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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 144/2026 del 02-01-2026

... ### notificava, in data ###, alla contrib uente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. ### emess a a seguito del mancato pagamento di numerose cartelle esattoriali (e contenente, tra le altre, la cartella di pagamento n. 0972 ###55000 anzi detta). 2. Con due separati ricorsi, la contribuente impugnava il suddetto avviso (nonché le cartelle prodromiche relative a ##### diritti annuali alla ### di commercio per gli anni 2002, 2006, 3 di 8 2007, 2009 e 2010 e relative a ### ICI dal 1993 al 1997, add. reg. ### 2000, ICI dal 1993 al 1996 , diritti annuali alla ### di commercio per il 2001, 2003, 2004, 2005, canone RAI 2009, ### e ritenute alla fonte anno 2008 e add. ### 2008) dinanzi la C.t.p. di ### lamentand o l'in tervenuta prescrizione della pretesa tributaria, nonché i vizi di notificazione della cartella di pagamento; si costi tuivano in entrambi i giud izi l'### delle ### - ### e ### chi edendo la conferma del proprio operato. 3. ###.t.p. di ### con sentenza n. 27030/15, disponeva la riunione dei ricorsi proposti dalla contribuente e, contestualmente, li rigettava. 4. Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C. t.r. del Lazio; si (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28442/2017 R.G. proposto da: ### rappresentata e difesa dal l'### ed elettivamente domicil iata presso lo studio di quest'ultima in #### n. 15.   - ricorrente - contro ### in persona d el ### pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvo cato ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in ### Via del ### di ### n. 21.   - controricorrente - nonché contro ### - ### in persona del Presidente pro temp ore, ra ppresentata e difesa dall'### ed elettiva mente d omiciliata presso lo studio di quest'ultimo in #### n. 39.   - controricorrente - ####-
IVA-IRAP 1993/2010 2 di 8 ### in persona del ### pro tempore, con sede ### C/D, rappresentata e difesa dall' Avvoc atura generale dello Stato, con domicilio legale in ### via dei ### esi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato.   - resistente - e ### - intimata - Avverso la sentenza della ### REG. del LAZIO 2301/2017, depositata in data 26 aprile 2017. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal ### dott.ssa ### Rilevato che: 1. ### emetteva, in riferimento agli anni di impo sta 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 e nei confronti della sig.ra ### gli avvisi di accertamento nn. 144476, 244699, ###, 444973 e 542760. Successivamente, l'### iscriveva a ruolo le so mme dedotte e, in data ###, notificava alla contribuente la c artella di pag amento ###274655000, per la complessiva somm a di € 3.800,38. 
L'### delle ### - ### notificava, in data ###, alla contrib uente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. ### emess a a seguito del mancato pagamento di numerose cartelle esattoriali (e contenente, tra le altre, la cartella di pagamento n. 0972 ###55000 anzi detta).  2. Con due separati ricorsi, la contribuente impugnava il suddetto avviso (nonché le cartelle prodromiche relative a ##### diritti annuali alla ### di commercio per gli anni 2002, 2006, 3 di 8 2007, 2009 e 2010 e relative a ### ICI dal 1993 al 1997, add. reg.  ### 2000, ICI dal 1993 al 1996 , diritti annuali alla ### di commercio per il 2001, 2003, 2004, 2005, canone RAI 2009, ### e ritenute alla fonte anno 2008 e add. ### 2008) dinanzi la C.t.p.  di ### lamentand o l'in tervenuta prescrizione della pretesa tributaria, nonché i vizi di notificazione della cartella di pagamento; si costi tuivano in entrambi i giud izi l'### delle ### - ### e ### chi edendo la conferma del proprio operato.  3. ###.t.p. di ### con sentenza n. 27030/15, disponeva la riunione dei ricorsi proposti dalla contribuente e, contestualmente, li rigettava.  4. Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C. t.r. del Lazio; si costituiva anche l'### delle Ent rate ### chiedendo il rigetto dell'appello.  5. ###.t.r. del La zio, con sentenza n. 2301/2017, depositata in data 26 aprile 20 17, rigettava l'app ello della co ntribuente, così confermando la sentenza di primo grado.  6. Avve rso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la cont ribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. ### e l'### delle ### - ### hanno resistito con controricorso, l'### delle ### ha depositato mera nota di costituzione ai fini della partecipazione al l'eventuale udienza pubblica e la ### di ### è rimasta intimata. 
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 settembre 2025. 
Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «### esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, 5, c.p.c., in relazione alla dedotta nullità della notifica delle cartelle di pagamento, per violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 2, comma 2, c.p.c. e dell' art. 48 disp. att. c.p.c.», la 4 di 8 contribuente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha accertato la nullità e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento a causa della mancata attestazione delle vane ricerche dei soggetti rientranti nelle categorie co ntemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c., secondo la successione preferenziale dalla norma stabilita.  1.2. Con il secondo moti vo di ricorso, co sì rubricato: «### esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'ar t. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione alla dedotta inidoneità del solo avviso di ricevimento della raccomandata a comprovare l'effettiva notifica dell'atto e, dunque, ad interrompere validamente il termine di prescrizione», la contribuente lamenta l' omesso esam e di un fatto decisivo per il giudizi o nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha accertato l'intervenuta prescrizione in assenza di un valido atto interruttivo della prescrizione stessa.  1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «### esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in re lazione al mancato esame delle specifich e contestazioni sollevate dal ricorrente con riferimento alla cartella di pagamento n. ###291177000», la contribuente lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impug nata, la C.t.r. ha escluso dall'esame del giudizio la cartella di pag amento n. ###291177000, a causa dell'errata indicazione del solo numero identificativo.  1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «### esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in relazione alla dedotta intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di p agamento richiamate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria», la contribuente lamenta l'omesso esame di un fatto deci sivo per il giud izio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha accertato 5 di 8 l'intervenuta prescrizione di alcune delle cart elle di pagamento notificate alla contribuente e la prescrizione della pretesa erariale sottesa ad altre cartelle di pagamento.  2. Preli minarmente, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da ### in controricorso; essa è fondata. 
Risulta dagli atti che ### non risulta evocata innanzi alla C.t.r. del Lazio, per come si evince anche dalla intestazione della sentenza impugnata, e che, quindi, non ha partecipato al giudizio di appello, a tacer del fatto che le operazioni di emissione e notifica delle cartelle esattoriali sono di com petenza dell'### del le ### Conseguentemente il ricorso va dichiarato inamm issibile nei confronti di ### 3. Il primo motivo è inammissibile ed infondato. 
Anzitutto, rileva l'applicazione, nella fattispecie, della previsione di cui all'art. 348 ter ultimo comma c.p.c., così come riformulato dal d.l. 22/6/2012, n. 83 conv. nella legge 11/8/2012, n. 143 che, per l'ipotesi di cd. doppia co nforme, avendo il giudice di appello confermato la sentenza di p rimo grado di rige tto del ricorso del contribuente, sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto a sostegno della sentenza di primo grado, preclude la deducibilità in sede di legittimità del vizio di cui al n. 5 dell'art. 360, primo comma cod. pro c. civ. Tale nu ova norma è sicuramente applicabile alla fattispecie in oggetto atteso che l'atto di appello è stato depositato in data 5 luglio 2016 e, quindi, ben oltre il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione. 
Inoltre, co stituisce principio giurisprudenziale pacifico qu ello secondo cui, nel l'ipotesi di “d oppia conforme”, il ricorrent e in cassazione, per evitar e l'in ammissibilità del motivo di cui all'art.  360, n. 5, cod. proc. civ. nel testo riformulato, deve indicare le 6 di 8 ragioni di fatto poste a base, rispetti vamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell' appello, dimostrand o che esse sono tra loro diverse (Cass. 22/12/2016, n. 26774).  3.1. Nella fattispecie in esame, non solo la ricorrente non deduce - né prova - che le due statuizioni non siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, ma emerge ex actis, ossia da una lettura combinata del fatto e dei motivi del la sentenza im pugnata che la C.t.r. ha condiviso la decisione del giudice di prime cure, argomentandola e facendola propria.  3.2. Il motivo è anche infondato, ove si voglia intendere denunziata la violazi one delle norme in tema di notifica del le car telle di pagamento. 
Questa Corte ha già precisato che, in tema di riscossi one delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di un a raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concer nenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubb licistica svolta dal l'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regol are s volgimento della vita finanziaria dello Stato. (Cass. 9866/20243, 28872/2018, 12089/2016).  4. Il secondo motivo è infondato.  4.1 Invero, in tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, secondo un principio applicabile anche alla notifica delle intimazioni di pagamento, la consegna del plico al domicilio del destinatar io risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell' art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prov a, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non 7 di 8 conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato d ella relativa dimostrazione. (Cass. 6251/2025) 5. Il terzo motivo è infondato.  ###.t.r. ha valutato correttame nte che la cartella ###291177 non aveva format o oggetto del preceden te giudizio e tale circostanza è pacificament e ammessa anche dalla ricorrente laddove afferma, in ricorso, che, a causa di un refuso di stampa, non indi cava correttamente il numero di cartella di pagamento impugnata; vieppiù che, in violazione del principio della specificità dei motivi, di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod.  proc. civ., la contribuente avrebbe dovuto indicare quale cartella, fra quelle citate, sarebbe stata errata.  6. Il quarto motivo è fondato e va accolto. 
Sebbene invocato la censura di cui all'art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 5, in realtà, la doglianza si riferisce all'omesso esame dell'eccezione relativa alla prescrizione delle cartelle n. ### 467827456 000, notificata in data ###; n. #### 000, n otificata in data ###; n. #### 000, n otificata in data ###; n. #### 000, noti ficata i n data 12/07/2005 e n. #### 000, n otificata in data ###, n onché alla questione del decorso dei termini di prescrizione delle cartelle di pagamento n. #### 000; n. 0 97 2009 ### 000. 
Invero, risulta pacifico che le cartelle si riferiscano a diversi tributi tra cui ICI e tributi camerali, che si prescrivono con il decorso del quinquennio ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2948, n. 4 cod.  civ. e 20, secondo comma, d.lgs. 472/1997 e ai sensi del comma 171 dell'articolo unico della legge n. 201/2006. 
Inoltre, anche interessi e sanzioni, per consolidato orientamento di questa Corte, si prescrivono in cinque anni. 8 di 8 Nella sentenza impugnata, tuttavia, manca ogni esame sul punto, nonostante l'eccezione di prescrizione del la contribuent e fosse relativa anche a tali crediti.  5. In conclu sione, va dichiar ato inammissibile il ricorso propos to contro ### e, per il resto, va accolto il quarto motivo di ricorso e, rigettati i restanti, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giud ice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  La Corte dichiara inammissibile il ricor so proposto contro ### e, per il re sto, accoglie il quarto motivo di ricorso e, rigettati i restanti, cas sa la sentenza impugnata con rin vio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del La zio, aff inché, in diversa comp osizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### il 23 settembre 2025. 
La Presidente Andreina Giudicepietro 

Giudice/firmatari: Giudicepietro Andreina, De Rosa Maria Luisa

M

Tribunale di Marsala, Sentenza n. 700/2025 del 29-12-2025

... ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente (comunicazione degli estratti conto) da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto con conseguenze perfezionamento dello stesso (così Cass. 4564/2012). ### inoltre, pur condividendo quanto recentemente affermato dalla S.C. in ordine alla coerenza dello “uso selettivo della nullità” con il regime giuridico delle nullità di protezione quali quelle previste dal TUB ( Cass. sez. 1^ civ. n. 8395/16 in materia di intermediazione finanziaria), ritiene tuttavia di discostarsi, alla stregua di altre recenti pronunce di merito (### Palermo n. 1165/17; ### Palermo n. 1330/17) dalle conclusioni raggiunte dalla sentenza appena richiamata in ordine alle conseguenze della produzione da parte della banca di contratti privi della propria sottoscrizione. La mancanza di sottoscrizione da parte della banca (parte forte del rapporto contrattuale) non ha infatti alcuna ricaduta sulla posizione del cliente, sicché non si vede come si possa individuare in tale mancanza una causa di nullità, riconducibile alla categoria delle nullità di protezione. Il principio sopra enunciato è dunque perfettamente compatibile con il risalente e (leggi tutto)...

testo integrale

R.G./C. n. 2103/2022 TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La dott.ssa ### giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2103 dell'anno 2022 del ### degli ###, vertente tra ### S.A.S. ### in persona del legale rappresentante pro tempore, #### in proprio, #### e ### tutti rappresentati e difesi dall'avv. ### - ####) e dall'avv. ### (###) come da procura allegata all'atto di citazione - ### - e ### 2021 S.R.L e, per essa, do ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### (####) - CONVENUTA - Oggetto: accertamento negativo del credito. 
Conclusioni: come da verbale di udienza del 13.10.2025.  ### presente controversia, introdotta con atto di citazione, gli attori lamentano l'invalidità sotto diversi profili di alcuni rapporti bancari intrattenuti dalla società ### di ### S.a.s con ### di ### cooperativo G. Toniolo di ####, e precisamente: - il contratto di mutuo fondiario n. ###, rogato il ### dal ### in ### del ### - il contratto di conto corrente ordinario con apertura di credito n. 609-00 5-151320-00. 
Gli attori, dopo aver premesso di aver stipulato i suddetti contratti nelle rispettive qualità di soggetto mutuatario, la ### S.a.s. di ### e di garanti (fideiussori e terzi datori di ipoteca) #### e ### hanno dedotto di aver richiesto al consulente di loro fiducia la verifica delle condizioni dei sopra indicati rapporti; che il detto consulente ha rilevato, in relazione al contratto di mutuo, la nullità parziale derivante dalla mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi e del T.A.E. e, di conseguenza, l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato; che quanto al contratto di conto corrente ordinario, il consulente tecnico di parte ha rilevato la mancata previsione del tasso di interesse, delle commissioni e delle spese, riportate soltanto in un foglio condizioni autonomo e separato dal contratto; che il contratto è comunque nullo per mancata indicazione del tasso annuo effettivo, in violazione dell'articolo 117, comma 8, ### e delle istruzioni emanate dalla ### d'### in attuazione della delega contenuta in detta disposizione; che inoltre il contratto di apertura di credito di euro 45.000 è nullo in quanto le pagine in cui sono riportate le condizioni economiche sono state firmate dal solo correntista, dovendosi rilevare che il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, con cui è stata affermata la validità del contratto monofirma, riguarda un contratto relativo ai servizi di investimento disciplinati dal differente ### finanziario; inoltre neppure le richiesta di concessione fido del 2015 e del 2018 e le comunicazioni di concessione fido del 2015 del 2019 prevedono alcuna pattuizione in ordine al tasso di interesse, alle commissioni ed alle spese. 
Hanno aggiunto che, a seguito della richiesta formulata dal correntista di accesso alla documentazione, la banca non ha consegnato il contratto di apertura di credito in relazione al periodo compreso tra il secondo trimestre 2002 fino all'8.7.2015, essendo il primo contratto di apertura di credito datato 9.7.2015 con conseguente nullità dello stesso per mancanza di forma scritta in conformità ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione. 
Hanno rappresentato che, a seguito del ricalcolo effettuato dal consulente tecnico di parte incaricato, il saldo del contratto di conto corrente ordinario risulta a credito a favore del correntista dell'importo di euro 43.317,72. 
Gli attori hanno anche evidenziato che dall'analisi delle condizioni economiche del contratto di mutuo è emerso che, tenuto conto dell'importo della rata mensile di ingresso pari ad euro 2.610,02, il tasso effettivo è pari al 6,70% e quindi sussiste una differenza rispetto al ### indicato nel 6,50%, ma nel contratto non risultano indicati né il T.A.E., né il regime di capitalizzazione; in conseguenza di ciò hanno chiesto l'applicazione del tasso sostitutivo Bot ex art. 117 T.U.B. senza capitalizzazione (dovendosi ritenere l'insussistenza di alcuna obbligazione contrattuale al pagamento di interessi con capitalizzazione) o, in subordine, con capitalizzazione ordinaria e mai composta. 
Hanno anche affermato che l'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi non è esclusa dal tipo di ammortamento alla francese, che non è incompatibile neppure con la capitalizzazione degli interessi. 
Con riguardo invece al contratto di conto corrente ordinario, gli attori hanno dedotto che la nullità deriva dalla mancata indicazione delle condizioni economiche e del ### ugualmente, tale nullità si riscontra con riferimento al contratto di apertura di credito in quanto sottoscritto dal solo correntista e per le concessioni di fido, difettando l'indicazione del tasso di interesse delle commissioni e delle spese. Inoltre, hanno rilevato che risulta un'apertura di credito priva di forma scritta sino all'8.7.2015, con conseguente nullità del contratto di apertura di credito e loro diritto al ricalcolo del saldo del conto corrente al tasso di interesse sostitutivo. 
Hanno infine dedotto la mancata pattuizione e indeterminatezza della commissione massimo scoperto con la conseguente nullità della predetta clausola e la sua espunzione nel ricalcolo del saldo finale. 
Hanno pertanto così concluso: “preliminarmente, 1) accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo per cui è causa, non è stato pattuito il regime di capitalizzazione degli interessi; 2) accertare e dichiarare che la suddetta mancata pattuizione del regime di capitalizzazione determina l'illegittima applicazione di interessi capitalizzati non dovuti; 3) accertare e dichiarare che la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi determina l'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse del mutuo de quo; per l'effetto, 4) accertare e dichiarare che occorre ricalcolare il piano di ammortamento originario al tasso legale in assenza di qualsivoglia capitalizzazione degli interessi o, in subordine, con applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi; in subordine, 5) ### la mancata indicazione del T.A.E. nel contratto di mutuo de quo; 6) ### e dichiarare la nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 117 TUB e, conseguentemente, applicare il tasso sostitutivo dei BOT più basso registrato nei 12 mesi precedenti la stipula di ogni contratto; 7) ricalcolare il piano di ammortamento originario del mutuo alla luce del nuovo tasso, senza capitalizzazione degli interessi (attesa la mancata pattuizione) o, in subordine con il regime semplice, atteso la mancata pattuizione di qualsivoglia regime; 8) a seguito dei superiori ricalcoli, in via principale e/o subordinata, verificare se, in ragione di quanto già pagato, il mutuo risulta estinto per adempimento, ovvero se l'istituto convenuto deve restituire quanto dallo stesso percepito in eccedenza; in merito al conto corrente, 9) accertare e dichiarare che: ✓ il Contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 609-005-151320-00 ### del 13/02/2001 e relativo ### non prevede le condizioni economiche del rapporto di conto corrente (tassi di interesse, commissioni e spese); queste ultime sono riportate in un ### del tutto autonomo e separato rispetto al contratto in argomento; inoltre, tale contratto è nullo in quanto manca l'indicazione del ### (###; ✓ il Contratto di apertura di credito, dell'importo di euro 45.000,00, inerente il c/c ordinario n. 609-005-151320-00 ### del 09/07/2015 è nullo in quanto sottoscritto solo dal correntista nelle pagine dello stesso in cui sono riportate le condizioni economiche del rapporto di affidamento (tassi d'interesse, commissioni e spese), mentre non risulta alcuna sottoscrizione da parte della banca nelle pagine sopra menzionate; occorre sottolineare che la Sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 898 del 16/01/2018, che ha affermato la validità dei contratti c.d. monofirma, si riferisce ai contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento ex art. 23 del ### della ### e non può essere richiamata per affermare la validità dei contratti c.d. monofirma disciplinati dal ### (principalmente contratti di conto corrente e contratti di apertura di credito in conto corrente).  ✓ le Richieste di concessione fido del 2015 e del 2018 e le comunicazioni concessione fido del 2015 e del 2019 non prevedono alcuna pattuizione in ordine alle condizioni economiche del rapporto di affidamento in conto corrente (tassi d'interesse, commissioni e spese); ✓ dall'analisi dei contratti e degli estratti conto scalari e prospetti di liquidazione competenze esaminati (in particolare dall'analisi dei saldi contabili costantemente a debito del correntista per importi elevati, dall'addebito con cadenza trimestrale della voce di costo “commissione sul fido accordato”) si può desumere, senza ombra di dubbio, l'esistenza sul conto corrente ordinario n. 609-005-151320-00 ### di un'apertura di credito di importo superiore ad euro 5.000,00 già dal 2° trimestre 2002 e fino al 2° trimestre 2021. Ciò nonostante, la banca in seguito alla richiesta di documenti formulata dal correntista ai sensi dell'art. 119 T.U.B., non ha consegnato, relativamente al conto corrente ordinario n. 609- 005-151320-00 ### alcun contratto di apertura di credito relativamente al periodo intercorrente dal 2° trimestre 2002 fino al 08/07/2015. Il primo ed unico contratto di apertura di credito consegnato da Mps in relazione al conto corrente ordinario n. 609-005- 151320-00 ### risulta datato 09/07/2015. Tutto ciò determina la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente fino al 08/07/2015 a causa della mancanza di forma scritta del predetto contratto, in conformità a quanto affermato nella Sentenza Cassazione Civile Sez. I n. 27836 del 22 novembre 2017. Per l'effetto, 10)### e dichiarare che il contratto di conto corrente non è idoneo a disciplinare il rapporto di apertura di credito in conto corrente di fatto esistente; 11)### e dichiarare che il conto risulta affidato già a far data dal 2° trimestre 2002; 12)### e dichiarare la stipulazione, per facta concludentia, di un rapporto di apertura di credito in conto corrente a far data dal 2° trimestre 2002; 13)### e dichiarare le nullità di cui al punto 9 e, per l'effetto delle superiori nullità, 14) accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, per insufficiente determinatezza; 15)A fronte delle superiori nullità afferenti i contratti ordinari e di apertura di credito del conto corrente de quo, ritenere e dichiarare che non sono dovuti gli interessi ultralegali, non ricompresi nelle competenze usurarie, addebitati dalla banca e quantificati complessivamente dal CTP in € 37.556,62, o la maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio; 16) a fronte delle superiori nullità afferenti i contratti ordinari e di apertura di credito del conto corrente de quo, ritenere e dichiarare, conseguentemente, la mancata pattuizione/applicabilità della commissione di massimo scoperto e delle altre spese addebitate dalla banca e quantificati complessivamente dal CTP in euro 5.761,10, o la maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio; 17)per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata nonché in base ai criteri ivi indicati: ✓ rideterminare il saldo del conto corrente e conto anticipi, depurandoli dal tasso ultralegale (e/o eliminando qualsiasi interesse), dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido e dalle spese non pattuite, dagli effetti dell'anatocismo e dell'usura; ✓ accertare e dichiarare, una differenza del saldo in favore di parte attrice per un importo quantificato parzialmente in euro 43.317,72, ovvero ancora quell'altra somma, che verrà determinata nel corso del giudizio”.
Parte convenuta si è costituita con comparsa, resistendo alle domande, di cui ha chiesto il rigetto. 
Ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto cessionaria, da potere della ### di ### G. Toniolo, del credito nascente dai contratti di mutuo e di conto corrente, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avvenuta ai sensi della legge 130 del 1999, per effetto della quale la successione è stata a titolo particolare nel solo credito, rimanendo escluse le posizioni giuridiche passive. 
Ha dedotto che non si è trattato di cessione del contratto, sì che non possono esserle opposte eccezioni formulate dal debitore ceduto e basate sul rapporto giuridico intercorso tra questo e la banca cedente. 
La convenuta ha anche eccepito la nullità della citazione introduttiva, per genericità e indeterminatezza assoluta della domanda. 
Quanto alla mancata indicazione del ### ha negato la fondatezza della eccezione di controparte atteso che nel mutuo, che prevede l'ammortamento alla francese, non vi è capitalizzazione infrannuale degli interessi, il che porta ad escludere l'applicazione dell'articolo 6 della delibera ### del 9 Febbraio 2000. Ha rappresentato che il contratto contiene tutti gli elementi essenziali che risultano esattamente identificati e pattuiti con la conseguenza dell'inapplicabilità della sanzione di cui all'articolo 117, comma settimo, ### Ha contestato l'eccepita nullità del contratto di apertura di credito, non sussistendo l'obbligo della forma scritta, essendo sufficiente che vi sia un sottostante contratto di conto corrente che preveda le condizioni da applicare. 
Ha sostenuto, altresì, l'infondatezza dell'avversa pretesa di applicare il tasso legale o quello ex art. 117 TUB, non potendo sostituire i tassi convenzionali, peraltro di volta in volta comunicati al cliente con gli estratti conto, mai contestati. 
Ha pure sostenuto la validità della commissione di massimo scoperto, regolarmente pattuita. 
Ha perciò concluso chiedendo “in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda ai sensi della ### 9 agosto 2013 n. 98; nel merito, rigettare, o con qualsiasi statuizione porre nel nulla, tutte le domande formulate da parte attrice, perché prive di fondamento sia in fatto che in diritto e, comunque, carenti di prova”. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Deve essere preliminarmente vagliata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta, la quale ha affermato che, in quanto cessionaria dei crediti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione eseguita ai sensi della L. 130/1999, ha acquisito la titolarità del solo credito e non dell'intero rapporto. La convenuta ha richiamato a sostegno di tale tesi difensiva la pronuncia della Cassazione n. 21843/2019 che ha affermato il principio secondo cui il debitore ceduto non può opporre al cessionario in compensazione controcrediti vantati verso la cedente. 
A detta eccezione ha replicato parte attrice, deducendo l'inapplicabilità dei principi enunciati nel precedente di legittimità di cui sopra, stante che la Cassazione ha affermato solamente il divieto di proporre domanda di ripetizione, senza che sia esclusa la domanda di accertamento negativo del credito. 
Orbene, l'eccezione - da riqualificare in temini di difetto di titolarità passiva del rapporto - è infondata e deve essere rigettata. 
Nel caso in esame, dagli attori è stato chiesto di accertare la nullità, sotto diversi profili, dei contratti di mutuo e di conto corrente con annessa apertura di credito. Dette domande attengono all'esistenza stessa del debito ceduto sotto il profilo del quantum debeatur e pertanto non sono precluse, non rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 4, commi primo e secondo, della L. 130/1999.  ###. 4, Modalità ed efficacia della cessione, dispone: 1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella ### dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52; 2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella ### o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data. Dalla stessa data la cessione dei crediti è opponibile: a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore; b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione. 
Come è agevole ricavare tanto dalla formulazione testuale della norma, quanto dall'interpretazione che la Corte di Cassazione ne ha dato con il citato precedente (cui ha fatto seguito altra pronuncia 13735/2022), nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione il debitore ceduto non gode della facoltà di proporre, contro il cessionario, qualunque eccezione dipendente dal rapporto intrattenuto con il soggetto cedente. Infatti, alcune azioni gli risultano precluse, ma il legislatore ha avuto cura di definirle. 
Più nel dettaglio, a far data dalla pubblicazione nella ### della notizia della cessione (ovvero del pagamento anche parziale del corrispettivo, purché avente data certa), le azioni precluse al debitore ceduto sono quelle di compensazione tra i crediti ceduti e i crediti dello stesso debitore ceduto sorti verso il cedente posteriormente a detta data. 
Ne consegue che le differenti questioni di nullità parziale dei contratti possono essere liberamente sollevate dal debitore ceduto alla cessionaria. Tra esse quelle che, come prospettato nel presente giudizio, attengono alla invalidità, sostenuta dalla parte, dei contratti da cui scaturiscono i crediti ceduti. 
Richiamando, infatti, i principi generali che assistono il diritto contrattuale, deve ritenersi che l'eventuale nullità della clausola contrattuale opera ex tunc, facendo venire meno ab origine quella parte di credito oggetto di cessione. Il credito, in relazione a siffatte ipotesi di nullità, dovrebbe quindi ritenersi - richiamando una delle fattispecie indicate dalla Suprema Corte nella pronuncia del 2019 - parzialmente “inesistente” e, quindi, non suscettibile di essere posto in esecuzione da parte della cessionaria. 
Ne segue che, rispetto alle ipotesi di nullità prospettate, l'azione di accertamento negativo del credito per cui è causa deve essere indirizzata alla banca cessionaria poiché incide sulla stessa esistenza del credito ad essa ceduto e sulla possibilità di questa di poterlo mettere in esecuzione nella sua interezza nei confronti del debitore ceduto.  2. Infondata è anche l'eccezione di genericità ed indeterminatezza del petitum e della causa petendi sollevata dalla parte convenuta. 
Occorre osservare infatti che con l'atto introduttivo del giudizio la parte attrice non si è limitata a fare un generico rinvio per relationem all'elaborato del consulente di parte, ma al contrario detto atto contiene l'esauriente deduzione delle ragioni delle domande di nullità, con adeguata argomentazione sui profili fattuali e sulle norme e sui principi di cui viene invocata l'applicazione. 
Il rinvio all'elaborato del consulente di parte è stato fatto per la quantificazione delle somme assunte come non dovute, in termini di minor ammontare del saldo debitorio. 
Le domande risultano sufficientemente argomentate e determinate con conseguente infondatezza dell'eccezione proposta.  3. Quanto alle contestazioni riguardanti il contratto di mutuo, gli attori hanno lamentato l'indeterminatezza del tasso d'interesse per mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi e la mancata indicazione del ### A tali censure è stata connessa la domanda di nullità parziale del contratto e di rideterminazione degli interessi. 
All'esito delle indagini peritali disposte d'ufficio deve escludersi la fondatezza delle domande avanzate rispetto a tale rapporto: nel contratto risultano indicati l'importo della rata (€ 2.610,02), il tasso del 6,50%, e ad esso è allegato il piano d'ammortamento, che evidenzia il regime di capitalizzazione composta degli interessi; le pattuizioni contrattuali non sono occulte neppure indeterminate e partendo dalla rata si può certamente ricalcolare un solo piano di ammortamento; non ci sono i presupposti per procedere al ricalcolo al tasso sostitutivo o in regime semplice di capitalizzazione; il contratto è indicizzato, prevedendo il parametro ### sei mesi 365 con lo spread di punti 1,819; il tasso corrispettivo del 6,50% è inferiore al tasso soglia che, per la categoria dei mutui a tasso variabile stipulati nel primo trimestre 2008, è dell'8,65%, mentre il tasso di mora è pari al 9,50%, anch'esso inferiore al tasso soglia dell'11,775%; quanto ai costi aggiuntivi, non risultano spese assicurative, ma soltanto l'imposta sostitutiva per l'importo di euro 875,00; l'Isc, calcolato applicando la formula indicata dalla ### d'### è pari al 6,73%, anch'esso inferiore al tasso soglia; non è stata riscontrata usura, tanto da non doversi procedere al nuovo conteggio degli interessi corrispettivi. 
Il capitale residuo del mutuo al 18/01/2018 è di ### 225.643,99 a debito del mutuatario.  3.1. Per quanto attiene invece al regime di capitalizzazione degli interessi, al contrario di quanto sostenuto da parte attrice, la mancata indicazione nel contratto non assume rilevanza sul piano della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto. 
Invero, sul punto, le ### della Cassazione hanno affermato: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto” (Cass. Sez. Un. n. 15130/2024) giacché la specifica modalità di composizione della rata attiene alla convenienza dell'affare che sfugge, salvo casi espressamente previsti dalla legge, al sindacato giurisdizionale. 
Il costo dell'intera operazione si desume agevolmente da altri indici come l'importo della rata, la durata del prestito, il ### le modalità di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. 
Si osserva nel dettaglio che l'ammortamento alla francese, quale è quello utilizzato nel contratto di mutuo per cui è causa è metodo di matematica finanziaria utilizzato per la costruzione delle rate di importo costante con quota di capitale crescente. 
Nello specifico, si tratta di un piano di rimborso con cui il mutuatario si obbliga a pagare una rata costante composta da interessi, calcolati sin dalla prima rata sul capitale e poi via via sul capitale di volta in volta residuo (di cui il mutuatario gode) e da frazioni di capitale che sono determinate per effetto della differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota di interessi. 
Conseguentemente, il rimborso delle frazioni di capitale abbatte il capitale residuo e per l'effetto determina la riduzione del montante su cui sono calcolati gli interessi sicché, nella rata successiva, diminuisce la quota relativa agli interessi e aumenta quella del capitale. Il monte interessi viene integralmente pagato con la rata e la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. 
Quindi, ciò non determina un fenomeno di capitalizzazione di interessi, in quanto gli interessi della rata successiva sono calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ossia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con le rate precedenti. 
Come già opportunamente rilevato nella giurisprudenza di merito, con il metodo di ammortamento il debitore ad ogni scadenza azzera la misura degli interessi che, quindi, non possono produrne altri. Il metodo in parola consente quindi una preventiva distribuzione di interessi su tutta la durata del rapporto, che vengono calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo (tra le tante, ### Marsala, 8.10.2024 n. 688/2024). 
La somma pagata rata per rata a titolo di interessi corrispettivi, quindi, costituisce una conseguenza naturale del piano di ammortamento scelto e concordato con il cliente, giacché vengono pagati prima soprattutto gli interessi in conformità alla regola di cui all'art. 1194 c.c., così che la quota di capitale rimane alta nel primo periodo e quindi gli interessi calcolati sulla parte via via residuale comunque tendono ad essere complessivamente più alti rispetto al metodo di ammortamento c.d. all'italiana, senza però che ciò possa nascondere un fenomeno di capitalizzazione di interessi e quindi un costo occulto del credito. 
Il maggior ammontare iniziale di interessi, invero, dipende unicamente dalla costruzione della rata e dalla più lenta riduzione del debito per capitale residuo, metodo con cui il cliente decide di accedere in vista di vantaggi diversi ed ulteriori, quale il mantenimento dell'importo della rata costante durante tutto il periodo di ammortamento del mutuo.
Fuga comunque ogni dubbio interpretativo il principio di diritto statuito di recente presso la giurisprudenza della Suprema Corte che, pronunciando su rinvio pregiudiziale del giudice di merito, ha affermato che “### escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla ### "l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo -ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente non ipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi … il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul ### ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente" (Cass. Sez. Un. n. 15130/2024). 
Detto principio è stato sì enunciato con riferimento ai mutui con tasso fisso, ma con recente pronuncia è stato dichiarato applicabile anche a quelli con tasso variabile: In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (### ed effettivo (###, della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (Cass. 7382/2025), ### enunciati della Suprema Corte si intende continuare a dare applicazione. 
Ne consegue che la mancata specificazione, nel contratto di mutuo, che la capitalizzazione degli interessi sia semplice o composta, è circostanza giuridicamente irrilevante: l'opposta conclusione avrebbe richiesto che la parte mutuata avesse allegato, e che poi venisse accertato dal giudice, anche con l'ausilio del ### dove e in che modo si anniderebbe la produzione di interessi su interessi (ancora Cass. 15130/2024, in motivazione, pag. 15); laddove nella fattispecie in esame il piano di ammortamento, agli atti, ha previsto semplicemente che ogni rata includesse la quota di interessi calcolata sulla quota capitale residua, pari cioè all'ammontare inziale del prestito decurtato della quota capitale già rimborsata attraverso il pagamento delle rate precedenti. 
Nessuna rata risulta aver incluso interessi calcolati sugli interessi riferiti alle rate precedenti, né il contrario è stato specificamente affermato dagli attori, né tanto meno dimostrato; peraltro, difficilmente il calcolo e l'addebito degli interessi sugli interessi pregressi avrebbe potuto avere luogo, considerato che le prime rate del piano di ammortamento hanno avuto la quota interessi particolarmente elevata e, se poste a base del calcolo degli interessi delle rate successive, avrebbero reso impossibile il pagamento della quota capitale. 
Ciò, che appare evidente attraverso l'analisi della composizione di qualunque rata del piano di ammortamento, esclude l'indeterminatezza della clausola contrattuale del mutuo relativa agli interessi.  3.2. In ordine al Tae ed all'obbligatorietà della sua indicazione, va considerato che l'art. 3 della ### delle ### della ### d'### del 25 luglio 2003 ha disposto che nei contratti di apertura di credito la ### deve indicare il tasso nominale ed il tasso risultante dalla capitalizzazione degli interessi (cd. TAE, per l'appunto). Tuttavia, analoga disposizione non è prevista in materia di mutuo fondiario (cfr. ### di Marsala, 8.10.2024; 14.9.2025).  ### del 9.2.2000, invocata sul punto da parte attrice all'art. 6 prevede infatti la necessità di indicare in contratto “il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” nei casi in cui sia stata prevista una capitalizzazione infrannuale. 
Tale disposizione pertanto non è applicabile ai contratti di mutuo nei quali non ricorre una operazione di capitalizzazione degli interessi (come avviene nei conti correnti) ma solo un frazionamento dell'obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale (Cass. sez. un.  15130/2024). 
Infatti, la ripartizione su base infrannuale delle rate di rimborso del mutuo (ciò che rappresenta il nucleo del ### non genera alcun fenomeno anatocistico (ovvero di capitalizzazione degli interessi ex art. 1283 c.c.), dovendosi per quest'ultimo intendere il pagamento di interessi su interessi già scaduti il che, evidentemente, non accade per la sola previsione di un piano di rimborso infrannuale delle rate del mutuo. 
Per completezza giova comunque rilevare che il TAE non rappresenta un ulteriore onere, costo o condizione dell'operazione, ma cristallizza un dato sintetico che riassume l'effetto della capitalizzazione infrannuale. Ne consegue che l'omessa indicazione non produce effetti caducatori, né opera il meccanismo di sostituzione con applicazione del tasso ### 4. 
Infondata è altresì l'eccepita nullità del contratto di apertura di credito di € 45.000,00 per mancanza di firma del rappresentante della banca. 
È invero orientamento costante nella giurisprudenza sia di legittimità sia di merito, quello per cui “la previsione della necessaria forma scritta e della sottoscrizione risponde all'esigenza di costringere il predisponente, contraente professionale, a stipulare per iscritto il contratto e ad includervi ogni clausola in modo che il cliente - parte debole del rapporto - al momento dell'adesione, sia in grado di conoscere dettagliatamente gli obblighi e i rischi a cui si espone. Tale assunto è condiviso dalla giurisprudenza di merito maggioritaria che, nel ricondurre il contratto in oggetto alla categoria dei contratti per adesione stipulati fuori dai locali commerciali, non ha ritenuto necessaria la firma della banca, laddove, come nel caso che qui occupa, risulti la predisposizione del contratto da parte dello stesso istituto di credito, la firma del cliente e la consegna del contratto a quest'ultimo (### di ### 28/2015, ### Corte di ### Torino n. 595/2012 est. Patti; ### Novara n. 569/2012 pres. 
Quatraro est. Tosi, ### Milano 21/2/2012 est. Guidi, ### Monza 13/5/2012 est. Giani, ### Milano n. 14268/2013 est. Cosentini, ### Mantova 16/2/2015 est. Arrigoni). Sul punto appare opportuno citare, ancora, quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 4564/2012: “…La giurisprudenza costante di questa Corte, premesso che, nei contratti per cui è richiesta la forma scritta "ad substantiam" non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, ha ritenuto che sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta” (cfr., tra le tante, Cass . 16.10.1969 n. 3338; Cass 22.5.1979 n. 2952; Cass 18.1.983 n. 469; Cass 5868/94; Cass 2826/00; Cass 9543/02; Cass 22223/06)”. Anche quindi a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque oltre che dal deposito del documento in sede monitoria, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente (comunicazione degli estratti conto) da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto con conseguenze perfezionamento dello stesso (così Cass. 4564/2012). ### inoltre, pur condividendo quanto recentemente affermato dalla S.C. in ordine alla coerenza dello “uso selettivo della nullità” con il regime giuridico delle nullità di protezione quali quelle previste dal TUB ( Cass. sez. 1^ civ. n. 8395/16 in materia di intermediazione finanziaria), ritiene tuttavia di discostarsi, alla stregua di altre recenti pronunce di merito (### Palermo n. 1165/17; ### Palermo n. 1330/17) dalle conclusioni raggiunte dalla sentenza appena richiamata in ordine alle conseguenze della produzione da parte della banca di contratti privi della propria sottoscrizione. La mancanza di sottoscrizione da parte della banca (parte forte del rapporto contrattuale) non ha infatti alcuna ricaduta sulla posizione del cliente, sicché non si vede come si possa individuare in tale mancanza una causa di nullità, riconducibile alla categoria delle nullità di protezione. Il principio sopra enunciato è dunque perfettamente compatibile con il risalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, “con riguardo al contratto soggetto a forma scritta "ad substantiam", e contenuto in un documento sottoscritto da uno soltanto dei contraenti, la produzione in giudizio del documento medesimo, ad opera dell'altra parte, non determina la costituzione del rapporto "ex nunc", ma supplisce alla mancanza della sottoscrizione di detta parte con effetti retroagenti al momento della stipulazione” (cfr. Cass. sez. II civ. n. 2707/82). 
Anche nella presente controversia, in continuità con precedenti pronunce di questo ### (tra le quali, ### Marsala 26.6.2025), si aderisce all'orientamento interpretativo sopra indicato, non ravvisandosi diversità rilevante tra i contratti bancari e quelli soggetti alla disciplina del ### Il contratto recante la firma del legale rappresentante della società è dunque da ritenersi pienamente valido.  4. Gli attori hanno altresì dedotto la nullità del contratto di credito in conto corrente per difetto di forma scritta, mancata indicazione delle condizioni, mancata indicazione del Tae e difetto di sottoscrizione. 
Hanno sul punto rilevato che il contratto di apertura del conto corrente del 13.2.2001 e l'allegato foglio informativo sono privi della indicazione delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), riportate invece in un separato foglio; il contratto è nullo per mancata indicazione del ### inoltre, quanto al contratto di apertura di credito dell'importo di € 45.000,00, ne deducono la nullità per esser stato firmato solo dal correntista nelle pagine relative alle condizioni economiche; quanto alle due richieste di concessione fido (una risalente all'anno 2015, l'altra al 2018) ed alle comunicazioni di concessione fido, hanno asserito che anch'esse sono prive di pattuizione in ordine alle condizioni economiche. 
Hanno anche lamentato che dall'esame della documentazione si evince che l'apertura di credito in conto corrente è venuta in esistenza, per importo superiore ad € 5.000,00, già dal secondo trimestre 2002 e fino al secondo trimestre 2021. Tuttavia, la banca non ha consegnato, in riscontro alla richiesta di documentazione bancaria, alcun contratto per il periodo compreso tra la detta data di inizio e l'8.7.2015: da qui la nullità del contratto fino a tale ultima data, cui consegue il ricalcolo degli interessi al tasso sostituivo ### infine, hanno dedotto che ugualmente mancante è, nel contratto di apertura di credito in conto corrente, l'indicazione del ### Tali deduzioni sono state avversate dalla convenuta che, in relazione alla mancanza della forma scritta, ha osservato che il contratto di apertura di credito in conto corrente non la richiede, in quanto esso è connesso in via funzionale ed operativa al contratto di conto corrente già provvisto della prescritta forma scritta e la relativa prova può essere data anche per facta concludentia, ciò - secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione con il precedente citato numero 7763 del 27.03.2017 - purché nel contratto di conto corrente vi sia la previsione generale e sufficientemente precisa della regolamentazione delle condizioni della futura concessione di credito assumendo il contratto di conto corrente la funzione di contratto quadro, cosa che si è verificata nella presente fattispecie in cui la lettera di apertura dal contratto di conto corrente prevedeva tale possibilità. 
La società convenuta ha anche contestato l'assunto attoreo relativo agli interessi in misura ultra legale deducendo a sua volta che di regola si applicano quelli convenzionali e che l'operato della banca è stato legittimo in quanto gli interessi calcolati sono stati sempre comunicati tramite estratti conto mai contestati dal cliente e quindi divenuti inoppugnabili. 
In relazione alla commissione di massimo scoperto ed altre spese indebite, ne sostengono la legittimità dell'addebito sia perché contrattualmente pattuite, sia perché previste dalla legge. 
Orbene, il CTU nominato ha chiarito nel suo elaborato peritale - che questo ### condivide quanto al suo contenuto e alle conclusioni ivi esposte, avendo il consulente esaminato i rapporti bancari per cui è causa con metodo rigoroso, in applicazione dei principi della prevalente giurisprudenza sia di merito che di legittimità - che l'importo del fido dal 2° trimestre 2002 e fino all'8 luglio 2015 è di euro 15.000. Tale importo non è indicato contrattualmente ma lo si desume dalla esatta indicazione negli estratti conto. Inoltre, i tassi di interesse sono tutti indicati nel foglio informativo analitico del 1/2/2002 firmato dal correntista.
Per come segnalato dal ctu nominato, le richieste e relative concessioni di fido non pattuiscono le condizioni applicate al rapporto in quanto i contratti pattuiscono soltanto un tasso 7,50% e CFA 0,20% (in relazione alla richiesta del 17/7/2015) e un “si richiede la riduzione del tasso al 3%” (in relazione alla richiesta del 21/1/2019), però i tassi e tutte le altre condizioni economiche risultano correttamente determinati negli altri contratti che “coprono” la carenza di pattuizione dei documenti esaminati. I contratti del 17/7/2015 e del 21/1/2019 pattuiscono tutte le condizioni economiche addebitate al correntista. 
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice entrambi i contratti sopra richiamati del 2015 e del 2019 prevedono sia il tasso entro il fido che fuori fido, sono richiamate espressamente anche le condizioni che regolano il contratto di conto corrente che vanno ad integrare queste pattuizioni. 
Con specifico riguardo alle singole voci di costo della apertura di credito, il consulente tecnico nominato d'ufficio, dott. ### nel fornire risposta al quesito 1b), ha chiarito di aver ricavato dall'analisi contrattuale i seguenti elementi: - il tasso di interesse risulta pattuito fin dal primo contratto dell'1.2.2002; - la CMS risulta pattuita per la sola aliquota percentuale e non nelle modalità di calcolo; - le spese risultano pattuite; - la CDF (commissione disponibilità fondi) e la CIV (### di istruttoria veloce) risultano pattuite a decorrere dal 17/07/2015; - l'anatocismo risulta pattuito dalla stessa data. 
Ne consegue che si concorda con il CTU circa la necessità di procedere alla sola espunzione delle commissioni di massimo scoperto per l'intera durata del rapporto (la CMS risulta pattuita per la sola aliquota percentuale e non nelle modalità di calcolo) e della commissione di istruttoria veloce e della commissione di disponibilità fondi fino al 17.7.2015, risultano esse indeterminate (la CDF commissione disponibilità fondi e la ### di istruttoria veloce risultano pattuite a decorrere dal 17/07/2015).  4.1. Quanto agli interessi ed alla relativa capitalizzazione, deve ritenersi che nel contratto di conto corrente la pari periodicità è stata pattuita tra le parti, come si evince dalla lettura del foglio informativo analitico, pure sottoscritto in calce dalla società attrice, nel quale è previsto che gli interessi sia attivi che passivi debbano essere liquidati e capitalizzati trimestralmente. 
Tale foglio informativo risulta allegato alla documentazione relativa al conto corrente prodotta dalla stessa parte attrice in allegato all'atto di citazione (precisamente nelle pagg. 5-6 del contratto di conto corrente, inserito nel doc. denominato allegati da 2 a 7 zip.). 
Sulla scorta di quanto sopra esplicitato, questo ### condivide pertanto l'ipotesi di ricalcolo n. 4, indicata dal CTU come da prospetto 4.1. a pagina 6 della relazione integrativa depositata il ### qui di seguito riportato: ### ha proceduto ad applicare il tasso banca per tutto il rapporto, espungendo le CMS per tutto il rapporto, espungendo le CIV e le CDF fino alla data del 9/7/2015, considerando le spese pattuite per tutto il rapporto, espungendo la capitalizzazione degli interessi fino alla data del 01/02/2002, applicando poi la capitalizzazione trimestrale fino al 18/01/2019 e poi addebitando gli interessi debitori annualmente. All'esito del ricalcolo è risultato un importo in favore del cliente corrisposto in modo indebito, in quanto frutto dell'applicazione di clausole accertate come nulle per € 1.419,39. 
Considerato che parte attrice e parte convenuta non hanno indicato nei loro atti difensivi il saldo attuale alla data della sentenza da cui effettuare il ristorno, il ### non può che limitarsi ad accertare che il saldo del conto corrente, risultante alla data della presente sentenza, vada rideterminato stornando l'importo indebito corrisposto dalla correntista di euro 1.419,39. 5. Per quanto concerne le spese processuali, considerato che la domanda attorea viene accolta parzialmente e per un importo notevolmente inferiore rispetto a quello domandato, sussistono i presupposti per disporre una compensazione delle spese di lite tra le parti per ¾. 
Al pagamento della restante quota spese, liquidata come in dispositivo, va condannata la parte convenuta in favore della parte attrice. 
Si applicano i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 in corrispondenza dello scaglione di valore della causa da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 (tenuto conto dell'importo accertato in sentenza come indebitamente corrisposto) per tutte le fasi del processo.  6. Le spese di ### liquidate con separato decreto, sono poste in solido a carico delle parti, nei rapporti esterni con il ### e ripartite al 50% tra le parti nei rapporti interni trattandosi di consulenza espletata nell'interesse di entrambe le parti.  P.Q.M.  ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - dichiara la nullità delle clausole del contratto di conto corrente ordinario con apertura di credito n. 609-005-151320-### “G. TONIOLO” ### per le causali meglio descritte in parte motiva e, per l'effetto, accerta e dichiara che il saldo finale del rapporto di conto corrente in questione, quale risultante alla data della presente sentenza, va rideterminato con ristorno in favore della società attrice correntista dell'importo indebitamente corrisposto di € 1.419,39; - rigetta ogni altra domanda proposta dagli attori; - compensa le spese di lite tra le parti per ¾; - condanna la banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere la restante quota spese di lite in favore degli attori, che liquida in euro 1.103,66 di cui euro 253,00 per spese vive ed euro 850,66 per compensi, oltre #### rimborso spese generali come per legge; - pone le spese di ### liquidate con separato decreto a carico delle parti in solido nei rapporti esterni con il CTU e ripartito al 50% tra le parti nei loro rapporti interni. 
Così deciso in ### 29/12/2025

causa n. 2103/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Piruzza Francescamaria

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23969/2024 del 06-09-2024

... il 22.04. I 929, e deceduta in ### 08.08.2019; ogni comunicazione, avviso o notificazione di legge all'indirizzo pec dianzi indicato. Ricorrente contro Comune di ### (C.F. e P. Iva ###), in persona del ### p.t. avv. ### rappresentato e difeso dall'Avv. #### (c.f. ###) dell'Avvocatura comunale (dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di legge ai seguent i recapiti: fax 085/4283717; P.E.C.: avvmarcodefla###), elettivamente domiciliato nella ### - Avvocatura, in ### alla P.zza ### n. 1, ed al suindicato indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, giusta procura rilasciata in calce (su foglio separato) al presente controricorso come per legge, ed in virtù di ### G.C. n. 646 del 17 settembre 2021. controricorrente avverso ### di CORTE D'###'### n. 155/20 21 depositata il ###, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal #### 1.- Dopo aver respinto con sentenza non definitiva n° 1094/2012 l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal convenuto Comune di ### il tribunale di quella città - decidendo nel merito - con sentenza definitiva n° 206/2016 rigettava la domanda di Berardino ### e ### diretta ad ottenere dall'Ente (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22920/2021 R.G. proposto da: ### c.f. ###, nato a ###- quila ### il ###, residente ###, ed ivi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### c.f. ### l 1 ###, pec avvalessioritucci @ pun topec.it, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale rilasciata in calce al ricorso, il quale agisce in proprio e qu ale erede della geni trice, ### ela, c.f. L ###, nata a L'### il 22.04. I 929, e deceduta in ### 08.08.2019; ogni comunicazione, avviso o notificazione di legge all'indirizzo pec dianzi indicato. 
Ricorrente contro Comune di ### (C.F. e P. Iva ###), in persona del ### p.t. avv. ### rappresentato e difeso dall'Avv.  #### (c.f. ###) dell'Avvocatura comunale (dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di legge ai seguent i recapiti: fax 085/4283717; P.E.C.: avvmarcodefla###), elettivamente domiciliato nella ### - Avvocatura, in ### alla P.zza ### n. 1, ed al suindicato indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, giusta procura rilasciata in calce (su foglio separato) al presente controricorso come per legge, ed in virtù di ### G.C. n. 646 del 17 settembre 2021.  controricorrente avverso ### di CORTE D'###'### n. 155/20 21 depositata il ###, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal #### 1.- Dopo aver respinto con sentenza non definitiva n° 1094/2012 l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal convenuto Comune di ### il tribunale di quella città - decidendo nel merito - con sentenza definitiva n° 206/2016 rigettava la domanda di Berardino ### e ### diretta ad ottenere dall'Ente territoriale il risarcimento del dan no subito a seguito dell'occupazione/trasformazione illegittima di una porzione del loro fondo, censito al CT del Comune predetto al foglio 7, mappale 371, di circa 141,75 mq, avvenuta a seguito della realizzazione del marciapiedi della ### Osservava il primo giudice che il danno derivante dall'occupazione illegittima non era in re ipsa e che gli attori non avevano allegato, né provato, un pregiudizio patrimoniale ulteriore rispetto alla semplice occupazione abusiva. 
Proposto appello avverso tale decisione, la Corte di L'### la confermava con sentenza n° 155 del 2 febbraio 2021.  2.- Per la cassazione di quest'ultima decisione ricorre ### in proprio e quale erede della madre, ### affidando il gravame a cinque mezzi.  ### ne di ### conclud e per l'inammissibilità dell'impugnazione e, nel merito, per la sua reiezione. 3 Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in ### le ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc.  Nessuna delle parti ha depositato la memoria prevista dall'art. 380- bis.1 cpc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 3.- Col primo motivo il ### pero lamenta la violaz ione degli artt. 112 e 277 cpc, in relazione all'art. 360 n° 3, 4 e 5 cpc. 
Deduce che la Corte ha omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria per equivalente; che la Corte non ha considerato che essi appellanti avevano coltivato in giudizio la sola domanda risarcitoria per la perdita del bene, formulata nelle conclusioni sub lettera a), senza, dunque, riproporre quella per l'occupazione illegittima, formulata sub lettera b): donde il mancato esame da parte della Corte di un fatto decisivo, ossia l'occupazione usurpativa da parte della PA, la trasformazione del fondo e la volontà abdicativa espressa dai proprietari.  4.- Il motivo è infondato. 
È vero che nella parte motiva vera e propria della sentenza (pagine 8-10) non vi è alcun riferimento alla domanda risarcitoria concernente il danno per equivalente correlato alla perdita del terreno. 
Nondimeno, non sussiste il vizio di omessa pronuncia quando la decisione presa dal giudice sia desumibile dall'impostazione complessiva della sentenza (Cass. 24155/2017). 
Nella fattispecie, la Corte - pur non disattendendo espressamente la domanda risarcitoria proposta - l'ha comunque respinta, osser-4 vando che il reliquato di terreno era fuori dalla recinzione, con la precisazione che tale circost anza faceva presu mere che gli attori fossero ad esso disinteressati.  5.- Col secondo mezzo il ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, con riferimento agli artt. 112, 183 e 277 cpc”. 
Premesso che il Comune convenuto aveva riconosciuto che i proprietari avevano avviato, dopo l'inizio dei lavori, una trattativa informale volta alla cessione della striscia di terreno e che l'Ente territoriale aveva concluso chiedendo la propria condanna a pagare euro 7.800,00, il tribunale e la Corte avevano rigettato in toto la domanda attorea, aderendo all e conclusioni del Comune illegitti mamente modificate all'esito dell'istruttoria, con le quali l'Ente territoriale aveva chiesto la totale reiezione delle domande dei proprietari, passando così dal riconoscimento del diritto ad ottenere un risarcimento di euro 7.800,00 alla negazione totale di ogni pretesa.  6.- Il mezzo - che denuncia, da un lato, un'omessa pronuncia (violazione dell'art. 112 cpc) e, dall'altro, la pronuncia del giudice su domande illegittimamente modificate (violazione degli artt. 183 e 277 cpc) - non può essere condiviso. 
In primo luogo, si osserva che il vizio di omessa pronuncia è sussistente solo nel caso in cui il giudice abbia pretermesso una o più domande di merito e non, invece, quando abbia omesso di pronunciarsi su una o più eccezioni processuali (Cass. 1876/2018). 5 Secondariamente, quanto alla violazione degli artt. 183 e 277 cpc, non è nemmeno vero che le originar ie domande rassegnate dal Comune siano state modificate all'esito dell'istruttoria processuale. 
Infatti, sol che si esaminino le conclusioni rassegnate dal Comune in comparsa e quelle rese all'udienza di precisazione del 13 gennaio 2015 (trascritte dallo stesso ricorrente alle pagine 19-20 del ricorso), si può agevolmente constatare che l'Ente territoriale, pur con forma diversa, ha sempre chiesto la reiezione delle pretese attoree e, in subordine, la quantificazione della somma da pagare in misura inferiore rispetto a quella pretesa in citazione. 
In conclusione, le violazioni denunciate col mezzo in esame sono insussistenti.  7.- Col terzo motivo, rubricato ancora “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, con riferimento agli artt. 112, 183 e 277 cpc”, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine all'eccezione di inammissibilità del documento prodotto dal Comune dopo lo spirare dei termini istruttori, consistente in un “### di assoggettamento a vincolo per l'edilizia” del luglio 1972, col quale l'orig inario proprietario del terreno, ### e, quale venditore, e ### padre dell'attore, quale acquirente, si erano dati atto che la porzione di terreno distinta dalle particelle 767 e 371 avrebbe dovuto essere ceduta al Comune di ### per l'ampliamento della sede stradale.  8.- Il mezzo non ha pregio. 6 Ancora una volta, va ribadito - come già detto in occasione dell'esame dei precedenti motivi - che il vizio di omessa pronuncia è insussistente sia nell'ipotesi in cui la decisione presa dal giudice sia desumibile dall'impostazione complessiva della sentenza ( 24155/2017), sia quando il giudice abbia omesso di pronunciarsi su un'eccezione processuale (Cass. 1876/2018). 
In ogni modo, la Corte, nel riassumere le difese del Comune, ha dato atto che l'asservimento dell'area emergeva già dalla prima ctu e che il reliquato era situato al di fuori della recinzione degli attori. 
Pertanto, come si desume dalla semplice lettura della sentenza della Corte d'appello, quest'ultima non ha fondato la propria decisione sul documento prodotto dal Comune e meglio descritto nel mezzo in esame, ma ha basato il rigetto dell'impugnazione sul rilievo della mancanza di prova del danno, non desumibile nemmeno in via presuntiva e, anzi, escluso proprio dalla prima delle tre ctu espletate in corso di giudizio, dalla quale era emerso che il pezzo di terreno era posto al di fuori del perimetro recintato della proprietà attorea: circostanza che comprovava il disinteresse allo sfruttamento del bene.  9.- Con la quarta doglianza, rubricata “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento agli artt. 2043 cod. civ., 2058 cod. civ. - 2697 cod. civ. e 1 (Protezione della proprietà) ### addizionale alla ### U”, il ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia statuito sulla domanda risarcitoria per equivalente formul ata sulla base dell'occupazi one usurpativa, così confondendo il danno da occupazi one illegittima 7 con quello da perdita del cespite derivante dalla irreversibile trasformazione di esso e dalla co nseguente volontà abdicativa dei proprietari.  10.- Il motivo è inammissibile. 
Com'è noto, il ricorso proposto ai sensi dell'art. 360 n° 5 cpc comporta che il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione proc essuale tra le parti e la sua "d ecisività" (C ass. Su 8053/2014). 
Nulla di tutto questo è avvenuto nel paragrafo (pagine 24-27) dedicato al motivo in esame, nel quale, infatti, non è stato indicato un fatto storico decisivo e controverso inter partes il cui esame è stato omesso dalla Corte, poiché la ricorrente si duole, in re altà, dell'omesso esame della propria domanda risarcitoria, dunque della violazione dell'art. 112 cpc. 
In ogni caso, come si è già detto scrutinando il primo motivo, la Corte non ha affatto omesso di esaminare la domanda risarcitoria del ricorrente, ma l'ha disattesa sul rilievo che il residuato di terreno fosse esterno alla recinzione e sulla conseguente mancanza di interesse degli attori allo sfruttamento di esso.  11.- Col quinto motivo, intitolato “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, con riferimento agli artt. 324, 340 e 91 c.p.c.”, lamenta che la Corte abbia omesso di considerare che il tribunale, nell'emettere la sentenza non definitiva, non aveva solo respinto l'eccezione di 8 carenza di gi urisdizione form ulata dal Comune, ma aveva anche emesso una statuizione di merito, predicando la nullità del provvedimento contenente la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la carenza del potere espropriativo, l'illegittima occupazione del fondo e la permanente illiceità del bene realizzato: statuizione che non era stata im pugnata dall' Ente territoriale, nonostante la riserva d'appello espressa sulla sentenza non definitiva.  12.- Anche questo motivo è da disattendere. 
Il giudicato interno, infatti, può formarsi soltanto su un capo autonomo della sentenza che risolva una questione dotata di una propria individualità ed autonomia, sì da integrare una decisione del tutto indipendente, e non anche in ordine ad una mera argomentazione, anche quando la stessa sia utile a risolvere questioni strumentali all'attribuzione del bene controverso (Cass. 8305/2023). 
Ora, per come trascritta in motivo, la sentenza non definitiva ha semplicemente stabilito che la nullità del decreto contenente la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera comporta la totale carenza del potere abl ativo della PA , donde l'illegittimità ad orig ine dell'occupazione e l'illiceità permanente dell'opera realizzata, con la conseguenza che il risarcimento del danno deve essere commisurato al valore pieno del terreno occupato. 
Come è dato vedere, dunque, la Corte non ha aff atto affrontato una questione autonoma, ma ha preso in considerazione gli effetti dell'annullamento del provvedimento di dichiar azione di pubbl ica utilità al solo fine di rimettere la causa in istruttoria e di disporre 9 una terza consulenza, in ragione degli esiti contraddittori delle prime due stime: questione che è la medesima presa in considerazione nella sentenza definitiva, dove, ad istruttoria terminata, la Corte ha ritenuto non sussistente il danno reclamato dagli attori. 
Tale conclusione è stata assunta in modo del tutto legittimo e senza co ntraddire ad un preteso giudicato contenuto nel la sentenza non definitiva, posto che la preclusione per effetto del giudicato sostanziale può scaturire solo da una statuizione che abbia attribuito o negato "il bene della vita" preteso e non anche da una pronuncia che non contenga statuizioni al riguardo, pur se essa risolva questioni giuridiche strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso (Cass. Su 7454/2020). 
Solo a queste condizioni può valere il principio secondo cui il giudicato si forma su (e la sua autorità copre) tutto ciò che abbia formato oggetto della decisione, compresa la soluzione di questioni costituenti antecedente logico necessario e presupposto essenziale della decisione medesima, con esclusione delle enunciazioni puramente incidentali.  13.- In conclusione il ricorso va respinto e il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese del presente grado in favore del Comune, per la cui liquidazione - fatta in base al dm n° 55 del 2014, come modificato dal dm n° 147 del 2022, ed al valore della li te (euro 31.900,00) - si rimanda al dispositivo che segue. 
Raddoppio del contributo a carico del ricorrente, ove dovuto.  P.Q.M. 10 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado in favore del Comune di ### che liquida in euro 4.000,00 per onorari ed in euro 200,00 per esborsi. Raddoppio del contributo a carico del ricorrente, ove dovuto. 
Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Abete Luigi, Varotti Luciano

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Giudice di Pace di Agropoli, Sentenza n. 613/2025 del 01-12-2025

... ricorso ex art. 7 d. lgs. 150/2011 avverso preavviso-comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n. ### del 21/11/2024. notificato in data ### dalla ### - ### quale concessionario per la riscossione coattiva del ### di ### sulla somma di euro 236,51, asseritamente derivante da mancato pagamento di sanzione per violazione del C.d.S. CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “ -nel merito, accogliere il presente ricorso, annullare e comunque dichiarare inefficace la “### d'### del ### Amministrativo” n. ### del 21/11/2024 sull'autovettura targata ### -condannare il “R.T.I. ### S.p.A.-### S.r.l.” e il comune di ### in solido, alla refusione delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario; -condannare le parti convenute, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 co. 3, c.p.c., al pagamento a favore della ricorrente, di una somma equitativamente determinata.. “ CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE - ### - ### “-dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e condannare il ricorrente alle spese in favore del sottoscritto procuratore antistatario; - il rigetto integrale dell'opposizione nel merito, con vittoria di spese (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI AGROPOLI Sezione Civile Il Giudice di ### di ###. ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 245/2025 - ### contenzioso civile tra ### nata a #### il 1° gennaio 1960 e residente ###(c.f.: ###), rappresentata e difesa -giusta procura in calce al presente attodall'avv. #### - ### cf ###), con sede ###, in persona del legale rapp.te p.t., , nella qualità di ### per la riscossione del Comune di #### rappresentato e difeso giusta mandato in calce del presente atto, dall'avv. #### - non costituito ### ricorso ex art. 7 d. lgs. 150/2011 avverso preavviso-comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n. ### del 21/11/2024. notificato in data ### dalla ### - ### quale concessionario per la riscossione coattiva del ### di ### sulla somma di euro 236,51, asseritamente derivante da mancato pagamento di sanzione per violazione del C.d.S.  CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “ -nel merito, accogliere il presente ricorso, annullare e comunque dichiarare inefficace la “### d'### del ### Amministrativo” n. ### del 21/11/2024 sull'autovettura targata ### -condannare il “R.T.I. ### S.p.A.-### S.r.l.” e il comune di ### in solido, alla refusione delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario; -condannare le parti convenute, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 co. 3, c.p.c., al pagamento a favore della ricorrente, di una somma equitativamente determinata.. “ CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE - ### - ### “-dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e condannare il ricorrente alle spese in favore del sottoscritto procuratore antistatario; - il rigetto integrale dell'opposizione nel merito, con vittoria di spese e compensi di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario ; - in mero subordine, ove il ricorso venga accolto per soli vizi inerenti l'attività posta in essere dall'### ovvero gestita da quest'ultima , compensare le spese di giudizio tra la parte opponente ed il ### della riscossione .” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 7 d.lgs 150/2011, ### , impugnava la comunicazione di iscrizione preventiva di fermo, n. ### del 21/11/2024 sull'autovettura targata ### notificata in data 31 gennaio 2025, ritenendola illegittima , per non aver mai ricevuto gli atti ad essa presupposti . Altresì, lamentava di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti ed indicati nel preavviso, costituiti dall'ingiunzione di pagamento CDS 2016 ### asseritamente notificata il ### e dalla ### n. ###16702 asseritamente rinotificata il ###. Ad abuntantiam, rilevava che dal preavviso di fermo non era dato conoscere il verbale inizialmente sotteso alla procedura esattoriale, ma era in possesso di una ricevuta di pagamento, afferente il “Verbale n. ###### del 18 agosto 2016” , relativo ad una infrazione al C.d.S. commessa il ###, compilato negli ### della ### di ### il ### e notificato il ###. Per tal motivo aveva inoltrato istanza di riesame e seguente sollecito, all'esattore, allegando la ricevuta di pagamento e richiedendo l'annullamento in via amministrativa della procedura esattoriale, ma senza ottenere alcun riscontro. In subordine eccepiva nel merito anche la violazione dell'art. 1 co. 544 L. 228 del 24 dicembre 2012 . Per tali motivi si vedeva costretta ad impugnare il preavviso di fermo e concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese e con condanna dell'esattore ex art. 96 c.p.c., per responsabilità aggravata. 
Si costituiva l' Esattore che deduceva la regolare notifica di tutti gli atti presupposti al preavviso di fermo e concludeva per il rigetto della domanda. 
Il Giudice di pace istruito della causa, illo tempore, dr ### con decreto dell'11 marzo 2025 concedeva la provvisoria esecuzione dell'impugnato provvedimento di preavviso di fermo e rinviava per la decisione. 
Alla udienza del 1 dicembre 2025 tenuta mediante deposito di note scritte di udienza, le parti hanno rassegnato le conclusioni e la causa è stata decisa. 
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti. 
Il ricorrente ha utilizzato il rimedio della opposizione ex art. 7 d.lgs 150/2011, impugnando il fermo e ritenendo di non aver mai ricevuto la notifica né dei verbali di violazione del c.d.s., né della intimazione, come richiamati nel documento di preavviso di fermo, quindi con azione recuperatoria.  ### è stata proposta tempestivamente con deposito del 1 marzo 2025, in seguito a notifica del 31 gennaio 2025, e quindi nei 30 giorni di legge, tenuto conto che il mese di febbraio consta di 28 giorni. ### è pertanto tempestiva e procedibile. 
Per la tipologia di azione proposta è, pertanto, corretto anche il coinvolgimento in giudizio dell'ente impositore, che non si è costituito, nonostante le notificazioni da parte della cancelleria del decreto di fissazione udienza con il ricorso introduttivo. 
Nel merito del giudizio la domanda è fondata e merita accoglimento. 
Invero dalla ingiunzione di pagamento n. ### , prodotta in atti dall'esattore, si evince che il verbale sotteso alla procedura esattoriale è effettivamente il ###. ###### | DEL 18/08/2016 ### 10/11/2016 | ####di cui la ricorrente ha prodotto prova dell'avvenuto pagamento. 
A mente dell'articolo 201 c.d.s. comma 5, l'obbligo di pagare la sanzione amministrativa si estingue con l'avvenuto pagamento della stessa nel termine prescritto. Così come l'articolo 28 della legge 689/81 stabilisce che il diritto dell'ente a riscuotere le somme dovute per violazioni amministrative si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. 
Ne consegue che l'avvenuto pagamento ha estinto il credito esattoriale oggetto dell'impugnato atto e determina la inesistenza del diritto a procedere alla esecuzione esattoriale per inesistenza del titolo presupposto .  ### del motivo, secondo il principio della ragione più liquida, preclude l'esame delle ulteriori doglianze che rimangono assorbite.
Per l'effetto va annullata la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo ### del 21/11/2024, notificato in data ### dalla ### - ### quale concessionario per la riscossione coattiva del ### di ### sulla somma di euro 236,51 e per il pagamento di sanzione amministrativa di cui al verbale N. ###### | del 18/08/2016 notificato in data ### |in danno della ricorrente. 
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste in solido a carico di entrambi i convenuti, perchè il comune di ### ha trasmesso i ruoli esattoriali senza tenere conto dell'avvenuto pagamento e l'esattore, seppur responsabile della sola fase esattoriale, non ha provveduto all'esame della richiesta di riesame notificata a mezzo pec in data ###, sia a ### che a #### Entrambi gli enti potevano evitare questo giudizio utilizzando la ordinaria diligenza. 
Invece, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto non vi è prova della mala fede o colpa grave delle stesse , ai fini della applicazione della dichiarazione di responsabilità aggravata.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### dott.ssa ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### contro ### - ### in solido, così decide: -accoglie il ricorso e annulla la comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n. ### del 21/11/2024. notificata in data ### dalla RTI ### in danno di ### -condanna i resistenti i solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 125,00, oltre c.u. anticipato, oltre iva e cpa come per legge ed oltre spese forfettarie nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario. 
Così deciso in ### il 1 dicembre 2025.  

Il giudice
ordinario di pace, dott.ssa


causa n. 245/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Lucilla Nigro

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Tribunale di Messina, Sentenza n. 482/2025 del 13-03-2025

... opponenti si sono limitati ad eccepire l'assenza di comunicazione periodica degli estratti da parte dell'### bancario ovvero a contestare genericamente il dovuto, omettendo però di contestare nel dettaglio il quantum del credito allegato. Tanto premesso e in relazione alla prova del credito esercitato giudizialmente dall'opposta nei riguardi degli odierni opponenti, va giudicata infondata l'eccezione di invalidità del contratto di fideiussione stipulato tra la ### di ### l'originaria titolare de creditor, da un lato, e ### e ### dall'altro. Al riguardo, la parte opposta ha versato in atti documento, datato 3.11.2020, relativo alla garanzia personale n. ###, in virtù del quale gli odierni opponenti hanno assunto l'obbligo solidale di garanzia del credito che l'### bancario avrebbe maturato nei riguardi di ### s.r.l., alla stregua della clausola di cui all'art. 1, secondo cui: “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”. Il contratto di fideiussione - stipulato il ### (la diversa data del 2008 essendo il frutto di un (leggi tutto)...

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113/2021 R.G. 
TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA ### Oggi 13/03/2025, alle ore 11.22, innanzi al Presidente di ### dott. ### sono comparsi: per ### e ### l'Avv. ### il quale si riporta in atti evidenzia che l'allegato alla fideiussione indica una data antecedente alla fideiussione stessa e riporta nomi diversi da quelli del garante; evidenzia che la fideiussione è nulla nella parte in cui deroga all'art.1957 c.c. come meglio articolato in atti per ### S.R.L. l'Avv. R. Staiti per delega degli avv.ti ### e ### il quale si riporta alla comparsa conclusionale in atti; ### di ### la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. 
Le parti discutono oralmente la causa.  ### di ### esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI MESSINA ### In fatto ed in diritto Con atto di citazione regolarmente notificato, ### (c.f.: ###) - nata a #### il ### - e ### (c.f.: ###) - nato a ### il ### - proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1279/2020, emesso dal Tribunale di Messina all'esito del procedimento monitorio n. 2143/2020 R. G. e notificato in data ###, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento in favore di ### s.r.l. della somma di € 351.920,39, oltre interessi e spese e compensi del processo monitorio. 
Gli opponenti si dolevano a) della carenza di prova del fatto costitutivo del credito allegato, l'estratto conto prodotto da controparte mancando dei requisiti di cui all'art. 50 T.U.B. e, quindi, sprovvisto di valenza probatoria anche in sede monitorio; b) della nullità del contratto di fideiussione dalle stesse stipulato, difettando la forma di cui all'art. 117 T.U.B. per mancata sottoscrizione da parte del funzionario bancario (c.d. monofirma) e mancata corrispondenza della data allegata in atti con quella riportata sul documento prodotto, nonché per omessa indicazione dell'importo massimo garantito (trattasi di c.d. fideiussione omnibus, il cui massimale è indicato su documento separato e sprovvisto della medesima data del contratto) e perché stipulato a valle di una intesa qualificata dalla competente ### indipendente come anticoncorrenziale, con conseguente caducazione integrale del negozio de quo; c) del corretto calcolo degli interessi rivendicati. 
Con comparsa depositata in data ###, si costituiva in giudizio la #### s.r.l. - per il tramite della rappresentante ### s.r.l. -, la quale allegava che, con contratto del 20.1.2017, il ###' ### aveva ceduto alla ### s.r.l. crediti in sofferenza, tra i quali quello vantato nei confronti della ### s.r.l., assistito da garanzia personale da fideiussione; che, con contratto del 22.11.2019, la ### s.r.l. aveva ceduto a ### s.r.l.  crediti tra cui quello verso la ### s.r.l., mediante cartolarizzazione come da pubblicità nella ### n. 141 del 30.11.2019; allegava, altresì, che il credito maturato nei riguardi della ### s.r.l., pari a € 351.920,39, era derivato da scopertura del conto corrente n. 712 (2226/1992) alla data del 20.1.2017, con applicazione di interessi moratori, al tasso del 7,45 %, decorrenti dal 21.1.2017 al soddisfo; che, in data ###, era stato stipulato contratto di fideiussione c.d. omnibus con garanti della ### s.r.l. gli odierni opponenti, per un importo massimo pari a € 315.000,00; che, in data ###, era stato intimato il pagamento di quanto dovuto al debitore principale e ai garanti; contestava, infine, le allegazioni e lagnanze avversarie, formulava, con riferimento all'eccezione di nullità della fideiussione, eccezione di incompetenza DEL Tribunale adito in favore del Tribunale delle imprese, segnatamente di ### chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il favore delle spese. 
Con note depositate in data ###, la ### s.r.l. chiedeva la concessione di termine per esperire tentativo di mediazione. 
In data ###, la causa veniva differita all'udienza del 18.11.2021 - con trattazione cartolare - all'esito della quale, con ordinanza, il Giudice istruttore muniva, ai sensi dell'art.  648 c.p.c., il decreto opposto della clausola di provvisoria esecutorietà assegnando termine per mediazione ex art. 5 del d.lgs. 28/2010 e rinviando la causa all'udienza del 26.1.2023. 
In data ###, parte opposta depositava verbale di mediazione con esito negativo (“perché le parti non hanno ritenuto sussistere i presupposti di cui all'art. 8 c. 1 d.lgs.  28/2010”) Il Giudice concedeva i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. per il deposito di memorie Con la memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., ### s.r.l. allegava che l'estratto conto prodotto in sede monitoria era munito di autenticazione notarile e conforme all'art. 119 T.U.B.; produceva contratto di apertura di credito ed estratti conto dall'apertura alla sofferenza; contestava l'eccezione di nullità della fideiussione avanzata da controparte. 
La causa era avviata alla fase decisoria; con memorie conclusionali depositate in data ###, ### s.r.l. adduceva come la contrarietà alla normativa antitrust desse luogo sì a nullità, ma solo parziale; come, in ogni caso, non fosse stato prodotto provvedimento della ### d'### n. 55/2005 di accertamento dell'intesa anticoncorrenziale, tra l'altro riferibile ai soli contratti “a valle” stipulati tra il 2002 e il 2005. 
Con comparsa conclusionale depositata in data ###, gli opponenti lamentavano come gli estratti conto prodotti da controparte non assurgessero a prova del fatto costitutivo del credito. 
All'udienza odierna del 13.3.2025 la causa era decisa.  ### è infondata nel merito e va, pertanto, rigettata. 
Preliminarmente, occorre rilevare come, per costante orientamento giurisprudenziale, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge; pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, di talché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). 
Dal che consegue che, non essendo il presente giudizio di opposizione mera impugnazione del decreto ingiuntivo volta a farne valere vizi propri, bensì un ordinario giudizio di cognizione di merito rivolto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore in sede monitoria, si deve procedere alla verifica della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che potrebbero valere soltanto ai fini di una diversa statuizione sulle spese della fase monitoria. 
Va, comunque, osservato, nella misura in cui ciò rileva sul piano della regolamentazione delle spese di lite della fase monitoria, che è infondata nel merito la doglianza facente leva sul fatto che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso sulla base di una documentazione inidonea a dimostrare il titolo giustificativo del credito allegato.  ###. 50 del D.Lgs. n. 385 del 1993 prevede, infatti, che: "la ### d'### e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 c.p.c. e anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido". 
La norma viene applicata in primis nei procedimenti monitori azionati dalle banche per chiedere il pagamento del saldo del conto corrente a debito del cliente. 
Muovendo dal tenore letterale della norma e, leggendola alla luce degli artt. 118 TUB, 1853 e 1857 c.c., è possibile affermare che la banca in fase monitoria può depositare anche solamente gli estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B., riguardanti l'ultimo periodo di movimentazione, secondo la periodicità concordata dalle parti, di regola trimestrale. 
Non deve, almeno nella suddetta fase, depositare gli estratti conto riguardanti tutta la durata del rapporto. 
In fase monitoria (come anche nel presente giudizio d'opposizione) parte ricorrente (odierna opposta) ha prodotto, con il documento n. 1 il contratto intercorso con il debitore principale, nonché, con il documento n. 2, l'estratto conto, al 20.1.2017, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, con inclusa la dichiarazione che il credito è vero e liquido e dell'adeguamento, sul fronte della capitalizzazione degli interessi debitori, alla delibera ### del 9.2.2000. 
Deve, poi, rammentarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'inadempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ. Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). 
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore (l'attore in senso sostanziale, l'odierno opposto) è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. 
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa. 
Ciò posto, nella presente sede, la parte opposta ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo a carico dei signori ### (c.f.: ###) - nata a #### il ### - e ### (c.f.: ###) - nato a ### il ### -, quali garanti della società ### s.r.l., debitrice dell'opposta per la somma di euro € 351.920,39, pari alla scopertura del conto corrente alla data del 20.1.2017, con applicazione di interessi moratori, al tasso del 7,45 %, decorrenti dal 21.1.2017 al soddisfo.  ### e ricorrente nel giudizio monitorio - già in sede monitoria - ha prodotto e poi veicolato nel presente giudizio la seguente documentazione: 1) contratto apertura di credito su conto corrente; 2) certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, con inclusa la dichiarazione che il credito è vero e liquido e dell'adeguamento, sul fronte della capitalizzazione degli interessi debitori, alla delibera ### del 9.2.2000; 3) la fideiussione omnibus garanzia n. ### sottoscritta questa dagli opponenti odierni; 4) estratti conto; né gli opponenti hanno formulato specifiche e dirette contestazioni sulla contabilizzazione degli addebiti. 
Gli opponenti si sono limitati ad eccepire l'assenza di comunicazione periodica degli estratti da parte dell'### bancario ovvero a contestare genericamente il dovuto, omettendo però di contestare nel dettaglio il quantum del credito allegato. 
Tanto premesso e in relazione alla prova del credito esercitato giudizialmente dall'opposta nei riguardi degli odierni opponenti, va giudicata infondata l'eccezione di invalidità del contratto di fideiussione stipulato tra la ### di ### l'originaria titolare de creditor, da un lato, e ### e ### dall'altro. 
Al riguardo, la parte opposta ha versato in atti documento, datato 3.11.2020, relativo alla garanzia personale n. ###, in virtù del quale gli odierni opponenti hanno assunto l'obbligo solidale di garanzia del credito che l'### bancario avrebbe maturato nei riguardi di ### s.r.l., alla stregua della clausola di cui all'art. 1, secondo cui: “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”. 
Il contratto di fideiussione - stipulato il ### (la diversa data del 2008 essendo il frutto di un mero errore materiale in seno al ricorso monitorio) tra il creditore e i garanti ### e ### (e non anche ### come dedotto dagli opponenti), il debitore principale rimanendo estraneo al rapporto - regolarmente sottoscritto dagli opponenti odierni reca anche l'indicazione a lettere dell'importo massimo garantito da costoro pari ad euro 315.000,00 (a nulla rilevando il documento aggiuntivo prodotto nel presente giudizio e riferibile ad altro garante ### estraneo al giudizio), genera obbligazioni in capo ai fideiussori che si affiancano a quella gravante sul debitore principale (nella specie la ### S.r.l.), sì da aversi solidarietà passiva. Ciò al fine di consentire al creditore di disporre anche dei patrimoni dei fideiussori quale garanzia generica per una eventuale esecuzione forzata per espropriazione del proprio credito. 
Nel caso di specie, trattasi di una fideiussione omnibus, caratterizzata dall'impegno assunto da un soggetto (privato, società o altra banca) verso una banca, con cui il primo garantisce l'adempimento di tutti i debiti - compresi quelli che potranno sorgere successivamente al rilascio della fideiussione - che un terzo (beneficiario della garanzia, debitore principale della banca) risulterà avere verso la banca nel momento della scadenza pattuita, ovvero nel momento in cui la banca deciderà di recedere dal rapporto e domandare il saldo dei propri crediti. La fideiussione omnibus concretizza, in sostanza, una particolare ipotesi di fideiussione per obbligazioni future ex art. 1938 c.c., la cui specificità sta nel fatto che è futuro, rispetto al momento della conclusione del contratto di fideiussione, non solo il sorgere del credito, ma può essere futuro anche l'atto generatore del credito. Essa si caratterizza per una peculiare funzione economico-sociale, consentendo di evitare di dover richiedere una nuova garanzia ad ogni nuova operazione realizzata dall'obbligato principale, il che assume specifico rilievo nel settore dei rapporti bancari, favorendo l'accesso del terzo garantito alle più varie prestazioni bancarie di cui intenda avvalersi. Tale tipologia di fideiussione è stata oggetto di attenzione legislativa: il legislatore, infatti, è intervenuto nel 1992 per tutelare il fideiussore contro il rischio di ignoranza della effettiva espansione del totale dei debiti del soggetto garantito, modificando l'art. 1938 c.c. e subordinando la validità della fideiussione alla specificazione dell'importo massimo garantito. 
Orbene, il contratto di fideiussione de quo è stato stipulato per un importo massimo di € 315.000,00 (come su riferito), così come risultante dal documento n. 3 del fascicolo della fase monitoria veicolato nel presente giudizio d'opposizione e reca la sottoscrizione di entrambi gli opponenti. 
Gli odierni opponenti e convenuti in senso sostanziale hanno lamentato, in ordine alla sottoscrizione della garanzia, l'assenza di firma da parte del funzionario bancario, e, quindi, sollevato eccezione di nullità per difetto di forma. 
Al riguardo, la ### I della Corte di cassazione ha ribadito un precedente orientamento secondo il quale “Il contratto cosiddetta monofirma è valido. I contratti bancari, in caso mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, pertanto, non sono nulli per difetto della forma scritta. Si tratta, infatti, di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, sicché è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti” (Cass., Sez. I, 30/06/2023, n.18590) e tra questi la stessa produzione in giudizio del documento. 
Con riferimento, poi, all'eccezione di nullità della fideiussione perché stipulata a valle di una intesa anticoncorrenziale - raggiunta in sede ABI e integrante, quali condizioni generali, i contratti con l'utenza del singolo ### di credito - devesi rilevare che di essa il Tribunale adito può conoscere in ragione del fatto che la nullità è stata veicolata in via di eccezione, sicché di essa occorre compiere solo una valutazione in via incidentale; diversamente, laddove fosse stato necessario in via principale e non incidentale, conoscere di intesa anticoncorrenziale la competenza sarebbe stata della ### specializzata per le imprese.  ### di nullità è infondata; giova evidenziare che, il provvedimento della ### di ### di accertamento dell'intesa concorrenziale menzionato dagli opponenti è stato adottato nel 2005 e che la garanzia personale prestata dagli odierni opponenti è sopravvenuta in data ###; a distanza di 8 anni dallo schema ABI menzionato nel provvedimento sanzionatorio della ### d'### e di 5 anni da quest'ultimo, invero chiaramente riferibile ai contratti di garanzia sottoscritti tra il 2002 ed il 2005; in altri termini, gli opponenti avrebbero dovuto provare il fatto impeditivo della pretesa attorea, oggetto della eccezione avanzata; più nel dettaglio:, l'arco temporale intercorrente tra l'illecito antitrust (2002) e il contratto di fideiussione (2010) di cui si censura la nullità è tale da imporre agli opponenti la prova di una ulteriore intesa anticoncorrenziale o, comunque, della adesione della ### contraente all'intesa sanzionata; a siffatto onere gli opponenti si sono sottratti. 
Dalle superiori considerazioni discende l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta. 
Il decreto ingiuntivo va, pertanto, confermato. 
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi per la fase studio, introduttiva e decisionale di cui alle tabelle 2014-2018, in ragione della natura delle questioni trattate, seguono la soccombenza, sicché ### e #### devono essere condannati al pagamento di esse - liquidate in dispositivo - in favore di ### S.R.L., e per essa di ### S.R.L., parte opposta P.Q.M.  il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di ### dott. U. ### sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 113/2021 R.G. promossa da ### (c.f.: ###) - nata a #### il ### - e ### (c.f.: ###) - nato a ### il ### - entrambi elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende giusta procura in atti, parti opponenti, contro ### Formattato: ### al centro
Formattato: #### riga: 1,25 cm s.r.l., con socio unico, C.F. P.I. Reg. Imprese di ### n. ### con sede in ### (prov. di ###, ### n. 1, in persona del suo legale rappresentante in carica, Dott.ssa ### e per essa proposto da ### S.r.l., in persona del Suo leg. rapp. p.t., Dott. ### con sede ####### n. 16 - P.I. e C.F. ###, quale mandataria con rappresentanza in forza di procura per atto a rogito ### di ### del 18.12.2019 (Rep. n. 55730 - Fasc.  41254, registrato a ### il ### al n. 17833 serie ### - ###1) della società ### S.P.A. con unico socio (già ### S.p.A.), con sede #######, ### 1, capitale sociale euro 71.817.500,00 interamente versato, numero di codice fiscale e iscrizione al ### di ####, R.E.A. n. TV-###, (precisandosi che la società "### S.p.A.", con sede ###, codice fiscale e iscrizione al ### di ### n. ###, R.E.A.  n. TV-279905, si è fusa per incorporazione nella società "#### S.P.A.", giusta atto di fusione del ### di ### in data 26 ottobre 2020 rep. n. 54597/###, registrato a ### il 26 ottobre 2020 n. 29243 serie ###- ###2), quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di ### S.r.l., giusta procura per atto a rogito ### di ### del 9.12.2019 (Rep. n. 28365/12029, registrato a ### il ### al n. 50268 serie ### - All.3), ai fini del presente procedimento rappresentata e difesa in virtù di procura speciale autenticata nella firma per atto a rogito del notaio ### in data ### (Rep n. 71029 Racc. 26678 registrata a ### il ### al n. 7462 - All.4), dagli avv.ti ### (il quale dichiara il seguente codice fiscale: ### e la seguente #### e ### (la quale dichiara il seguente codice fiscale: ### e la seguente ####), ed elettivamente domiciliat ###studio in ### di #### alla ### 358, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazione presso le seguenti pec, parte opposta, così provvede: a) rigetta l'opposizione; b) conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto; c) condanna ### e ### al pagamento in solido tra loro delle spese di lite in favore di ### S.R.L., e per essa #### S.R.L., che liquida in € 5.737,00, oltre s.g. al 15%, iva e cassa. 
Messina, il #### di ### dott. ### 

causa n. 113/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Scavuzzo Ugo

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