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Tribunale di Patti, Sentenza n. 1190/2024 del 05-11-2024

... ingiuntivo e condannata l'### al pagamento in favore degli opposti della somma totale di € 8.799,84. Le spese, stante la parziale soccombenza reciproca, vanno compensate per 1/3 e la restante parte va posta a carico dell'### in favore degli opposti, liquidata come in dispositivo ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, parametri medi calcolati sul valore del decisum. P.Q.M. Il Tribunale di Patti, ###, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando così provvede; 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 220/2023 del Tribunale di Patti, RG 537/2023; 2)condanna l'### al pagamento, in favore degli opposti, della somma di € 8.799,84 oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo; 3)compensa un terzo delle spese di lite; 4)condanna l'### (leggi tutto)...

testo integrale

 ### ______________ Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE Il Giudice Istruttore, dott. ### in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente: ### nella causa civile iscritta al n. 935/2023 R.G., posta in decisione ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c., relativa all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 220/2023 del 24.5.2023 - RG n. 537/2023, notificato in data ###, promossa da ### - #### in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliato in ####221 65 98100 ### presso lo studio dell'Avv.  #### . che lo rappresenta e difende giusta procura in atti #### ANTONINO, nato a ### il ###, cod. fisc.  ###; ### nata a ### il ###, cod. fisc. ###; ### nata a ### il ###, codice fiscale ###, tutti residenti in S. ### C.da Giancola n. 50, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### (cod. fisc. ###), che li rappresenta e difende giusta procura in atti ### OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.  CONCLUSIONI: all'udienza del 5 luglio 2024 le parti hanno concluso come da verbale. 
FATTO E DIRITTO Parte opponente contestava le richieste degli opposti i quali avevano dedotto di essere creditori dell'### per la somma complessiva di € 16.949,76 in forza della richiesta di erogazione di contributi comunitari (e nello specifico per l'importo di € 6.453,22 per la ### Reg. Ce 1305/13 ###-climatico-ambientali (art. 28, per agricoltura biologica (art. 29), relativa alla campagna 2019, cod. ### e dell'importo di € 8.149,92 per la ### Reg. Ce 1305/13 ###-climatico-ambientali (art. 28, per agricoltura biologica (art. 29), relativa alla campagna 2021, nonché dell'importo € 2.346,62 per la ### di #### UE 1307/2013, relativa alla campagna 2021). 
Contestava, nello specifico, che per quanto riguarda la domanda n. ###, la stessa risultasse ammissibile al sostegno a seguito di correttive effettuate e potenzialmente pagabile per euro 6.453,22 ma che essendo trascorso il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla domanda, l'### quale ente pagatore non avrebbe potuto procedere al pagamento in quanto la spesa non sarebbe stata riconosciuta o rimborsata dalla ### Ancora, deduceva che nulla fosse dovuto relativamente alla domanda n. ###, come da istruttoria della ### conclusasi con l'anomalia ######. Contestava, infatti, il mancato rispetto dell'art. 4 del Reg. UE n. 640 del 2014, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese. 
Si costituivano gli opposti deducendo di essere eredi legittimi della dott.ssa ### deceduta il 29 luglio 2021, titolare di azienda agricola, la quale aveva presentato le seguenti domande per l'erogazione di contributi comunitari: a). ### Reg. Ce 1305/13 ###-climatico-ambientali (art. 28, per agricoltura biologica (art. 29), relativa alla campagna 2019, cod. ###; b). ### Reg. Ce 1305/13 ###-climatico-ambientali (art. 28, per agricoltura biologica (art. 29), relativa alla campagna 2020, cod. ###, per l'importo di €. 8.303,51 in data ###; c). ### Reg. Ce 1305/13 ###-climatico-ambientali (art. 28, per agricoltura biologica (art. 29), relativa alla campagna 2021, cod. ###; d). ### di #### UE 1307/2013, relativa alla campagna 2021, codice ###. 
Deducevano che l'### aveva provveduto a rimborsare solo la domanda n. ###. 
Contestavano che l'### non aveva addotto alcuna circostanza ostativa al pagamento della domanda n. ### seppur presentata nei termini. 
Deducevano, invece, che per l'anno 2021 era stata regolarmente trasmessa in data 14 ottobre 2022 all'### tutta la documentazione necessaria alla liquidazione delle domande, oltre la presentazione di dichiarazione di successione del 4 marzo 2022. 
Chiedevano, dunque, il rigetto dell'opposizione con la conferma del DI o comunque con la condanna dell'### al pagamento della somma di € 16.949,76, con vittoria di spese. 
La causa veniva istruita documentalmente e decisa odiernamente con la presente sentenza. 
Orbene le doglianze di parte opponente relative alla domanda n. ### sono prive di fondamento. 
Difatti, lo stesso ente opponente afferma la dovutezza delle somme nonché la correttezza dal procedimento amministrativo, deducendo il mero decorso dei termini per il pagamento. Pur essendo ### l'ente pagatore, tuttavia, la stessa non ha addotto circostanze ostative che potevano essere addebitabili agli opposti, tali da determinare una decadenza dal beneficio. 
Ancora, era sempre sull'### che incombeva l'onere del pagamento una volta riconosciuta la regolarità del procedimento amministrativo nonché l'effettivo diritto degli istanti al pagamento. In assenza di ulteriori eccezioni o contestazioni sul punto, non può che dichiararsi dovuta la somma relativa a detta domanda. 
Fondato, invece, è il motivo di opposizione relativo alla domanda n. ###. 
Come anche indicata dagli opponenti, la norma di riferimento è il ### 640/2014 (integrativo del 1306/2013. Non sono state mosse, infatti, contestazioni in merito ai requisiti richiesti dagli art. 28 e ss. del regolamento UE 1306/2013. 
La contestazione è relativa al mancato rispetto del paragrafo 2 dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014. Invero, la domanda per i contributi era stata originariamente presentata dalla madre degli odierni opposti, la quale è deceduta in data 29 luglio 2021 (vedasi anche denuncia di successione presente in atti). Orbene, detta circostanza è indicata dal regolamento in questione (applicabile al caso di specie secondo la regola del tempus regit actum (non è applicabile il nuovo regolamento 2116/2021 del 2 dicembre 2021) quale rientrante nelle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali. 
Da un lato il primo paragrafo specifica che Per quanto riguarda le misure di sostegno allo sviluppo rurale ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34 del rego lamento ### n. 1305/2013, se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Non si applicano revoche in relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, né si applicano sanzioni amministrative. 
Il secondo paragrafo, tuttavia, specifica espressamente che I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavora tivi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. 
Ne consegue che il mancato rispetto di tale norma non può che comportare la perdita del diritto al beneficio: infatti, è lo stesso art. 4 che ne comporta la revoca se il beneficiario (o, in questo gli eredi) non adempiano agli obblighi di legge ed ai relativi termini, tra cui rientra sicuramente anche l'ultimo paragrafo dell'art. 4 (anzi, l'unica comunicazione di cui vi è prova è stata inviata ben oltre l'anno rispetto al decesso della titolare dell'azienda, ossia in data 14 ottobre 2022). 
La richiesta relativa, quindi, alla domanda n. ### non può essere accolta. 
Nessuna contestazione, invece, è stata mossa con riferimento alle somme relative alla domanda n. ###. Non può che ritenersi dovuta anche detta somma, in assenza di opposizione sul punto ed in mancanza di deduzione in merito ad eventuali circostanze di merito tali da impedire l'erogazione delle somme richieste. 
Sulla base delle valutazioni svolte va, dunque, revocato il decreto ingiuntivo e condannata l'### al pagamento in favore degli opposti della somma totale di € 8.799,84. 
Le spese, stante la parziale soccombenza reciproca, vanno compensate per 1/3 e la restante parte va posta a carico dell'### in favore degli opposti, liquidata come in dispositivo ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, parametri medi calcolati sul valore del decisum.  P.Q.M.  Il Tribunale di Patti, ###, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando così provvede; 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 220/2023 del Tribunale di Patti, RG 537/2023; 2)condanna l'### al pagamento, in favore degli opposti, della somma di € 8.799,84 oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo; 3)compensa un terzo delle spese di lite; 4)condanna l'### al pagamento, in favore degli opposti, della somma di € 3.385,00 a titolo di due terzi di spese legali, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge. 
La presente sentenza è esecutiva per legge. 
Così deciso in ### 02/11/2024 Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico (dott. ### 

causa n. 935/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Proiti Carmelo

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Tribunale di Mantova, Sentenza n. 57/2025 del 28-01-2025

... terzi n. ### notificato il ### a ### condanna l'### delle ### - ### a rifondere a ### ed a ### le spese del presente grado, liquidate in € 8.238 per compensi, oltre alle spese generali, IVA e ### con distrazione a favore dell'avvocato ### che ne ha fatto richiesta; condanna ### a rifondere all'### delle ### - ### le spese del presente grado, liquidate in € 8.238 per compensi, oltre alle spese generali, IVA e CPA ed all'importo versato per contributo unificato e diritti di iscrizione a ruolo, con distrazione a favore dell'avvocato ### che ne ha fatto richiesta; condanna ### a rimborsare all'### delle ### - ### quanto versato agli opponenti a titolo di spese legali in esecuzione dell'ordinanza rge n.24-1/2022 del Tribunale di Mantova del 2 aprile 2022 ed a tenere indenne la medesima ### (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MANTOVA Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1126/2022 e promossa da: ### - ### (###), con il patrocinio dell'avv. ### ATTRICE contro ### (###), con il patrocinio dell'avv. ### BELLO ### (###), con il patrocinio dell'avv. #### contro AGEA - ### (###), ### - #### (###) ### S.P.A. (###) ### per l'attrice: “Piaccia all'###mo Tribunale di Mantova adito, in via principale: - respingere le opposizioni dei ###ri ### e ### perché infondate in fatto e in diritto, confermando la piena validità ed efficacia dei pignoramenti presso terzi impugnati e dell'operato dell'agente della riscossione; in via subordinata: - riconoscere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### delle ### - ### in relazione alle doglianze non afferenti alla condotta posta in essere dal predetto AdR e, di conseguenza, rigettare il ricorso dei ###ri ### e ### perché infondato in fatto e in diritto nei confronti della predetta agenzia; in via ulteriormente gradata: - nel caso di accoglimento del ricorso dei contribuenti per motivi non afferenti l'attività e la condotta posta in essere dall'### delle ### - ### - condannare e dichiarare tenuto l'ente impositore ### - ### per le ### in ### - a manlevare e tenere indenne l'agente della riscossione da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall'accoglimento della domanda spiegata dai ###ri ### e ### ivi compresa l'eventuale condanna al rimborso delle spese nel presente giudizio; - condannare l'ente impositore ### - ### per le ### in ### a rifondere all'### delle ### - ### le spese di lite che quest'ultima dovesse pagare agli opponenti in forza del provvedimento del G.E. del Tribunale di Mantova emesso in data ### nella procedura 24/2022. 
Conclusioni per le parti convenute: “Voglia l'###mo Tribunale adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, previa ogni necessaria declaratoria di rito e di merito, previa acquisizione dei fascicoli relativi alla fase sommaria R.G. n. 24 e 70/2022, - confermare e dichiarare la piena legittimità, validità, efficacia e fondatezza dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi proposta dai sig.ri ### R.G. Es. n. 24/2022 e ### R.G.  70/2022, per i motivi sopra esposti; - e per l'effetto confermare l'Ordinanza del 02/04/2022 emessa dal G.E. del Tribunale di Mantova nelle procedure riunite R.G. nn. 24 e 70/2022 e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del pignoramento preso terzi n. ### notificato il ### alla sig.ra ### e del pignoramento presso terzi n. ### notificato il ### a ### In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.” CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE L'### delle ### - ### con atto di citazione del 26 aprile 2022, ha introdotto la presente causa che rappresenta la fase di merito di una opposizione esecutiva (rectius, due successivamente riunite) con cui gli odierni convenuti avevano eccepito la prescrizione della pretesa vantata da ### trasfusa nel procedimento esecutivo promosso dall'attrice. 
Il procedimento cautelare si era concluso con l'accoglimento dell'istanza di sospensione avendo il Tribunale condiviso l'eccezione di prescrizione, non ritenendo che la notifica dell'avviso di intimazione, non opposto, provocasse efficacia sanante della oramai decorsa prescrizione della prestazione richiesta.  ### delle ### - ### nel presente giudizio di merito, oltre ad evocare gli opponenti, ha citato i terzi pignorati e, altresì, ha chiamato in causa il soggetto titolare della pretesa patrimoniale nei confronti dei convenuti. 
Tale chiamata è finalizzata alla richiesta di accertamento della responsabilità in capo ad ### dell'avvenuta prescrizione del diritto e della - a quel punto infondata - richiesta all'### delle ### - ### di procedere esecutivamente per una pretesa non più esigibile. 
Trasferendo, quindi, sull'ente i costi della - eventuale - soccombenza dell'### delle ### - ### Gli opponenti si sono costituiti nella presente fase di merito, contestando gli assunti attorei.  ### così come i terzi pignorati, non si costituiva in giudizio. 
Nel proprio atto introduttivo, ### delle ### - ### ha formulato le medesime tesi di cui al cautelare, ovvero che l'eccezione di prescrizione sarebbe stata “tardivamente proposta” in quanto, secondo l'attrice, gli opponenti avrebbero dovuto impugnare le intimazioni di pagamento a loro precedentemente notificate. 
A seguire, ha eccepito la propria “carenza di legittimazione passiva” ritenendo che l'eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti del creditore ### alla quale comunque rimprovera di avere attivato una procedura di riscossione per crediti prescritti, così affermando, in particolare: “Dovrà, pertanto, essere solo ed esclusivamente l'### a dimostrare l'avvenuta interruzione del decorso dei termini di prescrizione; e nel caso in cui ciò non fosse possibile, ogni e qualsivoglia responsabilità dovrà gravare e ricadere solo ed esclusivamente sull'ente impositore ### L'### delle ### - ### pertanto, chiede di essere manlevata e tenuta indenne da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse derivargli dall'accoglimento dell'opposizione spiegata dai contribuenti, ivi compreso il ristoro delle spese di giudizio in favore degli opponenti.” Nel merito, l'opposizione iniziale è fondata, non offrendo, l'atto di citazione, alcun argomento che consenta di ritenere errata la decisione assunta dal giudice dell'esecuzione del Tribunale all'esito del procedimento cautelare. 
Sul punto, in particolare, si condivide l'insegnamento di cui alla sentenza n.16024/2016 della Corte di Cassazione, così massimata: “In tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, la prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo, per mancata notifica della cartella, può essere dedotta con opposizione all'esecuzione, contro l'atto di pignoramento, senza doversi opporre tempestivamente, ex art. 22 della l. n. 689 del 1981, al primo atto successivo all'eccepita estinzione prescrizionale (nella specie, costituito dall'intimazione di pagamento).” Appare, altresì, fondato il coinvolgimento di ### nel presente giudizio. 
La norma richiamata in citazione, ovvero l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto MEF del 22 gennaio 2020, prevedendo la testuale esclusiva responsabilità della contumace ### nel passaggio delle partite creditorie all'attività di riscossione, appare essere dirimente, trovandoci di fronte ad una partita creditoria che non avrebbe dovuto essere trasferita all'### delle ### - ### a fronte di una prescrizione ampiamente maturata.  ### quindi, che si è limitata a svolgere - in assenza di argomenti di segno contrario che avrebbe eventualmente dovuto fornire la contumace - l'incarico richiesto. 
Va quindi accolta la domanda sostanzialmente di garanzia formulata dall'attrice, sia per quanto riguarda le spese di cui al cautelare, poste a carico dell'### sia per quello che attiene alle spese del presente giudizio, quantificate come in dispositivo, sulla base del valore medio per gli atti introduttivi e del valore minimo per le successive tre fasi del regolamento, a fronte del contenuto impegno richiesto ai difensori nel prosieguo. 
Spese e compensi della ### presente fase vanno distratti a favore dei difensori che ne hanno fatto richiesta.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'inefficacia del pignoramento preso terzi n. ### notificato il ### a ### e del pignoramento presso terzi n. ### notificato il ### a ### condanna l'### delle ### - ### a rifondere a ### ed a ### le spese del presente grado, liquidate in € 8.238 per compensi, oltre alle spese generali, IVA e ### con distrazione a favore dell'avvocato ### che ne ha fatto richiesta; condanna ### a rifondere all'### delle ### - ### le spese del presente grado, liquidate in € 8.238 per compensi, oltre alle spese generali, IVA e CPA ed all'importo versato per contributo unificato e diritti di iscrizione a ruolo, con distrazione a favore dell'avvocato ### che ne ha fatto richiesta; condanna ### a rimborsare all'### delle ### - ### quanto versato agli opponenti a titolo di spese legali in esecuzione dell'ordinanza rge n.24-1/2022 del Tribunale di Mantova del 2 aprile 2022 ed a tenere indenne la medesima ### delle ### - ### per l'importo di cui alla condanna alle spese per il presente grado, disposta a favore dei convenuti ### e ### Mantova, 27 gennaio 2025 Il giudice ### 

causa n. 1126/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Guaraldi Bruno

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Corte d'Appello di Catanzaro, Sentenza n. 396/2025 del 13-04-2025

... aveva rigettato le domande di condanna dei convenuti al pagamento delle somme reclamate dall'attore a titolo di contributi comunitari, ritenendole infondate. In relazione ad ### il tribunale aveva rilevato come, in assenza di un rapporto diretto tra il singolo produttore e l'### l'attore non fosse legittimato a richiedere il pagamento degli aiuti direttamente a quest'ultima, avendo ### instaurato un rapporto diretto unicamente con l'organizzazione dei produttori. Il giudice di primo grado, poi, aveva escluso l'esistenza dell'obbligo giuridico in capo a O.P. ### s.c.a.r.l. di procedere al pagamento delle indennità in favore dei singoli conferenti sulla base dell'incontestata circostanza che ### non avesse effettuato il versamento dei contributi dovuti alla predetta organizzazione dei (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### DI CATANZARO TERZA SEZIONE CIVILE La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori ### presidente ### consigliere ### consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 354 del R.G.A.C. dell'anno 2020, avente a oggetto la condanna alla corresponsione di somme inerenti ad aiuti comunitari e vertente TRA ### (###), difeso dagli avvocati ### e ### appellante e O.P. ### (###), difesa dall'avvocato ### appellata nonché
AGEA - ### per le ### in ### (###), difesa ex lege dall'### dello Stato di ### appellata ### delle parti Per la parte appellante: “### L'###ma Corte di Appello adita, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, voglia l'###ma Corte adita Nel merito ### e/o riformare la sentenza n. 1503/2019 del 05/08/2019, resa inter partes dal Tribunale Civile di ### nel giudizio n. R.G. 1126/2015, pubblicata il ### con repertorio n. 2063/2019, mai notificata all'appellante e comunicata via p.e.c. dalla cancelleria il ###, e, per l'effetto, in accoglimento del presente atto di appello: accertare e dichiarare che gli appellati, per tutti i motivi sopra esposti, si sono resi gravemente inadempienti nei confronti dell'appellante e, per l'effetto, condannare gli stessi in solido, o in subordine, disgiuntamente e ognuno nella misura e nel grado di responsabilità che verrà stabilita da ###ma Corte d'Appello, alla corresponsione di tutte le somme spettanti a parte attrice a titolo di aiuto comunitario per il conferimento per il conferimento di pomodoro da industria per la campagna 2007/2008 nel corso dell'anno 2007, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto e fino al soddisfo, e al pagamento di tutti danni patiti e patiendi dall'appellante a causa del ritardato pagamento delle somme alla stessa dovute. 
Con vittoria di spese e compenso professionale, del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge.
Ai fini della legge sul contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato. 
In via istruttoria Si insiste nelle richieste già formulate nel corso del giudizio di primo grado e, per l'effetto, si chiede che venga ammessa apposita C.T.U. al fine di determinare e quantificare le somme spettanti a parte attrice a titolo di aiuti comunitari per il conferimento di pomodoro da industria per la campagna 2007/2008.” ###.P. ### “### l'On. le Corte adita -contrariis reiectisrigettare, perché infondato in fatto ed in diritto l'appello interposto da ### confermando “in toto” la sentenza n° 1503/2009 emessa dal Tribunale di ### in data ### nell'ambito del giudizio recante il n° 1126/15 R.G.; con ogni conseguenza di legge. 
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambe le fasi del giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Per l'### per le ### in ### “### la Corte d'appello di ### adita, contrariis reiectis: rigettare integralmente l'appello, siccome infondato, confermando per l'effetto la sentenza di primo grado impugnata, rigettando la domanda risarcitoria. 
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima azienda agricola aderente alla O.P. ### s.c.a.r.l., ha premesso che, in occasione della compagna di trasformazione del pomodoro da industria per l'anno 2007/2008, ha conferito pomodori alla suddetta organizzazione di produttori, per come si evince dalla fatture n. 453/07 del 30/9/2007 per € 2.501,62, n. 454/07 del 30/9/2007 per € 84.612,30, n. 461/07 del 22/10/2007 per € 53.379,69 e n. 462/07 del 22/10/2007 per € 214.138,75. 
In virtù di tale conferimento l'azienda agricola di cui l'attore è titolare avrebbe dovuto ricevere dall'### per il tramite dell'organizzazione di produttori alla quale ha aderito, le somme previste a titolo di aiuti finanziari comunitari. 
Tali aiuti non sono stati però mai corrisposti all'attore, in quanto l'### ha sospeso l'erogazione in favore dell'O.P. ### s.c.a.r.l. della somma di € 405.841,24 dovuta per la campagna di trasformazione del pomodoro da industria per l'anno 2007/2008, a seguito di alcuni accertamenti compiuti dalla ### di ### di ### dai quali sarebbero emerse delle irregolarità che hanno determinato l'apertura del procedimento penale n. 1120/2007 R.G.N.R. presso la ### della Repubblica del tribunale di Rossano, successivamente trasferito alla competente ### della Repubblica presso il tribunale di ### (procedimento penale n. 2582/2009 R.G.N.R.).  ### ha dedotto di essere rimasto del tutto estraneo ai fatti per i quali è stato aperto il suddetto procedimento penale, conclusosi peraltro con ordinanza di archiviazione emessa dal g.i.p. presso il tribunale di ### in data ###, su conforme richiesta della ### Per tali ragioni ha convenuto in giudizio il Ministero delle #### e ### l'### e l'O.P. ### s.c.a.r.l. per sentirli condannare in solido, ovvero, in subordine, in via disgiunta e nella misura che per ognuno verrà stabilita dal tribunale, al pagamento delle somme a lui spettanti per il conferimento di pomodoro da industria per la campagna 2007/2008 nel corso dell'anno 2007, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo e la risarcimento dei danni patiti e patiendi a causa del ritardato pagamento delle somme dovute. 
Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle #### e ### e l'#### ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere del tutto estraneo al procedimento di erogazione dei contributi comunitari. L'### ha chiesto il rigetto della domanda sul presupposto che dagli accertamenti compiuti in via amministrativa sarebbero emerse delle irregolarità di gravità tale da non consentire l'erogazione dei contributi all'organizzazione dei produttori (diretta beneficiaria), a prescindere dall'esito del procedimento penale richiamato dall'attore, che sarebbe stato peraltro archiviato per intervenuta prescrizione. 
Si è costituita anche l'O.P. ### s.c.a.r.l. per chiedere il rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti, per essere la stessa mera intermediaria nei rapporti fra i produttori conferenti e l'### A seguito di un lungo rinvio dovuto al gravosissimo carico di ruolo dell'ufficio distrettuale, la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7/2/2019, con concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.” Il Tribunale di ### con la sentenza n. 1503 del 6.8.2019, resa a definizione del giudizio n. 1126/2015 R.G.A.C., aveva preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle #### e ### e nel merito rigettato le domande avanzate da ### nei confronti di ### e O.P. ### s.r.l.
Segnatamente il giudice di primo grado, dopo aver qualificato la fattispecie come azione di risarcimento per responsabilità contrattuale, aveva rigettato le domande di condanna dei convenuti al pagamento delle somme reclamate dall'attore a titolo di contributi comunitari, ritenendole infondate. 
In relazione ad ### il tribunale aveva rilevato come, in assenza di un rapporto diretto tra il singolo produttore e l'### l'attore non fosse legittimato a richiedere il pagamento degli aiuti direttamente a quest'ultima, avendo ### instaurato un rapporto diretto unicamente con l'organizzazione dei produttori. 
Il giudice di primo grado, poi, aveva escluso l'esistenza dell'obbligo giuridico in capo a O.P. ### s.c.a.r.l. di procedere al pagamento delle indennità in favore dei singoli conferenti sulla base dell'incontestata circostanza che ### non avesse effettuato il versamento dei contributi dovuti alla predetta organizzazione dei produttori per la campagna di trasformazione del pomodoro da industria relativa all'anno 2007/2008, avendo compensato tali somme con quelle indebitamente percepite dall'organizzazione nelle campagne di trasformazione precedenti. 
Conseguentemente il tribunale aveva rigettato la connessa domanda di risarcimento del danno da ritardo nel pagamento delle suddette somme, compensando tra le parti le spese di lite. 
La parte appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza, lamentandone l'erroneità, innanzitutto, nella parte in cui il giudice di primo grado, richiamando una pronuncia del Consiglio di Stato (n. 7377/2010) non pertinente al caso in esame, aveva ritenuto che l'attore, odierno appellante, non fosse legittimato a chiedere il pagamento degli aiuti comunitari direttamente ad ###
Col secondo motivo d'appello, è stata dedotta l'erroneità del rigetto della domanda di pagamento proposta dall'attore nei confronti della O.P.  ### s.c.a.r.l., stante l'inesistenza di un obbligo giuridico a carico dell'organizzazione di corrispondere l'indennità ai singoli conferenti a fronte della compensazione delle somme riferite all'anno 2007/2008 con quelle indebitamente percepite dalla suddetta organizzazione di produttori nelle precedenti campagne di trasformazione del pomodoro da industria.  ### la parte appellante, la O.P. ### s.c.a.r.l., non essendo le organizzazioni di produttori meri intermediari, avrebbe dovuto anticipare le somme dovute all'azienda e/o recuperare quelle indebitamente percepite da altri produttori conferenti. 
Col terzo motivo, infine, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza per aver il giudice di primo grado disposto la compensazione delle spese di lite. 
Si sono costituiti in giudizio l'O.P. ### e l'### per le ### in ### argomentando per l'infondatezza dell'appello. 
All'udienza del 25.6.2024, la causa - assegnata al relatore in data ### - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 4.7.2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori. 
Preliminarmente occorre precisare che, non essendo stato oggetto di gravame, è passato in giudicato il capo della sentenza relativo alla dichiarazione del difetto di legittimazione passiva in capo al Ministero delle #### e #### è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
In relazione al primo motivo d'appello, il giudice di primo grado in maniera condivisibile ha ritenuto che l'attore, odierno appellante, in quanto singolo produttore conferente, non è legittimato a richiedere direttamente all'### per le ### in ### la corresponsione degli aiuti comunitari per la campagna di trasformazione del pomodoro da industria per l'anno 2007/2008. 
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, infatti, il principio di diritto richiamato dal giudice di primo grado è pertinente al caso de quo. 
Nella fattispecie di cui alla richiamata sentenza (### St., sez. VI, 7377/2010), infatti, il ricorso era stato proposto da un'organizzazione di produttori che aveva impugnato le note con cui l'### aveva sospeso l'erogazione di contributi comunitari nei suoi confronti, invocando la responsabilità diretta del produttore, con riferimento alle dichiarazioni di disponibilità dei terreni, ritenute non veritiere all'esito delle indagini della ### di ### In relazione all'indebita percezione degli aiuti comunitari nel settore ortofrutticolo, il ### di Stato ha affermato che l'### è legittimata a chiederne la restituzione soltanto alle organizzazioni di produttori cui aveva precedentemente erogato gli aiuti comunitari, ciò in quanto questi sono i reali destinatari del recupero, ferma restando comunque la possibilità di agire in rivalsa, autonomamente, per conseguire il ristoro del danno subito nei confronti dei singoli produttori. 
Ciò è coerente con la normativa comunitaria e nazionale ratione temporis applicabile, che disciplina gli aiuti nel settore ortofrutticolo: segnatamente, in relazione alla campagna di trasformazione del pomodoro da industria per l'anno 2007/2008, i regolamenti CE nn. 2220/1996, 103/2004 e 2111/2003, oltre al d.lgs. n. 228/2001.  ### di Stato, dunque, dopo aver ricostruito il quadro normativo nazionale e comunitario in tema di aiuti comunitari nel settore ortofrutticolo, ha affermato che è l'organizzazione dei produttori - e non il singolo produttore conferente - il destinatario delle azioni di recupero delle somme indebitamente percepite, nonché il diretto destinatario delle attribuzioni dei fondi europei. 
Il giudice amministrativo, inoltre, ha precisato che “nella normativa citata non vi è alcuna disposizione che faccia ritenere esistente una responsabilità solidale tra l'O.P. ed il singolo produttore tanto da legittimare la possibilità per ### di rivolgere indifferentemente la richiesta di restituzione all'uno o all'altro, pur rimanendo, come detto, la possibilità per l'organismo di produttori di agire in rivalsa a titolo - però - di risarcimento dei danni subiti in ragione del comportamento fraudolento di quest'ultimo” (T.A.### - ### sez. II ter, n. 8/2012). 
Come condivisibilmente rilevato dal giudice di primo grado, infatti, l'organizzazione dei produttori è l'unico soggetto riconosciuto dalla normativa comunitaria a produrre domanda di aiuto e come destinatario del conseguente contributo economico. 
La posizione del giudice amministrativo riflette un'interpretazione giuridica del ruolo e delle competenze dell'### e degli organismi intermedi che si basa sulle disposizioni normative e i principi fondamentali che regolano la distribuzione dei finanziamenti comunitari per le organizzazioni di produttori (O.P.) nel quadro della ### (### dell'###
Il principio di diritto espresso dal ### di Stato, pertanto, è applicabile al caso di specie in quanto, in senso diametralmente opposto, da esso discende altresì l'impossibilità per il produttore di agire direttamente nei confronti di ### per la corresponsione in suo favore dell'indennità relativa all'aiuto comunitario. 
Il singolo produttore conferente non ha un rapporto obbligatorio diretto con ### ma tale rapporto intercorre esclusivamente tra l'### e l'organizzazione dei produttori. 
L'### infatti, agisce come soggetto erogatore e di controllo nei confronti delle organizzazioni dei produttori quali dirette destinatarie degli aiuti comunitari - sia in fase di attribuzione, che nell'eventuale fase di recupero -, che successivamente ripartiscono le risorse ottenute tra i singoli produttori associati. 
In mancanza di un rapporto obbligatorio diretto, dunque, il singolo produttore conferente non può avanzare pretese di pagamento nei confronti di ### Anche il secondo motivo d'appello è infondato. 
Contrariamente a quanto affermato dalla parte appellante, infatti, alla luce della normativa di riferimento non sussiste l'obbligo per le organizzazioni dei produttori di anticipare le somme dovute ai singoli conferenti, né di recuperare quelle indebitamente percepite per causa di uno o alcuno dei produttori conferenti. 
Il soggetto responsabile del controllo sull'erogazione degli aiuti, nonché del recupero di aiuti indebitamente percepiti dalle organizzazioni dei produttori, infatti, è l'### per le ### in ####.P. ne è destinataria, in quanto riceve i fondi comunitari e li ripartisce tra i produttori conferenti, ma non è tenuta ad anticiparli.
Ciò in quanto l'erogazione dei contributi europei per l'agricoltura avviene per il tramite dell'### per le ### in ### la quale interviene anche per la fase di accertamento di eventuali percezioni indebite. 
L'### ha il potere “di sospendere le erogazioni, ai sensi del d.lgs.  n. 228/2001, e, in via definitiva, accertare se i destinatari siano o meno in possesso dei requisiti necessari per poterne fruire. Da ciò deriva che ### è competente ad avviare tutte le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite nei confronti di coloro che hanno posto in essere condotte indebite, finalizzate al riconoscimento di contributi comunitari” (T.A.R. Lazio, sez. II ter, n. 4325/2011). 
Nel caso in esame è incontestato che l'### accertata l'indebita percezione da parte dell'organizzazione dei produttori odierna appellata degli aiuti comunitari per precedenti campagne - sia nel settore della trasformazione del pomodoro, che nel settore della trasformazione degli agrumi -, abbia utilizzato l'importo dell'aiuto comunitario relativo alla campagna di trasformazione del pomodoro da industria per l'anno 2007/2008 per recuperare, a titolo di compensazione, tali pregressi indebiti (vedasi nota prot. DPTU.2014.343 del 19.5.2014, alle. 9 del fascicolo di ### nel giudizio di primo grado).  ### di ### risulta coerente rispetto alla normativa di riferimento ratione temporis applicabile, posto che l'24 del reg. CE 2113/2003 impone allo Stato membro di adottare le misure necessarie per recuperare le somme perse a seguito di irregolarità, anche attraverso l'eventuale deduzione degli importi da recuperare con eventuali futuri pagamenti a favore del produttore medesimo.
Infondata è l'argomentazione dell'appellante relativa al fatto che l'organizzazione di produttori avrebbe dovuto anticipare le somme dovute all'azienda attraverso il fondo di esercizio. 
Sebbene il fondo venga alimentato per il 50% dai contributi comunitari e per l'altro 50% dalle organizzazioni di produttori (O.P.) o dalle associazioni di O.P. (A.O.P.) riconosciute, ciò non implica un obbligo per queste ultime di anticipazione degli aiuti stanziati dall'### in circostanze peraltro non previste dalla normativa comunitaria. 
Sotto altro profilo, per quanto concerne le indennità la cui corresponsione l'appellante richiede all'O.P. ### come già evidenziato l'### ha disposto la compensazione rispetto alle somme indebitamente percepite dall'organizzazione nelle campagne precedenti a quella del 2007/2008. 
Il motivo d'appello relativo all'ingiusta compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, dedotto peraltro in modo generico nell'atto di appello, è infondato e dev'essere rigettato.  ### è risultato totalmente soccombente nel giudizio di primo grado, ma condivisibilmente il tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite in relazione alla qualità delle parti, unitamente alla circostanza che la mancata percezione dell'indennità dovuta per i conferimenti effettuati nell'organizzazione dei produttori odierna appellata non è imputabile a ### Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.   Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.  P.Q.M.  La Corte d'appello di ### terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; - condanna la parte appellante a rifondere a ciascuna delle appellate le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.996,00 per onorari per ogni parte, oltre accessori di legge, disponendo la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. nei confronti del difensore della O.P ### Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 26 novembre 2024. 
Il consigliere estensore Il presidente

causa n. 354/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Maria Torchia, Filardo Alberto Nicola

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Giudice di Pace di Benevento, Sentenza n. 328/2025 del 07-05-2025

... dalla convenuta in merito ad un pagamento effettuato dalla società convenuta, avendo saputo dall'istituto di credito UNICREDIT di ### che il versamento era stato effettuato sul conto corrente di persona diversa da essa attrice. A fronte di ciò, era onere della convenuta dimostrare che invece il pagamento era stato effettuato correttamente sul conto corrente della attrice, e ciò non è stato dimostrato; pertanto la convenuta avrebbe dovuto procedere ad un nuovo e corretto pagamento in favore dell'attrice. Tali circostanze restano dimostrate anche documentalmente. Difatti, nella tabella riepilogativa dei pagamenti relativi alla posizione di ### depositata in atti dalla A.G.E.A., viene evidenziato che il pagamento di € 524,78, finanziato il ###, n. decreto 75-9-2016-11, data valuta (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 1712 / 2019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO
SEZIONE UNICA
SENTENZA
Il Giudice di ### di ### Dott.   ### , nella causa civile R.G. n. 1712 / 2019 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTEcontro
AGEA (CF 9/181460581) - Avv. ### -RESISTENTEha pronunciato la seguente ### parte attrice concludeva per l'accoglimento della domanda e per la condanna di parte convenuta al pagamento della somma di € 524,78, con vittoria delle spese processuali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
La parte convenuta concludeva per la dichiarazione di incompetenza territoriale e per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese processuali.
Ragioni di ### e di ### della Decisione
Oggetto della domanda
Con atto di citazione notificato il ###, la sig.ra ### conveniva in giudizio avanti a questo ufficio del Giudice di ### la A.G.E.A., concludendo perché fosse dichiarata la responsabilità della convenuta per il mancato pagamento della somma di € 524,78 quale contributo per la coltivazione diretta di cereali afferenti l'anno 2016, risultando essa diretta beneficiaria di tale contributo ex D.Lgs. 228/01
Esponeva, altresì, di aver richiesto in via stragiudiziale tale somma, anche dopo aver verificato che il pagamento era stato effettuato sul conto corrente di altra persona, ma che comunque nessun accredito veniva effettuato in favore dell'istante.
Eccezioni della società convenuta
In via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito, attesa la natura di ente pubblico della stessa; nel merito eccepiva di aver provveduto al pagamento della somma in favore dell'attrice e che pertanto nulla era dovuto.
Vicende del processo
Le parti si costituivano regolarmente in giudizio e depositavano le rispettive documentazioni.
Istruita documentalmente e con prova testimoniale, la causa, sulle conclusioni sopra riportate, veniva introitata per la decisione.
Esame del merito
Dall'esame degli atti di causa, emerge la fondatezza della domanda attorea.
Anzitutto, va osservato che l'eccezione di incompetenza territoriale va rigettata alla luce della circostanza che solo le controversie in cui è parte un'amministrazione dello
Stato vedono applicarsi le norme sul foro erariale; pertanto nel caso in esame, trattandosi di ente non appartenente all'amministrazione statale, la competenza territoriale segue le normali regole processuali.
Nel merito parte attrice ha confermato quanto sostenuto dalla convenuta in merito ad un pagamento effettuato dalla società convenuta, avendo saputo dall'istituto di credito UNICREDIT di ### che il versamento era stato effettuato sul conto corrente di persona diversa da essa attrice.
A fronte di ciò, era onere della convenuta dimostrare che invece il pagamento era stato effettuato correttamente sul conto corrente della attrice, e ciò non è stato dimostrato; pertanto la convenuta avrebbe dovuto procedere ad un nuovo e corretto pagamento in favore dell'attrice.
Tali circostanze restano dimostrate anche documentalmente.
Difatti, nella tabella riepilogativa dei pagamenti relativi alla posizione di ### depositata in atti dalla A.G.E.A., viene evidenziato che il pagamento di € 524,78, finanziato il ###, n. decreto 75-9-2016-11, data valuta 16.10.2018 e con riferimento operazione (####, risulta restituito all'OP in data ###, mentre altri pagamenti precedenti e successivi risultavano regolarmente effettuati.
Quindi anche documentalmente non risulta andato a buon fine il pagamento all'attrice, e a tanto la convenuta società avrebbe dovuto operarsi per l'erogazione del dovuto contributo alla sig.ra ### del quale d'altronde non ne contesta l'esistenza.
Agli atti risulta anche depositato il verbale negativo di mediazione tra le parti esperito trattandosi di materia relativa a contratti finanziari.
Pertanto, la domanda va accolta e la A.G.E.A. va condannata alla corresponsione in favore di ### della somma di € 524,78.
Spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta società, come da dispositivo che segue. P.Q.M. Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda attorea; condanna la convenuta A.G.E.A., in persona del legale rappresentante p.t., a pagare in favore dell'attrice, quale contributo per la coltivazione diretta di cereali afferenti l'anno 2016, la somma di € 524,78; condanna altresì la convenuta società A.G.E.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, che liquida in € 350,00 per compenso ex DM 55/14 e 147/22, oltre € 43,00 per spese, oltre 15% spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ### dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ###

causa n. 1712/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Emilio Ramaglia

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 811/2025 del 06-03-2025

... l'### per le ### in ### chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento delle ### di aiuto relative alle annualità dal 2005 al 2012 per un importo complessivo di € 379.515,73, maggiorato “di interessi e svalutazione”, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto: - di essere titolare dell'omonima impresa agricola; - di aver svolto la propria attività, unitamente al coniuge e ad alcuni dipendenti stagionali, presso i propri fondi, ubicati nei territori di #### di ### e ### di ### estesi per oltre 350 ettari; - che dal 2000 quasi un terzo di detti appezzamenti erano coltivati a cereali; - che sin dal 2001 l'odierna attrice aveva richiesto gli aiuti compensativi al (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI ### Il Tribunale nella persona della Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 92000492/2013 avente ad oggetto “Condannatorio” promossa da D'### (C.F. ###) elettivamente domicil. in ### 37/C 70022 ALTAMURA ###; rappres. e dif. dall'Avv. ### (C.F. ###) ATTRICE contro AGEA (C.F. ###) domiciliat ###### N. 97 70121 BARI; rappres. e dif. 
DALL'### (C.F. ###) ###'udienza del 14.1.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.  RAGIONI DI FATTO E ### 1) ### Con atto di citazione, notificato (come affermato dalla ### convenuta) in data ###, ### D'### ha convenuto in giudizio l'### per le ### in ### chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento delle ### di aiuto relative alle annualità dal 2005 al 2012 per un importo complessivo di € 379.515,73, maggiorato “di interessi e svalutazione”, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. 
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto: - di essere titolare dell'omonima impresa agricola; - di aver svolto la propria attività, unitamente al coniuge e ad alcuni dipendenti stagionali, presso i propri fondi, ubicati nei territori di #### di ### e ### di ### estesi per oltre 350 ettari; - che dal 2000 quasi un terzo di detti appezzamenti erano coltivati a cereali; - che sin dal 2001 l'odierna attrice aveva richiesto gli aiuti compensativi al reddito disposti dal ### n. 1765/1992; - che per accedere a tali contributi era necessario che i terreni da sottoporre alla coltivazione agevolata fossero “seminativi” al 31.12.1991; - che, sulla scia di un filone investigativo avviato dalla ### della Repubblica di ### poi parzialmente trasmesso a quella di ### per competenza territoriale, il ### di ### di ### aveva avviato delle indagini a suo carico, riguardo alla reale sussistenza dell'evidenziata condizione oggettiva richiesta per accedere ai benefici economici citati, la quale aveva all'esito ingenerato il sospetto nell'### procedente che l'istante avesse mentito a proposito pur di ottenerli; - che nel 2005 la ### della Repubblica di ### aveva aperto un procedimento penale (### 3474/2005) per la ipotetica commissione (sino al 31.12.2004) del reato previsto dall'art. 640-bis c.p., disponendo il sequestro di un suo podere di circa 52 ettari ca.; - che, avutane cognizione, con provvedimenti nn. 1377, 1378 e 1379 del 23.5.2006, l'Ente convenuto aveva sospeso l'erogazione in favore dell'attrice fino alla concorrenza di € 98.847,54, pari all'importo già percepito dalla stessa a titolo di aiuto per le annate agrarie 2002, 2003 e 2004; - che la decisione, di natura provvisoria e cautelare, era stata presa in ossequio alla disciplina dettata in materia dall'art. 33 d.lgs. 228/2001; - che, nelle more, il ### 1765/1992 era stato modificato dal ### 1782/2003 (entrato in vigore nel 2004) e da una successiva serie di interventi con cui era stato modificato il regime degli aiuti comunitari all'agricoltura, introducendo un pagamento unico svincolato dall'obbligo di produzione e prevedendo altresì l'erogazione di un contributo calcolato sulla base di quelli ricevuti dagli agricoltori negli anni precedenti, legato, in linea di massima, al possesso del terreno con assegnazione di una serie di titoli all'aiuto di un certo importo (ca. 350€ cadauno), non essendo più necessario dichiarare la destinazione dei fondi al 1991; - che con l'entrata in vigore della rinnovata ### le erano stati assegnati n. 113,14 titoli, in virtù dei quali negli anni successivi aveva presentato domanda di aiuto compensativo al reddito, previa coltivazione del numero corrispondente di ettari a cereali, diversi da quelli sottoposti a sequestro; - che, al momento della domanda, avrebbe dovuto percepire: per il 2005 € 42.901,32; per il 2006 € 44.347,70; per il 2007 € 48.528,43; per il 2008 € 47.801,60; per il 2009 € 48.448,32; per il 2010 € 56.036,00, per il 2011 € 58.326,83; per il 2012 € 51.125,53; per un totale complessivo di € 379.515,73; somme che non erano mai state corrisposte, ma accantonate dall'### in attesa della conclusione del procedimento penale avviato; - che in data ### l'iter processuale aveva avuto termine con decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di ### - che aveva reclamato senza esito lo sblocco degli importi maturati e mai percepiti. 
Con comparsa di costituzione, depositata in data ###, si è costituita in giudizio l'### chiedendo, preliminarmente, declinarsi la competenza per territorio in favore del Tribunale di Roma (quale luogo della sede legale dell'### e luogo in cui è sorta e deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio) e, nel merito, rigettarsi la domanda avversa perché priva di fondamento ovvero ridurne l'importo; con vittoria di spese e compensi o, in subordine, con compensazione delle spese processuali. 
A fondamento delle proprie difese, parte convenuta ha dedotto che: - i contributi oggetto della domanda giudiziale non erano stati erogati a causa dell'avvio di un procedimento di recupero crediti nei confronti dell'attrice per indebita percezione dei contributi PAC - seminativi e foraggi ottenuti per le campagne 2002, 2003 e 2004; - dalle verifiche effettuate dal ### era emerso che i terreni dichiarati in domanda a “seminativo”, siti in agro di ### in ### località ### individuati al foglio 1, particella 13, al foglio 2 particella 1 ed al foglio 4, particella 25, ricadenti peraltro nella “zona di protezione speciale”, nel proposto sito di ### 1 del ### dell'### di proprietà del Comune di ### ed utilizzati dall'odierna attrice, al 31.12.1999 erano destinati a pascolo permanente; - tale assunto era stato avvalorato sia dalle deliberazioni di G.M. del Comune di ### n. 667 del 29.12.2000 e n. 136 del 9.4.2001, che dall'attestazione del 27.6.2001 rilasciata dal direttore dell'U.T.G. Regg. del Comune che avevano riconosciuto a ### D'### come da sua specifica richiesta del 3.10.2000, la qualità di utilizzatrice dei terreni di cui trattasi “a pascolo”; - i verbalizzanti avevano accertato, inoltre, in data ### l'esecuzione di lavori di trasformazione ### di parte dei suddetti terreni da pascolo a seminativo; - sulla base di tali accertamenti si era dapprima contestata l'indebita percezione di € 98.847,54, poi più precisamente accertata in complessivi € 118.071,21; - il conseguente procedimento penale si era concluso con l'archiviazione per intervenuta prescrizione, ma era rimasta tale la causa ostativa alla liquidazione prima dell'accertamento dei rispettivi rapporti di debito-credito; - completate da parte di ### le fasi istruttorie attraverso l'esecuzione dei controlli (oggettivi ed amministrativi) previsti dalla normativa vigente in materia era risultato che: - la ### 2005, n. ### era risultata “sospesa su disposizione di Agea”, in virtù del procedimento penale n. 3474/2005 aperto a carico della produttrice dalla ### della Repubblica di ### menzionato nella nota ###2013.3523; sospensione che aveva determinato il blocco totale dei pagamenti per la suddetta domanda; - al di là della sospensione, tale domanda sarebbe stata comunque in penalità per uno scostamento del 42,31%, in quanto i controlli sopra descritti avevano fatto emergere anche un'anomalia bloccante, sulla particella 13 del foglio 1 del Comune di ### di ### dichiarata dall'odierna attrice a grano duro per ha 30,85, cd. “P 36-01": “particella nell'ambito di più domande con superficie richiesta eccedente la superficie ammissibile per gli interventi dichiarati”, in quanto tale particella era risultata essere stata dichiarata da altri quattro produttori, di cui uno (#### n. ###) era risultato essere stato sottoposto a controllo a campione in campo da parte di ### - la ### 2006, n. ### era risultata “sospesa su disposizione di Agea”, in virtù del procedimento penale n. 3474/2005 sopracitato: tale sospensione amministrativa aveva bloccato il pagamento della stessa, risultante “in controllo” per € 44.147,63; inoltre, tale domanda era stata oggetto della trattenuta per “modulazione” per complessivi € 1.837,32 ai sensi dell'art. 10 del reg. ce 1782/03; - la ### 2007, n. ### era risultata “sospesa su disposizione di Agea”, in virtù del procedimento penale n. 3474/2005; il premio di € 48.528,43 decretato da ### per tale domanda era risultato già liquidato e accantonato sulle schede di credito n. 10208 e 10209, come anche riportato nella nota ###2013.3523; anche tale domanda era stata oggetto della trattenuta per “modulazione” per complessivi € 2.535,69 (effettuata secondo la ### per la campagna 2007, emanata il ###, prot. A-CIU.2007.232); - quanto alla ### 2008, n. ### era risultata “sospesa su disposizione di Agea”, in virtù del procedimento penale n. 3474/2005 sopracitato: il premio di € 47.801,60 decretato da ### per tale domanda era stato posto in accantonamento massivo su un capitolo di competenza della contabilità ### anche tale domanda era stata oggetto della trattenuta per “modulazione” per complessivi € 2.497,44 (effettuata secondo la ### per la campagna 2008, emanata il ###, prot. A-CIU.2008.837) ed era stata oggetto della trattenuta per “superamento del plafond nazionale della frutta a guscio” per € 18,80, applicabile a tutti i produttori di frutta a guscio; - quanto alla ### 2009, n. ### era risultata “sospesa su disposizione di Agea”, in virtù del procedimento penale n. 3474/2005 sopracitato: il premio di € 37.557,01 decretato da ### per tale domanda era stato posto in accantonamento massivo su un capitolo di competenza della contabilità ### anche tale domanda era stata oggetto della trattenuta per “modulazione” per complessivi € 3.237,05 (effettuata secondo la ### per la campagna 2009, emanata il ###, prot. 656/UM) ed era stata oggetto della trattenuta per “superamento del plafond nazionale della frutta a guscio” per € 39,17, oltre che della penalità per il “superamento del plafond nazionale della frutta a guscio” per € 39,17 e una penalizzazione per uno scostamento tra 3% e 20% sulle piante proteiche per complessivi €774,47; - la ### 2010, n. ### era risultata “sospesa su disposizione di Agea”, in virtù del procedimento penale n. 3474/2005 sopracitato: il premio di € 53.218,20 decretato da ### per tale domanda era stato posto in accantonamento massivo su un capitolo di competenza della contabilità ### anche tale domanda era stata oggetto della trattenuta per “modulazione” per complessivi € 4.424,05 (effettuata secondo la ### per la campagna 2010, emanata il ###, prot. ###795) ed era stata oggetto della trattenuta per “superamento del plafond nazionale” di 22,28, applicata a tutti i produttori di frutta a guscio; - la ### 2011, n. ### era risultata “sospesa su disposizione di Agea”, in virtù del procedimento penale n. 3474/2005 sopracitato: il premio di € 51.590,07 decretato da ### per tale domanda era stato posto in accantonamento massivo su un capitolo di competenza della contabilità ### anche tale domanda era stata oggetto della trattenuta per “modulazione” per complessivi € 3.676,92 (effettuata secondo la ### 18, emanata il ###, prot. UMU.2011.501) ed era stata oggetto della trattenuta per “superamento del plafond nazionale” di 23,74, applicata a tutti i produttori di frutta a guscio e ad una penalità di € 20.999,00 per uno scostamento maggiore del 20% sull'avvicendamento biennale delle colture a causa dell'anomalia bloccante ###-01 sulla particella 13 del foglio 1 di ### di ### dichiarata dalla produttrice per ha 51,04; - la ### 2012, n. ### era risultata “sospesa su disposizione di Agea”, in virtù del procedimento penale n. 3474/2005 sopracitato: il premio di € 57.425,44 decretato da ### per tale domanda era risultato “in controllo”; anche tale domanda era stata oggetto della trattenuta per “modulazione” per complessivi € 5.825,03 nonché ad una penalizzazione per esito aziendale tra il 3% e il 20% per € 2.523,00. 
La convenuta ha concluso, operando un confronto tra le somme richieste a premio dall'attrice e le somme decretate da ### che la richiesta avanzata in citazione è superiore di € 57.247,35 rispetto alle somme a cui avrebbe diritto nell'ipotesi di eliminazione della sospensione amministrativa in quanto nel computo non sono state considerate le trattenute dovute alla “modulazione”, al “superamento del plafond nazionale per la frutta a guscio” e alle penalità dovute alle discordanze rilevate nelle domande uniche in seguito ai controlli effettuati, finalizzati alla corretta erogazione dell'aiuto richiesto. 
Inoltre, la convenuta ha dedotto che non essendo riconoscibili somme ulteriori rispetto a quelle richieste nell'atto di citazione, per la domanda n. ### del 2012, pur se l'importo derivante dal controllo è superiore a quello domandato, tale somma non può riconoscersi, per cui vanno eliminati ulteriori € 6.299,91 e, di conseguenza, l'importo richiesto in giudizio è inferiore a quello dovuto di € 63.547,26. 
La causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 14.1.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.  2) MOTIVI DELLA DECISIONE A) ### di incompetenza territoriale sollevata dall'### non può essere esaminata ai sensi degli artt. 38, 166 e 167 cpc, in quanto tardivamente proposta. 
Invero, la convenuta non si è costituita tempestivamente e, precisamente, nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata in citazione. 
B) La domanda va accolta per quanto di ragione. 
L'### convenuta, a fronte di una domanda di pagamento di contributi agricoli - meglio indicati nel superiore paragrafo n.1 - da parte di ### D'### per le annate dal 2005 al 2012 per complessivi € 397.515,73 (in citazione indicati per errore in € 379.515,73, somma inferiore all'addizione degli importi richiesti per ciascuna singola annata pari a: per il 2005, € 42.901,32; per il 2006, € 44.347,70; per il 2007, € 48.528,43; per il 2008, € 47.801,60; per il 2009, € 48.448,32; per il 2010, € 56.036,00, per il 2011, € 58.326,83; per il 2012, € 51.125,53) ha riconosciuto come dovuta esclusivamente la somma di € 295.942,66. 
Più precisamente, ha riconosciuto di aver accantonato, per le suddette annate e in relazione alle domande di contributi per cui è causa, complessivi € 238.695,31 in quanto certamente spettanti all'attrice. 
Ha, poi, affermato di aver accertato, all'esito della conclusione del procedimento di verifica e controllo dalla stessa avviato, che alla D'### spettano, in aggiunta alla somma accantonata, € 57.247,35. 
Ha, altresì, affermato che per la domanda relativa all'anno 2012 all'attrice spetterebbe l'ulteriore somma di € 6.299,91, oltre a quella accantonata, ma che la stessa non è stata richiesta nel presente giudizio.  ### è corretta; invero, la D'### per l'anno 2012 ha chiesto in citazione la somma di € 51.125,53 e non quella di € 57.425,44; l'ulteriore somma di € 6.299,91 (pari a € 57.425,44 - € 51.125,53) non è stata dalla medesima richiesta neppure con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6°, n. 1, cpc: in assenza di domanda, detta ulteriore somma non può essere riconosciuta. 
All'attrice spettano, pertanto, € 295.942,66 (pari a € 238.695,31 + € 57.247,35), oltre ad interessi dalla messa in mora. 
Non spetta, invece, la chiesta rivalutazione monetaria in quanto la somma di cui la stessa è creditrice ha natura debito di valuta e non di valore, non avendo natura risarcitoria. 
In ordine alle ulteriori somme chieste dalla parte attrice in citazione rispetto a quelle riconosciute come dovute dalla ### si osserva che la D'### nulla ha opposto avverso le deduzioni dell'### convenuta secondo cui alla prima non spettano le somme di € 200,07 per l'anno 2006, di € 10.891,31 per l'anno 2009, di € 2.817,80 per l'anno 2010 e di € 6.736,76 per l'anno 2011 e, ciò, a causa di trattenuta per “modulazione” ovvero di “superamento del plafond nazionale” applicata a tutti i produttori di frutta a guscio ovvero di penalità dovute a scostamento maggiore del 20% sull'avvicendamento biennale delle colture a causa di anomalie bloccanti, come analiticamente indicato nel superiore paragrafo n. 1 riportante le difese dell'### Alla luce di quanto sopra, la domanda va accolta parzialmente e la ### - ### per le ### in ### - va condannata a pagare a ### D'### la somma di € 295.942,66, oltre agli interessi legali dalla richiesta. 
Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa dell'attrice, si osserva che l'### nel presente giudizio non ha svolto domanda riconvenzionale.  3) ### spese seguono la soccombenza. 
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 260.000,01 a € 520.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto ( n. 2017/23318) in relazione alle fasi espletate in esse compresa - tra le altre - la fase di trattazione. 
Invero, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) e s.m.i., con detta voce ricomprende anche la fase di trattazione, con la conseguenza che il relativo compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento nel corso del grado del singolo giudizio di merito di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. n. 8561/2023 e n. ###/2023).  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: condanna la ### - ### per le ### in ### - a pagare a ### D'### la somma di € 295.942,66 oltre agli interessi legali dalla richiesta; condanna, altresì, la ### a rimborsare a ### D'### le spese di lite che liquida in complessivi ### 22.457,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali, spese che si distraggono in favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario. 
Così deciso il 5 marzo 2025 LA GIUDICE dott. #### 15 D.M. 44/2011 

causa n. 92000492/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Zema Monica

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