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Tribunale di Genova, Sentenza n. 2705/2025 del 09-12-2025

... incompatibile con la volontà di rinunciare qualificabile come comportamento concludente significativo della volontà di accettare. che il ricorrente ha interesse affinché venga accertata l'accettazione tacita dell'eredità in quanto creditore della somma pari ad € 4.726,41 a titolo di oneri condominiali scaduti e insoluti, come da estratto conto condominiale allegato (doc. 10). che inoltre, ai sensi dell'art. 1130, comma, 1 n. 3), c.c. la promozione della presente azione è funzionale e necessaria al recupero coattivo del credito del ### per spese della gestione rientrando nelle attribuzioni di competenza ex lege dell'amministratore di condominio, pertanto, sussiste il potere di rappresentanza sostanziale del medesimo per conto dell'ente di gestione. che pertanto era intenzione del creditore istante, ottenere l'accertamento dell'acquisto dell'eredità al fine di poter procedere alle trascrizioni in ### nonché alle necessarie azioni esecutive. Il resistente non si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica di ricorso e decreto ed è stato dichiarato contumace. La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti e l' assunzione di prove orali. La difesa di parte (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del Popolo Italiano Il Tribunale Ordinario di ### nella persona del giudice Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 2860 /2025 promossa da: ###'INSURREZIONE 23-25 Aprile 1945 n. 7 - GENOVA, #### elettivamente domiciliato in ####/2 16154 GENOVA presso l'### che lo rappresenta e difende; Ricorrente CONTRO ### c.f. ###; Convenuto contumace ### seguenti conclusioni delle parti Per parte ricorrente: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: venuta meno la materia del contendere, si chiede che venga dichiarata estinta la pendente procedura, con vittoria di competenze, spese e onorari” Motivi della decisione ### di via dell'### 23-25 aprile 1945 n. 7 in Genova ha proposto ricorso ex art.  281-decies c.p.c. nei confronti di ### per vedere accolte le conclusioni precisate in epigrafe. 
Il ricorrente ha esposto che il Sig. ### risulta essere unico erede dell'immobile sito in ### Via dell'### 23-25 aprile 1945 n. 7, identificato al N.C.E.U. al fg. 51, part. 475, sub. 3, zona cens. 2, classe A/2, come da visura storica allegata (doc. 2); che detto immobile, in origine, era di proprietà del #### (cod. fisc.  ###), deceduto in data ###, come da certificato di risultanza anagrafica di morte (doc. 3); che chiamati all'eredità del defunto, per legge, essendone coniuge e figli, erano i ###ri ### e ### ed ### che in data ### è deceduta la ###ra ### (cod. fisc. ###), come da certificato di risultanza anagrafica di morte (doc. 4) e in data ### è deceduto anche il #### celibe, (cod. fisc. ###), come da certificato di risultanza anagrafica di morte (doc. 5); che l'erede ab intestato non ha mai formalmente accettato l'eredità (doc. 6), neppure a seguito del procedimento ex art. 481 c.c. e 749 c.p.c. instaurato dall'odierno ricorrente e rubricato al ruolo 1979/2024 V.G. a fronte del quale, con decreto del 9.07.2024, è stato indicato il termine di 90 giorni per accettarla (doc. 7); che detto immobile è stato concesso in locazione dal #### al #### come da contratto allegato (doc. 8); che il sig. ### risulta, infatti, residente in Via dell'### 23-25 aprile 1945 7/3 (doc. 9); che in base all'art. 476 c.c., “### è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”. Sul punto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21950/19, ha statuito che la firma su un contratto di affitto costituisce un atto incompatibile con la rinuncia all'eredità e, pertanto, può rientrare a pieno titolo tra i comportamenti che implicano un'accettazione tacita della stessa”. E ancora: “la riscossione dei canoni di locazione è senz'altro idonea a costituir accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c.: la riscossione dei crediti ha valenza di atto dispositivo del patrimonio ereditario, non già di atto avente valenza meramente conservativa” (cfr. Cass. civ. sez. II, sentenza n. 2743/2014). Riportando tali principi di diritto al caso di specie, la locazione dell'immobile ereditato non può che essere definito atto dispositivo e, pertanto, atto incompatibile con la volontà di rinunciare qualificabile come comportamento concludente significativo della volontà di accettare.  che il ricorrente ha interesse affinché venga accertata l'accettazione tacita dell'eredità in quanto creditore della somma pari ad € 4.726,41 a titolo di oneri condominiali scaduti e insoluti, come da estratto conto condominiale allegato (doc. 10).  che inoltre, ai sensi dell'art. 1130, comma, 1 n. 3), c.c. la promozione della presente azione è funzionale e necessaria al recupero coattivo del credito del ### per spese della gestione rientrando nelle attribuzioni di competenza ex lege dell'amministratore di condominio, pertanto, sussiste il potere di rappresentanza sostanziale del medesimo per conto dell'ente di gestione.  che pertanto era intenzione del creditore istante, ottenere l'accertamento dell'acquisto dell'eredità al fine di poter procedere alle trascrizioni in ### nonché alle necessarie azioni esecutive. 
Il resistente non si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica di ricorso e decreto ed è stato dichiarato contumace. 
La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti e l' assunzione di prove orali. 
La difesa di parte ricorrente con le note depositate il ### ha prodotto l' atto di compravendita del bene immobile con il quale ### ha recentemente venduto a terzi il bene ereditario e ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa è stata trattenuta in decisione all' udienza del 3/12/2025.  ****** 
La domanda proposta con il ricorso era fondata per le ragioni di seguito esposte.  ### con contratto stipulato il ### ha locato il bene immobile ereditario sito in ### Via dell'### 23-25 aprile 1945 n. 7, identificato al N.C.E.U. al fg. 51, part. 475, sub. 3, zona cens. 2, classe A/2, al teste ### il quale sentito come testimone all'udienza del 23/9/2025 ha confermato la circostanza nonché il pagamento del canone di affitto da allora in favore del locatore ### La firma su un contratto di affitto costituisce un atto incompatibile con la rinuncia all'eredità e, pertanto, può rientrare a pieno titolo tra i comportamenti che implicano un'accettazione tacita della stessa La Suprema Corte ha inoltre affermato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2743 del 06/02/2014 (Rv. 629342 - 01) che: “La riscossione dei canoni di locazione di un bene ereditario, quale atto dispositivo e non meramente conservativo, integra accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 cod. civ.”. 
La vendita del bene immobile da parte di ### con atto notarile in data ### conferma da ultimo che il resistente ha accettato l' eredità. 
Ne consegue che si può affermare, con riferimento all'immobile sito in ####, Via dell'### 23-25 aprile 1945 n. 7, identificato al N.C.E.U. al fg. 51, part. 475, sub. 3, zona cens. 2, classe A/2, l'intervenuta accettazione tacita da parte del convenuto dell'eredità della madre ###ra ### deceduta in data ###, e del fratello, ### deceduto in data ###, con riferimento all'intera quota di legittima pari al 100% del suddetto immobile. 
Può quindi essere dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse da parte del ### come richiesto nelle note depositate il ###. 
Le spese legali seguono la soccombenza c.d. virtuale del resistente e sono liquidate come in dispositivo P.Q.M.  Il Tribunale di ### terza sezione civile in composizione monocratica pronunciando in via definitiva così provvede: DICHIARA la cessazione della materia del contendere; ### a rimborsare al ### ricorrente le spese legali del giudizio liquidate in € 162,05 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi/onorari, oltre spese generali 15%, cpa ed iva di legge ### deciso in ### il ### Il Giudice Dott.

causa n. 2860/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Bonino Roberto

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4242/2024 del 16-02-2024

... letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento comp lessivo delle stesse, anch e successivo alla conclusione del contratto (Cass. 10 mag gio 2018 , 11313; Cass. 21 novembre 2013, n. 26135): gli elementi valorizzati dal T.a.r. remittente vanno, ap punto, in tale direzione, av endo il giudice amministrativo evidenziato che lo stesso comportament o concludente delle parti, le quali tale forma di procedura non hanno neanche attivato rivolgendosi al giudice amministrativo, palesa come esse abbiano ritenuto non rileva nte la clausola al fine della dev oluzione legittima della lite in arbitri. ### unite da tempo hanno rilevato che all'amministrazione è preclusa la possib ilità di a vvalersi, nella risoluzione delle controversie derivanti da contratti conclusi con privati, dello str umento dell'arbitrato irrituale, perché in tal modo il componimento della vertenza verrebbe ad essere affida to a soggetti individuati, nell'ambito di una pur legittima logica negoziale, in difetto di qualsiasi proce dimento legalmente determinato e, perciò, senza adeguate garanzie di tr asparenza e pubblicità della scelta (Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 8987; quindi, fra le altre, Cass. 8 (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso per regolamento di giurisdizione 16931-2023 proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA, con sentenza n. 1073/2023 depositata il ### nella causa tra: ###, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### S.R.L., ### S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in #### 55, presso lo studio dell'avvocato ### che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### e ### - resistenti - 2 di 13 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal ### lette le conclusioni scritte del #### il quale conclude per l'affermazione della giurisdizione del Giudice Ammini strativo r elativamente alle domande dirette all'accertamento ed alla declaratoria della invalidità, ineff icacia, inadempimento dell'atto transattivo del 16 maggio 2011, e per l'affermazione della competenza arbitr ale relativa mente alle domande dirette all'accertamento e alla declaratoria della invalidità, inefficacia ed inadempimento della convenzione rep. n. 2623 del 21 marzo 2007.  ### 1. - La controversia origina nella convenzione conclusa il 21 marzo 2007, rep. n. 2623 , tra il Comune di ### li ### e la Dau nia ### s.r.l., avente ad oggetto la concessione per la realizzazione nel territorio comunale di un parco eolico, composto da trentasette aerogeneratori, per complessivi 74 megawatt. 
Insorta controversia, le parti pervennero ad un accordo transattivo il 16 maggio 2011.  ### di ### deducendo l'inadempimento all'obbligo di pagamento di somme previsto nella transazione, in data 26 luglio 2016 ottenne dal Tr ibunale di Fogg ia decreto ingiuntivo nei confronti della ### s.r.l., cessionaria del ramo d'azienda.  #### s.r.l. propose opposizione a l decreto ingiuntivo, con la quale eccepì la nullità o l'inefficacia della convenzione e dell'accordo transattivo stipulati con il Comune, domandando altresì la restituzione delle somme corrisposte e il risarcimento dei danni subìti. 
All'esito di tale giudizio, con sentenza del 16 marzo 2022, n. 765 il Tribunale di Foggia dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la controversia rientrante nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett.  o), cod. proc. amm., revocando il decreto ingiuntivo e fissando alle parti un termine per la riassunzione. 
Il g iudizio è stato riassunto in data 14 genn aio 2023 dalla ### 3 di 13 ### s.r.l. innanzi al T.a.r. per la Puglia, ### di ### con ricorso in cui essa ha riproposto, in otto motivi, le domande ed eccezioni già formulate con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.  2. - Con auton omo ricorso, notificato in data 6 febbraio 2023, il Comune di ### riano ha con venuto innanz i al medesimo T.a. r. la ### s.r.l., chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto di transazione e la condanna della società al pagamento di quanto pattuito, articolando due motivi di ricorso. 
La società, costituendosi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ammini strativo in f orza della clausola compromissoria, proponendo altresì ricorso incidenta le con domanda riconvenzionale per chiedere la nullità o l'inefficacia della convenzione e della successiva transazione e la cond anna alle restituzioni, o, in subordine, la risoluzione per inadempiment o della convenzione ed il risarcimento del danno deriva nte dall'av ere il Comune impedito l'installazione di n. 11 aerogeneratori assentiti dalla ### 3. - I d ue ricorsi sono stati riuniti inna nzi a l T.a.r . per la ### sezione d i ### il quale ha ritenuto che: a) da un lato, la clausola compromissoria, contenuta nell'art. 14 della con venzione del 21 mar zo 2007, è nulla, devolvendo le eventuali controversie tra le parti ad arbitrato irrituale, strumento inammissibile per la P.A. pur quand o operi in via paritetica, ai sensi dell'art. 6, comma 2, l. n. 205/2000 e dell'art. 12 cod.  proc. amm.; b) dall'altro lato, i due ricorsi r iuniti appartengono a lla giurisdizione ordinaria, in quanto, mentre l'originaria convenzione del 21 marzo 2007 era sogg etta alla giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 11 l. n. 241/1990, dopo la transazione novativa del 16 maggio 2011 si controverte sul pagamento di somme di denaro aventi titolo nel negozio transattivo o negli illeciti causativi di dann o, situazioni g iuridiche disponibili dalle parti e, pertanto, la stipulazione della transazione novativa ha operato un nuovo regolamento d'interessi di fonte civilistica. 
Quindi, con sentenza del 10 ag osto 2023, n. 107 3, il T. a.r. per la ### ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e nel contempo sollevato d'ufficio il conflitto 4 di 13 negativo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, cod. proc. amm.  e d ell'art. 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69, disponendo la rimessione degli atti alle ### unite della Cor te di cassazione e la trasmissione della pronuncia e della copia digitale di tutti gli atti alla ### delle ### unite.  4. - Il conflitto negativo è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio. 
Nelle conclusioni scrit te ai sensi dell' art. 380 -ter c.p.c., il ### ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo alle domande volte all'accertamento dell'invalidità, inefficacia o inadempimento dell'atto transattivo, e la competenza arbitrale, quanto alle doma nde dirette all'accertamento dell' invalidità, inefficacia o inadempimento della convenzione rep. n. 2623 del 21 marzo 2007. 
Le parti hanno depositato le memorie.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Nella memoria depositata nell'imminenza dell'adun anza in camera di consiglio, il Comune ha chiesto un rinvio in attesa d ella decisione del Consiglio di Stato, innanzi al quale è stato proposto appello avverso la sentenza del T.a.r. per la ### 10 agosto 2023, n. 1073, che ha sollevato il conflitto negativo.  ### non va accolta, non potendo porsi nessun temuto contrasto in tem a di giurisdizi one, posto che le pronunce sulla giurisdizione rese dalle ### unite a risoluzione del conflit to prevalg ono su eventuali decisioni nelle more assunte dai giudici di merito (fra le tante, Cass., un., 28 dicembr e 2018, n. ###, in motivaz ione; Cass., sez. un., 11 maggio 2018, n. 11576; Cass., sez. un., 14 maggio 2015, n. 9861; Cass., sez. un., 16 maggio 2014, n. 10823; Cass., sez. un., 13 maggio 2011, 10531; Cass., sez. un., 23 maggio 2005, n. 10703; Cass., sez. un., 22 settembre 2003, n. 14070; Cass., sez. un., 17 dicembre 1999, n. 905; fa applicazione del principio anche, es., Cass., sez. VI-lav., 22 gennaio 2019, n. 1581). 
Costituisce invero principio consolidato che il d overe delle ### unite della Corte di cassazione di pronunciare sulla proposta questione di 5 di 13 giurisdizione non trova ostacol o nell'eventua le sentenza del giudice di merito, la quale contenga od implichi una decisione anche in ordine alla giurisdizione, e persino nel fatto che si sia form ato il giudicato sulle questioni decise, giacché la sentenza del giudice nel processo pendente è una sentenza condizionata perché, ove la decisione della Corte suprema sia d i segno contrario a quanto ritenuto o presupposto d al giudice di merito, la sentenza di q uest'ultimo, sia sulla giurisdizione che sulle questioni logicamente successive, resta priva di effetto.  2. - Al fine della valutazione dell'ammissibilità del conflitto, la Corte riqualifica la natura della pronuncia del T.a.r. per la ### sezione di ### del 10 agosto 2023, n. 1073. 
Con essa il Tribunale rem ittente, dopo avere, in motivazione, argomentato la riunione dei ricorsi p erché «avvinti da evidente connessione soggettiva ed oggettiva», ha esposto le ragioni per le quali si è reputato carente di giurisdizione nella causa riassunta innanzi a sé ed in quella riunita, dunque «sul complesso del contenzioso in esam e», per essere munito di giurisdizione il giudice ordinario sull'intero oggetto del processo; quindi, ha proseg uito, sempre in motivazione, nel senso che «### l'insorgenza di un conflitto negativo di giurisdizione, si ritiene opportuno sollevare direttamente d'ufficio dinanzi alle ### della Corte di Cassazione la relativa questione ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., affinché sia in tale sede ###via definiti va, il Giudice munito della giurisdizione sulla presente controversia».  ###.Q.M., il T.a.r. confliggente ha così disposto: «dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario. 
Solleva d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione e, per l'effetto, dispone la rimess ione degli atti alle ### te della Corte di ca ssazione. 
Dispone che la pr esente pronuncia e copia digitale di tutti gli atti dei fascicoli con essa d ecisi siano trasmessi senza ritardo, a cura della ### alla ### delle ### della Corte di cassazione per il seguito di competenza». 
Reputa il Collegio che il contenut o e l'esito complessi vo del provvedimento debbano qualificarlo come ordinanz a, in quanto 6 di 13 essenzialmente volto a sottoporre d'ufficio, ai sensi dell'art. 11, comma 3, cod. proc. amm. e dell'art. 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69, la questione di giurisdi zione alle ### un ite, con riguardo all'intera controversia innanzi a sé pendente. 
Invero, nel sistema della translatio iudicii, la senten za del p rimo giudice di merito adìto, ordinario o speciale, che declina la giurisdizione, produce effetti all'intern o del processo, il q uale prosegue innanzi a l secondo giudice, vincolato a non poter declinare la sua giurisdizione, ma dovendo investire della questione la Corte di cassazione, entro lo spazio deliberativo ristretto previsto dalla legge. 
Occorre altresì precisare che, come emerge da quanto sopra rilevato, il cumulo di domande proposte innanzi al T.a.r. e il provvedimento che ha sollevato il conflitto non p ermettono di distinguere tra le domand e ed onerano le ### unite a decidere la giurisdiz ione su tutta la controversia. 
Va, invero, riaffermato il principio per il quale, poiché lo strumento del conflitto è diretto a d eterminare in modo vincolante fra le parti la giurisdizione, il potere di regolare la giurisdizione si esercita da parte delle ### unite con riferimento a tutta la controversia, vertente sui giudizi riuniti e sulle domande cumulate innanz i al giudice di merito, gia cché sussiste l'esigenza di assicurare che la questione di giurisdizione sia risolta una volta per tutte sull'intera controversia (in tal senso, cfr. già Cass., un., 14 aprile 2020, n. 7822; Cass., sez. un., 30 luglio 2020, n. 16458; Cass., sez. un., 7 dicembre 2022, n. ###; Cass., sez. un., 26 gennaio 2024, n. 2481, tutte in vicende oltretutto in cui sussisteva, a differenza della presente, un nesso di subordinazione fra le domande; ed, inoltre, Cass., sez. un., 30 luglio 2020, n. 16458; Cass., sez. un., 28 giugno 2022, n. 20802, in motivazione, in tema di giurisdizione sullo straniero, la quale richiama i p rincipi del giusto processo e della ra gionevole durata di cui all'art. 111, commi 1 e 2, ###).  3. - La giurisdizione appartiene al giudice ordinario.  3.1. - ### il costante insegnamento della Corte, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il 7 di 13 petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura giuridica della posizione dedotta in giudizio (e multis, Cass., sez. un., 19 aprile 2023, n. 10538; Cass., un., 4 luglio 2022, n. 21139; Cass., sez. un., 6 aprile 2022, n. 11257; Cass., sez. un., 19 novembre 2019, n. ###; Cass., sez. un., 31 luglio 2018, n. 20350).  3.2. - Per la d ecisione della question e di giurisdizione, è bene riassumere le domande oggetto del giudizio pendente. 
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la ### s.r.l. chiese di accertare la nullità, l'inefficacia, l'annullamento o la risoluzione per inadem pimento della convenzione e della successiva transazione concluse con il Comune di ### con la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno. 
Il giudizio di opposizione è stato definito dal Tribunale di Foggia con sentenza n. 765/2022, che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e la società ha riassunto il giudizio innanzi al T.a.r. per la ### sezione di ### riproponendo tutte le domande, eccezioni e difese articolate davanti al Tribunale di Foggia. 
Si tr atta, in particolare, delle d omande - già proposte con l'opposizione al decreto ingiun tivo e poi r ibadite innanzi al T.a.r. - concernenti, come risulta dagli att i: la domanda di nullità o comunque l'inefficacia della convenzione e della successiva transazione da cui deriva l'asserito credito del Comune di ### la domanda subordinata di nullità o comunque inefficacia pa rzia le della convenzione e della transazione; in via ulteriormente subordina ta, la domanda di annullamento parziale o totale della convenzione e della transazione; in ogni caso, la domanda di condanna del Comune d i ### a restituire alla ### li s.p.a. le som me indebitamente v ersate; in subordine, la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di transazione, con la condanna del Co mune di ### iano al risarcimento dei danni cagionati quantificat i in € 32.889.9 36,46, con compensazione dell'importo riten uto dovuto dalla società. Nel costituirsi innanzi al T.a.r., anche il Comune di ### ha ribadito la propria 8 di 13 domanda, già introdotta col ricorso monitorio, di condanna della ### s.r.l. al pagamento della somma di € 635.000,00, oltre accessori. 
A sua volta, il Comune ha notificato il ricorso innanzi al T.a.r., con il quale ha chiesto la declara toria di nullità e inefficacia dell'accordo transattivo sottoscritto in data 16 maggio 2011, l'accertamento della legittimità ed efficacia della convenzione del 21 marzo 2007 e la condanna delle ### s.r.l. e ### s.r.l. al pagamento dei canoni non corrisposti, con accessori. In tale giudizio, del pari, le società hanno domandato, in via riconvenzionale, di accertare la nullità o l'inefficacia della transazione e della convenzione, o, in subordine, la risoluzione per inadempimento, con condanna alle restituzioni ed al r isarcimento d el danno per € 32.889.936,46, operate le dovute compensazioni. 
I g iudizi sono stati riuniti d al T.a.r., c he ha sollevato il conflitto negativo.  3.3. - Attese le domande oggetto di causa, la controversia è devoluta al giudice ordinario, in forza del principio secondo cui, in tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinar io la cognizione in ord ine ad una controversia di cui all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm., laddove riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti, che si pongono “a va lle” rispet to alla conclusione dell'accord o sostitutivo del provvediment o amministr ativo e, pertanto, non hanno direttamente ad oggetto la conclusione dell'acco rdo né l'esercizio dei poteri autorit ativi che l'accordo stesso sostituisce (Cass., se z. un., 24 giugno 2022, n. 20464). 
Infatti, nel caso di specie le domande reciprocamente proposte dalle parti sono volte all'aff ermaz ione delle pr oprie posizioni puramente patrimoniali, concernenti il diritto soggettivo a l pagamento d el credito negoziale o alle tutele richieste in ragione delle pretese in validità d el contratto o dell'altrui d edotto ina dempimento contrattuale. Si tr atta, dunque, di posizioni di diritto soggettivo, fondate sulla stipulazione di una convenzione avente ad oggetto la realizzazione del parco eolico, nonché sulla successiva transazione derivata dalla lite sulla prima insorta. 
Dunque, il petitum sostanziale è integralmente collocato “a valle” della 9 di 13 pattuizione della convenzione intercorsa tra le p arti e la controversia relativa alla fase successiva compete alla g iurisdizione ordinaria , involgendo questioni relative alla delimitazione del contenuto del rapporto e a ll'adempimento delle relative obbligazioni, le q uali si mantengono nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti e non implicano l'esercizio di un p otere autoritativ o pubblico (Ca ss., sez. un., 30 luglio 2021 , 21971): la controversia concerne le domande del Comune e della società volte a far v alere diritti estranei in sé al rapporto c oncessorio, che conserva rilievo soltanto sullo sfondo della vicenda, attinente invece ai diritti soggettivi ed alle tutele privatistiche. 
Né, quindi, ricorre un'ipotesi in cui, esistendo l'originaria giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm., questa permarrebbe in ipotesi d i successivo att o di transazione emendativo della convenzione originaria (secondo il principio espresso da Cass., sez. un., 27 giugno 2018, n. 16972, non massimata; Cass., sez. un., 5 ottobre 2016, n. 19914; Cass., sez. un., 17 aprile 2009, n. 9151; Cass., sez. un., 20 novembre 2007 n. 24009): posto che proprio le d omande fondate su quest'ultima si ponevano ormai “a va lle” della spendita di qualsiasi potere autoritativo della p.a.  3.4. - Peraltro, occorre tener conto della circostanza che l'invocato art. 14 della ### del 21 marzo 2007 prevede: «### le questioni che potessero sorgere sulla interpretazione ed esecuzione di quanto forma oggetto della presente convenzione, in ogni clausola, saranno decise da un Collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali uno nominato dal Comune, l'altro dalla ### ed il terzo membro sarà designato dal Presidente del Tribunale di Foggia, il quale nominerà anche l'arbitro che non sia stato nominato da una delle due parti, su invito dell'altra, decorsi 30 ### giorni dall'invito stessa. Gli arbitri giudicheranno in qualità di amichevoli compositori o d ecideranno anche in merito alle spese del giudizio arbitrale». 
Dal suo canto, l'art. 13 dell'atto di transazione, concluso tra le parti il 16 maggio 2011 contiene la seguente clausola: «Le eventuali controversie che dovessero in sorgere in ordine all'ese cuzione e 10 di 13 all'interpretazione del presente atto dovranno essere oggetto di preventiva amichevole composizione. Q ualora tale amichevole composizione non venga raggiunta entro 90 ### giorni dal momento in cui un a delle pa rti abbia com unicata all 'altra di volersi avvaler e del disposto di cui al primo comma del presente articolo, sarà competente per ogni controversia nascente ovvero comunque scaturente e/o connessa dalla convenzione il ### di ### in modo esclusivo senza possibilità di deroga in favore dei concorrenti ex lege». 
La transa zione attiene all'intero rapporto tr a le parti e r egolamenta ogni profilo in essere tra loro, dichiarando di modificare ed integrare i patti originari. Come si desume dal contenuto dell'intero atto transattivo (art.  1363 c.c.), che le S.U. sono autorizzate ad int erpreta re d irettamente dovendo risolvere la questione di giurisdizione, esso infatti prevede all'art.  12, intitolato “### del 21.3.2007”, quanto segue: «La presente transazione modifica la convenzione stipulata tra le parti in data ### n. rep. 2633 e la sostituisce, salvi gli articoli …» (che no n attengono alla clausola compromissoria). 
Ne deriva che anche la clausola compromissoria, contenuta nell'art.  13 della transa zione, deve ritenersi avere sostituito e priva to di effetti quella contenuta nell'art. 14 della convenzione. 
Quanto al criterio discretiv o tra le figure, è noto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell'ar bitrato irrituale intendono affidare all'arbitro la soluzione di contro versie solo att raverso lo strument o negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà (fra le altre, Cass. 13 marzo 2019, n. 719 8; Cass. 18 novembre 2 015, n. 23 629; Cass. 31 ottobre 2013, n. 24552). 
Nella specie, l'art. 13 della transazione contiene un patto di arbitrato irrituale, dovendo valorizzar si al riguardo la asso luta stringatezza della clausola, in una col riferim ento alla «preventiva amichevole composizione» e l'assenz a d i ogni indicazione sulla terzietà , che deve 11 di 13 contraddistinguere la figura dell'arbitro r ituale, nonché la previsione del ricorso al g iudice terzo, come nella specie, av ente la competenza territoriale prescelta dalle parti. 
È noto altresì il principio, per il quale occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento comp lessivo delle stesse, anch e successivo alla conclusione del contratto (Cass. 10 mag gio 2018 , 11313; Cass. 21 novembre 2013, n. 26135): gli elementi valorizzati dal T.a.r. remittente vanno, ap punto, in tale direzione, av endo il giudice amministrativo evidenziato che lo stesso comportament o concludente delle parti, le quali tale forma di procedura non hanno neanche attivato rivolgendosi al giudice amministrativo, palesa come esse abbiano ritenuto non rileva nte la clausola al fine della dev oluzione legittima della lite in arbitri.  ### unite da tempo hanno rilevato che all'amministrazione è preclusa la possib ilità di a vvalersi, nella risoluzione delle controversie derivanti da contratti conclusi con privati, dello str umento dell'arbitrato irrituale, perché in tal modo il componimento della vertenza verrebbe ad essere affida to a soggetti individuati, nell'ambito di una pur legittima logica negoziale, in difetto di qualsiasi proce dimento legalmente determinato e, perciò, senza adeguate garanzie di tr asparenza e pubblicità della scelta (Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 8987; quindi, fra le altre, Cass. 8 aprile 2020, n. 7759; Cass. 8 novembre 2018, n. 28533; Cass. 7 maggio 2013, n. 10599). La visuale restrittiva è stata anche di ricedente ribadita , quando si è affermato che pure la devoluzione in arbitrato rituale in tema di con venzione urbanistica, qua le a ccordo sostitutivo ex art. 11 l. n. 241 del 1990, non è ammessa, con riguardo alla controversia derivante dalla mancata adozione di provvedimenti da parte della p.a., in quanto afferente ad interessi legittimi (Cass., sez. un., 11 maggio 2021, n. 12428). 
Nella specie, pertanto, si tratta di clausola nulla, inidonea a sottrarre al giudice ordinario la cognizione della controversia.  4. - Sono enunciati i seguenti principî di diritto: 12 di 13 «Le pronunce sulla giurisdizione, rese dalle ### unite a risoluzione del conflitto , prevalgono su eventuali d ecisioni nelle more assunte dai giudici di merito, non trovando ciò un ostacolo nell'eventuale sentenza del giudice di merito che contenga od implichi una decisione anche in ordine alla giurisdizione, né nell'eventuale giudicato, restand o questa una sentenza condizionata che, nel caso in cui la decisione delle ### unite risulti di segno contrario, è destinata a restare priva di effetti, sia sulla giurisdizione sia sulle questioni logicamente successive». 
«Il pro vvedimento del giudice amministrativo, il quale, sebbene epigrafato come sentenza, sollevi il conflitto di giurisdizione, rimettendo l'intera lite innanzi a lle ### unite della Cassazione, va riqualificat o come ordinanza resa ai sensi degli artt. 11, comma 3, cod. proc. amm. e 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69, idonea a sottoporre alle ### unite la questione di giurisdizione sui giudizi riuniti e sulle domande ivi cumulate, sussistendo l'esigenza di assicurare che la questione di giurisdizione sia risolta per l'intera controversia». 
«In tem a di riparto di giurisdiz ione, spetta al giudice ordinario la cognizione in ordine ad una controversia di cui all'art. 133, comma 1, lett.  a), n. 2, cod. proc. amm., laddove essa riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti che si pongano “a valle” rispetto alla conclusione dell'accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e, pertanto, non abbiano direttamente ad oggetto la conclusione dell'accordo né l'esercizio dei poteri autoritativi che l'accordo stesso sostituisce». 
«In caso di transa zione nova tiva sull'intero rapporto, la clausola compromissoria, contenuta nella transazione, è destinata a sostituire quella contenuta nell'o riginaria convenzione conclusa tra il privato e la P.A., con la conseguenza che la clausol a, ove disponga in favore d i arbitrato irrituale, è nulla, essendo preclusa alla pubblica amministrazione la facoltà di avvalersi dello strum ento dell'ar bitrato irrituale per la risoluzione delle controversie derivanti dai contratti conclusi con i privati».  5. - È dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, cui va rimessa la regolamentazione delle spese per l'attività difensiva svolta in questa sede dalle parti che hanno depositato memorie. 13 di 13 P.Q.M.  La Corte, previa riqualif icazione della sentenza configgente com e ordinanza, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza pubblicata il 16 marzo 20 22, n. 765 d el Tribunale di ### dinanzi al quale rimette le parti, anche per la regolam entazione delle spese sostenute nel giudizio per conflitto negativo. 
Così deciso in ### nella ### di consiglio del 13 febbraio 2024.   

Giudice/firmatari: Cassano Margherita, Nazzicone Loredana

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 36166/2022 del 12-12-2022

... nuovo accordo, il rapporto si era instaurato per il comportamento concludente delle parti alle condizioni originariamente previste; pertanto la ratio decidendi dell'impugnata sentenza esiste e la motivazione è certamente adeguata al minimo costituzionale richiesto dalla g iurisprudenza di questa ### con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. dell'art. 1591 c.c. e dell'art. 32 L. 392 del 1978 nonché dell'art. 1322 c.c. con riguardo all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.- il ricorr ente censura la sentenza con riguardo all'avvenut o rico noscimento ### 2021 n. 27202 sez. ### - ud. 19-10-2022 -5- dell'aggiornamento ### a suo avviso non dovuto in conseguenza della mancata st ipulazione di un nu ovo contratto; il mot ivo è inammissibile perché consiste nell a confutazione del giudizio di fatto del giudice del merito il quale, sulla base della in terpretazione del giudicato , ha concluso nel senso che il nuo vo rapporto prevedesse l'aggiornamento ### con il terzo motivo il ricorrente dice: l'invocata cassazione della sentenza travolge anche il capo relativo alle spese; si tratta, all'evidenza, di un non-motivo. Sul ricorso di ### con il primo (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso 27202-2021 proposto da: ### rappresentato e difeso dall'avvocat o ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in #### 17, ### - ricorrente - contro ### rappresentata e difesa dall'avvocato #### e domiciliata presso la cancelleria della ### E DI CASSAZIONE, #### - controricorrente - contro ### Ric. 2021 n. 27202 sez. ### - ud. 19-10-2022 -2- - intimato - contro ### rappresentato e difeso dall'avvo cato ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in #### 17, ### - ricorrente del successivo - contro #### rappresentata e difesa dall'avvocato ### e domiciliata presso la cancelleria della ##### - controricorrente del successivo avverso la senten za n. 3 26/2021 della ####'APPELLO di MESSINA, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal ###. ### MOSCARINI. 
Rilevato che: ### o con ricorso per decreto ingiunt ivo, premesso di aver concesso in locazione transitoria di un anno a ### un immobile, che il rapporto si era risolto con sfratto pe r mo rosità e che il M aiorana aveva mantenuto la detenzione corrispondendo un canone di € 1.549,17 fino al 2012, anno in cui aveva unilateralmente ridotto l'importo de l canone sull'assunto ch e il terren o avesse dimensione inferiore a quello descritto dal contratto di locazione, chiese fosse ingiunto al conduttore e a ### che da anni aveva provveduto al pagamento dei ### 2021 n. 27202 sez. ### - ud. 19-10-2022 -3- canoni riconoscendosene debitore, il pagam ento della somma di € 14.98 7,88 a titolo di differenze tra quanto corrisposto e quanto dovuto; i ### proposero opposizione e il Tribunale rilevò che, benché l'originario contratto annuale prevedesse la conclusione di un nuovo accordo, con la convalida di sfratto era stata implicitamente accertata la sussistenza del nuovo rapporto alle condizioni stabilite, ma ritenne che le somme versate dalla conduttrice fossero eccedenti quelle dovute con conseguente accoglimento dell'opposizione.  ### d'Appello di Messina, adita dalla ### con sent enza del 27/7/202 1, ha accolto l'appello e per l'effetto ha rigettato l'opposizione dei ### rilevando che l'ordinanza di convalida ed il decreto ingiuntivo avevano acquistato efficacia di giudi cato sulla risoluzione del rapporto e sulla natura del canone preteso quantificato in L 3000, e che, essendo ammissibile che il decreto ingiuntivo si riferisse non solo ai canoni scaduti ma anche a quelli futuri, riconobbe dovuto anche l'aggiornamento ### che vi era prova del fatto che il canone fosse stato pagato da ### detentore dell'immobile, per cui doveva ritenersi che l'obbligazione gravante su ### fosse stata assunta con accollo da ### le, senza liberazione del debitore originario; conclusivamente condannò entrambi in solido al pagamento della somma intimata corrispondente all'aggiornamento ### avverso la sentenza sono stati notificati due ricorsi, uno di ### l'altro di ### ad ent rambi i ricorsi ha resistito con dis tinti controricorsi #### 2021 n. 27202 sez. ### - ud. 19-10-2022 -4- il ricorso è stato avviat o alla t rattazione in came ra di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualm ente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza; entrambi i ricorrenti hanno depositato memoria. 
Considerato che: preliminarmente si dispone la riunione dei due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza; sul ricorso di ### con il primo motivo del ricorso di ### si deduce motivazione apparente: il giudice da una parte afferma che do veva essere stipulato il nuovo contratto, dall'altro che il pretore ha accertato la sussisten za del nuovo rapporto; il motivo é infondato: non c'è motivazione apparente perché la corte di merito ha interpretato il giudicato e tale interpretazione è nel senso che, benché non vi sia stata conclusione per iscritto del nuovo accordo, il rapporto si era instaurato per il comportamento concludente delle parti alle condizioni originariamente previste; pertanto la ratio decidendi dell'impugnata sentenza esiste e la motivazione è certamente adeguata al minimo costituzionale richiesto dalla g iurisprudenza di questa ### con il secondo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. dell'art. 1591 c.c. e dell'art.  32 L. 392 del 1978 nonché dell'art. 1322 c.c. con riguardo all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.- il ricorr ente censura la sentenza con riguardo all'avvenut o rico noscimento ### 2021 n. 27202 sez. ### - ud. 19-10-2022 -5- dell'aggiornamento ### a suo avviso non dovuto in conseguenza della mancata st ipulazione di un nu ovo contratto; il mot ivo è inammissibile perché consiste nell a confutazione del giudizio di fatto del giudice del merito il quale, sulla base della in terpretazione del giudicato , ha concluso nel senso che il nuo vo rapporto prevedesse l'aggiornamento ### con il terzo motivo il ricorrente dice: l'invocata cassazione della sentenza travolge anche il capo relativo alle spese; si tratta, all'evidenza, di un non-motivo. 
Sul ricorso di ### con il primo motivo del ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 1273 c.c.-1372 c.c. 1406 c. c.  violazione e falsa applicazione dell'art. 1322 e 2909 Motivazione apparente -il ricorre nte contesta il capo di sentenza che ha ritenuto sussistente l'accollo del debito di ### d a parte del padre ### aele ### senza liberazione del debitore originario; il motivo é infondato: si coglie la ratio decidendi nel senso del giudizio di fatto avente ad oggetto l'accertamento dell'accollo dell'obbligazione d i ### che, in base al giudicato così come interpretato d al g iudice d el merito, doveva intendersi inclusiva dell'aggiornamento ### per il resto la censura è una confutazione del giudizio di fatto come tale inammissibile; con il secondo motivo il ricorrente dice: l'invocata cassazione della sentenza travolge anche il capo relativo alle spese; si tratta, all'evidenza, di un non-motivo. Ric. 2021 n. 27202 sez. ### - ud. 19-10-2022 -6- Conclusivamente la ### previa riunione delle due impugnazioni, rigetta entrambi i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti a pagare le spese in favore delle parti resistenti, liquidate come in dispositivo.  sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte d i ciascun ricorrente di una somma a titolo di contributo unificato p ari a quella versata per ciascun ricorso, se dovuta.  P.Q.M.  ### p revia riu nione delle due i mpugnazioni, rigetta entrambi i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti alle spese in favore dell a parte resist ente, liquidat e per ciascun controricorso in € 2500 per compensi, € 200 per esborsi, oltre accessori e spese ge nerali al 1 5%, con distrazione in favore del procuratore anticipatario. 
Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versame nto, d a parte di ciascun ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ciascun ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della ###  

Giudice/firmatari: Scoditti Enrico, Moscarini Anna

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 9237/2025 del 02-12-2025

... automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere - a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”. Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo”, sicché “la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito” (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 25317 del 24.08.2022). #### era nato dunque prima della unificazione del regno di ### e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato in proposito che gli artt.4-15 del ### del 1865 erano tratti dal (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ### specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Il Giudice onorario dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c.  nella causa promossa da ### nata a ### - PR (### il ###, in proprio e, unitamente a ### nato a ### - PR (### il ###, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori ### nata a ### - PR (### il ###, e ### nata a ### - PR (### il ###; ### nata a ### - BA (### il ###; ### nata a ### - PR (### il ###; ### nata a ### - TO (### il ###; ### nato a ### - PR (### il ###, in proprio e, unitamente a ### nata a ### - RS (### il ###, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori ### nato a ### - BA (### l'1.12.2017 e ### nata a ### - BA (### il ###; ### nato a ### - RS (### il ###, in proprio e, unitamente a ### nata a ### - TO (### il ###, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore ### nata a ### da ### - TO (### il ###; ### nata a ### do ### - PR (### il ###, in proprio e, unitamente a ### nato a ### - SC (### l'8.11.1973, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore ### nata a ### - TO (### il ###; ### nata a ### - PR (### il ###; ### nata a ### - PR (### il ###; ### nato a ### - PR (### il ### in proprio e, unitamente a ### nata a ### - PR (### il ###, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori ### nato a ### - BA (### il ### e ### nato a ### - Stato di BA (### il ###; ### nato a ### - BA (### il ###; ### nata a ### do ### - PR (### il ###; ### nata a ### - PR (### il ###, in proprio e, unitamente a ### nato a ### - SP (### il ###, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori ### nata a ### - MT (### il ### e ### nato a ### - MT (### il ###; ### nata a ### - PR (### il ###; ### nato a ### - PR (### l'1.11.1988; tutti rappresentati e difesi dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio del difensore, ricorrenti nei confronti del ###'INTERNO, rappresentato e difeso ex ### dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di ### resistente e del ### presso la ### della Repubblica presso il Tribunale di ### interventore necessario ### dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis. 
Conclusioni: ### ricorrente ha concluso come da note scritte depositate ex art.  127ter c.p.c. in data ### *** 
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data ### e ritualmente notificato i ricorrenti hanno convenuto il Ministero dell'### per chiedere all'intestato Tribunale l'accertamento e dichiarazione della cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano. 
Hanno comunicato gli atti al ### in data ###, come emerso dalle attestazioni depositate telematicamente. 
Hanno dichiarato di essere discendenti diretti di ### cittadino italiano nato a #### il ###, figlio di ### e ### cittadino italiano, emigrato in ### ed ivi deceduto, senza aver mai richiesto né ottenuto la naturalizzazione brasiliana. Hanno quindi dedotto di essere, in quanto discendenti da cittadino italiano, a loro volta, cittadini italiani per trasmissione dello status civitatis iure sanguinis.  ### dell'### si è costituito in giudizio in data ###, senza contestare nel merito la domanda avanzata dai ricorrenti, chiedendo la compensazione delle spese di lite tra le parti in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti. 
All'udienza del 18.11.2025 il Giudice ha dato atto del deposito, in data ###, delle note scritte ex art. 127ter c.p.c., ad opera di parte ricorrente, e ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza entro trenta giorni, ex art.  281sexies, ultimo comma, c.p.c..  *** 
Deve premettersi che nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 c.c. approvato con R.D. n. 2358 del 25 giugno 1865, dell'art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 (sulla cittadinanza italiana), dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (nuove norme sulla cittadinanza), promossi dalle sezioni specializzati in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE dei Tribunali di ##### e ### con sentenza n. 142 depositata il ###, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale proposte. 
Medio tempore il Consiglio dei ### ha approvato un decreto legge che ha introdotto disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, il D.L. 36/2025, convertito in ### n. 74/2025, che, per quanto qui interessa, ha modificato l'art. 19 bis D.Lgs.  150/2011, statuendo all'art. 1, comma 2, che nelle controversie per l'accertamento della cittadinanza italiana, non sono ammessi come mezzi di prova il giuramento e la prova testimoniale, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, e che, l'onere di provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza ricade su colui che chiede l'accertamento della cittadinanza. 
Quanto all'art. 19bis, commi 2bis e 2ter, D.Lgs. 150/2011, come modificato dal D.L.  36/2025, convertito con modificazioni, in ### 74/2025, con il quale è stata disposta l'inversione dell'onere della prova in ordine all'esistenza di eventuali cause estintive della cittadinanza), si ritiene che la norma trovi applicazione solo nei giudizi incardinati successivamente all'entrata in vigore delle modifiche, ovvero dal 29.03.2025, in conformità ad una lettura costituzionalmente orientata e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e affidamento e del giusto processo, in relazione alla ragionevole durata dello stesso. 
Fatte le suestese premesse si deve rilevare che la domanda di parte ricorrente risulta fondata. In virtù della normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (art. 1 ### n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in uno Stato straniero ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano ###, senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del ### D'###.  ### condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. In via preliminare, deve osservarsi che, seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, n. 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). 
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del Ministero dell'### È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di ### n. 18710/2016). 
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'### non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'### oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso di specie sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti hanno dedotto e provato di aver inoltrato le loro istanze di riconoscimento della cittadinanza ai sensi della ### 91 del 5.02.1992 al Consolato di ### e all'### d'### a ### inviando le richieste di inserimento nella lista di attesa . E' fatto notorio il grave ritardo, ultradecennale, con il quale il predetto consolato sta convocando i richiedenti per il deposito della domanda e della documentazione necessaria, momento dal quale decorrerà il termine di 730 giorni fissato dalla legge (cfr. docc. da 60 a 63 all. ricorso). 
Infatti, “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”. 
In linea di principio, dunque si pone una questione relativa all'interesse ad agire, che viene in ogni caso superata in concreto, essendovi prova, derivante anche da fatto notorio, che presso i consolati - quantomeno in ### e ### -, le liste d'attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i dieci anni, come nel caso ulteriormente dimostrato dalla documentazione prodotta da parte ricorrente ### quindi l'interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, costituito dall'oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. 
Nel merito, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani, in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano ### cittadino italiano nato a #### il ### ed emigrato in ### poiché tale avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio ### nato il ### a Garibaldi/RS (###, che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti. 
Deve osservarsi che non è possibile ritenersi una perdita della cittadinanza italiana per effetto della cd. “grande naturalizzazione” brasiliana: “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ve inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in ### alla fine dell'### implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (cfr. Cass. civ., Un., n. 25317 del 24.08.2022). 
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che ### cittadino italiano nato a #### il ###, in data ### ha contratto matrimonio con ### è emigrato in ### e non si è mai naturalizzato brasiliano. 
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che ### è il capostipite italiano e padre di ### nato il ### a Garibaldi /RS (###, dal suo matrimonio con ### Dal matrimonio tra ### e ### in data ### è nato ### il quale, il ###, ha contratto matrimonio con ### Dalla loro unione coniugale è nato ### il ### a Garibaldi.  ### in data ###, ha contratto matrimonio con ### Dal loro matrimonio è nato in data #### il quale, in data ###, ha sposato ### Dal loro matrimonio sono nati in data ###, il ricorrente ### e in data ### la ricorrente ### la quale in data ### ha sposato ### Dalla loro unione coniugale sono nati il ### la ricorrente ### e il ### il ricorrente ### Dal matrimonio tra ### ed ### è nata in data ### la ricorrente ### la quale in data ### ha sposato ### Dal matrimonio tra ### e ### è nato in data #### il quale, in data ###, ha sposato ### Dalla loro unione è nata in data #### la quale il ### ha sposato ###
Dal loro matrimonio è nata in data ### la ricorrente ### la quale, a seguito di una relazione, in data ### dava alla luce la ricorrente ### Dal matrimonio tra ### ed ### è nata il #### la quale in data ### ha contratto matrimonio con ### Dalla loro unione coniugale in data ### è nato il ricorrente ### il quale il ### ha sposato ### de ### Da una precedente relazione di ### e ### il ### è nata la ricorrente ### Dalle nozze tra ### e ### sono nati in data ### la ricorrente ### in data ### la ricorrente ### e in data ### la ricorrente ### Quest'ultima, a seguito di una relazione con ### ha dato alla luce in data ### la ricorrente ### Ancora, dalle nozze tra ### e ### è nato il #### il quale, il ### è convolato a nozze con ### (poi ###. 
Dal loro matrimonio è nato il #### il quale in data ### ha contratto matrimonio con ### Dalle loro nozze è nata in data ### la ricorrente ### la quale il ### ha sposato ### Dalle loro nozze sono nate in data ### la ricorrente ### e in data ### la ricorrente ### Dal matrimonio tra ### e ### in data ### è nato ### il quale il ### è convolato a nozze con ### Dalla loro unione coniugale è nata, in data ###, la ricorrente ### la quale il ### ha sposato ### de ### Sempre dal matrimonio tra ### e ### in data ### è nato il ricorrente ### Dalla relazione tra lui e ### sono nati il ### il ricorrente ### il ### il ricorrente ### e il ### la ricorrente ### Sempre dal matrimonio tra ### e ### in data ### è nato ### il quale in data ### ha sposato ### dos ###
Dalla loro unione è nato in data ### il ricorrente ### il quale il ### è convolato a nozze con ### Da tale matrimonio nascevano in data ### la ricorrente ### e in data ### la ricorrente ### Dal matrimonio tra ### ed ### dos ### è nata in data ### la ricorrente ### la quale il ### ha sposato ### Nel ricorso parte ricorrente ha depositato la sequenza genealogica dal capostipite sino agli attuali ricorrenti, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche - ove straniere - tradotte e munite di apostille (cfr. docc. da 1 a 55 all.  ricorso). 
Risulta in particolare che ### non è stato mai naturalizzato cittadino argentino (cfr. doc. 3 all. ricorso), pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'ha a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, tra i quali gli odierni ricorrenti. In ordine all'efficacia meramente dichiarativa del certificato negativo di naturalizzazione, con valenza negativa e suscettibile, come tale, di prova contraria, si deve rilevare che non è stato contestato da parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso. 
Pertanto, in virtù del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti anche per il giudice, ci si deve astenere da ulteriori controlli probatori del fatto non contestato, ritenendolo sussistente proprio in ragione della mancata contestazione e valutandolo, per tale motivo, quale prova della mancata perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente e della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza ai ricorrenti. 
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana. 
A tal riguardo le ### hanno rilevato che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere - a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali”. 
Ne consegue che “la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo”, sicché “la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito” (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 25317 del 24.08.2022).  #### era nato dunque prima della unificazione del regno di ### e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato in proposito che gli artt.4-15 del ### del 1865 erano tratti dal precedente ### del ### (### del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in ### o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in ### Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n. 23 e poi la legge 17 maggio 1906 n. 217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'### furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del ### d'### non avevano acquisito la cittadinanza straniera. 
Si deve pertanto ritenere che l'avo, nato prima della nascita del ### d'### abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861). 
Tutto quanto sopra premesso la domanda proposta dagli odierni ricorrenti deve essere accolta, anche dato che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. 
Si deve pertanto dichiarare che gli stessi sono cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'### dei provvedimenti conseguenti. 
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'### la quale non ha mai negato la sussistenza del relativo diritto, considerato altresì che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.  P.Q.M.  Il Tribunale suintestato, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa/contraria domanda e/o eccezione, così decide: dichiara che ### nata a ### - PR (### il ###, ### nata a ### -PR (### il ###; ### nata a ### -PR (### il ###; ### nata a ### - BA (### il ###; ### nata a ### - PR (### il ###; ### nata a ### - TO (### il ###; ### nato a ### - PR (### il ###, ### nato a ### - BA (### l'1.12.2017; ### nata a ### - BA (### il ###; ### nato a ### - RS (### il ###, ### nata a ### da ### - TO (### il ###; ### nata a ### do ### - PR (### il ###, ### nata a ### - TO (### il ###; ### nata a ### - PR (### il ###; ### nata a ### - PR (### il ###; ### nato a ### - PR (### il ###; ### nato a ### - BA (### il ###; ### nato a ### - BA (### il ###; ### nato a ### - BA (### il ###; ### nata a ### do ### - PR (### il ###; ### nata a ### - PR (### il ###; ### nata a ### - MT (### il ###; ### nato a ### - MT (### il ###; ### nata a ### - PR (### il ###; ### nato a ### - PR (### l'1.11.1988, sono cittadini italiani iure sanguinis; ordina al Ministero dell'### e, per esso, all'### dello ### competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; spese di lite integralmente compensate tra le parti.  ### lì 2.12.2025.  

Il Giudice
Onorario Dott.ssa


causa n. 18425/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Angelina Turco

M
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Tribunale di Taranto, Sentenza n. 2364/2025 del 06-11-2025

... contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995). “### del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995). “Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo (leggi tutto)...

testo integrale

N. 2071/2025 R.G.TRIB.; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, ### in composizione monocratica in persona del giudice ### , ha pronunciato la seguente ### nella causa civile iscritta il 30 marzo 2023 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2071 dell'anno 2023 #### (C.F. ###) rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv.  ### (C.F. ###) presso e nel cui ### professionale, corrente in ####, in ### al civico 37, la medesima dichiara di essere elettivamente domiciliata come da documentazione in atti; #### (c.f.###), elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio dell'Avv. ### (CF: ###) che lo rappresenta e difende come da documentazione in atti; Convenuto, attore in chiamata in garanzia ### S.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante, corrente in ### 11, (P.IVA. ###) rappresentato e difeso dagli avv.ti ### (cf ###), avv. ### (###), come da documentazione in atti; ### S.p.A. in persona del l.r.p.t., con sede ###### in via ### n. 14 (### n. ###), ed elettivamente domiciliat ###### della ### 5 (### “Avv. ### & Associati”), rappresentata e difesa dall'Avv. ### (####) come da documentazione in atti; ### S.p.A. in persona del l.r.p.t., con sede ###### in via ### n. 14 (C.F. e P.IVA ###) rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.: ###) ed elettivamente domiciliata presso lo studio ### sito in #### n. 3. Come da documentazione in atti; ### all'udienza del 03 ottobre 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art.  127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ex art. 189 cpc come novellato dal ### 149/22 e la causa era riservata ex lege per la decisione. 
Motivi della decisione I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il ###) ai sensi dell'art.  58 comma 2 della predetta legge. 
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”. 
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art.  111 della ### che al comma 6 della vigente formulazione dispone "### i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio; purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2. 
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione. 
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000).  2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003).  3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997).  4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili. 
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982).  5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998).  6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).  “### del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).  “Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998).  7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri - in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. 
Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001).  decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9. 
II.- Con la domanda introduttiva la sig.ra ### evocava innanzi al Tribunale di ### la D'### e la ### chiedendo nei di lui confronti l'accoglimento delle seguenti conclusioni: [Voglia l'onorevole sig. Giudice adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione o difesa, accogliere la domanda ed accertare e dichiarare il diritto attoreo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi a causa dei negligenti, imprudenti ed imperiti trattamenti chirurgici. 
Per l'effetto, condannare in solido e/o personalmente gli odierni convenuti al risarcimento nei confronti della sig.ra ### della somma pari ad almeno euro settantaseimilanovecetoventisette,00(€ 76.927,00) a titolo di risarcimento per danno patrimoniale e non patrimoniale, cosi come determinato e qualificato infra, oltre quella somma che verrà determinata e quantificata nel corso del giudizio, o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali, per i fatti esposti in narrativa. Il valore della controversia è di tipo indeterminabile e pertanto si deposita giusto contributo unificato pari ad euro 518,00. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi…….] A sostegno della domanda deduceva: 1) che il 17 gennaio 2017 si sottoponeva ad intervento chirurgico di rinosettoplastica eseguito dal dott. ### e dal dott. ### presso la D'### in ### al fine di modificare l'aspetto esteriore segnato dalla deviazione del setto nasale, dopo aver ricevuto dal primo rassicurazioni preventive sul buon esito della correzione; 8 “### pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).  “Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000).  9 “### pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999).  2) che l'intervento non diede i risultati promessi tanto che fu lo stesso convenuto ad adoperarsi affinchè l'attrice si sottoponesse ad un secondo intervento il 01 settembre dello stesso anno presso il ### srl in ### 4) che non avendo sortito l'esito sperato, previo consulto eseguito presso il prof. ### in ### si sottopose ad ulteriore intervento il 23 novembre 2020 eseguito dal prof. ### presso la ### di ### di ### alla ### 311 in ### 5) che la prestazione eseguita dal convenuto ### si rivelò imperita e negligente avendole provocato una [ostruzione respiratoria nasale] causata da [esiti di rinoplastica. Setto nasale vistosamente deviato a sn con stenosi del meato nasale medio sn. Impegno flogistico del seno mascellare di sn]; 6) che a responsabilità era stata riconosciuta dal dott. ### quando a proprie cure e spese procurò alla attrice un secondo intervento, con finalità riparatorie di quello da egli eseguito in ### presso il ### in ### Si costituiva con comparsa di risposta ### rassegnando le seguenti conclusioni: [1) Preliminarmente e nel rito, autorizzare la chiamata in causa della ### S.p.A., in persona del procuratore speciale pro tempore, con sede ###### in via ### n. 14 (### n. ###), disponendo il differimento della prima udienza al fine di consentire la citazione del terso nel rispetto dei termini di cui all'art.163 c.p.c.; 2) Preliminarmente e nel rito, autorizzare la chiamata in causa del dr. ### (c.f.  ###)- via ###, 28 - ### (###), disponendo il differimento della prima udienza al fine di consentire la citazione del terso nel rispetto dei termini di cui all'art.163 c.p.c.; 2) nel merito respingere la domanda avanzata dall'attrice, a qualunque titolo avanzata in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti; 3) in subordine accertare e dichiarare la correttezza dei trattamenti sanitari prestati dalla dott.  ### in favore della sig.ra ### 4) in caso di accoglimento sia pure parziale delle richieste della sig.ra ### rigettare tutte le domande svolte nei confronti del Dott. ### e dichiarare tenuta la D'### - ### a manlevare il Dott. ### ai sensi degli artt. 1228 e 2049 5) In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Dr. ### dovesse essere ritenuto responsabile di alcunché in relazione alle contestazioni formulate da parte attrice, anche in via solidale con la D'### - ### e/o il Dott. ### accertare e individuare le rispettive specifiche quote di responsabilità delle parti convenute, limitando l'eventuale condanna del Dott. ### alla quota di sua competenza; 6) In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda attorea, condannare la terza chiamata in causa ###ni in persona del legale rappresentante p.t. in virtù del contratto stipulato dal dott. ### a tenere indenne e manlevare lo stesso e, pertanto, condannare la ###ni a corrispondere tutte le somme che risulteranno dovute all'attrice o comunque a rifondere il dr. ### le somme che eventualmente lo stesso sarà tenuto a risarcire e corrispondere all'attrice; 7) In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda attorea, condannare i convenuti in solido, dopo aver accertato e individuato le rispettive specifiche quote di responsabilità delle parti convenute, limitando l'eventuale condanna del Dott. ### alla quota di sua competenza; 8) Con vittoria di spese e competenze di lite.] Così argomentava le proprie richieste processuali il convenuto ### [I . Sull'An. Corretta e tempestiva esecuzione dell'attività prestata dal Dr. ### ricostruzione dei fatti prospettata dall'attrice nell'atto di citazione emerge una responsabilità per due ordini di ragioni: - per aver eseguito un intervento diverso da quello pattuito, in violazione del consenso informato - per non aver migliorato la condizione estetico funzionale. Nulla di più falso. ### la scienza medica, la scelta terapeutica indirizzata verso l'intervento chirurgico è stata corretta e adeguata e concordata con la paziente. La domanda attrice, sul punto è alquanto generica. Difatti controparte accusa l'esperto professionista senza far riferimento né a una relazione medicolegale, né indicando le linee guida e/o i criteri medico-scientifici per valutare il corretto operato del sanitario. Per quanto riguarda l'esistenza (presunta!) di un vizio della procedura di tutela dell'autodeterminazione della paziente, ovvero che “…il consenso informato, acquisito su un modulo prestampato e quindi contenente informazioni di tipo generale, risulta in assoluta contraddizione con quella che è la finalità dello stesso istituto…”tale tesi appare non condivisibile in quanto tale consenso è articolato con esaustive e dettagliate informazioni inerenti la specifica patologia di cui era portatrice la sig.ra ### ovvero, come si legge nell' incipit dello scritto “ deviazione del setto e della piramide nasale”. Peraltro le informazioni riportate sono specifiche della tipologia dell'intervento proposto. E', quindi, motivato affermare che il consenso proposto alla ### sia tratto dal prototipo stilato dalle ### e pertanto ampiamente esaustivo, nella sua stesura, nella forma e nella sostanza, a garanzia di entrambe le parti, ovvero per l'operatore e per il paziente. 
La adeguatezza di tali informazioni rese alla paziente, propedeutiche alla concessione del consenso alla specifica procedura chirurgica proposta dal dott. ### è oggettivata dalla completezza, come è doveroso che sia, dei c.d. “###”, riportati a conclusione della informativa sottoscritta dettagliatamente dalla sig.ra ### e dal dott. ### in data ###. Appare dirimente, per valutare correttamente il caso in oggetto, esaminare quanto riportato nel paragrafo in cui sono menzionate, esplicitamente, le “complicanze tardive” quali: •Alterazioni della volta ossea: naso a sella, gibbo ### residuo, profilo a becco d' uccello, openroof (incompleta chiusura della volta del naso), asimmetrie e deviazioni. •Alterazioni della volta cartilaginea (punta rotonda, punta bifida, punta affilata, naso pinzato ossia naso troppo stretto, caduta della punta, naso a maialino, naso di pinocchio, asimmetrie e deviazioni). •Alterazioni della columella (parte anteriore del naso) quali retrazione e caduta della stessa. •Complicanze del setto (perforazione del setto e deviazione del setto) •### dei tessuti di rivestimento.  •### psichiatriche.  ###. Sul criterio di imputazione della responsabilità in capo al medico in merito alla condizione estetico-funzionale. Anche su tale punto non trova fondamento in diritto quanto sostenuto dall' attrice. Ed invero, sul punto la Suprema Corte ha più volte avuto occasione di pronunciarsi chiarendo, ormai concordemente che “ nel reato colposo omissivo improprio, il nesso di causalità tra omissione ed evento non può essere affermato sulla base di un coefficiente di mera probabilità statistica ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica che deve a sua volta essere fondato sulle particolarità del caso concreto”(per tutte ### sez IV sent n 20.09.2007 n.###). In maniera più esplicita, è opportuno acclarare che la letteratura scientifica accreditata riporta la possibilità che gli interventi di rinosettoplastica possano far reliquare, come complicanze tardive, sia un residuo gibbo che una deviazione del setto, ovvero che vi possa essere la possibilità che l'intervento chirurgico atto a correggere tali malformazioni possa comportare la persistenza delle stesse malformazioni, a causa della comparsa di dirette complicanze all' intervento riparatore. E' acclarato che tali complicanze, che possono vanificare il risultato dell'intervento, sono da ricondurre ad una anomala reazione fibro-cartilaginea reattiva al trauma chirurgico; ovvero la c.d. reazione cicatriziale riparativa al trauma chirurgico può essere di tale esuberanza, per reattività soggettiva, da vanificare la pur corretta azione chirurgica. 
In buona sostanza non si può asserire che la sig.ra ### non fosse a conoscenza che l'intervento che Le fu proposto sarebbe potuto essere complicato da reazioni determinate dal suo stesso organismo che avrebbero potuto, vanificare l'atto operatorio se pur correttamente eseguito con la necessaria perizia e diligenza. 
Inoltre è dirimente acclarare che la letteratura scientifica in materia di rinosettoplastica è da anni univoca sulla necessità di riferire a chi intende sottoporsi a tali interventi circa la possibile necessità di una chirurgia di revisione, al fine di evitare una insoddisfazione successiva post-operatoria (###:###-Head and ### ed ### 1977). 
Tanto determina che il successo finale dipende non solo dal risultato felice di un numero non comune di manovre chirurgiche in rapporto tra loro, ma anche dalla guarigione dei tessuti1.  1 In letteratura è oramai assodato che anche per esperti chirurghi con una vasta casistica di rinosettoplastiche la percentuale di insuccessi o non soddisfacente risultato o inconvenienti varia tra il 4 e 10% (### 2006). 
Rees (1980) e ### e ### (1993) ritennero che un range ideale di revisioni per il chirurgo sia da comprendere tra il 5 e 10%, in più recenti serie il valore si è dimostrato compreso tra il 8% ed il 15%.  2 Come affermano ### e ### l'approccio del chirurgo a queto tipo di intervento risulta cambiato e la rinoplastica, anche in mani esperte, può dare risultati non definitivi in un unico tempo per cui è da considerare una chirurgia potenzialmente stadiata ed il paziente deve essere informato, nella fase della richiesta del consenso, della programmazione di un percorso operatorio in più stadi. 
In sostanza a prescindere da quanto il paziente apprezza una deformità secondaria, deve essere condiviso il concetto che una semplice revisione può essere eseguita dopo almeno sei mesi ed una più complessa almeno dopo un anno. Tali considerazioni hanno comportato una modifica al concetto di obbligatorietà di risultato, in considerazione dell'esistenza di fattori riparativi cicatriziali del tutto non modificabili o prevedibili dal chirurgo: ne consegue che si preferisce parlare di individualità biologica, ovvero la reattività individuale dei tessuti sottoposti a chirurgia, che influenza il risultato, indipendentemente dalla abilità e bravura del chirurgo2. 
Ciò posto si deve ribadire che nel caso in oggetto, come detto, il consenso e le informazioni fornite dal dott. ### alla sig.ra ### sottoscritte dagli stessi prima dell'intervento, sono esaustive in quanto riportano pedissequamente quanto noto e menzionato nella specifica ### La Corte di Cassazione ha qualificato l'obbligazione del chirurgo estetico come obbligazione di mezzi; significativa, sul punto, è la sentenza della Corte di Cassazione n. 12253/1997, secondo cui “l' obbligazione del professionista nei confronti del proprio cliente, anche nel caso di intervento di chirurgia estetica, è di mezzi, onde il chirurgo non risponde del mancato raggiungimento del risultato che il cliente si attendeva e che egli non è tenuto ad assicurare, nell' assenza di negligenza od imperizia, fermo l'obbligo del professionista di prospettare realisticamente le possibilità dell' ottenimento del risultato perseguito.” Pertanto appare evidente che il problema della responsabilità del chirurgo estetico si basa essenzialmente sulla problematica del c.d. consenso informato reso dal paziente. In questo modo, oltre alla posizione del paziente, anche quella del medico chirurgo risulta più concretamente tutelata: facendo rientrare tutte le prestazioni medico-chirurgiche nell'ambito delle obbligazioni di mezzi (orientamento , questo , già adottato dalla Suprema Corte a partire dalla sentenza delle ### della Corte di Cassazione n. 577/2008), non si esige che il medico guarisca il paziente , ma che si impegni e si obblighi ad un comportamento che sia rivolto alla guarigione , o quantomeno al miglioramento delle condizioni dello stesso. Il mancato ottenimento del risultato previsto non comporterà quindi la responsabilità del medico, a maggior ragione nei casi di particolare complessità, in quanto operante l'esimente di cui all' art. 2236 ###. Responsabilità esclusiva/concorrente di D'### - ### ex artt. 1218 e 1228 c.c. Si rimarca che la ### (cfr. D'### - ### è responsabile contrattualmente sia in relazione a propri fatti d'inadempimento, sia per quanto concerne il comportamento dei medici, trovando applicazione la regola posta dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (v. Cass., sez. III, 24073/2017; Cass. 18610/2015 e 6945/2007; Cass., 12362/06). “La responsabilità della ### di ### ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti di terzi: da questo contratto a fronte del pagamento di un corrispettivo insorgono a carico della ### di ### e dell'Ente e a quelle di tipo lato-sensu alberghiero obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario e del personale paramedico, dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie: ne consegue che la responsabilità della struttura ospedaliera nei confronti del paziente ha natura contrattuale che può conseguire ai sensi dell'art. 1218 nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, ovvero all'inadempimento della prestazione medica professionale svolta direttamente dal sanitario quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale non rilevando in contrario la circostanza che il sanitario risulta essere di fiducia dello stesso paziente o comunque dal medesimo scelto” (Cass. Civ. Sez. ### 1.7.2002 n. 9556 in Diritto e ### 2003, pag. 97; Cass. Civ. Sez. III, Sent. 14.6.2007 in Mass. Giur. ###. 2004, pagg. 7 e 8). 
In merito alla mancata corretta tenuta delle cartelle cliniche, si contesta tale assunto che appare infondato e non provato. In ogni caso, tale addebito non potrà certo essere addebitato al deducente professionista,. In ogni caso, il riparto dell'onere probatorio, nel caso di controversia civilistica, è stato oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, sostanzialmente concluso da Cass. Sez. Un.  11.01.2008 n. 5771: l'attore, paziente danneggiato, deve provare l'insorgenza o l'aggravamento della patologia (e pertanto occorre dimostrare la sussistenza di un danno risarcibile)e allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato (e pertanto descrivere se in tale caso -tenuta delle cartelle cliniche non correttal'azione/omissione dei sanitari e/o struttura che ha astrattamente comportato il danno lamentato) III. Carenza di legittimazione passiva. 
Ed ancora in merito al criterio di imputazione della responsabilità in capo al medico, si può far tesoro del recente insegnamento della Suprema Corte a tenore del quale, a tal fine, “ nella ricostruzione del nesso eziologico, non può assolutamente prescindersi dall'individuazione di tutti gli elementi concernenti la causa dell'evento: solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, è poi possibile analizzare la condotta ### colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio contro fattuale e verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l'evento lesivo sarebbe stato evitato al di là ogni ragione dubbio” (cass. penale Sez.IV 11 marzo 2009 n.10819). Nel caso in oggetto, la ricostruzione del nesso eziologico dovrà necessariamente tener conto dell'attività relativa al secondo intervento. Peraltro, non è assolutamente provato che l'insoddisfazione lamentata dall'attrice sia dovuta alla negligenza del prof. ### che, al contrario, ha seguito con la dovuta diligenza professionale la sig.ra ### anche dopo l'intervento chirurgico. 
Quest'ultima era particolarmente soddisfatta dell'intervento chirurgico tanto da regalare al dr.  ### anche un orologio in segno di stima. La stessa, alla presenza del dr. ### Non è dato sapere se la sig.ra ### dopo l'ultima visita con il dr. ### abbia subito ulteriori traumi allo stesso distretto anatomico interessato dall'operato del deducente professionista, non avendo la sig.ra ### nulla prodotto a riguardo, lasciando vuoto il quadro probatorio ### i successivi ### a cui l'attrice ha fatto riferimento hanno esclusivamente tentato di ripristinare la già eseguita correzione della deviazione del setto nasale che, come noto a chi tratta la materia, può recidivare con uno status quo ante, a causa di quella che viene comunemente definita la memoria del setto, ad ulteriore riprova che ad un primo intervento correttivo possa spesso seguire altro intervento di revisione, come, giova ribadirlo, chiaramente riportato nel consenso informato. 
Infine è parimenti evidente che eventuali problematiche attualmente esistenti ed oggetto di contestazione non possono essere ricondotte al primo intervento e quindi all' operatore dott.  ### bensì a coloro i quali hanno eseguito i numerosi successivi interventi operatori. 
Alla luce delle considerazioni sopra formulate si contesta in ogni caso l'assunto attoreo e la ricostruzione dei fatti che è piaciuta narrare all'attrice. Si ribadisce la correttezza dell'operato del ### Sul punto, ed al fine di marcare la questione anche sul piano giuridico (dopo aver provato anche sotto il profilo medico) e sull'onere della prova, si rileva che il requisito della sussistenza del nesso di causalità al fine di configurare eventuali profili di colpevolezza, presuppone che l'evento si configuri come la concretizzazione del rischio assunto con una ben precisa condotta omissiva e/o commissiva. ### della responsabilità professionale medica presuppone la dimostrazione dei tre requisiti della colpa, del danno e del nesso di causalità tra l'errore e il danno. 
Per quanto attiene alla ripartizione dell'onere probatorio, trovano diretta applicazione i principi dettati dalle S.U. nella nota sentenza n. 13533/2001, nella quale è stabilito che il creditore che agisce per il risarcimento del danno da inadempimento deve dare la prova della fonte del suo diritto. 
Afferma infatti la Corte di Cassazione (con sentenza, ### III civile, 11.11.2005, n. 22894), che la prova del nesso di causalità tra evento ed azione od omissione del medico sia sempre a carico del danneggiato, anche in materia di responsabilità medica: “La prova del nesso di causalità, tra l'azione o l'omissione e l'evento, è a carico del danneggiato. Tale principio non soffre deroga in materia di responsabilità medica. Anche in questa è a carico del paziente la prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, per effetto dell'azione o dell'omissione. Deve escludersi, quindi, che ove si verifichi un evento dannoso sia a carico della struttura ospedaliera la prova contraria che l'evento non è riconducibile all'ente in termini di certezza o di probabilità”. 
Pertanto, alla luce di quanto sopra, sarà onere dell'attrice provare l'eventuale nesso di causalità tra la condotta del personale sanitario e le lesioni oggi lamentate (sul punto è ormai costante e consolidato l'orientamento dei giudici di merito e di legittimità, in materia di colpa medica, di porre l'onere probatorio in capo al paziente/danneggiato. (Trib. ### n. 22371 del 7.7.2003, conf. Cass., sez. II, 11901 del 7.8.02 e Cass., sez. II, n. 10454 del 18.7.02- Tribunale di #### XI, 25.10.99, G.U. Dott. Spera). Inoltre, in materia di chirurgia estetica, è lapalissiano che il concetto di insoddisfazione del paziente non può avere carattere puramente soggettivo e deve essere strettamente correlato con l'informazione fornita dal medico all' utente prima dell'intervento chirurgico, al momento cioè della sottoscrizione del c.d. consenso informato. Utile appare rammentare che con la riforma ### legge 8marzo 2017, n.24, la responsabilità penale del medico è stata confermata, fatta salva l'esclusione della punibilità nei casi in cui l'evento si sia verificato a causa di imperizia, qualora egli si sia attenuto alle raccomandazioni o alle buone pratiche clinicoassistenziali. Nel caso che ci occupa, acclarato che il risultato può essere stato in parte inficiato da ineludibili problematiche attribuibili non alla perizia dell'operatore ma a reazioni soggettive tissutali al trauma chirurgico, peraltro emendabili con le previste procedure di reintervento, come riportato nelle informazioni propedeutiche allo stesso intervento, si ritiene motivato affermare che anche l'obbligo di mezzi sia da ritersi soddisfatto. 
Difatti dalla descrizione del primo intervento eseguito presso al GVM dal dott. ### si rileva che lo stesso ha provveduto alla correzione di ampia deviazione/lussazione della cartilagine quadrangolare con ripristino di adeguata pervietà nasale oltre a gibbotomia con raspa ed osteotomie basali con tecnica europea mediante osteotomi protetti e ripristino di corretta valvola nasale. Appare pertanto motivato affermare che l'intervento è stato eseguito coerentemente alla anomalia anatomica riscontrata nel corso dell'intervento stesso e che, come detto, solo una reazione cicatriziale “esuberante” ha potuto inficiare se pur solo in parte, le aspettative estetiche della giovane paziente. 
Alla luce delle osservazioni svolte, è logico quanto ovvio che non potranno essere addebitate le presunte conseguenze negative del secondo intervento al deducente professionista. ###.ra ### in fase stragiudiziale, indirizzava le sue doglianze al dott. ### del secondo intervento, che poi non è neppure stato convocato per la procedura di mediazione. 
Sorprendentemente ad oggi, l'attrice, temeraria, lamentando tutta una serie di danni e lamentando che il secondo intervento “non risolse il problema estetico, anzi peggiorò la funzione respiratoria della Dartizio”, pretende di addebitare le presunte colpe del secondo operatore al dr. ### Nel denegato caso di accoglimento della domanda attorea, è evidente che il dr. ### potrà rispondere degli eventuali danni lamentati solo sino al secondo intervento non potendo certamente essere responsabile dei fatti legati al secondo intervento. Per tali ragioni le indagini dell'eventuale consulenza dovranno accertare e individuare le rispettive specifiche quote di responsabilità delle parti convenute, limitando l'eventuale condanna del Dott. ### alla quota di sua competenza. 
IV. Sul quantum. Anche se le deduzioni che precedono sono di per sé idonee ad addivenire a una definizione del giudizio e assorbenti ai fini del rigetto dell'avversa domanda di risarcimento, per scrupolo difensivo, si intende contestare anche il profilo delle voci di danno ex adverso enucleate nonchè la quantificazione indicata nella misura di oltre € 70.000,00. Chi agisce per il risarcimento del danno, ha l'onere di allegare non solo l'inadempimento, ma anche di enunciare e provare i danni subiti ed il loro specifico ammontare; in caso contrario, non essendo soddisfatto il principio dell'onere della prova quale regola del giudizio e, pertanto, non avendo parte ricorrente fornito la prova del proprio diritto, ne consegue che il ricorso dovrà essere integralmente rigettato. Da tanto deriva la non imputabilità dei danni subiti e subendi nonché l'impossibilità di attendere ad un eventuale risarcimento. Si contesta, in primo luogo, il lungo periodo di malattia (ben 1395 giorni) indicato dalla parte attrice atteso che, come si evince dal tenore dell'atto di citazione, la sig.ra ### ha sempre sofferto, sia dal punto di vista respiratorio che estetico, della deviazione del setto nasale e della presenza di un gibbo sul dorso del naso stesso. A tutto volere concedere, anche in caso di accoglimento delle avverse tesi, anche il danno da ITT dovrebbe essere ridotto a giorni 4 (vale a dire, 2 per ogni intervento ritenuto superfluo) e non a 10; la sig.ra ### aveva, comunque, deciso di sottoporsi all'intervento con relativa degenza! ### dovrà, poi, essere riconosciuto a titolo di lesione da consenso informato per le ragioni già sopra diffusamente esplicate. Per quanto concerne il danno patrimoniale si rileva che i costi del secondo intervento (quello del Dott. ### non sono stati sostenuti dall'attrice Dott. ### In ogni caso per quanto riguarda tutta la serie di ulteriori danni accessori si contesta la loro genericità atteso che non vi è una minima prova della loro evoluzione, né vi sono allegazione probatorie a riguardo. 
V. Sull'atteggiamento processuale delle parti. Controparti invoca la condanna per lite temeraria dei convenuti. E' opportuno ricordare all'egregio contraddittore che il dr. ### solo per spirito conciliativo, ha partecipato all'incontro di mediazione e, pur senza riconoscimento alcuno di responsabilità, si era reso disponibile a trovare un incontro transattivo fallito per la mancata partecipazione della struttura. Pertanto, il giudice dovrà tener conto di queste circostanze, come previsto dal codice di rito e, nell'eventuale caso di soccombenza dei convenuti, valutare il comportamento processuale degli stessi nel valutare le decisioni relative alle spese del giudizio.  ### chiamata di terzo e sulla chiamata in garanzia. Ad ogni buon conto, premesso tutto quanto sopra esposto, nella denegata ipotesi dovesse essere riconosciuta una qualche responsabilità in capo all'odierno deducente, lo stesso intende essere manlevato dalla propria compagnia per la responsabilità professionale. E' d'obbligo precisare che la stessa è stata direttamente chiamata in causa dall'attrice ma non è dato sapere se la stessa intenderà accettare il contraddittorio e/o chiedere l'estromissione. Per tali ragioni, la deducente difesa intende, se il giudice lo ritiene opportuno, differire la chiamata in causa tanto per la chiamata del dr.### che per la chiamata in causa la ### in persona del legale rappresentante, per essere da quest'ultima manlevata in virtù del contratto assicurativo professionale.] Si costituiva il ### spa rassegnando le seguenti conclusioni: [In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del ### S.p.a. e, per l'effetto, disporre l'estromissione del medesimo dal giudizio in oggetto, con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese legali sostenute per la presente costituzione; In via subordinata: respingere integralmente le domande proposte da parte attrice nei confronti del ### S.p.a. in quanto infondate in fatto e in diritto e dichiarare il ### esente da ogni responsabilità, condannando l'attore a rifondere alla concludente spese, diritti ed onorari di causa; Con ogni più ampia riserva istruttoria, ivi compresa quella di indicare eventuale prova contraria sulle deduzioni istruttorie che verranno formulate dalle altre parti in corso di causa. ] Si costituiva l'### spa nella qualità di impresa evocata come assicuratrice della responsabiità civile dalla D'### rassegnando le seguenti conclusioni: [In via preliminare, in rito - ### l'esclusione/estromissione di ### dal presente procedimento per difetto di legittimazione passiva in assenza di ogni titolo ed azione su cui l'attore possa fondare una qualché pretesa nei confronti di ### spa Nel merito - ### ogni avversa domanda da chiunque formulata nei confronti di ### in quanto infondata in fatto ed in diritto. 
In ogni caso Con vittoria di spese, nei confronti dell'attrice ove non intenda immediatamente rinunciare all'azione nei confronti di ### da valutarsi anche ex art. 96 co. III cpc] Si costituiva la ### spa nella qualità di impresa evocata dal convenuto ### come assicuratrice della propria responsabilità civile: [In via preliminare, accertare e dichiarare la radicale carenza di legittimazione passiva di ### S.p.A. per le ragioni già esposte in narrativa della presente comparsa di risposta e, per l'effetto disporne l'estromissione dal procedimento e la refusione delle spese di lite; - Nel merito, respingere la domanda avanzata dalla sig.ra ### in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti; - in caso di accoglimento sia pure parziale delle richieste della sig.ra ### rigettare tutte le domande svolte nei confronti del Dott. ### e dichiarare tenuta la D'### - ### a manlevare il Dott. ### ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., dichiarando nullo l'eventuale patto di manleva sottoscritto tra ### e ### - In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Dr. ### dovesse essere ritenuta responsabile di alcunché in relazione alle contestazioni formulate da parte attrice, anche in via solidale con la D'### - ### e/o il Dott. ### accertare e individuare le rispettive specifiche quote di responsabilità delle parti convenute, limitando l'eventuale condanna del Dott. ### alla quota di sua competenza; - In via gradata, nella denegata ipotesi di accertamento di eventuali profili di responsabilità nella condotta tenuta dal Dott.  ### dichiarare la ### S.p.A. tenuta a manlevarlo solo entro i precisi limiti della polizza per "### verso ### e verso Prestatori di ### e con esclusione di quanto inerente il danno da violazione del consenso informato; - ### chi di ragione al pagamento delle spese e competenze di lite. ] III.- ### disamina della cartella clinica redatta presso la D'### in relazione all'intervento cui si sottopose la sig.ra ### è possibile leggere la dichiarazione di consenso informato resa dalla attrice in forma quanto mai dettagliata e specifica, con riferimenti concreti ai rischi possibili derivanti dall'intervento di rinosettoplastica cui intese sottoporsi. 
Non trovano conferma le allegazioni della domanda attrice relative alla presunta genericità delle informazioni preliminari ricevute che sono inoltre ispirate a criteri prudenziali tetràgoni ad una avventata adesione ad entusiastiche aspettative sugli esiti dell'intervento che invece viene presentato nella sua naturale proiezione e dimensione invasiva dell'apparo rinofaringeo. 
Alle pagine 15,16,17 e 18 delle [### per i principali interventi di chirurgia estetica] pubblicate nel dicembre 2015 dalla ### di ### ( ###, ove viene illustrata la [### delle principali e più frequenti complicazioni post operatorie] così si conclude: [Ostruzione nasale: di grado variabile, spesso è dovuta all'edema della mucosa. Frequente nelle prime 3-4 settimane postoperatorie, di solito si risolve spontaneamente. In caso contrario, quando l'ostruzione è legata, ad esempio, a rimozione di tessuto cartilagineo e/o mucoso a livello della valvola nasale o ad un indebolimento delle pareti nasali, potrebbe essere necessaria una correzione a distanza. Cicatrici ipertrofiche e cheloidi: rarissime e sostanzialmente indipendenti dall'intervento, sono legate soprattutto alla predisposizione di alcuni soggetti a formare cicatrici patologiche. 
Possono essere trattate con caute infiltrazioni di corticosteroidi intralesionali opportunamente dosati e diluiti. A volte possono evidenziarsi casi di eccessiva deposizione di tessuto cicatriziale nella metà caudale del dorso e sulla punta ( supratip cicatriziale ); tale situazione, quando non risponde alla terapia infiltrativa con corticosteroidi, prevede la rimozione chirurgica dell'eccesso di fibrosità cicatriziale e l'eventuale rivalutazione del sostegno cartilagineo tramite innesti. A livello delle fratture si ha talora un callo osso ipertrofico, solo palpabile o visibile sotto la cute, che regredisce in genere in qualche settimana; le fratture laterali, così come la gibbectomia talvolta lasciano irregolarità dovute alla tecnica chirurgica o ad un callo osseo esuberante, spesso fortunatamente non visibili, ma di cui il paziente potrebbe lamentarsi in quanto palpabili ( da trattare con una piccola revisione chirurgica con raspe o con ricorso ai filler). La caduta o verticalizzazione di un osso può dare un'apparenza di naso storto e richiede una correzione. Recidiva: la recidiva della deviazione della piramide e del setto può imputarsi alla cosiddetta memoria cartilaginea, che a distanza di qualche mese in alcuni casi può essere responsabile di una recidiva parziale con una nuova deformazione della cartilagine settale. Quindi anche se l'intervento primario è stato eseguito correttamente, talvolta è necessario ritornare in sala operatoria per cercare di correggere la deviazione residua.] Il ritorno in sala operatoria è così una triste ricorrenza negli interventi di rinosettoplastica.  ### non sembra aver prodotto riproduzioni fotografiche delle proprie sembianze tali da poter consentire al Tribunale di confrontarle con quelle effigianti lo status quo anteriore all'intervento e che sembrano inserite nella cartella clinica offerta in comunicazione da ### Non appare così possibile effettuare una valutazione del presunto peggioramento che l'immagine della sig.ra ### avrebbe patito a seguito dell'intervento chirurgico effettuato nella ### D'### IV.- In conclusione l'attrice era stata edotta dei rischi cui l'esponeva l'intervento di rinosettoplastica e, di conseguenza, li accettò consapevolmente. 
Non sembrano state evidenziate specifiche condotte colpose che avrebbero caratterizzato l'intervento chirurgico. 
La domanda risarcitoria deve così essere rigettata. 
Le ulteriori domande proposte in via di regresso diventano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. 
Sussistono così giuste ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. 
Motivi della decisione a) ### la domanda proposta da ### b) Dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le ulteriori domande proposte; c) Compensa le spese di lite tra le parti. 
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003; Così deciso in ### in data 21 ottobre 2025; 

Il giudice
dott. ###


causa n. 2071/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Munno Alberto

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