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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2563/2024 del 19-06-2024

... cui non può darsi rilievo ad “una condizione di diritto non prevista dalla legge, come l'obbligo di rivolgere una richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato. Ed al ### possesso di un reddito ### oltre il limite indicato dalla legge ### ricavato dal mancato assolvimento della medesima condizione ossia dalla mancata richiesta dello stesso assegno di mantenimento….”. Ha concluso per la riforma della sentenza con accoglimento del ricorso di primo grado, il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale richiesta (maggiorazione sociale) dal giorno della domanda amministrativa e, conseguentemente, la condanna dell'### al pagamento della maggiorazione sociale oltre accessori e spese con attribuzione. Costituitosi, l'### ha contestato quanto sostenuto in gravame ed ha (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di ### e di ### ed ### composta dai signori: 1. dr.ssa ### 2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere 3. dr.ssa ### rel. 
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 giugno 2024 ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento N.3149/2021 R.G. lavoro vertente TRA ### nata a Napoli il ###, C.F. ###, ivi residente ###, rapp.ta e difesa con mandato in calce al presente atto dall'Avv. ### C.F. ### con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla ### n. 23, il quale sin da ora dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al n. di fax 081/7406583 o all'indirizzo di posta elettronica ### =Appellante E ### - I.N.P.S.   = Appellato FATTO E ### Con ricorso depositato il ### presso il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli l'epigrafata appellante, titolare di assegno sociale, espose di aver presentato all'atto della separazione dal coniuge, in data ### - domanda amministrativa n. ###04 di ricostituzione reddituale per la maggiorazione, in relazione alla pensione/prestazione n. ### cat. AS; di aver ricevuto in data ### comunicazione dall'### dell'esito negativo della domanda in quanto “la prestazione assistenziale richiesta (maggiorazione sociale) ha natura sussidiaria ed è erogabile soltanto nel caso in cui lo stato di bisogno economico non sia eliminabile in altro modo. La S.V. nella sentenza di separazione ha rinunciato anche alle solo cento euro di mantenimento da parte dell'ex coniuge, dichiarando di essere economicamente autosufficiente ….”. Sul presupposto dell'illegittimità del rifiuto, chiese che fosse accertato il proprio diritto alla prestazione e condannato il convenuto al pagamento dei ratei maturati e maturandi. 
Costituitosi, l'### contestò la domanda concludendo per il rigetto. 
Con sentenza n. 3309/2021 pubbl. il ### il giudice adito rigettò la domanda. 
Con ricorso depositato presso questa Corte il ### la ricorrente ha proposto tempestivo appello contro la sentenza di primo grado; ricostruito il quadro normativo con particolare riferimento ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno sociale, ha richiamato la recente giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. Civ. Ord. Sez. 6 num. 14513 anno 2020) secondo cui non può darsi rilievo ad “una condizione di diritto non prevista dalla legge, come l'obbligo di rivolgere una richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato. Ed al ### possesso di un reddito ### oltre il limite indicato dalla legge ### ricavato dal mancato assolvimento della medesima condizione ossia dalla mancata richiesta dello stesso assegno di mantenimento….”. 
Ha concluso per la riforma della sentenza con accoglimento del ricorso di primo grado, il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale richiesta (maggiorazione sociale) dal giorno della domanda amministrativa e, conseguentemente, la condanna dell'### al pagamento della maggiorazione sociale oltre accessori e spese con attribuzione. 
Costituitosi, l'### ha contestato quanto sostenuto in gravame ed ha concluso per la conferma della impugnata sentenza. 
Disposta la trattazione scritta, sono state depositate le note di parte. Quindi all'udienza odierna - come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.  ### è fondato. 
Preliminarmente, la disciplina dell'assegno sociale è stabilita dall'articolo 3, comma 6 della legge 335/1995: "Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in ### che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' composto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. ### e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo) dell'assegno sociale". 
Come sottolineato dalla Cassazione (### 6 - L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020) “l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare "i mei necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. ### viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo art. 38 comma 1 lett. b 1. 448/2011).  8.- La legge, come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. 
Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della stessa 1. 335/1995 a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. 9.- In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione”. 
Dalla disamina svolta dalla Cassazione (che ha giudicato il caso di mancata richiesta dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge legalmente separato) si evince che, nell'attuale sistema normativo, “conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: "### è infatti erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti".  “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (C. Cass. sez. 6 - L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020; Sez. L - , conf.Sentenza n. 24954/2021 -Rv. 662269 - 01). 
Tali principi sono stati richiamati nella recente pronuncia (### L - , Ordinanza n. 21573 del 20/07/2023 (Rv. 668205 - 01): “essendo il conguaglio strettamente connesso non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito incompatibile in tanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito (così già nr. 6570 del 2010); 12. partendo da tale premessa, la Corte ha escluso che sussistesse un obbligo, gravante sull'assistito, di preventiva e infruttuosa sollecitazione giudiziale dell'eventuale coniuge obbligato al mantenimento. Nel dare continuità al principio di diritto espresso da Cass. nr. 6570 cit., infatti, Cass. nr.  14513 del 2020 ha negato che, ai fini del riconoscimento della provvidenza di cui trattasi, possa assumere rilievo ostativo «l'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione», atteso che, interpretando in tal modo la disposizione in esame, si finirebbe con l'introdurre a carico dell'assistito un onere che dalla legge non è in alcun modo previsto (v. anche Cass. nr. 24954 del 2021); 13…... nella lettera né nella ratio della legge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 6, è rinvenibile alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole (Cass. nr. 24955 del 2021 cit). Al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno «è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento» dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, l'assegno «è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato [...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti»: vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti «effettivamente percepito»; 14. per la Corte «tale conclusione s'impone in ragione del fatto che il sistema di sicurezza sociale delineato dalla ### non consente di ritenere in via generale che l'intervento pubblico a favore dei bisognosi abbia carattere sussidiario, ossia che possa aver luogo solo nel caso in cui manchino obbligati al mantenimento e/o agli alimenti in grado di provvedervi» (v. in motivazione, Cass. nr.24955 cit.); 15. resta salvo, evidentemente, l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza; tuttavia, in difetto di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito. Ciò «per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina» (Cass. nr. 24955 cit., in motivazione)”. 
Alla luce di tale orientamento, ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la domanda della ricorrente deve ritenersi fondata. 
La rinuncia all'assegno, come l'omessa richiesta dello stesso (nelle fattispecie esaminate dalla Suprema Corte), come è evidente, non può ritenersi rilevante, ai fini della maggiorazione in questa sede ###può ritenersi decisivo - contrariamente a quanto affermato in sentenza - l'accordo raggiunto il ### dagli ex coniugi all'atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio, in modifica delle condizioni di omologa della separazione consensuale dell'8.11.2011, in quanto, se non rileva la mancata percezione dell'assegno, del pari non è influente il conseguimento - a tale titolo - di un importo irrisorio. Irrilevante quindi è la susseguente rinuncia allo stesso, in assenza di elementi indicatori della natura fraudolenta dell'accordo.  ### mensile di euro 100,00 infatti, da un lato, non elide la situazione di bisogno della ricorrente; dall'altro, nella specie, non cela l'elargizione occulta di somme più cospicue, ostative al riconoscimento del diritto in oggetto, considerato che il reddito annuo dell'ex marito è pari ad € 16.550,00 circa (v. doc. redditi anni 2018 e 2019 in produzione ### di primo grado). 
In assenza di ulteriori contestazioni relative alla permanenza delle condizioni reddituali personali in virtù delle quali la ricorrente già gode dell'assegno sociale, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, riconosciuto il diritto alla maggiorazione dell'assegno sociale dalla domanda amministrativa, l'### va condannato all'erogazione dei ratei maturati oltre accessori con decorrenza di legge. 
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, riconosciuto il diritto della ricorrente alla maggiorazione dell'assegno sociale dalla domanda amministrativa del 5/3/2018, condanna l'### all'erogazione dei ratei dal primo giorno del mese successivo oltre accessori con decorrenza di legge; condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado in euro 1.700,00 ed in euro 1.984,00 per il presente, oltre ### CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. ### Così deciso in Napoli, il 10 giugno 2024 Il consigliere estensore ###ssa ###ssa ### n. 3149/2021

causa n. 3149/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Cristofano Rosa Bernardina, De Lucia Maria Grazia, Amarelli Francesca Romana

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Tribunale di Ferrara, Sentenza n. 121/2024 del 13-06-2024

... a detto beneficio attinente alla condizione di impiego e che dovrebbe essere riconosciuto a tutti i docenti, posto che tutti hanno pari diritto di formarsi anche nell'interesse del buon andamento della P.A., inteso sotto il profilo della qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ha inoltre richiamato, a sostegno della propria pretesa, gli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, i quali pongono a carico dell'### scolastica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzioni, gli strumenti, le risorse e le opportunità necessarie per la formazione in servizio. Ha altresì evidenziato che sulla questione erano già intervenuti il Consiglio di Stato con la decisione n. 1842/2022 nonché la Corte di Giustizia dell'### con ordinanza depositata il ###; le alte corti si erano (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA ### in persona della dott.ssa ### giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 13/06/2024, ha pronunciato mediante lettura la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa n. 100/2024 R.G. promossa DA • ### (C.F. ###), rappresentata e difeso dall'Avv.  ### del ### di ### RICORRENTE CONTRO • MINISTERO ISTRUZIONE E ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dal funzionario dell'### dott. ### domiciliato presso l'ufficio VI via ### 35 Ferrara RESISTENTE OGGETTO: comparto scuola; retribuzione professionale docenti; carta elettronica per la formazione del docente.  *****  CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi. 
MOTIVAZIONE 1. Con ricorso depositato il ### la ### docente di ### d'ottica attualmente in servizio presso l'### superiore ### di ### ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### e, premesso di avere stipulato nell'anno 2021/2022 e 2022/2023 contratti di lavoro a tempo determinato per supplire la carenza di personale ha chiesto che venisse accertato il diritto alla retribuzione professionale docenti per l'anno 2021/2022 e del del beneficio economico di € 500,00 annui nelle forme della cosiddetta carta elettronica, finalizzata alla formazione professionale, per l'anno 2022/2023. 
Ha quindi chiesto la condanna del MIM al pagamento di €692,38 a titolo di retribuzione professionale docenti e l'accredito di €500 sulla carta elettronica a titolo di bonus professionale per la formazione dell'anno 2022/2023. 
Quanto alla carta elettronica per la formazione del docente, la parte ricorrente ha dedotto che l'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 e le relative norme di fonte secondaria di attuazione della previsione di legge, avevano disposto che il beneficio spettasse esclusivamente ai docenti assunti a tempo indeterminato, in palese violazione del generale principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato sancito dalla clausola 4 dell'### sul ### a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE. Hanno ritenuto che non sussistesse alcuna ragione oggettiva che giustificasse la ### comparto scuola; retribuzione professionale docenti e carta elettronica per la formazione del docente disparità di trattamento del docente non di ruolo rispetto al docente di ruolo in relazione a detto beneficio attinente alla condizione di impiego e che dovrebbe essere riconosciuto a tutti i docenti, posto che tutti hanno pari diritto di formarsi anche nell'interesse del buon andamento della P.A., inteso sotto il profilo della qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. 
Ha inoltre richiamato, a sostegno della propria pretesa, gli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, i quali pongono a carico dell'### scolastica l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzioni, gli strumenti, le risorse e le opportunità necessarie per la formazione in servizio. 
Ha altresì evidenziato che sulla questione erano già intervenuti il Consiglio di Stato con la decisione n. 1842/2022 nonché la Corte di Giustizia dell'### con ordinanza depositata il ###; le alte corti si erano entrambe espresse in senso favorevole ai docenti precari, rimuovendo la discriminazione denunciata. 
Ha infine richiamato numerose pronunce della giurisprudenza di merito, che conformandosi alle decisone del Consiglio di Stato e all'ordinanza della ### sopra citate, hanno riconosciuto il beneficio della c.d. Carta docente anche al personale assunto a tempo determinato. 
Quanto alla retribuzione professionale docenti ha dedotto che la natura breve e saltuaria della supplenza per l'anno 2021/2022 gli aveva precluso di ottenere la c.d.  “retribuzione professionale docenti” istituita dall'art. 7 CCNL del 15.3.2001 (in sigla R.P.D.) e rimasta inalterata nella sua disciplina nei successivi contratti (salvo l'importo). Ha sostenuto che detto trattamento, corrisposto per 12 mensilità, viene erroneamente riconosciuto solo ai docenti di ruolo oppure a quelli che stipulano contratti di supplenza su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno (al 31 agosto) oppure di supplenza su organico di fatto sino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno). Ciò sulla base di una impropria interpretazione di un richiamo che l'articolo predetto opera all'art. 25 CCNL del 31.8.1999, disciplinante il compenso individuale accessorio escludendo i docenti con supplenze brevi e saltuarie; tale richiamo infatti aveva il solo scopo di individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quello di limitarne i destinatari. 
Ha dedotto il docente che tale esclusione non era peraltro sorretta da alcuna giustificazione, posto che chi svolge supplenze brevi rende in realtà una prestazione lavorativa equivalente a quella del docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Tale ingiustificata discriminazione integrava dunque una violazione del divieto di discriminazione sancito a livello comunitario dalla ### 4 dell'#### e ### sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva 1999/70/CE. 
Come sancito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia dell'### detta clausola - ha proseguito la parte ricorrente - possiede contenuto sufficientemente preciso ed incondizionato e dunque può essere direttamente applicata nell'ordinamento nazionale mediante il meccanismo della disapplicazione di qualsiasi norma di diritto interno (secondo la parte anche di fonte pattizia) non conforme.  ### altresì il precedente conforme della Corte di Cassazione n. 20015 del 27.7.2018 nonché la successiva Cass. 6293/2020 la parte ricorrente ha concluso chiedendo la condanna del MI alla corresponsione in suo favore della “retribuzione professionale docenti” ### in relazione alle supplenze dell'anno scolastico sopra indicato quantificata in ragione di €669,20oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo. 
§2. Costituitosi in giudizio il Ministero ha resistito all'avversa azione di cui ha chiesto il rigetto. 
Quanto alla carta elettronica del docente il MIM ha evidenziato che trattasi una mera modalità di erogazione della formazione, e cioè di autoformazione che avviene mediante l'utilizzo di buoni acquisto da spendere presso determinati negozi ed esercizi convenzionati al fine di permettere al docente l'aggiornamento e la formazione professionale. 
Ha fornito una diversa interpretazione delle norme del ### sopra richiamate, sostenendo che il contratto non vincola l'amministrazione ad erogare la formazione nello stesso modo a tutto il personale scolastico, come risulta peraltro anche dagli ultimi ### della formazione, a valenza triennale, ove l'attività formativa obbligatoria è stata limitata solo al personale di ruolo.  ### il Ministero, inoltre, le opportunità di formazione del personale non rientrano nell'ambito delle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell'### non trattandosi né di retribuzione né di mero beneficio economico aggiuntivo, ma di “una modalità di erogazione della formazione professionale personalizzata”. Sostiene poi la parte che è lo stesso legislatore comunitario a prevedere, alla successiva clausola 6 dell'### che “### misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”, limitando l'accesso alle opportunità formative solo “per quanto possibile”. Sicché, sempre a dire della parte, “l'erogazione di formazione diversificata non costituisce discriminazione sanzionabile; pertanto, non configura violazione del diritto dell'### la mancata previsione, in favore del personale a tempo determinato, della modalità di autoformazione prevista dalla “### docente”. Sulla scorta di tale rilievo il MIM ha chiesto che venga sollevata una questione interpretativa dell'art.1 comma 121 l. 107/2015 avanti alla Corte di Giustizia ossia se la stessa contrasti con l'art.6 dell'### quadro. 
Sempre secondo la parte convenuta, la ratio della diversificazione tra le due categorie di docenti risiede nel fatto che la formazione costituisce un investimento economico del datore di lavoro in favore del proprio personale, in vista di un “ritorno” generalizzato in termini di miglioramento della prestazione lavorativa che ne consegue, posto che “un lavoratore che ha ricevuto formazione, infatti, è posto in condizione di fornire una prestazione superiore sotto il profilo qualitativo e quantitativo”. 
Ha infine ricordato che il principio di equiparazione deve comunque essere applicato in concreto avendo riguardo al tempo ed all'effettività del servizio prestato.   Ha quindi concluso, nel merito, per il rigetto della domanda del cc “bonus docenti”. 
Quanto alla retribuzione professionale docenti, ha evidenziato in diritto che il richiamo alla ### 4 dell'### quadro non era pertinente, in quanto la temporaneità del contratto non rappresentava la ragione in forza della quale la RPD non era stata corrisposta, posto che per gli altri anni scolastici il docente facendo supplenze su organico di fatto aveva ottenuto la retribuzione professionale docenti.  ### l'amministrazione scolastica la differenziazione risiedeva invece nel fatto che il supplente che svolge attività per l'intero anno scolastico presso la medesima classe acquisisce una professionalità sicuramente superiore rispetto al supplente chiamato a sostituire personale assente per pochi giorni, in quanto quest'ultimo non necessariamente partecipa al lavoro di preparazione e programmazione dell'anno scolastico e di miglioramento dell'offerta formativa. 
Detta peculiarità della supplenza breve e saltuaria costituiva dunque una “ragione oggettiva” (secondo il concetto espresso dalla giurisprudenza della ### nella sentenza 18.10.2012 “Valenza” delle cause riunite da C-302/11 a C-305/11) che giustificava il mancato riconoscimento della ### posto che ben può essere dato rilievo alla differenze qualitative e quantitative del servizio prestato, come evidenziato nella causa “Motter” dalla pronuncia della ### del 20.9.2018, emessa in epoca successiva alla pronuncia della Corte di Cassazione 20015 del 27.7.2018. 
Ha concluso pertanto per il rigetto del ricorso. 
Ha comunque rilevato che la parte ricorrente non aveva richiesto l'importo corretto, dovendosi calcolare per i mesi pieni di servizio l'importo di €174,50, mentre per i mesi di servizio non pieno 1/30 di !74,50 per ogni giorno effettivo di servizio, derivandone che la misura del compenso sarebbe pari ad € 669,20. 
§3. Alla prima udienza del 13 giugno 2024 il difensore di parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso, aderendo alla quantificazione della ### professionale docenti effettuata dal ### La causa è stata discussa e viene decisa secondo le seguenti brevi argomentazioni. 
§4. Sul tema della carta elettronica del docente il Tribunale di ### si è già pronunciato in senso favorevole ai docenti con la sentenza nella causa R.G. 438/2022 e molte altre successive. 
Sull'argomento si è pronunciata, in sede di rinvio pregiudiziale ex art.363 bis c.p.c. la Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, (ud.  04/10/2023, dep. 27/10/2023). 
Quest'ultima pronuncia, alla quale si rimanda, riconosce il diritto dei docenti precari al beneficio della ### elettronica del docente, purché i medesimi abbiano ottenuto una supplenza annuale ai sensi dell'art.4 commi e1 e 2 della l. 124 del 1999. 
Con le parole della Corte di Cassazione, “ la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla ### ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 4, comma 2)”. 
Ciò, peraltro, indipendentemente dal monte ore assegnato al docente supplente, giacché il bonus è concesso al docente di ruolo anche se è part-time (art. 2 d.P.C.M. 23 settembre 2015, le cui disposizioni, peraltro, sono state sostituite da quelle del d.P.C.M. 28 novembre 2016 a far data dal 2 dicembre 2016). 
E' stato dimostrato in giudizio mediante la produzione del contratto che la docente nell'anno scolastico 2022-2023 ha stipulato un contratto annuale dal 1/9 2022 al 31 agosto 2023 presso l'istituto tecnico ### di ### La docente ha quindi diritto al beneficio previsto dall'art. 121 comma 1 L. n. 107/2015 per detto anno scolastico. 
§4. Il diritto in parola non consiste nella corresponsione di una somma di danaro, ma nella consegna durante lo svolgimento del servizio di una carta spendibile in determinati articoli e prodotti, utili all'aggiornamento professionale. 
In particolare, l'art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 prevede: “1. Il valore nominale di ciascuna ### è pari all'importo di 500 euro annui.  2. ### è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete ### attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.  3. ### richiede la registrazione dei beneficiari della ### secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché' delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso i quali è possibile utilizzare la ### secondo quanto stabilito dall'articolo 7.  4. ### prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti […]”. 
Particolare rilievo assume ai fini della decisione la disposizione del successivo art. 3 che al secondo comma dispone che “### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”, mentre l'art. 6 comma 6 dispone che “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella ### dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”. 
Ciò implica che le modalità di fruizione della ### sono vincolate allo svolgimento del servizio, anche se le somme non spese possono essere cumulate con il bonus di ulteriori anni scolastici. 
Tuttavia, come ha precisato la Corte di Cassazione nella sentenza sopra citata, “nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di "cessazione" va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio” giungendo ad affermare, che “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla ### resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo”. 
La parte ricorrente è oggi in servizio ed ha quindi diritto all'adempimento in forma specifica. 
§5. Per ciò che concerne la retribuzione professionale docenti deve in fatto osservarsi che nell'anno scolastico 2021/2022 ### ha insegnato presso l'### P. 
Sraffa Crema per n.21 ore settimanali in virtù di plurimi contratti di supplenza temporanea intervenuti nei seguenti periodi: 15.11.2021 - 06.12.2021; 02.03.2022 - 07.03.2022; 08.03.2022 - 12.03.2022; 13.03.2022 - 16.03.2022; 17.03.2022 - 19.03.2022; 20.03.2022 - 26.03.2022; 27.03.2022 - 13.04.2022; 20.04.2022 - 25.04.2022; 26.04.2 2022 -30.04.2022; 01.05.2022 - 01.05.2022; 02.05.2022 - 07.05.2022; 08.05.2022 - 14.05.2022; 15.05.2022 - 04.06.2022; 05.06.2022 - 08.06.2022; 09.06.2022 - 11.06.2022; 12.06.2022 - 13.06.2022 (all.2-3 allegati al ricorso). 
Il Tribunale di ### ha già espresso orientamento favorevole all'accoglimento delle domande dei docenti con plurime sentenze, tra cui si citano, ai sensi dell'art.118 disp. Att. 
C.p.c., G.R. contro MIUR , 23 giugno 2020 RG 303/2019 e G.A. contro MIM 16 dicembre 2022 ###/2022, n.607/2023 RG tra C.P. contro MIM. 
In punto di “an debeatur” ci si riporta quindi a dette pronunce che si rifanno sostanzialmente all'orientamento della Corte di Cassazione iniziato con l'ordinanza 20015/2018 e proseguito con l'ordinanza n. 6239/2020. Se ne riporta in seguito il principio di diritto.  “###. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo. (Sez. L - , Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018, Rv. 650043 - 01) Per ciò che concerne il quantum il difensore della parte ricorrente ha condiviso il conteggio del ### Ne deriva la condanna del Ministero convenuto a corrispondere alla parte ricorrente la somma di €669,20 a titolo di retribuzione professionale docenti per l'anno 2021/2022 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724. 
§6. Le spese di lite seguono la soccombenza; esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della causa (determinato a norma dell'art.5 del DM 55/2014 secondo il quale “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione dei danni si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata” della mancanza della fase istruttoria e della ripetitività delle controversie. Viene quindi calcolato un onorario di € 1030 per compensi (€ 444 per la fase studio , €213 per la fase introduttiva ed € 373 per la fase decisionale) ed €154,50 per spese forfettarie per un totale di € 1184,50.  P.Q.M.  Il giudice, definitivamente pronunciando, a) accerta e dichiara il diritto del docente ### per l'anno scolastico 2022/2023 ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1 comma 121 della L. n. 107 del 2015 per l'importo di €500; b) condanna il Ministero dell'### e del ### a disporre in conformità al punto a) accreditando le somme di cui sopra sulla carta elettronica già in possesso o da fornire al docente c) accerta e dichiara il diritto di ### alla corresponsione della “retribuzione professionale docenti” prevista dall'art. 7 del ### del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratto a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'### nell'a.s. 2021/2022.  d) per l'effetto condanna il Ministero dell'### e del merito a corrispondere alla docente, a titolo di differenze retributive, la somma di € 669,20 oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo.  e) Condanna il Ministero dell'### a rifondere all'avv. ### che le ha anticipate le spese di lite che liquida in complessivi €1184,50 oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
Così deciso in ### il 13 giugno 2024 

IL GIUDICE
### n. 100/2024


causa n. 100/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Guaraldi Benedetta, Bighetti Monica

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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 1947/2024 del 18-06-2024

... cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”. La Corte ha, quindi, puntualizzato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024 del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA ### in persona del giudice, dott.ssa ### dopo l'udienza del 23.5.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter, deposita la seguente SENTENZA nei termini e nei modi di cui alla richiamata disciplina, nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 4727/2023 del Ruolo Affari Contenziosi sez. lavoro, cui viene riunita ex art. 151 disp. att. c.p.c., la causa iscritta al n. 9643/2023 R.G.L., vertenti TRA ### rappresentata e difesa dall'avv.to ### E Ministero dell'### e del ### e l'### per la ### - ### V ### di ### - rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. da ### in entrambi i giudizi RESISTENTE OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge 13.7.2015 n. 107) RAGIONI DI FATTO E ### Con ricorso depositato in data ### ed iscritto al n. 4727/2023 R.G.L., la ricorrente ### - premesso di aver prestato, negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, servizio in qualità di docente con incarichi a tempo determinato - ha adito l'intestato Tribunale, deducendo di aver prestato mansioni identiche a quelle svolte dai docenti di ruolo e lamentando di non aver fruito della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (c.d. “### Docenti”) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024
Con successivo ricorso depositato in data ### ed iscritto al n. 9643/2023 R.G.L., la medesima ricorrente ha esposto di aver prestato servizio in qualità di docente con incarichi fino al termine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2022/2023 (dal 21.9.2022 al 30.6.2023), deducendo di aver prestato mansioni identiche a quelle svolte dai docenti di ruolo e lamentando di non aver fruito della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (c.d. “### Docenti”) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015. 
Richiamata la disciplina (legale e contrattuale) applicabile in materia e denunciata la violazione del principio di non discriminazione, la ricorrente ha chiesto all'adito Tribunale di: accertare e dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ex art. 1 comma 121 legge 107/2015 e pedissequo ### 23.9.2015; condannare il Ministero dell'### e del ### ad adottare ogni atto necessario per consentire alla medesima il godimento della carta elettronica docente per gli anni scolastici: - 2016/2017, - 2017/2018, - 2018/2019, - 2019/2020, - 2020/2021, - 2021/2022, - 2022/2023, dell'importo complessivo di € 3.500,00, (pari ad € 500,00 per ciascun anno), quale contributo alla propria formazione; condannare il Ministero dell'### in persona del ### protempore, al pagamento delle competenze legali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto dell'art. 4, comma 1 bis, del ### del ### della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 introdotto dall'art. 1 del ### 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n. 96 del 26-4-2018. 
In entrambi i giudizi, si è costituito il Ministero dell'### e del ### contestando le avverse pretese attoree ed invocandone il rigetto. 
Dopo l'udienza del 23.5.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., acquisite brevi note di trattazione scritta da almeno una delle parti, le cause, istruite documentalmente, vengono decise, previa loro riunione, con la presente sentenza depositata telematicamente.  * * *  1. - Preliminarmente deve disporsi la riunione ex art. 151 disp. att. c.p.c. delle cause in epigrafe indicate per connessione soggettiva (medesima ricorrente) e oggettiva (medesime questioni giuridiche). 
Sempre in via preliminare, si osserva che la ricorrente ### con note di TS depositate in data ### e reiterate in data ###, ha esplicitamente rinunciato alla domanda azionata con riferimento all'a.s. 2016/2017 ed ha limitato la domanda agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.  2. - Nel resto, le domande attoree sono fondate e vanno accolte per le motivazioni di seguito esposte. 
Ed invero, la ricorrente ha dimostrato di essere attualmente inserita nel sistema scolastico. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024
In particolare, la ### risulta attualmente in servizio con contratto a tempo determinato con cessazione al 30.6.2024 (v. doc. 1, allegato alle note di TS depositate in data ### nel giudizio n. 4727/2023 R.G.L., nonché doc. 2, allegato al ricorso introduttivo del giudizio n. 9643/2023 R.G.L.). 
Ciò posto, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.  ###. 35 della ### prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, attribuendo, quindi, rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori. 
In questa prospettiva, il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 conferisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “### in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. 2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie (…)”. 
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “### del diritto alla formazione”, stabilisce, a sua volta, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.  ###. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015 (c.d. “Buona Scuola”) sancisce, invece, quanto segue: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024 utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
La disposizione innanzi richiamata riconosce, dunque, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione, avente un importo nominale annuo di €.500,00, ai soli docenti di ruolo. 
In attuazione di quanto stabilito dalla disciplina normativa di rango primario, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che, nell'identificare i “beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, chiarendo - all'art. 3 - che la relativa platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. 
Ciò posto, la parte ricorrente sostiene che, nel riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, il ### abbia ingenerato una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità formativa del personale docente, a prescindere dalle relative modalità di assunzione. 
La ricostruzione del quadro normativo, come prospettata dalla parte ricorrente, ha trovato riscontro in significative pronunce, emesse in ambito sia interno che eurounitario. 
Più in dettaglio, con la sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, il Consiglio di Stato - in riforma della sentenza n. 7799/2016 del ### per il #### (con la quale era stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del D.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015 e della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludevano i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. “### Docenti”) - ha affermato che un sistema di formazione “a doppia trazione” (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024 obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico) collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., “sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”, evidenziando che “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”. 
In questa direzione - soggiunge il Consiglio di Stato - “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della ### vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”. 
Del resto, “la ### del docente è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della ### anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della ### e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”. 
Accedendo, quindi, a una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, L. n. 107/2015 e valorizzando le disposizioni del C.C.N.L. di categoria (in specie, quelle degli artt.  63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007), da leggersi in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1 L. n. 107 cit., si è concluso nel senso che tra gli strumenti volti a garantire la formazione in servizio (si veda il comma 1 dell'art. 63 cit.) “possa (e Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024 anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. 
Sulla conformità della disciplina di rango primario rispetto a quella eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'### a seguito del rinvio pregiudiziale con cui la stessa è stata investita della questione attinente al dedotto contrasto tra la disciplina interna e la clausola 4, punto 1, dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla ### 1999/70/CE del 2.6.1999. 
La Corte di Giustizia ha, innanzitutto, affermato che il beneficio della “### Docenti” rientra tra le “condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'### quadro innanzi citato. 
La suddetta clausola recita: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola in discorso si dispone che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. 
Orbene, secondo quanto puntualizzato dalla C.G.U.E., “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. […] “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”. 
La Corte ha, quindi, puntualizzato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024 del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
La Corte di Giustizia ha cristallizzato l'applicabilità del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'### quadro con riferimento alle sole “situazioni comparabili”, ribadendo, ancora una volta, che la mera “temporaneità” dei rapporti lavorativi con contratti a termine non costituisce, di per sé, un elemento di “non comparabilità delle situazioni”: “40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- ### una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine… 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024
Ed anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. ### del 31/10/2022 ha ritenuto che “… svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”. 
Alla luce di quanto precede, è stato riconosciuto il beneficio della ### elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie tipiche dei docenti. 
Da ultimo, con la recentissima sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema Corte di Cassazione - pronunciando sulle questioni sollevate dal ### di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che: a) per quanto riguarda la durata delle supplenze, si tratta di incarichi con durata fino al 30 giugno/31 agosto, ai sensi dell'art. 4, commi primo e secondo, della L. n. 124 del 1999, per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla “### Docente”; b) per quanto riguarda la condizione della ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla ### (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, la ricorrente ha documentato di essere attualmente assunta con contratto a determinato con cessazione al 30.6.2024. 
Alla luce di ciò, per un verso, deve dichiararsi il diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio economico con riferimento alle annualità 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con conseguente condanna del Ministero all'attribuzione in favore della ricorrente della c.d. ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (6 annualità pari ad euro 3.000,00), oltre interessi o rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art.  22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3. - Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c. 
Con riferimento al giudizio n. 9643/2023 R.G.L., viene riconosciuto l'aumento ex art. 4, comma 1- bis, D.M. 55/2014, stante l'impiego di collegamenti informatici volti ad agevolare la consultazione dei documenti, di €.96,00. 
Tale aumento non può essere riconosciuto anche con riferimento al giudizio n. 4727/2023 R.G.L., non essendo funzionanti i collegamenti informatici inseriti negli atti processuali di parte ricorrente. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024 P.Q.M.  Il Giudice, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe indicati, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: - dichiara il diritto di ### ad ottenere il beneficio economico della cd. “### del docente” con riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; - condanna, per l'effetto, il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, all'attribuzione in favore della ricorrente della “### Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (6 annualità pari ad euro 3.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.410,00 (€.1.314,00 + €.96,00) per compenso professionale, oltre ### CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.to ### dichiaratosi antistatario.  ### dopo l'udienza ex art. 127-ter del 23.5.2024 Il Giudice del ###ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 18/06/2024

causa n. 4727/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Picciocchi Aquilina

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 10586/2024 del 20-06-2024

... la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'### consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della ### n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle ### statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. ### in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis ### iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del (leggi tutto)...

N. R.G. ###/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E ### CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice onorario dr.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. ### del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente: TRA ### nato a ### - ### il ###, ### nata a ### - ### il ###, a suo nome e in qualità di esercente della potestà genitoriale del minorenne ### nato a ### il ###; ### nata a ### SP - ### il ###, #### nato a ### - ### il ###, #### nato a ### SP - ### il ###, con il patrocinio dell'Avv. ### con elezione di domicilio in ##### n.6, presso lo studio del difensore; - ricorrenti - E MINISTERO DEL###, in persona del ### p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato; - resistente - NONCHE' P.M. in persona del ### della Repubblica - interventore ex lege - OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana ### di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell'### chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti di ### nato a ### (RM### il ###, cittadino italiano, emigrato in ### ivi coniugato in data ### con Angelina da ### ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino del ### di accoglienza e che aveva pertanto trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti. 
Il Ministero si è costituito in giudizio senza contestare il merito e chiedendo la compensazione delle spese di lite in virtù dell'elevato numero di richieste amministrative pendenti presso i ### brasiliani.  *********** 
In via preliminare, questo Tribunale rileva che sussiste la propria competenza a decidere, ai sensi dell'art. 4 comma 5 II parte D. L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in L. 13 aprile 2017, n. 46, secondo cui “quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (periodo aggiunto dall'art. 1, comma 36, della L. 26 novembre 2021, n. 206, pubblicata in G.U. 9 dicembre 2021, n. 292 e vigente dal 24 dicembre 2021, a decorrere - come previsto dal comma 37 - dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge.), in quanto i ricorrenti risultano risiedere all'estero (### e fondano le rispettive domande sulla comune qualità di discendenti in linea retta di ### nato a ### (RM### il ###, emigrato in ### ed ivi deceduto.  *************** 
Nel merito, i ricorrenti riportano la sequenza genealogica dal capostipite fino agli attuali ricorrenti documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche - ove straniere - tradotte e munite di apostille. 
I ricorrenti hanno depositato a riprova della cittadinanza italiana dell'avo il certificato di nascita e di matrimonio. Risulta inoltre dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che ### non si naturalizzò nel corso della sua vita cittadino brasiliano e, pertanto, non perse la cittadinanza italiana e la trasmise iure sanguinis al figlio ### nato in ### il ###. 
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della nostra ### Dalla documentazione depositata in atti risulta che ### è nato a ### (RM### il ###, è emigrato in ### ivi si è coniugato in data ### con Angelina da ### ed ivi è deceduto. 
Risulta che ### non è stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” ai figli che l'avevano tramessa a loro volta ai loro discendenti. 
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da cittadino italiano. 
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano ### prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della ### italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco. 
Tuttavia, i ricorrenti hanno presentato al ### generale d'### a ### ed al ### generale d'### a ### la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis ### iure sanguins, ai sensi della ### n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti - in linea direttadi cittadino italiano. Ebbene la documentazione prodotta dai ricorrenti consente di apprezzare che entrambi i ### hanno in corso la evasione di richieste formulate anche 10 anni addietro, come confermato anche dalle difese di parte resistente; viene, dunque, in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'### consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. 
Ai sensi dell'art.2 della ### n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle ### statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. ### in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis ### iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. 
In applicazione dei principi sopra enunciati l'art 3 DPR n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. 
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'interno dei provvedimenti conseguenti. 
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.  P.Q.M.  Il tribunale, ### la domanda e, per l'effetto, dichiara che ### nato a ### - ### il ###, ### nata a ### - ### il ###, ### nato a ### il ###; ### nata a ### SP - ### il ###, ### nato a ### - ### il ###, ### nato a ### SP - ### il ###, sono cittadini italiani; Ordina al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti; Compensa le spese. 
Così deciso in ### il ### 

IL GIUDICE
dr.ssa ###


causa n. 36660/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Pezone Adele

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Tribunale di Latina, Sentenza n. 920/2024 del 29-04-2024

... sapere se il ### è stato messo nella condizione di poter scegliere liberamente il piano terapeutico e / o l'intervento chirurgico e / o se era a conoscenza di eventuali rischi connessi sia in caso di trattamento conservativo che chirurgico. Non ha avuto la possibilità di meditare su possibili alternative all'intervento eseguito, o ricorrere a diverse strutture, o ancora di accettare psicologicamente l'idea di subire interventi demolitivi. È fondamentale dare la possibilità di fornire informazioni esatte al paziente sul decorso e prognosi della malattia. Tale aspetto rappresenta una grave omissione. Per completezza si segnala che anche il modulo di richiesta di trasfusione non risulta firmato dal Vicaro”. Per quanto concerne il periodo post-operatorio e le successive infezioni nosocomiali (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di ### in composizione monocratica in persona del giudice Dr. ### ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n 2456 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 30.01.2024 e vertente TRA ################ tutti in proprio e nella qualità di eredi del signor ### rappresentati e difesi dall' avv. ### MATTARELLI, giusta delega in atti; E ### rappresentata e difesa dall'Avv.  #### giusta delega in atti ; OGGETTO: azione risarcitoria per responsabilità medica. 
Conclusioni: all'udienza del 30.01.2024 le parti concludevano come da verbale in atti; Motivi della decisione. 
Occorre premettere brevemente in fatto che il thema decidendum delle presente controversia ha ad oggetto l'azione risarcitoria per responsabilità medica proposta dagli attori ################ la prima in qualità di moglie, la seconda la terza e la quarta in qualità di figlie ed i restanti in qualità di nipoti, del sig.  ### nei confronti dell' ASL convenuta, per i danni subiti iure proprio e iure hederditario, a seguito del decesso del proprio congiunto avvenuto in data ###. 
In particolare, la domanda ha ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure hereditario subiti da ### in vita, compreso il danno da perdita di chances ed il danno terminale-catastrofale, nonché quelli patiti e iure proprio dagli eredi e prossimi congiunti, conseguenti alla sua morte causata, secondo le prospettazioni attoree, dalla errata condotta dei sanitari tutti del ### S. ### di ### tenuta in occasione di numerosi ricoveri ed interventi chirurgici occorsi dall'ottobre 2009 al giugno 2010.Le dettagliate ragioni della domanda sono riassunte nelle premesse in fatto dell' atto introduttivo . 
In particolare gli attori , sulla scorta delle risultanze di una CTP allegata , lamentano una serie di inadempienze asseritamente imputabili ai sanitari dell'### S.M. ### di ### (afferente alla ASL di ### in seguito ai trattamenti sanitari ricevuti presso il suddetto nosocomio ed in particolare, sinteticamente nelle seguenti occasioni: 1)nell'ottobre 2009, il sig. ### di 77 anni, veniva colpito da convulsioni, crisi epilettiche e rallentamento psicomotorio e veniva condotto con autombulanza al DEA del PO di ### Il paziente veniva dimesso dopo 7 ore circa, senza alcuna diagnosi ed alcuna prescrizione strumentale;2) Nel dicembre 2009, due mesi dopo, il sig. ### veniva nuovamente colpito da crisi epilettica con perdita di coscienza e veniva trasportato presso il DEA di ### Il paziente veniva nuovamente dimesso dopo poche ore con la sola prescrizione del sedativo; 3 ) Nel febbraio 2010, il sig. ### si sottoponeva ad un RM presso il PO di ### che diagnostica la recidiva tumorale alle meningi;4) Nel febbraio/ marzo 2010, il sig. ### veniva pertanto ricoverato presso il presidio ospedaliero di ### per l'asportazione chirurgica della recidiva del tumore meningeo; Il sig. ### veniva poi dimesso e nel maggio 2010 veniva nuovamente trasportato al DEA di ### per la ricomparsa delle crisi epilettiche da compressione del tumore;5) Successivamente le condizioni del sig. ### degeneravano, si rendevano pertanto necessari 2 interventi chirurgici correttivi presso il ### (giugno/luglio/settembre 2010) 6) In data ### il sig. ### decedeva per l'aggravamento della patologia tumorale. 
Gli attori ascrivono la responsabilità dei sanitari della ### convenuta, censurando le condotte mediche in relazione ai seguenti trattamenti sanitari ricevuti dal de cuius in occasione dei trattamenti sopra descritti, per le seguenti ragioni: 1) inadeguata valutazione del caso oncologico in relazione ai ricoveri dell' ottobre e dicembre 2009, con specifico riferimento all' omessa diagnosi di recidiva tumorale; 2) erroneità della scelta terapeutica chirurgica di asportazione del meningioma, nel marzo 2010, non corretta esecuzione dell' intervento; 3) mancanza totale dei consensi informati diagnostiterapeutici; 4) inadeguata ed erronea assistenza postoperatoria, ritardata diagnosi ed erroneo trattamento delle infezioni post operatorie ( #### pneumoniae) e conseguente aggravamento/degenerazione delle patologie e successivo intervento, fino al decesso.   Gli attori agivano pertanto nei confronti dell' ASL convenuta per il ristoro dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti iure proprio ( danno rottura rapporto parentale, danno patrimoniale) iure hereditario ( danno alla salute, perdita di chance, danno morale e catastrofale) per effetto del decesso del loro stretto congiunto, quale conseguenza degli omessi ed inadeguati trattamenti sanitari ricevuti presso l' ### S. M. ### di ###.   Si costituiva la ASL convenuta contestando la domanda sia nell' an che nel quantum in quanto ritenuta infondata in fatto e diritto. 
La causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali, prove orali (escussione due testi di parte attrice) e CTU medico-legale. 
All' udienza del 30.01.2024 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all' art 190 cpc. . 
Va preliminarmente affrontata l' eccezione proposta dagli attori di nullità della CTU sotto un duplice profilo: a) sostanziale natura collegiale dell' elaborato in violazione del decreto di conferimento incarico ( conferito al solo medico-legale) in quanto, redatto e sottoscritto collegialmente dal CTU medico-legale dott.essa ### la quale si è avvalsa della “collaborazione” dell' ausiliario dott. ####; b) conflitto di interessi dell' ausiliario del CTU in quanto dipendente ASL all' epoca dei fatti.  .In primo luogo, ci si richiama a quanto già evidenziato con ordinanza del 4.05.2023 ovvero che “ il dott. ### ha preso parte alle operazioni peritali in qualità di ausiliare ### del CTU e non come membro di un eventuale collegio peritale non autorizzato, fornendo al consulente nominato il suo apporto in ragione delle sue competenze specialistiche nella materia oggetto di causa; inoltre lo stesso al momento dell' espletamento dell' incarico non versava in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi non essendo dipendente dell' ASL convenuta”. 
Alla luce di quanto sopra, va ribadito che non si ravvisano gravi motivi ex art 196 cpc per la declaratoria di nullità dell' elaborato tecnico, stante l' imparzialità dell' ausiliario nominato dal medico-legale, essendo irrilevante l' attività svolta per conto l' Ente convenuto prima dello svolgimento dell' incarico, in assenza di un suo coinvolgimento diretto nei fatti di causa e tenuto conto altresì che si tratta di professionista già iscritto presso l ' ### dei CTU di questo Tribunale. 
Va infine ribadito il ruolo dell' ausiliario, quale mero specialista che ha fornito un contributo tecnico di supporto alle cognizioni medico-legali del ### consulente che si è assunto in ogni caso la responsabilità morale e scientifica delle conclusioni raggiunte dal suo collaboratore ( cfr Cass. civ. n. 5793/2015). 
Peraltro, va osservato che l' opportunità ravvisata dal CTU nominato di avvalersi nel caso di specie di un ausiliario , in ragione della complessità del caso clinico e del necessario supporto specialistico di un neurologo, è in coerenza ed in continuità con la successiva riforma apportata alla materia della responsabilità medica dalla ###
Bianco che, all' art 15, ha previsto l' obbligatorietà per il giudice ( a pena di nullità) di nominare per l' accertamento della responsabilità medico-legale un collegio peritale. 
Ne consegue il rigetto dell' eccezione di nullità della consulenza. 
Ciò premesso, ai fini dell' inquadramento generale della fattispecie va osservato come la responsabilita' della ### per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica ha, in ogni caso, natura contrattuale di tipo professionale, mentre quella del sanitario è, qualificabile come di natura extracontrattuale, conclusione cui si perviene sia pur in termini interpretativi, alla luce della sopravvenuta ### quale mero parametro ermeneutico nella previgente disciplina, non avendo efficacia retroattiva sul punto, in quanto previsioni normative di natura sostanziale. 
Venendo al merito, va osservato che secondo il prevalente orientamento della Suprema Corte il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive ( Cass. civ. n. ###/2022). 
Orbene, nella fattispecie, gli attori, nella comparsa conclusionale, contestano le conclusioni cui è pervenuto il ### in punto di ### esclusione della responsabilità del personale medico dell' ### S. M ### richiamandosi alle conclusioni del proprio CTP nelle note critiche alla bozza della CTU redatta, alle quali il consulente nominato ha puntualmente replicato ex art 195 cpc nell' elaborato definitivo , confermando le proprie conclusioni, da ritenersi pienamente condivise da questo giudicante. 
In particolare, il CTU nelle proprie conclusioni con riferimento al ritardo diagnostico in relazione alla recidiva tumorale ( accessi al PS Ottobre, Dicembre 2009) ha correttamente evidenziato la sussistenza di profili di censurabilità della condotta dei sanitari ma l' insussistenza di nesso di causalità tra le suddette condotte omissive ed il decesso del ### In particolare, evidenzia l' ausiliario del giudice “La formulazione diagnostica risulta corretta “crisi epilettica in pazienticon pregressa asportazione di neoformazione cerebrale”.B) Il dato anamnestico (pregresso meningioma operato nel 1996), la recente crisi comiziale (nonostante il trattamento farmacologico), il dato EEG e strumentale (### avrebbe dovuto indurre i sanitari ad effettuare ulteriori accertamenti clinico strumentali. Il tasso di recidiva del meningioma a dieci anni può raggiungere il 20%48. Tale omissione, tuttavia, non ha influenzato l'excursus clinico. A distanza di pochi giorni il ### effettuava, seppur autonomamente, l'esame ### In particolare precisa il CTU “### nella definizione medico-legale del fatto, è necessario valutare, in via preliminare, se tali mancanze, in sé stigmatizzabili, hanno avuto un rilievo nel determinare il successivo evento di rilevanza giuridica che, nel caso in esame, è rappresentato dal decesso del soggetto. A tal proposito si precisa che l'esame RMN encefalo, effettuato a due mesi dall'ultimo accesso ospedaliero (11 febbraio 2010), documentava: “…. adiacente alla grande falce cerebrale apparentemente in sede ###sede parietale destra, è presente tessuto ipointenso …. omogeneo …. Delle DM di 4x3.6x 2.2 cm. Il tessuto è circondato da iperintensità di segnale in ### della sostanza bianca adiacente che si estende fino alla porzione posteriore del ventricolo laterale di destra, il quale appare modestamente compresso. Tali reperti appaiono riferibili a residuo / recidiva della patologia nota in anamnesi …”. Seguiva, quindi, in data 1 marzo, intervento chirurgico da cui veniva confermata (anche istologicamente) la recidiva di meningioma”. 
In sostanza, secondo un giudizio “controfattuale”, anche qualora vi fosse stata una tempestiva diagnosi nell' Ottobre/Dicembre 2009, attraverso esami strumentali più approfonditi, non sarebbe stata comunque modificata la successiva evoluzione peggiorativa della patologia tumorale con conseguente exitus del paziente. 
In merito, alla scelta nel Marzo del 2010 di effettuare un intervento chirurgico di asportazione del meningioma dx (recidiva di neoplasia parietale dx, ) evidenzia il consulente come tale scelta terapeutica sia stata corretta ed adeguata al caso clinico atteso che, come evidenziato da autorevole bibliografica scientifica citata, è necessario effettuare intervento chirurgico per la cura di meningioni sintomatici di dimensioni importanti ed in presenza di sintomatologia (nella fattispecie crisi epilettiche).”l'intervento chirurgico si rendeva necessario in quanto...come rilevato dall'esame TAC prima e dall'esame RMN dopo, la neoformazione attuava un effetto “massa” sul parenchimacerebrale adiacente...” (CTU, pag. 34) Ad avviso del consulente, un eventuale trattamento conservativo con radioterapia avrebbe comportato la necrosi del tessuto cerebrale (pag 39 CTU). 
Con riferimento alle modalità di esecuzione dell' intervento, va osservato che l' ausiliario del giudice evidenzia che lo stesso è stato eseguito correttamente “Il trattamento è stato eseguito in conformità alle metodiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica” e che l'escissione non totale della neoplasia in occasione dell'intervento neurochirurgico (marzo 2010), è verosimilmente correlata a delle aderenze riscontrate dall'operatore (cfr atto operatorio). Tale ipotesi viene, difatti, confermata anche in occasione del secondo intervento chirurgico (effettuato a ### ove, il residuo di neoplasia, risulta descritto come fortemente adeso. 
Con riferimento al cd “ consenso informato” rappresenta il CTU “Per quanto concerne il consenso informato dell'intervento chirurgico si segnala che in cartella clinica di ricovero non è presente, pertanto, non è possibile sapere se il ### è stato messo nella condizione di poter scegliere liberamente il piano terapeutico e / o l'intervento chirurgico e / o se era a conoscenza di eventuali rischi connessi sia in caso di trattamento conservativo che chirurgico. Non ha avuto la possibilità di meditare su possibili alternative all'intervento eseguito, o ricorrere a diverse strutture, o ancora di accettare psicologicamente l'idea di subire interventi demolitivi. È fondamentale dare la possibilità di fornire informazioni esatte al paziente sul decorso e prognosi della malattia. Tale aspetto rappresenta una grave omissione. Per completezza si segnala che anche il modulo di richiesta di trasfusione non risulta firmato dal Vicaro”. 
Per quanto concerne il periodo post-operatorio e le successive infezioni nosocomiali riscontrate ed il trattamento delle stesse ( #### pneumoniae) con conseguente aggravamento/degenerazione delle patologie e successivo trattamento antibiotico e poi chirurgico, si osserva come tale complicanze sopravvenute siano da inquadrare come eventi “epidemiologicamente attesi” in soggetti come il ### il quale presentava un quadro clinico generale già di per sé compromesso (paziente diabetico, sottoposto a degenza ospedaliera ed interventi chirurgici multipli in soggetto in scarso compenso farmacologico). Il Paziente, difatti, seguiva anche trattamento riabilitativo ed il decesso avveniva nel 2013 per decadimento organico e stato cachettico. 
Per quanto attiene, quindi, l'operato dei sanitari che assistettero il ### durante la degenza (post operatoria) va detto che, dall'attento esame della documentazione sanitaria in atti, tenuto conto di quanto è emerso dalla bibliografia di specie, non emergono rilevanti elementi di censurabilità tecnica tali da configurare una condotta professionale colposa (pag 47 CTU). 
Dunque, alla luce delle esaustive risultanze della CTU allegata va evidenziato come gli attori non abbiano assolto l' onere probatorio di cui erano gravati in punto di dimostrazione del nesso di causalità tra la condotta medica ### e la morte del loro dante causa , sig ### atteso che non è stato dimostrato che una tempestiva diagnosi di recidiva tumorale (meningioma parietale destro), nell' Ottobre/Dicembre 2009, avrebbe comportato un' evoluzione diversa della patologia, attesa la tempestività ed adeguatezza del trattamento chirurgico (marzo 2010), correttamente eseguito; va poi dato atto dell' insussistenza di profili di responsabilità medica con riferimento alla fase post operatoria ed in relazione alla contrazione da parte del paziente di infezioni nosocomiali ed in relazione al loro trattamento. 
Il decadimento fisico-cognitivo del paziente che lo ha portato alla morte in data ### è stata difatti la conseguenza delle recidiva tumorale in relazione ad un quadro clinico compromesso (soggetto diabetico) e dunque non riconducibile alla non confomità dei trattamenti sanitari ricevuti. 
Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria sotto il profilo del danno alla salute del paziente (iiure hereditario) nonché in relazione ai danni di carattere non patrimoniale iure proprio subiti direttamente dagli stretti congiunti ( danno da rottura del rapporto parentale), nonché della domanda avente ad oggetto i patrimoniali connessi al decesso del loro stretto congiunto. 
Rimane da valutare la sussistenza di voci risarcitorie non patrimoniali, distinte dal risarcimento del danno connesse alla lesione del diritto alla salute, derivanti dall' insussistenza del consenso informato in relazione all' intervento chirurgico di asportazione della massa tumorale, eseguito nel marzo del 2010, atteso che il CTU nominato, come sopra evidenziato, ha dato atto della completa assenza della allegazione del modulo informativo sottoscritto, onere probatorio di cui era gravata l' ASL convenuta. 
Sul punto, va rilevato come, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi: I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria; II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni); ### se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito - dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto; IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento; V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente. (Nella fattispecie, la S.C., in relazione ad un caso di asportazione di ernia discale con aggravamento della sintomatologia dolorosa causata da fibromi e aderenze cicatriziali, ha confermato la decisione di merito che, ravvisando un consenso presunto, aveva riconosciuto un risarcimento equitativo per la lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente) ( Cass. civ. 16633/2023). 
Il caso in esame, ad avviso di questo giudicante, è inquadrabile nell' ipotesi sub V) (consenso presunto, danno iatrogeno, ma non condotta inadempiente e colposa del medico). 
Con riferimento al consenso presunto, va osservato che nell' atto di citazione gli attori deducono unicamente la violazione, in astratto, del diritto ad un “consenso informato”, con conseguente danno all' autodeterminazione, senza allegare e dedurre l' eventuale dissenso che sarebbe stato prestato dal ### all' esecuzione dell' intervento del marzo 2010, in caso di una corrette e completa rappresentazione della natura, complessità e possibili complicazioni del trattamento sanitario ; è allegato e dedotto unicamente la lesione del diritto ad un' astratta scelta consapevole in merito alle possibili opzioni terapeutiche alternative all' intervento, senza che tuttavia sia stato dedotto l' effettivo esercizio del diritto verso un opzione terapeutica diversa da quella effettiavmente praticata. 
Ne consegue, che non può ritenersi operante nella fattispecie il principio di non contestazione da parte dell' ASL relativamente al dissenso del ### all' esecuzione dell' intervento, in quanto dissenso non dedotto esplicitamente dagli attori. 
In merito alla sussistenza del consenso presunto, va osservato come la consulenza per le ragioni sopra espressedimensioni del melingioma e natura sintomatica della patologia hanno evidenziato come quella chirurgica sia stata la scelta terapeutica più corretta ex ante, atteso che l' eventuale terapia radiologica o comunque terapie di tipo conservativo non avrebbero ottenuto effetti risolutivi né i miglioramenti sperati. 
Ne consegue che deve presumersi che, pur tenendo conto dei rischi connessi all' asportazione chirurgica, il ### avrebbe prestato il consenso all' esecuzione del suddetto trattamento sanitario. 
Con riferimento alla sua corretta esecuzione ci si richiama a quanto sopra evidenziato in merito all' insussistenza di profili di censurabilità della condotta medica. 
Va tuttavia dato atto che nonostante la conformità alle leges artis della prestazione sanitaria, l' intervento abbia presentato delle complicanze post operatorie seppur statisticamente non infrequenti, come la formazione di aderenze che hanno comportato l'escissione non totale della neoplasia in occasione dell'intervento neurochirurgico (marzo 2010), con necessità di un secondo intervento chirurgico (effettuato a ### ove, il residuo di neoplasia, risulta descritto come fortemente adeso. 
Va poi dato atto dell' insorgenza di infezioni nosocomiali comunque connesse al decorso post-operatorio, che hanno comportato trattamenti farmacologici e chirurgici particolarmente afflittivi per il paziente ed il successivo decadimento delle condizioni fisiche Ne consegue che il ### alla luce di un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in conseguenza dell' omesso consenso informato, abbia patito delle sofferenze connesse alla sua impreparazione all' intervento ed alle conseguenze di esso; a causa del deficit informativo, il paziente ha subito un pregiudizio, non patrimoniale ( di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente. 
Si trae da tali considerazioni un apprezzamento, quale pregiudizio rilevante sul piano risarcitorio, delle sofferenze del tutto presumibilmente derivate dall'inatteso aggravamento, nei mesi successivi al trattamento, della sintomatologia dolorosa e del suo stato fisico generale, con insorgenza anche di una osteomielite a seguito delle infezioni contratte nella fase post operatoria L' omessa informazione sulle possibili conseguenze dell' intervento, ha avuto come conseguenza sorpresa, impreparazione , maggiore afflizione nella percezione del proprio stato e nell' affrontare le cure, conseguenze pregiudizievoli tanto più presumibili e tanto più rilevanti quale danno risarcibile, quanto meno prevedibile potevano considerarsi le complicanze delle aderenze riscontrate e della contrazione di infezioni nosocomiali (nella specie, come detto, statisticamente ricorrenti, come evidenziato dal CTU solo in una percentuale limitata di casi). 
Alla luce di tali parametri equitativamente il danno da risarcire al ### per la lesione del diritto all'autodeterminazione in relazione all' esecuzione dell' intervento chirurgico del 2010 è la complessiva somma di € 30.000,00, tenuto conto della particolare sofferenza cui è andato incontro il paziente che ha affrontato l' intervento ed i suoi postumi in maniere del tutto impreparata alla luce della totale ( e non solo incompleta o deficitaria) informazioni sulla natura e conseguenze del trattamento ### la domanda proposta dagli attori ####, #####, potrà trovare accoglimento “pro quota” limitatamente alla suddetta somma, in qualità di eredi legittime di ### Le ulteriori domande risarcitorie devono essere rigettate con conseguente assorbimento dell' eccezione proposta dall' ASL di carenza di legittimazione attiva degli attori nella loro qualità di parenti non stretti del de cuius, attesa l' omessa dimostrazione del vincolo parentale. 
Sulle somme sopra liquidate, trattandosi di debito di valore, andrà calcolato anche il lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale importo va determinato equitativamente ex art.2056 cod.civ. secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712) con il metodo seguente: a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata per ciascuno anno( cioè rivalutata ad oggi) ma l'originario importo rivalutato anno per anno; su tale importo va applicato un saggio di rendimento equitativamente prescelto, tenuto conto di quello inferiore tra la media ponderata di rendimento dei titoli di Stato e la media ponderata degli interessi legali ;tale saggio va computato sul predetto importo dalla data dell'evento dannoso ad oggi. 
Le spese di causa tra attori ed ### in ragione dell' accoglimento parziale della domanda meritano compensazione per la metà, la restante quota seguirà la soccombenza ed è posta a carico dall' ASL convenuta, liquidata come da dispositivo. 
Le spese di CTU graveranno su entrambe le parti nella misura del 50%.   PQM il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del dott. ### definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Accoglie parzialmente la domanda proposta da parte attrice nei confronti dell' ASL ### nei limiti di cui alla parte motiva ed accerta la violazione del diritto all' autodeterminazione del paziente ### ( consenso informato) in relazione all' esecuzione dell' intervento chirurgico eseguito in data ### di asportazione di recidiva di meningioma dx; 2) Per l' effetto, condanna l' ASL convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale morale subito dal de cuius ### per effetto della lesione del diritto all' autodeterminazione, quantificato nella complessiva somme di € 30.000,00 oltre rivalutazione come da parte motiva ed interessi legali dalla sentenza ad affettivo soddisfo, in favore di ####, #####, pro quota ereditaria, in qualità di eredi legittimi d ### 3) Rigetta ogni altra domanda; 4) Condanna l' ### al pagamento della metà delle spese di causa, quota liquidata in favore di parte attrice in € 5000,00 per competenze € 300,00 per esborsi documentati oltre accessori di legge; 5) Pone le spese di ### liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% Così deciso in ### 29.04.2024 IL GIUDICE ### 

causa n. 2456/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Valerio Giuseppe, Piccialli Alfonso

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