... al contrario, la statuizione gravata ha disposto la condanna alle spese in via automatica, senza esplicitare l'iter logico-giuridico idoneo a giustificare il carico delle spese a proprio danno, incorrendo, in tal modo, in un vizio di ingiustizia e carenza motivazionale che ne impone la riforma.
Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
La regolamentazione delle spese processuali costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, da esercitarsi in applicazione del principio di soccombenza, e come tale è sindacabile in sede di gravame solo nei limiti dell'errore di diritto o della manifesta illogicità della motivazione (v. Cass. Civ., ord. n. 19957/2025).
Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente posto le spese di lite a carico del ### “###” in quanto parte sostanzialmente soccombente.
Nella fattispecie non ricorreva alcuno dei presupposti, tassativamente previsti dall'art. 92 c.p.c., per procedere ad una compensazione, totale o parziale, delle spese.
Non può condividersi neanche l'assunto secondo cui la statuizione sulle spese è affetta da carenza motivazionale, perché, allorquando il giudice applica il criterio della soccombenza, in ragione (leggi tutto)...
causa n. 303/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Lucia Gesummaria, Adele Apicella