REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Prima Sezione Civile La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 849/2020 promossa da: ### titolare dell'omonima impresa agricola individuale, con il patrocinio dell'avv. ### e ### contro AGEA, ### per le erogazioni in agricoltura - ### coordinamento Ministero delle #### e ### con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e #### per le erogazioni in agricoltura con il patrocinio dell'avv. #### Oggetto: appello per la riforma della sentenza n. 20751/19, pubblicata in data 31 ottobre 2019, resa dal Tribunale ordinario di Bologna in persona del Giudice Unico nell'ambito del procedimento civile avente R.G. n. 5408/2019 Registrato il: 10/07/2023 n.8185/2023 importo 200,00 CONCLUSIONI rese all'udienza cartolare del 24.1.23: ### “Voglia codesta ###ma Corte, in totale riforma della sentenza n. 20751/19 del Tribunale di Bologna, pubblicata il ### e non notificata, annullare e/o disapplicare i provvedimenti impugnati, meglio specificati nel ricorso proposto dinanzi al TAR dell'### sede di ### e nella narrativa del presente atto, e segnatamente - del provvedimento di AG.E.A., datato 24/4/2009, di estremi sconosciuti, mai comunicato né notificato alla ditta ### di annullamento dei trasferimenti titoli PAC di cui alle domande n. 837818/2007 e 1105747/2008; - della nota di AG.R.E.A. prot. AG 2009.###, datata 13/10/2009, spedita il ### e successivamente ricevuta, con cui era stato comunicato al legale della ditta attrice (e non alla attrice) «… l'avvenuto annullamento, in data ###, dei trasferimenti titoli di cui alle domande 837818/2007 e n. 1105747/2008», disposto da AG.E.A. (doc. n. 1); - della nota di AG.E.A., prot. n. AROU.2009.267, datata 27/8/2009 - allegata alla citata nota di AG.R.E.A. del 13/10/2009 - mai comunicata né notificata alla attrice (doc. n. 2); - della richiesta di annullamento formulata da AG.R.E.A. ad AG.E.A, di data ed estremi sconosciuti, mai comunicata né notificata all'attrice; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente; ovvero, in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità degli stessi e/o dei procedimenti così come posti in essere dalle ### convenute per l'adozione dei suddetti provvedimenti; - accertare e dichiarare il diritto della ditta ricorrente, attrice in riassunzione e ora appellante, al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza e per effetto dell'illegittimo annullamento del trasferimento temporaneo di n. 111 titoli PAC ordinari e n. 12 titoli da ritiro (e così complessivamente n. 123 titoli) in suo favore, aventi un valore complessivo annuo di € 85.019,34, a far tempo dall'anno 2007 e per gli anni successivi fino alla scadenza del regime di aiuti disaccoppiati di cui ai regolamenti CE 1782/03 e 72/2009 e, dunque, fino al 2014 o a quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia; - condannare le ### convenute odierne appellate, in solido tra loro ovvero, in subordine, in relazione alle rispettive accertande responsabilità, al risarcimento dei danni subiti dall'attore in riassunzione, ora appellante, pari ad € 568.077,36, o a quel diverso importo che emergerà in corso di causa o che sarà comunque ritenuto di giustizia, anche in via equitativa, in ogni caso oltre rivalutazione secondo gli indici istat e interessi moratori dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, anche generali e competenze di lite dei due gradi del giudizio”.
Registrato il: 10/07/2023 n.8185/2023 importo 200,00 #### per le erogazioni in agricoltura: “Voglia l'###ma Corte di Appello di ### contrariis reiectis: Nel merito, in via principale - respingere l'appello proposto in via principale dall'### avverso la sentenza impugnata n. 20751/2019 del Tribunale di ### - occorrendo, disporre la mera correzione materiale della sentenza impugnata sostituendo alla pag. 3 il periodo “dalla disponibilità del terreno, requisito carente nel caso di specie” con il diverso periodo “dalla disponibilità dei titoli, requisito carente nel caso di specie” e alla successiva pag. 4 il periodo “la mancanza della dimostrazione della prova relativamente alla disponibilità del terreno” con il periodo “la mancanza della dimostrazione della prova relativamente alla disponibilità dei titoli”. - in ogni caso, dato atto del giudicato intervenuto tra le parti, respingere tutte le domande svolte ex adverso nei confronti di ### in quanto inammissibili, improponibili, irricevibili e comunque infondate.
Con vittoria di spese di lite, oltre 15% contributo forfettario, oltre C.N.P.A. e I.V.A. come per legge.” Per AGEA, ### per le erogazioni in agricoltura - ### coordinamento Ministero delle #### e ### e per il Ministero “### all'###ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, nel merito, dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello proposto dal #### avverso la sentenza n. 20751/2019 del Tribunale di ### Con vittoria di spese, relative a questo giudizio” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ### ricorso n. 1437/09 ### in qualità di titolare dell'omonima impresa agricola individuale, adiva il ### dell'### - sede di ### - per chiedere l'annullamento del provvedimento amministrativo emanato dall'### per le ### in ### (### del 24 aprile 2009, con il quale annullava il trasferimento dei titoli PAC di cui alle domande n. 837818/2007 e n. 1105747/2008. Il ricorrente domandava anche l'annullamento della nota dell'### per le ### in ### in ### (### prot. n. AG 2009.###, con la quale si comunicava al legale della ditta attrice l'avvenuto annullamento dei trasferimenti dei titoli di cui alle domande. Tale giudizio si concludeva con sentenza n. 688/2016 con cui il ### adito declinava la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario.
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Dunque, ### adiva il ### di ### riproponendo le medesime domande del giudizio precedentemente instaurato avanti il ### In punto di fatto, affermava di avere condotto quale affittuario dall'11 novembre 2002 due distinti terreni siti nel Comune di ### l'originario contratto di affitto era stato concluso tra la concedente ### s.r.l. e l'affittuaria ### s.n.c. di ### & C in data 1° gennaio 2001 e, dall'11 novembre 2002, l'appellante era subentrato a seguito di cessione di contratto che prevedeva una durata di sei anni.
Essendo la pattuizione relativa alla durata contrattuale -di soli sei annicontraria alla disciplina imperativa in materia di contratti agrari (e in particolar modo del combinato disposto degli artt. 1 e 58 l. n. 203/82), l'azienda agricola ### chiedeva, nei confronti del cedente ### s.r.l., l'accertamento giudiziale della maggior durata del rapporto di affitto, ovvero per la durata minima legale di 15 anni.
Con sentenza n. 855/2008, passata in giudicato, la ### del ### di Ferrara accertava la nullità della clausola contrattuale del contratto agrario che fissava la scadenza al 31/12/2006, sostituendola -ex art 1338 c.c.- con la maggior durata legale, ovvero fino al 2015.
Il 24 aprile 2009, l'### annullava il trasferimento dei titoli PAC richiesti dall'interessata (per gli anni 2007 e 2008), per insussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
Lamentava parte attrice di non essere stata neppure informata dell'apertura di un procedimento di annullamento del trasferimento di titoli in suo favore, configurandosi una violazione delle norme procedurali di cui agli artt. 3,6,7 e 8 L. n. 241/1990.
Inoltre, nel merito, affermava che con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta da ### quale legale rappresentante di ### s.n.c. il ###, la società cedente aveva manifestato il proprio consenso al trasferimento temporaneo dei titoli d'aiuto in capo all'azienda agricola ### in conseguenza del subentro di quest'ultima nel contratto di affitto del terreno. In particolare, il dichiarante, dopo aver premesso che “per effetto del contratto sottoscritto il ### (…) era subentrato nella conduzione dei terreni coltivati il produttore ### Cesare”, esprimeva il proprio consenso affinché “all'azienda ### a seguito della succitata cessione vengano trasferiti i diritti assegnabili all'impresa storica denominata ### di ### & C. s.n.c. (…) di numero e di entità pari al 100% dell'importo di riferimento e al numero di ettari storicamente assegnabili”.
Dunque, secondo la prospettazione attorea, la ditta ### aveva conseguito: “a) la disponibilità a titolo d'affitto del terreno (…) a seguito della cessione in suo favore del contratto di affitto; b) la disponibilità sempre a titolo d'affitto di tutti i titoli PAC originariamente acquisiti da ### s.n.c. destinati a operare nel periodo 2005 - 2014”.
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Con sentenza n. 20751/2019, il ### di prime cure rigettava le domande dell'attore con conseguente “condanna alla refusione a favore dei convenuti ### e Ministero delle #### e ### in complessivi € 4.150,00, per compensi oltre accessori come per legge”.
Giudizio d'Appello A fronte del rigetto della domanda, ### proponeva appello per i seguenti motivi: 1- VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE, ### E/O ### E/O ### 7, 8 E 10 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241; VIOLAZIONE DEL###. 97 COST.; ### PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE E #### A.G.E.A. ha disposto l'annullamento dei trasferimenti dei “titoli all'aiuto” in favore della ditta ### relativi agli anni 2007 e 2008, di cui alle domande n. 837818/2007 e n. 1105747/2008, in data 24 aprile 2009, a seguito di sollecitazione di AG.R.E.A. Di tale iniziativa e dell'esito della medesima, la ditta ### è stata informata soltanto con nota di A.G.R.E.A. in data 13 ottobre 2009 (e dunque sei mesi dopo). Né AG.E.A. né AG.R.E.A. hanno comunicato, alla ditta ### l'avvio del relativo procedimento, in violazione degli artt. 71 e 82 della L. 7 agosto 1990, n. 241.
Tale omissione concretizzerebbe anche violazione dell'art. 10 della L. n. 241/1990, che riconosce il diritto degli interessati: a) di prendere visione degli atti del procedimento; b) di presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. 2- #### E/O ### E/O ### 3 E 7 ### 7 AGOSTO 1990, N. 241. ### lamentava il vizio di carenza di motivazione e la violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 7 della L. n. 241/90: le ### coinvolte hanno omesso di comunicare alla società odierna attrice l'avvio del procedimento, senza indicare alcuna ragione di celerità atta a giustificare tale omissione. Né, comunque, ricorrevano “particolari esigenze di celerità” tali da soverchiare (ex art. 7 L. n. 241/90) l'esigenza partecipativa. 3- #### E/O ### E/O ### 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241, PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, ### Registrato il: 10/07/2023 n.8185/2023 importo 200,00
E/O ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI SU CUI IL PROVVEDIMENTO SI FONDA E PER ### ATTIVITÀ #### E ###.
L'### non aveva e a tutt'oggi non ha mai ricevuto da AG.E.A. alcuna comunicazione in ordine all'avvenuto annullamento dei trasferimenti titoli, di cui alle domande 837818/2007 e n. 1105747/2008: la ditta appellante ha preso atto di tale provvedimento soltanto in via incidentale, poiché menzionato nella nota del 13 ottobre 2009 di AG.R.E.A. 4- #### E/O ### E/O ### 6 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241, PER DIFETTO DI ATTIVITÀ ### ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEITÀ #### E #### procedimentale -che si sarebbe svolto in modo approssimativo e lacunoso per la omessa comunicazione sia dell'avvio del procedimento che dello stesso provvedimento impugnatorivelerebbe anche la carenza dell'attività istruttoria esperita, che ha comportato un travisamento dei fatti. 5- #### E/O ### E/O ### 46, REG. CE DEL CONSIGLIO, 29 SETTEMBRE 2003, 1782/2003, ### 2 E 25 REG. CE DELLA COMMISSIONE, 21 APRILE 2004, 795/2004 E DEL D.M. 5 AGOSTO 2004, N. 1787.
Con provvedimento emesso nel mese di aprile 2009, AG.E.A. ha annullato le domande di trasferimento temporaneo dei titoli presentate dalla ditta ### rispettivamente, in data 15 maggio 2007 (domanda 837818/2007 - doc. n. 9) e 28 febbraio 2008 (domanda n. 1105747/2008 - doc. n. 10).
Tuttavia, l'art. 46, par. 2, comma 1, del ### CE n. 1782/2003 disponeva: “2. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo con o senza terra. ### o altri tipi di cessione sono consentiti soltanto se al trasferimento dei diritti all'aiuto si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili”. ###. 2, Reg. CE n. 795/04, rubricato ### al punto i) stabiliva: “trasferimento o vendita o affitto di diritti all'aiuto con la terra corrispondente», la vendita o l'affitto di diritti all'aiuto insieme alla vendita o all'affitto di un numero di ettari corrispondenti di superficie ammissibile, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, detenuti dal cedente. In caso di affitto, i diritti all'aiuto e gli ettari sono affittati per la stessa durata (…)”.
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Il provvedimento impugnato, pertanto, violerebbe la normativa allora in vigore. 6- #### E/O ### E/O ### 46, REG. CE DEL CONSIGLIO, 29 SETTEMBRE 2003, 1782/2003 E ### 2 E 25 REG. CE DELLA COMMISSIONE, 21 APRILE 2004, 795/2004, ### Il Reg. CE n. 795/2004 chiariva, altresì, che l'opposizione ad un trasferimento dei “diritti all'aiuto” potesse avvenire solo nel caso di non conformità a quanto disposto dai ### CE n. 1782/2003 e 795/2004: in altri termini, le cause di eventuale opposizione ad un trasferimento non potevano trovare la propria fonte in un atto normativo dello Stato membro (peraltro, di rango regolamentare, quale un decreto ministeriale) o, peggio ancora, in circolari emanate dall'autorità nazionale competente alla gestione dei diritti all'aiuto.
Invece, nel caso di oggetto, i trasferimenti a titolo temporaneo dei titoli, per gli anni 2007 e 2008, in favore della appellante, sarebbero stati annullati per una asserita violazione di “circolari” predisposte dalla stessa AG.E.A.
Si costituivano in grado di appello tutte le parti convenute chiedendo il rigetto delle domande.
Senza incombenti istruttori, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 24.1.23, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, appare opportuno chiarire la natura giuridica dei ### interventi in materia di ### (cc.dd. titoli all'aiuto), così come introdotti da ### del 29 settembre 2003 n. 1782/2003. Tali titoli attribuiscono il diritto al pagamento di una somma di denaro, in proporzione agli etti di superficie, prescrivendo a carico del richiedente l'onere di provare la disponibilità di un terreno agricolo avente un ettarato almeno pari ai titoli PAC ottenuti nel momento della presentazione della domanda. Il diritto all'assegnazione del sussidio europeo sorge in capo agli interessati per il solo fatto di versare in una delle circostanze previste dal ### ed è subordinato esclusivamente alla presentazione della domanda, corredata della documentazione che attesti la qualifica di agricoltore e la disponibilità di un'azienda di dimensioni minime non inferiori a 0,3 ettari.
Da ciò consegue che l'annullamento dei trasferimenti dei titoli PAC disposto da ### è un atto avente natura vincolata poiché demandato ad una valutazione oggettiva della sussistenza dei requisiti richiesti.
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Tale natura vincolata è stata correttamente rilevata dal ### di primo grado (“atteso che l'annullamento dei trasferimenti dei titoli PAC disposto da ### è atto vincolato ad una valutazione programmata ed oggettiva dei requisiti della richiesta, tra i quali il più importante è sicuramente rappresentato dalla disponibilità del terreno, requisito carente nel caso di specie”), nonchè dal TAR che proprio in virtù di tale vincolatività ha declinato la propria giurisdizione con statuizione passata in giudicato (“### sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione compete soltanto la verifica circa l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza margini di apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione (cfr. Cass. SSUU, 7 gennaio 2013 n. 150). Nel caso in esame, l'amministrazione deve soltanto verificare la sussistenza o meno dei titoli all'aiuto in capo al richiedente, il quale vanta pertanto una situazione di diritto soggettivo e non già di interesse legittimo”).
Ciò premesso, ne discende il rigetto dei primi quattro motivi di impugnazione (violazione delle norme procedurali di cui agli artt. 3, 6, 7 e 8 L. n. 241/1990).
Infatti, la Corte non può che condividere la statuizione del ### di prime cure che ha richiamato il principio di cui all'art. 21-octies, comma 2 L. n. 241/1990, in forza del quale “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Dunque, devono piuttosto esaminarsi i restanti motivi di impugnazione per verificare se, in concreto e nel merito, l'impresa agricola ### fosse o meno in possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento dei benefici europei.
Il principale elemento posto da parte appellante a fondamento della propria domanda (ovvero del riconoscimento del diritto di ricevere il pagamento relativo agli anni 2007 e 2008) è costituito dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 9 dicembre 2004 (prodotto come doc. 2 fascicolo 1 grado), con il quale la società cedente ### s.n.c. aveva manifestato il proprio consenso al trasferimento temporaneo dei titoli all'azienda agricola ### in ragione del subentro di quest'ultimo nel contratto di affitto rustico. Facendo tale dichiarazione riferimento al contratto di affitto che aveva la scadenza al 31 dicembre 2006, l'appellante reclama la correttezza dell'estensione dell'efficacia della cessione anche alle campagne 2007 e 2008, in forza del prolungamento automatico del contratto ### il: 10/07/2023 n.8185/2023 importo 200,00 d'affitto agrario per violazione di norme imperativa di legge, riconosciuto ed accertato con la sentenza n. 855/2008 emessa dalla ### del ### di Ferrara.
Tale interpretazione non appare condivisibile per plurimi motivi.
Innanzitutto, la sentenza del tribunale di Ferrara che è stata emessa circa quattro anni dopo rispetto alla dichiarazione sostitutiva prodotta e tra parti diverse (### e ### s.r.l.), il che esclude che nella dichiarazione potesse essere stata espressa una volontà di cessione da parte della società ### (non parte del procedimento avanti la sezione specializzata agraria). Inoltre, a fugare ogni dubbio sull'effettiva volontà della società cedente, ### ha prodotto quale doc. 6 (fascicolo 1 grado) l'esposto datato 25/11/2008 con cui i soci della società ### hanno espressamente chiesto chiarimenti in relazione al fatto che “### ha continuato inspiegabilmente a percepire gli aiuti per gli anni dal 2005 al 2007 in forza di un contratto d'affitto dei titoli mai intervenuto tra le parti”.
In ogni caso, la normativa europea di riferimento prevede che nel trasferimento temporaneo dei titoli per ottenere l'assegnazione dei diritti all'aiuto il locatore dei titoli produca con la propria domanda una copia del contratto di affitto, indicando il numero di ettari di cui ha intenzione di cedere in affitto i diritti all'aiuto; in modo corrispettivo, la domanda del locatario deve contenere una copia del contratto di affitto, in questo modo fornendo la dimostrazione della volontà di entrambe le parti di affittare il diritto ai titoli all'aiuto (### CE artt. 25 e 27). La circolare ### del 30 novembre 2005, in applicazione -e non certo in contrastocon la normativa europea sopra richiamata, prevede che gli agricoltori che chiedano il trasferimento temporaneo dei titoli corredino la domanda con copia del relativo contratto d'affitto, domanda sottoscritta sia dal locatore che dal locatario dei titoli all'aiuto.
Nel caso di cui è causa, manca certamente la prova dell'espressa volontà di entrambe le parti di giungere all'affitto dei titoli, a tal fine non potendo certamente essere sufficiente la dichiarazione prodotta, riferita ad un diverso arco temporale. ### non può che confermarsi anche sotto questo profilo la sentenza impugnata nella parte in cui, riconosciuta la natura vincolata del procedimento di verifica dei requisiti per l'ottenimento del diritto all'aiuto, ha riscontrato la carenza del requisito rappresentato “dalla disponibilità del terreno” (p. 3 della sentenza) da intendersi più correttamente come carenza del requisito rappresentato “dalla disponibilità dei titoli”, per come chiaramente motivato a p. 4 della sentenza (“Del tutto inconferente appare a tale proposito il richiamo di parte attrice alla sentenza del ### di Ferrara n. 855/2008 pronunciata in data 10 giugno 2008, laddove si consideri che oggetto del giudizio di cui ha la sopra citata sentenza era unicamente la durata del contratto di affitto di fondo rustico, essendo tuttavia il contratto di affitto di fondo rustico in essere tra le parti rapporto del tutto distinto dal preteso contratto di affitto dei titoli ### il: 10/07/2023 n.8185/2023 importo 200,00 d'aiuto. Tanto è vero che nella sentenza sopra richiamata non vi è contenuta alcuna statuizione in ordine all'affitto dei titoli all'aiuto oggetto della presente vertenza”) A differenza di quanto sostenuto dalla parte appellante, la normativa europea prevede la possibilità che i titoli all'aiuto circolino (venduti o affittati) senza il necessario contestuale affitto del terreno (art. 46 Reg. CE n. 1782/2003), il che comporta il rigoroso onere probatorio relativo alla titolarità del diritto, da assolversi da parte di chi ne chiede il riconoscimento.
Ritiene, pertanto, la Corte che l'appello debba essere rigettato. ### il principio di soccombenza l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle due parti costituite. Il compenso deve essere liquidato in base ai parametri di cui al DM 147/22, secondo lo scaglione di riferimento, per tre fasi (studio, introduttiva e decisionale), complessità bassa, in € 7.120, oltre spese generali, IVA e ### Inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da ### in qualità di titolare dell'omonima impresa agricola individuale, nei confronti di #### per le erogazioni in agricoltura - ### coordinamento, Ministero delle #### e ##### per le erogazioni in agricoltura e ### avverso la sentenza 20751/19, pubblicata in data 31 ottobre 2019, resa dal ### ordinario di ### nell'ambito del procedimento civile avente R.G. n. 5408/2019, così dispone: 1) rigetta integralmente l'appello; 2) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna delle due parti costituite, in € 7.120, oltre spese generali, IVA e ### 3) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### il ###. ### il: 10/07/2023 n.8185/2023 importo 200,00 ### estensore ### dott. ### dott. ### il: 10/07/2023 n.8185/2023 importo 200,00
causa n. 849/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Poppi Luisa, Fazzini Carla, Simili Alessandra