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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOPO ITALIANO LA CORTE D'### riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: ### relatore ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta a ruolo il ### al numero 94/2018 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 2030/2017 del Tribunale di Lucca emessa e pubblicata l'8.11.2017 pendente fra ### (c.f.: ###), nella sua qualità di figlia e unica erede di ### D'### con l'avv. #### contro ### (c.f.: ###), D'#### (c.f.: ###), e D'### (c.f.: ###), con l'avv. #### sulle conclusioni precisate per l'udienza del 1.6.2021: ### appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza appellata, respinta ogni avversaria domanda e/o eccezione: a) - determinare, ai sensi dell'art. 950 Cod. Civ. il confine tra il terreno di proprietà della concludente descritto al punto n. 1 delle premesse del presente atto, rappresentato al N.C.T. del ###. ____________ R.G.: 94/2018 Reg. cron. n.___________ Reg. rep. ____________ ### istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni L'###. ### S. ### di ### nel foglio 146, dalla particella n. 54, e il fondo di proprietà dei convenuti, rappresentato al N.C.T. del Comune di ### nel foglio 146, dalla particella n. 55; b) - conseguentemente condannare i ###ri ### la, D'### e D'### in solido tra loro, a rilasciare le porzioni di terreno indebitamente occupate oltre a ripristinare lo stato dei luoghi e a rimuovere e/o arretrare, nel rispetto della linea di confine, il manufatto in lamiera con annesso “cassone in eternit” posto a sud della proprietà dei convenuti e insistente, in parte, sulla proprietà della concludente; c) - accertare e dichiarare l'inesistenza di alcuna servitù gravante sul terreno di esclusiva proprietà di parte attrice e a favore del fondo dei convenuti, ai sensi dell'art. 949 Cod. Civ.; d) - accertare il diritto della concludente a recintare il fondo di sua esclusiva proprietà ai sensi dell'art. 841 Cod. Civ.; e) - ordinare ai convenuti di astenersi da qualsiasi turbativa o molestia che possa pregiudicare i suddetti diritti della concludente; f)- condannare al risarcimento del danno subito dalla concludente, con sentenza generica e danno da liquidarsi in separato giudizio; con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio ### appellata: Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita respingere l'appello proposto dalla sig.ra ### perché infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza n. 2030/2017 emessa dal Tribunale di Lucca in data ###. Con vittoria di spese e compenso di entrambi i gradi di giudizio. *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c. e 58 cpv L. 18.6.2009 n. 69) * 1. ### quale erede di ### D'### è proprietaria di un appezzamento di terreno sito in ### frazione ### in catasto al foglio 146, particella 54, che confina con altro appezzamento di #### D'### e ### D'### individuato dalla particella 55.
L'###. ### S. ### D'### dante causa della ### era proprietaria, in parte, per successione del padre ### D'### (apertasi il ###), e, in parte, per successione della madre ### (apertasi l'11.11.1982), che aveva in origine acquistato il bene in forza di contratto di compravendita stipulato per atto pubblico rogato il ### dal notaio #### a sua volta, ha acquistato il suo fondo, in comunione col marito ### D'### con contratto di compravendita stipulato per atto pubblico rogato il ### dal notaio ### indi, a seguito della morte di ### D'### avvenuta il ###, l'immobile è in comproprietà fra la ### e i figli ### D'### e ### D'### 1.1 In primo grado ha agito ### D'### (alla quale è succeduta oggi, anche processualmente, la figlia ed erede ### ri) contro #### D'### e ### D'### affinché: ### fosse determinato il confine tra i due fondi ex art. 950 c.c.; ### i convenuti fossero condannati a rilasciare il suo favore una porzione indebitamente occupata, previa ripristinazione dei luoghi e rimozione (o arretramento) di un manufatto in lamiera; ### fosse negata l'esistenza di servitù di passo sul proprio fondo a favore dell'altro; ### fosse accertato il suo diritto, contestato dai convenuti, di recintare il fondo; ### fosse interdetto ai convenuti di turbare e molestare il suo godimento dominicale; ### i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni. 1.2 #### D'### e ### D'### si sono costituiti, sostenendo che sin dall'acquisto nel 1984 ### D'### si era accordato con ### D'### e con suo marito ### tenuto conto che i terreni erano in stato di abbandono, per far individuare il confine a mezzo di tecnici di fiducia e si era addivenuti all'intesa che la linea di demarcazione passasse per la linea mediana di L'### C. ### S. ### uno stradello, già all'epoca esistente, che divide le due proprietà. Da allora tale confine ### era sempre stato riconosciuto e rispettato da entrambe le parti, sino quando, nel 2011, la D'### aveva iniziato a posizionare picchetti in loco rivendicando una diversa suddivisione; ma ciò non solo contrastava con quanto risultante sul terreno e su quanto pattuito, ma era ormai contradetto dall'avvenuta usucapione dell'eventuale terreno che essi avevano per ben più di venti anni pacificamente posseduto, coltivandolo e curandolo. Hanno dunque concluso affinché, ### l'azione ex art. 950 c.c. fosse dichiarata inammissibile per l'assenza di incertezza del confine, ovvero, in ipotesi, ### affinché, accertato il possesso continuo e ininterrotto nei termini narrati, il confine fosse individuato dallo stradello (sulla linea mediana dello stesso), con rigetto delle altre domande. 1.3 Il Tribunale di ### dopo avere escusso testimoni e avere svolto c.t.u., conclusa con relazione della geom. ### (dep. 7.4.2017), ha, con sentenza contestuale dell'8.11.2017, così statuito: dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione, da parte dei convenuti, del terreno fino alla mezzeria dello stradello di cui in motivazione; identifica il confine fra i terreni delle parti in coincidenza con tale mezzeria; respinge le altre domande proposte tanto dall'attrice quanto dai convenuti; condanna l'attrice a rifondere ai convenuti le spese di lite, che liquida in € 8.400,00 per compenso del difensore, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente supportata, ed oltre spese generali, cap ed ivi di legge. ### la breve motivazione del primo giudice, i convenuti avevano usucapito quella porzione di terreno a confine che, secondo l'attrice, era usurpata e ciò di ricavava dalle deposizioni di ### e di ### L'### C. ### S. ### la linea di confine era da fissarsi, in conseguenza, lungo lo stradello.
La domanda di ripristinazione e di rimozione del box di lamiera era da rigettare, perché, così determinato il confine, il manufatto si trovava all'interno della proprietà convenuta. ### del confine, inoltre, privava di interesse la negatoria servitutis e le contrapposte domande di recinzione.
Infine, da rigettare era la domanda risarcitoria dell'attrice, che si fondava su una usurpazione smentita dall'accertato confine. * 2. ### ha proposto appello, reiterando le domande di primo grado, come in epigrafe trascritte, in base ai motivi che seguono. 2.1 Il primo mezzo è intitolato “### infondatezza dell'eccezione di usucapione avversaria. Omessa e/o apparente motivazione. Vizio di ultrapetizione e violazione art. 112 c.p.c.” e si articola in vari profili. 2.1.1 Si denuncia innanzitutto la nullità della sentenza perché la motivazione sarebbe solo apparente, essendo state le prove valutate in modo superficiale e monco, ossia senza neppure dare conto della c.t.u.- 2.1.2 Si denuncia altresì vizio di ultrapetizione per avere il tribunale dichiarato l'usucapione in favore dei convenuti, nonostante che essi avessero dedotto l'acquisto originario quale mera eccezione. 2.1.3 Nel merito, si critica l'apprezzamento delle prove effettuato dal primo giudice, che aveva fondato il suo convincimento sui soli testimoni di controparte ### e ### 2.1.3.a Essi, tuttavia, avevano riferito solo conoscenze avute da ###'### e, dunque, erano in ultima analisi testi de relato partis. 2.1.3.b Le loro deposizioni, peraltro, non avevano fornito prova di un vero e proprio possesso, non bastando a tal fine l'esecuzione di qualche operazione agricola (atto di citazione, pag. 15: «[…] tagliare di L'### C. ### S. ### tanto in tanto l'erba fino ad un certo punto […]»); men che meno avevano dimostrato il dies a quo del possesso. 2.1.3.c Tali fonti di prova erano in contrasto con altre prove orali e con la c.t.u.- 2.2 Con il secondo motivo, l'appellante reitera le proprie domande. 2.2.1 La c.t.u. aveva inequivocabilmente attestato che non esisteva alcun elemento desumibile dai titoli o altrove per fissare il confine, così che si rendeva indispensabile, quale criterio residuale, ricorrere alle mappe catastali.
La geom. Rontani aveva dunque, con operazioni tecniche ineccepibili, provveduto a individuare sul terreno il confine catastale, che, per l'appunto, suffragava la originaria tesi attorea e dimostrava che i convenuti usurpavano una porzione di terreno. 2.2.2 Così fissato il confine, i convenuti dovevano essere condannati a rilasciare, quale naturale effetto dell'azione ex art. 950 c.c., l'area indebitamente occupata, previa ripristinazione e rimozione dei manufatti abusivi. 2.2.3 La negatoria servitutis era dunque assistita da interesse e meritevole di accoglimento. 2.2.4 Altrettanto era da dirsi sulla domanda ex art. 841 c.c., posto che i convenuti impedivano all'appellante di recintare il suo fondo sull'esatto confine. 2.2.5 Conseguiva a sua volta la necessità di un interdetto che vietasse ai convenuti ogni turbativa o molestia. 2.2.6 Infine, esisteva un danno per l'usurpazione e, a tal fine, si chiedeva condanna generica. 2.3 Il terzo e ultimo motivo chiede la revisione delle spese alla luce della chiesta riforma del merito. 3. Si sono costituiti, per resistere, #### D'### e ### D'### L'### C. ### S. ### dopo avere ripercorso il giudizio di primo grado, reiterando le proprie tesi difensive, hanno replicato ai motivi avversari. 3.1 Sul primo motivo hanno osservato quanto segue. 3.1.1 La motivazione, alla luce degli attuali criteri di legge, successivi alla riforma del 2009, non era insufficiente, né apparente, avendo il giudice mostrato, in modo succinto, ma non incompleto, il percorso logico giuridico che sorreggeva la decisione. 3.1.2 I testi ### e ### sono originari di ### ossia dei luoghi di causa, che, dunque, conoscono molto bene e hanno riferito conoscenze di cui avevano esperienza diretta, maturata nel corso di frequenti visite nell'uliveto di ### D'### allora in vita. ### circostanza che essi avevano riferito de relato era quella dell'accordo fra ### D'### e i coniugi ### D'### e Rolando ### sulla suddivisione dei fondi lungo lo stradello, ma tale conoscenza non proveniva da una parte in causa, ma, per l'appunto da ### D'### deceduto nel 2006, quando, fra l'altro, la controversia era ben lungi dall'essere insorta.
Le loro deposizioni, poi, attestavano inequivocabilmente una signoria completa sin dal 1984, che si estendeva sino allo stradello. 3.1.3 Che, poi, il tribunale avesse omesso di menzionare altre prove orali, significava solo che, come era sua facoltà, li aveva implicitamente svalutati (sono invocate Cass. Civ. 27.07.2006 n. 17145, Civ. 2.02.2007 n. 2272; Cass. Civ. 5241/2011 e 8294/2011: comparsa di costituzione, pag. 13).
Peraltro, i testimoni indotti dalla controparte non smentivano la tesi fatta propria dal tribunale. ###, badante di ### D'### e il geom. Giovacchini (tecnico incaricato nel 2011 della riconfinazione del terreno e poi c.t.p. di parte attrice) avevano avuto una conoscenza dei luoghi molto sporadica e comunque risalente solo a pochi anni prima della causa; peraltro, la ### aveva confermato che lo stradello esisteva da moltissimi anni e che la sua assistita ### D'### le aveva detto che era stato fatto da suo nonno.
L'### C. ### S. ### 3.1.4 La c.t.u. della geom. Rontini era assolutamente fuorviante, nel senso che ella, al di là delle operazioni tecniche compiute, aveva risolto a monte questioni squisitamente giuridiche che non le competevano, sbagliando clamorosamente, dal momento che non era affatto vero che non esistessero elementi utili per individuare il confine e che, dunque, il criterio delle mappe catastali fosse ineludibile.
Anzi, la stessa c.t.u. aveva riconosciuto che esisteva un piccolo stradello interponderale che “apparentemente” sembra passare tra i due terreni”, ma, evidentemente, non ne aveva tratto le dovute conseguenze. 3.2 Il vizio di ultrapetizione non esisteva e, al più, il giudice era incorso in un mero errore materiale. 3.3 Le domande attoree reiterate erano infondate, per tutto quanto in sostanza dedotto. 3.4 Le spese erano state regolate in modo corretto. 4. Nelle more della trattazione, la corte, con ordinanza del 15.1.2020, ha disposto che le parti espletassero procedimento di mediazione ex D. Lgs 28/2010, che è stato ritualmente svolto, ma si è concluso negativamente (vds verbale di mancato accordo 6.5.2021 depositato dall'appellante).
In vista dell'udienza del 1.6.2021, il presidente ha disposto la trattazione scritta ex art. 221 L. 77/2020.
Le parti hanno ritualmente concluso come in epigrafe.
La corte ha trattenuto la causa in decisione (con ordinanza, sostitutiva del verbale di udienza, regolarmente comunicato 1.6.2021, ai procuratori delle parti), concedendo i termini dell'art. 190 c.p.c.; è stata depositata la sola comparsa conclusionale dell'appellante.
La decisione è stata deliberata alla camera di consiglio indicata nel dispositivo. *
L'### C. ### S. ### 5. ### va respinto, pur se secondo motivazione (in parte) diversa da quella del tribunale.
In particolare, la linea di confine va sì fissata laddove l'ha posta il primo giudice, ma non perché vi sia stata usucapione, bensì perché in tal punto la si deve porre in base ai titoli e agli altri elementi disponibili, esclusa la possibilità di ricorrere al criterio meramente residuale delle mappe catastali. 5.1 I vizi di nullità - per mancanza di motivazione e per ultrapetizione - non sussistono. 5.1.1 La motivazione, ancorché succinta, è sufficiente a comprendere il percorso che ha portato il giudice alla sua decisione: i testi ### vannoni e ### convalidavano la tesi della usucapione, ciò che determinava la fissazione del confine secondo quanto sostenuto dai convenuti, col che, in buona sostanza, cadevano le ulteriori domande attoree.
Che l'esame dei testi possa essere stato superficiale integra un errore di merito su come è stato esercitato il potere di libero apprezzamento della prova, ma non certo quello di omessa motivazione.
Che non sia stata tenuta in conto la c.t.u. è del tutto naturale, visto che il riconoscimento della usucapione, rende inutile il confine catastale, accertato dalla geom. Rontini.
Che, poi, non siano stati menzionati gli altri testi è elemento di scarso conto in un contesto nel quale la stessa difesa appellante, nell'atto di citazione in appello, non è stata in grado di menzionarne neppure uno, né di indicare, in concreto, quali loro dichiarazioni - non esaminate dal tribunale - avrebbero rilevato. 5.1.2 Neppure esiste ultrapetizione.
Ancorché nel corpo della comparsa di costituzione la difesa faccia riferimento a una eccezione di usucapione, nelle conclusioni si chiede espressamente un esplicito accertamento sul possesso continuo e ininterrotto della fascia controversa, ossia, insomma, dell'usucapione.
L'### C. ### S. ### il vizio avrebbe una incidenza estremamente limitata in questa causa: la nullità conseguente sarebbe limitata all'espunzione del capo di sentenza che pronuncia la usucapione (dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione, da parte dei convenuti, del terreno fino alla mezzeria dello stradello di cui in motivazione), ma non si estenderebbe a quello successivo (e agli altri), che identifica il confine fra i terreni delle parti in coincidenza con tale mezzeria, perché, essendo l'usucapione in ogni caso legittimamente conoscibile (se non come domanda riconvenzionale) come eccezione, l'azione di regolamento di confini verrebbe conclusa, senza alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., pur sempre con il medesimo risultato.
La compenetrazione che esiste in questa fattispecie fra l'usucapione e il regolamento di confini - essendo, all'evidenza, la prima funzionale al secondo - fa addirittura dubitare che sussista un interesse a coltivare questo specifico mezzo ### di natura meramente processuale. 5.2 Si esamina ora il merito stretto della lite, partendo dall'azione ex art. 950 c.c.- 5.2.1 Occorre premettere, in diritto, che «###azione di regolamento di confini, la quale si configura come una "vindicatio incertae partis", incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario.» (Cass. sez. 2^ xciv. ord. 24.4.2018 n. 10062 rv 648330-01).
Merita inoltre rammentare, con riferimento alla fattispecie processuale presente, che all'azione di regolamento di confine, i convenuti hanno risposto sostenendo, in via principale, che non v'era incertezza sul confine e che, in via gradata, essi avevano usucapito la zona che arrivava sino allo stradello (supra, § 1.2). Quantunque la parte abbia imL'### C. ### S. ### propriamente qualificato la sua prima difesa sotto la specie dell'inammissibilità della domanda (i.e.: la richiesta di regolamento era inammissibile, perché non v'era incertezza sul confine), essa in sostanza contrapponeva alla tesi dell'attrice che il confine doveva essere accertato correre sullo stradello perché lì era giusto, in base agli elementi disponibili, porlo (in tal senso non v'era incertezza, perché cioè la diversa tesi di controparte era pretestuosa); la deduzione della usucapione era, sia dalla logica, sia, comunque, dalla parte (comparsa di costituzione, pag. 7: in ipotesi …), chiaramente subordinata, ma è stata recepita dal tribunale senza alcun previo esame dell'altra, in applicazione inconsapevole, forse, del principio della ragione più liquida. In appello, dinanzi alla pretesa della ### che il confine sia posto (non sulla linea mediana dello stradello, come ha fatto il tribunale, ma) secondo le mappe catastali, gli appellati hanno reiterato tutte le proprie difese, a cominciare dunque da quella che, prioritariamente rispetto alla usucapione, individua la linea di confine non tramite le mappe (e difatti è a tal fine criticata la c.t.u., che quella soluzione sorregge sul piano della prova), ma in base agli altri elementi utili.
Tale essendo la cornice del diritto sostanziale di riferimento e il quadro delle vicende processuali sin qui svoltesi, ritiene il collegio che, secondo una logica obbligata, si debba dapprima esaminare, sul punto, il secondo motivo, nella parte in cui ripropone la tesi che il confine sia da fissarsi secondo le mappe catastali (supra, § 2.2.1); e solo in seguito, eventualmente, il primo motivo, che attiene alla usucapione.
Infatti, in tanto può avere rilievo la questione della usucapione, in quanto si stabilisca prima che il giusto confine corre secondo le mappe; solo in tale caso avrebbe rilievo verificare se, ciò nonostante, gli appellati abbiano usucapito quella porzione che occupano in più; se, diversamente, il confine, in base ai titoli, è lungo lo stradello, la questione dell'usucapione resterebbe assorbita e l'occupazione attuale sarebbe ab origine conforme a diritto.
Il tribunale, come si è già accennato, ha invertito tale ordine logico, evidentemente ricorrendo - consapevolmente o meno - al princiL'### C. ### S. ### pio della ragione più liquida: tanto evidente gli è apparsa la tesi della usucapione, che ha reputato più agevole percorrere quella strada, di per sé dirimente, tralasciando, impregiudicata, la questione presupposta di dove il confine passi in base ai titoli, che è il primo oggetto dell'azione di regolamento dei confini.
La corte esclude qui di potersi porre in continuità col tribunale su questa metodologia decisoria, perché il tema dell'usucapione non è affatto così liquido, visto che alimenta un gravame che appare a una prima delibazione non facilmente superabile sul punto, perché, se non altro, è assai dubbio che le attività di coltivazione, che sono quelle riferite dai testi utilizzati dal tribunale, siano ex se idonee a dimostrare un possesso ad usucapionem, aspetto questo trascurato dal primo giudice (cfr Cass. 29.7.2013 n. 18215 rv 627301-01; Cass. sez. 2^ civ. ord. 20.1.2022 n. 1796 rv 663640-01; Cass. sez. 6^ civ. ord. 5.3.2020 6123).
Diviene pertanto necessario ricondurre l'analisi della controversia all'ordine logico suo proprio, valutando, quindi, se, come insiste coll'affermare l'appellante, il confine debba segnarsi sulle mappe. 5.2.2 La tesi della ### non può essere recepita.
Per fondare la sua pretesa, infatti, ella è costretta ad appoggiarsi integralmente alla c.t.u., la quale, come ha giustamente obiettato la controparte, è pressoché priva di utilità in causa, perché perviene, in modo ingiustificato ed erroneo, alla conclusione che si debbano utilizzare le mappe catastali (e sulla base di esse individua la linea di demarcazione).
La prima, indefettibile, operazione che occorre fare in un'azione ex art. 950 c.c. è l'esame dei titoli, visto che il regolamento di confini, secondo una nota espressione che la giurisprudenza ha mutuato dalla dottrina, si risolve in un conflitto tra fondi e non tra titoli (altrimenti vertendosi in tema di rivendicazione), così che l'esame dei titoli (non confliggenti) dovrebbe essere il primo passo per consentire di individuare la demarcazione, potendo poi soccorrere qualsiasi altro elemenL'### C. ### S. ### to; e solo quale extrema ratio potendosi supplire con le mappe catastali.
Come si è premesso, il titolo dell'appellante è, ai presenti fini, il contratto di compravendita stipulato per atto pubblico rogato il ### dal notaio ### (doc. 4 ###, col quale ### acquistò il terreno della p.lla 54 (che, per successione pervenne a ### D'### e da questa alla ###; mentre per gli appellanti il titolo è il contratto di compravendita stipulato per atto pubblico rogato il ### dal notaio ### (doc. 1 Mengali/D'###, col quale la ### e il marito D'### (oggi per successione i figli) acquistarono il lotto con la p.lla 55.
Nessuno dei due atti reca allegate, quale parte integrante, le mappe catastali, né fa riferimento, per l'individuazione del bene, a un qualche determinato tipo di frazionamento.
Il rogito del 1957 (che comprende l'alienazione anche di altri immobili) fornisce una descrizione scarna del terreno: «[…] 3) un appezzamento di terreno simile posto ove sopra, luogo detto “al Basso” cui confinano: eredi di ### beni ### e ### salvo se altri, della superficie misura catastale di mq 1.670= o quanto sia. ### a pagina 3799, foglio 146, mappale 54 […]».
Il rogito del 1984 descrive l'immobile compravenduto come «[…] piccolo appezzamento di terreno in collina, di forma irregolare, in completo stato di abbandono, di superficie catastale metri quadrati novecentoventi (mq. 920) in Comune di ### frazione ### località “Stoppino”. Vi confinano: Via vicinale dello #### lio, #### beni del compratore ### D'### salvo se altri. Rappresentato nel catasto terreni del ### ne di ### nel foglio 146 dal mappale 55 […]».
La c.t.u. geom. Rontini non ha neppure dato atto di avere esaminato i titoli, che si limita a menzionare nelle premesse; per contro, salta al criterio residuale delle mappe catastali solo per i seguenti tre motivi (rel. pag. 7): L'### C. ### S. #### «[…] ad esclusione della variazione colturale del 2008 riguardante il terreno della parte convenuta (tabella di variazione del 02/04/2008 prot. ### in atti dal 02/04/2008 TRASMIS### 3.10.2006 N.262 n.15513.1/2007), dalla data dell'impianto ad oggi, entrambi i beni oggetto della presente causa, NON hanno subito variazioni catastali nel tempo (frazionamenti, tipi mappali ecc…) che ne abbiano modificato la superficie e/o forma mantenendo nel tempo la stessa “identità catastale”; […]» (sottolineatura della consulente): del che prende atto il collegio, notando che si tratta di un argomento privo di qualsiasi rilievo ai presenti fini; ### «[…] i sopralluoghi effettuati in varie sessioni presso i luoghi di causa, NON hanno evidenziato alcuna materializzazione di confine (recinzione od altro simile) tra i due fondi oggetto del contendere che lasciassero presagire una “delimitazione della proprietà privata”. A tal proposito e solo ed esclusivamente a titolo indicativo, la sottoscritta afferma di aver riscontrato sul posto solamente l'esistenza di un piccolo stradello interpoderale che “apparentemente” sembra passare tra i due terreni (mappale 54 e 55) e come meglio chiarirà in seguito; […]»: qui vi è, all'evidenza, una grave sottovalutazione del significato dello stradello, sulla quale si tornerà in seguito; ### non esistono atti o scritture private fra le parti che regolino il confine: del che pure prende atto il collegio, osservando che, altrimenti, se cioè i contendenti avessero regolato per scritto il confine fra sé, molto probabilmente la causa non sarebbe stata avviata.
Indi, la c.t.u. geom. Rontini, ora sostenuta dall'appellante, passa a individuare il confine catastale, dichiarando di dover ricorrere al criterio residuale dell'art. 950 c.c.- Il primo e più grave errore di metodo è quello, già segnalato, di avere pretermesso qualsiasi esame dei titoli, meramente menzionati, nonostante che essi debbano per forza di cose costituire il primo elemento da valutare per dirimere in loco quel conflitto tra fondi in cui si sostanzia l'oggetto dell'azione ex art. 950 c.p.c.- L'### C. ### S. ### secondo errore è stato di non considerare quegli elementi naturalistici, come lo stradello, che non potevano non essere tenuti in debito conto.
Il ragionamento probatorio, così fuorviato su un binario sbagliato, è dunque giunto a risultati erronei, tralasciando molti altri elementi degni di nota. 5.2.3 Le indicazioni catastali, come si è visto, non rivestono se non rilievo marginale nei titoli de quibus: non solo non vi sono allegate mappe, né menzionati tipi di frazionamento, ma, addirittura, nel rogito del 1957 la estensione dell'immobile è indicata dai contraenti come superficie catastale di mq 1.670= o quanto sia, a riprova del valore meramente approssimativo (o quanto sia) del dato catastale.
In siffatto contesto, è legittimo arguire che i contraenti (di ciascuno dei due contratti), al momento di manifestare le volontà negoziali e fonderle nell'accordo traslativo, si siano rappresentati i fondi così come li avevano visti in natura e, dunque, con le delimitazioni che, in ipotesi, erano apprezzabili con la normale percezione. Venditori e acquirenti non potevano dinanzi al notaio avere presente dove i confini catastali corressero con esattezza sul terreno; né, comunque, vollero far prevalere il dato catastale, a quel fine essendo altrimenti necessario che allegassero ai contratti le mappe, affinché ne costituissero parte integrante; ciò che, invece, sicuramente si rappresentavano alla mente erano i fondi come li conoscevano per esperienza diretta.
Ecco perché è censurabile che la c.t.u. geom. Rontini abbia svalutato lo stradello quale evidente segno di confine naturale tra i fondi: perché l'esistenza di un confine naturale - e cioè di una morfologia dei luoghi che di per sé segnala una cesura fra due appezzamenti - è, in un caso come il presente (in cui poco altro offrono i titoli) un elemento molto rilevante per ricostruire la volontà delle parti negoziali. In tale situazione, cioè, è presumibile - e tale prova è ammessa ex art. 950 co. 2^ c.c. - che le parti negoziali dei titoli di proprietà abbiano fatto oggetto dei loro trasferimenti immobiliari i fondi così come erano in natura, ossia nel loro stato di fatto; e che, dunque, se li siano rappresenL'### C. ### S. ### tati delimitandoli nello stesso modo in cui la morfologia dei luoghi li delimitava. ###esprimere, cioè, la loro volontà negoziale, essi non potevano che rappresentarsi i fondi così come li vedevano in natura ed è su un tale oggetto che si sono determinati a contrarre.
Né i contraenti del rogito del 1957, né quelli del rogito del 1984 - in base a quanto noto - potevano raffigurarsi dove corresse l'esatto confine catastale tra le particelle 54 e 55, ma di sicuro tutti avevano visto che tra i due correva uno stradello. La sua risalente esistenza è un dato pressoché indiscusso, ma si può qui rammentare che, come ha notato la difesa appellata, la teste di parte attrice ### badante di ### D'### ha dichiarato (ud. 4.11.2015) che la sua stessa datrice di lavoro ebbe a dirle che esso era stato realizzato da suo nonno, con ciò risalendosi senz'altro a ben prima dei titoli di acquisto di entrambe le parti; e comunque lo stradello è stato visto anche dai testi ### (classe 1942) e ### (classe 1944), pratici dei luoghi (### li frequenta dai primi anni '50, perché nei pressi c'era l'oliveto del nonno; ### da epoca più recente, ma comunque risalente).
È significativo aggiungere che il teste ### (ud. 4.11.2015) ha dichiarato che nel 1984 si era interessato per acquistare l'oliveta poi comprata invece da ### D'### in tale occasione, come egli ha avuto modo di ricordare, «[…] Lo stradello c'era […] La persona che doveva vendermi il terreno mi disse che il confine coincideva con lo stradello […]». Non potrebbe esservi riscontro storico migliore del valore pressoché decisivo che lo stato dei luoghi assume (in questo caso, ma anche nella generalità dei casi) per il formarsi della rappresentazione dei beni immobili da parte dei contrenti negoziali; ed è rispetto a quella rappresentazione - e non certo in relazione alle mappe catastali, tranne che non siano appositamente richiamate e allegate - che la volontà negoziale viene espressa. ### di gran lunga più probabile di qualsiasi altra, dunque, è che - sia nel rogito del 1957, sia in quello del 1984 - i contraenti, allorquando hanno reso le dichiarazioni negoziali sfociate nell'accordo, si L'### C. ### S. ### sono rappresentate i fondi come aventi, su quel lato, confine sullo stradello, perché tale cesura naturale era suggestiva del limite del ### bene immobile stesso. 5.2.4 È sempre sotto questo profilo - e non sotto quello dell'usucapione - che assumono rilievo le testimonianze di ### vannoni e #### - per esperienza diretta e non certo per sentito dire, men che meno de relato - hanno potuto osservare che sin da quando i coniugi ### D'### e ### acquistarono il loro fondo nel 1984, sia essi, sia i confinanti coniugi ### D'### erano soliti rispettare, quale confine, lo stradello.
In particolare, il ### pur tralasciando quanto gli è stato meramente riferito da ### D'### ha però dichiarato, dopo avere dato atto dell'esistenza dello stradello: «[…] ### andato a raccogliere le olive quando era in vita ### e non vi era dubbio che la parte di competenza di ### era quella a levante dello stradello come attualmente […] ### che noi lavoravamo fino allo stradello e la controparte nella parte a ponente dello stesso […]». ### a sua volta, ha testimoniato che il box in lamiera (e un serbatoio, che è ormai stato tolto) furono istallati dal D'### nel 1990: eppure sin quando non sono insorti i prodromi della controversia nel 2009-2010, la loro posizione (su parte del terreno asseritamente usurpato) non è stata contestata, ciò perché - si può a questo punto concludere col conforto dei precedenti concordanti elementi - le due parti rispettavano il confine individuato dallo stradello.
Questo tacito, ma inequivocabile rispetto del limite costituito dallo stradello mantenuto per così tanti anni non è altro, retrospettivamente, se non la controprova che i due fondi, per come erano stati, rispettivamente, alienati nel 1957 e nel 1984, trovavano lì il loro confine.
Solo in anni recenti, nel 2011, ### D'### ha incaricato il geom. ### (udito anch'egli a teste il ###) di eseguire una riconfinazione secondo le mappe catastali, sull'erroneo presupposto che esse avessero in materia valore prevalente, in spregio alL'### C. ### S. ### la regola dell'art. 950 c.c.; introducendo quindi - del tutto ingiustificatamente, può ora aggiungersi - quella incertezza sul confine che ha dato vita alla lite. 5.2.5 In definitiva, pur se in base alla diversa motivazione che si è qui illustrata, la linea del confine tra i fondi deve essere posizionata lungo la mezzeria dello stradello, così come già stabilito dal tribunale.
Il primo motivo, afferente all'usucapione, resta adesso assorbito, perché il tema, di per sé subordinato, non ha più alcun rilievo in causa.
Ne segue che la sentenza, sul punto, va confermata laddove, definendo l'azione ex art. 950 c.c., fissa il confine lungo la linea mediana dello stradello, previa esclusione, perché assorbita, della usucapione. 5.3 Le altre domande dell'appellante vanno disattese, restando tutte frustrate, come in sostanza già riconosciuto dal tribunale, dal mancato riconoscimento del confine preteso dalla ### 5.3.1 Innanzitutto, la fissazione della linea di confine sullo stradello esclude che esista una porzione di terreno indebitamente occupata dagli appellati e, essendo su quella porzione che ricade il box, la domanda di rilascio, previa ripristinazione e demolizione (o arretramento) del manufatto, non ha ragion d'essere. 5.3.2 Anche la negatoria servitutis è caducata per lo stesso motivo.
Scrive l'appellante nell'atto di citazione: «[…] ### appellante, infatti, per quanto sopra esposto, ha il diritto di vedere negate tutte le pretese avanzate dalla controparte, ivi compresa quella di utilizzare per il passaggio lo stradello di cui si è detto più volte (che, ove si determini correttamente il confine, risulta insistere per intero nella proprietà della comparente). […]» (pag. 25; il brano è ripetuto nella comparsa conclusionale, pag. 20); indi prosegue deducendo di avere fornito adeguata prova, secondo i criteri dell'art. 949 c.c., del suo diritto.
È dunque evidente che la richiesta è formulata sul presupposto del previo accoglimento della domanda di regolamento di confine per L'### C. ### S. ### come proposta e della collegata domanda di rilascio della porzione usurpata e al fine di impedire, comunque, che la controparte, pur riconosciuto che non è proprietaria, possa però continuare a passare di lì a titolo di servitù. ### venendo meno il presupposto - ossia la confinazione secondo le mappe catastali - la negatoria non può certo essere accolta. 5.3.3 La domanda volta a poter recintare il fondo è anch'essa collegata all'individuazione del confine e cade con la decisione che si è presa sulla questione principale.
La controversia, infatti, non nasce qui sulla facoltà di recintare in sé, ma sul poterlo fare lungo la linea del confine catastale, come vorrebbe l'appellante: è ovvio che, essendosi negata validità a quel confine, cade la relativa domanda, mentre per il resto, nessun ostacolo o contestazione si frappongono alla recinzione, purché, appunto, lungo i giusti confini. 5.3.4 Nessun interdetto va pronunciato contro gli appellati, perché esso doveva servire a inibire loro quella porzione di terreno che a torto la ### considerava usurpata. 5.3.5 Nessun danno infine può essersi prodotto, perché manca il fatto generatore, ossia, ancora una volta, l'usurpazione di una parte del fondo ### 5.4 Il motivo inerente le spese deve essere respinto.
I costi della causa, infatti, compresi quelli della consulenza, devono gravare, secondo soccombenza, integralmente sulla ### * 6. Al rigetto del gravame consegue l'onere delle spese del grado.
Per la liquidazione, in difetto di nota, si applica il D.M. 55/2014, §§ 2 e 25 bis, valore di causa, come dichiarato nella nota di iscrizione a ruolo, indeterminabile, da considerarsi basso (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00).
L'### C. ### S. #### Fase processuale: esclusa la fase 3, in difetto di attività correlate, nonché la fase 4, non avendo la difesa appellata presentato gli scritti finali: € 1.620,00 fase 1 ed € 1.147,00 fase 2, in tutto € 2.767,00; ### Fase di mediazione: € 510,00 fase di attivazione ed € 1.020,00 fase di negoziazione, in tutto € 1.530,00.
In tutto: € (2.767,00 + 1.530,00=) 4.297,00, oltre accessori di legge.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: 1. rigetta l'appello proposto da ### erede di ### na D'### contro #### D'### e ### D'### e, esclusa, perché assorbita, l'usucapione, conferma, nei termini di cui in motivazione, la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 2030/2017 del Tribunale di ### emessa e pubblicata l'8.11.2017; 2. condanna ### a rimborsare a #### D'### e ### D'### le spese processuali del presente grado, ivi comprese quelle del procedimento di mediazione, che liquida in complessivi € 4.297,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge; 3. dà atto che ricorrono nei confronti di parte appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 29 marzo 2022. ##### L'### C. ### S. ### - La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
causa n. 94/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Breggia Carlo, Escriva Elena, Afeltra Simonetta