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Corte di Cassazione, Sentenza n. 19313/2023 del 07-07-2023

... stabilire se tale diploma di specializzazione fosse comune ad alme no due ### membr i della (in allora) ### alla luce delle previsioni del diritto comunitario. 3.3. A tal fine occorreva considerare due fonti: la ### 75/363 e la ### 75/362. ### rettiva 75/363, nello stabili re la d urata minima dei vari corsi di specializzazione, incluse tra le specializzazioni di durata qui nquennale 9 di 22 (art. 5, primo para grafo) quella in “cardio-angio/chirurgia” (così, con trattino e barra obliqua, si legge nella ### delle ####/14 del 30.6.1975). 3.4. La coeva ### 7 5/362 sta bilì (art. 7) che, ai fini del riconoscimento reciproco dei diplomi di specializzazione, fossero equipollenti (e quindi soggette alla disciplina comunitaria, ivi compreso il diritto dello specializzando alla remunerazione adeguata) le seguenti specializzazioni: - in ### la specializzazione in chirurgie des vaisseaux; - in ### la specializzazione in chirurgie cardio-vasculaire; - in ### la specializzazione in cardio-angio chirurgia. 3.5. Questo essendo il quadro normativo, esso va interpretato nel senso che la specializ zazione in cardiochirurgia conseguita dall'odierno ricorrente è coincidente con quelle previste (leggi tutto)...

testo integrale

### sul ricorso n. ###/20 proposto da: -) ### e lettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC d el proprio dife nsore, difeso dagli avvocat i #### e ### in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) ### del Consiglio dei ### Ministero dell'istruzione, università e ricerca, Ministero della salut e, Ministero dell'economia e delle finanze, in persona rispettivamente del Presidente del consigl io dei minist ri e dei ministri pro tempore , elettivamente domiciliat ###dirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall'Avvocatura dello Stato; - controricorrenti - nonché sul ricorso proposto da -) ######### , ### Li bertini ### a, ########## rlo, ######### elettivamente domiciliati presso ### medici specializzandi 2 di 22 l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato ### in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrenti incidentali - contro -) ### del Consiglio dei ### Ministero dell'istruzione, università e ricerca, ### ro della salute, ### dell'economia e delle finanze, i n persona rispettivamente d el Presidente del consigl io dei minist ri e dei ministri pro tempore , elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall'Avvocatura dello Stato; - controricorrenti - nonché sul ricorso proposto da -) ### del Consiglio dei #### dell'istruzione, università e ricerca, ### della salut e, ### dell'economia e delle finanze, i n persona rispettivamente del Presidente del consigl io dei minist ri e dei ministri pro tempore , elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall'Avvocatura dello Stato; - ricorrenti incidentali - contro -) ############# elettivamente domiciliati p resso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato ### in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché contro -) #### sandro, ### lla ######### D' ######### no, ### elmo, ###### hi #### 3 di 22 ##### rella #### si ###### e, ####### o, ######### a, ### Te sta ###### luigi; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di L'### 11 maggio 2020 671; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal ### relatore dott. #### 1. Nel 2009 sessantaquattro medici, tra i quali i ricorrenti persone fisiche indicati in epigrafe, convenn ero dinanzi al Tribunale de L'### la ### del Consiglio dei m inistri, il ### dell'### e della ricerca scientifica ed il ### dell'economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/### così come modificate dalla ### 82/76/### avevano imposto agli ### membri di pre vedere che ai frequent anti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l'### aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. 
Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.  2. Con sentenza 24.2.2015 n. 172 il Tr ibunale de L'### accolse la domanda e condann ò la ### del Consiglio dei ministri e i tre ministeri, in solido, al risarcimento del danno, liquidato in euro 10.000 4 di 22 per ciascun attore e per ciascun anno di frequentazione della scuola di specializzazione. 
La sentenza fu appellata dalle amministrazioni soccombenti.  3. Con sentenza 11.5.2020 n. 671 la Corte d'appello de L'### accolse parzialmente il gravame e ritenne che: a) per quanti si erano iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1983, il ri sarcimento era dovu to solo a partire dal 1.1.1983 (e cioè i dottori ###### Li storti, ###########; b) quanti avevano conseguito una specializzazione non prevista dagli elenchi di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva 75/362 non avevano invece diritto ad alcun risarcimento. 
Si t rattava in particolare degli ap pellati e delle specializzazioni qui di seguito indicati: ### malattie dell'apparato cardiovascolare; ### cardiochirurgia; ### medicina del lavoro; ### medicina dello sport; ### oncologia; ### clinica pediatrica; ### patologia clinica; ### criminologia clinica; ### igiene e medicina preventiva; ### clinica odontoiatrica; ### clinica pediatrica; ### clinica pediatrica; ### oncologia; ### domenica, clinica pediatrica; ### medicina legale; ### clinica pediatrica; ### clinica pediatrica; ### medicina dello sport; ### igiene e medicina preventiva; ### medicina dello sport; 5 di 22 ### igiene e medicina preventiva; ### igiene e medicina preventiva; ### pronto soccorso e terapia d'urgenza; ### medicina del nuoto e delle attività subacquee; ### igiene e medicina preventiva.  4. La sentenza d'appello è stata impugnata da più parti, ed in particolare (in ordine cronologico): -) d a ### lisario, con ricorso fondato s u quattro motivi (ricorso notificat o il ###, da considerare d unque come ricorso principale); -) da #### stiana, ##### ovanni ######## o, ### e ###### i #### la, #### C arlo, ######### con ricorso fondato su due motivi (atto notificato l'11.12.2020, da co nsiderare dunque, così come gli altri ricorsi di seguito indicati, impugnazioni incidentali: ex permultis, ### 3 - , Ordinanza n. ### del 23/11/2021, Rv. 663183 - 01); -) da lla ### del Consiglio dei ### e dai tre minis teri (#### ione e ###, con ricorso fondato su un mot ivo (ricorso notificato il ###).  4.1. A fronte dell'impugnazione proposta dalle pubbliche amministrazioni hanno resistito con controricorso, e proposto ricorso incidentale con atti separati: -) Cer cone #### o ### e ### (controricorso con ricorso incidentale fondato su un motivo e notificato il ###); -) ### F rancesco e ### (controricorso con ricorso incidentale fondato su un motivo e notificato il ###).  5. Tutte le parti private hanno depositato memoria. 6 di 22 Il ricorso è stato fissato in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c..  ### non ha depositato conclusioni scritte.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso di ### Col primo motivo ### lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'articolo 345 c.p.c.. 
Nell'illustrazione del motivo è sviluppata una tesi così riassumibile: -) l a ### del consiglio soltanto in appello dedusse che la specializzazione in cardiochirurgia, conseguita da ### o, non rientrava negli elenchi di cui alle direttive 75/363 e 75/362; -) la Corte d'appello ritenne che tale deduzione non fosse nuova, in quanto avente ad oggetto una questione di diritto; -) tale valutazione fu erronea per due ragioni: sia perché la questione in esame non fu oggetto di contestazione in primo grado, sia in ogni caso perché aveva ad oggetto una questione di fatto e non di diritto.  1.1. Il motivo è infondato. 
Infatti lo stabilire se una certa specializzazione post lauream in medicina rientri o non rientri fra qu elle d irettamente previste dalla dir ettiva comunitaria (o con espressa indicazione fra quelle comuni a tutti i ### membri o con espressa indi cazione di conformità a specializzazioni comuni ad almeno due di essi) è questione di diritto, e non di fatto. Una decisione di questo tipo infatti consiste nel sussumere una fattispec ie concreta ed oggettiva (la specializzazione conseguita) in una fattispecie astratta (la previsione della ###, e costituisce perciò il paradigma stesso delle valutazioni in iure. 
In quanto questione di puro diritto, essa può essere rilevata d'ufficio o prospettata dalle parti anche per la prima volta in grado di appello.  1.2. Né la suddetta questione poteva ritenersi preclusa dall'operatività del principio di non contestazione. 
Tale pr incipio, infatti, opera sul piano della prova e rende superflu a la dimostrazione delle circostanze di fatto non contestate, ma non può ovviamente operare sul piano delle valutazioni in diritto. Se - ad es. - un 7 di 22 convenuto ammettesse che il testamento è un contratto, cionondimeno il giudice non sarebbe certo vincolato a quella ammissione. 
I principi affermati da questa Corte ed invocati dal ricorrente alle pp. 7-8 del ri corso non sono pertinenti rispetti al ca so di specie, in quanto riguardano la diversa ipotesi in cui, pacifica la diversità nominale tra la specializzazione conseguita e quelle previ ste dalla ### si faccia questione della coincidenza sostanziale tra l'una e l'altra. Solo in tal caso, infatti, essendo ne cessario dimostrare in facto quale sia s tato il contenuto, la durat a, gli in segnamenti impartiti nel corso della specializzazione, l'oggetto del decid ere diviene una questione mista d i fatto e diritto, e rispetto ad essa può op erare il princi pio di non contestazione (ex multis, ### 3, Ordinanza n. 8375 del 29/04/2020; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 - 01; ### U, Sentenza n. 29345 del 16/12/2008, Rv. 605944).  2. I l secondo motiv o contiene la medesima censura del primo, qu esta volta prospettata come “omesso esame del fatto”. 
Anche esso è infondato, dal momento che lo stabilire cosa preveda una direttiva comunitaria è questione di puro diritto, e non di fatto.  3. Col terzo motivo il ricorren te so stiene che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che la specializzazione in “cardi ochirurgia” non sarebbe inclusa tra quelle previste dalla direttiva 75/362. 
Afferma che, dal moment o che la direttiva suddett a prevede la specializzazione in “chirurgia vascolare”, comu ne al ### ed al ### e corri spondente alla spe cializzazione italiana in “cardioangio ch irurgia”, la Corte d'appello avrebbe dovuto ritener e sostanzialmente coincidenti l a previsione comunitaria (“cardio -angio chirurgia”) alla specializzazione da lui conseguita (“cardiochirurgia”). 
A s ostegno della propria im pugnazione il ricorrente aggiunge poi un ulteriore ragionamento, così riassumibile: ### i l ### de lla ### con d.m. 10.3.19 83 ha espressamente previsto l'equipollenza della specializzazione in cardiochirurgia a quella in cardio-angio chirurgia; 8 di 22 ### la ca rdio-angio chirurgia è una specializzazione previ sta da lla ### 75/362/#### ergo, se la ### in clude la speciali zzazione in cardio-angio chirurgia, e se questa è equivalente per de creto ministeriale alla cardiochirurgia, la specializzazione conseguita dal ricorrente non poteva ritenersi estranea alla previsione della direttiva.  3.1. Il motivo, nella parte in cui invoca le disposizioni del d.m. 10.3.1983, non può condividersi. 
Quel dec reto infatti nulla ha a che vedere con la materia di cui è processo. 
Si t ratta di uno dei dec reti c oi quali period icamente il ### della salute stabilisc e l'equivalenza delle specializzazioni previste da lla normativa regolamentare per l'accesso ai concorsi di a ssunzione dei medici da parte delle (in allora) ### Pertanto la circostanza che nei suddetti dd.mm. una certa specializzazione sia equiparata, al f ine della assunzione da parte delle ### a specializzazioni che compaiono anche nella ### 75/362, non vuol d ire affatto che l'una e l 'altra spec ializzazi one siano “equipol lenti” per i fini di cui all'art. 7 della Diretti va 362/75/### come già ripetutamente affermato da questa Corte (ex aliis, ### 3, Ordinanza 1058 del 17.1.2019).  3.2. Chiarito ciò, nella parte restante la censura è fondata.  ### ricorrente ha conseguito un diploma di specializzazione denominato “cardiochirurgia”, all'esito di un corso di cinque anni.  ### e d'appello era chi amata a stabilire se tale diploma di specializzazione fosse comune ad alme no due ### membr i della (in allora) ### alla luce delle previsioni del diritto comunitario.  3.3. A tal fine occorreva considerare due fonti: la ### 75/363 e la ### 75/362.  ### rettiva 75/363, nello stabili re la d urata minima dei vari corsi di specializzazione, incluse tra le specializzazioni di durata qui nquennale 9 di 22 (art. 5, primo para grafo) quella in “cardio-angio/chirurgia” (così, con trattino e barra obliqua, si legge nella ### delle ####/14 del 30.6.1975).  3.4. La coeva ### 7 5/362 sta bilì (art. 7) che, ai fini del riconoscimento reciproco dei diplomi di specializzazione, fossero equipollenti (e quindi soggette alla disciplina comunitaria, ivi compreso il diritto dello specializzando alla remunerazione adeguata) le seguenti specializzazioni: - in ### la specializzazione in chirurgie des vaisseaux; - in ### la specializzazione in chirurgie cardio-vasculaire; - in ### la specializzazione in cardio-angio chirurgia.  3.5. Questo essendo il quadro normativo, esso va interpretato nel senso che la specializ zazione in cardiochirurgia conseguita dall'odierno ricorrente è coincidente con quelle previste dalla disciplina comunitaria ### già accennato, l'art. 5 della Direttiv a 75/363 scrive “cardioangio/chirurgia”, qu indi con due segni paragrafemati ci: il tra ttino d'unione “-” e la barra obliqua “/”.  ###. 7, comma 2, della ### 75/362, allo stesso modo, dichiara equivalente a quella esistente in altri ### la specializzazione in “cardio angiochirurgia”. 
Ebbene, il primo dei suddetti segni paragrafematici (il trattino d'unione, detto anche semipunctus o iacens virgula) nella lingua italiana e specie nei testi scientifici è utilizzato, a scopo di sintesi, per evitare la ripetizione del suffi sso di due parole che lo hanno in comun e (come ad e sempio nell'espressione “indice biobibliografico” o ppure “cura delle epatoe nefropatie”). 
Il se condo segno paragrafematico (barra obliqua) nella lingu a italiana esprime, tra gli altri suoi significati, l'alternatività tra due concetti. 
Dunque i l testo normativo “cardio-angio/chirurgia” deve leg gersi come sinonimo di “cardiochirurgia e/o angiochirurgia”, e d il testo normati vo “cardioangio chirurgia” deve leg gersi come espressione di sintesi per esprimere i concetti di “cardiochirurgia ed angiochirurgia”.   10 di 22 3.6. La ritenuta erroneità della decisione non ne impone, tuttavia, la cassazione con rinvio. 
Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere nel merito sia l'appello proposto dalla ### del Consiglio dei ### e dai tre ### nei confronti di ### sia l'appello incidentale da quest'ultimo proposto avverso la decision e di primo grado, nella parte concernente gli effetti della mora (rivalutazione, interessi e maggi or danno ex art. 1 224, secondo comma, c.c.). Tale motivo di appello, esaminato dalla Corte d'appello rispetto agli altri consorti di lite, è rimasto infatti assorbito rispetto ad ### per effetto della riforma della sentenza di primo grado da parte della Corte d'appello e conseguente rigetto de lla domanda da questi proposta.  3.7. Va dunque in primo luogo rigettato l'appello proposto dalle pubbliche amministrazioni, in quanto la specializzazione conseguita da ### deve dichiararsi corrispondente a quella in cardiochirurgia prevista dall'art. 7, § 2, della ### 75/362.  3.8. Va del pari rigettato l'appello incidentale proposto da ### Con tale motivo di appello l'odierno ricorrente l amentò la mancata liquidazione del danno da svalutazione monetaria e del maggior danno ex art. 1224, comma secondo, c.c.. 
Tuttavia la censura concernente la rivalutazione è infondata, in quanto il Tribunale liquidò il danno “all'attualità”, e dunque tenendo conto de l deprezzamento della moneta. 
La censura concernente la mancata condanna al pagamento “del maggior danno e x art. 1224, secondo co mma, c.c. ed interessi di legge” , è infondata, in quanto il Tribunale ha liquidato il danno in via equitativa, dando vita ad una obbligazione di valore, co me ta le sottratta alle previsioni dell'art. 1224 c.c.. Né l' odierno ricorrente ha, con l'att o introduttivo del giudizio di primo grado, mai allegato e dedotto l'esistenza del c.d. danno da lucro cessante finanzi ario o interusurium che dir si 11 di 22 voglia, secondo i criteri stabiliti dalle ### di questa Corte con la nota sentenza 17.2.1995 n. 1712.  3.9. Co l quarto motivo il ricorrente rei tera la censura di cui al terzo, questa volta prospettata come vizio di omesso esame del fatto decisivo. 
Il motivo è infondato per le medesime ragioni già esposte con riferimento al secondo motivo.  2. Il ricorso di ### ed altri. 
Il primo motivo del ricorso “### ed altri”, se pur unitario, contiene tre diverse censure o gruppi di censure.  2.1. La prima cen sura riguarda le sole posizioni di #### rizio, ##### i ### ce, #### i ###### Con tale censura i ricorrenti appena indicati pr ospettano il vizio di ultrapetizione, ex art. 360, n. 4, c.p.c.. 
La censura è così argomentata: -) la domanda pro posta dai dieci ricorr enti s opra indicati in primo grado fu accolta; -) in appello la loro domanda fu inv ece riget tata per difetto de l requisito della corrispondenza fra le specializzazioni da essi conseguite e le specializzazioni previste dalla direttiva 75/362; -) tut tavia l'appello proposto dalla ### del Consiglio dei ministri, e fondato sul difetto di e quivalenza tra la spe cializzazion e conseguita e la specializzazione prevista dalla direttiva, era rivolto solo nei con fronti di #### vanni, ###### e ### mentre nessuna censura fu proposta dalla ### za del Consiglio avverso l'accoglimento della domanda dei nove ricorren ti indicati nel primo capoverso del presente §; -) la Corte d'appello, pertanto, avrebbe pronunciato ultra petita nei confronti dei suddetti ##### 12 di 22 ########## 2.2. Il motivo è fondato.  ### d'appello proposto dalle ### pubbliche, ai fogli 21-22 (le pag ine non sono numerate) criti ca la sentenza di pr imo grado osservando che i diplomi di special izzazione conseguiti da ######## ni ### ni, ######## e ### “non ri entrano fra quelli indicati nella direttiva 93/1 6/### riconosciuti da due o più pae si dell'### ea o nelle direttive 75/362/CEE e n. 75/363/CEE”. 
Nessun cenno si fa, nell'atto d'appello, ai nove ricorrenti indicati al § 2.1 che pr ecede, circa la non equivalen za tra la specializza zione da essi conseguita, e le specializzazioni elencate dalle ### comunitarie.  2.3. Né rileva che l'eccezione di non equi valenza nominale tra la specializzazione conseguita e le specializzazioni elencate dalla normativa comunitaria sia rilevabile d'uffi cio, in quanto quaestio iuris. Infatti l'accoglimento della domanda in prim o grado, quand'anche erroneo, doveva essere rimosso con un motivo di appello ad hoc.  2.4. L a sentenza impugnata ha dunque pronunciato ultra petita e va cassata su questo punto senza rinvio, quale conseguenza necessaria di quel vizio (ex plurimis, ### 6 - L, Ordinanza n. 25933 del 16/10/2018; Sez. L, Sentenza n. 2707 del 22/03/1999).  2.5. Con una seconda censura (apparentemente riferita indistintamente a tutti i proponenti il ricorso “### ed altri”) si deduce che la Corte d'appello non avrebbe potuto rilevare d'ufficio la non equivalenza fra le specializzazioni da essi conseguite e quelle previste da lla norm ativa comunitaria, trattandosi di questione di fatto ed ostandovi il divieto di cui all'articolo 345 c.p.c..   13 di 22 2.6. Con riferimento ai dieci ricorrenti indicati al § 2.1 che precede, la censura resta assorbita dall'accoglimento della prima. 
Con ri ferimento ai restanti ricorrenti es sa è infondata, in quanto l'accertamento della corrispondenza nominale fra la speciali zzazione conseguita e quella prevista dalla normativa comunitaria è questione di puro diritto, come tale rilevabile anche d'ufficio ed anche in appello.  2.7. Con una terza censura (riferibile indistintamente a tutti i proponenti il ricorso “### ed altri”) si deduce che erroneamen te la Corte d'appello ha negato l'equivalenza tra le specializzazioni da essi conseguite e quelle previste dalle direttive comunitarie. 
Nell'illustrazione del motivo si sostiene che: a) ###### e ### lvatore si erano s pecializzati in “igiene e medicina preventiva”, corrispondente alla community medicine prevista dalla direttiva comunitaria; b) ##### e ### si erano specializzati in “clinica pediatrica”, corrispondente alla specializzazione in “pediatria” prevista dalla direttiva comunitaria; c) ### seppe si era specializzato in “clinic a odontoiatrica”, corrispondente alla “odontostomatologia” prevista dalla direttiva comunitaria; d) Staffila no ### s i era specializzato in “ chirurgia d'urgenza e pronto socco rso”, corrispondente alla specializzazione in “chirurgia generale” prevista dalla direttiva comunitaria.  2.8. Anche la presente censura resta assorbita rispetto alla posizione di ### rizio, ######## 2.9. Con riferimento ai restanti ricorrenti (######, il motivo è fondato rispetto alle posizioni di ### e #### e ### inve ce, va dichiarato inammissibile per difetto di specificità.   14 di 22 2.10. I dott.ri ### e ### come accennato, hanno conseguito la specializzazione in igiene e medicina preventiva. 
Questa Corte, in identica fattispecie, ha più volte affermato che tale specializzazione è equipollente a quella in ### prevista dalla ### ttiva 75/362 (da ulti mo, ma ex multis , ### 3, Ordinanza ### del 2 3.11.2022, ove ulteriori richiami cui per brevità può qui rinviarsi).  2.11. La ritenuta fondatezza di tale censura non impone la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. 
Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere la causa nel me rito rigettando il gravame proposto dall'### nei confronti dei dott.ri ### e #### incidentale da essi proposto, di contenuto identi co a quello esaminato supra, al § 3.8, è infondato e va rigettato per le medesime ragioni ivi già esposte.  2.11. Il ricorso proposto dai dott.ri ### e ### è invece inammissibile. 
Le spe cializzazioni conseguite dai ricorrenti, infatti, non coincidevano nominalmente con alcuna di quelle previste dalle direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/### così come modificate dalla Di rettiva 82/76/### In tale ipotesi (non coincidenza nominale tra specializzazione conseguita e discipline previste dalle suddette direttive comunitarie) questa Corte ha già da tempo stabilito che è onere di chi domandi il risarci mento del danno derivato dalla tardiva attuazione in ### delle suddette direttive allegare e pro vare l'esistenza di una coincidenza sostanziale tra la specializzazione conseguita e quella prevista dalle direttive comunitaria, coincidenza che presuppone identità di insegnamenti e di durata. 
Tale onere va assolto in modo preciso e dettagliato, e solo quando sia stato a ssolto sorge per l' amministrazione convenuta l'on ere di contestazione della equipol lenza tra la specializ zazione conseguita in 15 di 22 ### e quelle comuni ad almeno due ### membri (così le decisioni ### 3, Ordinanza n. ### del 2022 e n. 23199 del 15/11/2016). 
Nel caso di specie, tuttavia, in nessun punto del proprio ricorso gli odierni ricorrenti chiariscono in quali termini avessero dedotto, in primo grado, la suddetta equipollenza sostanziale fra la spec ializzazione conseguita e quelle previste dalle direttive comunitarie (così già, ex permultis, ### 3, Ordinanza n. 25414 del 26.8.2022).  2.12. Il secondo motivo del ricorso proposto da “### ed altri” è riferibile alla posizio ne dei soli ### ni ####### tta #### Si moni ### Con il motivo in esame vengono proposte due censure. 
La prima censura proposta è il vizio di ultrapetizione. 
Deducono i ricorrenti che: -) sebbene si fossero iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1983, la loro domanda in pri mo grado venne acco lta integralmente, insieme a quella degli altri attori; -) la ### d el Consiglio dei ### impugnò la sentenza di primo grado, sostenendo che nulla spettasse a coloro che si erano iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1983; tale impugnazione tuttavia fu proposta nei soli confronti di ########## -) la Corte d'appello, pertanto, non avrebbe potuto d'ufficio ridurre il risarcimento spettante ai sette ri correnti indicat i supra, cui il pr esente motivo si riferisce.  2.12. Il motivo contiene poi una seconda censura riferibile alle sole ### e ### ini Cr istiana, con la quale si deduce il vizio di ultrapetizione sotto altro aspetto. 
Deducono le due suddette ricorrenti che nei loro confronti la sentenza era stata imp ugnata non sul pr esupposto che la liqui dazione ad esse accordata fosse eccessiva, ma che nulla spettasse loro in ogni caso.   16 di 22 2.13. La prima delle suesposte censure è fondata. 
E' la stessa sentenza impugnata, infatti, a riferire a pagina 22, § 6.1, che la ### del Consiglio dei ministri contestò in appello l'accoglimento della dom anda proposta da quanti si erano i scritti alla scuola di specializzazione prima del 31 dicembre, ma lo fece soltanto nei confronti dei suddetti ######### e ### Ed in effetti l'appello proposto dalla ### del consiglio, al ff. 20, s econdo capoverso, indi ca come “immatricolati prima del 31.12.1982” solo i soggetti da ultimo indicati, più #### e d'appello, pertanto, non avrebbe potuto ridurre il quantum accordato dal giudice di primo grado ai suddetti ##### (limitatamente alla specializzazione in tisiologia), ##### e ### Anche in questo caso non rileva la circostanza che i fatti costitutivi della pretesa siano rilevabili d'ufficio, in quanto in grado di appello come già rilevato non è consentito al giudice statuire nei confronti di parti avverso le quali non sia stata proposta impugnazione.  2.14. La seconda delle su esposte censure è invece infondata. 
In linea di principio è vero che, proposta impugnazione sull'an debeatur, il giudice d'appello non può intervenire sul quantum debeatur. 
Ma non è questo il nostro caso.  ### del consiglio col proprio appello aveva negato l'esistenza del diritto di credito, sostenendo che il risarcimento non era dovuto a chi si fosse immatricolato prima del 1983. La Corte d'appello ha accolto in parte questa impugnazione, ritenendo che il risarcimento fosse dovuto soltanto dal 1983 in poi. 
La statuizione della Corte d'appello fu dunque una statuizione sull'an, e non su l quantum, p er effetto della quale fu giocoforza rimodulare il risarcimento. 
In pratica, la Corte d'appello ha ridotto il risarcimento non perché fosse sbagliata l'aestimatio damni compiuta dal tribun ale, ma perché ha accertato che per gli anni anteriori al 1983 mancava il diritto stesso di essere risarciti.   17 di 22 2.15. Anche in questo caso il rilevato vizio di ultrapetizione comporta la cassazione senza rinvio della sentenza d'appello, nella parte in cui ha riformato la sentenz a di p rimo grado limitatamente all e posizi oni di ##### (limitatamente alla specializzazione in tisiologia), #### Ro ssi #### 3. Il ricorso della ### del Consiglio. 
Con l'un ico motivo di ric orso la ### del consiglio lamen ta l'erroneità della sentenza d'appello nella parte in cui ha accordato, pro parte, il risarcimento del danno anche a coloro che si erano iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1983.  3.1. Il motivo è infondato. 
La Corte di giustizia dell'unione europea, con sentenza n. 3 marzo 2022, in causa C-590/20, ha stabilito che “la situazione di un medico che si sia iscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio 1982 costituis ce una situazione sorta prima dell'e ntrata in vigore de lla direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest'ultima. 
Di c onseguenza, poiché (…) qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell'anno 1982 deve, p er il periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino a lla fine dell a formazione seguita, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegat o della direttiva 75/363 modi ficata, tale obbligo di remunerazione vale anche, a lle stesse condizioni, per le forma zioni iniziate prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della diretti va 82/76”. 
Tale principio è stato già recepito dalle ### di questa Corte, le quali con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno stabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/7 6/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983. 18 di 22 In questo caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione del la scuola di specializzazione. 
La sentenza impugnata si è attenuta a questi princìpi.  4. Il ricorso incidentale “### ed altri”. 
Con l'unico motivo di ricorso incidentale #### e ### lamentano il vizio di ultrapetizione. 
Deducono che la ### del Consiglio dei ministri con il proprio atto di appello censurò la sentenza di primo grado nell a parte in cui ave va accolto la domanda di risarcimento del danno dei tre suddetti ricorrenti. 
La Corte d'appello, tuttavia, aveva ridotto il quantum debeatur senza la presenza di una specifica censura sul punto da parte degli appellanti.  4.1. Il motivo è infondato per le ragioni già indicate supra, al § 2.14.  5. Il ricorso incidentale di “### ed altri”. 
Va pre liminarmente esaminata l'eccezione di ta rdività sollevata dalla ### del Consiglio nel controricorso al ricorso incidentale in esame.  ### è fondata sull'assunto che il ricorso incidentale sarebbe stato proposto oltre il termine di cui all'art. 371, comma primo, c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d. lgs. 149/22). 
Tale eccezione è infondata. Infatti: -) i l ricorso della ### za del consiglio è stato notificato il ### alle 23.27, quindi per il destinat ario si deve considerare notificato il 14 dicembre; -) i primi 20 giorni sono scaduti domenica 3 gennaio 2021, e quindi i secondi 20 giorni sono iniziati a decorrere lunedì 4 gennaio 2021; -) i secondi 2 0 giorni sono scaduti domenica 24 gennaio 2021, e quindi il termine per la notifica si è prorogato ope legis al 25 gennaio 2021; -) il ricorso incidentale è stato notificato il 25 gennaio 2021, e dunque tempestivamente.   19 di 22 5.1. Il ricorso va dichiarato comunque ex officio inammissibile per altre ragioni.  5.2. Il ricorso incidentale di ### va dichiarato inammissibile perché questi ha proposto due successivi ri corsi contro la stessa sentenza: uno l'1 1.12.2020 (ricorso “### ed altri”); l'altro il ###. 
I due ricorsi hanno ad oggetto censure diverse: col primo ricorso infatti - come s i è detto supra, § 2.12 e ss . - ### ha censurato la sentenza d'appello nella parte in cui ha ridotto la misura del risarcimento liquidato dal primo giudi ce con riferimento alla speciali zzazione in tisiologia, pur in assenza di gravame sul punto. 
Col ricorso incidentale notificato il ### invece ### ha censurato la sentenza d'appello nella parte in cui, in assenza di gravame, rigettato la sua domanda di risarcimento del danno con riferimento alla specializzazione in medicina legale. 
Questo secondo ricorso è dunque inammiss ibile, poiché con la proposizione della prima impugnazio ne il ri corrente esaurì la facoltà di critica della decisione (c.d. principio di consumazione dell'impugnazione), che as sume a sé pregiudizievole, come rip etutamente affermato da questa Corte (ex permultis, ### 1 - , Ordinanza n. 8552 del 06/05/2020, Rv. 657901 - 01).  5.3. I l ricorso proposto d a ### D i ### è invece inammissibile perché tardivo, e non ricorrono i presupposti cui l'art. 334 c.p.c. subordina l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva. 
La sen tenza d'appello qui imp ugnata è stata pubblicata l'1 1.5.2020. Il termine ex art. 327 c.p.c. per impugnarla è dunque scaduto il ### (n.b. la “sospensione Covid” ex art. 83 d.l. 18/20 è cessata l'11 maggio 2020). 
Il ricorso incidentale è stato proposto invece il ###. 
Si tratta dunque d'un ricorso incidentale tardivo.  ### a proporre questo ricorso inciden tale tardivo non è sor to dall'impugnazione della ### del Consiglio. 20 di 22 ### e ### infatti, in grado di appello furono soccombenti: l'assetto di interessi sorto dalla sentenza d'appello non poteva per loro peggiorare per effetto della impugnazione proposta dalla ### del consiglio. 
Dunque non ricorre il presupposto per invocare, da parte loro, l'art. 334 c.p.c., come ripetutamente affermato da questa Corte, in applicazione del principio secondo cui “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile a prescindere dal capo di sentenza impugnato o dal soggetto contro cui è rivolta, a condi zione che l'interesse a proporla sia innescato dall'impugnazione principale e non preesista, viceversa, a qu est'ultima, nel s enso che la posizione d ell'impugn ante in vi a incidentale sia già pregiudicata dalla sentenza e non venga in al cun modo rimessa in discussione dall'impugnazione principale. (Sez. 3 - , Ordinanza n. 23584 del 28/07/2022 , Rv. 665609 - 01; nello stesso senso, excerptae multarum: ### 3 - , Ordinanza n. 25285 del 11/11/2020, Rv. 659582 - 01; Sez. 3 - , Ordinanza n. 17614 del 24/08/2020, Rv. 658685 - 01).  6. La parziale decisione della causa nel merito impone a questa Corte di regolare le spese dei precedenti gradi di giudizio. 
A tal fine le suddette spese vanno compens ate per effetto della soccombenza reciproca in grado di appello.  7. An che le spese del presente grado di giudizi o vanno compensate interamente tra le par ti, in consider azione delle os cillazioni giurisprudenziali sulle questioni pro spettate hinc et inde dai ricorrenti principali ed incidentali.  Per questi motivi la Corte di cassazione: ### rig etta il primo ed il t erzo moti vo del ricorso proposto da ### accog lie il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito: (a.1) rigetta l'appello proposto dalla ### del consiglio dei #### dell'istruzione, università e ricerca, ### della salute, Mi nistero dell'economia e de lle finanze nei c onfronti di ### 21 di 22 (a.2) ri getta l'appello incidentale pr oposto da #### accoglie nei limiti di cui in motivazione il primo motivo del ricorso proposto da ### ella ### ta, ######### S cassa #### cassa senza rinvio la sentenza d'appello l imitatamente alle st atuizioni concernenti i suddetti ricorrenti; ### accoglie nei limiti di cui in motivazione il primo motivo del ricorso proposto da ### e ### cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito: (c.1) rigetta l'appello proposto dalla ### del consiglio dei #### dell'istruzione, università e ricerca, ### della salute, ### dell'economia e delle finanze, nei confronti di ### e ### (c.2) rigetta l'appello incidentale proposto da ### e #### a ccoglie nei limiti di cui in motivazione il secondo motivo del ricorso proposto da ##### (limitatamente alla speciali zzazione in ti siologia), ###### cassa senza rinvio la sentenza d'appello nelle statuizioni concernenti i suddetti ricorrenti; ### rige tta il ricorso propo sto dalla ### enza del consiglio dei ministri, ### dell'istruzi one, università e ricerca, Mi nistero della salute, ### dell'economia e delle finanze; ### rigetta il ricorso proposto da #### e #### dichiara inammissibile il ricorso proposto da ### (con riferimento alla specializza zione in medicina legale) e #### c ompensa integralmente le sp ese dei giudizi di merito, limitatamente alle parti le cui domande sono state decise nel merito con la presente ordinanza; ### compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; 22 di 22 ### ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, da parte di Giu seppe ##### G ialleonardo, ##### (limitatamente al ricorso notificato il ###), #### le ### a, #### Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### civile 

Giudice/firmatari: Frasca Raffaele Gaetano Antonio, Rossetti Marco

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Giudice di Pace di Lecce, Sentenza n. 7101/2025 del 19-12-2025

... di pregio giuridico è la circostanza dedotta dal Comune di ### secondo cui le modifiche apportate all'art. 201 CdS dalla L. n. 177/2024 avrebbero equiparato l'omologazione all'approvazione delle apparecchiature elettroniche utilizzate per il rilevamento delle infrazioni Sentenza n. cronol. ###/2025 del 19/12/2025 atteso che detta previsione non è applicabile nelle fattispecie di cui all'art. 142 CdS, così come risultante dall'art. 201 co. 1 bis lett. g-bis CdS. La giurisprudenza di legittimità è divenuta ormai granitica nell'affermare il principio in virtù del quale in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità (leggi tutto)...

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N.RG 1806 / 2025 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE Il Giudice di ### di ### Dott. ### ha pronunciato SENTENZA nella causa civile R.G. n.1806 / 2025 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### -OPPONENTE contro ### (CF ###) #### (CF ###) - Avv. ### -OPPOSTI RAGIONI DELLA DECISIONE La causa, istruita con deposito di documenti, è stata definita con sentenza emessa ex art. 127 ter c.p.c. a seguito di udienza celebrata con deposito di note scritte. 
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza n. ### con cui il ### di ### ha rigettato il ricorso avverso il verbale elevato dalla ### di ### per la violazione dell'art. 142 CdS accertata mediante misuratore di velocità, a postazione fissa ####, omologato con ### del Ministero delle ### e ### n.257 del 19.01.16 ed esteso con ### n.372 del 08.10.20.  ### non ha depositato alcuna documentazione relativa all'accertamento né ha depositato la certificazione di omologazione e conformità.   Privo di pregio giuridico è la circostanza dedotta dal Comune di ### secondo cui le modifiche apportate all'art. 201 CdS dalla L. n. 177/2024 avrebbero equiparato l'omologazione all'approvazione delle apparecchiature elettroniche utilizzate per il rilevamento delle infrazioni Sentenza n. cronol. ###/2025 del 19/12/2025 atteso che detta previsione non è applicabile nelle fattispecie di cui all'art. 142 CdS, così come risultante dall'art. 201 co. 1 bis lett. g-bis CdS. 
La giurisprudenza di legittimità è divenuta ormai granitica nell'affermare il principio in virtù del quale in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse. (Sez. 2, Ordinanza 13996/2025, Cass. nn. 20913/2024, 12924/2025 n. 10505 del 18/04/2024). 
La distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, hanno caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omol ogazione ministe riale a utorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste da l regolamento. ###, quindi , consiste in una procedura che - pur es sendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elett ronico da utilizzare per l 'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legitt imato, requisito, que sto, che cos tituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. 
Ed ancora, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenut o ad accerta re se tali verific he siano state o meno e ffettuate , puntualizzandosi - si badi - che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024, ### Civ. ### sent. n. 2279/2024)”. 
I predetti principi hanno trovato ulteriore conferma nella recentissima sentenza n. 26521 del 1.10.2025 con cui la S.C. ha così statuito: “letteralmente, l'art. 142, comma 6, c.d.s. prevede, riguardo alla determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, che solo le "apparecchiature debitamente omologate", forniscono dati da ritenersi "fonti di prova" (la stessa espressione - sempre in funzione della valutazione della legittimità dell'accertamento - si rinviene, peraltro, nell'art. 25, comma 1 , lett. a) della legge n. 120/2010, con la qual e ne è stato previs to l'inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.a.s., con riguardo ai tratti autostradali); il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione del c.d.s. (d.P.R.  495/1992) - il quale dis ciplina i "cont rolli ed omologazioni" (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.)- contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L'### generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione Sentenza n. cronol. ###/2025 del 19/12/2025 alle prescrizioni st abilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (...). Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. 
Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: ### trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma. Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi che su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante; l'art. 45, comma 6 , del c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell'approvazione ovvero dell'omologazione, secondo le modalità indicate dall'art.  192 del regolamento di esecuzione e attuazione" non opera al cuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i "mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni" , taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo de lla velocità, sta nte l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione "debi tamente omologati" impone necessariamente la pre ventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)”. 
Alla luce delle suesposte argomentazioni, l'opposizione va accolta e il verbale impugnato va annullato. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.  P.Q.M.  Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata ed ogni atto ad essa connesso. 
Condanna il Comune di ### al pagame nto dei c ompensi professionali, spettanti al difensore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 350,00, di cui € 43,00 per spese, oltre accessori come per legge. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice di #### Sentenza n. cronol. ###/2025 del 19/12/2025

causa n. 1806/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Antonella Santoro

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 3483/2025 del 05-11-2025

... depositato in atti un'attestazione della ### locale del Comune di ### a ### da cui emerge che, nel tratto di strada teatro del sinistro, non sussiste segnaletica stradale che impone un limite minimo o massimo diverso da 50 km/h così come previsto per i centri abitati dall'art. 142 comma 1 C.d.s., e che pertanto il limite massimo è pari a 50 km/h. E' stata inoltre prodotta in atti la relazione di incidente stradale redatta dai ### della ### di ### intervenuti (n. protocollo 181/2-2), nella quale i militari, alla luce dei rilievi operati e dei dati raccolti, provvedevano ad ipotizzare la dinamica del sinistro come segue: “Il conducente del “veicolo A”, nel procedere lungo il pertinente ### del Comune di ### a ####, avendo invaso l'opposta corsia di transito per motivazioni sconosciute, veniva urtato violentemente, in corrispondenza del lato destro della propria autovettura, dal “veicolo B” proveniente dall'opposta direzione di marcia. ### “de quo” cagionava lesioni importanti nel conducente del “veicolo A”, sig. ### il quale, trasportato immediatamente da una unità del “118” presso l'### “### e ###” di ### dove veniva ricoverato, con prognosi riservata, fino al (leggi tutto)...

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Rg. n. 5452/2017 ###### di ### in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al n. 5452/2017 ### degli ###, avente ad oggetto: lesione personale, vertente: tra ### (C.F. ###), nato a ### a ### il ###, ### (C.F. ###), nata a ### l'1.7.1974, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori ### (C.F.  ###), nata a ### il ### e ### (C.F.  ###), nato a ### il ###, inoltre ### (C.F.  ###), nata a ### a ### il ###, ### (C.F.  ###), nato a ### il ###, ### (C.F.  ###), nato a ### il ###, ### (C.F.  ###), nato a ### il ###, ### (C.F.  ###), nato a ### a ### il ###, tutti parenti ed affini di ### nato il ### e deceduto il ###, rappresentati e difesi, come da procura in calce all'atto introduttivo, dagli avv.ti ### e ### domiciliati presso lo studio dei difensori, sito in ### a ### alla ###. I d'Aragona n. 21; ATTORI e ### (C.F. ###), nato a ### il ###, nella qualità di erede di ### rappresentato e difeso, come da procura allegato all'atto di intervento, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti ### e ### elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in ### a ### alla ### n. 133; ### (C.F. ###), nata a ### il ###, nella qualità di erede della ### rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto costituzione a seguito di riassunzione, dall'avv.to ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in ### alla ### n. 24; ### e ### S.P.A. (P.I. e C.F. ###) in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con sede ###, nella qualità di impresa designata per la ### dal ### di ### per la ### rappresentata e difesa, come da procura speciale allegata in atti, dall'avv.to ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Napoli alla P.zza Carità n. 32; CONVENUTO e ### (C.F. ###), nata a ### il ###, in proprio, rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di intervento, dall'avv.to ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in ### alla ### n. 24; INTERVENTRICE nonché ### (C.F. ###) nata a ### a ### il ###, nella qualità di erede di ### rappresentata e difesa, come da procura allegata all'atto di intervento, dagli avv.ti ### e ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in ### a ### al ### n. 452; ###: come da come da note di trattazione scritta dell'udienza cd. cartolare (art. 127 ter c.p.c.) del 16.6.2025.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, nonché i provvedimenti assunti.  ***** 
Con atto di citazione ritualmente notificato, #### ed ### (questi ultimi due in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori ####, ##### e ### tutti eredi e/o parenti, affini del de cuius ### (nato il nato il ### e deceduto il ###), hanno convenuto in giudizio, la ### s.p.a. nella qualità di impresa designata per la liquidazione del sinistri a carico del F.G.V.S. e ### - proprietaria dell'autovettura ### tg. ### al fine di sentirli condannare, previo accertamento della responsabilità esclusiva in capo alla ### al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis, meglio specificati in atti, subiti per effetto del decesso del de cuius, avvenuto in data ###, in conseguenza al sinistro stradale verificatosi in data ###, in ### a ### al viale ### Gli attori assumevano che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, l'autovettura ### 106 tg. ### di proprietà e condotta dal de cuius, veniva urtata dalla suddetta ### condotta nell'occasione da ### priva di copertura assicurativa.  ### gli attori l'### circolava a velocità sostenuta all'interno del centro abitato e, subito dopo aver superato un incrocio semaforico, con fondo stradale bagnato, procedeva lungo il ### con direzione di marcia S. ### a ### - S. ### a ### allorquando, per la eccessiva velocità, non riusciva ad arrestare la propria marcia ed evitare l'autovettura ### impattandola violentemente mentre quest'ultima era impegnata, probabilmente in una manovra di inversione ad “U”. ### tra le due autovetture avveniva nella corsia di marcia della ### A seguito dell'urto, la ### subiva ingenti danni e ### veniva soccorso e trasportato presso il ### di ### ove decedeva in data ###. 
Si è costituita in giudizio ### la quale ha chiesto il rigetto delle domande in quanto infondate; ha chiesto di dichiarare l'esclusiva responsabilità del de cuius ### nella causazione del sinistro e la condanna di controparte per lite temeraria ex art 96 cpc. 
Si è altresì costituita in giudizio in giudizio la ### s.p.a., la quale ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata; in subordine, ha chiesto di dichiarare il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. ed ha contestato le singole voci di danno nonché il quantum delle richieste; sempre in via subordinata ha chiesto di limitare la condanna entro i limiti del massimale di legge vigente all'epoca del sinistro. 
Con comparsa depositata il ### ha spiegato intervento volontario ex art. 105 c.p.c., ### la quale ha chiesto di dichiarare l'esclusiva responsabilità di ### nella causazione del sinistro e la condanna di parte attrice per lite temeraria ex art 96 cpc. 
Con comparsa depositata in data ### ha spiegato intervento, ### figlia del de cuius ### la quale ha aderito alle difese degli attori ed ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro de quo del conducente della ### e di condannare i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti per effetto del decesso del congiunto. 
All'udienza del 23.5.2023, il procuratore di parte convenuta ha dichiarato il decesso di ### ed il processo è stato interrotto. 
Con ricorso depositato l'8.7.2023, gli attori hanno provveduto a riassumere il giudizio. 
Con comparsa depositata il ###, si è costituito in giudizio ### nella qualità di erede di ### riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione redatta nell'interesse della de cuius ### ***** 
La domanda attorea merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 
Preliminarmente, si rileva la proponibilità della domanda avanzata dagli istanti, risultando ottemperato il disposto degli artt. 148, 145 del D.lgs. n. 209 del 2005 e dell'art. 287, d.lgs.  209/2005: gli attori hanno depositato in atti la lettera di messa in mora inviata alla ### spa (v., in particolare, messa in mora del 3.9.2014 inviata a mezzo posta alla ### ed alla ### il ###, e messa in mora inviata alle predette a mezzo p.e.c. in data ###). 
Risulta dunque provata la richiesta stragiudiziale di risarcimento alla ### convenuta ed il decorso di un termine superiore a novanta giorni tra la messa in mora e l'introduzione del presente giudizio (risalente al giugno del 2017). 
Vi è altresì prova in atti dell'invio da parte degli istanti, alla controparte, dell'invito (ai fini della procedibilità) alla stipula di negoziazione assistita (v. invito alla negoziazione assistita del 12.1.2017). 
Sempre in via preliminare deve essere dichiara inammissibile la documentazione allegata dagli attori in data ###, in quanto depositata successivamente allo spirare dei termini delle preclusioni istruttorie (i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc sono stati concessi all'udienza del 16.4.2018). 
Inoltre, si rileva l'ammissibilità delle pretese svolte dalla terza intervenuta, ### (costituitasi in data ###), in quanto chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all' art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum (Cass. sez. I, 06/12/2019, n. ###). 
Tuttavia, se la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente che può dunque proporre domande nuove e autonome in seno al procedimento, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, chi interviene soggiace all'obbligo di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie. 
La Suprema Corte, in un recente arresto, ha infatti chiarito: “In tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell' art. 268, comma 2, c.p.c. , opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti; di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria (Cassazione civile, sez. III , 09/05/2023, n. 12463). 
Ne consegue che anche la documentazione istruttoria depositata dalla intervenuta ### deve essere dichiarata inammissibile, poiché tardiva rispetto al maturare delle preclusioni istruttorie. 
Procedendo ad esaminare il merito della vicenda, si osserva anzitutto che la legittimazione delle parti non è stata contestata. 
Ciò posto, nel corso della fase istruttoria, sono stati escussi tre testi di parte convenuta: #### e #### - ### della polizia municipale di ### a ### - ha dichiarato: “Noi quali autorità del luogo non siamo intervenuti sul posto, né ero presente al momento del sinistro. Non posso riferire né in ordine alla dinamica del sinistro né per i soggetti coinvolti. Ho rilasciato, unitamente al responsabile del procedimento, su richiesta non ricordo da parte di chi, un attestato datato 12/03/2015 prot. N. 653/pm, in cui è stato indicato che trattandosi di centro abitato per la tipologia di strada ex art 142 CDS il limite di velocità non può essere superiore a 50 km/h”.  ### - c.t.u. nominato nel procedimento penale - ha dichiarato: “Io ho eseguito soltanto l'autopsia su ### in data ###. Da questa è emerso che il sig. ### è deceduto a seguito di ictus cerebrale. Non sono emerse alterazioni patologiche tali da giustificare uno stato di malessere anteriore. Preciso però che possono essere intervenuti degli stati di alterazione temporanei (crisi ipertensive) che però non sono rinvenibili in sede autoptica. 
Escludo che il decesso sia una conseguenza di trauma cranico ribadendo che la causa del decesso è data da un ictus cerebrale. Concordo nelle conclusioni rese dal ### de ### laddove assume che il decesso de quo va ricondotto, con il criterio del più che probabile non, quanto meno in termini di prevalenza causale, alle lesioni riportate in seguito al sinistro, anche in considerazione dell'età avanzata del soggetto. Mi riporto alla consulenza da me redatta”.  ### - consulente del P.M. della Repubblica del ### di S. ### - ha dichiarato: “### posso riferire in merito ai conducenti delle autovetture coinvolte nell'incidente de quo essendo stato incaricato di redigere una consulenza tecnica per conto della ### di S.M.C.V solo successivamente. In merito alla dinamica del sinistro ho provveduto alla ricostruzione del sinistro sulla scorta della documentazione fornitami dalla P.G. e dalla ### nonché dall'esame diretto dei mezzi. Mi riporto alla mia relazione depositata in ### nonché alla deposizione resa nel processo penale”. 
Orbene, al fine di accertare la dinamica del sinistro oggetto di causa, appaiono rilevanti gli accertamenti effettuati in sede penale dal c.t.u., ing. ### Nella relazione da costui redatta (v. relazione tecnica allegata alle memorie istruttorie depositate da parte attrice il ###) sulla base del materiale a disposizione, l'ing. ### ha ritenuto: “Per un motivo ad oggi non noto, il #### alla guida del veicolo ### 106 invadeva la corsia opposta al suo senso di marcia in cui sopraggiungeva la ### condotta dalla sig.ra ### La sig.ra ### viaggiava ad una velocità di circa 60 km/h ed il sig. ### con la ### 106 viaggiava ad una velocità di circa 16 km/h. La sig.ra ### nel tentativo di evitare l'impatto, virava, verso la parte destra della carreggiata, la traiettoria della propria vettura ma l'urto era diventato ormai inevitabile”. 
Il c.t.u. ha inoltre affermato: “la causa del sinistro è riconducibile alla non corretta condotta di marcia del conducente del veicolo ### tg. ### che viaggiava a velocità pari a circa 60 km/h, non adeguata sia alle caratteristiche della strada, sia alla presenza di segnaletica verticale. In tal modo risulta violato il limite di velocità imposto (pari a 20 km/h), c.d.s. art. 142, e le regole prudenziali di comportamento imposte dall'art. 141, comma 1, 2 e 3 del cds; nella circostanza, la velocità tenuta dalla sig.ra ### conducente del veicolo ### è stata certamente riduttiva delle possibili capacità di controllo in sicurezza del mezzo e di eludibilità dell'urto con il veicolo ### 106; si ritiene che il sinistro era evitabile osservando le normali regole di diligenza, prudenza e perizia, avendo quindi una andatura tenuta a maggiore prudenza ed entro il limite di velocità consentito, peraltro in condizioni di manto stradale bagnato; ciò avrebbe certamente comportato esiti diversi e meno tragici”. Ha poi precisato: “il sig. ####, conducente del veicolo ### 106, tg. ### non ha rispettato le regole prudenziali di comportamento imposte dall'art. 141, comma 1,2 e 3 e quanto dispone l'art. 143 del cds, comma 1,11 e 12, per ciò che riguarda l'invasione di corsia”. 
La convenuta ### ha tuttavia depositato in atti un'attestazione della ### locale del Comune di ### a ### da cui emerge che, nel tratto di strada teatro del sinistro, non sussiste segnaletica stradale che impone un limite minimo o massimo diverso da 50 km/h così come previsto per i centri abitati dall'art. 142 comma 1 C.d.s., e che pertanto il limite massimo è pari a 50 km/h. 
E' stata inoltre prodotta in atti la relazione di incidente stradale redatta dai ### della ### di ### intervenuti (n. protocollo 181/2-2), nella quale i militari, alla luce dei rilievi operati e dei dati raccolti, provvedevano ad ipotizzare la dinamica del sinistro come segue: “Il conducente del “veicolo A”, nel procedere lungo il pertinente ### del Comune di ### a ####, avendo invaso l'opposta corsia di transito per motivazioni sconosciute, veniva urtato violentemente, in corrispondenza del lato destro della propria autovettura, dal “veicolo B” proveniente dall'opposta direzione di marcia. ### “de quo” cagionava lesioni importanti nel conducente del “veicolo A”, sig. ### il quale, trasportato immediatamente da una unità del “118” presso l'### “### e ###” di ### dove veniva ricoverato, con prognosi riservata, fino al 22.05.2014, allorquando periva, per sopraggiunte complicazioni, e da cui veniva sottoposto, con disposizione del P.M. competente, ad esame autoptico ritenuto opportuno dal ###, dott.  ### all'uopo nominato per l'esamina della salma” (v. rapporto allegato da parte attrice). 
Allegato al rapporto dei ### vi è anche il verbale di spontanee dichiarazioni rese ai militari intervenuti da ### conducente della ### la quale ha dichiarato: “#### del Comune di ### a ### con direzione di marcia #### - S. ### a C.llo. giunta nei pressi del civico 17, all'improvviso notavo un'autovettura di colore verde, penso una ### proveniente dalla corsia opposta di marcia che sbandava svoltando sulla sx e invadeva la mia corsia di marcia. Cercavo di evitare la collisione spostandomi il più possibile sul ciglio dx della strasa ma non riuscivo ad evitare l'urto, impattando con il lato anteriore contro la fiancata dx della ### Dopo la collisione sono scesa dalla macchina e ho atteso sul posto l'arrivo dei soccorsi”. 
Ebbene, non può essere messa in discussione la verificazione del sinistro in questione, come fatto storico, essendo adeguatamente dimostrata da tutte le risultanze istruttorie indicate. 
Dal quadro istruttorio complessivo emergono, tuttavia, alcune lacune ed incertezze in ordine alla concreta dinamica del sinistro. 
Innanzitutto, deve evidenziarsi che, seppure gli agenti intervenuti sul posto abbiano eseguito con scrupolosità gli accertamenti richiesti, gli stessi hanno compiuto gli accertamenti ex post. 
Allo stesso modo, la ricostruzione operata dal c.t.u. è frutto di una valutazione ipotetica, operata ex post sulla base dei parziali elementi a disposizione del consulente.  ###. ### ha ravvisato elementi di responsabilità a carico di entrambe le parti. 
Si rileva, peraltro, che l'affermazione del consulente secondo cui sulla strada in questione vigeva un limite di velocita di 20 km/h, appare sconfessata dall'attestazione delle ### locale che ha affermato l'assenza di limiti inferiori a quello legge (di 50 Km/h). 
In ogni caso, non può sfuggire che, sia dal rapporto dei C.C. che dalla relazione dell'ing. 
Pellegrini, emergono elementi di responsabilità a carico di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti: da un lato il conducente della ### ha invaso l'opposta corsia di marcia, dall'altro la conducente della ### procedeva ad una velocità di circa 60 km/h, che appare superiore al limite (quand'anche esso fosse di 50 km/h) e non adeguata alle caratteristiche della strada (dal rapporto dei C.C. si evince che il fondo stradale era bagnato). 
Ebbene, è noto che in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (Cass., 09/12/2010, n. 24860). 
Ne deriva che ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell'altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del ### della ### ed immune da colpa generica, e volta a porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto. 
Invero, nel caso in esame non emergono prove in ordine al fatto che la conducente della ### stesse procedendo in prossimità del margine destro della carreggiata, come impone di c.d.s.; né vi è prova della repentinità o meno dell'invasione di corsia ad opera del conducente della ### (non è dato sapere, ad esempio, se la ### aveva invaso la corsia opposta con notevole anticipo rispetto al momento in cui sopraggiungeva la ### nel qual caso la conducente di quest'ultima avrebbe avuto a disposizione il tempo sufficiente per porre in essere manovre di emergenza al fine di evitare l'impatto o ridurne l'intensità); né sono chiare le cause dell'invasione della corsia opposta da parte del de cuius. 
Pertanto, nella fattispecie, pur emergendo comportamenti colposi di entrambe le parti, non è possibile di accertare con certezza l'esatta, concreta dinamica del sinistro ed in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso. 
Ne consegue l'operatività della presunzione di uguale concorso di colpa ex art. 2054 co. 2 cc. 
Si rileva inoltre che nel corso del presente giudizio è stato disposto l'espletamento di ctu medico legale, affidata al dott. ### (le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili dal giudicante, in quanto adeguatamente argomentate ed immuni da vizi logico metodologici), il quale ha accertato che “il decesso del #### va, con criterio del più probabile che non, ricondotto, quanto meno in termini di prevalenza causale, alle lesioni riportate in seguito al sinistro stradale per cui è causa, ed in particolare agli effetti di un ematoma subdurale acuto post-traumatico, documentato al tavolo autoptico, non emergendo, peraltro, altre documentate possibili cause dotate di pari significatività statistica-epidemiologica” (v. c.t.u. in atti). 
Procedendo ad esaminare i danni di cui si chiede il ristoro, gli istanti hanno chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali iure hereditatis, e danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio. 
Con riferimento al danno cd. terminale per morte provocata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel danno patito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria morte ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza stessa, a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e la morte, mentre il secondo è rappresentato dal danno alla salute che, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, indipendentemente dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a patto che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr. Corte appello ### sez. I, 17/02/2025, n. 156). 
A tal proposito, la Cassazione ha più volte affermato il condivisibile principio secondo cui, in caso di sinistro mortale da cui sia derivato il decesso non immediato della vittima, può riconoscersi il danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporale totale, la cui liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, sempre che la stessa persista almeno per 24 ore (cfr. Cass nn. 21508/2020 - 18056/2019 - 17577/2019 - 16592/2019 - 26727/2018 - 23183/2014). 
Applicando tali principi al caso di specie, va sicuramente riconosciuta la risarcibilità dell'invalidità temporanea totale, atteso che il sinistro si è verificato in data ### ed il decesso è avvenuto in data ###, dunque il de cuius sopravvisse 6 giorni dopo il sinistro. 
Trattandosi di danno biologico derivante da sinistro stradale (e considerato che i parametri di cui alle ### di ### 2024 - per la liquidazione del danno c.d. terminale - non possono trovare applicazione, prevedendo una valutazione unitaria del danno, inclusiva della componente “morale” che, nel caso di spece, non deve riconoscersi) esso viene liquidato in applicazione dei valori di cui all'art. 139 D.lgs. 209/05 in tema di lesioni cd. micro-permanenti, come aggiornati da ultimo dal D.M. 18/07/2025, il danno subito dal de cuius, ammonta complessivamente alla somma di euro 337,08 (danno biologico temporaneo assoluto). 
Non può essere invece riconosciuto il risarcimento del danno c.d. catastrofale, in quanto nel caso in esame non risulta dimostrato che la vittima abbia avuto consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine. 
Ciò posto, non appare risarcibile neppure il danno tanatologico dedotto dagli attori. 
Ed infatti, secondo la Suprema Corte quando la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da perdita anticipata della vita trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico (cfr. Cass., sez. III, 04/02/2025, n. 2635, Cass. 26851/2023). 
Procedendo ad esaminare i danni iure proprio di cui si chiede il ristoro, gli istanti hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, del danno biologico e del danno patrimoniale. 
Merita accoglimento la domanda attorea di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. 
Il danno derivante dalla perdita di un rapporto parentale (o di un vincolo affettivo, assimilabile) viene tradizionalmente identificato nell'insieme di quelle specifiche conseguenze dannose di natura non patrimoniale che discendono dalla definitiva cancellazione di una relazione personale caratterizzata dalla particolare pregnanza emotiva e implicazione affettiva destinato a tradursi, sul piano dei pregiudizi alla persona, nella duplice dimensione del c.d. danno morale - ossia della sofferenza puramente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico-legale) - e, sotto al tro profilo, del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita affettiva (cfr. Corte di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9857 del 28/03/2022). 
Orbene, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2019, n. 11212), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamicorelazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). 
In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. 
Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato; ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. civ. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere. 
La liquidazione del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, trattandosi di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., avviene “in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata” (Cass. civ., sez. III, ord.  907/2018). 
Nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve valutare tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto). 
Vi è da sottolineare che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed eccezionali (Cass. civ., sez. III, n. 23469/2018). 
La Suprema Corte ha anche chiarito che la morte di una persona a causa di un atto illecito genera una presunzione legale di sofferenza morale per i familiari della vittima, indipendentemente dalla convivenza o vicinanza geografica. La presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne tuttavia l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione concreta dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza - o, all'opposto, dalla distanza - da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare (Cass., sez. III, 24/06/2025, n. 16895). 
Orbene, al fine di determinare il quantum del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale si condivide la recente giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. sez. III, 16/12/2022, n. ###) secondo cui “### delle tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile di ### 2022, garantisce una commisurazione equa, uniforme e prevedibile del pregiudizio in esame”. 
Prima di procedere alla liquazione del danno giova sottolineare che l'affermazione degli attori secondo cui “il deceduto, (…), era convivente con la moglie, ma viveva nello stesso fabbricato unitamente ai figli e ai nipoti” (v. memoria 183 n. 2 co. 6 cpc) non è stato contestato. 
Orbene, facendo applicazione delle ### integrate di ### del 2022, aggiornate al 2024, il calcolo del risarcimento risulta il seguente: 1) per ### (coniuge convivente del de cuius) Valore del ### euro 3.911,00 Punti riconosciuti per A. età del congiunto: 12 Punti riconosciuti per B. età della vittima: 12 Punti riconosciuti per C. convivenza: 16 Punti riconosciuti per D. numero di familiari nel nucleo primario: 12 Punti riconosciuti per E. qualità/intensità della relazione (valore medio): 24 (sul punto si osserva che la tabella di ### con riferimento a tale parametro, precisa: “Si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale), valutando se procedere alla liquidazione del parametro E con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale”. Ebbene, nel caso specie non vi è prova di uno stravolgimento della vita della vittima (concernente la dimensione dinamico relazionale), pertanto, nella fattispecie, si ritiene equo riconoscere 15 punti per sofferenza interiore patita, mentre il c.d. danno dinamico-relazionale può essere desunto, in assenza di altre prove e allegazioni, dalla relazione di convivenza, e viene riconosciuto in punti 9. 
Punti totali riconosciuti: 76 Importo del risarcimento euro 297.236,00 2) per ### (figlio del de cuius) Valore del ### euro 3.911,00 Punti riconosciuti per A. età della vittima primaria: 12 Punti riconosciuti per B. età della vittima secondaria: 20 Punti riconosciuti per C. convivenza: 8 (è incontestato che vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitavano nello stesso stabile, v. sul punto comparsa di costituzione di ### pag. 6), Punti riconosciuti per D. sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato: 12 Punti riconosciuti per qualità/intensità della relazione: 15 (si ritiene equo riconoscere la lesione per la sofferenza interiore patita, pari a 15 punti, mentre il c.d. danno dinamico-relazionale non può essere riconosciuto, in assenza di specifiche prove e allegazioni relative all'effettività, consistenza ed 'intensità della relazione affettiva); Punti totali riconosciuti: 67 Importo del risarcimento euro 262.037,00 3) per ### (nipote del de cuius) Valore del ### euro 1.698,00 Punti riconosciuti per A. età della vittima primaria: 8 Punti riconosciuti per B. età della vittima secondaria: 20 Punti riconosciuti per C: 0 (la convenuta ### ha contestato sia la sussistente della convivenza, sia il fatto che la vittima primaria e la vittima secondaria vivessero nello stesso stabile e sul punto non è stata fornita prova), ### riconosciuti per qualità/intensità della relazione: 15 (si ritiene equo riconoscere la lesione per la sofferenza interiore patita, pari a 15 punti, mentre il c.d. danno dinamico-relazionale non può essere riconosciuto, in assenza di specifiche prove e allegazioni relative all'effettività, consistenza ed 'intensità della relazione affettiva); ### totali riconosciuti: 43 Importo del risarcimento euro 73.014,00 4) per ### (nipote del de cuius) Valore del ### euro 1.698,00 ### riconosciuti per A. età della vittima primaria: 8 ### riconosciuti per B. età della vittima secondaria: 20 ### riconosciuti per C: 0 (la convenuta ### ha contestato sia la sussistente della convivenza, sia il fatto che la vittima primaria e la vittima secondaria vivessero nello stesso stabile e sul punto non è stata fornita prova), ### riconosciuti per qualità/intensità della relazione: 15 (si ritiene equo riconoscere la lesione per la sofferenza interiore patita, pari a 15 punti, mentre il c.d. danno dinamico-relazionale non può essere riconosciuto, in assenza di specifiche prove e allegazioni relative all'effettività, consistenza ed 'intensità della relazione affettiva); ### totali riconosciuti: 43 Importo del risarcimento euro 73.014,00 5) per ### (nipote del de cuius) Valore del ### euro 1.698,00 ### riconosciuti per A. età della vittima primaria: 8 ### riconosciuti per B. età della vittima secondaria: 20 ### riconosciuti per C: 0 (la convenuta ### ha contestato sia la sussistente della convivenza, sia il fatto che la vittima primaria e la vittima secondaria vivessero nello stesso stabile e sul punto non è stata fornita prova), ### riconosciuti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 (si ritiene equo riconoscere la lesione per la sofferenza interiore patita, pari a 15 punti, mentre il c.d. danno dinamico-relazionale non può essere riconosciuto, in assenza di specifiche prove e allegazioni relative all'effettività, consistenza ed 'intensità della relazione affettiva); ### totali riconosciuti: 43 Importo del risarcimento euro 73.014,00 6) per ### (nipote del de cuius) Valore del ### euro 1.698,00 ### riconosciuti per A. età della vittima primaria: 8 ### riconosciuti per B. età della vittima secondaria: 20 ### riconosciuti per C: 0 (la convenuta ### ha contestato sia la sussistente della convivenza, sia il fatto che la vittima primaria e la vittima secondaria vivessero nello stesso stabile e sul punto non è stata fornita prova), ### riconosciuti per qualità/intensità della relazione: 15 (si ritiene equo riconoscere la lesione per la sofferenza interiore patita, pari a 15 punti, mentre il c.d. danno dinamico-relazionale non può essere riconosciuto, in assenza di specifiche prove e allegazioni relative all'effettività, consistenza ed 'intensità della relazione affettiva); ### totali riconosciuti: 43 Importo del risarcimento euro 73.014,00 7) per ### (nipote del de cuius) Valore del ### euro 1.698,00 ### riconosciuti per A. età della vittima primaria: 8 ### riconosciuti per B. età della vittima secondaria: 18 ### riconosciuti per C: 0 (la convenuta ### ha contestato sia la sussistente della convivenza, sia il fatto che la vittima primaria e la vittima secondaria vivessero nello stesso stabile e sul punto non è stata fornita prova), ### riconosciuti per qualità/intensità della relazione: 15 (si ritiene equo riconoscere la lesione per la sofferenza interiore patita, pari a 15 punti, mentre il c.d. danno dinamico-relazionale non può essere riconosciuto, in assenza di specifiche prove e allegazioni relative all'effettività, consistenza ed 'intensità della relazione affettiva); ### totali riconosciuti: 41 Importo del risarcimento euro 69.618,00 Non merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale proposta da ### ed ### rispettivamente di genero e nuora del de cuius. 
La giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla legittimazione ad agire per il risarcimento del danno in questione, ha precisato che, qualora il rapporto di parentela sia di tipo meno stretto (zii, cugini) o del tutto privo di una configurazione formale (genero, nuora), tali soggetti sono tenuti a provare, in termini maggiormente rigorosi, “la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 21230/2016). 
In altri termini, la minore prossimità del rapporto parentale - o l'assenza di un rapporto formale di parentela -, di per sé, non impedisce, in astratto, alla vittima secondaria di vedersi riconosciuto il danno parentale; tuttavia, in tali casi, la il superstite risulta gravato di un onere probatorio maggiormente rigoroso in ordine non soltanto al quantum, ma anche alla effettiva sussistenza del pregiudizio subito (il c.d. an debeatur). 
Ne consegue che, da un punto di vista generale, la sussistenza del solo rapporto parentale, non producendo alcun tipo di automatismo, non comporta una necessaria risarcibilità del c.d. danno parentale (cfr. ### di Arezzo, Sentenza n. 212/2024 del 15-02-2024). 
Ciò posto, ### ed ### non hanno dimostrato alcunché in ordine alla presenza di un effettivo, reciproco vincolo familiare - relazionale, né di un legame affettivo con il de cuius, sicché non può essere riconosciuta tale voce di danno. 
Deve essere ora esaminata la posizione di ### figlia del de cuius ### intervenuta in giudizio con comparsa depositata il ###. 
Con riferimento alle domande proposta da quest'ultima, valgono le medesime considerazioni fatte per gli altri attori, sicché, fermo restando l'accertamento della pari responsabilità concorrente dei conducenti dei veicoli coinvolti, gli unici risarcimenti che devono essere riconosciuti sono quelli del danno biologico terminale (già prima quantificato) e di quello da perdita del rapporto parentale. 
Facendo applicazione di tali ### integrate di ### aggiornate al 2024, il calcolo del danno da perdita del rapporto parentale risulta il seguente: per ### (figlia del de cuius) Valore del ### euro 3.911,00 ### riconosciuti per A. età della vittima primaria: 12 ### riconosciuti per B. età della vittima secondaria: 20 ### riconosciuti per C. convivenza: 0 ### riconosciuti per D. sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato: 12 ### riconosciuti per qualità/intensità della relazione: 15 (si ritiene equo riconoscere la lesione per la sofferenza interiore patita, pari a 15 punti, mentre il c.d. danno dinamico-relazionale non può essere riconosciuto, in assenza di specifiche prove e allegazioni relative all'effettività, consistenza ed 'intensità della relazione affettiva); ### totali riconosciuti: 59 Importo del risarcimento euro 230.749,00 Orbene, tutti gli importi sopra liquidati, per ciascun congiunto, si riferiscono alla perdita del rapporto parentale.  ### dei risarcimenti, in favore di ciascun istante, deve però essere dimezzato in ragione del pari concorso di colpa. 
Ed infatti, in materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito iure proprio dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell' art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica (Cass. sez. III, 12/06/2024, n. 16413). 
Con riferimento al danno cd. biologico terminale, si specifica che esso va riconosciuto in favore degli eredi del de cuius, ossia del coniuge e dei figli, ed è loro attribuito pro quota, ai sensi dell'art.  581 c.c. (sempre dimezzando l'importo in ragione del concorso di colpa). 
In definitiva, vengono riconosciuti i seguenti danni: 1) a ### euro 148.618,00 (= 297.236,00: 2) a titolo di danno da perdita del rapporto parentale ed euro 168,54 a titolo di danno biologico terminale; totali euro 148.786,54, 2) a ### euro 131.018,50 (= 262.037,00: 2) a titolo di danno da perdita del rapporto parentale ed euro 84,27 a titolo di danno biologico terminale; totali euro 131.102,77, 3) a ### euro 36.507,00 (= 73.014,00 :2), 4) a ### euro 36.507,00 (= 73.014,00 :2), 5) a ### euro 36.507,00 (= 73.014,00 :2), 6) a ### euro 36.507,00 (= 73.014,00 :2), 7) a ### euro 34.809,00 (= 69.618,00: 2), 8) a ### 115.374,5 (= 230.749,00: 2) ed euro 84,27 a titolo di danno biologico terminale; totali euro 115.458,77. 
Sugli importi risarcitori così determinati, sono dovuti gli interessi legali, calcolati secondo i consolidati principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. Sentenza del 17/02/1995, 1712): sul capitale, devalutato alla data del fatto (16.5.2014), via via rivalutato anno per anno dalla data dell'illecito all'attualità, sono dovuti gli interessi legali. 
Pertanto, spettano alle parti predette i seguenti importi risarcitori: 1) a ### spetta la somma di euro 166.955,58 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 2) a ### spetta la somma di euro 147.112,38 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 3) a ### spetta la somma di euro 40.965,04 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 4) a ### spetta la somma di euro 40.965,04 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 5) a ### spetta la somma di euro 40.965,04 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 6) a ### spetta la somma di euro 40.965,04 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 7) a ### euro spetta la somma di 39.059,68 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 8) a ### spetta la somma di euro 129.557,98, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; Procedendo alla disamina degli ulteriori danni richiesti, non merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale iure proprio per spese funerarie. 
In relazione a tale danno, la giurisprudenza ha affermato che le spese funerarie, sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo, occorrendo, tuttavia, fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione. (cfr. Corte di cassazione, ### 3, Sentenza n. 11684 del 26/05/2014). 
Nella fattispecie, le spese funerarie asseritamente sostenute non sono state provate, né sono stati forniti parametri cui commisurare un'eventuale valutazione. 
Non merita accoglimento neppure la richiesta di risarcimento del danno biologico asseritamente subito iure proprio dai congiunti del de cuius, atteso che tale domanda non solo appare sorretta da una generica allegazione, ma non è stata neppure depositata in atti alcuna documentazione medica relativa agli odierni istanti da cui possa ricavarsi la sussistenza di un pregiudizio psicofisico, sicché non emerge prova di alcun danno di carattere biologico subito. 
Parimenti infondata è la domanda afferente alla liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella asserita perdita delle elargizioni economiche erogate dal defunto. 
In proposito, deve rilevarsi che la morte di una persona può causare ai suoi familiari un danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro. La liquidazione del danno patrimoniale, fondandosi sul ragionamento presuntivo secondo cui se non fosse intervenuto il decesso la vittima avrebbe continuato a destinare parte del suo reddito alla famiglia. 
Tuttavia, gli attori avrebbero dovuto provare che una quota del reddito che avrebbe presuntivamente prodotto il de cuius sarebbe stata destinata ai congiunti (cfr. Cass. civ. Sez. III, 03/05/2004, n. 8333).  ### è stato invece provato con riferimento ai redditi percepiti dal de cuius, né con riferimento alla condizione economica dei congiunti sopravvissuti, né in ordine alle contribuzioni economiche effettuate in vita dal defunto. 
In definitiva, la convenuta ### s.p.a. va condannata, in solido con ### e ### al pagamento degli importi suddetti in favore degli istanti. 
Non è infine fondata la domanda della convenuta di condanna della controparte ex art 96 cpc, a fronte dell'accoglimento delle pretese attoree. 
All'accoglimento delle pretese degli attori e dell'intervenuta consegue, in ragione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna della ### s.p.a., di ### e di ### in solido, alla refusione delle spese di lite nei confronti degli istanti. 
Le spese processuali vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M.  55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, applicando per ogni fase processuale il valore medio dello scaglione di riferimento. 
Le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico della ### s.p.a., di ### e di ### in solido, in ragione della loro soccombenza.  P.Q.M.  ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta o assorbita, così decide: §- dichiara la pari concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, condanna la ### s.p.a., ### e ### in solido, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, dei seguenti importi: 1) in favore di ### la somma di euro 166.955,58, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 2) in favore di ### la somma di euro 147.112,38, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 3) in favore ### la somma di euro 40.965,04, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 4) in favore ### la somma di euro 40.965,04, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 5) in favore ### la somma di euro 40.965,04, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 6) in favore ### la somma di euro 40.965,04, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 7) in favore di ### la somma di euro 39.059,68, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 8) in favore ### la somma di euro 129.557,98, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; §- condanna la ### s.p.a., ### e ### in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice (da intendersi quale unica parte processuale), che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 22.457,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (pari al 15%), iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore dei difensori anticipatari; §- condanna la ### s.p.a., ### e ### in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della intervenuta ### che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (pari al 15%), iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore dei difensori anticipatari; §- pone definitivamente le spese di ctu a carico della ### s.p.a., di ### e di ### in solido. 
Si comunichi.  ### il ### Il giudice ### 

causa n. 5452/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Martone Gabriella

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Tribunale di Nola, Sentenza n. 3429/2025 del 19-12-2025

... contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge». La preminente funzione riequilibratice-perequativa dell'assegno comporta la necessità di verificare se lo squilibrio dipende eziologicamente dalle scelte matrimoniali o dai ruoli familiari in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Quanto alla durata del matrimonio, è indubbio che la stessa influisca oggi, non più solo sulla determinazione della misura dell'assegno (Cass. civ., sez. I, sent., 22 marzo 2013, n. 7295) ma anche sullo stesso diritto all'assegno divorzile. Un matrimonio di brevissima durata, nel quale quindi non può apprezzarsi alcun concreto apporto alla conduzione familiare, non può determinare - anche in presenza di sproporzione di redditi - il diritto ad un assegno divorzile che di fatto si risolverebbe nella dazione di una rendita parassitaria. Assume quindi rilevanza la valutazione dell'apporto dato dal coniuge richiedente alla conduzione familiare e alla creazione del patrimonio non solo personale ma anche comune: in tal senso dovrà attribuirsi rilevanza al lavoro domestico (Cass. civ., sez I, sent., 14 gennaio 2008, 593). 4) accertato che lo (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI NOLA SEZ. II così composto: dr.ssa ### presidente dr.ssa ### giudice estensore dr.ssa ### giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3722/2022 RGAC e vertente tra - ### nato a ### il ### (c.f.: ###) rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in ### alla ### S. ###; - ricorrente - CONTRO - ### nata a ### il ### (c.f.  ###) rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in ### alla via ### n. 7; - resistente - - con l'intervento necessario in causa del ### della Repubblica presso il Tribunale di ### divorzio giudiziale ### come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 22.09.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte ### E ### Con ricorso depositato in data ### il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in ### il ### con la signora ### dalla cui unione nascevano due figli, ### nato ad ### il ### e ### nata ad ### il ###, esponeva che con accordo di negoziazione assistita del 30.09.2019 omologato dalla ### della Repubblica in data 808.10.2019, i coniugi si erano separati. Il ricorrente instava, pertanto, per la pronuncia di divorzio con la conferma delle condizioni di separazione. 
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di status, ma chiedeva l'aumento del mantenimento della prole nonché il riconoscimento di assegno divorzile. Vinte le spese di lite. 
Ascoltate le parti all'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti e rimessi i coniugi dinanzi al giudice istruttore, assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., espletata la prova orale, con ordinanza del 22.09.2025, la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei provvedimenti ex art. 190 c.p.c. 
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.  1.12.70 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre sei mesi dalla pronuncia della separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata altresì prodotto accordo di negoziazione assistita omologato dal PM. 
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò, non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza. È stata altresì depositata sentenza di separazione passata in cosa giudicata. 
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata. 
Tanto premesso, va innanzitutto evidenziato che entrambi i figli sono maggiorenni e vivono con la madre. Inoltre, non vi è più contestazione in merito alla circostanza che i figli non siano economicamente indipendenti posto che, anche in sede di conclusioni, il ricorrente ha chiesto di contribuire al mantenimento della prole, sia pur con un importo ridotto, stante l'intervenuto licenziamento. 
Ciò posto, occorre analizzare la posizione economica patrimoniale delle parti, come emersa dal compendio in atti. Al riguardo il ricorrente è maestro pasticciere, ha lavorato per anni alle dipendenze della ### caffè srl, poi ### distribuzione srl con reddito annuo di circa 28.000,00 netti all'anno (con retribuzioni mensili anche di 3200,00 euro comprensive di 1000,00 per indennità di trasferta) fino all'anno 2024 per cui ha dichiarato un reddito netto di circa 52.000,00 euro netti (cfr. Unico 2025) Successivamente, viene licenziato il ###, ma ha aperto partita IVA e lavora in proprio nella produzione e vendita di panettoni, percepisce anche ### (la cui istanza è stata accolta). Il ricorrente vive in immobile di proprietà del padre concesso in comodato gratuito, ha avuto in passato la disponibilità di un'auto ### (come emerge dagli accordi di negoziazione assistita), ha dichiarato di avere avuto in uso un'auto intestata alla società ### srl e di usare un motociclo ### del cugino di cui paga anche l'assicurazione (fatto questo di scarsa credibilità). Circa l'attività di vendita di cardellini e gli introiti asseritamente percepiti non vi è prova tranquillante, sia in quanto la testimonianza resa dai figli, comunque aventi interesse in causa, riguarda fatti anteriori al 2021, sia in quanto non vi è prova che l'attività i cui effettivi introiti sono incerti sia ancora svolta. Né vi è prova che il ricorrente abbia ricevuto compensi per l'attività di consulenza svolta per i ### supermercati gestiti dallo zio. Anzi il sig. D'### amministratore dei ### ascoltato all'udienza del 17.03.2025 chiamato a testimoniare sul punto ha riferito di avere chiesto dei meri consigli al ### e di essersi poi rivolto ad altro maestro pasticciere, tale ### Ancora non vi è prova della circostanza che il ricorrente tenesse dei corsi retribuiti e con quale frequenza. La testimonianza resa sul punto dai figli è generica e de relato. È pacifico che il ricorrente abbia usufruito di una serie di vantaggi dall'attività lavorativa svolta, come vacanze offerte, uso di auto, ristoranti. 
In ogni caso, ritiene il tribunale che, l'intervenuto licenziamento del ricorrente, non abbia di fatto comportato una contrazione delle entrate del ### il quale, stante l'esperienza maturata come maestro pasticciere, la rinomanza acquisita quale vincitore del premio del migliore panettone nel 2020, ben è in grado di inserirsi in modo proficuo e ben remunerato nel mercato del lavoro. 
Quanto alla resistente, dagli atti è emerso che la signora ### a decorrere dal febbraio 2021 è stata affetta da patologia oncologica che la rendeva inabile al lavoro giusto verbale della commissione ### del 01.12.2024 (ma soggetto a revisione) con verosimile percezione dell'accompagnamento. La resistente, invero, ha continuato a lavorare fino al mese di ottobre 2024 con reddito annuale netto di circa 17.000,00 euro; vive in immobile in locazione al canone di euro 411,81 oltre oneri condominiali per euro 82,00, ha acquistato un'auto KIA in data ### al costo di 16500,00 ed è intestataria di ### del 2016 del valore all'epoca di 4000,00 euro. Ad oggi il rapporto di lavoro è cessato tanto che la resistente deduce di percepire ### Orbene, ritiene il tribunale che tra le parti sussista una significativa disparità economica. Ne deriva che questo tribunale ritiene di confermare la misura del mantenimento della prole come determinata in sede ###euro 1200,00, somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ### dei prezzi al consumo e da corrispondersi alla resistente entro il 5 di ogni mese. Le spese straordinarie per la prole, individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di ### del maggio 2021. 
Ciò posto, circa la domanda volta ad ottenere l'assegno divorzile avanzata dalla ricorrente, giova rammentare che sul tema è più volte intervenuta la giurisprudenza di legittimità la quale, in estrema sintesi, ha chiarito che: a) l'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno prescinde da ogni riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; b) l'assegno di divorzio ha funzione assistenziale, compensativa - perequativa; c) l'assegno potrà essere riconosciuto allorquando lo scioglimento del matrimonio abbia determinato un dislivello reddituale in concreto conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare in prospettiva compensativa riequilibatrice o una radicale mancanza di autosufficienza economica. 
La Suprema Corte, intervenuta successivamente sul tema in diverse pronunce, ha chiarito che l'assegno di divorzio ha una imprescindibile funzione assistenziale con la quale può concorrere quella compensativa (cfr. Cass. 21239/2019). 
In sintesi, esclusa la netta separazione tra valutazione attributiva e valutazione quantitativa, il processo logico che il giudice è chiamato ad operare è il seguente: 1) in primo luogo il giudice deve accertare, anche mediante il ricorso ai poteri ufficiosi, l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi avuto riguardo ai redditi e al patrimonio tenendo conto altresì «di ogni altra utilità» di cui entrambi dispongano ( civ., sez. VI, 10 giugno 2014, n. 13026; Cass. civ., sez. VI, 27 maggio 2014, 11797). ## disparità tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi deve essere “rilevante”.  2) in secondo luogo, occorre verificare se l'eventuale e rilevante squilibrio tra le posizioni possa essere causalmente ricollegato alle «scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di uno ruolo trainante endofamiliare»; 3) va poi accertata la radice causale della disparità, ossia se lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio deriva dal «sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge». La preminente funzione riequilibratice-perequativa dell'assegno comporta la necessità di verificare se lo squilibrio dipende eziologicamente dalle scelte matrimoniali o dai ruoli familiari in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. 
Quanto alla durata del matrimonio, è indubbio che la stessa influisca oggi, non più solo sulla determinazione della misura dell'assegno (Cass. civ., sez. I, sent., 22 marzo 2013, n. 7295) ma anche sullo stesso diritto all'assegno divorzile. Un matrimonio di brevissima durata, nel quale quindi non può apprezzarsi alcun concreto apporto alla conduzione familiare, non può determinare - anche in presenza di sproporzione di redditi - il diritto ad un assegno divorzile che di fatto si risolverebbe nella dazione di una rendita parassitaria. Assume quindi rilevanza la valutazione dell'apporto dato dal coniuge richiedente alla conduzione familiare e alla creazione del patrimonio non solo personale ma anche comune: in tal senso dovrà attribuirsi rilevanza al lavoro domestico (Cass. civ., sez I, sent., 14 gennaio 2008, 593).  4) accertato che lo squilibrio economico rilevante è causalmente connesso alle scelte e ai sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, si deve verificare se il divario possa essere superato dal richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale (giudizio prognostico anche in considerazione dell'età del richiedente in relazione alla concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro).  5) la determinazione del quantum è svincolata dal tenore di vita, non sarà connessa all'autosufficienza economica e sarà stabilita tenendo conto dei sacrifici delle aspettative professionali ed economiche fatte in ragione della realizzazione del supremo e comune interesse familiare.  6) preminente valutazione della funzione assistenziale quando l'istante non abbia mezzi sufficienti per vivere (cfr. Cass. Civ. 21239/2019). 
Orbene, trascorrendo al caso di specie, va innanzitutto evidenziato che pur sussistendo tra le parti una disparità economica rilevante, la resistente non ha dedotto tempestivamente, né ha comprovato di avere rinunciato a proprie aspirazione professionali per agevolare quelle del marito o per occuparsi prevalentemente della prole. Epperaltro, dalla lettura dell'estratto ### emerge che la resistente ha lavorato fino al 1999 per poi riprendere a decorrere dal 2012 e in modo stabile dal 2017. ### dell'attività lavorativa, coincidente con la nascita dei figli e con la più giovane età degli stessi, si spiega con ragionevole convincimento stante l'esigenza di cura della prole, cui all'evidenza la signora ### era prevalentemente preposta. 
Orbene, la circostanza che la signora per alcuni si sia dedicata alla cura dei figli, unitamente all'intervenuto licenziamento, alla presumibile difficoltà di facile reinserimento nel mercato del lavoro tenuto conto dell'età, della mancanza di una qualifica specifica, delle problematiche di salute oltre che le esigenze abitative (id est canone di locazione) inducono questo tribunale a riconoscere alla resistente un assegno divorzile in chiave compensativa e assistenziale che si stima congruo determinare (tenuto conto del contributo già dovuto dal ### per il mantenimento della prole e della circostanza che la resistente percepisce ### in euro 200,00. 
Ne deriva che, a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione, il ### sarà tenuto a versare alla signora ### entro il 5 di ogni mese la somma di euro 200,00. 
Non resta che statuire in merito alle spese di lite. 
Queste, tenuto conto della soccombenza reciproca e dell'evoluzione delle vicende lavorative delle parti, vanno integralmente compensate.  P.Q.M.  Il tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione disattesa, così provvede: a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in ### il ###; b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'### dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello ###) ed al D.P.R. n. 306/2000 (### per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L. 1.12.70 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.87 n. 74; c) Pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole versando alla signora ### entro il 5 di ogni mese euro 1200,00 per il mantenimento della prole, somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ### dei prezzi al consumo e da corrispondersi alla resistente entro il 5 di ogni mese.  d) Le spese straordinarie per la prole, individuate e regolamentate in conformità al protocollo del Tribunale di ### del maggio 2021, saranno sostenute dalle parti, nella misura del 50% ciascuno.  e) Pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla signora ### entro il 5 di ogni mese euro 200,00 a titolo di assegno di divorzio con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione.  f) Compensa le spese di lite. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice estensore (dr.ssa #### (dr.ssa ### RG n. 3772/2022

causa n. 3772/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenza Barbalucca, Nunziata Luisa, Girfatti Federica

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14885/2025 del 03-06-2025

... llo proposto dal contribuente ### nei confronti del Comune di #### e de lla "### S.p.A." (quest'ultima nella qualità di concessionaria del servizio di gestione delle en trate tributarie per il Comune di ####), avverso la senten za della ### di ### n. 1275/12/2019. 3 di 9 1.1. I giudici di appello riformavano la decisione di primo grado sul presupposto che, a seguito dell'annullamento da parte del giudice amministrativo del piano di governo del territorio, le aree non potevano essere considerate fabbricabili ex tunc, con conseguente diritto alla ripetizion e di quanto versato nel frattempo a titolo di ### in ragione della natura edificatoria del terreno. 2. Contro detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la ### S.p.A. e il Comune di ### entrambi affidati ad un unico motivo, cui ha resistito il contribuente. 3. Tutte le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. Con unico motivo la ### S.p.A. denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 , c.p.c . violazione e falsa applicazione “dell'art. 2, comma 1, lett. b) del d.l.gs 30 dicembre 1992, n. 504, dell'art. 11-quatordecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, 203, convertito nella l. 248/2005, (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15135/2021 R.G. proposto da: ###, rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###) -ricorrente ### elettivamente do miciliata in ### PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che la rappresenta e difende unitame nte all'avvocato #### (RG ###) -ricorrente contro ### elettivamente do miciliato in ### F. 
CONFALONIERI 5, presso lo studio de ll'avvocato ### I ### (###) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (G ### W) 2 di 9 -controricorrente avverso la sentenza n. 2787/24/2020 della ### della #### 24, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 aprile 2025 dalla dott.ssa ### Fatti di causa 1. ### issione ### aria ### della ### , con la sentenza n. 2787/24/2020 depositata in data 27 novembre 2020 e non notificat a, in controversia su impugnazione di diniego di rimborso dell'IMU rela tiva all'anno 2012 , a seguito dell'annullamento delle deliberazioni adottate dal Con siglio ### il 15 luglio 20 11 n. 36 ed il 1 4 febbraio 2012 n. 11, rispettivamente per l'adozione e l'approvazione del ### di ### del ### [ strumento essenz iale della pianificazione urbanistica a livello comunale, ai sensi degli artt. 6 ss. della ### della ### a 11 marzo 2005 n. 12 ("### per il governo del territorio"), in sostituzio ne del ### di cui agli artt. 7 ss. della ### 17 agosto 1942 n. 1142 ("### urbanistica")], con sentenza T.A.R. per la ### il 27 febbraio 2015 n. 576, confermata con sentenza Consiglio di Stato, ### 4^, il 28 giugno 2016 n. 2921, in relazione alla proprietà di un terreno sito nel territorio comunale, esteso mq. 25.050 e compreso tra le aree di trasformazione urban istica del p redetto ### di ### del ### (in particolare nell'ambito di trasformazione ###), accoglieva l'appe llo proposto dal contribuente ### nei confronti del Comune di #### e de lla "### S.p.A." (quest'ultima nella qualità di concessionaria del servizio di gestione delle en trate tributarie per il Comune di ####), avverso la senten za della ### di ### n. 1275/12/2019. 3 di 9 1.1. I giudici di appello riformavano la decisione di primo grado sul presupposto che, a seguito dell'annullamento da parte del giudice amministrativo del piano di governo del territorio, le aree non potevano essere considerate fabbricabili ex tunc, con conseguente diritto alla ripetizion e di quanto versato nel frattempo a titolo di ### in ragione della natura edificatoria del terreno.  2. Contro detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la ### S.p.A. e il Comune di ### entrambi affidati ad un unico motivo, cui ha resistito il contribuente.  3. Tutte le parti hanno depositato memorie. 
Ragioni della decisione 1. Con unico motivo la ### S.p.A. denuncia, ai sensi dell'art.  360, primo comma, n. 3 , c.p.c . violazione e falsa applicazione “dell'art. 2, comma 1, lett. b) del d.l.gs 30 dicembre 1992, n. 504, dell'art. 11-quatordecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, 203, convertito nella l. 248/2005, dell'art. 36, comma 2, del d.l. 30 giugno 2006, n. 223, convertito nella l. n. 248/2006, dell'art. 5, comma 5, del d.l.gs 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 9, comma 2, del d.l.gs 14 marzo 2011, n. 23”.  2. ### di ### con l'unico motivo di ricorso, censura, ai sensi dell 'art, 360, primo comma, n. 3, c. p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. con modif. Nella l. 2 dicembre 2005, n. 248; dell'art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. nella l. 4 agosto 2006, n. 248 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992.  3. Preliminarme nte deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dei motivi di ricorso, atteso che i ricorrenti no n hanno censurato la motivazione della ### ma la violazione delle norme di legge relative alla nozione tributaria di area edificabile.  3.1. I ricorsi, successivam ente proposti ma iscritti allo ste sso RG, devono essere accolti per le ragioni che seguono. 4 di 9 3.2. Questa Corte, occupan dosi in mod o specifi co dei riflessi dell'annullamento giudiziale degli atti relativi al ### o di ### del Comune di #### sulla rimborsabilità dell'IMU versata in ecceden za da alt ro contribuente per rispe tto alla determinazione del valore imponibile di aree ricondotte ope iudicis alla originaria d estinazione agricola, con la pronunzia ###/2021 - le cui conclusioni sono state fatte proprie anche da Cass. 311 74/2022 - ha chiari to che nel caso di specie l'annullamento delle delibere di adozione ed approvazione del ### del ### del ### (### non poteva avere alcuna diretta incidenza sulla qualifica di e dificabilità del t erreno. ### l'iter argomentativo di cui alle cita te pronunz ie, l'edificabilit à fiscale si divide in due specie: l'area edificabile di diritto, così qualificata in un piano urbanistico, e l'area edificabile di fatto, vale a dire quella del terreno che, pur non essendo urbanisticamente qualificato, può nondimeno avere una vocazione edificatoria ch e si individua attraverso la constatazione dell'esistenza di taluni fattori come la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali, la p resenza di opere di urbanizzazione prima ria, il collegame nto con i centri urbani già organizz ati, e l'esiste nza di qualsiasi altro elemento obiettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica (Cass., Sez. 5", 14 novembre 2012, n. 19851; Cass., Sez. 5", 16 novembre 2012, n. 20137 ; Cass., Sez. 5", 11 novembre 2 016, n. 2 3023).  ###à di fatto è ritenuta giuridicamente rilevante in quanto specificamente considerata dalla legge sia ai fini dell'ICI (art. 2, comma 1, lett. b, del D.L.vo 30 dicembre 8 1992 n. 504), sia ai fini della determinazion e dell'indennità di espropriazione (artt. 5-bis, comma 3, del D.L. 11 luglio 199 2 n. 333, conve rtito, con modificazioni, dalla ### 8 agosto 1992 n.359 e 37, comma 5, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327), ed anche, avendo riflessi sul valore del bene immobile, ai fini delle imposte di registro e dell'### 5 di 9 (Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2006, n. 9131; Cass., Sez. 5 ^, 14 novembre 2012, n. 19851). Si è pure e videnziato che anche in tema di imposta di registro, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.  36, comma 2, de l D.L. 4 luglio 20 06 n. 223, conv ertito, con modificazioni, dalla ### 4 agosto 2006 n. 248, che ha fornito l'interpretazione autentica del D.P.R . 26 aprile 1986, n. 131, l'edificabilità di un'area, ai fini di sosten ere l'inapp licabilità del sistema di valutazione automatica previsto dall'art. 52, comma 4, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 1 31, dev'essere desunta dal la qualificazione ad esso attribuita n el pian o regola tore generale adottato dal Comune, indip endenteme nte dall'approvazione dello stesso da parte d ella Reg ione e dall'ad ozione di strumenti urbanistici attuativi, atte so che l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è su fficiente a far lievitare il valor e venale dell'im mobile, senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello st rumento urbanistico, considerato che la valu tazione del ben e dev'esse re compiuta in riferimento al momento del suo trasf erimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo (Cass., Sez. 5^, 21 maggio 2014, n. 11182; Cass., Sez. 6^-5, 29 ot tobre 2018 , 27426). Ed, ancora, che analogamente, in tema di imposta sulle successioni, l'edificabilità di un'area va desunta dalla qualificazione attribuita nel piano rego latore gene rale adottato dal ### ne, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della ### e dall'adoz ione di strum enti urbanistici attuati vi, poic hé l'art. 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla ### 4 agosto 2006 n. 248, è norma d'interpretazione autentica, che ha po rtata retroattiva e valenza generale, per cui si applica anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore ed ai trib uti diversi da quelli i n essa espressamente contemplati, in tutti i casi in cui venga in rilievo 6 di 9 l'utilizzazione edificatoria di terreni (Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2014, n. 27077; Cass., Sez. 5^, 23 settembre 2016, n. 18655).  3.3. Più in gene rale si è più volte af fermato che l'annullament o della delibera d i adozione ed approvazione del piano re golatore generale da parte del giud ice amminis trativo non ha diretta incidenza sulla qualificazione edificatoria delle aree ex agricole, e non giustifica il rimborso dell'imposta versata in eccedenza rispetto alla determin azione del valore imponibile di aree ricondotte ope iudicis alla originaria destinazione agricola, poiché ai fini fiscali rileva non solo l'edificabilità di diritto, derivante dal piano urbanistico, ma appunto anche l'edificabilità di fatto, da individuarsi sulla base di indici quali la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio delle zone adiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali e l'esist enza di qualsiasi elemento ob iettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica (così Cass., 21 ottobre 2022, n. ###; v.  altresì, quanto al criterio della edificabilità di fatt o, Cass., 29 ottobre 2021, n. ###; Cass., 9 luglio 2019, n. 18368; Cass., 21 dicembre 2016, n. 2649 4; Cass., 16 novembre 2012 , n. 2013 7; Cass., 19 aprile 2006, n. 9131).  3.4. Un simile app roccio erme neutico appare, del resto, pienamente in linea con il dett ato normat ivo e con i princip i affermati dalle S.U. che, nella nota pronunzia n . 25506/2006 , hanno avuto modo di chiarire che l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è su fficiente a far lievitare il valor e venale dell'imm obile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedifi candi o di m odifiche del piano regolato re che s i traducano in una dive rsa classific azione del suolo, po ssono giustificare soltanto una variazione del p relievo nel periodo d'imposta, conformemente alla nat ura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Com une non ritenga di ric onoscerlo, ai 7 di 9 sensi del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett.  f).  3.5. Questa Corte, pronunciandosi su una fattispecie relativa alla medesima questione (su ricorso da altro comproprietario del medesimo terreno, in relazione al medesimo anno d'imposta) ha precisato che: “Non può , peraltro, sottacersi che una tale conclusione trovi proprio conferma specificatamente per l'### nella formulazione dell' art. 59 citato in tema di potestà regolamentare in tema di imposta comunale sugli immobili: orbene, fra le facoltà “discrezionalmente” rimesse ai singoli ### imposito ri nello specifico settore, è e spressamente contemplata, al la lett. f) del primo comma, quella di prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree “successivamente d iven ute inedific abili”, stabilendone termini, limiti tempo rali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici. …Dunqu e, la regola è l'inammissibilità del rimborso del tribut o relativame nte alle aree divenute n on più edificabili e, quindi, dell'insussistenza di un “diritto al rimborso” ma è rimessa alla libera discrezionalità dei ### la ### facoltà di amme ttere rimborsi, nei tempi ed alle condizio ni indicati negli appositi regolamenti, p er l'ICI versata, non potendo dunque trovare applicazione l'invocato art. 2033 cod. civ. …## disparte ogni ulteriore valutazione in ordin e alla configurabilità di un “in debito oggettivo” in senso stretto va, del resto, osservato che stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 32/200 2, ha aff ermato che il diritto alla ripetizione e x art. 2033 cod. civ. si atteggia diversamente in mate ria tributaria e può e ssere legittimament e limitato od escluso dal legi slatore” (Cass., Sez. 5, n. 14697 del 27/05/2024). 
Nella sentenza appena citata è stato ribadito il seguente principio di diritto, che trova applicazione anche nel caso in esame: “In tema di ICI e di ###, l'annu llamento della delibera d i adozione ed 8 di 9 approvazione del piano rego latore gene rale da parte del giudice amministrativo non ha diretta inciden za sulla qualificaz ione edificatoria delle aree ex agricole e non giustifica i l rimborso dell'imposta versata in eccedenza rispetto alla determinazione del valore imponibil e di aree ricondotte "ope iudicis" alla originaria destinazione agricola, poiché ai fini fiscali rileva non solo l'edificabilità di diritto, derivante dal piano urbanistico, ma anche l'edificabilità di fatto, da individuarsi su lla base di in dici quali la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio delle zone adiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali e l'esistenza di qu alsiasi elemento obiettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica (### 5, Ordinanz a n. ### del 21/10 /2022, Rv. 666085 - 01), non potendo, sic et sim pliciter, trova re applicazione il dispost o di cui all'art. 2033 cod. civ. anche alla luce del dettato di cui all' art. 59, comma 1, lett. f). d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446”.  3.6. Ancora più d i recente, è stato osservato che l'annullamento giurisdizionale della delibera di adozione d el ### e la sua caducazione non incidono ex se sulla qualificazione di edificabilità delle aree ai fini fiscali, sia in ragione della possibile riedizione del potere amministrativo, sia in quanto lo stesso avvio del procedimento di trasformazione urbanistica di un suolo comporta l'assoggettamento a un regime di valutazione che valorizza la vocazione edificatoria, indipendentemente d alla formalizzazione in uno strumento urbanistico, ancorché non operati (### 5 - , Sentenza n. 14806 del 27/05/2024, Rv. 671430 - 01).  4. In conclusione, valutandosi la fondatez za del motivo dedotto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassat a; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può e ssere decisa nel merit o, ai sensi dell'art. 384, comma 1, ultima parte, c.p.c., con il rigetto del ricorso originario del contribuente. 9 di 9 5. Le spe se dei giudizi di merito e di legittimità possono essere compensate in ragione del successiv o consolidame nto della giurisprudenza in materia.  P.Q.M.  La Corte acc oglie i ricorsi, cassa la sentenza impu gnat a e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito e di legittimità. 
Così deciso in ### nella cam era di cons iglio della ### 

Giudice/firmatari: Stalla Giacomo Maria, Flamini Martina

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