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N. ### N. ###. CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma - ###, in persona del dott. ### in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 45115 ### dell'anno 2018 e trattenuta in decisione all'udienza del 14 giugno 2023, vertente TRA ### S.R.L. (c.f. e p.Iva ###; con sede ###via dei ### n. 5), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliat ###via Po n. 24, presso lo studio dell'avv.to ### che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv.to ### del ### di ### in forza di procura speciale rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione, ### E ### S.P.A. (c.f. e p.Iva ###; con sede ###viale ### n. 125), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliat ###via ### n. 30, presso lo studio dell'avv.to ### da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di risposta, ### OGGETTO: contratto di appalto. CONCLUSIONI: per l'attrice (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to ### conclude riportandosi al foglio di p.c. depositato in data ### …(‘Il sottoscritto avv. ### difensore della società ### s.r.l., richiamato quanto dedotto e argomentato in atto di citazione, nonché nelle successive memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1, 2, 3, c.p.c., reiterando le istanze istruttorie di cui alle predette memorie ed insistendo per la loro ammissione e assunzione, evidenziata l'infondatezza in fatto e diritto delle censure svolte da ### S.p.A., tenuto conto degli elementi emersi dall'espletata ctu ed in parziale aderenza alle conclusioni contenute nella relazione peritale, rassegna le seguenti conclusioni: ### L'###mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, per le causali di cui in premessa, accertato che: la variante riguardante la mancata realizzazione della pista di cantiere veniva ordinata dalla convenuta, accertata, altresì, la sussistenza del differenziale di costo sostenuto dall'appaltatore, come in atti quantificato, in conseguenza della variante ordinata dalla committenza, per l'effetto condannare ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### V.le ### 125, alla corresponsione del compenso pari ad € 16.593,00 (rif. Tabella 24, lett. C, pag. 24, relazione peritale), oltre ### se dovuta, ed interessi ex art. 2 D. Lgs. n. 231/02 dal di del dovuto (29/12/2016; rif. doc. 34 agli atti dell'attrice) al saldo, ovvero a corrispondere la maggior o minor somma che sarà ritenuta dovuta oltre interessi ex art. 2, D. Lgs. n. 231/02 dal dì del dovuto al saldo, in favore dell'attrice; in corso di esecuzione del contratto si verificava la fattispecie della sorpresa geologica come in atti tutti descritta, nonché che la variante riguardante l'esecuzione di iniezioni impermeabilizzanti veniva ordinata dalla convenuta, accertata, altresì, l'ingerenza della committente, odierna convenuta, nella conduzione delle lavorazioni relative all'esecuzione degli scavi alla base della torretta dell'impianto idroelettrico sito in ### sul ### loc. Miniano, per l'effetto condannare ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### V.le ### 125, a corrispondere la somma di € 58.638,00 (di cui € 38.828,00, rif. Tabella 24, lett. B, pag. 24, relazione peritale ed € 19.531,00, rif. Tabella 24, lett. E, pag. 24, relazione peritale), oltre ### se dovuta, ed interessi ex art. 2, D. Lgs. n. 231/02 dal dì del dovuto (29/12/2016; rif. doc. 34 agli atti dell'attrice) al saldo, ovvero a corrispondere la maggior o minor somma che sarà ritenuta dovuta oltre interessi ex art. 2, D. Lgs. n. 231/02 dal dì del dovuto al saldo, in favore dell'attrice; l'attrice effettuava l'apprestamento dei dispositivi di sicurezza resisi necessari in funzione delle varianti ordinate dalla convenuta e degli accadimenti imprevisti ed imprevedibili verificatisi nel corso delle lavorazioni, come in atti tutti esposto, per l'effetto condannare ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### V.le ### 125, a corrispondere la somma di € 47.575,00 (di cui € 10.210,00, rif. Tabella 24, lett. D, pag. 24, relazione peritale; € 1.854,00, rif. Tabella 24, lett. F, pag. 24, relazione peritale; € 21.118,00, rif.
Tabella 24, lett. G, pag. 24, relazione peritale; € 340,00, rif. Tabella 24, lett. H, pag. 24, relazione peritale; € 14.053,00, rif. Tabella 24, lett. K; L; M; N, pag. 24, relazione peritale), oltre ### se dovuta, ed interessi ex art. 2, D. Lgs. n. 231/02 dal dì del dovuto (29/12/2016; rif. doc. 34 agli atti dell'attrice) al saldo, ovvero a corrispondere la maggior o minor somma che sarà ritenuta dovuta oltre interessi ex art. 2, D. Lgs. n. 231/02 dal dì del dovuto al saldo, in favore dell'attrice; l'esclusiva responsabilità della convenuta per i danneggiamenti e per la perdita di attrezzature subite dall'attrice tra il 14 ed il 16 ottobre 2016, come in premessa descritto, per l'effetto dichiarare tenuta e condannare ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### V.le ### 125, a risarcire la somma di € 4.850,00 (rif. Tabella 24, lett. A, pag. 24, relazione peritale), oltre ### se dovuta, ed interessi ex art. 2, D. Lgs. n. 231/02 dal dì del dovuto (29/12/2016; rif. doc. 34 agli atti dell'attrice) al saldo, ovvero la maggior o minor somma che sarà ritenuta dovuta oltre interessi ex art. 2, D. Lgs. n. 231/02 dal dì del dovuto al saldo, in favore dell'attrice. E così per complessivi € 127.656,00 oltre ### se dovuta, ed interessi ex art. 2, D.
Lgs. n. 231/02 dal dì del dovuto (29/12/2016; rif. doc. 34 agli atti dell'attrice), ovvero per la maggior o minor somma che sarà ritenuta dovuta oltre interessi ex art. 2, D. Lgs. n. 231/02 dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa oltre IVA se dovuta e CPA come per legge')… e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate ...”; per la convenuta (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to ### si riporta alle conclusioni già rassegnate nella comparsa di risposta …”. ### atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta ### S.p.a. (nel prosieguo anche solo ###, l'attrice ### S.r.l. (nel prosieguo anche solo ###, richiamato il contratto del 9/12/2015, con cui la convenuta le aveva affidato in appalto la realizzazione di un impianto idroelettrico in ### sul ### località ### per un corrispettivo pari ad € 269.213,08, di cui € 26.044,41 per oneri di sicurezza, allegava che il rapporto aveva avuto un andamento anomalo, come meglio indicato in citazione; che aveva iscritto riserve in contabilità e che aveva diritto al pagamento delle somme indicate in citazione a titolo di maggiori costi per le varianti disposte in corso d'opera.
Tanto premesso, l'attrice instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione e confermate nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. nei seguenti termini: “### l'###mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, per le causali di cui in premessa, accertato che: la variante riguardante la mancata realizzazione della pista di cantiere veniva ordinata dalla convenuta, accertata, altresì, la sussistenza del differenziale di costo sostenuto dall'appaltatore, come in premessa quantificato, in conseguenza della variante ordinata dalla committenza, per l'effetto condannare ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### V.le ### 125, alla corresponsione del compenso pari ad € 16.594,04, oltre ### ed interessi ex art. 2 D. Lgs. n. 231/02, ovvero la maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa oltre IVA ed interessi ex art. 2 D. Lgs. n. 231/02, in favore dell'attrice per i motivi di cui in premessa; in corso di esecuzione del contratto si verificava la fattispecie della sorpresa geologica come in premessa descritta, nonché che la variante riguardante l'esecuzione di iniezioni impermeabilizzanti veniva ordinata dalla convenuta, accertata, altresì, l'ingerenza della committente, odierna convenuta, nella conduzione delle lavorazioni relative all'esecuzione degli scavi alla base della torretta dell'impianto idroelettrico sito in ### sul ### loc. Miniano, per l'effetto condannare ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### V.le ### 125, a corrispondere la somma di € 50.700,60, oltre ### ed interessi ex art. 2, D. Lgs. n. 231/02, ovvero la maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa oltre IVA ed interessi ex art. 2 D. Lgs. n. 231/02, in favore dell'attrice per i motivi di cui in premessa; l'attrice effettuava l'apprestamento dei dispositivi di sicurezza resisi necessari in funzione delle varianti ordinate dalla convenuta e degli accadimenti imprevisti ed imprevedibili verificatisi nel corso delle lavorazioni, come in premessa descritto, per l'effetto condannare ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### V.le ### 125, a corrispondere la somma di € 65.490,67, oltre IVA ed interessi ex art. 2, D.Lgs. n. 231/02, ovvero la maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa oltre IVA ed interessi ex art. 2 D. Lgs. 231/02, in favore dell'attrice; l'esclusiva responsabilità della convenuta per i danneggiamenti e per la perdita di attrezzature subite dall'attrice tra il 14 ed il 16 ottobre 2016, come in premessa descritto, per l'effetto dichiarare tenuta e condannare ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### V.le ### 125, a risarcire la somma di € 6.860,00, oltre IVA ed interessi ex art. 2, D.Lgs. n. 231/02, ovvero la maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa oltre IVA ed interessi ex art. 2 D. Lgs. n. 231/02, in favore dell'attrice. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa oltre IVA se dovuta e CPA come per legge”.
Con decreto ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. del 28/8/2018 era differita al 12/2/2019 l'udienza di prima comparizione, indicata in citazione.
In data ### si costituiva in giudizio la convenuta ### S.p.a., che, contestata la domanda attrice, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia codesto ill.mo tribunale rigettare integralmente le domande proposte dall'attrice ### costruzioni s.r.l. con proprio atto di citazione notificato in data ###, perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi”.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c., alla successiva udienza 2/10/2019 la causa era assunta in riserva sulle richieste istruttorie.
Con ordinanza riservata dell'1/2/2020, ammessi i documenti prodotti e rigettate le istanze per le prove orali, era stato altresì ritenuto “… non … necessario procedere a ctu contabile, come prospettato da parte attrice, poiché i calcoli in questione sono verificabili in base agli atti di causa …”, con rinvio all'udienza del 24/2/2021 per la precisazione delle conclusioni.
Subentrato in concreto questo Giudice nel ruolo in data ###, con decreto 31/1/2021, stante l'esigenza di riorganizzazione del ruolo, era disposto che la suddetta udienza fosse differita dal 24/2/2021 al 21/2/2022 sempre per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto 13/1/2022 era disposto, ex art. 221, comma 4, D.L. 34/2020, convertito con modificazioni nella L. 77/2020 e successive modificazioni e integrazioni, che la predetta udienza del 21/2/2022 si svolgesse con modalità cartolari, con assegnazione alle parti del termine di legge fino a cinque giorni prima della predetta udienza per depositare note di trattazione cartolare contenenti le conclusioni.
All'udienza di trattazione cartolare del 21/2/2022, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c., termini scaduti il ###.
Con ordinanza riservata del 10-13/9/2022 la causa era rimessa sul ruolo ed era ammessa ctu, necessaria ai fini della decisione a differenza delle altre istanze istruttorie (prove testimoniali), di cui si confermava l'inammissibilità, essendosi dato atto che “… ### il tecnicismo sotteso alla controversia fra le parti e alle questioni dibattute a margine delle riserve iscritte, la ctu appare necessaria ai fini della decisione per avere una compiuta descrizione dell'andamento del contratto e, in caso di andamento anomalo, per verificarne l'eventuale incidenza sul rapporto fra le parti …”.
Conferito l'incarico all'udienza del 5/10/2022, così differita l'udienza dal 28/9/2022 per concomitanti impegni professionali del ### era disposto rinvio all'udienza del 6/6/2023 per esame della ctu, mentre era fissata al 14/6/2023 l'udienza di p.c. ex art. 81 bis, disp. att. c.p.c..
Come risulta a verbale dell'udienza del 6/6/2023 il procuratore di parte attrice “… evidenzia che il Ctu è incorso in errore materiale in ordine al calcolo dell'extra utilizzo delle pompe in relazione ai giorni di utilizzo che non sono di 34 giorni, ma di novanta, con conseguente indicazione della minor somma di € 18.078,00 anziché di € 25.508,00; contesta la tesi del Ctu in ordine alla sussistenza della franchigia contrattuale del 10% …”; che il procuratore di parte convenuta “… contesta le odierne deduzioni di parte attrice in ordine al preteso errore materiale e in ordine alla franchigia; evidenzia che non deve sollevare osservazioni in ordine alle questioni contabili, mentre si riserva miglio### approfondimento sulle questioni giuridiche, non di pertinenza del Ctu …”, mentre il Ctu “… precisa, con riferimento alla questione dell'extra utilizzo, che a pag. 22 della relazione finale, penultimo punto, … sono stati riconosciuti i maggior oneri per i giorni successivi alle otto settimane previste nel piano di sicurezza, mentre sono stati sottratti i costi dell'energia per tutto il periodo dei novanta giorni di utilizzo delle pompe in questione dal momento che la convenuta ha fornito a proprio carico l'energia necessaria; in pratica sono stati riconosciuti i 34 giorni successivi ai 56 previsti in contratto. Evidenzia che non vi è un errore di calcolo, ma una interpretazione del dato contrattuale ...”; all'esito la causa era rinviata all'udienza del 14/6/2023 per la precisazione delle conclusioni, come da calendario del processo.
All'udienza del 14/6/2023, presenti i procuratori delle parti, la causa era assunta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, con assegnazione dei richiesti termini di legge ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c., termini scaduti il ###. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La domanda è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione. 2. Richiamato quanto esposto, si evidenzia che l'attrice, richiamato il contratto di appalto n. 8400069952 con la convenuta ###, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto idroelettrico in ### sul ### località ### ha agito per la condanna della convenuta a corrisponderle la complessiva somma di € 139.645,31 oltre IVA a causa della mancata remunerazione delle opere e degli apprestamenti di sicurezza ulteriori, rispetto a quanto inizialmente e contrattualmente previsto, eseguiti da essa attrice e resisi necessari a seguito di varianti in corso d'opera, ordinate dalla committente, ovvero conseguenti ad eventi imprevedibili per emersa sorpresa geologica nonché per il danneggiamento di attrezzature e macchinari, ascrivibile ad esclusiva responsabilità della committente stessa. 2.1 In particolare l'attrice ha lamentato l'anomalo andamento del contratto di appalto, causato da varianti in corso d'opera, atteso che i progetti inizialmente prevedevano la realizzazione di una pista di cantiere, volta ad agevolare le lavorazioni di scavo con mezzi meccanici alla base della torretta e successivo trasporto dei materiali di risulta; che, nonostante la previsione progettuale e le sollecitazioni volte a consentire la realizzazione di detta pista di cantiere, così come prevista, la committente aveva deciso di non realizzare detto manufatto, con la conseguenza che era stato necessario eseguire ulteriori lavori per la sicurezza, come descritti in citazione, con incremento dei costi, anche per la modifica delle modalità di scavo e di trasporto a mano del materiale di risulta, costi mai rimborsati dalla committente. 2.2 ### ha altresì lamentato che in data ###, mentre stava effettuando gli scavi alla base della torretta per abbassare la quota della platea sulla quale sarebbe stato posato un diffusore (-3 metri rispetto alla situazione originale), si erano verificate copiose infiltrazioni d'acqua, come meglio riportato in citazione anche in relazione all'ingerenza della committente nell'esecuzione dei lavori di scavo e alle difficoltà emerse nell'effettuazione dei lavori, nonostante l'installazione di idrovore; che detta situazione aveva determinato un anomalo andamento dei lavori e un aggravio dei costi. 2.3 ### ha inoltre lamentato che tra il 14 e il 16 ottobre del 2016 si era verifica la perdita e il danneggiamento di attrezzature di sua proprietà a causa dell'improvvisa apertura delle paratoie dello sbarramento, cui aveva fatto seguito il fermo lavorativo nel giorno 15/10/2016. 3. In conclusione l'attrice ha agito per la condanna della convenuta al pagamento, a causa del riferito anomalo andamento dell'appalto, della complessiva somma di € 139.645,31, di cui € 16.594,04 per i costi per la variante alla mancata costruzione della pista di cantiere, € 50.700,60 per i maggiori costi connessi alle infiltrazioni d'acqua, € 65.490,67 per i maggiori oneri di sicurezza in conseguenza della variazione delle lavorazioni richieste dalla committente ed € 6.860,00 per la perdita delle attrezzature. 4. In relazione alla mancata realizzazione della prevista pista in alveo, sostituita da una impalcatura realizzata in appoggio alla torretta e dotata di montacarichi, si osserva che in citazione era stato dedotto che “… La fattispecie deve essere inquadrata tra quella di cui all'art. 1661 c.c.. EGP, infatti, in fase di esecuzione, ometteva di consegnare all'appaltatrice l'area di cantiere individuata nel file (accluso al contratto di appalto) denominato x.29.###.H.48749.00.044.00 … obbligando l'appaltatore ad eseguire apprestamenti non preveduti (allestimento di apposito ponteggio dotato di montacarichi, …) per effettuare le lavorazioni di scavo e trasporto del materiale di risulta alla base della torretta …”; che la circostanza “… ###he la consegna della predetta area di cantiere e la conseguente realizzazione della pista di cantiere fosse contrattualmente stabilita lo si evince, per tabulas, innanzi tutto dal documento sopra citato, ma anche dal documento -anch'esso facente parte integrante del contratto d'appaltodenominato "descrizione prestazioni e prezzi" … .
All'interno di tale elenco, invero, veniva prezzata la voce "colmate con materiale proveniente da cava" (pos. N.###; sottopos. N. 22.01.02.00/011). Opera la cui realizzazione era strettamente correlata all'esecuzione della predetta pista in quanto solamente l'esecuzione del predetto manufatto avrebbe consentito anche la realizzazione della colmata (opera funzionale alla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro alla base della torretta poi sostituita dalla panconatura di valle). …”; che “… l'area fosse nell'effettiva disponibilità della committente …” e che “… La fattispecie rientra, pertanto, nella casistica delle variazioni al progetto ordinate dal committente da cui consegue il diritto dell'appaltatore ad un compenso supplementare ai sensi dell'art. 1661 c.c. così come chiarito da costante giurisprudenza e ciò anche nel caso in cui il prezzo dell'opera sia stato pattuito globalmente …” (cfr. atto di citazione). 5. Da parte sua la convenuta ### nel contestare in parte qua la domanda attrice, ha dedotto in comparsa di risposta che non soltanto l'attrice non aveva offerto alcuna dimostrazione dei costi asseritamente sostenuti, contestati nell'an e nel quantum, ma che l'art. 1661 c.c. risultava del tutto inapplicabile, non essendo possibile qualificare come “variante contrattuale” la scelta di essa convenuta di non realizzare la riferita pista in alveo; che in data ### essa convenuta aveva inviato ad una serie di imprese, tra le quali anche l'odierna attrice, una richiesta di offerta per la realizzazione delle opere oggetto di causa; che tra la documentazione allegata a tale richiesta di offerta -in particolare, il disegno X.29.IT.H.48749.00.044.00 depositato dall'attricerisultava originariamente indicata, attraverso l'evidenziazione in blu di un'area in prossimità del cantiere, la realizzazione di una “pista di cantiere da mantenere”; che tuttavia in data ###, cioè prima dell'aggiudicazione dell'appalto all'attrice, avvenuta in data ###, aveva fatto pervenire a tutte le imprese partecipanti alla gara una c.d. richiesta di allineamento e integrazione delle offerte da queste ultime presentate, poiché, come da nota depositata, era “… intenzione di EGP di mantenere l'opportunità di realizzare la pista in alveo solo in caso di effettiva necessità e alla luce di ciò si chiede a tutte le ditte di rivedere il proprio programma lavori eseguendo come prima fase di lavorazione il sopralzo del muro di sponda e la creazione del piazzale per le cabine utilizzando lo stesso come area di cantiere”; che pertanto essa convenuta non aveva effettuato alcuna variante rispetto a quanto dalle parti convenuto in contratto, ma, prima ancora dell'aggiudicazione stessa dell'appalto, aveva informato tutte le imprese partecipanti, tra le quali l'attrice, che la costruzione della pista in alveo si sarebbe dovuta realizzare esclusivamente in caso di effettiva necessità, con tutte le conseguenze del caso, anche con riguardo alla rimozione dei materiali di risulta, che si sarebbe pertanto dovuta eseguire manualmente e non già con l'ausilio di mezzi meccanici; che si trattava di circostanza ben nota all'attrice, che infatti, con propria missiva del 12/10/2015, aveva espressamente preso atto della volontà di essa convenuta di non realizzare la pista in alveo, come peraltro reiterato con ulteriore missiva del 12/5/2016, espressamente indirizzata all'attrice, e come risultava dalla stessa produzione documentale dell'attrice stessa (lettera del 16/1/2017); che del resto, ad eccezione del solo disegno n. X.29.IT.H.48749.00.044.00, non esisteva alcun documento -e, in particolare, alcun progetto esecutivo proveniente dalla committenzacontenente le specifiche tecniche o la necessaria autorizzazione all'appaltatrice in merito alla realizzazione della riferita pista in alveo; che nel caso di specie non era applicabile l'art. 1661 c.c., richiamato dall'attrice; che irrilevante era la deduzione di parte attrice sulla pretesa autorizzazione al richiamato subappalto con l'impresa ### in quanto -come dettola costruzione della pista in alveo era una mera eventualità, come da segnalazione effettuata prima ancora dell'aggiudicazione; che in ogni caso, ammesso e non concesso che si trattasse di una variante, concernente appunto la mancata realizzazione della pista in alveo, e che detta variante avesse effettivamente comportato un incremento differenziale di costo pari ad € 16.592,02, come allegato dall'attrice, ma contestato da essa convenuta, il predetto importo finiva per ricadere interamente nel limite di tolleranza pari al 10% previsto dall'art. 3.1. del contratto di appalto, con la conseguenza che nulla sarebbe stato comunque riconoscibile all'attrice. 6. Come detto, con la ricordata ordinanza del 10-13/9/2022 è stata ammessa ctu con la nomina a Ctu dell'ing. ### e con il seguente quesito: “1) esaminati gli atti e i documenti di causa e previa -se necessariaacquisizione, in contraddittorio fra le parti, di ulteriore documentazione esistente presso pubblici uffici, verifichi il Ctu l'andamento del rapporto per cui è causa e accerti la fondatezza in termini di prospettata maggiore onerosità, a causa delle allegate varianti e differenti lavorazioni ordinate, delle riserve formulate dalla società attrice (cfr. docc. 31, 32, 33, 34), il tutto tenendo nel debito conto tanto le allegazioni e deduzioni nonché le conclusioni di merito di parte attrice quanto le allegazioni e deduzioni nonché eccezioni di parte convenuta; 2) provveda il Ctu a quantificare in modo analitico gli importi eventualmente da riconoscere alla società attrice in relazione alle eventuali riserve ritenute in tutto o in parte fondate e quindi a verificare la fondatezza e correttezza o meno degli importi richiesti nelle conclusioni di parte attrice”. 7. Nella richiamata consulenza il ### in ordine alla mancata realizzazione della pista di cantiere, ha evidenziato che “… La realizzazione di una pista di cantiere per il raggiungimento dell'area di lavoro dove si trova la torretta è evidenziata nella planimetria di cui alla fig.1. EGP inserisce tale elaborato non solo nella documentazione precontrattuale (richiesta di offerta del 20/08/2015) e contrattuale, ma già il ### la invia alla ### ricevendo, con ### n. 478 del 19/4/2016, autorizzazione ai lavori che avrebbero facilitato la rimozione del materiale risultante dallo scavo …”; che “… In data ### EGP dichiara che “intende mantenere l'opportunità di realizzare la pista in alveo solo in caso di effettiva necessità e chiede una revisione del programma lavori”. Non è specificato né cosa si intenda per “effettiva necessità”, né chi fosse la persona incaricata della decisione, né entro quando la stessa sarebbe stata comunicata ...”; che “…in data #### comunica la lunghezza prevista per un possibile tracciato, ricevendo da EGP considerazioni di parere negativo, ma non di divieto a procedere …”; che “… Il ### EGP invia una email con allegato ancora lo schema della fig.1 che si afferma essere quello autorizzato dalla ### …”; che “… È evidente dal carteggio tra le parti agli atti quanto ### considerasse importante avere un percorso d'accesso per i mezzi alla zona dello scavo, ma anche che EGP fosse titubante nella realizzazione della pista per motivazioni che risultano generiche e poco circostanziate da evidenze concrete di natura ingegneristica …”; che “… Il ### EGP scrive a ### “l'eventuale nuova pista dovrebbe andare ad interessare anche il Comune di ### finora non coinvolto nel procedimento. Riteniamo la cosa non percorribile nei tempi richiesti per la consegna impianto” …”; che “… ### le motivazioni per le quali EGP non vorrebbe realizzare la pista sembrerebbero legate al rispetto delle tempistiche che si sarebbero allungate di molto se si fosse proceduto con il coinvolgimento del comune di ### La missiva non contiene un esplicito divieto a realizzare l'opera, anzi, nella stessa email, viene anche indicato un project manager ed un responsabile di procedimento autorizzativo …”; che “… Non risultano agli atti comunicazioni di negata autorizzazione. Si evidenzia come il #### riceva formale approvazione da EGP per effettuare lavori di realizzazione di una pista di accesso e stipulare un contratto di subappalto con la ditta ### per varie attività tra le quali la pista in questione …” e che “… La pista di fatto non verrà mai realizzata e agli atti non ci sono comunicazioni formali da parte di EGP a riguardo, al suo posto si realizza un'impalcatura appoggiata alla torretta attraverso la quale i materiali, portati con la carriola, sono issati al piano stradale per il trasporto in discarica. …” (cfr. ctu a pagg. 4-5). 7.1 A pag. 22 della propria relazione il Ctu ha precisato che “… ### considerato che è evidente da tutta la documentazione allegata come i lavori di rimozione del materiale di scavo siano stati realizzati in modo diverso da quanto previsto, probabilmente in modo più semplice e veloce in termini di tempo di realizzazione, ma sicuramente più costoso visto che ...(è stato)… effettuato manualmente, l'importo da riconoscere a ### è di 16.593 € …”. 8. In comparsa conclusionale l'attrice ha dedotto che “… alla ### venivano affidate le lavorazioni risultanti dal documento denominato “descrizione prestazioni e prezzi” (…; id est computo metrico) …” e che “… Contrariamente a quanto previsto dal contratto e dai documenti progettuali la committenza, in fase di esecuzione -apportando una tangibile variazione al progetto originariodecideva di non realizzare la pista in alveo …”, con la conseguenza che “… ###, in conseguenza della variazione imposta dalla committente, era a sua volta costretta a modificare le modalità di scavo e di trasporto del materiale di risulta utilizzando mezzi manuali (scavo manuale e scarriolamento), al posto di mezzi motorizzati e meccanici come inizialmente l'appaltatrice si era prefigurata, nonché ad eseguire i seguenti apprestamenti di sicurezza: ponteggio a valle della traversa (due parti) comprensivo di calcolo, castello di tiro, accesso personale, montacarichi; parapetti pila traversa; parapetti scivolo interno torretta; passerella saliscendi per scarriolamento su camminamento ciclo pedonale; dispositivo di recupero; cordino assorbitore per lavori in quota; 8 cinture sicurezza …” (cfr. comparsa conclusionale dell'attrice). 9. In comparsa conclusionale la convenuta ha da ultimo dedotto che “… La determinazione di non realizzare la cd. pista in alveo non può essere qualificata come variante contrattuale ex art. 1661 c.c., giacché tale volontà veniva manifestata anteriormente all'aggiudicazione del ### Invero, in fase di gara, EGP invitava tutte le imprese partecipanti -e, dunque, anche la ### a far pervenire una richiesta di allineamento ed integrazione delle offerte sino ad allora presentate, poiché era “intenzione di EGP di mantenere l'opportunità di realizzare la pista in alveo solo in caso di effettiva necessità” … . ### si richiedeva alle riferite imprese di “rivedere il proprio programma dei lavori eseguendo come prima fase di lavorazione il sopralzo del muro di sponda e la creazione del piazzale per le cabine, utilizzando lo stesso come area di cantiere” …”; che “… esiste prova nella documentazione attorea della circostanza che -al 12.10.2015, i.e. anteriormente alla stipula del #### fosse a conoscenza della chiara volontà di EGP sul punto …”; che “… in ogni caso, detta volontà veniva reiterata nuovamente nei confronti specifici dell'### in data ### … e, infine, in data ### …”; che “… ad ulteriore sostegno della circostanza che la menzionata pista in alveo non abbia mai fatto parte del progetto di cui al ### milita, inoltre, l'assenza di qualsivoglia documento contenente le specifiche tecniche o la necessaria autorizzazione alla ### in merito alla costruzione della riferita pista; e ciò, a fortiori, ove si consideri che EGP disponeva solo di una parte delle autorizzazioni amministrative per le opere de quibus, difettando il coinvolgimento del Comune di ### sui cui terreni avrebbero dovuto realizzarsi parte dei lavori …”; che “… infine, non v'è evidenza a supporto dell'an e del quantum dei costi sostenuti e in questa sede ex adverso richiesti …” e che “… in ogni caso, anche ove la scelta di EGP potesse … qualificarsi quale variante ex art. 1661 c.c., i maggiori costi ex adverso asseriti (ma non provati) sarebbero coperti dalla disposizione di cui all'art. 3.1. del ### ove si precisa che “l'### è in ogni caso tenuto ad eseguire quanto richiesto dall'### alle stesse condizioni contrattuali, fino a quando l'importo finale non superi del 10 % ### il suddetto importo presunto” …” (cfr. comparsa conclusionale di parte convenuta). 10. Tanto premesso, osserva il Giudice che assume rilievo la nota di ### prodotta dall'attrice come proprio doc. 11, con cui la committente aveva autorizzato il subappalto alla ### S.r.l. per i lavori di esecuzione della pista di accesso; quindi si deve ritenere, anche alla luce della documentazione grafica prodotta in atti e riportata nella ctu come figura 1 ‘### X.29.IT.###.00.044.00 al contratto', che effettivamente fosse originariamente prevista la soluzione tecnica della strada in alveo, poi di fatto non realizzata e sostituita, ai fini dello sgombero del materiale di risulta, da un'impalcatura appoggiata alla torretta, attraverso la quale i materiali, trasportati a mano con la carriola, erano portati al piano stradale per il trasporto in discarica. 11. Del resto, dalla stessa documentazione prodotta dalla convenuta EGP (cfr. doc. 2: mail del 12/5/2026), emerge che i tecnici della committente avevano manifestato le loro posizioni sulla “… difficoltà tecnica in primis per fare quell'opera, la quale ci sembra comunque molto complessa anche vista la situazione che c'è in alveo con molta vegetazione, oltre ad un grande utilizzo di materiale inerte …”, ma non era stata contestata dalla committente, in quanto -in ipotesiavulsa dagli accordi contrattuali e progettuali, la previsione della realizzazione della strada in alveo. 11.1 In altri termini la realizzazione della strada in alveo era stata oggetto di dubbi non in quanto contrattualmente non prevista e del tutto avulsa dal progetto, ma in quanto ritenuta tecnicamente difficile da realizzare. 12. Si è pienamente all'interno della previsione di cui all'art. 1661, comma 1, c.c., in quanto per l'inapplicabilità dello ius variandi, previsto dalla predetta disposizione, si richiede, così da rientrare nella fattispecie del secondo comma del medesimo articolo, che vengano ordinate dal committente all'appaltatore notevoli e importanti variazioni delle opere, ipotesi non rientrante nel caso di specie (cfr. Cass. 9796/2011: “In tema di varianti al progetto nell'esecuzione di un appalto d'opere, l'art. 1661 cod. civ. prevede che il committente possa richiedere all'appaltatore l'esecuzione di tali varianti nei limiti del sesto del prezzo originario e l'appaltatore sia obbligato ad eseguirle con diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, salvo che esse comportino "notevoli modificazioni della natura dell'opera". Ne consegue che, nell'ipotesi delle "notevoli" varianti dell'opera, non trova applicazione l'art. 1661 citato, ma viene in discussione la sussistenza stessa del diritto del committente di richiedere dette varianti, là dove, però, una volta che le opere richieste siano eseguite dall'appaltatore, quest'ultimo ha diritto a richiedere il riconoscimento di corrispettivi ulteriori rispetto al prezzo di appalto originariamente concordato”). 13. Nel caso che qui ci occupa si è in presenza di un intervento marginale, che attiene non all'opera in sé (realizzazione di un impianto idroelettrico), ma alla soluzione tecnica per lo sgombero del materiale di risulta, tanto da non costituire notevole modifica della natura delle opere appaltate né in assoluto né con riferimento all'economia dell'opera stessa ( Cass. 10201/2012: “In tema di appalto, al fine di individuare la fattispecie prevista dall'art. 1661, secondo comma, cod. civ., relativa alle variazioni del progetto, che importano "notevoli modificazioni della natura dell'opera", con conseguente inapplicabilità dello "ius variandi" del committente di cui al primo comma del citato art. 1661, occorre aver riguardo allo sconvolgimento del piano originario delle opere, che determina una sostituzione consensuale del regolamento contrattuale già in essere e trova concretezza in base a specifici parametri, correlati all'entità materiale e tecnica degli interventi di modifica o alla loro consistenza economica. (Nella specie, in base all'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso che le varianti eseguite, nell'ambito dei lavori di costruzione di sei appartamenti e altrettanti posti auto, integrassero notevoli modificazioni della natura delle opere sia in assoluto, sia in rapporto all'economia dell'appalto)”). 14. Dunque la committente, condivisa l'impostazione di parte attrice sulla modifica del progetto, poteva ordinare -ex art. 1661, comma 1, c.c.- la modifica del sistema di smaltimento dei materiali di risulta (impalcatura con trasporto con cariola fino al piano stradale anziché realizzazione di strada in alveo), con conseguente diritto dell'appaltatore al compenso per i maggiori lavori. 15. Si riprenderà successivamente il discorso sulla quantificazione di detta pretesa, limitando in questa sede il discorso al richiamo della ‘tolleranza' contrattuale del 10%, disposta dall'art. 3.1 del contratto, in base al quale era stato concordato che “### quanto previsto dal punto 31.1 dell'Annex, l'### è in ogni caso tenuto ad eseguire quanto richiesto dall'### alle stesse condizioni contrattuali, fino a quando l'importo finale non superi del 10% ### il suddetto importo presunto” (cfr. doc. 8 di parte attrice: contratto di appalto). 15.1 Il richiamato art. 31.1 dell'### prodotto come doc. 44 dall'attrice, prevede che “### salvo quanto stabilito al precedente art. 6 ‘Valutazione economica nel caso di modifiche contrattuali' del presente documento, l'### è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto delle modifiche contrattuali, così come richiesto da ### alle medesime condizioni contrattuali, fino a quando l'importo delle prestazioni contrattuali fissato alla ‘data iniziale di riferimento' di cui al ### di ### non superi la percentuale dell'importo del ### ivi indicata”. 16. La seconda richiesta riguarda i maggiori oneri a causa delle infiltrazioni d'acqua alla base della torretta. 17. In citazione è stato allegato dall'attrice che tale accadimento doveva essere ricondotto da un lato e per certi aspetti alla fattispecie della sorpresa geologica e dall'altro a quella dell'appaltatore privato della propria autonomia dalle stringenti direttive impartite dal committente e altresì alla casistica della variante; che aveva tempestivamente provveduto ad iscrivere idonea riserva anche ai sensi dell'art. 35 dell'### richiedendo indicazioni tecniche per la corretta esecuzione delle prestazioni sollecitate con ordine di servizio - estremamente carente sotto il profilo tecnico-, chiedendo nuovi prezzi per le nuove prestazioni e segnalando l'esiguità delle somme disponibili per l'esecuzione delle iniezioni di resine; che ciò nonostante la committente, sempre presente in cantiere nella persona di ### aveva ordinato di procedere -dirigendolecon le lavorazioni di scavo; che la D.L. con nota a mezzo e-mail del 28.9.2016 aveva testualmente dichiarato che “… a seguito di sopralluogo effettuato in data odierna, eseguite le iniezioni di resine, constatato che le infiltrazioni probabilmente sono dovute al dislivello dell'acqua fra i bacini adiacenti e che quindi l'acqua ha una notevole spinta idraulica producendo una portata costante, non si riesce ad averne una totale eliminazione con le iniezioni suddette. Il risultato ottenuto è una riduzione di circa il 50% e il residuo di acqua, alla data di oggi, è eliminabile con le pompe”; che in occasione della riunione di coordinamento del 5/10/2016 era stato verbalizzato che “Il sopralluogo effettuato in sito alla base dell### torretta ha evidenziato che, nonostante l'utilizzo di pompe da 50001/min (energia assorbita 18kw), le venute d'acqua sono ancora notevoli e creano difficoltà nel proseguimento degli scavi. Nella fossa della turbina si dovrà impermeabilizzare la parete lato ### con nuove iniezioni, per le quali serve l'autorizzazione del PM, ### al fine di autorizzare la nuova attività”; che, dimostrata per tabulas la sussistenza della fattispecie della sorpresa geologica nonché dell'interferenza della committente nell'esecuzione delle lavorazioni alla base della torretta, come pure l'effettività della sussistenza della variante richiesta dal committente all'appaltatore, andava raffrontato il compenso contrattuale originariamente previsto per quelle specifiche lavorazioni con il costo effettivo sostenuto per la realizzazione di quell'opera; che la committente EGP per le suddette opere aveva eseguito pagamenti per complessivi € 65.109,40; che peraltro ai costi, originariamente pattuiti, e ai compensi, effettivamente erogati, si dovevano aggiungere i costi sostenuti da essa appaltatrice a causa del rilevante rallentamento, che aveva interessato le lavorazioni appaltate; che le ore di manodopera, in conseguenza dell'inerzia della committenza, erano aumentate esponenzialmente a causa delle proibitive condizioni, in cui si era dovuto lavorare, con un livello dell'acqua di circa 80/90 cm e che “… Al fine di rispettare i tempi di consegna previsti la ### era, innanzi tutto, costretta ad aumentare il numero delle maestranze del 100% portando il numero degli operai dai quattro originariamente previsti a otto (…, cronoprogramma allegato al PoS presente in cantiere). Il costo del rallentamento veniva esplicitato nell'ambito della riserva del 18.11.16 … e quantificato in € 56.350,00 in ragione di: giorni lavorativi: 35 (dal 29.9.16 al 18.11.16); numero maestranze impiegate: 8; ore/giorno per ogni maestranza: 11,5; costo orario: € 35,00; coefficiente di rallentamento: 50% …”, con la conseguenza che “… il compenso ex art. 1664, comma 2, c.c. da corrispondere all'appaltatore sarà pari a € 50.700,60 (costo originario: 59.460,00 + costi effettivi aggiuntivi: 56.350,00 - compensi erogati: € 65.109,40). …” ( atto di citazione). 18. Da parte sua la convenuta, premesso che “… ###econdo l'attrice … le infiltrazioni verificatesi alla base della torretta -luogo in cui avrebbe dovuto trovare alloggiamento, a tre metri di profondità, una turbina necessaria al funzionamento della centrale idroelettrica costituirebbero un evento imprevedibile di natura geologica, come tale giustificante un ‘equo compenso supplementare' …”, ha contestato la pretesa attorea sia per difetto di prova del quantum sia per infondatezza, in ogni caso della pretesa, deducendo al riguardo che “… l'istituto della cd. sorpresa geologica si fonda sul disposto di cui all'art. 1664, co. 2., cod. che, com'è noto, prevede un ‘equo compenso' in favore dell'appaltatore allorché la prestazione di quest'ultimo sia resa ‘notevolmente più onerosa' a causa di eventi geologici, idrici e simili non previsti dalle parti …”; che “… nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza, tuttavia, il riferito ‘equo compenso' trova il suo presupposto non già … nel solo “fatto della mancata previsione nel contratto di appalto delle circostanze in oggetto, bensì nella loro stessa imprevedibilità al momento della stipulazione, sulla base della diligenza media richiesta dall'attività esercitata” (così, cfr. Cass. civ., Sez. I, 23.11.1999, n. 12989; più recentemente: Id., Sez. II, 13.01.2010, n. 380; Id., Sez. I, 18.02.2008, n. 3932) …”; che “… l'attrice non possa in alcun modo invocare l'applicazione dell'art. 1664, co. 2, cod. civ. In primo luogo, invero, già la stessa tipologia di lavori di cui si discute -comportanti operazioni di scavo a ridosso dell'alveo di un fiumeavrebbe dovuto indurre l'attrice, in virtù del canone di media diligenza …, ad effettuare quelle indagini necessarie ad accertare l'esistenza e, se del caso, l'entità di un rischio di infiltrazioni d'acqua provenienti dalle vicine falde del fiume …”; che “… EGP avesse -ben prima dell'inizio dell'aggiudicazioneedotto ### in merito all'eventualità in discorso. Ed infatti, dalla documentazione che si versa in atti emerge come la relazione geotecnica preparata da EGP anteriormente all'aggiudicazione dell'appalto e figurante come allegato c) al ### … -che controparte … si è ben guardata dal depositare-, evidenziasse chiaramente come “la superficie piezometrica della falda è stata intercettata ad una profondità di 7,70 m rispetto alla quota del piano di esecuzione del sondaggio ma, essendo quest'ultima direttamente connessa alle acque di alveo e di subalveo del ### può subire marcate oscillazioni in funzione delle variazioni del livello del suddetto fiume (sino a raggiungere quote prossime a quella del piano di campagna)” e, pertanto, “per quanto concerne la realizzazione delle fondazioni del locale turbina, … bisognerà attentamente verificare che non si manifestino fenomeni di risalita delle acque di subalveo provvedendo, in tal caso, alla realizzazione di interventi di consolidamento e di impermeabilizzazione per fornire una base di appoggio congrua alle necessità strutturali dell'opera in progetto” …”; che “… le infiltrazioni in discorso, infatti, non soltanto costituiscono un evento certamente possibile alla luce delle caratteristiche dei luoghi interessati dall'appalto, ma EGP aveva espressamente indicato, a mezzo della riferita relazione geotecnica allegata al ### l'esistenza di possibili fenomeni di risalita delle acque di subalveo …”; che “… ### dunque, onere dell'appaltatrice verificare -al momento della formulazione della propria offertase la realizzazione a regola d'arte dell'opus appaltato richiedesse ulteriori indagini e/o di provvedere ai richiamati interventi di consolidamento.
Cosa che, per ammissione di controparte, non è avvenuta …”; che “… Né a conclusioni diverse può condurre l'affermazione di controparte -che è, come visto, smentita dai dati di fatto appena espostiin virtù della quale EGP avrebbe “ammesso che al di sotto della base della torretta si doveva trovare lo scivolo del canale di restituzione previsto nel progetto originario” (così, pag. 3, atto di citazione). E ciò, invero, non solo perché EGP non ### affatto ammesso alcunché -dal momento che, come visto, la convenuta aveva espressamente edotto in precedenza l'attrice in merito ai rischi in esamema soprattutto perché, anche ove EGP avesse del tutto escluso la presenza di fonti di risalita d'acqua, ciò non avrebbe liberato l'appaltatrice dell'obbligo di effettuare le indagini necessarie ad assicurare la realizzazione dell'opera affidatagli …”; che “… ### con la conclusione del ### dichiarava “di esser stato pienamente edotto circa la tipologia delle prestazioni oggetto del ### stesso, della natura dei luoghi, delle condizioni locali e di ogni altro elemento necessario e di averne tenuto debitamente conto in relazione a tutte le circostanze ed alee che possano avere influenza sull'esecuzione delle prestazioni e sulla determinazione dei relativi prezzi” (cfr. art. 5, ### al Contratto…) …” e che “… per l'ampiezza delle espressioni adoperate e gli specifici riferimenti alla natura dei luoghi, l'appaltatore era tenuto contrattualmente ad avere piena cognizione di tutte le condizioni e circostanze influenti su andamento e onerosità della esecuzione delle opere, tra le quali non poteva non rientrare l'analisi del sottosuolo, sicché è da escludere una qualsivoglia responsabilità di EGP per difetto di informazione sullo stato geologico dei luoghi (informazione che, tuttavia, è stata adeguatamente fornita anteriormente alla conclusione del ### come visto) …” (cfr. comparsa di risposta). 18.1 La convenuta, in ordine alla doglianza di parte attrice sul fatto che essa committente avrebbe fortemente interferito nell'esecuzione dei lavori appaltati con conseguente privazione, in capo all'appaltatore, della propria autonomia, ha ulteriormente dedotto che detta difesa era contraddetta dalla cronologia dei fatti, atteso che “… la mancata rilevazione del rischio geologico è, nel caso di specie, temporalmente anteriore all'asserita intromissione di EGP nella gestione dell'appalto, dal momento che ### avrebbe dovuto accertarsi dello stato dei luoghi già in fase di progettazione e non, invece, in fase esecutiva …”; che “… In secondo luogo, si contestano in radice le affermazioni di controparte in merito ad un'ingerenza della committente nella gestione dei lavori, le quali sono del tutto sprovviste di supporto probatorio e sono, per di più, del tutto infondate, dal momento che ### -non avendo in alcun caso fatto registrare il proprio dissensoha dimostrato di condividere e ritenere adeguate le soluzioni che EGP si è limitata, nel corso del tempo, a presentare, al fine di porre fine ad un problema che ha grandemente impattato sulla realizzazione delle opere …”; che in ogni caso, “… -anche a voler ipotizzare … che le infiltrazioni de quibus abbiano costituito un evento del tutto imprevedibile alla luce della diligenza richiesta all'appaltatore l'art. 1664, co. 2, cod. civ. non è comunque applicabile al caso di specie, avendo le parti concordemente derogato all'applicazione di tale norma che, come è noto, ha natura dispositiva …” e che, dall'esame dell'art. 39, unitamente all'art. 40, dell'### allegato al ### si traeva l'infondatezza delle doglianze di parte attrice (cfr. comparsa di risposta). 19. Nella ctu, a pagg. 5-8, è stato indicato dal Ctu che “… ### documentazione contrattuale fa parte anche la relazione geotecnica (identificata con il codice R.29.IT.H.48749.00.035.0018) datata 10/4/2015. Essa si focalizza sulle strutture da realizzare, (classe, vita utile, stati limite) fornendo il dettaglio dei metodi di calcolo del calcestruzzo e del muro di sopralzo. Ci sono anche parametri sismici della zona e geotecnici del terreno sempre funzionali ai manufatti di progetto, ma non c'è indicazione del livello della falda e quindi valutazione di cosa ci si doveva attendere scavando il terreno. Agli atti, risultano anche altre relazioni tecniche che non sono allegate al contratto, in particolare due di esse evidenziano potenziali problemi con i livelli delle falde …”; che “… La relazione geotecnica identificata con il codice R.29.IT.H.48749.00.079.00 in data ###, successiva alla firma del contratto, è molto più dettagliata di quella ad esso allegata, perché basata su carotaggi eseguiti in situ fino alla profondità di 18 metri. E' riportato il livello di falda e si avverte che potrebbe variare fino a quote critiche: ‘La superficie piezometrica della falda è stata intercettata ad una profondità di 7,70 m rispetto alla quota del piano di esecuzione del sondaggio ma, essendo quest'ultima direttamente connessa alle acque di alveo e di subalveo del ### può subire marcate oscillazioni in funzione delle variazioni del libello del suddetto fiume (sino a raggiungere quote prossime a quella del piano di campagna)” …”; che “… La relazione geologica datata 10/4/2015 e identificata con il codice R.29.IT.H.48749.00.016.0120 focalizzata sulla descrizione tipologica e spaziale delle unità idrogeologiche presenti, dei parametri idrogeologici fondamentali e del campo di moto delle acque sotterranee avverte anch'essa di possibili irregolarità del substrato: “Nel settore considerato, il panneggio piezometrico assume, nell'insieme, un assetto con isopleze disposte con andamento circa NOSE, congruente con l'azione drenante svolta dal ### Tale configurazione può localmente differire in quanto le irregolarità dell'andamento del substrato e della topografia e la morfologia dell'alveo fluviale si ripercuote fortemente sul flusso idrico sotterraneo” …”; che “… La prima di queste due relazioni è oggetto di discussione tra le parti perché ### asserisce di averne avuto conoscenza solo a procedimento inoltrato, mentre EGP risponde di aver inviato il documento via internet con servizio wetransfer il ###, tuttavia non ne fornisce alcuna prova documentale valida. ### riferimento al documento è nella lista degli elaborati di progetto a pagina 7 del documento R.29.IT.H.48749.00.074.00 che è uno degli allegati della mail inviata da EGP il ### alle 16.40. …”; che “… La seconda relazione invece, antecedente alla firma del contratto, è stata acquisita da ### a dibattimento cominciato, attraverso accesso agli atti della ### presso la quale EGP aveva avviato l'iter autorizzativo del progetto in questione….”; che “… La necessità di un'indagine geologica ulteriore, rispetto a quella allegata al contratto, è evidenziata anche dalla richiesta della direzione lavori (azienda ### la quale, in data ###, avverte ### che: ### di procedere alle operazioni di scavo stimato a oltre 3 m di profondità, è necessario effettuare un sondaggio conoscitivo relativamente alla soletta esistente che andrà demolita e alla situazione sottostante ad essa. Si vogliono difatti conoscere la geometria della struttura, le effettive quote di falda e la presenza di terreno …”; che “… In data ### l'azienda ### invia un rapporto geotecnico piuttosto esaustivo che raccomanda un consolidamento del terreno tramite l'utilizzo di resine poliuretaniche ad alta velocità di presa.
Tale intervento non viene eseguito e meno di un mese dopo il ### lo scavo si allaga …”; che “… La direzione lavori chiede a EGP come proseguire, visto che alla base della parete vi è ghiaia sciolta, e successivamente il ###, vista la notevole quantità d'acqua, ordina la sospensione dei lavori …”; che “… Di fronte a questa circostanza imprevista in base alla documentazione di progetto, EGP si rivolge alla ### che inquadra in regime di subappalto a ### …”; che “… ### di ### non è risolutivo, come evidenzia la direzione lavori, che autorizza la riapertura del cantiere previo impiego di pompe per il drenaggio dell'acqua presente nell'area (ben documentata nei video allegati al fascicolo ### …”; che “… La pompa da 5000 l/min messa in esercizio non si rivelava sufficiente spingendo la direzione lavori a richiedere nuove iniezioni di impermeabilizzazione che EGP non autorizza …” e che “… ### soluzione è quindi quella di aumentare la portata di estrazione mediante l'utilizzo di altre pompe. In tal modo però lo scavo risulta sempre invaso dall'acqua con conseguente rallentamento dei lavori …” (cfr. ctu). 20. In comparsa conclusionale l'attrice ha ulteriormente dedotto, al paragrafo n. 6, che “… il progetto prevedeva, altresì, la posa di una turbina all'interno di un manufatto parzialmente preesistente ### relativamente al quale l'appaltatrice avrebbe dovuto provvedere ad abbassare di circa 3 metri, rispetto alla situazione originale, la quota della platea sulla quale installare la predetta turbina …”; che “… In data ### …, mentre la ### stava effettuando gli scavi alla base della torretta, tuttavia si verificavano ingenti infiltrazioni di acqua. Dai documenti progettuali dei manufatti esistenti … acclusi al contratto di appalto e messi a disposizione da EGP stessa con e-mail dell'8.8.16 …, si evinceva chiaramente, come dalla medesima convenuta ivi ammesso …, che al di sotto della base della torretta si doveva “trovare lo scivolo del canale di restituzione previsto nel progetto originario”. Ergo un materiale solido ed impermeabile …”; che “… ###, infatti, provvedeva, diligentemente, a commissionare a propria cura e spese un'indagine geologica, prima mai effettuata dalla committenza o comunque dalla stessa mai allegata al contratto d'appalto …”; che “... Ne scaturiva una relazione geologica che testualmente evidenziava come “Al fine di realizzare gli scavi in materiale sciolto saturo si consiglia di consolidare il medesimo materiale mediante l'utilizzo di iniezioni consolidanti preventive. Vi sono diverse tecniche di consolidamento preventivo che va dal congelamento al jet grouting. Data la natura dell'intervento e la dimensione ristretta degli spazi si suggerisce di utilizzare delle resine polurietaniche ad alta velocità di presa (per evitare fenomeni di diffusione di tale materiale)” …”; che “… ### quanto indicato nella relazione geologica testé citata la committenza -arbitrariamente ed unilateralmentedecideva di discostarsi dalle indicazioni ivi contenute.
EGP, infatti, ingerendosi notevolmente nella gestione dell'appalto, ordinava all'appaltatrice di proseguire comunque con gli scavi, valutando solo successivamente ad essi l'opportunità di eseguire le iniezioni consolidanti consigliate -in via preventivadal geologo …”; che “… ### aver acquisito direttamente un preventivo da ditta specializzata … la Committente, infatti, imponeva all'appaltatrice una drastica limitazione delle iniezioni consigliate dal geologo ed indicate nel predetto preventivo (evidentemente al precipuo fine di procurarsi risparmi economici a discapito dell'appaltatore), ordinando alla ### il posizionamento di altre cinque pompe e disponendo che le lavorazioni procedessero sotto la vigilanza e secondo le direttive impartite dal sig. ### rappresentante di EGP in cantiere …”; che “... La circostanza è comprovata documentalmente come dimostrato dall'ordine di servizio contenuto nella mail di cui al doc. 25, secondo cui: “Le iniezioni dovranno essere eseguite in presenza della direzione lavori e/o ### e ultimate in accordo con le stesse” …”; che “… ###à di interferenza posta in essere dalla committente è documentata (rif. doc. 18), ove si legge: “Con la presente si dispone alla ditta di procedere come segue per lo scavo per l'alloggiamento del diffusore (...) domani mattina sarò in cantiere per visionare direttamente le operazioni”; rif. doc. 20, 21, 22, 23: individuazione diretta da parte di EGP del subappaltatore ### srl; rif. doc. 26, pag. 3, e-mail ### del 22.9.16: limitazione quantitativa imposta da EGP alle iniezioni di consolidamento; rif. doc. 29: richiesta della D.L., rappresentante della committenza, di eseguire nuove iniezioni, mai riscontrata da ###. …”; che “… tali riscontri documentali certamente non potranno essere né ricondotti né equiparati a indicazioni di mero supporto operativo fornite dal Committente (“Le iniezioni dovranno essere eseguite in presenza della direzione lavori e/o ### e ultimate in accordo con le stesse”; “domani mattina sarò in cantiere per visionare direttamente le operazioni”), ma dovranno essere riportati alla categoria di veri e propri ordini volti a privare l'appaltatore della propria autonomia …”; che “… Ad ogni buon conto le iniezioni si rivelavano -come formalmente segnalato dall'appaltatrice con riserva del 26.9.16…- insufficienti tanto che in data ### … la D.L. testualmente dichiarava: “a seguito di sopralluogo effettuato in data odierna, eseguite le iniezioni di resine, constatato che le infiltrazioni probabilmente sono dovute al dislivello dell'acqua fra i bacini adiacenti e che quindi l'acqua ha una notevole spinta idraulica producendo una portata costante, non si riesce ad averne una totale eliminazione con le iniezioni suddette. Il risultato ottenuto è una riduzione di circa il 50% e il residuo di acqua, alla data di oggi, è eliminabile con le pompe” …”; che “… Il preventivo acquisito direttamente dalla committente, infatti, prevedeva l'esecuzione di iniezioni consolidanti per € 33.503,00 …, mentre EGP ne autorizzava solo € 10.000,00. …”; che “… A questo punto la Committente, nella persona del sig. ### impartiva alla ### l'ordine di posizionare altre idrovore e di proseguire le lavorazioni. Veniva quindi posizionata una ulteriore pompa di aggottamento da 5000 l/min …”; che “… ### nonostante le lavorazioni, come preannunciato dall'odierna attrice, subivano una ulteriore battuta di arresto. In data ###, infatti, si teneva una riunione di coordinamento … nel corso della quale la D.L. verbalizzava quanto segue: “Il sopralluogo effettuato in sito alla base della torretta ha evidenziato che, nonostante l'utilizzo di pompa da 5000l/min (energia assorbita 18kw), le venute d'acqua sono ancora notevoli e creano difficoltà nel proseguimento degli scavi. Nella fossa della turbina si dovrà impermeabilizzare la parete lato ### con nuove iniezioni, per le quali serve l'autorizzazione del PM, ### al fine di autorizzare la nuova attività” …”; che “… gli interventi successivamente sollecitati anche dalla D.L. non venivano autorizzati dal citato ### con conseguente anomalo andamento dei lavori che, sotto la costante e stringente direzione della ### rappresentata dal responsabile di cantiere, sig. ### proseguivano nonostante le difficilissime condizioni di lavoro …”; che “… ### inerzia della ### unitamente alle direttive imposte all'appaltatore dal responsabile di cantiere (che costringeva l'appaltatore a posizionare altre cinque pompe per drenare l'acqua in eccesso) determinavano un consistente rallentamento delle opere a causa delle impeditive condizioni di lavoro venutesi a creare in ragione dell'ingentissima quantità d'acqua proveniente dalla base della torretta …”; che “… ### al fine di rispettare i tempi di consegna e di attendere alle lavorazioni pretese dalla committente era costretta a raddoppiare il personale portandolo dai quattro operai inizialmente previsti ad otto …” e che “… ### ciò si traduceva in un cospicuo aggravio di costi inizialmente quantificato dall'odierna attrice in € 56.350,00 a cui si aggiungevano i costi sostenuti per i nuovi apprestamenti di sicurezza resisi necessari per far fronte alle infiltrazioni d'acqua e pari ad € 43.450,00 di cui EGP riconosceva solamente € 8.239,10 …” (cfr. comparsa conclusionale di parte attrice). 21. Da parte sua, in comparsa conclusionale, la convenuta, sempre a margine della questione dell'infiltrazione di acqua alla base della torretta e a sostegno della contestata infondatezza della domanda attrice sulla pretesa sorpresa geologica, ha ulteriormente dedotto che “… le infiltrazioni per cui è causa non rientrano in alcun modo nell'istituto della cd. “sorpresa geologica” ex art. 1664, co. 2, c.c., giacché non è sufficiente, a tal fine, che il contratto d'appalto non abbia previsto un dato evento -nel caso in esame, le infiltrazioni-, ma è necessario che detto evento fosse, al momento della conclusione del contratto medesimo, non prevedibile alla luce della diligenza media richiesta dall'attività esercitata (cfr. pag. 10, ###) …”; che “… anche laddove … il ### non avesse previsto l'evento de quo, è indubbio come ciò non esonerasse affatto ### dall'obbligo di condurre le necessarie verifiche tecniche atte ad assicurare l'esecuzione a regola d'arte dell'opus affidatole, “nell'ambito della quale rientrano le difficoltà di natura geologica non aventi il carattere dell'imprevedibilità” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 18.02.2008, n. 3932). Che tali difficoltà non fossero imprevedibili nel caso di specie è testimoniato dalla circostanza che, com'è noto, si discute di lavori a ridosso dell'alveo di un fiume …”; che “… In ogni caso, v'è prova agli atti (e ne prende atto il Ctu a pag. 6 della perizia) del fatto che EGP avesse reso edotta ### con riferimento al rischio di infiltrazioni e fenomeni di risalita delle acque dal subalveo, come si evince dalle relazioni geotecniche R.29.IT.H.48479.00.035.00, allegata al ### …, e R.29.IT.H.48749.00.079.00 …, trasmessa all'### in ben due occasioni -i.e. in data ### e 27.4.2016 … . Peraltro e replicando alle eccezioni articolate sul punto da ### …, è sufficiente consultare la mail del 27.4.2016 … per scorgere la riferita relazione geotecnica R.29.IT.H.48749.00.079.00, in formato pdf, nel corpo di tale missiva. V'è, dunque, la prova inconfutabile della circostanza che ### l'avesse ricevuta …”; che “… del tutto irrilevante è la circostanza -ex adverso ritenutaper la quale EGP avrebbe “ammesso che al di sotto della base della torretta si doveva trovare lo scivolo del canale di restituzione previsto nel progetto originario” (così, pag. 3, ###. E ciò, invero, non solo perché EGP non ha affatto ammesso alcunché -avendo la ### … edotto l'### in merito ai rischi di infiltrazionima soprattutto perché, anche ove EGP avesse del tutto escluso la presenza di fonti di risalita d'acqua, ciò non avrebbe liberato l'appaltatrice dell'obbligo di effettuare le indagini necessarie ad assicurare la realizzazione dell'opera affidatagli, come anche rilevato in giurisprudenza (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. I, 18.02.2008, n. 2932) …”; che “… l'esistenza di indebite ingerenze da parte di EGP nella gestione di detto evento, oltre a non essere provata è, per di più, infondata, posto che l'intervento della ### ha avuto il solo scopo di supportare l'### nella soluzione della riferita problematica, nella quale si è incorsi per esclusiva negligenza della ### a causa della mancata rilevazione del rischio geologico per cui è causa in fase di progettazione e non, come avvenuto, in fase esecutiva …”; che “… infine, l'esistenza di un obbligo di diligenza in capo all'### che comprendesse l'esecuzione delle necessarie indagini per acquisire piena cognizione di tutte le condizioni e circostanze influenti su andamento e onerosità della esecuzione delle opere emerge, altresì, per tabulas, giacché ### con la conclusione del ### dichiarava “di esser stato pienamente edotto circa la tipologia delle prestazioni oggetto del ### stesso, della natura dei luoghi, delle condizioni locali e di ogni altro elemento necessario e di averne tenuto debitamente conto in relazione a tutte le circostanze ed alee che possano avere influenza sull'esecuzione delle prestazioni e sulla determinazione dei relativi prezzi” (cfr. art. 5, ### al Contratto…) …” e che “… In ogni caso, l'art. 1664, co. 2, c.c. è inapplicabile alla presente fattispecie, come espressamente previsto dall'art. 39, ### al ### …” (cfr. comparsa conclusionale di parte convenuta). 22. Preliminarmente va ricordato che in base all'art. 39 (‘Difficoltà di esecuzione') dell'### prodotto come doc. 44 dall'attrice, era previsto che “Con riferimento all'art. 1467 del ### Civ. ed a parziale deroga del secondo comma dell'art. 1664 del ### Civ., si stabilisce che, ove nel corso dell'esecuzione delle attività insorgano comprovate non prevedibili difficoltà, derivanti da cause idriche o geologiche di carattere straordinario, tali da rendere notevolmente più onerosa l'esecuzione del lavoro, l'### ha diritto di ottenere da ### dando immediata e dettagliata comunicazione delle sopravvenute difficoltà, l'accertamento delle difficoltà stesse” (art. 39.1); che “### il carattere straordinario ed imprevedibile delle sopravvenute difficoltà e la conseguente eccessiva onerosità dei lavori, l'### non acquista per questo il diritto di ottenere compenso alcuno, ma può esclusivamente esercitare il diritto di recesso ai sensi del successivo art 40.2 “Recesso per difficoltà di esecuzione”, salvo che ### non si dichiari disposta a compensare equamente gli oneri che l'### stesso debba sostenere per superare le sopravvenute imprevedibili difficoltà” (art. 39.2) e che “In caso di mancata accettazione del compenso proposto, l'### è tenuto alla prosecuzione dei lavori sulla base dei compensi fissati da ### Detti compensi, che non vanno mai considerati agli effetti delle disposizioni di cui al precedente art. 31 “Modifiche contrattuali in corso d'opera”, punto 31.1, sono ammessi in contabilità, restando salvo il diritto dell'### di avanzare riserve ai sensi dell'art. 35 ‘Riserve'” (art. 39.3). 23. Tanto premesso, osserva il Giudice, senza necessità di approfondire il discorso sulla giuridica configurabilità o meno dell'ipotesi della sorpresa geologica e sulla completezza o meno della documentazione riportata nel bando di gara, come eccepito dall'attrice e confermato dal Ctu (cfr. ctu a pagg. 5 e 6, in ordine alla mancanza nella relazione geotecnica n. R.29.IT.H.48749.00.035.00 della “… indicazione del livello della falda e quindi valutazione di cosa ci si doveva attendere scavando il terreno …”), che in base alla documentazione di parte attrice vi è la prova, oltre che delle sopraggiunte difficoltà esecutive, anche della variante disposta dalla committente (cfr. doc. 43 di parte attrice: variante ###/2 al contratto di appalto di lavori n. ### del 4/12/2015), relativamente all'applicazione e fornitura di resine, appunto per l'eliminazione degli emersi fenomeni di infiltrazione. 24. Dunque vi è la prova sia della necessità di detti interventi, ammessi e riconosciuti nonché ordinati dalla stessa committente e oggetto di apposita riserva da parte dell'appaltatrice, sia appunto delle sopraggiunte e per certi versi non indicate, dalla committente, difficoltà connesse alla situazione idrogeologica della zona. 25. Sul punto si richiamano le considerazioni svolte dal Ctu a pagg. 7 e 8 della relazione, precedentemente richiamate, in ordine al fatto, in particolare, che “… La pompa da 5000 l/min messa in esercizio non si rivelava sufficiente spingendo la direzione lavori a richiedere nuove iniezioni di impermeabilizzazione che EGP non autorizza …”; che “… ### soluzione è quindi quella di aumentare la portata di estrazione mediante l'utilizzo di altre pompe …” e che “… In tal modo però lo scavo risulta sempre invaso dall'acqua con conseguente rallentamento dei lavori …” (cfr. ctu a pag. 8). 26. In conclusione le risultanze di causa consentono di ritenere riconoscibili i maggiori oneri connessi ai ricordati fenomeni infiltrativi. 27. Ulteriore domanda riguarda i maggiori oneri per la sicurezza. 28. Al riguardo in citazione è stato dedotto che “… ###e varianti e le conseguenti diverse modalità lavorative richieste all'appaltatore dalla committenza, le infiltrazioni d'acqua alla base della torretta generavano ulteriori costi collegati agli apprestamenti di sicurezza resisi necessari in funzione del variare delle lavorazioni richieste dalla ### …”; che “… A tal riguardo è necessario evidenziare come il PSC posto a gara (e quindi trasfuso nel contratto d'appalto, formandone parte integrante ed inscindibile, vedasi a tal proposito premesse al contratto n. 8400069952, punto 3, lett. h) al punto 10.2, stabilisse testualmente che "l'importo contrattuale, IVA esclusa, delle misure di sicurezza computate nel PSC e necessarie per la realizzazione delle opere in esame, sarà a corpo, fisso, invariabile e non soggetto a revisione prezzi, salvo quanto espressamente previsto dall'art. 1664, I comma ###, pertanto, non suscettibile a variazioni" …”; che “… Da una lettura di detta clausola contrattuale, in combinato disposto con la stima dei costi di sicurezza di cui all'art. 5 del medesimo PSC…, se ne ricava una rendicontazione degli apprestamenti di sicurezza "a corpo per singole voci", sicché ove l'appaltatore abbia effettivamente eseguito l'apprestamento richiesto dal PSC esso dovrà essere remunerato secondo quanto indicato dalla normativa contrattuale ...”; che “… Per quanto riguarda la mancata realizzazione della pista in alveo l'odierna attrice, come già riferito al capitolo 1, c) del presente atto in punto di fatto, era costretta ad allestire i seguenti apprestamenti: ponteggio a valle della traversa (due parti) comprensivo di calcolo, castello di tiro, accesso personale, montacarichi; parapetti pila traversa; parapetti scivolo interno torretta; passerella saliscendi per scarriolamento su camminamento ciclo pedonale; dispositivo di recupero; cordino assorbitore per lavori in quota; 8 cinture sicurezza …”; che “… Relativamente a queste voci di spesa la committente nella missiva di cui al doc. 35, pur ammettendo la sussistenza di ogni apprestamento, riconosceva il debito solamente con riferimento alle prime quattro voci. Negava il pagamento -senza motivazione alcunadelle restanti tre voci e tanto accadeva nonostante la D.L. nel verbale di cantiere n. 17 del 5.10.2016 … avesse verbalizzato e documentato fotograficamente l'effettivo utilizzo delle apparecchiature il cui costo non veniva riconosciuto dalla committenza …”; che “… A tal riguardo occorre evidenziare che il PSC … al punto 10.1, lett. B), ricomprendeva tra i costi della sicurezza quelli riguardanti "le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuali eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti" …”; che “… ### valorizzava tali costi (tenendo, ovviamente, conto anche dell'utile d'impresa e delle spese generali) come segue (vedasi riserva de1 24.12.16…: dispositivo di recupero: € 50,00 x 1= € 50,00; cordino assorbitore per lavori in quota: €50,00x1 = €50,00; 8 cinture sicurezza € 80,00 x 8 = € 640,00 …”; che, “… in corso d'opera, si rendeva necessario l'apprestamento di ulteriori sistemi di sicurezza. Ci si riferisce in primo luogo alle lavorazioni eseguite su ### relativamente alle quali ci si può limitare a riportare … quanto testualmente previsto nel PSC al punto 4.1.2.1: "ll cantiere in oggetto non comprende lavori stradali: rischio non presente" …”; che “… ### in questo caso siamo nuovamente in presenza di una variante ordinata dal committente. A riprova della provenienza dell'ordine dalla committente, preme qui segnalare, che in data ### … veniva trasmessa all'appaltatrice una integrazione al ### … resasi necessaria proprio in funzione delle nuove lavorazioni che coinvolgevano la sede stradale adiacente il cantiere. Che le lavorazioni venissero eseguite dall'odierna attrice risulta ancora una volta dal doc. 35 laddove EGP riconosceva, sebbene solo parzialmente ed in maniera assolutamente arbitraria le seguenti voci di costo sempre afferenti gli apprestamenti di sicurezza …”, il tutto per una differenza di € 1.320,38, stante il parziale rinascimento da parte della committente; che “… nella missiva del 16.1.17 EGP …, illegittimamente, valorizzava detti apprestamenti non attenendosi alla remunerazione degli stessi così come indicata nel PSC … andato a gara il quale, all'art. 10 testualmente prevede che "i costi aggiuntivi sono quelli non compresi nel computo … e pertanto si aggiungono al costo complessivo dell'opera" (a cui peraltro fa riferimento la stessa integrazione al ### …), ossia evitando di riconoscere all'appaltatore maggiori compensi afferenti le spese generali e l'utile d'impresa …”; che “… ### lettura della richiamata clausola contenuta nel PSC si evince come lo stesso contempli una quantificazione delle voci di spesa riguardanti i costi di sicurezza addizionale, non ai costi di sicurezza preventivamente stimati e posti a gara, bensì al "costo complessivo dell'opera"….”; che “… La distinzione è coerente poiché tiene conto anche delle spese generali e dell'utile d'impresa e non della mera esecuzione dell'apprestamento (i.e.: solo rimborso del nolo dell'attrezzatura) …”; che “… La clausola è chiara e non abbisogna di particolari operazioni ermeneutiche, sicché per la sua corretta applicazione si dovrà fare riferimento al criterio privilegiato da costante giurisprudenza, ossia a quello letterale. A tale interpretazione si atteneva l'appaltatrice che quantificava i costi riguardanti tali voci, tenendo conto anche delle spese generali e del profitto da riconoscere all'esecutore…” e che “… I maggiori oneri che dovranno essere riconosciuti all'appaltatore ammontano, pertanto, complessivamente a € 65.490,67 (pari al differenziale rivendicato dall'appaltatore di € 41.789,48 sommato al debito riconosciuto da EGP in lettera del 16.1.17 e pari ad € 23.701,19) …” (cfr. atto di citazione). 29. In comparsa di risposta la convenuta ha contestato la domanda attrice anche sulla predetta pretesa, deducendo che “… ### tale domanda è radicalmente infondata, tanto in fatto quanto in diritto. In primo luogo, merita denunciarsi il complessivo incedere argomentativo di controparte che, sbrigativamente e in dispregio dei diritti di difesa della convenuta, non si cura minimamente di offrire, nel corpo del proprio scritto, una ricostruzione che consenta di comprendere l'an, il quando e il quomodo dell'insorgenza degli oneri aggiuntivi per la sicurezza di cui invoca la refusione …”; che “… Al contrario, e sul piano pratico, essa si limita semplicemente a depositare … una tabella recante un'elencazione del quantum asseritamente dovuto, senza fornire alcuna prova in merito al concreto apprestamento dei presidi di sicurezza ivi indicati …”; che “… Su una pretesa complessiva pari ad € 65.490,76, inoltre, l'attrice si premura di offrire qualche lume esclusivamente con riferimento agli oneri derivati, da un lato, dalla mancata realizzazione della discenderia -ex adverso quantificati in € 740.00, comunque non dovuti in ragione del fatto che detta opera, come visto, non avrebbe dovuto essere realizzatae, dall'altro, dalle “lavorazioni eseguite su ###” …”; che “… Dei restanti € 63.430,38 non v'è traccia alcuna nelle avverse difese e su questi, pertanto, la Scrivente rifiuta sin da adesso qualsivoglia contraddittorio dal momento che, come si è anticipato, non è in alcun modo chiarito sulla base di quali criteri l'attrice sia pervenuta a dette somme …” e che “… ### altro punto di vista, poi, merita rilevarsi l'arbitrarietà, da un lato, della lettura data da controparte all'art. 10 del PSC e, dall'altro, dell'utilizzo del cd. prezziario DEI -cui l'attrice dichiara di aver fatto ricorsoper la determinazione degli oneri di sicurezza ex adverso asseritamente vantati, non trovando essa alcun fondamento nei documenti dell'appalto per cui è causa. ### sotto tale profilo, dunque, le avverse pretese meritano di essere disattese …” (cfr. comparsa di risposta, sul punto C a pagg. 14 e 15). 30. Da ultimo in comparsa conclusionale l'attrice ha ribadito che “… Le varianti e le conseguenti diverse modalità lavorative richieste all'appaltatore dalla committenza, le infiltrazioni d'acqua alla base della torretta generavano ulteriori costi collegati alla necessità di predisporre apprestamenti di sicurezza (differenti ed ulteriori rispetto a quanto previsto dal PSC di cui al doc. 2) resisi necessari in funzione del variare delle lavorazioni richieste dalla ### …” e che “… I maggiori oneri sostenuti per tal motivo (mancata realizzazione pista in alveo e lavorazioni alla base della torretta) dall'appaltatore venivano inizialmente quantificati in € 65.490,67 …”. 31. Da parte sua la convenuta ha da ultimo ribadito che “… La terza delle pretese ex adverso articolate riguarda gli oneri aggiuntivi per la sicurezza che, asseritamente, l'attrice avrebbe sostenuto nel corso dell'esecuzione dell'appalto e che, altrettanto asseritamente, EGP dovrebbe rifonderle, giacché tali oneri sarebbero da ricondurre -in ordine sparsoalle “varianti e conseguenti diverse modalità lavorative richieste all'appaltatore dalla committenza” così come alle “infiltrazioni d'acqua alla base della torretta” ...”; che “… ### base di tale approssimativa indagine causale, controparte quantificava detti oneri aggiuntivi in € 65.490,76 …” e che “… ### tale domanda è infondata, poiché essa è del tutto priva di supporto descrittivo e documentale, tale da consentire di comprendere l'an, il quando e il quomodo dell'insorgenza degli oneri aggiuntivi per la sicurezza di cui l'### invoca la refusione, nonché a giustificare il quantum in questa sede invocato …” (cfr. comparsa conclusionale della convenuta). 32. ### domanda riguarda la perdita e il danneggiamento delle attrezzature dell'attrice, verificatosi fra il 14 e il 16 ottobre 2016. 33. In citazione è stato al riguardo dedotto che “… tra il 14 ed il 16 ottobre 2015 si verificava la perdita ed il danneggiamento di attrezzature di proprietà della ### s.r.l. a causa dell'improvvisa apertura delle paratoie dello sbarramento …”; che “… Le acque trascinavano le seguenti attrezzature: ### di rampe in alluminio; Un ponteggio "pezziga"; Due tubi per pompe …”; che “… Si assisteva, altresì, al danneggiamento dell'escavatore posizionato alla base della torretta ed era necessario procedere a riallestire strumentazioni e controllare lo stato dei luoghi (base della torretta al fine di verificare la sussistenza dei livelli di sicurezza prima di riprendere le lavorazioni)…”; che “… Le doglianze dell'appaltatore venivano prontamente fatte oggetto di specifica riserva …”; che “… ### è ben documentato da un video pubblicato su un noto social network da EGP… Che la responsabilità di quanto accaduto sia imputabile alla committenza lo attestano e confermano il bollettino meteo e gli avvisi della locale protezione civile …”; che “… ### oggettivo è il dato che la competenza ad un costante monitoraggio della situazione del cantiere e la valutazione di eventuali pericoli sia in capo alla ### e per essa in capo alla D.L. …”; che “… A riprova della disorganizzazione che ha, purtroppo, caratterizzato il cantiere vi è l'intempestiva e-mail del 4.11.2016 (quindi successiva al descritto evento danno) attraverso la quale la D.L. trasmetteva il ### di ### …” e che “… l suddetti danni venivano quantificati dall'appaltatore in € 6.860,00 …” (cfr. atto di citazione). 34. In comparsa di risposta la convenuta, nel contestare anche in questo caso la domanda attrice, ha dedotto che “… Non migliore sorte, infine, spetta all'ultima delle domande ex adverso articolate e consistente, come anticipato, nella condanna di EGP al pagamento di € 6.860,00, derivante dal danneggiamento di una serie di macchinari impiegati nell'area di cantiere a seguito dell'improvvisa apertura -tra il 14 e il 16 ottobre 2016- delle paratoie di sbarramento del fiume …”; che “… A prescindere dal quantum della richiesta risarcitoria -anche qui, del tutto indimostrata-, la Scrivente ammette la propria difficoltà nel comprendere il titolo in base al quale l'attrice imputa ad EGP la responsabilità per il danneggiamento di detti macchinari …”; che “… Ed invero, non soltanto questa ### contesta la stessa presenza di detti macchinari nell'area di cantiere ma, anche ove presenti, il loro danneggiamento sarebbe da imputare (ancora una volta) alla negligenza dell'appaltatrice …”; che “… invero, come dimostra la documentazione che si allega, in data ### e con riferimento alle aree di cantiere, ### redigeva, in data ###, un verbale di “messa in sicurezza” (cd. “modello 300” …). In detto verbale -il cui contenuto è richiamato nel successivo documento denominato “modello 500”, firmato dal #### in data ### …- si legge chiaramente come “la messa in sicurezza della paratoia non garantisce la sicurezza idraulica a valle dello sbarramento a causa dell'apertura degli organi di scarico automatici …”; che “… È evidente, dunque, che, soprattutto in presenza di eventi atmosferici di una certa intensità -come quelli che, alla luce della documentazione prodotta dalla stessa controparte …, avrebbero condotto all'asserito danneggiamento dei suddetti macchinarifosse precipuo onere dell'attrice quello di adottare tutte le misure necessarie affinché i macchinari presenti nell'area di cantiere fossero adeguatamente assicurati contro il rischio di un'apertura automatica dello sbarramento, della cui esistenza l'attrice -come emerge dai documenti allegatiera perfettamente a conoscenza …”; che inoltre “… il “### di ### e ###Professionale”, recante data 18.5.2016, individuava il #### - rappresentante legale dell'odierna attrice-, tra le altre cose, quale capo cantiere responsabile della sicurezza …”; che, “… ai sensi dell'art. 2.1.5. del PSC …, emerge chiaramente come fosse compito precipuo del capo cantiere quello di vigilare, nella sua qualità di preposto ai fini della sicurezza, sul rispetto delle misure previste in detto piano, tra le quali devono essere annoverate le disposizioni di cui al successivo 4.2.21.1 -“Procedure in caso di condizioni atmosferiche avverse”- che, appunto, imponevano, in caso di piogge, di assicurare la messa in sicurezza “di impianti macchine attrezzature o opere provvisionali”, subordinando la ripresa dei lavori all'autorizzazione del medesimo capo cantiere, previa verifica dello stato dei luoghi e dei macchinari …” e che “… ### tale doglianza, pertanto, è priva di qualsivoglia fondamento …” (cfr. comparsa di risposta al punto D, a pagg. 16 e 17). 35. Nella ctu, sul punto, è dato leggere che “… Tra il 14 ed il 16 ottobre 2016 si verifica un'apertura delle paratie di sbarramento dell'acqua che allaga l'area di scavo; ### lamenta danni per la perdita di alcuni strumenti, l'avaria di un escavatore, il fermo degli operai, impegnati poi anche al ripristino del cantiere alle condizioni precedenti al fatto per riprendere i lavori …”; che “… EGP non accoglie le doglianze di ### e riporta due documenti che proverebbero come quest'ultima fosse stata avvertita della possibile apertura delle paratie. Il primo di essi (### 2) è un documento interno EGP nel quale è evidenziato che “lo scarico delle paratoie dissabbiatrici delle vasche non è in sicurezza”. Il secondo (### 3) è invece controfirmato da ### ma contiene solo l'informazione sul giorno ed ora di accesso alla zona di cantiere e sul divieto di alterare le condizioni funzionali delle opere idrauliche. …”; che “… Si può quindi asserire che con la mail del 20/7/2016, alla quale i documenti sono verosimilmente stati allegati, ### sia venuta a conoscenza di un documento interno EGP che riporta una scopertura di sicurezza su una parte di cantiere e su specifici macchinari che non erano sotto il suo diretto controllo …” e che “… ### la responsabilità di intervenire preventivamente è della direzione lavori che avrebbe dovuto sospendere le attività come indicato nel ### di ### del ### (###, in caso di forti piogge …” (cfr. ctu a pagg. 8-10). 36. In comparsa conclusionale l'attrice ha ribadito che “… a causa della noncuranza della committente … tra il 14 ed il 16 ottobre 2016, si verificava, inoltre, la perdita ed il danneggiamento di attrezzature di proprietà della ### s.r.l. quale conseguenza dell'improvvisa apertura delle paratoie (non comunicata all'appaltatrice) dello sbarramento gestito da EGP a cui peraltro seguiva il fermo lavorativo nel giorno 15.10.16 …”; che “… In particolare le acque trascinavano le seguenti attrezzature: ### di rampe in alluminio; Un ponteggio “pezziga”; Due tubi per pompe. In conseguenza di tale condotta si verificava il danneggiamento dell'escavatore posizionato alla base della torretta … ed era necessario procedere a riallestire strumentazioni e controllare lo stato dei luoghi (base della torretta) al fine di verificare la sussistenza dei livelli di sicurezza minimi prima di riprendere le lavorazioni …”. 37. Di converso la convenuta ha da ultimo dedotto (cfr. comparsa conclusionale), sempre in ordine a detta ultima domanda, che era infondata la domanda di condanna al pagamento di € 6.860,00, derivante dal preteso danneggiamento di una serie di macchinari impiegati nell'area di cantiere a seguito dell'improvvisa apertura -tra il 14 e il 16 ottobre 2016- delle paratoie di sbarramento del fiume; che la domanda era infondata, in quanto, sotto il profilo dell'an, l'attrice non aveva fornito alcuna prova né della presenza stessa di detti macchinari nell'area di cantiere né dei danni subiti; che in ogni caso, anche a voler ammettere la presenza dei suddetti macchinari e il danneggiamento degli stessi, la relativa causa sarebbe imputabile esclusivamente all'attrice, in quanto, come emergeva dalla documentazione in atti, in data ### e con riferimento alle aree di cantiere, era stato redatto da ### un verbale di “messa in sicurezza” (cd. “modello 300”), ove era dato leggere che “la messa in sicurezza della paratoia non garantisce la sicurezza idraulica a valle dello sbarramento a causa dell'apertura degli organi di scarico automatici”; che inoltre in data ### essa convenuta aveva trasmesso, a seguito di esplicita richiesta dell'attrice, i verbali di sicurezza idraulica; che anche lo stesso Ctu aveva dato atto del fatto che l'attrice fosse stata preventivamente avvisata dell'apertura delle paratie e del rischio idraulico che ciò comportava, per la mancata messa in sicurezza del cantiere. 38. Precisata la posizione delle parti, va ricordato che, come detto, l'appaltatrice ha iscritto quattro riserve, oggetto di esame da parte del ### 39. In particolare il Ctu ha precisato che “… ### prima riserva, a seguito dell'ordine di servizio del 21/9/2016, si precisa: 1) Che le infiltrazioni sono un evento imprevisto. 2) Di non aver ricevuto, contrariamente a quanto affermato nel ### un progetto esecutivo che prevedesse iniezioni di resine a seguito di infiltrazioni. 3) Che mancano indicazioni progettuali su come eseguire l'intervento. 4) Di dover ricorrere al subappalto perché il lavoro è così specifico da esulare dalle proprie competenze, facendo quindi riferimento al preventivo lavori presentato dall'azienda ### segnalata da ### di stimare in 41.093,60 € il costo dell'operazione (pari alla richiesta da ### più un margine del 20%). 5) Di aver ricevuto approvazione solo per 10.000 €. 6) Che necessitano ulteriori indicazioni su tempi, modi e procedure di intervento …” (cfr. ctu a pagg. 10 e 11) …”; che “… La seconda riserva, è strutturata su tre tipologie di richieste economiche: ### 1: ### di contabilizzare i costi (elencati nella tabella seguente) che, secondo ### sono stati sostenuti fino al 31/10/2016, ma non consuntivati negli stati di avanzamento lavori (### emessi da EGP alla data della riserva stessa …”, il tutto per € 92.186 (cfr. ctu a pag. 10 e tabella n. 1); che “… ### 2: ### risarcitorie, riferite all'allagamento della zona di lavoro avvenuto tra 14 e 16 ottobre 2016, dettagliate nella tabella seguente “il tutto per € 6.860,00 (cfr. ctu a pagg. 11 e 12 e tabella n. 2); che “… ### 3: Reiterazione della prima riserva del 26/9/2016 e richiesta di pagamento dei maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata realizzazione dell'intervento per la sigillatura delle venute di acqua. ### sostiene che a seguito dell'intervento della ### che non ha azzerato le infiltrazioni di acqua, ha dovuto mettere in esercizio sette pompe per una capacità totale di 16.000 litri/minuto e che, viste le condizioni di lavoro in presenza di 30/60 cm di acqua, ci siano stati dei rallentamenti nei lavori che hanno prodotto maggiori costi di manodopera …”, il tutto per € 68.350,00 (cfr. ctu a pag. 12 e tabella n. 3). 39.1 ### ctu è dato ulteriormente leggere che “… La terza riserva è la più articolata; il punto 1 è analogo al punto 1 della seconda riserva, ma contiene un numero minore di voci, perché alcune sono dichiarate risolte, le restanti sono riproposte come di seguito spiegato: III ### 1.a: (è) relativa alla voce di cui al punto 9 della tabella 1 calcolata con riferimento ad alcune voci al preziario DEI di ottobre 2016 pertanto l'importo richiesto aumenta come conseguenza di un presunto maggiore prezzo unitario …”, il tutto per € 27.978,00 (cfr. ctu a pagg. 12 e 13; tabella n. 4); che la “… ### 1.b: ricomprende le voci da 11 a 18 della tabella 1 con gli stessi importi richiesti in precedenza, ma con la precisazione che si tratta di maggiori oneri di sicurezza dovuti alla mancata consegna delle aree di cantiere …”, il tutto per € 10.510,00 (cfr. ctu a pag. 13; tabella 5); che la “… ### 1c: (è) corrispondente alla voce 19 della tabella 1 …”, il tutto per € 19.531,00 (cfr. ctu a pag. 13; tabella n. 6); che la “… ### 2: è una richiesta di contabilizzazione del saldo di oneri di sicurezza. ### sostiene che la mancata realizzazione della pista in alveo abbia impedito la messa in sicurezza idraulica, prezzata con codice 22.01.02.00/01 (colmata con materiale proveniente da cava), ma abbia reso necessaria la panconatura provvisionale. Gli oneri complessivi sarebbero 27.211 € dei quali EGP avrebbe corrisposto alla data della riserva 24.742 € con una differenza di 2.468 € …” (cfr. ctu a pagg. 13 e 14); che la “… ### 3: (è) ### di contabilizzazione di voci inerenti ad attività non conteggiate nei SAL alla data della riserva …”, il tutto per € 52.393,00 (cfr. ctu a pag. 14; tabella n. 7), con la precisazione che “… l'importo imputato all'utilizzo delle pompe passi dai 12.000 € del punto 1 della seconda riserva a 34.290 € che è il totale dei punti da 14 a 19 nella tab.7. …” (cfr. ctu a pag. 15) e che “… La quarta riserva reitera in toto la terza e non contiene richieste/osservazioni diverse dalla precedente, la quale anzi è corredata da stati di avanzamento lavori e registri di contabilità che non sono riallegati nel documento inviato a gennaio 2017 …” (cfr. ctu a pag. 15). 39.2 ### a pag. 15 ha precisato che le richieste economiche delle quattro riserve potevano essere riassunte, come da tabella n. 8, in complessivi € 176.090,00, di cui € 63.210,00, relativamente alla seconda riserva del 18/11/2026 (punto 2 e punto 3 della stessa riserva) ed € 112.880,00, relativamente alla terza riserva del 24/12/2016 (punto 1.a, punto 1.b, punto 1.c, punto 2 e punto 3 della stessa riserva). 40. Per praticità si riporta l'oggetto dei singoli punti delle riserve, come risultanti dalla citata tabella riepilogativa n. 8: ### riserva del 18/11/2016: punto 2 “### risarcitorie, riferite all'allagamento della zona di lavoro avvenuto tra 14 e 16 ottobre 2016” per € 6.860,00 e punto 3 “Maggiori costi di manodopera dovuti ai rallentamenti nei lavori causati dalle infiltrazioni di acqua” per € 56.350,00. Terza riserva del 24/12/2016: ### 1.a “Movimentazione materiali dovuta alla non realizzazione della pista in alveo” per € 27.978,00; punto 1.b “### di sicurezza dovuti alla mancata consegna dell'area di cantiere” per € 10.510,00; punto 1.c. “Intervento ditta Prematek” per € 19.531,00; punto 2 “Differenza per oneri di sicurezza conseguenti la non disponibilità della pista in alveo” per € 2.468,00; punto 3 “### di contabilizzazione di voci inerenti ad attività non conteggiate negli stati di avanzamento lavori alla data della riserva” per € 52.393,00. 41. ### tabella n. 17, riportata a pag. 18, il Ctu, dopo aver dato conto della posizione della committente EGP a margine delle predette riserve, ha indicato che, a fronte di una richiesta complessiva di € 171.769,00, erano stati riconosciuti dall'appaltante importi per € 44.073,00. 42. Orbene il ### dopo aver provveduto (da pag. 4 a pag. 10) alla ricordata descrizione delle contestazioni sollevate dall'appaltatrice e poi (da pag. 10 a pag. 24) all'analitico esame delle riserve iscritte dall'appaltatrice, è correttamente giunto, con valutazione condivisa quanto alle valutazioni tecniche e contabili, alla conclusione, in ordine al ### 1, che, “… ###isto quanto riportato nel paragrafo sul rapporto tra le parti dove si approfondiscono i dettagli delle rispettive posizioni in merito alla non realizzazione della pista di cantiere, alle infiltrazioni d'acqua e all'allagamento del 15/10/16, si ritengono fondate le richieste in termini di maggiore onerosità di parte attrice …” (cfr. ctu a pag. 24). 43. In relazione al ### 2, il Ctu è giunto alla conclusione che “… Con riferimento alle voci risultanti dalle riserve sollevate da ### del 18/11/2016 e del 24/12/2016, della risposta di EGP del 16/01/2017, e di quanto esposto nell'atto di citazione, tenuto conto delle considerazioni espresse nel paragrafo di analisi del contenuto delle riserve, si sintetizza nella tabella seguente voce per voce, a fronte dell'importo richiesto dall'attrice, il corrispettivo che si ritiene dovuto da EGP …”, con la precisazione che risulta riconosciuta dal ### alla luce delle riserve iscritte e ritenute in parte fondate, la somma di € 127.656,00 (cfr. tabella riassuntiva n. 24, riportata a pag. 24). 44. In particolare, per praticità si riporta l'oggetto dei singoli punti delle riserve, come risultanti dalla citata tabella riepilogativa n. 24, indicando, voce per voce, solo gli importi riconosciuti dovuti dal #### riserva del 18/11/2016: punto 2 “### risarcitorie, riferite all'allagamento della zona di lavoro avvenuto tra 14 e 16 ottobre 2016” per € 4.850,00 e punto 3 “Maggiori costi di manodopera dovuti ai rallentamenti nei lavori causati dalle infiltrazioni di acqua” per € 38.828,00. Terza riserva del 24/12/2016: ### 1.a “Movimentazione materiali dovuta alla non realizzazione della pista in alveo” per € 16.593,00; punto 1.b “### di sicurezza dovuti alla mancata consegna dell'area di cantiere” per € 10.210,00; punto 1.c. “Intervento ditta Prematek” per € 19.810,00; punto 2 “Differenza per oneri di sicurezza conseguenti la non disponibilità della pista in alveo” per € 1.854,00; punto 3 “### di contabilizzazione di voci inerenti ad attività non conteggiate negli stati di avanzamento lavori alla data della riserva” per complessivi € 35.511,00, il tutto appunto per complessivi € 127.656,00. 44.1 Come detto, il Ctu ha proceduto all'analitico esame delle richieste contenute nelle riserve (cfr. ctu da pag. 18 a pag. 24), riportate graficamente nel prospetto riepilogativo di pag. 18, ove risulta la tabella 17, contenente la classificazione e quantificazione delle voci delle riserve ### e della posizione di ### riserve indicate dalla lettera A alla lettera N e poi oggetto di analitica analisi nelle pagine successive. 44.2 Per mera completezza va ricordato che, come risulta a verbale dell'udienza del 6/6/2023, il Ctu ha precisato, “… con riferimento alla questione dell'extra utilizzo, che a pag. 22 della relazione finale, penultimo punto, … sono stati riconosciuti i maggior oneri per i giorni successivi alle otto settimane previste nel piano di sicurezza, mentre sono stati sottratti i costi dell'energia per tutto il periodo dei novanta giorni di utilizzo delle pompe in questione dal momento che la convenuta ha fornito a proprio carico l'energia necessaria; in pratica sono stati riconosciuti i 34 giorni successivi ai 56 previsti in contratto. Evidenzia che non vi è un errore di calcolo, ma una interpretazione del dato contrattuale …”. 45. Da ultimo, tenuto conto del limite di tolleranza previsto dall'art. 31.1 del contratto, il Ctu ha precisato che “… Con riferimento all'articolo 31.1 dell'annex ### facente parte del contratto (vedi pagina 2 di questa relazione) l'appaltatore è soggetto ad una franchigia del 10% del valore contrattuale pari ad 32.402 € …”, per cui “… La differenza tra quanto riconosciuto e la franchigia è di: 127.656 € - 32.402 € = 95.254 € …” (cfr. ctu a pag. 25). 46. Osserva il Giudice che, condivisa -come dettola conclusione cui è pervenuto il Ctu in ordine al quesito n. 1, non pienamente condivise sono le conclusioni cui è pervenuto il ### relativamente al quesito n. 2, in ordine ad una delle voci delle riserve, ritenute fondate dal Ctu stesso. 47. Ci si riferisce alla voce iscritta nella seconda riserva del 18/11/2016 al punto 2, ossia “### risarcitorie, riferite all'allagamento della zona di lavoro avvenuto tra 14 e 16 ottobre 2016”, riconosciuta dal Ctu fondata per € 4.850,00, in quanto vi era stata adeguata segnalazione, da parte della convenuta, sui rischi idrologici dell'area, per cui il mantenimento delle attrezzature in loco da parte dell'attrice e la lamentata perdita non è imputabile alla convenuta. 48. In conclusione, condivise le ulteriori considerazioni del Ctu tanto con riferimento alla ### fondatezza delle altre riserve iscritte quanto con riferimento all'applicazione della percentuale di ‘tolleranza' del 10%, va riconosciuta all'attrice la complessiva somma, a titolo di sorte, di € 90.404,00, pari ad € 122.806,00 (importo complessivo delle riserve ritenute fondate: € 127.656,00 - € 4.850,00) - € 32.402 (percentuale di ‘tolleranza'). 49. ### di procedere all'esame della domanda sugli interessi, richiesti in base al D.Lgs 231/2002, e sull'### appare opportuno premettere brevi considerazioni sulla natura delle riserve e conseguentemente delle somme richieste, potendosi invero astrattamente rientrare tanto nell'ambito del corrispettivo per la prestazione resa quanto nell'ambito risarcitorio. 50. Alla luce delle prospettazioni di parte attrice sulle maggiori lavorazioni e sul sostenimento di maggiori oneri in corso d'opera, osserva il Giudice, con riferimento alle voci effettivamente riconosciute, che le pretese, avanzate dall'appaltatrice per fatti inerenti alla concreta esecuzione dell'opera, rappresentano ulteriori compensi rispetto a quelli originariamente pattuiti. 51. Di conseguenza le somme, odiernamente riconosciute all'attrice con riferimento alle riserve iscritte e accolte, si ricollegano al riconoscimento di maggiori lavorazioni e al sostenimento di maggiori oneri in corso d'opera, rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto, e quindi hanno natura di corrispettivo. 52. ### somma liquidata per le singole voci delle riserve iscritte, stante la natura di corrispettivo, vanno pertanto riconosciuti gli interessi moratori commerciali ex artt. 4 e 5 D.Lgs 231/2022. 53. Analogamente va riconosciuta l'### trattandosi -come dettodi corrispettivi imponibili. 54. Alla luce delle risultanze di causa la convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore dell'attrice e per le riserve accertate fondate, della complessiva somma di € 90.404,00, oltre all'### come per legge, e agli interessi moratori commerciali ex artt. 4 e 5 D.Lgs 231/2022 fino al saldo effettivo. 55. Atteso l'esito complessivo del giudizio e la soccombenza reciproca (cfr. Cass. SU ###/2022; Cass. 16430/2023), le spese di lite, liquidate in dispositivo in base al DM 147/2022, vanno compensate per 1/4 e poste per il residuo a carico della convenuta per il grado di soccombenza. 55.1 Si è preso in considerazione il valore medio dello scaglione ‘52.001-260.000', tenuto conto della natura e del valore ### della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte vittoriosa: sull'importo di € 14.103,00 va operata la disposta compensazione. 56. Le spese di ctu, già liquidate con decreto del 6-13/6/2023, vanno compensate per 1/4 e definitivamente poste a carico della società convenuta per la restante quota di 3/4, stante il grado di soccombenza; quindi per la quota di 1/4 le spese di ctu resteranno definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuna. 56.1 Premesso che nel caso di specie la parte attrice non è risultata neanche totalmente vittoriosa, si ricorda che anche nell'ipotesi di parte totalmente vittoriosa si è recentemente affermato in giurisprudenza (in senso contrario peraltro Cass. 6301/2007; Cass. 14925/2010) il principio che la compensazione delle spese processuali -nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sé, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d'ufficioè soltanto esclusione del rimborso e dunque negazione della condanna, senza quindi che la ripartizione pro quota delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa possa costituire violazione del divieto di condanna di quest'ultima alle spese ex art. 91 c.p.c. (cfr. Cass. 1023/2013; Cass. 17739/2016; Cass. 26849/2019). 56.2 Questi principi sull'attribuzione pro quota delle spese di ctu anche alla parte totalmente vittoriosa valgono a maggior ragione nel caso, come quello che qui ci occupa, di parte non totalmente vittoriosa. P.Q.M. definitivamente pronunciando: • in parziale accoglimento della domanda dell'attrice ### S.r.l., condanna la convenuta ### S.p.a. al pagamento, in favore dell'attrice e per i titoli indicati in motivazione, della complessiva somma di € 90.404,00, oltre ### come per legge, e agli interessi moratori come indicato in motivazione; • rigetta la domanda attrice quanto al resto; • compensa per 1/4 le spese di lite e condanna la convenuta, per il grado di soccombenza, al pagamento, in favore dell'attrice, del residuo, che liquida in € 10.577,25 per compensi professionali e in € 589,50 per spese, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge; • compensa per 1/4 le spese di ctu, liquidate con decreto del 6-13/6/2023, e pone il residuo definitivamente a carico della convenuta per il grado di soccombenza.
Così deciso a ### il ### il Giudice
dott. ###
causa n. 45115/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Scerrato Francesco Remo