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Corte di Cassazione, Sentenza n. 9059/2025 del 06-04-2025

... prescindere>>. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese della società ricorrente in favore della controparte e la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). 11 P. Q. M. La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'### per le erogazioni in agricoltura (###, delle spese del presente giudizio, spese che liq uida in euro 13.000 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad ope ra di parte ricorren te al comp etente ufficio di m erito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in ### il 2 aprile 2025, nella camera di consiglio (leggi tutto)...

testo integrale

639/1910, essend o già pendente giudizio di opposizione alla ordinanza ingiunzione presupposta. 
Ad. cc. 2 aprile 2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 409/2023 R.G. proposto da: ### (già ###, nella persona del legale rapp resentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato ### presso l'indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -ricorrente contro ### (c.d. AGEA), nella persona del legale rappresent ante in atti indicato, rapp resentata e difesa dall'###, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata della quale è domiciliata per legge; -controricorrente nonché contro ### - #### -intimata avverso la SENTENZA della CORTE d'APPELLO di BARI n. 1523/2022 depositata il ###; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025 dal #### 1. Nel 2018 ### s.r.l. conveniva innanzi al Tribunale di ### l'### per le erogazioni in agricoltura (di seguito, per brevità, ### e l'### della riscossione - ### di ### chiedendo: a) in via preliminare, la sospensione degli effetti della cartella esattoriale n. #### 15 000, ad essa notificata in data 26 settembre 2018, di euro 1.23 7.240,90, considerata la suss istenza di gravi e fondati motivi; b) in via preliminare e di merito, la d eclaratoria di intervenuta prescrizione delle somme oggetto di cartolarizzazione da parte dell'### per decorso del termine di cui all'art. 2946 c.c.; c) nel merito, l'annullamento dell'atto di ingiunzione emesso dall'### con declaratoria non essere da essa nulla dovuto. Il tutto con vittoria delle spese processuali. A sostegno della domanda, veniva evidenziato, in sintesi, che ### aveva illegittimamente dato inizio alla procedura esecutiva pur in presenza di un credito già prescritto. 
Si costituiva l'### evidenziando che le censure alla cartella di pagamento impugnata erano una mera duplicazione di quelle g ià mosse avverso l'ordinanza - ingiunzione, sottesa alla cartella, sulla cui legittimità pendeva giudizio innanzi al Tribunale di Roma. 
L'### di ### rimaneva contumace.  ### esecutiva della cartella impugnata veniva sospesa dal Tribunale di ### con ordinanza del 24.12.2018, ma detta ordinanza veniva revocata dal Tribunale in composizione collegiale.  ### ale di ### con sentenza n. 237 7/2019 dichiarava inammissibile l'opposizione e condannava l'opponente alle spese. 
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la ### s.r.l. (già ### s.r.l.), che, in totale riforma della 3 sentenza impugnata, chiedeva fossero accolte le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado con vittoria delle spese processuali relative ad entrambi i gradi. 
Si costitu iva anche nel giudizio di appello l'### chiede ndo dichiararsi l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della impugnazione avversaria. In particolare, deduceva che il Tribunale di Roma aveva rigettato la richiesta di sospensione dell'esecutività della ingiunzione di pagamento prot. n. 8159 del 26.10.2017 e, con sentenza del 15.01.2021, aveva rigettato l'opposizione. Sosteneva la legittimità del proprio operato nell'iscrizione a ruolo delle somme oggetto della cartella di pagam ento n. 0 43 2018 ### 15 000 fondata sul provvedimento di ingiunzione di pagamento emesso ai sensi del R.D.  639/1910, con il quale l'### aveva ingiunto alla società ### s.r.l. la restituzione di quanto dalla stessa indebitamente percepito a titolo di contributi comunitari. 
La Corte d'appello di Bari con sentenza n. 1523/2022, rigettando l'appello, confermava la sentenza gravata, condann ando la società appellante al pagamento delle spese processuali in favore di ### 2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la ### Ha re sistito con controricorso l'### a mezzo de ll'Avvocatura generale dello Stato, che, preliminarmente, per la nullità della notifica del ricorso in quanto effettuata presso l'Avvocatura distrettuale (e non presso essa Avv ocatura generale come avrebbe dovuto essere ), ha dichiarato di volerla sanare con il proprio controricorso. 
Per l'odierna adunanza il ### generale non ha rassegnato conclusioni scritte.  ### generale dello Stato ha presentato memoria, insistendo nel rigetto del ricorso. 
La Corte si è riservata il depo sito de lla motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. 4 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente occorre richiamare il consolidato principio di diritto (affermato ad es. da Cass. nn. 497 7/2015, 12410/2020 e 14914/2024) per cui, qualora il ricorso per cassazione sia notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato anziché all'Avvocatura generale dello Stato, il vizio della notifica è sanato, con efficacia ex tunc, dalla costituzione in giudizio d el dest inatario del ricorso, da cui s i può desumere che l'atto abbia raggiunto il suo scopo. Tuttavia, poiché la sanatoria è contestual e alla costitu zione del resistente, d evono ritenersi tempestivi la notifica o anche solo - secondo il testo della norma applicab ile ratione temporis - il dep osito del controricorso ancorché intervenuti oltre il termine di cui all'art. 370 c. p. c., non avendo tale termine iniziato il suo decorso in ragione dell'inefficacia della notifica dell'atto introduttivo. 
In appl icazione di detto principio, deve essere affermata la tempestività anche nel caso di specie del controricorso dell'Avvocatura generale dello Stato.  2. ### s.r.l. (già, si ribadisce, ### s.r.l.) - dopo aver riepilogato le emergenze processuali e, in particolare, dopo aver dedotto che: a) prima di ricevere dall'### le somme oggetto dell'asserito indebito p ercepimento, ha svolto tutte le attività prodromiche all'ottenimento delle prestazioni vinicole; b) il processo penale, definito con sentenza n. 156/2007 del Tribunale di Trani, aveva ad oggetto una annualità differente rispetto a quella per cui è ricorso; c) il Ministero competente, con nota prot. n. 87475 posiz. ###, ha archiviato il processo verbale di constatazione, così concludendo per la regolarità delle operazioni vinicole svolte d alla #### nella annualità ‘96/97 - articola un unico motivo di ricorso. 
Con detto motivo la società ricorrente denuncia <<violazione ed errata applicazione delle norme di legge, segnatamente dell'art. 615 c.p.c. in relazione all'art. 360 cpc, primo comma n. 3) c.p.c.>>, nella 5 parte in cui la corte territoriale, esaminando congiuntamente i suoi motivi di appello, ha confermato la sentenza di primo grado, omettendo di conside rare che essa ricorrente av eva correttame nte propost o l'opposizione avverso la cartella esattoriale, anche se per le medesime motivazioni che aveva addotto nel giudizio di opposizione alla ingiunzione di pagamento. 
Sottolinea che la sua opposizione er a fondata sull'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato con la cartella esattoriale oggetto di opposizione; e che l'### dopo aver richiesto la restituzione delle somme con nota del 5 dicembre 2003, non ha introitato alcun giudizio volto a vedersi restituite le somme precedentemente versate alla ### e non ha inviato nessun'altra comunicazione volta ad interrompere il termine prescrizionale del proprio diritto. 
Sostiene che, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., l'opposizione all'esecuzione è rimedio esperibile in via autonoma e senza limiti di tempo quando si co ntesti, come nel caso di specie, la legittim ità dell'iscrizione a ruolo per difetto del titolo esecutivo, ragion per cui erroneamente entrambi i giudici di merito a vevano ritenuto inammissibile la sua opposizione.  3. Il ricorso è inammissibile.  3.1. È risultato da l gi udizio di merito che: a) nel 1997 la ### ha ricevuto dall'### la somma di euro 822.014,00 a titolo di aiuto comunitario per l'arricchimento del vino mediante l'utilizzo di mosto concentrato rettificato; b) con la nota del 5.12.2003, a seguito di un accertamento della ### di ### la ### ha sospeso i contributi comunitari ed ha chiesto a ### la restituzione di quelli già erogati ; c) il predetto provvedimento amministrativo di ### è stato impugnato da ### dinanzi al ### ed il giudizio amministrativo, che ne è seguito, è stato dichiarato pe rento per inattività delle parti con decreto del 5.12.2015; d) successivamente l'### con un'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910, 6 notificata il ###, ha intimato a ### la restituzione della somma complessiva di euro 1.2 00.130 ,67 a titolo di r ecupero di contributi agricoli comunitari indebitamente percepiti ed accessori; e) avverso la predetta ingiunzione di pagamento la ### ha proposto tempestiva oppo sizione dinanzi al Tribunale di Roma, eccependo che il credito restitutorio ingiunto si era prescritto ex art.  2946 c.c. già a far data dal 5 dicembre 2013 ed il relativo giudizio era ancora in corso al momen to dell a definizione del giudizio di primo grado; f) la cartella esat toriale, per cui è ricorso, si fonda sull'ingiunzione di pagamento notificata da ### il ###.  3.2. Orbene, vero è che - come precisato ad es. da Cass. 6119/2004 e n 4139/2010 (che richiamano, rispettivamente, Cass. nn.  562/2000, 9498 e 14772/2002, nonché Cass. nn. 151 49/200 5 e 9180/2006) - avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni: - l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 1. n. 689/81, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è eme ssa senza essere prece duta dal la notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale d i accertame nto, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella; - l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo; con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, Giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 7 615, comma 1, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio; - l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che deve essere attivata nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella esattoriale ne ll'ipotesi in cui si addu cano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. 
Come pure è vero che a tali diverse forme di tutela corrispondono distinti mezzi di impugnazione: il ricorso per Cassazione è esperibile nella prima e nella terza ipotesi - rispettivamente, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689/1981 e del combinato disposto di cui agli artt. 111 Cost e 618 ultimo comma c.p.c. - mentre nella ipotesi di opposizione all'esecuzione, la sentenza di primo grado è impugnabile mediante il rimedio processuale dell'appello.  3.3. Senonché - in disparte il rilievo che: a) detta tripartizione si riferisce alla specifica ipotesi di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, mentre nel caso di specie si verte in tema di recupero di indebito; b) nel giudizio di opp osizione ad ordinanza ingiunzione, il Tribunale di Roma con sentenza n. 942/2021 (non ancora passata in giudicato, perché appellata dall'odierna ricorrente, con udienza fissata al 19 luglio 2023, del cui esito le parti non danno notizie), nel rigettare l'opposizione, ha ritenuto non fondata l'eccezione di prescrizione - nel caso di specie - nel quale era stata eccepita una prescrizione maturata nel 2013, cioè prima della notifica (avvenuta nel 2017) dell'ordinanzaingiunzione (ossia prima della formazione del titolo esecutivo portato ad esecuzione con la cartella di pagamento, per cui pure vi è stata opposizione) - entrambi i giudici di merito: - non solo non hanno ravvisato, dinanzi ad un titolo non giudiziale già impug nato (la ordinanza ingiunzione) ed all'atto di esecuzione 8 esattoriale su quello fond ato (la cartella di pagamento), an ch'esso impugnato per le medesime ragion i, un caso d i li tispendenza del secondo giudizio con il primo (litispendenza che sarebbe sì, rilevabile di ufficio, ma solo in caso di rituale presenza in atti - ciò che qui non si riscontra, precludendo anche nella presente sede di legittimità di trarne le dovute conseguenze - di precisi e univoci elementi sia sull'esatto oggetto dell'altra causa, sia sulla sua persistente pendenza: cfr., da ultimo, Cass. n. 4814/24), ma, soprattutto e in via dirimente, - hanno ritenuto ch e la società ricorrente, per far valere l'eccezione di pres crizione, avev a già esaurito i rim edi , individuati nell'opposizione a ordinanza ingiunzion e: e, per tal e ragione, non poteva far valere la medesima questione nel giudizio di opposizione a cartella o all'esecuzione, fondate su quel titolo già impugnato. 
In defi nitiva, i g iudici di merito hanno ritenuto inamm issibile, perché preclusa e non per il temp o in cui era stata dispiegata, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione o a carte lla, dand o applicazione ad un generale principio di diritto (affermato e consolidato per i titoli giu diziali), che consegue alla ten denziale costitu tiva anteriorità della fase della cognizione rispetto alla f ase della esecuzione: il prin cipio per cui, ne l giudizio di o pposizione all'esecuzione, il debitore opponente può far valere, oltre ad eventuali vizi della cartella, eventuali fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo o eventuali vizi propri dello stesso titolo o della cartella esattoriale, ma non può mai far valere vizi antecedenti alla formazione del titolo. 
E tanto hanno ritenuto sull'implicito presupposto argomentativo che l'ordinanza ingiunzione ex R.D. n. 639/2010 costituisca (non un titolo stragiudiziale, ma) un titolo giudiziale. Ciò in quanto: quando il titolo esecutivo è g iudiziale (e cioè appunto formato n el corso del giudizio), nessuna ulteriore contestazione dei fatti che potevano essere conosciuti in sede di merito può essere fatta (fermo restando che sono 9 pur sempre ammesse questioni imperniate su fatti successivi al titolo esecutivo, come, ad es., la sopravvenuta estinzione del credito p er prescrizione, transazione o anche per volontaria tardiva esecuzione); quando invece il titolo esecutivo è stragiudiziale, tutte le questioni sul merito della pretesa, che si consacra ne l titolo esecutivo, possono ancora essere sollevate e devono ancora essere decise. 
Senonché tale ratio decidend i, che qui rimane de l tutto impregiudicata, non è stata impugnata dalla società ricorrente. 
E tanto essa omette di fare nonostante, come precisato dalle ### già da circa un ventennio (cfr., Cass., S.U., 25/05/2005, n. 10958/2005, alla quale si è conformata la successiva giurisprudenza legittimità a sezioni semplice), l'ingiunzione (c.d. fiscale), disciplinata dal R.D. n. 639/1910 (essendo strumento del quale i ### possono avvalersi ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa: cfr., tra le tante, Cass. nn. 8039/2019 e 22710/2017), non sia un atto dell'espropriazione forzata, ma costituisca <<un atto normalmente riferibile al creditore […] che svolge la stessa funzione che svolge la cartella in quanto atto prodromico per l 'esecuzione forzata>>. 
Al riguardo, occorre precisare che il mot ivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea. 
Ne consegue che - in quanto, per denunciare, un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione - l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può consi derarsi avvenuto in modo idoneo solt anto qu alora i motivi con i quali è esplicato si concretino in u na critica della decisione impu gnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, pe r esser e enunciate come tali, de bbono 10 concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere. 
Pertanto, il motivo che no n rispett i tale requisito si de ve considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. 
In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. e nell'art. 375 c.p.c. con il riferimento alla “mancanza dei motivi”. 
Tanto si verifica nel caso di specie, nel quale la società ricorrente con il motivo di ricorso non attinge la sopra evidenziata ratio della decisione, così incorrendo nella or ora rilevata inammissibilità: essa, invero, anziché censu rare la specifica ragione della repu tata preclusione, si limita a sostenere che l'opposizione sarebbe stata, al contrario, ammessa perché sv incolata da limiti di temp o in caso di adduzione di difetto del titolo esecutivo; ciò che è radicalmente diverso dalla preclusione da dispiegamento di precedente opposizione a quello stesso titolo.  4. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile in base al seguente principio di diritto: - <<In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile ai sensi dell'art. 366 n. 4 c.p.c. il motivo che non si concreti in una critica puntuale della decisione impugnata nella sua ratio decidendi e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere tali, debbono concretamente considerare le ragioni che sorreggono la decisione impugnata e da dette ragioni non possono prescindere>>.  5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese della società ricorrente in favore della controparte e la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). 11 P. Q. M.  La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'### per le erogazioni in agricoltura (###, delle spese del presente giudizio, spese che liq uida in euro 13.000 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad ope ra di parte ricorren te al comp etente ufficio di m erito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### il 2 aprile 2025, nella camera di consiglio 

Giudice/firmatari: De Stefano Franco, Gianniti Pasquale

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22576/2025 del 04-08-2025

... costituzione in giudizio, domanda riconvenzionale di condanna dell'opponente ### al pagamento di quanto preteso nei confronti del medesimo». La domanda doveva quindi essere dichiarata prescritta. 10. Con il nono motivo di impugnazione si deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 191 CPP, 2697, 2908 e 2909 c.c., 24,25 e 111 della costituzione, dell'art. 3 della legge 241/1990 e dell'art. 7 della legge 212 /2000, in relazione all'art. 360 , primo comma, numeri 1, 2, 3 e 5, c.p.c.». Per il ricorrente la sentenza della cassazione penale di condanna sarebbe inattendibile, inutilizzabile, illegittima e incompleta. La Corte d'appello avrebbe dovuto utilizzare, a fondamento della sua decisione, elementi «certi, incontrovertibili e, appunto, non contraddittori». La sentenza penale di condanna avrebbe invece stabilito la responsabilità del ### «basandosi su atti, innanzitutto, dichiarati nulli per violazione dell'art. 24 della ### da tutte le decisioni di commissione tributaria; a quest'ultima aggiungendosi i numerosi annullamenti in autotutela dell'erario». Ciò avrebbe dovuto incrinare «il rapporto sinallagmatico tra la realtà dei fatti e la verità processuale (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. 5165/2021 r.g. proposto da: ### rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura speciale in calce al ricorso dall'Avv. ### e dall'Avv. ### i quali dichiarano di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliati in ### via ### 2, presso il loro studio.  -ricorrenti - ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'### dello Stato, presso cui ex lege domicilia, via dei ### n. 12 -controricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di ### n. 3530/2020, depositata il ###.  2 RG n. 5165/2021 Cons. Est. ### D'### la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/4/2025 dal ### dott. ### D'####: 1.Il Tribunale di ### con sentenza n. 3533/2014 accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da ### quale titolare della ### avverso l'ingiunzione fiscale emessa ai sensi del regio decreto n. 639 del 1910 dalla ### il ###, notificata il ###, con cui era stato disposto il recupero degli aiuti comunitari per la produzione e la commercializzazione dell'olio d'oliva, corrisposti tra il 1982 e del 1986 all'impresa ### intimando all'ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 14.882.575,11, di cui euro 6.537.670,50 a titolo di sorte capitale ed euro 8.344.904,61 a titolo di interessi legali.  2. In particolare, il Tribunale rilevava che la pretesa creditoria si fondava sul PVC della ### di ### del 15/6/1988, con cui si contestava al ### quale titolare unico dell'omonima azienda, l'indebita percezione di somme a titolo di contributi comunitari al consumo dell'olio d'oliva. 
Tali contributi conseguivano ad attività «posta in essere al lo scopo di percepire gli aiuti comunitari nel settore», facendo figurare «vendite di olio fittizie (false fatture emesse nei confronti di oltre 90 soggetti)». 
In data ###, a seguito di un ulteriore processo verbale di constatazione della ### di ### si contestavano indebite percezioni di contributi comunitari nel periodo dal 1/1/1982 al 31/12/ 1986. 
Da tale accertamento nasceva il procedimento penale dinanzi al Tribunale di Taranto, definito in primo grado con sentenza n. 180, 3 RG n. 5165/2021 Cons. Est. ### D'### depositata il ###, di condanna del ### anche al risarcimento dei danni in favore dell'### da liquidarsi nella competente sede civile. 
La sentenza penale veniva confermata dalla Corte d'appello di Lecce, con sentenza n. 2 del 5/2/1997, depositata il ### e, quindi, dalla Corte di cassazione con sentenza n. 4526 del 13/3/ 1998, depositata in data ###. 
Successivamente, con la nota del 25/3/1998 la ### di Finanza trasmetteva ad ### un prospetto riassuntivo «relativo agli aiuti comunitari al consumo dell'olio di oliva indebitamente percepiti dal condannato in appello, responsabile principale, ### nico, nella duplice qualità di titolare della ditta confezionatrice omonima e di amministratore di fatto della società imbottigliatrice allegata ### s.r.l., entrambe con sede ###tale prospetto si riconosceva il ### responsabile principale della consumazione della frode comunitaria, con indebita percezione di aiuti comunitari pari ad euro 6.537.670,50, negli anni dal 1982 al 1986. 
Il Tribunale riteneva coperto da giudicato l'an debatur della pretesa per eff etto della sentenza penale divenuta irre vocabile, che aveva accertato la responsabilità del ### per truffa aggravata ai danni dell'### con riferimento ai contributi comunitari percepiti dal 1982 al 1986. 
Tuttavia, reputava, con rifer imen to al quantum, parzia lmente compensato il credito restitutorio, nella misura di euro 1.732.224,04, con crediti del ### verso ### per contributi relativi ad altre annualità.  3. Proponeva appello principale il ### ed appello incidentale ### 4 RG n. 5165/2021 Cons. Est. ### D'### 3.1. Con il primo motivo d'appello principale il ### deduceva che l'onere della prova in relazione alla spettanza del credito spettava ad ### mentre non vi era certezza in ordine alla liquidità ed esigibilità del credito, sicché ### non poteva avvalersi dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto n. 630 del 1910.  3.2. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante principale rilevava che, in realtà, contrariamente a quanto stabilito dal ### bunale, la sentenza penale non conteneva un accertamento in ordine alla fittizietà dell'operatore commerciale, poiché «la ditta del ### rella operava effettivamente e dunque non tutte le operazioni commerciali sarebbero state inesistenti».  3.3. Con il terzo motivo di appello principale il ### contestava la valenza probatoria della nota n. 4326 del 25/3/1998 della ### di ### trattandosi di un mero atto di parte.  3.4. Con appello incidentale ### si doleva della ritenuta compensazione parziale pronunciata dal Tribunale.  4. La Corte d'appello di ### con sentenza n. 3530/2020, pubblicata il ###, per quel che ancora qui rileva, reputava inammissibili le conclusioni rassegnate dal ### in data ###, dove aveva chiesto dichiararsi che l'intervenuta emissione di titolo esecutivo nei suoi confron ti (cartella d i pagamento ### del 29/5/2014 per complessivi euro 15.075.398,22 in favore di ### oltre interessi e spese, per complessivi euro 17.114.243,58) avrebbe determinato la violazione del principio del ne bis in idem, sicché doveva dichiararsi «cessata la materia del contendere relativamente alla pretesa creditoria svolta nel giudizio da ### In realtà, si trattava di conclusioni riguardanti «un titolo, la cartella di pagamento citata emessa il ###, che è estraneo al presente giudizio avente ad oggetto opposizione alla ingiunzione di 5 RG n. 5165/2021 Cons. Est. ### D'### pagamento emessa da ### e 14/1/2008». Sicché la domanda risultava nuova e, dunque, inammissibile ex art. 345 c.p.c.  4.1. La Corte territoriale reputava non fondati i tre motivi di appello principale. 
Quanto al primo motivo, rilevava che il procedimento di ingiunzione fiscale poteva essere utilizzato in quanto il credito restitutorio «era per sua natura determinabile in base a ricognizione contabile degli aiuti ricevuti dall'impresa». 
In ordine al secondo motivo, la Corte territoriale evidenziava la sussistenza del giudicato penale sulla responsabilità del ### per truffa. 
Non rilevava che il giudice penale, a pagina 28 della sentenza, avesse affermato che taluni episodi erano esclusi dal giudizio di colpevolezza, essendo emerso che il ### svolgeva effettiva, seppur minore, attività di confezionamento (citava sul punto per un caso analogo Cass. n. 3402 del 2016). 
Richiamava tutta una serie di elementi idonei a dimostrare la sussistenza della pretesa creditoria. 
Quanto al terzo motivo, la nota della ### di ### n. 4326 del 23/5/1998 era il frutto di una richiesta giunta alla ### di ### a seguito della sentenza della Corte d'appello di Lecce, con cui ### aveva chiesto di definire per ogni singolo soggetto di cui ai verbali le somme oggetto di indebito per attivare le procedure di recupero. 
Tale nota era dunque un documento esplicativo e ricognitivo del verbale e, come tale, traeva da quest'ultimo la sua valenza probatoria. 
La Corte d'appello accoglieva l'appello incidentale di ### con capo di decisione che non veniva censurato in sede ###5/2021 Cons. Est. ### D'### 4.2. Per quel che ancora qui rileva, si rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dal ### trattandosi di prescrizione decennale, il cui decorso iniziava dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione penale n. 4569 del 17/4/1998, con scadenza al 17/4/2008. 
Per il ### il corso della prescrizione non era stato interrotto dal giudizio penale, reputando «estranea la condanna generica intervenuta in sede penale». 
La Corte d'appello precisava che l'azione restitutoria nasceva dal reato di truffa e, dunque, in caso di costituzione di parte civile in un processo penale, nel successivo giudizio promosso in sede civile per la ripetizione di indebito la pregressa costituzione aveva valore interruttivo della prescrizione.  5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ### depositando anche memoria scritta.  6. L'### ha resistito con controricorso.  ###: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., e dell'art. 118 disposizione di attuazione del c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e/o all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nel punto in cui (n. 1 dei motivi della decisione) non riporta compiutamente i fatti che hanno originato la controversia e per omessa indicazione e descrizione della preliminare eccezione di inammissibilità dell'ingiunzione fiscale». 
Il ricorrente deduce che nella motivazione della Corte d'appello e, segnatamente, nella porzione dedicata ai «motivi della decisione», non erano stati correttamente e compiutamente «riportati e descritti i fatti ed i documenti che hanno originato la causa». 7 RG n. 5165/2021 Cons. Est. ### D'### sentenza impugnata avrebbe affermato erroneamente che il credito di ### «trovava titolo nelle indebite percezioni di somme per contributi comunitari», senza però precisare che non si trattava di «titolo», ma di pretesa creditoria di ### Il ricorrente, in sede di opposizione, aveva contestato decisamente il quantum, oltre ad eccepire preliminarmente la intervenuta prescrizione e la sicura inammissibilità dell'ingiunzione fiscale, per assoluta carenza di certezza dell'entità del credito, e, conseguentemente, di liquidità ed esigibilità dello stesso. 
Si doleva il ricorrente che i verbali della ### di ### nei quali si accertava l'esistenza delle cartiere, fossero stati redatti a tavolino, e non a seguito di verifica presso la ditta del ### Nella motivazione, poi, non si dava atto che nella nota della ### dia di ### del 25/3/1998 erano contenuti quattro allegati, nel secondo e nel terzo dei quali vi sarebbe stata la prova documentale che i contributi comunitari erano «sicuramente molto inferiori al totale di quelli» richiesti. 
Neppure si dava atto del fatto che ### aveva conseguito nei confronti del ### titolo esecutivo per il recupero dello stesso importo oggetto dell'indagine fiscale opposta, rappresentato dalla cartella esattoriale n. ###.  1.1. Il motivo è inammissibile. 
In realtà, la motivazione della Corte d'appello è presente, non solo in senso grafico, ma anche nella indicazione delle argomentazioni logiche e giuridiche sottese a tale decisione. 
Non si riesce a comprendere per quale ragione, l'omessa menzione nella motivazione della decisione di talune eccezioni (prescrizione e inammissibilità dell'ingiunzione fiscale) abbia inciso sulla correttezza della decisione finale. 8 RG n. 5165/2021 Cons. Est. ### D'### è alcun modo dimostrato, ma neppure allegato, che le inesattezze o le omissioni che connoterebbero la motivazione della sentenza impugnata impedirebbero di comprendere i passaggi essenziali della vicenda processuale e le ragioni poste a fondamento della decisione.  2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del regio decreto n. 639 del 1910 e degli articoli 112 e 161 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e/o all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.  e omesso esame circa un'eccezione preliminare decisiva per il giudizio che è stata oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art.  360, primo comma, n. 5, c.p.c.». 
Il ricorrente avrebbe espressamente formulato il richiamo «anche nelle conclusioni finali alla eccezione di inammissibilità della ingiunzione fiscale opposta». Tuttavia, «nonostante tali ripetute richieste di declaratoria di inammissibilità nella fattispecie in esame delle ingiunzione fiscale […] la sentenza i mpugnata h a completam ente ignorato tale precisa eccezione, omettendo di decidere in merito ed attuando, quindi la eccepita violazione dell'indicato art. 112 c.p.c. e determinando la nullità, o quantome no l'annullab ilità della decisione». 
La sentenza impugnata avrebbe invece dovuto dichiarare l'inammissibilità della detta ingiunzione.  2.1. Il motivo è inammissibile.  2.2. Anzitutto, si evidenzia che il motivo non rispetta i parametri di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c., non riportando in alcun modo né l'atto processuale in cui sarebbe stata sollevata l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'ingiunzione fiscale, né il contenuto di tale eccezione. 9 RG n. 5165/2021 Cons. Est. ### D'### 3. Inoltre, la Corte d'appello ha provveduto sull'eccezione di inammissibilità dell'ingiunzione fiscale, con un provvedimento espresso di rigetto. 
Si legge, infatti, a pagina 9 della motivazione della sentenza impugnata che «sussiste poi possibilità di ricorso alla speciale procedura di cui al R.D. 639/1910 in quanto il credito restitutorio esercitato con l'ingiunzione opposta era per sua natura determinabile in base a ricognizione contabile degli aiuti ricevuti dall'impresa destinataria dell'accertamento, come nitidamente affermato dal Tribunale (cfr. sul tema Cass., n. 2016 n. 3402)». 
Non solo, ma anche a pagina 12 della motivazione si evidenzia che l'appellante ### aveva reiterato la doglianza per cui ### non poteva fare ricorso alla speciale procedura di cui al regio decreto n. 639 del 1910, «poiché il credito non era determinabile, posto che una parte delle transazioni era effettiva, posto che il giudice penale ha in tal senso accertato che la ### aveva svolto nel periodo esaminato anche un'effettiva attività di confezionamento». 
La Corte territoriale ha ritenuto che «sulla questione si è già detto ai precedenti paragrafi con richiamo anche a precedente conforme della Suprema Corte (cfr. Cass., n. 3402/2016)».  4. Il motivo è comunque infondato anche nel merito. 
In particolare, sovvertendo un diverso orientamento (Cass., sentenza n. 3341 dell'11 febbraio 2009), per cui l'oggetto della controversia rappresentato dall'opposizione all'ingiunzione era stato assimilato ad un'azione di accertamento negativo (cfr. Cass., n. 3341 del 2009), questa Corte ha affermato che il thema decidendum della lite non si esaurisce nella verifica della validità formale dell'ingiunzione e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità per l'accesso al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all'accertamento della legittimità sostanziale della pretesa creditoria 10 RG n. 5165/2021 Cons. Est. ### D'### fatta valere dalla P.A.; tale orientamento, formatosi dapprima in materia di riscossione d i entra te tribut arie e d oganali (così 21/03/2012, n. 4510; Cass. 12/12/2013, n. 27816) , è stato poi esteso anche a cred iti nascenti da ra ppo rti di diritto pr ivato ( Cass. 26/ 09/2019, n. 24040; Cass., sez. 3, 26 luglio 2022, 23346). 
Vi è stata, dunque, un'equiparazione del giudizio di opposizione all'ingiunzione a quello di opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente qualificazione della ### come attrice in senso sostanziale (cfr. Cass., sez. 5, 31 luglio 2020, n. 16470, seppure in ambito di ingiunzione doganale; Cass., sez. 1, 26 settembre 2019, n. 24040, che esclude la possibilità di proporre domanda riconvenzionale da parte della ###. 
In altri termini, l'opposizione ad ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910 ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante (cfr. Cass., sez. 3, 9 ottobre 2023, n. 28301, per cui il giudice accerta la fondatezza della pretesa e l'entità de l credito vantato dall'### Cass., sez. 3, 8 febbraio 2023, n. 3843), e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente (sicché è inammissibile, per difetto di interesse, una opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenutoforma della stessa: così Cass., 20/06/2016, n. 12674), ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, l'accertamento sull'esistenza e sull'en tità del credito portato dal provvedimento. 
In un giudizio così strutturato, l'opponente è solo e soltanto attore in senso formale, mentre l'### convenuta assume la veste di attrice in senso sostanziale, con le derivanti ricadute sul 11 RG n. 5165/2021 Cons. Est. ### D'### riparto degli oneri probatori (cfr. Cass., sez. 3, 8 aprile 2021, 9381): sulla P.A. grava la prova dei fatti costituitivi della propria pretesa ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass., sez. 1, 16 maggio 2016, n. 9989; Cass., sez. 1, 3 novembre 2011, n. 22792; Cass., sez. 1, 9 luglio 1999, n. 7179; Cass., sez. 1, 18 maggio 2001, n. 6813), sull'opponente la dimostrazione della loro inefficacia o dell'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obblig azione (sull' onus probandi, Cass. 08/04/2021, n. 9381, a mente della quale neppure rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumuli in sé la natura e funz ione di titolo esecutiv o unilater almente formato dalla P.A.  nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, e restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie; nello stesso senso, v. Cass., 16/05/2016, n. 9989). 
E' dunque l'ingiunzione stessa, atto di accertamento del credito della P.A., ad integrare (nei limiti della impugnazione formulata) gli estremi della domanda nella controversia di opposizione, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi (cfr. ex plurimis, Cass., 12/12/2017, n. 29653 ; Cass., 03/11/2011, n. 22792; Cass., 18/06/2010, 14812). 
Pertanto, con l'invocare il rigetto dell'avversa opposizione oppure la conferma dell'ingiunzione, l'### opposta, senza ne-12 RG n. 5165/2021 Cons. Est. ### D'### cessità di formule sacramentali, richiede all'organo giudicante il riconoscimento del diritto al recupero del credito nella misura e per le ragioni causali già giustificanti l'ingiunzione e l'emissione di una sentenza che, pur in forma di statuizione di rigetto dell'opposizione, ha natura di vera e propria condanna (salva una espressa richiesta della P.A. limitata ad una pronuncia di mero accertamento), con l'efficacia tipica dei titoli esecutivi giudiziali (in questo ordine di idee, espressamente, oltre alle citate Cass., n. 4510 del 2012 e Cass., n. 27816 del 2013, si veda anche Cass., 31/07/2020, n. 16470).  5. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e/o in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.». 
La Corte d'appello ha giudicato inammissibili le questioni proposte dal ### solo in sede di gravame, per violazione dell'art. 345 c.p.c., in relaz ione alla cartella di pagamento ### formata da ### per l'importo complessivo di euro 17.114.243,58. 
Tuttavia, tale carattere di novità non sarebbe ravvisabile. 
La cartella esattoriale era stata notificata il ###, ma il Lucarella non l'aveva ricevuta, sicché non era tardiva la produzione avvenuta all'udienza del 27/1/2020. 
Il documento prodotto dal ### poi, non era la cartella, ma il pignoramento mobiliare subito. 
Il verbale di pignoramento era del 14/2/2018, sicché si trattava di atti formati dopo la data di celebrazione dell'ultima udienza del processo, ossia del 9/6/2015. 
Pertanto, doveva essere accolta la domanda di cessazione della materia del contendere, in quanto il ricorrente aveva prodotto in giudizio il verbale di pignoramento del 14/2/2018, «per il pagamento 13 RG n. 5165/2021 Cons. Est. ### D'### del medesimo importo oggetto del giudizio pendente in opposizione all'ingiunzione fiscale emessa dalla stessa ### Non era possibile decidere il giudizio di appello, stante la violazione del divieto del ne bis in idem perché, in caso di accoglimento dell'appello dell'### sarebbe derivata l'esistenza in favore dell'ente di Stato di due titoli esecutivi riferiti al medesimo credito. 
Inoltre, si trattava di documenti non esistenti prima del processo, in quanto il ricorrente ne era «venuto a conoscenza solo in data 14 febbraio 2018».  5.1. Il motivo è infondato. 
In realtà, come ammesso dallo stesso ricorrente, la cartella di pagamento era stata notificata il ###, mentre solo il pignoramento era avvenuto il ###. 
Il relativo verbale, quindi, non poteva essere prodotto, in violazione dell'art. 345 c.p.c. 
Tra l'altro, attraverso la produzione del verbale di pignoramento, relativo ad un titolo imprecisato, si andava ad allargare l'oggetto del giudizio. 
La cartella di pagamento, costituendo titolo esecutivo oltre che precetto, poteva derivare la sua efficacia da un titolo di varia natura, che non era neppure indicato dal ### Ed infatti, si osserva nel controricorso che le argomentazioni del ### in ordine all'esiste nza dell a cartella esattoriale em essa sulla base di altro “titolo” posseduto da ### dovevano essere completate «facendo riferimento in ordine a quest'ultimo chiarendo (e dimostrando) che si trattava di altro titolo giudiziale (sentenza, decreto ingiuntivo non opposto ecc.) riguardante esattamente lo stesso credito azionato da ### mediante l'ordinanza ingiunzione opposta» (vedi p. 56 del controricorso). 14 RG n. 5165/2021 Cons. Est. ### D'### cartella di pagamento poteva, infatti, essere emessa sia a seguito di iscrizione provvisoria, sia a seguito di iscrizione definitiva, sia in relazione all'esito di eventuali giudizi in ordine alla spettanza del credito. 
Solo l'esistenza di un vero e proprio giudicato, avente ad oggetto la medesima pretesa creditoria oggetto del contendere, avrebbe impedito alla Corte d'appello di pronunciarsi. 
Senza contare che in caso di duplicazione dei titoli esecutivi il debitore avrebbe avuto la facoltà di opporsi a qualsiasi richiesta, per impedire il doppio pagamento. 
Per questa Corte, infatti, il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (cfr. Cass., sez. 6-3, 1/2/2018, n. 2529; Cass., sez. L, 11 2015, n. 2687). 
Il divieto dello "jus novorum" non concerne soltanto le allegazioni in fatto e l'indicazione degli elementi di prova, ma anche (e soprattutto) la specificazione delle "causae petendi" fatte valere in giudizio a sostegno delle azioni e delle eccezioni, pur se la nuova prospettazione sia fondata sulle stesse circostanze di fatto, ma non si risolva in una semplice precisazione di una tematica già acquisita al giudizio (Cass., sez. 6-2, 11/1/2018, n. 535). 
Non è possibile introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una 15 RG n. 5165/2021 Cons. Est. ### D'### pretesa diversa da quella precedente (cfr. Cass., sez. 2, 12/12/2018, n. ###). 
Tra l'altro, si eccepisce la violazione del giudicato di cui all'art.  2909 c.c., ma, a fondamento di tale eccezione, occorre indicare il provvedimento giurisdizionale contenente la pronuncia sulla stessa domanda e dimostrare il passaggio in giudicato, trascrivendo anche stralci della sentenza invocata. 
Per la controricorrente, peraltro, «la cartella esattoriale da cui aveva preso le mosse la procedura esecutiva nel corso della quale era stato effettuato il pignoramento immobiliare nei confronti del ricorrente era stata emessa sulla base di ruolo che era stato formato dopo la pronuncia della sentenza del Tribunale e che su di essa si era venuto a fondare».  6. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 329,346 ed ancora 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., in rela zione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e/o 360 n. 4 c.p.c. 
Il ricorrente critica la sentenza impugnata per avere ritenuto provata la pretesa creditoria di ### non avendo fornito un'adeguata motivazione delle ragioni sottese a tale decisione. 
Si sarebbe persino formato il giudicato interno sulla statuizione del Tribunale di ### n. 15917 del 2014, la quale aveva integralmente annullato la pressoché identica ingiunzione fiscale emessa da ### nei confronti del ### di ### e della società ### Sarebbe erronea l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata per cui «era l'appellante a dover dare dimostrazione dell'effettività di singole, peraltro quantitativamente marginali (come indica il giudice penale), prestazioni». 16 RG n. 5165/2021 Cons. Est. ### D'### si era tenuto conto del fatto che numerosi venditori di olio, come pure acquirenti, consumatori diretti o grossisti, erano stati prosciolti in istruttoria oppure assolti in primo grado o ancora in appello.  7. Con il quinto motivo di impugnazione si deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, numero 4 e/o in relazione all'art. 360, primo comma, numero 3, c.p.c.». 
La Corte d'appello, esaminando la sentenza penale n. 180 del 1995 del Tribunale di Taranto, ha solo evidenziato i profili di responsabilità penale del ricorrente e degli altri imputati, «travisando le risultanze probatorie provenienti da tale documento». 
I fatti riportati e descritti nelle pagine da 6 a 23 della sentenza penale, pur gravi, non erano riferibili «a tutta l'attività produttiva e commerciale del ### Ed infatti, per molti imputati era intervenuta sentenza di assoluzione (si riportano tali circostanze da pagina 32 a pagina 37 del ricorso per cassazione).  8. Con il sesto motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2043, 2056, 1223, 1227 e 2909 c.c. e 651 e 652 CPP, in relazione all'art. 360, primo comma, numero 3, c.p.c. e/o in relazione all'art. 360, primo comma, numero 4, c.p.c. e ancora violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, numero 4, c.p.c.». 
Il ricorrente si sofferma sulla sentenza impugnata laddove ha reputato che «avendo il giudice condannato ### per il reato di cui al capo C) in cui era stata indicata in modo preciso la somma indebitamente erogata per effetto della truffa, il fatto che dal processo penale fosse emerso che una qualche attività reale di confezionamento e vendita di oli fosse stata posta in essere dal ### non 17 RG n. 5165/2021 Cons. Est. ### D'### significa che detta attività corrispondesse esattamente agli aiuti oggetto del presente giudizio». 
Sarebbe erronea tale affermazione, in quanto nel capo di imputazione non era stata indicata in modo preciso la somma indebitamente erogata, leggendosi nello stesso che il ### «riscuoteva indebitamente per ingenti importi gli aiuti comunitari».  9.Con il settimo motivo di impugnazione si deduce la «violazione e/o falsa applicazione ancora degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, numero 4, c.p.c., e/o in relazione all'art. 360, primo comma, numero 3, c.p.c., con conseguente integrale travisamento delle risultanze processuali». 
La Corte d'appello avrebbe effettuato un «gravissimo e, ai fini dell'esito del giudizio, decisivo travisamento delle risultanze processuali, per aver omesso di esaminare, valutare e decidere in merito a numerosissimi documenti probatori rit ualmente prodotti in primo grado dal ricorrente e in merito ad una prova testimoniale espletata, sempre in primo grado». 
La Corte d'appello avrebbe posto a fondamento della sua decisione un unico documento prodotto alla controparte. 
Erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che il ### si sarebbe limitato nel gravame esclusivamente a contestare i conteggi riportati nella nota ricognitiva della ### di ### del 25 marzo 1998, redatta sulla scorta della sentenza penale e sulla base del verbale di accertamento. 
Per la Corte d'appello il ricorrente non avrebbe allegato alcuna circostanza o evidenza documentale idonea ad individuare transazioni effettivamente intercorse. 
Per il ricorrente, invece, la nota della ### di ### n. 4326 del 25/3/1998 sarebbe contraddetta da numerosi documenti. 18 RG n. 5165/2021 Cons. Est. ### D'### particolare, sarebbe stata ignorata la ponderosa documentazione di ben 512 documenti contenuti in 4 dossier, oltre agli altri 93 documenti elencati nell'atto di opposizione (da pagina 42 a pagina 44 del ricorso per cassazione). 
Del resto, nella sentenza del Tribunale penale di ### vi erano espressioni che facevano comprendere come non tutta l'attività effettuata dal ### fosse affetta da illiceità penale, valorizzando gli avverbi «pressoché» oppure «quasi sempre» o ancora «quasi totale» (pagina 46 del ricorso per cassazione). 
Inoltre, sarebbero state neglette anche le risultanze derivanti dall'espletamento della prova testimoniale (da pagina 51 a pagina 54 del ricorso per cassazione, ove sono riportate le deposizioni di #### e ###. 
La Corte d'appello avrebbe poi errato laddove ha ritenuto che spettasse agli opponenti, che hanno sollevato la relativa eccezione, dimostrare quale quota degli aiuti complessivamente ricevuti per effetto dell'attività fraudolenta, fosse invece esattamente corrispondente ad attività reale che ne legittimava la percezione. 
Al contrario, era proprio ### che, in adempimento del dichiarato suo onere ex art. 2697, primo comma, c.c., avrebbe dovuto indicare e fornire la prova che tutti i contributi ricevuti dal ricorrente, del cui inte ro ammon tare chiede la restituzione an che a titolo di danni, siano derivati da documentazione irregolare e, comunque, di quali e quanti contributi fossero stati erogati indebitamente. 
Solo in tal caso gli opponenti avrebbero potuto formulare le loro opportune eccezioni, assumendo conseguentemente l'onere di provarne il fondame nto a n orma del 2º comma dell'art. 2697 c.c.: norma che risulta anche questa violata e falsamente applicata. 
Il ricorrente deduce che la Corte d'appello non ha tenuto conto dei documenti contenuti nel ### n. 1 (indicati da pagina 54 a 19 RG n. 5165/2021 Cons. Est. ### D'### pagina 58 del ricorso per cassazione), nel ### n. 2 (indicati da pagina 58 a pagina 60), nel ### n. 3 (documenti indicati da pagina 61 a pagina 62) e nel ### n. 4 (da pagina 63 a pagina 64).  9. Con l'ottavo motivo di impugnazione si deduce la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2953, 2934, 2935 e 2936 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in riferimento alla decisione di rigetto dell'eccezione di prescrizione formulata dal ### rella». 
In particolare, la Corte territoriale ha reputato che il termine di prescrizione di 10 anni ex art. 2953 c.c. decorreva dal 17/4/1998, data del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Taranto che aveva dichiarato ### colpevole di truffa; ha reputato non ancora decorsi i 10 anni al momento della notifica dell'ingiunzione fiscale del 4/2/2008. 
La Corte d'appello avrebbe falsamente applicato l'art. 2953 c.c., in quanto, era vero che la sentenza n. 180 del 1995 del Tribunale penale di ### aveva condannato il ### a risarcire i danni subiti dalla costituita parte civile ### ora ### ma era anche vero che il Tribunale aveva disposto che tali danni dovessero «liquidarsi nella competente sede civile». 
Pertanto, ### se avesse voluto tempestivamente chiedere la liquidazione dei danni dalla ### avrebbe dovuto rivolgersi al giudice civile nel termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., e non oltre la data del 17/4/2008. 
Al contrario, l'### invece di ottemperare a quanto disposto dal giudice penale, aveva provveduto ad emettere «la inammissibile ingiunzione amministrativa di condanna, notificata al ### il 4 febbraio 2008, e «solo dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di opposizione a detta ordinanza amministrativa, si è rivolta al Tribunale civile di ### in data 11 ottobre 2008, e quindi allorché i 10 anni di cui 20 RG n. 5165/2021 Cons. Est. ### D'### all'art. 2953 erano ormai scaduti da ben 6 mesi [..] formulando, in via principale, nel proprio atto di costituzione in giudizio, domanda riconvenzionale di condanna dell'opponente ### al pagamento di quanto preteso nei confronti del medesimo». 
La domanda doveva quindi essere dichiarata prescritta.  10. Con il nono motivo di impugnazione si deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 191 CPP, 2697, 2908 e 2909 c.c., 24,25 e 111 della costituzione, dell'art. 3 della legge 241/1990 e dell'art. 7 della legge 212 /2000, in relazione all'art. 360 , primo comma, numeri 1, 2, 3 e 5, c.p.c.». 
Per il ricorrente la sentenza della cassazione penale di condanna sarebbe inattendibile, inutilizzabile, illegittima e incompleta. 
La Corte d'appello avrebbe dovuto utilizzare, a fondamento della sua decisione, elementi «certi, incontrovertibili e, appunto, non contraddittori». 
La sentenza penale di condanna avrebbe invece stabilito la responsabilità del ### «basandosi su atti, innanzitutto, dichiarati nulli per violazione dell'art. 24 della ### da tutte le decisioni di commissione tributaria; a quest'ultima aggiungendosi i numerosi annullamenti in autotutela dell'erario». 
Ciò avrebbe dovuto incrinare «il rapporto sinallagmatico tra la realtà dei fatti e la verità processuale derivatane dalla sentenza penale di condanna».  11. I motivi quarto, quinto, sesto, settimo e nono, che vanno trattati congiuntamente per strette ragioni di connession e sono inammissibili. 
In realtà, si assiste alla richiesta di una mera rivalutazione di tutti gli elementi istruttori, già compiutamente esaminati dalla Corte di merito, non consentita in questa sede ###5/2021 Cons. Est. ### D'### 11.1. La Corte d'appello, infatti, con ampia ed esaustiva motivazione, ha ritenuto che fosse stata fornita da parte della creditrice ### la prova dell'indebita ricezione di aiuti comunitari da parte di ### Tra l'altro, la Corte territoriale ha valorizzato, non soltanto il giudicato penale di condanna nei confronti di ### ma anche tutti gli elementi istruttori acquisiti nel corso del processo penale. 
La Corte d'appello muove dall'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile ex art. 651 c.p.p., rammentando che «La sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata in seguito al dibattimento, ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato». 
Tuttavia, non si ferma dinanzi a tale considerazione, ma svolge un esame critico anche degli elementi istruttori acquisiti in sede penale.  ### vera contestazione da parte del ### era relativa alla circostanza che questi, comunque, gestiva anche un'attività individuale imprenditoriale parallela a quella della società ### seppure di minore rilievo. 
Sul punto, la Corte territoriale premette che «è pacifica la circostanza che l'### abbia effettivamente incassato a titolo di aiut i nel periodo tra il 1984 ed il 1986 la somma di lire 12.659.695.269,00 pari all'importo in linea capitale ingiunto». 
Chiosa, poi, la Corte d'appello - proprio in relazione all'attività residuale del ### - che «considerato che risulta pienamente provata l'attività fraudolenta posta in essere da ### al fine di far incassare alla società aiuti pari al suddetto importo, non vale ad 22 RG n. 5165/2021 Cons. Est. ### D'### escludere la certezza e la liquidità del credito ingiunto la circostanza che il giudice penale a pagina 28 della sentenza abbia affermato “del resto l'esclusione di alcuni episodi da un giudizio di colpevolezza non è in contraddizione rispetto alla valutazione complessiva dei fatti, giacché dalle risultanze processuali è emerso che ### accanto alla sicuramente prevalente attività di falsa fatturazione, svolgeva un'effettiva, seppur minore attività di confezionamento e vendita di olio” (vedi in un caso analogo Cass. civ. n. 3402/16 in motivazione)». 
Tuttavia, la Corte territoriale scende all'esame analitico dei documenti istruttori, accertando che l'intero ammontare degli aiuti comunitari era indebito, ciò risultava da: l'assenza di dipendenti assunti dalla ### le affermazioni del ### per cui egli, con l'ausilio di collaboratori occasionali, mai indicati nominativamente, aveva provveduto a tutte le operazioni di imbottigliamento, oltre che a tutte le fasi del l'approvvigionamento e della distribuzione e ciò «a fronte dell'impressionante volume di affari totalizzato dalla società GAM per quintali di olio sfuso acquistato e per litri di olio confezionato, tanto da porsi costantemente al vertice della graduatoria nazionale per l'ammontare degli aiuti comunitari sull'immissione in consumo dello olio di oliva richiesti dall'### È stata anche valorizzata «l'implausibile ed assoluta costanza del mezzo di pagamento dell'olio avvenuto sempre in contanti, anche nei casi di fornitura per centinaia di milioni di lire». 
Non si è dimenticato che vi era «incompatibilità tra la documentale effettuazione di molti trasporti di merci e circostanze accertate oggettivamente impedienti, quali il contemporaneo impegno dell'autista, che era quasi sempre lo stesso ### con un unico mezzo di trasporto immatricolato in epoca remota, in altro trasporto o la contestuale presenza in luoghi distanti tra di loro ovvero l'abbinamento di consegna nello stesso giorno o in giornate successive incompatibili 23 RG n. 5165/2021 Cons. Est. ### D'### con le distanze e i tempi tecnici per i viaggi e per le connesse operazioni di carico e scarico». 
Altri elementi erano costituiti dall'assenza di qualsiasi traccia indiziaria relativa al rifornimento di carburante, oltre che dalle modalità di approvvigionamento dell'olio attraverso acquisti numerosi e non di rilevante entità, facendo figurare come fornitori produttori agricoli apparentemente esonerati dagli adempimenti Iva per legittimare il ricorso all'autobolla o all'autofattura per far apparire come fatturate operazioni in effetti mai avvenute o avvenute per importi inferiori. 
La Corte d'appello si sofferma poi anche su indagini incrociate che avevano rivelato episodi sconcertanti: «invalidi costretti sulla sedia a rotelle che non solo acquistano centinaia di quintali di olio, ma che, abbandonate le stampelle, diventano disinvolti ed instancabili autisti di autotreni a pieno carico».  12. Pertanto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell'art. 651 c.p.p. 
Per questa Corte, infatti, in tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'int erno dei limiti oggettivi del giud icato penal e di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'e- lemento soggettivo civ ilistico (cfr. Cass., sez. 3, 1 0/5/2024, 12901). 24 RG n. 5165/2021 Cons. Est. ### D'### resto, il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: l'obbl igo di rinnovazione (imposto dall'art. 6, par. 1, della ### in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, come affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 21 settembre 2010, ### c. ###, infatti, ha rilievo solo in ambito penalistico e non è applicabile ai giudizi risarcitori civili, governati, in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno, dalle diverse regole probatorie del "più probabile che non" e della probabilità prevalente, a maggior ragione qualora venga richiesta in appello l'affermazione della responsabilità del presunto danneggiante (cfr. Cass., sez. 3, 7/11/2023, n. ###). 
Si è anche chiarito che il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex art. 75, comma 3, c.p.p., di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché, anche in presenza di un giudicato penale, il giudice civile non ha l'obbligo di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale come fonte del proprio convincimento (cfr. Cass., sez. 2, 30/12/2021, n. 42028). 
Ciò che si chiede al giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ove intenda utilizzare, senza peraltro 25 RG n. 5165/2021 Cons. Est. ### D'### averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la prova decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, è di procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico (cfr. Cass., sez. 3, 7/5/2021, n. 12164). 
E ciò è proprio quello che ha fatto la Corte d'appello nella sentenza impugnata in questa sede ###analitica disamina degli elementi istruttori in atti. 
Va aggiunto, che è corretto il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 3402 del 22/2/2016, nella quale si è affermato che «la liquidità e la certezza del credito non vengono meno sol perché un minimo quantitativo di agrumi risulti effettivamente conferito presso l'industria di trasformazione, e ciò in considerazione del fatto che il soggetto fruitore dell'intera contribuzione comunitaria - poi oggetto di ripartizione fra imprecisati soggetti - era un sodalizio […] risultato del tutto inesistente e che, in tale veste, sarebbe stato il recettore dei pretesi conferimenti da parte dei produttori (molti dei quali soggetti, a loro volta, inesistenti) e, quindi, il “giratario” a loro favore dei contributi da ridistribuire ai presunti soci conferenti».  13. A fronte di una mole documentale così ampia, da un lato, si rileva che il contenuto dei documenti indicati nel ricorso per cassazione non può certo essere utilizzato per sconfessare le argomentazioni complete ed esaustive della Corte di merito, dall'altro, non può non osservarsi che, una volta fornita la prova da parte della creditrice della sussistenza della propria pretesa, era onere specifico del ### rella dare la dimostrazione che, in realtà, una parte delle operazioni era in realtà reale e non fittizia, onde scomputare tali prestazioni 26 RG n. 5165/2021 Cons. Est. ### D'### dall'ammontare complessivo degli aiuti economici comunitari ricevuti indebitamente.  14. Senza contare che dal controricorso emerge che il prospetto riepilogativo del 25/3/1998 è stato chiesto dalla ### alla ### di ### dopo la pronuncia della sentenza della Corte d'appello penale, che aveva confermato la condanna per il ### pronunciando invece sentenza di assoluzione con la formula perché il fatto non costituisce reato in favore della coniuge ### 15. Quanto alle doglianze in ordine all'utilizzazione da parte del giudice penale di documenti non utilizzabili ex art. 191 c.p.p., tali rilievi dovevano essere sollevati nell'ambito del processo penale, in sede di appello o di giudizio di legittimità. 
Peraltro, la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare (cfr. Cass., sez. 3, 28/2/2023, n. 5947; Cass., 5, 7/12/2021, n. ###).  16. ### motivo è inammissibile. 
Infatti, la Corte d'appello ha risposto al motivo di impugnazione sollevato dal ### in ordine alla pretesa prescrizione del diritto di ### nei suoi confronti. 
La doglianza palesata con l'atto d'appello riguardava la mancata interruzione della prescrizione nel corso del giudizio penale, conclusosi con una condanna in forma generica in favore della parte civile. 
Per tale ragione, il dies a quo da cui iniziare a computare la prescrizione doveva essere individuato nel 1988, ossia nel momento in 27 RG n. 5165/2021 Cons. Est. ### D'### cui l'### ogg i ### aveva acqu isito contezza dei ve rbali della ### di ### che riscontravano la frode. 
Per il ricorrente, la costituzione di parte civile di ### in sede penale per ottenere il risarcimento del danno non poteva interrompere la prescrizione per la diversa pretesa restitutoria. 
La Corte d'appello, però, con idonea motivazione ha chiarito che l'azione restitutoria da reato ex art. 185 c.p.c. originava da reato di truffa ex art. 140 CP, e che, in caso di costituzione di parte civile in un processo penale, poi definito per prescrizione, nel successivo giudizio promosso in sede civile per la ripetizione di indebito la pregressa costituzione ha valore interruttivo della prescrizione in quanto ogni reato obbliga, oltre che al risarcimento, alle restituzioni, sicché l'esperimento dell'azione civile nel processo penale è di per sé idonea ad identificare il petitum della domanda, senza che occorra l'ulteriore enunciazione (si richiama Cass., n. 17226 del 29/7/2014). 
A fronte di questa chiara motivazione, il ricorrente nell'ottavo motivo chiede che la prescrizione sia dichiarata in quanto, fermo restando che il giudicato si è formato al momento della pronuncia della Corte di cassazione penale, e quindi con la sentenza n. 4526 del 13/3/1998, depositata in data ###, l'attrice ### aveva proposto la domanda riconvenzionale solo in data ###, quindi allorché i 10 anni di cui all'art. 2956 c.c. erano ormai scaduti (dalla data del 17/4/1998). 
È evidente che non viene impugnata la ratio decidendi della sentenza della Corte di merito, prospettandosi una nuova questione, inammissibile in questa sede. 
Tra l'altro, il giudizio avverso l'ingiunzione fiscale è stato instaurato, per le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti, proprio con la notifica dell'ingiunzione fiscale avvenuta il ###, essendo 28 RG n. 5165/2021 Cons. Est. ### D'### da tale data pendente il giudizio ordinario di cognizione, a prescindere dalla successiva proposizione della domanda riconvenzionale, a seguito dell'opposizione presentata dal ### 17. Le spese del giudizio di legittimità, per il principio della soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso. 
Condanna il ricorrente ### a rimborsare in favore della controricorrente ### le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 30.000,00, oltre spese prenotate a debito, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 1, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 23 aprile 2025  

causa n. 5165/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Mercolino Guido, D'Orazio Luigi

M
2

Corte di Cassazione, Ordinanza del 15-03-2025

... esser e dichiarato inammissibile, co n conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore d ei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimit à, liquidate direttamente in dispositivo. Sez. ### - R.G. 1680/2020 - CC 13 febbraio 2025 - ### nr. 11 di 11 6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co mma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterior e importo a titolo di contributo unificato , pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amm inistrazione giudiziaria verificare la debenza in co ncreto del cont ributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1680/2020 R.G. proposto da ### in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in ### 27, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### - ricorrente - contro #####, in persona del ### pro tempore, #### pubblico R.G.N. 1680/2020 Ud. 13 febbraio 2025 ###. ### - R.G. 1680/2020 - CC 13 febbraio 2025 - ### nr. 2 di 11 AGEA - ### in persona del legale rappresentante pro tempore entrambi domiciliat ###### 12, presso l'### che li rappresenta e difende - controricorrenti - avverso la sentenza della CORTE D'### O ### n . 3686/2019 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 dal ###. #### 1. Con sentenza n. 3686/2019, pubblicata in data 31 maggio 2019, la Corte d'appel lo di ### nella regolare costituzione degli appellati ### - ### e ###, ### E ### ha respinto l'appello proposto dalla C.D.P. S.R.L. avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 3874/2016, pubblicata in data 24 febbraio 2016.  2. C.D.P. S.R.L. aveva adito il Tribunale di ### chiedendo la condanna delle due ### - ciascuna per quanto di sua ragione e spettanza - alla corresponsione delle somme trattenute a titolo di penale (€ 55.071,62; € 17.463,07 ed € 18.135,00), applicate a fronte di contestati inadempimenti relativi ad un contratto avente ad oggetto la fornitura di prodotti ortofrutticoli alle mense scolastiche. 
Gli inademp imenti contestati si sostanziavano: nell'aver somministrato frutta fuori stagione, difformement e dalle previsioni contrattuali; nella mancata distribuzione dei prodotti nelle scuole; nel #### - R.G. 1680/2020 - CC 13 febbraio 2025 - ### nr. 3 di 11 mancato rispetto delle modalità di confezionamento, imballaggio ed etichettatura dei prodotti. 
In subordine, la C.D.P. S.R.L. aveva chiesto la riduzione di dette penali, deducendone l'ammontare eccessivo. 
Costituitesi regolarmente le ### il Tribunale di ### aveva respinto la domanda, rilevando - in sintesi - che l a somministrazione della frutta fuori stagione non era mai stata autorizzata; che le deduzioni della società attrice risultavano del tutto generiche e quindi inidonee a distinguere tra l'ipotesi di consegne di prodotti difformi dal contratto e le ipotesi di consegne non autorizzate; che generiche ed indimostrate erano le deduzioni dell'attrice in ordine alla non gravità e non imputabilità dell'inadempimento; che il numero e la tipologia delle violazioni del contratto oggetto di contestazione e la loro in cidenza sul sinallagma co ntrattuale valevano ad esc ludere la sussistenza dei presupposti per procedere alla riduzione delle penali.  3. La Corte d'appello di ### ha disatteso i cinque motivi di gravame formulati dall'odierna ricorrente osservando, in sintesi, che: − la man cata applicazione della penale da parte della stazione appaltante in relazione ad una diversa ipotesi di inadempimento (sostituzione di un tipo di frutta con altra) non costituiva fattore tale da giusti ficare l' annullamento della penale irrogat a per l'inadempimento connesso alla fornitura di frutta fuori stagione, considerato anche il fatto che nel primo caso - quello in cui la penale non era stata applicata - la frutta sostituita era comunque "di stagione"; − in re lazione alla mancanza di autorizzazione alla fornitura di frutta fuori stagione, era irrilevante che le ### fossero o meno state informate delle giustificazioni fomite dall'appaltatrice, rilevando unicamente il fatto che la fornitura - #### - R.G. 1680/2020 - CC 13 febbraio 2025 - ### nr. 4 di 11 pacificamente - non era stata autorizzata, risultando ininfluenti e co munque non dimostrate le giustificazioni addotte dall'appellante al fine di dimostrare la non im putabilità dell'inadempimento; − quanto alla penale applicata in relazione alla quantità di prodotti imballati od etichettati in modo diffor me alle previsioni contrattuali, risultava preclusa ogni valutazione in ordine alla illegittimità della penale medesima, in assenza di dati specifici; − il motivo di gravame relativo al ri getto della domanda subordinata di riduzione delle penali risultava totalmente generico, non essendo stati chiariti né quali elementi il primo giudice avesse omesso di considerare né le circostanze sulla cui base si sarebbero dovute ritenere le penali contrattuali sproporzionate o irragionevoli, risultando in tal modo assenti i presupposti per poter esercitare d'ufficio il potere di riduzione di cui all'art. 1384 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di ### ricorre C.D.P. S.R.L. 
Resistono con un ico controri corso ### e ##### E ### 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a due motivi.  1.1. Il p rimo motivo di ricorso è, testualmente, rubricato: “Violazione dell'art. 112 e.p.c. per omessa pronunzia con riferimento all'art. 360 e.p.c., co mma 1, n. 4, ovvero subordinatamente per omesso esame e motivazione ex art. 360 c.p.c. co. 1 n. 5, in ordine al #### - R.G. 1680/2020 - CC 13 febbraio 2025 - ### nr. 5 di 11 primo motivo di appello del punto sub. C) e relativo all'annullamento delle connesse e conseguenti penalità relative alla mancata consegna nelle scuole del prodotto susine per €. 5.054,34. Il tutto per effetto della annullata sanzione di cui al pu nto su b. A) delle premesse dell'appello”. 
Deduce la ricorren te che la Corte d'appello di ### avrebbe omesso di statuire su un punto - primo punto sub. C) - dell'atto di appello, concernente l'annullamento “della sanzione relative alle susine per € 5.054,34, per effetto della annullata sanzione di cui al punto sub. 
A) delle premesse dell'appello”. 
Riferisce, infatti, la ricorrente di avere evidenziato nel proprio gravame che il ### di ### ento del ### nelle ### aveva annullato le penalità relative alla intervenuta sostituzione di tipologi e di frutta, proc edendo alla riduzione della relativa penale, senza tuttavia tenere conto “dell'ulteriore e successivo accoglimento dell'annullamento delle penalità relative alla consegna delle susine co sì come sostituite dalle nettarine (…) per effetto del successivo provvedimento di cui alla lettera di comunicazione dell'esito del riesame delle sanzioni, #### del 12/12/2011 del ### Di tal ché le sanzioni relative alla mancata consegna delle susine sostituite dalle nettarine, e nonostant e il provvedimento di annullamento, non sono state giammai annullate ed il relativo importo giammai è stato corrisposto alla ###”. 
Tale circostanza sarebbe stata oggetto di motivo di appello col quale sarebbe stat o chiesto l'annulla mento sia delle penali per la mancata consegna delle susine sia delle penali “tra di loro strettamente connessei e conseguenti relative ad altri prodotti (arance e pere). non oggetto di alcun diretto provvedimen to di acc oglimento (…)”, e sul quale la Corte d'ap pello non avrebbe statuito, incorrendo nella #### - R.G. 1680/2020 - CC 13 febbraio 2025 - ### nr. 6 di 11 violazione dell'art. 112 c.p.c. o, in subordine, nell'omesso esame di fatto decisivo.  1.2. Il second o motivo di ricors o è, testualmente, rubricato: “Violazione di cui all'art. 360 c.p.c. co. 1 n. 5, per omesso esame e stante l'assoluta omessa motivazione con riferimento a fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti ed oggetto dei punti di impugnazione di seguito riportati, in ordine al: - motivo di cui al punto sub. B) dell'appello per l'annullamento delle sanzioni per €. 55.071,62= per le fuori stagionalità di un residuo quantitativo di pere e arance; - secondo motivo di appello di cui al punto sub. C) dell'appello e relativo all'annullamento delle connesse e conseguenti penalità relative alla mancata consegna nelle scuole di residui quantitativi di pere ed arance per €. 12.408,73 (al netto delle sanzioni relative alle susine di cui al punto sub. 1 del presente ricorso per € 5.054,34); - terzo motivo di appello di cui al punto sub. D) dell'appello e relativo all'annullamento delle connesse e conseguenti penalità relative al mancato rispetto delle modalità di confezionamento, imballaggio ed etichettatura per un totale di €. 18.135,00” Deduce la ricorrente che la Corte territoriale si sarebbe “limitata ad un a stringata, sommaria e del tu tto generica spiegazione motivazionale del rigetto dell'appello, senza tuttavia entrare nel merito delle ampie ed articolate impug nazioni rese dall'app ellante”, omettendo di esaminare una serie di fatti che sarebbero decisivi, e che la ricorrente individua analiticamente.  2. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccez ione di inammissibilità per tardività del ricorso, sollevata dalle controricorrenti. 
Risulta, infatti, disponibile in atti il messaggio di notifica a mezzo PEC del ricorso, dal cui esame emerge che il ricorso è stato notificato #### - R.G. 1680/2020 - CC 13 febbraio 2025 - ### nr. 7 di 11 in data 31 dicembre 2019, alle ore 14.27 e quindi nell'ultimo giorno del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., a fr onte del deposito della sentenza impugnata in data 31 maggio 2019 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, sotto plurimi motivi. 
In primo luogo, quanto alla deduzione dell'ipotesi di cui all'art.  360, n. 5), c.p.c., si deve osservare che, essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2016, trova applicazione il disposto di cui all'art.  348-ter c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d'### non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostra ndo che ess e sono tra loro diverse (Cass. Sez. L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014). 
In secondo luogo, questa Corte deve ribadire il principio per cui è in ammissibile la mescolanza e la sovrapp osizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti rifer imento alle diverse ipo tesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto - che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma - e del vizio di motivazione - che quegli elementi di fatto intend e precisamente rimettere in discussione. 
Ciò in quanto l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e al merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle #### - R.G. 1680/2020 - CC 13 febbraio 2025 - ### nr. 8 di 11 ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivament e su di esse (Cass. Sez. 1 - Ordinanza 26874 del 23/10/20 18; Cass. Sez. 6 - 3, Ord inanza n. 7009 del 17/03/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del 20/09/2013; Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011). 
Nella specie, il motivo di ricorso viene a formulare una serie di deduzioni nelle quali il profilo giuridico viene a mescolarsi con profili in fatto, sostanzialmente veicolando, tramite la denuncia della violazione di legge, quelle che invece appaiono come vere e proprie censure al merito della decisione, come ben evidenziato dal reiterato riferimento ad aspetti fattuali che esulano dallo specifico ambito dell'individuazione del corretto governo delle norme di diritto, traducendosi in un indiretto - ma inammissibile - sindacato del merito della decisione. 
Si deve, allor a, ribadi re il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, dietro l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa appli cazione di legge, di mancanza ass oluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U - Sentenza n. ### del 27/12/2019; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017), atteso che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza im pugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impu gnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambi to dell a denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013). Sez. ### - R.G. 1680/2020 - CC 13 febbraio 2025 - ### nr. 9 di 11 La declaratoria di inammissibilità del motivo non esime, peraltro, questa Corte dal rammentare, in linea generale, il principio per cui, per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, con la conseguenza che tale vizio non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. Sez. 3 - Sentenza 2151 del 29/01/2021; Cass. Sez. 6 - 1, Ord inanza n. 15255 del 04/06/2019; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018) e dall'osservare, nel lo specifico, che n el cas o in esame è ag evole osservare il complessivo impianto della decisione risulta incompatibile con l'accoglimento anche solo parziale del motivo di gravame formulato dalla ricorrente.  4. Sotto pl urimi motivi risulta inammissibile anche il secondo motivo. 
Il primo - ancora una volta - è costituito dalla preclusione di cui al disposto di cui all'art. 348-ter c.p.c., già in precedenza richiamata. 
Il secondo è costituito dalla constatazione del fatto che il motivo si sostanzia nella riproposizione delle deduzioni svolte in sede di appello, al punto da formulare reiterate censure non alla decisione della ### territoriale bensì alla deci sione di prime cure, e si traduce nell'inammissibile sollecitazione ad operare una nuova valutazione del merito della vicenda, come ben evidenziato dall'insistito richiamo ad una serie di profili in fatto non deducibili in sede di legittimità. 
Quanto, infine, alle censure sulla sufficienza della motivazione - definita “stringata, sommaria e del tutto generica” - va rammentato che questa Corte a ### oni ### ha chi arito che la ri formulazione #### - R.G. 1680/2020 - CC 13 febbraio 2025 - ### nr. 10 di 11 dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del D.L.  22 giugno 2012, n. 83, conv. con Legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomal ia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge co stituzionalmente ril evante, esaurend osi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022), esulando dal vizio la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, im plicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito. 
Nessuna delle carenze estreme poc'anzi elencate risulta ravvisabile nella motivazione della decisione impugnata, la quale espone il proprio percorso argomentativo in modo sintetico ma comunque comp leto, univoco, comprensibi le ed immune da affermazioni reciprocamente inconciliabili, di talché risulta inevitabile constatare che, ancora una volta, le doglianze della ricorrente si sostanziano in una critica del merito della decisione.  5. Il rico rso deve quindi esser e dichiarato inammissibile, co n conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore d ei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimit à, liquidate direttamente in dispositivo. Sez. ### - R.G. 1680/2020 - CC 13 febbraio 2025 - ### nr. 11 di 11 6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.  13, co mma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterior e importo a titolo di contributo unificato , pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amm inistrazione giudiziaria verificare la debenza in co ncreto del cont ributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).  P. Q. M.  La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, oltre spese prenotate a debito. 
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

causa n. 1680/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Marulli Marco, Rolfi Federico Vincenzo Amedeo

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Tribunale di Patti, Sentenza n. 1190/2024 del 05-11-2024

... svolte va, dunque, revocato il decreto ingiuntivo e condannata l'### al pagamento in favore degli opposti della somma totale di € 8.799,84. Le spese, stante la parziale soccombenza reciproca, vanno compensate per 1/3 e la restante parte va posta a carico dell'### in favore degli opposti, liquidata come in dispositivo ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, parametri medi calcolati sul valore del decisum. P.Q.M. Il Tribunale di Patti, ###, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando così provvede; 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 220/2023 del Tribunale di Patti, RG 537/2023; 2)condanna l'### al pagamento, in favore degli opposti, della somma di € 8.799,84 oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo; 3)compensa un terzo delle spese di lite; 4)condanna l'### al pagamento, in favore degli opposti, della somma di € 3.385,00 a titolo di due terzi di spese legali, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge. La presente sentenza è esecutiva per legge. Così deciso in ### 02/11/2024 Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico (dott. ### (leggi tutto)...

testo integrale

 ### ______________ Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE Il Giudice Istruttore, dott. ### in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente: ### nella causa civile iscritta al n. 935/2023 R.G., posta in decisione ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c., relativa all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 220/2023 del 24.5.2023 - RG n. 537/2023, notificato in data ###, promossa da ### - #### in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliato in ####221 65 98100 ### presso lo studio dell'Avv.  #### . che lo rappresenta e difende giusta procura in atti #### ANTONINO, nato a ### il ###, cod. fisc.  ###; ### nata a ### il ###, cod. fisc. ###; ### nata a ### il ###, codice fiscale ###, tutti residenti in S. ### C.da Giancola n. 50, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (cod. fisc. ###), che li rappresenta e difende giusta procura in atti ### OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.  CONCLUSIONI: all'udienza del 5 luglio 2024 le parti hanno concluso come da verbale. 
FATTO E DIRITTO Parte opponente contestava le richieste degli opposti i quali avevano dedotto di essere creditori dell'### per la somma complessiva di € 16.949,76 in forza della richiesta di erogazione di contributi comunitari (e nello specifico per l'importo di € 6.453,22 per la ### Reg. Ce 1305/13 ###-climatico-ambientali (art. 28, per agricoltura biologica (art. 29), relativa alla campagna 2019, cod. ### e dell'importo di € 8.149,92 per la ### Reg. Ce 1305/13 ###-climatico-ambientali (art. 28, per agricoltura biologica (art. 29), relativa alla campagna 2021, nonché dell'importo € 2.346,62 per la ### di #### UE 1307/2013, relativa alla campagna 2021). 
Contestava, nello specifico, che per quanto riguarda la domanda n. ###, la stessa risultasse ammissibile al sostegno a seguito di correttive effettuate e potenzialmente pagabile per euro 6.453,22 ma che essendo trascorso il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla domanda, l'### quale ente pagatore non avrebbe potuto procedere al pagamento in quanto la spesa non sarebbe stata riconosciuta o rimborsata dalla ### Ancora, deduceva che nulla fosse dovuto relativamente alla domanda n. ###, come da istruttoria della ### conclusasi con l'anomalia ######. Contestava, infatti, il mancato rispetto dell'art. 4 del Reg. UE n. 640 del 2014, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese. 
Si costituivano gli opposti deducendo di essere eredi legittimi della dott.ssa ### deceduta il 29 luglio 2021, titolare di azienda agricola, la quale aveva presentato le seguenti domande per l'erogazione di contributi comunitari: a). ### Reg. Ce 1305/13 ###-climatico-ambientali (art. 28, per agricoltura biologica (art. 29), relativa alla campagna 2019, cod. ###; b). ### Reg. Ce 1305/13 ###-climatico-ambientali (art. 28, per agricoltura biologica (art. 29), relativa alla campagna 2020, cod. ###, per l'importo di €. 8.303,51 in data ###; c). ### Reg. Ce 1305/13 ###-climatico-ambientali (art. 28, per agricoltura biologica (art. 29), relativa alla campagna 2021, cod. ###; d). ### di #### UE 1307/2013, relativa alla campagna 2021, codice ###. 
Deducevano che l'### aveva provveduto a rimborsare solo la domanda n. ###. 
Contestavano che l'### non aveva addotto alcuna circostanza ostativa al pagamento della domanda n. ### seppur presentata nei termini. 
Deducevano, invece, che per l'anno 2021 era stata regolarmente trasmessa in data 14 ottobre 2022 all'### tutta la documentazione necessaria alla liquidazione delle domande, oltre la presentazione di dichiarazione di successione del 4 marzo 2022. 
Chiedevano, dunque, il rigetto dell'opposizione con la conferma del DI o comunque con la condanna dell'### al pagamento della somma di € 16.949,76, con vittoria di spese. 
La causa veniva istruita documentalmente e decisa odiernamente con la presente sentenza. 
Orbene le doglianze di parte opponente relative alla domanda n. ### sono prive di fondamento. 
Difatti, lo stesso ente opponente afferma la dovutezza delle somme nonché la correttezza dal procedimento amministrativo, deducendo il mero decorso dei termini per il pagamento. Pur essendo ### l'ente pagatore, tuttavia, la stessa non ha addotto circostanze ostative che potevano essere addebitabili agli opposti, tali da determinare una decadenza dal beneficio. 
Ancora, era sempre sull'### che incombeva l'onere del pagamento una volta riconosciuta la regolarità del procedimento amministrativo nonché l'effettivo diritto degli istanti al pagamento. In assenza di ulteriori eccezioni o contestazioni sul punto, non può che dichiararsi dovuta la somma relativa a detta domanda. 
Fondato, invece, è il motivo di opposizione relativo alla domanda n. ###. 
Come anche indicata dagli opponenti, la norma di riferimento è il ### 640/2014 (integrativo del 1306/2013. Non sono state mosse, infatti, contestazioni in merito ai requisiti richiesti dagli art. 28 e ss. del regolamento UE 1306/2013. 
La contestazione è relativa al mancato rispetto del paragrafo 2 dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014. Invero, la domanda per i contributi era stata originariamente presentata dalla madre degli odierni opposti, la quale è deceduta in data 29 luglio 2021 (vedasi anche denuncia di successione presente in atti). Orbene, detta circostanza è indicata dal regolamento in questione (applicabile al caso di specie secondo la regola del tempus regit actum (non è applicabile il nuovo regolamento 2116/2021 del 2 dicembre 2021) quale rientrante nelle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali. 
Da un lato il primo paragrafo specifica che Per quanto riguarda le misure di sostegno allo sviluppo rurale ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34 del rego lamento ### n. 1305/2013, se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Non si applicano revoche in relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, né si applicano sanzioni amministrative. 
Il secondo paragrafo, tuttavia, specifica espressamente che I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavora tivi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. 
Ne consegue che il mancato rispetto di tale norma non può che comportare la perdita del diritto al beneficio: infatti, è lo stesso art. 4 che ne comporta la revoca se il beneficiario (o, in questo gli eredi) non adempiano agli obblighi di legge ed ai relativi termini, tra cui rientra sicuramente anche l'ultimo paragrafo dell'art. 4 (anzi, l'unica comunicazione di cui vi è prova è stata inviata ben oltre l'anno rispetto al decesso della titolare dell'azienda, ossia in data 14 ottobre 2022). 
La richiesta relativa, quindi, alla domanda n. ### non può essere accolta. 
Nessuna contestazione, invece, è stata mossa con riferimento alle somme relative alla domanda n. ###. Non può che ritenersi dovuta anche detta somma, in assenza di opposizione sul punto ed in mancanza di deduzione in merito ad eventuali circostanze di merito tali da impedire l'erogazione delle somme richieste. 
Sulla base delle valutazioni svolte va, dunque, revocato il decreto ingiuntivo e condannata l'### al pagamento in favore degli opposti della somma totale di € 8.799,84. 
Le spese, stante la parziale soccombenza reciproca, vanno compensate per 1/3 e la restante parte va posta a carico dell'### in favore degli opposti, liquidata come in dispositivo ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, parametri medi calcolati sul valore del decisum.  P.Q.M.  Il Tribunale di Patti, ###, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando così provvede; 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 220/2023 del Tribunale di Patti, RG 537/2023; 2)condanna l'### al pagamento, in favore degli opposti, della somma di € 8.799,84 oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo; 3)compensa un terzo delle spese di lite; 4)condanna l'### al pagamento, in favore degli opposti, della somma di € 3.385,00 a titolo di due terzi di spese legali, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge. 
La presente sentenza è esecutiva per legge. 
Così deciso in ### 02/11/2024 Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico (dott. ### 

causa n. 935/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Proiti Carmelo

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Tribunale di Mantova, Sentenza n. 57/2025 del 28-01-2025

... ### (###), con il patrocinio dell'avv. #### contro AGEA - ### (###), ### - #### (###) ### S.P.A. (###) ### per l'attrice: “Piaccia all'###mo Tribunale di Mantova adito, in via principale: - respingere le opposizioni dei ###ri ### e ### perché infondate in fatto e in diritto, confermando la piena validità ed efficacia dei pignoramenti presso terzi impugnati e dell'operato dell'agente della riscossione; in via subordinata: - riconoscere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### delle ### - ### in relazione alle doglianze non afferenti alla condotta posta in essere dal predetto AdR e, di conseguenza, rigettare il ricorso dei ###ri ### e ### perché infondato in fatto e in diritto nei confronti della predetta agenzia; in via ulteriormente gradata: - nel caso di accoglimento del ricorso dei contribuenti per motivi non afferenti l'attività e la condotta posta in essere dall'### delle ### - ### - condannare e dichiarare tenuto l'ente impositore ### - ### per le ### in ### - a manlevare e tenere indenne l'agente della riscossione da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall'accoglimento della domanda spiegata dai ###ri ### e ### ivi compresa (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MANTOVA Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1126/2022 e promossa da: ### - ### (###), con il patrocinio dell'avv. ### ATTRICE contro ### (###), con il patrocinio dell'avv. ### BELLO ### (###), con il patrocinio dell'avv. #### contro AGEA - ### (###), ### - #### (###) ### S.P.A. (###) ### per l'attrice: “Piaccia all'###mo Tribunale di Mantova adito, in via principale: - respingere le opposizioni dei ###ri ### e ### perché infondate in fatto e in diritto, confermando la piena validità ed efficacia dei pignoramenti presso terzi impugnati e dell'operato dell'agente della riscossione; in via subordinata: - riconoscere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### delle ### - ### in relazione alle doglianze non afferenti alla condotta posta in essere dal predetto AdR e, di conseguenza, rigettare il ricorso dei ###ri ### e ### perché infondato in fatto e in diritto nei confronti della predetta agenzia; in via ulteriormente gradata: - nel caso di accoglimento del ricorso dei contribuenti per motivi non afferenti l'attività e la condotta posta in essere dall'### delle ### - ### - condannare e dichiarare tenuto l'ente impositore ### - ### per le ### in ### - a manlevare e tenere indenne l'agente della riscossione da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall'accoglimento della domanda spiegata dai ###ri ### e ### ivi compresa l'eventuale condanna al rimborso delle spese nel presente giudizio; - condannare l'ente impositore ### - ### per le ### in ### a rifondere all'### delle ### - ### le spese di lite che quest'ultima dovesse pagare agli opponenti in forza del provvedimento del G.E. del Tribunale di Mantova emesso in data ### nella procedura 24/2022. 
Conclusioni per le parti convenute: “Voglia l'###mo Tribunale adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, previa ogni necessaria declaratoria di rito e di merito, previa acquisizione dei fascicoli relativi alla fase sommaria R.G. n. 24 e 70/2022, - confermare e dichiarare la piena legittimità, validità, efficacia e fondatezza dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi proposta dai sig.ri ### R.G. Es. n. 24/2022 e ### R.G.  70/2022, per i motivi sopra esposti; - e per l'effetto confermare l'Ordinanza del 02/04/2022 emessa dal G.E. del Tribunale di Mantova nelle procedure riunite R.G. nn. 24 e 70/2022 e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del pignoramento preso terzi n. ### notificato il ### alla sig.ra ### e del pignoramento presso terzi n. ### notificato il ### a ### In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.” CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE L'### delle ### - ### con atto di citazione del 26 aprile 2022, ha introdotto la presente causa che rappresenta la fase di merito di una opposizione esecutiva (rectius, due successivamente riunite) con cui gli odierni convenuti avevano eccepito la prescrizione della pretesa vantata da ### trasfusa nel procedimento esecutivo promosso dall'attrice. 
Il procedimento cautelare si era concluso con l'accoglimento dell'istanza di sospensione avendo il Tribunale condiviso l'eccezione di prescrizione, non ritenendo che la notifica dell'avviso di intimazione, non opposto, provocasse efficacia sanante della oramai decorsa prescrizione della prestazione richiesta.  ### delle ### - ### nel presente giudizio di merito, oltre ad evocare gli opponenti, ha citato i terzi pignorati e, altresì, ha chiamato in causa il soggetto titolare della pretesa patrimoniale nei confronti dei convenuti. 
Tale chiamata è finalizzata alla richiesta di accertamento della responsabilità in capo ad ### dell'avvenuta prescrizione del diritto e della - a quel punto infondata - richiesta all'### delle ### - ### di procedere esecutivamente per una pretesa non più esigibile. 
Trasferendo, quindi, sull'ente i costi della - eventuale - soccombenza dell'### delle ### - ### Gli opponenti si sono costituiti nella presente fase di merito, contestando gli assunti attorei.  ### così come i terzi pignorati, non si costituiva in giudizio. 
Nel proprio atto introduttivo, ### delle ### - ### ha formulato le medesime tesi di cui al cautelare, ovvero che l'eccezione di prescrizione sarebbe stata “tardivamente proposta” in quanto, secondo l'attrice, gli opponenti avrebbero dovuto impugnare le intimazioni di pagamento a loro precedentemente notificate. 
A seguire, ha eccepito la propria “carenza di legittimazione passiva” ritenendo che l'eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti del creditore ### alla quale comunque rimprovera di avere attivato una procedura di riscossione per crediti prescritti, così affermando, in particolare: “Dovrà, pertanto, essere solo ed esclusivamente l'### a dimostrare l'avvenuta interruzione del decorso dei termini di prescrizione; e nel caso in cui ciò non fosse possibile, ogni e qualsivoglia responsabilità dovrà gravare e ricadere solo ed esclusivamente sull'ente impositore ### L'### delle ### - ### pertanto, chiede di essere manlevata e tenuta indenne da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivargli dall'accoglimento dell'opposizione spiegata dai contribuenti, ivi compreso il ristoro delle spese di giudizio in favore degli opponenti.” Nel merito, l'opposizione iniziale è fondata, non offrendo, l'atto di citazione, alcun argomento che consenta di ritenere errata la decisione assunta dal giudice dell'esecuzione del Tribunale all'esito del procedimento cautelare. 
Sul punto, in particolare, si condivide l'insegnamento di cui alla sentenza n.16024/2016 della Corte di Cassazione, così massimata: “In tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, la prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo, per mancata notifica della cartella, può essere dedotta con opposizione all'esecuzione, contro l'atto di pignoramento, senza doversi opporre tempestivamente, ex art. 22 della l. n. 689 del 1981, al primo atto successivo all'eccepita estinzione prescrizionale (nella specie, costituito dall'intimazione di pagamento).” Appare, altresì, fondato il coinvolgimento di ### nel presente giudizio. 
La norma richiamata in citazione, ovvero l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto MEF del 22 gennaio 2020, prevedendo la testuale esclusiva responsabilità della contumace ### nel passaggio delle partite creditorie all'attività di riscossione, appare essere dirimente, trovandoci di fronte ad una partita creditoria che non avrebbe dovuto essere trasferita all'### delle ### - ### a fronte di una prescrizione ampiamente maturata.  ### quindi, che si è limitata a svolgere - in assenza di argomenti di segno contrario che avrebbe eventualmente dovuto fornire la contumace - l'incarico richiesto. 
Va quindi accolta la domanda sostanzialmente di garanzia formulata dall'attrice, sia per quanto riguarda le spese di cui al cautelare, poste a carico dell'### sia per quello che attiene alle spese del presente giudizio, quantificate come in dispositivo, sulla base del valore medio per gli atti introduttivi e del valore minimo per le successive tre fasi del regolamento, a fronte del contenuto impegno richiesto ai difensori nel prosieguo. 
Spese e compensi della ### presente fase vanno distratti a favore dei difensori che ne hanno fatto richiesta.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'inefficacia del pignoramento preso terzi n. ### notificato il ### a ### e del pignoramento presso terzi n. ### notificato il ### a ### condanna l'### delle ### - ### a rifondere a ### ed a ### le spese del presente grado, liquidate in € 8.238 per compensi, oltre alle spese generali, IVA e ### con distrazione a favore dell'avvocato ### che ne ha fatto richiesta; condanna ### a rifondere all'### delle ### - ### le spese del presente grado, liquidate in € 8.238 per compensi, oltre alle spese generali, IVA e CPA ed all'importo versato per contributo unificato e diritti di iscrizione a ruolo, con distrazione a favore dell'avvocato ### che ne ha fatto richiesta; condanna ### a rimborsare all'### delle ### - ### quanto versato agli opponenti a titolo di spese legali in esecuzione dell'ordinanza rge n.24-1/2022 del Tribunale di Mantova del 2 aprile 2022 ed a tenere indenne la medesima ### delle ### - ### per l'importo di cui alla condanna alle spese per il presente grado, disposta a favore dei convenuti ### e ### Mantova, 27 gennaio 2025 Il giudice ### 

causa n. 1126/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Guaraldi Bruno

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