testo integrale
R.G.N.N. 785/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA Il Tribunale di Nola, ###, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunziato la seguente: SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. rg 785/2018, riservata in decisione all'udienza del 24 giugno 2025, con assegnazione alle parti di giorni sessanta per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori giorni venti per quelle di replica, venuti a scadere il ###, avente ad oggetto: art. 1669 c.c. rovina e difetti di cose immobili. vertente tra: ### in proprio e nella qualità di erede di ##### e ### in qualità di eredi di ### rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di costituzione in giudizio a seguito di ricorso per la riassunzione del processo ex art. 303 c.p.c., dall'avv. ### con il quale elettivamente domiciliano in ### al ### 392/D; -ATTORI - contro ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta, dall'avv. ### con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla ### n. 23; - CONVENUTA nonché #### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione in giudizio, dall'avv. ### con il quale elettivamente domicilia in ### alla ### n. 10, -### - CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 24.06.2025.
Svolgimento del processo. 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### e ### — premesso di essere proprietari di due appartamenti siti in ### alla via ### n. 29, posti all'ultimo piano di un edificio condominiale denominato “### Magnolie” (identificati con gli interni A-11 e A-12) — hanno convenuto in giudizio la società ### s.r.l., in qualità di impresa appaltatrice cui il ### aveva affidato l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria delle facciate, di risanamento parziale del calcestruzzo ammalorato dei frontini e dei sottobalconi, nonché di rifacimento degli intonaci e di tinteggiatura, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, per un importo di euro 8.480,11 (oltre ###, a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal solaio, asseritamente dovute a un'esecuzione negligente dei lavori.
A sostegno della domanda gli attori hanno posto le risultanze della consulenza tecnica eseguita dal perito nominato dal Tribunale in sede di procedimento per ATP (R.G. n. 6394/2015), ing. ### Hanno così chiesto l'accoglimento della domanda risarcitoria e la condanna dell'impresa convenuta al pagamento delle spese sostenute per l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo pari ad euro 2.600,00 oltre 4% e IVA e al pagamento della somma di euro 600,00 a titolo di costi sostenuti per la consulenza tecnica di parte, vinte le spese di lite da liquidarsi al difensore dichiaratosi antistatario. 2. Si è tempestivamente costituita in giudizio la ### s.r.l., la quale ha eccepito, in via preliminare l'improcedibilità delle domande azionate dagli istanti per mancato previo esperimento del tentativo di negoziazione assistita di cui al D.L. 12.09.2014 n. 132; nel merito: che i danni riscontrati negli appartamenti oggetto di causa erano preesistenti all'esecuzione delle opere da parte della società appaltatrice in quanto l'impermeabilizzazione del terrazzo, già prima dei lavori, aveva riportato crepe e deterioramenti; che, infatti, non era neppure presente il gocciolatoio all'intradosso del solaio di copertura, ordinato alla convenuta dal ### dei #### come opera fuori capitolato con O.d.S. del 18.09.2015; l'infondatezza della pretesa di ripetizione delle spese asseritamente sostenute dagli attori per la perizia tecnica di parte trattandosi di spese superflue a fronte dell'esperito accertamento tecnico preventivo. Ha chiesto, poi, di essere autorizzata a chiamare in causa la propria società assicuratrice, ### di ### e ### S.p.A., in forza del contratto di assicurazione n. 6510703 con la stessa concluso, al fine di essere manlevata in ipotesi accoglimento della domanda proposta dagli istanti; ha, altresì, esperito domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento da parte degli attori della quota di prezzo dell'appalto loro imputabile per le opere eseguite, pari a complessivi euro 8.821,60 (oltre interessi legali da ciascuna fattura al saldo), precisando che sebbene una delle fatture poste a fondamento del vantato credito risulti intestata a ### figlio degli attori, ciò è dovuto alle indicazioni all'epoca fornite mediante consegna del piano di riparto ad opera dell'amministratore di condominio di p.t., con vittoria di spese di spese di lite. 3. Verificata la ritualità dell'istanza di chiamata in causa del terzo, il giudice istruttore allora titolare del presente procedimento, ha concesso la richiesta autorizzazione, rinviando la causa all'udienza del 06.12.2018. 3.1. Si è costituita, così, la società ### - ### e ### S.p.A. (di seguito, per brevità, solo ###, la quale, in via preliminare, ha eccepito l'inopponibilità ad essa assicurazione della consulenza tecnica eseguita in sede ###essere stata evocata nel relativo procedimento; si è poi associata alle deduzioni della convenuta secondo cui i vizi sarebbero preesistenti all'esecuzione dei lavori e dovuti a una cattiva impermeabilizzazione del solaio di copertura del fabbricato; ha, ad ogni modo eccepito l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2952, 2 e 3 comma, c.c., del diritto della ### S.r.l. ad essere tenuta indenne da ### S.p.A., non essendole noto “a quando risalga la prima richiesta risarcitoria inoltrata dagli attori alla ### S.r.l.”, nonché l'estraneità delle lavorazioni eseguite sul solaio (demolizione e rifacimento dei parapetti della copertura condominiale) dall'ambito di copertura della polizza stipulata con l'impresa edile in quanto circoscritta ai lavori di “manutenzione ordinaria delle facciate dell 'edificio A ovvero risanamento parziale del calcestruzzo ammalorato dei frontini e dei cieli dei balconi con successivo rifacimento degli intonaci e pitturazione”; ha poi dedotto che la polizza prevede una franchigia assoluta di € 5.000,00, con uno scoperto del 10% e che il perito nominato dalla ### aveva accertato che i costi di ripristino degli appartamenti attorei ammontano a circa € 4.100,00. Ha, così, insistito per il rigetto della domanda di manleva azionata dalla convenuta, chiedendo in subordine che la declaratoria di manleva fosse contenuta entro i limiti di operatività della polizza, vinte le spese di lite. 4. All'udienza del 06.12.2018, il giudice istruttore, dopo aver rilevato il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, ha onerato le parti alla presentazione della relativa domanda, invitandole altresì a verificare la possibilità di giungere alla conciliazione della lite e di formulare proposta ex art. 185 bis c.p.c. 4.1 Acquisito il fascicolo del procedimento per ### il Giudice, rilevato che la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta non era stata oggetto del tentativo di negoziazione assistita, riservata ogni valutazione sul punto in sede di decisione, su concorde istanza delle parti ha concesso i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. 5. Espletato l'interrogatorio formale dell'attrice, ### all'udienza del 02.03.2021 è stata dichiarata l'interruzione del processo in ragione dell'avvenuto decesso di ### 5.1. Intervenuta la riassunzione del giudizio a seguito di ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato in data ### dalla ### S.r.l., si sono costituiti in giudizio ### in proprio e quale erede del defunto coniuge, nonché i figli, ### e ### in qualità di eredi del ### i quali hanno tutti insistito per l'accoglimento delle domande ab origine proposte. 5.1. Anche la ### S.p.A. si è costituita nuovamente nel giudizio riassunto, riproponendo le medesime eccezioni e conclusioni dapprima rassegnate. 6. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.02.2022, il Giudice istruttore allora titolare del procedimento, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., ha formulato una proposta transattiva, individuando in euro 4.000,00 l'importo che la convenuta avrebbe dovuto corrispondere in favore degli attori, oltre alle spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. e alle spese del presente giudizio, quantificate in quella sede in euro 2.000,00, oltre ### CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, nonché al rimborso delle ulteriori spese sostenute per il procedimento di merito (contributo unificato e marca da bollo). Le parti sono state altresì avvertite che, in caso di mancata adesione alla proposta per indisponibilità dell'una o dell'altra parte, il relativo comportamento processuale sarebbe stato valutato dal Tribunale ai fini dell'applicazione degli artt. 91 e 96, comma 3, c.p.c., ove il rifiuto fosse risultato, all'esito della lite, ingiustificato. 7. La difesa degli attori ha, così, provveduto alla formalizzazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c., la quale, tuttavia, non ha trovato positiva adesione ad opera delle controparti. 8. Indi, la causa, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo giusta provvedimento del ### del 10 luglio 2024 di ricostituzione del ruolo, a seguito di un periodo di assenza da lavoro per congedo per maternità), è stata spedita per la precisazione delle conclusioni, dapprima all'udienza del 26.03.2024 e, dopo un duplice rinvio dettato da esigenze di ruolo, all'udienza del 24.06.2025 ed ivi trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini 190 c.p.c.
Motivi della decisione. 1. In via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda attorea, atteso che parte attrice ha documentalmente provato l'avvenuto esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014, trattandosi di domanda risarcitoria di valore inferiore ad euro 50.000, per la quale il preventivo esperimento della procedura costituisce condizione di procedibilità dell'azione.
Procedibile risulta, altresì, la domanda riconvenzionale esperita dal convenuto volta al pagamento del corrispettivo del prezzo pro-quota dei lavori appaltati, sebbene dalla documentazione in atti non sia possibile evincere che la domanda di negoziazione assistita sia stata estesa dalla ### s.r.l. all'azione dalla stessa intentata.
Sul punto giova, innanzitutto, rammendare che la ratio ispiratrice che ha mosso il legislatore ad introdurre a più riprese nel nostro sistema ordinamentale strumenti alternativi al processo è quella di garantire una deflazione del contenzioso, con uno snellimento delle procedure e una riduzione dei tempi processuali. In quest'ottica, e con identità di ratio, sono stati disciplinati gli istituti della mediazione (d.lgs. 28/2010) e della negoziazione assistita (d.l. 132/2014), consacrati, nelle materie per le quali sono normativamente previsti come obbligatori, quali condizioni di procedibilità della domanda giudiziaria, di talché il mancato esperimento degli stessi, rende inaccessibile il ricorso alla giustizia ordinaria.
Di recente, la Corte di Cassazione, con sentenza a ### n. 3452 del 2024, muovendo dalla considerazione della finalità deflattiva dell'istituto della mediazione e dall'esigenza di evitare un irragionevole allungamento dei tempi processuali, ha affermato il principio di diritto secondo cui «la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione per l'intero corso del processo e laddove possibile».
Considerato quindi che l'istituto della negoziazione assistita, disciplinato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014, risponde alla medesima ratio deflattiva della mediazione, in quanto volto a favorire la definizione bonaria delle controversie mediante l'assistenza dei rispettivi difensori e ad evitare, così, il ricorso alla tutela giurisdizionale, con conseguente contenimento dei tempi e dei costi del processo, nonché a contribuire all'efficienza complessiva del sistema giudiziario, deve ritenersi che il principio espresso dalla Suprema Corte sia applicabile anche alle ipotesi in cui la condizione di procedibilità prevista dalla legge sia costituita dal previo esperimento del tentativo di negoziazione assistita.
Ne consegue che la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto deve ritenersi procedibile, non essendo previsto, in capo allo stesso, alcun autonomo onere di promuovere separatamente la procedura di negoziazione assistita rispetto a quella già esperita dalla parte attrice ai fini dell'introduzione del giudizio. 2. Passando al merito della lite, va osservato che la domanda risarcitoria proposta dagli attori è fondata per le ragioni di seguito esposte. 2.1 Come si è detto, nella parte dedicata alla ricostruzione dei fatti, la vicenda in esame trae il suo antecedente incontestato nel contratto di appalto stipulato nel 2014 tra il ### “### Magnolie” e l'impresa convenuta, siccome integrato dal successivo ordine di servizio n. 1 del 18.09.2015 (cfr. rispettivamente all. 7 fascicolo attoreo e all. 2 fascicolo di parte convenuta) avente ad oggetto, tra gli altri, il rifacimento dei muretti di copertura del solaio dell'edificio de quo. 2.2 E' noto che l'applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113, co. 1 c.p.c., importa la possibilità per il giudice di provvedere alla qualificazione della domanda, anche assegnando una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame.
Nel caso di specie, al fine di delineare compiutamente la materia del contendere e l'ambito delle questioni rilevanti ai fini del decidere, deve osservarsi che - secondo quanto univocamente può evincersi dal tenore complessivo dell'atto di citazione in uno alle memorie ex art. 183 co, 6 c.p.c. - gli odierni attori hanno inteso agire, nel presente giudizio per l'accertamento della responsabilità dell'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 1669 c.c. per la non corretta esecuzione dei lavori dalla questa eseguiti, asseritamente fonte di danni negli appartamenti di esclusiva proprietà degli istanti. 3. In punto di diritto, giova premettere che il rimedio previsto dall'art. 1669 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità per gravi difetti dell'opera avente natura di garanzia, distinta ed ulteriore rispetto a quella disciplinata dall'art. 1667 c.c. Tale disposizione, riguardante la rovina o il pericolo di rovina dell'edificio nonché i gravi difetti costruttivi, introduce una forma di responsabilità extracontrattuale che può essere fatta valere non solo dal committente e dai suoi aventi causa, ma anche da qualsiasi terzo danneggiato. ###. 1669 c.c. concretizza, infatti, una figura di responsabilità speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 2043 c.c., volta ad assicurare una tutela più efficace dell'affidabilità e sicurezza dell'opera, garantendo al contempo la normale utilizzazione e il pieno godimento del bene da parte dei soggetti che ne traggono utilità.
Si tratta, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, di un'azione di natura personale, che può essere esercitata da ciascun condomino autonomamente, senza necessità della partecipazione al giudizio degli altri, sia nel caso in cui i vizi accertati riguardino le parti comuni dell'edificio, sia quando interessino singole unità immobiliari di proprietà esclusiva (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, 10 aprile 2000, n. 4485).
La Corte di Cassazione con pronuncia resa a ### n. 7756/2017, aderendo all'orientamento interpretativo estensivo della norma in commento espresso da Cass. 22553/2015, secondo cui risponde ai sensi dell'art. 1669 c.c., anche l'autore di opere realizzate su di un edificio preesistente, allorché queste incidano sugli elementi essenziali dell'immobile o su elementi secondari rilevanti per la funzionalità globale, ha definitivamente chiarito che “l'art. 1669 c.c., è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo" (cfr. Cass. civ., Sez. ### Sent., 27.03.2017, n. 7756).
Segnatamente, sono “gravi difetti dell'opera”, rilevanti ai sensi della citata norma, anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.) purché tali da compromettere la funzionalità e il godimento dell'opera stessa e che, senza richiedere necessariamente opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati anche soltanto con interventi di manutenzione ordinaria, quali opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o con opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (cfr. Cass. Civ. nn. 1164/1995 e 14449/1999).
Pertanto, non dovendo necessariamente trattarsi di vizi che compromettono la stabilità o la conservazione dell'immobile - riconducibili, piuttosto, alla “rovina o al pericolo di rovina” parimenti contemplati dall'art. 1669 c.c. - la giurisprudenza di legittimità ricomprende pacificamente tra le ipotesi di gravi difetti, ai sensi della disposizione in esame, fenomeni quali infiltrazioni d'acqua, presenza di umidità nelle murature e, più in generale, significative carenze di impermeabilizzazione (cfr. ex multis Cass. Civ. nn. 84/2013, 21351/2005, 117/2000) 4. In applicazione di tali principi, non appare revocabile in dubbio che la realizzazione delle opere oggetto del contratto d'appalto e del successivo ordine di servizio siano da qualificarsi come interventi edilizi su bene immobile destinato per sua natura a lunga durata, realizzati con l'opera di ristrutturazione dell'appaltatore, e per ciò disciplinato dall'art. 1669 c.c., quanto alla responsabilità in caso di presenza di gravi difetti, come quelli per l'appunto dedotti nella specie (infiltrazioni d'acqua a loro volta causative di danni “negli appartamenti degli istanti, consistenti in muffa, macchie, notevoli microlesioni”). 5. Il codice fissa per questa azione termini che peraltro non si cumulano tra loro.
Il primo termine è quello decennale, vale a dire che l'appaltatore è tenuto a garantire i gravi difetti dell'opera per un periodo di dieci anni che comincia a decorrere dal giorno del compimento dell'opera.
Il secondo termine è quello accordato al committente per esperire la propria azione, per cui lo stesso deve, a pena di decadenza, denunciare il fatto entro un anno dalla scoperta e, dopo, deve iniziare l'azione entro un alto anno, pena la prescrizione del diritto.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c., a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (cfr. Cass. n. 777 del 16/01/2020 e Cass. 24486 del 17/10/2017); conoscenza che sovente viene derivata dall'espletamento di “un'indagine tecnica di parte”, se con addirittura da un accertamento tecnico preventivo. 5.1 Ora, atteso che, ai sensi degli artt. 2938 e 2969 c.c., le eccezioni di prescrizione e di decadenza non sono rilevabili d'ufficio dal giudice, ma devono essere specificamente dedotte dalla parte interessata, trattandosi di eccezioni in senso stretto, la cui proposizione costituisce espressione di una scelta difensiva riservata alla disponibilità delle parti stesse, va rilevato che nel caso di specie, nessuna delle parti ha mai fatto riferimento ai suddetti istituti, né ha sollevato eccezioni puntuali in ordine alla prescrizione o alla decadenza dei diritti azionati.
Ne consegue che, in assenza di rilievi ed eccezioni sul punto, il giudizio può essere utilmente proseguito ai fini della valutazione nel merito della fondatezza della pretesa fatta valere. 6. Tanto chiarito, la responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 c.c., speciale rispetto a quella generica contemplata dall'art. 2043 c.c., introduce una presunzione iuris tantum di responsabilità, la quale può essere vinta dall'appaltatore con la prova dell'ascrivibilità del fatto al caso fortuito, alla forza maggiore o al fatto esclusivo di terzi (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 15488/2000). 6.1 Come brevemente ricapitolato nella premessa in fatto, parte attrice al fine di ottenere un accertamento in ordine alla causa e all'entità del danno subito, ha esperito ricorso per ### nell'ambito del quale l'intestato Tribunale ha nominato, quale consulente tecnico d'ufficio, l'#### chiamato così ad: 1) accertare la sussistenza dei danni lamentati dai ricorrenti alle unità abitative identificate quali particelle ### e ### del ### “### Magnolie”; 2) descrivere l'eziologia degli eventuali suddetti danni, verificandone la riconducibilità agli interventi di manutenzione edilizia siccome lamentato dai ricorrenti; 3) accertare la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte degli interventi in parola , con riferimento all'adozione di ogni opportuna cautela e misura protettiva ad alla corrispondenza di tali lavori a quelli previsti nel contratto di appalto versato in atti; D) verificare l'eventuale proliferazione dell'entità dei danni; E) accertare il tipo di interventi edilizi necessari al ripristino dello stato dei luoghi e alla riparazione degli eventuali danni subiti, specificandone i tempi di riparazione ed i probabili costi. 6.2 In diritto, è doveroso ricordare che il novellato art. 696-bis c.p.c., introdotto dalla riforma del 2005, ha conferito alla consulenza tecnica preventiva ai fini della risoluzione della lite una duplice funzione: da un lato, una funzione conciliativa; dall'altro, una funzione cognitiva, avente diretta incidenza probatoria nel successivo giudizio di merito.
In particolare, se da un lato la finalità conciliativa consente di utilizzare l'accertamento tecnico preventivo quale strumento volto alla definizione stragiudiziale della controversia, è soprattutto la finalità cognitiva ad assumere rilievo centrale in ambito processuale. Essa, infatti, riconosce alle parti la possibilità di precostituire, in via anticipata e al di fuori del processo di merito, un accertamento tecnico utilizzabile come prova, senza che sia necessario dimostrare i requisiti tipici delle misure cautelari, quali il "fumus boni iuris" e il "periculum in mora". Tale istituto, infatti, si differenzia strutturalmente dall'istruzione preventiva disciplinata dall'art. 696 c.p.c., in quanto non richiede l'urgenza dell'accertamento né la sussistenza di un rischio di alterazione dello stato dei luoghi o delle cose: elementi questi tipici dell'istruzione cautelare e non anche dell'accertamento ex art. 696-bis, il quale consente quindi di acquisire una prova tecnica anche in assenza dell'urgenza, configurando un meccanismo autonomo di anticipazione probatoria, idoneo ad assumere pieno rilievo nel successivo giudizio contenzioso. In tale prospettiva, l'accertamento tecnico costituisce una base probatoria solida da cui il giudice può attingere elementi decisivi per la risoluzione della lite, anche in assenza di una conciliazione tra le parti.
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, costante nell'affermare che la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo (cfr. ex multis Cass. Sez. III, Sentenza, 24/03/2023, n. 8496), con la precisazione che, l'acquisizione di tale relazione tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse (cfr. ex multis civ., Sez. II, Sentenza, 05/04/2016, n. 659). 6.3 Seguendo tali coordinate ermeneutiche, giova, in primis, evidenziare la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della ### s.r.l. già nella fase di accertamento tecnico preventivo, atteso che il ricorso introduttivo risulta tempestivamente notificato a mezzo PEC in data ###, entro il termine del 20.11.2015 assegnato dal Giudice Istruttore con decreto di fissazione d'udienza del 30.10.2015.
Va, inoltre, rilevato che la produzione in atti della relazione tecnica redatta in sede di ### avvenuta ad opera degli attori - che già di per sé, per le ragioni anzidette, deve ritenersi pienamente rituale - è stata poi seguita dal formale provvedimento del giudice di acquisizione del fascicolo del procedimento per ### adottato con verbale d'udienza del 06.12.2018.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità della suddetta produzione, sollevata dalla convenuta sulla scorta dell'art. 698, comma 3, c.p.c., deve essere dichiarata infondata, non potendosi dubitare né della rituale instaurazione del contraddittorio in sede di ### né della legittima acquisizione della relativa documentazione nel presente giudizio, come tale pienamente e legittimamente utilizzabile. 6.4 Ciò posto, destituita di fondamento risulta, altresì, l'eccezione sollevata da parte convenuta in ordine alla preesistenza dei danni lamentati rispetto all'esecuzione delle opere da parte della società appaltatrice, sprovvista di qualsivoglia riscontro probatorio.
Né tale assunto potrebbe ritenersi corroborato - come invece paventato dalla difesa della convenuta - sulla scorta del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal ### dei lavori o dalla circostanza che l'ordine di servizio n. 1 del 18.09.2015 prevedesse la realizzazione dei gocciolatoi all'intradosso del solaio di copertura.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, ing. ### le cui conclusioni questo Giudice integralmente condivide in ragione della coerenza logica, della correttezza metodologica e della chiarezza degli accertamenti svolti, ha individuato la causa dei danni lamentati nell'assenza delle impermeabilizzazioni, “rimosse a seguito delle demolizioni” (cfr. pag. 11 dell'elaborato peritale) nonché nell'omessa adozione di misure provvisionali necessarie a prevenire i fenomeni infiltrativi nella specie verificatosi.
Più in dettaglio, il perito, dopo aver osservato che la ### s.r.l. “procedeva con la demolizione del parapetto (o muro) posto sul lastrico di copertura, per il rifacimento dello stesso” tra il mese di dicembre 2014 e gennaio 2015, ha osservato come una simile demolizione abbia esposto alle intemperie la trave di collegamento e parte del solaio di copertura; conseguentemente “non essendoci le impermeabilizzazioni, in quanto rimosse a seguito delle demolizioni, si verificavano le infiltrazioni delle acque meteoriche nel solaio esistente in latero-cemento, fino a farla scorrere all'interno delle pignette in laterizio” (cfr. pag. 11 elaborato cit.).
Il fatto poi che, allo stato attuale, le lavorazioni eseguite sul solaio risultino correttamente realizzate non esclude che, nel corso dell'esecuzione delle opere, si siano verificate negligenze ed omissioni operative imputabili all'appaltatrice, le quali hanno inciso sulla corretta esecuzione e funzionalità dell'opera. Come, infatti, rilevato dallo stesso CTU “bisogna però tenere conto che, le opere eseguite dall'impresa ### s.r.l., provocavano le infiltrazioni all'interno degli appartamenti dei coniugi ###ri ### a causa, secondo quanto dedotto dallo scrivente, delle mancate o insufficienti opere provvisionali adottate, per la protezione delle intemperie delle parti demolite. In particolare, dopo le demolizioni del parapetto, l'impresa esecutrice doveva, senza alcuna esitazione, coprire buona parte del lastrico solare e parte del fronte del fabbricato, con un telo in PVC opportunamente ancorato con sacchi di sabbia sul lastrico e assi di legno lungo il fronte” (cfr. pag. 12 elaborato peritale).
È pertanto evidente che l'intervento posto in essere dall'impresa appaltatrice, stante l'omessa adozione delle necessarie cautele tecniche idonee a prevenire l'ingresso delle acque meteoriche, ha determinato i danni lamentati dagli attori, integrando una condotta negligente riconducibile all'impresa stessa ai sensi dell'art. 1669 c.c., atteso che i vizi denunciati dagli istanti, siccome accertati dal perito, incidono sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile, concretando gravi difetti dell'opera. 7. Accertata la responsabilità dell'appaltatrice, il Tribunale, facendo proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, stima in euro 8.480,11, oltre ### i costi occorrenti per il ripristino dei danni riscontrati negli appartamenti. 8. ### sussistenza dei difetti costruttivi accertati in sede ###sé il rigetto della domanda riconvenzionale di pagamento del corrispettivo formulata dalla ### s.r.l., responsabile dei danni patiti dagli istanti. 9. Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto il Tribunale accoglie la domanda risarcitoria azionata dagli istanti e, per l'effetto, condanna la ### s.r.l. al pagamento in favore di #### e ### della somma di euro 8.480,11, oltre ### Tale somma, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorata del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dai danneggiati per la ritardata corresponsione di quanto ad egli dovuto a titolo risarcitorio.
La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, attraverso l'applicazione degli indici pubblicati dall'### A tal punto è opportuno precisare che questo tribunale, in assenza di un diverso elemento che consenta di collocare con precisione l'evento nel tempo, ritiene di far coincidere la data dell'evento dannoso (utile ai fini della devalutazione) con quella del deposito dell'elaborato peritale in sede di ATP (1 settembre 2016).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, a titolo di risarcimento per il cd. lucro cessante, compete agli attori l'importo di euro 2.461,03, calcolato mediante l'applicazione degli interessi legali su euro 6.968,04 somma costituente, a sua volta, l'equivalente monetario del danno, devalutato al mese di settembre 2016.
Di conseguenza, sommando la sorta capitale rivalutata ed il danno da svalutazione, il pregiudizio in esame ammonta ad euro 9.429,07, oltre iva.
Per effetto della conversione del predetto credito risarcitorio in una obbligazione di valuta, saranno poi dovuti gli interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo. 10. Passando adesso alla disamina della domanda di manleva azionata dall'impresa appaltatrice nei confronti dell'impresa assicuratrice, il Tribunale la dichiara infondata per la ragione assorbente di seguito esposta.
Dall'esame del contratto di polizza prodotto in atti, emerge infatti che la copertura assicurativa stipulata dall'impresa ### S.r.l. era limitata esclusivamente ai lavori di “manutenzione ordinaria delle facciate dell'edificio A, ovvero risanamento parziale del calcestruzzo ammalorato dei frontini e dei cieli dei balconi, con successivo rifacimento degli intonaci e pitturazione”.
Come correttamente prospettato dalla ### S.p.A., tale delimitazione oggettiva dell'ambito di garanzia esclude in modo evidente la riferibilità della polizza alle opere effettivamente eseguite sul solaio di copertura, consistenti nella demolizione e nel rifacimento dei parapetti del lastrico solare condominiale, trattandosi di attività che, per loro natura e funzione, non possono essere qualificate come mere opere di manutenzione ordinaria delle facciate, né come interventi di risanamento superficiale del calcestruzzo dei balconi.
Le lavorazioni in questione, attinenti invece a porzioni strutturali e funzionali della copertura dell'edificio, rientrano in una tipologia di intervento del tutto diversa da quella oggetto della polizza, sia per estensione sia per finalità, e non possono quindi essere considerate comprese nella descrizione contrattuale dei lavori assicurati.
Del resto, la circostanza che la polizza non coprisse i lavori sul solaio è incontestata dall'impresa assicurata, la quale non ha prodotto alcun documento idoneo a dimostrare un'eventuale estensione della copertura assicurativa. A sostegno di tale affermazione milita l'ordine di servizio versato in atti che, come paventato dalla stessa impresa appaltatrice, individua gli interventi sul solaio di copertura come lavori extra-capitolato, confermando che tali operazioni non rientrano nell'ambito dei lavori oggetto della polizza assicurativa, circoscritta ai lavori di manutenzione ordinaria delle facciate o risanamento dei frontini dei balconi.
Ne deriva che, l'evento dannoso verificatosi, imputabile a carenze operative e all'omessa adozione di cautele durante la fase di demolizione dei parapetti, esulando dalla copertura assicurativa, rende infondata la domanda di manleva avanzata dall'impresa nei confronti della compagnia assicuratrice. 11. Ogni altra questione è da dichiararsi assorbita. 12. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'impresa appaltatrice tanto nel rapporto con gli attori quanto nel rapporto con la terza chiamata in causa (art. 91 c.p.c.), e vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, così come individuato in base al valore della domanda risarcitoria azionata in via principale dagli istanti.
Tale criterio trova applicazione anche nei rapporti tra parte attrice e la società ### s.r.l., sebbene quest'ultima abbia proposto domanda riconvenzionale volta al pagamento del corrispettivo d'appalto.
Difatti, la Suprema Corte ha chiarito che in tema di compensi spettanti al difensore “al fine della determinazione del valore della causa, la domanda riconvenzionale non si cumula con la domanda principale dell'attore (ma solo se di valore eccedente a quest'ultima - ipotesi che non ricorre nel caso di specie - può comportare l'applicazione dello scaglione superiore, poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il "thema decidendum" ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile”; cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, Ord., 20/10/2023, n. 29182). 12.1 Ai fini della suddetta determinazione vengono utilizzati, nei rapporti tra gli attori e ### s.r.l., i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, così come integrato dal successivo D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, e quelli massimi per la fase decisionale. La mancata adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., in termini addirittura migliorativi rispetto all'esito della lite, giustifica il pagamento secondo i parametri massimi delle fasi cui si è dato corso in conseguenza della mancata accettazione della proposta. 12.2 Le stesse vanno poi distratte in favore dell'avv. ### il quale dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ha implicitamente affermato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari. 12.3 Quanto ai rapporti tra l'impresa convenuta e la società assicurativa, terza chiamata in causa, la liquidazione ha luogo utilizzando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, così come integrato dal successivo D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e quelli minimi per la fase istruttoria, consistita nel solo deposito della memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. II, senza ulteriore attività 13. Per il principio di causalità, devono poi essere poste a carico della ### s.r.l., in persona del rappresentante legale p.t., le spese del CTU nominato in sede di procedimento per ATP recante R.G. n. 6394/2015, come determinate con ### n. 9259/2016 di liquidazione del G.I. titolare dell'indicato procedimento depositato 12.09.2016, pari ad euro 2.600,00 oltre 4% e IVA sull'importo degli onorari, con diritto della parte anticipante a ripetere quanto a tale titolo eventualmente versato. 14. ### s.r.l. deve, inoltre, essere condannata a rifondere in favore del procuratore antistatario degli attori le spese processuali del procedimento di ### Va, infatti, al riguardo rammentato che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente” (Cass. 1549 del 7.6.2019). La liquidazione delle stesse viene fatta come in dispositivo in applicazione dei parametri medi, previsti dal D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis applicabile, per le prime tre fasi dei procedimenti cautelari di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00. 15. Deve, invece, rigettarsi la richiesta di condanna alla refusione delle spese sostenute per l'attività espletata dal consulente tecnico di parte attrice, quantificata dalla stessa in euro 600,00, in quanto non ricorre in atti alcuna prova in ordine all'effettivo esborso sostenuto.
Se è vero, infatti, che le “spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”, è pur vero, che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito “che non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (cfr. cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/07/2022, n. 21402). P.Q.M. Il Tribunale di Nola, ###, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da ### in proprio e nella qualità di erede di #### e ### nella qualità di eredi di ### nei confronti della ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con la chiamata in causa della ### di ### e ### S.p.A., ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attrice della somma di 9.429,07, oltre IVA ed interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo; b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla ### s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t.; c) rigetta la domanda di manleva azionata dalla ### s.r.l. nei confronti della ### di ### e ### S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t.; d) condanna la convenuta ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore di #### e ### nella spiegate qualità, liquidate in euro 153,00 per esporsi e euro 5.928,00 (euro 919,00 per la fa d studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680 per la fase istruttoria, euro 2.552 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, avv. ### e) condanna ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ### di ### e ### S.p.A delle spese di lite del presente giudizio liquidate in euro 4.237,00 (euro 919,00 per la fa d studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge; f) pone a definitivo carico della ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., le spese del CTU nominato in sede di procedimento per ATP recante R.G. n. 6394/2015, come determinate con ### n. 9259/2016 di liquidazione del G.I. titolare dell'indicato procedimento depositato 12.09.2016, pari ad euro 2.600,00 oltre 4% e IVA sull'importo degli onorari, con diritto della parte anticipante a ripetere dalle altre quanto a tale titolo eventualmente versato e condanna la stessa ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del difensore antistatario degli attori avv. ### delle relative spese di lite liquidate in euro 145,50 per esborsi ed euro 2.732,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Nola, 10.11.2025 Il Giudice
Dott. ssa
causa n. 785/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Cennamo Donatella