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Tribunale di Taranto, Sentenza n. 525/2024 del 21-02-2024

... negli atti dello stato civile del Comune di ####, dell'anno 2015, parte 1, numero 9; ### PRIMA SEZIONE CIVILE 2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e i rapporti relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e delle note scritte depositate in data ###, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte; 3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'### dello Stato civile del Comune di #### per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge; 4. COMPENSA tra le parti le spese processuali. Così deciso in ### nella camera di consiglio del 22/12/2023. ### rel. ### n. (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: ### - ### - ### - ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5162 r.g.a.c. dell'anno 2023 tra ### (avv.to ### E ### (avv.to ###; con l'intervento del P.M. in sede -### OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato congiuntamente il ###, ### e ### premesso di aver contratto matrimonio in #### in data ###, che dalla loro unione erano nati i figli ### nato a #### il ### e ### nata a #### il ###, che in data ### era stata omologata la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. 
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 20.12.2023. 
TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE La domanda è fondata e merita accoglimento. 
Va rilevato che all'udienza del 22/12/2023, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. 
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con il decreto emesso il ###. 
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al ### del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione. 
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.  n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. 
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali ed i rapporti relativi alla prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte depositate per l'udienza del 22/12/2023, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. 
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.  P.Q.M.  il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il ### da ### e ### così provvede: 1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il ### in #### da ### nata a #### il ###, e ### nato a #### il ###, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di ####, dell'anno 2015, parte 1, numero 9; ### PRIMA SEZIONE CIVILE 2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti e i rapporti relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e delle note scritte depositate in data ###, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte; 3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'### dello Stato civile del Comune di #### per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge; 4. COMPENSA tra le parti le spese processuali. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 22/12/2023.   ### rel.  ### n. 5162/2023

causa n. 5162/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Casavola Martino, Carbonara Anna

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 1952/2024 del 20-05-2024

... si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte ( giudicato implicito)”, per cui “al titolare di un diritto di credito del quale si sia già giudicato è precluso agire con una seconda domanda relativa a tale diritto, quando essa miri ad ottenerne una diversa quantificazione in base a circostanze e criteri diversi da quelli posti a base dell'anteriore statuizione”. Di tale consolidato principio la Suprema Corte ha fatto specifica applicazione a fattispecie del tutto simili a quella in esame, precisando che, poichè il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, la sentenza passata in giudicato relativa a domanda di riliquidazione dell'indennità di anzianità sulla base (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di ### e di ### ed Assistenza Composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Mariavittoria Papa Presidente Dott.ssa ### rel. 
Dott.ssa ### all'esito dell'udienza, e dalla successiva camera di consiglio dell'8 maggio 2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 3285/2022 + 194/2023 RG.   TRA ### nato a ####, il ###, rappresentato e difeso dall'avv.### con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla G. Sanfelice 24. 
Appellante E ### in persona del Presidente della #### legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. ### n. 81, C.F. ###, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'Avv. ### e dall'Avv. ### giusta procura generale ad lites per notaio ### n. ### raccolta 15752 del 14/03/2018, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S.### n.81 Appellata Oggetto: riforma della sentenza resa dal Tribunale di Napoli al n°6082/2022 il ### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il #### chiedeva che il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accertasse e dichiarasse la sussistenza del diritto alla percezione delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto, invece, spettante in riferimento alla 1°qualifica dirigenziale, dal 18/04/1990 al giorno 08/01/2014, data di cessazione del rapporto e, per l'effetto, condannasse la ### al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori, nella misura da liquidarsi in separata sede. 
Il ricorrente, a sostegno della domanda, dichiarava di essere stato immesso nel ruolo speciale dei dipendenti della ### in attuazione di quanto previsto dalla L.730/86 e, quindi, ai sensi della L.Reg.n°4/1990, in data ###; che la detta L. ### prevedeva due qualifiche dirigenziali; di essere stato destinatario di provvedimenti formali di affidamento di compiti ed incarichi comportanti estrema complessità e responsabilità nonché potere di rappresentanza esterna; che detti compiti, ai sensi della L.R.n.27 del 23/05/1984, art.23, erano ascrivibili alla qualifica dirigenziale; che, per contro, lo stesso ricorrente era attribuita l'8° qualifica funzionale sino alla messa in quiescenza avvenuta il giorno 08/01/2014. 
Si costituiva la ### la quale contestava che le funzioni svolte dal ricorrente potessero essere ascritte alla funzione dirigenziale. 
Con sentenza n. 6082/2022 il giudice di prime cure rigettava La domanda con condanna del ### alle spese di lite. 
Avverso la sentenza proponeva impugnazione, in data #### lamentando l'errata ricostruzione degli elementi di fatto e di diritto così come operata dal Giudice di prime cure e concludeva chiedendo, così, a riforma integrale della sentenza di primo grado, di accogliere la domanda vinte spese del doppio grado.  ### si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. 
La Corte, previa riunione dei procedimenti essendo il n. 194/2023 un mero duplicato informatico, all'esito della odierna udienza, ha deciso la causa come da dispositivo in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### è infondato e va rigettato. 
La sentenza impugnata ha fatto concreta e corretta applicazione del principio - da tempo consolidato in giurisprudenza - secondo il quale “l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, e cioè non solo le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato esplicito) ma anche tutte le altre - proponibili sia in via di azione che di eccezione - le quali, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte ( giudicato implicito)”, per cui “al titolare di un diritto di credito del quale si sia già giudicato è precluso agire con una seconda domanda relativa a tale diritto, quando essa miri ad ottenerne una diversa quantificazione in base a circostanze e criteri diversi da quelli posti a base dell'anteriore statuizione”. 
Di tale consolidato principio la Suprema Corte ha fatto specifica applicazione a fattispecie del tutto simili a quella in esame, precisando che, poichè il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, la sentenza passata in giudicato relativa a domanda di riliquidazione dell'indennità di anzianità sulla base dell'incidenza di una determinata voce della retribuzione preclude la proposizione di una successiva domanda con cui si chieda il ricalcolo per ragioni diverse, e specificamente in base al computo di altro elemento retributivo, trattandosi di elementi costitutivi del complessivo trattamento di fine rapporto e, comunque, di elementi concorrenti alla determinazione della base di computo di un unico credito non frazionabile. 
Di conseguenza, le uniche ipotesi in cui non opera il principio enunciato sono quelle di sopravvenienza di fatti e situazioni nuove, verificatisi successivamente al formarsi del giudicato o quanto meno non deducibili dalle parti nel primo giudizio. 
Nel caso in esame, in materia di riconoscimento di una qualifica superiore, è stato, altresì, affermato che il giudicato formatosi su tale domanda ricomprende ogni possibile profilo inerente al fatto costitutivo dedotto, e quindi lo svolgimento di mansioni superiori per il periodo di tempo utile al riconoscimento della superiore qualifica. 
Deve, pertanto, ritenersi preclusa la successiva domanda di una qualifica superiore diversa da quella rivendicata in precedenza, seppur avanzata in base ad una diversa norma contrattuale, poiché il fatto costitutivo resta sempre lo stesso (Cass. n.3540 del 11/02/2021). 
Consegue da quanto sinora detto, come correttamente argomentato dal giudice di prime cure, che, ogni doglianza attinente al riconoscimento della superiore qualifica -ovvero alle differenze retributive conseguentiavrebbe dovuto esser fatta valere dal ### nel pregresso giudizio, giacchè tutti i fatti che convergevano a definire il diritto vantato, concorrevano alla produzione di un medesimo effetto giuridico ed in quanto tali dovevano rinvenire in un medesimo contesto di azione.  ### ha assunto, in contrario, che con l'attuale ricorso il riconoscimento delle mansioni superiori era richiesto sulla base di un percorso argomentativo diverso, in quanto prima era stato richiesto sulla base della erroneità della procedura di reinquadramento ed ora, invece, sulla base di una descrizione puntuale delle mansioni di tipo valutativo ed intellettivo e non di tipo tecnico. 
Tuttavia, osserva la Corte, nel precedente giudizio, il ### diversamente da quanto argomentato con l'atto di appello, a fondamento della domanda, oltre a lamentare la erroneità della procedura di reinquadramento, in ogni caso, assumeva, come allegato nel presente giudizio e per il medesimo periodo (dal 18/04/1990 all' ###), che gli incarichi affidati di responsabile di uffici in posizione apicale, con connessi profili di autonomia decisionale, organizzativa e di controllo del personale, fossero ascrivibili al livello dirigenziale. 
La descrizione, dunque, puntuale delle mansioni più articolata ma non diversa da quella originaria nulla aggiunge alla causa petendi, rimasta immutata.  ### dell'eccezione di giudicato ha giustamente precluso al giudice di primo grado l'esame nel merito della questione proposta dal dipendente. 
Consegue pertanto il rigetto totale dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza. 
La natura del giudizio costituisce giusto motivo di compensazione delle spese di lite.  P.Q.M.  La Corte così decide: rigetta l'appello. 
Compensa le spese di lite. 
Sussistono tuttavia i presupposti per la applicazione dei criteri di cui al primo periodo dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012. 
Napoli, 8.05.2024 Il Presidente Dott.ssa ### estensore D.ssa ### n. 3285/2022

causa n. 3285/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Papa Mariavittoria, Tranchino Elvira, Beneduce Anna Maria

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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 773/2024 del 07-06-2024

... del secondo progetto da parte del Comune di L'### ma di una scelta del condominio che, sebbene legittima essendo venuto meno il rapporto di fiducia, non esime l'appellante dall'obbligo del pagamento dell'attività svolta, sino al momento della revoca, da parte dell'appellato. 4.2 Riguardo le doglianze sul mancato esame da parte del ### del valore della CTU e delle osservazioni del ### osserva la Corte che secondo la giurisprudenza di legittimità “rappresenta ormai un principio consolidato (Cass Cass. nn. 13845/07, 7392/94, 16368/14, 19475/05) quello secondo cui, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di L'### riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati ### Dott. ### rel. 
Dott. #### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 207/2023 R.G., promossa da ### , corrente in L'### via ### nn. 9 e 11 (C.F.: ###) in persona dell'### e legale rappresentante p.t. Per. Ind. ### rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. ### contro ### (C.F.: ###) nato a L'### il ### ed ivi residente ###, rappresentato e difeso come in atti, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti ### e ### per la riforma della sentenza n. 615/2022 resa dal Tribunale di L'### pubblicata in data 21 settembre 2022 Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 13 febbraio 2024 come disposto con decreto del ### della ### civile con cui, preso atto della entrata in vigore dal 01.01.2023, dell'art. 127 ter nelle formulazione introdotta dall'art. 35 D.lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, si è disposta la trattazione del procedimento con tale modalità e la - 2 - Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di replica con ordinanza in data 13 febbraio 2024 FATTO E DIRITTO 1).Con atto di citazione il ### sito in L'### via ### n. 9/11, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 13/2015 con cui il Tribunale di L'### ingiungeva il pagamento della somma di € 90.076,68 per competenze professionali in favore dell'#### relative all'incarico di riscostruzione-ristrutturazione del fabbricato, oltre interessi legali come da domanda , spese liquidate in € 1.700,00 per onorari, € 406,50 per esborsi, spese forfettarie, IVA e CAP e successive occorrende.  1.###sponeva che l'assemblea condominiale del 04.08.2009 aveva nominato l'#### quale tecnico responsabile per tutti gli atti tecnici finalizzati alla ricostruzione -ristrutturazione del fabbricato rimasto gravemente danneggiato dal sisma del 2009. 
Eccepiva l'inesigibilità del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto non essendo sufficiente ( per procedere al pagamento) la concessione del contributo pubblico, dovendosi attendere che esso entri nella disponibilità del beneficiario ( con il deposito sul c/c dedicato ai costi della ricostruzione) e , riguardo le c.d. spese tecniche ( tra le quali rientrano le competenze del progettista) , la normativa di riferimento richiede che il D.L. rediga il primo S.A.L. e il Comune di L'### autorizzi il relativo pagamento: condizioni non realizzatesi nel caso di specie; inoltre, precisava che al condominio era interdetta la possibilità di anticipare il pagamento e che non vi era stata, in precedenza, la formale richiesta di pagamento per l'attività svolta e, quindi, l'impossibilità di conoscere l'esatto importo dovuto in quanto nell'atto della concessione del ### riconosciuto al condominio non è possibile individuare le competenze maturate dal professionista opposto essendo esse ricomprese , senza alcuna distinzione, nella c.d. spese tecniche; riteneva, infine, non dovuto l'importo di € 735,06 per “diritti di revisione” liquidati dal Consiglio dell'Ordine degli ### ma non riconosciuto dal Comune di L'### 1.2 Si costituiva in giudizio l'#### chiedendo concedersi preliminarmente la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; nel merito, il rigetto dell'opposizione e la condanna del condominio al pagamento della somma ingiunta o di quella ritenuta di giustizia, evidenziando in particolare di aver svolto per il committente una duplice attività di riparazione e miglioramento sismico del fabbricato e di ricostruzione ex novo dello stesso ovvero c.d.   - 3 - sostituzione edilizia e che le somme richieste nel decreto ingiuntivo opposto riguardavano il secondo progetto .  1.3 Con ordinanza del 02.07.2015 il G.I. rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo concedendo alle parti i termini ex art 183 c.p.c..; con la 1^ memoria ex art 183 il condominio spiegava l'attività professionale svolta dall'opposto e rilevava che il secondo progetto di ricostruzione ammesso a contributo era stato redatto da un altro professionista ( dopo la revoca dell'incarico all'#### decisa dai condomini all'assemblea del 25.09.13 a seguito delle numerose contestazioni mosse all'opera da questi svolta per difformità al progetto approvato) aggiungendo che l'inadempimento del progettista era conclamato dalla ### del 23/10/2013, prot.n. 80295, con cui il ### privata del Comune dell'### non accoglieva la domanda di rilascio del permesso a costruire atteso che il ### di ricostruzione redatto dall'#### necessitava, per quel tipo di interventi previsti, dell'unanimità dell'### dei ### e comportava lo spostamento di alberi non indicati in progetto. 
All'udienza dell'08.02.2016 il Giudice rigettava le richieste di prova orale e ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii, all'udienza del 09.07.18 il G.I. tratteneva la causa a decisione concedendo alle parti i termini ex art 190 c.pc. 
Rimessa la causa in istruttoria veniva disposta CTU in ordine alla natura delle varianti apportate dall'#### rispetto al progetto approvato dall'assemblea condominiale e determinazione del compenso. 
All'udienza del 28.09.2020 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche 2). La sentenza di primo grado: Il Tribunale di L'### con la sentenza n. 615/2022 nell'accogliere parzialmente l'opposizione revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 13/2013 e condannava il ### a pagare in favore dell'#### la somma di € 67.641,70 , onere previdenziale del 4%, IVA 22% ed interessi legali , oltre alla rifusione del 50% delle spese di lite liquidate in € 1067 50 per compenso, 50% delle spese di CU, rimb. forf 15% ,IVA e CPA di legge per la fase monitoria ed in € 6.715 per compenso, oltre rimb. forf.  15%, IVA e CPA di legge, per la fase di opposizione; poneva le spese di CTU a carico di parte opponente.  2.1 ### , all'esito del giudizio e sulla base dell'istruttoria svolta, riteneva pacifico che l'#### avesse ricevuto l'incarico dal ### per il compimento di tutte le attività relative al recupero del fabbricato danneggiato dal sisma del 2009, nonché - 4 - l'avvenuta redazione da parte dello stesso del progetto di riparazione e, in seguito ( considerato il superamento del limite di convenienza economica e della delibera all'unanimità di procedere alla sostituzione edilizia , come da verbali di assemblea del 25.05.11, 29.10.12, ) il progetto di ricostruzione dell'immobile, approvato dall'assemblea condominiale il ###. 
Sul punto rilevava che dai verbali assembleari del 29.10.12. e del 09.01.13 non risultava che il condominio avesse prescritto all'opposto di realizzare, con il progetto, un aumento delle superfici al fine di rientrare nel premio di cubatura di cui al ### della ### inoltre nell'assemblea del 09.01.13 il condominio aveva approvato il progetto predisposto dal tecnico avendo saputo dell'impossibilità di ricostruire l'edificio a causa della carenza strutturali del vecchio fabbricato, essendo stato illustrato in quella sede da parte del progettista, che l'immobile sarebbe stato spostato di tre metri per consentire un miglior accesso ai garages che sarebbero stati collocati sul lato nord. 
Evidenziava che dal verbale dell'assemblea del 11.09.13 risultava che il tecnico aveva sconsigliato l'aumento delle superfici e che i condomini, seguendo tale scelta, non prescrivevano nulla al riguardo, approvando il progetto predisposto dall'#### Pertanto, secondo il Tribunale di ### il mancato aumento di superfici e lo spostamento di tre metri del fabbricato non costituivano inadempimento essendo irrilevante che il progetto non sia stato approvato all'unanimità trovando applicazione le diposizioni speciali di cui all'art.  2 dell'OPCM 3790/2009 derogative degli artt. 1120,1121 e 1136 co. 5 c.c. con la conseguenza che potendo approvarsi a maggioranza la demolizione e ricostruzione dell'edificio, ugualmente legittima doveva ritenersi la scelta a maggioranza di spostarne la collocazione di tre metri.  ### considerava la mancata rappresentazione sui progetti, lamentata dall'opponente, degli alberi presenti nella proprietà condominiale costituire un minimo discostamento dal regolamento comunale, irrilevante e facile da correggere, ritendo inoltre non provato il fatto che l'apposizione di ponteggi durante la ricostruzione ne avrebbe determinato l'abbattimento. 
Il Tribunale di Prime Cure riteneva le difformità tra il progetto presentato all'assemblea e quello presentato in Comune, effettivamente riscontrate dal CTU ( riguardanti il quarto piano , la forma della falde di copertura , i balconi), integranti inadempimento non grave, in quanto non incidenti sulla prestazione affidata in via principale al progettista e costituita dalla redazione e presentazione del progetto ai fini della concessione del contributo pubblico; per cui non privando il condominio committente dell'utilità rappresentata dal progetto di ricostruzione approvato dall'assemblea, non poteva escludersi il diritto del progettista al compenso per l'opera utilmente svolta sino alla revoca dell'incarico.   - 5 - In conformità con la giurisprudenza di legittimità, richiamata nella sentenza impugnata, il Tribunale di L'### riconosceva l'obbligo per il condominio di remunerare il professionista per il progetto redatto e approvato dall'assemblea, non sussistendo i lamentati inadempimenti gravi ed essendo ininfluente che il condominio, dopo la revoca dell'incarico all'#### si sia avvalso dell'opera di altro professionista dal momento che tale scelta non era dipesa dall'inidoneità del progetto redatto dall'opposto.  ### quantificava il compenso per l'#### sulla base della CTU (che aveva tenuto conto del ### di ### stipulato tra il ### di protezione Civile e gli ### professionali d'### in data ### e successivo aggiornamento), in € 67.641,70 oltre oneri previdenziali al 4%, IVA 22% ed interessi legali dalla domanda come richiesto in sede monitoria ### la compensazione parziale delle spese di lite nella misura del 50%, considerato il divario tra quanto richiesto e il dovuto e la mancanza di documentata richiesta di pagamento antecedente al procedimento monitorio, mentre le spese di CTU venivano poste definitivamente a carico del condominio opponente.  3)Appello: avverso la sentenza n. 615/2022 del Tribunale di L'### proponeva appello il ###chiedendone la riforma per i seguenti motivi: 3.1. Carenza e/o difetto assoluto di motivazione per errata valutazione e contrasto con le prove ed emergenze istruttorie e conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.  relativamente agli inadempimenti, errori, ed omissioni dell'attività professionale svolta dall'#### (violazione art. 4.3 Regolamento edilizio comunale e art. 7 Norme tecniche di attuazione) Con questo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il ### valutato solo alcuni errori ed inadempimenti del professionista incaricato, tralasciando di considerarne altri quali: la mancata rappresentazione sui progetti degli alberi presenti nella proprietà condominiale che ha reso la domanda di permesso di costruire incompleta e non corrispondente a quanto previsto all'art. 4.3 del Regolamento edilizio comunale e all'art. 7 NTA; la difformità tra il progetto approvato dall'assemblea condominiale e quello presentato al Comune, rilevato dal CTU ( e relative per lo più al piano quarto, la forma della falda di copertura, i balconi) e ritenute dal ### tali da non inficiare per il committente l'utilità del progetto del nuovo edificio ( con conseguente diritto al compenso del progettista). Sul punto l'appellante oltre che ad evidenziare che il Comune di L'### in data ### prot. 80295 aveva rigettato il progetto, denunciava la presenza di numerosi vizi e difformità urbanistiche riscontrati dal ### istruttore del Comune di L'### (esame pratica edilizia prot. n. 2244 - 6 - del 14.01.13) evidenziando in particolare che l'indicazione di una maggiore ### ( riferita alle n. 8 mansarde) rispetto a quella realmente esistente aveva comportato un aumento del contributo statale non dovuto a cui l'assemblea del 02.10.13 aveva posto rimedio diffidando l'#### a correggere il dato errato. 
L'### evidenziava vizi e difformità che rendevano l'operato della controparte priva di utilità e che aveva causato la revoca dell'incarico, ritenendo non dovuto il compenso richiesto, ulteriore rispetto a quello già percepito.  3.2 Carenza, difetto e incongruità di motivazione per errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie relativamente ai presupposti necessari all'approvazione del progetto di ricostruzione dell'immobile (violazione art. 2 OPCM n. 3790/2009; violazione art. 934 c.c.; violazione art. 4 Decreto n. 43/2011 Commissario Delegato per la ###.  ### l'appellante la sentenza di primo grado va censurata in quanto il Tribunale ha erroneamente applicato la normativa sulle maggioranze necessarie per l'approvazione in sede di assemblea dovendosi , in realtà, applicare le norme sul condominio in tema di deliberazione assembleari quando, dopo la demolizione, la ricostruzione del nuovo edificio sia conforme a quello preesistente; quando la ricostruzione invece è difforme si applicano, a seguito dell'applicazione dell'istituto giuridico dell'accessione, le regole generali dettate dal codice civile in materia di comunione del suolo. Nel caso di specie il nuovo edificio progettato dall'#### presentava notevoli difformità rispetto allo stato ante sisma e quindi necessitava dell'unanimità dell'approvazione di tutti i proprietari.  3.3 Difetto di motivazione sulle specifiche osservazioni critiche mosse dal CTP Con questo motivo è censurata la sentenza impugnata per non aver compiuto il Tribunale alcuna indagine sul valore della ### non prendendo in considerazione i rilievi presentati dal consulente di parte e limitandosi a far proprie le risultanze della relazione della consulenza tecnica d'ufficio.  3.4 Vizio di motivazione e difetto di applicazione della normativa emergenziale sulla determinazione dell'importo del compenso in relazione al ### d'intesa ### di ### civile e ### professionali d'### Contesta la vidimazione da parte dell'ordine professionale degli ### della ### parcella relativa alla sostituzione edilizia, effettuata senza previa verifica dell'esistenza dei documenti giustificativi della richiesta ossia una lettera di incarico o uno schema di convenzione fra tecnico incaricato e committente, non rinvenibile in atti. 
Censura la sentenza di ### che nel liquidare il compenso all'#### non ha considerato che l'attività dell'#### ha riguardato la prima fase dell'opera di - 7 - ricostruzione dell'immobile e per la quale ha ricevuto il relativo compenso, mentre la seconda fase, relativa al progetto di “sostituzione edilizia” non approvato dal Comune per le difformità riscontrate ( e rilevate anche dal CTU anche se non valutate correttamente) è risultata inservibile tant'è che il ### ha dovuto far ricorso ad altri professionisti; pertanto l'unica causa del mancato pagamento delle ulteriori somme richieste dall'appellato è data dalla condotta di quest'ultimo su cui incombeva un'obbligazione di risultato ossia di redigere un progetto conforme alle regole tecniche, alla normativa urbanistica di riferimento e alle esigenze del committente.  3.4 Si costituiva in appello l'#### per contestare e chiedere il rigetto del gravame; evidenziando di aver correttamente svolto, come risultante agli atti di causa, su incarico dell'assemblea condominiale, l' attività di redazione del progetto di riparazione e miglioramento sismico dell'immobile ### ai fini della richiesta del contributo statale e, successivamente, a causa del superamento del limite di convenienza economica, un secondo progetto di cd. sostituzione edilizia dell'immobile ovvero di demolizione e ricostruzione ex novo dello stesso, per il quale era stato domandato il pagamento delle proprie spettanze.  4). Motivi della decisione.  4.1 I primi due motivi di appello consentono una trattazione congiunta e devono ritenersi privi di fondamento. 
Preliminarmente, la Corte rileva non sussistere ragioni per discostarsi dalla conclusioni della CTU svolta in primo grado, recepite dal Tribunale, che risulta puntuale ed esaustiva rispetto ai quesiti posti dal ### eseguita mediante l'accurato esame della documentazione in atti offerta dalle parti, con la ricostruzione puntuale dei rapporti fra le stesse e dei fatti di causa, mediante sopralluoghi, rilievi fotografici, acquisizione della documentazione presso gli uffici competenti, con applicazione della normativa di riferimento e di criteri metodologici di settore non contrastati dalle osservazioni dei tecnici di parte, a cui il CTU ha puntualmente risposto facendone argomento di analisi specifica nell'ambito della relazione, che viene pertanto condivisa da questa Corte. 
Deve altresì premettersi come risulti sia incontestato, oltre che emergente dal verbale assembleare del 26 maggio 2011, che il ### appellante avesse dato incarico all'#### sia di redigere il progetto di riparazione e miglioramento sismico del fabbricato condominiale, indicandone l'importo, sia il progetto di ricostruzione e sostituzione dell'edificio, con indicazione del relativo importo.   - 8 - Va evidenziato poi come il ### all'assemblea del 26.05.11 aveva deliberato di chiedere al Comune di L'### la sostituzione edilizia (demolizione edificio e ricostruzione ex novo) per superamento della convenienza economica (in base al disposto dell'### 3790/2009 in riferimento alla quale era stata presentata in prima battuta la pratica di riparazione con miglioramento sismico ) e nella successiva assemblea del 31.07.12 all'unanimità aveva deciso che il nuovo edificio avrebbe dovuto avere l'identica sagoma di quello da abbattere cosi come, dopo la concessione del contributo massimo ammissibile ( comunicato dal Comune in data ###), i condomini (assemblea del 29.10.12) sempre all'unanimità deliberarono che il nuovo fabbricato avesse lo stesso numero di appartamenti. 
Nella successiva assemblea del 09.1.13, il nuovo progetto illustrato, che prevedeva uno spostamento dell'allocazione del fabbricato di tre metri verso sud oltre ad altre modifiche, veniva approvato dalla maggioranza dei condomini ma ciò, osserva la Corte, non costituisce alcuna violazione di legge in quanto nel caso di specie, trattandosi di pratica per l'ammissione al contributo statale post sisma disciplinata dall'### 3790/2009 , trova applicazione l'art. 2 dello stesso ove in deroga agli artt. 1120,1121 e 1136 co.5 c.c. in caso di interventi di riparazione con miglioramento sismico di un immobile composto da più unità immobiliari, viene ritenuta sufficiente la maggioranza dei condomini. 
Deve al riguardo sottolinearsi che l'intervento di ricostruzione ex novo dell'immobile è sicuramente attuativo di miglioramento sismico del precedente irrimediabilmente danneggiato dal sisma, essendo quindi sufficiente al fine dell'approvazione assembleare di un tale intervento la maggioranza dei voti dei condomini. 
Né può sostenersi, in tema di maggioranze delle votazioni delle delibere condominiali , la nullità del verbale ( rilevabile d'ufficio come sostenuto dall'appellante) avendo la Suprema Corte (### n. 4806/2005) chiarito , nel distinguere fra delibere nulle e annullabili ( e quindi impugnabili entro 30 giorni) che queste ultime riguardano quelle “ con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quella affetta da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in ### quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto”. 
Va evidenziato che il progetto di ricostruzione ex novo redatto dall'#### (pratica urbanistica n, 2444 presentata il ### superava il vaglio dell'ufficio tecnico ricevendo parere favorevole dell'### del Comune di L'### in data ###.   - 9 - Quanto alla nota del Comune del 23.10.2013 la stessa non appare contenere alcun rigetto della pratica, bensì una richiesta di chiarimenti per la presenza di difformità in ordine alla delibera dell'assemblea ( non assunta all'unanimità) e non essendo stati riportati, negli elaborati grafici, gli alberi presenti nell'area condominiale sul ### Al riguardo la Corte osserva che il riferimento all'unanimità dell'assemblea non appare corretta dal momento che nel caso di specie trova applicazione ,come sopra evidenziato, l'art. 2 ### 3790/2009 che deroga alle maggioranze previste dal codice civile; il riferimento dell'appellante al differente parere espresso in data ### dal Consiglio giuridico del ### straordinario per la ricostruzione non appare rilevante sia perché espresso in relazione a una normativa speciale diversa(D.L. 189/16) e quindi non applicabile per analogia , ma anche perché riferita alla diversa ipotesi di ricostruzione ex novo volontaria e non, come nel caso di specie, necessitata dal superamento della convenienza economica della riparazione dell'edificio con miglioramento sismico. 
Riguardo le piante non riportate nel progetto il ### investito espressamente della questione, oltre a rilevarne la posizione non a norma essendo poste ad una distanza inferiore ai tre metri imposti dalla legge (e quindi in ogni caso da rimuovere per motivi di sicurezza) ha ritenuto la questione superata in quanto negli elaborati presenti in atti (tavola ###) la posizione degli alberi appare correttamente riportata (pag. 22 CTU); inoltre la presenza sugli elaborati progettuali non riveste carattere essenziale ai fini della definizione della pratica edilizia urbanistica, aggiungendosi che l'area verde non sarebbe stata investita da alcuna modifica in base agli elaborati architettonici. 
Le ulteriori difformità denunciate dall'appellante , oggetto di disamina del ### fra le quali anche quella mossa con comunicazione del 01.07.13 (prot, 47478) dal Comune di L'### riguardo lo spostamento dell'edificio di tre metri in direzione sud (dovendosi acquisire il parere del settore ### del Comune, stante la localizzazione dell'edificio in area P.E.E.P.), sono secondo il CTU tutte superabili per cui “il progetto realizzato dai progettisti aveva comunque la sua valenza, tanto che non aveva, da tale punto di vista, avuto osservazioni nel merito nel documento del 23/10/2013 del Comune dell'### Sicuramente occorrevano alcuni documenti aggiuntivi, in particolare per quanto riguarda la pratica presso l'ufficio ### del Comune dell'### In ogni caso, stante la decisione assunta a maggioranza dal ### ed in base al combinato disposto dell'O.P.C.M. 3790/2009 e dell'art. 1120 del ### civile, il progetto risultava correttamente presentabile in quanto derivante da una valutazione di sostituzione edilizia per superamento del limite di convenienza economica del progetto di riparazione con miglioramento sismico” (pag. 27 CTU).   - 10 - Nella relazione del CTU (pagg. 29 e seg.) ,osserva la Corte, sono state esaminate ed oggetto di analisi le osservazioni mosse dai CTP a cui l'ausiliario ha puntualmente risposto ritenendo le problematiche sollevate facilmente risolvibili (indicandone anche le modalità di risoluzione ) trattandosi di “modifiche “tecniche”, riportanti alcuni elementi congruenti con lo stato di fatto e con gli stati assentiti o assentibili, per cui non sarebbe stato necessario ottenere una ulteriore autorizzazione da parte del condominio, in quanto le correzioni richieste dal Comune dell'### dovevano ricondurre gli elaborati ai termini urbanistici previsti senza modificare la sostanza del progetto architettonico” (pagg. 36-37 CTU). 
Nelle conclusioni (pag. 44 relazione peritale) il CTU rimarca come facilmente superabile “la problematica della posizione dell'edificio, con semplici modifiche progettuali, semplicemente riallineando la planimetria dell'edificio all'edificio esistente, senza modificare la progettazione ed i volumi del fabbricato, ed utilizzando quindi gli elaborati progettuali architettonici, impiantistici e strutturali già realizzati e presentati”. 
Dall'esame degli atti di causa e dalle risultanze della ### appare evidente come le difformità progettuali lamentate dall'appellante non sono tali da rendere inservibile il secondo progetto sulla ricostruzione dell'immobile redatto dall'ingegner ### cosicchè le stesse non si ritiene possano costituire inadempimenti gravi di parte appellata. 
Pertanto sussiste il diritto per il progettista a ricevere il compenso per l'attività svolta, in quanto la revoca dell'incarico e successivo affidamento ad altro tecnico da parte dell'assemblea condominiale non è stata la conseguenza di inadempimenti tali da impedire l'approvazione del secondo progetto da parte del Comune di L'### ma di una scelta del condominio che, sebbene legittima essendo venuto meno il rapporto di fiducia, non esime l'appellante dall'obbligo del pagamento dell'attività svolta, sino al momento della revoca, da parte dell'appellato.  4.2 Riguardo le doglianze sul mancato esame da parte del ### del valore della CTU e delle osservazioni del ### osserva la Corte che secondo la giurisprudenza di legittimità “rappresenta ormai un principio consolidato (Cass Cass. nn. 13845/07, 7392/94, 16368/14, 19475/05) quello secondo cui, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate (cfr. Cass. n. 5229/2011; Cass. 19475/2005). 
In ogni caso, come già evidenziato in precedenza, l'elaborato peritale risulta puntuale ed esaustivo per cui non sussistono ragioni per disattenderne le conclusioni, anche nella parte in - 11 - cui sono state analizzate e contraddette le specifiche osservazioni dei CTP con accertamenti e spiegazioni approfondite condivise da questa Corte. 
Infine giova ricordare che la CTP ha la valenza di semplice allegazione difensiva di carattere tecnico priva di autonomo valore probatorio “con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” ( Cass. n. 9483/2021).  4.3 Nessuna censura può essere rivolta alla liquidazione dei compensi dovuti all'#### cosi come calcolata dal CTU (pag. 45 relazione peritale) che ha correttamente fatto riferimento al ### di ### all'uopo stipulato tra il ### di ### e gli ### in data ### nella versione aggiornata del 06.11.13, operando le riduzioni gli incrementi indicati e pervenendo così alla somma di € 67.641,20 quale compenso da corrispondere all'appellato per l'attività relativa alla c.d. sostituzione edilizia e non sussistendo alcun dubbio, risultando per tabulas e pacificamente riconosciuto dalle parti, il conferimento dell'incarico professionale all'appellato da parte del ### 4.4 In conclusione, ritenuta assorbita ogni altra questione e, per quanto sopra esposto, del tutto irrilevanti i richiesti approfondimenti istruttori, l'appello proposto va rigettato. 
Quanto alle spese di giudizio d'appello, le stesse seguono la soccombenza secondo la liquidazione indicata in dispositivo fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (cause di valore da € 52.001,01 ad € 260.000). 
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### in persona dell'### e legale rappresentante p.t. contro la sentenza n. 615/2022 emessa dal Tribunale di L'### pubblicata in data 21 settembre 2022, nei confronti di #### così provvede : 1) Rigetta l'appello; - 12 - 2) Condanna l'appellante a rimborsare le spese di giudizio in favore dell'appellato liquidate in € 9.991,00 per competenze, oltre rimborso forfettario pari al 15% dei compensi, IVA e CAP come per legge; 3) Dichiara l'appellante tenuto al versamento di somma equivalente a quanto già versato a titolo di contributo unificato. 
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 6 giugno 2024 su relazione della ##### est.   ### 

causa n. 207/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Del Bono Barbara

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 4671/2024 del 20-06-2024

... collettivi di lavoro di diritto comune non sono fonte di diritto, né in tal senso depone l'art. 425 c.p.c. che attribuisce al giudice la facoltà di acquisire d'ufficio i testi dei contratti ed accordi collettivi applicabili nella causa, poiché tale norma attiene all'ambito dell'acquisizione della prova nel rito del lavoro e non costituisce deroga al principio "iura novit curia", valido per le norme di diritto e non per le norme contrattuali collettive, conoscibili solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio, che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, quarto (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI NAPOLI ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. ### ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G. 15658/2022 cui sono riuniti i procedimenti nrg 15659/22 e 15661/22 TRA #### e ### difesi dall'avv. ### RICORRENTI E ### S.R.L., difesa dagli avv.ti ### e ### PASSALACQUA C.M. ### S.R.L., difesa dall'avv. #### 1 CENTRO, difesa dall'avv. ### CONVENUTI
FATTO E DIRITTO Con separati ricorsi depositati in data ###, e successivamente riuniti, i ricorrenti esponevano di essere stati dipendenti della società ### S.r.l., affidataria del servizio in appalto per le pulizie per la ### 1 Centro, rispettivamente dal 22/12/20 il ### e dal 16/12/20 gli altri due ricorrenti; che avevano prestato la loro attività lavorativa fino alle dimissioni rassegnate, per i ricorrenti #### e ### in data ###; per ### in data ###. Lamentano che la società aveva mutato la distribuzione settimanale delle turnazioni di lavoro su cinque giorni in luogo dei sei giorni lavorativi previsti dal contratto di assunzione, con una decurtazione della retribuzione ed un sensibile aggravio delle condizioni di lavoro; che la società corrispondeva tardivamente le retribuzioni dei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021, oltre a non provvedere al pagamento dei buoni pasto, della 13ma mensilità 2020 e della retribuzione del febbraio 2021, che veniva corrisposta solo in parte e solo in seguito alle richieste del sindacato dalla C.M ### srl; assumevano di non aver Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 goduto di ferie e permessi retribuiti. 
Lamentano ancora che alla cessazione dei rapporti la società convenuta tratteneva l'indennità sostitutiva del mancato preavviso. 
Sostengono per contro che le inadempienze della datrice di lavoro erano tali da giustificare le dimissioni per giusta causa. 
Tanto premesso, chiedevano, previo accertamento della sussistenza del contratto di appalto ex art 1655 c.c. per il dedotto periodo tra le convenute società ed l'### 1 Centro, dichiarare la responsabilità solidale delle convenute - ex art. 29 D.lg. 276/2003 e art. 48, co.5, D.lvo 50/16, e/o ricorrendo i presupposti ex art. 1676 c.c. - per il pagamento delle dedotte competenze retributive maturate dai ricorrenti, e di condannare, per l'effetto, i convenuti al pagamento delle seguenti somme: - ### paga giornaliera € 188,00; tredicesima ratei € 108,88; quattordicesima ratei € 108,88; ferie non godute ore € 108,88; permessi non goduti € 25,22; preavviso gg € 753,76; trattenuta preavviso € 351,75.  - ### paga giornaliera € 113,82; tredicesima ratei € 103,85; quattordicesima ratei € 103,85; ferie non godute ore € 103,85; permessi non goduti € 24,06; preavviso gg € 719,01; trattenuta preavviso € 335,51.  - ### paga giornaliera € 154,73; tredicesima ratei € 93.48; quattordicesima ratei € 93,48; ferie non godute ore € 93,47; permessi non goduti € 21,62; preavviso gg € 647,11; trattenuta preavviso € 301,98. 
Si costituiva la ### che eccepiva l'insussistenza della giusta causa di recesso, e pertanto la legittimità delle trattenute per indennità di preavviso con la conseguente infondatezza delle domande aventi ad oggetto il pagamento di tale indennità a carico della società in favore dei lavoratori. Rileva al riguardo di aver «tempestivamente provveduto alla Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 liquidazione delle ultime voci non appena la stessa è stata messa nelle condizioni di eseguire gli appositi calcoli. Ed infatti, non risulta imputabile alla stessa la circostanza secondo cui, nonostante i reiterati inviti e solleciti, nessuno, neppure le ###, le avessero trasmesso le precedenti buste paga dei dipendenti, la cui acquisizione risultava indispensabile per il calcolo degli elementi accessori della retribuzione». 
In ogni caso contesta che sussistesse una causa tale da integrare gli estremi di cui all'art. 2119 A tale riguardo, ritenendo di aver trattenuto somme inferiori a quelle effettivamente dovute dai ricorrenti a titolo di indennità di mancato preavviso, eccepisce in compensazione i controcrediti per gli importi indicati in ciascuna comparsa. 
Quanto alla voce paga giornaliera sostiene che i ricorrenti hanno ricevuto quanto dovuto. 
I ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità sarebbero stati correttamente corrisposti, «essendosi maturati esclusivamente con riferimento al mese di gennaio e febbraio 2021», avendo i ricorrenti iniziato a lavorare nella seconda metà del mese di dicembre 2020 «e dunque non avendo maturato, secondo le previsioni del ### di riferimento, alcun rateo supplementare in detto mese». 
Rileva poi di aver correttamente liquidato ferie e permessi non goduti. 
Quanto ai buoni pasto, dopo aver precisato le circostanze che avrebbero portato aduna ritardata liquidazione, precisa, con riferimento a #### che «la ### s.r.l. aveva provveduto a caricare n. 14 buoni pasto in data ### e n. 23 in data ### e, pertanto in numero assolutamente adeguato alle giornate di lavoro svolte dalla ricorrente a partire dal 16.12.2020». Con riferimento al ricorrente ### precisa che «la ### s.r.l. aveva provveduto a caricare n. 12 buoni pasto in data ### e n. 24 in data ### e, pertanto in numero assolutamente adeguato alle giornate di lavoro svolte dalla ricorrente a partire dal 16.12.2020». Con riferimento, infine, a #### rileva «la ### s.r.l. aveva provveduto a caricare n. 12 buoni pasto in data ### e n. 18 in data ### e, pertanto in numero assolutamente adeguato alle giornate di lavoro svolte dalla ricorrente a partire dal 16.12.2020». 
Conclude pertanto per il rigetto dei ricorsi. 
Si costituiva la C.M. ### srl che contestava con diverse argomentazioni la fondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto della domanda. 
Si costituiva la ### 1 CENTRO che preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva essendo i ricorrenti stati dipendenti della ### nel merito, contestava la fondatezza del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 ricorso sia in fatto che in diritto, concludendo per il rigetto della domanda. 
I ricorsi sono parzialmente fondati. 
Non è oggetto di contestazione la circostanza che i ricorrenti abbiano lavorato dal 16/12/20 (la ### conferma tale data anche per il ricorrente ### nonostante il dato formale dell'assunzione avvenuta a distanza di qualche giorno) alla data delle dimissioni dagli stessi rassegnati alle dipendenze della ### S.r.l., quale affidataria del servizio di pulizie ed igiene ambientale assegnato a seguito di gara di appalto indetta dall'### 1 Centro di cui era aggiudicataria la ### composta dalla C.M. ### S.r.l., quale mandataria, nonché dalla ### S.r.l. in qualità di mandante. 
Ai sensi dell'art. 48 comma 5 del d.lgs 50/2016 sussiste, pertanto, la responsabilità in solido della ### S.R.L. per i crediti vantati da parte attrice nei confronti della ### S.r.l. 
Irrilevanti e non opponibili al ricorrente, in quanto soggetto terzo, sono le questioni insorte tra le due società nell'ambito del rapporto di mandato. 
Deve, invece, escludersi la legittimazione passiva della ### 1 ai sensi dell'art. 29 comma 2 del dlg 10.09.2003 n. 276 e successive modifiche in quanto ai sensi dell'art. 1 comma 2 nonché ai sensi dell'art. 9, comma 1 D.L. n. 76 del 2013, conv. con mod. in L. n. 99 del 2013 è espressamente escluso il regime di solidarietà nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
In assenza di qualsivoglia allegazione e prova in ordine ad una eventuale esposizione debitoria dell'amministrazione committente nei confronti dell'appaltatore non ricorrono i presupposti per una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1676 cc. 
Tanto premesso, i ricorsi hanno ad oggetto crediti maturati in corso e alla cessazione del rapporto di lavoro, coinvolgendo anche i coobbligati solidali, a vario titolo convenuti in giudizio. Si tratta dei seguenti emolumenti: differenze paga, differenze indennità sostitutiva ferie e permessi, ratei 13ma e 14ma mensilità 2020, indennità di mancato preavviso, buoni pasto, trattenuta preavviso. 
Costituiscono circostanze pacifiche per tutti i ricorrenti - l'assunzione, a seguito della gara di appalto indetta dall'### 1 Centro, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di pulizie ed igiene ambientale alle dipendenze della ### alle dipendenze della società ### S.r.l. (società affidataria del suddetto servizio da parte della Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 aggiudicataria RTI composta dalla C.M. ### S.r.l., quale mandataria, nonché dalla ### S.r.l., quale mandante), dal 16.12.2020 (ivi compreso ### stante la non contestazione di parte convenuta) - la causale dell'assunzione in applicazione dell'art. 4 del ### per il settore di ### di ### che prevede il passaggio diretto ed immediato dei lavoratori già occupati, sul cantiere, oggetto di gara di appalto, alle medesime condizioni economico-contrattuali; la cessazione del rapporto tra il giorno 2 e il giorno 5 del mese di marzo 2021, avvenuta per tutti a seguito di dimissioni. 
Quanto alle somme pretese, in particolare per quanto concerne la voce “paga giornaliera” non è dato sapere a che titolo i ricorrenti rivendichino tale differenza. Solo nelle note autorizzate, inammissibilmente, i ricorrenti fanno riferimento a voci retributive non riscontrate nelle buste paga di dicembre 2020 e gennaio 2021 rispetto a quella di marzo. Trattasi con tutta evidenza di introduzione di ragioni nuove e non dedotte che non possono trovare ingresso nel processo, trattandosi, peraltro, di istituti contrattuali e non legali. 
In proposito, la Cassazione (### L, Sentenza n. 10914 del 17/08/2000) ha condivisibilmente chiarito che i contratti collettivi di lavoro di diritto comune non sono fonte di diritto, né in tal senso depone l'art. 425 c.p.c.  che attribuisce al giudice la facoltà di acquisire d'ufficio i testi dei contratti ed accordi collettivi applicabili nella causa, poiché tale norma attiene all'ambito dell'acquisizione della prova nel rito del lavoro e non costituisce deroga al principio "iura novit curia", valido per le norme di diritto e non per le norme contrattuali collettive, conoscibili solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio, che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6 - L, Sentenza n. 19507 del 16/09/2014). 
Il giudice non può pertanto procedere all'applicazione ex officio di clausola di un contratto collettivo postcorporativo privo di efficacia erga omnes, ancorché esso sia acquisito agli atti del processo, non costituendo tale contratto fonte di diritto oggettivo cui possa essere esteso il principio iura novit curia (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4631 del 08/07/1983). 
La genericità della pretesa rende, pertanto, la stessa in parte qua infondata. 
La tredicesima mensilità era invece dovuta anche per il mese di dicembre 2020, avendo i ricorrenti lavorato per giorni 16 (dal 16 al 31), alla stregua dell'art. 20 del ### il quale dispone che, nel caso Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima e quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni. 
Identiche considerazioni valgono per la quattordicesima mensilità, da corrispondersi entro il 15 luglio, ponendo l'art 21 ### una regola analoga a quella della tredicesima, per l'indennità per le ferie non godute, anche in tale caso calcolate sulla base delle sole mensilità di gennaio e febbraio 2021 e non anche dicembre 2020 (art 42 del ####, nonché per i permessi non goduti, in quanto determinati senza il computo della mensilità di dicembre 2020. 
Quanto ai ticket sostitutivi della mensa, i ricorrenti hanno dedotto genericamente che il datore di lavoro «non corrispondeva il pagamento dei buoni pasto legati alla presenza, contrariamente agli accordi precedentemente assunti». 
Orbene, l'allegazione dell'asserito inadempimento contrattuale risulta del tutto generica, non essendo comprensibili le ragioni sottese al capo di domanda. Né l'oggettiva carenza assertiva e asseverativa potrebbe essere sanata o colmata con il mero rinvio al conteggio allegato, che costituisce solo un'elaborazione contabile, che tuttavia non intinge in alcuna specifica circostanza di fatto e di diritto, che consenta di verificare la correttezza tanto dell'an che del quantum debeatur della pretesa azionata. 
Per ciò solo quindi il capo di domanda deve essere rigettato. 
Quanto al preavviso, i ricorrenti hanno risolto il rapporto con dimissioni, ritenute per giusta causa, atteso il ritardo o l'omissione nei pagamenti da parte della datrice, e la variazione nelle turnazioni, inizialmente fissate in sei gorni settimanali e successivamente portate a 5. 
Quanto al primo punto, solo nelle note autorizzate i ricorrenti fanno riferimento all'art 18 ### in base al quale ove l'impresa ritardi di oltre quindici giorni il pagamento della retribuzione, al lavoratore è attirbuita facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso. 
In proposito, non possono che ribadirsi le considerazioni già svolte in precedenza quanto alla natura delle fonti contrattuali e della correlativa preclusione per le parti circa la facoltà di introdurre nuovi temi di indagine nel corso del processo. 
Nella specie, la norma contrattuale sopra richiamata non risulta invocata dai ricorrenti per giustificare la richiesta di pagamento dell'indennità Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 sostitutiva del preavviso né, del resto, risultano specificamente indicate le date di pagamento delle retribuzioni, essendosi i ricorrenti limitati a indicare l'esistenza del ritardo senza alcuna quantificazione dei giorni. 
Le dedotte circostanze non costituiscono giusta causa di recesso (né in base alla norma contrattuale né) in base al disposto di cui all'art 2119 cc. Quest'ultima, infatti, ricorre quando è configurabile una causa che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto; tale causa si deve concretamente manifestare in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettiva gravità, e non solo valutate soggettivamente gravi dal lavoratore, e che siano tali da rendere incompatibile la permanenza del lavoratore nel posto occupato. Ed a tal fine non può certo concretare una giusta causa di risoluzione un inadempimento accidentale e di breve durata, quale quello descritto. 
Quanto al cambio di turnazione, a prescindere dalla contestazione espressa da parte della società datrice di lavoro, i ricorrenti fanno generico riferimento ad una non meglio precisata maggiore gravosità della turnazione di lavoro (che peraltro potrebbe rilevarsi persino più favorevole alle esigenze del lavoratore), oltre che ad una ingiusta decurtazione della retribuzione, quale conseguenza, si deve supporre di una riduzione dell'orario lavorativo cui non si fa neppure chiaro ed esplicito riferimento. 
Ne consegue che, nel caso di specie, la ### s.r.l. ha fatto correttamente applicazione del II comma dell'art. 2118 c.c., secondo cui «In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso». Conseguentemente, alla convenuta ### spettava di trattenere l'importo a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. 
Non è, per contro, fondata l'eccezione di compensazione svolta al riguardo dalla ### s.r.l., sul presupposto, sostanzialmente, di aver erroneamente calcolato l'indennità di preavviso in 7 giorni a partire dal momento del recesso anziché dalla metà del mese.  ###. 57 del ### pacificamente applicabile, testualmente prevede, per il preavviso, 7 giorni di calendario per gli operai qualora sia il lavoratore a dare il preavviso, con la precisazione che i termini della disdetta decorrono dalla metà e dalla fine di ciascun mese. 
Poiché, sostiene la società, i ricorrenti si sono dimessi il 4 e il 5 marzo e dunque tra l'inizio e il 15 di marzo, il recesso andava calcolato in 7 giorni a partire dal 15, e dunque sino al 22. 
Tale interpretazione non può essere condivisa. In ipotesi di dimissioni del lavoratore, osserva C. App. ### sent. n. 790/2024 pubbl. il ###, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024
«laddove il ### preveda da un lato la determinazione della durata del preavviso, dall'altro la decorrenza dello stesso dal primo e dal sedicesimo giorno del mese, occorre tener conto che le due previsioni mirano a preservare interessi differenti; consegue che la trattenuta a titolo di mancato preavviso, espressamente prevista per la mancata osservanza del periodo di preavviso e posta a presidio della conoscenza anticipata della risoluzione del rapporto, non può essere estesa anche a tutela della decorrenza del medesimo periodo dai termini suddetti ed è pertanto illegittima. 
In altri termini, la decorrenza dall'inizio o dalla metà del mese serve a fissare, ai vari fini per i quali può essere rilevante, la data di risoluzione del rapporto di lavoro, mentre non vi è ragione di estendere tale durata all'indennità di preavviso che, a prescindere da ogni disquisizione sulla sua natura, ha pur sempre una funzione compensativa del disagio subito dalla controparte per il recesso improvviso, senza il rispetto di un lasso temporale pattiziamente considerato sufficiente a coprire quel disagio, nel caso di specie fissato in 7 giorni.  ###, questa era evidentemente stata l'interpretazione della parte datoriale, che nell'ultima busta paga, prima del sorgere del contenzioso, aveva correttamente parametrato l'indennità in discorso proprio a 7 giorni, passando invece alla diversa interpretazione solo dopo essere stata convenuta in giudizio... 
Come ci insegna la S.C. (cfr. Cass, Sez. lav., 5.11.2018 n. 28164), in tema di interpretazione del contratto l'art. 1362 c.c. dispone che si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole e, per determinare la suddetta intenzione, si deve valutare il comportamento complessivo delle parti stesse anche posteriore alla conclusione dell'accordo».  ### e la ### vanno pertanto condannate in solido al pagamento dei seguenti importi: - ### tredicesima ratei € 108,88; quattordicesima ratei € 108,88; ferie non godute ore € 108,88; permessi non goduti € 25,22; Totale € 351,86 - ### tredicesima ratei € 103,85; quattordicesima ratei € 103,85; ferie non godute ore € 103,85; permessi non goduti € 24,06; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024
Totale € 335,61 - ### tredicesima ratei € 93.48; quattordicesima ratei € 93,48; ferie non godute ore € 93,47; permessi non goduti € 21,62; Totale € 302,05 Su tali importi saranno dovuti la rivalutazione secondo indice ### e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo. 
Tenuto conto della obiettiva complessità delle questioni trattate, del contrasto di giurisprudenza insorto in materia, della soccombenza reciproca, nell'accezione datane dalla Cassazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016), sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) condanna la ### s.r.l. e la ### s.r.l. in solido, al pagamento in favore dei ricorrenti, ai sensi di cui in motivazione, dei seguenti importi: - ### € 351,86 - ### € 335,61 - ### € 302,05, oltre rivalutazione secondo indice ### e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo; b) rigetta per il resto i ricorsi; c) compensa le spese di lite.  ### 20/06/2024 Il Giudice del lavoro dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024

causa n. 15658/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Palmieri Sergio

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 10350/2024 del 18-06-2024

... cui al ruolo n. 2013/15652 emesso dal Comune di ### per omesso versamento sanzioni amministrative per violazioni al CdS a seguito di accesso presso gli sportelli del concessionario in data ###. Eccepiva l'omessa notifica della cartella di pagamento ###703684000 scaturita dal predetto ruolo, l'omessa notifica dei relativi verbali di accertamento presupposti, la decadenza dal diritto alla riscossione per violazione del termine di cui all'art.1 comma 153 L. 244/07, la prescrizione del credito in riferimento, l'illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art.27 L. 689/81 e, per l'effetto, chiedeva che fosse annullato ogni atto inerente il carico debitorio e che venisse accertata la intervenuta decadenza del creditore dalla possibilità di agire per l'adempimento nonché la maturata (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ### In persona del Giudice, dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile riassunta iscritta al n. 6367 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente TRA ### delle ### in persona del ### elettivamente domiciliat ###### T. Morroni n. 12 presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale appellante #### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado appellato ##### in persona del ### pro-tempore appellato contumace ### opposizione a precetto ### come da conclusioni precisate all'udienza del 19.02.2024 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte. 
FATTO E DIRITTO Con atto di appello ritualmente notificato, ### delle ### ha adito il Tribunale Civile di ### chiedendo, in riforma integrale della sentenza n. 16288/2020 emessa dal Giudice di ### di ### Dott. ### il rigetto della domanda proposta da ### con condanna del medesimo alla refusione di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso spese forfettarie 15%, contributo integrativo ### ed Iva come per legge. 
A sostegno del proprio atto ha dedotto quanto appresso indicato. 
Il sig. ### con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data ###, conveniva in giudizio dinanzi all'### del Giudice di ### di ### l'### delle ### e ### Premetteva di essere venuto a conoscenza del carico debitorio di cui al ruolo n. 2013/15652 emesso dal Comune di ### per omesso versamento sanzioni amministrative per violazioni al CdS a seguito di accesso presso gli sportelli del concessionario in data ###. 
Eccepiva l'omessa notifica della cartella di pagamento ###703684000 scaturita dal predetto ruolo, l'omessa notifica dei relativi verbali di accertamento presupposti, la decadenza dal diritto alla riscossione per violazione del termine di cui all'art.1 comma 153 L. 244/07, la prescrizione del credito in riferimento, l'illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art.27 L.  689/81 e, per l'effetto, chiedeva che fosse annullato ogni atto inerente il carico debitorio e che venisse accertata la intervenuta decadenza del creditore dalla possibilità di agire per l'adempimento nonché la maturata prescrizione del diritto. 
Si costituiva l'### delle ### - ### che resisteva alla domanda avversaria, allegando l'intervenuto perfezionamento in data ### della notifica della cartella di pagamento ###703684000 e l'intervenuta interruzione del termine prescrizionale quinquennale nella specie applicabile, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione dedotta dall'opponente come fatto estintivo successivo a detta notifica della cartella di pagamento.  ### si costituiva e resisteva all'opposizione avversaria. 
Il Giudice di ### con la sentenza n. 16288/2020 accoglieva la domanda e dichiarava inefficace la cartella opposta ritenendo trascorso il periodo quinquennale ex L. 689/81. 
Tanto premesso in ordine alla fase precedente, nei motivi di appello ### ha eccepito la violazione delle norme sul procedimento in relazione al disposto dell'art. 132 n.4 c.p.c., la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione ovvero per motivazione solo apparente su un punto controverso e decisivo della lite, l'interruzione della prescrizione e fondatezza della relativa eccezione. 
Il Giudice di pace, infatti, aveva accolto la domanda avversaria sul rilievo che nell'arco di tempo ultraquinquennale fra la data di notifica della cartella di pagamento ###703684000 (6.12.2013) e quella della presa in consegna, da parte dell'attore, dell'estratto di ruolo enunciativo della pretesa in tale cartella incorporata (5.09.19) non risultavano validi atti interruttivi, da ciò, traendone la conclusione che il credito fosse estinto per intervenuta prescrizione. 
La sentenza aveva violato l'obbligo di motivazione, che non poteva ritenersi soddisfatto attraverso la affermazione del difetto di “prova di qualsiasi atto interruttivo”, a fronte della eccezione di interruzione della prescrizione, fatta valere da ### delle ### sulla base di uno specifico evento interruttivo, costituito dall'intimazione di pagamento n. ####00 notificata in data ###. 
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza gravata, con conseguente pieno rigetto della iniziale domanda avversaria e condanna di controparte alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. 
In comparsa conclusionale ### delle ### ha chiesto dichiararsi la domanda attorea inammissibile per mancanza di interesse ad agire in capo a ### trattandosi di opposizione all'estratto di ruolo.  ------------- Si è costituito in giudizio ### chiedendo la reiezione dell'appello proposto da ### delle ### e la conferma della sentenza 16288/2020, con condanna dell'ente della riscossione alla refusione delle spese legali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 
Ha dedotto che correttamente il Giudice di ### aveva annullato la cartella esattoriale impugnata (097 ###684000 pari ad € 318,00) avendo accertato dalla documentazione depositata in atti, la intervenuta la prescrizione del credito per mancata prova della notifica di atti interruttivi successivi alla notifica depositata dall'### e relativa al giorno 06.12.2013. 
Infatti, contrariamente a quanto asserito dall'ente riscossore, non era stata depositata alcuna intimazione di pagamento nel giudizio di primo grado, utile ai fini dell'interruzione della prescrizione.  ---------------- ### non si costituiva in giudizio, rimanendo così contumace.  ---------------- La causa - istruita con la produzione documentale - veniva, infine, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 19.02.2024 con la concessione dei termini ex art.  190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.  --------------- ### è infondato e va respinto. 
Il giudice di prime cure ha anzitutto ritenuto l'opposizione - proposta sulla base della consultazione di un estratto di ruolo - ammissibile. Nel merito, pur rilevando che la cartella di pagamento era stata notificata ritualmente il ###, ha soggiunto che tra tale data e quella della consultazione dell'estratto di ruolo erano decorsi più di cinque anni e che pertanto si era maturata la prescrizione.  ### parte, difettava la prova di qualsivoglia atto interruttivo inviato da ### al trasgressore. 
Orbene, la decisione del giudice di pace deve essere tenuta ferma, con quanto si preciserà qui di seguito in merito alla interruzione della prescrizione. 
Vero è che il primo decidente non ha fatto cenno all'intimazione di pagamento su cui invece la concessionaria fa leva nel suo gravame per affermare che il termine prescrizionale non sarebbe compiutamente decorso, siccome interrotto. Tuttavia, va detto che ### si è limitata a produrre in giudizio solo la relata di notifica, ma non l'atto di presunta intimazione ad adempiere rivolto nei confronti del ### Non risultando pertanto se effettivamente la notifica sia riferita ad una intimazione ad adempiere (come affermato da ### o a qualsiasi altro atto, ed essendo pacifico che l'intimazione ad adempiere, per spiegare efficacia interruttiva, deve contenere la chiara indicazione del debitore e la manifestazione di volontà del creditore di esigere la prestazione, non si ritiene sia stata fornita dalla concessionaria sufficiente dimostrazione dell'interruzione della prescrizione (cfr. ad es. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 15140 del 31/05/2021 : “al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). 
Dunque la sentenza impugnata va confermata, con ogni conseguenza in termini di regolamentazione delle spese di fase, che vanno poste a carico di ### in ragione del principio di soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando sull'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede: - rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata; - condanna ### a rifondere al ### le spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 280,00 per compensi professionali oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario; - nulla quanto alle spese del grado nei rapporti tra ### e ### essendo quest'ultima rimasta contumace. 
Così deciso in ### 17 giugno 2024 Il GIUDICE Dott. ### presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa ### in qualità di ### RG n. 6367/2021

causa n. 6367/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Guido Marcelli

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