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Giudice di Pace di Caserta, Sentenza n. 1174/2024 del 11-09-2024

... il Giudice comunitario dichiarava la responsabilità dello Stato italiano. Tale responsabilità, inoltre, risultava sensibilmente aggravata dall'impossibilità concreta di far valere l'effetto diretto della direttiva non trasposta. Dall'illecito statale, pertanto, residuava quale unica forma di protezione una forte tutela risarcitoria dei singoli. Venend o al la disam ina d ella norm ativa itali ana l 'art 12 5 — s exies T. U.B. recita: "I l consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto….l'inciso "per la vita residua del contratto" ha contribuito ad (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### avv. ### ha pronunziato la seguente ### causa iscritta al n°2651 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto pagamento TRA ### S.P.A. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore### co n se de in Ro ma V ia ### ndro ### e n. 4, rappresen tata e difesa da ll'Avv. ### (C.F.  #### ) ed elettivam ente domici li ata in ### iv iera di Ch iai a n. 2 63, presso lo studio dell'Avv. ### in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato e da considerarsi apposta in calce all'atto di citazione .   -#### (C.F. ###) residente ###via SS.  ### e ### n.23.  -### - Conclusioni: come da atti ### atto di citazione notificato, l'istante ### S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore ### ut supra, conveniva in giudizio ### più specificamente, l'esponente tanto assumeva nel libello introduttivo: “…In data 0 5 agosto 2 016 Mari a R o sa ### sottos cri veva con la ### S.p.A. contratto di finanziamento n. 5243 da restituire mediante cessione di quote della retribuzione mensile in n° 120 ra te d i euro 340,0 0 ciascun a,per un mon tan te lo rdo di ### 40.800,00 …..Il contratto prevedeva le seguenti voci di costo: -“commissioni di attivazione", comprensive di spese di istruttoria pratica: ### 958,8 0; -commiss ion i di gesti one" : Eur o 300,00; -"p rovvigioni all' int ermediar io del credito: ### 3.304,80; -"imposto di bollo": euro 16,00; -"costo incasso rate": euro 0,00; per un saldo al richiedente pari a ### 25.9 59,7 2, già det ratt a la so mma d i ### 10.067,48 di interes si….Successiv amente, l'operazione di finanziamento veniva estinta anticipatamente attraverso il versamento della somma di ### 20.233,68, come da pian o estinti vo che si depos ita …..Il vers ament o della p redet ta somma in fa vore del la ### S.p.A.  avveniva dopo che l'odierna convenuta aveva già versato n.49 ### rate, per un residuo di n. 71 rate….. Successivamente, in data ### la ### inviava alla ### S.p.A. lettera di reclamo co n l a qua le richied eva il rim bor so di t utta u na serie di voci d i spesa ….. Con mi ssiva del 17.12.2020 la ### S.p.A. riscontrava il predetto reclamo, rigettando le avverse richieste…. Successivamente in data ###, la ### proponeva ricorso unilaterale all'### di Napoli avente ad oggetto la richiesta di restituzione della somma complessiva di euro 2.725,85 per commissioni varie al quale, in data ###, la ### S.p.A. rispondeva con proprie controdeduzioni …..Con decisione assunta in data ###, il ### di Napoli accoglieva soltanto parzialmente il ricorso presentato dall'odierna convenuta disponendo che la ### S.p.A. dovesse corrispondere alla ### la somma complessiva inferiore di euro 1.617,00 oltre interessi legali, di cui euro 363,58 a titolo di commissioni di attivazione ed euro 1.253,20 a titolo di commissioni di intermediario, nonché la somma di euro 200,00 in favore della ### d'### come contributo alle spese della procedura ed euro 20,00 al ricorrente quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso…..### di Napoli ha posto a fondamento della predetta decisione la ormai nota sentenza "### della Corte di ### (11.09.2019) con la quale veniva stabilito il principio second o cui : "l'a rt 16, para g rafo 1, della diretti va 20 08/1948, at tuato n ell 'ordinamento interno con l'ari 125-sexies ### deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore" ….. decisione del ### di Napoli, inoltre, è fondata sul recente ### Coord. n. 26525/2019 che, in recepimento della sudde tta statuizione della ### e ### ha confermato le predette statuizioni …..Sulla scorta di tali principi ed in accoglimento parziale delle controdeduzioni presentate dalla ### S.p.A., il ### riconosceva il diritto della ### ad ottenere la ripetizione, secondo un calcolo proporzionale, di somme inferiori rispetto a quelle richieste, così come richiamate al precedente punto 9)… Successivamente, con missiva del 29.04.2021 la ### S.p.A. comunicava al ### di Napoli la propria intenzione di non adempiere alla predetta decisione e di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ritenendo di nulla dovere alla ### …### luce di quanto sopra premesso, la ### S.p.A. ha interesse ad adire l'###mo dice di ### affinché venga accertata e dichiarata l'illegittimità della decisione del ### di Napoli e per l'effetto venga dichia rat o che la F incontinuo S.p .A. n ulla d eve all a ### a ### in virtù dell'anticipata estinzione del finanziamento n.5243/2016, il tutto in virtù dei seguenti MOTIVI….1.. Sulla non applicabilità a livello nazion ale dell a linea inte rpreta tiva della UE. Pre valenza della nor mativa nazionale nei rapporti orizzontali. Validità della distinzione tra costi "up front" e "recurring". Inesistenza del credito della ### nei confronti della ### S.p.A. ….Come anticipato nelle premesse la decisione del ### di Napoli, che ha accolto seppur parzialmente il ricorso presentato dalla ### ancora le proprie radici sulla ormai nota sentenza "### della ### di ### (11.09.2019), nonché sul recente ### Coord.  26525/2019 che sostanzialmente ha confermato l'indirizzo della ###.Sennonchè, in tema di rimborso degli oneri dovuto al consumatore in conseguenza dell'estinzione anticipata di un finanziamento, non pare applicabile la sentenza dell'11-09-2019 C-383 della ### di giustizia UE ("caso ###) che ha interpretato l'art. 16 della ### n. 48/2008 in contrasto con il testo dell'art. 125-sexies ### In effetti la citata ### europe a, non pos se dendo i req ui siti di una direttiva "s elf -ex ecuting ", non può trovare diretta applicazione nei rapporti interprivatistici nel nostro ordinamento. Deve perciò, in via generale, ancora ritenersi che, in riferimento alle spese accessorie ad un contratto di finanziamento, appare opportuno distinguere tra la remunerazi on e di ser vizi temporal mente coll ocabi li n ella fase p reli minare e /o f ormativa del regolamento negozial e, "up-fro nt ", e remun er azione di attività d estinate a trovare svol gime nto nella fase esecutiva, "recurring"…..si a l a commissi one ban cari a c he la provv ig ione di interme di azi one — qua ndo pattuite e completamente maturate al momento della stipulazione del contratto, salva diversa struttura delle previsioni convenzionali — attenendo esclusivamente al momento genetico de1 rapporto, rientrano tra i costi "upfront" non oggetto di rimborso, non essendo ragionevole far gravare sul soggetto mutuante gli effetti di una scelta liberamente effettuata dal mutuatario nell'estinguere anticipatamente il finanziamento. Così si è espresso il ### e d i Nap oli , in p erso na del dot t. ### co n se nten za n. 10 marzo 2020 n. 2391, che confer ma l'orientam ent o già ass unto da l medesi mo ### a ll' indom ani del "cas o ### con sentenza n.10489 del 22 novembre 2019……I principi "interpretativi" della ### di ### del 11 settembre 2019 no n sono invoc abili, dun que, nel contenzioso B anca -cliente. Nel rim arc are tale assunto, il ### ha conferm at o la fond amentale dis tin zi one tra la vinco lativit à della pronu nc ia int erpretativa — di per sé indiscutibile — e la diretta efficacia della "fonte interpretata". ###, ormai, è noto. In riferimento alla tematica dell'individuazione dei "costi" rimborsabili al consumatore in conseguenza dell'estinzione anticipata di un finanziamento, i ### di ### hanno sancito la rimborsabilità anche dei costi "che non dipendono dall a dura ta del contratto"…… Sic ché, p er al cuni, t al e pronun cia è se mb rata de stinata a superare la tradizional e distinzi one tra o neri "up -f ront" e "recurring"…… Tut ta via, non p uò inda garsi la portata della pronuncia in questione, senza considerare che trattasi di sentenza interpretativa che ha ad oggetto una fonte non direttamente applicabile dal giudice italiano….La norma interpretata, infatti, è la ### 2008/48 UE, la quale non ha natura di direttiva self-executing — da cui deriverebbe l'obbligo in capo al giudice di merito di disapplicare, anche in assenza di un provvedimento di recepimento da parte dello Stato membro, la normativa intern a in contra sto co n la f onte sovranaz iona le, per l' effetto de cide ndo il ca so co ncreto in virtù delle disposizioni comunitarie. Gli interpreti, d'altronde, avevano sin da subito nutrito dubbi sulla diretta efficacia della ### in particolare sulla circostanza che essa sia sufficientemente specifica nella determinazione dei diritti che intende attribuire al consumatore….In particolare, se pur si vuole considerare chiara l'affermazione di principio di cui all'art. 16 par.1, circa l'attribuzione al cliente del "diritto" alla "riduzione del costo totale del credito”, non è altrettanto dettagliato il criterio temporale di restituzione che il “legislatore" europeo intende adottare (pro rata temporis!? E per i costi che non sono legati al fattore-tempo!?). Trattasi di aspetto non secondario , pe r una ma ter ia i n c ui gli aspetti tecnic i assorb ono , talvolta, le consi derazioni giuridiche di principio , in qu anto l'ad ozi on e di un c riterio co mputaz ion ale (ov vero di un altro) f inisce per incidere sul contenuto dei diritti che la normativa stessa intende attribuire. In una recente pronuncia del ### di Monza (sentenza n.2573 del 22 novembre 2019 la natura self-executing della ### era stata esclusa proprio in ragione dei numerosi dubbi interpretativi che essa aveva suscitato e che avevano costretto i giudici di merito di svariati ### comunitari a rivolgersi alla ### di ### per definire una linea ermeneutica univoca (proprio come avvenuto nel caso ###. Recentemente, tale indirizzo giurisprudenziale è stato confermato dal ### di Torino con l'ordinanza del 29 giugno 2020, con la quale veniva ribadita la natura di sentenza non direttamente applicabile della pronuncia "###. D altronde, nell'ordinamento italiano la direttiva è stata recepita (art. 125 sexies T.U.B. come introdotto dal D.Igs. n.141/2010), sicché, ove si ritenesse che la stessa sia stata maltrasposta, la soluzione applicativa non potrebbe che risiedere nella responsabilità dello Stato italiano per erronea trasposizione. In altri termini, l' invocabilità diretta delle disposizioni di cui alla direttiva oggetto dell'interpretazione "estensiva" d a pa rte della ### s arebbe c om unque da esc lud ere, ove si constatasse l'assoluta inconciliabilità tra la direttiva stessa e la disciplina interna di attuazione, in quanto non vi sarebbe margine per qualsivogl ia "interpreta zione esten siv a" di quest'ultima … …### ti, non sarebbe ammissibile l'applicazione "diretta" della direttiva, se non nei rapporti "verticali" tra Stato e cittadino (e non in quelli "orizzontali" tra cittadino e banca ad esempio), sul presupposto che lo Stato abbia frapposto un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi posti dal "legislatore" europeo…..In altri termini, la mancata adozione delle disposizioni necessarie al recepimento pone in essere ma violazione del diritto dell'### che — al di là dell'illecito costituito dalla mancata trasposizione e delle sue conseguenze sul piano istituzionale (procedimento di infrazion e) — pro voc a la responsa bilità patr imonia le de llo S tato membro i nade m piente (C. giust., 9.11.1991, C-6/90 e C-9/90, ###. Ciò a condizione che le disposizioni violate della direttiva siano intese ad attribuire un diritto ai privati e che sussista un nesso di causalità tra il mancato adempimento ed il danno da essi patito. Dunque l'inesatta trasposizione della direttiva dovrebbe comportare la necessità che il consumatore (da solo o, come più spesso accade, per il tramite di associazioni di categoria ) invochi innanzi alla ### di ### l'inadempienza dello Stato italiano all'obbligo di trasporre correttamente la direttiva de qua, facendo valere un autonomo diritto di natura risarcitoria…..In altri termini, il consumatore non può invocare l'efficacia diretta della direttiva nei confronti della ### la quale, per il solo fatto di aver rispettato e posto in essere i principi della normativa nazionale, si troverebbe a dover subire conseguenze negative molto gravi dovute all'inesatta trasposizione della direttiva comunitaria. Tale interpretazione è stata avvalorata da due recentissime pronunce dei ### di ### e di Cassino con le quali, all'esito di ricorsi ex art 702bis cpc presentanti dagli istituti di credito, veniva confermata la non applicabilità della sentenza ### all' interno dell'ordinamento italiano. Confermavano la sua natura di direttiva non self executing e non potendo, pertanto, trovare diretta applicazione nei rapporti interprivatistici nel nostro ordinamento (ordinanza del 11.02.2021 ### di ### ambito del n.R.G. 49639/2020 e ordinanza del 02.02.2021 ### di Cassino nell 'ambito del n. R.G. 1270/2020 — al1.9)….La responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario è stata per la prima volta riconosci uta in via giurispruden zial e c on la se nte nza 19 no vem bre 1991 , pronunciata a definizi one del cel ebre caso ### ovi ch. La fatt ispecie c onc ernev a il mancat o rec epimento della direttiva 80/97/### che imponeva agli ### membri la predisposizione di un meccanismo di tutela volto a garantire la liquidazio ne dei s alar i dei lavo rat ori i n caso di i nsol venza de l dat or e di lav oro. ### di giustizia fu nell'occasione adita in sede di rinvio pregiudiziale dai ### di ### del ### e di ### i quali si interrogavano sull'eventuale effetto diretto di alcune disposizioni della suindicata direttiva e sulla possibilità per i singoli di pretendere un risarcimento dallo Stato per il pregiudizio subito a causa dell'omessa trasposizione di un a direttiv a comunitaria …..D opo aver a cce rt ato che l a dirett iv a 80/97/CEE non presentava i caratteri di sufficiente precisione, necessari per sancirne la sua diretta applicabilità (self executing), con la sentenza de qua il Giudice comunitario dichiarava la responsabilità dello Stato italiano. Tale responsabilità, inoltre, risultava sensibilmente aggravata dall'impossibilità concreta di far valere l'effetto diretto della direttiva non trasposta. 
Dall'illecito statale, pertanto, residuava quale unica forma di protezione una forte tutela risarcitoria dei singoli. 
Venend o al la disam ina d ella norm ativa itali ana l 'art 12 5 — s exies T. U.B. recita: "I l consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto….l'inciso "per la vita residua del contratto" ha contribuito ad avallare la tradizionale distinzione tra costi "up-front" e costi "recurring"…..I costi up-front corrispondono ad esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento (ad es. la gestione della pratica, le spese di istruttoria ecc.) che prescindono dalla durata del rapporto di credito. Per giurisprudenza ### prevalente, det ti cos ti no n sono rimb ors abili in sede di estinzione antici pata…..I cost i recurring (come ad esempio le polizze vita accessorie) sono invece riconducibili a spese legate alla durata del rapporto di credito e sono considerati dalla giurisprudenza dominante rimborsabili -in misura maggiore o minorea seconda del momento in cui il finanziamento è stato estinto…..In linea di principio, l'orientamento più diffuso ritiene che il contraente abbia diritto soltanto al rimborso dei costi recurring, ovvero di quegli esborsi che riguardano il periodo successivo all'estinzione del finanziamento ed in cui — di fatto — non ha usufruito di tali servizi o prestazioni….### e de lla disci plina i tal iana di attua zione dell a dire ttiva se mbra lasciare dunque pochi margini di dubbio circa l'espressa scelta del legislatore nazionale di "limitare" la rimborsabilità ai soli oneri "recurring"….###à, tra la normativa nazionale e quella comunitaria è ancor più profonda, se il camp o d i inda gine viene all arga to dalla normativ a p rim aria di cui all'ar t. 12 5- sexies T.U.B. al concreto dipanarsi della regolamentazione tecnica, che — come sempre in questa materia — finisce per riempire di conten uti "pratici" lo scarno dettato le gisla tivo. Sicché, non pu ò non nota rsi come la distinzione tra costi "up-front" e "recurring" non sia solo un ritrovato ermeneutico di derivazione giurisprudenziale, ma trovi delle solide radici nella produzione regolamentare della ### d'Italia…..Tanto la ### d'### del 7/4/2011, quanto gli ### di ### in materia di cessione del quinto del Marzo 2018 (par. III, punti 12 e 15), infatti, rimarcano con nettezza la differenza tra costi "up-front" e "recurring", presupponendo la non rimborsabilit à d ei pr im i e la rimborsab ili tà pr o q uota d ei seco ndi . Propr io nei citati "### di ### " s i legg e testualment e: " ### ioni rich iedo no che la docu mentazione pre contrattuale e contrattuale indichi in modo chiaro i costi applicabili al finanziamento; in relazione al diritto del consumatore al rimbors o anticipa to, v anno anche i ndi cate le modal ità d i calco lo d ella r iduzio ne del "costo totale del credito", specificando gli oneri che maturano nel corso del rapporto (cd. "recurring") e che devono quindi essere restituiti al consumatore se corrisposti anticipatamente e in quanto riferibili ad attività e servizi non goduti" …S e ne d educ e che ### d '### in ter preta i n maniera "l ett erale" la di spos izione di cui all'art.  125-sexies T.U.B., non lasciando alcun margine di dubbio circa la coincidenza tra i costi "dovuti.. .per la vita residua del contratt o" e la tradiz ionale defi nizio ne degli oneri "recurri n g"……Ne llo sch ema allegato agli ### di ### si "raccomanda" agli istituti di indicare schematicamente, sin dal momento della conclusione del contratto, i costi "up-front e quelli "recurring" ai fini della successiva rimborsabilità in caso di estinzione anticipata. ### restando quanto sopra, sembrerebbe, tra l'altro, non corretta l'interpretazione dell a Cor te a nch e con ri guard o al teno re letterale dell'a r ticol o 16 comma 1 dell a Direttiva……### la locuzione "restante durata del contratto" sembra riferirsi esclusivamente agli interessi e ai costi dovuti che devono essere retrocessi e non, genericamente, alla riduzione del " osto totale del credito" nel suo complesso. In altri termini, la norma prevede la restituzione non già di tutte le voci che compongono il "costo totale del credito", in proporzione alla durata residua del contratto, bensì la restituzione delle sole voci di costo che vengono a maturazione nel corso della residua durata del contratto medesimo (la norma stabilisce infatti che il suddetto diritto alla riduzione "comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"), dal momento che solo per dette voci è possibile individuare una quota retrocedibile al cliente….Ciò posto, stante l'assoluta inconciliabilità tra la normativa comunitaria e quella nazionale, il consumatore (### nel caso di specie) non può invocare l'efficacia diretta della direttiva nei confronti della ### (###, stante l'esclusione della natura di direttiva "self executing", bensì l'inadempienza dello Stato italiano all'obbligo di trasporre correttamente la direttiva de qua, facendo valere un autonomo diritto di natura risarcitoria innanzi alla ### di ### UE….tale inconciliabilità si rafforza, trovando ulteriore conferma, ancorché si ponga l'attenzione sulle motivazi oni c he hann o s pinto la ### di ### zi a ### pea ad emanare l'ormai noto provvedimento interpretativo….E' vero infatti che, la citata sentenza perviene alla conclusione secondo cui il "credito include tutti i costi posti a carico del consumatore" muovendo dal presupposto dell'asserita, difficile ed incerta enucleabilità (da parte del "consumatore o di un giudice") dei costi oggettivi del finanziamento "che non dipendono dalla durata del contratto", posto che, come sopra ricordato, i "(...) costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto (...)" sarebbero "determinati unilateralmente dalla banca(...)” e potrebbero, in ragione del "margine di manovra (...) nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna" di cui appunto le banche dispongono, (….) includere un certo margine di profitto (...)", potendo l'intermediario finanziatore essere indotto ad "imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclu sione del contr atto di cred ito (...)" e a "ridurre al minimo i cos ti dipendenti dalla durata del contratto (...)"….Senonché tutto ciò, nel caso che ci occupa, è chiaramente escluso proprio dalla disciplina di recepimento (sia primaria che secondaria) apprestata dallo ### che ha definito, come già detto, l'esatto perimetro dei costi correlati al credito concesso, vale a dire sia dei costi c.d. up front, riferiti agli effettivi e documentati costi sostenuti per l'erogazione tout court del finanziamento e perciò non correlati alla dura ta de llo stes so, sia dei c ost i c.d. rec urring, c orre lati al la d urata del fi nanziame nto erogato, e che ha previsto ch e s i ritor ca in d anno dell'### di ario , e per co nverso a fa vore del cons umatore, l'eventuale mancata puntuale distinzione dei costi, e legittimando il giudicante, ove tale assenza venga riscontrata, ad accollare l'onere dell'incertezza relativa alla distinzione dei costi in capo al soggetto erogante….E infatti, a differenza del sistema giuridico polacco, a cui la sentenza della ### si riferisce, quello italiano, come sopra già detto, si caratterizza per avere regole chiare e ben definite sulla base delle quali le imprese del settore bancari o e finanz iario operano… ..Qu anto sopra costitui sce ul teri o re riprova de lla non conciliabilità tra normativ a comunit ar ia e nor mativ a na zi onale, tanto da r endere imposs ibi le int erpretare la norma interna secondo quanto disposto dalla ### perché il tenore inequivocabile della norma nazionale (sia primaria che regolament are) s embra esc lud erlo con e videnza…. In conclus ione , il ti more dall a ### di ### circa l'impossibilità di un controllo su eventuali condotte opportunistiche da parte degli intermediari appare, nella realtà italian a., pr ivo di fondame nto , att eso che t ale attivit à di cont rol lo è ga rantita dai presidi sopra richiamati….. Venendo al caso di specie si evidenzia come il regolamento contrattuale, descriva in maniera puntuale le ragioni poste a fondamento delle singole voci di costo afferenti il finanziamento e la loro natura up front o recurring. ### le condizioni generali di contratto, all'articolo 3, riportano, con riferimento a ciascuna voce di costo, la relativa giustificazione causale. Inoltre, l'articolo 8 del contratto, dopo aver indicato che in caso di rimborso anticipato è prevista una riduzione del costo totale del credito, rimanda al punto 4 del ### (cfr. All. 1 cit.), quale frontespizio del contratto, per la determinazione della misura e dei criteri secondo cui tale riduzione effettivamente opera. La documentazione precontrattuale è chiara nel sancire che maturano nel corso del tempo solo le "commissioni di gestione" e i "costi di incasso rata", rimanendo, invece, a carico del Cliente le "commissioni di attivazione", le “provvigioni all'intermediario del credito" e l'imposta di bollo" in quanto costi che maturano interamente al momento della sottoscrizione del contratto…..Stante quanto sopra, con riferimento alle singole voci di costo rappresentate dalle commissioni di attivazione e da quelle di intermediazione, si evidenzia quanto segue: • commissioni di attivazione: sono finalizzate all'attivazione della soluzione finanziaria di interesse del cliente e alla copertura delle attività preliminari e di perfezionamento del prestito (cfr. articolo 3 lettera C) delle condizioni generali di contratto)…..Tali costi non sono rimborsabili in quanto si esauriscono con la conclusione del contratto; essi presentano la medesima giustificazione causale delle spese di istruttoria pratica, che, proprio per tale ragione, vengono ricomprese nelle commissioni di attivazione….Non cambia, pertanto, il titolo sulla base del quale il relativo costo viene richiesto al Cliente….Si tratta, quindi, di costi up front, come tra l'altro dichiarato dalla decisione del ### di Napoli, non rimborsabili concernenti attività che si concludono prima dell'erogazione del finanziamento…..Si ritiene, pertanto, che nulla sia dovuto a tale titolo….Del resto, l'articolo 8) del contratto, dopo aver indicato che in caso di rimborso anticipato è prevista una riduzione del costo totale del credito, richiama il punto 4) del ### (vd. alli) quale frontespizio del contratto, per la determinazione della misura e dei criteri secondo cui questa riduzione effettivamente opera, dove nella sezione riguardante il rimborso anticipato si legge: " ...Rimangono interamente a carico del cliente (e non verranno quindi restituiti in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto): a) le commissioni di attivazione; b) le provvigioni all'intermediario del credito; c) l'imposta di bollo...";….La documentazione contrattuale è, dunque chiara, nel sancire che le "commissioni di attivazione" , riman go no a c aric o del cl ien te in quan to costi c he maturano in terame nte al momento della sottoscrizione del contratto. • commissioni di intermediazione: In tal caso è puntuale la descrizione che di tale voce fa l'articolo 3 lettera e) delle condizioni generali di contratto. In particolare, il regolamento contrattuale è chiar o nel lo stabil ire che la commiss io ne in pa rola è do vuta qual e com penso "per l'atti vità prestata sino all'erogazione del ###; risulta pertanto evidente come tale corrispettivo si riferisca solo ed esclusivamente all'attività dell'Agente posta in essere fino all'erogazione del prestito. In altre parole, la voce di costo di cui si discorre non va a remunerare prestazioni agenziali successive all'erogazione del finanziamento, che sancisce il momento dell'efficacia del relativo contratto, ma si esaurisce e si conclude con tale evento. La stessa è, pertanto, destinata a remunerar e attivi tà circoscrit te a lla fase prod romic a alla l iqui dazione del f inanziamento. commissione n on contempla , quindi , compon e nti di c osto on go ing, da rimborsare per la quota parte non maturata…..A conferma di quanto appena detto, si evidenziano le decisioni dello stesso ### di ### n. 4139/201 7 n . 1272 /2 01 8 e n. 16 81 de l 19 ge nnaio 20 18 e del C olle gio di Napoli n. 10581 del 16/05/2018, n. 10478/2018 e n. 9885/2019, che rigettano la richiesta della restituzione della quota parte delle commissioni di intermediazio ne pro prio sul pres uppo sto che l'a ttività del l' Agente è intervenuta fino all'erogazione del prestito. Tra l'altro, nell'ultima decisione menzionata (9885//2019), il ### precisa che l'agente in attività finanziaria "per statuto non è abilitato ad attività ulteriori rispetto all'offerta fuori sede di prodotti bancari"….Pertanto, stante quanto sopra, si ritiene priva di fondamento la domanda volta ad ottenere la restituzione della commissione per l'intermediario del credito, per la quota parte non maturata, presentando la stessa natura up front….Si deve, infine, rilevare come il ### di ### a conferma di quanto già disposto dal ### di Napoli con decisioni ### n. ###/19 del 22/01/2019 e n. ###/19 del 19/03/2019 ha ritenuto con decisione n. ###/19 del 30/04/2019, di respingere numero due ricorsi presentati, qualificando le commissioni di attivazione e quelle di intermediazione praticate da ### S.p.A. quali costi "up front" e negando il loro ri m borso a fa vore del cliente, a seguito dell'estinzio ne anticipata del relativo contratto di finanziamento. In linea con quanto deciso dai ### di ### e Napoli, anche il ### di ### con decisione n. ###/19 del 22/08/2019, ha ritenuto i detti costi (provvigioni all'intermediario del credito e commissioni di attivazione) costi up front, rigettando il relativo ricorso presentato…..Vieppiù, si ritiene che, anche ove si considerasse ammissibile e giuridicamente sostenibile, in caso di estinzione anticipata, il rimborso - sia pure per la durata residua del credito - dei costi c.d. up front, cioè dei costi non correlati alla durata del credito, essi sarebbero reclamabili nei confronti dell'intermediario erogante solo limitatamente alla parte di propria pertinenza, vale a dire solo limitatamente ai costi che esso abbia effettivamente incamerato, dovendo restare esclusi, viceversa, i costi che esso, quale unica e formale controparte del prenditore, abbia incluso nel costo globale del finanziamento, nonostante gli stessi fossero destinati a remunerare prestazioni e/o servizi di terzi. I costi relativi a prestazioni e/o servizi resi e/o riconosciuti a terzi sono, tra gli altri, anche quelli relativi alle prestazion i res e da gli "interme dia ri del c redito" ( agenti in attività f inanziaria o mediatori creditizi).  ###, in pratica, per tale tipologia di costi, sarebbe privo, pur in presenza di un titolo giuridico in ca po al credito re, della nec essaria legit timaz ione p assiva, quale st atus proc essuale necessario affinché l'### possa essere, in sede decisionale, legittimamente qualificato come destinatario della domanda di restituzione; legittimazione questa che, viceversa, è dato riscontrare solo in capo all'effettivo percettore (####.UU . n.2951/2016 )…. .In ogn i caso, anche a vol er disa ttend ere la te si sopra esposta, in capo all'intermediario difetterebbe la titolarità del diritto sostanziale oggetto della richiesta di controparte….Da ultim o non si p uò non evid enzi are com e anche il ### unale di A sti (sen tenza n. 255/2020) ha considerato legittima la previsione negoziale con cui le parti hanno concordato la ### restituzione dei costi connessi alla dura ta del con tr att o e il trat ten imen to in capo al f inan ziato re dei c osti sostenuti per l'attivazione del finanziamento, riformando totalmente in appello la Sentenza del Giudice di ### di ### con il rigetto delle richieste volte ad ottener e i l rimbor so del le commissi oni up front app licate al finanziamento…..A maggior riprova, pare opportuno citare una recentissima pronuncia del ### di Torino che, con ordinanza del 29 giugno 2020, ha sancito: "In tema di rimborso degli oneri dovuti al consumatore in caso di estinzione anticipata di finanziamenti contro cessione del quinto, a seguito degli orientamenti espressi dalla sentenza "###, il Giudice, pronunciandosi su un ricorso cautelare ante causam - ex artt. 37, 140 del ### del ### e 669 bis e segg. c.p.c. - promosso da un'### dei consumatori, ha ritenuto non sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora necessari per l'esercizio di tale azione. Il fumus boni iuris non si ritiene sussistente in ragione del fatto che l'intermediario ha tempestivamente recepito le ### orientative della ### d'### del 4 dicembre 2019, volte a favorire l'allineamento agli orientamenti espressi dalla sentenza "###; inoltre , l a pronu ncia della ### opea n on sembra su sce ttibile di effic acia diretta orizzontale, come sostenuto da buona parte della giurisprudenza, e i principi nella stessa espressi non pare possano rivestire efficacia retroattiva. Non si ravvisa il periculum in mora in quanto non sussistono i giusti motivi di urgenza richiesti dalla normativa per proporre l'azione in via cautelare, tenuto anche conto dell'immediato recepimento, da parte dell'intermediario, delle indicazioni promanate dal proprio organismo di vigilanza". 
Per tutto quan to sopr a, in considera zione de lla non appl ica bilità n ei rapporti oriz zontali, della linea interpretativa della UE nell'ambito nazionale, e tenuto conto del fatto che le clausole contrattuali nel caso di specie rispecchia no i requis it i di ch ia rezza e n itidezz a im posti da lla norma tiv a nazion ale di settore, pare evidente l'erroneità ed illegittimità, anche alla luce delle recenti sentenze del ### di Napoli, del ### di Monza e del ### di Asti, della decisione del collegio ABF di Napoli…..Infine, a conferma di quanto sopra dedotto, si richiamano ulteriori sentenze di merito tra le quali: ### n.2391/2020 ### di Napoli; ### n.128/2021 ### di Appello di L'##### del 29.06.2020; ### n. 1907/2020 ### di #### n. ### Giudice di ### di Roma…...”. 
Tanto premesso, la deducente concludeva per l'accoglimento della domanda, per l'effetto, accertare e dichiarare l'erroneità e d illegittimit à dell a decisione d el #### di Na pol i n. 1 046 4/202 1 del 21.04.2021 e per l'effetto che la ### S.p.A. nulla deve alla ### in virtù della estinzione anticipata del finanziamento n. 5243/2016; In ogni caso, rigettare ogni avversa ed ulteriore pretesa avanzata nei confronti della ### S.p.A.; Con vittoria di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Iva e ### come per legge; Acquisita idone a documentazi on e, e prec isa te le conc lus ioni, la causa a ll' udi enza del 12.05.2024, veniva riservata a sentenza .   MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va affermata la competenza per valore del Giudice di ### a decidere la causa ai sensi dell'art 7 c.p.c. in quanto l'attore ha contenuto la domanda nei limiti di € 5000. 
Sulla scorta della documentazione prodotta da parte attrice devono ritenersi provate la sua legittimazione attiva, nonchè quella passiva a subire l'azione. 
Nel merito si rileva che la sentenza ### nel 2019, ha chiarito che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato, include tutti i costi posti a suo carico. 
Nel 2021, il legislatore italian o è intervenu to con l'art. 11 octies d.l. 73/2021 (cosiddet to decreto sostegni bis, convertito con legge 106/2021), modificando l'art. 125 sexies ###il primo comma (lett. c) è stato riformulato in termini strettamente “fedeli” alla sentenza ###il secondo comma ha limitato l'applicazione della nuova disposizione ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge 106/2021, mentre per quelli conclusi precedentemente ha stabilito che «continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies TUB e “le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della ### d'### vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. 
In buo na sosta nza , il legis la tore ha rec epito il principi o esp resso dalla sentenza ### ma n e h a limitato «l'efficacia nel tempo ai soli contratti successivi all'entrata in vigore della legge (25 luglio 2021) e mantenendo al contempo fermo lo status quo ante - e quindi la ripetibilità dei soli costi [recurring] non maturati - per i contratti anteriori al 25 luglio 2021». ### il secondo comma rimanda alle norme secondarie, limitatamente al precedente art. 125 sexies e, in particolare, alle norme secondarie vigenti al momento della conclusione dei contratti. Si tratta delle norme che esplicitano che il diritto alla riduzione si riferisce ai costi recurring non maturati. 
Nel 202 2, la ### (sent. 263/2022) ha dichiara to l'illegittimi tà costituzio nale dell'art.  11 octies comma 2 d.l. 73/20212 limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigila nza d ella ### d'Ita lia », i n q uanto la disposizio ne limitava il d iritto alla riduzione spettante al consumator e i n cas o di estin zione anticipata solo ad alcuni tipi di costi sostenuti per il finanziamento. 
Nel contratto di credito al consumo, il consumatore è il contraente debole, ossia la parte contrattuale che si trova in una condizione di inferiorità rispetto al professionista: sia per il potere di negoziazione sia per il livello di informazione.  ### i giudici di legittimità, il consumatore non può essere privato del suo diritto alla riduzione dei costi sostenuti. È pur vero che le direttive europee hanno efficacia diretta solo verticale e non possono essere invocate alle controversie tra privati, nondimeno il giudice di merito è tenuto ad interpretare la disciplina interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo. 
Per cui, i giudici di legittimità richiamano la giurisprudenza della ### di ### e ricordano che le direttive in materia di credito al consumo vanno interpretate non solo in base al tenore letterale ma anche all'obiettivo perseguito. In particolare, con la sentenza ### la ### ha affermato che l'art. 16 della direttiva 2008/48, nel sostituire l'espressione generica di “equa riduzione” della disciplina precedente (art. 8 direttiva 87/102/### con “riduzione del costo totale del credito” comprensiva di interessi, ha attribuito maggiore concretezza al diritto di rimborso del consumatore. 
In seguito alla disamina della normativa, sia europea che interna, emerge come il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato non sia estraneo alla disciplina antecedente all'entrata in vigore dell'art. 125 sexies ### Pertanto, è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di adempimento anticipato del contratto di finanziamento poiché pone a carico del consumatore uno squilibrio del contratto. Il codic e de l con sumo definisce vessatorie propr io le clauso le c he, malg ra do buo na fede, d eterminano un significativ o squili brio dei di ri tti e degli obblighi der ivanti da l contratto (art. 3 3 c . 1 d. lgs. 206/2005).  ### equilibratore del giudice, previsto anche d'ufficio, deve tenere conto del sinallagma contrattuale onde evitare che il contratto rimanga senza causa. Ciò premesso, escludere il diritto al rimborso dei costi sostenuti in caso di adempimento ante tempus cagiona uno squilibrio tra le parti, poiché consente al soggetto finanziatore di trattenere delle somme ch e s ono parametr ate all'in tera du rata del cont ratto, no nostante la prestazione sia limita ad un ar co di te mpo più ristr etto (Cass. 19565/2020). Stante la natura abusiv a della clausola, il giudice ha il dovere di rilevarne la nullità, anche d'ufficio. 
Per cui vanno applicati i seguenti principi di diritto: «###. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal ### In cas o d i assen za de lla norma in te gra tiva o di norma int egrativ a che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento».«È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33».  ### luce di quanto esposto si ritiene legittima la decisione del ### di Napoli relativamente alla restituzione dell'importo di € 1617,00 oltre gli interessi legali dalla domanda Le spese di giudizio vanno compensate stante la omessa costituzione della convenuta Che ha P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ### in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: 1 rigetta la domanda e condanna per l'effetto l'attrice alla restituzione della somma di € 1617,00 oltre gli interessi legali dalla domanda in favore della convenuta 2 compensa le spese tra le parti ### deciso in ### il ### 24 Il Giudice di ###

causa n. 2651/2021 R.G. - Giudice/firmatari: De Sapio Maria

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Tribunale di Lanciano, Sentenza n. 242/2025 del 01-08-2025

... D- condannare ### 2 SRLS per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio in sentenza; E- condannare la convenuta opposta al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre ### cpa e spese generali come per legge; E.1) come richiesto all'atto del deposito della consulenza, per memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter, n. 2 c.p.c. il ###., tenere parte attrice in opposizione esente dalle spese di consulenza, dell'importo di euro 1.000,00, con conseguente condanna di parte convenuta opposta al pagamento alla medesima parte attrice in opposizione dello stesso importo. ### Voglia il Tribunale di ### e per esso l'On.le Giudice designato, 1) In via preliminare revocare il provvedimento, emesso il ###, di sospensione della (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LANCIANO Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. ### D'### in esito all'udienza di discussione del 07/07/2025 tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al N. 652/2024 R.G., promossa da: ### (C.F. ###) con il patrocinio dell'Avv.   #### con domicilio eletto in Via del ### n.70 66034 ### presso il difensore.  ATTORE contro ### 2 SRLS (C.F. ###) con il patrocinio dell'Avv..  ### con domicilio eletto in ### 41 66040 ARCHI presso il difensore.  ###: Altri contratti atipici ### Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.  ### Voglia il Tribunale di ### e per esso l'On.le Giudice designato A- in via preliminare, ove del caso, confermare il provvedimento, emesso il ###., di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 227/2024 emesso dal Tribunale di ### il 06 agosto 2024 nel procedimento n. 531/2024 R.G.;
B- nel merito, revocare lo stesso decreto ingiuntivo n. 227/2024 emesso dal Tribunale di ### il 06 agosto 2024 nel procedimento n. 531/2024 R.G., poiché privo dei presupposti di fatto e di diritto per la sua emissione e, comunque, per estinzione del credito vantato da ### 2 SRLS nei confronti della dott.ssa ### C- accertare e dichiarare l'integrale estinzione di qualsiasi credito di parte opposta nei confronti di parte opponente, secondo le modalità richieste dal creditore e/o gli accordi intercorsi; e, comunque, accertare e dichiarare che parte opposta non vanta alcun credito nei confronti di parte opponente; D- condannare ### 2 SRLS per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio in sentenza; E- condannare la convenuta opposta al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre ### cpa e spese generali come per legge; E.1) come richiesto all'atto del deposito della consulenza, per memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter, n. 2 c.p.c. il ###., tenere parte attrice in opposizione esente dalle spese di consulenza, dell'importo di euro 1.000,00, con conseguente condanna di parte convenuta opposta al pagamento alla medesima parte attrice in opposizione dello stesso importo.  ### Voglia il Tribunale di ### e per esso l'On.le Giudice designato, 1) In via preliminare revocare il provvedimento, emesso il ###, di sospensione della provvisoria esecuzione del ### ingiuntivo opposto n. 227/2024, RG 531/2024, ### 414/2024 emesso il ###; 2) Nel merito rigettare l'opposizione proposta dalla opponente e ciò per le argomentazioni contenute negli scritti difensivi di parte opposta che qui abbiansi per ritrascritti integralmente. 
Vinte le spese e gli onorari di giudizio.  MOTIVI DELLA DECISIONE ### dott.ssa ### ha presentato opposizione al decreto provvisoriamente esecutivo n. 227/2024 D.I. - 531/2024 RG del 06/08/2024 con cui il Tribunale di ### su ricorso di ### 2 S.r.l.S. ha ingiunto il pagamento di € 15.000,00, con interessi, spese e compensi.  ### 2 S.r.l.S. sostiene di aver eseguito lavori di muratura, manutenzione e recinzione esterna sull'immobile della dott.ssa ### per un importo pattuito di € 15.000,00. A prova di ciò, presenta una dichiarazione sottoscritta dalla dott.ssa ### e un assegno bancario dello stesso importo. Afferma che i lavori sono stati accettati senza contestazioni e che la fattura n. 6-2023 del 29.07.2023 è stata emessa. ###, tuttavia, è risultato "impagato" per mancanza di fondi. 
La dott.ssa ### si è opposta al decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca e la sospensione dell'esecuzione. Sostiene che l'assegno bancario, consegnato il 10 aprile 2021, sarebbe stato riempito nell'estate 2023 in violazione di un patto di riempimento, poiché l'importo dovuto sarebbe stato già integralmente pagato (e anche in eccesso, per lavori non ultimati a regola d'arte) ben prima del riempimento dell'assegno. 
Afferma di aver pagato un totale di euro 17.219,00 tramite bonifici bancari (documentati con estratti conto e prospetti) al #### (socio unico e amministratore di ### 2 S.r.l.S.) o direttamente alla società. Spiega che i pagamenti avvenivano su richiesta di ### spesso per sue urgenze personali (es. rata mutuo, acquisto rimorchio, assicurazione furgone), e che le causali dei bonifici erano spesso "rata mutuo" o "prestito" per i pagamenti sul conto personale di ### e "rimborso materiali per lavori" o "pagamento lavori" per i versamenti alla società. 
Denuncia un improvviso cambiamento nell'atteggiamento di ### che a partire dal 25 luglio 2023 ha iniziato a negare di aver ricevuto pagamenti e ha minacciato di incassare l'assegno, poi presentato all'incasso nonostante le richieste di restituzione e l'informazione che il conto non aveva fondi sufficienti
La causa è stata istruita mediante prove testimoniali e documenti allegati dalle parti. 
All'esito il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 07/07/2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc ### I. ### del presente giudizio è circoscritto all'importo indicato nella fattura attivata in monitorio, relativa ai lavori in essa descritti come ”#####” II. Il ricorrente in monitorio assume che per il pagamento di questi lavori aveva ricevuto l'assegno di € 15.000,00 e la dichiarazione ricognitiva del 10/04/2021. 
III. ### sostiene che l'importo ingiunto era stato già corrisposto mediante varie forme di pagamenti effettuate nei confronti di ### casa, del suo legale rappresentante ### dei familiari di quest'ultimo (madre e figlie) o di pagamenti comunque destinati a beneficio della società o di quest'ultimo (come l'importo di € 289,00 in favore di ### assicurazione per la polizza di un furgone, o l'importo di € 2.500,00 per l'acquisto di un rimorchio). 
IV. Viene inoltre presentato, allegandone le riproduzioni fonografiche, un quadro estremamente diffuso di conversazioni intercorse tra la Dott.ssa ### ed il sig. ### al quale l'opponente riconduce dichiarazioni valevoli come quietanza per le somme richieste, nelle quali tuttavia tale valenza non è chiara, né rinvenibile in modo certo ed inequivoco, emergendone piuttosto toni concitati ed inidonei a riconoscere, in capo ai soggetti coinvolti, consapevoli ed effettive dichiarazioni di chiaro contenuto ricognitivo, abdicativo o dispositivo valide a definire l'oggetto della controversia, alla cui definizione peraltro meglio sorreggono i documenti allegati, che saranno di seguito esaminati.
V. ### contesta queste deduzioni , richiama precedenti lavori effettuati di cui tuttora si dichiara in attesa di pagamento, contesta la riferibilità dei pagamenti indicati dall'opponente al credito ingiunto, e richiama il possesso di ulteriori dichiarazioni ricognitive dalla stessa rilasciate (per €16800 in data ### e per € 28300 il ###), nonché di altri assegni, alcuni dei quali restituiti (quello di € 39.700 restituito dopo il pagamento della fattura 7/22 di € ###+iva effettuato con bonifico del 4/5/2022, importo per il quale la ### aveva rilasciato anche la dichiarazione ricognitiva del 08/04/2022), altri ancora in suo possesso perché inerenti lavori non ancora pagati, e che a quanto risulta dai documenti in atti, neppure ancora individuati nello specifico né fatturati, benché il relativo debito sia confermato nelle dichiarazioni ricognitive del 23/12/20 (€.16800) e 12/03/21 (€ 28.300). 
VI. A fronte di tale deduzione l'opponente ha ripetutamente precisato di non accettare il contraddittorio su domande nuove volte ad estendere l'oggetto della richiesta oltre l'ambito circoscritto nel ricorso monitorio (cioè l'importo di € 15.000,00 indicato nella fattura7/22), estensione della domanda che in effetti non si rinviene nelle conclusioni dell'opposto, il quale a fronte dell'ambito di indagine sui rapporti introdotto dall'opponente, seppure ha replicato richiamando i precedenti rapporti lavorativi, menzionando la sussistenza dei relativi crediti, ha di fatto lasciato immutate le proprie conclusioni consistenti nella richiesta di rigetto dell'opposizione, che si sostanzia nella richiesta di pagamento della fattura recante l'importo di € 15.000,00. 
VII. Dal quadro documentale allegato e dalle deduzioni formulate dalle parti emergono contatti costanti e ripetuti tra il sig. ### e la dott.ssa ### che traggono le fonti dalle varie prestazioni da questi eseguite nei confronti dell'attrice (si parla infatti di fornitura di sansa, attività edili, ed in sede testimoniale si è parlato anche di forniture di mobili), anche se in realtà, non sono provate attività collocabili al di fuori di quanto risulta dalle ricognizioni di debito sottoscritte dalla
VIII. Su tali prestazioni appare evidente che non figurano contestazioni tempestive da parte della ### In particolare bisogna porre l'evidenza sulla fattura 7/2022 dell'importo di € ###+iva: I lavori di cui a questa fattura non sono stati contestati, il pagamento dell'importo complessivo (€ 43670,00) è pacifico tra le parti, e risulta peraltro dall'estratto conto doc4 dell'opponente (bonifico per agevolazione fiscale in favore di ### casa2. 
IX. Quanto alla fattura azionata in monitorio si deve rilevare la genericità ed imprecisione, e la conseguente irrilevanza, di contestazioni circa la qualità dei lavori in essa descritti, tanto più se si consideri che questi lavori erano evidentemente conclusi all'epoca di rilascio della dichiarazione ricognitiva per € 15.000,00 indicata al 10/4/21, data non contestata. 
X. ### sostiene che l'importo della fattura sarebbe già corrisposto, e contesta la violazione del patto di riempimento.  ### il suo assunto, l'assegno sarebbe stato consegnato compilato nella sola parte relativa all'importo e sottoscritto dall'emittente, senza indicare data e beneficiario. 
XI. E' opportuno rammentare che l'assegno è un mezzo di pagamento immediato, e le funzioni di dilazione del pagamento o di garanzia dell'adempimento, improprie e non consone al titolo, vanno adeguatamente provate dalla parte interessata, mentre la dazione dell'assegno assume di per sé valenza di promessa di pagamento. 
XII. Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto "absque pactis", in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore; qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento "contra pacta" e, quindi, di inadempimento del mandato "ad scribendum" in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore. (Cass. Sez. 3, 01/09/2010, n. 18989, Rv. 614407 - 01) Sez. 3, ### n. 5245 del 10/03/2006 XIII. ### intrasferibile compilato dall'emittente con l'importo e il nominativo del beneficiario integra una promessa di pagamento del primo nei confronti del secondo, con la conseguenza che è a carico del traente l'onere della prova di una finalità, correlata all'inserimento del nominativo del beneficiario, diversa dall'impegno a pagare l'importo indicato sul titolo nei suoi confronti, ovvero che la successiva circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. ( Sez. 3, 10/07/2024, n. 18831, Rv. 671803 - 01) XIV. Nel caso di specie, va in primo luogo rilevato che un eventuale abusivo riempimento dell'assegno, laddove eccepito a sostenere l'erronea emissione del decreto ingiuntivo sarebbe motivo insufficiente, perché il ricorrente ha allegato alla richiesta anche la scrittura ricognitiva e la fattura, per corrispondente importo: da ciò si desume che il decreto avrebbe potuto legittimamente essere emesso anche se non corredato dalla produzione dell'assegno ###, in quanto già sufficienti all'emissione la fattura e la scrittura ricognitiva, quest'ultima idonea all'emissione di decreto immediatamente esecutivo. 
XV. #### , comunque, contesta il riempimento abusivo dell'assegno nella parte del beneficiario e della data, ma non fornisce prova dell'esistenza di un accordo che ne disciplinasse epoca e modalità di riempimento. Non prova l'esistenza di uno specifico patto di riempimento asseritamente violato dall'opposta, e non fornisce prova di pagamenti con specifica imputazione alle attività contemplate nella fattura azionata in monitorio; la perdurante detenzione dell'assegno di € 15.000,00 da parte di ### casa 2 srls risulta peraltro non giustificabile altrimenti che dalla permanenza del debito, posto che diversamente, nel precedente caso di pagamento della fattura 7/22 (€###+IVA ) il corrispondente assegno era stato restituito questo dimostra l'esistenza tra le parti la ricorrente pratica di rilasciare dichiarazioni ricognitive e contestuale assegno di pari importo. I documenti allegati (scritture e assegni) non sono contestati. 
XVI. E' peraltro una tesi non condivisa sostenere l'abusivo inserimento del nominativo della ### 2 Srls, seppure a fronte della contestuale ricognizione di debito per pari importo nei confronti di ### posto che tale ultima dichiarazione si riferisce a lavori edili la cui esecuzione da parte della ### casa 2 srls di cui ### è titolare, e la ### non deduce di lavori svolti da quest'ultimo a titolo personale piuttosto che nell'esercizio dell'attività sociale, che quindi rendano ipotizzabile che l'assegno potesse essere stato consegnato per l'incasso da soggetto diverso da quello che ha effettivamente svoto i lavori. 
XVII. Posto dunque che la società ricorrente può riconoscersi sostanzialmente legittimata all'azione monitoria con la richiesta di pagamento, in quanto non contestata materiale esecutrice dei lavori edili di cui alla richiesta in pagamento, deve passarsi allo scrutinio delle ulteriori argomentazioni volte a valutare se il credito azionato sussista effettivamente, ferma restando l'assenza ed improponibilità di questioni su vizi su cui si è già rilevato. 
XVIII. Il quadro che emerge dalla ricostruzione dei rapporti tra le parti è particolare: la ### ha allegato una rilevante quantità di riproduzioni dei messaggi intecorsi tra le parti, per lo più inerenti richieste di denaro in date cui tendenzialmente coincidenti con i bonifici riportati negli estratti conto, e gli estratti del proprio conto corrente bancario per gli anni 21-22-23 da cui evidenzia pagamenti che la stessa attrice opponente riconduce a rapporti con la opposta e col suo titolare, per importi di oltre € 35.000,00, escluso il già menzionato bonifico di pagamento della fattura 7/22 di € 43.670,00. 
XIX. Si rileva una notevole quantità di pagamenti effettuati dalla ### a soggetti diversi dall'unico rispetto al quale potesse ritenersi debitrice per lavori svolti (cioè la ### casa 2): si rinvengono pagamenti in favore di ### assicurazioni (il ### per assicurazione mezzo tg ### tale ### per spese legali (il ###) tale ### per l'acquisto di un rimorchio (il ###, con causale prestito), oltre ad una importante quantità di pagamenti a titolo di prestito in favore di ### e di donazioni effettuate in favore delle familiari di quest'ultimo (moglie e figlie).  ###. Tenuto conto della circoscrizione del presente contenzioso all'importo della fattura azionata in monitorio deve rilevarsi che neppure parte convenuta ha aiutato ad una chiara ricostruzione degli eventi, dato che si è limitato a richiamare il perdurante possesso delle scritture del 23/12/20 e 12/3/21, con i corrispondenti assegni e sussistenza dei relativi debiti, genericamente parlando di lavori eseguiti ancora da pagare, ma astenendosi dalla loro specifica individuazione e quantificazione.  ###I. Ne consegue che la verifica di sussistenza del credito, circoscritta l'indagine a quello azionato in monitorio, deve essere svolta sulla scorta dell'esame delle risultanze documentali, e nello specifico da quanto emerge dagli estratti conto allegati dall'attrice opponente (cioè, i suoi doc, da 4 a 8 e da-59 a 67), alla luce del disposto dell'art. 1193 CC. (Imputazione del pagamento) che così statuisce: Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.  ###II. I pagamenti effettuati in favore di ### 2, registrati negli estratti conto, fanno generico riferimento a lavori eseguiti e rimborso spese per materiali per lavori. Il corrispettivo dei lavori costituisce quindi debito “della medesima specie” esistente tra ### e ### casa 2. Deve allora prendersi a riferimento la data di questi intervenuti pagamenti e l'individuazione dei debiti della medesima specie esistenti tra le parti.  ###III. Innanzitutto si deve considerare l'esistenza quanto meno alla data del più risalente degli estratti conto allegati dalla opponente (il n.2/21- doc.59) del debito di € 16.800,00 riconosciuto con la scrittura del 23/12/2020 e del debito di € 28.300,00 riconosciuto con la scrittura del 12/03/2021 ###IV. Questi debiti presentano la caratteristica di essere “più oneroso per il debitore” in quanto di maggiore importo rispetto a quello azionato in monitorio, oltre ad essere più risalente, inoltre nella scrittura del 23/12/20 la ### si era impegnata al pagamento mensile di € 1.000,00 a partire dal gennaio 2021, ma di pagamenti che facciano richiamo a tale impegno non v'è traccia negli estratti conto allegati.  ###V. Considerato il ripetuto richiamo al diniego di accettazione del contraddittorio su domande nuove sostenuto dall'opponente, si ritiene opportuno evidenziare che questa sua dichiarazione non può precludere al giudice l'esame e la valutazione di documenti allegati dalla controparte per sostenere la propria posizione, e la produzione delle scritture ricognitive ulteriori a quella allegata al monitorio non costituisce ampliamento dell'oggetto del contendere o domanda nuova (che resta la richiesta di pagamenti di € 15.000,00), ma volge ad individuare ulteriori rapporti, preesistenti a quello dedotto in via principale, per sostenere che i pagamenti che l'opponente richiama a definizione del rapporto azionato in monitorio vanno invece imputati a questi ultimi, e restano quindi privi di efficacia solutoria in relazione al rapporto oggi in contesa ### Vanno comunque esaminati nello specifico i pagamenti risultanti dagli allegati estratti conto, per verificare quelli imputabili a debiti nei confronti di ### casa 2. Non va infatti tralasciato di considerare che la ### casa 2 SRLS ed il sig ### , benché suo legale rappresentante e socio unico, costituiscono due soggettività giuridiche distinte e separate, senza possibilità di confonderne i rapporti, ed è aspetto determinante che nonostante il suo evidente coinvolgimento nella vicenda, quand'anche non litisconsorte necessario, il sig ### non sia stato chiamato a titolo personale presente giudizio, che pertanto non potrà statuire alcunché in relazione alla sua posizione personale; ne consegue in primo luogo l'impossibilità di ritenere a priori che pagamenti che risultano effettuati in suo favore, con una ben specifica causale non riconducibile a rapporti con la srls, vadano invece ritenuti validamente effettuati in favore della ### 2 srls: tanto più che come emerge dalle conversazioni prodotte dall'attrice, spesso era proprio l'### ad indicare su quale conto effettuare il versamento, distinguendo quello proprio personale da quello della srls, ciò che rende ancor più profilabile in capo alla ### la consapevolezza che un versamento sul conto personale, tra l'altro con la causale specifica individuata, potesse non avere efficacia sulle posizioni debitorie nei confronti della srls i difetto di specifica dichiarazione del percipiente o della assunta beneficiaria indiretta.  ### Ne consegue che gli unici pagamenti cui possa attribuirsi efficacia solutoria nei confronti della ### sono quelli espressamente ad essa intitolati, o ai quali, nel contesto dello svolgimento dei rapporti tra le parti, possa ragionevolmente individuarsi la riferibilità alla società.  ### Vanno quindi riconosciuti in favore della ### casa 2 ### i seguenti pagamenti: € 1000,00 del 16/1/23 (causale pagamento lavori) € 2000,00 del 3/2/23 (rimborso materiale lavori) € 1.000,00 del 10/04/23 (pagamento lavori, importo che risulta richiesto dall'### dal messaggio prodotto sub 32); € 500.00 il ### (pagamento lavori) € 500,00 del 15/05/2023 (pagamento lavori - richiesto con messaggio doc.33); € 550,00 del 12/6/23 (pagamento lavori - richiesto con messaggio doc.39); possono inoltre riconoscersi a beneficio di ### casa 2 i pagamenti di € 289,.00 (in favore di ### assicurazioni per l'assicurazione del furgone tg ### che dalla visura allegata dall'attrice risulta intestato a ### 2 srl e richiesto con messaggio doc.29), e di versamento di€ 2.500,00 in favore di tale ### per l'acquisto di rimorchio, quindi connesso all'uso del furgone della srls; possono inoltre riconoscersi a beneficio di ### 2 i pagamenti risultanti in favore di ### in data ### € 700,00 e in data ### € 650, poiché effettuati senza causale, ed in relazione ai quali può considerarsi l'efficacia solutoria connessa alla individuazione, nelle scritture ricognitive del ### come creditore, per lavori effettuati dalla ### casa 2; il totale di € 9.689,00 che ne risulta non può però essere imputato in pagamento, benché parziale, della somma attivata in monitorio, perché la richiamata sussistenza di un debito di scadenza anteriore comporta l'imputabilità a quest'ultimo, e l'ininfluenza rispetto alla domanda in monitorio.  ###IX. Per quanto riguarda invece i versamenti effettuati in favore delle familiari dell'### assume rilievo quanto dichiarato dalla ### moglie del legale rappresentante della società opposta: ella ha confermato che le somme ricevute da lei e dalle figlie erano destinate al rimborso di somme per lavori effettuati dal marito, commissionate dalla ### tali lavori però non risultano specificati né adeguatamente quantificati, per cui non si può ritenere che i pagamenti richiamati siano riferibili ai rapporti diversi da quelli compresi nelle due richiamate scritture ricognitive.  ###. ### complessivamente versato alle familiari (€ 11.340,00) va quindi imputato anch'esso in pagamento dei debiti pregressi, secondo la graduazione in precedenza illustrata. Ne risultano versamenti riconoscibili in favore della ### 2 per complessivi € 21.029,00, che vanno ritenuti in parziale copertura dei debiti indicati nelle scritture ricognitive del 23/12/20 e 12/3/21, ed ininfluenti rispetto all'importo azionato in monitorio, per via del maggiore importo a debito risultante dalle due scritture richiamate ### Non possono invece essere valutati a scomputo del debito nei confronti della ### i versamenti risultanti in favore di ### Invero, si evincono numerosi versamenti che la ### ha effettuato in favore di ### tutti recanti specifica causale: “prestito”, “mutuo”, “prestito per rata mutuo” (e sul punto neppure si è verificata l'intestazione del mutuo, così impedendo di accedere al precedente argomento per il caso in cui il mutuo fosse contratto dalla ### 2, deponendo anzi in senso contrario il fatto che il ### ne ha chiesto spesso il versamento sul conto personale); l'omesso coinvolgimento personale dell'### nella presente lite o di specifica domanda di ripetizione nei suoi confronti non permette, come evidenziato, di incidere su rapporti personali di quest'ultimo, tenendo peraltro in stretta considerazione che la causale risulta apposta dalla ### all'atto di ogni singolo versamento, pur nella sussistenza dei debiti indicati nelle scritture ricognitive. Si deve comunque rilevare che quand'anche riconoscibile efficacia solutoria per debiti verso ### casa 2 di questi pagamenti, il loro ammontare complessivo sarebbe comunque inferiore al totale delle 2 scritture ricognitive che ammonta ad € 45.100,00, onde il debito di cui alla fattura azionata ne resterebbe in ogni caso invariato.  ### La domanda va pertanto rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.  ### Le spese di lite della presente fase vanno compensate per la totalmente inadeguata modalità di gestione dei rapporti contabili, fallacia imputabile ad entrambe le parti P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. Rigetta la domanda e conferma il decreto ingiuntivo opposto n.531/2024 RG - 227/2024 DI del Tribunale di ### in data ###, che dichiara definitivo 2. Compensa integralmente le spese tra le parti 3. ### provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc) ### resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione ### 30 luglio 2025 

Il Giudice
On. Avv. ### D'


causa n. 652/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Cesare D'Annunzio

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Giudice di Pace di Catania, Sentenza n. 2407/2025 del 03-11-2025

... ai reclami. Il ricorrente ha chiesto la condanna della compagnia al rimborso delle predette somme, oltre al riconoscimento delle spese di causa e degli esborsi sostenuti. La compagnia aerea, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per abuso del processo e parcellizzazione del credito, sostenendo che sulla medesima vicenda è già intervenuto un decreto ingiuntivo per la compensazione pecuniaria e che la domanda odierna si fonda sul medesimo fatto costitutivo, determinando duplicazione di azioni e spese. Ha inoltre contestato la debenza e la prova delle spese stragiudiziali e delle somme richieste, chiedendo la condanna dell'attore per responsabilità aggravata. Il ricorrente, con note conclusive, ha insistito nella domanda, evidenziando la diversità dei titoli fatti (leggi tutto)...

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N.RG 4486 / 2024 ### di ### di ### Dott.   ### , nella causa civile
R.G. n. 4486 / 2024 vertente tra ### (CF ###) -RICORRENTEcontro ### (CF ###) -RESISTENTEha pronunciato ### ricorrente ha convenuto in giudizio la compagnia aerea, esponendo di aver subito la cancellazione del volo senza ricevere la dovuta assistenza e dovendo sostenere spese vive documentate per alloggio, trasferimenti, vitto ed altre, oltre a spese legali stragiudiziali, non avendo la compagnia fornito riscontro utile ai reclami. Il ricorrente ha chiesto la condanna della compagnia al rimborso delle predette somme, oltre al riconoscimento delle spese di causa e degli esborsi sostenuti.
La compagnia aerea, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per abuso del processo e parcellizzazione del credito, sostenendo che sulla medesima vicenda è già intervenuto un decreto ingiuntivo per la compensazione pecuniaria e che la domanda odierna si fonda sul medesimo fatto costitutivo, determinando duplicazione di azioni e spese. Ha inoltre contestato la debenza e la prova delle spese stragiudiziali e delle somme richieste, chiedendo la condanna dell'attore per responsabilità aggravata.
Il ricorrente, con note conclusive, ha insistito nella domanda, evidenziando la diversità dei titoli fatti valere (compensazione pecuniaria per cancellazione da un lato, rimborso spese vive dall'altro), la correttezza processuale del cumulo e richiamando giurisprudenza, tra cui la sentenza del ### di ### di ### allegata, a sostegno della non configurabilità di un abuso del processo nelle ipotesi di azione di diritti diversi. MOTIVI DELLA DECISIONE ### di improcedibilità per abuso del processo e parcellizzazione del credito deve essere respinta. ### la consolidata giurisprudenza, il frazionamento abusivo è ravvisabile solo quando si agisca giudizialmente, in momenti diversi, per ottenere il soddisfacimento di quote di un unico credito unitario, fondato sul medesimo rapporto e fatto costitutivo. Nel caso di specie, invece, la domanda monitoria già proposta aveva ad oggetto la compensazione pecuniaria prevista per la cancellazione del volo, mentre la presente azione concerne il rimborso di spese vive ulteriori e distinte, maturate a seguito dell'evento e documentate in atti. Si tratta pertanto di domande fondate su titoli diversi, non riconducibili a un medesimo credito unitario, il cui cumulo o separata proposizione non integra abuso degli strumenti processuali.
La separazione tra azione monitoria per somme provate documentalmente e ordinaria per il residuo trova conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e nella sentenza del ### di ### di ### allegata, la quale ribadisce che non sussiste abuso se le domande si fondano su diritti di credito distinti, anche se afferenti al medesimo rapporto, salvo che ricorrano identità di fatto costitutivo e di ambito oggettivo di possibile giudicato, qui insussistenti.
La domanda di rimborso delle spese vive sostenute a causa della cancellazione del volo è fondata nei limiti della prova documentale fornita. Tali somme, se certe, liquide ed esigibili e inerenti al danno conseguente all'inadempimento contrattuale, devono essere riconosciute.
Le richieste di rimborso delle spese legali stragiudiziali non possono essere accolte in assenza di specifica e sufficiente prova dell'an e del quantum come danno emergente e trattandosi di poste non automaticamente rimborsabili come spese di lite, ma soggette a domanda e allegazione specifica.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. della compagnia aerea va rigettata, non emergendo elementi di malafede o colpa grave in capo al ricorrente, né risultando allegato e provato uno specifico danno ulteriore rispetto alle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della compagnia resistente nei limiti dell'accoglimento della domanda, liquidate secondo i parametri forensi e in base alla nota spese, con compensazione di un terzo per la parziale novità e complessità della questione trattata, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. P.Q.M. ### di ###definitivamente pronunciando, così provvede: ● Respinge l'eccezione di improcedibilità per abuso del processo e frazionamento del credito sollevata dalla compagnia aerea; ● Accoglie la domanda del ricorrente nei limiti delle somme documentate e ritenute certe, liquide ed esigibili, condannando la compagnia resistente al pagamento della somma di euro 64,71 in favore del ricorrente dell'importo risultante in atti, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; ● Rigetta la domanda di rimborso delle spese legali stragiudiziali non specificamente provate; ● Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla compagnia resistente; ● Condanna la compagnia resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 100,00 oltre spese generali, avendone già compensato un terzo per la parziale novità e complessità della questione trattata, oltre agli accessori di legge. 
Così deciso in ### il #### di ###

causa n. 4486/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Marina Di Gregorio

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Tribunale di Crotone, Sentenza n. 670/2025 del 07-11-2025

... presupposti della responsabilità aggravata, prevista dalla norma citata, che presuppone non solo il requisito della totale soccombenza della controparte ma anche quello soggettivo dell'elemento psicologico di aver agito o resistito in mala fede o colpa grave. Giova aggiungere che la condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c. richiede anche la prova, almeno nelle sue linee essenziali, relativamente all'an ed al quantum del danno subito, potendo il giudice liquidare equitativamente tale danno solo una volta fornita la prova relativa all'esistenza dello stesso. Neppure sono ravvisabili i presupposti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. Occorre premettere che la norma citata prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata, (leggi tutto)...

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R.G. n. 2122/2022 Successivamente alle ore 16.15, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE Sezione civile Il Tribunale di Crotone, nella persona del ### pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 2122/2022; promossa da: ### & C. S.A.S, P.I.  ###, corrente in ### alla ### snc, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. ### elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in ### alla ###, n. 55; ### contro ### & C. ###, P.I. ###, con sede ###persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. ### elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ### alla ### n. 95; ### parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. 
Con ricorso per decreto ingiuntivo ### di ### & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., esponeva che: - la stessa, in virtù della propria attività di produzione di semola rimacinata per panificazione di alta qualità, aveva fornito semola rimacinata e farina tenera ### extra al ### di ### & C. S.a.s.; - la ricorrente era creditrice nei confronti del resistente della somma di € 7.363,20 per fornitura di cui alle fatture nn. 246/2021 di € 4.097,60 e 290/2021 di € 3.265,60; sulla base di tali premesse, ### di ### & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., otteneva nei confronti del ### di ### & ###.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., decreto ingiuntivo n. 635/2022, emesso dal Tribunale di ### in data ###, per la somma di euro 7.363,20, oltre interessi moratori, spese e competenze della procedura.  2. 
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il ### di ### & ###.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., spiegava opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo l'improcedibilità della domanda per mancata esperimento del tentativo di mediazione; nel merito, rilevava l'infondatezza ed improcedibilità della pretesa creditoria; deduceva che nulla doveva alla società opposta, in quanto per la merce fornita aveva effettuato, di volta in volta, ogni pagamento in contanti; chiedeva dichiararsi l'improcedibilità ed infondatezza della domanda monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto; chiedeva altresì la condanna di parte opposta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.  3. 
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data ###, si costituiva in giudizio la ### di ### & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., la quale deduceva che il credito azionato risultava provato per tabulas mediante le fatture elettroniche e le bolle di accompagnamento depositate in atti; chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto; chiedeva, altresì, in ragione della temerarietà e dilatorietà dell'azione proposta la condanna di parte opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.  4. 
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita documentalmente e mediante prova orale, viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc.  5.  ### a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale. 
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421). 
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: “Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (cfr. Corte Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001). 
In virtù dei principi sopra richiamati incombe, pertanto, a parte opposta la prova del titolo posto a base della pretesa azionata e la regolare esecuzione della prestazione, mentre grava sull'opponente la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito.  6. 
La pretesa creditoria trova fondamento nelle fatture e buoni di consegna in atti. 
Parte opponente non contesta il rapporto contrattuale intercorso tra le parti ma sostiene genericamente di aver integralmente pagato il credito vantato dalla società opposta.  7. 
Si osserva che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. “ Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.  ### inciso convalida la giurisprudenza della Cassazione che a partire dall'arresto delle ### (sent. n. 761/2002) ha affermato l'esistenza nell'ordinamento processuale civile di un onere di contestazione fra le parti in ordine ai fatti dedotti dall'altra, ritenendo che la mancanza di contestazione “rende inutile provare il fatto, poiché non controverso..  vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (cfr ex plurimis Cass. n. 19185/2018).  ### ha, inoltre, precisato che:“ I fatti allegati da una parte, in tanto possono considerarsi pacifici, in quanto siano stai esplicitamente ammessi dall'altra parte, ovvero quando quest'ultima abbia impostato la proprie difese su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi, oppure si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio disinteresse ad un accertamento degli altri (e ciò perché nel vigente ordinamento non sussiste un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte “ ( ### Cass. n. 20916/2004).  ### di specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non implica un'inversione dell'onere probatorio, ma impone un onere di allegazione; la parte non può pertanto limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili; se manca tale indicazione, la contestazione è generica e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova. 
Pertanto, risultando la fornitura provata alla luce dei principi richiamati, parte opposta è dispensata dalla relativa prova, valendo la mancata contestazione come “relevatio ab onere probandi” (cfr. ex plurimis Cass. n. 22837/2010). 
Peraltro, giova aggiungere che la prova della fornitura, per cui è causa, risulta avvalorata dalla prova documentale in atti, con particolare riferimento alle fatture e bolle di consegna, non specificamente contestata o disconosciuta da parte opponente, e confermate dalla prova testimoniale assunta in corso di causa (cfr. dichiarazioni rese dal teste ### all'udienza del 17.01.2024). 
Pertanto, sulla base di una valutazione complessiva degli elementi acquisiti in atti, deve ritenersi che la creditrice opposta abbia dato prova dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria.  ### ha opposto l'avvenuto pagamento della fornitura ma nulla ha dedotto a fondamento del proprio assunto difensivo.
In applicazioni dei richiamati principi, che regolano l'onere probatorio, grava su parte opponente la prova dei fatti estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria. 
Sul punto la giurisprudenza del ### ha chiarito che: “### sul creditore che agisce per il pagamento l'onere di provare il titolo del suo diritto ma non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca (### Cass. n. 5648/2018; Cass. n. 19527/2012). 
La carenza probatoria in ordine ai fatti impeditivi o modificativi del credito impone il rigetto dell'opposizione.  8. 
La domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c., proposta da parte convenuta opposta, non merita accoglimento. 
Le ragioni poste a fondamento della decisione non consentono di ritenere integrati i necessari presupposti della responsabilità aggravata, prevista dalla norma citata, che presuppone non solo il requisito della totale soccombenza della controparte ma anche quello soggettivo dell'elemento psicologico di aver agito o resistito in mala fede o colpa grave. 
Giova aggiungere che la condanna ex art. 96, comma 1, c.p.c. richiede anche la prova, almeno nelle sue linee essenziali, relativamente all'an ed al quantum del danno subito, potendo il giudice liquidare equitativamente tale danno solo una volta fornita la prova relativa all'esistenza dello stesso. 
Neppure sono ravvisabili i presupposti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. 
Occorre premettere che la norma citata prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata, previste dai commi 1 e 2 dell'art. 96 c.p.c., volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. 
La sua applicazione richiede, pertanto, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua dell'abuso del processo (Cass. n. 24179/2018). 
Nella fattispecie in esame non è ravvisabile un abuso del processo, poiché la domanda, avendo ad oggetto questioni di merito controverse, non appare pretestuosamente proposta e, pertanto, destinata a provocare una distorsione del giusto processo di cui all'art. 111 Cost.  9. 
Assorbita ogni altra questione.  10. 
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza, e pertanto, vanno poste integralmente a carico di parte attorea opponente, così come liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase espletata, ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..  P.Q.M.  Il Tribunale di ### nel contraddittorio delle parti, in composizione monocratica, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 635/2022, emesso dal Tribunale di ### in data ### nel procedimento n. 1463/2022 R.G., di cui dichiara definitivamente l'esecutività; 2. condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore della convenuta opposta in euro 2.538,50 per compensi, oltre al 15% per le spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. 
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale. 
Così deciso in ### 07.11.2025 

Il Giudice
GOP dott.


causa n. 2122/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Rago Maurizio

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Tribunale di Belluno, Sentenza n. 369/2024 del 18-12-2024

... le domande di parte attrice di condanna in solido dei convenuti, accertare le rispettive quote di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti e quindi ##### F.lli ### e #### ai fini della ripartizione interna dell'onere conseguente all'eventuale condanna. Per l'effetto condannare ### e l'#### a tenere indenne e manlevare, nei limiti della loro quota di responsabilità come sopra accertata, quanto ### dovesse essere costretta a versare a ### in eccedenza rispetto all'importo corrispondente alla propria quota di responsabilità. ### dichiara espressamente che ipotetici crediti (non oggetto di questo giudizio) nei confronti del ### F.lli ### saranno fatti valere solo dopo il suo ritorno in bonis senza alcun vincolo per la curatela e con esclusione della competenza del giudice fallimentare. (leggi tutto)...

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RG n. 752/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 752/2022 promossa da: ### (C.F. ###) con l'avv.  ### elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. #### n. 8/A, come da procura in atti -attore contro ### S.R.L. (P.I. ###) con l'avv. ### e l'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### in ####, ### n. 30, come da procura in atti e ### S.N.C. ### E #### (P.I. ###) con l'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in ### di ####, ### n. 13, come da procura in atti e ### (C.F. ###) con l'avv. ### elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in ####. Segato 25/A, come da procura in atti -convenuti con la chiamata in causa di ### S.P.A. (P.I. ###) con l'avv. ### e l'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in #### dei ### n. 8, come da procura in atti e ### S.P.A. (P.I. ###) con l'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in ### via ### n. 5, come da procura in atti e ### S.P.A. (P.I. ###) con l'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in ### via ### n. 21/1, come da procura in atti e ### F.### S.R.L. ### (P.I.  ###) con l'avv. ### elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in ### via J. Tasso n. 7, come da procura in atti -terzi chiamati e ### S.A. (P.I. ###) -terza chiamata contumace
Avente ad oggetto: appalto, altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.) Conclusioni delle parti Le parti costituite hanno concluso come da nota congiunta di trattazione scritta dimessa in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 luglio 2024. 
Conclusioni per l'attore: “### all'###mo Tribunale di ### previo rigetto dell'eccezione di prescrizione ex art 1669 c.c., avanzata dalle imprese ### s.r.l. e ### s.n.c. di A. ### e M. ### così giudicare: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento di ### rispetto al termine concordemente stabilito per la consegna dei lavori appaltati e, per l'effetto, condannarla a pagare la penale di €.25.650,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, rigettando, per l'effetto le eccezioni e deduzioni di controparte, poiché infondate in fatto ed in diritto; 2) ### infondate in fatto ed in diritto le eccezioni e deduzioni dei convenuti - nonché dei terzi chiamati in causa -, quanto alla domanda di risarcimento danni per il mancato godimento dell'immobile, e, per l'effetto, condannare i convenuti, in concorso tra loro a pagare in favore dell'attore la complessiva somma di €. 240.000,00, comprensiva, altresì del danno non patrimoniale, ricorrendone i presupposti di legge, ovvero di altra e diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, a decorrere dal mese di dicembre 2017 e sino al mese di luglio 2021; 3) ### la domanda riconvenzionale avanzata da ### s.n.c. di A. ### e M. ### in quanto infondata in fatto ed in diritto; ovvero, in subordine, compensare l'eventuale somma dovuta dall'attore, con quanto sarà posto a carico della stessa convenuta e attrice in via riconvenzionale per i titoli dedotti in giudizio; 4) ### la domanda riconvenzionale avanzata dall'arch. ### in quanto infondata in fatto ed in diritto; 5) ### in via esclusiva, ### s.r.l. al pagamento delle seguenti somme, ovvero a quelle somme che si ritengono dovute in termini di giustizia ed equità : €. 6.900,00 oltre IVA per il risanamento delle pareti ammalorate dalle infiltrazioni e dall'umidità nei locali ubicati del piano interrato, escluso il locale indicato con il n. 30 (autorimessa privata); €. 37.000,00, oltre ### per il rifacimento della vasca idromassaggio; €.14.262,00, oltre ### per l'eliminazione dei danni riscontrati sugli angoli metallici di appoggio dei chiusini, la zincatura di 2 pozzetti e per eliminare le cause delle infiltrazioni provenienti dalle laste vetrate posizionate sul marciapiede nord e sul marciapiede sud, come meglio precisati in narrativa; 5) ### di A. ### e M. ### S.n.c. a rimborsare all'attore la somma di €. 1.299,76, liquidato per l'intervento dell'ausiliario del ### 6) ### i convenuti in solido tra loro e ciascuno in proporzione al grado di responsabilità che sarà loro ascritta all'esito del presente giudizio a rimborsare all'attore le spese di CTU per l'importo complessivo di €. 14.462,16, come da decreto di liquidazione emesso nel procedimento per ### 7) ### i convenuti in solido tra loro, al grado di responsabilità che sarà loro ascritta all'esito del presente giudizio a rifondere all'attore la complessiva somma di €. 23.924,72 per le spese legali e tecniche sostenute per la fase stragiudiziale e per il procedimento per ### 8) ### tutte le allegazioni, deduzioni richieste dei terzi chiamati in causa avverso la domanda di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto. 8) ### i convenuti al pagamento delle spese di lite anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., ricorrendone i presupposti. In via istruttoria, qualora la causa dovesse essere rimessa sul ruolo istruttorio, si chiede di voler ammettere le prove per interpello e per testi già articolate nella memoria ex art. 183 c.VI n. 2 c.p.c. e, in special modo, i capitoli n. 3 ( riguardante la chiara e nota volontà dell'attore di voler locare l'immobile quantomeno a decorrere dall'estate 2018) - n. 6 ( riguardante l'attività effettuata dall'attore per locare l'immobile ) e n. 7 (riguardante le proposte di locazione ricevute dall'attore ). Si rinnova, infine, la richiesta di voler, se del caso, disporre ### al fine di determinare il valore locativo dell'immobile oggetto di causa e convocare a chiarimenti l'ing. ### per rispondere sulle cause delle infiltrazioni, così come dallo stesso individuate nella ### tecnica in atti”. 
Conclusioni per la convenuta ### S.R.L.: “###: - in via preliminare: dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta dall'attore ai sensi dell'art. 1669 c.c. per i motivi dedotti in ### di costituzione e, per l'effetto, respingere le domande formulate da ### nei confronti di ### - in via principale: respingere, siccome infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande come azionate e quantificate da parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio. - In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero trovare accoglimento, anche solo parziale, le domande di parte attrice di condanna in solido dei convenuti, accertare le rispettive quote di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti e quindi ##### F.lli ### e #### ai fini della ripartizione interna dell'onere conseguente all'eventuale condanna. Per l'effetto condannare ### e l'#### a tenere indenne e manlevare, nei limiti della loro quota di responsabilità come sopra accertata, quanto ### dovesse essere costretta a versare a ### in eccedenza rispetto all'importo corrispondente alla propria quota di responsabilità. ### dichiara espressamente che ipotetici crediti (non oggetto di questo giudizio) nei confronti del ### F.lli ### saranno fatti valere solo dopo il suo ritorno in bonis senza alcun vincolo per la curatela e con esclusione della competenza del giudice fallimentare. - Sempre in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero trovare accoglimento, anche solo parziale, le domande di parte attrice ed essere accertata la responsabilità di ### solidale o parziaria, per i vizi e comunque per i danni lamentati dall'attore, condannare ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede ###via ### n. 45, a risarcire il danno e a tenere indenne e manlevata ### di ogni somma (comprensiva di interessi, rivalutazione e spese) che la stessa fosse condannata a pagare all'esito del presente giudizio e ciò in forza della polizza assicurativa per responsabilità civile 1/###/60/101202166 e/o della polizza decennale postuma n. 168542458 stipulate con la medesima compagnia.  - Spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre accessori di legge e spese generali 15%, integralmente rifusi. ###: ci si oppone alla eventuale rimessione in istruttoria della causa e all'ammissione delle prove orali, ### esplorative o irrituali chiamate a chiarimenti di consulenti d'ufficio di diversi procedimenti richieste da parte attrice. Si richiamano a tal riguardo le deduzioni di cui alle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. In via di mero subordine, nell'ipotesi di ammissione delle prove di parte attrice si chiede l'abilitazione a prova contraria con i testi indicati in terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.  datata 9.10.23 e l'ammissione delle istanze istruttorie formulate da ### nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. datata 18.09.2023”. 
Conclusioni per la convenuta ### S.N.C.: “Voglia il Giudice adito: In via preliminare: - dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta da ### ai sensi dell'art. 1669 c.c. per i motivi tutti di cui sopra e, per l'effetto, respingere le domande formulate da parte attrice nei confronti della ### S.n.c.di ### A. e ### M., in persona del legale rappresentante p.t., Sig. ### Nel merito: - rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti; - accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ### S.n.c. di ### A. e ### M., in persona del legale rappresentante p.t., Sig. ### per i titoli per cui è causa e, per l'effetto, respingere le domande ex adverso proposte nei confronti della stessa in quanto infondate in fatto e in diritto. - accertare e dichiarare che nulla è dovuto, in ogni caso, dalla ### S.n.c di ### A. e ### M., in persona del legale rappresentante p.t., Sig. ### a nessun titolo e, per l'effetto, respingere le domande proposte nei confronti della stessa; - nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dal sig. ### de ### nei confronti di ### S.n.c. di ### A. e ### M., in persona del legale rappresentante p.t., Sig. ### e di condanna di quest'ultima al pagamento di somme per i titoli di cui è causa, anche in via solidale, condannare ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede ###e ### S.PA., in persona del legale rappresentante protempore, con sede ###qualità di assicuratrici, a tenere indenne ### S.n.c. di ### A. e ### M., in persona del legale rappresentante p.t., Sig. ### da quanto dovesse essere condannata a pagare. In via riconvenzionale - accertare e dichiarare che il sig. ### de ### risulta debitore della ### S.n.c. di ### A. e ### M., in persona del legale rappresentante protempore, sig. ### dell'importo di €. 7.042,35 a titolo di residuo della fattura n. 370 del 30.11.2017, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 da quando dovuti al saldo, nonché dell'importo di €. 27.130,00, IVA esclusa, oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo di ulteriori interventi eseguiti extra contratto e, - per l'effetto condannare il sig. ### de ### al pagamento alla ### S.n.c. di ### A. e ### M., in persona del legale rappresentante protempore, sig. ### dell'importo di €. 7.042,35 a titolo di residuo della fattura n. 370 del 30.11.2017, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 da quando dovuti al saldo, nonché dell'importo di €. 27.130,00, IVA esclusa, oltre interessi dal dovuto al saldo, o della maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa anche all'esito di eventuale espletanda ### In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie come già formulate nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 e 3 depositate in atti. Con vittoria di spesa e competenze”. 
Conclusioni per il convenuto ### “Si chiede che l'###mo Tribunale di ### respinta ogni diversa eccezione, domanda, deduzione ed argomentazione, per tutte le motivazioni dedotte: ###, Voglia rigettare le domande tutte formulate da parte attrice nei confronti del convenuto ### perché infondate in fatto ed in diritto e comunque perché non provate. ###, accertato che il signor ### de ### ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave, per tutte le ragioni esposte in atti, ### condannare l'attore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., oltre che alle spese, al risarcimento dei danni da “lite temeraria”, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. #### 1. in denegata, non creduta e contestata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità dell'arch. ### nella causazione degli asseriti danni invocati dall'attore, quantificare l'ammontare del dovuto tenuto conto dell'assorbente contributo colposo da attribuire al signor ### de ### il quale ha impartito in via diretta, o comunque a mezzo del proprio fiduciario perito ### le specifiche tecniche inerenti le lavorazioni espletate dagli appaltatori, che sono presupposto del danno invocato. 2. Accertato che l'architetto ### ha contratto con la ### S.A la polizza assicurativa n. ###, a garanzia della responsabilità civile professionale, accertato altresì che gli eventi dedotti in causa rientrano nella predetta copertura assicurativa, in denegata, contestata e non creduta ipotesi in cui l'architetto ### fosse ritenuto responsabile in tutto o in parte per i danni oggetto di domanda, in via esclusiva o anche solo in via solidale con gli altri soggetti coinvolti a diverso titolo nella vicenda, condannare la compagnia di assicurazione ### S.A, rimasta contumace benché regolarmente citata in giudizio, codice fiscale ###, partita iva ###, ### per l'### in persona del legale rappresentante protempore/procuratore speciale, corrente in #### n. 2, che ha assunto i rischi derivanti dal certificato di assicurazione sottoscritto n. ###, a tenere indenne, o a garantire, o a manlevare l'arch. ### di quanto questi fosse eventualmente tenuto a versare in favore del signor ### de ### il tutto con ordine di pagamento diretto a carico del responsabile civile ai sensi di polizza. Rispetto conclusioni svolte dall'avvocato ### nell'interesse di ### si chiede il rigetto di ogni domanda, sia diretta, che indiretta, che di manleva, ex adverso proposta in via subordinata nei confronti dell'architetto ### perché infondata in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni già esposte in atti e per quanto ancora si avrà modo di precisare in sede di comparsa conclusionale. ###: ci si oppone a qualsivoglia istanza istruttoria delle controparti, per le ragioni tutte già precisate in memoria ex art. 183 comma VI nn. 2 e 3 cpc, da intendersi integralmente richiamate. In caso di contestazioni in ordine al file audio depositato a telematico come documento 4 (file in formato “zip” della registrazione della conversazione intercorsa il ### tra il signor ### de ### e l'arch. ###, si chiede di essere autorizzati al deposito dello stesso presso la cancelleria civile a mezzo supporto ### in caso di contestazioni in ordine all'utilizzabilità o all'autenticità del doc. 4 depositato, si chiede che sia disposta CTU tecnica volta ad accertarne l'autenticità e la riferibilità alle parti in causa (odierni attore e convenuto ###. In tutti i casi con vittoria di spese e di competenze di giudizio”. 
Conclusioni per la terza chiamata ### S.P.A.: “in via preliminare: sia dichiarata l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 1669 C.C. dell'azione proposta dall'attore ### de ### per i motivi già eccepiti dalla convenuta ### S.n.c. di ### A. e ### M. al primo punto in diritto della propria comparsa di costituzione e risposta, ai quali si fa richiamo, e per i motivi già eccepiti dalla terza chiamata ### spa nella propria memoria ex art. 183, 6° comma, C.P.C., che si richiamano, e, per l'effetto, vengano respinte tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti della ### S.n.c. di ### A. e ### M.; in via preliminare ulteriore: sia dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione di manleva formalizzata dalla convenuta ### s.n.c. di ### A. e ### M. nei confronti della ### spa e, per l'effetto, sia respinta detta domanda di manleva per intervenuta prescrizione della relativa azione per tutto quanto evidenziato ed eccepito al punto I della comparsa di costituzione e risposta della terza chiamata ### spa, a cui si fa richiamo; in via ancora preliminare: sia comunque rigettata la domanda di manleva formalizzata dalla convenuta ### s.n.c.  di ### A. e ### M. nei confronti della ### spa per mancanza dei presupposti e degli estremi della invocata copertura assicurativa e per la conseguente carenza di legittimazione passiva della compagnia assicurativa terza chiamata rispetto a detta domanda di manleva, per tutto quanto evidenziato ed eccepito al punto II della comparsa di costituzione e risposta della terza chiamata ### spa, a cui si fa richiamo; nel merito, in via principale: siano rigettate tutte le domande formalizzate dall'attore ### de ### nei confronti della convenuta ### s.n.c. di ### A. e ### M. in quanto infondate in fatto e in diritto, e comunque indimostrate, per tutte le ragioni di merito evidenziate dalla predetta convenuta da pagina 4 a pagina 17 della propria comparsa di costituzione e risposta, e sia pure - e in ogni caso - respinta la domanda di manleva avanzata dalla convenuta ### di ### A. e ### M. nei confronti della terza chiamata ### spa, in quanto essa risulta sia formalmente scorretta, prescritta ed inaccoglibile per i motivi illustrati ai punti I e II della comparsa di costituzione e risposta dell'### spa, cui si fa richiamo, sotto il profilo della prescrizione e della carenza di legittimazione passiva della società terza chiamata, sia infondata nel merito; nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'attore ### de ### nei confronti della convenuta ### di ### A. e ### M. e/o della domanda di manleva azionata dalla predetta convenuta nei confronti della terza chiamata ### spa, le pretese attoree vengano accolte e liquidate unicamente sulla base di quanto eventualmente ritenuto comprovato in corso di causa e di quanto comunque osservato, dedotto ed eccepito in atti dall'### spa; in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA e CA, sulla cui quantificazione ci si rimette sin d'ora al prudente apprezzamento del Giudice, o quantomeno con loro integrale compensazione”. 
Conclusioni per la terza chiamata ### S.P.A.: “- in via principale: accertata l'inoperatività della polizza ### rigettare la domanda proposta nei confronti di ### con in favore delle spese; in via subordinata, nell'ipotesi non creduta di affermazione di operatività della polizza, dichiarare prescritto il credito all'indennizzo ex art.2952 Cod. Civ.; in via ulteriormente subordinata: accertare che la polizza ### prevede il massimale di ### 25.000,00 per danni a cose, con lo scoperto del 10% con il minimo di ### 250,00”. 
Conclusioni per la terza chiamata ### S.P.A.: “piaccia all'###mo giudice, nel merito, associandosi in toto a quanto ampiamente esposto, dedotto e concluso dall'assicurata ### srl, anche in via preliminare, respingere la domanda svolta dall'attore nei confronti della predetta ditta, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed onorari del giudizio; subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda svolta dall'attore, accertare che la responsabilità della ditta ### può essere circoscritta al minore importo rilevato dal CTU ed esposto in atti, con reiezione della domanda per quanto riguarda le ulteriori poste di danno e comunque con vittoria di spese ed onorari del giudizio; in ulteriore subordine, in ipotesi di condanna anche parziale di ### attesa la presentata disamina dei contratti assicurativi dimessi agli atti e l'operatività, con i limiti di cui alla presente costituzione, della sola polizza decennale postuma, piaccia all'###mo Giudice porre a carico di ### il solo importo comunque risultante dovuto in base alle condizioni tutte di cui alla polizza agli atti (decennale postuma) ed esposte in premessa, considerando la limitazione di franchigia ed ogni ulteriore limitazione contrattuale derivante dalle polizze allegate. 
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”. 
Conclusioni per il terzo chiamato ### F.### S.R.L. ###: “conclude come in atti ovvero dichiararsi inammissibile, improponibile, improcedibile ogni domanda nei confronti del fallimento per i motivi indicati in atti, appartenendo essa alla competenza del Giudice del fallimento ed essendo un mero escamotage quello per cui si vorrebbe una sentenza resa nei confronti del fallimento “valida” (anche per le spese allora!) solo nei confronti del fallito (società che alla chiusura del fallimento sarà cancellata). Nel merito comunque ogni richiesta appare del tutto infondata. In ogni caso avendo dovuto il fallimento costituirsi per precisare che nulla può essere allo stesso chiesto (e da ciò essendo dipesa la modifica della domanda) le spese andranno rifuse come si richiede”. 
Concisa esposizione delle ragioni della decisione 1. 
Con atto di citazione ritualmente notificato, ### evocava in giudizio ### S.R.L., ### S.N.C. e #### per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a titolo di costi per il ripristino a regola d'arte dell'immobile di sua proprietà, nonché a titolo di penale contrattuale e di ristoro per il mancato utilizzo dell'immobile medesimo. 
Esponeva l'attore che tra l'anno 2014 e l'anno 2016 stipulava alcuni contratti di appalto con ### S.R.L., F.### S.N.C. e ### S.N.C. per l'esecuzione di opere edili e di impiantistica nell'immobile di sua proprietà sito in ### d'####, via ### di ### n. 5 (foglio 57, map. 593) e che le suddette società appaltatrici si sarebbero rese inadempienti nell'individuazione delle cause delle infiltrazioni verificatesi e nel ripristino delle opere danneggiate o viziate. Inoltre, l'attore riferiva che l'inadempimento delle società appaltatrici nonché la quantificazione dei danni cagionati sarebbero già stati accertati nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo R.G. 1047/2019 instaurato dinanzi al Tribunale di ### Si costituiva tempestivamente con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 27 ottobre 2022 ### chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato ad evocare in giudizio a garanzia ### S.A. 
Nel merito chiedeva il rigetto delle domande, la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni da “lite temeraria” ai sensi dell'art. 96 c.p.c da liquidarsi in via equitativa e, in via subordinata, che fosse tenuto in considerazione il contributo colposo dell'attore nonché di essere tenuto indenne e manlevato dalla terza chiamata. 
Con decreto del 2 novembre 2022 il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo e differiva la prima udienza di comparizione al 12 aprile 2023. 
In data 9 novembre 2022 si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria ### S.N.C. chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata ad evocare in giudizio a garanzia ### S.P.A. e ### S.P.A. e, sempre in via preliminare, che fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione. Nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto delle domande, in via subordinata, di essere tenuta indenne e manlevata dalle terze chiamate e, in via riconvenzionale, condannare l'attore al pagamento in suo favore dell'importo di € 7.042,35 a saldo della fattura n. 370 del 30/11/2017, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, e dell'importo di € 27.130,00 (IVA esclusa), oltre interessi, a titolo di ulteriori interventi eseguiti extra contratto. 
Successivamente con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 10 novembre 2022 si costituiva ### S.R.L. chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata ad evocare in giudizio a garanzia ### S.P.A. e ### F.### S.R.L. ### e che, ai sensi dell'art.  295 c.p.c., fosse disposta la sospensione del presente procedimento sino al passaggio in giudicato della sentenza pronunciata all'esito della causa di opposizione a decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di ### R.G. n. 138/2021 considerata la dipendenza della decisione e, in via preliminare subordinata, che ai sensi dell'art. 273 o dell'art. 274 c.p.c. fosse disposta la riunione della presente causa al predetto procedimento n. R.G.  138/2021. Nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto delle domande, in via subordinata, che fossero quantificate le quote di responsabilità dei convenuti e di essere tenuta indenne e manlevata da ### S.N.C. e #### nei limiti della loro quota di responsabilità, di quanto dovesse essere condannata a versare in eccedenza rispetto all'importo corrispondente alla propria quota di responsabilità e, sempre in via subordinata, di essere tenuta indenne e manlevata dalle terze chiamate. 
Con decreto del 15 novembre 2022 il Giudice autorizzava la chiamata in causa di ### S.P.A., ### S.P.A., ### S.P.A. e FALL. F.### S.R.L. ### e differiva la prima udienza di comparizione al 19 aprile 2023. 
In data 10 gennaio 2023 si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria la terza chiamata ### S.P.A. chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta dall'attore e dell'azione di manleva formulata dalla ### S.N.C.  nonché il rigetto della domanda di manleva da quest'ultima formulata per mancanza dei presupposti e degli estremi della invocata copertura assicurativa e per la conseguente carenza di legittimazione passiva della compagnia assicurativa rispetto a detta domanda di manleva. Nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto delle domande attoree e della domanda di manleva avanzata nei suoi confronti e, in via subordinata, che le pretese attoree fossero accolte e liquidate unicamente sulla base di quanto provato in corso di causa. 
La terza chiamata ### S.P.A. si costituiva con comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data 23 marzo 2023 chiedendo il rigetto delle domande, in subordine, che la responsabilità della ### S.R.L. fosse circoscritta al minore importo rilevato dal CTU e, in ulteriore subordine, che fosse tenuta in considerazione la limitazione di franchigia ed ogni ulteriore limitazione contrattuale derivante dalle polizze. 
Successivamente con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 30 marzo 2023 si costituiva il terzo chiamato ### F.### S.R.L. ### chiedendo che fosse dichiarata l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità di ogni domanda risarcitoria vantata nei suoi confronti. 
La terza chiamata ### S.P.A. si costituiva con comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data 6 aprile 2023 chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti per inoperatività della polizza, in via subordinata, che fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito all'indennizzo e, in via ulteriormente subordinata, che fosse accertato il massimale previsto dalla polizza. 
Alla prima udienza di comparizione delle parti in data 19 aprile 2023, tenutasi con modalità di trattazione scritta, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 14 giugno 2023 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione in merito all'eccezione di improcedibilità avanzata dal ### F.### S.R.L. ### ex art. 281 sexies c.p.c., nonché per impartire disposizioni sul prosieguo del giudizio. 
Successivamente all'udienza del 14 giugno 2023, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice revocava l'ordinanza emessa in data 19 aprile 2023 e concedeva i termini ex art. 183, 6° c., c.p.c. rinviando la causa per la decisione sui mezzi istruttori. 
All'udienza del 14 novembre 2023 il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo dell'istruzione preventiva pendente avanti il Tribunale di ### R.G. 1047/2019 e rinviava la causa all'udienza del 18 gennaio 2024 per la disamina delle risultanze dell'istruttoria preventiva e per il proseguo istruttorio. 
Successivamente all'udienza del 18 gennaio 2024, il Giudice si riservava e, con ordinanza resa il medesimo giorno, a scioglimento della riserva assunta, rigettava le istanze istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 luglio 2024. 
All'udienza del 17 luglio 2024, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione con concessione di termini per comparse conclusionali e repliche ex art. 190, 1° comma, c.p.c.  2. 
Preliminarmente rispetto al merito, deve essere rigettata l'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi nell'appalto sollevata da tutte le parti convenute e terze chiamate sulla scorta dei seguenti motivi.  ### ha preso piena coscienza dell'entità e dell'attribuibilità soggettiva dei vizi solo con il deposito della relazione peritale nel procedimento per accertamento tecnico preventivo già pendente avanti questo Tribunale e rubricato RG 1047/2019, avvenuto in data 12 luglio 2021, provvedendo alla notificazione dell'atto di citazione in data 11 luglio 2022, e, pertanto, entro l'anno dalla scoperta, secondo quanto previsto dall'art.  1669 c.c., anche perché le opere realizzate dai convenuti sono da ascrivere alla categoria delle cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, sulla scorta dei motivi che saranno compitamente esaminati infra. 
Ebbene, occorre tenere conto che il termine annuale di decadenza di cui all'art. 1669 c.c. per la denuncia dei difetti dell'opera decorre dal giorno in cui il committenteappaltante -acquirente raggiunge un apprezzabile grado di conoscenza della gravità dei difetti stessi. Tale grado di conoscenza può essere immediato, laddove si tratti di difetti palesi, ovvero necessitare di apposita perizia (Cass. Civ. 12829/2019), con la conseguenza che è solo quando l'attore è entrato in possesso della perizia resa nell'ATP che ha raggiunto quell'apprezzabile grado di conoscenza idoneo a fare decorrere il termine decadenziale.  3. 
Quanto al merito, le domande avanzate da ### nei confronti di ### e ### sono parzialmente fondate nei limiti e per le motivazioni di cui in appresso.  4. 
È pacifico che l'attore e la convenuta ### addivenivano al perfezionamento di un contratto di appalto avente ad oggetto alcune opere di ristrutturazione dell'immobile di proprietà del primo in ### d'### Le opere oggetto del contratto consistevano nell'esecuzione di opere parzialmente al grezzo, da realizzare nel sottosuolo dell'appartamento di proprietà del ### Le parti regolavano i propri rapporti attraverso il documento contrattuale allegato da parte attrice sub doc.  3. In particolare, oggetto del contratto di appalto, come si evince dal tenore del citato documento, era la realizzazione di nuovi vani accessori interrati e delle linee tecnologiche di smaltimento delle acque meteoriche e di quelle provenienti dagli scarichi presenti all'interno dell'immobile del committente, come descritti negli elaborati e nei grafici allegati sub lettera A ) e B) al medesimo contratto, escluse le finiture, quali: la posa in opera dei pavimenti e dei cartongessi; le coibentazioni e la tinteggiatura. Il tutto dietro pagamento di un corrispettivo pattuito di euro 405.250,00 È inoltra pacifico che il ### appaltava a ### S.N.C. DI ### E ### l'esecuzione degli impianti elettrici, idraulici, di telefonia, di condizionamento, antifurto, nonché la realizzazione di una piscina con idromassaggio, dietro pagamento di un corrispettivo di euro 68.400,00, come si evince dal contratto sottoscritto dall'appaltatrice e dal committente, ed allegato da quest'ultimo sub doc. 7. 
Non è contestato che alcune opere furono realizzate da F.### nel frattempo assoggettata a fallimento. 
Quanto al ruolo del convenuto ### emerge dalle rispettive allegazioni che costui era investito del ruolo di direttore dei lavori.  5.  ### contesta nel proprio atto di citazione alcuni inadempimenti dai quali si sarebbero resi colpevoli le appaltatrici oggi convenute, inadempimenti che sarebbero stati riscontrati anche nelle more del procedimento di istruzione preventiva già pendente avanti questo Tribunale e rubricato RG 1047/2019. 
Agisce pertanto al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti, tanto a titolo di danno emergente consistente nelle spese per il ripristino a regola d'arte delle lavorazioni realizzate, sia a titolo di lucro cessante a titolo di mancato guadagno derivante dall'impossibilità di mettere a reddito l'immobile. Agisce inoltre al fine di ottenere la condanna al pagamento della penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori dedotta nei rispettivi contratti con le convenute. 
Prima di entrare nella disamina specifica di tutte le reciproche domande e contestazioni, occorre prendere atto che è superfluo entrare nel merito delle domande dei convenuti finalizzate alla ripartizione delle rispettive quote di responsabilità, in quanto il ### con valutazione congruamente motivata e scevra da contraddizioni intrinseche od estrinseche, ha accertato, già ab origine, i danni attribuibili alle singole lavorazioni come realizzate da ciascuna parte.  6. 
In particolare, l'attore contesta l'errata realizzazione dei marciapiedi che delimitano il fabbricato ai lati nord e sud, opere che sono state pacificamente realizzate da #### come risulta peraltro dal tenore delle previsioni contrattuali contenute nei documenti allegati agli atti. 
Occorre premettere che, per quanto riguarda le lavorazioni poste in essere sul marciapiede lato nord, analoga domanda era stata svolta in via riconvenzionale dall'odierno attore nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, già pendente avanti questo Tribunale e rubricato RG 138/2021, laddove l'interessato rivestiva la qualifica di attore opponente. Un tanto si evince dal tenore dell'atto di citazione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale notificato dall'interessato in data 9 febbraio 2021 nei confronti di ### e prodotto da quest'ultima sub doc. 4. 
Tale controversia è stata definita con sentenza dall'intestato tribunale e, attualmente, secondo quanto riferito dalla convenuta ### in sede di comparsa conclusionale, senza che tale assunto sia stato contestato nelle memorie di replica, pende in grado di appello. 
Le domande in tal senso avanzate in questo processo da ### costituiscono pertanto una duplicazione di quelle già avanzate nell'altro processo, definito con sentenza definitiva in primo grado ed attualmente pendente avanti la Corte di Appello di Venezia e, pertanto, di tali domande deve essere dichiarata l'improponibilità. A riguardo, si evidenzia che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale. Ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo a un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass. Civ. 24371/2021). Ebbene, alla luce delle rispettive argomentazioni, non vi è alcun interesse giuridicamente valutabile in capo al committente in punto alla parcellizzazione della pretesa creditoria, in quanto egli si è avvalso in questa sede della medesima relazione peritale resa nel procedimento per ### e tale relazione è stata posta a base dell'altra decisione. 
La conseguenza di tale illegittima parcellizzazione della pretesa risarcitoria non può che essere una declaratoria di improponibilità di quella successivamente spiegata. 
Per quanto riguarda il marciapiede lato sud, l'esperto nominato dal giudice in sede di istruzione preventiva ha riscontrato che “con riferimento ai rilievi e alle considerazioni riportate nel paragrafo 6.3 della presente ### il marciapiede lato sud risulta eseguito a regola d'arte con l'eccezione dell'angolo est dove in corrispondenza del lucernario sono presenti infiltrazioni d'acqua.  ### è da riprendere rimuovendo il vetro e la pavimentazione in modo da controllare le sigillature della guaina sottostante in corrispondenza del telaio provvedendo a una nuova posa della pavimentazione con la sigillatura del vetro rimosso. Costo stimato per eliminazione del vizio 1.500,00€+IVA”. 
Inoltre, sempre con riguardo a tale manufatto, il CTU ha stimato in ulteriori euro 1.500,00 il costo per il rifacimento dell'angolo est, sempre del marciapiede sud. 
La somma da porre a carico di ### deve pertanto essere quantificata in complessivi euro 3.000,00 oltre ### 7.  ### contesta inoltre l'inesatta, o comunque viziata, esecuzione delle lavorazioni da parte di ### Oggetto delle prestazioni contrattualmente dedotte con la convenuta erano l'esecuzione degli impianti elettrici, idraulici, di telefonia, di condizionamento, antifurto, nonché la realizzazione di una piscina con idromassaggio. 
Ebbene, da una disamina della CTU resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, tenendo conto che l'esperto ha analizzato dettagliatamente una ad una le opere realizzate dalla convenuta, non risultano vizi alle opere appaltate, se non in capo alla vasca idromassaggio e ad alcuni dettagli delle lavorazioni. 
In particolare, l'ausiliario del giudice ha descritto a pag. 33 e ss. le lavorazioni eseguite dalla convenuta, riscontrando l'imperfetta esecuzione solo laddove rileva l'ossidazione dei sistemi utilizzati per il sostegno del pavimento in quanto privi di zincatura. ### l'esperto, per ripristinare il manufatto sarebbe necessario un importo di euro 1.500,00. 
E' in punto all'istallazione della vasca idromassaggio che il CTU ha riscontrato alcune rilevanti problematiche. In particolare, il CTU argomenta: “Con riferimento ai riscontri e alle considerazioni riportate nel paragrafo 6.4, le infiltrazioni d'acqua al piano interrato hanno richiesto degli interventi sulla vasca idromassaggio fin da inizio 2017. A oggi, dalle verifiche effettuate, si è constatato il persistere delle perdite d'acqua da parte dell'involucro della vasca (### 2). La vasca è stata sottoposta più volte a sollecitazioni negative, è stata bucata compromettendo l'involucro e l'isolamento interno, ripristinata più volte e sempre subito dopo collaudata con esito positivo ma, nonostante tutto si è riscontrato che perde ancora. Ripetere un intervento di manutenzione straordinaria previa sistemazione dell'involucro, rimontaggio del rivestimento e ricostruzione dell'impermeabilizzazione, visto i precedenti, ritengo non sia consigliabile”. 
Tali problematiche sono sicuramente da inquadrare nei vizi e difetti dell'opera appaltata, vizi e difetto rispetto ai quali l'appaltatrice deve mantenere indenne il committente ex art. 1669 c.c. A riguardo, si osserva che, in tema di responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, il difetto di costruzione che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., legittima il committente alla relativa azione, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente a un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la rovina o il pericolo di rovina), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo (Cass. Civ. 456/2016). Si tratta invero di un manufatto che, pur non essenziale per la statica dell'edificio, incide in modo considerevole sulla fruibilità dell'edificio nel suo complesso, particolarmente della parte seminterrata oggetto dell'odierno contenzioso, tenendo conto anche del suo pregio e del costo per la sua realizzazione. 
Ebbene, quanto ai rimedi da porre in essere, l'ausiliario così conclude: “E opinione dello scrivente C.T.U. che la vasca debba essere completamente rimossa e sostituita con: demolizione e smaltimento della vasca esistente salvaguardando l'impianto idraulico ed elettrico; posa di un nuovo involucro con le opere murarie necessarie; realizzazione di una nuova impermeabilizzazione; ricostruzione del rivestimento in piastrelle e dell'impianto di illuminazione. Sulla base dell'esperienze dello scrivente C.T.U. con riferimento al prezziario regionale, all'offerta della ditta ### a suo tempo accettata dal sig. ### per l'esecuzione dei lavori, dei preventivi e informazioni ricavati dalle ditte contattate compresa la ditta ### si ritiene ragionevole pensare che il costo la realizzazione di una nuova vasca, con riferimento ai lavori sopra richiamati, possa essere stimato in 30.000,00€+IVA tenendo conto che siamo a ### dei problemi che possono esserci per la rimozione, lo smaltimento e il nuovo montaggio all'interno del locale interrato. Sono esclusi i costi per la rimozione di eventuali straordinarie presenze d'acqua nel punto a quota inferiore della soletta di fondazione (vano contenete la vasca idromassaggio) inerenti la fornitura e posa di un sistema anti allagamento automatico di emergenza, i costi per la pulizia del tubo di scarico otturato (richiamato al p.to 4 dell'allegato 3 al verbale n. 5 in data ### di cui all'allegato 4 della presente relazione) e i costi per l'installazione di un eventuale pozzetto di ispezione interno al vano di posa della vasca ed esterno alla stessa per un totale stimato pari a 3.000,00€+IVA” Alla luce di quanto argomentato, pertanto, l'importo che deve essere posto a carico di ### è pari ad euro 34.500,00.  8. 
In via riconvenzionale, ### chiede che l'attore sia condannato al pagamento di euro 27.130,00 a titolo di compenso per alcune prestazioni non saldate da quest'ultimo, quali l'istallazione e la fornitura di un deumidificatore ed alcuni interventi aggiuntivi eseguiti dalla convenuta. 
Ebbene, l'attore, nella prima memoria ex art. 183, 6° c., n. 1, c.p.c., contesta la debenza di tale importo, salvo che per euro 2.042,35, che, a detta della parte, sarebbe l'unica somma che dovrebbe essere ancora riconosciuta come dovuta alla parte anche perché il committente avrebbe corrisposto euro 5.000,00 a saldo della fattura azionata in via riconvenzionale. ### dal canto suo, rileva che il predetto importo sarebbe stato imputato per euro 4.623,25 al debito più antico, a saldo della fattura 267 del 18.9.2017, e la rimanente somma, pari ad euro 376,75, in acconto della fattura n. 370 del 30.11.2017 di euro 7.419,00, azionata in via riconvenzionale. 
Ebbene, deve ritenersi che la convenuta abbia fornito prova di quanto affermato, in quanto dal doc. 10 allegato risulta la correttezza dell'imputazione del pagamento come eseguita dalla parte. Pertanto, residua da pagare il residuo della fattura n. 370 per euro 7.042,25 (7.419,00 - 376,75). 
Sono d'altronde rimaste sfornite di prova le rimanenti voci di compenso, in quanto unilateralmente quantificate dalla parte, la quale, autonomamente, ha formato e sottoscritto il proprio doc. 7, e senza che sia stato fornito alcun riscontro probatorio della correttezza dell'importo fornito e del fatto che tali prestazioni siano state effettivamente erogate dalla convenuta. 
Alla luce di quanto sopra, una volta effettuata la compensazione tra l'importo da riconoscere all'attore e quello che costui deve corrispondere alla convenuta, emerge un credito a favore del primo di euro 27.457,75.  9. 
Quanto alle opere appaltate a ### adesso in stato di fallimento, in via preliminare si rileva che, ad un esame delle conclusioni svolte da ### nella propria comparsa di costituzione e risposta, la parte ha chiesto, in via principale, nel merito, il rigetto della domanda svolta da #### nei propri confronti, ed in via subordinata, sempre nel merito, dapprima che si accerti “le rispettive quote di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti e quindi ### S.r.l., #### F.lli ### e #### ai fini della ripartizione interna dell'onere conseguente all'eventuale condanna” e che, per l'effetto, si condannino “### e l'#### a tenere indenne e manlevare”. Pertanto, nei confronti del ### è stata avanzata una domanda di mero accertamento delle quote di corresponsabilità, in quanto la condanna conseguente a tale accertamento è stata domandata solo nei confronti di ### e dell'#### Inoltre, in sede di precisazione delle conclusioni, ### ha dichiarato “espressamente che ipotetici crediti (non oggetto di questo giudizio) nei confronti della F.lli ### saranno fatti valere solo dopo il suo ritorno in bonis senza alcun vincolo per la curatela e con esclusione della competenza del giudice fallimentare”. Deve pertanto ritenersi che, alla luce del tenore delle conclusioni rassegnate dalla parte, nessun effetto possa subire la consistenza della massa fallimentare qualunque sia l'esito della presente controversia e che, di conseguenza, non operi nel caso de quo il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. della previgente L. ###, nonché la competenza funzionale del Tribunale fallimentare, venendo meno le esigenze di tutela della par condicio creditorum. 
Da quanto argomentato deriva pertanto il rigetto della relativa eccezione mossa dal ### Quanto al merito, deve tuttavia rilevarsi che la domanda riconvenzionale trasversale di accertamento avanzata da ### non può essere accolta, in quanto il ### al quale era stato richiesto di verificare la sussistenza di eventuali vizi e/o manchevolezze delle opere appaltate e, in special modo, la sussistenza di eventuali vizi, irregolarità e manchevolezze che compromettano la funzionalità e l'efficienza del sistema di smaltimento delle acque che, provenendo dai diversi appartamenti ubicati nel ### di ### di ### n. 5, confluiscono nel garage al piano interrato di proprietà del ricorrente, ha espressamente accertato che “### i sopralluoghi effettuati non si sono riscontrate infiltrazioni d'acqua al piano interrato. La rete di scarico degli appartamenti ai piani superiori, secondo gli schemi grafici di rilievo forniti dall'arch. ### (### 4) e secondo quanto si è avuto modo di visionare in loco, interessa in modo molto limitato l'interrato del sig.  ### Ferme restando le considerazioni del paragrafo 6.4 riguardante la rete di scarico delle autorimesse ai livelli superiori e, qualora venga garantita la pulizia periodica delle tubazioni da parte del condominio, lo scrivente C.T.U. sulla base di quanto visto e rilevato ritiene di non avere elementi per affermare la presenza di vizi, irregolarità e manchevolezze che possano compromettere la funzionalità e l'efficienza del sistema di smaltimento delle acque che provengono dai diversi appartamenti ubicati nel ### di ### di ### n. 5 e dai garage al piano interrato di proprietà del ricorrente e dai pozzetti e raccordi con le tubazioni presenti nella zona garage”.  10. 
Deve essere rigettata la domanda avanzata dall'attore nei confronti di #### in forza della sua assoluta genericità. 
In questo giudizio, a carico di ### non è stato allegato, né tantomeno provato, alcun profilo di responsabilità per negligenza in punto alle obbligazioni scaturenti dal contratto d'opera professionale, quali quelle relative all'accertamento della conformità, sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. 
Non è ravvisabile invero nell'ordinamento alcuna presunzione di responsabilità a carico del direttore dei lavori per i vizi e difetti dell'immobile realizzato sotto la sua supervisione, in quanto tale responsabilità deve essere debitamente allegata e provata secondo gli ordinari criteri posti a presidio del corretto adempimento della prestazione di opera intellettuale. 
In ogni caso, anche a volere ritenere che le domande avanzate dall'attore siano valutabili nel merito, nell'elaborato dimesso nell'### tecnico preventivo, alcuna responsabilità è stata attribuita al convenuto, con la conseguenza che le domande nei confronti di costui devono essere rigettate e, di conseguenza, non vi è luogo per l'accoglimento della domanda di manleva nei confronti dell'assicuratore di costui AIG ### La trattazione della domanda di risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata deve essere demandata alla decisione sulle spese del giudizio.  11. 
Accertato l'an, nonché il quantum relativo al danno emergente causato dalla legittima pretesa dell'attore di porre rimedio ai vizi e difetti delle opere appaltate, quest'ultimo richiede che gli sia riconosciuta la penale da ritardo, ovvero il danno da mancata locazione dell'immobile. 
Osserva preliminarmente il Tribunale che la domanda nei confronti di ### deve essere dichiarata improponibile in quanto dello stesso tenore di quella avanzata nel giudizio RG 138/2021, del quale sopra si è fatto cenno, già pendente avanti questo Tribunale ed avanzata in via riconvenzionale dal ### il quale, in quella sede, rivestiva il ruolo di attore in opposizione a decreto ingiuntivo. Ebbene, come si deduce dall'atto di citazione allegato da ### sub doc. 4, in via riconvenzionale egli così concludeva: “In accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento di ### s.r.l., per quanto di ragione esposto in narrativa, per la tardiva ultimazione dei lavori e, per l'effetto, condannarla a pagare in favore del signor ### de ### la penale pattiziamente convenuta, come in atti determinata in €. 167.250, 00, ovvero a quell'altra somma che si riterrà dovuta all'esito del giudizio, compensandola in con quanto, eventualmente, sarà riconosciuto in pagamento in favore della società opposta. In via gradatamente subordinata, nell'ipotesi in cui si ritenesse non applicabile la penale, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la società opposta a pagare in favore dell'opponente la somma di €. 80.000,00 a titolo di risarcimento danni per il mancato godimento dell'immobile, totale o parziale, a decorrere dalla fine del mese di giugno 2017 al mese di dicembre 2018, ovvero a quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà equa e di giustizia, atta a soddisfare i danni subiti dall'opponente-attore in via riconvenzionale, compensandola in tutto o in parte con quanto , eventualmente, sarà riconosciuto in pagamento in favore della società opposta;”. In questa sede ###avendo distinto tra le varie voci di danno nelle conclusioni, dalla parte motiva dell'atto di citazione si deduce che egli aziona nei confronti dell'odierna convenuta il medesimo titolo, e, pertanto, la medesima causa petendi. 
Quanto alla richiesta della penale da ritardo nei confronti di ### l'attore allega che il ritardo sarebbe perdurato dal 5 dicembre 2017, termine al quale fu concordemente differito il termine per la verifica finale dell'opera originariamente fissato al 30 novembre 2015, al 30 aprile 2019, quando fu consegnata definitivamente l'opera appaltata.  ### destinatario della domanda non contesta che l'opera fu consegnata nel 2019, ma rileva che il ritardo sarebbe stato dovuto a “numerosissime varianti che hanno inevitabilmente causato un evidente ritardo nei lavori, non certo imputabile all'odierna convenuta”.  ###, dal canto suo, nel contestare l'assunto della parte, nella prima memoria ex art.  183, 6° c., c.p.c., rileva che le citate varianti avrebbero avuto ad oggetto opere estranee rispetto a quelle appaltate, in quanto di pertinenza condominiale. 
A riguardo si osserva che la pattuizione di una clausola penale non sottrae il rapporto alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, essendo connotato essenziale di tale clausola la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e non potendo, pertanto, essa configurarsi allorché sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata (Cass. Civ. 7180/2012). Ebbene, deve ritenersi che la presenza delle varianti in corso d'opera, la cui riferibilità ad opere condominiali non è stata in nessun modo rilevata dal ### costituisca quella causa non imputabile al debitore in presenza della quale costui non risponde del ritardo nell'adempimento delle obbligazioni. La relativa domanda avanzata dall'attore nei confronti di ### deve pertanto essere rigettata. 
Per quanto riguarda infine il danno “per il mancato e/o limitato godimento” dell'immobile, che il ### quantifica in euro 240.000,00, premesso che è poco credibile che le infiltrazioni nel piano interrato abbiano del tutto annullato la capacità reddituale dell'immobile, come sostiene l'attore, in ogni caso deve ritenersi che l'attore sia del tutto venuto meno rispetto all'onere di allegazione in punto al pregiudizio subito, come anche rispetto all'onere di provarlo nell'an e nel quantum. A riguardo, si tenga conto che l'attore ha argomentato come se tutto l'immobile, e non la porzione sita al piano interrato, fosse stato inutilizzabile, circostanza che non ha trovato alcun riscontro nella disamina degli atti di causa e della ### La domanda avanzata da ### deve pertanto essere rigettata.  12. 
Riconosciuta la fondatezza dell'azione di garanzia dai vizi dell'appalto nei confronti di ### e di ### ed accertato che il quantum debeatur ammonta rispettivamente ad euro 3.000,00 ed euro 27.457,75., occorre procedere al vaglio delle azioni di manleva che costoro hanno spiegato nei confronti dei propri assicuratori.  13. 
La convenuta ### ha ritualmente e tempestivamente evocato in giudizio il proprio assicuratore ### per la responsabilità civile, facendo valere i diritti scaturenti da una polizza Responsabilità Civile e dalla polizza decennale postuma. 
Ebbene, deve ritenersi che la somma che deve essere riconosciuta a carico della convenuta rientri nel rischio assicurato dalla polizza decennale postuma, la quale, secondo quanto previsto dall'art. 1 del documento contrattuale, copre “i danni subiti da terzi a seguito di un danno materiale e diretto alle opere assicurate indennizzabile a termini della presente polizza”. Tuttavia, tale polizza prevede un minimo non indennizzabile di euro 10.000,00, con la conseguenza che l'assicuratore non deve essere chiamato a tenere indenne il proprio assicurato di quanto sarà tenuto a pagare in conseguenza dell'odierna decisione.  14. 
La convenuta ### dal canto suo, ha spiegato, nei confronti dei propri assicuratori ### e ### domanda di manleva al fine di essere tenuta indenne delle eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti a suo carico dalla pronuncia. ### la convenuta, l'esigenza di evocare in giudizio entrambe le compagnie assicurative sarebbe stata dettata dal fatto che non sarebbe stato possibile stabilire, al momento della notificazione dell'atto di citazione, quale delle polizze succedutesi nel tempo sarebbe stata da attivare.  ### eccepisce che la polizza sottoscritta dalla convenuta avrebbe cessato di avere efficacia in data 16 ottobre 2016 in ragione della disdetta fatta pervenire dall'assicurato e che, pertanto, la polizza medesima sarebbe cessata di ogni effetto al momento del verificarsi del sinistro. ### è fondata, in quanto, come emerso dagli atti di causa, fu tra la fine di agosto e l'inizio di settembre 2018 che i vizi che affliggevano la vasca idromassaggio emersero in tutta la loro gravità, come rilevato dall'attore a pag. 7 del proprio atto di citazione e non contestato da alcuna parte. Ebbene, in tale momento la polizza assicurativa sottoscritta con ### non era più vigente. 
Viceversa, nel periodo di cui sopra, era vigente la polizza sottoscritta con #### alla quale il contraente aderì lo stesso 16 ottobre 2016, ed è tale assicuratore che deve essere chiamato a tenere indenne il proprio assicurato in punto al pagamento di euro 27.457,75 a favore dell'attore, anche perché il termine biennale di cui all'art. 2952 c.c. non era ancora spirato al momento della notifica dell'### dato che tale termine decorreva, come anticipato supra, non prima dell'agosto 2018.  15. 
Stante la soccombenza reciproca tra l'attore e ### le spese di lite tra le due parti devono essere dichiarate compensate, come d'altronde quelle sostenute da ### Le spese di lite sostenute da ### seguono la soccombenza dell'attore nei confronti delle prime e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore dichiarato dall'attore (euro 240.000) e dell'effettiva trattazione (valori medi per tutte le fasi). 
Le spese di lite sostenute da ### seguono la soccombenza di ### nei confronti della prima e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore dichiarato dall'attore (euro 240.000) e dell'effettiva trattazione (valori medi per tutte le fasi). 
Le spese di lite sostenute dall'attore nei confronti di ### devono essere compensate in forza dell'accoglimento parziale, tanto della domanda in via principale, tanto di quella riconvenzionale.  ### deve essere chiamata a rimborsare le spese di lite sostenute dalla propria assicurata ### ai sensi dell'art. 1917, 3° c., c.c.. 
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese sostenute da ### stante la sua contumacia. 
Le spese dell'ATP sostenute dall'attore per l'istruzione preventiva, che si liquidano in euro 13.992 per oneri di CTU ed euro 3.442,00 per compenso di avvocato, devono essere poste a carico di ### e ### in solido tra loro, nella misura complessivamente di un terzo, dovendo essere dichiarate compensate per il resto. 
Deve essere rigettata infine l'istanza di condanna a carico dell'attore ex art. 96 c.p.c.  PQM Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1. ACCOGLIE in parte la domanda avanzata da #### nei confronti di ### e, per l'effetto, 2. ### a pagare a ### una somma di euro 3.000,00 oltre IVA se e nella misura in cui dovuta ed oltre interessi ex art. 1284, 4° c., c.c., dalla domanda sino al saldo; 3. DICHIARA improponibile le domande avanzate da #### nei confronti di ### inerenti il marciapiede lato nord, la debenza della penale contrattuale ed il risarcimento del danno da ritardo nella conclusione dei lavori; 4. ACCOGLIE in parte la domanda avanzata da #### nei confronti di ### S.N.C. ### E ### nei limiti di euro 34.500,00; 5. ACCOGLIE in parte la domanda riconvenzionale avanzata da #### S.N.C. ### E ### nei confronti di ### nei limiti di euro 7.042,25 e, per l'effetto, operata la compensazione, 6. ### S.N.C. ### E ### a pagare a ### una somma di euro 27.457,75, oltre IVA se e nella misura in cui dovuta, oltre interessi ex art. 1284, 4° c., c.c., dalla domanda sino al saldo; 7. ACCOGLIE la domanda di manleva e garanzia svolta da ### S.N.C. ### E ### nei confronti di ### dichiarando quest'ultima tenuta a rimborsare alla propria assicurata tutto quanto questa dovrà pagare all'attore in ragione di questa sentenza, anche a titolo di eventuali spese legali, nei limiti dei massimali, franchigie e scoperti di polizza; 8. RIGETTA le domande svolte da ### nei confronti di ### 9. RIGETTA la domanda svolta da ### nei confronti di AIG ### 10. RIGETTA la domanda svolta da ### nei confronti di ### F.### 11. RIGETTA la domanda svolta da ### S.N.C. #### E ### nei confronti di #### 12. ### a rimborsare a ### le spese di questo giudizio, spese che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge; 13. ### a rimborsare a ### F.#### le spese di questo giudizio, spese che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge; 14. NULLA sulle spese di ### 15. PONE, nella misura complessiva di un terzo, a carico di ### e #### S.N.C. ### E ### in solido tra loro, le spese di ### spese che si liquidano in euro 13.992 per oneri di CTU ed euro 3.442,00 per compenso di avvocato, , dichiarandole compensate per il resto; 16. ### le spese di lite tra le altre parti del giudizio; Così deciso in ### il giorno 9 dicembre 2024. 
Il Giudice, ### 

causa n. 752/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Margiotta Beniamino

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