blog dirittopratico

2.948.806
documenti generati

v4.53
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
 
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
5

Corte d'Appello di Bologna, Sentenza n. 1101/2023 del 17-05-2023

... 1) rigetta integralmente l'appello; 2) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna delle due parti costituite, in € 7.120, oltre spese generali, IVA e ### 3) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### il ###. ### il: 10/07/2023 n.8185/2023 importo 200,00 ### estensore ### dott. ### dott. ### il: 10/07/2023 n.8185/2023 importo (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Prima Sezione Civile La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 849/2020 promossa da: ### titolare dell'omonima impresa agricola individuale, con il patrocinio dell'avv. ### e ### contro AGEA, ### per le erogazioni in agricoltura - ### coordinamento Ministero delle #### e ### con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e #### per le erogazioni in agricoltura con il patrocinio dell'avv. #### Oggetto: appello per la riforma della sentenza n. 20751/19, pubblicata in data 31 ottobre 2019, resa dal Tribunale ordinario di Bologna in persona del Giudice Unico nell'ambito del procedimento civile avente R.G. n. 5408/2019 Registrato il: 10/07/2023 n.8185/2023 importo 200,00 CONCLUSIONI rese all'udienza cartolare del 24.1.23: ### “Voglia codesta ###ma Corte, in totale riforma della sentenza n. 20751/19 del Tribunale di Bologna, pubblicata il ### e non notificata, annullare e/o disapplicare i provvedimenti impugnati, meglio specificati nel ricorso proposto dinanzi al TAR dell'### sede di ### e nella narrativa del presente atto, e segnatamente - del provvedimento di AG.E.A., datato 24/4/2009, di estremi sconosciuti, mai comunicato né notificato alla ditta ### di annullamento dei trasferimenti titoli PAC di cui alle domande n. 837818/2007 e 1105747/2008; - della nota di AG.R.E.A. prot. AG 2009.###, datata 13/10/2009, spedita il ### e successivamente ricevuta, con cui era stato comunicato al legale della ditta attrice (e non alla attrice) «… l'avvenuto annullamento, in data ###, dei trasferimenti titoli di cui alle domande 837818/2007 e n. 1105747/2008», disposto da AG.E.A. (doc. n. 1); - della nota di AG.E.A., prot. n. AROU.2009.267, datata 27/8/2009 - allegata alla citata nota di AG.R.E.A. del 13/10/2009 - mai comunicata né notificata alla attrice (doc. n. 2); - della richiesta di annullamento formulata da AG.R.E.A. ad AG.E.A, di data ed estremi sconosciuti, mai comunicata né notificata all'attrice; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente; ovvero, in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità degli stessi e/o dei procedimenti così come posti in essere dalle ### convenute per l'adozione dei suddetti provvedimenti; - accertare e dichiarare il diritto della ditta ricorrente, attrice in riassunzione e ora appellante, al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza e per effetto dell'illegittimo annullamento del trasferimento temporaneo di n. 111 titoli PAC ordinari e n. 12 titoli da ritiro (e così complessivamente n. 123 titoli) in suo favore, aventi un valore complessivo annuo di € 85.019,34, a far tempo dall'anno 2007 e per gli anni successivi fino alla scadenza del regime di aiuti disaccoppiati di cui ai regolamenti CE 1782/03 e 72/2009 e, dunque, fino al 2014 o a quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia; - condannare le ### convenute odierne appellate, in solido tra loro ovvero, in subordine, in relazione alle rispettive accertande responsabilità, al risarcimento dei danni subiti dall'attore in riassunzione, ora appellante, pari ad € 568.077,36, o a quel diverso importo che emergerà in corso di causa o che sarà comunque ritenuto di giustizia, anche in via equitativa, in ogni caso oltre rivalutazione secondo gli indici istat e interessi moratori dal dovuto al saldo. 
Con vittoria di spese, anche generali e competenze di lite dei due gradi del giudizio”. 
Registrato il: 10/07/2023 n.8185/2023 importo 200,00 #### per le erogazioni in agricoltura: “Voglia l'###ma Corte di Appello di ### contrariis reiectis: Nel merito, in via principale - respingere l'appello proposto in via principale dall'### avverso la sentenza impugnata n. 20751/2019 del Tribunale di ### - occorrendo, disporre la mera correzione materiale della sentenza impugnata sostituendo alla pag. 3 il periodo “dalla disponibilità del terreno, requisito carente nel caso di specie” con il diverso periodo “dalla disponibilità dei titoli, requisito carente nel caso di specie” e alla successiva pag. 4 il periodo “la mancanza della dimostrazione della prova relativamente alla disponibilità del terreno” con il periodo “la mancanza della dimostrazione della prova relativamente alla disponibilità dei titoli”.  - in ogni caso, dato atto del giudicato intervenuto tra le parti, respingere tutte le domande svolte ex adverso nei confronti di ### in quanto inammissibili, improponibili, irricevibili e comunque infondate. 
Con vittoria di spese di lite, oltre 15% contributo forfettario, oltre C.N.P.A. e I.V.A. come per legge.” Per AGEA, ### per le erogazioni in agricoltura - ### coordinamento Ministero delle #### e ### e per il Ministero “### all'###ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, nel merito, dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello proposto dal #### avverso la sentenza n. 20751/2019 del Tribunale di ### Con vittoria di spese, relative a questo giudizio” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ### ricorso n. 1437/09 ### in qualità di titolare dell'omonima impresa agricola individuale, adiva il ### dell'### - sede di ### - per chiedere l'annullamento del provvedimento amministrativo emanato dall'### per le ### in ### (### del 24 aprile 2009, con il quale annullava il trasferimento dei titoli PAC di cui alle domande n. 837818/2007 e n. 1105747/2008. Il ricorrente domandava anche l'annullamento della nota dell'### per le ### in ### in ### (### prot. n. AG 2009.###, con la quale si comunicava al legale della ditta attrice l'avvenuto annullamento dei trasferimenti dei titoli di cui alle domande. Tale giudizio si concludeva con sentenza n. 688/2016 con cui il ### adito declinava la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario. 
Registrato il: 10/07/2023 n.8185/2023 importo 200,00
Dunque, ### adiva il ### di ### riproponendo le medesime domande del giudizio precedentemente instaurato avanti il ### In punto di fatto, affermava di avere condotto quale affittuario dall'11 novembre 2002 due distinti terreni siti nel Comune di ### l'originario contratto di affitto era stato concluso tra la concedente ### s.r.l. e l'affittuaria ### s.n.c. di ### & C in data 1° gennaio 2001 e, dall'11 novembre 2002, l'appellante era subentrato a seguito di cessione di contratto che prevedeva una durata di sei anni. 
Essendo la pattuizione relativa alla durata contrattuale -di soli sei annicontraria alla disciplina imperativa in materia di contratti agrari (e in particolar modo del combinato disposto degli artt. 1 e 58 l.  n. 203/82), l'azienda agricola ### chiedeva, nei confronti del cedente ### s.r.l., l'accertamento giudiziale della maggior durata del rapporto di affitto, ovvero per la durata minima legale di 15 anni. 
Con sentenza n. 855/2008, passata in giudicato, la ### del ### di Ferrara accertava la nullità della clausola contrattuale del contratto agrario che fissava la scadenza al 31/12/2006, sostituendola -ex art 1338 c.c.- con la maggior durata legale, ovvero fino al 2015. 
Il 24 aprile 2009, l'### annullava il trasferimento dei titoli PAC richiesti dall'interessata (per gli anni 2007 e 2008), per insussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. 
Lamentava parte attrice di non essere stata neppure informata dell'apertura di un procedimento di annullamento del trasferimento di titoli in suo favore, configurandosi una violazione delle norme procedurali di cui agli artt. 3,6,7 e 8 L. n. 241/1990. 
Inoltre, nel merito, affermava che con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta da ### quale legale rappresentante di ### s.n.c. il ###, la società cedente aveva manifestato il proprio consenso al trasferimento temporaneo dei titoli d'aiuto in capo all'azienda agricola ### in conseguenza del subentro di quest'ultima nel contratto di affitto del terreno. In particolare, il dichiarante, dopo aver premesso che “per effetto del contratto sottoscritto il ### (…) era subentrato nella conduzione dei terreni coltivati il produttore ### Cesare”, esprimeva il proprio consenso affinché “all'azienda ### a seguito della succitata cessione vengano trasferiti i diritti assegnabili all'impresa storica denominata ### di ### & C. s.n.c. (…) di numero e di entità pari al 100% dell'importo di riferimento e al numero di ettari storicamente assegnabili”. 
Dunque, secondo la prospettazione attorea, la ditta ### aveva conseguito: “a) la disponibilità a titolo d'affitto del terreno (…) a seguito della cessione in suo favore del contratto di affitto; b) la disponibilità sempre a titolo d'affitto di tutti i titoli PAC originariamente acquisiti da ### s.n.c.  destinati a operare nel periodo 2005 - 2014”. 
Registrato il: 10/07/2023 n.8185/2023 importo 200,00
Con sentenza n. 20751/2019, il ### di prime cure rigettava le domande dell'attore con conseguente “condanna alla refusione a favore dei convenuti ### e Ministero delle #### e ### in complessivi € 4.150,00, per compensi oltre accessori come per legge”. 
Giudizio d'Appello A fronte del rigetto della domanda, ### proponeva appello per i seguenti motivi: 1- VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE, ### E/O ### E/O ### 7, 8 E 10 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241; VIOLAZIONE DEL###. 97 COST.; ### PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE E #### A.G.E.A. ha disposto l'annullamento dei trasferimenti dei “titoli all'aiuto” in favore della ditta ### relativi agli anni 2007 e 2008, di cui alle domande n. 837818/2007 e n. 1105747/2008, in data 24 aprile 2009, a seguito di sollecitazione di AG.R.E.A. Di tale iniziativa e dell'esito della medesima, la ditta ### è stata informata soltanto con nota di A.G.R.E.A. in data 13 ottobre 2009 (e dunque sei mesi dopo). Né AG.E.A. né AG.R.E.A. hanno comunicato, alla ditta ### l'avvio del relativo procedimento, in violazione degli artt. 71 e 82 della L. 7 agosto 1990, n. 241. 
Tale omissione concretizzerebbe anche violazione dell'art. 10 della L. n. 241/1990, che riconosce il diritto degli interessati: a) di prendere visione degli atti del procedimento; b) di presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.  2- #### E/O ### E/O ### 3 E 7 ### 7 AGOSTO 1990, N. 241.  ### lamentava il vizio di carenza di motivazione e la violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 7 della L. n. 241/90: le ### coinvolte hanno omesso di comunicare alla società odierna attrice l'avvio del procedimento, senza indicare alcuna ragione di celerità atta a giustificare tale omissione. Né, comunque, ricorrevano “particolari esigenze di celerità” tali da soverchiare (ex art. 7 L.  n. 241/90) l'esigenza partecipativa.  3- #### E/O ### E/O ### 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241, PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, ### Registrato il: 10/07/2023 n.8185/2023 importo 200,00
E/O ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI SU CUI IL PROVVEDIMENTO SI FONDA E PER ### ATTIVITÀ #### E ###. 
L'### non aveva e a tutt'oggi non ha mai ricevuto da AG.E.A. alcuna comunicazione in ordine all'avvenuto annullamento dei trasferimenti titoli, di cui alle domande 837818/2007 e n. 1105747/2008: la ditta appellante ha preso atto di tale provvedimento soltanto in via incidentale, poiché menzionato nella nota del 13 ottobre 2009 di AG.R.E.A.  4- #### E/O ### E/O ### 6 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241, PER DIFETTO DI ATTIVITÀ ### ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEITÀ #### E #### procedimentale -che si sarebbe svolto in modo approssimativo e lacunoso per la omessa comunicazione sia dell'avvio del procedimento che dello stesso provvedimento impugnatorivelerebbe anche la carenza dell'attività istruttoria esperita, che ha comportato un travisamento dei fatti.  5- #### E/O ### E/O ### 46, REG. CE DEL CONSIGLIO, 29 SETTEMBRE 2003, 1782/2003, ### 2 E 25 REG. CE DELLA COMMISSIONE, 21 APRILE 2004, 795/2004 E DEL D.M. 5 AGOSTO 2004, N. 1787. 
Con provvedimento emesso nel mese di aprile 2009, AG.E.A. ha annullato le domande di trasferimento temporaneo dei titoli presentate dalla ditta ### rispettivamente, in data 15 maggio 2007 (domanda 837818/2007 - doc. n. 9) e 28 febbraio 2008 (domanda n. 1105747/2008 - doc. n. 10). 
Tuttavia, l'art. 46, par. 2, comma 1, del ### CE n. 1782/2003 disponeva: “2. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo con o senza terra.  ### o altri tipi di cessione sono consentiti soltanto se al trasferimento dei diritti all'aiuto si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili”.  ###. 2, Reg. CE n. 795/04, rubricato ### al punto i) stabiliva: “trasferimento o vendita o affitto di diritti all'aiuto con la terra corrispondente», la vendita o l'affitto di diritti all'aiuto insieme alla vendita o all'affitto di un numero di ettari corrispondenti di superficie ammissibile, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, detenuti dal cedente. In caso di affitto, i diritti all'aiuto e gli ettari sono affittati per la stessa durata (…)”. 
Registrato il: 10/07/2023 n.8185/2023 importo 200,00
Il provvedimento impugnato, pertanto, violerebbe la normativa allora in vigore.  6- #### E/O ### E/O ### 46, REG. CE DEL CONSIGLIO, 29 SETTEMBRE 2003, 1782/2003 E ### 2 E 25 REG. CE DELLA COMMISSIONE, 21 APRILE 2004, 795/2004, ### Il Reg. CE n. 795/2004 chiariva, altresì, che l'opposizione ad un trasferimento dei “diritti all'aiuto” potesse avvenire solo nel caso di non conformità a quanto disposto dai ### CE n. 1782/2003 e 795/2004: in altri termini, le cause di eventuale opposizione ad un trasferimento non potevano trovare la propria fonte in un atto normativo dello Stato membro (peraltro, di rango regolamentare, quale un decreto ministeriale) o, peggio ancora, in circolari emanate dall'autorità nazionale competente alla gestione dei diritti all'aiuto. 
Invece, nel caso di oggetto, i trasferimenti a titolo temporaneo dei titoli, per gli anni 2007 e 2008, in favore della appellante, sarebbero stati annullati per una asserita violazione di “circolari” predisposte dalla stessa AG.E.A. 
Si costituivano in grado di appello tutte le parti convenute chiedendo il rigetto delle domande. 
Senza incombenti istruttori, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 24.1.23, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, appare opportuno chiarire la natura giuridica dei ### interventi in materia di ### (cc.dd. titoli all'aiuto), così come introdotti da ### del 29 settembre 2003 n. 1782/2003. Tali titoli attribuiscono il diritto al pagamento di una somma di denaro, in proporzione agli etti di superficie, prescrivendo a carico del richiedente l'onere di provare la disponibilità di un terreno agricolo avente un ettarato almeno pari ai titoli PAC ottenuti nel momento della presentazione della domanda. Il diritto all'assegnazione del sussidio europeo sorge in capo agli interessati per il solo fatto di versare in una delle circostanze previste dal ### ed è subordinato esclusivamente alla presentazione della domanda, corredata della documentazione che attesti la qualifica di agricoltore e la disponibilità di un'azienda di dimensioni minime non inferiori a 0,3 ettari. 
Da ciò consegue che l'annullamento dei trasferimenti dei titoli PAC disposto da ### è un atto avente natura vincolata poiché demandato ad una valutazione oggettiva della sussistenza dei requisiti richiesti. 
Registrato il: 10/07/2023 n.8185/2023 importo 200,00
Tale natura vincolata è stata correttamente rilevata dal ### di primo grado (“atteso che l'annullamento dei trasferimenti dei titoli PAC disposto da ### è atto vincolato ad una valutazione programmata ed oggettiva dei requisiti della richiesta, tra i quali il più importante è sicuramente rappresentato dalla disponibilità del terreno, requisito carente nel caso di specie”), nonchè dal TAR che proprio in virtù di tale vincolatività ha declinato la propria giurisdizione con statuizione passata in giudicato (“### sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione compete soltanto la verifica circa l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza margini di apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione (cfr. Cass. SSUU, 7 gennaio 2013 n. 150). Nel caso in esame, l'amministrazione deve soltanto verificare la sussistenza o meno dei titoli all'aiuto in capo al richiedente, il quale vanta pertanto una situazione di diritto soggettivo e non già di interesse legittimo”). 
Ciò premesso, ne discende il rigetto dei primi quattro motivi di impugnazione (violazione delle norme procedurali di cui agli artt. 3, 6, 7 e 8 L. n. 241/1990). 
Infatti, la Corte non può che condividere la statuizione del ### di prime cure che ha richiamato il principio di cui all'art. 21-octies, comma 2 L. n. 241/1990, in forza del quale “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. 
Dunque, devono piuttosto esaminarsi i restanti motivi di impugnazione per verificare se, in concreto e nel merito, l'impresa agricola ### fosse o meno in possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento dei benefici europei. 
Il principale elemento posto da parte appellante a fondamento della propria domanda (ovvero del riconoscimento del diritto di ricevere il pagamento relativo agli anni 2007 e 2008) è costituito dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 9 dicembre 2004 (prodotto come doc. 2 fascicolo 1 grado), con il quale la società cedente ### s.n.c. aveva manifestato il proprio consenso al trasferimento temporaneo dei titoli all'azienda agricola ### in ragione del subentro di quest'ultimo nel contratto di affitto rustico. Facendo tale dichiarazione riferimento al contratto di affitto che aveva la scadenza al 31 dicembre 2006, l'appellante reclama la correttezza dell'estensione dell'efficacia della cessione anche alle campagne 2007 e 2008, in forza del prolungamento automatico del contratto ### il: 10/07/2023 n.8185/2023 importo 200,00 d'affitto agrario per violazione di norme imperativa di legge, riconosciuto ed accertato con la sentenza n. 855/2008 emessa dalla ### del ### di Ferrara. 
Tale interpretazione non appare condivisibile per plurimi motivi. 
Innanzitutto, la sentenza del tribunale di Ferrara che è stata emessa circa quattro anni dopo rispetto alla dichiarazione sostitutiva prodotta e tra parti diverse (### e ### s.r.l.), il che esclude che nella dichiarazione potesse essere stata espressa una volontà di cessione da parte della società ### (non parte del procedimento avanti la sezione specializzata agraria). Inoltre, a fugare ogni dubbio sull'effettiva volontà della società cedente, ### ha prodotto quale doc. 6 (fascicolo 1 grado) l'esposto datato 25/11/2008 con cui i soci della società ### hanno espressamente chiesto chiarimenti in relazione al fatto che “### ha continuato inspiegabilmente a percepire gli aiuti per gli anni dal 2005 al 2007 in forza di un contratto d'affitto dei titoli mai intervenuto tra le parti”. 
In ogni caso, la normativa europea di riferimento prevede che nel trasferimento temporaneo dei titoli per ottenere l'assegnazione dei diritti all'aiuto il locatore dei titoli produca con la propria domanda una copia del contratto di affitto, indicando il numero di ettari di cui ha intenzione di cedere in affitto i diritti all'aiuto; in modo corrispettivo, la domanda del locatario deve contenere una copia del contratto di affitto, in questo modo fornendo la dimostrazione della volontà di entrambe le parti di affittare il diritto ai titoli all'aiuto (### CE artt. 25 e 27). La circolare ### del 30 novembre 2005, in applicazione -e non certo in contrastocon la normativa europea sopra richiamata, prevede che gli agricoltori che chiedano il trasferimento temporaneo dei titoli corredino la domanda con copia del relativo contratto d'affitto, domanda sottoscritta sia dal locatore che dal locatario dei titoli all'aiuto. 
Nel caso di cui è causa, manca certamente la prova dell'espressa volontà di entrambe le parti di giungere all'affitto dei titoli, a tal fine non potendo certamente essere sufficiente la dichiarazione prodotta, riferita ad un diverso arco temporale.  ### non può che confermarsi anche sotto questo profilo la sentenza impugnata nella parte in cui, riconosciuta la natura vincolata del procedimento di verifica dei requisiti per l'ottenimento del diritto all'aiuto, ha riscontrato la carenza del requisito rappresentato “dalla disponibilità del terreno” (p. 3 della sentenza) da intendersi più correttamente come carenza del requisito rappresentato “dalla disponibilità dei titoli”, per come chiaramente motivato a p. 4 della sentenza (“Del tutto inconferente appare a tale proposito il richiamo di parte attrice alla sentenza del ### di Ferrara n. 855/2008 pronunciata in data 10 giugno 2008, laddove si consideri che oggetto del giudizio di cui ha la sopra citata sentenza era unicamente la durata del contratto di affitto di fondo rustico, essendo tuttavia il contratto di affitto di fondo rustico in essere tra le parti rapporto del tutto distinto dal preteso contratto di affitto dei titoli ### il: 10/07/2023 n.8185/2023 importo 200,00 d'aiuto. Tanto è vero che nella sentenza sopra richiamata non vi è contenuta alcuna statuizione in ordine all'affitto dei titoli all'aiuto oggetto della presente vertenza”) A differenza di quanto sostenuto dalla parte appellante, la normativa europea prevede la possibilità che i titoli all'aiuto circolino (venduti o affittati) senza il necessario contestuale affitto del terreno (art. 46 Reg. CE n. 1782/2003), il che comporta il rigoroso onere probatorio relativo alla titolarità del diritto, da assolversi da parte di chi ne chiede il riconoscimento. 
Ritiene, pertanto, la Corte che l'appello debba essere rigettato.  ### il principio di soccombenza l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle due parti costituite. Il compenso deve essere liquidato in base ai parametri di cui al DM 147/22, secondo lo scaglione di riferimento, per tre fasi (studio, introduttiva e decisionale), complessità bassa, in € 7.120, oltre spese generali, IVA e ### Inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.  P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da ### in qualità di titolare dell'omonima impresa agricola individuale, nei confronti di #### per le erogazioni in agricoltura - ### coordinamento, Ministero delle #### e ##### per le erogazioni in agricoltura e ### avverso la sentenza 20751/19, pubblicata in data 31 ottobre 2019, resa dal ### ordinario di ### nell'ambito del procedimento civile avente R.G. n. 5408/2019, così dispone: 1) rigetta integralmente l'appello; 2) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna delle due parti costituite, in € 7.120, oltre spese generali, IVA e ### 3) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### il ###.  ### il: 10/07/2023 n.8185/2023 importo 200,00 ### estensore ### dott. ### dott. ### il: 10/07/2023 n.8185/2023 importo 200,00

causa n. 849/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Poppi Luisa, Fazzini Carla, Simili Alessandra

11

Corte di Cassazione, Ordinanza del 19-07-2023

... le ### in ### ura per otte nern e la condanna al pagamento dell'importo di € 209,69, esponendo che l'### 2 di 5 aveva trattenuto tale somma sull'ammontare dell'aiuto della produzione corrisposto all'attore per l'annata oleari a 2003/2004, oltre interes si legali, intere ssi anatocistici e maggior dan no per la svalutazione monetaria da calcolare sulla base degli indici I.S.T.A.T, nonché spese legali da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costit uiva in giudizio l'### eccepe ndo pregiudizialmente l'incompetenza del Giudice nazionale a conoscere della controversia ed il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia UE nonché l'incompetenza del giudice ordinario in favore di quello amministrativo. Eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva, (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27509/2017 R.G. proposto da: ### elettivamente domiciliato in #### 8, presso lo studio dell'avvocato #### che lo rappresenta e difende; -ricorrente contro AGEA; -intimata avverso ### n. 8073/2017 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal ### FATTI Dl CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato, ### citò in giudizio l'### per le ### in ### ura per otte nern e la condanna al pagamento dell'importo di € 209,69, esponendo che l'### 2 di 5 aveva trattenuto tale somma sull'ammontare dell'aiuto della produzione corrisposto all'attore per l'annata oleari a 2003/2004, oltre interes si legali, intere ssi anatocistici e maggior dan no per la svalutazione monetaria da calcolare sulla base degli indici I.S.T.A.T, nonché spese legali da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 
Si costit uiva in giudizio l'### eccepe ndo pregiudizialmente l'incompetenza del Giudice nazionale a conoscere della controversia ed il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia UE nonché l'incompetenza del giudice ordinario in favore di quello amministrativo. 
Eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva, contestando nel merito la fondatezza della pretesa attorea. 
Con sentenza nr. 29297 del 2013, il Giudice di pace di ### accoglieva la d omanda mentre il ### di ### in secondo grado riteneva legittimo il trattenimento della somma da parte di ### Avverso la sentenza del ### di ### ha proposto ricorso per cassazione ### affidato a cinque motivi e memoria. L'### non ha spiegato difese.  RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso il ricorrente ### censura la sentenza nella parte in cui ha resp into l'eccezione d al medesimo avanzata in ordine alla carenza di ius postulandi in capo al difensore di ### avvocato del libero foro, essendo ### tenuta ad avvalersi, invece, del patrocinio dell'avvocatura dello Stato. 
Il motivo (dedotto come violazione e falsa applicazione dell'art. 43 r.d.  1611 del 1933 e successive modificazioni e dell'art.83 cod. proc. civ., (oltre che vizio di motivazione) è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis cod. proc. civ., avendo questa Corte già affermato che, con riferimento all'### subentrata a decorrere dal 16 ottobre 2000 alla ### di Stato 3 di 5 per gli interventi nel mercato agricolo (### in tutti i rapporti attivi e passivi, la legge (art. 2,quarto comma, del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165) prevede la mera facoltà - e non l'obbligo - di avvalersi del patrocinio della avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933, 1611, e successive modificazioni; tale patrocinio era invece obbligatorio solo per l'ente soppresso (Cass. n. 863-06, Cass. Sez. U n. 22021-05). 
Con il secondo motivo, deducendo vizio di motivazione e violazione e falsa app licazione degli artt. 3 Regolamento CEE 29 88/95 ed art. 73 Regolamento CEE 796/2004, il ricorrente censura la sentenza per avere il ### erroneamente ritenuto che il c redito dell'### non f osse prescritto e che la prescrizione fosse decennale ex art. 2946 cc. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5. Invece, secondo il ricorrente, il termine di prescrizione è quadriennale per le azioni giudiziarie di indebito con decorrenza dall' irregolarità e pertanto nella fattispecie, essendo decorsi sette anni, il diritto dell'### alla ripetizione è prescritto . 
Il motivo è infondato in quanto la prescrizione del diritto a ripetere il contributo da parte di ### è decennale e pertanto il termine non era ancora decorso al momento della trattenuta. Infatti è vero che il ### UE n. 2988/1995 stabilisce la prescrizion e q uadriennale per le azioni giudiziarie di indebito con decorrenza dall'esecuzione della irregolarità, tuttavia, come afferma il ### il med esimo ### o attribuisce agli ### membri la facoltà di fissare termini più lunghi. 
Con il terzo e quarto motivo di ricorso, deducendo vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art. 73 ### 796/2004 ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e 5, il ricorrente censura la sentenza per aver erroneamente ritenuto che il credito dell'### fosse ripetibile e che pertanto l'### dopo aver effettuato il pagamento per errore, aveva 4 di 5 diritto di chiedere la restituzione con trattenuta sui pagamenti degli aiuti comunitari relativi a campagne successive.  il motivo è manifestamente infondato; al riguardo questa Corte ha già affermato che la previsi one d ella co mpensabilità con i contrib uti comunitari non è una novità nel nostro ordinamento giudiziario (v. art. 3, comma 5, L. n. 231 /2005,) ed è coerente con l'obbligo d ello Stato membro di adottare ogni poss ibile mezz o per recuperare i cred iti comunitari (art. 3 Reg.CE n . 1788/2003);” la questione della impignorabilità del credito ai contributi Pac e, quindi, della sua non compensabilità, è stata risolta osservando che la previsione normativa di impignorabilità delle somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni comunitarie non vale «per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze» (art. 3, comma 5-duodecies, del d.l. 182/2005, convertito in legge n. 231/2005) e che, comunque, l'art. 1246 c.c. non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (cfr. Cass. n. 21646 del 2016, n. 5024 del 2009, n. 18498 del 2006, n. 6214 del 2004, richiamate dalla n. 24325 del 2020; 16530/2022). 
In ogni caso il motivo non è autosufficiente in quanto non spiega dove e quando è stato formulato nel giudizio di merito. 
Con il quin to moti vo di ricorso, deducendo vizio d i motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art.2697 cc e 115 cpc ai sensi dell'art.  360, comma 1, n. 3 e 5, il ricorrente censura la sentenza per aver erroneamente ritenuto che l'onere della prova sul quantum gravava sul ricorrente e non invece sull'### che paga normalmente sulla base di stampati allegati dal produttore e che non ha mai contestato il credito del ricorrente nel suo ammontare. 5 di 5 Il motivo è infondato per le ragioni già spiegate nella sentenza del giudice di merito in quanto L'### ha nella spec ie proceduto ad un riallineamento della produzione itali ana determinata a livello comunitario a quella complessivamente ammessa al beneficio adottando un criterio contabile di riduzione proporzionale dell'aiuto riconosciuto e quindi ad un recupero pro quota degli aiuti erogati successivamente. 
Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della prima sezione della 

Giudice/firmatari: Bisogni Giacinto, Meloni Marina

9

Corte di Cassazione, Ordinanza del 05-07-2023

... di ### o, prod uttore agricolo, per la condanna dell'### al pagamento della somma ancora dovutagli di € 94,86, per aiuto alla produzione olearia per la campagna 2003- 2004, essendogli stati cor risposti € 703,66 anziché € 802 ,52. L'### aveva infatti disposto il recupero delle somme erogate per le cam pagne olearie 1998/1999 e 1999/20 00, a seguito della decisione della ### europe a in data 29 aprile 2005, pubblicata sulla G.U.C.E. del 3 maggio 2005, n. ###, con la quale era stato rideterminato il quantitativo nazionale massimo garantito, effettivamente ammissibile all'aiuto comunitario per ciasc un produttore per le predette campagne olearie. Il gravame di ### è stato rigettato dal ### di ### con sentenza del 23 settembre 2019, avverso la quale è proposto ricorso per cassazione, (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12099/2020 R.G. proposto da: ### elettivamen te domiciliato in ### PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8 , presso lo studio d ell'avvocato #### (###) che lo rappresenta e difende -ricorrente contro AGEA, elettivamente domiciliato in ### 55, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende -controricorrente avverso SENTENZA di ### n. 17942/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal ### 2 di 6 FATTI DI CAUSA Il Giudice di ### di ### (d'ora in avanti ### ha rigettato la domanda di ### o, prod uttore agricolo, per la condanna dell'### al pagamento della somma ancora dovutagli di € 94,86, per aiuto alla produzione olearia per la campagna 2003- 2004, essendogli stati cor risposti € 703,66 anziché € 802 ,52. 
L'### aveva infatti disposto il recupero delle somme erogate per le cam pagne olearie 1998/1999 e 1999/20 00, a seguito della decisione della ### europe a in data 29 aprile 2005, pubblicata sulla G.U.C.E. del 3 maggio 2005, n. ###, con la quale era stato rideterminato il quantitativo nazionale massimo garantito, effettivamente ammissibile all'aiuto comunitario per ciasc un produttore per le predette campagne olearie. 
Il gravame di ### è stato rigettato dal ### di ### con sentenza del 23 settembre 2019, avverso la quale è proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, resistiti dall'### con controricorso e ricorso incidentale condizionato.  RAGIONI DELLA DECISIONE Il prim o motivo denuncia nullità della sentenza i mpugnata per violazione degli artt. 348 c.p.c. e 59 disp. att. c.p.c., per non avere il ### ale comunicato alla parte app ellante ### non presente all'udienza del 1 0 luglio 2019, il rinvio della cau sa all'udienza del 12 settembre 2019 per precisazione delle conclusioni e per avere erroneamente affermato che il rinvio era stato disposto su richiest a delle parti, sebbe ne l'appellante non fosse presente, essendo presente solo l'### Il motivo è infondato alla luce del principio secondo cui la norma contenuta nell'art. 348, comma 1, c.p.c. (la quale dispone che, in caso di mancat a costituz ione o di mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza, la causa sia rinviata ad altra udienza con la relativ a comun icazione del rinvio all'appellante ) è diretta unicamente a garantire l'interesse di quest'ultimo ad evitare 3 di 6 che sia dichiarata l'improcedibilità del gravame senza che egli sia stato posto in grado di costituirsi e comparire alla ud ienza successiva a quel la d isertata, ma non attribuisce all'appe llante il diritto di impedire, non comparendo, la decisione del gravame nel merito o anche solo in rito. Pertanto, qualora la causa, nonostante l'assenza dell'appellan te, sia stata trattenuta in decisione ed effettivamente decisa, anche se in senso sfavorevole a quest'ultimo, l'appellante medesimo non ha interesse a dolersi della mancata osservanza d elle formalità prescritte dall'art. 348 cit., quando tale inosservanza non sia stata seguita dalla dichiarazione di impro cedibilità del gravame (Cass. 3920/20 01, 297 3/1996, 1814/1995). 
Il second o motivo denuncia infondatamente la violazio ne dei ### n. 2955/1995 (art. 3, co. 3), n. 796/2004 (art.  73, co. 5.2) e n. 2419/2001 (art. 4 9, co. 5. 2) e vizio d i motivazione, per avere la sentenza impugnata rigettato l'eccezione (riproposta in appello) d i prescrizione q uadriennale del credito di ### per il recu pero degli aiuti comunitar i nel settore dell'agricoltura, negando rilevanza alla buona fede del produttore nella percezione dell'aiuto. 
Il motivo è infondato. 
Ed infatt i, il ### n. 2988/1995 (art. 3, co. 3) consente a ciascuno Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprud enza de lla Corte di giustizia, è desumibile anche da dispo sizioni di d iritto comune anteriori al menziona to ### purché prevedibili e proporzionate, e per l'ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito nel termine di dieci anni, ai sensi dell'art.  2946 c.c., cui resta estraneo il disposto dell'art. 28 della legge 689 del 1981, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all'indebit a percezione degli aiuti (cfr. Cass. 23058/202 2, 24040/201 9). Il 4 di 6 motivo è infondato anche nella parte in cui fa valere il termine di quattro anni in considerazione della buona fede del beneficiario, ai sensi dell 'art. 73, co. 5.2, del ### n. 796/2 004 che è disposizione, tuttavia, applicab ile ratione temporis solo “alle domande di aiuto presentate in riferime nto alle campagne di commercializzazione o ai periodi d i erogazioni dei pre mi a decorrere dal 1° gennaio 2005” (analoga considerazione vale per le analoghe disposizioni di cu i all'art. 49, commi 4 e 5, del ### n. 2419 del 2001, applicabili “alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazioni dei premi a decorrere dal 1 gennaio 2002”), riferendosi il recupero contestato , nella specie, alle cam pagne olearie 1998/1999 e 1999/2000. 
Il terz o e quinto motivo , da es aminare congiuntamente, denunciano violazione di legge e motivazione apparente, per avere la senten za impugnata affermato l a doverosità e legittimità dell'azione di recupero d a parte di A ### in assenza di una preventiva e specifica comunicazione delle ragioni e degli importi del recupero effettuato, e in contrasto con l'ordinanza della Corte di cassazione n. 6387 del 2017, secondo la quale il recupero da parte di ### dei contributi erogati in maniera indebita non può avvenire tramite la riduzione proporziona le «pro quota» di tutti g li aiuti corrisposti poiché, in tal modo, sarebbero messi sullo stesso piano i beneficiari la cui produzione è stata utilizzata per calcolare quella effettiva, venendo debitamente controllata e comunicata all'autorità europea al momento della fissazione dell'aiuto, ed i beneficiari che non sono stati sottoposti ad identico controllo. 
Entrambi i motivi sono inam missibili laddove introducono in questa sede una astratta contestazione del criterio di calcolo degli importi recuperati da ### senza precisare se, quando e in che termini la question e sia stat a proposta nel giudizio di merito , risolvendosi nella generica critica di apprezzamenti di fatto 5 di 6 compiuti dai giudi ci di merito a proposito delle modal ità di effettuazione delle ritenute a carico del produttore. Sono infondati nella parte in cui denunciano ast rattamente violazioni ne l procedimento di recupero, errone amente tratt e dalle norme relative alla diversa fattisp ecie delle sanzioni amministrati ve per indebita percezione degli aiuti. 
Il quarto motivo den uncia violazione di legge e mo tivazione apparente, per avere la sentenza im pugnata s tatuito la inapplicabilità del ### n. 796/2004 (applicabile, secondo il ### solo al settore zoote cnico) e per ave re escluso la violazione del legittimo affidamento del produttore incolpevole per il recupero delle somme erogate da ### Il ricorrente sostiene che non è a lui imp utabile una «percezione indebita di aiuti comunitari», avendo percepito quanto gli era dovuto, e che non era ipotizzabile un recupero nei suoi confronti, essendo il recupero determinato dalla necessità di ### di fare fronte a un ammanco determinato da un proprio error e nella erog azione dell'aiut o nei confronti della ### pari alla differenza tra la somma preventivamente indicata (per difetto) da ### agli organismi comunitari in sede di determinazione della produzione effettiva e quella riconosciuta ai produttori a chiusura delle annate olivicole). 
Il mot ivo in esame è inammissib ile, essendo i ### 796/2004 e n. 2419/2001 (prevedenti la buona fede come causa impeditiva della restituzione dopo q uattro anni d alla percezione degli aiuti) inapplicabili ratione temporis, come si è d etto in risposta al secondo motivo, restando assorbita la questione della loro applicabilità ratione materiae. 
In conclusione, il ricorso principale è rigettato; quello incidentale condizionato è assorbito. Le spese seguono la soccombenza.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 720,00, di cui € 200,00 per esborsi. 6 di 6 Dà at to della sussiste nza dei presuppo sti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.   Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Bisogni Giacinto, Lamorgese Antonio Pietro

16

Corte di Cassazione, Ordinanza del 07-07-2023

... av eva spo ntaneamente provveduto al pagamento delle somme a cui era stata condannata dalla sentenza del Tribunale senza accompagnare tale pagamento con una espressa e formale riserva d i gravame, dimostrando così acquiescenza tacita alla sentenza. Più in particolare, la ricorrente insiste sulla mancata formulazione da parte d i ### d i alcuna rise rva all'atto del pag amento e sottolinea che la controparte aveva dichiarato di aver proceduto a una istrutto ria sulla sentenza, così mostrando di averla ben studiata concludendo per la sua accettazione. 5. Il motivo è infondato. ### la giurisprudenza di questa Corte, gli atti incompatibili con la volontà d i avvalersi delle im pugnazioni previste dal la legge, e che, perciò, implicano un a tacita acquiescenza alla sentenza ai 4 di 6 sensi (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27198/2018 R.G. proposto da: D'### A, nell a qualità di tito lare della omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dall'avv. ### (###) e unitamente al difensore elettivamente domiciliat ###presso l'avv.  ### (### -ricorrente contro AGEA in perso na del legale rappresentante pro tempo re, rappresentata e dife sa dall' Avvocatura Ge nerale dello Stato (###) presso cui ex lege domicilia alla via dei ### 12 in ### -controricorrente 2 di 6 avverso la sentenza della Corte di Appello di ### n. 1121/2018 depositata il ### udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.5.2023 dal ### 1. La ditt a individuale D'### ha citato la ### (### per le ### in ### tura) dinanzi al T ribunale di ### sostenendo che l'### aveva erogato in suo favore un aiuto inferiore e non corrispondente ai criteri di determinazione di cui al ### CE n. 1682/20034. 
Nello specifico, secondo l'attrice, la ### avrebbe dovuto erogare a suo favore la somma complessiv a di € 1 32.740,22, pari a € 22.123.37 per 6 ann i, mentre aveva complessivamente erogato soltanto la somma di € 36.452 .83, restando così debitrice della differenza pari a € 96.287.39. 
Il Tribunale di ### h a condanna to l'### a cor rispondere all'attrice la somma di € 96.287,39, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, oltre alle spese di giudizio.  2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello l'### con atto notificato in data ###. 
La Corte di appello di ### con sentenza 20.2.2018 ha accolto il gravame. 
La Corte d i appello , in partic olare, ha affermat o che la ### D'### che aveva iniziato l'attività nel 20 05, poteva acceder e solo al fond o di riser va ai sensi dell 'art.42 d el Regolamento CE 1782/2003; che per la ### D'### non risultava rispe ttato il coefficiente di densità previsto dalla ### 2005.238 del 4.5.2 005, pari ad almeno 1,8 UBA per ettaro; che di conseguenza i titoli originariamente assegnati (108) erano stati correttamente decurtati in quanto la superfice calcolata dalla ### 3 di 6 poteva essere solo que lla destinata a seminativo, così dovendosi ridurre i t itoli originariamente asse gnati sulla base della iniziale istruttoria operata sulla domanda presentata.  3. Avverso la predetta sentenza del 20.2.2018, con atto notificato il ###, ha proposto ricorso per cassazione ### D'### nei confronti di ### svolgendo due motivi. 
Con atto n otificato il 26. 9.2018 ha proposto controricorso ### chiedendo la dichiaraz ione di inam missibilità o di rigetto dell'avversaria impugnazione. 
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.  RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con il primo m otivo d i ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia falsa applicazione dell'art. 329 c.p.c.  ### la ricorrente, la Corte d i appell o di ### d oveva dichiarare inammissibile l'appello dell'### in quanto l'appellante, a segu ito di istruttoria, av eva spo ntaneamente provveduto al pagamento delle somme a cui era stata condannata dalla sentenza del Tribunale senza accompagnare tale pagamento con una espressa e formale riserva d i gravame, dimostrando così acquiescenza tacita alla sentenza. 
Più in particolare, la ricorrente insiste sulla mancata formulazione da parte d i ### d i alcuna rise rva all'atto del pag amento e sottolinea che la controparte aveva dichiarato di aver proceduto a una istrutto ria sulla sentenza, così mostrando di averla ben studiata concludendo per la sua accettazione.  5. Il motivo è infondato.  ### la giurisprudenza di questa Corte, gli atti incompatibili con la volontà d i avvalersi delle im pugnazioni previste dal la legge, e che, perciò, implicano un a tacita acquiescenza alla sentenza ai 4 di 6 sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., sono esclusivamente quelli che possono essere spiegati solo supponendo il proposito della parte di non contrastare gli effetti giuridici della decisione, così rivelando, oggettivamente, in modo inequivoco, una corrispondente volont à della parte che li ha posti in essere. 
Ne consegue che la richiesta di pagamento e l'effettiva riscossione, ad opera della parte vittoriosa nel giudizio, di quanto alla stessa ivi riconosciuto, non comportano acquiescenza, trattandosi di condotte riconducibili alla volontà di conseguire quanto già riconosciuto nella sentenza, che, di per sé, n on è incompatibile con l'inte nto di impugnarla per ottenere quanto neg ato o, comunque, dovuto.  (Sez. 1, n. 21491 del 10.10.2014; Sez. L, n. 14368 del 25.6.2014; Sez. 2, n. 9075 del 18.4.2014). 
Analogamente l'adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non si configura come comportamento idoneo ad escludere l'ammissibilità dell'impugnazione. 
Ne consegue che deve riten ersi ammissibile il ricorso per cassazione della p arte già soccombente in grado d'appe llo e che abbia ottempe rato alla sentenza di condanna al pagamen to di somme, dovendosi presumere da tale comportamento unicamente la finalità di evitare l'esecuzione forzata ed altri più gravi pregiudizi (### 3, n. 18187 del 28.8.2007; Sez. 3, n. 13429 del 1.6.2010; Sez. U, n. 10112 del 13.10.1993;
Sez. L, n. 14368 del 25.6.2014; Sez. 2, n. 9075 del 18.4.2014). 
Indizio di accettazione della sentenza non può esser ritratto dalla mera affermazione di ### di aver previamente proceduto a una «istruttoria» relativa alla sentenza di primo grado, che altro non significa che ### aveva provveduto ad eseguire i debiti calcoli di quanto dovuto in forza della sentenza di primo grado per capitale, interessi, rivalutazione e spese. 5 di 6 6. Con il second o motiv o di ricorso, proposto ex art.360, n.3 cod.proc.civ. la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del ### CEE 1782/03, nonché dei ### attuativi La ricorrente sostiene nel corso degli anni le dimensioni della sua azienda non erano mutate e sulla base di quelle dimensioni la ### aveva riconosciuto i titoli per i contributi; aggiunge inoltre che gli aiuti comunitari devono essere erogati anche per i terreni destinati al pascolo in quanto gl i aiuti sono dest inati a tutte le superfici agricole dell'azienda che non siano destinati a culture forestali o ad usi non agricoli.  7. Il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza e specificità, dal momen to che, recriminando del tutto genericamente sull a violazione di legge o sulla incongruità del mancato riconoscimento dei contribut i per i terreni destinati a pascolo, la ricorrent e non affronta e anzi del tutto ignora la ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata, second o la quale la Dit ta ### hia, quale nuova allevatrice, poteva aver accesso solo alla riserva nazionale e soprattutto la sua azienda non so ddis faceva il coefficien te di densità richiesto di 1,8 UBA per ettaro, verificato alla luce dei dati incrociati mediante il ### La predetta ratio non è punto aggredita dal motivo che non enuncia le ragi oni per cui la rego la adottata dalla Corte cap itolina n on avrebbe dovuto essere ap plicata, né tantomeno per cui non sussisterebbero i presupposti di fatto per la sua applicazione.  8. Il ricorso pertanto deve essere complessivamente rigettato con la condann a della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte 6 di 6 rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 5.600,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Bisogni Giacinto, Scotti Umberto Luigi Cesare Giuseppe

11

Corte di Cassazione, Ordinanza del 10-05-2023

... di ### che rigettava la domanda di condanna di ### - ### per le ### in Ag ricoltura (di seguito per brevit à ### al pagamento di euro 278.304,28, per capitale oltre interessi, in favore dell'### di ### a titolo di con tribut i comunitari PAC (polit ica agricola comune) oltre accessori, riconosciuti, ai sensi del ### 1782 del 2003. L'### agricola aveva ag ito in primo grado per ottenere la somma a titolo di contributo comunitario ma il Tribunale di ### aveva respinto la domanda sia per mancanza di prova sulla debenza 3 di 7 dei contributi sia per l'operata compensazione con controcredito da parte di ### Avverso la ordinanza della Corte di Appello di Lecce propone ricorso per cassazione ### affidato a quattro motivi. ### resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo (leggi tutto)...

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20379/2017 R.G. proposto da: ### domiciliat ####### presso la ### della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati #### -ricorrente contro AGEA, elettivamente domiciliato in ### 12, presso lo studio dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente 2 di 7 avverso la SENTENZA della CORTE ### di LECCE SEZ.DIST. 
DI TARANTO n. 195/2017 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023 dal ### FATTI DI CAUSA Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di ### ha confermato l'ordinanza appellata emessa dal Tribunale di ### che rigettava la domanda di condanna di ### - ### per le ### in Ag ricoltura (di seguito per brevit à ### al pagamento di euro 278.304,28, per capitale oltre interessi, in favore dell'### di ### a titolo di con tribut i comunitari PAC (polit ica agricola comune) oltre accessori, riconosciuti, ai sensi del ### 1782 del 2003.   L'### agricola aveva ag ito in primo grado per ottenere la somma a titolo di contributo comunitario ma il Tribunale di ### aveva respinto la domanda sia per mancanza di prova sulla debenza 3 di 7 dei contributi sia per l'operata compensazione con controcredito da parte di ### Avverso la ordinanza della Corte di Appello di Lecce propone ricorso per cassazione ### affidato a quattro motivi. ### resiste con controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.7 comma 2 dlgs 165 del 1999 in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc perché il g iudice fo nda la compensazione sulla unitarietà del rapporto mentre al contrario non sussiste un unico rapporto che genera i reciproci crediti. 
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.1243 cc art 11,12 e 14 delle preleggi art.2 dpr 727/1974 in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc per avere i giudici di merito disposto la compensazione tra le somme dovute da ### per contributi comunitari e quelle dovute dall'agricoltore per prelievo supplementare quote latte. 
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc per avere i giudici di merito ritenuto non contestato il credito dell'### Con il quarto motivo di ricorso il ricorr ente lamenta che l'accertamento del credito ### spetta al giudice amministrativo. 
Il ricorso è inammissibile relativamente a tutti i motivi. 4 di 7 Premesso che risulta consolidata la giurisprudenza secondo la quale la competenza per l'accertamento del credito ### spetta al giudice ordinario, nella materia in esame questa Co rte ha enu nciato il principio secondo cui, in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a t itolo di contributi de ll'### europe a conseguenti alla ### agricola comune (### , ed i debiti dello stesso per preli evo supplementare relativo alle quote l atte, è ammissibil e la cd.  compensazione impropria o ate cnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema ### il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previ a verifica del Registro nazionale previst o dalla legge, nel quale sono inseriti i de bit i e crediti dell 'agricoltore , la cui compensazione è connaturata al sistema della ### come configurato dal diritto dell'### (41593/2021). 
Ritiene il Collegio di dover dare continuità all'orientamento espresso come sopra riportato. Ciò premesso nel caso in esame il giudice ha accertato l'esistenza del credito di ### che pertanto può invocare la compensazione atecnica, diretta ad accertare in via meramente contabile il saldo finale tra le parti. 5 di 7 Infatti secondo Cass. n. 41593/2021: “la compensazione impropria o atecnica presuppone pur sempre che il credito opposto sia certo, analogamente alla compensazione propria rispe tto alla quale la certezza è presupposto della liquidità (cfr. Cass. SU n. 23225 del 2016) che è requisito (unitamente all'esigibilità) dell'opponibilità del controcredito in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c.; c) la verifi ca dell a certezz a del controcredito è oggetto di accertamento in sede giudiziaria. 
La prova della certezza del controcredito deve essere fornita dall'ente creditore; al giudi ce di merito spetta di accertare l'esistenza, se contestata, del controcredito invocato da ### vale a d ire la certezza dell'esi stenza di quest'ul timo, all'esito di un accertamento dei rapporti di dare e avere risultant i dall'apposito registro, sulla base di apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità; la questione della impignorabilità del credito ai contributi Pac e, quindi, della sua non compensabilità, è stata risolta osservando che la previsio ne normativa d i impignorabi lità delle somme dovute agli aventi diritto in at tuazione di d isposizion i comunitarie non vale «p er il recupero d a parte degli o rganismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze» (art. 3, comma 5- duodecies, del d.l. 182/2005, convertito in legge n. 231/2005) e che, comunque, l'art. 1246 c.c. non opera con riferimento al fenomeno della compensazione impropria (cfr. Cass. n. 21646 del 2016, 5024 del 2009, n. 18498 del 2006, n. 6214 del 2004, richiamate 6 di 7 dalla n. 24325 del 2020); l'obiezione secondo cui la compensazione sarebbe astrattamente consentita soltanto per i crediti relativi alle annate agrarie successive alla legge n. 33 del 2009, istitutiva del Registro nazionale dei debiti, è superabile se si considera che la previsione di tale registro risale al reg. CE n. 1663 del 1995 (in allegato, art. 11) e che la comp ensazio ne attuata med iante i l meccanismo di deduzione degli importi a debito dai futuri pagamenti a favore del debitore - è implicita nel sistema che impone agli ### membri di adottare «tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo ve nga effettuata correttamen te e si ripercuo ta sui produttori che hanno contribuito al superamento» (art.17 reg. CE 595 del 2004); inoltre, come nella compensazione propria, anche in quella impropria l'accertamento della coesistenza dei rispettivi crediti va o perata al momento d ella l iquidazione del credito op posto in compensazione, con la conseguenza che i relativi effetti si verificano dal momento in cui viene pronunciata la sentenza che la dichiara». 
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile alla luce dei principi sopra esposti con condan na del ricorrente alle spese d el giudizio di legittimità.  P.Q.M.  Dichiara inammissib ile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente che si liquidano in eu ro 2.800,0 0complessive iv i 7 di 7 compresi euro 200,00 per esborsi oltre iva e cap e rimborso spese come per legge. 
Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del dell'art. 1 3, com ma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n . 115, dell'ulteriore im porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della prima sezione 

Giudice/firmatari: Bisogni Giacinto, Meloni Marina

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (15389 voti)

©2013-2024 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.083 secondi in data 21 giugno 2024 (IUG:5N-EAC6C6) - 460 utenti online