N. 701/2022 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZIONE IV CIVILE La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei ### dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta a ruolo il ### al n. 701/2022 r.g. promossa da: ### (C.F. ###) in persona dell'associato ### quale avente causa di ### elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. ### come da procura in atti; -### contro ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende come da procura in atti; -### avverso la sentenza n. 72/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata in data ###; trattenuta in decisione con ordinanza del 19.12.2023 sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante: “### all'###ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, previa sospensione ex artt. 283 e 351 C.P.C. dell'esecuzione provvisoria della Sentenza impugnata, 1) ### l'appello proposto con il presente atto dalla ### “### Pellicci”, in persona del legale rappresentante p.t.., Dott. ### quale avente causa e diritto del #### originario attore, avverso la Sentenza n. 72/2022, emessa dal Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giampaolo Fabbrizzi, in data ###, nel procedimento rubricato al n. R.G. 3425/2017, e in riforma della Sentenza impugnata; ### PRELIMINARE: 2) ### E ### la nullità della Sentenza n. 72/2022, emessa dal Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giampaolo Fabbrizzi, in data ###, nel procedimento rubricato al n. R.G. 3425/2017, per omessa o apparente motivazione; 3) ### E ### la nullità della Sentenza n. 72/2022, emessa dal Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giampaolo Fabbrizzi, in data ###, nel procedimento rubricato al n. R.G. 3425/2017, per mancata ammissione delle istanze istruttorie, ritualmente e tempestivamente richieste, volte alla dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa; 4) ### E ### che parte processuale attiva nel presente procedimento è unicamente l'### professionale “### PELLICCI”, in persona del legale rappresentante p.t., in quanto avente causa e diritto del ##### originario attore, per le motivazioni delle quali in narrativa al punto sub 2); ### 5) ### E ### che il ##### negli anni dal 2006 al 2008, al di fuori dell'incarico professionale ricevuto, ma quale attività ad esso collegata, compiva accertamenti in ordine alla situazione debitoria della ###ra ### e, su espressa richiesta ed a vantaggio della nipote, (###ra ###, eseguiva una serie di pagamenti in favore di soggetti terzi, creditori della stessa convenuta, per il complessivo importo di €. 11.161,62.#; altresì, 6) ### E ### che detti pagamenti, da parte del ##### a favore di terzi e di cui al punto precedente, al di fuori dell'incarico professionale ricevuto, ma quale attività ad esso collegata, sono avvenuti in assenza di qualsivoglia causale e/o motivo che giustificasse gli stessi e attingendo dal proprio patrimonio personale; conseguentemente 7) ### la ###ra ### a restituire all'### professionale denominata “### PELLICCI”, in persona dell'associato quale legale rappresentante p.t., Dott. ### quale avente causa e diritto del #### a seguito dell'atto ### del 14.12.18, la complessiva somma di €. 11.161,62.#, oltre interessi di ### dal dì del dovuto al saldo, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria e sarà ritenuta di Giustizia; ### IN SUBORDINE: 8) ### E ### la validità ed efficacia della scrittura privata per riconoscimento di debito e accordo di pagamento sottoscritta in data ###, intervenuta tra i ###ri #### e ### e conseguentemente, 9) ### la ###ra ### a seguito dell'atto ### del 14.12.2018, a restituire all'### “#### PELLICCI”, quale avente causa e diritto del #### la somma di €. 10.265,12#, oltre interessi di ### e rivalutazione monetaria, di cui alla scrittura privata per riconoscimento di debito e accordo di pagamento sottoscritta in data ###, intervenuta tra i ###ri #### e ### NEL ### IN ULTERIORE SUBORDINE: 10) ### E ### che la regolamentazione delle spese di lite risulta ingiusta e sproporzionata e, per l'effetto, 11) DISPORRE una riduzione, secondo Giustizia, dell'importo dovuto, a titolo di spese di lite, dalla ###ra ### in favore dell'### “#### PELLICCI”; 12) ### E ### l'insussistenza di profili di temerarietà nella condotta di parte appellante; 13) ### che nulla è dovuto, da parte dell'appellante, in favore della ###ra ### a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 C.P.C.. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”; Per la parte appellata: “### l'###ma Corte di Appello adìta contrariis reiectis: IN RITO IN VIA PRELIMINARE: 1) ### l'appello in quanto promosso da un soggetto privo di legittimazione e titolarità dell'asserito credito per tutte le ragioni espresse in narrativa. IN SUBORDINE 2) ### l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto in violazione delle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c. e dell'art. 345 c.p.c.. #### 3) ### l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Lucca. 4) ### ex art. 96 ult. comma c.p.c. l'### in persona del legale rappresentante p.t. in considerazione del carattere meramente defatigatorio e strumentale dell'impugnazione proposta. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% iva e cpa come per legge”. ***** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, lo ### specificando di agire in persona dell'associato ### ‘quale avente causa e diritto del rag. ###, conveniva davanti alla Corte di Appello di ### proponendo appello avverso la sentenza n. 72/2022 con la quale il Tribunale di Lucca aveva respinto la domanda proposta dal ragionier ### avente ad oggetto la restituzione da parte della nipote ### dell'importo di complessive euro 11.161,62, corrispondente a pagamenti effettuati nei confronti di terzi creditori su incarico della convenuta, con denaro proprio. Il primo giudice sottolineava in proposito che doveva ritenersi sprovvisto di effetti processuali il decesso dell'attore intervenuto in corso di causa, ma non formalmente dichiarato ai fini interruttivi dal suo procuratore.
Il Tribunale respingeva altresì la medesima domanda anche nei confronti dell'associazione professionale ### intervenuta volontariamente in causa per rivendicare come proprio il credito vantato dal ragionier ### receduto dall'associazione in data ###.
Il primo giudice rilevava come né l'attore principale, né la terza intervenuta avessero assolto all'onere probatorio su di essi incombente. In particolare evidenziava che la scrittura privata datata 28.11.2008 prodotta in causa ed avente ad oggetto ‘riconoscimento di debito ed accordo di pagamento' riguardava una causa debendi irriducibilmente difforme rispetto a quella allegata dall'attore a sostegno della pretesa restitutoria oggetto di causa. Spiegava in proposito il primo giudice che, mentre la ragione giustificativa della ricognizione riguardava l'importo di euro 10.265,12, indicato come ‘richiesto ed ottenuto', dunque consegnato dal ### direttamente alla ### secondo lo schema contrattuale del mutuo, quale rapporto sottostante alla promessa unilaterale, differentemente, nella presente causa era stata invocata la restituzione di quanto pagato a terzi su incarico della ### secondo quindi il diverso istituto del mandato, insito nell'incarico di provvedere al pagamento di terzi creditori del mandante.
Sottolineava come la non riferibilità della scrittura privata in atti alla domanda di restituzione formulata dal ### era evidenziata anche dalla diversità della somma oggetto della ricognizione di debito (euro 10.265,12) rispetto a quanto richiesto in restituzione con l'atto di citazione (euro 11.161,62). In tale prospettiva, stante la ritenuta estraneità della scrittura privata prodotta in atti rispetto alla pretesa creditoria dedotta in giudizio, il Tribunale non affrontava la questione relativa alla istanza di verificazione del documento conseguente al disconoscimento della firma da parte della ### e seguita dalla rinuncia dell'attore ad avvalersi del documento. Non venivano ammesse neppure le prove testimoniali richieste da parte attrice in quanto ritenute vertenti in parte su circostanze superflue, in parte del tutto generiche. Attore e terzo intervenuto erano quindi condannati, in ragione del principio di soccombenza, a rifondere alla convenuta le spese di lite oltre alla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione per avere il primo giudice ritenuto l'assenza della prova del credito senza espletare nessuna istruttoria; 2) nullità della sentenza per mancata ammissione delle istanze istruttorie volte a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa; 3) errore nell'aver ritenuto che due fossero le parti legittimate attive nel procedimento, ossia il ragionier ### e lo studio professionale ### essendo divenuta unica parte soltanto quest'ultimo; in particolare rilevava che i pagamenti di cui veniva chiesta la restituzione ancorchè avvenuti al di fuori dell'attività professionale spiegata dal ragionier ### erano riconducibili ad attività ad essa collegata; 4)errore nel non aver attribuito rilevanza all'atto di ricognizione di debito del 28.11.2018 avendo lo stesso ad oggetto il medesimo credito per cui è causa ed essendo irrilevante la minima differenza dell'importo indicato nella scrittura rispetto a quello richiesto con la domanda giudiziaria; 5) errore nel non aver ritenuto operante la dispensa dell'onere di provare il rapporto sottostante ex art. 1988 c.c. essendo onere del debitore provare che il debito era inesistente; 6) errore nell'aver ritenuta irrilevante l'istanza di verificazione della sottoscrizione della scrittura privata ex art. 216 c.p.c. che invece consentirebbe di ritenere la validità della ricognizione di debito; 7) in ipotesi subordinata (rispetto ai motivi che precedono) errore nell'aver ritenuto insussistente la prova del credito fatto valere; 8) rilevanza dei mezzi istruttori richiesti ai fini della prova della pretesa creditoria; 9) errore nella condanna di attore e terzo intervenuto al pagamento delle spese di lite, con particolare riferimento all'applicato aumento per la pluralità di parti, essendo unica la parte processuale e cioè ### a cui era succeduta l'associazione professionale ### errore nell'aver ritenuto gli estremi della temerarietà della lite. ### chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva ### che eccepiva l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi in violazione dell'art. 342 c.p.c.; deduceva altresì la carenza di legittimazione dello studio professionale ### evidenziando che lo stesso non era succeduto nella posizione giuridica dell'originario attore ### che era receduto dall'associazione professionale, la quale, comunque, non aveva alcuna attinenza con il debito di cui è causa; eccepiva altresì la violazione del divieto di proporre domande nuove ex art. 345 c.p.c.; nel merito contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma.
Con ordinanza in data ### veniva respinta la richiesta di inibitoria della sentenza, confermandosi il decreto presidenziale emesso inaudita altera parte ed irrogandosi alla parte appellante una sanzione pecuniaria di euro 500.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza collegiale del 19.12.2023, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c. ***** MOTIVI DELLA DECISIONE 1.### di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. - Preliminarmente va esaminata l'eccezione con cui la parte appellata ha rilevato l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale indicazione delle parti della sentenza che intende impugnare e delle ragioni che lo inducono a ritenerla erronea.
La stessa non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata.
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum.
Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante, se è vero che ha per lo più riproposto le tesi già avanzate in primo grado, tuttavia lo ha fatto raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata, e dunque ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado.
E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016).
Dal chè l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito. 2.I fatti di causa ed il perimetro della decisione - Con atto di citazione notificato in data ### il ragionier ### citava la nipote, ### a comparire davanti al Tribunale di Lucca per sentirla condannare alla restituzione dell'importo di euro 11.161,62, corrispondente a quanto asseritamente anticipato dall'attore, nel periodo intercorrente tra il 2006 ed il 2008, mediante pagamento di soggetti terzi creditori della #### specificava che tali pagamenti di asseriti e non meglio specificati debitori della nipote erano avvenuti al di fuori della sua attività professionale, attingendo al suo conto personale e senza che vi fosse stata alcuna causale che giustificasse tali sue dazioni di denaro, tantomeno legata alla sua attività di ragioniere.
Nel corso della causa di primo grado interveniva volontariamente in giudizio lo studio professionale ### in persona dell'associato ### premettendo che in data ###### e ### avevano costituito l'associazione professionale denominata ‘studio professionale ### con la conseguenza che ‘ai sensi dell'art. 1 dell'atto costitutivo dell'associazione in parola, anche la domanda di cui all'atto introduttivo del presente giudizio, promosso dal rag. ### nei confronti della sig.ra ### deve intendersi conferita dall'attore nell'associazione professionale ### con ogni conseguenza di legge'.
Esponevano quindi che, nelle more della causa, precisamente con atto notarile in data ###, il ragionier ### era receduto dall'associazione professionale, per cui rilevavano che ‘è intenzione della dall'associazione denominata “#### PELLICCI”, in persona dell'### legale rappresentante protempore, Dott. ### quale avente diritto e causa dell'associato, ##### poi receduto con atto in data ###, costituirsi nella controversia in epigrafe indicata al fine di conseguire, in favore dell'odierna esponente, la restituzione della somma di cui alla domanda dell'originario atto introduttivo del presente giudizio'. Chiedeva quindi che, in relazione ai pagamenti fatti da ### nell'interesse di ### quest'ultima fosse condannata a restituire all'associazione professionale la somma erogata dall'ex associato ### per il pagamento dei suoi debitori.
In allegato alla memoria in data ### la convenuta ### depositava il certificato di morte di ### avvenuta in data ###.
Nulla veniva in proposito dichiarato dal difensore della parte attrice che non chiedeva alcuna interruzione del giudizio.
Il primo giudice, con statuizione non impugnata e passata dunque in giudicato, ha in proposito rilevato che ‘resta sprovvisto di effetti processuali il sopravvenuto decesso dell'attore documentato nella memoria conclusiva della convenuta, poiché l'evento astrattamente interruttivo non è stato dichiarato formalmente dal procuratore dell'attore stesso a norma dell'art. 300, 1° e 2° comma, c.p.c.' Il giudizio di primo grado è dunque proseguito sia nei confronti dell''associazione professionale ### rappresentata dall'associato ### e di cui ### non faceva più parte, sia nei confronti del medesimo ### originario attore deceduto in corso di causa. E' infatti principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale, qualora si verifichi la morte di una parte nelle more di un processo pendente, in difetto di dichiarazione dell'evento interruttivo (e/o di volontario intervento con costituzione in prosecuzione degli eredi), prosegua nei confronti del "de cuius" (cfr. ex multis Cass. n° 7274/2006).
Tanto premesso, il giudizio di appello ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza del debito di ### nei confronti dello studio professionale ### essendo passata in giudicato, per mancanza di appello, la statuizione relativa all'esclusione della pretesa creditoria di ### nei confronti di ### 3.Il primo motivo di appello: la nullità della sentenza per omessa motivazione - Con il primo motivo di gravame l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza, rilevando che la relativa motivazione doveva ritenersi apparente se non addirittura del tutto omessa. In particolare, dopo aver citato gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in punto di nullità della motivazione, lamentava: ‘Nel caso in esame, non è dato comprendere quale sia il ragionamento giuridico operato dall'### giudicante per addivenire alla implicita conclusione che la lacuna in ordine alla prova della fonte negoziale non sia suscettibile di essere colmata con l'espletamento di istruttoria'.
Ora, secondo quanto autorevolmente stabilito dalla Suprema Corte (cfr. Cass SSUU n° 22232/2016, conf. Cass. n. 13977/2019), la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo" quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
Tanto premesso, il motivo in esame è infondato.
Nel caso di specie la motivazione non solo è esistente, ma anche compiutamente articolata su tutte le questioni rilevate, dando conto puntualmente sia delle prove esaminate e poste a fondamento della statuizione, sia dei motivi del mancato espletamento di quelle ritenute non ammissibili o non utili ai fini del decidere.
In particolare la sentenza impugnata dà chiaramente conto dei passaggi logici posti a fondamento della decisione, riconducendo i principi generali esaminati al caso concreto e, in particolare: 1. nè l'attore principale ### né l'associazione professionale ### che faceva derivare la propria pretesa da quella in origine fatta valere dal primo (nel senso di ritenere che il credito vantato dal ### fosse da questi stato conferito nell'associazione professionale di cui era entrato a far parte nel 2015, recedendo nel 2018), avevano assolto all'onere probatorio su di loro gravante, ovvero non avevano dato la prova della fonte negoziale del loro diritto; 2.La scrittura privata datata 28.11.2008 intitolata ‘riconoscimento di debito e accordo di pagamento' ha ad oggetto il riconoscimento di un debito del tutto diverso rispetto a quello azionato in giudizio, considerato non solo che l'importo è differente, ma soprattutto che la causa debendi indicata nella scrittura ‘titolata' (ovvero il mutuo, dal momento che si parla di restituzione di somma consegnata) è del tutto difforme rispetto a quella posta dall'attore a fondamento della sua pretesa (ovvero il mandato, dal momento che si chiede la restituzione dei pagamenti fatti dal mandante nei confronti dei terzi creditori su incarico del debitore); 3. la scrittura ricognitiva di debito prodotta in atti è dunque irrilevante ai fini della prova del credito dedotto in causa, considerato che l'astrazione processuale di cui all'art. 1988 c.c. presuppone che il rapporto posto a fondamento della domanda sia lo stesso dedotto nella ricognizione titolata, cosa che non ricorrente nella fattispecie; 4. conseguentemente irrilevanti sono tutte le questioni afferenti alla tempestività della produzione dell'originale della scrittura ai fini dell'istanza di verificazione proposta dall'attore a seguito del tempestivo disconoscimento della sottoscrizione da parte della convenuta, cui è seguita la rinuncia del medesimo attore ad avvalersi del documento medesimo; 5. non venendo quindi in rilievo, con riferimento al credito fatto valere in giudizio, alcuna dispensa dalla prova del rapporto fondamentale, sono state esaminate le richieste di prove costituende, valutandole tutte inammissibili in quanto le prove per testi sono state dedotte si capitoli in parte vertenti su circostanze del tutto irrilevanti (dal 4 al 7) e per il resto sono assolutamente generici; 6 quindi la domanda è stata rigettata per mancanza della prova del credito in considerazione da una parte del fatto che la scrittura di riconoscimento di debito prodotta è titolata e si riferisce a causa debendi diversa rispetto a quella posta a fondamento della domanda, dall'altro che le prove per testi sono tutte inammissibili per essere state dedotte su capitoli irrilevanti o generici.
La scansione logica degli elementi analizzati e delle conseguenze che se ne sono tratte in diritto è come si può facilmente rilevare rigorosa e chiara, tale da poter escludere la lamentata apparenza o assenza della motivazione. 4.Il secondo e l'ottavo motivo di appello: la nullità della sentenza e la mancata ammissione dei mezzi istruttori - Con il secondo motivo di appello si deduce la nullità della motivazione ascrivendo al Tribunale l'errore di avere dapprima negato alla parte attrice il diritto di provare il fatto costitutivo della pretesa attraverso mezzi istruttori ammissibili e rilevanti, e poi di avere ritenuto quel fatto non provato.
Quello che viene rilevato dall'appellante è il c.d. ‘vizio di attività', consistente nella mancata ammissione di mezzi di prova diretti a dimostrare punti decisivi della controversia, e cioè fatti e situazioni che, se accertati, avrebbero l'effetto ex se di determinare una statuizione diversa da quella impugnata (cfr. Cass. n. 13556 del 12/06/2006, in motivazione; ### 1, Sentenza n. 410 del 07/02/1969). ### la Suprema Corte (cfr. Cass. n° ###/2021) in tali termini anche la mancata ammissione di una prova può riverberare i suoi effetti sulla sentenza nei limiti in cui si traduca in un error in procedendo. Tale vizio sussiste quando la decisione sulla prova, se messa in relazione con le altre statuizioni contenute nella sentenza, risulti insanabilmente contraddittoria o totalmente arbitraria.
Nel caso di specie tuttavia tale vizio non è ravvisabile e il motivo di gravame si palesa del tutto infondato.
Il primo giudice ha infatti dato puntualmente conto delle condivisibili motivazione che lo hanno portato a non ammettere le richieste prove testimoniali. ### parte appellante, facendo nella sostanza propri i mezzi istruttori chiesti dall'attore ### aveva chiesto di provare per testimoni: ‘1) D.C.V. che, il Rag. ### in virtù del rapporto di parentela e quale ragioniere libero professionista incaricato di occuparsi degli adempimenti fiscali e contabili relativi all'attività imprenditoriale della nipote, ###ra ### nel corso degli anni dal 2006 al 2008 aveva modo di anticipare nell'interesse e su richiesta di quest'ultima somme di denaro per l'importo complessivo di €. 11.161,62.#, il tutto come da riepilogo e copie di contabili, che si mostrano; (### 1 allegato alla presente memoria) 2) D.C.V. che, i pagamenti di cui al capitolo di prova che precede venivano eseguiti dal ##### in assenza di qualsivoglia causale e/o motivo che giustificasse gli stessi e attingendo dai propri conti correnti personali; 3) D.C.V. che, la Sig.ra ### in più occasioni prometteva al #### che appena possibile avrebbe provveduto a restituire le somme di denaro ricevute in prestito'.
Questi primi tre capitoli sono stati correttamente ritenuti dal primo giudice inammissibili per assoluta genericità delle circostanze dedotte, tali da non permettere alcuna difesa alla controparte. Con il primo capitolo era infatti chiesto al teste di confermare che ### nell'arco temporale intercorrente tra il 2006 ed il 2008 aveva anticipato delle somme di denaro in favore della nipote, per un ammontare complessivo di euro 11.161,62, senza indicare le circostanze e neppure le modalità con cui tali dazioni di denaro sarebbero avvenute. A parte la circostanza che quello che viene chiesto di provare (ovvero una serie di non meglio precisate dazioni di denaro) appare funzionale alla ricostruzione di un rapporto contrattuale ### ben diverso rispetto a quello posto a fondamento della domanda dell'attore (mandato di pagamento dei terzi creditori), neppure il richiamo al documento prodotto in atti permette di ritenere specificate le circostanze relative alle dazioni di denaro che si chiede di confermare. ### documento 1 che si chiede al teste di confermare consiste infatti in un foglio privo di intestazione e di sottoscrizione in cui sono riportate una lista di date con accanto una serie di cifre (la cui somma totale è appunto 11161,62) e nomi (come appunto ‘pasticceria ###) o altre non meglio decifrabili indicazioni (come appunto: ‘bonifico banca ###, ‘bonifici ###, ‘bonifico ###). Nulla è dato evincere dal capitolo su chi abbia ricevuto i soldi, in quali circostanze, visto che in alcuni casi pare indicata la sola modalità di pagamento ###, in altri un soggetto i cui rapporti con le parti non è dato evincere da alcuna parte (pasticceria ###.
Il Tribunale ha negato anche l'ammissione degli ulteriori capitoli di prova che di seguito si riportano: ‘4) D.C.V. che, in data ###, sottoscriveva in favore del #### una scrittura privata di riconoscimento di debito, che si mostra; (### 2 allegato alla presente memoria) 5) D.C.V. che, tuttavia, nel corso degli anni successivi, la ###ra ### si è sempre rifiutata di restituire al #### le somme di denaro che questi Le aveva prestato; 6) D.C.V. che, la Sig.ra #### quale titolare legale rappresentante pro-tempore della #### nel corso dell'anno 2008 provvedeva a corrispondere al #### quanto dovuto per l'attività da questi prestata nel suo interesse come ragioniere libero professionista, di cui ai progetti di notula che si mostrano; (### 3 allegato alla presente memoria) 7) D.C.V. che, in particolare, la ###ra #### provvedeva al saldo dei progetti di notula del #### di cui al capitolo di prova che precede, eseguendo due pagamenti di €. 3.497,42.# ciascuno, il primo in data ### a mezzo bonifico bancario, il secondo il giorno 14/01/2009 tramite assegno circolare'.
Il quarto capitolo concerne la sottoscrizione da parte della convenuta della scrittura privata di riconoscimento di un debito diverso sia in punto di quantum, sia di causa debendi rispetto a quello di cui si pretende il pagamento nella presente causa. Il quinto capitolo contiene al contempo sia una valutazione (sul contegno della convenuta in termini di rifiuto di pagamento) sia una formulazione generica sulla riferibilità dei suddetti mancati pagamenti alle somme prestate, di cui manca - come detto sopra - la precisazione delle circostanze di tempo e di luogo e le modalità con cui le dazioni di denaro sarebbero avvenute (circostanza quest'ultima tanto più rilevante in quanto il credito che il ragionier ### assumeva di aver maturato nei confronti della nipote era ricostruito in termini di pagamento di terzi creditori della ### che sarebbe stato dunque necessario individuare). Il sesto e settimo capitolo si appalesano infine del tutto superflui, dal momento che l'intervenuto pagamento da parte della ### delle competenze per le prestazioni professionali del ### quale commercialista, è circostanza da questo non contestata.
A fronte della chiara e specifica illustrazione dei motivi di inammissibilità delle prove fatta dal Tribunale, l'appellante non ha peraltro neppure dedotto perché, secondo lui, quei capitoli ritenuti dal primo giudice irrilevanti ai fini del decidere, avrebbero al contrario assunto un ruolo decisivo nel mutare l'esito della controversia.
Allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una deduzione istruttoria, ritenendola irrilevante, l'appellante ha infatti l'onere di censurare la statuizione di rigetto dell'istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, perché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza delle richieste istruttorie disattese in primo grado (cfr. Cass. 22/01/2018, n. 1532; cfr. anche Cass. 27/02/2014, n. 4717; 20/10/2016, n. 21230; 27/10/2017, n. 25652). 5.### di carenza di legittimazione dell'associazione professionale - Va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dello studio professionale ### reiterata dall'appellata ### nei confronti dello studio professionale ### In proposito la stessa già in primo grado aveva rilevato che la associazione di professionisti intervenuta in corso di causa non aveva alcuna attinenza rispetto alla richiesta di pagamento formulata da ### nei suoi confronti. ### aveva in tal senso evidenziato che la costituzione dell'associazione professionale nel giudizio intentato da ### era da intendere quale intervento principale, dovendosi escludere qualsiasi fenomeno successorio o traslativo tra ### e l'associazione professionale ### costituita nel 2015 e da cui ### era receduto nel 2018, dopo la proposizione della citazione. ### ne faceva conseguire che l'associazione professionale doveva essere ritenuta del tutto estranea rispetto al credito fatto valere da ### a titolo personale, senza che fosse stata mai addotta alcuna attinenza con la sua attività professionale. ### professionale si proponeva invece quale titolare della pretesa creditoria per averla acquisita mediante conferimento al momento della costituzione dell'associazione professionale.
Tanto premesso, deve evidenziarsi come la legittimazione attiva consiste nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale che ha spiegato la domanda ed il soggetto titolare del diritto o autore della condotta dedotta in giudizio ed a cui l'attore ricollega la sua pretesa.
Il difetto di legitimatio ad causam, quindi, sussiste quando non vi è corrispondenza tra i soggetti del processo ed i soggetti destinatari della pronuncia invocata (cfr. ex multis Cass., sez. III, n. 14270/1999). Tale verifica di coincidenza va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che la legittimazione passiva va affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa sull'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore (cfr. Cass., sez. II, n. 6894/1999). Dunque, il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam sotto il profilo attivo consiste nell'accertare se, in forza della prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste del soggetto che può subire la pronuncia giurisdizionale. In sintesi, la legitimatio ad causam è quella attinente alla titolarità in astratto del diritto o della obbligazione controversi, alla stregua della situazione di fatto come prospettata dalle parti.
In tal senso, è evidente che rispetto alla prospettazione contenuta nella costituzione di intervento volontario dell'associazione professionale ### (a prescindere dalla sua correttezza o meno) vi è coincidenza tra il diritto vantato (la pretesa creditoria che sarebbe stata asseritamente trasferita da ### in favore dell'associazione al momento della formazione di quest'ultima nel 2015) ed il diritto fatto valere (restituzione degli importi asseritamente corrispondenti ai pagamenti effettuati nei confronti di terzi nell'interesse della ###; In particolare veniva invocato il subentro dell'associazione professionale nel credito, seppure personale, dell'ex socio ### in forza della previsione statutaria di cui all'art 2 dell'atto costitutivo dell'associazione (‘l'oggetto dell'associazione è l'esercizio congiunto della professione di commercialista, consulente del lavoro, revisione in materia tecnico contabili, fiscali, compatibili ed esercitabili in base ai requisiti degli iscritti e di ogni altra ad essa collegata, comunque riservata agli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro'), in correlazione con l'art. 7 (‘al fine di realizzare lo scopo associativo le parti si obbligano a conferire nell'associazione tutta la loro individuale attività professionale ivi compresi mobili e arredi e tutti gli incarichi e mandati che riceveranno dai clienti in ordine alle prestazioni di tipica natura professionale, rientranti nelle attività di cui al punto 2') e con l'art. 10 della medesima convenzione (‘tutte le somme di denaro a qualunque titolo riscosse nell'esercizio delle attività di cui ai precedenti articoli 2 e 7 saranno di proprietà dell'associazione') Ne consegue che la legittimazione attiva va riconosciuta alla parte intervenuta e odierna appellante, fermo restando che la verifica della effettiva titolarità di quella posizione giuridica si risolve, poi, nella pronuncia di merito.
Per motivi di coerenza logica delle argomentazioni si riserva la trattazione della suddetta eccezione anche in termini di valutazione della titolarità del diritto fatto valere all'esito dell'esame del terzo motivo di appello per come di seguito. 6.Il terzo motivo di appello: le parti legittimate attive nel processo - Con il terzo motivo di appello si lamenta l'errore nell'avere il primo giudice considerato la domanda proposta dall'attore ### e quella proposta in sede di intervento volontario dallo studio professionale ### come due autonome pretese, avanzate da due distinti soggetti. Al contrario, secondo l'appellante, l'associazione professionale sarebbe soggetto titolato a richiedere il pagamento del debito maturato da ### nei confronti di ### in considerazione del fatto che, in forza della convenzione del 2015, istitutiva dell'associazione professionale, tale credito sarebbe stato conferito nell'associazione. Esponeva quindi che con l'intervenuto recesso nel 2018 di ### dall'associazione professionale, quest'ultima era divenuta l'unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento del suddetto credito dell'ex socio.
Il motivo è del tutto infondato.
Intanto va sottolineato come l'intervento in causa dell'associazione professionale, avvenuto dopo il recesso dalla stessa di ### ma prima della di lui morte, non ha sotteso alcun fenomeno successorio nei confronti dell'originario attore, ma si è fondato sulla asserita titolarità della pretesa creditoria in quanto ritenuta conferita dal professionista nell'associazione professionale al momento della sua costituzione. A ben vedere dunque si tratta di due soggetti distinti che si assumono ciascuno titolare di un medesimo credito nei confronti dello stesso soggetto.
A sottolineare tale diversità soggettiva si aggiunge che ### ha agito in primo grado deducendo in atto di citazione che ‘in virtù del rapporto di parentela e quale ragioniere libero professionista incaricato di occuparsi degli adempimenti fiscali e contabili relativi all'attività imprenditoriale della nipote…[…]… nel corso degli anni dal 2006 al 2008 aveva modo di anticipare nell'interesse e su richiesta di quest'ultima somme di denaro per l'importo complessivo di euro 11161,62', specificando quindi che ‘detti pagamenti in favore di soggetti terzi sono stati eseguiti dal sig. ### rag. ### in assenza di qualsivoglia causale e/o motivo che giustificasse gli stessi e attingendo dal proprio conto corrente personale'. In sede di prima memoria ex art 183 co VI c.p.c. il medesimo ### specificava di aver provveduto ‘in prima persona' a saldare alcuni debito della nipote in una situazione di momentanea difficoltà economica della stessa, senza in alcun modo riferire la propria pretesa creditoria a pagamenti effettuati nell'espletamento della propria attività professionale ed anzi specificando che i suddetti pagamenti erano intervenuti ‘al di fuori dell'incarico professionale ricevuto', con particolare riferimento alla tenuta delle scritture contabili della ditta individuale della #### ha quindi avanzato una pretesa creditoria per aver effettuato, assolutamente a titolo personale, pagamenti di debitori della ### a cui si è venuta a contrapporre la pretesa dell'associazione professionale, convinta che la suddetta pretesa creditoria dell'ex associato ### fosse confluita, mediante conferimento, nell'associazione al momento della sua costituzione.
Dalla duplicità dei soggetti che hanno formulato domanda di pagamento nei confronti dell'odierna appellata discende quindi che avendo impugnato la sentenza la sola associazione professionale, deve essere ritenuta coperta da giudicato l'esclusione della pretesa creditoria formulata da ### nei confronti di ### Già tale sola osservazione porta a ritenere che non vi sia alcuno spazio per la pretesa creditoria fatta valere dall'associazione professionale con riferimento al dedotto subentro nella pretesa creditoria dell'ex associato, con riferimento alla quale è coperta da giudicato l'insussistenza del diritto di credito.
Anche volendo affrontare l'aspetto del merito della titolarità del diritto di credito da parte dell'associazione professionale (così dovendosi leggere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di cui al paragrafo che precede), l'esito è comunque in termini di insussistenza del diritto.
Dal testo della convenzione costitutiva dell'associazione (per come sopra riportato nelle parti salienti ai fini di causa) si evince infatti che i ‘conferimenti' di cui al punto 7 si riferiscono chiaramente alle attività professionali svolte individualmente dai soci, nonché a tutti i mandati ricevuti dai clienti e connotati da ‘tipica natura professionale'.
Nel caso di specie il credito vantato dall'ex socio ### nei confronti di ### consiste nella pretesa restituzione di somme corrispondenti a quelle con le quali lo zio avrebbe pagato alcuni creditori della nipote in un momento di difficoltà economica di quest'ultima, pagamenti intervenuti ‘al di fuori dell'incarico professionale ricevuto' di tenuta delle scritture contabili della ditta della nipote. Pertanto, per espressa ammissione di ### non si tratta all'evidenza di attività rientrante nella prestazione professionale di tenuta delle scritture contabili della ditta individuale, che è pacifico che il ### abbia svolto per conto della ### ricevendo il relativo compenso.
Se a ciò si aggiunge che è stato lo stesso ### ad esporre che tali pagamenti dei creditori della nipote sono avvenuti a titolo personale e con denaro tratto dal proprio conto corrente, non è dato vedere come possano aver avuto anche lontana attinenza con la professione di commercialista. 7.Il quarto, quinto e sesto motivo di appello: la scrittura di riconoscimento di debito - Se gli argomenti che precedono già appaiono sufficienti per ritenere l'infondatezza del gravame, si ritiene di affrontare anche l'esame degli ulteriori motivi di merito in funzione della statuizione sulle spese e sulla condanna per lite temeraria, oggetto di specifico punto di appello.
Fatta tale premessa, si procede a trattare congiuntamente il quarto, quinto e sesto motivo di appello tutti accomunati dalla doglianza relativa alla mancata attribuzione di rilevanza probatoria alla scrittura privata di riconoscimento di debito prodotta in atti da ### (che a fronte del disconoscimento della sottoscrizione da parte della ### ha proposto istanza di verificazione, cui è seguita la CTU grafologica che ha accertato l'apocrifia della firma attribuita a ### con conseguente rinuncia da parte dell'attore ad avvalersi del documenti di cui l'associazione professionale ha invocato l'utilizzo).
Il primo giudice, bypassando tutte le problematiche procedurali relative all'utilizzo della scrittura, è andato ad affrontare la questione pregiudiziale fondamentale, ovvero la riferibilità o meno del suddetto riconoscimento di debito alla pretesa azionata nella causa in oggetto.
Il condivisibile assunto in tal senso è in termini di assoluta incompatibilità tra l'oggetto del riconoscimento e la pretesa creditoria per cui è causa. Nella scrittura privata datata 28.11.2008 si premette infatti che ‘### per fare fronte a necessità personali e urgenti ha richiesto e ottenuto, in più volte, dal rag. ### la somma complessiva di euro 10.265,12…' riconoscendosi debitrice per detto importo nei confronti del rag. ### ed impegnandosi a restituirlo in rate mensili, anche non costanti, di euro 500. Si tratta dunque di un riconoscimento di debito titolato laddove la causa debendi è individuabile in un mutuo, quale rapporto sottostante alla promessa unilaterale. Diversamente, nella causa in esame è richiesta la restituzione della somma corrispondente ai pagamenti fatti da ### nei confronti dei creditori della ### secondo dunque uno schema tipico della figura del mandato in cui si è sostanziato l'incarico di provvedere al pagamento dei terzi creditori della mandante. Significativa in tal senso anche la sensibile differenza dell'importo richiesto con l'atto di citazione (euro 11161,62), superiore alla somma oggetto del riconoscimento di debito (euro 10.265,12) redatto circa nove anni prima dell'inizio della causa ed in cui era anche previsto un pagamento mensile, seppure non cadenzato.
Se dunque il riconoscimento di debito non si riferisce per quanto detto alla pretesa creditoria fatta valere nella presente causa, ogni questione relativa all'utilizzabilità del documento è conseguentemente del tutto superflua. Allo stesso modo del tutto inconferente è dissertare della relevatio ab onus probandi derivante ex art. 1988 dall'astrazione processuale scaturente dal riconoscimento di un debito differente rispetto a quello fatto valere in giudizio.
Per questo anche tutti i suddetti motivi di appello appaiono infondati. 8.Il settimo motivo di appello: la prova del credito - Con il settimo motivo di appello ci si duole del rigetto della domanda per carenza di prova, a fronte della mancata ammissione di mezzi istruttori. ### anche di questo motivo è conseguenza, da una parte del fatto che la scrittura di riconoscimento di debito prodotta in atti fa riferimento ad una causa debendi radicalmente differente rispetto a quella sottostante alla pretesa creditoria di cui è causa (come detto sopra al paragrafo 7), dall'altra deriva dalla mancata prova della fonte dell'obbligazione, essendo in tal senso stata richiesta prova testimoniale in parte su capitoli non rilevanti ai fini del decidere, in parte aventi ad oggetto circostanze assolutamente generiche e come tali non ammissibili (come detto sopra al paragrafo 4). 9.Il nono motivo di appello: le spese di lite e la condanna per lite temeraria - ### ha censurato anche la statuizione in punto di spese di lite evidenziando in tal senso l'erroneo aumento fatto conseguire alla molteplicità di parti contro le quali la parte vincitrice si è dovuta difendere, ribadendo che unica doveva essere considerata la parte processuale attrice.
Come già specificato al paragrafo 6 oltre all'attore ### si è costituita in causa l'associazione professionale ### pretendendosi titolare, in forza della convenzione istitutiva dell'associazione, della pretesa creditoria fatta valere a titolo personale dal proprio ex socio. Non solo si tratta di due soggetti distinti, ma con pretese tra loro non sovrapponibili (se è vero che la pretesa creditoria è la stessa, ciascuna parte ha richiesto la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore, senza che fosse ravvisabile alcun fenomeno successorio nella pretesa creditoria), che dunque hanno implicato una moltiplicazione degli oneri difensivi della convenuta ### Del tutto correttamente dunque il primo giudice ha applicato l'aumento dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento in relazione alla pluralità di parti, che rientra tra i criteri in presenza dei quali l'art. 4 co 2 DM 55/2014 e succ. modif prevede un aumento del 30% per ogni soggetto ulteriore rispetto al primo. La suddetta disposizione, infatti, dopo aver previsto detto aumento (adesso peraltro obbligatorio e non più facoltativo) per il caso in cui ‘l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale…', ha esteso il medesimo aumento anche al caso in cui ‘l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti', che è quanto accaduto nella fattispecie. ### ha altresì dedotto l'erroneità della disposta condanna ex art. 96 c.p.c. deducendo l'assenza di profili di temerarietà della lite.
Anche tale punto non è condivisibile e la condanna ex art. 96 u.c. c.p.c. merita conferma.
Il Tribunale l'ha disposta argomentando ‘la condotta dell'attore e del terzo integrano peraltro altrettanti abusi dello strumento processuale, avendo preteso il pagamento di una somma di denaro per ragioni palesemente insussistenti, assistite dal tentativo di suffragarne la prova con una scrittura privata concernente un'obbligazione del tutto divergente e con prove costituende manifestatamente inammissibili'. Ha quindi determinato equitativamente la suddetta condanna in euro 1000,00 per ciascuna parte.
Com'è noto, la giurisprudenza formatasi sul terzo comma dell'art. 96 ha dato talora rilievo alla necessità dell'elemento soggettivo dell'illecito, richiedendo almeno la colpa grave, mentre talaltra ha valorizzato il carattere pubblicistico della sanzione, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. in funzione di contenimento dell'abuso dello strumento processuale. Le pronunce più recenti (cfr. Cass. 12/07/2023 n. 19948; 30/12/2023 n. ###), tuttavia, paiono superare tale dicotomia, e suggerire una sintesi nei seguenti termini: “Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte”.
Dunque, la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo.
Tuttavia, appunto, nel caso in esame la condotta dell'associazione professionale ### - che è intervenuta nella causa proposta dal suo ex socio pretendendosi titolare di una pretesa creditoria fatta valere da ### a titolo personale, chiaramente al di fuori dell'attività professionale svolta in forma associata - è qualificabile come abuso del processo. In tal senso la stessa domanda non si è dimostrata semplicemente infondata e neppure solo totalmente errata (circostanza che già trova la sua contropartita nella condanna alle spese di lite), ma connotata da colpa grave scaturente dalla palese infondatezza delle argomentazioni e dalla inconferenza dei mezzi istruttori invocati. A tale proposito va sottolineato come la scrittura privata di riconoscimento di debito non soltanto è risultata relativa ad una pretesa creditoria palesemente differente rispetto a quella fatta valere in causa, ma all'esito della espletata CTU grafologica, è altresì emerso che, sia la copia della scrittura sia l'originale prodotti in atti recavano la firma apocrifa della asserita debitrice. 10.Le spese di lite - ### alle spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse seguono il principio della soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 5200 a € 26.000) e dell'impegno difensivo prestato ###, con riferimento sia alla fase cautelare della richiesta inibitoria, sia del merito del giudizio e con esclusione, riguardo a quest'ultimo, della fase istruttoria, tecnicamente non espletata e con trattazione limitata a note ripetitive delle già spiegate difese (in particolare: quanto alla fase cautelare ex art. 283 c.p.c. euro 992 per fase di studio ed euro 672 per fase introduttiva; quanto al giudizio di merito dell'appello: € 1134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1911,00 per la fase decisoria).
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata. P.Q.M. la Corte di Appello di ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa e respinta, così statuisce: 1) respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado; 2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, che vengono liquidate in euro 1664,00 per compenso per il sub procedimento di inibitoria ed in € 3966,00 per compenso per il giudizio di merito, entrambi da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge; 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 22.04.2024 dalla Corte di Appello di ### su relazione della dott.ssa #### relatore Il Presidente Dott.ssa ###ssa Dania Mori Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
causa n. 701/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Caporali Paola, Mori Dania, Carnemolla Maria Guglielma