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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 289/2026 del 14-01-2026

... illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-###. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta. P.Q.M. Il giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-###; condanna l'### alla rifusione delle spese di lite in favore degli istanti che si liquidano in € 1650,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, oltre € 118,50 a titolo di rimborso contributo unificato con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data ### . il Giudice Dott. ### n. 12011/2025 (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ### udienza del 14/01/2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 12011/2025 R.G. promossa da: ### SOCIETÀ ####.L. e ### D'### con il patrocinio dell'avv. ### con elezione di domicilio in ### I, 23, NAPOLI, come da procura in atti; RICORRENTE contro: INPS, con il patrocinio dell'avv. ### con elezione di domicilio in ###. ### 55, NAPOLI; RESISTENTE OGGETTO: opp ###: come in atti.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data ### i ricorrenti in epigrafe proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-###, per l'importo complessivo di euro 11.944,39, notificata il ###, a titolo di sanzioni per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per i mesi di dicembre 2022 e da gennaio a maggio 2023, ex art. 2, comma 1 bis della l. 638/1983; all'uopo conveniva innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Napoli l'### per chiedere l'annullamento dell'ordinanza eccependo la decadenza dalla potestà sanzionatoria ex art. 14 della l. 689/1981. 
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'### chiedendo, con varie argomentazioni, il rigetto dell'opposizione.  *****  ### è tempestiva essendo stata azionata nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza oggetto di impugnazione. 
Opportuno premettere che, secondo l'orientamento espresso dalle ### n. 63/2000 (e da ultimo, Cass. n. 8673/2018), l'oggetto del giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione è l'"accertamento negativo della pretesa sanzionatoria della amministrazione". 
Ciò che invero rileva in questi giudizi è "la reazione all'illecito, che, in quanto tale, si propone con uguale strumentalità al ripristino dell'ordine violato ed alla connessa tutela dell'interesse generale all'effettività della regola dettata dalla norma giuridica della cui osservanza, di volta in volta, si tratta" (Cass. n. 63/2000). 
Il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, che pur resta il "veicolo di accesso" al giudizio, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice" (Cass. Sez.Un., 28/1/2010, n. 1786; Cass. 16/2/2016, n. 2959; Cass. 21/05/2018, 12503; Cass. 10/10/2018, n. 25124) che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede ###quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri (Cass. 10/5/2010, n. 11280; Cass. 16/2/2016, n. 2959). 
Da ciò consegue che alla P.A. incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (v. Cassazione civile sez. VI, Ord. n. 1921 del 24.01.2019). 
E' fondata l'eccezione di decadenza, sotto il profilo del mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 14 della l. 689/1981. 
Ad avviso dell'### il d.lgs. n. 8/2016, con cui è stata disposta la depenalizzazione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali, già qualificato come illecito penale dall'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983, cit. non ha in alcun modo comminato la decadenza per il caso in cui l'amministrazione non vi provveda entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti. 
Il motivo è infondato. 
Orbene, l'art. 6, d.lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”; è indubitabile che la previsione valga pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore (Cass. n. 7641 del 22/03/2025). 
Il termine previsto dall'art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981, è stato costantemente interpretato dalla giurisprudenza della Suprema Corte come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024). 
La giurisprudenza di legittimità, nell'affermare che tale termine trovi applicazione anche per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs del 2016, ha precisato, poi, che trattasi di “una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, l. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche “la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere”, in quanto “la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale”, e la sua individuazione in un momento “non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.” (Corte cost. n. 151 del 2021). 
Diversamente opinando, infatti, l'“esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato”, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, l. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi “inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione” (così ancora Corte cost.  n. 151 del 2021, cit.). 
Acclarata l'applicabilità della previsione decadenziale ex art. 14 della l.  n.689/1981, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - occorre valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'### procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, senza, potersi sostituire all'### nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale (Cass. n. 20977 del 26/07/2024; Cass. n. 8326 del 04/04/2018). 
Si è, altresì, precisato che il dies a quo del termine non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione» ( Cass. 27702 del 29/10/2019). 
Va, poi, ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003 e, da ultimo, Cass. n. 7641 del 22/03/2025 cit.), ovvero, nella specie, grava a carico dell'### previdenziale. 
Nella fattispecie in esame, si ritiene che, ai fini dell'individuazione del predetto termine, occorre considerare la data di invio dei dati ### del 19-6-2023 (v.  denunce nella produzione di parte convenuta), per il versamento dei contributi, i quali afferiscono al periodo dicembre 2022 e da gennaio a maggio 2023 (v. anche Cass. 9015/2025 sulla decorrenza del termine dall'inserimento delle denunce nei flussi ###. 
E' pur vero che il momento in cui l'### ha acquisito il fatto materiale del mancato pagamento dei contributi alle scadenze di legge non coincide ex se con la verifica finale dell'esistenza della violazione. 
Gli è, però che, nello stesso atti di accertamento della violazione, notificato in data ###, è proprio l'### a dare atto che le violazioni sono emerse ‘da una verifica”. 
In sede processuale l'### ha dedotto un blocco della procedura informatica (cd ### per il periodo dal 4-11-2024 al 6-11-2024 che avrebbe giustificato la necessità di un tempo maggiore per acquisire e valutare l'irregolarità al fine dello spostamento del dies a quo di decadenza. 
A parte che ciò conforta il convincimento che tutti i dati erano già in possesso dell'### e che l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria, gli è che alla data del blocco informatico -peraltro privo di rilievo giuridico ai fini della eventuale sospensione dei terminiil termine di 90 giorni dalla violazione era ampiamente trascorso.  ### violazione del termine di 90 giorni discende, per legge, la decadenza della potestà sanzionatoria.  ### va, pertanto, accolta, con conseguente declaratoria di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-###. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della non complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta.  P.Q.M.  Il giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-###; condanna l'### alla rifusione delle spese di lite in favore degli istanti che si liquidano in € 1650,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa, oltre € 118,50 a titolo di rimborso contributo unificato con attribuzione all'avv.to antistatario. 
Così deciso in data ### .  

il Giudice
Dott. ### n. 12011/2025


causa n. 12011/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Picciotti Giovanna

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Giudice di Pace di Barra Nella Persona Del, Sentenza n. 3847/2025 del 17-12-2025

... parte attrice in € 1.200. ### la s.p.a. ### va condannata al pagamento della somma di € 1.200, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di ### di ### nella persona del dott. ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti di ### e della s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara ### esclusiva responsabile del sinistro per cui è causa; 2) condanna la ### s.p.a. al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di parte attrice, della somma di € 1.200, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; 3) condanna la ### s.p.a. al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario, che liquida in complessivi € 1.370 di cui € 170 per spese ed € 1.200 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. ### provvisoriamente esecutiva ex lege. Così deciso in ### il 17 dicembre 2025. ### dott. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### nella persona del dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3901 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA ### (C.F. ###) elettivamente domiciliato in Napoli, alla via F. Persico n. 27, presso lo studio dell'avv. ### dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti #### (C.F. ###), residente in ####, alla via ### n. 253 ###' ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente con sede in ####, alla via ### n. 14 ###: risarcimento danni. 
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ### conveniva in giudizio, innanzi a questo Giudice di #### e la ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti dal veicolo di sua proprietà ### 1 tg. ### assicurato per la r.c.a. con la s.p.a. ### ad opera del veicolo ### 600 tg. ### di proprietà di ### assicurato per la r.c.a. con la s.p.a. ###, a cagione del sinistro stradale avvenuto il giorno 3 luglio 2022, alle ore 18.45 circa in ### alla via ### incrocio via ### nei pressi della ###
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti ### ed s.p.a. ### non costituitesi in giudizio, benché ritualmente citate. 
Sempre in via preliminare, va dichiarata la proponibilità della domanda, avendo l'istante prestata osservanza al disposto di cui all'art. 145 del D. Lgs. 209/2005 (### delle ### e di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 132/14, con l'invio della p.e.c. e della raccomandata a.r. pervenute rispettivamente alle ### s.p.a. il 16 maggio 2024 e ad ### il 17 giugno 2024. 
Le legittimazioni delle parti risultano provate per tabulas. 
Nel merito la domanda attrice è fondata, e pertanto, va accolta, per quanto di ragione, nei limiti di seguito indicati. 
Invero, dall'istruttoria svolta ed in specie dalla deposizione del teste ### risulta provato che la responsabilità dell'incidente è da attribuirsi alla condotta del conducente del veicolo di proprietà della convenuta, che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dall'attore nell'atto introduttivo, effettuava una errata manovra di svolta, mal calcolava le distanze ed urtava l'auto ### 1 dell'istante, che era fermo in sosta. Il teste ha descritto i danni subiti da detto veicolo e li ha riconosciuti nelle foto esibite. 
Resta così superata la presunzione di responsabilità concorrente, di cui all'art. 2054 comma II c.c. e, pertanto, il sinistro de quo deve ascriversi alla esclusiva responsabilità del conducente del veicolo della convenuta ### per non avere osservato le più elementari norme di prudenza e per aver violato il disposto di cui agli artt. 140 e 154 C.d.S. 
In ordine al quantum debeatur, la somma richiesta, quale costo per il ripristino del veicolo, appare eccessiva. E' il caso di ricordare che preventivi di spesa, relazioni di perizia, ricevute fiscali e quant'altro sono atti di parte e pertanto non rivestono valore probatorio assoluto (Cass. Civ., Sez.III, 19 gennaio 1995, n.591 e Cass.Civ. 245/95). Orbene, tenuto conto della documentazione prodotta, dei prezzi di mercato delle parti di ricambio e delle parti effettivamente da sostituire e dei costi di manodopera occorrenti per le riparazioni e/o sostituzioni, tenuto conto di ogni altro elemento relativo al veicolo da riparare (anno di immatricolazione e stato d'uso), il giudicante ritiene conforme a giustizia liquidare i danni subiti da parte attrice in € 1.200.  ### la s.p.a. ### va condannata al pagamento della somma di € 1.200, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### nella persona del dott. ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti di ### e della s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara ### esclusiva responsabile del sinistro per cui è causa; 2) condanna la ### s.p.a. al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di parte attrice, della somma di € 1.200, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; 3) condanna la ### s.p.a. al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario, che liquida in complessivi € 1.370 di cui € 170 per spese ed € 1.200 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.  ### provvisoriamente esecutiva ex lege. 
Così deciso in ### il 17 dicembre 2025.   ### dott.

causa n. 3901/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Vincenzo Crasto

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 29805/2025 del 12-11-2025

... dichiara inammissibile il ricorso proposto da ### e la condanna al pagamento, in favore della costituitasi controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna la medesima ricorrente al pag amento della somma di € 4.000,00 in favore della costituitasi controricorrente e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della ### delle ammende. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presup posti processuali per il versamento , ad opera della ### dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 6 novembre 2025. ### (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 21001/2024 r.g. proposto da: ### rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'### presso il cui domicilio digitale (###) ele ttivamente domicilia.  - ricorrente - contro ### S.R.L. (quale cessionaria di ### S.p.a. ), qui rappresentata da ### s.p.a., elettivamente domiciliat ###1, presso lo studio dell'A vvocato ### che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti.  - controricorrente - avverso la sentenza , n. cron. 1167/2024, della CORTE DI APPELLO D I ### depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/11/2025 dal ### dott. #### 1. Con sentenza n. 946/2023, il Tribunale di Treviso rigettò l'opposizione promossa, ex art. 645 cod. proc. civ., da ### avverso il decreto ingiuntivo n. 844/2020, emesso dal medesimo tribunale, su richiesta di ### s.p.a., per la somma di € 75.093,86, in forz a delle fideiussioni specifiche dell'1 luglio e del 7 ag osto 2017, rilasciat e dall'opponente a garanzia dell'adempimento degli obblighi da lei assunti, nei confronti della banca, da ### s.r.l., che era stata dichiara ta fallita il 25 novembre 2019.  2. Il gravame interposto avverso la descritta sentenza dalla ### fu respinto dall'adita Corte di appello di ### con sentenza del 12 giugno 2024, n. 1167, pronunciata nel contraddittorio con ### s.p.a. e ### s.r.l., quest'ultima rappresentata da ### s.p.a. 
In estrema sintesi, quella corte ritenne che: i) l'appellante, nel censurare l'affermazione del tribunale secondo cui l'opponente non aveva dato prova, come sarebbe stato suo onere, del fatto che, in mancanza delle clausole nulle, ella non avrebbe sottoscritto le fideiussioni, sicché era infondata l'eccezione di nullità estesa all'intero negozio di garanzia, non si era confrontata «con le motivazioni esposte dal giudice del primo grado, il quale ha richiamato e fatto proprie le argomentazioni poste a fondamento del principio di diritto espresso da Cass. SSUU n. 4 1994/2 1»; ii) « Con il sec ondo motivo di gravame l'appellante ripropone le difese già svolte al fine di contrastare l'eccezione della controparte, sollevata in primo grado, circa l'inapplicabilità dell'ipotesi di nullità parziale della fideiussione per violazione della legge n. 287/90 alle fideiussioni specifiche. ### ale di ### pur dand o atto di tale questione, ha scelto di non affrontarla in forza del criterio della “ragione più liquida”. Anche in questa sede non è necessar io l'ap profondimento della questione, stante l'inammissibilità rilevata del primo motivo d'appello».  3. Per la cassazione di questa sentenza ### ha proposto ricorso affidandosi a due motivi. Ha resistito, con controricorso, ### 3 s.r.l. (quale cessionaria di ### s.p.a.), tramite la rappresentante ### s.p.a. 
Il 21/24 febbraio 2025, il consigliere deleg ato ha deposita to una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022. 
Con istanza del 31 marzo 2025, la ### ha chiesto la decisione del suo ricorso. La sola parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 380- bis.1 cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 14, 20 e 33 della l. n. 287 del 199 0, nonché dell'art. 41 Cost., dell'a rt. 101 del Trattato sul funzionamento dell'### europea, degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116, c.p.c.». Si contesta alla corte distrettuale di non aver preso «in considerazione due circostanze incontroverse: 1. è stato dimostrato che il contratto di fideiussione corrisponde esattamente allo schema negoziale oggetto dell'istruttoria della ### d'### conclusasi con il provvedimento del 2 maggio 2005; 2. la banca convenuta si era limitata a negare l'intesa “a monte” senza mai contestare, tantomeno specificamente, che le richiamate clausole del contratto di fideiussione (artt. 2, 6, 7 e 8) fossero diverse da quelle già in uso nella prassi del sistema bancario e riprodotte nello schema ### II) «Omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729, c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.». Si assume che corte lagunare «non ha considerato la natura di prova privilegiata degli atti del procedimento intrapreso dalla ### d'### non ha valutato le presunzioni, gravi, precise e concordanti, da esso derivanti. Dalla lettura integr ale dell'istruttoria, del par ere espresso dall'### e dal provvedim ento d ella ### d'### a emerge chiaramente l'accertamento circa il fatto che le banche avevano già in uso uno schema contrattuale in cui erano rip rodotte le clausole nulle e che q ueste ultime avevano continuato a trovare ingresso nei contratti di fideiussione anche dopo 4 l'emanazione del provvedimento di cui si è detto. Le fideiussioni specifiche rilasciate dalla sig.ra ### in data ### e in data ###, in un periodo in cui, nella richiamata sentenza del Tribunale Civile di ### è stato accer tato che alcune banche, tra le quali la “### sabbina”, la “### del Lavoro”, la “### di ### della ### di Chieti”, ed a questo punto possiamo a ggiungere anche il ### s. p.a., utilizzassero uno schema di fideiussione specifica contemplante, tra le altre, sia la c.d. clausola di reviviscenza, sia la clausola di deroga all'art. 1957 del codice civile, sia la c.d. clausola di sopravvivenza, ossia tutte quelle clausole espressamente contemplate nello schema -###2003 delle fideiussioni omnibus dichiarate anticoncorrenziali nel provvedimento n. 55/2005 della ### d'### Nel parere - richiamato nel provvedimento n. 55/2005 della ### d'### - espresso sullo schema contrattuale a suo tempo definito dall'ABI per le cd. fideiussioni omnibus, l'### della ### e del ### aveva osservato: che lo schema contrattuale ###2003 non fosse coerente con la ratio delle m odifiche ap portate all a disciplina del contratto di fideiussione dalla Leg ge n. 154/1992, ispir ate alla finalità di rafforzare la tutela della posizione contrattuale del garante; che lo schema contrattuale ###2003, tra le varie opzioni lasciate dal codice civile alle parti per esercit are la propria autonomia contra ttuale, av esse optato per la soluzione più sfavorevole al fideiussore; che nello schema contrattuale ### 2003, in particolare, presentassero rilevanti profili di criticità dal punto di vista della concorrenza, gli artt. 1, 2, 6, 7, 8 e 13: che il contenuto dello schema contrattuale ###2003 fosse stato sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banch e interpellate; che l'ampia d iffusione delle clausole oggetto di verifica non potesse essere ascritta ad un fenomeno ‘spontaneo' del mercato, ma piuttosto agli effetti di un'intesa esistente tra le banche sul tema della contrattualistica. Tale ordine di idee, si ribadisce, deve essere recepito anche con riferimento alla materia delle c.d. fideiussioni specifiche, ed in particolare nella valutazione della validità della fideiussione specifica sottoscritta dalla sig.ra ###, dovendosi ritenere sussistente, nel 2017, un'intesa anticoncorrenziale tra le banche che adottavano nei confronti del cliente un 5 modello di contratt o di fid eiussione specifica contemplante le più volte ricordare clausole abusive».  2. Va rilevato, in primis, che la menzionata proposta ex art. 380-bis cod.  proc. civ. ha il seguente tenore: «1. I f ormulati motivi di ricorso, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, si rivelano insuscettibili di accoglimento alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso.  1.1. Il primo motivo, nella misura in cui è volto a denunciare un'asserita violazione di legge, deve considerarsi inammissibile ex art. 360-bis.1 cod.  proc. civ., atteso che la recente sentenza di questa Corte n. 21841 del 2024 (alla cui motivazione, qui condivisa per quanto di interesse, può farsi rinvio ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.) ha ribadito che “La natura anticoncorrenziale, pronunciata dalla ### d'### di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione omnibus, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del ### determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie in definita e futura di rappo rti, tale da ad dossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca; ta le giudizio sfavorevole e la conseguente inv alidità non si estendono perciò anche alle fideiu ssioni ordinarie, ogg etto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (cfr. in senso sostanzialm ente conforme , anche nelle rispettive motivazioni, la precedente Cass. n. 19401 del 2024 e la successiva Cass. n. 26847 del 2024, che, tra l'altro, ha espressamente escluso che, al di fuori delle ipotesi di fideiussioni omnibus, chi invochi la nullità di una garanzia per asserita violazione delle regole di concorrenza e del mercato è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata).  1.2. Il medesimo motivo, poi, laddove sembra denu nciare un vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. l'affermazione che nello stesso si rinviene circa il fatto che la corte distrettuale “non ha preso 6 in considerazione due circostanze incontroverse: 1. è stato dimostrato che il contratto di fideiussione corrisponde esatt amente allo schema negoziale oggetto dell'istruttoria della ### d'### conclusasi con il provvedimento del 2 maggio 2005; 2. la banca convenuta si era limitata a negare l'intesa “a monte” senza mai contestare, tantomeno specificamente, che le richiamate clausole del contratto di fideiussione [artt. 2, 6, 7 e 8] fossero diverse da quelle già in uso nella prassi del sistema bancario e riprodotte nello schema ABI”), ed altrett anto dicasi quanto all'intero secondo motivo, d eve considerarsi inammissibile.  1.2.1. In proposito, infatti, basta rimarcare che: i) nella specie, non è invocabile un vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., perché l'attuale art. 360, comma 4, cod. proc. civ. (introdotto dal d.lgs.  149 del 2022 ed applicabile, giusta l'art. 35, comma 5, ai ricorsi, come quello in esame, notificati a decorrere dall'1 gennaio 2023) esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell'art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell'ipotesi in cui la sentenza di app ello impugna ta rechi l'integrale conferma della decisione di primo grado (cd. “doppia conforme”). 
In proposito, infatti, va ricordato che questa Corte ha da tempo chiarito, sebbene con riferimento all'oggi abrogato art. 348-ter, commi 4 e 5, cod.  proc. civ., di tenore assolutamente analogo al vigente art. 360, comma 4, cod. proc . civ., per cui il rela tivo indirizzo ermen eutico è agevolmente applicabile anche in relazione a q uest'ultimo, che il p resupposto di applicabilità della norma risiede nella cd. “doppia conforme” in facto e che Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che “### l'ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo gr ado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice”, sicché la par te ricorrente in cassazione, per 7 evitare l'inammissibilità del motivo, ha l'onere di indicare le ragioni di fatto poste a b ase della decisione di primo gra do e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 5436 del 2024; Cass. nn. ###, 26934 e 5947 del 2023; n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere qui non adeguatamente assolto dalla ricorrente; ii) in ogni caso, l'attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e q ui applicabile, ratione temporis, risul tando impugnata una sentenza pubblicata il 12 giugno 2024) ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 14677, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. ###, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. ### e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199 e 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in ### solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzi onalmente rilevante, in quant o attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza im pugnata, a prescin dere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, - tutte fattispecie assolutamente inconfigurab ili nella motivazione della sentenza della corte distrettuale impugnata in questa sede - esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e ### del 2022; n. 28390 del 2023) o di sua contraddittorietà (cfr. Cass. nn. 7090 e ### del 202 2; Cass. n. 28390 del 2023). Cass., SU, n. ### del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell'art. 360, comma 1, 5, cod. proc. civ., l'unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella insanabile e l'unica insufficienza scrittoria che può 8 condurre allo stesso esito è quella insupera bile; iii) la f atti specie oggi disciplinata dal novellato art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non r icomprendent e questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, nn. 14677, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. n. ### del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. nn.  9351, 2195 e 595 del 2022; Cass. nn. 4477 e 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); iv) un'autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un'eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.  civ. (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 25376, 19371, 15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), sempr e che concretamente proponibile e comunque da rapportarsi al testo novellato di cui alla citata norma); v) come ancore può leggersi in Cass. n. ### del 2024 (cfr. in motivazione) un'autonoma questione di malgoverno degli artt.  115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass. nn. 25376, 19371, 17201, 11069 e 5375 del 2024; Cass. nn. ###, 16303, 11299 e 28385 del 2023; Cass. 9 n. ### del 2022; Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che “è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, a bbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.”); 2) a bbia disa tteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, “ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prud ente appr ezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione”; Cass. n. 27000 del 2016).  1.3. Da ultimo, e per mere ragioni di completezza, va osservato che, laddove il secondo motivo volesse intendersi come diretto ad invocare, non già, ed infondatamente per quanto si è già detto rigettandosi la censura di violazione di legge di cui al primo motivo, la nullità parziale delle fideiussioni in esame, per violazione dell'art. 1957 cod. civ., bensì l'estinzione delle medesime garanzie per effetto di quanto sancito da tale ultima disposizione, troverebbe qui applicazione il principio, sancito da Cass. n. 8023 del 2024, secondo cui “### di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa”. Ne conse gue che la pretesa estinzione, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art.  1957 cod. civ., in r elazione a un contratto di fideiussione, deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado, incidendo sul merito della titolarità dell'obbligazione dal lato passivo e non sulla legittimazione passiva (cfr., in senso analogo, l'appena menzionata Cass. n. 8023 del 204, sebbene riferi ta ad un contratto di loca zione ad uso div erso da quello di abitazione). Nella specie, dunque, la censura, ove pure così intesa, si rivelerebbe comunque carente di autosufficienza, non specificando (né tanto emergendo dalla sentenza impugnata o dal concreto tenore della odierna doglianza) se, al momento dell'avvenuta sua costituzione in primo grado, 10 l'opponente formulò a nche (e in quali pr ecisi termini) una ta le puntuale eccezione».  3. ### reputa affatto condivisibile tali conclusioni, che, pertanto, ribadisce interamente, in q uanto conformi anche alla successiva giurisprudenza di questa Corte pronunciatasi sui medesimi profili sostanziali e processuali rimarcati nella descritta proposta. 
Rileva, inoltre, che la parte r icorrente nemmeno ha deposita to una propria memoria ex art. 380-bis.1 cod. pr oc. civ. per contesta re le argomentazioni di detta proposta.  4. In conclusione, quindi, l'odierno ricorso di ### deve essere dichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente.  4.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta ex art. 380- bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell'art. 96, commi 3 e 4, cod. proc.  Vale r ammentare, in proposito, che, in t ema di procediment o per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comm a 3, cod. proc. civ. (pu re novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conf ormità alla proposta, conti ene una valuta zione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutaz ione del proponente, poi confermata nella decisione definitiv a, lascia p resumere una respon sabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva “tenuta” del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per conferma re l'inammissibilità del ricorso) ra gioni per d iscostarsi dalla suddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. ### del 2023), la ricorrente suddetta va condannata, nei confronti della costituitasi controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di 11 € 4.000,00, oltre che al pagamento dell'ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della ### delle ammende.  4.2. Deve darsi atto, infine, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se d ovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».  PER QUESTI MOTIVI La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da ### e la condanna al pagamento, in favore della costituitasi controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. 
Condanna la medesima ricorrente al pag amento della somma di € 4.000,00 in favore della costituitasi controricorrente e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della ### delle ammende. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presup posti processuali per il versamento , ad opera della ### dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 6 novembre 2025.   ### 

Giudice/firmatari: Scoditti Enrico, Campese Eduardo

M
6

Tribunale di Napoli, Sentenza n. 682/2023 del 02-02-2023

... rispetto alla domanda proposta, appare equo compensare le spese di lite , liquidate in euro 3.000,00, per un terzo; i residui due terzi, liquidati come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono posti a carico della ricorrente condannata alla rifusione in favore del ricorrente. Le spese di giudizio sono a carico della parte soccombente. PQM Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede: in parziale accoglimento della domanda accerta in via definitiva il diritto del ricorrente all'ottenimento della somma di euro 4.152,71, di cui all'ordinanza resa nel corso del giudizio ai sensi dell'art. 423 cpc con condanna in via definitiva della società resistente al pagamento del predetto importo, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo. Compensa per un terzo le spese di lite: pone i due terzi residui, che liquida in euro 2,000,00 oltre iva, cpa e rimborsi in misura di legge, a carico della convenuta società condannata al pagamento in favore della parte ricorrente. Così deciso in Napoli, il ### IL GIUDICE (leggi tutto)...

testo integrale

### dott.ssa ### in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 221, 4 comma , della L. 77 del 2020 per l'udienza del 2.02.2023, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 16393/2020 #### nato il ###, rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### E ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall' avv. ### FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il ### l'istante esponeva: - di aver lavorato ininterrottamente alle dipendenze della convenuta dal 01.01.2016 al 30.04.2019, svolgendo mansioni di operaio edile e carpentiere, sottoposto al potere gerarchico, direttivo e disciplinare del datore di lavoro; - di avere lavorato sempre in squadre composte da 3/6 persone , occupandosi della manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali di ### , dei locali dell'### e del ### , e della ristrutturazione di abitazioni private; - di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 17:30 con un'ora di pausa, percependo una paga mensile di euro 800,00; che il rapporto di lavoro era cessato in data ### a seguito di licenziamento orale. 
Tanto premesso, il ricorrente lamentava di essere stato regolarmente inquadrato soltanto per i periodi dal 21/11/2016 al 28/02/2017 e dal 03/04/2018 al 31/05/2018, peraltro con riconoscimento del livello I ### del ### inadeguato alle mansioni svolte, riconducibili al superiore livello II; di non aver mai ricevuto nulla a titolo di compenso per lavoro straordinario, permessi, ferie, di non avere percepito la 13 e 14 mensilità, oltre che le competenze di fine rapporto .   Dedotto di avere vanamente, con pec del 11.10.2019. tentato di ottenere in via stragiudiziale dalla convenuta il pagamento delle pretese retributive, chiedeva con le conclusioni del ricorso al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni: “ - accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della #### srl dal 01/01/2016 al 30/04/2019, con le modalità descritte in premessa; - accertare e dichiarare gli inadempimenti retributivi e contributivi descritti in premessa; - accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità del licenziamento orale, e condannare la società convenuta alla reintegra nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 2 del d. lgs. 81/2015, oltre al risarcimento nella misura non inferiore a 5 mensilità, oltre interessi legali ex articolo 1284, I° e ### comma, c.c. e rivalutazione monetaria; - per l'effetto condannare la #### srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ####### al ### n. 5 e sede ###Napoli alla via ### n. 349, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di ### 49.489,24 di cui ### 5.385,55 a titolo di TFR per le causali descritte nel conteggio allegato al presente ricorso, oltre interessi legali ex articolo 1284, I° e ### comma, c.c. e rivalutazione monetaria”; con vittoria di spese, diritti ed onorari. 
Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale in via preliminare eccepiva la nullità del ricorso in quanto generico; nel merito chiedeva il rigetto, poichè infondato in fatto ed in diritto, dato che il ### aveva lavorato alle sue dipendenze soltanto nei periodi in cui era stato regolarmente inquadrato, ossia dal 21.11.2016 al 28.02.2017, svolgendo mansioni di manovale inquadrato nella categoria I del ### di riferimento, e dal 03.04.2018 al 31.05.2018 con mansioni di carpentiere di II livello. 
All'udienza del 13.05.2021, fallito il tentativo di conciliazione il giudice ha emesso ordinanza ex art. 423, comma 2 cpc, ponendo provvisoriamente a carico della convenuta il pagamento della somma di euro 4.152,71 in favore del ### a titolo di differenze retributive ordinarie per i mesi di dicembre 2016, gennaio 2017, febbraio 2017, aprile 2018 e maggio 2018 sulla base dei valori contabili indicati nei cedolini paga egli atti, tenendo conto del fatto che la convenuta - che nel costituirsi aveva prodotto le predette buste paganon aveva in alcun modo contestato la affermazione del ### in ricorso circa la percezione mensile in tutto l'arco del periodo lavorato della sola somma di euro 800,00.  ### ammessa ed espletata la prova per testi; all'odierna udienza, svoltasi con la modalità di trattazione scritta come in epigrafe indicata, in relazione alla quale le parti hanno depositato le note di trattazione, la causa viene decisa con deposito della sentenza nel fascicolo telematico. 
La domanda è solo parzialmente fondata e dunque andrà accolta nella misura di cui appresso.   Giova richiamare che, a fronte del formale inquadramento del ricorrente alle e dipendenze della convenuta per due limitati e separati periodi, in particolare per i periodi dal 21/11/2016 al 28/02/2017 e dal 03/04/2018 al 31/05/2018, è invero controversa tra le parti la esistenza di un unico ininterrotto rapporto di lavoro tra le parti, che seguendo la tesi del ricorrente sarebbe cominciato già in data ### per poi svilupparsi senza soluzione di continuità sino al 31.05.2018, oltre che la qualità delle mansioni svolte dallo stesso ed il nastro orario secondo il quale si era effettivamente svolta la prestazione del ricorrente. 
La prova per testi svolta tuttavia non ha dimostrato gli assunti attorei non avendo alcuno dei testi ascoltati, neppure i due di lista di parte ricorrente, confermato quanto dedotto in ricorso circa la costituzione del rapporto di lavoro già dal 1.1.2016 e per l'effetto circa la fittizietà dei due ridotti inquadramenti, per essere invece il rapporto intercorso per l'intero periodo dal 1.1.2016 al 31/05/2018; nessuno dei testi invero ha saputo collocare la prestazione lavorativa del ### nel tempo, né quantificarne la consistenza per durata, se non vagamente. 
Certamente risulta una certa opacità delle dichiarazioni dei testi ascoltati, essendo inverosimile che in una piccola realtà produttiva qual'è stata negli anni di causa - secondo la narrazione dei testi stessi - la convenuta (cfr. dichiarazioni del teste dì ###, i testi - tutti, secondo le loro stesse dichiarazioni, a parte il teste ### colleghi di lavoro del ricorrente - non abbiano saputo render dichiarazioni sugli appena disaminati punti ( durata della prestazione del collega e collocazione nel tempo della stessa), potendosi solo ipotizzare che le dichiarazioni raccolte in istruttoria abbiano risentito della circostanza che i testi ascoltati erano, alla data della loro deposizione, dipendenti di ### Inoltre, a parte il già sopra indicato teste ### che ha dichiarato di avere cominciato a lavorare per ### nel febbraio del 2019 e di non avere sentito solo parlare dai colleghi del ### quale soggetto che aveva lavorato per ### prima di lui, tutti gli altri testi ascoltati non hanno supportato con le loro dichiarazioni la allegazione di cui al ricorso in merito all'orario di lavoro ed alle mansioni difformi da quelle di inquadramento.   Dunque parte ricorrente, eccezion fatta per quanto infra, non ha fornito in giudizio - com'era suo onere - la prova dei fatti costitutivi delle sue pretese retributive. 
Visto che nessuno dei testi ascoltati ha reso dichiarazioni utili alla tesi del ricorrente, dunque considerato che non ricorre la ipotesi in cui dalla esclusione della attendibilità delle dichiarazioni di alcuni testi può scaturire la genuinità degli altri, alcun valore probatorio può assumere, di per sé sola, in assenza di altri riscontri, la circostanza che la convenuta, seppure onerata dal giudice con ordinanza del 20.10.2022 per la produzione in giudizio, oltre che dei modelli ### , anche dei LUL aziendali per gli anni di causa all'espresso scopo di verificare la attendibilità dei testi ( come da verbale della udienza del 20.10.2022), abbia inteso produrre solo i modelli ###. 
Ciò posto dagli atti di causa emerge comunque il diritto del ### ad ottenere in via definitiva le somme di cui alla ordinanza ex art. 423, comma 2 cpc già resa all'udienza del 13.05.2021, dovendo pertanto condannarsi la convenuta al pagamento della somma di euro 4.152,71 in favore del ### a titolo di differenze retributive ordinarie per i mesi di dicembre 2016, gennaio 2017, febbraio 2017, aprile 2018 e maggio 2018 sulla base dei valori contabili indicati nei cedolini paga agli atti. La convenuta nel costituirsi in giudizio ha infatti prodotto in giudizio le predette buste paga, senza contestare la affermazione del ### in ricorso circa la percezione mensile in tutto l'arco del periodo lavorato della sola somma di euro 800,00; né parte convenuta ha documentato in atti di avere erogato a conclusione di ciascuno dei due rapporti di lavoro il tfr e le competenze di fine rapporto, a fronte della precisa allegazione in ricorso del mancato riconoscimento di tali voci. Vista dunque la assenza della eccezione di pagamento, ricorre il diritto del ### ad ottenere dette voci retributive. 
Con ordinanza del 09/12/2022, il Giudice adito ha invitato la difesa di parte ricorrente “a voler riformulare i conteggi indicando negli stessi esclusivamente quanto spettante al ricorrente a titolo di tfr, ratei tredicesima e ratei di quattordicesima in relazione a ciascuno dei due rapporti di lavoro a termine intercorsi formalmente con la convenuta nei periodi indicati in ricorso”; con note depositate in vista dell'udienza del 2.02.2023 la difesa di parte ricorrente ha rilevato che sulla scorta dei dati orari e retributivi indicati nei cedolini paga, le uniche differenze retributive erano costituite dalle somme di cui all'ordinanza ex art. 423, c.p.c., pari a ### 4.152,71. 
Infine, in merito alla richiesta di dichiarazione di nullità del licenziamento orale di cui alle conclusioni del ricorso, richiamando quanto già sopra detto in merito alle risultanze istruttorie, deve rilevarsi che nessun teste ha reso dichiarazioni da cui trarsi che il rapporto di lavoro si era concluso in data ###, data di scadenza del secondo contratto a tempo determinato intercorso tra le parti, per licenziamento verbale. 
Per completezza, si rileva che solo tardivamente nelle note di discussione e dunque inammissibilmente la difesa di parte ricorrente ha inteso proporre la questione della illegittimità dei contratti a termine per mancata sottoscrizione degli stessi e dunque della clausola appositiva del termine; da tanto consegue la impossibilità di considerare tale questione. 
Attesi gli esiti della lite, che ha portato al riconoscimento del diritto del ### ad ottenere alcune differenze di retribuzione, seppure in misura ridotta rispetto alla domanda proposta, appare equo compensare le spese di lite , liquidate in euro 3.000,00, per un terzo; i residui due terzi, liquidati come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono posti a carico della ricorrente condannata alla rifusione in favore del ricorrente. 
Le spese di giudizio sono a carico della parte soccombente.  PQM Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede: in parziale accoglimento della domanda accerta in via definitiva il diritto del ricorrente all'ottenimento della somma di euro 4.152,71, di cui all'ordinanza resa nel corso del giudizio ai sensi dell'art. 423 cpc con condanna in via definitiva della società resistente al pagamento del predetto importo, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo. 
Compensa per un terzo le spese di lite: pone i due terzi residui, che liquida in euro 2,000,00 oltre iva, cpa e rimborsi in misura di legge, a carico della convenuta società condannata al pagamento in favore della parte ricorrente. 
Così deciso in Napoli, il ### 

IL GIUDICE
Dott. ### n. 16393/2020


causa n. 16393/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Lazzara Anna Maria

M
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Tribunale di Rimini, Sentenza n. 813/2025 del 10-11-2025

... termini di funzionalità e corretto funzionamento (con spese a carico dell'### delle imposte e serramenti originari delle unità immobiliari di proprietà dell'### con conseguente accertamento e declaratoria del relativo obbligo di fare, da imporsi alla ### in favore dell'### o il suo diritto al rimborso delle spese occorrenti al relativo ripristino, secondo equità; accertare e dichiarare il diritto in capo al sig. ### al ripristino / sostituzione (con spese a carico dell'### delle porte interne originarie degli appartamenti del ### smaltite senza sua autorizzazione o il suo diritto al rimborso delle spese occorrenti alla relativa sostituzione, secondo equità; accertare e dichiarare il diritto in capo al sig. ### a rientrare in possesso delle chiavi del fabbricato e degli appartamenti di sua proprietà e conseguentemente condannare l'### alla restituzione e consegna delle chiavi che l'attrice trattiene indebitamente”. ### convenuto, infatti, non ha fornito alcuna prova delle circostanze allegate a fondamento delle predette domande, ossia il rifiuto della società attrice a riconsegnare le chiavi degli appartamenti dell'### lo smaltimento, non autorizzato, delle porte interne degli (leggi tutto)...

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R.G. Nr. 3975/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI Sezione Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 3975/2020 promossa da: ### E ### S.N.C. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. ### come da procura alle liti in atti; ATTORE contro ### (C.F. ###), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. ### e dall'avv. ### come da procura alle liti in atti; ###: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art.  132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009. 
La società ### & ### snc ha convenuto in giudizio ### chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 51.048,14 dallo stesso dovuta in relazione al secondo SAL del 23.04.2019 relativo ai lavori oggetto del contratto di appalto che la società ha stipulato in data ### con ###### e ### quali committenti. 
L'### ha contestato la pretesa attorea, evidenziando come l'### & ### snc non abbia concluso i lavori nel termine contrattualmente previsto e, a fronte dell'inadempimento della società attrice, ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della stessa al pagamento della somma complessiva di euro 48.651,18 - di cui “1) € 34.079,57 a titolo di penale per quota millesimale (533,47) di spettanza del sig. ### (ottenuta, così come previsto dall'art. 19 del capitolato, moltiplicando 90,00 € giornalieri per 410 giorni di ritardo, ipotizzando una interruzione dei lavori per le festività natalizie di 15 giorni, diviso per 577,62 millesimi, corrispondenti ai proprietari sottoscrittori del contratto di appalto, moltiplicato per 533,47 millesimi facenti capo al #### comprensivi e dei 343,78 millesimi suoi propri e dei 189,69 del condomino moroso ### in luogo del quale il primo si era obbligato nei confronti dell'impresa ### o della diversa somma che dovesse risultare in corso di causa; 2) € 10.361,91 corrispondente alla somma versata e versanda a titolo di ### dal #### per gli anni 2018 (precisamente dieci mesi del 2018 oltre il termine entro cui si sarebbe dovuto riconsegnare il cantiere) e 2019 e divisa a metà con i sigg.ri ### e quindi per i mesi ulteriori rispetto ai 7 pattuiti per la durata dei lavori di messa in sicurezza; 3) € 4.209,70 a titolo di maggiori costi per nolo e gru per i mesi ulteriori rispetto ai 7 pattuiti per la durata dei lavori di messa in sicurezza come sopra determinata, o diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa” - con le conseguenti compensazioni. 
Tanto premesso, occorre procedere alla ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti, esaminando la documentazione acquista al presente giudizio da cui emergono anche circostanze utili a meglio comprendere lo svolgimento della dinamica contrattuale. 
Orbene, con Ordinanza n. 7 del 30.03.2017 - notificata a ########### di ### & C. s.a.s., quali proprietari interessati - il ### di ### a fronte della riscontrata sussistenza di condizioni di pericolo dovute allo stato del fabbricato ubicato a #### 29 - 31, ha ordinato di provvedere con urgenza all'ampliamento della delimitazione dell'area inaccessibile circostante al fabbricato - per evitare che la possibile caduta di materiali potesse causare danni a persone o cose in transito nei sottostanti spazi pubblici - e di disporre nelle suddette aree l'interdizione all'accesso alle persone e ai veicoli.  ### del ### di ### n. 8 del 31.03.2017, emessa in ragione della necessità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, è stato ordinato a ########### di ### & C. s.a.s. “di intervenire nel fabbricato ubicato a #### 29 - 31 (distinto al ### al F. part. 18) con la massima urgenza, e comunque entro 30 giorni dalla data di notifica della presente, adottando ogni possibile necessario accorgimento tecnico atto ad evitare improvvisi crolli e ad eliminare ogni possibile fonte di pericolo per la pubblica e privata incolumità finanche la demolizione dell'immobile e la sistemazione dell'area di pertinenza, facendosi assistere da personale tecnico competente; di far predisporre da tecnico competente, preliminarmente all'esecuzione dei lavori, il progetto di messa in sicurezza e/o demolizione del fabbricato, da trasmettere unitamente alla documentazione tecnica necessaria per l'ottenimento dei nulla osta / autorizzazioni di legge all'esecuzione dei lavori e, in caso di conservazione dell'immobile, la valutazione della sicurezza di cui al punto 8.3 del D.M. 14/01/2008 “### per le Costruzioni” e relativa circolare n. 617/2009”. 
Al fine di ottemperare alle disposizioni dell'Ordinanza sindacale, ########## e ### quale amministratore della ### di ### & C. s.a.s., hanno affidato all'#### l'incarico professionale avente ad oggetto la messa in sicurezza dell'immobile sito nel centro storico di #### 29-31, distinto al ### di detto Comune fg.24 part. 18, precisando che “La suddetta prestazione professionale si suddivide in due parti:1) valutazione della sicurezza di cui al punto 8.3 del D.M. 14/01/2008 con indicazione delle opere necessarie ed improcrastinabili per la messa in sicurezza dell'immobile; 2) progetto esecutivo, dd.l e coordinamento della sicurezza delle opere necessarie ed improcrastinabili per la messa in sicurezza dell'immobile”. 
Con contratto di appalto del 21.06.2017, ###### e ### i c.d. committenti, e ### in qualità di titolare dell'### & ### snc, il c.d. appaltatore, “premesso che i ### hanno stabilito di eseguire i lavori per la messa in sicurezza, previa valutazione della sicurezza di cui al punto 8.3 del D.M. 14/01/2008, del fabbricato sito in ##### 29-31 (distinto in ### al Fg. 24 particella 18); che in seguito a procedura aperta, i lavori sono stati aggiudicati all'### e ### snc, per il prezzo complessivo di €150.000,00 (…) oltre ### ma comprensivi dei costi per la sicurezza, come di seguito meglio specificato, in seguito all'offerta calcolata sull'elenco prezzi presentato dall'impresa; che verranno realizzate differenti fatturazioni in quota parte a tutti i committenti; che i ###ri committenti saranno responsabili in solido per le obbligazioni derivanti dal presente atto”, hanno convenuto e stipulato quanto segue: “### 1 - Oggetto del contratto: I committenti concedono all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di messa in sicurezza, previa valutazione della sicurezza di cui al punto 8.3 del D.M.  14/01/2008, del fabbricato sito in ##### 29-31 (distinto in ### al Fg. 24 particella 18). ### si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto”.  ###. 3, rubricato “### del contratto”, dispone che “### presunto del presente appalto ammonta a € 150.000,00 (…), compresi gli oneri della sicurezza e l'impianto di cantiere al netto dell'I.V.A., sulla base dell'offerta presentata dall'### salva la liquidazione finale, in quanto il contratto è stipulato interamente a misura. ### prezzi allegato tiene conto degli oneri della sicurezza, definiti al netto del ribasso d'asta. ### complessivo dei lavori sarà quello che scaturirà dall'applicazione dei prezzi unitari alle singole categorie di lavoro e quantità delle opere eseguite come da contabilità finale. Per eventuali lavorazioni non previste in contratto, o qualora si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi sulla base del prezziario regionale vigente al momento dell'esecuzione della lavorazione, decurtato del ribasso d'asta, considerato pari al 12%”.  ###. 11 del contratto, rubricato “### utile per l'ultimazione dei lavori” prevede che “Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 210 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, o, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. ### avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale; è tuttavia tenuto al rispetto del cronoprogramma concordato con i committenti ed alle indicazioni della direzione lavori. Le eventuali sospensioni dei lavori verranno accettate dalla D.L. solo per cause di forza maggiore riguardante le cattive sospensioni atmosferiche. 
In ogni caso l'appaltatore è obbligato a comunicare alla D.L. con lettera raccomandata i motivi di sospensione con indicati il periodo presunto. La proroga dell'ultimazione dei lavori, verrà concessa nel caso di richiesta di opere supplettive ordinate in corso d'opera”. 
Il ### è stata predisposta la ### di ### al fine di comunicare l'avvio, in data ###, delle opere sinteticamente descritte come “opere relative alla messa in sicurezza, previa valutazione della sicurezza, di cui al DM 14/01/2008. Indagini conoscitive sulle murature e solai”. 
Nella missiva del 20.08.2018, inviata anche ad ### - il quale non ha negato di averla ricevuta - l'#### richiamato l'oggetto dell'incarico allo stesso conferito con lettera di incarico del 15.05.2017, ha rappresentato quanto segue: - terminata la valutazione della sicurezza di cui al punto 8.3 del D.M. 14/01/2008, lo stesso ha provveduto a redigere il progetto per la messa in sicurezza e recupero del fabbricato indicando due possibilità: una per il recupero completo dell'immobile al fine di accedere ai benefici del bonus sismico e una seconda per la sola messa in sicurezza dell'immobile; - i committenti hanno indicato di voler perseguire la sola messa in sicurezza dell'immobile senza accedere al beneficio del bonus sismico; - i lavori improcrastinabili per la sola messa in sicurezza dell'immobile avrebbero comportato un importo superiore ad euro 150.000,00, stimabile in euro 225.000,00; - in data ### l'Ing. ### ha presentato per conto di ##### e ### al SUE del Comune di ### e all'### competente per i beni paesaggistici presso l'### il progetto di messa in sicurezza e recupero del fabbricato sito in ### via ### 29 - 31, in ottemperanza all'ordinanza sindacale, progetto che ha ottenuto l'autorizzazione paesaggistica, necessaria per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza, in data ###; - per dare compiutamente ### al progetto è necessaria l'autorizzazione sismica rilasciata dal Comune di ### tramite l'ente competente ### - lo sportello ### si è espresso in maniera positiva rispetto al progetto evidenziando la necessità che le opere di messa in sicurezza dell'immobile comprendano tutte le componenti strutturali dello stesso. 
Alla data della missiva - 20.08.2018 -, quindi, l'#### non aveva ancora ricevuto nessuna indicazione scritta circa il progetto da presentare al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile. Lo stesso ha precisato che “senza precise indicazioni da parte dei committenti non è possibile procedere alla presentazione di alcun progetto di messa in sicurezza dell'immobile e tantomeno l'esecuzione di ulteriori opere oltre quelle già eseguite in quanto fino ad ora tutto è stato finalizzato ai soli procedimenti urgenti per evitare pericoli di crollo delle parti strutturali collassate ed eliminare pericoli per la pubblica incolumità oltre che alle indagini propedeutiche alla stesura di un progetto strutturale come richiesto dal DM 14/01/2008 e dalle ### (…)”.
In risposta alla missiva dell'#### con lettera del 22.08.2018 ###### ed ### hanno confermato l'incarico all'#### per la messa in sicurezza dell'immobile dichiarando che “i committenti firmatari in calce chiedono all'#### di procedere con la richiesta all'ente competente ### (ex ###) dell'autorizzazione sismica per la messa in sicurezza dell'immobile secondo il progetto esistente. 
I committenti precisano che, viste le limitate risorse a disposizione saranno disponibili ad attuare solo un primo stralcio del progetto che dovrà prevedere solo ed esclusivamente le opere improrogabili per la messa in sicurezza dell'edificio in ottemperanza all'ordinanza sindacale n. 8 del 31/03/2017.  ###. ### ha comunicato in precedenza ai committenti che, una prima fase del progetto per la sola messa in sicurezza, comporterebbe una spesa di €225.000 di cui €87.000 sono già stati spesi. 
Relativamente a questa prima fase del progetto, i committenti chiedono all'#### di a) informare dettagliatamente i committenti riguardo alle opere già svolte dalla ### e relativi importi b) per le opere che restano da svolgere (previa autorizzazione sismica), isolare quelle strettamente necessarie ed improrogabili per ottemperare all'ordinanza sindacale suddetta, e presentare committenti le ipotesi di spesa e le tempistiche relative Con tale richiesta i committenti si augurano che la cifra totale per le sole opere improrogabili ascrivibile alla prima fase del progetto unitario ammonta ad un importo inferiore ai €225.000 già stimati e che l'immobile possa essere messo in sicurezza nel minor tempo possibile”. 
Dal tenore della lettera sottoscritta anche da ### emerge che, alla data del 22.08.2018, le opere strettamente necessarie ed improrogabili per la messa in sicurezza dell'immobile in ottemperanza a quanto previsto dall'ordinanza sindacale non erano state integralmente eseguite. 
Con missiva del 01.04.2019, l'Ing. ### ha comunicato ai proprietari dell'immobile sito in ### via ### 29 - 31 (tra i quali figura l'odierno convenuto) lo stato dei lavori e l'attuazione delle opere previste nella ### n. 15/2018 del 30.03.2018 e autorizzazione sismica ###2018/4048 DEL 2.11.2018. 
Nella predetta missiva si legge che le opere eseguite dall'### previste nelle autorizzazioni di cui alla ### n. 33/2017 del 23.06.2017 e ### n. 15/2018 del 30.03.2018 sono: “1)rimozione delle parti strutturali collassate della copertura e rimozione degli elementi aggettanti nonché delle porzioni murarie inidonee e deteriorate; 2)rimozione delle controsoffittature collassate; 3)asportazione degli intonaci in tutte le unità immobiliari tranne che sulle U.I. nn. 12-4 del piano terra e sui locali di servizio di tutte le proprietà posti al piano seminterrato; 4)ricucitura delle lesioni sulle murature riportate al vivo di cui al punto 3) tramite la tecnica del cuciscuci; 5)rifacimento del solaio di copertura con relativi corpi aggettanti come da progetto autorizzato con S.C.I.A. n. 15/2018 e ### n. 6/18 del 10.05.2018; 6)asportazione dei frammenti lapidei deteriorati facenti parte delle murature esterne e degli elementi decorativi in facciata, nonché fissaggio delle parti lapidee delle murature in evidente stato di degrado”. 
Nella stessa missiva, inoltre, è indicato che “### da eseguire lavorazioni, come da Vs. lettera del 21/08/2018 e nota del 9/9/2018, relative alla messa in sicurezza dell'immobile quali: 1) le riprese tramite cuci e scuci delle pareti esterne; 2) la sostituzione dei solai di soffittature assolutamente non agibili; 3) il puntellamento delle volte del piano seminterrato o la loro demolizione come da progetto approvato, tramite apposizione di firma sugli elaborati esecutivi delle opere, dalla proprietà; tutte opere facenti parte delle prime lavorazioni propedeutiche al recupero e messa in sicurezza dell'immobile in questione”.  ###. ### dato atto che “In maniera verbale alcuni comproprietari hanno indicato al sottoscritto che la prima fase dei lavori dovesse concludersi con le opere eseguite fino alla data odierna e sopra riportate e non con il portare a compimento tutte quelle di cui alle lettere e comunicazioni suddette”, ha chiesto a tutti i proprietari e committenti di comunicare allo stesso, in qualità di direttore dei lavori, “la decisione di interrompere i lavori di cui alle sopracitate autorizzazioni così come realizzati alla data del 31/03/2019”. 
Con sottoscrizione apposta in calce alla missiva, è stata confermata - anche da ### non avendo quest'ultimo negato la circostanza - la decisione di interrompere i lavori al 31.03.2019. 
E' per volontà dei committenti, quindi, che sono stati interrotti i lavori previsti nella ### n. 15/2018 del 30.03.2018 e autorizzazione sismica ###2018/4048 del 2.11.2018, necessari alla realizzazione di alcune opere propedeutiche al recupero e messa in sicurezza dell'immobile. 
Alla luce delle circostanze risultanti dalla documentazione di causa - mai contestate dall'odierno convenuto (limitatosi ad evidenziare la riferibilità di alcuni documenti al rapporto tra i committenti e l'#### il quale non ha disconosciuto la sottoscrizione dallo stesso apposta sui documenti versati in atti - non risulta imputabile alla società ### & ### snc alcun ritardo nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto sottoscritto il ###.
Sui tempi di realizzazione delle opere, infatti, ha inciso la condotta dei committenti e comproprietari dell'immobile ed anche, quindi, quella dell'odierno convenuto che, ora, non può dolersi del mancato rispetto del termine di 210 giorni contrattualmente previsto. 
Ne deriva che nessun inadempimento può essere addebitato all'### & ### snc che, quindi, non può essere chiamata a rispondere dei pregiudizi asseritamente subiti dall'odierno convenuto a causa del presunto ritardo nella conclusione dei lavori. 
Quanto alla lamentata inottemperanza alla richiesta dell'### di ripristinare la volta del piano interrato, “crollata durante l'esecuzione dei lavori ai piani superiori (verosimilmente a causa della loro mancata preventiva puntellatura)”, l'odierno convenuto non ha fornito alcuna prova dell'imputabilità del crollo della volta alla società attrice e neppure della specifica inclusione del ripristino di tale volta tra le obbligazioni dedotte in contratto in cui l'oggetto dell'appalto è genericamente descritto come “messa in sicurezza” dell'immobile. Al contrario, dalla missiva dell'#### del 01.04.2019 - e sottoscritta dall'### - emerge come non fosse stato ancora definito quale intervento realizzare sulla volta del piano interrato - atteso che doveva ancora essere eseguito “il puntellamento delle volte del piano seminterrato o la loro demolizione come da progetto approvato, tramite apposizione di firma sugli elaborati esecutivi delle opere, dalla proprietà” - intervento che, poi, non è stato eseguito avendo i committenti interrotto i lavori così come realizzati al 31.03.2019. 
Da ultimo, non risultano meritevoli di accoglimento le domande con cui l'### ha chiesto di “accertare e dichiarare il diritto in capo al sig. ### al ripristino/ sostituzione in termini di funzionalità e corretto funzionamento (con spese a carico dell'### delle imposte e serramenti originari delle unità immobiliari di proprietà dell'### con conseguente accertamento e declaratoria del relativo obbligo di fare, da imporsi alla ### in favore dell'### o il suo diritto al rimborso delle spese occorrenti al relativo ripristino, secondo equità; accertare e dichiarare il diritto in capo al sig. ### al ripristino / sostituzione (con spese a carico dell'### delle porte interne originarie degli appartamenti del ### smaltite senza sua autorizzazione o il suo diritto al rimborso delle spese occorrenti alla relativa sostituzione, secondo equità; accertare e dichiarare il diritto in capo al sig. ### a rientrare in possesso delle chiavi del fabbricato e degli appartamenti di sua proprietà e conseguentemente condannare l'### alla restituzione e consegna delle chiavi che l'attrice trattiene indebitamente”.  ### convenuto, infatti, non ha fornito alcuna prova delle circostanze allegate a fondamento delle predette domande, ossia il rifiuto della società attrice a riconsegnare le chiavi degli appartamenti dell'### lo smaltimento, non autorizzato, delle porte interne degli appartamenti, la rovina, cattiva conservazione e mal riposizionamento delle persiane originarie degli infissi esterni, smontate quando ancora erano in stato di buon funzionamento ed utilizzabilità. 
In conclusione, in accoglimento della domanda proposta dalla società ### & ### snc, ### deve essere condannato al pagamento della somma di euro 51.048,14, oltre interessi al tasso legale dalla data di costituzione in mora al saldo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di euro 4.500,00 indicata nella nota spese di parte attrice, in quanto inferiore a quella derivante dall'applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 per tutte le fasi del giudizio alla luce del valore della controversia. 
Va esclusa, nel caso di specie, la sussistenza delle condizioni normativamente previste per farsi luogo alla condanna di cui all'art. 96 c.p.c., non potendo ravvisarsi nella condotta dell'### la mala fede o colpa grave necessarie per la richiesta pronuncia, sussistente nell'ipotesi di violazione di quel grado minimo di diligenza che avrebbe consentito alla parte di avvedersi agevolmente dell'infondatezza o dell'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, ancorché manifesta, delle tesi prospettate.  P.Q.M.  Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.  3975/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna ### al pagamento in favore della società ### & ### snc della somma di euro 51.048,14, oltre interessi al tasso legale dalla data di costituzione in mora al saldo; - rigetta le domande riconvenzionali proposte da ### - condanna ### al pagamento in favore della società ### & ### snc delle spese di lite che si liquidano nell'importo di euro 4.500,00 a titolo di compenso professionale e nell'importo di euro 286,00 a titolo di esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e ### come per legge; - rigetta l'istanza formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dalla società ### & ### snc. 
Manda alla ### per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza. 
Rimini, 10 novembre 2025.   Il Giudice dott.ssa

causa n. 3975/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Giorgia Bertozzi - Bonetti

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