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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 3391/2025 del 09-09-2025

... da parte dell'allora competente ### del ### né di coadiutore dell'### successivamente al passaggio di competenza tra i due ### - il dott. ### non aveva presentato i rendiconti di gestione annuali previsti per legge, né il rendiconto finale della gestione, imprescindibili ai fini del pagamento dei compensi eventualmente maturati e non aveva ottemperato alle richieste di invio della documentazione; - l'attività di gestione svolta dal dott. ### per conto dell'### del ### e dell'### era stata di natura meramente conservativa con riferimento ai beni immobili confiscati (il cui compendio si era ridotto per effetto della destinazione di molti beni dal mese di maggio del 2009) ed era stata pressocché nulla con riferimento alle società attinte dalla confisca, ### s.r.l. e ### s.r.l.; - in ogni caso, l'importo richiesto a titolo di compenso dal ricorrente era stato erroneamente quantificato, sia in ragione della applicazione da parte del ricorrente delle tariffe dei commercialisti, anziché delle tariffe specificatamente previste per gli amministratori giudiziari e i coadiutori ex D.P.R. n. 177/2015, sia per la presenza, tra le componenti del compenso richiesto, di somme relative ad attività (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa ### vista la propria ordinanza a verbale del 05.03.2025, con cui si disponeva il deposito di note scritte entro il termine perentorio del 28 maggio 2025, ore 9:00, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4096/24 del ### degli ### civili contenziosi promossa DA ### nato a ### il ###, elettivamente domiciliat ###### via ### D'### n. 22, presso lo studio dell'avv. ### dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso; RICORRENTE CONTRO ### L'###### nonché #### in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliat ###### via ### n.182, presso gli uffici dell'### dello Stato, dalla quale sono rappresentate e difese; #### S.R.L. e ### S.R.L. in persona dei rispettivi rappresentati pro tempore (pec ###; pec ###); ###: liquidazione di compenso professionale Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella contumacia delle resistenti ### s.r.l. e ### s.r.l., disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, sulle domande proposte da ### contro l'### per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, l'### del ### la ### s.r.l. e la ### s.r.l. con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato il ###, nonché con memoria ex art.281 duocies c.p.c.: - dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento del compenso a titolo di amministratore unico contro la ### s.r.l. formulata nella memoria ex art.281 duodecies c.p.c.; - nulla sulle spese in favore della ### s.r.l.; - in parziale accoglimento della domanda proposta con ricorso ex art.281 decies c.p.c. contro la ### per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata: 1) liquida, in favore di ### la somma di € 35.200,00, oltre rimborso spese generali del 7,5%, i.v.a. e c.p. come per legge, nonché oltre interessi legali dal 09.01.2024 fino al soddisfo, per la causale di cui in parte motiva; 2) condanna la resistente ### per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata al pagamento in favore di ### della somma di € 35.200,00, oltre rimborso spese generali del 7,5%, i.v.a. e c.p. come per legge, nonché oltre interessi legali dal 09.01.2024 fino al soddisfo, per la causale di cui in parte motiva; 3) condanna la resistente ### per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata al pagamento delle spese del presente procedimento sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € 8.375,00, di cui € 759,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali del 15%, i.v.a. e c.p.a.  come per legge; - dichiara interamente compensate le spese di lite tra il ricorrente e l'### del ### MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., depositato il ### e debitamente notificato ai resistenti il ###, il dott. ### (di seguito per brevità denominato soltanto dott.  ### chiedeva la condanna, in via principale, dell'### per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - A.N.B.S.C. (di seguito per brevità denominata soltanto ### ovvero, in via subordinata, sia dell'### che dell'### del ### - ciascuna per quanto di ragione - o, in via ulteriormente subordinata, delle società ### s.r.l. e ### s.r.l., al pagamento della somma di € 139.307,63, a titolo di compenso dovuto per l'attività svolta dal 10.04.2008 al 26.05.2011 come amministratore finanziario dei beni confiscati in via definitiva in danno di D'### oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dall' ### sino al soddisfo. 
Le resistenti ### s.r.l. e ### s.r.l., seppure ritualmente citate, rimanevano contumaci. 
Invece, le resistenti ### e ### del ### si costituivano in giudizio con un unico atto, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva dell'### del ### e, comunque, la prescrizione del credito ex adverso vantato, ai sensi dell'art. 2948, primo comma, c.p.c.. 
Nel merito, contestavano la fondatezza delle pretese avversarie, sia in ordine all'an, che al quantum. 
Assumevano, infatti, che: -a seguito della definitività della confisca in danno di D'### intervenuta in data ###, il dott. ### già nominato amministratore giudiziario in sede di procedimento di sequestro delle ### di ### non aveva mai ricevuto alcuna nomina quale amministratore finanziario nella gestione dei beni confiscati da parte dell'allora competente ### del ### né di coadiutore dell'### successivamente al passaggio di competenza tra i due ### - il dott. ### non aveva presentato i rendiconti di gestione annuali previsti per legge, né il rendiconto finale della gestione, imprescindibili ai fini del pagamento dei compensi eventualmente maturati e non aveva ottemperato alle richieste di invio della documentazione; - l'attività di gestione svolta dal dott. ### per conto dell'### del ### e dell'### era stata di natura meramente conservativa con riferimento ai beni immobili confiscati (il cui compendio si era ridotto per effetto della destinazione di molti beni dal mese di maggio del 2009) ed era stata pressocché nulla con riferimento alle società attinte dalla confisca, ### s.r.l. e ### s.r.l.; - in ogni caso, l'importo richiesto a titolo di compenso dal ricorrente era stato erroneamente quantificato, sia in ragione della applicazione da parte del ricorrente delle tariffe dei commercialisti, anziché delle tariffe specificatamente previste per gli amministratori giudiziari e i coadiutori ex D.P.R. n. 177/2015, sia per la presenza, tra le componenti del compenso richiesto, di somme relative ad attività non realmente svolte nell'ambito della gestione della società ### s.r.l. ovvero non dovute nell'ambito della gestione della società ### s.r.l., perché a carico di quest'ultima, atteso che il dott. ### era stato anche nominato amministratore unico della predetta ultima società in sede assembleare; - l'applicazione del D.P.R. n.115/2015 ai fini della liquidazione del compenso di amministratore finanziario trovava ulteriore riscontro nella circostanza che il dott. ### aveva formulato istanza di liquidazione del compenso per il precedente incarico di amministratore giudiziario proprio applicando i criteri di cui al D.P.R. n.115/2015 e nella ulteriore circostanza che sia il Tribunale di ### di ### che la Corte di Appello di ### (quest'ultima in sede di procedimento di opposizione al decreto di liquidazione) ne avevano fatto applicazione; - in particolare, la Corte di Appello di #### V penale e per le misure di prevenzione, con decreto dei gg. 2 marzo-20 settembre 2022, in parziale riforma del decreto di liquidazione del Tribunale, aveva quantificato il compenso in € 44.000,00, oltre rimborso spese forfettarie di € 3.250,00, i.v.a. e c.p., cui doveva applicarsi una ulteriore riduzione del 25% per la liquidazione del compenso come amministratore finanziario, tenuto conto della destinazione di molti immobili già a partire da maggio del 2009 e della minore complessità dell'incarico di amministratore finanziario rispetto a quello di amministratore giudiziario della procedura di sequestro; - infine, non erano dovuti sul credito gli interessi moratori ex D.Lvo n.231/2002, perché la relativa disciplina era inapplicabile, riferendosi esclusivamente ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali (art. 1), nelle quali non rientrava il rapporto pubblicistico tra l'### e l'amministratore giudiziario. 
Con memoria autorizzata ex art.281 duocedies c.p.c., il ricorrente contestava le eccezioni e le difese avverse e, in subordine, dichiarava di aderire alla determinazione del compenso come effettuata dalla Corte di Appello con decreto dei giorni 2 marzo-20 settembre 2022. 
Precisava, quindi, la domanda chiedendo accertarsi il suo diritto di credito, pari a complessivi € 139.307,63, ovvero, in via subordinata, ad € 44.000,00, a titolo di compenso per l'attività svolta dal 10.04.2008 al 26.05.2011 di coadiutore della ### relativamente ai beni confiscati in danno di ### D'### nonché ad € 63.708,00 a titolo di compenso per l'attività svolta dal 10.04.2008 al 26.05.2011 come amministratore unico della ### s.r.l., in entrambi i casi, oltre interessi maturati e maturandi dal giorno 01.07.2011 fino al soddisfo, al tasso di cui al D.lgs. n. 231/02 o, se non applicabile, al tasso legale. 
Chiedeva poi, in via graduata, di pronunciare condanna: - della ### al pagamento della somma complessiva di € 139.307,63, ovvero di € 107.707,00 (€ 44.000,00 + €63.708,00); - della ### al pagamento della somma di € 44.000,00 e della ### s.r.l al pagamento della somma di € 63.708,00; - della ### s.r.l. e della ### s.r.l. al pagamento, ai sensi del combinato disposto degli artt.38 e 42 D.Lvo n.159/2011, della somma di € 139.307,63, ovvero della somma di € 44.000,00, a titolo di compenso per l'attività svolta dal 10.04.2008 al 26.05.2011 come coadiutore della ### e della ### s.r.l al pagamento della somma di € 63.708,00 a titolo di compenso per l'attività di amministratore unico, ovvero, nel caso in cui fosse stata accertata l'insufficienza dei fondi della procedura, pronunciare condanna dell'###, nelle stesse misure sopra descritte, oltre interessi come sopra richiesti e determinati. 
La causa, quindi, all'udienza di discussione orale a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 28 maggio 2025, veniva posta in decisione. 
Ciò premesso, in primo luogo, occorre dichiarare la contumacia delle resistenti ### s.r.l. e ### s.r.l., le quali non si sono costituite, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza. 
Passando alle eccezioni preliminari sollevate dalle resistenti costituite, ### del ### e ### deve evidenziarsi che la domanda condannatoria della ### del ### è stata formulata dal ricorrente, in via subordinata, per la sola ipotesi in cui fosse stata accertata la carenza di legittimazione passiva parziale dell'### ed è stata altresì implicitamente rinunciata nella memoria autorizzata ex art.281 duodecies c.p.c., ove la richiesta di condanna contro l'### del ### non è stata riprodotta.
Ne consegue che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della ### del ### risulta superata. 
Quanto all'eccezione di prescrizione del compenso, questa è infondata. 
Invero, il compenso dell'amministratore finanziario per l'attività di gestione svolta per conto e nell'interesse dell'### matura soltanto al completamento dell'incarico, ovvero alla data della revoca e/o rinuncia all'incarico e il termine di prescrizione è quello ordinario decennale. 
Nella specie, l'incarico è cessato per rinuncia del dott. ### intervenuta il 26 maggio 2011, dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione. 
Detto termine è stato interrotto dalla notifica del ricorso ex art.702 bis c.p.c. proposto contro l'### dei ### confiscati, l'### del ### e il dott. ### (n.q. di amministratore giudiziario della confisca a carico di ### D'### per il pagamento del medesimo compenso maturato post confisca definitiva - in questione nel presente procedimento -, notifica che è certamente antecedente al decorso del decennio dal completamento dell'incarico, come si ricava dalla ricostruzione dei fatti contenuta nella ordinanza del Tribunale di #### di ### del 18.01.2022, da cui si evince che l'ordinanza di incompetenza del giudice civile nel giudizio ex art.702 bis c.p.c. di cui sopra è stata pronunciata il ###, ossia prima della maturazione del decennio scadente il ### (vedi pag. 1 della ordinanza del Tribunale di #### di ### sub allegato n.27 del ricorso). 
Il termine prescrizionale è stato altresì interrotto nei confronti dell'### dall'atto di diffida stragiudiziale di pagamento trasmesso a mezzo pec il ### (vedi allegato n. 29 del ricorso). 
Considerati gli atti interruttivi e il decorso di un nuovo termine prescrizionale, la prescrizione decennale non era ancora maturata alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (19.04.2024).
Ciò posto, prima di passare all'esame del merito, occorre precisare che la domanda formulata dal ricorrente in atto introduttivo è relativa al compenso preteso quale “amministratore finanziario” della confisca definitiva in danno di D'### Sotto questo profilo, deve ritenersi inammissibile la domanda subordinata proposta contro la ### s.r.l. - come precisata nella memoria ex art.281 duodecies c.p.c.- di condanna al pagamento della somma di € 63.708,00 a titolo di compenso per l'attività di “amministratore unico” della società nominato dall'organo assembleare. 
Invero, a bene vedere, trattasi di domanda nuova, perché avente una causa petendi nuova e diversa, ossia quella di pagamento del compenso quale “amministratore unico” della società e non quale “amministratore finanziario” della confisca, ruoli questi che attengono a compiti diversi, come bene evidenziato dalla Corte di Appello nel decreto dei gg. 2 marzo-20 settembre 2022, ove è stato specificato che il diverso compito di amministratore unico attiene alla operatività della società. 
Peraltro, rispetto a tale domanda - si ripete nuova -, sarebbe violato il principio del contraddittorio, atteso che la ### s.r.l. ha valutato di restare contumace rispetto alla domanda formulata in ricorso di condanna al compenso di amministratore finanziario della confisca e non di amministratore unico della società. 
Passando all'esame del merito della domanda condannatoria avente ad oggetto il compenso di “amministratore finanziario” della confisca, risulta provato il conferimento dell'incarico da parte dell'### per fatti concludenti, anche in assenza di sua formalizzazione. 
L'### del ### infatti, con nota del 25.07.2008, avvertiva il dott. ### che, essendo lui già amministratore giudiziario nominato dal giudice in fase di sequestro, a seguito della intervenuta irrevocabilità della confisca, avrebbe continuato ad operare sotto il controllo del ### della competente ### dell'### del ### (che comunque lo avrebbe potuto revocare in ogni tempo ex art. 2-nonies, comma 2, della legge n.575/65) e di conseguenza non avrebbe potuto compiere alcun atto o attività avente ad oggetto i beni confiscati in questione e/o operazioni attingendo dai conti correnti bancari o postali confiscati senza preventiva autorizzazione della ### Con la medesima nota, l'### del ### lo invitava a trasmettere una relazione particolareggiata sull'attuale utilizzazione, sullo stato di conservazione e manutenzione di ciascun bene in confisca definitiva (vedi allegato n. 37 della memoria del ricorrente ex art 281 duodecies c.p.c.). 
L'### del ### inoltre, il ### inviava, per conoscenza, al dott. ### le proposte di destinazione dei beni oggetto di confisca in pregiudizio di D'### ai sensi del'art. 2 decies ### n.575/1965, , indicandolo quale “### finanziario” (vedi note sub allegati dal n.10 al n.16 del ricorso). 
Ed ancora, l'### subentrata all'### del ### nella nota del 26 gennaio 2024, in risposta alla diffida di pagamento del compenso del dott. ### relativo al periodo post confisca definitiva 10.04.2008 -26.05.2011, dichiarava: “### che l'attività di amministrazione giudiziario svolta dal Dott. ### de ### è stata svolta quasi interamente in epoca antecedente all'istituzione della scrivente ### e che il pagamento dei compensi non può prescindere da una valutazione basata sulla stima del patrimonio gestito e dalle attività svolte…”, richiedendo quindi la trasmissione della documentazione ritenuta necessaria per il pagamento del compenso, senza muovere alcuna contestazione sull'assunzione dell'incarico (vedi nota sub allegato n.30 del ricorso). 
Detta nota contiene un riconoscimento del conferimento per fatti concludenti al dott. ### dell'incarico di amministratore finanziario post confisca definitiva da parte dell'### del ### e una prosecuzione dell'incarico con l'### Inoltre, costituisce ulteriore conferma del conferimento dell'incarico per fatti concludenti la relazione datata 10.10.2011 del dott. ### al dott. ### subentrato, contenente informazioni sui beni immobili confiscati e tutta la documentazione trasmessa, nonché la relazione annuale 2011 del nuovo amministratore dott. ### alla ### in ordine al passaggio di consegne ricevute dall'### in prorogatio dopo la confisca (vedi, rispettivamente, allegati alla memoria del ricorrente ex art.281 duodecies c.p.c. e l'allegato n.9 della comparsa della ###. 
Per quanto concerne l'attività svolta, il ricorrente ha documentato di avere provveduto alla gestione conservativa del patrimonio immobiliare in confisca definitiva, nonché alla redazione dei bilanci al 31.12.2008, 31.12.2009 e 31.12.2010 e delle dichiarazioni fiscalitutti approvati nell'assemblea del 26.05.2011-, sia per la ### s.r.l. che per la ### s.r.l., (vedi allegati al ricorso e, in particolare, note integrative ai bilanci chiusi al 31.12.2008, al 31.12.2009 e al 31.12.2010, da cui si evince l'attività sociale degli anni di riferimento). 
Invece, la ultimazione della commessa inerente il contratto di appalto stipulato dalla ### s.r.l. con la ### di ### avente ad oggetto i “### di adeguamento alle vigenti normative in materia di igiene, agibilità, barriere architettoniche, impianti elettrici ed antincendio del plesso scolastico ### E. Ascione”, con la ripresa dei lavori nel febbraio 2008, giusta perizia di variante approvata nel novembre del 2007 e sottoscrizione di atto di sottomissione, nonché le ulteriori attività di tipo meramente gestionale per la definizione delle procedure tecnico-amministrative e di collaudo con riferimento ai contratti di appalto già conclusi dalla società ### s.r.l. - attività pure risultanti dalla nota integrativa al bilancio -, attengono alla carica ricoperta dal dott. ### di amministratore unico della società. 
Con riferimento, poi, alla difesa della ### concernente il mancato inoltro dei rendiconti di gestione, dalla corrispondenza tra le parti risulta invece che sono state inviate le relazioni e le rendicontazioni relative agli anni 2009 e 2010, dovendo quelle relative all'anno 2011 essere redatte dall'amministratore finanziario subentrato. 
Passando alla determinazione del compenso, giova evidenziare che la disciplina regolatrice della confisca in questione è quella di cui alla legge n.575/1965, in quanto la confisca è stata emessa a seguito di una proposta depositata il ###, ossia prima dell'entrata in vigore del D.Lvo 159/2011, il cui art. 117 prevede che le disposizioni contenute nel libro primo (artt. 1-81) non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto (ossia al 13.10.2011), sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. 
Dovendo quindi fare riferimento alla legge n.575/1965, l'art. 2 nonies, comma 8, legge 575/1965 stabiliva che la gestione dei beni confiscati avrebbe dovuto conformarsi: a) alla L. 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 20 (disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello stato); b) in quanto applicabile, al precedente art. 2 octies; c) al decreto del ### del tesoro, di concerto con il ### delle finanze, 27 marzo 1990, pubblicato sulla ### n. 98 del 28 aprile 1990", che detta "disposizioni per la gestione dei beni confiscati".  ###.2 octies, quarto comma, prevedeva che “La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'articolo 2-septies, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3 del presente articolo, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi.”. 
Come correttamente statuito dalla Corte di Appello di ### nel decreto dei gg. 2 marzo-20 settembre 2022, nell'ambito del giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso del dott.  ### per l'attività di amministratore giudiziario della misura del sequestro, con argomenti mutuabili nel presente procedimento relativo alla liquidazione del compenso quale amministratore finanziario della confisca, le tariffe professionali vigenti al momento della cessazione dell'incarico non hanno carattere vincolante per il provvedimento di liquidazione, né prevalente sugli altri, con la conseguenza che la disciplina introdotta dal D.P.R. n.177/2015 - dettata proprio per l'attività di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione - sebbene non direttamente applicabile ratione temporis, costituisce tuttavia un valido parametro per la liquidazione equitativa. 
Appaiono corretti anche - sia pure con l'applicazione di un correttivo che verrà precisato nel prosieguo -i criteri di liquidazione seguiti dalla Corte di Appello (da intendersi qui integralmente richiamati) per l'attività prevalente della gestione di beni immobili e di quella di gestione di società, pervenendo alla misura complessiva di € 44.000,00, oltre rimborso spese ed oneri fiscali e previdenziali. 
Non può, invero, che confermarsi, in questa sede ###risulta essere stata svolta dal dott.  ### alcuna attività di gestione diretta della ### s.r.l., società del tutto inattiva anche durante il sequestro, e che l'attività “operativa” posta in essere nell'interesse della ### s.r.l. è stata da lui compiuta nella qualità di amministratore unico della società. 
A tal riguardo, non è superfluo evidenziare che la confisca aveva ad oggetto soltanto il 50% del capitale sociale della società ### s.r.l. e non il complesso aziendale e che l'incarico di amministratore unico era stato conferito al dott. ### dalla predetta società, avente soggettività giuridica distinta dai soci. 
Tuttavia, pur condividendo i criteri seguiti dalla Corte di Appello, tenuto conto che il sequestro è stato revocato in via definitiva per i beni contraddistinti con il n.78 del dispositivo del decreto di confisca del Tribunale di ### e con il n.63 del decreto di sequestro del Tribunale di ### (vedi dispositivo del decreto della Corte di Appello del 19.07.2004), che molti beni immobili confiscati in via definitiva, già da maggio dell'anno 2009, sono stati destinati e restituiti al funzionario dell'### (con conseguente sensibile riduzione del compendio immobiliare ad un solo anno dalla confisca definitiva), e che, infine, l'attività dell'amministratore finanziario è molto più semplificata rispetto a quella di amministratore giudiziario del sequestro, appare congrua una decurtazione del compenso di € 44.000,00 nella percentuale del 20% pervenendosi al compenso finale di € 35.200,00. 
Al compenso come sopra determinato di € 35.200,00, occorre aggiungere il rimborso delle spese forfettarie ex art.3, comma 8, del D.P.R. n.177/2015, che appare equo determinare nella misura media del 7,5%, oltre i.v.a. e c.p. come per legge. 
Sul compenso di € 35.200,00, inoltre vanno applicati gli interessi in misura legale. 
Non sussistono, infatti, i presupposti per l'applicazione alla fattispecie in esame del saggio di interessi previsto dalla disciplina - invocata da parte ricorrente - sul ritardo nelle transazioni commerciali, in quanto difetta la condizione soggettiva - prevista dall'art. 2 D.Lgs. 231/2002 - in capo al ricorrente, il quale, nel rapporto con l'agenzia resistente, non agiva né come imprenditore né come libero professionista. 
Per quanto riguarda la decorrenza degli interessi, si ritiene applicabile il principio elaborato dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di compenso degli esercenti la professione forense secondo cui gli interessi competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.” ( Cass. 24973/2022; conforme Cass. n. 8611/2022). 
Ne consegue che gli interessi vanno computati dalla data di ricezione della diffida di pagamento da parte dell'### (09.01.2024) fino al soddisfo.  ### luce delle considerazioni svolte, l'### va condannata al pagamento in favore del dott. ### della somma di € 35.200,00, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 7,5%, i.v.a. e c.p. come per legge, nonché oltre gli interessi in misura legale dal 09.01.2024 fino al soddisfo. 
In base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la resistente ### va condannata altresì al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. Giustizia 147/2022, paragrafo 2, scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, applicando i parametri medi, tenuto conto dell'attività in concreto svolta. 
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite in favore della ### s.r.l. per la domanda condannatoria al pagamento del compenso di amministratore unico, stante la contumacia della predetta resistente.
Sussistono infine i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e l'### del ### considerata la formulazione della domanda in via subordinata e cautelativa, nonché la costituzione dell'### e dell'### del ### con unico atto. 
Si comunichi.  Così deciso in ### il 9 settembre 2025. 
Il Giudice dott.ssa ### presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritta con firma digitale dal ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

causa n. 4096/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Notaro Angela

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23389/2025 del 16-08-2025

... e ### avevano “comprovato che ### lavorava come coadiutore della ###”, laddove la ricorrente assume che: “Il sig. ### non era affatto ‘coadiutore', ma neppure avrebbe potuto esserlo non avendone i requisiti previsti dalla legge …” (così alle pagg. 8-9 del ricorso); tesi, a sua volta, sostenuta in base ad un diverso accertamento fattuale, per il quale si dovrebbe ritenere invece <incontestato e incontestabile che il ### era ‘ausiliario di vendita'> (cfr. in particolare pag. 41 del ricorso). 31. La ricorrent e, in q uanto soccombente, dev'essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di que sto giud izio di legittimità, liquidat e come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a 21 titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte d ichiara i nammissibile il ricorso. Co ndanna la ricorrente al pagamento in fav ore del controricorrente delle spese del gi udizio di legitt imità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Ai sensi d el (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 2042-2020 proposto da: ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### rappresentato e d ifeso dall'avvocato ### - controricorrente - avverso la sentenza n. 2071/2019 della CORTE ### di ROMA, depositata il ### R.G.N. 4452/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal ###. ### CASO.  ### 1. Con sentenza n. 5435/2015 il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso proposto da ### aveva condannato la convenuta ### a ### retributive R.G.N. 2042/2020 Cron. 
Rep. 
Ud. 25/03/2025 CC corrispondere al ### la somma di € 13.000,00, a titolo di differ enze retributive per la sua attivit à di ausiliario alla vendita “assiste nte al monopolio”, svolta dal 20.5.20 09 al 30.9.2011 presso il negozio di tabacchi della convenuta e a regolarizzare la sua posizione contributiva e previdenziale.  2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Roma accoglieva l'appello proposto da ### contro la sentenza di primo grado e, in riforma della stessa sentenza, condannava ### a corrispondergli la maggior somma di € 41.528,38, a titolo di differenze retributive, di cui € 1.952,29 per ### detratto quan to già eventu almente corrisposto dall'appellata in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre accessori dal dovuto al saldo.  3. Per quan to qui interessa, la Corte territoriale premetteva: a) che il ricorrente, il quale aveva stipulato con la ### un contratto di lavoro part-time ed era inquadrato al 5^ livello del ### per 20 ore settimanali, aveva dedotto di aver svolto invece orario full time dal lunedì al sabato con o rario 8-13 e 15, 30-20, talvolta tratte nendosi a fare le pulizie e a preparare ordini da inviare al ### anche nella pausa pranzo, per un totale di 57 ore settimanali, maturando differenze retributive pari ad € 40.734,58, come da conteggi non allegati, ma indicati nel corpo della narrativa del ricorso; b) che, in sinte si, per il T ribunale, se pure era emersa dal testimoniale l'osservanza di un orario full time, il la voro era svolto dal ricorrente anche in favore della cartoleria di cui era titolare ### s.a.s., e quindi non era corretto porre tutte le conseguenti differenze retributive a carico della ### ma solo il 50%, che era la misura dell'apporto all'attività della ### c) che s empre per il ### ale non era provato lo 3 svolgimento di mansioni riconducibili al superiore 4^ livello del ### applicabil e; d) che il ### aveva impug nato la decisione di prime cure, lament ando, o ltre all'erronea compensazione delle spese p er la metà, che la rico struzione operata dal ### non si attagliava alle risultanze istruttorie; e) che la ### aveva spiegato app ello inci dentale sul riconoscimento dell'orario full time e perché non erano maturate differenze a credito del lavoratore, in quanto la restante attività del ### ove prestata, era stata svolta esclusivamente in favore della società ### ed era dunque da porsi a carico di questa.  4. Tanto premesso, la Corte osservava che, incontestata la natura subordinat a del rapporto, l'esclusione della riconducibilità del rapporto alla ### non era stata dedotta in sede di comparsa costitutiva, ma solo dopo l'assunzione delle prove testimo niali; inoltre, le testimonianze avevano comprovato che il ### lavorava come coadiutore della ### e la presenza fisica del datore di lavoro, stante la natura delle mansioni del coadiutore del monopolio, non era necessaria, una volta impartite le direttive su come gestire gli ordini e la clientela; sicché il rapporto (di natura subordinata) era imputabile alla ### senza le dimidiazioni equitative del dovuto operate nella sentenza impugnata.  5. La Corte, in definitiva, confermando che non era emerso lo svolgimento di mansioni riconducibili al 4^ livello rivendicato dal lavoratore, concludeva che andava riconosciuta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra le parti, per il periodo indicato in ricorso, con inquadrame nto nel 5^ livello del ### cui conseguiva la con danna 4 dell'appellata al pagamento della complessiva somma indicata in dispositivo.  6. Avverso tale decisione ### ha proposto ricorso per cassaz ione, affidato a set te motivi e successiva memoria.  7. ### resiste con controricorso.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “### e/o falsa applic azione d egli artt. 112 c.p.c. e 416, II e III comma, c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c. e nullità della sentenza in relazione all'art. 360 co. 1, n. 4) c.p.c.”.  ### la ricorrente, la “Corte territoriale non ha considerato che la tit olarità de lla posizione giuridica soggettiva passi va dedotta in giudizio è attin ente al merito della controversia, rispetto alla quale la convenuta nella memoria di costituzione aveva solo l'onere di prendere posizione, ben potendo limitarsi a negarlo senza che le sia poi precluso all'esito dell'istruttoria, di formulare le deduzioni volte a corroborare sul piano difensivo le difese e le contestazioni già ritualmente formulate”. Per la stessa, l' “errore compiut o d alla Corte d'Appello è cons istito altresì nel non aver giudicato su tutta la domanda ivi compresa la que stione attinente al merit o della titolarità passiva del rapporto in capo alla conven uta da que sta contestata e denegata nella co mparsa costitutiva, ma nell'aver ritenuto eccezioni dalla convenut a tardivamente de dotte solo all'esit o dell'istruttoria anziché con la comparsa costitutiva, la esclusione della riferibilità a sé del rapporto e dell'imputazione dell'attività lavorativa a un terzo soggetto ovvero nell'interesse proprio dei 5 gestori, che in realtà erano deduzioni dif ensive volte a corroborare le difese nella comparsa di risposta già ritualmente formulate e negative dell'espletamento di attività ulteriore in suo favore e della titolarità passiva dell'obbligo di retribuire il ricorrente per attività ulteriore, ove risultata espletata”.  2. Con un secondo, articola to, motivo denuncia sub a) “### e/o fal sa applicazione degl i artt. 112 c. p.c., 416 c.p.c. e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., e nullità della sentenza in relazione all'art. 360 co. 1, n. 4) c.p.c.”. 
Lamenta che la “Corte d'Appello ha ritenuto che la ### nel costituirsi, non avrebbe contestato ‘chiarament e' che il ### lavorasse alle prop rie dipendenze, e ha al tresì ritenuto che le dedotte circostanze che il padre fosse interessato all'acquisto, avesse preso accordi con gli altri soci e il figlio fosse stato assunto i n vista di quanto sopra, fossero troppo ‘generiche' per ‘spostare il rapporto sugli altri due soci', senza considerare che la ### ai sensi dell'art . 416 c.p.c. in riferimento all'art. 115 c.p.c., null'altro doveva contestare, se non il fatto allegato contro di lei, ossia la prestazione di lavoro ulteriore rispetto a quello contrattualizzato con il ricorrente, e null'altro poteva, né doveva dedurre, se non i fatti di cui era a conoscenza, ossia l'esistenza di diversi accordi con i gestori di fatto della cartoleria, attività svolta non da lei ma dalla società i cui gestori di fatto erano i soci di maggioranza”.  2.1. Sempre nel secondo motivo, ma sub b) denuncia “in subordine, violazione e/o fal sa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 112 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c. e nullità della sentenza in relazione all'art. 360 co. 1, 4) c.p.c.”. Impugna, in via subordinata, lo stesso passo motivazionale censurato sub 2.a) precedente, “poiché la Corte 6 d'Appello ha affermato la titolarità passiva dell'obbligo oggetto di causa in capo alla ### ritenendolo non specificamente contestato, pur essendo in grado di accertarne (l'esistenza o) l'inesistenza ex officio e in base alle risu ltanze ritualmente acquisite, accertamento che la Corte d'Appello ha omesso, ma a cu i era ten uta, e dal quale non poteva esim ersi poich é il principio di non contestazione operando sul piano probatorio, comporta che lad dove il giudic e abbia la possibili tà di positivamente accertare d'ufficio (l'esistenza o) l'inesistenza di fatti non conte stati alla luce dell e risultanze probatorie già ritualmente e tempestivamente acquisite, deve farlo”.  3. Con un terzo motivo denuncia “### esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5) c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione degli art t. 112 c.p.c., 4 16 c.p.c., 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c. e nullità della sentenza in relazione all'art. 360 co. 1, n. 4) c.p.c.”. 
Deduce che la “Corte territoriale ha omesso di tenere conto del fatto, decisivo e che aveva formato oggetto di discussione tra le parti e anche dell'ist ruttoria orale e do cumentale, della indiscussa titolarità, nel periodo oggetto di causa, non in capo a lei, ben sì in capo alla ### s .a.s., dell'attività d i cartoleria svolta all'interno del negozio e ha, così, erroneamente ritenuto che la ### si fosse definita ‘titolare dell'azienda di rivendita di generi extra monopolio', anche per il periodo per cui è causa, mentre così non era, essendo tale affermazione riferita al periodo antecedente la cost ituzione della ### s.a.s. il ###. Ha così erroneamente ritenuto tale affermazione incompatibile con la negazione della t itolarità passiva del rapporto ogget to di causa, svoltosi in epoca post eriore, a decorrere dal maggio 2009 . Ha conseguentem ente 7 erroneamente applicato l'art. 2697 c.c. sollevando il ricorrente dall'onere della prova del fatto costitutivo della titolarità passiva del rapporto, err oneamente ritenendo incompatibili con la negazione di tale fatto la posizione assunta dalla convenuta in ordine alla titolarità in capo a sé della cartoleria, invece riferita all'epoca antecedente la costituzione della ### s.a.s.”.  4. Con il quarto motivo denunci a “### e/o falsa applicazione degli artt. 416 c.p.c., 115 c.p.c. e 2697 c. c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c. e nullità della sentenza in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c.”. Si duole che la <Corte d'Appello ha ritenuto non raggiunta la prova ‘di una gestione in proprio del ###, gravando la convenuta, in violazione dell'art. 2697 c.c., dell'onere di provare un fatto che mai ella aveva introdott o nel presente giudizio, neppure in vi a di eccezione, n on avendo prop osto alcuna domanda di accertamento di una ‘gestione in proprio dei ### ma essendosi limitata a d enegare che il ### avesse mai prestato in suo favore attività ulteriore rispetto al part time e che, semmai, lo avre bbe fatto in virt ù di acco rdi con terzi soggetti, sicché non si vede perché avrebbe dovuto fornire la prova di una ‘gestione in proprio dei ###>.  5. Con il quinto motivo denuncia “### esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5) c.p.c.”. Deduce che: <La Corte, laddove afferma “Il fatto che vi era un'unica cassa (ancora i testi Cru cian i e Napoli) è riferit o ad una confluenza di introiti pur sempre facente capo alla società ### (### e ###, cui sono estranei i Quartarone”, accomunando erroneamente “tabaccheria e cartoleria” come entrambe facenti capo alla ### s.a.s., ha omesso ogni esame 8 circa il fatto che la tabaccheria era gestita dalla ditta individuale ### e la cartoleria dalla ### s.a.s. Fatto che è stato oggetto di discussione tra le parti, di accertamen to istruttorio documentale e orale, e decisivo perché su di esso si fondava la contes tazione dell a convenuta della titolarità dell'obbligo di retribuire il ricorrente per l'attività eventualmente espletata in orario supe riore a quello contrattualizzato e retribuito, in quanto prestat a non in suo favore e per sue esigenze, ma in virtù di diversi accordi con i terzi gestori di fatto della ### s.a.s.>.  6. Con il sesto motivo d enuncia “### e falsa applicazione degli artt. 106 e 416 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c. e nullità della sentenza in relazione all'art.  360, co. 1, n. 4) c.p.c.”. Impugna il passo della sentenza ove la Corte d'Appello afferma che la convenuta “Né ha mai chiamato in causa la società rileva ndone la esclusiva legi ttimazione rispetto alla domanda d el ### o vvero per eventuale garanzia/manleva”, così applicando err one amente alla fattispecie l'art. 106 c.p.c. che non impone al convenuto alcun onere di chiamare in causa un terzo, ma gli attribuisce una mera facoltà, laddove inte nda da questo essere garantita ovvero ritenga a costui comune la causa, presupposti p eraltro non sussistenti nella fattispecie non avendo la convenuta proposto alcuna domanda, tanto meno di garanzia, nei confronti di un terzo, la società, dalla q uale non aveva pretesa di esser e manlevata né garantit a non interco rrendo alcun rapporto di garanzia, e alla quale non riteneva comune la causa, cui ella si riteneva del tutto estranea”. Sempre per la ricorrente, “### ad applicare erroneamente l'art. 106 c.p.c. e l'art. 416 c.p.c., attribuendo alla convenuta un onere del quale non era gravata, e mot ivare la propria decisione anch e sull'err oneamente 9 ritenuto mancato assolvimento di tale onere, la Corte ha violato l'art. 115 c.p.c. non avendo posto a fondamento della decisione né un fatto provato dalle parti né un fatto non specificamente contestato, ma il fatto che la convenuta non avesse chiamato in causa la società, pur non avendo la convenuta alcun onere in tal senso”.  7. Con il settimo mot ivo den uncia “### e/o falsa applicazione dell'art. 28 L. n. 1293/1957 e dell'art. 63 e 64 del d.P.R. 1074/1958, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c.”. 
Sostiene che la “Corte d'Appello ha erroneamente applicato alla fattispecie una disciplina no rmativa che ad essa è estranea, ossia la disciplina dettata dall'art. 28 della legge n. 1293/1957 e dagli artt. 63 e 64 del d.P.R. n. 1074/1958 i quali, imponendo la ‘gestione personale' da parte del titolare della licenza per la rivendita di generi di monopolio, impongono l'effettiva presenza nel locale della rivendita del titolare della licenza e consentono, ai fini della sua sost ituzione, la nomina d i un ‘coadi utore' limitatamente ai casi ivi contemplati e alle condizioni ivi indicate, non ricorrenti nella fattispecie”.  8. I motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili.  9. Rileva, infatti, il Collegio che il primo motivo, il secondo motivo (in entrambe le sue articolazioni), il quarto motivo ed il sesto m otivo fanno cumulativame nte e promiscuament e riferimento alle diverse ipotesi di cui ai nn. 3) e 4) contemplate dal comma primo dell'art. 360 c.p.c., e che il terzo motivo vi aggiunge anche il pur differente mezzo di cui al n. 5) previsto dal medesimo comma; sicché si risolvono in una mescolanza e sovrapposizione di mezzi d'impug nazione eteroge nei, il che induce l'inammissibilità delle censure, secondo un consolidato 10 indirizzo di questa Corte (v. ex plurimis Cass. n. 1859/2021; 14634/2020; n. 10212/2020; n. 12625/2020).  10. Nota ancora il Collegio che tutte le censure non colgono correttamente l'unica ed unitaria ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata su lle questioni ora sollevate dalla ricorrente.  11. Tutti i motivi di ricorso, invero , atting ono singoli passaggi motivazionali del ragionamento decisorio dei giudici di secondo grado, senza afferrarne il senso complessivo, che per essere compreso correttamente esige una premessa su quanto aveva considerato il primo giudice, e che la Corte territoriale non ha condiviso, a fronte di appello ### del lavoratore il quale lamentava anzitutto che appunto la ricostruzione della vicenda di cui è causa, operata dal ### “non si attagliava alle risultanze istruttorie”.  12. In particolare, la Corte ha riferito che: “### il ### le prove orali avevano dimostrato che il ricorrente si era in re altà occu pato di gestire, insie me al padre, sia la tabaccheria che la annessa cartoleria (intestata alla società “### SAS”, non convenuta, di cui erano soci i signori ### e Napoli, nonché la st essa ### titolare de lla licenza tabacchi, con il 5% delle quote e qualità di accomandatario), con cont rollo della cassa, in cu i confluivano gli intro iti di entrambe le attività, e ripartizione degli utili, senza che la ### quasi mai presente in nego zio, desse direttive al ricorrente”.  13. Ebbene, il suddetto assetto giurid ico-formale delle differenti attività che si svolgevano pacificamente in un unico negozio non è stato posto in discussione dalla Corte di merito. 11 13.1. Quest'ultima, piut tosto, non ha condiviso ulteriori valutazioni del ### La Corte ha riferito, infatti, che il ### “deduceva la sussistenza di accordi sottostanti tra la società ### e i due Quartarone”, ossia, ### attuale controricorrente e il padre di quest'ultimo; accordi “non emersi e comunque non ritenuti rilevanti, per cui metà degli introiti della gestione, che confluivano, come riferito dai testi, nella stessa cassa, era da ascrivere ai ### in forza di tali accordi sottostanti, metà alla ###”, e che, sempre secondo l'in quadrament o del primo giudice, “se pure era emersa dal testimoniale l'osservanza di un orario full time, il lavoro era svolto anche in favore della cartoleria di cui era titolare la società ### e quindi, non era corretto porre tutte le conseguenti differenze retributive (tra orario part rime e full time) a carico della ### ma solo il 50%, che era la misura dell'apporto all'attività della ### risultata dall'istruttoria”. 
E la Corte distrettuale, come già accennato in narrativa, alla fine d ella sua disam ina, ha giudicato “equitativa” tale soluzione del caso raggiunta dal giudice di primo grado.  14. Più nello specifico, i giudici di secondo grado, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente nel primo motivo, non hanno rilevato la tardività di eccezioni, qualificate come eccezioni in senso stretto, della convenuta ### né che le difese o le deduzioni di quest'ultima si fossero comunque imbattute in preclusioni, rispetto a quanto previsto dall'art. 416, commi secondo e terzo, c.p.c. La Corte, infatti, non ha reputato inammissibili o precluse eccezioni o difese di sorta d ella 12 convenuta in relazione a tale disciplina, cui del resto non ha fatto il benché minimo cenno. 
Piuttosto, la Corte ha constatato che la resistente avesse in qualche modo adattato la propria linea difensiva alle emergenze delle prove testimoniali dopo la loro assunzione. 
Ha, infat ti, osservato “che, incontestat a la natura subordinata del rapporto, l'esclusione della riconducibilità del rapporto alla ### non è stata dedotta in sede di comparsa costitutiva ma solo dopo l'assunzione delle prove testimoniali”.  14.1. Ha, poi, aggiunto che: “Mai”, e quindi anche dopo l'espletamento dell'istruttoria orale in primo grado, “la ### ha dedotto che parte dell'attività era svolta in favore di un terzo (### sas) ovvero nell'interesse proprio dei gestori”. 
Ma anche in questa mera constatazione, di cui peraltro la ricorrente non mette in dubbio l'esattezza, non è presente il benché minimo rilievo d'in ammissibilità di deduzioni o tesi difensive svolte dalla convenuta in primo grado.  15. Già da qu esti rilievi, al lora, a pre scindere dai profili d'inammissibilità formale dei motivi di ricorso per cassazione sopra e videnziati, discende che le censure che la ricorren te delinea nel primo motivo sono comunque inconferenti.  16. Del resto, la Corte ha poi subito specificato quale fosse stata la linea difensiva assunta dalla resistente in primo grado. 
In partic olare, ha considerato che: “### la ### concessionaria d i rivend ita di tabacchi lavorati e titolare di azienda di rivendita di gene ri extramonopolio, non h a mai contestato chiaramente, ne l costituirsi, che il ### lavorasse alle sue dipendenze; ha solo dedotto che lo 13 svolgimento di tale attività da parte di ### padre e figlio era propedeutica ad una cessione a terzi dell'attività, cessione poi realizzatasi il ###”, e che: <La stessa ### si definisce, a pagina 4 della comparsa, quale “titolare dell'azienda di rivendita di generi extramonopolio” (cartoleria, profumeria …, ossia attività facenti capo alla società ###, oltre che concessionaria d ella rivendita tabacchi, pur sottoline ando la propria intenzione di abbandonare progressivamente l'attività e cederla, per motivi di salute>.  17. Nota, allora, il Collegio che tali ultimi rilievi della Corte distrettuale sono perfettamente aderenti a l conte nuto della comparsa di cost ituzione ( alle pagg. 4-6) che la stessa ricorrente trascrive in ricorso. 
In particolare, l'allora convenuta aveva dedotto che: “La signora ### concessi onaria di rivendita di tabacchi lavorati n. 2411 rilasciata il ###, in ### n. 82, locale di proprietà dei signori ### e ### tefano, e titolare dell'azienda di rivendita di generi extramonopolio, articoli per fumatori, cartoleria, profumeria, cancellerie, già dal 2006 aveva iniziato a soffrire di problemi di salute (doc. 4), sicché era intenzionata a ritirarsi negli anni a seguire, cedendo l'attività; i signori ### e Napoli, interessati ad acquis tarla, dapprincipio anche con il signor ### si erano offerti nel frattempo di collaborare nella gestione (doc. 3). 
Dopo il ritiro de l signor ### ricatore ### il signor ### padre del ricorrente ### manifestava anch'egli interesse a concorrere nell'acquisto, e per quanto di conoscenza della conven uta, si relazionava ed accordava, all'uopo, direttamente con i signori Napoli e ### anche per 14 i rapp orti da regolarsi m edio tempore , stanti le non buo ne condizioni di salute della signora ### Il signor ### dunque, è stato assunto nel maggio 2009 e come ausiliario alla vendita in vista di quanto sopra (doc. 5), e infatti nel mese di settembre 2011 ha cessato ogni attività e frequentazione del negozio, non essendosi concretizzati i progetti in capo ai predetti soggetti dei quali era venuto meno l'int eresse all'acquisto, ed e ssendo ormai programmata la vendita a terzi, poi re alizzatasi con att o di cessione del 10.11.2011 registrato a ### il ### al ### Serie 1/T, in favore del signor ### (doc. 6). 
Dunque con la cessione a terzi dell'attività della ### e la chiusura della ditta individuale, i rapporti tra le parti venivano definiti senza riserva né pretesa alcune del signor ### e del signor ### ai quali veniva peraltro versato l'importo di € 30.000,00 a definizione di ogni rapporto”.  17.1. Rileva, anzitut to, il Collegio che in tal i originarie deduzioni della convenuta neppure si fa cenno alla società ### s.a.s.  ### condivisibilmente la Corte territoriale aveva riscontrato una scarsa chiarezza delle stesse.  ### da un lato, e a più riprese, la convenuta riconosceva di aver assunto lei, per quanto qui interessa, ### nel maggio 2009 e con le mansioni di “ausiliario alla vendita”, deducendo che lo stesso “per l'attività prestata in favore della ditta convenuta, ha sempre percepito compensi e somme corrispondenti all'attività effettivam ente prestata” e di aver “tacitato” lui come il padre ### all'atto della chiusura della sua ditta individuale (con cessione dell'esercizio 15 a terzi), con la corresponsione dell'importo di € 30.000,00 “a definizione di ogni rapporto”, senza p eraltro asso lutamente contestare la subordinazione d ello ste sso rapporto, come esattamente più volte evidenziato dalla Corte.  ### lato, la stessa convenuta ivi accennava anche ad accordi, da lei non completamente conosciuti, “dei ### con i signori Napoli e Cruciani” (cfr. pag. 6 della cit. comparsa), senza, tuttavia, sostenere che, in forza di tali accordi, una parte distinguibile dell'attività lavorativa di ### fosse prestata in favore di queste due persone. Anzi, in via principale assumeva essere “quanto me no poco credibile che il signor ### fosse costretto a trattenersi nel locale per cui è causa tut ti i giorni per sei giorn i la settiman a, prestando attività lavorativa per un orario superiore (oltre il doppio secondo quanto affe rmato) a quello per il qu ale veniva retribuito, se non di volta in volta e all'occorrenza dietro congruo ulteriore compenso, …” (v. di nuovo pag. 6 della cit. comparsa).  18. Quanto, poi, alle proprie note difensive autorizzate di primo grado, che pure la ricorrente trascrive nel corpo del primo motivo (alle pagg. 19-21 del ricorso per cassazione), tale scritto era essenzialmente di commento alle risultanze dell'istruttoria orale, e solo in questa chiave in esso iniziava a farsi riferimento all'assetto societario de “### a” s.a.s., senza tuttav ia assumere che l'attività lavor ativa di ### fosse stata “svolta in fa vore di un t erzo (### na sas) ovvero nell'interesse proprio dei gestori”. Pertanto, risulta corretta l'affermazione della Corte di merito secondo la quale mai nel corso del primo grado la convenuta aveva formulato una tale deduzione. 16 19. La Corte d'appello, peraltro, ha tenuto conto che la ### in secondo grado e in veste anche di appellan te incidentale, aveva questa volta più chiaramente, e per la prima volta, sostenuto, tra l'altro, che “non erano maturate differenze a cre dito del lavo ratore, poiché la restante attiv ità del ### ove prestata, era svolta esclusivamente in favore della società ### sas e dunque da porsi a carico di questa”.  19.1. E la Corte ha esaminato nel merito tale tesi dell'allora appellata/appellante incidentale, perché, dopo i rilievi di cui s'è già detto, ha considerato che: “Il fatto che il padre del ricorrente fosse in un primo tempo interessato alla vendita ed abbia preso accordi con gli al tri due soci sulle modalità di gestione del rapporto nel periodo medio tempore intercorrente, è prima di tutto circostanza che non incide sul rapporto di lavoro personale del figlio, e comunque trattasi di circostanza troppo generica per sostenere che il rapporto lavorativo del figlio era da imputarsi solo agli altri due soci, sostanziali tit olari de ### La circostanza, dedotta dalla ### che ### venisse assunto “in vista di quanto sopra” (cessione dell 'attività, ndr) è espressione generica, non idonea a spostare il rapporto solo sugli altri due soci. Anzi, la convenuta contestava le mansioni (riconducibili alla qualifica contrattuale del 5^ livello e non del 4^ livello rivendicato), l'orario, i conteggi”.  ### ha considerato: “Le t estimonianz e hanno comprovato che ### lavorava come coadiutore della ### (testi Napoli e ###; la presenza fisica del datore di lavoro, stante la nat ura delle mansioni del coadiutore del monopolio, non è necessaria, una volta impartite le direttive su come gestire gli ordini e la clientela. 17 Nessun riferimento è emerso ad una gestione in proprio dei ### se non per il fatto che erano soli in negozio, il che non esclude per ciò solo la subordinazione che, si ripete non è del resto contestata. 
Il fatto che vi era un'unica cassa (ancora i testi ### e Napoli) è riferito ad una confluenza di introiti pur sempre facente capo alla società ### (### e ###, cui sono estranei i Quartarone”.  20. Osserva, allora, il Collegio che si è chiaramente in presenza di un app rezzamen to delle risu ltanze processuali, operato dalla Corte d i merito in rapporto al la tesi da ultim o sostenuta dalla ### non sovrapponibile alle linee difensive seguite dalla stessa in primo grado. 
E in tali valutazioni non si coglie la benché minima offesa al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., né a quello dell'onere della p rova ex art 2697 c.c., come in vece assume la ricorrente nel suo secondo motivo.  20.1. ### il secondo motivo, nella sua articolaz ione subordinata sub b), oltre che per le ragioni sopra premesse in termini generali, si appalesa inammissibile anche nella parte in cui vi si deduce “che, come correttamente rilevato dal Giudice di prim o grado, emergeva ineq uivocabilmente dalla prova testimoniale che tali prestazioni erano svolte in fav ore della cartoleria e in assenza della signora ### che mai è stata vista da nessuno dei testi presso la tabaccheria esercitare una qualsivoglia forma d i controllo sull'attività del ricorrente né tantomeno dargli direttive”. 
Per tal modo, infatti, la ricorrente contrappone, in termini peraltro assertivi, all'app rezzamento della prova t estimoniale 18 compiuto dalla Corte d'app ello quello che d ella ste ssa prova avrebbe operato il primo giudice.  22. Di là dagli evidenti profili d'inammissibilità, circa il terzo motivo si osserva ancora quanto segue.  23. Come si è già visto, la Corte di merito ha senz'altro tenuto conto che nel perio do oggetto d i causa la tit olarità formale dell'attività di cartoleria svolta all'interno del negozio faceva capo a ### s.a.s., ma ha constatato che la stessa ### nel costituirsi in primo grado, si fosse definita <quale “titolare dell'azienda di rivendit a di generi extra monopo lio” (cartoleria, profumeria …, ossia attività facenti capo alla società ###, oltre che concessionaria della rivendita tabacchi>. 
Assume attualmente la ricorrente che tale sua affermazione circa l'essere “titolare dell'azienda di rivendita di generi extra monopolio” fosse “riferita al periodo antecedente la costituzione della ### s.a.s. il ###” (così a pag. 6 del ricorso).  ## disparte la considerazione che questa precisazione su detta sua allegazione non era presente nella sua comparsa di costituzione in primo grado (nella quale, secondo quanto già notato, neppure si parlava di detta società), la Corte di merito, come si è ora vi sto, non ha mancat o di considerare ch e la titolarità in capo a sé, dichiara ta inizialmente dalla stessa convenuta, dell'azienda di rivendita di generi extra monopolio apparisse non in linea con il dato che dette attività facessero capo formalmente a ### s.a.s.  24. Sempre al netto dei preliminari rilievi d'inammissibilità, in ordine al quarto motivo si rileva quanto segue. 19 24.1. In esso la ricorrent e censu ra il passag gio motivazionale in cui la Corte ha osservato: “### riferimento è emerso ad una gestione in proprio dei ### se non per il fatto che erano da soli in negozio, il che non esclude per ciò solo la subordinazione che, si ripete non è del resto contestata”.  25. Ebbene, come si è visto nell'esaminare in particolare, il secondo motivo, si è in presenza di un passo che si colloca in un più ampio apprezzamento delle emergenze processuali da parte dei giudici di secondo grado.  25. E' inammissibile anche il quinto motivo.  26. Tale censura, impostata esclusivamente in chiave di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” ex art. 360, comma primo, n. 5), c .p.c., in realtà veicola una critica nel merito di un apprezzamento probatorio compiuto dalla Corte di merito, la quale, peraltro, come si è visto nell'esaminare i motivi precedenti, ha ben tenuto conto che l'attività di cartoleria faceva capo, almeno formalmente, a ### s.a.s.  27. Parimenti inammissibile è il sesto motivo.  28. E', difatti, evidente che la Corte distrettuale nel passo censurato dalla ricorrente non ha ritenuto l'allora convenuta onerata di chiedere la chiamata in causa, in una qualsiasi veste, de ### s.a.s., per poi concludere che tale onere non fosse stato assolto. 
Piuttosto, la Corte si è limitata ancora u na volta a constatare che la convenuta non aveva “mai chiamato in causa la società rilevandone la esclusiva legittimazione rispetto alla domanda del ### ovve ro per eventual e 20 garanzia/manleva”. E trattasi all'evide nza di notazione ad abundantiam volta semplicement e a mettere così in luce ulteriore dato processuale , negativo, ma obiettivo (ossia, la mancata chiamata in causa della società), che concorreva nel far concl udere che la resistente in primo grado non avesse dedotto che parte dell'attività lavorativa dell'attore fosse “svolta in favore di un terzo (### sas) ovvero nell'interesse proprio dei gestori”.  29. Infine, è inammissibile anche il settimo motivo.  30. Rilevato preliminarmente che la Corte di merito non ha fatto alcun esp licito riferimento alle n orme di diritto che la ricorrente giudica violate, tale censura contiene in realtà una critica ad un apprezzamento probatorio operato dai giudici di secondo grado, ad essi riservato.  ### questi ultimi hanno esposto che le deposizioni dei testi Napoli e ### avevano “comprovato che ### lavorava come coadiutore della ###”, laddove la ricorrente assume che: “Il sig. ### non era affatto ‘coadiutore', ma neppure avrebbe potuto esserlo non avendone i requisiti previsti dalla legge …” (così alle pagg. 8-9 del ricorso); tesi, a sua volta, sostenuta in base ad un diverso accertamento fattuale, per il quale si dovrebbe ritenere invece <incontestato e incontestabile che il ### era ‘ausiliario di vendita'> (cfr. in particolare pag. 41 del ricorso).  31. La ricorrent e, in q uanto soccombente, dev'essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di que sto giud izio di legittimità, liquidat e come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a 21 titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.  P.Q.M.  La Corte d ichiara i nammissibile il ricorso. Co ndanna la ricorrente al pagamento in fav ore del controricorrente delle spese del gi udizio di legitt imità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. 
Ai sensi d el D.P.R . n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. 
Così deciso in ### nell'adunanza camerale del 25.3.2025.   

Giudice/firmatari: Esposito Lucia, Caso Francesco Giuseppe Luigi

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6924/2025 del 15-03-2025

... gestione da parte dell'amministratore giudiziario, i compensi devono consistere in una percen tuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure: b) per i beni costituiti in azienda, quando sono concessi in godimento a terzi, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure: c) per i beni imm obili, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore dei beni, non superiore alle seguenti misure……” ###.2, comma 6 prevede che, n ell'ipot esi in c ui siano ogget to di sequestro patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il criterio della prevalenza della gestione più onerosa. ### ale si è limitato ad individu are il valore del bene amministrato, senza specificare se si trattasse di beni immobili o di aziende o, in caso di beni, rientranti nelle diverse categorie previste dall'art 3 del DPR n.177/2015, quale fosse l'attività più onerosa svolta dall'amministratore e dal coadiutore. Per adem piere l'obbligo motivazionale il tribunale avrebbe dovuto indicare (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2019 R.G. proposto da: #### elettivamente domiciliati in ### P. L. CATTOLICA 3, presso lo st udio dell 'avvocato ### rappresentati e difesi dall'avvocat o ### -ricorrente contro ###, ###, domiciliati in ### 12, presso l'AVVOCATURA ### O che li rappresenta e d ifende ex lege -controricorrenti avverso ORDINANZA di TRIBUNALE CATANZARO n. 4369/2018 depositata il ###.  2 di 8 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal #### giudizio trae origine dall'opposizione proposta ex art.170 del DPR n.115 del dall'Avv. ### e dal dott. ### in qualità rispettivamente di amministratore giudiziario e coadiutore dei beni aziendali del la ### i s.r.l., sottoposti a sequestro penale dal 15.12.2009 al 18.1.2017, avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Catanzaro, che aveva rigettato la richiesta di liqu idazione dei loro compensi perché l'intera attività espletata risultava coperta dagli acconti. 
Il Tribunale di Catanzaro rigettò il ricorso. 
Per que l che ancora rileva in questa sede, il Tribunale rite nne applicabile l'art.3 del DPR 177 /2015, vigent e al momen to della liquidazione, determinò il valore dei beni sulla base della st ima effettuata dall'amministratore e liquidò il compenso secondo i minimi tariffari, determinat o in € 183.000,00; accertò, quind i, che il Tribunale aveva liquidato la somma di € 307 .640,19, coperta dagli acconti ed ampiamente remunerativa dell'attività svolta. 
L'### e il dott. ### hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale sulla base di cinque motivi.  ### della Giustizia ha resistito con controricorso. 
Il ricorso è stato avv iato alla trattazione in cam era di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc.  ### ituto ### nella pe rsona del dott. ### ha concluso per il rigetto del ricorso 3 di 8 In prossimità della camera di consiglio, parte ricorrente ha depositato memorie illustrative ed ha chiesto la remissione della causa alla pubblica udienza RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Con il prim o motiv o di ricorso, si ded uce la violazione o falsa applicazione dell'art. 158 c.p.c. e dell'art. 15, d.lgs. 1.9.2011, n. 150, in relaz ione all'art.360, comma 1 , n.4 c.p.c., in quanto l'ord inanza impugnata sarebbe stata emessa non dal Presidente del Tribunale ma dal Presidente di sezione privo di delega. 
Il motivo è infondato. 
Per costante orientamento di questa Corte, nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, l'ordinanza emessa dal giudice monocratico anziché dal presidente ###è affetta da nullit à, non essendo configurabil i all'inte rno dello stesso ufficio questioni di competenza tra il suo presidente ###servizio, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione (Cassazione ci vile sez. ###, 15/10/2020, n.22292; Sez. I, 18080/2013. Sez. II, 15940/2015; 9879/2012.  III, 4884/2001). 
La giurisp rudenza di legittimità invocata dai ricorren ti concer ne la diversa problematica d ella attribuzione al tribun ale in composiz ione collegiale di funzioni che la legge attribuisce, invece al tribunale in composizione monocratica, i potesi nella quale si ha un vizio di costituzione del giudice e costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c. al successivo articolo 161, comma 1, un'autonoma causa di nullità della d ecisione (Cass. Sez. VI-2, 18343/2017. Sez. II, 4362/2015; 4714/2016) 4 di 8 Il mancato rilascio di una delega all'uopo da parte del capo dell'ufficio giudiziario al president e di sezione, non può, quindi, comportare nullità della decisione da quest'ultimo assunta, vertendosi sempre in tema di organizzazione interna de ll'ufficio (Cass. Sez. III , 18355/2010; 7745/1993).  2 Con il second o motiv o di ricorso, si dedu ce la violazione o falsa applicazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 134c.p.c., per apparenza della motivazione; sostengono i ricorrenti che l'ordinanza è nulla per difetto motivazionale assoluto dal momento che è priva dei requisiti minimi di completezza e logicità, che consentano di comprendere il ragionamento del giudice, e rinvia puramente e semplicemente al decreto del tribunale imp ugnato senza farsi carico di argomentare sull'inadeguatezza ed inconsistenza dei motivi di impugnaz ione. In sostanza, la mera adesio ne a qu anto stabilit o nel decreto di liquidazione non sarebbe, di per sé sola, sufficiente per l'assolvimento dell'obbligo motivazionale, essendo a questo fine necessario che risulti l'effettiva disamina dei motivi di opposizione e sia possibile ricavare la ricostruzione di un percorso argomentativo adeguato; al contrario, dall'ordinan za im pugnata non sarebbe possibile comprendere l'iter logico che ha condotto il tribunale ad affermare la correttezza del calcolo del compenso nella misura di € 183.000,00.  3 Con il terzo motivo, si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 2233 c.c., dell'art. 51, t.u. spese giust. e dell'art. 3, d.p.r.  7.10.2015, n. 177, con riferimento all'immot ivato scostame nto dai valori medi nella liquidazione dei compensi.  4 Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta l'omessa pronuncia con riferimento alla censura della mancata liquidazione per il periodo dal 16.11.2015, data di liquidazione del terzo acconto, al 17.10. 2017, data di dissequestro e di cessazione dell'amministrazione giudiziaria. 5 di 8 5 Con il quinto motivo di ricorso, si censura l'impugnata ordinanza per violaz ione o falsa applicazione degli artt . 3, 4 e 5, d.p.r.  177/2015, ove non viene stabilito, per la determinazione dei compensi dell'amminist ratore giudiziario, un criterio temporale, con conseguente pregiudizio dell'ausiliario ove la procedura si protragga oltre i limiti massimi di durata previsti dal ### Il secondo motivo è fondato. 
In materia di vizio di motivazione, le ### con la sentenza 8053 del 7.4.20 14, hanno affermato che la riformulazione dell'art.360, comma 1, n.5 disposta dal D.L. 22.6.2012, n.83, art. 54, convertito nella L. 7.8. 2012, n.134, deve essere in terpretata, alla luce dei canoni ermeneu tici dettati dal l'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è de nunciabile in cassazione solo l'anomal ia motivazionale che si traduce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", n ella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”. 
Poichè la sentenza, sotto il profilo della motivazione, si sostanzia nella giustificazione delle conclusioni, ogg etto del controllo in sede di legittimità è la plausibili tà del p ercorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze ovvero nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte con passaggi logici talmente incongrui da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum ( Cassazione civile sez. un., 30/01/2023, n.2767;, Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11 /2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; ### 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03 /2022 Rv. 664061; Sez. 6 - 5, Ordinanz a n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145). 6 di 8 Nel caso di specie, l'ordinanza impu gnata non consente di cogliere l'iter decisionale nella liquidazione del compenso, alla luce dei criteri stabiliti dall'art.3 del ###.177/2015. 
E' o pportuno richiamare l'art.3 del ### n.177 del 2015, che così recita: “### quanto previsto dal comma 3, i compensi degli amministratori giudiziari sono liquidati sulla base dei seguenti criteri: a) per i beni costitu iti in azienda, quando sono oggetto di diretta gestione da parte dell'amministratore giudiziario, i compensi devono consistere in una percen tuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure: b) per i beni costituiti in azienda, quando sono concessi in godimento a terzi, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure: c) per i beni imm obili, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore dei beni, non superiore alle seguenti misure……” ###.2, comma 6 prevede che, n ell'ipot esi in c ui siano ogget to di sequestro patrimoni che comprendono beni rientranti in almeno due delle categorie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il criterio della prevalenza della gestione più onerosa.  ### ale si è limitato ad individu are il valore del bene amministrato, senza specificare se si trattasse di beni immobili o di aziende o, in caso di beni, rientranti nelle diverse categorie previste dall'art 3 del DPR n.177/2015, quale fosse l'attività più onerosa svolta dall'amministratore e dal coadiutore. 
Per adem piere l'obbligo motivazionale il tribunale avrebbe dovuto indicare quale delle ipotesi previste dall'art. 3, comma 1, D.P.R. 7.  10.2015, n. 177 avesse applicato per pervenire “all'individuazione di 7 di 8 un onorario minimo professionale pari ad € 183.000,00 circa”, soprattutto se i beni sequestrati rientravano in più categorie di beni. 
La mo tiva zione dell'ordinanza è apodittica in quanto giunge alla determinazione del compenso senza ind ividuare il percorso logico giuridico seguito, sulla b ase dell'obbligo stabilit o dall'art.3 de l DPR 177/2015 di individuazione dell'attività più onerosa anche ai fini della maggiorazione prevista ex lege. 
Nella determin azione del compenso, il Tribunale ha omesso di indicare i criteri seguit i, richiamando per relatio nem il decre to di liquidazione, che, peraltro, aveva erroneamente applicato il DM 140/2012 .  ### ordinanza omette qualsiasi motivazione, anche sintetica, sulla consistenza e qualità dell'attività prestata e sui risultati della gestione, elementi n ecessari sui quali parametrare il compenso dovuto all'amministratore giudiziario ed al coadiutore.  ### di indic azione dei crit eri non consente il cont rollo di legittimità sulla motivazione che, nel caso di speci e, non supera il minimo costituzionale pre visto dall'art.132 c.p.c., alla luce dell a richiamata giurisprudenza di legitt imità in tema di obbligo d i motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. 
Si rend e necessario nuovo esame p er rimediare alla citata lacuna motivazionale. 
Sono logicamente assorbiti i restanti motivi di ricorso. 
In definitiva, rigettato il primo motivo, deve essere accolto il secondo motivo di ricorso e vanno dichiarati assorbiti i restanti.  ### impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Catanzaro in perso na di altro magistrato, che reg olerà anche le spese de l giudizio di legittimità.  P.Q.M. 8 di 8 La Corte a ccoglie il seco ndo mo tivo di ricorso, rigetta il p rimo e dichiara assorbiti i restanti, cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Catanzaro in persona di altro magistrato anche per le spese di questo giudizio. 
Così deciso in ### in data 28 novembre 2024.   

Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Giannaccari Rossana

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Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 1379/2025 del 28-07-2025

... 65% in favore dell'attore e del 35% in favore del coadiutore geom. ### per cui spetta all'attore la residua somma di euro 103.751,40; che l'incarico professionale è avvenuto sia per facta concludentia sia per incarico formale assunto con delibera del Consiglio di ### della società cooperativa convenuta; che la propria attività professionale si è protratta senza soluzione di continuità sino a tutto il ###, come si evince dalla comunicazione del giorno 08.05.2013, prot. 40/2013, con cui il presidente della committenza comunicava al Comune di ### e, per conoscenza, all'attore, in qualità di professionista incaricato, che delle opere assentite con ### n. 32/2003 e permesso di costruire 15/2010 “rimanevano da eseguire solo parzialmente alcuni lavori di tramezzatura, finitura, impiantistica e sistemazione esterna” del fabbricato D) e, che dalla data dal 13 Mmaggio2013 la direzione lavori veniva assunta dal geom. ### di aver chiesto in data ### il saldo delle sue competenze pari ad €. 103.751,00 con formale lettera, reiterata in data ###; che in data 26 novembre 2013 la società convenuta ha inviato missiva deducendo di aver interamente saldato il compenso con il pagamento delle (leggi tutto)...

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### n. 3178/2015 RGAC REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del giudice monocratico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al n. 3178/2015 R.G.A.C. avente ad oggetto: contratto d'opera e vertente TRA ### nato a ### il ###, C.F. ###, rappresentato e difeso, giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore del 18.12.2019, dall'avv. #### domiciliat ###atti - Attore - ###.O.L.E. (###) SOCIETÀ ### in persona del legale rappresentante p.t. (P. IVA ###) rappresentata e difesa come in atti dall'avv. ### domiciliat ###atti - ### - ### da note depositate dalle parti per l'udienza del 12.03.2025, sostituita mediante il deposito note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. (scaduti il ### e il ### attesa la comunicazione alle parti del provvedimento ex articolo 127ter c.p.c. il ###).  RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, comma 2, c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisone”), come sostituito ex art. 45, comma 17, L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, comma 2, L. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.  ### ha dedotto: che, in qualità di libero professionista, regolarmente iscritto fin dal 1978 all'Ordine degli ### della provincia di ### è stato formalmente e verbalmente incaricato dalla società ### U.O.L.E. di progettare, dirigere i lavori, eseguire i rilievi, frazionare ed accatastare la realizzazione di un complesso edilizio, convenzionato ed agevolato in parte, rispettivamente ai sensi dell'art. 35 della legge 865/71 ed ai sensi della legge 179/92, quadriennio 1992/95, da realizzarsi in ### C.da Frasso. complesso di fatto realizzato; che l'incarico professionale è comprensivo delle ulteriori e seguenti prestazioni: 1. attività tecnica prevista in materia di edilizia agevolata; 2. Indagini geotecniche e geologiche; 3. Progettazione e direzione lavori delle opere di urbanizzazione del comparto (viabilità, rete fognante, rete idrica e pubblica illuminazione); che per le attività di indagine geologica e geotecnica i progettisti ing. ### e ### si sono avvalsi di professionisti esterni con oneri a loro esclusivo carico; che per l'espletamento dell'incarico la società convenuta ha riconosciuto all'attore e al geom. ### coincaricati, l'onorario del 4% da calcolarsi sul costo complessivo dell'opera che, per come riportato nel quadro tecnico economico di progetto (###, risulta essere pari ad €. 5.528.144,00, per cui il compenso è pari ad €. 221.156,00, complessivamente, oltre IVA ed oneri accessori; che di tale somma ha percepito esclusivamente il pagamento di due fatture d'acconto, ossia il pagamento della fattura n. 1 del 29.12.2006 e n. 2 del 28.12.2007, entrambe di € 20.000,00; che per accordi interni le competenze professionali andavano ripartite in concorso con il geom. ### rispettivamente nella misura del 65% in favore dell'attore e del 35% in favore del coadiutore geom.  ### per cui spetta all'attore la residua somma di euro 103.751,40; che l'incarico professionale è avvenuto sia per facta concludentia sia per incarico formale assunto con delibera del Consiglio di ### della società cooperativa convenuta; che la propria attività professionale si è protratta senza soluzione di continuità sino a tutto il ###, come si evince dalla comunicazione del giorno 08.05.2013, prot. 40/2013, con cui il presidente della committenza comunicava al Comune di ### e, per conoscenza, all'attore, in qualità di professionista incaricato, che delle opere assentite con ### n. 32/2003 e permesso di costruire 15/2010 “rimanevano da eseguire solo parzialmente alcuni lavori di tramezzatura, finitura, impiantistica e sistemazione esterna” del fabbricato D) e, che dalla data dal 13 Mmaggio2013 la direzione lavori veniva assunta dal geom. ### di aver chiesto in data ### il saldo delle sue competenze pari ad €. 103.751,00 con formale lettera, reiterata in data ###; che in data 26 novembre 2013 la società convenuta ha inviato missiva deducendo di aver interamente saldato il compenso con il pagamento delle fatture n. 1 del 29.12.2006 e n. 2 del 28.12.2007; che l'attore, per le prestazioni professionali sopra richiamate, ha diritto al giusto compenso secondo tariffe professionali, nel caso di specie peraltro concordate in misura ridotte e stabilite nella percentuale del 4% dell'importo risultante dal Q.T.E., e che nel caso di specie è stato concluso un contratto d'opera intellettuale anche ex art. 2229 c.c. e segg., per la cui stipulazione la legge non prevede particolari oneri formali. 
Tanto premesso l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: 1) ### l'obbligo della convenuta al pagamento delle competenze professionali spettanti nella misura di €. 103.751,40 oltre oneri fiscali e previdenziali ed interessi legali, maturati e maturandi, o quelle somme meglio determinate in corso di causa anche eventualmente con CTU o con determinazione con l'associazione professionale di riferimento ovvero con l'### degli ### 2) Conseguenzialmente condannare la stessa convenuta , in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore dell'#### dell'importo di €. 103.751,40 oltre oneri fiscali e previdenziali ed interessi legali, maturati e maturandi, o nella somma che sarà il risultato dell'accertamento di cui sopra; 3) con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. 
La prima udienza è stata differita, ex art. 168 bis, co. 5, c.p.c. al 24/11/2016. 
Si è costituita tardivamente alla predetta udienza la convenuta che ha contestato in fatto e in diritto la domanda attorea chiedendone il rigetto. In particolare nel merito ha eccepito la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. e ha dedotto: che il ### è stato socio-dipendente della ### società cooperativa dal 1986 e dal 1997 sino al giugno 2012 inquadrato all'### livello professionale con funzioni di quadro; che lo stesso dal 1986 sino al 2006 è stato ininterrottamente membro e Presidente del CDA nonché legale rappresentante della società oltra a rivestire la carica di tecnico e, dal 2006 fino al 19.06.2012, è stato membro del cda e direttore tecnico; che, per condotte di mala gestio, l'assemblea, in data ###, lo ha revocato dalla carica di amministratore, il consiglio di amministrazione con verbale del 28.06.2016 lo ha revocato dalla carica di direttore generale e, in data ### ne ha deliberato l'esclusione con cessazione del rapporto di lavoro; che il ### e il ### in quanto soci-dipendenti della ### nella loro qualità di tecnici interni, svolgevano la progettazione e la direzione dei lavori di tutti gli interventi realizzati dalla società nell'ambito del rapporto lavorativo intrattenuto con la società e durante l'orario di lavoro; che per tali lavori l'importo concordato è stato interamente corrisposto come da fatture del 29.12.2006 e del 28.12.2007; che nessun incarico né verbale né formale è mai stato conferito dalla società al ### quale libero professionista; che nessun accordo interno è mai stato adottato in riferimento alla ripartizione degli onorari con il ### Con ordinanza resa il ### il precedente magistrato assegnatario del fascicolo ha concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Successivamente, rigettata l'istanza ex art. 186ter .p.c. formulata dall'attore ed escussi i testi, la causa, assegnata alla scrivente il ###, dopo due rinvii per carico del ruolo e per impedimento del magistrato, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.03.2025, sostituita mediante il deposito note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. La causa è stata posta in decisione con concessione dei termini (60 + 20) di cui all'art 190 c.p.c. (scaduti il ### e il ### attesa la comunicazione alle parti del provvedimento ex articolo 127ter c.p.c. il ###). 
In via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione presuntiva formulata da parte convenuta in quanto tardivamente formulata nella comparsa di costituzione e risposta depositata solo alla prima udienza del 24.11.2016. Quest'ultima, invero, pur presentando la specifica peculiarità di non determinare l'estinzione dell'obbligazione ma una presunzione juris tantum che il debito sia stato assolto una volta decorso il lasso temporale previsto dalla legge, è infatti sottoposta alle stesse norme che disciplinano la prescrizione ordinaria tra cui l'art. 2938 c.c. che fa divieto al giudice di rilevare d'ufficio la prescrizione non specificamente opposta (v. ad es. Cass. n. 1248/1994 e 5959/1996). ### di prescrizione presuntiva può pertanto ritenersi validamente proposta solo nel caso, estraneo alla fattispecie in esame, in cui la parte interessata abbia tempestivamente allegato il relativo fatto costitutivo rappresentato dal decorso dal compimento della prestazione di cui si chiede la remunerazione del termine triennale di cui all'art. 2956 c.c.. 
Ancora in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità delle deduzioni svolte tardivamente da parte convenuta solo nella memoria depositata il ### sia perché tardive, essendo stato concesso alle parti termine per note fino a 30 giorni prima dell'udienza del 09.07.2020, scaduto il ###, sia perché erano stato autorizzato solo il deposito di note al fine di riassumere l'attività istruttoria espletata ma, a ben vedere, parte convenuta ha utilizzato la predetta memoria al fine di effettuare deduzioni e precisazioni non consentite in quanto le stesse dovevano essere effettuate nella memoria ex art, 183 comma 6 n. 1 c.p.c. non depositata. 
Sempre in via preliminare va dichiarata la tardività del deposito, in data ###, della memoria di replica di parte convenuta essendo scaduto il relativo termine il 09.### stante la comunicazione dell'ordinanza ex art. 127 ter (in cui è stato disposto “### la causa in decisione e ### alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c. (60 + 20) per il deposito di comparse conclusionali e repliche che inizieranno a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento”) in data ###.
Ancora, va rilevata la tardività del deposito dei documenti allegati da parte convenuta alla propria comparsa conclusionale atteso che essi dovevano essere depositati alla prima udienza utile successiva alla loro formazione, ma ciò non è avvenuto. In ogni caso si evidenzia l'irrilevanza dei predetti documenti nel presente giudizio avente differente causa petendi e petitum. 
Tanto premesso, passando al merito, la domanda attorea è fondata nei limiti di quanto segue. 
Presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento del compenso (Cass. 3016/2006, Cass. 1244/2000). Infatti, allorché si verta in ipotesi di prestazione d'opera professionale intellettuale si è in presenza di un vero e proprio contratto, come lo qualifica l'art. 2230 c.c. individuandolo come una sottocategoria del contratto d'opera. Ciò comporta che in merito a detto contratto vi sia stato uno scambio di consensi, costituito dalla proposta contrattuale (in genere, nella fattispecie rappresentata dal conferimento dell'incarico), nonché dell'accettazione (in genere espressa per fatti concludenti) dal professionista, che esegue la prestazione richiesta. Ciò costituisce, prima ancora che un principio regolatore dei contratti di prestazione d'opera intellettuale, un principio regolatore dell'intera materia contrattuale. 
La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia contestato dal convenuto sotto il profilo della mancata instaurazione di un rapporto siffatto, deve essere fornita dall'attore (Cass. 1244/2000 cit.), che ha l'onere di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso. 
Nella fattispecie può dirsi provato che l'attore ha svolto in favore della società convenuta la propria attività professionale senza ottenere il pagamento del saldo del relativo compenso. 
Invero, è da rilevare che la convenuta nel costituirsi non ha contestato che l'attore abbia effettuato l'incarico inerente ai lavori oggetto di causa fino al 12.05.2013, data certa e non contestata, come risultate dalla comunicazione del 08.05.2013 con la quale il presidente della ### comunicava al Comune di ### e per conoscenza all'attore la sostituzione del direttore dei lavori (si vedano, al riguardo, anche le pagine 8 e 9 della comparsa di costituzione e risposta, in cui la società cooperativa ha dedotto che la progettazione e la direzione dei lavori di tutti gli interventi di edilizia residenziale realizzati dalla società in c.da Frasso inerenti alla concessione n. 32/2003 venivano eseguiti dal ### e dal ###. La convenuta, difatti, si è limitata a dedurre unicamente che le prestazioni dell'attore sarebbero state rese in gran parte durante l'orario di lavoro. Ebbene, ferma la mancata contestazione circa il conferimento dell'incarico professionale e il suo espletamento, si palesa inverosimile la prospettazione della convenuta secondo cui il ### avrebbe espletato lo stesso nell'ambito del rapporto lavorativo intercorso con la società dovendosi, invece, ritenere che tra le parti sia intercorso un vero e proprio contratto d'opera professionale, per il quale, come evidenziato, non è necessario un conferimento formale. 
Numerosi elementi, come emersi nel presente giudizio, fanno ritenere sussistente un contratto d'opera professionale tra le parti. Invero, non è contestato che il ### fosse socio lavoratore e, quindi, dipendente della società, inquadrato all'ottavo livello professionale con funzioni di quadro fino al giugno 2012, per cui appare del tutto inverosimile che un dipendente della società venga pagato per prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato dietro presentazione di regolari fatture e non mediante regolare retribuzione risultante dalle buste paga. Del tutto irrilevante è, quindi, che l'incarico professionale sia stato svolto durante l'orario di lavoro e presso la sede della società, trattandosi di circostanza che, lungi dall'escludere il diritto alla corresponsione del compenso per le attività professionali prestate, al più si riverbera sul quantum della retribuzione dovuta al ### e agli altri dipendenti della cooperativa che con lo stesso hanno collaborato; né, del resto, la società convenuta ha allegato, e men che meno provato, che tra le mansioni collegate al contratto di lavoro subordinato vi fossero quelle specifiche attività da libero professionista, non avendo nemmeno inteso depositare il ### delle cooperative ed attività affini. E, anzi, la stessa convenuta costituitasi nel procedimento ex art. 416 c.p.c. pendente presso l'adito Tribunale, sezione lavoro, nella propria memoria difensiva ha affermato che l'ing. ### è stato affidatario della progettazione e direzione lavori anche di altri interventi di edilizia residenziale realizzati dalla cooperativa (oltre a quello oggetto della presente causa) per i quali ha ricevuto i relativi compensi, pagati dopo emissione di fatture in cui si fa riferimento ad accordi per prestazioni professionali. 
Ancora: le stesse fatture prodotte dall'attore recano la dicitura “acconto per progettazione, rilievi e frazionamento” (cfr. doc. n. 1 e 2, fasc. parte attrice), il che lascia presumere che restava da corrispondere al ### sia il saldo delle attività richiamate nelle emesse fatture, sia il pagamento del resto delle attività già svolte medio tempore o ancora da completare. 
Tutto ciò, quindi, fa propendere per la sussistenza di un rapporto professionale fra il ### e la cooperativa del tutto distinto rispetto al rapporto di lavoro subordinato. 
Al riguardo, del tutto irrilevanti si sono palesate le dichiarazioni dei testi escussi nell'interesse della convenuta. ### infatti, ha reso dichiarazioni generiche oltre che frutto di mere valutazioni personali (“ritengo che il ### svolgesse attività di progettazione in ufficio”) e contraddittorie avendo egli prima dichiarato, sempre genericamente, che il ### svolgeva mansioni tecniche come dipendente occupandosi della progettazione (senza però indicare gli anni o i mesi di riferimento) per poi affermare di non sapere chi avesse redatto i progetti per i lavori di contrada ### Irrilevanti sono poi le dichiarazioni rese dalla teste ### pure escussa nell'interesse della convenuta, atteso che, come sopra osservato, nulla impediva al ### di espletare alcune fasi dell'incarico professionale presso la sede della società, al di fuori delle mansioni proprie del lavoro subordinato. Del tutto credibili, invece, si palesano le dichiarazioni del teste ### escusso nell'interesse dell'attore e consigliere di amministrazione della convenuta, il quale ha confermato il conferimento dell'incarico professionale al ### per i lavori relativi al complesso edilizio di contrada ### e che per tale incarico venne riconosciuto un compenso pari al 4% del prezzo di vendita. 
Tale dato, inoltre, trova conferma, contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, anche nella delibera del CDA del 22 febbraio del 1984 in cui è dato leggere che viene offerto ai tecnici della cooperativa ### e ### per la progettazione e direzione dei lavori il 4% del ricavato della vendita degli alloggi, il che lascia ragionevolmente ritenere, come dichiarato dal teste ### che tale importo è stato applicato anche per i successivi incarichi professionali, tra cui quello oggetto di giudizio, in assenza di prova contraria fornita dalla società convenuta. 
A tal riguardo si evidenzia che la prova che, oltre alla retribuzione, il ### percepisse anche un compenso per l'opera professionale svolta è emersa anche dalle dichiarazioni del teste di parte convenuta ### il quale ha affermato di essere a conoscenza che il ### e il ### prendevano anche una ricompensa oltre allo stipendio, non essendo, invece, dirimente quanto dallo stesso riferito circa l'importo di euro 30 mila o 20 mila non avendo il teste fatto nessun preciso riferimento ai singoli incarichi conferiti né tantomeno dichiarato, come ritenuto dalla convenuta, che il ### e l'ing. ### stabilivano che per le prestazioni professionali complessive - progettazione e ###, sarebbe spettato un compenso di euro 40.000,00 oltre accessori in favore del secondo e un compenso di euro 25.000,00 in favore del primo e che tale accordo trovava il consenso dei membri degli altri membri del ### circostanze queste che sono rimaste del tutto sfornite di prova, come pure è rimasta sfornita di prova la circostanza, allegata dall'attore, che, in base a ulteriori e non meglio specificati accordi interni, le suddette competenze sarebbero state ripartite con attribuzione all'#### del 65% e del 35% a favore del geom. ### (irrilevante quanto riferito dal teste ### per sentito dire), dovendosi quindi ritenere, trattandosi di compensi per un incarico congiunto che la misura del compenso a favore del ### e del ### fosse ripartito in pari misura (il 50% ciascuno). 
In definitiva, per quanto esposto deve ritenersi che il compenso spettante all'attore ammonti ad euro € 110.578,00 a cui va sottratta la somma già corrisposta di euro 40.000,00, oltre oneri e accessori di legge se dovuti. 
Pertanto, la convenuta dev'essere condannata a pagare all'attore, a titolo di compenso per l'opera professionale svolta, la somma di € 70.578,00, oltre oneri e accessori di legge se dovuti e interessi al tasso legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.  ### parziale della domanda attorea giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. 
Va disattesa la richiesta della convenuta di condannare l'attore ex art. 96 c.p.c. La condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 presuppone infatti che la parte sia interamente soccombente, come si ricava, secondo un'interpretazione sostanzialmente pacifica del giudice di legittimità (fra le altre, v. 
Cass. Civ. n. 21590/2009, n. 19583/2013 e n. 4212/2022), dal dato testuale della richiamata disposizione e dal suo fondamento logico, essendo la norma evidentemente diretta a sanzionare la parte che incorra in responsabilità per aver abusato dello strumento processuale, agendo o resistendo all'altrui domanda con mala fede o con grave colpa. Abuso che deve reputarsi in radice non configurabile quando, stante l'accoglimento solo parziale delle domande avversarie, la resistenza in giudizio non possa allora configurarsi, come appunto nella specie, del tutto ingiustificata P.Q.M.  Il Tribunale di Castrovillari - ### - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. ### la domanda attorea e, per l'effetto, ### parte convenuta U.O.L.E. (### società cooperativa, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore, ### della somma di € 70.578,00, oltre oneri e accessori di legge se dovuti e interessi al tasso legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo; B. COMPENSA integralmente le spese di lite; C. MANDA alla ### per quanto di competenza. 
Così deciso in ### data 28.07.2025.   Il Giudice dott.ssa

causa n. 3178/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Pacelli Maria Assunta

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 2594/2025 del 19-02-2025

... testamento olografo pubblicato a rogito della Dott.ssa ###, coadiutore temporaneo del ### (doc. 2 citazione), col quale il de cuius ha disposto delle proprie sostanze, attribuendo l'intero suo patrimonio ad ### ad eccezione della quota di legittima, devoluta alle due figlie. È pacifico e documentato che la sig.ra ### abbia accettato puramente e semplicemente l'eredità paterna con atto a rogito del ### in data ###, in seno al quale ella ha dichiarato espressamente di prestare “piena ed incondizionata acquiescenza alle suddette disposizioni testamentarie volendo che le stesse abbiano integrale attuazione e rinunciando altresì a qualsiasi azione alla stessa spettante in particolare all'azione di riduzione e comunque ad ogni azione di legge.” (doc. 3 citazione). Risulta, dunque, dirimente, ai fini della decisione, il vaglio circa la portata e, quindi, l'ambito di estensione della rinuncia testualmente contenuta nella accettazione de qua. Ritiene questo giudice che in esso rientri anche l'azione che ci occupa. Sovvengono all'uopo i canoni ermeneutici dettati dal ### per l'interpretazione del contenuto degli atti unilaterali a contenuto patrimoniale, quale è chiaramente quello in esame, e che, (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al N.R.G. ###/2020, pendente tra ### (C.F. ###), con l'Avv. ### indirizzo telematico: ### e l'Avv. ### indirizzo telematico: ##### (C.F.: ###), con l'Avv. ### indirizzo telematico: ####: Mandato.  ### parte attrice: “### il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e deduzione difensiva, a)ordinare, ex art.1713 codice civile, alla signora ### di rendere il conto dell'attività svolta in espletamento della procura per atto ### rep.2541, raccolta 1819, registrata all'### delle ### di ### 4 il giorno 8 settembre 2011 al n.17697, serie ### e, all'esito, accertare e dichiarare che la stessa, in qualità di procuratrice generale del signor ### ha distratto dall'asse ereditario del de cuius somme pari a circa 1.200.000 € (euro un milione duecentomila), ovvero la maggiore o minore somma che verrà accertata all'esito dell'espletanda ### e che, pertanto, deve essere condannata alla restituzione in favore dell'odierna attrice ### quale erede legittimaria del de cuius della somma sottratta, che si quantifica sin d'ora in ### 400.000 € (quattrocentomila/00), ovvero in quella maggiore o minore, che sarà accertata tramite ### b) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda che precede dovesse essere respinta, si chiede che il Tribunale adito voglia accertare e dichiarare che dal comportamento illecito della signora ### è derivato un danno al de cuius, in ragione del depauperamento del suo patrimonio e, conseguentemente all'attrice, nella sua qualità di erede legittima e, quindi, dichiarata la convenuta responsabile del danno, condannarla al risarcimento del danno nella misura di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), ovvero nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia in favore dell'attrice ### in proporzione alla sua quota; c) in estremo subordine, accertare e dichiarare che la convenuta si è arricchita senza causa in danno del de cuius e, quindi, dell'attrice, quale erede legittimaria del medesimo e, conseguentemente, condannarla alla restituzione in favore dell'attrice della somma determinata in ragione dell'ingiustificato arricchimento, in riferimento alla sua quota. Con vittoria di spese ed onorari di lite.” Per parte convenuta: “"### l'ill.mo Sig. C.I. del Tribunale adìto, contrariis rejectis: a) accertare le circostanze di fatto di cui in premessa e, conseguentemente b) respingere le domande tutte avanzate ex adverso come del tutto improcedibili, inammissibili e/o comunque infondate in fatto e in diritto o come meglio, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento maggiorati di C.A.P.  e I.V.A. sulle somme imponibili e rimborso delle spese generali nella misura di legge.”.  MOTIVI DELLA DECISIONE Breve esposizione del fatto e svolgimento del processo. 
Con atto di citazione ritualmente notificato ### cittadina svedese, conveniva in giudizio ### deducendo di essere erede, in quanto figlia, di ### di stato civile libero, deceduto il 2 luglio 2015, il quale aveva disposto delle proprie sostanze con testamento olografo del 10.05.2008, pubblicato in data ###, con cui il de cuius, fatta eccezione della sola quota di legittima, destinava tutti i suoi beni alla odierna convenuta. Parte attrice asseriva di aver accettato, pur non comprendendo a pieno la lingua italiana, i tecnicismi giuridici e le conseguenze del proprio atto, l'eredità paterna, prestando acquiescenza al testamento, al pari delle coeredi, ossia la sorella, ### e la stessa ### unitamente alle quali aveva dato corso alla divisione dei beni mobili ### rientranti nell'asse ereditario, rimanendo ancora in comunione sugli immobili nelle rispettive quote. 
Lamentava l'attrice che il de cuius, all'esito dei postumi di una grave emorragia cerebrale risalente all'aprile del 2009, che ne avevano limitato fortemente la capacità di attendere autonomamente alle proprie necessità ed ai propri interessi, aveva conferito alla ### una procura generale per atto ### in data ###, affinché ella agisse in suo nome e conto, provvedendo a gestire il suo patrimonio, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione. Dopo il rilascio della predetta procura, la convenuta aveva compiuto una serie di operazioni aventi ad oggetto beni in titolarità esclusiva del de cuius (con la sola esclusione degli immobili di ### di ### in ### già in comproprietà con la procuratrice), tra cui compravendite immobiliari, la chiusura di un conto corrente e l'apertura di un altro conto cointestato con sé medesima, giroconti e prelievi di danaro in suo favore, all'esito dei quali il patrimonio ereditario risultava depauperato di oltre € 1.200.000,00 rispetto all'epoca del conferimento della procura stessa. 
Affermava, quindi, che la convenuta, attraverso le descritte operazioni, avrebbe distratto somme di spettanza del de cuius, facendole confluire senza titolo nel proprio patrimonio personale, con conseguente pregiudizio ai fini del computo della quota a lei riservata. 
Chiedeva, pertanto, che, in ossequio all'obbligo stabilito dall'art. 1713 c.c., trasmissibile agli eredi pur dopo l'estinzione del mandato per morte del mandante, la convenuta, quale mandataria, rendesse il conto della gestione del patrimonio del mandante, reintegrando l'asse ereditario di quanto indebitamente sottratto e restituendo quanto dovutole a ripristino della quota di sua spettanza. Asseriva, in subordine, che le condotte della convenuta integravano un illecito dolosamente preordinato ad impoverire a proprio favore l'asse ereditario e chiedeva il risarcimento del danno patito in misura di detto impoverimento dal de cuius e, di conseguenza, da lei quale erede, o, in estremo subordine, accertarsi l'arricchimento senza giusta causa della convenuta con condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito senza titolo. Sulla scorta di tali premesse concludeva come in epigrafe. 
Si costituiva in giudizio la convenuta ### la quale, nel contestare ogni avversa domanda, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità/improcedibilità dell'azione per avere l'attrice, in sede di dichiarazione di accettazione dell'eredità de qua, non solo prestato acquiescenza al testamento, ma anche rinunciato ad ogni azione ad essa spettante e comunque ad ogni azione di legge, compresa quella di rendiconto inopinatamente proposta con l'odierna iniziativa processuale. 
Nel merito contestava la fondatezza degli addebiti circa la mala fede e la cattiva amministrazione del patrimonio del defunto, alla cui cura aveva provveduto durante la lunga convivenza e fino al decesso, provvedendo a tutte le necessità di lui, sia personalmente che con l'aiuto di terzi. Deduceva, inoltre, che tutta la gestione del patrimonio e gli atti di disposizione eseguiti erano stati compiuti su indicazione e volontà del de cuius, ovvero con lui previamente concordati e condivisi, nonché di avere, comunque, fornito il rendiconto alle figlie ed i giustificativi di spesa nella misura recuperata dai carteggi ancora ragionevolmente in suo possesso. Sulla scorta di tali difese, concludeva come sopra riportato. 
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., istruito documentalmente il giudizio e respinta l'istanza di CTU contabile formulata da parte attrice, la causa, ritenuta matura per la decisione, sulle conclusioni delle parti, formulate da ultimo all'udienza del 31.05.2024, trattata con le modalità dello scambio di note scritte ex 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica a decorrere dal 15 luglio 2024. 
Diritto.  1. Sulla domanda di rendimento del conto ex art.1713 c.c. e di condanna alla restituzione di somme. 
La domanda formulata in via principale dalla ### non può essere accolta.  ### ha agito in giudizio in qualità di figlia ed erede di ### la cui successione è regolata dal testamento olografo pubblicato a rogito della Dott.ssa ###, coadiutore temporaneo del ### (doc. 2 citazione), col quale il de cuius ha disposto delle proprie sostanze, attribuendo l'intero suo patrimonio ad ### ad eccezione della quota di legittima, devoluta alle due figlie. 
È pacifico e documentato che la sig.ra ### abbia accettato puramente e semplicemente l'eredità paterna con atto a rogito del ### in data ###, in seno al quale ella ha dichiarato espressamente di prestare “piena ed incondizionata acquiescenza alle suddette disposizioni testamentarie volendo che le stesse abbiano integrale attuazione e rinunciando altresì a qualsiasi azione alla stessa spettante in particolare all'azione di riduzione e comunque ad ogni azione di legge.” (doc. 3 citazione). 
Risulta, dunque, dirimente, ai fini della decisione, il vaglio circa la portata e, quindi, l'ambito di estensione della rinuncia testualmente contenuta nella accettazione de qua. 
Ritiene questo giudice che in esso rientri anche l'azione che ci occupa. 
Sovvengono all'uopo i canoni ermeneutici dettati dal ### per l'interpretazione del contenuto degli atti unilaterali a contenuto patrimoniale, quale è chiaramente quello in esame, e che, a loro volta, per effetto del rinvio contenuto nella norma di cui all'art. 1324 c.c., rimandano alle regole dettate per l'interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss. c.c.), in quanto compatibili con la particolare natura e struttura di tali negozi. In considerazione di detta natura, se certamente non può aversi riguardo alla ricerca della comune intenzione dei contraenti, dovendo ovviamente l'interprete accertare l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, restano, invece, fermi ed applicabili i criteri principali del senso letterale delle parole, e dell'interpretazione complessiva delle clausole le une per mezzo delle altre. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, consolidata nel ritenere che in tema di interpretazione del contratto, applicabile per quanto appena evidenziato, “il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto; il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c., dovendosi intendere per “senso letterale delle parole” tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato” (Cass. Sez. 1, Ord. n. 11475 del 29/04/2024, prec. conforme: Cass. N. 4176 del 2007). 
Per quanto qui strettamente rileva, ed attenendosi ai cennati criteri, si osserva che il tenore letterale delle espressioni utilizzate (“e rinunciando altresì a qualsiasi azione alla stessa spettante in particolare all'azione di riduzione e comunque ad ogni azione di legge”) ed il contesto in cui sono inserite (in uno alla dichiarazione di acquiescenza alle volontà testamentarie), lasciano ben pochi margini di dubbio sul fatto che l'attrice abbia manifestato la volontà di rinunciare non solo all'azione specificamente indicata, ma anche a tutte le azioni a lei astrattamente spettanti in qualità di erede, siccome riconducibili alla vicenda successoria nel suo complesso ed, ancor più, a quelle tese alla tutela dei suoi diritti di legittimaria di #### di rendiconto non può, pertanto, essere esclusa dal novero di quelle non più esperibili per effetto della rinuncia in esame. 
Non coglie nel segno, infatti, la difesa attrice nel rimarcare che detta azione, in quanto di tipo contrattuale, spettante già al mandante in forza dell'art. 1713 c.c., dopo la morte di quest'ultimo e la conseguente estinzione del mandato, è esercitabile dagli eredi, a favore dei quali si trasferisce l'obbligo di rendiconto in virtù delle norme generali delle successioni mortis causa, e per questo motivo, non sarebbe un'azione successoria. 
Detto generale e pacifico principio, ribadito anche dalla giurisprudenza (Cass. Sez. 3, Sent.  n. 7254 del 22/03/2013), viene richiamato in maniera parziale, trascurando le specificità del caso sub iudice e l'altra concorrente affermazione espressa dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro citata dalla stessa attrice, in base alla quale “l'azione risarcitoria proposta dall'erede del mandante nei confronti del mandatario fondata sull'inadempimento dell'obbligo di rendiconto che grava sul mandatario anche dopo la morte del mandante in favore degli eredi non integra una causa successoria, la quale è configurabile solo allorché la controversia sorga tra successori veri o presunti a titolo universale o particolare e abbia come oggetto principale l'accertamento di beni o diritti caduti in successione o che si ritenga debbano costituirne parte…” (Cass., SU, Ord. 30 luglio 2019 n. 20503 -l'evidenziazione in grassetto è nostra ndr). 
La fattispecie in decisione rientra esattamente nella tipologia da ultimo evidenziata in quanto l'attrice, come detto, ha dedotto che attraverso i movimenti finanziari e le operazioni immobiliari descritte nei punti dal n. 20 al n. 25 dell'atto di citazione, tutti antecedenti all'apertura della successione, la coerede ### sulla scorta della procura generale, avrebbe distratto, cointestandole a sé, dal patrimonio del de cuius, poste attive di sua spettanza (o perché costituenti proventi di compravendite di immobili interamente di sua proprietà o in quanto derivanti da rapporti di conto corrente e rapporti finanziari unicamente a lui intestati, o acquisendo diritti reali immobiliari con disponibilità unicamente a lui riconducibili) che, invece, sarebbero dovute cadere in successione, andando ad accrescere la base di calcolo della legittima. La finalità di accertare l'effettiva consistenza dell'asse ereditario, facendo acquisire al medesimo i beni oggetto di asserita indebita sottrazione, è dichiarata anche dalla stessa attrice (pag. 11 citazione), quindi, è del tutto evidente che l'odierna controversia non solo ha natura successoria in senso proprio, ma mira a tutelare i diritti di legittimaria in capo all'attrice (per i soggetti coinvolti e per il petitum) e, pertanto, deve intendersi rinunciata. 
Argomentando diversamente, del resto, la clausola in commento, fatta eccezione per l'azione di riduzione espressamente menzionata, finirebbe per non avere alcun significato pratico ed alcuna efficacia, in spregio, oltretutto, anche all'ulteriore criterio interpretativo contenuto nell'art. 1367 c.c. - secondo il quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. 
Per quanto sopra, la domanda va dichiarata inammissibile in quanto l'attrice deve considerarsi decaduta dalla facoltà di proporla. 
Si osserva, solo per inciso, che la ### laddove avesse inteso far valere eventuali vizi dell'atto di accettazione dell'eredità, sì da inficiarne la validità sotto altro profilo (come sembrerebbe paventare con le considerazioni di cui al punto n. 6 dell'atto di citazione ed al punto E dell'istanza di mediazione -doc. 2 comparsa di costituzione), avrebbe dovuto fare ricorso agli specifici rimedi previsti dall'ordinamento, e, dunque, tali aspetti risultano assolutamente irrilevanti ai fini della decisione.  2. Sulla domanda di risarcimento del danno. 
La domanda di risarcimento del danno da illecito formulata in via subordinata è destituita di fondamento e va integralmente respinta.  ### ha affermato che la convenuta avrebbe tenuto un comportamento illecito in dipendenza del quale sarebbe derivato un danno al de cuius e, quindi, a lei quale erede, determinato in ragione del depauperamento del patrimonio dello stesso nella misura di € 1.200.000,00 o della diversa misura di giustizia. 
Orbene, anche ove si volesse escludere la domanda in esame, al pari di quella di ingiustificato arricchimento di cui appresso, dalla categoria di azioni strettamente successorie, precluse all'attrice per quanto si è detto al punto 1, nel merito la stessa non può, comunque, essere accolta. 
Con riferimento agli addebiti contestati, infatti, si osserva che, mentre sono da ritenersi provati i fatti attribuiti alla convenuta, in quanto documentati e, peraltro, non contestati, non è, tuttavia, dimostrata l'illiceità delle condotte de quibus, che l'attrice pone a fondamento della pretesa risarcitoria. 
Invero la sig.ra ### ha agito legittimamente spendendo il nome del ### in forza di valida procura generale, non revocata né altrimenti impugnata, che le attribuiva un ampio ventaglio di poteri in tutti gli ambiti in cui ella ha poi effettivamente operato, tanto che da un lato viene qualificata espressamente come alter ego del rappresentato e dall'altro che in nessun caso potessero esserle eccepite carenza o indeterminatezza di poteri, con promessa di rato da parte del mandante (doc. 6 citazione). 
Gli atti di cui alla domanda, nella parte in cui hanno ad oggetto beni e somme intestati o cointestati al mandante, sono imputabili direttamente al medesimo e sono atti formalmente validi, da considerarsi eseguiti col suo consenso. Egli, infatti, aveva la piena libertà di disporre dei propri beni mobili ed immobili come meglio credeva, destinandoli al soddisfacimento delle esigenze di ordinaria e straordinaria amministrazione che si fossero palesate e, eventualmente, anche con atti di liberalità, che resterebbero, in ogni caso, inoppugnabili per la ripetuta rinuncia delle legittimarie. 
Pertanto, in assenza di espressa impugnazione sotto altro profilo, quale, ad esempio, un vizio della volontà del dante causa, invero accennato dall'attrice con mere argomentazioni difensive ma non oggetto di domanda (pag. 4 memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. e pagg. 7-8 comparsa conclusionale attrice), gli atti posti in essere dal rappresentante ed antecedenti al decesso sono espressione della libera disponibilità del patrimonio personale e l'eventuale depauperamento dell'entità del medesimo certamente non integra di per sé un danno risarcibile né sottende in re ipsa un illecito. La domanda, pertanto, va rigettata.  3. Sull'ingiustificato arricchimento. 
Da ultimo va esaminata la domanda, formulata in via di ulteriore subordine, di arricchimento della convenuta senza giusta causa e contestuale domanda di restituzione di quanto percepito senza titolo. 
Tale domanda è improponibile. 
Costituisce dato positivo (art. 2042 c.c.) che l'azione di ingiusto arricchimento ha natura sussidiaria, potendo essere esperita soltanto nel caso in cui l'attore non abbia altre azioni a tutela delle proprie ragioni. ### costante giurisprudenza, ciò va inteso nel senso che l'arricchimento può essere chiesto soltanto quando l'attore sia privo in astratto di una diversa tutela giudiziaria ovvero quando questa non sia accolta per assenza del titolo, ma non anche quando la abbia e la stessa sia però, in concreto, infondata, perché priva di prova o altrimenti estinta, ad esempio per prescrizione (ex multis v. Cass. Sez. 3, n. 14944 dell'11/05/2022; n. ### del 27/11/2018, n. 2350 del 31/01/2017 e n. 6295 del 13/03/2013; sez. 1, n. 29988 del 20/11/2018; sez. 2, n. 11682 del 14/05/2018). 
Nel caso di specie, a parte l'esistenza di rimedi processuali tipici previsti dal legislatore ed astrattamente esperibili dall'attrice, quale erede e legittimaria, non si ravvisa alcuna carenza ab origine del titolo giustificativo della domanda, in quanto entrambi i capi di domanda cui l'attrice ha subordinato quella scrutinata (contrattuale prima e risarcitoria poi), sono risultati uno inammissibile per effetto della rinuncia volontariamente esercitata e l'altro infondato per carenza di prova dell'illiceità del fatto arrecante il lamentato pregiudizio (in questo senso Cass. Sez. U - Sent. n. ### del 5/12/2023: «Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico»). 
Opinando in senso contrario, l'azione ex art. 2041 c.c. finirebbe illegittimamente col diventare uno strumento per aggirare l'operatività di altre norme imperative applicabili alla fattispecie e dirimenti ai fini del decidere.  4. Spese di lite Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice, nella misura liquidata in base ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 -applicabile ratione temporis in base all'art. 6 del medesimo decreto, essendosi l'attività difensiva esaurita in data successiva alla sua entrata in vigore (23 ottobre 2022)- tenuto conto del valore della causa (€ 400.000,00), della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta - in complessivi € 21.000 (di cui € 3.000,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per quella introduttiva, € 10.000,00 per la fase istruttoria ed € 6.000,00 per la decisionale), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.  P.Q.M.  il Tribunale di ### definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. ###/2020, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata, così provvede: - rigetta la domanda sub a) delle conclusioni dell'atto di citazione per rinuncia dell'attrice ### alla facoltà di proporla; - rigetta la domanda sub b) delle conclusioni dell'atto di citazione in quanto infondata; - dichiara improponibile la domanda sub c) delle conclusioni dell'atto introduttivo; - condanna ### alla refusione in favore di ### delle spese di lite, che liquida in complessivi € 21.000,00 oltre accessori di legge, per compensi. 
Così deciso in ### in data ###.   Il Giudice Dr. ### ____________________________________________ Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ### all'### per il Processo dott.ssa ###

causa n. 37861/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Coderoni Mario

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