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Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 680/2024 del 05-04-2024

... ponti e le altre festività così come concordato in sede di CTU dalle parti e riportato nell'elaborato peritale; 4. disporre un contributo di mantenimento a favore di ### e ### di € 250 ciascuna, sebbene la permanenza sia paritaria; mentre il padre continuerà a provvedere al mantenimento diretto di ### che vive con lui; 5. per l'effetto, eliminare il contributo di mantenimento di € 250 disposto erroneamente con ordinanza 4.11.19, in quanto ### ha sempre vissuto con il padre e viene mantenuta dallo stesso dalla data di introduzione della presente vertenza; 6. nulla per il mantenimento della signora ### 7. spese straordinarie, come tali intese quelle di cui al ### in uso presso questo Tribunale, alla metà tra le parti; 8. i genitori avranno sempre e comunque l'obbligo di comunicarsi (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### DI VENEZIA TERZA SEZIONE CIVILE La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott. ###ssa ###ssa ### rel./est.  ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1757 del Ruolo Generale dell'anno 2022 TRA ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti; ### reclamante E ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti; ### reclamata e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE ### DI VENEZIA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1329/2022 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data ### CONCLUSIONI Per parte reclamante: “in parziale riforma dell'impugnata sentenza pubblicata il 25 luglio 2022, come in epigrafe esattamente identificata, ogni avversaria istanza, eccezione e conclusione disattesa, compensarsi integralmente tra le parti le spese di lite, fermo quanto disposto con riferimento alle spese di CTU ed agli altri capi della sentenza. In via istruttoria: Si producono: copia autentica sentenza impugnata; fascicoli di parte giudizio di primo grado. Con salvezza delle spese del presente grado e distrazione a favore del sottoscritto difensore antistatario”. 
Per parte reclamata: “in via preliminare nel merito: - dichiarare fin da subito l'appello proposto da controparte inammissibile ex art. 348 bis, cpc, con condanna alle spese di causa e per lite temeraria; nel merito ed in via principale: - dichiarare l'appello inammissibile per definitività della sentenza impugnata, in quanto passata in giudicato per mancata proposizione dell'impugnazione nei termini di legge; nel merito ed in via subordinata: - respingersi l'appello perché totalmente infondato in rito e merito, in fatto e in diritto, e conseguentemente confermarsi la sentenza nelle parti impugnate dall'appellante; in ogni caso: - con vittoria di competenze di causa, anticipazioni e spese imponibili sostenute, oltre accessori di legge, e con condanna dell'appellante per lite temeraria”. 
Per il PG: “conclude chiedendo che l'appello sia dichiarato inammissibile per definitività dell'atto impugnato e in subordine, nel merito, infondato”. 
FATTO E DIRITTO ### di primo grado 1. Con ricorso depositato il #### adiva il Tribunale di Vicenza chiedendo la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deducendo che: in data ### aveva contratto matrimonio con ### che dall'unione erano nate le figlie ### (28.08.2000), ### (04.02.2005) e ### (15.01.2008) e che con decreto del 14.02.2014 il Tribunale adito aveva omologato la separazione personale dei coniugi. Esponeva di violenze nei suoi confronti e della figlia ### (fisiche e verbali) e di vessazioni, compreso un episodio in cui aveva chiamato i ### Chiedeva l'affidamento esclusivo delle figlie minori e il collocamento delle stesse presso di sé, in immobile reperito in locazione essendosi dovuta allontanare dall'abitazione familiare, l'obbligo del padre al versamento di un assegno mensile di euro 700,00 ciascuna, oltre il 50% delle spese straordinarie e un assegno divorzile di euro 1.000,00 per sè.  2. Con comparsa del 7.06.2018, si costituiva ### nulla opponendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestando le avverse allegazioni, pur riconoscendo due episodi di violenza, uno a danno della moglie e uno, involontario, a danno della minore (cfr pag. 3 della comparsa di costituzione in primo grado), e chiedeva l'affidamento condiviso delle figlie, il collocamento presso di sé delle stesse, con assegnazione della casa coniugale, ampio diritto di visita della madre con le figlie e che non fosse riconosciuto alcun assegno divorzile a favore della moglie.  3. In fase presidenziale venivano ascoltate le figlie minori ### ed ### e veniva svolta una ### 4. Il Tribunale, con sentenza parziale n. 578/2020, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, stabilendo, poi, all'esito dell'istruttoria proseguita anche con l'intervento dei ### con la sentenza definitiva n. 1329/2022, l'affidamento condiviso delle figlie minori ### ed ### ad entrambi i genitori, il collocamento prevalente delle stesse presso la residenza materna; il diritto dovere del padre di vedere e tenere con sé la figlia ### accordandosi direttamente con lei e la figlia ### dal venerdì sera dalle ore 18.00 alla domenica sera, con vacanze e festività alternate; l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente in ragione della collocazione delle figlie; l'obbligo del ### al versamento, nei confronti della ### di un assegno mensile, di euro 400,00 per ciascuna a titolo di mantenimento delle figlie ### ed ### oltre al 50% delle spese straordinarie; il mantenimento diretto del padre per la figlia ### maggiorenne non economicamente autosufficiente e con lui convivente e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, oltre a ripartire al 50% tra le parti le spese di #### di impugnazione 5. Avverso la sentenza proponeva appello ### sulla base di un unico motivo d'impugnazione.  5.1 Con il predetto motivo l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure disposto la condanna della ### al pagamento integrale delle spese di lite, nonostante l'evidente soccombenza parziale e reciproca di entrambe le parti.  6. Si costituiva ### eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc e l'inammissibilità perr tardività e chiedendo, in subordine, il rigetto nel merito, con condanna dell'appellante, in ogni caso, ex art. 96 cpc per lite temeraria.  7. Il P.G. interveniva in giudizio esprimendo il parere in epigrafe indicato.  8. Depositate da entrambe le parti le note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 6.11.2023, la causa veniva quindi trattenuta in decisione dal Collegio. 
Esame dei motivi di impugnazione 9. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 348 bis cpc e quella di inammissibilità per tardività dell'appello sollevate dall'appellato. Nella specie deve osservarsi, quanto alla prima, che la norma invocata non era applicabile, ai sensi del medesimo articolo 348 bis, II comma, lettera a) c.p.c. - nel testo vigente ratione temporis - nei casi in cui l'appello venga proposto relativamente ad una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma, c.p.c., tra cui rientra quella in esame e, quanto alla seconda, che risulta tempestivamente depositato il ricorso in appello da parte di ### atteso che la sentenza 1329/2022 del Tribunale di Vicenza è stata notificata in data ### ed il ricorso è stato depositato in data ###. Ciò in quanto, in primo luogo, vale la regola secondo cui dies a quo non computatur e, in secondo luogo, stante la sospensione feriale dal 1 al 31 Agosto, il termine di trenta di giorni scadeva in data ### il quale, cadendo in un giorno festivo, deve intendersi prorogato di diritto al lunedì 26.09.2022. È pacifico, infatti, che la tempestività dell'impugnazione si valuta con riguardo alla data del deposito del ricorso in appello, come sostenuto dalla Suprema Corte, secondo la quale “### controversie in materia di divorzio e di separazione personale dei coniugi la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, con il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice (sia che lo stesso avvenga nel termine di cui all'art. 325, sia che avvenga nel termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ.) e tale deposito impedisce ogni decadenza della impugnazione ed impone al giudice di assegnare alla parte, che ha depositato il ricorso, il termine per eseguire la notificazione dello stesso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione alla controparte.” (Cass. Civ. n. 13413/2002; conf. Cass. Civ. n. 15137/2015). Al che consegue che la data della notifica del decreto e del ricorso non ha nessuna rilevanza ai fini della determinazione della tempestività dell'impugnazione. Le eccezioni sono dunque infondate.  10. Premesso quanto sopra può dunque procedersi all'esame del motivo di impugnazione.  11. Il motivo di appello è fondato. Invero, la disciplina dell'art. 91 cpc, in punto di ripartizione delle spese di giudizio, prevede che il Giudice condanni al pagamento delle spese legali la parte che è risultata soccombente all'esito della lite e l'art. 92 c.p.c. prevede che il Giudice possa, invece, stabilire la compensazione delle spese di lite, parziale o totale, nel caso in cui le parti siano risultate entrambe soccombenti, non essendo state accolte totalmente né le pretese di parte ricorrente né quelle di parte resistente. In ragione di tale disciplina occorre valutare, nel caso in esame, le rispettive conclusioni formulate in primo grado. 
Da una parte, infatti, con foglio di precisazione conclusioni del 30.12.2021, la ### chiedeva: “In conformità agli accertamenti dei ### di cui alla relazione in atti, disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori ### e ### e loro il collocamento presso la madre, nulla disponendo per la figlia ### maggiorenne; assegnarsi la casa di abitazione familiare a ### come confermata anche nel presente giudizio con ordinanza 04.11.2019 dal ### f.f. #### e come da decreto di omologa della separazione consensuale; disporsi che il padre possa vedere le figlie minori prevalentemente nei fine settimana, in alternanza con la madre e sempre tenendo conto della volontà delle minori. 
Porsi a carico di ### un assegno mensile a titolo di contributo nel mantenimento delle due figlie minori pari ad € 700,00= per ciascuna figlia, per complessivi € 1.400,00= mensili, da versarsi alla madre ### entro il giorno dieci di ogni mese, soggetto a rivalutazione annuale secondo indici ### disporsi che ### provveda integralmente al mantenimento della figlia maggiorenne ### che vive presso di lui, anche con riferimento alle spese straordinarie e scolastiche; disporsi che ### contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie alle figlie minori ### e ### come da protocollo del Tribunale di Vicenza, da intendersi recepito nel presente atto; porsi a carico di ### un assegno divorzile a favore di ### pari ad € 1.000,00= mensili da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, soggetto a rivalutazione secondo indici ### Confermarsi l'obbligo, previsto nel decreto di omologa del Tribunale di Vicenza a carico di ### nella clausola n. 4) “a corrispondere le intere rate dei mutui n. 216968 e 225457 a suo tempo accesi presso ### per l'acquisto dell'abitazione familiare, senza che ciò possa costituire in seguito credito o motivo di rivalsa in suo favore, nei confronti della signora ### a qualsiasi titolo”, clausola confermata nel presente giudizio con ordinanza 04.11.2019 dal ### f.f. #### che, nel modificare unicamente le condizioni di collocamento, testualmente recita “conferma per il resto i provvedimenti già contenuti nel decreto di omologa delle condizioni di separazione personale dei coniugi 2544/2014 del 14.2.2014 e messo dal Tribunale di Vicenza”; tale clausola non è stata rispettata dal mese di gennaio 2020 e, pertanto, per n. 10 ### rate effettive, con specifico conseguente obbligo di sanare gli arretrati pendenti ad oggi ad evitare azioni esecutive immobiliari da parta dell'ente creditore. 
Porsi definitivamente a carico di ### le spese di CTU e ### In ogni caso spese e competenze legali di causa integralmente rifuse, con distrazione a favore del sottoscritto difensore antistatario.”. 
Con nota di precisazione conclusioni del 2.01.2022, il ### chiedeva: “1. disporre l'affidamento condiviso delle figlie ### ed ### ad entrambi i genitori secondo quanto previsto dalla CTU in atti, con residenza di ### ed ### dalla madre e con declaratoria di permanenza paritaria delle ragazze tra i genitori, secondo le conclusioni a cui è pervenuta la CTU a pagina 40 del suo elaborato, essendo nel frattempo la figlia maggiore ### che risiede presso il padre dalla data di introduzione della presente vertenza, diventata maggiorenne; 2. assegnarsi la casa coniugale alla ricorrente che provvederà a pagare la manutenzione ordinaria e le utenze relative ai servizi; 3. disporre che i genitori trascorrano con le figlie le vacanze estive, quelle di ### quelle di ### i compleanni, i ponti e le altre festività così come concordato in sede di CTU dalle parti e riportato nell'elaborato peritale; 4. disporre un contributo di mantenimento a favore di ### e ### di € 250 ciascuna, sebbene la permanenza sia paritaria; mentre il padre continuerà a provvedere al mantenimento diretto di ### che vive con lui; 5. per l'effetto, eliminare il contributo di mantenimento di € 250 disposto erroneamente con ordinanza 4.11.19, in quanto ### ha sempre vissuto con il padre e viene mantenuta dallo stesso dalla data di introduzione della presente vertenza; 6. nulla per il mantenimento della signora ### 7. spese straordinarie, come tali intese quelle di cui al ### in uso presso questo Tribunale, alla metà tra le parti; 8. i genitori avranno sempre e comunque l'obbligo di comunicarsi reciprocamente e con anticipo i propri spostamenti in altre località quando hanno con sé le figlie; 9. in ogni caso, le decisioni riguardanti l'educazione, la salute e lo sviluppo delle figlie saranno prese in accordo tra i genitori secondo quanto stabilito dal codice civile; 10 autorizzare l'accredito di eventuali assegni familiari al signor ### 11. valutare la domanda di affidamento esclusivo e visita delle figlie in ambiente protetto avanzata da controparte con ricorso introduttivo, e rivelatasi palesemente infondata a seguito ### e poi successivamente riproposta con memoria difensiva dopo le risultanze della ### quale domanda temeraria, nonché ai fini della liquidazione delle spese di lite e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 quater secondo comma c.c.; 12. con vittoria di spese e competenze legali anche del subprocedimento cautelare in corso di causa introdotto dalla ricorrente con la prima istanza di modifica ordinanza presidenziale e che l'ha vista soccombente”. 
Dall'esame delle suddette conclusioni può ricavarsi che le parti, rispetto alle domande di merito formulate all'esito del giudizio, sono risultate reciprocamente soccombenti. 
Il Tribunale, infatti, ha disposto l'affidamento condiviso delle figlie minori ### ed ### ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza materna, regolando il diritto di visita del padre quanto ad ### accordandosi con la stessa e quanto ad ### prevedendo il week end alternato dal venerdì alla ### sera e regolando le festività; l'assegnazione della casa coniugale alla madre; l'obbligo del padre al versamento di un assegno mensile di euro 400,00 ciascuna a titolo di mantenimento delle figlie ### ed ### (superiore ai 250,00 offerti dal padre), oltre al 50% delle spese straordinarie; il mantenimento diretto da parte dello stesso per la figlia ### fermo il 50% delle spese straordinarie e nessun assegno divorzile per la ### rigettava e dichiara inammissibili le restanti domande delle parti. Risultavano, quindi, parzialmente accolte e parzialmente rigettate le richieste di entrambe le parti. 
Devono, poi, ritenersi prive di fondamento, ai fini della valutazione della soccombenza in giudizio, le questioni relative al deposito tardivo delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, cpc da parte dell'odierna appellante ed alla produzione di documenti, poi dichiarati inammissibili dal Giudice, in quanto non rappresentative di una condotta processuale scorretta e tantomeno indice di soccombenza.  12. Allo stesso modo, il fatto che in fase di introduzione del ricorso la ### avesse chiesto l'affidamento esclusivo delle figlie minori ### ed ### e le visite protette con il padre, non poteva essere valorizzato ai fini della soccombenza e ciò per due ordini di ragioni. 
In primo luogo si osserva che anche l'appellato, inizialmente, aveva richiesto il collocamento delle figlie presso di sé e l'assegnazione della casa coniugale, domande poi rivelatesi, all'esito di tutti gli approfondimenti istruttori disposti, non corrispondenti all'interesse delle minori, le quali, tra l'altro, in fase di colloquio con gli operatori dei ### avevano dichiarato di voler vivere con la madre (cfr. pag. 6-7-8 sentenza impugnata). 
In secondo luogo si osserva che, nell'atto introduttivo del primo grado, la ricorrente lamentava violenza da parte del marito (in relazione alla quale depositava un certificato medico: cfr ### 7 in allegato al ricorso) e violenza assistita da parte delle figlie e violenza anche nei confronti di una figlia. 
Tali condotte non sono neppure state smentite dal padre, che nella sua comparsa di costituzione e risposta, alla pagina 3, dichiarava: “In seguito all'ennesima litigata del genere il signor ### ha messo le mani addosso alla moglie strattonandola, certamente sbagliando, ma con la certezza che quello oggetto di denuncia da parte della moglie è stato l'unico episodio in tutta la sua vita. 
Anche per ciò che riguarda le gravissime accuse della moglie relative al preteso episodio ai danni della figlia ### occorre precisare che quella volta il signor ### nel tentativo di bloccarle le braccia perchè la ragazza aveva iniziato a lanciare oggetti, ha causato il ferimento involontario da parte della stessa ### che si è graffiata da sola la bocca, in maniera lievissima come dimostrano le stesse foto dimesse da controparte.” Tali condotte sono altresì state confermate nel corso dell'audizione delle parti e delle minori, avvenuta all'udienza del 12.7.2018. La parte ### odierna appellata, ha dichiarato: “E' vero che ho dato due sberle ad ### ma perché lei mi ha offeso e questo perché lo dice sua mamma. Non voglio dire che la madre è una cattiva madre però a livello psicologico ha fatto un disastro perché mi ha fatto perdere autorità nei confronti dei figli.” La figlia ### ha dichiarato: “Con mio papà il rapporto è un po' così: a febbraio abbiamo molto litigato e lui mi ha messo le mani addosso, mi tirava sberle e oggetti addosso, un giorno mi ha pure tagliato il labbro con la mano. Adesso le cose non vanno benissimo perché siamo molto diversi e non andiamo molto d'accordo. Ora lo vedo poco e le poche volte che lo vedo evitiamo di avere discussioni. Vorrei che mia mamma stesse meglio. Credo che la causa del malessere sia mio padre perché litigano molto, lei prova a parlarci ma lui non ascolta molto”. 
La figlia ### ha dichiarato: “ho 17 anni. Al momento vivo a casa di mio papà, quando posso vado anche a ### da mia mamma per un paio di giorni. Vado a scuola a ### e vivere a ### è un po' più pratico. Della scuola sono contenta. Con mio padre vado d'accordo, mi trovo bene e per me sarebbe meglio rimanere a vivere con lui. Vado d'accordo anche con mia madre, non ho una preferenza per uno dei miei genitori, semplicemente la casa dove vive mio papà è più comoda per andare a scuola. Il rapporto tra i miei genitori è sempre stato un po' turbolento, di sicuro il fatto che si siano divisi fa sì che ora ci sia meno stress in famiglia. Mio papà ha alzato le mani verso mia mamma, una volta l'ho visto, credo fosse fine 2017. Spesso litigavano per varie cose, mia mamma è leggermente impulsiva e se ha qualcosa da dire lo dice e mio papà rispondeva con la violenza. Non so dire se riusciranno mai a riappacificarsi”. 
In casi di violenza diretta e assistita la ### di ### indica delle linee giuda per lo svolgimento dei giudizi e la giurisprudenza di merito ha escluso spesso la sostenibilità dell'affido condiviso, potendo costituire per la vittima di violenza una ulteriore forma di vittimizzazione, dovendo sempre mantenere contatti con il soggetto violento per raggiungere decisioni in ordine alle scelte di maggior interesse per i figli. È altresì considerata una forma di vittimizzazione secondaria quella di incentivare a raggiungere accordi che comportino l'affidamento condiviso. 
Cionondimeno nel giudizio di primo grado di tale forma di violenza, incontestata quanto meno in relazione a due episodi non si è tenuto conto, ed anzi, la richiesta di affido esclusivo della madre, reiterata anche dopo lo svolgimento della CTU nel quale era stato raggiunto l'accordo tra le parti sull'affidamento condiviso, è stata (a quanto si legge nella sentenza in ragione del richiamo alle iniziali domande delle parti) uno dei motivi per addossare le spese di lite alla odierna parte appellante. 
Va, poi, rilevato che, a distanza di tempo e in relazione all'evoluzione della situazione, la parte ricorrente in primo grado ha aderito alle conclusioni della CTU sull'affidamento condiviso delle figlie ancora minorenni, cionondimeno è stata comunque considerata soccombente integralmente. 
Si osserva, ancora, che all'udienza del 1 Ottobre 2019 il Giudice formulava la seguente proposta conciliativa: “- affidamento congiunto delle figlie e tempi di rispettività come da conclusioni congiunte odierne; - assegno di mantenimento a carico del padre e a favore della madre per le figlie ### e ### di euro 280,00 mensili ciascuna e per la figlia ### di euro 150,00 mensili; - spese straordinarie al 50% ciascuno; - assegnazione della casa coniugale alla ricorrente; - spese di giudizio compensate e spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.” Le parti chiedevano tempo per valutare le proposte e all'udienza successiva i difensori e la parte ### dichiaravano quanto segue: “###. ### dichiara che la propria assistita non accetta la proposta del ### a meno che non ci sia la disponibilità della controparte di sostenere al 100% le spese straordinarie per le figlie, posto che l'accettazione comporterebbe la rinuncia ad un assegno per sé, segnalando anche il marito ha smesso di pagare il mutuo e quindi non ha più nemmeno la sicurezza di un'abitazione per il futuro. Chiede di depositare ultimo stipendio quale doc. 34, con riserva di produzione in telematico. 
Il sig. ### dichiara di non accettare la proposta del ###” Nella motivazione della sentenza, sulle condizioni economiche delle parti, il Tribunale dava atto che: “sommando l'attività di istruttrice di nuoto con quella di badante la stessa ha un reddito di circa € 800 mensili. ### dalle dichiarazioni reddituali depositare, risulta avere un reddito di circa € 3.300/3.500 mensili, su cui gravano le spese per il canone dell'abitazione ove convive con la figlia ### per € 550, la metà della rata del mutuo per € 237, nonché il mantenimento della figlia ### (di anni 22) per l'intero (salvo le spese straordinarie suddivise al 50% tra le parti)” e poneva a carico dell'odierno appellato un assegno di 400,00 euro mensili per ciascuna figlia minore, il mantenimento diretto di ### a carico del padre, mentre rigettava la domanda di assegno divorzile. 
Posto che l'unica questione rimessa a questa Corte è la valutazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, della quale la parte appellante chiede in riforma la compensazione, si ritiene che alla luce di quanto esposto il reclamo sia meritevole di accoglimento. 
Con le premesse di cui sopra, la valutazione della sicura soccombenza della parte ricorrente da parte del Tribunale è del tutto ingiustificata. La violenza dell'odierno appellato è stata espressamente riconosciuta dallo stesso, pur se sminuita, fin dalla comparsa di costituzione, sicchè la richiesta di affidamento esclusivo era, al tempo, fondata su basi evidenti.  ###, inizialmente, aveva richiesto il collocamento delle figlie presso di sé e l'assegnazione della casa coniugale, domande poi rigettate e il Tribunale non ne ha tenuto conto. 
Neppure il mancato accoglimento della domanda divorzile può ritenersi di per sé idoneo a porre tutte le spese di lite a carico della ### in quanto la valutazione di soccombenza deve essere effettuata in relazione al complesso delle domande svolte e non analiticamente in relazione alle singole domande o al numero maggiore o minore di quelle accolte o non accolte. Alla luce di quanto sopra va dunque accolto l'appello, ritenendosi sussistente un'ipotesi di soccombenza reciproca e, in parziale riforma della sentenza impugnata, va dunque disposta la totale compensazione delle spese di lite di primo grado fra le parti.  13. Quanto all'istanza di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc proposta dal ### la stessa va necessariamente rigettata, in quanto l'impugnazione dell'appellante, oltre ad essere tempestiva, è risultata anche fondata.  14. Pertanto, l'appello proposto deve essere accolto integralmente, disponendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la totale compensazione delle spese di lite del primo grado fra le parti, come richiesto dalla parte appellante.  15. Le spese di lite del presente grado, invece, riguardando la presente impugnazione solo le spese di lite ed essendo risultato l'appellato soccombente sull'impugnazione, su tutte le eccezioni preliminari e anche con riguardo alla richiesta di condanna per lite temeraria, devono essere poste a carico dell'appellato ### e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod., nei valori medi delle controversie di valore indeterminabile di complessità bassa, esclusa la fase istruttoria non tenutasi e con distrazione a favore del difensore della parte appellante che si è dichiarato antistatario.  P.Q.M.  La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide: 1) Accoglie integralmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza: a) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio.  2) Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria formulata dalla parte appellata.  3) Condanna parte appellata ### al pagamento a favore della parte appellante ### delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 5.200,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre ad euro 164,00 per esborsi (CU e marca), con distrazione a favore del difensore dell'appellante che si è dichiarato antistatario.  4) Dispone d'ufficio che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di terzi, in caso di diffusione del presente provvedimento. 
Così deliberato in ### nella camera di consiglio del 18.12.2023 ### estensore ###ssa #### n. 1757/2022

causa n. 1757/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Marzocca Raffaella, Coltro Massimo

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 3047/2024 del 11-06-2024

... genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno; nei giorni dell'onomastico e del compleanno - in assenza di un accordo per un festeggiamento congiunto - la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori; la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma. C) In merito, poi, alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per la minore a carico del genitore non convivente, è noto che non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, (leggi tutto)...

### R.G. n. 8426/2020 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO Il Tribunale di Salerno - I ### civile - composto dai magistrati: Dott.ssa ###ssa ### rel.  ###ssa ### riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8426/2020 R.G.  avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente TRA ### rapp.to e difeso come in atti dagli Avv. ### e ### in virtù di mandato in atti RICORRENTE E ### rapp.ta e difesa come in atti dall'Avv. ### in virtù di mandato in atti RESISTENTE C O N L'### P.M IN SEDE CONCLUSIONI: come da note di udienza del 14.3.2024.  ### R.G. n. 8426/2020 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il #### [nato a ### - ### il ### (C.F. ###)], premesso di aver contratto matrimonio con ### [nata a #### il ### (C.F.  ###)] in data ### in Albanella ### e che dall'unione era no nata la figlia minore ### (19.8.2020), chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito e l'emissione di provvedimenti in ordine all'affidamento della minore ed alla disciplina del suo diritto di visita.  ### si costituiva aderendo alla domanda di separazione personale, chiedeva l'addebito della stessa al ricorrente e l'affidamento esclusivo della minore. 
Espletata l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, venivano emessi i provvedimenti provvisori con ordinanza del 22.2.2021 ed il giudizio proseguiva. 
In data ### veniva depositata sentenza n. 2716/2021 con cui veniva pronunciata la separazione dei coniugi ed ordinanza con cui la causa veniva rimessa sul ruolo. 
Espletate le prove orali, alla udienza del 14.3.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
A) Il thema decidendum della presente pronuncia, attesa la sentenza dichiarativa della separazione dei coniugi n. 2716/2021 emessa in data ###, afferisce alle ulteriori domande proposte dalle parti. 
Entrambe le parti hanno proposto domanda di addebito a carico dell'altro coniuge. 
Più precisamente, il ricorrente ha dedotto che la crisi del matrimonio era stata causata dalla circostanza che “in data ### la sig.ra ### abbandonava inaspettatamente ed ingiustificatamente la casa coniugale, inviando in data ###) un messaggio in cui chiedeva al marito di farle trovare davanti porta di casa le sue valige con all'interno la sua roba” (cfr. pag. 2 ### R.G. n. 8426/2020 ricorso introduttivo). 
Di contro, la ### ha ascritto la fine dell'unione coniugale ai maltrattamenti ed alle condotte violente dell'### In particolare, la resistente ha allegato che “la sig.ra ### contraeva matrimonio e andava a vivere presso l'abitazione del marito, alla ### di ### insieme ai di lui genitori ### e ### Immediatamente l'atteggiamento del marito mutò, iniziando a maltrattare la moglie, in un continuo clima di terrore e di assoggettamento psicologico, in ciò fiancheggiato anche dai genitori, specie la madre. 
Parallelamente, metteva in atto comportamenti tendenti ad estraniarla dal contesto familiare di provenienza; le era infatti vietato uscire di casa - neppure per fare la spesa-; non era fornita delle chiavi di casa e, se necessitava di visite mediche, doveva essere accompagnata dalla suocera. Allo stesso modo le era impedito anche fare o ricevere telefonate ai parenti e alle amiche, se non alla presenza del marito o della suocera. La accusavano di essere incapace nelle faccende domestiche e in cucina: le pulizie lasciavano sempre a desiderare, tutte le pietanze che cucinava erano causa di rimproveri e accuse, ed ogni tentativo di giustificazione o difesa della ### erano causa di percosse da parte del marito, che la accusava di non sottostare alla potestà maritale, minacciandola ripetutamente di morte se avesse chiesto aiuto ai genitori o alle forze dell'ordine… ### comportamenti nemmeno cessarono quando la moglie restò incinta e quindi, stanca di sopportare i continui soprusi e per tutelare la salute sua e della nascitura, in data 27 maggio 2010 - all'ennesima aggressione la sig.ra ### aiuto alla famiglia d'origine. Era infatti accaduto che il marito prima, i genitori poi, l'avevano aggredita e afferrata per il collo, per cui fu costretta a scappare di casa; giunta a casa del padre, questi la convinse che fosse opportuno parlare con il marito per chiarire la situazione senonché, giunti alla casa coniugale, trovarono la porta chiusa (né poteva lei aprirla, non essendo mai stata in possesso delle chiavi). Quando suonarono il campanello, il marito le intimò di andare via e di non tornare, pena la morte; a questo punto non poté far altro che tornare presso l'abitazione paterna e prendere i propri effetti personali, che il marito le fece trovare davanti l'ingresso, messi alla rinfusa in sacchi della ### R.G. n. 8426/2020 spazzatura ” (cfr. pagg. 4 - 5 della memoria integrativa ex art. 709, comma 3, c.p.c. dep. in data ###). 
Ebbene, è noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). 
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale ( da ultimo Cass. Civ., sez. I, 03/07/2023, n. 18725; Cass. civ., sez. I, 30/05/2023, 15196). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 20/12/2021, n.40795). 
In particolare, va rammentato che: 1) l'abbandono del tetto coniugale deve essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell'affectio coniugalis; non costituisce violazione di un dovere coniugale, infatti, la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile (cfr.  civ., sez. VI, 23/04/2019, n. 11162; Cass. civ., sez. VI, 27/06/2013, n. 16285); 2) le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Al riguardo, va osservato che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro ### R.G. n. 8426/2020 estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. civ., sez. I, 08/06/2023, n.16262; Cass. civ, sez. I, 24/10/2022, n. ###). 
Nel caso di specie, va in primo luogo evidenziato che la domanda di addebito del ricorrente è rimasta completamente sfornita di prova atteso il tardivo deposito (in data ###) da parte della difesa della memoria ex art. 183, comma 6, II termine c.p.c. con conseguente inammissibilità di tutti i mezzi istruttori ### articolati. 
Inoltre, non risultano utilizzabili le chat di conversazioni ### depositate dal ricorrente con gli atti introduttivi in quanto sono in parte in italiano ed in parte in lingua straniera (presumibilmente arabo) e non sono state accompagnate dal deposito di una traduzione giurata (vi sono delle traduzioni a latere degli screenshot scritte a mano). 
Va, dunque, rigettata la domanda di addebito proposta dall'### Per quanto, invece, attiene alla domanda di addebito formulata dalla ### va evidenziato che, all'esito della istruttoria orale espletata, non è emersa idonea prova dei fatti allegati dalla resistente. 
Invero: 1) il teste ### (padre della resistente) ha riferito esclusivamente circostanze de relato actoris in ordine alle condotte violente e minacciose dell'### e dei suoi familiari (cfr. verb. ud. 12.9.2022) e di aver sempre visto sua figlia uscire con il marito o la suocera (circostanza ex sé neutra); la teste ### (sorella della resistente) ha riferito esclusivamente circostanze de relato actoris (cfr. verb. ud. 13.12.2022) Inoltre, i testi indicati a prova contraria dal resistente hanno fornito una ricostruzione della vita coniugale delle parti completamente diversa, in particolare: 1) la teste ### (sorella del ricorrente, convivente col medesimo e con l'intero nucleo familiare anche durante la convivenza matrimoniale) ha riferito di una vita coniugale serena ed ha escluso condizionamenti e maltrattamenti posti in essere dai familiari (cfr. verb. ud.  12.9.2022); 2) la teste ### ha riferito che era la ### “che non voleva uscire da sola perché aveva paura del padre in quanto stesso le diceva che voleva ammazzarla perché i suoi genitori non volevano che sposasse ###” ( ### R.G. n. 8426/2020 verb. ud. 22.5.2023). Pertanto, anche la domanda di addebito proposta dalla resistente deve essere rigettata. 
B) Dal matrimonio è nata la minore ### (19.8.2020). 
Va evidenziato che nel corso del giudizio, anche all'esito della attività svolta dai SS (cfr. relazioni del 2.3.2021, 28.5.2021, 30.6.2021, 2.12.2021, 3.3.2022, 27.4.2022, 23.5.2022, 19.7.2022, 10.10.2022, 25.1.2023, 26.6.2023, 8.1.2024) non sono emersi profili di inidoneità, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., dell'uno o dell'altro genitore a ricoprire il ruolo al quale è proposto e ad assumere responsabilmente e consapevolmente le decisioni inerenti la cura, l'educazione, l'istruzione e la crescita della minore. 
Pertanto, la medesima va affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre. 
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla minore. 
In ordine ai tempi di permanenza della minore con il padre non co-residente, tenuto conto degli importanti miglioramenti ottenuti in corso di causa nella frequentazione padre-figlia grazie al puntuale intervento dei locali servizi sociali ed alla collaborazione tra le parti, va previsto che - salvo diverso accordo tra i genitori -: 1) fino al compimento del quarto anno di età della minore: il padre potrà tenere con se con la figlia nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 16:00 alle 19:30 compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche della minore, nonché una settimana il sabato (dalle 10:00 alle 19:30) e quella successiva la domenica (dalle 10:00 alle 19:30); durante il periodo delle festività ### e di ### la minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anno in anno; la minore trascorrerà il giorno di ### con un genitore ed il Lunedì in ### con l'altro, alternandosi i genitori di anno in anno; il criterio ### R.G. n. 8426/2020 dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo; durante le vacanze estive 2024 la minore trascorrerà un periodo di 7 giorni consecutivi con il padre senza il pernotto (ore 10:00 - 19:30) e 7 giorni consecutivi con la madre, periodi che verranno concordati dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno; nei giorni dell'onomastico e del compleanno - in assenza di un accordo per un festeggiamento congiunto - la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori; la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma; 2) a partire dal compimento del quarto anno della minore: il padre potrà tenere con se con la figlia nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 16:00 alle 20:30 compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche della minore; la minore trascorrerà il fine settimana (dal sabato all'uscita di scuola - o dalle ore 10:00 in periodo non scolastico - sino alla domenica alle ore 19:00) alternativamente una volta presso il padre e una volta presso la madre; durante il periodo delle festività ### e di ### la minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anno in anno; la minore trascorrerà il giorno di ### con un genitore ed il Lunedì in ### con l'altro, alternandosi i genitori di anno in anno; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo; durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno; nei giorni dell'onomastico e del compleanno - in assenza di un accordo per un festeggiamento congiunto - la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori; la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma. 
C) In merito, poi, alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per la minore a carico del genitore non convivente, è noto che non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da Cass. civ., sez. VI, 16/09/2020, n. 19299).  ### R.G. n. 8426/2020 Nel caso di specie è emerso che : 1) il ricorrente, di anni 27, lavora come operaio, vive presso i suoi genitori; ha dichiarato per l'anno di imposta 2021 un reddito di 6.077,00 euro, per l'anno di imposta 2020 un reddito di 9.692,00 euro e per l'anno di imposta 2019 un reddito lordo di circa 9.830,00 euro; 2) la resistente, di anni 26, vive unitamente alla minore presso i suoi genitori e non svolge attività lavorativa. 
Considerato che le aumentate esigenze della minore connesse all'età possono dirsi pienamente compensate dall'ampliamento dei tempi di permanenza presso il padre e dalle conseguenti forme di mantenimento diretto, appare corretto confermare in euro 200,00 l'assegno a carico del padre per il mantenimento della minore. 
Le spese straordinarie verranno divise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. 
Non pare, in ultimo, inopportuno ricordare che il legislatore nel 2021 ha introdotto l'assegno unico per i figli prevedendo all'art. 2, comma 2, del d.lgs.  230/2021 che “### di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5” e all'art. 6, comma 4, del medesimo d.lgs.  230/2021 che “### è corrisposto dall'### ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”. 
D) In ordine alla domanda di mantenimento avanzata dalla resistente, va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d.  “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ### R.G. n. 8426/2020 ricostruzione affidabile e verosimile (cfr. Cass. civ., sez. VI, 15 febbraio 2018, 3709; Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2017, n. 605). 
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio ( Cass. civ., sez. VI, 4 dicembre 2017, n. 28938; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2017, 12196). 
Ebbene, nel caso di specie il Tribunale, in considerazione della breve durata della convivenza matrimoniale (6 mesi), della giovanissima età della resistente (26 anni) e della sua piena capacità lavorativa, del modesto tenore di vita del ricorrente e dell'apporto ricevuto da entrambe le parti dalle famiglie di origine, ritiene che non sussistono i presupposti per riconoscere un assegno di mantenimento in favore della sig.ra ### E) Va in ultimo dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente non solo perché tardivamente formulata (risulta proposta in sede di precisazione delle conclusioni), ma anche perché non cumulabile nel presente procedimento di separazione. 
Invero, in forza del disposto dell'art. 40 c.p.c., è esclusa la possibilità del simultaneus processus nell'ambito dell'azione di divorzio e separazione personale, soggetta al rito della camera di consiglio, con quello di scioglimento della comunione dei beni mobili e immobili, di restituzione, pagamento di somme e di risarcimento del danno che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legale al vincolo di connessione ma in tutto autonome e distinte ### R.G. n. 8426/2020 dalla domanda di divorzio e anche di separazione personale (cfr. ex pluribus 22.10.2004 n. 20638; Cass. 15.05.2001 n. 6660 e Cass. 30.08.2004 n, 17404). 
F) Quanto alle spese di lite, si ritiene vadano compensate atteso che, in assenza di pronuncia di addebito, la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.  P.Q.M.  Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: - rigetta le domande di addebito proposte da entrambe le parti; - affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore ### (19.8.2020) con residenza privilegiata presso la madre; - i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla minore; - salvo diverso accordo tra i genitori: 1) fino al compimento del quarto anno di età della minore: il padre potrà tenere con se con la figlia nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 16:00 alle 19:30 compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche della minore, nonché una settimana il sabato (dalle 10:00 alle 19:30) e quella successiva la domenica (dalle 10:00 alle 19:30); durante il periodo delle festività ### e di ### la minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anno in anno; la minore trascorrerà il giorno di ### con un genitore ed il Lunedì in ### con l'altro, alternandosi i genitori di anno in anno; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a ### R.G. n. 8426/2020 partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo; durante le vacanze estive 2024 la minore trascorrerà un periodo di 7 giorni consecutivi con il padre senza il pernotto (ore 10:00 - 19:30) e 7 giorni consecutivi con la madre, periodi che verranno concordati dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno; nei giorni dell'onomastico e del compleanno - in assenza di un accordo per un festeggiamento congiunto - la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori; la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma; 2) a partire dal compimento del quarto anno della minore: il padre potrà tenere con se con la figlia nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 16:00 alle 20:30 compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche della minore; la minore trascorrerà il fine settimana (dal sabato all'uscita di scuola - o dalle ore 10:00 in periodo non scolastico - sino alla domenica alle ore 19:00) alternativamente una volta presso il padre e una volta presso la madre; durante il periodo delle festività ### e di ### la minore trascorrerà il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anno in anno; la minore trascorrerà il giorno di ### con un genitore ed il Lunedì in ### con l'altro, alternandosi i genitori di anno in anno; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo; durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno; nei giorni dell'onomastico e del compleanno - in assenza di un accordo per un festeggiamento congiunto - la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori; la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.  - dispone che il sig. ### versi alla signora ### entro il 5 di ogni mese per il mantenimento della figlia l'importo di euro 200,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ### - dispone che il sig. ### provveda al pagamento delle spese straordinarie per la figlia minore nella misura del 50% purchè previamente concordate e documentate o urgenti; - rigetta la domanda di mantenimento proposta dalla resistente; - dichiara inammissibile la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente; ### R.G. n. 8426/2020 - compensa le spese di lite tra le parti. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 10.6.2024 ### estensore dott.ssa ### dott.ssa ### n. 8426/2020

causa n. 8426/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Bianchi Ilaria, Costabile Caterina

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Tribunale di Perugia, Sentenza n. 60/2023 del 10-01-2023

... scaturito da una reazione - a dire del minore spropositata - del padre che lo avrebbe rimproverato per non aver risposto ad una telefonata di auguri della nonna paterna in occasione del suo compleanno. A seguito di ciò il minore si sarebbe chiuso in un ostinato silenzio, rifiutando di ristabilire un legame con il genitore, che dal canto suo ha interpretato l'ostilità del minore nei suoi confronti come atteggiamento “di convenienza” e gli ha, simbolicamente, restituito la valigia con effetti personali che il ragazzo aveva portato a casa sua ad ### Ciò premesso, le parti fin dall'inizio del procedimento avevano sempre concordato sull'affido condiviso; anche a seguito della parentesi dell'affidamento al servizio sociale, con ordinanza del 24.6.2021 il giudice istruttore ha infatti (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, composto dai ### sigg: dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 6600/2017 promossa da: ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. #### elettivamente domiciliato in ### 40 ### PERUGIA presso il difensore avv. ### ricorrente contro ### rappresentato e difeso dall'avv. ### elettivamente domiciliat ###### PERUGIA presso il difensore avv. #### resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia. 
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12.7.2022 Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento della domanda sullo status con conferma dei provvedimenti presidenziali per quanto attiene all'affidamento del figlio tuttora minore.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con il ricorso introduttivo depositato il #### ha convenuto in giudizio il coniuge, esponendo: di aver con lui contratto matrimonio concordatario in data ###, da cui sono nati tre figli: ### (il ###), ### (il ###) e ### (il ###); di essere comproprietaria con il marito dell'immobile adibito a casa familiare; che il marito lavora come autista con retribuzione di euro 1.600 mensili circa mentre la moglie svolge saltuaria attività per una cooperativa che si occupa del servizio mensa nelle scuole, con stipendio medio mensile di circa 550,00 euro. 
La signora ### ha quindi narrato che da aprile 2017 il ### aveva intrapreso una relazione extraconiugale rendendola pubblica anche sui social network ed aveva abbandonato la famiglia, intorno al mese di giugno 2017, per trasferirsi ad ### presso l'abitazione dell'altra donna, privando di sostentamento morale e quasi completamente di sostegno economico moglie e figli, limitandosi ad inviare la modesta cifra di 100 euro, a giugno 2017, dopo disperate richieste della ricorrente; che per di più a luglio 2017 il ### aveva lasciato da sole le figlie in un campeggio a ### nonché, sempre a luglio 2017, aveva percosso la moglie e tentato di investirla con l'auto. 
Ha aggiunto di essersi trovata, dopo l'abbandono da parte del marito, in condizione di indigenza e di aver dovuto chiedere aiuto alla ### diocesana per far fronte ai bisogni primari e al pagamento delle utenze. 
La ricorrente ha concluso chiedendo pronunciare la separazione con addebito al marito, l'affido condiviso della prole, disponendo l'assegnazione a sé della casa coniugale ove rimanere a vivere con i figli, ponendo a carico del ### l'obbligo di versare in proprio favore, vista la propria condizione di debolezza economica, un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili, oltre ad assegno di euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio.  ### costituitosi per la fase presidenziale, ha contestato la versione dei fatti esposta in ricorso, deducendo che era stata la moglie, fin da marzo 2017, a chiedergli di andarsene di casa e che di comune accordo i coniugi avevano deciso di informare della decisione il figlio più piccolo solo dopo la sua ### che sarebbe avvenuta a maggio 2017; di essere stato letteralmente sbattuto fuori di casa a luglio 2017, trovando alloggio presso alcuni conoscenti; che a settembre 2017 aveva perso il lavoro, non essendosi concretizzata la possibilità di assunzione da parte di una ditta di ### che la possibilità di vedere i figli, essendosi trasferito ad ### e privo di un'auto, doveva essere limitata ad una giornata ogni 15 giorni; di poter contribuire al mantenimento dei figli con 200 euro mensili per ### e ### nulla per ### in quanto maggiorenne. 
Il resistente ha quindi concluso chiedendo l'affido congiunto dei figli con collocazione presso la madre, dichiarandosi disposto a versare per il mantenimento dei due figli ancora minorenni la somma di euro 200,00 mensili; nulla per la ### in quanto economicamente indipendente. 
All'esito dell'udienza di comparizione del 27.2.2018, ove le parti comparivano insistendo nelle rispettive difese, il ### adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, affidando congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minorenni, collocandoli presso la madre alla quale per l'effetto veniva assegnata la casa coniugale; fissava assegno di mantenimento per la moglie in misura di euro 150,00 e per i figli in misura di euro 250,00 ciascuno, ponendo le spese straordinarie da sostenersi nel loro interesse a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. 
Nel corso della fase successiva venivano aperti quattro subprocedimenti: con il primo il ### chiedeva la modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti ed all'esito della instaurazione del contraddittorio, con provvedimento datato 27.11.2019, veniva revocato l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della moglie, lasciando per il resto invariati i provvedimenti presidenziali. 
Con il secondo, introdotto sempre dal resistente, veniva chiesta la sospensione e/o revoca del contributo al mantenimento nei confronti del figlio minore ### momentaneamente collocato presso una comunità educativa e della figlia maggiore ### ritenuta economicamente autosufficiente: entrambe le richieste venivano rigettate. 
Con il terzo, introdotto dalla signora ### si chiedeva di disporre l'immediato rientro in famiglia del minore ### a seguito della ordinanza di incompetenza funzionale emessa dalla Corte di Appello di Perugia del 17.12.2020 e dunque della caducazione del collocamento eterofamiliare che era stato disposto dal Tribunale per i ### dell'### All'esito della instaurazione del contraddittorio il giudice istruttore confermava l'affidamento di ### ai ### sociali di ### ed il suo collocamento presso la comunità ### di ### disciplinando le occasioni di visita e frequentazione da parte dei genitori. 
Con successiva ordinanza del 24.6.2021 veniva ripristinato l'affido condiviso con collocamento del minore presso la casa materna. 
Con il quarto, introdotto da ### veniva chiesta la revoca del contributo al mantenimento della figlia ### in quanto ritenuta economicamente autosufficiente; sentite le parti ed acquisiti documenti, il giudice istruttore disponeva la sospensione del contributo, in attesa della decisione definitiva rimessa al collegio. 
Nel corso del procedimento principale veniva svolta istruttoria orale e disposte indagini di polizia tributaria sul ### e sulla compagna ### All'esito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 12/07/2022 , sulle conclusioni sopra riportate, è stata rimessa alla decisione del Collegio in camera di consiglio, previa concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi finali.  **** 
Nel merito, la domanda di separazione va certamente accolta. 
Il contenuto degli atti difensivi e la condotta processuale tenuta dalle parti rendono quanto mai palese che vi è nel rapporto coniugale una crisi di gravità ed irreversibilità tali da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti. 
Sono dunque certamente integrati gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 151, 1° comma c.c.. 
Per quanto riguarda la domanda di addebito della separazione, in punto di diritto non pare superfluo ricordare che, secondo costante giurisprudenza, per fondare la domanda di addebito occorre non soltanto l'accertamento della sussistenza di una violazione dei doveri del matrimonio, ma anche l'efficienza causale della stessa rispetto alla rottura del vincolo (cfr. Cass. n. 2740/2008, la cui massima non è stata superata, preceduta da Cass. n. 12383/2005 e n. 14840/2006: “### parte la quale richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge, grava l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio e sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”). 
In altri termini, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dal coniuge e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. 
Procedendo all'applicazione degli esposti principi alla fattispecie, deve osservarsi quanto segue. 
La domanda della ricorrente è essenzialmente fondata sull'avvenuto abbandono della casa familiare da parte del ### per coltivare una relazione extraconiugale, lasciando la famiglia in precarie condizioni economiche.  ### orale svolta in corso di causa e le produzioni documentali effettuate hanno consentito il positivo riscontro di tale prospettazione. 
Agli atti vi è una denuncia querela sporta il ### (doc. 11 ricorrente) nella quale la signora ### espone che la relazione del marito con la ### era cominciata già parecchi anni prima e che ella aveva perdonato tale tradimento per il bene della famiglia; ad aprile 2017, però, il marito le aveva comunicato la volontà di separarsi, informandone anche le due figlie più grandi, e nel successivo mese di giugno egli aveva abbandonato l'abitazione coniugale. La ricostruzione dei fatti operata nella suddetta denuncia trova un solido riscontro documentale. 
Innanzitutto la ### ha prodotto un referto dell'ospedale di ### relativo ad un ricovero dei primi di giugno 2017, in cui si dà atto che la signora aveva perso 20 kg in poco tempo e presentava deflessione tono umore, ansia ed insonnia, con vari episodi lipotimici, cosicchè le veniva diagnosticato “disturbo somatoforme”. La manifestazione psicosomatica accertata dai sanitari in relazione ai sintomi riferiti dalla ### appare pienamente compatibile con un forte stress vissuto nei mesi immediatamente precedenti il ricovero. 
La prospettazione di parte attrice trova conforto anche nella deposizione del teste ### Il suddetto teste, non legato da rapporti di parentela con le parti ( vicina di casa della coppia), ha riferito di aver frequentato spesso la abitazione dei ### e di aver avuto sempre l'impressione di trovarsi di fronte a “una coppia serena, una bella famiglia unita”. Il teste ha altresì riferito di aver appreso dalla stessa signora ### che ella aveva scoperto della relazione extraconiugale del marito poco prima della prima comunione di ### , che si svolse a maggio 2017, aggiungendo infatti che la cerimonia “si svolse in un'atmosfera molto triste”. Il teste ha aggiunto di essere a conoscenza che la relazione extraconiugale era stata confessata alla ### direttamente dal marito. 
Il teste ha confermato anche la circostanza che ### avrebbe appreso della nuova relazione del padre dopo aver visto delle foto pubblicate dal padre su ### in compagnia dell'altra donna; ciò sarebbe stato riferito dallo stesso ### ai figli della ### A tale proposito si osserva che sono state prodotte dalla difesa ### numerose foto postate sul noto social ### che ritraggono ### con l'attuale compagna ### in località di vacanza o in atteggiamenti teneri. Tali foto, pur non avendo datazione certa, parrebbero risalire per la maggior parte ad agosto 2017; dai documenti 18 e 19 prodotti dall'avv. ### in allegato alla terza memoria 183 però si evince che già a giugno 2017 ### era stato in località balneare della costiera amalfitana in compagnia di ### (la quale infatti ha postato, il 21 giugno, un commento alla suddetta foto) e già a maggio 2017 il resistente utilizzava pubblicamente come “foto profilo” sui social network un'immagine che lo ritrae in compagnia appunto della ### Pare quindi poco verosimile quanto riferito dalla ### quando è stata sentita in veste di testimone. 
La donna ha dichiarato di aver conosciuto il ### tramite ### grazie ad un comune conoscente e di averlo visto dal vivo per la prima volta a giugno 2017. La stessa ha altresì dichiarato di essere uscita da una precedente travagliata relazione sentimentale, durata 4 anni, a fine maggio 2017.  ### ha quindi collocato l'inizio della relazione con ### tra giugno e luglio 2017 “### che ### mi disse che avrebbe parlato a ### di noi a luglio 2017, presumo che il ragazzo non ne sapesse ancora nulla; sul social network non ci eravamo scambiati nessun messaggio particolare. Solo ad agosto 2017 postammo delle nostre foto insieme su ### a seguito di un viaggio in costiera amalfitana regalatomi da mio figlio maggiore, oggi ventiseienne, cui partecipò anche Marco”. 
Il teste ha poi aggiunto che la sua convivenza con ### sarebbe iniziata solo a settembre 2017 e che da giugno a settembre egli era stato ospitato dall'amico ### che non è stato escusso come teste, pur indicato nella lista del ### in quanto deceduto. 
Pare tuttavia complessivamente poco credibile che la relazione del ### con la ### risalga ad epoca successiva al disgregarsi dell'unione con la ### e che non sia stata causa scatenante la fine del matrimonio. Anche volendo prescindere dalla datazione delle foto pubblicate su ### risulta documentato sia l'avvenuto ricovero della ### per disturbi di natura psicosomatica ai primi di giugno 2017 che una lite tra i coniugi avvenuta a luglio 2017, per la quale è stata sporta denuncia e sulla quale ha deposto anche il teste ### In tale occasione ### era tornato alla casa di ### per caricare alcuni oggetti personali nella vettura, evidentemente in vista di un suo definitivo trasferimento altrove. 
Si aggiunga che lo stesso ### nella sua denuncia presentata il ### (doc. 4 resistente), afferma di conoscere la ### da circa sette anni come amica su ### e che a marzo 2017 aveva intensificato il rapporto con lei, fino a frequentarla, anche fisicamente, a partire da luglio 2017. 
Pare dunque più plausibile, anche alla luce della tempistica riferita dalla stessa ### che la relazione sentimentale tra i due a luglio 2017 avesse già una certa solidità, tanto da indurre il ### a voler parlare della relazione al figlio più piccolo, nonché, a settembre 2017, a rassegnare dimissioni volontarie dall'impiego di autista, con contratto a tempo indeterminato, al fine di stabilirsi definitivamente presso la nuova compagna. 
Si aggiunga che dagli atti si evince che ai primi di agosto 2017 ### aveva dovuto fare ricorso ad una tessera della ### per fruire dell'acquisto di generi alimentari (doc. 12 allegato al ricorso); sul punto in data ### è stata sentita come testimone l'assistente sociale di ### dott.ssa ### che ha confermato che già nel mese di luglio 2017 la ricorrente aveva fatto richiesta di aiuto economico ai servizi sociali sia per il pagamento delle utenze che per la spesa, e che la signora riferiva di avere problemi anche con il mutuo e temeva di perdere la casa. Dal percorso lavoratore della ### si evince che la stessa aveva cessato il contratto di lavoro a tempo determinato come inserviente di cucina al 30.6.2017 venendo riassunta solo a settembre (la società datrice di lavoro svolgeva servizio mensa nelle scuole). Agli atti sono presenti le trascrizioni di alcuni messaggi whatsapp scambiati tra i due coniugi, tra cui uno datato 27 giugno 2017, inviato dalla ricorrente che pretende dal marito la restituzione delle chiavi del garage in comproprietà e gli intima di fare la spesa, utilizzando le somme percepite dallo Stato a titolo di buoni pasto. In un'ulteriore conversazione, datata 11.6.2017, (all. 7 resistente) la ### comunica al marito di essere in viaggio per ### l'uomo le risponde “Ti lascio la roulotte aperta e le chiavi dentro”. ### domanda “Tu torni a casa” e ### risponde: “###.  devo andare a vedere una casa”. “ad Ancona” No a Perugia”. 
È evidente dunque che già ai primi di giugno 2017 la ### era al corrente della volontà- o quanto meno prospettivadel marito di stabilirsi ad ### dove all'epoca abitava appunto la ### All'esito dell'istruttoria appare quindi totalmente indimostrata la tesi del ### secondo cui sarebbe stata la moglie a metterlo alla porta a luglio 2017 e che non sarebbe stata la relazione con la ### a determinare la fine del matrimonio. 
Gli stessi documenti prodotti dal resistente, come si accennava, attestano al contrario che già a marzo 2017 ### aveva deciso di dare una svolta alla sua vita, informandone moglie e figlie più grandi (cfr. doc. 4 resistente e conversazione tra il ### e la figlia ### foglio 146 del fascicolo trasmesso dal ### dove l'uomo afferma, a marzo 2018, “quando a marzo dello scorso anno vi ho parlato delle nostre intenzioni…” e la ragazza accusa il padre “hai lasciato una famiglia da sola”). 
Non rilevante la conversazione sub 3 fascicolo del resistente, quale prova del fatto che sarebbe stata la ### a chiedere al ### di andare via di casa. La donna si limita a dire “quando vai via (spero subito) metà del mutuo lo pagherò”. La conversazione avviene a giugno 2017, allorché la presenza dell'uomo nell'abitazione coniugale era già saltuaria, tanto che la ### doveva insistere per farsi mandare del denaro tramite messaggi telefonici e, nella su citata chat del 21 giugno, si informava se il marito sarebbe tornato a casa o meno.  ### elemento a sostegno del fatto che l'unione matrimoniale fosse già deteriorata risiede in un messaggio inviato dal ### alla ### (all.2 resistente) in cui egli afferma “ho sbagliato a non separarmi tanto tempo fa.. non ci saremmo fatti tutto questo male.. era evidente che non eravamo felici.. non avevamo dialogo da anni.. e non stavamo insieme da due anni circa.. non ricordo nemmeno più.. io sono rimasto e lo sai bene per il bene delle ragazze”. È evidente però che trattasi di una dichiarazione proveniente dalla stessa parte che se ne vuole avvalere e che non può formare prova in suo favore. 
Valutando globalmente gli esiti dell'istruttoria appare dunque conclamato che fu il ### a determinare la fine dell'unione coniugale attraverso la decisione di porre fine alla storia con la ### per coltivare quella, già in essere, con la ### Al di là della violazione dell'obbligo di fedeltà, in ogni caso, dagli atti emergono ulteriori profili di addebito a carico del ### Nei suoi confronti è stata emessa sentenza di condanna per i reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare e per lesioni aggravate ai danni del coniuge, sentenza che non è irrevocabile, e che tuttavia può essere valutata dal giudice civile quale ulteriore dato che attesta la responsabilità esclusiva del marito per il disgregarsi dell'unione. 
Si è già dato conto in precedenza dei riscontri documentali che dimostrano che tra giugno ed agosto 2017 la signora ### si trovò in difficoltà morali ed economiche, che la costrinsero sia ad un ricovero ospedaliero che a fare ricorso alla ### ed ai servizi sociali, oltre a fruire di prestiti da parte del fratello ### per acquisto di generi di prima necessità. In sede di udienza presidenziale il ### ha ammesso di aver versato circa 400,00 euro per la famiglia tra giugno e agosto 2017, nonostante all'epoca egli lavorasse ancora, essendosi dimesso solo a settembre 2017. 
Parimenti risulta dalla deposizione di ### e dal contenuto delle denunce sporte dalla ### che ### per ragioni rimaste ignote, ai primi di luglio 2017 si allontanò dal campeggio di ### presso cui doveva trascorrere le vacanze lasciando lì da sole le figlie, di cui ### ancora minorenne, tanto che lo zio ### dovette andare in macchina a riprenderle, da ### Tra l'altro si osserva che da ulteriore denuncia della ### sporta a settembre 2018 (in atti nel fascicolo trasmesso dal ### si evince che il ### oltre a non pagare con regolarità il mantenimento stabilito con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c., a settembre 2018 chiedeva il distacco delle forniture di luce e gas a lui intestate e relative alla casa familiare, determinando appunto che l'abitazione in cui vivevano moglie e figli restasse priva di tali forniture per un mese (tempo necessario per riattivare le forniture con altro gestore). 
Deve dunque pronunciarsi la separazione con addebito al marito, che per quanto ampiamente documentato e provato ha violato non solo il dovere di fedeltà, ma anche quello di collaborazione e quello di prestare assistenza morale e materiale alla famiglia. 
In merito all'affidamento del figlio ### - essendo nelle more del giudizio divenuta maggiorenne anche la secondogenita ### oltre alla primogenita ### - deve osservarsi quanto segue. Come si è accennato nella parte relativa allo svolgimento del processo, da gennaio del 2020 sino a giugno del 2021 ### è stato collocato presso una casa famiglia ed affidato ai servizi sociali di ### che erano intervenuti ex art. 403 c.c. a seguito di una denuncia per maltrattamenti di ### a carico della madre. Premesso che il procedimento penale a carico della ### per tale vicenda, come documentato dalla ricorrente, si è concluso con richiesta di archiviazione da parte del Pm accolta dal GIP (essendo emerso che la signora ### aveva agito al solo fine di spingere il figlio riottoso ad assolvere all'obbligo di frequenza scolastica) e che il minore è rientrato in famiglia fin dal primo luglio 2021 ricostruendo un proficuo legame con madre e sorelle, deve evidenziarsi che nel corso del procedimento ### ha più volte manifestato il desiderio di stabilirsi a vivere presso il padre. ### pur riavvicinandosi al figlio in quella fase e sembrando assecondare il suo desiderio, ha addotto di volta in volta alcuni impedimenti a che questa prospettiva si concretizzasse: l'assenza di una occupazione; l'impossibilità di ospitare il figlio in casa della compagna a causa di una clausola inserita negli accordi di separazione personale di costei; l'assenza di idonei spazi nell'abitazione in cui attualmente dimora, in regime di comodato gratuito. 
Dalle relazioni dei servizi sociali e della comunità “Momo” in atti risulta che ### ha interrotto ogni rapporto con il padre da maggio 2021. Il rifiuto ad ogni contatto sarebbe scaturito da una reazione - a dire del minore spropositata - del padre che lo avrebbe rimproverato per non aver risposto ad una telefonata di auguri della nonna paterna in occasione del suo compleanno. A seguito di ciò il minore si sarebbe chiuso in un ostinato silenzio, rifiutando di ristabilire un legame con il genitore, che dal canto suo ha interpretato l'ostilità del minore nei suoi confronti come atteggiamento “di convenienza” e gli ha, simbolicamente, restituito la valigia con effetti personali che il ragazzo aveva portato a casa sua ad ### Ciò premesso, le parti fin dall'inizio del procedimento avevano sempre concordato sull'affido condiviso; anche a seguito della parentesi dell'affidamento al servizio sociale, con ordinanza del 24.6.2021 il giudice istruttore ha infatti confermato l'affido condiviso ad entrambi i genitori. 
All'udienza di precisazione delle conclusioni la ricorrente ha chiesto però che venga disposto l'affido esclusivo di ### alla madre, rappresentando il persistente disinteresse mostrato dal padre ai bisogni sia morali che materiali dei figli; deduce infatti che non solo infatti il ### non esercita più il diritto di visita, e neppure sente telefonicamente il figlio da oltre un anno e mezzo (sporadici essendo anche i contatti con le due figlie femmine), ma si limiterebbe a versare mensilmente somme irrisorie, nell'ordine di 10 o 15 euro per il mantenimento, pur avendo fatto richiesta di corresponsione dell'assegno unico ad ### i cui importi mai sono stati corrisposti alla ### benché detta provvidenza sia specificamente finalizzata al sostegno di nuclei con figli a carico . 
La difesa di ### contesta che si tratterebbe di una domanda nuova. Si osserva tuttavia che nei procedimenti in materia di famiglia il regime delle preclusioni opera diversamente rispetto al contenzioso ordinario, dal momento che i provvedimenti provvisori assunti sono rebus sic stantibus ed è sempre possibile tenere conto delle sopravvenienze. Si aggiunga che il regime di affido prescinde dal principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto il tribunale deve provvedere anche d'ufficio alla verifica del supremo interesse del minore, sia con riguardo all'affido che al collocamento. 
Anche se la ### non avesse modificato la domanda il tribunale avrebbe potuto valutare l'affido condiviso non conforme all'interesse della prole. 
Tanto premesso, l'art. 337 quater del codice civile prevede che l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori possa essere disposto quando l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.  ### dell'affido esclusivo è di certo una scelta residuale, da attuarsi solo nel caso in cui non sia possibile, oppure non venga ritenuto opportuno, l'affidamento condiviso. 
Nel caso di specie nel corso del procedimento sono emersi due elementi su cui non vi è neppure contestazione da parte del resistente: il mancato regolare assolvimento del pagamento del mantenimento per la prole, per riferite difficoltà economiche (il ### sarebbe inoccupato da settembre 2017 e verrebbe mantenuto dalla compagna; nel corso del procedimento egli si è dichiarato disponibile a versare la somma di 100 euro a figlio); il mancato esercizio del diritto di visita della prole, per ### quanto meno da maggio 2021 ed ininterrottamente fino ad oggi. 
In ordine al primo elemento deve osservarsi che il resistente si trova in condizione di disoccupazione non incolpevolmente, dal momento che fu lui stesso a rassegnare dimissioni volontarie da un impiego a tempo indeterminato; lo stesso svolge la professione di autista ed il settore dei trasporti non ha subito arresti neppure nel periodo di lockdown nel 2020, ciò nonostante il ### non si è nuovamente occupato, e neppure ha documentato i tentativi svolti per reperire una stabile occupazione. Solo per alcuni mesi nel corso 2020 risulta aver percepito il cosiddetto reddito di emergenza, per 400 euro mensili, ma neppure in tale periodo risulta aver versato con regolarità somme alla ### per i figli; anzi, dall'indagine della ### di ### di ### è emerso che ### ha fatto largo uso di carte prepagate ### dalle quali ha effettuato prelievi in contanti il giorno stesso dell'accredito del reddito di emergenza, impedendo così il tracciamento delle somme e l'eventuale pignoramento. 
A seguito delle dimissioni volontarie, peraltro, nulla è stato documentato dal ### sul TFR verosimilmente percepito. 
Lo stesso, in sintesi, non ha dato corso al regolare pagamento del contributo al mantenimento della prole né nei mesi in cui ancora percepiva la retribuzione (giugno-agosto 2017), né nei mesi in cui ha fruito di redditi diversi (lugliodicembre 2020) e neppure ha dato spontaneo corso al versamento della somma complessiva di euro 100 proposta pro bono pacis in udienza, continuando a versare la somma irrisoria di circa 15 o 20 euro al mese. 
Per quanto riguarda il secondo elemento, è lo stesso ### ad aver rappresentato, sia ai servizi sociali che allo stesso ### di non avere intenzione di riallacciare alcun rapporto con lui, ritenendo evidentemente imperdonabile l'atteggiamento assunto dal ragazzo nei suoi confronti. 
Sia in questa vicenda che nella relazione del minore nel periodo in cui egli era collocato presso la casa famiglia ### ha dimostrato una complessiva incapacità di sintonizzarsi sui bisogni emotivi del figlio, frustrando la sua aspettativa di essere accolto presso la casa paterna, trincerandosi dietro la presenza di insormontabili elementi ostativi ad ospitarlo, facendo così sperimentare al minore, già provato per la vicenda separativa, un ulteriore forte delusione e senso di abbandono (cfr. relazione della D.ssa Ciabatta del 30.3.2021). 
Ammesso e non concesso infatti che vi fosse una impossibilità oggettiva al collocamento di ### nelle ### e che non fossero ipotizzabili soluzioni alternative, anche a discapito delle consuetudini di vita del sig. ### ciò che rileva in questa sede è che il padre, anche a seguito del litigio di maggio 2021, non ha inteso comprendere le ragioni del disagio del figlio ed ha deciso, drasticamente, di “chiudere” ogni legame con lui, ritenendo l'atteggiamento del ragazzo strumentale ed ingiustificato e rifiutando persino ogni tentativo di mediazione dei servizi. Risulta anzi che ### ha incolpato l'equipe ed i servizi dell'accaduto e affermato che il figlio “dovrebbe essere punito per il suo comportamento” (cfr,. relazione servizi giugno 2021). 
Il protratto disinteresse e la mancata frequentazione del figlio, l'incapacità di svolgere una seria autocritica per superare le difficoltà relazionali con il minore (a prescindere dalla asettica attribuzione di torti e ragioni), unitamente al mancato assolvimento degli oneri economici di mantenimento rendono evidente come l'affido condiviso ad entrambi i genitori non sarebbe rispondente all'interesse di ### avendo il padre più volte palesato in corso di giudizio un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore. 
Va dunque disposto l'affido esclusivo a ### con facoltà per la madre di assumere anche le decisioni di maggior interesse. Invero la grave noncuranza palesata dal resistente attraverso la condotta di privazione dei mezzi di sussistenza della prole e l'adozione di atteggiamenti ritorsivi e polemici a fronte di ogni criticità emersa rende non agevole assumere decisioni di comune accordo sulle questioni di maggiore interesse, tanto più in situazioni di urgenza che pure potrebbero presentarsi. 
Va confermato il collocamento dei figli presso la madre, cui di conseguenza va assegnata la casa coniugale. 
Quanto all'esercizio del diritto di visita il resistente ha manifestato la chiara volontà di non avvalersene. 
Laddove il ### mutasse avviso, e laddove lo stesso ### fosse disponibile ad incontrarlo, va confermato il regime di cui all'ordinanza presidenziale in quanto diretto ad assicurare una equilibrata frequentazione del genitore non collocatario, tenuto conto della sua residenza fuori regione. 
In merito al mantenimento della prole, come si è già accennato il ### risulta apparentemente inoccupato a seguito di dimissioni rassegnate volontariamente; per alcuni mesi ha percepito provvidenze erogate da ### risulta aver ereditato una piccola quota immobiliare (1/12) dal padre, tuttavia non ancora volturata a catasto. 
Giova però evidenziare che la giurisprudenza ha più volte affermato che anche l'eventuale stato di disoccupazione non esonera il genitore dall'obbligo di contribuzione per i figli e che incombe pur sempre al soggetto obbligato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile a un suo comportamento, anche soltanto negligente, soprattutto laddove il soggetto disponga di una capacità lavorativa che possa essere utilmente spesa. 
Va infatti condiviso l'orientamento in base al quale la capacità lavorativa di cui all'art. 316 bis c.c., non va valutata con riferimento alle contingenze meramente negative di un particolare momento storico, ma rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonchè a quelle espresse dalla professionalità acquisita dal medesimo genitore. 
Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che il ### si trova in età lavorativa, non risulta essere affetto da problemi fisici e di salute ed ha svolto attività lavorativa in passato, si deve affermare che è tenuto a porre in essere un reale impegno per reperire un impiego retribuito tale da consentirgli di far fronte all'assolvimento dei predetti obblighi di mantenimento, a cui allo stato fa fronte la sola madre. 
In merito alla situazione dei figli, pacifica la non autosufficienza di ### minorenne, e di ### di anni 21, le parti controvertono sulla raggiunta autosufficienza di ### di anni 22. La giovane, per come documentato in atti, dopo aver svolto alcune saltuarie occupazioni nel corso degli anni 2019/2020 (percependo redditi certamente non adeguati a garantirle una autonomia), a novembre 2021 è stata assunta con contratto a tempo determinato presso la ### s.p.a. ,con la qualifica di operaia, dapprima fino al 30.4.2022, scadenza successivamente prorogata sino al 31.10.2022. Allo stato non è dato sapere se il contratto dopo ottobre 2022 sia stato oggetto di ulteriori proroghe. In ogni caso deve evidenziarsi che la giurisprudenza, a proposito del figlio maggiorenne, lega la raggiunta autosufficienza al conseguimento di un'occupazione adeguata al suo percorso formativo che, seppure non dotata di carattere di stabilità, sia tale da garantire il raggiungimento di una adeguata capacità economica e senza che l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa comporti la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento, cfr. Cass. 14/03/2017 n° 6509. 
Per tali motivi va accolta la richiesta di revoca del contributo al mantenimento di ### Circa la misura dell'assegno da versare invece per ### e ### si stima equo confermare l'importo di euro 250,00 pro capite stabilito dal ### essendo un importo adeguato sia in relazione all'età ed alle presumibili esigenze dei due giovani che alla condizione dell'onerato. Il resistente infatti, pur allo stato apparentemente privo di redditi, dispone di una capacità lavorativa che in periodo di occupazione gli garantiva circa 15.000 euro di retribuzione netta all'anno, non sostiene oneri per l'affitto e gode dell'apporto della nuova compagna alle sue esigenze di vita. Oltretutto il mancato esercizio del diritto di visita da parte del padre comporta che sarà la sola madre a farsi carico degli oneri di mantenimento e cura della prole che in passato venivano assolti, almeno in parte, in forma diretta dal ### Le spese straordinarie da sostenersi nel loro interesse vanno poi ripartite in misura del 50% su ciascuno dei genitori. 
Per quanto riguarda poi la domanda di assegno di mantenimento in proprio avanzata dalla ricorrente, pur avendo costei documentato l'esistenza di redditi non cospicui, per circa 6.000 euro annui, l'attuale condizione di assenza di redditi del ### sia pure generata da scelte consapevolmente assunte dal medesimo, rende evidente come non vi sia alcuna sperequazione reddituale che giustifichi una esigenza di riequilibrio per effetto della intervenuta separazione. Detta domanda va dunque rigettata. 
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite le spese processuali, comprensive dell'attività svolta dai legali anche nei vari subprocedimenti, vanno compensate per il 30%, mentre per il residuo 70% poste a carico di ### personalmente dal momento che (cfr. Cass. 10053/2012) “l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dall'art. 74 comma 2 d.P.R. d.P.R.  30 maggio 2002, n. 115, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché “gli onorari e le spese” di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte — in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese — si impegna ad anticipare”. 
Considerato poi che anche ### è stata ammessa al gratuito patrocinio, la condanna dovrà avvenire direttamente in favore dell'### ex. art. 133 TUSG (cfr. Cass. n. 7504 del 31/03/2011).  P.Q.M.  ### di ### in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, ogni altra domanda rigettata, così provvede: 1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi ### , nata a NAPOLI ### il ### , e ### , nato a NAPOLI ### il ### , autorizzandoli per l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto.  2) Addebita la separazione a ### 3) affida in via esclusiva alla madre il figlio minore ### disponendo che ai sensi dell'art. 337 quater c.c. la madre possa autonomamente adottare anche le decisioni di maggiore interesse per il minore; 4) Dispone l'assegnazione a ### della casa coniugale.  5) Pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere a ### entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli ### e ### quest'ultima maggiorenne ma non economicamente autonoma, la somma di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascuno), annualmente rivalutabili secondo gli indici ### oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nel loro interesse.  6) Revoca il contributo al mantenimento in favore di ### 7) Rigetta la domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla ricorrente.  8) Compensa le spese processuali per il 30% e condanna ### al pagamento del residuo 70% , che liquida limitatamente a tale 70% in complessivi euro 4.853,10 compresi i vari subprocedimenti e già operata la riduzione del 50% per patrocinio gratuito, versamento da effettuare in favore dell'### ex art. 133 TU spese di giustizia.  9) Manda al competente ### dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio del 30/11/2022 ### rel.   dott. ### n. 6600/2017

causa n. 6600/2017 R.G. - Giudice/firmatari: De Martino Arianna, Roberti Mariella

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 9886/2024 del 10-06-2024

... emerge che ad ottobre 2002 l'ABI ha concordato il contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori: ### (###, ### e Ambiente (###, ### per la ### e l'### dei ### (###, ### e ### (###, #### dei ### (###, ### - #####, ### del ### (###, ### dei ### (###, quindi il ### ha comunicato all'organo di controllo lo schema contrattuale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 287/90. Nei mesi di aprile e di maggio 2003 la ### d'### ha invitato l'ABI a eliminare dagli schemi negoziali alcune previsioni che risultavano critiche dal punto di vista concorrenziale, quindi, con lettera pervenuta l'11/7/2003, l'ABI ha trasmesso una nuova versione dello schema di contratto e, al fine di accertare (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVII CIVILE ### Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. ### - Presidente dr. ### - Giudice dr. ### - Giudice relatore/estensore S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 7844/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 28/02/2024 e promosso da: ### c.f.: ###, in proprio e nella propria qualifica di procuratore generale di ### c.f.: ### (giusta procura generale notarile allegata); ### c.f.: ###, rappresentati e difesi dall'### codice fiscale #####, e dall'### C.F. ###, entrambi del ### di ### congiuntamente e disgiuntamente tra loro; ATTORI ### dei ### di ### S.p.A., Sede legale: ### 3, ### P.IVA ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### (pec: ###) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in ### via ### 48; CONVENUTA
OGGETTO: Antitrust - azione di nullità di fideiussione.  CONCLUSIONI: per la parte attrice: “### l'###mo Tribunale di Roma - ### in materia di ### contrariis rejectis: nel merito in via principale: accertare e dichiarare la nullità assoluta della fideiussione omnibus rilasciata dagli odierni attori in data ###, con un importo garantito di ### 160.000, e della fideiussione in data ###, con un importo garantito di ### 100.000, entrambe in favore di ### (oggi ### dei ### di ### S.p.A.), per contrarietà a norma imperativa, ovvero alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e quindi per tutte le ragioni espresse nel corpo del presente atto; in via subordinata: nell'ipotesi di mancato accoglimento delle richieste avanzate in via principale, accertare e dichiarare la nullità relativa - limitata alla clausola di reviviscenza, alla clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. ed alla clausola di sopravvivenza - della fideiussione omnibus rilasciata dagli odierni attori in data ###, con un importo garantito di ### 160.000, e della fideiussione in data ###, con un importo garantito di ### 100.000, entrambe in favore di ### (oggi ### dei ### di ### S.p.A.), per contrarietà a norma imperativa, ovvero alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e quindi per tutte le ragioni espresse nel corpo del presente atto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite. Con ogni riserva. Si dichiara che il valore della controversia è di ### 260.000,00 ed il contributo unificato, in ragione del raddoppiamento per la sezione specializzata, ascende ad € 1.518,00 (759,00 x 2).” per l'opposta: “### all'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare inammissibili, improcedibili, e comunque rigettare tutte le domane attrici. Con condanna dei sig.ri #### e ### alle spese di giudizio.” MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I signori #### e ### convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di ### dei ### di ### poiché ritenevano nulle le ### omnibus rilasciate dagli stessi (una in data ###, con un importo garantito di ### 160.000 e una in data ###, con un importo garantito di ### 100.000), in forza del provvedimento della ### d'### n. 55 del 2005, in quanto la garanzia era stata rilasciata su moduli conformi alle condizioni generali per la fidejussione a garanzia delle operazioni bancarie, in violazione dell'art. 2 della legge 287/1990. Nello specifico, a detta degli attori, tali fidejussioni erano “vietate dall'art. 2, l. 10 ottobre 1990 n. 287”. 
Si costituiva in giudizio ### dei ### di ### contestando le domande attrici ed eccependo, preliminarmente, la incompetenza del Tribunale adito. 
Con ordinanza 29.10.2020 il Tribunale di ### dichiarava la propria incompetenza “essendo competente il Tribunale di Roma, ### in materia di Impresa” ed assegnava ai sensi dell'art. 50 c.p.c. termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinnanzi al giudice competente. 
Riassunto il giudizio dinanzi ###le Tribunale si costituiva ### dei ### di ### con comparsa 26.4.2021. 
Il Giudice, all'udienza cartolare del 29.02.2024, lette le note di trattazione scritta con cui le precisavano le conclusioni, tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190, 2 comma, con assegnazione del termine di giorni venti per il deposito della comparsa conclusionale e di ulteriori giorni venti per il deposito dell'eventuale replica.  *** 
Si rileva in via pregiudiziale la competenza della sezione specializzata in materia di impresa dell'adito Tribunale. 
Invero, ai sensi dell'art. 33, co. II, L. n. 287/1990, “Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni”.  ###. 4, co. 1-ter, D.Lgs. n. 163/2003, così come inserito dall'art. 18, co. I, dispone che, per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) D.Lgs. n. 168/2003, anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: a) la sezione specializzata in materia di impresa di ### per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di ########## e ### (sezione distaccata); b) la sezione specializzata in materia di impresa di ### per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di #### L'###### e ### (sezione distaccata); c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, ###### (sezione distaccata), ######### La competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art.  33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'### europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'### contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (cfr.  civ. n. 6523 del 10/03/2021). 
Viene, quindi, in rilievo nella fattispecie la competenza della sezione specializzata in materia di impresa istituita presso il Tribunale Ordinario di ### avendo l'opposta sede in ### Rilevata la competenza di questo Tribunale, esaminando nel merito la domanda di parte attrice relativamente alla dedotta nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 della legge 287/1990 in materia di antistrust, si rileva quanto segue. 
Gli attori deducono la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antitrust: la questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso dalla ### d'### in funzione di ### garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento, a far tempo dal 12/1/2006, dei poteri all'### per effetto della legge n. 262/2005. 
Il citato provvedimento ha ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e l'art. 2 della legge n. 287/1990 (“legge Antitrust”), in virtù del quale “1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari; 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…); 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.” Nel provvedimento l'### ha anzitutto osservato che «le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma I, della legge n. 287/90, laddove recita: “### considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari”. 
L'### ha, quindi, rilevato che le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'### A fronte dell'esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus, la ### d'### invitava l'ABI a modificarne il contenuto, ritenendolo contrastante con la normativa antitrust, pertanto l'ABI emendava lo schema e provvedeva ad una nuova comunicazione all'### di vigilanza, cui seguiva l'apertura dell'istruttoria, protrattasi per ulteriori due anni, avendo la ### d'### incentrato la sua analisi sulle clausole che ponevano in capo al fideiussore obblighi non previsti dalla disciplina codicistica della fideiussione, che avrebbero potuto avere effetti anticoncorrenziali in caso di loro adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti, stante la loro potenziale diffusione. 
All'esito del procedimento, la ### d'### disponeva che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”. 
In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza” e imponeva al fideiussore di “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; l'articolo 6 disponeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” e l'articolo 8 prevedeva che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”. 
L'### di vigilanza muove dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non è di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa, pertanto al fine di determinare quando tale standardizzazione si ponga in contrasto con le regole della concorrenza evidenzia alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti; - precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto. 
Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare - attraverso la standardizzazione contrattuale - una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”. L'### di ### precisa quindi che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione - come ritenuto poi ad esito dell'istruttoria - visto e considerato che già all'epoca dell'istruttoria i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi, tuttalpiù, rispetto allo schema predisposto dall'ABI per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.  ### d'### concludeva nel senso che le intese vietate sono quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”. Tale elemento è considerato discriminante nella valutazione condotta dalla ### d'### secondo cui la clausola di pagamento “a prima richiesta” di cui all'art. 7 dello schema del contratto di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI prevede un onere in capo al fideiussore da ritenersi “non ingiustificato”, stante la sua finalità di garantire l'accesso al credito con attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'### di ### al contrario, la ### d'### afferma che non vi sono collegamenti funzionali con gli articoli 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale atti a contemperare gli interessi, avendo quindi gli stessi il solo scopo di “addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi”. Il provvedimento dell'### di vigilanza dispone pertanto che i suddetti articoli 2, 6 e 8 contenuti nello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI contengono disposizioni “che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90”. 
A tutela della concorrenza in ambito eurounitario, l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'### che ha sostituito l'art. 81 del Trattato CE, che a sua volta aveva sostituito l'art. 85 del Trattato di ### in applicazione dell'art. 3, secondo cui «L'### ha competenza esclusiva nei seguenti settori»: [...] b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; [...]» - dispone che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra ### membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione. E' previsto, inoltre, che accordi o decisioni vietati dal citato art. 101 del TFUE sono “nulli di pieno diritto”. 
Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, la legge “antitrust” del 10/10/1990, 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Pertanto, siccome la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto "ex" art. 2043 cod.  civ., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per l'effetto di una collusione "a monte", ha a propria disposizione, ancorché non sia partecipe di un rapporto di concorrenza con gli imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della nullità dell'intesa e di risarcimento del danno di cui all'art. 33 della legge n. 287 del 1990, azione la cui cognizione è rimessa da quest'ultima norma alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d'appello (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 2207 del 04/02/2005). 
Il Supremo Collegio ha precisato che l'art. 2 della legge n. 287/1990, allorché dispone la nullità ad ogni effetto delle “intese” fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle “intese” in quanto contratti in senso tecnico ovvero negozi giuridici consistenti in manifestazioni di volontà tendenti a realizzare una funzione specifica attraverso un particolare “voluto”. Il legislatore - infatti - con la suddetta disposizione normativa ha inteso - in realtà ed in senso più ampio - proibire il fatto della distorsione della concorrenza, in quanto si renda conseguenza di un perseguito obiettivo di coordinare, verso un comune interesse, le attività economiche; il che può essere il frutto anche di comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali". Si rende - così - rilevante qualsiasi condotta di mercato (anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale) purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di “intesa” rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente “unilaterali”. Da ciò consegue che, allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle “intese”, non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza (cfr. Cass. civ. n. 827 del 1999). 
Pertanto, qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma avvenga, rileva ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 2 della legge antitrust. 
Ciò posto, come affermato dal recente arresto delle ### della Suprema Corte, a cui si ritiene di doversi adeguare, pur nella consapevolezza dell'estrema problematicità della scelta tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente-fideiussore, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella maggiormente in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust è la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale». 
La Suprema Corte muove dal presupposto che, sebbene le parti possano determinare il «contenuto del contratto», ai sensi dell'art. 1322, co. I c.c., tuttavia ciò è consentito nei limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale (Cass. civ. s.u. n. 22437 del 24/09/2018). 
Ebbene, l'art. 41 Cost. prevede espressamente che l'iniziativa economica privata non debba svolgersi «in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana», e che essa debba essere comunque sottoposta a «programmi e controlli opportuni» che la indirizzino e la coordino a «fini sociali». Il tenore letterale dell'art. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990, poi, stabilisce inequivocabilmente che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto» e la locuzione «ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum - legittima la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata.  ### protetto dalla normativa antitrust è, infatti, principalmente quello del mercato in senso oggettivo, non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Come rilevato da autorevole dottrina, l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno. 
Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust. 
La giurisprudenza della Corte di Giustizia afferma - a sua volta - che la portata e le conseguenze della nullità delle intese, per violazione dell'art. 101 (ex 81 Trattato CE) del ### sul funzionamento dell'### non dipendono direttamente dal diritto unionale, ma devono essere individuate dai giudici nazionali in base al diritto di ciascuno Stato membro. Si è, invero, statuito che - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - la sorte dei contratti a valle di intese antitrust - che non vengono automaticamente travolti, in forza del diritto europeo, dalla nullità dell'intesa a monte - è riservata ai diritti nazionali (Corte Giustizia, 14/12/1983, C- 319/82, Societè de Vente de Cimentes; ###, 21/01/1999, T- 190/96, ###. 
La giurisprudenza eurounitaria è, inoltre, consolidata nel senso che «spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (cd principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (cd. principio di effettività)» (cfr. Corte Giustizia.  10/07/1997, C-261/95, ### Corte Giustizia, 20/09/2001, C-453/99, ### v. 
Crehan; Corte Giustizia, 13/07/2006, da C-295/04 a C- 298/04, ### Corte Giustizia, 14/06/2011, C-360/09, ### v. Bundemskartellant; Corte Giustizia 06/06/2013, 28 C- 536111###. 
La direttiva ### n. 104/2014/UE, infine, stabilisce che «a norma del principio di efficacia, gli ### membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite e applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'### al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. A norma del principio di equivalenza le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102 TFUE non devono essere meno favorevoli, per i presunti soggetti danneggiati, di quelle che disciplinano azioni simili per danni derivanti da violazioni del diritto nazionale» (art. 4). 
La tutela risarcitoria è quindi il comune denominatore del diritto eurounitario, a cui gli ### membri possono affiancare anche la previsione della nullità degli accordi a valle delle intese anticoncorrenziali. Si evidenzia, pertanto, la particolare efficacia della sanzione della nullità parziale del contratto, che si aggiunge alla tutela risarcitoria del singolo soggetto leso dal contratto “a valle”, al fine di apportare un'adeguata tutela antitrust. Peraltro, la regola dell'art.  1419, primo comma, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale. Ai sensi dell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice; al contrario, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673). 
E tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto; sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. Il fideiussore, tuttavia, salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario, avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo generalmente portatore di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti. 
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ### dichiarati nulli dal provvedimento della ### d'### 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole. 
I contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust - in quanto costituenti «lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti» (Cass. civ. sez. u., 2207/2005) - partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte, e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. Il legislatore nazionale ed europeo - infatti - intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza - ha dato rilievo anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle «intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche 33 successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass. civ. n. 827/1999). Il che equivale a dire che anche la combinazione di più atti, sia pure di natura diversa, può dare luogo, in tutto o in parte, ad una violazione della normativa antitrust, qualora tra gli atti stessi sussista un «collegamento funzionale» - non certo un «collegamento negoziale La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale. 
E ciò è tanto più evidente quando - come nella specie - le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema adottato a monte - nel caso concreto dall'ABI - viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienticontraenti e incidendo negativamente sul mercato. 
Trattasi, quindi, di una nullità speciale, prevista dall'art. 2, lett. a) L. n. 287/1990 e 101 TFUE la cui ratio si rinviene nell'esigenza di salvaguardia dell'«ordine pubblico economico. 
Per converso, tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la ### d'### nel citato provvedimento, nel quale ha espressamente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ### I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del ### sul funzionamento dell'### sono, dunque, parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021).  * 
Venendo al caso di specie, è fondata la domanda di nullità -parziale - delle fideiussioni omnibus prestate dagli odierni attori in data ###, con un importo garantito di ### 100.000 ed in data ###, con un importo garantito di ### 160.000. 
Invero, a prescindere dal fatto che la Suprema Corte, pronunziatasi ex professo sulla questione in esame, ha respinto la tesi della nullità totale delle fideiussioni stipulate conformemente allo schema predisposto dall'ABI e sottoposto all'esame della ### d'### come autorità garante della concorrenza, avendo predicato la nullità parziale delle sole clausole che riproducono il contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del suddetto schema, quanto alla dedotta nullità parziale del contratto, si rileva che la fideiussioni in oggetto sono state stipulate nel 2005 e nel 2007. 
Trattasi, dunque, di fideiussione risalente a data posteriore all'ambito temporale dell'istruttoria compiuta dalla ### d'### in veste di autorità antitrust, al cui esito è stata accertata l'utilizzazione generalizzata e diffusa da parte delle banche dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2002 ed in parte modificato nel 2003, avendo la ### d'### intrapreso l'istruttoria di cui agli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990 l'8/11/2002. 
Dal provvedimento della ### d'### n. 55/2005 emerge che ad ottobre 2002 l'ABI ha concordato il contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori: ### (###, ### e Ambiente (###, ### per la ### e l'### dei ### (###, ### e ### (###, #### dei ### (###, ### - #####, ### del ### (###, ### dei ### (###, quindi il ### ha comunicato all'organo di controllo lo schema contrattuale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 287/90. 
Nei mesi di aprile e di maggio 2003 la ### d'### ha invitato l'ABI a eliminare dagli schemi negoziali alcune previsioni che risultavano critiche dal punto di vista concorrenziale, quindi, con lettera pervenuta l'11/7/2003, l'ABI ha trasmesso una nuova versione dello schema di contratto e, al fine di accertare se quest'ultimo potesse configurare un'intesa restrittiva della concorrenza, la ### d'### - considerati anche gli orientamenti dell'### garante della concorrenza e del mercato, espressi nel parere del 22/8/2003 - ha aperto l'8/11/2003 l'istruttoria prevista dagli artt. 2 e 14 della legge n. 287/90. 
E', pertanto, evidente che la fideiussione in oggetto risale ad una data posteriore (2005 e 2007) alla predisposizione dello schema di fideiussione omnibus da parte dell'### previo concerto con le organizzazioni sopra menzionate, sottoposto alla ### d'### che ne ha riscontrato la parziale invalidità per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, oltre che al periodo oggetto di istruttoria da parte della ### d'### ai fini dell'accertamento dell'intesa illecita ai sensi dell'art. 2 L. n. 287/1990: può pertanto trarsi dal provvedimento n. 55/2005 dell'organo di vigilanza lo spunto probatorio ai fini dell'accertamento dell'intesa illecita da cui la parte attrice desume la nullità delle suddette fideiussioni. 
Nello specifico, le fideiussioni, così come qualificate, contengono al loro interno delle clausole che riflettono il contenuto dello schema contrattuale predisposto dall'ABI e denominato “norme per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, dichiarato contrario alla normativa antitrust (agli artt. 2, 6 e 8) dal provvedimento della ### d'### sopra menzionato. 
Occorre, in particolare, porre il riferimento all'art. 6, in deroga all'art. 1957 c.c., che testualmente prevede: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”. Nelle fideiussioni oggetto del presente giudizio, si noti, all'art. 6, sotto la dicitura “### del fideiussore”, che si è pur sempre in presenza di una deroga alla disciplina ordinaria prevista dall'art. 1957 c.c., con conseguente aggravio della posizione dei fideiussori medesimi, senza che agli stessi sia riconosciuto alcun diritto corrispondente. 
Occorre poi chiarire che in via generale, l'art. 1957 c.c. subordina la permanenza dell'obbligazione di garanzia del fideiussore, dopo la scadenza dell'obbligazione principale, alla circostanza che il creditore abbia proposto e diligentemente continuato le sue istanze nei confronti del debitore entro il termine di sei mesi; a questo proposito, la deroga allo stesso configurata dall'art. 6 dello schema ### ha proprio la funzione di esonerare la banca dal proporre e proseguire diligentemente le proprie istanze, nei confronti del debitore e del fideiussore, entro i termini previsti da detta norma, apparendo pertanto suscettibile di arrecare un significativo vantaggio non tanto al debitore in difficoltà - come ritiene l'ABI - quanto piuttosto alla banca creditrice, che in questo modo disporrebbe di un termine molto lungo (coincidente con quello della prescrizione dei suoi diritti verso il garantito) per far valere la garanzia fideiussoria. 
Questa corte ritiene di dover richiamare sul punto il principio, recentemente espresso dalla suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 41994/2021, per cui «I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'### in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della ### 287 del 1990 e 101 del ### sul funzionamento dell'### sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.». Dunque, nei casi (come quelli di specie), in cui nei contratti di fideiussione (a valle) siano riprodotte le clausole dichiarate nulle dalla ### d'### (nel caso oggetto dell'odierno giudizio, in particolare, si fa riferimento all'art. 6 in deroga all'art. 1957 c.c.), opera il "principio di conservazione" degli atti negoziali, con la conseguenza che il contratto di fideiussione a valle è nullo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte, nullità che dipende dal fatto che tale schema sia adottato in violazione della disciplina antitrust (interna ed europea). In definitiva, nel caso di specie, la fideiussione è pienamente valida, ma viene depurata ai sensi dell'art. 1419 c.c. dalle clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla ### d'### in quanto anticoncorrenziali. 
Per tale motivo, merita accoglimento la questione relativa alla nullità parziale delle fideiussioni oggetto del giudizio odierno, in quanto le stesse contengono delle disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a), della ### n. 287/90. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa.  P.Q.M.  visto l'art. 275 c.p.c.; il ### di ### sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio tra le parti, alla luce di un attento giudizio di comparazione, così provvede: I) d ichiara la nullità parzialelimitata alla clausola di reviviscenza, alla clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. ed alla clausola di sopravvivenza - della fideiussione omnibus rilasciata dagli odierni attori in data ###, con un importo garantito di ### 160.000, e della fideiussione in data ###, con un importo garantito di ### 100.000, entrambe in favore di ### (oggi ### dei ### di ### S.p.A.); II) ### dei ### di ### S.p.A. al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di € 2906,00 oltre imposte, oneri e accessori come per legge. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 6.6.2024 

Il Giudice
estensore ###


causa n. 7844/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Pedrelli Claudia, De Lorenzo Maria Pia, Bruno Elena

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5069/2024 del 16-05-2024

... il pagamento di parte del prezzo concordato per l'esecuzione delle opere, di cui al contratto sottoscritto dalle parti, attraverso la produzione, in allegato al deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c., delle copie degli assegni e ricevute di bonifico, eseguiti in favore dell'attrice( v. all da 1 a 3). Parte attrice, a tal proposito, nulla ha contestato sul valore probatorio di tale documentazione e nemmeno sugli allegati pagamenti operati in suo favore, che quindi devono ritenersi pacifici. Ed allora, la prova del depauperamento, nei limiti del cui valore l'indennizzo di cui all'art 2041 deve trovare riconoscimento, nel caso di specie doveva necessariamente passare, più nel dettaglio, per la dimostrazione del sostentamento da parte dell'attrice di costi ed esborsi, collegati alle (leggi tutto)...

TRIBUNALE DI NAPOLI UNDICESIMA SEZIONE CIVILE ### 16/05/2024 NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 19530/2020 Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto; lette le note depositate da tutte le parti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni; decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. 
Il Giudice dott.ssa
N. 19530/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa ### all'udienza del 16 maggio 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente ### nella controversia civile iscritta al n. 19530 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 TRA C.I.F.A. ### & C. S.A.S. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to ### presso il cui studio elettivamente domicilia in ### in ####, alla ### A. Gramsci n. 6, giusto mandato in atti ### E ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv.to ### presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla ### di ### n. 47, come da mandato in atti CONVENUTO
Oggetto: ingiustificato arricchimento ### come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'odierna udienza ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione, C.I.F.A. ### di ### & C. s.a.s. ( da ora anche solo ### o ### evocava in giudizio ### deducendo: a. che con contratto di appalto stipulato in data ### il convenuto commissionava alla ### & C s.a.s la realizzazione di opere di ristrutturazione ordinaria e straordinaria dell'immobile sito in ### di ### alla via ### n. 18; b. che, nel corso dei lavori, il committente chiedeva la realizzazione di ulteriori opere rispetto a quelle previste nel suddetto contratto; c. che, a fronte dell'adempimento integrale e a regola d'arte di tutte le opere commissionate e dell'anticipazione di ulteriori costi per l'acquisto di rifiniture e materiali, il convenuto ometteva di provvedere al pagamento del prezzo pattuito, nonché riconosciuto con scrittura del 12.07.2014, per l'esecuzione delle predette opere per l'importo complessivo di euro 112.777,00; d. che pertanto, a fronte di tale inadempimento C.I.F.A. ### instaurava giudizio arbitrale nei confronti del #### onde ottenere il pagamento della cennata somma; e. che, essendo emerse nel corso del procedimento arbitratale all'esito della esperita C.T.U irregolarità urbanistiche del fabbricato oggetto dell'appalto, il Collegio degli ### investito della predetta domanda, si pronunciava sulla stessa dichiarando la nullità del contratto stipulato tra le parti per violazione di norme imperative e, conseguentemente, la rigettava; f. che, attesa la pronuncia del Collegio arbitrale, il venir meno dell'efficacia del contratto giustificava la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti del convenuto, che era nel pieno godimento dell'immobile oggetto dei lavori eseguiti dalla ### e ne fruiva il vantaggio; g. che, in effetti, ### a seguito dei lavori espletati aveva subito l'impoverimento determinato dai costi di manodopera, materiali e oneri sostenuti per l'espletamento delle opere commissionate; h. che, pertanto, ai sensi dell'art. 2041 c.c., a ### spettava un indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento, da quantificarsi sulla base della diminuzione patrimoniale subita in euro 114.000,00, cui aggiungere interessi moratori ex art. 5, D.Lgs.  n. 231/2002 e rivalutazione monetaria. 
Si costituiva in giudizio ### che, nel resistere all'avversa domanda, deduceva che: a). la scrittura privata del 12.07.2014 con cui il convenuto, secondo parte attrice, avrebbe riconosciuto il proprio debito non era stata prodotta e, in ogni caso, tale scrittura non comproverebbe alcun riconoscimento del debito rispetto all'indennizzo (ma, al più, al corrispettivo dell'appalto) oggetto di domanda; b). non era stata fornita prova dei presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c., sia sotto il profilo del vantaggio riferito al convenuto che delle spese e degli oneri sostenuti dall' impresa; c). in ogni caso il convenuto aveva effettuato numerosi bonifici e pagamenti in favore dell'impresa; d). i lavori eseguiti dalla ### s.a.s. erano difettosi ed incompleti, tali da avere costretto il convenuto a rivolgersi ad altre ditte per supplire a tali manchevolezze; e). l'importo quantificato dall'attrice a titolo di indennizzo ex art 2041 corrispondeva, inammissibilmente, alla differenza del prezzo dei lavori, che si deducevano dovuti e non pagati, e tale quantificazione doveva ritenersi in ogni caso errata in quanto comprensiva del c.d. utile di impresa. 
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, all'esito la causa veniva istruita a mezzo CTU ( v. ordinanza del 13.01.2022). Successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva quindi decisa all'odierna udienza, con celebrazione sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, con sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni delle parti come di seguito riportate: Parte attrice, ribadendo le conclusioni già rassegnate, chiedeva: previo gli accertamenti di rito condannarsi il signor ### parascandola ### ….. Al pagamento in favore della società trice, per i motivi tutti dedotti in premessa, la somma di euro 114.000,00 ovvero della maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, anche in via equitativa, oltre interessi moratori ex articolo 5 e articolo quattro, lettera a) e b) D.Lgs 231/2002 , nonché la rivalutazione monetaria, dalla domanda al soddisfo; con la vittoria delle spese diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA come per legge. 
Parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda, perché inammissibile ed infondata, oltre che non provata, con ogni conseguenza di legge 2. In punto di diritto, giova innanzitutto ricordare che, ai sensi dell'art. 2041 c.c., “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale” e che, ai sensi dell'art 2042 c.c., “### di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”.  ### arricchimento deve essere caratterizzato, dunque, dall'arricchimento ingiusto, da un impoverimento altrui, da un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento (ossia che il fatto generatore sia unico: ### 24772/08) e dalla sussidiarietà dell'azione (da valutarsi in astratto: ### 28042/08). 
Si tratta di un istituto di chiusura, in forza del quale l'indennità, prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante.
Come ampiamente chiarito dalle ### n. 23385/2008, a questa conclusione induce innanzitutto la lettera della norma, che trova un significativo completamento nell'espressione "pregiudizio" utilizzata dall'art. 2042 c.c., a riprova dell'intento del legislatore di evitare qualsiasi confusione con il "danno ingiusto" di cui all'art. 2043 c.c. e con le sue componenti.  ### parte, l'invocata esigenza di sacrificare la lettera della norma alla asserita ratio che, intendendo eliminare ogni pregiudizio subito (nei limiti dell'altrui arricchimento) dall'impoverito, ne imporrebbe un'interpretazione estensiva, comprensiva anche del mancato guadagno per utile di impresa connesso a prestazioni erogate sine causa, non si sottrae alla critica di risolversi in una petizione di principio, posto che ciò che dovrebbe dimostrarsi è proprio che l'espressione "diminuzione patrimoniale", nel contesto del disposto dell'art. 2041 c.c., abbia, malgrado la diversa terminologia, la medesima estensione della nozione di risarcimento del danno di cui all'art. 1223 c.c. (recepita dall'art.  2043 c.c., e segg.).  ###à, prevista dall'art. 2041 c.c., va, quindi, liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante. Proprio perché esula da ogni finalità ristorativa del danno, l'indennizzo deve essere commisurato alla diminuzione patrimoniale nei limiti dell'arricchimento e, dunque, deve essere pari alla minor somma tra l'arricchimento ed il correlato depauperamento. 
I principi giurisprudenziali in questione sono stati più nel dettaglio ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità anche in materia di appalto, essendo stato, a tal proposito, enunciato il principio di diritto, di certo utile per la disamina del caso, secondo cui in tema di azione d'indebito arricchimento, nell'ipotesi di nullità del contratto di appalto, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'appaltatore, corrispondente, in concreto, ai costi effettivamente affrontati per la sua costruzione, non potendovi rientrare l'utile d'impresa né ogni altra posta volta a garantire quanto l'appaltatore stesso si riprometteva di ricavare dall'esecuzione di un valido contratto di appalto (cfr. Cass. sent. n. 11446/2017; ord. n. 20884/2018).  3. Da quanto sopra osservato, consegue che, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta ex art. 2041 c.c., l'attrice aveva l'onere, innanzitutto, di provare l'effettivo impoverimento subito, nei termini anzidetti. 
Orbene tale prova non è stata fornita dall'attrice. 
Sotto tale profilo, il depauperamento che appare allegato dalla ### appare essere quello costituito dai costi dei materiali, forniture e manodopera utilizzati per l'esecuzione delle opere. 
Ben vero è, tuttavia, che la prova di tali costi non può di certo discendere dalla verifica del prezzo ( che si assume ingiustamente non pagato) previsto in contratto per l'esecuzione delle opere, che di certo comprende, quanto meno, l'utile di impresa.  ### avrebbe dovuto fornire, dunque, la prova dell'effettivo depauperamento sopportato e, quindi, degli esborsi vivi effettivamente sostenuti per l'esecuzione delle opere. 
Tanto viepiù tenuto conto della circostanza per cui il convenuto ha comprovato il pagamento di parte del prezzo concordato per l'esecuzione delle opere, di cui al contratto sottoscritto dalle parti, attraverso la produzione, in allegato al deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c., delle copie degli assegni e ricevute di bonifico, eseguiti in favore dell'attrice( v. all da 1 a 3). Parte attrice, a tal proposito, nulla ha contestato sul valore probatorio di tale documentazione e nemmeno sugli allegati pagamenti operati in suo favore, che quindi devono ritenersi pacifici. 
Ed allora, la prova del depauperamento, nei limiti del cui valore l'indennizzo di cui all'art 2041 deve trovare riconoscimento, nel caso di specie doveva necessariamente passare, più nel dettaglio, per la dimostrazione del sostentamento da parte dell'attrice di costi ed esborsi, collegati alle opere di cui trattasi, superiori rispetto ai pagamenti ricevuti. 
Senonché, il C.T.U, nominato, nella persona dell'#### dal Tribunale al fine verificare e quantificare i costi sostenuti dall'### attrice, ha evidenziato come la documentazione in atti non consenta di ritenere raggiunta tale prova. 
Infatti, il C.T.U. ha innanzitutto evidenziato : l'impossibilità per lo scrivente C.T.U. - sulla scorta della documentazione regolarmente versata in atti ed acquisita - di determinare l'effettiva quantificazione delle opere precedentemente descritte in mancanza di una contabilità ufficiale di tali lavori. Ma vi è di più, agli atti non risulta esservi nemmeno il computo di progetto (richiamato nel contratto d'appalto) in base al quale si sarebbero potute evincere le singole categorie di lavorazioni oggetto di appalto con le relative quantità e aree di intervento. Appare evidente che una tale genericità, così come evincibile dalle supercategorie di lavorazioni sopra riportate, non consente affatto una esatta ed attendibile determinazione delle lavorazioni effettuate (. . .)” (cfr. p. 6 e 7 dell'elaborato peritale). 
Dunque, il C.T.U., pur avendo al mero fine di ottemperare al mandato conferitogli, tentato di determinare i costi vivi sostenuti dall'impresa, sulla base di mere deduzioni affette, tuttavia, da genericità e da numerose criticità che ne inficiano la affidabilità, ha concluso nel senso che: “In tale situazione di assoluta e totale incertezza non è possibile effettuare alcuna attendibile valutazione di carattere tecnico volta a quantificare - così come da mandato - i costi sostenuti dalla società attrice per l'esecuzione dei lavori appaltati in quanto non è ben definito e/o evincibile dai documenti in atti proprio l'elemento basilare ossia la esatta tipologia e quantità dei lavori effettuati” (cfr. p. 7 dell'elaborato peritale). 
Peraltro, anche con riferimento a tutte le altre voci di costo, quali quelle di cui alle fatture prodotte dall'attrice nonché ai costi di manodopera, il C.T.U. ha constatato che: “### a tal uopo appare doveroso, però, evidenziare come non vi sia prova che tali costi vivi siano afferenti esclusivamente al cantiere oggetto di consulenza in quanto le fatture risultano intestate ovviamente alla C.I.F.A. ### s.a.s. ma nulla di più dicono in tal senso. Con riferimento, poi, al costo della manodopera edile resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori - in quanto anch'essa rientrante nei costi vivi sostenuti dall'impresa - va evidenziato, anche in tale caso, che non risulta possibile effettuare una attendibile quantificazione in tal senso in quanto, dalla documentazione regolarmente versata in atti, non risulta evincibile il numero di addetti impiegati su tale cantiere (non è depositato un giornale dei lavori o qualsiasi altro documento in tal senso) né sono stati prodotti i documenti contabili ### degli operai eventualmente presenti sul cantiere per la durata dei lavori. Ma anche in relazione a tale ultimo aspetto (durata dei lavori) non è possibile stabilire alcunché con certezza stante la carenza documentale non in grado di attestare eventuali sospensioni e/o periodi di fermo del cantiere oltre che la data effettiva di fine lavori” (cfr. p. 11 dell'elaborato peritale). 
Rileva allora il Tribunale, come, sulla base delle attente analisi e motivate valutazioni tecniche rese dal C.T.U., deve ritenersi che la documentazione prodotta dall'attrice non fornisca i necessari elementi utili ad una corretta quantificazione dei costi sostenuti dall'impresa per l'esecuzione delle opere di cui al contratto stipulato tra le parti. 
Ne consegue che l'attrice non ha fornito prova della sussistenza di un ingiustificato arricchimento indennizzabile ai sensi dell'art 2041 Ed invero, come detto, l'onere della prova della effettiva perdita patrimoniale subita grava sull'esecutore della prestazione, il quale è tenuto a dimostrare e quantificare i costi di produzione di quanto effettivamente realizzato (inclusi quelli per la mano d'opera, i materiali, le spese di trasporto e la remunerazione normale dell'attività organizzativa), restando invece escluso il compenso imputabile al profitto dell'imprenditore affidatario dei lavori. 
Tuttavia, non avendo l'attrice specificato l'entità della prestazione eseguita né prodotto documentazione attestante i costi sostenuti, ne consegue che la medesima non ha adempiuto a tale onere, non potendo a tal fine neppure rilevare le fatture dalla medesima prodotte ed emesse da ditte terze, in quanto non contenenti alcun riferimento alle lavorazioni e all'appalto in oggetto, con la conseguenza che le stesse ben potrebbero riguardare altre e diverse opere.   Inoltre, neppure può considerarsi rilevante, ai fini della quantificazione del suddetto indennizzo, la ricognizione di debito cui fa riferimento l'attrice, in quanto non solo non prodotta agli atti del presente giudizio ma, in ogni caso, assolutamente ininfluente, in quanto la stessa non poteva che riguardare la conoscenza e l'ammissione di un corrispettivo inerente all'appalto ( per come oggetto di deduzione e descrizione del contenuto della stessa fornito dall'attrice). 
A precisazione di quanto appena rilevato, deve, infatti, dirsi che non risulta prodotta in atti alcuna scrittura del 12.07.2014 ( richiamata nell'atto di citazione), quanto piuttosto in allegato alla seconda memoria ex art 181 comma 6 c.p.c. si rinviene una nota integrativa del contratto di appalto datata 29.07.2014, in cui le parti, facendo il punto dei lavori appaltati, stilavano l'elenco dei “lavori di completamento”, e riferivano del saldo del prezzo dell'appalto, senza nulla puntualizzare in ordine ai costi sostenuti o da sostenersi dall'impresa. Tale scrittura nulla prova in ordine ai costi sostenuti dall'impresa.
Infine, in alcun modo la sola prova della realizzazione delle opere appaltate ( e della relativa corretta esecuzione a regola d'arte) avrebbe potuto essa sola dare ingresso al riconoscimento dell'indennizzo richiesto ai sensi dell'art 2041 c.c., sulla base di una valutazione equitativa dei costi solo presumibilmente sostenuti dall'impresa. 
In materia di arricchimento senza causa, infatti, ai fini della determinazione giudiziale dell'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. trovano applicazione i principi sanciti dagli artt. 1226 e 2056 c.c. in relazione alla liquidazione del danno in via equitativa, a mente dei quali, affinché il giudice possa provvedere discrezionalmente alla liquidazione, è necessario che il soggetto interessato provi che sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare il danno nel suo preciso ammontare.  18804/2015 ( Cass. n. 18804/2015). 
Nel caso di specie tale impossibilità o particolare difficoltà nemmeno è stata allegata, laddove invece, come evincibile dalla ### una ordinata tenuta e produzione della contabilità dei lavori avrebbe sicuramente consentito una compiuta disamina delle spese sostenute dall'appaltatrice per l'esecuzione delle opere. Per tale ragione non può tenersi conto dei calcoli operati, in via subordinata e solo in via presuntiva e dubitativa, dal CTU ( v. pag 7-12 elaborato peritale i atti). 
Le considerazioni che precedono conducono senz'altro al rigetto della domanda proposta da parte attrice.  4. In ogni caso, giova altresì dar conto del principio recentemente espresso dalle ### della Cassazione che, con sentenza n. ###/2023, hanno statuito che ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. 
Ed invero, con tale pronuncia, le ### della Cassazione hanno inteso attribuire rilevanza a quell'orientamento, già affermato in giurisprudenza, secondo cui il rimedio residuale dell'art.  2041 c.c. non potrebbe trovare applicazione in caso di nullità del contratto discendente da illiceità del medesimo e, dunque, dalla violazione di norme imperative. La ratio è da rinvenirsi nella circostanza che, a ragionare diversamente, la domanda di indebito arricchimento configurerebbe uno strumento volto ad aggirare l'operatività di norme imperative.
Nella fattispecie in esame, è pacifico ed incontestato che il contratto di appalto, sulla base della cui inefficacia parte attrice fonda la propria pretesa ai sensi dell'art 2041 c.c. è stato dichiarato nullo per violazione di norme imperative, in materia urbanistica ed edilizia, dal Collegio Arbitrale. 
Ne discende allora che, ad ogni modo, la domanda attorea deve essere respinta anche per difetto del requisito della sussidiarietà dell'azione di cui all'art 2041 c.c., da considerarsi presupposto costitutivo della stessa, la verifica della cui sussistenza deve, quindi, essere operata dal giudice ai fini del relativo accoglimento. 
Resta assorbite ogni ulteriore questione ed eccezione proposta.  5. Il governo delle spese di lite segue la soccombenza della parte attrice. La liquidazione delle spese è operata, come da dispositivo, in base ai parametri introdotti dal DM 147/22, avuto riguardo al valore della causa, come da domanda, tenuto conto della effettiva attività processuale espletata e della media complessità delle questioni in fatto e diritto controverse Le spese di ### ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione (in atti), si pongono definitivamente nei rapporti interni tra le parti in causa a carico esclusivo dell'attrice soccombente (cfr. Cass. n. 23522/ 2014; Cass. Sez. 2, ### n. 25047 del 10/10/2018).  P. Q. M.  Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1) Rigetta la domanda formulata da C.I.F.A. ### di ### & C. s.a.s.; 2) Condanna, parte attrice, C.I.F.A. ### di ### & C. s.a.s. al pagamento delle spese di lite, in favore del convenuto, ### che si liquidano in euro 14.103,00, per compensi di avvocato, oltre ### CPA e rimb. spese forf.  nella misura del 15% di detto compenso.  3) Spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice. 
Così deciso in Napoli, 16/05/2024 

Il Giudice
dott. ssa


causa n. 19530/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Ferraro Ignazio Antonino, Vollero Flora

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