REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE ### DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott.ssa ### rel dott. ### dott.ssa ### all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 11/6/2024 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3447 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente TRA ### (c.f. ###), sia in proprio che nella qualità di procuratori speciali di ### (c.f. ###), ### (c.f. ###), ### (c.f. ###), ### (c.f. ###), ### (c.f. ###), ### (c.f. ###), gli ultimi due anche quale erede di ### domiciliati in ### VIA A. AUBRY, 3 ### presso lo studio dell'Avv. ### (c.f. ###), che li rappresenta e difende giusta procura in atti ### E ### (c.f. ###), domiciliato in #### 67 #### presso lo studio dell'Avv. ### (c.f. ###), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ### E ### (c.f. ###), già ###ni domiciliata in VIA ### 10 #### presso lo studio dell'Avv. ### (c.f. ###), che la rappresenta e difende giusta procura in atti INTERVENIENTE ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1. — Il Tribunale penale di ### ha con sentenza n. 19667/2012 ha riconosciuto ### colpevole del reato di cui all'art. 589 c.p. per aver cagionato lesioni gravissime a ### da cui è derivato il decesso, con colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia nella guida della propria vettura, non avendo moderato la velocità o, comunque, non avendo previsto la presenza di pedoni, giunto in prossimità del palo dell'illuminazione pubblica, l'ha investita, mentre era in procinto di attraversare la strada, scesa da autobus di linea in sosta nell'opposta direzione di marcia.
Il giudice di primo grado era pervenuto alla condanna dell'imputato ritenendo che egli avesse proceduto ad una velocità inadeguata rispetto alle specifiche circostanze, avuto riguardo alla presenza di un autobus di linea sull'opposta corsia di marcia, in fase di ripartenza, ed al conseguente prevedibile attraversamento dei passeggeri dal mezzo, e che, inoltre, la condotta, pur imprudente, del pedone non fosse tale da interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'imputato e l'evento.
La Corte d'appello con sentenza n. 10479/2017 in riforma della sentenza di primo grado ha assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato, affermando che anche alla velocità di 35 km/h (obiettivamente moderata), in luogo di quella di 52 km/h, di poco superiore a quella prescritta di 50 km/h, l'evento non avrebbe potuto essere evitato, in considerazione della distanza di avvistamento inferiore allo spazio di frenata ed alla forza di urto di 916 kg, e tenendo conto della condotta gravemente imprudente e negligente del pedone, che ha tentato l'attraversamento in modo improvviso e repentino, pur avendo il pedone la possibilità di avvistare il veicolo e fermarsi come gli altri pedoni in fase di attraversamento.
Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso per cassazione ai soli effetti della responsabilità civile, le parti civili costituite nel giudizio deducendo 1) il difetto di motivazione, il travisamento della prova, l'omessa applicazione del principio di affidamento che, in materia di sinistri stradale, va temperato con l'opposto principio in virtù del quale l'utente della strada è responsabile del comportamento imprudente altrui nel limite della prevedibilità, avendo la Corte escluso la responsabilità per la morte del pedone, in procinto di attraversare la strada, del conducente del veicolo, che proceda, in ora notturna ed in presenza di autobus in fermata nella opposta corsia di marcia, ad una velocità di poco superiore al limite prescritto di 50km/h; 2) l'inosservanza degli art. 140 e 141 cod. strada e la mancanza ed illogicità della motivazione sul punto, essendo stato ritenuto conforme a diritto il comportamento del conducente (peraltro, conducente ###, che ha superato, pur di poco, il limite di velocità vigente e, comunque, non ha tenuto una velocità adeguata all'ora notturna e alla fermata dell'autobus nell'opposta corsia di marcia, sintomatica della possibile presenza di pedoni e del loro possibile attraversamento, stante l'assenza di strisce o altri attraversamenti; 3) il travisamento della prova, avendo la Corte territoriale affermato che anche laddove l'imputato avesse proceduto a 35 km/h l'evento si sarebbe verificato, senza tener conto della circostanza che il rallentamento del veicolo avrebbe consentito al pedone di terminare l'attraversamento e che la forza dell'impatto sarebbe stata notevolmente inferiore; 4) l'inosservanza dell'art. 191, secondo comma, cod.strada, ai sensi del quale, una volta impegnata la carreggiata ad opera del pedone, il conducente del veicolo avrebbe dovuto consentirgli di terminare l'attraversamento, e la mancanza ed illogicità della motivazione sul punto in ordine alla grave imprudenza e negligenza del pedone.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 6409/2019 ha così statuito: “### la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità”.
La sentenza è motivata come segue: “1. Il ricorso va accolto. 2. Occorre esaminare il terzo motivo, atteso che i primi due, aventi ad oggetto la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, non appaiono pertinenti rispetto alla sentenza impugnata, in cui si è riconosciuto che l'imputato ha tenuto una velocità superiore, sebbene di poco, al limite vigente (52km/h in luogo di 50 km/h) e, quindi, che ha posto in essere una condotta colposa, pur non prendendosi in considerazione ulteriori profili di colpa, quali, ad esempio, la violazione degli art. 140 e 141 cod.strada, ma si è esclusa la responsabilità penale in considerazione dell'assunta assenza del nesso di causalità tra la condotta colposa e l'evento, affermandosi che la condotta conforme alle regole della circolazione stradale (velocità moderata di 35 Km/h) non avrebbe impedito l'evento.
Invero, come precisato da questa Corte, in tema d'incidenti stradali, l'accertata sussistenza di condotta antigiuridica per violazione di norme specifiche di legge o di precetti generali di comune prudenza non fa presumere il rapporto di causalità materiale tra la condotta e l'evento, in quanto tale rapporto dev'essere oggetto d'indagine e risultare dalla sentenza con motivazione adeguata (così ### 4, n. ### del 07/07/2008 ud.-dep. 30/09/2008, Rv. 241025 - 01, che ha annullato la sentenza d'appello per vizio di motivazione in ordine all'effettiva rilevanza causale nella determinazione dell'evento dell'accertato superamento dei limiti di velocità; cfr. anche Sez. 4, n. 24898 del 24/05/2007 ud. -dep. 26/06/2007, Rv. 236854 - 01, secondo cui, in materia di incidenti da circolazione stradale, l'accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione dì specifiche norme di legge o di precetti generali di comune prudenza non può di per sé far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa: nella specie, in cui la morte del conducente di uno dei veicoli, determinata dallo sbandamento della vettura, dall'invasione dell'opposta corsia di marcia e dallo scontro con altra vettura proveniente in senso opposto, è stato ritenuto irrilevante il superamento, da parte di quest'ultima, del limite di velocità, in quanto, pur in assenza ditale violazione, il fatto si sarebbe egualmente verificato).
Il giudice di appello si è, pertanto, correttamente interrogato sulla sussistenza nel nesso causale tra la condotta antigiuridica del conducente e l'evento. Tuttavia, nel pervenire ad una soluzione negativa, si è limitato a rinviare alle conclusioni del perito nominato in secondo grado (###, senza prendere in considerazione, come denunciato dai ricorrenti, le prospettazioni del consulente del P.M. e delle parti civili, secondo cui, in caso di velocità inferiore, pari a 35 km/h, a prescindere dalla possibilità per l'imputato di tempestivo avvistamento del pedone e di porre in essere una manovra di salvataggio, il veicolo sarebbe giunto con un ritardo tale per cui il pedone sarebbe riuscito a superarne totalmente la sagoma (così ### consulente del P.M.) o, comunque, in considerazione della minore violenza dell'impatto, la probabilità di decesso del pedone sarebbe stata inferiore al 3% (### Pastorelli, consulente delle parti civili) - prospettazioni puntualmente e specificamente trascritte nel presente ricorso.
In proposito, va ricordato che, in tema di controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente (v. Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017 ud. - dep. 20/04/2017, Rv. 269909 - 01), mentre, nel caso di specie, il giudice dell'impugnazione, che ha, peraltro, superato le diverse conclusioni di quello di primo grado, non ha fatto alcun riferimento alle argomentazioni degli altri consulenti.
Difatti, pur costituendo giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, la motivazione deve dare conto delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell'opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (### 4, n. 45126 del 06/11/2008 ud. - dep. 04/12/2008, Rv. 241907 - 01). Ciò non è avvenuto nella presente decisione, in cui non sono state riportate le tesi alternative degli altri consulenti e non si è espresso alcun giudizio sulla correttezza del metodo seguito dal perito e sulla sua maggiore attendibilità rispetto a quelli seguiti dai consulenti.
Nel caso di specie, va, del resto, sottolineato che il giudice di primo grado ha aderito alle conclusioni del consulente del P.M., ritenendole dimostrate dagli esiti dei crash test, ed ha precisato, a p. 9, che, qualora l'automobile avesse proceduto a 30 km/h, al momento dell'impatto, il pedone si sarebbe appoggiato sul cofano, da cui sarebbe scivolato, cadendo per terra, ma riportando lesioni di media entità, con ampie possibilità di sopravvivere, salvo l'intervento di fattori eccezionali; ha, inoltre, aggiunto, a p. 10, che "ove il ### avesse moderato la velocità a quella di 30 km/h, l'evento letale non si sarebbe verificato, sia per le diverse conseguenze sull'impatto, sia, ancor prima, per la possibilità del pedone di terminare l'attraversamento .." . Pur essendo stato integrato in secondo grado il materiale probatorio, tramite la nuova perizia espletata, il giudice di appello, proprio in considerazione dell'adesione del giudice di primo grado alle conclusioni dei consulenti del P.M. e delle parti civili, avrebbe dovuto soffermarsi sulle valutazioni ditali tecnici e avrebbe dovuto indicare le ragioni della maggiore attendibilità del metodo e delle conclusioni del perito nominato. 3. ### motivo risulta assorbito. 4. In conclusione, la sentenza va annullata, agli effetti civili, ed il giudizio va rinviato per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello”. ### sia in proprio che quale speciale procuratore di ######## e ### coniugata ### tutti prossimi congiunti della defunta ### riassumevano il giudizio formulando le seguenti conclusioni: “piaccia all'###ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione: A) accertare e dichiarare che il #### è unico responsabile della morte della ###ra ### per avere il giorno 20.02.2007, in ### via di ### alla guida della propria autovettura ### targata ### in prossimità del palo dell'illuminazione pubblica n. 90, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, non moderando la velocità nonostante si trovasse in presenza di un autobus della linea 35, proveniente dalla opposta direzione di marcia, appena ripartito dopo la sosta in prossimità della regolare fermata "###, e, comunque, non prevedendo l'attraversamento della strada da parte dei passeggeri appena scesi dal mezzo nonostante la sua condizione soggettiva di conducente ### investito il pedone ### nell'atto di transitare sul lato opposto della carreggiata, cagionandole lesioni personali gravissime dalle quali né derivava il decesso il successivo 21.2.2007; B) per l'effetto condannare il #### al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non cagionati e cagionandi ai prossimi congiunti della vittima ###ri ### (### Fisc.: ###), nata a ### (###, il ###, (sorella della vittima), ### nato a ### (### il ### (padre della vittima), ### nata a ### (### l'8.10.1943 (madre della vittima), ### nata a ### (### il ### (sorella della vittima), ### nata a ### (### il ### (sorella della vittima), ### nato a ### (### il ### (figlio della vittima)e #### coniugata ### nata a ### (### il ### (figlia della vittima), danni che salvo diversa determinazione ad opera della Corte si indicano in complessivi € 1.716.00,00 a titolo di danno non patrimoniale, così ripartiti: quanto ad € 308.00,00 a favore del genitore ### quanto ad € 308.00,00 a favore del genitore ### quanto ad € 400.00,00 a favore del figlio ### quanto ad € 400.00,00 a favore della figlia ### quanto ad € 100.00,00 a favore della sorella ### quanto ad € 100.00,00 a favore della sorella ### e quanto ad € 100.00,00 a favore della sorella ### detratto l'acconto già percepito a titolo di provvisionale, oltre rivalutazione sulle somme debende e gli interessi legali di mora sugli importi residui, dal di del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo, o in quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta dalla Corte più giusta ed equa, comunque non inferiore a quanto già liquidato dal Tribuna1ePenale in primo grado; € 350.000 a titolo di danno patrimoniale anche equitativamente determinato, conseguente al venir meno del supporto economico che la madre dava ai figli, al mancato guadagno futuro, per il rimborso delle spese di assistenza del consulente e per quelle funerarie; C) in ogni ipotesi con vittoria di spese e compensi di tutti e 4 i gradi di giudizio (I, II, Cassazione e presente giudizio di rinvio), gravati dei tributi per IVA ove dovuta e CPA come per legge, oltre al 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014”. ### nel costituirsi formulava le seguenti conclusioni: “### all'###ma Corte di Appello, contrariis reiectis, rigettare integralmente tutte le domande attoree, anche sulle spese di lite, giacche' inammissibili. infondate in fatto e diritto e, comunque non provate, per tutte le ragioni avanti esposte; in via strettamente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande, previo riconoscimento del concorso di colpa della vittima pari almeno al 50% ovvero nella misura superiore e/o inferiore ritenuta di giustizi e per l'effetto quantificare il risarcimento danno, eventualmente riconosciuto, tenuto conto appunto del concorso di colpa; in via istruttoria ### dichiarare l'inammissibilità dei documenti nuovi allegati dalla parte attrice al momento delle sua costituzione; ### altresì rigettare la richiesta di prova per teste, giacché inammissibile, generica ed irrilevante, per le ragioni di cui al punto n, 13; con vittoria di spese di lite del presente grado di giudizio e di quello precedente di cassazione”.
Interveniva volontariamente ### s.p.a. formulando le seguenti conclusioni: “### all'###ma Corte d'Appello adita, qui riproposte espressamente anche ex art. 346 cpc tutte le eccezioni, deduzioni e domande già svolte nei precedenti gradi anche dall'assicurato convenuto, #### dichiarata l'ammissibilità dell'intervento: a) respinta ogni contraria istanza, dichiarare inammissibile e comunque rigettare le domande svolte dagli attori in riassunzione in sede di rinvio nel presente giudizio, accertando, dichiarando e confermando che il sinistro è stato determinato da colpa esclusiva della vittima, ### con assenza di qualsiasi responsabilità del conducente ### già assolto in sede ###sentenza definitiva ed irrevocabile della C.A. Penale n. 10479/17, confermando anche le statuizioni civili della stessa e dunque revocando la condanna a favore delle parti civili contenuta nella sentenza del Tribunale; b) in stretto, assoluto subordine accertare e dichiarare quantomeno l'assoluto e nettamente prevalente concorso colposo della vittima nella determinazione del sinistro (almeno nella misura del 90% o in quella diversa, minima, eventualmente accertata), riducendo proporzionalmente il non creduto importo per il risarcimento oltre che, in ogni caso, in considerazione dei minori danni in concreto provati ed accertati, detraendo comunque in termini omogenei le somme già pagate (a titolo di provvisionale penale) dalla ###ni ### agli appellanti in riassunzione; c) limitare in ogni caso la non creduta condanna dell'assicuratore ###ni ### entro il massimale di polizza detraendo comunque le somme già pagate sia agli appellanti in riassunzione, sia a favore del compagno della vittima ### Oprea Ion (parte civile nella precedente fase penale); d) Condannare gli attori in riassunzione alla restituzione a favore della ###ni ### delle somme che risulteranno da essi percepite in più del dovuto all'esito del presente giudizio. e) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio e rigetto delle domande di controparte, anche con riferimento alle spese di lite”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 2. — In linea generale vanno innanzitutto richiamati i principi elaborati dal Supremo Collegio in relazione al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. (a tenore del quale “fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile”). ### l'insegnamento del Supremo Collegio “nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, in ragione della necessità di rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza (declinato dalla giurisprudenza della ### e da quella della Corte di giustizia dell'### europea come diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni successive a quella penale che la abbia prosciolta), sicché in esso trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso l'accertamento, in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto”, essendo “chiamato ad accertare se si sia integrata la diversa fattispecie atipica dell'illecito civile in tutti i suoi elementi costitutivi (art. 2043 c.c.)” (Cass. n. ###/2022). Sempre la S.C., per quanto attiene agli elementi oggetto di valutazione da parte del giudice di rinvio, evidenzia come “con riguardo al "fatto", già descritto quale fatto storico nell'imputazione penale, il giudice deve chiedersi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) già contestata all'imputato come reato, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un "danno ingiusto" secondo l'art. 2043 c.c., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno. Con riguardo al "danno", nel contesto della cognizione devolutagli, il giudice deve individuare sia l'evento lesivo (c.d. danno-evento) sia le conseguenze dannose (cc.dd. danni-conseguenza): il primo non si identifica nella lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice in cui si iscriveva il reato originariamente contestato (il c.d. oggetto giuridico del reato), ma si identifica nella lesione della situazione soggettiva civilmente rilevante di cui è titolare il soggetto danneggiato; il secondo consiste nelle conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale. Infine, con riguardo all'aspetto "soggettivo" dell'illecito, il giudice non deve accertare l'elemento spirituale richiesto ai fini dell'integrazione del reato (ad es. il dolo specifico previsto dalla fattispecie criminosa che aveva formato oggetto dell'imputazione penale) ma qualsivoglia degli elementi (dolo o colpa) dell'azione od omissione che qualificano sul piano psicologico la condotta illecita aquiliana ( civ., Sez. 3, 15 ottobre 2019, n. 25917; Cass. civ., Sez. 3, 13 gennaio 2021, n. 457)”.
Inoltre “nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. il giudice civile non è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione penale in sede di annullamento, né a quanto accertato dal giudice penale, non trattandosi di un giudizio di rinvio in senso tecnico, né di una prosecuzione del giudizio svoltosi in sede ###procedimento autonomo strutturalmente e funzionalmente da quello penale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 384, comma 2, c.p.c.” (Cass. n. 22520/2019).
Pertanto al giudice del rinvio è demandato un accertamento che attiene non alla sussistenza della fattispecie di reato ma alla ricorrenza dei presupposti della responsabilità civile. Inoltre il giudice del rinvio non è vincolato dal principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione penale in sede ###rinvio.
Ulteriormente, in relazione alle regole che presiedono il giudizio di rinvio, sempre la citata S.C. ha osservato come “con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 622 c.p.p., le Sezioni Unite penali di questa Corte - sulla premessa che il giudizio rescissorio di "rinvio" dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, previsto da tale disposizione, ha, in realtà, natura di giudizio autonomo rispetto al precedente giudizio rescindente - hanno specificato che esso è interamente governato dalla disciplina processuale civilistica sia con riguardo alla fase introduttiva che con riguardo alla fase istruttoria (Cass., Sez. Un. pen., 28 gennaio - 4 giugno 2021, ###. l giudice civile resta libero di formare il proprio convincimento su tutte le prove assunte, anche atipiche - non soltanto la cognizione del giudice civile ha per oggetto l'accertamento, sul piano oggettivo e soggettivo, degli elementi costitutivi dell'illecito civile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., mentre non tocca, neppure incidentalmente, la sussistenza dei requisiti strutturali del reato (Cass. civ., 3, 15 ottobre 2019, n. 25918; Cass. civ., Sez. 3, 13 gennaio 2021, n. 457, cit.; Cass. civ., Sez. 3, 21 marzo 2022, n. 8997, cit.); ma, inoltre, trovano applicazione, nell'ambito di una "definitiva e integrale translatio iudicii", oltre ai criteri di giudizio funzionali all'accertamento della responsabilità civile (in primis, le regole di funzione dell'accertamento della causalità civilistica: Cass. civ., Sez. 3, 12 giugno 2019, n. 15859, cit.), tutte le regole processuali che presiedono all'esercizio della giurisdizione civile, nonché quelle probatorie, sia con riguardo ai mezzi di prova in senso stretto che con riguardo all'attività di valutazione dei risultati probatori (Cass. civ., Sez. 3, 25 giugno 2019, n. 16916; Cass. civ., Sez. 3, 20 gennaio 2022, n. 1754; Cass. civ., Sez. 1, 8 marzo 2022, n. 7474; Cass. civ., Sez. 3, 21 marzo 2022, n. 8997, cit.; Cass. civ., Sez. 3, 19 maggio 2022, 16169)”.
Pertanto nel presente giudizio trovano applicazione le regole processuali e probatorie proprie del giudizio civile. Va poi ricordato come “nell'ambito del giudizio civile di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili (al quale si applicano le regole processuali e probatorie proprie del processo civile), le dichiarazioni testimoniali rese dalla parte civile nel processo penale, pur non potendo assumere il valore di prova - neppure atipica - (stante il divieto di cui all'art. 246 c.p.c.), rivestono efficacia di argomento di prova ex artt. 116, comma 2, e 117 c.p.c., potendo conseguentemente essere poste dal giudice, in ossequio al principio del suo libero convincimento, a fondamento della propria decisione” (Cass. 27016/2022).
Per quanto attiene poi alla questione relativa all'efficacia della sentenza penale di condanna di primo grado, sempre secondo il S.C. “nel caso in cui la Cassazione penale, a seguito di ricorso proposto dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., annulli la sentenza d'appello che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia assolto l'imputato, il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. costituisce fase del tutto nuova ed autonoma, funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, sicché nessuna efficacia può spiegare, nello stesso, la sentenza penale di condanna di primo grado, insuscettibile di reviviscenza a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza assolutoria d'appello” (Cass. n. 16169/2022).
Infine, in relazione ai limiti della decisione del giudice di rinvio, secondo il più recente orientamento del Supremo Collegio “nell'ipotesi di annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, della sentenza penale contenente condanna generica al risarcimento del danno, si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda civile al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale può procedere alla liquidazione del danno anche nel caso di mancata impugnazione dell'omessa pronuncia sul quantum ad opera della parte civile, atteso che, per effetto dell'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale - la quale estende la sua efficacia a quella di condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 574, comma 4, c.p.p. - deve escludersi che si sia formato il giudicato interno sull'azione civile, sicché questa viene sottoposta alla cognizione del giudice del rinvio nella sua integrità, senza possibilità di scissione della decisione sull'an da quella sul quantum” (Cass. n. 15812/2017; in senso conforme Cass. n. 15859/2019). Pertanto deve ritenersi che il giudizio di rinvio non sia limitato all'an della responsabilità, ancorché il provvedimento di primo grado contenga unicamente una condanna generica - a fronte di una domanda con la quale è stato chiesto l'integrale risarcimento - e le parti civili non l'abbiano impugnato sul punto.
§ 3. — Gli attori in riassunzione hanno eccepito l'inammissibilità dell'intervento effettuato dalla ###ni.
Tale eccezione è infondata secondo la più recente giurisprudenza della S.C. “l'esclusione dell'intervento del terzo, il quale non abbia partecipato al processo penale, se non nei limiti in cui egli deduca la titolarità di un diritto autonomo, al fine di prevenire un pregiudizio attuale che, dalla esecuzione della sentenza, potrebbe a lui derivare, tale da legittimare la proposizione dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., deriva dalla natura chiusa del giudizio di rinvio di cui all'art. 622 c.p.p. che, sulla scorta di quanto addotto a confutazione del motivo precedente, è da ritenersi non conciliabile con i caratteri di autonomia sostanziale e processuale del giudizio di rinvio, messi in evidenza dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte regolatrice” (Cass. ###/2019). Pertanto, dovendo ritenersi l'autonomia sostanziale e processuale del giudizio di rinvio, deve ritenersi ammissibile l'intervento del terzo (al di là delle ipotesi di cui all'art. 404 c.p.c.).
§ 4. — Va quindi esaminata nel merito la domanda risarcitoria proposta dagli attori in riassunzione.
§ 4.1. — In linea di fatto la ricostruzione del nucleo essenziale della dinamica dell'incidente (come già accertata in sede ###modo conforme in primo e in secondo grado) non è contestata. ### alle ore 19,20 circa del 20.2.2007, provenendo da ### in direzione ### percorreva, alla guida della propria autovettura ### 1600 targata ### via di ### strada rettilinea ad unica carreggiata con due corsie unidirezionali e marciapiede su entrambi i lati - che, sul lato sinistro, funge anche da banchina per la discesa dei bus —ampia mediamente 7,6 metri, in buone condizioni di manutenzione, sufficientemente illuminata, e dal manto asciutto.
Giunto all'altezza della fermata del bus, posta sul lato sinistro della carreggiata rispetto al proprio senso di marcia - tratto nel quale la segnaletica orizzontale impone il limite di velocità di 50km/h poiché la strada ricade nel centro abitato di ### - investiva il pedone ### che si trovava al centro della propria corsia di percorrenza, nell'intento di completare l'attraversamento della strada - da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia del veicolo condotto dal ### - dopo essere scesa dall'autobus, che aveva ripreso la marcia, passando dalla parte posteriore del mezzo pubblico. A seguito dell'impatto, la ### riportava molteplici traumi, decedendo la mattina seguente all'### La polizia ### giunta alle 19,40 sul luogo del sinistro, rinveniva la vettura del ### ferma sulla destra, a distanza di pochi centimetri dal palo ### n. 90 e dai cassonetti AMA posizionati sul marciapiede, con la parte posteriore rivolta verso la propria direttrice di marcia, poco più avanti del palo segnaletico della fermata ### 76039 "### sito nella corsia opposta.
Rilevava inoltre sul manto stradale, in corrispondenza del cassonetto ### una traccia ematica, di forma circolare con diametro di 35 centimetri, posta a circa 2 metri dalla parte posteriore della ### a distanza di circa 20 centimetri dal ciglio del marciapiede (come da schizzo planimetrico di seguito riportato).
Non rilevava la presenza di tracce di frenata di veicoli, né riusciva a determinare, in assenza di tracce sulla carreggiata, il punto d'urto, che, invece, sul veicolo del ### che recava il parabrezza anteriore frantumato, ammaccature sul cofano motore anteriore e sulla mascherina anteriore, veniva localizzato al centro della parte anteriore, come peraltro visibile dai rilievi fotografici della vettura, versati in atti.
Neanche poteva rilevare l'esatta posizione della donna investita, già trasportata presso l'ospedale ### (cfr. rapporto della polizia municipale in atti).
Sul luogo dell'incidente gli agenti identificavano tre soggetti che vi avevano assistito, #### e ### di cui raccoglievano le dichiarazioni e venivano sentiti anche in sede di dibattimento di primo e di secondo grado. ### ha dichiarato che, mentre percorreva a bordo della propria vettura via di ### in direzione ### (opposta a quella del ###, giunto all'altezza della fermata ### "###, aveva dovuto arrestare la marcia poiché dal bus di linea, che ivi sostava occupando pressoché integralmente la corsia, stavano scendendo dei passeggeri e si era creata una piccola fila di vetture. Un gruppetto di persone (quattro cinque, come precisato in secondo grado), scese dal mezzo pubblico, si erano portate dietro di esso, accingendosi ad attraversare la strada verso sinistra quando l'autobus aveva cominciato a muoversi, il gruppetto di persone aveva iniziato ad attraversare, ma giunto a metà della carreggiata, si era fermato; tutti, tranne una donna (la ### che aveva proseguito ed era stata investita da un'automobile che proveniva dalla direzione opposta di marcia. Il teste ha dichiarato che le persone che erano scese passavano dietro l'autobus e quando si trovavano più o meno a metà dell'autobus questo era ripartito. Il teste ha aggiunto che l'impatto del veicolo con la donna era stato frontale, che era avvenuto in un momento in cui l'autobus era già ripartito. In sede di sit ha dichiarato che l'auto ha sterzato verso sinistra per evitare l'impatto non riuscendovi; in sede di dibattimento ha dichiarato di non aver notato sterzate brusche né di aver sentito rumori di frenata. Ha dichiarato che l'autoveicolo andava a velocità “normale”. Il teste ha dichiarato che era buio e la strada era illuminata male.
Nel dibattimento di secondo grado il teste ha precisato che c'era l'illuminazione stradale ma era una zona periferica, dichiarando comunque che si vedeva e che dove le persone avevano attraversato non c'erano le strisce pedonali, passando questa tra l'autobus e la macchina che era dietro. Il teste ha riferito che mentre le altre persone erano rimaste ferme dietro l'autobus, questa signora aveva proseguito. Il teste, alla domanda relativa alla visibilità nel punto d'impatto, ha dichiarato che la visibilità era buona; non ha saputo riferire se dietro alla ### vi erano altre macchine e se altre macchine erano passate prima. Il teste ha dichiarato che la signora è stata sobbalzata in avanti di qualche metro e sicuramente il veicolo non le era passato sopra, non sapendo riferire se prima era sobbalzata sul cofano; il veicolo dopo l'urto si era fermato prima della signora, spostandosi di qualche metro. Non ha saputo dire con precisione la distanza tra l'auto e la signora. ### uno dei passeggeri dell'autobus di linea 035 sceso alla fermata "### insieme alla ### e ad altre persone, tra cui (l'altro teste) ### ha affermato che “quando l'autobus era abbastanza lontano (ndr dalla fermata) siamo andati per passare.. ###.. erano le sette e qualcosa di sera. .si vedeva, siamo andati per attraversare la strada e la signora è andata prima; io con quel ragazzo (ndr ### siamo rimasti un po' indietro. E nel tempo che attraversava è venuto, la macchina con un alta.. aveva la velocità forte.. veniva forte, e l'ha presa in pieno ", colpendo con la parte frontale della vettura, con il cofano, la ### che era già arrivata al centro della strada. A quel punto la macchina, che non aveva tentato di effettuare manovre di sorta, aveva proseguito, scaraventando in aria la donna e facendola sbalzare dapprima contro un cassonetto dell'immondizia posizionato sul marciapiede e rovinare, poi, a terra, e si era fermata 10 metri più avanti. Il teste ha inoltre precisato di trovarsi più indietro rispetto alla ### nel momento in cui si accingeva ad attraversare la strada, e di non aver continuato perché aveva visto che stava arrivando la macchina che poi aveva preso in pieno la signora. Il teste ha dichiarato che si vedeva e dietro l'autobus vi erano altre macchine. ### ha dichiarato che, sceso dall'autobus insieme al suo amico, quando il mezzo pubblico si trovava a circa 70/100 metri di distanza dalla fermata, si accingeva con cui ad attraversare la strada, seguendo, di "due passi", una signora; giunti al centro della strada avevano visto che sopraggiungeva una vettura a forte velocità, a dire del teste 70-80 km/h, per cui lui ed il suo amico si erano fermati, ma la signora, che era già al centro della corsia di marcia del veicolo, non aveva fatto in tempo, ed era stata travolta dalla macchina, ribaltando sul tetto della vettura, da cui era stata poi scaraventata dapprima sui cassonetti dell'immondizia, per poi cadere a terra. Il conducente del veicolo investitore si era fermato dopo circa 5-6 metri per prestare aiuto. Il teste ha riferito che c'erano le strisce pedonali (dichiarando poi di non ricordarsi, dopo la contestazione sul punto) e che prima della macchina investitrice non erano passate altre macchine.
In sede di dibattimento di secondo grado il teste ha dichiarato che era buio e ha precisato che sono passati quando l'autobus era partito; che prima di iniziare ad attraversare erano passate due/tre macchine; che l'investimento è avvenuto a circa metà carreggiata e la signora dopo essere stata colpita è volata sul cofano. Il teste ha riferito che quando erano passati l'autobus era già lontano, essendo passate alcune macchine; che la signora si trovava circa a metà della carreggiata di pertinenza dell'autovettura.
§ 4.2. — In punto di diritto va ricordato come l'art. 2054, comma 1, c.c. pone una presunzione di colpa a carico del conducente il veicolo investitore. Va poi osservato come secondo l'insegnamento della S.C. “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. n. 9856/2022). Inoltre “l'imprudenza del pedone non può rendere meno grave il comportamento dell'automobilista che lo ha investito e ne ha provocato la morte” (Cass pen n. 4959/2023, che ha deciso in una fattispecie in cui il pedone aveva attraversato in un punto privo di segnaletica pedonale e senza prestare attenzione al sopraggiungere dei veicoli, ritenendo che tale condotta non può essere considerata una causa eccezionale ed atipica, non prevista ed imprevedibile, in quanto l'incidente si era verificato in un centro abitato e in un orario, ossia quello del rientro a casa, in cui la presenza di persone ai margini della carreggiata poteva essere considerata usuale).
Inoltre secondo l'insegnamento della S.C. “in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame” ( n. 2433/2024).
Va poi richiamato l'art. 141, comma 2 c.c., a tenore del quale “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
La disposizione in esame attiene alla necessità di tenere una velocità adeguata per evitare un ostacolo “prevedibile” (cfr. Cass. pen. n. 2330/2017 secondo cui “l'art. 141 c. strad., nel regolare la velocità di circolazione degli autoveicoli, stabilisce tra l'altro che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, quali l'arresto tempestivo dinanzi a qualsiasi ostacolo che sia prevedibile, dovendosi in linea generale affermare l'imprevedibilità, eliminativa della colpa, di un ostacolo incontrato da un veicolo sulla sua linea di marcia quando la percezione del medesimo sia tanto improvvisa da porre il conducente nell'assoluta impossibilità di evitare l'investimento”).
Ulteriormente, va richiamato l'art. 190 del codice della strada, secondo cui al comma 2: "i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”, e al comma 5 “I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, codice della strada “sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”.
§ 4.3. — Gli elementi acquisiti non consentono di ritenere superata la presunzione di colpa a carico del veicolo investitore posta dall'art. 2054, comma 1, c.c..
In linea di fatto l'istruttoria espletata in sede penale porta a ritenere provato che il giorno 20/212007, verso le ore 19.20, l'autovettura ### 1600 targata ### condotta da ### , in via di ### direzione ### - ### investiva il pedone ### la quale, a causa dei forte impatto, decedeva; a seguito dell'urto, avvenuto all'interno della corsia di marcia di pertinenza dell'autovettura, come desumibile anche dalla traccia ematica rilevata dagli operanti, l'autovettura riportava danni al parabrezza anteriore, al cofano motore e alla mascherina.
Come risulta dal rapporto della polizia municipale l'attraversamento è avvenuto in assenza di strisce pedonali.
A fronte del fatto che pacificamente il decesso si è verificato a causa dell'investimento del pedone da parte della vettura e che quindi si rientra nella previsione di cui all'art. 2054 comma 1 c.c., l'onere di provare l'assenza di colpa grava sul conducente del veicolo. Ne consegue che gli elementi dubbi nella ricostruzione della fattispecie concreta - non risultando le dichiarazioni dei testi integralmente sovrapponibili (quanto alla posizione dell'autobus in fase di ripartenza, atteso che il teste ### ha detto che il bus aveva appena ripreso la corsa, mentre gli altri due testi hanno riferito di un attraversamento quando era ormai lontano) e circa la mancata individuazione del preciso punto di urto, in assenza di frenata e con il corpo della vittima già trasportato in ospedale al momento dell'intervento della ### municipale - e che hanno inciso anche sulle diverse valutazioni dei consulenti, non possono portare ad escludere la responsabilità del conducente del veicolo. Sul punto lo stesso ### evidenzia come l'incertezza e l'opinabilità assoluta di alcuni elementi hanno inciso sulla individuazione dei tempi tecnici relativi alla velocità e alla distanza di avvistamento, senza tuttavia considerare che tale incertezza non vale ad escludere la sua responsabilità stante la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 Per quanto attiene alla condotta dell'autovettura, e quindi alla verifica che la stessa abbia adottato tutte le cautele esigibili nel caso di specie, va osservato come sia la consulenza espletata su richiesta del PM che la consulenza espletata in grado di appello hanno concluso nel senso che la velocità dell'autovettura fosse tra i 50 e i 60 Km/h.
In tal senso l'ing. ### (consulente tecnico del PM), ha stimato in un range di 50/60 km orari la velocità alla quale viaggiava la vettura condotta dal ### al momento dell'impatto, e, con buona approssimazione, quella del pedone, in tre metri al secondo.
A tale conclusione il CT del PM è addivenuto, con particolare riguardo alla velocità che la vettura aveva al momento dell'investimento, sulla base dei danni riportati dalla ### (considerato il tipo di veicolo e le sue caratteristiche geometriche e ponderali), consistenti in: -lieve deformazione della targa anteriore per compressione contro il sottostante paraurti; -lieve deformazione della mascherina anteriore ed affossamento del marchio di fabbrica sito al centro della mascherina; -bozzatura ed incavi del cofano copri motore che interessa la parte centrale per un'ampia superficie, con maggiore evidenza a destra; -sfondamento del parabrezza; -lieve deformazione della parte anteriore del tetto in posizione decentrata a destra, all'altezza della cornice del parabrezza. Danni riconducibili ad un investimento di persona con caricamento del corpo sul cofano e sul parabrezza, e con interessamento della parte anteriore esterna destra del tetto.
Il perito ha ritenuto tali danni, disposti lungo un allineamento lievemente obliquo all'asse longitudinale del veicolo, compatibili con l'ipotesi secondo cui il pedone, nella fase d'urto, stesse attraversando la strada, da sinistra a destra rispetto alla direttrice di marcia del veicolo investitore, spostandosi trasversalmente rispetto all'autovettura, ed indicativi della velocità della vettura, come quantificata, anche in considerazione della natura e dell'entità delle lesioni riportate dal pedone.
Ha inoltre descritto la traiettoria post urto dell'investita con tale sequenza: 1) contatto auto —pedone ed urto pedone; 2) accelerazione del centro di gravità del pedone; 3) rotazione del pedone intorno ai frontale del veicolo; 3) movimento sopra il cofano; 4) urto secondario della testa e delle spalle contro il cofano e parabrezza; 5) separazione del pedone durante la frenatura; 6) fase aerea del pedone; 7) fase di strisciamento e rotolamento del pedone al suolo, definita in letteratura come “wrap".
Le conclusioni a cui è addivenuto il consulente sono infine comprovate dagli esiti dei crash test eseguiti simulando l'investimento di un pedone, di statura e peso corporeo medi, da parte di una vettura, analoga per classe e dimensioni a quella dell'imputato, che procede a 60 km/h. ###. ### nominato in sede di dibattimento di secondo grado, ha ritenuto una velocità della macchina pari a 52 Km/h.
Pertanto entrambe le consulenze hanno in modo concorde e con esauriente motivazione accertato che la velocità dell'autovettura fosse superiore al limite di velocità esistente nel luogo del sinistro, di 50 Km/h. ### di tracce di frenata e/o di scarrocciamento nella zona antecedente quella in cui si è verificato l'incidente portano a confermare una velocità comunque sostenuta.
Va inoltre evidenziato come i risultati della consulenza del PM si fondano anche sugli esiti di crash test. Il che porta a disattendere i risultati della consulenza di parte del ### (secondo cui la velocità era intorno ai 35 Km/h), privi di uno specifico fondamento scientifico.
Peraltro, al di là della violazione del limite di velocità, la velocità tenuta era sicuramente non adeguata alla situazione concreta caratterizzata dalla presenza di un autobus si era fermato ed era in ripartenza e quindi dalla prevedibile presenza di persone scese dall'autobus e che potevano attraversare la strada.
Questo peraltro prima delle 20.00 e in un centro abitato e in una situazione di assenza della luce del giorno.
A fronte di tale velocità inadeguata il fatto che, come ritenuto dall'ing. ### l'automobilista non abbia avuto il tempo di frenare appare irrilevante per escludere la sua responsabilità, atteso che ciò derivava proprio dalla condotta inadeguata tenuta. ### la consulenza espletata dall'ing. ### nell'ipotesi in cui l'autovettura avesse tenuto una velocità di circa 35 Km/h non avrebbe comunque potuto evitare l'evento, considerando una camminata veloce del pedone (con una velocità di 2,6 m/sec); sotto i 30 km/h avrebbe evitato l'evento.
Tale conclusione è difforme da quella dell'ing. Riccardi secondo cui con una velocità di 35 Km/h l'evento non si sarebbe verificato per la possibilità del pedone di attraversare.
In ogni caso la conclusione dell'ing. ### non porta a ritenere l'assenza di colpa del conducente del veicolo. Infatti essa parte da una valutazione astratta di adeguatezza della velocità di ###m/h (moderata secondo il ### che tuttavia non tiene conto che la presenza dell'autobus in fase di ripartenza e la ridotta visibilità proprio per la presenza dell'autobus imponevano di tenere una velocità tale evitare un pericolo prevedibile quale l'attraversamento del pedone. Questo tanto più in una situazione in cui il campo visivo del conducente era "notevolmente limitato verso il margine sinistro della carreggiata" per la presenza ingombrante dell'autobus di linea, in fase di ripartenza o comunque ripartito, con una possibilità di avvistamento del pedone solo dopo che quest'ultimo aveva attraversato un tratto della carreggiata pari a circa 2.5 metri, corrispondente alla sagoma dell'autobus (come rilevato dalla perizia del PM; risultando il pedone coperto, come ritenuto dall'ing. ###. Il che rende irrilevante qualsiasi valutazione sulla congruenza di quanto ritenuto dall'ing. ### E questo anche prescindendo dal fatto che l'ing. ### ha compiutamente motivato come il pedone non si sarebbe trovato nello stesso punto alla velocità di 30 km/h ed inoltre l'evento letale non si sarebbe verificato, sia per le diverse conseguenze dell'impatto, sia, ancor prima, per la possibilità, del pedone, di terminare l'attraversamento e/o dell'automobilista di avvistare il pedone in tempo utile da mettere in atto manovre di salvezza.
Né pare sul punto convincente la tesi del consulente di parte ### secondo cui era impossibile evitare l'incidente qualsiasi velocità si fosse tenuta, atteso che al di là di qualsiasi profilo quanto meno ad una velocità di 10/###m/h non si sarebbe presumibilmente verificato il decesso. Né sul punto paiono convincenti i rilievi del CTP in ordine alle medesime conseguenze a fronte della diversa velocità, atteso che questi rilievi oltre essere apodittici contrastano con gli esiti del crash test effettuati dall'ing. ### Gli artt. 140 e 141 del C.d.S. impongono al conducente di un veicolo di regolare la velocità in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche del veicolo, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza, e prevedono inoltre che il conducente debba conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità; da tali norme, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, deriva l'obbligo per il conducente di mantenere una velocità adeguata alle circostanze concrete e, in ogni caso, idonea a consentire il controllo del mezzo anche con riferimento a condotte imprudenti altrui; velocità adeguata che non può essere valutata in astratto ma in concreto. Nel caso di specie a fronte di un fatto prevedibile l'automobilista doveva tenere una velocità tale da consentire l'arrestamento del mezzo.
Se chiaramente non si può nella valutazione controfattuale prescindere dalla possibilità di avvistamento della vittima, rimane fermo che l'avvistamento dipende dalla velocità del veicolo che deve essere tale da far fonte a condotte imprudenti ma comunque prevedibili come nel caso di specie.
E nel caso di specie lo stesso ing. ### ritiene ad una velocità inferiore a ###m/h orari la possibilità di impedire l'evento. Se la velocità di 30/35 km/h può in linea generale essere considerata moderata, essa comunque non garantisce la possibilità di arrestarsi a fronte di un pedone che impudentemente attraversa velocemente, e quindi la possibilità di porre manovre di emergenza a fronte di un fatto prevedibile. Il che vale ad escludere che possa ritenersi superata la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1 c.c..
Va in ogni caso valutata la condotta del pedone ex art. 1227 c.c..
Dato conto di come non risulta l'esistenza di strisce pedonali nell'immediatezza, ai sensi dell'art. 190 cds i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri, e in ogni caso devono dare la precedenza ai conducenti. Nel caso in cui il pedone abbia già iniziato l'attraversamento, come nel caso di specie, atteso che l'incidente si è verificato oltre la linea di mezzeria, è il conducente che deve fare la precedenza di sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.. Rimane tuttavia fermo che ai sensi dell'art. 190 i pedoni debbono attraversare la strada solo con l'attenzione necessaria per evitare situazioni di pericolo.
Nel caso di specie deve ritenersi violata tale ultima disposizione, atteso che la vittima ha tentato, passando da dietro l'autobus, l'attraversamento della strada in modo improvviso e repentino ("a passo veloce") pur avendo la possibilità di avvistare l'autovettura, una volta superata la parte posteriore dell'autobus (come riferito dai testi), a differenza degli altri passeggeri che sono invece fermati al centro della carreggiata avendo notato la presenza dell'autovettura che stava sopraggiungendo dall'opposto senso di marcia. Né il fatto che gli altri passeggeri si trovavano qualche passo dietro la vittima può incidere sulla visibilità della macchina, risultando evidentemente visibile la macchina dal centro della strada.
Deve quindi ritenersi che entrambe le parti abbiano tenuto una condotta non rispettosa delle norme del codice della strada.
Tenuto conto della natura delle norme da ciascuno dei conducenti violate, del rispettivo grado della colpa, della incidenza causale del rispettivo comportamento tenuto dai conducenti medesimi sulla determinazione dell'evento, della utilità della rispettiva condotta alternativa corretta, la responsabilità nella causazione del sinistro va ascritta nella misura del 50% per ciascuna parte.
§ 4.4. — Venendo alla quantificazione del danno, per comodità di esposizione, al fine di evitare continue ripetizioni, la determinazione di ogni singola voce di danno verrà in prosieguo espressa senza la riduzione del concorso di colpa attribuito all'appellante nella produzione dell'evento dannoso di cui trattasi, mentre tale riduzione verrà operata sull'ammontare definitivo dei danni, risultante dalla somma delle voci prese in considerazione.
Gli attori in riassunzione hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e dei danni patrimoniali.
Per quanto attiene al danno da perdita del rapporto parentale, il Supremo Collegio lo definisce "come quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti" (Cass. n. 9196/2008, anche Cass. n. 10107/2011).
Il danno parentale da morte di un congiunto deve essere oggetto di specifica allegazione e prova, anche a mezzo presunzioni, da chi assume esserne titolare. Va tuttavia osservato come secondo pacifico insegnamento della S.C. “l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima” (Cass. n. 14422/2021 che in una fattispecie relativa alla morte di un bambino di quattro anni ha confermato la decisione di appello, in riferimento al notorio stravolgimento della vita familiare causato dalla perdita improvvisa di un figlio di meno di 4 anni e ciò sulla base dello stretto vincolo di parentela, dell'intangibilità della sfera degli affetti, dell'età della vittima e dei verosimili radicali cambiamenti dello stile di vita, conseguenti alla sofferenza interiore determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale). Ancora: “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza del pregiudizio è presunta per i soggetti uniti da uno stretto legame di parentela col defunto (ovvero i membri della c.d. famiglia nucleare), mentre per gli altri congiunti (nella specie il nipote, con riguardo alla perdita dello zio) postula la prova dell'effettiva esistenza e consistenza del vincolo affettivo” (Cass. n. 5452/2020); “in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione” (Cass. n. 9010/2022).
Nel caso di specie la domanda risarcitoria è stata formulata dai due genitori, dai due figli e dalle tre sorelle e quindi dai soggetti legati da un così stretto rapporto familiare per cui si può presumere la sofferenza in assenza di elementi contrari (non provati nel caso di specie, non parendo sufficiente per escludere il rapporto il fatto che non abitassero nella stessa città). Risulta quindi irrilevante la prova testimoniale articolata (assorbita qualsiasi questione in ordine alla sua ammissibilità).
Per quanto attiene alla liquidazione del danno la S.C. ha evidenziato come “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. n. 10335/2022).
Inoltre sempre secondo la citata sentenza “in caso di perdita definitiva del rapporto parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto comprensivo sia del “danno morale” (consistente nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello “dinamico-relazionale” (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana) e senza che la condizione di convivenza possa in alcun modo assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali ovvero a presupposto dell'esistenza del diritto in parola costituendo questa, tutt'al più, un elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur”.
Ciò premesso, va osservato come secondo la S.C. “l'applicazione delle tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile di ### 2022, garantisce una commisurazione equa, uniforme e prevedibile del pregiudizio in esame” (Cass. n. ###/2022).
Applicate le tabelle di ### 2022, che prevedono un sistema a punti per la liquidazione di tale di danno, tenuto conto che la vittima all'epoca dei fatti aveva 37 anni, possono essere riconosciute le seguenti somme: ### padre, anni 66, non convivente ### del ### € 3.365,00 Punti in base all'età del congiunto: 16 Punti in base all'età della vittima: 22 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 38 Risarcimento pari a € 178.345,00 ### madre, anni 63, non convivente ### del ### € 3.365,00 Punti in base all'età del congiunto: 16 Punti in base all'età della vittima: 22 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 38 Risarcimento pari a € 178.345,00 ### figlio, anni 18, convivente ### del ### € 3.365,00 Punti in base all'età del congiunto: 26 Punti in base all'età della vittima: 22 Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16 Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 73 Risarcimento pari a € 296.120,00 ### figlia, anni 17, convivente ### del ### € 3.365,00 Punti in base all'età del congiunto: 26 Punti in base all'età della vittima: 22 Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16 Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 73 Risarcimento pari a € 296.120,00 ### sorella, anni 38, non convivente ### del ### € 1.461,20 Punti in base all'età del congiunto: 16 Punti in base all'età della vittima: 16 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 32 Risarcimento pari a € 68.676,40 ### sorella, anni 28, non convivente ### del ### € 1.461,20 Punti in base all'età del congiunto: 18 Punti in base all'età della vittima: 16 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 34 Risarcimento pari a € 71.598,80 ### sorella, anni 31, non convivente ### del ### € 1.461,20 Punti in base all'età del congiunto: 16 Punti in base all'età della vittima: 16 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 32 Risarcimento pari a € 68.676,40 Pertanto, tenuto conto della quota di responsabilità del ### pari al 50%, va riconosciuta la metà delle somme sopra indicate pari quindi le seguenti somme: a ### € 89.172,50; a ### madre, € 89.172,50; a ### € 148.060,00; a ### € 148.060,00; a ### a € 34.338,20; a ### € 35.799,40; a ### € 34.338,20.
Rilevato che tali somme sono già all'attualità, sulle stesse dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali, convertendosi per effetto della presente sentenza il debito di valore in debito di valuta.
Non spettano gli interessi anteriori. Invero, «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione; pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd. "compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti» (Cass. 8-11-2016, 22607). «Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. 13-7-2018, n. 18564). «Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo» (Cass. 20- 1-2020, n. 1111; anche da ultimo Cass. n. 19063/2023).
Nella specie, gli attori in riassunzione non hanno assolto gli oneri di allegazione e prova a loro carico.
Gli attori in riassunzione hanno poi chiesto il risarcimento del danno patrimoniale subito dai figli per la perdita delle somme che la vittima destinava alla famiglia, da determinarsi in via equitativa, oltre al danno pari alle spese funerarie e al costo della ### Innanzitutto va evidenziato come tale domanda era formulata anche nell'atto di costituzione di parte civile, non potendo ritenersi domanda nuova.
Rilevato che le spese della CTP espletata in sede penale rientra tra le spese di lite, per quanto attiene alle ulteriori richieste, le stesse paiono infondate in assenza di una prova del danno.
Sul punto gli attori in riassunzione hanno articolato un capitolo del seguente tenore “vero che ### con il suo lavoro riusciva a guadagnare circa € 2.000 al mese e destinava circa la metà di questi alle esigenze dei figli”. Tale capitolo è inammissibile per la sua genericità, non essendo neanche dato comprendere l'attività lavorativa della vittima (non comprovata in altro modo).
Nulla è stato poi dedotto in ordine alla situazione economica della famiglia della vittima.
In assenza di prova del danno è quindi da escludere la sua risarcibilità in via equitativa; questo anche considerando che il danno poteva essere facilmente provato. In tal senso secondo pacifico orientamento della S.C. “la liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto” (Cass. 2831/2021).
Pertanto non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
§ 5. — La Gruopama ha comprovato il pagamento in data ### della complessiva somma di € 620.067,20 per le provvisionali di cui alla sentenza penale di condanna del 21.1.2013 (in cui erano stati riconosciuti € 100.000 a favore dei genitori, € 150.000 a favore delle figlie ed € 20.000 a favore delle sorelle oltre ad € 50.000,00 a favore del convivente (non parte nel presente giudizio).
Ritenuto che da imputare tali somme proporzionalmente alle previste provvisionali, ne consegue la seguente imputazione: € 101.650,00 ai genitori, € 152.475,54 alle figlie, € 20.330,07 a favore delle sorelle.
Rivalutate tali somme all'attualità per rendere omogenee le poste (Cass. n. 23927/2023), si perviene ad € 121.471,75 per i genitori, € 182.208,27 per le figlie, € 24.294,43 per le sorelle.
Dalle somme sopra riconosciute vanno detratti gli acconti.
Pertanto ai genitori risulta che la compagnia ha versato la maggior somma di € 12.477,50 (101.650,00 - 89.172,50), alle figlie la maggior somma di € 4.415,54 (152.475,54 - 148.060). Viceversa risultano ancora dovute alle sorelle le seguenti somme: a ### e a ### € 10.043,77 (34.338,20 - 24.294,43), e a ### € 11.504,97 (35.799,40 - 24.294,43). ### va condannato al pagamento di tali somme, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Gli attori in riassunzione vanno condannati alla restituzione a favore della ### delle maggiori somme corrisposte a titolo di provvisionale, risultando documentato il pagamento in data ###, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
§ 6. — Spese.
Va innanzitutto ricordato come secondo l'insegnamento del Supremo Collegio “nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., il giudice civile deve provvedere sulle spese dell'intero giudizio applicando il principio della soccombenza all'esito globale del processo, e quindi liquidarle in favore della parte che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l'annullamento, sia risultata vincitrice all'esito del rinvio” ### il giudice del rinvio deve provvedere alle spese dell'intero giudizio.
Stante l'esito complessivo del giudizio paiono sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese per la metà, dovendo la rimanente metà essere posta a carico del ### e della ### (quest'ultima limitatamente a questo grado, non essendo parte nei precedenti giudizi). Le spese sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 (quanto al tribunale monocratico, come riconosciuto dal tribunale in prossimità dei medi; quanto alla Corte d'Appello, valori medi; quanto alla Cassazione, valori medi; quanto al giudizio di rinvio, valore della causa sino ad € 260.000,00: tabella 12, scaglione sesto, valori medi, con esclusione della fase istruttoria/trattazione non espletata). P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando sulla riassunzione proposta ######### e ### coniugata ### in seguito al rinvio disposto con sentenza n. 6409/2019 della Cassazione, così provvede: dichiara che la responsabilità del sinistro è da attribuire per il 50% a ### e per il 50% a ### accerta che in conseguenza del sinistro agli attori in riassunzione spettano le seguenti somme all'attualità: a ### € 89.172,50; a #### € 89.172,50; a ### € 148.060,00; a ### € 148.060,00; a #### € 34.338,20; a ### € 35.799,40; ad ### € 34.338,20; condanna ### al pagamento a favore di #### della somma di € 10.043,77, a favore di ### della somma di € 10.043,77, a favore di ### della somma € 11.504,97, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo; condanna ### e #### alla ripetizione a favore della ###ni della somma di € 12.477,50, oltre interessi legali dal 17.4.2013 al saldo; condanna ### e ### alla ripetizione a favore della ###ni della somma di € 11.504,97, oltre interessi legali dal 17.4.2013 al saldo; compensa le spese di giudizio per la metà, condannando ### in via solidale con la ###ni limitatamente al presente grado, alla refusione a favore degli attori in riassunzione della metà delle spese di giudizio che liquida (già ridotte): quanto al primo grado penale in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e ### quanto al secondo grado penale in € 2.127,00, oltre spese generali IVA e ### ed oltre € 2.250,00 per spese ### quanto al giudizio in Cassazione in € 3.316,00,00, oltre spese generali, IVA e ### quanto al presente giudizio di rinvio in € 4.995,00 per compensi, € 1.264,50 per spese, oltre spese generali, IVA e #### 11.6.2024 ### est. ###
causa n. 3447/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Giulia Spadaro