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Tribunale di Asti, Sentenza n. 525/2025 del 23-12-2025

... suddetto intervento deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero adempimento dell'obbligazione (Cass. 7.6.2003 n. 9167). Le garanzie degli artt. 2 e 3, citati operano, infatti, esclusivamente con riferimento all'esecuzione della attività lavorativa in senso stretto, non estendendosi, invece, agli eventuali comportamenti illeciti commessi dal lavoratore in occasione dello svolgimento della prestazione che possono essere liberamente accertati dal personale di vigilanza o da terzi” (cfr. fra le altre, sentenza n. 8373/2018). 1.2. La Suprema Corte ha, altresì, precisato che “In tema di licenziamento per giusta causa, le disposizioni dell'art. 5 st. lav., che vietano al datore di lavoro di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e lo autorizzano a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato (leggi tutto)...

testo integrale

R.G.L. n. 975/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ASTI Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento portante il n. 975 degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso da ### S.P.A.  in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to ### per mandato in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ### via ### n. 76 parte ricorrente #### rappresentata e difesa dall'avv.to ### per mandato in calce alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### via del ### n. 59 parte resistente #### individuale per giusta causa ### per parte ricorrente: come in ricorso per parte resistente: come in memoria di costituzione ### ricorso depositato in data ### la società ### S.p.A. (di seguito per brevità anche solo ### conveniva in giudizio ### propria dipendente addetta allo stabilimento di ### dal 17/10/2016, per sentir dichiarare la legittimità del licenziamento disciplinare per giusta causa intimatole con missiva datata 1/07/2024 e dalla stessa impugnato stragiudizialmente con pec del 17/07/2024. 
R.G.L. n. 975/2024 A sostegno della domanda giustificava l'applicazione della massima sanzione disciplinare adducendo che la dipendente, vittima di un infortunio al dito indice della mano destra mentre era impegnata nello svolgimento delle proprie mansioni, avrebbe simulato l'infermità o, comunque, pregiudicato o ritardato la guarigione e il rientro in servizio, in violazione dei principi di correttezza e buona fede con conseguente venir meno del vincolo fiduciario. 
Richiamava all'uopo la relazione dell'agenzia di investigazione privata, alla quale si era rivolta per accertare le effettive condizioni di salute della dipendente, in quanto insospettita dall'eccessiva estensione della prognosi iniziale, dalle cui indagini era emerso che, almeno a partire dal 04/06/2024, la convenuta, piuttosto che dedicarsi al pieno recupero delle sue energie psico-fisiche, aveva svolto una serie di attività della vita quotidiana indicative di uno stato di perfetta efficienza fisica e in ogni caso incompatibili con il riferito stato morboso. 
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la lavoratrice, la quale preliminarmente - denunciata l'inutilizzabilità in giudizio delle investigazioni difensive svolte - contestava la sussistenza dei fatti posti a base del licenziamento, nonché l'applicabilità di tale sanzione al caso di specie ai sensi del ### di riferimento, oltre che la sua sproporzionalità rispetto alla condotta contestata. 
In via riconvenzionale chiedeva dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimatole per insussistenza del fatto materiale e comunque in quanto non sorretto da giusta causa o da giustificato motivo soggettivo, invocando la tutela reale prevista dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015 ovvero, in via subordinata, la tutela obbligatoria di cui al precedente comma 1. 
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi indotti dalle parti, delegata al Tribunale di ### con ordinanza del 18/12/2024, e con consulenza medico - legale affidata al dott. ### indi all'udienza del 24/10/2025 i procuratori delle parti discutevano la causa, che, sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti defensionali, è stata decisa come da separato dispositivo.  MOTIVI DELLA DECISIONE R.G.L. n. 975/2024 1. Stante la contestazione dalla resistente sulla relativa utilizzabilità, deve preliminarmente reputarsi legittimo il ricorso da parte della società ricorrente alle indagini investigative affidate all'agenzia ### allo scopo di verificare l'attendibilità della certificazione medica attestante lo stato di malattia della lavoratrice e il suo perdurare nell'arco di tempo ivi indicato.  1.1. Con riferimento alla possibilità di svolgere tali indagini giova richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la disposizione dell'art. 2 dello St. dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria riservata dall'art. 3 dello St.  direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori e giustificano l'intervento in questione non solo per l'avvenuta prospettazione di illeciti e per l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (cfr. Cass. 14.2.2011 n. 3590); inoltre, il suddetto intervento deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero adempimento dell'obbligazione (Cass. 7.6.2003 n. 9167). Le garanzie degli artt. 2 e 3, citati operano, infatti, esclusivamente con riferimento all'esecuzione della attività lavorativa in senso stretto, non estendendosi, invece, agli eventuali comportamenti illeciti commessi dal lavoratore in occasione dello svolgimento della prestazione che possono essere liberamente accertati dal personale di vigilanza o da terzi” (cfr. fra le altre, sentenza n. 8373/2018).  1.2. La Suprema Corte ha, altresì, precisato che “In tema di licenziamento per giusta causa, le disposizioni dell'art. 5 st. lav., che vietano al datore di lavoro di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e lo autorizzano a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato d'incapacità lavorativa R.G.L. n. 975/2024 rilevante e, quindi, a giustificare l'assenza” (Cass. civ. n. 11697/2020; in senso conforme Cass. civ. n. 25162/2014).  1.3. Occorre cionondimeno ricordare che la giurisprudenza individua presupposti e limiti di tali controlli, affermando che essi sono leciti purché l'attività di accertamento si svolga “mediante modalità non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti” “e, in ogni caso, sempre secondo i canoni generali della correttezza e buona fede contrattuale” (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 20879/2018) e sempre che “sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore” (cfr. Cass. civ. n. ###/2021; Cass. civ.  25732/2021).  2. Orbene, ritiene questo Tribunale che, nel caso di specie, siffatto bilanciamento sia stato correttamente operato, atteso che le indagini affidate dalla ### sono state condotte dallo ### con modalità tali da non pregiudicare le garanzie di libertà e dignità della dipendente, di talché può darsi ingresso nel presente giudizio alla relazione investigativa versata in atti e ritenersi utilizzabili le riproduzioni fotografiche alla stessa allegate.  2.1. Con particolare riguardo alle verifiche condotte dagli investigatori il giorno 4/06/2024, allorché la ### si trovava nella corte di pertinenza della sua privata abitazione, sebbene l'istruttoria abbia consentito di acclarare che nell'estate del 2023 sia stato apposto un telo verde a copertura di tutta la recinzione dell'abitazione della lavoratrice (teste ### collega della resistente: “io insieme al collega ### nel 2023 ho installato una rete verde con le fascette, torno torno, per impedire alle persone che passano di vedere all'interno della terrazza”; teste ### amico della resistente: “Se non mi sbaglio l'intero perimetro dei due terrazzi è coperto da un telo verde, verde sbiadito, apposto sulla cancellata, quando entri si vede che va dal muro fino a girare intorno (…) Che io ricordi i teli sono stati messi nel 2023”; teste ### “Le inferriate le abbiamo chiuse con un telo, io e ### estate R.G.L. n. 975/2024 2023, inizio estate 2023”), dall'esame delle fotografie a corredo della relazione investigativa (doc. 10 in atti di parte ricorrente) si intravede la presenza sul telo di squarci e aperture, che lasciavano scoperte alcune parti della recinzione (si veda in particolare il fotogramma di pag. 4), condizione, peraltro, confermata dagli investigatori durante l'esame testimoniale, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, stante la loro estraneità ai fatti di causa, e in ogni caso compatibile con la circostanza che le indagini difensive sono state effettuale a distanza di quasi un anno dalla sua messa in posa.  2.2. Meritano d'essere di seguito riportare le dichiarazioni rese dai medesimi sul profilo in esame: teste ### “In quella occasione ci troviamo la ### faccia e faccia, lei era all'interno della terrazza che ha un muretto di mezzo metro circa ed una inferriata nella parte superiore, parzialmente coperta da una rete di colore verde simile a quelle usate per coprire alberi o piante, trasparente, e in quella occasione facevo della foto alla ### da diverse aperture (…) ### fotografie sono state fatte da diverse angolazioni, da più punti aperti, da luogo aperto al pubblico ad una persona di proprietà privata visibile dall'esterno (…) Le foto sono state prese da diverse aperture dove la rete non era presente. La rete non copriva per intero la cancellata, oltre ad essere trasparente. Le aperture erano grandi, erano preesistenti al nostro passaggio ed erano visibili al nostro passaggio. Non abbiamo assolutamente toccato la recinzione o lo stato dei luoghi”; teste ### “In data 04 giugno 2024 (…) mentre perlustravamo per capire dove questa abitasse concretamente abbiamo visto la ### uscire su di un terrazzino, una terrazza. La abbiamo vista dall'esterno attraverso dei fori che c'erano nel telo verde, quello che si usa per le piante, che circondava una parte non tutto il terrazzino perché c'erano degli spazi da dove si vedeva, ampi spazi e attraverso questi ampi spazi che non ricordo esattamente dove erano posizionati né quanto erano esattamente ampi ma erano ampi ed erano diversi e attraverso i quali sia io che il collega abbiamo fatto delle foto della ### (…) Le foto sono state prese da più punti (…) Il telo era comunque trasparente, non occludeva la visuale R.G.L. n. 975/2024 all'interno si vedeva, da qualsiasi angolazione. Noi non abbiamo toccato nulla né modificato lo stato dei luoghi in alcun modo”.  3. ### canto, emerge dalle dichiarazioni dei colleghi di lavoro della ### che la copertura è stata realizzata utilizzando più teli (teste ### “Io ho messo dappertutto la stessa rete, quando finiva il rotolo ho iniziato un altro pezzo di rete”; teste ### “Se non mi sbaglio in certe parti il colore del telo era più scuro, vado a memoria. Non c'erano spazi anche piccoli non coperti dal telo”; teste ### “### rotoli, e quando terminavano iniziavamo con un altro rotolo. In alcuni punti i teli erano sovrapposti, non ricordo se dappertutto”) e che per unire le varie sezioni sono state utilizzate delle fascette (teste ### “### usato un telo comprato dalla ### eravamo andati a prendere il caffè e ci siamo ritrovati a mettere il telo, erano dei rotoli verdi dello stesso colore, che abbiamo fissato con delle fascette”), di guisa che appare assai verosimile che nel lasso di tempo di un anno si siano formate delle aperture in corrispondenza dei punti di congiunzione.  3.1. Quand'anche si ritenesse che gli squarci nella copertura siano stati causati da terzi e non dal cedimento per effetto delle intemperie e della usura del materiale, non vi è evidenza alcuna che tali manomissioni siano riconducibili all'opera degli investigatori, non essendo emersa dall'istruttoria orale prova in tal senso (teste ### “Ovviamente io non so nulla su chi abbia manomesso la rete e perchè. Che ne so”; teste ### “Ovviamente nulla so su come e perché si sia creato quello spazio; in quel tratto si vedeva come se la graffetta non ci fosse più”; teste ### “Non so dire come questo buco fosse stato creato (…) Non ho idea di chi sia stato a fare il buco e perché”).  3.2. Dovendosi considerare accertata la circostanza che, alla data dell'accesso degli investigatori, la recinzione dell'abitazione privata della convenuta fosse solo in parte protetta da copertura, deve concludersi che il cortile di pertinenza della abitazione della lavoratrice fosse visibile dall'esterno, il che esclude che le fotografie siano state acquisite in violazione delle norme in materia di privacy. 
R.G.L. n. 975/2024 In ogni caso si rammenta che “In materia di controlli del lavoratore, non può prescindersi dal bilanciamento tra il diritto di difesa del datore e quello di tutela della riservatezza del dipendente. Non è vietata la produzione in giudizio di documenti formati in violazione del codice della privacy, non estendendosi l'istituto processualpenalistico della inutilizzabilità anche al processo civile, fatto comunque salvo il rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza” (Cass. civ.  ###/2021) e che “La produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è consentita purché sia strumentale all'esercizio del diritto di difesa, la cui esplicazione non è limitata alla sede processuale ma si estende anche alla precostituzione di prove utilizzabili nel processo, quali che siano le modalità con cui sono stati acquisiti, stante la prevalenza del diritto di difesa, sempre ché sia esercitato nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003” (ex multis Cass. civ. n. 29829/2024).  4. Quanto alle verifiche condotte dagli investigatori il giorno 5/06/2024, allorquando la ### si trovava presso la palestra ### & ### di ### non si ritiene del pari sussistere un'ipotesi di violazione delle norme in materia di privacy. 
Ed invero, lo stesso teste indotto da parte resistente, ### personal trainer presso il centro, ha riferito che “### palestra possono accedere gli iscritti, ma anche chi chiede di poter visionare per iscriversi”.  4.1. La palestra è dunque luogo aperto al pubblico e, sebbene il citato testimone abbia riferito che la seduta di allenamento oggetto della relazione investigativa si era svolta in una sala non visibile dall'esterno (“Io fino all'anno scorso lavoravo in una sala dove bisognava bussare, e qui si è svolta l'ultima seduta della ### che ho descritto dopo l'infortunio (…) ### della stanza non è visibile dall'esterno, i vetri sono oscurati, e la porta la lascio sempre chiusa”), la riferita circostanza per la quale occorreva bussare lascia intendere che chiunque ne avesse fatto richiesta avrebbe potuto accedervi. 
È quanto, peraltro, confermato dal teste ### il quale ha testualmente riferito: “entrato nella palestra ero accolto da una signora bionda che si presentava come R.G.L. n. 975/2024 proprietaria della palestra, e di cui non ricordo il nome, e che mi fece visitare la palestra arrivando ad una stanza dove mi veniva riferito essere la sala dei personal trainer, ed all'interno abbiamo trovato la ### in compagnia di un uomo a fare delle ripetizioni di piegamenti sulle gambe (…) il tutto per pochissimi minuti, il tempo che la signora ha aperto. Le immagini che sono nel report sono state prese da uno specchio che c'era, ma quando sono entrato ho visto direttamente i due Io sono anche entrato nella sala, all'ingresso della sala. Io ho chiesto alla signora che mi ha accolto anzi è stata la signora che mi ha accolto ad invitarmi a visitare la palestra. 
La porta della stanza è stata aperta dalla signora, come tutti gli altri ambienti”.  4.2. Conseguentemente nemmeno l'attività investigativa svolta all'interno dei citati locali ha travalicato i limiti dettati per lo svolgimento delle attività difensive delegate dalla datrice di lavoro.  5. Quanto, infine, alla utilizzabilità in giudizio dei fotogrammi che corredano la relazione investigativa, si osserva come non vi sia stato da parte convenuta idoneo disconoscimento ai sensi dell'art. 2712 Oltre che formulato in modo del tutto irrituale e generico, il disconoscimento operato dalla lavoratrice, fondandosi esclusivamente sulla mancanza di data certa, non è idoneo, alla stregua della menzionata disposizione, a contestare la conformità della riproduzione fotografica al fatto rappresentato, ciò alla luce del principio espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale "il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta) e - al fine di non alterare l'iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio -deve essere tempestivo e cioè avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, dovendo per ciò intendersi la prima udienza o la prima risposta successiva al momento in cui la parte onerata del disconoscimento sia stata posta in condizione, R.G.L. n. 975/2024 avuto riguardo alla particolare natura dell'oggetto prodotto, di rendersi immediatamente conto del contenuto della riproduzione” (cfr. Cass. n. 18507/2016; in termini Cass. civ. n. 9526/2010; Cass. civ. n. 2117/2011).  5.1. ### canto, la data e l'ora delle riproduzioni fotografiche di cui si discute sono elementi facilmente ricavabili dalla sequenza in cui i citati fotogrammi sono collocati, in uno alla deposizione degli investigatori che ebbero ad effettuare le indagini per conto del datore di lavoro.  6. Tanto sopra in limine precisato e venendo al merito della questione, giova prendere le mosse dalla contestazione disciplinare inviata dalla ### con lettera raccomandata del 19/06/2024 (doc. 1 in atti di parte resistente), a mente della quale la datrice di lavoro ha imputato alla lavoratrice una serie di “azioni della vita quotidiana indicative di uno stato di perfetta efficienza fisica, il che ci induce a ritenere simulati, ovvero enfatizzati al cospetto del medico certificatore, gli effetti dell'infortunio subito”. ### la società ricorrente trattasi, infatti, di “attività che richiedono un costante e rilevante impegno fisico e la sollecitazione continua del dito infortunato”.  6.1. In dettaglio la ### ha contestato alla lavoratrice: - di essersi dedicata, dalle ore 09:05 del 4/06/2024 e per circa mezz'ora, alla pulizia della terrazza della sua abitazione; - di essersi recata, alle 15:50 dello stesso giorno, presso la sede ### alla guida della ### 500 con cambio manuale, uscendo dopo circa 5 minuti con una busta contenente documenti e, poi, presso un bar sito al centro della città di ### dove ha incontrato alcuni suoi conoscenti coi quali si è intrattenuta per circa 40 minuti, consumando una bevanda; - di essersi recata presso un gommista a bordo della sua autovettura, il giorno 5/06/2024 alle ore 10:27 circa, e di essersi poi diretta a piedi presso la palestra, dove è entrata alle 10:55 circa e, con un personal trainer, ha sollevato bilancieri con entrambe le mani; R.G.L. n. 975/2024 - di essersi recata nella stessa giornata a ritirare dal gommista l'autovettura e successivamente presso un ### e, infine, presso una gelateria dove ha consumato un gelato, per poi di nuovo al bar del giorno precedente; - di essersi recata in un bar insieme alla figlia, il giorno 6/06/2024 alle ore 09:10 circa, e di aver successivamente accompagnato anche altri bambini in una abitazione privata in città; - di essersi andata alle ore 10:24 circa del 12/06/2024 presso una cartoleria nel centro di ### dove ha acquistato oggetti riposti in una busta tenuta con la mano destra.  6.2. A parere della società ricorrente, si tratta di attività che denotano condizioni di piena efficienza fisica in contrasto con lo stato di salute risultante dai certificati medici e che, anche ove questo non risultasse simulato, avrebbero compromesso o comunque ritardato la guarigione e quindi la sollecita ripresa dell'attività lavorativa, con “grave e reiterata violazione delle obbligazioni legali e contrattuali derivanti dal Suo rapporto di lavoro alle nostre dipendenze, tale da incidere negativamente sul vincolo fiduciario ad esso sotteso”, comportamento che, secondo la prospettazione datoriale, giustifica la disposta sospensione cautelare non disciplinare dal lavoro per la durata del relativo procedimento, ai sensi dell'art.  11, sez. IV, titolo ### del ### di riferimento, e il successivo recesso.  7. La condotta addebitata alla lavoratrice non è dunque l'aver svolto le attività sopra elencate - circostanza che, come detto, la dipendente non ha contestato se non in termini di inutilizzabilità della prova per le modalità con cui è stata formata - bensì l'aver compiuto, eseguendo “lavori di pulizia di pavimenti, guida di autovetture, ginnastica con sollevamento di bilancieri e relativi pesi con entrambe le mani, uso del cellulare con impiego continuativo del dito indice della mano destra, consultazione di documenti cartacei, trasporto di oggetti quali borse, buste e altro” e recandosi “inoltre, in vari esercizi commerciali, dove ha fatto acquisti o provato capi di abbigliamento, ha consumato cibi presso ristoranti e ber, il tutto sempre utilizzando costantemente la mano destra e il dito infortunato, senza impedimenti o limitazioni di alcun genere”, attività non compatibili con lo stato di R.G.L. n. 975/2024 inabilità al servizio o che addirittura ne comproverebbero la simulazione o, comunque, idonee a compromettere o ritardare la guarigione e il rientro in servizio.  7.1. Ciò posto, giova premettere che non sussiste nel nostro ordinamento un divieto generale di svolgimento di altra attività - anche a favore di terzi - da parte del lavoratore assente per malattia; pertanto, il datore di lavoro che per tale ragione irroghi il licenziamento è onerato di provare sia l'effettivo svolgimento di altra attività da parte del dipendente, sia la simulazione dello stato di malattia oppure che la diversa attività espletata fosse potenzialmente idonea a pregiudicare, anche in termini di mero ritardo, il rientro in servizio (cfr. Cass. n. 13063/2022). 
La Suprema Corte ha precisato che il compimento di altra attività da parte del lavoratore assente per malattia non può essere ritenuta a priori “disciplinarmente irrilevante”, ma può giustificare anche la sanzione del licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia nell'ipotesi in cui la diversa attività sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della infermità addotta a giustificazione dell'assenza, dimostrando una sua fraudolenta simulazione, sia quando l'attività stessa, valutata in relazione alla natura e alle caratteristiche della patologia denunciata ed alle mansioni svolte, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche solo potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del dipendente, dovendo essere salvaguardato “l'interesse creditorio del datore di lavoro all'effettiva esecuzione della prestazione dovuta”.  7.2. La valutazione del giudice di merito in ordine all'incidenza sulla guarigione dell'altra attività accertata è dunque di tipo prognostico riguardo l'idoneità della condotta contestata, che costituisce indice di scarsa attenzione del lavoratore per la propria salute e per i relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, a pregiudicare, anche solo potenzialmente, il rientro in servizio del dipendente. 
R.G.L. n. 975/2024 7.3. Alla luce dei principi sopra richiamati, la Corte di legittimità ha affermato che “in materia di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 detta la regola generale in base alla quale: “l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro (…) Ne discende coerentemente che (….) non può limitarsi a fornire la prova che il lavoratore abbia svolto in costanza di malattia altra attività (…) ma deve anche provare che la malattia era simulata ovvero che la diversa attività posta in essere dal dipendente fosse potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio” ( civ. n. 13063 cit.).  7.4. ### menzionata pronuncia la Corte prosegue precisando che “A tal fine il datore potrà avvalersi di ogni mezzo di prova utilizzabile in giudizio per l'accertamento dei fatti, anche sollecitando il giudice ad esperire una consulenza tecnica d'ufficio ovvero ad attivare poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. 
Simmetricamente il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con accurata indagine probatoria onde esprimere all'esito il proprio convincimento su come si sia svolta la vicenda concreta, osservando anche in tale caso il criterio per cui costituisce carattere tipico del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno delle parti (cfr. Cass. SS.UU. n. 11353 del 2004); sicché solo nel caso residuale in cui perduri una non superabile incertezza probatoria, opererà la regola dell'art.  2697 c.c. (per un'applicazione del principio, di recente, Cass. n. 3822 del 2019). In particolare, occorrerà valutare modalità, tempi e luoghi della diversa attività svolta dal dipendente in costanza di malattia, attribuendo rilievo, anche ai fini dell'elemento soggettivo, alla circostanza che si tratti di attività ricreativa o ludica R.G.L. n. 975/2024 ovvero prestata a favore di terzi; occorrerà poi esaminare le caratteristiche della patologia diagnosticata per certificare l'assenza per malattia; infine, occorrerà verificare se da tali elementi, eventualmente con l'ausilio peritale, scaturisca la prova che la malattia fosse fittizia ovvero che la condotta tenuta dal lavoratore fosse potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro al lavoro”.  8. Orbene nel caso di specie, in primo luogo, non vi sono elementi per affermare, in difetto di una prova in tal senso che era onere della società offrire, che il tipo di attività svolta dalla lavoratrice sia di per sé sufficiente a dimostrare la fraudolenta simulazione della infermità addotta, anche in termini di enfatizzazione degli esiti dell'infortunio sul lavoro.  8.1. Innanzitutto, l'effettiva esistenza della malattia risulta certificata dai sanitari di strutture pubbliche (### dell'### di ### e ###. 
A tal riguardo vale la pena richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “il certificato redatto da un medico convenzionato con l'### per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 300 del 1970, è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza" ( civ. n. 5000/99; in senso conforme Cass. civ. n. 10569/2001). Principio già affermato in via generale e secondo il quale “I certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali fanno fede, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti che il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda la diagnosi, essi costituiscono elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice del merito, il quale può accogliere o rigettare un'istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio sulle valutazioni mediche, senza che il relativo provvedimento possa essere censurato in sede di legittimità” (Cass. civ. n. 8536/2023). 
Restano, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse (Cass. civ.  27288/2022) e dunque “tale fede privilegiata non si estende anche ai giudizi R.G.L. n. 975/2024 valutativi che il sanitario ha” in occasione del controllo “espresso in ordine allo stato di malattia e all'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa” ( civ. n. 6045/2000).  8.2. ### vicenda in esame, il consulente tecnico d'ufficio ha confermato la diagnosi riportata nei certificati medici versati in atti ed ha affermato che il prolungamento dello stato di malattia è da ritenersi giustificato a fronte degli esiti delle visite di controllo eseguite dalla resistente, che hanno accertato complicanze quali la sindrome compressiva, la persistenza di tumefazione del dito infortunato con limitazione articolare delle interfalangee e la tenopatia del flessore, di talché risulta altresì provata l'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa e giustificata la conseguente assenza da lavoro per oltre due mesi (v. pag. 43 della relazione peritale: “la prognosi di inabilità temporanea assoluta al lavoro è stata certificata dal medico dell'### di ### sulla base di un quadro clinico-obiettivo rappresentato dalla tumefazione del 2° dito della mano destra con limitazione articolare delle interfalangee”). 
Il consulente tecnico d'ufficio ha poi precisato che “all'epoca degli accertamenti investigativi la sig.a ### non aveva ancora raggiunto la guarigione clinica con il pieno recupero funzionale del 2° dito della mano destra accertato poi in occasione della visita eseguita presso la sede ### di ### il ###. Il trauma da schiacciamento del 2° dito della mano destra ha avuto un decorso clinico ed una evoluzione prolungata rispetto alla media come si può desumere anche dalla richiesta dell'### di un controllo radiografico eseguito il ### e anche dall'esito della visita ortopedica del 06.06.24 del Dr. Cotticelli che accerta una sindrome compressiva al 2° dito della mano destra con tenopatia del flessore, prescrive terapia antiinfiammatoria e steroidea per 8 giorni, con prognosi di giorni venti. La tenopatia del flessore del 2° dito della mano destra accertata dal Dr. 
Cotticelli è riconducibile del tutto verosimilmente e, con criterio di elevata probabilità, alle conseguenze dell'evento traumatico del 16.04.24 e ha poi trovato conferma dall'esame ecografico eseguito il ###”. 
R.G.L. n. 975/2024 ### ha dunque escluso che vi sia stata da parte della ### una c.d.  “pretestazione”, ovverosia la simulazione o l'esasperazione di sintomi o l'attribuzione di essi a cause false al fine di ottenere un vantaggio, “in quanto non risultano alterazioni delle lesioni nella loro entità o nell'attribuzione delle stesse a cause diverse da quelle reali” (v. pag. 43 della relazione peritale), e ha specificato che “non risulta che il medico dell'### abbia prolungato la malattia solo sulla base di una “sintomatologia riferita” bensì tenendo conto del quadro clinico obiettivato”, evidenziando che “### film fluido lungo la guaina del tendine flessore del II raggio segnalato dall'esame RM eseguito il ### è ampiamente compatibile con la tenosinovite del tendine flessore accertata dall'esame ecografico eseguito il ###, riconducibile, secondo il criterio del “più probabile che non”, alle conseguenze dell'evento traumatico del 16.04.24”.  8.3. ### espletata ha vieppiù consentito di stabilire che le mansioni di conduttore svolte dalla ### presso la ### così come risultano dagli atti e dallo studio ergonomico condotto dalla ditta per l'identificazione del rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide in attività di movimentazione manuale e trasporto di carichi, fossero incompatibili con la limitazione funzionale a carico del 2° dito della mano destra accertata in occasione delle visite eseguite all'### di ### 9. Acclarata dunque l'efficienza lesiva dell'evento traumatico del 16/04/2024 e l'effettività dello stato morboso che ha determinato l'inidoneità al lavoro della resistente e delle complicanze che hanno giustificato la sua assenza da lavoro per oltre due mesi, occorre verificare la compatibilità con tale stato morboso delle attività descritte nell'indagine investigativa commissionata dalla ### Sul punto il consulente tecnico d'ufficio ha concluso che, se è vero che le mansioni di conduttore svolte dalla dipendente ### sono incompatibili con la limitazione funzionale a carico del dito della mano destra accertata in occasione delle visite eseguite all'### di ### “tali mansioni non possono essere considerate sovrapponibili alle attività della vita quotidiana documentate nel rapporto investigativo”, le quali, secondo il medico legale, non sono inconciliabili R.G.L. n. 975/2024 con il quadro clinico obiettivato a carico del 2° dito della mano destra (v. pag. 36 dell'elaborato tecnico: “### disamina di questi elementi emerge che le attività evidenziate durante l'attività investigativa, svolte dalla sig.a ### nelle date del 04.06.24, 05.06.24, 06.06.24 e 12.06.24 (lavoro di pulizia dei pavimenti, guida dell'automobile, utilizzo del telefono cellulare, apertura di una busta ed esame di documenti, consumo di bevande e del gelato, esecuzione di ginnastica con utilizzo di pesi, acquisto di oggetti), risultano atti della vita quotidiana non incompatibili con il quadro clinico obiettivato a carico del 2° dito della mano destra in occasione delle visite eseguite presso la sede ###data ### e 07.06.24 ove era descritta una tumefazione del dito (ancorchè lieve) con limitazione articolare dell'interfalangea prossimale e distale”).  9.1. In particolare, quanto alla condotta accertata in data ###, allorché la ### si trovava presso la palestra “### & Fitness”, il CTU ha ritenuto che il sollevamento da parte della resistente di due attrezzi del peso di quattro chili collocati a terra, effettuato “con una sola ripetizione” e “con piegamento sulle ginocchia”, non è risultato dannoso e controindicato e tale da poter aggravare la condizione patologica del dito, “anche in considerazione del fatto che si è trattato di un unico evento, di verosimile breve durata”. 
A tal riguardo, si rileva come la circostanza che nel periodo preso in considerazione la ### si sia recata in palestra solo in quella occasione (il ###) e a distanza di 50 giorni dall'infortunio - da cui l'occasionalità dell'evento - risulta provata alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale, che hanno peraltro confermato il motivo addotto dalla resistente a giustificazione della sua presenza presso il centro fitness, ovverosia la necessità di svolgere, con l'ausilio di un personal trainer, esercizi funzionali al miglioramento del drenaggio, essendo la lavoratrice affetta da problemi di insufficienza circolatoria superficiale agli arti inferiori. 
Militano in tal senso le testimonianze assunte in merito all'attività svolta dalla lavoratrice presso la palestra ### & ### di ### che di seguito si riportano: R.G.L. n. 975/2024 - ### biologo nutrizionista: “### è mia paziente da un paio di anni (…) ha svolto una serie di esercizi funzionali a risolvere una condizione di lipedema di stadio due grazie alla attività anaerobica svolta con il preparatore atletico ### Questo un anno e mezzo fa, un anno abbondante or sono; io ho consigliato (…) questi esercizi per la condizione in cui si trovava la ### Non c'è una tempistica sicura di risoluzione del problema, gli esercizi vanno fatti almeno per un semestre (…) Il lipedema è una localizzazione di grasso sulle gambe localizzato sulla fascia anteriore del quadricipite, che la ### aveva su entrambe le gambe, e lo stadio due è abbastanza serio come condizione, con possibili conseguenze a lungo termine con rischi vasculopatici”; - ### personal trainer della struttura sportiva: “### che fine 2023, inizi 2024 ### è venuta nella palestra su indicazione di un nutrizionista con il quale collaboro, perché aveva una problematica di lipidemia alle gambe. Doveva fare degli esercizi per il drenaggio, per togliere la infiammazione alle gambe secondo le indicazioni del nutrizionista”. Il teste ha chiarito che: “Gli esercizi prevedevano l'uso di attrezzature funzionali, tra cui pesi, anche con #### Si tratta di attrezzature che coinvolgono tutto il corpo, e che comportano l'impugnatura di entrambi o uno degli arti superiori alla volta”. Il personal trainer ha poi precisato che “### non necessariamente impone l'utilizzo di tutte e cinque le dita della mano, perché la forza dell'impugnatura viene dall'avambraccio; in pratica per l'uso di questi strumenti si stringe con la mano, e si fa uso delle dita, e si possono coinvolgere nella stretta anche solo alcune delle dita, in base alla forza della presa e del peso da stringere (...) ### utilizzava prima pesi di dieci, dodici chilogrammi”. ### ha riferito che “poi ebbe un infortunio, e per circa due mesi non si è vista. Quindi è tornata, e di fatto è venuta solo un giorno, in cui abbiamo lavorato solo per le gambe; alla fine della seduta io feci impugnare alla ### dei kettelbell per vedere se riusciva nell'impugnatura, se non aveva perso la forza e se aveva ancora problemi alla mano, e la ### fece solo questa prova, che si è tradotta in una sola ripetizione, consistente in un singolo sollevamento dei due attrezzi che erano collocati a terra, con piegamento sulle R.G.L. n. 975/2024 ginocchia e appunto presa e sollevamento dei due pesi, sollevandosi sulla gambe e ovviamente tendo la presa dei pesi che erano di quattro chili; non ricordo se la ### riuscì, se ha sentito dolore, ma sono certo che si è trattato solo di questa singola occasione, perché poi abbiamo smesso, e perché poi la ### non è più venuta (…) ### che la ### veniva in palestra, poi è sparita, dopo circa due mesi è tornata per un solo giorno in cui è successo quello che ho descritto. Questo ultimo giorno la ### non ha utilizzato bilancieri”.  9.2. Non è idonea a scalfire il tenore delle suddette dichiarazioni la deposizione del teste ### il quale non è stato nemmeno in grado di chiarire la natura dell'attrezzo (“all'interno abbiamo trovato la ### in compagnia di un uomo a fare delle ripetizioni di piegamenti sulle gambe con in mano due pesi, due bilancieri, non so come definirli, di dieci chili ciascuno e che impugnava ben stretti anche con il dito indice della mano destra. Io ho avuto modo di vedere la ### con i bilancieri o non so come meglio definirli, in mano che faceva piegamenti sulle gambe, le braccia erano ferme verso il basso, ed ha fatto diverse ripetizioni, non le ho contate, il tutto per pochissimi minuti, il tempo che la signora ha aperto”); né soccorre l'esame delle fotografie contenute nella relazione investigativa, stante la scarsa risoluzione dei fotogrammi. 
In ogni caso, che l'attività svolta in palestra dalla convenuta non abbia aggravato la funzionalità del dito infortunato emerge dalla documentazione in atti, posto che la visita ortopedica effettuata dott. ### il giorno successivo (06/06/2024; cfr. doc. 18 in atti di parte resistente) non ha riscontrato aggravamenti e che il ### è stato disposto il prolungamento della prognosi da parte dell'### 9.3. Né convince sul punto la tesi attorea secondo cui la certificazione emessa il ### dal dott. ### prodotta dalla lavoratrice con l'evidente intento di dimostrare la persistenza degli esiti dell'infortunio nel periodo di osservazione, dimostrerebbe in realtà che a tale data la patologia fosse in fase acuta, stante la certificazione di una condizione medica differente rispetto alle precedenti R.G.L. n. 975/2024 certificazioni mediche e la mancanza di qualsiasi indicazione terapeutica relativa a una patologia in fase acuta. 
In senso contrario vale la pena osservare che in documento riporta la diagnosi ("S.compressiva del II dito mano destra con tenopatia del flessore) senza descrizione di esame obiettivo riguardante la funzionalità del dito e/o la persistenza di tumefazione, che vengono poi invece descritte sul certificato del dott. ### della sede ### di ### il giorno successivo. 
La diagnosi è poi riconducibile, secondo il criterio del "più probabile che non", alle conseguenze dell'infortunio del 16/04/2024 in quanto non riporta alcun riferimento ad altre possibili concause, quali sforzi fisici correlati all'attività in palestra (sollevamento pesi) del 05/05/2024 di cui non è nota peraltro, con certezza, la dinamica, la durata e soprattutto l'intensità (criterio dell'efficienza lesiva). 
Si aggiunga che in assenza di descrizione di una obiettività a carico del 2° dito della mano destra sul certificato del dott. ### non è possibile affermare che vi sia stato un aggravamento del quadro clinico rispetto a quanto certificato in data presso l'### di ### in cui viene descritta la limitazione funzionale dell'articolazione interfalangea prossimale e distale del 2° dito, ma si può parlare di permanenza della patologia post traumatica certificata il giorno successivo dal medico dell'### di ### 9.4. ### ha, inoltre, giudicato totalmente compatibili con lo stato morboso le altre attività svolte dalla ### e oggetto di addebito, quali la conduzione di automobile, la pulizia della propria abitazione, l'uso del cellulare, la consultazione di documenti cartacei leggeri, il trasporto della borsa o di buste, escludendone l'idoneità ad incidere sulla guarigione alla luce della documentazione medica presa in esame e avuto riguardo alla specifica attività lavorativa manuale svolta dalla dipendente. 
Questo tipo di attività, svolte a distanza di un lungo tempo dall'inizio della malattia e in prossimità del termine della prognosi (il periodo di osservazione da parte della agenzia investigativa è iniziato circa 50 giorni dopo l'infortunio ed è R.G.L. n. 975/2024 terminato nove giorni prima della cessazione dell'inabilità lavorativa secondo la valutazione dei ### dell'### allorché il percorso di miglioramento era in stato avanzato) non risultano incompatibili con lo stato di malattia, da dirsi simulata come postulato nella contestazione, e sicuramente non hanno ritardato la guarigione. 
Ed invero trattasi di attività prive di attitudine usurante, tale sarebbe stata un'attività implicante uno sforzo fisico significativo e continuativo, dalla quale avrebbe potuto desumersi l'insussistenza della patologia o una violazione dell'obbligo di diligenza della dipendente che deve astenersi dal compiere attività che possano pregiudicare lo stato di salute, ritardando, appunto, la guarigione.  ### ha quindi concluso che “le attività rilevate durante le attività investigative, risultano sostanzialmente atti della vita quotidiana non in grado di sollecitare in modo abnorme il dito indice della mano destra, con valutazione ex ante non risulta dimostrato né è ipotizzabile che l'esecuzione di tali atti possa aver pregiudicato o ritardato il processo di guarigione” (pagg. 36 e 37 della relazione tecnica). 
Non può nemmeno dirsi che tali attività siano comparabili a quella che caratterizza lo specifico impegno lavorativo della dipendente, come rilevato altresì nella consulenza tecnica in atti (“###à lavorativa operaia svolta dalla sig.a ### così come risulta in atti, richiede la piena funzionalità delle dita della mano che, come emerge dalla documentazione sanitaria visionata, per quanto riguarda l'indice destro, non era ancora stata raggiunta all'epoca degli accertamenti investigativi svolti, ancorchè fosse compatibile con lo svolgimento degli atti quotidiani della vita” pag. 37 della consulenza tecnica).  9.4. Né sono condivisibili le osservazioni formulate dal CTP di parte datoriale, secondo il quale il dott. ### non avrebbe osservato i corretti criteri medicolegali (come quello dell'efficienza lesiva) per la valutazione del nesso causale tra l'infortunio del 16/04/2024 e la malattia certificata dall'### ma si sarebbe limitato a considerarlo dimostrato dal riconoscimento da parte dell'Ente assicurativo del lungo periodo di convalescenza. 
R.G.L. n. 975/2024 Come argomentato dall'ausiliario nel replicare al rilievo circa la modesta entità dello schiacciamento patito dalla ### la mancata caduta dell'unghia del dito in questione (non è indicativa di una scarsa efficienza lesiva dell'agente causale, ma) si spiega con il fatto che l'evento traumatico ha coinvolto prevalentemente l'articolazione interfalangea prossimale e non la falange distale, come emerge dall'esame obiettivo di cui al verbale di ### (pag. 42 della relazione tecnica: “il criterio dell'efficienza lesiva (che il ### definisce di modesta entità) risulta pienamente soddisfatto in quanto sul verbale di ### viene descritta una tumefazione dell'articolazione interfalangea prossimale del 2° dito della mano destra con limitazione funzionale ed escoriazioni; da tale obiettività emerge che l'evento traumatico ha coinvolto prevalentemente l'articolazione interfalangea prossimale e non la falange distale e questo può spiegare perché non si è verificata la caduta dell'unghia”). 
Il consulente d'ufficio ha, inoltre, chiarito che, contrariamente a quanto affermato dal CTP della società ricorrente, “i segni obiettivi delle lesioni non erano rappresentati solo da escoriazioni ma anche dalla tumefazione dell'articolazione interfalangea prossimale del 2° dito della mano destra” (pag. 43 della relazione medico-legale). 
Non possono nemmeno essere condivise le deduzioni del consulente di parte in ordine alla erronea conduzione del macchinario al quale l'istante era addetta ovvero in merito alla discrepanza tra l'entità della lesione e la durata della malattia. 
Se il primo profilo, come correttamente rilevato dal ### non era oggetto di quesito, “né è significativa per quanto concerne l'efficienza lesiva del trauma”, sotto il secondo il dott. ### ne ha ravvisato la ragione nel quadro clinico obiettivato nel corso delle visite eseguite dalla lavoratrice, che hanno evidenziato una sindrome compressiva al 2° dito della mano destra con tenopatia del flessore (visita ortopedica del 06/06/2024 del dott. ### e la persistenza di tumefazione del 2° dito della mano destra con limitazione articolare delle interfalangee (visite presso la sede ### di ###, rimarcando che “### film R.G.L. n. 975/2024 fluido lungo la guaina del tendine flessore del II raggio segnalato dall'esame RM eseguito il ### è ampiamente compatibile con la tenosinovite del tendine flessore accertata dall'esame ecografico eseguito il ###, riconducibile, secondo il criterio del “più probabile che non”, alle conseguenze dell'evento traumatico del 16.04.24” (pag. 43 della relazione).  10. Alla luce del complesso dei descritti elementi di valutazione il licenziamento deve reputarsi illegittimo per l'insussistenza del fatto contestato, giacché non vi è prova del carattere fittizio della malattia, né che le condotte contestate abbiano inciso in modo apprezzabile sul rientro della lavoratrice in forze all'azienda.  10.1. Quanto al tipo di tutela da applicare al caso di specie, deve innanzitutto precisarsi come il rapporto di lavoro di cui discute, essendo sorto in data ###, ricada nell'ambito di disciplina del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, il cui art. 3, ai commi 1 e 2, prevede rispettivamente “nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità” e “esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”.  10.2. Tanto premesso, ad avviso della Suprema Corte “pur dovendosi valutare il tenore letterale della nuova disposizione, nondimeno sia parimenti indubitabile che le espressioni utilizzate (id est: fatto materiale contestato) non possano che riferirsi alla stessa nozione di "fatto contestato" come elaborata dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 e che costituisce, all'attualità, diritto vivente. Il medesimo criterio razionale che ha già portato questa Corte a ritenere che "quanto alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il R.G.L. n. 975/2024 Legislatore, parlando di "insussistenza del fatto contestato", abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione" (in termini, ab imo, Cass. n. 20540 del 2015), induce il convincimento, sia pure in presenza di un dato normativo, parzialmente mutato, che la irrilevanza giuridica del fatto, pur materialmente verificatosi, determina la sua insussistenza anche ai fini e per gli effetti previsti dal D.Lgs. n. 23 del 2015, art.  3, comma 2. Invero al fatto accaduto ma disciplinarmente del tutto irrilevante non può logicamente riservarsi un trattamento sanzionatorio diverso da quello previsto per le ipotesi in cui il fatto non sia stato commesso” (Cass. civ. n. 12174/2019; civ. n. ###/2023).  10.3. Conforta tale assunto una lettura costituzionalmente orientata della norma, dovendosi, al riguardo, affermare che qualsivoglia giudizio di responsabilità, in qualunque campo del diritto punitivo venga espresso, richiede per il fatto materiale ascritto, dal punto di vista soggettivo, la riferibilità dello stesso all'agente e, da quello oggettivo, la riconducibilità del medesimo nell'ambito delle azioni giuridicamente apprezzabili come fonte di responsabilità (cfr. Cass. civ.  12174 cit.). 
Si ravvisa, in definitiva, una sostanziale equivalenza tra la irrilevanza giuridica del fatto e l'insussistenza materiale del medesimo, atteso che la condotta priva di profili di illiceità, in quanto non contraria alle disposizioni normative vigenti o espressione di un legittimo esercizio del diritto riconosciuto al dipendente, non presenta alcuna rilevanza disciplinare, legittimando la reintegrazione del lavoratore ingiustamente licenziato (Cass. civ. n. 18418/2016, Cass. civ.  10019/2016; Cass. civ. n. 13178/2017; Cass. civ. n. 13383/2017; Cass. civ. n 13799/2017; Cass. civ. n. 29062/2017; Cass. civ. n. 8902/2024). 
Il legislatore ha, pertanto, previsto una tutela reale solo nell'ipotesi di insussistenza materiale del fatto a cui la giurisprudenza ha ricondotto anche l'ipotesi di assenza di rilievo disciplinare del fatto pur verificatosi, riconoscendo una tutela meramente indennitaria in tutte le altre ipotesi, ivi compresa quella di sproporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato. 
R.G.L. n. 975/2024 11. In definitiva stante l'insussistenza dei fatti contestati deve rigettarsi il ricorso della ### volto alla dichiarazione di legittimità del licenziamento intimato in danno della ### e accogliersi la domanda riconvenzionale svolta in via principale da quest'ultima e, per l'effetto, disporne la reintegrazione nel posto di lavoro, sussistendo pacificamente i requisiti dimensionali, peraltro non oggetto di specifica contestazione. 
La società ricorrente va, altresì, condannata al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, da ragguagliarsi all'importo mensile lordo di € 3.689,94 (cfr buste paga in atti di parte resistente). 
Va, inoltre, precisato che in ossequio alla citata disposizione di legge, la misura dell'indennità risarcitoria incontra il limite massimo delle dodici mensilità della retribuzione globale di fatto e, inoltre, che non può essere effettuata alcuna detrazione a titolo di aliunde perceptum et percipiendum, in quanto, anche a voler prescindere dal fatto che nessuna allegazione è stata effettuata sul punto dal datore di lavoro, va detto che nessuna prova è stata fornita dalla stessa parte. 
Infatti, come noto, "in riferimento ai licenziamenti illegittimi rispetto a cui trovi applicazione l'art. 18 della legge n. 300 del 1970, ai fini della liquidazione del danno sulla base delle retribuzioni non percepite dal lavoratore non è necessaria la dimostrazione da parte dello stesso della permanenza dello stato di disoccupazione per tutto il periodo successivo al licenziamento, poiché grava sul datore di lavoro l'onere di provare, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, l'"aliunde perceptum" o l'"aliunde percipiendum", allo scopo di conseguire il ridimensionamento della quantificazione del danno" (cfr. Cass. civ. n. 5662/1999; in termini Cass. civ.  2499/2017; Cass. civ. n. 1636/2020). 
La società ricorrente va, infine, condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, come per legge.  ###à dovuta a titolo risarcitorio, che la società è tenuta a versare alla lavoratrice, va inoltre maggiorata della rivalutazione monetaria dalle singole R.G.L. n. 975/2024 scadenze secondo gli indici ### e degli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato.  12. Alla soccombenza segue, infine, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, determinata in ossequio ai parametri stabiliti dal DM n. 55/2014 sulla scorta dei valori minimi, stante la particolarità e controvertibilità delle questioni di diritto trattate e la complessità dell'attività istruttoria svolta, previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità media.  12.1. Si riconosce altresì l'aumento di cui all'art. 4, comma 1bis, del DM 55/2014 nella misura del 20%, in considerazione del numero dei documenti versati in atti e della utilità dei collegamenti ipertestuali.  12.2. Le spese di ### da liquidarsi con separato decreto, sono da porre definitivamente a carico della società ricorrente.  12.3. Va altresì rimborsato alla convenuta il compenso della consulenza di parte, trattandosi di importo finalizzato alla formulazione di allegazioni difensive di natura tecnica, che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare, salvo che non siano ritenute superflue ed eccessive (cfr. ex plurimis Cass. civ.  ###/2019; Cass. civ. n. 2280/2015; Cass. civ. n. 84/2013); nella specie, sono state indicate spese per € 1.220 (come da fattura versata in atti di parte resistente), da reputarsi non eccessive in considerazione del complessivo accertamento da svolgersi.  P.Q.M.  Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, rigetta il ricorso. 
In accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, dichiara illegittimo e per l'effetto annulla il licenziamento intimato a ### dalla ### S.p.A. con missiva comunicata in data ###. 
Condanna la società ricorrente a reintegrare ### nel posto di lavoro, nonché a versale un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque entro il limite massimo di dodici mensilità, al tallone R.G.L. n. 975/2024 mensile lordo di € 3.689,94, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo. 
Condanna la società ricorrente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. 
Condanna la società ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese di lite, che si liquidano in € 6.880 per compensi e € 1.220 per spese di difesa, oltre € 259 per esposti, ### CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU già liquidate in corso di causa. 
Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza ### deciso in ### 24/10/2025 

Il Giudice
Ivana Lo Bello RG n. 975/2024


causa n. 975/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Lo Bello Ivana

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 2257/2025 del 09-12-2025

... eccezione a tale regola di responsabilità è che il lavoratore stesso, con un comportamento del tutto avulso dalle mansioni a lui assegnate, eccentrico e/o abnorme rispetto all'espletamento delle sue funzioni, interrompa il nesso causale, rendendosi egli stesso corresponsabile del danno subito. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 Infatti, le norme antinfortunistiche sono dirette a prevenire anche il comportamento imprudente, negligente o dovuto ad imperizia dello stesso lavoratore (si cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 25 novembre 2019, ###, nonché, Cass. Pen., Sez. IV, 17 giugno 2025, n. 228434). Occorre, a questo punto, precisare come deve essere valutato e quantificato il risarcimento in presenza di un indennizzo ### già erogato al lavoratore in dipendenza del medesimo evento infausto. Invero, mentre l'indennizzo di cui all'art. 10 del D.P.R. 1124 del 1965 è una misura economica avente carattere sociale, indipendente dall'esistenza di un eventuale fatto illecito e volta a garantire al lavoratore che abbia subito un infortunio o che si trovi in uno stato di malattia di avere dei mezzi adeguati al suo sostentamento, Il danno differenziale è dato dalla differenza (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO ### Il giudice della ### del Tribunale di Salerno, dott. ### ha pronunziato all'udienza del 13.11.2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente ### nel giudizio iscritto al n. 2717 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021 vertente TRA ### nato a ### il ###, rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### presso il cui studio è elettivamente domiciliato in ### alla via G. V. Quaranta n. 8; - RICORRENTE - E 1) C.M.C. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., CERIELLO ##### rappresentati e difesi dall'avv. ### presso il cui studio sono elettivamente domiciliat ###; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 2) INAIL, in persona del legale rapp.te p.t,, rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### coi quali è elettivamente domiciliato in via ### alla via ### n. 12 presso la sede della propria ###; - RESISTENTI - OGGETTO: risarcimento del danno differenziale patrimoniale e non patrimoniale da infortunio sul lavoro e azione di regresso #### ricorso depositato il #### esponeva: - che la C.M.C. s.r.l. si occupa della lavorazione del ferro e della minuteria metallica, dei servizi di tornitura e fresatura per metalli, della lavorazione dei metalli con macchine utensili per conto terzi, ecc.; - che il ### era stato assunto alle dipendenze della predetta società, con la qualifica di operaio e la mansione di addetto alla manovalanza, afferente al I livello del C.C.N.L. ### e ### per poi essere formalmente inquadrato, in data ###, nel II livello del medesimo ### con mansioni di operaio comune; - che, essendo titolare di diploma d'### professionale, era stato prevalentemente addetto al tornio e alla macchina fresatrice; - che, in data ###, alle ore 9.55 circa, era rimasto vittima di un gravissimo infortunio sul lavoro; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 - che, nello specifico, mentre era intento a svolgere la sua attività, nello spostarsi da un macchinario ad un altro, pur indossando delle scarpe antinfortunistiche ###, era scivolato a causa di una sostanza oleosa presente sul pavimento e, nel cadere, la mano destra aveva intercettato la barra metallica filettante - denominata “battuta” -, inserita nell'albero del mandrino del tornio ### (modello ### anno 1980), che fuoriusciva per circa 80 cm ed era in veloce movimento rotatorio, per cui il suo arto superiore destro era stato coinvolto nei movimenti della “battuta”; - che, in conseguenza dell'accaduto, aveva riportato gravi lesioni osteo-artomuscolo-neuro-vascolari, culminate nella perdita dell'avambraccio destro; - che la triste vicenda infortunistica, nelle sue fasi più significative, si era così dispiegata: dopo l'occorso infortunio, era stato trasportato d'urgenza in eliambulanza presso il pronto soccorso dell'### di Dio e ### D'### di ### con referto di “sfacelo traumatico arto superiore dx” ed era stato sottoposto ad esami angio TC (gomito sx, polso dx, spalla dx), i quali avevano rilevato una “frattura scomposta, diastasata, del III medio della diafisi omerale e del III medio diafisario di radio ed ulna”, con enfisema dei piani muscolo - fasciali; dopodiché gli era stata somministrata immediatamente terapia analgesico - sedativa, cui aveva fatto seguito l'intervento chirurgico (ortopedico e neuro vascolare) così descritto dai sanitari del presidio ospedaliero: “sfacelo arto superiore con ferite L-C e fratture scomposte esposte omero prossimale e radio Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 ed ulna distali V tipo di intervento: riduzione ed osteosintesi, lavaggi, revisione ferite…I tempo (ore 13,10): …nervo radiale contuso e stirato… lacerazione a tutto spessore dei ventri muscolari bicipitali.. osteosintesi dopo riduzione della frattura omerale con fissatore esterno...II tempo (ore 14,30)..osteosintesi con placca delle fratture sia radiale che ulnare e viti a stabilità angolare… si repertano anche lesioni dei tendini e ventri muscolari dell'apparato flessore volarmente ..III tempo (ore 19,00) … avulsione muscolo tendinea dei t. flessori, si reperta n. mediano integro. Miorrafia dei n. flessori del polso e delle dita …”. 
In data ###, era stato trasferito presso la struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell'A.O.U. Città della salute e della ### di ### ove gli era stata diagnosticata la “ischemia avambraccio destro in postumi trauma complesso da sub amputazione ..”. 
Dai vari controlli espletati, era emersa la presenza di una “completa trombosi del bypass vascolare”, nonché l'infezione del sito chirurgico, per cui, l'8.03.2019, gli era stato amputato l'avambraccio destro. 
Il ###, era stato dimesso con le presenti indicazioni: “mantenere in ordine i tramiti del fissatore, rimozione PDS moncone in data ### presso medico curante… controllo radiografico frattura omero dx a 30 giorni circa dalla data di dimissione per eventuale rimozione del F.E. controllo clinico moncone di amputazione” e prescritta terapia farmacologica (antibiotici, gastroprotettori, antidolorifico, antidepressivo ### e sedativo ###. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
In data ###, a causa di “callo osseo non ancora solido”, gli erano state prescritte, presso l'### di ### medicazioni a livello delle sedi di infissione del fissatore esterno di braccio, rx e nuova visita (per eventuale rimozione fiches) a distanza di 6 settimane. 
Il ###, presso la U.O.C. di ortopedia e traumatologia dell'A.O.U. ### di Dio e ### di ### in ### gli era stato rimosso il fissatore esterno al braccio e da tale momento aveva iniziato un lungo e doloroso percorso riabilitativo e, all'episodio traumatico di ordine fisico, si era aggiunto quello di matrice psicologica. 
In data ### era stato sottoposto a visita presso il dipartimento di salute mentale dell'### (###, cui aveva fatto seguito la prescrizione di una terapia farmacologica e, il ###, gli è stato diagnosticato un “disturbo post traumatico da stress con necessità di terapia psico farmacologica a lungo termine e con significativa compromissione della vita di relazione affettiva e sociale”, ma nonostante il supporto farmacologico, egli era ed è tuttora vittima di crisi dissociative, flashback notturni con una condizione da iper-arousal e attivazione del sistema di allarme, stato ipocondriaco con verosimile sindrome di ### crisi di angoscia con angor, fame d'aria e ambascia, depressione medio grave, chiusura motivazionale e silenzio progettuale. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Il ### e sino al 5.03.2020, era stato ricoverato presso il ### per la ### e applicazione di protesi e presidi ortopedici di ### per il confezionamento di una protesi cinematica in esiti di amputazione transradiale destra e, fino ad agosto 2020, aveva continuato a sottoporsi a visite ed a trattamenti fisioterapici; - che, in ragione dell'infortunio in questione, aveva subito un ingente danno, patrimoniale e non, a fronte del quale aveva percepito unicamente un indennizzo da parte dell'### peraltro inadeguato, dal momento che l'### assicurativo, oltre ad aver individuato in maniera erronea le sue giornate di inabilità temporanea, gli aveva riconosciuto una percentuale di invalidità, pari al 55% a fronte di quella, a suo dire, realmente esistente dell'85%; - che, in dipendenza dell'infortunio de quo, sussisteva la responsabilità datoriale per violazione delle misure di sicurezza sul posto di lavoro, ex art.  2087 cod. civ., delle cui conseguenze economiche l'azienda avrebbe dovuto farsi carico; - che, infatti, la società datrice aveva tenuto una condotta colposa, tradottasi nel non aver adottato tutte le misure di prevenzione idonee a scongiurare il verificarsi di eventi lesivi della integrità psico-fisica dei dipendenti sul luogo di lavoro - com'era stato accertato, secondo la sua prospettazione, dai ### di ### il giorno dell'infortunio - e, a fronte dei danni riportati, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 egli aveva maturato il diritto di ottenere il conseguente risarcimento del danno differenziale; - che, in relazione ai fatti illustrati, era stato aperto procedimento penale a carico dei rappresentanti legali della C.M.C. s.r.l.; - che, in base all'accertamento condotto dagli ispettori U.P.G. del Dipartimento di prevenzione ASL di ### in sede ispettiva, era emerso il fatto che il tornio era vetusto, privo di sistemi di sicurezza meccanici ed elettronici di autospegnimento e presentava rischi sia di trascinamento che di contatto meccanico con organi in movimento; inoltre, il macchinario non era dotato di protezioni ed aveva la barra metallica che sporgeva di oltre 80 cm (in particolare, la stessa era stata tagliata successivamente al sinistro, con conseguente alterazione dello stato dei luoghi), ancora, l'azienda non aveva fornito ai dipendenti indumenti tecnici conformi e scarpe antinfortunistiche adeguate, né tantomeno aveva previsto corsi di formazione sulla sicurezza, le postazioni di lavoro erano sprovviste della pedana di tipo grigliato che avrebbe dovuto consentire il passaggio dei trucioli garantendo una buona calpestabilità e, al momento dell'infortunio, sul pavimento vi era dell'olio; - che, in spregio alle norme in materia di sicurezza, egli aveva lavorato su due torni, l'uno accanto all'altro, entrambi privi di pedane e sprovvisti di un idoneo sistema di raccolta e contenimento dei trucioli e del liquido refrigerante atto ad evitare il più possibile lo spandimento all'esterno; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 - che, per espressa previsione della scheda ### “S.P.R.16 - addetto alla tornitura” - è espressamente previsto che i pavimenti dei luoghi di lavoro devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli; - che, per tutte le ragioni evidenziate, oltre alla responsabilità datoriale per l'omissione delle misure atte a salvaguardare l'integrità psico-fisica dei dipendenti, gravante su ### e ### in qualità di legali rappresentanti dell'ente, andava, altresì, riconosciuta quella del responsabile dei lavoratori per la sicurezza, tale ### per non aver egli adeguatamente vigilato e segnalato al datore i rischi derivanti ai dipendenti dallo svolgimento dell'attività con le predette modalità; - che, quindi, la parte datoriale avrebbe dovuto risarcire il danno differenziale a lui causato, ossia il pregiudizio di natura non patrimoniale, inteso quale danno biologico, morale ed esistenziale patito, nonché quello di tipo patrimoniale - nelle sue due componenti del danno emergente e del lucro cessante - per la perdita della capacità lavorativa; mentre l'### dal canto suo, avrebbe dovuto rideterminare in suo favore l'indennizzo già corrisposto in ragione della sussistenza di una percentuale di invalidità superiore rispetto a quella già accertata e posta a base dell'elargizione economica da parte dell'### assicurativo. 
Tanto premesso, ### adiva il giudice del ### del Tribunale di ### affinché accertasse e dichiarasse, nei confronti dell'### che Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 l'infortunio di cui era rimasto vittima gli aveva causato una percentuale di invalidità dell'85%, a fronte dei 55 punti percentuali a lui già riconosciuti dall'ente assicurativo e, per l'effetto, condannasse l'### alla liquidazione del danno residuo, costituendo una rendita vitalizia annuale in suo favore nella misura di € 29.447,96 (quota mensile € 2.454,00) sulla scorta di un inquadramento nel 2^ livello del C.C.N.L. di categoria ovvero nella misura annuale di € 35.803,26 (rendita vitalizia mensile € 2.983,61) a decorrere dal termine dell'invalidità temporanea parziale o, in subordine, dal 25.11.2019. 
Domandava, altresì, la rettifica del numero di giornate a lui riconosciute da parte dell'### assicurativo a titolo di invalidità temporanea, con rideterminazione delle stesse quantomeno in 373 giornate - ossia fino al 5.3.2020, ovvero sino ad agosto 2020. 
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato riconoscimento della percentuale di invalidità dell'85% o, comunque, in misura superiore al 55%, chiedeva condannarsi l'### a corrispondere le differenze dovute a titolo di rendita vitalizia a decorrere dal 26.11.2019, da calcolarsi sulla scorta della corretta retribuzione annuale corrispondente al 3^ livello del ### metalmeccanici, nella misura di € 20.712,42 (rendita mensile € 1.726,04), il tutto con vittoria di spese e competenze di lite. 
Nei confronti della C.M.C., di ### quale datore di lavoro e R.S.P.P., di ### quale datore di lavoro e di ### quale R.S.L. chiedeva, in via principale, di: 1) accertare e dichiarare la responsabilità Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 dei resistenti, in solido e/o nelle rispettive qualità, in relazione all'incidente patito il ### e, per l'effetto, condannare la società e gli altri convenuti, in solido ovvero ciascuno per la propria parte di responsabilità, al risarcimento del danno in suo favore, considerando un grado di invalidità dell'85% - detratto quanto corrisposto e/o da corrispondersi dall'### - nella misura di € 1.083.507,25 a titolo di danno differenziale (danno patrimoniale e non, biologico, temporaneo e permanente, morale, esistenziale, mancato guadagno, perdita chance, ### ITP ecc..) e/o dell'importo maggiore o minore accertato quale differenziale in corso di causa e seguito di ### In subordine, domandava la condanna degli stessi soggetti e per le medesime causali, tenuto conto di un grado di invalidità del 55% e detratto quanto già corrisposto e/o a corrispondersi dall'### nella misura di € 606.346,25, con vittoria di spese e competenze di lite. 
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la C.M.C. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nonché, #### e ### si costituivano in giudizio ed eccepivano l'infondatezza dell'avverso ricorso, del quale invocavano il rigetto, vinte le spese. 
Nello specifico, l'azienda evidenziava di operare nel settore della lavorazioni del ferro, all'interno del Comune di ### e di avere alle proprie dipendenze oltre trenta lavoratori. 
Con riguardo al ### sottolineava di averlo assunto, con decorrenza dal 3/06/2013, quale manovale dell'officina, su sollecitazione dei suoi familiari, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 quando egli era privo di qualsiasi titolo di studio o esperienza in materia di lavorazioni del ferro e di averlo adibito a mansioni di tipo semplice e manuale. 
Precisava di aver modificato l'inquadramento contrattuale del ricorrente, in data ###, assegnandogli le mansioni di operaio comune di II livello del C.C.N.L. di settore e adibendolo a lavorazioni di tipo elementare. 
Puntualizzava che il ### si era dovuto occupare di inserire i pezzi all'interno delle macchine, totalmente automatizzate e previamente programmate da parte del personale specializzato, chiudere lo sportello e premere un bottone, per poi attendere in postazione la fine della lavorazione, estrarre il manufatto finito e collocarlo su un banco posto di fianco alla postazione e da lì prelevarlo e immagazzinarlo. 
Rimarcava che, anche nel giorno dell'occorso infortunio, il ricorrente si era dedicato all'espletamento dell'attività descritta, presso una macchina del tutto automatizzata e già programmata da personale diverso e specializzato in tal senso e che egli non si era mai occupato - né tantomeno avrebbe potuto farlo, data l'inesistenza di capacità e formazione al riguardo - di leggere disegni e/o di fissare la velocità di lavorazione della macchina, peraltro già settata, né tantomeno di effettuare la sgrossatura del pezzo lavorato meccanicamente. 
La società sottolineava che l'infortunio per cui è causa si era verificato per essersi una manica del lavoratore impigliata in un travetto, in quanto ### si era posizionato, in prossimità del braccetto, sul lato opposto (ossia quello alla sinistra del macchinario), ad una distanza di oltre due metri dalla Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 ordinaria postazione di lavoro, in cui si sarebbe dovuto trovare in qualità di addetto al controllo del macchinario. 
Evidenziava, perciò, che l'evento infortunistico si era prodotto a causa di un fattore del tutto estraneo ai compiti assegnati al lavoratore. 
Sottolineava, quindi, con riguardo all'infortunio subito dal ricorrente, che non poteva configurarsi alcuna responsabilità datoriale per violazione delle norme antinfortunistiche, ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. e ciò in quanto l'azienda aveva correttamente formato i lavoratori, affisso sulla parte frontale di ogni macchina un cartello illustrante le misure di sicurezza da osservare durante il lavoro, revisionato il macchinario cui era stato assegnato il giorno dell'infortunio il ### e dotato il lavoratore degli appositi dispositivi di protezione. 
Rimarcava, inoltre, che al momento dell'incidente e nel punto in cui vi è stato lo scivolamento del dipendente, la pavimentazione non presentava alcuna chiazza d'olio e/o scarti di lavorazione. Poneva in risalto, poi, che nessun tornio è dotato di un sistema di spegnimento automatico e che il pulsante di arresto per emergenza è posizionato sul lato opposto rispetto a quello in cui si trovava il ricorrente quando si è infortunato. 
Precisava, poi, che il ricorrente, successivamente all'occorso infortunio, era stato dichiarato nuovamente abile al lavoro a far tempo dal novembre 2019 e che, ciò nonostante, non aveva mai più ripreso l'attività lavorativa ed il rapporto era cessato per sue dimissioni volontarie. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Tanto chiarito, l'azienda eccepiva, ancora, il difetto di legittimazione passiva del sig. ### - mero socio dell'ente al tempo in cui l'infortunio si era verificato - e la conseguente nullità della domanda risarcitoria spiegata nei suoi confronti da parte del ### Deduceva, ancora, l'illegittimità della richiesta di risarcimento del danno estesa nei confronti del responsabile dei lavoratori per la sicurezza, ### e la mancanza di prova in ordine all'esistenza di un comportamento violativo delle misure antinfortunistiche, tenuto dallo stesso. 
Similmente, eccepiva l'infondatezza, oltre che l'illegittimità, della domanda risarcitoria avanzata nei confronti dell'amministratore della società, tale ### soggetto da tenere distinto dall'imprenditore, ossia dal datore di lavoro formale del ### al tempo dell'infortunio, identificabile unicamente nella società di capitali stessa. 
Sottolineava, infine, che ### aveva, egli stesso, concorso alla verificazione dell'infortunio, dal momento che non aveva osservato le prescrizioni in materia di sicurezza aziendale e, nello specifico, si era collocato in una posizione differente rispetto a quella che avrebbe dovuto osservare durante l'esecuzione della prestazione e, in correlazione allo svolgimento della prestazione lavorativa, non aveva segnalato alcuna anomalia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Nella denegata ipotesi di accertata responsabilità ex art. 2087 cod. civ., chiedeva che il danno differenziale fosse calcolato in base ai parametri fissati dall'art. 10 del D.P.R. n. 1124/1965, così come emendato dal D. L. n. 34/2019. 
Con riguardo al danno biologico rivendicato dal ### riteneva che dello stesso, se accertata un'invalidità superiore rispetto a quella già riconosciuta dall'### (pari al 55%), si sarebbe dovuto fare carico esclusivamente l'### assicurativo. 
In relazione, poi, al danno non patrimoniale invocato dal ricorrente, deduceva che esso non avrebbe potuto essere oggetto di personalizzazione da parte del giudice e ciò a causa dell'omessa allegazione e prova da parte del danneggiato circa la maggiore gravosità delle lesioni personali da lui patite rispetto a quelle, della stessa entità, derivanti ad altri soggetti a parità di età e di condizioni di salute. 
In riferimento, ancora, al dedotto danno da perdita della capacità lavorativa specifica, asseriva che lo stesso non poteva ritenersi integrato, dal momento che il ### era stato ritenuto idoneo e riammesso all'impiego con decorrenza dal 25.11.2019, ma aveva rassegnato le sue dimissioni. 
Concludeva, quindi, affinché il giudice accertasse e dichiarasse la nullità o comunque l'infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda avversa. 
L'### dal canto suo, si costituiva in giudizio, proponendo azione di regresso nei confronti della C.M.C. s.r.l., in persona del legale rapp. p.t. e di ### quale amministratore, datore di lavoro e R.S.P.P., ai sensi degli artt. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 10 e 11 del T.U. 1124/1965, adducendo la violazione delle norme antinfortunistiche da parte del datore di lavoro in relazione all'occorso infortunio. 
In particolare, l'### asserviva che la C.M.C. aveva omesso di dotare di protezioni il macchinario presso cui il ### stava lavorando il giorno in cui l'evento infausto si è verificato, per cui era la società datrice a doversi fare carico di tutte le conseguenze economiche derivanti da tale inadempimento agli oneri di sicurezza. 
In relazione, poi, alla richiesta che il ricorrente aveva avanzato nei suoi confronti, volta ad ottenere la rideterminazione dell'importo già erogato a titolo di indennizzo, precisava che la stessa non poteva essere accolta, in virtù del fatto che l'### non eroga l'indennità temporanea parziale, ma solo quella temporanea assoluta. 
Poneva in luce, quindi, di non poter essere condannato a corrispondere al ### la maggior somma da lui richiesta a titolo di indennizzo, se non quella derivante dal riconoscimento in sede ###maggior grado di invalidità legato all'infortunio de quo. 
Concludeva, chiedendo che la C.M.C. s.r.l. fosse condannata a rimborsare all'### in via di regresso, la somma già corrisposta al lavoratore e pari ad € 609.599,30 o quella minore o maggiore accertata in corso di causa, con gli interessi di legge decorrenti, per le somme pagate, dalla loro erogazione e per l'onere della rendita dalla data della sua capitalizzazione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
In via subordinata, domandava condannarsi la medesima società convenuta al pagamento della diversa somma che, anche in via equitativa, risultasse dovuta, oltre accessori. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari. 
A questo punto, la C.M.C. s.r.l., in data ###, depositava memoria avverso la spiegata azione di regresso ### adducendone l'inammissibilità e l'irritualità. 
Nello specifico, la società resistente evidenziava che, ai sensi dell'art. 416 cod.  proc. civ., è possibile proporre domanda riconvenzionale unicamente nei confronti di chi abbia proposto una richiesta a proprio danno e che tale situazione, nella specie, non era configurabile, dal momento che solo il ricorrente aveva agito nei confronti dell'### per ottenere il maggior danno patito in dipendenza dell'occorso infortunio.  ### deduceva, inoltre, che la domanda riconvenzionale spiegata nei suoi confronti era inammissibile, ai sensi degli artt. 10, 11 e 112 del d.p.r. n. 1124 del 1965, anche in virtù del fatto che era ancora in corso il procedimento penale avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità penale in ordine all'infortunio subito dal ### e non era stata emessa sentenza di condanna definitiva. 
Concludeva, quindi, chiedendo che la domanda dell'### fosse dichiarata nulla, inammissibile o, comunque, allo stato, improcedibile e che fosse accertata, in relazione alla stessa, la carenza di legittimazione passiva del sig.  ### che non riveste il ruolo di assicurato ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
In via gradata, nel merito, chiedeva dichiararsi infondata la richiesta dell'### Nella denegata ipotesi di accoglimento della spiegata riconvenzionale, domandava condannarsi la società al pagamento di una somma minore, a titolo di regresso, rispetto a quella rivendicata dall'### Con provvedimento reso in data ###, il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc.   Indi, espletata la prova per testi, disposta c.t.u. - prima, di tipo medico legale, al fine di determinare l'eventuale maggior grado di invalidità derivante al ### dall'occorso infortunio, a fronte di quello a lui già riconosciuto dall'### e, poi, di tipo contabile, allo scopo di accertare le somme in ipotesi spettanti al ricorrente per i titoli azionati in ricorso - e ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, in data odierna, questo ### subentrato nella trattazione del presente procedimento in sostituzione del dott.  ### in forza del ### n. 183/2025, ha deciso la controversia depositando la presente sentenza con motivazione contestuale.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da ### è solo parzialmente fondato, per cui va accolto soltanto nei limiti che si vengono a tracciare. 
Preliminarmente, ad avviso di questo giudice, appare prioritaria, dal punto di vista logico, l'esatta individuazione dei soggetti titolari della legittimazione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 passiva, interlocutori necessari del ricorrente con riguardo alle rivendicazioni economiche da lui avanzate nel presente giudizio. 
Una volta chiarito tale aspetto, ci si soffermerà sul riparto dell'onere della prova in relazione all'occorso infortunio e sui doveri risarcitori propri dei soggetti coinvolti, senza trascurare il diritto di agire in regresso da parte dell'### che, evocata in giudizio dal ricorrente, ha spiegato domanda riconvenzionale nei confronti della convenuta C.M.C. s.r.l. 
Invero, il ### ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento della responsabilità datoriale in relazione al danno, patrimoniale e non patrimoniale, da lui subito in conseguenza del grave infortunio sul lavoro di cui è rimasto vittima il ###, durante l'espletamento della sua attività di operaio. 
Ha, altresì, chiesto il riconoscimento di un maggior grado di invalidità e la rideterminazione della rendita a lui riconosciuta e corrisposta dall'####.M.C. s.r.l., dal canto suo, costituendosi, in relazione alla richiesta di pagamento del danno differenziale formulata dal ricorrente, ha chiesto che fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva e, quindi, l'estromissione dal giudizio, del sig. ### socio dell'ente al tempo in cui l'infortunio si è verificato, del sig. ### amministratore della società, come pure quella del sig. ### nello stesso periodo, responsabile dei lavoratori per la sicurezza. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Dunque, occorre individuare in maniera esatta il soggetto da qualificare quale parte datoriale del ricorrente, al fine poi di accertarne la responsabilità correlata all'evento infortunistico de quo. 
Al riguardo, Il datore di lavoro, ai sensi degli artt. 17 e 18 del D. lgs n. 81/2008, va inteso come colui che assume la titolarità effettiva dei poteri decisionali all'interno dell'azienda e, proprio per questa ragione, egli è il principale soggetto responsabile della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed è tenuto a controllare personalmente, salvo rilascio di delega, ai sensi dell'art. 16 del predetto decreto, la corretta attuazione delle misure di prevenzione in azienda. 
Tale delega - insussistente nella fattispecie in esame - va intesa come delega di funzioni e non di responsabilità e può attenere solo ad incarichi specifici e ben delineati ai fini antinfortunistici, di prevenzione delle malattie professionali e di sicurezza antincendio. Essa va conferita per iscritto, deve avere data certa e deve essere pubblicizzata in maniera adeguata e tempestiva. 
Non possono essere delegate le attività di valutazione dei rischi ed elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del ### sulla ### (D.V.R.), nonché quella della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (R.S.P.P.). 
Resta fermo, comunque, l'obbligo del datore di vigilare e di controllare che il delegato svolga pienamente e correttamente le attività allo stesso trasferite. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale consolidato, nelle società di capitali - tal è la C.M.C. s.r.l. - il datore di lavoro in senso sostanziale coincide con l'amministratore della società oppure, ove presente, con il Consiglio di amministrazione. 
In sostanza, è datore di lavoro effettivo chi ha la responsabilità dell'impresa e, quindi, è titolare dei poteri decisionali e di spesa - nel caso di specie, ### e ### entrambi amministratori dell'ente, dotati della facoltà di intraprendere ogni tipo di iniziativa nel suo interesse (si veda, sul punto, la visura camerale della società, allegata alla produzione di parte ricorrente). 
In relazione alla salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei dipendenti durante l'espletamento dell'attività lavorativa, di cui, nei termini sopra delineati, è onerato ex lege il datore di lavoro, ha un ruolo fondamentale anche il responsabile dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett.  i) e 299 del D. Lgs n. 81/2008. 
Quest'ultimo ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, alla documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle relative misure di prevenzione.  ###. 50 D. Lgs. n. 81 del 2008, che ne disciplina le funzioni e i compiti, attribuisce al ### dei ### per la ### un ruolo di primaria importanza, quale soggetto che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro e figura intermedia di raccordo tra datore di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
Egli ha, perciò, il dovere giuridico di promuovere misure di prevenzione per proteggere i lavoratori durante l'espletamento del lavoro e deve avvertire il responsabile aziendale dei rischi individuati durante l'esercizio dell'attività. 
Tuttavia, il D. Lgs. 81/2008 non prevede delle sanzioni a carico del ### dei ### per la ### in quanto la responsabilità decisionale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori spetta in ultima istanza al datore di lavoro. 
La responsabilità civile del RLS è, perciò, individuata in base alle regole civilistiche generali, ossia, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., norma che prevede la responsabilità dei padroni e dei committenti per il fatto illecito causato dai loro commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti. 
Si estende così l'area della responsabilità civile in dipendenza dell'infortunio occorso sul luogo di lavoro, di tal ché il RLS è obbligato in solido con la parte datoriale al risarcimento del danno, quando, dall'indagine condotta in sede ###ordine alle modalità di verificazione dell'evento, emerga la corresponsabilità del preposto (###, ossia la sua inerzia od omissione in ordine alla segnalazione di situazioni pericolose per l'integrità psico-fisica dei lavoratori. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Tale impostazione, in ordine al riparto della responsabilità, è chiarita dalla giurisprudenza di legittimità in una sua rilevante pronuncia in materia di azione di regresso, spettante all'### in relazione ad un occorso infortunio sul lavoro. 
La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che tale azione può essere esperita dall'### contro gli ### sul ### non solo nei confronti del datore, ma anche verso i responsabili o corresponsabili dell'infortunio, in virtù della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di mera adibizione all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale, atteso che l'art. 2055 c.c. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità: contrattuale per il datore di lavoro ed extracontrattuale per gli altri soggetti (in tal senso, Cass. Civ., Sez. Lav. 4 giugno 2024, che richiama Cass. Civ., SS. UU., 16 aprile 1997, n. 3288). 
Quindi, in base alla sua posizione di garanzia, che si aggiunge pur senza sostituirsi a quella datoriale, l'RLS è responsabile dell'infortunio quando, con la sua condotta, fornisce un apporto causale nella verificazione dell'evento dannoso (si veda, in merito, Cass. Pen., 25/09/2023 n. ###, in cui la Corte ha affermato la responsabilità penale del ### avendo riguardo ad un infortunio mortale avvenuto sul posto di lavoro, in relazione al quale il soggetto titolare della posizione di garanzia non aveva adeguatamente vigilato, né Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 tantomeno segnalato alla parte datoriale i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del lavoratore, che le eseguiva senza le necessarie competenze tecniche). 
Pertanto, in presenza di un infortunio sul lavoro verificatosi in una società di capitali, oltre all'amministratore dell'ente, quale datore di lavoro effettivo, titolare di poteri di spesa e decisionali, è responsabile civilmente dell'evento infausto, ex art. 2049 cod. civ., anche il ### dei ### per la ### se quest'ultimo dà, con la sua condotta omissiva, un apporto causale nella verificazione del fatto nei termini descritti e, specificamente, per quel che rileva nel caso in esame, se non segnala la difformità dei macchinari adoperati dall'azienda a determinati requisiti di sicurezza e/o le altre situazioni di pericolo per l'integrità psico fisica dei dipendenti all'interno del contesto aziendale. 
Dunque, alla luce dei principi richiamati, va disattesa l'eccezione di parte datoriale e va certamente affermata la sussistenza della legittimazione passiva dei soggetti evocati in giudizio dal ### ossia di ### e ### quali datori di lavoro, nel termini delineati, nonché di ### in qualità di responsabile dei lavoratori per la sicurezza. 
Tanto chiarito in merito alla titolarità della legittimazione passiva dei soggetti convenuti in via principale, appare, ora, opportuno soffermarsi sul riparto degli oneri probatori in materia di infortunio sul lavoro e ciò al fine di verificare la fondatezza delle istanze avanzate dal ### in questa sede. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Con riguardo a tale prova, sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligazione di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, dell'inadempimento e delle misure di prevenzione che la parte datoriale avrebbe dovuto adottare. ### della condotta che nello specifico ha determinato la violazione della misura antinfortunistica deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo (ex multis, sul punto, Cassazione Civile, ### Lav., 25/10/2021, n. 29909). 
Il datore di lavoro, dal canto suo, deve fornire la prova contraria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il suo verificarsi. 
Non è, quindi, sufficiente la lesione dell'integrità psico-fisica del dipendente per configurare la responsabilità datoriale. 
Deve essere sempre valutata la condotta tenuta dal datore di lavoro per evitare l'evento; solo che questa valutazione — ancorché si discuta di danni differenziali (v. Cass. Civ., Sez. Lav. del 19/06/2020 n. 12041) - deve essere introdotta nel processo civile dal datore medesimo; il quale deve allegare e provare di aver rispettato le cautele imposte dalla legge (valutazione dei rischi, apprestamento dei mezzi, informazione, vigilanza, ecc.) ovvero quelle suggerite dalla tecnica o dall'esperienza alla luce della concreta situazione di fatto (ex art. 2087 c.c.) e, a maggior ragione, quando l'esecuzione del contratto di lavoro sottopone il lavoratore ad un particolare pericolo insito nella specifica Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 mansione - com'è quella da svolgersi presso macchine meccaniche in movimento durante lo svolgimento della prestazione (Così Cass. Civ., Lav. 24 agosto 2023, n. 25217) -. 
In particolare, la Suprema Corte di Cassazione, in un'importante pronuncia in tema di infortunio sul lavoro (Cass. Civ., Sez. Lav., del 19/06/2020 n. 12041), concernente anche il rapporto tra pregiudizialità penale ed oneri di allegazione e prova, ha statuito che ai fini del danno differenziale - tal è quello richiesto dal ### in questo giudizio - la disciplina di cui agli artt. 10 e 11 del TU 1124/65 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'### deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, di cui all'art. 1218 cod. civ., anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso. 
Ancora, nell'ottica di preservare il più possibile la tutela della salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs n. 81/2005 e dell'art. 2087 cod. civ. e fermo restando il riparto degli oneri probatori secondo le modalità indicate, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l'incolumità del lavoratore va salvaguardata non solo in relazione ai rischi normalmente insiti nel corretto svolgimento della prestazione lavorativa, ma anche in riferimento a quelli che possano derivare al lavoratore dalla sua stessa imprudenza, imperizia o Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 negligenza a fronte delle istruzioni e raccomandazioni ricevute in merito alle modalità di esecuzione della prestazione. 
In omaggio a questa impostazione, il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia, poiché deve fare in modo che l'attività lavorativa, lecita ma pericolosa - tal è quella di un'azienda di lavorazione dei metalli - si svolga in sicurezza e in modo da salvaguardare l'integrità dei soggetti ad esso subordinati. 
Di conseguenza, quando, come nel caso de quo, si verifica un infortunio, la responsabilità colposa della parte datoriale può essere integrata in maniera diretta, quando il datore di lavoro non ha impedito il prodursi dell'evento lesivo, oppure indiretta, se sussiste una condotta negligente, imprudente o imperiente dello stesso dipendente in presenza di misure di prevenzione comunque inadeguate. 
In entrambi i casi riportati, infatti, la parte datoriale lede la regola cautelare che delimita l'area del rischio consentito nello svolgimento della prestazione lavorativa da parte del suo dipendente e, per effetto di ciò, deve rispondere civilmente delle conseguenze dannose che il sottoposto subisce durante l'esecuzione della prestazione. ### eccezione a tale regola di responsabilità è che il lavoratore stesso, con un comportamento del tutto avulso dalle mansioni a lui assegnate, eccentrico e/o abnorme rispetto all'espletamento delle sue funzioni, interrompa il nesso causale, rendendosi egli stesso corresponsabile del danno subito. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Infatti, le norme antinfortunistiche sono dirette a prevenire anche il comportamento imprudente, negligente o dovuto ad imperizia dello stesso lavoratore (si cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 25 novembre 2019, ###, nonché, Cass. Pen., Sez. IV, 17 giugno 2025, n. 228434). 
Occorre, a questo punto, precisare come deve essere valutato e quantificato il risarcimento in presenza di un indennizzo ### già erogato al lavoratore in dipendenza del medesimo evento infausto. 
Invero, mentre l'indennizzo di cui all'art. 10 del D.P.R. 1124 del 1965 è una misura economica avente carattere sociale, indipendente dall'esistenza di un eventuale fatto illecito e volta a garantire al lavoratore che abbia subito un infortunio o che si trovi in uno stato di malattia di avere dei mezzi adeguati al suo sostentamento, Il danno differenziale è dato dalla differenza tra quanto riconosciuto ed attribuito dall'### a titolo di indennizzo e il maggior danno causato dal responsabile dell'evento dannoso. 
Il predetto art. 10, così come modificato dal D. L. 34/2019, ai commi 6, 7 e 8 prescrive che: “non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto. Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti…”. 
Affinché possa esserci un pregiudizio da risarcire in via differenziale è, quindi, indispensabile l'integrazione di un illecito - quantomeno in forma colposa - ad Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 opera della parte datoriale - da intendersi, quest'ultimo, quale violazione degli obblighi di salvaguardia della integrità psicofisica del dipendente, ai sensi dell'art. 32 Cost. e 2087 cod. civ., la riconducibilità eziologica del fatto dannoso subito dal lavoratore alla condotta del datore e l'esistenza di un “maggior” pregiudizio da ristorare rispetto a quello già oggetto di indennizzo, il quale ultimo si riferisce ad una percentuale di invalidità di tipo permanente e almeno pari a 6 punti percentuali. 
Tale tipo di responsabilità, come anticipato, deve essere dedotta e provata dal lavoratore, nel senso che quest'ultimo deve dare dimostrazione dell'inadempimento degli obblighi di sicurezza e dell'esistenza del nesso di causalità materiale nella verificazione del danno, mentre il datore è onerato di fornire la prova contraria relativa all'aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il verificarsi di eventi lesivi dell'integrità del proprio dipendente (in tal senso, ex multis, si veda Cass. Civ. Sez. Lav. 21.12.2022 n. ###). 
Inoltre, la giurisprudenza delineatasi in materia, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa, è concorde nel ritenere che il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, deve verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrono le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal D.P.R. n. 1124 del 1965, ed in tal caso, può procedere, anche di ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10 del decreto citato, ossia all'individuazione Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa, da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile (in tal senso, tra le varie, Cass. Civ., Sez. Lav., 31.10.2018 n. 27952 e Cass. Civ., Sez. Lav., 10.04.2017 n. 9166). 
Con particolare riguardo alla lesione da parte del datore della salute in sé e per sé considerata - ossia quella medicalmente accertabile - il referente normativo è dato dall'art. 13 del D. Lgs n. 38/2000, il quale prevede che: “…le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. ### delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica… Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. ### della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Quindi, in virtù dei principi richiamati, la differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione ### di cui all'art. 13 del D. lgs 38/2000 e il risarcimento del danno biologico impedisce di ritenere che le somme versate dall'### assicurativo possano considerarsi integralmente satisfattive delle pretese risarcitorie legate dal soggetto infortunato e/o ammalato alla lesione della sua salute (così Civ., Sez. Lav. 27.04.2022, n. 22023). 
Dunque, in tema di liquidazione del danno biologico differenziale, di cui, come anticipato, il datore è chiamato a rispondere quando opera la copertura assicurativa ### va operato un computo per poste omogenee, sicché dall'ammontare complessivo del danno alla salute va detratto il valore capitale della quota di rendita ### destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del D. Lgs n. 38/2000, il danno biologico stesso, con esclusione invece della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (in tal senso, ex multis, si veda Cass. Civ., Sez. Lav., 21.11.2017, n. 27769). 
Al riguardo, è doveroso evidenziare che i confini posti al concorso di tutele sono quelli fissati, ad un estremo, dal divieto di occulte duplicazioni o indebite locupletazioni risarcitorie in favore del danneggiato, ma, all'estremo opposto, dalla necessità di garantire al lavoratore l'integrale risarcimento, tanto più quando vengano coinvolti beni primari della persona, rientranti nel nucleo irriducibile del diritto fondamentale alla salute, protetto dalla ### come Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 ambito inviolabile della dignità umana (in tal senso, si richiama la storica pronuncia della Corte Cost. n. 309/1999). 
In ragione di ciò, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel sostenere che il ristoro deve essere integrale quando dall'illecito derivano diversi pregiudizi alla sfera giuridica del danneggiato e di questi è fornita prova, seppur in via presuntiva. 
In tal senso, è ormai pacifica l'autonomia del danno morale, ossia quello legato alla sofferenza interiore dell'individuo, rispetto al danno biologico derivante dalla lesione della salute psico-fisica in sé e per sé considerata (giur. costante; cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 9 novembre 2022, n. ###, che ha precisato che il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto a ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi - con riguardo al danno morale - di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, insuscettibile di accertamento medico-legale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico - relazionali della vita individuale; v., negli stessi termini, ### III, 21 marzo 2022, n. 9006; 12 ottobre 2020, n. 21970). 
Qualora, poi - come nell'ipotesi in esame - venga chiesto il riconoscimento, altresì, dell'esistenza di un danno patrimoniale differenziale - ossia quello Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 legalo alla perdita della capacità lavorativa specifica a causa di uno stato di invalidità permanente derivante dall'illecito - il danneggiato, ai fini del suo ristoro economico, deve fornire una prova sull'an e sul quantum dello stesso, anche a mezzo di presunzioni semplici. 
Una volta resa tale dimostrazione, il danno permanente alla capacità lavorativa - da qualificarsi come lucro cessante, presunto e futuro - va liquidato secondo i meccanismi della capitalizzazione e, in tal senso, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai costante (si v., tra le più recenti, Cass. Civ. Sez. Lav., 25.06.2020 n. 12632), va applicata la formula matematica utilizzata per la capitalizzazione della rendita ### (X: R x I% x C - S)1, facendo ricorso alle tabelle di cui al R. D. 1403/1922, nonché al D.M. 22 novembre 2016, considerando, poi, lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa. 
Inoltre, quando - com'è avvenuto nella fattispecie de qua - l'### abbia già costituito in favore del danneggiato una rendita, per operare il “diffalco” occorrerà determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa; la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente (in tal senso, Civ., Sez. III, 31.10.2023, n. ###). 
Orbene, facendo applicazione dei principi richiamati al caso di specie, in virtù dell'articolata istruttoria svolta, nonché dell'esame della copiosa Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 documentazione versata in atti, ad avviso di questo giudice effettivamente sussistono significativi profili di responsabilità datoriale nella causazione del fatto dannoso, così come prospettato da ### che legittimano il ristoro del c.d. danno differenziale e, seppur in parte, delle ulteriori voci di danno patrimoniale e non patrimoniale da lui invocate. 
Si ritiene, infatti, che in relazione all'infortunio di cui il ### è rimasto vittima il ### - consistito nell'aver impattato il suo avambraccio destro con la battuta del tornio, presso cui egli stava lavorando in quel momento - vi sia stato un grave inadempimento del datore di lavoro delle disposizioni in materia antinfortunistica, nonché l'omessa segnalazione da parte del responsabile dei lavoratori per la sicurezza delle condizioni lavorative rischiose per l'integrità psico-fisica dei dipendenti e che tra tali violazioni e l'evento dannoso verificatosi esista un nesso eziologico, la cui prova è stata pienamente fornita dall'ex dipendente in corso di causa. 
Dunque, nel caso in esame, sussiste una autonoma responsabilità datoriale per fatto illecito che giustifica un ristoro economico diverso ed ulteriore rispetto a quello già erogato al lavoratore dall'### per l'evento infortunistico de quo, anche considerando il maggior danno, ossia il superiore grado di invalidità del ### accertato in corso di causa a mezzo di c.t.u. medico legale, maggiore rispetto a quello riconosciuto dall'### in sede di costituzione della rendita a favore del ricorrente. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
A tale approdo interpretativo è possibile giungere in base alle risultanze della prova testimoniale, nonché esaminando la documentazione prodotta in giudizio da parte del ricorrente, soprattutto quella di tipo fotografico. 
Sul punto, ### tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro dell'### sezione ### escusso in corso di causa, ha riferito circostanze chiare e precise in merito all'evento infortunistico in questione, esprimendosi in questi termini: “il 26 febbraio del 2019 fui contattato dai carabinieri di ### per effettuare degli accertamenti in ordine all'infortunio subito da ### dipendente della C.M.C. s.r.l.; mi recai quindi presso l'opificio della suddetta società e iniziai le verifiche del caso; accertai, quindi, che l'infortunio si verificò mentre il ### si trovava nei pressi di un tornio marca ### modello ### anno di costruzione 1980 n. serie 4933; provvidi quindi a sentire, in uno ai c.c. di ### il sig. ### collega di lavoro del ### che era l'unica persona presente in quel momento sul posto, lo stesso mi riferì di non essere stato presente all'infortunio… il ### mi riferì inoltre che l'addetto al tornio era proprio il Falivena… a seguito degli accertamenti ebbi modo di accertare che il tornio era sostanzialmente in buone condizioni, mentre la “battuta” che aveva cagionato l'infortunio del ### era priva di protezione e al riguardo evidenziai che essa, al pari di tutti gli organi in movimento, avrebbe dovuto essere dotata di un carterino di protezione che impedisse il contatto anche accidentale con gli arti dei lavoratori; non posso riferire con certezza se lo stato Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 dei luoghi fosse stato o meno alterato, in quanto ovviamente non conoscevo quale esso fosse al momento dell'infortunio; riscontrai in particolare che la “battuta” era lunga 80 cm e fuoriusciva dal tornio di circa 30 cm… nella suddetta occasione accertai quindi la violazione della normativa antinfortunistica prevista dall'art. 71, comma 1, in combinato disposto con l'art. 70, comma 2, del D. Lgs 81/2008; alla società fu pertanto notificato un verbale di ispezione e prescrizione… il pavimento all'atto dell'ispezione non era pulito e presentava tracce di olio e di residui di lavorazione (trucioli metallici)”. 
La predetta deposizione testimoniale, provenendo da un soggetto titolare di un alto grado di competenza tecnico specialistica in materia di prevenzione, ha certamente un valore preponderante in ordine all'affermazione della sussistenza della violazione, da parte della C.M.C., delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro in relazione all'infortunio di cui il ### è rimasto vittima. 
Invero, l'essere il tornio, presso cui stava lavorando il ricorrente il giorno dell'evento, privo di carterino di protezione, come pure il pavimento nei pressi del macchinario sporco e scivoloso, sono dati fattuali che determinano certamente una violazione delle disposizioni antinfortunistiche da parte dell'azienda, fonte di danno risarcibile. 
Tale violazione, già attestata dall'### viene poi rafforzata dalle dichiarazioni rese da ### zia del ricorrente, recatasi presso il pronto soccorso di ### ove egli era stato trasportato subito dopo l'evento, la quale ha riferito di aver visto le scarpe da lavoro del nipote “impregnate di olio”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Allo stesso modo, ### padre dell'infortunato, ha testualmente dichiarato: “il giorno dell'infortunio occorso a mio figlio ### venni telefonicamente avvertito dall'altro mio figlio, ### dell'evento per cui è causa; mi recai subito in fabbrica con mia moglie e trovai ### fuori dallo stabilimento, che era sorretto da un altro suo collega, che gli reggeva il braccio penzolante; io chiesi cosa fosse successo e ### mi rispose che mentre era intento al lavoro presso una macchina sita nello stabilimento era scivolato e, nel tentativo di poggiarsi, aveva impattato un rullo in movimento, per cui aveva riportato le lesioni al braccio; io in quell'occasione vidi che le scarpe che indossava mio figlio (che nel frattempo era stato disteso a terra) erano impregnate di olio e di trucioli residuati dalla lavorazione; in seguito giunse sul posto dapprima un'ambulanza e poi un elicottero che prese a bordo mio figlio e lo portò all'ospedale di ### io e mia moglie andammo lì e ci furono consegnate nell'occasione le scarpe e gli indumenti che quel giorno indossava mio figlio e lì notai ancora meglio che le scarpe erano intrise di olio e avevano sulle suole residui di lavorazione in ferro ###”. 
Nonostante, gli altri testi - all'epoca dei fatti e tuttora dipendenti della C.M.C.  s.r.l. - escussi in corso di causa abbiano rilasciato informazioni vaghe e incerte circa le modalità di verificazione dell'evento infortunistico de quo, verosimilmente per il metus reverentialis nutrito nei confronti della parte datoriale (si fa riferimento alla deposizione di ### che ha dichiarato di non conoscere le modalità con cui l'infortunio si è verificato, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 nonché a quelle di ### e di ### i quali hanno riferito di trovarsi in bagno quando vi è stato l'evento infausto e di non ricordare se sul pavimento vi fossero macchie di olio e se la battuta del tornio fosse dotata o meno di sistemi di protezione), l'accertamento della responsabilità del datore, che non ha dotato il tornio di carterino di protezione e del responsabile dei lavoratori per la sicurezza, che ha omesso di segnalare qualsivoglia situazione di pericolo legata all'utilizzo del macchinario e alla presenza di materiale scivoloso sul pavimento, emerge in maniera incontrovertibile, non solo dalle dichiarazioni rilasciate dal tecnico dell'### privo di alcun collegamento con l'azienda convenuta, ma anche, per l'invero, in aggiunta, visionando il materiale fotografico prodotto in giudizio dal #### delle fotografie versate in atti dall'infortunato mostra, infatti, nel giorno in cui l'evento infausto si è verificato, una pavimentazione sporca, su cui erano presenti importanti macchie d'olio e trucioli di metallo nei pressi della postazione di lavoro del ricorrente, come pure un tornio privo di qualsiasi tipo di barriera protettiva volta a preservare l'integrità di chi lavora presso detto macchinario in caso di urto o di caduta accidentale e ciò in spregio a qualsivoglia normativa antinfortunistica da osservare in ambito aziendale (si vedano, al riguardo, le foto nn. 23, 24a e 24b allegate alla produzione del ricorrente). 
Non consente di arrivare ad un esito interpretativo differente la circostanza, dedotta dal difensore dell'azienda, secondo cui il ### al momento in cui Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 l'evento si è verificato - consistito, secondo la prospettazione datoriale, nell'essersi una manica del lavoratore impigliata in un travetto - si sarebbe trovato in una posizione diversa da quella che deve osservare chi è tenuto al controllo del macchinario, ad oltre due metri di distanza dalla sua ordinaria postazione di lavoro. 
Invero, come chiarito in via giurisprudenziale, il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a scongiurare eventi infortunistici in danno dei suoi lavoratori e il preposto deve segnalargli le anomalie riscontrare in tal senso, anche quando i dipendenti siano imprudenti, negligenti o imperienti durante lo svolgimento della prestazione, potendosi escludere la responsabilità datoriale e quella del RLS in dipendenza dell'infortunio solo quando questo sia determinato dalla stessa condotta del lavoratore, del tutto scollegata dallo svolgimento dell'attività lavorativa e in grado di recidere il nesso causale tra il fatto illecito del datore (omissione delle misure di sicurezza) e l'evento. 
Nel caso di specie, le stesse dichiarazioni dell'azienda, rimarcate con le note trasmesse il ###, relative al fatto che il ### “durante lo svolgimento della sua attività, segnatamente allorquando la macchina era in funzione…sarebbe scivolato persino abbattendo una barriera”, oltre a confermare il fatto che il lavoratore stava rendendo la prestazione lavorativa e non ha introdotto con la sua condotta alcun rischio eccentrico, consentono di ritenere sussistente il nesso eziologico tra il fatto dell'omissione della misure antinfortunistiche da parte del datore e il danno subito dal ricorrente (accertata Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 frattura scomposta, diastasata del III medio della diafisi omerale e del III medio diafisario di radio ed ulna, culminata nella necessaria amputazione del suo avambraccio destro). 
Acclarata, dunque, la responsabilità della parte datoriale e del ### ex artt. 32 Cost. e 2087 e 2049 cod. civ, in relazione all'infortunio di cui ### è rimasto vittima e, verificata, altresì, la circostanza che il ricorrente già beneficia di rendita ### in dipendenza del medesimo evento, questa autorità giudiziaria ha conferito, prima, incarico di consulenza tecnica di tipo medico al fine di stabilire la percentuale di danno biologico riportato dal soggetto in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorsogli e, poi, anche sulla scorta di tali risultanze, incarico di consulenza tecnico contabile, al fine di accertare: - l'ammontare della rendita ### spettante al ricorrente sulla base di un grado di invalidità pari al 60% dalla data di costituzione della rendita vitalizia e al 65% dal marzo 2021, tenuto conto dell'inquadramento del ### nel II livello del c.c.n.l. di categoria, con contratto di lavoro a tempo pieno, previa detrazione dell'importo già corrisposto dall'### assicuratore per la medesima causale in virtù di un grado di invalidità pari al 55% e dell'inquadramento dell'ex lavoratore nel III livello, part-time; - la somma derivante dalla c.d.  capitalizzazione della rendita, tenuto conto dei relativi coefficienti di rivalutazione annuale; - l'importo spettante al ricorrente a titolo di ### determinato con riferimento a n. 303 giornate, detratto quanto già erogato dall'### sulla base di 272 giornate; - il danno differenziale di natura Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 patrimoniale, inteso quale lesione permanente della capacità lavorativa specifica, subito dal ricorrente in dipendenza dell'infortunio occorsogli. 
Il tutto al fine di operare lo scomputo per poste omogenee delle somme risarcibili e il diffalco sulla rendita già erogata dall'### in via amministrativa in virtù di un minor grado di invalidità (55%). 
Orbene, sotto il profilo clinico, il c.t.u. nominato, dott. ### in base al complesso patologico riscontrato a carico del ricorrente in dipendenza dell'infortunio subito, costituito da “frattura esposta omero, radio ed ulna dx, lesione completa muscolotendinea con conseguente amputazione avambraccio al terzo medio. Disturbo post-traumatico da stress di grado lievemoderato”, ha accertato la sussistenza di un danno biologico complessivo, con riferimento alle tabelle di ### (D.M. 12/07/2000) quantificabile nella misura del 65% complessivo (60% a far data dalla definizione della rendita, 65% da marzo 2021), a fronte della percentuale dell'85% richiesta dal ricorrente. 
Ha poi evidenziato che il ### si è sottoposto a un lungo periodo di cure e riabilitazione (272 giorni di malattia riconosciuta ###, sino a quando, nel marzo 2020, a ### gli è stata confezionata una protesi. 
In particolare, il c.t.u. ha posto in risalto che, ad alcuni mesi dal trauma, era insorto nel ricorrente un disturbo psichico classificato come “### posttraumatico da stress”, seguito presso il DSM dell'ASL dal marzo 2020 e oggi in discreto controllo farmacologico. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Ancora, si è soffermato sul fatto che: “il pregiudizio indotto dalla perdita della mano non appare emendabile con i presidi ortopedici attuali, i quali non sono in grado di garantire un recupero funzionale ed un beneficio estetico apprezzabili”. 
Inoltre, secondo il c.t.u., la valutazione espressa dall'### per l'amputazione dell'avambraccio è corretta, ma va considerata anche la frattura d'omero con conseguente limitazione moderata della scapolo-omerale omolaterale. 
Per quanto riguarda il disturbo post-traumatico da stress, in precedenza non valutato dall'Ente per scarsità del dato documentale e per la necessaria verifica della sua persistenza nel tempo, secondo il c.t.u., per quanto oggi documentato, esso è valutabile in misura leggermente superiore al COD 180 indicato dal CTP (per il quale è previsto il 6%) ed ai limiti bassi del ### 181 (7-8%). Nel complesso il DBP presentato dal ricorrente, può essere quantificato in misura del 65% composto da un 60% già riconoscibile sin dall'epoca della definizione della rendita ed un ulteriore 5% relativo alla componente psichica a far data dal marzo 2021 quando iniziava il percorso presso il ### Infine, in relazione all'inabilità temporanea, il dott. ### ha sottolineato che l'### riconosce il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro, per cui, una volta stabilizzate le lesioni, tale periodo termina e quello successivo, relativo alla FKT finalizzata alla protesizzazione ed all'addestramento all'uso Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 della protesi, rappresentando un periodo di inabilità parziale progressivamente decrescente, non può essere oggetto di risarcimento in ambito #### il c.t.u., può, se mai, essere riconosciuto come ulteriore periodo di ### rispetto a quello già accertato in sede amministrativa (272 giornate), quello dato dai ricoveri del ricorrente a ### (dal 14/02/20 al 07/03/20, dal 07/06/21 al 11/06/21, dal 21/06/21 al 25/06/21), ai fini della protesizzazione, per un totale di 31 giorni. 
Sotto il profilo contabile, il c.t.u. incaricato, dott.ssa ### tenendo conto dell'età dell'infortunato all'epoca dei fatti per cui è causa, nonché della retribuzione annua di € 21.564,95, corrispondente al suo inquadramento nel II livello del c.c.n.l. di categoria, in base ad un contratto di lavoro a tempo pieno, ha quantificato il danno differenziale patrimoniale, considerando l'aspettativa di vita lavorativa che il ### aveva all'epoca dell'infortunio. 
Nello specifico, nella relazione contabile, così come integrata in data ###, a fronte delle osservazioni pervenute dalle parti, si legge: “la retribuzione annua presa in considerazione è di € 21.564,95, che va ragguagliata al grado d'invalidità del 65%, per cui si ha € 14.017,22. Applicando all'importo di € 14.017,22 il coefficiente 45,84 si ha l'importo di € 642.549,36, che rappresenta l'attualizzazione del danno patrimoniale da perdita reddituale. 
Per determinare il danno differenziale occorre detrarre il valore attuale della rendita per danno patrimoniale a carico dell'### riferito all'invalidità del 65%, per cui si ha: € 642.549,36 - € 404.326,60 = € 238.222,76”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Le conclusioni cui i consulenti tecnici d'ufficio sono pervenuti appaiono immuni da vizi logici e/o argomentativi, nonché conformi al dato normativo che disciplina la materia in esame, ragion per cui, ad avviso dello scrivente, esse sono pienamente condivisibili ed utilizzabili per quantificare il danno spettante al ### a titolo risarcitorio in dipendenza dell'evento infortunistico in questione. 
Ai fini della sua determinazione e in ossequio ai principi espressi in precedenza, il danno biologico risarcibile, calcolato, avvalendosi delle tabelle milanesi - in relazione ad un periodo di inabilità temporanea assoluta di 303 giornate (272 giornate di ITT già riconosciute dall'### più quelle di ricovero a ### per complessivi 31 giorni) e sulla scorta delle spese mediche documentate per euro 2.200,25, operando lo scomputo per poste omogenee, è pari ad euro 126.922,09 (somma ricavata dalla differenza tra il danno biologico risarcibile, pari ad euro 491.566,00 e il valore capitale della quota di esso derivante dalla rendita ### pari ad euro 364.643,91, così come calcolato dal c.t.u., dott.ssa ### in base al maggior grado di invalidità del ### pari a 65 punti percentuali). 
A tale importo, in ragione del tipo di menomazione patita dalla vittima, va aggiunto quello di euro 31.730,52 a titolo di personalizzazione massima (25%). 
Sul punto, va posto in risalto che la personalizzazione si rende opportuna anche considerando il fatto che l'evento infortunistico de quo, culminato nell'amputazione dell'avambraccio destro del ricorrente, ha comportato per lui Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 conseguenze peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato in via documentale - ossia l'aver sviluppato un disturbo psichico (c.d. post traumatico da stress), in costante trattamento farmacologico, come accertato anche a mezzo c.t.u. in corso di causa (sulla necessità della personalizzazione del danno non patrimoniale, in aumento rispetto ai criteri tabellari, in presenza di conseguenze anomale o peculiari, si veda Cass. Civ., Sez. Lav., 31 agosto 2025, n. 24242). 
Pertanto, la somma che complessivamente la parte datoriale, in solido con il ### deve erogare a titolo di danno biologico differenziale personalizzato a favore del ricorrente è pari ad euro 158.652,61. 
A ### in virtù del gravissimo evento infausto dal quale è stato colpito - la perdita dell'avambraccio destro - va altresì risarcito il danno morale, legato al patema d'animo interiore, ossia quella sofferenza, appartenente al foro interno dell'individuo, insuscettibile di essere medicalmente accertata e, tuttavia, meritevole di ristoro, al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti dinamico - relazionali della vita individuale, in base a massime di comune esperienza e in virtù del fatto che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza (come, di recente, ribadito, anche, da Cass. Civ., 24.07.2024, n. 20661). 
Al ricorrente va, inoltre, riconosciuto il risarcimento da lesione della vita di relazione, per l'obiettiva impossibilità di svolgere, in mancanza di un arto, talune rilevanti attività proprie della vita quotidiana. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Dunque, in via equitativa, si quantifica in euro 122.891,50 il danno morale e in euro 147.469,80 quello alla vita di relazione (importi, rispettivamente, calcolati nella misura del 25% e del 30% del danno biologico risarcibile in sé e per sé considerato). 
In relazione, invece, al danno patrimoniale risarcibile, legato alla diminuzione della capacità lavorativa del ricorrente, occorre operare alcune precisazioni sulla scorta delle risultanze dell'espletata c.t.u. contabile. 
Al riguardo, va puntualizzato che esso è già stato oggetto di calcolo e di liquidazione da parte dell'### assicurativo, che però ha riconosciuto al ### un grado di invalidità del 55%, considerando il suo inquadramento nel III livello C.C.N.L. ### e ### industria, in virtù di un contratto a tempo parziale, mentre egli, come accertato per mezzo dell'espletata c.t.u., è titolare di una invalidità del 65% e, per il tempo in cui ha espletato attività alle dipendenze della C.M.C., ha ottenuto il diritto di essere inquadrato nel II livello di categoria, in virtù di un contratto di lavoro a tempo pieno. 
Pertanto, residua una differenza di dieci punti percentuali da valutare in via differenziale ai fini risarcitori, sulla scorta di una retribuzione maggiore rispetto a quella presa in considerazione dall'### al tempo della determinazione della rendita in favore del lavoratore. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Nella fattispecie, in virtù dei principi illustrati, per effettuare tale quantificazione, si deve considerare il prodotto dato dal reddito annuo di euro 21.564,95 per il coefficiente di invalidità del 65% (desumibile dalla c.t.u.). 
Ancora, in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, Il risultato di tale operazione, pari ad euro 14.017,22, deve essere moltiplicato per il coefficiente di capitalizzazione corrispondente a 45,84 - dato, quest'ultimo, ricavato incrociando l'età che l'infortunato aveva al momento dell'evento infausto (28 anni) con gli anni di lavoro per cui egli perderà il reddito (39) - in modo da ottenere il danno alla capacità lavorativa generica del lavoratore, pari ad euro 642.549,36. 
Inoltre, facendo applicazione del principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di quantificazione del danno patrimoniale differenziale, dal prodotto così ottenuto va, poi, detratta una percentuale, da determinare prudenzialmente nel 10%, in considerazione dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa (euro 21.564,95x 65% x 45,84 - 10%= 578.294,43). 
Indi, l'Importo così quantificato va incrementato, in via equitativa, nella misura del doppio, per ristorare integralmente il grave pregiudizio che l'amputazione dell'avambraccio destro ha arrecato alla capacità lavorativa specifica del ### ottenendo la somma di euro di euro 1.156.588,86. 
A questo punto, avendo l'### già corrisposto al lavoratore a titolo di indennizzo, per il danno patrimoniale, la somma di euro 280.196,53 (si veda il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 prospetto di calcolo allegato dall'###, residua un “maggior” danno a carico del datore e del ### pari ad euro 876.392,33. 
Sull'importo testé indicato vanno ovviamente calcolati gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo. 
Logico corollario delle argomentazioni innanzi espresse diviene, quindi, il parziale accoglimento del ricorso proposto da ### nei confronti della C.M.C. s.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., ### e ### nonché del RLS all'epoca dell'infortunio, ### cui consegue la condanna in solido dei predetti, al pagamento, a titolo di danno biologico differenziale personalizzato, della somma di euro 158.652,61, nonché, a titolo di danno non patrimoniale (morale e da lesione della vita di relazione) di euro 270.361,30, per una somma complessiva di euro 429.013,91. 
Le stesse parti dovranno, inoltre, corrispondere al ricorrente, a titolo di danno patrimoniale differenziale, l'importo di euro 876.392,33. 
Con riguardo, invece, alle richieste formulate dal ricorrente nei confronti dell'### va posto in risalto che, essendo a lui stato giudizialmente riconosciuto un maggior grado di invalidità (60% a far data dalla definizione della rendita, 65% da marzo 2021) rispetto a quello accertato dall'### in sede di costituzione della rendita, pari al 55%, in base ad una diversa retribuzione, l'### deve adeguare il prospetto di calcolo del valore capitale della rendita per Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 la menomazione permanente, tenendo conto delle percentuali di invalidità accertate e con le decorrenze individuate in corso di causa (ossia in base ad una percentuale di invalidità del 60% dal momento della costituzione della rendita e del 65% dal marzo 2021) e corrispondere all'infortunato le relative differenze indennitarie per il periodo considerato, ossia dal momento della costituzione della rendita all'attualità. 
Lo stesso ### deve, ancora, rimodulare le giornate di ITT riconosciute in 303. 
A questo punto, vista la parziale fondatezza della domanda principale, da ultimo e in via consequenziale, occorre esaminare la questione relativa all'ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'### costituendosi in giudizio, ossia l'azione con cui l'istituto ha agito in regresso nei confronti della convenuta C.M.C., chiedendo ad essa la restituzione degli importi versati a titolo di indennizzo, sottoforma di rendita, a ### in relazione all'infortunio sul lavoro a lui occorso, in ragione dell'esistenza della responsabilità in via esclusiva della parte datoriale nella causazione del fatto illecito. 
Al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore della convenuta C.M.C. s.r.l., si pone in risalto che non sussistono profili di inammissibilità e/o nullità della spiegata domanda riconvenzionale da parte dell'### assicurativo nei confronti dell'ente societario. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025
Invero, per giurisprudenza costante, deve qualificarsi come domanda riconvenzionale a) quella che il convenuto formula nei confronti dell'attore, b) quella che il convenuto formula nei confronti di altro convenuto che già sia parte del processo, c) quella che il chiamato in causa formuli nei confronti del chiamante o di altri convenuti che già siano parti del processo (si veda, tra le varie, Cass. Civ., Sez. Lav. 20.09.2023, n. 26931). 
In tutte queste ipotesi, come rimarcato dalla Cassazione, la domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto non esige le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, per l'evidente ragione - a tacer d'altro - che è fuori luogo discorrere di "chiamata in causa" rispetto ad un soggetto che è già parte del giudizio. 
La domanda proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto non soggiace ad altri oneri di forma che la formulazione entro il medesimo termine stabilito per la proposizione di una domanda riconvenzionale in senso stretto, e cioè nei confronti dell'attore ed ovviamente la notifica al destinatario di essa, se sia rimasto contumace. 
Non è, invece, necessario che la riconvenzionale "trasversale" sia fondata sui medesimi fatti posati dall'attore principale a fondamento della sua domanda. 
Perciò, l'### non ha l'onere di richiedere il differimento dell'udienza, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., ma deve formulare la suddetta domanda nei termini e con le forme stabiliti per la domanda riconvenzionale di cui all'art. 167, secondo comma, c.p.c. - com'è avvenuto nella fattispecie in esame, in cui, nella Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 comparsa di costituzione e, quindi, alla prima difesa utile, l'### ha formulato la predetta domanda di regresso nei confronti della C.M.C. e, quindi, in via trasversale, ancorandola alla circostanza secondo cui si deve considerare quale unico soggetto responsabile dell'infortunio il datore di lavoro del ### all'epoca dei fatti. 
Tanto chiarito in ordine all'ammissibilità della spiegata riconvenzionale trasversale, questo giudice, in virtù dell'istruttoria condotta, ritiene che la pretesa restitutoria dell'### assicurativo sia fondata e meriti di essere accolta. 
Al riguardo, va rimarcato, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che l'### agendo quale creditore in via di regresso, deve provare la responsabilità civile del datore e il danno, cioè le prestazioni erogate e da erogare in conseguenza dell'infortunio sul lavoro (in caso di rendita, la sua capitalizzazione); invece, il datore di lavoro che eccepisca la eccessività della somma pretesa, per superamento del limite del danno civilistico, deve provare il fatto impeditivo (in questi termini, tra le varie, Cass. Civ., Sez. Lav., 20.09.2023, n. 26931). 
Nel caso di specie, per le ragioni ampiamente illustrate in precedenza, è dimostrato che il danno alla sfera giuridica del lavoratore non è dipeso dal semplice svolgimento di un'attività lavorativa pericolosa, bensì dalla condotta illecita della parte datoriale, violativa della normativa antinfortunistica. 
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Inoltre, l'### costituendosi, ha prodotto idonea documentazione comprovante la costituzione e l'erogazione della rendita capitalizzata in favore del ricorrente, assolvendo così all'onere della prova su di esso incombente e fondante la sua pretesa restitutoria. 
Al contrario, la C.M.C. non ha fornito alcun elemento probatorio utile ad escludere la richiesta dell'### così come formulata. 
Di conseguenza, l'azienda convenuta, in persona dei legali rappresentanti p.t., va, altresì, condannata a restituire all'### l'importo che quest'ultimo ha corrisposto al ### dal momento della costituzione della rendita sino all'attualità, tenendo conto del meccanismo della capitalizzazione. 
Per completezza espositiva, va rimarcato che non osta all'accoglimento della predetta domanda di regresso il fatto che è attualmente in corso procedimento penale, a carico dei legali rappresentanti della società convenuta e del ### in relazione all'evento infortunistico per cui è causa, data la piena autonomia dei giudizi, penale e civile e l'insussistenza di motivi di pregiudizialità tra tali processi. 
Infatti, secondo un orientamento consolidato, di recente ribadito dalla Suprema Corte (si veda, Cass. Civ. 4.12.2024 n. ###), la sola circostanza che sia stata proposta domanda civile risarcitoria per i medesimi fatti oggetto del processo penale non è sufficiente per la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità, anche avuto riguardo al principio, più volte rimarcato, secondo cui tra il giudizio penale e il giudizio civile risarcitorio sussiste piena e reciproca autonomia, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 atteso, sotto il profilo sostanziale, che il giudice civile è tenuto a verificare l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 cod. civ., e non già la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice penale (Corte cost. nn. 182 del 2021 e 173 del 2022; Cass. 15/10/2019, n. 25918; 13/01/2021, n. 457; Cass. 21/03/2022, n. 8997; Cass. 18/10/2022, n. ###; Cass. 03/02/2023, n. 3368; Cass. 31/01/2024, n. 2879; Cass. 15/03/2024, 7094); e considerato, sul piano processuale, che nei due giudizi trovano applicazione diversi criteri di giudizio e diverse regole probatorie, con particolare riferimento alle regole di funzione dell'accertamento del nesso causale (Cass. 12/06/2019, n. 15859; Cass. civ., Sez. 3, 18/10/2022, n. ###, cit.)”. 
Inoltre, con particolare riguardo alla domanda giudiziale di regresso, proposta dall'### in questa sede, occorre evidenziare che essa non è soggetta a limitazioni, fatta eccezione per la prescrizione triennale del diritto - insussistente nel caso di specie - dal momento che, come posto in risalto anche in via giurisprudenziale, essa è proponibile nei confronti del datore di lavoro pure nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia riportato una condanna nella forma del decreto penale in relazione alla violazione di norme antinfortunistiche, fermo restando che, comunque, il giudice civile adito con l'azione di regresso deve accertare la responsabilità del datore di lavoro in relazione all'infortunio occorso al suo dipendente (così, Cass. Civ., Sez. Lav., 15.09.2023 n. 26644). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 ### complessità della vicenda e degli accertamenti da essa imposti giustifica la compensazione delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2717 del ruolo generale ### dell'anno 2021 promosso da ### contro C.M.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., ##### e ### in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: 1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la C.M.C. S.r.l., ### e ### quali datori di lavoro, ### quale ### al pagamento in solido tra loro in favore del ### a titolo di danno biologico differenziale, danno morale, danno alla vita di relazione e danno patrimoniale differenziale derivanti dall'evento lesivo occorso il ### della complessiva somma di € 1.305.406,24, oltre accessori di legge dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio al soddisfo; 2) condanna l'### a rideterminare le giornate di ITT riconosciute in favore del ### in dipendenza dell'infortunio da questi subito in 303 e ad adeguare il prospetto di calcolo del valore capitale della rendita per la menomazione permanente del ### tenendo conto delle percentuali di invalidità accertate in corso di causa e con le decorrenze così individuate (uno stato di invalidità del 60% dal momento di costituzione della rendita e del 65% dal marzo 2021) e, per l'effetto, a corrispondere al ### le relative differenze Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025 indennitarie, a far tempo dalla data di costituzione della rendita e sino all'attualità, in base al meccanismo della capitalizzazione; 3) in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale proposta dall'### nei confronti della C.M.C. S.r.l., per l'accertata responsabilità datoriale in ordine alla verificazione dell'infortunio, condanna la C.M.C. S.r.l. a restituire all'### l'importo che quest'ultimo ha corrisposto al ### dal momento della costituzione della rendita sino all'attualità; 4) compensa interamente tra le parti le spese di lite.  ### 13.11.2025. 
Il Giudice del #### a verbale (art. 127 ter cpc) del 09/12/2025

causa n. 2717/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Crudele Lidia, Giovanni Magro

M
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Corte di Cassazione, Ordinanza del 27-08-2025

... sua condanna al risarcimento dei danni cagionati dal comportamento ### dipendente di banca - condotta infedele - danno cagionato ai clienti - accordo transattivo concluso dalla banca - interruzione del nesso causale - esclusione scorretto tenuto dal lavoratore nei confronti di cinquantatré clienti, nei confronti dei quali essa banca era stata costretta a definire stragiudizialmente le loro rivendicazioni risarcitorie con l'esborso di euro 815.907,05, importo calcolato già al netto delle somme che essa banca era riuscita a recuperare con la vendita dei titoli a suo tempo proposti ai clienti. 2.- Costituitosi il contraddittorio, lo ### contestava di aver operato direttamente nei confronti di tutti i clienti indicati dalla ### nel suo ricorso, ammettendo di avere operato solo con riguardo a quarantatré clienti. Eccepiva di essersi sempre attenuto al paniere offerto dallo stesso istituto bancario nel momento in cui aveva proposto alla clientela l'investimento in titoli azionari. 3.- Con separato giudizio lo ### aveva chiesto ed ottenuto dal medesimo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti della banca per il pagamento del t.f.r. maturato e non pagato. 4.- La banca aveva proposto (leggi tutto)...

testo integrale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ### composta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati: dott.ssa ### dott. ### dott. ### rel.  dott.ssa ### dott.ssa ### 10/07/2025 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19912/2022 r.g., proposto da ### elett. dom.to in ### n. 46, Roma, presso avv.  ### rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### ricorrente contro ### di ### e della ### spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in ### n. 28, Roma, presso avv. ### rappresentato e difeso dall'avv. ### controricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 6/2022 pubblicata in data ###, n.r.g. 164/2020. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/07/2025 dal ### dott. #### 1.- ### di ### spa (poi incorporata in ### di ### e della ### spa) aveva convenuto in giudizio il suo ex dipendente ### (dimessosi nell'anno 2006) dinanzi al Tribunale di ### per ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni cagionati dal comportamento ### dipendente di banca - condotta infedele - danno cagionato ai clienti - accordo transattivo concluso dalla banca - interruzione del nesso causale - esclusione scorretto tenuto dal lavoratore nei confronti di cinquantatré clienti, nei confronti dei quali essa banca era stata costretta a definire stragiudizialmente le loro rivendicazioni risarcitorie con l'esborso di euro 815.907,05, importo calcolato già al netto delle somme che essa banca era riuscita a recuperare con la vendita dei titoli a suo tempo proposti ai clienti.  2.- Costituitosi il contraddittorio, lo ### contestava di aver operato direttamente nei confronti di tutti i clienti indicati dalla ### nel suo ricorso, ammettendo di avere operato solo con riguardo a quarantatré clienti. 
Eccepiva di essersi sempre attenuto al paniere offerto dallo stesso istituto bancario nel momento in cui aveva proposto alla clientela l'investimento in titoli azionari.  3.- Con separato giudizio lo ### aveva chiesto ed ottenuto dal medesimo Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti della banca per il pagamento del t.f.r. maturato e non pagato.  4.- La banca aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo il suo maggiore controcredito risarcitorio di cui al precedente giudizio, nonché un credito per scoperto di conto corrente.  5.- Riunite le due cause, assunte le prove testimoniali ammesse, disposta una consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile, il Tribunale, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dallo ### dichiarava la sua responsabilità contrattuale per avere agito in violazione del regolamento ### e del t.u.f. (d.lgs. n. 58/1998) e quindi lo condannava a risarcire il danno alla banca pari alle somme che la banca aveva corrisposto ai clienti in sede transattiva, detratto quanto ricavato dalla vendita dei titoli restituiti, sicché liquidava il danno da risarcire nella somma di euro 807.554,73; dichiarava cessata la materia del contendere in ordine al t.f.r. nel frattempo pagato, sia pure nel minore importo conseguente alla compensazione con il credito per scoperto di conto corrente.  6.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello, in parziale accoglimento del gravame interposto dallo ### rideterminava il danno da risarcire nella somma di euro 767.965,19 e confermava nel resto la sentenza di primo grado. 
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) nel corso della verifica disposta dalla banca a seguito delle pretese risarcitorie di molti clienti per i titoli obbligazionari argentini, rivelatisi rovinosi, era emerso che lo ### in qualità di “addetto titoli”, si era reso responsabile del perfezionamento non soltanto di operazioni di investimento in titoli della ###, ma anche di operazioni di investimento - asseritamente viziate - in differenti titoli finanziari, la cui natura avrebbe dovuto imporre l'adozione di precise e rigorose cautele; b) la banca individuò quindi due tipologie di irregolarità, ossia la violazione del t.u.f. (d.lgs. n. 58/1998) e del regolamento ### n. 11522/1998 nella cura dei rapporti denominati “contratti di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari” a cui erano abbinati i “contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione”, tanto in fase di formalizzazione-stipulazione che in fase di esecuzione; l'avvenuta prestazione da parte dello ### di attività estranee a questa tipologia negoziale e proprie invece del differente “contratto di gestione di portafoglio di investimento”, connotato da poteri più ampi ma in assenza delle specifiche deleghe che l'investitore avrebbe dovuto previamente rilasciare; c) sulla base della verificata irregolarità della condotta del proprio dipendente, tale da impedire ogni efficace difesa rispetto alle pretese risarcitorie in molti casi sfociate in azioni giudiziarie, la banca decise di concludere accordi transattivi con cui effettuò alcuni esborsi di danaro in favore di quei clienti rimasti effettivamente pregiudicati ed in alcuni casi negoziando la restituzione dei titoli mobiliari contestati; d) tali esborsi rappresentano il danno di cui la banca ha chiesto il risarcimento; e) se è vero che il Tribunale non ha ripercorso analiticamente ciascuna delle posizioni controverse, è altrettanto vero che la contestazione di ### in primo grado era stata del tutto generica, mai riferita a singole posizioni, né tantomeno alla documentazione allegata al ricorso dalla banca; f) con riguardo ad alcuni clienti, che l'appellante ha eccepito di non avere mai gestito personalmente, va evidenziato che egli non ha mai contestato la sigla apposta dall'operatore sulla documentazione, che la banca riferisce essere quella dello ### sicché è irrilevante che quei clienti gli fossero stati formalmente assegnati dalla banca; g) peraltro, per la posizione n. 36, relativa ai clienti ### e ### si aggiunge la prova documentale rappresentata dalla specifica denuncia presentata dai due clienti proprio nei confronti di ### h) per la posizione n. 50 (relativa al cliente ###, la relazione interna ispettiva non contestata evidenzia come fosse risultato lo ### ad avere gestito materialmente il portafoglio titoli del cliente; i) tutte le posizioni erano state poi analiticamente indicate nelle precedenti ripetute contestazioni scritte che la banca aveva inviato all'ex dipendente, tutte rimaste senza seguito, con l'unica eccezione riguardante la posizione n. 21, relativa al cliente ### j) l'esame analitico della documentazione prodotta sin nel primo grado dalla banca dimostra come siano fondati gli addebiti mossi all'ex dipendente e quindi infondato il motivo di gravame, con cui lo ### sostiene l'inidoneità di quella documentazione a dimostrare la sua condotta colposa; k) invece è fondato il motivo di gravame, secondo cui almeno per due posizioni - nn. 21 e 27 - l'unica documentazione prodotta dalla banca attiene alla transazione conclusa con i relativi clienti, sicché resta indimostrato il collegamento causale con le asserite negligenze del lavoratore; pertanto le somme versate in sede ###questi due clienti vanno detratte dal danno risarcibile; l) infondato è il motivo di gravame relativo ai testimoni, che hanno offerto un quadro identico ed illuminante circa il modo di operare dello ### m) infondato è anche il motivo di appello sulla mancanza di nesso causale rispetto al danno, atteso che questo è dipeso dalla transazione, ossia da un atto liberamente scelto dalla banca; n) va infatti considerato che quelle transazioni sono state concluse in conseguenza di azioni giudiziarie risarcitorie proposte dai clienti contro la banca oppure di specifiche contestazioni con richieste risarcitorie rispetto ad operazioni in cui l'operato dell'addetto non è mai risultato documentalmente conforme alle regole bancarie; o) pertanto la scelta della banca di transigere non è sicuramente irragionevole, poiché il rischio era quello di essere poi tenuta a rimborsare ai clienti per intero l'ammontare del loro rovinoso investimento; p) piuttosto è necessario verificare se gli importi riconosciuti e versati in sede transattiva per ciascuna posizione risultino coerenti rispetto all'importo delle operazioni di investimento contestate e all'esito di tale verifica per alcune posizioni (nn. 42, 43, 47 e 48) la risposta è negativa, sicché i relativi importi vanno pure detratti dal danno risarcibile; q) infondato è altresì il motivo di appello, con cui lo ### si duole che il CTU abbia esaminato documenti non prodotti dalla banca, ma a lui consegnati dal CTP all'inizio delle operazioni peritali; r) va infatti considerato che al CTU era stato chiesto di verificare quali fossero le somme ricavate dalla banca dalla vendita di titoli ad essa restituiti in sede transattiva dai clienti e se ne detenesse ancora; s) dunque il riferimento ad ulteriori documenti è stato utile per ricostruire ciò che dal danno risarcibile era da scomputare, risultato in misura maggiore di quanto aveva già ammesso la banca del suo ricorso introduttivo, sicché si è trattato di una valutazione tradottasi “a favore” e non “a danno” dello ### t) in ogni caso si trattava di documentazione necessaria per accertare se la banca fosse o meno ancora in possesso di titoli, come temeva dal lavoratore.  7.- Avverso tale sentenza ### ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.  8.- ### di ### e della ### spa ha resistito con controricorso.  9.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.  ### 1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2697 e 1218 c.c. e del principio di vicinanza della prova, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare la sua deduzione circa la sua impossibilità di provare documentalmente la correttezza del proprio operato, in quanto tutta la documentazione era nella materiale disponibilità della banca, sicché era quest'ultima a dover dimostrare la colpa dell'ex dipendente. Lamenta, in conclusione, un'illegittima inversione dell'onere probatorio. 
Il motivo è in gran parte inammissibile, perché il ricorrente non si confronta in alcun modo con quell'articolata motivazione, con cui i ### d'appello hanno spiegato che la banca aveva assolto il proprio onere probatorio mediante copiosa documentazione, non contestata dallo ### e idonea a dimostrare la sua violazione di precise regole bancarie (eccetto che per quelle posizioni analiticamente indicate ed escluse, di conseguenza, dal danno risarcibile). 
Il motivo è altresì inammissibile quanto al denunziato omesso esame di un fatto decisivo, poiché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 348 ter, pen.co., c.p.c.). 
Infine il motivo è in parte infondato, poiché addebita alla Corte territoriale un'inversione dell'onere della prova invece non praticata né avvenuta, avendo essa deciso partendo proprio dal presupposto che fosse la banca onerata della prova delle condotte negligenti e imprudenti tenute dal proprio dipendente nei confronti dei clienti investitori.  2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.  il ricorrente lamenta violazione dell'art. 1218 c.c. per avere la Corte territoriale escluso l'interruzione del nesso causale fra la sua condotta e il danno in considerazione degli accordi transattivi liberamente conclusi dalla banca con i clienti. 
Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con quella parte della motivazione, con cui i ### d'appello hanno ritenuto “non irragionevole” la scelta transattiva della banca, in considerazione del fatto - altrimenti ritenuto quasi certo - di essere esposta a condanne risarcitorie di maggiore importo. 
E proprio in considerazione di questa “ragionevolezza” della scelta transattiva la Corte territoriale ha escluso che essa potesse interrompere il nesso causale fra la condotta dello ### e il danno procurato e causato ai clienti investitori. 
Nessuna censura è stata sollevata dal ricorrente a questo giudizio di ragionevolezza. 
Peraltro, sul piano del nesso causale, ai sensi dell'art. 1223 c.c. questa Corte ha già affermato che il criterio del "più probabile che non" (detto anche di preponderanza dell'evidenza) costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità qualora - come nella specie - motivato e non abnorme (Cass. n. 26304/2021, sia pure in tema di responsabilità extracontrattuale, ma applicabile anche a quella contrattuale; Cass. sez. un.  n. 576/2008).  3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. il ricorrente lamenta l'omessa declaratoria di nullità della consulenza tecnica d'ufficio di primo grado per l'avvenuta acquisizione di documenti non prodotti dalla banca tempestivamente, ma solo dal suo consulente tecnico di parte nel corso delle operazioni peritali, in violazione degli artt. 414, co. 1, 420, co. 5, 194 e 115 c.p.c., 87 e 90 disp.att.c.p.c. 
Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con quella parte della motivazione, con cui la Corte territoriale ha evidenziato che l'acquisizione di quei documenti da parte dell'ausiliario aveva consentito di raggiungere la prova di una maggior somma da detrarre dal danno risarcibile rispetto a quello dedotto dalla banca nel ricorso introduttivo. Quindi si è trattato di un'iniziativa del consulente tecnico d'ufficio che, oltre ad affinare l'accertamento del danno risarcibile, ha prodotto un esito favorevole allo ### che rende pertanto la sua censura priva di interesse e, come tale, inammissibile. 
Il motivo è comunque infondato. Questa Corte, in funzione nomofilattica, ha già affermato che in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio ( sez. un. n. 3086/2022). Nel caso di specie l'ausiliario nominato in primo grado ha acquisito alcuni documenti prodotti dal consulente tecnico della banca per rispondere ai quesiti sottopostigli, sicché nessuna nullità è configurabile.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. 
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell'art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.   Così deciso in ### nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data ###.  ### dott.ssa ### 

causa n. 19912/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Margherita Maria Leone

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Tribunale di Cassino, Sentenza n. 864/2025 del 26-09-2025

... evitare il danno è assolto con la dimostrazione che il lavoratore preposto ad una determinata operazione sia un soggetto di indubbia professionalità e con specifiche conoscenze dei sistemi di sicurezza, sì da non rendersi necessaria una sorveglianza assidua da parte del datore di lavoro o di altri dipendenti” ( n. 9661/2012, in motivazione), anch'esso onere non assolto. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/09/2025 A ciò aggiungasi che in particolare, alla previsione dell'all. 4, punto 8, del d.lgs. 81/2008, si prevede l'obbligo di dotare i lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezione di schegge, materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, di occhiali, visiere o schermi appropriati e che il lavoratore, pur indossando la prescritta visiera, non indossava altresì gli occhiali di protezione. ### canto, il comportamento osservato nella specie dal lavoratore non configura una condotta assolutamente abnorme rispetto alle operazioni che si compiono nello svolgere quel tipo di lavoro, tale da escludere una responsabilità datoriale. 3. Alla luce di quanto sopra chiarito, per la quantificazione del danno biologico si è tenuto debitamente conto delle (leggi tutto)...

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Tribunale Ordinario di ###.G.L. n. 2585 / 2022 Il Giudice designato ### in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato ### nella causa civile iscritta al 2585 del ### dell'anno 2022, vertente TRA ### con l'avv.to ### ricorrente E ### S.R.L.  resistente contumace ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1 - ### dipendente della ### s.r.l. dal 18.05.2009 con mansioni di operaio addetto al taglio dell'erba e decespugliatura, inquadrato nel 7° livello ex ### Pulizie e ### ha subito in data ### un infortunio sul lavoro, nel mentre era stato comandato, presso il tratto adiacente il tracciato ferroviario del cantiere TAV nel Comune di ### a ripulire con un decespugliatore gli argini ferroviari in prossimità della linea ferroviaria; il lavoratore riferisce di avere indossato una visiera con protezione a rete e di essere stato colpito violentemente da un corpo estraneo metallico che, bucando la Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/09/2025 visiera, lo avrebbe colpito all'occhio destro, cagionandogli la perdita della vista; il danno, denunciato all'### era stato quantificato nel 27 % di menomazione permanente dell'integrità psico-fisica. 
Il ricorrente, assumendo una responsabilità della società datrice di lavoro, che non lo avrebbe fornito di dispositivi di protezione adeguati e che non lo ha formato sull'utilizzo del decespugliatore in relazione né sui rischi specifici di tale lavorazione, ne ha chiesto la condanna al risarcimento ex art. 2087 c.c., al netto degli importi corrisposti dall'### (indicate in € € 81.147,20), quantificato in € 96.673,02 o in altra somma ulteriore accertanda. 
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “1) In via principale accertare e dichiarare la soc. ### s.r.l. in pers. Del l.r.p.t., ai sensi dell'art. 2087 c.c. e 1228 c.c., e per violazione del D. Lgs 81/2008 art. 73, responsabile per il sinistro del 05.02.2010 e per le lesioni subite dal sig. ### entrambi descritti in premessa e, per l'effetto 2) sempre in via principale, previo espletamento di CTU medico legale, condannare la soc.  ### s.r.l. al risarcimento del danno differenziale in favore del ricorrente quantificato in € 96673,02 secondo la narrativa che precede e comunque nel diverso importo individuato e ritenuto di Giustizia dal Tribunale a seguito dell'espletanda istruttoria”.  1.1 - Fissata la prima udienza ed autorizzato il rinnovo della notifica, la società convenuta non si costituiva, di talché ne veniva dichiarata la contumacia. Espletata attività istruttoria in merito alla dinamica dell'infortunio ed autorizzato l'espletamento di CTU medico-legale, la causa veniva alfine decisa in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 25.09.2025.  2. - La responsabilità della società datrice di lavoro deve ritenersi provata. 
In punto di diritto occorre preliminarmente precisare che il creditore che agisce per l'adempimento di un obbligo (che nel caso di specie è quello di fornitura di idonei dispositivi individuali di protezione) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi semplicemente ad allegare l'inadempimento della controparte in quanto è il debitore convenuto tenuto a fornire la prova del fatto estintivo del diritto costituito dall'avvenuto adempimento. Tale regime si applica anche in caso di inesatto adempimento non risultando ragionevole ritenere sufficiente l'allegazione per l'inadempimento totale (massima espressione di infedeltà al contratto) e pretendere dal creditore la prova del fatto Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/09/2025 negativo dell'inesattezza, se è dedotto soltanto un inadempimento inesatto o parziale (più ridotta manifestazione di infedeltà al contratto) perché, si sostiene in giurisprudenza, in entrambi i casi la pretesa del creditore si fonda sulla allegazione di un inadempimento alla quale il debitore dovrà contrapporre la prova (cfr. sezioni unite del 2001 n. 13533 e Cassazione Civile Sez. III, 20 Gennaio 2015, n. 826).  2.1. Tanto permesso deve rilevarsi quanto segue. 
La dinamica dell'infortunio è stata confermata dai testi escussi, i quali, pur non avendo direttamente assistito al momento in cui il corpo metallico ha colpito il viso del ricorrente, hanno confermato che egli, nel mentre stava eliminando la vegetazione e le sterpaglie lungo la linea ferroviaria con l'uso di un decespugliatore a spalla con lama rotante, indossava una visiera retata (senza che i testimoni abbiano specificato se fosse di ferro o di plastica) e che gli stessi videro la visiera a terra perforata in corrispondenza dell'occhio destro, che il ricorrente si copriva e da cui usciva del sangue, dal quale il lavoratore ha poi perso la vista.  ### di protezione previsto dall'art. 2087 c.c. include infatti, oltre che la dotazione delle misure antinfortunistiche atte a prevenire il rischio di infortuni o malattie professionali, anche il dovere del datore di vigilare sulla loro effettiva adozione da parte dei dipendenti, restando escluso soltanto quando la condotta del lavoratore si configuri come abnorme e del tutto imprevedibile. La prova liberatoria che parte datoriale deve fornire ai sensi dell'art.  1218 c.c. per escludere la propria responsabilità ### da infortunio comprende quindi anche la dimostrazione di avere adeguatamente vigilato sul rispetto delle misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute psicofisica del prestatore. 
Nella fattispecie, la prova dell'adempimento dell'obbligo di vigilanza sul comportamento corretto da tenere in occasione delle operazioni di decespugliamento non è stata fornita dalla società convenuta contumace, emergendo semmai che in cantiere non vi era alcun preposto della ### che potesse esercitare quell'indispensabile controllo sull'uso effettivo dei dispositivi di protezione; tale riguardo, invero, la Corte di Cassazione non ha mancato di precisare che “l'onere del datore di lavoro di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno è assolto con la dimostrazione che il lavoratore preposto ad una determinata operazione sia un soggetto di indubbia professionalità e con specifiche conoscenze dei sistemi di sicurezza, sì da non rendersi necessaria una sorveglianza assidua da parte del datore di lavoro o di altri dipendenti” ( n. 9661/2012, in motivazione), anch'esso onere non assolto. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/09/2025
A ciò aggiungasi che in particolare, alla previsione dell'all. 4, punto 8, del d.lgs. 81/2008, si prevede l'obbligo di dotare i lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezione di schegge, materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, di occhiali, visiere o schermi appropriati e che il lavoratore, pur indossando la prescritta visiera, non indossava altresì gli occhiali di protezione.  ### canto, il comportamento osservato nella specie dal lavoratore non configura una condotta assolutamente abnorme rispetto alle operazioni che si compiono nello svolgere quel tipo di lavoro, tale da escludere una responsabilità datoriale.  3. Alla luce di quanto sopra chiarito, per la quantificazione del danno biologico si è tenuto debitamente conto delle risultanze degli accertamenti medico-legali, alla luce dei postumi permanenti dell'intervento. 
Il nominato CTU dopo aver esaminato, in esito all'occorso infortunio sul lavoro, la documentazione medica in atti e sottoposto a visita il periziando rilevava che, in esito all'intervento chirurgico cui il ricorrente veniva sottoposto in data ###, egli risultava affetto da: “affetto da: “### di infortunio lavorativo con ferita perforante bulbare da corpo estraneo dell'occhio destro consistenti in vitrectomia, afachia chirurgica e distacco della retina con perdita del visus”. 
Ha poi accertato, con riferimento agli esiti permanenti ed al nesso di causalità, che “Gli esiti invalidanti accertati in questa sede ###diretto rapporto causale con l'infortunio subito dalla ricorrente in data 5 febbraio 2010, allorquando riportava un trauma penetrante da corpo estraneo che attingeva il bulbo oculare. I descritti esiti invalidanti hanno assunto oramai carattere di permanenza ed incidono sulla preesistente integrità fisica del ricorrente”. 
Ha quindi concluso ritenendo che, a seguito dell'infortunio occorso al ricorrente in data ###, egli sia “portatore di esiti stabilizzati di infortunio lavorativo da ferita perforante bulbare da corpo estraneo a carico dell'occhio destro consistenti in vitrectomia, afachia chirurgica e distacco della retina con perdita del visus”, che non siano emersi “precedenti morbosi interessanti in particolare i distretti anatomo-funzionali coinvolti nell'evento traumatico ed in generale la salute del periziando” ed ha ritenuto che tali lesioni abbiano determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a giorni 50 ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% pari a giorni 30. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/09/2025
Ha poi rilevato che dalle individuate lesioni sia altresì conseguito una riduzione della integrità psico-fisica (danno biologico permanente) pari al 28%, non suscettibile di miglioramento o aggravamento. 
Il nominato CTU ha altresì chiarito le motivazioni medico-legali che lo hanno condotto ad affermare che i postumi permanenti derivanti dalla accertata lesioni non siano suscettibili di aggravamento: egli ha invero accertato che “lo stato di salute del ricorrente non è suscettibile di miglioramento o di aggravamento sia per le caratteristiche cliniche della menomazione permanente descritta sia per la circostanza che l'attuale valutazione è postulata a distanza di quindici anni dall'evento traumatico per cui è causa ed è quindi ampiamente stabilizzato e non più modificabile”. 
Le conclusioni cui giunge il nominato CTU risultano frutto di adeguati accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.  4. - Il danno liquidabile corrisponde al c.d. danno differenziale, pari alla differenza tra il danno complessivo patito dal lavoratore, da calcolarsi per il danno non patrimoniale secondo le cc.dd. ### 2009 vigenti al momento dell'infortunio (non viene fatta richiesta di danno patrimoniale) e la rendita ### percepita dal ricorrente ai sensi dell'art. 13, co. 2, d.lgs. 38/2000, trattandosi di biologico con percentuale superiore al 16%. 
Non si fa luogo all'applicazione della ### 2025, poiché entrata in vigore in data ### ed applicabile agli infortuni occorsi dopo tale data.  3.1. - Sulla scorta della CTU medica, il conteggio è il seguente: - i.t.p. pari al 28 %: considerata l'età di 48 anni dello ### al momento dell'infortunio nel 2010, senza personalizzazione pari ad euro 112.795,00 (di cui 78.330,00 a titolo di danno biologico risarcibile); - i.t.p. assoluto, per 30 giorni (valore del punto, € 88,00, con incremento a 100 euro per le sofferenze patite in ragione dell'organo di senso leso), € 3.000,00; - i.t.p. al 50 % per 30 giorni, operando la medesima quantificazione dell'i.t.p. assoluta, € 1.500,00.  4.2. Non si ritiene di far luogo alla personalizzazione del danno per le seguenti ragioni. 
Con riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c. d.  'personalizzazione' del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari, che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/09/2025 'ordinarie' inerenti ai pregiudizi che 'qualunque' vittima di lesioni analoghe 'normalmente' subirebbe, “spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le 'specifiche' circo-stanze di fatto, 'peculiari' al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze 'ordinarie' già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione 'economicistica' dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità" (cfr. ex multis Cass. 21939/2017): il compito cui è chiamato il giudice ai fini della relativa liquidazione va distinto concettualmente in due fasi: la prima, vòlta a individuare le conseguenze 'ordinarie' inerenti al pregiudizio, cioè quelle che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe, la seconda, volta a individuare le eventuali conseguenze 'peculiari', cioè quelle che non sono immancabili, ma che si sono verifica-te nel caso specifico. 
Le prime vanno monetizzate con un criterio uniforme; le seconde con criterio ad hoc scevro da automatismi (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 16788 del 13/08/2015). 
Tale 'personalizzazione' del danno legato agli aspetti immediatamente riferiti al pregiudizio della 'salute' della vittima è quindi caratterizzata da un'opportuna rivisita-zione, e da un aggiuntivo adeguamento monetario, alla luce delle ulteriori circostanze di fatto al cui rilievo e alla cui valorizzazione il giudice è tenuto a provvedere là dove si profilino aspetti che attengano a una specifica e particolare sofferenza interiore patita dalla vittima dell'illecito (che, in ossequio al linguaggio tradizionale, si traduce con l'espressione che allude al c.d.  “danno morale soggettivo”), e/o alla sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato che sia-no ricollegabili (non già al rilievo di aspetti idiosincratici, di comune riferibilità, o di non apprezzabile considerazione, in una prospettiva di solidarietà relazionale, bensì) alla lesione di interessi che assumano consistenza sul piano del disegno costituzionale della vita della persona e che costituiscano Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/09/2025 conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l' "id quod plerunque accidit" entro le quali, come detto, non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 
Invero, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto pe-uliari; le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento; la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione": così già ### 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014). 
Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione (come quelli, appunto dedotti, di non poter più eseguire alcune attività quotidiane), non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale; al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito tale tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico, ma ciò, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su "aspetti dinamico relazionali". 
Non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento; rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, ### 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; ### 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014): pertanto soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/09/2025 rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (### 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; ### 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014, ma da ultimo Cass. n. 25164 del 2020). 
Da tutto quanto esposto consegue che è assolutamente fisiologico che una menomazione così grave comporti una compromissione, sia in ambito personale che, per quello che più interessa trattandosi di danno non patrimoniale, sui profili relazionali (comunque estranei alla voce del danno morale: si veda sul punto Cass. 25164 del 2020). 
Costituisce, in sostanza, un effetto normale per tutti coloro che subiscano una lesione permanente prossima al 28%, preceduta da un periodo di inabilità temporanea, la significativa compromissione di molte delle ordinarie attività della vita relazionale.  5. - In conseguenza dell'infortunio per cui è causa, ### gode di rendita ### ex art. 13, co. 2, d.lgs. 38/2000. 
L'### ha riconosciuto: - con provvedimento del 27.07.2011, l'### ha riconosciuta una rendita mensile pari ad euro 422,38 ed un grado di inabilità assoluta pari al 25% (doc. 11 ric.); - con provvedimento del 17.09.2014, in sede di revisione, l'### ha riconosciuto un aggravamento (grado di inabilità del 26%), disponendo l'aumento della rendita a decorrente dal 1.08.2014 (doc. 12 ric.); - con provvedimento di revisione del 20.09.2017 si è registrato un aggravamento del grado di menomazione della integrità psicofisica pari al 27%, disponendo l'aumento della rendita a decorrente dal 1.08.2017 (doc. 13 ric); - con provvedimento del 28.09.2020 si è registrato un aggravamento del grado di menomazione della integrità psicofisica pari al 27%, disponendo la conferma della rendita a decorrete dal 1.08.2020 (doc. 14 ric); 5.1. Prima di procedere al calcolo del danno differenziale, giova precisare che, come emerso dai dati su riportati, l'### nel caso di infortunio non mortale esegue in favore della vittima quattro prestazioni principali: a) eroga una somma a titolo di danno biologico permanente (d. lgs 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13), tale importo viene liquidato sotto forma di rendita per le invalidità superiori al 16%; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/09/2025 b) eroga una somma a titolo di ristoro del danno patrimoniale da perdita di capacità di lavoro; tale danno è presunto juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti il 16% e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente, calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall'allegato 6 al DM 12.07.2000 (nel caso di specie 0,6%); c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal 4 giorno di assenza (d. lgs 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13) d) le spese di cura e di riabilitazione (dovendosi in merito precisare che a segui-to dell'entrata in vigore della L. 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del ### anche le prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa in favore degli invalidi del lavoro, di cui all'art. 57, comma 4, parte prima, della citata legge, in tutte le forme previste e garantite dalle leggi in materia, e segnatamente dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sono a carico del ### e non già degli ### previdenziali gestori dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). 
Ne deriva che l'### non indennizza: il danno biologico temporaneo (sopra quanti-ficato), l'importo dovuto a titolo di personalizzazione del danno biologico, il danno morale. 
In particolare, se l'### ha costituito, come nel caso scrutinato, una rendita, occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico separandola dal danno patrimoniale da incapacità lavorativa; la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente la seconda dal credito del danno patrimoniale da incapacità di lavoro. 
È infatti principio consolidato (per tutte, Cass., 14.10.2016, n. 20.807) quello per cui la parte del danno che eccede le indennità liquidate dall'Ente di previdenza va calcolata detraendo dall'ammontare complessivo del danno biologico non già il valore capitale dell'intera rendita, bensì solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare il danno biologico. ###. 13, co. 2, lett. b), cit. prevede, infatti, che per le menomazioni di grado pari o superiore al 16 % l'assicurato abbia diritto, oltre alla rendita per lesione dell'integrità psico-fisica, anche ad una quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in termini di riduzione o perdita della capacità lavorativa specifica; e la parte da prendere a riferimento per il calcolo del danno differenziale non patrimoniale è solo quella di cui alla lett. a) della medesima disposizione. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/09/2025
Poiché il credito scaturente da una rendita matura di mese in mese il diffalco dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico: - sommando e rivalutando dei ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione; - capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite ### (di cui al D.M. 22 novembre 2016 (in ### Uff. 19 dicembre 2016, n. 295, Suppl. Ord.) (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25618 del 15/10/2018; ### 3, Sentenza n. 5607 del 7.3.2017; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26913 del 23.12.2016; Sez. 6 3, Ordinanza n. 17407 del 30.8.2016). 
Ovviamente l'una e l'altra di tali operazioni andranno compiute sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota-parte destinata all'indennizzo del danno biologico o quella destinata all'indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti di liquidare l'uno o l'altro. 
Infatti: «Se la rendita [ex art. 13, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 38/00] inizia ad essere erogata - come è frequente [e come è pacificamente avvenuto nella vicenda in esame] - prima che il giudice civile provveda sulla domanda di risarcimento e su quella responsabile, al momento della decisione avrà necessariamente già versato un certo numero di ratei della rendita, e dovrà continuare a versarne altri in futuro. Il calcolo del credito surrogatorio dell'### [ovvero, che è lo stesso, il calcolo della quota-parte] deve dunque avvenire da un lato sommando (e rivalutando, trattandosi di obbligazione di valore) i ratei già corrisposti, dall'altro capitalizzando (cioè, trasformando in un capitale) la rendita ancora da erogare, in rapporto alla speranza di vita del beneficiario» (Cass., ord., n. 25618/18). 
Il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d.  "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale.  5.2. Facendo applicazione di tali principi ed applicando le ### per la liquidazione del danno, che consentono di distinguere la parte di rendita destinata all'indennizzo del danno biologico permanente, si ha: - dal mese di settembre 2011 al mese di agosto 2014, la rendita annuale per danno biologico ammonta ad euro 2.728,21, sulla base di una invalidità riconosciuta al 25% ed un'età del ricorrente pari a 48 anni ed una retribuzione annua lorda (doc. 11 ric) pari ad euro 16.332,88, per un totale complessivo pari ad euro 8.184,63 (2.728,21*3 annualità); Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/09/2025 - dal mese di settembre 2014 al mese di agosto 2017, la rendita annuale per danno biologico ammonta ad euro 2.871,79, sulla base di una invalidità riconosciuta al 26%, invariati gli altri parametri, per un totale complessivo pari ad euro 8.615,37 (2.871,79*3 annualità); - dal mese di settembre 2017 alla 3.015,39, sulla base di una invalidità riconosciuta al 27%, invariati gli altri parametri, per un totale complessivo pari ad euro 24.123,12 (3.015,39*8 annualità). 
Il complessivo ammontare della rendita vitalizia goduta sino alla data della pronuncia è quindi pari ad euro 40.923,12 (24.123,12+8.615,37+8.184,63): la somma rivalutata è quindi pari ad euro 51.726,82 secondo la seguente #### € 40.923,12 ### 01/09/2011 ### 25/08/2025 ###: Settembre 2011 ###: Agosto 2025 ### utilizzato: FOI generale Indice alla ### 103,2 Indice alla ### 121,8 ###: 1,071 Coefficiente di ### 1,264 ### € 10.803,70 ### (s.e.o): € 51.726,82 5.2. Occorre quindi passare a capitalizzare il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite ### (di cui al D.M. 22 novembre 2016 (in ### Uff. 19 dicembre 2016, n. 295, Suppl. Ord.). 
Le citate ### prevedono un coefficiente di capitalizzazione (id est: attualizzazione) pari a 31,31, sulla base dell'età del danneggiato (48 anni) ed il numero di anni futuri (a decorrere dal mese di settembre 2025) per i quali la rendita verrà ancora erogata, vale a dire 80, aspettativa di vita media, dai quale sottrarre 63, numero degli anni del ricorrente all'attualità. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/09/2025
La rendita annua, pari, come detto, ad euro 3.015,39, va quindi moltiplicata per 17,75, restituendo un valore capitalizzato pari ad euro 53.372,40.  5.3. La rendita complessivamente goduta ed in godimento al ricorrente ammonta quindi ad euro 105.099,22 (51.726,82+53.372,40), somma superiore a quella quantificata in esito alla ### pari ad euro 78.330,00 a titolo di danno biologico risarcibile: nulla spetta quindi per tale voce al ricorrente. 
È dovuta, invece la differenza tra il danno non patrimoniale risarcibile ed il danno biologico, pari ad euro 34.465,00 (112.795,00 - 78.330,00), cui debbono aggiungersi euro 4.500,00 per l'accertata invalidità temporanea ed euro 1.781,22 a titolo di spese mediche sostenute e documentate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da dì del dovuto al soddisfo.  6. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo al valore medio dello scaglione di riferimento (da determinarsi in relazione al quantum riconosciuto, poiché significativamente divergente da quello richiesto), da distrarsi ex art. 93 c.p.c.  7. Le spese di ### liquidate come da separato decreto, sono poste a carico delle parti in solido tra loro.  p.q.m.  1) Accerta e dichiara la responsabilità della società convenuta nella causazione dell'infortunio oggetto di causa; 2) Condanna la medesima a pagare al ricorrente a titolo risarcitorio per il danno non patrimoniale subito, l'importo di € 38.965,00 nonché la somma pari ad euro 1.781,22 a titolo di spese mediche sostenute, oltre a interessi al tasso legale dalla data dell'infortunio al saldo effettivo; 3) Condanna, infine, la società convenuta alla corresponsione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge (spese generali al 15%, Iva e CPA e contributo unificato se dovuto), in complessivi € 9.257,00 da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; 4) Pone in solido tra le parti in via definitiva le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto. 
Così deciso, data del deposito ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 26/09/2025

causa n. 2585/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Annalisa Gualtieri

M
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Tribunale di Bari, Sentenza n. 3885/2025 del 21-10-2025

... dell'accertamento contenuto nel giudicato di assoluzione del lavoratore, ma ha il potere di ricostruire autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti materiali e di pervenire a valutazioni e qualificazioni degli stessi del tutto svincolate dall'esito del procedimento penale. In ogni caso, poi, la valutazione della gravità del comportamento del lavoratore, ai fini della verifica della legittimità del licenziamento per giusta causa, deve essere da quel giudice operata alla stregua della "ratio" degli artt. 2119 cod. civ. e 1 della legge 15 luglio 1966 n.604, e cioè tenendo conto dell'incidenza del fatto commesso sul particolare rapporto fiduciario che lega le parti nel rapporto di lavoro, delle esigenze poste dall'organizzazione produttiva e delle finalità delle regole di disciplina postulate da detta organizzazione, indipendentemente dal giudizio che del medesimo fatto dovesse darsi ai fini penali. Pertanto, nel caso di specie, la sentenza impugnata deve essere cassata per nuovo giudizio conforme ai suddetti principi. ### del secondo motivo comporta l'assorbimento del terzo”. Tali principi, peraltro, sono stati riaffermati anche dalla Corte d'Appello di ### nella sentenza n. 259/2025 del (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI BARI ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del ### Dott.ssa ### all'udienza pubblica del giorno 21.10.2025, ha emesso la seguente ### contestuale lettura del dispositivo e della motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 11887 R.G.  dell'anno 2022 del Tribunale di Bari e vertente TRA ### nato a #### il ### e residente in ### al viale J.F. Kennedy n. 80, C.F. ###, rappr. e dif., da ultimo, dall'Avv.  ### . ### (C.F. ###), RICORRENTE E ### S.p.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. dall'Avv. ### (C.F. ###) RESISTENTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 1, comma 51, l. n. 92/2012 depositato in data ###, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'ordinanza n. 44368/2022 del 06/10/2022 emessa dal Tribunale di ### in funzione di Giudice del ### a conclusione della fase urgente nel procedimento (recante n.r.g. 6751/2021) di cui all'art. 1, comma 47 e ss., l. n. 92/2012, invocando l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. Ritualmente instaurato il contraddittorio, la parte convenuta si costituiva in giudizio, invocando il rigetto della domanda. In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal ### sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente - nell'ordine di svariate migliaia - tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90, nonché tutte quelle iscritte presso la ### di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 e assegnate a questo Giudice, nonché tutte le procedure urgenti anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 attribuite al ### a seguito del trasferimento ad altri uffici dei precedenti titolari - dott.ssa ####### dott. ### dott. ### dott.sse #### e ### -, la causa veniva decisa. 
Ai fini della valutazione e della definizione del caso di specie, si premette che la presente decisione (la cui motivazione è redatta in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) viene adottata sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 12002/2014) persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (cfr. Cass. 9936/2014). 
Osserva preliminarmente il ### che con ricorso ex art. 1, comma 48, l. n. 92/2012, il ricorrente ### adiva questo Giudice per sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla parte convenuta con nota del 28.1.2021, con reintegra nel posto di lavoro e condanna al risarcimento del danno mediante il versamento di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dovuta dal giorno del licenziamento alla reintegra effettiva ai sensi dell'art. 18, comma 4, S.L.. 
Si costituiva in giudizio la ### S.p.A. in A.S.  (già Soc. coop. p A. - c.f. ###), in persona del legale rapp.r p.t., contestando nel merito, in fatto ed in diritto, la domanda ex adverso proposta. 
La controversia veniva decisa da codesto Giudice con ordinanza di rigetto n. 44368/2022 del 06/10/2022. 
Venendo alla presente fase, come appare agevolmente dalla lettura del ricorso in opposizione, il ricorrente ha riproposto le medesime censure formulate nel ricorso di prime cure, ricalibrandone alcune parti rispetto all'atto originario, alla luce delle considerazioni svolte dal ### nell'ordinanza impugnata. 
Pertanto, il ### non può che confermare quanto argomentato nell'ordinanza oggi opposta, non ravvisando motivo alcuno per discostarsene, con le precisazioni di cui innanzi. Ne consegue che nella presente fase di opposizione va confermata integralmente l'ordinanza n. 44368/2022 del 06/10/2022 emessa all'esito della fase sommaria di cui all'art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 (procedimento recante n.r.g. 6751/2021). 
In ogni caso, ai fini della valutazione e della definizione del caso di specie, è opportuno richiamare quanto già affermato nell'ordinanza impugnata che in questa sede ###primo luogo, va rammentato che nel caso in parola si verte in tema di cd. licenziamento disciplinare per giusta causa. 
Come è noto, il licenziamento è disciplinare non solo quando è qualificato come tale dal datore di lavoro, ma anche quando ne abbia intrinseca natura. La Corte Costituzionale, infatti, nella celeberrima sentenza n. 204 del 1982 ha definito il licenziamento ontologicamente disciplinare come la più grave delle sanzioni disciplinari da comminarsi a seguito di un notevole e colpevole inadempimento del prestatore di lavoro, senza necessità che sia previsto come sanzione dalla normativa di legge o collettiva. Dal punto di vista delle garanzie procedimentali, l'art. 7 dello Statuto dei ### indica, in generale, i vincoli cui è subordinata l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, ossia: predeterminazione delle infrazioni sanzionabili (comma 1), preventiva contestazione al lavoratore dell'addebito e diritto di difesa (comma 2), diritto di assistenza sindacale del lavoratore (comma 3), limite alle sanzioni(comma 4), decorrenza di cinque giorni per l'applicazione delle violazioni più gravi (comma 5), possibilità di promuovere l'intervento di un collegio di conciliazione extragiudiziale (comma 6), sospensione della sanzione per mancata partecipazione del datore al tentativo di conciliazione (comma 7), limite alla rilevanza della recidiva (comma 8). 
Nel caso di specie, il licenziamento è stato chiaramente intimato per giusta causa in quanto i comportamenti contestati sono stati ritenuti dalla società di gravità tale da ledere irrimediabilmente il legame fiduciario. 
In particolare, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, deve ritenersi che il licenziamento intimato per le mancanze del lavoratore ha natura ontologicamente disciplinare, siano tali mancanze configurabili come giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Infatti, a seguito della già menzionata sentenza n. 204 del 1982 della Corte Costituzionale, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, deve essere considerato licenziamento disciplinare, per il quale devono operare le garanzie previste dal secondo e terzo comma di detto articolo per la contestazione dell'addebito e l'esercizio del diritto di difesa, ogni licenziamento che sia motivato dal datore di lavoro con l'imputazione al dipendente di un grave inadempimento in senso lato, quale giustificato motivo soggettivo ovvero giusta causa del recesso; esulano dal licenziamento ontologicamente disciplinare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, perché dipendente da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa e la giusta causa che si concreti in fatti diversi dalla inadempienza contrattuale del lavoratore (si veda, ex plurimis, Cass. n. 9953/1991). Va ribadito pertanto che, a fronte del tenore letterale della comunicazione del licenziamento, non può che trattarsi, nel caso di specie, di un'ipotesi di espulsione del lavoratore per giusta causa ontologicamente disciplinare. 
Orbene, quanto al grave inadempimento ascritto all'odierno opponente, è necessario richiamare la lettera di contestazione degli addebiti del 29.5.2018 (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte resistente fase sommaria), alla cui stregua vengono imputati al ricorrente una serie di comportamenti costituenti, in tesi, grave violazione dei fondamentali doveri contrattuali posti alla base del proprio rapporto di impiego. 
In particolare, la citata missiva così recita: “Con la presente, nella Sua qualità di ### e ### della filiale di ### Le contestiamo, ai sensi e per gli effetti della normativa in oggetto richiamata, i fatti sotto riportati. 
Nel periodo dal 16/03/2018 al 06/04/2018, la società ### 1908 ### ha fatto pervenire alla ### tramite il canale telematico dell'### delle ### (### o ### o tramite presentazione cartacea ai nostri sportelli della ### di ### disposizioni di pagamento di contributi previdenziali e ritenute fiscali relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018. 
Di seguito, si riportano per le diverse presentazioni le modalità di trattazione. 
A. In data ### sono pervenute alla ### per il pagamento, tramite il canale telematico dell'### delle ### (### o ###, le seguenti deleghe fiscali (###), tutte disposte dalla #### (partita Iva riferibile alla società ### 1908 ###, da eseguire mediante disposizione di addebito sul conto corrente #####0 (per il seguito conto corrente di addebito), in essere presso la nostra ### di ### ed intestato" ### 1908 ###: 1) #### di ### 207.732,00; 2) Delega n. ### di ### 220.789,37; 3) Delega n. ### di ### 345.517,00; 4) Delega n. ### di ### 371.078,07. 
Per tutte le deleghe di cui sopra (punto A), la ### avendo verificato che il conto corrente di addebito, sia in data ### che in data ###, non presentava la necessaria capienza per consentirne gli addebiti, non ha dato corso alle operazioni di pagamento richieste; di conseguenza, la ### in data ### ha comunicato all'### delle ### l'esito negativo delle richieste di addebito ricevute a fronte delle deleghe telematiche sopra indicate e quindi il mancato pagamento delle stesse. 
B. in data ### sono nuovamente pervenute alla ### per il pagamento, tramite il canale telematico dell'### delle ### (### o ###, le seguenti deleghe fiscali (###), tutte disposte dalla #### (partita Iva riferibile alla società ### 1908 ###, da eseguire mediante disposizione di addebito sul conto corrente ### W ####0 (per il seguito conto corrente di addebito), in essere presso la nostra ### di ### ed intestato "### 1908 ###: 1) Delega n. ### di ### 207.732,00; 2) Delega n. ### di ### 220.789,37; 3) Delega n. ### di ### 345.517,00; 4) Delega n. ### di ### 371.078,07. 
Per tutte le deleghe di cui sopra (punto B), la ### avendo verificato che il conto corrente di addebito alla data del 26/03/2018 non presentava la necessaria capienza per consentirne gli addebiti, non ha dato corso alle operazioni di pagamento richieste; di conseguenza, la ### in data ### ha comunicato all'### delle ### l'esito negativo delle richieste di addebito ricevute a fronte delle deleghe telematiche sopra indicate e quindi il mancato pagamento delle stesse. 
C. In data ###; il sig. ### in qualità di legale rappresentante della ### 1908 ### ha consegnato materialmente agli sportelli della nostra ### di ### le seguenti deleghe fiscali (###) su modello cartaceo, tutte disposte dai contribuente #### - #### 1908 ### con firma di sottoscrizione per la ### 1908 ### del sig. ### sia per il conferimento della delega alla ### sia per le autorizzazioni al loro addebito sul conto corrente "63470" (riferibile al conto corrente n.10.### intrattenuto dalla ### 1908 ### presso la nostra ### di ###: 1) Delega cartacea di ### 207.732,00; 2) Delega cartacea di ### 220.789,37; 3) Delega cartacea di ### 345.517,00; 4) Delega cartacea di ### 372.948,00. 
Le deleghe cartacee di cui sopra e materialmente consegnate dal sig.  ### in data ### agli sportelli della ### di ### (punto C), come da disposizione della F.C. ### 1908 spa sono state addebitate in data ### (valuta 16/03/2018) sul conto corrente n.10.### intestato ### 1908 ### presso la nostra ### di ### sul quale sempre in data ### erano state costituite le disponibilità per consentirne il loro pagamento, si segnala che su tutti i moduli cartacei delle deleghe del 06/04/18, nello spazio riservato agli estremi del versamento (da compilare a cura della banca) è riportata la data del 16/03/2018 oltre che il timbro "### BARI— ### — 16/03/2018 — ### siglato dal dipendente sig. ### Tali moduli così quietanzati (ns. timbro pagato del 16/03/2018) sono stati trasmessi alla società F.C. ### 1908 spa a mezzo mail del 06/04/2018 e di cui si dirà in seguito. 
Si è poi accertato che anche nel flusso informatico trasmesso dalla ### all'### delle ### è stata comunicata come "data delega" il ###. 
I primi accertamenti hanno da subito evidenziato elementi distonici tra la data di ricezione delle deleghe cartacee (06/04/2018), il loro l'addebito sul conto della F.C. ### 1908 spa (data contabile 6/4/2018 e data valuta 16/03/2018), la "data delega" (16/03/2018) comunicata dalla ### all'### delle ### nel flusso telematico di trasmissione delle medesime deleghe. 
Ulteriore elemento distonico è rappresentato dall'accettazione da parte della ### di ### delle deleghe fiscali ### presentate dalla
F.C. ### 1908 ### con modello cartaceo. A tal proposito si segnala che i titolari di ### sin dal 20061, sono tenuti ad utilizzare anche tramite intermediari modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dal 20072 non è più possibile pagare allo sportello i modelli ### cartacei di importo superiore a 1.000 ### fatti salvi alcuni casi particolari non applicabili al caso in esame. 
Tali previsioni sono state diramate con specifica normativa interna della ### Sono stati pertanto effettuati gli approfondimenti che hanno evidenziato quanto segue.  1. Nelle date del 19/3/2018 e 26/03/2018 la ### di ### aveva respinto le disposizioni di pagamento delle deleghe fiscali ### fatte pervenire alla ### dalla F.C. ### 1908 ### tramite il canale telematica dell'### delle ### (vedi precedenti punti A e B per la mancanza dei fondi sui conti della medesima società.  2. A fronte del nostro diniego al pagamento nelle date del 19/03/2018 e del 26/03/2018, la ### come previsto dalla convenzione con l'### delle ### ha comunicato a quest'ultima l'esito negativo delle richieste di addebito ricevute a fronte delle deleghe telematiche sopra indicate ai punti A e B e quindi il mancato pagamento delle stesse.  3. Sempre in data 26 marzo 2018, come detto, la F.C. ### 1908 ### ha nuovamente disposto tramite ### il pagamento delle deleghe già respinte in data 19 marzo 2018. Anche in data 26 marzo 2018, il conto della F.C. ### 1908 ### non presentava i fondi necessari per l'addebito e la ### di ### ha nuovamente respinto il pagamento delle deleghe alle ore 11.07. Il sig. Armenise ha riferito che nel primo pomeriggio del 26 marzo 2018 è stato contattato dalla ### di ### che gli ha chiesto di reinserire le deleghe annullate in giornata, poiché i referenti della F.C. ### 1908 ### avevano preannunciato l'arrivo di un bonifico per consentirne il pagamento. 
Il sig., Armenise ha aderito a tale richiesta inserendo manualmente le deleghe del 26 marzo, come detto annullate in mattinata ed in attesa di ricevere l'accredito delle somme dalla ### di ####.C.  ### 1908 ### non ha fatto pervenire il preannunciato bonifico e quindi, sempre in data 26 marzo 2018, il sig. ### ha proceduto ad annullare l'inserimento manuale da lui effettuato su richiesta della ### di ### 4. Successivamente, a seguito di accordi tra il sig. ### e il ### della ####, la ### di ### ha poi proceduto ad effettuare le operazioni di pagamento delle deleghe ### della F.C. ### 1908 ### in data ###, come nel dettaglio specificato al precedente punto C. Si ritiene utile descrivere le modalità attraverso le quali si è giunti al perfezionamento di tale operazione.  5. Nel periodo dal 19/03/2018 al 06/04/2018 sui diversi conti della F.C. ### 1908 ### sono stati accreditati bonifici per complessivi ### 625.000, pervenuti da altre ### e disposti dalla stessa società sportiva oltre che bonifici interni di ### 800.000 disposti in data ### dalla ### impresa ### con causale "versamento in conto aumento capitale" sul conto dalla stessa intrattenuto presso la nostra ### di ### La disponibilità dei bonifici disposti dalla ### impresa ### (come detto socio di riferimento della F.C.  ### 1908 ### è stata generata dalla concessione, sempre in data ### di uno sconfinamento di ### 870.000 autorizzato nelle proprie autonomie dal dr. ### — ### della ### A supporto di tale concessione,- è stata rintracciata una richiesta datata 04/04/2018 della ### inviata alla ### (all'attenzione del dr, ### nella quale viene richiesta una facilitazione temporanea di ### 800.000, nelle more del perfezionamento di un'operazione di vendita di quote partecipative della ### il cui incasso era previsto entro la metà di aprile 2018 "dal venditore ### (ndr. società del ### di cui la ### impresa detiene il diritto distribuzione utili pari al 65%"; nella stessa nota la ### si impegnava irrevocabilmente e incondizionatamente a girare sul conto a loro intestato presso ns.  ### gli incassi ricevuti a fronte della citata cessione di quote societarie a rientro della facilitazione richiesta. Con la stessa lettera, forniva anche disposizione di bonificare per l'importo complessivo di ### 800/### in favore della F.C. ### 1908 ### sui conti dalla stessa intrattenuti presso la ### Per brevità si allega copia della richiesta di credito a firma del sig.  ### come precisato, amministratore unico della ### Le attività propedeutiche alla concessione dello sconfinamento del 06/04/2018 sono state curate dal gestore della relazione sig.ra ### e dalla stessa portate a conoscenza del dr. ### e del dr, ### 6. Da tempo erano noti i rilevanti elementi pregiudizievoli sul #### si segnala che, a partire dal febbraio 2017 e da ultimo ad aprile 2018, la ### il ### la F.C. ### 1908 spa, la ### sri ed altre società o nominativi collegati, sono stati oggetto di richieste di documentazione bancaria da. parte dell'### nell'ambito del procedimento penale n.10259/16 mod.21 RGNR presso la ### della Repubblica del Tribunale di ### tali richieste sono state notificate anche alla nostra Banca4. Nel maggio 2017, la ### ha attenzionato ai fini della valutazione di "operazioni sospette" ex D.Lgs. 231/07 la posizione del sig. ### della ### sri, delta F.C. ### 1908 ### della ### sri e ### sri. Di recente, poi, con atto del 19 aprile 2018 la ### della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha disposto nell'ambito del procedimento penale n.3367/17 R.G. mod. 21 l'acquisizione di documentazione bancaria del sig. #### e di altri nominativi5. Da notizie di stampa, si è appresa la notizia di un'indagine penale della ### della Repubblica di ### per il reato di bancarotta fraudolenta e riciclaggio che vede coinvolti esponenti del gruppo "#### e il sig. ### Da ultimo, si è avuta notizia della dichiarazione di fallimento della ### srl (in liquidazione dal 2013) società detenuta al 71% dalla ### srl.  7. In definitiva, solo in data ###, dopo gli accrediti sopra descritti generati anche da nostre concessioni di sconfinamento del 06/04/2018 alla ### sui conti della F.C. ### 1908 ### si è generata la disponibilità per consentire l'addebito delle deleghe fiscali ###, come meglio descritte al punto C.  8. Irregolari ed atipiche sono poi le modalità attraverso le quali la ### di ### ha accettato ed effettuato il pagamento delle deleghe in data ###. Infatti, il sig. ### gestore POE della ### di ### in data ### ha ricevuto presso i locali della ### di ### il sig. ### che nell'occasione era accompagnato sempre dal cliente ### Nell'occasione il sig. ### ha consegnato al sig. ### nei locali della ### di ### le deleghe fiscali (###) di cui al punto C su modello cartaceo (per il seguito anche "deleghe cartacee"). Si rimarca, come già evidenziato, che non potevano essere accettate allo sportello le deleghe fiscali su modello cartaceo. A sua giustifica, il sig. ### ha precisato dì aver aderito a tale richiesta in quanto gli era stato confermato che l'operazione in parola era stata precedentemente concordata tra i sigg.ri ### e ### e i nostri sigg. ###, ### e ### Pertanto, il sig. ### ha avviato l'iter di lavorazione delle deleghe, attivando contatti telefonici o attraverso mai! Con i vari soggetti interessati. In primis, per il tramite della sig.ra ### ha accertato la concessione da parte del dr. ### dello sconfinamento sulla società ### che ha consentito i bonifici interni di ### 800.000 in favore della F.C. ### 1908 ### Successivamente il sig. ### come concordato in precedenza con l'#### ha attivato le richieste di autorizzazione al "tardivo inserimento delle deleghe" di cui al punto C, indirizzando tramite mail la richiesta all'### e ### e raccordandosi per le vie brevi con il sig. ### per le successive attività.  9. La mail di richiesta di autorizzazione del #### riportava il seguente testo: "Con la presente siamo a richiedere, in via del tutto eccezionale, autor. all'inserimento tardivo deleghe ### pagamento contributi tesserati. F.C. ### 1908 S.p.A. per un importo totale di ### 1.143.986,37. Precisiamo che la data inserimento dovrà corrispondere al giorno 16/03/2018. Rapporto di conto corrente dedicato n.01/010/### capiente. Pregasi autr.".  10. È doveroso precisare che la normativa interna della ### (###) definisce le norme operative per procedura di "tardivo inserimento delle deleghe". Tale procedura si attiva, allorquando un cliente, che in precedenza ha già effettuato il pagamento di deleghe presso la ### chieda successivamente la correzione di errori formali rispetto ai dati inseriti nella delega già pagata. In questo, caso prima di procedere all'operazione è necessario accogliere la richiesta del cliente, valutare l'effettiva esistenza nell'errore denunciato, acquisire le prescritte autorizzazione da parte della ### 11. Per quanto ovvio, nel caso in esame la richiesta rappresentata dalla F.C. ### 1908 ### (retrodatazione della delega) non era configurabile nel perimetro delle fattispecie normativamente previste per la procedura di "tardivo inserimento delle deleghe". La medesima procedura del "tardivo inserimento delle deleghe" non era attivabile dalla ### neanche sotto il profilo estensivo della normativa interna, poiché non vi erano stati errori di lavorazione imputabili alla ### 12. La mail del 06/04/2018 è stata inoltrata dal sig. ### all'### e ### e per conoscenza alla S.V. (in ferie), ai ###ri ### (### dell'### e ###, ### (### della ### di ###, ### (gestore della relazione), ### e al ###.  13. Sempre lo stesso ### e ### seguendo proprie procedure interne, ha trasmesso al sig. ### e per conoscenza alla S.V. e agli altri destinatari di cui sopra, l'autorizzazione a quanto proposto.  14. Ottenuta l'autorizzazione richiesta, il sig. ### ha consegnato le deleghe fiscali al gestore famiglie sig. ### per la contabilizzazione. 
Il sig. ### ha proceduto inizialmente all'addebito delle deleghe di cui al punto C con data operazione e data valuta 06/04/2018 e ha provveduto ad accreditare le somme, come convenuto, al ###. Nello stesso tempo ha provveduto ad effettuare una rettifica di valuta al 16/03/2018 per il complessivo valore degli addebiti di ### 1.146.986,37. Contemporaneamente, il sig. ### ha trasmesso a mezzo mali al sig. ### copia delle deleghe cartacee ricevute dal sig. ### per il loro inserimento in procedura (mali inviata alle ore 15.14 del 06/04/2018).  15. Il sig. ### ricevuta l'autorizzazione e la citata mail del sig.  ### ha provveduto all'inserimento in procedura (registrazioni effettuate dalle ore 15.30 alle ore 15.33 del 06/04/18) delle deleghe di cui al precedente punto C, indicando per tutte la "data delega" del 16/03/2018, la "data pagamento" del 03/04/2018 (questo per consentire l'invio delle deleghe all'### delle ### il primo giorno utile) e "data operazione" dei 06/04/2018. Si rimarca al riguardo l'irregolare e atipica operatività posta in essere in quanto, come detto, l'inserimento dei dati delle deleghe deve avvenire a cura del cliente (canale ### o ###. ### inserimento dei dati delle deleghe a cura della ### è previsto solo per í casi di errore di cui si è fatto cenno innanzi. Il sig. ### ha poi comunicato l'operatività così effettuata all'####, al dr.  ### al dr. ### alla S.V., al sig. ### alla sig.ra ### sig.ra ### e all' ### e ### (cfr. mali dei 06/04/2018 h.16.02). Per l'effetto di tale operatività, la ### ha comunicato all'### delle ### con flusso telematico del 10/04/2018 che la data di accettazione delle deleghe dì cui al precedente punto C era il ###, mentre di contro le stesse sono state consegnate dalla F.C. ### 1908 ### solo in data ### e nella stessa giornata pagate.  16. Nel frattempo, su indicazione del sig. ### le operazioni di addebito per il pagamento delle deleghe sono state tutte annullate dal sig. ### poiché nelle scritture contabili gli originari addebiti presentavano unicamente la data contabile e data valuta del 06/04/2018.  17. II sig. ### quindi, sempre in data ### ha proceduto all'addebito sul conto della F.C. ### 1908 ### delle deleghe di cui al punto C assegnando in questa occasione ai singoli addebiti valuta 16/03/2018. Poiché le procedure interne non consentono tale antergazione di valuta, per le operazioni de quo la ### di ### ha richiesto autorizzazione al ### per la temporanea apertura delle tabelle di procedura. Nel frattempo, il #### ha intrattenuto contatti telefonici sia con l'#### che con il dr. ### fornendo costanti aggiornamenti sull'operazione in corso. A tal proposito si segnala l'irregolare retrodatazione della valuta al 16/03/2018, sia in relazione alle effettive epoche di presentazione delle disposizioni (come detto 06/04/2018) che rispetto alla normativa in materia di trasparenza (non sono consentite retrodatazioni di valuta).  18. Il sig. ### ha dichiarato che in forza delle autorizzazioni ricevute e delle conferme telefoniche ricevute, ha indicato al gestore famiglie sig. ### che stava contabilizzando le operazioni, di apporre sui modelli cartacei ricevuti dal sig. ### in data ###, la data di accettazione del 16/03/2018 (deleghe cartacee).  19. Di conseguenza, il sig. ### ha apposto sulle deleghe cartacee la data di accettazione della ### "16/03/2018" e ha apposto sulle relative copie il timbro "### - ### - 16 MAR 2018 ### e la propria sigla.  20. Il sig. ### poi, ha consegnato le copie delle deleghe così quietanzate e le relative contabili di addebito dei 06/04/2018 al sig.  ### 21. Il sig. ### ha dichiarato, in un primo momento, di aver consegnato le quietanze e le contabili di al sig. ### Successivamente ha rettificato le sue dichiarazioni riferendo di non aver consegnato al sig. ### la documentazione ricevuta dal sig. ### (deleghe ### quietanzate e contabili di addebito), trattenendone gli originali (poi forniti alla funzione ###. Lo stesso sig. ### ha documentato di aver inviato copia delle deleghe quietanzate così come descritto al punto 19 (senza inviare però le contabili di addebito) alla dr.ssa ### (### della F.C. ### 1908 ###; tale invio è avvenuto con mail del 06/04/2018 h.16.03 (un minuto dopo la conferma ricevuta dal ####; la stessa mail è stata trasmessa dal sig. ### per conoscenza anche alla S.V., all'ing. ### e al dr. ### Si segnala, anche in questo caso, l'atipicità dell'operatività sopra descritta.  22. A conclusione delle operazioni del 06/04/2018, il #### ha sottoposto le sole contabili al visto del ### della ### di ### sig.ra ### con l'autorizzazione ricevuta dall'### e ### 23. ###.V. ha dichiarato di essere stato contattato in data ### dall'#### e dal collega ### che preannunciavano l'inoltro di un elaborato relativo alla movimentazione della F.C. ### 1908 ### che era da stampare su carta intestata della ### e consegnare al sig. ### tali accordi telefonici Le venivano poi confermati dal sig. ### con mail del 09 aprile 2018. 
A seguito di tali indicazioni, la S.V. ha prodotto e firmato una dichiarazione della ### in favore della F.C. ### 1908 ### con la quale si attestava che i modelli ### in parola, erano stati addebitati sul loro conto corrente con valuta 16/03/2018 (non era indicata la data contabile di addebito del 06/04/2018). Tale documento è stato consegnato in data 10 aprile 2018 dalla S.V. al sig. ### in presenza del citato sig. ### presso la nostra ### di ### Inoltre, la S.V. ha dichiarato dì aver consegnato in data ### a mani del sig. ### giusta sua richiesta datata 22/03/2018, l'estratto dei movimenti registrati in data ### sul conto corrente n.10. ### intestato alla F.C. ### 1908 ### (non ha fornito copia dell'allegato consegnato).  24. ###.V. ha inoltre dichiarato di essere stato nuovamente contattato in data ### dal collega ### il quale gli preannunciava che, sempre a seguito di accordi con l'ing. ###, gli avrebbe inoltrato un nuovo elaborato relativo alla movimentazione della F.C. ### 1908 ### sempre da consegnare al sig. ### che nel frattempo lo aveva raggiunto presso la nostra ### di ### unitamente al sig. ### 25. ###.V. ha riferito e. documentato di aver ricevuto una prima mail dal sig. ### (mail delle ore 16.24 e relativo allegato) e, verificatone il contenuto, ha rilevato incongruenze. Dall'esame de file trasmesso dal sig. ### emerge che l'elaborato prodotto che riportava i movimenti del conto corrente n.10.### int. F.C.  ### 1908 ### presentava evidenti difformità con i movimenti registrati in procedura e riportava per le deleghe di cui al punto C una non corretta indicazione della data contabile di addebito (indicato il ### anziché il ###). Detta mail era stata in precedenza inviata dal sig. ### all'####.  26. Sempre la S.V. ha riferito e documentato di aver ricevuto una seconda mail dal sig. ### (confronta mail delle ore 16.38 relativo allegato) con un nuovo elaborato; verificatone il contenuto ha nuovamente rilevato incongruenze. ### del secondo file trasmesso dal sig. ### riportava gli stessi elementi del primo mentre era stata eliminata fa data contabile.  27. A seguito delle incongruenze rilevate, la S.V. ha dichiarato di non aver consegnato alcun elaborato al sig. ### e di aver informato l'ing. ###. 28. Mentre erano in corso gli accertamenti ispettivi, la F.C. ### 1908 ### è pervenuta alla Sua attenzione una richiesta a mezzo mail del 07 maggio 2018 da parte della dr.ssa lndiveri della F.C. ### 1908 ### del seguente tenore: "Oggetto: ### eseguiti in data 16 marzo 2018 Spett.le ### con riferimento alle operazioni da noi disposte e da Voi eseguite in data 16 marzo 2016, Vi chiediamo cortesemente una breve relazione a specifico riguardo delle modalità di versamento delle ritenute ### e contributi previdenziali [ ]", da Lei trasmessa all'internai ### In conclusione, gli accertamenti condotti hanno in sintesi evidenziato quanto segue. 
È di tutta evidenza, che la ### non ha alcuna responsabilità nei confronti della F.C. ### 1908 ### in relazione al mancato pagamento delle deleghe in data ###, né si erano generati errori operativi a carico della ### nel trattamento delle deleghe stesse. 
Di converso, la ### ha precise responsabilità nei confronti dell'### delle ### in relazione allo svolgimento delle attività di incasso delle deleghe dovendo, in forza delle convenzioni in essere e più in generale in forza della normativa interna della ### assicurare una corretta e veritiera rappresentazione delle registrazioni.  ###à posta in essere, in estrema sintesi, si è concretizzata nella irregolare retrodatazione al 16/03/2018 del pagamento deleghe consegnate dalla F.C. ### 1908 ### il ###; tanto genererà a carico della ### l'irrogazione di penali previste dalle convenzioni con l'### delle ### per la riscossione dei tributi, salvo altri provvedimenti. 
Le irregolari condotte operative osservate poste in essere anche dalla ### di ### (irregolare richiesta di autorizzazione al "tardivo inserimento delle deleghe" e irregolare quietanza delle deleghe e/o altre attestazioni rilasciate dalla ###, inoltre, potrebbero rilevare anche ai fini delle fattispecie contestate nell'ambito del procedimento in corso presso il ### della F.I.G.C, nei confronti della F.C. ### 1908 ### e del sig.  ### A tal proposito, è da segnalare che la F.C. ### 1908 ### ai sensi delle "### della F.I.G.C., era tenuta a documentare alla stessa F.I.G.C. e alla CO.VLSO.C, entro il 16 marzo 2018, l'avvenuto pagamento delle ritenute lrpef, dei ### e del ### dovuti per il bimestre gennaio-febbraio 2018 (norme in materia gestionale ed economica).  ### di ### della F.I.G.C. prevede che costituiscono illecito amministrativo ### la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli ### della Giustizia sportiva e della ###C o da altri ### della F.I.G.C. ### il rilascio di informazioni mendaci, reticenti o parziali, ### i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica. 
Verosimilmente, le irregolari attestazioni di pagamento rilasciate dai dipendenti della ### in spregio alla normativa e alle procedure interne, sono state utilizzate dalla F.C. ### 1908 ### per fornire agli ### della F.I.G.C. una non veritiera attestazione circa l'assolvimento degli obblighi di cui sopra nel termine perentorio del 16 marzo 2018. A tal proposito, al di là di quanto posto in essere dai dipendenti della ### su richiesta del sig. ### fondamentale è evidenziare che alla data del 16 marzo 2018, sui conti della F.C. ### 1908 ### non erano presenti i fondi per effettuare il pagamento delle ritenute lrpef e dei ### dovuti per il bimestre gennaio-febbraio 2018. 
È da evidenziare in conclusione che tale vicenda ha generato danni o rilevanti rischi legali e reputazionali per la ### Da quanto precede emergono specifici profili di responsabilità a Lei ascrivibili; nello specifico la S.V.: ### ha rilasciato al sig. ### un'attestazione non completa (vedi punto 23) senza verificare con le competenti strutture della ### le eventuali ulteriori implicazioni anche in considerazione della consapevolezza dello svolgimento delle operazioni del 06/04/2018. Di contro, si apprezza positivamente la condotta tenuta dalla S.V. che, rilevando "incongruenze" negli elaborati ad hoc predisposti, ha dichiarato di non aver provveduto alla loro consegna al sig. ### così come richiesto; ### non ha garantito, nell'occasione, l'efficace svolgimento delle attività di controllo dí primo livello assegnate alla ### di ### unitamente alle altre figure all'uopo delegate; ### non ha segnalato l'operatività di cui sopra, né ex ante né ex post, alle ### di ### prima dell'avvio delle attività ispettive. 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, tenuto conto che quanto innanzi evidenziato costituisce una violazione degli obblighi contrattuali oltre che del ### nonché è in contrasto con le previsioni del ### ex D,### 231/01, tenuto conto delle Sue funzioni e del Suo inquadramento, siamo con la presente a contestarLe formalmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, L.  300/70, i fatti di cui alla presente nota, invitandoLa a fornire giustificazioni in merito nel termine-di 5 ### giorni dal ricevimento della stessa”. 
Ebbene, a fronte di tale contestazione, il ricorrente forniva le proprie giustificazioni per iscritto con nota del 13 giugno 2018 (cfr. doc. 8 fascicolo parte resistente fase sommaria) con cui contestava i fatti a lui addebitati e successivamente veniva sentito per rendere le richieste giustificazioni in forma orale (doc. 8bis parte resistente fase sommaria).  ### con nota del 29.6.2018 (cfr. doc. n. 10 fascicolo parte resistente fase sommaria) sospendeva il procedimento disciplinare, attesa la sostanziale coincidenza delle vicende oggetto di contestazione disciplinare con quelle all'esame della magistratura penale, e riprendeva il procedimento disciplinare con atto del 30.11.2020 di “integrazione alla lettera di contestazione di addebiti del 29 maggio 2018 - sospensione cautelare dal lavoro e non dalla retribuzione” del seguente tenore: “### seguito alla nostra lettera di contestazione d'addebiti del 29 maggio 2018, alle giustificazioni da Lei rese dapprima per iscritto con nota datata 11 giugno 2018 e poi in forma orale in data 19 giugno 2018, ed alla successiva lettera della ### del 29 giugno 2018, con la quale è stata espressa la riserva di rinviare alle risultanze, anche non definitive, del procedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso, e Le significhiamo quanto segue. 
In data 25 ottobre 2019 è stato emesso anche nei ### confronti avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 c.p.c. da parte della ### della Repubblica di ### (### 1). 
Dalla lettura di questo avviso la ### ha appreso che i dipendenti o ex dipendenti convolti nell'indagine sono: - Dott. ### dimissionario; - Ing. ### - Sig. ### - Sig. ### - Sig. ### - Sig. ### - Sig. ### Si apprende poi che nei confronti dei soggetti sopra menzionati si sono chiuse le indagini, che hanno riguardato in particolare: - ### Del reato di cui all'art. 2638, 2° co. c.c., perché in qualità di Presidente del CdA della F.C. ### 1908 ### ostacolava consapevolmente e volutamente le funzioni di vigilanza della ### alla quale spettano i poteri di verifica dell'equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi di corretta gestione, cui provvede anche attraverso l'attività ispettiva e di controllo esercitata dalla ### In particolare, dopo che le deleghe fiscali (F/24) pervenute il 16 marzo 2018 dall'### delle ### per l'addebito sul CC 1063470 intestato alla società erano state disattese per mancanza di provvista, a seguito della contestazione da parte della ### dei relativi addebiti conseguenti all'inadempimento dell'obbligo di corrispondere entro il ### le ritenute ### e i contributi ### relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti, collaboratori per i mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno, produceva e depositava delle quietanze di pagamento per complessivi € 1.146.986,37, attinenti agli importi dovuti, eseguiti con modello F/24 di tipo cartaceo recante la falsa data di versamento e di assegnazione della valuta del 16/3/2018; ma, in realtà, effettuati il ###, ben oltre il termine previsto.  - ######### per il reato di cui agli artt. 110 c.p. (concorso nel reato), 2368, 2° co., cod civ. (“ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”), perché in concorso tra loro in qualità di dirigenti e dipendenti della ### presso la quale era accesso il c/c intestato alla ### 1908 ### sul quale addebitare i pagamenti per le ritenute ### e contributi ### relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018, nella piena consapevolezza della futura destinazione delle quietanze alla ### ed al fine di recare ostacolo alle funzioni di vigilanza sulle società professionistiche apponevano sui modelli F/24 in formato cartaceo relativi al pagamento delle somme dovute per le suddette causali avvenuto il 6 Aprile 2018, la falsa assegnazione di valuta del 16 marzo 2018 con il fine specifico di retrodatare falsamente la data del versamento - peraltro in aperta violazione sia delle norme procedurali interne dell'istituto bancario, sia della circolare dell'### delle ### per il pagamento di imposte e contributi da parte dei titolari di partita iva -, concorrendo nella commissione del reato di cui al capo a) con ### In particolare, per quanto riguarda la Sua posizione: - ### in qualità di responsabile della sede di ### effettuava e disponeva le misure attuative necessarie alla retrodatazione dei versamenti e ne condivideva gli esiti con gli altri coimputati a mezzo posta elettronica. 
Con istanza depositata dinanzi la ### della Repubblica di ### la ### ha chiesto di poter prendere visione degli atti di indagine depositati a seguito della conclusione delle indagini preliminari, anche al fine di poter meglio valutare i fatti nell'ambito del procedimento disciplinare ancora in corso. 
In data 14 maggio 2020 l'istanza è stata scrutinata con visto favorevole e in data 30 giugno 2020 la ### ha potuto prendere visione del ponderoso fascicolo di indagine, che consta di alcune migliaia di pagine. 
Dell'esame di questa documentazione, la ### è stata in grado di esaminare ulteriori elementi che provano i fatti già oggetto della contestazione del 29 maggio 2018 che, quindi, nel Suo esclusivo interesse ed al fine di consentirLe il più ampio diritto di difesa, Le vengono quindi di seguito rappresentati e contestati sotto il profilo disciplinare del rapporto di lavoro.  ### ha potuto apprendere che nel corso delle indagini preliminari la ### della Repubblica di ### ha conferito un incarico peritale, affidando a due ### i seguenti quesiti (### 2): Presa visione degli atti, contenuti nel fascicolo di indagine, ivi compresi i verbali degli interrogatori resi dagli indagati davanti al PM di ### svolta ogni opportuna verifica presso gli uffici della ### descrivano le vicende della procedura finalizzata a dimostrare la regolarità dei pagamenti nei confronti dei tesserati da parte della “FC ### 1908 Spa” nell'anno 2018, le modalità di versamento della ritenute erariali e dei contributi previdenziali, il tipo di pagamento “###” utilizzato nel caso specifico, la data dell'effettivo pagamento con addebito sul dedicato della società sportiva, l'idoneità della documentazione prodotta agli ### ad ostacolare la concreta vigilanza sulla correttezza amministrativa dell'operato anche ai fini di eventuali penalizzazioni; i soggetti che per conto della società ovvero degli istituti di ### hanno contribuito all'operazione, descrivendo le rispettive condotte, tenuto conto delle giustificazioni fornite all'A.G. di ### durante i precedenti interrogatori” (### All. 2, pag. 1). 
Quanto al primo quesito circa la regolarità dei pagamenti, le conclusioni dell'elaborato sono perentorie nell'affermare che: “relativamente alla regolarità dei pagamenti delle ritenute erariali ed i contributi previdenziali dovuti dalla ### sugli emolumenti dei tesserati (dei mesi di gennaio e febbraio 2018) da effettuare con cadenza perentoria il ###, si evince che solo in data ### il Sig. ### in qualità di legale rappresentante della ### 1908 ### ha consegnato materialmente agli sportelli della ### le relative deleghe fiscali (###) su modello cartaceo (con modalità non conforme alle norme di legge), che sono state addebitate in data ### sul conto corrente intestato ### 1908 ### con retrodatata valuta 16.3.2018” (Cfr. All. 2, pag. 26).   Quanto al quesito circa l'idoneità della documentazione prodotta agli ### ad ostacolare la concreta vigilanza, le conclusioni sono le seguenti: “Le irregolari attestazioni di pagamento rilasciate dai dipendenti della banca, in spregio alla normativa e alle procedure interne, sono state poi utilizzate dalla ### 1908 ### per fornire agli ### della ### una non veritiera attestazione circa l'assolvimento degli obblighi di cui sopra nel termine perentorio del 16 marzo 2018, producendo un elaborato delle movimentazioni finanziarie del 16 marzo 2018, con in calce, su ogni foglio, il timbro e la sigla della ### di ### e, in relazione agli addebiti riferiti al pagamento delle deleghe fiscali ###, con il riporto della data valuta e della data contabile entrambe del 16.3.2018, anziché l'effettiva data contabile del 6.4.2018. Sul punto si evidenzia che in data 20 marzo 2018 la Co. Vi. Soc., per il tramite degli ispettori Dott. ### e Dott. ### ha effettuato presso la sede di ### della società una ispezione per verificare sia l'equilibrio economico finanziario sia il rispetto dei principi di corretta gestione, dove è emerso che sia le ritenute di gennaio che di febbraio 2018 alla data del 20 marzo 2018 non risultavano versate. 
Inoltre, in data 5 aprile 2018 la Co. Vi. Soc. ha esaminato il report rilasciato dalla società di revisione ### & ### ed ha riscontrato che la società ### non aveva provveduto, entro il termine del 16 marzo 2018, al versamento. Trasmettendo in data 6 aprile 2018 gli atti alla ### per gli adempimenti di competenza” (### All. 2, pag. 26 e 27). 
In merito alla individuazione dei soggetti che, per conto della ### ovvero degli ### di ### hanno contribuito all'operazione, gli esperti nominati dal ### nella loro relazione affermano che: “l'Ing. ### dopo aver informato l'##### della ### della ### della suddetta richiesta, si è fatto promotore presso alcune strutture operative della ### di verificare se vi fosse una fattibile possibilità per aderire alla richiesta formulata dal #### In questo contesto ricevuto dal signor ### -responsabile del comparto ### della banca - la disponibilità ad attivare la procedura per il “tardivo inserimento delle deleghe”, previa autorizzazione delle competenti strutture di direzione generale, soluzione non applicabile in nessun modo alla fattispecie in argomento, atteso che non vi era stato alcun errore operativo imputabile alla banca. 
La soluzione così individuata e comunicata alla società non risulta essere stata supportata da ulteriori verifiche richieste ad altre strutture specialistiche della banca né rappresentata dall'#### e dal #### loro superiori gerarchici. 
Per quanto sopra e a seguito degli accordi intercorsi, in data 6 Aprile 2018 il #### ha consegnato gli sportelli della banca il pagamento deleghe fiscali (###) su modello cartaceo, disposte dalla società per complessivi € 1,150/### circa, ### per il pagamento dei contributi previdenziali e ritenute fiscali relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2018 (come detto in precedenza respinti dalla banca e si evidenzia nuovamente l'irregolare conferimento ed accettazione delle deleghe su modulo cartaceo) …” (cfr. All. 2, pagg.  15 e 16). 
Concludendo poi, per quanto più specificamente riguarda la Sua posizione personale: “… la ### di #### di ### di #### considerazioni di PG riportate a conclusione delle annotazioni nr. 433412/18 del 26.9.2018, Trasmesse alla ### della Repubblica presso il ### di ### anche a seguito degli interrogatori degli indagati per il reato di concorso ex art 110 c.p. nel reato di cui all'art. 2638 cod. civ. (cfr. allegati da 70 a 76 delle annotazioni n. 433412/18 del 26.9.2018) che nel periodo tra il ### e il ### si cono tenuti innanzi all'#### e Dott.ssa ### … ### i seguenti responsabili degli accadimenti che, con il loro comportamento hanno determinato ostacolo alle funzioni di pubblica vigilanza (ex art 2638 c.c.): … ### pienamente consapevole di ciò che accadeva all'interno della filiale di cui è responsabile, compresa la produzione di falsi elaborati delle movimentazioni finanziarie sul conto dedicato nella F.C. ### 1908 ### ha consegnato con missiva del 9 aprile 2018, degli elaborati prodotti da ### ossia quello riportante le sole movimentazioni relative agli addebiti degli ###, con esposizione esclusivamente della data valuta del 16 marzo 2018” (### 2, pag. 24).  ### responsabilità per aver avuto un ruolo di consapevole e fattiva parte attiva alla realizzazione dell'illecita operazione, emerge da una serie di elementi innanzitutto di carattere documentale, presenti nel fascicolo dell'indagine penale. 
In particolare, risultano documentate le seguenti illecite attività da Lei poste in essere, come documentate dalla corrispondenza di posta elettronica che è stata rinvenuta all'esito dell'acquisizione forense e riportata nell'annotazione di ### della ### di ### di ### n. prot. 433412/18 del 26 settembre 2018 presente nel fascicolo delle indagini che alleghiamo alla presente (### 3 - pagg. 17 - 23). 
All 4: Con mail datata 16.03.2018, delle ore 16:28, avente ad oggetto "URGENTE - ### — 101067086", ### comunica a ### e ### nonché per conoscenza a ### — ### quanto segue: "### pomeriggio. Come anticipato per le vie brevi la società in oggetto richiede autorizzazione all'esecuzione di girofondi per finanziamento soci a favore della controllata F.C. ### 1908 spa di € 1.600.000 , con sconfino di complessivi € 1.662.000 ca. La cliente informa che è in arrivo bonifico estero di 31min da ### Il predetto bonifico è funzionale al pagamento degli stipendi e ### da parte della ### in data odierna. Si inoltra per le opportune determinazioni. Cordiali saluti". 
Alle 16:37, ### risponde a ### e per conoscenza a ### - ### - ### - ### come segue: "### il ### della ### si potrà procedere al giroconto solo con documentazione attestante l'avvenuto bonifico estero. Saluti". 
Alle 16:38, ### inoltra la mail a ### Alle 17:20, da smartphone, ### risponde alla mail di ### come segue: "OK”. 
All. 5: Con mail datata 18.03.2018, delle ore 21:40, ### comunica a ### quanto segue: “### alla luce del recente incasso di quota parte del residuo credito in oggetto (550 keuro il 13 us), con la presente intendo fare un utile riepilogo che chiarisca la sostanza del rapporto. Con lettera del 14 febbraio, che ha supportato il mandato irrevocabile all'incasso firmato in pari data in favore della ### la ### B attesta che ### secondo stime prudenziali effettuate dalla stessa lega, dovrebbe incassare per la corrente stagione sportiva da un minimo di circa 4,5 ad un massimo di circa 5,2 milioni di euro. Questi importi sono da ivare, atteso che ogni incasso viene poi fatturato alla lega. Pertanto, in termini finanziari ad oggi, attestandoci sul minimo ivato (totale di circa 5,5 meuro), avendo ottenuto erogazioni per complessivi euro 3,2 m, il residuo credito di ### è di circa 2,3 meuro. Alla luce di quanto sopra ritengo che entro la scadenza federale di giugno pv il conto anticipi ### ad oggi pari a 1,5 meuro, sarà quasi completamente azzerato. Da ultimo allego in formato word il testo della cessione del credito (credito lega campagna trasferimenti 2018- 19) che per varie assenze non si è potuto formalizzare venerdì 16 us. 
Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordialmente". 
Alle ore 21:42, ### inoltra stessa mail a ###, con il seguente testo: "Per tua info, come concordato. A domattina"". 
In data ###, alle ore 09:32, da ### viene inoltrata stessa mali a ### con il seguente testo: “Cordiali saluti. ###. 
Alle ore 10:29, ### inoltra stessa mail a ### senza testo. In allegato, sin dall'origine delle mail un file di word denominato "### credito ### 2018-19". All. 6: Con mail datata 19.03.2018, delle ore 09:11, avente ad oggetto "URGENTE: F.C. ### 1908 c.c 10.###", ### scrive a ### "### vorrei comunicare che nei sospesi di filiale odierni vi sono nr.4 - ### per pagamento contributi previdenziali privi di copertura intestati al nominativo in epigrafe. Totale ### euro 1.136.000,00". 
Alle ore 09:32, con mail avente ad oggetto "URGENTE: F.C. ### 1908 c.c. 10.###", ### comunica a ### nonché per conoscenza a ###### quanto segue: "### stato in mancanza di accrediti bisognerà procedere a stornare l'operazione". 
All. 7: Con mail datata 19.03.2018, delle ore 10:49, ### scrive a ### "### si comunica che il ### qui presente filiale mi rilascia copia di un BIR per euro 100.000,00 proveniente da ### di ### Non presente al momento altra documentazione di cui il ### è in attesa in giornata attestante l'arrivo di un bonifico di euro 1.000.000,00 ... acconto di una somma totale di euro 3.000.000,00, proveniente dall'estero relativa ad una presunta vendita di immobile. In mancanza non si ritiene di procedere". 
Alle ore 10:55, con mail avente ad oggetto "URGENTE: F.C. ### 1908 c.c 10.###", ### comunica a ### nonché per conoscenza a ###### quanto segue: "### quanto riportato nella mail precedente". 
Alle ore 12:17, ### comunica a ### e per conoscenza a ######## quanto segue: "#### di ### mi informa che gli ### di compl. euro 1.136,000,00 sono stati respinti per mancanza di copertura. 
Cordiali saluti”. 
All. 8: Con mail datata 26.03.2018, delle ore 09:48, avente ad oggetto "URGENTE - ### F.C. ### 1908 S.P.A. - ### 1.144.940", ### invia a ### e ### nonché per conoscenza a ### e ### nr. 2 allegati rappresentati da una cartella denominata "### c/campionato" ed un file di word denominato "### cessione credito ### 2018-19", con il seguente testo: "### seguito alla mail inoltrata in data 21 marzo u.s. (cfr. allegato) per segnalare che la società ha inserito in remote banking ### per l'importo complessivo di E 1.144.940,33. PEF in corso per anticipo saldo campagna trasferimenti per € 550.000 Si allega posizione ad oggi. 
Cordiali saluti". 
La documentazione in allegato si riferisce alla cessione di crediti vantati nei confronti della ### B, sorti in funzione della c.d. campagna trasferimenti, per l'importo di euro 574.620,00, in favore della ### di ### All. 9: Con mail datata 09.04.2018, delle ore 12:49, avente ad oggetto "etc. ### 1.908 ###, ### invia file allegato a ### con il seguente testo "### in allegato ho riportato l'e/c della ### in oggetto. Come da accordi con gli ### dovresti riportare il tutto su carta intestata, per consegnarla alla ###.  ll file in allegato, denominato "#### 1908 S.P.A.", contiene esclusivamente i movimenti di addebito, sul conto 1063470, relativi al pagamento dei nr. 4 modelli ###, con la sola data valuta del 16.03.2018. 
Alle 13:09, ### inoltra la stessa mali a ### accompagnata dal seguente testo "### F.C. ### 1908, in relazione a quanto in ### richiesta del (ti fai firmare una richiesta scritta) Vi rimettiamo una tabella riepilogativa relativa alla operatività da Voi posta in essere relativa alle valute di riferimento marzo 2018". 
All. 10: Con mail datata 10.04.2018, delle ore 16:21, avente ad oggetto "e/e ###, ### invia file in formato ### a ### con il seguente testo: "### vedi se va bene questo allegato, è una lista movimenti come da Te richiesto dalli/### al 31/03/2018". 
Il file allegato è un elaborato dei movimenti finanziari sul conto corrente 1063470, del periodo dal 16.03.2018 al 31.###, con la particolarità che gli addebiti delle deleghe fiscali ### riportano sia la data contabile che la data valuta del 16.03.2018. 
Alle 16:24, ### inoltra lo stesso file di ### anche a ### con il seguente testo: "### come da accordi con l'#### Dai una controllata se va bene, mi sembra di aver capito che insieme a questa lista movimenti, devi allegare su carta intestata una nostra missiva. Ciao”. 
Alle 16:30, ### inoltra la stessa mail appena ricevuta da ### al proprio indirizzo di posta elettronica ### Alle 16:53, ### inoltra la stessa mali prima ricevuta da ### a ### priva di testo. 
All 11: Con mail datata 10.04.2018, delle ore 15:32, avente ad oggetto "### 1908 S.P.A.", ### invia file in formato ### a ### con il seguente testo: "### in allegato l'e/c di cui all'oggetto. 
Il primo è in PDF il secondo in ### modificabile e stampabile su carta intestata, ### è in attesa".  ### file allegato è quello in formato ### relativo ad un elaborato dei movimenti finanziari del conto corrente 1063470 intestato alla F.C. ### 1908 S.p.a., relativo al periodo dal 16.03.2018 al 06.04.2018, con la particolarità che per tutte le operazioni è riportata la soia data valuta che, per gli addebiti degli ### è quella del 16.03.2018. 
Alle 16:38, ### inoltra la stessa mali con l'### file di ### a ### con il seguente testo: "### da accordi". 
All. 12: Con mail datata 07.05.2018, delle ore 12:59, la ### direzioneamministrativa@fcbaril 908.com, avente come oggetto: "### eseguiti in data 16 marzo 2018", invia a ### e per conoscenza a ### e ad ### il seguente testo: "###le ### con riferimento alle operazioni da noi disposte e da Voi eseguite in data 16 marzo 2018, Vi chiediamo cortesemente una breve relazione a specifico riguardo delle modalità di versamento delle ritenute ### e dei contribuiti previdenziali. 
Ringraziamo in anticipo per la priorità che vorrete riservare alla presente. Cordiali saluti”. 
Alle 13:27, ### inoltra la stessa mali a ### con il seguente testo: "### Ti invio la mail di seguito appena ricevuta per opportuna conoscenza e determinazione”. 
Alle 13:28, ### inoltra ancora la stessa mail a ### con il seguente testo: “### per caso sai cosa vogliono ???". 
Alle 14:54, ### risponde alla mai! ricevuta da ### con il seguente testo: "### non hanno parlato con me". 
Alle 16:16, ### inoltra la stessa mail a ### e per conoscenza a ##### con il seguente testo: "### da intercorse comunicazioni telefoniche; attendo istruzioni in merito alla richiesta a margine pervenuta in data odierna.". 
All 13: Con mail datata 10.05.2018, delle ore 14:06, avente ad oggetto: "F.C. ### 1908 S.P.A. - ### 06/04/18 - Documentazione a ###, ### trasmette a ### nr. 3 file in formato PDF denominati rispettivamente: "F.C. ### 1908 S.p.a. — Cronologia mail ### + ### pdf" "F.C. ### 1908 S.p.a. — Contabili 06.### (copia clienti).pdf" "F.C. ### 1908 S.p.a.— Ricevute ### (copia cliente).pdf". 
All. 14: con mail datata 12.05,2018, delle ore 11:37, ### trasmette dal proprio indirizzo mail personale ###, al proprio indirizzo mail della ### di ### un allegato file di word denominato "### fc bari', contenente memorie difensive su fatti relativi a F.C. ### 1908 S.p.a.. 
Dall'esame di queste mail risulta quindi la Sua piena consapevolezza dei precedenti rifiuti al pagamento delle deleghe pervenute alla banca tramite canale ### per mancata copertura e, quindi, che l'operazione di inserimento tardivo poi effettivamente realizzatosi in data ### non poteva essere compiuta, in quanto il rifiuto non era stato causato da un errore dell'operatore. 
Risulta inoltre documentato che Lei tra il 09.04 ed il ###, riceve da ### nr. 3 distinti elaborati delle movimentazioni finanziarie sul conto corrente n. 1063470, intestato alla F.C. ### 1908 S.p.a., tutti comunque non confacenti con quanto rilevabile dall'estratto conto ufficiale e tutti realizzati in modo da esporre o da far apparire quale unica data del pagamento delle deleghe fiscali quella del 16.03.2018: - uno riportante le movimentazioni finanziarie del periodo dal 16.03.2018 al 06.04.2018, che espone solo la data valuta e non anche la data contabile (quindi per gli addebiti delle deleghe fiscali ### solo la data del 16.03.2018); - altro riportante le movimentazioni finanziarie del periodo dal 16.03.2018 al 31.03.2018, che espone in relazione agli addebiti delle deleghe fiscali ###, quali data valuta e data contabile, quella del 16.03.2018 (questo elaborato sarà quello che ### presenterà a propria difesa, alla ### sportiva); - altro ancora, riportante esclusivamente le movimentazioni finanziarie relative agli addebiti delle deleghe fiscali ###, con l'esposizione della sola data valuta 16.03.2018 e non anche la data contabile.  ### poi emerso dalle risultanze documentali acquisite in sede di perquisizione locale presso il Suo ufficio della ### della ### di ### Lei ha sicuramente trasmesso al #### l'elaborato relativo alle sole movimentazioni di addebito degli ### riportanti la sola data di valuta al 16.03.2018 (manca la data contabile), con lettera datata 09.04.2018. 
Peraltro, tale lettera a Sua firma, rinvenuta in sede di perquisizione locale presso il ### riporta quale contenuto proprio il testo che lo stesso ### trasmette a ### con mail del 09.04.2018 alle ore 13:09, affinché quest'ultimo predisponga la missiva (### 15 - lettera di trasmissione dell'elaborato). 
Orbene, la consegna dell'elaborato in trattazione denota da parte Sua la piena complicità rispetto alle anomale richieste fatte da ### nella consapevolezza che le deleghe fiscali ### sono state pagate in data ### e non il ###.  ** 
Tale complicità e pieno asservimento ai desiderata del #### è poi pienamente confermata dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che sono parimenti ripotate nell'annotazione di ### della ### di ### 433412/18 del 26/9/2018 alle pagg.80 -88. 
In particolare, nella conversazione del 19/3/2018 ### rivolgendosi a ### dichiara “ … io tutto quello che posso fare lo faccio, sono a disposizione” e poi ancora: “ … mi fate sapere io sono disponibile” (pag. 81). 
Il successivo 21/3/2018 nell'ambito di una conversazione dove si fa riferimento alle illecite attività che stava svolgendo il #### lasciando pienamente intendere la Sua consapevolezza circa il fatto che si stavano approntando delle deleghe cartacee per il pagamento degli ###, in contrasto con le discipline della ### Lei dichiara: “ … faccia sentire magari la sua segretaria con ### e poi scannerizzare le disposizioni e ce le manda e poi ce le porta in originale” ed ancora “ … poi ci sarebbe il problema c'è un commercialista da contattare per la compilazione eventuale degli F 24 a mano?” per concludere la conversazione con la Sua tipica espressione “ … va bene va bene d'accordo noi stiamo monitorando” (pag. 82).  ### giornata del 27/3/2018 Lei dichiara “caro questa mattina mi hanno chiamato dalla direzione per il pagamento di quegli ### ma non è ancora arrivato nulla di BIR bonifici e…” e, alla risposta del #### che si stava a adoperando per consentire il pagamento, sempre a rimarcare la Sua piena complicità nell'operazione Lei afferma: “ … ### vabbè, vabbè, dammi notizie se posso darti una mano te la do …” (pag. 83).  ### giornata del 7/4/2018 (ovverosia il giorno successivo alle fenetiche attività svoltesi all'interno della ### per compiere l'illecita retrodatazione) ### felice per la realizzazione dell'operazione illecita dichiara: “Ti volevo abbracciare” e Lei “un onore e un piacere … l'importante che risolviamo … noi siamo più forti delle circostanze” (pag. 85).  ** 
Degli elementi documentali e dalle intercettazioni telefoniche appena riportate risulta evidente e provato che Lei ha preso parte attiva alla procedura di autorizzazione alla tardiva registrazione delle deleghe fiscali. 
Ed ha poi avuto un ruolo nella consegna al #### di documenti della ### artefatti e non rispondenti alle risultanze delle scritture contabili. 
Tutti gli esposti elementi di prova di quanto già oggetto della contestazione d'addebiti del 29 maggio 2018 e della lettera di riserva del 29 giugno 2018, emersi e conosciuti dalla ### solo successivamente alla sua redazione, confermano il ruolo da Lei rivestito nel compimento dei gravi fatti che hanno riguardato il pagamento degli ### della ### 1908 ### e del Suo diretto coinvolgimento nelle attività poste in essere per manipolare le procedure della ### e determinare delle false evidenze che hanno poi consentito alla medesima F.C. ### 1908 di fornire una rappresentazione non veritiera dei fatti a soggetti terzi.  ### al fine di favorire in maniera più ampia il Suo diritto di difesa Le viene concesso un termine di 20 giorni dalla ricezione della presente per rassegnare Sue eventuali ulteriori giustificazioni. 
Ancora, sempre per favorire in maniera ampia il Suo diritto di difesa, benché tali documenti siano già nella Sua potenziale disponibilità, in quanto presenti nel fascicolo del procedimento penale, in uno alla presente Le trasmettiamo tutti gli allegati sin qui citati.  ### more del presente procedimento, attesa anche la gravità delle evidenze desumibili dal fascicolo dell'inchiesta penale, ### viene immediatamente sospeso dal lavoro e non dalla retribuzione. 
Distinti saluti.  ### di ### 1) Avviso di conclusione delle indagini preliminari; 2) Relazione di consulenza tecnica a firma del ### Dott. ### e del ### Dott. ### depositata in data 12 settembre 2019 nel procedimento penale dinanzi la procura della Repubblica presso il ### di ### R.g.n.r. 12720/2019; 3) Annotazione della ### di ### di ### n. prot. 433412/18 del 26.9.2018; 4) Mail ### avenete ad oggetto “Urgente - ### Kreare”; 5) Mail datata 18/3/2018; 6) Mail datata 19/3/2018 ore 9:11; 7) Mail datata 19/3/2018 ore 10:49; 8) Mail datata 26/3/2018 ore 9:48; 9) Mail datata 9/4/2018 ore 12:49; 10) Mail datata 10/4/2018 ore 16:21; 11) Mail datata 10/4/2018 ore 15:32; 12) Mail datata 7/5/2018 ore 2:59; 13) Mail datata 10/5/2018, ore 14:06; 14) Mail datata 12/5/2018 ore 11:37; 15) Lettera a firma di ### datata 9/4/2018, relativa alla trasmissione alla ### 1908 ### dell'elaborato relativo alle movimentazioni di addebito degli F 24 riportanti la sola data di valuta al 16 marzo 2018 (manca la data contabile).” Il ricorrente rendeva ulteriori giustificazioni in data 12 novembre 2020 (cfr. doc. 32 fascicolo parte resistente fase sommaria). 
Successivamente, con nota del 28 gennaio 2021 (doc. 33 fascicolo parte resistente fase sommaria), la ### comunicava l'impossibilità di accogliere le giustificazioni rassegnate e irrogava il licenziamento per giusta causa, con effetti economici alla data della sospensione cautelare. 
Orbene, attesa la corposa produzione documentale di entrambe le parti non è necessario, neppure nella presente sede, il ricorso alla prova orale per conseguire una adeguata conoscenza dei fatti. 
In primo luogo, si ribadisce nella presente fase che è infondata l'eccezione di tardività della contestazione contenuta nella seconda nota di contestazione disciplinare del 15.10.2020, atteso che la BPB ha potuto accedere agli atti della indagine penale solo il 30 giugno 2020 e - trattandosi di procedimento di alcune migliaia di pagine - ha evidentemente necessitato di tempo per estrapolare le parti di interesse per la posizione dell'istante. Inoltre, la sospensione del procedimento disciplinare era stata determinata proprio dalla esigenza di attendere ed acquisire gli esiti della indagine penale. 
Del pari inconferente, lo si ribadisce, è il rilievo che vi sia violazione del principio della immutabilità della contestazione disciplinare. 
Il principio di immutabilità della contestazione disciplinare concerne la necessaria congruenza tra quanto contestato e quanto addebitato all'esito del procedimento disciplinare, non potendosi pervenire a sanzione per fatti diversi da quelli resi noti all'incolpato con la contestazione disciplinare. 
Altra situazione è quella per cui - nell'iter procedimentale del disciplinare - emergono fatti che possono portare cambiamenti nella incolpazione, che sarà sicuramente possibile, dovendosi unicamente rispettare la coincidenza finale tra la incolpazione da ultimo formulata e quello che è oggetto delle valutazioni disciplinari, dovendosi così intendere il principio di immutabilità. 
In ogni caso, nell'ipotesi in esame i fatti - nella loro storicità - non sono mutati a seguito della nota del novembre 2020, ma si sono semplicemente approfonditi e arricchiti di tutti quegli elementi di prova che sono stati attinti dalla indagine penale. 
Venendo ora al merito della controversia, l'odierno ricorrente ha riproposto le sue argomentazioni in tema di pretesa illegittimità del licenziamento per l'asserita insussistenza materiale e giuridica del fatto contestato, deducendo di essere rimasto estraneo dall'esecuzione materiale delle attività illecite perpetrate all'interno della ### dallo stesso diretta. 
Ora, sul punto, va rammentato l'indagine del ### deve essere compiuta in ordine ad un duplice profilo. Da un lato, occorre procedere alla ricostruzione dei fatti nella loro storicità, e, dunque, alla verifica dell'effettivo accadimento degli stessi; dall'altro, in punto di diritto, è necessario valutare la condotta nei termini posti a base del provvedimento di recesso e la sua idoneità a ledere il vincolo fiduciario sì da comportare la massima sanzione disciplinare nei confronti del lavoratore, ossia il licenziamento. 
Sotto il primo profilo, quanto si va ad esporre smentisce la prospettazione del ricorrente e depone univocamente nel senso della consapevolezza delle operazioni del 6.4.2018 nonché nel senso del generale mancato regolare svolgimento delle attività di controllo e segnalazione dovute. 
In particolare, l'istante, direttore della filiale presso la quale era stata realizzata l'operazione irregolare della falsa retrodatazione dei F/24 del ### appare consapevole dell'irregolarità dell'operazione e di quanto si andava organizzando all'interno della filiale nella giornata del 6 aprile 2018 (giornata di venerdì), in quanto, benché assente, aveva ricevuto per conoscenza tutte le mail che i vari protagonisti si erano scambiati. Anzi, a ben vedere, l'istante era edotto del fatto che le deleghe di pagamento della F.C.  ### erano state rifiutate già nelle date di presentazione del 19 marzo e del 26 marzo due volte ed addirittura la terza volta nel pomeriggio del 26 marzo, avendole egli stesso respinte. 
Invero, come è reso palese dalle intercettazioni telefoniche riportate nella lettera integrativa, benché non abbia preso parte agli incontri tra ##### e ### nel corso dei quali veniva individuata l'illecita soluzione dell'inserimento tardivo delle deleghe, era a conoscenza del fatto che ### con la complicità di altri soggetti ai vertici della ### si stavano adoperando per trovare una soluzione già all'indomani del mancato pagamento della prima delega. 
Non si dubita, come già affermato in fase sommaria, dell'utilizzabilità degli atti ed elementi probatori acquisiti al procedimento penale, in quanto, come noto, “Il giudice civile, ai fini del proprio convinci-mento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le cosiddette atipiche ed è, quindi, legittimato ad avvalersi delle prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale e delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., potendo la parte, del resto, con-testare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale” (così Cass. civ. sez. III, 21/09/2021, n. 25503). 
Ebbene, tornando ai fatti, si rileva che nella conversazione del 19/3/2018 ### rivolgendosi a ### aveva dichiarato la propria disponibilità in relazione all'operazione “… io tutto quello che posso fare lo faccio, sono a disposizione” e poi ancora: “… mi fate sapere io sono disponibile”. 
In più, dalle intercettazioni si evince con chiarezza che l'istante era edotto del fatto che in filiale si stavano adoperando per realizzare delle deleghe cartacee che non potevano essere presentate allo sportello. Infatti, il ###, nell'ambito di una conversazione in cui si faceva riferimento alle attività irregolari che stava svolgendo ### l'istante dichiarava: “… faccia sentire magari la sua segretaria con ### e poi scannerizzare le disposizioni e ce le manda e poi ce le porta in originale” ed ancora “ … poi ci sarebbe il problema c'è un commercialista da contattare per la compilazione eventuale degli F 24 a mano?”. 
A completare il quadro, va evidenziata la conversazione con ### intercorsa il ### in cui l'istante dichiarava: “caro questa mattina mi hanno chiamato dalla direzione per il pagamento di quegli ### ma non è ancora arrivato nulla di BIR bonifici e…” e, alla risposta di ### che si stava adoperando per consentire il pagamento, l'istante rinnovava la propria disponibilità affermando: “… ### vabbè, vabbè, dammi notizie se posso darti una mano te la do …”. 
Nessun dubbio, quindi, sul fatto che il ricorrente fosse pienamente consapevole del fatto che l'operazione era irregolare e che era possibile solo contraddicendo tutte le ordinarie regole bancarie. 
Ancora, dagli atti di causa emerge che alla riapertura della ### il lunedì successivo 9 aprile 2018, l'istante non attivava i controlli che erano di sua competenza segnalando l'operazione irregolare, ma anzi consegnava a ### il primo estratto conto irregolare, redatto non su modulistica della ### Infatti, vi è prova documentale che il ricorrente aveva consegnato, con lettera stampata su carta intestata della ### ed a sua firma del 9 aprile 2018 (cfr. doc. 30 fase sommaria), a ### elaborati irrituali prodotti da ### riportanti le sole movimentazioni relative agli addebiti degli ###, con esposizione esclusivamente della data valuta del 16 marzo 2018, così tentando di accreditare anche con questi documenti l'effettività della illecita operazione posta in essere. 
Non convince la tesi dell'istante secondo cui si sarebbe limitato a far stampare un documento (cfr. pag. 31 pen. ult. rigo primo cpv.  ricorso fase sommaria) che gli era stato trasmesso dall'### Invero, nella sua qualità di direttore di filiale, non poteva non accorgersi che quel documento era, a dir poco, irrituale in quanto non recava la data dell'operazione, mentre è noto che qualsiasi estratto conto bancario contiene sia la data valuta che quella dell'operazione (documento che, comunque, indicava anche una circostanza non veritiera ossia che l'operazione aveva la data valuta 16.3.2018, mentre per il pagamento degli F/24 la data valuta deve coincidere con la data dell'operazione). 
Sul punto basta prendere visione delle istruzioni che vengono pubblicate sul sito dell'### delle ### facilmente consultabili sul sito:https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/ pagamenti/ f24/avvertenze-per-un-corretto-versamento-telematico ### si legge: “I versamenti inviati tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'### delle ### si considerano effettuati solo nel caso in cui il saldo da pagare sia stato addebitato sul conto corrente bancario o postale indicato nel file trasmesso. Questo avviene se, alla data di esecuzione del versamento, il conto risulta aperto presenta disponibilità finanziarie sufficienti per addebitare l'intero saldo dovuto l'intestatario del conto medesimo, individuato attraverso il codice fiscale, corrisponde al soggetto indicato come tale nel file inviato.  ### delle operazioni avviene con procedure automatizzate e - nel caso in cui anche una sola delle condizioni non risulti soddisfatta - l'istituto presso il quale è aperto il conto non procederà con l'addebito e, quindi, il versamento non sarà considerato validamente effettuato. 
Si ricorda, inoltre, che i versamenti possono essere inviati anche in anticipo rispetto alla data di scadenza dell'adempimento, fermo restando che l'addebito delle somme sul conto corrente avverrà alla data di esecuzione richiesta”. 
Ebbene, è impensabile che l'istante, chiamato a svolgere le funzioni di direttore della filiale di ### (la filiale storica della ### nonché la più importante) non fosse a conoscenza di regole così basilari. 
A ciò aggiungasi poi che, come sopra detto, il ricorrente sapeva che le deleghe non erano state pagate il 16 marzo, perché proprio lui stesso le aveva respinte in ben due occasioni precedenti (cfr. all. 6 alla lettera di contestazione d'addebiti mail prodotta con doc. 21 fascicolo parte resistente fase sommaria), quindi l'operazione non poteva essere qualificata di “immissione tardiva” per errore della ### Risulta vieppiù confermata la violazione delle procedure di controllo che competevano all'istante, dal momento che tutti i soggetti che materialmente avevano posto in essere l'operazione all'interno della filiale sede di ### erano sottoposti del ricorrente. 
Infatti, ove, per ipotesi, non avesse avuto contezza dei fatti - e così non è in quanto aveva ricevuto per conoscenza le mail dal ### e sapeva del respingimento avvenuto il 16 ed il 26 marzo 2018 delle deleghe elettroniche - avrebbe dovuto chiedere immediatamente spiegazioni per gli illeciti commessi nella filiale da lui diretta ai suoi sottoposti e segnalare all'audit le irregolarità dagli stessi perpetrate. 
Invece, il giorno 9 aprile 2018, rientrato in servizio, l'istante sottoscriveva l'atipico documento riportante la data valuta dell'operazione e lo consegnava a ### A conferma del coinvolgimento di ### poi, vale stigmatizzare l'intercettazione finale, che riprende i due interlocutori il giorno dopo l'operazione e la consegna dell'estratto conto irrituale. In quest'occasione il ### lieto per la realizzazione dell'operazione confessava al ### “Ti volevo abbracciare” e il ricorrente, addirittura orgoglioso della vicenda, rispondeva: “ è un onore e un piacere … l'importante che risolviamo … noi siamo più forti delle circostanze”. 
Ancor più evidente è l'omissione delle dovute segnalazioni alla funzione di controllo. In data 9 aprile 2018 il ricorrente riceveva da ### un primo elaborato relativo ai soli addebiti degli ###, con l'esposizione della sola data valuta del 16 marzo 2018,di cui sopra, lo stampava su carta intestata, lo firmava e consegna a ### nonostante si trattasse di un documento irrituale riportante, come sopra esposto, informazioni parziali (in quanto il documento mancava della data operazione) e non veritiere (perché la valuta di addebito dell'operazione che egli sapeva non essere avvenuta nella data del 16.3.2018 -avendo lui stesso respinto il pagamentonon poteva essere quella). 
Il giorno successivo 10 aprile 2018, ### inoltrava al ### un secondo elaborato dei movimenti sul conto della ### 1980 ### con l'esposizione, per gli addebiti della delega fiscale, della data valuta e della data contabile, entrambe del 16 marzo 2018. ### stessa data, ### trasmetteva all'istante un terzo elaborato, privo della colonna relativa alla data contabile. Ora, il fatto che tali elaborati atipici non fossero stati predisposti dal ricorrente e poi (con riferimento agli ultimi due) non fossero stati consegnati a ### non esime da responsabilità in quanto, a tacer d'altro, tali atti chiaramente irregolari non sono mai stati oggetto di segnalazioni all'audit. Il che conferma la consapevolezza da parte dell'istante dell'operazione, tant'è che questi non ha intrapreso al riguardo nessuna iniziativa di segnalazione agli organi competenti. 
Alla luce di quanto sinora esposto, emerge con chiarezza la sussistenza dei gravi fatti contestati al ricorrente. 
Il ricorrente sostiene in sede ###vi sia prova che agli avesse ricevuto le mail e che le avesse lette. Al riguardo è sufficiente osservare che le mail sono agli atti del fascicolo delle indagini della ### della Repubblica. Dal fascicolo stesso si apprende come il computer del ### sia stato sottoposto a sequestro e le mail sono state acquisite secondo procedura forense incontestabile (cfr. all. 3 alla lettera integrativa ### della ### di ### citata a pag. 46 della memoria difensiva di prime cure). Proprio per questo nel capo di imputazione per il quale è stato richiesto il suo rinvio a giudizio per la sua posizione viene chiesto il processo perché effettuava e disponeva le misure attuative necessarie alla retrodatazione dei versamenti e ne condivideva gli esiti con gli altri coimputati a mezzo posta elettronica (cfr. decreto di citazione per invio a giudizio riportato a pag. 43 della difesa di primo grado). Quindi non v'è dubbio, neppure nella presente fase, che il ricorrente abbia effettivamente ricevuto ed inviato tutte le mail oggetto della lettera integrativa della contestazione d'addebiti. 
Ancora, l'istante in sede di opposizione, al fine di attenuare la propria responsabilità, sostiene che egli avrebbe ricevuto da ### un ordine di consegnare il documento in questione. In particolare, per quanto riguarda la consegna da parte del ricorrente dei documenti a ### nella giornata del 10.4.2018, rispetto al ricorso in fase sommaria, nell'atto di opposizione si afferma (a pag.  4, 4° cpv.) che la consegna al ### non sarebbe stata richiesta dall'### (come nel ricorso fase sommaria, pag. 34), ma gli sarebbe stata “intimata” dall'### Tale elemento, introdotto per la prima volta in fase di opposizione è comunque irrilevante. 
Infatti, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, il dipendente può sempre rifiutarsi di eseguire un ordine illegittimo impartito dal proprio superiore (anche se l'### non era un superiore). La Suprema Corte, infatti, ha affermato che “In tema di licenziamento, stante l'inoperatività nel rapporto di lavoro della scri1minante prevista dall'art. 51 c.p., è legittimo il licenziamento irrogato assunzione di una condotta realizzata in aperta violazione delle procedure interne ed in esecuzione di un ordine del superiore palesemente illegittimo” (cfr. tra le tante, Cass. Sez. lav. 28 settembre 2018, n. 23600). Del resto, come suaccennato, l'### non era un superiore del ricorrente, che era il direttore della filiale più importante della ### Quindi è evidente che, anche se un suo sottoposto gli avesse intimato un “ordine”, egli avrebbe potuto rifiutarsi di eseguirlo, essendo il ### della ### Non sfugge al ### che l'odierno ricorrente, in sede di opposizione, introduce un ulteriore argomento, ossia l'asserito stato di “sudditanza psicologica” che egli avrebbe avuto per il fatto che presso la ### lavorava anche la di lui moglie e quindi egli sarebbe stato “intimorito per quello che sarebbe potuto succedere a sé ed alla moglie” (cfr. pag. 5 ricorso in opposizione, 1° cpv.). 
Ora, trattasi di affermazioni apodittiche che non sono supportate da alcun elemento concreto in grado di far intendere l'effettiva esistenza di questa situazione di sudditanza. In ogni caso, siamo in presenza di una deduzione inconferente. Infatti, come risulta dalla scheda della moglie dell'istante depositata in atti, la stessa era titolare di un consolidato rapporto di lavoro, quindi non si comprende quale tipo di sudditanza potesse avere il ricorrente e quale timore in ordine al rapporto di lavoro della moglie. Ma, soprattutto, non è dato sapere perché questi asseriti timori possano costituire una scriminante rispetto alla consapevole partecipazione al meccanismo illecito della retrodatazione del pagamento degli F/24. 
Nessun pregio, poi, può essere attribuito all'argomentazione dell'opponente secondo cui, da un lato, le istruzioni dell'### delle ### che vietano il pagamento del mod f/24 in formato cartaceo sarebbero “del tutto irrilevanti ed inconferenti” (cfr. pag.  49) e, dall'altro, la ### non avrebbe specificato se il ### di incasso ### sia una fonte regolamentare e se il ricorrente fosse obbligato a rispettarla. 
Ora, è noto che, secondo l'art. 11, comma 2, del D.L. 66/2014, dal 1° ottobre 2014 non è più possibile per la clientela recarsi in banca o in posta (o presso uno sportello di ### per effettuare il pagamento dei modelli ### superiori a mille euro ovvero di quelli che utilizzano crediti d'imposta in compensazione. In questi casi si dovrà effettuare il pagamento solo in via telematica, trasmettendo quindi via internet il modello ###, tramite i servizi telematici delle ### (### web, ### online, ### cumulativo) o delle banche o delle poste. Quindi, è ovvio che il ricorrente, direttore della più grande filiale della ### di ### non solo doveva essere a conoscenza dell'indicata norma, ma anche dell'obbligo di non poter procedere presso la sua filiale al pagamento dei mod. f/24 in forma cartacea. Quanto, poi, al manuale incasso tributi della ### che spiega come effettuare le operazioni, è palese che il direttore di filiale, come tutti i suoi sottoposti, devono osservarne le prescrizioni. 
Circa la prova che la ### non avrebbe aver dato dell'esistenza del manuale, tale deduzione è smentita già dal fatto che il manuale e la direttiva 23-16/014 dettata specificamente in materia di F/24 sono espressamente richiamati sin dalla prima lettera di contestazione d'addebiti del 29.5.2018 (cfr. nota n. 3 in calce alla pagina) e il ricorrente non ha mai svolto alcuna contestazione circa l'effettiva esistenza di tale documento (peraltro prodotto sub. 17). Inoltre, il manuale è pubblicato sulla rete intranet aziendale, e, ovviamente, deve essere consultato e conosciuto dal personale. 
Alla luce di quanto sinora esposto, emerge con chiarezza la sussistenza dei gravi fatti contestati al ricorrente. 
Tanto premesso, è necessario ora verificare se l'acclarato comportamento giustifica la sanzione espulsiva del licenziamento per giusta causa in concreto irrogata. 
In proposito si rammenta che è stato condivisibilmente affermato (cfr., fra le tante, Cass. n. 8254/2004) che la giusta causa di licenziamento, quale fatto che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, è una nozione che la legge, allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali o norme elastiche) di limitato contenuto, delineante un modello generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito (cfr., ex plurimis, Cass. 21575/2008). 
Ciò posto in linea generale, in ordine ai criteri che il giudice deve applicare per valutare la sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento, la giurisprudenza è pervenuta a risultati sostanzialmente univoci, affermando ripetutamente (come ripercorso in Cass. n. 5095/2011) che per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento soggettivo e intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare (cfr. Cass. nn.  2168/2013, 6848/2010, 14586/2009). 
Ebbene, valutando il caso concreto alla stregua delle coordinate suggerite dalla Suprema Corte, dal punto di vista della portata oggettiva dei fatti, la condotta attuata dal ricorrente si caratterizza per l'evidente gravità. La condotta del ricorrente si è posta in contrasto con le più elementari regole bancarie (otre che, ovviamente, le basilari norme del codice etico della banca richiamato nella lettera di contestazione - cfr. doc. 54 - che l'istante non poteva non conoscere) e tanto basta a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario. 
In proposito, si deve rammentare che nel settore bancario, la condotta dei dipendenti va valutata con particolare rigore e a prescindere dal danno creato all'istituto di credito. Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “nell'ipotesi di dipendenti di istituti di credito, l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto credito - rapporto che è più intenso nel settore bancario - deve essere valutata con particolare rigore e a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro” (Cass. sez. lav., 27 gennaio 2004, n. 1475, Civ., sez. lav., 28 aprile 2003, n. 6609, Cass. n. 4552 del 1990, 3393 del 1991, 12938 del 1992, 10565 del 1993, 497 del 1994, 4126 del 1994, 9173 del 1994, 2414 del 1995, 154 del 1997, 3095 del 1997, 1894 del 1998, 8631 del 2004, 15004 del 2001, 7193 del 2001, 10996 del 9 agosto 2001, n. 5332 del 13 aprile 2002, si veda anche Cass. Civ., sez. lav., 14 luglio 2001, n. 9576: "Nel lavoro bancario l'elemento fiduciario, proprio di ogni rapporto di lavoro, assume il massimo rilievo e - in riferimento all'accertamento della sussistenza della giusta causa del licenziamento - esso deve essere considerato con un ulteriore e particolare rigore nei confronti di chi riveste le mansioni di cassiere il cui comportamento scorretto, a prescindere dal verificarsi di un effettivo danno di natura patrimoniale, può ledere l'affidamento che non solo il datore di lavoro ma anche il pubblico devono riporre nella lealtà e correttezza dei dipendenti bancari", conf. Cass. Civ., sez. lav., 26 maggio 2001, 7193 ha ribadito che "(...) nell'ipotesi del dipendente di un istituto di credito, l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario deve essere valutata con particolare rigore ed a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro"). 
Ebbene, seguendo gli indicati principi, nella fattispecie sono ravvisabili gli estremi della giusta causa considerando gli accadimenti nel loro complesso, nel settore bancario e alla luce della posizione rivestita dall'istante. ### infatti, era inquadrato nel massimo livello impiegatizio (3^ ### 4° livello retributivo - cd. capo ufficio - cfr. la declaratoria dell'art. 93 CCNL). 
Trattasi di una categoria rispetto alla quale è particolarmente intenso il vincolo fiduciario che il datore di lavoro deve poter riporre nel corretto adempimento della prestazione lavorativa, e nell'ottemperanza alle direttive del datore di lavoro, alle relative istruzioni e alle regole generali di settore. Siamo in presenza di un tipo di dipendente al quale era demandata la responsabilità della conduzione di un numero significativo di clienti, a diretto contatto con la clientela e nei cui confronti la banca ripone fiducia non avendo strumenti di controllo fisico sui concreti rapporti con i clienti. 
Quanto alla portata soggettiva dei fatti, è principio invero indiscusso che il giudice - in considerazione del fatto che il licenziamento costituisce di certo per il lavoratore la più grave delle sanzioni in ragione dei suoi effetti - deve tenere conto della gravità della condotta addebitata al dipendente, da valutare non soltanto nella sua oggettività ma anche con riferimento all'elemento soggettivo che può assumere i connotati del dolo o della colpa, al fine di parametrare la singola sanzione al grado di illiceità della infrazione alla stregua del principio di proporzionalità, essendo possibile solo all'esito di tale iter conoscitivo decidere sulla configurabilità della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento e quindi sulla legittimità o meno dello stesso. Nel caso di specie, come sopra argomentato, emerge chiara la consapevolezza da parte dell'istante dell'illiceità delle operazioni commesse, nonché la volontaria omissione dei controlli e segnalazioni dovute, elementi che rafforzano la sussistenza della giusta causa. 
La sanzione espulsiva, inoltre, pare giustificata anche sotto il profilo della proporzionalità. Non sfugge al ### che il giudizio sulla proporzionalità o adeguatezza della sanzione all'illecito commesso si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso (cfr., ex plurimis, Cass. n. 25743/2007), dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art.  1455 c.c., sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (L. n. 604 del 1966, art.  3) ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.). 
Tale valutazione, tuttavia, deve essere calata all'interno del singolo rapporto considerato, tenendo conto che, nella specie, la condotta dell'istante, denota chiaramente la possibilità di pregiudicare il futuro adempimento contrattuale. Dunque può ritenersi che, considerata l'intensità della fiducia richiesta nel rapporto oggetto di scrutinio, la natura e la qualità dello stesso, la posizione delle parti, l'oggetto delle mansioni ed il grado di affidamento che queste richiedono, unitamente al fatto concreto valutato nella sua portata oggettiva e soggettiva, la violazione disciplinare addebitata al lavoratore ha compromesso la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro, e quindi costituisce giusta causa di licenziamento. 
Tale conclusione viene ulteriormente rafforzata se si considera che il comportamento contestato assume senz'altro particolare rilievo in ordine alla potenzialità che ha il fatto addebitato, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, come sopra affermato. Sul punto vale osservare che, in ordine a tale giudizio prognostico, il dedotto conseguimento di promozioni da parte dell'istante ( ricorso pag. 58) si qualifica quale fatto privo di particolare conducenza al fine di ritenere l'esistenza di una prognosi favorevole in ordine ai futuri comportamenti, in quanto gli elementi emergenti dai fatti contestati, sotto il profilo della gravità delle condotte poste in essere e della portata oggettiva e soggettiva delle stesse, ha valore determinante ai fini della lesione dell'elemento fiduciario che assume una particolare pregnanza in relazione al settore di cui trattasi. 
Irrilevanti sono le considerazioni del ricorrente svolte in prime cure in relazione alla condotta della banca nei confronti degli altri soggetti coinvolti nella vicenda. E, in ogni caso, anche sotto questo profilo le deduzioni attoree si appalesano incongruenti in quanto è documentato (cfr. produzione documentale parte resistente) che la banca ha adottato provvedimenti espulsivi nei confronti di tutti coloro che hanno ricevuto il rinvio a giudizio per i fatti in questione e per i quali il procedimento penale era ancora in corso. Infatti, eccezion fatta per ### dimessosi in data ###, ###### sono stati licenziati (per ### non attinto dalle indagini presso la procura di ### ma dagli atti investigativi presso la procura di ### la resistente si è riservata di agire a conclusione del procedimento, mentre ### e ### non sono mai state attinte da provvedimenti dell'### penale).  ### non ignora che il ricorrente, in sede di opposizione, sostiene che l'assenza dell'elemento volontaristico e di complicità dovrebbe essere tratta anche dalla circostanza che lui stesso aveva fatto una segnalazione all'audit, (cfr. pag. 48 secondo rigo ricorso in opposizione) e la ### avrebbe dovuto ridurre la contestazione “al semplice ritardo nella segnalazione (fatta non il 9 aprile stesso ma qualche giorno dopo), accertando quindi l'esistenza di un inadempimento assai lieve”. Invero, dagli atti si evince che la segnalazione all'audit del ricorrente è del 14 maggio 2018 (doc. 12 produzione ricorrente) ovvero circa due mesi dopo i fatti.  ###, in realtà, non segnala autonomamente, ma risponde all'audit e non dichiara alcuna anomalia. Quindi, da questa circostanza si traggono chiaramente elementi a conferma della tesi sostenuta nell'ordinanza impugnata e non a sostegno della tesi difensiva spiegata in fase di opposizione.  ### non può essere attribuito rilievo dirimente alla sentenza di non luogo a procedere del 5.6.2025, depositata in data ### dal GUP del ### di ### (procedimento n. 25882/21 R.G. - 12720/19 R.G.N.R.), in relazione all'inchiesta ### in cui l'odierno opponente risultava indagato assieme ad altri esponenti della ### citata dal nuovo difensore del ### nelle note di trattazione scritta, richiamata anche in sede di discussione orale. 
Sul punto è sufficiente rammentare che la richiamata sentenza ha dichiarato il non luogo a procedere perché gli elementi acquisti non avrebbero consentito di formulare una ragionevole previsione di condanna, ed anche perché il reato si sarebbe prescritto nell'ottobre del 2025, mentre le udienze dibattimentali vengono fissate dinanzi al ### penale di ### non prima del dicembre 2025. Ed in ogni caso, il non luogo a procedere intervenuto in sede ###può spiegare rilevanza nel presente procedimento, atteso che, come è noto, la valutazione del comportamento del ricorrente (non contestato in questa sede) sul piano del rapporto di lavoro è svincolata dalla valutazione che sarebbe stata attuata dai Giudice in sede penale. Infatti, uno stesso comportamento può non essere ascritto ad una fattispecie di reato ed essere, allo stesso tempo, suscettibile di ledere la fiducia che deve presiedere il rapporto di lavoro, come è avvenuto nel caso di specie. 
Inoltre, quanto ai rapporti tra giudicato penale e giudizio di impugnazione di una sanzione disciplinare nell'ambito di un rapporto di lavoro, si rammenta che la Suprema Corte (cfr. Cass, sez. lav., 29 novembre 2024 n. ###), ha ribadito di recente il noto principio secondo cui: “La sentenza penale di assoluzione in seguito a dibattimento non ha efficacia di giudicato nel giudizio di impugnativa di una sanzione disciplinare irrogata nell'ambito di un rapporto di lavoro di diritto privato, nel caso in cui non ricorra, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., il presupposto della costituzione del datore di lavoro quale parte civile nel processo penale, in quanto l'art. 653 comporta l'efficacia di giudicato di tale sentenza (quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso) solo relativamente ai rapporti di pubblico impiego, facendo riferimento al giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità”. ### motivazione della citata pronunzia (che ha riformato la sentenza della corte territoriale che aveva affermato l'illegittimità del licenziamento alla luce del giudicato nel parallelo procedimento penale), si legge: “### questa Corte ha avuto modo di chiarire, giudicando in analoghe vicende (cf. Cass. ###.23, civ., sez. lav., 8.8.2022, n. 24452) in relazione al procedimento civile riguardante un licenziamento disciplinare, deve essere applicato l'art.  654 c.p.p., che regola l'"### della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi". Recita tale articolo: "Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa". ### tuttavia, ha posto in luce che, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., nei giudizi civili o amministrativi non di danno, il giudicato penale di assoluzione non è opponibile a soggetti, che non abbiano partecipato al relativo processo (cfr. Cass. civ., sez. lav., 17.7.2020, n. 15344). Risulta quindi costante l'insegnamento per cui la "sentenza penale" di assoluzione in seguito a dibattimento non ha efficacia di giudicato nel giudizio di impugnativa di una sanzione disciplinare irrogata nell'ambito di un rapporto di lavoro di diritto privato, nel caso in cui non ricorra, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., il presupposto della costituzione del datore di lavoro quale parte civile nel processo penale, "in quanto l'art. 653 comporta l'efficacia di giudicato di tale sentenza (quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso) solo relativamente ai rapporti di pubblico impiego, facendo riferimento al "giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità". (Sez. L, Sentenza n. 10752 del 02/12/1996, n. 8896 del 1996, n. 10752 del 1996, 10521 del 1998, n. 1330 del 1999, n. 7250 del 1999). Questo comporta che il giudice del lavoro adito con impugnativa del licenziamento, ove pure irrogato in base agli stessi comportamenti che furono oggetto di imputazione in sede ###è affatto obbligato a tener conto dell'accertamento contenuto nel giudicato di assoluzione del lavoratore, ma ha il potere di ricostruire autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti materiali e di pervenire a valutazioni e qualificazioni degli stessi del tutto svincolate dall'esito del procedimento penale. In ogni caso, poi, la valutazione della gravità del comportamento del lavoratore, ai fini della verifica della legittimità del licenziamento per giusta causa, deve essere da quel giudice operata alla stregua della "ratio" degli artt. 2119 cod. civ. e 1 della legge 15 luglio 1966 n.604, e cioè tenendo conto dell'incidenza del fatto commesso sul particolare rapporto fiduciario che lega le parti nel rapporto di lavoro, delle esigenze poste dall'organizzazione produttiva e delle finalità delle regole di disciplina postulate da detta organizzazione, indipendentemente dal giudizio che del medesimo fatto dovesse darsi ai fini penali. Pertanto, nel caso di specie, la sentenza impugnata deve essere cassata per nuovo giudizio conforme ai suddetti principi. ### del secondo motivo comporta l'assorbimento del terzo”. 
Tali principi, peraltro, sono stati riaffermati anche dalla Corte d'Appello di ### nella sentenza n. 259/2025 del 25.2.2025 che, nel confermare la sentenza resa nei confronti dell'### per la medesima vicenda, con motivazione valevole anche per il caso dedotto all'attenzione di questo Giudice, ha affermato: “Va innanzitutto sottolineato che la citata pronuncia non è affatto vincolante nel presente giudizio di impugnativa della sanzione disciplinare, neppure sul piano del mero accertamento dei fatti posti a base dell'azione penale … ### conto aggiungere che l'elemento soggettivo della fattispecie delittuosa contemplata dall'art. 2638 c.c. è il dolo generico diretto, come affermato Cassazione penale, sezione V, sentenza del 16 marzo 2023 (depositata il 22 maggio 2023), secondo cui «Il delitto di ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza, di cui al secondo comma dell'art. 2638 cod. civ., è reato di evento a forma libera e a dolo generico diretto, dovendosi escludere, tra le forme di dolo idonee ad integrare la fattispecie incriminatrice, il dolo eventuale atteso l'utilizzo nella disposizione incriminatrice dell'avverbio “consapevolmente”. ### specie, non v'è dubbio che tale elemento soggettivo abbia qualificato anche la condotta di ### dal momento che egli - come rilevato in precedenza - era consapevole del mancato pagamento delle precedenti deleghe e, inoltre, era stato pienamente reso edotto dallo stesso ### del motivo per il quale era indispensabile che il versamento risultasse eseguito entro il 16 marzo 2018. Non c'è alcun dubbio, quindi, in ordine al fatto che l'odierno reclamante abbia consapevolmente contributo alla realizzazione della condotta delittuosa”. 
Del resto, si rammenta che, come si ricava dalla sentenza penale invocata dall'opponente, la ### non era costituita parte civile nel procedimento penale, risultando solo la costituzione di parte civile della ### Peraltro, il presente giudizio, unitamente a quanto argomentato nell'ordinanza oggi impugnata, ha messo in evidenza come gli inadempimenti contestati dalla ### al lavoratore fossero anche ulteriori rispetto a quelli oggetto del procedimento penale, essendo state contestate violazioni ripetute di procedure interne che l'odierno opponente aveva commesso nell'intento di favorire il ### (ex ### del ###. A tal proposito si richiama quanto affermato in precedenza con riguardo alla responsabilità del ### per aver rilasciato al ### false attestazioni su carta intestata della ### e su modulistica non conforme che voleva evidenziare che il pagamento degli F/24 avvenuto in data 6 aprile 2018 era stato effettuato il precedente 16 marzo 2018 (cosa che non poteva essere perché lo stesso ricorrente aveva rifiutato il pagamento per mancanza di fondi non solo lo stesso 16 marzo 2018 ma anche in altre due occasioni successive (23.3.2018 e 26.3.2018), alla consegna da parte del ### del documento al ### avvenuta il giorno 9 aprile 2018, all'inosservanza delle istruzioni pubblicate dall'### delle ### in merito al pagamento di un F/24, alla mancata attivazione delle procedure di controllo di competenza dell'opponente alla riapertura della ### (v. supra). Inoltre, a conferma della consapevolezza del ### e della tesi sinora esposta, si può citare la sentenza della Corte d'Appello di ### n. 259/2025 che testualmente recita: “A conferma del coinvolgimento di ### poi, vale stigmatizzare l'intercettazione finale, che riprende i due interlocutori il giorno dopo l'operazione e la consegna dell'estratto conto irrituale. In quest'occasione il ### lieto per la realizzazione dell'operazione confessava al ### “Ti volevo abbracciare” e il ricorrente, addirittura orgoglioso della vicenda, rispondeva: “è un onore e un piacere … l'importante che risolviamo … noi siamo più forti delle circostanze”»)” (cfr. sentenza C. Appello pag. 26, 3° e 4° cpv.). 
Quindi, in conclusione, si ritiene anche in questa sede che l'opponente abbia commesso gravissime e negligenti violazioni dei doveri connessi allo svolgimento delle proprie funzioni che portano a considerare legittimo e proporzionato ai fatti il licenziamento, in quanto la condotta esaminata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo della colposa violazione dei doveri di lealtà e correttezza, rappresenta una mancanza talmente significativa da non consentire la prosecuzione, neppure momentanea, del rapporto di lavoro ed in grado di pregiudicare il futuro corretto adempimento contrattuale. 
Ne deriva che la presente opposizione va rigettata e l'ordinanza 44368/2022 del 06/10/2022 emessa all'esito della fase urgente nel procedimento, recante n.r.g. 6751/2021, di cui all'art. 1, comma 47 e ss., l. n. 92/2012, deve essere integralmente confermata. 
Le spese di lite, per quanto oggetto del presente giudizio (fermo restando quanto disposto nell'ordinanza opposta su tale capo in relazione alla fase sommaria), seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 55/2014, ossia tenendo conto della natura della causa (in materia di lavoro), il suo valore e le fasi del giudizio, secondo valori prossimi ai minimi in considerazione della diversa qualità delle parti. 
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti. 
Tali sono i motivi della presente decisione.  P.Q.M.  Il Giudice del ### ogni ulteriore domanda, eccezione o difesa rigettate o assorbite, così statuisce: - Rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza impugnata 44368/2022 del 06/10/2022; - ### l'opponente a pagare, in favore della parte opposta, in persona del legale rappr. p.t., le spese di lite che liquida in complessivi euro 4.629,00, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a. come per legge.  ### 21.10.2025 

Il Giudice
del ###ssa ### n. 11887/2022


causa n. 11887/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Vernia Angela

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