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Rg. n. 5452/2017 ###### di ### in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al n. 5452/2017 ### degli ###, avente ad oggetto: lesione personale, vertente: tra ### (C.F. ###), nato a ### a ### il ###, ### (C.F. ###), nata a ### l'1.7.1974, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori ### (C.F. ###), nata a ### il ### e ### (C.F. ###), nato a ### il ###, inoltre ### (C.F. ###), nata a ### a ### il ###, ### (C.F. ###), nato a ### il ###, ### (C.F. ###), nato a ### il ###, ### (C.F. ###), nato a ### il ###, ### (C.F. ###), nato a ### a ### il ###, tutti parenti ed affini di ### nato il ### e deceduto il ###, rappresentati e difesi, come da procura in calce all'atto introduttivo, dagli avv.ti ### e ### domiciliati presso lo studio dei difensori, sito in ### a ### alla ###. I d'Aragona n. 21; ATTORI e ### (C.F. ###), nato a ### il ###, nella qualità di erede di ### rappresentato e difeso, come da procura allegato all'atto di intervento, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti ### e ### elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in ### a ### alla ### n. 133; ### (C.F. ###), nata a ### il ###, nella qualità di erede della ### rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto costituzione a seguito di riassunzione, dall'avv.to ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in ### alla ### n. 24; ### e ### S.P.A. (P.I. e C.F. ###) in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con sede ###, nella qualità di impresa designata per la ### dal ### di ### per la ### rappresentata e difesa, come da procura speciale allegata in atti, dall'avv.to ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Napoli alla P.zza Carità n. 32; CONVENUTO e ### (C.F. ###), nata a ### il ###, in proprio, rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di intervento, dall'avv.to ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in ### alla ### n. 24; INTERVENTRICE nonché ### (C.F. ###) nata a ### a ### il ###, nella qualità di erede di ### rappresentata e difesa, come da procura allegata all'atto di intervento, dagli avv.ti ### e ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in ### a ### al ### n. 452; ###: come da come da note di trattazione scritta dell'udienza cd. cartolare (art. 127 ter c.p.c.) del 16.6.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, nonché i provvedimenti assunti. *****
Con atto di citazione ritualmente notificato, #### ed ### (questi ultimi due in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori ####, ##### e ### tutti eredi e/o parenti, affini del de cuius ### (nato il nato il ### e deceduto il ###), hanno convenuto in giudizio, la ### s.p.a. nella qualità di impresa designata per la liquidazione del sinistri a carico del F.G.V.S. e ### - proprietaria dell'autovettura ### tg. ### al fine di sentirli condannare, previo accertamento della responsabilità esclusiva in capo alla ### al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis, meglio specificati in atti, subiti per effetto del decesso del de cuius, avvenuto in data ###, in conseguenza al sinistro stradale verificatosi in data ###, in ### a ### al viale ### Gli attori assumevano che, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, l'autovettura ### 106 tg. ### di proprietà e condotta dal de cuius, veniva urtata dalla suddetta ### condotta nell'occasione da ### priva di copertura assicurativa. ### gli attori l'### circolava a velocità sostenuta all'interno del centro abitato e, subito dopo aver superato un incrocio semaforico, con fondo stradale bagnato, procedeva lungo il ### con direzione di marcia S. ### a ### - S. ### a ### allorquando, per la eccessiva velocità, non riusciva ad arrestare la propria marcia ed evitare l'autovettura ### impattandola violentemente mentre quest'ultima era impegnata, probabilmente in una manovra di inversione ad “U”. ### tra le due autovetture avveniva nella corsia di marcia della ### A seguito dell'urto, la ### subiva ingenti danni e ### veniva soccorso e trasportato presso il ### di ### ove decedeva in data ###.
Si è costituita in giudizio ### la quale ha chiesto il rigetto delle domande in quanto infondate; ha chiesto di dichiarare l'esclusiva responsabilità del de cuius ### nella causazione del sinistro e la condanna di controparte per lite temeraria ex art 96 cpc.
Si è altresì costituita in giudizio in giudizio la ### s.p.a., la quale ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata; in subordine, ha chiesto di dichiarare il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. ed ha contestato le singole voci di danno nonché il quantum delle richieste; sempre in via subordinata ha chiesto di limitare la condanna entro i limiti del massimale di legge vigente all'epoca del sinistro.
Con comparsa depositata il ### ha spiegato intervento volontario ex art. 105 c.p.c., ### la quale ha chiesto di dichiarare l'esclusiva responsabilità di ### nella causazione del sinistro e la condanna di parte attrice per lite temeraria ex art 96 cpc.
Con comparsa depositata in data ### ha spiegato intervento, ### figlia del de cuius ### la quale ha aderito alle difese degli attori ed ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro de quo del conducente della ### e di condannare i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti per effetto del decesso del congiunto.
All'udienza del 23.5.2023, il procuratore di parte convenuta ha dichiarato il decesso di ### ed il processo è stato interrotto.
Con ricorso depositato l'8.7.2023, gli attori hanno provveduto a riassumere il giudizio.
Con comparsa depositata il ###, si è costituito in giudizio ### nella qualità di erede di ### riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione redatta nell'interesse della de cuius ### *****
La domanda attorea merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, si rileva la proponibilità della domanda avanzata dagli istanti, risultando ottemperato il disposto degli artt. 148, 145 del D.lgs. n. 209 del 2005 e dell'art. 287, d.lgs. 209/2005: gli attori hanno depositato in atti la lettera di messa in mora inviata alla ### spa (v., in particolare, messa in mora del 3.9.2014 inviata a mezzo posta alla ### ed alla ### il ###, e messa in mora inviata alle predette a mezzo p.e.c. in data ###).
Risulta dunque provata la richiesta stragiudiziale di risarcimento alla ### convenuta ed il decorso di un termine superiore a novanta giorni tra la messa in mora e l'introduzione del presente giudizio (risalente al giugno del 2017).
Vi è altresì prova in atti dell'invio da parte degli istanti, alla controparte, dell'invito (ai fini della procedibilità) alla stipula di negoziazione assistita (v. invito alla negoziazione assistita del 12.1.2017).
Sempre in via preliminare deve essere dichiara inammissibile la documentazione allegata dagli attori in data ###, in quanto depositata successivamente allo spirare dei termini delle preclusioni istruttorie (i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc sono stati concessi all'udienza del 16.4.2018).
Inoltre, si rileva l'ammissibilità delle pretese svolte dalla terza intervenuta, ### (costituitasi in data ###), in quanto chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all' art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum (Cass. sez. I, 06/12/2019, n. ###).
Tuttavia, se la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente che può dunque proporre domande nuove e autonome in seno al procedimento, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, chi interviene soggiace all'obbligo di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie.
La Suprema Corte, in un recente arresto, ha infatti chiarito: “In tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell' art. 268, comma 2, c.p.c. , opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti; di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria (Cassazione civile, sez. III , 09/05/2023, n. 12463).
Ne consegue che anche la documentazione istruttoria depositata dalla intervenuta ### deve essere dichiarata inammissibile, poiché tardiva rispetto al maturare delle preclusioni istruttorie.
Procedendo ad esaminare il merito della vicenda, si osserva anzitutto che la legittimazione delle parti non è stata contestata.
Ciò posto, nel corso della fase istruttoria, sono stati escussi tre testi di parte convenuta: #### e #### - ### della polizia municipale di ### a ### - ha dichiarato: “Noi quali autorità del luogo non siamo intervenuti sul posto, né ero presente al momento del sinistro. Non posso riferire né in ordine alla dinamica del sinistro né per i soggetti coinvolti. Ho rilasciato, unitamente al responsabile del procedimento, su richiesta non ricordo da parte di chi, un attestato datato 12/03/2015 prot. N. 653/pm, in cui è stato indicato che trattandosi di centro abitato per la tipologia di strada ex art 142 CDS il limite di velocità non può essere superiore a 50 km/h”. ### - c.t.u. nominato nel procedimento penale - ha dichiarato: “Io ho eseguito soltanto l'autopsia su ### in data ###. Da questa è emerso che il sig. ### è deceduto a seguito di ictus cerebrale. Non sono emerse alterazioni patologiche tali da giustificare uno stato di malessere anteriore. Preciso però che possono essere intervenuti degli stati di alterazione temporanei (crisi ipertensive) che però non sono rinvenibili in sede autoptica.
Escludo che il decesso sia una conseguenza di trauma cranico ribadendo che la causa del decesso è data da un ictus cerebrale. Concordo nelle conclusioni rese dal ### de ### laddove assume che il decesso de quo va ricondotto, con il criterio del più che probabile non, quanto meno in termini di prevalenza causale, alle lesioni riportate in seguito al sinistro, anche in considerazione dell'età avanzata del soggetto. Mi riporto alla consulenza da me redatta”. ### - consulente del P.M. della Repubblica del ### di S. ### - ha dichiarato: “### posso riferire in merito ai conducenti delle autovetture coinvolte nell'incidente de quo essendo stato incaricato di redigere una consulenza tecnica per conto della ### di S.M.C.V solo successivamente. In merito alla dinamica del sinistro ho provveduto alla ricostruzione del sinistro sulla scorta della documentazione fornitami dalla P.G. e dalla ### nonché dall'esame diretto dei mezzi. Mi riporto alla mia relazione depositata in ### nonché alla deposizione resa nel processo penale”.
Orbene, al fine di accertare la dinamica del sinistro oggetto di causa, appaiono rilevanti gli accertamenti effettuati in sede penale dal c.t.u., ing. ### Nella relazione da costui redatta (v. relazione tecnica allegata alle memorie istruttorie depositate da parte attrice il ###) sulla base del materiale a disposizione, l'ing. ### ha ritenuto: “Per un motivo ad oggi non noto, il #### alla guida del veicolo ### 106 invadeva la corsia opposta al suo senso di marcia in cui sopraggiungeva la ### condotta dalla sig.ra ### La sig.ra ### viaggiava ad una velocità di circa 60 km/h ed il sig. ### con la ### 106 viaggiava ad una velocità di circa 16 km/h. La sig.ra ### nel tentativo di evitare l'impatto, virava, verso la parte destra della carreggiata, la traiettoria della propria vettura ma l'urto era diventato ormai inevitabile”.
Il c.t.u. ha inoltre affermato: “la causa del sinistro è riconducibile alla non corretta condotta di marcia del conducente del veicolo ### tg. ### che viaggiava a velocità pari a circa 60 km/h, non adeguata sia alle caratteristiche della strada, sia alla presenza di segnaletica verticale. In tal modo risulta violato il limite di velocità imposto (pari a 20 km/h), c.d.s. art. 142, e le regole prudenziali di comportamento imposte dall'art. 141, comma 1, 2 e 3 del cds; nella circostanza, la velocità tenuta dalla sig.ra ### conducente del veicolo ### è stata certamente riduttiva delle possibili capacità di controllo in sicurezza del mezzo e di eludibilità dell'urto con il veicolo ### 106; si ritiene che il sinistro era evitabile osservando le normali regole di diligenza, prudenza e perizia, avendo quindi una andatura tenuta a maggiore prudenza ed entro il limite di velocità consentito, peraltro in condizioni di manto stradale bagnato; ciò avrebbe certamente comportato esiti diversi e meno tragici”. Ha poi precisato: “il sig. ####, conducente del veicolo ### 106, tg. ### non ha rispettato le regole prudenziali di comportamento imposte dall'art. 141, comma 1,2 e 3 e quanto dispone l'art. 143 del cds, comma 1,11 e 12, per ciò che riguarda l'invasione di corsia”.
La convenuta ### ha tuttavia depositato in atti un'attestazione della ### locale del Comune di ### a ### da cui emerge che, nel tratto di strada teatro del sinistro, non sussiste segnaletica stradale che impone un limite minimo o massimo diverso da 50 km/h così come previsto per i centri abitati dall'art. 142 comma 1 C.d.s., e che pertanto il limite massimo è pari a 50 km/h.
E' stata inoltre prodotta in atti la relazione di incidente stradale redatta dai ### della ### di ### intervenuti (n. protocollo 181/2-2), nella quale i militari, alla luce dei rilievi operati e dei dati raccolti, provvedevano ad ipotizzare la dinamica del sinistro come segue: “Il conducente del “veicolo A”, nel procedere lungo il pertinente ### del Comune di ### a ####, avendo invaso l'opposta corsia di transito per motivazioni sconosciute, veniva urtato violentemente, in corrispondenza del lato destro della propria autovettura, dal “veicolo B” proveniente dall'opposta direzione di marcia. ### “de quo” cagionava lesioni importanti nel conducente del “veicolo A”, sig. ### il quale, trasportato immediatamente da una unità del “118” presso l'### “### e ###” di ### dove veniva ricoverato, con prognosi riservata, fino al 22.05.2014, allorquando periva, per sopraggiunte complicazioni, e da cui veniva sottoposto, con disposizione del P.M. competente, ad esame autoptico ritenuto opportuno dal ###, dott. ### all'uopo nominato per l'esamina della salma” (v. rapporto allegato da parte attrice).
Allegato al rapporto dei ### vi è anche il verbale di spontanee dichiarazioni rese ai militari intervenuti da ### conducente della ### la quale ha dichiarato: “#### del Comune di ### a ### con direzione di marcia #### - S. ### a C.llo. giunta nei pressi del civico 17, all'improvviso notavo un'autovettura di colore verde, penso una ### proveniente dalla corsia opposta di marcia che sbandava svoltando sulla sx e invadeva la mia corsia di marcia. Cercavo di evitare la collisione spostandomi il più possibile sul ciglio dx della strasa ma non riuscivo ad evitare l'urto, impattando con il lato anteriore contro la fiancata dx della ### Dopo la collisione sono scesa dalla macchina e ho atteso sul posto l'arrivo dei soccorsi”.
Ebbene, non può essere messa in discussione la verificazione del sinistro in questione, come fatto storico, essendo adeguatamente dimostrata da tutte le risultanze istruttorie indicate.
Dal quadro istruttorio complessivo emergono, tuttavia, alcune lacune ed incertezze in ordine alla concreta dinamica del sinistro.
Innanzitutto, deve evidenziarsi che, seppure gli agenti intervenuti sul posto abbiano eseguito con scrupolosità gli accertamenti richiesti, gli stessi hanno compiuto gli accertamenti ex post.
Allo stesso modo, la ricostruzione operata dal c.t.u. è frutto di una valutazione ipotetica, operata ex post sulla base dei parziali elementi a disposizione del consulente. ###. ### ha ravvisato elementi di responsabilità a carico di entrambe le parti.
Si rileva, peraltro, che l'affermazione del consulente secondo cui sulla strada in questione vigeva un limite di velocita di 20 km/h, appare sconfessata dall'attestazione delle ### locale che ha affermato l'assenza di limiti inferiori a quello legge (di 50 Km/h).
In ogni caso, non può sfuggire che, sia dal rapporto dei C.C. che dalla relazione dell'ing.
Pellegrini, emergono elementi di responsabilità a carico di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti: da un lato il conducente della ### ha invaso l'opposta corsia di marcia, dall'altro la conducente della ### procedeva ad una velocità di circa 60 km/h, che appare superiore al limite (quand'anche esso fosse di 50 km/h) e non adeguata alle caratteristiche della strada (dal rapporto dei C.C. si evince che il fondo stradale era bagnato).
Ebbene, è noto che in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (Cass., 09/12/2010, n. 24860).
Ne deriva che ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell'altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del ### della ### ed immune da colpa generica, e volta a porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto.
Invero, nel caso in esame non emergono prove in ordine al fatto che la conducente della ### stesse procedendo in prossimità del margine destro della carreggiata, come impone di c.d.s.; né vi è prova della repentinità o meno dell'invasione di corsia ad opera del conducente della ### (non è dato sapere, ad esempio, se la ### aveva invaso la corsia opposta con notevole anticipo rispetto al momento in cui sopraggiungeva la ### nel qual caso la conducente di quest'ultima avrebbe avuto a disposizione il tempo sufficiente per porre in essere manovre di emergenza al fine di evitare l'impatto o ridurne l'intensità); né sono chiare le cause dell'invasione della corsia opposta da parte del de cuius.
Pertanto, nella fattispecie, pur emergendo comportamenti colposi di entrambe le parti, non è possibile di accertare con certezza l'esatta, concreta dinamica del sinistro ed in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso.
Ne consegue l'operatività della presunzione di uguale concorso di colpa ex art. 2054 co. 2 cc.
Si rileva inoltre che nel corso del presente giudizio è stato disposto l'espletamento di ctu medico legale, affidata al dott. ### (le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili dal giudicante, in quanto adeguatamente argomentate ed immuni da vizi logico metodologici), il quale ha accertato che “il decesso del #### va, con criterio del più probabile che non, ricondotto, quanto meno in termini di prevalenza causale, alle lesioni riportate in seguito al sinistro stradale per cui è causa, ed in particolare agli effetti di un ematoma subdurale acuto post-traumatico, documentato al tavolo autoptico, non emergendo, peraltro, altre documentate possibili cause dotate di pari significatività statistica-epidemiologica” (v. c.t.u. in atti).
Procedendo ad esaminare i danni di cui si chiede il ristoro, gli istanti hanno chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali iure hereditatis, e danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio.
Con riferimento al danno cd. terminale per morte provocata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel danno patito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria morte ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza stessa, a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e la morte, mentre il secondo è rappresentato dal danno alla salute che, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, indipendentemente dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a patto che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr. Corte appello ### sez. I, 17/02/2025, n. 156).
A tal proposito, la Cassazione ha più volte affermato il condivisibile principio secondo cui, in caso di sinistro mortale da cui sia derivato il decesso non immediato della vittima, può riconoscersi il danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporale totale, la cui liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, sempre che la stessa persista almeno per 24 ore (cfr. Cass nn. 21508/2020 - 18056/2019 - 17577/2019 - 16592/2019 - 26727/2018 - 23183/2014).
Applicando tali principi al caso di specie, va sicuramente riconosciuta la risarcibilità dell'invalidità temporanea totale, atteso che il sinistro si è verificato in data ### ed il decesso è avvenuto in data ###, dunque il de cuius sopravvisse 6 giorni dopo il sinistro.
Trattandosi di danno biologico derivante da sinistro stradale (e considerato che i parametri di cui alle ### di ### 2024 - per la liquidazione del danno c.d. terminale - non possono trovare applicazione, prevedendo una valutazione unitaria del danno, inclusiva della componente “morale” che, nel caso di spece, non deve riconoscersi) esso viene liquidato in applicazione dei valori di cui all'art. 139 D.lgs. 209/05 in tema di lesioni cd. micro-permanenti, come aggiornati da ultimo dal D.M. 18/07/2025, il danno subito dal de cuius, ammonta complessivamente alla somma di euro 337,08 (danno biologico temporaneo assoluto).
Non può essere invece riconosciuto il risarcimento del danno c.d. catastrofale, in quanto nel caso in esame non risulta dimostrato che la vittima abbia avuto consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine.
Ciò posto, non appare risarcibile neppure il danno tanatologico dedotto dagli attori.
Ed infatti, secondo la Suprema Corte quando la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da perdita anticipata della vita trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico (cfr. Cass., sez. III, 04/02/2025, n. 2635, Cass. 26851/2023).
Procedendo ad esaminare i danni iure proprio di cui si chiede il ristoro, gli istanti hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, del danno biologico e del danno patrimoniale.
Merita accoglimento la domanda attorea di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Il danno derivante dalla perdita di un rapporto parentale (o di un vincolo affettivo, assimilabile) viene tradizionalmente identificato nell'insieme di quelle specifiche conseguenze dannose di natura non patrimoniale che discendono dalla definitiva cancellazione di una relazione personale caratterizzata dalla particolare pregnanza emotiva e implicazione affettiva destinato a tradursi, sul piano dei pregiudizi alla persona, nella duplice dimensione del c.d. danno morale - ossia della sofferenza puramente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico-legale) - e, sotto al tro profilo, del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita affettiva (cfr. Corte di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9857 del 28/03/2022).
Orbene, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2019, n. 11212), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamicorelazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita).
In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale.
Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato; ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. civ. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.
La liquidazione del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, trattandosi di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., avviene “in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata” (Cass. civ., sez. III, ord. 907/2018).
Nel procedere all'accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve valutare tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
Vi è da sottolineare che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed eccezionali (Cass. civ., sez. III, n. 23469/2018).
La Suprema Corte ha anche chiarito che la morte di una persona a causa di un atto illecito genera una presunzione legale di sofferenza morale per i familiari della vittima, indipendentemente dalla convivenza o vicinanza geografica. La presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne tuttavia l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione concreta dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza - o, all'opposto, dalla distanza - da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare (Cass., sez. III, 24/06/2025, n. 16895).
Orbene, al fine di determinare il quantum del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale si condivide la recente giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. sez. III, 16/12/2022, n. ###) secondo cui “### delle tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile di ### 2022, garantisce una commisurazione equa, uniforme e prevedibile del pregiudizio in esame”.
Prima di procedere alla liquazione del danno giova sottolineare che l'affermazione degli attori secondo cui “il deceduto, (…), era convivente con la moglie, ma viveva nello stesso fabbricato unitamente ai figli e ai nipoti” (v. memoria 183 n. 2 co. 6 cpc) non è stato contestato.
Orbene, facendo applicazione delle ### integrate di ### del 2022, aggiornate al 2024, il calcolo del risarcimento risulta il seguente: 1) per ### (coniuge convivente del de cuius) Valore del ### euro 3.911,00 Punti riconosciuti per A. età del congiunto: 12 Punti riconosciuti per B. età della vittima: 12 Punti riconosciuti per C. convivenza: 16 Punti riconosciuti per D. numero di familiari nel nucleo primario: 12 Punti riconosciuti per E. qualità/intensità della relazione (valore medio): 24 (sul punto si osserva che la tabella di ### con riferimento a tale parametro, precisa: “Si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale), valutando se procedere alla liquidazione del parametro E con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale”. Ebbene, nel caso specie non vi è prova di uno stravolgimento della vita della vittima (concernente la dimensione dinamico relazionale), pertanto, nella fattispecie, si ritiene equo riconoscere 15 punti per sofferenza interiore patita, mentre il c.d. danno dinamico-relazionale può essere desunto, in assenza di altre prove e allegazioni, dalla relazione di convivenza, e viene riconosciuto in punti 9.
Punti totali riconosciuti: 76 Importo del risarcimento euro 297.236,00 2) per ### (figlio del de cuius) Valore del ### euro 3.911,00 Punti riconosciuti per A. età della vittima primaria: 12 Punti riconosciuti per B. età della vittima secondaria: 20 Punti riconosciuti per C. convivenza: 8 (è incontestato che vittima primaria e vittima secondaria, pur non essendo conviventi, abitavano nello stesso stabile, v. sul punto comparsa di costituzione di ### pag. 6), Punti riconosciuti per D. sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato: 12 Punti riconosciuti per qualità/intensità della relazione: 15 (si ritiene equo riconoscere la lesione per la sofferenza interiore patita, pari a 15 punti, mentre il c.d. danno dinamico-relazionale non può essere riconosciuto, in assenza di specifiche prove e allegazioni relative all'effettività, consistenza ed 'intensità della relazione affettiva); Punti totali riconosciuti: 67 Importo del risarcimento euro 262.037,00 3) per ### (nipote del de cuius) Valore del ### euro 1.698,00 Punti riconosciuti per A. età della vittima primaria: 8 Punti riconosciuti per B. età della vittima secondaria: 20 Punti riconosciuti per C: 0 (la convenuta ### ha contestato sia la sussistente della convivenza, sia il fatto che la vittima primaria e la vittima secondaria vivessero nello stesso stabile e sul punto non è stata fornita prova), ### riconosciuti per qualità/intensità della relazione: 15 (si ritiene equo riconoscere la lesione per la sofferenza interiore patita, pari a 15 punti, mentre il c.d. danno dinamico-relazionale non può essere riconosciuto, in assenza di specifiche prove e allegazioni relative all'effettività, consistenza ed 'intensità della relazione affettiva); ### totali riconosciuti: 43 Importo del risarcimento euro 73.014,00 4) per ### (nipote del de cuius) Valore del ### euro 1.698,00 ### riconosciuti per A. età della vittima primaria: 8 ### riconosciuti per B. età della vittima secondaria: 20 ### riconosciuti per C: 0 (la convenuta ### ha contestato sia la sussistente della convivenza, sia il fatto che la vittima primaria e la vittima secondaria vivessero nello stesso stabile e sul punto non è stata fornita prova), ### riconosciuti per qualità/intensità della relazione: 15 (si ritiene equo riconoscere la lesione per la sofferenza interiore patita, pari a 15 punti, mentre il c.d. danno dinamico-relazionale non può essere riconosciuto, in assenza di specifiche prove e allegazioni relative all'effettività, consistenza ed 'intensità della relazione affettiva); ### totali riconosciuti: 43 Importo del risarcimento euro 73.014,00 5) per ### (nipote del de cuius) Valore del ### euro 1.698,00 ### riconosciuti per A. età della vittima primaria: 8 ### riconosciuti per B. età della vittima secondaria: 20 ### riconosciuti per C: 0 (la convenuta ### ha contestato sia la sussistente della convivenza, sia il fatto che la vittima primaria e la vittima secondaria vivessero nello stesso stabile e sul punto non è stata fornita prova), ### riconosciuti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 (si ritiene equo riconoscere la lesione per la sofferenza interiore patita, pari a 15 punti, mentre il c.d. danno dinamico-relazionale non può essere riconosciuto, in assenza di specifiche prove e allegazioni relative all'effettività, consistenza ed 'intensità della relazione affettiva); ### totali riconosciuti: 43 Importo del risarcimento euro 73.014,00 6) per ### (nipote del de cuius) Valore del ### euro 1.698,00 ### riconosciuti per A. età della vittima primaria: 8 ### riconosciuti per B. età della vittima secondaria: 20 ### riconosciuti per C: 0 (la convenuta ### ha contestato sia la sussistente della convivenza, sia il fatto che la vittima primaria e la vittima secondaria vivessero nello stesso stabile e sul punto non è stata fornita prova), ### riconosciuti per qualità/intensità della relazione: 15 (si ritiene equo riconoscere la lesione per la sofferenza interiore patita, pari a 15 punti, mentre il c.d. danno dinamico-relazionale non può essere riconosciuto, in assenza di specifiche prove e allegazioni relative all'effettività, consistenza ed 'intensità della relazione affettiva); ### totali riconosciuti: 43 Importo del risarcimento euro 73.014,00 7) per ### (nipote del de cuius) Valore del ### euro 1.698,00 ### riconosciuti per A. età della vittima primaria: 8 ### riconosciuti per B. età della vittima secondaria: 18 ### riconosciuti per C: 0 (la convenuta ### ha contestato sia la sussistente della convivenza, sia il fatto che la vittima primaria e la vittima secondaria vivessero nello stesso stabile e sul punto non è stata fornita prova), ### riconosciuti per qualità/intensità della relazione: 15 (si ritiene equo riconoscere la lesione per la sofferenza interiore patita, pari a 15 punti, mentre il c.d. danno dinamico-relazionale non può essere riconosciuto, in assenza di specifiche prove e allegazioni relative all'effettività, consistenza ed 'intensità della relazione affettiva); ### totali riconosciuti: 41 Importo del risarcimento euro 69.618,00 Non merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale proposta da ### ed ### rispettivamente di genero e nuora del de cuius.
La giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla legittimazione ad agire per il risarcimento del danno in questione, ha precisato che, qualora il rapporto di parentela sia di tipo meno stretto (zii, cugini) o del tutto privo di una configurazione formale (genero, nuora), tali soggetti sono tenuti a provare, in termini maggiormente rigorosi, “la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 21230/2016).
In altri termini, la minore prossimità del rapporto parentale - o l'assenza di un rapporto formale di parentela -, di per sé, non impedisce, in astratto, alla vittima secondaria di vedersi riconosciuto il danno parentale; tuttavia, in tali casi, la il superstite risulta gravato di un onere probatorio maggiormente rigoroso in ordine non soltanto al quantum, ma anche alla effettiva sussistenza del pregiudizio subito (il c.d. an debeatur).
Ne consegue che, da un punto di vista generale, la sussistenza del solo rapporto parentale, non producendo alcun tipo di automatismo, non comporta una necessaria risarcibilità del c.d. danno parentale (cfr. ### di Arezzo, Sentenza n. 212/2024 del 15-02-2024).
Ciò posto, ### ed ### non hanno dimostrato alcunché in ordine alla presenza di un effettivo, reciproco vincolo familiare - relazionale, né di un legame affettivo con il de cuius, sicché non può essere riconosciuta tale voce di danno.
Deve essere ora esaminata la posizione di ### figlia del de cuius ### intervenuta in giudizio con comparsa depositata il ###.
Con riferimento alle domande proposta da quest'ultima, valgono le medesime considerazioni fatte per gli altri attori, sicché, fermo restando l'accertamento della pari responsabilità concorrente dei conducenti dei veicoli coinvolti, gli unici risarcimenti che devono essere riconosciuti sono quelli del danno biologico terminale (già prima quantificato) e di quello da perdita del rapporto parentale.
Facendo applicazione di tali ### integrate di ### aggiornate al 2024, il calcolo del danno da perdita del rapporto parentale risulta il seguente: per ### (figlia del de cuius) Valore del ### euro 3.911,00 ### riconosciuti per A. età della vittima primaria: 12 ### riconosciuti per B. età della vittima secondaria: 20 ### riconosciuti per C. convivenza: 0 ### riconosciuti per D. sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato: 12 ### riconosciuti per qualità/intensità della relazione: 15 (si ritiene equo riconoscere la lesione per la sofferenza interiore patita, pari a 15 punti, mentre il c.d. danno dinamico-relazionale non può essere riconosciuto, in assenza di specifiche prove e allegazioni relative all'effettività, consistenza ed 'intensità della relazione affettiva); ### totali riconosciuti: 59 Importo del risarcimento euro 230.749,00 Orbene, tutti gli importi sopra liquidati, per ciascun congiunto, si riferiscono alla perdita del rapporto parentale. ### dei risarcimenti, in favore di ciascun istante, deve però essere dimezzato in ragione del pari concorso di colpa.
Ed infatti, in materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito iure proprio dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'applicazione dell' art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica (Cass. sez. III, 12/06/2024, n. 16413).
Con riferimento al danno cd. biologico terminale, si specifica che esso va riconosciuto in favore degli eredi del de cuius, ossia del coniuge e dei figli, ed è loro attribuito pro quota, ai sensi dell'art. 581 c.c. (sempre dimezzando l'importo in ragione del concorso di colpa).
In definitiva, vengono riconosciuti i seguenti danni: 1) a ### euro 148.618,00 (= 297.236,00: 2) a titolo di danno da perdita del rapporto parentale ed euro 168,54 a titolo di danno biologico terminale; totali euro 148.786,54, 2) a ### euro 131.018,50 (= 262.037,00: 2) a titolo di danno da perdita del rapporto parentale ed euro 84,27 a titolo di danno biologico terminale; totali euro 131.102,77, 3) a ### euro 36.507,00 (= 73.014,00 :2), 4) a ### euro 36.507,00 (= 73.014,00 :2), 5) a ### euro 36.507,00 (= 73.014,00 :2), 6) a ### euro 36.507,00 (= 73.014,00 :2), 7) a ### euro 34.809,00 (= 69.618,00: 2), 8) a ### 115.374,5 (= 230.749,00: 2) ed euro 84,27 a titolo di danno biologico terminale; totali euro 115.458,77.
Sugli importi risarcitori così determinati, sono dovuti gli interessi legali, calcolati secondo i consolidati principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Un. Sentenza del 17/02/1995, 1712): sul capitale, devalutato alla data del fatto (16.5.2014), via via rivalutato anno per anno dalla data dell'illecito all'attualità, sono dovuti gli interessi legali.
Pertanto, spettano alle parti predette i seguenti importi risarcitori: 1) a ### spetta la somma di euro 166.955,58 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 2) a ### spetta la somma di euro 147.112,38 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 3) a ### spetta la somma di euro 40.965,04 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 4) a ### spetta la somma di euro 40.965,04 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 5) a ### spetta la somma di euro 40.965,04 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 6) a ### spetta la somma di euro 40.965,04 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 7) a ### euro spetta la somma di 39.059,68 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 8) a ### spetta la somma di euro 129.557,98, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; Procedendo alla disamina degli ulteriori danni richiesti, non merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale iure proprio per spese funerarie.
In relazione a tale danno, la giurisprudenza ha affermato che le spese funerarie, sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo, occorrendo, tuttavia, fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione. (cfr. Corte di cassazione, ### 3, Sentenza n. 11684 del 26/05/2014).
Nella fattispecie, le spese funerarie asseritamente sostenute non sono state provate, né sono stati forniti parametri cui commisurare un'eventuale valutazione.
Non merita accoglimento neppure la richiesta di risarcimento del danno biologico asseritamente subito iure proprio dai congiunti del de cuius, atteso che tale domanda non solo appare sorretta da una generica allegazione, ma non è stata neppure depositata in atti alcuna documentazione medica relativa agli odierni istanti da cui possa ricavarsi la sussistenza di un pregiudizio psicofisico, sicché non emerge prova di alcun danno di carattere biologico subito.
Parimenti infondata è la domanda afferente alla liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella asserita perdita delle elargizioni economiche erogate dal defunto.
In proposito, deve rilevarsi che la morte di una persona può causare ai suoi familiari un danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro. La liquidazione del danno patrimoniale, fondandosi sul ragionamento presuntivo secondo cui se non fosse intervenuto il decesso la vittima avrebbe continuato a destinare parte del suo reddito alla famiglia.
Tuttavia, gli attori avrebbero dovuto provare che una quota del reddito che avrebbe presuntivamente prodotto il de cuius sarebbe stata destinata ai congiunti (cfr. Cass. civ. Sez. III, 03/05/2004, n. 8333). ### è stato invece provato con riferimento ai redditi percepiti dal de cuius, né con riferimento alla condizione economica dei congiunti sopravvissuti, né in ordine alle contribuzioni economiche effettuate in vita dal defunto.
In definitiva, la convenuta ### s.p.a. va condannata, in solido con ### e ### al pagamento degli importi suddetti in favore degli istanti.
Non è infine fondata la domanda della convenuta di condanna della controparte ex art 96 cpc, a fronte dell'accoglimento delle pretese attoree.
All'accoglimento delle pretese degli attori e dell'intervenuta consegue, in ragione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna della ### s.p.a., di ### e di ### in solido, alla refusione delle spese di lite nei confronti degli istanti.
Le spese processuali vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, applicando per ogni fase processuale il valore medio dello scaglione di riferimento.
Le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico della ### s.p.a., di ### e di ### in solido, in ragione della loro soccombenza. P.Q.M. ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta o assorbita, così decide: §- dichiara la pari concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, condanna la ### s.p.a., ### e ### in solido, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, dei seguenti importi: 1) in favore di ### la somma di euro 166.955,58, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 2) in favore di ### la somma di euro 147.112,38, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 3) in favore ### la somma di euro 40.965,04, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 4) in favore ### la somma di euro 40.965,04, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 5) in favore ### la somma di euro 40.965,04, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 6) in favore ### la somma di euro 40.965,04, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 7) in favore di ### la somma di euro 39.059,68, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; 8) in favore ### la somma di euro 129.557,98, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo; §- condanna la ### s.p.a., ### e ### in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice (da intendersi quale unica parte processuale), che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 22.457,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (pari al 15%), iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore dei difensori anticipatari; §- condanna la ### s.p.a., ### e ### in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della intervenuta ### che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (pari al 15%), iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore dei difensori anticipatari; §- pone definitivamente le spese di ctu a carico della ### s.p.a., di ### e di ### in solido.
Si comunichi. ### il ### Il giudice ###
causa n. 5452/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Martone Gabriella