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Tribunale di Nola, Sentenza n. 3018/2025 del 10-11-2025

... istruttoria, euro 2.552 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, avv. ### e) condanna ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ### di ### e ### S.p.A delle spese di lite del presente giudizio liquidate in euro 4.237,00 (euro 919,00 per la fa d studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge; f) pone a definitivo carico della ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., le spese del CTU nominato in sede di procedimento per ATP recante R.G. n. 6394/2015, come determinate con ### n. 9259/2016 di liquidazione del G.I. titolare dell'indicato procedimento depositato 12.09.2016, pari ad euro 2.600,00 oltre 4% e IVA sull'importo degli onorari, con diritto della parte anticipante a ripetere dalle altre quanto a tale titolo eventualmente versato e condanna la stessa ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del (leggi tutto)...

testo integrale

R.G.N.N. 785/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA Il Tribunale di Nola, ###, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunziato la seguente: SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. rg 785/2018, riservata in decisione all'udienza del 24 giugno 2025, con assegnazione alle parti di giorni sessanta per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori giorni venti per quelle di replica, venuti a scadere il ###, avente ad oggetto: art.  1669 c.c. rovina e difetti di cose immobili.  vertente tra: ### in proprio e nella qualità di erede di ##### e ### in qualità di eredi di ### rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di costituzione in giudizio a seguito di ricorso per la riassunzione del processo ex art. 303 c.p.c., dall'avv. ### con il quale elettivamente domiciliano in ### al ### 392/D; -ATTORI - contro ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta, dall'avv. ### con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla ### n. 23; - CONVENUTA nonché #### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione in giudizio, dall'avv. ### con il quale elettivamente domicilia in ### alla ### n. 10, -### - CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 24.06.2025.
Svolgimento del processo.  1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### e ### — premesso di essere proprietari di due appartamenti siti in ### alla via ### n. 29, posti all'ultimo piano di un edificio condominiale denominato “### Magnolie” (identificati con gli interni A-11 e A-12) — hanno convenuto in giudizio la società ### s.r.l., in qualità di impresa appaltatrice cui il ### aveva affidato l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria delle facciate, di risanamento parziale del calcestruzzo ammalorato dei frontini e dei sottobalconi, nonché di rifacimento degli intonaci e di tinteggiatura, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, per un importo di euro 8.480,11 (oltre ###, a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal solaio, asseritamente dovute a un'esecuzione negligente dei lavori. 
A sostegno della domanda gli attori hanno posto le risultanze della consulenza tecnica eseguita dal perito nominato dal Tribunale in sede di procedimento per ATP (R.G. n. 6394/2015), ing. ### Hanno così chiesto l'accoglimento della domanda risarcitoria e la condanna dell'impresa convenuta al pagamento delle spese sostenute per l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo pari ad euro 2.600,00 oltre 4% e IVA e al pagamento della somma di euro 600,00 a titolo di costi sostenuti per la consulenza tecnica di parte, vinte le spese di lite da liquidarsi al difensore dichiaratosi antistatario.  2. Si è tempestivamente costituita in giudizio la ### s.r.l., la quale ha eccepito, in via preliminare l'improcedibilità delle domande azionate dagli istanti per mancato previo esperimento del tentativo di negoziazione assistita di cui al D.L. 12.09.2014 n. 132; nel merito: che i danni riscontrati negli appartamenti oggetto di causa erano preesistenti all'esecuzione delle opere da parte della società appaltatrice in quanto l'impermeabilizzazione del terrazzo, già prima dei lavori, aveva riportato crepe e deterioramenti; che, infatti, non era neppure presente il gocciolatoio all'intradosso del solaio di copertura, ordinato alla convenuta dal ### dei #### come opera fuori capitolato con O.d.S. del 18.09.2015; l'infondatezza della pretesa di ripetizione delle spese asseritamente sostenute dagli attori per la perizia tecnica di parte trattandosi di spese superflue a fronte dell'esperito accertamento tecnico preventivo. Ha chiesto, poi, di essere autorizzata a chiamare in causa la propria società assicuratrice, ### di ### e ### S.p.A., in forza del contratto di assicurazione n. 6510703 con la stessa concluso, al fine di essere manlevata in ipotesi accoglimento della domanda proposta dagli istanti; ha, altresì, esperito domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento da parte degli attori della quota di prezzo dell'appalto loro imputabile per le opere eseguite, pari a complessivi euro 8.821,60 (oltre interessi legali da ciascuna fattura al saldo), precisando che sebbene una delle fatture poste a fondamento del vantato credito risulti intestata a ### figlio degli attori, ciò è dovuto alle indicazioni all'epoca fornite mediante consegna del piano di riparto ad opera dell'amministratore di condominio di p.t., con vittoria di spese di spese di lite.  3. Verificata la ritualità dell'istanza di chiamata in causa del terzo, il giudice istruttore allora titolare del presente procedimento, ha concesso la richiesta autorizzazione, rinviando la causa all'udienza del 06.12.2018.  3.1. Si è costituita, così, la società ### - ### e ### S.p.A. (di seguito, per brevità, solo ###, la quale, in via preliminare, ha eccepito l'inopponibilità ad essa assicurazione della consulenza tecnica eseguita in sede ###essere stata evocata nel relativo procedimento; si è poi associata alle deduzioni della convenuta secondo cui i vizi sarebbero preesistenti all'esecuzione dei lavori e dovuti a una cattiva impermeabilizzazione del solaio di copertura del fabbricato; ha, ad ogni modo eccepito l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art.  2952, 2 e 3 comma, c.c., del diritto della ### S.r.l. ad essere tenuta indenne da ### S.p.A., non essendole noto “a quando risalga la prima richiesta risarcitoria inoltrata dagli attori alla ### S.r.l.”, nonché l'estraneità delle lavorazioni eseguite sul solaio (demolizione e rifacimento dei parapetti della copertura condominiale) dall'ambito di copertura della polizza stipulata con l'impresa edile in quanto circoscritta ai lavori di “manutenzione ordinaria delle facciate dell 'edificio A ovvero risanamento parziale del calcestruzzo ammalorato dei frontini e dei cieli dei balconi con successivo rifacimento degli intonaci e pitturazione”; ha poi dedotto che la polizza prevede una franchigia assoluta di € 5.000,00, con uno scoperto del 10% e che il perito nominato dalla ### aveva accertato che i costi di ripristino degli appartamenti attorei ammontano a circa € 4.100,00. Ha, così, insistito per il rigetto della domanda di manleva azionata dalla convenuta, chiedendo in subordine che la declaratoria di manleva fosse contenuta entro i limiti di operatività della polizza, vinte le spese di lite.  4. All'udienza del 06.12.2018, il giudice istruttore, dopo aver rilevato il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, ha onerato le parti alla presentazione della relativa domanda, invitandole altresì a verificare la possibilità di giungere alla conciliazione della lite e di formulare proposta ex art. 185 bis c.p.c.  4.1 Acquisito il fascicolo del procedimento per ### il Giudice, rilevato che la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta non era stata oggetto del tentativo di negoziazione assistita, riservata ogni valutazione sul punto in sede di decisione, su concorde istanza delle parti ha concesso i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.  5. Espletato l'interrogatorio formale dell'attrice, ### all'udienza del 02.03.2021 è stata dichiarata l'interruzione del processo in ragione dell'avvenuto decesso di ### 5.1. Intervenuta la riassunzione del giudizio a seguito di ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato in data ### dalla ### S.r.l., si sono costituiti in giudizio ### in proprio e quale erede del defunto coniuge, nonché i figli, ### e ### in qualità di eredi del ### i quali hanno tutti insistito per l'accoglimento delle domande ab origine proposte.  5.1. Anche la ### S.p.A. si è costituita nuovamente nel giudizio riassunto, riproponendo le medesime eccezioni e conclusioni dapprima rassegnate.  6. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.02.2022, il Giudice istruttore allora titolare del procedimento, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., ha formulato una proposta transattiva, individuando in euro 4.000,00 l'importo che la convenuta avrebbe dovuto corrispondere in favore degli attori, oltre alle spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. e alle spese del presente giudizio, quantificate in quella sede in euro 2.000,00, oltre ### CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, nonché al rimborso delle ulteriori spese sostenute per il procedimento di merito (contributo unificato e marca da bollo). Le parti sono state altresì avvertite che, in caso di mancata adesione alla proposta per indisponibilità dell'una o dell'altra parte, il relativo comportamento processuale sarebbe stato valutato dal Tribunale ai fini dell'applicazione degli artt. 91 e 96, comma 3, c.p.c., ove il rifiuto fosse risultato, all'esito della lite, ingiustificato.  7. La difesa degli attori ha, così, provveduto alla formalizzazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c., la quale, tuttavia, non ha trovato positiva adesione ad opera delle controparti.  8. Indi, la causa, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo giusta provvedimento del ### del 10 luglio 2024 di ricostituzione del ruolo, a seguito di un periodo di assenza da lavoro per congedo per maternità), è stata spedita per la precisazione delle conclusioni, dapprima all'udienza del 26.03.2024 e, dopo un duplice rinvio dettato da esigenze di ruolo, all'udienza del 24.06.2025 ed ivi trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini 190 c.p.c. 
Motivi della decisione.  1. In via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda attorea, atteso che parte attrice ha documentalmente provato l'avvenuto esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014, trattandosi di domanda risarcitoria di valore inferiore ad euro 50.000, per la quale il preventivo esperimento della procedura costituisce condizione di procedibilità dell'azione. 
Procedibile risulta, altresì, la domanda riconvenzionale esperita dal convenuto volta al pagamento del corrispettivo del prezzo pro-quota dei lavori appaltati, sebbene dalla documentazione in atti non sia possibile evincere che la domanda di negoziazione assistita sia stata estesa dalla ### s.r.l.  all'azione dalla stessa intentata.
Sul punto giova, innanzitutto, rammendare che la ratio ispiratrice che ha mosso il legislatore ad introdurre a più riprese nel nostro sistema ordinamentale strumenti alternativi al processo è quella di garantire una deflazione del contenzioso, con uno snellimento delle procedure e una riduzione dei tempi processuali. In quest'ottica, e con identità di ratio, sono stati disciplinati gli istituti della mediazione (d.lgs. 28/2010) e della negoziazione assistita (d.l. 132/2014), consacrati, nelle materie per le quali sono normativamente previsti come obbligatori, quali condizioni di procedibilità della domanda giudiziaria, di talché il mancato esperimento degli stessi, rende inaccessibile il ricorso alla giustizia ordinaria. 
Di recente, la Corte di Cassazione, con sentenza a ### n. 3452 del 2024, muovendo dalla considerazione della finalità deflattiva dell'istituto della mediazione e dall'esigenza di evitare un irragionevole allungamento dei tempi processuali, ha affermato il principio di diritto secondo cui «la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione per l'intero corso del processo e laddove possibile». 
Considerato quindi che l'istituto della negoziazione assistita, disciplinato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014, risponde alla medesima ratio deflattiva della mediazione, in quanto volto a favorire la definizione bonaria delle controversie mediante l'assistenza dei rispettivi difensori e ad evitare, così, il ricorso alla tutela giurisdizionale, con conseguente contenimento dei tempi e dei costi del processo, nonché a contribuire all'efficienza complessiva del sistema giudiziario, deve ritenersi che il principio espresso dalla Suprema Corte sia applicabile anche alle ipotesi in cui la condizione di procedibilità prevista dalla legge sia costituita dal previo esperimento del tentativo di negoziazione assistita. 
Ne consegue che la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto deve ritenersi procedibile, non essendo previsto, in capo allo stesso, alcun autonomo onere di promuovere separatamente la procedura di negoziazione assistita rispetto a quella già esperita dalla parte attrice ai fini dell'introduzione del giudizio.  2. Passando al merito della lite, va osservato che la domanda risarcitoria proposta dagli attori è fondata per le ragioni di seguito esposte.  2.1 Come si è detto, nella parte dedicata alla ricostruzione dei fatti, la vicenda in esame trae il suo antecedente incontestato nel contratto di appalto stipulato nel 2014 tra il ### “### Magnolie” e l'impresa convenuta, siccome integrato dal successivo ordine di servizio n. 1 del 18.09.2015 (cfr. rispettivamente all. 7 fascicolo attoreo e all. 2 fascicolo di parte convenuta) avente ad oggetto, tra gli altri, il rifacimento dei muretti di copertura del solaio dell'edificio de quo. 2.2 E' noto che l'applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113, co. 1 c.p.c., importa la possibilità per il giudice di provvedere alla qualificazione della domanda, anche assegnando una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame. 
Nel caso di specie, al fine di delineare compiutamente la materia del contendere e l'ambito delle questioni rilevanti ai fini del decidere, deve osservarsi che - secondo quanto univocamente può evincersi dal tenore complessivo dell'atto di citazione in uno alle memorie ex art. 183 co, 6 c.p.c. - gli odierni attori hanno inteso agire, nel presente giudizio per l'accertamento della responsabilità dell'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 1669 c.c. per la non corretta esecuzione dei lavori dalla questa eseguiti, asseritamente fonte di danni negli appartamenti di esclusiva proprietà degli istanti.  3. In punto di diritto, giova premettere che il rimedio previsto dall'art. 1669 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità per gravi difetti dell'opera avente natura di garanzia, distinta ed ulteriore rispetto a quella disciplinata dall'art. 1667 c.c. Tale disposizione, riguardante la rovina o il pericolo di rovina dell'edificio nonché i gravi difetti costruttivi, introduce una forma di responsabilità extracontrattuale che può essere fatta valere non solo dal committente e dai suoi aventi causa, ma anche da qualsiasi terzo danneggiato. ###. 1669 c.c. concretizza, infatti, una figura di responsabilità speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 2043 c.c., volta ad assicurare una tutela più efficace dell'affidabilità e sicurezza dell'opera, garantendo al contempo la normale utilizzazione e il pieno godimento del bene da parte dei soggetti che ne traggono utilità. 
Si tratta, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, di un'azione di natura personale, che può essere esercitata da ciascun condomino autonomamente, senza necessità della partecipazione al giudizio degli altri, sia nel caso in cui i vizi accertati riguardino le parti comuni dell'edificio, sia quando interessino singole unità immobiliari di proprietà esclusiva (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, 10 aprile 2000, n. 4485). 
La Corte di Cassazione con pronuncia resa a ### n. 7756/2017, aderendo all'orientamento interpretativo estensivo della norma in commento espresso da Cass. 22553/2015, secondo cui risponde ai sensi dell'art. 1669 c.c., anche l'autore di opere realizzate su di un edificio preesistente, allorché queste incidano sugli elementi essenziali dell'immobile o su elementi secondari rilevanti per la funzionalità globale, ha definitivamente chiarito che “l'art. 1669 c.c., è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo" (cfr. Cass. civ., Sez. ### Sent., 27.03.2017, n. 7756).
Segnatamente, sono “gravi difetti dell'opera”, rilevanti ai sensi della citata norma, anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.) purché tali da compromettere la funzionalità e il godimento dell'opera stessa e che, senza richiedere necessariamente opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati anche soltanto con interventi di manutenzione ordinaria, quali opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o con opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (cfr. Cass. Civ. nn. 1164/1995 e 14449/1999). 
Pertanto, non dovendo necessariamente trattarsi di vizi che compromettono la stabilità o la conservazione dell'immobile - riconducibili, piuttosto, alla “rovina o al pericolo di rovina” parimenti contemplati dall'art. 1669 c.c. - la giurisprudenza di legittimità ricomprende pacificamente tra le ipotesi di gravi difetti, ai sensi della disposizione in esame, fenomeni quali infiltrazioni d'acqua, presenza di umidità nelle murature e, più in generale, significative carenze di impermeabilizzazione (cfr. ex multis Cass. Civ. nn. 84/2013, 21351/2005, 117/2000) 4. In applicazione di tali principi, non appare revocabile in dubbio che la realizzazione delle opere oggetto del contratto d'appalto e del successivo ordine di servizio siano da qualificarsi come interventi edilizi su bene immobile destinato per sua natura a lunga durata, realizzati con l'opera di ristrutturazione dell'appaltatore, e per ciò disciplinato dall'art. 1669 c.c., quanto alla responsabilità in caso di presenza di gravi difetti, come quelli per l'appunto dedotti nella specie (infiltrazioni d'acqua a loro volta causative di danni “negli appartamenti degli istanti, consistenti in muffa, macchie, notevoli microlesioni”).  5. Il codice fissa per questa azione termini che peraltro non si cumulano tra loro. 
Il primo termine è quello decennale, vale a dire che l'appaltatore è tenuto a garantire i gravi difetti dell'opera per un periodo di dieci anni che comincia a decorrere dal giorno del compimento dell'opera. 
Il secondo termine è quello accordato al committente per esperire la propria azione, per cui lo stesso deve, a pena di decadenza, denunciare il fatto entro un anno dalla scoperta e, dopo, deve iniziare l'azione entro un alto anno, pena la prescrizione del diritto. 
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c., a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (cfr. Cass. n. 777 del 16/01/2020 e Cass. 24486 del 17/10/2017); conoscenza che sovente viene derivata dall'espletamento di “un'indagine tecnica di parte”, se con addirittura da un accertamento tecnico preventivo. 5.1 Ora, atteso che, ai sensi degli artt. 2938 e 2969 c.c., le eccezioni di prescrizione e di decadenza non sono rilevabili d'ufficio dal giudice, ma devono essere specificamente dedotte dalla parte interessata, trattandosi di eccezioni in senso stretto, la cui proposizione costituisce espressione di una scelta difensiva riservata alla disponibilità delle parti stesse, va rilevato che nel caso di specie, nessuna delle parti ha mai fatto riferimento ai suddetti istituti, né ha sollevato eccezioni puntuali in ordine alla prescrizione o alla decadenza dei diritti azionati. 
Ne consegue che, in assenza di rilievi ed eccezioni sul punto, il giudizio può essere utilmente proseguito ai fini della valutazione nel merito della fondatezza della pretesa fatta valere.  6. Tanto chiarito, la responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 c.c., speciale rispetto a quella generica contemplata dall'art. 2043 c.c., introduce una presunzione iuris tantum di responsabilità, la quale può essere vinta dall'appaltatore con la prova dell'ascrivibilità del fatto al caso fortuito, alla forza maggiore o al fatto esclusivo di terzi (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 15488/2000).  6.1 Come brevemente ricapitolato nella premessa in fatto, parte attrice al fine di ottenere un accertamento in ordine alla causa e all'entità del danno subito, ha esperito ricorso per ### nell'ambito del quale l'intestato Tribunale ha nominato, quale consulente tecnico d'ufficio, l'#### chiamato così ad: 1) accertare la sussistenza dei danni lamentati dai ricorrenti alle unità abitative identificate quali particelle ### e ### del ### “### Magnolie”; 2) descrivere l'eziologia degli eventuali suddetti danni, verificandone la riconducibilità agli interventi di manutenzione edilizia siccome lamentato dai ricorrenti; 3) accertare la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte degli interventi in parola , con riferimento all'adozione di ogni opportuna cautela e misura protettiva ad alla corrispondenza di tali lavori a quelli previsti nel contratto di appalto versato in atti; D) verificare l'eventuale proliferazione dell'entità dei danni; E) accertare il tipo di interventi edilizi necessari al ripristino dello stato dei luoghi e alla riparazione degli eventuali danni subiti, specificandone i tempi di riparazione ed i probabili costi.  6.2 In diritto, è doveroso ricordare che il novellato art. 696-bis c.p.c., introdotto dalla riforma del 2005, ha conferito alla consulenza tecnica preventiva ai fini della risoluzione della lite una duplice funzione: da un lato, una funzione conciliativa; dall'altro, una funzione cognitiva, avente diretta incidenza probatoria nel successivo giudizio di merito. 
In particolare, se da un lato la finalità conciliativa consente di utilizzare l'accertamento tecnico preventivo quale strumento volto alla definizione stragiudiziale della controversia, è soprattutto la finalità cognitiva ad assumere rilievo centrale in ambito processuale. Essa, infatti, riconosce alle parti la possibilità di precostituire, in via anticipata e al di fuori del processo di merito, un accertamento tecnico utilizzabile come prova, senza che sia necessario dimostrare i requisiti tipici delle misure cautelari, quali il "fumus boni iuris" e il "periculum in mora". Tale istituto, infatti, si differenzia strutturalmente dall'istruzione preventiva disciplinata dall'art. 696 c.p.c., in quanto non richiede l'urgenza dell'accertamento né la sussistenza di un rischio di alterazione dello stato dei luoghi o delle cose: elementi questi tipici dell'istruzione cautelare e non anche dell'accertamento ex art. 696-bis, il quale consente quindi di acquisire una prova tecnica anche in assenza dell'urgenza, configurando un meccanismo autonomo di anticipazione probatoria, idoneo ad assumere pieno rilievo nel successivo giudizio contenzioso. In tale prospettiva, l'accertamento tecnico costituisce una base probatoria solida da cui il giudice può attingere elementi decisivi per la risoluzione della lite, anche in assenza di una conciliazione tra le parti. 
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, costante nell'affermare che la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo (cfr. ex multis Cass. Sez. III, Sentenza, 24/03/2023, n. 8496), con la precisazione che, l'acquisizione di tale relazione tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse (cfr. ex multis civ., Sez. II, Sentenza, 05/04/2016, n. 659).  6.3 Seguendo tali coordinate ermeneutiche, giova, in primis, evidenziare la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della ### s.r.l. già nella fase di accertamento tecnico preventivo, atteso che il ricorso introduttivo risulta tempestivamente notificato a mezzo PEC in data ###, entro il termine del 20.11.2015 assegnato dal Giudice Istruttore con decreto di fissazione d'udienza del 30.10.2015. 
Va, inoltre, rilevato che la produzione in atti della relazione tecnica redatta in sede di ### avvenuta ad opera degli attori - che già di per sé, per le ragioni anzidette, deve ritenersi pienamente rituale - è stata poi seguita dal formale provvedimento del giudice di acquisizione del fascicolo del procedimento per ### adottato con verbale d'udienza del 06.12.2018. 
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità della suddetta produzione, sollevata dalla convenuta sulla scorta dell'art. 698, comma 3, c.p.c., deve essere dichiarata infondata, non potendosi dubitare né della rituale instaurazione del contraddittorio in sede di ### né della legittima acquisizione della relativa documentazione nel presente giudizio, come tale pienamente e legittimamente utilizzabile. 6.4 Ciò posto, destituita di fondamento risulta, altresì, l'eccezione sollevata da parte convenuta in ordine alla preesistenza dei danni lamentati rispetto all'esecuzione delle opere da parte della società appaltatrice, sprovvista di qualsivoglia riscontro probatorio. 
Né tale assunto potrebbe ritenersi corroborato - come invece paventato dalla difesa della convenuta - sulla scorta del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal ### dei lavori o dalla circostanza che l'ordine di servizio n. 1 del 18.09.2015 prevedesse la realizzazione dei gocciolatoi all'intradosso del solaio di copertura. 
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, ing. ### le cui conclusioni questo Giudice integralmente condivide in ragione della coerenza logica, della correttezza metodologica e della chiarezza degli accertamenti svolti, ha individuato la causa dei danni lamentati nell'assenza delle impermeabilizzazioni, “rimosse a seguito delle demolizioni” (cfr. pag. 11 dell'elaborato peritale) nonché nell'omessa adozione di misure provvisionali necessarie a prevenire i fenomeni infiltrativi nella specie verificatosi. 
Più in dettaglio, il perito, dopo aver osservato che la ### s.r.l. “procedeva con la demolizione del parapetto (o muro) posto sul lastrico di copertura, per il rifacimento dello stesso” tra il mese di dicembre 2014 e gennaio 2015, ha osservato come una simile demolizione abbia esposto alle intemperie la trave di collegamento e parte del solaio di copertura; conseguentemente “non essendoci le impermeabilizzazioni, in quanto rimosse a seguito delle demolizioni, si verificavano le infiltrazioni delle acque meteoriche nel solaio esistente in latero-cemento, fino a farla scorrere all'interno delle pignette in laterizio” (cfr. pag. 11 elaborato cit.). 
Il fatto poi che, allo stato attuale, le lavorazioni eseguite sul solaio risultino correttamente realizzate non esclude che, nel corso dell'esecuzione delle opere, si siano verificate negligenze ed omissioni operative imputabili all'appaltatrice, le quali hanno inciso sulla corretta esecuzione e funzionalità dell'opera. Come, infatti, rilevato dallo stesso CTU “bisogna però tenere conto che, le opere eseguite dall'impresa ### s.r.l., provocavano le infiltrazioni all'interno degli appartamenti dei coniugi ###ri ### a causa, secondo quanto dedotto dallo scrivente, delle mancate o insufficienti opere provvisionali adottate, per la protezione delle intemperie delle parti demolite. In particolare, dopo le demolizioni del parapetto, l'impresa esecutrice doveva, senza alcuna esitazione, coprire buona parte del lastrico solare e parte del fronte del fabbricato, con un telo in PVC opportunamente ancorato con sacchi di sabbia sul lastrico e assi di legno lungo il fronte” (cfr. pag. 12 elaborato peritale). 
È pertanto evidente che l'intervento posto in essere dall'impresa appaltatrice, stante l'omessa adozione delle necessarie cautele tecniche idonee a prevenire l'ingresso delle acque meteoriche, ha determinato i danni lamentati dagli attori, integrando una condotta negligente riconducibile all'impresa stessa ai sensi dell'art. 1669 c.c., atteso che i vizi denunciati dagli istanti, siccome accertati dal perito, incidono sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile, concretando gravi difetti dell'opera.  7. Accertata la responsabilità dell'appaltatrice, il Tribunale, facendo proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, stima in euro 8.480,11, oltre ### i costi occorrenti per il ripristino dei danni riscontrati negli appartamenti.  8. ### sussistenza dei difetti costruttivi accertati in sede ###sé il rigetto della domanda riconvenzionale di pagamento del corrispettivo formulata dalla ### s.r.l., responsabile dei danni patiti dagli istanti.  9. Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto il Tribunale accoglie la domanda risarcitoria azionata dagli istanti e, per l'effetto, condanna la ### s.r.l. al pagamento in favore di #### e ### della somma di euro 8.480,11, oltre ### Tale somma, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorata del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dai danneggiati per la ritardata corresponsione di quanto ad egli dovuto a titolo risarcitorio. 
La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, attraverso l'applicazione degli indici pubblicati dall'### A tal punto è opportuno precisare che questo tribunale, in assenza di un diverso elemento che consenta di collocare con precisione l'evento nel tempo, ritiene di far coincidere la data dell'evento dannoso (utile ai fini della devalutazione) con quella del deposito dell'elaborato peritale in sede di ATP (1 settembre 2016). 
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, a titolo di risarcimento per il cd. lucro cessante, compete agli attori l'importo di euro 2.461,03, calcolato mediante l'applicazione degli interessi legali su euro 6.968,04 somma costituente, a sua volta, l'equivalente monetario del danno, devalutato al mese di settembre 2016. 
Di conseguenza, sommando la sorta capitale rivalutata ed il danno da svalutazione, il pregiudizio in esame ammonta ad euro 9.429,07, oltre iva. 
Per effetto della conversione del predetto credito risarcitorio in una obbligazione di valuta, saranno poi dovuti gli interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo. 10. Passando adesso alla disamina della domanda di manleva azionata dall'impresa appaltatrice nei confronti dell'impresa assicuratrice, il Tribunale la dichiara infondata per la ragione assorbente di seguito esposta. 
Dall'esame del contratto di polizza prodotto in atti, emerge infatti che la copertura assicurativa stipulata dall'impresa ### S.r.l. era limitata esclusivamente ai lavori di “manutenzione ordinaria delle facciate dell'edificio A, ovvero risanamento parziale del calcestruzzo ammalorato dei frontini e dei cieli dei balconi, con successivo rifacimento degli intonaci e pitturazione”. 
Come correttamente prospettato dalla ### S.p.A., tale delimitazione oggettiva dell'ambito di garanzia esclude in modo evidente la riferibilità della polizza alle opere effettivamente eseguite sul solaio di copertura, consistenti nella demolizione e nel rifacimento dei parapetti del lastrico solare condominiale, trattandosi di attività che, per loro natura e funzione, non possono essere qualificate come mere opere di manutenzione ordinaria delle facciate, né come interventi di risanamento superficiale del calcestruzzo dei balconi. 
Le lavorazioni in questione, attinenti invece a porzioni strutturali e funzionali della copertura dell'edificio, rientrano in una tipologia di intervento del tutto diversa da quella oggetto della polizza, sia per estensione sia per finalità, e non possono quindi essere considerate comprese nella descrizione contrattuale dei lavori assicurati. 
Del resto, la circostanza che la polizza non coprisse i lavori sul solaio è incontestata dall'impresa assicurata, la quale non ha prodotto alcun documento idoneo a dimostrare un'eventuale estensione della copertura assicurativa. A sostegno di tale affermazione milita l'ordine di servizio versato in atti che, come paventato dalla stessa impresa appaltatrice, individua gli interventi sul solaio di copertura come lavori extra-capitolato, confermando che tali operazioni non rientrano nell'ambito dei lavori oggetto della polizza assicurativa, circoscritta ai lavori di manutenzione ordinaria delle facciate o risanamento dei frontini dei balconi. 
Ne deriva che, l'evento dannoso verificatosi, imputabile a carenze operative e all'omessa adozione di cautele durante la fase di demolizione dei parapetti, esulando dalla copertura assicurativa, rende infondata la domanda di manleva avanzata dall'impresa nei confronti della compagnia assicuratrice.  11. Ogni altra questione è da dichiararsi assorbita.  12. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'impresa appaltatrice tanto nel rapporto con gli attori quanto nel rapporto con la terza chiamata in causa (art. 91 c.p.c.), e vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, così come individuato in base al valore della domanda risarcitoria azionata in via principale dagli istanti.
Tale criterio trova applicazione anche nei rapporti tra parte attrice e la società ### s.r.l., sebbene quest'ultima abbia proposto domanda riconvenzionale volta al pagamento del corrispettivo d'appalto. 
Difatti, la Suprema Corte ha chiarito che in tema di compensi spettanti al difensore “al fine della determinazione del valore della causa, la domanda riconvenzionale non si cumula con la domanda principale dell'attore (ma solo se di valore eccedente a quest'ultima - ipotesi che non ricorre nel caso di specie - può comportare l'applicazione dello scaglione superiore, poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il "thema decidendum" ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile”; cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, Ord., 20/10/2023, n. 29182).  12.1 Ai fini della suddetta determinazione vengono utilizzati, nei rapporti tra gli attori e ### s.r.l., i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, così come integrato dal successivo D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, e quelli massimi per la fase decisionale. La mancata adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi dell'art.  185 bis c.p.c., in termini addirittura migliorativi rispetto all'esito della lite, giustifica il pagamento secondo i parametri massimi delle fasi cui si è dato corso in conseguenza della mancata accettazione della proposta.  12.2 Le stesse vanno poi distratte in favore dell'avv. ### il quale dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ha implicitamente affermato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.  12.3 Quanto ai rapporti tra l'impresa convenuta e la società assicurativa, terza chiamata in causa, la liquidazione ha luogo utilizzando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, così come integrato dal successivo D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e quelli minimi per la fase istruttoria, consistita nel solo deposito della memoria ex art.  183 co. 6 c.p.c. II, senza ulteriore attività 13. Per il principio di causalità, devono poi essere poste a carico della ### s.r.l., in persona del rappresentante legale p.t., le spese del CTU nominato in sede di procedimento per ATP recante R.G.  n. 6394/2015, come determinate con ### n. 9259/2016 di liquidazione del G.I. titolare dell'indicato procedimento depositato 12.09.2016, pari ad euro 2.600,00 oltre 4% e IVA sull'importo degli onorari, con diritto della parte anticipante a ripetere quanto a tale titolo eventualmente versato.  14. ### s.r.l. deve, inoltre, essere condannata a rifondere in favore del procuratore antistatario degli attori le spese processuali del procedimento di ### Va, infatti, al riguardo rammentato che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente” (Cass. 1549 del 7.6.2019). La liquidazione delle stesse viene fatta come in dispositivo in applicazione dei parametri medi, previsti dal D.M.  55/2014, nella versione ratione temporis applicabile, per le prime tre fasi dei procedimenti cautelari di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.  15. Deve, invece, rigettarsi la richiesta di condanna alla refusione delle spese sostenute per l'attività espletata dal consulente tecnico di parte attrice, quantificata dalla stessa in euro 600,00, in quanto non ricorre in atti alcuna prova in ordine all'effettivo esborso sostenuto. 
Se è vero, infatti, che le “spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”, è pur vero, che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito “che non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (cfr. cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/07/2022, n. 21402).  P.Q.M.  Il Tribunale di Nola, ###, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da ### in proprio e nella qualità di erede di #### e ### nella qualità di eredi di ### nei confronti della ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con la chiamata in causa della ### di ### e ### S.p.A., ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attrice della somma di 9.429,07, oltre IVA ed interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo; b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla ### s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t.; c) rigetta la domanda di manleva azionata dalla ### s.r.l. nei confronti della ### di ### e ### S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t.; d) condanna la convenuta ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore di #### e ### nella spiegate qualità, liquidate in euro 153,00 per esporsi e euro 5.928,00 (euro 919,00 per la fa d studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680 per la fase istruttoria, euro 2.552 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, avv. ### e) condanna ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ### di ### e ### S.p.A delle spese di lite del presente giudizio liquidate in euro 4.237,00 (euro 919,00 per la fa d studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge; f) pone a definitivo carico della ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., le spese del CTU nominato in sede di procedimento per ATP recante R.G. n. 6394/2015, come determinate con ### n. 9259/2016 di liquidazione del G.I. titolare dell'indicato procedimento depositato 12.09.2016, pari ad euro 2.600,00 oltre 4% e IVA sull'importo degli onorari, con diritto della parte anticipante a ripetere dalle altre quanto a tale titolo eventualmente versato e condanna la stessa ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del difensore antistatario degli attori avv. ### delle relative spese di lite liquidate in euro 145,50 per esborsi ed euro 2.732,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge. 
Nola, 10.11.2025 

Il Giudice
Dott. ssa


causa n. 785/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Cennamo Donatella

M
4

Tribunale di Milano, Sentenza n. 9428/2025 del 09-12-2025

... ### e che la venditrice non aveva corrisposto alcun compenso a titolo di provvigione mentre l'acquirente aveva corrisposto la provvigione di € 30.000,00. La testimonianza del ### laddove si presenta solo quale amico/conoscente delle parti e dichiara di non aver percepito le provvigioni dal ### quale mediatore, è dunque in contrasto con quanto risulta dal rogito del 6.2.2020. Inoltre il ### dopo aver riferito di aver messo in contatto il ### con la ### e di averlo accompagnato a visitare la villa, ha dichiarato di non ricordare “il dettaglio dell'agenzia Capitta”, ma sul punto è poco credibile essendo il ### un professionista del settore che difficilmente può non ricordare proprio l'incarico di mediazione che era in corso con l'agenzia ### che la convenuta aveva dichiarato nell'incontro a ### in cui era presente il ### come confermato dalla testimonianza di ### In definitiva è provato che il primo contatto informativo è avvenuto con la ### & ### che ha fornito al ### le informazioni richieste rendendosi disponibile alla visita in loco e che la trattativa per l'acquisto della villa è proseguita con la convenuta tramite ### durante l'incarico di mediazione in esclusiva (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione QUINTA CIVILE Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 46074/2021 promossa da: CAPITTA & ### S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### dell'avv. ### (###) e dell'avv.  ### (###) elettivamente domiciliato in ### 40 20135 MILANO presso il difensore avv. ### ATTRICE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### elettivamente domiciliato in ### ,1 20122 MILANO presso il difensore avv. ####.  ### & ### S.R.L.   “Voglia l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via principale: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, che la conclusione della compravendita dell'immobile tra la convenuta sig.ra ### e il sig. ### è avvenuta per effetto dell'attività di mediazione svolta dalla ### & ### S.r.l. e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, in favore della società attrice, dell'importo di ### 82.960,00# (IVA inclusa) a titolo di provvigione, ovvero del maggiore o minore importo che risulterà dovuto, oltre interessi come per legge dalla domanda al saldo; - in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta agli obblighi di esclusiva, correttezza e buona fede nascenti dal contratto di mediazione del 18.08.2018, per aver intrattenuto trattative parallele con l'acquirente avvalendosi di altro mediatore in pendenza del mandato; e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società attrice, da quantificarsi in misura pari alla provvigione contrattualmente pattuita e non percepita, e quindi in ### 82.960,00# (IVA inclusa), ovvero altro maggiore o minore importo che risulterà di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi come per legge; - in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande precedenti, accertare e dichiarare l'intervenuta violazione, da parte della convenuta, della “clausola aggiuntiva” relativa all'obbligo di consegna della documentazione entro 90 giorni; e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice, da quantificarsi in misura pari alla provvigione non percepita, e quindi in ### 82.960,00# (IVA inclusa), ovvero altro maggiore o minore importo che risulterà di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi come per legge; - in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.  ### “Piaccia alla giustizia del Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis e previa ogni necessaria declaratoria del caso in rito e merito, così giudicare: 1. Nel merito. 
Respingere ogni domanda attorea in quanto infondata sia in fatto e sia in diritto per i motivi tutti esposti in comparsa di costituzione 11.04.2022 In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.  ### & ### conveniva in giudizio ### esponendo di aver svolto per la convenuta l'incarico di mediatore per la vendita della villa sita il ####, come meglio identificata in atti, che la convenuta aveva venduto in data ### ai coniugi ### e ### e chiedeva: - in via principale, l'accertamento del diritto al pagamento della provvigione e la condanna della convenuta al pagamento della somma di €.82.960,00 a tale titolo; - in via subordinata l'accertamento della violazione da parte della convenuta, della “clausola aggiuntiva” alla clausola penale presente nel contratto sottoscritto tra le parti in data ### ( che prevedeva la consegna della documentazione da parte della convenuta in favore della società attrice nel termine di 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto) e di condannare la convenuta al risarcimento dei danni tutti da quantificarsi subiti dalla società attrice a causa dell'intervenuta violazione, danni da quantificarsi in relazione alla provvigione contrattualmente concordata e non pagata a causa della mancata conclusione dell'affare , e quindi pari a €. 82.960,00 ovvero altro maggiore o minore importo che risulterà dovuto in corso di causa e/o che sarà ritenuto di giustizia, eventualmente anche in via equitativa, oltre interessi come per legge. 
La convenuta ### si costituiva in giudizio e contestava le deduzioni avversarie chiedendo il rigetto delle domande attoree. 
Le parti depositavano le memorie ex art. 183 VI comma c.c. e con ordinanza del 25.7.2023, che si richiama e si conferma, non venivano ammesse le prove orali dedotte dall'attrice “in quanto irrilevanti ai fini del decidere, essendo le stesse incentrate esclusivamente sulla conferma delle attività svolte dall'attrice con potenziali acquirenti, che non hanno dato seguito ad alcuna trattativa” mentre venivano ammesse le “prove orali dedotte dalla convenuta nella propria memoria ex art. 183 comma VI n.2 c.p.c. limitatamente ai capp. 1-5, essendo gli ulteriori capitoli documentali o irrilevanti ai fini del decidere”. 
La causa veniva quindi istruita documentalmente e mediante la prova testimoniale. 
All'udienza del 5 novembre 2025 le parti precisavano le conclusioni e la parte attrice chiedeva, in aggiunta alle domande già proposte, in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, di accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta agli obblighi di esclusiva, correttezza e buona fede nascenti dal contratto di mediazione del 18.08.2018, per aver intrattenuto trattative parallele con l'acquirente avvalendosi di un altro mediatore in pendenza del mandato, con il conseguente effetto risarcitorio, da quantificarsi in misura pari alla provvigione contrattualmente pattuita e non percepita, e quindi in ### 82.960,00. La convenuta contestava l'ammissibilità della predetta domanda non accettando il contraddittorio. 
La causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. con la concessione del termine di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e con la discussione orale all'udienza del 4 dicembre 2025.  *** 
Sono circostanze pacifiche e documentali che: -### & ### S.r.l. esercita, sin dall'anno 2007, l'attività di mediazione nel settore immobiliare ed è regolarmente iscritta presso il registro dei mediatori immobiliari di ### (doc. 1 fasc. attrice); - in data ###, la sig.ra ### conferiva alla società attrice l'incarico irrevocabile ed esclusivo di reperire un acquirente dell'immobile, di proprietà della stessa, sito in ####, ### 2, residence “###”, via ### (doc. 2 fasc. attrice); - l'incarico aveva la durata di mesi quindici (precisamente dal giorno 01.09.2018 al giorno 31.12.2019), il prezzo di vendita era pari a euro 1.700.000,00 e la provvigione in favore della società attrice, in caso di conclusione dell'affare, era del 4% oltre IVA da calcolare sul prezzo dell'immobile effettivamente realizzato e da versarsi per intero alla sottoscrizione del rogito (doc. 2 fasc. attrice).  - all'atto del conferimento dell'incarico, l'immobile presentava delle difformità urbanistico - catastali (doc. 2 fasc. attrice). 
E' inoltre provato documentalmente che in data ### veniva stipulato il contatto di compravendita della villa tra i sig.ri ### e ### quali parti acquirenti, e la convenuta, quale parte venditrice (doc.  n 16 fasc. attr.). 
La questione oggetto della domanda proposta in via principale dall'attrice, attiene al pagamento della provvigione a seguito della conclusione dell'affare con la compravendita della villa, che si è perfezionata in data ### tra i sig.ri ### e ### quali parti acquirenti, e la convenuta, quale parte venditrice. 
È pacifico che la società attrice ha posto in essere l'attività promozionale per la vendita dell'immobile, pubblicizzando l'immobile su canali nazionali e internazionali, ma la convenuta contesta che tale attività abbia portato alla conclusione dell'affare: “### già si è avuto modo di sottolineare, non è in discussione l'attività svolta da parte attrice nell'esecuzione del mandato, ma la rilevanza di essa ai fini della conclusione della compravendita di cui è causa: prendiamo solo atto, per quanto qui possa rilevare, che parte attrice, nonostante l'impegno che dice di avere profuso, non è riuscita a concludere con positivo risultato l'incarico ad essa conferito, obiettivo invece raggiunto da altra agenzia immobiliare in via del tutto autonoma rispetto a quella svolta da ### & ### s.r.l.” (pagina 2 memoria n 3) . 
E' altresì provato documentalmente che la vendita della villa della convenuta si è perfezionata con il ### il ###, a poco più di un mese dalla scadenza dell'incarico di mediazione dell'attrice (scaduto in data ###). 
Al fine della decisone in ordine al diritto dell'attrice alla provvigione, occorre valutare se sussista il nesso causale tra l'attività posta in essere dall'attrice e la compravendita del 6.2.2020, considerato che, ai sensi dell'art. 1755 c.c., il mediatore ha diritto alla provvigione se l'affare è concluso “per effetto del suo intervento” e che, per giurisprudenza costante, non è necessario un nesso eziologico diretto ed esclusivo, essendo sufficiente che l'attività del mediatore costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, anche se le parti abbiano poi proseguito le trattative autonomamente o con l'intervento di altri soggetti (cfr Cass., Ordinanza n.11443 del 08/04/2022 In tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso.). 
Nel caso di specie, oltre all'attività di marketing compiuta dall'attrice, è provato documentalmente il contatto intervenuto tra il ### e l'agenzia ### In particolare risulta che in data 4 febbraio 2019 il ### aveva contattato l'agenzia ### chiedendo informazioni sulla villa; aveva ricevuto dall'agenzia le informazioni sul prezzo richiesto di € 1.700.000,00, le spese notarili e la provvigione ed aveva fissato un appuntamento per la visita in loco con la moglie per i primi giorni di marzo 2019 (doc.  n 17 fasc. attrice). 
Risulta anche che il ### aveva annullato l'appuntamento per la visita con l'agenzia ### allegando impegni di lavoro (e mail = doc. n 17), senza poi farsi più sentire dall'agenzia attrice ma che, nella primavera del 2019, aveva visitato la villa accompagnato da ### al quale si era rivolto dopo il contatto con l'attrice, come è provato dalle testimonianze di ### e ### In particolare la testimone ### ha dichiarato: “Il francese ha spiegato che aveva visto la casa col #### perchè già da tempo trascorreva le vacanze a ### e aveva intenzione di comprare. Sono a conoscenza della circostanza perchè ero a casa a ### con mia mamma nel corso di un incontro fra loro ed il #### poteva essere la primavera del 2019 ma non ricordo la data esatta. ### mamma rispose al #### che non poteva vendere perchè aveva dato il mandato ad un'altra agenzia.” La predetta testimonianza prova quindi che il ### aveva incontrato a ### la convenuta, alla presenza di ### quando l'incarico di mediazione dell'attrice era ancora in corso e che, prima dell'incontro, aveva visitato la villa con il ### La testimonianza di ### non scalfisce la ricostruzione dei fatti come suesposti, anche se appare poco credibile in alcuni punti. 
Infatti deve, in primis, rilevarsi che dal rogito del 6.2.2020 (doc. n 16) risulta che il ### è un agente immobiliare, titolare dell'agenzia ### di ### ed iscritto al n 402 del ruolo degli agenti immobiliari. Inoltre, nello stesso rogito, le parti venditrice ed acquirente hanno dichiarato che la compravendita era stata conclusa con la mediazione di ### e che la venditrice non aveva corrisposto alcun compenso a titolo di provvigione mentre l'acquirente aveva corrisposto la provvigione di € 30.000,00. 
La testimonianza del ### laddove si presenta solo quale amico/conoscente delle parti e dichiara di non aver percepito le provvigioni dal ### quale mediatore, è dunque in contrasto con quanto risulta dal rogito del 6.2.2020. Inoltre il ### dopo aver riferito di aver messo in contatto il ### con la ### e di averlo accompagnato a visitare la villa, ha dichiarato di non ricordare “il dettaglio dell'agenzia Capitta”, ma sul punto è poco credibile essendo il ### un professionista del settore che difficilmente può non ricordare proprio l'incarico di mediazione che era in corso con l'agenzia ### che la convenuta aveva dichiarato nell'incontro a ### in cui era presente il ### come confermato dalla testimonianza di ### In definitiva è provato che il primo contatto informativo è avvenuto con la ### & ### che ha fornito al ### le informazioni richieste rendendosi disponibile alla visita in loco e che la trattativa per l'acquisto della villa è proseguita con la convenuta tramite ### durante l'incarico di mediazione in esclusiva dell'attrice. A ciò deve aggiungersi che la conclusione dell'affare è avvenuta il ###, dopo solo un mese dalla scadenza del mandato dell'agenzia attrice ed allo stesso prezzo indicato inizialmente dalla predetta agenzia di € 1.700.000,00. 
Le circostanze suesposte fanno ritenere la sussistenza del nesso causale tra la compravendita del 6.2.2020 e la trattativa avviata con l'agenzia ### nel febbraio 2019, che costituisce l'antecedente causale indispensabile per la successiva conclusione dell'affare. 
Né vale ad interrompere il nesso causale la consapevolezza della convenuta della violazione del mandato in esclusiva conferito all'attrice, che è provata dalla testimonianza della figlia della convenuta, in quanto ciò che rileva è che la trattativa ha avuto inizio con il contatto e lo scambio di informazioni tra il ### e l'agenzia ### in data 4 febbraio 2019, si è sviluppata nel periodo in cui il mandato era efficace salvo poi concludersi al di fuori (poco dopo lo scadere) del rapporto contrattuale con l'attrice. 
Deve quindi essere accolta la domanda proposta in via principale dall'attrice, che ha diritto al pagamento della provvigione, che va determinata nella misura pattuita nella lettera di incarico (doc n 2 fasc. attrice) pari al 4% oltre IVA sul prezzo di vendita. 
Considerato che l'immobile è stato venduto al prezzo di € 1.700.000,00, l'importo dovuto a titolo di provvigione è pari a € 68.000,00, oltre IVA al 22%, per un totale di € 82.960,00. 
Sulla somma predetta maturano gli interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda giudiziale (ossia dalla notifica della citazione del 9.11.2021) al saldo.  ### della domanda principale esonera dall'esame delle domande subordinate proposte dall'attrice e delle relative contestazioni della convenuta. 
Le spese di lite di lite seguono la soccombenza della conventa e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 147/2022, applicando il compenso medio per tutte le fasi processuali per la causa di valore compreso tra € 52,000,01 a € 260.000,00.  P.Q.M.  il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone: 1) accerta e dichiara che la conclusione della compravendita dell'immobile della convenuta è avvenuta per effetto dell'attività di mediazione svolta dalla ### & ### S.r.l. e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento a favore dell'attrice della somma di €.82.960,00 a titolo di provvigione, oltre agli interessi moratori ex art. 1284 IV comma c.c. dal 9.11.2021 al saldo; 2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in € 14.103,00 per compenso, € 759,00 per il contributo unificato, oltre 15% spese forf., c.p.a. e iva come per legge.  ### 9 dicembre 2025 La Giudice dott.ssa

causa n. 46074/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Cozzi Antonella

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 16408/2025 del 18-06-2025

... amente si riscontra che pur essendovi la presenza del mediatore linguistico, come rilevato dal ### di pace, non risult a che si a stata forn ita adeguata informativa ai sensi d ell'art 1 0 -ter del D.lg s. 286/199 8 circa la possibilità di richiedere la protez ione internaziona le; l'amministrazione si è limitata a regist rare i dat i anagrafici . ### di pace ha all'evidenza tratto la conclusione che il soggetto fosse stato “debitamente informato” dalla circostanza che non aveva chiesto la p rotezione internazionale e che h a dichiarato di essere venuto in ### per lavoro. Per giurisprudenza costante, ciò non sana l'originario difetto di inform azione. Questa Corte ha infatti affermato che ai sensi dell'art. 10-ter del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere assicurata a tutti gli stranieri, condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di cris i, un'inform azione, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul prog ramma di ricollocazione in altri S tati mem bri dell'### europea e sulla possibili tà di ricor so al rimpatrio vo lontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11368/2024 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in ### II 4 , presso lo stu dio dell'avvocato ### I ### (###) rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###) -ricorrente contro ###'INTERNO, in perso na del ##### -intimati avverso l'ORDINANZA del GIUDICE DI PACE TRA PANI 3071/2023 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal ##### ice di pace ha rigettato l'opp osizione al decreto di respingimento reso in data ### dal Questore di ### 2 di 6 nei confronti dell'odierno ricorrente, rilevando che è priva di pregio l'eccezione di not ifica in copi a non conforme poiché la copi a notificata non è stata disconosciuta nei termini e modi di legge; che il provv edimento è stato adottato nel pieno rispetto di quan to stabilito dall'art. 10 del D.lgs. 286/1998 nei confronti di un cittadino straniero entrato nel terr itorio nazionale clandestinamente, sottraendosi volontariamente ai controlli di frontiera, privo di passaporto o di altro qualsiasi documento di identificazione, allo stato non ancora compiutamente iden tificato; e, quanto agli obblighi informativi, rilevando che: «il ricorrente è stato debitame nte informato in merito alla possibilità d i chiedere protezione internazionale sia al momento della sua identificazione (12.09.2023), come risulta dal foglio notizie versato in att i dalla ### di ### compilato du rante la detta p rocedura alla presenza di un m ediatore li nguistico di madre lingua araba e di funzionari di ### di S tato e, pe rtanto, avente natura di at to fidefacente, sia in occasione delle operazioni di fotosegnalamento dal personale dell'### (21.09.2023) risulta che lo stesso no n ha chies to la protezi one internaz ionale ma ha dichiarato di essere venuto in ### per lavoro». 
Avverso il predetto provvedimento ha presentato ricorso per cassazione l'interessato affidandosi a tre motivi.  ### istero intimato, non tempestiv amente costituito, ha presentato istanza per la partecipazione all'eventuale discussion e orale.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e il travisamento dei fatti. Il ricorrente deduce la inesistenza, nullità e/o illegittimità del decreto di respingimento per difetto della necessaria formalit à di comunicazione, nonché la 3 di 6 violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 cpc e deg li artt. 10, comma 3, 13 e 32 della ### Il ricorrente deduce che il decreto del ### gli è stato comunicato in mera copia libera e informale piuttosto che in originale o in copia attestata conforme all'originale apposta da pubblico ufficiale a ciò autorizzato; tuttavia, a fro nte dell'eccepita nullit à del provvedimento di respi ngimento per difetto della necessaria formalità di comunicazione, il ### di pace ha deciso la questione applicando la normativa relativa alla differente e non sovrapponibile ipotesi di produzione in un giudizio pendente di una copia di scrittura.   2.- Con il second o motiv o del ricorso si lament a ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violaz ione e falsa applicazione degli artt. 3,6, 20 e 26 del D.lgs. 28 gennaio 2008, n.25, dell'art.  10-ter del D.lgs. 286/1998 e dell'art. 10 Cost. Si dedu ce la violazione del diritto a essere informato tempestivamente sulla procedura di riconosci mento dell a protezione internazionale, nonché la illogicità e il travisamen to dei fatti, la violazi one delle disposizioni poste a garanzia del diritto della persona straniera a ricevere idonea infor mazione sulla procedura di pro tezione internazionale e il difetto di assistenza ed informazione tempestiva e diniego di accesso imm ediato alla procedura di riconoscime nto della protezione internazionale. Il ricorrente osserva che dal foglio notizie (indicato come all.3) non si evince l'avvenuta informativa legale fornita dall'### al migrante, essendo ivi indicati unicamente i suoi dati anagrafici.  3.- Con il terz o motiv o del ricorso si lament a ai sensi dell'art.360, nn. 3 e 5, c.p.c., la v iolazione e falsa applicaz ione dell'art. 19 del D.lgs. 286/1998 del divieto di espulsio ne e respingimento, la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 8 e 9 CEDU. Il ricorrente deduce che è stato omesso l'esame del concreto e attu ale pericolo per il ricorren te in caso di rien tro nel ### 4 di 6 d'origine, e della denunciata violazione del divieto di espulsione e respingimento ex art. 19 e 5, comma 6, del D. Lgs. 286/1998.  4.-Il secondo motivo del ricorso, potenzialmente assorbente deve essere esaminato preliminarmente ed è fondato.   Il ricorrente riassume il contenuto del foglio notizie che allega al ri corso (do c.3) ove effe ttiv amente si riscontra che pur essendovi la presenza del mediatore linguistico, come rilevato dal ### di pace, non risult a che si a stata forn ita adeguata informativa ai sensi d ell'art 1 0 -ter del D.lg s. 286/199 8 circa la possibilità di richiedere la protez ione internaziona le; l'amministrazione si è limitata a regist rare i dat i anagrafici . ### di pace ha all'evidenza tratto la conclusione che il soggetto fosse stato “debitamente informato” dalla circostanza che non aveva chiesto la p rotezione internazionale e che h a dichiarato di essere venuto in ### per lavoro. 
Per giurisprudenza costante, ciò non sana l'originario difetto di inform azione. Questa Corte ha infatti affermato che ai sensi dell'art. 10-ter del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere assicurata a tutti gli stranieri, condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di cris i, un'inform azione, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul prog ramma di ricollocazione in altri S tati mem bri dell'### europea e sulla possibili tà di ricor so al rimpatrio vo lontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l'esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il sile nzio ovvero una eventual e dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogn i caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è 5 di 6 stata preventiva mente compiutamente informata.(Cass. n. ### del 20/11/2023; Cass. n. 4223 del 15/02/2024).   Da ciò consegue la nullità del decreto di respingimento ( n. 10819 del 22/04/2024) con consegu ente assorbim ento delle altre questioni e la cassazione senza rinvio del decreto impugnato, potendosi decidere nel merito, attesa la nullità in sanabile del decreto di respingimento.   Sulle spese si osserva che il richiedente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio i n cui è parte soccombente un'### statale , non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello St ato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amm inistrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi d ell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 20 02, ovvero con istanza rivolta al g iudice del procedimento, e più preci samente, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con d ecisione nel merito); l'art. 133 del med esimo d.P.R ., a norma del qu ale la condanna alle spese de lla parte soccom bente non ammessa al patrocinio va disposta in fav ore del lo Stato, non può, in fatti, riferirsi all'ip otesi di soccombenza di un'### razione stat ale (Cass. 18583 /2012, 22882/2018, ###/2018, 19299 /2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). 
Pertanto, le spese processuali relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal ### di pace.   6 di 6 P.Q.M.  Accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri cassa il provvedimento impugnato, e deci dendo nel merito dichiara la nullità del decreto di respingimento adottato nei confronti del ricorrente in data 21 settembre 2023. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Acierno Maria, Russo Rita Elvira Anna

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 4950/2025 del 04-12-2025

... € 934,40 : 72 = € 12,97 x 63 = € 817,60; - ### mediatore € 5.128,81 : 72 = € 71,23 x 63 = € 4.487,70; - ### assicurativi rischio vita e impiego: € 2.455,20 : 72 = € 34,10 x 63 = € 2.148,30; - ### di registrazione e notifica € 210,00 : 72 = € 2.91 x 63 = € 183,75 Totale € 7.637,35 ovvero la maggiore o minore somma determinata dal Giudice all'esito dell'istruttoria (calcolata come da sentenza del 11.9.2019 della Corte di ###, letta ed applicata anche dall'### di ### decisione del 11.12.2019, sez. I, C-383/18, la quale prevede il rimborso di tutti i costi, anche dei costi up-front pagati dal consumatore, rimborsabili come spiegato nel presente atto di citazione) ovvero, in subordine, si chiede all'###mo Giudice una riduzione dei costi del prestito affrontati da parte ricorrente e la condanna dell'istituto di credito alla retrocessione di una somma stabilita in via equitativa dal Giudice. Il tutto oltre interessi a decorrere dalla pec di messa in mora del 05.02.2017. 3) ### alle spese di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Parte attrice evidenziava di aver sottoscritto il contratto n. 098/686/4920206 con: “una delle società del ### la ### (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO Il Tribunale di Salerno, ###, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa ### ha emesso la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2956/2020 avente ad oggetto “controversie in materia di diritto bancario” TRA ### nato il ### a #### ed ivi residente ###(84098), rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. ### domiciliat ###### in ### alla via E. Farina n. 4.  -RICORRENTE
CONTRO ### s.p.a, cf ###, quale incorporante della #### per azioni a seguito di fusione per atto stipulato in data ### a rogito del ### notaio in ### (rep. 16080 / racc. 8638), con l'avv. ### - RESISTENTE - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data ###, il sig. ### conveniva la ### s.p.a. oggi ### innanzi a codesto ecc.mo Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) ### la violazione da parte della ### delle norme in tema di trasparenza bancaria, buona fede e correttezza contrattuale, delle norme a tutela del consumatore, la violazione delle norme del TUB - ### dei principi e delle disposizioni civilistiche che regolano la materiala nonchè accertare la carenza di giustificazione causale e l'indeterminatezza, dunque la nullità delle clausole contrattuali (contratto di delegazione di pagamento n. 098/686/4920206) che prevedono “commissioni bancarie”, commissioni per la società mandataria del delegatario”, “spese di registrazione e notifica” (dunque delle commissioni e spese comunque denominate previste in contratto); ### anche vizi, illegittimità e nullità della clausola contrattuale che limita il rimborso al cliente di ogni commissione e spesa, ### dunque, il conseguente diritto del sig. ### alla restituzione di tutti i costi illegittimi pagati, dei costi up-front e recurring del finanziamento, su base proporzionale alla durata ed alla vita residua dello stesso; per l'effetto, 2) ### la ### alla restituzione, in applicazione del “criterio proporzionale di rimborso”, delle seguenti somme: - ### bancarie € 934,40 : 72 = € 12,97 x 63 = € 817,60; - ### mediatore € 5.128,81 : 72 = € 71,23 x 63 = € 4.487,70; - ### assicurativi rischio vita e impiego: € 2.455,20 : 72 = € 34,10 x 63 = € 2.148,30; - ### di registrazione e notifica € 210,00 : 72 = € 2.91 x 63 = € 183,75 Totale € 7.637,35 ovvero la maggiore o minore somma determinata dal Giudice all'esito dell'istruttoria (calcolata come da sentenza del 11.9.2019 della Corte di ###, letta ed applicata anche dall'### di ### decisione del 11.12.2019, sez. I, C-383/18, la quale prevede il rimborso di tutti i costi, anche dei costi up-front pagati dal consumatore, rimborsabili come spiegato nel presente atto di citazione) ovvero, in subordine, si chiede all'###mo Giudice una riduzione dei costi del prestito affrontati da parte ricorrente e la condanna dell'istituto di credito alla retrocessione di una somma stabilita in via equitativa dal Giudice. Il tutto oltre interessi a decorrere dalla pec di messa in mora del 05.02.2017. 3) ### alle spese di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. 
Parte attrice evidenziava di aver sottoscritto il contratto n. 098/686/4920206 con: “una delle società del ### la ### s.p.a. (poi FlashBanck s.p.s, incorporata in ### s.p.a, poi ### s.p.a. poi ### spa, poi incorporata per fusione in ### s.p.a.) in data ### e di averlo estinto anticipatamente in data ### allorquando residuavano altre n° 63 rate da pagare. Per l'effetto lamentava di non aver ricevuto dalla convenuta il rimborso degli oneri sostenuti, costi relativi a commissioni e spese non maturate, clausole nulle in quanto ingiustificate ed indeterminate. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### si costituiva in giudizio la ### eccependo: l'infondatezza della domanda principale per irretroattività dell'art.  125 sexies tub; la carenza di legittimazione passiva della convenuta in relazione alla retrocessione delle commissioni di intermediazione e agenzia, per essere legittimati rispettivamente l'intermediario e l'agente mediatore; il difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta in relazione alla retrocessione degli oneri assicurativi per il periodo non goduto; l'erroneità delle tesi dell'attore in relazione alla nota sentenza della ### dell'11.9.2009, pronuncia ### la quale avrebbe escluso l'onere per il cliente/attore di provare quali fossero gli oneri effettivamente recurring nell'ambito di una domanda di rimborso oneri da estinzione anticipata, dovendosi invece ritenere che la ### 2008/48 fosse da interpretare nel senso che tutti gli oneri, indipendentemente dalla natura upfront o recurring, dovessero essere rimborsabili. Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: 1) “In via preliminare : ### tutte le domande dell'attore per carenza di legittimazione passiva della ### nonché perchè infondate in fatto e diritto; 2) In via subordinata principale: ### la domanda di rimborso oneri perché infondata in fatto e diritto, per irretroattività del disposto di cui all'art. 125 sexies ### In via ancor più gradata: 3) In rito: ### e dichiarare la parziale carenza di legittimazione passiva dell'odierna convenuta in relazione alla quota parte pro rata temporis della commissione di intermediazione e di agenzia; 4) ### e dichiarare la parziale carenza di legittimazione passiva dell'odierna convenuta in relazione alla commissione assicurativa; 5) Nel merito: ### tutte le domande perché inammissibili, non provate, nonché infondate in fatto e diritto; 6) Con condanna alle spese e competenze del giudizio.” Instaurato il contradditorio, disposto il mutamento di rito e concessi i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., in corso di causa ### incorporava la ### s.p.a., società incorporata, cui è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi all'esito di fusione per incorporazione del 26.3.2021. 
Ritenuti non necessari approfondimenti istruttori, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con provvedimento del 16.07.2025 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. 
La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento. 
In primo luogo, quanto alla questione relativa alla legittimazione passiva di ### S.p.A., già ### S.p.A., va rilevato che, proprio il provvedimento della ### d'### del 22/11/2015, richiamato dal convenuto , prevede il subentro in tutti i rapporti facenti capo alla ### di ### di ### della ### di risparmio di ### S.p.A., poi ### successivamente incorporata in ### S.p.A. ed oggi in ### S.p.A. La questione riguarda il tema della legittimazione passiva o meno dalle quattro ### costituite in funzione di “###”, nel contesto delle procedure di risoluzione delle banche ### di ### di ### S.p.A., ### delle ### S.p.A., ### di ### di ### S.p.A. e ### dell'Et. e del Lazio con riguardo alle pretese vantate nei confronti di queste ultime per attività svolte anteriormente al 23.11.2015 e, quindi, per le passività latenti aventi titolo in atti o in fatti posti in essere in epoca anche remota. 
Con il D.L. 22.11.2015 n. 183 venivano infatti costituite quattro società per azioni, denominate ### di risparmio di ### S.p.A., ### delle ### S.p.A., ### dell'Et. e del ### S.p.A., ### di risparmio di ### S.p.A., a loro volta di seguito cedute a due banche (la ### di risparmio di ### alla ### dell'Em. Romagna; le altre tre a ### che le hanno recentemente incorporate, aventi per oggetto lo svolgimento dell'attività di 'Ente-Ponte' ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 16.11.2015 n. 180 - introdotto nel vigente ordinamento in attuazione della direttiva 2014/59/UE, c.d. BRRD (### and ### -, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche sottoposte a risoluzione e, quando le condizioni di mercato fossero adeguate, di cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo. 
In deroga a quanto disposto dai commi 5 e 6, il comma 7 ha disposto che l'EntePonte, ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, previa presentazione da parte della ### d'### di una richiesta all'### responsabile per i relativi provvedimenti, è autorizzato provvisoriamente a esercitare l'attività bancaria o a prestare servizi e attività di investimento anche se non soddisfa inizialmente i requisiti stabiliti dalla normativa applicabile e che allo stesso sono trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonchè attività e passività delle banche in risoluzione, ai sensi dell'articolo 43 del citato ### Da tanto deriva che l'incorporazione degli “###” ha comportato il trasferimento alle banche incorporanti di ogni rapporto o situazione giuridica già facenti capo agli stessi e, quindi, di tutte le posizioni attive e passive della vecchia banca, anche se definite prima del 23.11.2015. ### la tesi di parte convenuto la pretesa attorea sarebbe estranea alla società per azioni costituita quale ### in quanto inerente alla posizione di contratti ormai definiti della vecchia ### di ### di ### S.p.A., posta in risoluzione, che sarebbe esclusa dalla cessione del nuovo soggetto nel cui patrimonio non potrebbero confluire passività riferite a rapporti ormai esauriti. 
Sennonchè le pretese azionate non concernono diritti incorporati nelle azioni - dichiaratamente esclusi -, ma posizioni che non possono essere considerate azzerate unitamente alle azioni della vecchia ### di ### di ### S.p.A.. 
In particolare lo specifico testo del provvedimento 22.11.2015 della ### d'### disponendo la cessione di tutte le attività e passività relative all'azienda bancaria con la sola esclusione (oltre che degli obblighi restitutori relativi al capitale composto da azioni azzerate) delle passività subordinate, non ha ricompreso in tale esclusione le pretese azionate dall'attore. 
In particolare secondo il provvedimento 22.11.2015 sono stati trasferiti “tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione” e, dunque, anche le passività corrispondenti ad obblighi derivanti da condotte antecedenti la cessione. 
Le considerazioni che precedono impongono quindi, ad avviso del Tribunale, di concludere che le passività corrispondenti alle pretese dell'attore sono da ritenere incluse nella cessione dell'azienda bancaria disposta in favore dell'### non essendo le relative obbligazioni espressamente escluse dalla cessione. 
Va, quindi, affermata la legittimazione passiva di ### S.p.A. in ordine alla restituzione dei costi sostenuti dal ### in occasione della sottoscrizione del finanziamento. 
Venendo al merito il presente giudizio riguarda il rimborso dei costi derivanti dall'esercizio della facoltà di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento (ratione temporis regolata dall'art. 125 TUB, risultando il contratto sottoscritto prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies TUB il ###, d.lgs 141/2010). Difatti, la presente facoltà presuppone la valida stipula del contratto di finanziamento e la sussistenza di una causa giustificativa del pagamento, individuata nello scopo finanziario generalmente riconducibile ad operazioni contrattuali del genere, sostanziandosi in un diritto potestativo pacificamente riconosciuto dalla legislazione comunitaria ed interna finalizzato ad elevare lo standard di tutela del consumatore nell'ambito dell'attività di credito al consumo; diversamente, la disciplina dell'indebito oggettivo, prevista dagli artt. 2033 e ss. cc., regola le ipotesi di adempimento in assenza di una valida obbligazione, volta a regolamentare l'obbligazione restitutoria che nasce da un pagamento effettuato senza una valida giustificazione causale. In tal senso, la fattispecie dedotta in giudizio è chiaramente impossibile da sussumere nella disciplina della condictio indebiti, sostanziandosi non in un pagamento non dovuto bensì nel ragionevole esercizio di una facoltà riconosciuta ex lege in forza di un contratto validamente stipulato. 
In tal senso, il cliente debitore che agisce per ottenere la restituzione dei costi rimborsabili del finanziamento ex artt. 125 o 125 sexies TUB è tenuto a fornire prova non dell'assenza del titolo e del pagamento privo di causa, bensì della valida costituzione del rapporto di finanziamento e l'estinzione anticipata del finanziamento, mediante pagamento dell'importo residuo del finanziamento. 
Detta prova è stata regolarmente fornita dall'attore che ha depositato in giudizio: la copia del contratto di finanziamento dietro cessione del quinto stipulato in data ### e estinto anticipatamente in data ###; il conteggio estintivo operato dall'istituto di credito, con indicazione dell'importo residuo da pagare per l'esercizio della facoltà di estinzione anticipata; la comunicazione di conferma dell'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento alla data del 31.7.2007.
Accertata la regolare prova dell'avvenuta dell'estinzione del finanziamento, occorre individuare i costi effettivamente rimborsabili. 
Parte convenuta eccepisce la non rimborsabilità dei costi in quanto il contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies ### Tale tipo di difesa non è corretta.  ### è bene precisare che la distinzione tra i costi recurring e costi up front - i primi rimborsabili in quanto costi soggetti a maturazione nel tempo in quanto connessi ad attività e servizi non ancora erogati ed i secondi non rimborsabili in quanto sostenuti al momento della conclusione del contratto e ad essa preliminari - acquisita dalla legislazione nazionale primaria e secondaria (si cfr. le Comunicazioni di ### d'### del 2009 e del 2011, nonché dalle ### di ### del 2009, 2011 e 2018), è stata recentemente censurata dalla pronuncia della Corte di ### del 19/09/2009 (causa C- 3834/2018), c.d. ### perché ostativa alla realizzazione dell'effettivo diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito fissato dall'art. 16 par. 1 Direttiva 2008/48/CE. La Corte di Giustizia ha enunciato il seguente principio di diritto: “con riguardo alle operazione di credito al consumo, ove il consumatore eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente l'importo dovuto al finanziatore, la riduzione totale del costo del credito, cui ha diritto (ex art. 16 ### 2008/48 nonché ex art 125 sexies ###, include tutti i costi sottoposti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito”. 
I principi espressi dalla ### risultano pacificamente applicabili al caso di specie, nonostante il contratto risulti sottoscritto nel 2006 quindi sotto la vigenza del precedente art. 125 TUB, ai sensi del quale “le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Difatti, già la direttiva 87/102 (sostituita dalla ### 2008/48/CE) stabiliva che il consumatore dovesse avere il diritto ad una equa riduzione del costo complessivo del credito e che il successivo art. 16 della ### 2008/48/CE ha unicamente specificato il concetto più generico di “equa riduzione” con la più precisa nozione di “riduzione del costo totale del credito”, aggiungendo che deve riguardare interessi e commissioni.  ### la giurisprudenza di merito, infatti, già nella sua formulazione originaria l'art. 125, comma 2, T.U.B. consentiva di riconoscere al consumatore un diritto al rimborso dei costi collegati all'erogazione del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Ed infatti il diritto al rimborso delle commissioni anticipate, ma riguardanti attività ancora non svolte perché di competenza di annualità successive all'estinzione anticipata del finanziamento, poteva già emergere dalla formulazione originaria dell'art. 125 c. 2 del testo unico bancario secondo il quale il consumatore che avesse anticipato l'adempimento aveva diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal ### Né la mancata adozione dell'apposita delibera del ### raccomandata dalla norma in questione, osta ad un'interpretazione estensiva , non potendo l'assenza di una normativa secondaria ridurre l'effettività della tutela garantita dalla normativa comunitaria ai consumatori. 
La norma di attuazione era costituita dall'art. 3 D.M. 8 luglio 1992, rubricato “adempimento anticipato”, secondo cui “Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato, tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”.
Ora le locuzioni “equa riduzione del costo del finanziamento” e “altri oneri maturati fino a quel momento”, non possono che rimandare a quella parte dei costi del finanziamento dei quali la banca non sarà più onerata per effetto dell'adempimento anticipato (cfr. Tribunale Torino, I sezione civile, sentenza in data ###). 
Ed allora, la rimborsabilità per intervenuta estinzione anticipata è certamente dovuta, in ragione della applicabilità dell'art. 125 TUB nella sua formulazione originaria, in considerazione del diritto all'equa riduzione del costo complessivo del credito. 
Ne deriva, quindi, che la clausola prevista dall'art. 10 delle condizioni generali del finanziamento, che esclude la possibilità per il consumatore di richiedere, in caso di estinzione anticipata, la restituzione di ogni tipo di spesa non goduta è clausola vessatoria da dichiararsi nulla in applicazione dell'art. 33 d.lgs.  206/2005, determinando uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia limitata ad un arco temporale inferiore. Pertanto, pur nella vigenza del precedente art.  125 c. 2 TUB, va riconosciuto al consumatore il rimborso delle commissioni finanziarie e di quelle accessorie, stante la nullità, in quanto vessatoria, della clausola di rinuncia alla restituzione delle medesime e configurandosi, altrimenti, la prestazione a favore della ### priva di causa debendi. 
Sul punto, non può poi non evidenziarsi che la ### con una sentenza recentissima (n. 263 del 2022) ha affermato che in caso di restituzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto. ### costituzionale ha, infatti dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 11- octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore. La norma riguardava i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE (decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141), ma prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 106 del 2021. In tale limitazione la ### costituzionale ha ravvisato una violazione dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'### all'### europea e, in particolare, dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla ### di giustizia con la sentenza dell'11 settembre 2019, C- 383/18, caso ### Per effetto della sentenza della ### costituzionale, spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021. 
Tale pronuncia, sia pur non direttamente applicabile a caso di specie, stante la data di conclusione del contratto oggetto della decisione, conferma però la linea interpretativa sopra illustrata e fondata sull'art. 125, comma 2, Tub nella originaria formulazione, applicabile ratione temporis. 
In conclusione, nel caso di specie, i costi rimborsabili comprendono, oltre agli interessi, anche le commissioni bancarie e finanziarie, compresa quella di intermediazione. 
Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla restituzione della somma richiesta a titolo di oneri assicurativi non goduti. Ciò per una serie di ragioni. 
Non può innanzitutto dubitarsi che nella nozione di costo del credito rientrino anche i premi assicurativi versati, potendo essi qualificarsi come costi recurring e, dunque, rimborsabili per le ragioni sopra esposte.
La banca convenuta eccepisce la carenza di legittimazione passiva in relazione a tale voce ; nello specifico i costi assicurativi vanno rimborsati dall'impresa assicuratrice, e ciò in applicazione dell'art. 49 del ### n. 35/2010 - il quale prevede che l'obbligo di rimborso dei premi assicurativi sia a carico delle “imprese” - e dell'art. 22, commi 15 quater e septies, della l. n. 221/2012 il quale stabilisce che “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché' del capitale assicurato residuo.” [...] “15 septies. Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.” La prospettazione è infondata. La norma sopra invocata non esclude di per sé una legittimazione concorrente tra l'assicuratore ed il mutuante alla restituzione dei premi assicurativi versati. Ed, infatti, non sussistono ragioni per distinguere a seconda che l'accipiens e/o obbligato principale alla restituzione dell'indebito sia il finanziatore stesso o l'impresa assicuratrice, posto che in entrambi i casi il disagio del consumatore e l'onere del solve et repete restano invariati; pertanto, ai sensi dell'art. 125 TUB, il finanziatore è tenuto a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente anche l'ammontare dei premi assicurativi non goduti. 
Si ritiene poi che tale diritto non possa essere pregiudicato dall'art. 22 comma 15- quater del d.l. 179/12, in quanto il tenore letterale della norma non consente di escludere, in caso di estinzione anticipata, un obbligo del finanziatore di conteggiare in sede di estinzione anticipata il premio assicurativo non goduto, salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice, quale obbligato principale. Inoltre, l'art. 22 comma 15-quater come norma di diritto interno, nei limiti in cui interferisce con la dir. 87/102/CE, deve interpretarsi, fin dove è possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all'obiettivo da essa perseguito, e quindi nel senso di un obbligo concorrente del finanziatore. Ciò anche in considerazione del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso. 
È opinione corrente in giurisprudenza, infatti, che, qualora in sede ###finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità dia luogo a una presunzione iuris tantum di collegamento ( ### 05/12/2019, n. 11209). Il collegamento negoziale tra i due contratti non consente di isolare le vicende estintive del contratto di finanziamento dal contratto di assicurazione ad esso collegato: una volta estinto il finanziamento, le restituzioni degli oneri connessi alle rate non scadute devono riguardare tanto il contratto di mutuo quanto il contratto collegato di assicurazione, evitando di far gravare sul cliente le conseguenze di tale complessa operazione negoziale. 
La responsabilità della banca non è esclusa da quella dell'assicuratore, ma anzi concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso. Queste considerazioni valgono anche ai fini del rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia assicurativa; invero risultano inviate nei confronti dell'intermediario, unico interlocutore del consumatore, lettere di rimborso anteriori al decennio.
Dunque, in conclusioni devono ritenersi rimborsabili tutti i costi, senza distinzione tra costi up-front e costi recurring e il consumatore ha diritto al rimborso dei costi assicurativi e delle commissioni per il periodo di rate non godute dal convenuto. 
In merito al quantum questo Giudice non condivide il calcolo eseguito dall'attore; invero il contratto risulta stipulato in data ### e estinto in data ###; a quella data le rate residue erano 62 e non 63 . Applicando il criterio pro rata temporis ne consegue che il consumatore ha diritto al rimborso della seguente somme: ### bancarie € 934,40 : 72 = € 12,97 x 62 = € 804,62; - ### mediatore € 5.128,81 : 72 = € 71,23 x 62= € 4.416,47 - ### assicurativi rischio vita e impiego: € 2.455,20 : 72 = € 34,10 x 62 = € 2.114,20; - ### di registrazione e notifica € 210,00 : 72 = € 2.91 x 63 = € 180,42 Spetta all'attore la somma di euro 7.515,71 oltre interessi dalla domanda al soddisfo. 
Sulle spese Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento del Dm 55/2004 e successive modifiche sulla base del decisum in complessivi € euro 5.077 a carico di parte convenuta soccombente con attribuzione in favore del procuratore antistatario avv. ### P.Q.M.  ### di ### definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna parte convenuta al rimborso in favore di parte attrice dei costi per estinzione anticipata pari a euro 7.515,71 oltre interessi dalla domanda al soddisfo. 2) ### s.p.a, cf ###, quale incorporante della ### al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 5.077 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, oltre euro 145.50 per spese, con attribuzione in favore dell'avv.to ### dichiaratosi antistatario.  ### 4.12.2025 Il Giudice Dott.ssa

causa n. 2956/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Ferrara Valentina

M
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Giudice di Pace di Marsala, Sentenza n. 471/2025 del 23-11-2025

... che sussista un nesso causale tra l'opera svolta dal mediatore e la conclusione del contratto e, pur non essendo richiesto che tra l'attività del mediatore e la vendita sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, è tuttavia necessario che - anche quando il processo di formazione della volontà delle parti sia complesso e protratto nel tempo (come nel caso di specie) e altri soggetti si adoperino per la conclusione dell'affare - la messa in relazione da parte del mediatore costituisca pur sempre l'antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell'affare (Cass. 2/8/2001 n. 10606). Ed invero, “il diritto del mediatore alla provvigione non postula l'esistenza di uno specifico incarico né può essere escluso per il fatto che il ruolo di mediatore concretamente assunto da chi rivendica il compenso provvigionale non sia emerso sin dal primo contatto fra le parti, se successivamente tale ruolo risulti chiaro, potendo negarsi il diritto alla provvigione solo per mancanza di nesso di causa fra l'attività svolta e la conclusione dell'affare” (Cass. Sez. 3, n. 9004 del 12/09/1997; Cass. Sez. 3, n. 7252 del 07/04/2005; Cass. Sez. 3 n. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI MARSALA, nella persona della Dott.ssa ### ha pronunziato la seguente ### causa civile iscritta al n. 1283/2022 del ### degli ###, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” promossa DA ### nata a ### il ### - C.F.  ### - ivi residente ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### dal quale è rappresentata e difesa giusta procura telematica rilasciata su separato foglio da intendersi in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ### - #### nato a ### il ###, residente ###- C.F. ### - ivi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### dalla quale è rappresentato e difeso per mandato in atti del fascicolo monitorio CONVENUTO - ###
Conclusioni delle parti: ###udienza del 21/10/2025 le parti concludevano come da atti, verbali di causa e note conclusive.  ### atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, ### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 234/2022 emesso dal Giudice di ### di questo ufficio in data ### e depositato il ###, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore dell'opposto ### della somma di € 600,00, oltre interessi legali e spese del procedimento, a titolo di provvigione per la sua attività di mediatore immobiliare nella vendita di un appezzamento di terreno di proprietà dell'opponente. 
Asseriva di non conoscere il ### e di non avere mai dato allo stesso incarico per la vendita di un lotto di terreno di sua proprietà. 
Aggiungeva, tuttavia, che a condurre le trattative con il ### fu suo marito, ### il quale riferiva allo stesso ### l'intenzione della moglie di vendere il lotto di terreno di sua proprietà, sito in C/da ### di ### e che, se qualcuno dei confinanti fosse stato interessato, si sarebbe potuto aprire la trattativa. 
A dire dell'attrice, tuttavia, il ### non ha mai avuto interesse a seguire la vendita, stante che il predetto terreno valeva poco. 
Precisava, altresì, che tale terreno, dopo l'annullamento di un precedente preliminare di vendita in favore di ### venne successivamente venduto a ### il quale esercitò il suo diritto di prelazione, in quanto proprietario di un terreno confinante, asserendo che tutte le trattative, sia con il ### che con il ### vennero seguite da suo marito, ### e dal figlio, ### senza mai chiedere l'intervento di ### Dichiarava, quindi, di nulla dovere all'opposto ### in quanto l'affare si era concluso senza l'attività del mediatore. 
Deduceva, che non sussiste il diritto alla provvigione del mediatore quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, così che possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore, il quale, a suo dire, nella fattispecie in esame non ha mai avuto interesse a seguire la vendita. 
Chiedeva, quindi, l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze del giudizio. 
Si costituiva l'opposto ### il quale contestava in toto le domande dell'opponente poiché infondate sia nel fatto che nel diritto, e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
La causa veniva istruita con la produzione documentale offerta dalle parti, con l'interrogatorio formale dell'opponente ### e con l'escussione dei testi, sig.ri ######## e ### quindi all'udienza del 21/10/2025, sulle conclusioni delle parti, veniva trattenuta in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### non è fondata e non può trovare accoglimento. 
Per stabilire la spettanza della provvigione ai sensi dell'art 1755 c.c. è necessario che sussista un nesso causale tra l'opera svolta dal mediatore e la conclusione del contratto e, pur non essendo richiesto che tra l'attività del mediatore e la vendita sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, è tuttavia necessario che - anche quando il processo di formazione della volontà delle parti sia complesso e protratto nel tempo (come nel caso di specie) e altri soggetti si adoperino per la conclusione dell'affare - la messa in relazione da parte del mediatore costituisca pur sempre l'antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell'affare (Cass. 2/8/2001 n. 10606). 
Ed invero, “il diritto del mediatore alla provvigione non postula l'esistenza di uno specifico incarico né può essere escluso per il fatto che il ruolo di mediatore concretamente assunto da chi rivendica il compenso provvigionale non sia emerso sin dal primo contatto fra le parti, se successivamente tale ruolo risulti chiaro, potendo negarsi il diritto alla provvigione solo per mancanza di nesso di causa fra l'attività svolta e la conclusione dell'affare” (Cass. Sez. 3, n. 9004 del 12/09/1997; Cass. Sez. 3, n. 7252 del 07/04/2005; Cass. Sez. 3 n. 5339 del 5/3/2009). 
In altri termini, il diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché egli abbia messo in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, questo sia stato concluso per effetto del suo intervento e la sua attività nota ai contraenti sia stata da loro anche implicitamente accettata.
Nel caso di specie, l'agente immobiliare opposto ha assolto all'onere, sul medesimo incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., di provare la sussistenza del nesso di causalità tra la propria opera e la conclusione dell'affare. 
Dall'istruttoria orale e dall'esame dei documenti agli atti di causa è emerso che l'opponente, non in prima persona, ma tramite il marito - ### - manifestando al ### l'intenzione di voler mettere in vendita il terreno di sua proprietà sito nella ### di ### non solo gli conferiva l'incarico verbale di esercitare la sua attività di mediatore immobiliare al fine di vendere il predetto terreno, ma lo autorizzava anche, ove qualcuno dei confinanti fosse interessato, ad aprire le trattative fra tutti i confinanti con il terreno medesimo, trattandosi di fondo agricolo per la vendita del quale, per l'appunto, i confinanti avrebbero potuto, ove non avvisati, esercitare il diritto di prelazione. 
A tal proposito, il teste ### cugino del ### rispondendo al ### n. 25) confermava che nel mese di luglio 2019, mentre si trovava assieme al ### si incontravano con il ### il quale sollecitava il ### a concludere le trattative con ### interessato all'acquisto del terreno.  ###, invero, ha disconosciuto in questa sede che il ### si fosse effettivamente interessato di condurre le trattative tra le parti per addivenire alla vendita del terreno, affermando che la vendita fosse stata effettuata per effetto dell'interessamento esclusivo del figlio della opponente, ### che intavolò trattative con tale ### senza che il ### avesse mai avuto alcun ruolo all'interno di tali trattative.
Giova a questo punto evidenziare, preliminarmente, che non risponde al vero che l'opponente ### non conoscesse il ### e ciò perché lo stesso, avendo in precedenza esercitato la sua attività di mediatore immobiliare nella vendita di un terreno confinante con quello della ### si era recato presso l'abitazione di quest'ultima al fine di raccogliere il suo consenso per tale vendita, ed era altresì conosciuto anche dal ### al quale aveva fatto acquistare proprio il predetto terreno. 
Ed invero il ### acquirente del terreno della ### di cui in narrativa, rispondendo al cap. n. 18) del capitolato di prova dell'opposto ### confermava di essere stato chiamato dal ### il quale gli riferiva di andare a casa del ### e confermava, altresì, che ivi giunto, alla presenza del ### dichiarava la sua intenzione di acquistare il terreno della ### alle stesse condizioni del ### Il teste confermava, infine, che alla data del 20 dicembre, convocati dal ### erano presenti ##### e ### e che in quella occasione veniva sciolto il preliminare di vendita con ### e stipulato altro preliminare con il ### il quale si impegnava ad acquistare il terreno della ### di C/da ### Il teste ### dipendente dello studio notarile ### escusso all'udienza del 26/03/2024, pur non ricordando chi avesse materialmente telefonato per fissare l'incontro presso lo studio notarile, confermava tale incontro ove erano presenti #### e ### e confermava che in tale occasione fu risolto il preliminare di vendita precedentemente effettuato con ### e stipulato il nuovo preliminare con ### e ciò alla presenza di ### Il teste ### proprietario di un terreno confinante con quello della ### acquistato dal ### e sulla cui attendibilità non sono emersi elementi di segno contrario, escusso all'udienza del 03/12/2024, confermava di essere stato contattato da ### per l'acquisto di un terreno sito in ### di proprietà di ### con cui era confinante e di cui aveva il diritto di prelazione; riferiva, quindi, di non avere acquistato il terreno in questione, quantunque ne avesse avuto interesse, poiché il prezzo era notevole rispetto alle condizioni in cui si trovava, precisando che lo stesso era coltivato a zibibbo e che abbisognava di particolari cure e coltivazione. 
Il teste confermava che il ### si prodigava per far scendere il prezzo, ma la venditrice pretendeva inizialmente la somma di € 40.000,00 e successivamente, dopo diversi anni, diminuiva il prezzo ad € 30.000,00. 
Infine, giova evidenziare che il teste ### al termine della sua deposizione, confermava che durante questi anni il ### continuava ad insistere affinché lo stesso acquistasse il terreno della ### e precisava che fin dall'inizio il mediatore della ### era il sig. #### riferiva, infine, che quando il ### gli portò il nulla osta per la vendita del terreno della ### inizialmente non firmò ritenendo il prezzo troppo alto, ma successivamente, mentre era ancora in trattative con il ### essendosi presentato il ### marito della ### decise di firmare il nulla osta non essendo più interessato all'acquisto del terreno. 
Le risultanze delle sopra citate prove per testi, a parere del decidente, hanno dato ampia dimostrazione che l'opposto ### quale agente immobiliare regolarmente iscritto all'albo professionale, abbia costantemente prestato la sua attività durante tutto l'iter resosi necessario per il perfezionamento dell'affare, iter complicato dalla presenza dei diversi soggetti confinanti con il terreno da vendere, che avrebbero dovuto essere individuati e contattati al fine di far esprimere loro la volontà di acquistare il terreno, essendo gli stessi titolari del diritto di prelazione.  ### presenza del ### in tutte le fasi ed in tutti i contatti resisi necessari per la definitiva individuazione del soggetto acquirente del terreno - ### - si denota fin dall'inizio, in primis con il conferimento dell'incarico verbale dallo stesso ricevuto dal ### successivamente con la sua presenza presso l'abitazione dell'### ove lo stesso aveva convocato il ### e ove vi fu l'accordo tra le parti di sciogliere il preliminare di vendita con il ### e stipulare la vendita con il ### ed infine con la presenza del ### presso il notaio ### per la risoluzione del preliminare di vendita sottoscritto dal ### e la contemporanea stipula dell'altro preliminare di vendita con il ### presenza confermata dal teste ### per come sopra detto. 
La circostanza dell'attività di intermediazione immobiliare svolta dal ### è stata, pertanto, delineata, per come sopra già ribadito, senza alcuna ombra di dubbio, dal teste ### il quale ha confermato che fin dall'inizio il mediatore della ### era il sig. ### circostanza rafforzata dalla ulteriore precisazione del teste il quale confermava che prima di firmare il nulla osta a richiesta del ### era venuto il ### per farglielo firmare, ma che egli si rifiutò perché all'epoca il prezzo era troppo alto. 
Nella fattispecie in esame, il processo di formazione della volontà delle parti è stato complesso e protratto nel tempo, e altri soggetti si sono adoperati per la conclusione dell'affare; in questo caso, la messa in relazione da parte del mediatore costituisce pur sempre l'antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell'affare ( 2/8/2001 n. 10606). 
In buona sostanza, l'opposto ### ha provato in giudizio di avere sicuramente curato la fase relativa a far incontrare tutte le parti virtualmente interessate all'acquisto del terreno, nonché di avere condotto le trattative al fine della conclusione dell'affare, così potendosi individuare quale acquirente, fra tutti i soggetti confinanti con il terreno della ### il ### Di contro, le affermazioni negatorie dell'attività di intermediazione immobiliare del ### che confermano il suo diritto alla corresponsione della provvigione, esternate dalla opponente e confermate da ### e ### a parere del decidente, assumono scarsa attendibilità stante il loro sicuro interesse all'esito della causa, in quanto marito e figlio della opponente, ed è di palese evidenza, altresì, l'interesse all'esito della causa del teste ### quest'ultimo acquirente del terreno della ### per avere esercitato il suo diritto di prelazione, e quindi possibile destinatario della richiesta di corresponsione della sua quota di provvigione da parte dell'odierna parte opposta, quale acquirente dell'immobile di proprietà della ### Da quanto sopra discende che, essendo stato accertato il nesso di causalità e la consapevolezza di entrambe le parti dell'intervento dell'odierno opposto, allo stesso deve essere riconosciuto il diritto alla provvigione per l'opera prestata, trattandosi di soggetto iscritto all'albo ai sensi dell'art. 3 L. 39/89. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### definitivamente decidendo sulle conclusioni delle parti; Rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 234/2022 del 09/06/2022, depositato il ###, proposta da ### contro ### e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo.  ### al pagamento delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi € 450,00 per compensi professionali, oltre IVA se dovuta, c.p.a. come per legge, e spese generali nella misura del 15%.  ### 23/11/2025 

Il Giudice
di ###ssa


causa n. 1283/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Caterina Tumbiolo

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