... particolari meccanismi finzionistici (v. ad esempio, il complesso ragionamento di C. n. 7553/21): è sufficiente considerare che, da un canto, il proprietario è il soggetto, nel cui interesse è svolto l'intervento edilizio, dall'altro canto è il soggetto titolare del fondo, da cui si dipartono le modificazioni fisiche, che si riflettono sulla proprietà altrui.
E così, il primo profilo giova a ribadire che gli artt. 883, 915, 917 impongono al proprietario di farsi carico delle conseguenze delle proprie iniziative destinate a modificare lo stato dei luoghi; il secondo profilo vale a sottolineare che - in un sistema in cui i criteri di imputazione della responsabilità dipendono dalla natura (mobiliare o immobiliare) del fattore di innesco del danno e dalle caratteristiche dell'attività che lo ha ###causato - il danno risulta provocato dall'attività altrui (l'impresa costruttrice) mentre operava su un bene immobile (il suolo, v. art. 812 c.c.).
Il codice ha affidato all'art. 2053 c.c. una regola di responsabilità oggettiva per danni da cose, che colpisce il proprietario e che vale a segnare il confine oltre il quale il proprietario non è chiamato ad assumere quella responsabilità: se la (leggi tutto)...
causa n. 5634/2009 R.G. - Giudice/firmatari: Vittoria Marco