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Tribunale di Messina, Sentenza n. 1352/2024 del 22-05-2024

... in quanto essa non ha contestato la competenza con riguardo a tutti i fori concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c. (cfr. C. Cass. n. 11781/2020), ma solo con riguardo al foro di insorgenza dell'obbligazione. In tal caso l'eccezione si ha per non proposta (C. Cass., n. 13268/2012), pertanto va dichiarata inammissibile. Nel presente giudizio l'opposta - attrice in senso sostanziale - ha agito allegando l'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria posta a carico della ### ex art. 1655 c.c.. Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia delle ### (sentenza 13533/2001) della Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la (leggi tutto)...

N.R.G 2579/2016 TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE Verbale di udienza del 22/05/2024 Per la parte opponente è comparso l'avv. ### per delega dell'avv.  ### Per la parte opposta è comparso l'avv. ### per delega dell'avv.  ### Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa. 
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa e alle note conclusive depositate.  ###. ### ribadisce che, come risulta dagli atti, i documenti di collaudo sono già stati consegnati; Il Giudice Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2579 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente TRA ### (C.F. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### per procura in atti -OPPONENTE
E ### in persona del titolare ### (C.F. e P. I. ###), rappresentata e difesa dall'avv.  ### per procura in atti - OPPOSTA - OGGETTO: Appalto.  CONCLUSIONI: come in atti. 
CONSIDERATO IN FATTO Con atto di citazione, notificato il ###, ### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 443/2016, emesso da questo Tribunale il ###, notificato in data ###, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 9.150,00, oltre interessi e spese della procedura, in favore della ditta individuale ### di ### a titolo di saldo dei lavori “di realizzazione impianti incassati idrici, termici e climatizzazione con a corredo tubazioni, raccorderie e pezzi speciali”, eseguiti presso l'immobile di sua proprietà, sito in ### via #### eccepiva l'incompetenza per territorio ex artt. 18 e 20 c.p.c., avuto riguardo alla sua residenza e al luogo in cui l'obbligazione era sorta, non avendo il ### indicato, al momento in cui era sorta l'obbligazione, un diverso luogo per il suo adempimento. 
Eccepiva, poi, la nullità del decreto ingiuntivo per la mancata prova dell'avvenuta esecuzione della prestazione da parte dell'opposta, non avendo essa fornito alcuna certificazione di collaudo o di consegna lavori, né dell'avvenuto conferimento dell'incarico. 
Contestava l'avvenuta fornitura dei macchinari da parte dell'opposta, dal momento che, nonostante il pagamento degli stessi, una macchina-motore del condizionatore, una griglia metallica interna e i telecomandi dei condizionatori non erano stati consegnati. 
Specificava, poi, che l'opposta aveva eseguito dei lavori, che erano stati già da essa pagati con la somma di € 11.500,00, di cui € 7.500,00 in contanti, come desumibile dal contenuto della missiva del 21.9.2015; rappresentava che il rapporto con l'opposta si era interrotto prima dell'ultimazione dei lavori per le gravi negligenze della ditta, analiticamente specificate in citazione, e tempestivamente contestate, oltre che per il ritardo accumulato, che aveva procrastinato sine die il trasferimento nella nuova abitazione. 
Infine, contestava l'ammontare richiesto, ritenuto eccessivo. 
Chiedeva, quindi, la declaratoria di nullità o la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento dell'eccessia somma richiesta e delle negligenze di cui sopra. In via riconvenzionale chiedeva, ex art. 186 ter c.p.c., l'immediata consegna del motore, dei telecomandi e della griglia metallica sopra indicati, oltre al telecomando per l'accesso alla sua villa e ai documenti di collaudo. 
Si costituiva in giudizio ### di ### contestando le eccezioni formulate dalla controparte. 
Eccepiva, a sua volta, l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza, in quanto non sollevata sotto tutti i profili di cui all'art. 20 c.p.c.; in ogni caso ne contestava la fondatezza, in quanto il pagamento della fattura n. 100 del 20.10.2015 doveva avvenire, ex art. 1182 c.c., presso il domicilio del creditore. 
Nel merito evidenziava le contraddizioni in cui era incorsa l'opponente nella parte in cui, dapprima, aveva contestato la mancata prova del conferimento dell'incarico ad eseguire i lavori e, dopo, aveva riconosciuto sia di averli commissionati, sia di avere corrisposto la somma di € 11.500,00 e di avere richiesto la consegna dei telecomandi ed altro. Richiamava, sul punto, l'operatività dell'art. 115 c.p.c.. 
Specificava che tutti i macchinari erano stati da essa forniti ed installati presso l'abitazione dell'opponente. 
Dichiarava che l'ammontare delle prestazioni eseguite era pari a € 30.220,67 oltre iva, di cui l'opponente aveva corrisposto la somma di € 22.220,67, al netto di iva - di cui € 15.220,67 oltre iva, come da fatture indicate e € 7.500,00 in contanti - quindi, un importo superiore a quello di € 11.500,00, indicato dalla ### Imputava i pagamenti eseguiti da quest'ultima alle singole forniture o all'acconto delle lavorazioni eseguite, analiticamente indicate. 
Evidenziava, poi, che nessuna contestazione era mai stata sollevata in merito alla corretta esecuzione dei lavori, né dopo la trasmissione della fattura oggetto di decreto ingiuntivo, né dopo l'esecuzione del sopralluogo alla presenza del Consulente della ### Chiedeva, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione e, in via gradata, la condanna dell'opponente alla somma che fosse emersa in corso di causa. 
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 28.6.2017 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, con ordinanza del 17.4.2018, venivano ammesse le prove orali. All'esito, con ordinanza del 13.1.2020 veniva disposta CTU e successivi chiarimenti. 
Con provvedimento dell'8.6.2022 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 7.6.2023, differita all'udienza del 18.1.2024, e sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; sulle conclusioni precisate nelle note, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 22.5.2024, alla quale viene decisa. 
RITENUTO IN DIRITTO Risulta incompleta l'eccezione di incompetenza sollevata tempestivamente dall'opponente, in quanto essa non ha contestato la competenza con riguardo a tutti i fori concorrenti di cui all'art. 20 c.p.c. (cfr. C. Cass. n. 11781/2020), ma solo con riguardo al foro di insorgenza dell'obbligazione. In tal caso l'eccezione si ha per non proposta (C. Cass., n. 13268/2012), pertanto va dichiarata inammissibile. 
Nel presente giudizio l'opposta - attrice in senso sostanziale - ha agito allegando l'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria posta a carico della ### ex art. 1655 c.c.. 
Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia delle ### (sentenza 13533/2001) della Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). 
Dunque, nel caso di specie, la parte opposta deve fornire la prova del contratto di appalto, ed allegare l'inadempimento della controparte ma, viste le contestazioni sull'entità e sulla corretta esecuzione dei lavori formulate dalla parte opponente, deve altresì fornire la prova dell'esecuzione degli stessi lavori a regola d'arte (C. Cass., n. 98/2019). 
Dal canto suo l'opponente deve provare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione pecuniaria o il suo venir meno. 
È noto che il contratto di appalto non deve essere stipulato per iscritto ad substantiam. 
Tuttavia, le stesse allegazioni della parte opponente e i pagamenti da essa eseguiti nei confronti dell'opposta consentono di concludere per l'avvenuta conclusione del contratto tra le parti. 
Invero, la ### ha ammesso di avere commissionato alla ### i lavori nell'immobile di sua proprietà, risulta dagli atti il pagamento della somma di € 22.220,67, di modo che il rapporto contrattuale può ritenersi provato. 
Spetta al ### la prova dell'esatto adempimento del contratto, ovvero dell'esecuzione a regola d'arte delle opere di cui chiede il corrispettivo. 
Dall'istruttoria espletata (prova orale e ### è emersa l'avvenuta esecuzione dei lavori da parte della ditta opposta; è, altresì, emersa l'esistenza di taluni vizi nella loro esecuzione, con riguardo al montaggio di un rubinetto, decentrato rispetto al lavabo, ed altre difformità, cui l'opponente ha ovviato rivolgendosi ad un'altra ditta. 
Occorre innanzitutto rilevare come nel corso del giudizio l'opposta abbia consegnato all'opponente sia la certificazione degli impianti (cfr. verbale di udienza del 6.11.2018) sia un kit per il funzionamento del climatizzatore installato (pag. 5 CTU). 
In ragione di ciò va dichiarata la cessazione della materia del contendere sulle domande di consegna dei documenti e dei telecomandi. 
Il CTU nominato, ing. ### ha rilevato il mancato riscontro in atti di documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi prima dell'intervento di sistemazione degli stessi. 
Quanto al locale bagno sito al piano primo della villetta, ha appurato che il rubinetto munito di miscelatore monocomando acqua fredda/calda risultava essere installato in maniera centrata rispetto al lavabo. 
Ciò per il fatto, che come riferito da parte attrice, sia il rubinetto che il lavabo, sono stati forniti dall'attrice ###ra ### e successivamente installati e sistemati da altra ditta (presumibilmente da tale ### […] ### cosa che si rilevava visivamente al momento del sopralluogo nell'impianto del lavabo, risultava essere soltanto il “decentramento” dello scarico sifonato rispetto al lavabo e quindi al rubinetto (cfr. foto nn. 07 e 08 Documentazione Fotografica del CTU - ### 02). 
Al fine risolvere il vizio lamentato (peraltro già risolto), ha stimato una spesa “a corpo” pari ad € 200,00 (oltre oneri di legge), compresa la fornitura, minuteria varia, manodopera ed ogni onere e magistero per dare l'opera a regola dell'arte. 
In merito al “bagno blu” del piano terzo, per “occultare” l'errata installazione delle tubazioni di adduzione/scarico, la parte attrice ha fatto altresì montare un mobile-lavabo bianco, il tutto riportato nella foto scattata dallo scrivente (cfr. foto n. 09 Documentazione Fotografica del CTU - ### 02). Il Consulente ha stimato un tale intervento nella somma “a corpo” pari ad € 370,00 (oltre oneri di legge), compresa la fornitura, minuteria varia, manodopera ed ogni onere e magistero per dare l'opera a regola dell'arte. 
Ha valutato che il cd fenomeno di “allagamento” del piatto doccia presente nel locale WC del sottotetto durante il suo utilizzo era dovuto alla mancanza della chiusura del piatto doccia. 
Mentre, al piano sottostrada della villetta, ove risultava ubicato un locale rifinito in ogni sua parte ed adibito a cucina-soggiorno con camino, non è stato rilevato alcun cattivo odore di fogna. 
Ha riscontrato all'interno del bagno la presenza di un sistema di ricircolo dell'aria forzata installato a parete ed ubicato nella parte soprastante il water. Tale sistema al momento del sopralluogo risultava essere otturato con dello scotch di carta (cfr. foto n. 01 Documentazione Fotografica del CTU - ### 02). 
Ha ispezionato il pozzetto ubicato nella parte di rampa latistante il WC e la griglia ubicata nella immediata vicinanza (cfr. foto n. 04 Documentazione Fotografica del CTU - ### 02), individuando, una volta tolto preliminarmente il coperchio del primo pozzetto, un impianto di smaltimento delle acque reflue con elettropompa di sollevamento. […] Proseguendo con l'ispezione del secondo pozzetto coperto da griglia, al suo interno risultava invece installata una condotta di scarico munita di una valvola monolitica cd antireflusso in ### il cui scopo della valvola è quello di evitare il ritorno di liquami all'interno della condotta e quindi dell'abitazione. 
Tale valvola, risulta ancor più utile nel caso de quo, per il fatto, che il sistema di smaltimento delle acque reflue si trova a circa 3,00 mt dal piano cd “+0,00” (livello strada). A seguito di ciò, seppur il sistema sifonato per lo smaltimento delle acque reflue dell'abitazione non risultava essere munito di cd sfiato, si ribadisce, che al momento del sopralluogo non si rilevavano cattivi odori, in quanto la condotta di scarico risultava munita di sifone tipo ### che serve proprio a risolvere tale problematica. 
Al fine di ridurre ulteriormente la possibilità di presentarsi del fenomeno di cattivi odori, ha consigliato la sostituzione del sifone tipo “Firenze” con uno similare, sempre tipo “Firenze”, munito di tappo e di valvola di sfiato, il cui costo di fornitura ed installazione risulta essere pari ad € 70,00 (oltre oneri di legge), compreso minuteria varia, oneri e magistero al fine di dare l'opera completa a regola dell'arte. 
Chiamato a chiarimenti, ha precisato che i lavori in esame risultano essere stati eseguiti senza un regolare capitolato d'appalto o computo metrico estimativo, che il c.d. “decentramento” delle tubature di adduzione e scarico sono espressamente dipendenti dalle tipologie e quindi geometria degli elementi sanitari che vengono installati. Buona regola vuole infatti, che gli elementi sanitari (WC, #### vasca, piatto doccia, ecc…) vanno preventivamente scelti e concordati con la ditta installatrice, al fine di effettuare la posa in opera degli impianti sottotraccia in maniera corretta, evitando il presentarsi degli inconvenienti come quelli riscontrati nell'abitazione dell'odierna parte opponente. 
In merito agli impianti idraulici incassati, ha rilevato la presenza: 1) Al piano cantinato (piano sottostrada della villetta), un piccolo locale WC, un vano cucina/soggiorno ed un termocamino per la produzione di ### 2) Al piano terra, locali WC, una cucina e una lavanderia; 3) Al piano primo ### un locale WC. 
In merito all'impianto termico incassato, risultavano presenti: 1. Al piano cantinato (piano sottostrada della villetta), due punti radianti ed un termo camino; 2. Al piano terra, sei punti radianti e una caldaia murale a metano; 3. Al piano primo ### due punti radianti. 
Riguardo gli apparecchi installati nella villetta, si rilevavano: i. Al piano cantinato (piano sottostrada della villetta), un climatizzatore tipo ### da 18000 BTU Monosplit a cassetta inverter; ii. 
Al piano terra, un climatizzatore tipo ### (una macchina fuori e 4 unità interne), di cui, due di potenza da 9000 BTU due da 12000 BTU, tutte a parete; iii. Al piano primo ###, un climatizzatore tipo ### composto da una macchina esterna e da due unità interne, di cui, una con potenza da 9000 BTU ed una con potenza da 12000 BTU. 
A tali impianti, risultavano altresì installate due elettropompe sommerse, una tipo ### 7 VXMCV 0,75 (acque nere) ed una tipo #### da 1,5 HP comprensiva di presscontroll. 
Tenendo conto del costo dei materiali verosimilmente utilizzati per realizzare gli impianti (idraulici e termici) e non visibili in quanto incassati ###, del costo dei macchinari installati (climatizzatori, termo camino e pompe sommerse) e del costo della manodopera di almeno due operai necessari per l'esecuzione dei lavori riconducibili al periodo di esecuzione di tutti i lavori nell'abitazione di parte opponente della ###ra ### risulta quanto di seguito specificato: per i lavori relativi all'impianto idraulico incassato ha indicato una stima di € 8.100,00 (iva compresa); per i lavori relativi all'impianto termico incassato € 4.200,00 (iva compresa), per i lavori relativi all'impianto di climatizzazione incassato € 1.281,00 (iva compresa); per il costo macchine climatizzazione € 7.977,00 (iva compresa); per le pompe sommerse + presscontrol € 832,00 (iva compresa), per gli apparecchi termici € 4.759,20 (iva compresa); per i lavori di realizzazione degli allacci impianti idrici e fognari extra sottotraccia un costo congruo pari ad € 2.000,00 (iva compresa), con un totale stimato di € 29.149,20 (iva compresa). 
Ha, quindi, concluso affermando che, in considerazione delle somme riportate nelle fatture di parte opposta depositate in atti (€ 4.880,00+€ 3.325,72+€ 4.880,00+€ 4.820,00+€ 9.150,00+€ 663.50 il tutto iva compresa) per un totale di € 27.719,22 e dalla somma ricavata dal sottoscritto pari ad € 29.149,20, poiché la maggior parte delle lavorazioni eseguite dalla ditta ### è stata realizzata sottotraccia e quindi non visibile, si desume con buona approssimazione, che in riferimento all'importo riportato nella fattura n.100/2015 oggetto di contenzioso pari ad € 9.150,00 (iva compresa), in rapporto al totale complessivo delle lavorazioni, eseguiti globalmente in maniera corretta da parte opposta, lo stesso risulta essere congruo. 
Le conclusioni del ### rese all'esito di uno scrupoloso esame dei luoghi, ben motivate, con la analitica risposta alle osservazioni formulate dalle parti, vanno condivise e possono essere utilizzate ai fini della decisione. 
Ebbene, l'art. 1657 c.c. espressamente stabilisce che “se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarlo, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi, in mancanza è determinata dal giudice”. 
La previsione normativa testé riportata impone di privilegiare l'accordo delle parti con riguardo alla misura del corrispettivo, ma, in difetto, risulta corretto l'operato del ### che ha utilizzato i criteri residuali (prezziario regionale e prezzi di mercato all'epoca dei lavori). 
A questo punto, alla luce della stima operata dal ### risulta fondata la pretesa creditoria della ditta ### con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, reso esecutivo con ordinanza del 28.6.2017.  ### ha poi formulato un'apposita domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per i vizi denunciati in citazione ed emersi in giudizio nei limiti sopra chiariti. 
La domanda è solo parzialmente fondata. 
Per l'eliminazione dei vizi riscontrati, il ### tenuto conto degli interventi eseguiti da un'altra ditta, ha stimato un costo complessivo di € 640,00, iva inclusa, somma rivalutata all'attualità in € 749,44 e arrotondata in € 750,00. Null'altro può essere riconosciuto per l'allegato pregiudizio estetico, dal momento che l'opponente, ove avesse ritenuto inaccettabile la soluzione prospettata anche dalla ditta successivamente incaricata, ben avrebbe potuto ottenere l'integrale rifacimento delle opere. 
Dunque l'opposta va condannata al pagamento, in favore dell'opponente, della somma indicata, all'attualità, in favore dell'opponente. 
Nessuna prova del termine di consegna dei lavori risulta fornita in giudizio, dunque nessun ritardo può essere imputato all'opposta.  ### della controversia consente di compensare per un quinto le spese di lite, dunque l'opponente va condannata alla rifusione dei residui 4/5 nei confronti dell'opposta. 
Le spese di lite sono liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M.  55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 26.000,00 parametri minimi tenuto conto della nota spese depositata dall'opposta) nel seguente modo: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 2.540,00, su cui operare la disposta compensazione. 
Le spese di CTU sono poste definitivamente per 1/5 a carico dell'opposta e per 4/5 a carico dell'opponente.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 2579/2016, vertente tra #### e ### di ### in persona del titolare ###, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1. Conferma il decreto ingiuntivo n. 443/2016, emesso da questo Tribunale il ###, esecutivo con ordinanza del 28.6.2017; 2. Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda riconvenzionale formulata da ### e, per l'effetto, condanna ### di ### al pagamento, in favore di ### della somma di € 750,00, all'attualità; 3. Dichiara la cessazione della materia del contendere sulle domande di consegna dei documenti e dei telecomandi; 4. Compensa per un quinto le spese di lite e condanna ### al pagamento in favore di ### di ### dei residui quattro quinti, che liquida in € 2.032,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cpa come per legge; 5. Pone le spese di CTU definitivamente per 1/5 a carico dell'opposta e per 4/5 a carico dell'opponente. 
Così deciso in ### il ###.  ### 

causa n. 2579/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Aucelluzzo Milena

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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 268/2024 del 30-05-2024

... oggetto contributi fissi I.V.S. ### di competenza anno 1985 iscritti a ruolo dall'### in data ###, e relative sanzioni, e contributi S.S.N. sul minimale stessa annualità e relative sanzioni, ritualmente notificata in data ###, mai opposta, seguita dalla notifica in data ### del preavviso di fermo amministrativo; quindi dell'intimazione di pagamento ###280791000 nell'anno 2016 ed infine dell'odierna intimazione di pagamento ### 90006410 53/000 a mezzo PEC in data ###. In definitiva pertanto deve escludersi che sia mai maturato alcun termine prescrizionale decennale. Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la nullità della sentenza in relazione all'art. 112 c.p.c., 132 comma 2 n. 4 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 costituzione, per mancata pronuncia su domande (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI L'#### e ###    N. R.G. 425/2023  La Corte di Appello di L'#### e ### composta dai seguenti magistrati: dr. ###               Presidente   dr. ###     ### relatore        dr. ### Cesare         Consigliere  all'esito dell'udienza del 30 maggio 2024 ha pronunciato la seguente  SENTENZA  con contestuale motivazione nella causa in grado di appello TRA  ### domiciliat ###atti, rappresentato e difeso dall'Avv.  ### ALDO  e dall'avv. ###                                     ### E  I.N.P.S. - ### domicilaito come in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.  GAMBINO ARMANDO   APPELLATO  Avente ad oggetto : appello avverso sentenza del Tribunale Ordinario di Sulmona, sezione lavoro, n. 125/23 in data ###. 
Con ricorso depositato il ###, ### ha proposto opposizione a intimazione di pagamento ### delle ### n. 054-2022-900006410- 53 del 20.04.2022, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 1.498,88, a titolo di contribuzione dovuta alla ### per l'anno di imposta 1985. Il giudice del lavoro di ### ha respinto il ricorso compensando integralmente le spese processuali. 
Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello ### con ricorso depositato il ###, insistendo per l'accoglimento della proposta opposizione ad intimazione di pagamento e così concludendo “in totale riforma della sentenza impugnata, così provvedere: Verbale di prima udienza n. cronol. 709/2024 del 30/05/2024 pag. 2/7 In via preliminare processuale: a) ### la legittimazione passiva del ### titolare della pretesa di credito opposta; In via preliminare di merito: 1) ### siccome fondata, l'eccezione di prescrizione estintiva del diritto preteso dall'### con la cartella opposta, giusta il disposto dell'art. 2934, c.1, c.c., in relazione all'art. 3, commi 9 e 10 L. n. 335/1995, nonché gli altri oneri intimati dall'### delle ### - ### pari ad € 5,56 per diritti di notifica e spese esecutive per € 10,84, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento notificata e della cartella di pagamento relativa al credito richiesto. In via subordinata: 1) ### denegata e non creduta ipotesi la Corte di Appello adita dovesse accertare il mancato maturare del termine prescrizionale invocato, in accoglimento del motivo di appello n. 4 - e in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare che il debito intimato al sig. ### debba essere diviso pro quota tra gli eredi del sig. ### e pertanto la somma imputabile al ricorrente sarà di € 299,77, secondo gli ineludibili principi di diritto e giurisprudenziali evidenziati nella narrativa riferibile al quarto motivo di appello. 2) In ogni caso si chiede la ripetizione delle somme che fossero semmai comunque e coattivamente riscosse in pendenza dell'appello ed ordinare sempre comunque all'### e all'ente di riscossione di procedere allo sgravio della cartella intimata all'odierno appellante. In ogni caso condannare gli appellati alle spese e compensi del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari”. 
Si sono costituiti in giudizio l'### e l'### delle ### e ### contestando ogni avverso motivo di gravame e chiedendone il rigetto. 
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo. 
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in materia di interesse ad agire; principio del contraddittorio; litisconsorzio facoltativo, avendo errato il Tribunale nel dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### quale ente titolare della pretesa opposta in giudizio, richiamando il principio per cui “### del contribuente rivolta a far valere l'illegittimità dell'avviso di mora non preceduto dalla notificazione della prodromica cartella di pagamento può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario della riscossione, senza che tra costoro si realizzi un'ipotesi di litisconsorzio necessario (e senza perciò che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio), essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore.” Cass. Civ. n. 16412/2007 e n.###/2021). 
Il motivo è fondato e merita accoglimento.  ### riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto Verbale di prima udienza n. cronol. 709/2024 del 30/05/2024 pag. 3/7 di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione. Ne consegue che, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. 
Diversa è la situazione in caso di opposizioni proposte dopo la notificazione di una cartella di pagamento che non possono, però, qualificarsi come opposizioni esecutive, ma vanno qualificate come opposizioni cd. recuperatorie. Si tratta, in particolare, di quelle opposizioni con le quali si contesta «una cartella di pagamento, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione», le quali vanno proposte non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e in tali casi, la contestazione della cartella di pagamento ha, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede ###vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente titolare della pretesa contributiva, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa. 
In altri termini, con siffatte opposizioni (cd. opposizioni recuperatorie) si contesta, effettivamente, sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il legittimato passivo è esclusivamente l'ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento (e per tale opposizione il legittimato passivo è esclusivamente l'agente della riscossione, anche se quest'ultima è una domanda logicamente subordinata rispetto alla prima), onde vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti. 
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. nonché articolo 3 commi 9 e 10 L. n. 335/1995 in materia di prescrizione del diritto alla riscossione da parte del titolare del credito e dal concessionario, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397) che ha stabilito il termine prescrizionale quinquennale per i crediti contributivi ### mentre in precedenza, il termine era decennale, atteso che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 
Verbale di prima udienza n. cronol. 709/2024 del 30/05/2024 pag. 4/7 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario ###, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'### che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto ###” Ad avviso dell'appellante, dall'anno di entrata in vigore della legge 335/1995, la prescrizione è determinata in cinque anni, anche se riguarda crediti maturati prima dell'entrata in vigore di tale norma, purché gli atti di recupero posti in essere dal creditore siano successivi alla vigenza della legge, come nel caso di specie, in cui la notifica (o presunta tale) della cartella di pagamento n. ### è avvenuta in data ###, il primo atto interruttivo dei termini prescrizionali è stato notificato in data ###, quale preavviso di fermo amministrativo; il secondo atto interruttivo è stata l'intimazione di pagamento ###280791000 notificata nell'anno 2016; terzo ed ultimo atto interruttivo l'intimazione di pagamento oggetto di impugnativa n. ### 90006410 53/000 notificata a mezzo PEC in data ###. 
Il motivo non è fondato e va rigettato. 
La Suprema Corte ha più volte chiarito che l'art. 3 della legge n. 335 del 1995, che ha introdotto il nuovo termine quinquennale di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie, prevede che continua ad applicarsi il termine ### di prescrizione già in vigore prima di tale modifica normativa nel caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, ove per "procedure iniziate" ha inteso anche quelle che, pur non richiedendo l'instaurazione del contraddittorio con il debitore, si concretano comunque in una serie di atti finalizzati inequivocabilmente al conseguimento della pretesa creditoria. (cfr. Cass. n. 11529/2013, Cass. n. 46/2009, Cass. n. 1468/2004, Cass. 12822/2002). Deve però trattarsi di atti univocamente finalizzati al recupero dell'evasione contributiva, proprio in virtù dell'intento del legislatore di realizzare un "effetto annuncio" idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti (valorizzato da Cass. 06/07/2015, 13831). 
Nel caso in esame, sin dal primo grado di giudizio, l'### ha depositato in atti, tempestivamente, una diffida ricevuta dall'interessato in data 12 agosto 1995 avente ad oggetto “interruzione termini prescrizionali” in cui risultano indicate anche le pretese creditorie oggetto del presente giudizio, integrante valido atto interruttivo, da ritenersi compiuto già durante la vigenza della precedente disciplina, considerato che la L.n. 335 del Verbale di prima udienza n. cronol. 709/2024 del 30/05/2024 pag. 5/7 1995 è entrata in vigore in data 17 agosto 1995, con la conseguenza che alla fattispecie continua ad applicarsi il vecchio termine decennale. (vedi Cass. ###/19 ). 
E' stata poi emessa la cartella esattoriale n. 054-2000-###-12 con oggetto contributi fissi I.V.S. ### di competenza anno 1985 iscritti a ruolo dall'### in data ###, e relative sanzioni, e contributi S.S.N. sul minimale stessa annualità e relative sanzioni, ritualmente notificata in data ###, mai opposta, seguita dalla notifica in data ### del preavviso di fermo amministrativo; quindi dell'intimazione di pagamento ###280791000 nell'anno 2016 ed infine dell'odierna intimazione di pagamento ### 90006410 53/000 a mezzo PEC in data ###. 
In definitiva pertanto deve escludersi che sia mai maturato alcun termine prescrizionale decennale.   Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la nullità della sentenza in relazione all'art. 112 c.p.c., 132 comma 2 n. 4 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 costituzione, per mancata pronuncia su domande avanzate dal ricorrente in via subordinata, circa la parziarietà del credito vantato da ### in quanto debito successorio riferibile alla posizione del sig.  ### padre dell'odierno ricorrente, nonostante fosse preciso onere del Giudice “pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”. 
Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione agli articoli 2697 c.c., 752 c.c., 754 comma 1 e 1295 nonché art. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla natura parziaria dell'obbligazione debitoria riguardante debito ereditario in capo all'originario debitore sig. ### avendo il predetto avuto cinque eredi che hanno accettato l'eredità loro devoluta ed in particolare: l'odierno ricorrente ###### e ### e sebbene vi sia la presenza di più legittimati passivi l'intimazione è stata notificata solamente al ### richiedendo a quest'ultimo l'intera pretesa creditoria, laddove l'art. 752 c.c., nel disciplinare la "ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi", stabilisce che "i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto"; l'art.  754 c.c., nella parte prima del suo primo comma, stabilisce che "gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero"; l'art. 1295 c.c. espressamente prevede che, "salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione alle rispettive quote", anche alla luce della giurisprudenza di legittimità per cui “In tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la responsabilità dei coeredi, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, per l'imposta di registro, caduta in Verbale di prima udienza n. cronol. 709/2024 del 30/05/2024 pag. 6/7 successione, escludendo l'applicabilità a tale fattispecie dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede la responsabilità solidale dei coeredi soltanto relativamente ai debiti del "de cuius" per il mancato pagamento delle imposte sui redditi, dell'art. 36 del d.lgs.  31 ottobre 1990, n. 346, che stabilisce la solidarietà dei coeredi con riferimento alla sola imposta di successione, nonché dell'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che non riguarda i coeredi del debitore solidale dell'imposta di registro). Cassazione civile, sez. trib., 22/10/2014, n. 22426. 
I motivi sono fondati e meritano accoglimento. 
Nel caso in cui il coerede, intimato sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del "de cuius", deduca, in sede di opposizione all'esecuzione, la sua qualità di coobbligato "pro quota", evidenziando la presenza di altri coeredi, il precetto intimatogli per l'intero ammontare del credito è invalido per eccessività della somma intimata, dal momento che, essendo esclusa qualsivoglia relazione di solidarietà dei coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditarie (cfr. n. 18977/2022). 
Il fatto che, ai sensi dell'art. 752 cod. civ., i coeredi "contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle quote ereditarie..." e che, ai sensi dell'art. 754 cod. civ., ciascuno è tenuto verso i creditori in proporzione della sua quota, comporta solo che, a seguito della successione, ciascuno dei debitori "non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte", a norma dell'art. 1314 cod. civ., (cfr. Cass. 20338(2007). 
Nel caso in esame, il ricorrente in primo grado, odierno appellante ha indicato quali coeredi ##### e ### la cui qualità di eredi risulta già conosciuta all'ente di riscossione, atteso che la stessa notifica della cartella di pagamento risalente al 23/03/07, dichiarata valida e rituale dl primo giudice che ha rigettato l'eccezione di inesistenza e/o nullità della stessa formulata dal ricorrente, vede come destinatari proprio i sopra indicati. 
Ne consegue che, concorrendo 5 eredi e rispondendo ciascuno in proporzione rispetto alla propria quota, la somma dovuta dal ricorrente ### odierno appellante, dovrà essere ridotta a € 299,77 pari ad 1/5 dell'importo indicato nell'intimazione di pagamento opposta, al cui pagamento il predetto dovrà essere condannato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, oltre sanzioni e somme aggiuntive fino al soddisfo. 
Non può, invece, essere presa in considerazione l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito, riproposta dall'### in sede di gravame, relativamente alla contribuzione per ### a suo avviso appartenente alla cognizione del giudice tributario, non avendo, sul punto, l'### proposto appello, né in via principale, né in via incidentale, avverso la decisione che ha, sia pure implicitamente, rigettato l'eccezione. 
Verbale di prima udienza n. cronol. 709/2024 del 30/05/2024 pag. 7/7 Le spese di lite, compensate per 1/3 per il doppio grado di giudizio, in ragione della parziale soccombenza, sono poste, per la restante parte, a carico di ### e di ### in solido tra loro - riguardando i motivi dell'accoglimento entrambe le posizioni - e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M.  In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, - ### in € 299,77 l'importo, dovuto nei confronti di ### da ### quale erede di ### a titolo di contributi ### di competenza anno 1985.  - Compensa per 1/3 le spese del doppio grado di giudizio e condanna ### e ### delle ### e ### in solido tra loro alla rifusione delle restanti spese, liquidate in misura di 2/3, per compensi professionali, in € 180 per il primo grado e in € 180 per il secondo grado, oltre, per ciascun grado, spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.    ### est. IL PRESIDENTE ###cronol. 709/2024 del 30/05/2024

causa n. 425/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Tracanna Anna Maria, Fabrizio Riga

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Tribunale di Lanciano, Sentenza n. 214/2024 del 05-06-2024

... delle attività di manutenzione di sua competenza, al fine di tutelare la circolazione stradale, ma gli ammaloramenti presenti nel tratto della S.P. per cui è causa sono chiaramente riconducibili a movimenti franosi del versante che, in quanto tali, esulano dalle competenze della ### come previsto dalla normativa in materia, sono invece demandati alla ### ai ### ed ai privati. Rispetto alla responsabilità della ### ferma la competenza legislativa demandata ex art 117 Cost e la attività connessa di rilievo e verifica delle esigenze sul territorio con emissione del PAI che determina la competenza idrogeologica sull'area interessata distinguendo i vari livelli di criticità (nella relazione si legge che “gran parte del versante mostra indizi di pregressi movimenti gravitativi di tipo (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LANCIANO Affari Contenziosi Civili Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### D'### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1084/2022 promossa da: ### nato ad #### il 20 agosto 1956, C.F. ###, rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### presso il cui studio a ####, alla ### n. 99 è elettivamente domiciliato ATTORE contro Comune di #### con sede ###F, P.IVA ### - C.F. ### in persona del ### pro tempore #### nato ad ### il ### C.F. ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio legale dell'Avv. ### (### - P. IVA ###; ### - P.I. ###) CONVENUTO
Provincia di ### C.F. 8000130692, in persona del Presidente pro-tempore, dott. ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### M. Danesi de ### del ### di ### C.F.  ###, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del proprio difensore #### CONCLUSIONI Per parte attrice: “Alla luce di quanto sopra evidenziato, si conclude affinché voglia all'###mo Giudice adito: A) ACCERTARE E ### la piena ed esclusiva responsabilità del Comune di ### in persona del ### pro tempore, nella causazione dei danni causati agli immobili di proprietà dell'attore come descritti nella premessa in fatto e nella CTU a firma della dott.ssa geol. ### e, per l'effetto; B) ### il Comune di ### in persona del ### pro tempore, al pronto ed immediato pagamento, a favore dell'attrice, di tutti i danni arrecatigli a causa dei fatti di cui in premessa, come risultanti nell'ATP a firma della dott.ssa geol. ### e così quantificati: danni all'immobile euro 68.575,74 oltre interessi e rivalutazione; C) ### inoltre, la convenuta al pagamento di spese di CTU e competenze professionali sia della procedura di ATP (procedura n. 269/2022 RGC del Tribunale di ### che del giudizio di merito, da distrarsi a favore degli avvocati antistatari che rendono la dichiarazione di rito.” Per parte convenuta Comune di ### “Voglia l'###mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, eccezione, produzione e deduzione: - disporre la rinnovazione della CTU per i motivi esposti in premessa; - nel merito accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità del Comune di ### per lo stato di dissesto idrogeologico lamentato dall'attore; - accertare e dichiarare la responsabilità congiunta e solidale, per i danni lamentati dall'attore a causa dello stato di dissesto idrogeologico, della ### e la ### di ### - con conseguente vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del Comune di ###” Per la chiamata in causa ### di ### “### di ### nel riportarsi a tutto quanto dedotto, prodotto, eccepito e richiesto nella propria comparsa di risposta, così precisa le proprie conclusioni: • in via principale, accertare e dichiarare che la ### di ### non ha alcuna responsabilità per i danni lamentati da parte attrice, per l'effetto respingere ogni richiesta risarcitoria avanzata nei suoi confronti, sia da parte del #### che dal Comune di ### con vittoria delle spese e competenze di giudizio; • in via subordinata, per l'ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse valutare anche solo parzialmente fondata la domanda attrice e ritenere impegnata a qualsiasi titolo la responsabilità della ### di ### accertare e dichiarare la responsabilità concorrente del Comune di ### della ### di ### e della ### stabilendo le quote di responsabilità di ciascuno con conseguente condanna dei convenuti per la quota di propria spettanza. Si chiede che la causa venga trattenuta a decisione con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. Con osservanza. ### li 11 dicembre 2023.” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. del 18 marzo 2022, il sig. ### ha chiesto di procedere alla nomina di un CTU per l'accertamento tecnico preventivo, ATP richiesto anche ai fini conciliativi e diretto alla verifica dello stato dei luoghi e delle condizioni in cui versava l'immobile di proprietà in conseguenza di fenomeni franosi in atto. Al Consulente nominando veniva richiesto i descrivere i luoghi e i danni causati all'immobile del ricorrente, verificando ogni ulteriore danno causato e causando con quantificazione dello stesso previo accertamento del nesso di causalità tra gli eventi descritti nella perizia a firma dell'ing. Bucci e i danni provocati all'immobile del ricorrente. 
A prova della legittimazione, il ricorrente ha dedotto, senza contestazione, di essere proprietario dell'immobile di civile abitazione, ove risiede, sito nel Comune di ####, alla ### n. 2, lungo la S.P. 110 “Torricella-Altino”, al Km. 21+550, individuato catastalmente al Fg. 8 P.lla 255. L' abitazione del ### è interessata direttamente da un evidente movimento franoso tuttora in atto, come ampiamente rilevato nella perizia a firma dell'ing. 
Bucci. Tale movimento si è manifestato negli ultimi due anni ed interessa una fascia di territorio piuttosto ampia che, oltre l'abitazione dell'attore, comprende anche l'intera parte a valle fino a lambire le abitazioni di ### di ### Nello specifico, sulla base della documentazione fotografica raccolta nel tempo dal sig.  ### e dei riscontri fatti dai geologi durante i sopralluoghi per conto della ### è stato evidenziato lo spanciamento del muro di contenimento che delimita la ### al Km.21+550, con un significativo cedimento della sede/carreggiata stradale, lungo la direttrice che interessa in pieno proprio l'abitazione del #### Il significativo abbassamento del terreno lato valle ha condotto, per un tratto di circa 1 mt, alla scopertura della testa dei pali di fondazione che sostengono l'abitazione dell'attore, l'avvallamento/deformazione della pavimentazione al piano seminterrato e il grave stato fessurativo e deformativo che interessa parte dell'abitazione. 
Il tratto di strada provinciale 110, al km 21+550, è stato oggetto di intervento da parte della ### disposto con ### del Presidente ### del 10 dicembre 2020; anche la ### ha effettuato una serie di sopralluoghi e, segnatamente: in data 25 agosto 2020 è stato trasmesso il primo report di sopralluogo alla ### report acquisito dal Comune di ### in data 25 agosto 2020, al quale è stata allegata la “### di censimento e monitoraggio preventiva delle aree critiche idrogeologico-### danni e Criticità”, a firma del geol. ### Nella nota è emersa la sussistenza di evidenti stati di dissesto che interessano l'abitazione del ### deformazioni della sede viaria ###, deformazioni dell'immobile, evidenti segni di movimento della coltre geologica, anche di altri edifici, evidenti rotazioni dei pali di sostegno. Nello stesso documento sono stati indicati interventi da porre in essere, la necessità di eseguire ulteriori approfondimenti, infine consigliando all'amministrazione comunale di avviare le procedure di cui ### 28 maggio 2015, nonché al ### di attuare le verifiche e monitoraggi necessari, nonché di vigilare sulle aree segnalate ed adeguare il ### di ### civile. 
In data 29 settembre 2021 è stato trasmesso il secondo report di sopralluogo (acquisito anche dal Comune di ### il 23 settembre 2021), con relativa scheda di censimento redatta dal geol.  ### e consegnata in data 16 settembre 2021 al ### del ### individuato nel ### del Comune di #### Tale seconda nota è stata inviata anche alla ### Anche in essa viene denunciato il movimento franoso che interessa il tratto del SP 110 al Km 21+550, e dalla relazione di parte dell'ing. Bucci è emerso che solo alla luce di tale secondo sopralluogo è stato rilevato che proprio i movimenti franosi in atto hanno dato luogo all'insorgere di lesioni anche sul ponte di attraversamento delle condotte forzate che portano alla centrale ### (ponte che dista poco meno di 100 mt dall'abitazione del sig.  ###. Ciò a conferma che il movimento franoso è tutt'ora in atto. Lo stesso geologo, dott.  ### ha constatato la sussistenza di deformazione dell'edificio e il movimento del terreno nella parte a valle, consigliando di effettuare ulteriori approfondimenti, al fine di mitigare le condizioni di pericolosità dovute al movimento franoso. 
Incardinata la causa (proc. n. 269/2022), con provvedimento del 10 maggio 2022 il Giudice ha nominato la dott.ssa geol. ### quale ### le operazioni peritali iniziate il 7 giugno 2022 si sono concluse con il deposito della relazione datata 27 ottobre 2022. In essa, è stata evidenziata la chiara responsabilità del Comune di ### non costituitosi in ### All'esito, con atto di citazione del 14 dicembre 2022, il sig. ### ha incardinato il presente procedimento nei confronti del Comune di ### unico responsabile sulla base di quanto indicato nella richiamata ### Con comparsa di costituzione del 6 marzo 2023, si è costituito in giudizio il Comune di ### chiedendo di essere autorizzato, ai sensi dell'art. 269 comma 2 c.p.c., alla chiamata in causa della ### nonché della ### di ### ha inoltre chiesto di disporre la rinnovazione della CTU e, nel merito, di accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità del Comune di ### per lo stato di dissesto idrogeologico lamentato dall'attore ovvero, in via residuale, di accertare e dichiarare la responsabilità congiunta e solidale, per i danni lamentati dall'attore a causa dello stato di dissesto idrogeologico, unitamente alla ### e alla ### di ### Con provvedimento del 13 marzo 2023, il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa della ### e della ### di ### Con comparsa del 1° settembre 2023, si è costituita la ### di ### (mentre la ### è rimasta contumace), chiedendo di escludere qualsiasi responsabilità della stessa e, per l'effetto, di respingere ogni richiesta risarcitoria avanzata nei suoi confronti. In via subordinata, per l'ipotesi in cui sarebbe emersa la responsabilità della ### di ### ha richiesto di accertare e dichiarare la responsabilità concorrente del Comune di ### della ### di ### e della ### stabilendo le rispettive quote di responsabilità con conseguente condanna dei convenuti per quanto di spettanza. 
All'udienza del 21 settembre 2023 il Giudice si è riservato e, successivamente, a scioglimento della riserva, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni. 
All'udienza dell'8 febbraio 2024, il Giudice ha trattenuto la causa a decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.  #### DEL COMUNE Nel corso del giudizio è emersa la non contestazione circa il verificarsi del fatto storico, in particolare del movimento franoso manifestatosi negli ultimi due anni e che interessa una fascia di territorio ampia che, oltre l'abitazione dell'attore, comprende anche l'intera parte a valle fino a lambire le abitazioni di ### di ### il punto controverso che qui occupa attiene all'attribuzione della responsabilità per i danni cagionati e, quindi, l'individuazione dell'Ente competente ad intervenire per prevenire e rimuovere tali danni. 
Dalla documentazione in atti, in particolare dai report di sopralluogo redatti dai geologi incaricati dalla ### dalla perizia di parte e da quella a firma della dott.ssa geol.  ### è emerso chiaramente che l'area del Comune di #### dove appunto è localizzata l'abitazione del sig. ### oltre il tratto limitrofo/adiacente/confinante della ### (al Km. 21+550), risulta interessato di recente da un complesso ed esteso movimento franoso. Addirittura, nell'ultimo report a firma del dott. ### si evidenzia che il movimento franoso in atto va ad interessare anche il ponte della ### al di sotto del quale corrono le condotte forzate che convogliano l'acqua alla sottostante ### S. ### Tale movimento franoso che si presenta come un movimento roto-traslazionale lungo la direttrice verso valle, è da ricondursi/ricollegarsi ad uno stato di deformazioni superficiali in stato di quiescenza, così come indicato anche nella cartografia ### ma che per un qualsiasi motivo si è riattivato o attivato in parte, per lo meno proprio lungo la direttrice che interessa l'abitazione del sig. ### come risulta analiticamente descritto nella perizia a firma dell'ing. Bucci. ###/riattivazione del movimento franoso ha interessato ed interessa ancora oggi, in maniera significativa e preoccupante, soprattutto l'abitazione del #### come risulta evidente della perizia a firma dell'ing. Bucci, di conseguenza la domanda attorea circa il diritto al risarcimento deve essere accolta. 
Nella documentazione pubblica v'è modo di verificare che già nel 2016 il Comune di ### aveva contemplato lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico proprio in località ### lavori che all'epoca già risultavano urgenti e che non è stato provato siano stati eseguiti. 
A seguito della nomina a ### la dott.ssa geol. ### dopo aver compiuto le dovute operazioni peritali, ha chiaramente evidenziato la responsabilità del Comune di ### Infatti nella relazione si precisa che “risulta evidente che la competenza in materia di difesa contro tale fenomeno sia del Comune”, non essendo stato possibile “tentare la conciliazione tra le parti poiché il Comune di ### non si è costituito nel procedimento”.  ### di responsabilità in capo all'### in difetto di costituzione nel relativo procedimento di istruzione preventiva è stata contrastata con richiesta di rinnovo della CTU al fine di permettere la partecipazione alle nuove operazioni peritali “con l'ausilio di un proprio CTP che avrebbe coadiuvato il nominato CTU nella redazione dell'elaborato peritale”, CTP che il Comune non è stato messo in condizioni di nominare. A sostegno della richiesta, l'### ha, infatti, lamentato la mancata comunicazione del decreto di fissazione udienza per malfunzionamento del servizio di posta elettronica affermando di non aver potuto prendere parte al procedimento di ATP “… per mero errore del sistema informativo che all'epoca non ha consentito la corretta ricezione della posta elettronica …”. 
Sul punto l'### non ha avuto modo di documentare la circostanza, pertanto, l'esito del procedimento per ATP concluso senza la partecipazione del Comune, pur ritualmente chiamato, è da ritenersi valido con ogni efficacia della CTU ivi emessa nei confronti dell'### la cui rinnovazione non pare neppure giustificata in relazione alle conclusioni raggiunte attesa la loro correttezza e l'iter logico eseguito dal tecnico nominato. 
Nel merito l'### ha comunque eccepito l'esistenza di presunti abusi edilizi nell'abitazione del sig. ### sostenendo, testualmente, che “da accertamenti svolti dallo stesso Comune di ### è emerso che una porzione di fabbricato dell'odierno attore è stata realizzata in assenza di titolo edificatorio”. 
Tale assunto è stato peraltro già oggetto di valutazione all'interno della perizia del CTU nominato in fase di accertamento tecnico, perizia nella quale si riportano le conclusioni cui è giunto anche l'### Conte nella sua relazione di parte dove si legge che il fabbricato di proprietà del ricorrente è stato edificato nel rispetto della normativa all'epoca vigente; sebbene ci siano delle incongruenze/difformità esse non hanno inciso sulla determinazione dei danni e delle lesioni che presenta oggi l'immobile, motivo per cui dovrebbe escludersi una qualsiasi forma di responsabilità in capo al ### È dunque emerso che le presunte irregolarità non hanno nulla a che fare con quanto rilevato dalla ### Infatti, in conformità a quanto richiesto, il ### ha realizzato un fabbricato per uso di civile abitazione costituito da un piano seminterrato “porticato” aperto e un piano destinato a civile abitazione. 
Le varianti successive all'inizio lavori del 03/08/1982 e la ### rilasciata in data ### n.46 per lavori di “### di un fabbricato per uso di civile abitazione” prevedono anche, “a protezione del piano portico, trovasi a quota inferiore della strada … muro a sostegno del piazzale antistante l'accesso al fabbricato. La copertura rimane a terrazza opportunamente coibentata ed impermeabilizzata” Nessuna difformità si riscontra nei rispetto ai titoli abilitativi emessi e nella relazione dell'#### tecnico di parte, sono state individuate come necessarie alcune opere che consistono nell'irrigidimento del solaio al piano seminterrato, come può evincersi dalle lavorazioni riportate nel computo metrico estimativo a firma dello stesso ingegnere al fine di garantire la maggiore stabilità dell'edificio rispetto al movimento franoso già in essere da anni nell'area che ha interessato anche l'abitazione del #### opere comunque non sufficienti alla risoluzione del problema. 
Pertanto, a fronte del movimento franoso derivante dal dissesto idrogeologico occorre un più ampio intervento sull'intera area compromessa. 
In ragione della aderenza delle opere ai titoli abilitativi emessi e l'assenza di opere non autorizzare sull'area si può escludere una qualunque forma di responsabilità da parte del privato sig. ### Circa la responsabilità in capo al Comune di ### pur prescindendo da quanto acclarato nella ### non può negarsi che questa sussista per i seguenti motivi. 
Il Comune di ### ha più volte, negli anni, disatteso prima gli inviti ad intervenire da parte della ### e poi a procedere nel senso accertato ed individuato nella ### Infatti, l'### ha disatteso quanto riportato nella scheda di censimento e monitoraggio preventivo a firma del #### ed inviatagli dalla ### - ### dei ### di ### (###) con pec del 25.08.2020; successivamente non ha considerato l'ulteriore invito della ### - ### dei ### di ### (###) fatto con pec del 22.09.2021 attraverso la scheda di censimento e monitoraggio preventivo resa dal #### di ### e, infine, ha soprasseduto sulle conclusioni a cui sono giunti nel 2022 il #### e l'#### nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo. ### progredire del movimento franoso ad oggi è sempre più evidente e preoccupante: a distanza di poco tempo, poco più di un anno dal rifacimento dell'asfalto, la S.P. 110 presenta nuovi avvallamenti e fessure sulla sede stradale e vi è stata recentemente la rottura della conduttura del gas metano, il tutto richiederebbe l'immediata realizzazione degli interventi urgenti e necessari connessi alla stabilità e alla salvaguardia della pubblica sicurezza ed incolumità, del #### e della sua famiglia oltre che della sua abitazione. 
In considerazione della chiamata in causa della ### e della ### di ### deve valutarsi se emerga un titolo di responsabilità anche in capo a tali ### Facendo una breve digressione sulla materia e sulla competenza legislativa, v'è da considerare come la disciplina rientri nel “governo del territorio” che, ai sensi dell'articolo 117 Cost, è materia di competenza legislativa concorrente tra Stato e ### Orbene, richiamando la risposta del CTU al quesito G, volto ad accertare a quali soggetti siano imputabili i danni e quali siano le rispettive quote di responsabilità, il perito ha dichiarato che “La legge ### n. 81 del 16 settembre 1998 stabilisce, nell'art. 19 comma 10, che: ### restano ferme le competenze: a) delle ### in materia di opere classificabili di quarta categoria; b) dei ### in materia di opere di quinta categoria, nonché quelle relative a fossi o aste non classificate, fuorché nei casi in cui si debbano realizzare opere di sola difesa di beni privati nel qual caso provvedono i proprietari ed i possessori frontisti; c) della ### per le rimanenti opere.” ### il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 le opere idrauliche di quinta categoria (art. 10 del R.D. n. 523/1904) sono quelle che "provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane”. 
Nel caso oggetto di contenzioso non si tratta di sola difesa di un bene privato, poiché il movimento franoso si estende su una fascia importante del versante ed interessa, oltre all'abitazione in questione, anche le proprietà limitrofe. Occorre, in aggiunta, considerare quanto osservato dall'### Bucci il quale ha confermato la competenza in materia di difesa contro tale fenomeno in capo al Comune. 
A dispetto di quanto affermato dal Comune che ritiene che l'art. 19 disciplinerebbe l'obbligo di intervento in capo al solo proprietario degli immobili interessati dal fenomeno franoso, in quanto interessato esclusivo alle opere da realizzare, tale assunto non appare fondato poiché nella ### in risposta al quesito B) ( “verifichi e descriva i fenomeni franosi in atto, come specificati nella perizia a firma dell'ing. Bucci”) si evidenzia che “nella zona su cui giace il fabbricato oggetto di contenzioso e più in generale, nella zona compresa tra la strada provinciale in contrada ### e il piede del versante, in cui sono ubicati il parco giochi e la ### dell'### è presente un fenomeno franoso attivo di tipo deformazione superficiale lenta”. Il fenomeno in atto riguarda una zona molto ampia, non limitata alla sola abitazione dell'attore, per cui la responsabilità non può che essere, secondo la normativa condivisa da tutte le parti in causa, del Comune di ### che è responsabile per le opere idrauliche che compromettono l'abitato cittadino entro il perimetro urbano. 
Del tutto inapplicabile al caso di specie è poi l'art. 10 del R.D. 523 del 1904, il quale evidenzia al secondo comma che le opere vengono eseguite a cura del Comune “col concorso nella spesa in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati”. Acclarato che il presente giudizio ha ad oggetto il risarcimento del danno causato da un comportamento omissivo va dimostrato se le opere eventualmente da eseguire arrecherebbero un esclusivo “vantaggio” all'attore ovvero in quale misura, fermo il vantaggio del quale l'intera area urbana beneficerebbe venendo garantita la stabilità del suolo. 
Dalla lettura della perizia a firma dell'ing. Bucci e report della ### sin dal 20.08.2020, si evince come le opere richieste non arrecherebbero un solo vantaggio al privato ma rappresentano una legittima espressione di un interesse pubblico alla stabilità della intera area urbana. 
Di conseguenza non può evidenziarsi una responsabilità concorrente del privato dato che le opere da realizzare non ineriscono ad un privato diritto del sig. ### che non viene ad essere l'unico avvantaggiato da tali interventi. 
Ad ogni modo la parte che invoca la responsabilità ripartita, così come la ripartizione di spese tra privato e Comune, non dimostra in quale misura le opere da realizzare andrebbero ad esclusivo vantaggio del privato, senza godere comunque di pari vantaggio l'area urbana circostante. 
Infine, in merito alla circostanza che il CTU avrebbe condiviso le osservazioni dell'ing. Bucci, perito di parte, ma non sul punto dell'attribuzione della responsabilità anche alla ### e alla ### si riporta per completezza quanto affermato dal tecnico di parte contestandone la lettura resa: “Per quanto rappresentato nella presente relazione ed alla luce della situazione in essere, al fine della salvaguardia principale inerente l'incolumità del nucleo familiare oltre che del bene immobile di proprietà del #### si ritiene opportuno e doveroso che la ### la ### di ### ed il Comune di ### tramite le proprie strutture ed uffici, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, nell'immediatezza si attivino concretamente e fattivamente affinché si provveda: I. quanto meno, nel porre in essere ciò che risulta esplicitamente indicato e raccomandato nei report redatti dai ### di cui agli ### D e ### alla presente e che comunque venga posto in essere al più presto quanto necessario al fine di garantire l'incolumità personale, familiare e dell'abitazione del sig. ### II.  all'esecuzione immediata almeno degli interventi necessari ed urgenti al fine di evitare un ulteriore ammaloramento/degrado della abitazione a causa del progredire del movimento franoso e dell'immobilismo di quanti preposti ed obbligati comunque ad intervenire; ### una volta realizzate le opere esterne di consolidamento e messa in sicurezza, si dovrà procedere nel porre in essere gli interventi strettamente connessi e necessari al ripristino della funzionalità dell'abitazione stessa”. Ebbene, il CTP non attribuisce la responsabilità ad un soggetto specifico ma chiede che la problematica venga risolta secondo le rispettive competenze e responsabilità. Il CTU, rispondendo al quesito specificamente posto, conclude per la responsabilità del Comune di ### Quanto alla invocata responsabilità della ### di ### osserva che dalla documentazione versata in atti è emerso che in seguito alle segnalazioni effettuate dal #### concernenti la presenza di un movimento franoso che interessava il fabbricato di sua proprietà, veniva effettuato un primo sopralluogo da parte del geologo ### incaricato dalla ### - ### dei ### di ### (###) di cui al report del 20.8.2020, trasmesso per conoscenza alla ### di ### con nota del 25.8.2020, acquisita al prot. n. 11391 in pari data.  ### veniva effettuato un secondo sopralluogo in sito da parte del geologo ### incaricato dalla stessa ### da cui il secondo report trasmesso con comunicazione del 22.09.2021. ### di ### si è attivata, per quanto di sua competenza, atteso che, nell'ambito delle consuete attività manutentive, tenuto conto anche delle indicazioni fornite nel primo report di sopralluogo del 2020, ha progettato nell'anno 2020 ed eseguito nell'anno 2021 i lavori di manutenzione straordinaria di varie ### del Distretto 4 tra cui è ricompresa la S.P. 110. Gli interventi eseguiti dalla ### di ### ultimati il ### hanno interessato il tratto della S.P. 110 dal km 21+150 al km 21+575 mediante l'eliminazione delle deformazioni esistenti con ripristino della livelletta stradale, rifacimento di cordolo e zanella in calcestruzzo lungo il lato di valle e lungo il lato di monte per il solo tratto relativo alla zanella ricostruita ai piedi del muro esistente, ripristino della pavimentazione stradale in tre tratti in successione dal km 21+150 al km 21+575. Gli interventi sopra descritti sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato e collaudati come da ### di ### del 4.3.2022 approvato con ### n. 229 del 16.03.2022. Gli interventi sono stati realizzati dalla ### nell'ambito delle consuete attività manutentive che le competono al fine di eliminare avvallamenti e disconnessioni della carreggiata stradale a salvaguardia della circolazione veicolare e della pubblica incolumità. Gli ammaloramenti presenti nel tratto in questione, oggetto d'intervento, sono da ritenersi chiaramente riconducibili a movimenti franosi del versante. Quanto di competenza dell'### provinciale, anche sulla scorta della legislazione vigente (LR n. 81/98 art 19). 
Nel merito, infatti, si evidenzia che la ### di ### non ha competenza in materia di risanamento idrogeologico e difesa del suolo essendo competenti rispettivamente il Comune interessato e la #### compete esclusivamente l'onere di salvaguardare e manutenere il proprio patrimonio viario a garanzia della sicurezza stradale e contenimento acque di grandi bacini, azioni che ha prontamente affrontato ed eseguito. ### è intervenuta per le proprie specifiche competenze, in maniera efficace e tempestiva alla risoluzione delle deformazioni del piano viario come risulta dal certificato di regolare esecuzione dei lavori. 
Risulta del tutto evidente che gli interventi eseguiti dalla ### non possono considerarsi risolutivi della frana, poiché sono stati rivolti esclusivamente a ripristinare la pavimentazione stradale ed evitare possibili corrivazioni superficiali delle acque di piattaforma a ridosso del fabbricato. Il movimento franoso in questione è stato, dunque, causa di danni anche per il patrimonio provinciale. Tali interventi sono stati eseguiti dalla ### nell'ambito delle attività di manutenzione di sua competenza, al fine di tutelare la circolazione stradale, ma gli ammaloramenti presenti nel tratto della S.P. per cui è causa sono chiaramente riconducibili a movimenti franosi del versante che, in quanto tali, esulano dalle competenze della ### come previsto dalla normativa in materia, sono invece demandati alla ### ai ### ed ai privati. 
Rispetto alla responsabilità della ### ferma la competenza legislativa demandata ex art 117 Cost e la attività connessa di rilievo e verifica delle esigenze sul territorio con emissione del PAI che determina la competenza idrogeologica sull'area interessata distinguendo i vari livelli di criticità (nella relazione si legge che “gran parte del versante mostra indizi di pregressi movimenti gravitativi di tipo deformativo superficiale lento, come riportato anche dalla cartografia ### nella quale tale zona è identificata come area a pericolosità elevata (### n. 3-4)”), restano poi ferme le ripartizioni di cui alla legge regionale 81/1998 richiamata che, entro il perimetro urbano, rimettono la competenza in capo al Comune nel principio di prossimità e vicinanza del bene ai fini della effettiva tutela dell'interesse pubblico. 
Pertanto, per come ivi motivato, può affermarsi l'esclusiva responsabilità del Comune di #### E ### Ai fini della responsabilità del Comune (la cui titolarità è stata motivata nel paragrafo precedente) occorre richiamare la disciplina prevista dall'art. 2051 c.c., rispondendo il Comune sulla base di tale disciplina del danno causato dalle cose in custodia. 
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e si fonda sul mero accertamento del nesso di causalità tra la cosa ed il danno e può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito cui è onerato il custode, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o dello stesso danneggiato (### Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018; ### 3, Ordinanza n. 2480 dell'1/2/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 25837 del 31/10/2017). 
Tale essendo il titolo di responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza e dell'entità del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode, l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito. 
In particolare, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della res per i danni da questa cagionati, individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma cionondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità” (cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 7172 del 4/03/2022; ### 3, Ordinanza n. 2477 dell'1/02/2018; ### 6 - 3, Ordinanza n. 12027 del 16/5/2017; ### 3, ### n. 8229 del 7/04/2010). 
Dunque, se, in applicazione dell'art. 2051 c.c., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova del caso fortuito, ossia dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo - che può essere anche il fatto del danneggiato - tuttavia, questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, e in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia. 
La relazione tra l'evento (danni all'abitazione dell'attore per movimento franoso) e la cosa in custodia (area del Comune di ### bacino idrogeologico) sono stati dimostrati dalla CTU versata in atti del procedimento per ATP il quale ha chiarito a pag. 5 che “### di tali movimenti gravitativi è la presenza dell'acqua; come riportato nello studio geologico del collega ### di ### infatti, si riscontra la presenza di falda acquifera libera dalla profondità di 12 mt dall'attuale piano di campagna e di abbondante circolazione idrica a carattere effimero, all'interno degli orizzonti più superficiali”. 
Il fatto consistente nel movimento franoso che attiene alla cosa sotto la custodia del Comune si intende provato poiché non contestato e, ferma la relazione tra questo e la cosa in custodia essendo da essa derivato il danno, in difetto di prova del caso fortuito il danno è imputabile al custode a norma dell'articolo 2051 Sul punto l'### non ha dimostrato di aver fatto tutto quanto richiesto per impedire l'aggravarsi del danno e/o emergenza dello stesso così consentendo di ritenerlo responsabile dei danni occorsi all'attore e stimati da CTU dell' ATP nel valore comprensivo di lavori e delle spese tecniche di € 68.575,74. A tal proposito si evidenzia che tale quantificazione ha ad oggetto il solo danno (parametrato ai lavori da eseguire) sull'immobile, non potendosi determinare la somma necessaria per il ripristino dell'intera area coinvolta in difetto di richiesta in tal senso. 
La somma, costituente debito di valore, va maggiorata degli interessi legali sulle somme via via rivalutate dal deposito della CTU nel procedimento per ATP fino alla emissione della presente pronuncia. ### pubblicazione della pronuncia al saldo la somma diviene debito di valuta con diritto agli interessi legali sulle somme ex art 1224 comma 1 SULLE SPESE DI LITE Le spese, in ragione dell'accoglimento della domanda attorea, seguono la soccombenza ex art 91 cpc e vengono poste, sia per l'attore che per il convenuto terzo chiamato e costituito a carico del convenuto Comune di ### Quanto alla determinazione dei compensi legali di parte attrice, essi vengono liquidati ai sensi del d.m. 147/2022 secondo lo scaglione di valore della causa. Sia con riguardo al procedimento di istruzione preventiva, sia con riguardo al presente procedimento di cognizione, i compensi vanno liquidati nei minimi, in ragione della non particolare complessità del contenzioso, tenendo conto di tutte le fasi di ambedue i procedimenti. Le somme come liquidate vanno distratte in favore del legale dichiaratosi antistatario. 
Per quanto riguarda i compensi da riconoscere alla ### di ### costituita a seguito di chiamata in causa da parte del Comune le cui richieste sono state accolte, essi vengono posti a carico del Comune di ### e liquidati per le sole fasi studio, introduttiva e decisionale nei minimi, attesa l'assenza di fase istruttoria e di particolari posizioni difensive affrontate.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - ACCERTA E ### la piena ed esclusiva responsabilità del Comune di ### in persona del ### pro tempore, nella causazione dei danni causati agli immobili di proprietà dell'attore come descritti nella CTU a firma della dott.ssa geol. ### - ### il Comune di ### in persona del ### pro tempore, al pagamento, a favore dell'attrice, di tutti i danni all'immobile, come risultanti nell'ATP a firma della dott.ssa geol. ### quantificati in euro 68.575,74 oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla data del deposito della CTU (27.10.2022) alla pubblicazione della sentenza e interessi legali fino al saldo; - ACCERTA e ### l'assenza di responsabilità della ### di ### e per l'effetto ### ogni richiesta risarcitoria avanzata nei suoi confronti, sia da parte del #### che dal Comune di ### - ACCERTA e ### l'assenza di responsabilità della ### e per l'effetto ### ogni richiesta risarcitoria avanzata nei suoi confronti, sia da parte del #### che dal Comune di ### - ### il convenuto Comune di ### al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore ### che liquida per il procedimento di istruzione preventiva nella somma di € 1.914 oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso (ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10.3.14, n. 55 e successive modifiche introdotte con il D.M. 147_2022), al rimborso del contributo unificato, i.v.a. e c.a. come per legge; quanto al presente procedimento liquida per compensi € 7.052 oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso (ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10.3.14, n. 55 e successive modifiche introdotte con il D.M. 147_2022), al rimborso del contributo unificato, i.v.a. e c.a. come per legge. Somme tutte da distrarsi in favore del legale della parte attrice dichiaratosi antistatario; - ### il convenuto Comune di ### al pagamento in favore della terza chiamata ### di ### dei compensi del presente giudizio che liquida in complessivi € 4.217 oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso (ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10.3.14, n. 55 e successive modifiche introdotte con il D.M. 147_2022), i.v.a. e c.a. come per legge. 
Nulla rispetto ai compensi della convenuta ### rimasta contumace.  ### 05/06/2024 

Il Giudice
dott. ### D'###


causa n. 1084/2022 R.G. - Giudice/firmatari: D'Alfonso Chiara

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Tribunale di Benevento, Sentenza n. 713/2024 del 03-07-2024

... dichiara prescritti i crediti di competenza dell'ITL di ### - ### di cui alla cartella n. ###241262000, che per l'effetto annulla; 2) per l'effetto, dichiara inefficace l'intimazione di pagamento n. ###; 3) condanna ### delle ### - ### al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida in € 886,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. ### antistatario; 4) compensa integralmente le spese di lite fra la ricorrente e l'ITL di ### - #### 3 luglio 2024. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO Il giudice del lavoro, dott.ssa ### all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4394 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione, TRA ### rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ### presso il cui studio in ### via ### 20, elettivamente domicilia, RICORRENTE E ### delle ### - ### in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv. ### presso il cui studio in ####, via ### da ### 1, elettivamente domicilia, ### del ### di ### sede ###persona del direttore p.t., domiciliato presso la sede ###### via dei ### 4, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal direttore p.t. e dalla funzionaria delegata dott.ssa ### di #### FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data ### la ricorrente, riassumendo un giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di ### sez. civile in data ### e concluso con ordinanza di incompetenza per materia e rimessione delle parti dinanzi al giudice del lavoro, ha convenuto in giudizio ### delle ### - ### e l'### del ### di ### al fine di sentire “### e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento opposta con riferimento alla cartella esattoriale di pagamento nr ###241262000; in ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti di cui alla cartella di pagamento nr. ###241262000 sono estinti per prescrizione, previa declaratoria di accoglimento dell'eccezione formulata da parte ricorrente, stante l'inesorabile decorso del termine quinquennale dalla data di notifica della cartella di pagamento (07.03.2012) alla data di notifica dell'avviso di intimazione (13.03.2023). Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario e non percettore”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/07/2024
Si sono ritualmente costituiti entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato. 
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta, è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note. 
La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. ###, pacificamente notificata il ### in relazione alla cartella esattoriale n. ###241262000, avente ad oggetto crediti della ### del ### (ora ### del ### di ### a titolo di sanzioni amministrative l. 689/81 per violazione di norme in materia di lavoro anno 2008, maggiorazioni per ritardato pagamento e spese. 
Giova premettere, in diritto, che avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni: 1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 l. n. 689/1981, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanzaingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella; 2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; con la conseguenza che, se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio; c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella, nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15149 del 18/07/2005; ### 1, Sentenza n. 9180 del 20/04/2006; sez. 2, Sentenza n. 4139 del 22/02/2010). 
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando contesti il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione forzata. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. 
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa”. Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”, come il pagamento (Cass. 6119/2004; n. 18207/2003). Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061/2007). 
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è invece quella agli atti esecutivi disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c. Essa attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste in questo caso nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/07/2024 con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. Il termine decorre dal momento in cui l'interessato abbia avuto legale conoscenza dell'atto, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. 3785 del 1997). 
Nel caso di specie, la ricorrente deduce innanzitutto l'insussistenza del diritto dei resistenti di procedere ad esecuzione forza per intervenuta prescrizione del credito, stante il decorso di oltre un quinquennio fra la data di notifica della cartella esattoriale e il primo atto notificato successivo, costituito dall'intimazione di pagamento impugnata. 
La censura sollevata integra, dunque, un motivo di opposizione all'esecuzione. 
Ciò premesso, va rilevato che non vi è contestazione sull'avvenuta notifica della cartella esattoriale nella data - 7.03.2012 - indicata sull'intimazione di pagamento. La stessa ricorrente ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento.  ###. 28 della l. 689/1981 prevede che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. ### della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. 
In relazione alla dibattuta questione del termine di prescrizione applicabile al credito contributivo divenuto non più contestabile per mancanza di tempestiva opposizione ai sensi del d.lgs. 46/1999 le ### della Corte di Cassazione hanno affermato il condivisibile principio di diritto per cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario ###, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'### che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto ### (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010)” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016; conformi ### 6 - L, Ord.  n. 12200 del 18/05/2018, ### 6 - 5, Ord. n. ### del 19/12/2019, Cass. civ. Sez. VI - ###, 27/01/2020, n. 1826). 
Lo stesso principio è applicabile al credito per sanzioni amministrative, che anche in mancanza di tempestiva opposizione nei confronti della cartella rimane assoggettato al termine prescrizionale quinquennale stabilito dalla l. 689/1981, art. 28 (v. Cass. Sez. 6 - 5, Ord. n. ### del 19/12/2019).  ### delle ### - ### sebbene gravata dell'onere della prova, non ha documentato l'esistenza di alcun atto interruttivo precedente alla notifica dell'intimazione impugnata, effettuata il ###. 
Ne discende che i crediti dell'ITL di cui alla cartella n. ###241262000 vanno dichiarati estinti per prescrizione, con conseguente inefficacia dell'intimazione impugnata. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/07/2024
Le spese seguono la soccombenza di ### delle ### - ### ente legittimato in ordine alla procedura di riscossione, e si liquidano come in dispositivo, nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia e per le sole fasi introduttiva, di studio e decisionale, in considerazione dell'istruttoria documentale e dell'assenza di questioni complesse; stante l'estraneità dell'ente impositore al motivo di accoglimento dell'opposizione, le spese di lite nei suoi confronti possono essere invece integralmente compensate.  P.Q.M.  Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) in accoglimento del ricorso, dichiara prescritti i crediti di competenza dell'ITL di ### - ### di cui alla cartella n. ###241262000, che per l'effetto annulla; 2) per l'effetto, dichiara inefficace l'intimazione di pagamento n. ###; 3) condanna ### delle ### - ### al pagamento in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida in € 886,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. ### antistatario; 4) compensa integralmente le spese di lite fra la ricorrente e l'ITL di ### - #### 3 luglio 2024.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/07/2024

causa n. 4394/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Cassinari Cecilia Angela Ilaria, Villani Enrichetta

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 8908/2024 del 27-05-2024

... al netto della frazione di spese di competenza della ### fino alla data di rogito delle singole unità immobiliari, l'effettivo credito della ### nei confronti del ### era pari ad € 35.312,55. In termini di legittimazione, evidenziava che -- come previsto nell'atto di alienazione all'art. 6 ultimo periodo -- tutti i costi di gestione del condominio sostenuti dalla ### dal giorno successivo al rogito sino alla nomina del nuovo amministratore, sarebbero stati a totale carico del condominio. Inoltre che, trattandosi di spese urgenti sostenute nell'interesse del neo costituito condominio, non ancora subentrato nella contrattualistica con le utilities e quant'altro, le stesse andavano restituite. Posto che in via bonaria non si era riusciti ad ottenere in pagamento restitutorio quanto spettante al (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA ### in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. ### - ha pronunciato, SENTENZA nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione TRA ### C. PASCAL 38/VIA G. MANETTI 33 ### con sede ###persona dell'#### rappresentato e difeso dall'Avv. ### C.F..### ed elettivamente domiciliat ###### alla via di ### d'### 80, giusta procura in atti, elettivamente domiciliat ###atti rappresentato e difeso da #### nonché da ### Attore CONTRO ### - ### - domiciliat ###atti, rappresentato e difeso dall'avvocato ### da cui è rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### alla ### n. 13. 
Convenuto oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni per parte opponente: “### l'###mo Giudice adito accogliere la domanda, e, per l'effetto: - nel merito, accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto, annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 17929/2020 (N. 50265/2020 R.G.) emesso dal Tribunale Civile di ### in data ###; - sempre nel merito e in via riconvenzionale, accertato e dichiarato il credito del ### C. Pascal 38/Via G. Manetti 33 (c.f. ###) con sede ###persona dell'#### nei confronti della ### condannare la ### in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del ### 38/Via G. Manetti 33 (c.f. ###) con sede ###persona dell'#### dell'importo di ### € 1.632,00. (milleseicentotrentadue/00); - sempre nel merito e in via riconvenzionale subordinata, accertato e dichiarato il credito del ### C. ### 38/Via G. Manetti 33 (c.f. ###) con sede ###persona dell'#### nei confronti della ### operare la dovuta compensazione con quanto eventualmente dovuto all'Ente opposto. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre oneri di legge”. 
Conclusioni: FATTO E PROCESSO Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 17929/2020, richiesto ottenuto e notificato ad istanza di ### il ### 38 Via G. Manetti 33, ha formulato le conclusioni di cui in epigrafe.  ### nel ricorso per decreto ingiuntivo aveva evidenziato che, nell'ambito della dismissione del proprio patrimonio immobiliare (costituito da unità a destinazione residenziale, con relative unità pertinenziali a servizio delle abitazioni: cantine, soffitte, posti auto, box, etc.), la ### aveva provveduto ad alienare anche il complesso immobiliare, sito in ### (RM ###), alla Via C. ### n. 38/ G. Manetti n. 33; 2) che successivamente alla menzionata alienazione, la ### aveva sostenuto nell'interesse del ### opponente spese di gestione riferite allo stabile alienato, come dettagliate negli allegati e quindi: - € 32.749,14 per la fornitura di acqua; - € 1.525,12 per la fornitura di energia elettrica; - € 36.324,50 per gli oneri di mantenimento dei passi carrabili, griglie ed intercapedini; - € 6.741,98 per spese portierato e somministrati dal 01.04.2014 al 30.06.2014, per un totale complessivo di € 77.340,74. Rivendicava che, al netto della frazione di spese di competenza della ### fino alla data di rogito delle singole unità immobiliari, l'effettivo credito della ### nei confronti del ### era pari ad € 35.312,55. 
In termini di legittimazione, evidenziava che -- come previsto nell'atto di alienazione all'art. 6 ultimo periodo -- tutti i costi di gestione del condominio sostenuti dalla ### dal giorno successivo al rogito sino alla nomina del nuovo amministratore, sarebbero stati a totale carico del condominio. Inoltre che, trattandosi di spese urgenti sostenute nell'interesse del neo costituito condominio, non ancora subentrato nella contrattualistica con le utilities e quant'altro, le stesse andavano restituite. 
Posto che in via bonaria non si era riusciti ad ottenere in pagamento restitutorio quanto spettante al condominio, ne era seguita la richiesta e l'emissione del provvedimento monitorio. 
A fronte della notifica del decreto, il ### opponente evidenziava che le spese che la ### sosteneva esserle dovute erano prive di dimostrazione e giustificazione. Che in particolar modo, tale addebito poteva concernere le pretese per “griglie ed intercapedini” e le spese per fornitura di acqua”. Quanto alle prime, le medesime risultavano a servizio esclusivo dell'unità immobiliare autorimessa, sita al piano terra, e di proprietà esclusiva - proprio - dell'ingiungente. 
Quanto alle seconde, era evidente il carattere inverosimile di una pretesa di € ###,14; tanto ciò era vero, che all'epoca della somministrazione erano state sollevate contestazioni e segnalazioni circa una perdita di acqua nello stabile, ben nota all'ente proprietario. I documenti prodotti, di natura unilaterale, non erano sufficienti alla dimostrazione del credito azionato. 
Formulava, anzi, domanda riconvenzionale per il pagamento di spese per oneri condominiali pari ad € 18.606,85 come da estratto conto allegato, riferibili agli oneri condominiali 2019 e 2020, ordinari e straordinari. Quindi, al netto della compensazione con il credito vantato dal condominio, al più sarebbe residuato in controcredito pari ad € 16.705,70. 
Ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta o di pronta soluzione veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. 
Con memoria di precisazione ex art 183 comma VI c.p.c. la ### replicava rilevando la mancata contestazione delle spese sostenute dalla ### ove non riferite alle spese per consumi idrici ed alle spese per griglie ed intercapedini. Ed essendo non contestate, dovevano ritenersi dovute. Quanto alle prime evidenziava che l'omesso pagamento, da parte sua, avrebbe determinato l'interruzione del servizio di erogazione dell'acqua in favore dei condomini, e ciò era stato la ragione, unica ma anche sufficiente, che aveva indotto a provvedere al pagamento con riserva di ripetizione. Quanto alla contestazione dell'enormità della spesa, era deduzione puramente allegatoria, priva di ragionevole giustificazione. Quanto alle spese per griglie ed intercapedini, non era vero che fossero dedicate esclusivamente alla autorimessa di proprietà di ### ma ne fruiva l'intero condominio e dovevano esser ripartite. Quanto alla contestazione del riparto, emergeva dalla documentazione allegata al ricorso, in ragione del quale il credito era stato emesso. 
Denegata, da parte opponente, l'asserita non contestazione delle altre spese (trascendenti quelle di acqua e griglie) veniva evidenziato come gli oneri dimostrativi spettanti al creditore non erano stati osservati, in contrario avviso rispetto a quanto si poteva sostenere per gli oneri opposti in compensazione riconvenzionale, relativi a spese condominiali di cui sarebbe stata data dimostrazione - con le successive memorie - depositando le delibere di approvazione dei bilanci relativi agli anni 2019 e 2020. 
Concesso rinvio per esperire un tentativo di conciliazione, essendo evidente il rapporto di reciprocità di debiti e crediti tra i due contendenti al netto delle singole eccezioni, in assenza di richieste istruttorie, la causa andava una prima volta in decisione; rimessa sul ruolo per sollecitare la definizione veniva definitivamente trattenuta in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.  ### proposta dal condominio ### 38/, di Via G ### 33, è fondata e dev'esser accolta. 
Va premesso, a precisazione dei termini della contestazione, che oggetto e titolo della controversia non sono gli oneri di cui all'articolo 63 disp. Att. c.c. cui si riferiscono la maggior parte dei provvedimenti allegati dalla difesa del condominio emessi in altre cause, ma i diritti di rimborso originanti dalla previsione di cui all'articolo 1134 Infatti, trascendendo dal richiamo operato all'interno dei contratti di compravendita (art. 6, ultimo capoverso) secondo il quale tutti i costi di gestione del ### sostenuti dalla ### dal giorno successivo al rogito sono a carico del neo costituito ### stesso, in termini di legittimazione attiva, il condomino - tale dev'esser definito ### all'esito della procedura di dismissione - che abbia sostenuto spese nell'interesse altrui, ha diritto alla ripetizione delle spese sostenute in via urgente, ai sensi dell'art. 1134 Questo comportamento, in ragione del carattere essenziale di queste somministrazioni sostenute in vece dei condomini successivamente all'alienazione delle unità immobiliari e fino alla effettiva presa in carico delle utenze da parte del ### stesso, ha inevitabilmente - di fatto - garantito la fornitura dei servizi essenziali senza soluzione di continuità, scongiurando il rischio di distacchi e consequenziale paralisi della vita di gestione del costituendo Ente ed il conseguente nocumento per i condomini medesimi. 
Da qui, dunque, si evince il carattere “urgente” delle suddette spese, tale da legittimare, ai sensi dell'art. 1134 c.c., la richiesta di restituzione da parte della #### pur senza un'autorizzazione e/o approvazione assembleare.
Circa la contestazione operata dall'opponente in merito all'urgenza della spesa, ovvero circa le possibilità che avrebbe avuto la ### di farsi autorizzare, basti l'evidenza: a) del carattere delle spese sostenute dalla ### sino al subentro del condominio; b) il contegno processuale dei condomini rispetto alla pretesa di cui è oggi contesa. 
Dato atto di quanto premesso non è discutibile che vi sia stata una dismissione del patrimonio immobiliare della ### E che in data successiva alla dismissione del 20.03.2014, e nonostante la costituzione del condominio, i condomini abbiano bellamente continuato a fruire dei servizi, energia elettrica, acqua, servizio di portierato sino alla data di subentro indicata, non avendo (e non potendo ovviamente) il condominio chiesto di dimostrare il contrario. 
Peraltro, quanto alla documentazione depositata, siamo in presenza di fatture emesse dalle aziende di somministrazione di energia elettrica, di acqua, con tutti i riferimenti spaziali, temporali, POD e quant'altro: sarebbe stato onere del condominio dimostrare, sulla base degli atti e documenti prodotti, che le spese stesse non fossero riferibili al condominio di ### 38 ovvero che, in relazione ai parametri di riferimento delle singole spese, il riparto non fosse stato corretto, ovvero ### che il personale ( ### cui erano stati versati gli emolumenti non fosse a servizio del condominio e quant'altro: operazione certamente nella disponibilità e possibilità dell'amministrazione condominiale, in possesso di tutta la documentazione necessaria e sufficiente per contestare, su tutti i punti evidenziati, la pretesa. 
Tuttavia, al netto di quanto la difesa dell'opposta riteneva aver depositato in sede ###allegato al monitorio sono stati depositati l'atto di rogito del 20.03.2014, le fatture di spesa per la fornitura di acqua, per la fornitura di energia elettrica ed in genere le spese sostenute dalla ### riferite al condominio di ### 38 per passi carrabili, griglie ed intercapedini, nonché le spese sostenute per portierato e somministrati dal 01.04.2014 al 30.06.2014. 
Solo nella memoria ex art 183 comma VI n. II è stata depositata la nota di riparto; solo nella memoria ex art 183 comma VI n. 3 sono state depositate le attestazioni di pagamento. 
Parte opponente ha contestato, nell'immediatezza successiva al deposito, la tardività della documentazione da ultimo individuata, con la conseguenza non essersi sanata l'irritualità e che i documenti da ultimo prodotti non possono esser utilizzati per la decisione. Il mancato tempestivo deposito della documentazione afferente ai pagamenti che la ### assume aver effettuato - fatto costitutivo del diritto vantato - comporta, di conseguenza, che l'opposizione debba esser accolta ed il decreto revocato. 
Quanto alla domanda riconvenzionale afferente al ### del ### di C. ### 38/Via promosso dal condominio, la stessa è fondata.
Si basa - su bilanci condominiali approvati in sede assembleare, documentati nella misura e nel riparto con gli allegati alla memoria di replica - con la conseguenza che, al netto di pagamenti eseguiti in corso di causa, il credito vantato dal condominio ammonta ad € 760,52 ( € 18.606,85 - 17.846,33) oltre interessi dal dovuto al soddisfo. 
Le spese processuali si pongono a carico di parte opposta nei limiti di cui in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG 6183/2021: 1) In accoglimento dell'opposizione proposta dal condominio Via C. ### 38/ Via G. ### 33 revoca il decreto ingiuntivo n. 17929/2020.  2) Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal condominio Via C. ### 38/Via G. ### 33 nei confronti di ### a titolo di oneri condominiali e lo condanna, al netto di pagamenti effettuati medio tempore, al pagamento della somma di € 760,52 oltre interessi nella misura legale dal dovuto al soddisfo.  3) Condanna la ### al pagamento delle processuali che liquida nella misura di € 7616,00, nonché € 1142,00 per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e C.p.A e spese esenti.  ### il ###.   ### firmato digitalmente.

causa n. 6183/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Patruno Claudio

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