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ORDINANZA sul ricorso per regolamento di giurisdizione 16931-2023 proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA, con sentenza n. 1073/2023 depositata il ### nella causa tra: ###, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ### - ricorrente - contro ### S.R.L., ### S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in #### 55, presso lo studio dell'avvocato ### che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### e ### - resistenti - 2 di 13 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal ### lette le conclusioni scritte del #### il quale conclude per l'affermazione della giurisdizione del Giudice Ammini strativo r elativamente alle domande dirette all'accertamento ed alla declaratoria della invalidità, ineff icacia, inadempimento dell'atto transattivo del 16 maggio 2011, e per l'affermazione della competenza arbitr ale relativa mente alle domande dirette all'accertamento e alla declaratoria della invalidità, inefficacia ed inadempimento della convenzione rep. n. 2623 del 21 marzo 2007. ### 1. - La controversia origina nella convenzione conclusa il 21 marzo 2007, rep. n. 2623 , tra il Comune di ### li ### e la Dau nia ### s.r.l., avente ad oggetto la concessione per la realizzazione nel territorio comunale di un parco eolico, composto da trentasette aerogeneratori, per complessivi 74 megawatt.
Insorta controversia, le parti pervennero ad un accordo transattivo il 16 maggio 2011. ### di ### deducendo l'inadempimento all'obbligo di pagamento di somme previsto nella transazione, in data 26 luglio 2016 ottenne dal Tr ibunale di Fogg ia decreto ingiuntivo nei confronti della ### s.r.l., cessionaria del ramo d'azienda. #### s.r.l. propose opposizione a l decreto ingiuntivo, con la quale eccepì la nullità o l'inefficacia della convenzione e dell'accordo transattivo stipulati con il Comune, domandando altresì la restituzione delle somme corrisposte e il risarcimento dei danni subìti.
All'esito di tale giudizio, con sentenza del 16 marzo 2022, n. 765 il Tribunale di Foggia dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la controversia rientrante nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm., revocando il decreto ingiuntivo e fissando alle parti un termine per la riassunzione.
Il g iudizio è stato riassunto in data 14 genn aio 2023 dalla ### 3 di 13 ### s.r.l. innanzi al T.a.r. per la Puglia, ### di ### con ricorso in cui essa ha riproposto, in otto motivi, le domande ed eccezioni già formulate con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo. 2. - Con auton omo ricorso, notificato in data 6 febbraio 2023, il Comune di ### riano ha con venuto innanz i al medesimo T.a. r. la ### s.r.l., chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto di transazione e la condanna della società al pagamento di quanto pattuito, articolando due motivi di ricorso.
La società, costituendosi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ammini strativo in f orza della clausola compromissoria, proponendo altresì ricorso incidenta le con domanda riconvenzionale per chiedere la nullità o l'inefficacia della convenzione e della successiva transazione e la cond anna alle restituzioni, o, in subordine, la risoluzione per inadempiment o della convenzione ed il risarcimento del danno deriva nte dall'av ere il Comune impedito l'installazione di n. 11 aerogeneratori assentiti dalla ### 3. - I d ue ricorsi sono stati riuniti inna nzi a l T.a.r . per la ### sezione d i ### il quale ha ritenuto che: a) da un lato, la clausola compromissoria, contenuta nell'art. 14 della con venzione del 21 mar zo 2007, è nulla, devolvendo le eventuali controversie tra le parti ad arbitrato irrituale, strumento inammissibile per la P.A. pur quand o operi in via paritetica, ai sensi dell'art. 6, comma 2, l. n. 205/2000 e dell'art. 12 cod. proc. amm.; b) dall'altro lato, i due ricorsi r iuniti appartengono a lla giurisdizione ordinaria, in quanto, mentre l'originaria convenzione del 21 marzo 2007 era sogg etta alla giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 11 l. n. 241/1990, dopo la transazione novativa del 16 maggio 2011 si controverte sul pagamento di somme di denaro aventi titolo nel negozio transattivo o negli illeciti causativi di dann o, situazioni g iuridiche disponibili dalle parti e, pertanto, la stipulazione della transazione novativa ha operato un nuovo regolamento d'interessi di fonte civilistica.
Quindi, con sentenza del 10 ag osto 2023, n. 107 3, il T. a.r. per la ### ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e nel contempo sollevato d'ufficio il conflitto 4 di 13 negativo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, cod. proc. amm. e d ell'art. 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69, disponendo la rimessione degli atti alle ### unite della Cor te di cassazione e la trasmissione della pronuncia e della copia digitale di tutti gli atti alla ### delle ### unite. 4. - Il conflitto negativo è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio.
Nelle conclusioni scrit te ai sensi dell' art. 380 -ter c.p.c., il ### ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo alle domande volte all'accertamento dell'invalidità, inefficacia o inadempimento dell'atto transattivo, e la competenza arbitrale, quanto alle doma nde dirette all'accertamento dell' invalidità, inefficacia o inadempimento della convenzione rep. n. 2623 del 21 marzo 2007.
Le parti hanno depositato le memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Nella memoria depositata nell'imminenza dell'adun anza in camera di consiglio, il Comune ha chiesto un rinvio in attesa d ella decisione del Consiglio di Stato, innanzi al quale è stato proposto appello avverso la sentenza del T.a.r. per la ### 10 agosto 2023, n. 1073, che ha sollevato il conflitto negativo. ### non va accolta, non potendo porsi nessun temuto contrasto in tem a di giurisdizi one, posto che le pronunce sulla giurisdizione rese dalle ### unite a risoluzione del conflit to prevalg ono su eventuali decisioni nelle more assunte dai giudici di merito (fra le tante, Cass., un., 28 dicembr e 2018, n. ###, in motivaz ione; Cass., sez. un., 11 maggio 2018, n. 11576; Cass., sez. un., 14 maggio 2015, n. 9861; Cass., sez. un., 16 maggio 2014, n. 10823; Cass., sez. un., 13 maggio 2011, 10531; Cass., sez. un., 23 maggio 2005, n. 10703; Cass., sez. un., 22 settembre 2003, n. 14070; Cass., sez. un., 17 dicembre 1999, n. 905; fa applicazione del principio anche, es., Cass., sez. VI-lav., 22 gennaio 2019, n. 1581).
Costituisce invero principio consolidato che il d overe delle ### unite della Corte di cassazione di pronunciare sulla proposta questione di 5 di 13 giurisdizione non trova ostacol o nell'eventua le sentenza del giudice di merito, la quale contenga od implichi una decisione anche in ordine alla giurisdizione, e persino nel fatto che si sia form ato il giudicato sulle questioni decise, giacché la sentenza del giudice nel processo pendente è una sentenza condizionata perché, ove la decisione della Corte suprema sia d i segno contrario a quanto ritenuto o presupposto d al giudice di merito, la sentenza di q uest'ultimo, sia sulla giurisdizione che sulle questioni logicamente successive, resta priva di effetto. 2. - Al fine della valutazione dell'ammissibilità del conflitto, la Corte riqualifica la natura della pronuncia del T.a.r. per la ### sezione di ### del 10 agosto 2023, n. 1073.
Con essa il Tribunale rem ittente, dopo avere, in motivazione, argomentato la riunione dei ricorsi p erché «avvinti da evidente connessione soggettiva ed oggettiva», ha esposto le ragioni per le quali si è reputato carente di giurisdizione nella causa riassunta innanzi a sé ed in quella riunita, dunque «sul complesso del contenzioso in esam e», per essere munito di giurisdizione il giudice ordinario sull'intero oggetto del processo; quindi, ha proseg uito, sempre in motivazione, nel senso che «### l'insorgenza di un conflitto negativo di giurisdizione, si ritiene opportuno sollevare direttamente d'ufficio dinanzi alle ### della Corte di Cassazione la relativa questione ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., affinché sia in tale sede ###via definiti va, il Giudice munito della giurisdizione sulla presente controversia». ###.Q.M., il T.a.r. confliggente ha così disposto: «dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario.
Solleva d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione e, per l'effetto, dispone la rimess ione degli atti alle ### te della Corte di ca ssazione.
Dispone che la pr esente pronuncia e copia digitale di tutti gli atti dei fascicoli con essa d ecisi siano trasmessi senza ritardo, a cura della ### alla ### delle ### della Corte di cassazione per il seguito di competenza».
Reputa il Collegio che il contenut o e l'esito complessi vo del provvedimento debbano qualificarlo come ordinanz a, in quanto 6 di 13 essenzialmente volto a sottoporre d'ufficio, ai sensi dell'art. 11, comma 3, cod. proc. amm. e dell'art. 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69, la questione di giurisdi zione alle ### un ite, con riguardo all'intera controversia innanzi a sé pendente.
Invero, nel sistema della translatio iudicii, la senten za del p rimo giudice di merito adìto, ordinario o speciale, che declina la giurisdizione, produce effetti all'intern o del processo, il q uale prosegue innanzi a l secondo giudice, vincolato a non poter declinare la sua giurisdizione, ma dovendo investire della questione la Corte di cassazione, entro lo spazio deliberativo ristretto previsto dalla legge.
Occorre altresì precisare che, come emerge da quanto sopra rilevato, il cumulo di domande proposte innanzi al T.a.r. e il provvedimento che ha sollevato il conflitto non p ermettono di distinguere tra le domand e ed onerano le ### unite a decidere la giurisdiz ione su tutta la controversia.
Va, invero, riaffermato il principio per il quale, poiché lo strumento del conflitto è diretto a d eterminare in modo vincolante fra le parti la giurisdizione, il potere di regolare la giurisdizione si esercita da parte delle ### unite con riferimento a tutta la controversia, vertente sui giudizi riuniti e sulle domande cumulate innanz i al giudice di merito, gia cché sussiste l'esigenza di assicurare che la questione di giurisdizione sia risolta una volta per tutte sull'intera controversia (in tal senso, cfr. già Cass., un., 14 aprile 2020, n. 7822; Cass., sez. un., 30 luglio 2020, n. 16458; Cass., sez. un., 7 dicembre 2022, n. ###; Cass., sez. un., 26 gennaio 2024, n. 2481, tutte in vicende oltretutto in cui sussisteva, a differenza della presente, un nesso di subordinazione fra le domande; ed, inoltre, Cass., sez. un., 30 luglio 2020, n. 16458; Cass., sez. un., 28 giugno 2022, n. 20802, in motivazione, in tema di giurisdizione sullo straniero, la quale richiama i p rincipi del giusto processo e della ra gionevole durata di cui all'art. 111, commi 1 e 2, ###). 3. - La giurisdizione appartiene al giudice ordinario. 3.1. - ### il costante insegnamento della Corte, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il 7 di 13 petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura giuridica della posizione dedotta in giudizio (e multis, Cass., sez. un., 19 aprile 2023, n. 10538; Cass., un., 4 luglio 2022, n. 21139; Cass., sez. un., 6 aprile 2022, n. 11257; Cass., sez. un., 19 novembre 2019, n. ###; Cass., sez. un., 31 luglio 2018, n. 20350). 3.2. - Per la d ecisione della question e di giurisdizione, è bene riassumere le domande oggetto del giudizio pendente.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la ### s.r.l. chiese di accertare la nullità, l'inefficacia, l'annullamento o la risoluzione per inadem pimento della convenzione e della successiva transazione concluse con il Comune di ### con la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno.
Il giudizio di opposizione è stato definito dal Tribunale di Foggia con sentenza n. 765/2022, che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e la società ha riassunto il giudizio innanzi al T.a.r. per la ### sezione di ### riproponendo tutte le domande, eccezioni e difese articolate davanti al Tribunale di Foggia.
Si tr atta, in particolare, delle d omande - già proposte con l'opposizione al decreto ingiun tivo e poi r ibadite innanzi al T.a.r. - concernenti, come risulta dagli att i: la domanda di nullità o comunque l'inefficacia della convenzione e della successiva transazione da cui deriva l'asserito credito del Comune di ### la domanda subordinata di nullità o comunque inefficacia pa rzia le della convenzione e della transazione; in via ulteriormente subordina ta, la domanda di annullamento parziale o totale della convenzione e della transazione; in ogni caso, la domanda di condanna del Comune d i ### a restituire alla ### li s.p.a. le som me indebitamente v ersate; in subordine, la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di transazione, con la condanna del Co mune di ### iano al risarcimento dei danni cagionati quantificat i in € 32.889.9 36,46, con compensazione dell'importo riten uto dovuto dalla società. Nel costituirsi innanzi al T.a.r., anche il Comune di ### ha ribadito la propria 8 di 13 domanda, già introdotta col ricorso monitorio, di condanna della ### s.r.l. al pagamento della somma di € 635.000,00, oltre accessori.
A sua volta, il Comune ha notificato il ricorso innanzi al T.a.r., con il quale ha chiesto la declara toria di nullità e inefficacia dell'accordo transattivo sottoscritto in data 16 maggio 2011, l'accertamento della legittimità ed efficacia della convenzione del 21 marzo 2007 e la condanna delle ### s.r.l. e ### s.r.l. al pagamento dei canoni non corrisposti, con accessori. In tale giudizio, del pari, le società hanno domandato, in via riconvenzionale, di accertare la nullità o l'inefficacia della transazione e della convenzione, o, in subordine, la risoluzione per inadempimento, con condanna alle restituzioni ed al r isarcimento d el danno per € 32.889.936,46, operate le dovute compensazioni.
I g iudizi sono stati riuniti d al T.a.r., c he ha sollevato il conflitto negativo. 3.3. - Attese le domande oggetto di causa, la controversia è devoluta al giudice ordinario, in forza del principio secondo cui, in tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinar io la cognizione in ord ine ad una controversia di cui all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm., laddove riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti, che si pongono “a va lle” rispet to alla conclusione dell'accord o sostitutivo del provvediment o amministr ativo e, pertanto, non hanno direttamente ad oggetto la conclusione dell'acco rdo né l'esercizio dei poteri autorit ativi che l'accordo stesso sostituisce (Cass., se z. un., 24 giugno 2022, n. 20464).
Infatti, nel caso di specie le domande reciprocamente proposte dalle parti sono volte all'aff ermaz ione delle pr oprie posizioni puramente patrimoniali, concernenti il diritto soggettivo a l pagamento d el credito negoziale o alle tutele richieste in ragione delle pretese in validità d el contratto o dell'altrui d edotto ina dempimento contrattuale. Si tr atta, dunque, di posizioni di diritto soggettivo, fondate sulla stipulazione di una convenzione avente ad oggetto la realizzazione del parco eolico, nonché sulla successiva transazione derivata dalla lite sulla prima insorta.
Dunque, il petitum sostanziale è integralmente collocato “a valle” della 9 di 13 pattuizione della convenzione intercorsa tra le p arti e la controversia relativa alla fase successiva compete alla g iurisdizione ordinaria , involgendo questioni relative alla delimitazione del contenuto del rapporto e a ll'adempimento delle relative obbligazioni, le q uali si mantengono nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti e non implicano l'esercizio di un p otere autoritativ o pubblico (Ca ss., sez. un., 30 luglio 2021 , 21971): la controversia concerne le domande del Comune e della società volte a far v alere diritti estranei in sé al rapporto c oncessorio, che conserva rilievo soltanto sullo sfondo della vicenda, attinente invece ai diritti soggettivi ed alle tutele privatistiche.
Né, quindi, ricorre un'ipotesi in cui, esistendo l'originaria giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm., questa permarrebbe in ipotesi d i successivo att o di transazione emendativo della convenzione originaria (secondo il principio espresso da Cass., sez. un., 27 giugno 2018, n. 16972, non massimata; Cass., sez. un., 5 ottobre 2016, n. 19914; Cass., sez. un., 17 aprile 2009, n. 9151; Cass., sez. un., 20 novembre 2007 n. 24009): posto che proprio le d omande fondate su quest'ultima si ponevano ormai “a va lle” della spendita di qualsiasi potere autoritativo della p.a. 3.4. - Peraltro, occorre tener conto della circostanza che l'invocato art. 14 della ### del 21 marzo 2007 prevede: «### le questioni che potessero sorgere sulla interpretazione ed esecuzione di quanto forma oggetto della presente convenzione, in ogni clausola, saranno decise da un Collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali uno nominato dal Comune, l'altro dalla ### ed il terzo membro sarà designato dal Presidente del Tribunale di Foggia, il quale nominerà anche l'arbitro che non sia stato nominato da una delle due parti, su invito dell'altra, decorsi 30 ### giorni dall'invito stessa. Gli arbitri giudicheranno in qualità di amichevoli compositori o d ecideranno anche in merito alle spese del giudizio arbitrale».
Dal suo canto, l'art. 13 dell'atto di transazione, concluso tra le parti il 16 maggio 2011 contiene la seguente clausola: «Le eventuali controversie che dovessero in sorgere in ordine all'ese cuzione e 10 di 13 all'interpretazione del presente atto dovranno essere oggetto di preventiva amichevole composizione. Q ualora tale amichevole composizione non venga raggiunta entro 90 ### giorni dal momento in cui un a delle pa rti abbia com unicata all 'altra di volersi avvaler e del disposto di cui al primo comma del presente articolo, sarà competente per ogni controversia nascente ovvero comunque scaturente e/o connessa dalla convenzione il ### di ### in modo esclusivo senza possibilità di deroga in favore dei concorrenti ex lege».
La transa zione attiene all'intero rapporto tr a le parti e r egolamenta ogni profilo in essere tra loro, dichiarando di modificare ed integrare i patti originari. Come si desume dal contenuto dell'intero atto transattivo (art. 1363 c.c.), che le S.U. sono autorizzate ad int erpreta re d irettamente dovendo risolvere la questione di giurisdizione, esso infatti prevede all'art. 12, intitolato “### del 21.3.2007”, quanto segue: «La presente transazione modifica la convenzione stipulata tra le parti in data ### n. rep. 2633 e la sostituisce, salvi gli articoli …» (che no n attengono alla clausola compromissoria).
Ne deriva che anche la clausola compromissoria, contenuta nell'art. 13 della transa zione, deve ritenersi avere sostituito e priva to di effetti quella contenuta nell'art. 14 della convenzione.
Quanto al criterio discretiv o tra le figure, è noto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell'ar bitrato irrituale intendono affidare all'arbitro la soluzione di contro versie solo att raverso lo strument o negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà (fra le altre, Cass. 13 marzo 2019, n. 719 8; Cass. 18 novembre 2 015, n. 23 629; Cass. 31 ottobre 2013, n. 24552).
Nella specie, l'art. 13 della transazione contiene un patto di arbitrato irrituale, dovendo valorizzar si al riguardo la asso luta stringatezza della clausola, in una col riferim ento alla «preventiva amichevole composizione» e l'assenz a d i ogni indicazione sulla terzietà , che deve 11 di 13 contraddistinguere la figura dell'arbitro r ituale, nonché la previsione del ricorso al g iudice terzo, come nella specie, av ente la competenza territoriale prescelta dalle parti.
È noto altresì il principio, per il quale occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento comp lessivo delle stesse, anch e successivo alla conclusione del contratto (Cass. 10 mag gio 2018 , 11313; Cass. 21 novembre 2013, n. 26135): gli elementi valorizzati dal T.a.r. remittente vanno, ap punto, in tale direzione, av endo il giudice amministrativo evidenziato che lo stesso comportament o concludente delle parti, le quali tale forma di procedura non hanno neanche attivato rivolgendosi al giudice amministrativo, palesa come esse abbiano ritenuto non rileva nte la clausola al fine della dev oluzione legittima della lite in arbitri. ### unite da tempo hanno rilevato che all'amministrazione è preclusa la possib ilità di a vvalersi, nella risoluzione delle controversie derivanti da contratti conclusi con privati, dello str umento dell'arbitrato irrituale, perché in tal modo il componimento della vertenza verrebbe ad essere affida to a soggetti individuati, nell'ambito di una pur legittima logica negoziale, in difetto di qualsiasi proce dimento legalmente determinato e, perciò, senza adeguate garanzie di tr asparenza e pubblicità della scelta (Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 8987; quindi, fra le altre, Cass. 8 aprile 2020, n. 7759; Cass. 8 novembre 2018, n. 28533; Cass. 7 maggio 2013, n. 10599). La visuale restrittiva è stata anche di ricedente ribadita , quando si è affermato che pure la devoluzione in arbitrato rituale in tema di con venzione urbanistica, qua le a ccordo sostitutivo ex art. 11 l. n. 241 del 1990, non è ammessa, con riguardo alla controversia derivante dalla mancata adozione di provvedimenti da parte della p.a., in quanto afferente ad interessi legittimi (Cass., sez. un., 11 maggio 2021, n. 12428).
Nella specie, pertanto, si tratta di clausola nulla, inidonea a sottrarre al giudice ordinario la cognizione della controversia. 4. - Sono enunciati i seguenti principî di diritto: 12 di 13 «Le pronunce sulla giurisdizione, rese dalle ### unite a risoluzione del conflitto , prevalgono su eventuali d ecisioni nelle more assunte dai giudici di merito, non trovando ciò un ostacolo nell'eventuale sentenza del giudice di merito che contenga od implichi una decisione anche in ordine alla giurisdizione, né nell'eventuale giudicato, restand o questa una sentenza condizionata che, nel caso in cui la decisione delle ### unite risulti di segno contrario, è destinata a restare priva di effetti, sia sulla giurisdizione sia sulle questioni logicamente successive».
«Il pro vvedimento del giudice amministrativo, il quale, sebbene epigrafato come sentenza, sollevi il conflitto di giurisdizione, rimettendo l'intera lite innanzi a lle ### unite della Cassazione, va riqualificat o come ordinanza resa ai sensi degli artt. 11, comma 3, cod. proc. amm. e 59, comma 3, l. 18 giugno 2009, n. 69, idonea a sottoporre alle ### unite la questione di giurisdizione sui giudizi riuniti e sulle domande ivi cumulate, sussistendo l'esigenza di assicurare che la questione di giurisdizione sia risolta per l'intera controversia».
«In tem a di riparto di giurisdiz ione, spetta al giudice ordinario la cognizione in ordine ad una controversia di cui all'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm., laddove essa riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti che si pongano “a valle” rispetto alla conclusione dell'accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e, pertanto, non abbiano direttamente ad oggetto la conclusione dell'accordo né l'esercizio dei poteri autoritativi che l'accordo stesso sostituisce».
«In caso di transa zione nova tiva sull'intero rapporto, la clausola compromissoria, contenuta nella transazione, è destinata a sostituire quella contenuta nell'o riginaria convenzione conclusa tra il privato e la P.A., con la conseguenza che la clausol a, ove disponga in favore d i arbitrato irrituale, è nulla, essendo preclusa alla pubblica amministrazione la facoltà di avvalersi dello strum ento dell'ar bitrato irrituale per la risoluzione delle controversie derivanti dai contratti conclusi con i privati». 5. - È dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, cui va rimessa la regolamentazione delle spese per l'attività difensiva svolta in questa sede dalle parti che hanno depositato memorie. 13 di 13 P.Q.M. La Corte, previa riqualif icazione della sentenza configgente com e ordinanza, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza pubblicata il 16 marzo 20 22, n. 765 d el Tribunale di ### dinanzi al quale rimette le parti, anche per la regolam entazione delle spese sostenute nel giudizio per conflitto negativo.
Così deciso in ### nella ### di consiglio del 13 febbraio 2024.