linea con il dato che dette attività facessero capo formalmente a ### s.a.s. 24. Sempre al netto dei preliminari rilievi d'inammissibilità, in ordine al quarto motivo si rileva quanto segue. 19 24.1. In esso la ricorrent e censu ra il passag gio motivazionale in cui la Corte ha osservato: “### riferimento è emerso ad una gestione in proprio dei ### se non per il fatto che erano da soli in negozio, il che non esclude per ciò solo la subordinazione che, si ripete non è del resto contestata”. 25. Ebbene, come si è visto nell'esaminare in particolare, il secondo motivo, si è in presenza di un passo che si colloca in un più ampio apprezzamento delle emergenze processuali da parte dei giudici di secondo grado. 25. E' inammissibile anche il quinto motivo. 26. Tale censura, impostata esclusivamente in chiave di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” ex art. 360, comma primo, n. 5), c .p.c., in realtà veicola una critica nel merito di un apprezzamento probatorio compiuto dalla Corte di merito, la quale, peraltro, come si è visto nell'esaminare i motivi precedenti, ha ben tenuto conto che l'attività di cartoleria faceva capo, almeno formalmente, a ### s.a.s. 27. Parimenti inammissibile è il sesto motivo. 28. E', difatti, evidente che la Corte distrettuale nel passo censurato dalla ricorrente non ha ritenuto l'allora convenuta onerata di chiedere la chiamata in causa, in una qualsiasi veste, de ### s.a.s., per poi concludere che tale onere non fosse stato assolto.
Piuttosto, la Corte si è limitata ancora u na volta a constatare che la convenuta non aveva “mai chiamato in causa la società rilevandone la esclusiva legittimazione rispetto alla domanda del ### ovve ro per eventual e 20 garanzia/manleva”. E trattasi all'evide nza di notazione ad abundantiam volta semplicement e a mettere così in luce ulteriore dato processuale , negativo, ma obiettivo (ossia, la mancata chiamata in causa della società), che concorreva nel far concl udere che la resistente in primo grado non avesse dedotto che parte dell'attività lavorativa dell'attore fosse “svolta in favore di un terzo (### sas) ovvero nell'interesse proprio dei gestori”. 29. Infine, è inammissibile anche il settimo motivo. 30. Rilevato preliminarmente che la Corte di merito non ha fatto alcun esp licito riferimento alle n orme di diritto che la ricorrente giudica violate, tale censura contiene in realtà una critica ad un apprezzamento probatorio operato dai giudici di secondo grado, ad essi riservato. ### questi ultimi hanno esposto che le deposizioni dei testi Napoli e ### avevano “comprovato che ### lavorava come coadiutore della ###”, laddove la ricorrente assume che: “Il sig. ### non era affatto ‘coadiutore', ma neppure avrebbe potuto esserlo non avendone i requisiti previsti dalla legge …” (così alle pagg. 8-9 del ricorso); tesi, a sua volta, sostenuta in base ad un diverso accertamento fattuale, per il quale si dovrebbe ritenere invece <incontestato e incontestabile che il ### era ‘ausiliario di vendita'> (cfr. in particolare pag. 41 del ricorso). 31. La ricorrent e, in q uanto soccombente, dev'essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di que sto giud izio di legittimità, liquidat e come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a 21 titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte d ichiara i nammissibile il ricorso. Co ndanna la ricorrente al pagamento in fav ore del controricorrente delle spese del gi udizio di legitt imità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi d el D.P.R . n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in ### nell'adunanza camerale del 25.3.2025.