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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7908/2024 del 23-03-2024

... e denunciato lo svolgimento di atti d i ass erita concorrenza sleale nonché l'irreparabile lesione del rapporto fiduciario tra franchisor e franchisee, comuni candole, in data ###, il venir men o del contratto, per nullità o per annu llamento o per intervenuta risoluzione per inadempimento a far data dal 16/01/2015; qualche giorno dopo ### aveva pubblicizzato il passaggio al marchio ### sicché era stata costretta ad agire con ricorso ex art. 700 cod.proc.civ., rigettato al pari del relativo reclamo, e poi a promuovere il giudizio per cui è causa. Com-Tur, costituitasi, rilevava che i rapporti di franchising tra GS e le societ à de l ### (### S.r.l., Com-Tur e ### 4 di 19 ### S.r.l., quest'ultim e, oggi, incorporate in ### a) erano avvinti da un collegamen to neg oziale, sicché alla cessazione del rapporto tra GS ed una delle società del gruppo sare bbe venuto meno anche il rapp orto tra GS e le alt re società; chiedeva l'accertamento della legittima risoluz ione del rapporto di franchising, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., allegando la violazione di specifiche clausole contenute nei contratti sottoscritti in data 1 ottobre 2007 (3.1.2., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6., 3.3.1) e del (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7366/2022 R.G. proposto da: ### in p ersona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante, ### quale incorp orante di #### V ### S.r.l., elettiva mente dom iciliata in ### via ### 43, presso ### nti ### legale, rappresentata e difesa dag li avvocati S #### E ### -ricorrente contro ## S.p.a ., in persona del Presidente del Consiglio di ### e legale rappresentante p. t., #### e lettivamente domiciliata in ### VIA 2 di 19 ### 39, presso lo studio dell'avvocato ### PASSALACQUA che la rappresenta e difende unitament e all'avvocato ### -controricorrente e sul ricorso incidentale condizionato proposto da: ## S.p.a ., in persona del Presidente del Consiglio di ### e legale rappresentante p. t., #### e lettivamente domiciliata in ### VIA ### 39, presso lo studio dell'avvocato ### PASSALACQUA che la rappresenta e difende unitament e all'avvocato ### -ricorrente incidentale contro ### S.r.l.; -intimata avverso la SENTENZA della CORTE D'### O di ### 2586/2021 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2024 dal #### S.p.A., appartenente al gruppo ### conveniva davanti al ### ale di ### S.r.l., successivamente incorporata in ### S.r. l., perché fosse accertata e dichiarata l'illegittimità della risoluzione del contratto di franchising stipulato inter partes in data ###, dichiarata da ### S.r.l. con comunicazione dell'08/01/2015, e fosse acc ertato, i nvece, l'inadempimento di non scarsa 3 di 19 importanza di ### lino ### S.r.l. delle obbligazioni scaturenti dai contratto di franchising, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il contratto si era risolto ex art. 1453 cod.civ. per fatto e colpa di Co m ### olino V ecchio S. r.l., con consegu ente condanna di quest' ultima a p agare, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, la somma di euro 893.344,00, oltre agli interessi dalla data dell a domanda fin o al saldo, e, a titolo di risarcimento del danno em ergente, la somma da determinare in corso di cau sa, all'esit o di apposi ta espletanda ### o, in subordine, la somma da liquidare ex art. 1226 cod. A tal fine, GS deduceva che: nel corso degli ultimi mesi del 2014, nell'ambito di un'importante operazione commerciale di espansione della propria rete di punt i vendita sul territorio, aveva acquistato 53 supermercati ex marchio ### dislocati ne l nord ### inclusi d ue punti ven dita siti nei ### di ### e di ### dopo alcune iniz iali trattative, intercorse con il legale rappresentante di ### aveva deciso di gestire direttamene i nuovi punti vendita; Com-Tur aveva co ntestato tale de terminazione, in ragione delle conseguenze dannose che det ta apertura le avrebbe cau sato, e denunciato lo svolgimento di atti d i ass erita concorrenza sleale nonché l'irreparabile lesione del rapporto fiduciario tra franchisor e franchisee, comuni candole, in data ###, il venir men o del contratto, per nullità o per annu llamento o per intervenuta risoluzione per inadempimento a far data dal 16/01/2015; qualche giorno dopo ### aveva pubblicizzato il passaggio al marchio ### sicché era stata costretta ad agire con ricorso ex art. 700 cod.proc.civ., rigettato al pari del relativo reclamo, e poi a promuovere il giudizio per cui è causa. 
Com-Tur, costituitasi, rilevava che i rapporti di franchising tra GS e le societ à de l ### (### S.r.l., Com-Tur e ### 4 di 19 ### S.r.l., quest'ultim e, oggi, incorporate in ### a) erano avvinti da un collegamen to neg oziale, sicché alla cessazione del rapporto tra GS ed una delle società del gruppo sare bbe venuto meno anche il rapp orto tra GS e le alt re società; chiedeva l'accertamento della legittima risoluz ione del rapporto di franchising, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., allegando la violazione di specifiche clausole contenute nei contratti sottoscritti in data 1 ottobre 2007 (3.1.2., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6., 3.3.1) e del principio di buo na fede e correttezza n ell'esecuzione d el cont ratto, evidenziando che le condotte dell'attrice av evano assunt o una gravità tale da minare in radice il rapporto fiduciario alla base del contratto di franchising; in su bordine, chiedeva che il contratto venisse giu dizialmente risolto e, in ulteriore subordine, che il contratto - se interpretato secondo la lettura datane da GS - fosse dichiarato parzialmente ovvero integralmente nullo, “per una mancanza di causa e/o per abuso di dipendenza economica e/o di posizione dominante”, e , in aggiunta, domandava l'accertamento della illegittimit à della condotta osservata da GS, sia ai sensi dell'art. 2598, nn. 2 e 3 cod. civ., sia ai sensi dell'art. 2043 cod.  civ., con conseguente condanna al risarcimento del danno patito. 
Con sentenza n. 7767/2019, il ### d i ### accertato il legittimo esercizio da parte di ### della cl ausola risolutiva espressa, rigettava le domande formulate da parte att rice e le domande riconvenzionali della convenuta. 
La Corte di ### di ### in accoglimento dell'impugnazione di GS, con la sentenz a n. 2586/ 2021, depositata i l 07/09/20 21, ha escluso la sussistenza dei presupposti per riconoscere l'intervenuta risoluzione del contratt o, ex art. 145 6 cod. civ., perché: i) le espressioni utilizzate nella comunicazione dell'8 gennaio 2015 non esprimevano una inequ ivoca volontà solutoria; i i) l'art. 14.1 del contratto prevedeva solo a favore del franchisor la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto; iii) la richiesta di risoluzione 5 di 19 non era comunque giustif icata dall'inadempimento della controparte ad alcuno degli obblighi di cui all'art. 3; iv) alla risoluzione di diritto del contra tto non poteva addive nirsi adducendo la violazione del ge nerale cano ne della buona fede, come aveva ritenuto il ### atteso che la clausola risolutiva espressa può essere azionata solo in presenza di specifici inadempimenti, sicché il richiamo alla violazione della buona fede negoziale era da ritenere strut turalmen te incompat ibile con la possibilità di realizzare la fattispecie di risoluzione stragiudiziale e di diritt o del contratto di cui all'art. 145 6 cod.civ.; ha ritenuto infondata anche la domanda di risoluzione giudiziale del contratto proposta da ### in via su bordinata, esclude ndo che, non essendo previsto u n patto di esclusiva, l'ape rtura di due p unti vendita nella stessa piazza commerciale di ### violasse quel “pur mini mo grado di protezione territ oriale” dovu to all'affi liato, come, invece, aveva ritenuto il giudice di prime cure, in quanto al franchisor era consentito non solo di stip ulare altri contratti di franchising, ma a nche di svolgere direttament e la medesi ma attività nello stesso territo rio in cui opera l'affiliat o, né rappresentava un comportament o contrario a buo na fede, atteso che i due punti vendita ex ### oggetto della nuova apertura da parte di ### sotto la nuova insegn a ### e rano già esistenti sul territorio sotto la precedente insegna ### e, quindi, costituivano realtà commerciali già op eranti in concorrenza con i punti vendita di ### e con i quali questa era già abituata a confrontarsi; ha reputato che ### non fosse gravata da alcun obbligo di approvvigionamen to presso GS per una quota minima del proprio fabbisogno, potend o maturare il diritto al riconoscimento di uno sconto, ritenuto di vitale im portanza dall'appellata, a prescindere dall'entità d ei quan titativi di merce acquistata; ha ritenuto che il fatto che in occasione delle campagne promozionali riservate in via esclusiva ai punti vendita di nuova 6 di 19 apertura avesse praticato degli scont i costituiva una dero ga legittima alla regola, di carattere gen erale, secondo cui deve ritenersi conforme a buon a fede il fatto ch e, in un contratto di franchising senza esclusiva territoriale, l'affiliante abbia a riservare a t utti gli affiliati in concorrenza nell a medesima area (quindi, a maggior ragione, anche a sé stesso nel caso di gestione diretta) le medesime condizioni negoziali; ha escluso che l'affiliat o fosse obbligato a praticare prezzi impo sti, non solo perché non era previsto dal contratto, m a anche perché la circostanza era stata confermata dalle prove testimoniali raccolte; ha ritenuto fondata, invece, la contrapp osta dom anda di risoluzione contrattuale azionata dall'appell ante GS per essersi ### resa tot almente inadempiente al contratto dal quale aveva inteso svincolarsi con la lettera del 8/1/2015, cui era seguito il passaggio dei propri punti vendita al gruppo concorrente ### ed ha accolto la domanda risarcitoria di GS limitata mente al d anno emergente che ha liquidato nella misura di euro 750.000,00.  ### S.r.l. ricorre per la cassazione di d etta sentenza, formulando sei motivi.  ## S.p.a resiste con controricorso e propone ricorso incide ntale condizionato, basato su due motivi.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il prim o motiv o la ricorrente denu ncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1456, 2° comma, e 1362 e ss. cod.  civ., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc. La Corte d i ### lo avreb be errato nel rigettare la domanda di accertamento della intervenuta risol uzione di diritto del cont ratto ex art. 1456 cod. civ. in forza della comunicazione trasmessa da ### l'8 gen naio 20 15 (p. 7), ritenendo che detta comunicazione non fosse di p er sé idonea alla produzi one de gli effetti invocati da ### e avrebbe sbagliato , male 7 di 19 interpretando le disposizioni dell'art. 3 del Contratto (“### del franchisor”), a considerare non violate le obbligazioni contemplate dalla clausola risolutiva espressa da parte di GS. 
In particolare, si sarebbe limitata, pur dopo aver riconosciuto che la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (art. 1456, 2° comma, cod.civ.) può essere resa, senza necessità di formule rituali, anche in maniera implicita purché inequivocabile, ad un'analisi meramente formale della dichiarazione, facendo leva sull'assenza di un esp resso richiamo al numero della clausola contrattuale o al contenut o delle obblig azioni di cui era stata contestata la violazione, senza indagare circa l'intenzione di ###
Tur di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, peraltro chiaramente emersa dall'oggetto della lettera: “### ione contratto franchising e contratti accessori”, e dalla preannunciata intenzione di voler dare corso a tutti gli obblighi conseguenti alla risoluzione “a far data dal 16 /01 /2015”, cioè , come previsto dall'art. 15.1.1., entro otto giorni dalla data di cessazio ne degli effetti del contratto. 
Del re sto, aggiunge la ricorr ente, che si trattasse di una comunicazione di risoluzione non era stato contestato da parte avversa, la quale, al contrario, nella corrispondenza successiva, aveva fatto riferimento alla lettera dell'8 gennaio 2015, indicandola come “comunicazione di risoluzione”. 
Attinta da censura, come si è detto, è la sentenza anche per aver ritenuto che la clausola risolutiv a espressa fosse prevista solo nell'interesse del franchisor e non anche del franchisee (p. 13), pur riconoscendo che l'inadempimen to solutoriamen te rilevante avrebbe potuto essere rappresentato anche dall'inademp imento, pur parziale, di uno o più obblighi previsti agli articoli 3 (impegni del franchisor). Se dav vero solo il franchisor avesse potut o avvalersi della clausola riso lutiva espressa, l'art. 3 del cont ratto sarebbe risultato privo di effetti. 8 di 19 Erronea sarebbe la decisione impugnata anche nella parte in cui ha escluso che GS abbia violato gli obblighi contrattuali sottesi alla clausola risolutiv a espressa di cui all'art. 14 d el Contratto: l'art.  3.1.2 lett. c del contratto (secondo cui il franchisor era tenuto a fornire al franchisee “il prog ramma delle campagne pe r la promozione delle vendite e la valorizzazione dell'immagin e della rete”) imponeva a GS di comunicare a ### tutte le campagne promozionali attuate nella rete d i affiliazione commerciale (ed evidentemente anche di non riservarle un trattame nto diverso e peggiore di quello garantito ad altri punti vendita della medesima rete). Avviando una ag gressiva e massiccia campagna promozionale a favore dei soli nuovi pu nti vendita da essa direttamente gestiti, situati nella stessa zona, il franchisor sarebbe venuto meno a tali obblighi. Per altro verso, ai sensi dell'art. 3.2.6.  e dell 'art. art. 3.3.1. del contratt o (in virtù dei quali, rispettivamente, il franchisor garantiva che le merci sare bbero state le stesse egualmente fornite agli altri punti vendita della rete commerciale nell'area in cui operava il franchisee e che avrebbe fornito il listino dei prezzi di vendita consigliati), GS era obbligata a garantire a ### non solo la stessa tipologia di merci fornite ad altri negozi d ella stessa zona, ma anche gli stessi prezzi di rivendita, essendo stato riconosciuto dalla stessa Corte di ### che è contrario a buona fede che, in u n con tratto di franchising senza esclu siva territoriale, il franchisor non fornisca le stesse merci agli stessi prezzi e non applichi le stesse condizioni generali. 
Il motivo è inammissibile. 
Tutto lo sforzo confut ativ o della ricorrente si sostanzia in una richiesta di dive rso accertame nto dei fatti di causa si a in ordine all'interpretazione della previsione di cui all'art. 14.1. contenente la clausola risolutiva espressa sia in merito alla statuizione con cui la Corte terr itoriale ha escluso che si pot essero imp utare a GS 9 di 19 inadempimenti atti a giustificare la risoluz ione di diritto del contratto. 
Oltre a doversi rib adire che la parte che, con il ricorso per cassazione, intend a denunciare un errore di d iritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di c ui agli artt. 1362 e ss.  cod.civ., aven do invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrent e e quella accolta nella sen tenza im pugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unic a astrattamente possi bile ma solo una delle plausi bili interpretazioni, sic ché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva propost o l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, doler si in sede di legittimità del fatto che fosse stat a privilegiata l'alt ra (Cass. 28/11 /2017, n.28319; Cass. 09/04/2021, n. 946), deve rilevarsi che alcune argomentazioni difensive neppu re si correlano con la sentenza impugnata che, a differenza di quanto vien e denu nciato dalla ricorrente, ha tenuto in considerazione il fatto che, seppure si fosse superato il tenor e letterale dell'art. 14.1. che riservava espressamente al solo franchisor la facolt à di avvalersi della clausola risolutiva espressa e si fosse riconosciuta ad entrambe le parti la facol tà di ris olvere di diritto il contratto, Co m-Tur aveva dichiarato risolto di diritto il contratto senza che ricorresse alcun inadempimento da parte di GS che giustificasse la risoluzione. 
Il ten tativo della ricorrente di dimo strare che, al contrario, gli inadempimenti denunciati erano solutoriamente rilevanti, come si è già detto, non va a segno, perché anche se è stato basato sulla asserita erronea interpretazione di alcune clausole contrattuali, si sostanzia in una surr ettizia rich iesta di diverso acce rtamento dei 10 di 19 fatti di causa che è inamm issibile, pe rché incompatibile con i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità.  2) Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1453 e 1455 cod. civ., degli artt. 2 r dell'art. 3, n. 4, lett. c, L. 129/2004, ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc. La Corte di ### avrebbe errato nel ritenere che la c ondotta concorrenziale assunta da GS fosse conforme a correttezza e buona fede e n on cost ituisse grave inademp imento degli obblighi contrattuali. 
Altro errore imputato alla Corte d'appello è quello di aver ritenuto non integrante gli estremi dell'art. 1455 cod.civ. la violazione dell'obbligo dell'affiliante di riservare le m edesime condizioni negoziali a tutti gli affiliati i n concor renza nella medesima area (quindi, a maggior ragione, a se stesso, ne l caso di gestione diretta, sol perché le condotte illecite di GS sarebbero state poste in essere nell'arco di due sole settimane), perché la Corte d'appello avrebbe dovuto tener conto che l'affiliante, anche in ragione della funzione propria del contratto di franchising - che si radica principalmente su una cooperazione delle parti tale da delineare un vero e proprio partenariato commerciale - è tenuto ad organizzare la propria rete distributiva in modo da non incidere sulla posizione dei franchisee, che si trovano in una sit uazione di soggezione rispetto alle numerose e significative scelte commerciali di competenza del franchisor. La stessa L. 12 9/2004, all'art. 4 (“Obblighi dell'affiliante”), prevede che il franchisor, in vista della stipula del contratto, sia obblig ato a consegnare al potenziale franchisee diverse informazioni sulla propria rete d'affiliazione, tra cui una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliant e oltre all'indicazione d ella variazione, anno p er anno, del nu mero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultim i tre anni o dalla d ata di inizio dell'attivit à 11 di 19 dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni. Il che confermerebbe che l'effettiva organizzazione della rete distributiva risulta un elemento centrale del tipo contrattuale, sia nel momento genetico del rapporto, sia, ovvia mente, ne l corso della relativa esecuzione, e che GS avrebbe potuto meglio tutelare il franchisee senza sopportare un reale sacrificio: i) riconoscendo anche al punto vendita ### le me desime prom ozioni (“doppio accredito di punti” e “buoni sconto”), ii) evitando ribassi di prezzo almeno sui prodotti a marchio “Carrefour”; iii) non pu bblicizzando le nuove aperture e le relative offerte promozionali con cartelli pubblicitari affissi proprio dav anti al punto vendit a ### iv) age ndo in maniera quantom eno coordinata con le altre affiliate della zona, così da individuare soluzioni utili ad arrecare il minimo sacrificio ad entrambe le parti. 
Il motivo è infondato. 
Il ragionamento della Corte d'appello è stato il seguente: all'art.  2.1 era previsto che la concessione all'affiliato della formula GS insieme, comprensiva di know-how, marchio e merci avveniva non in esclu siva, ciò escludeva che l'apertura di nuovi supermercati fosse contraria a buona fede, pe rché alt rimenti sarebbe stata eliminata “qualunque differenza tra il contratto di franchising con patto di esclusiva territoriale in favore dell'affiliato e il contratto di franchising privo del patto di esclusiva, differenza ritenuta legittima proprio dalla L. 129/2004” . 
La campag na pubblicitaria a favore dei nuovi punti vendita non solo è st ata ritenu ta solutoriament e irrilevante, perché di du rata temporalmente circoscritta, ma è stata giust ificata sulla scorta delle seguenti considerazioni: l'attività posta in essere era volta a richiamare l'attenzione di una clientela già usa a misurarsi con la presenza di più pu nti vendita nella stessa zona, essa era “comprensibilmente diretta a pubblicizzare il fatto d ella nuova apertura”, sicché è stata consid erata “una legittima de roga alla 12 di 19 regola, di carattere generale, secondo cui deve ritenersi conforme a buona fede il fatto ch e, in u n contratto di franchising senza esclusiva territoriale, l'affiliante abbia a riservare a tutti gli affiliati in concorrenza nella medesima area le stesse condizioni negoziali, precisando che “l'affiliato nuovo entrato nella rete commerciale (o, comunque, il punto vendita a g estione diretta aperto ex novo), proprio per il fatto di doversi in serire in u n tessuto commercial e preesistente, in cui sono attivi operatori già da t empo c onosciuti dalla clientela , si trova in una condizione di evident e svantag gio rispetto ai concorrenti, sì che non può essere ritenuto contrario a buona fede il fatto ch e l'affilia nte riservi a tale nuovo pu nto vendita, per un perio do temporale ragionevolment e limitato, attività promozionali non concesse ai punti vendita già operativi da tempo”. 
Di qui l'inconferenza del rilievo che la ricorrente attribuisce al fatto che non si fosse trattato di un inadempimento protrattosi per due settimane; quanto all'inademp imento di altri obblighi imputati all'affiliante, la loro deduzione - che, peraltro, sembrere bbe formulata per la prima vota i n questa sede ###ennesimo inammissibile tentativo di ottenere un riesame nel merito dei fatti accertati dalla Corte territoriale.  3) Con il terzo motiv o la ricorr ente denuncia la n ullità della sentenza per violazione d ell'art. 112 cod. proc. civ. (vizio d i ultrapetizione) e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 36 0, 1° comma, n. 4 e n. 5, cod.proc. La Corte di ### avrebbe escluso la sussistenza di un grave inadempimento da parte di GS, sull'erroneo presupposto che le condotte inadempienti si fossero concluse dopo un periodo di tempo di sole due settimane (p. 19), omettendo di valutare una pluralità di altri comportamenti inadempienti protrattisi nel tempo e pretermettendo l'esame di una serie di documenti che se esaminati 13 di 19 avrebbero dimostrato che GS aveva praticato prezzi più bassi e ideato campagne promozionali per i suoi due negozi per un periodo molto più lungo delle ### due settimane considerate dal giudice a quo. 
Anche questo mot ivo, in parte riproduttivo de lle stesse censure formulate con quello precedente, risulta direttamente fattuale, nel senso che si limita a ricostruzioni alternative sul piano del merito e come tale non può essere accolto.  4) Con il quarto motivo la ricorrente d educe la nullità dell a sentenza per violazione d ell'art. 112 cod. proc. civ. (vizio d i infrapetizione) e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 4 e n. 5, cod.proc. La Corte di ### avrebbe erroneamente escluso la presenza di un regime di prezzi imposti di fatto (anche se non formalmente) da GS a ### (p. 2 2), limitandosi a rilevare che l'art. 3.3 .1 del contratto escludeva che l'affiliato fosse obbligat o ad applicare prezzi imposti dall'affi liante, prevedendosi solamente che “il franchisor fornisce al franchisee il list ino dei prezzi di vendita al consumatore consigliati ed i relativi aggiornamenti, frutto di studi e di analisi di mercato” (p. 19), senza considerare che tra i prodotti a prezzi ribassati ve ne erano numerosi a marchio ### sui quali le affiliate erano o bbligato ad attenersi alle in dicazioni d i prezzo del franchisor, e che era impossibile discostarsi dai prezzi, seppur consigliat i e non imposti, da ###, perché: i) in sistema informatico attraverso il qual e venivano trasmessi i prezzi consigliati alle affiliate, ven iva gestit o da GS; ii) GS inseriva quotidianamente e nottetempo variazioni dei prezzi consigliati e di quelli imposti; iii) era impossibile per i vari franchisees verificare, tramite il sistema gestionale GS, i prezzi praticati dagli altri affiliati. 
La Corte d'appello non si sarebbe pronunciata sulle eccezioni in tal senso for mulate e, in violazione dell'art. 3 60, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., avrebbe comunque omesso d i prendere posizione 14 di 19 rispetto a fatti decisivi d ella controversia e dis cussi tra le parti, avuto riguardo ai ‘fatti sto rici' che re ndevano i prezzi ### consigliati da GS dei veri e proprio prezzi (de facto) imposti. 
Il motivo va complessivamente disatteso. 
Alla Corte d'appel lo si add ebita la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. per avere omesso di considerare o di valorizzare una serie di fat ti; il che, però, non i ntegra gli estremi della om essa pronuncia; sempre che la denuncia si a articolata n el rigoroso rispetto dei criteri di cu i agli artt. 366 e 369 cod.p roc.civ., essa potrebbe ricondursi alla violazione dell'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. qualora uno o più dei predetti fatti integ rino direttamente elementi costitutivi della fattispecie astratta e dunque per violazione della norma sostanziale opp ure all'art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. per omesso esame di una o più di tali circostanze la cui considerazione avre bbe consentit o, secondo parametri di e levata pro babilità logica, una ricos truzione dell'accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattisp ecie rivendicata; Ora, escluso che al giudice a quo sia imputato il fatto di non avere valutato fatti costitutivi di una fattispecie astratta, l'ubi consistam delle doglianze della ricorrente si risole in una evidente prospettazione di rilettura del merito in senso div erso rispetto a quanto opinato dalla Corte territoriale, come tale inammis sibile; anche la denuncia ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. non merita accoglimento; non sono fatti rilevanti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: i) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); il) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze 15 di 19 probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); iii) una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (cfr. Cass. n. 21439 del 2015); iv) le doman de o le eccezioni formulate nella causa di merit o, ovvero i motivi di app ello, i quali costituiscono i fa tti costituti vi della “domanda” in sede di gravame (Cass. 25/09/2018, n. 22786).  5) Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere la Corte di ### escluso che vi fosse l'obbligo in capo a ### di rifornirsi per almeno il 60% da GS (p . 25), essendo la rel ativa pattuizione derogabile dall'affiliato. Sarebbe giunta a tale conclusione sulla scorta di una lettura merament e testuale di due clausole de l regolamento contrattuale, in manifesta violazione degli artt. 1362 e 1367 cod.   Anche in questo cas o la ricorr ente oppone una pro pria interpretazione della previsione contrattuale diversa da quella della Corte d'appello, senza indicare in che modo sarebbero stati violati i canoni ermeneutici denunciati (cfr. supra, sub § 1). 
Peraltro, la censura è dedo tta senza al cun confronto con la sentenza impugnata qu anto agli elementi esaminati p er ritenere che non fosse stato pattuito l'obbligo qui denunciato.  6) Con il sesto motivo la ricorrente censura la violazione degli artt.  112, 115, 132 cod. proc. civ. e 111 Cost., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. , per avere la Corte di appello erroneamente quantificato il risarcimento del danno in favore di GS fondando la propria decisione su circostanze non provate dalle parti ed in violazione dell'art. 1226 cod. civ. (p. 27). 
Il vizio della sentenza consisterebbe nell'aver determinato il lucro cessante muovendo dal fatto che il guadagno m edio sui ricav i procurati da ### fosse pari al 9,77%; detta percentuale non 16 di 19 sarebbe stata allegata da con troparte che nel proprio atto di citazione dinanzi al ### si era limitata ad asserire ch e “al valore così individuato è stata applicata la percentuale del 9,77% [quale] media, per il periodo 2012-2014, del margine lordo di guadagno sul ricavo, come risultante dai bilanci di GS” (doc. 1, All, D, p. 23; 32), fornendo dunque un'allegazione del tutto generica e rinviando irritualmente - al fine di colmare tale genericità - al contenuto di un documento che no n sarebbe stat o neanche individuato tra quelli versati in atti (e nemmeno avrebbe potuto, atteso che il proprio bilancio non era neanche stato depositato da GS)”. 
La Corte d 'appello avrebbe altresì fatto riferiment o ad una presunta non contestazione d i ### rispetto “al doc. 28 appellante”; fa rilevare la ricorrente che la contestazione riguarda fatti e non documenti e precisa di avere, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, contestato sia in primo grado che in appello la quantificazione dei danni pretesi dalla controparte. 
Infine, contesta l'abbattimento della liquidazione in via equitativa, non avendo la Corte d'appello dato conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno degli elementi presi in considerazione, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentirne il sindacato. 
Il motivo è infondato. 
La Corte d 'appello ha liquidato equitativament e il d anno, muovendo da alcuni dati, tra cui qu ello della percentual e di guadagno medio sui ricavi procurati da ### tanto basta a privare di rilievo le contestazioni mosse dalla ricorrente all'impiego di questo parametro. 
Né meritano accoglimento le censure mosse al giudice a quo per le modalità di determinazione del danno in via equitativa. 
La ratio della valutazione eq uitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari 17 di 19 per procedere ad una sua puntuale qu antificazione, è quella di rimettere al potere -dovere del giudice di sopperire al le eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria (Cass. 06/04/2017, n. 8920) e la ricerca di u na omog eneità tra ris arcimento accordato e danno risentito. È proprio quanto ha fatto il giudice a quo: si è servito dei parametri di ri ferimento che gli erano stati messi a disposiz ione dall'istante ed ha determinato il danno in misura inferiore, tenendo conto “del fatto che, da un lato, in assenza di uno specifico obbligo contrattuale e in assenza di una q ualunqu e prova in ordine all'andamento generale del mercato nel settore in cui operava ### non può ritenersi certo che questa avrebbe continuato ad acquistare merce da GS fino al 30/9/2017 nella stessa misura degli ultimi tre anni p recedenti la risolu zione; dall'a ltro lato, del fatto che, come evidenz iato dall'appellata, si deve anche considerare che, a fronte d ei ricav i derivanti dalla vendita d ella merce, avrebbero dovuto essere detratti non solo i costi della stessa ma anche tutti g li altri costi, anche generali, che sarebbero stati sopportati da GS qu alora il rap porto di franchisi ng con ### avesse continuato ad essere efficace (come, ad esempio, i costi per i servizi prestati dal franchisor in favore del franchisee, i costi per la movimentazione e consegna della merce, i costi amminis trativi inerenti il rapporto)”. 
Tanto assorbe le ulteriori censure - ad esempio quella con cui è stata denun ciata l'erronea applicazione del principio di non contestazione -.  7) Per le ragioni esposte il ricorso principale va rigettato. 
Ricorso incidentale condizionato 8) Con il primo motivo, ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.  115 e 116 cod.proc.civ., dell'art. 2729 cod.civ. e dell'art. 3 della l.  n. 129/2004. 18 di 19 La senten za sarebbe erronea ne lla parte in cui ha afferm ato l'esistenza di un preteso rapporto di concorrenza tra i punti vendita gestiti da ### e i punti vendita ex ### gestiti da GS, perché non troverebbe riscontro nelle emergenze istrutto rie che i punti vendita ex B illa si trovassero a m odesta distanza; detta circostanza, cioè che la distanza era di 1,3 Km e quindi notevole, era stata ritualmente contestata e se la Corte d'appello ne avesse tenuto conto avrebbe dovuto escludere la possibilità di interferenza tra i rispettivi bacini d'utenza; a tale conclusione - cioè che vi fosse una possibil e concorrenza - il giud ice a q uo sarebbe giunto erroneamente, senza analizzare la conformazione e l'estensione del mercato geografico di riferimento.  9) Con il secondo motivo, in riferimento all'art. 360, 1° comma, 4 e n. 5, cod.proc.civ., è denunciata la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e contraddittoria, in violazione dell'art. 132 cod.proc. La Corte d 'appello avrebbe ritenuto sussistente un rapporto di oggettiva concorrenza, pur dando at to che il contratto di franchising non prevedeva il patto di esclusiva, di qui l'intrinseca contraddizione della motivazione che ha negato la ricorrenza di un diritto di esclusiva territoriale a favore di ### ma al tempo stesso ha riten uto che GS avesse posto in essere att ività di concorrenza, pur ritenuta legittima, nei confronti di ### 10) Dato il rigetto del ricorso prin cipale, quello incide ntale condizionato è assorbito.  11) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore d ella controricorrente, 19 di 19 liquidandole in euro 10.000,00 p er compensi , oltre alle spe se forfettarie nella misu ra del 15 per ce nto, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussiste nza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di u n ulterio re importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso n ella camera di Co nsiglio della ### civile 

Giudice/firmatari: Sestini Danilo, Gorgoni Marilena

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 2214/2025 del 29-10-2025

... ovverosia quelle in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, espressamente estesa dalla lettera a) di tale disposizione alle materie che presentano «ragioni di connessione, anche impropria», con quelle spettanti alle sezioni specializzate”. Pertanto, nel caso in esame, la sussistenza di un rapporto di connessione tra le domande poste nel giudizio di merito nei confronti dell'ex amministratore ### e del terzo, odierna resistente, può ritenersi sufficiente a giustificarne la trattazione congiunta dinanzi alla sezione specializzata in materia d'impresa competente per territorio, “la cui vis attractiva, come concordemente ritenuto dalla dottrina, è destinata a cedere esclusivamente in presenza della competenza funzionale di un altro giudice, mentre prevale su tutti gli altri criteri di competenza, sia forti (materia, valore e territorio inderogabile), sia deboli (territorio semplice)” (Cass. civ. 20050/2018). 2.2. ### di prescrizione della pretesa creditoria, sollevata da entrambi i convenuti, è inammissibile, attesa la loro tardiva costituzione in giudizio, effettuata, per entrambi, in data Pag. 4 a 9 7/1/2022, rispetto alla data del 25/1/2022, indicata come prima (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 a 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO ### in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa ### presidente dott.ssa ### giudice dott. ### giudice relatore SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3370 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente TRA ### I.CO.M.B.C. S.R.L. ###, IN ### L.R.P.T. (c.f. ###), con l'avvocato ### D'### -attrice
E ### (c.f. ###), con l'avvocato ### -convenuta
NONCHÉ ### (c.f. ###), con l'avvocato ### -convenuto avente ad oggetto: responsabilità degli amministratori. 
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 4/7/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
Pag. 2 a 9 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ### del ### I.CO.M.B.C. s.r.l. ha evocato in giudizio ### e ### al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni cagionati dall'integrale depauperamento del patrimonio societario, con conseguente danno per l'intera massa dei creditori, come conseguenza delle seguenti condotte distrattive poste in essere dai convenuti, in concorso tra loro (il ### quale ex amministratore dal 21/5/2005 al 9/7/2012, poi liquidatore dal 9/7/2012 al fallimento, della I.CO.M.B.C., dichiarata fallita con sentenza emessa il ### e depositata il ### del Tribunale di Castrovillari; la ### coniuge del ### quale amministratrice della società ### s.r.l.): 1) il trasferimento in favore della ### s.r.l. della titolarità del capannone industriale realizzato dalla I.CO.M.B.C.; 2) la distrazione di impianti e attrezzature a danno della I.CO.M.B.C. ed in favore della ### Si è costituita ### eccependo, preliminarmente, l'incompetenza funzionale del Tribunale di ### in favore del Tribunale ordinario di Castrovillari e la prescrizione del credito e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda poiché infondata e carente dei presupposti di legge. 
Si è, altresì, costituito ### il quale ha ribadito l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio ed ha argomentato per l'infondatezza nel merito dell'avversa pretesa. 
In corso di causa, la ### ha chiesto ed ottenuto il sequestro conservativo su beni mobili, immobili e crediti di ### fino a concorrenza dell'importo di € 2.161.126,44 ( ordinanza del 16/6/2022), poi rideterminato in sede ###€ 1.651.133,32 (cfr. ordinanza assunta all'esito della camera di consiglio del 9/1/2023). 
Istruita documentalmente, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 4/7/2025 (sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c.) e sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. (60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).  2. La domanda proposta dalla ### è fondata, nei termini che di seguito si esporranno. 
Invero, non essendovi sopravvenienze fattuali e/o giuridiche tali da sovvertire le decisioni assunte in sede cautelare, possono essere richiamati i percorsi argomentativi delle ordinanze su richiamate, integralmente condivise dal Collegio.  2.1. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito, sollevata dalla convenuta ###
Pag. 3 a 9 Al riguardo si rileva che la competenza del ### in materia di ### del Tribunale di ### sussiste ai sensi dell'art. 3, co. 3, del d.lgs. n. 168/2003. 
Su tale questione va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ. n. 20059/18) secondo cui “###. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, nell'attribuire alle sezioni specializzate la competenza per le cause relative a rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo (comma secondo, lett. a), estende peraltro la predetta competenza alle cause ed ai procedimenti che presentano «ragioni di connessione» con le stesse (comma terzo), in tal modo facendo trasparire l'intento del legislatore di ampliare l'ammissibilità del cumulo oggettivo anche ad ipotesi diverse da quelle riconducibili agli artt. 33 e ss. cod. proc. civ. In tal senso depone innanzitutto il tenore letterale dell'espressione usata, il cui riferimento a mere «ragioni» di connessione, anziché ad una «connessione» propriamente detta, sembra evocare la terminologia adottata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in riferimento ad altri istituti, il cui ambito applicativo viene comunemente ritenuto più ampio di quello predicabile in base ad un'interpretazione rigorosa dei relativi presupposti (cfr. in tema di azione revocatoria, l'affermazione della sufficienza di mere «ragioni di credito» ai fini della legittimazione dell'attore). Un'interpretazione restrittiva della nozione di connessione cui fa riferimento la predetta disposizione risulterebbe d'altronde distonica rispetto all'ampiezza di quella emergente dal comma primo, lett. a), dello stesso art. 3, il quale attribuisce alle sezioni specializzate in materia d'impresa la competenza per le controversie di cui all'art. 134 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, ovverosia quelle in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, espressamente estesa dalla lettera a) di tale disposizione alle materie che presentano «ragioni di connessione, anche impropria», con quelle spettanti alle sezioni specializzate”. Pertanto, nel caso in esame, la sussistenza di un rapporto di connessione tra le domande poste nel giudizio di merito nei confronti dell'ex amministratore ### e del terzo, odierna resistente, può ritenersi sufficiente a giustificarne la trattazione congiunta dinanzi alla sezione specializzata in materia d'impresa competente per territorio, “la cui vis attractiva, come concordemente ritenuto dalla dottrina, è destinata a cedere esclusivamente in presenza della competenza funzionale di un altro giudice, mentre prevale su tutti gli altri criteri di competenza, sia forti (materia, valore e territorio inderogabile), sia deboli (territorio semplice)” (Cass. civ. 20050/2018).  2.2. ### di prescrizione della pretesa creditoria, sollevata da entrambi i convenuti, è inammissibile, attesa la loro tardiva costituzione in giudizio, effettuata, per entrambi, in data
Pag. 4 a 9 7/1/2022, rispetto alla data del 25/1/2022, indicata come prima udienza di comparizione nell'atto di citazione.  2.3. Quanto al merito, è noto che l'art. 2043 c.c. fa sorgere, in capo a colui che abbia commesso un fatto illecito, doloso o colposo, l'obbligo del risarcimento del danno, mentre il successivo art.  2055 c.c. - che guarda alla posizione di colui che ha subito tale danno - introduce, per il caso di illeciti plurisoggettivi, tanto di natura contrattuale quanto aquiliana, la responsabilità solidale dei danneggianti al fine di agevolare e rafforzare la posizione del danneggiato, consentendogli di rivolgersi, per l'intero, ad uno qualsiasi dei soggetti che hanno concorso a cagionare il danno, senza sopportare il rischio dell'incapienza patrimoniale di uno o alcuni di essi (cfr. Cass. civ., II, 29/01/2015, n. 1674; Cass. civ., sez. III, 25/09/2014, n. 20192). 
Sul piano strutturale, l'art. 2043 c.c. è clausola generale, la quale prevede che il danno sia risarcibile in presenza di un evento ingiusto: trattandosi di ipotesi di responsabilità “atipiche”, non predeterminate dal legislatore, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la condotta illecita fa sorgere responsabilità risarcitoria soltanto qualora consista nella lesione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento (Cass. civ., sez. III, 20/04/2007, n. 9512; Cass. civ., sez. III, 17/05/2004, n. 9345). 
Tale responsabilità presuppone la concorrenza dei seguenti presupposti: a) fatto illecito; b) imputabilità del fatto al danneggiante; c) elemento soggettivo, dolo o colpa del danneggiante; d) nesso causale tra fatto ed evento dannoso (danno evento); e) danno conseguenza. 
Ai sensi dell'art. 2055, poi, “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”. La norma in commento è applicabile ogni qualvolta un evento dannoso, unico rispetto al danneggiato, è causalmente derivato dalle condotte, anche autonome e non identiche, di più persone, e cioè da fatti illeciti anche diversi e temporalmente distinti, purché concorrenti a determinarlo con efficacia di concausa (cfr. Cass. 9902/2000; Cass. 2814/1999; 1415/1999). Inoltre, la solidarietà sussiste anche se uno o taluni degli autori del danno debbano rispondere a titolo di responsabilità contrattuale e altri a titolo di responsabilità aquiliana (cfr.  9902/2000; Cass. 7231/1995; Cass. 2605/1993; Cass. 884/1987), e pur se l'illecito possa risalire alla responsabilità dei compartecipi in via soltanto indiretta (cfr. Cass. 2690/1970). 
Ciò posto, nella specie la responsabilità dei convenuti è astrattamente sussumibile nello schema di cui al combinato disposto dagli artt. 2043 e 2055 c.c. Infatti, posto che tra i creditori della società fallita e l'odierna resistente non è intercorso alcun rapporto di natura contrattuale, in assenza di disciplina speciale è applicabile lo schema generale di cui all'art. 2043
Pag. 5 a 9 Detta responsabilità viene addebitata alla ### ed al ### per avere, in concorso tra loro, deliberatamente e fraudolentemente sottratto al ### e, quindi, alla massa dei creditori, la quasi totalità dell'attivo patrimoniale, attraverso il prosciugamento delle risorse patrimoniali della I.CO.M.B.C. s.r.l. ed il loro trasferimento - senza versamento di alcun corrispettivo - in favore della ### s.r.l., costituita ad hoc per tale obiettivo 2.3.1. Fatta questa premessa, ritiene il Collegio che la prima condotta distrattiva addebitata dalla ### agli odierni convenuti sia, in realtà, insussistente. 
Parte attrice, sul punto, assume: che la I.CO.M.B.C. aveva realizzato, su un terreno identificato catastalmente al foglio 5, part. 541, un capannone industriale (con annessi uffici, tettoia e alloggio custode) sito in ### di ### del ### dove la società fallita aveva la sede ed aveva svolto la propria attività sino alla dichiarazione di fallimento. La costruzione era stata edificata in virtù di concessione edilizia n. 41 del 27/9/2002, rilasciata in favore di ### amministratore p.t. della I.CO.M.B.C., nonché comodatario del fondo su cui il fabbricato doveva sorgere; che il terreno in questione, veniva frazionato, in data ###, in due distinte particelle, la n. 359 e la n. 360; che, successivamente, la ### in data ### (epoca in cui ### era già divenuto amministratore), acquistava la sola particella 360, su cui insisteva soltanto la tettoia dell'intera struttura, mentre il capannone ricadeva nella diversa particella 359; che, in seguito al fallimento della ### segnatamente in data ###, la particella 359 è stata aggiornata catastalmente e censita come fabbricato industriale cat. D/7, con attribuzione di un nuovo numero di particella (649) ed intestazione della proprietà alla ### s.r.l.; che, in pratica, attraverso siffatto “escamotage” il bene immobile della società fallita era stato trasferito - senza pagamento di alcun corrispettivo - in favore della ### s.r.l., sottraendolo illecitamente alla massa dei creditori della ### La ricostruzione operata dalla ### poggia sul presupposto che la ### fosse la proprietaria del capannone in questione. Presupposto che, tuttavia, non emerge dagli atti di causa. 
Infatti, è vero che i convenuti non hanno contestato né che la costruzione del fabbricato conteso è avvenuta ad opera da parte della società I.CO.M.B.C. - elemento che risulta peraltro da copiosa documentazione, cfr., tra gli altri, la concessione edilizia rilasciata a ### ex amministratore della società - né le anomale modalità di intestazione del suddetto bene alla
Pag. 6 a 9 ### (che ha acquistato formalmente il solo terreno su cui insiste il fabbricato - cfr. doc.  22 del fascicolo di parte attrice - come se quest'ultimo non esistesse e, nel farne l'aggiornamento catastale, la ### ha indicato il capannone come “### costruzione” - doc. n. 18 del fascicolo di parte attrice - nel malcelato tentativo di attribuire alla ### la piena ed esclusiva “paternità” della costruzione). 
Ciò nondimeno, la società fallita ha costruito il fabbricato in oggetto sul terreno di proprietà dei signori ### e ### - tant'è che l'allora amministratore della ### ha ottenuto la concessione edilizia n. 41 del 27 settembre 2002 in qualità di comodatario del terreno (v. doc. 8 del fascicolo di parte attrice) - e non risulta che abbia mai regolarizzato l'acquisto del terreno medesimo ovvero che abbia ottenuto la titolarità del capannone in altro modo, anche a titolo di proprietà superficiaria; di contro risulta documentalmente che la ### ha regolarmente acquistato il terreno dagli originari proprietari (cfr. atto pubblico del 29/9/2011) e, con esso, il manufatto ivi costruito, infine accatastandolo con le modalità già esplicitate. 
In altri termini, il capannone, pur costruito dalla fallita, non è mai stato di proprietà di quest'ultima, di talché il fatto contestato ai convenuti dalla ### (la sottrazione al patrimonio della fallita di un bene di proprietà della medesima) non appare dimostrato, né, conseguentemente, si rivela fondato l'azionato diritto al risarcimento del danno.  2.3.2. Deve, invece, ritenersi dimostrata la seconda condotta distrattiva addebitata ai convenuti da parte attrice. 
Dagli atti di causa, invero, emerge che la ### s.r.l., amministrata ### è stata costituita con atto del 25/5/2011 nella medesima sede legale e luogo d'esercizio della I.CO.M.B.C. s.r.l. e che, circa un mese dopo, sono stati alienati dalla I.CO.M.B.C. s.r.l. alla ### s.r.l. i beni mobili e le attrezzature indicati nelle fatture nn. 138 dell'8/6/2011, 139 e 140 del 16/6/2011 (cfr. doc. n. 20 del fascicolo di parte attrice) e successivamente concessi in locazione dalla ### alla I.CO.M.B.C. con contratto del 30/6/2011 (cfr. fattura n. 125 del 29.6.12 - doc. 21 allegata al fascicolo di parte attrice). 
Tale circostanza, nella sua fattualità, non viene contestata dai convenuti, i quali si sono limitati a sostenere che l'operazione posta in essere tra le due società doveva essere inquadrata come un normale negozio di compravendita, al più non adempiuto dalla ### s.r.l. (da considerare, quindi, come l'unico soggetto nei cui confronti avrebbe dovuto rivolgersi l'azione risarcitoria proposta dalla ###.  ### non convince.
Pag. 7 a 9 Dall'attività di indagine espletata dalla ### di ### nell'ambito del procedimento penale n. 5559/15 RGNR della ### della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, instaurato nei confronti dei coniugi ### e ### all'esito dell'attività di perquisizione effettuata presso la sede della ### e della redazione dell'inventario dei beni strumentali ivi giacenti, è emersa, a seguito di raffronto tra detti beni e quelli distratti dalla massa dell'attivo fallimentare della ### (desunti, a loro volta, dal raffronto tra i dati riportati nelle schede contabili degli anni 2011 e 2012 e le annotazioni eseguite nei registri dei beni ammortizzabili della fallita), la distrazione dei seguenti beni (risultati non iscritti nel registro dei cespiti ammortizzabili della ###: 1) cesoia mod. Squalo 850; 2) compattatrice stazionaria mod. 80/L co pressa mod. 
TSR 10/90; 3) motore usato; 4) idropulitrice 150 plus; 5) compressore lt 200 (cfr. annotazione di p.g. del 27/6/2017 - doc. n. 6 del fascicolo di parte attrice). 
Siffatta distrazione - compendiata, peraltro, nel dettagliato capo di imputazione formulato nel giudizio penale su richiamato, conclusosi con la sentenza di patteggiamento n. 139/2018 emessa dal GUP del Tribunale di Castrovillari (doc. n. 25 del fascicolo di parte attrice) - è, dunque, analiticamente riscontrabile nella documentazione versata in atti, che non risulta smentita da risultanze di segno contrario offerte dagli odierni convenuti. 
In particolare, la condotta distrattiva compiuta dall'ex amministratore della fallita con il concorso della coniuge, n.q. di legale rappresentante della ### si evidenzia solo che si consideri la mancata annotazione dei suddetti beni nel registro dei beni ammortizzabili della ### la mancanza dei documenti giustificativi dell'acquisto, la contemporanea cancellazione dei beni in questione dalla contabilità della I.CO.M.B.C., la successiva ### concessione in locazione alla fallita dei beni medesimi. 
Se a ciò si aggiungono i conclamati legami tra le due società coinvolte (di oggetto sociale identico e dotate della medesima sede legale, domicilio fiscale e sede d'esercizio) e tra i rispettivi amministratori legali (la ### e il ### che oltre a essere marito e moglie, erano dipendenti ciascuno della società dell'altro) nonché l'avvenuta costituzione della società ### appena un mese prima dall'effettuazione delle suddette operazioni, vi sono elementi sufficienti a ritenere che i convenuti abbiano concorso nel realizzare un'artificiosa sottrazione dal patrimonio della fallita delle attrezzature e degli impianti, meglio indicati nel capo di imputazione, con l'unico scopo di spogliarne il patrimonio. 
In ordine all'elemento soggettivo, dunque, entrambi i convenuti non potevano non conoscere il nocumento che l'intera operazione avrebbe arrecato al patrimonio della I.CO.M.B.C. S.r.l. e, nonostante ciò, si determinavano a porre in essere le condotte distrattive descritte.
Pag. 8 a 9 Si può, quindi, concludere per la configurazione della responsabilità solidale ex artt. 2043 e 2055 c.c. in capo agli odierni convenuti, per avere concorso tra loro intenzionalmente, ed in modo determinante, alla produzione del danno cagionato dall'azione di spoliazione del patrimonio della I.CO.M.B.C. s.r.l., pregiudizievole per il ceto creditorio.  2.4. Deve essere, ora, individuato il quantum debeatur. 
Quanto al criterio utilizzabile per la liquidazione del danno, deve osservarsi che, pacificamente, il ricorso al criterio equitativo della differenza dei netti patrimoniali non è necessario nella misura in cui l'addebito si fondi su fatti specifici che, ove provati, consentano l'esatta quantificazione del danno a essi legato da nesso di causalità (arg. da Cass. n. 13220 del 26 gennaio 2021). 
Tale evenienza è certamente possibile nel caso di specie, tenuto conto del valore dei beni societari dispersi, così come indicati nella contabilità della I.CO.M.B.C. e non specificamente contestati (euro 1.651.133,32), non essendo stati offerti elementi ulteriori di valutazione per stimare, allo stato, la misura dell'eventuale deprezzamento subito dagli stessi beni al tempo del fallimento.  2.5. In conclusione, la domanda della ### deve essere accolta nei termini appena indicati e, per l'effetto, ### e ### devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte attrice ed a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 1.651.133,32. 
Trattandosi di debito di valore, sulla somma così determinata devono applicarsi la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma via via rivalutata secondo i criteri di cui alla Cass. SU 17.2.1995 n. 1712, con decorrenza dalla data del fallimento. Infine, dal passaggio in giudicato della sentenza, con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli ulteriori interessi al saggio legale.  3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come segue, vengono attribuite in favore dell'### essendo presente in atti il decreto del G.D. del 21/5/2020, emesso nell'ambito della procedura fallimentare n. 11/2013 pendente dinanzi al Tribunale di Castrovillari, con cui, ex art.  144 DPR n. 115/2002, si attesta l'indisponibilità di denaro necessario per le spese del procedimento: - per la fase cautelare, € 6.589,00 per onorari, oltre accessori di legge, calcolati sulla base dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii., della tipologia di controversia (procedimento cautelare), del suo valore (€ 1.651.133,32 in base all'art. 5 DM n. 55/2014 e, dunque, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del
Pag. 9 a 9 valore della lite), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva e decisoria) e della riduzione ex art. 130 DPR n. 115/2002; - per il giudizio di merito, € 18.975,50 per onorari, oltre accessori di legge, calcolati sulla base dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii., della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), del suo valore (€ 1.651.133,32 in base all'art. 5 DM n. 55/2014 e, dunque, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria) e della riduzione ex art. 130 DPR n. 115/2002.  P.Q.M Il Tribunale di ### - ### specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - accoglie, nei termini di cui in motivazione, la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna ### e ### in solido tra loro, al pagamento, nei confronti della ### del ### I.CO.M.B.C. s.r.l. in liquidazione, in persona del l.r.p.t., della somma di € 1.651.133,32, oltre interessi come indicato in parte motiva; - condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, liquidate, per la fase cautelare, in € 6.589,00 per onorari, oltre accessori di legge; per la fase di merito, in € 18.975,50 per onorari, oltre accessori di legge; con attribuzione in favore dell'### Così deciso in ### nella camera di consiglio del 29/10/2025.   Il giudice est.

causa n. 3370/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Stefano Costarella, Ferraro Adele

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 6991/2025 del 11-05-2025

... illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2, c.c., precisazione cui si opponeva la suddetta convenuta, ritenendola un'inammissibile emendatio libelli con riferimento all'addebito di concorrenza sleale. In seguito, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13/2/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive. Con le note scritte di trattazione del 12/5/2025 si dava atto che a maggio 2024 la G.O.L. ### s.r.l. aveva modificato la propria denominazione sociale in ### s.r.l., mentre, con la comparsa conclusionale, l'attrice, oltre a reiterare le proprie domande e deduzioni, richiamava le dichiarazioni rese il ### da ### - ### proprietario e titolare della ### afferenti ai c.d. fact-checker di terze parti rispetto al social network ### e alla loro sostanziale inattendibilità, nonché alla politica impostata dalla suddetta convenuta per asserite pressioni del governo degli ### d'### sulla questione ###2 e ###19. *** 5. Questioni pregiudiziali. ### di carenza (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVII CIVILE Il Giudice, in persona del dr. ### ha pronunciato la seguente ### nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 19963/2022 del ### degli ###, posto in deliberazione il ### e promosso da: ### S.R.L., (C.F./P.I. ###), con sede ###, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dal ### Avv. ### (C.F. ###) e dall'Avv. ### (C.F.  ###), elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in #### n. 13, in forza di procura depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione ### contro ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ######, ### 2, ### rappresentata e difesa disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti depositata in allegato alla comparsa di risposta, dagli Avv.ti ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), e ### (C.F.###), elettivamente domiciliata presso lo studio legale ### sito in #### n. 1-3 ### S.R.L., già G.O.L. ### s.r.l., (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ####### n. 24, rappresentata e difesa dagli avv.ti ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), del ### di ### nonchè dall'avv. ###, (C.F. ###), del ### di ### e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliat ####: contratto atipico - utenza facebook ### per la parte attrice: “### all'On.le Tribunale adìto, contrariis rejectis, - accertare e dichiarare l'avvenuto inadempimento contrattuale da parte di ### per tutte le ragioni esposte, ed in particolare per aver operato il parziale oscuramento del post del 20.10.2021 per come decritto, con conseguente e sostanziale demonetizzazione della pagina ### di ### S.r.L., in assenza di violazioni delle norme contrattuali da parte di ### S.r.L.; - per l'effetto, condannare ### in persona del legale rappresentante pro tempore, all'immediata epurazione dal post del 20.10.2021 di ### della dicitura “### parzialmente false - ### eseguito da fact-checker indipendenti” e del conseguente link ad altra finestra riportante “Parzialmente falso - ### checking da parte di ### - ###checker indipendenti sostengono che queste informazioni contengono inesattezze”, con conseguente riattivazione del servizio di “monetizzazione” della pagina ### di ### S.r.L., nonché condannare ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore di ### S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in ragione di tutto il periodo di mancata piena visualizzazione del post del 20.10.2021 pubblicato sulla pagina ### di ### S.r.L., danni quantificabili alla data odierna, e per tutte le ragioni esposte, in euro 30.000,00 (trentamila/00) cui doversi aggiungere tutte le somme che matureranno sino alla pronuncia della sentenza definitiva, tenendo presente che per ogni mese in cui il post è risultato, e risulterà, oscurato ### S.r.L. registra una evidente perdita di economica mensile, somme queste rappresentanti il mancato guadagno che l'attrice ha perduto in forza dell'illegittimo oscuramento del post e conseguente sostanziale azzeramento del servizio di “monetizzazione”; - accertare e dichiarare la piena responsabilità della G.O.L. ### S.r.L., quale società proprietaria ed editrice di “Open”, a titolo di illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nonché di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2, c.c., per avere con la propria condotta descritta in narrativa - e consistita nell'aver diffuso la comunicazione secondo cui il contenuto del post del 20.10.2021 di ### conteneva informazioni false ed inattendibili in assenza di concreti riscontri a quanto affermato - causato con dolo o con colpa grave, od anche soltanto con colpa, la concreta e sostanziale disattivazione della funzione di “monetizzazione” della pagina ### di ### - per l'effetto, condannare la G.O.L. ### S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore di ### S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 2043 c.c. nonché ex art. 2598, n. 2, c.c., per aver diffuso le notizie false e fuorvianti rispetto al post del 20.10.2021 pubblicato sulla pagina ### di ### con conseguente danno di quest'ultima alla propria immagine, credibilità e dignità professionale, danni che si quantificano sin d'ora in euro 20.000,00 (ventimila/00), od in quella diversa misura che l'On.le Tribunale riterrà di giustizia.  - rigettare la domanda riconvenzionale di G.O.L. ### S.r.L. perché infondata in fatto ed in diritto. 
Con vittoria di spese e compensi professionali” per la convenuta ### “In via preliminare e pregiudiziale, • ### la carenza di giurisdizione dei ### rispetto alle domande avversarie proposte nei confronti di ### in favore dei ### della Repubblica di ### e, di conseguenza, rigettare interamente le domande avversarie;
In subordine, • rigettare le domande avversarie in quanto inammissibili e infondate per i motivi indicati in narrativa. 
Con vittoria di spese e onorari del giudizio” per la convenuta ### s.r.l., già G.O.L. ### s.r.l “Voglia l'intestato Tribunale, respinta ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione, sia di merito sia istruttoria, così giudicare: In via principale 1) dichiarare la domanda avversaria di accertamento dell'illecito concorrenziale inammissibile per i motivi esposti in narrativa nella presente memoria; 2) respingere integralmente le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di risposta; In via riconvenzionale 3) in considerazione di quanto esposto nella narrativa della comparsa di risposta, accertare che la condotta di ### costituisce illecito concorrenziale ex art. 2598 n. 2 cod. civ e in ogni caso illecito civile generico ex art. 2043 cod. civ., e condannare per l'effetto l'attrice a risarcire alla esponente i danni derivanti dalla diffusione di affermazioni denigratorie dell'esponente, danni che si quantificano in ### 20.000 o nella diversa misura che il Tribunale riterrà di giustizia; In ogni caso 4) condannare l'attrice al rimborso di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge, incluso il rimborso delle spese generali” ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data ### e 19/4/2022 la ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale le società ### - ### e G.O.L. ### s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da ciascuna di loro cagionati per effetto delle rispettive condotte, previo accertamento dell'inadempimento della ### - ### delle obbligazioni derivanti dal contratto inter partes, per aver oscurato il post del 20/10/2021, apponendovi la dicitura secondo cui si sarebbe trattato di contenuti falsi, con conseguente demonetizzazione della pagina ### dell'attrice, e della responsabilità della G.O.L. ### s.r.l. per aver diffuso una comunicazione secondo cui il suddetto post contenesse informazioni falsità e inattendibili.  ###, premesso di essere un'emittente radiofonica nazionale indipendente denominata ### con testate radio, tv e web registrate al Tribunale Ordinario di #### autorizzata dalla competente autorità ministeriale italiana, particolarmente attenta ai temi dell'attualità, esponeva: - di essere titolare della pagina ### denominata “### Radio” (link: https://www.facebook.com/###, con ulteriore rapporto inerente alla cd “monetizzazione” dei contenuti pubblicati; - che, a far tempo dal 4/1/2022, la proprietà del sito www.facebook.com e del relativo marchio era stata trasferita alla ### - di trarre profitto dalla monetizzazione della pagina ### in virtù del contratto inter partes, in proporzione al “ranking” ed alla sua incidenza sulla visibilità della pagina, considerato che il rank è soprattutto il grado di qualità di una pagina ### ed è calcolato da un sistema automatico (il c.d. algoritmo) fondato su vari parametri, tra cui le interazioni del pubblico con i singoli articoli ### e video ed al ranking è parametrato il costo della pubblicità (###, da cui il titolare della pagina trae guadagno; - che la ### per combattere la disinformazione e le notizie false, aveva affidato a cosiddetti “fact-checker indipendenti” il compito di segnalare gli articoli e gli audio/video contenenti le presunte false informazioni totali o parziali per abbattere il ranking delle relative pagine; - che in ### uno dei principali “fact-checker” di cui si avvaleva la ### era “Open”, un giornale on line fondato dal giornalista ### di proprietà della G.O.L. ### s.r.l., società editrice del quotidiano; - che un post pubblicato il ### da ### sulla propria pagina ### dal titolo «### le fake sui dati covid nel ### ▷ ### “### la gente con questa cabala infernale”» era stato segnalato da ### a ### ed a seguito di tale segnalazione ### aveva immediatamente coperto il detto post con la scritta “### parzialmente false - ### eseguito da fact-checker indipendenti” (cioè, ### ed aveva inserito un link sotto la detta scritta con la dicitura “### perché” che rimanda ad una finestra in cui si reiterano le non legittime informazioni negative circa l'attendibilità del post in questione con la scritta “Parzialmente falso - ###checking da parte di ### - ###checker indipendenti sostengono che queste informazioni contengono inesattezze”; - che in pari data ### aveva segnalato che ### aveva controllato il post in questione e che era stato aggiunto il suddetto avviso appena visto in quanto contenente false informazioni, con la conseguenza che tutti gli utenti di ### potevano vedere tali avvisi; - che ### aveva comunicato che, a causa di quanto operato da ### in merito alla pretesa falsità delle notizie divulgate con il post in questione, la pagina di ### avrebbe potuto avere una distribuzione ridotta a causa delle presunte violazioni degli ### della ### con conseguente crollo del ranking, degli introiti e delle interazioni degli utenti; - che i link d'interesse erano i seguenti: https://www.radioradio.it/2021/10/sbufalate-fake-daticovid-regno-unito-meluzziduranti/?fbclid=Iw###t###pWiLPrKesgaxhdydn###lul###vQLn9q###_b###pyl###### https://www.open.online/2021/10/25/covid-19-regno-unito-bufala-aumento-decessirevocarestrizioni/; https://www.youtube.com/watch?v=Xd###--###; - che la controparte aveva operato un'illegittima censura del suddetto post, in quanto la notizia delle asserite morti nel ### era priva di fondamento, come provato dall'attrice anche con grafici e spiegazioni reperibili ai link https://www.radioradio.it/2021/10/sbufalate-fake-daticovid-regno-unito-meluzzi-duranti/ e con il video: https://youtu.be/5r###r86w4, poiché l'aumento dei decessi nel ### era iniziato già molto tempo prima del 19.7.2021 e si era poi stabilizzato e appiattito qualche settimana dopo le “riaperture”; - che, come affermato da ### nel periodo 1 ottobre - 28 ottobre 2021 i ricavi “stimati” dell'attrice erano pari ad € 671,25, calcolati in € 1,52 per visualizzazione monetizzabile e, riguardo alle effettive visualizzazioni del video illegittimamente censurato, la cifra effettiva di ricavi per l'attore corrispondeva a 438.901 visualizzazioni (di un minuto ciascuna), per un totale di € 671,25, a fronte di € 3.280,88 per il periodo precedente; - che dei danni subiti dall'attrice era responsabile anche la G.O.L. ### s.r.l., proprietaria ed editrice di ### per aver falsamente attribuito al post del 20/10/2021 pubblicato da ### sulla propria pagina ### una “patente” di inattendibilità e falsità della notizia pur in assenza di qualsiasi ragione concretamente verificabile ed in assenza di qualsiasi forma di contraddittorio. 
Ciò posto, la ### s.r.l. si doleva della condotta della ### che il ### le aveva comunicato via posta elettronica la disattivazione della funzione di monetizzazione sul presupposto che un team di esperti aveva accertato che “buona parte” del canale non era conforme alle “norme del ### partner di YouTube”, con conseguente grave danno economico e di immagine per l'attrice, evidenziando la genericità e l'inconsistenza delle accuse rivoltele dalla ### che aveva violato le “### sulla monetizzazione dei contenuti” aggiornate al 29/7/2021. 2. Con comparsa del 21/10/2022 si costituiva in giudizio la G.O.L. ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto delle avverse domande. 
La convenuta esponeva: - di essere un'impresa sociale senza scopo di lucro fondata da ### proprietaria ed editrice del giornale online ### avente il duplice scopo di formare e valorizzare i giovani giornalisti e di coinvolgere i lettori attraverso uno strumento di facile fruizione, i cui profitti sono reinvestiti nell'attività giornalistica; - che ### operava anche quale fact-checker e, come emergeva dalla pagina disponibile al link: https://www.###online/fact-checking-metodologia/, tale attività rientrava in un progetto giornalistico indipendente, che mirava a monitorare le notizie false, imprecise o fuorvianti diffuse sul web ed in particolare sui social network; - che il monitoraggio delle notizie false avveniva secondo criteri oggettivi e predeterminati ed il contenuto era considerato "falso" in mancanza di prova a supporto dei fatti descritti; - che da aprile 2021 ### era entrata a far parte dell'### (###, fondato nel 2015 dal ### for ### una scuola di giornalismo non-profit americana conosciuta a livello internazionale come modello per la formazione, l'innovazione e la comunicazione per tutti coloro che aspirano a coinvolgere ed informare i cittadini, leader globale nell'eccellenza del fact-checking, essendo stata all'uopo ritenuta idonea, dando atto che sulla pagina idoneahttps://www.###online/ fact-checking-metodologia/ erano esposti i criteri di scelta delle affermazioni da verificare; - che la ### si serviva di operatori esterni per i controllo delle notizie false, tra cui ### che era tenuta ad utilizzare un apposito portale reso disponibile dalla stessa ### (### al cui interno erano raccolti i contenuti identificati da ### (grazie ai feedback degli utenti) o dagli stessi fact-checker indipendenti come potenzialmente falsi, imprecisi o alterati; - che le linee guida di valutazione avevano indicato i parametri utilizzabili, quali ad esempio, "falso", "parzialmente falso", "alterato" ovvero "con contesto mancante" ed altra condizione essenziale per collaborare con ### in qualità di fact-checker era il conseguimento della qualifica di firmatario di un ### dei ### da parte di un ente indipendente qualificato; - che l'attrice, inizialmente dedita alla pubblicazione di contenuto sportivo, aveva progressivamente ampliato i propri spazi d'azione, comprendendovi l'attualità ed aveva assunto atteggiamenti critici sulle misure governative volte al contenimento della pandemia da covid-19, diffondendo notizie false; - che attraverso il rating tool sopra descritto ### aveva individuato il post pubblicato dall'attrice il ### su ### e intitolato “### le fake mainstream sull'Inghilterra”, costituito da una breve descrizione e da un video, diffusi anche su ### e sul sito web di ### volto a smentire, attraverso i dati forniti, le notizie riportate dai media sulla situazione pandemica nel ### dopo le riaperture del 19/7/2021, mostrando la linea piatta relativa al numero dei decessi dal 1°/9/2021 al 19/10/2021, senza, tuttavia, mostrare i dati relativi al periodo anteriore, sicché il post di ### era stato qualificato come “parzialmente falso”; - che, in particolare, il grafico relativo all'andamento dei decessi nel ### nel periodo 19 luglio 2021 - 29 ottobre 2021 non presentava una linea “piatta”, come sostenuto da ### ma in crescita, in misura più accentuata nella fase immediatamente successiva alle riaperture, così come vi era stato un significativo aumento dei contagi dopo il 19 luglio 2021; - che, in ogni caso, il post in oggetto era sempre stato visibile e condivisibile da qualsiasi utente di ### con conseguente esclusione di danni a carico della controparte; - che l'attrice non poteva dolersi del difetto di contraddittorio a monte della indicazione del post in oggetto come parzialmente falso, poiché qualsiasi valutazione effettuata da ### poteva essere contestata attraverso il reclamo all'uopo predisposto da ### descritto nella pagina "### di una correzione o contestazione di una valutazione di fact-checking su ###.  ###.O.L. ### s.r.l. chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della ### s.r.l. al risarcimento del danno da concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2 c.c., evidenziando che la controparte aveva diffuso un video denigratorio in proprio danno nel corso del video, intitolato "### ▷ ###À #####", il conduttore ### attacca fermamente sia ### 3. Con comparsa del 21/10/2022 si costituiva in giudizio anche la ### in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda proposta nei propri confronti e chiedeva, in subordine, il rigetto delle avverse domande. La suddetta convenuta esponeva: - di essere la fornitrice della piattaforma ### per gli utenti europei, accessibile tramite il sito web https://www.facebook.com e attraverso le applicazioni per dispositivi mobili, come telefoni cellulari e tablet e che, attraverso tale servizio, gli utenti potevano pubblicare e condividere i propri contenuti con la comunità di ### previa accettazione dei “### di servizio di Facebook” e degli “### della community di Facebook”; - che gli utenti che gestiscono pagine e profili e che condividono contenuti con il proprio pubblico sul ### possono utilizzare strumenti di monetizzazione per generare ricavi, come aveva fatto l'odierna attrice; - che la G.O.L. ### s.r.l., fact-checker indipendente proprietaria della testata giornalistica ### aveva analizzato il post in questione, ritenendo che contenesse informazioni parzialmente false, pertanto la ### aveva correttamente applicato un avviso relativo al contenuto, ritenuto distorsivo dei dati. 
Tanto premesso, la G.O.L. ### s.r.l. deduceva che l'attrice aveva aderito alla clausola di proroga della giurisdizione, che aveva conferito la giurisdizione esclusiva ai tribunali irlandesi in relazione a controversie instaurate da utenti non consumatori derivanti da o in relazione ai termini o ai prodotti, alle funzioni, alle app, alle tecnologie dei servizi e al software offerti da ### La “Clausola di proroga della giurisdizione commerciale” di cui alla ### 5 delle ### di ### denominata “###” conteneva una clausola sulla giurisdizione che conferiva giurisdizione esclusiva ai tribunali in ### per qualsiasi controversia in ambito commerciale intentata contro ### in conformità dell'articolo 25, comma 1 del ### n. 1215/2012 (### I bis). 
Nel merito, la ### riteneva infondate le avverse pretese, deducendo che le misure richieste dall'### della ### e dalle istituzioni europee ai gestori delle piattaforme sul web per contrastare l'infodemia sulla pandemia da ###19 avevano indotto questi ultimi a prestare particolare attenzione alla segnalazione ed alla repressione delle notizie false in ordine alla pandemia da covid-19, come richiesto in particolare dalla ### europea, sicché le principali piattaforme online e le associazioni degli inserzionisti avevano adottato il "### sulla ###, con impegni vincolanti per i gestori delle piattaforme online per adottare misure idonee a contrastare la disinformazione e contribuire alla tutela dei valori dell'### raccomandando ai gestori delle piattaforme, nelle ### per ### il ### sulla ### di affidarsi il più possibile al fact-checking professionale. 
La convenuta deduceva, inoltre, di aver agito in conformità degli standard previsti in materia, evidenziando che la sezione 3.2 dei ### richiede che ogni utente accetti di non utilizzare il ### per fare o condividere qualsiasi cosa che violi “le presenti ### gli ### della community o altre condizioni e normative applicabili” o sia “contraria alla legge, fuorviante, discriminatori o fraudolente” e che, pertanto, la propria condotta era stata conforme al regolamento contrattuale inter partes, evidenziando di non aver disattivato la monetizzazione per la pagina ### della ricorrente e il post contestato non era stato oscurato, eccependo che la controparte non aveva provato il danno che le sarebbe derivato dall'avviso inserito nel post dell'attrice.  4. ###, con le note scritte di trattazione del 3/11/2022, resisteva all'avversa eccezione di difetto di giurisdizione, invocando l'applicazione del ### n. 1215 del 12/12/2012, in vigore dal 2015, il cui art. 5, n. 1, dispone che i soggetti domiciliati nel territorio di uno Stato membro possono essere convenuti davanti alle ### giurisdizionali di un altro Stato membro ai sensi delle norme “di cui alle ### da 2 a 7 del presente Capo”; il successivo n. 2 di detto articolo dispone che nei confronti dei soggetti di cui al paragrafo 1 non trovano applicazione le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e che gli ### membri devono notificare alla ### ai sensi dell'art. 76, n. 1, lett. a) e che non possono valere le norme contrattuali derogatorie ed unilateralmente stabilite da una delle parti in contratto. Richiamava, inoltre, l'art.  7 del citato ### in virtù del quale un soggetto domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto in giudizio avanti all'### giurisdizionale di un altro Stato membro allorché si verta in materia contrattuale e davanti all'### giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, evidenziando che ### era il luogo di esecuzione dell'obbligo che si chiedeva di porre a carico della controparte, in cui, inoltre, aveva la propria sede ###la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. l'attrice precisava che la propria domanda risarcitoria proposta avverso la G.O.L. ### doveva qualificarsi come volta all'accertamento della responsabilità di quest'ultima a titolo di illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. e di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2, c.c., precisazione cui si opponeva la suddetta convenuta, ritenendola un'inammissibile emendatio libelli con riferimento all'addebito di concorrenza sleale. In seguito, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13/2/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusive. 
Con le note scritte di trattazione del 12/5/2025 si dava atto che a maggio 2024 la G.O.L. ### s.r.l. aveva modificato la propria denominazione sociale in ### s.r.l., mentre, con la comparsa conclusionale, l'attrice, oltre a reiterare le proprie domande e deduzioni, richiamava le dichiarazioni rese il ### da ### - ### proprietario e titolare della ### afferenti ai c.d. fact-checker di terze parti rispetto al social network ### e alla loro sostanziale inattendibilità, nonché alla politica impostata dalla suddetta convenuta per asserite pressioni del governo degli ### d'### sulla questione ###2 e ###19.  ***  5. Questioni pregiudiziali.  ### di carenza di giurisdizione del Tribunale adito in favore dell'autorità giudiziaria irlandese sollevata dalla ### è fondata.  ### 4.4 dei ### — sottoscritti dall'attrice — contiene la “### di proroga alla giurisdizione”, che devolve all'autorità giurisdizionale irlandese le controversie instaurate da utenti non consumatori derivanti da o in relazione ai termini o ai prodotti, alle funzioni, alle app, alle tecnologie dei servizi e al software offerti da #### 5 delle ### di ### denominata “Controversie” contiene una clausola sulla giurisdizione che conferisce giurisdizione esclusiva ai tribunali in ### per qualsiasi controversia in ambito commerciale intentata contro #### 5.b delle ### definisce come reclami commerciali eventuali reclami, azioni legali o controversie fra ### e l'utente derivanti o relativi all'accesso o all'uso dei Prodotti di ### per scopi aziendali o commerciali tra l'utente e ### Giova premettere che, in base alla prospettazione attorea, le domande proposte dalla ### s.r.l. avverso la ### vanno qualificate come domande volte all'accertamento della responsabilità contrattuale della suddetta convenuta ed alla condanna della stessa al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, quindi rientrano nell'ambito di applicazione della “### di proroga alla giurisdizione” di cui alla ### 4.4 dei ### sia la ### 5 delle ### di ### denominata “Controversie”. 
Ciò posto, in materia di giurisdizione e, segnatamente, di proroga convenzionale della stessa vengono in rilievo fonti normative comunitarie (art. 25 del Reg. UE 1215/2012, detto ### I bis), internazionali (artt. 17 e 18 della ### di ### del 1968; ### dell'Aja del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro, ratificata dall'### europea ed entrata in vigore l'1/10/2015) e nazionali (artt. 3 e ss. Legge 218/1995). Ebbene, come rilevato in un recente arresto dell'adito Tribunale (cfr. Trib. ### 7820/2021 del 05/05/2021), il ### I-bis (n. 1215/2012) riconosce l'autonomia delle parti nella scelta del foro competente, salva la previsione di fori esclusivi. 
In particolare, il considerando n. 19 dispone che “### salvi i criteri di competenza esclusiva previsti dal presente regolamento, dovrebbe essere rispettata l'autonomia delle parti relativamente alla scelta del foro competente per i contratti non rientranti nella categoria dei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro in cui tale autonomia è limitata”.  ###. 25, in materia di accordi sulla giurisdizione, fa riferimento, inoltre, al caso in cui “le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico” e in tale caso afferma che “la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro”. ### attributivo di competenza deve essere: a) concluso per iscritto o provato per iscritto; b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro; o c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato”. 
Il successivo secondo comma precisa che la forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo attributivo della competenza. 
Analoga previsione è dettata dall'art. 17 della ### di ### del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dispone, a sua volta, che “### con clausola scritta, o con clausola verbale confermata per iscritto, le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente”.
Nella specie, l'art. 5d.ii delle “### commerciali di Meta” prevede che “### commerciali fra utente e ### verranno risolti esclusivamente dinanzi ai tribunali della Repubblica d'#### accetta di sottoporsi alla giurisdizione personale della Repubblica d'### per la risoluzione di tali reclami, nonché che le leggi dello Stato della Repubblica d'### regoleranno le presenti ### commerciali ed eventuali reclami, indipendentemente dalle disposizioni in materia di conflitti di legge” Le clausole di proroga della giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria irlandese sono conformi alle citate norme europee ed internazionali, dunque sono valide ed efficaci, essendo state pattuite con accordo stipulato in conformità degli usi nel commercio internazionale relativo alle piattaforme dei social network e con mezzi elettronici che ne consente la registrazione durevole, in particolare mediante un link tramite cui si accede alle condizioni contrattuali comprensive di tale clausola, non essendo l'attrice, costituita in forma societaria, qualificabile come consumatore. 
Osserva al riguardo la Suprema Corte che l'inapplicabilità delle previsioni a tutela dei consumatori implica altresì che possa essere validamente pattuita una clausola di deroga ai criteri ordinari di ripartizione delle controversie, e che il requisito della forma scritta richiesto, per il patto di proroga della giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria di un ### estero, possa reputarsi rispettato anche nel caso in cui tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto, disponibili mediante accesso all'indirizzo web indicato dal contraente che le ha predisposte (Cass. civ. sez. un. n. 8802 del 03/04/2025; Cass. civ. sez. un. n. 21622 del 19/09/2017). La Corte di giustizia dell'### europea, infatti, ha statuito che, ove la clausola di proroga della giurisdizione sia contenuta in condizioni generali di contratto disponibili mediante accesso ad un sito ### si è in presenza di «una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale clausola, ai sensi di tale disposizione, allorché consente di stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto» (sentenza 21 maggio 2015, C-322/14). 
Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice adito in ordine alle domande propose dall'attrice avverso la ### Viene in rilievo nella fattispecie un contratto click-wrap, ossia concluso online, che l'utente ha accettato cliccando un pulsante per accettazione o selezionando una finestra che dice “Accetto”. 
Ed invero, ai fini della registrazione dell'account ### ciascun utente deve fornire una serie di informazioni relative alla propria persona e, per quel che qui interessa, deve dare conferma tramite apposito click di aver letto ed accettato le condizioni d'uso del “### Facebook” contenute nella suddetta dichiarazione, il cui testo può essere registrato su un supporto durevole o consultato ogni volta che l'utente lo desideri. Pertanto, la stipulazione della clausola di proroga della giurisdizione contenuta in tale ### deve ritenersi validamente provata per iscritto, essendo redata con un mezzo elettronico che consente, ai sensi dell'art. 25, par. 2, del Reg. 1215/2012, una registrazione durevole dell'accordo di proroga della giurisdizione. 
Va altresì rammentato che, nel caso di contratti perfezionati a distanza in modalità telematica diversa dallo scambio di email, ai fini dell'integrazione del requisito della prova scritta della convenzione di deroga sottoscritta da entrambe le parti, avuto riguardo all'espressione “qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici” contenuta nel par. 2 dell'art. 25, cit. deve intendersi, anche alla stregua di un'interpretazione conforme a quanto previsto dall'art. 12, D.Lgs. n. 70/2003, di attuazione alla ### europea 2000/31/CE sul commercio elettronico, qualsiasi strumento elettronico messo a disposizione del destinatario che gli consenta la memorizzazione durevole e la riproduzione del testo contrattuale e delle condizioni generali. 
La convenuta, infatti, ha prodotto copia informatica delle “### d'Uso” del servizio ### attualmente vigenti, nonché delle “### commerciali di Meta”, disponibili all'indirizzo https://www.facebook.com/legal/terms; la conformità all'originale di tali documenti non è stata specificamente contestata da parte attrice.  6. Con riferimento, invece, alla ### s.r.l., nuova denominazione sociale assunta dalla G.O.L. ### s.r.l., la ### s.r.l. prospetta la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. e, come precisato con la memoria ex art. 186, co. VI, n. 1 c.p.c., per concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2 c.c., per avere, tramite ### mistificato la notizia data con il post pubblicato dalla ### s.r.l. il ### sulla propria pagina ### qualificandolo come inattendibile e falso, sebbene, secondo la prospettazione attorea, contenesse fatti concreti e reali accaduti in ### nel periodo di settembre - ottobre 2021 in ordine ai dati relativi alla diffusione della pandemia da covid-19, con l'ausilio di grafici e documenti che, secondo la ### s.r.l., corroboravano inequivocabilmente quanto rappresentato dall'attrice. 
Giova premettere che la precisazione, da parte dell'attrice, con la memoria ex art. 183, co. VI, 1 c.p.c., che la responsabilità della ### s.r.l. è invocata anche per condotta anticoncorrenziale ex art. 2598, n. 2 c.c. non incorre nella sanzione dell'inammissibilità per divieto di mutatio libelli, trattandosi di una precisazione della domanda ammissibile ai sensi dell'art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c., essendo basata sugli stessi fatti dedotti in limine litis ed essendo riconducibile alla stessa vicenda sostanziale sottesa al thema decindendum delineato con l'atto di citazione. 
Nel merito, la domanda è infondata.  ### s.r.l. è un'impresa sociale senza scopo di lucro, proprietaria ed editrice del giornale online ### che opera anche opera anche quale fact-checker, attività volta a monitorare le notizie false, imprecise o fuorvianti diffuse sul web ed in particolare sui social network. ### monitora, dunque, le c.d. fake news, esaminando contributi che riguardano fatti verificabili ed individuando i contenuti sia in base alle segnalazioni dei lettori, sia tramite appositi portali disponibili online, che consentono di analizzare le tendenze e gli schemi nelle interazioni sui social network, sia monitorando gli articoli relativi ad argomenti di attualità. 
Il contenuto delle notizie analizzate è considerato falso se non vi è alcuna prova a supporto dei fatti descritti e si rilevano citazioni false, non corrispondenti a fatti realmente accaduti; alterato se le immagini, gli audio o i video sono modificati o sintetizzati in modo da essere fuorvianti rispetto ai fatti reali; parzialmente falso se il contenuto esaminato contiene inesattezze, in quanto mescola affermazioni chiave vere e false o contenuti presentati come opinioni, ma basati su informazioni di fondo false; con contesto mancante, qualora i contenuti siano potenzialmente fuorvianti in quanto estrapolati da un contesto più ampio; satira se gli articoli sono costituiti da un contenuto satirico, a scopo di critica o sensibilizzazione, che, tuttavia, un utente ragionevolmente informato e con normali mezzi non riconoscerebbe immediatamente come tale. 
A seguito della valutazione di un contenuto, ### mette a disposizione le fonti in base alle quali la valutazione stessa è stata compiuta, in piena trasparenza. 
Da aprile 2021 ### è entrata a far parte dell'### (###, fondato nel 2015 dal ### for ### scuola di giornalismo non-profit americana, leader nell'eccellenza del fact-checking.  ### è firmataria del ### di condotta rafforzato sulla ### 2022, presentato il ### e redatto dalle principali piattaforme online, da piattaforme emergenti specializzate, da players dell'industria pubblicitaria, da fact-checker e da organizzazioni di ricerca e mira al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla ### per la lotta alle false informazioni di cui alla ### presentata a maggio 2021. 
Per l'attività di fact-checking la ### si avvale di una serie di factcheckers indipendenti, tra cui l'odierna esponente ### che è tenuta ad utilizzare un portale reso disponibile da ### (il ###, in cui sono raccolti i contenuti identificati da ### (grazie ai feedback degli utenti) o dagli stessi fact-checker indipendenti come potenzialmente falsi, imprecisi o alterati e selezionati dal fact-checker per la successiva verifica. 
Nel caso di specie, tramite il ### sopra descritto, ### ha individuato il post dell'attrice pubblicato il ### sulla pagina ### di quest'ultima e intitolato “### le fake mainstream sull'Inghilterra”, costituito da una descrizione e da un intervento in video, diffuso anche su ### e sul sito web della ### s.r.l.. 
Il conduttore dell'emittente ### con il post in oggetto, intendeva smentire, attraverso i dati forniti, le notizie riportate dai media sulla situazione pandemica nel ### dopo l'eliminazione, il ###, delle restrizioni applicate per contrastare la diffusione della pandemia da covid-19. In particolare, era riportato e commentato un grafico estratto da ### sito in cui vengono raccolti i dati pubblici e ufficiali della situazione pandemica nei vari ### del mondo per confutare la tesi, all'epoca riportata da diverse testate giornalistiche, secondo cui, in seguito al 19/7/2021, nel ### sarebbero aumentati i contagi e i decessi da covid-19. ### il ### in particolare, i dati del grafico menzionato, che riporta l'andamento dei decessi tra il 1°/9/2021 e il ###, mostrerebbe la linea dei decessi nel ### sostanzialmente piatta, con andamento, quindi, stabile, contrariamente alla narrazione mainstream che avrebbe riportato un incremento dei decessi successivo alla attenuazione delle misure di contenimento dell'epidemia nel ### Ebbene, a seguito dell'analisi del post, del video correlato e dell'articolo pubblicato sul sito web di ### s.r.l., ### rilevava che, risalendo l'attenuazione delle misure di contenimento dell'epidemia da covid-19 nel ### al 19/7/2022, l'omessa considerazione dell'andamento dei decessi da covid-19 nel periodo compreso tra il ### ed il 1°/9/2021 rendeva il grafico inidoneo a fornire informazioni complete e accurate sulle conseguenze dell'attenuazione delle misure governative di contrasto alla diffusione della suddetta pandemia. 
Ciò posto, ### catalogava il post della ### s.r.l. come “parzialmente falso”, in applicazione dei criteri dettati all'uopo dalla ### Ebbene, la valutazione del post controverso come parzialmente falso è corretta e conforme ai criteri di valutazione dei contenuti informativi previsti dalla ### e dall'### poiché dai grafici estratti dal sito internet ### versati in atti dalla ### s.r.l. emerge che l'andamento dei decessi nel ### nel periodo dal 19/7/2021 al 29/10/2021, ovvero a far tempo dall'eliminazione delle restrizioni, presenta un andamento in crescita, più accentuata nella fase immediatamente successiva al 19/7/2021. Un grafico mostra, in particolare, l'andamento dei decessi a partire dal 1°/1/2021 che, dopo un repentino calo fino a giugno 2021, successivamente risulta in crescita fino al 19/10/2021. Anche il grafico relativo all'andamento dei contagi nel ### mostra una crescita nel periodo successivo al 19/7/2021. 
E', pertanto, condivisibile quanto affermato dalla ### s.r.l., secondo cui, analizzando i grafici sopra riportati, estratti dalla stessa fonte, è evidente che, ampliando il periodo di riferimento, sia fino al 19/7/2021 che fino al 1°/1/2021, l'informazione fornita dalla ### s.r.l. risulta inesatta, in quanto suggerisce erroneamente che l'eliminazione delle restrizioni volte al contrasto della diffusione della pandemia da covid-19 non avrebbero avuto alcun impatto sulla diffusione del contagio e sui decessi nel ### Deve, dunque, concludersi nel senso che la condotta della ### s.r.l., nel valutare come parzialmente falso il post pubblicato dall'attrice il ###, sia corretta e conforme a buona fede, pertanto non è prospettabile alcuna responsabilità di quest'ultima verso la ### s.r.l. per fatto illecito o per concorrenza sleale per denigrazione. 
Nessun rilievo può avere nel presente giudizio quanto riferito dall'attrice in comparsa conclusionale in merito alle dichiarazioni rese il ### da ### - ### proprietario e titolare della ### afferenti ai c.d. fact-checker di terze parti rispetto al social network ### e alla loro sostanziale inattendibilità, nonché alla politica impostata dalla suddetta convenuta per asserite pressioni del governo degli ### d'### sulla questione ###2 e ###19. 
Premesso che con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (cfr. Cass. civ. n. 98 del 07/01/2016), quindi ogni nuova deduzione di fatti è preclusa, nella specie difettano la specifica allegazione e la prova che le suddette dichiarazioni abbiano avuto effetti retroattivi sul contratto di servizio per cui è causa, quindi le circostanze rappresentate dall'attrice in merito alle dichiarazioni di ### sono ininfluenti nel presente giudizio.  ### s.r.l. chiede, in via riconvenzionale, la condanna della ### s.r.l.  al risarcimento dei danni per responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. ed anche per concorrenza sleale denigratoria ex art. 2598 c.c., a causa delle affermazioni pronunciate da ### in occasione della replica all'articolo di ### nel video pubblicato il ### sul sito web dell'attrice e sulle relative pagine social, corredato dell'articolo sul sito web di ### La domanda è infondata. 
Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. civ. n. 5960 del 18/03/2005). 
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008). 
Nella specie, difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale. 
In tema di concorrenza sleale, presupposto indefettibile dell'illecito è la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, e quindi la comunanza di clientela, la quale non è data dalla identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti che sono in grado di soddisfare quel bisogno. La sussistenza di tale requisito va verificata anche in una prospettiva potenziale, dovendosi esaminare se l'attività di cui si tratta, considerata nella sua naturale dinamicità, consenta di configurare, quale esito di mercato fisiologico e prevedibile, sul piano temporale e geografico, e quindi su quello merceologico, l'offerta dei medesimi prodotti, ovvero di prodotti affini e succedanei rispetto a quelli offerti dal soggetto che lamenta la concorrenza sleale (cfr. Cass. civ. n. 17144 del 22/07/2009).
Venendo al caso di specie, le pur veementi affermazioni contenute nel video in contestazione, in cui il ### critica aspramente l'attività compiuta da ### non integrano gli estremi della diffamazione e non sono idonee a ledere l'onorabilità della convenuta, né a denigrarne l'attività sotto il profilo concorrenziale, quindi la riconvenzionale proposta dalla G.O.L. ### s.r.l. deve essere respinta. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'attrice verso la ### - ### sussistono, invece, giusti motivi, stante la parziale soccombenza reciproca, per compensare le spese di lite nella misura della metà tra l'attrice e la ### s.r.l. ed alla prevalente soccombenza segue la condanna dell'attrice a rifondere alla ### s.r.l. la residua parte, liquidata come in dispositivo.  P.Q.M.  visto l'art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di ### definitivamente pronunziando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data ### e 19/4/2022 dalla ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso le società ### - ### ed ### s.r.l., già G.O.L. ### s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, contrariis reiectis: DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello della Repubblica d'### in ordine alle domande proposte dalla ### s.r.l. avverso la ### - ### RIGETTA la domanda proposta dalla ### s.r.l. avverso la ### s.r.l.; RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dalla ### s.r.l. avverso la ### s.r.l.; ### s.r.l. al pagamento in favore della ### - ### delle spese processuali, che liquida in complessivi € 9.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge; COMPENSA tra le società ### s.r.l. e ### s.r.l. le spese di lite nella misura della metà e condanna l'attrice a rifondere alla ### s.r.l. la residua parte, che liquida in € 118,50 per spese ed € 4.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge. 
Così deciso in ### li 11/5/2025.

causa n. 19963/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Tommaso Martucci

M
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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 11216/2025 del 01-12-2025

... denigratori dalla attrice e, comunque, integranti atti di concorrenza sleale. Trattavasi di commenti di utenti ### non riconducibili a lui, né affiliati, né dipendenti né tanto meno “incaricati” dal convenuto, resi peraltro su di una nota piattaforma ### (### ) in gruppi pubblici sui quali non era attivata moderazione e sui quali egli non aveva alcun controllo. Del resto, posto che tali commenti consigliavano “di non perdere tempo con i libri [pubblicati da ### e ###” come evincibile dalla stessa documentazione prodotta dall'attrice evidente era che nessun illecito poteva dirsi integrato, trattandosi di commenti semplicemente tesi ad evidenziare la differenza ontologica tra un libro ed un ### di E-### con tutoraggio. Quanto poi ai danni asseritamente cagionati dalle condotte contestate, l'### evidenziava che l'anno 2020 era stato caratterizzato da un evento pandemico di portata tale da “sovvertire ed annichilire il mercato editoriale in favore di modalità di fruizione dei consumi completamente diverse” (così in memoria) con convergenza dell'utenza sulle piattaforme di E-### a scapito della editoria tradizionale ed una contrazione generalizzata del settore editoriale nell'ordine (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di ### specializzata in materia d'impresa nella seguente composizione collegiale: dott. ### dott.ssa ### rel.  dott. ### riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la presente SENTENZA nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 22244/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, pendente TRA ### s.r.l., Società ### (###), con sede ###, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. ### (### Fisc. ###) con studio in Napoli alla via ### n. 296 - ATTRICE - E ### (CF: ###l###), rappresentato e difeso dal prof. avv. ### FUCCILLO (###) con studio in ### di ### alla ### 27 - CONVENUTO - NONCHE' ### S.R.L.S. (###), sede ###persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### A. ### (###) con studio in ### di ### alla ### 27 - CONVENUTA ### l'attrice come da note di trattazione scritta depositate in data ### ossia: 1. Accertare la violazione delle norme a tutela del diritto d'autore da parte del sig. ### di cui ha beneficiato anche la ### S.R.L.S. in relazione alle opere edite dall'attrice indicate in atto; 2. Inibire ai convenuti l'ulteriore utilizzo del materiale estratto dai manuali dell'attrice; 3. Condannare il sig. ### e, per il periodo compreso dal 11/11/2021 ad oggi, quest'ultimo unitamente alla ### S.R.L.S., in via solidale o ciascuno in solido per la propria quota, al risarcimento del danno per violazione del diritto morale di autore, anche in considerazione delle perdite economiche patite dall'attrice, quantificabile nella somma di € 500.000,00 o comunque a quella somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ma non riduttiva; 4. Fissare la somma che sarà dovuta per ogni ulteriore violazione o inosservanza constatata della legge sul diritto d'autore nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento; 5. Disporre la pubblicazione della sentenza ad integrale spese dei convenuti su due quotidiani di tiratura nazionale, sul proprio sito per almeno 60 giorni consecutivi e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo a diffondere la reale paternità del contenuto attinto dai manuali della deducente.  6. Con vittoria di spese, ivi comprese quelle generali, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre iva e cpa come dovute per legge.” Per il convenuto ### come da note di trattazione scritta depositate in data ### ossia : ### A- ### i mezzi istruttori articolati in questa e nelle precedenti memorie, con ogni riserva di integrazione e variazione nei termini delle memorie ex art 183 VI co cpc ### ed all'esito della condotta di controparte B- ### i mezzi istruttori ex adverso richiesti afferenti circostanza di fatto non compiutamente precisate nel termine del deposito delle memorie ex art 183 VI co cpc I ### per essersi consumata la relativa facoltà assertiva della parte né mezzi istruttori che siano stati articolati successivamente allo scadere del termine delle memorie ex art 183 VI co cpc ### per essersi consumato il relativo potere istruttorio ###- Assegnare la procedura in decisione con i termini di cui all'art 190 cpc ###
I ) Rigettarsi in toto tutte le domande formulate dall'attrice, per essere infondate in fatto ed in diritto, in ragione di quanto dedotto e della celebranda istruttoria II) In subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, limitare il risarcimento richiesto in ragione all'effettivo numero di ### del ### pari n 617 (#### ed in ragione del solo mandato guadagno e/o del ROI ( rate of investiment) per singolo volume in ragione dell'afferente prezzo di copertina e della documentazione contabile prodotta #### di spese, diritti ed onorari di causa Per la convenuta S.R.L.S. ### come da note di trattazione scritta depositate in data ### ossia: I) Rigettarsi in toto tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti della Comparente, per essere infondate in fatto ed in diritto, in ragione di quanto dedotto e di quanto emergerà nella celebranda istruttoria II) ### di spese, diritti ed onorari di causa ### e MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data ### e in data ### la ### s.r.l., Società ### (d'ora in poi ###, conveniva in giudizio ### e la S.R.L.S. ### (d'ora in poi ### allegando che: - essendo società già attiva nei settori delle scienze naturali, biologiche, chimiche, fisiche principalmente nella manualistica universitaria, da tempo si era specializzata nella produzione di testi finalizzati alla preparazione per le prove di ammissioni universitarie, di abilitazione professionale e di preparazione dei concorsi pubblici; - nel gennaio 2018 ### presentatosi come docente universitario presso l'università telematica e-campus e come tutor responsabile dell'orientamento presso l'### la contattava, chiedendo una copia omaggio di alcuni testi di preparazione ai concorsi, lasciando intendere che li avrebbe potuti consigliare a centinaia di studenti; . dopo svariate insistenze, in prossimità del concorso per la selezione al TFA sostegno (percorso abilitante per l'insegnamento nella scuola) si era risolta a consegnare una copia digitale del proprio testo dal titolo “### didattico nelle scuole di ogni ordine e grado - ### di preparazione”. - dopo pochi mesi nel luglio 2020 era stata contattata dalla dott.ssa ### la quale, affermando di aver acquistato il manuale della ### sopra indicato e di essersi iscritta ad un corso on-line di preparazione per il concorso, segnalava di aver riscontrato identità di contenuti tra il manuale ### ed il corso online origine concorsi per TFA sostegno e di aver, altresì, notato commenti denigratori verso ### e ### le due maggiori case editrici di tali tipologie di testi.  ### inviava, quindi, una serie di screenshot del materiale accessibile all'acquisto del corso online, indicando specificamente le pagine del manuale ### dalle quali tale materiale era stato copiato.  ### proseguiva evidenziando di aver provveduto a presentare di tre denuncequerele (denuncia-querela del 6.8.2020; integrazione del 7.8.2020; integrazione del 21.10.2020), ma che l'attività dei concorrenti era purtroppo ancora in corso. Invero, l'### che aveva iniziato ad operare nel mercato dei corsi di preparazione on line in questione in modo personale, pubblicizzando la sua attività attraverso la creazione di una semplice pagina web - il portale “### - e di pagine ### , aveva di poi provveduto ad organizzare la propria fiorente attività in forma sociale, costituendo in data ### la S.R.L.S. #### Il portale web risultava ancora aperto e i responsabili continuavano ad offrire agli utenti corsi di preparazione.  ### deducendo che tutti i testi del proprio catalogo erano protetti dal diritto d'autore e, che pertanto, era la ### a beneficiare, in via esclusiva, dei diritti di utilizzazione economica e dei diritti morali delle opere, l'attrice deduceva che ### dapprima quale singola persona fisica e, poi, quale unico socio della s.r.l.s. ### appropriandosi abusivamente della paternità dei testi e sfruttandone illecitamente i contenuti, aveva violato, tanto il diritto morale d'autore, quanto quello di utilizzazione economica di cui essa era titolare. 
Inoltre, l'### nelle dedotte qualità era venuto meno al principio di diligenza professionale, ponendo in essere pratiche commerciali scorrette, promuovendo la propria offerta formativa screditando e denigrando i prodotti della ### e generando, in tal modo, confusione tra la platea degli utenti. 
Il tutto con cospicui danni sia in termini di fatturato, atteso il repentino calo di vendite dei manuali relativi alla preparazione al concorso di abilitazione al sostegno didattico TFA e la necessità di dare alle stampe nel 2021 nuove edizioni dei volumi oggetto di plagio, sia di immagine e reputazione di essa attrice. 
Alla luce di quanto sopra la ### concludeva come in epigrafe riportato.  2. In data ### si costituiva ### il quale evidenziava che, come documentato dalle svariate mail scambiate con la ### era stata raggiunta una intesa in forza della quale egli, all'epoca docente e ricercatore presso l'università ### di Napoli, avrebbe provveduto a sponsorizzare e raccomandare i testi di essa ### che sarebbero stati forniti con uno sconto ai richiedenti segnalati e sui quali sarebbe stata riconosciuta una provvigione ad esso ### Tale rapporto era proseguito pacificamente e con reciproca soddisfazione economica sino all'anno 2020, con continui contatti. 
Quanto al corso di E-learning dallo stesso organizzato con riferimento al concorso TFA sostegno V per il 2020 esso era composto da oltre 4000 pagine, e da centinaia di ore di ### da diversi simulatori interattivi sullo svolgimento delle prove e delle tracce, sia edite sia inedite, e da un continuo supposto tramite piattaforma WU per il contatto diretto dell'utente con il discente. 
L'### contestava che gli screenshot, privi di data e di riferimento, e la trascrizione operata, documenti depositati da parte attrice potessero essere stati estratti dal suo ### V anno 2020, e contestava, altresì, quanto ulteriormente sostenuto e cioè che “tutti i materiali del modulo 8 riproducevano integralmente i capp. 1, 2 e 3 del manuale di ### Edizioni”, trattandosi, se del caso, di riferimenti a testi “legislativi / didattici” patrimonio comune della materia, che potevano con facilità rinvenirsi nella medesima stesura in testi similari di altri ### (es. Maggioli editore - ### ), su siti specializzati di riferimento (es. Orizzontescuola.it) e financo nei relativi paragrafi di ### (www.wikipedia,it), posto che i manuali quali il testo della ### altro non erano che opere, in buona parte, di natura compilativa di tesi e teorie didattiche di autori terzi. Invero, il corso TFA sostegno verteva, su base ciclica ed annuale, sugli argomenti della relativa materia, che sono oggetto delle medesime analisi e afferiscono tutti ai medesimi testi fondamentali della materia, non potendo dirsi patrimonio esclusivo della ### Inoltre, egli non aveva assolutamente provveduto ad appropriarsi della paternità del testo, avendolo indicato espressamente nelle ### consultabili da ogni corsista, con i precisi riferimenti. 
Infine, posto che all'esito della fitta corrispondenza tra le parti, preso atto del radicale cambio di intenzione del ### in ordine all'uso ed alla sponsorizzazione e della volontà di interrompere ogni rapporto di precedente collaborazione, egli aveva, comunque, provveduto a rimuovere ogni modesto contenuto che fosse anche solo riferibile in via indiretta ed astratta alla ### senza che ciò avesse comportato alcuno stravolgimento del proprio corso. 
Quanto poi alla contestazione in ordine all'attualità delle condotte, il ### V anno 2020 dopo lo svolgimento del concorso non esisteva più per essere stato chiuso il relativo portale, non più accessibile a terzi dalla data di chiusura delle prove di selezione del concorso TFA ### V ###
Contestava, inoltre, la riferibilità alla propria persona dei commenti apparsi su pagine social ritenuti denigratori dalla attrice e, comunque, integranti atti di concorrenza sleale. Trattavasi di commenti di utenti ### non riconducibili a lui, né affiliati, né dipendenti né tanto meno “incaricati” dal convenuto, resi peraltro su di una nota piattaforma ### (### ) in gruppi pubblici sui quali non era attivata moderazione e sui quali egli non aveva alcun controllo. 
Del resto, posto che tali commenti consigliavano “di non perdere tempo con i libri [pubblicati da ### e ###” come evincibile dalla stessa documentazione prodotta dall'attrice evidente era che nessun illecito poteva dirsi integrato, trattandosi di commenti semplicemente tesi ad evidenziare la differenza ontologica tra un libro ed un ### di E-### con tutoraggio. 
Quanto poi ai danni asseritamente cagionati dalle condotte contestate, l'### evidenziava che l'anno 2020 era stato caratterizzato da un evento pandemico di portata tale da “sovvertire ed annichilire il mercato editoriale in favore di modalità di fruizione dei consumi completamente diverse” (così in memoria) con convergenza dell'utenza sulle piattaforme di E-### a scapito della editoria tradizionale ed una contrazione generalizzata del settore editoriale nell'ordine del 15%, con il sopravanzare dei competitori diretti della ### quali la ### e la ### concorrenti diretti con manuali simili e dello stesso taglio che, però, si caratterizzavano per avere una edizione digitale fruibile dagli utenti. 
Inoltre, le vendite afferenti i manuali di preparazione ad i concorsi pubblici sono legati alla stessa ciclicità dei corsi, che nel caso del ### di riferimento ( #### n V ) ha avuto la sua naturale fine sul finire del 2020, rendendo, per sua stessa natura obsoleti i volumi relativi con la necessità, quindi, in occasione del nuovo bando nel 2021 di disporre una nuova edizione. 
Infine, posto che la ### aveva iniziato la propria attività solo in data ### con la predisposizione del ### al #### a detta società nulla poteva essere contestato dalla ### che aveva incentrato le proprie accuse all'asserito plagio contenuto nel corso V ciclo. 
Pertanto, il convenuto concludeva per il rigetto delle domande attore. In subordine, chiedeva che il risarcimento da riconoscersi fosse limitato in ragione all'effettivo numero di ### del ### pari n 617 unità ed in ragione del solo mancato guadagno e/o del ROI (rate of investiment) per singolo volume in ragione dell'afferente prezzo di copertina e della documentazione contabile prodotta.  3. Con distinta comparsa depositata sempre in data ### si costituiva, altresì, la ### S.R.L.S evidenziando che tutte le doglianze mosse dalla ### afferivano unicamente a periodi antecedenti la sua costituzione e che nessun documento prodotto dall'attrice era riferibile ad essa società, che aveva iniziato la propria attività solo in data ### con la predisposizione del ### al ### Pertanto, concludeva per il rigetto delle domande.  4. Concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c. era documentata la pendenza a carico dell'### presso il Tribunale di ### di un procedimento penale per il reato p.e.p. 171 ter L. 633/1941 nell'ambito del quale il convenuto aveva fatto istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova. 
Dopo alcuni rinvii disposti anche per verificare un eventuale composizione bonaria della vicenda, era documentata la sospensione del procedimento penale a carico dell'### con la sua messa alla prova. 
Indi, rigettate le richieste istruttorie la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter per la medesima data, allorquando era depositata la sentenza con la quale, terminato positivamente il procedimento di messa alla prova, il G.I.P. presso il Tribunale di ### aveva dichiarato estinto il reato imputato all'### Quindi sulle conclusioni riportate in epigrafe la causa era assegnata alla decisione del Collegio previa concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art 190 c.p.c.  a far data dal 17.2.2025. 
Dopo il deposito delle memorie conclusionali e di replica la difesa di ### con istanza depositata in data ### rilevava che parte attrice solo con le memorie di replica aveva prodotto il file “ 5) manuale ### “TFA sostegno” oggetto di plagio con evidenza di tutte le parti riprodotte e relativa corrispondenza sui moduli di Origineconcorsi” e ciò in violazione di una precisa e già eccepita preclusione di legge. Invero, già con la memoria ex art 183 comma VI n. 3 c.p.c. era stato eccepito il mancato deposito da parte dell'attrice di una copia del testo che si assumeva essere oggetto di illegittima riproduzione e ciò ai fini della verifica e quantificazione all'interno del presente procedimento di quanto sostenuto dalla ### Pertanto, l'### chiedeva “l'espunzione dal fascicolo processuale del“5) manuale ### “TFA sostegno” oggetto di plagio con evidenza di tutte le parti riprodotte e relativa corrispondenza sui moduli di Origineconcorsi” prodotta dalla ### solo unitamente alle ### di ### del 08 maggio 2025 e pertanto tardivamente e e comunque dichiararne l'inutilizzabilità ad ogni effetto e conseguenza di legge”.  5. Tanto premesso le domande proposte da parte attrice sono infondate e vanno rigettate per le ragioni che di seguito si esplicitano. 6. In via preliminare, va osservato che il carattere creativo e la novità dell'opera, a norma degli artt. 1, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 - secondo cui «sono protette [...] le opere dell'ingegno a carattere creativo appartenenti alla letteratura, alla musica alle arti figurative, alla architettura, al teatro o alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione» - e 6 della stessa legge - a tenore del quale «il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale» -, sono elementi costitutivi del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno. In termini identici a tale ultima norma si esprime, altresì, l'art. 2576 cod.  ### del diritto di autore si pone, quindi, come fonte dei conseguenziali diritti di «protezione dell'utilizzazione economica dell'opera» (cd. diritto patrimoniale di autore), di cui agli artt. 12 e ss. della legge n. 633 del 1941, e di «protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore (cd. diritto morale di autore), regolati agli artt. 20 e ss. della legge succitata. 
Quanto a quest'ultimo occorre rilevare che esso appartiene alla sola persona fisica autrice dell'elaborato attenendo alla sfera della personalità di quest'ultima in relazione al processo creativo connesso alla realizzazione dell'opera. Trattasi di un diritto personale, inalienabile, intrasmissibile e imprescrittibile.  6.2. Sempre in linea generale la legge sul diritto d'autore non definisce le ipotesi di violazione del diritto dell'autore che possono, a seconda dei casi, integrare le fattispecie della contraffazione o del plagio. 
La contraffazione rappresenta lo sfruttamento dei diritti economici nascenti dall'opera senza il consenso dell'autore ciò che avviene attraverso la appropriazione di elementi creativi di una preesistente opera tutelata di un differente soggetto. 
Il plagio consiste nell'attività di riproduzione totale o parziale degli elementi creativi di un'opera altrui con appropriazione della paternità. Essa presuppone l'illecita riproduzione di un'opera altrui che viene al tempo stesso attribuita ad un soggetto diverso dal vero autore. Il plagio può consistere tanto in una riproduzione non creativa totale o parziale dell'opera originaria attraverso una elaborazione non originale, quanto in una riproduzione creativa, ma in realtà abusiva in quanto mascherata, coperta da un lavoro di ritaglio, trasferimento o modifica di elementi unicamente formali volti a camuffare la non originalità del pensiero. Come osservato dalla Suprema Corte il cosiddetto "plagio evolutivo" “costituisce un'ipotesi più complessa di tale fenomeno, in quanto integra una distinzione solo formale delle opere comparate, sicché la nuova, per quanto non sia pedissequamente imitativa o riproduttiva dell'originaria, in conseguenza del tratto sostanzialmente rielaborativo dell'intervento su di essa eseguito, si traduce non già in un'opera originale ed individuale, per quanto ispirata da quella preesistente, ma nell'abusiva, e non autorizzata, rielaborazione di quest'ultima, compiuta in violazione degli artt. 4 e 18 della l. n. 633 del 1941” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14635 del 06/06/2018).  6.3. Ciò posto, la prima verifica da compiere laddove sia contestato che un'opera rappresenta la contraffazione o il plagio di un'altra è se quest'ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità. 
Trattasi di una verifica demandata al giudice di merito, involgendo un giudizio di fatto. 
A tal riguardo, deve considerarsi che il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata di modo che un'opera dell'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore. Ne consegue che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, come tali ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (Cass., 28/11/2011, n. 25173; Cass., 12/03/2004, n. 5089). 
Allorquando l'opera sia scientifica la rielaborazione creativa va valutata con riferimento alle soluzioni espressive utilizzate nonché all'organizzazione e alla scelta degli elementi dell'opera più che al contenuto intellettuale intrinseco, tenuto conto che l'elemento creativo dell'autore non risiede solo nelle scelte linguistiche, ma nella ricerca e selezione delle fonti e nel loro collegamento secondo un ordine logico e non solo temporale che offra una soggettiva ricostruzione degli avvenimenti considerati (### Milano 2.4.2003). In particolare, qualora ci si trovi dinnanzi manuali, vale a dire di opere che compendiano gli aspetti essenziali di una determinata disciplina o di un argomento, generalmente in funzione delle esigenze divulgative o didattiche del pubblico al quale è destinata, ai fini della valutazione dei criteri di originalità ed innovazione, risulta evidente che, salva l'ipotesi di opere in cui l'autore esplori tesi assolutamente nuove ed originali, i detti caratteri debbano rinvenirsi nella scelta organizzativa e nelle modalità di esposizione e fruizione dell'opera manualistica derivativa, ovvero nelle scelte e modalità di esposizione, di catalogazione, di analisi critica , distaccandosi, così dal materiale originale e divenendo essa stessa opera dell'ingegno.  6.4. Fatte queste premesse, non è in contestazione che l'opera di cui la ### contesta l'avvenuto plagio da parte dell'### appartiene alla categoria dei manuali. 
La difesa dell'### ha eccepito sin dai suoi primi scritti difensivi l'assenza del carattere di novità dell'opera e che, in particolare, avendo la ### allegato che “tutti i materiali del modulo 8 riproducevano integralmente i capp. 1, 2 e 3 del manuale di ### Edizioni” si era, in realtà, di fronte unicamente a riferimenti a testi “legislativi / didattici” patrimonio comune della materia, che potevano con facilità rinvenirsi nella medesima stesura in testi similari di altri ### ( es. Maggioli editore - ### ) su siti specializzati di riferimento ( es. Orizzontescuola.it ) e financo nei relativi paragrafi di ### ( www.wikipedia,it ) trattandosi pertanto di un'opera di natura compilativa di tesi e teorie didattiche di autori terzi. 
A fronte delle contestazioni riportate sarebbe stato oltremodo necessario verificare nell'opera di cui si contesta il plagio la presenza di tesi innovative o l'elaborazione da parte dell'autore di scelte libere e creative, idonee a trasmettere al lettore l'originalità degli argomenti sia pur consistente nella scelta, nella disposizione e nella selezione delle tesi altrui secondo il proprio spirito creativo, sino a giungere ad un risultato che costituisce una creazione intellettuale.  ### tale verifica è stata impedita dalla circostanza che il testo oggetto dell'asserito plagio è stato depositato in giudizio dall'attrice solo unitamente alle memorie di replica, e ciò anche a fronte del fatto che ### già nella terza memoria istruttoria ne avesse eccepito la mancanza. 
Invero, sebbene nell'atto di citazione sia indicata la produzione al n. 5 del “manuale ### “TFA sostegno” oggetto di plagio con evidenza di tutte le parti riprodotte e relativa corrispondenza sui moduli di Origineconcorsi” tale documento non risulta dagli allegati. Inoltre, esso non risulta nemmeno tra gli allegati alla memoria conclusionale ex art 190 c.p.c. di parte attrice, pur se citato. Esso compare tardivamente unicamente in allegato alle memorie di replica depositate in data ### tanto che in data ### l'### ne richiedeva l'espunzione (rectius: l'inutilizzabilità ai fini del decidere). 
Ciò posto, non trovandoci di fronte a documento formatosi successivamente alle preclusioni istruttorie è evidente l'assoluta tardività della produzione e l'inutilizzabilità ai fini del decidere dello stesso il che impedisce la verifica della sussumibilità dell'opera tra quelle tutelabili dal diritto d'autore in ragione della novità.  6.5. Né a soluzioni diverse può condurre l'ammissione dell'### all'istituto della messa alla prova e la successiva sentenza di estinzione del reato pronunciata dal G.I.P. presso il ### di ### Sul punto, la questione della equiparabilità ad una sentenza di condanna dell'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ha formato oggetto di esame specialmente in sede penale. E' stato quindi affermato che la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può essere equiparata ad una sentenza di condanna, considerato che nel primo caso si prescinde da un accertamento di penale responsabilità (così, ad esempio, Cass. pen., Sez. 5, n. 49478 del 5 dicembre 2019 secondo cui la confisca di cui all'art. 474-bis cod. pen. presuppone una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, alle quali non può essere equiparata la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova di cui all'art. 464-septies cod. proc. pen., non essendo tale decisione idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità; Cass. pen., 3, n. 53640 del 29/11/2018 secondo cui l'adozione dell'ordine di demolizione dell'opera edilizia abusiva da parte del giudice penale, prevista dall'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna, alla quale non può essere equiparata la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., che prescinde da un accertamento di penale responsabilità, ferma restando la competenza dell'autorità amministrativa ad irrogare la predetta sanzione). Il principio è stato ribadito anche in sede ###### del 6 dicembre 2019 secondo cui in materia di rapporti tra giudizi civile e penale, la dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova, pur costituendo una modalità alternativa di definizione del giudizio penale, non contiene alcun accertamento di merito in ordine alla sussistenza del reato ed alla responsabilità del minorenne, ne consegue che il giudice civile deve indagare e valutare, alla luce delle regole probatorie che governano il giudizio civile e del materiale acquisito, la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, compresa la conseguente sussistenza della responsabilità dei genitori per la condotta del proprio figlio ex art. 2048 cod. civ.; da ultimo Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 6250 del 09/03/2025 secondo cui “In tema di assegno di sostegno al reddito, la perdita dell'erogazione che, l'art. 43, comma 2, l.r. Sicilia n. 9 del 2013, ricollega al compimento, in epoca successiva alla sua entrata in vigore, di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone, non consegue alla sentenza di proscioglimento a seguito di esito positivo della messa alla prova, in quanto decisione inidonea ad esprimere, il necessario accertamento, sul merito dell'accusa e sulla responsabilità delle predette condotte”).  6.6. Neppure appare sufficiente la documentazione prodotta tempestivamente da parte attrice, posto che l'### ha contestato che gli screenshot privi di data e di effettivo riferimento e la trascrizione operata fossero riferibili al ### V anno 2020 di cui depositava in formato PDF documentazione non impugnata dalla controparte. 
Ma vi è di più. Non ogni somiglianza costituisce un plagio. La legge riconosce la legittimità dell'ispirazione, che si ha quando un autore trae spunto da un'opera preesistente per crearne una nuova e originale. Il plagio, invece, si configura quando vi è un'appropriazione degli elementi creativi e caratterizzanti di un'altra opera, presentandoli come propri. La distinzione richiede, quindi, un'analisi tecnica comparativa che valuta non solo la quantità di elementi copiati, ma soprattutto la loro qualità e originalità all'interno dell'opera originaria.
Pertanto, è vero che nel parere pro-### del prof. PITASI prodotto dallo stesso ### è stato riconosciuto che quest'ultimo ha fatto "uso del volume ### in quantità relativa". E' vero però anche che gli esiti della delega di indagine alla ### di ### da parte del P.M. presso il ### di ### nell'ambito del procedimento penale poi conclusosi dinnanzi al G.I.P. con la pronuncia di estinzione del reato di cui si è detto in precedenza hanno lasciato emergere l'assenza di riscontro alla riproduzione pedissequa ed integrale allegata dalla attrice, risultando piuttosto le parti di cui era lamentata l'illecita riproduzione“ molto frammentarie e nella maggior parte dei casi non sembrerebbero interessare integralmente le pagine originali dei manuali editi dalla ### edizioni srl. Tale circostanza è altresì acclarata dalle dichiarazioni della stessa la quale nel corso della discussione in atti ha tenuto a precisare che le pagine da lei stessa segnalate sono riprodotte non integralmente (n.d.r.) bensì in tutto o in parte nei moduli didattici promossi dall'indagato sul sito www.origineconcorsi poiché il corso oggetto di segnalazione è integrato in una piattaforma web i cui contenuti sono accessibili attraverso collegamenti ipertestuali ossia attraverso una serie di link che rimanderebbero alle parti riprodotte in violazione delle norme sul copyright” (cfr. relazione della GDF del 6.4.2022). 
Pertanto, è evidente che sarebbe stata necessaria la produzione da parte della ### del testo indicato come plagiato per consentire di verificare se la parte copiata avesse un valore creativo o originale significativo nell'opera di origine tale da potersi integrare la fattispecie del plagio.  6.7. In ragione di ciò le richieste dell'attrice con riferimento alla violazione delle norme a tutela del diritto d'autore vanno rigettate.  6.8. Superfluo risulta indugiare sui profili di ammissibilità della tutela del diritto morale d'autore rivendicato dalla società, dovendosi peraltro evidenziare che trattasi di un diritto che, come detto in precedenza, appartiene alla sola persona fisica autrice dell'elaborato ed è, quindi, personale, inalienabile, intrasmissibile e imprescrittibile, sicché non appare configurabile la legittimazione della società attrice a rivendicarne la tutela.  6.9. Quanto poi alle contestazioni mosse alla società ### occorre osservare che le doglianze attoree vertono su fatti relativi al corso on line attivato con riferimento al ### V ### allorquando la società non era stata ancora costituita. #### S.R.L.S è stata costituita solo in data 11 novembre 2021 ed ha iniziato la propria attività in data 22 novembre 2021come risulta dalla visura camerale prodotta. Essa non ha mai commercializzato né posto in circolazione e partecipato alla realizzazione del ### V ### dell'### non potendo di certo bastare per la riferibilità all'ente dotato di autonoma personalità giuridica la circostanza che socio unico della stessa risulti proprio l'### Infine, l'attrice non ha neanche allegato (oltre che provato) atti specifici di violazione imputabili alla ### S.R.L.S. successivamente alla sua costituzione, limitandosi a "generiche e fumose affermazioni prive di alcun riscontro" motivo per il quale anche le domande nei confronti della ### vanno rigettate.  7. Passando all'ulteriore profilo quello relativo al risarcimento del danno per concorrenza sleale e lesione dell'immagine e della reputazione della società in ragione dei post comparsi su alcune pagine social ritiene il Collegio che l'attività di sponsorizzazione del corso on line sui pagine social è di per sé lecita e nessuna prova è stata fornita (o addirittura richiesta) in ordine all'attribuzione all'### della paternità dei commenti nei confronti della ### presenti sulla piattaforma ### ovvero tali da consentirne l'attribuzione allo stesso della qualifica di “ mandante”. Analogamente in ordine alla società ### Pertanto, vanno rigettate anche le domande risarcitorie riferite alle suddette contestazioni.  8. Venendo, infine, alle spese processuali il principio della soccombenza le regola e parte attrice va condannata al pagamento in favore di ciascuno dei convenuti delle somme liquidate in dispositivo, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa con riferimento al criterio del disputatum, con valori tra i minimi e i medi.  P.Q.M.  il ### di Napoli, ### specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede: 1) rigetta le domande proposte dall'attrice; 2) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali nei confronti dei convenuti che liquida per ciascuno in € 15.000,00 per competenze, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e ###. 
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28.5.2025 ### est. ### dott.ssa ### dott.

causa n. 22244/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Minucci Ornella, Leonardo Pica

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Tribunale di Velletri, Sentenza n. 1120/2025 del 24-07-2025

... dei sistemi aziendali di controllo di presenza; 27) concorrenza sleale; 28) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi rischi alle persone e alle cose; 29) insubordinazione grave verso i superiori” (doc. 11/a del ricorso). 3.2. Occorre quindi verificare la sussistenza di una giusta causa di licenziamento e di un motivo illecito che lo ha determinato. 3.2.1. Nel caso di specie, la lettera di contestazione datata 23 novembre 2023 recita: “Con la presente, facciamo seguito al precedente procedimento disciplinare avviato ns. contestazione verbale, per contestarLe formalmente, ai sensi dell'art. 7 L.n. 300/70, i successivi addebiti. La presente annulla e sostituisce ogni precedente provvedimento disciplinare ed in particolare il licenziamento per giusta causa a Lei consegnato brevi manu il 14 novembre 2023, ancorché viziato per difetto di forma, al solo fine di assecondare la Sua pretesa di accedere alla ### che deve considerarsi nullo e inefficace e con la presente revocato. Le contestiamo pertanto: - il giorno sabato 28 ottobre 2023, alle ore 12.40 ca, mentre serviva la clientela fraintendeva un'espressione della collega ### e Le diceva che doveva (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI ### in persona del giudice ### ha emesso la seguente SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.  nella causa iscritta al numero 3759 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio del procuratore Avv. ###, che la rappresenta e difende RICORRENTE CONTRO F.### in persona del legale rappresentante ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dei procuratori Avv. ### e Avv. ### che la rappresentano e difendono RESISTENTE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 24 giugno 2024, ### ha rappresentato: di aver lavorato alle dipendenze di F.lli ### srl dal 3 marzo 2023 al 7 dicembre 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadramento al livello ### c.c.n.l. panifici - ####; di essere stata licenziata per giusta causa.   In diritto, la lavoratrice ha affermato l'insussistenza dei fatti contestati e della giusta causa, il carattere discriminatorio e ritorsivo del recesso e, pertanto, la nullità e l'illegittimità del licenziamento.  ### ha quindi convenuto in giudizio F.lli ### srl, chiedendo che il giudice: dichiari la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 7 dicembre 2023, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento dell'indennità risarcitoria, ovvero la condanna della convenuta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 d.lgs. 23/2015, al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.  1.1. F.lli ### srl si è costituita in giudizio, contestando quanto dedotto dal lavoratore e chiedendo il rigetto del ricorso.  2. Esaurita l'istruttoria, con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 23 luglio 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.  2.1. Le parti hanno depositato tempestivamente note di trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle rispettive domande.  2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati dopo la data del 28 febbraio 2023.  3. La lavoratrice ha affermato in primo luogo il carattere vessatorio del licenziamento impugnato.  3.1. Sul punto, occorre ricordare che, in tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale; ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento. (Cass. 4 aprile 2019 n. 9468; Cass. 23 novembre 2018, n. ###). 
In tema di licenziamento per ritorsione, l'onere di provare l'efficacia determinativa esclusiva del motivo ritorsivo grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche a mezzo di presunzioni; a tal fine, in caso di licenziamento irrogato per condotta disciplinarmente rilevante in astratto, la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto alla gravità dell'addebito può avere rilievo presuntivo, tenuto conto anche della scala valoriale espressa dalla contrattazione collettiva, della ricorrenza del motivo ritorsivo, quale fattore unico e determinante del recesso, se la ragione addotta a suo fondamento risulta meramente formale, apparente o, comunque, pretestuosa, fermo restando che tale fattore non è desumibile solo dalla mancata integrazione, per difetto di proporzionalità, dei parametri normativi della giusta causa (Cass. ord. 24 giugno 2024 n. 17266; Cass. ord. 7 marzo 2023 n. 6838; Cass. 23 settembre 2019 n. 23583). 3.1.1. ###. 54 c.c.n.l. applicato, in tema di sanzioni disciplinari, prevede: “Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi e, in via esemplificativa, nei seguenti casi: 14) risse o vie di fatto sul luogo di lavoro; 15) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi, oppure per tre volte di seguito all'anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie; 16) gravi offese verso i clienti, compagni di lavoro o verso il datore di lavoro; 17) lavorazione all'interno del laboratorio, senza autorizzazione del responsabile, di prodotti per proprio uso o per conto terzi allorché si tratti di quantitativi di rilevanza; 18) irregolarità nelle scritturazioni e/o timbrature dei cartellini di presenza; 19) recidiva nella mancanza di cui al precedente punto 12); 20) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti; 21) furto; 22) danneggiamento volontario di impianti e materiali; 23) trafugamento di ricette e procedimenti particolari di lavorazione; 24) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici; 25) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda; 26) alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza; 27) concorrenza sleale; 28) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi rischi alle persone e alle cose; 29) insubordinazione grave verso i superiori” (doc. 11/a del ricorso).  3.2. Occorre quindi verificare la sussistenza di una giusta causa di licenziamento e di un motivo illecito che lo ha determinato.  3.2.1. Nel caso di specie, la lettera di contestazione datata 23 novembre 2023 recita: “Con la presente, facciamo seguito al precedente procedimento disciplinare avviato ns. contestazione verbale, per contestarLe formalmente, ai sensi dell'art. 7 L.n. 300/70, i successivi addebiti. 
La presente annulla e sostituisce ogni precedente provvedimento disciplinare ed in particolare il licenziamento per giusta causa a Lei consegnato brevi manu il 14 novembre 2023, ancorché viziato per difetto di forma, al solo fine di assecondare la Sua pretesa di accedere alla ### che deve considerarsi nullo e inefficace e con la presente revocato. 
Le contestiamo pertanto: - il giorno sabato 28 ottobre 2023, alle ore 12.40 ca, mentre serviva la clientela fraintendeva un'espressione della collega ### e Le diceva che doveva stare zitta e non doveva permettersi di parlare, ciò accadeva in presenta di cliente e del personale” (doc. 3 di parte ricorrente). 
Sul punto, la teste ### moglie di ### uno dei soci della resistente (come emerge dalla lettura della visura camerale: doc. 12 del ricorso), con lui in regime di comunione legale dei beni, e dipendente, ha riferito: “il 28 ottobre 2023 ero sul banco di vendita con la collega ### e mentre lavoravo sono stata aggredito da ### un altro dipendente, che sosteneva che avevo insultato la ricorrente. 
In quel frangente la ricorrente mi disse che dovevo stare zitta, e non dovevo permettermi di parlare. 
Erano presenti clienti.  ### non poteva aver sentito nulla perché lavora nel laboratorio pizzeria, mentre io lavoravo al banco esterno. 
Io non avevo insultato la ricorrente, avevo solo espresso la mia solidarietà alla ### che si stava separando da ### suo marito”. 
Diversamente, il teste ### che ha lavorato come pizzaiolo alle dipendenze della società resistente, ha dichiarato in udienza: “Il sabato 28 ottobre 2023 la ricorrente certamente on ha creato problemi, come sempre, è stata la ### che in quella occasione e in altre ha insultato la ricorrente, dicendole che doveva vergognarsi e faceva schifo, in quella e in altre occasioni; io ho assistito”.  3.2.2. Dalle testimonianze emerge la dimostrazione un diverbio, di breve durata, tra la ricorrente e la dipendente ### in cui la seconda ha insultato la ricorrente.  3.3. La lettera di contestazione prosegue: “- il giorno domenica 29 ottobre 2023 Lei era addetta a banco per servire la clientela, sennonché deliberatamente alle ore 8.30 ca., si recava nel laboratorio per tornare ad intimare alla sig.ra ### di astenersi e per esporre la propria versione dei fatti relativamente a vicende private che la contrapponevano, da oltre un mese, alla collega ### solo alle ore 9.00 circa Lei tornava allo svolgimento delle mansioni assegnate dopo che un preposto aziendale si accorgeva della sua assenza per il grave ritardo accumulato nel servizio alla clientela; tale circostanza recava pregiudizio economico e di immagine alla società”.  3.3.1. La teste ### ha dichiarato, il proposito: “Il giorno successivo, il 29 ottobre 2024, intorno alle 8 ero al lavoro in laboratorio e la ricorrente è venuta da me per darmi giustificazioni circa quello che era successo il giorno primo, sostenendo che lei teneva fuori dal lavoro la sua vita privata. La ricorrente lavorava al bancone, e mio marito ha dovuto richiamarla per tornare al suo posto, dove è tornata per le 9:30”. 
Il teste ### sul punto, ha riferito: “Il 29 ottobre la ricorrente no è stata richiamata per la sua assenza al bacone, perché non c'erano clienti e al bancone c'erano ### gobbo, ### e ### al lavoro”. 
Il teste ### socio della resistente e dipendente, ha potuto, al riguardo, riferire solo elementi generici e conosciuti indirettamente.  3.3.2. Rileva l'### che la dichiarazione della teste ### prova l'assenza di un reale diverbio con la ricorrente (“la ricorrente è venuta da me per darmi giustificazioni circa quello che era successo il giorno primo”), come peraltro dichiarato in udienza dalla stessa ### (“Non ho mai avuto diverbi litigiosi con la ricorrente”) e il fatto che ### si è recata nel laboratorio dalle 8:30 alle 9:00 (orari indicati nella lettera di addebito), lasciando il bancone (non incustodito: “al bancone c'erano ### gobbo, ### e ### al lavoro”, teste ###, ma non il contestato grave ritardo accumulato nel servizio alla clientela né il contestato pregiudizio economico e di immagine alla società.  3.4. La lettera di contestazione recita ancora: “- il giorno domenica 29 ottobre 2023 alle ore 12.30 ca., in conseguenza del clima di ostilità e assenza di collaborazione che si era creato tra le maestranze, per gravi vicende personali che però coinvolgendo ### un'altra commessa e il marito di questa, anch'egli dipendente, di riverberavano da oltre un mese sull'intera organizzazione e sulla produzione, le veniva verbalmente contestata la situazione e consigliato di terminare prima il lavoro per evitare discussione sul luogo di lavoro e un ennesimo assembramento davanti ai locali aziendali come già, purtroppo, avvenuto in precedenza”.  3.4.1. Dal brano della lettera di contestazione sopra riportato non emergono invece specifiche condotte rilevanti disciplinarmente, ma solo la narrazione di una contestazione verbale mossa alla lavoratrice per fatti peraltro riportati in maniera assolutamente generica.  3.5. La lettera di addebito prosegue: “- il giorno 31 ottobre 2023, infatti, Lei non prendeva servizio e si presentava verso le ore 11 per consegnare il foglio di comunicazione delle Sue dimissioni volontarie; - il giorno 2 novembre 023 alle ore ca. 11:44 Lei contattava telefonicamente il sig.  ### per comunicare che avrebbe revocato le dimissioni volontarie perché non davano diritto alla ### e dichiarandosi disposta ad accettare un licenziamento; - effettivamente il giorno 4 novembre 20223 Lei revocava le dimissioni”.  3.5.1. La circostanza della revoca delle dimissioni risulta confermata dalla lavoratrice nel ricorso, ma è priva di rilevanza disciplinare. 3.6. La lettera del 23 novembre 2023 continua: “- il giorno 5 novembre 2023 Lei non si presentava al lavoro senza fornire alcuna giustificazione”.  3.6.1. La circostanza risulta confermata dalle dichiarazioni della teste ### La ricorrente, al riguardo, ha depositato un certificato medico dell'1 dicembre 2023, a firma del Dott. ### che ne ha attestato lo stato di malattia dal giorno successivo, 6 novembre 2023, che recita: “### che la mia assistita ###ra ### ha iniziato la certificazione di malattia ### per […] con inizio dal 05/11/2023 e non dal 06/11/2023. Il disguido deriva dal fatto che non pensavo necessario coprire la domenica precedente perché da me, erroneamente, ritenuta non lavorativa” (docc. 7.a e 7.b del ricorso). 
Risulta quindi provata la mancata comunicazione dello stato di malattia per domenica 5 novembre 2023.  3.7. Dalla lettura della nota di addebito emerge inoltre: “- il giorno 6 novembre 2023 Lei si metteva in malattia; - sino a tutt'oggi non ha ripreso servizio” (doc. 3 del ricorso).  3.7.1. La circostanza risulta confermata documentalmente ma priva di rilevanza disciplinare (periodo di malattia certificato dal 6 al 30 novembre 2023: doc. 7.a del ricorso).  3.8. Insussistenti devono poi essere considerate le ulteriori condotte addebitate alla ricorrente ma indicate solo nella lettera di licenziamento del 7 dicembre 2023 (doc. 8 del ricorso: non nella lettera di contestazione), per difetto di preventiva contestazione.  3.9. Rileva l'### che, anche alla luce del c.c.n.l. applicato, le condotte contestate e accertate in sede ###integrano una giusta causa di licenziamento, in quanto consistono nell'assenza ingiustificata per un giorno (5 novembre 2023) e in un diverbio litigioso, in cui risulta peraltro che la ricorrente è stata offesa dalla collega ### (condotte entrambe punibili con ammonizione, multa o sospensione, secondo il contratto collettivo). 
Infatti, secondo il medesimo contratto, costituiscono giusta causa di licenziamento la più lunga assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi, oppure per tre volte di seguito all'anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie, o le gravi offese verso i compagni di lavoro.  3.10. Ritiene infatti l'### che neppure da una valutazione cumulativa le due condotte, come accertate, giungono a integrare una giusta causa di licenziamento, in quanto i comportamenti, nella loro obiettività, non determinano una violazione degli obblighi imposti al lavoratore così profonda da determinare una cesura definitiva della fiducia che intercorrere tra le parti del rapporto e quindi la legittimità del recesso datoriale.  4. Quanto alla sussistenza di un motivo illecito posto a fondamento del licenziamento, occorre svolgere le seguenti considerazioni. 4.1. La teste ### moglie di uno dei soci e dipendente, ha dichiarato: “Il 31 ottobre 2023 mio marito e mio cognato hanno rappresentato alla ricorrente che c'era una situazione al lavoro non buona e non era utile che continuasse il lavoro con noi”. 
La circostanza della conversazione tra i soci della datrice di lavoro e la ricorrente è stata confermata da altri testi. 
Il teste ### ha riferito in udienza: “la ricorrente è stata chiamata in ufficio dai fratelli ### era ottobre 2023, la porta era chiusa ma le pareti sono sottili, l'ufficio è vicino al laboratorio e ho potuto ascoltare la maggior parte della conversazione in cui la ricorrente è stata insultata, le è stato detto che stava rovinando una famiglia e che faceva schifo, intimandole di andarsene. 
Adr. ### aveva rappresentato ai fratelli ### che o se ne andava la ricorrente o se ne andava via lei”. 
La teste ### che ha lavorato alle dipendenze della società, cugina di ### ha riferito: “prima del licenziamento la ricorrente è stata chiamata in disparte da ### e ### che dovevano parlarle ma in realtà l'hanno solo insultata; io ho sentito che le dicevano che la ricorrente era il problema, era una rubamariti, era una zoccola. 
E' uscita dalla discussione piangendo”. 
Infine, determinante, la testimonianza di ### che ha dichiarato in udienza: “Il martedì successivo [ai fatti del 29 ottobre 2023] io e io fratello abbiamo chiamato nel retro del negozio la ricorrente e visto quanto successo, considerata la incompatibilità tra ### e ### dovevamo trovare una soluzione, avevamo paura che succedesse qualcosa nel negozio. 
Io ho detto alla ricorrente testualmente: “fai i tuoi passi, non farli fare a me” e lei ha dato le dimissioni”.  4.2. Tali essendo le risultanze istruttorie, ritiene l'### che è stata data la prova della sussistenza di un motivo illecito di licenziamento, sostanziatosi nella volontà univoca di espellere la lavoratrice per una presunta relazione sentimentale che la avrebbe vista protagonista con un collega, sposato con altra dipendente (“La situazione era di fraintendimento, al lavoro pensavano che la ricorrente fosse la causa della separazione tra ### e la moglie, non era così in realtà”: teste ###, ma in assenza di qualsivoglia reale legittima giustificazione e facendo apparire una inesistente giusta causa. 
Il recesso inoltre è stato intimato dopo che la lavoratrice è stata offesa profondamente nella sua dignità di donna, di persona e di lavoratrice, nella conversazione con ### e ### connotandosi di gravi elementi di vessatorietà.
Gli insulti pronunciati verso la lavoratrice da parte dei soci della resistente e le espresse dichiarazioni del teste ### (“Io ho detto alla ricorrente testualmente: “fai i tuoi passi, non farli fare a me” e lei ha dato le dimissioni”) depongono inequivocabilmente in tal senso.  4.3. Deve allora essere dichiarata la nullità del licenziamento, ai sensi degli artt. 1345, 1418 2° comma e 1324 5. La società resistente ha chiesto di tener conto, nella commisurazione della eventuale indennità risarcitoria, dell'aliunde perceptum.  5.1. In tema di licenziamento illegittimo, il cd. "aliunde perceptum" non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, pertanto, allorquando vi sia stata la rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possano ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata e se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato (Cass. 14 giugno 2022 n. 19163).  5.2. Risulta agli atti l'estratto contributivo della lavoratrice, da cui emerge un reddito da lavoro dipendente di € 2.966 per l'anno 2024 e di € 2.567,00 nell'anno 2025, sino al 31 marzo (documento depositato il 18 giugno 2025).  5.2.1. La ricorrente, sentita a interrogatorio formale, ha dichiarato all'udienza del 17 giugno 2025: “dopo il licenziamento ho cercato lavoro, ho fatto un giorno di prova in un bar di ### ma non sono stata pagata. Successivamente, ho lavorato a chiamata in prova per il forno #### per 5 o 6 giorni in tutto, venivo pagata con 20 euro al giorno. 
Successivamente ho sottoscritto un contratto a termine per lo stesso formo dal 20 settembre 2024 al 31 marzo 2025, ho guadagnato nel 2024 la somma di € 2.966,00 e nel 2025 la somma di € 2.567,00. 
Successivamente non ho più lavorato”. 
Le dichiarazioni dei testi ### e ### risultano invece solo parzialmente rilevanti e comunque generiche.  5.3. Risulta pertanto che dalla indennità dovuta dovrà essere dedotta la somma di € 5.653,00, dalla somma di € 120,00 guadagnati per 6 giorni in prova presso il forno ### di ### di ### € 2.966,00 come da estratto contributivo per il 2024 ed € 2.567,00, come da estratto contributivo per il 2025 (non è emersa la prova di ulteriori redditi successivamente al 31 marzo: “Successivamente non ho più lavorato”, interpello della lavoratrice).  6. Tanto premesso, ritenuta l'insussistenza di una giusta causa e accertata la nullità del licenziamento ai sensi degli artt, 1345, 1418 2° comma e 1324 c.c., la società resistente deve essere condannata alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, pari all'indennità commisurata all'ultima retribuzione (indicata in € 750,00 da parte resistente: pagina 26 della memoria, e non contestata) di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, detratta la somma di € 5.653,00 a titolo di aliunde perceptum, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.  7. La società resistente, soccombente, deve essere condannato al pagamento, nei confronti della lavoratrice, delle spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55.  P.Q.M.  disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in accoglimento del ricorso, dichiara la nullità del licenziamento impugnato ai sensi degli artt, 1345, 1418 2° comma e 1324 c.c.; per l'effetto, condanna F.lli ### srl, in persona del legale rappresentante, alla reintegrazione di ### nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in suo favore, pari all'indennità commisurata all'ultima retribuzione (€ 750,00 mensili) di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, detratta la somma di € 5.653,00 a titolo di aliunde perceptum, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; condanna F.lli ### srl, in persona del legale rappresentante, al pagamento, nei confronti di ### dei compensi professionali di avvocato liquidati in € 8.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
Velletri, 24 luglio 2024 Il giudice

causa n. 3759/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Pietro Gerardo Tozzi

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