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Tribunale di Bari, Sentenza n. 811/2025 del 06-03-2025

... iscritta al n. r.g. 92000492/2013 avente ad oggetto “Condannatorio” promossa da D'### (C.F. ###) elettivamente domicil. in ### 37/C 70022 ALTAMURA ###; rappres. e dif. dall'Avv. ### (C.F. ###) ATTRICE contro AGEA (C.F. ###) domiciliat ###### N. 97 70121 BARI; rappres. e dif. DALL'### (C.F. ###) ###'udienza del 14.1.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione. RAGIONI DI FATTO E ### 1) ### Con atto di citazione, notificato (come affermato dalla ### convenuta) in data ###, ### D'### ha convenuto in giudizio l'### per le ### in ### chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento delle ### di aiuto relative alle annualità dal 2005 al 2012 per un importo complessivo di € 379.515,73, maggiorato “di interessi e svalutazione”, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto: - di essere titolare dell'omonima impresa agricola; - di aver svolto la propria attività, unitamente al coniuge e ad alcuni dipendenti stagionali, presso i propri (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI ### Il Tribunale nella persona della Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 92000492/2013 avente ad oggetto “Condannatorio” promossa da D'### (C.F. ###) elettivamente domicil. in ### 37/C 70022 ALTAMURA ###; rappres. e dif. dall'Avv. ### (C.F. ###) ATTRICE contro AGEA (C.F. ###) domiciliat ###### N. 97 70121 BARI; rappres. e dif. 
DALL'### (C.F. ###) ###'udienza del 14.1.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.  RAGIONI DI FATTO E ### 1) ### Con atto di citazione, notificato (come affermato dalla ### convenuta) in data ###, ### D'### ha convenuto in giudizio l'### per le ### in ### chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento delle ### di aiuto relative alle annualità dal 2005 al 2012 per un importo complessivo di € 379.515,73, maggiorato “di interessi e svalutazione”, con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. 
A fondamento della domanda parte attrice ha dedotto: - di essere titolare dell'omonima impresa agricola; - di aver svolto la propria attività, unitamente al coniuge e ad alcuni dipendenti stagionali, presso i propri fondi, ubicati nei territori di #### di ### e ### di ### estesi per oltre 350 ettari; - che dal 2000 quasi un terzo di detti appezzamenti erano coltivati a cereali; - che sin dal 2001 l'odierna attrice aveva richiesto gli aiuti compensativi al reddito disposti dal ### n. 1765/1992; - che per accedere a tali contributi era necessario che i terreni da sottoporre alla coltivazione agevolata fossero “seminativi” al 31.12.1991; - che, sulla scia di un filone investigativo avviato dalla ### della Repubblica di ### poi parzialmente trasmesso a quella di ### per competenza territoriale, il ### di ### di ### aveva avviato delle indagini a suo carico, riguardo alla reale sussistenza dell'evidenziata condizione oggettiva richiesta per accedere ai benefici economici citati, la quale aveva all'esito ingenerato il sospetto nell'### procedente che l'istante avesse mentito a proposito pur di ottenerli; - che nel 2005 la ### della Repubblica di ### aveva aperto un procedimento penale (### 3474/2005) per la ipotetica commissione (sino al 31.12.2004) del reato previsto dall'art. 640-bis c.p., disponendo il sequestro di un suo podere di circa 52 ettari ca.; - che, avutane cognizione, con provvedimenti nn. 1377, 1378 e 1379 del 23.5.2006, l'Ente convenuto aveva sospeso l'erogazione in favore dell'attrice fino alla concorrenza di € 98.847,54, pari all'importo già percepito dalla stessa a titolo di aiuto per le annate agrarie 2002, 2003 e 2004; - che la decisione, di natura provvisoria e cautelare, era stata presa in ossequio alla disciplina dettata in materia dall'art. 33 d.lgs. 228/2001; - che, nelle more, il ### 1765/1992 era stato modificato dal ### 1782/2003 (entrato in vigore nel 2004) e da una successiva serie di interventi con cui era stato modificato il regime degli aiuti comunitari all'agricoltura, introducendo un pagamento unico svincolato dall'obbligo di produzione e prevedendo altresì l'erogazione di un contributo calcolato sulla base di quelli ricevuti dagli agricoltori negli anni precedenti, legato, in linea di massima, al possesso del terreno con assegnazione di una serie di titoli all'aiuto di un certo importo (ca. 350€ cadauno), non essendo più necessario dichiarare la destinazione dei fondi al 1991; - che con l'entrata in vigore della rinnovata ### le erano stati assegnati n. 113,14 titoli, in virtù dei quali negli anni successivi aveva presentato domanda di aiuto compensativo al reddito, previa coltivazione del numero corrispondente di ettari a cereali, diversi da quelli sottoposti a sequestro; - che, al momento della domanda, avrebbe dovuto percepire: per il 2005 € 42.901,32; per il 2006 € 44.347,70; per il 2007 € 48.528,43; per il 2008 € 47.801,60; per il 2009 € 48.448,32; per il 2010 € 56.036,00, per il 2011 € 58.326,83; per il 2012 € 51.125,53; per un totale complessivo di € 379.515,73; somme che non erano mai state corrisposte, ma accantonate dall'### in attesa della conclusione del procedimento penale avviato; - che in data ### l'iter processuale aveva avuto termine con decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di ### - che aveva reclamato senza esito lo sblocco degli importi maturati e mai percepiti. 
Con comparsa di costituzione, depositata in data ###, si è costituita in giudizio l'### chiedendo, preliminarmente, declinarsi la competenza per territorio in favore del Tribunale di Roma (quale luogo della sede legale dell'### e luogo in cui è sorta e deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio) e, nel merito, rigettarsi la domanda avversa perché priva di fondamento ovvero ridurne l'importo; con vittoria di spese e compensi o, in subordine, con compensazione delle spese processuali. 
A fondamento delle proprie difese, parte convenuta ha dedotto che: - i contributi oggetto della domanda giudiziale non erano stati erogati a causa dell'avvio di un procedimento di recupero crediti nei confronti dell'attrice per indebita percezione dei contributi PAC - seminativi e foraggi ottenuti per le campagne 2002, 2003 e 2004; - dalle verifiche effettuate dal ### era emerso che i terreni dichiarati in domanda a “seminativo”, siti in agro di ### in ### località ### individuati al foglio 1, particella 13, al foglio 2 particella 1 ed al foglio 4, particella 25, ricadenti peraltro nella “zona di protezione speciale”, nel proposto sito di ### 1 del ### dell'### di proprietà del Comune di ### ed utilizzati dall'odierna attrice, al 31.12.1999 erano destinati a pascolo permanente; - tale assunto era stato avvalorato sia dalle deliberazioni di G.M. del Comune di ### n. 667 del 29.12.2000 e n. 136 del 9.4.2001, che dall'attestazione del 27.6.2001 rilasciata dal direttore dell'U.T.G. Regg. del Comune che avevano riconosciuto a ### D'### come da sua specifica richiesta del 3.10.2000, la qualità di utilizzatrice dei terreni di cui trattasi “a pascolo”; - i verbalizzanti avevano accertato, inoltre, in data ### l'esecuzione di lavori di trasformazione ### di parte dei suddetti terreni da pascolo a seminativo; - sulla base di tali accertamenti si era dapprima contestata l'indebita percezione di € 98.847,54, poi più precisamente accertata in complessivi € 118.071,21; - il conseguente procedimento penale si era concluso con l'archiviazione per intervenuta prescrizione, ma era rimasta tale la causa ostativa alla liquidazione prima dell'accertamento dei rispettivi rapporti di debito-credito; - completate da parte di ### le fasi istruttorie attraverso l'esecuzione dei controlli (oggettivi ed amministrativi) previsti dalla normativa vigente in materia era risultato che: - la ### 2005, n. ### era risultata “sospesa su disposizione di Agea”, in virtù del procedimento penale n. 3474/2005 aperto a carico della produttrice dalla ### della Repubblica di ### menzionato nella nota ###2013.3523; sospensione che aveva determinato il blocco totale dei pagamenti per la suddetta domanda; - al di là della sospensione, tale domanda sarebbe stata comunque in penalità per uno scostamento del 42,31%, in quanto i controlli sopra descritti avevano fatto emergere anche un'anomalia bloccante, sulla particella 13 del foglio 1 del Comune di ### di ### dichiarata dall'odierna attrice a grano duro per ha 30,85, cd. “P 36-01": “particella nell'ambito di più domande con superficie richiesta eccedente la superficie ammissibile per gli interventi dichiarati”, in quanto tale particella era risultata essere stata dichiarata da altri quattro produttori, di cui uno (#### n. ###) era risultato essere stato sottoposto a controllo a campione in campo da parte di ### - la ### 2006, n. ### era risultata “sospesa su disposizione di Agea”, in virtù del procedimento penale n. 3474/2005 sopracitato: tale sospensione amministrativa aveva bloccato il pagamento della stessa, risultante “in controllo” per € 44.147,63; inoltre, tale domanda era stata oggetto della trattenuta per “modulazione” per complessivi € 1.837,32 ai sensi dell'art. 10 del reg. ce 1782/03; - la ### 2007, n. ### era risultata “sospesa su disposizione di Agea”, in virtù del procedimento penale n. 3474/2005; il premio di € 48.528,43 decretato da ### per tale domanda era risultato già liquidato e accantonato sulle schede di credito n. 10208 e 10209, come anche riportato nella nota ###2013.3523; anche tale domanda era stata oggetto della trattenuta per “modulazione” per complessivi € 2.535,69 (effettuata secondo la ### per la campagna 2007, emanata il ###, prot. A-CIU.2007.232); - quanto alla ### 2008, n. ### era risultata “sospesa su disposizione di Agea”, in virtù del procedimento penale n. 3474/2005 sopracitato: il premio di € 47.801,60 decretato da ### per tale domanda era stato posto in accantonamento massivo su un capitolo di competenza della contabilità ### anche tale domanda era stata oggetto della trattenuta per “modulazione” per complessivi € 2.497,44 (effettuata secondo la ### per la campagna 2008, emanata il ###, prot. A-CIU.2008.837) ed era stata oggetto della trattenuta per “superamento del plafond nazionale della frutta a guscio” per € 18,80, applicabile a tutti i produttori di frutta a guscio; - quanto alla ### 2009, n. ### era risultata “sospesa su disposizione di Agea”, in virtù del procedimento penale n. 3474/2005 sopracitato: il premio di € 37.557,01 decretato da ### per tale domanda era stato posto in accantonamento massivo su un capitolo di competenza della contabilità ### anche tale domanda era stata oggetto della trattenuta per “modulazione” per complessivi € 3.237,05 (effettuata secondo la ### per la campagna 2009, emanata il ###, prot. 656/UM) ed era stata oggetto della trattenuta per “superamento del plafond nazionale della frutta a guscio” per € 39,17, oltre che della penalità per il “superamento del plafond nazionale della frutta a guscio” per € 39,17 e una penalizzazione per uno scostamento tra 3% e 20% sulle piante proteiche per complessivi €774,47; - la ### 2010, n. ### era risultata “sospesa su disposizione di Agea”, in virtù del procedimento penale n. 3474/2005 sopracitato: il premio di € 53.218,20 decretato da ### per tale domanda era stato posto in accantonamento massivo su un capitolo di competenza della contabilità ### anche tale domanda era stata oggetto della trattenuta per “modulazione” per complessivi € 4.424,05 (effettuata secondo la ### per la campagna 2010, emanata il ###, prot. ###795) ed era stata oggetto della trattenuta per “superamento del plafond nazionale” di 22,28, applicata a tutti i produttori di frutta a guscio; - la ### 2011, n. ### era risultata “sospesa su disposizione di Agea”, in virtù del procedimento penale n. 3474/2005 sopracitato: il premio di € 51.590,07 decretato da ### per tale domanda era stato posto in accantonamento massivo su un capitolo di competenza della contabilità ### anche tale domanda era stata oggetto della trattenuta per “modulazione” per complessivi € 3.676,92 (effettuata secondo la ### 18, emanata il ###, prot. UMU.2011.501) ed era stata oggetto della trattenuta per “superamento del plafond nazionale” di 23,74, applicata a tutti i produttori di frutta a guscio e ad una penalità di € 20.999,00 per uno scostamento maggiore del 20% sull'avvicendamento biennale delle colture a causa dell'anomalia bloccante ###-01 sulla particella 13 del foglio 1 di ### di ### dichiarata dalla produttrice per ha 51,04; - la ### 2012, n. ### era risultata “sospesa su disposizione di Agea”, in virtù del procedimento penale n. 3474/2005 sopracitato: il premio di € 57.425,44 decretato da ### per tale domanda era risultato “in controllo”; anche tale domanda era stata oggetto della trattenuta per “modulazione” per complessivi € 5.825,03 nonché ad una penalizzazione per esito aziendale tra il 3% e il 20% per € 2.523,00. 
La convenuta ha concluso, operando un confronto tra le somme richieste a premio dall'attrice e le somme decretate da ### che la richiesta avanzata in citazione è superiore di € 57.247,35 rispetto alle somme a cui avrebbe diritto nell'ipotesi di eliminazione della sospensione amministrativa in quanto nel computo non sono state considerate le trattenute dovute alla “modulazione”, al “superamento del plafond nazionale per la frutta a guscio” e alle penalità dovute alle discordanze rilevate nelle domande uniche in seguito ai controlli effettuati, finalizzati alla corretta erogazione dell'aiuto richiesto. 
Inoltre, la convenuta ha dedotto che non essendo riconoscibili somme ulteriori rispetto a quelle richieste nell'atto di citazione, per la domanda n. ### del 2012, pur se l'importo derivante dal controllo è superiore a quello domandato, tale somma non può riconoscersi, per cui vanno eliminati ulteriori € 6.299,91 e, di conseguenza, l'importo richiesto in giudizio è inferiore a quello dovuto di € 63.547,26. 
La causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 14.1.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.  2) MOTIVI DELLA DECISIONE A) ### di incompetenza territoriale sollevata dall'### non può essere esaminata ai sensi degli artt. 38, 166 e 167 cpc, in quanto tardivamente proposta. 
Invero, la convenuta non si è costituita tempestivamente e, precisamente, nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata in citazione. 
B) La domanda va accolta per quanto di ragione. 
L'### convenuta, a fronte di una domanda di pagamento di contributi agricoli - meglio indicati nel superiore paragrafo n.1 - da parte di ### D'### per le annate dal 2005 al 2012 per complessivi € 397.515,73 (in citazione indicati per errore in € 379.515,73, somma inferiore all'addizione degli importi richiesti per ciascuna singola annata pari a: per il 2005, € 42.901,32; per il 2006, € 44.347,70; per il 2007, € 48.528,43; per il 2008, € 47.801,60; per il 2009, € 48.448,32; per il 2010, € 56.036,00, per il 2011, € 58.326,83; per il 2012, € 51.125,53) ha riconosciuto come dovuta esclusivamente la somma di € 295.942,66. 
Più precisamente, ha riconosciuto di aver accantonato, per le suddette annate e in relazione alle domande di contributi per cui è causa, complessivi € 238.695,31 in quanto certamente spettanti all'attrice. 
Ha, poi, affermato di aver accertato, all'esito della conclusione del procedimento di verifica e controllo dalla stessa avviato, che alla D'### spettano, in aggiunta alla somma accantonata, € 57.247,35. 
Ha, altresì, affermato che per la domanda relativa all'anno 2012 all'attrice spetterebbe l'ulteriore somma di € 6.299,91, oltre a quella accantonata, ma che la stessa non è stata richiesta nel presente giudizio.  ### è corretta; invero, la D'### per l'anno 2012 ha chiesto in citazione la somma di € 51.125,53 e non quella di € 57.425,44; l'ulteriore somma di € 6.299,91 (pari a € 57.425,44 - € 51.125,53) non è stata dalla medesima richiesta neppure con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6°, n. 1, cpc: in assenza di domanda, detta ulteriore somma non può essere riconosciuta. 
All'attrice spettano, pertanto, € 295.942,66 (pari a € 238.695,31 + € 57.247,35), oltre ad interessi dalla messa in mora. 
Non spetta, invece, la chiesta rivalutazione monetaria in quanto la somma di cui la stessa è creditrice ha natura debito di valuta e non di valore, non avendo natura risarcitoria. 
In ordine alle ulteriori somme chieste dalla parte attrice in citazione rispetto a quelle riconosciute come dovute dalla ### si osserva che la D'### nulla ha opposto avverso le deduzioni dell'### convenuta secondo cui alla prima non spettano le somme di € 200,07 per l'anno 2006, di € 10.891,31 per l'anno 2009, di € 2.817,80 per l'anno 2010 e di € 6.736,76 per l'anno 2011 e, ciò, a causa di trattenuta per “modulazione” ovvero di “superamento del plafond nazionale” applicata a tutti i produttori di frutta a guscio ovvero di penalità dovute a scostamento maggiore del 20% sull'avvicendamento biennale delle colture a causa di anomalie bloccanti, come analiticamente indicato nel superiore paragrafo n. 1 riportante le difese dell'### Alla luce di quanto sopra, la domanda va accolta parzialmente e la ### - ### per le ### in ### - va condannata a pagare a ### D'### la somma di € 295.942,66, oltre agli interessi legali dalla richiesta. 
Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa dell'attrice, si osserva che l'### nel presente giudizio non ha svolto domanda riconvenzionale.  3) ### spese seguono la soccombenza. 
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 260.000,01 a € 520.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto ( n. 2017/23318) in relazione alle fasi espletate in esse compresa - tra le altre - la fase di trattazione. 
Invero, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) e s.m.i., con detta voce ricomprende anche la fase di trattazione, con la conseguenza che il relativo compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento nel corso del grado del singolo giudizio di merito di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. n. 8561/2023 e n. ###/2023).  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: condanna la ### - ### per le ### in ### - a pagare a ### D'### la somma di € 295.942,66 oltre agli interessi legali dalla richiesta; condanna, altresì, la ### a rimborsare a ### D'### le spese di lite che liquida in complessivi ### 22.457,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a. e spese generali, spese che si distraggono in favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario. 
Così deciso il 5 marzo 2025 LA GIUDICE dott. #### 15 D.M. 44/2011 

causa n. 92000492/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Zema Monica

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Corte d'Appello di Bologna, Sentenza n. 1101/2023 del 17-05-2023

... annullamento del trasferimento temporaneo di n. 111 titoli PAC ordinari e n. 12 titoli da ritiro (e così complessivamente n. 123 titoli) in suo favore, aventi un valore complessivo annuo di € 85.019,34, a far tempo dall'anno 2007 e per gli anni successivi fino alla scadenza del regime di aiuti disaccoppiati di cui ai regolamenti CE 1782/03 e 72/2009 e, dunque, fino al 2014 o a quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia; - condannare le ### convenute odierne appellate, in solido tra loro ovvero, in subordine, in relazione alle rispettive accertande responsabilità, al risarcimento dei danni subiti dall'attore in riassunzione, ora appellante, pari ad € 568.077,36, o a quel diverso importo che emergerà in corso di causa o che sarà comunque ritenuto di giustizia, anche in via equitativa, in ogni caso oltre rivalutazione secondo gli indici istat e interessi moratori dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, anche generali e competenze di lite dei due gradi del giudizio”. Registrato il: 10/07/2023 n.8185/2023 importo 200,00 #### per le erogazioni in agricoltura: “Voglia l'###ma Corte di Appello di ### contrariis reiectis: Nel merito, in via principale - respingere (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Prima Sezione Civile La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 849/2020 promossa da: ### titolare dell'omonima impresa agricola individuale, con il patrocinio dell'avv. ### e ### contro AGEA, ### per le erogazioni in agricoltura - ### coordinamento Ministero delle #### e ### con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e #### per le erogazioni in agricoltura con il patrocinio dell'avv. #### Oggetto: appello per la riforma della sentenza n. 20751/19, pubblicata in data 31 ottobre 2019, resa dal Tribunale ordinario di Bologna in persona del Giudice Unico nell'ambito del procedimento civile avente R.G. n. 5408/2019 Registrato il: 10/07/2023 n.8185/2023 importo 200,00 CONCLUSIONI rese all'udienza cartolare del 24.1.23: ### “Voglia codesta ###ma Corte, in totale riforma della sentenza n. 20751/19 del Tribunale di Bologna, pubblicata il ### e non notificata, annullare e/o disapplicare i provvedimenti impugnati, meglio specificati nel ricorso proposto dinanzi al TAR dell'### sede di ### e nella narrativa del presente atto, e segnatamente - del provvedimento di AG.E.A., datato 24/4/2009, di estremi sconosciuti, mai comunicato né notificato alla ditta ### di annullamento dei trasferimenti titoli PAC di cui alle domande n. 837818/2007 e 1105747/2008; - della nota di AG.R.E.A. prot. AG 2009.###, datata 13/10/2009, spedita il ### e successivamente ricevuta, con cui era stato comunicato al legale della ditta attrice (e non alla attrice) «… l'avvenuto annullamento, in data ###, dei trasferimenti titoli di cui alle domande 837818/2007 e n. 1105747/2008», disposto da AG.E.A. (doc. n. 1); - della nota di AG.E.A., prot. n. AROU.2009.267, datata 27/8/2009 - allegata alla citata nota di AG.R.E.A. del 13/10/2009 - mai comunicata né notificata alla attrice (doc. n. 2); - della richiesta di annullamento formulata da AG.R.E.A. ad AG.E.A, di data ed estremi sconosciuti, mai comunicata né notificata all'attrice; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente; ovvero, in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità degli stessi e/o dei procedimenti così come posti in essere dalle ### convenute per l'adozione dei suddetti provvedimenti; - accertare e dichiarare il diritto della ditta ricorrente, attrice in riassunzione e ora appellante, al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza e per effetto dell'illegittimo annullamento del trasferimento temporaneo di n. 111 titoli PAC ordinari e n. 12 titoli da ritiro (e così complessivamente n. 123 titoli) in suo favore, aventi un valore complessivo annuo di € 85.019,34, a far tempo dall'anno 2007 e per gli anni successivi fino alla scadenza del regime di aiuti disaccoppiati di cui ai regolamenti CE 1782/03 e 72/2009 e, dunque, fino al 2014 o a quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia; - condannare le ### convenute odierne appellate, in solido tra loro ovvero, in subordine, in relazione alle rispettive accertande responsabilità, al risarcimento dei danni subiti dall'attore in riassunzione, ora appellante, pari ad € 568.077,36, o a quel diverso importo che emergerà in corso di causa o che sarà comunque ritenuto di giustizia, anche in via equitativa, in ogni caso oltre rivalutazione secondo gli indici istat e interessi moratori dal dovuto al saldo. 
Con vittoria di spese, anche generali e competenze di lite dei due gradi del giudizio”. 
Registrato il: 10/07/2023 n.8185/2023 importo 200,00 #### per le erogazioni in agricoltura: “Voglia l'###ma Corte di Appello di ### contrariis reiectis: Nel merito, in via principale - respingere l'appello proposto in via principale dall'### avverso la sentenza impugnata n. 20751/2019 del Tribunale di ### - occorrendo, disporre la mera correzione materiale della sentenza impugnata sostituendo alla pag. 3 il periodo “dalla disponibilità del terreno, requisito carente nel caso di specie” con il diverso periodo “dalla disponibilità dei titoli, requisito carente nel caso di specie” e alla successiva pag. 4 il periodo “la mancanza della dimostrazione della prova relativamente alla disponibilità del terreno” con il periodo “la mancanza della dimostrazione della prova relativamente alla disponibilità dei titoli”.  - in ogni caso, dato atto del giudicato intervenuto tra le parti, respingere tutte le domande svolte ex adverso nei confronti di ### in quanto inammissibili, improponibili, irricevibili e comunque infondate. 
Con vittoria di spese di lite, oltre 15% contributo forfettario, oltre C.N.P.A. e I.V.A. come per legge.” ###, ### per le erogazioni in agricoltura - ### coordinamento Ministero delle #### e ### e per il Ministero “### all'###ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, nel merito, dichiarare inammissibile e/o infondato l'appello proposto dal #### avverso la sentenza n. 20751/2019 del Tribunale di ### Con vittoria di spese, relative a questo giudizio” #### ricorso n. 1437/09 ### in qualità di titolare dell'omonima impresa agricola individuale, adiva il ### dell'### - sede di ### - per chiedere l'annullamento del provvedimento amministrativo emanato dall'### per le ### in ### (### del 24 aprile 2009, con il quale annullava il trasferimento dei titoli PAC di cui alle domande n. 837818/2007 e n. 1105747/2008. Il ricorrente domandava anche l'annullamento della nota dell'### per le ### in ### in ### (### prot. n. AG 2009.###, con la quale si comunicava al legale della ditta attrice l'avvenuto annullamento dei trasferimenti dei titoli di cui alle domande. Tale giudizio si concludeva con sentenza n. 688/2016 con cui il ### adito declinava la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario. 
Registrato il: 10/07/2023 n.8185/2023 importo 200,00
Dunque, ### adiva il ### di ### riproponendo le medesime domande del giudizio precedentemente instaurato avanti il ### In punto di fatto, affermava di avere condotto quale affittuario dall'11 novembre 2002 due distinti terreni siti nel Comune di ### l'originario contratto di affitto era stato concluso tra la concedente ### s.r.l. e l'affittuaria ### s.n.c. di ### & C in data 1° gennaio 2001 e, dall'11 novembre 2002, l'appellante era subentrato a seguito di cessione di contratto che prevedeva una durata di sei anni. 
Essendo la pattuizione relativa alla durata contrattuale -di soli sei annicontraria alla disciplina imperativa in materia di contratti agrari (e in particolar modo del combinato disposto degli artt. 1 e 58 l.  n. 203/82), l'azienda agricola ### chiedeva, nei confronti del cedente ### s.r.l., l'accertamento giudiziale della maggior durata del rapporto di affitto, ovvero per la durata minima legale di 15 anni. 
Con sentenza n. 855/2008, passata in giudicato, la ### del ### di Ferrara accertava la nullità della clausola contrattuale del contratto agrario che fissava la scadenza al 31/12/2006, sostituendola -ex art 1338 c.c.- con la maggior durata legale, ovvero fino al 2015. 
Il 24 aprile 2009, l'### annullava il trasferimento dei titoli PAC richiesti dall'interessata (per gli anni 2007 e 2008), per insussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. 
Lamentava parte attrice di non essere stata neppure informata dell'apertura di un procedimento di annullamento del trasferimento di titoli in suo favore, configurandosi una violazione delle norme procedurali di cui agli artt. 3,6,7 e 8 L. n. 241/1990. 
Inoltre, nel merito, affermava che con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta da ### quale legale rappresentante di ### s.n.c. il ###, la società cedente aveva manifestato il proprio consenso al trasferimento temporaneo dei titoli d'aiuto in capo all'azienda agricola ### in conseguenza del subentro di quest'ultima nel contratto di affitto del terreno. In particolare, il dichiarante, dopo aver premesso che “per effetto del contratto sottoscritto il ### (…) era subentrato nella conduzione dei terreni coltivati il produttore ### Cesare”, esprimeva il proprio consenso affinché “all'azienda ### a seguito della succitata cessione vengano trasferiti i diritti assegnabili all'impresa storica denominata ### di ### & C. s.n.c. (…) di numero e di entità pari al 100% dell'importo di riferimento e al numero di ettari storicamente assegnabili”. 
Dunque, secondo la prospettazione attorea, la ditta ### aveva conseguito: “a) la disponibilità a titolo d'affitto del terreno (…) a seguito della cessione in suo favore del contratto di affitto; b) la disponibilità sempre a titolo d'affitto di tutti i titoli PAC originariamente acquisiti da ### s.n.c.  destinati a operare nel periodo 2005 - 2014”. 
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Con sentenza n. 20751/2019, il ### di prime cure rigettava le domande dell'attore con conseguente “condanna alla refusione a favore dei convenuti ### e Ministero delle #### e ### in complessivi € 4.150,00, per compensi oltre accessori come per legge”. 
Giudizio d'### fronte del rigetto della domanda, ### proponeva appello per i seguenti motivi: 1- ###, ### E/O ### E/O ### 7, 8 E 10 ### 7 AGOSTO 1990, N. 241; ###'ART. 97 COST.; ###### A.G.E.A. ha disposto l'annullamento dei trasferimenti dei “titoli all'aiuto” in favore della ditta ### relativi agli anni 2007 e 2008, di cui alle domande n. 837818/2007 e n. 1105747/2008, in data 24 aprile 2009, a seguito di sollecitazione di AG.R.E.A. Di tale iniziativa e dell'esito della medesima, la ditta ### è stata informata soltanto con nota di A.G.R.E.A. in data 13 ottobre 2009 (e dunque sei mesi dopo). Né AG.E.A. né AG.R.E.A. hanno comunicato, alla ditta ### l'avvio del relativo procedimento, in violazione degli artt. 71 e 82 della L. 7 agosto 1990, n. 241. 
Tale omissione concretizzerebbe anche violazione dell'art. 10 della L. n. 241/1990, che riconosce il diritto degli interessati: a) di prendere visione degli atti del procedimento; b) di presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.  2- #### E/O ### E/O ### 3 E 7 ### 7 AGOSTO 1990, N. 241.  ### lamentava il vizio di carenza di motivazione e la violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 7 della L. n. 241/90: le ### coinvolte hanno omesso di comunicare alla società odierna attrice l'avvio del procedimento, senza indicare alcuna ragione di celerità atta a giustificare tale omissione. Né, comunque, ricorrevano “particolari esigenze di celerità” tali da soverchiare (ex art. 7 L.  n. 241/90) l'esigenza partecipativa.  3- #### E/O ### E/O ### 3 ###. 7 AGOSTO 1990 N. 241, ###; ###, ### Registrato il: 10/07/2023 n.8185/2023 importo 200,00
E/###À #### ATTIVITÀ #### E ###. 
L'### non aveva e a tutt'oggi non ha mai ricevuto da AG.E.A. alcuna comunicazione in ordine all'avvenuto annullamento dei trasferimenti titoli, di cui alle domande 837818/2007 e n. 1105747/2008: la ditta appellante ha preso atto di tale provvedimento soltanto in via incidentale, poiché menzionato nella nota del 13 ottobre 2009 di AG.R.E.A.  4- #### E/O ### E/O ### 6 ###. 7 AGOSTO 1990 N. 241, ###À ####À #### E #### procedimentale -che si sarebbe svolto in modo approssimativo e lacunoso per la omessa comunicazione sia dell'avvio del procedimento che dello stesso provvedimento impugnatorivelerebbe anche la carenza dell'attività istruttoria esperita, che ha comportato un travisamento dei fatti.  5- #### E/O ### E/O ### 46, REG. ###, 29 SETTEMBRE 2003, 1782/2003, ### 2 E 25 REG. ###, 21 APRILE 2004, 795/2004 ###.M. 5 AGOSTO 2004, N. 1787. 
Con provvedimento emesso nel mese di aprile 2009, AG.E.A. ha annullato le domande di trasferimento temporaneo dei titoli presentate dalla ditta ### rispettivamente, in data 15 maggio 2007 (domanda 837818/2007 - doc. n. 9) e 28 febbraio 2008 (domanda n. 1105747/2008 - doc. n. 10). 
Tuttavia, l'art. 46, par. 2, comma 1, del ### CE n. 1782/2003 disponeva: “2. I diritti all'aiuto possono essere trasferiti a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento definitivo con o senza terra.  ### o altri tipi di cessione sono consentiti soltanto se al trasferimento dei diritti all'aiuto si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili”.  ###. 2, Reg. CE n. 795/04, rubricato ### al punto i) stabiliva: “trasferimento o vendita o affitto di diritti all'aiuto con la terra corrispondente», la vendita o l'affitto di diritti all'aiuto insieme alla vendita o all'affitto di un numero di ettari corrispondenti di superficie ammissibile, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, detenuti dal cedente. In caso di affitto, i diritti all'aiuto e gli ettari sono affittati per la stessa durata (…)”. 
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Il provvedimento impugnato, pertanto, violerebbe la normativa allora in vigore.  6- #### E/O ### E/O ### 46, REG. ###, 29 SETTEMBRE 2003, 1782/2003 E ### 2 E 25 REG. ###, 21 APRILE 2004, 795/2004, ####. CE n. 795/2004 chiariva, altresì, che l'opposizione ad un trasferimento dei “diritti all'aiuto” potesse avvenire solo nel caso di non conformità a quanto disposto dai ### CE n. 1782/2003 e 795/2004: in altri termini, le cause di eventuale opposizione ad un trasferimento non potevano trovare la propria fonte in un atto normativo dello Stato membro (peraltro, di rango regolamentare, quale un decreto ministeriale) o, peggio ancora, in circolari emanate dall'autorità nazionale competente alla gestione dei diritti all'aiuto. 
Invece, nel caso di oggetto, i trasferimenti a titolo temporaneo dei titoli, per gli anni 2007 e 2008, in favore della appellante, sarebbero stati annullati per una asserita violazione di “circolari” predisposte dalla stessa AG.E.A. 
Si costituivano in grado di appello tutte le parti convenute chiedendo il rigetto delle domande. 
Senza incombenti istruttori, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 24.1.23, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, appare opportuno chiarire la natura giuridica dei ### interventi in materia di ### (cc.dd. titoli all'aiuto), così come introdotti da ### del 29 settembre 2003 n. 1782/2003. Tali titoli attribuiscono il diritto al pagamento di una somma di denaro, in proporzione agli etti di superficie, prescrivendo a carico del richiedente l'onere di provare la disponibilità di un terreno agricolo avente un ettarato almeno pari ai titoli PAC ottenuti nel momento della presentazione della domanda. Il diritto all'assegnazione del sussidio europeo sorge in capo agli interessati per il solo fatto di versare in una delle circostanze previste dal ### ed è subordinato esclusivamente alla presentazione della domanda, corredata della documentazione che attesti la qualifica di agricoltore e la disponibilità di un'azienda di dimensioni minime non inferiori a 0,3 ettari. 
Da ciò consegue che l'annullamento dei trasferimenti dei titoli PAC disposto da ### è un atto avente natura vincolata poiché demandato ad una valutazione oggettiva della sussistenza dei requisiti richiesti. 
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Tale natura vincolata è stata correttamente rilevata dal ### di primo grado (“atteso che l'annullamento dei trasferimenti dei titoli PAC disposto da ### è atto vincolato ad una valutazione programmata ed oggettiva dei requisiti della richiesta, tra i quali il più importante è sicuramente rappresentato dalla disponibilità del terreno, requisito carente nel caso di specie”), nonchè dal TAR che proprio in virtù di tale vincolatività ha declinato la propria giurisdizione con statuizione passata in giudicato (“### sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione compete soltanto la verifica circa l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza margini di apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione (cfr. Cass. SSUU, 7 gennaio 2013 n. 150). Nel caso in esame, l'amministrazione deve soltanto verificare la sussistenza o meno dei titoli all'aiuto in capo al richiedente, il quale vanta pertanto una situazione di diritto soggettivo e non già di interesse legittimo”). 
Ciò premesso, ne discende il rigetto dei primi quattro motivi di impugnazione (violazione delle norme procedurali di cui agli artt. 3, 6, 7 e 8 L. n. 241/1990). 
Infatti, la Corte non può che condividere la statuizione del ### di prime cure che ha richiamato il principio di cui all'art. 21-octies, comma 2 L. n. 241/1990, in forza del quale “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. 
Dunque, devono piuttosto esaminarsi i restanti motivi di impugnazione per verificare se, in concreto e nel merito, l'impresa agricola ### fosse o meno in possesso dei requisiti necessari per l'ottenimento dei benefici europei. 
Il principale elemento posto da parte appellante a fondamento della propria domanda (ovvero del riconoscimento del diritto di ricevere il pagamento relativo agli anni 2007 e 2008) è costituito dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 9 dicembre 2004 (prodotto come doc. 2 fascicolo 1 grado), con il quale la società cedente ### s.n.c. aveva manifestato il proprio consenso al trasferimento temporaneo dei titoli all'azienda agricola ### in ragione del subentro di quest'ultimo nel contratto di affitto rustico. Facendo tale dichiarazione riferimento al contratto di affitto che aveva la scadenza al 31 dicembre 2006, l'appellante reclama la correttezza dell'estensione dell'efficacia della cessione anche alle campagne 2007 e 2008, in forza del prolungamento automatico del contratto ### il: 10/07/2023 n.8185/2023 importo 200,00 d'affitto agrario per violazione di norme imperativa di legge, riconosciuto ed accertato con la sentenza n. 855/2008 emessa dalla ### del ### di Ferrara. 
Tale interpretazione non appare condivisibile per plurimi motivi. 
Innanzitutto, la sentenza del tribunale di Ferrara che è stata emessa circa quattro anni dopo rispetto alla dichiarazione sostitutiva prodotta e tra parti diverse (### e ### s.r.l.), il che esclude che nella dichiarazione potesse essere stata espressa una volontà di cessione da parte della società ### (non parte del procedimento avanti la sezione specializzata agraria). Inoltre, a fugare ogni dubbio sull'effettiva volontà della società cedente, ### ha prodotto quale doc. 6 (fascicolo 1 grado) l'esposto datato 25/11/2008 con cui i soci della società ### hanno espressamente chiesto chiarimenti in relazione al fatto che “### ha continuato inspiegabilmente a percepire gli aiuti per gli anni dal 2005 al 2007 in forza di un contratto d'affitto dei titoli mai intervenuto tra le parti”. 
In ogni caso, la normativa europea di riferimento prevede che nel trasferimento temporaneo dei titoli per ottenere l'assegnazione dei diritti all'aiuto il locatore dei titoli produca con la propria domanda una copia del contratto di affitto, indicando il numero di ettari di cui ha intenzione di cedere in affitto i diritti all'aiuto; in modo corrispettivo, la domanda del locatario deve contenere una copia del contratto di affitto, in questo modo fornendo la dimostrazione della volontà di entrambe le parti di affittare il diritto ai titoli all'aiuto (### CE artt. 25 e 27). La circolare ### del 30 novembre 2005, in applicazione -e non certo in contrastocon la normativa europea sopra richiamata, prevede che gli agricoltori che chiedano il trasferimento temporaneo dei titoli corredino la domanda con copia del relativo contratto d'affitto, domanda sottoscritta sia dal locatore che dal locatario dei titoli all'aiuto. 
Nel caso di cui è causa, manca certamente la prova dell'espressa volontà di entrambe le parti di giungere all'affitto dei titoli, a tal fine non potendo certamente essere sufficiente la dichiarazione prodotta, riferita ad un diverso arco temporale.  ### non può che confermarsi anche sotto questo profilo la sentenza impugnata nella parte in cui, riconosciuta la natura vincolata del procedimento di verifica dei requisiti per l'ottenimento del diritto all'aiuto, ha riscontrato la carenza del requisito rappresentato “dalla disponibilità del terreno” (p. 3 della sentenza) da intendersi più correttamente come carenza del requisito rappresentato “dalla disponibilità dei titoli”, per come chiaramente motivato a p. 4 della sentenza (“Del tutto inconferente appare a tale proposito il richiamo di parte attrice alla sentenza del ### di Ferrara n. 855/2008 pronunciata in data 10 giugno 2008, laddove si consideri che oggetto del giudizio di cui ha la sopra citata sentenza era unicamente la durata del contratto di affitto di fondo rustico, essendo tuttavia il contratto di affitto di fondo rustico in essere tra le parti rapporto del tutto distinto dal preteso contratto di affitto dei titoli ### il: 10/07/2023 n.8185/2023 importo 200,00 d'aiuto. Tanto è vero che nella sentenza sopra richiamata non vi è contenuta alcuna statuizione in ordine all'affitto dei titoli all'aiuto oggetto della presente vertenza”) A differenza di quanto sostenuto dalla parte appellante, la normativa europea prevede la possibilità che i titoli all'aiuto circolino (venduti o affittati) senza il necessario contestuale affitto del terreno (art. 46 Reg. CE n. 1782/2003), il che comporta il rigoroso onere probatorio relativo alla titolarità del diritto, da assolversi da parte di chi ne chiede il riconoscimento. 
Ritiene, pertanto, la Corte che l'appello debba essere rigettato.  ### il principio di soccombenza l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle due parti costituite. Il compenso deve essere liquidato in base ai parametri di cui al DM 147/22, secondo lo scaglione di riferimento, per tre fasi (studio, introduttiva e decisionale), complessità bassa, in € 7.120, oltre spese generali, IVA e ### Inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.  P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da ### in qualità di titolare dell'omonima impresa agricola individuale, nei confronti di #### per le erogazioni in agricoltura - ### coordinamento, Ministero delle #### e ##### per le erogazioni in agricoltura e ### avverso la sentenza 20751/19, pubblicata in data 31 ottobre 2019, resa dal ### ordinario di ### nell'ambito del procedimento civile avente R.G. n. 5408/2019, così dispone: 1) rigetta integralmente l'appello; 2) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna delle due parti costituite, in € 7.120, oltre spese generali, IVA e ### 3) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### il ###.  ### il: 10/07/2023 n.8185/2023 importo 200,00 ### estensore ### dott. ### dott. ### il: 10/07/2023 n.8185/2023 importo 200,00

causa n. 849/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Poppi Luisa, Fazzini Carla, Simili Alessandra

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19331/2023 del 07-07-2023

... domiciliat ###presso l'avv. ### (### -ricorrente contro AGEA in perso na del legale rappresentante pro tempo re, rappresentata e dife sa dall' ### nerale dello Stato (###) presso cui ex lege domicilia alla via dei ### 12 in ### -controricorrente 2 di 6 avverso la sentenza della Corte di Appello di ### n. 1121/2018 depositata il ### udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.5.2023 dal ### 1. La ditt a individuale D'### ha citato la ### (### per le ### in ### tura) dinanzi al T ribunale di ### sostenendo che l'### aveva erogato in suo favore un aiuto inferiore e non corrispondente ai criteri di determinazione di cui al ### CE n. 1682/20034. Nello specifico, secondo l'attrice, la ### avrebbe dovuto erogare a suo favore la somma complessiv a di € 1 32.740,22, pari a € 22.123.37 per 6 ann i, mentre aveva complessivamente erogato soltanto la somma di € 36.452 .83, restando così debitrice della differenza pari a € 96.287.39. Il Tribunale di ### h a condanna to l'### a cor rispondere all'attrice la somma di € 96.287,39, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, oltre alle spese di giudizio. 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello l'### (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27198/2018 R.G. proposto da: D'### A, nell a qualità di tito lare della omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dall'avv. ### (###) e unitamente al difensore elettivamente domiciliat ###presso l'avv.  ### (### -ricorrente contro AGEA in perso na del legale rappresentante pro tempo re, rappresentata e dife sa dall' ### nerale dello Stato (###) presso cui ex lege domicilia alla via dei ### 12 in ### -controricorrente 2 di 6 avverso la sentenza della Corte di Appello di ### n. 1121/2018 depositata il ### udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.5.2023 dal ### 1. La ditt a individuale D'### ha citato la ### (### per le ### in ### tura) dinanzi al T ribunale di ### sostenendo che l'### aveva erogato in suo favore un aiuto inferiore e non corrispondente ai criteri di determinazione di cui al ### CE n. 1682/20034. 
Nello specifico, secondo l'attrice, la ### avrebbe dovuto erogare a suo favore la somma complessiv a di € 1 32.740,22, pari a € 22.123.37 per 6 ann i, mentre aveva complessivamente erogato soltanto la somma di € 36.452 .83, restando così debitrice della differenza pari a € 96.287.39. 
Il Tribunale di ### h a condanna to l'### a cor rispondere all'attrice la somma di € 96.287,39, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, oltre alle spese di giudizio.  2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello l'### con atto notificato in data ###. 
La Corte di appello di ### con sentenza 20.2.2018 ha accolto il gravame. 
La Corte d i appello , in partic olare, ha affermat o che la ### D'### che aveva iniziato l'attività nel 20 05, poteva acceder e solo al fond o di riser va ai sensi dell 'art.42 d el ### 1782/2003; che per la ### D'### non risultava rispe ttato il coefficiente di densità previsto dalla ### 2005.238 del 4.5.2 005, pari ad almeno 1,8 UBA per ettaro; che di conseguenza i titoli originariamente assegnati (108) erano stati correttamente decurtati in quanto la superfice calcolata dalla ### 3 di 6 poteva essere solo que lla destinata a seminativo, così dovendosi ridurre i t itoli originariamente asse gnati sulla base della iniziale istruttoria operata sulla domanda presentata.  3. Avverso la predetta sentenza del 20.2.2018, con atto notificato il ###, ha proposto ricorso per cassazione ### D'### nei confronti di ### svolgendo due motivi. 
Con atto n otificato il 26. 9.2018 ha proposto controricorso ### chiedendo la dichiaraz ione di inam missibilità o di rigetto dell'avversaria impugnazione. 
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.  RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con il primo m otivo d i ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia falsa applicazione dell'art. 329 c.p.c.  ### la ricorrente, la Corte d i appell o di ### d oveva dichiarare inammissibile l'appello dell'### in quanto l'appellante, a segu ito di istruttoria, av eva spo ntaneamente provveduto al pagamento delle somme a cui era stata condannata dalla sentenza del Tribunale senza accompagnare tale pagamento con una espressa e formale riserva d i gravame, dimostrando così acquiescenza tacita alla sentenza. 
Più in particolare, la ricorrente insiste sulla mancata formulazione da parte d i ### d i alcuna rise rva all'atto del pag amento e sottolinea che la controparte aveva dichiarato di aver proceduto a una istrutto ria sulla sentenza, così mostrando di averla ben studiata concludendo per la sua accettazione.  5. Il motivo è infondato.  ### la giurisprudenza di questa Corte, gli atti incompatibili con la volontà d i avvalersi delle im pugnazioni previste dal la legge, e che, perciò, implicano un a tacita acquiescenza alla sentenza ai 4 di 6 sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., sono esclusivamente quelli che possono essere spiegati solo supponendo il proposito della parte di non contrastare gli effetti giuridici della decisione, così rivelando, oggettivamente, in modo inequivoco, una corrispondente volont à della parte che li ha posti in essere. 
Ne consegue che la richiesta di pagamento e l'effettiva riscossione, ad opera della parte vittoriosa nel giudizio, di quanto alla stessa ivi riconosciuto, non comportano acquiescenza, trattandosi di condotte riconducibili alla volontà di conseguire quanto già riconosciuto nella sentenza, che, di per sé, n on è incompatibile con l'inte nto di impugnarla per ottenere quanto neg ato o, comunque, dovuto.  (Sez. 1, n. 21491 del 10.10.2014; Sez. L, n. 14368 del 25.6.2014; Sez. 2, n. 9075 del 18.4.2014). 
Analogamente l'adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non si configura come comportamento idoneo ad escludere l'ammissibilità dell'impugnazione. 
Ne consegue che deve riten ersi ammissibile il ricorso per cassazione della p arte già soccombente in grado d'appe llo e che abbia ottempe rato alla sentenza di condanna al pagamen to di somme, dovendosi presumere da tale comportamento unicamente la finalità di evitare l'esecuzione forzata ed altri più gravi pregiudizi (### 3, n. 18187 del 28.8.2007; Sez. 3, n. 13429 del 1.6.2010; Sez. U, n. 10112 del 13.10.1993;
Sez. L, n. 14368 del 25.6.2014; Sez. 2, n. 9075 del 18.4.2014). 
Indizio di accettazione della sentenza non può esser ritratto dalla mera affermazione di ### di aver previamente proceduto a una «istruttoria» relativa alla sentenza di primo grado, che altro non significa che ### aveva provveduto ad eseguire i debiti calcoli di quanto dovuto in forza della sentenza di primo grado per capitale, interessi, rivalutazione e spese. 5 di 6 6. Con il second o motiv o di ricorso, proposto ex art.360, n.3 cod.proc.civ. la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del ### CEE 1782/03, nonché dei ### attuativi La ricorrente sostiene nel corso degli anni le dimensioni della sua azienda non erano mutate e sulla base di quelle dimensioni la ### aveva riconosciuto i titoli per i contributi; aggiunge inoltre che gli aiuti comunitari devono essere erogati anche per i terreni destinati al pascolo in quanto gl i aiuti sono dest inati a tutte le superfici agricole dell'azienda che non siano destinati a culture forestali o ad usi non agricoli.  7. Il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza e specificità, dal momen to che, recriminando del tutto genericamente sull a violazione di legge o sulla incongruità del mancato riconoscimento dei contribut i per i terreni destinati a pascolo, la ricorrent e non affronta e anzi del tutto ignora la ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata, second o la quale la Dit ta ### hia, quale nuova allevatrice, poteva aver accesso solo alla riserva nazionale e soprattutto la sua azienda non so ddis faceva il coefficien te di densità richiesto di 1,8 UBA per ettaro, verificato alla luce dei dati incrociati mediante il ### La predetta ratio non è punto aggredita dal motivo che non enuncia le ragi oni per cui la rego la adottata dalla Corte cap itolina n on avrebbe dovuto essere ap plicata, né tantomeno per cui non sussisterebbero i presupposti di fatto per la sua applicazione.  8. Il ricorso pertanto deve essere complessivamente rigettato con la condann a della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  La Corte 6 di 6 rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 5.600,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### 

Giudice/firmatari: Bisogni Giacinto, Scotti Umberto Luigi Cesare Giuseppe

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 4774/2022 del 22-12-2022

... all'insorgenza del diritto sino all'effettivo soddisfo; 3) CONDANNARE il convenuto al pagamento di spese, diritti e moratori del presente giudizio, con distrazione a favore del procuratore anticipatario”; ###, in qualità di coltivatore diretto e titolare di azienda agricola ubicata in agro di ### e ### rispettivamente in località “Ciminiera” identificata in N.C.T. al fg. di mappa 63, p.lle dalla n. 1 alla n. 2, dalla n. 8 alla n. 17, dalla n. 19 alla n. 34, n. 51, 52 e 160 e località “Savignano” identificata in N.C.T. al fg. di mappa n. 196, p.lle n. 7, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 per una complessiva estensione di Ha. 266,00, esponeva di aver presentato all'A.I.M. oggi ### in data ### domanda amministrativa di “compensazione al reddito” n. 8110681092 di prot. ###, riferibile alla produzione di coltura a grano duro, raccolto 1998; deduceva che la suddetta domanda fosse finalizzata ad usufruire degli aiuti ### previsti dal ### n. 1765 del 30.06,1992, e succ. modd. e sulla base della circolare del Ministero dell'### e delle ### del 29.10.1992 che si sostanziano nella “corresponsione del reddito per ettaro” e nell'erogazione di aiuto (leggi tutto)...

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R.G. n. 92000017/2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI Il Tribunale di Bari, ### in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 92000017/2009 R.G. (già ex ### di ### promosso DA ### rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta mandato in atti; - attore - ###, in persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, nella persona dell'avv. ### - convenuta - OGGETTO: pagamento ### come rassegnate all'udienza del 04.07.2022 e nei rispettivi scritti difensivi CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui ai DL 11, 18 e 23 del 2020 e relative leggi di conversione adottate e adottande in conseguenza dell'emergenza epidemiologica ###19 in corso, l'udienza odierna di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 83, co. 7, lett. h), d.l. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020 mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d.  scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).   MOTIVI DELLA DECISIONE Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nonché omettendo lo svolgimento del processo. 
Con atto di citazione notificato in data ###, ### conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari - ### di ### l'### per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A) #### che l'attore, sulla base del ### CE n. 1765 del 30.06.92 e successive modificazioni e integrazioni, ha diritto alla corresponsione della compensazione al reddito, dell'aiuto supplementare e dell'aiuto per le superfici a riposo, circa il raccolto dell'anno 1998, avendone presentata regolare domanda amministrativa; B) #### per l'effetto, l'### (### per le erogazioni in agricoltura) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig.  ### della somma di € 119.384,35, oltre interessi e rivalutazione a decorrere all'insorgenza del diritto sino all'effettivo soddisfo; 3) CONDANNARE il convenuto al pagamento di spese, diritti e moratori del presente giudizio, con distrazione a favore del procuratore anticipatario”; ###, in qualità di coltivatore diretto e titolare di azienda agricola ubicata in agro di ### e ### rispettivamente in località “Ciminiera” identificata in N.C.T. al fg. di mappa 63, p.lle dalla n. 1 alla n. 2, dalla n. 8 alla n. 17, dalla n. 19 alla n. 34, n. 51, 52 e 160 e località “Savignano” identificata in N.C.T. al fg. di mappa n. 196, p.lle n. 7, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 per una complessiva estensione di Ha. 266,00, esponeva di aver presentato all'A.I.M. oggi ### in data ### domanda amministrativa di “compensazione al reddito” n. 8110681092 di prot. ###, riferibile alla produzione di coltura a grano duro, raccolto 1998; deduceva che la suddetta domanda fosse finalizzata ad usufruire degli aiuti ### previsti dal ### n. 1765 del 30.06,1992, e succ. modd. e sulla base della circolare del Ministero dell'### e delle ### del 29.10.1992 che si sostanziano nella “corresponsione del reddito per ettaro” e nell'erogazione di aiuto supplementare in aggiunta alla compensazione e alle superfici a riposo in favore di produttori di grano duro o di altri cereali titolari di quote; lamentava che nonostante avesse i requisiti per ottenere quanto richiesto l'### non avesse provveduto alla corresponsione delle somme dovute. 
Con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 16.4.2009 si costituiva in ### l'### a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, che eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 164 co. 4 c.p.c. risultando incerto l'oggetto della domanda ed omessa l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda; nel merito instava per il rigetto della domanda per mancanza dei requisiti, in capo allo ### per fruire dell'aiuto comunitario richiesto, sottolineando che, all'atto della verifica in loco da parte dei funzionari dell'Ente pubblico, sarebbe emerso che l'attore non avesse messo a riposo (c.d. ‘set aside') n. 15ha di terreno. 
Alla prima udienza il precedente Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.  rinviando all'udienza del 12.01.2010 per la delibazione dei mezzi istruttori, a tale udienza veniva disposto il rinvio all'udienza del 25.02.2010 per i medesimi incombenti. Il Giudice ammetteva i mezzi di prova richiesti dall'attore; la convenuta non articolava richieste istruttorie. 
La causa istruita mediante prove orali e produzione documentale veniva successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni alle udienze del 19.10.2017, 06.06.2019 (anticipata al 13.05.2019), 19.10.2020, 05.07.2021, 08.11.2021, 21.03.2022 e 04.07.2022 allorquando veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contradditorio devono essere esaminate secondo il seguente ordine giuridico. 
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di nullità della citazione in quanto carente dell'indicazione della causa petendi (combinato disposto degli artt. 163 co. 3 n. 4) e 164 c.p.c.) è infondata.   Al riguardo la Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto: “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 sent. n. 11751/2013). 
Nel caso che ci occupa, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio si evince la puntuale indicazione di tutti gli elementi costituivi dell'azione: da un lato, la qualità di coltivatore diretto dell'attore, la domanda di compensazione al reddito, all'aiuto supplementare e all'aiuto per le superfici a riposo e, dall'altro, il bene della vita richiesto, ossia il pagamento delle somme spettanti giusta regolare domanda amministrativa. 
Ne consegue che l'eccezione in parola si palesa come macroscopicamente infondata e si configura come un espediente difensivo di natura puramente ostruzionistica, idoneo a qualificare negativamente il comportamento processuale delle parti che se ne rendono responsabili, quanto meno in funzione della regolamentazione finale delle spese di causa. 
Venendo al merito della controversia la domanda è fondata e deve essere accolta.  ### giudizio ha ad oggetto l'accertamento circa la legittimità del diniego di ### all'erogazione, per la campagna agricola del 1998, della “compensazione al reddito” ex reg CE 1765/1992 in favore di ### La disciplina di riferimento deve essere individuata nel ### (### n. 1765/92 (applicabile sino alle campagne 1999/2000, poi sostituito dal ### 1251/1999) che, come noto, al fine di migliorare l'equilibrio del mercato, ha istituito un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, consistente nel ravvicinare i prezzi comunitari per taluni seminativi ai prezzi del mercato mondiale e nel compensare la perdita di reddito causata dalla riduzione dei prezzi istituzionali mediante un pagamento compensativo a favore degli agricoltori che seminano i prodotti in questione, individuando a tal fine le superfici ammissibili nelle superfici destinate ai seminativi o che hanno fruito di un regime di aiuti con fondi pubblici perché messe a riposo. 
Ai sensi del citato regolamento, quindi, i coltivatori comunitari di taluni seminativi possono chiedere un pagamento compensativo alle condizioni ivi previste ed il pagamento compensativo è accordato al ricorrere delle condizioni medesime, secondo un importo calcolato facendo applicazione dei criteri enunciati nel regolamento. 
Il regolamento n. 1765/92 (successivamente abrogato dal regolamento 1251/1999 per le campagne successive al 2000) come integrato dal regolamento 1766/1992, in particolare, ha individuato: 1) i soggetti che possono accedere al beneficio e richiedere il pagamento compensativo del reddito; 2) il contenuto della domanda che deve indicare le superfici per le quali si chiede il pagamento; 3) le condizioni al verificarsi delle quali sorge in capo al richiedente il diritto alla corresponsione dell'aiuto; 4) i criteri di calcolo della somma da corrispondere a titolo di pagamento compensativo al ricorrere delle condizioni previste nel regolamento medesimo. 
Al fine di consentire agli ### membri di controllare la sussistenza dei presupposti per ottenere il beneficio, poi, la ### ha emanato il ### n. 3508/92 del 27 novembre 1992 il quale ha istituito un sistema integrato di gestione e di controllo per quanto concerne i regimi di sostegno finanziario nei settori dei seminativi, delle carni bovine, ovine e caprine. 
In particolare ai sensi dell'art. 1 del reg. cit. ciascuno Stato membro istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo applicabile, nel settore della produzione vegetale, fra gli altri proprio al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi istituito dal regolamento ### n. 1251/1999 (il quale come detto ha sostituito il regolamento Cee 1765/92) ossia proprio quello oggetto della presente controversia. 
Successivamente, il Consiglio delle ### ha adottato il regolamento Cee 3887/92 (poi abrogato e sostituito dal ### n. 2419/2001) il quale ha dato attuazione al sistema integrato di controllo istituito dal regolamento n. 1765/92 prevedendo i tipi di controlli che gli ### membri devono effettuare nonché la procedura di ripetizione delle somme risultate, a seguito dei controlli, indebitamente percepite dall'imprenditore. 
Ebbene dall'esame della complessiva disciplina comunitaria, è emerso che in detto settore la P.A non gode di alcuna discrezionalità posto che il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge sovranazionale che, come sopra rilevato, ha individuato tutti i requisiti in presenza dei quali il finanziamento deve essere corrisposto agli imprenditori, non residuando alcun potere discrezionale in capo alla P.A. in ordine all'an, al quid ed al quomodo del contributo da erogare. 
Ciò posto nel merito la domanda proposta da ### nei confronti dell'### - ### di Stato per gli aiuti ### per gli interventi nel ### (già A.I.M.A. - ### di Stato per gli ### nel ### in liquidazione), deve essere accolta in quanto fondata. 
Preliminarmente giova precisare che le modalità operative per l'esercizio di tale diritto e per la verifica della sussistenza dello stesso, sono demandate alla circolare del 29.10.1992, del Ministero dell'### Sotto la denominazione “pagamento compensativo” rientrano le seguenti voci: - l'erogazione del “reddito per ettaro”; - l'erogazione dell'aiuto supplementare in aggiunta alle compensazioni e alle superfici a riposo; - l'erogazione dell'aiuto per le superfici a riposo c.d. “set aside”. 
Ed è proprio l'esistenza di tale ultimo requisito ad essere oggetto di contestazione ancorchè allo ### sia stato negato tout-court il pagamento di tutte e tre le voci sopra cennate, sotto la complessiva voce di “compensazione al reddito”. 
Dall'istruttoria espletata infatti è emerso che: a) l'odierno attore ha presentato, per il tramite della “UGC” (soggetto abilitato ex lege) la domanda di “compensazione al reddito” n. 8110681092, di prot. ###, relativa alla produzione di coltura a grano duro, raccolto 1998; b) l'### nulla erogava allo ### per i titoli richiesti; c) il Consorzio di verifica demandato da ### avrebbe eseguito sopralluoghi sulle proprietà dell'attore, rilevando come la superficie dichiarata “a riposo” in realtà non fosse tale; su tali presupposti veniva bloccato l'intero pagamento del contributo e non solo quello relativo al “set aside” (relativo ad una superficie di appena ha 15 su un totale di ha 266); d) convocato dai ### il ### l'attore veniva informato della mancata rispondenza tra la superficie dichiarata a set-aside (Ha. 15.00.00) e quella accertata (Ha. 0) ed in tale sededichiarava che la superficie indicata in domanda a set-aside era stata regolarmente rispettata; e) con missiva datata 23.04.1999 lo ### ribadiva che tali porzioni di terreno non erano mai state coltivate e la presenza sulla superficie “set-aside”, di vegetazione secca era dovuta a pascolo abusivo, nonché a piante di grano duro germinate spontaneamente (ma non raccolte) in seguito alle eccezionali condizioni climatiche dell'epoca (precipitazioni oltre la norma); a riprova di tanto, l'attore documentava come all'epoca dei fatti, avesse provveduto a distribuire, sulla superficie a riposo, ben 1.136,70 tonnellate di “fanghi di depurazione ad uso ammendante”, prodotti dalla “### Spa”, trasportati in loco dalla ditta ### di ### e provenienti dall'impianto di depurazione “###
Orientale”. Allegava, a tal fine, la relazione tecnica di parte a firma del dott. ### f) il dott. ### escusso all'udienza dell'01.04.2014 riferiva che: “nel febbraio-marzo del 1998 (ovvero ### della presentazione della domanda amministrativa per la quale è causa - nota del difensore) ho predisposto una relazione tecnica … al fine di ottenere dalla ### l'autorizzazione alla distribuzione a all'impiego di fanghi di depurazione, sui terreni agricoli della … ditta ### Distribuzione che è poi avvenuta a fine marzo 1998… ### riferire di aver seguito personalmente le attività di distribuzione dei fanghi … [per poi procedere] all'aratura… Nei mesi di febbraio-marzo del 1998 sui terreni non vi era alcuna coltivazione; anche perché insieme alla distribuzione dei fanghi, si procedeva contestualmente alla aratura per l'interramento dei fanghi”; g) l'### avrebbe rilevato la violazione del “set-aside”, a seguito di sopralluogo di taluni ispettori, nemmeno identificati da parte dell'Ente e che l'unico soggetto individuato dallo stesso attore, tale geom. ### veniva escusso all'udienza del 25.10.2011 in cui riferiva di “essere un professionista fiduciario dell'### … ma di non aver effettuato personalmente il sopralluogo sui terreni del sig. ### … la mia funzione è stata esclusivamente quella di convocare il sig. ### per prendere nota delle osservazioni da questo presentate e gestire il contraddittorio …. Non ho preso visione diretta dello stato dei luoghi del sig. ### h) l'### si determinò a non erogare il contributo pubblico, sulla base di una verifica “fantasma” della quale, d'altronde, non vi è traccia negli atti di causa. 
Essendo queste le risultanze processuali deve rilevarsi che l'odierno attore ha contestato l'illegittimo diniego opposto da ### all'erogazione del contributo in ragione del fatto che le risultanze dell'asserita verifica espletata dagli operatori preposti al controllo - oltre a non confluire in alcun documento materialmente consultabile - venivano confutate dall'attore in maniera puntuale e specifica. 
A fronte di una simile contestazione era onere dell'### ossia dell'ente che, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha accertato la non dovutezza delle somme richieste da parte attrice e, conseguentemente, ne ha omesso la corresponsione, dimostrare la legittimità del proprio operato alla luce della disciplina comunitaria sopra richiamata. 
Ebbene non solo l'### non ha fornito una simile prova in giudizio rectius non ha avanzato alcuna richiesta istruttoria ma, dall'istruttoria espletata, è emersa l'illegittimità del diniego. 
L'### infatti, si è costituita in giudizio asserendo che la particella oggetto di contestazione fosse stata coltivata e producendo, a tal fine, una parte della documentazione in proprio possesso, assolutamente inefficace a dimostrare la presunta avvenuta coltivazione del fazzoletto di terra in “setaside”. 
Pertanto deve essere dichiarato illegittimo il diniego opposto dalla odierna convenuta alla erogazione del pagamento compensativo. 
Ciò comporta la condanna della stessa al pagamento della somma indebitamente non corrisposta, oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo. 
Il calcolo dell'ammontare complessivo del contributo richiesto dallo ### deve essere effettuato sulla base delle tariffe compensative vigenti al tempo della domanda - estensione ha 266 moltiplicato per ### 869.023 dovute per ettaro nell'anno 1998, totale di ### 231.160.335 pari ad €.  119.384,35 e corrispondente all'importo di cui alla comunicazione ### avente ad oggetto “richiesta informazioni campagne 1998” prodotto da parte attrice. 
Ad abundantiam giova rilevare che il quantum della domanda non è stato contestato da parte convenuta che non ha preso posizione in maniera specifica sul punto, sicchè l'attore è da ritenersi esonerato dalla prova del fatto non contestato. 
Le spese di lite liquidate in dispositivo secondo il d.m. n. 147/2022 (scaglione di valore da €.  52.000,01 a €. 260.000,00 valore medio per le fasi n. 1, 2, 3 e 4) sono poste a carico di parte convenuta, in ragione della soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale di #### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al n. R.G. n. 92000017/2010, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) ACCOGLIE la domanda avanzata da ### nei confronti di ### e, per l'effetto, ### la convenuta a corrispondere in favore dell'attore la somma di €. 119.384,35 oltre interessi e rivalutazione dalla domanda all'effettivo soddisfo con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario; b) ### parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €. 14.103,00 per competenze professionali oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, in favore dell'attrice. 
Così deciso in ### il ###.   

Il Giudice
dott.ssa ###


causa n. 92000017/2009 R.G. - Giudice/firmatari: Merra Simona

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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 751/2022 del 21-04-2022

... attestato che non esisteva alcun elemento desumibile dai titoli o altrove per fissare il confine, così che si rendeva indispensabile, quale criterio residuale, ricorrere alle mappe catastali. La geom. Rontani aveva dunque, con operazioni tecniche ineccepibili, provveduto a individuare sul terreno il confine catastale, che, per l'appunto, suffragava la originaria tesi attorea e dimostrava che i convenuti usurpavano una porzione di terreno. 2.2.2 Così fissato il confine, i convenuti dovevano essere condannati a rilasciare, quale naturale effetto dell'azione ex art. 950 c.c., l'area indebitamente occupata, previa ripristinazione e rimozione dei manufatti abusivi. 2.2.3 La negatoria servitutis era dunque assistita da interesse e meritevole di accoglimento. 2.2.4 Altrettanto era da dirsi sulla domanda ex art. 841 c.c., posto che i convenuti impedivano all'appellante di recintare il suo fondo sull'esatto confine. 2.2.5 Conseguiva a sua volta la necessità di un interdetto che vietasse ai convenuti ogni turbativa o molestia. 2.2.6 Infine, esisteva un danno per l'usurpazione e, a tal fine, si chiedeva condanna generica. 2.3 Il terzo e ultimo motivo chiede la revisione delle spese alla luce della (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOPO ITALIANO LA CORTE D'### riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: ### relatore ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta a ruolo il ### al numero 94/2018 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.  n. 2030/2017 del Tribunale di Lucca emessa e pubblicata l'8.11.2017 pendente fra ### (c.f.: ###), nella sua qualità di figlia e unica erede di ### D'### con l'avv. #### contro ### (c.f.: ###), D'#### (c.f.: ###), e D'### (c.f.: ###), con l'avv. #### sulle conclusioni precisate per l'udienza del 1.6.2021: ### appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza appellata, respinta ogni avversaria domanda e/o eccezione: a) - determinare, ai sensi dell'art. 950 Cod. Civ. il confine tra il terreno di proprietà della concludente descritto al punto n. 1 delle premesse del presente atto, rappresentato al N.C.T. del ###.  ____________ R.G.: 94/2018 Reg. cron.  n.___________ Reg. rep.  ____________ ### istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni L'###. ### S. ### di ### nel foglio 146, dalla particella n. 54, e il fondo di proprietà dei convenuti, rappresentato al N.C.T. del Comune di ### nel foglio 146, dalla particella n. 55; b) - conseguentemente condannare i ###ri ### la, D'### e D'### in solido tra loro, a rilasciare le porzioni di terreno indebitamente occupate oltre a ripristinare lo stato dei luoghi e a rimuovere e/o arretrare, nel rispetto della linea di confine, il manufatto in lamiera con annesso “cassone in eternit” posto a sud della proprietà dei convenuti e insistente, in parte, sulla proprietà della concludente; c) - accertare e dichiarare l'inesistenza di alcuna servitù gravante sul terreno di esclusiva proprietà di parte attrice e a favore del fondo dei convenuti, ai sensi dell'art. 949 Cod. Civ.; d) - accertare il diritto della concludente a recintare il fondo di sua esclusiva proprietà ai sensi dell'art. 841 Cod. Civ.; e) - ordinare ai convenuti di astenersi da qualsiasi turbativa o molestia che possa pregiudicare i suddetti diritti della concludente; f)- condannare al risarcimento del danno subito dalla concludente, con sentenza generica e danno da liquidarsi in separato giudizio; con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio ### appellata: Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita respingere l'appello proposto dalla sig.ra ### perché infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza n. 2030/2017 emessa dal Tribunale di Lucca in data ###. Con vittoria di spese e compenso di entrambi i gradi di giudizio.  * 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c. e 58 cpv L. 18.6.2009 n. 69) *  1. ### quale erede di ### D'### è proprietaria di un appezzamento di terreno sito in ### frazione ### in catasto al foglio 146, particella 54, che confina con altro appezzamento di #### D'### e ### D'### individuato dalla particella 55. 
L'###. ### S. ### D'### dante causa della ### era proprietaria, in parte, per successione del padre ### D'### (apertasi il ###), e, in parte, per successione della madre ### (apertasi l'11.11.1982), che aveva in origine acquistato il bene in forza di contratto di compravendita stipulato per atto pubblico rogato il ### dal notaio #### a sua volta, ha acquistato il suo fondo, in comunione col marito ### D'### con contratto di compravendita stipulato per atto pubblico rogato il ### dal notaio ### indi, a seguito della morte di ### D'### avvenuta il ###, l'immobile è in comproprietà fra la ### e i figli ### D'### e ### D'### 1.1 In primo grado ha agito ### D'### (alla quale è succeduta oggi, anche processualmente, la figlia ed erede ### ri) contro #### D'### e ### D'### affinché: ### fosse determinato il confine tra i due fondi ex art. 950 c.c.; ### i convenuti fossero condannati a rilasciare il suo favore una porzione indebitamente occupata, previa ripristinazione dei luoghi e rimozione (o arretramento) di un manufatto in lamiera; ### fosse negata l'esistenza di servitù di passo sul proprio fondo a favore dell'altro; ### fosse accertato il suo diritto, contestato dai convenuti, di recintare il fondo; ### fosse interdetto ai convenuti di turbare e molestare il suo godimento dominicale; ### i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni.  1.2 #### D'### e ### D'### si sono costituiti, sostenendo che sin dall'acquisto nel 1984 ### D'### si era accordato con ### D'### e con suo marito ### tenuto conto che i terreni erano in stato di abbandono, per far individuare il confine a mezzo di tecnici di fiducia e si era addivenuti all'intesa che la linea di demarcazione passasse per la linea mediana di L'### C. ### S. ### uno stradello, già all'epoca esistente, che divide le due proprietà. Da allora tale confine ### era sempre stato riconosciuto e rispettato da entrambe le parti, sino quando, nel 2011, la D'### aveva iniziato a posizionare picchetti in loco rivendicando una diversa suddivisione; ma ciò non solo contrastava con quanto risultante sul terreno e su quanto pattuito, ma era ormai contradetto dall'avvenuta usucapione dell'eventuale terreno che essi avevano per ben più di venti anni pacificamente posseduto, coltivandolo e curandolo. Hanno dunque concluso affinché, ### l'azione ex art. 950 c.c. fosse dichiarata inammissibile per l'assenza di incertezza del confine, ovvero, in ipotesi, ### affinché, accertato il possesso continuo e ininterrotto nei termini narrati, il confine fosse individuato dallo stradello (sulla linea mediana dello stesso), con rigetto delle altre domande.  1.3 Il Tribunale di ### dopo avere escusso testimoni e avere svolto c.t.u., conclusa con relazione della geom. ### (dep.  7.4.2017), ha, con sentenza contestuale dell'8.11.2017, così statuito: dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione, da parte dei convenuti, del terreno fino alla mezzeria dello stradello di cui in motivazione; identifica il confine fra i terreni delle parti in coincidenza con tale mezzeria; respinge le altre domande proposte tanto dall'attrice quanto dai convenuti; condanna l'attrice a rifondere ai convenuti le spese di lite, che liquida in € 8.400,00 per compenso del difensore, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente supportata, ed oltre spese generali, cap ed ivi di legge.  ### la breve motivazione del primo giudice, i convenuti avevano usucapito quella porzione di terreno a confine che, secondo l'attrice, era usurpata e ciò di ricavava dalle deposizioni di ### e di ### L'### C. ### S. ### la linea di confine era da fissarsi, in conseguenza, lungo lo stradello. 
La domanda di ripristinazione e di rimozione del box di lamiera era da rigettare, perché, così determinato il confine, il manufatto si trovava all'interno della proprietà convenuta.  ### del confine, inoltre, privava di interesse la negatoria servitutis e le contrapposte domande di recinzione. 
Infine, da rigettare era la domanda risarcitoria dell'attrice, che si fondava su una usurpazione smentita dall'accertato confine.  *  2. ### ha proposto appello, reiterando le domande di primo grado, come in epigrafe trascritte, in base ai motivi che seguono.  2.1 Il primo mezzo è intitolato “### infondatezza dell'eccezione di usucapione avversaria. Omessa e/o apparente motivazione. Vizio di ultrapetizione e violazione art. 112 c.p.c.” e si articola in vari profili.  2.1.1 Si denuncia innanzitutto la nullità della sentenza perché la motivazione sarebbe solo apparente, essendo state le prove valutate in modo superficiale e monco, ossia senza neppure dare conto della c.t.u.- 2.1.2 Si denuncia altresì vizio di ultrapetizione per avere il tribunale dichiarato l'usucapione in favore dei convenuti, nonostante che essi avessero dedotto l'acquisto originario quale mera eccezione.  2.1.3 Nel merito, si critica l'apprezzamento delle prove effettuato dal primo giudice, che aveva fondato il suo convincimento sui soli testimoni di controparte ### e ### 2.1.3.a Essi, tuttavia, avevano riferito solo conoscenze avute da ###'### e, dunque, erano in ultima analisi testi de relato partis.  2.1.3.b Le loro deposizioni, peraltro, non avevano fornito prova di un vero e proprio possesso, non bastando a tal fine l'esecuzione di qualche operazione agricola (atto di citazione, pag. 15: «[…] tagliare di L'### C. ### S. ### tanto in tanto l'erba fino ad un certo punto […]»); men che meno avevano dimostrato il dies a quo del possesso.  2.1.3.c Tali fonti di prova erano in contrasto con altre prove orali e con la c.t.u.- 2.2 Con il secondo motivo, l'appellante reitera le proprie domande.  2.2.1 La c.t.u. aveva inequivocabilmente attestato che non esisteva alcun elemento desumibile dai titoli o altrove per fissare il confine, così che si rendeva indispensabile, quale criterio residuale, ricorrere alle mappe catastali. 
La geom. Rontani aveva dunque, con operazioni tecniche ineccepibili, provveduto a individuare sul terreno il confine catastale, che, per l'appunto, suffragava la originaria tesi attorea e dimostrava che i convenuti usurpavano una porzione di terreno.  2.2.2 Così fissato il confine, i convenuti dovevano essere condannati a rilasciare, quale naturale effetto dell'azione ex art. 950 c.c., l'area indebitamente occupata, previa ripristinazione e rimozione dei manufatti abusivi.  2.2.3 La negatoria servitutis era dunque assistita da interesse e meritevole di accoglimento.  2.2.4 Altrettanto era da dirsi sulla domanda ex art. 841 c.c., posto che i convenuti impedivano all'appellante di recintare il suo fondo sull'esatto confine.  2.2.5 Conseguiva a sua volta la necessità di un interdetto che vietasse ai convenuti ogni turbativa o molestia.  2.2.6 Infine, esisteva un danno per l'usurpazione e, a tal fine, si chiedeva condanna generica.  2.3 Il terzo e ultimo motivo chiede la revisione delle spese alla luce della chiesta riforma del merito.  3. Si sono costituiti, per resistere, #### D'### e ### D'### L'### C. ### S. ### dopo avere ripercorso il giudizio di primo grado, reiterando le proprie tesi difensive, hanno replicato ai motivi avversari.  3.1 Sul primo motivo hanno osservato quanto segue.  3.1.1 La motivazione, alla luce degli attuali criteri di legge, successivi alla riforma del 2009, non era insufficiente, né apparente, avendo il giudice mostrato, in modo succinto, ma non incompleto, il percorso logico giuridico che sorreggeva la decisione.  3.1.2 I testi ### e ### sono originari di ### ossia dei luoghi di causa, che, dunque, conoscono molto bene e hanno riferito conoscenze di cui avevano esperienza diretta, maturata nel corso di frequenti visite nell'uliveto di ### D'### allora in vita.  ### circostanza che essi avevano riferito de relato era quella dell'accordo fra ### D'### e i coniugi ### D'### e Rolando ### sulla suddivisione dei fondi lungo lo stradello, ma tale conoscenza non proveniva da una parte in causa, ma, per l'appunto da ### D'### deceduto nel 2006, quando, fra l'altro, la controversia era ben lungi dall'essere insorta. 
Le loro deposizioni, poi, attestavano inequivocabilmente una signoria completa sin dal 1984, che si estendeva sino allo stradello.  3.1.3 Che, poi, il tribunale avesse omesso di menzionare altre prove orali, significava solo che, come era sua facoltà, li aveva implicitamente svalutati (sono invocate Cass. Civ. 27.07.2006 n. 17145, Civ. 2.02.2007 n. 2272; Cass. Civ. 5241/2011 e 8294/2011: comparsa di costituzione, pag. 13). 
Peraltro, i testimoni indotti dalla controparte non smentivano la tesi fatta propria dal tribunale.  ###, badante di ### D'### e il geom. Giovacchini (tecnico incaricato nel 2011 della riconfinazione del terreno e poi c.t.p. di parte attrice) avevano avuto una conoscenza dei luoghi molto sporadica e comunque risalente solo a pochi anni prima della causa; peraltro, la ### aveva confermato che lo stradello esisteva da moltissimi anni e che la sua assistita ### D'### le aveva detto che era stato fatto da suo nonno. 
L'### C. ### S. ### 3.1.4 La c.t.u. della geom. Rontini era assolutamente fuorviante, nel senso che ella, al di là delle operazioni tecniche compiute, aveva risolto a monte questioni squisitamente giuridiche che non le competevano, sbagliando clamorosamente, dal momento che non era affatto vero che non esistessero elementi utili per individuare il confine e che, dunque, il criterio delle mappe catastali fosse ineludibile. 
Anzi, la stessa c.t.u. aveva riconosciuto che esisteva un piccolo stradello interponderale che “apparentemente” sembra passare tra i due terreni”, ma, evidentemente, non ne aveva tratto le dovute conseguenze.  3.2 Il vizio di ultrapetizione non esisteva e, al più, il giudice era incorso in un mero errore materiale.  3.3 Le domande attoree reiterate erano infondate, per tutto quanto in sostanza dedotto.  3.4 Le spese erano state regolate in modo corretto.  4. Nelle more della trattazione, la corte, con ordinanza del 15.1.2020, ha disposto che le parti espletassero procedimento di mediazione ex D. Lgs 28/2010, che è stato ritualmente svolto, ma si è concluso negativamente (vds verbale di mancato accordo 6.5.2021 depositato dall'appellante). 
In vista dell'udienza del 1.6.2021, il presidente ha disposto la trattazione scritta ex art. 221 L. 77/2020. 
Le parti hanno ritualmente concluso come in epigrafe. 
La corte ha trattenuto la causa in decisione (con ordinanza, sostitutiva del verbale di udienza, regolarmente comunicato 1.6.2021, ai procuratori delle parti), concedendo i termini dell'art. 190 c.p.c.; è stata depositata la sola comparsa conclusionale dell'appellante. 
La decisione è stata deliberata alla camera di consiglio indicata nel dispositivo.  * 
L'### C. ### S. ### 5. ### va respinto, pur se secondo motivazione (in parte) diversa da quella del tribunale. 
In particolare, la linea di confine va sì fissata laddove l'ha posta il primo giudice, ma non perché vi sia stata usucapione, bensì perché in tal punto la si deve porre in base ai titoli e agli altri elementi disponibili, esclusa la possibilità di ricorrere al criterio meramente residuale delle mappe catastali.  5.1 I vizi di nullità - per mancanza di motivazione e per ultrapetizione - non sussistono.  5.1.1 La motivazione, ancorché succinta, è sufficiente a comprendere il percorso che ha portato il giudice alla sua decisione: i testi ### vannoni e ### convalidavano la tesi della usucapione, ciò che determinava la fissazione del confine secondo quanto sostenuto dai convenuti, col che, in buona sostanza, cadevano le ulteriori domande attoree. 
Che l'esame dei testi possa essere stato superficiale integra un errore di merito su come è stato esercitato il potere di libero apprezzamento della prova, ma non certo quello di omessa motivazione. 
Che non sia stata tenuta in conto la c.t.u. è del tutto naturale, visto che il riconoscimento della usucapione, rende inutile il confine catastale, accertato dalla geom. Rontini. 
Che, poi, non siano stati menzionati gli altri testi è elemento di scarso conto in un contesto nel quale la stessa difesa appellante, nell'atto di citazione in appello, non è stata in grado di menzionarne neppure uno, né di indicare, in concreto, quali loro dichiarazioni - non esaminate dal tribunale - avrebbero rilevato.  5.1.2 Neppure esiste ultrapetizione. 
Ancorché nel corpo della comparsa di costituzione la difesa faccia riferimento a una eccezione di usucapione, nelle conclusioni si chiede espressamente un esplicito accertamento sul possesso continuo e ininterrotto della fascia controversa, ossia, insomma, dell'usucapione. 
L'### C. ### S. ### il vizio avrebbe una incidenza estremamente limitata in questa causa: la nullità conseguente sarebbe limitata all'espunzione del capo di sentenza che pronuncia la usucapione (dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione, da parte dei convenuti, del terreno fino alla mezzeria dello stradello di cui in motivazione), ma non si estenderebbe a quello successivo (e agli altri), che identifica il confine fra i terreni delle parti in coincidenza con tale mezzeria, perché, essendo l'usucapione in ogni caso legittimamente conoscibile (se non come domanda riconvenzionale) come eccezione, l'azione di regolamento di confini verrebbe conclusa, senza alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., pur sempre con il medesimo risultato. 
La compenetrazione che esiste in questa fattispecie fra l'usucapione e il regolamento di confini - essendo, all'evidenza, la prima funzionale al secondo - fa addirittura dubitare che sussista un interesse a coltivare questo specifico mezzo ### di natura meramente processuale.  5.2 Si esamina ora il merito stretto della lite, partendo dall'azione ex art. 950 c.c.- 5.2.1 Occorre premettere, in diritto, che «###azione di regolamento di confini, la quale si configura come una "vindicatio incertae partis", incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario.» (Cass. sez. 2^ xciv. ord. 24.4.2018 n. 10062 rv 648330-01). 
Merita inoltre rammentare, con riferimento alla fattispecie processuale presente, che all'azione di regolamento di confine, i convenuti hanno risposto sostenendo, in via principale, che non v'era incertezza sul confine e che, in via gradata, essi avevano usucapito la zona che arrivava sino allo stradello (supra, § 1.2). Quantunque la parte abbia imL'### C. ### S. ### propriamente qualificato la sua prima difesa sotto la specie dell'inammissibilità della domanda (i.e.: la richiesta di regolamento era inammissibile, perché non v'era incertezza sul confine), essa in sostanza contrapponeva alla tesi dell'attrice che il confine doveva essere accertato correre sullo stradello perché lì era giusto, in base agli elementi disponibili, porlo (in tal senso non v'era incertezza, perché cioè la diversa tesi di controparte era pretestuosa); la deduzione della usucapione era, sia dalla logica, sia, comunque, dalla parte (comparsa di costituzione, pag. 7: in ipotesi …), chiaramente subordinata, ma è stata recepita dal tribunale senza alcun previo esame dell'altra, in applicazione inconsapevole, forse, del principio della ragione più liquida. In appello, dinanzi alla pretesa della ### che il confine sia posto (non sulla linea mediana dello stradello, come ha fatto il tribunale, ma) secondo le mappe catastali, gli appellati hanno reiterato tutte le proprie difese, a cominciare dunque da quella che, prioritariamente rispetto alla usucapione, individua la linea di confine non tramite le mappe (e difatti è a tal fine criticata la c.t.u., che quella soluzione sorregge sul piano della prova), ma in base agli altri elementi utili. 
Tale essendo la cornice del diritto sostanziale di riferimento e il quadro delle vicende processuali sin qui svoltesi, ritiene il collegio che, secondo una logica obbligata, si debba dapprima esaminare, sul punto, il secondo motivo, nella parte in cui ripropone la tesi che il confine sia da fissarsi secondo le mappe catastali (supra, § 2.2.1); e solo in seguito, eventualmente, il primo motivo, che attiene alla usucapione. 
Infatti, in tanto può avere rilievo la questione della usucapione, in quanto si stabilisca prima che il giusto confine corre secondo le mappe; solo in tale caso avrebbe rilievo verificare se, ciò nonostante, gli appellati abbiano usucapito quella porzione che occupano in più; se, diversamente, il confine, in base ai titoli, è lungo lo stradello, la questione dell'usucapione resterebbe assorbita e l'occupazione attuale sarebbe ab origine conforme a diritto. 
Il tribunale, come si è già accennato, ha invertito tale ordine logico, evidentemente ricorrendo - consapevolmente o meno - al princiL'### C. ### S. ### pio della ragione più liquida: tanto evidente gli è apparsa la tesi della usucapione, che ha reputato più agevole percorrere quella strada, di per sé dirimente, tralasciando, impregiudicata, la questione presupposta di dove il confine passi in base ai titoli, che è il primo oggetto dell'azione di regolamento dei confini. 
La corte esclude qui di potersi porre in continuità col tribunale su questa metodologia decisoria, perché il tema dell'usucapione non è affatto così liquido, visto che alimenta un gravame che appare a una prima delibazione non facilmente superabile sul punto, perché, se non altro, è assai dubbio che le attività di coltivazione, che sono quelle riferite dai testi utilizzati dal tribunale, siano ex se idonee a dimostrare un possesso ad usucapionem, aspetto questo trascurato dal primo giudice (cfr Cass. 29.7.2013 n. 18215 rv 627301-01; Cass. sez. 2^ civ. ord.  20.1.2022 n. 1796 rv 663640-01; Cass. sez. 6^ civ. ord. 5.3.2020 6123). 
Diviene pertanto necessario ricondurre l'analisi della controversia all'ordine logico suo proprio, valutando, quindi, se, come insiste coll'affermare l'appellante, il confine debba segnarsi sulle mappe.  5.2.2 La tesi della ### non può essere recepita. 
Per fondare la sua pretesa, infatti, ella è costretta ad appoggiarsi integralmente alla c.t.u., la quale, come ha giustamente obiettato la controparte, è pressoché priva di utilità in causa, perché perviene, in modo ingiustificato ed erroneo, alla conclusione che si debbano utilizzare le mappe catastali (e sulla base di esse individua la linea di demarcazione). 
La prima, indefettibile, operazione che occorre fare in un'azione ex art. 950 c.c. è l'esame dei titoli, visto che il regolamento di confini, secondo una nota espressione che la giurisprudenza ha mutuato dalla dottrina, si risolve in un conflitto tra fondi e non tra titoli (altrimenti vertendosi in tema di rivendicazione), così che l'esame dei titoli (non confliggenti) dovrebbe essere il primo passo per consentire di individuare la demarcazione, potendo poi soccorrere qualsiasi altro elemenL'### C. ### S. ### to; e solo quale extrema ratio potendosi supplire con le mappe catastali. 
Come si è premesso, il titolo dell'appellante è, ai presenti fini, il contratto di compravendita stipulato per atto pubblico rogato il ### dal notaio ### (doc. 4 ###, col quale ### acquistò il terreno della p.lla 54 (che, per successione pervenne a ### D'### e da questa alla ###; mentre per gli appellanti il titolo è il contratto di compravendita stipulato per atto pubblico rogato il ### dal notaio ### (doc. 1 Mengali/D'###, col quale la ### e il marito D'### (oggi per successione i figli) acquistarono il lotto con la p.lla 55. 
Nessuno dei due atti reca allegate, quale parte integrante, le mappe catastali, né fa riferimento, per l'individuazione del bene, a un qualche determinato tipo di frazionamento. 
Il rogito del 1957 (che comprende l'alienazione anche di altri immobili) fornisce una descrizione scarna del terreno: «[…] 3) un appezzamento di terreno simile posto ove sopra, luogo detto “al Basso” cui confinano: eredi di ### beni ### e ### salvo se altri, della superficie misura catastale di mq 1.670= o quanto sia. ### a pagina 3799, foglio 146, mappale 54 […]». 
Il rogito del 1984 descrive l'immobile compravenduto come «[…] piccolo appezzamento di terreno in collina, di forma irregolare, in completo stato di abbandono, di superficie catastale metri quadrati novecentoventi (mq. 920) in Comune di ### frazione ### località “Stoppino”. Vi confinano: Via vicinale dello #### lio, #### beni del compratore ### D'### salvo se altri. Rappresentato nel catasto terreni del ### ne di ### nel foglio 146 dal mappale 55 […]». 
La c.t.u. geom. Rontini non ha neppure dato atto di avere esaminato i titoli, che si limita a menzionare nelle premesse; per contro, salta al criterio residuale delle mappe catastali solo per i seguenti tre motivi (rel. pag. 7): L'### C. ### S. #### «[…] ad esclusione della variazione colturale del 2008 riguardante il terreno della parte convenuta (tabella di variazione del 02/04/2008 prot. ### in atti dal 02/04/2008 TRASMIS### 3.10.2006 N.262 n.15513.1/2007), dalla data dell'impianto ad oggi, entrambi i beni oggetto della presente causa, NON hanno subito variazioni catastali nel tempo (frazionamenti, tipi mappali ecc…) che ne abbiano modificato la superficie e/o forma mantenendo nel tempo la stessa “identità catastale”; […]» (sottolineatura della consulente): del che prende atto il collegio, notando che si tratta di un argomento privo di qualsiasi rilievo ai presenti fini; ### «[…] i sopralluoghi effettuati in varie sessioni presso i luoghi di causa, NON hanno evidenziato alcuna materializzazione di confine (recinzione od altro simile) tra i due fondi oggetto del contendere che lasciassero presagire una “delimitazione della proprietà privata”. A tal proposito e solo ed esclusivamente a titolo indicativo, la sottoscritta afferma di aver riscontrato sul posto solamente l'esistenza di un piccolo stradello interpoderale che “apparentemente” sembra passare tra i due terreni (mappale 54 e 55) e come meglio chiarirà in seguito; […]»: qui vi è, all'evidenza, una grave sottovalutazione del significato dello stradello, sulla quale si tornerà in seguito; ### non esistono atti o scritture private fra le parti che regolino il confine: del che pure prende atto il collegio, osservando che, altrimenti, se cioè i contendenti avessero regolato per scritto il confine fra sé, molto probabilmente la causa non sarebbe stata avviata. 
Indi, la c.t.u. geom. Rontini, ora sostenuta dall'appellante, passa a individuare il confine catastale, dichiarando di dover ricorrere al criterio residuale dell'art. 950 c.c.- Il primo e più grave errore di metodo è quello, già segnalato, di avere pretermesso qualsiasi esame dei titoli, meramente menzionati, nonostante che essi debbano per forza di cose costituire il primo elemento da valutare per dirimere in loco quel conflitto tra fondi in cui si sostanzia l'oggetto dell'azione ex art. 950 c.p.c.- L'### C. ### S. ### secondo errore è stato di non considerare quegli elementi naturalistici, come lo stradello, che non potevano non essere tenuti in debito conto. 
Il ragionamento probatorio, così fuorviato su un binario sbagliato, è dunque giunto a risultati erronei, tralasciando molti altri elementi degni di nota.  5.2.3 Le indicazioni catastali, come si è visto, non rivestono se non rilievo marginale nei titoli de quibus: non solo non vi sono allegate mappe, né menzionati tipi di frazionamento, ma, addirittura, nel rogito del 1957 la estensione dell'immobile è indicata dai contraenti come superficie catastale di mq 1.670= o quanto sia, a riprova del valore meramente approssimativo (o quanto sia) del dato catastale. 
In siffatto contesto, è legittimo arguire che i contraenti (di ciascuno dei due contratti), al momento di manifestare le volontà negoziali e fonderle nell'accordo traslativo, si siano rappresentati i fondi così come li avevano visti in natura e, dunque, con le delimitazioni che, in ipotesi, erano apprezzabili con la normale percezione. Venditori e acquirenti non potevano dinanzi al notaio avere presente dove i confini catastali corressero con esattezza sul terreno; né, comunque, vollero far prevalere il dato catastale, a quel fine essendo altrimenti necessario che allegassero ai contratti le mappe, affinché ne costituissero parte integrante; ciò che, invece, sicuramente si rappresentavano alla mente erano i fondi come li conoscevano per esperienza diretta. 
Ecco perché è censurabile che la c.t.u. geom. Rontini abbia svalutato lo stradello quale evidente segno di confine naturale tra i fondi: perché l'esistenza di un confine naturale - e cioè di una morfologia dei luoghi che di per sé segnala una cesura fra due appezzamenti - è, in un caso come il presente (in cui poco altro offrono i titoli) un elemento molto rilevante per ricostruire la volontà delle parti negoziali. In tale situazione, cioè, è presumibile - e tale prova è ammessa ex art. 950 co.  2^ c.c. - che le parti negoziali dei titoli di proprietà abbiano fatto oggetto dei loro trasferimenti immobiliari i fondi così come erano in natura, ossia nel loro stato di fatto; e che, dunque, se li siano rappresenL'### C. ### S. ### tati delimitandoli nello stesso modo in cui la morfologia dei luoghi li delimitava. ###esprimere, cioè, la loro volontà negoziale, essi non potevano che rappresentarsi i fondi così come li vedevano in natura ed è su un tale oggetto che si sono determinati a contrarre. 
Né i contraenti del rogito del 1957, né quelli del rogito del 1984 - in base a quanto noto - potevano raffigurarsi dove corresse l'esatto confine catastale tra le particelle 54 e 55, ma di sicuro tutti avevano visto che tra i due correva uno stradello. La sua risalente esistenza è un dato pressoché indiscusso, ma si può qui rammentare che, come ha notato la difesa appellata, la teste di parte attrice ### badante di ### D'### ha dichiarato (ud. 4.11.2015) che la sua stessa datrice di lavoro ebbe a dirle che esso era stato realizzato da suo nonno, con ciò risalendosi senz'altro a ben prima dei titoli di acquisto di entrambe le parti; e comunque lo stradello è stato visto anche dai testi ### (classe 1942) e ### (classe 1944), pratici dei luoghi (### li frequenta dai primi anni '50, perché nei pressi c'era l'oliveto del nonno; ### da epoca più recente, ma comunque risalente). 
È significativo aggiungere che il teste ### (ud.  4.11.2015) ha dichiarato che nel 1984 si era interessato per acquistare l'oliveta poi comprata invece da ### D'### in tale occasione, come egli ha avuto modo di ricordare, «[…] Lo stradello c'era […] La persona che doveva vendermi il terreno mi disse che il confine coincideva con lo stradello […]». Non potrebbe esservi riscontro storico migliore del valore pressoché decisivo che lo stato dei luoghi assume (in questo caso, ma anche nella generalità dei casi) per il formarsi della rappresentazione dei beni immobili da parte dei contrenti negoziali; ed è rispetto a quella rappresentazione - e non certo in relazione alle mappe catastali, tranne che non siano appositamente richiamate e allegate - che la volontà negoziale viene espressa.  ### di gran lunga più probabile di qualsiasi altra, dunque, è che - sia nel rogito del 1957, sia in quello del 1984 - i contraenti, allorquando hanno reso le dichiarazioni negoziali sfociate nell'accordo, si L'### C. ### S. ### sono rappresentate i fondi come aventi, su quel lato, confine sullo stradello, perché tale cesura naturale era suggestiva del limite del ### bene immobile stesso.  5.2.4 È sempre sotto questo profilo - e non sotto quello dell'usucapione - che assumono rilievo le testimonianze di ### vannoni e #### - per esperienza diretta e non certo per sentito dire, men che meno de relato - hanno potuto osservare che sin da quando i coniugi ### D'### e ### acquistarono il loro fondo nel 1984, sia essi, sia i confinanti coniugi ### D'### erano soliti rispettare, quale confine, lo stradello. 
In particolare, il ### pur tralasciando quanto gli è stato meramente riferito da ### D'### ha però dichiarato, dopo avere dato atto dell'esistenza dello stradello: «[…] ### andato a raccogliere le olive quando era in vita ### e non vi era dubbio che la parte di competenza di ### era quella a levante dello stradello come attualmente […] ### che noi lavoravamo fino allo stradello e la controparte nella parte a ponente dello stesso […]».  ### a sua volta, ha testimoniato che il box in lamiera (e un serbatoio, che è ormai stato tolto) furono istallati dal D'### nel 1990: eppure sin quando non sono insorti i prodromi della controversia nel 2009-2010, la loro posizione (su parte del terreno asseritamente usurpato) non è stata contestata, ciò perché - si può a questo punto concludere col conforto dei precedenti concordanti elementi - le due parti rispettavano il confine individuato dallo stradello. 
Questo tacito, ma inequivocabile rispetto del limite costituito dallo stradello mantenuto per così tanti anni non è altro, retrospettivamente, se non la controprova che i due fondi, per come erano stati, rispettivamente, alienati nel 1957 e nel 1984, trovavano lì il loro confine. 
Solo in anni recenti, nel 2011, ### D'### ha incaricato il geom. ### (udito anch'egli a teste il ###) di eseguire una riconfinazione secondo le mappe catastali, sull'erroneo presupposto che esse avessero in materia valore prevalente, in spregio alL'### C. ### S. ### la regola dell'art. 950 c.c.; introducendo quindi - del tutto ingiustificatamente, può ora aggiungersi - quella incertezza sul confine che ha dato vita alla lite.  5.2.5 In definitiva, pur se in base alla diversa motivazione che si è qui illustrata, la linea del confine tra i fondi deve essere posizionata lungo la mezzeria dello stradello, così come già stabilito dal tribunale. 
Il primo motivo, afferente all'usucapione, resta adesso assorbito, perché il tema, di per sé subordinato, non ha più alcun rilievo in causa. 
Ne segue che la sentenza, sul punto, va confermata laddove, definendo l'azione ex art. 950 c.c., fissa il confine lungo la linea mediana dello stradello, previa esclusione, perché assorbita, della usucapione.  5.3 Le altre domande dell'appellante vanno disattese, restando tutte frustrate, come in sostanza già riconosciuto dal tribunale, dal mancato riconoscimento del confine preteso dalla ### 5.3.1 Innanzitutto, la fissazione della linea di confine sullo stradello esclude che esista una porzione di terreno indebitamente occupata dagli appellati e, essendo su quella porzione che ricade il box, la domanda di rilascio, previa ripristinazione e demolizione (o arretramento) del manufatto, non ha ragion d'essere.  5.3.2 Anche la negatoria servitutis è caducata per lo stesso motivo. 
Scrive l'appellante nell'atto di citazione: «[…] ### appellante, infatti, per quanto sopra esposto, ha il diritto di vedere negate tutte le pretese avanzate dalla controparte, ivi compresa quella di utilizzare per il passaggio lo stradello di cui si è detto più volte (che, ove si determini correttamente il confine, risulta insistere per intero nella proprietà della comparente). […]» (pag. 25; il brano è ripetuto nella comparsa conclusionale, pag. 20); indi prosegue deducendo di avere fornito adeguata prova, secondo i criteri dell'art. 949 c.c., del suo diritto. 
È dunque evidente che la richiesta è formulata sul presupposto del previo accoglimento della domanda di regolamento di confine per L'### C. ### S. ### come proposta e della collegata domanda di rilascio della porzione usurpata e al fine di impedire, comunque, che la controparte, pur riconosciuto che non è proprietaria, possa però continuare a passare di lì a titolo di servitù.  ### venendo meno il presupposto - ossia la confinazione secondo le mappe catastali - la negatoria non può certo essere accolta.  5.3.3 La domanda volta a poter recintare il fondo è anch'essa collegata all'individuazione del confine e cade con la decisione che si è presa sulla questione principale. 
La controversia, infatti, non nasce qui sulla facoltà di recintare in sé, ma sul poterlo fare lungo la linea del confine catastale, come vorrebbe l'appellante: è ovvio che, essendosi negata validità a quel confine, cade la relativa domanda, mentre per il resto, nessun ostacolo o contestazione si frappongono alla recinzione, purché, appunto, lungo i giusti confini.  5.3.4 Nessun interdetto va pronunciato contro gli appellati, perché esso doveva servire a inibire loro quella porzione di terreno che a torto la ### considerava usurpata.  5.3.5 Nessun danno infine può essersi prodotto, perché manca il fatto generatore, ossia, ancora una volta, l'usurpazione di una parte del fondo ### 5.4 Il motivo inerente le spese deve essere respinto. 
I costi della causa, infatti, compresi quelli della consulenza, devono gravare, secondo soccombenza, integralmente sulla ### *  6. Al rigetto del gravame consegue l'onere delle spese del grado. 
Per la liquidazione, in difetto di nota, si applica il D.M. 55/2014, §§ 2 e 25 bis, valore di causa, come dichiarato nella nota di iscrizione a ruolo, indeterminabile, da considerarsi basso (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00). 
L'### C. ### S. #### Fase processuale: esclusa la fase 3, in difetto di attività correlate, nonché la fase 4, non avendo la difesa appellata presentato gli scritti finali: € 1.620,00 fase 1 ed € 1.147,00 fase 2, in tutto € 2.767,00; ### Fase di mediazione: € 510,00 fase di attivazione ed € 1.020,00 fase di negoziazione, in tutto € 1.530,00. 
In tutto: € (2.767,00 + 1.530,00=) 4.297,00, oltre accessori di legge. 
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: 1. rigetta l'appello proposto da ### erede di ### na D'### contro #### D'### e ### D'### e, esclusa, perché assorbita, l'usucapione, conferma, nei termini di cui in motivazione, la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 2030/2017 del Tribunale di ### emessa e pubblicata l'8.11.2017; 2. condanna ### a rimborsare a #### D'### e ### D'### le spese processuali del presente grado, ivi comprese quelle del procedimento di mediazione, che liquida in complessivi € 4.297,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge; 3. dà atto che ricorrono nei confronti di parte appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02. 
Firenze, camera di consiglio del 29 marzo 2022.  ##### L'### C. ### S. ### - La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.  

causa n. 94/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Breggia Carlo, Escriva Elena, Afeltra Simonetta

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