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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21173/2024 del 29-07-2024

... riscontro in relazione alla documentazione offerta in comunicazione dai ricorrenti e alle relative contestazioni di parte contribuente. 6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., «nullità della sentenza in quanto affetta da mot ivazione omessa o apparente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», consistente nella distribuzione degli utili ai soci N. 3545/14 R.G. Est. F. D'### 6 di 10 ### e ### non essendoci alcuna prova di tale fatto ed essendo stata applicat a alla associazione la presunz ione di distribuzione de i redditi proprie delle società di capitali a ristretta base partecipativa. 7. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., «nullità della sentenza in quanto affetta da mot ivazione omessa o apparente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», consistente nella possibilità di qualificare come dipendenti i collaboratori ai fini dell'o bbli go del versamento delle ritenute, dovendosi qualificare le somme versate ai soci istruttori, per somme inferiori ad € 7.500,00 annui quali compensi non imponibili a termini dell'art. 67, primo comma, lett. (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3545/2014 R.G. proposto da: ### (C.F. ###), ### (C.D. ###), la prima in qua lità di socia e legale rappresentante di ### (C.F.), il secondo in qualità di socio della m edesima , rapp resentati e difesi dall'Avv.  ### (####) e dall'Avv. ### (C.F. ###) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in #### di ### 4 - ricorrenti - contro ### (C.F. ####), in persona del ### pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'###: tributi - enti non commerciali N. 3545/14 R.G. 
Est. F. ### 2 di 10 Generale dello Stato, elettivamente domici liata in ### Via dei ### 12 - controricorrente - avverso la sentenza della ### tributaria regionale del ### n. 91/05/12 depositata in data 17 dicembre 2012 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2024 dal ### D'#### 1. ### contribuente #### e i soci ### e ### hanno impugnato alcuni avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta 2005 e 2006 redatti con modalità induttiva, in forza dei quali, a seguito di PVC in data 6 marzo 2008, veniva disconosciuta la natura non commerciale dell'associazione contribuente, stante l'accertamento sia dello svolgimento di attività commerciale (con conseguente mera apparenza dell'attività sport iva), sia d ell'assenza di democratici tà; venivano, pertanto, recuperate maggiori imposte dirette e IVA sulla base dei maggiori ricavi accertati, oltre sanzioni, rettificandosi anche i redditi di due dei soci quali organizzatori della accertata att ività commerciale; venivano, infine, recuperate le ritenute sui compensi agli istruttori, i cui rapporti venivano riqualificati quali rapporti di lavoro subordinato.  2. ### ha parzialmente accolto il ricorso, riducendo l'importo dei ricavi accertati in base alle mensilità sulle quali calcolare gli importi dovuti.  3. ### del ### con sentenza qui impugnata, ha rigettato l'appello dei contribuenti. Ha ritenuto il giudice di appello decisive le circostanze secondo cui mancava la prova di una partecipazione degli iscritti alle deci sioni de ll'associazione e secondo cui l'attività svolta fosse esclusivamente quella di praticare attività di fitness in palestra N. 3545/14 R.G. 
Est. F. D'### 3 di 10 erogando individualmente ser vizi abbinati a trattamenti estetici, attività che venivano pu bblicizzate in luo go dell'attività di p ratica sportiva. La sentenza impugnata ha, poi, valorizzato la circostanza che l'associazione contribuente avesse legami con una società commerciale facente capo ad uno degli associati (### di ### dal ### & C. S.a.s.), alla quale l'associazione era subentrata nella gestione della palestra, non ché la circostanza che in sede di approva zione del rendiconto vi fosse stata la partecipazione dei soli due soci fondatori. 
Sul piano probatorio, il giudice di appello ha ritenuto meno decisive le dichiarazioni rese dai soci iscritti e raccolt e successivamente dai contribuenti, rispetto alle dichiaraz ioni inizialmente raccolte dai verbalizzanti tra gli associati al momento della verifica.  4. Propongono ricorso per cassazione l'associazione e i due soci, affidato a sette motivi e ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l'### 5. I ricorrenti hanno inizialmente proposto istanza di sospensione ex art. 5, comma 2, l. 31 agosto 2022, n. 130 e successivamente hanno dichiarato di non avere aderito alla definizione agevolata, proponendo istanza di trattazione. I ricorrenti hanno formulato ulteriore istanza di definizione agevolata ex art. 1, commi 186 e ss. l. n. 197/2022 e hanno poi depositato memoria in data 10 ottob re 2023, con cui hann o dichiarato di non avere aderito alla suddetta definizione agevolata , proponendo nuovamente istanza di trattazione.  ### 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., «nullità della sentenza in quanto affetta da mot ivazione omessa o apparente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che gli atti impugnati appaiono debitamente motivati. ###. 3545/14 R.G. 
Est. F. D'### 4 di 10 parte ricorrente come gli atti impositivi siano privi di motivazione in ordine alle ragioni della perdita della natura non commerciale.  2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nullità della sentenza in quanto affetta da motivazione omessa o apparente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto insussistenti i requisiti di associazione sportiva dilettantistica. Deduce parte ricorrente che la sentenza impugnata si sarebbe appiattita sulle valutazioni dell'### e si sarebbe limitata a valorizzare alcune delle dichiarazioni rese da alcuni associati ### in sede ###significative in relazione al numero complessivo dei soci, disattendendo le dichiarazioni rese da un molto più consistente numero di associati prodotte in giudizio dai ricorrenti.  3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., nell a parte in cui il giud ice di appello non ha dato il giusto peso probatorio alle dichiarazioni di terzi raccolte da parte ricorrente, attribuendo a tali elementi di prova una ponderazione minusvalente rispetto alle dich iarazioni raccolte dagli agenti verbalizzanti in sede ###il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 148 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ###, 90 l. 27 dicembre 2002, n. 289, 7 d.l. 28 maggio 2004, n. 136, conv. con l. 27 luglio 2004, n. 186, d.l. 22 marzo 2004, n. 72, conv. con l. 21 maggio 2004, n. 128, 3 e 4 l. 7 dicembre 2000, n. 383, 1 l. 16 dicembre 1991, 398, 2538 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha negato la natu ra di associazione sporti va dilettantistica alla associazione contribuente sulla base di elemen ti estranei alla disci plina di riferimento. Parte ricorre nte deduce di avere provato sin dal primo N. 3545/14 R.G. 
Est. F. D'### 5 di 10 grado di giudizio di e ssere affiliata alla ### (A ssociazione ### na ### e ### come d a certificazione ### non ché iscritta nel Registro nazionale delle ASD presso il ### deducendo che il ### è unico organismo dell 'attività sportiva svolta come ###. Deduce, inoltre, l'erroneità della sentenza nell a parte in cui ha rite nuto che l'attività sportiva possa consistere nella pratica del fitness, ritenendo in ogni caso che l'attività sportiva svolta rientri negli scopi istituzionali, ancorché verso pagamento di corrispettivi specifici. Si censura, inoltre, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto decisiva l'omessa pubblicizzazione delle attività sportive, non essendo tale attività richiesta per le comunicazioni al pub blico. Censura, infine, parte ricorrente la sentenza nella parte in cui ha ritenuto rilevante l'assenza di partecipaz ione deg li associati alla vita dell'associazione e all'approvazione del rendiconto.  5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., «nullità della sentenza in quanto affetta da mot ivazione omessa o apparente circa un fatto controverso e decisivo per il giu dizio», consistente nella ricostruzione d ei ricavi operata dall'### che ha confermato la sentenza d i primo grado riducendo da otto a sei mensilit à la freq uentazione da parte degli associati ai fini della ricostruzione induttiva del reddito. Osserva parte ricorrente che la motivazione sul punto è apparente e contraddittoria, osservandosi come la ricostruzione induttiva dell'### sarebbe priva di fondamento e priva di riscontro in relazione alla documentazione offerta in comunicazione dai ricorrenti e alle relative contestazioni di parte contribuente.  6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., «nullità della sentenza in quanto affetta da mot ivazione omessa o apparente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», consistente nella distribuzione degli utili ai soci N. 3545/14 R.G. 
Est. F. D'### 6 di 10 ### e ### non essendoci alcuna prova di tale fatto ed essendo stata applicat a alla associazione la presunz ione di distribuzione de i redditi proprie delle società di capitali a ristretta base partecipativa.  7. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., «nullità della sentenza in quanto affetta da mot ivazione omessa o apparente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», consistente nella possibilità di qualificare come dipendenti i collaboratori ai fini dell'o bbli go del versamento delle ritenute, dovendosi qualificare le somme versate ai soci istruttori, per somme inferiori ad € 7.500,00 annui quali compensi non imponibili a termini dell'art. 67, primo comma, lett. m) TUIR.  8. I motivi primo, secondo, quinto, sesto e settimo, i quali possono essere esaminati co ngiuntamente, sono infondati. Parte ricorre nte, nella memoria in data 13 giugno 2022, ha posto l'accento sul fatto che questi motivi possono essere riqualificati come omessa motivazione o insufficienza della stessa ne i termini imposti al giudice dalla ### posto che come omesso esame di fatto decisivo tali motivi sarebbero in ogni caso inammissibili, non avendo ad oggetto un fatto storico avente natura decisiva ai fini della decisione.  9. Sotto questo profilo va ricordato che per costante giurisprudenza di questa Corte (da Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053), la violazione dell'obbligo di motivazione può essere oramai sindacata solo sotto il profilo della tot ale assenza grafica d i motivazione, ovvero di motivazione apparente, tale che non consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice del merito.  10. Né il g iudice de l merito, al f ine di ass olvere l'onere di adeguatezza della motivazione, è tenu to a esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e su fficiente che egli esponga concisamente le ragio ni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente N. 3545/14 R.G. 
Est. F. D'### 7 di 10 incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamin a degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153). E in questi esatti termini i motivi dedotti dai ricorrenti appaiono infondati, essendo chiaramente ricostruibile la ratio decidendi del giudice di appello in relazione a tutti i profili censurati dai ricorrenti.  11. In partic olare, infondato è il primo motiv o in relazione alla omessa pronuncia in relazione al difetto di motivazione degli a tti impositivi. La sentenza impugnata ha ritenuto che gli atti impositivi sono stati debitamente motivati, facendo riferimento alle circostanze evidenziate nella verifica («gli atti impugnati […] appaiono debitamente motivati in merito alle circostanze di fatto emerse dalla verifica operata dai funzionari dell'###. Il percorso logico seguito dal giudice è coerente e compiuto.  12. Parimenti infondato è il secondo motivo in relazion e alla insussistenza dei requisiti di associ azione sporti va dilettantistica. Il giudice di appello ha ritenuto che l'attività svolta fosse di carattere commerciale, ten uto conto della assenza di democrat icità e di partecipazione degli asso ciati, i quali non prendevano parte alle decisioni associative e si limitavano a «praticare (…) il fitness nella palestra» e che in questo senso induceva an che la circostanza che l'associazione era subentrata alla gest ione della palestra di una precedente società di persone, riconducibile a uno degli associati. Il percorso decisionale del giudice di appello è, pertanto, sufficientemente delineato anche sotto questo profilo.  13. Infondato è - parimenti - il quin to motivo, relativo alla ricostruzione dei ricavi la qual e, tenuto conto della m etodologia di accertamento (ricostruzione induttiva dei corrispettivi incassati N. 3545/14 R.G. 
Est. F. D'### 8 di 10 dell'attività di palestra, pertan to di per sé ricostruibile in b ase a presunzioni supersemplici), ha ritenuto di ricostruire i ricavi sulla base di «ipotesi di natura statistica».  14. Il motivo è, poi, inammissibile in relazione alla non corretta lettura della d ocumentazione offerta da parte contribuente. Il ricorrente, attrave rso la deduzione di una questione di vizio di motivazione intende in questo caso ripercorrere l'esame delle prove sottoposte al giudice del merito e a questo riservato.  15. Infondato è il sesto motivo, risultando adeguatamente motivato il riferimento alla distribuzione degli utili, posto che la stessa parte ricorrente evidenzia come il percorso argomentativo sia stato condotto sulla base della assimilazione della associazione contribuente a una società a ristretta base partecipativa.  16. Inammissibile è, poi, la censura relativa all'utilizzo d elle argomentazioni proprie della società a ristretta base partecipativa, non potendo essere dedotte sotto il profilo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. questioni che attengon o all'omesso esame di argomentazioni difensive, posto che non è assimilab ile all'omesso esame di fatto storico l'omessa valutazione di un a argomentazione difensiva (Cass., Sez. II, 26 aprile 2022, n. 13024).  17. Infondato è il settimo motivo relativo alla qualificazione dei collaboratori come dipendent i, e ssendo la motivazione sintetica ma compiuta. Parime nti, inammissibile si rivela, come p er il superio re motivo, l'omessa considerazione dei ricavi a termini dell'art. 67 TUIR, trattandosi di omesso esame di argomentazioni difensive.  18. Il terz o motivo è inamm issibile in quan to il ricorrente, censurando le prove valorizzate dal giudice di appello, intende giungere a un diverso apprezzamento del materiale probatorio, così da rendere il giudice di legittimità un giudice di terzo grado. Il che appare evidente, laddove la sentenza im pugnata ha valorizzato le dichiarazioni degli N. 3545/14 R.G. 
Est. F. D'### 9 di 10 associati raccolte nelle imme diatezze d ella verifica, ritenendo le verosimilmente spontanee («dichiarazioni che erano sicuramente spontanee»), in luogo delle dichiarazioni di altri soci acquisit e successivamente alla verifica, ritenute - a g iudizio del giudice de l merito - meno credibili.  19. Il quarto motivo è infondat o. ### la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di agevolazioni per gli enti associativi, previste dall'art. 148 TUIR, ai fi ni del r ispetto de lle condizioni soggettive occorre che le disposizioni contenut e nell'atto costitutivo o nello statuto dell'ente risultino conformi a quanto indicato nell'art. 148, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986 e che sia assicurato in concreto, durante lo svolgimento dell'attività associativa, il rispetto e l'attu azione dei principi di partecipazione e di de mocraticità a beneficio degli associati in termini s ostanziali (Cass., Sez. V, 11 gennaio 2023, n. 553; Cass., Sez. V, 18 maggio 2022, n. 16081; Cass., Sez. V, 26 ottobre 2021, n. ###; Cass., Sez. V, 24 ottobre 2014, 22644). Non può, pertanto, assumere alcun valore l'elemento, del tutto estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al ### essendo invece rilevante che le associazioni interessate si conformino alle clausole relative al rapporto associativo, che devono essere inserite nell'atto costitutivo o nello statuto (Cass., Sez. VI, 30 aprile 2018, n. 10393; CAss., Lav., 30 aprile 2019, n. 11492), nei termini operati dalla sentenza impugnata.  20. Il motivo è, invece, inammissibile nella parte in cui deduce che l'attività di fitness sarebbe attività sportiva, trattandosi di riesame della valutazione in fatto delle attività commerciali compiute dal giudice di appello. E' assorbito l'esame delle ulteriori questioni ivi dedotte.  21. Il motivo è, ulteriormente, infondato, nella parte in cui censura la senten za per non avere consid erato che l'att ività sportiva svolta rientrasse negli scopi istituzionali, ancorché lo svolgimento della stessa N. 3545/14 R.G. 
Est. F. D'### 10 di 10 prevedesse il pagame nto di corrispettivi specifici. ###. 148, te rzo comma, ### prevede che sono escluse dalla commercialità «le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti». Tale norma consente in via eccezionale di escludere dalla tassazione ordinaria i corrispettivi di prestazioni fornite da enti non commerciali, ove le stesse siano svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Ciò, tuttavia, presuppone che l'associazione goda del regime agevolativo, per cu i tale disposizione non si applica a lle associazioni per le quali il requisito della non commercialità sia stato perso, come nel caso di specie.  22. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con sp ese regolate dalla soccombenza e liquidate da disposit ivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.  P. Q. M.  La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di legitt imità al contro ricorrente, che liquida in complessivi € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussist ono i presup posti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### in data 27 marzo 2024  

Giudice/firmatari: Bruschetta Ernestino Luigi, D'Aquino Filippo

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8597/2025 del 01-04-2025

... stata seguita dalla lettera raccomandata recante la comunicazione di avvenuta notifica di cui all'art. 7, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890. 7. Avverso la suddetta sentenza di gravame il Comune impositore ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso l'### delle ### Parte contribuente ha proposto ricorso incidentale condizionato contenente unico motivo di ricorso. 8. Successivamente parte controricorrente ### & C. ### ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preli minare deve essere an alizzata la eccezione di inammissibilità del ricorso. ### è del tutto generica e non consente di comprendere a cosa si riferisca e quali siano le doglianze formulate nel corso del giudizio. È dunque inammissibile (Cass. 22/03/2025, n. 7662). 2. Con unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 145 c.p.c. e dell'art. 60 d.P.R. 600/1973. Gli avvis i di accertamento 4 di 6 sarebbero stati regolarmente notificati alla società contribuente, e la norma posta a fondamento della decisione, relativa alla notifica degli avvisi di accertame (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso e sul ricorso incidentale iscritti al n. 9685/2022 R.G., rispettivamente proposti da: ###' ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###) -ricorrente contro ### rappresentata e difesa dall'### . (ADS###) -controricorrente nonchè ### & C. ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### (F ###) unitam ente all'avvocato ### (###) -controricorrente e ricorrente incidentale 2 di 6 avverso la senten za della ### tributaria regionale dell'### sede ###/2022 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal #### 1. L'### delle ### - ### Agente della ### della ### di ### ha ingiunto alla cont ribuente, odierna controricorrente e ricorrente incidentale, il pagamento della somma di euro 89.161,00, a titolo di omesso versamento dell'### (I.M.U .), relativa a n. 4 avvisi di acc ertamento emessi dal Comune di ### di ### 2. La società contribuente ha impugnato la suindicata cartella esattoriale, nonché gli avvisi di accertamento prodromici alla stessa, contestando l'omessa notifica da parte dell'Ente impositore degli avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015, con conseguente prescrizione dei crediti relativi alle annualità 2012, 2013 e 2014, nonché la sopravvenuta decadenza del potere impositivo per gli anni 2012 e 2013 in capo al Comune di ### di ### Inoltre, ha eccepit o la nullità della notifica a m ezzo PEC della cartella di pagamento, siccome proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto in alcun ###.  3. L'### delle ### - ### la quale, in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, atteso che i fatti che hanno indotto l'ente impositore a disporre l'iscrizione a ruolo della pretesa cred itoria sarebbero ascrivibili all'esclusiva sfera di competenza dell'ente impositore e non all'Ente di riscossione.  4. Con sentenza n. 184/2021, depositata in data ###, la ### di ### ha accolto il rico rso 3 di 6 dichiarando la nullità in via derivata della cartella di pagamento, per omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti.  5. ### di ### di ### ha impugnato la sentenza di primo grado, sollevando un'unica censura di difetto e insufficienza della motivazione, derivante dal mancato esercizio dell'ordine di esibizione degli avvisi di accertamento sulla bas e dei quali è stata emessa la cartella di pagamento impugnata, che sono stati depositati in allegato all'atto di gravame. La contribuente ha formulato appello incidentale e si è costituito l'ente della riscossione.  6. ### ha respinto l'appello, sulla assorbente considerazione che la not ifica de gli avvisi di accertamento, att i presupposti dell'impugnata cartella di pagamento, effe ttuata a mezzo di messo comunale, non fosse stata seguita dalla lettera raccomandata recante la comunicazione di avvenuta notifica di cui all'art. 7, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890.  7. Avverso la suddetta sentenza di gravame il Comune impositore ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso l'### delle ### Parte contribuente ha proposto ricorso incidentale condizionato contenente unico motivo di ricorso.  8. Successivamente parte controricorrente ### & C.  ### ha depositato memoria illustrativa.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preli minare deve essere an alizzata la eccezione di inammissibilità del ricorso.  ### è del tutto generica e non consente di comprendere a cosa si riferisca e quali siano le doglianze formulate nel corso del giudizio. È dunque inammissibile (Cass. 22/03/2025, n. 7662).  2. Con unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 145 c.p.c. e dell'art. 60 d.P.R. 600/1973. Gli avvis i di accertamento 4 di 6 sarebbero stati regolarmente notificati alla società contribuente, e la norma posta a fondamento della decisione, relativa alla notifica degli avvisi di accertame nto de lle imposte sui redditi, non sarebbe applicabile alle notifiche in materia di tributi locali, sicché la notifica sarebbe valida anche se il ricevente non fosse stato il legale rappresentante della società.  2. La società contribuente ha sollevato eccezioni di inammissibilità, per violazione del principio di autosufficienza (art. 366, comma 6, c.p.c.) e dell'esistenza di precedenti conformi (art. 360 bis c.p.c.) ed ha formulato ricorso incidentale, deducendo ai sensi dell'art.  360 c. 1, n. 3 c.p.c., la falsa e/o erronea applicazione del combinato disposto dell'art. 3-bis della L. n. 53/1994 e dell'art. 16-ter del D.L.  179/2012 per omesso rilevamento de ll'inesistenz a della notifica a mezzo PEC della cartella esattoriale impugnata.  3. La difesa erariale si è costituita con controricorso, replicando in diritto in merito alla validità della spedizione della cartella da un indirizzo non contenuto nei registri ufficiali tratti dall'“Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (###”.  4. Va premesso che l'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, 600, ancorché conten uto in testo normativ o recante “### comuni in mat eria di accertamento delle imposte sui red diti” deve ritenersi applicabile anche in riferimento ad imposte diverse da quella sui redditi. 
Tale ampia delimitazione del perimetro applicativo della regola in questione è del resto confermat a da consolidata prassi giurisprudenziale in tal senso (ex plu rimis: Cass. 22/04/2024, 10761).  4.1. Ciò chiarito, deve rilevarsi che questa Corte ha già affermato che in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., 5 di 6 che anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa costit uisca adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (Cass. V, n. 2868/2017).  (Cass. 20/09/2022, n. 27446).  5. ### ha dunque fatto corretta applicazione della norma in questione.  6. Tale considerazione è dirimente e assorbente di ogn i altra questione, ivi compreso il ricorso incidentale condizion ato proposto dalla contribuent e e le cor relate e ccezioni di inammissibilità (in relazione anche al dedotto difetto di autosufficienza).  6.1. Va rammentato, in pro posito, che - per dichiarar e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato, in seguito al rigetto di que llo principale - è necessario verificare pre liminarmente l'ammissibilità del ricorso incidentale stesso, atteso che l'assorbimento del ricorso inci dentale condizio nato, che deriva dall'accertamento dell'infondatezza del ricorso principale (considerato con dizionante), implica comunque un esame dell'impugnazione condizionata sotto tale profilo.  6.2. Diversamente, se il ricorso incidentale è inammissibile sin dall'inizio, la subordinazione dell'in teresse a i mpugnare all'accoglimento, anche parziale, del ricorso principale non impone al giudice di legittimità l'esercizio del proprio potere-dovere di rilevarne e dichiararne l'inammissibilità, indipendentemente dalle eccezioni delle parti (Cass. n. 6542 del 2/04/2004, n. 6542).  6.3. Una volta constatata l'ammissibilità del ricorso incidentale, senza nean che entrare nel merito d elle doglianze inciden tali, tale implicita statuizione è di per sé idonea a giustificare la mancanza di (una pronuncia di) accertamento dei presupposti per la condanna al doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 6 di 6 7. Il ricorso va dunque respinto, mentre il ricorso incidentale va dichiarato assorbito.  8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore di ciascuna delle parti intimate costituite.  9. In conseguenza dell'esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali, nei confronti del ricorrente principale, per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.  P.Q.M.  La Corte rigett a il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale. 
Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di ciascuna parte costituita in euro 5880,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Socci Angelo Matteo, Liberati Alessio

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5693/2025 del 04-03-2025

... l'intervento. 5 di 7 4. Ir rilevante è, inoltre, la comunicazione del la revoca del mandato all'originario difensore del ricorrente, stante il principio della perpetuatio dell'ufficio di difensore di cui è espressione l'art. 85 cod. proc. civ. (Cass., n. 21412/2024; Cass., n. 6257/2023; Cass., n. 26429/2017), in conformità al principio di ultrattività del mandato (Cass., Sez. U., n. 15295/2014). 5. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, co d. proc. civ., violazione e/o falsa a pplicazion e dell'art. 2909 cod. civ., nonch é violazione e/o fals a violazione dell'art. 115 cod. proc. c iv. per av ere il giudice di appello erroneamente fatto applicazione del giudicato esterno formatosi in relazione al c/c n. 1375, senza avvedersi il giudice di appello della autonomia degl i altri rapporti di conto corrente, benché regolati nell'unico rapporto di conto corrente. Osserva il ricorrente che non poteva considerarsi sceso il giudicato esterno su rapporti di conto corrente diversi e autonomi rispetto al c/c n. 1375, benché alla loro estinzione i relativi saldi fossero transitati nel suddetto rapporto di conto corrente, non potendo il collegamento negoziale (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8294/2021 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliat ###### SABOTINO, 46 SC. ###. 5, presso lo studio dell'avvocato ##### (###) rappresentato e difeso dall'avvocato ### (###) -ricorrente ### elettivamente domiciliata in ####.9/11, presso lo studio dell'av vocato ### (###) che la rappresenta e difende -intervenuta contro ### A, anche quale incorporante #### già ### e già ### elettivamente domiciliata in #### 441, presso lo studio dell'avvocato ### 2 di 7 rappresentato e difeso dagli avvoc ati ### (###), ### (###) -controricorrente avverso SENTENZA di CORTE D'### O ### n. 842/2020 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal ### D'#### 1. ### ha propos to davanti al ### unale di ### ricorso in opposizione alle esecuzioni immobiliari riunite nn.  160/2007 e 257/2005 R.G.E., i cui creditori procedenti erano ### S.p.A. ### e ### di ### S.p.A. ###, deducendo la natura usuraria e anatocistica degli interessi applicati.  ### forzata procedeva in virtù di diverse ragioni di credito, costituite - come risulta dalla sentenza impugnata - da tre mutui ipotecari stipulati tra il 2003 e il 2005 (due con ISP e uno con ### e da un decreto ingiuntivo del ### di ### ottenuto da BSG in solido nei confronti del ricorrente e della società ### S.r.l., relativo a una apertura di credito di € 155.000,00 appoggiata sul conto corrente n. 1375.  2. A seguito di ### il ### di ### ha dichiarato in parte inammissibile l'opposizione all'esecuzione, fac endo applicazione - per quanto qui rileva - del giudicato esterno formatosi in forza di sentenza del ### di ### del 7 maggio 2010, n. 1874 quanto al decreto ingiuntivo ottenuto da BSG in relazione al rapporto di conto corrente n. 1375, nel quale erano confluiti altri rapporti bancari (c/c n. 915, conti anticipi nn. 975, 1376, 1377, 1378, conti s.b.f. nn.  12007, 12038, 12039, 1385, 1386, 1387), ancorché riferibili ad altra società debitrice incorporata in ### S.r.l. (nn. 1224, 1245-1378). 3 di 7 ### ha, poi, rigettato la domanda in relazione ai contratti di mutuo ipotecario, in conformità con le conclusioni del ### 3. Il debitore esecutato ha interposto appello, deducendo - per quanto qui rileva - con il sec ondo motivo di appello l'omessa pronuncia sulla nullità dei contratti di conto corrente ex art. 117 d.  lgs. n. 385/1993 (###, con il terzo motivo l'erroneità del principio affermato in relazione all'estensione del giudicato relativo ai rapporti di conto corrente autonomi rispetto al c/c n. 1375, nonché con il quarto motivo la non usurarietà degli interessi applicati.  4. La Corte d'App ello di ### ha rigettato l'appello, confermando - per quanto qui rileva - il giudicato esterno quanto all'esame del secondo e del terzo motivo di appello e osservando, in particolare, che nel conto corrente n. 1375 erano confluiti gli altri rapporti di conto corrente.  5. Propon e ricorso per cassa zione il ### aff idato a due motivi, cui resiste con controricorso ### anche quale incorporante di ### Il difensore del ricorrente ha comunicato in data 17 febbraio 2022 la revoca della proc ura speciale. E' interv enuta in giudizio ### coniuge del ricorrent e, costituendosi con comparsa e procura in data 12 febbraio 2025 e depositando memoria in data 14 febbraio 2025, allegando la propria qualità di erede del ricorrente. E' stata depositata memoria dal controricorrente.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Dev e preliminarmente di chiararsi l'inammissibilità della costituzione in giudizi o di ### estranea al giu dizio di merito, quale avente causa mortis causa del ricorrente, posto che nel giudizio di cassazione, retto dal potere di impulso , non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, il quale prosegue tra le parti originarie, con la conseguenza che la morte di una delle parti, inter venuta dopo la rituale instaurazione del giud izio, non 4 di 7 assume rilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo in luogo del ricorrente (Cass., n. ###/2024; Cass., 5480/2018; Cass., n. 1757/2016).  2. Parimenti , pur non essendo preclusa l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 cod. proc. civ. al giudizio di legittimità, il soggetto che ivi intend a pros eguire il pr ocedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tra mite le produzioni consentite dall'art.  372 cod. proc. civ. tale sua qu alità, attraverso un atto che, assumendo natura di atto di intervento, venga partecipato alla controparte, al fine di assicurarle il contraddittorio sulla innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria. A tal riguardo, il successore deve notificare tale atto alla contro parte, non essendo sufficiente il mero deposito in cancelleria, né può questi limitarsi al deposito delle memorie ex artt.  378 e 380-bis cod. proc. civ. poiché l'attività illu strativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo (Cass., 13118/2024; Cass., n. 8973/2020; Cass., n. 19172/2019; Cass., Sez. U, n. 9692/2013). Contraddittorio vieppiù necessario in caso di allegazione della qu alità di erede, la quale - non essendo dimostrabile in base a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - può essere accertata in base al principio di non contestazione (Cass., Sez. U., n. 12065/2014) e, quindi, quale effetto del consapevole comportamento processuale della controparte costituita.  3. Nella specie, l'omessa notificazione al controricorrente della memoria di costituzione e della memoria successiva, nonch é l'omessa produzione di documentazione atta a dimostrare la qualità di erede della intervenuta - non ess endo utile allo scopo la produzione del certi ficato di morte - rendono inammissi bile l'intervento. 5 di 7 4. Ir rilevante è, inoltre, la comunicazione del la revoca del mandato all'originario difensore del ricorrente, stante il principio della perpetuatio dell'ufficio di difensore di cui è espressione l'art. 85 cod. proc. civ. (Cass., n. 21412/2024; Cass., n. 6257/2023; Cass., n. 26429/2017), in conformità al principio di ultrattività del mandato (Cass., Sez. U., n. 15295/2014).  5. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, co d. proc. civ., violazione e/o falsa a pplicazion e dell'art. 2909 cod. civ., nonch é violazione e/o fals a violazione dell'art. 115 cod. proc. c iv. per av ere il giudice di appello erroneamente fatto applicazione del giudicato esterno formatosi in relazione al c/c n. 1375, senza avvedersi il giudice di appello della autonomia degl i altri rapporti di conto corrente, benché regolati nell'unico rapporto di conto corrente. Osserva il ricorrente che non poteva considerarsi sceso il giudicato esterno su rapporti di conto corrente diversi e autonomi rispetto al c/c n. 1375, benché alla loro estinzione i relativi saldi fossero transitati nel suddetto rapporto di conto corrente, non potendo il collegamento negoziale che avvinceva i di versi contratti di conto corrente travalicare il principio di autonomia dei singoli rapporti.  6. Con il sec ondo motivo si deduce, in relazione all 'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di appello con il quale si denunciava la nullità dei contratti di conto corrente per violazione dei requisiti di forma di cui all'art. 117, comma 3, ### nonché sul quarto motivo di appello in relazione al recepimento da parte del giudice di primo grado del le conclusioni cui era giunto il CTU in punto natura anatocistica degli interessi e usurarietà degli stessi. 6 di 7 7. Va rigettata l'eccezione di inammissibilità del primo motivo del controricorrente (diversamente intesa dal ricorrente in memoria), ove osserva che il contenzioso in primo grado aveva a oggetto i tre contratti di mutuo ipotecario, lad dove l'estensione ai rapporti di conto corrente sarebb e avvenuta solo in sede di ### ess endo l'estensione della causa petendi anche al rapporto di conto corrente coperta dal giudicato formatosi già in primo grado.  8. Il primo moti vo è, in o gni caso, inammissibile, in quanto impinge in un accertamento in fatto. La Corte d'### ha accertato in fatto che il conto corrente n. 1375 fosse un rapporto unico, nonostante in esso fossero confluiti i saldi degli originari rapporti bancari. Nel caso di specie, non vi è questione di diritto sul la sussistenza di limiti oggettivi del giudicato (Cass., n. 1041/2025; Cass., n. 29806/2024 ), bensì accertamento in fatto, compiuto concordemente nei due gradi del giudizio di merito, secondo cui nel conto corrente numero 1375 erano confluiti i saldi degli altri rapporti indicati dal ricorrente. In particolare, la sentenza impugnata (pag. 7, rigo 4 e ss.) ha fatto proprio un estratto della ### nel quale si è affermato che « il saldo storico del conto corren te numero 1375 finisce con l'esprimere la risultanza finale di tutti i rapporti di dareavere intercorsi tra le parti. Dal che consegue che è proprio sul saldo di detto conto che si riverberano, in modo aggregato, gli effetti finali di tutti i calcoli oggetto del presente lavoro». Il ricorrente, nella parte in cui deduce violazione del giudicato esterno per essere stato esteso il giudicato a rapporti di conto corrente diversi e autonomi rispetto al c/c n. 1375, intende rimettere in discussione un accertamento in fatto relativo alla unicità del suddetto rapporto, incensurabile in sede di legittimità.  9. Di conseguenza, è assorbito l'esame del secondo motivo. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolate 7 di 7 dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 7.200,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rim borso forfetario e accessori di legge; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Di Marzio Mauro, D'Aquino Filippo

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 6467/2024 del 12-03-2024

... pertanto assegnato alle parti termine di giorni 60 dalla comunicazione della ordinanza per il deposito in cancelleria di osservazioni. ### e generale e il controrico rrente hanno depositat o osservazioni e memorie. La ricorrente e il controricorrente hanno depositato ulteriori memorie. La causa è stata posta in decisione all'udienza del 7 marzo 2024. 3 di 7 Con l'unico motivo di ricorso - denunciando la violazione del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, in combinato disposto con l'art. 16 del Regolamento del Comune di ### in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1 , n. 3 - la ricorre nte assume che il giudice di appello abbia erroneame nte ritenuto c he, non essendo stata nel caso concreto rila sciata concessione alcuna che legittimasse il pagamento del canone, la somma ric hiesta a tale titolo dall'ente comunale non fosse dovuta. Il ricorso è ammissibile, non risultando fondata la censura in ordine alla conformità della decisione im pugnata alla giurisprud enza di questa Corte, né potendosi ipotizzare un abuso del processo nella proposizione del ricorso per cassazione da parte di ### ancorché per la riforma di pronunzia relativa ad una pretesa di euro 172,89 (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11732/2017 R.G. proposto da: ### elettivamente do miciliata in #### 21, pre sso lo studio d ell'avvocato #### (MGGNR ###) che la rappresenta e difend e -ricorrente contro ### elettivame nte domiciliato in #### 3 5, presso lo studio dell'avvocato #### (####) ch e lo rappresenta e difende -controricorrente 2 di 7 avverso SENTENZA di ### n. 23255/2016 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal ### FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE ### di ### con sentenza n. 23255/2016, pubblicata in 14.12.2016, accogliendo l'appello proposto da ### ha riformato la decisione n. ###/2012, con la quale il ### e di pace di ### aveva rigett ato la domanda d i accertamento de lla non debenza, da parte del suddetto, del canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche (### per gli anni 2007 e 2008, in relazione alle griglie ed alle intercapedini ubicate in ### n.46. ### il giudice di seconde cure non poteva dirsi dovuto il canone in discussione in assenza di concessione. 
Avverso tale decisio ne ha proposto ricorso per cassazione ### affidato ad un motivo, al quale ha resistito lo ### con controricorso. 
La ricorrente e lo ### depositavano memorie. 
Con ordinanza interlocutoria n.1201 8/2023 questa Corte sottoponeva alle parti la questione relat iva al giu dicato al q uale aveva fatto riferime nto la controricorren te quanto alla sentenza n.15728/2017 del tribunale di ### allegata alla mem oria ex art.378 c.p.c. del 12.1.2023 e cor redata dall'attestazione del passaggio in giudicato, resa tra le stesse parti che ha escluso la debenza del ### per l'anno 2012. Venivano pertanto assegnato alle parti termine di giorni 60 dalla comunicazione della ordinanza per il deposito in cancelleria di osservazioni.  ### e generale e il controrico rrente hanno depositat o osservazioni e memorie. La ricorrente e il controricorrente hanno depositato ulteriori memorie. 
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 7 marzo 2024. 3 di 7 Con l'unico motivo di ricorso - denunciando la violazione del D.lgs.  15 dicembre 1997, n. 446, art. 63, in combinato disposto con l'art.  16 del Regolamento del Comune di ### in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1 , n. 3 - la ricorre nte assume che il giudice di appello abbia erroneame nte ritenuto c he, non essendo stata nel caso concreto rila sciata concessione alcuna che legittimasse il pagamento del canone, la somma ric hiesta a tale titolo dall'ente comunale non fosse dovuta. 
Il ricorso è ammissibile, non risultando fondata la censura in ordine alla conformità della decisione im pugnata alla giurisprud enza di questa Corte, né potendosi ipotizzare un abuso del processo nella proposizione del ricorso per cassazione da parte di ### ancorché per la riforma di pronunzia relativa ad una pretesa di euro 172,89 -cfr.Cass.n.28077/2021. 
Il ricorso va esaminato alla luce dell'eccezione di giudicato che il controricorrente ha dedotto sia nel controricorso che nella prima memoria, invocando alcune sentenze rese fra le stesse parti, aventi oggetto la medesima pretesa per quale è processo, pur se relative ad annualità diverse. 
Ora quan to alla questione relativa a lla dedotta sussistenza di giudicati favorevoli alla posi zione espressa dalla Corte di appello che il controricorrente ha indicato nel controricorso, giova precisare che la Corte d i appello ha riten uto no n provato il passaggio in giudicato delle sentenze ind icate dal controricorrente a sostegno dell'eccepito giudicato e tale statuizione non risulta impugnata in via autonoma da parte dello ### Discorso più articolato va fatto rispetto alle sentenze per le quali lo ### ha dedotto il giudicat o in memoria, non avendo impugnato con ricorso incidentale la decisione qui in esame laddove aveva escluso l'incidenza di altri giudicati dedotti in fase di appello, successive alla decis ione impugnata e, pertanto, esaminab ili in questa sede ###0/2016, Casss.n.1534/2018-. 4 di 7 Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte nel giudizio di cassazione il giudicato esterno - il cui accertamento ha carattere pubblicistico ed ha ad oggetto quest ioni assimilab ili a quelle di diritto, anziché di fatto - è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comu nque p rodotti nel giudizio di merito, m a anche nel caso in cui si sia format o successivamente alla sentenza impugnata; in quest'ultima ipotesi la sua utile deducibilità non è impedita dalla deduzione nella fase di merito di un preceden te giud icato esterno su cui sia intervenuta pronuncia, negatoria della rilevanza dell o stesso giudicato, impugnata in sede ###caso di contrasto, il secondo giudicato prevale sul primo, sempre che la seconda sentenza non sia stat a sottoposta a revocazione-cfr.Cass.n. 11754 del 15/05/2018-. 
Si è i n partic olare affermato che "il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anch e ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi d ella fattispecie a carattere tende nzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili" (Cass., Sez. V, 15/03/ 2019, n. 7417). In tale ipotesi, poiché il giudicato esterno investe gli elementi costitutivi della fattispecie provvisti di stabilità in quanto destinati a restare invariati nel tempo, l'efficacia di esso si espande oltre i limiti temporali a cui si riferisce l'accertamen to ed "il giudicato relativo ad una annualità coinvolge anche le altre, perché la questione è identica in tutti i suoi aspetti, divergendo solo le modalità temporali d'imputazione" (Cass., Sez. V, 22/02/2008, n. 4607). 
Ed infatti, questa Corte, con numerose pronunzie, ha ritenuto che, nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e dell e obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertame nto relativo a una fattispeci e attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime 5 di 7 questioni, spiegando la propria e fficacia anche per il perio do successivo alla sua formazione, con l'unic o limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenut o materiale del rapporto o ne modif ichi il regolamen to (Cass. 20765/2018; Cass. n. ###/2021). 
Tuttavia, per modifica del regolamento della fattispecie non può - di certo - intendersi una rivalutazione della questione già risolta in diritto nel precedente giudizio, bensì una nuova regolamentazione normativa della fattispecie. Ciò perché il giudicato copre il dedotto e il d educibil e in relazione al medesimo oggetto, sicché tutte le ragioni giuridiche e di fatto esposte nel giudizio come anche le questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pron uncia (Cass. n. 60 91/2020, Cass. ###/2022)” (Cass. 10431/2023, Cass. 10599/ 2023, Cass.n.10616/2023, Cass.n.10675/2023; Cass. 10600/2023; 10674/2023). 
Fermi i superiori principi e con specifico riferimento alla sentenza resa dal ### di R oma n. 15728/17, de positata in data ###, con attestazione di passaggio in giudicato allegata alla prima memoria, il giudice capitolino, esaminando un contenzioso fra le stesse parti per diversa annualità concernente l'opposizione avverso avviso di pagamento d ella so mma di euro 110,18, oltre accessori, richiesta a titolo di canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pub bliche (### p) afferente a griglie e intercapedini installate sulla m edesima area privata per cui è causacome è incontest ato fra le parti, annullò l'avviso di accertamento, ritenendo che “l'applicaz ione del canone di occupazione del suolo pubblico presuppone che, in precedenza, sia stato rilasciato dall'amministrazione un atto di concessione”, per poi concludere che “nella fattispecie, non risulta essere st ata rilasciata alcuna specifica concessione, da tenere distinta rispetto 6 di 7 alla concessione ed ilizia rilasciat a per la costruzion e del fabbricato, in relazione all'occupazione di suolo pu bblico in esame. ### è conseguentemente annullato.” Orbene, dovendosi dunque prendere in esame la sentenza appena indicata, resa tra le parti, ch e ha n egat o la sussisten za d ei presupposti per l'assoggettamento al canone di occupazione delle superfici per cui è q ui causa det to accertament o, aven do ad oggetto elementi costitutivi de lla fattispecie a carattere tendenzialmente permanente in difetto di contraria alle gazione, produce gli effetti tipici del giudicato anche nel presente giudizio, nel quale è incontestato che i l uoghi o ggetto della richiesta di canone sono gli stessi presi in considerazione dalla sentenza del ### di ### n.15728/2017, ed è destinato perciò a fare stato tra le parti. 
Né può condividersi l'assunto di ### secondo il quale la decisione del ### di ### non sarebbe destinata a formare il giudicato quanto all'esito d ella controversiafondatezza o meno della pretesa azionata in quel giudizio, posto che nel caso di specie quel che rileva ai fini del giu dicato è rapp resentato dall'accertamento di una situazione di fatto alla quale il ### di ### ha attribuito fra le parti l'effetto di precludere il dirit to di ### a pretendere la ### Statuizioni, queste ultime, che risultano entrambi intangibili fra le parti anche con riguardo a pretese che muovon o dalla stessa situazione di fatto per farne discendere effetti giuridic i negati dalla sentenza appen a indicata per un periodo temporale diverso. 
Sicché la circostanza che in altri precedenti della Corte di appello di ### sia mutato l'orient amento giurisprudenziale p osto a base della decisione resa dal ### nella sentenza n.15728/2017 non assume alcun rilievo ai fini del presente giudizio, nel quale è stato dedotto il giudicato formatosi tra le stesse parti in ordine ad una controversia identica pur se riferita ad annualità diversa. Ciò 7 di 7 perché l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fat to o di diritto incidente su un punto decisivo affront ato nel giudizio definito con un a sentenza passata in giud icato preclu de il riesame del punto accertato e risolto nell'altro giudizio pendente fra le stesse parti e relativo anch'esso alla medesima questione controversa pur se riguardo a periodo temporale diverso. 
La prod uzione solo in memoria del giudica to risultato decisivo al fine di paralizzare l'esito del ricorso per cassazione propost o da ### ind uce questa Corte a compensare le spese del giudizio. 
Ai sensi d el D.P.R . n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.  ### il ricorso e compensa le spese. 
Ai sensi d el D.P.R . n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis. 
Così deciso il 7 marzo 2024 nella camera di consiglio della prima 

Giudice/firmatari: Scotti Umberto Luigi Cesare Giuseppe, Conti Roberto Giovanni

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Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 717/2025 del 10-05-2025

... E', poi, evidente che ogni preventiva o successiva comunicazione, eventualmente indirizzata dalla ### agli odierni appellati - soggetti estranei al rapporto tra la società creditrice e la ### - non avrebbe potuto spiegare alcun effetto sulla decorrenza dei termini prescrizionali del credito ipotecario. Sicché, aderendo per ipotesi alla tesi opposta, si attribuirebbe, ingiustificatamente, efficacia di costituzione in mora del debitore - ex art. 2943 comma 4 c.c. - ad una comunicazione inviata a terzi estranei. Appare parimenti infondata l'ulteriore tesi proposta dall'appellante, secondo cui i ### facendo valere il possesso ventennale dell'immobile, avrebbero potuto estinguere le iscrizioni ipotecarie del precedente proprietario, in virtù dell'usucapione ultraventennale del bene. Difatti, secondo il più recente e condivisibile orientamento della Suprema Corte “l'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia, il quale - come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza 160 del 2024 - non è incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo - ### riunita in camera di consiglio e composta dai ### 1) Dott. ### 2) Dott.ssa ### 3) Dott. ### relatore ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1838 del ### degli ### dell'anno 2022, promossa DA ### nata a ### il 20 settembre 1954 (C.F. ###), rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ##### nato a ### il 28 gennaio 1958 (C.F. ###) e ### nata a ### il 7 luglio 1957 (C.F. ###), rappresentati e difesi dall'avv. ####: responsabilità professionale ### per l'appellante: “voglia l'ecc.ma Corte di Appello di ### reiectis adversis: Nel merito: - In riforma della sentenza 3303/2022 del Tribunale di ### pubblicata il ###, per tutte le ragioni esposte in premessa: - ### e dichiarare prescritto il diritto degli attori al chiesto risarcimento dei danni per tutte le ragioni esposte - In ogni caso rigettare le domande attoree per tutte le ragioni esposte nei motivi di appello e già formulate in I° grado e/o comunque rigettare il chiesto risarcimento dei danni perché non provato. Con vittoria di anticipazione e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei legali antistatari Avv. ### e Avv. ### che dichiarano di averli anticipati e di non aver percepito compenso alcuno”. 
Per gli appellati: “respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado avanzata dall'appellante ### con ordinanza ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. l'inammissibilità dell'appello principale proposto dal ### confermare quanto statuito in sentenza di primo grado con riguardo all'accertamento della responsabilità professionale del ### confermare la condanna del ### appellante al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore degli appellati nella misura già liquidata dal giudice di primo grado; rigettare con ogni statuizione le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto; Il tutto con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio nonché della fase di mediazione”. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.Con sentenza n. 3303/2022, il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, condannò il notaio ### a corrispondere la somma di euro 55.000,00 a favore di ### e ### a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, da loro subito per responsabilità professionale del notaio. 
A tanto pervenne il giudice di prime cure, avendo accertato che, in occasione della compravendita, stipulata dai ### quali parti acquirenti - rogata dal notaio ### in data 28 settembre 1992 ed avente ad oggetto la piena proprietà di un appartamento sito in #### (foglio 2, particella 397 sub 6) - non era stata menzionata un'iscrizione ipotecaria, gravante sul bene né il professionista aveva reso edotte le parti di tale circostanza.   2. Avverso detta sentenza, il notaio ### ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 9 novembre 2022, articolando tre motivi di impugnazione, così di seguito sintetizzabili: ➢ errata valutazione e/o violazione di diritto in relazione alla valutazione sulla e prescrizione sulla buona fede degli acquirenti; ➢ errata valutazione sul comportamento del notaio ### e sulla facoltà delle controparti di estinguere le iscrizioni ipotecarie per mezzo dell'usucapione dell'immobile; ➢ errata valutazione sul danno risarcibile.  3. Ristabilito il contraddittorio anche in questo grado, si sono costituiti in giudizio, con comparsa del 16 febbraio 2023, ### e ### ed hanno resistito al gravame di cui hanno richiesto il rigetto.  4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 7 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica. 5. Per una più chiara comprensione del gravame, è opportuno rilevare che la causa trae origine dalla mancata menzione, nell'atto di compravendita del suindicato immobile - rogato del notaio ### in data 29 settembre 1992 - di un'antecedente iscrizione ipotecaria. 
Tale ipoteca, dal montante complessivo di euro 516.456,89 e gravante su otto unità immobiliari - di cui una oggetto del trasferimento in favore dei ### - era stata iscritta, in data 17 giugno 1992, con debitore la ### di ### & C. s.n.c. e, successivamente, era stata rinnovata nel 2012 dalla società ### s.r.l. Milano, cessionaria del ### di #### la sentenza gravata, di tale iscrizione gli appellati rimasero del tutto all'oscuro, finché costoro, affidato all'impresa individuale ### l'incarico di mediazione per la vendita dell'appartamento, ricevettero, in data 9 aprile 2018, la rinuncia all'incarico da parte del mediatore, poiché il bene risultava gravato dalla predetta ipoteca. 
In ragione del pregiudizio subito, gli appellati proposero domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nei confronti del notaio rogante, chiedendo l'accertamento della responsabilità professionale della convenuta e la liquidazione equitativa del danno ingiustamente cagionato. 
A tal fine, evidenziarono che non fosse loro possibile indicare con precisione i costi necessari alla cancellazione dell'ipoteca, poiché le missive, a mezzo pec, indirizzate alla ### srl ### volte ad ottenere un'esatta quantificazione degli importi occorrenti, erano rimaste prive di riscontro. 
Tanto considerato, il Tribunale di ### avendo accertato la responsabilità professionale del notaio, determinò il montante ipotecario dividendo quello complessivo - pari ad euro 516.456,89 - per ognuna delle otto unità abitative gravate, ottenendo l'importo di euro 64.557,11. 
Ed ancora, tenuto conto che, in sede di rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria, rispetto all'originaria iscrizione, alcuni beni immobili non risultavano più menzionati - in quanto oggetto di precedenti decreti di trasferimento - il Tribunale ridusse ulteriormente il suindicato importo, stimandolo in definitivi euro 50.000,00. 
Individuato, poi, il danno non patrimoniale subito dagli appellati nel timore e nel patema d'animo di subire l'evizione della propria unità immobiliare, lo quantificò nella somma di euro 2.500,00 pro capite, condannando - in tal modo - la convenuta al pagamento a favore dei ### dell'importo complessivo di euro 55,000,00.  6. Così tratteggiato l'oggetto del contendere, con il primo e secondo motivo di impugnazione - che per ragione di connessione logica è opportuno trattare congiuntamente - il notaio ### si duole che il giudice di prime cure non abbia rilevato che il diritto al risarcimento del danno vantato dai ### era certamente prescritto, tenuto conto che il termine prescrizionale decorrerebbe, a suo dire, dal momento in cui si è verificato l'atto dannoso. 
Evidenzia che all'epoca nella quale è stata effettuata la vendita, visure e iscrizioni erano cartacee, sicché non era infrequente che passasse diverso tempo dal deposito all'effettiva annotazione delle medesime. 
Soggiunge che la propria diligenza era, a tutti gli effetti, dimostrata dalla corretta rilevazione di ulteriori due ipoteche sugli immobili. 
Rappresenta, ancora, che l'iscrizione ipotecaria non sarebbe stata notificata agli appellati al momento della rinnovazione del 2012, sicché questa avrebbe dovuto ritenersi prescritta nei confronti degli appellati. 
Sostiene, infine, che il Tribunale non avrebbe considerato che gli appellati avrebbero potuto far valere valer il possesso ventennale dell'immobile ai fini dell'usucapione del bene, con effetti estintivi delle iscrizioni ipotecarie rinnovate o iscritte a nome del precedente proprietario. 
I motivi sono infondati. 
Non è condivisibile la tesi proposta dall'appellante in ordine all'eccepito effetto estintivo, in quanto il termine prescrizionale, come rilevato nella sentenza impugnata, non può che decorrere dal momento della scoperta del danno e non già dalla sua verificazione. 
Difatti, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art.  1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito” ( Sez. 3, Ordinanza n. 16631 del 12/06/2023;
Sez. 3 - , Ordinanza n. 6947 del 14/03/2024). 
Avuto riguardo di tali condivisibili principi, non vi è prova che gli appellati abbiano avuto contezza dell'effettiva esistenza dell'iscrizione ipotecaria in data antecedente al 2018, a seguito della rinuncia del ### all'incarico di mediazione per la vendita dell'immobile gravato. 
In mancanza di emergenze di segno difforme, non vi è motivo per ritenere che i ### avessero ragione di sospettare o verificare l'esistenza di iscrizioni ipotecarie diverse da quelle rilevate dal notaio rogante, tenuto conto del loro legittimo affidamento sul corretto esercizio dell'incarico professionale demandato. 
Non costituiscono, poi, elementi utili ad attenuare le responsabilità dell'appellante le riferita circostanza che, nel 1992, visure e annotazioni fossero ancora cartacee siccome il fatto che l'iscrizione ipotecaria contestata sarebbe stata perfezionata solo pochi mesi prima del rogito. 
Invero, appare pacifico che le prestazioni d'opera a cura del notaio, comprendenti anche le attività di controllo e verifica dei registri immobiliari, debbano essere condotte con la diligenza richiesta per la propria attività professionale, senza che rilevino le modalità analogiche, ovvero digitali, con le quali tali registri siano tenuti. 
Difatti, secondo la giurisprudenza di legittimità "l'attività preparatoria che rientra nei doveri di diligenza dell'attività notarile deve essere svolta in tempi utili a garantire la corrispondenza dell'esito delle ricerche effettuate con le condizioni del bene che vengono descritte nell'atto, sia in ragione della necessità di assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici di esso, sia in funzione della realizzazione sostanziale della funzione di pubblico ufficiale" (Cass. sez. 3, 15/06/2018, n. 15761). 
Sicché, l'effettiva menzione dell'esistenza di due iscrizioni ipotecarie, a fronte delle tre effettivamente esistenti, dimostra, invero, l'incompletezza dell'incarico professionale demandato, a fronte della legittima aspettativa di un adempimento integrale ed esaustivo della prestazione convenuta. 
Sotto altro profilo, è pure errata la tesi dell'appellante, alla cui stregua l'iscrizione ipotecaria (la cui omessa rilevazione gli è stata contestata) sarebbe nulla, in quanto non comunicata agli appellati al momento della rinnovazione effettuata da ### Non sussiste alcun obbligo, a carico del creditore ipotecario, di comunicare agli aventi causa del debitore l'avvenuta rinnovazione dell'iscrizione, in quanto, ai sensi degli artt. 2850 e 2851 c.c., è sufficiente che il rinnovo sia stato effettuato anche nei loro confronti affinché l'iscrizione sia loro opponibile. 
Difatti, solo in caso di mancato rinnovo, sarebbe preclusa una reiscrizione opponibile anche ai terzi acquirenti, laddove costoro avessero trascritto il loro titolo successivamente all'iscrizione non rinnovata (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5628 del 12/03/2014) E', poi, evidente che ogni preventiva o successiva comunicazione, eventualmente indirizzata dalla ### agli odierni appellati - soggetti estranei al rapporto tra la società creditrice e la ### - non avrebbe potuto spiegare alcun effetto sulla decorrenza dei termini prescrizionali del credito ipotecario. 
Sicché, aderendo per ipotesi alla tesi opposta, si attribuirebbe, ingiustificatamente, efficacia di costituzione in mora del debitore - ex art. 2943 comma 4 c.c. - ad una comunicazione inviata a terzi estranei. 
Appare parimenti infondata l'ulteriore tesi proposta dall'appellante, secondo cui i ### facendo valere il possesso ventennale dell'immobile, avrebbero potuto estinguere le iscrizioni ipotecarie del precedente proprietario, in virtù dell'usucapione ultraventennale del bene. 
Difatti, secondo il più recente e condivisibile orientamento della Suprema Corte “l'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia, il quale - come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza 160 del 2024 - non è incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e della conseguente acquisizione della proprietà da parte dell'usucapente” (Cass. sez. 3, Ordinanza n. 565 del 09/01/2025).  7. Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante si duole che i ### non avrebbero provato il danno asseritamente patito. 
Soggiunge che gli appellati non avrebbero provato di aver subito una limitazione del proprio diritto di proprietà né tanto meno che, laddove fossero venuti a conoscenza dell'iscrizione ipotecaria, non avrebbero stipulato la compravendita. 
Evidenzia che, in ogni caso, gli appellati sarebbero stati a conoscenza della rinnovazione dell'iscrizione già dal 2012.
Sostiene, infine, che il danno morale asseritamente patito dagli appellati non sia stato accertato adeguatamente dal giudice di prime cure, risultando inaccurato e non rapportato a criteri equitativi. 
Il motivo è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione. 
Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, è indubbio che gli odierni appellati non abbiano conseguito la proprietà del bene con quelle caratteristiche giuridiche che si prefiggevano di ottenere con l'atto rogato. 
Né, invero, appare che fosse onere probatorio degli odierni appellati dimostrare che, laddove fossero venuti a conoscenza del gravame al quale è ancora sottoposto il bene, non avrebbero acquistato l'immobile. 
Difatti, come da orientamento consolidato della Suprema Corte, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (Cass. S.U. 30/10/2001 n. 13533). 
È indubbio, invece, che l'esistenza di detto gravame abbia inevitabilmente compresso la piena facoltà dei ### di disporre del loro bene - tenuto conto della più difficile collocabilità sul mercato di un immobile ipotecato - oltre ad esporli ad un esborso considerevole al fine di ottenere la purgazione. 
Tali considerazioni consentono di ritenere non dirimente la circostanza che, ad oggi, gli appellati non abbiano subito l'evizione, tenuto conto degli ingiusti limiti ai quali sono sottoposti - in assenza di purgazione - nella loro disposizione del bene, del quale, in ogni caso, possono sempre perdere il godimento. 
Tanto considerato, in relazione alla liquidazione del danno patrimoniale, non è censurabile la sentenza impugnata, poiché sul punto si è attenuta al condivisibile principio per cui “il notaio che, chiamato a stipulare un contratto di compravendita immobiliare, ometta di accertarsi dell'esistenza di iscrizioni ipotecarie e di pignoramenti sull'immobile, può essere condannato al risarcimento per equivalente commisurato, quanto al danno emergente, all'entità della somma complessivamente necessaria perché l'acquirente consegua la cancellazione del vincolo pregiudizievole, la cui determinazione deve essere rimessa al giudice di merito. (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 15761 del 15/06/2018). 
Per tali motivi, la quantificazione effettuata in via equitativa dal giudice di prime cure - di importo pari ad ### 50.000,00 - appare ponderata e condivisibile, poiché tiene in considerazione tanto della quota, riferibile all'immobile oggetto di causa, del montante ipotecario, quanto delle riduzioni del credito ipotecario frattanto intervenute, per effetto della parziale rinnovazione dell'iscrizione. 
In tal modo, pertanto, la stima del danno subito rispecchia, del tutto ragionevolmente, le spese necessarie per la purgazione dell'ipoteca, soluzione, peraltro, già sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 18525/2018). 
Diversa è, invece, la valutazione che deve essere effettuata per il danno morale, individuato dal Tribunale nel patema d'animo sofferto dagli appellati e liquidato. in via equitativa nel dieci per cento del danno patrimoniale.  ### la sentenza gravata, invero, mentre il rischio di perdere la facoltà di godere del bene nel caso in cui il creditore ipotecario dovesse agire esecutivamente contro i coniugi ### - ### non poteva rilevare sotto il profilo patrimoniale, trattandosi di un danno meramente potenziale ed incerto, invece la paura e il patema d'animo di subire l'evizione e perdere anche il godimento dell'immobile rilevava sotto il profilo del danno non patrimoniale, tenuto conto che viene in rilievo la lesione di un diritto costituzionalmente protetto quale il diritto di proprietà.  ### non è condivisibile. 
Giova ricordare che il danno non patrimoniale è risarcibile: a) quando derivi da un fatto illecito integrante gli estremi di un reato (es. diffamazione, lesioni personali); b) nelle ipotesi espressamente previste dalla legge; c) quando sia stato leso un diritto della persona costituzionalmente garantito. 
E' poi comunemente ricevuto che sia risarcibile il danno non patrimoniale per la violazione del diritto di proprietà, che rientra " nella categoria dei diritti fondamentali inerenti alla persona” (secondo l'interpretazione fornita in diverse pronunce dalla ### di ### ed in considerazione dei rapporti delineati dalla nostra ### costituzionale, nelle sentenze nn. 348 e 349 del 2007, tra ordinamento interno e diritto sovranazionale) posto che la lesione di tale diritto non può non considerarsi ingiusta. 
Vi è, però, che che “Il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi "in re ipsa", ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10527 del 13/05/2011; Cass sez. 3 -, Sentenza n. 11269 del 10/05/2018). 
Ebbene, nella fattispecie in esame, non vi è stata alcuna lesione del diritto di proprietà posto che il creditore ipotecario non ha agito nei confronti degli appellati i quali - allo stato - hanno solo avuto difficoltà ad alienare il bene acquistato ma non hanno in concreto patito il rischio dell'evizione. 
Tanto è sufficiente per ritenere solo ipotetica e non dimostrata l'esistenza di pregiudizi morali anche considerato che, in virtù del ristoro patrimoniale accordato, gli appellati hanno la possibilità di liberare l'immobile dall'ipoteca gravante il cui mantenimento costituisce, allo stato, frutto di una loro scelta. 
In parziale riforma della sentenza gravata va, quindi, escluso il ristoro per il danno non patrimoniale accordato.  8. Venendo alla statuizione sulle spese, si rileva che, nonostante il parziale accoglimento del gravame, l'appellante è prevalentemente soccombente rispetto agli appellati. 
Va, quindi, ricordato che “il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole” (### 6 - 3, Ordinanza n. 13356 del 18/05/2021; ### 6 - 3, Ordinanza n. 6369 del 13/03/2013). 
La spese di lite vanno, quindi, poste a carico dell'appellante.  P.Q.M.  ### di Appello di #### civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede: in parziale riforma della sentenza n. 3303/2022 resa dal Tribunale di ### appellata da ### con atto di citazione notificato il 9 novembre 2022, riduce a complessivi euro 55.000,00, oltre accessori come stabiliti dalla sentenza impugnata, il ristoro stabilito nella sentenza gravata; conferma, nel resto, l'appellata sentenza; condanna l'appellante a pagare agli appellati le spese di lite di questo grado, liquidate nella complessiva somma di euro 3473,00 per compensi, oltre accessori come per legge. 
Così deciso, nella camera di consiglio della ### della ### di Appello di ### il 7 maggio 2025 ### estensore

causa n. 1838/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Pinto Alfonso, Lupo Giuseppe Gerardo

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