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Corte di Cassazione, Sentenza n. 35056/2023 del 14-12-2023

... l'insorgenza di un conflitto di interesse o di forme di concorrenza sleale (comma 4, lettera e); il progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria «al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale» (comma 4, lettera g). Il giudice delle leggi ha dunque valorizzato la circostanza che lo svolgimento dell'attività libero-professionale all'interno de lla struttura sanitaria è stato previsto e disciplinato espressamente solo per i medici e i dirigenti del ruolo sanitario e le ha attribuito il preciso significato di circoscrivere a tali categorie il 11 riconoscimento del diritto in questione, deponendo in tal senso la circostanza che nel settore sanitario l'esercizio dell'attività libero-professionale si atteggia con caratteristiche del tutto peculiari sia quanto alle conseguenze che l'opzione per il suo svolgimento intra moenia determina sulla tipologia del rapporto di lavoro, sia quanto alle conseguenze relative (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 27601/2018 proposto da: ### rapp resentato e difeso dagli ### e ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'### in ### Via del ### n. 300; - ricorrente - contro ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore; - intimata - Oggetto: Pubblico impiego avverso la sentenza n. 1123/2018 della CORTE ### di ### pubblicata in data ### R.G.N. 4547/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2023 dal ###. ### udito il P.M. in persona del ###. ### che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato #### 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di ### in riforma della sentenza del ### e di ### che aveva accolto il ricorso, ha respin to la domanda di ### volta ad ottenere il risarcimento del danno per l'illegittima sospensione dell'attività libero professionale intramoenia nel periodo da ottobre 1997 a settembre 2007 (fino all'adozione del nuovo regolamento aziendale), attività inizialmente avviata in via sperimentale.   2. La Corte territoriale ha escluso che l'art. 15-quinquies, comma 4, d.lgs.  502/1992 attribuisca ai dirigenti sanit ari un diritto soggett ivo perfe tto allo svolgimento dell'attività intramuraria, essendo rimessa alle scelte organizzative dei vertici aziendali la determinazione d elle unità che possono esercitare la propria attività anche in privato.   3. Ha evid enziato che la norma affida ai vertici aziendali u na valutazione discrezionale, da esercitare in funzione del più efficiente svolgimento del servizio e di considerazioni economiche connesse alle previsioni di comparazione tra costi e benefici.   4. Ha ritenuto che la scelta operata dai vertici aziendali dell'### di non riprendere la fas e sperimentale di esercizio dell'attivit à intram uraria, cessata in data ###, fosse stata effettuata nel lecito esercizio delle loro potestà organizzative. 3 5. ### ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, articolato un unico motivo di censura, illustrato da memoria.   6. L'### è rimasta intimata.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo, proposto ai sensi dell'articolo 360 n.3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 15-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 54 del CCNL 1998-2001.   Sostiene che il dirige nte sanitario con contratto di lav oro a tempo indeterminato, che ha accettato e sottoscritto un rapporto di lavoro esclusivo, ha acquisito un vero e proprio diritto soggettivo allo svolgimento dell'attività libero professionale da espletarsi, a seconda del carattere e della tipologia della prestazione, in forma individ uale o i n équipe a ll'interno della struttura di appartenenza, con prolungamento dell'orario istituzionale.   Evidenzia che nell'unico e specifico reparto di patologia clinica, il dirigente medico con cont ratto di esclusiva è obb ligato a svolgere l'attività libero professionale solo in équipe (compren siva di t ecnici, infermieri specializzati, ausiliari ed amministrativi) all'interno della struttura pubblica di appartenenza.   Richiama il ### d'intesa dell'attività libero professionale approvato dalla ASL di ### con delibera n. 2393 del 16.10.1998 ed il ### attuativo approvato con delibera n. 153 del 3.3.2007, rimarcando che la discrezionalità dei vertici aziendali riguarda solo la scelta delle strutture e degli enti ospedalieri interni o esterni all'### presso le quali il dirigente medico che ne abbia fatto richiesta debba svolgere attività professionale intramuraria.   Evidenzia che a fronte dell'impossibilità dei dirigenti medici di svolgere attività libero professionale in reg ime di extramoenia e del grave danno economico subito dai medesimi, la “sospension e provvisoria”, comunicata dal ### dell'### con atto prot. n. 111/2225 del 22.2.1999 e 4 protrattasi per otto anni in at tesa di una n uova regolamentazione d ella medesima attività, non è giustificabile.   2. Il ricorso è fondato, dovendo essere rimeditato l'orientamento espresso da que sta Corte con l'or dinanza n. ###/2018 , secondo cui «la manca ta creazione di idonee strutture e spazi per l'attività intramuraria e in generale la mancata attivazione de lle condizioni per l'esercizio della li bera professione intramoenia, nell'ambito della normativa applicabile ratione temporis, determina la sola conseguenza espressamente prevista (dall'art. 4, comma 3, della legge n. 724 del 1994) della eventuale risoluzione del contratto del direttore generale dell'### ospedaliera, potendo solo il legislatore prevedere eventuali ulteriori conseguenze della mancata attivazione di dette condizioni…».   3. Si ritiene, infatti, condivisibile il diverso principio espresso da questa Corte nell'ordinanza n. 12785/2023, la quale ha riconosciuto la sussistenza di un vero e proprio diritto contrattuale dei dirigenti medici all'esercizio dell'attività libero professionale intra moenia, a fronte delle previsioni contenute nell'art. 4, comma 7, della legg e n. 412/199 1, secondo cu i «…### dell'attività liberoprofessionale dei medici dipendenti del ### sanitario nazionale è compatibile col rapp orto unico d'im piego, purché espletat o fuori dall'orario di l avoro all'interno delle strutture sa nitarie o all'esterno delle stesse…», e di quanto stabilito dall'art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 502/1992, che ha sancito l'obbligo delle aziende sanitarie di mettere a disposizione dei professionisti spazi adeguati per l'esercizio della professione: «…In caso di documen tata impossib ilità di assicurare gli spazi necessari al la libera pro fessione all'interno delle pro prie strutture, gli spazi stessi sono reperiti, previa autorizzazione della regione, anche mediante appositi contratti tra le unità sanitarie locali e case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private. Per l'attività libero-professionale presso le suddette strutture sanitarie i medici sono tenuti ad utilizzare i modulari delle strutture sanitarie pubbliche da cui dipendono…».   4. Rilevano, inoltre, le disposizioni contenute nell'art. 15 quinquies del d.lgs.  n. 502/1992, aggiunto dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 229/1999, secondo 5 cui, per quel che qui interessa: «1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la t otale disponib ilità n ello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale possedut a e della disciplina di appartenenza, co n impegno orario contrattualme nte definito. 2. Il rapporto di lavor o esclusivo comporta l'esercizio dell'attività profession ale nelle seguenti tipologie: a) il diritto all'esercizio di attività libero pro fessionale ind ividuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strut ture aziendali individua te dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione; salvo quanto disposto dal comma 11 dell'art. 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali; c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta indivi dualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di serviz io, in strutture di altra azienda del ### sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accredi tata, previa conve nzione dell'az ienda con le predette aziende e strutture; d) la possi bilità di partecipazione ai prove nti di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quand o l e predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le equipes dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. Per assicu rare un corretto ed equ ilibrato rapporto t ra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine anche di concorrere al la riduzione pro gressiva delle liste di attesa, l'attività li bero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività libero professionale nel rispetto dei seguenti principi: l'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella l ibero p rofessionale, che viene 6 esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari pe r i compiti istituzionali; devono essere comunque rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le équipe; l'attività libero professionale è soggetta a verifica da parte di apposit i organis mi e sono ind ividuate penalizzazioni, consistenti anche nella sospensione del diri tto all'attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma o di quelle contrattuali…..10. Resta fermo quanto dispo sto dall'art. 7 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. ».   ###. 4, comma 1, del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254, ha modificato la lettera d) del comma 2 aggiungendo il seguente periodo: «### disciplina i casi in cui l'assistito può chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria sia resa dire ttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra il medico e l'assistito con riferimento all'attività liberoprofessionale intramuraria già svolta individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda, fuori dell'orario di lavoro», ed ha così sostituito il comma 10: «10.  ### restando, per l'attività libero-professionale in regime di ricovero, quanto disposto dall'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 44 8, è consentita, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgiment o delle attività l ibero-professionali in regime ambulato riale, limitatamente alle medesime attività e fino al 31 luglio 2003, l'utilizzazione del proprio studio prof essionale con le modalità previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ### 27 marzo 2000, pubblicato nella ### serie generale n. 121, del 26 maggio 2000, fermo restando per l'azienda sanitaria la possibilità di vietare l'uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Le regioni possono disciplinare in modo più restrittivo la materia in relazione alle esigenze locali». 7 ###. 1, comma 1, del d.l. 23 aprile 2003, n. 89, conv. con modificazioni dalla legge n. 141/2003 ha poi sostituito le parole: «fino al 31 luglio 2003» con le seguenti: «fino al 31 luglio 2005», mentre l'art. 1-quinquies, comma 1, del d.l.  27 maggio 2005, n. 87, conv. dalla legge n. 1489/2005 ha sostituito le parole: «fino al 31 luglio 2005» con le seguenti: «fino al 31 luglio 2006» e l'art. 22-bis del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modificazioni dalla legge n. 248/2006 ha sostituito le parole: «fino al 31 luglio 2006» con le seguenti: «fino alla data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007».   In tutte le versioni succedutesi nel tempo, è dunque rimasto invariato il primo comma dell'art. 15-quinquies, secondo cui il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale possedut a e della disciplina di appartene nza, con impegno orario contrattualmente definito.   5. Ciò prem esso, va evidenziato che la Corte Co stituzionale , chiamata a pronunciare sulla legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della L. R. Liguria 31 marzo 2014, n.6 rispetto all'art. 117 Cost., con la sentenza n. 54/2015 ha qualificato come vero e proprio diritto soggettivo la posi zione giuridica dei dirigenti medici con rapporto di esclusività all'esercizio dell'attività libero professionale intra moenia.   Ricostruendo il quadro normativo anterio re al d. lgs. n. 502/92, ha in particolare precisato che fin dall a legge 12 febbraio 1 968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera) al personale medico degli istituti di cura e degli enti ospedalieri è stata riconosciuta la possibilità, nelle ore libere dalle attività istituzionali, di svolgere la libera professione, anche nell'ambito della struttura sanitaria di appartenenza (art. 43, comma 1, lettera d); il d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri) ha 8 successivamente specificato che il rapporto di lavoro del personale medico poteva essere, a scelta dell'interessato, a tempo pieno ovvero a tempo definito: nel primo caso il medic o rinunciava al la atti vità libero-professionale extra ospedaliera (art. 24, comma 3, lettera a) a fronte di un premio di servizio che compensava detta rinunc ia ed aveva «priorità per l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito dell'ospedale» (art.47, comma 12), men tre nel secondo caso, il sanitario poteva svolgere l'attività professionale anche fuori dalla struttura sanitaria, nel rispetto, comunque, dell'orario di servizio (art. 24, comma 3, lettera b).   Successivamente, la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) ha espressamente riconosciuto il diritto allo svolgimento della libera professione al personale medico ed ai veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali (art. 47, comma 3, numero 4) sul presupposto che ciò potenziasse le capacità del medico, nell'interesse degli utenti e della collettività; così, in attuazione della delega contenuta nella legge richiamata, il d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) ha previsto per il personale medico che avesse scelto il rapporto di lavoro a tempo pieno il diritto all'esercizio dell'attività libero-professionale nell'ambito dei servizi e delle strutture della unità sanitaria locale (art. 35, comma 2, lettera d), mentre al di fuori d i tale ambito, l'attività in questione era limitat a solo a «consulti e consulenze, non continuativi» specificamente autorizzati (art. 35, comma 2, lettera c).   Per i medici che avessero, invece, optato per il rapporto di lavoro a tempo definito era prevista la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale «anche fuori dei servizi e delle strutture dell'unità sanitaria locale», purché tale attività non fosse prestata con rapporto di lavoro subordinato (art. 35, comma 3, lettera c); la legge n. 412 del 1991 ha poi del tutto liberalizzato l'esercizio dell'attività professionale sia extra che intramuraria ed ha incentivato la scelta per il rapporto di lavoro dipendente, assicurando in tal caso, a semplice domanda, il passaggio dal "temp o definito" al "tempo pieno", anche in soprann umero, con la 9 conseguente incidenza sulla retribuzione (ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2007).   Ha, inoltre, evidenziato che il d.lgs. n. 502 del 1992 ha introdotto meccanismi per incentivare l'attività intra moenia, prevede ndo, altresì, la necessità di individuare appositi spazi da riservare allo svolgimento della libera professione intramuraria con la possibilità, in mancanza, di reperirli all'esterno tramite la stipula di convenzion i tra le un ità sanitarie e altre case di cura pubbliche o private; ha infine rimarcato che l'art. 15-quater, comma 4, de l decreto legislativo, come modificato dall'art. 2-septies del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, ha riconosciuto a tutti i dirigenti san itari pubblici la possibilità di o ptare pe r il rapporto di lavor o esclusivo, ovvero per quello n on esclusivo e ntro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, salva la facoltà per le ### di stabilire una cadenza temporale più breve, mentre l'art. 15-quinquies del citato decreto, introdotto dall'art. 13 del d.lgs. n. 229 del 1999, ha stabilito ch e il rapp orto di lavoro esclusivo comporta la tot ale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda con impegno orario contrattualmente definito.   Ha, poi, evidenziato che all'opzione per tale tipologia di rapporto segue il diritto all'esercizio dell'attività libe ro-professionale, al di fuori dell 'orario di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale, d'intesa con il collegio di direzione, aggiungendo che la medesima disposizione ha altresì fissato dei limiti al volume di tale attività al fine di assicurare un «corretto ed equilibrato rapporto» tra di essa e l'attività istituzionale stabilendo che l'attività libero-professionale non può comportare un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali, rinviando alla disciplina contrattuale nazionale la definizione del corretto equilibrio tra le due tipologie di attività (comma 3).   ###. 1, della legge n. 120 del 2007 ha, infine, fatto carico alle ### di predisporre le strutture necessarie per consentire al p ersonale medico lo svolgimento dell'attività intramuraria, consentendo, in mancanza e nelle more 10 della loro realizzazione o individuazione, di reperire spazi sostitutivi in strutture non accreditate, ovvero di utilizzare, previa autorizzazione, studi professionali privati; tale disposizione ha, inoltre, stabilito che «le ### debbano garantire, attraverso proprie line e guida, che le azi ende sanita rie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlini ci universitari a gestione diretta e gli ### d i diritto pub blico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria al fine di assicurarne il corretto eserciz io», ed ha individuat o le mod alità con cui tale finalità deve essere assicurata.   In particolare, è prevista l'adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pu bblica, di sistem i e di moduli organizzativi e tecn ologici che consentano il controllo dei volumi delle prestazioni libero-professionali, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro (comma 4, lett era a); il pag amento di prestaz ioni di qualsia si importo direttamente al competente ente o az ienda del ### sanitario nazionale, mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qual siasi importo (comma 4, lette ra b); la definizione degli importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto, nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dalle aziende, compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari (comma 4, lettera c); la prevenzione delle situazioni che possono determinare l'insorgenza di un conflitto di interesse o di forme di concorrenza sleale (comma 4, lettera e); il progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria «al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale» (comma 4, lettera g).   Il giudice delle leggi ha dunque valorizzato la circostanza che lo svolgimento dell'attività libero-professionale all'interno de lla struttura sanitaria è stato previsto e disciplinato espressamente solo per i medici e i dirigenti del ruolo sanitario e le ha attribuito il preciso significato di circoscrivere a tali categorie il 11 riconoscimento del diritto in questione, deponendo in tal senso la circostanza che nel settore sanitario l'esercizio dell'attività libero-professionale si atteggia con caratteristiche del tutto peculiari sia quanto alle conseguenze che l'opzione per il suo svolgimento intra moenia determina sulla tipologia del rapporto di lavoro, sia quanto alle conseguenze relative all'organizzazione delle strutture sanitarie nelle quali essa è esercitata.   Sotto il primo profilo ha rimarcato che l'opzione per l'esercizio dell'attività intramuraria determina l'assog gettamento del sanitario al rapporto di lavoro esclusivo (art. 15-quater, comma 1, del d .lgs. n . 502 del 1992), con l a conseguente totale disponib ilità nello svolgimen to delle funzioni attribuite dall'azienda, nonché l'incompatibili tà con l'esercizio dell'attività libe roprofessionale extra moenia, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge n. 662 del 1996.   Sotto il secondo profilo ha evidenziato che la necessit à per le strutture sanitarie di consentire lo svolgimento della libera professione intramuraria per il personale medico e sanitario che abbia esercitato la relativa opzione determina il sorgere dell'onere per le stesse di assumere le iniziative volte a reperire gli spazi a tal fine necessari, predisporre gli strumenti organizzativi per le attività di supporto (quali il servi zio di prenotazione e d i riscossione degli onorari), individuare sistemi e moduli o rganizzativi per il controllo dei volumi delle prestazioni liberoprofessionali, prevenire situazioni che possano determinare l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi o forme di concorrenza sleale (art.  1, comma 4, della legge n. 120 del 2007).   6. La Corte Costituzionale ha, dunque, individuato una relazione di corrispettività tra il diritt o soggettivo allo sv olgimento dell'attività libero professionale inframuraria per i medici e i dirigenti del ruolo sanitario ed il loro assoggettamento al rapporto di lavoro esclusivo, evidenziando che la disciplina dell'attività libero professionale intram uraria realizza una mediaz ione tra contrapposti interessi.   Nella medesima prospettiva, questa Corte ha individuato la ratio dell'istituto nell'abbattimento delle liste di attesa dell'utenza che necessita di prestazioni mediche, con reciproco beneficio d ell a struttura ospedaliera e del medico 12 (quest'ultimo si avvale del personale e d elle strut ture ambulatoriali e diagnostiche dell'ospedale, che a sua volta percepisce parte dei proventi della struttura: v. Cass. n. 12804/2023).   7. Si collocano nella medesima direzione le disposizioni contenute nell'art.  72, comma 11, d ella legge 23 dicembre 19 98, n. 448 secondo cui: « E' confermato, per il personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia optato per l'esercizio della libera professione extramuraria, il divieto di esercizio, sotto qualsiasi forma, della libera professione intramuraria. ### del divieto di cui al periodo precedente o la mancata assunzione da parte del direttore generale, in conformità alle disposizioni richiamate nel periodo successivo, di tutte le iniziative ivi previste per consentire al personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia manifestato la relativa opzione il pieno esercizio della libera professione intramuraria, costitu iscono causa impeditiva per il rinnovo dell'incarico e, nei cas i più gravi, mot ivazione pe r la decisione d i revoca dell'incarico di direttore generale. In particolare il direttore generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, è tenuto ad assum ere le specifiche iniz iative per re perire fuori dall'azi enda spazi sostitutivi in strutture non accreditate, nonché ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati e altresì ad attivare misure at te a garantire la progressiva riduzione delle liste di attesa per le attività istituzionali, sulla base di quanto previsto da un atto di indirizzo e coordinamento a tal fine adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino all'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento si applicano le linee guida adottate dal ### della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, de decreto legislativo 30 dicembre 192, n. 502, e successive modificazioni, con decreto del 31 luglio 1997, pubblicato nella ### n. 181 del 5 agosto 1997», nonché l'art. 15 duodecies del d.lgs. n. 502/1992, aggiunto dall'art.1, comma 1, del d.lgs. n. 254/2000 secondo cui: « 1. Le regioni provvedono, entro il 31 dicemb re 2000, al la definizione di un programma di realizzazione di strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria. 2. ### istro de lla sanità, d'intesa con la 13 ### determina, nel li mite complessivo di lire 1.800 miliardi, l'ammontare dei fondi di cui all'articolo 20 della richiamata legge n. 67 del 1988, utilizzabili in ciascuna regione per gli interventi di cui al comma 3.  ### restando l'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in caso di ritardo ingiustificato rispetto agli adempimenti fissati dalle regioni per la realizzazione delle nuove strutture e la acquisizione delle nuove attrezzature e di quanto necessario al loro funzionamento, la regione vi provvede tramite commissari ad acta».   Gli obblighi imposti al ### il cui inadempimento impedisce il rinnovo dell'incarico, del quale giustifica anche la revoca nei casi di maggiore gravità, e la previsione della nomina da parte della ### di un commissario ad acta, smentiscono la tesi, sosten uta dalla Corte territoriale, dell a discrezionalità degli atti finalizzati all'attivazione dell'at tività professionale intramuraria.   8. Le disposizioni collettive si collocano nella medesima prospettiva.   ###. 54 CCNL 8.6.2000 (I biennio economico) comma 2 prevede infatti: «2. 
In particolare, l'azienda - fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distint i per l'esercizio dell'attività li bero profession ale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale - intra ed extra ospedaliera - deve intraprendere tutte le iniziative previste dalle vigenti disposizioni per consentire ai dirigenti l' esercizio della libera professione intramuraria, ai sensi dell'art. 72, comma 11 Legge 448/1998 e delle conseguenti direttive regionali in materia, anche fuori dall'azienda, in spazi sostitutivi in altre aziende o strutture sanitarie non accreditate, nonché in studi professionali privati, ivi compresi quelli per i quali è richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività», mentre l'art. 56 del medesimo ### così stabilisce: «1. Sino alla realizzazione di quanto previsto dall'art. 54, comma 2 l'azienda al fine di consentire l'esercizio dell'attività libero professionale autorizza i dirigenti medi ci e vet erinari all'utilizzo, senza o neri aggiuntivi a carico dell'azienda stessa e comunque al di fuori dell'impegno di servizio, di studi professionali privati o di strutture private non accreditate, con apposita convenzione, alle seguenti condizioni: a) preventiva comunicazione 14 all'azienda dei volumi prestazionali presunti in ragione di anno, le modalità di effettuazione e l'impegno orario complessivo; b) definizione delle tariffe, d'intesa con i dirigenti interessati; c) emissione delle fatture o ricevute da parte del dirigente su bollettario dell'az ienda. Gli importi corrisposti dagli ute nti sono riscossi dal dirig ente, il qua le detratte a titolo di acconto, le quote di sua spettanza nel limite mass imo del 50%, li versa entro i successivi 15 giorni all'azienda che provvederà alle tratte nute di legge e relativi conguag li; d) definizione del numero e della collocazione della sede o delle sedi sostitutiva agli spazi aziendali nella quale o nelle quali è transitoriamente autorizzato l'esercizio della attività libero professionale intramoenia, con le procedure di cui all'art. 54, comma 1. ……».   9. Inoltre, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2 del d.P.C.M. 27 marzo 2000, «1. I direttori generali delle unit à sanitarie locali e delle aziende osp edaliere, avvalendosi del collegio di di rezione, adottano, in conformità all e direttive regionali, alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e del presente atto di indi rizzo e coordin amento, un apposito atto azie ndale per definire le modalità organizzative dell'attività libero-professionale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, con riferimento alle prestazioni individuali o in équipe, sia in regime ambulatoriale che di ricovero.  2. ### aziendale, in particolare, si conforma ai seguenti criteri: a) nell'ambito dell'azienda, devono essere individuate proprie idonee strutture e spazi separati e dist inti, da utilizzare per l'esercizi o dell'atti vità libero-professionale intramuraria; b) fino alla realizzazione di quanto previsto alla lettera a) vanno individuati, fuori dell'azienda, spazi sostitutivi in case di cura ed altre strutture, pubbliche e private non accreditat e, con le quali stipulare ap posite convenzioni…».   10. In conclusione, dal complesso delle disposizioni legali e contrattuali fin qui esaminate, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 54/2015, si desume che la posizione giuridica del dirigente medico è stata configurata dal legislatore come diritto soggettivo; ne consegue che va riconosciut o il risarcimento del danno qualora l'### si renda ingiustificatamente inadempiente. 15 In forza di tali dispo sizioni, le ### sono t enute ad assumere tempestive iniziative per consentire al dirigente medico in regime di esclusività di svolgere libere prestazioni intramurarie ove intenda effettuarle; non sono dunque libere di attivare o meno l'attività intramuraria, ma hanno una discrezionalità limitata alla selezione degli spazi.   11. La Corte territoriale, che ha escluso la sussistenza di un diritto soggettivo del dirigente medico in regime di esclusività allo svolgimento di libere prestazioni intramurarie, ritenendo che tali prestazioni potessero essere individuat e dai vertici aziendali con una valutazione discrezionale, non si è atte nuta a t ali principi. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla stessa Corte territoriale che, in diversa composizio ne, procederà ad un nu ovo esame, attenendosi al principio di diritto che, sulla base d elle consideraz ioni sopra esposte, di seguito si enuncia: Il dirigente medico assunto a tempo indeterminato in regime di esclusività è titolare di un diritto soggettivo allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, nel rispetto delle con dizioni previst e dalla legge e dal la contrattazione collettiva. Grava, pertant o, sull'### sanitaria l'obbl igo di adottare tempestivamente tutte le iniziative necessarie per consentire la realizzazione delle condizioni al cui verificarsi l'esercizio dell'attività medesima è subordinato. ### dell'### e l'ingiustificato ritardo legittimano il dirigente medico a chie dere il risarcimento del dann o e la re lativa azi one è regolata, quanto al riparto degli oneri di allegazione e di prova, dal principio enunciato da Cass. S.U. n. 13533 del 2001.   Alla Corte territo riale è dem andato anche il regolamen to dell e spese del giudizio di cassazione.  PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di ### in diversa composizione.   Così deciso nella camera di consiglio del 8 novembre 2023.   

Giudice/firmatari: Di Paolantonio Annalisa, Buconi Maria Lavinia

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 26573/2025 del 02-10-2025

... Fatti di causa La Corte appello di Napoli, con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello proposto da ### avverso la sentenza del ### R.G.N. 23761/2023 Cron. Rep. Ud. 10/07/2025 CC tribunale di Napoli che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto per ottenere il pag amento del ### in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da ### aveva condannato ### al pagamento quale condebitore in solido della somma di € 199.256,78 oltre accessori, in conseguenza dell'attività svolta in concorrenza, in violazione degli artt. 2104 e 2105 c.c. ed a titolo di risarcimento del danno per retribuzioni inutilm ente corrisposte ai sensi dell'articolo 2033 c.c. a causa della mancanza del la controprestazione lavorativa. A fondamento della decisione la Corte d'appello ha rilevato che erano coperte da giudicato le domande azionate in via riconvenzionale riguardo ai buoni pasto ed al risarcimento per danno all'immagine non essendo state fatte oggetto di appello incidentale. Inoltre ha rilevato che era passato in giudicato a seguito della or dinanza n. 5081 del 2020 della Corte di cassazione la sentenza della Corte d'appello in merito alla legittimità del licenziamento intimato allo (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 23761-2023 proposto da: ### rappresentato e difeso dal l'avvocato ### - ricorrente - contro ### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro temp ore, rappresentata e di fesa dagli avvocati ### CARDILLO, ### - controricorrente - avverso la sentenza n. 1348/2023 della CORTE ### di NAPOLI, depositata il ### R.G.N. 3171/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dal ###. ### Fatti di causa La Corte appello di Napoli, con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello proposto da ### avverso la sentenza del ### R.G.N. 23761/2023 Cron. 
Rep. 
Ud. 10/07/2025 CC tribunale di Napoli che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto per ottenere il pag amento del ### in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da ### aveva condannato ### al pagamento quale condebitore in solido della somma di € 199.256,78 oltre accessori, in conseguenza dell'attività svolta in concorrenza, in violazione degli artt. 2104 e 2105 c.c. ed a titolo di risarcimento del danno per retribuzioni inutilm ente corrisposte ai sensi dell'articolo 2033 c.c. a causa della mancanza del la controprestazione lavorativa. 
A fondamento della decisione la Corte d'appello ha rilevato che erano coperte da giudicato le domande azionate in via riconvenzionale riguardo ai buoni pasto ed al risarcimento per danno all'immagine non essendo state fatte oggetto di appello incidentale. Inoltre ha rilevato che era passato in giudicato a seguito della or dinanza n. 5081 del 2020 della Corte di cassazione la sentenza della Corte d'appello in merito alla legittimità del licenziamento intimato allo stesso ### per la concorrenza sleale e la violazione del dovere di fedeltà; la Corte ha affermato inoltre che alla luce delle prove testimoniali fosse provata la condotta di concorrenza sleale con violazione del dovere di fedeltà ex art. 2105 c.c. tenuto conto della circostanza che ### svolgeva un'attività rilevante per la so cietà e non essendo emersa - diversamente da quanto ribadito nell'atto di appello - alcuna ingerenza nel subappalto in questione del responsabile ### In sostanza, i giudici di merito hanno confermato la tesi della datrice di lavoro ### secondo cui il lavoratore ora ricorren te, unitamente ad altri corresponsabili, avevano costituito, servendosi di prestanomi, un'altra società di vigilanza, la ### alla quale erano stati conferiti 3 in subappalto i servizi di vigilanza non armati appaltati dalla ANM per un prezzo orario del servizio superiore sia al costo di cui alla t abella ministeriale di riferimento per gli appalti del settore per l'anno 2015 e 2016, sia a quello per l'impiego di custodi di livello F del ### vigilanza. Era infatti emerso che i prezzi dei subappalti erano gonfiati di quel poco necessario per garantire un utile al ### e agli altri corresponsabili. Nessuna ingerenza nel subappalto era emersa in vece da parte del responsabile ### indic ato dal lavor atore come deus ex macchina della società ### Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassa zione ### con sette motivi di ricorso ai quali ha resistito con contro ricorso ### service ### Il ricorrente ha depositato memoria difensiva prima del l'udienza. Dopo la decisione, il Collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni previsto dalla legge. 
Ragioni della decisione 1.- Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 2105, 1218, 1223, 1227, comma 2 c.c. , ex articolo 360 n.3 c.p.c., in quanto la conclusione del contratto di subappalto non er a avvenuta all'i nsaputa della ### bensì con il suo pieno avallo perché era stata condivisa o avallata da ### come emergeva dalla sentenza.  2.- Con il secondo motivo, si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'autorizzazione da parte del ### alla conclusione del contratto di subappalto.  2.1. I primi due motivi, da esa minare unitariam ente per connessione, devono essere disa ttesi posto che non sottopongono a censura una tesi giuridica sostenuta dai giudici di merito bensì la diversa valutazione dei fatti operata dagli 4 stessi giudici circa il coinvolgimento e l'ingerenza del ### e suo tramite della ### che i giudici hanno motivatamente escluso, peraltro attrav erso una doppia conforme pronuncia. Che il ### fosse stato a conoscenza o meno, che abbia stabilito il prezzo o meno, configurano questioni di fatto che mirano al coinvolgimento della società e non certamente di diritto ed i motivi sono perciò inammissibili posto che la ricorrente denuncia l'esistenza del vizio di cui al 5 dell'art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. “doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall'art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di ri getto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. 
Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019).  3.- Con il terzo motivo si deduce la violazione e fals a applicazione dell'articolo 2697 c.c. per avere la Corte d'appello confermato la condanna del ### a pagare la somma di euro 209.464,36 a titolo di risarcimento dell'asserito danno derivante dalla conclusione del co ntratto di subappal to con la ### in particolare, secondo la Corte d'appello tale somma era il risultato della sottrazione complessiva del corrispettivo orario pari a euro 13 all'ora, applica to per il subappalt o alla società ### e del corrispettivo che sarebbe stato applicato dalla società opponente pari a euro 7,68 all'ora. Si sostiene da parte del ricorrente che manchi del tutto la prova del fatto che la ### avrebbe fissato come prezzo orario del servizio un corrispettivo di euro 7,68 all'ora. 
Anche tale motivo è all'evidenza inammissibile perché mira alla rivalutazione dei fatti di causa ed attiene alla entità del danno 5 che secondo la Corte d'appello era provato. In ogni caso non può predicarsi alcuna violazione del l'art. 2697 c.c. che può essere ipotizzata solo quando manchi la prova dei fatti e la causa viene decisa con applicazione della regola di giudizio, ponendosi a car ico della parte l'onere della prova di cui non sarebbe gravata (v. ad es. sentenza n. 17313 del 19/08/2020); ma non anche quando il giudice abbia deciso la causa attraverso la valutazione delle acquisizioni istruttorie poichè in questo caso può essere ip otizzato solo un erroneo apprezzamento sulla valenza della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.  4.- Con il quarto motivo si afferma la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. ai sensi dell'articolo 360, numero 4 c.p.c. per avere la Corte d'appello confermato la condanna del ### a restituire alla ### la somma di euro 10.530,56 a titolo di retribuzione indebitamente percepita, sul presupposto che la prova testimonia le espletata nel parallelo giudizio di impugnativa del licenziamento av rebbe confermato lo svolgimento da parte del ### durante il suo orario di lavoro, di prestazioni in favore della ### per due volte a settimana per quattro ore al giorno, dal mese di aprile 2015 sino al 30 novembre 201.  4.1. Il motivo è parimenti inammissibil e, avendo la Corte d'appello confermato la valutazione del danno da risarcire effettuata in primo grado in via equitativa e sulla base delle prove testimoniali, senza violare né l'art.115 né l'art.116 c.p.c.; peraltro una censura relativa alla violazione e falsa applicazione delle norme in questione non può porsi nel giudizio di cassazione per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, 6 ovvero disposte d'u fficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento cr itico, elem enti di prova soggetti invece a valutazione ( Cass. n. 1229 del 17/01/2019).  5.- Con il quinto moti vo si sostiene la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'inammissibilità della compensazione operata dal collegio con le somme dovute a titolo di TFR dalla ### in forza dell'articolo 1246, numero 3 c.c. e dell'articolo 545 c.p.c.  eccepita anche in appello ex articolo 360, numero 4 c.p.c.  5.1. Il motivo non è fondato posto che la Corte d'appello non può aver violato l' art.112 c.p.c. essendosi motivatamente pronunciata sulla questione re lativa alla in ammissibilità della compensazione, ritenendola invece correttamente ammissibile trattandosi di compensazione impropria (Cass. n.13647/19).  6.- Con il sesto motivo, si sostiene la violazi one e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione alla mancata pronuncia del collegi o in ordine alla censura formulata dal ### al capo quinto dell'atto d'appello che si riferisce alla condanna solidale, quale debitore in solido.  6.1. Il motivo deve essere disatteso posto che la Corte d'appello ha pronun ciato implicitament e e correttamente anche sull'esistenza della responsabi lità integrale del ricorre nte, secondo la regola generale posta dall'art. 1294 c.c. e dall'art.2055 c.c. in capo al co rresponsabile sol idale, avendo confermato in toto la pronuncia di primo grado.  7. Con il settimo motivo, in conseguenza dell'accoglimento del sesto motivo, si reitera la domanda di pagamento in proprio favore del TFR pari ad € 20.738,14. 7 7.1. Il motivo è infondato in conseguenza del rigetto del sesto motivo.  8.- Per le rag ioni esposte il ricorso deve essere complessivamente rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali come in dispositivo.  9.- Sussistono altresì le condizioni per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il rico rso, a norma del l'articolo 13, comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002.   P.Q.M.   La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proc essuali che si liquidano in € 5000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli altri oneri di legge. 
Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater d.p.r. n.115 del 2000, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, d ell'ult eriore im porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. 
Così deciso in ### nella ### camerale del 10.7.2025 ### dott.ssa ### 

Giudice/firmatari: Leone Margherita Maria, Riverso Roberto

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 18372/2024 del 05-07-2024

... 849 (scaduto nel settembre 2016), oltre che atto di concorrenza sleale, e si era disposta la rimessione della causa sul ruolo in forza di separata ordinanza, al fine di proseguire la fase istruttoria con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni. In particolare, il tema del contendere, che ancora in questa sede di legittimità interessa, verteva sull'interpretazione dell'art. 68, I comma, lett. b) c.p.i., frutto del recepimento in ### della direttiva 2001/83/CE (art. 10.6), poi modificata nella diret tiva 2004/27/CE, che statuisce: «la facol tà esclusiva attribuita dal brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: … b) agli st udi e speriment azioni diretti all 'otteni mento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti ademp imenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione d elle m aterie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie») (c.d. «Bolar clause», princip io di matrice statunitense, derivante d al 4 di 34 contenzioso tra ### e ### avente ad oggetto la contraffazione di brevett o relativo al principio att ivo ### nella disponibilità della prima e sfociato, (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2224/2022 R.G. proposto da: ### S.R.L., ###, elettivamente domiciliate in ### ngotevere M ichelangelo 9, presso lo studio de ll'avvocato ### O' ### (###) che le rappresenta e difend e unitam ente agli avvocati ### ( ###), #### (###), ### (###) -ricorrente contro ### & CO. KG, elettivamente domiciliata in ### 1, presso lo studio dell'avvocato 2 di 34 #### (###) che la rappresenta e difend e unitam ente agli avvocati #### (####), ### (###), ### (###) -controricorrente avverso SENTENZA di CORTE D'#### n. 1785/2021 depositata il ###. 
Udita la relazione sv olta all'udienza pubblica del 12/06/2024 dal ### Sentiti i difensori delle ricorr enti, Avv.ti ### e ### ni, e della controricorrente, Avv.ti ### e ### che hanno esposto oralmente le conclusioni dei rispettivi atti. 
Sentito il ### , Dr. And rea Postiglione, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 
FATTI DI CAUSA La Corte d 'appello di ### con sentenza n. 1785/2021, pubblicata l'8/6/2021, ha confermato la sentenza n. 8273/2018 del 24/7/2018 del Tribunale di ### con la quale - in giud izio instaurato, nel maggio 2014, all'esito di procedimento cautelare di descrizione ###, dalla ### & Co. KG, titolare del brevetto EP 418.716, depositato il ### e convalidato in ### in data ###, rivendicante una classe di compost i che comprende il «tiotropio bromuro, un principio attivo anticolinergico b roncodilatatore, da somministrare pe r inalazione nella patologia broncoostruttiva», impiegato nel farmaco ### nei confronti di ### s.p.a. e di ### aliana ### s.r.l., p er accertare la contraffazione dei diritt i esclusivi deri vanti da EP ‘716/### ‘849 posta in essere d alle convenu te - si era re spinta la domanda 3 di 34 riconvenzionale proposta dalle parti convenute, volta ad ottenere la declaratoria di nullità del CCP 849, di titolarità di ### r ### & Co. KG., sulla base delle conclusioni del C.T.U. dott. Spadaro. 
Nello stesso giudizio si era accertato e dichiarato, in accoglimento delle domande pr incipali della società attrice Boh eringer, che la produzione, commercializzazione, importazione, esportazione, distribuzione, pubblicizzazione da parte delle convenute di tiotropio bromuro in qualsiasi form a, ivi compre sa le forme anidra e monoidrata oggetto di descrizione giudiziale (sulla base della CTU prettamente farmacologica redatta dalla ### lla, in relazione a un'attività di produzione e vendita da parte di ### di quantitativi di tiotropio bromuro compati bili con la produzione di lotti in scala industriale d i una versione generica del prodott o ###, avevano costituito cont raffazione della porzione italiana del brevetto EP 716 (scaduto il ###) e del CCP 849 (scaduto nel settembre 2016), oltre che atto di concorrenza sleale, e si era disposta la rimessione della causa sul ruolo in forza di separata ordinanza, al fine di proseguire la fase istruttoria con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni. 
In particolare, il tema del contendere, che ancora in questa sede di legittimità interessa, verteva sull'interpretazione dell'art. 68, I comma, lett. b) c.p.i., frutto del recepimento in ### della direttiva 2001/83/CE (art. 10.6), poi modificata nella diret tiva 2004/27/CE, che statuisce: «la facol tà esclusiva attribuita dal brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: … b) agli st udi e speriment azioni diretti all 'otteni mento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti ademp imenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione d elle m aterie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie») (c.d. 
«Bolar clause», princip io di matrice statunitense, derivante d al 4 di 34 contenzioso tra ### e ### avente ad oggetto la contraffazione di brevett o relativo al principio att ivo ### nella disponibilità della prima e sfociato, poi, nell'intervento normativo volto a liberalizz are le sperimentazioni necessarie all'otteniment o dell'autorizzazione all'immissione in commercio).  ### ale evidenziava, da un lato, che la ratio sottesa a tale clausola è quella di agevolare il tempestivo ingresso sul mercato dei farmaci ge nerici per non prolungare, di fatto , la durata della privativa, consentendo ai produttori genericisti di iniziare le attività amministrative e di sperimentazione prodromiche all'ottenimento di un'### pur in costanza del brevetto di riferimento, essendosi così introdotti limiti al diritto di esclusiva, e, dall'altro, che si tratta di norma di stretta interpretazione che, pur non consentendo, ex art.  14 preleggi, l'interpretazione analogica, am mette, tuttavia, l'interpretazione estensiva, nell'ot tica sempre del contemperamento, da un lato, della tutela brevettuale e, dall'altro, delle necessità pratico - sperimentali, prodromiche al lancio commerciale di un farmaco generico. 
Veniva quindi ritenuto dai giudici di primo grado, a fronte della tesi della ### secondo cui l'eccezione ### potesse applicarsi ai soli sog getti che, al proprio inte rno, svolgano at tività di preparazione ed utilizzo del principio at tivo per predisporre la documentazione relativa ad una propria domanda di autorizzazione alla messa in commercio del farmaco (###, che : a) la clausola ### non può applicarsi ai meri produttori/rivenditori di principio attivo, ossia a colo ro che svolgono attivit à di sperimentazione e produzione non finalizzata all'ottenimento di un'### ma finalizzata ad ottenere il principio attivo oggetto della privativa ed a porlo in vendita ad altri; b) l'eccez ione è tuttavia app licabile anche all'attività di terzi che pro ducono il p rincipio attivo del farm aco brevettato, per finalità regist rative non p roprie ma di terzi e su richiesta di tali genericisti, non attrezzati a produrre in proprio, ma 5 di 34 intenzionati ad entrare sul mercato, alla scadenza dell'esclusiva del titolo brevettuale, i n quanto, in tali casi, «l'attività del terzo si coniuga strettamente a quella del genericista che intende ottenere l'AIC ed il profitto ch e ne ricava costi tuisce remunerazione del servizio reso, mettendo a disposizione le sue capacità, esperienza e strumenti tecnologici» e in fatti la disposizione di cui all'ar t. 68, comma I lett. a) c.p.c. ammette l'attività sperimentale in quanto commissionata a terzi in cambio di un corrispettivo; c) «l'eccezione ### pur potendo trovare applicazione anche quanto all'attività di soggetti che pro ducono il princi pio attivo per fina lità registrati ve non proprie ma di altri, presuppone va, in o gni caso, che tale attività di produzione e di commercial izzazione si realizzasse su richiesta dei genericisti e non in modo autonomo ed indipendente». 
Al contrario, ### e ### avevano agito quali mere produttrici di principio attivo, aven do offerto in vendita - attività già in sé esclusa dall'esenzione - e ceduto il principio attivo in asse nza dell'esimente, ponendo in essere attività promozionale e di offerta in vendita del principio attivo tiotropio bromuro sul sito internet, in sé incompatibile con l'applicazione dell'esimente ### in quanto il terzo produttore si sarebbe dovuto attivare su richiesta d el genericista e non proporsi per la ricerca di potenziali clienti; inoltre, le st esse società non avevano adot tato alcuna misu ra precauzionale, volta ad evitare che il princi pio attivo offerto e venduto fosse utilizzato per scopi estranei alla «### clause». 
La Corte d 'appello, pronunciando sull'unico motivo di gravame proposto da ### e ### av verso la sent enza parziale di p rimo grado, premesso che, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, la «### clause», era disp osizione di carattere eccezionale, volta a consentire «lo svolgimen to di tutte quelle attività, sperimentali ed ammini strative, aventi una funzione preparatoria rispetto all'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti generici, ossia di prodotti contenenti lo stesso principio 6 di 34 attivo di medicinali per i quali è scaduta l'esclusiva brevettuale sul principio attivo», conferendo «una maggiore rapidità nell'ingresso dei farmaci generici sul mercato, po iché il genericista non è obbligato a portare a termine tutti gli studi clinici atti a dimostrare l'efficacia e la sicurezza de l prodo tto, b asandosi sugli studi già effettuati in relazione al farmaco di riferimento, il cd. originator», ha ritenuto corretta l'interpretazione offerta dal Tribunale, secondo cui la cl ausola Bo lar non possa applicarsi ai meri produttori/rivenditori di principio attivo, in un'ottica di compromesso tra la libertà d i iniziativa economica in un settore particolarmente significativo per la collettività mondiale quelle quello farmaceutico e la necessaria tutela del titolare de lla privativa. Di conseguenz a, i ge nericisti privi delle necessarie attrezzature tecnologiche e competenze possano rivolgersi a terzi produttori del principio attivo per richiedere un'attiv ità di produzione e di consegna, da rite nere legit tima in q uanto funzionale all'ottenime nto di un'### ma «l'attività del terzo produttore, non potendo essere svincola ta da una specifi ca richiesta del genericista, non può comprendere una vera e propria attività di marketing… in contrasto con le finalità sperimentative e registrative tipiche dell 'eccezione consentita dalla disp osizione legislativa». 
Nella fattispe cie concreta in esame: a) ### e ### non impugnando in maniera specifica tale interpretaz ione della disposizione, hanno ammesso, nei propri atti, di aver avviato le attività di produzione e pub blicizzazione del tiotropio, prima ed indipendentemente da una specifica richiesta ed incarico da parte di una società genericista, in contrasto proprio con l'interpretazione pure estensiva ammessa dal giudice di prime cure; b) il mero inserimento del prodotto nel sito internet costituisce espressione della nota attività di marketing, funzionale a catturare l'attenzione dei possibili clienti genericisti; c) quanto agli avvertimenti rivolti ai 7 di 34 genericisti, circa il fatto di poter vendere soltanto per finalità ### sul sito www.tapi.com, il disclaimer è stato inserito nel 2014, dopo la descriz ione del luglio 201 3, mentre non figurava nel catalog o prodotti del 2012 ed è stato eliminat o nel catalogo 2015 , come ammesso dalle stesse conv enute, sia pure per e rrore, e in ogni caso si riferiva in generale a tutti i prodotti, non specificamente al principio del tiotropio; d) la rettifica circa l'autorizzazione chiesta ad ### alla produzi one del tiot ropio bromuro a fini di sola sperimentazione anche clinica, ma ottenuta per mero errore a fini commerciali, non potreb be legittimare la pubblicizzazione e la commercializzazione effettuate via internet; e) tali conclusioni rendevano superfluo l'esame circa la compatibilità dei quantitativi di tiotropio bromuro con la finalità della commercializzazione al fine di escluderla, per ritenere rispettata l'esenzione ### e ancora più superfluo era l'esame della questione relativa al quantitat ivo di principio attivo vendu to in ### alla societ à turca ### in quanto gli elementi costituitivi dell'eccezione ### non risultavano integrati «una volta ammesso che ### e ### abbiano prodotto il tiotropio bromuro di propria iniz iativa, offrendolo indiscriminatamente in vendita, in difetto di stringenti e chiare clausole negozial i e in difetto di altrettan ti pun tuali regolam enti negoziali idonei ad assicurare l'uso esclusivamente registrativo sin dal 2012». 
In conclus ione, la Corte d'appello, confermando la deci sione di primo grado e respingendo l'appello, affermava che «il produttore del principio attivo, per fruire dell'eccezione della ### clause, deve dimostrare di aver agito su input di un soggetto genericista e di avere ade guatamente re golamentato e presidiato in via negoziale (per esempio, con la previsione di una penale) il fatto che il genericista utilizzerà il principio attivo soltanto per finalità ### e che «in difetto di tali condizioni, appaiono del tutto irrilevanti le quantità del principio attivo realizzate e vendute dal produttore e 8 di 34 ciò a maggio r rag ione considerata l'estrem a variabilità dei quantitativi necessari per la fase sperimentativa/registrativa». 
Avverso la suddett a pronun cia ### srl e ### propongono ricorso per cassazione, notificato il ###, affidato a unico motivo, ne i confro nti di ### & Co. KG (che resiste con controricorso notificato il ###). 
Entrambe le parti hanno depositato memorie. 
Con ordinanza interlocutoria n. 2167 9/2023 la causa è stata rinviata, dall'adunanza camerale del 23/5/2023, per la trattazione in pubblica udienza.  ### ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. 
Le ricorrent i e la controricorrente hanno deposi tato u lteriori memorie. 
All'udienza pubblica del 1 2 giugno 2024, sono stati sentiti i difensori delle parti, che hanno illustrato oralmente i rispettivi atti, e il PG, che ha concluso per il rigetto del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Le ricorrenti lamentano, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione dell'art. 68, co. 1, lett. b), c.p.i. in relazione all'art.  360, co. 1, n. 3, c.p .c., censurando la sentenza d ella Corte d'Appello di ### per aver ritenuto che l'eccezione di cui all'art.  68, co. 1, lett. b) , c.p.i. si applichi ai terzi produttori di p rincipi attivi soltanto a condizio ne che ### la produzione d el p rincipio attivo avvenga a fron te di una sp ecif ica richiesta del genericista interessato e ### il produtt ore ten ga una serie di comportam enti che non sono né espressament e menz ionati, né im plicitamente necessitati, dalla norma in questione. 
Le società Sic or e ### pur condividendo l'e stensione in via interpretativa del novero dei soggetti che, in considerazione della ratio dell'art.68 in esame, possono usufruire d ell'esenzione B olar (anche i terzi che p rodu cono il principio att ivo brevettato, per 9 di 34 fornirlo a gene ricisti non attrezzati a produrlo in proprio, ma intenzionati ad entrare sul mercato alla scadenza dell'esclusiva del titolo brevettuale, così da consentire a tali genericisti di avvalersi dell'attività di meri produttori est erni per pote r accedere tempestivamente alle procedure di concessione delle ###, contestano l'inammissibile i nterpretazione «creativa» ope rata dai giudici di merito, a ttraverso l'ag giunta di una serie di stringe nti requisiti e condizioni aggiunt ive che n on trovano giu stificazione alcuna né nel testo della norma, né nella ratio della stessa come identificata dalle sentenze, vale a dire «a) l'avvio della produzione (e, ancor prima, delle att ività sperimentali necessarie ad approntare un adeguato processo produttivo) solo previa richiesta del terzo genericista e b) la stipulazione di “adeguati” contratti che impegnino il terzo genericista al rispetto dell'esenzione ### Trattasi, per le ricorrenti, di interpretazione ingiustamente additiva, oltre che illogica e di impossibile applicazione pratica. 
La senten za impugnata, sostengo no le ricorrenti, nel vietare al produttore di principi attivi di informare i terzi della sua capacità (in termini di compete nze, m acchinari, personale,…) di produrre un determinato principio attivo «prima di aver ricevuto una richiesta di fornitura», rendere bbe concretamente inapplicabile l'esenzione ### sulla base d elle seguenti obiezioni: a) « come può i l produttore essere interpellato da t erzi genericisti int eressati, se questi ultimi non possono essere resi edotti della sua disponibilità a produrre?»; b) «i terz i genericisti interessati a commissionare la produzione di un principio attivo dovrebbero sondare la disponibilità di un numero indefinito di possibili produttori prima di trovarne uno disponibile»; c) «in alternati va, il genericista si troverebbe costretto a rivolgersi a produt tori di principi atti vi che citino il principio attivo di interesse tra quelli per la produzio ne dei quali sono dotati delle strutture necessarie, e situati in ### non coperti 10 di 34 dal brevetto o dal ### rendendo così del tutto vana l'estensione soggettiva della norma». 
Al contrario, il produttore può ben cominciare, con ampio anticipo rispetto al pervenire delle richieste di fornitura (anche in relazione ai lungi tempi, almeno tre anni, occorrenti per la «messa a punto del processo prod uttivo - necessaria ai fin i dell a fornitura di un principio attivo caratterizzato da un sufficiente grado di purezza», cui vann o aggiunti i tempi - circa un anno - imposti dall' iter burocratico richiesto per ottenere un'autorizzazione alla produzione del principio at tivo ad uso speriment ale e clinico, necessaria per poter avviare la prod uzione del principio a ttivo ap punto a fine sperimentale), a produrre «a condizioni ### il principio attivo anche in assenza di richieste da parte dei genericisti , avend o il produttore stesso ben chiaro che la ( eventuale) forn itura di quel principio attivo avverrà appunto soltanto alle medesime condizioni ### e sarà finalizzata allo svolgimento delle attività di richiesta delle AIC da parte di quei genericisti. 
Altrimenti, l'interpretazione dei giudici d i merito - in sost anza, abrogante - avrebbe proprio l'effetto di ripristinare «quell'ingiustificato trattamento discriminatorio - criticato, tra l'altro, anche dalla sente nza di primo grado 12 e comunque contrario all'art. 10.6 della Direttiva 2001/83/CE - tra genericisti dotati di strutture p roduttive ad eguate (ossia, i genericisti economicamente più forti, che pot rebbero avviare in qualsiasi momento le attività di produzione del principio attivo e quindi poi le attività necessarie all'otteniment o di un'AIC ) e genericisti non dotati delle strutture in questione (dunque, i genericisti con minori risorse, che dovrebbero subire questo iato di quasi 10 anni!) che la meritevole interpretazio ne estensiva delle precedenti sentenze aveva scongiurato». 
Peraltro, la Corte d'appello , in vi olazione dell'art .115 c.p.c., avrebbe anche erroneamente interpretato le affermazioni di ### e 11 di 34 ### le quali hanno sempre «dichiarato che le attività sperimentali avviate da ### avevano lo scopo di consentire a una o più società del ### va (quindi, tecnicam ente, a te rzi genericisti) di ottenere un'### e che le attività in que stione «sono dun que comunque partite dopo il ricevimento di una richi esta da una società-terza rispetto a ### La contestazione circa l'interpretazione additiva operata dai giudici di merito è rivolta anche con riferimento alla seconda condizione, identificata sub ###, ossia la necessità della previa stipulazione di «adeguati contratti che imp egnino il terzo gene ricista al rispett o dell'esenzione ### Se la condizione unica di liceità è la finalità (da valutarsi ex ante) sperimentale e registrativa (e dunqu e il fatto che il produtto re intenda produrre e fornire il principio attivo per consentire a terzi genericisti di ottenere le necessarie ###, nessun rilievo può avere la deci sione finale (ex post ) del terzo gene ricista circa l'uso del principio attivo in questione. Inoltre, un accordo negoziale privato (pure se assistito da penale) non potrebbe assolutamente garantire che il terz o gene ricista si astenga dal compier e atti di contraffazione e comunque di ciò non potrebbe essere incolpato il produttore di principi attivi, specialmente quando - come nel caso di specie - lo stesso si è adoperato, mediante disclaimer, lettere sottoscritte dai clienti, avvert imenti su i prodotti e sulle b olle di consegna, per avv ertire il terz o genericista - al mom ento della fornitura ma anche prima , cioè g ià al momento dell 'attività informativa sulla disponibilità del principio attivo tiotropio bromuro - dell'unica finalità per la quale era consentito l'utilizzo del principio attivo.  1.2. Le ricorrenti chiedono a questa Corte di sottoporre alla ### i seguenti quesiti in diritto: «1) Se l'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2001/83/CE debba essere interpretat o nel senso che l'esclusione della prot ezione 12 di 34 brevettuale (eventualmente estesa attraverso un certificato protettivo complementare) per gli atti con i quali un terzo offre o fornisce ad un'impresa genericist a un principio attivo protetto da brevetto che l'impresa genericista abbia previsto di utilizzare per eseguire studi e sperimentazioni ai f ini di un'autorizzazione alla immissione in commercio di medicina li ai sensi d ell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2001/83/CE richieda: a) che il terzo at tenda di riceve re dall'impresa genericista u na specifica richiesta di forni tura prima di avviare qualsiasi att ività preparatoria, ivi incluse ad esempi o l'attività informativa sulla disponibilità del terzo a fornire quel princi pio attivo, l'at tività di predisposizione interna di un processo di produzione del principio attivo in questione, l'attività di predisposizione del ### relativo a detto principio attivo, l'attività di produzione del principio attivo ai fini della sua fornitura a scopi registrativi; b) che il terzo sottoscriva con ciascuna impresa genericista precisi accordi contrattuali m ediante i quali: i) il terzo vieta all'impresa genericista qualsiasi uso non registrativo del principio attivo, assistendo tale divieto con strumenti coercitivi privati (es. clausola penale, clausola di manle va,...); e ii) l'i mpresa genericista si impegna a utilizzare il prin cipio attivo esclusivamente a scopi registrativi».  1.3. La controricorrent e eccepisce, an zitutto, l'inammissibilità del motivo, rilevando che non si possa procedere ad un riesame della interpretazione dell'art.68, comma 1 , lett.b), c.p.i., in senso eventualmente più favorevole per ### essendo tale interpretazione passata in giudicato , come rilevato dalla Co rte di Appello con statuizione anche essa non impugnata dalle ricorrenti.  ### non è fondata. 
Invero, la Corte d'appello dà atto che ### e ### «concordavano espressamente con l'interpretazione della c lausola ### come esposta dal giudice d i prime cure, quindi con un'adegu ata 13 di 34 valorizzazione della prospettiva teleol ogica sottesa all'art. 68 comma I, lett. b) c.p.i.», ma non concordavano, invece, «con la valutazione in fatto della violazi one della clausola di esenzio ne», salvo poi chiarire che erano st ati contestati i requis iti che, ad avviso del ### unale, la clausola ### al fine di soddisfare la dichiarata finalità registrativa, doveva presentare, vale a dire che ### la final ità doveva e ssere preventivamente d ichiarata e conosciuta non solo al momento della cessione, ma anche rispetto alla produz ione, offerta in vendita e commercializzaz ione del principio attivo e che ### la finalità d oveva essere indicata dal cedente quale limite di utilizzo. 
Quindi l'interpretazione della c.d. eccezione ### quale offerta dal ### aveva formato oggetto di impugnazione in appello e non può parlarsi di giudicato interno preclusivo all'esame del motivo. 
Né può ritenersi che la Corte d'appello, avendo comunque ritenuto di esaminare le obiezioni sollevate da ### «e ritenute [da ### n.d.r.] non adeguata mente valorizzate dal ### unale, alla luce del le quali la p roduzione del princip io attivo dovrebbe ritenersi coperta e avallat a dalla clausola ### avrebbe accertato, con ratio decide ndi autonoma (rispetto all'interpretazione della eccezione ### adottata), che ### non avevano prodotto e commercializzato il «tiotropio bromuro» su richiesta di genericisti bensì su propria iniziativa, verificando però anche le concrete modalità di pubblicizzazione e offerta in vendita del «tiotropio bromuro» adottate da ### così da escludere comunque che anche un'interpretazione della clausola, in linea con quella affermata da contro parte (secondo cui l'attivi tà del t erzo produttore di principi attivi potrebbe considerarsi scriminata anche quando lo stesso agisca di propria iniziativa, e non dietro input del genericista), avrebbe potuto portare ad un accoglimento dell'appello avversario. 14 di 34 Invero, tali accertamenti, lungi dal sorreggere una ratio autonoma, si inseris cono nell'interpretaz ione adottata dell'eccezione ### e degli elementi costitu itivi, che, nella spe cie, non risultavano integrati, «una volta ammesso che ### e ### abbiano prodotto il tiotropio bromuro di propria iniz iativa, offrendolo indiscriminatamente in vendita, in difetto di stringenti e chiare clausole negozial i e in difetto di altrettan ti pun tuali regolam enti negoziali idonei ad assicurare l'uso esclusivamente registrativo sin dal 2012».  1.4. La controricorrente eccepisce poi l'inammissibilità del motivo per carenza di interesse. 
Ciò in quanto la tesi delle ricorrenti, secondo cui sarebbe del tutto irrilevante che le condotte del produttore di principio attivo siano precedute da una specific a richiesta da parte del gen ericista, «avendo il produttore stesso ben chiaro che la ### fornitura di quel principio attivo avverrà appunto soltanto alle medesime condizioni ### e sarà finalizzata allo svolgimento delle attività di richiesta delle AIC d a parte di quei genericisti », difett erebbe dei necessari presupposti in fatto, non essendo emersa nel giudizio di merito alcuna prova che la offer ta in vendit a e fornitura sia avvenuta «a condi zioni ### e si a stata finalizzata al lo svolgimento delle attività di richiesta delle AIC da parte di quei genericisti.  ### non è, del pari, meritevole di accoglimento. 
Invero, l'assunto dell e ricorrenti è che esse po ssono usufruire dell'esenzione ### in qualità di terzi produttori del principio attivo brevettato, per fornirlo a genericis ti non attre zzati a prod urlo in proprio, ma intenzionati a d entrar e sul mercato alla scadenza dell'esclusiva del titolo brevettuale al fine di ottenere le necessarie ### e che esse possano avviare le attività sperimentali necessarie ad approntare un adeguato processo produttivo, a prescindere da una previa richiesta del terzo gene ricista e della stipulazione di 15 di 34 adeguati contratti che impegnin o il terzo genericis ta al rispett o dell'esenzione ### o di speci fici accorgimenti da parte di d etti terzi produttori (avvisi , disclaimer, etc…).  2.Tanto premesso, l'unico motivo di ricorso è, tuttavia, infondato.  2.1.###.68 d.lgs. 30/2005, «### del diritto di brevetto», nella sua attuale formulazione, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 18/2019 (che, in adeguamento della normativa nazionale al Reg . 1257/2012 ed all'### su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, ha modificato la disposizione, introducendo le lettere a-bis, c-bis e c-ter) e della legge n. 214/2023 (che ha modificato la lett.c), così recita: «La facol tà esclusiva attribuita d al diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali; a-bis) agli atti co mpiuti a tito lo sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata, ovvero all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazio ne, o alla scoperta e allo svilu ppo di altre varietà vegetali; b) agli st udi e speriment azioni diretti all 'otteni mento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti ademp imenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione d elle m aterie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie; c) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati.  c-bis) all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi di altri ### d ell'### int ernazionale per la protezione della proprietà industriale (### di ###…» Il test o del primo comma del l'art.68 c.p.i. anteriore, successivamente alle modifiche introdotte con il d.lgs. 131/2010, così recitava: 16 di 34 «La facol tà esclusiva attribuita d al diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale; b) agli st udi e speriment azioni diretti all 'otteni mento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti ademp imenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione d elle m aterie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie; c) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente». 
La versione anteriore alle modifiche del 2010 prevedeva, alla lett.a) del primo comma dell'art.68 che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto no n si est endesse, quale che fosse l'oggetto dell'invenzione, ### «agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale ancorch é diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizz azione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazio ne e l'utilizzazio ne delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie».  ### del 2010 ha quindi proceduto distinguere le due ipotesi di esclu sione, tenendo quindi separati, da una parte, l'uso sperimentale (da intendersi quindi come circoscritto alle sole ipotesi di spe rimentazioni condotte sull'invenzione in fu nzione del suo superamento, e non della sua attuazione), e, dall'altra, le attività prodromiche all'ottenimento dell'AIC dei farmaci. 
Nel present e giudizio, rileva la lett era b) del primo comma dell'art.68 c.p.i., che è rimasta invariata dopo le novelle del 2010 e del 2019. 17 di 34 2.2. Si deve rammentare che già la ### di cui al R.D.  n. 1127/ 1939, come modificato dal D.P.R. n. 338/19 79, contemplava al terzo comma dell'art. 1 : «La fac oltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che si a l'oggetto dell'invenzione: a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fi ni non commerciali, ovvero in via sperime ntale, b) alla preparazione estemporanea, e per uni tà, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati». 
Va altre sì evidenziato che, nel settore del farmaco, al fine di colmare il tem po inte rcorrente tra la data del d eposito della domanda di brevetto e quella di autorizzazione all'immissione sul mercato, tempo necessario per le dovute complesse verifiche ma che ritarda lo sfrut tamento de l trovato, con legge n. 349 del 19 ottobre 1991 (la quale ha determinato l'aggiunta, nel corpo del RD 1127/1939, dell'art.4 bis) è stato introdotto, per la prima volta, in ### il «certificato complementare di protezione», in breve ### al fine di risponde re alle richiest e della industria farmaceutica di ampliamento della durata della protez ione brevettale (di norma, pari a vent'anni dal deposito della domanda di brevetto), nel campo delle specialità medicinali, così da potere recuperare il tempo perso nello sfruttamento commerciale del trovato, sino all'ottenimento, a seguito di adegu ata sperimentazion e chimica, da parte dell'amministrazione sanitaria, dell'indispensabile ### zzazione all'immissione in commercio, in breve AIC (tramite la registrazione da parte del Ministero per l'interno ex art.162 ### sanitarie 1265/1934, come sostituito dall'art.4 della L.4 22/194 1), necessitante anche di sforzi consid erevoli sul piano scie ntifico, tecnico e finanziario.  ###. 4-bis legge invenzioni prevedeva infatti una protezione estesa per una du rata sempre ed in variabilmente « pari al p eriodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto e la data del d ecreto con cui vien e concessa la prima autorizzazion e 18 di 34 all'immissione in commercio del medicamento », fino a un massimo di diciotto anni.  2.3. A livello europ eo, in data 18 giug no 1992, è stato poi emanato, per minimizzare le discrasie create dalle dif ferenti normative nazionali degli S tati membri e per t utelare l'industria farmaceutica europea ( soprattutto a fronte della p rotezione introdotta dalla normativa statunitense e giapponese), assicurando una discipli na comune per tutti gli ### i europei, il ### mento CEE n. 1768/1992, entrato in vigore, contemporaneamente in tutti i paesi della ### il ###, con conseguente assorbimento della precedente disciplina italiana; secondo l'art.1 del ### n.1768/92, potevano ot tenere un ### (### «### i titolari di un brevetto per invenzione, che ha per oggetto «un medica mento, una composizione di principi attivi di un medicamento, una utilizzazione di un prodotto (principio attivo o composizione di principi attivi di un medic inale) come medicamento, un procedimento per la fabbricazione d i un medicamento», sempre dopo che questo av esse ottenuto la registrazione ai fini dell'immissione in commercio del medicamento stesso. 
Il legislatore comunitario ha quindi introdotto una disciplina degli «### (acron imo di ### anche chiamato in ### «### sigla di ### o ### tivo ### in materia di specialità med icinali ( e successivamente anche di prodotti fi tosanitari) per « attribui### all'inventore del farmaco, in aggiunta al brevetto, una privativa ‘complementare' volta a prolungare la durata dell'eser cizi o dei diritti di sfruttament o esclusivo de ll'invenzione al fine di compensare almeno in parte gli anni trascorsi tra il rilascio del titolo brevettuale e l 'immissione in commercio del farmaco, che 19 di 34 richiede lo svolgimento di controll i da parte della ### Amministrazione ». 
Con l'entrata in vigore del ### mento C.E.E. n. 1768/92, il 2 gennaio 1993, l'art. 4-bis legge invenzioni è stato implicitamente abrogato e sostituito app unto d alle disposizioni contenute in tal e #### ha tuttavia fatto esp ressamente salvi i certific ati complementari concessi nel vigore delle leggi nazionali di cui ha preso il posto , preveden do all'art. 20 che « Il presente regolamento non si applica né ai certificati rilasciati conformemente alla legislazione nazio nale di un o ### membro prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, né alle domande di certificato depositate in conformità d i detta legislazione prima della data di pu bblicazione de l presente regolamento nella ### delle ### europee ». 
Per risolve re alcune situazioni di incertezza è stato successivamente emanato il ### nto comunitario n. 1610 dell'8/8/1996, che ha istituito il ### ettivo ### anche per i prodotti fitosanitari. Nel considerando n. 13, d el suddetto R egolamento , si prevede infatti che «il certificato conferisce gli stessi diritti del brevetto di base».  ### olamento n.1610 è stato poi sostituito dal ### 469/2009/CE del 6 maggio 2009.  2.4. Il legislatore comunitario ha poi disciplinato, con la ### 2004/27/C.E., di modifica alla ### n. 2001/83/C.E., nota come ### europeo dei farmaci, le modalità di concessione delle AIC o MA. 
All'art.10.6 della Direttiva si è previsto che «6. ### degli studi e delle sperimentazioni necessari ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 e i conseguenti adempimenti pratici non sono considerati contrari alla normativa relativa ai brevetti o ai certificati supplementari di protezione per i medicinali». 20 di 34 Si sono inseriti a livello europeo dei correttivi, in una logica proconcorrenziale della disposizione che concede ai titolari dei diritti di brevetto nel settore farmaceutico una protezione prolungata al fine di limitarne la portata a quanto necessario per soddisfare l'esigenza di compensazione sottostante a tale prolungamento, senza imporre limitazioni ulteriori ai produttori indipendenti: questa esigenza — e quindi la ratio del prolungame nto di tutela ottenuto mediante il rilascio dei «### è strettamente legata all'esigenza di compensare il ritardo nell'ingresso sui mercati europei del ### p rodotto farmaceutico che sia realizzato in attuazione di ciò che costituisce il « cuore » del brevetto, ritardo d ovuto proprio alle procedure regolatorie che, nel settore farmaceu tico, rendono in ### quest'ingresso di regola più lontano di quanto non accada in altri settori economici. 
In sostanza, il certificato complementare di protezione prolunga la protezione brevettuale oltre la scadenza naturale del brevetto, per una durata pari al periodo intercorso tra la data di deposito della domanda del brevetto base e la data de lla prima ### ione all'immissione in commercio («###. Il prolungamento temporale riguarda il principio attivo rivendicato dal brevetto e presente nel farmaco autorizzato. 
Per «medicinale generico», ai sensi della ### 2004, si intende un medicin ale che ha la stessa composizione qualit ativa e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento nonch é una b ioequivalenza con il medicinale di riferimento dimostrata d a studi a ppropriati di biodisponibilità.  2.5. L'### sul ### dei ### 2013/C 175/01, all'art.27, primo comma, «### degli effetti di un brevetto», per quanto in questa sede interessa, stabilisce che: «I diritti conferiti da un brevetto non si estendono: 21 di 34 a) agli atti compiuti i n ambito pri vato e per finalità non commerciali; b) agli a tti compiuti a t itolo sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata;…». 
Il 1° l uglio 20 19 è entrata in vig ore la disciplina del cosiddetto «### un nuovo ### comunitario  che ha mod ificato la disciplina dei certificati complemen tari di protezione, consentendo nel t erritorio dell'### la produzione di principî attiv i ancora coper ti da un «### per l'esportazione in ### dove la prote zione brevettuale o complementare non esista o sia già scaduta e (più limitatamente) per lo stoccag gio d i essi in vista dell'immissi one sul mercato immediatamente dopo la scadenza del certificato. 
Ciò al fine di a colmare lo « svantaggio competitivo »  dei produttori europei di farmaci generici risp etto ai fabbricanti che operano in ### terzi in cui la protezione complementare offerta è minore o del tutto assente.  2.6. ###.68, comm a 1, lett.b) del c.p.i. (frutto del recepime nto dell'art.10.6 della Direttiva 2001/83/CE, poi modificata dalla ### 2004/27/CE) disp one, quindi, la liceità delle attività d i sperimentazione di un farmaco copert o da alt rui brevetto, finalizzate all'ottenimento d i una autorizzazione amministrativa all'immissione in commercio del farm aco, che si int ende operare dopo la scadenza del brevetto altrui. 
Il tut to, in vista della commercializzazione d el farmaco ge nerico immediatamente dopo la scadenza del brevetto. 
Va soltanto ricordato che, già nel 2002, il nostro legislatore aveva cercato (con il d.l. n. 63/2002, convertito nella legge 112/2002) di introdurre, accanto ad una progressiva riduzione della durata dei «### ancora in vigore, anche la previsione espressa della facoltà per « le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori d ella copertura brevet tuale» di « avviare la procedu ra di 22 di 34 registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un ann o rispetto alla scadenza del la copertura brevettuale complementare del principio attivo». 
Si deve evidenziare che anche il d.lgs. 219/2006, di at tuazione della ### 2004/27/CE, prevede all'art.10 che: «### degli studi e delle sperimentazioni necessari ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 non comportano pregiudizio alla tutela della proprietà industriale e commerciale». 
Sia il d.lgs. 219/2006 sia la ### quanto ai farmaci, oggetto della domanda d i autorizzazione all'immissione in co mmercio, fanno riferimento soltanto agli studi e alle sperime ntazioni necessari ai fini dell'applicazione dei paragrafi che regolamentano uno dei regimi «speciali» di au torizzazione riguardanti i farmaci generici, i biosimilari, e i cosiddetti farmaci «ibridi», non anche i farmaci «innovativi».  2.7. Il nome « ### Clause » deriva da una nota vicenda giudiziaria che aveva cont rapposto, con alterne vicende, negli ### un'impresa produttrice di generici, la ### alla ### Nel 1983 la ### aveva convenuto la ### davanti alla ### for the ### of ### per contraffazione del suo brevetto relativo al «### in quan to la B olar, con alcuni mesi di anticipo sulla scadenza del brevetto, si era procurata da un produttore straniero un piccolo quantitativo di prodotto allo scopo d i condurre gli studi e le sperimentazioni necessari per presentare alla ### and ### statunitense (### la richiesta per l'autorizzazione alla commercializzazione del generico corrispondente (### lication ). In prim o grado, la ### riuscì a preva lere, in conside razione d ella natura sperimentale riconosciuta alla sua attività e del carattere marginale di essa. In appello, la ### of App eals for t he ### capovolse invece la prima decisione, ritenendo che comunque l'uso 23 di 34 di un farmaco brevettato cond otto al solo scopo di ottenere l'autorizzazione a commercializzare il corrispondente generico non rientrasse nella experimental use exception e costituisse pertanto una contraffazione, non potendo quin di essere effettu ato prima della scadenza d el brevetto. Era quindi in tervenuto il le gislatore statunitense, con la legge nota come ### (### and ### 1984), che ha apportato un emendamen to al #### an d ### volto appunto a rendere legittime le attività spe rimentali dirette al conseguimento d ella market authorization ### di un generico anche quando q ueste implichin o l'attuazione di un brevetto ancora in vigore. 
Il nom e «### vie ne quindi, da allora, imp iegato per designare le norme che stabiliscono che l'esclusiva brevettuale non possa essere opposta alle attività, non autorizzate dal titolare del brevetto, se dirette all'otten imen to delle autorizzazioni alla commercializzazione di un farmaco gene rico interfe rente con la protezione del brevetto, e anzitutto alla produzione di campioni del farmaco e al la sottopo sizione di essi ad esperimenti di bioequivalenza, ossia di esperimenti diretti a provare che il generico possiede la medesima efficacia terapeutica e il medesimo grado di sicurezza del farmaco «originale».  ### 2004/27/EC che ha modificato la ### 2001/83/EC, recante il cosiddetto codice comunitario del farmaco, ha introdotto in ### l'esenzione ### Il titolare del brevetto non può quindi opporsi al compimento delle attività prodromiche all'otten imento di un'autorizzazione all'immissione in commercio («### di un farmaco per cu i il brevetto o il certificato complementare di protezione non è ancora scaduto. 
Il test o della norma nazionale, dopo la modifica per effetto de l d.lgs. 131/2010, corrispondente della ### 2001/83 /CE 24 di 34 modificata dalla ### 2004/27/CE, essendosi separata la lettera b) (riferita « agli studi e sperimentazioni dirett i all'ot tenimento, anche in paesi esteri, di u n'autorizzazion e all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici, ivi compresi la prepa razione e l 'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie»), dalla ipotesi della lettera a) (riguardante gli atti compiu ti «in via sperimentale»), è nel senso che, al fine di configurare l'eccezione in esame, non è la n atura puramente sperimentale, ma la destinazione all'ottenimento della «### che rende lecite le attività contemplate anche quando il farmac o è ancora copert o da un brevetto o da un certificato complementare di protezione.  2.8. Non è in discussione che la ratio sottesa alla clausola ### sia quella di agevolare il tempestivo ingresso sul mercato dei farmaci generici onde non prolungare «di fatto» la d urata dell a privativa brevettuale, dal momento che con detta esenzione si consente di compiere tutte le attività amministrative e di spe rimentazione prodromiche all'ottenimento di un «### pur in costanza del brevetto di riferimento. 
Il legisla tore comunitario (e quello italia no di conseguenza) ha dovuto, infatti, realizzare u n contemperamento tra contrapposti interessi che fanno capo a titolari di d iritti soggettivi: quell o del titolare della proprietà industriale, che ha un diritto di esclusiva, e quello delle imprese che, alla scadenza della privativa, hanno diritto alla piena ed immediata r iespansione de lla libertà di iniziativa economica intendendo concorrere sul mercato con il titolare della stessa. 
L' art. 68 c.p.i., ovvero la c,d. ### clause, introduce dei limiti al diritto di esclusiva che la tito larità del brevetto attribuisce, giustificati da distinte esigen ze merit evoli di prevalente tutela; limiti che costituiscono, quindi, eccezioni rispetto alla regola della pienezza della priva tiva brevettuale, la quale, in difetto della 25 di 34 disposizioni normativa in commento, imporrebbe di qualif icare come contraffazione le condotte ivi previste. 
Il diritto di brevetto farmaceutico viene così ad essere limitato, non potendo essere esteso alle attivit à necessarie all'ottenime nto di un'autorizzazione all'immissione in commercio («### di un farmaco, che pur ricadrebbero nell'ambito del brevetto stesso. 
Il nod o controverso nell'interpret azione della norma, a livello nazionale ed europ eo, nel pre sente giudizio, è quello dell'estensione oggettiva o soggettiva della eccez ione ### si tratta, infatti, di stabilire se la produzione del principio attivo e le successive sperimentaz ioni debbano ritenersi lecite, perché ricadenti nella eccezione, solo se il soggetto che le effettua è lo stesso che poi richiede la «### o, invece, se l'eccezione si applichi anche alle medesime attività poste però in essere da un fornitore terzo, non richiedente la «#### della ### europe a è stata oggett o di un contenzioso che, tra il 2011 e il 2013, ha coinvolto, in ### e ### l'azienda polacca ### titolare del brevetto EP 0 801 067 ### e la casa farmaceutica giapponese ### in merit o alla produzione del p rincipio attivo « solifenacina succinato», ricadent e nell'ambito di protezione de l brevetto #### aveva pubblicizzato e venduto il principio attivo a d iversi produttori g enerici, tra cui almeno uno in Ge rmania.  ### aveva quindi citato in giudizio ### per violazione di brevetto, sia in ### che in ### e ### in sua difesa, aveva sostenuto la non violazione, sulla base del fatto che i suoi atti rientravano nella applicazione della c.d. eccezione ### e che gli acqu irenti del princ ipio attivo lo avrebbero poi effettivamente utilizzato solo allo scopo di eseguire test clinici necessari all'otteni mento delle «### per il farmaco generico .  ### aveva a nche affermato che il principio attivo sareb be stato consegnato agli acquirenti solo con la condizione che fosse 26 di 34 successivamente utilizzato esclusivamen te per l'esecuzione di sperimentazioni cliniche al fine di ottenere la «### La Corte d i appell o tedesca, nutrendo dubbi circa un a interpretazione restrittiva della norma, secondo la quale la clausola si applicherebbe al solo richiedente della «### , il quale avrebbe dovuto quindi anche provvedere a tutte le operazioni della filiera, inclusa la produz ione d el principio attivo, aveva deferito la questione alla Corte di giustizia europea per una sua pronuncia (C 661-13). 
Nelle more del procedimento, ### llas ha poi ritirato la causa, e pertanto la Corte di giustizia europea non si è più pronunciata.  2.9. ### di ### e la Corte d'appello, con la sentenza 1785/2021, qui impugnata, pur avendo ritenuto ch e l'esenzione ### si applich i non solt anto al soggetto che aut onomamente produce il principio attivo, svolge le sperimentazioni necessarie per chiedere l'AIC e poi chiede l'### ma anche ai terzi produttori di principi attivi che no n chiedono successivamen te l'### ma che forniscono il principio attivo a coloro che intendono chiederla, così da met terli nelle condizioni di fare ci ò, con ciò proponen do un'interpretazione ampliativa rispetto all'amb ito soggettivo di applicazione dell'eccezione, hanno ritenuto che tale portata oggettiva vada però applicata solo quando il p roduttore del principio attivo brevettat o e il richiedente l'### che successivamente lo utilizza per attività di studio e sperimentazione, perseguano la medesima finalità, ovvero l'ottenimento di un AIC di un farmaco; è stato così ritenu to illecit o il caso in cui la produzione/offerta del prodotto sia o biettivamente slegata dalla finalità di ottenere un'AIC ed il profitto che il produttore ricava dalla vendita dello stesso sia la remunerazione di un'attività di studio e produzione, offerta e pubbli cizzazione ovvero d i un'attiv ità di sfruttamento commerciale del principio brevettato, in quanto tale 27 di 34 attività non può ricevere alcuna copertura dalla scriminante in esame. 
Si deve ricordare che la t esi restrittiva (espressa in alcune pronunce di merito), in ordine al l'ambito soggettivo, individua la ratio della «eccezione sperimentale» nell 'impossibilità, per lo sperimentatore, di ricavare comunque un profitto dire tto dalla propria attività di ricerca, dovendo questa essere intesa come mera ricerca volta al superamento e/o al miglioramento dell'invenzione, senza un profitto diretto e senza attività prodromiche alla vendita o produzioni in quantità incompatibili con la sola sperimentazione.  2.10. Orbene, l'interpretazione data dalla Corte meneghina non è anzitutto contraria alla lettera della norma. 
Si deve, invero, considerare che l'eccezione di cui alla ### clause rispetto ai diritti esclusiv i del tit olare del brevetto concerne certamente le attività di studio e sperimentazione, preparazione ed utilizzazione di materie prime farmacologicamente attive da parte del soggetto che intende ottenere una propria autorizzazione all'immissione in commercio. 
Non vengono quindi, in base alla lettera della disposizione di cui all'art.68, comma 1, lett.b), c.p.i., ad essere scriminate le mere attività di produzione e commercializzazione poste in essere da un soggetto terzo. 
E cogl ie nel segn o la controricorre nte quando osser va come le ricorrenti, contraddittoriamente, da una parte, sostengano una interpretazione estensiva - e quin di necessariamente al di là del dato testuale - quale quella operata dalla Corte di Appello, in punto applicazione della eccezione ### a soggetti produttori di principio attivo, e, dall'al tra parte, assum ono che tale interpretazione dovrebbe essere invece strettamente letterale, allorché si tratti di individuare le condizioni e i presupposti di tale applicazione estensiva. 28 di 34 Del tutto correttamente, invece, la Corte di Appello (e prima ancora il ### ha evidenziato che l'art. 68, co.1, lett. b), CPI deve essere interpretato in maniera tale da realizzare un contemperamento tra interessi contrapposti, ovvero l'interesse a evitare ritardi nell'int roduzione sul me rcato dei farmaci generici, una volta scaduto il brevetto/### da una parte, e l'interesse del titolare del brevetto o del CCP a preservare e proteggere i propri diritti di esclusiva sull'invenzione, dall'altra. 
In sostanza, l'obiettivo perseguito dal legislatore, anche europeo, è quello di rendere lecite le attività necessarie per la presentazione alle auto rità competenti di una ric hiesta di AIC per un farmaco generico, anche se comportano l'uso d ell'invenzione brevettata altrui, e di consentire ai fabbrican ti di farmaci generici di e ssere nelle condizioni per immettere sul mercato i loro prodotti nel minor tempo possibile, dopo la scadenza del brevetto, e vitando che il titolare del brevetto farmaceut ico, al qua le l'ordinamento già attraverso il meccanismo del cert ificato di protezione complementare permette di recu perare, con un prolungamento della protezione, il tempo occorso per otte nere la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, god a, scaduta la sua privativa, di un ulteriore prolungamento di fatto del regime di esclusiva, in relazione al t empo o ccorrente al genericista per ottenere una «### sul farmaco generico. 
E, peraltro, l'art.68, comma 1, lett.b), c.p.i., non richiede che chi presenti la domand a di «### abb ia fabbricato direttame nte il principio attivo o compia direttamente le att ività d i sperimentazione. 
In forza quindi della ratio della norma, si deve avere riguardo, più che al sogget to che pone in essere le condotte scriminate, alle finalità delle sperimentazioni necessarie ad introdurre farmaci generici sul mercato in tempi relativamente rapidi, che caratterizza l'eccezione ### 29 di 34 Di conseguen za, dovendosi guardare alla fin alità della eccezione ### (l'ottenimen to di una «### in t empi pi ù rapidi, compatibilmente con quelli del settore farmaci), seppure essa possa applicarsi an che al produttore d i principi attivi che sv olga attività di studio/sperimentazione/p roduzione per le finalità registrative, non proprie ma, di un terzo genericista, occorre, in tal caso, che la fin alità ### si a chiara ab origi ne e che quindi, a monte della attività d i produzione e commercial izzazione del principio attivo, vi sia un rapporto di «committenza», in virtù del quale il produtto re viene avvicinato dal terzo genericista «per un'attività di studio produz ione e conse gna a sua volta lecita in quanto ex ante connaturata alla predetta finalità» ed il produttore agisce «solo in ragione di una richiesta sorretta da una dichiarata finalità idonea a scriminare il suo comportamento espressamente contemplata - come l imite di utilizzo - nel relativo regol amento negoziale». 
Le attività scriminate dalla lett.b) dell'art.68 sono quelle finalizzate alla presentazione di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco e tale finalità deve emergere, nel caso in cui l'attività sia svolt a non a fini reg istrativi propri ma di t erzi, ex ant e e in modo inequivoco. 
Al di fu ori di un a richiesta da part e, la p roduzione/offerta del prodotto risulta slegata dalla fina lità di ottenere una «### e il profitto che il produtto re ricava dalla vendit a dello st esso è la remunerazione di un'attività di st udio e produzione, offerta e pubblicizzazione, ovvero di un'attività di mero sfruttamento commerciale del principio bre vettato da altri , avvenuta senza alcuna copertura della scriminante. 
Soltanto chi fabbrica principi at tivi o campioni per conto di u n committente che possa avvalersi del la ### (a fi ni registrativi sopra descritti) non può essere considerato contraffattore dell'altrui 30 di 34 privativa industriale, anche se riceve un corrispettivo per il servizio offerto ad altri. 
Nulla poi i mpedisce all'azienda produttrice di principi attivi di pubblicizzare in termini generali la propria attività, affinché il genericista - interessato ad un determinato principio attivo - possa rivolgersi a tale azienda per verificare se sia o meno interessata a produrre (su suo incarico) quello specifico principio attivo. 
Vero che il genericista di piccole dimensioni (e quindi non dotato di strutture operative proprie), interessato a deposi tare e vedersi concedere una domanda di «### per un proprio farmaco generico, in anticipo sulla scadenza del brevetto o del «### dovrà attivarsi per tempo, anche diversi anni prima facendo apposita richiesta a un produttore terzo che possa studiare e quindi produrre il principio attivo necessario ai fini registrativi. 
Ma le tempistiche legate alla produzione di un principio attivo che il genericista «dotato di struttura prod uttiva inte rna» dovrà affrontare (ivi incluse quelle necessarie all'ottenimento delle varie autorizzazioni regolatorie) sono le medesime che dovranno essere affrontate dal produttore terzo contattato dal genericista di piccole dimensioni. 
E, sempre nell'ottica fun zionale-teleologica dell'interpret azione estensiva (si ripete, comunq ue favorevole al le ricorrenti, rispetto ad una interpretazione lette rale), correttamente, la Corte territoriale ha ritenuto che perché possa affermarsi che la finalità ### connoti l'attività del produttore del principio attivo ab origine occorra, oltre al la preventiva richiesta da parte del gene ricista, anche che tale finalità reg istrativa sia indicata a livello negoziale quale limite di ut ilizzo, come previsio ne dell 'impegno all'uso del principio attivo secondo le finalità ### sorretto dalla pattuizione del pagamento di una penale in caso di violazione dell'impegno. 
Si tratta di minime misure precauzionali al fine di evitare usi del principio attivo non scriminati dalla eccezione. 31 di 34 In definitiva, affinché possa applicarsi l'esenzione ### anche a chi produca il principio attivo p rotetto dal brevetto non p er ottenere direttamente la «### ma per cederlo a terzo (il genericista) che lo utilizzerà a tal fine, occorre che la finalità ### sia univoca e possa essere adeguatamente provata come presente ab origine. 
La corretta interpretazione della norma di diritto si impone con tale evidenza, da non lasciare adito a ragionevoli dubbi interpretativi. 
E tali condizioni necessarie non risultano essere state provate dalle ricorrenti nel giudizio di merito, con acc ertamento in fatto non sindacabile in questa sede di legittimità. 
Quanto poi alla circostanza, rilevata nelle due memorie depositate dalle ricorrent i, relativa alla riformulazione, nella proposta di riforma della leg islazione europea in materia farmaceutica pubblicata dalla ### in data 26 aprile 2023, della esenzione ### a livello europeo, si devono svolgere le seguenti brevi considerazioni. 
Si deduce, in particolare, che: a) nella «### for a directive of the ### rliament and of the Co uncil on the ### code relating to medicinal products for human use», all'articolo 85 rubricato «### to the protection o f intellect ual property rights», è stata proposta una riformulazione dell'esenzione ### a livello europeo nel senso di scriminare «qualsiasi attività [comprese l'informazione e l'offerta a terzi (“offer”) , la p roduzione (“manufacture”), la vendita e la fornitura (“sale” e “supply”)], sia poste in essere dalla società direttamente coinvolta nell'attività di sperimentazione, sia se poste in essere da fornitori te rzi (“th ird party suppliers”), e in quest'ultimo caso senza alcuna limitazione o pre-condizione»; b) da ultimo, lo scorso 10 aprile il ### ha approvato in prima lettura la proposta di ### della ### confermando l'elenco delle attività previste da ricomprendersi all'interno dell'esenzione ### nonché l'estensione soggettiva ai «third party suppliers». 32 di 34 E si deduce come sarebbe «irragionevole oltre che anacronistico» adottare oggi un'inte rpretazione dell'esenzione ### «del tutto confliggente con l'interpretazione che il legislatore europeo sta dando della stessa». 
Le stesse ricorr enti rappresentano che il ### 63 d ella nuova proposta di ### («...si ritiene necessario, al fi ne di facilitare l'ingresso sul mercato dei medicinali generici . .. che si basano su un medi cinale d i riferiment o, chiarire il suo campo di applicazione per garantire un'applicazione armonizzata in tutti gli ### membri, sia in termini di beneficiari che di attività coperte») precisa proprio che la proposta di modif ica è volta a chiarire l'ambito di applicazione della ### sia in termini soggettivi sia in termini di attivit à scriminate, a l fine di assicurare il tempe stivo ingresso sul mercato di tut ti i genericisti, senza alcuna discriminazione ### questa Corte, al riguardo, che, a parte ogni rilievo sulla chiarezza e inequivocità dell'int erpretazione della nuova disposizione nel senso voluto dalle ricorrenti (e non anche n el senso di prevedere l'operatività dell'esenzione ### solo per quelle condotte poste in essere esclusivamente al fine di condurre studi clinici finalizzati all'ottenimento di una autorizzazione all'immissione in commercio), si tratta di una nuova norma, non ancora approvata e non applicabile ratione temporis alla fattisp ecie, quand'anche fosse appro vata, che semmai conferma a cont rario come la disciplina previgente non consentisse l'estensione dell'eccezione ### senza limiti e condizioni. 
Deve quin di essere affermato il segue nte principio di dir itto: «In tema di limi tazioni de l diritto di brevetto e di interpretazio ne e applicazione dell'art.68, comma 1, lett.b), del codice di proprietà industriale, di cui al d.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, frutto del recepimento in ### della di rettiva 2001 /83/CE (art.10.6) , p oi modificata nella direttiva 200 4/27/CE, la ratio de lla c.d. «### 33 di 34 clause» o «esenzio ne Bol ar», secondo cui sono consentite le attività di sperimentazione di un farmaco coper to da altrui brevetto, finalizzate all'ott enimento di una autorizzazione amministrativa all'immissione in comme rcio del farmaco, che si intende operare dopo la scadenza del brevetto altrui, è que lla di agevolare il tempestivo ingresso sul mercato dei farmaci generici per non prolungare, di fatto, la durata della privativa, consentendo ai prod uttori genericisti di iniziare le at tività amministrati ve e di sperimentazione prodromiche all'ottenimento di un'### pur in costanza del brevetto di riferimento, introducendo limiti al diritto di esclusiva; l'eccezione o esenzione ### può ritenersi applicabile anche all'attivi tà di terzi che producono il princi pio attivo d el farmaco brevettato, per finalità registrative non proprie ma di terzi genericisti, non attrezzati a produrre in proprio, ma intenzionati ad entrare sul mercato, al la scadenza d ell'esclusiva del titolo brevettuale; tuttavia tale interpretazione estensiva della eccezione presuppone, perché possa affermarsi che la finalità ### connoti l'attività del produttore del principio attivo ab origine ed ex ante, oltre alla preventiva richiesta da parte del genericista, anche che tale finalità registrativa sia indicata a livello negoziale quale limite di utilizzo, come previsione dell'impegno all'uso del principio attivo secondo le finalità ### 3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. 
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.  P.Q.M.  La Corte respinge il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 8.000,0 0, a ti tolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonch é al rimborso for fetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. 
Ai sensi d ell'art.1 3, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento delle 34 di 34 ricorrenti dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. 
Così deciso, in ### nella camera di consiglio del 12 giugno 2024.   

Giudice/firmatari: Scotti Umberto Luigi Cesare Giuseppe, Iofrida Giulia

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7908/2024 del 23-03-2024

... ha afferm ato l'esistenza di un preteso rapporto di concorrenza tra i punti vendita gestiti da ### e i punti vendita ex ### gestiti da GS, perché non troverebbe riscontro nelle emergenze istrutto rie che i punti vendita ex B illa si trovassero a m odesta distanza; detta circostanza, cioè che la distanza era di 1,3 Km e quindi notevole, era stata ritualmente contestata e se la Corte d'appello ne avesse tenuto conto avrebbe dovuto escludere la possibilità di interferenza tra i rispettivi bacini d'utenza; a tale conclusione - cioè che vi fosse una possibil e concorrenza - il giud ice a q uo sarebbe giunto erroneamente, senza analizzare la conformazione e l'estensione del mercato geografico di riferimento. 9) Con il secondo motivo, in riferimento all'art. 360, 1° comma, 4 e n. 5, cod.proc.civ., è denunciata la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e contraddittoria, in violazione dell'art. 132 cod.proc. La Corte d 'appello avrebbe ritenuto sussistente un rapporto di oggettiva concorrenza, pur dando at to che il contratto di franchising non prevedeva il patto di esclusiva, di qui l'intrinseca contraddizione della motivazione che ha negato la ricorrenza di un diritto (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7366/2022 R.G. proposto da: ### in p ersona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante, ### quale incorp orante di #### V ### S.r.l., elettiva mente dom iciliata in ### via ### 43, presso ### nti ### legale, rappresentata e difesa dag li avvocati S #### E ### -ricorrente contro ## S.p.a ., in persona del Presidente del Consiglio di ### e legale rappresentante p. t., #### e lettivamente domiciliata in ### VIA 2 di 19 ### 39, presso lo studio dell'avvocato ### PASSALACQUA che la rappresenta e difende unitament e all'avvocato ### -controricorrente e sul ricorso incidentale condizionato proposto da: ## S.p.a ., in persona del Presidente del Consiglio di ### e legale rappresentante p. t., #### e lettivamente domiciliata in ### VIA ### 39, presso lo studio dell'avvocato ### PASSALACQUA che la rappresenta e difende unitament e all'avvocato ### -ricorrente incidentale contro ### S.r.l.; -intimata avverso la SENTENZA della CORTE D'### O di ### 2586/2021 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2024 dal #### S.p.A., appartenente al gruppo ### conveniva davanti al ### ale di ### S.r.l., successivamente incorporata in ### S.r. l., perché fosse accertata e dichiarata l'illegittimità della risoluzione del contratto di franchising stipulato inter partes in data ###, dichiarata da ### S.r.l. con comunicazione dell'08/01/2015, e fosse acc ertato, i nvece, l'inadempimento di non scarsa 3 di 19 importanza di ### lino ### S.r.l. delle obbligazioni scaturenti dai contratto di franchising, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il contratto si era risolto ex art. 1453 cod.civ. per fatto e colpa di Co m ### olino V ecchio S. r.l., con consegu ente condanna di quest' ultima a p agare, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, la somma di euro 893.344,00, oltre agli interessi dalla data dell a domanda fin o al saldo, e, a titolo di risarcimento del danno em ergente, la somma da determinare in corso di cau sa, all'esit o di apposi ta espletanda ### o, in subordine, la somma da liquidare ex art. 1226 cod. A tal fine, GS deduceva che: nel corso degli ultimi mesi del 2014, nell'ambito di un'importante operazione commerciale di espansione della propria rete di punt i vendita sul territorio, aveva acquistato 53 supermercati ex marchio ### dislocati ne l nord ### inclusi d ue punti ven dita siti nei ### di ### e di ### dopo alcune iniz iali trattative, intercorse con il legale rappresentante di ### aveva deciso di gestire direttamene i nuovi punti vendita; Com-Tur aveva co ntestato tale de terminazione, in ragione delle conseguenze dannose che det ta apertura le avrebbe cau sato, e denunciato lo svolgimento di atti d i ass erita concorrenza sleale nonché l'irreparabile lesione del rapporto fiduciario tra franchisor e franchisee, comuni candole, in data ###, il venir men o del contratto, per nullità o per annu llamento o per intervenuta risoluzione per inadempimento a far data dal 16/01/2015; qualche giorno dopo ### aveva pubblicizzato il passaggio al marchio ### sicché era stata costretta ad agire con ricorso ex art. 700 cod.proc.civ., rigettato al pari del relativo reclamo, e poi a promuovere il giudizio per cui è causa. 
Com-Tur, costituitasi, rilevava che i rapporti di franchising tra GS e le societ à de l ### (### S.r.l., Com-Tur e ### 4 di 19 ### S.r.l., quest'ultim e, oggi, incorporate in ### a) erano avvinti da un collegamen to neg oziale, sicché alla cessazione del rapporto tra GS ed una delle società del gruppo sare bbe venuto meno anche il rapp orto tra GS e le alt re società; chiedeva l'accertamento della legittima risoluz ione del rapporto di franchising, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., allegando la violazione di specifiche clausole contenute nei contratti sottoscritti in data 1 ottobre 2007 (3.1.2., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6., 3.3.1) e del principio di buo na fede e correttezza n ell'esecuzione d el cont ratto, evidenziando che le condotte dell'attrice av evano assunt o una gravità tale da minare in radice il rapporto fiduciario alla base del contratto di franchising; in su bordine, chiedeva che il contratto venisse giu dizialmente risolto e, in ulteriore subordine, che il contratto - se interpretato secondo la lettura datane da GS - fosse dichiarato parzialmente ovvero integralmente nullo, “per una mancanza di causa e/o per abuso di dipendenza economica e/o di posizione dominante”, e , in aggiunta, domandava l'accertamento della illegittimit à della condotta osservata da GS, sia ai sensi dell'art. 2598, nn. 2 e 3 cod. civ., sia ai sensi dell'art. 2043 cod.  civ., con conseguente condanna al risarcimento del danno patito. 
Con sentenza n. 7767/2019, il ### d i ### accertato il legittimo esercizio da parte di ### della cl ausola risolutiva espressa, rigettava le domande formulate da parte att rice e le domande riconvenzionali della convenuta. 
La Corte di ### di ### in accoglimento dell'impugnazione di GS, con la sentenz a n. 2586/ 2021, depositata i l 07/09/20 21, ha escluso la sussistenza dei presupposti per riconoscere l'intervenuta risoluzione del contratt o, ex art. 145 6 cod. civ., perché: i) le espressioni utilizzate nella comunicazione dell'8 gennaio 2015 non esprimevano una inequ ivoca volontà solutoria; i i) l'art. 14.1 del contratto prevedeva solo a favore del franchisor la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto; iii) la richiesta di risoluzione 5 di 19 non era comunque giustif icata dall'inadempimento della controparte ad alcuno degli obblighi di cui all'art. 3; iv) alla risoluzione di diritto del contra tto non poteva addive nirsi adducendo la violazione del ge nerale cano ne della buona fede, come aveva ritenuto il ### atteso che la clausola risolutiva espressa può essere azionata solo in presenza di specifici inadempimenti, sicché il richiamo alla violazione della buona fede negoziale era da ritenere strut turalmen te incompat ibile con la possibilità di realizzare la fattispecie di risoluzione stragiudiziale e di diritt o del contratto di cui all'art. 145 6 cod.civ.; ha ritenuto infondata anche la domanda di risoluzione giudiziale del contratto proposta da ### in via su bordinata, esclude ndo che, non essendo previsto u n patto di esclusiva, l'ape rtura di due p unti vendita nella stessa piazza commerciale di ### violasse quel “pur mini mo grado di protezione territ oriale” dovu to all'affi liato, come, invece, aveva ritenuto il giudice di prime cure, in quanto al franchisor era consentito non solo di stip ulare altri contratti di franchising, ma a nche di svolgere direttament e la medesi ma attività nello stesso territo rio in cui opera l'affiliat o, né rappresentava un comportament o contrario a buo na fede, atteso che i due punti vendita ex ### oggetto della nuova apertura da parte di ### sotto la nuova insegn a ### e rano già esistenti sul territorio sotto la precedente insegna ### e, quindi, costituivano realtà commerciali già op eranti in concorrenza con i punti vendita di ### e con i quali questa era già abituata a confrontarsi; ha reputato che ### non fosse gravata da alcun obbligo di approvvigionamen to presso GS per una quota minima del proprio fabbisogno, potend o maturare il diritto al riconoscimento di uno sconto, ritenuto di vitale im portanza dall'appellata, a prescindere dall'entità d ei quan titativi di merce acquistata; ha ritenuto che il fatto che in occasione delle campagne promozionali riservate in via esclusiva ai punti vendita di nuova 6 di 19 apertura avesse praticato degli scont i costituiva una dero ga legittima alla regola, di carattere gen erale, secondo cui deve ritenersi conforme a buon a fede il fatto ch e, in un contratto di franchising senza esclusiva territoriale, l'affiliante abbia a riservare a t utti gli affiliati in concorrenza nell a medesima area (quindi, a maggior ragione, anche a sé stesso nel caso di gestione diretta) le medesime condizioni negoziali; ha escluso che l'affiliat o fosse obbligato a praticare prezzi impo sti, non solo perché non era previsto dal contratto, m a anche perché la circostanza era stata confermata dalle prove testimoniali raccolte; ha ritenuto fondata, invece, la contrapp osta dom anda di risoluzione contrattuale azionata dall'appell ante GS per essersi ### resa tot almente inadempiente al contratto dal quale aveva inteso svincolarsi con la lettera del 8/1/2015, cui era seguito il passaggio dei propri punti vendita al gruppo concorrente ### ed ha accolto la domanda risarcitoria di GS limitata mente al d anno emergente che ha liquidato nella misura di euro 750.000,00.  ### S.r.l. ricorre per la cassazione di d etta sentenza, formulando sei motivi.  ## S.p.a resiste con controricorso e propone ricorso incide ntale condizionato, basato su due motivi.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il prim o motiv o la ricorrente denu ncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1456, 2° comma, e 1362 e ss. cod.  civ., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc. La Corte d i ### lo avreb be errato nel rigettare la domanda di accertamento della intervenuta risol uzione di diritto del cont ratto ex art. 1456 cod. civ. in forza della comunicazione trasmessa da ### l'8 gen naio 20 15 (p. 7), ritenendo che detta comunicazione non fosse di p er sé idonea alla produzi one de gli effetti invocati da ### e avrebbe sbagliato , male 7 di 19 interpretando le disposizioni dell'art. 3 del Contratto (“### del franchisor”), a considerare non violate le obbligazioni contemplate dalla clausola risolutiva espressa da parte di GS. 
In particolare, si sarebbe limitata, pur dopo aver riconosciuto che la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (art. 1456, 2° comma, cod.civ.) può essere resa, senza necessità di formule rituali, anche in maniera implicita purché inequivocabile, ad un'analisi meramente formale della dichiarazione, facendo leva sull'assenza di un esp resso richiamo al numero della clausola contrattuale o al contenut o delle obblig azioni di cui era stata contestata la violazione, senza indagare circa l'intenzione di ###
Tur di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, peraltro chiaramente emersa dall'oggetto della lettera: “### ione contratto franchising e contratti accessori”, e dalla preannunciata intenzione di voler dare corso a tutti gli obblighi conseguenti alla risoluzione “a far data dal 16 /01 /2015”, cioè , come previsto dall'art. 15.1.1., entro otto giorni dalla data di cessazio ne degli effetti del contratto. 
Del re sto, aggiunge la ricorr ente, che si trattasse di una comunicazione di risoluzione non era stato contestato da parte avversa, la quale, al contrario, nella corrispondenza successiva, aveva fatto riferimento alla lettera dell'8 gennaio 2015, indicandola come “comunicazione di risoluzione”. 
Attinta da censura, come si è detto, è la sentenza anche per aver ritenuto che la clausola risolutiv a espressa fosse prevista solo nell'interesse del franchisor e non anche del franchisee (p. 13), pur riconoscendo che l'inadempimen to solutoriamen te rilevante avrebbe potuto essere rappresentato anche dall'inademp imento, pur parziale, di uno o più obblighi previsti agli articoli 3 (impegni del franchisor). Se dav vero solo il franchisor avesse potut o avvalersi della clausola riso lutiva espressa, l'art. 3 del cont ratto sarebbe risultato privo di effetti. 8 di 19 Erronea sarebbe la decisione impugnata anche nella parte in cui ha escluso che GS abbia violato gli obblighi contrattuali sottesi alla clausola risolutiv a espressa di cui all'art. 14 d el Contratto: l'art.  3.1.2 lett. c del contratto (secondo cui il franchisor era tenuto a fornire al franchisee “il prog ramma delle campagne pe r la promozione delle vendite e la valorizzazione dell'immagin e della rete”) imponeva a GS di comunicare a ### tutte le campagne promozionali attuate nella rete d i affiliazione commerciale (ed evidentemente anche di non riservarle un trattame nto diverso e peggiore di quello garantito ad altri punti vendita della medesima rete). Avviando una ag gressiva e massiccia campagna promozionale a favore dei soli nuovi pu nti vendita da essa direttamente gestiti, situati nella stessa zona, il franchisor sarebbe venuto meno a tali obblighi. Per altro verso, ai sensi dell'art. 3.2.6.  e dell 'art. art. 3.3.1. del contratt o (in virtù dei quali, rispettivamente, il franchisor garantiva che le merci sare bbero state le stesse egualmente fornite agli altri punti vendita della rete commerciale nell'area in cui operava il franchisee e che avrebbe fornito il listino dei prezzi di vendita consigliati), GS era obbligata a garantire a ### non solo la stessa tipologia di merci fornite ad altri negozi d ella stessa zona, ma anche gli stessi prezzi di rivendita, essendo stato riconosciuto dalla stessa Corte di ### che è contrario a buona fede che, in u n con tratto di franchising senza esclu siva territoriale, il franchisor non fornisca le stesse merci agli stessi prezzi e non applichi le stesse condizioni generali. 
Il motivo è inammissibile. 
Tutto lo sforzo confut ativ o della ricorrente si sostanzia in una richiesta di dive rso accertame nto dei fatti di causa si a in ordine all'interpretazione della previsione di cui all'art. 14.1. contenente la clausola risolutiva espressa sia in merito alla statuizione con cui la Corte terr itoriale ha escluso che si pot essero imp utare a GS 9 di 19 inadempimenti atti a giustificare la risoluz ione di diritto del contratto. 
Oltre a doversi rib adire che la parte che, con il ricorso per cassazione, intend a denunciare un errore di d iritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di c ui agli artt. 1362 e ss.  cod.civ., aven do invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrent e e quella accolta nella sen tenza im pugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unic a astrattamente possi bile ma solo una delle plausi bili interpretazioni, sic ché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva propost o l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, doler si in sede di legittimità del fatto che fosse stat a privilegiata l'alt ra (Cass. 28/11 /2017, n.28319; Cass. 09/04/2021, n. 946), deve rilevarsi che alcune argomentazioni difensive neppu re si correlano con la sentenza impugnata che, a differenza di quanto vien e denu nciato dalla ricorrente, ha tenuto in considerazione il fatto che, seppure si fosse superato il tenor e letterale dell'art. 14.1. che riservava espressamente al solo franchisor la facolt à di avvalersi della clausola risolutiva espressa e si fosse riconosciuta ad entrambe le parti la facol tà di ris olvere di diritto il contratto, Co m-Tur aveva dichiarato risolto di diritto il contratto senza che ricorresse alcun inadempimento da parte di GS che giustificasse la risoluzione. 
Il ten tativo della ricorrente di dimo strare che, al contrario, gli inadempimenti denunciati erano solutoriamente rilevanti, come si è già detto, non va a segno, perché anche se è stato basato sulla asserita erronea interpretazione di alcune clausole contrattuali, si sostanzia in una surr ettizia rich iesta di diverso acce rtamento dei 10 di 19 fatti di causa che è inamm issibile, pe rché incompatibile con i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità.  2) Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1453 e 1455 cod. civ., degli artt. 2 r dell'art. 3, n. 4, lett. c, L. 129/2004, ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc. La Corte di ### avrebbe errato nel ritenere che la c ondotta concorrenziale assunta da GS fosse conforme a correttezza e buona fede e n on cost ituisse grave inademp imento degli obblighi contrattuali. 
Altro errore imputato alla Corte d'appello è quello di aver ritenuto non integrante gli estremi dell'art. 1455 cod.civ. la violazione dell'obbligo dell'affiliante di riservare le m edesime condizioni negoziali a tutti gli affiliati i n concor renza nella medesima area (quindi, a maggior ragione, a se stesso, ne l caso di gestione diretta, sol perché le condotte illecite di GS sarebbero state poste in essere nell'arco di due sole settimane), perché la Corte d'appello avrebbe dovuto tener conto che l'affiliante, anche in ragione della funzione propria del contratto di franchising - che si radica principalmente su una cooperazione delle parti tale da delineare un vero e proprio partenariato commerciale - è tenuto ad organizzare la propria rete distributiva in modo da non incidere sulla posizione dei franchisee, che si trovano in una sit uazione di soggezione rispetto alle numerose e significative scelte commerciali di competenza del franchisor. La stessa L. 12 9/2004, all'art. 4 (“Obblighi dell'affiliante”), prevede che il franchisor, in vista della stipula del contratto, sia obblig ato a consegnare al potenziale franchisee diverse informazioni sulla propria rete d'affiliazione, tra cui una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliant e oltre all'indicazione d ella variazione, anno p er anno, del nu mero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultim i tre anni o dalla d ata di inizio dell'attivit à 11 di 19 dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni. Il che confermerebbe che l'effettiva organizzazione della rete distributiva risulta un elemento centrale del tipo contrattuale, sia nel momento genetico del rapporto, sia, ovvia mente, ne l corso della relativa esecuzione, e che GS avrebbe potuto meglio tutelare il franchisee senza sopportare un reale sacrificio: i) riconoscendo anche al punto vendita ### le me desime prom ozioni (“doppio accredito di punti” e “buoni sconto”), ii) evitando ribassi di prezzo almeno sui prodotti a marchio “Carrefour”; iii) non pu bblicizzando le nuove aperture e le relative offerte promozionali con cartelli pubblicitari affissi proprio dav anti al punto vendit a ### iv) age ndo in maniera quantom eno coordinata con le altre affiliate della zona, così da individuare soluzioni utili ad arrecare il minimo sacrificio ad entrambe le parti. 
Il motivo è infondato. 
Il ragionamento della Corte d'appello è stato il seguente: all'art.  2.1 era previsto che la concessione all'affiliato della formula GS insieme, comprensiva di know-how, marchio e merci avveniva non in esclu siva, ciò escludeva che l'apertura di nuovi supermercati fosse contraria a buona fede, pe rché alt rimenti sarebbe stata eliminata “qualunque differenza tra il contratto di franchising con patto di esclusiva territoriale in favore dell'affiliato e il contratto di franchising privo del patto di esclusiva, differenza ritenuta legittima proprio dalla L. 129/2004” . 
La campag na pubblicitaria a favore dei nuovi punti vendita non solo è st ata ritenu ta solutoriament e irrilevante, perché di du rata temporalmente circoscritta, ma è stata giust ificata sulla scorta delle seguenti considerazioni: l'attività posta in essere era volta a richiamare l'attenzione di una clientela già usa a misurarsi con la presenza di più pu nti vendita nella stessa zona, essa era “comprensibilmente diretta a pubblicizzare il fatto d ella nuova apertura”, sicché è stata consid erata “una legittima de roga alla 12 di 19 regola, di carattere generale, secondo cui deve ritenersi conforme a buona fede il fatto ch e, in u n contratto di franchising senza esclusiva territoriale, l'affiliante abbia a riservare a tutti gli affiliati in concorrenza nella medesima area le stesse condizioni negoziali, precisando che “l'affiliato nuovo entrato nella rete commerciale (o, comunque, il punto vendita a g estione diretta aperto ex novo), proprio per il fatto di doversi in serire in u n tessuto commercial e preesistente, in cui sono attivi operatori già da t empo c onosciuti dalla clientela , si trova in una condizione di evident e svantag gio rispetto ai concorrenti, sì che non può essere ritenuto contrario a buona fede il fatto ch e l'affilia nte riservi a tale nuovo pu nto vendita, per un perio do temporale ragionevolment e limitato, attività promozionali non concesse ai punti vendita già operativi da tempo”. 
Di qui l'inconferenza del rilievo che la ricorrente attribuisce al fatto che non si fosse trattato di un inadempimento protrattosi per due settimane; quanto all'inademp imento di altri obblighi imputati all'affiliante, la loro deduzione - che, peraltro, sembrere bbe formulata per la prima vota i n questa sede ###ennesimo inammissibile tentativo di ottenere un riesame nel merito dei fatti accertati dalla Corte territoriale.  3) Con il terzo motiv o la ricorr ente denuncia la n ullità della sentenza per violazione d ell'art. 112 cod. proc. civ. (vizio d i ultrapetizione) e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 36 0, 1° comma, n. 4 e n. 5, cod.proc. La Corte di ### avrebbe escluso la sussistenza di un grave inadempimento da parte di GS, sull'erroneo presupposto che le condotte inadempienti si fossero concluse dopo un periodo di tempo di sole due settimane (p. 19), omettendo di valutare una pluralità di altri comportamenti inadempienti protrattisi nel tempo e pretermettendo l'esame di una serie di documenti che se esaminati 13 di 19 avrebbero dimostrato che GS aveva praticato prezzi più bassi e ideato campagne promozionali per i suoi due negozi per un periodo molto più lungo delle ### due settimane considerate dal giudice a quo. 
Anche questo mot ivo, in parte riproduttivo de lle stesse censure formulate con quello precedente, risulta direttamente fattuale, nel senso che si limita a ricostruzioni alternative sul piano del merito e come tale non può essere accolto.  4) Con il quarto motivo la ricorrente d educe la nullità dell a sentenza per violazione d ell'art. 112 cod. proc. civ. (vizio d i infrapetizione) e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 4 e n. 5, cod.proc. La Corte di ### avrebbe erroneamente escluso la presenza di un regime di prezzi imposti di fatto (anche se non formalmente) da GS a ### (p. 2 2), limitandosi a rilevare che l'art. 3.3 .1 del contratto escludeva che l'affiliato fosse obbligat o ad applicare prezzi imposti dall'affi liante, prevedendosi solamente che “il franchisor fornisce al franchisee il list ino dei prezzi di vendita al consumatore consigliati ed i relativi aggiornamenti, frutto di studi e di analisi di mercato” (p. 19), senza considerare che tra i prodotti a prezzi ribassati ve ne erano numerosi a marchio ### sui quali le affiliate erano o bbligato ad attenersi alle in dicazioni d i prezzo del franchisor, e che era impossibile discostarsi dai prezzi, seppur consigliat i e non imposti, da ###, perché: i) in sistema informatico attraverso il qual e venivano trasmessi i prezzi consigliati alle affiliate, ven iva gestit o da GS; ii) GS inseriva quotidianamente e nottetempo variazioni dei prezzi consigliati e di quelli imposti; iii) era impossibile per i vari franchisees verificare, tramite il sistema gestionale GS, i prezzi praticati dagli altri affiliati. 
La Corte d'appello non si sarebbe pronunciata sulle eccezioni in tal senso for mulate e, in violazione dell'art. 3 60, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., avrebbe comunque omesso d i prendere posizione 14 di 19 rispetto a fatti decisivi d ella controversia e dis cussi tra le parti, avuto riguardo ai ‘fatti sto rici' che re ndevano i prezzi ### consigliati da GS dei veri e proprio prezzi (de facto) imposti. 
Il motivo va complessivamente disatteso. 
Alla Corte d'appel lo si add ebita la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. per avere omesso di considerare o di valorizzare una serie di fat ti; il che, però, non i ntegra gli estremi della om essa pronuncia; sempre che la denuncia si a articolata n el rigoroso rispetto dei criteri di cu i agli artt. 366 e 369 cod.p roc.civ., essa potrebbe ricondursi alla violazione dell'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. qualora uno o più dei predetti fatti integ rino direttamente elementi costitutivi della fattispecie astratta e dunque per violazione della norma sostanziale opp ure all'art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. per omesso esame di una o più di tali circostanze la cui considerazione avre bbe consentit o, secondo parametri di e levata pro babilità logica, una ricos truzione dell'accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattisp ecie rivendicata; Ora, escluso che al giudice a quo sia imputato il fatto di non avere valutato fatti costitutivi di una fattispecie astratta, l'ubi consistam delle doglianze della ricorrente si risole in una evidente prospettazione di rilettura del merito in senso div erso rispetto a quanto opinato dalla Corte territoriale, come tale inammis sibile; anche la denuncia ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. non merita accoglimento; non sono fatti rilevanti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: i) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); il) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze 15 di 19 probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); iii) una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (cfr. Cass. n. 21439 del 2015); iv) le doman de o le eccezioni formulate nella causa di merit o, ovvero i motivi di app ello, i quali costituiscono i fa tti costituti vi della “domanda” in sede di gravame (Cass. 25/09/2018, n. 22786).  5) Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere la Corte di ### escluso che vi fosse l'obbligo in capo a ### di rifornirsi per almeno il 60% da GS (p . 25), essendo la rel ativa pattuizione derogabile dall'affiliato. Sarebbe giunta a tale conclusione sulla scorta di una lettura merament e testuale di due clausole de l regolamento contrattuale, in manifesta violazione degli artt. 1362 e 1367 cod.   Anche in questo cas o la ricorr ente oppone una pro pria interpretazione della previsione contrattuale diversa da quella della Corte d'appello, senza indicare in che modo sarebbero stati violati i canoni ermeneutici denunciati (cfr. supra, sub § 1). 
Peraltro, la censura è dedo tta senza al cun confronto con la sentenza impugnata qu anto agli elementi esaminati p er ritenere che non fosse stato pattuito l'obbligo qui denunciato.  6) Con il sesto motivo la ricorrente censura la violazione degli artt.  112, 115, 132 cod. proc. civ. e 111 Cost., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. , per avere la Corte di appello erroneamente quantificato il risarcimento del danno in favore di GS fondando la propria decisione su circostanze non provate dalle parti ed in violazione dell'art. 1226 cod. civ. (p. 27). 
Il vizio della sentenza consisterebbe nell'aver determinato il lucro cessante muovendo dal fatto che il guadagno m edio sui ricav i procurati da ### fosse pari al 9,77%; detta percentuale non 16 di 19 sarebbe stata allegata da con troparte che nel proprio atto di citazione dinanzi al ### si era limitata ad asserire ch e “al valore così individuato è stata applicata la percentuale del 9,77% [quale] media, per il periodo 2012-2014, del margine lordo di guadagno sul ricavo, come risultante dai bilanci di GS” (doc. 1, All, D, p. 23; 32), fornendo dunque un'allegazione del tutto generica e rinviando irritualmente - al fine di colmare tale genericità - al contenuto di un documento che no n sarebbe stat o neanche individuato tra quelli versati in atti (e nemmeno avrebbe potuto, atteso che il proprio bilancio non era neanche stato depositato da GS)”. 
La Corte d 'appello avrebbe altresì fatto riferiment o ad una presunta non contestazione d i ### rispetto “al doc. 28 appellante”; fa rilevare la ricorrente che la contestazione riguarda fatti e non documenti e precisa di avere, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, contestato sia in primo grado che in appello la quantificazione dei danni pretesi dalla controparte. 
Infine, contesta l'abbattimento della liquidazione in via equitativa, non avendo la Corte d'appello dato conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno degli elementi presi in considerazione, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentirne il sindacato. 
Il motivo è infondato. 
La Corte d 'appello ha liquidato equitativament e il d anno, muovendo da alcuni dati, tra cui qu ello della percentual e di guadagno medio sui ricavi procurati da ### tanto basta a privare di rilievo le contestazioni mosse dalla ricorrente all'impiego di questo parametro. 
Né meritano accoglimento le censure mosse al giudice a quo per le modalità di determinazione del danno in via equitativa. 
La ratio della valutazione eq uitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari 17 di 19 per procedere ad una sua puntuale qu antificazione, è quella di rimettere al potere -dovere del giudice di sopperire al le eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria (Cass. 06/04/2017, n. 8920) e la ricerca di u na omog eneità tra ris arcimento accordato e danno risentito. È proprio quanto ha fatto il giudice a quo: si è servito dei parametri di ri ferimento che gli erano stati messi a disposiz ione dall'istante ed ha determinato il danno in misura inferiore, tenendo conto “del fatto che, da un lato, in assenza di uno specifico obbligo contrattuale e in assenza di una q ualunqu e prova in ordine all'andamento generale del mercato nel settore in cui operava ### non può ritenersi certo che questa avrebbe continuato ad acquistare merce da GS fino al 30/9/2017 nella stessa misura degli ultimi tre anni p recedenti la risolu zione; dall'a ltro lato, del fatto che, come evidenz iato dall'appellata, si deve anche considerare che, a fronte d ei ricav i derivanti dalla vendita d ella merce, avrebbero dovuto essere detratti non solo i costi della stessa ma anche tutti g li altri costi, anche generali, che sarebbero stati sopportati da GS qu alora il rap porto di franchisi ng con ### avesse continuato ad essere efficace (come, ad esempio, i costi per i servizi prestati dal franchisor in favore del franchisee, i costi per la movimentazione e consegna della merce, i costi amminis trativi inerenti il rapporto)”. 
Tanto assorbe le ulteriori censure - ad esempio quella con cui è stata denun ciata l'erronea applicazione del principio di non contestazione -.  7) Per le ragioni esposte il ricorso principale va rigettato. 
Ricorso incidentale condizionato 8) Con il primo motivo, ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.  115 e 116 cod.proc.civ., dell'art. 2729 cod.civ. e dell'art. 3 della l.  n. 129/2004. 18 di 19 La senten za sarebbe erronea ne lla parte in cui ha afferm ato l'esistenza di un preteso rapporto di concorrenza tra i punti vendita gestiti da ### e i punti vendita ex ### gestiti da GS, perché non troverebbe riscontro nelle emergenze istrutto rie che i punti vendita ex B illa si trovassero a m odesta distanza; detta circostanza, cioè che la distanza era di 1,3 Km e quindi notevole, era stata ritualmente contestata e se la Corte d'appello ne avesse tenuto conto avrebbe dovuto escludere la possibilità di interferenza tra i rispettivi bacini d'utenza; a tale conclusione - cioè che vi fosse una possibil e concorrenza - il giud ice a q uo sarebbe giunto erroneamente, senza analizzare la conformazione e l'estensione del mercato geografico di riferimento.  9) Con il secondo motivo, in riferimento all'art. 360, 1° comma, 4 e n. 5, cod.proc.civ., è denunciata la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e contraddittoria, in violazione dell'art. 132 cod.proc. La Corte d 'appello avrebbe ritenuto sussistente un rapporto di oggettiva concorrenza, pur dando at to che il contratto di franchising non prevedeva il patto di esclusiva, di qui l'intrinseca contraddizione della motivazione che ha negato la ricorrenza di un diritto di esclusiva territoriale a favore di ### ma al tempo stesso ha riten uto che GS avesse posto in essere att ività di concorrenza, pur ritenuta legittima, nei confronti di ### 10) Dato il rigetto del ricorso prin cipale, quello incide ntale condizionato è assorbito.  11) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore d ella controricorrente, 19 di 19 liquidandole in euro 10.000,00 p er compensi , oltre alle spe se forfettarie nella misu ra del 15 per ce nto, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussiste nza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di u n ulterio re importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso n ella camera di Co nsiglio della ### civile 

Giudice/firmatari: Sestini Danilo, Gorgoni Marilena

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Tribunale di Catanzaro, Sentenza n. 2214/2025 del 29-10-2025

... fallimento, della I.CO.M.B.C., dichiarata fallita con sentenza emessa il ### e depositata il ### del Tribunale di Castrovillari; la ### coniuge del ### quale amministratrice della società ### s.r.l.): 1) il trasferimento in favore della ### s.r.l. della titolarità del capannone industriale realizzato dalla I.CO.M.B.C.; 2) la distrazione di impianti e attrezzature a danno della I.CO.M.B.C. ed in favore della ### Si è costituita ### eccependo, preliminarmente, l'incompetenza funzionale del Tribunale di ### in favore del Tribunale ordinario di Castrovillari e la prescrizione del credito e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda poiché infondata e carente dei presupposti di legge. Si è, altresì, costituito ### il quale ha ribadito l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio ed ha argomentato per l'infondatezza nel merito dell'avversa pretesa. In corso di causa, la ### ha chiesto ed ottenuto il sequestro conservativo su beni mobili, immobili e crediti di ### fino a concorrenza dell'importo di € 2.161.126,44 ( ordinanza del 16/6/2022), poi rideterminato in sede ###€ 1.651.133,32 (cfr. ordinanza assunta all'esito della camera di consiglio del 9/1/2023). Istruita (leggi tutto)...

testo integrale

### 1 a 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO ### in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa ### presidente dott.ssa ### giudice dott. ### giudice relatore SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3370 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente TRA ### I.CO.M.B.C. S.R.L. ###, IN ### L.R.P.T. (c.f. ###), con l'avvocato ### D'### -attrice
E ### (c.f. ###), con l'avvocato ### -convenuta
NONCHÉ ### (c.f. ###), con l'avvocato ### -convenuto avente ad oggetto: responsabilità degli amministratori. 
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 4/7/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
Pag. 2 a 9 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ### del ### I.CO.M.B.C. s.r.l. ha evocato in giudizio ### e ### al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni cagionati dall'integrale depauperamento del patrimonio societario, con conseguente danno per l'intera massa dei creditori, come conseguenza delle seguenti condotte distrattive poste in essere dai convenuti, in concorso tra loro (il ### quale ex amministratore dal 21/5/2005 al 9/7/2012, poi liquidatore dal 9/7/2012 al fallimento, della I.CO.M.B.C., dichiarata fallita con sentenza emessa il ### e depositata il ### del Tribunale di Castrovillari; la ### coniuge del ### quale amministratrice della società ### s.r.l.): 1) il trasferimento in favore della ### s.r.l. della titolarità del capannone industriale realizzato dalla I.CO.M.B.C.; 2) la distrazione di impianti e attrezzature a danno della I.CO.M.B.C. ed in favore della ### Si è costituita ### eccependo, preliminarmente, l'incompetenza funzionale del Tribunale di ### in favore del Tribunale ordinario di Castrovillari e la prescrizione del credito e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda poiché infondata e carente dei presupposti di legge. 
Si è, altresì, costituito ### il quale ha ribadito l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio ed ha argomentato per l'infondatezza nel merito dell'avversa pretesa. 
In corso di causa, la ### ha chiesto ed ottenuto il sequestro conservativo su beni mobili, immobili e crediti di ### fino a concorrenza dell'importo di € 2.161.126,44 ( ordinanza del 16/6/2022), poi rideterminato in sede ###€ 1.651.133,32 (cfr. ordinanza assunta all'esito della camera di consiglio del 9/1/2023). 
Istruita documentalmente, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 4/7/2025 (sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c.) e sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. (60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).  2. La domanda proposta dalla ### è fondata, nei termini che di seguito si esporranno. 
Invero, non essendovi sopravvenienze fattuali e/o giuridiche tali da sovvertire le decisioni assunte in sede cautelare, possono essere richiamati i percorsi argomentativi delle ordinanze su richiamate, integralmente condivise dal Collegio.  2.1. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito, sollevata dalla convenuta ###
Pag. 3 a 9 Al riguardo si rileva che la competenza del ### in materia di ### del Tribunale di ### sussiste ai sensi dell'art. 3, co. 3, del d.lgs. n. 168/2003. 
Su tale questione va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ. n. 20059/18) secondo cui “###. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, nell'attribuire alle sezioni specializzate la competenza per le cause relative a rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo (comma secondo, lett. a), estende peraltro la predetta competenza alle cause ed ai procedimenti che presentano «ragioni di connessione» con le stesse (comma terzo), in tal modo facendo trasparire l'intento del legislatore di ampliare l'ammissibilità del cumulo oggettivo anche ad ipotesi diverse da quelle riconducibili agli artt. 33 e ss. cod. proc. civ. In tal senso depone innanzitutto il tenore letterale dell'espressione usata, il cui riferimento a mere «ragioni» di connessione, anziché ad una «connessione» propriamente detta, sembra evocare la terminologia adottata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in riferimento ad altri istituti, il cui ambito applicativo viene comunemente ritenuto più ampio di quello predicabile in base ad un'interpretazione rigorosa dei relativi presupposti (cfr. in tema di azione revocatoria, l'affermazione della sufficienza di mere «ragioni di credito» ai fini della legittimazione dell'attore). Un'interpretazione restrittiva della nozione di connessione cui fa riferimento la predetta disposizione risulterebbe d'altronde distonica rispetto all'ampiezza di quella emergente dal comma primo, lett. a), dello stesso art. 3, il quale attribuisce alle sezioni specializzate in materia d'impresa la competenza per le controversie di cui all'art. 134 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, ovverosia quelle in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, espressamente estesa dalla lettera a) di tale disposizione alle materie che presentano «ragioni di connessione, anche impropria», con quelle spettanti alle sezioni specializzate”. Pertanto, nel caso in esame, la sussistenza di un rapporto di connessione tra le domande poste nel giudizio di merito nei confronti dell'ex amministratore ### e del terzo, odierna resistente, può ritenersi sufficiente a giustificarne la trattazione congiunta dinanzi alla sezione specializzata in materia d'impresa competente per territorio, “la cui vis attractiva, come concordemente ritenuto dalla dottrina, è destinata a cedere esclusivamente in presenza della competenza funzionale di un altro giudice, mentre prevale su tutti gli altri criteri di competenza, sia forti (materia, valore e territorio inderogabile), sia deboli (territorio semplice)” (Cass. civ. 20050/2018).  2.2. ### di prescrizione della pretesa creditoria, sollevata da entrambi i convenuti, è inammissibile, attesa la loro tardiva costituzione in giudizio, effettuata, per entrambi, in data
Pag. 4 a 9 7/1/2022, rispetto alla data del 25/1/2022, indicata come prima udienza di comparizione nell'atto di citazione.  2.3. Quanto al merito, è noto che l'art. 2043 c.c. fa sorgere, in capo a colui che abbia commesso un fatto illecito, doloso o colposo, l'obbligo del risarcimento del danno, mentre il successivo art.  2055 c.c. - che guarda alla posizione di colui che ha subito tale danno - introduce, per il caso di illeciti plurisoggettivi, tanto di natura contrattuale quanto aquiliana, la responsabilità solidale dei danneggianti al fine di agevolare e rafforzare la posizione del danneggiato, consentendogli di rivolgersi, per l'intero, ad uno qualsiasi dei soggetti che hanno concorso a cagionare il danno, senza sopportare il rischio dell'incapienza patrimoniale di uno o alcuni di essi (cfr. Cass. civ., II, 29/01/2015, n. 1674; Cass. civ., sez. III, 25/09/2014, n. 20192). 
Sul piano strutturale, l'art. 2043 c.c. è clausola generale, la quale prevede che il danno sia risarcibile in presenza di un evento ingiusto: trattandosi di ipotesi di responsabilità “atipiche”, non predeterminate dal legislatore, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la condotta illecita fa sorgere responsabilità risarcitoria soltanto qualora consista nella lesione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento (Cass. civ., sez. III, 20/04/2007, n. 9512; Cass. civ., sez. III, 17/05/2004, n. 9345). 
Tale responsabilità presuppone la concorrenza dei seguenti presupposti: a) fatto illecito; b) imputabilità del fatto al danneggiante; c) elemento soggettivo, dolo o colpa del danneggiante; d) nesso causale tra fatto ed evento dannoso (danno evento); e) danno conseguenza. 
Ai sensi dell'art. 2055, poi, “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno”. La norma in commento è applicabile ogni qualvolta un evento dannoso, unico rispetto al danneggiato, è causalmente derivato dalle condotte, anche autonome e non identiche, di più persone, e cioè da fatti illeciti anche diversi e temporalmente distinti, purché concorrenti a determinarlo con efficacia di concausa (cfr. Cass. 9902/2000; Cass. 2814/1999; 1415/1999). Inoltre, la solidarietà sussiste anche se uno o taluni degli autori del danno debbano rispondere a titolo di responsabilità contrattuale e altri a titolo di responsabilità aquiliana (cfr.  9902/2000; Cass. 7231/1995; Cass. 2605/1993; Cass. 884/1987), e pur se l'illecito possa risalire alla responsabilità dei compartecipi in via soltanto indiretta (cfr. Cass. 2690/1970). 
Ciò posto, nella specie la responsabilità dei convenuti è astrattamente sussumibile nello schema di cui al combinato disposto dagli artt. 2043 e 2055 c.c. Infatti, posto che tra i creditori della società fallita e l'odierna resistente non è intercorso alcun rapporto di natura contrattuale, in assenza di disciplina speciale è applicabile lo schema generale di cui all'art. 2043
Pag. 5 a 9 Detta responsabilità viene addebitata alla ### ed al ### per avere, in concorso tra loro, deliberatamente e fraudolentemente sottratto al ### e, quindi, alla massa dei creditori, la quasi totalità dell'attivo patrimoniale, attraverso il prosciugamento delle risorse patrimoniali della I.CO.M.B.C. s.r.l. ed il loro trasferimento - senza versamento di alcun corrispettivo - in favore della ### s.r.l., costituita ad hoc per tale obiettivo 2.3.1. Fatta questa premessa, ritiene il Collegio che la prima condotta distrattiva addebitata dalla ### agli odierni convenuti sia, in realtà, insussistente. 
Parte attrice, sul punto, assume: che la I.CO.M.B.C. aveva realizzato, su un terreno identificato catastalmente al foglio 5, part. 541, un capannone industriale (con annessi uffici, tettoia e alloggio custode) sito in ### di ### del ### dove la società fallita aveva la sede ed aveva svolto la propria attività sino alla dichiarazione di fallimento. La costruzione era stata edificata in virtù di concessione edilizia n. 41 del 27/9/2002, rilasciata in favore di ### amministratore p.t. della I.CO.M.B.C., nonché comodatario del fondo su cui il fabbricato doveva sorgere; che il terreno in questione, veniva frazionato, in data ###, in due distinte particelle, la n. 359 e la n. 360; che, successivamente, la ### in data ### (epoca in cui ### era già divenuto amministratore), acquistava la sola particella 360, su cui insisteva soltanto la tettoia dell'intera struttura, mentre il capannone ricadeva nella diversa particella 359; che, in seguito al fallimento della ### segnatamente in data ###, la particella 359 è stata aggiornata catastalmente e censita come fabbricato industriale cat. D/7, con attribuzione di un nuovo numero di particella (649) ed intestazione della proprietà alla ### s.r.l.; che, in pratica, attraverso siffatto “escamotage” il bene immobile della società fallita era stato trasferito - senza pagamento di alcun corrispettivo - in favore della ### s.r.l., sottraendolo illecitamente alla massa dei creditori della ### La ricostruzione operata dalla ### poggia sul presupposto che la ### fosse la proprietaria del capannone in questione. Presupposto che, tuttavia, non emerge dagli atti di causa. 
Infatti, è vero che i convenuti non hanno contestato né che la costruzione del fabbricato conteso è avvenuta ad opera da parte della società I.CO.M.B.C. - elemento che risulta peraltro da copiosa documentazione, cfr., tra gli altri, la concessione edilizia rilasciata a ### ex amministratore della società - né le anomale modalità di intestazione del suddetto bene alla
Pag. 6 a 9 ### (che ha acquistato formalmente il solo terreno su cui insiste il fabbricato - cfr. doc.  22 del fascicolo di parte attrice - come se quest'ultimo non esistesse e, nel farne l'aggiornamento catastale, la ### ha indicato il capannone come “### costruzione” - doc. n. 18 del fascicolo di parte attrice - nel malcelato tentativo di attribuire alla ### la piena ed esclusiva “paternità” della costruzione). 
Ciò nondimeno, la società fallita ha costruito il fabbricato in oggetto sul terreno di proprietà dei signori ### e ### - tant'è che l'allora amministratore della ### ha ottenuto la concessione edilizia n. 41 del 27 settembre 2002 in qualità di comodatario del terreno (v. doc. 8 del fascicolo di parte attrice) - e non risulta che abbia mai regolarizzato l'acquisto del terreno medesimo ovvero che abbia ottenuto la titolarità del capannone in altro modo, anche a titolo di proprietà superficiaria; di contro risulta documentalmente che la ### ha regolarmente acquistato il terreno dagli originari proprietari (cfr. atto pubblico del 29/9/2011) e, con esso, il manufatto ivi costruito, infine accatastandolo con le modalità già esplicitate. 
In altri termini, il capannone, pur costruito dalla fallita, non è mai stato di proprietà di quest'ultima, di talché il fatto contestato ai convenuti dalla ### (la sottrazione al patrimonio della fallita di un bene di proprietà della medesima) non appare dimostrato, né, conseguentemente, si rivela fondato l'azionato diritto al risarcimento del danno.  2.3.2. Deve, invece, ritenersi dimostrata la seconda condotta distrattiva addebitata ai convenuti da parte attrice. 
Dagli atti di causa, invero, emerge che la ### s.r.l., amministrata ### è stata costituita con atto del 25/5/2011 nella medesima sede legale e luogo d'esercizio della I.CO.M.B.C. s.r.l. e che, circa un mese dopo, sono stati alienati dalla I.CO.M.B.C. s.r.l. alla ### s.r.l. i beni mobili e le attrezzature indicati nelle fatture nn. 138 dell'8/6/2011, 139 e 140 del 16/6/2011 (cfr. doc. n. 20 del fascicolo di parte attrice) e successivamente concessi in locazione dalla ### alla I.CO.M.B.C. con contratto del 30/6/2011 (cfr. fattura n. 125 del 29.6.12 - doc. 21 allegata al fascicolo di parte attrice). 
Tale circostanza, nella sua fattualità, non viene contestata dai convenuti, i quali si sono limitati a sostenere che l'operazione posta in essere tra le due società doveva essere inquadrata come un normale negozio di compravendita, al più non adempiuto dalla ### s.r.l. (da considerare, quindi, come l'unico soggetto nei cui confronti avrebbe dovuto rivolgersi l'azione risarcitoria proposta dalla ###.  ### non convince.
Pag. 7 a 9 Dall'attività di indagine espletata dalla ### di ### nell'ambito del procedimento penale n. 5559/15 RGNR della ### della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, instaurato nei confronti dei coniugi ### e ### all'esito dell'attività di perquisizione effettuata presso la sede della ### e della redazione dell'inventario dei beni strumentali ivi giacenti, è emersa, a seguito di raffronto tra detti beni e quelli distratti dalla massa dell'attivo fallimentare della ### (desunti, a loro volta, dal raffronto tra i dati riportati nelle schede contabili degli anni 2011 e 2012 e le annotazioni eseguite nei registri dei beni ammortizzabili della fallita), la distrazione dei seguenti beni (risultati non iscritti nel registro dei cespiti ammortizzabili della ###: 1) cesoia mod. Squalo 850; 2) compattatrice stazionaria mod. 80/L co pressa mod. 
TSR 10/90; 3) motore usato; 4) idropulitrice 150 plus; 5) compressore lt 200 (cfr. annotazione di p.g. del 27/6/2017 - doc. n. 6 del fascicolo di parte attrice). 
Siffatta distrazione - compendiata, peraltro, nel dettagliato capo di imputazione formulato nel giudizio penale su richiamato, conclusosi con la sentenza di patteggiamento n. 139/2018 emessa dal GUP del Tribunale di Castrovillari (doc. n. 25 del fascicolo di parte attrice) - è, dunque, analiticamente riscontrabile nella documentazione versata in atti, che non risulta smentita da risultanze di segno contrario offerte dagli odierni convenuti. 
In particolare, la condotta distrattiva compiuta dall'ex amministratore della fallita con il concorso della coniuge, n.q. di legale rappresentante della ### si evidenzia solo che si consideri la mancata annotazione dei suddetti beni nel registro dei beni ammortizzabili della ### la mancanza dei documenti giustificativi dell'acquisto, la contemporanea cancellazione dei beni in questione dalla contabilità della I.CO.M.B.C., la successiva ### concessione in locazione alla fallita dei beni medesimi. 
Se a ciò si aggiungono i conclamati legami tra le due società coinvolte (di oggetto sociale identico e dotate della medesima sede legale, domicilio fiscale e sede d'esercizio) e tra i rispettivi amministratori legali (la ### e il ### che oltre a essere marito e moglie, erano dipendenti ciascuno della società dell'altro) nonché l'avvenuta costituzione della società ### appena un mese prima dall'effettuazione delle suddette operazioni, vi sono elementi sufficienti a ritenere che i convenuti abbiano concorso nel realizzare un'artificiosa sottrazione dal patrimonio della fallita delle attrezzature e degli impianti, meglio indicati nel capo di imputazione, con l'unico scopo di spogliarne il patrimonio. 
In ordine all'elemento soggettivo, dunque, entrambi i convenuti non potevano non conoscere il nocumento che l'intera operazione avrebbe arrecato al patrimonio della I.CO.M.B.C. S.r.l. e, nonostante ciò, si determinavano a porre in essere le condotte distrattive descritte.
Pag. 8 a 9 Si può, quindi, concludere per la configurazione della responsabilità solidale ex artt. 2043 e 2055 c.c. in capo agli odierni convenuti, per avere concorso tra loro intenzionalmente, ed in modo determinante, alla produzione del danno cagionato dall'azione di spoliazione del patrimonio della I.CO.M.B.C. s.r.l., pregiudizievole per il ceto creditorio.  2.4. Deve essere, ora, individuato il quantum debeatur. 
Quanto al criterio utilizzabile per la liquidazione del danno, deve osservarsi che, pacificamente, il ricorso al criterio equitativo della differenza dei netti patrimoniali non è necessario nella misura in cui l'addebito si fondi su fatti specifici che, ove provati, consentano l'esatta quantificazione del danno a essi legato da nesso di causalità (arg. da Cass. n. 13220 del 26 gennaio 2021). 
Tale evenienza è certamente possibile nel caso di specie, tenuto conto del valore dei beni societari dispersi, così come indicati nella contabilità della I.CO.M.B.C. e non specificamente contestati (euro 1.651.133,32), non essendo stati offerti elementi ulteriori di valutazione per stimare, allo stato, la misura dell'eventuale deprezzamento subito dagli stessi beni al tempo del fallimento.  2.5. In conclusione, la domanda della ### deve essere accolta nei termini appena indicati e, per l'effetto, ### e ### devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte attrice ed a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 1.651.133,32. 
Trattandosi di debito di valore, sulla somma così determinata devono applicarsi la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma via via rivalutata secondo i criteri di cui alla Cass. SU 17.2.1995 n. 1712, con decorrenza dalla data del fallimento. Infine, dal passaggio in giudicato della sentenza, con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli ulteriori interessi al saggio legale.  3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come segue, vengono attribuite in favore dell'### essendo presente in atti il decreto del G.D. del 21/5/2020, emesso nell'ambito della procedura fallimentare n. 11/2013 pendente dinanzi al Tribunale di Castrovillari, con cui, ex art.  144 DPR n. 115/2002, si attesta l'indisponibilità di denaro necessario per le spese del procedimento: - per la fase cautelare, € 6.589,00 per onorari, oltre accessori di legge, calcolati sulla base dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii., della tipologia di controversia (procedimento cautelare), del suo valore (€ 1.651.133,32 in base all'art. 5 DM n. 55/2014 e, dunque, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del
Pag. 9 a 9 valore della lite), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva e decisoria) e della riduzione ex art. 130 DPR n. 115/2002; - per il giudizio di merito, € 18.975,50 per onorari, oltre accessori di legge, calcolati sulla base dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii., della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), del suo valore (€ 1.651.133,32 in base all'art. 5 DM n. 55/2014 e, dunque, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria) e della riduzione ex art. 130 DPR n. 115/2002.  P.Q.M Il Tribunale di ### - ### specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - accoglie, nei termini di cui in motivazione, la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna ### e ### in solido tra loro, al pagamento, nei confronti della ### del ### I.CO.M.B.C. s.r.l. in liquidazione, in persona del l.r.p.t., della somma di € 1.651.133,32, oltre interessi come indicato in parte motiva; - condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, liquidate, per la fase cautelare, in € 6.589,00 per onorari, oltre accessori di legge; per la fase di merito, in € 18.975,50 per onorari, oltre accessori di legge; con attribuzione in favore dell'### Così deciso in ### nella camera di consiglio del 29/10/2025.   Il giudice est.

causa n. 3370/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Stefano Costarella, Ferraro Adele

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