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RG n. 752/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 752/2022 promossa da: ### (C.F. ###) con l'avv. ### elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. #### n. 8/A, come da procura in atti -attore contro ### S.R.L. (P.I. ###) con l'avv. ### e l'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### in ####, ### n. 30, come da procura in atti e ### S.N.C. ### E #### (P.I. ###) con l'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in ### di ####, ### n. 13, come da procura in atti e ### (C.F. ###) con l'avv. ### elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in ####. Segato 25/A, come da procura in atti -convenuti con la chiamata in causa di ### S.P.A. (P.I. ###) con l'avv. ### e l'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in #### dei ### n. 8, come da procura in atti e ### S.P.A. (P.I. ###) con l'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in ### via ### n. 5, come da procura in atti e ### S.P.A. (P.I. ###) con l'avv. ### elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in ### via ### n. 21/1, come da procura in atti e ### F.### S.R.L. ### (P.I. ###) con l'avv. ### elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in ### via J. Tasso n. 7, come da procura in atti -terzi chiamati e ### S.A. (P.I. ###) -terza chiamata contumace
Avente ad oggetto: appalto, altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.) Conclusioni delle parti Le parti costituite hanno concluso come da nota congiunta di trattazione scritta dimessa in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 luglio 2024.
Conclusioni per l'attore: “### all'###mo Tribunale di ### previo rigetto dell'eccezione di prescrizione ex art 1669 c.c., avanzata dalle imprese ### s.r.l. e ### s.n.c. di A. ### e M. ### così giudicare: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento di ### rispetto al termine concordemente stabilito per la consegna dei lavori appaltati e, per l'effetto, condannarla a pagare la penale di €.25.650,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, rigettando, per l'effetto le eccezioni e deduzioni di controparte, poiché infondate in fatto ed in diritto; 2) ### infondate in fatto ed in diritto le eccezioni e deduzioni dei convenuti - nonché dei terzi chiamati in causa -, quanto alla domanda di risarcimento danni per il mancato godimento dell'immobile, e, per l'effetto, condannare i convenuti, in concorso tra loro a pagare in favore dell'attore la complessiva somma di €. 240.000,00, comprensiva, altresì del danno non patrimoniale, ricorrendone i presupposti di legge, ovvero di altra e diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, a decorrere dal mese di dicembre 2017 e sino al mese di luglio 2021; 3) ### la domanda riconvenzionale avanzata da ### s.n.c. di A. ### e M. ### in quanto infondata in fatto ed in diritto; ovvero, in subordine, compensare l'eventuale somma dovuta dall'attore, con quanto sarà posto a carico della stessa convenuta e attrice in via riconvenzionale per i titoli dedotti in giudizio; 4) ### la domanda riconvenzionale avanzata dall'arch. ### in quanto infondata in fatto ed in diritto; 5) ### in via esclusiva, ### s.r.l. al pagamento delle seguenti somme, ovvero a quelle somme che si ritengono dovute in termini di giustizia ed equità : €. 6.900,00 oltre IVA per il risanamento delle pareti ammalorate dalle infiltrazioni e dall'umidità nei locali ubicati del piano interrato, escluso il locale indicato con il n. 30 (autorimessa privata); €. 37.000,00, oltre ### per il rifacimento della vasca idromassaggio; €.14.262,00, oltre ### per l'eliminazione dei danni riscontrati sugli angoli metallici di appoggio dei chiusini, la zincatura di 2 pozzetti e per eliminare le cause delle infiltrazioni provenienti dalle laste vetrate posizionate sul marciapiede nord e sul marciapiede sud, come meglio precisati in narrativa; 5) ### di A. ### e M. ### S.n.c. a rimborsare all'attore la somma di €. 1.299,76, liquidato per l'intervento dell'ausiliario del ### 6) ### i convenuti in solido tra loro e ciascuno in proporzione al grado di responsabilità che sarà loro ascritta all'esito del presente giudizio a rimborsare all'attore le spese di CTU per l'importo complessivo di €. 14.462,16, come da decreto di liquidazione emesso nel procedimento per ### 7) ### i convenuti in solido tra loro, al grado di responsabilità che sarà loro ascritta all'esito del presente giudizio a rifondere all'attore la complessiva somma di €. 23.924,72 per le spese legali e tecniche sostenute per la fase stragiudiziale e per il procedimento per ### 8) ### tutte le allegazioni, deduzioni richieste dei terzi chiamati in causa avverso la domanda di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto. 8) ### i convenuti al pagamento delle spese di lite anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., ricorrendone i presupposti. In via istruttoria, qualora la causa dovesse essere rimessa sul ruolo istruttorio, si chiede di voler ammettere le prove per interpello e per testi già articolate nella memoria ex art. 183 c.VI n. 2 c.p.c. e, in special modo, i capitoli n. 3 ( riguardante la chiara e nota volontà dell'attore di voler locare l'immobile quantomeno a decorrere dall'estate 2018) - n. 6 ( riguardante l'attività effettuata dall'attore per locare l'immobile ) e n. 7 (riguardante le proposte di locazione ricevute dall'attore ). Si rinnova, infine, la richiesta di voler, se del caso, disporre ### al fine di determinare il valore locativo dell'immobile oggetto di causa e convocare a chiarimenti l'ing. ### per rispondere sulle cause delle infiltrazioni, così come dallo stesso individuate nella ### tecnica in atti”.
Conclusioni per la convenuta ### S.R.L.: “###: - in via preliminare: dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta dall'attore ai sensi dell'art. 1669 c.c. per i motivi dedotti in ### di costituzione e, per l'effetto, respingere le domande formulate da ### nei confronti di ### - in via principale: respingere, siccome infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande come azionate e quantificate da parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio. - In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero trovare accoglimento, anche solo parziale, le domande di parte attrice di condanna in solido dei convenuti, accertare le rispettive quote di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti e quindi ##### F.lli ### e #### ai fini della ripartizione interna dell'onere conseguente all'eventuale condanna. Per l'effetto condannare ### e l'#### a tenere indenne e manlevare, nei limiti della loro quota di responsabilità come sopra accertata, quanto ### dovesse essere costretta a versare a ### in eccedenza rispetto all'importo corrispondente alla propria quota di responsabilità. ### dichiara espressamente che ipotetici crediti (non oggetto di questo giudizio) nei confronti del ### F.lli ### saranno fatti valere solo dopo il suo ritorno in bonis senza alcun vincolo per la curatela e con esclusione della competenza del giudice fallimentare. - Sempre in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero trovare accoglimento, anche solo parziale, le domande di parte attrice ed essere accertata la responsabilità di ### solidale o parziaria, per i vizi e comunque per i danni lamentati dall'attore, condannare ### (C.F. ###), in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede ###via ### n. 45, a risarcire il danno e a tenere indenne e manlevata ### di ogni somma (comprensiva di interessi, rivalutazione e spese) che la stessa fosse condannata a pagare all'esito del presente giudizio e ciò in forza della polizza assicurativa per responsabilità civile 1/###/60/101202166 e/o della polizza decennale postuma n. 168542458 stipulate con la medesima compagnia. - Spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre accessori di legge e spese generali 15%, integralmente rifusi. ###: ci si oppone alla eventuale rimessione in istruttoria della causa e all'ammissione delle prove orali, ### esplorative o irrituali chiamate a chiarimenti di consulenti d'ufficio di diversi procedimenti richieste da parte attrice. Si richiamano a tal riguardo le deduzioni di cui alle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. In via di mero subordine, nell'ipotesi di ammissione delle prove di parte attrice si chiede l'abilitazione a prova contraria con i testi indicati in terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. datata 9.10.23 e l'ammissione delle istanze istruttorie formulate da ### nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. datata 18.09.2023”.
Conclusioni per la convenuta ### S.N.C.: “Voglia il Giudice adito: In via preliminare: - dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta da ### ai sensi dell'art. 1669 c.c. per i motivi tutti di cui sopra e, per l'effetto, respingere le domande formulate da parte attrice nei confronti della ### S.n.c.di ### A. e ### M., in persona del legale rappresentante p.t., Sig. ### Nel merito: - rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti; - accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ### S.n.c. di ### A. e ### M., in persona del legale rappresentante p.t., Sig. ### per i titoli per cui è causa e, per l'effetto, respingere le domande ex adverso proposte nei confronti della stessa in quanto infondate in fatto e in diritto. - accertare e dichiarare che nulla è dovuto, in ogni caso, dalla ### S.n.c di ### A. e ### M., in persona del legale rappresentante p.t., Sig. ### a nessun titolo e, per l'effetto, respingere le domande proposte nei confronti della stessa; - nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dal sig. ### de ### nei confronti di ### S.n.c. di ### A. e ### M., in persona del legale rappresentante p.t., Sig. ### e di condanna di quest'ultima al pagamento di somme per i titoli di cui è causa, anche in via solidale, condannare ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede ###e ### S.PA., in persona del legale rappresentante protempore, con sede ###qualità di assicuratrici, a tenere indenne ### S.n.c. di ### A. e ### M., in persona del legale rappresentante p.t., Sig. ### da quanto dovesse essere condannata a pagare. In via riconvenzionale - accertare e dichiarare che il sig. ### de ### risulta debitore della ### S.n.c. di ### A. e ### M., in persona del legale rappresentante protempore, sig. ### dell'importo di €. 7.042,35 a titolo di residuo della fattura n. 370 del 30.11.2017, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 da quando dovuti al saldo, nonché dell'importo di €. 27.130,00, IVA esclusa, oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo di ulteriori interventi eseguiti extra contratto e, - per l'effetto condannare il sig. ### de ### al pagamento alla ### S.n.c. di ### A. e ### M., in persona del legale rappresentante protempore, sig. ### dell'importo di €. 7.042,35 a titolo di residuo della fattura n. 370 del 30.11.2017, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 da quando dovuti al saldo, nonché dell'importo di €. 27.130,00, IVA esclusa, oltre interessi dal dovuto al saldo, o della maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa anche all'esito di eventuale espletanda ### In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie come già formulate nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 e 3 depositate in atti. Con vittoria di spesa e competenze”.
Conclusioni per il convenuto ### “Si chiede che l'###mo Tribunale di ### respinta ogni diversa eccezione, domanda, deduzione ed argomentazione, per tutte le motivazioni dedotte: ###, Voglia rigettare le domande tutte formulate da parte attrice nei confronti del convenuto ### perché infondate in fatto ed in diritto e comunque perché non provate. ###, accertato che il signor ### de ### ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave, per tutte le ragioni esposte in atti, ### condannare l'attore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., oltre che alle spese, al risarcimento dei danni da “lite temeraria”, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. #### 1. in denegata, non creduta e contestata ipotesi in cui venisse accertata una responsabilità dell'arch. ### nella causazione degli asseriti danni invocati dall'attore, quantificare l'ammontare del dovuto tenuto conto dell'assorbente contributo colposo da attribuire al signor ### de ### il quale ha impartito in via diretta, o comunque a mezzo del proprio fiduciario perito ### le specifiche tecniche inerenti le lavorazioni espletate dagli appaltatori, che sono presupposto del danno invocato. 2. Accertato che l'architetto ### ha contratto con la ### S.A la polizza assicurativa n. ###, a garanzia della responsabilità civile professionale, accertato altresì che gli eventi dedotti in causa rientrano nella predetta copertura assicurativa, in denegata, contestata e non creduta ipotesi in cui l'architetto ### fosse ritenuto responsabile in tutto o in parte per i danni oggetto di domanda, in via esclusiva o anche solo in via solidale con gli altri soggetti coinvolti a diverso titolo nella vicenda, condannare la compagnia di assicurazione ### S.A, rimasta contumace benché regolarmente citata in giudizio, codice fiscale ###, partita iva ###, ### per l'### in persona del legale rappresentante protempore/procuratore speciale, corrente in #### n. 2, che ha assunto i rischi derivanti dal certificato di assicurazione sottoscritto n. ###, a tenere indenne, o a garantire, o a manlevare l'arch. ### di quanto questi fosse eventualmente tenuto a versare in favore del signor ### de ### il tutto con ordine di pagamento diretto a carico del responsabile civile ai sensi di polizza. Rispetto conclusioni svolte dall'avvocato ### nell'interesse di ### si chiede il rigetto di ogni domanda, sia diretta, che indiretta, che di manleva, ex adverso proposta in via subordinata nei confronti dell'architetto ### perché infondata in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni già esposte in atti e per quanto ancora si avrà modo di precisare in sede di comparsa conclusionale. ###: ci si oppone a qualsivoglia istanza istruttoria delle controparti, per le ragioni tutte già precisate in memoria ex art. 183 comma VI nn. 2 e 3 cpc, da intendersi integralmente richiamate. In caso di contestazioni in ordine al file audio depositato a telematico come documento 4 (file in formato “zip” della registrazione della conversazione intercorsa il ### tra il signor ### de ### e l'arch. ###, si chiede di essere autorizzati al deposito dello stesso presso la cancelleria civile a mezzo supporto ### in caso di contestazioni in ordine all'utilizzabilità o all'autenticità del doc. 4 depositato, si chiede che sia disposta CTU tecnica volta ad accertarne l'autenticità e la riferibilità alle parti in causa (odierni attore e convenuto ###. In tutti i casi con vittoria di spese e di competenze di giudizio”.
Conclusioni per la terza chiamata ### S.P.A.: “in via preliminare: sia dichiarata l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 1669 C.C. dell'azione proposta dall'attore ### de ### per i motivi già eccepiti dalla convenuta ### S.n.c. di ### A. e ### M. al primo punto in diritto della propria comparsa di costituzione e risposta, ai quali si fa richiamo, e per i motivi già eccepiti dalla terza chiamata ### spa nella propria memoria ex art. 183, 6° comma, C.P.C., che si richiamano, e, per l'effetto, vengano respinte tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti della ### S.n.c. di ### A. e ### M.; in via preliminare ulteriore: sia dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione di manleva formalizzata dalla convenuta ### s.n.c. di ### A. e ### M. nei confronti della ### spa e, per l'effetto, sia respinta detta domanda di manleva per intervenuta prescrizione della relativa azione per tutto quanto evidenziato ed eccepito al punto I della comparsa di costituzione e risposta della terza chiamata ### spa, a cui si fa richiamo; in via ancora preliminare: sia comunque rigettata la domanda di manleva formalizzata dalla convenuta ### s.n.c. di ### A. e ### M. nei confronti della ### spa per mancanza dei presupposti e degli estremi della invocata copertura assicurativa e per la conseguente carenza di legittimazione passiva della compagnia assicurativa terza chiamata rispetto a detta domanda di manleva, per tutto quanto evidenziato ed eccepito al punto II della comparsa di costituzione e risposta della terza chiamata ### spa, a cui si fa richiamo; nel merito, in via principale: siano rigettate tutte le domande formalizzate dall'attore ### de ### nei confronti della convenuta ### s.n.c. di ### A. e ### M. in quanto infondate in fatto e in diritto, e comunque indimostrate, per tutte le ragioni di merito evidenziate dalla predetta convenuta da pagina 4 a pagina 17 della propria comparsa di costituzione e risposta, e sia pure - e in ogni caso - respinta la domanda di manleva avanzata dalla convenuta ### di ### A. e ### M. nei confronti della terza chiamata ### spa, in quanto essa risulta sia formalmente scorretta, prescritta ed inaccoglibile per i motivi illustrati ai punti I e II della comparsa di costituzione e risposta dell'### spa, cui si fa richiamo, sotto il profilo della prescrizione e della carenza di legittimazione passiva della società terza chiamata, sia infondata nel merito; nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'attore ### de ### nei confronti della convenuta ### di ### A. e ### M. e/o della domanda di manleva azionata dalla predetta convenuta nei confronti della terza chiamata ### spa, le pretese attoree vengano accolte e liquidate unicamente sulla base di quanto eventualmente ritenuto comprovato in corso di causa e di quanto comunque osservato, dedotto ed eccepito in atti dall'### spa; in ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA e CA, sulla cui quantificazione ci si rimette sin d'ora al prudente apprezzamento del Giudice, o quantomeno con loro integrale compensazione”.
Conclusioni per la terza chiamata ### S.P.A.: “- in via principale: accertata l'inoperatività della polizza ### rigettare la domanda proposta nei confronti di ### con in favore delle spese; in via subordinata, nell'ipotesi non creduta di affermazione di operatività della polizza, dichiarare prescritto il credito all'indennizzo ex art.2952 Cod. Civ.; in via ulteriormente subordinata: accertare che la polizza ### prevede il massimale di ### 25.000,00 per danni a cose, con lo scoperto del 10% con il minimo di ### 250,00”.
Conclusioni per la terza chiamata ### S.P.A.: “piaccia all'###mo giudice, nel merito, associandosi in toto a quanto ampiamente esposto, dedotto e concluso dall'assicurata ### srl, anche in via preliminare, respingere la domanda svolta dall'attore nei confronti della predetta ditta, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed onorari del giudizio; subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda svolta dall'attore, accertare che la responsabilità della ditta ### può essere circoscritta al minore importo rilevato dal CTU ed esposto in atti, con reiezione della domanda per quanto riguarda le ulteriori poste di danno e comunque con vittoria di spese ed onorari del giudizio; in ulteriore subordine, in ipotesi di condanna anche parziale di ### attesa la presentata disamina dei contratti assicurativi dimessi agli atti e l'operatività, con i limiti di cui alla presente costituzione, della sola polizza decennale postuma, piaccia all'###mo Giudice porre a carico di ### il solo importo comunque risultante dovuto in base alle condizioni tutte di cui alla polizza agli atti (decennale postuma) ed esposte in premessa, considerando la limitazione di franchigia ed ogni ulteriore limitazione contrattuale derivante dalle polizze allegate.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Conclusioni per il terzo chiamato ### F.### S.R.L. ###: “conclude come in atti ovvero dichiararsi inammissibile, improponibile, improcedibile ogni domanda nei confronti del fallimento per i motivi indicati in atti, appartenendo essa alla competenza del Giudice del fallimento ed essendo un mero escamotage quello per cui si vorrebbe una sentenza resa nei confronti del fallimento “valida” (anche per le spese allora!) solo nei confronti del fallito (società che alla chiusura del fallimento sarà cancellata). Nel merito comunque ogni richiesta appare del tutto infondata. In ogni caso avendo dovuto il fallimento costituirsi per precisare che nulla può essere allo stesso chiesto (e da ciò essendo dipesa la modifica della domanda) le spese andranno rifuse come si richiede”.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione 1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ### evocava in giudizio ### S.R.L., ### S.N.C. e #### per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a titolo di costi per il ripristino a regola d'arte dell'immobile di sua proprietà, nonché a titolo di penale contrattuale e di ristoro per il mancato utilizzo dell'immobile medesimo.
Esponeva l'attore che tra l'anno 2014 e l'anno 2016 stipulava alcuni contratti di appalto con ### S.R.L., F.### S.N.C. e ### S.N.C. per l'esecuzione di opere edili e di impiantistica nell'immobile di sua proprietà sito in ### d'####, via ### di ### n. 5 (foglio 57, map. 593) e che le suddette società appaltatrici si sarebbero rese inadempienti nell'individuazione delle cause delle infiltrazioni verificatesi e nel ripristino delle opere danneggiate o viziate. Inoltre, l'attore riferiva che l'inadempimento delle società appaltatrici nonché la quantificazione dei danni cagionati sarebbero già stati accertati nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo R.G. 1047/2019 instaurato dinanzi al Tribunale di ### Si costituiva tempestivamente con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 27 ottobre 2022 ### chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato ad evocare in giudizio a garanzia ### S.A.
Nel merito chiedeva il rigetto delle domande, la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni da “lite temeraria” ai sensi dell'art. 96 c.p.c da liquidarsi in via equitativa e, in via subordinata, che fosse tenuto in considerazione il contributo colposo dell'attore nonché di essere tenuto indenne e manlevato dalla terza chiamata.
Con decreto del 2 novembre 2022 il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo e differiva la prima udienza di comparizione al 12 aprile 2023.
In data 9 novembre 2022 si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria ### S.N.C. chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata ad evocare in giudizio a garanzia ### S.P.A. e ### S.P.A. e, sempre in via preliminare, che fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione. Nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto delle domande, in via subordinata, di essere tenuta indenne e manlevata dalle terze chiamate e, in via riconvenzionale, condannare l'attore al pagamento in suo favore dell'importo di € 7.042,35 a saldo della fattura n. 370 del 30/11/2017, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, e dell'importo di € 27.130,00 (IVA esclusa), oltre interessi, a titolo di ulteriori interventi eseguiti extra contratto.
Successivamente con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 10 novembre 2022 si costituiva ### S.R.L. chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata ad evocare in giudizio a garanzia ### S.P.A. e ### F.### S.R.L. ### e che, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fosse disposta la sospensione del presente procedimento sino al passaggio in giudicato della sentenza pronunciata all'esito della causa di opposizione a decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di ### R.G. n. 138/2021 considerata la dipendenza della decisione e, in via preliminare subordinata, che ai sensi dell'art. 273 o dell'art. 274 c.p.c. fosse disposta la riunione della presente causa al predetto procedimento n. R.G. 138/2021. Nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto delle domande, in via subordinata, che fossero quantificate le quote di responsabilità dei convenuti e di essere tenuta indenne e manlevata da ### S.N.C. e #### nei limiti della loro quota di responsabilità, di quanto dovesse essere condannata a versare in eccedenza rispetto all'importo corrispondente alla propria quota di responsabilità e, sempre in via subordinata, di essere tenuta indenne e manlevata dalle terze chiamate.
Con decreto del 15 novembre 2022 il Giudice autorizzava la chiamata in causa di ### S.P.A., ### S.P.A., ### S.P.A. e FALL. F.### S.R.L. ### e differiva la prima udienza di comparizione al 19 aprile 2023.
In data 10 gennaio 2023 si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria la terza chiamata ### S.P.A. chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione proposta dall'attore e dell'azione di manleva formulata dalla ### S.N.C. nonché il rigetto della domanda di manleva da quest'ultima formulata per mancanza dei presupposti e degli estremi della invocata copertura assicurativa e per la conseguente carenza di legittimazione passiva della compagnia assicurativa rispetto a detta domanda di manleva. Nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto delle domande attoree e della domanda di manleva avanzata nei suoi confronti e, in via subordinata, che le pretese attoree fossero accolte e liquidate unicamente sulla base di quanto provato in corso di causa.
La terza chiamata ### S.P.A. si costituiva con comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data 23 marzo 2023 chiedendo il rigetto delle domande, in subordine, che la responsabilità della ### S.R.L. fosse circoscritta al minore importo rilevato dal CTU e, in ulteriore subordine, che fosse tenuta in considerazione la limitazione di franchigia ed ogni ulteriore limitazione contrattuale derivante dalle polizze.
Successivamente con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 30 marzo 2023 si costituiva il terzo chiamato ### F.### S.R.L. ### chiedendo che fosse dichiarata l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità di ogni domanda risarcitoria vantata nei suoi confronti.
La terza chiamata ### S.P.A. si costituiva con comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data 6 aprile 2023 chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti per inoperatività della polizza, in via subordinata, che fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito all'indennizzo e, in via ulteriormente subordinata, che fosse accertato il massimale previsto dalla polizza.
Alla prima udienza di comparizione delle parti in data 19 aprile 2023, tenutasi con modalità di trattazione scritta, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 14 giugno 2023 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione in merito all'eccezione di improcedibilità avanzata dal ### F.### S.R.L. ### ex art. 281 sexies c.p.c., nonché per impartire disposizioni sul prosieguo del giudizio.
Successivamente all'udienza del 14 giugno 2023, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice revocava l'ordinanza emessa in data 19 aprile 2023 e concedeva i termini ex art. 183, 6° c., c.p.c. rinviando la causa per la decisione sui mezzi istruttori.
All'udienza del 14 novembre 2023 il Giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo dell'istruzione preventiva pendente avanti il Tribunale di ### R.G. 1047/2019 e rinviava la causa all'udienza del 18 gennaio 2024 per la disamina delle risultanze dell'istruttoria preventiva e per il proseguo istruttorio.
Successivamente all'udienza del 18 gennaio 2024, il Giudice si riservava e, con ordinanza resa il medesimo giorno, a scioglimento della riserva assunta, rigettava le istanze istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 luglio 2024.
All'udienza del 17 luglio 2024, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione con concessione di termini per comparse conclusionali e repliche ex art. 190, 1° comma, c.p.c. 2.
Preliminarmente rispetto al merito, deve essere rigettata l'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi nell'appalto sollevata da tutte le parti convenute e terze chiamate sulla scorta dei seguenti motivi. ### ha preso piena coscienza dell'entità e dell'attribuibilità soggettiva dei vizi solo con il deposito della relazione peritale nel procedimento per accertamento tecnico preventivo già pendente avanti questo Tribunale e rubricato RG 1047/2019, avvenuto in data 12 luglio 2021, provvedendo alla notificazione dell'atto di citazione in data 11 luglio 2022, e, pertanto, entro l'anno dalla scoperta, secondo quanto previsto dall'art. 1669 c.c., anche perché le opere realizzate dai convenuti sono da ascrivere alla categoria delle cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, sulla scorta dei motivi che saranno compitamente esaminati infra.
Ebbene, occorre tenere conto che il termine annuale di decadenza di cui all'art. 1669 c.c. per la denuncia dei difetti dell'opera decorre dal giorno in cui il committenteappaltante -acquirente raggiunge un apprezzabile grado di conoscenza della gravità dei difetti stessi. Tale grado di conoscenza può essere immediato, laddove si tratti di difetti palesi, ovvero necessitare di apposita perizia (Cass. Civ. 12829/2019), con la conseguenza che è solo quando l'attore è entrato in possesso della perizia resa nell'ATP che ha raggiunto quell'apprezzabile grado di conoscenza idoneo a fare decorrere il termine decadenziale. 3.
Quanto al merito, le domande avanzate da ### nei confronti di ### e ### sono parzialmente fondate nei limiti e per le motivazioni di cui in appresso. 4.
È pacifico che l'attore e la convenuta ### addivenivano al perfezionamento di un contratto di appalto avente ad oggetto alcune opere di ristrutturazione dell'immobile di proprietà del primo in ### d'### Le opere oggetto del contratto consistevano nell'esecuzione di opere parzialmente al grezzo, da realizzare nel sottosuolo dell'appartamento di proprietà del ### Le parti regolavano i propri rapporti attraverso il documento contrattuale allegato da parte attrice sub doc. 3. In particolare, oggetto del contratto di appalto, come si evince dal tenore del citato documento, era la realizzazione di nuovi vani accessori interrati e delle linee tecnologiche di smaltimento delle acque meteoriche e di quelle provenienti dagli scarichi presenti all'interno dell'immobile del committente, come descritti negli elaborati e nei grafici allegati sub lettera A ) e B) al medesimo contratto, escluse le finiture, quali: la posa in opera dei pavimenti e dei cartongessi; le coibentazioni e la tinteggiatura. Il tutto dietro pagamento di un corrispettivo pattuito di euro 405.250,00 È inoltra pacifico che il ### appaltava a ### S.N.C. DI ### E ### l'esecuzione degli impianti elettrici, idraulici, di telefonia, di condizionamento, antifurto, nonché la realizzazione di una piscina con idromassaggio, dietro pagamento di un corrispettivo di euro 68.400,00, come si evince dal contratto sottoscritto dall'appaltatrice e dal committente, ed allegato da quest'ultimo sub doc. 7.
Non è contestato che alcune opere furono realizzate da F.### nel frattempo assoggettata a fallimento.
Quanto al ruolo del convenuto ### emerge dalle rispettive allegazioni che costui era investito del ruolo di direttore dei lavori. 5. ### contesta nel proprio atto di citazione alcuni inadempimenti dai quali si sarebbero resi colpevoli le appaltatrici oggi convenute, inadempimenti che sarebbero stati riscontrati anche nelle more del procedimento di istruzione preventiva già pendente avanti questo Tribunale e rubricato RG 1047/2019.
Agisce pertanto al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti, tanto a titolo di danno emergente consistente nelle spese per il ripristino a regola d'arte delle lavorazioni realizzate, sia a titolo di lucro cessante a titolo di mancato guadagno derivante dall'impossibilità di mettere a reddito l'immobile. Agisce inoltre al fine di ottenere la condanna al pagamento della penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori dedotta nei rispettivi contratti con le convenute.
Prima di entrare nella disamina specifica di tutte le reciproche domande e contestazioni, occorre prendere atto che è superfluo entrare nel merito delle domande dei convenuti finalizzate alla ripartizione delle rispettive quote di responsabilità, in quanto il ### con valutazione congruamente motivata e scevra da contraddizioni intrinseche od estrinseche, ha accertato, già ab origine, i danni attribuibili alle singole lavorazioni come realizzate da ciascuna parte. 6.
In particolare, l'attore contesta l'errata realizzazione dei marciapiedi che delimitano il fabbricato ai lati nord e sud, opere che sono state pacificamente realizzate da #### come risulta peraltro dal tenore delle previsioni contrattuali contenute nei documenti allegati agli atti.
Occorre premettere che, per quanto riguarda le lavorazioni poste in essere sul marciapiede lato nord, analoga domanda era stata svolta in via riconvenzionale dall'odierno attore nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, già pendente avanti questo Tribunale e rubricato RG 138/2021, laddove l'interessato rivestiva la qualifica di attore opponente. Un tanto si evince dal tenore dell'atto di citazione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale notificato dall'interessato in data 9 febbraio 2021 nei confronti di ### e prodotto da quest'ultima sub doc. 4.
Tale controversia è stata definita con sentenza dall'intestato tribunale e, attualmente, secondo quanto riferito dalla convenuta ### in sede di comparsa conclusionale, senza che tale assunto sia stato contestato nelle memorie di replica, pende in grado di appello.
Le domande in tal senso avanzate in questo processo da ### costituiscono pertanto una duplicazione di quelle già avanzate nell'altro processo, definito con sentenza definitiva in primo grado ed attualmente pendente avanti la Corte di Appello di Venezia e, pertanto, di tali domande deve essere dichiarata l'improponibilità. A riguardo, si evidenzia che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale. Ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo a un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass. Civ. 24371/2021). Ebbene, alla luce delle rispettive argomentazioni, non vi è alcun interesse giuridicamente valutabile in capo al committente in punto alla parcellizzazione della pretesa creditoria, in quanto egli si è avvalso in questa sede della medesima relazione peritale resa nel procedimento per ### e tale relazione è stata posta a base dell'altra decisione.
La conseguenza di tale illegittima parcellizzazione della pretesa risarcitoria non può che essere una declaratoria di improponibilità di quella successivamente spiegata.
Per quanto riguarda il marciapiede lato sud, l'esperto nominato dal giudice in sede di istruzione preventiva ha riscontrato che “con riferimento ai rilievi e alle considerazioni riportate nel paragrafo 6.3 della presente ### il marciapiede lato sud risulta eseguito a regola d'arte con l'eccezione dell'angolo est dove in corrispondenza del lucernario sono presenti infiltrazioni d'acqua. ### è da riprendere rimuovendo il vetro e la pavimentazione in modo da controllare le sigillature della guaina sottostante in corrispondenza del telaio provvedendo a una nuova posa della pavimentazione con la sigillatura del vetro rimosso. Costo stimato per eliminazione del vizio 1.500,00€+IVA”.
Inoltre, sempre con riguardo a tale manufatto, il CTU ha stimato in ulteriori euro 1.500,00 il costo per il rifacimento dell'angolo est, sempre del marciapiede sud.
La somma da porre a carico di ### deve pertanto essere quantificata in complessivi euro 3.000,00 oltre ### 7. ### contesta inoltre l'inesatta, o comunque viziata, esecuzione delle lavorazioni da parte di ### Oggetto delle prestazioni contrattualmente dedotte con la convenuta erano l'esecuzione degli impianti elettrici, idraulici, di telefonia, di condizionamento, antifurto, nonché la realizzazione di una piscina con idromassaggio.
Ebbene, da una disamina della CTU resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, tenendo conto che l'esperto ha analizzato dettagliatamente una ad una le opere realizzate dalla convenuta, non risultano vizi alle opere appaltate, se non in capo alla vasca idromassaggio e ad alcuni dettagli delle lavorazioni.
In particolare, l'ausiliario del giudice ha descritto a pag. 33 e ss. le lavorazioni eseguite dalla convenuta, riscontrando l'imperfetta esecuzione solo laddove rileva l'ossidazione dei sistemi utilizzati per il sostegno del pavimento in quanto privi di zincatura. ### l'esperto, per ripristinare il manufatto sarebbe necessario un importo di euro 1.500,00.
E' in punto all'istallazione della vasca idromassaggio che il CTU ha riscontrato alcune rilevanti problematiche. In particolare, il CTU argomenta: “Con riferimento ai riscontri e alle considerazioni riportate nel paragrafo 6.4, le infiltrazioni d'acqua al piano interrato hanno richiesto degli interventi sulla vasca idromassaggio fin da inizio 2017. A oggi, dalle verifiche effettuate, si è constatato il persistere delle perdite d'acqua da parte dell'involucro della vasca (### 2). La vasca è stata sottoposta più volte a sollecitazioni negative, è stata bucata compromettendo l'involucro e l'isolamento interno, ripristinata più volte e sempre subito dopo collaudata con esito positivo ma, nonostante tutto si è riscontrato che perde ancora. Ripetere un intervento di manutenzione straordinaria previa sistemazione dell'involucro, rimontaggio del rivestimento e ricostruzione dell'impermeabilizzazione, visto i precedenti, ritengo non sia consigliabile”.
Tali problematiche sono sicuramente da inquadrare nei vizi e difetti dell'opera appaltata, vizi e difetto rispetto ai quali l'appaltatrice deve mantenere indenne il committente ex art. 1669 c.c. A riguardo, si osserva che, in tema di responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, il difetto di costruzione che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., legittima il committente alla relativa azione, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente a un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la rovina o il pericolo di rovina), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo (Cass. Civ. 456/2016). Si tratta invero di un manufatto che, pur non essenziale per la statica dell'edificio, incide in modo considerevole sulla fruibilità dell'edificio nel suo complesso, particolarmente della parte seminterrata oggetto dell'odierno contenzioso, tenendo conto anche del suo pregio e del costo per la sua realizzazione.
Ebbene, quanto ai rimedi da porre in essere, l'ausiliario così conclude: “E opinione dello scrivente C.T.U. che la vasca debba essere completamente rimossa e sostituita con: demolizione e smaltimento della vasca esistente salvaguardando l'impianto idraulico ed elettrico; posa di un nuovo involucro con le opere murarie necessarie; realizzazione di una nuova impermeabilizzazione; ricostruzione del rivestimento in piastrelle e dell'impianto di illuminazione. Sulla base dell'esperienze dello scrivente C.T.U. con riferimento al prezziario regionale, all'offerta della ditta ### a suo tempo accettata dal sig. ### per l'esecuzione dei lavori, dei preventivi e informazioni ricavati dalle ditte contattate compresa la ditta ### si ritiene ragionevole pensare che il costo la realizzazione di una nuova vasca, con riferimento ai lavori sopra richiamati, possa essere stimato in 30.000,00€+IVA tenendo conto che siamo a ### dei problemi che possono esserci per la rimozione, lo smaltimento e il nuovo montaggio all'interno del locale interrato. Sono esclusi i costi per la rimozione di eventuali straordinarie presenze d'acqua nel punto a quota inferiore della soletta di fondazione (vano contenete la vasca idromassaggio) inerenti la fornitura e posa di un sistema anti allagamento automatico di emergenza, i costi per la pulizia del tubo di scarico otturato (richiamato al p.to 4 dell'allegato 3 al verbale n. 5 in data ### di cui all'allegato 4 della presente relazione) e i costi per l'installazione di un eventuale pozzetto di ispezione interno al vano di posa della vasca ed esterno alla stessa per un totale stimato pari a 3.000,00€+IVA” Alla luce di quanto argomentato, pertanto, l'importo che deve essere posto a carico di ### è pari ad euro 34.500,00. 8.
In via riconvenzionale, ### chiede che l'attore sia condannato al pagamento di euro 27.130,00 a titolo di compenso per alcune prestazioni non saldate da quest'ultimo, quali l'istallazione e la fornitura di un deumidificatore ed alcuni interventi aggiuntivi eseguiti dalla convenuta.
Ebbene, l'attore, nella prima memoria ex art. 183, 6° c., n. 1, c.p.c., contesta la debenza di tale importo, salvo che per euro 2.042,35, che, a detta della parte, sarebbe l'unica somma che dovrebbe essere ancora riconosciuta come dovuta alla parte anche perché il committente avrebbe corrisposto euro 5.000,00 a saldo della fattura azionata in via riconvenzionale. ### dal canto suo, rileva che il predetto importo sarebbe stato imputato per euro 4.623,25 al debito più antico, a saldo della fattura 267 del 18.9.2017, e la rimanente somma, pari ad euro 376,75, in acconto della fattura n. 370 del 30.11.2017 di euro 7.419,00, azionata in via riconvenzionale.
Ebbene, deve ritenersi che la convenuta abbia fornito prova di quanto affermato, in quanto dal doc. 10 allegato risulta la correttezza dell'imputazione del pagamento come eseguita dalla parte. Pertanto, residua da pagare il residuo della fattura n. 370 per euro 7.042,25 (7.419,00 - 376,75).
Sono d'altronde rimaste sfornite di prova le rimanenti voci di compenso, in quanto unilateralmente quantificate dalla parte, la quale, autonomamente, ha formato e sottoscritto il proprio doc. 7, e senza che sia stato fornito alcun riscontro probatorio della correttezza dell'importo fornito e del fatto che tali prestazioni siano state effettivamente erogate dalla convenuta.
Alla luce di quanto sopra, una volta effettuata la compensazione tra l'importo da riconoscere all'attore e quello che costui deve corrispondere alla convenuta, emerge un credito a favore del primo di euro 27.457,75. 9.
Quanto alle opere appaltate a ### adesso in stato di fallimento, in via preliminare si rileva che, ad un esame delle conclusioni svolte da ### nella propria comparsa di costituzione e risposta, la parte ha chiesto, in via principale, nel merito, il rigetto della domanda svolta da #### nei propri confronti, ed in via subordinata, sempre nel merito, dapprima che si accerti “le rispettive quote di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti e quindi ### S.r.l., #### F.lli ### e #### ai fini della ripartizione interna dell'onere conseguente all'eventuale condanna” e che, per l'effetto, si condannino “### e l'#### a tenere indenne e manlevare”. Pertanto, nei confronti del ### è stata avanzata una domanda di mero accertamento delle quote di corresponsabilità, in quanto la condanna conseguente a tale accertamento è stata domandata solo nei confronti di ### e dell'#### Inoltre, in sede di precisazione delle conclusioni, ### ha dichiarato “espressamente che ipotetici crediti (non oggetto di questo giudizio) nei confronti della F.lli ### saranno fatti valere solo dopo il suo ritorno in bonis senza alcun vincolo per la curatela e con esclusione della competenza del giudice fallimentare”. Deve pertanto ritenersi che, alla luce del tenore delle conclusioni rassegnate dalla parte, nessun effetto possa subire la consistenza della massa fallimentare qualunque sia l'esito della presente controversia e che, di conseguenza, non operi nel caso de quo il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. della previgente L. ###, nonché la competenza funzionale del Tribunale fallimentare, venendo meno le esigenze di tutela della par condicio creditorum.
Da quanto argomentato deriva pertanto il rigetto della relativa eccezione mossa dal ### Quanto al merito, deve tuttavia rilevarsi che la domanda riconvenzionale trasversale di accertamento avanzata da ### non può essere accolta, in quanto il ### al quale era stato richiesto di verificare la sussistenza di eventuali vizi e/o manchevolezze delle opere appaltate e, in special modo, la sussistenza di eventuali vizi, irregolarità e manchevolezze che compromettano la funzionalità e l'efficienza del sistema di smaltimento delle acque che, provenendo dai diversi appartamenti ubicati nel ### di ### di ### n. 5, confluiscono nel garage al piano interrato di proprietà del ricorrente, ha espressamente accertato che “### i sopralluoghi effettuati non si sono riscontrate infiltrazioni d'acqua al piano interrato. La rete di scarico degli appartamenti ai piani superiori, secondo gli schemi grafici di rilievo forniti dall'arch. ### (### 4) e secondo quanto si è avuto modo di visionare in loco, interessa in modo molto limitato l'interrato del sig. ### Ferme restando le considerazioni del paragrafo 6.4 riguardante la rete di scarico delle autorimesse ai livelli superiori e, qualora venga garantita la pulizia periodica delle tubazioni da parte del condominio, lo scrivente C.T.U. sulla base di quanto visto e rilevato ritiene di non avere elementi per affermare la presenza di vizi, irregolarità e manchevolezze che possano compromettere la funzionalità e l'efficienza del sistema di smaltimento delle acque che provengono dai diversi appartamenti ubicati nel ### di ### di ### n. 5 e dai garage al piano interrato di proprietà del ricorrente e dai pozzetti e raccordi con le tubazioni presenti nella zona garage”. 10.
Deve essere rigettata la domanda avanzata dall'attore nei confronti di #### in forza della sua assoluta genericità.
In questo giudizio, a carico di ### non è stato allegato, né tantomeno provato, alcun profilo di responsabilità per negligenza in punto alle obbligazioni scaturenti dal contratto d'opera professionale, quali quelle relative all'accertamento della conformità, sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
Non è ravvisabile invero nell'ordinamento alcuna presunzione di responsabilità a carico del direttore dei lavori per i vizi e difetti dell'immobile realizzato sotto la sua supervisione, in quanto tale responsabilità deve essere debitamente allegata e provata secondo gli ordinari criteri posti a presidio del corretto adempimento della prestazione di opera intellettuale.
In ogni caso, anche a volere ritenere che le domande avanzate dall'attore siano valutabili nel merito, nell'elaborato dimesso nell'### tecnico preventivo, alcuna responsabilità è stata attribuita al convenuto, con la conseguenza che le domande nei confronti di costui devono essere rigettate e, di conseguenza, non vi è luogo per l'accoglimento della domanda di manleva nei confronti dell'assicuratore di costui AIG ### La trattazione della domanda di risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata deve essere demandata alla decisione sulle spese del giudizio. 11.
Accertato l'an, nonché il quantum relativo al danno emergente causato dalla legittima pretesa dell'attore di porre rimedio ai vizi e difetti delle opere appaltate, quest'ultimo richiede che gli sia riconosciuta la penale da ritardo, ovvero il danno da mancata locazione dell'immobile.
Osserva preliminarmente il Tribunale che la domanda nei confronti di ### deve essere dichiarata improponibile in quanto dello stesso tenore di quella avanzata nel giudizio RG 138/2021, del quale sopra si è fatto cenno, già pendente avanti questo Tribunale ed avanzata in via riconvenzionale dal ### il quale, in quella sede, rivestiva il ruolo di attore in opposizione a decreto ingiuntivo. Ebbene, come si deduce dall'atto di citazione allegato da ### sub doc. 4, in via riconvenzionale egli così concludeva: “In accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare l'inadempimento di ### s.r.l., per quanto di ragione esposto in narrativa, per la tardiva ultimazione dei lavori e, per l'effetto, condannarla a pagare in favore del signor ### de ### la penale pattiziamente convenuta, come in atti determinata in €. 167.250, 00, ovvero a quell'altra somma che si riterrà dovuta all'esito del giudizio, compensandola in con quanto, eventualmente, sarà riconosciuto in pagamento in favore della società opposta. In via gradatamente subordinata, nell'ipotesi in cui si ritenesse non applicabile la penale, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la società opposta a pagare in favore dell'opponente la somma di €. 80.000,00 a titolo di risarcimento danni per il mancato godimento dell'immobile, totale o parziale, a decorrere dalla fine del mese di giugno 2017 al mese di dicembre 2018, ovvero a quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà equa e di giustizia, atta a soddisfare i danni subiti dall'opponente-attore in via riconvenzionale, compensandola in tutto o in parte con quanto , eventualmente, sarà riconosciuto in pagamento in favore della società opposta;”. In questa sede ###avendo distinto tra le varie voci di danno nelle conclusioni, dalla parte motiva dell'atto di citazione si deduce che egli aziona nei confronti dell'odierna convenuta il medesimo titolo, e, pertanto, la medesima causa petendi.
Quanto alla richiesta della penale da ritardo nei confronti di ### l'attore allega che il ritardo sarebbe perdurato dal 5 dicembre 2017, termine al quale fu concordemente differito il termine per la verifica finale dell'opera originariamente fissato al 30 novembre 2015, al 30 aprile 2019, quando fu consegnata definitivamente l'opera appaltata. ### destinatario della domanda non contesta che l'opera fu consegnata nel 2019, ma rileva che il ritardo sarebbe stato dovuto a “numerosissime varianti che hanno inevitabilmente causato un evidente ritardo nei lavori, non certo imputabile all'odierna convenuta”. ###, dal canto suo, nel contestare l'assunto della parte, nella prima memoria ex art. 183, 6° c., c.p.c., rileva che le citate varianti avrebbero avuto ad oggetto opere estranee rispetto a quelle appaltate, in quanto di pertinenza condominiale.
A riguardo si osserva che la pattuizione di una clausola penale non sottrae il rapporto alla disciplina generale delle obbligazioni, per cui deve escludersi la responsabilità del debitore quando costui prova che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, sia determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, essendo connotato essenziale di tale clausola la sua connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti e non potendo, pertanto, essa configurarsi allorché sia collegata all'avverarsi di un fatto fortuito o, comunque, non imputabile alla parte obbligata (Cass. Civ. 7180/2012). Ebbene, deve ritenersi che la presenza delle varianti in corso d'opera, la cui riferibilità ad opere condominiali non è stata in nessun modo rilevata dal ### costituisca quella causa non imputabile al debitore in presenza della quale costui non risponde del ritardo nell'adempimento delle obbligazioni. La relativa domanda avanzata dall'attore nei confronti di ### deve pertanto essere rigettata.
Per quanto riguarda infine il danno “per il mancato e/o limitato godimento” dell'immobile, che il ### quantifica in euro 240.000,00, premesso che è poco credibile che le infiltrazioni nel piano interrato abbiano del tutto annullato la capacità reddituale dell'immobile, come sostiene l'attore, in ogni caso deve ritenersi che l'attore sia del tutto venuto meno rispetto all'onere di allegazione in punto al pregiudizio subito, come anche rispetto all'onere di provarlo nell'an e nel quantum. A riguardo, si tenga conto che l'attore ha argomentato come se tutto l'immobile, e non la porzione sita al piano interrato, fosse stato inutilizzabile, circostanza che non ha trovato alcun riscontro nella disamina degli atti di causa e della ### La domanda avanzata da ### deve pertanto essere rigettata. 12.
Riconosciuta la fondatezza dell'azione di garanzia dai vizi dell'appalto nei confronti di ### e di ### ed accertato che il quantum debeatur ammonta rispettivamente ad euro 3.000,00 ed euro 27.457,75., occorre procedere al vaglio delle azioni di manleva che costoro hanno spiegato nei confronti dei propri assicuratori. 13.
La convenuta ### ha ritualmente e tempestivamente evocato in giudizio il proprio assicuratore ### per la responsabilità civile, facendo valere i diritti scaturenti da una polizza Responsabilità Civile e dalla polizza decennale postuma.
Ebbene, deve ritenersi che la somma che deve essere riconosciuta a carico della convenuta rientri nel rischio assicurato dalla polizza decennale postuma, la quale, secondo quanto previsto dall'art. 1 del documento contrattuale, copre “i danni subiti da terzi a seguito di un danno materiale e diretto alle opere assicurate indennizzabile a termini della presente polizza”. Tuttavia, tale polizza prevede un minimo non indennizzabile di euro 10.000,00, con la conseguenza che l'assicuratore non deve essere chiamato a tenere indenne il proprio assicurato di quanto sarà tenuto a pagare in conseguenza dell'odierna decisione. 14.
La convenuta ### dal canto suo, ha spiegato, nei confronti dei propri assicuratori ### e ### domanda di manleva al fine di essere tenuta indenne delle eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti a suo carico dalla pronuncia. ### la convenuta, l'esigenza di evocare in giudizio entrambe le compagnie assicurative sarebbe stata dettata dal fatto che non sarebbe stato possibile stabilire, al momento della notificazione dell'atto di citazione, quale delle polizze succedutesi nel tempo sarebbe stata da attivare. ### eccepisce che la polizza sottoscritta dalla convenuta avrebbe cessato di avere efficacia in data 16 ottobre 2016 in ragione della disdetta fatta pervenire dall'assicurato e che, pertanto, la polizza medesima sarebbe cessata di ogni effetto al momento del verificarsi del sinistro. ### è fondata, in quanto, come emerso dagli atti di causa, fu tra la fine di agosto e l'inizio di settembre 2018 che i vizi che affliggevano la vasca idromassaggio emersero in tutta la loro gravità, come rilevato dall'attore a pag. 7 del proprio atto di citazione e non contestato da alcuna parte. Ebbene, in tale momento la polizza assicurativa sottoscritta con ### non era più vigente.
Viceversa, nel periodo di cui sopra, era vigente la polizza sottoscritta con #### alla quale il contraente aderì lo stesso 16 ottobre 2016, ed è tale assicuratore che deve essere chiamato a tenere indenne il proprio assicurato in punto al pagamento di euro 27.457,75 a favore dell'attore, anche perché il termine biennale di cui all'art. 2952 c.c. non era ancora spirato al momento della notifica dell'### dato che tale termine decorreva, come anticipato supra, non prima dell'agosto 2018. 15.
Stante la soccombenza reciproca tra l'attore e ### le spese di lite tra le due parti devono essere dichiarate compensate, come d'altronde quelle sostenute da ### Le spese di lite sostenute da ### seguono la soccombenza dell'attore nei confronti delle prime e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore dichiarato dall'attore (euro 240.000) e dell'effettiva trattazione (valori medi per tutte le fasi).
Le spese di lite sostenute da ### seguono la soccombenza di ### nei confronti della prima e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore dichiarato dall'attore (euro 240.000) e dell'effettiva trattazione (valori medi per tutte le fasi).
Le spese di lite sostenute dall'attore nei confronti di ### devono essere compensate in forza dell'accoglimento parziale, tanto della domanda in via principale, tanto di quella riconvenzionale. ### deve essere chiamata a rimborsare le spese di lite sostenute dalla propria assicurata ### ai sensi dell'art. 1917, 3° c., c.c..
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese sostenute da ### stante la sua contumacia.
Le spese dell'ATP sostenute dall'attore per l'istruzione preventiva, che si liquidano in euro 13.992 per oneri di CTU ed euro 3.442,00 per compenso di avvocato, devono essere poste a carico di ### e ### in solido tra loro, nella misura complessivamente di un terzo, dovendo essere dichiarate compensate per il resto.
Deve essere rigettata infine l'istanza di condanna a carico dell'attore ex art. 96 c.p.c. PQM Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1. ACCOGLIE in parte la domanda avanzata da #### nei confronti di ### e, per l'effetto, 2. ### a pagare a ### una somma di euro 3.000,00 oltre IVA se e nella misura in cui dovuta ed oltre interessi ex art. 1284, 4° c., c.c., dalla domanda sino al saldo; 3. DICHIARA improponibile le domande avanzate da #### nei confronti di ### inerenti il marciapiede lato nord, la debenza della penale contrattuale ed il risarcimento del danno da ritardo nella conclusione dei lavori; 4. ACCOGLIE in parte la domanda avanzata da #### nei confronti di ### S.N.C. ### E ### nei limiti di euro 34.500,00; 5. ACCOGLIE in parte la domanda riconvenzionale avanzata da #### S.N.C. ### E ### nei confronti di ### nei limiti di euro 7.042,25 e, per l'effetto, operata la compensazione, 6. ### S.N.C. ### E ### a pagare a ### una somma di euro 27.457,75, oltre IVA se e nella misura in cui dovuta, oltre interessi ex art. 1284, 4° c., c.c., dalla domanda sino al saldo; 7. ACCOGLIE la domanda di manleva e garanzia svolta da ### S.N.C. ### E ### nei confronti di ### dichiarando quest'ultima tenuta a rimborsare alla propria assicurata tutto quanto questa dovrà pagare all'attore in ragione di questa sentenza, anche a titolo di eventuali spese legali, nei limiti dei massimali, franchigie e scoperti di polizza; 8. RIGETTA le domande svolte da ### nei confronti di ### 9. RIGETTA la domanda svolta da ### nei confronti di AIG ### 10. RIGETTA la domanda svolta da ### nei confronti di ### F.### 11. RIGETTA la domanda svolta da ### S.N.C. #### E ### nei confronti di #### 12. ### a rimborsare a ### le spese di questo giudizio, spese che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge; 13. ### a rimborsare a ### F.#### le spese di questo giudizio, spese che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge; 14. NULLA sulle spese di ### 15. PONE, nella misura complessiva di un terzo, a carico di ### e #### S.N.C. ### E ### in solido tra loro, le spese di ### spese che si liquidano in euro 13.992 per oneri di CTU ed euro 3.442,00 per compenso di avvocato, , dichiarandole compensate per il resto; 16. ### le spese di lite tra le altre parti del giudizio; Così deciso in ### il giorno 9 dicembre 2024.
Il Giudice, ###
causa n. 752/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Margiotta Beniamino