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R.G./C. n. 2103/2022 TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La dott.ssa ### giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2103 dell'anno 2022 del ### degli ###, vertente tra ### S.A.S. ### in persona del legale rappresentante pro tempore, #### in proprio, #### e ### tutti rappresentati e difesi dall'avv. ### - ####) e dall'avv. ### (###) come da procura allegata all'atto di citazione - ### - e ### 2021 S.R.L e, per essa, do ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### (####) - CONVENUTA - Oggetto: accertamento negativo del credito.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 13.10.2025. ### presente controversia, introdotta con atto di citazione, gli attori lamentano l'invalidità sotto diversi profili di alcuni rapporti bancari intrattenuti dalla società ### di ### S.a.s con ### di ### cooperativo G. Toniolo di ####, e precisamente: - il contratto di mutuo fondiario n. ###, rogato il ### dal ### in ### del ### - il contratto di conto corrente ordinario con apertura di credito n. 609-00 5-151320-00.
Gli attori, dopo aver premesso di aver stipulato i suddetti contratti nelle rispettive qualità di soggetto mutuatario, la ### S.a.s. di ### e di garanti (fideiussori e terzi datori di ipoteca) #### e ### hanno dedotto di aver richiesto al consulente di loro fiducia la verifica delle condizioni dei sopra indicati rapporti; che il detto consulente ha rilevato, in relazione al contratto di mutuo, la nullità parziale derivante dalla mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi e del T.A.E. e, di conseguenza, l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato; che quanto al contratto di conto corrente ordinario, il consulente tecnico di parte ha rilevato la mancata previsione del tasso di interesse, delle commissioni e delle spese, riportate soltanto in un foglio condizioni autonomo e separato dal contratto; che il contratto è comunque nullo per mancata indicazione del tasso annuo effettivo, in violazione dell'articolo 117, comma 8, ### e delle istruzioni emanate dalla ### d'### in attuazione della delega contenuta in detta disposizione; che inoltre il contratto di apertura di credito di euro 45.000 è nullo in quanto le pagine in cui sono riportate le condizioni economiche sono state firmate dal solo correntista, dovendosi rilevare che il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, con cui è stata affermata la validità del contratto monofirma, riguarda un contratto relativo ai servizi di investimento disciplinati dal differente ### finanziario; inoltre neppure le richiesta di concessione fido del 2015 e del 2018 e le comunicazioni di concessione fido del 2015 del 2019 prevedono alcuna pattuizione in ordine al tasso di interesse, alle commissioni ed alle spese.
Hanno aggiunto che, a seguito della richiesta formulata dal correntista di accesso alla documentazione, la banca non ha consegnato il contratto di apertura di credito in relazione al periodo compreso tra il secondo trimestre 2002 fino all'8.7.2015, essendo il primo contratto di apertura di credito datato 9.7.2015 con conseguente nullità dello stesso per mancanza di forma scritta in conformità ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione.
Hanno rappresentato che, a seguito del ricalcolo effettuato dal consulente tecnico di parte incaricato, il saldo del contratto di conto corrente ordinario risulta a credito a favore del correntista dell'importo di euro 43.317,72.
Gli attori hanno anche evidenziato che dall'analisi delle condizioni economiche del contratto di mutuo è emerso che, tenuto conto dell'importo della rata mensile di ingresso pari ad euro 2.610,02, il tasso effettivo è pari al 6,70% e quindi sussiste una differenza rispetto al ### indicato nel 6,50%, ma nel contratto non risultano indicati né il T.A.E., né il regime di capitalizzazione; in conseguenza di ciò hanno chiesto l'applicazione del tasso sostitutivo Bot ex art. 117 T.U.B. senza capitalizzazione (dovendosi ritenere l'insussistenza di alcuna obbligazione contrattuale al pagamento di interessi con capitalizzazione) o, in subordine, con capitalizzazione ordinaria e mai composta.
Hanno anche affermato che l'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi non è esclusa dal tipo di ammortamento alla francese, che non è incompatibile neppure con la capitalizzazione degli interessi.
Con riguardo invece al contratto di conto corrente ordinario, gli attori hanno dedotto che la nullità deriva dalla mancata indicazione delle condizioni economiche e del ### ugualmente, tale nullità si riscontra con riferimento al contratto di apertura di credito in quanto sottoscritto dal solo correntista e per le concessioni di fido, difettando l'indicazione del tasso di interesse delle commissioni e delle spese. Inoltre, hanno rilevato che risulta un'apertura di credito priva di forma scritta sino all'8.7.2015, con conseguente nullità del contratto di apertura di credito e loro diritto al ricalcolo del saldo del conto corrente al tasso di interesse sostitutivo.
Hanno infine dedotto la mancata pattuizione e indeterminatezza della commissione massimo scoperto con la conseguente nullità della predetta clausola e la sua espunzione nel ricalcolo del saldo finale.
Hanno pertanto così concluso: “preliminarmente, 1) accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo per cui è causa, non è stato pattuito il regime di capitalizzazione degli interessi; 2) accertare e dichiarare che la suddetta mancata pattuizione del regime di capitalizzazione determina l'illegittima applicazione di interessi capitalizzati non dovuti; 3) accertare e dichiarare che la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi determina l'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse del mutuo de quo; per l'effetto, 4) accertare e dichiarare che occorre ricalcolare il piano di ammortamento originario al tasso legale in assenza di qualsivoglia capitalizzazione degli interessi o, in subordine, con applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi; in subordine, 5) ### la mancata indicazione del T.A.E. nel contratto di mutuo de quo; 6) ### e dichiarare la nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 117 TUB e, conseguentemente, applicare il tasso sostitutivo dei BOT più basso registrato nei 12 mesi precedenti la stipula di ogni contratto; 7) ricalcolare il piano di ammortamento originario del mutuo alla luce del nuovo tasso, senza capitalizzazione degli interessi (attesa la mancata pattuizione) o, in subordine con il regime semplice, atteso la mancata pattuizione di qualsivoglia regime; 8) a seguito dei superiori ricalcoli, in via principale e/o subordinata, verificare se, in ragione di quanto già pagato, il mutuo risulta estinto per adempimento, ovvero se l'istituto convenuto deve restituire quanto dallo stesso percepito in eccedenza; in merito al conto corrente, 9) accertare e dichiarare che: ✓ il Contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 609-005-151320-00 ### del 13/02/2001 e relativo ### non prevede le condizioni economiche del rapporto di conto corrente (tassi di interesse, commissioni e spese); queste ultime sono riportate in un ### del tutto autonomo e separato rispetto al contratto in argomento; inoltre, tale contratto è nullo in quanto manca l'indicazione del ### (###; ✓ il Contratto di apertura di credito, dell'importo di euro 45.000,00, inerente il c/c ordinario n. 609-005-151320-00 ### del 09/07/2015 è nullo in quanto sottoscritto solo dal correntista nelle pagine dello stesso in cui sono riportate le condizioni economiche del rapporto di affidamento (tassi d'interesse, commissioni e spese), mentre non risulta alcuna sottoscrizione da parte della banca nelle pagine sopra menzionate; occorre sottolineare che la Sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 898 del 16/01/2018, che ha affermato la validità dei contratti c.d. monofirma, si riferisce ai contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento ex art. 23 del ### della ### e non può essere richiamata per affermare la validità dei contratti c.d. monofirma disciplinati dal ### (principalmente contratti di conto corrente e contratti di apertura di credito in conto corrente). ✓ le Richieste di concessione fido del 2015 e del 2018 e le comunicazioni concessione fido del 2015 e del 2019 non prevedono alcuna pattuizione in ordine alle condizioni economiche del rapporto di affidamento in conto corrente (tassi d'interesse, commissioni e spese); ✓ dall'analisi dei contratti e degli estratti conto scalari e prospetti di liquidazione competenze esaminati (in particolare dall'analisi dei saldi contabili costantemente a debito del correntista per importi elevati, dall'addebito con cadenza trimestrale della voce di costo “commissione sul fido accordato”) si può desumere, senza ombra di dubbio, l'esistenza sul conto corrente ordinario n. 609-005-151320-00 ### di un'apertura di credito di importo superiore ad euro 5.000,00 già dal 2° trimestre 2002 e fino al 2° trimestre 2021. Ciò nonostante, la banca in seguito alla richiesta di documenti formulata dal correntista ai sensi dell'art. 119 T.U.B., non ha consegnato, relativamente al conto corrente ordinario n. 609- 005-151320-00 ### alcun contratto di apertura di credito relativamente al periodo intercorrente dal 2° trimestre 2002 fino al 08/07/2015. Il primo ed unico contratto di apertura di credito consegnato da Mps in relazione al conto corrente ordinario n. 609-005- 151320-00 ### risulta datato 09/07/2015. Tutto ciò determina la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente fino al 08/07/2015 a causa della mancanza di forma scritta del predetto contratto, in conformità a quanto affermato nella Sentenza Cassazione Civile Sez. I n. 27836 del 22 novembre 2017. Per l'effetto, 10)### e dichiarare che il contratto di conto corrente non è idoneo a disciplinare il rapporto di apertura di credito in conto corrente di fatto esistente; 11)### e dichiarare che il conto risulta affidato già a far data dal 2° trimestre 2002; 12)### e dichiarare la stipulazione, per facta concludentia, di un rapporto di apertura di credito in conto corrente a far data dal 2° trimestre 2002; 13)### e dichiarare le nullità di cui al punto 9 e, per l'effetto delle superiori nullità, 14) accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, per insufficiente determinatezza; 15)A fronte delle superiori nullità afferenti i contratti ordinari e di apertura di credito del conto corrente de quo, ritenere e dichiarare che non sono dovuti gli interessi ultralegali, non ricompresi nelle competenze usurarie, addebitati dalla banca e quantificati complessivamente dal CTP in € 37.556,62, o la maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio; 16) a fronte delle superiori nullità afferenti i contratti ordinari e di apertura di credito del conto corrente de quo, ritenere e dichiarare, conseguentemente, la mancata pattuizione/applicabilità della commissione di massimo scoperto e delle altre spese addebitate dalla banca e quantificati complessivamente dal CTP in euro 5.761,10, o la maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio; 17)per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata nonché in base ai criteri ivi indicati: ✓ rideterminare il saldo del conto corrente e conto anticipi, depurandoli dal tasso ultralegale (e/o eliminando qualsiasi interesse), dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido e dalle spese non pattuite, dagli effetti dell'anatocismo e dell'usura; ✓ accertare e dichiarare, una differenza del saldo in favore di parte attrice per un importo quantificato parzialmente in euro 43.317,72, ovvero ancora quell'altra somma, che verrà determinata nel corso del giudizio”.
Parte convenuta si è costituita con comparsa, resistendo alle domande, di cui ha chiesto il rigetto.
Ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto cessionaria, da potere della ### di ### G. Toniolo, del credito nascente dai contratti di mutuo e di conto corrente, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avvenuta ai sensi della legge 130 del 1999, per effetto della quale la successione è stata a titolo particolare nel solo credito, rimanendo escluse le posizioni giuridiche passive.
Ha dedotto che non si è trattato di cessione del contratto, sì che non possono esserle opposte eccezioni formulate dal debitore ceduto e basate sul rapporto giuridico intercorso tra questo e la banca cedente.
La convenuta ha anche eccepito la nullità della citazione introduttiva, per genericità e indeterminatezza assoluta della domanda.
Quanto alla mancata indicazione del ### ha negato la fondatezza della eccezione di controparte atteso che nel mutuo, che prevede l'ammortamento alla francese, non vi è capitalizzazione infrannuale degli interessi, il che porta ad escludere l'applicazione dell'articolo 6 della delibera ### del 9 Febbraio 2000. Ha rappresentato che il contratto contiene tutti gli elementi essenziali che risultano esattamente identificati e pattuiti con la conseguenza dell'inapplicabilità della sanzione di cui all'articolo 117, comma settimo, ### Ha contestato l'eccepita nullità del contratto di apertura di credito, non sussistendo l'obbligo della forma scritta, essendo sufficiente che vi sia un sottostante contratto di conto corrente che preveda le condizioni da applicare.
Ha sostenuto, altresì, l'infondatezza dell'avversa pretesa di applicare il tasso legale o quello ex art. 117 TUB, non potendo sostituire i tassi convenzionali, peraltro di volta in volta comunicati al cliente con gli estratti conto, mai contestati.
Ha pure sostenuto la validità della commissione di massimo scoperto, regolarmente pattuita.
Ha perciò concluso chiedendo “in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda ai sensi della ### 9 agosto 2013 n. 98; nel merito, rigettare, o con qualsiasi statuizione porre nel nulla, tutte le domande formulate da parte attrice, perché prive di fondamento sia in fatto che in diritto e, comunque, carenti di prova”. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Deve essere preliminarmente vagliata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta, la quale ha affermato che, in quanto cessionaria dei crediti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione eseguita ai sensi della L. 130/1999, ha acquisito la titolarità del solo credito e non dell'intero rapporto. La convenuta ha richiamato a sostegno di tale tesi difensiva la pronuncia della Cassazione n. 21843/2019 che ha affermato il principio secondo cui il debitore ceduto non può opporre al cessionario in compensazione controcrediti vantati verso la cedente.
A detta eccezione ha replicato parte attrice, deducendo l'inapplicabilità dei principi enunciati nel precedente di legittimità di cui sopra, stante che la Cassazione ha affermato solamente il divieto di proporre domanda di ripetizione, senza che sia esclusa la domanda di accertamento negativo del credito.
Orbene, l'eccezione - da riqualificare in temini di difetto di titolarità passiva del rapporto - è infondata e deve essere rigettata.
Nel caso in esame, dagli attori è stato chiesto di accertare la nullità, sotto diversi profili, dei contratti di mutuo e di conto corrente con annessa apertura di credito. Dette domande attengono all'esistenza stessa del debito ceduto sotto il profilo del quantum debeatur e pertanto non sono precluse, non rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 4, commi primo e secondo, della L. 130/1999. ###. 4, Modalità ed efficacia della cessione, dispone: 1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella ### dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52; 2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella ### o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data. Dalla stessa data la cessione dei crediti è opponibile: a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore; b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione.
Come è agevole ricavare tanto dalla formulazione testuale della norma, quanto dall'interpretazione che la Corte di Cassazione ne ha dato con il citato precedente (cui ha fatto seguito altra pronuncia 13735/2022), nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione il debitore ceduto non gode della facoltà di proporre, contro il cessionario, qualunque eccezione dipendente dal rapporto intrattenuto con il soggetto cedente. Infatti, alcune azioni gli risultano precluse, ma il legislatore ha avuto cura di definirle.
Più nel dettaglio, a far data dalla pubblicazione nella ### della notizia della cessione (ovvero del pagamento anche parziale del corrispettivo, purché avente data certa), le azioni precluse al debitore ceduto sono quelle di compensazione tra i crediti ceduti e i crediti dello stesso debitore ceduto sorti verso il cedente posteriormente a detta data.
Ne consegue che le differenti questioni di nullità parziale dei contratti possono essere liberamente sollevate dal debitore ceduto alla cessionaria. Tra esse quelle che, come prospettato nel presente giudizio, attengono alla invalidità, sostenuta dalla parte, dei contratti da cui scaturiscono i crediti ceduti.
Richiamando, infatti, i principi generali che assistono il diritto contrattuale, deve ritenersi che l'eventuale nullità della clausola contrattuale opera ex tunc, facendo venire meno ab origine quella parte di credito oggetto di cessione. Il credito, in relazione a siffatte ipotesi di nullità, dovrebbe quindi ritenersi - richiamando una delle fattispecie indicate dalla Suprema Corte nella pronuncia del 2019 - parzialmente “inesistente” e, quindi, non suscettibile di essere posto in esecuzione da parte della cessionaria.
Ne segue che, rispetto alle ipotesi di nullità prospettate, l'azione di accertamento negativo del credito per cui è causa deve essere indirizzata alla banca cessionaria poiché incide sulla stessa esistenza del credito ad essa ceduto e sulla possibilità di questa di poterlo mettere in esecuzione nella sua interezza nei confronti del debitore ceduto. 2. Infondata è anche l'eccezione di genericità ed indeterminatezza del petitum e della causa petendi sollevata dalla parte convenuta.
Occorre osservare infatti che con l'atto introduttivo del giudizio la parte attrice non si è limitata a fare un generico rinvio per relationem all'elaborato del consulente di parte, ma al contrario detto atto contiene l'esauriente deduzione delle ragioni delle domande di nullità, con adeguata argomentazione sui profili fattuali e sulle norme e sui principi di cui viene invocata l'applicazione.
Il rinvio all'elaborato del consulente di parte è stato fatto per la quantificazione delle somme assunte come non dovute, in termini di minor ammontare del saldo debitorio.
Le domande risultano sufficientemente argomentate e determinate con conseguente infondatezza dell'eccezione proposta. 3. Quanto alle contestazioni riguardanti il contratto di mutuo, gli attori hanno lamentato l'indeterminatezza del tasso d'interesse per mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi e la mancata indicazione del ### A tali censure è stata connessa la domanda di nullità parziale del contratto e di rideterminazione degli interessi.
All'esito delle indagini peritali disposte d'ufficio deve escludersi la fondatezza delle domande avanzate rispetto a tale rapporto: nel contratto risultano indicati l'importo della rata (€ 2.610,02), il tasso del 6,50%, e ad esso è allegato il piano d'ammortamento, che evidenzia il regime di capitalizzazione composta degli interessi; le pattuizioni contrattuali non sono occulte neppure indeterminate e partendo dalla rata si può certamente ricalcolare un solo piano di ammortamento; non ci sono i presupposti per procedere al ricalcolo al tasso sostitutivo o in regime semplice di capitalizzazione; il contratto è indicizzato, prevedendo il parametro ### sei mesi 365 con lo spread di punti 1,819; il tasso corrispettivo del 6,50% è inferiore al tasso soglia che, per la categoria dei mutui a tasso variabile stipulati nel primo trimestre 2008, è dell'8,65%, mentre il tasso di mora è pari al 9,50%, anch'esso inferiore al tasso soglia dell'11,775%; quanto ai costi aggiuntivi, non risultano spese assicurative, ma soltanto l'imposta sostitutiva per l'importo di euro 875,00; l'Isc, calcolato applicando la formula indicata dalla ### d'### è pari al 6,73%, anch'esso inferiore al tasso soglia; non è stata riscontrata usura, tanto da non doversi procedere al nuovo conteggio degli interessi corrispettivi.
Il capitale residuo del mutuo al 18/01/2018 è di ### 225.643,99 a debito del mutuatario. 3.1. Per quanto attiene invece al regime di capitalizzazione degli interessi, al contrario di quanto sostenuto da parte attrice, la mancata indicazione nel contratto non assume rilevanza sul piano della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto.
Invero, sul punto, le ### della Cassazione hanno affermato: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto” (Cass. Sez. Un. n. 15130/2024) giacché la specifica modalità di composizione della rata attiene alla convenienza dell'affare che sfugge, salvo casi espressamente previsti dalla legge, al sindacato giurisdizionale.
Il costo dell'intera operazione si desume agevolmente da altri indici come l'importo della rata, la durata del prestito, il ### le modalità di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi.
Si osserva nel dettaglio che l'ammortamento alla francese, quale è quello utilizzato nel contratto di mutuo per cui è causa è metodo di matematica finanziaria utilizzato per la costruzione delle rate di importo costante con quota di capitale crescente.
Nello specifico, si tratta di un piano di rimborso con cui il mutuatario si obbliga a pagare una rata costante composta da interessi, calcolati sin dalla prima rata sul capitale e poi via via sul capitale di volta in volta residuo (di cui il mutuatario gode) e da frazioni di capitale che sono determinate per effetto della differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota di interessi.
Conseguentemente, il rimborso delle frazioni di capitale abbatte il capitale residuo e per l'effetto determina la riduzione del montante su cui sono calcolati gli interessi sicché, nella rata successiva, diminuisce la quota relativa agli interessi e aumenta quella del capitale. Il monte interessi viene integralmente pagato con la rata e la residua quota di essa va ad estinguere il capitale.
Quindi, ciò non determina un fenomeno di capitalizzazione di interessi, in quanto gli interessi della rata successiva sono calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ossia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con le rate precedenti.
Come già opportunamente rilevato nella giurisprudenza di merito, con il metodo di ammortamento il debitore ad ogni scadenza azzera la misura degli interessi che, quindi, non possono produrne altri. Il metodo in parola consente quindi una preventiva distribuzione di interessi su tutta la durata del rapporto, che vengono calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo (tra le tante, ### Marsala, 8.10.2024 n. 688/2024).
La somma pagata rata per rata a titolo di interessi corrispettivi, quindi, costituisce una conseguenza naturale del piano di ammortamento scelto e concordato con il cliente, giacché vengono pagati prima soprattutto gli interessi in conformità alla regola di cui all'art. 1194 c.c., così che la quota di capitale rimane alta nel primo periodo e quindi gli interessi calcolati sulla parte via via residuale comunque tendono ad essere complessivamente più alti rispetto al metodo di ammortamento c.d. all'italiana, senza però che ciò possa nascondere un fenomeno di capitalizzazione di interessi e quindi un costo occulto del credito.
Il maggior ammontare iniziale di interessi, invero, dipende unicamente dalla costruzione della rata e dalla più lenta riduzione del debito per capitale residuo, metodo con cui il cliente decide di accedere in vista di vantaggi diversi ed ulteriori, quale il mantenimento dell'importo della rata costante durante tutto il periodo di ammortamento del mutuo.
Fuga comunque ogni dubbio interpretativo il principio di diritto statuito di recente presso la giurisprudenza della Suprema Corte che, pronunciando su rinvio pregiudiziale del giudice di merito, ha affermato che “### escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla ### "l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo -ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente non ipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi … il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul ### ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente" (Cass. Sez. Un. n. 15130/2024).
Detto principio è stato sì enunciato con riferimento ai mutui con tasso fisso, ma con recente pronuncia è stato dichiarato applicabile anche a quelli con tasso variabile: In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (### ed effettivo (###, della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (Cass. 7382/2025), ### enunciati della Suprema Corte si intende continuare a dare applicazione.
Ne consegue che la mancata specificazione, nel contratto di mutuo, che la capitalizzazione degli interessi sia semplice o composta, è circostanza giuridicamente irrilevante: l'opposta conclusione avrebbe richiesto che la parte mutuata avesse allegato, e che poi venisse accertato dal giudice, anche con l'ausilio del ### dove e in che modo si anniderebbe la produzione di interessi su interessi (ancora Cass. 15130/2024, in motivazione, pag. 15); laddove nella fattispecie in esame il piano di ammortamento, agli atti, ha previsto semplicemente che ogni rata includesse la quota di interessi calcolata sulla quota capitale residua, pari cioè all'ammontare inziale del prestito decurtato della quota capitale già rimborsata attraverso il pagamento delle rate precedenti.
Nessuna rata risulta aver incluso interessi calcolati sugli interessi riferiti alle rate precedenti, né il contrario è stato specificamente affermato dagli attori, né tanto meno dimostrato; peraltro, difficilmente il calcolo e l'addebito degli interessi sugli interessi pregressi avrebbe potuto avere luogo, considerato che le prime rate del piano di ammortamento hanno avuto la quota interessi particolarmente elevata e, se poste a base del calcolo degli interessi delle rate successive, avrebbero reso impossibile il pagamento della quota capitale.
Ciò, che appare evidente attraverso l'analisi della composizione di qualunque rata del piano di ammortamento, esclude l'indeterminatezza della clausola contrattuale del mutuo relativa agli interessi. 3.2. In ordine al Tae ed all'obbligatorietà della sua indicazione, va considerato che l'art. 3 della ### delle ### della ### d'### del 25 luglio 2003 ha disposto che nei contratti di apertura di credito la ### deve indicare il tasso nominale ed il tasso risultante dalla capitalizzazione degli interessi (cd. TAE, per l'appunto). Tuttavia, analoga disposizione non è prevista in materia di mutuo fondiario (cfr. ### di Marsala, 8.10.2024; 14.9.2025). ### del 9.2.2000, invocata sul punto da parte attrice all'art. 6 prevede infatti la necessità di indicare in contratto “il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” nei casi in cui sia stata prevista una capitalizzazione infrannuale.
Tale disposizione pertanto non è applicabile ai contratti di mutuo nei quali non ricorre una operazione di capitalizzazione degli interessi (come avviene nei conti correnti) ma solo un frazionamento dell'obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale (Cass. sez. un. 15130/2024).
Infatti, la ripartizione su base infrannuale delle rate di rimborso del mutuo (ciò che rappresenta il nucleo del ### non genera alcun fenomeno anatocistico (ovvero di capitalizzazione degli interessi ex art. 1283 c.c.), dovendosi per quest'ultimo intendere il pagamento di interessi su interessi già scaduti il che, evidentemente, non accade per la sola previsione di un piano di rimborso infrannuale delle rate del mutuo.
Per completezza giova comunque rilevare che il TAE non rappresenta un ulteriore onere, costo o condizione dell'operazione, ma cristallizza un dato sintetico che riassume l'effetto della capitalizzazione infrannuale. Ne consegue che l'omessa indicazione non produce effetti caducatori, né opera il meccanismo di sostituzione con applicazione del tasso ### 4.
Infondata è altresì l'eccepita nullità del contratto di apertura di credito di € 45.000,00 per mancanza di firma del rappresentante della banca.
È invero orientamento costante nella giurisprudenza sia di legittimità sia di merito, quello per cui “la previsione della necessaria forma scritta e della sottoscrizione risponde all'esigenza di costringere il predisponente, contraente professionale, a stipulare per iscritto il contratto e ad includervi ogni clausola in modo che il cliente - parte debole del rapporto - al momento dell'adesione, sia in grado di conoscere dettagliatamente gli obblighi e i rischi a cui si espone. Tale assunto è condiviso dalla giurisprudenza di merito maggioritaria che, nel ricondurre il contratto in oggetto alla categoria dei contratti per adesione stipulati fuori dai locali commerciali, non ha ritenuto necessaria la firma della banca, laddove, come nel caso che qui occupa, risulti la predisposizione del contratto da parte dello stesso istituto di credito, la firma del cliente e la consegna del contratto a quest'ultimo (### di ### 28/2015, ### Corte di ### Torino n. 595/2012 est. Patti; ### Novara n. 569/2012 pres.
Quatraro est. Tosi, ### Milano 21/2/2012 est. Guidi, ### Monza 13/5/2012 est. Giani, ### Milano n. 14268/2013 est. Cosentini, ### Mantova 16/2/2015 est. Arrigoni). Sul punto appare opportuno citare, ancora, quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 4564/2012: “…La giurisprudenza costante di questa Corte, premesso che, nei contratti per cui è richiesta la forma scritta "ad substantiam" non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, ha ritenuto che sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta” (cfr., tra le tante, Cass . 16.10.1969 n. 3338; Cass 22.5.1979 n. 2952; Cass 18.1.983 n. 469; Cass 5868/94; Cass 2826/00; Cass 9543/02; Cass 22223/06)”. Anche quindi a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque oltre che dal deposito del documento in sede monitoria, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente (comunicazione degli estratti conto) da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto con conseguenze perfezionamento dello stesso (così Cass. 4564/2012). ### inoltre, pur condividendo quanto recentemente affermato dalla S.C. in ordine alla coerenza dello “uso selettivo della nullità” con il regime giuridico delle nullità di protezione quali quelle previste dal TUB ( Cass. sez. 1^ civ. n. 8395/16 in materia di intermediazione finanziaria), ritiene tuttavia di discostarsi, alla stregua di altre recenti pronunce di merito (### Palermo n. 1165/17; ### Palermo n. 1330/17) dalle conclusioni raggiunte dalla sentenza appena richiamata in ordine alle conseguenze della produzione da parte della banca di contratti privi della propria sottoscrizione. La mancanza di sottoscrizione da parte della banca (parte forte del rapporto contrattuale) non ha infatti alcuna ricaduta sulla posizione del cliente, sicché non si vede come si possa individuare in tale mancanza una causa di nullità, riconducibile alla categoria delle nullità di protezione. Il principio sopra enunciato è dunque perfettamente compatibile con il risalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, “con riguardo al contratto soggetto a forma scritta "ad substantiam", e contenuto in un documento sottoscritto da uno soltanto dei contraenti, la produzione in giudizio del documento medesimo, ad opera dell'altra parte, non determina la costituzione del rapporto "ex nunc", ma supplisce alla mancanza della sottoscrizione di detta parte con effetti retroagenti al momento della stipulazione” (cfr. Cass. sez. II civ. n. 2707/82).
Anche nella presente controversia, in continuità con precedenti pronunce di questo ### (tra le quali, ### Marsala 26.6.2025), si aderisce all'orientamento interpretativo sopra indicato, non ravvisandosi diversità rilevante tra i contratti bancari e quelli soggetti alla disciplina del ### Il contratto recante la firma del legale rappresentante della società è dunque da ritenersi pienamente valido. 4. Gli attori hanno altresì dedotto la nullità del contratto di credito in conto corrente per difetto di forma scritta, mancata indicazione delle condizioni, mancata indicazione del Tae e difetto di sottoscrizione.
Hanno sul punto rilevato che il contratto di apertura del conto corrente del 13.2.2001 e l'allegato foglio informativo sono privi della indicazione delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), riportate invece in un separato foglio; il contratto è nullo per mancata indicazione del ### inoltre, quanto al contratto di apertura di credito dell'importo di € 45.000,00, ne deducono la nullità per esser stato firmato solo dal correntista nelle pagine relative alle condizioni economiche; quanto alle due richieste di concessione fido (una risalente all'anno 2015, l'altra al 2018) ed alle comunicazioni di concessione fido, hanno asserito che anch'esse sono prive di pattuizione in ordine alle condizioni economiche.
Hanno anche lamentato che dall'esame della documentazione si evince che l'apertura di credito in conto corrente è venuta in esistenza, per importo superiore ad € 5.000,00, già dal secondo trimestre 2002 e fino al secondo trimestre 2021. Tuttavia, la banca non ha consegnato, in riscontro alla richiesta di documentazione bancaria, alcun contratto per il periodo compreso tra la detta data di inizio e l'8.7.2015: da qui la nullità del contratto fino a tale ultima data, cui consegue il ricalcolo degli interessi al tasso sostituivo ### infine, hanno dedotto che ugualmente mancante è, nel contratto di apertura di credito in conto corrente, l'indicazione del ### Tali deduzioni sono state avversate dalla convenuta che, in relazione alla mancanza della forma scritta, ha osservato che il contratto di apertura di credito in conto corrente non la richiede, in quanto esso è connesso in via funzionale ed operativa al contratto di conto corrente già provvisto della prescritta forma scritta e la relativa prova può essere data anche per facta concludentia, ciò - secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione con il precedente citato numero 7763 del 27.03.2017 - purché nel contratto di conto corrente vi sia la previsione generale e sufficientemente precisa della regolamentazione delle condizioni della futura concessione di credito assumendo il contratto di conto corrente la funzione di contratto quadro, cosa che si è verificata nella presente fattispecie in cui la lettera di apertura dal contratto di conto corrente prevedeva tale possibilità.
La società convenuta ha anche contestato l'assunto attoreo relativo agli interessi in misura ultra legale deducendo a sua volta che di regola si applicano quelli convenzionali e che l'operato della banca è stato legittimo in quanto gli interessi calcolati sono stati sempre comunicati tramite estratti conto mai contestati dal cliente e quindi divenuti inoppugnabili.
In relazione alla commissione di massimo scoperto ed altre spese indebite, ne sostengono la legittimità dell'addebito sia perché contrattualmente pattuite, sia perché previste dalla legge.
Orbene, il CTU nominato ha chiarito nel suo elaborato peritale - che questo ### condivide quanto al suo contenuto e alle conclusioni ivi esposte, avendo il consulente esaminato i rapporti bancari per cui è causa con metodo rigoroso, in applicazione dei principi della prevalente giurisprudenza sia di merito che di legittimità - che l'importo del fido dal 2° trimestre 2002 e fino all'8 luglio 2015 è di euro 15.000. Tale importo non è indicato contrattualmente ma lo si desume dalla esatta indicazione negli estratti conto. Inoltre, i tassi di interesse sono tutti indicati nel foglio informativo analitico del 1/2/2002 firmato dal correntista.
Per come segnalato dal ctu nominato, le richieste e relative concessioni di fido non pattuiscono le condizioni applicate al rapporto in quanto i contratti pattuiscono soltanto un tasso 7,50% e CFA 0,20% (in relazione alla richiesta del 17/7/2015) e un “si richiede la riduzione del tasso al 3%” (in relazione alla richiesta del 21/1/2019), però i tassi e tutte le altre condizioni economiche risultano correttamente determinati negli altri contratti che “coprono” la carenza di pattuizione dei documenti esaminati. I contratti del 17/7/2015 e del 21/1/2019 pattuiscono tutte le condizioni economiche addebitate al correntista.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice entrambi i contratti sopra richiamati del 2015 e del 2019 prevedono sia il tasso entro il fido che fuori fido, sono richiamate espressamente anche le condizioni che regolano il contratto di conto corrente che vanno ad integrare queste pattuizioni.
Con specifico riguardo alle singole voci di costo della apertura di credito, il consulente tecnico nominato d'ufficio, dott. ### nel fornire risposta al quesito 1b), ha chiarito di aver ricavato dall'analisi contrattuale i seguenti elementi: - il tasso di interesse risulta pattuito fin dal primo contratto dell'1.2.2002; - la CMS risulta pattuita per la sola aliquota percentuale e non nelle modalità di calcolo; - le spese risultano pattuite; - la CDF (commissione disponibilità fondi) e la CIV (### di istruttoria veloce) risultano pattuite a decorrere dal 17/07/2015; - l'anatocismo risulta pattuito dalla stessa data.
Ne consegue che si concorda con il CTU circa la necessità di procedere alla sola espunzione delle commissioni di massimo scoperto per l'intera durata del rapporto (la CMS risulta pattuita per la sola aliquota percentuale e non nelle modalità di calcolo) e della commissione di istruttoria veloce e della commissione di disponibilità fondi fino al 17.7.2015, risultano esse indeterminate (la CDF commissione disponibilità fondi e la ### di istruttoria veloce risultano pattuite a decorrere dal 17/07/2015). 4.1. Quanto agli interessi ed alla relativa capitalizzazione, deve ritenersi che nel contratto di conto corrente la pari periodicità è stata pattuita tra le parti, come si evince dalla lettura del foglio informativo analitico, pure sottoscritto in calce dalla società attrice, nel quale è previsto che gli interessi sia attivi che passivi debbano essere liquidati e capitalizzati trimestralmente.
Tale foglio informativo risulta allegato alla documentazione relativa al conto corrente prodotta dalla stessa parte attrice in allegato all'atto di citazione (precisamente nelle pagg. 5-6 del contratto di conto corrente, inserito nel doc. denominato allegati da 2 a 7 zip.).
Sulla scorta di quanto sopra esplicitato, questo ### condivide pertanto l'ipotesi di ricalcolo n. 4, indicata dal CTU come da prospetto 4.1. a pagina 6 della relazione integrativa depositata il ### qui di seguito riportato: ### ha proceduto ad applicare il tasso banca per tutto il rapporto, espungendo le CMS per tutto il rapporto, espungendo le CIV e le CDF fino alla data del 9/7/2015, considerando le spese pattuite per tutto il rapporto, espungendo la capitalizzazione degli interessi fino alla data del 01/02/2002, applicando poi la capitalizzazione trimestrale fino al 18/01/2019 e poi addebitando gli interessi debitori annualmente. All'esito del ricalcolo è risultato un importo in favore del cliente corrisposto in modo indebito, in quanto frutto dell'applicazione di clausole accertate come nulle per € 1.419,39.
Considerato che parte attrice e parte convenuta non hanno indicato nei loro atti difensivi il saldo attuale alla data della sentenza da cui effettuare il ristorno, il ### non può che limitarsi ad accertare che il saldo del conto corrente, risultante alla data della presente sentenza, vada rideterminato stornando l'importo indebito corrisposto dalla correntista di euro 1.419,39. 5. Per quanto concerne le spese processuali, considerato che la domanda attorea viene accolta parzialmente e per un importo notevolmente inferiore rispetto a quello domandato, sussistono i presupposti per disporre una compensazione delle spese di lite tra le parti per ¾.
Al pagamento della restante quota spese, liquidata come in dispositivo, va condannata la parte convenuta in favore della parte attrice.
Si applicano i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 in corrispondenza dello scaglione di valore della causa da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 (tenuto conto dell'importo accertato in sentenza come indebitamente corrisposto) per tutte le fasi del processo. 6. Le spese di ### liquidate con separato decreto, sono poste in solido a carico delle parti, nei rapporti esterni con il ### e ripartite al 50% tra le parti nei rapporti interni trattandosi di consulenza espletata nell'interesse di entrambe le parti. P.Q.M. ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - dichiara la nullità delle clausole del contratto di conto corrente ordinario con apertura di credito n. 609-005-151320-### “G. TONIOLO” ### per le causali meglio descritte in parte motiva e, per l'effetto, accerta e dichiara che il saldo finale del rapporto di conto corrente in questione, quale risultante alla data della presente sentenza, va rideterminato con ristorno in favore della società attrice correntista dell'importo indebitamente corrisposto di € 1.419,39; - rigetta ogni altra domanda proposta dagli attori; - compensa le spese di lite tra le parti per ¾; - condanna la banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere la restante quota spese di lite in favore degli attori, che liquida in euro 1.103,66 di cui euro 253,00 per spese vive ed euro 850,66 per compensi, oltre #### rimborso spese generali come per legge; - pone le spese di ### liquidate con separato decreto a carico delle parti in solido nei rapporti esterni con il CTU e ripartito al 50% tra le parti nei loro rapporti interni.
Così deciso in ### 29/12/2025
causa n. 2103/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Piruzza Francescamaria