TRIBUNALE DI NAPOLI ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. ### ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G. 15658/2022 cui sono riuniti i procedimenti nrg 15659/22 e 15661/22 TRA #### e ### difesi dall'avv. ### RICORRENTI E ### S.R.L., difesa dagli avv.ti ### e ### PASSALACQUA C.M. ### S.R.L., difesa dall'avv. #### 1 CENTRO, difesa dall'avv. ### CONVENUTI
FATTO E DIRITTO Con separati ricorsi depositati in data ###, e successivamente riuniti, i ricorrenti esponevano di essere stati dipendenti della società ### S.r.l., affidataria del servizio in appalto per le pulizie per la ### 1 Centro, rispettivamente dal 22/12/20 il ### e dal 16/12/20 gli altri due ricorrenti; che avevano prestato la loro attività lavorativa fino alle dimissioni rassegnate, per i ricorrenti #### e ### in data ###; per ### in data ###. Lamentano che la società aveva mutato la distribuzione settimanale delle turnazioni di lavoro su cinque giorni in luogo dei sei giorni lavorativi previsti dal contratto di assunzione, con una decurtazione della retribuzione ed un sensibile aggravio delle condizioni di lavoro; che la società corrispondeva tardivamente le retribuzioni dei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021, oltre a non provvedere al pagamento dei buoni pasto, della 13ma mensilità 2020 e della retribuzione del febbraio 2021, che veniva corrisposta solo in parte e solo in seguito alle richieste del sindacato dalla C.M ### srl; assumevano di non aver Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 goduto di ferie e permessi retribuiti.
Lamentano ancora che alla cessazione dei rapporti la società convenuta tratteneva l'indennità sostitutiva del mancato preavviso.
Sostengono per contro che le inadempienze della datrice di lavoro erano tali da giustificare le dimissioni per giusta causa.
Tanto premesso, chiedevano, previo accertamento della sussistenza del contratto di appalto ex art 1655 c.c. per il dedotto periodo tra le convenute società ed l'### 1 Centro, dichiarare la responsabilità solidale delle convenute - ex art. 29 D.lg. 276/2003 e art. 48, co.5, D.lvo 50/16, e/o ricorrendo i presupposti ex art. 1676 c.c. - per il pagamento delle dedotte competenze retributive maturate dai ricorrenti, e di condannare, per l'effetto, i convenuti al pagamento delle seguenti somme: - ### paga giornaliera € 188,00; tredicesima ratei € 108,88; quattordicesima ratei € 108,88; ferie non godute ore € 108,88; permessi non goduti € 25,22; preavviso gg € 753,76; trattenuta preavviso € 351,75. - ### paga giornaliera € 113,82; tredicesima ratei € 103,85; quattordicesima ratei € 103,85; ferie non godute ore € 103,85; permessi non goduti € 24,06; preavviso gg € 719,01; trattenuta preavviso € 335,51. - ### paga giornaliera € 154,73; tredicesima ratei € 93.48; quattordicesima ratei € 93,48; ferie non godute ore € 93,47; permessi non goduti € 21,62; preavviso gg € 647,11; trattenuta preavviso € 301,98.
Si costituiva la ### che eccepiva l'insussistenza della giusta causa di recesso, e pertanto la legittimità delle trattenute per indennità di preavviso con la conseguente infondatezza delle domande aventi ad oggetto il pagamento di tale indennità a carico della società in favore dei lavoratori. Rileva al riguardo di aver «tempestivamente provveduto alla Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 liquidazione delle ultime voci non appena la stessa è stata messa nelle condizioni di eseguire gli appositi calcoli. Ed infatti, non risulta imputabile alla stessa la circostanza secondo cui, nonostante i reiterati inviti e solleciti, nessuno, neppure le ###, le avessero trasmesso le precedenti buste paga dei dipendenti, la cui acquisizione risultava indispensabile per il calcolo degli elementi accessori della retribuzione».
In ogni caso contesta che sussistesse una causa tale da integrare gli estremi di cui all'art. 2119 A tale riguardo, ritenendo di aver trattenuto somme inferiori a quelle effettivamente dovute dai ricorrenti a titolo di indennità di mancato preavviso, eccepisce in compensazione i controcrediti per gli importi indicati in ciascuna comparsa.
Quanto alla voce paga giornaliera sostiene che i ricorrenti hanno ricevuto quanto dovuto.
I ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità sarebbero stati correttamente corrisposti, «essendosi maturati esclusivamente con riferimento al mese di gennaio e febbraio 2021», avendo i ricorrenti iniziato a lavorare nella seconda metà del mese di dicembre 2020 «e dunque non avendo maturato, secondo le previsioni del ### di riferimento, alcun rateo supplementare in detto mese».
Rileva poi di aver correttamente liquidato ferie e permessi non goduti.
Quanto ai buoni pasto, dopo aver precisato le circostanze che avrebbero portato aduna ritardata liquidazione, precisa, con riferimento a #### che «la ### s.r.l. aveva provveduto a caricare n. 14 buoni pasto in data ### e n. 23 in data ### e, pertanto in numero assolutamente adeguato alle giornate di lavoro svolte dalla ricorrente a partire dal 16.12.2020». Con riferimento al ricorrente ### precisa che «la ### s.r.l. aveva provveduto a caricare n. 12 buoni pasto in data ### e n. 24 in data ### e, pertanto in numero assolutamente adeguato alle giornate di lavoro svolte dalla ricorrente a partire dal 16.12.2020». Con riferimento, infine, a #### rileva «la ### s.r.l. aveva provveduto a caricare n. 12 buoni pasto in data ### e n. 18 in data ### e, pertanto in numero assolutamente adeguato alle giornate di lavoro svolte dalla ricorrente a partire dal 16.12.2020».
Conclude pertanto per il rigetto dei ricorsi.
Si costituiva la C.M. ### srl che contestava con diverse argomentazioni la fondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto della domanda.
Si costituiva la ### 1 CENTRO che preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva essendo i ricorrenti stati dipendenti della ### nel merito, contestava la fondatezza del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 ricorso sia in fatto che in diritto, concludendo per il rigetto della domanda.
I ricorsi sono parzialmente fondati.
Non è oggetto di contestazione la circostanza che i ricorrenti abbiano lavorato dal 16/12/20 (la ### conferma tale data anche per il ricorrente ### nonostante il dato formale dell'assunzione avvenuta a distanza di qualche giorno) alla data delle dimissioni dagli stessi rassegnati alle dipendenze della ### S.r.l., quale affidataria del servizio di pulizie ed igiene ambientale assegnato a seguito di gara di appalto indetta dall'### 1 Centro di cui era aggiudicataria la ### composta dalla C.M. ### S.r.l., quale mandataria, nonché dalla ### S.r.l. in qualità di mandante.
Ai sensi dell'art. 48 comma 5 del d.lgs 50/2016 sussiste, pertanto, la responsabilità in solido della ### S.R.L. per i crediti vantati da parte attrice nei confronti della ### S.r.l.
Irrilevanti e non opponibili al ricorrente, in quanto soggetto terzo, sono le questioni insorte tra le due società nell'ambito del rapporto di mandato.
Deve, invece, escludersi la legittimazione passiva della ### 1 ai sensi dell'art. 29 comma 2 del dlg 10.09.2003 n. 276 e successive modifiche in quanto ai sensi dell'art. 1 comma 2 nonché ai sensi dell'art. 9, comma 1 D.L. n. 76 del 2013, conv. con mod. in L. n. 99 del 2013 è espressamente escluso il regime di solidarietà nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In assenza di qualsivoglia allegazione e prova in ordine ad una eventuale esposizione debitoria dell'amministrazione committente nei confronti dell'appaltatore non ricorrono i presupposti per una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1676 cc.
Tanto premesso, i ricorsi hanno ad oggetto crediti maturati in corso e alla cessazione del rapporto di lavoro, coinvolgendo anche i coobbligati solidali, a vario titolo convenuti in giudizio. Si tratta dei seguenti emolumenti: differenze paga, differenze indennità sostitutiva ferie e permessi, ratei 13ma e 14ma mensilità 2020, indennità di mancato preavviso, buoni pasto, trattenuta preavviso.
Costituiscono circostanze pacifiche per tutti i ricorrenti - l'assunzione, a seguito della gara di appalto indetta dall'### 1 Centro, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di pulizie ed igiene ambientale alle dipendenze della ### alle dipendenze della società ### S.r.l. (società affidataria del suddetto servizio da parte della Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 aggiudicataria RTI composta dalla C.M. ### S.r.l., quale mandataria, nonché dalla ### S.r.l., quale mandante), dal 16.12.2020 (ivi compreso ### stante la non contestazione di parte convenuta) - la causale dell'assunzione in applicazione dell'art. 4 del ### per il settore di ### di ### che prevede il passaggio diretto ed immediato dei lavoratori già occupati, sul cantiere, oggetto di gara di appalto, alle medesime condizioni economico-contrattuali; la cessazione del rapporto tra il giorno 2 e il giorno 5 del mese di marzo 2021, avvenuta per tutti a seguito di dimissioni.
Quanto alle somme pretese, in particolare per quanto concerne la voce “paga giornaliera” non è dato sapere a che titolo i ricorrenti rivendichino tale differenza. Solo nelle note autorizzate, inammissibilmente, i ricorrenti fanno riferimento a voci retributive non riscontrate nelle buste paga di dicembre 2020 e gennaio 2021 rispetto a quella di marzo. Trattasi con tutta evidenza di introduzione di ragioni nuove e non dedotte che non possono trovare ingresso nel processo, trattandosi, peraltro, di istituti contrattuali e non legali.
In proposito, la Cassazione (### L, Sentenza n. 10914 del 17/08/2000) ha condivisibilmente chiarito che i contratti collettivi di lavoro di diritto comune non sono fonte di diritto, né in tal senso depone l'art. 425 c.p.c. che attribuisce al giudice la facoltà di acquisire d'ufficio i testi dei contratti ed accordi collettivi applicabili nella causa, poiché tale norma attiene all'ambito dell'acquisizione della prova nel rito del lavoro e non costituisce deroga al principio "iura novit curia", valido per le norme di diritto e non per le norme contrattuali collettive, conoscibili solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio, che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6 - L, Sentenza n. 19507 del 16/09/2014).
Il giudice non può pertanto procedere all'applicazione ex officio di clausola di un contratto collettivo postcorporativo privo di efficacia erga omnes, ancorché esso sia acquisito agli atti del processo, non costituendo tale contratto fonte di diritto oggettivo cui possa essere esteso il principio iura novit curia (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4631 del 08/07/1983).
La genericità della pretesa rende, pertanto, la stessa in parte qua infondata.
La tredicesima mensilità era invece dovuta anche per il mese di dicembre 2020, avendo i ricorrenti lavorato per giorni 16 (dal 16 al 31), alla stregua dell'art. 20 del ### il quale dispone che, nel caso Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima e quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.
Identiche considerazioni valgono per la quattordicesima mensilità, da corrispondersi entro il 15 luglio, ponendo l'art 21 ### una regola analoga a quella della tredicesima, per l'indennità per le ferie non godute, anche in tale caso calcolate sulla base delle sole mensilità di gennaio e febbraio 2021 e non anche dicembre 2020 (art 42 del ####, nonché per i permessi non goduti, in quanto determinati senza il computo della mensilità di dicembre 2020.
Quanto ai ticket sostitutivi della mensa, i ricorrenti hanno dedotto genericamente che il datore di lavoro «non corrispondeva il pagamento dei buoni pasto legati alla presenza, contrariamente agli accordi precedentemente assunti».
Orbene, l'allegazione dell'asserito inadempimento contrattuale risulta del tutto generica, non essendo comprensibili le ragioni sottese al capo di domanda. Né l'oggettiva carenza assertiva e asseverativa potrebbe essere sanata o colmata con il mero rinvio al conteggio allegato, che costituisce solo un'elaborazione contabile, che tuttavia non intinge in alcuna specifica circostanza di fatto e di diritto, che consenta di verificare la correttezza tanto dell'an che del quantum debeatur della pretesa azionata.
Per ciò solo quindi il capo di domanda deve essere rigettato.
Quanto al preavviso, i ricorrenti hanno risolto il rapporto con dimissioni, ritenute per giusta causa, atteso il ritardo o l'omissione nei pagamenti da parte della datrice, e la variazione nelle turnazioni, inizialmente fissate in sei gorni settimanali e successivamente portate a 5.
Quanto al primo punto, solo nelle note autorizzate i ricorrenti fanno riferimento all'art 18 ### in base al quale ove l'impresa ritardi di oltre quindici giorni il pagamento della retribuzione, al lavoratore è attirbuita facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso.
In proposito, non possono che ribadirsi le considerazioni già svolte in precedenza quanto alla natura delle fonti contrattuali e della correlativa preclusione per le parti circa la facoltà di introdurre nuovi temi di indagine nel corso del processo.
Nella specie, la norma contrattuale sopra richiamata non risulta invocata dai ricorrenti per giustificare la richiesta di pagamento dell'indennità Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024 sostitutiva del preavviso né, del resto, risultano specificamente indicate le date di pagamento delle retribuzioni, essendosi i ricorrenti limitati a indicare l'esistenza del ritardo senza alcuna quantificazione dei giorni.
Le dedotte circostanze non costituiscono giusta causa di recesso (né in base alla norma contrattuale né) in base al disposto di cui all'art 2119 cc. Quest'ultima, infatti, ricorre quando è configurabile una causa che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto; tale causa si deve concretamente manifestare in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettiva gravità, e non solo valutate soggettivamente gravi dal lavoratore, e che siano tali da rendere incompatibile la permanenza del lavoratore nel posto occupato. Ed a tal fine non può certo concretare una giusta causa di risoluzione un inadempimento accidentale e di breve durata, quale quello descritto.
Quanto al cambio di turnazione, a prescindere dalla contestazione espressa da parte della società datrice di lavoro, i ricorrenti fanno generico riferimento ad una non meglio precisata maggiore gravosità della turnazione di lavoro (che peraltro potrebbe rilevarsi persino più favorevole alle esigenze del lavoratore), oltre che ad una ingiusta decurtazione della retribuzione, quale conseguenza, si deve supporre di una riduzione dell'orario lavorativo cui non si fa neppure chiaro ed esplicito riferimento.
Ne consegue che, nel caso di specie, la ### s.r.l. ha fatto correttamente applicazione del II comma dell'art. 2118 c.c., secondo cui «In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso». Conseguentemente, alla convenuta ### spettava di trattenere l'importo a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Non è, per contro, fondata l'eccezione di compensazione svolta al riguardo dalla ### s.r.l., sul presupposto, sostanzialmente, di aver erroneamente calcolato l'indennità di preavviso in 7 giorni a partire dal momento del recesso anziché dalla metà del mese. ###. 57 del ### pacificamente applicabile, testualmente prevede, per il preavviso, 7 giorni di calendario per gli operai qualora sia il lavoratore a dare il preavviso, con la precisazione che i termini della disdetta decorrono dalla metà e dalla fine di ciascun mese.
Poiché, sostiene la società, i ricorrenti si sono dimessi il 4 e il 5 marzo e dunque tra l'inizio e il 15 di marzo, il recesso andava calcolato in 7 giorni a partire dal 15, e dunque sino al 22.
Tale interpretazione non può essere condivisa. In ipotesi di dimissioni del lavoratore, osserva C. App. ### sent. n. 790/2024 pubbl. il ###, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024
«laddove il ### preveda da un lato la determinazione della durata del preavviso, dall'altro la decorrenza dello stesso dal primo e dal sedicesimo giorno del mese, occorre tener conto che le due previsioni mirano a preservare interessi differenti; consegue che la trattenuta a titolo di mancato preavviso, espressamente prevista per la mancata osservanza del periodo di preavviso e posta a presidio della conoscenza anticipata della risoluzione del rapporto, non può essere estesa anche a tutela della decorrenza del medesimo periodo dai termini suddetti ed è pertanto illegittima.
In altri termini, la decorrenza dall'inizio o dalla metà del mese serve a fissare, ai vari fini per i quali può essere rilevante, la data di risoluzione del rapporto di lavoro, mentre non vi è ragione di estendere tale durata all'indennità di preavviso che, a prescindere da ogni disquisizione sulla sua natura, ha pur sempre una funzione compensativa del disagio subito dalla controparte per il recesso improvviso, senza il rispetto di un lasso temporale pattiziamente considerato sufficiente a coprire quel disagio, nel caso di specie fissato in 7 giorni. ###, questa era evidentemente stata l'interpretazione della parte datoriale, che nell'ultima busta paga, prima del sorgere del contenzioso, aveva correttamente parametrato l'indennità in discorso proprio a 7 giorni, passando invece alla diversa interpretazione solo dopo essere stata convenuta in giudizio...
Come ci insegna la S.C. (cfr. Cass, Sez. lav., 5.11.2018 n. 28164), in tema di interpretazione del contratto l'art. 1362 c.c. dispone che si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole e, per determinare la suddetta intenzione, si deve valutare il comportamento complessivo delle parti stesse anche posteriore alla conclusione dell'accordo». ### e la ### vanno pertanto condannate in solido al pagamento dei seguenti importi: - ### tredicesima ratei € 108,88; quattordicesima ratei € 108,88; ferie non godute ore € 108,88; permessi non goduti € 25,22; Totale € 351,86 - ### tredicesima ratei € 103,85; quattordicesima ratei € 103,85; ferie non godute ore € 103,85; permessi non goduti € 24,06; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024
Totale € 335,61 - ### tredicesima ratei € 93.48; quattordicesima ratei € 93,48; ferie non godute ore € 93,47; permessi non goduti € 21,62; Totale € 302,05 Su tali importi saranno dovuti la rivalutazione secondo indice ### e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
Tenuto conto della obiettiva complessità delle questioni trattate, del contrasto di giurisprudenza insorto in materia, della soccombenza reciproca, nell'accezione datane dalla Cassazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016), sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18. P.Q.M. Il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) condanna la ### s.r.l. e la ### s.r.l. in solido, al pagamento in favore dei ricorrenti, ai sensi di cui in motivazione, dei seguenti importi: - ### € 351,86 - ### € 335,61 - ### € 302,05, oltre rivalutazione secondo indice ### e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo; b) rigetta per il resto i ricorsi; c) compensa le spese di lite. ### 20/06/2024 Il Giudice del lavoro dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 20/06/2024
causa n. 15658/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Palmieri Sergio