blog dirittopratico

2.942.309
documenti generati

v4.53
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
 
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
1

Tribunale di Nola, Sentenza n. 747/2024 del 05-03-2024

... matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco). Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del 2017). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass., n. 11448 del 2017). In particolare, va rimarcato che, secondo la consolidata giurisprudenza di (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di NOLA Il Tribunale di Nola, ### civile, composto dai magistrati: Dott.ssa ###ssa ###ssa ### est.  riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4506/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente TRA ### rapp.ta e difesa dall'Avv. ### in virtù di mandato in atti; RICORRENTE E ### RESISTENTE CONTUMACE CONCLUSIONI: come da verbale del 12.02.2024.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il #### premesso di aver contratto matrimonio con ### in data ### in Napoli e che dall'unione era nata la figlia ### (17.10.2004), chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge con addebito, l'assegnazione della casa coniugale, la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento per la figlia di € 350,00 e per lei di € 100,00 mensili.  ### seppur ritualmente citato, non si costituiva. 
Alla prima udienza di comparizione del 12.02.2024, sentita la ricorrente, il giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa in decisione. 
A mente dell'art. 151 c.c., va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto di “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole. 
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da parte ricorrente; di tal che, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta. 
Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio. 
Parte ricorrente, poi, ha proposto domanda di addebito della separazione a carico di parte resistente, sostenendo di aver scoperto - nel mese di maggio del 2023 - una relazione extraconiugale del ### oltre a dichiarare atteggiamenti violenti e minacciosi dello stesso nei suoi confronti, tanto da essersi allontanata dalla casa coniugale. 
È noto che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d. addebito reciproco). 
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass., n. 12392 del 2017). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (Cass., n. 11448 del 2017). 
In particolare, va rimarcato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale richiede comunque la prova, da parte di chi richiede l'addebito, del nesso di causalità con l'intollerabilità della convivenza (Cass., 3923 del 2018; Cass., n. 15079 del 2017). 
Invero, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si accerti la mancanza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, risultando la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass., n. 977 del 2017; Cass., n. 16859 del 2015). 
Ciò significa, dunque, che un comportamento infedele successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non rileva affatto ai fini della pronuncia di addebito. 
In questo senso, l'infedeltà costituisce la premessa della intollerabilità della prosecuzione della convivenza secondo l'id quod plerunque accidit. Purtuttavia l'evento dissolutivo potrebbe non essere riconducibile alla condotta antidoverosa del coniuge, con la conseguenza che occorre l'elemento della prossimità (post hoc, ergo propter hoc) per far presumere la intollerabilità, il che avviene quando la richiesta di separazione personale segue, senza cesura temporale, l'accertata violazione del dovere coniugale. Diversamente, nel caso, infrequente ma non eccezionale, di accettazione reciproca di un allentamento degli obblighi previsti dalla norma si prospetterebbe un fatto secondario, accidentale ed atipico, che contrasta con l'applicabilità della regola generale della causalità, onde il relativo onere probatorio incumbit ei qui dicit, spettando di conseguenza all'autore della violazione dell'obbligo la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale. 
Ebbene nel caso di specie non risulta neanche comprovato il tradimento, né la connessione tra l'evento e la crisi matrimoniale. ### infatti, a sostegno della propria tesi produce semplicemente un messaggio da cui non si evince né mittente, né destinatario, né data. Non articola poi mezzi di prova. 
Pertanto la domanda di addebito va rigettata. 
Dall'unione coniugale è nata poi ### (17.10.2004), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. 
Al fine di determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, ai sensi dell'art. 316 bis c.c. secondo cui entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze del minore, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore (### Roma, sez. I, 15 gennaio 2016, in ###. 
Nel caso de quo deve tenersi conto che la ricorrente dichiara di lavorare saltuariamente presso un caseificio e come badante, di non essere proprietaria di immobili e di risiedere attualmente dai suoi genitori. All'uopo deposita modello ### aggiornato. Del resistente riferisce che si sarebbe licenziato dal lavoro quale dipendente di un pastificio, ma svolgerebbe comunque lavori a nero e, pur non vivendo nella casa coniugale, ne avrebbe inibito l'accesso alla ricorrente e alla figlia apponendovi un lucchetto.
Dunque va determinato - a partire dalla presente pronuncia - in € 200,00 l'assegno di mantenimento per la figlia, da versarsi a carico del ### entro il 5 di ogni mese alla ### oltre alle spese straordinarie nella misura del 50 %. 
Considerato che ### vive con la madre, la casa coniugale va assegnata alla ### con ordine al ### di lasciare l'abitazione e consentire immediatamente l'accesso alla ricorrente. 
Ancora poi la ### avanza istanza di mantenimento a suo favore. 
Ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (Cass., n. ### del 2022; Cass., n. 15818 del 2021). 
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass., n. 8254 del 2023). 
In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica: con l'avvertenza, però, che l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass., n. 24049 del 2021; Cass., n. 12329 del 2021). 
Nel caso di specie, considerate le circostanze fattuali sopra riportate, può riconoscersi un mantenimento a favore della ### e a carico del ### di € 100,00 mensili da versarsi entro il 5 di ogni mese.
Quanto alle spese di lite, si ritiene vadano compensate atteso che, in assenza di pronuncia di addebito, la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.  P.Q.M.  ### di Nola, ### sezione civile, definitivamente pronunciando con sentenza, così provvede: - dichiara la separazione personale di ### (nata a Napoli il ###) e ### (nato a Napoli il ###); - rigetta la domanda di addebito formulata dalla ### - assegna la casa coniugale alla ### e dispone che il ### consenta ad horas alla ### l'accesso in casa, nonché assegna al ### 15 gg per lasciare definitivamente l'abitazione; - determina in € 200,00 mensili, oltre aggiornamento annuale ed automatico ### l'assegno di mantenimento per la figlia ### a carico di ### da versarsi a ### entro il 5 di ogni mese; - dispone che ### provveda al pagamento delle spese straordinarie per la figlia nella misura del 50 %, purché concordate e/o documentate ed urgenti; - determina in € 100,00 mensili, oltre aggiornamento annuale ed automatico ### l'assegno di mantenimento per la ricorrente ### a carico di ### da versarsi a ### entro il 5 di ogni mese; - spese compensate; - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della ### in copia autentica all'### dello Stato Civile di Napoli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), d.P.R.  del 3.11.2000 n. 396. 
Nola, 29.02.2024 ### est. ### dott.ssa ### dott.ssa

causa n. 4506/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Nunziata Luisa, Barbalucca Vincenza, Triglione Lorella

1

Tribunale di Verona, Sentenza n. 1401/2024 del 13-06-2024

... avente la finalità di disciplinare il concorso al mantenimento della madre, e di aver sempre contestato le aspettative dei fratelli, legate al preteso rimborso di quanto da loro asseritamente anticipato in favore dei genitori. Egli, ancora, rilevava che il mantenimento dei genitori era stato garantito da tutti i fratelli in misura pari e proporzionata alle disponibilità e redditi di ciascuno, affermando che i redditi posseduti dall'attore fossero stati ben maggiori dei suoi. La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testimoni e l'interrogatorio formale del convenuto. Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'odierna udienza. La domanda attorea è fondata e deve quindi essere accolta sulla base delle seguenti considerazioni. Dalla documentazione dimessa (leggi tutto)...

N. 3384/2022 R.G. 
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3384/2022 tra ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv.  ### come da mandato difensivo in atti; ATTORE e ### (C. F. ###), rappresentato e difeso dall'avv.  ### presso il cui studio, sito in ### E/4 - NAPOLI, è elettivamente domiciliato; CONVENUTO
Oggi 13 giugno 2024, alle ore 10.55, innanzi al dott. ### sono comparsi: per l'attore, l'avv. ### e, per parte convenuta, l'avv.  ####. ### precisa le conclusioni come da atto depositato telematicamente nella data di ieri.  ###. ### precisa le conclusioni come da memoria autorizzata depositata il ###.  ###. ### ritiene che, alla luce del doc. 3 in atti, la pretesa sia dimostrata, in quanto in detto documento si specifica che le parti hanno inteso regolare i rapporti tra i coeredi, volontà delle parti confermata anche dai testimoni escussi. 
In relazione alle avverse osservazioni, ritiene non possibile che si fosse trattato di una donazione né di alimenti, in considerazione dell'ingente importo in oggetto.  ###. ### si riporta alla sua memoria autorizzato, contestando che il doc. n. 3 possa avere incidenza nella decisione della causa, ben sapendo le parti che avrebbero poi dovuto sottoscrivere un successivo e ulteriore documento più specifico. 
Rileva che anche l'attrice è ben consapevole del carattere limitato proprio di detto documento, documento contenente un atto che tutt'al più sarebbe annullabile per errore non avendo il resistente mai inteso assumere una obbligazione con la controparte. 
Ritiene che l'aspetto fondamentale sia quello dell'esistenza, contestata, di un obbligo restitutorio in capo al suo assistito. 
Dunque, dopo che i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza delle parti, le quali hanno inteso volontariamente allontanarsi dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dr. ### ha pronunciato ex art.  281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 3384/2022 e promossa da: ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv.  ### come da mandato difensivo in atti; ATTORE contro ### (C. F. ###), rappresentato e difeso dall'avv.  ### presso il cui studio, sito in ### E/4 - NAPOLI, è elettivamente domiciliato; CONVENUTO CONCLUSIONI Parte attrice: “Nel merito: Accertati i fatti di causa, condannarsi il sig. ### (c.f. ###), al pagamento in favore di ### della somma di ### 147.500,00, o quella diversa maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi dalla domanda al saldo. 
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori come per legge. 
In via istruttoria: Si chiede che venga ammessa prova per interrogatorio formale del sig. ### ed audizione dei testimoni sui seguenti capitoli di prova: 1. vero che in morte del sig. ### avvenuta il ###, divenivano eredi la moglie ### ed i tre i figli #### e ### 2. vero che in data 9 novembre 2009 veniva formalizzata divisione dei beni relitti tra ### e ### (che rimanevano comunisti tra loro) e la sorella ### alla quale veniva intestata la casa dove il sig. ### viveva con la moglie in ### via IV Novembre, gravata dall'usufrutto in favore della madre vivente (doc. 1); 3. vero che nel 2014, anche ### e ### scioglievano la loro comunione con un atto di permuta: a ### veniva assegnato l'intero immobile di ### vicoletto cieco ### consistente nell'ex officina del padre ed il sovrastante appartamento pertinenziale, mentre ### diveniva comproprietario, insieme alla sorella, del terreno di ### via ### su cui era peraltro pendente un contenzioso con il Comune di ### (doc. 2); 4. vero che ciascuno dei fratelli, nei venti anni antecedenti la morte del padre, avevano versato ai genitori importi per il pagamento di tasse, mantenimento dei beni immobili poi ereditati in morte del padre, spese per l'assistenza della madre, ecc.; 5. vero che nel marzo 2019 i fratelli decidevano di regolamentare i loro rapporti economici interni e di gestione dell'anziana madre: venivano predisposte dall'avv.  ### legale incaricato da tutti e tre, dichiarazioni di dare/avere con reciproche accettazioni (docc. 3, 4 e 5); 6. vero che i documenti che si rammostrano al teste (docc. 3,4 e 5) regolavano sia il futuro mantenimento della mamma, che i rapporti economici pregressi tra i fratelli per le anticipazioni versate da ognuno di loro in favore della famiglia di origine; 7. vero che, allo scioglimento dell'eredità immobiliare, ### aveva da subito incominciato a godere pienamente dei beni ereditati, mentre ### aveva ereditato la casa onerata dall'usufrutto della madre ed ### aveva ereditato un terreno oggetto di un contenzioso con il Comune di ### 8. vero che ciascuno dei fratelli aveva anticipato nel tempo spese e danari per la madre ed il padre (tasse sui beni, costi di causa e quanto necessario per l'assistenza della madre); 9. vero che l'attività di officina di ### negli ultimi 20 anni di vita di questi, era, se non quasi inoperativa, in grave crisi economica: ### aveva provveduto di fatto a mantenere tutto il patrimonio immobiliare della famiglia di origine con suoi versamenti personali dal 1987 al 2008 (doc. 6, 7 ed 8); 10.vero che ### dal 1987 al 2008 (data della morte del padre) aveva versato al padre la complessiva somma di ### 442.677,00 (docc. 6, 7 ed 8); 11.vero che le firme apposte in calce al doc. 8 (pagg. 26, 27 e 28) che si rammostrano al teste sono di pugno del sig. ### 12.vero che ### il ### aveva pagato £. 2.290.000 per il pranzo delle prime nozze di ### al Ristorante12 Apostoli di ### (doc. 8 - pag. 27); 13.vero che gli importi versati da ### al padre sono stati utilizzati per pagare i costi di mantenimento dell'immobile di ### via IV novembre e di ### vicoletto cieco ### 14.vero che gli importi indicati nel doc. 8 e versati da ### al sig. ### sono stati utilizzati per pagare tutti gli importi da questi dovuti all'### dove ### oggi vive con la sua famiglia; 15.vero che gli importi indicati nel doc. 8 e versati da ### al sig. ### sono stati utilizzati dal padre anche per gareggiare in automobile, e far gareggiare ### e ristrutturare l'officina utilizzata da ### per commerciare automobili sportive; 16.vero che le tre convenzioni che si rammostrano al teste (doc. 3, 4 e 5) erano state determinate e concordate tra fratelli a seguito di verifica da parte del sig. ### di tutti i pagamenti che ogni fratello aveva fatto nel tempo per le necessità della famiglia di origine (doc. 9); 17.vero che solo il documento relativo alla posizione di ### veniva sottoscritto da tutti i fratelli in data ### (doc. 3); 18.vero che ### provvedeva a saldare il suo importo dovuto alla sorella ### in forza della convenzione firmata (doc. 3 e doc. 10); 19.vero che ### dal 2019 al 2021 riferiva all'avv. ### l'impossibilità di saldare il debito di ### 147.500,00 con il fratello ### per carenza di liquidità; 20.vero che ### nel marzo 2019 riferiva all'avv. ### la volontà di saldare il debito di ### 147.500,00 con il fratello ### utilizzando l'incasso della vendita del capannone annesso alla casa in cui abita; 21.vero che all'incontro dell'11/03/2019 fissato per la sottoscrizione degli accordi, ### aveva proposto al fratello ### il pagamento del complessivo importo pari ad ### 147.500,00 in rate di ### 500,00 al mese: la proposta veniva rifiutata in quanto avrebbe richiesto 25 anni di tempo per saldare il debito; 22.vero che ### aveva conferito incarico all'avv. ### per verificare presso ### di ### la possibilità finanziare o dilatare il pagamento di ### 147.500,00 ad ### 23.vero che ### nel 2019 aveva proposto al fratello ### di affittare gli spazi attigui alla propria casa per devolvere i proventi delle locazioni al fratello mediante una sorta di cessione del credito; 24.vero che i sigg.ri ### e ### a fine 2018, consegnavano al sig. ### pezze giustificative, copie di bonifici e documenti contabili e lo incaricavano di calcolare sulla base di tali documenti i rapporti di debito/credito di ogni fratello con gli altri; 25.vero che il documento n. 9 che si rammostra al teste è stato predisposto ed inviato via mail ai sigg.ri ### e ### dal sig. ### 26.vero che ### dalla sottoscrizione dell'accordo con i fratelli relativi alla posizione della sorella ### ha onorato l'esecuzione del mantenimento della madre prevista nell'accordo provvedendo annualmente al relativo versamento sul conto ###### intesto alla stessa (doc. 11 e doc. 14); 27.vero che ### ha sempre manifestato pubblica riconoscenza ai figli ### ed ### per i benefici ricevuti dagli anni ‘90 sino alla sua morte per far fronte ai debiti della famiglia. 
Si indicano a testi i sigg.ri: 1) ### di ### 2) ### di ### 3) ### di ###” Parte convenuta: “in via definitiva - rigettarsi la domanda di parte attrice, con vittoria di spese e com-petenze di lite. 
Il deducente chiede pertanto ammettersi interrogatorio formale dell'attore e prova per testi sui seguenti capi: a) “Vero è che il dott. ### negli anni dal 2003 al 2015, ha vissuto con il proprio nucleo familiare, composto da moglie e due figli, in una abitazione in fitto sita in ### in Marigliano”; b) “Vero è che il dott. ### ha svolto negli anni dal 2003 al 2010 l'attività di giornalista”; c) “Vero è che l'ing. ### ha trasferito la propria residenza, già prima della morte del padre, presso la villa che ha acquistato in ### - Francia”; d) “Vero è che detta villa è composta da più livelli ed è dotata di ampi spazi a verde, di piscina e di campo da tennis”; e) “Vero è che l'ing. ### si è sposato nell'anno 2018 e non ha prole”; f) “Vero è che il dott. ### ha effettuato la ristrutturazione dell'immobile sito in #### prima di trasferirsi ivi con la propria famiglia”. 
Si chiede che sui suddetti capi siano escussi i medesimi testi ad indicarsi dalla stessa parte attrice. 
Il deducente chiede altresì di essere ammesso alla prova testimoniale contraria a quella articolata dalla stessa controparte, ove ritenuta ammissibile. 
Si chiede altresì che, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., sia ordinato all'attore di esibire le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 1987 al 2008 (cioè al periodo indicato in atto introduttivo), ovvero di quelle che il Tribunale riterrà rilevanti ai fini della decisione.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione, l'attore esponeva: di essere divenuto erede di ### in data ###, insieme alla madre e ai fratelli ### e ### che, in data 9 novembre 2009, era stata formalizzata la divisione dei beni relitti tra lui, ### e la sorella ### poi ultimata nel corso dell'anno 2014; che, nel 2019, i fratelli avevano deciso di regolamentare i loro rapporti interni, soprattutto al fine di tutelare la madre rimasta sola, e che erano state predisposte dall'avv. ### le dichiarazioni di dare/avere con le reciproche accettazioni; che tale documento rappresentava una vera e propria convenzione che regolava non solo il futuro mantenimento della madre, ma anche i rapporti economici pregressi per le anticipazioni versate dai singoli fratelli in favore della famiglia di origine; che lui aveva elargito rilevanti somme in favore del padre, facendo sì che i beni caduti in successione fossero integri e liberi da formalità pregiudizievoli; che, secondo i calcoli effettuati con i fratelli, ### era suo debitore di ### 147.500,00 e che, tuttavia, soltanto il documento relativo alla posizione di ### era stato sottoscritto da tutti i fratelli; che ### non aveva mai provveduto a saldare in suo favore l'importo sopra determinato, lamentando esclusivamente una carenza di liquidità e proponendo un pagamento rateale di ### 500,00 al mese.  ### chiedeva, conseguentemente, la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di ### 147.500,00, oltre interessi dalla domanda al saldo. 
Il convenuto contestava integralmente le avverse allegazioni, evidenziando come l'unica convenzione sottoscritta fosse stata quella intercorso con la sorella ### avente la finalità di disciplinare il concorso al mantenimento della madre, e di aver sempre contestato le aspettative dei fratelli, legate al preteso rimborso di quanto da loro asseritamente anticipato in favore dei genitori. 
Egli, ancora, rilevava che il mantenimento dei genitori era stato garantito da tutti i fratelli in misura pari e proporzionata alle disponibilità e redditi di ciascuno, affermando che i redditi posseduti dall'attore fossero stati ben maggiori dei suoi. 
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testimoni e l'interrogatorio formale del convenuto. 
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'odierna udienza. 
La domanda attorea è fondata e deve quindi essere accolta sulla base delle seguenti considerazioni. 
Dalla documentazione dimessa dall'attore, risulta che le parti, dopo aver diviso i beni ricompresi nell'asse ereditario relitto dal padre, avevano manifestato l'esigenza di definire anche i rapporti di debito/credito legati agli importi “anticipati per conto del de cuius” (v.  doc. 3). 
Nello specifico, nel citato doc. n. 3, i tre condividenti e quindi le due parti in causa hanno riconosciuto che l'attore aveva anticipato in favore del padre una somma tale da dar luogo un debito, pro quota e in favore della sorella ### pari alla somma di ### 147.500,00. 
Detto documento è stato sottoscritto dal convenuto, per accettazione e nulla osta, convenuto che aveva inoltre corrisposto alla sorella ### le somme spettanti sulla base del computo delle somme anticipate da ciascuno, omettendo unicamente di sottoscrivere il documento ricognitivo di analogo debito sussistente verso l'attore pari a ### 147.500 (v.  docc. 4 e 5). 
Appare quindi quantomeno singolare che il convenuto avesse sottoscritto, per accettazione, la ricognizione del debito intercorsa tra l'attore e la sorella per poi contestare e negare l'identico debito sussistente, pro quota, nei confronti del fratello attore, venendo in rilievo venendo in rilievo una successione ab intestato e debiti ereditari da ripartirsi equamente ex art. 752 Dirimente, inoltre, è l'esito dell'attività istruttoria. 
Invero, la sorella delle parti ha confermato che il convenuto aveva evidenziato, prima dell'instaurazione del giudizio, la sua impossibilità di saldare il debito di ### 147.500,00 con il fratello ### per carenza di liquidità, dichiarando che il convenuto medesimo aveva anche proposto un pagamento rateale e che insieme ai due fratelli erano state consegnate al marito ### le pezze giustificative, copie di bonifici e documenti contabili affinché quest'ultimo calcolasse sulla base di tali documenti i rapporti di debito/credito tra i fratelli.  ### ha confermato, in sede di escussione testimoniale, la proposta di pagamento rateale da parte del convenuto e di aver calcolato i debiti/crediti sussistenti tra i tre coeredi. 
Il teste ### ha parimenti confermato tali circostanze, dichiarando di aver aiutato le parti nella definizione dei rispettivi rapporti di dare e avere. 
Al riguardo, deve rigettarsi l'eccezione di incapacità a testimoniare del suddetto teste, non avendo quest'ultimo reso alcuna prestazione professionale ma, come detto, meramente supportato le parti, alle quali è legato da vincolo di parentela. 
Dunque, le plurime e convergenti dichiarazioni testimoniali di cui sopra, la condotta del convenuto, il quale ha anche corrisposto in favore della sorella la somma computata alla luce dei documenti e delle pezze giustificative fornite dalle parti, poste a sostegno anche dell'odierno credito, rendono provata la domanda attorea. 
Non può invero ritenersi, come sostenuto dal convenuto, che si fosse trattato di atti donativi compiuti da ### in favore del padre, in considerazione sia dell'entità delle somme in questione (evidentemente esuberanti rispetto a eventuali obblighi alimentari) sia di quanto riportato nel doc. 6 dimesso dall'attore (nel quale non emerge in alcun modo l'animus donandi ma, all'opposto, una dazione di somme al fine di supportare economicamente il genitore). 
Inoltre, la proposta del convenuto di un pagamento rateale contraddice evidentemente la relativa negazione del credito in oggetto e dimostra, all'opposto, la sua sussistenza. 
In definitiva, deve disporsi la condanna di ### al pagamento in favore di ### della somma di ### 147.500,00, oltre agli interessi, al tasso ex art.  1284, quarto comma, c.c., dalla data della domanda al saldo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dell'entità dell'attività difensiva.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna ### al pagamento in favore di ### per le causali di cui in parte motiva, della somma di ### 147.500,00, oltre agli interessi, al tasso ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data della domanda al saldo; condanna ### al pagamento in favore di ### delle spese di lite, che liquida in ### 786,00 per spese e in ### 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre rimb.  forf. al 15 %, a I.V.A. e C.P.A. come per legge.  ### 13.6.2024. 
Il giudice ### 

causa n. 3384/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Nappi Quintiliano Marco

1

Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 4146/2024 del 11-06-2024

... domande, previo riconoscimento del concorso di colpa della vittima pari almeno al 50% ovvero nella misura superiore e/o inferiore ritenuta di giustizi e per l'effetto quantificare il risarcimento danno, eventualmente riconosciuto, tenuto conto appunto del concorso di colpa; in via istruttoria ### dichiarare l'inammissibilità dei documenti nuovi allegati dalla parte attrice al momento delle sua costituzione; ### altresì rigettare la richiesta di prova per teste, giacché inammissibile, generica ed irrilevante, per le ragioni di cui al punto n, 13; con vittoria di spese di lite del presente grado di giudizio e di quello precedente di cassazione”. Interveniva volontariamente ### s.p.a. formulando le seguenti conclusioni: “### all'###ma Corte d'Appello adita, qui riproposte espressamente (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE ### DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott.ssa ### rel dott. ### dott.ssa ### all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 11/6/2024 ha pronunciato, ai sensi dell'art.  281-sexies c.p.c., la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3447 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente TRA ### (c.f. ###), sia in proprio che nella qualità di procuratori speciali di ### (c.f. ###), ### (c.f. ###), ### (c.f. ###), ### (c.f. ###), ### (c.f.  ###), ### (c.f. ###), gli ultimi due anche quale erede di ### domiciliati in ### VIA A. AUBRY, 3 ### presso lo studio dell'Avv. ### (c.f. ###), che li rappresenta e difende giusta procura in atti ### E ### (c.f. ###), domiciliato in #### 67 #### presso lo studio dell'Avv. ### (c.f.  ###), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ### E ### (c.f. ###), già ###ni domiciliata in VIA ### 10 #### presso lo studio dell'Avv. ### (c.f.  ###), che la rappresenta e difende giusta procura in atti INTERVENIENTE ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1. — Il Tribunale penale di ### ha con sentenza n. 19667/2012 ha riconosciuto ### colpevole del reato di cui all'art. 589 c.p. per aver cagionato lesioni gravissime a ### da cui è derivato il decesso, con colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia nella guida della propria vettura, non avendo moderato la velocità o, comunque, non avendo previsto la presenza di pedoni, giunto in prossimità del palo dell'illuminazione pubblica, l'ha investita, mentre era in procinto di attraversare la strada, scesa da autobus di linea in sosta nell'opposta direzione di marcia. 
Il giudice di primo grado era pervenuto alla condanna dell'imputato ritenendo che egli avesse proceduto ad una velocità inadeguata rispetto alle specifiche circostanze, avuto riguardo alla presenza di un autobus di linea sull'opposta corsia di marcia, in fase di ripartenza, ed al conseguente prevedibile attraversamento dei passeggeri dal mezzo, e che, inoltre, la condotta, pur imprudente, del pedone non fosse tale da interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'imputato e l'evento. 
La Corte d'appello con sentenza n. 10479/2017 in riforma della sentenza di primo grado ha assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato, affermando che anche alla velocità di 35 km/h (obiettivamente moderata), in luogo di quella di 52 km/h, di poco superiore a quella prescritta di 50 km/h, l'evento non avrebbe potuto essere evitato, in considerazione della distanza di avvistamento inferiore allo spazio di frenata ed alla forza di urto di 916 kg, e tenendo conto della condotta gravemente imprudente e negligente del pedone, che ha tentato l'attraversamento in modo improvviso e repentino, pur avendo il pedone la possibilità di avvistare il veicolo e fermarsi come gli altri pedoni in fase di attraversamento. 
Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso per cassazione ai soli effetti della responsabilità civile, le parti civili costituite nel giudizio deducendo 1) il difetto di motivazione, il travisamento della prova, l'omessa applicazione del principio di affidamento che, in materia di sinistri stradale, va temperato con l'opposto principio in virtù del quale l'utente della strada è responsabile del comportamento imprudente altrui nel limite della prevedibilità, avendo la Corte escluso la responsabilità per la morte del pedone, in procinto di attraversare la strada, del conducente del veicolo, che proceda, in ora notturna ed in presenza di autobus in fermata nella opposta corsia di marcia, ad una velocità di poco superiore al limite prescritto di 50km/h; 2) l'inosservanza degli art. 140 e 141 cod. strada e la mancanza ed illogicità della motivazione sul punto, essendo stato ritenuto conforme a diritto il comportamento del conducente (peraltro, conducente ###, che ha superato, pur di poco, il limite di velocità vigente e, comunque, non ha tenuto una velocità adeguata all'ora notturna e alla fermata dell'autobus nell'opposta corsia di marcia, sintomatica della possibile presenza di pedoni e del loro possibile attraversamento, stante l'assenza di strisce o altri attraversamenti; 3) il travisamento della prova, avendo la Corte territoriale affermato che anche laddove l'imputato avesse proceduto a 35 km/h l'evento si sarebbe verificato, senza tener conto della circostanza che il rallentamento del veicolo avrebbe consentito al pedone di terminare l'attraversamento e che la forza dell'impatto sarebbe stata notevolmente inferiore; 4) l'inosservanza dell'art. 191, secondo comma, cod.strada, ai sensi del quale, una volta impegnata la carreggiata ad opera del pedone, il conducente del veicolo avrebbe dovuto consentirgli di terminare l'attraversamento, e la mancanza ed illogicità della motivazione sul punto in ordine alla grave imprudenza e negligenza del pedone. 
La Corte di Cassazione con sentenza n. 6409/2019 ha così statuito: “### la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità”. 
La sentenza è motivata come segue: “1. Il ricorso va accolto.  2. Occorre esaminare il terzo motivo, atteso che i primi due, aventi ad oggetto la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, non appaiono pertinenti rispetto alla sentenza impugnata, in cui si è riconosciuto che l'imputato ha tenuto una velocità superiore, sebbene di poco, al limite vigente (52km/h in luogo di 50 km/h) e, quindi, che ha posto in essere una condotta colposa, pur non prendendosi in considerazione ulteriori profili di colpa, quali, ad esempio, la violazione degli art.  140 e 141 cod.strada, ma si è esclusa la responsabilità penale in considerazione dell'assunta assenza del nesso di causalità tra la condotta colposa e l'evento, affermandosi che la condotta conforme alle regole della circolazione stradale (velocità moderata di 35 Km/h) non avrebbe impedito l'evento. 
Invero, come precisato da questa Corte, in tema d'incidenti stradali, l'accertata sussistenza di condotta antigiuridica per violazione di norme specifiche di legge o di precetti generali di comune prudenza non fa presumere il rapporto di causalità materiale tra la condotta e l'evento, in quanto tale rapporto dev'essere oggetto d'indagine e risultare dalla sentenza con motivazione adeguata (così ### 4, n. ### del 07/07/2008 ud.-dep. 30/09/2008, Rv. 241025 - 01, che ha annullato la sentenza d'appello per vizio di motivazione in ordine all'effettiva rilevanza causale nella determinazione dell'evento dell'accertato superamento dei limiti di velocità; cfr. anche Sez. 4, n. 24898 del 24/05/2007 ud. -dep. 26/06/2007, Rv. 236854 - 01, secondo cui, in materia di incidenti da circolazione stradale, l'accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione dì specifiche norme di legge o di precetti generali di comune prudenza non può di per sé far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa: nella specie, in cui la morte del conducente di uno dei veicoli, determinata dallo sbandamento della vettura, dall'invasione dell'opposta corsia di marcia e dallo scontro con altra vettura proveniente in senso opposto, è stato ritenuto irrilevante il superamento, da parte di quest'ultima, del limite di velocità, in quanto, pur in assenza ditale violazione, il fatto si sarebbe egualmente verificato). 
Il giudice di appello si è, pertanto, correttamente interrogato sulla sussistenza nel nesso causale tra la condotta antigiuridica del conducente e l'evento. Tuttavia, nel pervenire ad una soluzione negativa, si è limitato a rinviare alle conclusioni del perito nominato in secondo grado (###, senza prendere in considerazione, come denunciato dai ricorrenti, le prospettazioni del consulente del P.M.  e delle parti civili, secondo cui, in caso di velocità inferiore, pari a 35 km/h, a prescindere dalla possibilità per l'imputato di tempestivo avvistamento del pedone e di porre in essere una manovra di salvataggio, il veicolo sarebbe giunto con un ritardo tale per cui il pedone sarebbe riuscito a superarne totalmente la sagoma (così ### consulente del P.M.) o, comunque, in considerazione della minore violenza dell'impatto, la probabilità di decesso del pedone sarebbe stata inferiore al 3% (### Pastorelli, consulente delle parti civili) - prospettazioni puntualmente e specificamente trascritte nel presente ricorso. 
In proposito, va ricordato che, in tema di controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente (v. Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017 ud. - dep. 20/04/2017, Rv. 269909 - 01), mentre, nel caso di specie, il giudice dell'impugnazione, che ha, peraltro, superato le diverse conclusioni di quello di primo grado, non ha fatto alcun riferimento alle argomentazioni degli altri consulenti. 
Difatti, pur costituendo giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, la motivazione deve dare conto delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell'opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (### 4, n. 45126 del 06/11/2008 ud. - dep. 04/12/2008, Rv. 241907 - 01). Ciò non è avvenuto nella presente decisione, in cui non sono state riportate le tesi alternative degli altri consulenti e non si è espresso alcun giudizio sulla correttezza del metodo seguito dal perito e sulla sua maggiore attendibilità rispetto a quelli seguiti dai consulenti. 
Nel caso di specie, va, del resto, sottolineato che il giudice di primo grado ha aderito alle conclusioni del consulente del P.M., ritenendole dimostrate dagli esiti dei crash test, ed ha precisato, a p. 9, che, qualora l'automobile avesse proceduto a 30 km/h, al momento dell'impatto, il pedone si sarebbe appoggiato sul cofano, da cui sarebbe scivolato, cadendo per terra, ma riportando lesioni di media entità, con ampie possibilità di sopravvivere, salvo l'intervento di fattori eccezionali; ha, inoltre, aggiunto, a p. 10, che "ove il ### avesse moderato la velocità a quella di 30 km/h, l'evento letale non si sarebbe verificato, sia per le diverse conseguenze sull'impatto, sia, ancor prima, per la possibilità del pedone di terminare l'attraversamento .." . Pur essendo stato integrato in secondo grado il materiale probatorio, tramite la nuova perizia espletata, il giudice di appello, proprio in considerazione dell'adesione del giudice di primo grado alle conclusioni dei consulenti del P.M. e delle parti civili, avrebbe dovuto soffermarsi sulle valutazioni ditali tecnici e avrebbe dovuto indicare le ragioni della maggiore attendibilità del metodo e delle conclusioni del perito nominato.  3. ### motivo risulta assorbito.  4. In conclusione, la sentenza va annullata, agli effetti civili, ed il giudizio va rinviato per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello”.  ### sia in proprio che quale speciale procuratore di ######## e ### coniugata ### tutti prossimi congiunti della defunta ### riassumevano il giudizio formulando le seguenti conclusioni: “piaccia all'###ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione: A) accertare e dichiarare che il #### è unico responsabile della morte della ###ra ### per avere il giorno 20.02.2007, in ### via di ### alla guida della propria autovettura ### targata ### in prossimità del palo dell'illuminazione pubblica n. 90, per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, non moderando la velocità nonostante si trovasse in presenza di un autobus della linea 35, proveniente dalla opposta direzione di marcia, appena ripartito dopo la sosta in prossimità della regolare fermata "###, e, comunque, non prevedendo l'attraversamento della strada da parte dei passeggeri appena scesi dal mezzo nonostante la sua condizione soggettiva di conducente ### investito il pedone ### nell'atto di transitare sul lato opposto della carreggiata, cagionandole lesioni personali gravissime dalle quali né derivava il decesso il successivo 21.2.2007; B) per l'effetto condannare il #### al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non cagionati e cagionandi ai prossimi congiunti della vittima ###ri ### (### Fisc.: ###), nata a ### (###, il ###, (sorella della vittima), ### nato a ### (### il ### (padre della vittima), ### nata a ### (### l'8.10.1943 (madre della vittima), ### nata a ### (### il ### (sorella della vittima), ### nata a ### (### il ### (sorella della vittima), ### nato a ### (### il ### (figlio della vittima)e #### coniugata ### nata a ### (### il ### (figlia della vittima), danni che salvo diversa determinazione ad opera della Corte si indicano in complessivi € 1.716.00,00 a titolo di danno non patrimoniale, così ripartiti: quanto ad € 308.00,00 a favore del genitore ### quanto ad € 308.00,00 a favore del genitore ### quanto ad € 400.00,00 a favore del figlio ### quanto ad € 400.00,00 a favore della figlia ### quanto ad € 100.00,00 a favore della sorella ### quanto ad € 100.00,00 a favore della sorella ### e quanto ad € 100.00,00 a favore della sorella ### detratto l'acconto già percepito a titolo di provvisionale, oltre rivalutazione sulle somme debende e gli interessi legali di mora sugli importi residui, dal di del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo, o in quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta dalla Corte più giusta ed equa, comunque non inferiore a quanto già liquidato dal Tribuna1ePenale in primo grado; € 350.000 a titolo di danno patrimoniale anche equitativamente determinato, conseguente al venir meno del supporto economico che la madre dava ai figli, al mancato guadagno futuro, per il rimborso delle spese di assistenza del consulente e per quelle funerarie; C) in ogni ipotesi con vittoria di spese e compensi di tutti e 4 i gradi di giudizio (I, II, Cassazione e presente giudizio di rinvio), gravati dei tributi per IVA ove dovuta e CPA come per legge, oltre al 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014”.  ### nel costituirsi formulava le seguenti conclusioni: “### all'###ma Corte di Appello, contrariis reiectis, rigettare integralmente tutte le domande attoree, anche sulle spese di lite, giacche' inammissibili. infondate in fatto e diritto e, comunque non provate, per tutte le ragioni avanti esposte; in via strettamente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande, previo riconoscimento del concorso di colpa della vittima pari almeno al 50% ovvero nella misura superiore e/o inferiore ritenuta di giustizi e per l'effetto quantificare il risarcimento danno, eventualmente riconosciuto, tenuto conto appunto del concorso di colpa; in via istruttoria ### dichiarare l'inammissibilità dei documenti nuovi allegati dalla parte attrice al momento delle sua costituzione; ### altresì rigettare la richiesta di prova per teste, giacché inammissibile, generica ed irrilevante, per le ragioni di cui al punto n, 13; con vittoria di spese di lite del presente grado di giudizio e di quello precedente di cassazione”. 
Interveniva volontariamente ### s.p.a. formulando le seguenti conclusioni: “### all'###ma Corte d'Appello adita, qui riproposte espressamente anche ex art. 346 cpc tutte le eccezioni, deduzioni e domande già svolte nei precedenti gradi anche dall'assicurato convenuto, #### dichiarata l'ammissibilità dell'intervento: a) respinta ogni contraria istanza, dichiarare inammissibile e comunque rigettare le domande svolte dagli attori in riassunzione in sede di rinvio nel presente giudizio, accertando, dichiarando e confermando che il sinistro è stato determinato da colpa esclusiva della vittima, ### con assenza di qualsiasi responsabilità del conducente ### già assolto in sede ###sentenza definitiva ed irrevocabile della C.A. Penale n. 10479/17, confermando anche le statuizioni civili della stessa e dunque revocando la condanna a favore delle parti civili contenuta nella sentenza del Tribunale; b) in stretto, assoluto subordine accertare e dichiarare quantomeno l'assoluto e nettamente prevalente concorso colposo della vittima nella determinazione del sinistro (almeno nella misura del 90% o in quella diversa, minima, eventualmente accertata), riducendo proporzionalmente il non creduto importo per il risarcimento oltre che, in ogni caso, in considerazione dei minori danni in concreto provati ed accertati, detraendo comunque in termini omogenei le somme già pagate (a titolo di provvisionale penale) dalla ###ni ### agli appellanti in riassunzione; c) limitare in ogni caso la non creduta condanna dell'assicuratore ###ni ### entro il massimale di polizza detraendo comunque le somme già pagate sia agli appellanti in riassunzione, sia a favore del compagno della vittima ### Oprea Ion (parte civile nella precedente fase penale); d) Condannare gli attori in riassunzione alla restituzione a favore della ###ni ### delle somme che risulteranno da essi percepite in più del dovuto all'esito del presente giudizio.  e) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio e rigetto delle domande di controparte, anche con riferimento alle spese di lite”. 
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa. 
§ 2. — In linea generale vanno innanzitutto richiamati i principi elaborati dal Supremo Collegio in relazione al giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. (a tenore del quale “fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile”).  ### l'insegnamento del Supremo Collegio “nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, in ragione della necessità di rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza (declinato dalla giurisprudenza della ### e da quella della Corte di giustizia dell'### europea come diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni successive a quella penale che la abbia prosciolta), sicché in esso trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso l'accertamento, in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto”, essendo “chiamato ad accertare se si sia integrata la diversa fattispecie atipica dell'illecito civile in tutti i suoi elementi costitutivi (art. 2043 c.c.)” (Cass. n. ###/2022). Sempre la S.C., per quanto attiene agli elementi oggetto di valutazione da parte del giudice di rinvio, evidenzia come “con riguardo al "fatto", già descritto quale fatto storico nell'imputazione penale, il giudice deve chiedersi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) già contestata all'imputato come reato, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un "danno ingiusto" secondo l'art. 2043 c.c., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno. Con riguardo al "danno", nel contesto della cognizione devolutagli, il giudice deve individuare sia l'evento lesivo (c.d. danno-evento) sia le conseguenze dannose (cc.dd. danni-conseguenza): il primo non si identifica nella lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice in cui si iscriveva il reato originariamente contestato (il c.d. oggetto giuridico del reato), ma si identifica nella lesione della situazione soggettiva civilmente rilevante di cui è titolare il soggetto danneggiato; il secondo consiste nelle conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale. Infine, con riguardo all'aspetto "soggettivo" dell'illecito, il giudice non deve accertare l'elemento spirituale richiesto ai fini dell'integrazione del reato (ad es. il dolo specifico previsto dalla fattispecie criminosa che aveva formato oggetto dell'imputazione penale) ma qualsivoglia degli elementi (dolo o colpa) dell'azione od omissione che qualificano sul piano psicologico la condotta illecita aquiliana ( civ., Sez. 3, 15 ottobre 2019, n. 25917; Cass. civ., Sez. 3, 13 gennaio 2021, n. 457)”. 
Inoltre “nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. il giudice civile non è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione penale in sede di annullamento, né a quanto accertato dal giudice penale, non trattandosi di un giudizio di rinvio in senso tecnico, né di una prosecuzione del giudizio svoltosi in sede ###procedimento autonomo strutturalmente e funzionalmente da quello penale, con conseguente inapplicabilità dell'art. 384, comma 2, c.p.c.” (Cass. n. 22520/2019). 
Pertanto al giudice del rinvio è demandato un accertamento che attiene non alla sussistenza della fattispecie di reato ma alla ricorrenza dei presupposti della responsabilità civile. Inoltre il giudice del rinvio non è vincolato dal principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione penale in sede ###rinvio. 
Ulteriormente, in relazione alle regole che presiedono il giudizio di rinvio, sempre la citata S.C. ha osservato come “con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 622 c.p.p., le Sezioni Unite penali di questa Corte - sulla premessa che il giudizio rescissorio di "rinvio" dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, previsto da tale disposizione, ha, in realtà, natura di giudizio autonomo rispetto al precedente giudizio rescindente - hanno specificato che esso è interamente governato dalla disciplina processuale civilistica sia con riguardo alla fase introduttiva che con riguardo alla fase istruttoria (Cass., Sez. Un. pen., 28 gennaio - 4 giugno 2021, ###.  l giudice civile resta libero di formare il proprio convincimento su tutte le prove assunte, anche atipiche - non soltanto la cognizione del giudice civile ha per oggetto l'accertamento, sul piano oggettivo e soggettivo, degli elementi costitutivi dell'illecito civile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., mentre non tocca, neppure incidentalmente, la sussistenza dei requisiti strutturali del reato (Cass. civ., 3, 15 ottobre 2019, n. 25918; Cass. civ., Sez. 3, 13 gennaio 2021, n. 457, cit.; Cass. civ., Sez. 3, 21 marzo 2022, n. 8997, cit.); ma, inoltre, trovano applicazione, nell'ambito di una "definitiva e integrale translatio iudicii", oltre ai criteri di giudizio funzionali all'accertamento della responsabilità civile (in primis, le regole di funzione dell'accertamento della causalità civilistica: Cass. civ., Sez. 3, 12 giugno 2019, n. 15859, cit.), tutte le regole processuali che presiedono all'esercizio della giurisdizione civile, nonché quelle probatorie, sia con riguardo ai mezzi di prova in senso stretto che con riguardo all'attività di valutazione dei risultati probatori (Cass. civ., Sez. 3, 25 giugno 2019, n. 16916; Cass. civ., Sez. 3, 20 gennaio 2022, n. 1754; Cass. civ., Sez. 1, 8 marzo 2022, n. 7474; Cass. civ., Sez. 3, 21 marzo 2022, n. 8997, cit.; Cass. civ., Sez. 3, 19 maggio 2022, 16169)”. 
Pertanto nel presente giudizio trovano applicazione le regole processuali e probatorie proprie del giudizio civile. Va poi ricordato come “nell'ambito del giudizio civile di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili (al quale si applicano le regole processuali e probatorie proprie del processo civile), le dichiarazioni testimoniali rese dalla parte civile nel processo penale, pur non potendo assumere il valore di prova - neppure atipica - (stante il divieto di cui all'art. 246 c.p.c.), rivestono efficacia di argomento di prova ex artt. 116, comma 2, e 117 c.p.c., potendo conseguentemente essere poste dal giudice, in ossequio al principio del suo libero convincimento, a fondamento della propria decisione” (Cass. 27016/2022). 
Per quanto attiene poi alla questione relativa all'efficacia della sentenza penale di condanna di primo grado, sempre secondo il S.C. “nel caso in cui la Cassazione penale, a seguito di ricorso proposto dalla parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., annulli la sentenza d'appello che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, abbia assolto l'imputato, il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. costituisce fase del tutto nuova ed autonoma, funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, sicché nessuna efficacia può spiegare, nello stesso, la sentenza penale di condanna di primo grado, insuscettibile di reviviscenza a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza assolutoria d'appello” (Cass. n. 16169/2022). 
Infine, in relazione ai limiti della decisione del giudice di rinvio, secondo il più recente orientamento del Supremo Collegio “nell'ipotesi di annullamento, ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, della sentenza penale contenente condanna generica al risarcimento del danno, si determina una piena translatio del giudizio sulla domanda civile al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale può procedere alla liquidazione del danno anche nel caso di mancata impugnazione dell'omessa pronuncia sul quantum ad opera della parte civile, atteso che, per effetto dell'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale - la quale estende la sua efficacia a quella di condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 574, comma 4, c.p.p. - deve escludersi che si sia formato il giudicato interno sull'azione civile, sicché questa viene sottoposta alla cognizione del giudice del rinvio nella sua integrità, senza possibilità di scissione della decisione sull'an da quella sul quantum” (Cass. n. 15812/2017; in senso conforme Cass. n. 15859/2019). Pertanto deve ritenersi che il giudizio di rinvio non sia limitato all'an della responsabilità, ancorché il provvedimento di primo grado contenga unicamente una condanna generica - a fronte di una domanda con la quale è stato chiesto l'integrale risarcimento - e le parti civili non l'abbiano impugnato sul punto. 
§ 3. — Gli attori in riassunzione hanno eccepito l'inammissibilità dell'intervento effettuato dalla ###ni. 
Tale eccezione è infondata secondo la più recente giurisprudenza della S.C. “l'esclusione dell'intervento del terzo, il quale non abbia partecipato al processo penale, se non nei limiti in cui egli deduca la titolarità di un diritto autonomo, al fine di prevenire un pregiudizio attuale che, dalla esecuzione della sentenza, potrebbe a lui derivare, tale da legittimare la proposizione dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., deriva dalla natura chiusa del giudizio di rinvio di cui all'art. 622 c.p.p. che, sulla scorta di quanto addotto a confutazione del motivo precedente, è da ritenersi non conciliabile con i caratteri di autonomia sostanziale e processuale del giudizio di rinvio, messi in evidenza dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte regolatrice” (Cass. ###/2019). Pertanto, dovendo ritenersi l'autonomia sostanziale e processuale del giudizio di rinvio, deve ritenersi ammissibile l'intervento del terzo (al di là delle ipotesi di cui all'art. 404 c.p.c.). 
§ 4. — Va quindi esaminata nel merito la domanda risarcitoria proposta dagli attori in riassunzione. 
§ 4.1. — In linea di fatto la ricostruzione del nucleo essenziale della dinamica dell'incidente (come già accertata in sede ###modo conforme in primo e in secondo grado) non è contestata.  ### alle ore 19,20 circa del 20.2.2007, provenendo da ### in direzione ### percorreva, alla guida della propria autovettura ### 1600 targata ### via di ### strada rettilinea ad unica carreggiata con due corsie unidirezionali e marciapiede su entrambi i lati - che, sul lato sinistro, funge anche da banchina per la discesa dei bus —ampia mediamente 7,6 metri, in buone condizioni di manutenzione, sufficientemente illuminata, e dal manto asciutto. 
Giunto all'altezza della fermata del bus, posta sul lato sinistro della carreggiata rispetto al proprio senso di marcia - tratto nel quale la segnaletica orizzontale impone il limite di velocità di 50km/h poiché la strada ricade nel centro abitato di ### - investiva il pedone ### che si trovava al centro della propria corsia di percorrenza, nell'intento di completare l'attraversamento della strada - da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia del veicolo condotto dal ### - dopo essere scesa dall'autobus, che aveva ripreso la marcia, passando dalla parte posteriore del mezzo pubblico. A seguito dell'impatto, la ### riportava molteplici traumi, decedendo la mattina seguente all'### La polizia ### giunta alle 19,40 sul luogo del sinistro, rinveniva la vettura del ### ferma sulla destra, a distanza di pochi centimetri dal palo ### n. 90 e dai cassonetti AMA posizionati sul marciapiede, con la parte posteriore rivolta verso la propria direttrice di marcia, poco più avanti del palo segnaletico della fermata ### 76039 "### sito nella corsia opposta. 
Rilevava inoltre sul manto stradale, in corrispondenza del cassonetto ### una traccia ematica, di forma circolare con diametro di 35 centimetri, posta a circa 2 metri dalla parte posteriore della ### a distanza di circa 20 centimetri dal ciglio del marciapiede (come da schizzo planimetrico di seguito riportato). 
Non rilevava la presenza di tracce di frenata di veicoli, né riusciva a determinare, in assenza di tracce sulla carreggiata, il punto d'urto, che, invece, sul veicolo del ### che recava il parabrezza anteriore frantumato, ammaccature sul cofano motore anteriore e sulla mascherina anteriore, veniva localizzato al centro della parte anteriore, come peraltro visibile dai rilievi fotografici della vettura, versati in atti. 
Neanche poteva rilevare l'esatta posizione della donna investita, già trasportata presso l'ospedale ### (cfr. rapporto della polizia municipale in atti). 
Sul luogo dell'incidente gli agenti identificavano tre soggetti che vi avevano assistito, #### e ### di cui raccoglievano le dichiarazioni e venivano sentiti anche in sede di dibattimento di primo e di secondo grado.  ### ha dichiarato che, mentre percorreva a bordo della propria vettura via di ### in direzione ### (opposta a quella del ###, giunto all'altezza della fermata ### "###, aveva dovuto arrestare la marcia poiché dal bus di linea, che ivi sostava occupando pressoché integralmente la corsia, stavano scendendo dei passeggeri e si era creata una piccola fila di vetture. Un gruppetto di persone (quattro cinque, come precisato in secondo grado), scese dal mezzo pubblico, si erano portate dietro di esso, accingendosi ad attraversare la strada verso sinistra quando l'autobus aveva cominciato a muoversi, il gruppetto di persone aveva iniziato ad attraversare, ma giunto a metà della carreggiata, si era fermato; tutti, tranne una donna (la ### che aveva proseguito ed era stata investita da un'automobile che proveniva dalla direzione opposta di marcia. Il teste ha dichiarato che le persone che erano scese passavano dietro l'autobus e quando si trovavano più o meno a metà dell'autobus questo era ripartito. Il teste ha aggiunto che l'impatto del veicolo con la donna era stato frontale, che era avvenuto in un momento in cui l'autobus era già ripartito. In sede di sit ha dichiarato che l'auto ha sterzato verso sinistra per evitare l'impatto non riuscendovi; in sede di dibattimento ha dichiarato di non aver notato sterzate brusche né di aver sentito rumori di frenata. Ha dichiarato che l'autoveicolo andava a velocità “normale”. Il teste ha dichiarato che era buio e la strada era illuminata male. 
Nel dibattimento di secondo grado il teste ha precisato che c'era l'illuminazione stradale ma era una zona periferica, dichiarando comunque che si vedeva e che dove le persone avevano attraversato non c'erano le strisce pedonali, passando questa tra l'autobus e la macchina che era dietro. Il teste ha riferito che mentre le altre persone erano rimaste ferme dietro l'autobus, questa signora aveva proseguito. Il teste, alla domanda relativa alla visibilità nel punto d'impatto, ha dichiarato che la visibilità era buona; non ha saputo riferire se dietro alla ### vi erano altre macchine e se altre macchine erano passate prima. Il teste ha dichiarato che la signora è stata sobbalzata in avanti di qualche metro e sicuramente il veicolo non le era passato sopra, non sapendo riferire se prima era sobbalzata sul cofano; il veicolo dopo l'urto si era fermato prima della signora, spostandosi di qualche metro. Non ha saputo dire con precisione la distanza tra l'auto e la signora.  ### uno dei passeggeri dell'autobus di linea 035 sceso alla fermata "### insieme alla ### e ad altre persone, tra cui (l'altro teste) ### ha affermato che “quando l'autobus era abbastanza lontano (ndr dalla fermata) siamo andati per passare.. ###.. erano le sette e qualcosa di sera. .si vedeva, siamo andati per attraversare la strada e la signora è andata prima; io con quel ragazzo (ndr ### siamo rimasti un po' indietro. E nel tempo che attraversava è venuto, la macchina con un alta.. aveva la velocità forte.. veniva forte, e l'ha presa in pieno ", colpendo con la parte frontale della vettura, con il cofano, la ### che era già arrivata al centro della strada. A quel punto la macchina, che non aveva tentato di effettuare manovre di sorta, aveva proseguito, scaraventando in aria la donna e facendola sbalzare dapprima contro un cassonetto dell'immondizia posizionato sul marciapiede e rovinare, poi, a terra, e si era fermata 10 metri più avanti. Il teste ha inoltre precisato di trovarsi più indietro rispetto alla ### nel momento in cui si accingeva ad attraversare la strada, e di non aver continuato perché aveva visto che stava arrivando la macchina che poi aveva preso in pieno la signora. Il teste ha dichiarato che si vedeva e dietro l'autobus vi erano altre macchine.  ### ha dichiarato che, sceso dall'autobus insieme al suo amico, quando il mezzo pubblico si trovava a circa 70/100 metri di distanza dalla fermata, si accingeva con cui ad attraversare la strada, seguendo, di "due passi", una signora; giunti al centro della strada avevano visto che sopraggiungeva una vettura a forte velocità, a dire del teste 70-80 km/h, per cui lui ed il suo amico si erano fermati, ma la signora, che era già al centro della corsia di marcia del veicolo, non aveva fatto in tempo, ed era stata travolta dalla macchina, ribaltando sul tetto della vettura, da cui era stata poi scaraventata dapprima sui cassonetti dell'immondizia, per poi cadere a terra. Il conducente del veicolo investitore si era fermato dopo circa 5-6 metri per prestare aiuto. Il teste ha riferito che c'erano le strisce pedonali (dichiarando poi di non ricordarsi, dopo la contestazione sul punto) e che prima della macchina investitrice non erano passate altre macchine. 
In sede di dibattimento di secondo grado il teste ha dichiarato che era buio e ha precisato che sono passati quando l'autobus era partito; che prima di iniziare ad attraversare erano passate due/tre macchine; che l'investimento è avvenuto a circa metà carreggiata e la signora dopo essere stata colpita è volata sul cofano. Il teste ha riferito che quando erano passati l'autobus era già lontano, essendo passate alcune macchine; che la signora si trovava circa a metà della carreggiata di pertinenza dell'autovettura. 
§ 4.2. — In punto di diritto va ricordato come l'art. 2054, comma 1, c.c. pone una presunzione di colpa a carico del conducente il veicolo investitore. Va poi osservato come secondo l'insegnamento della S.C. “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. n. 9856/2022). Inoltre “l'imprudenza del pedone non può rendere meno grave il comportamento dell'automobilista che lo ha investito e ne ha provocato la morte” (Cass pen n. 4959/2023, che ha deciso in una fattispecie in cui il pedone aveva attraversato in un punto privo di segnaletica pedonale e senza prestare attenzione al sopraggiungere dei veicoli, ritenendo che tale condotta non può essere considerata una causa eccezionale ed atipica, non prevista ed imprevedibile, in quanto l'incidente si era verificato in un centro abitato e in un orario, ossia quello del rientro a casa, in cui la presenza di persone ai margini della carreggiata poteva essere considerata usuale). 
Inoltre secondo l'insegnamento della S.C. “in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame” ( n. 2433/2024). 
Va poi richiamato l'art. 141, comma 2 c.c., a tenore del quale “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. 
La disposizione in esame attiene alla necessità di tenere una velocità adeguata per evitare un ostacolo “prevedibile” (cfr. Cass. pen. n. 2330/2017 secondo cui “l'art. 141 c. strad., nel regolare la velocità di circolazione degli autoveicoli, stabilisce tra l'altro che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, quali l'arresto tempestivo dinanzi a qualsiasi ostacolo che sia prevedibile, dovendosi in linea generale affermare l'imprevedibilità, eliminativa della colpa, di un ostacolo incontrato da un veicolo sulla sua linea di marcia quando la percezione del medesimo sia tanto improvvisa da porre il conducente nell'assoluta impossibilità di evitare l'investimento”). 
Ulteriormente, va richiamato l'art. 190 del codice della strada, secondo cui al comma 2: "i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”, e al comma 5 “I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”. 
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, codice della strada “sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”. 
§ 4.3. — Gli elementi acquisiti non consentono di ritenere superata la presunzione di colpa a carico del veicolo investitore posta dall'art. 2054, comma 1, c.c.. 
In linea di fatto l'istruttoria espletata in sede penale porta a ritenere provato che il giorno 20/212007, verso le ore 19.20, l'autovettura ### 1600 targata ### condotta da ### , in via di ### direzione ### - ### investiva il pedone ### la quale, a causa dei forte impatto, decedeva; a seguito dell'urto, avvenuto all'interno della corsia di marcia di pertinenza dell'autovettura, come desumibile anche dalla traccia ematica rilevata dagli operanti, l'autovettura riportava danni al parabrezza anteriore, al cofano motore e alla mascherina. 
Come risulta dal rapporto della polizia municipale l'attraversamento è avvenuto in assenza di strisce pedonali. 
A fronte del fatto che pacificamente il decesso si è verificato a causa dell'investimento del pedone da parte della vettura e che quindi si rientra nella previsione di cui all'art. 2054 comma 1 c.c., l'onere di provare l'assenza di colpa grava sul conducente del veicolo. Ne consegue che gli elementi dubbi nella ricostruzione della fattispecie concreta - non risultando le dichiarazioni dei testi integralmente sovrapponibili (quanto alla posizione dell'autobus in fase di ripartenza, atteso che il teste ### ha detto che il bus aveva appena ripreso la corsa, mentre gli altri due testi hanno riferito di un attraversamento quando era ormai lontano) e circa la mancata individuazione del preciso punto di urto, in assenza di frenata e con il corpo della vittima già trasportato in ospedale al momento dell'intervento della ### municipale - e che hanno inciso anche sulle diverse valutazioni dei consulenti, non possono portare ad escludere la responsabilità del conducente del veicolo. Sul punto lo stesso ### evidenzia come l'incertezza e l'opinabilità assoluta di alcuni elementi hanno inciso sulla individuazione dei tempi tecnici relativi alla velocità e alla distanza di avvistamento, senza tuttavia considerare che tale incertezza non vale ad escludere la sua responsabilità stante la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 Per quanto attiene alla condotta dell'autovettura, e quindi alla verifica che la stessa abbia adottato tutte le cautele esigibili nel caso di specie, va osservato come sia la consulenza espletata su richiesta del PM che la consulenza espletata in grado di appello hanno concluso nel senso che la velocità dell'autovettura fosse tra i 50 e i 60 Km/h. 
In tal senso l'ing. ### (consulente tecnico del PM), ha stimato in un range di 50/60 km orari la velocità alla quale viaggiava la vettura condotta dal ### al momento dell'impatto, e, con buona approssimazione, quella del pedone, in tre metri al secondo. 
A tale conclusione il CT del PM è addivenuto, con particolare riguardo alla velocità che la vettura aveva al momento dell'investimento, sulla base dei danni riportati dalla ### (considerato il tipo di veicolo e le sue caratteristiche geometriche e ponderali), consistenti in: -lieve deformazione della targa anteriore per compressione contro il sottostante paraurti; -lieve deformazione della mascherina anteriore ed affossamento del marchio di fabbrica sito al centro della mascherina; -bozzatura ed incavi del cofano copri motore che interessa la parte centrale per un'ampia superficie, con maggiore evidenza a destra; -sfondamento del parabrezza; -lieve deformazione della parte anteriore del tetto in posizione decentrata a destra, all'altezza della cornice del parabrezza. Danni riconducibili ad un investimento di persona con caricamento del corpo sul cofano e sul parabrezza, e con interessamento della parte anteriore esterna destra del tetto. 
Il perito ha ritenuto tali danni, disposti lungo un allineamento lievemente obliquo all'asse longitudinale del veicolo, compatibili con l'ipotesi secondo cui il pedone, nella fase d'urto, stesse attraversando la strada, da sinistra a destra rispetto alla direttrice di marcia del veicolo investitore, spostandosi trasversalmente rispetto all'autovettura, ed indicativi della velocità della vettura, come quantificata, anche in considerazione della natura e dell'entità delle lesioni riportate dal pedone. 
Ha inoltre descritto la traiettoria post urto dell'investita con tale sequenza: 1) contatto auto —pedone ed urto pedone; 2) accelerazione del centro di gravità del pedone; 3) rotazione del pedone intorno ai frontale del veicolo; 3) movimento sopra il cofano; 4) urto secondario della testa e delle spalle contro il cofano e parabrezza; 5) separazione del pedone durante la frenatura; 6) fase aerea del pedone; 7) fase di strisciamento e rotolamento del pedone al suolo, definita in letteratura come “wrap". 
Le conclusioni a cui è addivenuto il consulente sono infine comprovate dagli esiti dei crash test eseguiti simulando l'investimento di un pedone, di statura e peso corporeo medi, da parte di una vettura, analoga per classe e dimensioni a quella dell'imputato, che procede a 60 km/h.  ###. ### nominato in sede di dibattimento di secondo grado, ha ritenuto una velocità della macchina pari a 52 Km/h. 
Pertanto entrambe le consulenze hanno in modo concorde e con esauriente motivazione accertato che la velocità dell'autovettura fosse superiore al limite di velocità esistente nel luogo del sinistro, di 50 Km/h. ### di tracce di frenata e/o di scarrocciamento nella zona antecedente quella in cui si è verificato l'incidente portano a confermare una velocità comunque sostenuta. 
Va inoltre evidenziato come i risultati della consulenza del PM si fondano anche sugli esiti di crash test. Il che porta a disattendere i risultati della consulenza di parte del ### (secondo cui la velocità era intorno ai 35 Km/h), privi di uno specifico fondamento scientifico. 
Peraltro, al di là della violazione del limite di velocità, la velocità tenuta era sicuramente non adeguata alla situazione concreta caratterizzata dalla presenza di un autobus si era fermato ed era in ripartenza e quindi dalla prevedibile presenza di persone scese dall'autobus e che potevano attraversare la strada. 
Questo peraltro prima delle 20.00 e in un centro abitato e in una situazione di assenza della luce del giorno. 
A fronte di tale velocità inadeguata il fatto che, come ritenuto dall'ing. ### l'automobilista non abbia avuto il tempo di frenare appare irrilevante per escludere la sua responsabilità, atteso che ciò derivava proprio dalla condotta inadeguata tenuta.  ### la consulenza espletata dall'ing. ### nell'ipotesi in cui l'autovettura avesse tenuto una velocità di circa 35 Km/h non avrebbe comunque potuto evitare l'evento, considerando una camminata veloce del pedone (con una velocità di 2,6 m/sec); sotto i 30 km/h avrebbe evitato l'evento. 
Tale conclusione è difforme da quella dell'ing. Riccardi secondo cui con una velocità di 35 Km/h l'evento non si sarebbe verificato per la possibilità del pedone di attraversare. 
In ogni caso la conclusione dell'ing. ### non porta a ritenere l'assenza di colpa del conducente del veicolo. Infatti essa parte da una valutazione astratta di adeguatezza della velocità di ###m/h (moderata secondo il ### che tuttavia non tiene conto che la presenza dell'autobus in fase di ripartenza e la ridotta visibilità proprio per la presenza dell'autobus imponevano di tenere una velocità tale evitare un pericolo prevedibile quale l'attraversamento del pedone. Questo tanto più in una situazione in cui il campo visivo del conducente era "notevolmente limitato verso il margine sinistro della carreggiata" per la presenza ingombrante dell'autobus di linea, in fase di ripartenza o comunque ripartito, con una possibilità di avvistamento del pedone solo dopo che quest'ultimo aveva attraversato un tratto della carreggiata pari a circa 2.5 metri, corrispondente alla sagoma dell'autobus (come rilevato dalla perizia del PM; risultando il pedone coperto, come ritenuto dall'ing. ###. Il che rende irrilevante qualsiasi valutazione sulla congruenza di quanto ritenuto dall'ing. ### E questo anche prescindendo dal fatto che l'ing. ### ha compiutamente motivato come il pedone non si sarebbe trovato nello stesso punto alla velocità di 30 km/h ed inoltre l'evento letale non si sarebbe verificato, sia per le diverse conseguenze dell'impatto, sia, ancor prima, per la possibilità, del pedone, di terminare l'attraversamento e/o dell'automobilista di avvistare il pedone in tempo utile da mettere in atto manovre di salvezza. 
Né pare sul punto convincente la tesi del consulente di parte ### secondo cui era impossibile evitare l'incidente qualsiasi velocità si fosse tenuta, atteso che al di là di qualsiasi profilo quanto meno ad una velocità di 10/###m/h non si sarebbe presumibilmente verificato il decesso. Né sul punto paiono convincenti i rilievi del CTP in ordine alle medesime conseguenze a fronte della diversa velocità, atteso che questi rilievi oltre essere apodittici contrastano con gli esiti del crash test effettuati dall'ing. ### Gli artt. 140 e 141 del C.d.S. impongono al conducente di un veicolo di regolare la velocità in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche del veicolo, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza, e prevedono inoltre che il conducente debba conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità; da tali norme, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, deriva l'obbligo per il conducente di mantenere una velocità adeguata alle circostanze concrete e, in ogni caso, idonea a consentire il controllo del mezzo anche con riferimento a condotte imprudenti altrui; velocità adeguata che non può essere valutata in astratto ma in concreto. Nel caso di specie a fronte di un fatto prevedibile l'automobilista doveva tenere una velocità tale da consentire l'arrestamento del mezzo. 
Se chiaramente non si può nella valutazione controfattuale prescindere dalla possibilità di avvistamento della vittima, rimane fermo che l'avvistamento dipende dalla velocità del veicolo che deve essere tale da far fonte a condotte imprudenti ma comunque prevedibili come nel caso di specie. 
E nel caso di specie lo stesso ing. ### ritiene ad una velocità inferiore a ###m/h orari la possibilità di impedire l'evento. Se la velocità di 30/35 km/h può in linea generale essere considerata moderata, essa comunque non garantisce la possibilità di arrestarsi a fronte di un pedone che impudentemente attraversa velocemente, e quindi la possibilità di porre manovre di emergenza a fronte di un fatto prevedibile. Il che vale ad escludere che possa ritenersi superata la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1 c.c.. 
Va in ogni caso valutata la condotta del pedone ex art. 1227 c.c.. 
Dato conto di come non risulta l'esistenza di strisce pedonali nell'immediatezza, ai sensi dell'art. 190 cds i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri, e in ogni caso devono dare la precedenza ai conducenti. Nel caso in cui il pedone abbia già iniziato l'attraversamento, come nel caso di specie, atteso che l'incidente si è verificato oltre la linea di mezzeria, è il conducente che deve fare la precedenza di sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.. Rimane tuttavia fermo che ai sensi dell'art. 190 i pedoni debbono attraversare la strada solo con l'attenzione necessaria per evitare situazioni di pericolo. 
Nel caso di specie deve ritenersi violata tale ultima disposizione, atteso che la vittima ha tentato, passando da dietro l'autobus, l'attraversamento della strada in modo improvviso e repentino ("a passo veloce") pur avendo la possibilità di avvistare l'autovettura, una volta superata la parte posteriore dell'autobus (come riferito dai testi), a differenza degli altri passeggeri che sono invece fermati al centro della carreggiata avendo notato la presenza dell'autovettura che stava sopraggiungendo dall'opposto senso di marcia. Né il fatto che gli altri passeggeri si trovavano qualche passo dietro la vittima può incidere sulla visibilità della macchina, risultando evidentemente visibile la macchina dal centro della strada. 
Deve quindi ritenersi che entrambe le parti abbiano tenuto una condotta non rispettosa delle norme del codice della strada. 
Tenuto conto della natura delle norme da ciascuno dei conducenti violate, del rispettivo grado della colpa, della incidenza causale del rispettivo comportamento tenuto dai conducenti medesimi sulla determinazione dell'evento, della utilità della rispettiva condotta alternativa corretta, la responsabilità nella causazione del sinistro va ascritta nella misura del 50% per ciascuna parte. 
§ 4.4. — Venendo alla quantificazione del danno, per comodità di esposizione, al fine di evitare continue ripetizioni, la determinazione di ogni singola voce di danno verrà in prosieguo espressa senza la riduzione del concorso di colpa attribuito all'appellante nella produzione dell'evento dannoso di cui trattasi, mentre tale riduzione verrà operata sull'ammontare definitivo dei danni, risultante dalla somma delle voci prese in considerazione. 
Gli attori in riassunzione hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e dei danni patrimoniali. 
Per quanto attiene al danno da perdita del rapporto parentale, il Supremo Collegio lo definisce "come quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti" (Cass. n. 9196/2008, anche Cass. n. 10107/2011). 
Il danno parentale da morte di un congiunto deve essere oggetto di specifica allegazione e prova, anche a mezzo presunzioni, da chi assume esserne titolare. Va tuttavia osservato come secondo pacifico insegnamento della S.C. “l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima” (Cass. n. 14422/2021 che in una fattispecie relativa alla morte di un bambino di quattro anni ha confermato la decisione di appello, in riferimento al notorio stravolgimento della vita familiare causato dalla perdita improvvisa di un figlio di meno di 4 anni e ciò sulla base dello stretto vincolo di parentela, dell'intangibilità della sfera degli affetti, dell'età della vittima e dei verosimili radicali cambiamenti dello stile di vita, conseguenti alla sofferenza interiore determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale). Ancora: “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza del pregiudizio è presunta per i soggetti uniti da uno stretto legame di parentela col defunto (ovvero i membri della c.d. famiglia nucleare), mentre per gli altri congiunti (nella specie il nipote, con riguardo alla perdita dello zio) postula la prova dell'effettiva esistenza e consistenza del vincolo affettivo” (Cass. n. 5452/2020); “in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione” (Cass. n. 9010/2022). 
Nel caso di specie la domanda risarcitoria è stata formulata dai due genitori, dai due figli e dalle tre sorelle e quindi dai soggetti legati da un così stretto rapporto familiare per cui si può presumere la sofferenza in assenza di elementi contrari (non provati nel caso di specie, non parendo sufficiente per escludere il rapporto il fatto che non abitassero nella stessa città). Risulta quindi irrilevante la prova testimoniale articolata (assorbita qualsiasi questione in ordine alla sua ammissibilità). 
Per quanto attiene alla liquidazione del danno la S.C. ha evidenziato come “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. n. 10335/2022). 
Inoltre sempre secondo la citata sentenza “in caso di perdita definitiva del rapporto parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto comprensivo sia del “danno morale” (consistente nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello “dinamico-relazionale” (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana) e senza che la condizione di convivenza possa in alcun modo assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali ovvero a presupposto dell'esistenza del diritto in parola costituendo questa, tutt'al più, un elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur”. 
Ciò premesso, va osservato come secondo la S.C. “l'applicazione delle tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile di ### 2022, garantisce una commisurazione equa, uniforme e prevedibile del pregiudizio in esame” (Cass. n. ###/2022). 
Applicate le tabelle di ### 2022, che prevedono un sistema a punti per la liquidazione di tale di danno, tenuto conto che la vittima all'epoca dei fatti aveva 37 anni, possono essere riconosciute le seguenti somme: ### padre, anni 66, non convivente ### del ### € 3.365,00 Punti in base all'età del congiunto: 16 Punti in base all'età della vittima: 22 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 38 Risarcimento pari a € 178.345,00 ### madre, anni 63, non convivente ### del ### € 3.365,00 Punti in base all'età del congiunto: 16 Punti in base all'età della vittima: 22 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 38 Risarcimento pari a € 178.345,00 ### figlio, anni 18, convivente ### del ### € 3.365,00 Punti in base all'età del congiunto: 26 Punti in base all'età della vittima: 22 Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16 Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 73 Risarcimento pari a € 296.120,00 ### figlia, anni 17, convivente ### del ### € 3.365,00 Punti in base all'età del congiunto: 26 Punti in base all'età della vittima: 22 Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16 Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 73 Risarcimento pari a € 296.120,00 ### sorella, anni 38, non convivente ### del ### € 1.461,20 Punti in base all'età del congiunto: 16 Punti in base all'età della vittima: 16 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 32 Risarcimento pari a € 68.676,40 ### sorella, anni 28, non convivente ### del ### € 1.461,20 Punti in base all'età del congiunto: 18 Punti in base all'età della vittima: 16 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 34 Risarcimento pari a € 71.598,80 ### sorella, anni 31, non convivente ### del ### € 1.461,20 Punti in base all'età del congiunto: 16 Punti in base all'età della vittima: 16 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15 Punti totali riconosciuti: 32 Risarcimento pari a € 68.676,40 Pertanto, tenuto conto della quota di responsabilità del ### pari al 50%, va riconosciuta la metà delle somme sopra indicate pari quindi le seguenti somme: a ### € 89.172,50; a ### madre, € 89.172,50; a ### € 148.060,00; a ### € 148.060,00; a ### a € 34.338,20; a ### € 35.799,40; a ### € 34.338,20. 
Rilevato che tali somme sono già all'attualità, sulle stesse dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali, convertendosi per effetto della presente sentenza il debito di valore in debito di valuta. 
Non spettano gli interessi anteriori. Invero, «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione; pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd.  "compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti» (Cass. 8-11-2016, 22607). «Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore; per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. 13-7-2018, n. 18564). «Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo» (Cass. 20- 1-2020, n. 1111; anche da ultimo Cass. n. 19063/2023). 
Nella specie, gli attori in riassunzione non hanno assolto gli oneri di allegazione e prova a loro carico. 
Gli attori in riassunzione hanno poi chiesto il risarcimento del danno patrimoniale subito dai figli per la perdita delle somme che la vittima destinava alla famiglia, da determinarsi in via equitativa, oltre al danno pari alle spese funerarie e al costo della ### Innanzitutto va evidenziato come tale domanda era formulata anche nell'atto di costituzione di parte civile, non potendo ritenersi domanda nuova. 
Rilevato che le spese della CTP espletata in sede penale rientra tra le spese di lite, per quanto attiene alle ulteriori richieste, le stesse paiono infondate in assenza di una prova del danno. 
Sul punto gli attori in riassunzione hanno articolato un capitolo del seguente tenore “vero che ### con il suo lavoro riusciva a guadagnare circa € 2.000 al mese e destinava circa la metà di questi alle esigenze dei figli”. Tale capitolo è inammissibile per la sua genericità, non essendo neanche dato comprendere l'attività lavorativa della vittima (non comprovata in altro modo). 
Nulla è stato poi dedotto in ordine alla situazione economica della famiglia della vittima. 
In assenza di prova del danno è quindi da escludere la sua risarcibilità in via equitativa; questo anche considerando che il danno poteva essere facilmente provato. In tal senso secondo pacifico orientamento della S.C. “la liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto” (Cass. 2831/2021). 
Pertanto non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale. 
§ 5. — La Gruopama ha comprovato il pagamento in data ### della complessiva somma di € 620.067,20 per le provvisionali di cui alla sentenza penale di condanna del 21.1.2013 (in cui erano stati riconosciuti € 100.000 a favore dei genitori, € 150.000 a favore delle figlie ed € 20.000 a favore delle sorelle oltre ad € 50.000,00 a favore del convivente (non parte nel presente giudizio). 
Ritenuto che da imputare tali somme proporzionalmente alle previste provvisionali, ne consegue la seguente imputazione: € 101.650,00 ai genitori, € 152.475,54 alle figlie, € 20.330,07 a favore delle sorelle. 
Rivalutate tali somme all'attualità per rendere omogenee le poste (Cass. n. 23927/2023), si perviene ad € 121.471,75 per i genitori, € 182.208,27 per le figlie, € 24.294,43 per le sorelle. 
Dalle somme sopra riconosciute vanno detratti gli acconti. 
Pertanto ai genitori risulta che la compagnia ha versato la maggior somma di € 12.477,50 (101.650,00 - 89.172,50), alle figlie la maggior somma di € 4.415,54 (152.475,54 - 148.060). Viceversa risultano ancora dovute alle sorelle le seguenti somme: a ### e a ### € 10.043,77 (34.338,20 - 24.294,43), e a ### € 11.504,97 (35.799,40 - 24.294,43).  ### va condannato al pagamento di tali somme, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo. 
Gli attori in riassunzione vanno condannati alla restituzione a favore della ### delle maggiori somme corrisposte a titolo di provvisionale, risultando documentato il pagamento in data ###, oltre interessi legali dal pagamento al saldo. 
§ 6. — Spese. 
Va innanzitutto ricordato come secondo l'insegnamento del Supremo Collegio “nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., il giudice civile deve provvedere sulle spese dell'intero giudizio applicando il principio della soccombenza all'esito globale del processo, e quindi liquidarle in favore della parte che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l'annullamento, sia risultata vincitrice all'esito del rinvio” ### il giudice del rinvio deve provvedere alle spese dell'intero giudizio. 
Stante l'esito complessivo del giudizio paiono sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese per la metà, dovendo la rimanente metà essere posta a carico del ### e della ### (quest'ultima limitatamente a questo grado, non essendo parte nei precedenti giudizi). Le spese sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 (quanto al tribunale monocratico, come riconosciuto dal tribunale in prossimità dei medi; quanto alla Corte d'Appello, valori medi; quanto alla Cassazione, valori medi; quanto al giudizio di rinvio, valore della causa sino ad € 260.000,00: tabella 12, scaglione sesto, valori medi, con esclusione della fase istruttoria/trattazione non espletata).  P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando sulla riassunzione proposta ######### e ### coniugata ### in seguito al rinvio disposto con sentenza n. 6409/2019 della Cassazione, così provvede: dichiara che la responsabilità del sinistro è da attribuire per il 50% a ### e per il 50% a ### accerta che in conseguenza del sinistro agli attori in riassunzione spettano le seguenti somme all'attualità: a ### € 89.172,50; a #### € 89.172,50; a ### € 148.060,00; a ### € 148.060,00; a #### € 34.338,20; a ### € 35.799,40; ad ### € 34.338,20; condanna ### al pagamento a favore di #### della somma di € 10.043,77, a favore di ### della somma di € 10.043,77, a favore di ### della somma € 11.504,97, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo; condanna ### e #### alla ripetizione a favore della ###ni della somma di € 12.477,50, oltre interessi legali dal 17.4.2013 al saldo; condanna ### e ### alla ripetizione a favore della ###ni della somma di € 11.504,97, oltre interessi legali dal 17.4.2013 al saldo; compensa le spese di giudizio per la metà, condannando ### in via solidale con la ###ni limitatamente al presente grado, alla refusione a favore degli attori in riassunzione della metà delle spese di giudizio che liquida (già ridotte): quanto al primo grado penale in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA e ### quanto al secondo grado penale in € 2.127,00, oltre spese generali IVA e ### ed oltre € 2.250,00 per spese ### quanto al giudizio in Cassazione in € 3.316,00,00, oltre spese generali, IVA e ### quanto al presente giudizio di rinvio in € 4.995,00 per compensi, € 1.264,50 per spese, oltre spese generali, IVA e #### 11.6.2024 ### est.   ### 

causa n. 3447/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Giulia Spadaro

1

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 116/2024 del 04-01-2024

... sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo; ed alle relative spese, nonché al risarcimento del danno, essi concorrono secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 cod. Tale principio è esteso dalla Suprema Corte anche all'ipotesi in cui la terrazza a livello di proprietà o di uso esclusivo di un singolo condomino funga da copertura ad un solo immobile (cfr. in termini Cass. sez. 2, n. 11029 del 2003, secondo cui “a conclusione diversa non può pervenirsi, qualora la terrazza a livello, come nel caso oggetto della controversia, costituisca copertura di un solo locale, in quanto anche in tale ipotesi la funzione della terrazza è sempre quella di proteggere l'immobile ad essa sottostante). In (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4932/2021 Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: danni a cose, e vertente TRA ### (C.F.: ###), elettivamente domiciliata in Napoli, alla via ### n. 348, presso lo studio degli avvocati ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###), dai quali è congiuntamente e disgiuntamente rappresentata e difesa. PEC: ###; PEC: ###.   ATTRICE E ### N. 33, in persona dell'amm. p.t.  CONVENUTO CONTUMACE ### S.r.l. in liquidazione (di seguito anche “### Immobiliari”), cod. fisc. e P. IVA ###, sede ###### 38, 20154 Milano, in persona del ### cod. fisc. ###, rappresentata e difesa dall'avv.to ### (cod. fisc. ### - fax 02/### - PEC ###), con studio in ### via ### n. 2, presso il quale ha eletto domicilio ### E ### in persona dell'### e legale rappresentante pro tempore, dott. ### d'### società con sede ###### Roma, alla via ### 66 (p.i. ###), rapp.ta e difesa dall'avv. ### (C.F. ###; fax: 0825.684243, pec: ###) e con questi elettivamente domiciliat ###; ### CONCLUSIONI Come da note per la trattazione scritta ex art.127 ter cpc e da comparse conclusionali depositate. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice esponeva di essere proprietaria della porzione immobiliare del fabbricato sito in Napoli, via ### 33, piano 6 della scala B, interno 96/a, di vani catastali 8,5, confinante con l'appartamento sub 30, pianerottolo e cassa scale sub 59c/3, ### A/2, Classe 8, R.C € 1.624,00, concesso in locazione nel 2008 per uso di attività professionale a ### e ### per una durata inziale di anni sei con protrazione automatica per altri sei anni, salvo “diniego” per i motivi e nelle forme di cui all'art. 29, L. n. 397/1978 e ad un canone mensile di € 2.200,00, oltre aggiornamento ### ed oneri accessori. 
Assumeva che data 09.10.2012 si verificò un improvviso crollo del sovrastante lastrico solare e del relativo massetto di contenimento, all'epoca di proprietà della “### s.r.l. ed in minor parte della ### Per tali ragioni, l' istante depositava presso il Tribunale di Napoli ricorso per accertamento tecnico preventivo nel corso del quale veniva nominato c.t.u. l'arch.  ### la quale depositava relazione peritale dalla lettura della quale si evinceva che la causa del crollo era da addebitarsi alle infiltrazioni di acque meteoriche provenienti sia dal lastrico solare, il cui manto di impermeabilizzazione risultava carente e, in parte, da alcune facciate di una costruzione della ### S.p.A (per altro proprietaria anche di una piccola zona del lastrico solare). 
Ciò premesso, l'istante adduceva che, nonostante la rimozione dello stato di pericolo fosse stata eseguita solo nel 2016, nessun risarcimento era stato accordato. 
Tanto premesso, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale il condomino dio via ### n.33, la ### S.p.A, la ### srl, chiedendo la condanna degli stessi al risarcimento del danno subito, commisurato alla perdita (dapprima parziale e poi totale) dei canoni di locazione. 
Si costituiva in giudizio la ### srl in liquidazione, che eccepiva l'improcedibilità della domanda per non corretto esperimento della procedura di mediazione alla luce dell'omessa quantificazione dei danni; eccepiva, poi, che, sebbene i lastrici solari fossero di proprietà esclusiva di ### e di ### l'obbligo di provvedere alla riparazione e/o ricostruzione degli stessi lastrici e delle facciate condominiali gravava unicamente sul condominio, unico legittimato passivo nel procedimento. In ogni caso, rappresentava che l'eventuale risarcimento doveva essere ripartito, ex art. 1126 cod. civ., per un terzo a carico dei proprietari dei lastrici solari ### e ### pro indiviso, non avendo la ATP individuato l'incidenza specifica dei singoli lastrici in relazione all'aggravio dell'unità immobiliare e quindi ai presunti danni, e per due terzi a carico del condominio. 
Si costituiva, altresì, la ### s.p.a, che in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per nullità della mediazione esperita da parte attrice, visto che all'incontro era presente solo un delegato della istante, il quale non era munito di procura speciale sostanziale. 
Eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto attoreo, nonché l'inopponibilità delle risultanze dell'atp, procedimento al quale la ### era rimasta estranea. 
Non si costituiva in giudizio il condominio, che in questa sede viene dichiarato contumace. 
La causa veniva riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. 
Il Tribunale osserva In via preliminare, va disattesa l'eccezione di improcedibilità. 
Invero, per l'art. 5, comma 1 bis, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella versione ratione temporis applicabile al presente giudizio, chi intende promuovere un giudizio in materia di diritti reali e condominio, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione dinanzi ad un organismo abilitato, pena l' improcedibilità della domanda giudiziale. 
Tuttavia, il presente giudizio non rientra in detta previsione, in quanto attinente ad una domanda risarcitoria per responsabilità extracontrattuale, neppure soggiacente alla condizione di procedibilità della negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 D.L. 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014 n. 162, trattandosi di procedura obbligatoria solo nelle controversie, qualunque ne sia il valore, in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure in tutte le controversie - eccettuate quelle elencate dall'art. 5 comma 1 bis D. 
Lgs n. 28/2010 - relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00. 
In ogni caso l'eventuale sussistenza di vizi della procedura di mediazione non avrebbe comportato ex se una declaratoria di improcedibilità, bensì la concessione in prima udienza di un termine per ripresentare l'istanza di mediazione emendata dei vizi riscontrati. 
Va, altresì, disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla sola ### S.p.a,, risultando versata in atti lettera di messa in mora ricevuta dal condominio in data 19 settembre 2017 e rivolta all'intera assemblea dei condomini del 21 settembre 2017, la quale, sia per l'assenza di autonoma personalità giuridica del condominio rispetto ai singoli comunisti partecipanti all'assemblea, sia per il meccanismo di cui all'art.1126 c.c., risulta idonea ad interrompere la prescrizione per tutti i comunisti e coobbligati. Inoltre, il successivo invito, rivolto a tutti i convenuti, a partecipare alla procedura di mediazione (espletata nel settembre 2018) risulta idoneo ad interrompere la prescrizione, essendosi il danno consolidato solo nel 2016. 
Passando al merito, si rileva che l'immobile di proprietà attorea abbia subito effettivamente un danno. 
Invero, già in data 10 ottobre 2012 la ### di Napoli aveva diffidato l'amministratore dello stabile e/o i condomini a eseguire le opere necessarie ad eliminare il pericolo derivante da dissesti sul solaio. La stessa ctu nominata in sede di atp riscontrava che erano state eseguite opere di messa in sicurezza a seguito di detta diffida. ### invero, aveva riscontrato un crollo parziale del solaio nella zona di copertura dell'ultimo vano della proprietà del piano sesto. 
Nelle more degli accertamenti sulla statica del solaio la PM intimava di non praticare i luoghi. 
Nella successiva procedura per atp il ctu dava atto della presenza di opere provvisorie, ma riconosceva la permanenza di uno stato di pericolo da “sfondellamento” del solaio con potenziali gravi conseguenze per l'incolumità delle persone. La causa del fenomeno era da addebitarsi alle infiltrazioni di acque meteoriche provenienti sia dal lastrico solare, il cui manto di impermeabilizzazione risultava carente e, in parte, da alcune facciate di una costruzione della ### S.p.a. 
La relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata nella procedura per atp e versata in atti, a firma dell'arch. ### appare fondata su retti criteri tecnici e congruamente motivata. Non determinante, pertanto, è che nella procedura di atp non sia stata evocata anche la ### dal momento che questa, come gli altri convenuti, nella presente sede non ha offerto spunti tecnici o scientifici atti a depotenziare le conclusioni cui è pervenuto il ctu già nominato, né ha chiesto il rinnovo delle operazioni peritali. 
Peraltro, circostanza pacifica è quella per cui il condominio ha effettivamente eseguito i lavori suggeriti dal ctu per scongiurare il pericolo e rendere nuovamente praticabili i luoghi. 
Pertanto, deve ritenersi che l'appartamento della signora ### a causa del crollo parziale del solaio, sia stato reso inabitabile da tali fenomeni, che, infatti, rendevano l'ambiente interno del tutto pericoloso. 
In relazione alla valutazione del danno patrimoniale oggetto di accertamento, parte attrice ha provato il fatto costitutivo del suo diritto quale proprietario al risarcimento del danno da perdita subita pari alla concreta ed effettiva possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo (SU ###/2022), di modo che il risarcimento è stato correttamente commisurato ai canoni perduti (in tutto o in parte) a seguito del recesso dal contratto di locazione da parte dei signori ### Peraltro, la quantificazione del danno non è stata oggetto di contestazione. 
Sulla somma così dovuta, pari ad euro 100.200,00, vanno corrisposti interessi al tasso legale dalle singole scadenze sui singoli importi mensili al saldo effettivo (Cassazione civile, sez. II, 15/05/2013, n. 11736, cfr. anche Trib. di Napoli sentenza n. 6158/2016 pubbl. il ### RG n. 15162/2012). 
Quanto al soggetto obbligato al risarcimento, giova rammentare che, poiché il lastrico solare dell'edificio soggetto al regime del condominio svolge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficiaria o è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, a provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo; ed alle relative spese, nonché al risarcimento del danno, essi concorrono secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 cod.  Tale principio è esteso dalla Suprema Corte anche all'ipotesi in cui la terrazza a livello di proprietà o di uso esclusivo di un singolo condomino funga da copertura ad un solo immobile (cfr. in termini Cass. sez. 2, n. 11029 del 2003, secondo cui “a conclusione diversa non può pervenirsi, qualora la terrazza a livello, come nel caso oggetto della controversia, costituisca copertura di un solo locale, in quanto anche in tale ipotesi la funzione della terrazza è sempre quella di proteggere l'immobile ad essa sottostante). 
In particolare, deve farsi applicazione del principio affermato dalla pronunzia a ### della Suprema Corte (n. 9949/2016), secondo cui allorquando, come nella specie, l'uso del lastrico solare, cui è equiparato il terrazzo a livello, non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nella porzione sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sia il condominio ex art. 2043 c.c, in quanto la funzione di copertura dell'intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorché di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130, primo comma, 4, cod. civ.) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135, primo comma, n. 4, cod. civ.); in particolare si è affermato che, eccetto il caso in cui risulti provato che il titolare dell'uso esclusivo abbia posto in essere una condotta che abbia essa stessa provocato l'infiltrazione ed il danno - circostanza neppure paventata nel caso di speciedeve ritenersi che la responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario o usuario esclusivo, il quale si trova in rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, concorra con la responsabilità ex art. 2043 c.c. del condominio, tenuto, in forza degli obblighi prescritti dalle disposizioni normative sopra richiamate, a compiere gli atti conservativi e di manutenzione straordinaria relativi alle parti dell'edificio che assolvano ad una funzione comune, con il corollario che l'esecuzione delle opere di riparazione e/o di ricostruzione necessarie al fine di evitare il deterioramento del lastrico o della terrazza a livello ed il conseguente danno da infiltrazione richiede la necessaria cooperazione dei soggetti obbligati al diverso rispettivo titolo (cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 07/02/2017, n. 3239; Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27846; cfr. anche Cass. 6 sezione Ordinanza n. 516 del 11/01/2022, ove si legge: <<La responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condòmini deve essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., con la conseguenza che dei relativi danni rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo quale custode del bene, sia il condominio in forza degli obblighi inerenti all'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condòmini ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Ne consegue che il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi soggetti obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con esclusione del litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell'illecito, sicché il danneggiato ben può agire nei confronti del singolo condòmino, senza obbligo di citare in giudizio gli altri>>. 
Alla stregua di tali principi, nel caso in esame sulla scorta degli accertamenti peritali è indubbia la responsabilità del ### e dei convenuti costituiti, quali proprietari dei lastrici da cui promanava il dissesto (invero, la ctu non graduava diversamente le responsabilità tra le diverse proprietà). 
In base al principio di diritto sopra esposto (Cass. n. 9449/2016, cfr anche Sentenza 3239 del 07/02/2017 Sez. 2) trattandosi di lastrici solari di proprietà dei condomini ### e ### e quindi utilizzabile solo da questi ultimi, dei danni risponderanno detti convenuti ed il condominio, rimasto contumace, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c. (1/3 a carico di coloro che hanno l'uso esclusivo, 2/3 a carico dei rimanenti condomini cui il lastrico serve). 
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con la precisazione per cui ci si discosta dai valori medi per la limitata attività processuale svolta.   P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### così provvede: 1) dichiara la contumacia del condominio di via ### 33, Napoli; 2) accerta la responsabilità dei convenuti in ordine alla produzione del danno di cui è giudizio e, per l'effetto, li condanna al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 100.200,00, oltre interessi legali come in motivazione, in ragione di 2/3 a carico del condominio convenuto e di 1/3 a carico degli altri convenuti; 3) condanna i convenuti al pagamento delle spese di giudizio sostenute da parte attrice, liquidate in euro 7052,00 per compenso professionale, oltre rimborso di quanto versato per c.u. e marca da bollo, rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge, in solido nei confronti dell'attrice e nelle proporzioni interne di 2/3 a carico del condominio e 1/3 a carco degli altri convenuti. 
Cosi deciso in Napoli, 3.1.2024 Il giudice dr. ### 

causa n. 4932/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Cislaghi Francesco, Denza Giulio

1

Tribunale di Marsala, Sentenza n. 470/2024 del 10-06-2024

... in ogni caso che via sia stato un concorso di colpa della ###ra ### nella causazione del sinistro in misura non inferiore al 70%; - in ogni caso ritenere e dichiarare eccessivi i danni richiesti e non dovuto il danno morale. Con vittoria di spese di causa.”. Quindi la causa, istruita documentalmente, mediante interrogatorio formale dell'attrice, esame testimoniale di parte attrice e prova contraria di parte convenuta e CTU medico legale. All'esito della fase istruttoria, è stata formulata dal Giudice proposta conciliativa che non è stata accettata dalle parti. All'udienza del 13.2.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.. DIRITTO 1. Nel merito della domanda formulata da parte attrice. La domanda è fondata e merita (leggi tutto)...

T R I B U N A L E D I ### Sezione Civile ____ _ ____ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale ordinario di #### civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. ssa ####, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1144 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione il ### (allo spirare dei termini ex art. 190 c.p.c.), vertente TRA ### C.F.: ###, elettivamente domiciliata in ### del ### presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione; - parte attrice - E Comune di ### del ### (P. iva: ###), in persona del ### p.t.  rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti ### e ### - parte convenuta
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043 c.c..  CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 13.2.2024. 
FATTO Con atto di citazione notifcato in data ###, la sig.ra ### ha convenuto in giudizio il Comune di ### del ### al fine di veder riconosciuto il proprio diritto al risarcimento dei danni patiti a cagione del sinistro occorso in data ###, a seguito di una caduta, mentre percorreva a piedi il marciapiede lungo la ### in prossimità dell'intersezione con la ### a causa di alcuni pezzi di metallo, quali probabili residui di un precedente palo inserito nel marciapiede. A seguito di tale caduta, la sig.ra ### ha riportato lesioni personali. 
Ha concluso chiedendo: “nel merito, - ### e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Comune di ### del ### rispetto al### e dichiarare che il sinistro di cui sopra si è verificato per la mancanza di manutenzione del manto stradale situata sul luogo del sinistro; sinistro occorso all'odierna attrice in data ###, verificatosi sul marciapiede del ### per le ragioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto; - ### e dichiarare il diritto dell'odierna attrice ad ottenere il risarcimento del danno psicofisico subito in occasione del sinistro per cui è causa; Conseguentemente: - ### il Comune di ### del ### in persona del ### pro tempore, al risarcimento di tutti i danni psicofisici subiti dalla ###ra ### quali conseguenze delle lesioni riportate nel sinistro de quo, per complessivi € 14.169,05, di cui €.148,48 per spese mediche, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi legali; Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. 
Si è costituito in giudizio il Comune di ### del ### contestando nel merito la domanda attorea e chiedendone il rigetto, sia per insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 2051 cc e/o dell'art. 2043 c.c., sia per l'imputabilità eziologica dell'evento dannoso all'esclusiva e/o concorrente condotta imprudente dell'attore ex art. 1227 Ha chiesto: “in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita; Nel merito ritenere e dichiarare: - in via principale che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa della ###ra ### In subordine gradatamente - ove dovesse essere accertata e ritenuta la responsabilità del convenuto comune, ritenere in ogni caso che via sia stato un concorso di colpa della ###ra ### nella causazione del sinistro in misura non inferiore al 70%; - in ogni caso ritenere e dichiarare eccessivi i danni richiesti e non dovuto il danno morale. Con vittoria di spese di causa.”. 
Quindi la causa, istruita documentalmente, mediante interrogatorio formale dell'attrice, esame testimoniale di parte attrice e prova contraria di parte convenuta e CTU medico legale. 
All'esito della fase istruttoria, è stata formulata dal Giudice proposta conciliativa che non è stata accettata dalle parti. 
All'udienza del 13.2.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.. 
DIRITTO 1. Nel merito della domanda formulata da parte attrice. 
La domanda è fondata e merita accoglimento, nei limiti in cui, all'esito dell'istruttoria espletata, ne è stato accertato il fondamento.  ### lesivo per il quale è oggi chiesta la tutela risarcitoria è l'infortunio occorso all'attrice in data ### allorché camminava lungo il marciapiede di ### e giunta in prossimità dell'intersezione con la ### “a causa di alcuni pezzi di metallo, quali probabili residui di un precedente palo inserito nel marciapiede, inciampava, perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra battendo violentemente il viso e il ginocchio”. 
Le circostanze di tempo e di luogo del fatto descritto dall'attrice, come l'evento lesivo in sé ###, non sono stati affatto contestati dal convenuto e pertanto devono ritenersi accertati ai sensi dell'art. 115 c.p.c. . 
Risulta poi provato con uguale certezza che l'attrice è caduta in corrispondenza di alcuni pezzi di metallo che fuoriusciva dal marciapiede e ciò sia perché anche questa circostanza non è stata contestata dal convenuto, sia per la convergente allegazione testimoniale. 
Il teste ### interrogato sui capitolati di prova, rispondeva “ricordo con certezza che vi era il pezzettino di ferro che fuoriusciva dal marciapiede, come nelle foto… ### mi sono avvicinato alla sig.ra la stessa mi disse che era inciampata ed io ho visto visino al punto dove era per terra la signora il pezzettino di ferro che fuorusciva dal marciapiede”. 
In proposito, la dichiarazione testimoniale, seppure non ha assistito al momento della caduta, ha risaltato la sporgenza del pezzettino di ferro che fuoriusciva dal marciapiede e dunque la anomalia dello stesso. 
Tanto premesso, l'attrice ha dedotto espressamente la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed ha ricondotto il fatto dannoso alle anomalie del marciapiedi per la presenza di “pezzi di metallo, quali probabili residui di un precedente palo inserito nel marciapiede” e il Comune convenuto è stato chiamato in causa in qualità di custode di quell'area. 
Sul piano causale, in diritto, premesso che è pacificamente configurabile la responsabilità aquiliana della ### ex art. 2051 c.c. per i danni da beni demaniali o patrimoniali, va rammentato che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode, l'attore ha l'onere di provare il nesso causale tra cosa e fatto produttivo di danno, cioè che l'evento si è prodotto per le connotazioni, potenzialmente lesive, della cosa in custodia (tra le tante, Cass. sez. 6, 11.3.2011, n. 5910; sez. 3, 21.3.2013, n. 7125; sez. 6, 30.10.2018, n. 27724). 
Incombe, invece, sul custode l'onere della prova del caso fortuito, con la specificazione che gli aspetti della maggiore o minore diligenza - o addirittura negligenza - nella custodia della cosa sono estranei alla valutazione richiesta, atteso che il caso fortuito deve inserirsi nel processo eziologico assumendo il ruolo di causa del danno lamentato. Come ha chiarito di recente la Suprema Corte, le condotte omissive del custode, assunte a causa del danno, sono estranee alla fattispecie dell'art. 2051 c.c. che ascrive la responsabilità al custode sulla base della sola circostanza che il bene sia entrato nella successione causale che ha prodotto il danno, e ciò anche a fronte di una condotta del custode diligente e immune da censure, salvo ovviamente il caso fortuito (Cass. 3, 13.2.2019, n. 4160). E sempre che il fortuito sia costituito da un fattore di pericolo che ha rivelato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. sez. 3, 18,6,2019, n. 16295; 9.3.2020, n. 6651). 
In più, si osserva che il caso fortuito può essere integrato anche dalla condotta del danneggiato (o di un terzo), sempre che si accerti l'efficienza causale esclusiva del comportamento della vittima, perché diversamente la pluralità di cause concorrenti non esclude il nesso eziologico di dette cause con l'evento, salva l'applicazione dell'art. 1227 c.c. e la proporzionale riduzione dell'obbligo risarcitorio (tra le altre, Cass. sez. 3, 28.7.2017, n. 18753; 1.2.2018, n. 2483). 
Orbene, trattando del merito, la dinamica della caduta di ### descritta in atto di citazione e per come emergente dalla prova acquisita, anche se il teste escusso non ha visto la sig.ra ### al momento della caduta, era presente a distanza di circa 10 metri tanto che ha soccorso la ### e accompagnato la stessa al ### lo stato dei luoghi oltre ad essere stato confermato dal teste escusso è altresì comprovato dalle fotografie scattate ed allegate in atti che evidenziano lo stato del marciapiede all'epoca dei fatti e la presenza del pezzo di metallo che fuoriusciva dal marciapiede. 
Risulta quindi provato il nesso di causalità tra le lesioni conseguenti alla caduta e la presenza del pezzo di metallo sul marciapiede percorso dall'attrice.  ### convenuto non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito non interrompendo dunque il nesso eziologico tra cosa e danno atto ad escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.. 
La consulenza espletata ha confermato il nesso di causalità e che, quindi, la sig.ra è caduta per effetto della anomalia presente sul marciapiede che ha provocato le lesioni subite dalla periziata. 
In merito alla tipologia delle lesioni riportate da ### e al quantum del danno, si rinvia integralmente alla relazione della c.t.u. medico-legale, coerente e logica nello sviluppo, immune da contraddizioni intrinseche ovvero da contrasti con elementi emersi da altre fonti di prova, conforme alle risultanze documentali delle lesioni subite dall'attrice. 
Deve quindi riconoscersi all'attrice un danno biologico conseguente al menzionato incidente con un'invalidità permanente pari al 3%. 
Quanto all'invalidità temporanea il c.t.u. ha riconosciuto un periodo di invalidità al 100% per 20 giorni, al 50% per 20 giorni e al 25% per altri 20 giorni. 
Il danno biologico così individuato va liquidato alla stregua delle tabelle milanesi ritenute costantemente dalla giurisprudenza di legittimità validi parametri per il giudizio equitativo del danno ex art. 1226 c.c. (da ultimo, Cass. sez. 3, 22.1.2019, n. 1553; 15.5.2018, n. 11754).  ### relativo all'invalidità permanente del 3% è perciò di € 2.351,33, mentre il danno biologico temporaneo complessivo è di € 1.918,00.  ### complessivo del danno non patrimoniale subito dall'attrice è di € 780,00. 
In ordine al danno patrimoniale, si riconoscono le spese mediche correlate direttamente al sinistro e come tali riconosciute dal c.t.u. nell'importo complessivo di € 68,30 e perciò, complessivamente, € 5.117,63. 
Trattandosi di debito di valore, sulla predetta somma vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ### costo-vita dalla data del fatto (8.2.2016) al saldo, e gli interessi al tasso legale, calcolati dalla data del fatto al saldo sulla somma annualmente rivalutata. 
Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione di riferimento, in ragione della somma liquidata alla parte vittoriosa in causa - esclusi interessi e rivalutazione maturati nelle more della lite - (art. 5 d.m.  55/2014), i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale (€ 2.552,00). 
Le spese si liquidano in complessivi € 237,00 (iscrizione a ruolo); le spese di c.t.u.  pari ad euro 350,00 oltre accessori sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: condanna il Comune di ### del ### in persona del ### pro-tempore, per la causale di cui in parte motiva, al risarcimento del danno in favore di ### nella misura complessiva di € 5.117,63, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nei termini indicati. 
Condanna il Comune convenuto, in persona del ### pro-tempore, alla rifusione in favore di ### delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.552,00 per compensi, € 237,00 per spese, oltre iva, cpa, e rimborso forfettario. 
Pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
Dott.ssa ### D'###


causa n. 1144/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Monica D'Angelo

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (15321 voti)

©2013-2024 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.15 secondi in data 17 giugno 2024 (IUG:M0-1F1BBC) - 1988 utenti online