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Tribunale di Roma, Sentenza n. 8436/2025 del 16-07-2025

... 2021/2022 per l'importo di € 2.000,00 con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Va quindi accertato, come richiesto nelle conclusioni, il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per l'anno scolastico per cui è causa. Di conseguenza dev'essere accolta la domanda di condanna per come formulata nelle conclusioni, avendo chiesto la ricorrente la condanna del Ministero convenuto all'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la ### atteso che, ex art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico. Ed infatti la ### ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI ROMA #### giudice designato dott.ssa ### all'udienza del 12/06/2025 nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. ###/2022 : tra ### con l'avv. ### Parte ricorrente contro ###'#### Parte convenuta ai sensi degli artt. 127 TER, 429 e 430 c.p.c. ha pronunziato la presente ###: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ### come da scritti in atti ### e diritto Con ricorso depositato in data ### ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, - premesso di essere docente attualmente a tempo indeterminato dal settembre 2023, ed in precedenza assunta a tempo determinato per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 presso diversi istituti presenti sulla città di #### come dettagliatamente indicati in ricorso, - dedotto di non aver percepito durante i relativi periodi di precariato il bonus economico definito “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, di importo nominale pari ad €500,00 annui, previsto dall'art.1, comma 121, L.13 luglio 2015 n. 107 quale aiuto per la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente, - richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la cd.  carta docente, lamentata l'illegittimità della condotta del Ministero concretatasi nell'aver riservato al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, in violazione del principio costituzionale di cui all'art.3 della ### nonché del principio di non discriminazione sancito dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla clausola n.4 dell'### sul lavoro a tempo determinato recepito dalla ### 1999/70 del Consiglio dell'### come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, della clausola 6 del medesimo accordo quadro che imponeva ai datori di lavoro di agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, degli artt. 29, 63 e 64 del ### del ### che sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio, senza operare alcuna esclusione dei docenti a tempo determinato, - dedotto di essere attualmente in servizio come da contratto a tempo indeterminato prodotto - ha quindi concluso come in atti. 
Instaurato il contraddittorio, il Ministero convenuto si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. 
Autorizzato il deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.pc., la causa viene decisa con la seguente sentenza depositata in via telematica.  ###. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. 
Con disposizione del tutto coerente il ### n.### del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di assegnazione e di utilizzo della ### ha indicato come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali. Altresì la nota del Ministero dell'### n.15219 del 15.10.15, nel fornire alcune indicazioni operative in ordine alla ### ha ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo esclusi, invece, i docenti a tempo determinato. 
Le norme in esame, quindi, prevedono, coerentemente tra loro, l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dai possibili aventi diritto i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato, in violazione della legge nazionale e di settore propria. 
La richiamata disciplina, come correttamente rilevato in ricorso, determina una violazione del principio di cui alla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato (CES - ### - ### che al 1° comma dispone “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. 
Il tenore della disciplina comunitaria impone quindi di ritenere che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle citate disposizioni debba riguardare non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione tra le due tipologie di lavoratori nella normativa citata e considerato altresì che entrambe le categorie di docenti parimenti garantiscono la qualità del servizio scolastico in ragione del loro aggiornamento professionale. Di conseguenza l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al dettato degli artt. 3, 35 e 97 Cost. 
In merito è intervenuta la Corte di ### che con ordinanza del 18 maggio 2022 ha così deciso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l 'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
La menzionata pronuncia della Corte di ### ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art.282 D.lgs n. 297/1994 nonché dall'art. 63 e dall'art.1 della L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs.  297/1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo ### specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”. 
A loro volta gli artt. 63 e 64 del ### del ### prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.  ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
Ne consegue che un'interpretazione rispettosa della legislazione europea e sistematica avuto riguardo alla disciplina nazionale generale inerente la formazione del personale docente, impone di ritenere l'illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo. 
Da ultimo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l'### ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della ### ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di ### 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della ### attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla ### 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la ### pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di ### che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. 
In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999.  ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta quindi ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.  124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. 
Rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. 
In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. 
Pronunciamento, quello sopra riportato, cui consegue disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'### e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica. 
Ritiene l'### nel caso di specie, applicati i principi anzidetti e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, che sussistano i presupposti per l'equiparazione della parte ricorrente ai docenti di ruolo, avendo dimostrato (v. contratti prodotti in atti per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022) di avere prestato servizio presso l'amministrazione per l'anno scolastico in corso in forza di incarico che si è protratto sino al termine delle attività didattiche e per l'insegnamento della medesima materia. 
Ne deriva per l'effetto che la domanda debba trovare accoglimento ed accertato il diritto della ricorrente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per l'importo di € 2.000,00 con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Va quindi accertato, come richiesto nelle conclusioni, il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art.1 comma 121 L. n. 107/2015 per l'anno scolastico per cui è causa. 
Di conseguenza dev'essere accolta la domanda di condanna per come formulata nelle conclusioni, avendo chiesto la ricorrente la condanna del Ministero convenuto all'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la ### atteso che, ex art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico. Ed infatti la ### ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti la propria formazione professionale. 
Quanto ritenuto dall'### è stato confermato dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023) , ove è stato chiarito che “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. 
Ne consegue il riconoscimento del diritto della ricorrente, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e alla fruizione del bonus di € 500,00 annui tramite l'attribuzione della ### di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, per un totale di € 2.000,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 
Le spese di lite, secondo soccombenza, vengono poste a carico del Ministero e liquidate nell'ammontare tenuto conto della serialità del contenzioso con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  P.Q.M.  accerta il diritto della ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 della ### elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015; per l'effetto, condanna il Ministero dell'### ad attribuire alla ricorrente il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente nella misura di € 2.000,00; condanna il Ministero convenuto alla refusione delle spese di lite, in favore della ricorrente, in complessivi €. 1200,00, da distrarsi.  ### 14/07/2025 ###.L.

causa n. 39131/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Farina Paola

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Tribunale di Arezzo, Sentenza n. 718/2025 del 17-12-2025

... periodo di sospensione dalle lezioni e conseguente condanna della resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per gli a. s. indicati in ricorso, per l'importo totale di € 644,00 oltre interessi dal dovuto al saldo, stante la congruità dei conteggi di parte ricorrente in quanto elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. ### di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento. P.Q.M. ### Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe: 1. ACCERTA e ### il diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute; 2. CONDANNA parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per gli a. s. indicati in ricorso per l'importo totale di € 644,00, oltre interessi dal dovuto al saldo. 3. CONDANNA parte resistente al pagamento - in favore del ricorrente - delle spese di lite, che liquida in € 300,00 per compensi, oltre aumento del 30% (leggi tutto)...

testo integrale

n. 1252/2025 r.g.  ### nome del popolo italiano TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. ### all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. 1252/2025 r.g.  promossa da ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avv.  ### giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in ### presso il difensore avv. ### RICORRENTE nei confronti di ###'#### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### e dell'avv. ### (###) ### 71 52100 AREZZO; , giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ### RESISTENTE CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.  RAGIONI DI FATTO E ### (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l.  69/09 del 18.6.2009) La parte ricorrente in epigrafe agisce nei confronti del MINISTERO resistente esponendo che ha prestato servizio alle dipendenze dell'amministrazione resistente in forza di plurimi e rinnovati contratti a tempo determinato per svariati anni scolastici; che fino all'anno scolastico 2012-2013 i docenti a tempo determinato, non potendo fruire delle ferie in quanto titolari di contratti fino al 30 Giugno, avevano diritto a ricevere il relativo indennizzo, commisurato alla retribuzione, per le ferie non godute in base agli artt. 15 e 19 del ### del 29.11.2007; che l'art. 5 comma 8 del D. L. n. 95 del 6.7.2012, conv. L. n. 135 del 7.8.2012, ha stabilito che le ferie maturate dal 01.09.2013 non potevano più essere retribuite nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Successivamente la normativa è stata completata dall'art. 1 commi 54, 55 e 56 Legge n. 228 del 24.12.2012, il quale ha previsto che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni (commi 54 e 55) e che le clausole contrattuali contrastanti con i commi 54 e 55 sono disapplicate dal 01.09.2013 e chiedendo che il giudice adito accerti e dichiari il diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione dalle lezioni e conseguentemente condanni l'amministrazione resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per una pluralità di anni scolastici. 
Si costituisce ritualmente il Ministero resistente chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. 
Istruita in via esclusivamente documentale, stante la superfluità dell'esperimento d'istruttoria costituenda per i motivi di cui infra, la causa viene discussa e decisa - a seguito di camera di consiglio non partecipativa successiva al deposito di note scritte - in data odierna. 
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di prescrizione avanzata dal Ministero resistente, vertendosi pacificamente in materia d'inadempimento contrattuale, con conseguente applicazione del termine ordinario decennale. 
Ciò in quanto la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020, ha statuito che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva che indennitaria. 
Passando allo scrutinio del merito, anzitutto è opportuna una breve ricognizione del quadro normativo nazionale di riferimento in tema di condizioni della fruizione del diritto alle ferie nell'ambito dei rapporti di lavoro dei docenti a tempo determinato della scuola pubblica, quadro risultante dalla successione alla disciplina di fonte collettiva di disposizioni legislative limitative della sua portata.  ###. 19, comma 2, del C.C.N.L. ### 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007) prevedeva: "le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".  ###. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012 del 06.07.2012, convertito in L.  135 del 2012 del 07.08.2012, ha disposto quanto segue: "le ferie … .spettanti al personale, … delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico … sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro … ### disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa". 
In data ### è entrata in vigore la L. n. 228 del 2012, il cui art. 1, comma 54, ha stabilito: "il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative. ### la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".  ###. 1, comma 55, L. n. 228 del 2012 ha aggiunto al già citato art. 5.  comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 (ossia alla disposizione relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore dal 7.7.2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione "non si applica al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie". 
Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013. 
Ora, mentre l'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, nella sua originaria formulazione prevedeva che le ferie dovevano essere godute e non potevano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta, l'art. 1, comma 55, della L.  228/12, aggiunto in calce all'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, ha introdotto una deroga per il personale scolastico assunto a tempo determinato, ammettendo la possibilità di sostituire con il corrispondente trattamento economico le ferie di cui questi lavoratori, proprio in ragione della durata limitata del loro rapporto di lavoro, non abbiano potuto usufruire. 
Si tratta, dunque, di una norma che modifica la portata del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 con riferimento ai contratti a tempo determinato stipulati nella scuola. 
Ciò, evidentemente, allo scopo di ricondurre tale normativa all'interno dei principi costituzionali ed eurounitari in materia di diritto alle ferie, essendo evidente che contrasterebbe con tali principi una disciplina che escludesse il diritto alla “monetizzazione” delle ferie anche nella ipotesi in cui il godimento delle stesse durante il rapporto fosse stato oggettivamente impossibile. 
Pertanto, in virtù della novella legislativa l'indennità sostitutiva per ferie non godute spetta, in ogni caso, per i giorni di ferie residui, ossia per la differenza tra numero complessivo di giorni di ferie maturati dal docente durante l'anno scolastico e numero dei giorni di ferie fruiti obbligatoriamente durante l'anno scolastico per effetto dell'art. 1, comma 54, nel corso della sospensione delle lezioni nonché numero di giorni di ferie fruiti, eventualmente, dal docente a domanda. 
Peraltro, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale «il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha soltanto l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento» (### Cass. n. 8521/2015 e Cass. n. 26985/2009). 
Deve quindi ritenersi che anche i docenti a tempo determinato abbiano diritto a godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività). 
Neppure può accogliersi la contestazione sull'an prospettata dal Ministero resistente, sul rilievo che il medesimo non ha prodotto le richieste di ferie asseritamente presentate da parte ricorrente, né altra documentazione (ad es.  buste paga) da cui possa evincersi la fruizione dei giorni di ferie nelle modalità prospettate dalla resistente o il formale avvertimento circa la mancata monetizzazione in ipotesi di omessa fruizione. 
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere dunque accolto, con contestuale accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione dalle lezioni e conseguente condanna della resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per gli a. s. indicati in ricorso, per l'importo totale di € 644,00 oltre interessi dal dovuto al saldo, stante la congruità dei conteggi di parte ricorrente in quanto elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  ### di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.  P.Q.M.  ### Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe: 1. ACCERTA e ### il diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute; 2. CONDANNA parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per gli a. s. indicati in ricorso per l'importo totale di € 644,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.  3. CONDANNA parte resistente al pagamento - in favore del ricorrente - delle spese di lite, che liquida in € 300,00 per compensi, oltre aumento del 30% contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto. 
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate. 
Arezzo, 17/12/2025 

Il giudice
### n. 1252/2025


causa n. 1252/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Rispoli Giorgio

M
1

Giudice di Pace di Messina, Sentenza n. 75/2026 del 14-01-2026

... ###/### 7/0com2/2022 TG ### art 126. - 2 - 6) Condannare gli ### resistenti, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso le competenze. ### l'Ill.mo Giudice di ### di ### ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, - dichiarare ### l'opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. /318 e 281 undecies cpc proposta da ### alla cartella n. ###218189 000 ruolo n.1315/2024 del ### di ### in quanto irrituale, poiché fondata sulla omessa notifica del verbale presupposto per la quale la sola opposizione proponibile è quella ai sensi degli artt.22/23 della ### n.689/81 e artt.6 e 7 del D.LGS 150/2011; -. in subordine e nel merito respingere l'opposizione e confermare la cartella n. ###218189 000 del ### di ### - nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso voglia compensare le spese giudiziali. * * * Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità a quanto statuito dall'art. 132 co. 1 n° 4 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Parte opponente con ricorso ex art. 316 c.p.c. in opposizione ex art. 615 c.p.c., conveniva gli (leggi tutto)...

testo integrale

- 1 - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE DI PACE DI MESSINA SEZIONE CIVILE Il Giudice di ### Dr. ### ha pronunciato la seguente ### causa civile, iscritta al n° 3015/2024 di R.G., promossa da: Sig.ra ### c.f. ###, residente in ### ed ivi elettivamente domiciliata alla via ###, is. 173 n° 65, presso l'Avv. ### c.f.  ###, che la rappresenta e difende come da delega in atti #### c.f. ###, in persona del sindaco p.t., corrente per la carica in ### alla p.zza ###, rappresentata e difesa ex art. 82 c.p.c., dal funzionario ### giusto ### del ### nà. 56 del 07/10/2016 #### p. I. n°###, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente per la carica in con sede in ### via ### n° 126 OPPOSTA -CONTUMACE * * * 
Oggetto: Opposizione ex art. 615 c.p.c.  ### 1) OMISSIS.  2) Nel merito, accogliere il ricorso e, per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo e/o privare di efficacia la cartella di pagamento con ogni conseguente statuizione per i motivi su esposti; 3) Accertare e dichiarare, la cartella di pagamento, essendo fondato su un titolo esecutivo non formatasi correttamente, inefficace e improduttiva di effetti, con conseguente estinzione del diritto del concessionario a procedere in executivis.  4) Accertare e dichiarare illegittimo il diritto dell'Ente creditore a richiedere il pagamento degli importi relativi alla sanzione amministrativa e alla maggiorazione indicati nella cartella di pagamento.  5) In ogni caso, di ordinare l'esibizione ai sensi dell'art 210 c.p.c. dell'avvenuta notifica dei verbali ###/### 7/0com2/2022 TG ### art 126. - 2 - 6) Condannare gli ### resistenti, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso le competenze.  ### l'Ill.mo Giudice di ### di ### ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, - dichiarare ### l'opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. /318 e 281 undecies cpc proposta da ### alla cartella n. ###218189 000 ruolo n.1315/2024 del ### di ### in quanto irrituale, poiché fondata sulla omessa notifica del verbale presupposto per la quale la sola opposizione proponibile è quella ai sensi degli artt.22/23 della ### n.689/81 e artt.6 e 7 del D.LGS 150/2011; -. in subordine e nel merito respingere l'opposizione e confermare la cartella n. ###218189 000 del ### di ### - nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso voglia compensare le spese giudiziali.  * * * 
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità a quanto statuito dall'art. 132 co. 1 n° 4 c.p.c..  MOTIVI DELLA DECISIONE Parte opponente con ricorso ex art. 316 c.p.c. in opposizione ex art. 615 c.p.c., conveniva gli enti convenuti, per sentire accogliere le conclusioni riportate. 
A tal fine evidenziava che in data ### riceveva la notifica della cartella esattoriale n° 295.2024.###.89 con la quale si chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 778,28, a seguito della mancata oblazione di cui al verbale di contravvenzione n° 15397/C/2022 del 07.02.2022, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica e di aver, comunque, ottemperato al pagamento del verbale prodromo a quello indicato nella cartella esattoriale n° 304/2021/W del 24.09.2021 comunicando anche i dati del trasgressore dell'infrazione, come nello stesso richiesti, chiedendo l'annullamento dell'atto opposto. 
Si costituiva nel presente giudizio, l'ente di imposizione che contestava le avverse deduzioni e chiedendo, il rigetto del ricorso, rassegnando le conclusioni sopra riportate. 
Preliminarmente, stante la regolarità della notifica del decreto di fissazione d'udienza del 29.06.2024 e degli atti introduttivi all'ente di imposizione, ### e la sua mancata costituzione nel presente giudizio, ex art. 291 c.p.c. se ne dichiara la contumacia. 
Sempre in via preliminare deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'azione proposta dalla ricorrente, in quanto effettuata attraverso la modalità di cui all'art. 615 c.p.c e non già l'art, 22 L. 689/81. 
Invero, il ricorrente contesta proprio la legittimità del titolo per cui si è proceduto all'iscrizione al ruolo della somma di cui all'opposta cartella, scegliendo la modalità propria - 3 - dell'art. 615 co. 1 c.p.c. prevista dal codice di rito, operando una scelta legittima, anche in ragione del fatto che afferma di aver provveduto all'invio della comunicazione di cui al verbale n° 304/2021/W del 24.09.2021. 
Pertanto l'eccezione è infondata. 
Nel merito, il ricorso è fondato per le seguenti rilevanze documentali. 
Infatti la doglianza esposta dal ricorrente, circa la mancata notifica del verbale prodromo n° 15397/C/2022 del 07.02.2022, risulta fondata, stante che il plico postale racc. a/r n° ###-0 del 11.02.2022, stante il mancato reperimento del ricorrente nella sua residenza, veniva seguito dalla spedizione di CAD con racc. a/r ###-1 del 17.02.22 di cui, però, parte resistente non fornisce la prova della sua avventa recezione. 
Infatti, risulta dalla documentazione prodotta che il verbale prodromico n° V/###/2023 del 12/10/2023 spedito con raccomandata a/r n° ###-3 del 09.01.2024, ma l'ente resistente non ha dato prova che la raccomandata di avviso di deposito presso l'ufficio postale competente, di cui alla racc. a/r n° ###3 del 12.01.2024, non si è perfezionata non avendola il ricorrente ricevuta. 
Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato che l'ente resistente deve fornire la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione, attraverso la produzione dell'avviso di ricevimento (cfr Cass. Civ., SS. UU., n° 10012 del 15 aprile 2021; Cass. Civ. n° 20769/21; n° 23426/2020; n° 2044/2019; n° 16121/2019; n° 23902/2017; n° 23039/2016). 
Tale onere non è stato assolto dall'ente resistente che si è limitato solo a produrre l'avvenuta spedizione dell'avviso senza che lo stesso sia stata realmente ricevuto con la relazione della relativa ricevuta. 
Pertanto il ricorso è fondato e come tale va annullata la cartella esattoriale n° 295.2024.###.89 del 28.05.2024, disponendo che l'ente di imposizione provveda ad effettuare lo sgravio della somma dal ruolo 2024. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate da questo ### visto il D.L. n° 1/2012 e secondo i parametri dettati dal D.M. 147/2022, come indicati in dispositivo, in favore dell'Avv. ### ex art. 93 c.p.c..  P. Q. M.  Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, H ### la contumacia dell'ente di riscossione, ### ex art. 291 c.p.c.  ### il ricorso annullando la cartella esattoriale n° 295.2024.###.89 del 28.05.2024 .  ### l'ente di imposizione ad effettuare lo sgravio della somma di cui alla cartella annullata, dal ruolo 2024.  ### l'ente di imposizione resistente, alla rifusione delle spese di giudizio in favore - 4 - dell'Avv. ### ex art. 93 c.p.c., che liquida in complessivi € 250,00, di cui € 50 per spese ed € 200,00 per onorari, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge ### deciso in ### 14.01.2026 Il Giudice di ###

causa n. 3015/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Corrado Giardinella

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Tribunale di Patti, Sentenza n. 1789/2025 del 15-10-2025

... formazione del personale docente e, conseguentemente, la condanna del Ministero dell'### al pagamento dell'importo complessivo di € 1.500 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 ### dell'### e del ### si costituiva in giudizio con memoria dell'11.10.2025, sostenendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 Indi, all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso appare fondato per le ragioni che seguono. In via preliminare va rilevato che con sentenza n. 29961/2023, emessa il ### la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale proposto con ordinanza del Tribunale di Taranto, NRG 8514/2022 nel corso di un giudizio di oggetto analogo al presente e su questioni sovrapponibili a quelle da valutarsi in questa sede. Ed infatti, il Tribunale di Taranto ha chiesto alla Suprema Corte di pronunciarsi sulle seguenti questioni: - se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico; - se il beneficio abbia carattere retributivo o (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI PATTI ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del ### dr. ### Ad esito dell'udienza del 13.10.2025, sostituita dal deposito di note ex art.  127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato - ex art. 429 cpc - la seguente ### procedimento iscritto al n. 3955/2024 R.G. e vertente TRA ### nata a ### il ### e residente ###, C.F.: ###, rappresentata e difesa, dall'Avv.  ####, ####, #### e dall'Avv. ###ì, ###, ####, sia congiuntamente che disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### in ### via ### n. 89, giusta procura; Ricorrente CONTRO MINISTERO dell'### E ### (C.F.: ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c. ( come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ.  modif.) dalla Dr.ssa ### (C.F. ###), funzionario del Ministero dell'### in servizio presso ### per la ### - ### di ### legalmente domiciliata per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all' art. 12 D.lgs 165/2001 Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 presso la sede del predetto ### di ### sita in #### 361 ex IAI, pec: ###; Resistente OGGETTO: altre ipotesi #### con ricorso depositato in data ###, conveniva in giudizio l'amministrazione scolastica, esponendo di avere prestato servizio, alle dipendenze del Ministero dell'### con la qualifica di docente, in virtù di diversi contratti di lavoro a tempo per gli anni scolastici, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. 
Contestava il mancato riconoscimento del diritto spettante agli insegnanti titolari di contratti annuali o di contratti fino al termine delle attività didattiche, ad ottenere la c.d.  “carta elettronica del docente”, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. 
Sosteneva l'illegittimità dell'esclusione da tale beneficio dei docenti assunti con contratto a tempo determinato, evidenziando, altresì la natura continuativa e strutturale delle mansioni svolte. 
Rilevava che tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari, chiamati a svolgere le medesime funzioni in seno all'organizzazione scolastica, sarebbe in contrasto sia con l'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, consacrato nei cit. artt. 63 e 64 del C.C.N.L. sia con il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, richiamato dalla clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999. 
Quindi, chiedeva l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, conseguentemente, la condanna del Ministero dell'### al pagamento dell'importo complessivo di € 1.500 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 ### dell'### e del ### si costituiva in giudizio con memoria dell'11.10.2025, sostenendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 Indi, all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso appare fondato per le ragioni che seguono. 
In via preliminare va rilevato che con sentenza n. 29961/2023, emessa il ### la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale proposto con ordinanza del Tribunale di Taranto, NRG 8514/2022 nel corso di un giudizio di oggetto analogo al presente e su questioni sovrapponibili a quelle da valutarsi in questa sede. 
Ed infatti, il Tribunale di Taranto ha chiesto alla Suprema Corte di pronunciarsi sulle seguenti questioni: - se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico; - se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio; - se quella derivante dalla ### sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura; - se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il ### 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo; - se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale. 
I giudici di legittimità, hanno risolto le anzidette questioni pregiudiziali enunciando una serie di principi di diritto che, pur non essendo direttamente vincolanti nel presente giudizio, appaiono pienamente condivisibili, anche perché sostanzialmente confermativi dell'orientamento già espresso da questo ufficio in precedenti giudizi riguardanti la medesima materia. 
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.  124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.  n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 Tanto premesso, risulta pacifico - e documentalmente provato dai contratti in atti - che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente in forza di plurimi contratti a tempo determinato negli anni scolastici indicati nel ricorso. 
Ciò posto, in punto di fatto, giova rammentare le considerazioni, già svolte in altre analoghe pronunce di questo tribunale, in base alle quali si ritiene spettante la carta docente anche ai docenti non di ruolo che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31.8, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6. 
Tali considerazioni, infatti, sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte dai giudici di legittimità. 
Anzitutto, giova richiamare il quadro normativo che regola il riconoscimento della ### elettronica del ####. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Il comma 124 sancisce poi che “###ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel ### nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. 
Tali disposizioni sono state attuate attraverso l'art. 2 del ### n. ### del 23.09.2015, ove si prevede che i destinatari della “carta docente” siano soltanto “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. 
Successivamente, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito il precedente, all'art. 3, ha individuato tra i beneficiari della ### anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”. 
Inoltre, la nota del Ministero prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, al punto 2, rubricato “Destinatari”, ha ribadito che “la ### del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle ### scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 ###”. 
Tanto premesso, trattandosi di uno strumento finalizzato a garantire l'aggiornamento professionale del corpo docente, è certamente rilevante l'art. 282 del ### delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297), secondo cui “### è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica”. 
Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce particolare rilievo alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “### in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. 
Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. 2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. 
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “### del diritto alla formazione”, prevede, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
Tutto ciò premesso, da un lato emerge chiaramente che la formazione professionale sia un diritto dovere dell'intero corpo docente, la cui realizzazione è affidata anche agli strumenti, risorse ed opportunità che devono essere messi a disposizione dall'amministrazione scolastica; dall'altro, la “### del Docente” è certamente uno degli strumenti attraverso cui l'amministrazione realizza tale azione formativa. 
Conseguentemente, trattandosi di una finalità che riguarda l'intero corpo docente, occorre richiamare la clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla ### 1999/70/CE del 28.6.1999, che al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. 
Dunque, tenuto conto del dovere di assicurare parità di condizioni di impiego tra i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e quelli assunti con contratto a tempo determinato, nonché del generale diritto-dovere di formazione professionale stabilito dalla normativa nazionale nei confronti dell'intero corpo docente, non emerge alcuna ragione oggettiva per limitare ai soli docenti di ruolo il riconoscimento di uno strumento destinato ad assicurare la formazione professionale, qual è certamente la ### del ### Ed, infatti, la formazione si connota quale elemento essenziale nell'attività lavorativa degli insegnanti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato. 
Tali principi si colgono anche nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'### chiamata a valutare la compatibilità della normativa appena richiamata con la clausola 4 dell'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, recepito con ### 1999/70/CE). 
In particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, la corte di ### ha evidenziato che, a fronte dell'obbligo di trattare nel medesimo modo i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato, che si trovino nelle medesime condizioni d'impiego, posto dalla richiamata clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di «condizioni di impiego» è proprio il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro. 
Pertanto, l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4, punto 1, atteso che rientrano “in detta nozione, tra l'altro, le indennità triennali per anzianità di servizio (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, ### e ### C- 444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 50, e ordinanza del 18 marzo 2011, ### C- 273/10, non pubblicata, EU:C:2011:167, punto 32), le indennità Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 sessennali per formazione continua (v., in tal senso, ordinanza del 9 febbraio 2012, ### C-556/11, non pubblicata, EU:C:2012:67, punto 38), la partecipazione a un piano di valutazione professionale e l'incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva (ordinanza del 21 settembre 2016, Álvarez ### C-631/15, EU:C:2016:725, punto 36), nonché la partecipazione a una carriera professionale orizzontale che dà luogo a un'integrazione salariale (ordinanza del 22 marzo 2018, ###éndez, C- 315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 47). 35 Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.  36. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. 
Inoltre, dall'adozione del decreto legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. 37 Orbene, tutti questi elementi soddisfano il criterio decisivo richiamato al punto 33 della presente ordinanza (...)” Dunque, la ### dopo aver stabilito che i docenti a tempo determinato si trovano nella medesima condizione lavorativa di quelli assunti a tempo indeterminato, ha rilevato che non esiste una ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento tra tali categorie nel riconoscimento della ### del ### posto che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”.  ### ha, pertanto, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
In particolare, la Corte di Giustizia ha sottolineato che “###ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. 
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della ### del ### si è pronunciato recentemente, anche il Consiglio di Stato, ### il quale, con sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento, ha annullato i ### impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della ### del ### affermando come tale beneficio spetti anche a tutti i docenti assunti con contratto a tempo determinato. 
In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato come il sistema di formazione delineato dalle norme impugnate si connoti quale sistema di formazione “a doppia trazione”, prevedendo, da una parte, i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### dall'altra, i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 A parere dei supremi giudici amministrativi, un sistema impostato in tal modo collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost.. 
Anzitutto, si determina una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, limitando ingiustificatamente le loro opportunità di aggiornamento e preparazione. 
Inoltre, viene leso il principio di buon andamento della P.A., atteso che un sistema che favorisce la formazione del solo personale docente di ruolo, a scapito della formazione del personale precario, non garantisce un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione della classe docente, e, di conseguenza, la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. 
Dunque, risulta non conforme ai canoni di buona amministrazione un sistema che, per un verso, pone un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente e fornisce solo a tale personale gli strumenti per ottemperarvi, e, per altro verso, continua a servirsi per la fornitura del servizio scolastico di una corposa aliquota di personale docente, precario, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla. 
Se la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, allora deve allo stesso tempo curarne la formazione, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento. 
Peraltro, se è vero che la formazione professionale è un diritto-dovere per tutto il corpo docente, in conformità anche alle previsioni contenute nel ### non è corretto ritenere che l'erogazione della ### vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. 
A fronte di ciò, non appare sussista una condizione differente tra i docenti di ruolo e i docenti a tempo determinato, in quanto richiamando i principi già esplicitati dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, il quadro normativo va interpretato nella sua interezza; sicché, “la questione dei destinatari della ### del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. ### di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.” Conseguentemente, non si può sostenere che vi siano condizioni di lavoro differenti in base alla mera natura temporanea del rapporto di lavoro, sicché non sono condivisibili gli argomenti del ministero circa la presunta violazione del menzionato ### essendo evidente che la carta docenti non costituisce una mera modalità di erogazione della formazione professionale personalizzata del singolo docente, che può usufruirne secondo le proprie esigenze, nell'ambito delle molteplici opzioni previste. 
Infatti, come affermato dalla Corte di Giustizia e dal Consiglio di Stato, la ### è un beneficio economico aggiuntivo finalizzato alla generale formazione professionale, che non può essere erogato solo a una parte del personale, discriminando l'altra parte, in violazione delle disposizioni eurounitarie. 
Né vale, in tal senso, l'ulteriore argomento, secondo cui “il docente supplente non è privato della necessaria formazione; la disponibilità della ### è del tutto svincolata dalla questione della formazione del docente in quanto ogni istituto scolastico prevede un preciso percorso obbligatorio di formazione gratuito per tutti i docenti come previsto dal ### e indipendentemente dall'utilizzo della ### Docenti”, in quanto la previsione di percorsi di formazione gratuita per tutto il personale docente non fa venire meno la discriminazione in termini di “condizioni di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 impiego”, in cui rientrano tutti i trattamenti economici in qualsiasi modo gli stessi siano denominati. 
Ciò posto, anche secondo la richiamata sentenza n. 29961/23 della Suprema Corte di Cassazione “la circostanza che il legislatore abbia riferito il beneficio della ### del ### all'anno scolastico, richiamandosi ai concetti espressi dalla Corte di Giustizia, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”. 
Pertanto, dovranno essere ricercate situazioni nelle quali vi siano “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”. 
La Corte ha chiarito che: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto. Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della ### ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”. 
In particolare, “Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari. Il riferimento va al caso del docente part time di ruolo, che ovviamente durante l'anno svolge meno giornate di lavoro, calcolate dal giudice del rinvio in centocinquanta e addirittura riducibili, secondo un calcolo elaborato nelle difese del ricorrente, a novanta giorni. Come si desume dall'### 446/1997, integrativa (Cass. 14 marzo 2019, 7320) del ### di comparto (v. ad es. art. 46 ### normativo 1994-1997) e come tale conoscibile d'ufficio, il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua” su cui si sta argomentando e che Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza. Quanto al part time verticale su periodi diversi, l'O.M. (art. 8, co.2, e 7, co. 2) lo ammette sulla base della «progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica» e dunque su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico. 7.3 Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute; docenti comandati, distaccati; presa di servizio solo ad anno iniziato, come già previsto dal ### 23.9.2015 - art. 8, co. 2 - per l'a.s. 2015/2016 etc.) in cui la ### viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico. Si tratta infatti ancora di situazioni peculiari, in cui il riconoscimento del beneficio trova fondamento sul trattarsi di docenti stabilmente inseriti nell'ambito del servizio scolastico, ma al contempo si riconnette a situazioni di fatto di solo provvisoria inattività didattica o di inizio successivo di essa, tali da escludere un idoneo paragone… In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs.  297/1994, norma ora peraltro modificata; la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”. 
In considerazione dei soprarichiamati principi enunciati dalla Suprema Corte, emerge, pertanto, che la ratio del beneficio in oggetto si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale”, con evidente esclusione dell'ipotesi di contratti a termine saltuari e di breve durata nel corso dell'anno scolastico. 
Va rilevato, infatti, che la supplenza annuale, tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, prevede una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 giustifica l'ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato. 
Mentre, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico (a tali condivise conclusioni è giunto questo Tribunale nelle prime applicazioni della citata pronuncia della S.C.; cfr. Tribunale di Verona, sentenze 580/2023 e 581/2023 del 9.11.2023, 596/2023 e 597/2023 del 13.11.2023). 
A tal proposito, va richiamato quanto ha chiarito da ultimo, con decreto di inammissibilità n. 7254 del 19.3.2024 dalla Corte di Cassazione, che decidendo su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., dopo aver ribadito i principi già enunciati in tema di supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, L. 124/1999, con riferimento alle ipotesi di abuso di contratti a termine in ambito scolastico (Cass. n. 22552/2016), nonché i principi sopra richiamati con la sentenza n. 29961/2023, ha affermato che: “7.4 La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della ### ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”. 8. Questi profili sono stati messi in luce anche dal giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso - evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della ### e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore. 8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la ### alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”. 8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata; la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica".  8.3 Il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio.” Da tali considerazioni deriva che le uniche situazioni che possono essere equiparate all'annualità della prestazione lavorativa del docente assunto a tempo indeterminato, sono quelle dei docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali o sino al termine delle attività didattiche. 
Conseguentemente, avuto riguardo ai contratti in atti, da cui risulta che patre ricorrente ha prestato servizio per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 sino al 30 giugno, ovvero sino al termine delle attività didattiche, deve ritenersi spettante il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 beneficio in oggetto per i predetti anni trattandosi di contratti tutti relativi ad attività assimilabile a quella svolta dai docenti assunti a tempo indeterminato. 
Tale diritto, peraltro, come espressamente affermato dalla Suprema Corte, deve essere riconosciuto a prescindere dal fatto che il docente abbia presentato una domanda espressamente finalizzata ad ottenerlo, nei tempi previsti per ciascuno degli anni scolastici. 
Infatti, “è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del ###, sulla base di un'autenticazione attraverso il ### pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «### (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del ###. 
Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. 
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il Ministero nega l'esistenza di un loro diritto in proposito.” Nulla osta, pertanto, all'accreditamento di tutte le somme che sarebbero spettate alla parte ricorrente rispetto agli anni scolastici coinvolti.  ### di tale obbligazione, infine, può essere eseguito in forma specifica, tenuto conto anche della circostanza che il ricorrente è attualmente inserito nel sistema scolastico. 
Infatti, la previsione di un obbligo di versamento di somme tout court in favore del ricorrente genererebbe un'illegittima diversità di trattamento rispetto al personale di ruolo, attese le modalità di erogazione a cui quest'ultimo è tenuto al fine del godimento del beneficio, con la conseguenza che “l'assegnazione della ### può essere eseguita soltanto in forma specifica” e non può tradursi nella mera corresponsione di una data somma di denaro. 
Infatti, l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 non prevede in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. 
Diversa sarebbe stata la situazione nel caso in cui il docente precario non sia più inserito nel sistema scolastico, in cui, da un lato verrebbe meno l'interesse specifico dell'amministrazione all'attuale acquisizione di strumenti di aggiornamento professionale, e, dall'altro, non sarebbe materialmente possibile eseguire l'obbligazione in forma specifica. 
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che “### principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno.” Dunque, nel caso di docente non più inserito nemmeno nel sistema delle graduatorie, l'unico strumento possibile per ottenere il ristoro alla discriminazione subita sarebbe l'azione risarcitoria per il danno subito. 
Invece, non può riconoscersi il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. 
Occorre rilevare infatti, che gli importi riconosciuti dalla carta docente non possono essere maggiorati degli interessi né della rivalutazione monetaria in quanto, ex art. 2 ### del 28 novembre 2016, l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. 
Conseguentemente, la domanda deve trovare accoglimento nei termini sopra precisati, e deve essere accertato il diritto di parte ricorrente per gli anni 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica”. 
Tenuto conto del consolidato quadro giurisprudenziale, le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. n. 147/22 (valore della causa, parametro prossimo al minimo) come in dispositivo.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025 Il Giudice del #### i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da ### così provvede, ### il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato.  ● ### il Ministero dell'### e del ### alla corresponsione al ricorrente, mediante accredito sulla ### elettronica del ### dell'importo nominale di € 1.500,00; ● ### il Ministero dell'### e del ### al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, che liquida in € 1.314 per onorari, oltre l'aumento per spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. 
Patti, 15.10.2025 Il Giudice del ### dr. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/10/2025

causa n. 3955/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Licata Fabio

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Corte d'Appello di Salerno, Sentenza n. 14/2026 del 19-01-2026

... di prova di notifica delle cartelle di pagamento, condannando altresì l'### soccombente all refusione delle spese di lite. 4.Ricorre ora in appello ### dolendosi della condanna alle spese di lite. In particolare evidenzia che l'omessa notifica delle cartelle è imputabile all'### delle ### unico soggetto responsabile della prescrizione, pertanto non poteva a suo dire il giudice di prime cure porre le spese a carico dell'### 5.Si è costituito l'appellato che ha controdedotto e concluso per il rigetto dell'appello. In particolare evidenzia che ### non ha provveduto a chiamare in causa l'### delle ### pertanto non poteva il Tribunale condannare quest'ultima che non era parte del giudizio. § 6. ### non può essere accolto. L'### si duole di essere stata condannata alla refusione delle spese di lite, nonostante la declaratoria di annullamento dell'atto da parte del giudice di primo grado sia causata da condotta imputabile all'### delle ### che non avrebbe notificato le cartelle esattoriali. Impugna pertanto, la sentenza nella parte in cui condanna esso ### al pagamento delle spese. Orbene, pur non essendovi litisconsorzio necessario, l'### avrebbe dovuto chiamare in causa l'### delle ### (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'### lavoro e previdenza ed assistenza Composta dai magistrati: Dr. ##### rel. 
All'esito dell'udienza in presenza del 12.1.2026, ha pronunciato in grado di appello la seguente ### causa civile iscritta al n. 105 /2025 del ruolo generale appelli lavoro; ###.N.P.S. , rappresentata e difesa dall'Avv. ### elettivamente domiciliata in ### 38 SALERNO ; - Appellante - E ### rappresentato e difeso dall' Avv.to MANCINO ### - ### E ###6 84091 BATTIPAGLIA ; - Appellato - OGGETTO: Appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di n. 225/2025- pubblicata in data ### a definizione del giudizio n. R.G.3313/2024.  ### l'appellante: ### l'###ma Corte d'Appello adita, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso, annullare la sentenza impugnata nella parte censurata. 
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio.   Per l'appellato: ### la ###ma Corte d'Appello adita , contrariis reiectis, voglia , rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza. Con ogni altra conseguenza in punto spese,e competenze con attribuzione ex art. 93 cpc.  ### 1. Con ricorso depositato in data ###, ### adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno per sentire annullare una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatagli a fronte dell'omesso pagamento degli importi di cui a due cartelle meglio descritte in ricorso. Il ricorrente eccepiva l'omessa notifica delle cartelle e, a cascata, la nullità della intera procedura di riscossione.  2.Si costituiva l'### che resisteva alla domanda e concludva per il rigetto con vittoria di spese di lite.  3.Il Tribunale di Salerno definiva la causa con sentenza di accoglimento del ricorso e annullamento dell'atto impugnato in mancanza di prova di notifica delle cartelle di pagamento, condannando altresì l'### soccombente all refusione delle spese di lite.  4.Ricorre ora in appello ### dolendosi della condanna alle spese di lite. In particolare evidenzia che l'omessa notifica delle cartelle è imputabile all'### delle ### unico soggetto responsabile della prescrizione, pertanto non poteva a suo dire il giudice di prime cure porre le spese a carico dell'### 5.Si è costituito l'appellato che ha controdedotto e concluso per il rigetto dell'appello. In particolare evidenzia che ### non ha provveduto a chiamare in causa l'### delle ### pertanto non poteva il Tribunale condannare quest'ultima che non era parte del giudizio. 
§ 6. ### non può essere accolto. L'### si duole di essere stata condannata alla refusione delle spese di lite, nonostante la declaratoria di annullamento dell'atto da parte del giudice di primo grado sia causata da condotta imputabile all'### delle ### che non avrebbe notificato le cartelle esattoriali. Impugna pertanto, la sentenza nella parte in cui condanna esso ### al pagamento delle spese. 
Orbene, pur non essendovi litisconsorzio necessario, l'### avrebbe dovuto chiamare in causa l'### delle ### per andare esente da condanna alle spese. Vi era interesse dell'### a tale fine di chiamare in causa l'### mettendola anche in condizione di difendersi dalla contestazione di non aver notificato le cartelle e, solo con la costituzione in giudizio di ### l'### avrebbe potuto evitare la condanna alle spese. A tal fine la Cassazione si è pronunciata: “In tema di esecuzione esattoriale, la circostanza che, a seguito di opposizione, risulti l'illegittimità dell'azione esecutiva per ragioni ascrivibili all'ente creditore interessato, non integra motivo di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione né, in sé considerata, di compensazione delle stesse; peraltro, restano ferme la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente creditore di essere manlevato dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso, nonché la possibilità, per il giudice, di compensare le spese tra il debitore e l'agente della riscossione, condannando al pagamento delle spese soltanto l'ente creditore interessato o impositore, se presente in giudizio, ove sussistano i presupposti dell'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per motivi riferibili al medesimo ente creditore”(Cass. ord. 3105/2017). 
E ancora: ### controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, né - di per sé sola considerata - di loro compensazione, la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere al creditore interessato, restando peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere all'ente impositore la manleva dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di condannare al loro pagamento il solo ente creditore interessato o impositore, quando questo è presente in giudizio, compensandole nei rapporti tra il debitore vittorioso e l'agente della riscossione, purché sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore ( sent. 15390/2018). 
La condanna alla spese che l'### impugna in questa sede, concerne i rapporti interni tra ### delle ### e ### In sede giudiziale l'imputabilità della soccombenza può rilevare al fine del riparto delle spese solo qualora i predetti siano costituiti entrambi in giudizio, in mancanza il Tribunale non può che applicare, come correttamente ha fatto, la regola della soccombenza tra le parti in causa. Diversamente si ripete, l'### interessato ad essere sollevato dalla condanna alle spese, avrebbe dovuto curare la chiamata in causa dell'### Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. 
Spese del presente grado di giudizio secondo soccombenza come liquidate in dispositivo.  PQM definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data ### da I.N.P.S. avverso la sentenza 225/2025, emessa in data ### dal Tribunale di Salerno, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede: a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado; b) condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 1.458,00, per compensi, oltre esborsi, maggiorazione spese generali in misura del 15% di dette somme, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario; c) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 e ss. mod., della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto; Salerno, 12/01/2026 ##### n. 105/2025

causa n. 105/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Tritto, Maura Stassano

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