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Giudice di Pace di Roma, Sentenza n. 6867/2024 del 25-06-2024

... deve quindi essere accolta con la condanna di ### S.A R.L. al pagamento di € 3.098,64 ed all'assistenza per l'apertura della cassaforte al fine del recupero dei beni del compratore ivi deposti. Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., giova osservare che la predetta domanda non è fondata atteso che il resistente puo' decidere di non risolvere la questione in sede stragiudiziale supportato l'alea del giudizio e le conseguenze connesse ad una sentenza di condanna. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario. P.Q.M Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da ### , nei confronti di ### S.A R.L. , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione (leggi tutto)...

N.RG 4222 / 2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Roma
Sezione 04 4^ SEZIONE CIVILE
Il Giudice di ### di Roma Dott. ### (4^CANC.) CONDO', ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4222 / 2024 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024
 Parte istante: ### (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###)
 Controparte: ### S.A R.L. (###) rappr. e dif. dall'Avv. ### (###)
Ragioni di ### e di ### della Decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato ### evocava in giudizio ### S.A R.L. e chiedeva: “ accertare e dichiarare, sulla scorta di quanto rappresentato, e documentalmente provato, la responsabilità contrattuale di ### e, per l'effetto, condannare il venditore al pagamento di € 3.098,64 ovvero del diverso importo ritenuto d'### il tutto entro i limiti della competenza per valore ex lege; accertare e dichiarare la configurazione, in capo ad amazon, della lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per aver quest'ultima costretto il consumatore sig. ### a dare avvio al presente procedimento contenzioso nonostante le chiare lettere del ### la massima disponibilità del ricorrente a risolvere la questione stragiudizialmente nonché in ragione del mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita, condannare controparte ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi I° e ### dell'art. 96 c.p.c. ovvero, in subordine, ai sensi del I° comma ovvero, in subordine, ai sensi del ### comma, ad una somma che l'###mo/a Giudicante Vorrà determinare in via equitativa, anche ex art. 1226 c.c., entro i limiti della propria competenza per valore. Con vittoria di spese, compensi del giudizio, oltre al rimborso forfetario, oltre accessori come per legge.”A sostegno della domanda esponeva che ricercava sulla celebre piattaforma ### il bene denominato “### C 180080 Cassaforte con chiave e codice, facile da usare | Cassaforte mobile, ### certificata a ### |
Cassaforte elettronica con tastiera, doppia sicurezza | 52x38,5x36cm | ###” e che in considerazione delle caratteristiche pubblicizzate e promesse e, soprattutto, forte della solidità della reputazione di ### il consumatore veniva persuaso all'acquisto del predetto bene procedendo al pagamento del medesimo (ordine 404-1859278-2977911).
Narrava che il bene veniva recapitato al consumatore che previa verifica del funzionamento della cassaforte ed in piena linea con la natura e l'utilizzo del medesimo, il consumatore incaricava un tecnico di fiducia, ovviamente a proprie spese, di imbullonare la cassaforte all'interno di un muro della casa familiare.
Rilevava che all'esito di tale operazione, ### e la consorte, aprivano nuovamente, senza alcun problema, la cassaforte al fine di riporre al suo interno i relativi preziosi ed altri oggetti di valore e che una volta, tuttavia, inseriti i predetti beni, nella cassaforte, nonostante la regolare apertura/chiusura prima verificata, non funzionava. Rilevava che esso ricorrente, dunque, provvedeva a denunciare prontamente il malfunzionamento del bene ma, anche all'esito delle operazioni “standard”, il problema continuava a permanere.
Dichiarava che dopo vani e i plurimi tentativi del consumatore di chiedere assistenza, anche intervenendo economicamente per il pagamento di un tecnico di fiducia del venditore quest'ultimo non dava alcun segno di riscontro positivo.
Rilevava che stante la perdurante inerzia di ### S.A R.L. il ricorrenteconsumatore, si rivolgeva al difensore il quale, come da policy dello ### ed in linea col mandato conferito dal dott. ### con PEC del 21.07.23, diffidava il servizio clienti di ### ad attivarsi bonariamente per la pronta rimozione del vizio che rendeva e rende, di fatto, inutilizzabile il bene ribadendo la disponibilità del consumatore a pagare di propria tasca l'intervento di un tecnico purché risolutivo della problematica. Assumeva che la predetta pec restava priva di riscontro e che pertanto si era resa necessaria l'azione giudiziaria.
Si costituiva la convenuta ### e chiedeva in via pregiudiziale: “dichiarare il difetto di legittimazione passiva di ### S. a r.l., per i motivi dedotti in narrativa; in via principale: rigettare le domande del #### perché infondate in fatto e diritto, nonché non provate, per i motivi dedotti in narrativa; in ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.”
Acquisita la documentazione prodotta, dichiarata chiusa l'istruttoria sulle contrapposte conclusioni delle parti costituite per come rassegnate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, il Giudice di pace tratteneva la causa in decisione.
Giova preliminarmente esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da ### S. a r.l., l'eccezione è infondata e deve essere rigettata. Risulta dalla visura che ### S.A R.L. è la “casa madre” nel senso di Società a capo di tutte le varie ed eventuali articolazioni di cui si compone. ### introduttivo del giudizio è stato notificato via pec ad ### S.A R.L. con sede in ### sicché, essendo la causa stata incardinata innanzi l'### giudiziaria italiana, la ### ha trasmesso l'atto alla competente articolazione territoriale/succursale italiana la quale, è in possesso di tutti i dati relativi alla vicenda arrivando a rispondere direttamente al consumatore, peraltro la resistente non ha provato la sussistenza della legittimazione in capo ad altro soggetto giuridico, peraltro. ### ha dimostrato di essere in possesso dei dati afferenti all'ordine effettuato dal consumatore, per cui si deve ritenere sussistente la legittimazione passiva della resistente.
Nel merito il ricorso è fondato dal momento che è la stessa ### S. a r.l. , che conferma di essere in possesso delle facoltà proprie del venditore - e non del mero “intermediario” - in ordine, in particolare, alla verifica dei “### and
Transactions” (pagamenti e transazioni) dei “### and Refunds” (resi e rimborsi) e del “tracking” ###. Sul punto giova osservare che il mero “intermediario” “estraneo” al rapporto contrattuale, alla catena di vendita, dovrebbe limitarsi a trasferire , mediante apposito link presente sulla propria piattaforma, al sito dell'eventuale altra società venditrice; invece nella fattispecie oggetto del giudizio ### S. a r.l. ha dimostrato di avere il ruolo del contraente venditore con l'esercizio di tutte le facoltà e le prerogative del venditore.
Peraltro, giova anche ricordare che l' art. 135 sexies ### del consumo, recante “Carattere imperativo delle disposizioni” sancisce la nullità di ogni clausola volta a limitare la responsabilità di qualsiasi venditore nella catena di acquisto del bene in ossequio alla ratio di offrire una più ampia tutela alla parte “contrattualmente debole” quale certamente è il consumatore. Del resto la stessa ### S. a r.l.dimostra di non essere un mero host passivo ma assolutamente attivo in quanto concretamente partecipe e con un ruolo centrale nelle fasi della compravendita, dal pagamento alla consegna del bene.
Sulla responsabilità della resistente ### S. a r.l. è opportuno ricordare, la pronuncia della storica decisione ### Ct. App., 4th Dist., No. ### - ### vs ###com LLC, il ### la ### della Corte d'Appello del
Distretto dello Stato della ### che ha deciso con una sentenza storica “ che l'azienda di e-commerce ### è responsabile dei difetti e degli eventuali danni causati dai prodotti venduti sulla propria piattaforma, a prescindere che i beni vengano acquistati dal marketplace o meno ed anche qualora si rimanda all'apposito link”.
Il ricorrente consumatore ha assolto e all'onere della prova in ogni sua forma sia in ordine all'an che al quantum come in atti.
Inoltre, come previsto dall'art.135bis ### del ### comma ### secondo periodo, “### della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore”. Nella fattispecie oggetto del giudizio la resistente non ha dato alcuna prova della lieve entita' del fatto.
Quanto all'eccezione della mancata apertura della cassaforte da parte del consumatore, non è accoglibile atteso che il consumatore ha correttamente denunciato il vizio e chiesto l'assistenza per l'apertura che avrebbe alterato lo stato della cosa vanificando gli effetti dell'azione giudiziaria.
La domanda deve quindi essere accolta con la condanna di ### S.A R.L. al pagamento di € 3.098,64 ed all'assistenza per l'apertura della cassaforte al fine del recupero dei beni del compratore ivi deposti.
Quanto alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., giova osservare che la predetta domanda non è fondata atteso che il resistente puo' decidere di non risolvere la questione in sede stragiudiziale supportato l'alea del giudizio e le conseguenze connesse ad una sentenza di condanna.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario. P.Q.M Il Giudice di ### definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da ### , nei confronti di ### S.A R.L. , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: Accoglie la domanda e per l'effetto condanna ### S.A R.L. a pagare a ### l'importo di € 3.098,64 ed all'assistenza per l'apertura della cassaforte al fine del recupero dei beni del compratore ivi deposti. ### S.A R.L. a pagare al ricorrente le spese del giudizio che liquida in € 125,00 per spese vive ed € 1.100,00 per onorario di avvocato di cui € 300,00 per lo studio della controversia, € 200,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 200,00 per la trattazione ed € 400,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali ex art. 2 tariffa vigente CAP e IVA come per legge, con distrazione a dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario.
Cosi deciso in ### lì 20-6-###l Cancelliere 

Il Giudice
di ### Dott. ### (4^CANC.) CONDO'


causa n. 4222/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Condò Anna

9

Tribunale di Foggia, Sentenza n. 1671/2024 del 18-06-2024

... fatto che sia stata avanzata domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., poiché essa attiene al regolamento delle spese e non incide, quindi, sul valore della controversia (Cass. civ., sez. II, 17/06/2011, n. 13387; conf. Cass. civ., sez. III, 19/07/2013, n. 17704, secondo cui a domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata - che rientra nella competenza funzionale del giudice che è competente a conoscere della domanda principale - attiene esclusivamente al profilo del regolamento delle spese processuali, di talché il suo valore non incide su quello della controversia, non potendo essere cumulato, ex art. 10 c.p.c., con il valore di quella principale, con conseguente sua inidoneità a determinare uno spostamento di competenza, ai sensi e per gli effetti (leggi tutto)...

- sentenza ### 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale Ordinario di Foggia - Prima Sezione Civile, dott. ### pronunziando in funzione di giudice monocratico ed in grado d'appello, ha emesso la seguente SENTENZA (redatta ai sensi degli art. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n .69) nella causa iscritta al n. 4094 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: APPELLO vertente TRA ### (c.f.: ###), elett.te dom.to in MATTINATA al ### n. 211 presso lo studio dell'Avv.  ### (c.f.: ###) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di appello ### E ### (c.f.: ###), elet.te dom.to in FOGGIA al C.SO ROMA n. 71 presso lo studio dell'Avv.  ### (c.f.: ###) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta unitamente all'avv. #### Proc. N.R.G.4094/21 - sentenza ### 2 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 10/04/2024 le parti hanno concluso con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede interamente trascritte.  MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato a mezzo pec il ###, l'appellante ha impugnato la sentenza n. 438/21 resa dal Giudice di ### di ### in data ### e depositata il ###, regolarmente notificata il ###, con cui è stata rigettata l'opposizione proposta dall'appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 1309/19 emesso il ###.  ### si è costituita eccependo l'inammissibilità del gravame e, nel merito, deducendo l'infondatezza dell'impugnazione.  *** 
In limine litis, deve essere dichiarata la tempestività dell'appello nonché la sua piena ammissibilità, in quanto rispondente ai dettami di cui all'art.  342 c.p.c., così interpretato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.  n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, nel senso cioè che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente ### N.R.G.4094/21 - sentenza ### 3 di 10 natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. civ., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199).  *** 
Orbene, come evidenziato dalla parte appellata, l'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 339 co. 3 c.p.c. in quanto proposto avverso una sentenza resa secondo equità, con assorbimento di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti. 
Orbene, si osserva che la questione dell'inammissibilità dell'appello, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità (Ex multis: Cass. 22256/2017) ed è stata tuttavia eccepita dall'appellata sin dalla sua costituzione in giudizio. 
La tesi dell'appellante, secondo cui bisognerebbe aver riguardo esclusivamente al valore della lite dichiarato in citazione, è erronea alla luce del principio, assolutamente pacifico, secondo cui la circostanza che la dichiarazione della parte in funzione della determinazione del contributo unificato è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, esclude decisamente ogni possibile partecipazione di tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, cui allude il n. 4 dell'art. 163 e, quindi, la possibilità di considerare la dichiarazione come parte della “domanda”, nel senso cui vi allude il comma 1 dell'art. 10, nella parte in cui recita che “il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti” e fra queste dell'art. 14 c.p.c.  (giurisprudenza costante: tra le tante, Cass. civ., sez. III, 13/07/2007, ### N.R.G.4094/21 - sentenza ### 4 di 10 15714 e Cass. civ., sez. II, 16/10/2012, n. 17682). 
E' stato peraltro evidenziato che qualora una controversia promossa davanti al giudice di pace abbia ad oggetto un credito contenuto nei limiti del giudizio di equità, la relativa sentenza è impugnabile con il ricorso per cassazione e non con l'appello, senza che assuma rilievo il fatto che il credito sia parte di uno maggiore eccedente i limiti del giudizio di equità, atteso che la competenza per valore si determina in base alla parte del rapporto che è in contestazione; né a diversa conclusione può giungersi per il fatto che sia stata avanzata domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., poiché essa attiene al regolamento delle spese e non incide, quindi, sul valore della controversia (Cass. civ., sez. II, 17/06/2011, n. 13387; conf. Cass. civ., sez. III, 19/07/2013, n. 17704, secondo cui a domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata - che rientra nella competenza funzionale del giudice che è competente a conoscere della domanda principale - attiene esclusivamente al profilo del regolamento delle spese processuali, di talché il suo valore non incide su quello della controversia, non potendo essere cumulato, ex art. 10 c.p.c., con il valore di quella principale, con conseguente sua inidoneità a determinare uno spostamento di competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 34 e 36 c.p.c.).  *** 
In proposito, giova rammentare che, l'attuale formulazione dell'art. 339 comma 3 c.p.c., come sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 2.2.2006 n. 40, secondo il quale “le sentenze del Giudice di ### pronunciate secondo ### N.R.G.4094/21 - sentenza ### 5 di 10 equità a norma dell'art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”, ha nuovamente reso impugnabili con appello le sentenze pronunciate dal Giudice di ### in via di equità, circoscrivendo questa impugnazione ai precisi motivi di gravame innanzi riportati. 
A tal riguardo, la Suprema Corte ha precisato che “le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a ### 1.100,00 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi in tale ultima ipotesi presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità” (cfr. Cass. Civ. n. 4079/05, 7515/01, 17674/06, 16868/17). In buona sostanza, si tratta di una impugnazione a critica vincolata in quanto può essere proposta solo per violazione delle norme sul procedimento e per violazione di norme costituzionali o comunitarie e dei principi regolatori della materia, con specificazione che per le sentenze del Giudice di pace pronunziate secondo equità “l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto” (Cass. 3005/2014). 
Ne consegue, quindi, che “l'art. 339, comma 3, c.p.c. prevede che le ### N.R.G.4094/21 - sentenza ### 6 di 10 sentenze del giudice di pace pubblicate in data successiva alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, ove siano pronunciate secondo equità, a norma dell'art. 113, comma 2, c.p.c., sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Per effetto della riforma, pertanto, le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - in passato inappellabili ma unicamente ricorribili per cassazione - sono appellabili ma in relazione a solo tre motivi specifici di impugnazione espressamente individuati dalla legge e, cioè, dei medesimi motivi che nel regime previgente potevano essere fatti valere mediante il ricorso per cassazione” (così Cass. sez. II, sent. 16.05.2016, n. 9976: nella specie, ha osservato la ### corte, la sentenza era stata appellata per violazione del principio dell'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c. e il tribunale ha disatteso la specifica eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata, assumendo che si trattava della deduzione della violazione di un principio regolatore della materia, che legittimava la proponibilità dell'appello. In realtà - ha ancora evidenziato la ### corte - la violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova pone una regola di diritto sostanziale e la sua violazione dà luogo a un error in iudicando non deducibile in appello, sì che la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, perché il processo non poteva essere proseguito; in senso conf. anche Cass. ord.  n. 5287/2012). 
In definitiva, quindi, i giudizi il cui valore non ecceda euro 1.100 ### N.R.G.4094/21 - sentenza ### 7 di 10 “rientra[no] tra quelli cc.dd. "ad equità necessaria", ai sensi dell'art.  113 c.p.c., comma 2 (in considerazione del limitato valore della causa, non derivante da rapporto contrattuale regolato dall'art. 1342 c.c.) e che pertanto l'appello è ammissibile esclusivamente per i motivi "limitati" di cui all'art. 339 c.p.c., comma 3” (Cass., n. 20299/2018). 
Nella specie, alcun dubbio si pone in ordine al dato per cui, quella in esame, vada intesa come sentenza resa ai sensi dell'art. 113 co. 2 c.p.c., ove si consideri che il giudizio in primo grado verteva in merito all'opposizione di un provvedimento monitorio con il quale veniva ingiunta, all'odierno appellante, la somma di euro 291,57. 
Al riguardo, la S.C. ha di recente precisato che “dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339 c.p.c., comma 3, è l'unica impugnazione ordinaria ammessa, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione. 
Ne consegue che la parte che impugni con l'appello una sentenza del giudice di pace pronunciata nei limiti della sua giurisdizione secondo equità è tenuta ad indicare quale sia la violazione delle norme sul procedimento ovvero delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (art. 339 c.p.c., comma 3) imputabile alla sentenza di primo grado” (cfr. Cass. civ., sez. VI, ### N.R.G.4094/21 - sentenza ### 8 di 10 06/06/2022, n. 18064 che a sua volta si richiama a Cass. civ., Sez. Un., 18 novembre 2008, n. 27339).  ### la giurisprudenza di legittimità, i cd. principi regolatori della materia non corrispondono a singole norme regolatrici della specifica materia in questione, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa (Cass. civ., sez. III, 23/11/2022, n. ###, in ### dir., 2022, 46). 
Orbene, nella specie, da un lato non può dirsi censurata l'inosservanza di una norma sul procedimento, poiché quello di cui la parte si duole è il merito della decisione adottata dal Giudice di ### Né, invero, l'appellante ha indicato i principi informatori della materia, come era suo onore, alla luce dei principi nomofilattici enunciati in premessa, che il Giudice di ### avrebbe disatteso, tale non essendo certamente l'invocato principio della cd. bigenitorialità, vertendosi nella specie in tema di spese straordinarie per il figlio già divenuto maggiorenne all'epoca della separazione, giusta sent. n. 3245/16 del 17.11.2016, e quindi tale all'epoca del deposito del decreto ingiuntivo opposto.  *** 
In ragione delle esposte considerazioni, quindi, l'appello va dichiarato inammissibile e la sentenza di primo grado confermata, restando preclusa ogni indagine nel merito.  *** 
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento, nei ### N.R.G.4094/21 - sentenza ### 9 di 10 confronti della parte appellata costituitasi in giudizio delle spese processuali di questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, a norma del D.M. 55/2014, nella formulazione vigente, in base al criterio del disputatum (scaglione di valore fino 1.100,00, parametri medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria, esclusa la non espletata fase istruttoria). 
Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. in mancanza di prova della malafede o della colpa grave allo stesso imputabile.  *** 
La proposizione dell'appello in epoca successiva al 30.1.2013 e la declaratoria di inammissibilità dello stesso, costituiscono i presupposti per dare atto che ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.  P.Q.M.  Il Giudice del Tribunale Ordinario di ### Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando quale giudice monocratico ed in grado di appello, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: 1. rigetta l'appello proposto da ### confermando integralmente la sentenza appellata; 2. condanna ### al pagamento delle spese processuali in favore di ### che si ### N.R.G.4094/21 - sentenza ### 10 di 10 liquidano in €. 462,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e ### se dovute, come per legge; 3. dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r.  115/2002 (### di Giustizia), la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in ### il ### Il Giudice dott. #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art.  196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.  

causa n. 4094/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Stanziola Luca

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Tribunale di Nola, Sentenza n. 1773/2024 del 03-06-2024

... domanda riconvenzionale: chiedeva la condanna della controparte alla restituzione di € 3.485,91, versati dalla resistente in favore del ### in cui si trova l'immobile locato, per gli oneri condominiali relativi alle quote ordinarie degli anni 2017, 2018 e 2019, per i conguagli relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, nonché per le quote relative al pagamento dei consumi idrici per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; chiedeva, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento di € 2.100,00, per l'omesso versamento dei canoni di locazione relativi al periodo compreso tra gennaio e luglio 2019, nonché per l'illegittimo esercizio del diritto di recesso, con vittoria delle spese di lite e condanna per lite temeraria. 1.3 - A seguito del differimento della prima udienza, in virtù della formulazione (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA ### nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa civile di I ### iscritta al n.r.g. 8818/2019 pendente tra: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv.  ### (C.F. ###); RICORRENTE ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv.  ### (C.F. ###); RESISTENTE OGGETTO: Contratto di locazione ### Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del 07.05.2024, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..  RAGIONI DELLA DECISIONE 1 - Con ricorso depositato in data ###, ### adiva l'intestato Tribunale per ottenere la condanna di ### alla restituzione di € 23.392,57, con vittoria delle spese di lite.  1.1 - A sostegno della propria pretesa, il ricorrente deduceva quanto segue: • in data ### ha stipulato con parte ricorrente un contratto di locazione, riguardante l'appartamento sito in #### alla ### 16, ### D/1, int. 2, piano rialzato, di proprietà di ### • il contratto di locazione, stipulato per iscritto e registrato presso l'### delle ### prevedeva un canone di locazione di € 300,00 mensili e un deposito cauzionale di € 600,00; • cionondimeno, il conduttore ha sempre versato l'importo di € 600,00 mensili e ha corrisposto un deposito cauzionale pari a € 1.200,00, in virtù di un accordo simulatorio intercorso con la locatrice; • in data ###, il conduttore comunicava alla locatrice, a mezzo lettera raccomandata, la propria volontà di recedere dal contratto e, in data ###, procedeva al rilascio dello stesso. 
Pertanto, ### chiedeva di dichiarare la nullità dell'accordo simulatorio intercorso tra le parti e la restituzione delle somme indebitamente versate in favore della locatrice, che ammonterebbero a € 23.392,57.  1.2 - Con memoria depositata in data ###, si costituiva in giudizio ### eccependo quanto segue: • improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita; • decadenza del ricorrente dall'azione, ai sensi dell'art. 13 comma 2 della legge 431/98; • prescrizione del diritto vantato da controparte; • buona fede della locatrice e nullità del contratto scritto e non registrato. 
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'avversa domanda e formulava domanda riconvenzionale: chiedeva la condanna della controparte alla restituzione di € 3.485,91, versati dalla resistente in favore del ### in cui si trova l'immobile locato, per gli oneri condominiali relativi alle quote ordinarie degli anni 2017, 2018 e 2019, per i conguagli relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, nonché per le quote relative al pagamento dei consumi idrici per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; chiedeva, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento di € 2.100,00, per l'omesso versamento dei canoni di locazione relativi al periodo compreso tra gennaio e luglio 2019, nonché per l'illegittimo esercizio del diritto di recesso, con vittoria delle spese di lite e condanna per lite temeraria. 1.3 - A seguito del differimento della prima udienza, in virtù della formulazione della domanda riconvenzionale, con ordinanza del 01.04.2021 svenivano ammessi i mezzi istruttori richiesti dalle parti; a seguito dell'acquisizione degli stessi, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza del 07.05.2024, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., per la discussione e la decisione.  2 - In via del tutto preliminare, occorre rilevare la procedibilità della domanda principale, atteso che l'introduzione del giudizio è stata preceduta dal procedimento di mediazione, come risulta dal verbale del 18.03.2019, allegato al ricorso introduttivo. Invero, dal momento che la presente controversia attiene alla materia delle locazioni, essa rientra nel campo applicativo dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010; ciò esclude l'obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita, che, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 132/2014, convertito con legge 162/2014, si applica solo in via residuale, per le controversie non sottoposte all'obbligo di mediazione.  2.1 - Anche la domanda riconvenzionale è procedibile, atteso che, come affermato dalle ### della Corte di Cassazione, con sentenza n. 3452/2024, la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 d.lg. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al Giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l'intero corso del processo e laddove possibile.  3 - Ancora in via preliminare, devono essere disattese le eccezioni di decadenza e prescrizione formulate da parte resistente.  3.1 - Sul punto, si rileva che, in tema di locazione di immobili ad uso abitativo, il rispetto da parte del conduttore del termine semestrale di decadenza, previsto dall'art. 13, comma 2, della l.  n. 431 del 1998, applicabile ratione temporis, per l'esercizio dell'azione di ripetizione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato, gli consente il recupero di tutto quanto indebitamente è stato corrisposto fino al momento della riconsegna dell'immobile locato, rendendo inopponibile nei suoi confronti qualsivoglia eccezione di prescrizione, laddove, in caso contrario, egli è esposto al rischio dell'eccezione di prescrizione dei crediti per i quali essa è già maturata al momento dell'esercizio dell'azione (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/04/2023, n. 99373) 3.2 - Nel caso di specie, è pacifico che l'immobile locato è stato rilasciato in data ###; la presente lite è stata introdotta in data ###, attraverso il deposito del ricorso in esame: pertanto, il termine semestrale di decadenza non può considerarsi spirato; conseguentemente, non può essere sollevata l'eccezione di prescrizione nei confronti del conduttore. 
Peraltro, atteso che il ricorrente ha formulato un'azione di ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il termine di prescrizione è decennale; esso, dunque, non sarebbe comunque, scaduto, poiché il contratto di locazione è stato stipulato nel 2011 e il presente giudizio è stato intrapreso nel 2019.  4 - Nel merito, la domanda principale è fondata.  4.1 - Al riguardo, si evidenzia che l'art. 13 comma 1 della legge 431/98 prevede la nullità di “ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato”. 
Sull'applicazione di tale disposizione normativa è intervenuta la Corte di Cassazione, a ### unite, con sentenza n. 18213/2015, chiarendo che essa sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, oggetto di un procedimento simulatorio, mentre resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente. Invero, la Suprema Corte ha evidenziato che il procedimento simulatorio si sostanzia nella stipula dell'unico contratto di locazione ###, cui accede la scrittura ### con cui il locatore prevede di esigere un corrispettivo maggiore da occultare al fisco; la sostituzione, attraverso il contenuto della controdichiarazione, dell'oggetto apparente (il prezzo fittizio) con quello reale (il canone effettivamente convenuto) contrasta con la norma imperativa che impedisce tale sostituzione ed è colpita dalla nullità; pertanto, la norma lascia integra la convenzione negoziale originaria, oggetto di registrazione.  4.2 - Nel caso, è pacifico che, in data ###, tra le parti è stato stipulato un contratto di locazione, registrato presso l'### delle ### in cui era pattuito un canone pari a € 300,00 mensili ed era prevista la corresponsione di un deposito cauzionale di € 600,00; è documentalmente provato, altresì, che i contraenti hanno sottoscritto, in pari data, un ulteriore contratto di locazione, non registrato, relativo allo stesso cespite immobiliare, che prevede un canone pari a € 600,00 mensili e il deposito cauzionale di € 1.200,00. 
Alla luce delle esposte coordinate ermeneutiche, risulta dovuto esclusivamente il canone mensile di € 300,00, previsto all'interno del contratto registrato, poiché è nulla la pattuizione che impone il versamento del canone di € 600,00.  4.3 - Il ricorrente ha diritto, pertanto, ha diritto alla restituzione delle somme versate in eccesso rispetto al canone indicato all'interno del contratto di locazione registrato. Sul punto, occorre tener presente che, nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, con conformità con l'art. 2697 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. II, 27/11/2018, n. ###). 
Nel caso in esame, il ricorrente ha assolto a tale onere probatorio, avendo dimostrato, attraverso la documentazione in atti, di aver versato mensilmente, in favore della locatrice, l'importo di € 600,00, nel periodo compreso tra il 2012 e il 2018; inoltre, all'interno del contratto di locazione non registrato, la locatrice ha rilasciato quietanza per il pagamento del deposito cauzionale, pari a € 1.200,00; tali circostanze, del resto, non sono specificamente contestate da parte resistente. 
Considerato che il canone dovuto mensilmente era pari a € 300,00 e rilevato che il conduttore era tenuto anche alla corresponsione del complessivo importo di € 307,43, a titolo di adeguamento ### contrattualmente previsto, risulta provato, quindi, l'indebito versamento di € 24.892,57, a titoli di canoni di locazione; tenendo conto anche del deposito cauzionale versato in eccesso, per la somma di € 600,00, il ricorrente ha diritto alla restituzione di € 25.492,57, oltre interessi dal giorno del versamento al saldo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., in virtù della mala fede dell'accipiens, che era consapevole dell'accordo simulatorio, da lei sottoscritto.  5 - Procedendo all'esame della domanda riconvenzionale, è necessario constatare che essa è solo parzialmente fondata.  5.1 - In effetti, si osserva la locatrice ha diritto al richiesto pagamento dei canoni di locazione per il periodo compreso tra gennaio e luglio 2019, che lo stesso ricorrente ha ammesso di non aver versato, per complessivi € 2.100,00.  5.2 - Deve essere rigettata, invece, la domanda di risarcimento per illegittimo esercizio del diritto di recesso da parte del conduttore, dal momento che il medesimo ha notificato alla locatrice la propria volontà con lettera raccomandata consegnata in data ###, nel rispetto del termine semestrale previsto dalla legge e dall'art. 2 del contratto di locazione.  5.3 - Con riferimento alla domanda relativa alla restituzione degli oneri condominiali versati dalla locatrice, occorre osservare che l'art. 13 del contratto di locazione, ricalcando l'art. 9 della legge 392/1978, stabilisce che “sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni”. Pertanto, il conduttore non è tenuto al pagamento integrale degli oneri condominiali, ma solo di quelli scaturenti dall'erogazione dei servizi elencati. 
In merito, si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio in cui si controverta sul mancato pagamento di oneri accessori ex articolo 9 della legge 392/1978, il locatore che agisca per l'adempimento assolve all'onere della prova qualora produca in giudizio il titolo contrattuale dal quale risulti l'importo periodico dovuto dal conduttore per le predette voci, o comunque la indicazione del criterio di calcolo che consenta di pervenire, attraverso una semplice operazione aritmetica, alla determinazione di tali importi; diversamente, nel caso in cui gli oneri accessori non siano già predeterminati in contratto ma debbano essere calcolati in base ai criteri di riparto adottati in sede di bilancio preventivo e consuntivo deliberato dalla assemblea dei condomini, e siano dovuti dal conduttore a rimborso dei pagamenti effettuati dal locatore, l'onere della prova del credito gravante sul locatore dovrà ritenersi assolto, in caso di contestazione da parte del conduttore delle singole voci dovute o della inesatta applicazione dei criteri di ripartizione ed erroneità dei conteggi, o dell'inesistenza delle spese sostenute dal locatore, se siano prodotte in giudizio le delibere condominiali approvative dei criteri di riparto delle spese e i documenti dimostrativi degli esborsi effettivamente sostenuti e richiesti a rimborso (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/11/2016, n. 22899). 
Nel caso di specie, parte resistente, pur avendo allegato di aver versato al ### l'importo di € 3.729,78, non ha depositato le delibere condominiali attestanti i criteri di riparto delle spese. 
Pertanto, non risulta provato che i costi richiesti al conduttore rientrino tra quelli che sono posti a suo carico, in virtù del contratto di locazione; conseguentemente, la domanda deve essere rigettata.  6 - In sintesi, deve essere affermata l'esistenza di un credito del conduttore, pari a € 25.492,57, e la sussistenza di un credito della locatrice, corrispondente a € 2.100,00. Operando la dovuta compensazione, la resistente deve essere condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, dell'importo di € 23.392,57, oltre interessi legali dal pagamento all'effettivo soddisfo. 7 - Le spese di lite, alla luce della soccombenza, sono poste a carico di parte resistente, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente; esso sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella 2, fascia 3 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto, in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre spese vive, spese generali, IVA e ### come per legge.  P.Q.M.  Il Tribunale Ordinario di Nola, ### nella persona del Giudice dott. ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: • accoglie la domanda formulata da parte ricorrente; • accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale; • condanna parte resistente alla restituzione, in favore di parte ricorrente, dell'importo di € 23.392,57, oltre interessi legali dal pagamento all'effettivo soddisfo; • condanna parte resistente alla rifusione, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.538,50 per compensi professionali, oltre a € 280,00 per spese vive, spese generali, IVA e ### come per legge. 
Nola, 03/06/2024 Il Giudice Dott.

causa n. 8818/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Todisco Vittorio

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 9255/2023 del 09-06-2023

... per il rigetto della domanda e per la condanna della società attrice al risarcimento dei danni da lite temeraria. Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere, occorre delineare i confini della responsabilità del perito estimatore. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal decidente condiviso il perito estimatore è soggetto al regime di responsabilità previsto dall'articolo 64 c.p.c. per il consulente tecnico d'ufficio e per il perito, rispondendo penalmente, disciplinarmente e civilmente della prestata attività, con obbligo di risarcire il danno cagionato in violazione dei doveri connessi all'ufficio (Cass. Civ. 18313/2015; 13636/2018). Nei confronti del aggiudicatario di vendita all'asta nell'ambito di una procedura concorsuale, il perito di (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice Unico Dott.ssa ### nella causa N.R.G. 43823/2020 pervenuta all'udienza del 12 dicembre 2022 per la spedizione a sentenza , vertente tra: Roma 2011 s.r.l. ### oggi ### s.r.l. , difesa giusta delega in atti dall' Avv. ### E Arch. ### nata a ### il ### , difesa giusta delega in atti dall' Avv.  ### OGGETTO: responsabilità del perito estimatore - azione risarcitoria ex art. 2043 CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 12 dicembre 2022 con note di trattazione scritta Ha pronunciato SENTENZA MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ; si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta della convenuta , delle memorie autorizzate nonché di tutti gli atti e documenti di causa che in questa sede integralmente si richiamano .  ### 2011 s.r.l. premesso che : in data ### era risultata aggiudicataria dell'immobile sito in ### , ### 1261 ed. E int. 6 , distinto in ### al foglio 994, part. 435/436 sub. 51 e sub 7 , al prezzo di € 140.000,00; che in data ### veniva emesso il relativo decreto di trasferimento; che nell'ambito della procedura esecutiva n.r.g. 818/2013 , che aveva condotto alla aggiudicazione dell'immobile , il perito estimatore #### aveva indicato nell'immobile subastato la presenza di un vano di mq 15,00 che “risponde ai parametri da rispettare affinchè un locale possa essere classificato ad uso abitativo e possa ottenere un certificato di abitabilità …per tali ragioni questa superficie in sede di valutazione sarà considerata residenziale e quantificata al 100%. La spesa esatta occorrente per sanarla , come appreso dalla sottoscritta a seguito di due colloqui con i ### dell'### di ### sarà precisata solo in fase di lavorazione della domanda che l'aggiudicatario dell'immobile potrà inoltrare presso l'### Orientativamente, tra oneri di urbanizzazione e di costruzione , può essere pari ad € 3000,00 circa , oltre quanto dovuto al tecnico incaricato”(v. relazione di stima in atti) ; che il vano di mq 15 era dunque sanabile; che essa attrice richiedeva la sanatoria del vano in questione ma l'### del Comune di ### formulava risposta negativa ; che in diritto era configurabile la responsabilità del perito estimatore , equiparabile al consulente tecnico di ufficio di cui all'art. 64 c.p.c. ,per aver fornito una errata consistenza dell'immobile caratterizzato da una porzione di 15 mq non condonabile o sanabile a fronte di una estensione di 77 mq del cespite, e per avere valutato il cespite anche con riguardo alla porzione dello stesso non sanabile ; che essa attrice, se avesse avuto contezza dello stato dell'immobile, “avrebbe certamente valutato diversamente l'affare” (v. libello introduttivo); che l'immobile era stato rivenduto al prezzo di € 180.000,00 con indicazione nel contratto preliminare della impossibilità di condonare il vano di 15 mq originariamente chiuso a vetri ; che l'immobile da una originaria superficie di mq 77,68 indicata nella perizia di stima aveva visto ridurre la propria estensione , tenuto conto della non condonabilità della porzione di 15 mq ; che nella successiva vendita essa attrice - alienante aveva perso la somma di € 30.483,11 oltre all'esborso sostenuto per la pratica del condono , risultata essere inutile; tanto premesso, ha convenuto in giudizio l'#### chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in € 33.003,11 , oltre accessori di legge, previo accertamento della responsabilità della convenuta. 
L'#### ha eccepito la inammissibilità della domanda, avuto riguardo al fatto che la vendita era stata effettuata a corpo e non a misura, come risultava dal verbale di aggiudicazione , e che la vendita forzata non soggiace alla disciplina della garanzia per i vizi e/o mancanza di qualità della cosa venduta ; che inoltre ogni questione relativa alla validità della aggiudicazione andava fatta valere con i rimedi previsti dalla legge nell'ambito del processo esecutivo ; che inoltre gli amm.ri della società aggiudicataria erano gli stessi della società che rivestiva la qualità di creditore procedente sicchè non potevano non conoscere lo stato e la consistenza dell'immobile subastato; che , nel merito, la domanda risarcitoria era infondata in fatto e in diritto sia nell'an che nel quantum; ha quindi concluso per il rigetto della domanda e per la condanna della società attrice al risarcimento dei danni da lite temeraria. 
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere, occorre delineare i confini della responsabilità del perito estimatore. 
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal decidente condiviso il perito estimatore è soggetto al regime di responsabilità previsto dall'articolo 64 c.p.c. per il consulente tecnico d'ufficio e per il perito, rispondendo penalmente, disciplinarmente e civilmente della prestata attività, con obbligo di risarcire il danno cagionato in violazione dei doveri connessi all'ufficio (Cass. Civ. 18313/2015; 13636/2018). 
Nei confronti del aggiudicatario di vendita all'asta nell'ambito di una procedura concorsuale, il perito di stima nominato dal giudice dell'esecuzione risponde pertanto a titolo di responsabilità extracontrattuale per il danno da questi patito in virtù dell'erronea valutazione dell'immobile staggito, ove ne sia accertato il suo comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell'incarico tale da determinare una significativa alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea ad incidere causalmente nella determinazione del consenso dell'acquirente ( Civ. 13010/2016) . 
Stante l'identità di ratio con la disciplina ex articolo 173 bis disp. atti. c.p.c. la norma di cui all'articolo 64 c.p.c. deve considerarsi applicabile anche con riferimento al perito incaricato dal giudice delegato al fallimento di stimare gli immobili dell'impresa fallita. 
Al riguardo, va inoltre evidenziato che nell'esecuzione della prestazione dovuta l'estimatore d'asta è tenuto a osservare la diligenza qualificata ai sensi dell'articolo 1176 comma 2 c.c., ove risulta designato il modello astratto di condotta estrinsecatasi nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta. 
Atteso che la diligenza (che si specifica nei profili della cura, della cautela, della perizia e della legalità, la perizia in particolare sostanziandosi nell'impiego delle abilità e delle appropriate nozioni tecniche peculiari dell'attività esercitata, con l'uso degli strumenti normalmente adeguati, ossia con l'uso degli strumenti comunemente impiegati, in relazione alla assunta obbligazione, nel tipo di attività professionale o imprenditoriale in cui rientra la prestazione dovuta) deve valutarsi avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, va al riguardo peraltro precisato che la detta normalità deve essere valutata in ragione della diligenza media richiesta ai sensi dell'articolo 1176 comma 2 c.c. dalla specifica natura e dalle peculiarità dell'attività esercitata (Cass. Civ. 15732/2018 e 21775/2019). 
A tale stregua, se l'impegno dal medesimo dovuto si profila superiore a quello del comune debitore, esso va viceversa considerato come corrispondente alla diligenza normale in relazione alla specifica attività professionale esercitata, giacché il professionista deve impiegare la perizia e i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria, tale standard valendo a determinare, in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonché del relativo grado di responsabilità. 
Al professionista, e a fortiori allo specialista, è richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletarsi. Ai diversi gradi di specializzazione corrispondono infatti diversi gradi di perizia. Può allora distinguersi tra una diligenza professionale generica e una diligenza professionale variamente qualificata, giacché chi assume un'obbligazione nella qualità di specialista, o un'obbligazione che presuppone una tale qualità, è tenuto alla perizia che è normale della categoria (Cass. Civ. 8035/2016; 15732/2018) . 
La difficoltà dell'intervento e la diligenza del professionista vanno dunque valutate in concreto, rapportandole al livello di specializzazione del professionista e alle strutture tecniche a sua disposizione, sicché il medesimo deve, da un lato, valutare con prudenza e scrupolo i limiti della propria adeguatezza professionale, ricorrendo anche all'ausilio di un consulto; e, d'altro canto, adottare tutte le misure volte ad ovviare alle carenze strutturali ed organizzative finanche consigliando al committente, se manca l'urgenza di intervenire, di rivolgersi ad altro professionista. 
Anche per il migliore specialista del settore il giudizio di normalità va invero calibrato avuto riguardo alle strutture tecniche con cui è chiamato a prestare la propria opera professionale. E lo spostamento verso l'alto della soglia di normalità del comportamento diligente dovuto determina la corrispondente diversa considerazione del grado di tenuità della colpa, con corrispondente preclusione della prestazione specialistica al professionista che specializzato non è ( 12273/2004). 
Va allora ribadito che in ragione della specifica natura e della peculiarità dell'attività esercitata il professionista, quale è nella specie l'estimatore d'asta, è tenuto a mantenere il comportamento diligente dovuto per la realizzazione dell'opera affidatagli, dovendo adottare ### tutte le misure e le cautele necessarie ed idonee per l'esecuzione della prestazione, secondo il modello di precisione e di abilità tecnica nel caso concreto richiesto. Le obbligazioni professionali sono dunque caratterizzate dalla prestazione di attività particolarmente qualificata da parte di soggetto, dotato di specifica abilità tecnica, in cui il conferente l'incarico e i terzi fanno affidamento al fine del raggiungimento del risultato perseguito o sperato. Affidamento tanto più accentuato, in vista dell'esito positivo nel caso concreto conseguibile, quanto maggiore è la specializzazione del professionista (nonché la qualità organizzativa, materiale e tecnica della struttura operativa di cui si avvale). 
Deve dunque concludersi che lo stimatore d'asta è responsabile ove abbia mantenuto un comportamento violativo della diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata cui è tenuto ex articoli 1176 comma 2 e 2236 c.c. (Cass. Civ. 15732/2018). 
Ribadito che il perito di stima nominato dal giudice dell'esecuzione risponde nei confronti dell'aggiudicatario, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per il danno da questi patito in virtù dell'erronea valutazione dell'immobile staggito, solo ove ne sia accertato il comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell'incarico, tale da determinare una significativa alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea ad incidere causalmente nella determinazione del consenso dell'acquirente , incombendo in ogni caso al professionista dare la prova della particolare difficoltà della prestazione , ritiene il Tribunale che la convenuta non si sia attenuta nell'esecuzione dell'incarico volto alla valutazione dell'immobile pignorato , in termini di accertamento della consistenza e della estensione propedeutici alla determinazione del valore del cespite , alla diligenza qualificata prevista dall'art. 1176 comma 2 c.c. , avendo commesso un evidente errore di valutazione nel ravvisare la possibilità di sanatoria del vano di 15 mq ; detto vano è stato erroneamente qualificato dal perito come “residenziale” e computato nella superficie complessiva del cespite , quando in realtà trattavasi di abuso non condonabile né sanabile . 
Non ritiene il decidente che l'indagine sulla regolarità urbanistica dell'immobile subastato o di porzioni di esso rientri nella prestazione di particolare difficoltà richiesta al professionista ; al contrario l'indagine sulla regolarità urbanistica del bene staggito costituisce il nucleo minimale della prestazione dello stimatore , anche alla luce del fatto che la partecipazione ad un incanto “non costituisce affatto una attività aleatoria, determinandosi ogni partecipante alla propria offerta sulla base delle caratteristiche dell'immobile e del suo interesse a rendersene aggiudicatario, dando per pacifica l'esistenza di un affidamento che i partecipanti ripongono nel corretto operato degli ausiliari del giudice dell'esecuzione” (Cass. Civ. 2359/2010; 13010/2016) . 
La convenuta è dunque incorsa in errore non giustificabile avuto riguardo alle specifiche competenze dalla stessa possedute . 
Tenuto conto del fatto che la responsabilità dell'ausiliario del giudice è di natura extracontrattuale , ritiene , tuttavia, il Tribunale che , sebbene sia stata accertata la colpa della convenuta , non è stato provato il danno asseritamente subito dall'aggiudicatario . 
Invero parte attrice nel libello introduttivo si è limitata a dedurre genericamente che , se avesse avuto contezza della non sanabilità dell'abuso, “avrebbe diversamente valutato l'affare” senza null'altro aggiungere (non ha ad esempio dedotto che mai avrebbe acquistato il cespite) . 
In secondo luogo , per stessa ammissione di parte attrice , l'immobile è stato rivendutoa distanza di un anno dalla emissione del decreto di trasferimentoad un prezzo (€ 180.000,00) superiore al prezzo di aggiudicazione (€ 140.000,00) , sicchè , pur ravvisandosi l'errore della professionista, non può seriamente affermarsi che la condotta colposa della convenuta abbia causato un danno alla attrice , tenuto conto del guadagno da questa conseguito dalla successiva rivendita del bene . 
Per le argomentazioni che precedono si impone il rigetto della domanda. 
Le spese di causa seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. , con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 , avuto riguardo alle quattro fasi del giudizio e alla somma domandata a titolo di risarcimento ). 
Non ricorrono gli estremi della lite temeraria invocati da parte convenuta nei confronti di parte attrice, tenuto conto del fatto che l'errore nell'operato della professionista è stato ravvisato nei termini di cui sopra.  P.Q.M.  Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede: a) rigetta la domanda ; b) condanna parte attrice alla refusione delle spese di causa in favore della convenuta , che si liquidano in € 3809,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge; c) rigetta la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. spiegata da parte convenuta nei confronti di parte attrice . 
Così deciso in ### il 9 giugno 2023 Dott.ssa ### 

causa n. 43823/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Amelia Pellettieri

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Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 954/2024 del 30-05-2024

... le spese di lite e la condanna per lite temeraria - ### ha censurato anche la statuizione in punto di spese di lite evidenziando in tal senso l'erroneo aumento fatto conseguire alla molteplicità di parti contro le quali la parte vincitrice si è dovuta difendere, ribadendo che unica doveva essere considerata la parte processuale attrice. Come già specificato al paragrafo 6 oltre all'attore ### si è costituita in causa l'associazione professionale ### pretendendosi titolare, in forza della convenzione istitutiva dell'associazione, della pretesa creditoria fatta valere a titolo personale dal proprio ex socio. Non solo si tratta di due soggetti distinti, ma con pretese tra loro non sovrapponibili (se è vero che la pretesa creditoria è la stessa, ciascuna parte ha richiesto la condanna della (leggi tutto)...

N. 701/2022 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ***** 
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE SEZIONE IV CIVILE La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei ### dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta a ruolo il ### al n. 701/2022 r.g.  promossa da: ### (C.F. ###) in persona dell'associato ### quale avente causa di ### elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. ### come da procura in atti; -### contro ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende come da procura in atti; -### avverso la sentenza n. 72/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata in data ###; trattenuta in decisione con ordinanza del 19.12.2023 sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante: “### all'###ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, previa sospensione ex artt. 283 e 351 C.P.C. dell'esecuzione provvisoria della Sentenza impugnata, 1) ### l'appello proposto con il presente atto dalla ### “### Pellicci”, in persona del legale rappresentante p.t.., Dott. ### quale avente causa e diritto del #### originario attore, avverso la Sentenza n. 72/2022, emessa dal Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giampaolo Fabbrizzi, in data ###, nel procedimento rubricato al n. R.G. 3425/2017, e in riforma della Sentenza impugnata; ### PRELIMINARE: 2) ### E ### la nullità della Sentenza n. 72/2022, emessa dal Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giampaolo Fabbrizzi, in data ###, nel procedimento rubricato al n. R.G. 3425/2017, per omessa o apparente motivazione; 3) ### E ### la nullità della Sentenza n. 72/2022, emessa dal Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giampaolo Fabbrizzi, in data ###, nel procedimento rubricato al n. R.G. 3425/2017, per mancata ammissione delle istanze istruttorie, ritualmente e tempestivamente richieste, volte alla dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa; 4) ### E ### che parte processuale attiva nel presente procedimento è unicamente l'### professionale “### PELLICCI”, in persona del legale rappresentante p.t., in quanto avente causa e diritto del ##### originario attore, per le motivazioni delle quali in narrativa al punto sub 2); ### 5) ### E ### che il ##### negli anni dal 2006 al 2008, al di fuori dell'incarico professionale ricevuto, ma quale attività ad esso collegata, compiva accertamenti in ordine alla situazione debitoria della ###ra ### e, su espressa richiesta ed a vantaggio della nipote, (###ra ###, eseguiva una serie di pagamenti in favore di soggetti terzi, creditori della stessa convenuta, per il complessivo importo di €. 11.161,62.#; altresì, 6) ### E ### che detti pagamenti, da parte del ##### a favore di terzi e di cui al punto precedente, al di fuori dell'incarico professionale ricevuto, ma quale attività ad esso collegata, sono avvenuti in assenza di qualsivoglia causale e/o motivo che giustificasse gli stessi e attingendo dal proprio patrimonio personale; conseguentemente 7) ### la ###ra ### a restituire all'### professionale denominata “### PELLICCI”, in persona dell'associato quale legale rappresentante p.t., Dott. ### quale avente causa e diritto del #### a seguito dell'atto ### del 14.12.18, la complessiva somma di €. 11.161,62.#, oltre interessi di ### dal dì del dovuto al saldo, ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria e sarà ritenuta di Giustizia; ### IN SUBORDINE: 8) ### E ### la validità ed efficacia della scrittura privata per riconoscimento di debito e accordo di pagamento sottoscritta in data ###, intervenuta tra i ###ri #### e ### e conseguentemente, 9) ### la ###ra ### a seguito dell'atto ### del 14.12.2018, a restituire all'### “#### PELLICCI”, quale avente causa e diritto del #### la somma di €. 10.265,12#, oltre interessi di ### e rivalutazione monetaria, di cui alla scrittura privata per riconoscimento di debito e accordo di pagamento sottoscritta in data ###, intervenuta tra i ###ri #### e ### NEL ### IN ULTERIORE SUBORDINE: 10) ### E ### che la regolamentazione delle spese di lite risulta ingiusta e sproporzionata e, per l'effetto, 11) DISPORRE una riduzione, secondo Giustizia, dell'importo dovuto, a titolo di spese di lite, dalla ###ra ### in favore dell'### “#### PELLICCI”; 12) ### E ### l'insussistenza di profili di temerarietà nella condotta di parte appellante; 13) ### che nulla è dovuto, da parte dell'appellante, in favore della ###ra ### a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 C.P.C.. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio”; Per la parte appellata: “### l'###ma Corte di Appello adìta contrariis reiectis: IN RITO IN VIA PRELIMINARE: 1) ### l'appello in quanto promosso da un soggetto privo di legittimazione e titolarità dell'asserito credito per tutte le ragioni espresse in narrativa. IN SUBORDINE 2) ### l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto in violazione delle disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c. e dell'art. 345 c.p.c.. #### 3) ### l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Lucca. 4) ### ex art. 96 ult. comma c.p.c. l'### in persona del legale rappresentante p.t. in considerazione del carattere meramente defatigatorio e strumentale dell'impugnazione proposta. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% iva e cpa come per legge”.  *****  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, lo ### specificando di agire in persona dell'associato ### ‘quale avente causa e diritto del rag.  ###, conveniva davanti alla Corte di Appello di ### proponendo appello avverso la sentenza n. 72/2022 con la quale il Tribunale di Lucca aveva respinto la domanda proposta dal ragionier ### avente ad oggetto la restituzione da parte della nipote ### dell'importo di complessive euro 11.161,62, corrispondente a pagamenti effettuati nei confronti di terzi creditori su incarico della convenuta, con denaro proprio. Il primo giudice sottolineava in proposito che doveva ritenersi sprovvisto di effetti processuali il decesso dell'attore intervenuto in corso di causa, ma non formalmente dichiarato ai fini interruttivi dal suo procuratore. 
Il Tribunale respingeva altresì la medesima domanda anche nei confronti dell'associazione professionale ### intervenuta volontariamente in causa per rivendicare come proprio il credito vantato dal ragionier ### receduto dall'associazione in data ###. 
Il primo giudice rilevava come né l'attore principale, né la terza intervenuta avessero assolto all'onere probatorio su di essi incombente. In particolare evidenziava che la scrittura privata datata 28.11.2008 prodotta in causa ed avente ad oggetto ‘riconoscimento di debito ed accordo di pagamento' riguardava una causa debendi irriducibilmente difforme rispetto a quella allegata dall'attore a sostegno della pretesa restitutoria oggetto di causa. Spiegava in proposito il primo giudice che, mentre la ragione giustificativa della ricognizione riguardava l'importo di euro 10.265,12, indicato come ‘richiesto ed ottenuto', dunque consegnato dal ### direttamente alla ### secondo lo schema contrattuale del mutuo, quale rapporto sottostante alla promessa unilaterale, differentemente, nella presente causa era stata invocata la restituzione di quanto pagato a terzi su incarico della ### secondo quindi il diverso istituto del mandato, insito nell'incarico di provvedere al pagamento di terzi creditori del mandante. 
Sottolineava come la non riferibilità della scrittura privata in atti alla domanda di restituzione formulata dal ### era evidenziata anche dalla diversità della somma oggetto della ricognizione di debito (euro 10.265,12) rispetto a quanto richiesto in restituzione con l'atto di citazione (euro 11.161,62). In tale prospettiva, stante la ritenuta estraneità della scrittura privata prodotta in atti rispetto alla pretesa creditoria dedotta in giudizio, il Tribunale non affrontava la questione relativa alla istanza di verificazione del documento conseguente al disconoscimento della firma da parte della ### e seguita dalla rinuncia dell'attore ad avvalersi del documento. Non venivano ammesse neppure le prove testimoniali richieste da parte attrice in quanto ritenute vertenti in parte su circostanze superflue, in parte del tutto generiche. Attore e terzo intervenuto erano quindi condannati, in ragione del principio di soccombenza, a rifondere alla convenuta le spese di lite oltre alla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. 
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione per avere il primo giudice ritenuto l'assenza della prova del credito senza espletare nessuna istruttoria; 2) nullità della sentenza per mancata ammissione delle istanze istruttorie volte a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa; 3) errore nell'aver ritenuto che due fossero le parti legittimate attive nel procedimento, ossia il ragionier ### e lo studio professionale ### essendo divenuta unica parte soltanto quest'ultimo; in particolare rilevava che i pagamenti di cui veniva chiesta la restituzione ancorchè avvenuti al di fuori dell'attività professionale spiegata dal ragionier ### erano riconducibili ad attività ad essa collegata; 4)errore nel non aver attribuito rilevanza all'atto di ricognizione di debito del 28.11.2018 avendo lo stesso ad oggetto il medesimo credito per cui è causa ed essendo irrilevante la minima differenza dell'importo indicato nella scrittura rispetto a quello richiesto con la domanda giudiziaria; 5) errore nel non aver ritenuto operante la dispensa dell'onere di provare il rapporto sottostante ex art. 1988 c.c. essendo onere del debitore provare che il debito era inesistente; 6) errore nell'aver ritenuta irrilevante l'istanza di verificazione della sottoscrizione della scrittura privata ex art. 216 c.p.c. che invece consentirebbe di ritenere la validità della ricognizione di debito; 7) in ipotesi subordinata (rispetto ai motivi che precedono) errore nell'aver ritenuto insussistente la prova del credito fatto valere; 8) rilevanza dei mezzi istruttori richiesti ai fini della prova della pretesa creditoria; 9) errore nella condanna di attore e terzo intervenuto al pagamento delle spese di lite, con particolare riferimento all'applicato aumento per la pluralità di parti, essendo unica la parte processuale e cioè ### a cui era succeduta l'associazione professionale ### errore nell'aver ritenuto gli estremi della temerarietà della lite.  ### chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte. 
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva ### che eccepiva l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi in violazione dell'art. 342 c.p.c.; deduceva altresì la carenza di legittimazione dello studio professionale ### evidenziando che lo stesso non era succeduto nella posizione giuridica dell'originario attore ### che era receduto dall'associazione professionale, la quale, comunque, non aveva alcuna attinenza con il debito di cui è causa; eccepiva altresì la violazione del divieto di proporre domande nuove ex art. 345 c.p.c.; nel merito contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma. 
Con ordinanza in data ### veniva respinta la richiesta di inibitoria della sentenza, confermandosi il decreto presidenziale emesso inaudita altera parte ed irrogandosi alla parte appellante una sanzione pecuniaria di euro 500. 
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza collegiale del 19.12.2023, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.  *****  MOTIVI DELLA DECISIONE 1.### di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. - Preliminarmente va esaminata l'eccezione con cui la parte appellata ha rilevato l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale indicazione delle parti della sentenza che intende impugnare e delle ragioni che lo inducono a ritenerla erronea. 
La stessa non può ritenersi fondata, risultando individuati i capi della sentenza di primo grado di cui si chiede la riforma, così come vengono indicate le modifiche che si chiedono in sostituzione della pronuncia impugnata. 
Per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame. 
In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum. 
Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015). 
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante, se è vero che ha per lo più riproposto le tesi già avanzate in primo grado, tuttavia lo ha fatto raffrontandole, in senso critico, alle diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata, e dunque ponendosi nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342 c.p.c Se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello. 
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i vari punti della sentenza di primo grado. 
E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016). 
Dal chè l'infondatezza dell'eccepita inammissibilità del motivo di appello, che dovrà essere esaminato nel merito.  2.I fatti di causa ed il perimetro della decisione - Con atto di citazione notificato in data ### il ragionier ### citava la nipote, ### a comparire davanti al Tribunale di Lucca per sentirla condannare alla restituzione dell'importo di euro 11.161,62, corrispondente a quanto asseritamente anticipato dall'attore, nel periodo intercorrente tra il 2006 ed il 2008, mediante pagamento di soggetti terzi creditori della #### specificava che tali pagamenti di asseriti e non meglio specificati debitori della nipote erano avvenuti al di fuori della sua attività professionale, attingendo al suo conto personale e senza che vi fosse stata alcuna causale che giustificasse tali sue dazioni di denaro, tantomeno legata alla sua attività di ragioniere. 
Nel corso della causa di primo grado interveniva volontariamente in giudizio lo studio professionale ### in persona dell'associato ### premettendo che in data ###### e ### avevano costituito l'associazione professionale denominata ‘studio professionale ### con la conseguenza che ‘ai sensi dell'art. 1 dell'atto costitutivo dell'associazione in parola, anche la domanda di cui all'atto introduttivo del presente giudizio, promosso dal rag.  ### nei confronti della sig.ra ### deve intendersi conferita dall'attore nell'associazione professionale ### con ogni conseguenza di legge'. 
Esponevano quindi che, nelle more della causa, precisamente con atto notarile in data ###, il ragionier ### era receduto dall'associazione professionale, per cui rilevavano che ‘è intenzione della dall'associazione denominata “#### PELLICCI”, in persona dell'### legale rappresentante protempore, Dott. ### quale avente diritto e causa dell'associato, ##### poi receduto con atto in data ###, costituirsi nella controversia in epigrafe indicata al fine di conseguire, in favore dell'odierna esponente, la restituzione della somma di cui alla domanda dell'originario atto introduttivo del presente giudizio'. Chiedeva quindi che, in relazione ai pagamenti fatti da ### nell'interesse di ### quest'ultima fosse condannata a restituire all'associazione professionale la somma erogata dall'ex associato ### per il pagamento dei suoi debitori. 
In allegato alla memoria in data ### la convenuta ### depositava il certificato di morte di ### avvenuta in data ###. 
Nulla veniva in proposito dichiarato dal difensore della parte attrice che non chiedeva alcuna interruzione del giudizio. 
Il primo giudice, con statuizione non impugnata e passata dunque in giudicato, ha in proposito rilevato che ‘resta sprovvisto di effetti processuali il sopravvenuto decesso dell'attore documentato nella memoria conclusiva della convenuta, poiché l'evento astrattamente interruttivo non è stato dichiarato formalmente dal procuratore dell'attore stesso a norma dell'art. 300, 1° e 2° comma, c.p.c.' Il giudizio di primo grado è dunque proseguito sia nei confronti dell''associazione professionale ### rappresentata dall'associato ### e di cui ### non faceva più parte, sia nei confronti del medesimo ### originario attore deceduto in corso di causa. E' infatti principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale, qualora si verifichi la morte di una parte nelle more di un processo pendente, in difetto di dichiarazione dell'evento interruttivo (e/o di volontario intervento con costituzione in prosecuzione degli eredi), prosegua nei confronti del "de cuius" (cfr. ex multis Cass. n° 7274/2006). 
Tanto premesso, il giudizio di appello ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza del debito di ### nei confronti dello studio professionale ### essendo passata in giudicato, per mancanza di appello, la statuizione relativa all'esclusione della pretesa creditoria di ### nei confronti di ### 3.Il primo motivo di appello: la nullità della sentenza per omessa motivazione - Con il primo motivo di gravame l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza, rilevando che la relativa motivazione doveva ritenersi apparente se non addirittura del tutto omessa. In particolare, dopo aver citato gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in punto di nullità della motivazione, lamentava: ‘Nel caso in esame, non è dato comprendere quale sia il ragionamento giuridico operato dall'### giudicante per addivenire alla implicita conclusione che la lacuna in ordine alla prova della fonte negoziale non sia suscettibile di essere colmata con l'espletamento di istruttoria'. 
Ora, secondo quanto autorevolmente stabilito dalla Suprema Corte (cfr. Cass SSUU n° 22232/2016, conf. Cass. n. 13977/2019), la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo" quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. 
Tanto premesso, il motivo in esame è infondato. 
Nel caso di specie la motivazione non solo è esistente, ma anche compiutamente articolata su tutte le questioni rilevate, dando conto puntualmente sia delle prove esaminate e poste a fondamento della statuizione, sia dei motivi del mancato espletamento di quelle ritenute non ammissibili o non utili ai fini del decidere. 
In particolare la sentenza impugnata dà chiaramente conto dei passaggi logici posti a fondamento della decisione, riconducendo i principi generali esaminati al caso concreto e, in particolare: 1. nè l'attore principale ### né l'associazione professionale ### che faceva derivare la propria pretesa da quella in origine fatta valere dal primo (nel senso di ritenere che il credito vantato dal ### fosse da questi stato conferito nell'associazione professionale di cui era entrato a far parte nel 2015, recedendo nel 2018), avevano assolto all'onere probatorio su di loro gravante, ovvero non avevano dato la prova della fonte negoziale del loro diritto; 2.La scrittura privata datata 28.11.2008 intitolata ‘riconoscimento di debito e accordo di pagamento' ha ad oggetto il riconoscimento di un debito del tutto diverso rispetto a quello azionato in giudizio, considerato non solo che l'importo è differente, ma soprattutto che la causa debendi indicata nella scrittura ‘titolata' (ovvero il mutuo, dal momento che si parla di restituzione di somma consegnata) è del tutto difforme rispetto a quella posta dall'attore a fondamento della sua pretesa (ovvero il mandato, dal momento che si chiede la restituzione dei pagamenti fatti dal mandante nei confronti dei terzi creditori su incarico del debitore); 3. la scrittura ricognitiva di debito prodotta in atti è dunque irrilevante ai fini della prova del credito dedotto in causa, considerato che l'astrazione processuale di cui all'art. 1988 c.c. presuppone che il rapporto posto a fondamento della domanda sia lo stesso dedotto nella ricognizione titolata, cosa che non ricorrente nella fattispecie; 4.  conseguentemente irrilevanti sono tutte le questioni afferenti alla tempestività della produzione dell'originale della scrittura ai fini dell'istanza di verificazione proposta dall'attore a seguito del tempestivo disconoscimento della sottoscrizione da parte della convenuta, cui è seguita la rinuncia del medesimo attore ad avvalersi del documento medesimo; 5. non venendo quindi in rilievo, con riferimento al credito fatto valere in giudizio, alcuna dispensa dalla prova del rapporto fondamentale, sono state esaminate le richieste di prove costituende, valutandole tutte inammissibili in quanto le prove per testi sono state dedotte si capitoli in parte vertenti su circostanze del tutto irrilevanti (dal 4 al 7) e per il resto sono assolutamente generici; 6 quindi la domanda è stata rigettata per mancanza della prova del credito in considerazione da una parte del fatto che la scrittura di riconoscimento di debito prodotta è titolata e si riferisce a causa debendi diversa rispetto a quella posta a fondamento della domanda, dall'altro che le prove per testi sono tutte inammissibili per essere state dedotte su capitoli irrilevanti o generici. 
La scansione logica degli elementi analizzati e delle conseguenze che se ne sono tratte in diritto è come si può facilmente rilevare rigorosa e chiara, tale da poter escludere la lamentata apparenza o assenza della motivazione.  4.Il secondo e l'ottavo motivo di appello: la nullità della sentenza e la mancata ammissione dei mezzi istruttori - Con il secondo motivo di appello si deduce la nullità della motivazione ascrivendo al Tribunale l'errore di avere dapprima negato alla parte attrice il diritto di provare il fatto costitutivo della pretesa attraverso mezzi istruttori ammissibili e rilevanti, e poi di avere ritenuto quel fatto non provato. 
Quello che viene rilevato dall'appellante è il c.d. ‘vizio di attività', consistente nella mancata ammissione di mezzi di prova diretti a dimostrare punti decisivi della controversia, e cioè fatti e situazioni che, se accertati, avrebbero l'effetto ex se di determinare una statuizione diversa da quella impugnata (cfr. Cass. n. 13556 del 12/06/2006, in motivazione; ### 1, Sentenza n. 410 del 07/02/1969). ### la Suprema Corte (cfr. Cass. n° ###/2021) in tali termini anche la mancata ammissione di una prova può riverberare i suoi effetti sulla sentenza nei limiti in cui si traduca in un error in procedendo. Tale vizio sussiste quando la decisione sulla prova, se messa in relazione con le altre statuizioni contenute nella sentenza, risulti insanabilmente contraddittoria o totalmente arbitraria. 
Nel caso di specie tuttavia tale vizio non è ravvisabile e il motivo di gravame si palesa del tutto infondato. 
Il primo giudice ha infatti dato puntualmente conto delle condivisibili motivazione che lo hanno portato a non ammettere le richieste prove testimoniali.  ### parte appellante, facendo nella sostanza propri i mezzi istruttori chiesti dall'attore ### aveva chiesto di provare per testimoni: ‘1) D.C.V. che, il Rag.  ### in virtù del rapporto di parentela e quale ragioniere libero professionista incaricato di occuparsi degli adempimenti fiscali e contabili relativi all'attività imprenditoriale della nipote, ###ra ### nel corso degli anni dal 2006 al 2008 aveva modo di anticipare nell'interesse e su richiesta di quest'ultima somme di denaro per l'importo complessivo di €. 11.161,62.#, il tutto come da riepilogo e copie di contabili, che si mostrano; (### 1 allegato alla presente memoria) 2) D.C.V.  che, i pagamenti di cui al capitolo di prova che precede venivano eseguiti dal ##### in assenza di qualsivoglia causale e/o motivo che giustificasse gli stessi e attingendo dai propri conti correnti personali; 3) D.C.V. che, la Sig.ra ### in più occasioni prometteva al #### che appena possibile avrebbe provveduto a restituire le somme di denaro ricevute in prestito'. 
Questi primi tre capitoli sono stati correttamente ritenuti dal primo giudice inammissibili per assoluta genericità delle circostanze dedotte, tali da non permettere alcuna difesa alla controparte. Con il primo capitolo era infatti chiesto al teste di confermare che ### nell'arco temporale intercorrente tra il 2006 ed il 2008 aveva anticipato delle somme di denaro in favore della nipote, per un ammontare complessivo di euro 11.161,62, senza indicare le circostanze e neppure le modalità con cui tali dazioni di denaro sarebbero avvenute. A parte la circostanza che quello che viene chiesto di provare (ovvero una serie di non meglio precisate dazioni di denaro) appare funzionale alla ricostruzione di un rapporto contrattuale ### ben diverso rispetto a quello posto a fondamento della domanda dell'attore (mandato di pagamento dei terzi creditori), neppure il richiamo al documento prodotto in atti permette di ritenere specificate le circostanze relative alle dazioni di denaro che si chiede di confermare. ### documento 1 che si chiede al teste di confermare consiste infatti in un foglio privo di intestazione e di sottoscrizione in cui sono riportate una lista di date con accanto una serie di cifre (la cui somma totale è appunto 11161,62) e nomi (come appunto ‘pasticceria ###) o altre non meglio decifrabili indicazioni (come appunto: ‘bonifico banca ###, ‘bonifici ###, ‘bonifico ###). Nulla è dato evincere dal capitolo su chi abbia ricevuto i soldi, in quali circostanze, visto che in alcuni casi pare indicata la sola modalità di pagamento ###, in altri un soggetto i cui rapporti con le parti non è dato evincere da alcuna parte (pasticceria ###. 
Il Tribunale ha negato anche l'ammissione degli ulteriori capitoli di prova che di seguito si riportano: ‘4) D.C.V. che, in data ###, sottoscriveva in favore del #### una scrittura privata di riconoscimento di debito, che si mostra; (### 2 allegato alla presente memoria) 5) D.C.V. che, tuttavia, nel corso degli anni successivi, la ###ra ### si è sempre rifiutata di restituire al #### le somme di denaro che questi Le aveva prestato; 6) D.C.V. che, la Sig.ra #### quale titolare legale rappresentante pro-tempore della #### nel corso dell'anno 2008 provvedeva a corrispondere al #### quanto dovuto per l'attività da questi prestata nel suo interesse come ragioniere libero professionista, di cui ai progetti di notula che si mostrano; (### 3 allegato alla presente memoria) 7) D.C.V. che, in particolare, la ###ra #### provvedeva al saldo dei progetti di notula del #### di cui al capitolo di prova che precede, eseguendo due pagamenti di €. 3.497,42.# ciascuno, il primo in data ### a mezzo bonifico bancario, il secondo il giorno 14/01/2009 tramite assegno circolare'. 
Il quarto capitolo concerne la sottoscrizione da parte della convenuta della scrittura privata di riconoscimento di un debito diverso sia in punto di quantum, sia di causa debendi rispetto a quello di cui si pretende il pagamento nella presente causa. Il quinto capitolo contiene al contempo sia una valutazione (sul contegno della convenuta in termini di rifiuto di pagamento) sia una formulazione generica sulla riferibilità dei suddetti mancati pagamenti alle somme prestate, di cui manca - come detto sopra - la precisazione delle circostanze di tempo e di luogo e le modalità con cui le dazioni di denaro sarebbero avvenute (circostanza quest'ultima tanto più rilevante in quanto il credito che il ragionier ### assumeva di aver maturato nei confronti della nipote era ricostruito in termini di pagamento di terzi creditori della ### che sarebbe stato dunque necessario individuare). Il sesto e settimo capitolo si appalesano infine del tutto superflui, dal momento che l'intervenuto pagamento da parte della ### delle competenze per le prestazioni professionali del ### quale commercialista, è circostanza da questo non contestata. 
A fronte della chiara e specifica illustrazione dei motivi di inammissibilità delle prove fatta dal Tribunale, l'appellante non ha peraltro neppure dedotto perché, secondo lui, quei capitoli ritenuti dal primo giudice irrilevanti ai fini del decidere, avrebbero al contrario assunto un ruolo decisivo nel mutare l'esito della controversia. 
Allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una deduzione istruttoria, ritenendola irrilevante, l'appellante ha infatti l'onere di censurare la statuizione di rigetto dell'istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, perché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza delle richieste istruttorie disattese in primo grado (cfr. Cass. 22/01/2018, n. 1532; cfr. anche Cass. 27/02/2014, n. 4717; 20/10/2016, n. 21230; 27/10/2017, n. 25652).  5.### di carenza di legittimazione dell'associazione professionale - Va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dello studio professionale ### reiterata dall'appellata ### nei confronti dello studio professionale ### In proposito la stessa già in primo grado aveva rilevato che la associazione di professionisti intervenuta in corso di causa non aveva alcuna attinenza rispetto alla richiesta di pagamento formulata da ### nei suoi confronti. ### aveva in tal senso evidenziato che la costituzione dell'associazione professionale nel giudizio intentato da ### era da intendere quale intervento principale, dovendosi escludere qualsiasi fenomeno successorio o traslativo tra ### e l'associazione professionale ### costituita nel 2015 e da cui ### era receduto nel 2018, dopo la proposizione della citazione. ### ne faceva conseguire che l'associazione professionale doveva essere ritenuta del tutto estranea rispetto al credito fatto valere da ### a titolo personale, senza che fosse stata mai addotta alcuna attinenza con la sua attività professionale. ### professionale si proponeva invece quale titolare della pretesa creditoria per averla acquisita mediante conferimento al momento della costituzione dell'associazione professionale. 
Tanto premesso, deve evidenziarsi come la legittimazione attiva consiste nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale che ha spiegato la domanda ed il soggetto titolare del diritto o autore della condotta dedotta in giudizio ed a cui l'attore ricollega la sua pretesa. 
Il difetto di legitimatio ad causam, quindi, sussiste quando non vi è corrispondenza tra i soggetti del processo ed i soggetti destinatari della pronuncia invocata (cfr. ex multis Cass., sez. III, n. 14270/1999). Tale verifica di coincidenza va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che la legittimazione passiva va affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa sull'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore (cfr. Cass., sez. II, n. 6894/1999). Dunque, il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam sotto il profilo attivo consiste nell'accertare se, in forza della prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste del soggetto che può subire la pronuncia giurisdizionale. In sintesi, la legitimatio ad causam è quella attinente alla titolarità in astratto del diritto o della obbligazione controversi, alla stregua della situazione di fatto come prospettata dalle parti. 
In tal senso, è evidente che rispetto alla prospettazione contenuta nella costituzione di intervento volontario dell'associazione professionale ### (a prescindere dalla sua correttezza o meno) vi è coincidenza tra il diritto vantato (la pretesa creditoria che sarebbe stata asseritamente trasferita da ### in favore dell'associazione al momento della formazione di quest'ultima nel 2015) ed il diritto fatto valere (restituzione degli importi asseritamente corrispondenti ai pagamenti effettuati nei confronti di terzi nell'interesse della ###; In particolare veniva invocato il subentro dell'associazione professionale nel credito, seppure personale, dell'ex socio ### in forza della previsione statutaria di cui all'art 2 dell'atto costitutivo dell'associazione (‘l'oggetto dell'associazione è l'esercizio congiunto della professione di commercialista, consulente del lavoro, revisione in materia tecnico contabili, fiscali, compatibili ed esercitabili in base ai requisiti degli iscritti e di ogni altra ad essa collegata, comunque riservata agli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro'), in correlazione con l'art. 7 (‘al fine di realizzare lo scopo associativo le parti si obbligano a conferire nell'associazione tutta la loro individuale attività professionale ivi compresi mobili e arredi e tutti gli incarichi e mandati che riceveranno dai clienti in ordine alle prestazioni di tipica natura professionale, rientranti nelle attività di cui al punto 2') e con l'art. 10 della medesima convenzione (‘tutte le somme di denaro a qualunque titolo riscosse nell'esercizio delle attività di cui ai precedenti articoli 2 e 7 saranno di proprietà dell'associazione') Ne consegue che la legittimazione attiva va riconosciuta alla parte intervenuta e odierna appellante, fermo restando che la verifica della effettiva titolarità di quella posizione giuridica si risolve, poi, nella pronuncia di merito. 
Per motivi di coerenza logica delle argomentazioni si riserva la trattazione della suddetta eccezione anche in termini di valutazione della titolarità del diritto fatto valere all'esito dell'esame del terzo motivo di appello per come di seguito.  6.Il terzo motivo di appello: le parti legittimate attive nel processo - Con il terzo motivo di appello si lamenta l'errore nell'avere il primo giudice considerato la domanda proposta dall'attore ### e quella proposta in sede di intervento volontario dallo studio professionale ### come due autonome pretese, avanzate da due distinti soggetti. Al contrario, secondo l'appellante, l'associazione professionale sarebbe soggetto titolato a richiedere il pagamento del debito maturato da ### nei confronti di ### in considerazione del fatto che, in forza della convenzione del 2015, istitutiva dell'associazione professionale, tale credito sarebbe stato conferito nell'associazione. Esponeva quindi che con l'intervenuto recesso nel 2018 di ### dall'associazione professionale, quest'ultima era divenuta l'unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento del suddetto credito dell'ex socio. 
Il motivo è del tutto infondato. 
Intanto va sottolineato come l'intervento in causa dell'associazione professionale, avvenuto dopo il recesso dalla stessa di ### ma prima della di lui morte, non ha sotteso alcun fenomeno successorio nei confronti dell'originario attore, ma si è fondato sulla asserita titolarità della pretesa creditoria in quanto ritenuta conferita dal professionista nell'associazione professionale al momento della sua costituzione. A ben vedere dunque si tratta di due soggetti distinti che si assumono ciascuno titolare di un medesimo credito nei confronti dello stesso soggetto. 
A sottolineare tale diversità soggettiva si aggiunge che ### ha agito in primo grado deducendo in atto di citazione che ‘in virtù del rapporto di parentela e quale ragioniere libero professionista incaricato di occuparsi degli adempimenti fiscali e contabili relativi all'attività imprenditoriale della nipote…[…]… nel corso degli anni dal 2006 al 2008 aveva modo di anticipare nell'interesse e su richiesta di quest'ultima somme di denaro per l'importo complessivo di euro 11161,62', specificando quindi che ‘detti pagamenti in favore di soggetti terzi sono stati eseguiti dal sig. ### rag. ### in assenza di qualsivoglia causale e/o motivo che giustificasse gli stessi e attingendo dal proprio conto corrente personale'. In sede di prima memoria ex art 183 co VI c.p.c. il medesimo ### specificava di aver provveduto ‘in prima persona' a saldare alcuni debito della nipote in una situazione di momentanea difficoltà economica della stessa, senza in alcun modo riferire la propria pretesa creditoria a pagamenti effettuati nell'espletamento della propria attività professionale ed anzi specificando che i suddetti pagamenti erano intervenuti ‘al di fuori dell'incarico professionale ricevuto', con particolare riferimento alla tenuta delle scritture contabili della ditta individuale della #### ha quindi avanzato una pretesa creditoria per aver effettuato, assolutamente a titolo personale, pagamenti di debitori della ### a cui si è venuta a contrapporre la pretesa dell'associazione professionale, convinta che la suddetta pretesa creditoria dell'ex associato ### fosse confluita, mediante conferimento, nell'associazione al momento della sua costituzione. 
Dalla duplicità dei soggetti che hanno formulato domanda di pagamento nei confronti dell'odierna appellata discende quindi che avendo impugnato la sentenza la sola associazione professionale, deve essere ritenuta coperta da giudicato l'esclusione della pretesa creditoria formulata da ### nei confronti di ### Già tale sola osservazione porta a ritenere che non vi sia alcuno spazio per la pretesa creditoria fatta valere dall'associazione professionale con riferimento al dedotto subentro nella pretesa creditoria dell'ex associato, con riferimento alla quale è coperta da giudicato l'insussistenza del diritto di credito. 
Anche volendo affrontare l'aspetto del merito della titolarità del diritto di credito da parte dell'associazione professionale (così dovendosi leggere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di cui al paragrafo che precede), l'esito è comunque in termini di insussistenza del diritto. 
Dal testo della convenzione costitutiva dell'associazione (per come sopra riportato nelle parti salienti ai fini di causa) si evince infatti che i ‘conferimenti' di cui al punto 7 si riferiscono chiaramente alle attività professionali svolte individualmente dai soci, nonché a tutti i mandati ricevuti dai clienti e connotati da ‘tipica natura professionale'. 
Nel caso di specie il credito vantato dall'ex socio ### nei confronti di ### consiste nella pretesa restituzione di somme corrispondenti a quelle con le quali lo zio avrebbe pagato alcuni creditori della nipote in un momento di difficoltà economica di quest'ultima, pagamenti intervenuti ‘al di fuori dell'incarico professionale ricevuto' di tenuta delle scritture contabili della ditta della nipote. Pertanto, per espressa ammissione di ### non si tratta all'evidenza di attività rientrante nella prestazione professionale di tenuta delle scritture contabili della ditta individuale, che è pacifico che il ### abbia svolto per conto della ### ricevendo il relativo compenso. 
Se a ciò si aggiunge che è stato lo stesso ### ad esporre che tali pagamenti dei creditori della nipote sono avvenuti a titolo personale e con denaro tratto dal proprio conto corrente, non è dato vedere come possano aver avuto anche lontana attinenza con la professione di commercialista.  7.Il quarto, quinto e sesto motivo di appello: la scrittura di riconoscimento di debito - Se gli argomenti che precedono già appaiono sufficienti per ritenere l'infondatezza del gravame, si ritiene di affrontare anche l'esame degli ulteriori motivi di merito in funzione della statuizione sulle spese e sulla condanna per lite temeraria, oggetto di specifico punto di appello. 
Fatta tale premessa, si procede a trattare congiuntamente il quarto, quinto e sesto motivo di appello tutti accomunati dalla doglianza relativa alla mancata attribuzione di rilevanza probatoria alla scrittura privata di riconoscimento di debito prodotta in atti da ### (che a fronte del disconoscimento della sottoscrizione da parte della ### ha proposto istanza di verificazione, cui è seguita la CTU grafologica che ha accertato l'apocrifia della firma attribuita a ### con conseguente rinuncia da parte dell'attore ad avvalersi del documenti di cui l'associazione professionale ha invocato l'utilizzo). 
Il primo giudice, bypassando tutte le problematiche procedurali relative all'utilizzo della scrittura, è andato ad affrontare la questione pregiudiziale fondamentale, ovvero la riferibilità o meno del suddetto riconoscimento di debito alla pretesa azionata nella causa in oggetto. 
Il condivisibile assunto in tal senso è in termini di assoluta incompatibilità tra l'oggetto del riconoscimento e la pretesa creditoria per cui è causa. Nella scrittura privata datata 28.11.2008 si premette infatti che ‘### per fare fronte a necessità personali e urgenti ha richiesto e ottenuto, in più volte, dal rag. ### la somma complessiva di euro 10.265,12…' riconoscendosi debitrice per detto importo nei confronti del rag. ### ed impegnandosi a restituirlo in rate mensili, anche non costanti, di euro 500. Si tratta dunque di un riconoscimento di debito titolato laddove la causa debendi è individuabile in un mutuo, quale rapporto sottostante alla promessa unilaterale. Diversamente, nella causa in esame è richiesta la restituzione della somma corrispondente ai pagamenti fatti da ### nei confronti dei creditori della ### secondo dunque uno schema tipico della figura del mandato in cui si è sostanziato l'incarico di provvedere al pagamento dei terzi creditori della mandante. Significativa in tal senso anche la sensibile differenza dell'importo richiesto con l'atto di citazione (euro 11161,62), superiore alla somma oggetto del riconoscimento di debito (euro 10.265,12) redatto circa nove anni prima dell'inizio della causa ed in cui era anche previsto un pagamento mensile, seppure non cadenzato. 
Se dunque il riconoscimento di debito non si riferisce per quanto detto alla pretesa creditoria fatta valere nella presente causa, ogni questione relativa all'utilizzabilità del documento è conseguentemente del tutto superflua. Allo stesso modo del tutto inconferente è dissertare della relevatio ab onus probandi derivante ex art. 1988 dall'astrazione processuale scaturente dal riconoscimento di un debito differente rispetto a quello fatto valere in giudizio. 
Per questo anche tutti i suddetti motivi di appello appaiono infondati.  8.Il settimo motivo di appello: la prova del credito - Con il settimo motivo di appello ci si duole del rigetto della domanda per carenza di prova, a fronte della mancata ammissione di mezzi istruttori.  ### anche di questo motivo è conseguenza, da una parte del fatto che la scrittura di riconoscimento di debito prodotta in atti fa riferimento ad una causa debendi radicalmente differente rispetto a quella sottostante alla pretesa creditoria di cui è causa (come detto sopra al paragrafo 7), dall'altra deriva dalla mancata prova della fonte dell'obbligazione, essendo in tal senso stata richiesta prova testimoniale in parte su capitoli non rilevanti ai fini del decidere, in parte aventi ad oggetto circostanze assolutamente generiche e come tali non ammissibili (come detto sopra al paragrafo 4).  9.Il nono motivo di appello: le spese di lite e la condanna per lite temeraria - ### ha censurato anche la statuizione in punto di spese di lite evidenziando in tal senso l'erroneo aumento fatto conseguire alla molteplicità di parti contro le quali la parte vincitrice si è dovuta difendere, ribadendo che unica doveva essere considerata la parte processuale attrice. 
Come già specificato al paragrafo 6 oltre all'attore ### si è costituita in causa l'associazione professionale ### pretendendosi titolare, in forza della convenzione istitutiva dell'associazione, della pretesa creditoria fatta valere a titolo personale dal proprio ex socio. Non solo si tratta di due soggetti distinti, ma con pretese tra loro non sovrapponibili (se è vero che la pretesa creditoria è la stessa, ciascuna parte ha richiesto la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore, senza che fosse ravvisabile alcun fenomeno successorio nella pretesa creditoria), che dunque hanno implicato una moltiplicazione degli oneri difensivi della convenuta ### Del tutto correttamente dunque il primo giudice ha applicato l'aumento dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento in relazione alla pluralità di parti, che rientra tra i criteri in presenza dei quali l'art. 4 co 2 DM 55/2014 e succ. modif prevede un aumento del 30% per ogni soggetto ulteriore rispetto al primo. La suddetta disposizione, infatti, dopo aver previsto detto aumento (adesso peraltro obbligatorio e non più facoltativo) per il caso in cui ‘l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale…', ha esteso il medesimo aumento anche al caso in cui ‘l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti', che è quanto accaduto nella fattispecie.  ### ha altresì dedotto l'erroneità della disposta condanna ex art. 96 c.p.c.  deducendo l'assenza di profili di temerarietà della lite. 
Anche tale punto non è condivisibile e la condanna ex art. 96 u.c. c.p.c. merita conferma. 
Il Tribunale l'ha disposta argomentando ‘la condotta dell'attore e del terzo integrano peraltro altrettanti abusi dello strumento processuale, avendo preteso il pagamento di una somma di denaro per ragioni palesemente insussistenti, assistite dal tentativo di suffragarne la prova con una scrittura privata concernente un'obbligazione del tutto divergente e con prove costituende manifestatamente inammissibili'. Ha quindi determinato equitativamente la suddetta condanna in euro 1000,00 per ciascuna parte. 
Com'è noto, la giurisprudenza formatasi sul terzo comma dell'art. 96 ha dato talora rilievo alla necessità dell'elemento soggettivo dell'illecito, richiedendo almeno la colpa grave, mentre talaltra ha valorizzato il carattere pubblicistico della sanzione, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. in funzione di contenimento dell'abuso dello strumento processuale. Le pronunce più recenti (cfr. Cass. 12/07/2023 n. 19948; 30/12/2023 n. ###), tuttavia, paiono superare tale dicotomia, e suggerire una sintesi nei seguenti termini: “Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l'iniziativa processuale s'inscrive sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte”. 
Dunque, la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo. 
Tuttavia, appunto, nel caso in esame la condotta dell'associazione professionale ### - che è intervenuta nella causa proposta dal suo ex socio pretendendosi titolare di una pretesa creditoria fatta valere da ### a titolo personale, chiaramente al di fuori dell'attività professionale svolta in forma associata - è qualificabile come abuso del processo. In tal senso la stessa domanda non si è dimostrata semplicemente infondata e neppure solo totalmente errata (circostanza che già trova la sua contropartita nella condanna alle spese di lite), ma connotata da colpa grave scaturente dalla palese infondatezza delle argomentazioni e dalla inconferenza dei mezzi istruttori invocati. A tale proposito va sottolineato come la scrittura privata di riconoscimento di debito non soltanto è risultata relativa ad una pretesa creditoria palesemente differente rispetto a quella fatta valere in causa, ma all'esito della espletata CTU grafologica, è altresì emerso che, sia la copia della scrittura sia l'originale prodotti in atti recavano la firma apocrifa della asserita debitrice.  10.Le spese di lite - ### alle spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse seguono il principio della soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 5200 a € 26.000) e dell'impegno difensivo prestato ###, con riferimento sia alla fase cautelare della richiesta inibitoria, sia del merito del giudizio e con esclusione, riguardo a quest'ultimo, della fase istruttoria, tecnicamente non espletata e con trattazione limitata a note ripetitive delle già spiegate difese (in particolare: quanto alla fase cautelare ex art. 283 c.p.c. euro 992 per fase di studio ed euro 672 per fase introduttiva; quanto al giudizio di merito dell'appello: € 1134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1911,00 per la fase decisoria). 
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art.  13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.  P.Q.M.  la Corte di Appello di ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa e respinta, così statuisce: 1) respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado; 2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, che vengono liquidate in euro 1664,00 per compenso per il sub procedimento di inibitoria ed in € 3966,00 per compenso per il giudizio di merito, entrambi da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge; 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 22.04.2024 dalla Corte di Appello di ### su relazione della dott.ssa #### relatore Il Presidente Dott.ssa ###ssa Dania Mori Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni 

causa n. 701/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Caporali Paola, Mori Dania, Carnemolla Maria Guglielma

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