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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 1079/2025 del 19-11-2025

... nelle specifiche tipologie ivi elencate, mediante un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento realizzato in forma di applicazione web alla quale si accede attraverso una piattaforma informatica dedicata e che prevede l'emissione di buoni elettronici di spesa; tale meccanismo si sostanzia, sotto il profilo giuridico, in un complesso di obblighi meramente strumentali in vista del risultato finale, consistente nell'accreditamento in favore del docente per il pagamento del suo acquisto presso l'esercente - con tratti per certi versi assimilabili all'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. - di un importo nominale nel limite di 500,00 euro annui; l'intera operazione è condizionata alla destinazione della somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri e tale finalità è assolutamente qualificante, così da configurare una obbligazione di pagamento “a scopo vincolato”. 22. Sul piano strettamente lavoristico il giudice apicale, muovendo dalla stretta correlazione dello strumento formativo in questione con la didattica su base annua, espressione di discrezionalità normativa desunta da plurimi indici normativi (taratura dell'importo di 500,00 euro in una misura annua e per (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ### - Area Lavoro Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. ### all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 19 novembre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n.R.G. 2451/2023 promossa da ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### come da procura in atti, con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli stessi come indicato in ricorso - ricorrente ####'#### in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dai propri dipendenti ex art. 417-bis c.p.c., domiciliato ex lege presso l'### dello Stato in ### Via dei ### n. 12.  - resistente ### carta del docente ### come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione ### 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il ### e ritualmente notificato, ### espone di avere lavorato quale docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, con ultima sede di servizio presso l'I.I.S. “Baronio” di ### di avere prestato servizio alle dipendenze del medesimo Ministero con supplenze di almeno 180 giorni per anno scolastico negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; di avere svolto mansioni identiche a quelle dei colleghi di ruolo; di non aver usufruito in tali anni scolastici della c.d. “###” di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 per il solo fatto di avere prestato servizio con rapporto a tempo determinato.  2. Tanto premesso, il ricorrente deduce che il mancato riconoscimento del beneficio della ### in ragione della natura a tempo determinato del contratto di lavoro subordinato con il Ministero dell'istruzione viola il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro recepito dalla ### 1999/70/CE, nonché gli artt. 63 e 64 ### in materia di obblighi di formazione del personale docente.  3. Alla luce di quanto esposto, dedotto e argomentato, il ricorrente chiede al giudice adito di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere la carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 L n. 107 del 2015 per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e di condannare la parte convenuta a mettere a disposizione del lavoratore detta carta docente, caricandone il relativo importo di euro 500,00 per ciascun anno scolastico.  4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Ministero dell'istruzione, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.  5. ### scolastica eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito e il difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente. Deduce nel merito la non comparabilità della posizione del docente a tempo determinato con quella del docente a tempo indeterminato ai fini della fruizione del bonus formativo per cui è causa, con conseguente inapplicabilità della clausola 4 dell'accordo quadro alla fattispecie. Sostiene la non riconducibilità della carta del docente alle “condizioni di impiego” di cui alla predetta clausola. Evidenzia la non utilizzabilità della carta oltre i due anni dall'assegnazione e la non convertibilità in denaro della stessa. Fa rilevare che il ### di comparto prevede ulteriori iniziative formativa per il personale di comparto a tempo determinato. Allega il difetto del requisito dell'annualità quale presupposto per l'accoglimento della richiesta di erogazione della ### per le annualità richieste.  5. La causa, istruita documentalmente, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione del 19 novembre 2025 è stata decisa come in dispositivo con contestuale motivazione.  MOTIVI DELLA DECISIONE 6. La presente controversia verte sull'accertamento del diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio della c.d. “###” di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015, in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo annuo di euro 500,00 e complessivamente per l'importo di euro 2.500,00. A fondamento della domanda il ricorrente deduce di avere prestato servizio in ciascuno di tali anni scolastici quale destinatario di supplenze di almeno 180 giorni e sostiene che il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla ### 1999/70/CE osta ad una normativa nazionale che riserva tale beneficio al solo personale docente di ruolo, escludendo i docenti precari, ancorché chiamati a svolgere mansioni identiche a quelle del personale di ruolo e destinatari dei medesimi obblighi formativi.  7. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini di seguito esposti.  8. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni di rito sollevate dalla parte convenuta. Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il cosiddetto petitum sostanziale, “il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della ‘causa petendi', ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale essi sono manifestazione” (cfr.  civ. n. 20350/2018). Nel caso di specie parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del bonus formativo della c.d. carta elettronica del docente, che ha la consistenza del diritto soggettivo perché si correla ad una obbligazione del datore di lavoro - la cui sussistenza è condizionata alla ricorrenza di determinati presupposti definiti dal legislatore - nell'ambito del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ove la pubblica amministrazione opera con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato e dunque in posizione paritetica e non di supremazia rispetto al dipendente, sicché la giurisdizione spetta al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001. ### di difetto di giurisdizione è pertanto infondata. Va parimenti rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente.
Quest'ultima si afferma titolare del diritto fatto valere in giudizio, cosicché la questione della effettiva sussistenza o meno in concreto di tale diritto attiene alla fondatezza della domanda e non alla verifica preliminare delle condizioni dell'azione, e segnatamente della legitimatio ad causam, per la cui ricorrenza è sufficiente la astratta coincidenza tra il soggetto che chiede o nei cui confronti si chiede la tutela giurisdizionale e quello che si afferma essere nella prospettazione dell'atto introduttivo il titolare del diritto (legittimazione attiva) o dell'obbligo (legittimazione passiva) fatto valere in giudizio. Ciò premesso, nel merito è utile premettere un sintetico richiamo del quadro normativo e della giurisprudenza eurounitaria rilevanti per la fattispecie scrutinata.  9. ###. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 introduce l'istituto della c.d. “###”, prevedendo che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.  10. Le modalità di assegnazione e utilizzo della ### in esecuzione della citata norma primaria, sono attualmente disciplinate dal D.P.R. del 28 novembre 2016, il quale all'art. 2 così dispone: “1. Il valore nominale di ciascuna ### è pari all'importo di 500 euro annui.  2. ### è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete ### attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.  3. ### richiede la registrazione dei beneficiari della ### secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso i quali è possibile utilizzare la ### secondo quanto stabilito dall'articolo 7.  4. ### prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”. 11. ###. 6 indica, in coerenza con la norma primaria, le specifiche tipologie di acquisiti per i quali può essere utilizzata la ### 12. ###. 8 regola le operazioni di fatturazione da parte degli esercenti e la relativa liquidazione da parte dell'amministrazione scolastica per il tramite della ### “1. A seguito dell'accettazione del buono al momento dell'acquisto secondo le modalità di cui all'articolo 2, è riconosciuto un credito di pari importo alla struttura, all'esercente e all'ente registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono medesimo. Il credito è registrato nell'apposita area disponibile sull'applicazione web dedicata.  2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, la struttura, l'esercente e l'ente di cui all'articolo 7 ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, ### mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sull'applicazione web dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse”.  13. ###. 3, comma 2, stabilisce che “ ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.  14. La disciplina in questione è stata interessata dal recente intervento normativo di cui all'art. 15 del D.L.  n. 69 del 2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 2023, il quale ha esteso per l'anno 2023 il riconoscimento della ### ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile: “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.  15. ### in esame si inserisce nel sistema dei principi che regolano la formazione e l'aggiornamento professionale dei docenti.  16. ###. 282 del D.Lgs. n. 297 del 1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente” e lo definisce come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle conoscenze interdisciplinari, approfondimento nella preparazione didattica, partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.  17. ###. 1, comma 124, della L. n. 107 del 2015, specificando la portata del principio di cui al citato art.  282 del D.Lgs. n. 297 del 1994, stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, proseguendo con la specificazione degli obblighi datoriali esistenti in materia ed imponendo la definizione delle attività formative in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.). 18. ###. 63 del ### di comparto prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale” e che “l'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. Il successivo art. 64 stabilisce che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.  19. Le citate disposizioni legislative e contrattuali, nel proclamare e ribadire il diritto-dovere formativo continuo, non operano alcuna distinzione tra personale di ruolo e personale precario (cfr., sul punto, ### St., sez. VII, n. 1842/2022).  20. La Corte di ###, con l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-450/21 su rinvio pregiudiziale, muovendo dalla premessa che il beneficio della ### rientra tra le “condizioni di impiego” e che la sola circostanza della durata del rapporto di lavoro non può costituire una ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento tra lavoratori che svolgono un lavoro identico o simile e sono dunque “comparabili”, ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del ### del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.  21. Alla luce delle illustrate coordinate normative e della citata giurisprudenza eurounitaria, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 29961 del 27.10.2023, resa su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha ricostruito l'istituto della c.d. ### sul piano delle scelte di politica educativa, quale strumento di formazione e aggiornamento professionale del docente in servizio a sostegno della didattica annua, mediante l'accrescimento e lo sviluppo delle sue conoscenze e capacità professionali, in coerenza con il diritto-dovere di aggiornamento e formazione continua; ne ha illustrato natura e struttura, quale obbligazione di pagamento sui generis, di natura pecuniaria e con vincolo di scopo, in forza della quale l'amministrazione scolastica è tenuta a rendere giuridicamente disponibile al docente avente diritto l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente di beni e servizi coerenti con le indicazioni della norma primaria e rientranti nelle specifiche tipologie ivi elencate, mediante un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento realizzato in forma di applicazione web alla quale si accede attraverso una piattaforma informatica dedicata e che prevede l'emissione di buoni elettronici di spesa; tale meccanismo si sostanzia, sotto il profilo giuridico, in un complesso di obblighi meramente strumentali in vista del risultato finale, consistente nell'accreditamento in favore del docente per il pagamento del suo acquisto presso l'esercente - con tratti per certi versi assimilabili all'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. - di un importo nominale nel limite di 500,00 euro annui; l'intera operazione è condizionata alla destinazione della somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri e tale finalità è assolutamente qualificante, così da configurare una obbligazione di pagamento “a scopo vincolato”.  22. Sul piano strettamente lavoristico il giudice apicale, muovendo dalla stretta correlazione dello strumento formativo in questione con la didattica su base annua, espressione di discrezionalità normativa desunta da plurimi indici normativi (taratura dell'importo di 500,00 euro in una misura annua e per anno scolastico; collegamento con gli strumenti di programmazione del c.d. P.T.O.F. e con la programmazione didattico educativa del singolo docente; conferma del riferimento annuale nello ius superveniens rappresentato dal D.L. n. 69 del 2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 2023), ha ritenuto che la norma legislativa che riserva la fruizione del beneficio della ### ai soli docenti di ruolo, escludendo i docenti precari incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche ex art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 124 del 1999, dunque comparabili sotto il profilo in esame ai docenti a tempo indeterminato in quanto impegnati a prestare un servizio di analoga taratura annuale, si pone in contrasto con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili quanto alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla ### 1999/70/CE e va pertanto disapplicata.  23. In merito all'azione di adempimento finalizzata all'ottenimento del beneficio in questione, il giudice della nomofilachia ha chiarito che, fintantoché la prestazione sia possibile e non sia venuto meno l'interesse cui essa è funzionale (art. 1256 c.c.), vale a dire fino a quando l'istituto della ### continui ad essere operante nell'ordinamento - come all'attualità - e fino a quando il docente precario permanga nel sistema scolastico - in quanto iscritto nelle graduatorie per le supplenze, ad esaurimento, provinciali o di istituto o beneficiario di incarichi di supplenze - va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della ### per un importo pari al valore spettante secondo il sistema attuativo di funzionamento e finanziamento proprio di tale specifico bonus, soggetta al termine di prescrizione quinquennale (stante la natura di obbligazione pecuniaria con pagamento “di scopo” da assicurarsi con cadenza annuale, dunque riconducibile all'art. 2948, n. 4, c.c.), decorrente dal momento del conferimento dell'incarico o, se successivo, da quello in cui è possibile per il docente di ruolo procedere alla registrazione telematica per la fruizione del beneficio. Ove non sia più possibile l'azione di adempimento, perché il docente precario cui la ### non è stata attribuita tempestivamente è fuoriuscito dal sistema scolastico, l'unica azione esperibile è quella risarcitoria, soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, trattandosi di responsabilità contrattuale, decorrente dal momento in cui il danno, con la cessazione del servizio, ha acquisito attualità. Il pregiudizio da risarcire può consistere in esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente), perdita di chance formative, menomazione non patrimoniale della professionalità; va allegato da chi agisce; può essere provato anche mediante presunzioni e liquidato in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (ad es. durata della permanenza nel sistema scolastico, o altro) entro il limite massimo pare al valore nominale della ### che sarebbe spettato, salva la prova specifica di un concreto maggior pregiudizio.  24. Sono stati dunque enunciati nella sentenza in esame i seguenti principi di diritto, alla cui stregua va esaminata e decisa la controversia per cui è causa: “1) ### di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L.  n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.  25. Nel caso di specie, dall'estratto matricolare prodotto dal Ministero dell'istruzione, risulta che il ricorrente nell'anno 2018/2019 non ha prestato servizio in forza di un unitario incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, vale a dire fino al 30 giugno; risultano invece incarichi di supplenza dal 17.9.2018 al 8.6.2019 e dal 9.6.2019 al 11.6.2019. Pertanto, in relazione a tale anno scolastico, ritiene questo giudice che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'invocata carta del docente, atteso che, come evidenziato nella pronuncia della Suprema Corte sopra esaminata, il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità non irragionevole, desunta dai plurimi indici normativi sopra esaminati, ha inteso riconoscere il bonus formativo in questione in stretta correlazione con la didattica su base annua, con la conseguenza che la discriminazione per violazione della sopra citata clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla ### 1999/70/CE può ritenersi sussistente unicamente ove il mancato riconoscimento dello strumento formativo in esame operi in pregiudizio di docenti a tempo determinato il cui impegno formativo può ritenersi, con valutazione ex ante, di taratura annuale (supplenze annuali su organico di diritto e supplenze su organico di fatto fino al 30 giugno), non invece allorché riguardi docenti che abbiano prestato servizio nell'anno scolastico in questione in virtù di una pluralità di supplenze temporanee, ancorché per più di 180 giorni, poiché in tale ipotesi, in assenza di un incarico di docenza formalmente unitario, presso il medesimo istituto e sul medesimo insegnamento, difetta il presupposto della taratura annuale cui il bonus formativo è correlato, non potendosi rilevare tale “annualità” del servizio da una ricognizione solamente ex post e per sommatoria di fatto dei servizi prestati, in contrasto con l'esigenza di programmabilità ex ante, vale a dire all'inizio dell'anno scolastico, della cadenza temporale dell'impegno formativo, anche in una logica di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione rilevante costituzionalmente ex art. 97 Cost.  26. Dal medesimo stato matricolare risulta che il ricorrente, in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ha prestato servizio in forza di contratti a tempo determinato fino al 31 agosto, quale destinatario di incarichi di supplenza annuali ex art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 quale docente di religione cattolica. Per tali anni scolastici, il Ministero dell'istruzione non ha provato di avere erogato alla docente il bonus formativo né ha provato altri fatti estintivi della obbligazione. 27. Il ricorrente ha altresì documentato di essere attualmente inserito nel sistema scolastico, producendo il contratto di lavoro a tempo a tempo determinato per supplenza dal 1.9.2025 al 31.8.2026, quale docente di religione cattolica, presso l'I.S. “### da Vinci” di ### (cfr. contratto di lavoro a tempo determinato depositato il ###).  28. In conclusione, va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente all'attribuzione della ### elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con le medesime modalità previste dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016 per i docenti di ruolo, per l'importo di euro 500,00 per ciascun anno scolastico e così per un totale di euro 2.000,00. Per l'effetto, il Ministero convenuto va condannato all'adempimento specifico consistente nella erogazione del bonus ### al ricorrente per l'importo annuo di euro 500,00, con le modalità previste nel citato decreto, in relazione a ciascuno dei menzionati anni scolastici, e così per un totale di euro 2.000,00.  29. Le spese processuali, secondo soccombenza, sono poste a carico del Ministero dell'istruzione nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dei criteri generali di cui all'art. 4 del predetto decreto e delle tabelle allegate (cause di lavoro, valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00, parametri minimi per tutte le fasi in considerazione della serialità del contenzioso).  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede: − accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione della ### elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo annuo di euro 500,00 e così per un totale di euro 2.000,00; − per l'effetto, condanna il Ministero dell'istruzione ad attribuire al ricorrente il bonus ### per l'importo annuo di euro 500,00, con le modalità previste dal citato decreto, in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, e così per un totale di euro 2.000,00; − condanna il Ministero dell'istruzione a rifondere ai difensori antistatari del ricorrente le spese processuali, da liquidarsi in euro 1.314,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, #### rimborso del contributo unificato versato nella misura di euro 49,00. 
Cassino, data del deposito telematico.

causa n. 2451/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Raffaele Iannucci

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18284/2024 del 04-07-2024

... posizione del contribuente quale centro di imputazione del complesso dei rapporti obbligatori. Appare significativo ribadire, sul punto, che nella vicenda in giudizio il contribu ente ha sì importato illegalmen te un'o pera d'art e, ma ha anche, anteriormente alla stessa adozione del provvedimento di confisca, integralme nte versato sia l'imposta evasa sia le sanzioni amministrative irrogate. 26. Non sembra possibile ricondurre questo assetto sanzionatorio nell'ambito dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità: la natura della sanzione, che si cumula alla sanzione pecuniaria, osta ad una sua possibile graduazione, come invece sarebbe praticabile per le sanzioni pecuniarie anche con il ricorso ai meccanismi di adeguamento previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997, come recentemente affermato con la sentenza n. 46 del 2023 della Corte costituzionale, la quale, in più occasioni, ha preci sato che «il princip io di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito» è « applicabile anche alla generalità delle sanzioni amministrative» (sentenza n. 112 del 2019) e che anche per le sanzioni amministrative si prospetta «l'esigenza che non venga mani festamente (leggi tutto)...

testo integrale

### sul ricorso iscritto al n. 6282/2021 R.G. proposto da: ### delle dogane , rappresentata e difesa dall' ### dello Stato, , presso la quale è domiciliat ###; -ricorrente contro ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### (###) e And reina ### (###), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.  2 di 29 ### (###), in ### via ### n. 146, giusta procura speciale unita al controricorso; -controricorrente avverso la sente nza della ### tributaria regionale de lla ### n. 266/09/2021 depositata il 15 gennaio 2021. 
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27/02/2024 dal ### Udito il Pubbli co ### ro, in persona del ### to ### che ha concluso per l'affermazione del principio di diritto come nelle conclusioni scritte, con accoglimento del ricorso, cassazione della sentenza impug nata e rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. 
Udito l'Avv. dello ### per l'### delle dogane, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 
Uditi g li Avv.ti ### e And reina ### per il contribuente, che hanno chiesto il rigetto del ricorso, con eventuale rinvio alla Corte di giustizia.  ### 1. L'### delle dogane emetteva provvedimento di confisca ex artt. 282 e 301 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle leggi doganali - ### nei confronti di ### avente ad oggetto un quadro introdotto in ### dalla ### di cui era stata omessa la dichiarazione ed il pagamento dell'Iva all'importazione.  2. In particolare, il contribuente, a seguito di controllo in data 3 ottobre 2012 presso la sala arrivi dell'### di M ilano-### veniva trovato in possesso di un quadro di ### di ingente valore, sicché, contestata l'indebita importazione e sequestrato il bene, veniva rinviato a giudizio per evasione dell'Iva all'importazione, pari ad € 448.443,00. 3 di 29 3. Il processo penale si concludeva con l'assoluzione per esser il fatto non più previsto come reato a seguito della depenalizzazione del reato di contrabbando semplice, operata con l'art. 1, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, con trasmissione degli atti all'autorità amministrativa per quanto di compete nza, che dis poneva prima il sequestro e poi la confisca del quadro.  4. Avverso il provve dimento dell'### delle dogane il contribuente proponeva ricorso che veniva rigettato dalla ### tributaria provinciale di ### 5. La sentenza era riformata dalla CTR della ### secondo la quale la confisca ex art. 301 ### era st ata abrogat a per effett o dell'intervento di depenalizzazione del contrabbando semp lice non accompagnato dalla previsione di sanzioni accessorie. Era poi priva di rilievo la persistenza della misura per l'ipotesi di contrabbando lieve, la cui este nsione in via analogica al cont rabbando semplice avrebbe comportato la violazione del principio di legalità, questione che riteneva «ancora in attesa di una chiara definizione da parte del ### 6. L'### delle dogane ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; ### rmano resiste con cont roricorso, poi illustrato con memoria.  7. Il ricorso era fissato alla pubblica udienza del 5 luglio 2023; il ### generale depositava conclusioni scritte, chiedendone l'accoglimento.  8. Con ordinanza n. 21917/2023, depositata in data 21 luglio 2023, la Sez ione ### ha rimesso la causa al ### per valutare l'opportunità dell'assegnazione della stessa alle ### civili, ravvisando una questione di massima di particolare importanza in ordine all'applicabilità della confisca ex art. 301 ### alle condotte di contrabbando semplice ex art. 282 ### nella specie per l'omesso versamento dell'Iva all'importazione in relaz ione al richiam o di cui 4 di 29 all'art. 70 del d.P.R. 26 ottob re 1972, n. 633, in segu ito alla depenalizzazione intervenuta con il d.lgs. n. 8 del 2016.  9. ### ha quindi disposto l'assegnazione del ricorso alle ### 10. In prossimità dell'udienza la ### in persona del sostituto procuratore generale ### ha d epositat o memoria con cui ha chiesto affermarsi la persistente applicabilità in via amministrativa della confisca obbligat oria. Il cont ribuente ha depositato memoria difensiva.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 70 d.P.R.  n. 633 del 1972 e degli artt. 282, 295 bis e 301 e ss, ### in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla ### anche a seguito della depenalizzazione del contrabbando semplice, il bene il lecitamente introdotto nel territorio dell'### può essere confiscato.  1.1. ### evidenzia , in particolare, che l'importazione del quadro dalla ### pur esente da dazi in base all'### tra la CEE e la Confederazione elvetica del 19 dicembre 1972, era soggetta all'Iva sull'importazione, sicché l'evasione dell'imposta, per il rinvio operato dall'art. 70 d.P.R. n. 633 de l 1972, comportava l'applicazione delle sanzioni previste dal ### ivi compresa la confisca.  2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 3 e 6 d.lgs. n. 8 del 2018 per aver la CTR ritenut o abrogato l'art. 301 ### che dispone la misura accessoria della confisca del bene illecitamente importato, in ragione dell'intervenuta depenalizzazione del reato di contrabbando semplice, attesa l'assenza di una espressa abolizione.  2.1. Tale esito contrasta - afferma l'### - con il principio di proporzionalità posto che in caso di contrabbando lieve (per diritti evasi 5 di 29 inferiori a € 4.000,00) la sanzione continua ad applicarsi, mentre, alla stregua della diversa tesi propugnata dal giudice di merito, la confisca non è più consentita per le ipotesi di maggiore gravità (per diritti evasi da € 4.000,00 e fino a € 49.999,00).  3. I due motivi che precedono sollevano la questione posta a queste ### con l'ordin anza interlocutoria n. 21917/2023, che concerne la legittimità della confisca disposta in relazione alla condotta di “cont rabbando semplice” di cui all'art. 282 ### e, nel caso di specie, di evasione dell 'Iva all'impo rtazione per il rinvio ope rato dall'art. 70 d.P.R. n. 633 d el 1972, ossia se l'art. 301 ###, ch e prevede la confisca dei beni illecitamente importati, sia stato abrogato per effett o dell'art. 1, d. lgs. 15 gennaio 20 16, n. 8, ovvero se sia tuttora vigente ed applicabile all'illecito depenalizzato.  3.1. ### di rimessione, dopo un'ampia ricostruzione degli istituti coinvolti, si interroga sulla effettiva portata dell'intervento di depenalizzazione avuto riguardo all'attuale su ssistenza della misura della confisca per le condotte di contrabbando semplice (e per la corrispondente evasione dell'Iva all'impo rtazione) attesa la natura dell'intervento, che ha attuato una depenalizzazione “cieca”, e l'intento perseguito dal legislatore di defl azionare il sist ema penale, sottolineando altresì le esigenze di coeren za che d iscendono dalle diverse opzioni interpretative volte a ritenere o meno esistente una misura ablativa.  4. Ritiene questa Corte che debba affermarsi la persistente vigenza dell'art. 301 d.P.R. n. 43 del 1973.  5. Appare opportuno, preliminarmente, delineare le caratteristiche e la natura dell'istituto previsto dall'art. 301 ### 5.1. Va infatti rilevato che, al di là del nomen, la confisca, a fronte delle previsioni di carattere generale di cui all'art. 240 cod. pen., quale misura di sicurezz a patrimoniale , e dell'art. 20 legge 24 novembre 6 di 29 1981, n. 689, qual e sanzione ammini strativa accessoria, trova previsione in una varietà di norme dedicate a specifiche discipline, ognuna delle quali caratterizzata da una autonoma natura giuridica, funzioni e diversità di regolamentazione: l'elemento unificante delle diverse ipotesi è costituito dall'effetto ablativo della proprietà del bene. 
La stessa Corte costituzionale, d el resto, aveva avvertito la necessità di puntualizzare che «la confisca può presentarsi nelle leggi che la prevedono, con varia natura giuridica» e, pur consistendo il suo contenuto sempre «nella privazione di beni economici», «può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varie finalità, sì da assumere, volta per volta, natura e funzione di pena, o di misura di sicurezza, ovvero anche di misure giuridica, civile o amministrativa» (Corte cost., sentenza n. 29 del 1961).  5.2. In materia di pagamento dei diritti di confine il legislatore ha previsto una ipotesi speciale di confisca con l'art. 301 ### il cui testo, nella formulazione ratione temporis vigente, prevede: «(Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca) 1. Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.  2. Sono in ogni caso soggetti a conf isca i mezz i di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adatti allo stivaggio fraudolento di merci ovvero cont engano accorgimen ti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in diff ormità de lle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.  3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimo stri di non averne pot uto prevedere l'illecito 7 di 29 impiego anche occasionale e di non esser e incorsa in un difetto di vigilanza.  4. […] 5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.  5-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 295, secondo comma, si applica l'articolo 240-bis del codice penale». 
Per completezz a, va dato atto ch e l'art. 2 , comma 1, d.lgs. 4 ottobre 2022, n. 156, di attuazione della dir. n. 2017/1371/UE, ha modificato il primo comma introducendo anche l'ipotesi della confisca per equivalente («### non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e alt re utilità per un valore eq uivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona»).  5.3. Come emerge dal testo sopra trascritto, la confisca prevista dall'art. 301 ### è espli citamente qualificata come misura di sicurezza ed ha una natura particolarmente afflittiva.  5.4. Rispetto alla confisca penale ex art. 240 c.p., infatti, la norma dispone che la confisca è obbligatoria anche «per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato», estendendo la presunzione di pericolosità anche nei confronti di esse, nonché di quelle che ne sono «l'oggetto ovvero il prodotto ed il profitto». 
La norma del codice penale invece prevede - fatta eccezione per le cose che costituiscono il «prezzo» del reato e per quelle la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato - solo una forma facoltativa di sequestro (e confisca) delle cose rientranti in queste categorie, imponendo un accertamento in concreto da parte 8 di 29 del giudice della pericolosità della cosa in rapporto alla persona che la possiede.  5.5. Ancor più incisivo è il raffronto con la confisca-sanzione amministrativa di cui all'art. 20, terzo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689 ( «Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento»), di cui va rimarcata la mera facoltatività del provvedimento e il più lim itato ambito delle cose («prodotto») suscettibili di ablazione.  5.6. La maggiore afflittività della confisca doganale si giustifica per la necessit à di una tutela rigorosa ed efficace in ragione d ella delicatezza degli interessi prote tti, già individuat i «nella lesione di primari interessi finanziari dello ### … per il passaggio clandestino o fraudolento, attraverso la linea doganale, delle merci soggette a diritto di confine» (Corte cost., sentenza n. 5 del 1977) ed ora, ancor più, di beni giuridici di rilevanza unionale poiché i dazi costituiscono un'entrata propria (e di rilie vo significativo) dell'### che esercita una competenza esclusiva. 
La tut ela degli interessi finan ziari dell'### europea, difatti, costituisce un obbiettivo specifico, codificato dall'art. 325 TFUE, che incombe in pari misura all'### e agli ### membri e deve essere perseguita contrastando le frodi e le attività illegali mediante misure dissuasive ed efficaci sull'intero territorio dell'### La Corte d i giustizia, peraltro, in più occasioni ha ritenuto, con specifico riguardo alla disciplina dei dazi, l'adeguatezza della confisca in relaz ione all'obbiettivo dell'istituzione «di un li vello adegu ato di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate sull'insieme del mercato interno» (Corte di giustizia, sentenza 7 aprile 2022, causa C-489/20, 9 di 29 UB, punto 35, con riferimento al ### v. in termini generali sentenza 29 aprile 20 10, causa C-230/08, ### o g ### con riguardo al ###. 
Non a caso, del resto, l'assetto delineato con la depenalizzazione del 2016 ha suscitato diffusi dubbi, condivisi anche da una parte della dottrina, per l'eccessiva attenuazione della tutela dei beni unionali, sì da essere stato oggetto di modifica con un inasprimento del regime sanzionatorio con l'art. 4 del d.lgs. del 14 luglio 2020, n. 75 - attuativo della direttiva ### 2017/1371 - che ha modificato l'art. 1, comma 4, d.lgs. n. 8 del 2016, escludendo dalla depenalizzazione i «reati di cui al decreto del ### della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila».  5.7. Una volta disposta la confisca, va anche rilevato che l'art. 337 del r.d. 13 febbraio 1896, n. 65, tuttora vigente, consente di riscattare il ben e confiscato, attr ibuendo all'autorità doganale «la facoltà di restituire al contravventore le cose confiscate quando questi, oltre ai diritti, alle multe e alle spese, ne paghi subito il valore proprio».  ### deve essere coordinato, per quanto riguarda i dazi, con le regole del codice doganale, poiché la confisca costituisce una causa di estinzione dell'obbligazione doganale ferma la persist enza de lle sanzioni. In particolare, nella vigenza del ### doganale comunitario (art. 233, lett. d), CDC) ciò poteva avvenire purché il sequestro fosse stato effettuato «all'atto dell'introduzione irregolare» delle merci nel territorio doganale, restando privo di rilievo il sequestro successivo; nel vigente ### doganale unionale, invece, l'estinzione non è più subordinata alla condizione che il sequestro avvenga contestualmente all'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'### (art. 124, par. 1, lett. e), CDU). 10 di 29 È importante sottolineare che tale effetto estintivo non riguarda l'Iva all'importazione che è accomunata ai dazi poiché l'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA autorizza gli ### membri a collegare il fatt o g eneratore dell'esig ibilità de ll'Iva all'importazione a quelli dei dazi doganali, senza che ciò, tuttavia, ne determini una modificazione della natura e delle condizioni di esistenza (v. Corte di giustizia, sentenza 7 aprile 2022, causa C-489/20, UB, punto 47).  5.8. In conclusione, dunque, la confisca ex art. 301 ### ha natura di misura di sicurezza, con una finalità special-preventiva finalizzata, tramite l'ablazione del bene, da un lato a neutralizzare l'attrattiva alla realizzazione dell'illecito ove lo stesso fosse lasciato nella disponibilità del contravventore e, dall'altro, a recuperare all'erario, nella misura più celere e massima, il tributo dovuto.  6. Ciò premesso, occorre valutare se la confisca di cui all'art. 301 ### sia ancora applicabile in esito all'intervento di depenalizzazione di cui al d.lgs. n. 8 del 2016.  7. Un p rimo int ervento di depenal izzazione della disciplina sanzionatoria doganale venne attuato, invero, con la legge 25 giugno 1999, n. 205, che introdusse l'art. 295 bis ### (rubricat o come “### amministrative di lieve entità”), secondo il quale: «Nei casi previsti dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294, se l'ammontare dei diritti di confine dovuti non supera euro 3.999,96 (l ire sette mil ioni settecentoquarantacinquemila) e non ricorrono le circostanze indicate dall'articolo 295, secondo comm a, si applica, in lu ogo della pena stabilita dai medesimi articoli, la sanzione amministrativa pecuniaria non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.  […] 11 di 29 Le disposizioni degli articoli 301, 301-bis e 333 si osservano anche con rig uardo alle viol azioni previste dal presente articolo. I provvedimenti per i quali, in base alle medesi me dis posizioni, è competente l'autorità giudiziaria sono adottati dal capo della dogana nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata».  7.1. Il legi slatore in que sto caso ha dep enalizzato i casi di contrabbando “lieve”, per importi inferiori a € 4.000,00; tuttavia, ha mantenuto e ribadito la necessità della confisca obbligatoria ex art. 301 ### semplicemente mutando l'autorità competente a disporla.  8. Con il più recente intervento di depenalizzazione, di incidenza ampia non delimitata o mirata sulle violazioni doganali, il legislatore ha disposto, con l'art. 1, comma 1, (rubricato “### di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni”), che: «Non costitui scono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somm a di denaro tu tte le violazioni per le quali è previst a la sola pena della mu lta o dell'ammenda.  2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.  3. […] 4. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  5. […] 6. […]».  ###. 6, inoltre, ha previsto una clausola di chiusura, stabilendo che: «Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le 12 di 29 disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689».  8.1. A fronte di tale dettato normativo si deve escludere che vi sia stata una abrogazione dell'art. 301 ### 8.2. Milit a in senso contrario, in primo luog o, il dato letterale dell'intero d.lgs. n. 8 del 2 016 che in alcun modo ha previsto una abrogazione espressa dell'art. 301 per le condotte depenalizzate. 
Né può ritenersi che l'int ento del legislatore di deflazionare il sistema penale possa cond urre ad un diverso esito : è sufficiente osservare, sul punto, che l'art. 301 continua ad applicarsi per le ipotesi di contrabbando “lieve” di cui all'a rt. 295 bis, già ogget to di depenalizzazione. ### deflattivo, dunque, ha un valore neut ro rispetto alla permanenza o meno dell'istituto della confisca doganale.  8.3. Neppure può fondarsi una abrogazione implicita sul disposto di cui a ll'art. 6 cit. che, ai fini pro cedimen tali, rinvia «in quanto applicabili» alle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 689 del 1981. 
Va infatti osservato che la locuzione «in quanto applicabili» postula, di per sé, una lacuna o un'inadeguata regolamentazione della materia. 
La disciplina delle sanzioni tributarie, ivi comprese quelle doganali, trova la sua autonoma complessiva regolamentazione nel d.lgs. n. 472 del 1997, che, di per sé, non contempla, nell'apparato sanzionatorio, la confisca. 
Da ci ò, dunque, p otrebbe derivare, in ipotesi, l'appli cazione del diverso istituto regolato dall'art. 20 l. n. 689 del 1981. 
La confisca, peraltro, è prevista da una norma, l'art. 301 ### di carattere speciale rispetto alla disposizione, di carattere generale, di cui all'art. 20 l. n. 689 del 1981, sicché il rapporto tra tali disposizioni, da effettuarsi in ragione del rinvio di cui all'art. 6 cit., non può che risolversi nel senso che la locuzione «in quanto applicabili» esclude 13 di 29 l'abrogazione implicita della prima norma e, anzi, esclude che vi sia una lacuna normativa.  8.4. A ciò va aggiunto, come sopra evidenziato, che la misura di cui all'art. 20 cit. risponde a finalità e presupposti differenti rispetto a quella prevista dall'art. 301 ### - la prima è una sanzione amministrati va con una finalità chiaramente punitiva-repressiva, in funzione retributiva della violazione commessa; - la seconda, invece, è una misura di sicurezza che assolve ad una finalità special-preventiva volta a tutelare l'interesse dello ### alla regolarità delle importazioni e alla completa e tempestiva percezione del tributo di rilievo unionale, corredata, tra l'altro, anche di strumenti restitutori. 
Il cumulo sanzionatorio che deriverebbe dall'applicazione dell'art.  20 cit., senza i correttivi previsti dalla disciplina doganale, finirebbe dunque con l'introdurre un sicuro elemento di criticità risp etto al principio di proporzionalità delle sanzioni, non compensato dalla mera facoltatività della misura, la cui concreta applicazione resta riservata alla valutazione operata di volta in volta.  8.5. Neppure rileva, in senso contrario, che la giurisprudenza di questa Corte abbia ritenuto, in alcuni casi di d epenalizz azione, applicabile l'art. 20 l. n. 689 del 1981. 
Le condot te contestate, infatti, in svariate ipotesi, riguardavano condotte relative al mancato pagamento delle accise, la cui ratio e i cui presupposti sono differenti rispetto a quelli in materia di dazi e Iva all'importazione (v. Cass. pen. sez. 3, n. 1537 del 28/03/1996; sez. 3, n. 3133 del 06/02/1995, entrambe in tema di contrassegno per gli apparecchi di accensione). 
Solamente la sentenza n. ### del 30/11/2017 riguardava una fattispecie di contrabbando di bottiglie pregiate; tuttavia, in questo 14 di 29 caso, la Corte non era stata investita in ordine alla sussunzione della condotta nella previsione normativa ma la contestazione si limitava a lamentare l'asserita terzietà del bene.  8.6. Per contro, l'irragionevolezza dell'interpretazione a favore della delineata abrogazione emerge pure in una prospettiva sistematica. 
In linea con una tale conclusione, infatti, risulterebbe un regime così articolato: - per le ipotesi di contrabbando “lieve” (inferiore a € 4.000,00) trova applicazione, ex art. 295 bis ### l'art. 301 ### - per le ipotesi di contrabbando “semplice” (tra € 4.000,00 ed € 49.999,00) non troverebbe applicazione alcuna misura ovvero, in alternativa, la misura di cui all'art. 20 l. n. 689 del 1981; - per le ipotesi di contrabbando “aggravato” trova applicazione l'art.  301 ### Si tratta di un assetto, in lineare evidenza, del tutto incongruo e privo di una ragionevole giustificazione, accomunando le ipotesi più lievi a quelle più gravi (e tuttora di rilievo penale) e lasciando in un diverso regime - neppure correlato alle esigenze di tutela unionali - quelle intermedie, irragionevolezza suscettibile di risolversi, rispetto all'intero impianto normativo, anche in una violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni, sia alla luce dei principi costituzionali che del diritto unionale (da ultimo art. 42 CDU). 
Non giova rileva re, sul pun to, che per le ipote si “intermedie” sarebbe pur sempre possibile la confisca ex art. 20 l. n. 689 del 1981, esito inidoneo a colmare le aporie del sistema attese le differenze, sopra evidenziate, tra le misure ablative.  8.7. Infine, ad abundantiam, non si può non sottolineare che la legge delega del 9 agosto 2023, n. 111, nel fissare, all'art. 20, i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, ha esplicitamente preso in considerazione la disciplina sanzionatoria 15 di 29 del #### I, ### in cui è compreso l'art. 301, indice di una valutazione da parte dello stesso legislatore di persistente vigenza della norma.  9. A fronte di tutto ciò, occorre tuttavia rilevare che, nella vicenda in giudizio, non viene in rilievo il mancato versamento dei dazi ma, trattandosi di importazione effettuata dalla ### come tale esente da dazi in base all'### tra la CEE e la ### elvetica del 19 dicembre 1972 (recepito nel reg. n. 2840/72/CEE), solo dell'Iva all'importazione.  9.1. Si pone, allora, l'esigenza di valu tare il rapporto tra l'Iva all'importazione e i dazi doganali e l'applicabilità degli esposti principi alla prima.  10. Costit uisce giurisprudenza assoluta mente consolidata (v. ex multis Cass. n. 16109 del 29/07/2015; Cass. n. 8473 del 6/04/2018; Cass. n. 5962 del 28/02/2019), sulla scorta di ripetute affermazioni della Corte di giustizia, che l'Iva all'importazione non è un diritto di confine (riconducibile all'art. 34 ### al pari dei dazi doganali ma, quanto alle sue caratte ristiche, è la me desima impost a dell'Iva intraunionale.  10.1. Il siste ma dell'Iva all'importazione è per sua natura incardinato in quello generale dell'Iva poiché non colpisce il prodotto importato in quanto tale, ma s'inserisce nel sistema fiscale uniforme dell'### che colpisce sistematicamente e secondo criteri obiettivi sia le operazioni degli ### membri, sia quelle all'importazione (Corte giustizia, 17 luglio 2014, causa C-272/13, ### 25 febbraio 1988, causa C-299/86, ### pun to 9; 5 maggio 1982, causa C- 15/81, Schul, punto 21).  10.2. ### all'importazione, come già evidenziato, condivide con i dazi la caratteristica di trarre origine dal fatto dell'importazione nell'### e del la susseguente introduz ione nel circuito economico 16 di 29 degli ### membri (Corte giustizia 11 luglio 2013, in causa C-272/12, ### punto 41), sicché il fatto generatore e l'esigibilità dell'Iva all'importazione sono collegati a quelli dei dazi, pur rimanendo da questi distinti.  10.3. Tali principi sono stati da ultimo univocamente ribaditi dalla Corte di giustizia (7 aprile 2022, causa C-489/20, UB, punti 47 e 48) che ha affermato «l'IVA all'importazione e i dazi doganali presentano caratteristiche essenziali comparabili, in quanto essi traggono origine dal fatto dell'importazione nell'### e della susseguente introduzione delle merci nel circuito economico degli ### membri. Questo parallelismo trova conferma nel fatto che l'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della d irettiva IVA autorizza gli ### m embri a collegare il fatto generatore dell'esigibilità dell'IVA all'importazione a quelli dei dazi doganal i [sentenza del 3 marzo 2021, ### ollamt ### (### di nasci ta dell'###, C‑7/20, punto 29] … ### un'obbligazione a titolo di IVA può aggiungersi al l'o bbligazione doganale qualora il comportame nto illecito che ha generato quest'ultima permetta di presumere che le merci in questione sono entrate nel circuit o economico dell'### e hanno po tuto e ssere oggetto di consumo, determi nando così il realizzarsi del fatto generatore dell'IVA [sentenza del 3 marzo 2021, ### (### di nascita dell'###, C‑7/20, punto 30 …]».  11. ### all'importazione, tuttavia, è segn ata da sp ecificità correlate al meccanismo d ell'import azione, sicché, pur essendo estranea all'obbligazione doganale, rientra tra i tributi che vanno corrisposti in occasione delle operazioni doganali e, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 70 d.P. R. n. 633 del 1972, è soggetta all e disposizioni procedurali e sanzionatorie dettate per i diritti di confine («Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine»). 17 di 29 11.1. Sul piano procedurale, in particolare, l'Iva alle importazioni va versata per effetto e d in occasion e di ciascuna importazione al momento della dichiarazione in dogana. 
Ne deriva che la competenza al recupero dell'Iva all'importazione è dell'### delle ### nel caso di coincidenza dell'immissione in libera pratica con quella in consumo o quando, pur mancando detta coincidenza, venga riscontrata un'irregolarità nella gestione dei depositi Iva fino al momento della estrazione delle merci, mentre, nella fase successiva, n elle ipotesi di indebite detrazioni op erate con il sistema dell'autofatturazione, la relativa competenza spetta all'### delle ### (v. Cass. n. 24276 del 04/10/2018). 
Parimenti, ne deriva l'appli cabilità dell'art . 84 ### qu anto ai termini di riscossione se l'omesso pagamento dell'Iva all'importazione abbia causa in un reato (v. Cass. n. 21659 del 29/07/2021).  12. Più complessa, i nvece, è la va lutazione con rigu ardo all'applicabilità delle disposizioni sanzionatorie , qui specificament e rilevanti trattandosi d i estensione di un regime - inclusivo della confisca ex art. 301 ### atteso l'ampio richiamo della norma - più severo rispetto a quello previsto in ca so di violazioni per evasione dell'Iva interna.  ### e puntuale rinvio comport a che l'ap plicazione delle disposizioni all'Iva all'importazione non p ossa ritenersi o perata in violazione del principio di legalità o in via analogica ma in via diretta. 
Il rinvio, inoltre, si riferisce al trattamento sanzionatorio e non al novero dei soggetti sanzionabili; in tal senso, pertanto, del mancato pagamento dell'Iva all'importazione risponde solo l'importatore e non il rappresentante indiretto (ex multis Cass. n. 23526 del 27/07/2022; Corte di giustizia, sentenza 12 maggio 2022, causa C-714/20, U.I. srl). 
La diversità tra dazi e Iva all'importazione comporta altresì che, ai fini della determinazione delle sanzioni, non può essere cumulato il 18 di 29 rispettivo ammontare dei diritti di confine evasi (v. Cass. n. 24788 del 18/08/2023, principio affermato in relazione alla sanzione di cui all'art.  303 ### ma di pari rilevanza ai fini dell'art. 282 ###.  13. Ciò detto, va rilevato che in materia di Iva interna nei soli casi di condot ta di rilevanza penale - per il supe ramento d ella soglia individuata in relazione alle diverse ipotesi delittuose contemplate dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - è prevista la confisca obbligatoria ex art.  12 bis d.lgs. n. 74 del 2000, mentre per le altre ipotesi, sanzionate solo in via amministrativa e che rinvengono la loro disciplina nel d.lgs.  472 del 1997, non è prevista nessuna misura ablatoria, potendo l'erario solo chiedere le misure cautelari del sequestro e dell'ipoteca.  14. In linea generale, invero, l'applicabilità all'Iva all'importazione delle più severe sanzioni previste dalle leggi doganali per i dazi può essere giustificata, anche in forza della competenza e autonomia degli ### membri ne lla determinazione del reg ime sanzionatorio, per la diversità dei presupposti e degli elementi costitutivi e di accertamento che presiedono, rispettivamente, l'Iva interna e l'Iva all'importazione, più complessi e suscettibili di più difficile rilevazione per quest'ultima (v. Corte di g iustizia, sent enza 25 febbraio 1988, causa C-299/86, ### che ha precisato, al punt o 22, «le due c ategorie di infrazioni di cui trattasi si distinguon o per diverse circostanze che attengono tanto gli elementi costitutivi dell'infrazione q uanto alla difficoltà maggiore o minore di scoprirla. Infatti, l'IVA all'importazione è riscossa all'atto del semplice ingresso fisico del bene nel territorio dello ### membr o interessato, piutto sto che in occasione di un o scambio. Dette differenz e implicano che gli S tati membri non sono obbligati ad istituire un regi me ide ntico per le due categorie di infrazioni.»).  14.1. Tale discrezion alità nella scelta del regime sanzionatorio, tuttavia, incontra i limiti che derivano, da un lato, dal rispetto del diritto 19 di 29 dell'### e, dunque, dal principio di proporzionalità, posto che le misure repressive «consentite da una normativa nazionale non devono eccedere i limiti di ciò che è necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti da tale normativa né essere sproporzionate rispetto ai medesimi scopi» (ex multis Corte di giustizia, 4 marzo 2020, ### direktsia «### m orska» kam ### C- 655/18, punto 42; Corte di giustizia, 22 marzo 2017, Euro‑### e ### C‑497/15 e C‑498/15, punti 40 e 58) e, dall'altro, dalla conformità della disciplina ai principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza ex art. 3 Cost., che pure permeano la disciplina sanzionatoria (v., recentemente, Corte cost., sentenza n. 46 del 2023).  15. La specificità dell'### imposta armonizzata, impone, in primo luogo, di appro fondire la valutazione sulla congruità del regime sanzionatorio in rapp orto al princip io di proporzionalità d i matrice unionale. 
In caso di doppia p regiudiziali tà, infatti, come affermato anche recentemente dalla Corte costituzionale (sent. n. 67 del 2022), ove risulti con certezza l'esistenza di un diritto UE direttamente applicabile (in ipotesi, derivante da una sentenza della Corte di giustizia), il giudice è tenuto a riscontrare la possibilità di una interpretazione conforme al diritto unionale ovvero la sussistenza de i presupposti per la non applicazione della fonte interna (già Corte cost. sent. n. 170 del 1984).  15.1. Tale verifica, tuttavia, presuppone l'individuazione dello specifico contesto normativo di riferimento.  15.2. La vicenda qui in giudizio, infatti, riguarda l'importazione di un bene dalla ### in ### sicché l'ambito normativo è costituito dall'### tra la CEE e la ### elvetica del 19 dicembre 1972 e, in ispecie, dall'art. 18, primo comma, che prevede: «### contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interna che stabil isca, dirett amente o indirettamente, una 20 di 29 discriminazione tra i prodotti di una ### contrae nte ed i prodott i similari originari dell'altra ### contraente».  15.3. Orbene, tale specifica conno tazione - diversamente da quanto prospettato dal contribuente con la memoria - pare escludere la rilevanz a di una valutazione di propo rzionalità ai fini unionali e, dunque, esclude la possibilità di un rinvio alla Corte di giustizia ovvero una disapplicazione della norma interna.  16. La Corte di giustizia, invero, con due pronunce (sentenza 25 febbraio 1988, ### causa C-299/86; sentenza 2 agosto 1993, ### c/###, causa C-276/91), la prima riferita specificamente alla disciplina nazionale dell'### ha già stigmatizzato come « divario manifestamente sproporzionato nella severità delle sanzioni comminate per le d ue categorie di infrazioni … quando l a sanzione comminata per il caso dell'importazione comporta, di norma, pene detentive e la confisca della merce in forza delle norme intese a reprimere il contrabbando, m entre sanzio ni comparabili non sono contemplate o non sono applicate in modo generale, nel caso di infrazione all'IVA negli scambi interni», sì da concludere «nel senso che una discipl ina nazionale che sanzioni le infrazioni concernenti l'IVA all'importazione più severamente di quelle concerne nti l'IVA sul le cessioni di beni all'interno del paese è incompatibile con l'art. 95 del trattato» ove detta differenza sia sproporzionata rispetto alla diversità delle due categorie di sanzioni.  16.1. Tuttavia, la stessa Corte di giustizia ha successivam ente escluso (sentenza 1° luglio 1993, ### causa C-312/91) che tali principi fossero estensibili all'applicazione dell'### di libero scambio tra CEE e la Repubblica d'### del 22 luglio 1972, il cui contenuto era del tutto sovrapponibile a quello qui in rilievo e, anzi, con riguardo all'art. 18, di identica formulazione e portata. 21 di 29 La Corte, in particolare, ha escluso che ricorressero i presupposti che avevano dato origine alla decisione ### posto che lo scopo dell'accordo non è mirato «all'instaurazione di un mercato comune nel quale sia eliminato ogni intralcio per gli scambi al fine di fondere i mercati nazionali in un mercato unico il più possibile simile ad un vero e proprio mercato interno», ma al solo obbiettivo «di consolidare e di estendere le relazioni economiche esistenti». 
Da ci ò la conclusion e che, con riferim ent o al suddetto ### «una normativa nazionale la quale punisca le infrazioni concernenti l'IVA all'importazione più severamente delle infrazioni concernenti l'IVA sulle cessioni di beni all'interno del paese non è incompatibile con la detta disposizion e dell'accordo, anche se tale differe nza è sproporzionata rispetto alla diversità delle due categorie di infrazioni».  17. Non sussistono, pertanto, i presupposti per operare un rinvio ex art. 267 TFUE, né per la disapplicazione della norma interna.  18. Il collegio ritiene, tuttavia, che il combinato disposto dell'art.  70 d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione agli artt. 282 e 301 ### non si sottragga a d ubbi di costituzionalità rispetto ai principi di proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., oltre che dell'art.  49 della Carta dei diritti fondamentali dell'### 18.1. La Corte cost ituzionale in plurime occasioni ha rite nuto (sentenze n. 5 del 1977, n. 114 del 1974 e n. 157 del 1972) che il contrabbando doganale presenta peculiari caratteristiche collegate con la lesione di primari interessi finanziari dello ### tali da giustificare l'imposizione di un trattamento sanzionatorio particolarmente rigoroso e severo nei confronti degli autori del reato stesso (disciplina della recidiva, equiparazione tra reato tentato e reato consu mato, dichiarazione di abitualità). 
Tali principi sono stati poi nuovamente affermati con la più recente sentenza n. 3 del 1997 che, nel dichiarare (in continuità con le sentenze 22 di 29 n. 229 e 259 del 1976) l'illegittimità della norma rispetto alla sua piena applicazione al terzo estraneo, ha ribadito la non irragionevolezza della maggior severità di trattamento nei confronti dell'autore dell'illecito.  18.2. Il profilo qui in rilievo, nondimeno, appare significativamente differente, concernendo l'ampiezza del cumulo sa nzionatorio e l'eccessività di una misu ra, la conf isca, app licata in via fissa - mai prevista per l'Iva interna per le condotte sanzionate solo in via amministrativa e con una articolata dis ciplina per le cond ott e di rilevanza penale - a prescindere dalla condotta tenuta dal contribuente. 
Va evidenziato, sul punto, che costituisce dato pacifico del giudizio - affermato dal ricorrente, non contestato dall'### e accertato nella sentenza impugnata - che il contribuen te ha in tegralmente versato l'imposta evasa e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.  19. Ciò detto, sotto il profilo della rilevanza, va sottolineato che la valutata persistenza nell'ordinamento dell'art. 301 ### e il richiamo operato dall'art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972 per l'Iva all'importazione al regime sanzionatorio doganale è idonea a determinare, nella vicenda in giud izio, l'applicazione della confisca d oganale per la condotta contestata, non venendo nepp ure in rilievo l'evasione di dazi, non previsti e non contestati.  20. Quanto al versante della non manifesta infondatezza vengono in rilievo una pluralità di considerazioni.  21. Va evidenziato, in primo luogo, che la Corte di giustizia, con la sentenza ### ha già ritenuto, per l'ordinamento nazionale, sussistere «un divario manifestamente sproporzionato nella severità delle sanzioni comminate per le due categorie di infrazioni», sicché, in via generale, per l'Iva all'importazione per gli scambi intraunionali non è compatibile la contestuale applicazione della confisca.  22. In second o luogo, il med esimo giudizio di disvalore e di sproporzionalità è stato operato, sempre dalla Corte di giustizia, con 23 di 29 riguardo all'Iva all'importazione derivante dall'accordo tra la CEE e la ### fattispecie questa del tutto omogenea a quella qui in giudizio (### con la ### del 1972). 
Sotto questo profilo non sembra assumere rilievo la circostanza che, nonostan te la valutata sproporzione, non ne sia derivat a una affermazione di incompatibilità, discendendo l'esito dalla valutazione del perimetro della disciplina di rilievo unionale.  23. In terzo luogo, la disciplina sanzionatoria per le condotte di rilievo non p enale nel contesto in esame presenta le seguent i caratteristiche: - per l'Iva all'importazione rispetto alle importazioni dalla ### è prevista l'irrogazione, cumulativa, della sanzione amministrativa e della confisca; - per l'Iva interna, a parità di disvalore della condotta, consegue solamente l'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi d el d.lgs. n. 472 del 1997; - per l'Iva all'importazione per gli scambi intraunionali, parimenti, deve conseguire, a parità di disvalore dell a condotta, solame nte l'irrogazione della sanz ione amministrativa in consegue nza della sentenza ### sopra citata.  23.1. ### sanzionatorio risulta ulteriormente divaricato ove poi si considerino condotte di rilevanza penale. Infatti: - per l'Iva all'importazione rispetto alle importazioni dalla ### l'irrogazione, cumulativa, della sanzione penale (multa e, per i casi più gravi, anche pena detentiva) e della confisca, non essendovi, per tale profilo, differenze di regime; - per l'Iva interna, a parità di disvalore della condotta, consegue la sanzione penale applicabile alla fattispecie contestata (d.lgs. n. 74 del 2000), nonché la confisca ex art. 12 bis d.lgs. n. 74/2000 introdotta con il d.lgs. n. 158 del 2015 (in precedenza la confisca era disposta in 24 di 29 applicazione dell'art. 322 ter codice penale ex art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244); - per l'Iva all' importazione p er gli scambi unionali, sempre per effetto delle richiamate de cisioni della Corte di g iustizia, non può conseguire l'applica zione della confisca ex art. 301 ### (v. in tal senso Cass. Sez. 3, sentenza n. 9696 del 07/06/1990 Ud . (dep.  04/07/1990), che, p eraltro, in termini rad icali, ha concluso per l'incompatibilità tout court dell'art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972). 
In linea con tali conclusioni, del resto, questa Corte, con le sentenze Cass. Sez. 3, Sentenza n. 404 del 25/09/2018 Cc. (dep. 08/01/2019) e, in termini diffusi e articolati, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17835 del 03/03/2005 Ud. (dep. 13/05/2005), ha confermat o l'appl icabilità dell'art. 301 ### in relazione all'art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972 proprio in relazione ad importazioni avvenute dalla ### 23.2. A front e di questo variega to assetto sanzionatorio non risultano sussistere differenze procedurali e di accertam ento di significativo impatto tra le diverse fattispecie. 
Tra l'Iva al l'importazione d erivante dagli scambi intrauniona li e quella per le importazioni dalla ### la situazione è omogenea: appare difficile ip otizzare che l'accertamento sia di differente complessità posto che la riscossione avviene, in entrambi i casi, al momento dell'ingresso nel territorio e le difficoltà nell'accertamento appaiono sostanzialmente similari. 
Rispetto all'Iva interna, la circost anza che l'Iva sia riscossa al momento dello scambio e che, in concreto, possa risultare più agevole l'accertamento delle condotte evasive rispetto all'Iva all'importazione non pare circostanza tale da giustificare, nel secondo caso, la definitiva ablazione della titolarità del bene.  24. In questa prospettiva, un utile termine di raffronto si ricava dalla parallela disciplina della confisca prevista dall'art. 12 bis del d.lgs. 25 di 29 n. 74 del 2000 per le condotte di rilevanza penale in materia di Iva interna.  24.1. ###. 12 bis, d.l gs. n. 74 del 2000, inserito dall'art. 10, comma 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, prevede che: «1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei del itti previsti d al presente decreto, è sempre ordina ta la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.  2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.». 
Ne deriva che la confisca va obbligatoriamente irrogata in caso di condanna (o applicazione della pena); tuttavia se l'imposta evasa è restituita il provvedimento ablatorio non ha più ragione d'essere.  24.2. La finalità evidentemente perseguita con la disposizione è quella di favorire il recup ero del debito impositivo, sicch é, qualora questo venga estinto con la restituzione all'### del profitto derivante dal reato, viene meno lo scopo perseguito con la confisca.  24.3. Orbene, al di là del rilievo che la fattispecie qui in giudizio concerne una condotta sanzionata solo in via amministrativa, per la quale si verrebbe ad assistere ad un cumulo sanzionatorio più severo rispetto a condotte di rileva nza penale, si potrebbe co munque sottolineare che la confisca doganal e persegue una finalità speci alpreventiva finalizzata, da un lato, a neutralizzare l'attrattiva al la realizzazione dell'illecito ove lo stesso fosse lasciato nella disponibilità del contravventore e, dall'altro, a recuperare all'erario, nella misura più 26 di 29 celere e massim a, il tribu to dovuto, scopi entrambi assolti con l'ablazione del bene.  24.4. La persist enza della misura per l'Iva all'impo rtazione, dunque, si potrebbe comunque ritene re giustificata nonostante la restituzione dell'imposta, non essendo venuta meno la parallela esigenza di neutralizzare l'attrattiva dell'illecito in funzione dissuasiva. 
Ciò non considera, tuttavia, che il regime complessivo che ne resta delineato verrebbe ad essere il più gravoso e ciò anche in raffronto - quale parametro di comparazione esterno - alla disciplina prevista per i dazi, rispetto ai quali la confisca assolv e alle me desime fina lità special-preventive.  ###. 124, par. 1, lett. e) del ### dell'### infatti, prevede che l'obbligaz ione doganale si estingue «quando le merci soggette a dazi all'importazione o all'esportazione vengono confiscate o sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate». 
In tale ipotesi, dun que, l'omogeneità del regime sanzionato rio sarebbe comunque temperata in relazione al complessivo assetto dei rapporti incidenti sul contribuente, per l'estinzione d ell'obbligazione tributaria.  25. Tutte le considerazioni che precedono portano a ritenere che il cumulo sanzionatorio, costituito dall'applicazione della con fisca in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie, per la condotta di evasione dell'Iva all'importazione pe r le operazioni compiute con la ### risulti, in sé, di particolare severità e, in ogni caso, maggiore rispetto a quanto previsto per le omologhe condotte sia in tema di Iva interna, sia in tema di Iva all'importazione negli scambi intraunionali. 
Tale dicotomia persiste anche ove si considerino le fattispecie di rilievo penale, oggettivamente più gravi rispetto a quella in giudizio, sanzionata in via amministrativa. 27 di 29 E questa eccessiva afflittività pare emergere anche in relazione al regime dei dazi posto che, a parità di trattamento sanzionatorio, per i dazi doganali, oggetto della massima tutela in quanto specifiche risorse proprie dell'### il provvedimento ablatorio è comunque suscettibile di ricadute sulla posizione del contribuente quale centro di imputazione del complesso dei rapporti obbligatori. 
Appare significativo ribadire, sul punto, che nella vicenda in giudizio il contribu ente ha sì importato illegalmen te un'o pera d'art e, ma ha anche, anteriormente alla stessa adozione del provvedimento di confisca, integralme nte versato sia l'imposta evasa sia le sanzioni amministrative irrogate.  26. Non sembra possibile ricondurre questo assetto sanzionatorio nell'ambito dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità: la natura della sanzione, che si cumula alla sanzione pecuniaria, osta ad una sua possibile graduazione, come invece sarebbe praticabile per le sanzioni pecuniarie anche con il ricorso ai meccanismi di adeguamento previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997, come recentemente affermato con la sentenza n. 46 del 2023 della Corte costituzionale, la quale, in più occasioni, ha preci sato che «il princip io di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito» è « applicabile anche alla generalità delle sanzioni amministrative» (sentenza n. 112 del 2019) e che anche per le sanzioni amministrative si prospetta «l'esigenza che non venga mani festamente meno un rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell'ill ecito sa nzionat o» (sentenza n. 185 del 2021; sentenza n. 95 del 2022). 
La natura fissa e automatica della misura, inoltre, finisce per colpire in egual modo fatti tra loro complessivamente differenti avuto riguardo anche alla condotta tenuta dal contravventore (seppure in un momento successivo: l'avvenuto o meno integ rale versamen to dell'imposta evasa oltre ch e delle sanzioni p ecuniarie), m entre, per contro, per 28 di 29 condotte analoghe (l'Iva all'importazione per gli scambi intraunionali) o anche di maggiore disvalore (l'Iva interna per fattispecie di rilievo penale) la misura ablativa non sussiste od è suscettibile di recedere. 
Il det tato dell'art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972, infine, non pare consentire una in terpretazione siste matica e costituzionalmente orientata, neppure potendosi ipotizzare una estensione, in vi a interpretativa, dei principi dettati dall'art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000, comunque collocati nell'alveo di una disciplina autonoma e distinta, da cui il rischio di generare una distonia di sistema.  27. In conclusione, non essendo percorribile, data l'insuperabilità della lettera dell 'art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972, la st rada di u na interpretazione della disposizione qu i in esame conforme alla ### ed alla ### dei diritti fondamentali dell'### europea, il collegio ritiene che l'art. 70, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione agli artt. 282 e 301 d.P.R. n. 43 del 1973 e all'### tra la CEE e la ### elvetica del 19 dicembre 1972 (recepito nel reg. n. 2840/72/CEE), nella parte in cui, nel prevedere «Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine», non esclude l'applicabilità dell'art. 301 ### pon ga concreti dubbi di costi tuzionalità per violazione dell'art. 3 Cost., nonché dell'art. 49 della ### dei diritti fondamentali dell'### 28. Il giudizio deve essere pertanto sospeso e gli atti rinviati alla Corte costitu zionale affinché verifichi la fondatezza dei dubbi di costituzionalità in questa sede esposti.  P.Q.M.  La Corte, visti gli artt. 134 Cost. e 23 della l. 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e n on manifestamente infondata , in riferim ento 29 di 29 all'art. 3 della ### e all'art. 49 dell a ### dei diritti fondamentali dell'### europea, la q uestione di legittimità costituzionale dell'art. 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - in relazione agli artt. 282 e 301 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e all'### tra la CEE e la ### elvetica del 19 dicembre 1972 (recepito nel reg. n. 2840/72/CEE) - là dove, al primo comma, nel prevedere «Si applicano per quanto concerne le controve rsie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali rela tive ai diritti di confi ne», non esclude l'applicabilità dell'art. 301 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. 
Sospende il presente giudizio. Ordina che, a cura della ### la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di cassazione, al ### presso questa Corte ed al ### del Consiglio dei minist ri; ordina, altresì, che l'ordinanza venga comunicata dal ### ai ### de lle due ### del ### dispon e l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento de lle prescrit te notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: D'Ascola Pasquale, Fuochi Tinarelli Giuseppe

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 25986/2024 del 03-10-2024

... dell'art. 1, comma 838, della legge n° 160/2019: complesso normativo che, tuttavia, qui non ci riguarda. Stabilisce, dunque, il menzionato art. 39 che la tassa sia “dovuta (…) dal titolare de ll'atto di concessione o di aut orizzazione o, in mancanza, dall'occupante d i fatto, anche abusivo”: i l che st a a significare che o è identific abile un sogge tto tit olare di una concessione ( ed allora sarà quest 'ultimo il debi tore della tassa), oppure, ove tale soggetto manchi, la tassa è dovuta dall'occupante de facto. Questa interpretazione del testo normativo è quella che il Collegio intende seguire, dando così piena continuità al precedente di Su n° 8628/2020, col quale si è stabilito che il soggetto passivo di imposta è, in primo luogo, il soggetto titolare dell'atto d i concessione o di aut orizzazione o, q ualora questo manchi, l'occupante di fatto, che costituisce un'ipotesi residuale. Alla luce di tale disposizione appare manifestamente privo di rilievo il tem a posto dall'odierna rico rrente, a mente d el quale 8 di 12 occorrerebbe distinguere tra appal to e concessione, con la conseguenza che, essendo la Rea concessionaria, il canone non sarebbe dovuto. (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2020 R.G. proposto da: R.E.A. Rosignano ene rgia ambiente s. p.a., in p ersona de l Presidente del C.d.A. e legale rap presentante pro-tempore, Dott.  ### nato a F errara ### il 17 .11 .1952, c.f.  ###, con sede in ####, ### lndustriale, ### lline 2 s.n.c., p. Iva ###, rappresentata e difesa come da mandato in atti dagli Avv.ti ### (c.f. ### - p.e.c. ### - fax 057 1.537346) e ### (c.f.  ### - ### - fax 0571.537346), del ### di ### anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliat ###- c.a.p. ### - presso lo studio dell' Avv. ### del ### d i ### (c.f. ###, p.e.c. gfem ###, fax 06.92931733).  2 di 12 Ricorrente contro l.C.A. - Imposte comunali affini s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ##### G iannoni, con ### legale in #### de lla ### 9 e ### amministrativa alla #### 136, C.F.  ### e partita I.V.A. ### 7, nell a sua qualità di concessionaria per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione del ### di ### degli ### ed ### (###, in nome e per conto del Comune di ####, ed ai fini del presente procedimento p er cassazione rappresentata, assistita e difesa dall' Avv. ### (C.F. ###) del ### della ### il quale dichiara, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 366, comma 4, c. p.c., che le comunicazio ni che la ### della Corte Suprema di Cassazione vorrà effettuare alla esponente potranno essere eseguite al numero di fax del proprio ### (###5) o al num ero di fax dello ### dell'Avv. ### (C.F. ##### ), ovvero alle seguen ti caselle di posta e lettronica certificata ###: , oppure ###, rispettivamente intestate all'A vv.  ### ed al l'Avv. ### e ritualment e comunicate all'Ordine degli Avvocati della ### ed all'Ordine degli Avvocati di ### territ orialment e competenti, ed inf ine elettivamente domiciliata ai fini del presente grado di legittimità, assieme al proprio difensore, in #### 11 O, presso e nello ### dell'A vv. ### come da procura alle liti posta a margine d el cont roricorso e da atto di va riazione del domicilio del 29 novembre 2023. 
Controricorrente nonché contro Comune di ### 3 di 12 Intimato avverso la senten za della Corte d'appello di Firenz e n° 1364 depositata il 21 luglio 2020. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2024 dal consigliere #### 1.- Nel contraddittorio con ### s.r.l., concessionario del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del ### per il Comune di ####, e nella contumacia di tale Comune, il tribunale di Livorno, adito da ### energia e ambiente spa (società partecipata dal Comune predetto) respingeva la domanda di accertamento negativo del diritto di credito azionato da Ica mediante i seguenti due avvisi: il primo, n° 1/P/08/FC, notificato il 7 agosto 2008, per "omessa denuncia ed omesso versamento della ### in relazion e all'occupazi one di suolo effettuata con cassonetti per la raccolta di rifiuti urbani" riferito all'anno 2006 per l'importo di euro 826,00 e relativo all'occupazione di suolo pubblico sul quale insistevano tre contenitori di raccolta sacchetti per rifiuti solidi urbani (###, tutti ubicati in via ### nel Comune di ### il secondo, n° 3/P/ 08/FC, n otificato sempre il 7 agosto 2008, per "omessa denuncia e d omesso versamento del canone occupazione spazi ed aree pubbliche in relazi one all'occupazione di suolo effettuata con cassonetti per la raccolta di rifiuti urbani" aff erente sempre all'anno 2006 di importo pari ad euro 49.791, 00, per l'occupazione di suolo pubblico di strade ricomprese in "1a e 2a categoria".  2.- Avverso tale sente nza proponeva ap pello ### ma la Corte respingeva il gravame e condannava l'appellante alla rifusione delle spese. 
Per que llo che qui ancora rileva, osser vava la Corte ### che contrariamente a quanto ritenuto da ### no n poteva andare esente dal canone la società privata di gestione del servizio d i 4 di 12 raccolta rifiut i, essendo irrilevant e la forma giuridica assunta pe r tale gestione (appalto o concessione); ### che la devoluzione dei cassonetti al Comune non “implica[va] la devoluzione gratuita degli impianti di raccolta all'Ente”, oltretutto non essendo essa prevista nelle ### del 1997 e del 2006 tra Comune e #### che l'esenzione prevista dall'art. 49, lettera a), D.lgs. n° 507/1993 (prevista per la ### ma applicabile anche alla ### in ragione della alternatività tra i due prelievi) non era applicabile, in quanto essa era invocabile solo quando l'occupazione era effettuata da uno degli ### previsti dalla norma (tra i quali non era collocabile ###; ### non aveva alcun rilievo deci sivo l'esclusione di tal une vie nell'elenco allegato “B” al ### mento comunale ### poiché non si verteva nella fatt ispecie di mancanza d i presupposto impositivo, dato che gli artt. 38 e 39 del D.lgs. n° 507/1993 sottoponevano al prelievo qualunque tipo di occupazione, donde il valore meramente ricognitivo del predetto elenco.  3.- ### affidando l'impugnazione a dieci mezzi.  ### che conclude per la reiezione del gravame , mentre l'Ente territoriale non si è costituito. 
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc.  Entrambi i litiganti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 381- bis.1 cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 4.- Col primo motivo la ricorre nte lamenta la violazione e/o la falsa appli cazione dell'art. 49, lette ra e), del d.lgs. 15 novembre 1993 n° 507, in relazione all'art. 360, primo comma, n° 3, cod.  proc.  La Corte t erritoriale av rebbe male interpretato la sentenza di questa Corte (Cass. 1562 9/2004 ), posta a fond amento della motivazione, in quanto nella decisione citata il rapporto non era di concessione, ma di appalto. 5 di 12 Al contrar io, nella presente ipot esi il rapporto tra ricorrent e e Comune sarebbe di concessione. 
Col secondo motivo Rea deduce la violazione e/o la falsa applicazione della direttiva 3 1 marzo 2004/1 8/C, della direttiva 2004/17/Ce e dell'art. 3, commi 6, 10 e 12, del d.lgs. 12 aprile 2006 n° 163, in relazione all'art. 360, primo comma, n° 3, cod.  proc.  Che si trattasse di un rapporto concessorio e n on di ap palto sarebbe desumibile, secondo la ### dalle disposizioni conte nute nelle citate direttive, le quali avrebbero previsto che la concessione ricorre “quando il corrispettivo d ella fornitu ra di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i ser vizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo”: d isposizioni recepite dal d.lgs. n° 163/2006. 
Ne deriver ebbe che il rapporto tra Rea e Co mune doveva necessariamente essere qualificato come concessione di servizi e non come appalto. 
Col terzo mezzo la ricorre nte lamenta la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. ex art. 360, primo comma, n° 3), cod. proc. civ., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art.  360, primo comma, n° 5), cod. proc.  Dalla semplice lettura della ### tra Rea e Comune sarebbe desumibile che Rea non versava al cun corrispettivo al l'Ente territoriale: infatti l'originaria ### che regolava il rapporto (risalente al 1997), richiama ta dalle ### successive del 2003 e del 2006, era palesemente una concessione, dato che gli obblighi di Rea non erano limitati alla raccolta, al trasporto ed al conferimento in discarica dei rifiuti, m a comprendevano un trasferimento di poteri e di funzioni del Comune al concessionario e non era previsto alcun corrispettivo a carico dell'Ente territoriale: da qui la violazione de ll'art. 1 362 cod. civ. da parte della Corte 6 di 12 d'appello e l'omesso esame della questione di interpretazione della concessione, così come posto da ### Col quarto motivo Rea lament a la violazione e/o la falsa applicazione del d.lgs. 5 febbraio 1997 n° 22 e del d.P.R. 27 aprile 1998 n° 158, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n° 3) cod. proc.   Ribadisce che, alla luce delle citate norme, il rapporto non poteva che essere qualificato come concessorio, mentre la Corte d'appello aveva erroneamente focalizzato la sua attenzione sulla natura del concessionario ( società di capitali), che, per contro, era un elemento del tutto irrilevante. 
Col quinto mezzo Rea si duo le della vi olazione e della fals a applicazione degli arti. 202, quarto comma, e 204, quarto comma, del d.lgs. n° 152/2006, non ché dell 'art. 113, nono comma, del d.lgs. n. 267/2000, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n° 3), cod.  proc.  Posto che l'obbli go di restitu zione dei cassonetti al termin e del rapporto sarebbe già previsto ex lege (artt. 202, quarto comma, e 204, quarto comma, del d.lgs. n° 152/2006, nonché art. 113, nono comma, del d. lgs. n° 267 /2000), la previsione pattizia sare bbe stata pleonastic a, donde la sussistenza dell 'obbligo ex art. 49, lettera e), a carico di ### e l'esenzione prevista da tale norma.  5.- Con questi primi cinque motivi, la ricorrente deduce in sostanza che il rapporto col ### ne doveva esser e qualificat o come concessione e non come appalto, come invece statuito dalla Corte territoriale (paragrafi 1.3.A-D), e che l'o bbligo di restituzio ne dei cassonetti, gravante su ### sia in virtù di legge che d ella originaria ### del 1997, richiamata da quella de l 2006, determinava l'esenzione da ### prevista dall'art. 49, lettera e), del ### n° 507/1993 (paragrafo 1.3.E).  6.- I mezzi sono destituiti di fondamento. 7 di 12 Le disposizioni di legge applicabili ratione temporis al caso di specie sono cont enute negli artt. 38 e ss del D.lgs. n° 507/1 993 e, in particolare, nell'art. 39. 
È vero che l'art. 51 del D.lgs. n° 446/1997 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ma è anche vero che successivamente l'art. 31, comma 14, della legge n° 448/1998 ha abrogato la disposizione dell'art. 51 sopracitato, che disponeva l'abolizione della ### Quest'ultima, dunque, è stata mantenuta in vigore, sebbene come prelievo alternativo al ### introdotto con l'art. 63 del D.lgs. n° 446/1997, il quale ha, nondimeno, previsto che anche tale canone (istituibile mediante apposito ### comunale) debba essere pagato “da parte del titolare della concessione”. 
In conclusi one, la norma che disciplina la pre sente fattis pecie è quella del menzionato art. 39, oggi venuto meno a seguito dell'art.  1, comma 838, della legge n° 160/2019: complesso normativo che, tuttavia, qui non ci riguarda. 
Stabilisce, dunque, il menzionato art. 39 che la tassa sia “dovuta (…) dal titolare de ll'atto di concessione o di aut orizzazione o, in mancanza, dall'occupante d i fatto, anche abusivo”: i l che st a a significare che o è identific abile un sogge tto tit olare di una concessione ( ed allora sarà quest 'ultimo il debi tore della tassa), oppure, ove tale soggetto manchi, la tassa è dovuta dall'occupante de facto. 
Questa interpretazione del testo normativo è quella che il Collegio intende seguire, dando così piena continuità al precedente di Su n° 8628/2020, col quale si è stabilito che il soggetto passivo di imposta è, in primo luogo, il soggetto titolare dell'atto d i concessione o di aut orizzazione o, q ualora questo manchi, l'occupante di fatto, che costituisce un'ipotesi residuale. 
Alla luce di tale disposizione appare manifestamente privo di rilievo il tem a posto dall'odierna rico rrente, a mente d el quale 8 di 12 occorrerebbe distinguere tra appal to e concessione, con la conseguenza che, essendo la Rea concessionaria, il canone non sarebbe dovuto. 
Premesso, infatti, che Rea non rientra tra i soggetti indicati nell'art.  49, lettera a), del d.lgs. n° 507/1993, l'unica ipotesi di esenzione dal canone astrattamente invocabile dal concessionario sarebbe quella prevista dalla successiva lettera e). 
Nondimeno, quest'ultima disposizione prevede che non siano soggetti al ### “le occupazi oni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima”. 
Trattandosi di esenzione, la dispo sizione è di st retta interpretazione: essa è, dunque, dovuta ove le parti abbiano pattuito, nella concessione o in un successivo atto, la devoluzione gratuita all'Ente terr itoriale degli impianti di proprietà del ### del servizio al termine della concessione. 
Caso che qui non ricorre, dato che nella concessione originaria del 1997 - il cui testo è stat o parzialmente trascritto dalla R ea a pagina 18 del ricorso) e che, a d ire della ricorr ente, sarebb e parzialmente applicabile anche al rapporto in essere (per le ragioni illustrate alla pagina 12 del ricorso sub paragrafo 1.3.C.1) - era previsto che fosse il ### ne a trasferire in comodato alla concessionaria “i mezzi e le attrezzature di sua proprietà, costituiti da n. 2 autocompattat ori (…) e l'intero parco cassonetti” e che quest'ultima, al termine del rapporto, dovesse me ramente “riconsegnare” ( e, dunque, n on devolvere gratuitamente) al concedente tali beni, oltretutto con l'onere di sostenere i costi di “eventuali ammaloramenti”. 
In conclus ione, nessuna esenzione sembra in vocabile nella presente fattispecie. 9 di 12 Peraltro, proprio in tem a di ### dovuto per la collocazione di cassonetti di raccolta dei rifiuti, giova ricordare che questa Corte ha già stabilito, con orientamento che questo collegio non ha ragione di mod ificare, che il ### è dovuto anch e dalla società “concessionaria” del servizio di raccolta rifiuti per l'occupazione di suolo derivante dai contenitori di raccolta (ex mul tis: 2921/2015; Cass. 6799/2015).  ### questo indirizzo, la società appaltatrice di un comune per il serviz io di raccolta e smalt imento dei rifiuti non h a diritto all'esenzione dalla tassa per l'occupazione di sp azi ed aree pubbliche prevista dall'art. 49 lettera a) del d.lgs. n. 507 del 1993, trattandosi dello svolgimento di un servizio pubblico per conto del comune, in cui il su olo demaniale non costituisce l'oggetto dell'intervento appaltato, ma viene occupato in via continuativa con strutture e macchinari, con la conseguenza che l'occupazione non è direttamente riconducibile all'ente locale. 
Le presumib ili finalità pubblicistiche della ricorrente, anche ove partecipata dal ### non annullano, dunque, il perseguimento del profitt o tipico dell'attività d'impresa svo lta da una socie tà di capitali, quale è la ### come più volte già riconosciuto da questa Corte in casi del tutto analoghi al presente.  ### canto, l'occupazione effettuata dalla società appaltatrice con gli "impianti adibiti al servizio" rie ntra nella ipotesi e sonerativa particolare contemplata alla lettera e) dell'art. 49, ch e tuttavia subordina l'esenzione dalla tass a al caso in cu i sia prevista la devoluzione gratuita di de tti impianti al comune al ter mine del rapporto concessorio: ip otesi che, qui , per quanto sopra dett o, assolutamente non sussiste. 
In definitiva, i primi cinque motivi vanno disattesi.  7.- Con i motivi sei e sett e, espo sti ai paragrafi II.2.A-B del ricorso (pagine 20-22), la ricorrente contesta l'applicabilità al caso di speci e del principio espresso da Cass. 11175 /2004 e Cass. 10 di 12 19693/2018, sottolineando che il posizionamento dei cassonetti era stato fatto non nell'interesse di essa ricorrente, ma per esigenze di decoro e di salute pubblica, agendo Rea come mero sostituto del ### Con l'ottavo mezzo, contenuto nel paragrafo ###2.B, pagine 25- 31, Rea ribadisce che il servizio era svolto in luogo del ### e che la sua sott oposizione al prelie vo avrebbe fatto ricadere un ulteriore onere sulla collettività.  8.- Anche questi mezzi sono destituiti di fondamento per le ragioni esposte al precedente paragrafo, al quale , pertanto, si rimanda, ribadendosi che è del tutto priva di peso - alla luce della normativa sopra citata, come interpretata dalle ### unite - la deduzione che la ### agendo come sostituto del Co mune e versando il prelievo, graverebbe i cittadini di un ulteriore onere contributivo. 
Del t utto privo di peso è, poi, ai fini dell'esenz ione in parola , la previsione della consegna al ### di tutte le “banche dati” degli impianti. 
In conclus ione, anche i motivi da sei ad otto sono infondat i: si passa, pertanto, all'esame del nono mezzo.  9.- Col nono motivo (paragrafo IV.2, pagine 31-33), Rea deduce che, contrariament e a quanto ritenuto dalla Corte d'appell o, l'inserimento di alcune vie nell'elenc o allegato al ### implicava che le strade escluse fossero esenti dal canone.  10.- Il non o mezzo, al pari d ei primi, non merita condivisione, essendo del tutt o sprovvisto di autosufficienza, dato ch e la ricorrente non riproduce il test o dell'allegato al ### comunale. 
Anzitutto, come correttamente osserva la Corte territoriale, gli artt.  38 e l'art. 39 del d.lgs. n° 507/1993 pongono l'obbligo di pagare il ### (che riguarda “beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province”), a carico d el tito lare della concessione o, in mancanza, dell'occupante di fatto. 11 di 12 Il presu pposto legale per l'applicazione del pre lievo è, dunque , costituito da tali evenienze (concessione o occupazione di fatto di un bene appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del ###, senza che tale obbligo possa e ssere derogat o o modificato dall'inclusione in liste, elenchi o inventari contenuti in atti amministrativi. 
Secondariamente, deve anche osservarsi (come correttame nte allega la controricorrente) che dallo stesso testo del regolamento ### (trascritto in nota 127 a pagina 31 del ricorso ) pare che l'inserimento delle vie comunali nell'e lenco predetto abbia unicamente la funzione di classificazione d elle strad e e di conseguente fissazione dell 'importo dovuto a titolo di prelievo (a seconda che la via sia di prima o di second a categoria) , con la precisazione che “[n]el caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categor ie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata”. 
Dal che si può desu mere che l'elenco allegato al R egolamento ### non ha carattere tassativo e non manda affatto esenti dal canone le strade in esso non menzionate. 
In conclusione, anche questo mezzo va rigettato.  11.- Col decimo mezzo (paragrafo V, pag ina 33) assum e che, attesa la fondatez za dell'ap pello, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto porre le spese a carico della controparte.  12.- Ben poco rimane da dire in ordine al decimo motivo: tenuto conto dell'infondatezza della domanda di ### quest'ultima è stata correttamente considerata soccombente dalla Corte territoriale, con conseguente correttezza dell a sua condanna alla rifusione delle spese. 
Condanna che deve essere ribadita anche per il presente grado di giudizio, in ragione del totale rigetto del ricorso. 12 di 12 Per la liquidazione delle spese della presente fase - fatta in base al dm n° 55 del 2014, come modificato dal dm n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 50,6 m ila) - si rimanda al dispositivo che segue. 
Nulla sulle spese tra ricorrente e ### in ragione della mancata costituzione di quest'ultimo. 
Va, infine , dato atto della sussiste nza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.  p.q.m.  la Corte rigett a il ricorso e condanna la ricorre nte alla rifusi one delle spese in favore della controricorrente costituita, che liquida in euro 5.513,0 0 e in euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuta. Dà, inoltre, atto della su ssistenza dei presuppost i di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente. 
Così deciso in ### il 24 settembre 2024, nella camera di consiglio 

Giudice/firmatari: Scotti Umberto Luigi Cesare Giuseppe, Varotti Luciano

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23445/2022 del 27-07-2022

... convincimento che l'operato del ricorrent e, esaminato nel suo complesso, abbia c ostituito quantomeno concausa del provvedimento d i scioglimen to del consiglio comunale, fondato sul rilievo dell'influenza e del condizionamento da parte delle organizzazioni criminali, molto attive e pericolose in ### sul funzionamento del Comune. Ed invero, si è reiteratamente affermato, come pure ha dato conto la Corte d i appello di ### nel provved imento qui impugnato che per l'irrogazione della san zione dell'incandid abilità occorre la configurabil ità di un a personale ed individuata responsabilità nella realizzazione di condotte tali da determinare lo scioglimento previsto dal citato art. 143, c.1, ### Pertanto, affinché scatti la misura dell'incandidabilità elettorale, è necessario che la responsabilità dell'amministratore nel grave stato di degrado amministrativo sia causa di scioglimento del consiglio comunale. Ragion per cui è sufficiente che sussista per colpa dello stesso amministratore una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica aperta alle ingere nze esterne ed asservita alle p ressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio (Cass., S.U., n. 1747/2015 (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26705/2021 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in ### di ### 141, presso lo studio dell'avvocato #### (###) che lo rappresenta e difende -ricorrente contro ###'INTERNO, elettivamente domiciliato in #### 12, presso lo studio dell'avvocato ### . (ADS###) che lo rappresenta e difende -controricorrente 2 di 10 nonchè contro PROCURA GENERALE PRESSO CORTE D'### -intimato avverso DECRETO di CORTE D'### 335/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2022 dal ### Fatti e ragioni della decisione ### dell'### trasmetteva al Presidente del Tribunale di Locri l'istanza prot. 15900/B/187/18, in data 02 maggio 2018, per la declaratoria di incandidabilità degli amministratori locali, ai sensi dell'art. 143, c.11, d.lgs. n.267/2000, impugnando il d.P.R. del 27 aprile 2018, con il quale era stata nominat a la commission e straordinaria per la gestione del comune di #### del Tribunale di Locri onerava l'Avvocatura dello Stato di notificare agli amministratori interessati il provvedim ento di fissazione dell'udienza camerale, cui seguiva, per quel che qui interessa, la notifica all'ex sindaco del detto comune, ### che si costituiva in giudizio. 
Con decreto del 09 ottobre 2018 , il Tribunale di Locri dichiarava che ### non poteva e ssere candidato alle successive elezioni regionali, p rovinciali, comunali e circoscriz ionali nel territorio della ### e lo condannava alla rifusione delle spese di lite, rilevando che dalla relazione del ### di ### era emerso chiaramente il riferimento all'ex sindaco ### quale figura apicale dell'### razione, ad ingerenze esterne ed in parte asservita alle pression i inquina nti delle associazioni crimin ali operanti sul territorio. Tanto inferiva il Tribunale anche avuto riguardo allo scena rio di catt iva gestione della cosa pubblica da parte del #### proponeva reclamo avverso detto p rovvedimento innanzi alla Corte di appello di ### che, con decreto n.3739/2021, pubblicato il 2 aprile 2021, lo respingeva rilevando la legittimità della procedura seguita d al Ministero per la r imozione per contiguità mafiosa del ### quale amministratore del Comune e destinatario della richiesta di incandidabilità rivolta al Tribunale di 3 di 10 Locri, sulla base di quanto indicato nella relazione del ### di ### alla quale il ### tero aveva espressa mente rinviato quale atto integrante la relativa istanza. La Corte di appello rilevava la diversità netta fra la misura inflitta al ### su proposta del ### ro dell '### di natura preventiva, rispetto all a funzione sanzionatoria p ropria dell'illecito penale. Riteneva il Collegio evidenti le responsabilità colpose ed omissive del ### rispetto alla gestione dell'amministraz ione comunale, fortemente condizionata dal malaffare e dall'organizzazione crimi nale ‘ndranghetista, alla quale il ### risultava legato, anche dal punto di vista delle relazioni parentali. Tanto la Corte di appello evinceva da una valutazione non atomistica e frazionata, ma complessiva, degli elementi scrut inati e tale da indurre a ritenere il ### incapace di svolgere il proprio ruolo di controllo e vigilanza anche sugli appalti e sulle pratiche di rilascio di titoli concessori, avendo costui trascurato l'ado zione di misure volte alla salvaguardia del territorio ed alla gestione dei beni confiscati, ambiti comunque rientranti nella sfera di controllo del sindaco. ### la Corte di appello, infatti, ai fini d ella fondatezza della proposta di incandidabilità, come ritenuta dal Tribunale, non occorreva “…la prova di un ruolo collaborativo dell'amministratore nelle dinamiche delle associazioni criminali, essendo invece rilevante anche un ruolo meramente passivo, che abbia comunque reso l'### permeabile alle organizzazioni delinquenziali, o la mancata assunzione di un chiaro distacco da prassi ambigu e, favorenti la diffusione e proliferazione del malaffare e da soggetti segnalati o inquisiti dalle forze dell'ordine come dediti all'illecito. Anche siffatta omissione o siffatto atteggiamento passivo integra il collegamento indiretto richiesto dalla norma, imponendo di prendere atto che la carenza di impulso politico amministrativo, omissivo nell'adozione di seri interventi organici e strutturali, ha determinato il ricorso ad affidamenti periodici nei confronti di ditte, senza gar anzie di affidamento a termini di rispetto della legalità.” ### la Corte di appello, pertanto, una valut azione complessiva ed unitaria degl i elementi esaminati consentiva di ritenere acquisiti sufficienti indizi idonei a far ritenere - anche in ragione dei rapporti p arentali e personali del ### e deg li altri amministratori segnalat i nella relazione della ### issione di indag ine -, l'esis tenza di collegamenti con la criminalità o, comunque, di forme di condizionamento tali da alterare il procedime nto di formazione della volontà degli organi elettivi o amministrativi dell'ente locale e da comprom ettere il buon andamento e l'imparz ialità dell'amministrazione o il regolare funzionamento dei servizi pubblici. 
In conclusione, secondo la Corte di appello “…I dati esaminati e le considerazioni via via esposte determinano a confermare i presupposti di concretezza, univocit à e rilevanza richiesti ai fini 4 di 10 della pronuncia ta declaratoria di incandidabilità, finali zzata ad evitare anche il solo rischio di infiltrazione delle organizzazioni di ‘ndrangheta, che - ciò è storicamente noto e giudizialmente accertato - sono d a lungo tempo operative nell'ar ea geografica ricadente nel Comune di Platì.” ### ha imp ugnato il d ecreto della Corte di appell o di ### indicato in epigrafe con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale ha resistito il ### dell'### Non si è costituito il ### generale presso la Corte di appello di ### La causa è stata posta in decisione all'udienza camerale del 5 luglio 2022. 
Con il primo motivo il ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, c.11, TUEL per violazione degli artt. 2, 3, 51 e 111 Cost., nonché per violazione degli artt. 6 e 7 CEDU. Se condo il ricorrente l'incandidabilità, per come disciplinata da tale disposizione, avrebbe la natura d i una vera e propria sanzione penale, da tanto conseguendo l'incostituzionali tà del quadro normativo di riferimento, in relazion e all'assenza delle garanzie proprie del processo pe nale rispetto all'inflizione del la grave sanzione dell'incandidabilità. 
Il mot ivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 380-bis c.1 c.p .c., scontrandosi con la consolidata giurisprudenza di questa Corte che ha reiteratamente escluso, con pronunzie anche a ### la natura penale d ella misura dell'incandida bilità prevista dall'art.  143, c.11, TUEL. Si è infatti ritenuto, in questa prospettiva, che la dichiarazione di incandidabilit à degli amministratori che "hanno dato causa allo sciog limento dei consig li comunali o provinciali" prevista dal d.lgs. n. 267 de l 2000, art. 143, comma 11, n on impone la verifica della commissione di un illecito pen ale o dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura di prevenzione, né l'adozione, nel corso del re lativo procedimento , delle garanzie previste per l'applicazione delle sanzioni penali. Non si trat ta, infatti, di una m isura sanzionatoria secondo i princip i elaborati dalla Corte Edu, ma di una misura interdittiva di carattere preventivo, i cui presupposti di applicazione sono ben individuati e, quindi, prevedibili, peraltro disposta all'esito di un procedim ento che si svolg e nel p ieno contraddittorio delle parti (v. Cass. n .  15038/2018). 
Ed infatti, come hanno osservato le ### di questa Corte, "La misu ra interdittiva dell a incandidabilità dell'amministratore responsabile delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento 5 di 10 del consiglio comunale conseguente a fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso o si milare nel tessut o istitu zionale locale, privando temporaneamente il predetto soggetto della possibilità di candidarsi nell'ambito di competizioni elettorali d estinate a svolgersi nello stesso territorio regionale, rappresenta un rimedio di extrema ratio volto ad evitare il ricrearsi delle situazioni che la misura dissolutoria ha inte so ovviare, e a salva guardare così beni primari dell'inte ra collettività nazionale - accanto alla sicurezz a pubblica, la trasparenza e il buon and amento delle am ministrazioni comunali nonché il regolare funzionamento dei servizi loro affidati, capaci di alimentare la credibilità delle amminist razioni locali presso il pubblico e il rapporto di fiducia dei cittadini verso le istituzioni -, beni compromessi o messi in pericolo, non solo dalla collusione tra amministratori locali e criminalità o rganizzata, ma anche dal condizionamento comunque subito dai primi, non fronteggiabile, secondo la scelta non irragionevolmente compiuta dal legislatore, con altri apparati preventivi o sanzionatori dell'ordinamento". Sulla base degli affermati principi, pertanto, la predetta scelta legislativa per la sanzione in questione non è stata ritenuta in contrasto con la ### - Cass. S.U. n. 1747/2015; nel medesimo senso della manifesta infondatezza, cfr. Cass. n. 1333/2017, conf. Cass. 8056/2022 -. 
Con il second o motiv o il ricorrente ded uce l'inammissibilità del ricorso introdu ttivo del giudizio di primo grado per vio lazione o falsa applicazione dell'art. 143, commi 4° e 11°, ### perché privo dell'indicazione degli ex amministratori rit enuti responsabili de llo scioglimento del consiglio comunale di ### La censura è inammissi bile e comu nque infondata, scontrandosi con un accertamento di fatto, compiuto dalla Corte di appello, in ordine alla completa indicazione, nella proposta del ### del ### quale amministratore ritenuto responsabile dei fatti che avevano condotto allo scioglim ento del consiglio del Comune di ### per condizionamenti derivanti da organizzazioni criminali, alla quale era altresì allegat a la rela zione del ### di ### Accertamento che non è sindacabile in questa sede, da tanto conseguendo l'inammissibilità del motivo. 
In ogn i caso, va eviden ziato che second o la con solidata giurisprudenza di questa Corte, la specia le modalità d i introduzione del giudizio prevista dal d.lgs. n. 267 del 2000, all'art.  143, c.11, mediante l'atto di trasmissione ministeriale, rappresenta una deroga alle regole comuni. Tale atto di impulso non è perciò tenuto a soddisfare i requisiti ordinari e, in particolare, le previsioni di cui a ll'art. 125 c. p.c., non risultando nullo qualora o metta di indicare nominativam ente gli amministratori coinvolti nella procedura, o comunque non provveda ad esplicita menzione delle 6 di 10 specifiche condotte agli stessi attribuite, in quanto rivelatrici della permeabilità dell'amministrazione locale alle in fluenze inqui nanti delle consorterie criminali (Cass. n. 10780/201 9, Cass. 41736/2021, Cass. n. 3253/2022 e Cass. n. 1 4584/2 022). Si è ancora espressamente affermato che “La proposta ministeriale è il solo legittimo atto introduttivo dello speciale giudizio con il quale il legislatore, per u n verso, ha dero gato al dispost o dell'art. 737 c.p.c. sulla "editio actionis" e, per altro verso, non ne ha consentito la sostitu zione con atti diversi dalla proposta in questio ne ( Cass. n. 516/2017). 
Nella specie, la Corte di appello di R eggio ### come già ricordato, ha dato atto che la proposta del ### dell'### di scioglimento del consiglio comunale, oltre a compiutamente indicare i fatti a sostegn o d ella richiesta di inc andidabilità, ha rinviato alla relazione de l ### per la specifica menzione dei soggetti ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento, tra questi indicando espressamente, per quel che qui rileva, il ### Con il terz o motiv o si deduce, infine, la violazione o falsa applicazione dell'art. 143, c.4, ### nella parte in cui sono stati ritenuti sussistenti i p resupposti di legge per l'applicazione dell a sanzione della incandidabilità. Il ricorrente assume che la Corte di appello avrebbe disatteso le caratteristiche ed i presupposti che - secondo la giurisprud enza costit uzionale - devono presidia re la sanzione della incandidabilità, fondan do la relativa decisione su elementi congetturali e d approssimativi contenuti nella rela zione prefettizia e nella proposta ministeriale, peraltro, non direttamente riferibili al ### Second o il ricorrente, irrilevan te sareb be il contenuto della relazione dell'### dei ### del comando di ### del 19 febbraio 2018, riferibile a fatti riguardanti la situazione del Comune di ### risalenti all'anno 2016. Parimenti privi di sign ificato sare bbero la frequentazione ed il rapporto di parentela del ricorrente con i l suocero ### anch e considerando l'impegno del ### contro la crimin alità organizzata, già espresso dal ### -dott. ### il 22 giugno 2016, in sede di adizione presso la commissione antimafia. Quanto agli affidamen ti pubblici, secondo il ricorren te gli stessi non sarebbero mai stati assegnat i ad imprese coin volte in ambienti criminosi, anzi risultando che, laddove erano emerse tali infiltrazioni, l'amministrazione comunale n on aveva più affidato appalti, avendo esso ricorrente per il resto attinto al registro della ### di ### o ### pe r la scelta dei fornitori. Anche la questione relativa alla t utela del territorio sarebb e stata mal richiamata dalla Corte di appello, esulando dai compiti del sindaco le comp etenze funzionali in materia né potendosi allo stesso addebitare la mancata adozione del ### rutturale ### 7 di 10 ### e del ### mento ### (###. Parimenti irrilevante avrebbe dovuto essere la questione dell'affidamento ad impresa inquinata da infiltrazioni mafiose della raccolta d ei rifiuti nella frazione di ### dipendendo dalla precedente gestione commissariale. Sulla base di tali elementi la decisione impugnata sarebbe in contrasto con i principi espressi anche a ### da questa Corte a proposito della sanzione dell'incandidabilità, non potendosi la stessa ricondurre in via automatica allo scioglimento dei consigli elettivi, piuttosto abbisognando della dimostrazione di condotte concrete, univoche e rilevanti, ascrivibili anche per colpa all'amministratore, capaci di corroborare “la presenza di elementi su collegame nti o forme di condizionamento che consent ano di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli amministratori e la criminalità organizzata”. 
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 
Il ricorre nte, per l'un verso, tenta di ope rare una rilet tura del materiale probatorio utilizzato dalla Corte di appello per sostenere l'esistenza dei presupposti g iustificativi dell a misura dell'incandidabilità attraverso la parcellizzazione degli stessi, in netto ed univoco contrasto con le valutazioni espressamente offerte dalla Corte di appello a proposito della necessità di cogliere, nella pluralità di elementi individuali, in sé poco rilevanti, l'esistenza di un quadro complessivamente capace di dimo strare l'esistenza di condizionamenti gravi nella gestione dell'amministrazione comunale da parte dalla criminalità organizzata. 
Si è visto, sul punto, che la Corte di appello, partendo da dati di comune esperienza in ordine alla collocazione territoriale del comune di Platì all'interno di un territorio fortemente condizionato dalla ‘ndrangheta, proprio per quanto analiticamente indicato dalla relazione del comando provinciale dei ### ha individuato in modo analitico tut ti gli elementi dai quali poter trarre il convincimento del forte condizionamento p rodotto dal le organizzazioni criminali sulla gest ione dell'amministrazione comunale retta dall'ex sindaco ### allo stesso imputando fatti ed evenienze concrete e responsabilità di natura colposa ed omissiva. 
Tanto la Corte di Appello ha tratto nel pieno rispetto dei principi più volte affermati da questa Corte. Ed infatti, la giurisprudenza della Cassazione è fer ma nel ri tenere che, in tema di accertamento dell'incandidabilità a cariche pubbliche negli enti locali, nel caso in cui, alla luce di una vision e di ins ieme dell a congerie istruttoria disponibile, risulti che l'amministratore, anche solo per colpa, sia venuto meno agli obblighi di vigilanza, indirizzo e controllo previsti dal d.lgs. n. 267 del 2000, art. 50, c.2, art. 54, c.1, lett. c) e art. 8 di 10 107, c.1, tale condotta deve considerarsi di per sé sufficiente ad integrare i presupposti per l'ap plicaz ione della misura int erdittiva prevista dall'art. 143, c.11, d.lgs. cit. , così come risultante da lla sostituzione operata dalla L. n. 94 del 2009, art. 2, c.30, atteso che la fina lità perseguita dalla norma è proprio quella di evitare il rischio che quanti abb iano cagionato il grave dis sesto dell'amministrazione comunale, rendendo possibili ingerenze al suo interno delle associaz ioni criminali, possa no aspirare a ricoprire cariche identic he o simili a quelle già rivestite e , in tal modo, potenzialmente perpetuare l'ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali (Cass., S.U., n. 1747/2015 cit., Cass., n. 2749/2021, Cass., n. 14584/2022). 
Nel caso concreto, preme sso che il procedimento in questione tende ad un accertamento ben diverso da quello penale, la Corte di appello ha effettuato una valu tazione d'insieme e non frazionata degli elementi acquisiti, pervenendo al convincimento che l'operato del ricorrent e, esaminato nel suo complesso, abbia c ostituito quantomeno concausa del provvedimento d i scioglimen to del consiglio comunale, fondato sul rilievo dell'influenza e del condizionamento da parte delle organizzazioni criminali, molto attive e pericolose in ### sul funzionamento del Comune. 
Ed invero, si è reiteratamente affermato, come pure ha dato conto la Corte d i appello di ### nel provved imento qui impugnato che per l'irrogazione della san zione dell'incandid abilità occorre la configurabil ità di un a personale ed individuata responsabilità nella realizzazione di condotte tali da determinare lo scioglimento previsto dal citato art. 143, c.1, ### Pertanto, affinché scatti la misura dell'incandidabilità elettorale, è necessario che la responsabilità dell'amministratore nel grave stato di degrado amministrativo sia causa di scioglimento del consiglio comunale. Ragion per cui è sufficiente che sussista per colpa dello stesso amministratore una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica aperta alle ingere nze esterne ed asservita alle p ressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio (Cass., S.U., n. 1747/2015 cit., Cass. n. 3857/2020). 
Ne consegue che la respon sabilità degli amminist ratori può discendere da condotte non soltanto commissive, ma anche omissive, ove dette condotte abbiano dato causa allo scioglimento dell'organo consiliare o, comunque , ne siano state un a concausa (Cass., n. 3024/2019). 
Si è peraltro chiarito che il dar corso alla cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne ed asservita alle pressioni inquinanti delle associ azioni criminali operanti sul terr itorio, può 9 di 10 realizzarsi anche unic amente omette ndo di assumere, sia pure soltanto per colpa, que lle determinaz ioni utili a ri mediare alla situazione di cattiva gestione, quantunque ereditata da precedenti consiliature. Detto principio, si è aggiunto, si giustifica per l'ovvia considerazione che le infiltrazioni mafiose contro le quali la norma si ind irizza, ove tuttora in atto, de bbono essere debellate indipendentemente dal momento in cui si siano generate, e cioè, sia se esse siano state favorite dal consiglio in essere, sia se siano insorte nel corso di una consiliatura precedente e non siano state estirpate nell'ambito di q uella successiva. Ne consegue che “lo scioglimento ben può essere disposto a causa di infiltrazioni precedentemente insorte, ove l'attuale consiglio, in pre senza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, ovvero su for me di condizionamento degli stessi, non abbia provveduto a reciderle: e, dunque, non v'è dubbio che ‘a mministratori respo nsabili d elle condotte che hanno dato causa allo sci oglimento' non si ano soltanto coloro i quali hanno favor ito con cond otte commissive i fenomeni di infiltrazione mafiosa che la norma intende contrastare, ma possono essere anche colo ro i quali, a causa d i condotte omissive, beninteso semp re in presenza dei detti collegamenti ovvero forme di condizionamento, non abbiano adottato le misure idonee a bonificare l'ambiente” -cfr. Cass., n. 3857/2020-. 
Orbene, a tali principi si è piename nte conformato il giudice di appello calabrese, analizzando gli elementi capaci di dimostrare le responsabilità colpose, omissive e gestionali dell'ex sindaco di Platì, come tali idonee, per un verso, a propagare i condizionamenti del sistema criminale radicato nel territorio all'interno della macchina amministrativa comunale e, per alt ro verso, a denotare la non opposizione ad una situazione di inefficienza ed illegalità amministrativa, la cui repressione rientrava pienamente nei compiti del sindaco. 
La dive rsa valutazione che il ricorrente offre dei singoli epis odi, tentando di depotenziarne il valore si scontra con i limiti del sindacato riservato a questa Corte e, per il resto, è - come detto - destituita di fondamento. 
Il ricorso va quindi rigettato. 
Va dato atto della su ssistenza dei presup posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.  1, comma 17, legge 24 dicem bre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contrib uto unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove d ovuto, a n orma dell'ar t. 1-bis dello stesso art. 13. 10 di 10 P.Q.M.  Rigetta il ricorso. 
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore del Min istero d ell'### in eu ro 5.000,0 0 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, 228, dà atto dell a sussiste nza dei presup posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contrib uto unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso il 5 luglio 202 2 in Ro ma all'ud ienza camerale della prima sezione civile.  ### 

Giudice/firmatari: Acierno Maria, Conti Roberto Giovanni

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 17437/2025 del 28-06-2025

... Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 oggetto più ampio e complesso di quello che, sullo stesso diritto azionato dall'istante, si svolge in sede ordinaria. 2.17. Il giudizio di verificazione, invero , non ha solo lo scopo di accertare se il diritto di credito esiste (l'an) e per quale ammontare (il quantum), come accade nel giudizio ordinario (ad es. di condan na del deb itore inadempiente), m a, più estensivamente, di verificare se ed in che misura il creditore del fallito possa far valere tale diritto nei confronti degli altri creditori e, per l'effetto, partecipare, in concorso con gli stessi, alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni acquisisti alla massa secondo l'ordine di graduazione stabilito dall'art. 2741 c.c.. 2.18. Ciò si t raduce, evid entemente, n on tanto in un diverso petitum mediato (che resta pur sempre l'accertamento del diritto di credito o del diritto di restit uzione: il petitum immediato, invece, è l'ammissione al passivo del credito), quanto in una fattispecie costitutiva (causa petendi) del diritto azionabile più ampia ed articolata (perché, app unto, da far valere, oltre che verso il debitore, rappresentato ex art. 43 l.fall. dal curatore, nei (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 17606-2023 proposto da: ###/##### DIVISION (già ### s.r.l.), rappresentata e difesa dall'### per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ### S.P.A.; - intimato - avverso il ### N. 2879/2023 del TRIBUNALE di VITERBO, depositato il ###; udita la relazione della causa svolta dal ### DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del 16/5/2025; ### 1.1. ### ha chiesto di essere a mmessa allo stat o passivo del ### nto ### ici s.p.a., dich iarato con sentenza del 2/3/2020, per la somma complessiva di €. 1.389.681,21, quale ### 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 credito al corrispettivo dovuto in ragione delle forniture eseguite dalla stessa in favore della società poi fallita.  1.2. Il giu dice delegato ha rigettato la dom anda di ammissione sul rilievo che, “in assenza di un contratto avente data certa”, “non è possibile determinare l'importo dovuto per la prestazione” e che, pertanto, “il creditore non ha assolto l'onere su di esso gravante di fornire prova dell'esatto ammontare del credito, non essendo sufficienti le fatture, note di credito e ddt, documenti, peraltro, anch'essi privi di data certa”.  1.3. ### ha proposto opposizione allo stato passivo.  1.4. ### è rimasto contumace.  1.5. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l'opposizione.  1.6. Il tribunale, in particolare, dopo aver premesso che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente è “tenuto ad allegare e provare … la fonte negoziale o legale del suo diritto di credito e ad allegare l'inadempimento” del debitore poi fallito, dimostrando “non solo l'esisten za d el credito, ma anche l'anteriorit à dello stesso rispetto alla dichi arazione di fallimento”, “ mentre grava sulla curatela opp osta l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione”, ha, in sostanza, riten uto che: - non era emersa in giudizio “la prova dell'anteriorità non solo dell'eventuale contratto intercorso tra l e parti, ma anche dell'espletamento dell'attività in favore della ### Pneumatici” e , quindi, del sorgere del credito, “rispetto alla dichiarazione di fallimento”; - l'opponente aveva, infatti, prodotto nella fase innanzi al giudice de legato solo “atti di provenienza unilaterale” (come “fatture, note di credito, estratto conto, lettera di intimazione di pagamento”) i quali, in presenza 3 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 di una “puntuale contestazione del curatore” (come avvenuto nella specie), non possono ex se assurgere a prova del diritto di credito vantato dall'opponente medesimo, né rispetto all'an, né rispetto al quantum debeatur, potendo al più costituire un mero indizio; - per quanto riguarda “i documenti di trasporto”, invece, la relat iva deduzione si rivela “alquanto generica”, in quanto l'opponente avrebbe dovuto indicare p er ogni fattura il corrispondente numero del documento di trasporto; - in ogni caso, gli “estratti notarili auten ticati delle scritture contabili” (che, in astratto, sono idonei a conferire data certa ex art. 2704 c.c.), in cui sarebb ero riportate t utte le fatture prodotte dall'opponente, spiegano efficacia probatoria, ai sensi degli artt.  2709 e 2710 c.c., solo nei rapporti tra imprenditori e, comunque, recano la data de ll'8/7/2021, che è successiva rispetto alla dichiarazione di fallimento; - le scri tture contabili, perta nto, anche a voler ritene re ch e abbiano valore presuntivo dell'esistenza del credito, non varrebbero comunque a conferire data certa anteriore al fallimento né alle fatture, né ai documenti di trasporto dei quali sono indicati i numeri identificatici; - la deduzione per cui nella contabilità de lla fallita sareb bero registrate le fatture em esse p er le prestazioni asseritamente rese è, poi, generica; - non è stata, infine, articolata alcuna prova orale al fine di provare “la consegna della merce in data anteriore al fallimento”, non potendo, al riguardo, ritenersi sufficienti “le note di credito” prodotte nel giudizio di opposizione in quanto comunque atti di formazione unilaterale del creditore e prive del riferimento ai documenti di trasporto.  1.7. Il tribunale, quindi, ha ritenuto che il credito vantato dalla ### non era opponibile al ### opposto ed ha, quindi, rigettato la domanda che la stessa aveva proposto. 4 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 1.8. ### stone ### B ranch, con ricorso notifi cato l'1/9/2023, ha chie sto, per tre motivi, la cassazione del decreto.  1.9. ### è rimasto intimato.  RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2704 c.c. e degli artt.  101, 116 e 183 c.p.c. e dell' art. 111 Cost., in relazione all'art.  360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di ammissione al passivo proposta dall'opponente rilevando in via ufficiosa l'eccezione di mancanza di data certa anteriore al fallimento de gli estratti notarili e dei documenti da essi richiamati, senza, per contro, disporre, in violazione del p rincipio del contraddittorio, la comunicazione di tale rilievo all'opponente per le osservazioni da parte dell a stessa in ordine all'esistenza di un fatto potenzialmente preclusivo all'ammissione del credito azionato.  2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2704 e 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., in re lazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l'opponente non aveva fornito in giudizio la prova della opponibilità del credito azionato nei confronti del ### omettendo, tuttavia, di prendere contezza degli estratti notarili nei quali il pubblico ufficiale ha attestato che: - quanto riportato negli estratti stessi è scritto nei libri giornali tenuti in osservanza delle norme di legge; - le impronte dei fogli di cui a i singoli estratti sono contenute in precise evide nze informatiche “il cui riferimento ha il valore temporale 21 febbraio 2020, 16:52:47”, ossia una data antecedente il fallimento della ### S.p.A., dichiarato il ###; - “il delegato 5 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 responsabile della conservazione … ai sensi dell'articolo 4 del ### del 3/12/2013 … ha con la propria firma digitale validato l'evidenza informatica contenente le impronte delle pagine del ### Giornale”; - “il valore d ell'impronta del file di cui al presente estratto è calcolato con l'algoritmo hash SHA 256”, che genera una stringa alfanumerica specifica e immodificabile; - il tribunale, se avesse considerato i contenuti delle attestazioni, avrebbe, dun que, rilevato l'evidenza di anteriorità oppon ibile anche alla curatela, con conseguente ammissione del credito.  2.3. Con il terz o motiv o, la ricorrente, lam entando la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l'opponente non aveva fornito in giudizio la prova della opponibilità del credito azionato nei confronti del ### sul rilievo che, per quanto riguarda i documenti di trasporto, la relativa deduzione era generica, non avendo l'opponente indicato, come avrebbe invece dovuto fare, il numero del documento di trasporto corrispondente a ciascuna fattura, omettendo, tuttavia, di considerare il fatt o che l'opponente, al fine di consentire una corretta e più age vole ricostruzione dei rapporti commerciali intercorsi, aveva provveduto ad una analitica e puntuale produzione di ben 777 documenti tra fatture e ### abbinando ad ogni singola fattura i re lativi DDT sottoscritti dalla fallita e attestanti l'avvenuta consegna dell a merce, così da consentire al giudicante di verificare con immediatez za ch e la prestazione era stata adempiuta.  2.4. I m otivi, da trattare congiuntam ente, sono inammissibili.  2.5. La ricorrente, in effetti, pur lamentando la violazione di norme di legge sostanziale e processuale, h a finito, in 6 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 sostanza, per censurare la ricognizione asseritamente erronea dei fatti che , alla luce d elle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito: lì dove, in particolare, questi, ad onta delle presunte emergenze delle stesse, hanno ritenuto che la società opponente non aveva fornito in giudizio alcuna “prova dell'anteriorità non solo dell'eventuale contratto intercorso tra le parti, ma anche dell'espletamento dell'attività in favore della ### Pneumatici” poi fallita.  2.6. La valutazione delle prove raccolte, però, costituisce un'attività riservata in via escl usiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione: se non, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., per il vizio consistito nell'avere quest'ultimo, in sede d'accertamento della fattispecie concreta: - a) omesso del tutto l'esame (e cioè la “percezione”) di uno o più fatti storici (principali o secondari), la cui esistenza risulti per contro dal testo della sentenza o (più probabilmente) dagli atti processuali, che siano stati oggetto di discussione (e cioè controversi) tra le parti ed abbiano carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), nel senso che, ove percepiti, avrebbero senz'altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fat ti dedotti dalla parte poi ricorrent e a fondamento della domanda o dell'eccezione dalla s tessa proposta; - b) suppo sto l'esistenza di uno o più fa tti sto rici (principali o secondari), la c ui verità risu lti per contro incontrastabilmente esclusa dal testo della stessa sentenza o dagli atti processuali, sempre che siano stati controversi tra le parti ed abbiano avuto, nei termini già esposti, carattere decisivo (Cass. SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.14), nel senso che, ove esclusi, avrebbe ro senz'altro imposto a l giudice di merito di ritenere sussisten ti i fatti dedotti dalla p arte poi 7 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 ricorrente a fondamento della d oman da o dell'eccezione proposta dalla stessa.  2.7. ### esame degli elementi istruttori forniti non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimen ti storici rilevant i ai fini della decisione sulla domanda proposta (quali fatti costitutivi del diritto azionato ovvero come fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso) siano stati comunque presi in considerazione dal giudice di merito ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze asseritamente emerge nti dalle prove acquisite o richieste in giudizio (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014).  2.8. Nello stesso modo, il travisamento della prova (ove non si traduca in un errore di percezione del dato probatorio nella sua ogget tività che , come tale, ove il fatto non abbia costituito un punto contro verso sul quale la sentenza si sia pronunciata, “è per sua natura destinato ad essere controllato attraverso lo strumento della revocazione” prevista dall'art. 395 n. 4 c.p.c.), vale a dire (il diverso) errore in cui il giudice di merito sia, in ipo tesi, caduto ne ll'“individuazione delle informazioni probatorie che dal dato pro batorio, considerato nella sua oggettività, possono per inferenza logica desumersi”, è sottratto al giudizio di legittimità, a condizione, beninteso, che il giudice di merito si sia in proposito speso in una motivazione eccedente la soglia del “minimo costituzionale”.  2.9. Una volta, infatti, che “il giudice di merito abbia fondato la propria d ecisione su un dato p robatorio preso in considerazione nella sua oggettività , … ed abbia adottat o la propria decisione sulla base di informazioni probatorie desunte dal dato p robatorio, il tutt o sostenuto da una moti vazione rispettosa dell'esigenza costituzionale d i motivazione, si è dinanzi ad una statuizione fondata su basi razionali idonee a 8 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 renderla accettabile” ( Cass. SU n. 57 92 del 2024, in m otiv., punto 10.11).  2.10. La valutazione delle prove, al pari della scelta, tra le varie emergen ze probatorie, di quelle ritenut e più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convinciment o da quelle prove che ritenga più attendibili senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017).  2.11. Il giudice di legittimità, per contro, ha soltanto la facoltà del controll are, sotto il p rofilo della coerenza logicoformale, le argomentazioni svolte in ordine alla ricognizione della fattispecie concreta dal giudice di m erito, così come esp oste nella pronuncia impugnata, cu i spetta, in via esclusiva, il compito di individ uare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanz e del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass. n. 40872 del 2021, in motiv.; Cass. n. 21098 del 2016; Cass. n. 27197 del 2011).  2.12. Il compito di questa Corte, infatti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procede re ad una rilettura degli eleme nti di fatto posti a fond amento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valu tazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse 9 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007): dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano d ato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti i n causa, delle ragio ni del relat ivo apprezzamento, come imposto dall'art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014) , e cioè, in definitiva, se il lor o ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione de l provvedimento impugnato, in ordine all'accertamento dei fatti storici rilevanti (quali fatti costitutiv i o, per contro , estintivi, modificativi o impeditivi) ai fini della decisi one sul diritto azionato, si sia mantenuto, come in effetti è accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragio nevole e del plausibile (Cass. 11176 del 2017, in motiv.).  2.13. Il decre to impugnato, in effet ti, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio ed ### escluso (la rilevanza d i) quelle (asseritamente cont rarie) invocate dall'opponente, ha ritenuto, motivando il proprio convincimento sul punto in modo non apparente, perplesso o contraddittorio, che le prove raccolte non erano idonee a dimostrare che i fatti costitutivi dedotti a fondamento della d oman da, (e cioè le forniture asseritamente eseguite in favore della societ à poi fallita), al fine di ottenere l'ammissione al passivo del credito (al pagamento del relativo prezzo), si erano senz'altro verificati in data anterio re rispetto alla dichiarazione di fallimento della debitrice.  2.14. ### così o perato dal tribunale non risulta, tra l'altro, utilmente censurato dalla ricorrente (nell'unico modo a tale fine possibile, e cioè), a norma dell'art. 360 n. 5 10 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 c.p.c., per avere il giudice di merito supposto l'inesistenza (o, per converso, l'esistenza) di uno o più fatti storici controversi tra le parti, la cui esistenza, (o, rispettivamente, inesistenza) sia risultata con certezza (come doverosamente esposto in ricorso ed emergente dagli atti allo stesso allegati, nel rigoroso rispetto degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.) dal testo della stessa pronuncia impugnata o (più probabilmente) dagli atti processuali ed aventi carattere decisivo ai fini della soluzione della controversia (nel senso che, ove percepiti o, rispettivamente, esclusi, avrebbero senz'altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicend a storica in termini tali da integrare il fondamento storico della domanda pro posta o dell'eccezione invocata nel giudizio di merito dalla parte poi ricorrente).  2.15. Ed una volta che il giudice di merito ha ritenuto, in fatto (non imp orta se a torto o a ragione), c he le d edotte forniture non risultavano essere state eseguite con cer tezza prima del fallimento della società acquirente (così prendendo in esame, pur senza dar conto di tutte le risultanze istrutto rie asseritamente acquisite in giudizio, i fatti storici rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta dall'opponente, e cioè la dedotta esecuzione di tali forniture e in epo ca senz'altro anteriore alla dichiarazione di fallimento), non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di norme di legge, la decisione che lo stesso tribunale ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto della domanda proposta dall'opponente in quanto volta, appunto, all'ammissione al passivo del credito (al prezzo) asseritamente maturato in forza dell'esecuzione di tali prestazioni.  2.16. ### che si svolge nell'ambito del giudizio di verificazione dello stato passivo fallimentare ha, infatti, un 11 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 oggetto più ampio e complesso di quello che, sullo stesso diritto azionato dall'istante, si svolge in sede ordinaria.  2.17. Il giudizio di verificazione, invero , non ha solo lo scopo di accertare se il diritto di credito esiste (l'an) e per quale ammontare (il quantum), come accade nel giudizio ordinario (ad es. di condan na del deb itore inadempiente), m a, più estensivamente, di verificare se ed in che misura il creditore del fallito possa far valere tale diritto nei confronti degli altri creditori e, per l'effetto, partecipare, in concorso con gli stessi, alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni acquisisti alla massa secondo l'ordine di graduazione stabilito dall'art. 2741 c.c..  2.18. Ciò si t raduce, evid entemente, n on tanto in un diverso petitum mediato (che resta pur sempre l'accertamento del diritto di credito o del diritto di restit uzione: il petitum immediato, invece, è l'ammissione al passivo del credito), quanto in una fattispecie costitutiva (causa petendi) del diritto azionabile più ampia ed articolata (perché, app unto, da far valere, oltre che verso il debitore, rappresentato ex art. 43 l.fall.  dal curatore, nei confronti di tutti i creditori anteriori e dello stesso curatore ch e ne rappresenta gli interessi) e, correlativamente, in possibili fatti estintivi, modif icativi e d impeditivi che, in quanto azionabili ### dai creditori e dal curatore, sono ulteriori e diversi rispetto a quelli che sarebbero stati deducibil i, ad opera del ### debitore, nel giudizio di accertamento dello stesso diritto in sede ordinaria.  2.19. Ne consegue, in pratica, che colui che presenta la domanda di ammissione al passivo, oltre a dover dimostrare l'esistenza del credito nei confronti del debitore poi fallito, ha anche l'onere di provare che tale credito deriva da un fatto, un atto o un contratto che, essendo si verificato prima senten za 12 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 dichiarativa (ed avendo assunto, ove previste, le formalità a tal fine necessarie: art. 45 l.fall.), abbia prodotto effetti giuridici opponibili ai creditori concorsuali.  2.20. ###à del credito assume, dunque, i connotati di un elemento costitutivo del diritto vantato dall'istante ( n. 22711 del 2010, in motiv.; Cass. n. 24432 del 2011) e dev'essere, come tale, sempre accertato, al pari di tutti (gli altri) fatti costitutivi, dal giudice delegato ovvero dal tribu nale fallimentare in sede d'impugnazione dello stato passivo.  2.21. La mancan za dei fatti costitutivi (al pari, correlativamente, dell'emergenza dagli atti ritualmente acquisiti in giudizio di fatti estintivi, modificativi o impeditivi), infatti, è, in forza delle regole generali, sempre rilevabile d'ufficio dal giudice (salvo che non costituisca un'eccezione in senso stretto, come la revocabilità del titolo, che è rimessa, quindi, all'iniziativa del curatore).  2.22. Questa Corte, invero, ha da tempo chiarito che: - il giudice delegato (così come, in sede d'opposizione allo stat o passivo, il tribunale), pur a fronte della mancata contestazione da parte del curatore (che, quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti dall'istante a sostegno della domanda, si applica, infatti, anche nei confronti del curatore fallimentare: Cass. n. 17731 del 2022), ha### il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, in sede ###da di ammissione, non solo le eccezioni (e cioè la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impe ditivi) non riservate dalla legge all'iniziativa esclusiva della parte interessata (art. 95, comma 3°, l.fall.) ma anche, ed a maggior ragione, l'insussistenza dei fatti costitutivi del diritto o del credito azionato, come la ### anteriorità del fatto costitutivo del diritto azionato rispetto alla dichiarazione di fallimento. 13 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 2.23. Né può ritenersi che , a fronte del rilievo u fficioso della prospetta mancanza della certa origine prefallimentare del credito azionato, il t ribunale fosse obbligato a concedere all'opponente un termine per le osservazioni previste dall'art.  101, comma 2°, c.p.c.: tale norma, infatti, così come introdotta dall'art. 45, comm a 13, della l. n . 69/2 009 ed applicabil e ai giudizi instaurati (come quello in esame) d opo il ###, stabilisce l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, a condizione, tuttavia, che si tratti di questioni di fatto (o di questioni miste di fatto e di diritto) che richiedono un'attività assertiva delle parti ovvero prove dal contenuto diverso rispetto a quelle già chieste dalle stesse ( Cass. n. 822 del 2024) e non trova, dunque, applicazione nel caso (come quello in esame) in cui il giudice (non ha rilevato, in ragione della loro emergenza tra gli atti del g iudizio, la sussistenza di fatti storici ulteriori e diversi rispetto a quelli già dedotti dalle parti come fatti costitu tivi del diri tto ovvero estintivi, mortificativi o imped itivi dello stesso, ma) si è, in realtà, limitato ad accertare, alla luce delle prove raccolte (ed, in ragione d el regim e giuridico delle stesse, utilizzabili ne i confronti del ### la mancanza di uno degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto azionato, vale a dire la sua certa anteriorità rispetto alla dichiarazione di fallimento del debitore.  2.24. Quanto al resto, non pu ò che ribadirsi che: - il curatore, in sede di formaz ione dello stato pass ivo, de ve considerarsi terzo rispett o al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l'istanza di ammissione, con la conseguenza che, trovando applicazione la disposizione contenuta nell'art. 270 4, comma 1°, c.c., l'onere probatorio incombente sul creditore ista nte in sede d i ammissione al passivo può ritenersi soddisfatto soltanto nel caso in cui lo stesso 14 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 produca in giudizio la docume ntazione dotata di data c erta antecedente all'apertura del concorso, e come tale opponibile ai creditori, e idonea a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa azionata (cfr. Cass. SU n. 4213 del 2013); - sono, pertanto, inopponibili nei confronti dei creditori concorrenti le scritture (che dimostrino, in ipotesi, la stipulazione di un contratto con il fallito) la cui data anteriore alla dichiarazione del fallimento “non risulti in modo certo, secondo le regole poste dall'art. 2704 c.c., per la cui osservanza”, “quando non sussista uno dei fatti dalla norma stessa indicati specificamente come idon ei a conferire siffatta certezza alla data della scrittura privata non autenticata (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico) e debba, invece, apprezzarsi, da parte del giudice, il ricorso ad altri fatti dai quali sia desumibile in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione d el documento all'evento suddetto”, “è necessario che tali ultimi fatti abbiano carattere di obbiettività e soprattutto che non possano farsi risalire al soggetto stesso che li invoca e siano sottratti alla sua portata” (così Cass. n. 1016 del 1993; Cass. n. 4646 del 1997; più di recente, Cass. n. 2299 del 2012; Cass. n. 18938 del 2016).  2.25. È vero, dunque, che, quando il documento privo di data certa sia finalizzato a provare un contratto per il quale (come quello dedotto dall'opponente, trattandosi di un contratto avente ad oggetto la fornitura di beni mobili in favore della società poi fallita) la forma scritta non è richiesta ad substantiam o ad probationem, la mancanza di data certa nella scrittura priva prodotta in giudizio per la relativa dimostrazione non esclude che la prova della stipulazione del contrat to (prima del fallimento) e del suo contenuto possa essere acquisita aliunde, vale a dire indipendentemente dalla prova della certezza della 15 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 data sulla scrittura, e cioè, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, anche con testimoni (Cass. n. 12684 del 2004) e, più in generale, “con tutti gli altri me zzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso” ( n. 2319 del 2016).  2.26. È anche vero, tuttavia, che il giudice, ai fini della decisione circa l'opponibilità al fal limento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, quando voglia darsi la p rova del moment o in cui il con tratto è stato concluso e sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell'art.  2704 c.c., ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l'idoneità a stabilire la certez za della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, che non deve essere riconducibile (come l'emissione delle fatture o la ricezione dei pagamenti) alla stessa parte che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità (Cass. n. 7753 del 2024; Cass. n. 4509 del 2018).  2.27. La p rova della certez za della data della scritt ura privata, ai fini della sua opponibilità ai terzi, richiede, in effetti, che, ove manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma 1 °, c.c., sia dedotto e dimostrat o in giudizio un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione de l documento, con la conseguenza che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito dell'indicata attitudine, non anche quando tali prove siano, in sostanza, rivolte a provocare, in via indiziaria e induttiva, un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento (Cass. n. 21446 del 2023). 16 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 2.28. Del resto, se è vero che, in sede di accertamento dello stato passivo, ai fini dell'opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non avente data certa, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il contratto è stato concl uso, il cred itore può dimostrare la certezza della data attraverso fatti, quali che siano, equipollenti a q uelli previsti dall'art. 2704 c.c., ivi compresa la documentazione proveniente dalla società in bonis, sempre che si tratti di documentazione idonea a tale scopo (Cass. n. 23582 del 2017), resta, nondimeno, il fatto che, con riguardo specifico ai libri contabili tenut i dal creditore, la mera iscrizione negli stessi non integra uno dei fatti previsti dal cit. art. 2704 c.c. per stabilire con certezza l'anterio rità d ella formazione del documento: l'annotazione nei libri regola rmente tenu ti e vidimati può nei singoli casi essere idonea a fornire la prova della detta anteriorità, che discende non dalla mera annotazione in tali libri ma dalla vidimazione (non dedotta nel caso in esame) del pubblico ufficiale anteriore alla dichiarazione di fallimento, e dalla sua attestazione circa la tenuta dei libri a norma di legge, ossia da un fatto est rinseco all'annotaz ione, autonomamente idoneo a provare nella prospettiva del menzionato art. 2704 l'anteriorità dell'annotazione medesima alla data di chiusura dei registri e quindi alla data di apertura della procedura concorsuale (Cass. n. 4646 del 1997).  2.29. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura, infine, s oltanto nell'ipotesi in cu i il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applic azione di detta norma: no n anche quando, come invece pretende la ricorrente, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove propost e dalle parti, lì dove ha riten uto (in ipotesi 17 Ric. 2023 n. 17606 - Sez. 1 - CC del 16 maggio 2025 erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall'art. 360 n. 5 cit. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. 13395 del 2018).  3. Il ricorso, per l'inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev'essere, dun que, dichiarato.  4. Nulla per le spese di giudizio, in difetto di costituzione del ### 5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 22 8/2012 , della sussist enza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.  13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; dà at to, ai sensi d ell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.  115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l.  228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso a ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Abete Luigi, Dongiacomo Giuseppe

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