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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2771/2024 del 16-05-2024

... esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006). ### canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009). La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.). Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente (leggi tutto)...

Tribunale Ordinario di Palermo SEZIONE TERZA CIVILE Il giorno 16 maggio 2024, alle ore 10:52, davanti al giudice dott.ssa ### chiamato il processo iscritto al n. 83/2021 R.G.A.C., sono presenti l'avv. ### in sostituzione dell'avv.### per l'attore, e l'avv. ### in sostituzione dell'avv. ### per la ### s.p.a.. 
I difensori precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e in particolare delle note conclusive. 
Chiedono che la causa venga decisa. 
IL GIUDICE si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio. 
Dopo camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della motivazione in assenza delle parti.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa ### all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 se###ies c.p.c.) la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 83/21 del Ruolo Generale degli ### civili contenziosi promossa DA D'### nato a #### il 15 gennaio 1970, elettivamente domiciliat ###### via ### n. 24, presso lo studio dell'avv. ### dalla quale è rappresentato e difesa per procura in calce all'originale dell'atto di citazione; ATTORE
CONTRO ### in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in #### n.39, rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTO
E ### s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###### piazzetta ### elettivamente domiciliat ###### via ### D'### n. 5, presso lo studio dell'avv. ### dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ### OGGETTO: responsabilità e### art. 2051 c.c. 
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: 1) condanna il ### di ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di D'### della somma di € 13.321,65, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo; 2) condanna il ### di ### in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore di D'### delle spese di lite dallo stesso sostenute che liquida in € 5.627,12, di cui € 550,12 (€ 518,00 c.u. + € 27,00 marca da bollo + € 5,12 spese di notifica) per spese vive ed € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. ### 3) pone definitivamente le spese di ctu per intero a carico del ### convenuto; 4) rigetta la domanda di manleva proposta dal ### di ### contro la ### 5) condanna il ### di ### al pagamento in favore della Rap delle spese di lite da quest'ultima sostenute, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge; MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 29 dicembre 2020, D'### conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il ### di ### in persona del ### pro tempore, per sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2051 o, in subordine, dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni non patrimoniali (da invalidità permanente, inabilità temporanea e morale) e patrimoniali (per spese mediche) da lui patiti, quantificati nella somma complessiva di € 46.572,10, o nella maggiore o minore somma da accertarsi nel corso del giudizio, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. 
Assumeva, infatti, di avere subito un infortunio a ### il giorno 06.02.2018, quando, nel percorrere a piedi il ### del ### era caduto rovinosamente al suolo a causa di un'insidia non visibile e non segnalata presente sul marciapiedi, riportando lesioni personali.  ### di ### costituitosi, eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164, comma 4, c.p.c., per l'assoluta genericità della rappresentazione dei fatti di causa e, in particolare, per l'assenza di indicazioni in ordine alle caratteristiche dell'insidia dalla quale si sarebbe originato l'occorso. 
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea, stante il difetto delle condizioni per l'addebito di responsabilità, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043 c.c., anche in ragione del comportamento negligente e imprudente del danneggiato, al quale doveva ascriversi la responsabilità esclusiva o, quanto meno, preponderante del sinistro, per non avere prestato la dovuta attenzione nel percorrere il tratto di strada nel quale si era verificata la caduta, considerata anche la particolare estensione del marciapiede percorso. 
Chiedeva, comunque, per l'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di chiamare in causa per essere manlevato la ### s.p.a. ### s.p.a. (d'ora innanzi denominata soltanto ###, in quanto soggetto civilmente responsabile verso i terzi dei danni causati dalle anomalie della rete stradale in forza degli obblighi di manutenzione e sorveglianza delle strade cittadine e dei relativi manufatti assunti con il contratto di servizio stipulato con il ### il ###. 
Chiedeva, pertanto, in via graduata: dichiarare la nullità dell'atto di citazione; differire l'udienza per chiamare in causa la ### rigettare la domanda attorea o ridurla in applicazione dell'art.1227 c.c.; in ogni caso, condannare la Rap a tenere indenne il ### delle somme che fosse stato condannato a pagare in favore dell'attore. 
La Rap, chiamata in giudizio, si costituiva, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere lo stato di dissesto imputabile ad inadempimento delle specifiche obbligazioni da essa assunte con il contratto di servizio, atteso che il tratto di strada teatro dell'asserito sinistro non rientrava tra quelli demandati al proprio monitoraggio e controllo, sicché doveva ritenersi la sua estraneità rispetto al rapporto controverso e la conseguente infondatezza della domanda di manleva proposta dal ### nei suoi confronti. 
Quanto alla domanda attorea, eccepiva anch'essa la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio per eccessiva genericità nell'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda e, nel merito, ne deduceva l'infondatezza, chiedendone conseguentemente il rigetto o la riduzione in proporzione al concorso di colpa della danneggiata e### art. 1227 c.c.. 
Con ordinanza riservata del 23.09.2021, veniva dichiarata la nullità dell'atto di citazione e disposta la integrazione della domanda entro un termine perentorio, con assegnazione di termine fino a 20 gg prima dell'udienza alle controparti per integrare le proprie difese. 
Quindi, l'attore provvedeva ad integrare la domanda e le controparti le proprie difese. 
In particolare, parte attrice precisava che l'occorso si verificava intorno alle ore 17:30, all'altezza del civico n. 58 di ### del ### e che l'insidia che aveva determinato la caduta era costituita da una buca - integralmente coperta d'acqua piovana - sussistente sul marciapiede della predetta via. 
Quindi, all'udienza odierna del 16 maggio 2024, la causa, dopo l'assunzione della prova orale e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, viene posta in decisione sulle conclusioni delle parti dopo la discussione orale. 
Ciò premesso, giova rilevare che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità e### art.2051 c.c.. 
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha registrato, in materia di sinistro per inadeguata manutenzione stradale, una significativa evoluzione al fine di assicurare una efficace tutela dell'utente. 
Abbandonando un precedente indirizzo, secondo cui la responsabilità andava qualificata e### art.2043 c.c., con onere a carico del danneggiato della prova della c.d. insidia (o trabocchetto) connotata dai requisiti della imprevedibilità ed inevitabilità, la Suprema Corte è giunta al riconoscimento della responsabilità da custodia e### art.2051 c.c.. 
E' dunque ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte - condiviso da questo giudice - secondo cui “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.”( in termini la massima della recentissima Cass. n.  16295/2019; conformi Cass. nn.6703/2018, 7805/2017, 11802/2016 e, in precedenza, nn.6101/2013, 21508/2011, 15720/2011, 15389/2011, 24529/2009, 24419/2009, 8157/2009, 20427/2008, n.15042/2008, n.12449/2008; nel medesimo senso, Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate). 
Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno. 
Così la Suprema Corte ha ritenuto causa estrinseca creata da terzi la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, nonché rischio occasionale, episodico ed inevitabile il manifesto strappato e gettato per terra, su cui il ricorrente era scivolato, qualora il custode dimostri di non averli potuti tempestivamente eliminare, neppure con un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e di manutenzione. 
Per quanto concerne la manutenzione delle strade comunali e delle loro pertinenze (quali sono i marciapiedi), il ### ha il compito istituzionale, proprio dell'ente ### di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente C.d.S.. 
Ne deriva che il ### di ### in quanto custode, deve rispondere nei confronti di D'### per i danni da costui subiti. 
Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la responsabilità e### art.  2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c.  impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare - da un lato - che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e - dall'altro - che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ.  n. 25243/2006).  ### canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009). 
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).   Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia) e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., e### plurimis, Cass. civ. n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n.  11227/2008). 
Ciò posto, la ricostruzione della dinamica dell'incidente asserita dall'attore ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni del teste ### la quale ha riferito quanto segue: “### a conoscenza dei fatti di causa perché ero presente quando è avvenuto il sinistro ### sinistro si è verificato il 6 febbraio del 2018, lo ricordo perché mio figlio quel giorno doveva, come alunno della scuola nautica, effettuare un imbarco per la scuola lavoro e lo stavamo accompagnando ### pomeriggio verso le 17:30/18 DR Eravamo fermi in viale ### a ### perché aspettavamo la fidanzata che voleva accompagnare con noi mio figlio ### all'altezza del palazzo con la scritta ### proprio sul marciapiede antistante ### fuori dall'autovettura e mio marito stava fumando ### stavamo per risalire in auto ho sentito il tonfo e ho visto mio marito a terra all'indietro che si teneva il ginocchio e gridava dal dolore ### il piede completamente girato ### marito era a terra in una pozzanghera d'acqua ### sono in grado di precisare dove è inciampato; so soltanto che lui era a terra ### ho visto la dinamica della caduta ### sono preoccupata di vedere cosa si fosse fatto e non ho pensato di verificare lo stato dei luoghi ### soltanto pensato di chiamare subito un'ambulanza ### stati fortunati perché passava un'ambulanza da lì che l'ha soccorso subito ### sono in grado di dire se questo fosse il punto del marciapiede in cui è caduto mio marito ### dire che la zona del marciapiede in cui è caduto era completamente ricoperta d'acqua ### invece i cancelli rossi nella foto n.7, è quello il tratto in cui si è verificato il sinistro DR ### nostra era parcheggiata parallela rispetto al marciapiede ### ho visto mio marito era a terra era supino con il viso verso l'alto e la testa rivolta lato marciapiede verso gli edifici e non verso l'autovettura ### caduto all'indietro ### mi sono accorta se vi fosse una buca sotto l'acqua appunto perché non era visibile nulla in quanto ricoperta d'acqua DR ### non ricopriva tutto il marciapiede ma soltanto una zona e formava una conca d'acqua ### conca d'acqua era abbastanza ampia e prossima alla fine del marciapiede verso le autovetture ### marito nel sinistro riportava la frattura del malleolo al piede destro DR ### lo ha trasportato a ### n. 3 del ### di ### capitoli di cui ai numeri 1, 2 e 3 di cui mi viene data lettura, le circostanze ivi dedotte rispondono a verità ### capitolo n.4 di cui mi viene data lettura, non ricordo la circostanza ### mio marito è caduto stavamo tornando verso l'auto per salire e rimetterci in marcia ### pozza d'acqua non era transennata o segnalata DR non ricordo se in corrispondenza della pozza d'acqua vi fosse un passo carrabile ### mi trovavo più avanti rispetto a mio marito avevo raggiunto l'auto lato passeggero posteriore ma non ero ancora salita in auto” (vedasi verbale di udienza del 29 giugno 2023). 
Ora, come si evince dalla mera lettura della deposizione sopra riportata, il teste ### sebbene abbia affermato di non aver assistito all'esatta frazione di secondo in cui è avvenuta la caduta dell'attore (in quanto si trovava più avanti rispetto a quest'ultimo), ha riferito di essersi girata immediatamente dopo aver sentito il “tonfo” provocato dalla caduta, e di aver visto l'attore disteso a terra, in posizione supina, con il viso rivolto verso l'alto (posizione conforme con l'assunto della caduta all'indietro) ed esattamente sopra l'unica porzione del marciapiede ricoperta dall'acqua (circostanza dalla quale si evince che il marciapiede, proprio in quel punto, assumeva una conformazione concava che determinava il confluire dell'acqua). 
Ebbene, dalla descrizione della posizione dell'attore sul marciapiede, appare evidente che la caduta dello stesso si sia verificata a causa dalla conca d'acqua presente proprio in quel punto della pavimentazione pedonale in cui il teste ha riferito di aver visto il marito, disteso, immediatamente dopo l'occorso. 
Il teste, infatti, ha individuato il tratto del marciapiede nel quale è avvenuta la caduta dell'attore nella foto n. 7 esibitagli (prodotta da parte attrice in allegato alla memoria e### art 183, comma 6, n.2 c.p.c.), nella quale si evince chiaramente la presenza di un ampio dissesto della pavimentazione pedonale e di una conca ricolma d'acqua corrispondente a quella descritta nel corso della deposizione. 
Peraltro, la conca d'acqua rappresentata nelle foto prodotte dall'attore risulta ubicata esattamente sul margine del marciapiede adiacente alla carreggiata stradale; circostanza questa che combacia perfettamente con la descrizione degli eventi effettuata dal teste ### la quale ha affermato che la caduta avveniva mentre l'attore si recava verso la propria autovettura parcata in posizione parallela sul margine della carreggiata. 
La deposizione sopra riportata, pertanto, deve ritenersi pienamente attendibile, in quanto le dichiarazioni rese dal teste appaiono coerenti e scevre da contraddizioni. 
Per di più, le dichiarazioni di cui sopra risultano perfettamente conformi con quanto riportato nel verbale n. ### del pronto soccorso dell'### - ### di ### il quale, nella sezione denominata “modalità di trauma”, attesta che il paziente, nella data dell'evento dedotta in citazione, è giunto presso il predetto nosocomio per “incidente in luogo aperto. Lesioni riportate il ### alle ore 18:30 in ### del Fante” (vedasi doc. n. 1 allegato all'atto di citazione). 
Orbene, sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attore ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato. 
È stata, infatti, raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza. 
Non è stato - di contro - provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode. 
Del resto, non può condividersi la tesi sostenuta dal ### di ### e dalla ### secondo cui sussisterebbe un concorso di colpa dell'attore per aver percorso proprio il tratto di marciapiede nel quale era presente il dissesto in luogo di un altro meno dissestato, poiché, come si evince dalla testimonianza resa dal teste ### l'attore stava camminando in direzione della propria autovettura che era parcata in corrispondenza del margine della strada su cui insisteva la buca e non aveva contezza della presenza dell'insidia in quanto la stessa risultava ricolma d'acqua e, dunque, non facilmente individuabile. 
Ne consegue che, in accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il ### di ### (quale ente proprietario del bene demaniale) va condannato a risarcire l'attore dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito. 
Passando alla quantificazione dei danni subiti, il C.T.U. nominato nel corso del giudizio, dott.  ### ha accertato che l'attore ha riportato a seguito della caduta “### estetici ed algodisfunzionali di frattura epifisi distale del perone destro (vedi pag. 18 della relazione di consulenza). 
Inoltre, quanto al nesso di causa tra l'evento dannoso e le lesioni, il c.t.u. ha concluso che “…..  considerata l'efficienza lesiva del trauma narrato e, tenuto conto del breve lasso di tempo intercorso tra il riferito sinistro e l'intervento ### si ritiene sussistente il nesso di causalità tra l'evento descritto e le lesioni obiettivate in regime di ### Appaiono infatti soddisfatti i principali criteri per il riconoscimento di un valido nesso di causalità” (vedi pag. 18 della relazione di consulenza). 
Il c.t.u., quindi, ha ritenuto equo valutare un'inabilità temporanea assoluta pari a gg. 3, un'inabilità temporanea relativa calcolata al 75% pari a gg. 20, al 50% pari a gg. 40 ed al 25% pari a gg. 20, nonché un danno di natura biologica permanente del 5% in riferimento ai barémes di valutazione del danno biologico attualmente in uso. 
Il c.t.u. ha, altresì, ritenuto congruo l'esborso sostenuto per le spese mediche complessivo di € 795,00. 
Infine, con riferimento al quesito in ordine alla eventuale incidenza della condotta del danneggiato, il c.t.u. ha precisato che “Relativamente al quesito di cui al punto 4), dalla disamina della documentazione ### allegata in atti non è possibile sostenere che la condotta dell'odierno periziando possa aver influito significativamente nell'entità degli odierni postumi. In primo luogo giova rammentare che il periziando non rifiutò il ricovero bensì l'osservazione in P.S. in attesa che si liberasse un posto letto, in altri termini non è possibile sostenere che la condotta del paziente abbia comportato un significativo ritardo operatorio né è possibile affermare che la condotta alternativa avrebbe consentito di anticipare l'intervento. In secondo luogo, si noti che il periziando si rivolgeva all'attenzione dei ### del P.O. “S. ### Abate” di ### a distanza di circa 13 ore dalla dimissione dal ### di prime cure e fu lo ### a concordare la data del ricovero, in altri termini il paziente venne dimesso dal ### con parere ### favorevole. Si noti ancora che dalla ### relativa al ricovero non risulta che i 6 giorni che hanno preceduto l'intervento abbiano comportato una modifica dell'atto operatorio ovvero abbiano reso l'intervento più complesso; anche la breve degenza post-operatoria depone per un decorso privo di qualsivoglia complicanza. Infine, oltre a non essere documentate deviazioni dalla normale convalescenza, l'odierno esame obiettivo ha messo in luce la presenza di postumi a lieve incidenza funzionale. 
Per tutte le ragioni sopra espresse si ribadisce che gli odierni postumi non siano stati influenzati in maniera significativa dalla scelta dell'attore di dimettersi volontariamente” (vedi pag. 19 della relazione di c.t.u.). 
Le conclusioni del c.t.u. - cui le parti non hanno mosso osservazioni critiche - sono da condividere perché supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso. 
Passando alla liquidazione del danno, come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il ### delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sede ###cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. 
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza più recente della Suprema Corte di Cassazione,- che si condivide - “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” (in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018). 
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (in termini la massima di Cass. n.23469/2018). 
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n.901/2018). 
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. 
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del Tribunale di Milano del 2021 pubblicate di recente. 
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione - che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa e### art.1226 c.c. (vedi Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011). 
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 99,00 al giorno, per un totale di € 4.257,00 (297,00 + 1.485,00 + 1.980,00 + 495,00) per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati. 
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 5% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (48 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 7.164,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto danno non patrimoniale” di € 1.873,06 (comprensivo dell'incremento del 25% per danno morale), da moltiplicare per il grado di invalidità (5%) e per il coefficiente (0,765) corrispondente all'età della persona danneggiata. 
Si ritiene, infatti, di riconoscere l'incremento per il danno morale previsto dalla ### di ### in base alla allegazione e prova presuntiva della sofferenza determinata dal lungo iter clinico determinato dall'esecuzione di due differenti interventi chirurgici e dal periodo riabilitativo susseguente (intervento di osteosintesi con placca e viti; intervento di rimozione dei mezzi di sintesi). 
Non si ritiene, invece, di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attore che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato. 
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad € 11.421,00, in valori attuali, il quale costituisce - ad avviso di questo giudice - un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente. 
Il danno patrimoniale emergente ascende, invece, ad € 795,00 per spese mediche sostenute. 
Ciò detto, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, occorre procedere ad una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno (data del 6.02.2018), e procedere quindi alla rivalutazione, dalla data di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ### in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010). 
La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. 
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto. 
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale. 
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale sopra indicato in valori attuali (€ 11.421,00) si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza dei crediti del 6.02.2018 (€ 9.711,73), quindi il capitale di € 9.711,73 si somma alle spese mediche sostenute (€ 795,00) ed il risultato (€ 10.506,73) viene rivalutato dal 6.02.2018 alla data della odierna sentenza (€ 12.355,91) al contempo calcolando gli interessi (€ 965,74) come sopra indicato. 
In conclusione, la somma spettante all'attore, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 13.321,65 (di cui € 965,74 per interessi) per danno non patrimoniale e patrimoniale. 
Sulla somma in questione - al cui pagamento va condannato il ### di ### convenuto - sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo. 
Passando all'esame della domanda di manleva proposta dal ### contro la ### questa appare infondata. 
Invero, il ### convenuto non lamenta un inadempimento della Rap in ordine all'obbligazione relativa alle modalità del servizio di sorveglianza e monitoraggio, emergenza e pronto intervento, ma fonda la domanda di manleva sul generale obbligo di garanzia per il risarcimento di danni a terzi per i sinistri che si verificano sulle strade cittadine, previsto dall'art.11 del contratto di servizio e rimasto inadempiuto da parte della Rap (vedi, in particolare, memoria e### art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. pagg. 4-5 Rap). 
Tuttavia, il contratto di servizio stipulato tra il ### e la Rap stabilisce espressamente al comma 7 dell'art. 11 che “la società Rap è responsabile in via esclusiva del risarcimento di danni che siano diretta conseguenza di inadempimenti, parziali o totali, della stessa in ordine alla esecuzione delle attività e degli obblighi relativi al servizio di ### e ### della ### Stradale”. 
Inoltre, il suddetto art. 11, al comma 8, precisa che “L'### comunale rimane, in ogni caso, sollevata e manlevata dalla società Rap da ogni civile responsabilità per il risarcimento di danni per sinistri a seguito di pronunce di condanna emesse dall'### ivi incluse quelle fondate sull'attribuzione di responsabilità al ### in qualità di ente territoriale proprietario della rete viaria cittadina; […]”. 
Orbene, come si evince dal combinato disposto dei commi 7 e 8 dell'art. 11 del contratto di servizio, la società Rap è responsabile unicamente dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi di manutenzione e pronto intervento da lei assunti e, quindi, unicamente allorquando ometta di intervenire tempestivamente al fine di ripristinare le anomalie formatesi sulla rete stradale oggetto del proprio monitoraggio e controllo. 
Soltanto nel caso di inadempimento degli obblighi di manutenzione e pronto intervento, infatti, la Rap sarà tenuta, ai sensi dell'anzidetto comma 8 dell'art. 11 del contratto di servizio, a sollevare e manlevare l'### da ogni responsabilità civile per il risarcimento dei danni derivanti da sinistri stradali. 
Senonché, nel caso di specie, il ### non ha fornito la prova del fatto che la strada teatro dell'occorso rientrasse, all'epoca dei fatti, nell'insieme delle aree deputate al monitoraggio e pronto intervento di ### Invero, la ### in comparsa di risposta, ha condivisibilmente osservato che, stando al tenore degli accordi intercorsi col ### l'obbligo di RAP di curare la manutenzione di strade e marciapiedi non si estende indiscriminatamente su tutto il territorio cittadino ma deve intendersi circoscritto alle strade ed ai marciapiedi “…che l'### consegnerà all'atto della stipula del contratto, aggiornandolo annualmente” (cfr. all. B del contatto, prodotto dalla ###. 
Era, dunque, onere del ### - proprio alla luce di quanto convenuto con ### all'atto della stipula del contratto - dedurre anzitutto e, soprattutto, provare che la strada teatro dell'evento fosse ricompresa tra quelle per le quali era valido ed operante l'obbligo giuridico della affidataria di curarne la manutenzione. 
Detto onere non è stato assolto dal ### (neppure a seguito della specifica difesa all'uopo svolta dalla terza chiamata). 
Per l'effetto, la domanda di garanzia in esame va respinta. 
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art.91 c.p.c., il ### convenuto va condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore. 
Tali spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella 2 dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi del giudizio (studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale) con riferimento allo scaglione in cui rientra il valore della domanda accolta (da € 5.201,00 a €26.000,00), tenuto conto dell'attività in concreto svolta, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. ### Per quanto attiene alle spese di lite tra il ### e la ### anche queste seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, tenuto conto del valore della domanda di manleva e dell'attività in concreto svolta. 
Così deciso in ### il 16 maggio 2024.  ### presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.  193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.  

causa n. 83/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Notaro Angela

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Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 389/2024 del 10-05-2024

... fino a guarigione nel caso di infortunio sul lavoro - va interpretato nel senso che, ai fini del calcolo del periodo di comporto, superato il quale il datore può recedere dal rapporto, vanno calcolate le sole assenze per malattia e non anche quelle per infortunio sul lavoro o malattia professionale, atteso che non possono porsi a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subito a causa dell'attività lavorativa espletata.) Ne deriva che “il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c.- (v. (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, ### per le controversie di lavoro, composta dai signori magistrati: 1) dott. ### G. ### 2) dott. ### relatore 3) dott. ### riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1139 R.G.A. 2022 promossa in grado di reclamo D A ### elettivamente domiciliato in ### nella Via C. 
Scurti n.23, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende.  reclamante - CONTRO ### S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei ### nominati, #### Dott.ssa ### e Dott. ### con sede #######, ### 4, #### Mila-nofiori, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### ed elettivamente domiciliat ####### n. 12.  reclamata - OGGETTO: Reclamo e### art. 1, comma 58, L. 92/2012. 
All'udienza del 7 marzo 2024 i procuratori delle parti concluso come dai rispettivi atti difensivi. 
FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 926/2022 emessa il 4 ottobre 2022 il Tribunale GL di ### respinse l'opposizione proposta (con ricorso del 31 marzo 2022) ai sensi dell'art.1, comma 51 L. n. 92/2012, avverso l'ordinanza (emessa in data 2 marzo 2022) con cui il medesimo Tribunale, rigettando l'impugnazione del licenziamento intimato, in data ###, da “### s.r.l.” (di seguito: la società) ad ### (assunto con contratto a tempo indeterminato il ###, con qualifica di operaio di terzo livello del ### ambientale presso ### s.r.l. e transitato, nel 2016, presso la reclamata), aveva ritenuto la legittimità del recesso datoriale, per superamento del periodo di comporto, contestato dal lavoratore che assumeva la derivazione professionale della patologia contratta per causa di servizio, lamentando la violazione dell'art.2087 c.c. per avere il datore di lavoro ignorato il quadro clinico documentato dalle certificazioni sanitarie, omettendo di ricollocare il dipendente affidandogli mansioni compatibili con lo stato di salute. 
Per la riforma di tale decisione ha proposto reclamo ai sensi dell'art.1, comma 58 L. n. 92 cit. ### con ricorso depositato il 27 ottobre 2022. 
Per il rigetto del reclamo si è costituita la società, con memoria del 20 febbraio 2023, eccependo l'inammissibilità/improcedibilità della domanda per carenza di interesse, derivante dalla sottoposizione alla procedura di ### straordinaria (con decreto ministeriale del 17 marzo 2021) ed avendo la società cessato ogni attività imprenditoriale con decorrenza dal 31.12.2021, avendo concordato (accordo sindacale del 26.11.2021) il passaggio di tutti i lavoratori alle dipendenze delle aziende acquirenti. 
All'udienza del 7 marzo 2024, la causa, istruita con prova testimoniale (ud del 18 aprile 2023) e con ctu sanitaria, è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti.  -------------------------- Ribadisce il reclamante, in forma di doglianza, che il licenziamento per eccessiva morbilità del prestatore di lavoro non trovi giustificazione qualora la stessa morbilità sia stata causata proprio dallo svolgimento delle mansioni lavorative. 
Contesta l'esito della ctu, sulla quale il tribunale ha fondato la decisione, avendo il sanitario comunque riconosciuto la sussistenza delle gravi patologie di cui era ed è affetto il lavoratore, sebbene non addebitandone le cause esclusivamente all'attività lavorativa dallo stesso svolta. 
Ritiene errata tale conclusione che avrebbe avuto a suo dire, necessità di un ulteriore approfondimento scientifico, in quanto il consulente nominato non ha chiarito adeguatamente se l'esposizione del sig. ### ai fenomeni atmosferici, abbia o meno avuto un ruolo di concausa nell'insorgenza della malattia o nell'aggravamento della stessa; d'altro canto, il consulente tecnico non ha neppure motivato, con valida giustificazione, il motivo per cui l'attività lavorativa possa essere esclusa dalle concause generanti la grave infermità (compresa la grave patologia asmatica, del tutto ignorato dal ctu). 
Richiamando la giurisprudenza in tema di equivalenza causale di cui all'art.41 c.p., in materia di malattia professionale, sostiene come risulti evidente dalla documentazione medica versata in atti che l'attività lavorativa sia stata l'esclusiva causa dell'insorgere della sua malattia, non essendovi, infatti, elementi diversi dall'esposizione costante - diurna e notturna - agli agenti atmosferici che possano aver avuto una preponderanza tale da escludere la derivazione professionale della malattia; che non esiste prova alcuna che la patologia del ricorrente si fosse manifestata già negli anni precedenti, durante la propria infanzia o adolescenza. Non vi è neppure alcun tipo di attività, diversa dall'attività lavorativa, che possa aver determinato la grave forma di sinusite più volte citata. 
Deduce come non vi sia alcun riscontro probatorio alla circostanza affermata dal c.t.u. - Dott.ssa Russo, in ordine alla presunta fornitura da parte del datore di lavoro degli appositi dispositivi di protezione, sempre da lui smentita e contestata, avendo egli sin dall'inizio del rapporto lamentato alla resistente la mancata fornitura di ogni dispositivo di protezione necessario all'espletamento delle prestazioni lavorative, che lo stesso svolgeva nelle ore notturne ed in avverse e sfavorevoli condizioni climatiche (come umidità, pioggia, vento etc). 
Conclude chiedendo: - Accertare e dichiarare la derivazione professionale della malattia - “sinusopatia cronica etmoideo-frontale con osteolisi da osteomielite della parete anteriore del seno frontale destro” del #### - Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia del provvedimento di licenziamento, poiché ingiustificato in fatto e in diritto; - Per l'effetto, condannare l'odierna appellata a reintegrare il #### nella propria posizione lavorativa, con efficacia retroattiva alla data dell'illegittimo licenziamento; - Condannare l'odierna appellata, al risarcimento dei danni in favore del #### in ragione dell'illegittimo provvedimento di licenziamento subito, nella misura che il Giudice riterrà di giustizia.   Il reclamo è fondato.  ### della prova testimoniale assunta ha dato conto della nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro che lo stesso datore ha omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza (art. 2087 cod. civ.). 
Il teste ### - attuale dipendente di ### spa, che si occupa di gestione di rifiuti per il Comune di ### subentrata ad Energeticamente dall'1.01.2022 - ha riferito di avere lavorato con mansioni di “autista di spazzatrice”, per circa due anni assieme al ### che “ era seduto al mio fianco con mansioni di “servente”, nel senso che si occupava della pulizia dei marciapiedi utilizzando un soffiatore o in mancanza di questo con una scopa. Il nostro turno era dalle ore 22.00 alle ore 4.00 del mattino successivo. In merito ai presidi forniti, il teste ha aggiunto che durante il servizio indossavamo scarpe professionali, cuffie per la protezione del rumore e guanti. Avevamo il gilet fluorescente. Nel 2009 la società ha dotato tutti i dipendenti di un giubbino; per quel che ricordo il sig. ### è stato assunto successivamente e non è stato dotato di giubbino. Il cappello, per quel che mi risulta, è stato fornito a tutti ; sulle modalità di lavoro e le condizioni ambientali ha aggiunto: il sig ### lavorava al di fuori dell'abitacolo della spazzatrice per circa 4 ore, per esempio nelle strade più strette, prive di marciapiede, utilizzavamo solo la spazzatrice e quindi non scendeva dall'abitacolo, ### anche sotto la pioggia, sempre che la stessa non fosse eccessiva: ricordo che circa una o due volte a settimana il ### si lamentava con il caposquadra (### della mancata fornitura di una mascherina per la protezione dalla polvere; mascherine che sono state fornite a partire dall'emergenza ### Né io né altri colleghi, per quel che mi risulta, abbiamo segnalato per iscritto, al datore di lavoro, la mancanza di fornitura di mascherine e di altri strumenti di protezione. 
Anche il teste ### (pure transitato presso ### spa con mansioni di “autista di spazzatrice”) ha riferito di aver lavorato con il ### durante il turno di notte, sulla spazzatrice; che il ### era seduto al mio fianco con mansioni di “servente” nel senso che si occupava della pulizia dei marciapiedi utilizzando un soffiatore o in mancanza di questo con una scopa. Il nostro turno era dalle ore 23.00 alle ore 5.20 del mattino successivo. ### il servizio indossavamo scarpe professionali, cuffie per la protezione del rumore e guanti. Avevamo il gilet fluorescente. Non ricordo se avevamo ricevuto un cappello. 
Non ricordo se al ### era stato fornito il giubbotto. A tutti gli altri dipendenti era stato fornito al momento dell'assunzione nel 2009. il sig ### lavorava al di fuori dell'abitacolo della spazzatrice per circa 4 ore, per esempio nelle strade più strette, prive di marciapiede, utilizzavamo solo la spazzatrice e quindi non scendeva dall'abitacolo, ### anche sotto la pioggia, sempre che la stessa non fosse eccessiva. Ricordo che circa una o due volte a settimana il ### si lamentava con il caposquadra (### della mancata fornitura di una mascherina per la protezione dalla polvere e della mancanza dei guanti. Né io né altri colleghi, per quel che mi risulta, abbiamo mai segnalato, per iscritto, al datore di lavoro, la mancanza di fornitura di mascherine e di altri strumenti di protezione. 
Se ne ricava che il ### lavorava in condizioni climatiche avverse durante il turno notturno sprovvisto di giubbotto e di mascherina, strumenti necessari per tutelarlo sia dalle temperature più basse che dalla polvere, certamente nociva per la tipologia di patologia che lo affliggeva. 
Emerge, altresì, che il dipendente, aveva segnalato tali difficoltà al datore di lavoro ed era stato giudicato dal “medico competente” ### temporaneamente non idoneo, quindi, definitivamente non idoneo proprio in relazione alla “sinusopatia cronica” e ai rischi correlati, fra l'atro. ad “agenti biologici” e “macroclima”. (v. dep teste ### in verbale ud. l8 aprile 2023 e doc n.14 e 16); per tal ragione il ### era stato collocato in aspettativa senza retribuzione sino al 24 agosto 2020 (v. doc n.17) e tramite il proprio difensore aveva ancora sollecitato l'adibizione a mansioni compatibili con il proprio stato di salute (v. doc.n 18). 
A ciò si aggiunga che il consulente Dott. ### specialista in otorinolaringoiatria, incaricato in questo grado della verifica della sussistenza del nesso eziologico tra la patologia denunciata (sinusopatia cronica etmoido-frontale con osteolisi da osteomielite della parete anteriore del seno frontale destro”) e l'attività lavorativa esercitata - dal giugno 2006 al febbraio 2019 - nelle condizioni di spazio e di tempo emerse all'esito della complessiva attività istruttoria espletata in entrambi i gradi di giudizio e dalla documentazione allegata alle reciproche memorie, tenuto altresì conto dell'omessa fornitura al lavoratore da parte della società di un giubbotto durante l'espletamento del servizio notturno” ha ritenuto esistente tale connessione causale sul presupposto, analizzato con condivisibili argomenti logici immuni da censure, dell'attento esame, non solo della descrizione delle fasi lavorative desumibile dalle dichiarazioni testimoniali su riassunte (peraltro documentate in atti), ma anche del contenuto delle cartelle sanitarie, relazioni cliniche e referti delle numerose indagini strumentali svolte dalla paziente, dai quali ha ricavato che: il ### ha svolto la sua attività lavorativa con le mansioni di operatore ecologico dal 2006 al 2020, inizialmente a ### e ### successivamente a ### svolgendo inizialmente turni sia diurni che notturni, e negli ultimi anni di attività lavorativa, prevalentemente, se non esclusivamente, turni notturni, con esposizione quotidiana agli agenti atmosferici, quali freddo, umidità e ad agenti inquinanti. Non risulta essere stato dotato di DPI adeguati, nonostante ne avesse fatta espressa richiesta. Per quanto sopra esposto, e analizzata la “complessiva attività istruttoria espletata in entrambi i gradi di giudizio e dalla documentazione allegata alle reciproche memorie, tenuto altresì conto dell'omessa fornitura al lavoratore da parte della società di un giubbotto durante l'espletamento del servizio notturno”, nel caso in esame è possibile affermare “la sussistenza del nesso eziologico tra la patologia denunciata (sinusopatia cronica etmoido-frontale con osteolisi da osteomielite della parete anteriore del seno frontale destro”) e l'attività lavorativa esercita - dal giugno 2006 al febbraio 2019 - nelle condizioni di spazio e di tempo emerse…”. Sono infatti presenti nel caso in esame l'esposizione all'agente lesivo nell'ambiente di lavoro, la continuità fenomenica delle manifestazioni cliniche e la localizzazione topografica della lesione. 
Ha premesso che la rinosinusite cronica (### è una patologia che colpisce il 5-12% della popolazione generale. La rinosinusite negli adulti è definita come: infiammazione del naso e dei seni paranasali caratterizzata da due o più sintomi: blocco/ostruzione/congestione nasale e secrezione nasale (gocciolamento nasale anteriore/posteriore), dolore/pressione facciale, riduzione, perdita o alterazione dell'olfatto. Il protrarsi di una rinosinusite acuta o di una rinosinusite acuta ricorrente può evolvere in una forma cronica. La rinosinusite si definisce cronica quando la sintomatologia si manifesta per un periodo di 12 settimane o più. La patologia rinosinusale può andare incontro a importanti complicanze, quali complicanze ossee (osteomielite del frontale e del mascellare superiore), complicanze oculari (edema palpebrale, ascesso palpebrale, dacriocistite, cellulite e flemmone orbitari, neurite ottica retrobulbare o papillite), complicanze endocraniche (pachimeningite, leptomeningite, ascesso encefalico, tromboflebite dei seni longitudinale e cavernoso). 
I fattori predisponenti sono rappresentati da anomalie anatomiche, dal fumo attivo e passivo e dalla presenza di malattie croniche concomitanti che possono aumentare la possibilità di contrarre una rinosinusite acuta in seguito ad infezioni virali delle vie aeree (### e i virus para-influenzali, ecc.), non di rado favorite da clima freddo e umido. La rinosinusite può essere considerata una patologia a genesi multifattoriale e particolari condizioni di freddo e umidità, l'esposizione ad inquinanti atmosferici, fumo, ecc, rappresentano certamente condizioni in grado di modificare la motilità ciliare della mucosa rinosinusale.  ### lavorativa al freddo provoca determinate risposte dell'organismo, come l'alterazione delle cellule ciliate che rivestono l'apparato respiratorio, con riduzione della clearance muco ciliare che a sua volta favorisce la moltiplicazione virale e batterica, determinando l'insorgenza di malattie respiratorie come la rinosinusite. Diventa quindi necessario, nelle categorie di lavoratori maggiormente esposte a tali agenti atmosferici, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali (###, quali un abbigliamento termo-protettivo e dispositivi di protezione dal vento, utilizzando materiali impermeabili per cappelli, scarpe, guanti e giacche. 
In risposta ai rilievi critici di parte avversa il ctu ha aggiunto che: 1)-l'attività di operatore ecologico lo esponeva a fattori di rischio quali macroclima ed agenti biologici, tant'è che il sig. ### ha richiesto la assegnazione a mansioni diverse, compatibili con il suo stato di salute, come la gestione delle isole ecologiche, provviste di copertura.  2)- la nozione legale di DPI non può essere esclusivamente riferita a quegli strumenti che siano stati previsti dal datore nel documento di valutazione dei rischi o a quelli inseriti nel ### nazionale in relazione a specifiche lavorazioni svolte in azienda. Essi ricomprendono, invece, tutti quei beni, inclusi i semplici indumenti in dotazione ai lavoratori per lo svolgimento dell'attività lavorativa (maglie, pantaloni e giubbotti), che possono esprimere una specifica capacità protettiva. Vanno comprese le uniformi e le divise di lavoro, anche se non sono richiamate tra i dispositivi di protezione individuali da parte dell'impresa, nel caso in cui tali beni siano effettivamente funzionali alla salvaguardia del bene salute devono a tutti gli effetti essere ricompresi tra gli strumenti di protezione contro i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori; la Cassazione ( v. ordinanza n. 17354 depositata il ###) sviluppa una lettura ampia del concetto legislativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi delle quali costituisce DPI qualsiasi attrezzatura indossata dal lavoratore per proteggerlo contro rischi suscettibili di minacciare la sua sicurezza e salute, nonché ogni complemento e accessorio ad esso funzionale, e ne offre una lettura estensiva. In questo senso, anche gli indumenti e gli accessori, benché non qualificati dal datore come tali, sono da considerare dispositivi di protezione individuale se, in concreto, assolvono al compito di proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti.  3) -Non è possibile affermare che i rischi cui è stato esposto il lavoratore siano gli stessi cui è esposta la popolazione generale, atteso che l'attività svolta imponeva al lavoratore l'esposizione ai citati macroclima ed agenti inquinanti, quotidianamente e per diverse ore al giorno.  4)- tra le anomalie anatomiche, si riscontrano nel ### la deviazione setto convessa del setto nasale pneumotizzazione della testa del turbinato medio di destra da verosimile “concha bullosa”. Al riguardo si precisa che una deviazione del setto non è di per sé causa di sinusite, come non lo è la “concha bullosa”; entrambe sono piuttosto condizioni predisponenti in presenza di esposizione a fattori di rischio.  5)- Sul rilievo che come si evince dalle precedenti CTU il ### è affetto anche da infezioni dentarie (### dal consulente) e da asma allergica. 
Tutti fattori, come confermato dallo stesso ### predisponenti la sinusopatia, il ctu ha precisato: In ordine alle infezioni dentarie, si evidenzia che le sinusiti odontogene sono la conseguenza dell'erosione ossea del pavimento del seno mascellare, che si verifica a seguito di patologia dentaria. Nel caso che ci occupa non vi è riferimento alcuno - nei numerosi esami strumentali eseguiti - alla presenza di una erosione del pavimento del seno mascellare. Peraltro, la patologia in questione è una osteomielite del seno frontale e non già del seno mascellare. 
La Corte condivide le conclusioni del ctu che si è espresso in termini di elevata probabilità circa l'eziologia professionale della malattia denunciata, dovendosi ritenere che, contrariamente ai rilievi di parte datoriale, le lavorazioni descritte, abbiano esposto il dipendente ai rischi evidenziati ### di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. impone, difatti, all'imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall'art. 41, secondo comma, ### (v. Cass. 6/11/2019 n. 285169. 
La violazione da parte del datore di lavoro viene in considerazione, cioè, con riguardo all'omissione di misure di sicurezza cosiddette “innominate”, e non solo con riferimento a quelle cautele specificamente definite dalla legge o da altra fonte ugualmente vincolante. 
In concreto, pertanto, il lavoratore, ammalatosi per inadempimento datoriale, non aveva superato il previsto periodo di comporto sicchè le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro ove l'infermità dipenda dalla nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro che lo stesso datore di lavoro abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell'obbligo di sicurezza (art.  2087 cod. civ.) o di specifiche norme avendo il lavoratore assolto l'onere di provare il collegamento causale tra la malattia che ha determinato l'assenza e le mansioni espletate (v. Cass Sez. L, Sentenza n. 7946 del 07/04/2011. (v. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 14377 del 10/08/2012: In tema di eccessiva morbilità del lavoratore, l'art. 51 del C.C.N.L. 19 dicembre 2007 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi - che prevede un limite massimo di conservazione del posto in caso di assenze per infermità e, nel contempo, il diritto alle retribuzioni fino a guarigione nel caso di infortunio sul lavoro - va interpretato nel senso che, ai fini del calcolo del periodo di comporto, superato il quale il datore può recedere dal rapporto, vanno calcolate le sole assenze per malattia e non anche quelle per infortunio sul lavoro o malattia professionale, atteso che non possono porsi a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subito a causa dell'attività lavorativa espletata.) Ne deriva che “il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c.- (v. Cass.Sez. U - , Sentenza n. 12568 del 22/05/2018).   Tale recesso va sanzionato con la tutela massima, secondo quanto previsto dall'art. 2, d.lgs n.23/2015, che testualmente recita: “Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale”.   La fattispecie in esame, ovvero un licenziamento intimato per la semplice fruizione da parte del dipendente delle assenze per malattia, va annoverata tra i casi di nullità assoluta riconducibili all'art. 2 del citato decreto legislativo, che deve essere ristorata con la reintegrazione nel posto di lavoro. 
Non osta a tale pronuncia la sottoposizione della società alla procedura concorsuale dell'amministrazione controllata. 
In proposito la suprema Corte ha stabilito che In tema di determinazione della competenza, la sottoposizione della società datrice di lavoro ad amministrazione straordinaria attribuisce al tribunale fallimentare la cognizione di tutte le controversie che derivano dalla declaratoria di insolvenza, e che si caratterizzano per una finalità recuperatoria del patrimonio dell'imprenditore ammesso alla procedura, dovendo escludersi che in tale novero possa ricomprendersi l'impugnativa del licenziamento di un dipendente dell'impresa medesima, che non ha natura di accertamento di un diritto connesso con le predette finalità concorsuali e per il quale resta competente il giudice del lavoro.(v. Cass sez. L, Sentenza n. 41586 del 27/12/2021).   ### la Corte di legittimità, quindi, mentre per le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad esempio, domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro) va, infatti, riconosciuta la perdurante competenza del giudice del lavoro, non nascendo esse dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria e, dunque, sottratte alla regola di cui all'art. 24 legge fall. e alla ratio ad essa sottesa, per le domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale) opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l'attrazione del foro fallimentare) la regola della improcedibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, in quanto tali azioni si caratterizzano per la loro medesima finalità, in quanto tendono alla ricostruzione del patrimonio del soggetto sottoposto a procedura concorsuale, presentando, quindi, caratteri marcatamente recuperatori (Cass. n. 13496/2004; Cass. n. 14844/2015). 
Ne deriva, pertanto, l'improcedibilità della sola domanda volta all'attribuzione dell'indennità risarcitoria prevista dalla norma su citata. 
Non è di ostacolo alla tutela reintegratoria neppure la dedotta cessazione dell'attività risultando in essere la procedura concorsuale nella quale tutti i dipendenti che hanno, nelle more, proseguito il rapporto presso altre società cessionarie (cessione che avrebbe coinvolto anche il ### e che potrebbe giovargli a seguito dell'ordine di reintegrazione), hanno avanzato domanda di insinuazione al passivo (v.  dep. teste ###. 
In riforma della sentenza vanno, dunque, emesse le statuizioni di cui in dispositivo. 
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, disponendo il pagamento n favore dell'### di quelle di questo grado, essendo la parte reclamante ammessa al ### a spese dello Stato con deliberazione del 7.11.2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di ### P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 926/2022 del 4 ottobre 2022 emessa dal Tribunale G.L. di ### dichiara la nullità del licenziamento intimato ad ### in data 30 settembre 2020 e, per l'effetto, condanna la società ### s.r.l. , in persona del legale rappresentante, a reintegrare ### nel posto di lavoro con le mansioni e la qualifica possedute al momento del licenziamento
Condanna la reclamata al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per il primo grado, in favore del reclamante, in € 3.809,00, a titolo di compensi professionali oltre ### CPA e spese forfettarie come per legge e, per il secondo, in favore dell'### in € 2.498,00, a titolo di compensi professionali, oltre ### CPA e spese forfettarie come per legge. 
Così deciso nella camera di consiglio della sezione lavoro della Corte d'Appello di ### il 7 marzo 2024.  ### G. ### n. 1139/2022

causa n. 1139/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Alcamo Cinzia Vita Flora, Di Marco Maria Giuseppa

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 1772/2023 del 27-10-2023

... esterno, costituisca la causa o la concausa del danno. Pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (cfr. cass. n. 25243/2006). 3. Orbene, nel caso di specie, il teste escusso all'udienza del 25/10/2019 sig.ra ### priva di legami di parentela con parte attrice, senza interesse nella causa e presente al momento della caduta ha reso dichiarazioni logiche e coerenti, per cui non vi sono ragioni per dubitare della sua attendibilità. La stessa ha confermato che (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in persona del giudice onorario dott.ssa ### a seguito discussione orale ai sensi dell'art 281 se###ies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2365/2018 R.G.A.C. e vertente TRA ### (c.f.###) e ### ( c.f. ###)quali eredi legittimi di ### elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce all'atto di riassunzione; -ATTORI - E ### ( c.f. ###) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti ### ed ### elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale nella sede ###### n. 68.  - CONVENUTO - Oggetto: risarcimento danni. 
Conclusioni: come da atti e verbali di causa ### E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ### ha convenuto in giudizio, davanti a questo tribunale, il ### di ### chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lei subiti a seguito di un incidente occorsole nella serata del 21/09/2016, verso le ore 19:00, allorquando, percorrendo a piedi il ### di ### a causa dell' irregolarità del piano stradale, nel tratto di fronte il “### Market” cadeva in un avvallamento non segnalato, riportando una frattura radio e ulna. A seguito del sinistro si è reso necessario il suo trasporto immediato presso l'### “### Ciaccio” di ### dove le venivano prestate i soccorsi mediante la immobilizzazione gessata .  ### ha attribuito la responsabilità dell'accaduto all'Ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c.. 
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il ### di ### il quale ha contestato la fondatezza dell'avversa pretesa risarcitoria, chiedendo il rigetto della domanda infondata in fatto ed in diritto. 
Nel corso del giudizio la sig.ra ### decedeva e all'udienza del 24.09.2021veniva dichiarato l'interruzione del giudizio. Con atto di riassunzione e### art. 303 c.p.c., il giudizio veniva riassunto dai signori ### e ### eredi legittimi della de cuius ### Espletata l'istruttoria del caso, attraverso l'escussione dei testi indicati dalle parti e facendo ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio medico legale, il tribunale ha rinviato in data odierna per la discussione ai sensi dell'art 281 se###ies c.pc.  2. Occorre preliminarmente osservare che il paradigma normativo che si attaglia alla fattispecie in esame è quello di cui all'art. 2051 c.c.. di conseguenza, grava sul custode l'onere di dimostrare l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente o la colpa del danneggiato, ovvero l'esistenza di altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno (cfr., e### pluribus, cass. n. 26751/2009). 
Ed infatti la responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode. 
A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno. 
Pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (cfr. cass. n. 25243/2006).  3. Orbene, nel caso di specie, il teste escusso all'udienza del 25/10/2019 sig.ra ### priva di legami di parentela con parte attrice, senza interesse nella causa e presente al momento della caduta ha reso dichiarazioni logiche e coerenti, per cui non vi sono ragioni per dubitare della sua attendibilità. 
La stessa ha confermato che l'infortunio occorso all'attrice si è verificato sul ### in ### nel giorno e nell'ora indicati dall'atto introduttivo. 
Quanto alla sussistenza del nesso di causalità, in particolare la teste ha confermato le circostanze indicate da parte attrice. In particolare, ha dichiarato: “ percorrevo il ### in ### ed in quella occasione ho visto la sig.ra ### che percorreva anche lei quella strada … proprio nei pressi in cui si trova il gommista ho visto la sig.ra che in una frazione di secondo è caduta a terra. La sig.ra è caduta nel punto esatto in cui viene indicato e che viene contrassegnato dal giudice con un cerchietto sulle foto che mi si pongono in visione. Preciso ancora che su tale via esiste poca illuminazione ed infatti ricordo che vi erano due illuminazioni di cui una funzionante e l'altra no. La strada si presentava dissestata”. Le circostanze di cui sopra, risultano altresì confermate dalla documentazione fotografica allegata al fascicolo di parte attrice da cui è facilmente evincibile come il manto stradale oggetto di causa sia dissestato e che, proprio nel punto in cui la sig.ra ### è caduta esiste un tombino nella cui circonferenza è evincibile una sconnessione dovuta alla rimozione del manto stradale rendendo instabile, ed insidioso il percorso anche al più accorto e diligente utente che percorre quel tratto di strada, a maggior ragione se tale insidia non é segnalata. 
Deve escludersi la sussistenza, nella fattispecie per cui è causa, di un caso fortuito tale da escludere la responsabilità in capo alla P.A. convenuta, che con comparsa di costituzione ha contestato l'accaduto, sul presupposto della conoscenza dei luoghi di causa ed abitualità al percorso. Dalla documentazione presentata proprio da parte convenuta ( cfr certificato storico di residenza) risulta che la ### fosse residente ###Via Formia n. 27 distante dal ### ben 110 m. , rimanendo priva di prova la circostanza della sua abitualità a percorrere tale strada e quindi della sua conoscenza dei luoghi dissestati della medesima.  4. La responsabilità per l'evento occorso deve, quindi , essere imputata esclusivamente al ### di ### proprietario della strada sulla quale l'attrice ha subito l'infortunio , il quale non ha fornito la prova del fortuito.  5. Accertata la fondatezza della domanda formulata dall'attrice nei confronti del ### di ### può procedersi alla determinazione del quantum debeatur. 
Il CTU medico-legale, dott.ssa ### espletava la consulenza sulla base della documentazione medica depositata essendo nel frattempo la sig.ra ### deceduta, la stessa, nella relazione depositata in data ### ha stabilito che, a seguito dell'evento lesivo descritto in atti, la decuius ha riportato” esiti anatomofunzionali da pregressa frattura dell'estremo distale radio ed apofisi stiloidea ulna d###”. 
Inoltre il CTU conferma la compatibilità delle lesioni con la dinamica dell'incidente. “ Stante la documentazione esaminata in atti si valuta che l'infermità di cui in diagnosi è in nesso causale con l'evento traumatico, caduta accidentale, occorso alla sig.ra ### in data ###. 
I danni cagionati devono essere determinati nella misura che il C.T.U. - con valutazione logica e medica pienamente condivisibile, per come esposta nella relazione peritale - ha indicato nel 4% quanto al danno biologico permanente; in giorni 50 di inabilità temporanea totale, in giorni 20 di inabilità temporanea parziale al 50 % ed in giorni 24 di inabilità temporanea parziale al 25%. 
Nell'atto di citazione parte attrice si è limitata a chiedere solo i danni fisici senza nessun altro tipo di danno quale per esempio il danno morale, che, peraltro, non essendo stata neppure allegata la sussistenza di pregiudizi diversi ed ulteriori rispetto a quelli connessi alla lesione alla integrità psicofisica, non potevano trovare adeguata e completa soddisfazione nella liquidazione del danno biologico, come di seguito effettuata. 
Ne deriva, dunque, che il danno biologico permanente, nella misura del 4%, tenuto conto dell'età di parte attrice al momento dell'evento dannoso (59 anni, essendo la ### nata il 14 febbraio 1957), deve essere quantificato in euro 4.043,00 ,dovendosi applicare le tabelle predisposte presso il tribunale di Milano. 
A tale somma deve essere aggiunta quella di € 8.514,00 per danno da invalidità temporanea (di cui € 6.930,00 a titolo di I.T.T., € 990,00 a titolo di I.T.P. al 50% ed € 594,00 a titolo di I.T.P. al 25%) sulla base teorica di € 99,00 giornaliere, somma minima sempre secondo i criteri tabellari meneghini di cui innanzi, da ritenersi congrua stante la mancata acquisizione - neppure sotto il profilo della mera allegazione - di elementi che inducano ad una personalizzazione di diversa entità. 
Deriva da quanto innanzi che alla parte istante dovrà essere liquidata la complessiva somma di €. 12.557,00 a titolo di risarcimento del danno biologico non patrimoniale. 
Non occorre procedere alla rivalutazione della somma così liquidata, il cui importo è stato determinato all'attualità sulla base dall'ultimo D.M.  emanato in materia. 
Le somme liquidate a titolo di danno biologico non patrimoniale, pari ad euro 12.557,00 sono state computate con criteri valutativi riferiti alla data della presente decisione, sicché vanno riconosciuti i soli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (21/09/2016) e rivalutata anno per anno secondo l'incide dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 
Deve ulteriormente aggiungersi la somma di € 339,81 a titolo di spese mediche documentate e ritenute congrue dal c.t.u., in assenza di obiezioni delle controparti. 
Deriva da quanto innanzi che alle parie istanti dovrà essere liquidata la complessiva somma di € 12.896,81 a titolo di risarcimento del danno.  6. Nel medesimo atto parte attrice chiede anche le spese dovute per l'assistenza e consulenza di infortunistica stradale prestata dalla ### s.r.l. , pari ad euro 2.305,50, a riguardo si osserva che la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, che le spese sostenute a titolo di assistenza in favore di agenzie di infortunistica stradale sono ripetibili se in concreto l'attività prestata da questa fosse in astratto utile per la definizione stragiudiziale del sinistro (Cass. 9548/17, Cass. 2644/2018, Cass. 6422/2017), e tanto a prescindere dalla determinazione finale della compagnia nella vicenda stragiudiziale (Cass. 997/2010, Cass. 14444/21) e quindi quand'anche la fase stragiudiziale non sfoci nell'accordo ma necessiti del giudizio. Tuttavia deve osservarsi che è presente in atti solo un preventivo di spesa ( fattura pro forma del 28.03-2018) per tale attività, ma non il pagamento realmente effettuato e che pertanto, la posta risarcitoria in esame rispondendo alle normali regole di allegazione e prova, non può trovare accoglimento non essendo stato in alcun modo provato l'effettivo esborso di tale spesa, occorrendo a tal fine, allegare la prova dell'effettiva dazione del dovuto. 
Per gli stessi motivi non può trovare accoglimento la ricevuta proforma per l'onorario della relazione medico legale di parte di euro 350 che per stessa ammissione di parte attrice non è stata ancora pagata e che comunque non rientra nel petitum della domanda.  7. La liquidazione delle spese processuali avviene, sulla base del D.M.  55/2014 aggiornato con i nuovi parametri introdotti dal D.M. 147/2022. 
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in euro 500,00, oltre cassa previdenziale ed ### giusta liquidazione effettuata con decreto in pari data, devono essere poste definitivamente a carico del ### di ### P.Q.M.  Il tribunale di ### definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in accoglimento della domanda spiegata dall'attrice, così provvede: - condanna il ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di ### e ### , quali eredi di ### della somma di € 12.557,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (21/09/2016) e rivalutata anno per anno secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati .  - condanna il ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di ### e ### , quali eredi di ### della somma di € 339,81 per spese mediche sostenute.  - Rigetta la domanda di parte attrice relativamente al pagamento delle spese di assistenza e consulenza gestione sinistri ### e consulenza medica di parte; - condanna il ### di ### al pagamento, in favore delle parti attrici delle spese del presente giudizio liquidate nella somma complessiva di € 2.804,00 di cui 264,00 per spese ed euro 2.540,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA con distrazione e### art 93 c.p.c. a favore del procuratore antistatario ; - pone definitivamente a carico del ### di ### le spese di c.t.u..  ### 27 ottobre 2023 

Il giudice
onorario Dott.ssa ###


causa n. 2365/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Fragale Maura

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Tribunale di Catania, Sentenza n. 2641/2023 del 21-06-2023

... che da quella derivata; 2) la concausa di lesioni è giuridicamente irrilevante; 3) la menomazione preesistente può essere concorrente o coesistente col danno maggiore causato dall'illecito; 4) saranno "coesistenti" le menomazioni i cui effetti invalidanti non mutano per il fatto che si presentino sole od associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ai medesimi organi; saranno, invece, "concorrenti" le menomazioni i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate, e più gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi; 5) le menomazioni coesistenti sono di norma irrilevanti ai fini della liquidazione; né può valere in ambito di responsabilità civile la regola sorta nell'ambito dell'infortunistica sul lavoro, che abbassa il risarcimento sempre (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE V CIVILE IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 10233/19 R.G. avente ad oggetto: condannatorio; promossa da ### (n. a Caltagirone il ###, ivi res. in via Duca di ### n. 10 - c.f.: ###), elettivamente dom. in Catania, via ### n. 36, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti; - parte attrice - contro ### in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###, Cod. Fisc. e P.IVA ###; - convenuta - ---------------------- Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 3 maggio 2023.   -------------------- In fatto ed in diritto Con atto notificato il 6 settembre 2019 ### esponeva che in data ### era stato ricoverato presso la U.O.C. di Ortopedia e ### dell'### di ### per “co###artrosi d###”. Nel corso della degenza era stato sottoposto ad intervento chirurgico di artoprotesi totale d'anca destra, con impianto di una protesi “### stelo n° 5 H= 150 mm”. ### chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni indicati in citazione per la lamentata responsabilità medica in relazione al citato intervento chirurgico.   La convenuta non si costituiva, anche se regolarmente citata in giudizio.   Nel merito, la domanda attrice va accolta per come si dirà in seguito.   La fattispecie che viene in rilievo è riconducibile alla responsabilità medica, in relazione alla quale è opportuno, in via preliminare, richiamare alcune brevi considerazioni sulla colpa medica.   ### il consolidato orientamento della Suprema Corte, il rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero nonchè i medici che operano nella relativa struttura (trattandosi, per quanto riguarda i medici, di fatti anteriori all'entrata in vigore della legge “Gelli” dell'8 marzo 2017) trova la sua fonte nel contratto atipico c.d. di spedalità, concluso tra le parti per facta concludentia, ossia mediante la mera accettazione del malato presso la struttura. Si tratta di un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nonché dei medici nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale (Cass. n. 13953/2007). 
La struttura sanitaria pertanto, con l'accettazione del paziente ha concluso un contratto atipico di spedalità e di assistenza sanitaria ed è tenuta al risarcimento dei danni anche nell'ipotesi in cui essi siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui essa stessa necessariamente si avvale per svolgere la propria attività, non rilevando il rapporto struttura/medico (vedi anche Cass. n. 1620/2012). 
Dalla suddetta qualificazione in termini di responsabilità contrattuale, discende l'applicazione del relativo regime giuridico dettato in materia di distribuzione dell'onere probatorio. Sul punto, il paziente danneggiato (o il suo erede) deve provare l'esistenza del rapporto contrattuale e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", potendosi limitare ad allegare (ma non provare) l'inadempimento, ancorché qualificato, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno (Cass. SU 11.1.2008 n. 577), proprio come nella fattispecie concreta per come si dirà in seguito. Ricade viceversa sulla struttura e sui medici che operano nella stessa, che intendano liberarsi dall'obbligazione risarcitoria, l'onere di provare di aver correttamente adempiuto o che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto o imprevedibile, non imputabile o non riconducibile alla condotta sanitaria; nella specie tale prova non è stata fornita da parte convenuta.   Infatti, i consulenti d'ufficio hanno accertato la lamentata responsabilità della convenuta rilevando in maniera corretta, puntuale ed esaustiva quanto segue: “### valutazione del caso in esame e dell'iter clinico, permette di affermare che gli esiti presentati dal #### siano causalmente correlati all'intervento chirurgico di protesi d'anca destra eseguito dai ### del P.O. di ### in data ###. 
Infatti, i disturbi manifestati dal ricorrente (esiti cicatriziali e zoppia) rappresentano postumi di rilevanza medico-legale secondari a un intervento di protesizzazione di anca con una protesi non idonea al caso in oggetto. 
I ### della struttura convenuta hanno effettuato una non condivisibile valutazione pre-operatoria impiantando uno stelo intra-femorale sottodimensionato (n° 5), che andò incontro a mobilizzazione e varizzazione (R### di controllo eseguito il ###). Nonostante l'evidenza radiografica e le evidenze cliniche, il secondo intervento di sostituzione protesica veniva eseguito solo dopo oltre un anno, in data ###, presso lo stesso nosocomio con l'impianto di uno stelo intra-femorale n° 7 (due misure superiori a quello impiantato in precedenza). Non ultroneo appare sottolineare come entrambi gli interventi presso l'### convenuta siano stati eseguiti dopo una terapia antibiotica profilattica di II linea, non conforme alle ### Più specificatamente, per gli interventi di protesi d'anca le ### del 2011, che rappresentano le LG di riferimento per l'epoca dei fatti, prevedono una profilassi antibiotica con somministrazione endovenosa per 24 ore di cefalosporine di I o II generazione, mentre in entrambi i ricoveri al P.O. di ### all'esaminando furono somministrati 3 antibiotici nefrotossici di II linea (Levoflo###acina, ### e ### durante l'intera settimana del ricovero. 
Pertanto, la non condivisibile scelta della protesi, la profilassi antibiotica non adeguata, insieme con la mancata attuazione dei protocolli e LG per ridurre il rischio di diffusione di infezioni nosocomiali della struttura sanitaria convenuta, hanno condotto alla necessità di un re-intervento ed allo sviluppo di una infezione osteomielitica di natura nosocomiale. Nonostante non sia possibile individuare con certezza se lo sviluppo di tale infezione nosocomiale risalga al primo o secondo intervento - a causa della mancata esecuzione durante il secondo intervento di una coltura del prelievo di campione osseo - i dati clinici in nostro possesso (ricovero dal 30/03/15 al 09/05/15 per “borsite trocanterica anca d### in PTA” presso l'### di ### del P.O. di ### e studio scintigrafico del 22.05.15) consentono di individuarne l'origine proprio nei ricoveri presso la struttura ospedaliera di ### Pertanto, esaminando l'iter clinico del caso in esame, ponendo particolare attenzione alla condotta dei ### dell'équipe dell'### operativa di ### del P.O. di ### presso cui fu ricoverato il paziente, si valutano come inappropriate e non condivisibili la scelta della protesi da impiantare, il monitoraggio post-operatorio e la tempistica di re-intervento. 
In ordine alla vicenda clinica del ricorrente, alla luce della disamina effettuata, ### è da considerarsi la sorveglianza sanitaria posta in essere dai ### dell'### convenuta”.   In merito alla quantificazione dei danni, i consulenti d'ufficio hanno accertato in maniera condivisibile quanto segue: “Nel caso in esame sussiste un danno biologico suscettibile di valutazione sia in termini di invalidità temporanea che di menomazione permanente. Infatti, il sig. ### a causa della inadeguata condotta professionale dei ### dell'U.O. di ### e ### del P.O. “Gravina” di ### è stato sottoposto a ulteriori tre interventi chirurgici. 
In riferimento a questo punto, non può non sottacersi come, il sig. ### anche nel caso di una condivisibile condotta da parte dei ### cui lo ebbero in cura, avrebbe comunque presentato i postumi di un intervento di protesi d'anca. 
Pertanto, nel calcolare il danno biologico residuo dell'attore non si può omettere che - anche a seguito di un corretto iter sanitario - sarebbero residuati degli esiti chirurgici morfo-cicatriziali con un consecutivo pregiudizio estetico-funzionale. 
Il caso de quo va, pertanto, valutato come “danno differenziale”, rientrando tra le condizioni menomative di natura iatrogena venutesi a sovrapporre su uno stato anteriore già compromesso da anomalie anatomo-funzionali oggetto di prestazioni sanitarie incongruamente attuate. In questi casi si attua la “regola della differenza” secondo la quale il quantum di danno risarcibile (###, espresso in termini percentuali, è dato dalla differenza tra menomazione preesistente (### e menomazione finale (###. 
Espresso in formula: DBr%= ### - ### In questo caso il ### preesistente (###) rientra nella classificazione della ### d'anca ### I con pressoché completo recupero dei movimenti, in assenza di dolore e di dismetria, con tono trofismo muscolare conservato e con valutazione percentuale del 15-18% e di un lievissimo pregiudizio estetico per gli esiti cicatriziali chirurgici (2%) [Società Italiana Di Medicina Legale E #### per la valutazione medicolegale del danno alla persona in ambito civilistico. Giuffrè Editore. 2016], per un danno biologico - calcolato con la formula ### per infermità plurime concorrenti, ovverosia interessanti lo stesso organo o apparato - nella misura complessiva del 17% (diciassette percento). A causa della non condivisibile condotta dei ### dell'### convenuta, l'esaminando è stato sottoposto a tre successivi interventi e due sostituzioni di protesi, per cui la riprotesizzazione e l'attuale ipotrofia muscolare di 3 cm rispetto al segmento collaterale lo collocano nella II classe della protesi d'anca (19-25%), cui si somma il lieve pregiudizio estetico per gli ulteriori esiti cicatriziali e dismorfici da fistola percutanea (6- 15%). 
In virtù dell'assente limitazione funzionale dei movimenti articolari si valuta con il 23% la II classe della protesi d'anca e con il 8% il pregiudizio estetico residuato, effettuando il calcolo salomonico per menomazioni concorrenti si giunge a un danno alla salute nella misura complessiva del 30% (trenta percento). 
Applicando la succitata la “regola della differenza”: DBr%= ### - ###= 30% - 17% = 13% All'esaminando si riconosce un danno biologico differenziale risarcibile del 13% (dal 17% al 30%). 
In atto, l'attore presenta un quadro clinico stabilizzato che si estrinseca in postumi permanenti oggetto di valutazione medico-legale rappresentati da: “### chirurgici morfo-cicatriziali interessanti l'arto inferiore destro secondari ai necessari ulteriori interventi chirurgici di sostituzione e reimpianto di protesi d'anca destra che causano un lieve pregiudizio estetico” tale da concretare un danno alla salute nella misura complessiva del 13% (dal 17% al 30%). Tenuto conto della vicenda clinica per come documentata in atti, è da ritenere che lo stato di malattia conseguito all'evento in oggetto abbia ragionevolmente determinato un periodo di ragionevole ripresa funzionale quale presupposto di: - un ### mediamente al 100% per un totale di gg. 233 (duecento trentatré), così suddivisi: 171 (cento settantuno) per ricoveri presso l'U.O. di ### di ### e P.S. (51 gg), presso l'A.O. ###
Policlinico di ### (28 gg), ### per la riabilitazione (35+30+27) e giorni con divieto di carico per spaziatore antibiotato (62 giorni); - un ### mediamente al 75% per un totale di gg. 100 ### per le necessità terapeutiche correlate alle menomazioni residuate nel caso in esame, con periodo di ### espresso, durante il quale non venivano a cessare né le condizioni evolutive dei postumi né la necessità di continuare nelle cure specialistiche del caso; - un ### mediamente al 50% per un totale di gg. 60 ###”.   Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828) e alla sofferenza morale ad esso correlata.   Con riferimento ai danni non patrimoniali subìti da parte attrice, si rileva che la liquidazione va effettuata tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte a ### nella sentenza n. 26972 del 2008. La giurisprudenza di legittimità, a ### ha chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass SS.UU. n. 26972/2008 e, successivamente,Cass., 15 gennaio 2014 n.  687); conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad un'integrale riparazione, valutando congiuntamente tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali "pregiudizi esistenziali" concernenti aspetti relazionali della vita. In questa prospettiva è stato affermato che "Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale". Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008; analogamente, Cass., 9/12/2010 n. 24864; Cass., 16 maggio 2013 n. n.  11950; Cass., 23 settembre 2013 n. 21716).   Come già sovra evidenziato, nella specie trattasi di danno differenziale medicolegale. In proposito di danno differenziale medico-legale, è necessario ricordare il recente approdo del Supremo Collegio sul punto, cristallizzato in una delle pronunce di ### del 2019 (Cass. 28986/19), ove si legge che “o le forzose rinunce patite dalla vittima in conseguenza del fatto illecito sarebbero state identiche, anche se la vittima fosse stata sana prima dell'infortunio; oppure quelle conseguenze dannose sono state amplificate dalla menomazione preesistente. Nel primo caso la menomazione preesistente sarà giuridicamente irrilevante, come già detto. Se, invece, in applicazione del giudizio controfattuale, dovesse concludersi che le conseguenze del fatto illecito, a causa della menomazione pregressa, sono state più penose di quelle che si sarebbero verificate se la vittima fosse stata sana, la preesistenza diviene giuridicamente rilevante. Senza di essa, infatti, il danno ingiusto finale patito dalla vittima sarebbe stato minore”. 
Elaborando una sorta di modello di lavoro per il giudice del merito, la medesima pronuncia così conclude: “I princìpi di diritto sin qui esposti possono ora riassumersi come segue: 1) lo stato anteriore di salute della vittima di lesioni personali può concausare la lesione, oppure la menomazione che da quella derivata; 2) la concausa di lesioni è giuridicamente irrilevante; 3) la menomazione preesistente può essere concorrente o coesistente col danno maggiore causato dall'illecito; 4) saranno "coesistenti" le menomazioni i cui effetti invalidanti non mutano per il fatto che si presentino sole od associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ai medesimi organi; saranno, invece, "concorrenti" le menomazioni i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate, e più gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi; 5) le menomazioni coesistenti sono di norma irrilevanti ai fini della liquidazione; né può valere in ambito di responsabilità civile la regola sorta nell'ambito dell'infortunistica sul lavoro, che abbassa il risarcimento sempre e comunque per i portatori di patologie pregresse; 6) le menomazioni concorrenti vanno di norma tenute in considerazione: a) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), e convertendola in denaro; b) stimando in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito, e convertendola in denaro; lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere però considerato pari al 100% in tutti quei casi in cui le patologie pregresse di cui il danneggiato era portatore non gli impedivano di condurre una vita normale; c) sottraendo l'importo ### dall'importo ###”.   Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni macropermanenti, si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati con le ### del tribunale di Milano del 2021 per la liquidazione del danno non patrimoniale (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., 13 dicembre 2016 n.  25485).   Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del fatto de quo (anni 57 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, è possibile liquidare in via equitativa, per la voce di danno non patrimoniale, le somme di ### 33.124,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di ### 98,00, per come anche richiesto nel ricorso originario) e di ### 87.523,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti, e dunque per un complessivo importo di ### 120.647,00 in valori monetari attuali.   Deve inoltre rilevarsi che l'importo pari ad ### 120.647,00 altro non è che il valore monetario previsto dalle ultime ### 2021 della liquidazione del danno che tiene conto sia del danno biologico/dinamico-relazione che della sofferenza morale soggettiva interiore, sofferenza che può ritenersi nella specie presuntivamente provata in ragione dei fatti per cui è causa e dell'entità del grado di invalidità permanente.   Sulla predetta somma di ### 120.647,00, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.   Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle ### della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo e### artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.   Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle ### (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (6 maggio 2013), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ### Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle ### della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo e### artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (6 maggio 2013) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 6 maggio 2013 fino alla presente sentenza; sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, e### art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.   Per quanto riguarda infine la richiesta attrice di risarcimento del danno patrimoniale avente ad oggetto la menomazione reddituale sua base annua si osserva in primo luogo che non vi è alcuna prova certa che tale asserita menomazione sia da ricollegare al fatto illecito per cui è causa; in secondo luogo, si evidenzia che da un attento esame di tutti i cedolini degli stipendi percepiti dal 2012 al 2019 non emerge affatto la lamentata menomazione; in realtà, quest'ultima sussiste solo ed esclusivamente con riferimento ai suindicati giorni di invalidità temporanea e anche in via equitativa va liquidata nella somma di euro 3.000,00, già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi alla data odierna.   In definitiva, l'### n. 3 ### va condannata al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di € 123.647,00, oltre agli interessi per come sovra specificato.   In virtù del principio della soccombenza, l'### n. 3 ### va condannata al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.   P.Q.M.  Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di #### in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10233/19 R.G.: 1) condanna l'### n. 3 ### al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 123.647,00, oltre agli interessi per come specificato in motivazione; 2) condanna l'### n. 3 ### al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in euro 800,00 per spese ed euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario e### L. prof. for., disponendone la distrazione e### art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte attrice; pone a carico di ### n. 3 ### le spese di c.t.u., come già liquidate in atti.   ### 20 giugno 2023 

IL GIUDICE
### n. 10233/2019


causa n. 10233/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Barberi Salvatore

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Tribunale di Asti, Sentenza n. 52/2024 del 03-05-2024

... il tabagismo del dipendente quale concausa della patologia”). 8. Alla accertata l'ascrivibilità alla società convenuta, ai sensi dell'art. 2087 c.c., della malattia discende la responsabilità della stessa nel decesso del dante causa dell'odierna ricorrente e per l'effetto l'obbligo di risarcimento del danno. ### sopra accennato, la ricorrente agisce in questa sede per il risarcimento del danno non patrimoniale, sia biologico differenziale iure hereditatis, che da perdita parentale iure proprio. 8.1. Orbene, per quanto concerne il danno azionato iure hereditaris deve ribadirsi la configurabilità e trasmissibilità del danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla (leggi tutto)...

R.G.L. n. 924/2021 TRIBUNALE DI ASTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento portante il n. 924 degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 promosso da ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### D'### per procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in ### via ### n. 61 parte ricorrente #### S.P.A.  in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to ### per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliat ####### n. 5 parte convenuta ### domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ### per parte ricorrente: come in ricorso per le parti resistenti: come in memoria di costituzione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data ### la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio R.F.I. ### S.p.A. e, premesso di essere erede di ### deceduto il ### a seguito di mesotelioma pleurico, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti, sia iure hereditario che iure proprio, quantificati in € 606.046, previo accertamento dell'origine professionale della patologia che aveva condotto al decesso il proprio dante causa. 
R.G.L. n. 924/2021 A sostegno della domanda precisava che il di lei padre aveva prestato servizio alle dipendenze della convenuta, all'epoca ### dello Stato, dal 10/08/1972 al 01/01/2002, operando quale manovratore in prevalenza presso la stazione ferroviaria di ### oltre che presso altre stazioni del ### quali ### e ### Evidenziava che nell'espletamento delle mansioni di manovratore, consistenti nello sgancio e aggancio dei vagoni dei rotabili e dei carri merce, nonché nella modifica manuale degli scambi delle linee ferroviarie direttamente sui binari e nella conduzione dei locomotori, il de cuius era stato costantemente esposto all'inalazione di polveri di amianto. 
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio R.F.I. ### S.p.A., che eccepiva l'incompetenza funzionale dell'adito giudice in relazione alla domanda di risarcimento dei danni avanzata iure proprio, la carenza di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000 e l'infondatezza nel merito della domanda attorea, deducendo l'osservanza degli obblighi di sicurezza in capo alla datrice di lavoro (anche in termini di formazione e di informazione del personale), oltre alla mancata segnalazione di presunte inefficienze sui dispositivi di protezione consegnati al personale, nonché l'insussistenza dell'esposizione diretta ed ambientale alle polveri di amianto da parte del sig. ### Esperito vanamente il tentativo di conciliazione, rinnovato in corso di causa, la controversia veniva istruita con l'esame dei testi indotti dalle parti, con acquisizione documentale e con CTU medico legale affidata al dott. ### indi all'udienza del 08/03/2024 i procuratori delle parti discutevano la causa, che, sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti defensionali, è stata decisa come da separato dispositivo.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. È in primo luogo priva di pregio l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice del lavoro quanto alla domanda di risarcimento avanzata iure proprio, in quanto di “competenza” esclusiva della sezione civile. 
Vanno infatti ravvisate evidenti ragioni di connessione ed esigenze di opportunità in ordine alla trattazione congiunta delle due domande, stante la connessione che tra le stesse intercorre: entrambe presuppongono, infatti, l'accertamento dell'insorgenza in capo al lavoratore di una malattia professionale determinata dall'esposizione all'amianto da quest'ultimo subita nell'ambiente di lavoro, con applicazione del R.G.L. n. 924/2021 prevalente rito speciale del lavoro alla luce del disposto di cui all'art. 40, comma 3. c.p.c., o come meglio evidenziato dalla Suprema Corte “esigenze derivanti dalla necessità di rispettare i principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost e della sua ragionevole durata” che “sussistono considerata l'opportunità di una trattazione unitaria dei due giudizi attinenti alle conseguenze risarcitorie relative ad un medesimo fatto storico come sopra specificato” (cfr. Cass. civ. n. 18503/2016). 
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “### è stato più volte affermato da questa Corte e va qui nuovamente enunciato, “per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 409 c.p.c., n. 1, debbono intendersi non solo quelle relative alle obbligazioni propriamente caratteristiche del rapporto di lavoro, ma tutte le controversie in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi direttamente al detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la “causa petendi” di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario, e non già meramente occasionale, della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale, essendo irrilevante l'eventuale non coincidenza delle parti in causa con quelle del rapporto di lavoro” (v. Cass. 22-3-2002 n. 4129).” (Cass. civ. n. 17092/2012).  1.1 Si aggiunga che la trattazione della controversia da parte del giudice adito con un rito diverso da quello eventualmente previsto dalla legge non determina inammissibilità della domanda o la nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduca e dimostri che dall'erronea adozione del rito sia derivata una lesione del diritto di difesa, del contraddittorio o un diverso regime probatorio (cfr. tra le tante Cass. civ. n. ###/2018; Cass. civ. n. 23038/2018), lesione del diritto di difesa che nella specie non è stata nemmeno prospettata dalla resistente. Né d'altro canto vi è evidenza alcuna che la celebrazione del processo secondo il rito del lavoro, anche sulla domanda proposta iure proprio, abbia prodotto una concreta lesione del diritto di difesa o abbia minorato garanzie del contraddittorio per le parti.  ### secondo cui la trattazione unitaria si tradurrebbe, anche sotto il profilo del rito, in una vulnerazione dei diritti di difesa della parte convenuta appare all'evidenza apodittica, non essendo supportata da adeguate e sufficienti argomentazioni.  2. Sempre in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, dovendosi osservare come l'attuale regime di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.  38/2000 preveda l'estensione della copertura assicurativa obbligatoria gestita R.G.L. n. 924/2021 dall'I.N.A.I.L. anche al danno biologico. Ne consegue che le somme eventualmente erogate dall'### non esauriscono il diritto al risarcimento del danno biologico in capo all'assicurato, il quale ben può agire nei confronti del proprio datore di lavoro al fine di ottenere il c.d. danno differenziale, ovvero “quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo dovuto in base all'assicurazione obbligatoria” (cfr. Cass. civ. n.  ###/2017).  2.1. La prospettiva del citato art. 13, infatti, non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Dunque, l'erogazione effettuata dall'I.N.A.I.L. è strutturata in termini di mero indennizzo, il quale - a differenza del risarcimento - è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale o aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità. Pertanto, la differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione I.N.A.I.L. e### art. 3 del citato decreto ed il risarcimento del danno biologico, preclude di poter ritenere che le somme eventualmente a tale titolo versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato od ammalato, nel senso che esse devono semplicemente detrarsi dal totale del risarcimento spettante al lavoratore (cfr. Cass. civ. n. 777/2015), di guisa che il lavoratore ben potrà agire in giudizio nei confronti del proprio datore di lavoro, al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti.  2.2. Peraltro, nel caso di specie, avuto riguardo alla specifica prospettazione formulata in ricorso, occorre pure considerare il condivisibile orientamento della Suprema Corte che, in relazione al danno alla salute che abbia determinato la morte dopo un apprezzabile lasso temporale (c.d. “danno biologico terminale”), ha precisato come tale pregiudizio si configuri quale danno biologico da invalidità temporanea assoluta (sempre presente - anche se non vi sia “consapevolezza” - che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso, con eventuale “personalizzazione” in relazione agli ulteriori aspetti “soggettivi” ed “esistenziali”), per la cui liquidazione può ben farsi riferimento alle tabelle relative all'invalidità temporanea. 
A tale danno può poi sommarsi una componente di sofferenza psichica (c.d. “danno catastrofale”, anche definito come “danno morale terminale” o “danno da lucida R.G.L. n. 924/2021 agonia”), configurabile come pregiudizio non patrimoniale (sempre temporaneo) di natura peculiare, che comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro - ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso concreto - che sappia tener conto della enormità del pregiudizio (cfr. Cass. civ. n.  23183/2014; Cass. civ. n. 21060/2016). 
Ne consegue che, nella fattispecie in esame in questa sede ###può invocare alcun esonero (nemmeno parziale) rispetto alla propria eventuale responsabilità, vertendosi in un'ipotesi in cui non vi è alcuna copertura assicurativa dell'I.N.A.I.L.: quest'ultimo, infatti, non risponde del danno biologico temporaneo (ma solo di quello patrimoniale temporaneo, coperto dall'indennità giornaliera e### D.P.R.  1124/1965), tanto meno di quelli “esistenziali” e/o “morali”. 
Trattasi, pertanto, di ### danni (non “differenziali”, bensì) “complementari” (secondo la dizione offerta dalla Suprema Corte nella sentenza n. 9166/2017), il cui importo va posto integralmente a carico del datore di lavoro, naturalmente ove si dimostri che questi abbia effettivamente posto in essere una condotta violativa dell'art.  2087 c.c.  3. Ciò premesso, e venendo al merito della vicenda, la ricorrente esercita sia un'azione di responsabilità di tipo contrattuale (iure hereditatis), lamentando l'inosservanza da parte del datore di lavoro della previsione di cui all'art. 2087 c.c., sia un'azione di responsabilità aquiliana, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in relazione ai danni dalla stessa patiti per la perdita del congiunto.  3.1. Con riferimento in particolare al danno invocato iure hereditatis (ovvero il danno non patrimoniale, nelle componenti del danno biologico, tanatologico e morale), come è noto la responsabilità del datore di lavoro, e### art. 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, bensì di responsabilità di natura contrattuale, sicché sul piano della ripartizione dell'onere probatorio incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito un danno alla salute a causa dell'attività lavorativa svolta (o sugli eredi che esercitano l'azione risarcitoria iure hereditatis) l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno, sì che non possa essere a lui addebitabile R.G.L. n. 924/2021 l'inadempimento all'obbligo di sicurezza previsto dalla norma (Cass. civ. n. 12445/2006; Cass. civ. n. 3788/2009; Cass. n. 2038/2013; Cass. civ. n. 24742/2018).  4. ### le superiori premesse ed essendo pacifico tra le parti che il dante causa della ricorrente abbia lavorato alle dipendenze delle ### dello Stato, svolgendo dalla data di assunzione sino alla risoluzione del rapporto di lavoro, intervenuta il ###, le mansioni di manovratore, implicanti la movimentazione dei carichi nelle operazioni di aggancio e sgancio dei rotabili, la manovra dei deviatori a mano e il trasporto fanali, ad avviso del Tribunale le circostanze descritte in ricorso hanno trovato puntuale conferma nel corso della espletata istruttoria. 
È in particolare emerso che sig. ### era addetto alla manovra dei convogli e si occupava di effettuare operazioni di composizione e scomposizione degli stessi, scarto e reintegro dei vagoni, dovendo staccare le carrozze dei treni, agganciarle al locomotore per condurle su diversi binari e riagganciarle ad altri treni; acquisita la qualifica di primo tecnico manovra dal 17/7/1995 (cfr. doc. 2 in atti di parte resistente), il lavoratore veniva altresì assegnato alla guida dei locomotori.  4.1. Orbene, le allegazioni di parte ricorrente sono state confermate dai testi escussi, le cui dichiarazioni meritano d'essere di seguito testualmente riportate. 
In particolare, la teste ### ha precisato “Ho lavorato presso la convenuta dal 14.8.1972 al 30.5.2000 espletando per lo più mansioni di manovratore; all'inizio ho prestato servizio presso la stazione di ### e dal 1986 al 1994 presso la stazione di ### in quest'ultima sede con mansioni di manovratore. Ho conosciuto il #### con il quale ho avuto di lavorare diverse volte tra il 1986 e il 1994, nel senso che abbiamo fatto parte della stessa squadra c.d. di manovra o lavorato in stazione nello stesso turno. […] Le operazioni di aggancio e sgancio dei rotabili erano fatte manualmente e comportavano anche lo scollegamento delle condutture di aria che permettevano il riscaldamento dei treni e la frenata; si trattava di condotte morbide, poiché altrimenti non ci sarebbe stato il modo di collegarle e riagganciarle. Non so dire di cosa fosse rivestita questa conduttura, nè l'ho appreso in seguito alla cessazione del mio rapporto di lavoro. […] Gli agganci del locomotore avvenivano in stazione, gli altri nel piazzale dello scalo. Preciso che le operazioni in questione richiedevano che l'addetto passasse sotto i respingenti delle vetture, quindi operando in uno spazio largo non superiore al metro. Mi viene chiesto come si presentavano le condutture; ricordo che nei treni merci, forse perché meno mantenuti, alcune volte le condutture erano scure e si R.G.L. n. 924/2021 presentavano logorate con filamenti color sabbia. Per effettuare queste operazioni ci sono stati consegnati un casco, le scarpe antinfortunistiche e dei guanti spessi, credo di cuoio, ciò per evitare che il grasso presente nei magli dei ganci ostacolasse la presa”. 
Il teste ### ha dichiarato: “Ho lavorato presso la resistente dal 1990/91 fino al marzo/aprile 2011, se mal non ricordo, e ho espletato mansioni di manovratore. Ho lavorato presso varie stazioni…presso quella di ### dal 2000 al 2005 e in seguito e fino a cessazione del mio rapporto di lavoro ho prestato servizio ad ### stazione denominata “### smistamento”. […] Ho conosciuto il #### con il quale ho lavorato in tutto l'arco di permanenza presso la stazione di ### Preciso che all'epoca il #### era primo tecnico di manovra e dunque era assegnato a mansioni superiori a quelle da me espletate. Solo di rado accadeva che il predetto si occupasse delle operazioni di aggancio e sgancio dei rotabili e ciò accadeva quando erano assegnati allo stesso turno due primi tecnici di manovra. […] Il Sig. ### si occupava della conduzione del mezzo e del controllo del livello dell'olio e del grasso del motore della locomotiva. […] Le operazioni di aggancio e di sgancio dei rotabili comportavano lo scollegamento delle condotte che trasportavano l'aria necessaria per il funzionamento dei freni o di energia elettrica. Non so dire se le condotte in questione fossero rivestite di amianto. Posso solo dire che quando erano collegate, erano vicine alle rotaie, poteva fuoruscire della polvere. […] La mansione di manovratore richiedeva un prolungato stazionamento in prossimità delle ruote dei rotabili, con la precisazione che solo quelli destinati al trasporto di persone erano dotati di freni a disco. […] I treni merci avevano invece i c.d. ceppi, ossia materiale frenante soggetto a usura. […] Tengo a precisare che il manovratore si occupava delle operazioni di aggancio e sgancio anche delle stazioni ferroviarie limitrofe a quella principale, collocate nell'arco di una ventina di chilometri”. 
Il teste ### ha altresì evidenziato: “Ho lavorato per le ### dello Stato dal 10.1.1972 al 31.12.2007. Sono stato assunto come gestore e in seguito ho svolto mansioni di assistente in movimento, di tecnico e poi di primo tecnico titolare, ruoli che ho assunto tra il 1980 e il 1985, infine nel 1992 sono divenuto capostazione, mansione che ho mantenuto fino alla cessazione del mio rapporto di lavoro. Fino al 1974 ho lavorato presso diverse stazioni ferroviarie contemporaneamente, nel senso che ero un jolly e venivo inviato dove era necessaria la mia presenza. Dal 1975 al 1985 sono stato assegnato alla stazione di ### fino al 1992 sono stato assegnato alla stazione di ### e infine dal 1992 alla cessazione del rapporto di lavoro a quella di ### d'### […] Il Sig. 
R.G.L. n. 924/2021 ### faceva parte della squadra manovratori che si occupava di prelevare i vagoni ferroviari vuoti e portare quelli pieni nelle stazioni di #### d'### e ### […] In quanto manovratore il #### si occupava dell'aggancio e sgancio dei vagoni, operazione che comportava il collegamento e scollegamento delle condotte per la frenatura del treno. […] È emerso che le condotte erano rivestite da una tela costituita da amianto. […] So per averlo appreso da mio zio, che ha lavorato a lungo presso un'officina delle ferrovie che per i freni erano usate pastiglie composte da una mescola fatta in amianto e che da un certo momento le ### hanno smesso di usarli. 
Per lo stesso motivo so che erano coibentati in amianto anche i pannelli e i quadri elettrici delle locomotive. Aggiungo che prima di far partite il treno di regola veniva testato il funzionamento dei freni, ma anche in questo caso non visto lo sprigionamento di polveri.  […] Confermo che l'attività di manovratore comportava anche la conduzione dei locomotori, operazione che ho visto svolgere dal #### già nel periodo in cui era assegnato preso la stazione di ### […] Si sapeva già dagli anni ‘80 che il pietrisco utilizzato tra i binari era composto da amianto e proveniva da particolari cave, come quella di ### […] Rientrava altresì tra le mansioni del manovratore quella di stazionamento sulla banchina per assistere al transito dei treni e controllare che i freni funzionassero. […] Peraltro durante tale stazionamento poteva capitare che passassero treni in velocità che sollevavano le polveri che si depositavano sul pietrisco”.  4.2. In definitiva la prova testimoniale ha dimostrato la violazione da parte del datore di lavoro dell'art. 2087 c.c., non avendo questi adottato quelle cautele di sicurezza necessarie a tutelare la salute del lavoratore. 
La Suprema Corte ha sul punto precisato che il datore di lavoro “deve predisporre a tutela della sicurezza del lavoratore non soltanto le misure prescritte dal legislatore che rappresentano lo “standard” minimale, ma anche tutte quelle che siano praticate normalmente o, in concreto, siano richieste dalla specificità del rischio connesso all'attività lavorativa, la cui prova liberatoria, correlata alla diligenza esigibile, è a carico della parte datoriale che dovrà provare di aver adottato tutte quelle cautele che, benché non dettate dalla legge, siano consigliate dalle conoscenze sperimentali e tecniche o dagli “standard” di sicurezza normalmente osservati”(Cass. civ. n. ###/2022). 
Quanto poi al nesso causale tra inosservanza degli obblighi di protezione e malattia professionale, la Suprema Corte ha puntualizzato che “in materia di risarcimento danni causati da malattia professionale, l'onere della prova del nesso causale tra prestazione R.G.L. n. 924/2021 lavorativa e danno, incombe su colui che ne chiede il riconoscimento, che potrà a tal fine avvalersi anche delle certificazioni I.N.A.I.L. - nello specifico riferite all'esposizione all'amianto e all'origine professionale della malattia - la cui rilevanza probatoria, sia pure non dirimente, non è subvalente rispetto all'accertamento giudiziale, una volta che detti documenti siano entrati a far parte, nel contraddittorio tra le parti, del materiale probatorio utilizzabile e### art. 115 c.p.c., comma 1”(Cass. civ. n. 678/2023) e che “in tema di risarcimento del danno, il nesso causale tra l'esposizione ad amianto e il decesso intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del “più probabile che non”, possa desumersi che la non occasionale esposizione all'agente patogeno - in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all'assenza di strumenti di protezione individuale - abbia prodotto un effetto patogenico sull'insorgenza o sulla latenza della malattia” (Cass. civ. n.  13512/2022). 
Non può non sottolinearsi come il datore di lavoro sia responsabile se ometta di adottare le idonee misure protettive ovvero se non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente (cfr e### plurimis Cass. civ. n.  15112/2020; Cass. civ. n. 16026/2018; Cass. civ. n. 14468/2017; Cass. civ. n.  27127/2013; Cass. civ. n. 9661/2012; Cass. civ. n. 5493/2006).  5. Rilevano, inoltre, ai fini della decisione gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio: il C.T.U., dopo aver illustrato la natura della patologia in argomento, con accurati approfondimenti e stralci di letteratura specializzata, ha esaminato la specifica esposizione alla sostanza nociva nella vita lavorativa del sig. ### giungendo ad affermare l'elevata probabilità che dalla data di assunzione il predetto sia stato esposto a fibre di amianto, poiché adibito a lavorazioni svolte in ambienti nei quali il minerale era disperso nell'aria.  5.1. ### ha in particolare evidenziato che “### è riconosciuto come principale responsabile dei casi di mesotelioma pleurico maligno. ### secondo i dati ### l'asbesto è individuabile quale agente causale di una quota intorno all'80% dei casi di mesotelioma maligno. Il restante 20% comprende una minoranza di casi collegabili ad agenti alternativi all'asbesto (erionite, trattamenti radianti) e una maggioranza di casi in cui non è identificabile un agente causale. Nell'ambito dell'80% dei mesoteliomi maligni da asbesto, le quote correlabili a un'esposizione professionale, familiare e nell'ambiente di R.G.L. n. 924/2021 vita (residenza, luoghi frequentati) sono stimate rispettivamente al 70%, intorno al 5% e in misura inferiore al 4%”, rimarcando che “### in genere, l'impossibilità di identificare una soglia di esposizione all'asbesto al di sotto della quale non si riscontri un rischio di mesotelioma è una circostanza segnalata dalla letteratura in materia da oltre venti anni”.  5.2. Nella relazione peritale viene altresì sottolineato che “a tutt'oggi non è stato possibile identificare una soglia di esposizione all'asbesto al di sotto della quale non risulti un rischio di mesotelioma. È pertanto probabile che il mesotelioma del ### fosse stato causato dall'esposizione all'asbesto subita per via dell'attività svolta alle dipendenze di RFI”, argomento che il consulente impiega per disattendere le osservazioni critiche sollevate dal CTP della convenuta, il quale, oltre a evidenziare l'assenza di prova quanto alla provenienza del ballast, ha - tra l'altro - rilevato il costante rispetto dei limiti di legge quanto all'amianto contenuto nel pietrisco utilizzato nelle stazioni. 
Orbene oltre a quanto rammentato dal ### già sotto il profilo scientifico sufficiente a confortare le conclusioni peritali, è altresì utile aggiungere come l'accertata eziologia professionale della neoplasia sia altresì correlata esposizione all'amianto presente nelle tubazioni per la frenatura dei treni e nelle condotte di riscaldamento delle locomotive a vapore, circostanza provata per tabulas dalla circolare a firma del ### e ### delle ### dello Stato del 5/07/1983 e dal documento finale di un'indagine in tema di esposizione ad asbesto nelle officine delle ### dello Stato (cfr. doc. 2 e 3 in atti di parte ricorrente). Detta documentazione attesta il massiccio impiego dell'asbesto nell'isolamento termico, acustico ed elettrico dei rotabili, in particolare in guarnizioni, freni a disco, isolamento termico di tubi, isolamento elettrico, sotto forma di amianto spruzzato o in fiocchi, cartone di amianto, amiantite, pasticche frenanti, corde e nastri, che, pur essendo in origine poco o niente friabili, potevano però diventarlo a seguito del degrado causato da fattori ambientali, anche se la possibilità di aerodispersione era inferiore rispetto all'amianto spruzzato.  6. Si tratta di riscontro idoneo e sufficiente, in quanto la prova del nesso causale deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici (cfr.   Cass. civ. n. 9226/2007; Cass. civ. n. 14308/2006; Cass. civ. n. 12559/2006; Cass. civ. n.  16119/2005). 
R.G.L. n. 924/2021 6.1. Di contro la mancata dimostrazione da parte di RFI di avere adottato ogni misura idonea a preservare l'integrità fisica del proprio dipendente contro il rischio amianto assume valenza decisiva al fine del riconoscimento della responsabilità, in ragione del fatto che la pericolosità della lavorazione dell'amianto era nota già in epoca ben anteriore al 1970, epoca a cui risale la conoscenza non tanto della correlazione tra patologie tumorali ed esposizione ad asbesto, quanto del carattere c.d. dose indipendente del mesotelioma (arg. e### Cass. civ. n. 4721/98). Posto che ciò che rileva, ai fini della configurabilità di un'omissione assistita da colpa grave, come tale equiparabile alla omissione dolosa, è la conoscenza della nocività dell'asbesto per la salute dei lavoratori a prescindere poi dalla tipologia di danno effettivamente verificatosi, la tempistica delle conoscenze scientifiche conduce ad un'affermazione di responsabilità in capo a ### quale datrice di lavoro, per la patologia pleurica contratta dal sig. ### Si è, infatti, in presenza di soggetto la cui consistenza imprenditoriale, dimensione ed organizzazione erano tali da rendere esigibile la massima diligenza nell'adozione di tutte le precauzioni possibili per la tutela da inalazioni di polveri aerodisperse. 
Al contrario, sotto quest'ultimo aspetto, i testi hanno concordemente riferito che nessun idoneo dispositivo sia stato mai fornito ai lavoratori.  7. Va inoltre rimarcato che nel caso di specie la causa lavorativa è stata l'unica eziologicamente rilevante nella causazione della patologia che ha causato il decesso del de cuius: come infatti precisato dall'ausiliario nelle note integrative depositate il ###, in relazione all'attività e###tralavorativa effettuata dal sig. ### e segnalata nella valutazione del ### dei ### “l'attività e###tralavorativa in oggetto è consistita nella costruzione di una piccola tettoia in ### Tale segnalazione, peraltro, non è stata accompagnata da alcuna informazione sul tempo richiesto dall'installazione della tettoia né sulla condizione delle lastre utilizzate. A tale riguardo va tenuto presente che l'### se non logorato, fa parte dei materiali contenenti asbesto a matrice compatta. Date tali circostanze, l'eventualità di un rapporto concausale tra l'attività e###tralavorativa e il mesotelioma del ### non è quantificabile in base a un criterio di probabilità, ma va considerata unicamente quale possibilità. Si ricorda che in ambito medico legale il termine possibile viene riferito alle situazioni in cui può tanto esservi quanto non esservi un rapporto eziologico. Mancano pertanto gli elementi che consentirebbero di definire se e in che misura l'attività e###tralavorativa del ### avesse contributo al determinismo del mesotelioma diagnosticatogli nel 2015”. 
R.G.L. n. 924/2021 7.1. In ogni caso va ricordato che ad avviso del Supremo Collegio nella determinazione dell'evento va applicata la regola contenuta nell'art. 41 c.p. ”alla stregua della quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p. in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni” (cfr. 
Cass. civ. n. 15153/2011; Cass. civ. n. 14770/2008; Cass. civ. n. 6722/2003; Cass. civ. n.  17959/2005; in quest'ultima fattispecie la Corte di Cassazione, accertata l'esposizione dell'interessato, deceduto per carcinoma polmonare, a rischio ambientale costituito dalla presenza di polvere di amianto, ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva riconosciuto la dipendenza da causa da servizio, senza che rilevasse in senso contrario la circostanza che la consulenza tecnica avesse evidenziato il tabagismo del dipendente quale concausa della patologia”).  8. Alla accertata l'ascrivibilità alla società convenuta, ai sensi dell'art. 2087 c.c., della malattia discende la responsabilità della stessa nel decesso del dante causa dell'odierna ricorrente e per l'effetto l'obbligo di risarcimento del danno.  ### sopra accennato, la ricorrente agisce in questa sede per il risarcimento del danno non patrimoniale, sia biologico differenziale iure hereditatis, che da perdita parentale iure proprio.  8.1. Orbene, per quanto concerne il danno azionato iure hereditaris deve ribadirsi la configurabilità e trasmissibilità del danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo (cfr. Cass. civ. n. 26727/2018; Cass. civ. n.  21060/2016; Cass. civ. n. 23183/2014; Cass. civ. n. 22228/2014; Cass. civ. n.  15491/2014) e di danno morale “terminale o catastrofale”, ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi (Cass. civ. n. 13537/2014; Cass. civ. n. 7126/2013; Cass. civ. n.  2564/2012).  8.2. Quanto ai criteri di liquidazione, da una parte si è confermata la correttezza di tecniche di liquidazione del danno “terminale” commisurate alle tabelle che stimano R.G.L. n. 924/2021 l'inabilità temporanea assoluta con opportuni “fattori di personalizzazione”, i quali tengano conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile e###itus (cfr. Cass. n. 12041/2020; Cass. civ. n.  15491/2014, Cass. civ. n. 23053/2009, Cass. civ. n. 9959/2006, Cass. civ. n. 3549/2004), dall'altra è stata data continuità al principio espresso dalle Suprema Corte con pronuncia n. 12041/2020, nella quale è stato chiarito che: a) in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro con esito mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della “enormità” del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (cfr. Cass. Civ. n. 23183/2014; Cass. civ. n.  15491/2014); b) si tratta di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi; c) per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso; tale danno, qualificabile come danno “biologico terminale”, dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile iure hereditatis da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte; d) invece il danno catastrofale - che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita - comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato “puro” ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di R.G.L. n. 924/2021 proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all'enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (si veda Cass. civ. n. 23183/2014); e) ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo i suindicati criteri di proporzionalità e di equità (in termini Cass. civ. n. 16592/2019; Cass. civ. n. 23153/2019 e Cass. civ. n. 21837/2019; Cass. civ. n. 23845/2023).  9. Individuati in tale ambito i danni risarcibili, occorre richiamare brevemente la storia clinica del de cuius deceduto in data ### all'età di 63 anni, siccome ricostruita dal CTU alla luce della documentazione medica in atti, e in particolare: - persistendo da circa un anno tosse non produttiva, il sig. ### veniva ricoverato dal 13 al 17 ottobre 2015 presso l'### di ### a seguito di versamento pleurico e ivi sottoposto a TC toracica, con riscontro di placche pleuriche bilaterali; - il ### il sig. ### veniva nuovamente ricoverato presso il ### dell'### di ### per toracentesi, con esame citologico sul liquido drenato che risultava compatibile con un mesotelioma pleurico; - il ### veniva eseguita presso l'### di ### videotoracoscopia con biopsie pleuriche su ispessimenti delle pleure parietale e viscerale in corrispondenza del lobo polmonare inferiore, seguita da talcaggio, con diagnosi definitiva di mesotelioma pleurico epitelioide c### (stadio ###; - l'11/12/2015, sempre presso l'### di ### veniva eseguita TC di controllo che evidenziava accentuazione degli ispessimenti pleurici e infiltrazione dell'adipe mediastinico; - dal 28/12/2015 al 29/2/2016 il sig. ### veniva sottoposto a un protocollo di cure sperimentali (### e ### in combinazione con ### basato su campi elettrici), che non influiva sulla progressione della neoplasia; - dal maggio-giugno 2016 seguiva chemioterapia con vinorelbina, con analogo risultato; - il ### veniva effettuata seduta antalgica percutanea per lesioni infiltrante parietale sinistra; - in occasione di controllo effettuato in data ### veniva attestato un netto peggioramento delle condizioni di salute.  9.1. Tanto sopra precisato, possono prendersi a riferimento ai fini della liquidazione del danno le ### elaborate dell'### sulla Giustizia Civile di #### R.G.L. n. 924/2021 2021 (vanno infatti applicate le ### vigenti al momento della liquidazione, v. Cass. civ. n. ###/2019) che, in ragione del costante utilizzo giurisprudenziale, hanno assunto una vocazione “nazionale” in quanto “recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità (si veda Cass. civ. n. 17018/2018, Cass. Civ. n.  19992/2015, Cass. civ. n. 20895/2015, Cass. civ. n. 12408/2011). 
Dette tabelle sono state predisposte tenendo conto dei seguenti principi: a. unitarietà e onnicomprensività del concetto di danno terminale, che ricomprende al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente; b. durata limitata del danno, derivante dalla stessa definizione del danno come terminale (durata temporanea convenzionalmente stabilita in un periodo massimo di 100 giorni, oltre il quale il danno terminale non può prolungarsi, risultando risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario); c. coscienza del danneggiato, sicché occorre la comprovata percezione della fine imminente; d. l'intensità decrescente, basata sull'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (tale criterio verosimilmente non è perfettamente in linea con la gravità ingravescente della patologia che ha condotto a morte il de cuius, ma resta comunque applicabile anche nella presente fattispecie, sia pure con un calcolo a ritroso, ipotizzando la massima sofferenza nei giorni immediatamente precedenti il decesso); e. il metodo tabellare, che - pur nella ribadita difficoltà di individuare una “regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale - assegna a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di 100 giorni complessivi, un valore progressivamente - e convenzionalmente - decrescente, sino ad agganciarsi, al 100° giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario; f. la tabella prevede in particolare la liquidazione di un danno terminale massimo, non ulteriormente personalizzabile, fino al tetto di 30.000,00 euro per tre giorni e poi una cifra giornaliera inferiore, decrescente nel tempo (nella presente fattispecie da calcolarsi R.G.L. n. 924/2021 a ritroso dal giorno del decesso), a partire dal quarto giorno e personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e al particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato (con una personalizzazione che viene proposta nel limite massimo del 50%); g. valori convenzionali: il valore del quarto giorno è stato individuato in 1.000,00 euro, mentre la progressiva diminuzione giornaliera è stata calcolata, con i necessari arrotondamenti, in modo tale da giungere, alla fine del periodo, a un valore (98,00 euro nel 2018, aumentato a 99,00 euro nel 2021) pari a quanto pro die stabilito dalla ### per il danno biologico temporaneo standard. Il tutto, naturalmente, al netto della eventuale personalizzazione che, come detto, l'### propone entro il limite massimo del 50%.  9.2. Chiarito il quadro di riferimento ed applicate le ### in questione, va evidenziato che, sulla base della documentazione in atti, il de cuius ebbe consapevolezza dell'esito sfavorevole quoad vitam già a decorrere dal primo ricovero in data ### stante gli esiti dell'esame citologico sul liquido drenato, che risultava compatibile con un mesotelioma pleurico, previsione confermata dalle risultanze dell'esame istologico definitivo, con diagnosi di “mesotelioma pleurico varietà epitelioide”, consegnato al sig.  ### in occasione del controllo presso l'### di ### in data ###, cui è seguito il decesso in data ###. 
Vi è prova, dunque, del decorso di un considerevole lasso di tempo tra il manifestarsi della patologia professionale e la morte del lavoratore, nonché della sicura lucidità del soggetto, ossia della coscienza del proprio destino, e della eccezionale sofferenza patita durante i mesi di malattia che hanno portato al decesso.  9.3. Passando alla quantificazione del danno, facendo applicazione di tali criteri orientativi, si rileva innanzitutto che i giorni di inabilità temporanea trascorsi dalla prima manifestazione della malattia al decesso ammontano al numero di 298. Di questi, 100 giorni potranno essere risarciti secondo le ### di ### del 2021 specificamente elaborate per il danno terminale, gli altri 198 con i criteri per il normale danno biologico temporaneo che si ritiene di determinare nella misura del 100% quanto ai giorni di ricovero ospedaliero, sia in reparto che in ### pari a 12 (dal 13 al 17 ottobre 2015; il ###; dal 4 al 9 novembre 2015), nella misura del 50% i restanti giorni fino al 30/11/2015, trattandosi di un fase caratterizzata da dolore discretamente controllato e da assenza di tosse stizzosa e dispnea da sforzo, R.G.L. n. 924/2021 come rilevato in occasione di visita oncologica presso l'### di ### dell'11/11/2015, e nella misura del 70% i successivi 150 giorni decorrenti dall'1/12/2015, stante la progressione della malattia e l'inefficacia della terapia chemioterapica. 
Va in proposito precisato che, sebbene le ### di ### siano impostate in senso decrescente, nel caso specifico - come sopra anticipato - appare più aderente al decorso della patologia risarcire i primi 198 giorni nei termini sopra illustrati e gli ultimi 100 come danno terminale di intensità crescente: invero, il de cuius, risultati inefficaci un protocollo di cure sperimentali attuato nel dicembre 2015/febbraio 2016 e un trattamento chemioterapico con vinorelbina attuato nel maggio/giugno 2016, veniva preso in carico dal ### di ### della Asl di ### con sottoposizione a terapia domiciliare. Subentrava quindi sintomatologia dolorosa, con definitivo aggravamento delle condizioni di salute, di guisa che gli effetti invalidanti della malattia, in uno con la percezione della natura inguaribile della stessa e del destino di morte, sono stati crescenti e non decrescenti nel tempo, diventando potenzialmente massimi in prossimità dell'e###itus. 
Ciò chiarito si deve in definitiva riconoscere: a. per i primi 192 giorni il risarcimento da invalidità temporanea pari a € 13.365 (12 giorni ### € 99, valore massimo giornaliero del danno biologico temporaneo standard, cioè pari al 100%, secondo le ### di ### 2021, pari a € 1.188; 150 giorni al 70%, pari a € 10.395, e 36 giorni al 50%, pari a € 1.782); b. per gli ultimi 100 giorni prima del decesso, secondo le menzionate ### milanesi il danno terminale (cfr. pag. 81 della ### 2021) che ammonta a € 53.235,00 per i giorni dal 100° al 4°; c. un aumento del 50% degli importi di cui ai punti a. e b., applicando la massima personalizzazione (da reputarsi dovuta alla luce del notevolissimo sconvolgimento provocato sull'esistenza del de cuius nei terribili mesi che lo hanno portato dalla diagnosi al decesso, in un susseguirsi di ricoveri e terapie rivelatesi vane), così pervenendosi all'importo di € 99.900; d. per gli ultimi 3 giorni € 30.000,00 (ossia l'importo massimo previsto dalle ###, in considerazione dell'età (63 anni) al momento del decesso e quindi dell'aspettativa di vita e della ormai acquisita R.G.L. n. 924/2021 consapevolezza della fine, già formatasi nelle settimane precedenti, della rapidità e dolorosità del decorso infausto. Si legge infatti nel certificato di morte “Causa di morte, sequenza di condizioni morbose, lesioni o avvelenamenti che ha condotto a morte: 1. Mesotelioma pleurico 2. Versamento pleurico 3. Insufficienza cardiorespiratoria 4. Collasso cardiocircolatorio”. 
Si giunge così a una somma totale di € 196.500.  9.4. Da tale importo non si ritiene di detrarre quanto erogato dall'I.N.A.I.L. al lavoratore, alla luce del principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di danno cd.  differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione I.N.A.I.L. e### art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'I.N.A.I.L. secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota I.N.A.I.L.  rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita I.N.A.I.L. destinata a ristorare il danno biologico permanente” (e### plurimis Cass. civ. n. 9112/2019; si veda altresì Cass. civ. n.  17655/2020; Cass. civ. n. 4972/2018), ciò in quanto l'attuale sistema assicurativo non copre il danno biologico temporaneo, poiché in base all'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 e all'art. 66, comma 1 n. 2, D.P.R. n. 1124/1965 il danno biologico risarcibile dall'I.N.A.I.L. è solo quello relativo all'inabilità permanente (Cass. civ. n. ###/2022; Cass. civ. n.  6503/2022).  10. Occorre a questo punto analizzare la pretesa risarcitoria azionata iure proprio dalla ricorrente.  ### rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta iure proprio ai prossimi congiunti si R.G.L. n. 924/2021 ricollega alla lesione della relazione che legava i familiari al defunto e richiede la prova dell'effettività e della consistenza di tale relazione, dovendo il giudice verificare la sussistenza della interiore sofferenza morale soggettiva e di quella riflessa sul piano dinamico relazionale e apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. Cass. civ. n.  18284/2021; Cass. civ. n. 28989/2019). 
Nel caso in esame, è pacifico lo stretto legame familiare esistente tra la ricorrente e il de cuius, ulteriormente rafforzato dalla mancanza di una analoga relazione affettiva con la di lei madre, circostanza riferita dalla teste ### cugina dell'istante, la quale ha testualmente precisato: “di mia cugina si è per lo più occupato mio zio, in quanto, fino a quando vivevano insieme, mia zia aveva orari di lavoro proibitivi; in seguito dopo la separazione, ### ha scelto di restare con il padre, del quale si è presa cura, occupandosi anche delle faccende domestiche” e ancora “mio zio ha ricevuto supporto principalmente da mia cugina, che lo ha seguito nel suo percorso terapeutico, sostenendolo anche sotto il profilo morale, con l'aiuto sporadico di noi familiari”. 
Risulta dunque provato, oltre al rapporto di convivenza tra il de cuius e la ricorrente, il diretto coinvolgimento di costei nella cura e accudimento del padre durante l'intero decorso della malattia (si veda relazione della dott.sa ### cfr. doc. 14 in atti di parte ricorrente).  10.1. Ciò posto, in tema di liquidazione equitativa di tale danno, occorre richiamare i principi affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che sullo specifico profilo in esame ha evidenziato quanto segue: “Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché R.G.L. n. 924/2021 sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto” (Cass. civ. n. 5948/2023; in termini Cass. civ. n. 10579/2021). 
La Corte di Cassazione ha, peraltro, ritenuto le tabelle di ### pubblicate nel giugno del 2022 “idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (cfr. Cass. civ. n.  ###/2022).  10.2. In base a tali tabelle, vanno quindi attribuiti alla ricorrente 16 punti per l'età della vittima all'epoca del decesso (63 anni), 22 punti per l'età del congiunto (33 anni), 16 punti per la convivenza, 16 punti l'assenza di altri familiari nel nucleo primario, per un totale di 70 punti. 
Per quanto attiene al punteggio variabile relativo a qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, come previsto nelle tabelle, ai fini dell'attribuzione dei punti si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate, tra cui, in via semplificativa, quelle relative alla entità delle frequentazioni e dei contatti, alla condivisione di vacanze, di festività, di attività lavorative ed e###tralavorative, alla presenza attività di assistenza sanitaria/domestica, alla particolare penosità e durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria. 
Nel caso in esame, alla luce di quanto emerso dall'istruttoria, si ritiene che possa essere attribuito alla ricorrente il numero massimo di punti pari a 30, considerando i dati presuntivi in ordine alla intensità della sofferenza derivante dallo stretto legame familiare con la vittima, la giovane età della ricorrente al momento del decesso del proprio congiunto, che per lei rappresentava un unico punto di riferimento, in assenza di altri più stretti familiari, e tenuto conto che la ricorrente ha sempre prestato assistenza R.G.L. n. 924/2021 al padre sin dalla comparsa dei primi sintomi, assistendolo costantemente sia durante i ricoveri ospedalieri che durante la permanenza a casa. 
In base a tali criteri, moltiplicando il numero di punti attribuiti all'attrice per il valore del punto base (pari a € 3.365,00), si arriva alla somma di € 336.500. 
Tale somma, così come l'importo liquidato a titolo di danno iure hereditatis, è già calcolata all'attualità.  11. Sulle somme riconosciute sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno; peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle ### della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi.  11.1. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi, sulla somma pari al danno liquidato all'attualità deve essere, anzitutto, operata la devalutazione alla data del fatto (novembre 2015, data della diagnosi, quanto al danno riconosciuto iure hereditario e agosto 2016, data del decesso del de cuius, quanto al danno riconosciuto iure proprio); l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato, secondo la variazione degli indici ### del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto all'effettivo soddisfo. Spettano, infine, alla ricorrente gli interessi legali dalla data della presente sentenza (che ha operato la conversione del debito di valore in debito di valuta) sino al saldo effettivo.  12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo, alla luce dei valori minimi dello scaglione di riferimento tenuto conto del decisum, in considerazione della particolarità delle questioni di diritto trattate e della complessità dell'istruttoria, con distrazione in favore del difensore antistatario. 
Per le medesime ragioni devono essere poste a carico della resistente le spese di ### come liquidate in corso di causa. 
Va altresì rimborsato il compenso della consulenza di parte, trattandosi di importo finalizzato alla formulazione di allegazioni difensive di natura tecnica, che la parte R.G.L. n. 924/2021 vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare, salvo che non siano ritenute superflue ed eccessive (cfr. e### plurimis Cass. civ. n. 84/2013); nella specie, sono state indicate spese per € 1.000, eccessive nella misura eccedente la liquidazione delle spese del CTU - pari ad € 700 -, sicché va rifuso l'importo entro quest'ultima cifra.  P.Q.M.  Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, condanna parte resistente a pagare alla ricorrente la somma di € 533.400 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi nella misura legale da calcolarsi sulla predetta somma previamente devalutata alla data del fatto, come indicata in parte motiva, e rivalutata anno per anno secondo gli indici ### e ulteriori interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo. 
Condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 14.600, oltre € 1.543 per esborsi, ### CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. 
Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di ### liquidate in corso di causa. 
Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza. 
Così deciso in ### 08/03/2024 ### n. 924/2021

causa n. 924/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Lo Bello Ivana

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