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REPUBBLICA ITALIANA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVII CIVILE Il Giudice, in persona del dr. ### ha pronunciato la seguente ### nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 19963/2022 del ### degli ###, posto in deliberazione il ### e promosso da: ### S.R.L., (C.F./P.I. ###), con sede ###, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dal ### Avv. ### (C.F. ###) e dall'Avv. ### (C.F. ###), elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in #### n. 13, in forza di procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione ### contro ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ######, ### 2, ### rappresentata e difesa disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti depositata in allegato alla comparsa di risposta, dagli Avv.ti ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), e ### (C.F.###), elettivamente domiciliata presso lo studio legale ### sito in #### n. 1-3 ### S.R.L., già G.O.L. ### s.r.l., (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ####### n. 24, rappresentata e difesa dagli avv.ti ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), del ### di ### nonchè dall'avv. ###, (C.F. ###), del ### di ### e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliat ####: contratto atipico - utenza facebook ### per la parte attrice: “### all'On.le Tribunale adìto, contrariis rejectis, - accertare e dichiarare l'avvenuto inadempimento contrattuale da parte di ### per tutte le ragioni esposte, ed in particolare per aver operato il parziale oscuramento del post del 20.10.2021 per come decritto, con conseguente e sostanziale demonetizzazione della pagina ### di ### S.r.L., in assenza di violazioni delle norme contrattuali da parte di ### S.r.L.; - per l'effetto, condannare ### in persona del legale rappresentante pro tempore, all'immediata epurazione dal post del 20.10.2021 di ### della dicitura “### parzialmente false - ### eseguito da fact-checker indipendenti” e del conseguente link ad altra finestra riportante “Parzialmente falso - ### checking da parte di ### - ###checker indipendenti sostengono che queste informazioni contengono inesattezze”, con conseguente riattivazione del servizio di “monetizzazione” della pagina ### di ### S.r.L., nonché condannare ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore di ### S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in ragione di tutto il periodo di mancata piena visualizzazione del post del 20.10.2021 pubblicato sulla pagina ### di ### S.r.L., danni quantificabili alla data odierna, e per tutte le ragioni esposte, in euro 30.000,00 (trentamila/00) cui doversi aggiungere tutte le somme che matureranno sino alla pronuncia della sentenza definitiva, tenendo presente che per ogni mese in cui il post è risultato, e risulterà, oscurato ### S.r.L. registra una evidente perdita di economica mensile, somme queste rappresentanti il mancato guadagno che l'attrice ha perduto in forza dell'illegittimo oscuramento del post e conseguente sostanziale azzeramento del servizio di “monetizzazione”; - accertare e dichiarare la piena responsabilità della G.O.L. ### S.r.L., quale società proprietaria ed editrice di “Open”, a titolo di illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nonché di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2, c.c., per avere con la propria condotta descritta in narrativa - e consistita nell'aver diffuso la comunicazione secondo cui il contenuto del post del 20.10.2021 di ### conteneva informazioni false ed inattendibili in assenza di concreti riscontri a quanto affermato - causato con dolo o con colpa grave, od anche soltanto con colpa, la concreta e sostanziale disattivazione della funzione di “monetizzazione” della pagina ### di ### - per l'effetto, condannare la G.O.L. ### S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore di ### S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 2043 c.c. nonché ex art. 2598, n. 2, c.c., per aver diffuso le notizie false e fuorvianti rispetto al post del 20.10.2021 pubblicato sulla pagina ### di ### con conseguente danno di quest'ultima alla propria immagine, credibilità e dignità professionale, danni che si quantificano sin d'ora in euro 20.000,00 (ventimila/00), od in quella diversa misura che l'On.le Tribunale riterrà di giustizia. - rigettare la domanda riconvenzionale di G.O.L. ### S.r.L. perché infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali” per la convenuta ### “In via preliminare e pregiudiziale, • ### la carenza di giurisdizione dei ### rispetto alle domande avversarie proposte nei confronti di ### in favore dei ### della Repubblica di ### e, di conseguenza, rigettare interamente le domande avversarie;
In subordine, • rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili e infondate per i motivi indicati in narrativa.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio” per la convenuta ### s.r.l., già G.O.L. ### s.r.l “Voglia l'intestato Tribunale, respinta ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione, sia di merito sia istruttoria, così giudicare: In via principale 1) dichiarare la domanda avversaria di accertamento dell'illecito concorrenziale inammissibile per i motivi esposti in narrativa nella presente memoria; 2) respingere integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di risposta; In via riconvenzionale 3) in considerazione di quanto esposto nella narrativa della comparsa di risposta, accertare che la condotta di ### costituisce illecito concorrenziale ex art. 2598 n. 2 cod. civ e in ogni caso illecito civile generico ex art. 2043 cod. civ., e condannare per l'effetto l'attrice a risarcire alla esponente i danni derivanti dalla diffusione di affermazioni denigratorie dell'esponente, danni che si quantificano in ### 20.000 o nella diversa misura che il Tribunale riterrà di giustizia; In ogni caso 4) condannare l'attrice al rimborso di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge, incluso il rimborso delle spese generali” ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data ### e 19/4/2022 la ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale le società ### - ### e G.O.L. ### s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da ciascuna di loro cagionati per effetto delle rispettive condotte, previo accertamento dell'inadempimento della ### - ### delle obbligazioni derivanti dal contratto inter partes, per aver oscurato il post del 20/10/2021, apponendovi la dicitura secondo cui si sarebbe trattato di contenuti falsi, con conseguente demonetizzazione della pagina ### dell'attrice, e della responsabilità della G.O.L. ### s.r.l. per aver diffuso una comunicazione secondo cui il suddetto post contenesse informazioni falsità e inattendibili. ###, premesso di essere un'emittente radiofonica nazionale indipendente denominata ### con testate radio, tv e web registrate al Tribunale Ordinario di #### autorizzata dalla competente autorità ministeriale italiana, particolarmente attenta ai temi dell'attualità, esponeva: - di essere titolare della pagina ### denominata “### Radio” (link: https://www.facebook.com/###, con ulteriore rapporto inerente alla cd “monetizzazione” dei contenuti pubblicati; - che, a far tempo dal 4/1/2022, la proprietà del sito www.facebook.com e del relativo marchio era stata trasferita alla ### - di trarre profitto dalla monetizzazione della pagina ### in virtù del contratto inter partes, in proporzione al “ranking” ed alla sua incidenza sulla visibilità della pagina, considerato che il rank è soprattutto il grado di qualità di una pagina ### ed è calcolato da un sistema automatico (il c.d. algoritmo) fondato su vari parametri, tra cui le interazioni del pubblico con i singoli articoli ### e video ed al ranking è parametrato il costo della pubblicità (###, da cui il titolare della pagina trae guadagno; - che la ### per combattere la disinformazione e le notizie false, aveva affidato a cosiddetti “fact-checker indipendenti” il compito di segnalare gli articoli e gli audio/video contenenti le presunte false informazioni totali o parziali per abbattere il ranking delle relative pagine; - che in ### uno dei principali “fact-checker” di cui si avvaleva la ### era “Open”, un giornale on line fondato dal giornalista ### di proprietà della G.O.L. ### s.r.l., società editrice del quotidiano; - che un post pubblicato il ### da ### sulla propria pagina ### dal titolo «### le fake sui dati covid nel ### ▷ ### “### la gente con questa cabala infernale”» era stato segnalato da ### a ### ed a seguito di tale segnalazione ### aveva immediatamente coperto il detto post con la scritta “### parzialmente false - ### eseguito da fact-checker indipendenti” (cioè, ### ed aveva inserito un link sotto la detta scritta con la dicitura “### perché” che rimanda ad una finestra in cui si reiterano le non legittime informazioni negative circa l'attendibilità del post in questione con la scritta “Parzialmente falso - ###checking da parte di ### - ###checker indipendenti sostengono che queste informazioni contengono inesattezze”; - che in pari data ### aveva segnalato che ### aveva controllato il post in questione e che era stato aggiunto il suddetto avviso appena visto in quanto contenente false informazioni, con la conseguenza che tutti gli utenti di ### potevano vedere tali avvisi; - che ### aveva comunicato che, a causa di quanto operato da ### in merito alla pretesa falsità delle notizie divulgate con il post in questione, la pagina di ### avrebbe potuto avere una distribuzione ridotta a causa delle presunte violazioni degli ### della ### con conseguente crollo del ranking, degli introiti e delle interazioni degli utenti; - che i link d'interesse erano i seguenti: https://www.radioradio.it/2021/10/sbufalate-fake-daticovid-regno-unito-meluzziduranti/?fbclid=Iw###t###pWiLPrKesgaxhdydn###lul###vQLn9q###_b###pyl###### https://www.open.online/2021/10/25/covid-19-regno-unito-bufala-aumento-decessirevocarestrizioni/; https://www.youtube.com/watch?v=Xd###--###; - che la controparte aveva operato un'illegittima censura del suddetto post, in quanto la notizia delle asserite morti nel ### era priva di fondamento, come provato dall'attrice anche con grafici e spiegazioni reperibili ai link https://www.radioradio.it/2021/10/sbufalate-fake-daticovid-regno-unito-meluzzi-duranti/ e con il video: https://youtu.be/5r###r86w4, poiché l'aumento dei decessi nel ### era iniziato già molto tempo prima del 19.7.2021 e si era poi stabilizzato e appiattito qualche settimana dopo le “riaperture”; - che, come affermato da ### nel periodo 1 ottobre - 28 ottobre 2021 i ricavi “stimati” dell'attrice erano pari ad € 671,25, calcolati in € 1,52 per visualizzazione monetizzabile e, riguardo alle effettive visualizzazioni del video illegittimamente censurato, la cifra effettiva di ricavi per l'attore corrispondeva a 438.901 visualizzazioni (di un minuto ciascuna), per un totale di € 671,25, a fronte di € 3.280,88 per il periodo precedente; - che dei danni subiti dall'attrice era responsabile anche la G.O.L. ### s.r.l., proprietaria ed editrice di ### per aver falsamente attribuito al post del 20/10/2021 pubblicato da ### sulla propria pagina ### una “patente” di inattendibilità e falsità della notizia pur in assenza di qualsiasi ragione concretamente verificabile ed in assenza di qualsiasi forma di contraddittorio.
Ciò posto, la ### s.r.l. si doleva della condotta della ### che il ### le aveva comunicato via posta elettronica la disattivazione della funzione di monetizzazione sul presupposto che un team di esperti aveva accertato che “buona parte” del canale non era conforme alle “norme del ### partner di YouTube”, con conseguente grave danno economico e di immagine per l'attrice, evidenziando la genericità e l'inconsistenza delle accuse rivoltele dalla ### che aveva violato le “### sulla monetizzazione dei contenuti” aggiornate al 29/7/2021. 2. Con comparsa del 21/10/2022 si costituiva in giudizio la G.O.L. ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto delle avverse domande.
La convenuta esponeva: - di essere un'impresa sociale senza scopo di lucro fondata da ### proprietaria ed editrice del giornale online ### avente il duplice scopo di formare e valorizzare i giovani giornalisti e di coinvolgere i lettori attraverso uno strumento di facile fruizione, i cui profitti sono reinvestiti nell'attività giornalistica; - che ### operava anche quale fact-checker e, come emergeva dalla pagina disponibile al link: https://www.###online/fact-checking-metodologia/, tale attività rientrava in un progetto giornalistico indipendente, che mirava a monitorare le notizie false, imprecise o fuorvianti diffuse sul web ed in particolare sui social network; - che il monitoraggio delle notizie false avveniva secondo criteri oggettivi e predeterminati ed il contenuto era considerato "falso" in mancanza di prova a supporto dei fatti descritti; - che da aprile 2021 ### era entrata a far parte dell'### (###, fondato nel 2015 dal ### for ### una scuola di giornalismo non-profit americana conosciuta a livello internazionale come modello per la formazione, l'innovazione e la comunicazione per tutti coloro che aspirano a coinvolgere ed informare i cittadini, leader globale nell'eccellenza del fact-checking, essendo stata all'uopo ritenuta idonea, dando atto che sulla pagina idoneahttps://www.###online/ fact-checking-metodologia/ erano esposti i criteri di scelta delle affermazioni da verificare; - che la ### si serviva di operatori esterni per i controllo delle notizie false, tra cui ### che era tenuta ad utilizzare un apposito portale reso disponibile dalla stessa ### (### al cui interno erano raccolti i contenuti identificati da ### (grazie ai feedback degli utenti) o dagli stessi fact-checker indipendenti come potenzialmente falsi, imprecisi o alterati; - che le linee guida di valutazione avevano indicato i parametri utilizzabili, quali ad esempio, "falso", "parzialmente falso", "alterato" ovvero "con contesto mancante" ed altra condizione essenziale per collaborare con ### in qualità di fact-checker era il conseguimento della qualifica di firmatario di un ### dei ### da parte di un ente indipendente qualificato; - che l'attrice, inizialmente dedita alla pubblicazione di contenuto sportivo, aveva progressivamente ampliato i propri spazi d'azione, comprendendovi l'attualità ed aveva assunto atteggiamenti critici sulle misure governative volte al contenimento della pandemia da covid-19, diffondendo notizie false; - che attraverso il rating tool sopra descritto ### aveva individuato il post pubblicato dall'attrice il ### su ### e intitolato “### le fake mainstream sull'Inghilterra”, costituito da una breve descrizione e da un video, diffusi anche su ### e sul sito web di ### volto a smentire, attraverso i dati forniti, le notizie riportate dai media sulla situazione pandemica nel ### dopo le riaperture del 19/7/2021, mostrando la linea piatta relativa al numero dei decessi dal 1°/9/2021 al 19/10/2021, senza, tuttavia, mostrare i dati relativi al periodo anteriore, sicché il post di ### era stato qualificato come “parzialmente falso”; - che, in particolare, il grafico relativo all'andamento dei decessi nel ### nel periodo 19 luglio 2021 - 29 ottobre 2021 non presentava una linea “piatta”, come sostenuto da ### ma in crescita, in misura più accentuata nella fase immediatamente successiva alle riaperture, così come vi era stato un significativo aumento dei contagi dopo il 19 luglio 2021; - che, in ogni caso, il post in oggetto era sempre stato visibile e condivisibile da qualsiasi utente di ### con conseguente esclusione di danni a carico della controparte; - che l'attrice non poteva dolersi del difetto di contraddittorio a monte della indicazione del post in oggetto come parzialmente falso, poiché qualsiasi valutazione effettuata da ### poteva essere contestata attraverso il reclamo all'uopo predisposto da ### descritto nella pagina "### di una correzione o contestazione di una valutazione di fact-checking su ###. ###.O.L. ### s.r.l. chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della ### s.r.l. al risarcimento del danno da concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2 c.c., evidenziando che la controparte aveva diffuso un video denigratorio in proprio danno nel corso del video, intitolato "### ▷ ###À #####", il conduttore ### attacca fermamente sia ### 3. Con comparsa del 21/10/2022 si costituiva in giudizio anche la ### in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda proposta nei propri confronti e chiedeva, in subordine, il rigetto delle avverse domande. La suddetta convenuta esponeva: - di essere la fornitrice della piattaforma ### per gli utenti europei, accessibile tramite il sito web https://www.facebook.com e attraverso le applicazioni per dispositivi mobili, come telefoni cellulari e tablet e che, attraverso tale servizio, gli utenti potevano pubblicare e condividere i propri contenuti con la comunità di ### previa accettazione dei “### di servizio di Facebook” e degli “### della community di Facebook”; - che gli utenti che gestiscono pagine e profili e che condividono contenuti con il proprio pubblico sul ### possono utilizzare strumenti di monetizzazione per generare ricavi, come aveva fatto l'odierna attrice; - che la G.O.L. ### s.r.l., fact-checker indipendente proprietaria della testata giornalistica ### aveva analizzato il post in questione, ritenendo che contenesse informazioni parzialmente false, pertanto la ### aveva correttamente applicato un avviso relativo al contenuto, ritenuto distorsivo dei dati.
Tanto premesso, la G.O.L. ### s.r.l. deduceva che l'attrice aveva aderito alla clausola di proroga della giurisdizione, che aveva conferito la giurisdizione esclusiva ai tribunali irlandesi in relazione a controversie instaurate da utenti non consumatori derivanti da o in relazione ai termini o ai prodotti, alle funzioni, alle app, alle tecnologie dei servizi e al software offerti da ### La “Clausola di proroga della giurisdizione commerciale” di cui alla ### 5 delle ### di ### denominata “###” conteneva una clausola sulla giurisdizione che conferiva giurisdizione esclusiva ai tribunali in ### per qualsiasi controversia in ambito commerciale intentata contro ### in conformità dell'articolo 25, comma 1 del ### n. 1215/2012 (### I bis).
Nel merito, la ### riteneva infondate le avverse pretese, deducendo che le misure richieste dall'### della ### e dalle istituzioni europee ai gestori delle piattaforme sul web per contrastare l'infodemia sulla pandemia da ###19 avevano indotto questi ultimi a prestare particolare attenzione alla segnalazione ed alla repressione delle notizie false in ordine alla pandemia da covid-19, come richiesto in particolare dalla ### europea, sicché le principali piattaforme online e le associazioni degli inserzionisti avevano adottato il "### sulla ###, con impegni vincolanti per i gestori delle piattaforme online per adottare misure idonee a contrastare la disinformazione e contribuire alla tutela dei valori dell'### raccomandando ai gestori delle piattaforme, nelle ### per ### il ### sulla ### di affidarsi il più possibile al fact-checking professionale.
La convenuta deduceva, inoltre, di aver agito in conformità degli standard previsti in materia, evidenziando che la sezione 3.2 dei ### richiede che ogni utente accetti di non utilizzare il ### per fare o condividere qualsiasi cosa che violi “le presenti ### gli ### della community o altre condizioni e normative applicabili” o sia “contraria alla legge, fuorviante, discriminatori o fraudolente” e che, pertanto, la propria condotta era stata conforme al regolamento contrattuale inter partes, evidenziando di non aver disattivato la monetizzazione per la pagina ### della ricorrente e il post contestato non era stato oscurato, eccependo che la controparte non aveva provato il danno che le sarebbe derivato dall'avviso inserito nel post dell'attrice. 4. ###, con le note scritte di trattazione del 3/11/2022, resisteva all'avversa eccezione di difetto di giurisdizione, invocando l'applicazione del ### n. 1215 del 12/12/2012, in vigore dal 2015, il cui art. 5, n. 1, dispone che i soggetti domiciliati nel territorio di uno Stato membro possono essere convenuti davanti alle ### giurisdizionali di un altro Stato membro ai sensi delle norme “di cui alle ### da 2 a 7 del presente Capo”; il successivo n. 2 di detto articolo dispone che nei confronti dei soggetti di cui al paragrafo 1 non trovano applicazione le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e che gli ### membri devono notificare alla ### ai sensi dell'art. 76, n. 1, lett. a) e che non possono valere le norme contrattuali derogatorie ed unilateralmente stabilite da una delle parti in contratto. Richiamava, inoltre, l'art. 7 del citato ### in virtù del quale un soggetto domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto in giudizio avanti all'### giurisdizionale di un altro Stato membro allorché si verta in materia contrattuale e davanti all'### giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, evidenziando che ### era il luogo di esecuzione dell'obbligo che si chiedeva di porre a carico della controparte, in cui, inoltre, aveva la propria sede ###la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. l'attrice precisava che la propria domanda risarcitoria proposta avverso la G.O.L. ### doveva qualificarsi come volta all'accertamento della responsabilità di quest'ultima a titolo di illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2, c.c., precisazione cui si opponeva la suddetta convenuta, ritenendola un'inammissibile emendatio libelli con riferimento all'addebito di concorrenza sleale. In seguito, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13/2/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive.
Con le note scritte di trattazione del 12/5/2025 si dava atto che a maggio 2024 la G.O.L. ### s.r.l. aveva modificato la propria denominazione sociale in ### s.r.l., mentre, con la comparsa conclusionale, l'attrice, oltre a reiterare le proprie domande e deduzioni, richiamava le dichiarazioni rese il ### da ### - ### proprietario e titolare della ### afferenti ai c.d. fact-checker di terze parti rispetto al social network ### e alla loro sostanziale inattendibilità, nonché alla politica impostata dalla suddetta convenuta per asserite pressioni del governo degli ### d'### sulla questione ###2 e ###19. *** 5. Questioni pregiudiziali. ### di carenza di giurisdizione del Tribunale adito in favore dell'autorità giudiziaria irlandese sollevata dalla ### è fondata. ### 4.4 dei ### — sottoscritti dall'attrice — contiene la “### di proroga alla giurisdizione”, che devolve all'autorità giurisdizionale irlandese le controversie instaurate da utenti non consumatori derivanti da o in relazione ai termini o ai prodotti, alle funzioni, alle app, alle tecnologie dei servizi e al software offerti da #### 5 delle ### di ### denominata “Controversie” contiene una clausola sulla giurisdizione che conferisce giurisdizione esclusiva ai tribunali in ### per qualsiasi controversia in ambito commerciale intentata contro #### 5.b delle ### definisce come reclami commerciali eventuali reclami, azioni legali o controversie fra ### e l'utente derivanti o relativi all'accesso o all'uso dei Prodotti di ### per scopi aziendali o commerciali tra l'utente e ### Giova premettere che, in base alla prospettazione attorea, le domande proposte dalla ### s.r.l. avverso la ### vanno qualificate come domande volte all'accertamento della responsabilità contrattuale della suddetta convenuta ed alla condanna della stessa al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, quindi rientrano nell'ambito di applicazione della “### di proroga alla giurisdizione” di cui alla ### 4.4 dei ### sia la ### 5 delle ### di ### denominata “Controversie”.
Ciò posto, in materia di giurisdizione e, segnatamente, di proroga convenzionale della stessa vengono in rilievo fonti normative comunitarie (art. 25 del Reg. UE 1215/2012, detto ### I bis), internazionali (artt. 17 e 18 della ### di ### del 1968; ### dell'Aja del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro, ratificata dall'### europea ed entrata in vigore l'1/10/2015) e nazionali (artt. 3 e ss. Legge 218/1995). Ebbene, come rilevato in un recente arresto dell'adito Tribunale (cfr. Trib. ### 7820/2021 del 05/05/2021), il ### I-bis (n. 1215/2012) riconosce l'autonomia delle parti nella scelta del foro competente, salva la previsione di fori esclusivi.
In particolare, il considerando n. 19 dispone che “### salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, dovrebbe essere rispettata l'autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata”. ###. 25, in materia di accordi sulla giurisdizione, fa riferimento, inoltre, al caso in cui “le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico” e in tale caso afferma che “la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro”. ### attributivo di competenza deve essere: a) concluso per iscritto o provato per iscritto; b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro; o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato”.
Il successivo secondo comma precisa che la forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo attributivo della competenza.
Analoga previsione è dettata dall'art. 17 della ### di ### del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dispone, a sua volta, che “### con clausola scritta, o con clausola verbale confermata per iscritto, le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente”.
Nella specie, l'art. 5d.ii delle “### commerciali di Meta” prevede che “### commerciali fra utente e ### verranno risolti esclusivamente dinanzi ai tribunali della Repubblica d'#### accetta di sottoporsi alla giurisdizione personale della Repubblica d'### per la risoluzione di tali reclami, nonché che le leggi dello Stato della Repubblica d'### regoleranno le presenti ### commerciali ed eventuali reclami, indipendentemente dalle disposizioni in materia di conflitti di legge” Le clausole di proroga della giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria irlandese sono conformi alle citate norme europee ed internazionali, dunque sono valide ed efficaci, essendo state pattuite con accordo stipulato in conformità degli usi nel commercio internazionale relativo alle piattaforme dei social network e con mezzi elettronici che ne consente la registrazione durevole, in particolare mediante un link tramite cui si accede alle condizioni contrattuali comprensive di tale clausola, non essendo l'attrice, costituita in forma societaria, qualificabile come consumatore.
Osserva al riguardo la Suprema Corte che l'inapplicabilità delle previsioni a tutela dei consumatori implica altresì che possa essere validamente pattuita una clausola di deroga ai criteri ordinari di ripartizione delle controversie, e che il requisito della forma scritta richiesto, per il patto di proroga della giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria di un ### estero, possa reputarsi rispettato anche nel caso in cui tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto, disponibili mediante accesso all'indirizzo web indicato dal contraente che le ha predisposte (Cass. civ. sez. un. n. 8802 del 03/04/2025; Cass. civ. sez. un. n. 21622 del 19/09/2017). La Corte di giustizia dell'### europea, infatti, ha statuito che, ove la clausola di proroga della giurisdizione sia contenuta in condizioni generali di contratto disponibili mediante accesso ad un sito ### si è in presenza di «una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale clausola, ai sensi di tale disposizione, allorché consente di stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto» (sentenza 21 maggio 2015, C-322/14).
Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice adito in ordine alle domande propose dall'attrice avverso la ### Viene in rilievo nella fattispecie un contratto click-wrap, ossia concluso online, che l'utente ha accettato cliccando un pulsante per accettazione o selezionando una finestra che dice “Accetto”.
Ed invero, ai fini della registrazione dell'account ### ciascun utente deve fornire una serie di informazioni relative alla propria persona e, per quel che qui interessa, deve dare conferma tramite apposito click di aver letto ed accettato le condizioni d'uso del “### Facebook” contenute nella suddetta dichiarazione, il cui testo può essere registrato su un supporto durevole o consultato ogni volta che l'utente lo desideri. Pertanto, la stipulazione della clausola di proroga della giurisdizione contenuta in tale ### deve ritenersi validamente provata per iscritto, essendo redata con un mezzo elettronico che consente, ai sensi dell'art. 25, par. 2, del Reg. 1215/2012, una registrazione durevole dell'accordo di proroga della giurisdizione.
Va altresì rammentato che, nel caso di contratti perfezionati a distanza in modalità telematica diversa dallo scambio di email, ai fini dell'integrazione del requisito della prova scritta della convenzione di deroga sottoscritta da entrambe le parti, avuto riguardo all'espressione “qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici” contenuta nel par. 2 dell'art. 25, cit. deve intendersi, anche alla stregua di un'interpretazione conforme a quanto previsto dall'art. 12, D.Lgs. n. 70/2003, di attuazione alla ### europea 2000/31/CE sul commercio elettronico, qualsiasi strumento elettronico messo a disposizione del destinatario che gli consenta la memorizzazione durevole e la riproduzione del testo contrattuale e delle condizioni generali.
La convenuta, infatti, ha prodotto copia informatica delle “### d'Uso” del servizio ### attualmente vigenti, nonché delle “### commerciali di Meta”, disponibili all'indirizzo https://www.facebook.com/legal/terms; la conformità all'originale di tali documenti non è stata specificamente contestata da parte attrice. 6. Con riferimento, invece, alla ### s.r.l., nuova denominazione sociale assunta dalla G.O.L. ### s.r.l., la ### s.r.l. prospetta la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. e, come precisato con la memoria ex art. 186, co. VI, n. 1 c.p.c., per concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2 c.c., per avere, tramite ### mistificato la notizia data con il post pubblicato dalla ### s.r.l. il ### sulla propria pagina ### qualificandolo come inattendibile e falso, sebbene, secondo la prospettazione attorea, contenesse fatti concreti e reali accaduti in ### nel periodo di settembre - ottobre 2021 in ordine ai dati relativi alla diffusione della pandemia da covid-19, con l'ausilio di grafici e documenti che, secondo la ### s.r.l., corroboravano inequivocabilmente quanto rappresentato dall'attrice.
Giova premettere che la precisazione, da parte dell'attrice, con la memoria ex art. 183, co. VI, 1 c.p.c., che la responsabilità della ### s.r.l. è invocata anche per condotta anticoncorrenziale ex art. 2598, n. 2 c.c. non incorre nella sanzione dell'inammissibilità per divieto di mutatio libelli, trattandosi di una precisazione della domanda ammissibile ai sensi dell'art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c., essendo basata sugli stessi fatti dedotti in limine litis ed essendo riconducibile alla stessa vicenda sostanziale sottesa al thema decindendum delineato con l'atto di citazione.
Nel merito, la domanda è infondata. ### s.r.l. è un'impresa sociale senza scopo di lucro, proprietaria ed editrice del giornale online ### che opera anche opera anche quale fact-checker, attività volta a monitorare le notizie false, imprecise o fuorvianti diffuse sul web ed in particolare sui social network. ### monitora, dunque, le c.d. fake news, esaminando contributi che riguardano fatti verificabili ed individuando i contenuti sia in base alle segnalazioni dei lettori, sia tramite appositi portali disponibili online, che consentono di analizzare le tendenze e gli schemi nelle interazioni sui social network, sia monitorando gli articoli relativi ad argomenti di attualità.
Il contenuto delle notizie analizzate è considerato falso se non vi è alcuna prova a supporto dei fatti descritti e si rilevano citazioni false, non corrispondenti a fatti realmente accaduti; alterato se le immagini, gli audio o i video sono modificati o sintetizzati in modo da essere fuorvianti rispetto ai fatti reali; parzialmente falso se il contenuto esaminato contiene inesattezze, in quanto mescola affermazioni chiave vere e false o contenuti presentati come opinioni, ma basati su informazioni di fondo false; con contesto mancante, qualora i contenuti siano potenzialmente fuorvianti in quanto estrapolati da un contesto più ampio; satira se gli articoli sono costituiti da un contenuto satirico, a scopo di critica o sensibilizzazione, che, tuttavia, un utente ragionevolmente informato e con normali mezzi non riconoscerebbe immediatamente come tale.
A seguito della valutazione di un contenuto, ### mette a disposizione le fonti in base alle quali la valutazione stessa è stata compiuta, in piena trasparenza.
Da aprile 2021 ### è entrata a far parte dell'### (###, fondato nel 2015 dal ### for ### scuola di giornalismo non-profit americana, leader nell'eccellenza del fact-checking. ### è firmataria del ### di condotta rafforzato sulla ### 2022, presentato il ### e redatto dalle principali piattaforme online, da piattaforme emergenti specializzate, da players dell'industria pubblicitaria, da fact-checker e da organizzazioni di ricerca e mira al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla ### per la lotta alle false informazioni di cui alla ### presentata a maggio 2021.
Per l'attività di fact-checking la ### si avvale di una serie di factcheckers indipendenti, tra cui l'odierna esponente ### che è tenuta ad utilizzare un portale reso disponibile da ### (il ###, in cui sono raccolti i contenuti identificati da ### (grazie ai feedback degli utenti) o dagli stessi fact-checker indipendenti come potenzialmente falsi, imprecisi o alterati e selezionati dal fact-checker per la successiva verifica.
Nel caso di specie, tramite il ### sopra descritto, ### ha individuato il post dell'attrice pubblicato il ### sulla pagina ### di quest'ultima e intitolato “### le fake mainstream sull'Inghilterra”, costituito da una descrizione e da un intervento in video, diffuso anche su ### e sul sito web della ### s.r.l..
Il conduttore dell'emittente ### con il post in oggetto, intendeva smentire, attraverso i dati forniti, le notizie riportate dai media sulla situazione pandemica nel ### dopo l'eliminazione, il ###, delle restrizioni applicate per contrastare la diffusione della pandemia da covid-19. In particolare, era riportato e commentato un grafico estratto da ### sito in cui vengono raccolti i dati pubblici e ufficiali della situazione pandemica nei vari ### del mondo per confutare la tesi, all'epoca riportata da diverse testate giornalistiche, secondo cui, in seguito al 19/7/2021, nel ### sarebbero aumentati i contagi e i decessi da covid-19. ### il ### in particolare, i dati del grafico menzionato, che riporta l'andamento dei decessi tra il 1°/9/2021 e il ###, mostrerebbe la linea dei decessi nel ### sostanzialmente piatta, con andamento, quindi, stabile, contrariamente alla narrazione mainstream che avrebbe riportato un incremento dei decessi successivo alla attenuazione delle misure di contenimento dell'epidemia nel ### Ebbene, a seguito dell'analisi del post, del video correlato e dell'articolo pubblicato sul sito web di ### s.r.l., ### rilevava che, risalendo l'attenuazione delle misure di contenimento dell'epidemia da covid-19 nel ### al 19/7/2022, l'omessa considerazione dell'andamento dei decessi da covid-19 nel periodo compreso tra il ### ed il 1°/9/2021 rendeva il grafico inidoneo a fornire informazioni complete e accurate sulle conseguenze dell'attenuazione delle misure governative di contrasto alla diffusione della suddetta pandemia.
Ciò posto, ### catalogava il post della ### s.r.l. come “parzialmente falso”, in applicazione dei criteri dettati all'uopo dalla ### Ebbene, la valutazione del post controverso come parzialmente falso è corretta e conforme ai criteri di valutazione dei contenuti informativi previsti dalla ### e dall'### poiché dai grafici estratti dal sito internet ### versati in atti dalla ### s.r.l. emerge che l'andamento dei decessi nel ### nel periodo dal 19/7/2021 al 29/10/2021, ovvero a far tempo dall'eliminazione delle restrizioni, presenta un andamento in crescita, più accentuata nella fase immediatamente successiva al 19/7/2021. Un grafico mostra, in particolare, l'andamento dei decessi a partire dal 1°/1/2021 che, dopo un repentino calo fino a giugno 2021, successivamente risulta in crescita fino al 19/10/2021. Anche il grafico relativo all'andamento dei contagi nel ### mostra una crescita nel periodo successivo al 19/7/2021.
E', pertanto, condivisibile quanto affermato dalla ### s.r.l., secondo cui, analizzando i grafici sopra riportati, estratti dalla stessa fonte, è evidente che, ampliando il periodo di riferimento, sia fino al 19/7/2021 che fino al 1°/1/2021, l'informazione fornita dalla ### s.r.l. risulta inesatta, in quanto suggerisce erroneamente che l'eliminazione delle restrizioni volte al contrasto della diffusione della pandemia da covid-19 non avrebbero avuto alcun impatto sulla diffusione del contagio e sui decessi nel ### Deve, dunque, concludersi nel senso che la condotta della ### s.r.l., nel valutare come parzialmente falso il post pubblicato dall'attrice il ###, sia corretta e conforme a buona fede, pertanto non è prospettabile alcuna responsabilità di quest'ultima verso la ### s.r.l. per fatto illecito o per concorrenza sleale per denigrazione.
Nessun rilievo può avere nel presente giudizio quanto riferito dall'attrice in comparsa conclusionale in merito alle dichiarazioni rese il ### da ### - ### proprietario e titolare della ### afferenti ai c.d. fact-checker di terze parti rispetto al social network ### e alla loro sostanziale inattendibilità, nonché alla politica impostata dalla suddetta convenuta per asserite pressioni del governo degli ### d'### sulla questione ###2 e ###19.
Premesso che con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (cfr. Cass. civ. n. 98 del 07/01/2016), quindi ogni nuova deduzione di fatti è preclusa, nella specie difettano la specifica allegazione e la prova che le suddette dichiarazioni abbiano avuto effetti retroattivi sul contratto di servizio per cui è causa, quindi le circostanze rappresentate dall'attrice in merito alle dichiarazioni di ### sono ininfluenti nel presente giudizio. ### s.r.l. chiede, in via riconvenzionale, la condanna della ### s.r.l. al risarcimento dei danni per responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. ed anche per concorrenza sleale denigratoria ex art. 2598 c.c., a causa delle affermazioni pronunciate da ### in occasione della replica all'articolo di ### nel video pubblicato il ### sul sito web dell'attrice e sulle relative pagine social, corredato dell'articolo sul sito web di ### La domanda è infondata.
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Nella specie, difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale.
In tema di concorrenza sleale, presupposto indefettibile dell'illecito è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, e quindi la comunanza di clientela, la quale non è data dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che sono in grado di soddisfare quel bisogno. La sussistenza di tale requisito va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi esaminare se l'attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l'offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale (cfr. Cass. civ. n. 17144 del 22/07/2009).
Venendo al caso di specie, le pur veementi affermazioni contenute nel video in contestazione, in cui il ### critica aspramente l'attività compiuta da ### non integrano gli estremi della diffamazione e non sono idonee a ledere l'onorabilità della convenuta, né a denigrarne l'attività sotto il profilo concorrenziale, quindi la riconvenzionale proposta dalla G.O.L. ### s.r.l. deve essere respinta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'attrice verso la ### - ### sussistono, invece, giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca, per compensare le spese di lite nella misura della metà tra l'attrice e la ### s.r.l. ed alla prevalente soccombenza segue la condanna dell'attrice a rifondere alla ### s.r.l. la residua parte, liquidata come in dispositivo. P.Q.M. visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di ### definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data ### e 19/4/2022 dalla ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso le società ### - ### ed ### s.r.l., già G.O.L. ### s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, contrariis reiectis: DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello della Repubblica d'### in ordine alle domande proposte dalla ### s.r.l. avverso la ### - ### RIGETTA la domanda proposta dalla ### s.r.l. avverso la ### s.r.l.; RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dalla ### s.r.l. avverso la ### s.r.l.; ### s.r.l. al pagamento in favore della ### - ### delle spese processuali, che liquida in complessivi € 9.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge; COMPENSA tra le società ### s.r.l. e ### s.r.l. le spese di lite nella misura della metà e condanna l'attrice a rifondere alla ### s.r.l. la residua parte, che liquida in € 118,50 per spese ed € 4.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in ### li 11/5/2025.
causa n. 19963/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Tommaso Martucci