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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 3062/2025 del 09-10-2025

... stesse semplicemente camminando, che non vi erano condizioni di meteo avverse, e che i genitori fossero presenti al momento della caduta. I segnalati elementi consentono allora di ritenere, alla luce della giurisprudenza appena sopra richiamata, che, nel caso di specie, il pericolo di cadute non fosse prevedibile ed evitabile con la dovuta diligenza, tanto emergendo con estrema chiarezza dalla circostanza che il paletto tranciato non era visibile. Si trattava, pertanto, di una situazione dannosa, che l'esercente la responsabilità sul minore non avrebbe potuto e dovuto calcolare e che non avrebbe potuto impedire interrompendo la condotta tenuta dal figlio all'epoca minore. Sulla scorta di tutti i dati accertati, ovvero, per un verso, l'intrinseca pericolosità della cosa e la non prevedibilità ed evitabilità del pericolo e, per altro verso, la condotta consona del minore danneggiato ed il corretto esercizio della vigilanza da parte del genitore, reputa il ### di poter giungere, in accoglimento della domanda formulata dagli attori, alla conclusione della imputabilità del sinistro alla responsabilità Comune di ### Acclarato quanto detto in punto di responsabilità in ordine al quantum (leggi tutto)...

testo integrale

 n. 5227/2019 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di ### nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n.r.g. 5227/2019 promossa da #### ( C. F. ###) nato a S. ### C.V. ### il ### residente ###Casapulla ### rappresentatp e difeso dall' Avv.to ### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in #### alla via Napoli n.46; -attore ###, (C.F.: ###) con sede in P.zza Municipio 1 Casapulla ###, in persona del ### pro tempore sig. ### rappresentato e difeso dell'avv. ### (C.F. ###), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in #### alla via F. 
Sersale n. 1; -convenuto - Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l. 69/2009. 
Con atto di citazione regolarmente notificato, i sig.ri ### e ### in qualità di esercenti la potestà genitoriale del minore ### convenivano in giudizio il Comune di ### per ottenere il risarcimento delle lesioni subite dal minore in seguito ad una caduta avvenuta in ###. ### accaduto in data ###. 
In particolare, gli attori deducevano che il figlio minore mentre giocava con gli amichetti nella piazzetta di proprietà comunale, inciampava in un'insidia (presumibilmente un palo della luce tranciato) riportando lesioni quantificate in ### 21,841,51. 
Iscritta a ruolo la causa, si costituiva in giudizio il Comune di ### il quale eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di citazione e nel merito il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese ed onorari. 
In data ### interveniva nel processo il ### danneggiato all'epoca dei fatti minore che divenuto maggiorenne in data ### ed acquisita capacità d'agire proseguiva l'azione promossa inizialmente dai rappresentanti legali. 
Espletata la fase istruttoria, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., con produzioni documentali ed escussione dei testimoni, veniva disposta ed espletata CTU medico legale. 
Infine, la causa era riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche. 
Preliminarmente va rigettata la sollevata eccezione di nullità dell'atto di citazione, in quanto infondata e generica poiché l'attore ha sufficientemente precisato sia il luogo del sinistro sia le modalità dell'infortunio ed, in particolare, che l'evento dannoso si verificava a causa di un palo della luce tranciato presente nell'area giochi, producendo i rilievi fotografici che riproducevano lo stato dei luoghi. 
Venendo al merito della controversia si osserva che la domanda è fondata e va accolta nei limiti che si indicheranno.  ### ha agito nella presente sede invocando la responsabilità del convenuto per il sinistro subito, nelle circostanze di tempo e luogo di cui all'atto di citazione, ai sensi dell'articolo 2051 ### della fondatezza della domanda attorea sarà svolta, pertanto, con riguardo a tale ipotesi di responsabilità. 
Avviando la disamina con riguardo alla responsabilità da cose in custodia, appare utile operare un breve excursus dei principi elaborati dalla giurisprudenza. 
E' noto che siffatta responsabilità, prevista dall'art. 2051 cod. civ., abbia carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. civ., Sez.III, 5 maggio 2013, n° 2660). Nell'ambito della suddetta forma di responsabilità non assume, dunque, rilievo la condotta del custode, posto che la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016). È, tuttavia, consolidato l'orientamento che ammette in capo al custode la possibilità di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, codice civile, e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso. La responsabilità del custode, dunque, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile a un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorchè dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima. 
E' bene, altresì, chiarire come la giurisprudenza si sia espressa anche nel senso che, in tema di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare l'esimente del caso fortuito, deve essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito (integrando così una mera difesa la fattispecie di cui dell'art. 1227 c.c., comma I: per tutte, Cass. 30/09/2014, 20619; Cass. Sez. U. 03/06/2013, n. 13902). 
In considerazione altresì del fatto che il sinistro per cui è causa sia avvenuto in danno di un soggetto all'epoca dei fatti minore, intento a giocare in un parco comunale, bisogna ricordare che la giurisprudenza espressasi in fattispecie similari ha chiarito i seguenti principi: “La caduta di un bambino di tre anni e mezzo di età da uno scivolo in ora notturna è un evento certamente prevedibile ed evitabile con un grado normale di diligenza. Il fatto che ai piedi dello scivolo vi sia una buca o una conca, un avvallamento che aumenta il rischio di cadute pericolose non fa che rendere ancora più prevedibile l'evento dannoso; sicché aumentano le probabilità che la cooperazione colposa del soggetto danneggiato - nel caso, degli adulti tenuti alla vigilanza sul bambino - possa avere un'efficacia causale del tutto assorbente ai sensi dell'art. 1227 c.c., assumendo la cosa il ruolo puro e semplice di occasione dell'evento. In altri termini, un genitore (o, comunque, un adulto) che accompagna un bambino così piccolo, in ora notturna (e perciò priva di luce solare) in un parco giochi e gli consente di giocare su di uno scivolo ai piedi del quale c'è una buca, deve avere ben presenti i rischi che ciò comporta, non potendo poi invocare come fonte dell'altrui responsabilità, una volta che la caduta dannosa si è verificata, l'esistenza di una situazione di pericolo che egli era tenuto doverosamente a calcolare. (v. Cassazione civile sez. III, 26/05/2014, n.11657); In altri termini, un genitore (o, comunque, un adulto) che accompagna un bambino in un parco giochi deve avere ben presenti i rischi che ciò comporta, non potendo poi invocare come fonte dell'altrui responsabilità, una volta che la caduta dannosa si è verificata, l'esistenza di una situazione di pericolo che egli era tenuto doverosamente a calcolare.” (v. Cassazione civile sez. III, 25/08/2014, (ud.  29/05/2014, dep. 25/08/2014), n.18167). 
Tali pronunce si pongono in linea con quanto previsto in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, secondo cui la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art.  1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (esclusa, nella specie, la responsabilità dell'Ente per la caduta occorsa ad bambino a causa di un marciapiede sconnesso, atteso che la caduta era avvenuta in un luogo ben noto al bambino, posto che si era nei pressi della casa del nonno; che lo stato di sconnessione del marciapiede era noto sia ai genitori che al minore; che gli effetti della caduta deponevano nel senso che il bambino stesse correndo, il che avrebbe obbligato il nonno ad un'adeguata sorveglianza; che il comportamento colposo di chi era tenuto alla sorveglianza era tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno, escludendo in questo modo la responsabilità del .” (Cassazione civile sez. VI,11/11/2022, n.###). 
Inquadrate così le linee guida, vanno ora svolte le considerazioni relative al caso concreto, sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria orale, in particolare concentrando l'attenzione sui profili relativi all'esistenza del nesso causale, espressamente contestato dalla parte convenuta. 
Il testimone, ### nel confermare per conoscenza diretta in quanto presente ai fatti il giorno 31.5.2018 intorno alle 17:00 a via ### a ### riferiva che “ mentre i bambini giocavano ### figlio degli attori, mentre giocava con gli altri bambini e si stava spostando per andare verso l'altalena l'ho visto cadere; prima di cadere non stava correndo ma stava camminando; preciso che il fatto è accaduto nella piazzetta comunale di ### dove c'è un area giochi… sono andata vicino e mi sono resa conto che dove era caduto il bambino una protuberanza come un palo della segnaletica o della luce che era ben nascosto da fogliame e spazzatura e che non era visibile ; aveva forma cilindrica e sporgeva da terra circa 10 - 15 centimetri ed aveva le dimensioni di un palo della luce per quanto riguardo i diametro; il bambino è caduto in avanti on il braccio sinistro sotto il corpo esibito si vedeva che era rotto” precisando altresì “visto il piede urtare come se fosse bloccato da qualcosa ed poi è caduto di peso.”. 
Dichiarazioni analoghe venivano effettuate anche dal ### indifferente alle parti, la quale dichiarava che “ il fatto è accaduto nella piazzetta ### di ### il ### , alle ore 17:15 - 17:30 ; ho visto che il figlio degli attori mentre stava camminando per dirigersi nell'area verde ed è inciampato ed è caduto di lato urtando con il braccio sinistro terra; sono accorso perchè il bambino che all'epoca era piccolo in quanto è del 2005 come mio figlio, si lamentava per il dolore, e così ho visto che per terra dove era caduto c'era vicino al marciapiede un tubo di forma cilindrica di piccole dimensione che non si poteva vedere perché ricoperto di fogliame e immondizia,… il bambino si è fatto male al braccio ed è subito dopo stato portato in ### …ed in particolare preciso che è caduto vicino al marciapiede che porta all'aera verde dove c'è l'altalena…. preciso che ho visto il bambino camminare e poi cadere e solo quando mi sono avvicinata ho visto il tubo che sporgeva circa 10 centimetri da terra; il luogo della caduta era molto sporco e ricoperto di immondizia e foglie”. 
Così brevemente riassunti gli esiti delle prove testimoniali e non essendo emersi elementi per dubitare della credibilità delle dichiarazioni rese dai soggetti tutti a diretta conoscenza dei fatti di causa, possono dirsi quindi acquisiti i dati per cui il minore non stesse correndo, ma stesse semplicemente camminando, che non vi erano condizioni di meteo avverse, e che i genitori fossero presenti al momento della caduta. 
I segnalati elementi consentono allora di ritenere, alla luce della giurisprudenza appena sopra richiamata, che, nel caso di specie, il pericolo di cadute non fosse prevedibile ed evitabile con la dovuta diligenza, tanto emergendo con estrema chiarezza dalla circostanza che il paletto tranciato non era visibile. 
Si trattava, pertanto, di una situazione dannosa, che l'esercente la responsabilità sul minore non avrebbe potuto e dovuto calcolare e che non avrebbe potuto impedire interrompendo la condotta tenuta dal figlio all'epoca minore. 
Sulla scorta di tutti i dati accertati, ovvero, per un verso, l'intrinseca pericolosità della cosa e la non prevedibilità ed evitabilità del pericolo e, per altro verso, la condotta consona del minore danneggiato ed il corretto esercizio della vigilanza da parte del genitore, reputa il ### di poter giungere, in accoglimento della domanda formulata dagli attori, alla conclusione della imputabilità del sinistro alla responsabilità Comune di ### Acclarato quanto detto in punto di responsabilità in ordine al quantum debeatur possono condividersi le conclusioni cui eè giunto il consulente tecnico.  ### espletata dal ###. ### che si ritiene corretta e immune da censure, accertava infatti la sussistenza del nesso di causalità e dunque la compatibilità delle lesioni riportate dal danneggiato quale conseguenza della caduta come descritta in citazione precisando che: “in relazione al fattore cronologico del fatto generatore vi è la possibilità di stabilire un nesso di causalità tra l'evento e le lesioni riportate”, il danneggiato riportò “ ### scomposta biossea avambraccio sinistro trattata chirurgicamente con placche e viti, limitazione della flessione dell'interfalangea del pollice sinistro quale esito chirurgico.” A seguito delle lesioni riportate l'istante ebbe a riportare un periodo di invalidità quantificabile, sulla scorta degli atti esibiti, di gg 120 così divisa ### gg 10### ITT ; ITP al 70% gg 30###; ITP al 50% gg 60### e ITP residua al 25% gg 30###. 
Allo stato attuale, il periziando presentava “### cicatriziali in regione 2/3 avambraccio sinistro superficie volare, esito cicatriziale da mano chirurgica a forma di losanga della lunghezza di 12.00 cm, il margine verticale più ampio è della lunghezza di 2.00 cm , non aderente ai piani sottostanti. ### cicatriziali in regione 2/3 avambraccio sinistro regione dorsale, cicatrice da mano chirurgica, lungo il margine radiale, lineare nastriforme non aderente ai piani sottostanti della lunghezza di 8,00 cm. Deficit della flessione (di 65°) della falange distale del 1° dito mano sinistra.”. ### proseguiva ritenendo che “considerando che il ricorrente ha rimosso i mezzi di sintesi, non sono presenti limitazioni funzionali evidenti delle contigue articolazione, come ovvio gli esiti cicatriziali, sono insiti nel trattamento di steosintesi, considerando la lieve limitazione funzionale dell'interfalange del pollice sinistro, in soggetto destrimane, ritengo che il danno biologico complessivo comprensivo dell'esito cicatriziale, relativo all'evento traumatico è da valutare in misura del 7%.”. 
Pertanto, andranno riconosciute e liquidate i seguenti importi: ### € 12.410,10; danno biologico temporaneo € 3.783,94; Spese mediche € 250,00. 
Al danneggiato, dunque, spetteranno le predette somme, su cui andranno poi calcolati gli interessi legali sulle somme spettanti per il risarcimento espresse all'attualità, dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonchè sulla minor somma risultante dalla loro divisione per il coefficiente ### corrispondente alla data del fatto, via via annualmente rivalutata sulla base degli stessi indici, con esclusione degli interessi sugli interessi legali, a far data dal giorno del fatto a quello della pronuncia (cfr.sent. Trib. Na 2253/03, 3303/05); oltre ancora gli interessi al tasso legale decorrenti dal deposito della sentenza al giorno dell'effettivo soddisfo. 
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, sì come liquidato nella considerazione della tipicità e della ordinarietà delle lesioni subite, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è stata comunque offerta dalla difesa degli attori adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo. 
Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando nel procedimento tra le parti in epigrafe indicate, così provvede: − In accoglimento della domanda, dichiara la responsabilità del sinistro occorso all'attore ### del ### di in persona del rappresentate legale pro tempore e per l'effetto lo condanna al risarcimento dei danni subiti così quantificati: ### € 12.410,10; danno biologico temporaneo € 3.783,94; Spese mediche € 250,00 oltre interessi come da parte motiva; interessi legali sulle predette somme dal deposito della sentenza al saldo; − Condanna il ### di ### alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in 2.540,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.  − Pone definitivamente, a carico della parte convenuta, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio. 
S. ### 7 ottobre 2025 Il Giudice Dr. ### 

causa n. 5227/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Di Salvo Rita

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 4822/2025 del 09-10-2025

... geotecnici molto scadenti. Dalla morfologia e dalle condizioni geologiche e geomeccaniche si evince che le cause dei dissesti sono attribuibili sia alla assente e inadeguata regimentazione delle acque meteoriche provenienti dai fabbricati a ridosso del versante (lastrici solari, giardini terrazzi, aiuole foriere ed altro), sia alla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia alla qualità del basamento tufaceo e alle condizioni morfologiche, con la progressiva erosione del fronte tufaceo con il conseguente arretramento ad opera degli agenti atmosferici e del vento. Tutti questi fattori costituiscono “fattori predisponenti alla genesi di fenomeni franosi” ... ### ha evidenziato che per tutto l'ammasso tufaceo le forze stabilizzanti sono superiori a quelle destabilizzanti aumentate dall'azione sismica e dalla condizioni morfologiche, attestando la stabilità dell'intero ammasso tufaceo tranne nei punti dove i fattori predisponenti sopra indicati (soprattutto nei fronti 3 e 4) determinano il crollo di massi tufacei e speroni instabili rilevati, nonché il costante arretramento del fronte con la caduta di materiale piroclastico eterometrico (proveniente dalla parte superficiale (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. ### - Presidente - - dr. ### - ### - - dr. ### - ### - ha pronunziato la seguente: ### nel processo civile d'appello iscritto al n. 1437/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1423/2019, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 6973/2008, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 14.03.2025 pendente ### “### Sereno” di ### n. 74 - ### n. 405 bis - Napoli (P. Iva - C.F.: ###5) in persona dell'amministratore professor ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### (C.F.: ###) in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello ### E ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###) rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in primo grado ### - ### NONCHÉ ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###), ### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###) rappresentati e difesi dall'avvocato ### (C.F.: ###) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione #### (C.F.: ###) e ### (C.F.: ###) rappresentati e difesi dall'avvocato ### (C.F.: ###) in virtù di procura alle liti in calce alla copia notificata della citazione ### A&P ### S.p.A. (P. Iva e C.F.: ###) in persona del legale rappresentante pro tempore ###: risarcimento danni ### per l'appellante: “… riforma integrale della Sentenza appellata, per tutti i motivi in diritto ed in fatto indicati nell'atto di appello a cui ci si riporta, e con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio …”; per gli appellati ############# e #### e ### “.., nel riportarsi e dunque nel reiterare le eccezioni per come già formulate nella propria comparsa di costituzione, chiede che la causa sia trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.  190 c.p.c.”; per gli appellati - appellanti incidentali ### e ### “### appellata e appellante incidentale si riporta integralmente a tutto quanto dedotto, domandato e allegato nei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e il rigetto del proposto appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale sul capo censurato, con il favore delle spese di lite da liquidarsi a favore del procuratore anticipatario .”; per gli appellati ### e ### “… si riporta a tutte le proprie difese ed alle relative conclusioni rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento, con vittoria di spese e competenze professionali. Impugna le avverse conclusioni, richieste e produzioni. Chiede assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1. 
Con citazione notificata in data 14 - 15.2.2008 ### e ### in seguito al distacco di due grossi massi dal costone tufaceo retrostante il loro fabbricato e sul quale poggia il condominio del “### Sereno” in Napoli, convenivano quest'ultimo innanzi al Tribunale di Napoli per sentirlo condannare all'esecuzione delle opere necessarie ad assicurare la sicurezza del costone e l'incolumità delle persone nei fabbricati in ### nonché al risarcimento dei danni patiti. 
Nello specifico, gli attori deducevano che nel corso del mese di gennaio 2008, dalla parte sommitale del costone tufaceo retrostante il fabbricato di ### n. 399, e su cui insiste il ### convenuto, si staccavano due imponenti blocchi di tufo, i quali precipitavano in basso arrestando la loro corsa sui terrazzi di essi istanti. A seguito dell'occorso, intervenivano sui luoghi di causa i ### del fuoco, i quali verbalizzavano “la caduta di un grosso masso di materiale tufaceo di dimensioni di circa 2.00x1.00x1.00 che si è staccato dal costone ed è caduto nel giardino - terrazzo. A un sopralluogo visivo si è constatato uno stato di dissesto del costone con il rischio che altre parti di ampie dimensioni possono staccarsi e gravare sulle costruzioni sottostanti” e provvedevano a “inibire l'utilizzo del giardino/terrazzo ed abitazione, sottostante il costone dove è presente tuttora il masso tufaceo che si è staccato dal costone, compreso il locale letto prospiciente il giardino/terrazzo, dell'abitazione principale, nonché l'uso del terrazzamenti e giardino dell'abitazione di proprietà sig.ra ### al terzo piano, con ingresso di via ### 399”, prescrivendo, tra altre cose, “lavori di bonifica e consolidamento e messa in sicurezza del costone interessato dal dissesto, inoltre necessitano interventi strutturali dei terrazzi del parco ### che poggiano sul costone stesso”. ### di Napoli successivamente interdiceva l'utilizzo degli spazi interessati e intimava il ### di eseguire opere di messa in sicurezza del costone con relativo certificato di eliminato pericolo. Nonostante la realizzazione di alcuni interventi ad opera dell'amministrazione condominiale, lo stato di emergenza persisteva.  ### attrice, pertanto, chiedeva condannarsi il ### convenuto ovvero i terzi chiamati in causa, in solido e/o ciascuno per quanto di ragione, ad eseguire a proprie spese e cure i lavori di risanamento statico del costone tufaceo a strapiombo ed, in ogni caso, le opere strutturali necessarie per la messa in sicurezza della suddetta parete, in particolare, quelli in corrispondenza delle unità immobiliari di proprietà, nonché la condanna dello stesso ### ovvero dei terzi chiamati in causa in solido e/o ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non, oltre interessi. 
Si costituiva il ### “### Sereno” chiedendo il differimento dell'udienza per consentire la chiamata in causa dei terzi ritenuti unici responsabili dell'evento dannoso lamentato dagli attori. Deduceva, a sostegno, che la porzione da cui sarebbe avvenuto il distacco non era di proprietà condominiale ma di quei soggetti titolari dei terrazzamenti da cui era scaturito l'evento e che, comunque, qualora si fosse ritenuta la porzione di costone quale muro divisorio, sarebbe sussistito l'onere di custodia anche a carico degli stessi attori ex art. 887 c.c. in applicazione del principio di “comproprietà del muro divisorio” tra fondi a dislivello o, ancora, l'inesistenza della titolarità del costone in quanto esistente in natura e, per tale motivo, appartenente al patrimonio dello Stato. 
Si costituivano i terzi chiamati, la A&P ### S.p.a., ### e ############# e ### chiedendo il rigetto della domanda proposta dal ### Il giudizio veniva istruito mediante l'espletamento consulenze tecniche e all'esito all'udienza dell'11.12.2017, la causa veniva riservata in decisione. 
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva: “A) Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il ### “### Sereno” in Napoli alla via F. ### n. 74 e/o via ### n. 405/bis all'effettuazione di tutte le opere indicate analiticamente nella relazione di consulenza tecnica di ufficio del ### (in particolare alle pagg.  da 24 a 26) nonché al pagamento in favore di ### e ### della complessiva somma di euro 77.205,00= all'attualità oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo; B) Condanna il ### “### Sereno” in Napoli alla via F. ### n. 74 e/o via ### n. 405/bis alla refusione delle spese del grado in favore di parte attrice che liquida in euro 500,00=per spese ed in 21.387,00= euro per compensi oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, oneri accessori e con attribuzione agli avv.ti ### e ### dichiaratisi antistatari; C) spese compensate tra le altre parti; D) condanna il ### “### Sereno” in Napoli alla via F. ### n. 74 e/o via ### n. 405/bis al pagamento delle spese delle ctu dell'arch. Scala e della dott.ssa ### come già liquidate nei rispettivi decreti”.
§ 2. 
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il ### e notificata il ###, con citazione notificata in data ### e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., il ### “### Sereno” di ### n. 74 - ### n. 405 bis in Napoli interponeva appello - iscritto a ruolo il ### - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “… 2) In via principale, accertare e dichiarare la nullità della Sentenza n. 1423/2019 resa dal Tribunale di Napoli in data 7 febbraio 2019 per omessa integrale motivazione su tre capi di domanda esposti in primo grado, ex art 161 I comma n. 1 cpc; 3) In via gradata, accertare e dichiarare la nullità della Sentenza n. 1423/2019 resa dal Tribunale di Napoli in data 7 febbraio 2019 per omessa integrale motivazione su tre capi di domanda esposti in primo grado ex art 161 I comma n. 1 cpc e per l'effetto rimettere la causa al giudice di primo grado; 4) In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la nullità della Sentenza n. 1423/2019 resa dal Tribunale di Napoli in data 7 febbraio 2019 per omessa integrale motivazione su tre capi di domanda esposti in primo grado ex art 161 I comma n. 1 cpc, e per l'effetto riformare integralmente la Sentenza di primo grado per l'applicazione dell'art 887 c.c., e/o per la demanialità del fronte tufaceo da cui è generato il danno, di pertinenza, pertanto, del Comune di Napoli, e/o per la illegittimità del diritto al risarcimento dei danni in dipendenza della abusività del bene immobiliare di proprietà della parte attorea; 5) In via comunque alternativa e principale riformare integralmente la Sentenza resa dal Tribunale di Napoli al n. 1423/2019 del 7 febbraio 2019 per gli altri motivi esposti in parte assertiva e per l'effetto rigettare integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;…”. 
Si costituivano ############# e ### i quali, condividendo le domande formulate dal ### appellante, richiedevano l'accoglimento delle descritte conclusioni: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza appellata per la parte in cui si decide sulla titolarità del costone; 2) nel merito, accogliere l'appello come formulato dal ### per le motivazioni come ivi meglio esplicitate; 3) in conseguenza di ciò condannare i sigg.ri ### - ### al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”. 
Si costituivano ### e ### che chiedevano il rigetto dell'appello e proponevano, altresì, appello incidentale per la riforma della sentenza nella parte in cui omette di porre a carico del soccombente condominio le spese della C.T.U. tecnica a firma del geologo dott. ### la quale ha comportato un esborso di € 8.760,00 per spese pagate n in sede ###data ### assegno 6055430739 tratto sulla banca ### dei ### di ### e € 2.670,00, pagate con bonifico del 31/1/2011. 
Da ultimi si costituivano ### e ### i quali, ritenendo di non essere coinvolti dal proposto appello, chiedevano “l'estromissione” dal giudizio. 
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 5.07.2019, veniva rinviata in prosieguo al 20.09.2019 onde consentire l'acquisizione del fascicolo di primo grado necessario per la decisione in merito all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dall'appellante. Rigettata l'istanza di sospensione, la causa veniva rinviata al 26.03.2021 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo. All'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il ### la causa veniva riservata per la decisione. 
Le parti depositavano memorie conclusive. 
§ 3. 
La gravata sentenza ha accolto la domanda, con le seguenti motivazioni: “… 2. ### attrice, come emerge dai titoli prodotti e dalle risultanze delle relazioni di consulenza tecnica di ufficio, appare del tutto legittimata all'azione proposta nei confronti del ### 2.1. Ai fini della decisione del presente giudizio appaiono ovviamente fondamentali le due consulenze tecniche espletate. La prima di natura geologica, affidata alla dott.ssa ### la quale in via preliminare ricostruisce i luoghi di causa e le vicende che hanno condotto al presente giudizio. Gli attori sono proprietari dell'appartamento sito al 3° piano di ### n. 399. Il fabbricato è posto a ridosso del costone tufaceo su cui è edificato il ### di ### n.74 e con accesso anche da ### tramite una cavità artificiale in tufo e un ascensore che permette di raggiungere la quota dei giardini m.40 - 41 s.l.m. ### attrice già nel 1980 segnalava al ### di ### n. 74 ### uno stato di pericolo rilevato anche dai diversi interventi dei ### del ### del 16.10.1980 e dei ### urbani del 29.3.82 che diffidavano a non praticare i luoghi interessati dai dissesti e intimavano l'esecuzione dei lavori di riparazione necessari. 
Nel dicembre 1994 il ### comunicava all'#### di aver fatto eseguire i lavori straordinari di pulizia del costone grazie all'intervento delle “### di Cortina”. A seguito della diffida ### del 24.11.95 il condominio ### incaricava l'ing. ### di verificare le condizioni dell'intero costone tufaceo compreso tra ### ed il cortile dell'edificio ### 394 per definire le opere da realizzare con urgenza per l'eliminazione dei pericoli. Il tecnico distingueva un fenomeno di erosione uniforme della matrice lapidea e proponeva opere di messa in sicurezza con una indispensabile progettazione esecutiva dell'intervento. Nel 2000 il Tribunale di Napoli nominava ing. ### come amministratore giudiziario del ### per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza del costone tufaceo. Nel dicembre 2003 si procedeva ad un accertamento tecnico preventivo promosso dal ### per la valutazione delle condizioni di stabilità a seguito dell'opera realizzata dall'#### a ridosso di una porzione di costone. Dalla perizia tecnica di ufficio emergeva che la proprietà di 17,89 mq. presente a ridosso del costone tufaceo a strapiombo sotto il condominio ### lotto D, esiste da oltre un ventennio, vengono invece riscontrate dal tecnico “dissesti della parete tufacea… con distacchi e frane in fieri, nonché presenza di vegetazione all'interno delle fratture della pietra”. In data ### si verificava il distacco e la conseguente caduta di un masso roccioso, di circa 4 tonnellate, che andava a incidere nella proprietà di proprietà di parte attrice, posta al terzo piano dell'edificio condominiale sito in ### n.399, Napoli. Sul posto intervenivano i ### del ### (scheda n. 310 del 21.09.2008) che verbalizzavano: su segnalazione dell'ing. ### “la caduta di un grosso masso di materiale tufaceo di dimensioni di circa 2.00x1.00x1.00 che si è staccato dal costone ed è caduto nel giardino - terrazzo. A un sopralluogo visivo si è constatato uno stato di dissesto del costone con il rischio che altre parti di ampie dimensioni possono staccarsi e gravare sulle costruzioni sottostanti”. 
Successivamente in data ### anche il ### e ### del Comune di Napoli provvedeva a inibire gli spazi suddetti e intimava il condominio ad eseguire opere di messa in sicurezza del costone con relativo ### di ### Il ### l'Ing. ### e l'#### citano il condominio ### in persona dell'### dott. 
Valleriota e chiedono la nomina di un C.T.U per la valutazione dei danni provocati fenomeno di dissesto del costone tufaceo; il #### ordinava alla ### s.r.l. lavori di pulizia e disgaggio dei massi pericolanti e la messa in opera di 6 fasciature di sostegno provvisionale in fili di acciaio nonché chiodature profonde. A seguito di questi lavori è stato emesso un ### di ### dall'### Stassano. Il ### si verificava un ulteriore movimento del costone con caduta di massi nella proprietà ### confinante con la proprietà ### Il ### il ### dei ### del ### conferma ancora la non praticabilità dell'area interessata in quanto il quadro fessurativo necessitava di un ulteriore accurato monitoraggio. 
Descrizione dei luoghi (pagg. 9 e segg. relazione di ctu ###: l'immobile di proprietà ### (parte attrice) è situato al terzo piano dello stabile di ### 394 in Napoli che è posto a ### di un versante tufaceo con andamento a terrazzi che ospita i fabbricati del complesso immobiliare denominato “### Sereno” con accesso sia da ### 74 che da ### 405/b tramite un tunnel scavato nel tufo e un ascensore. Il versante tufaceo raggiunge la massima quota di m. 83 su ### e degrada verso ### fino alla quota di m. 41 dove sono situati i giardini e un terrazzo belvedere che affaccia sulle abitazioni di ### tra cui la proprietà della parte attrice. Il rilievo tridimensionale di dettaglio fatto eseguire dal ### (che si intende integralmente riportato alla presente relazione) distingue l'intero costone in 5 tratti a partire da ### verso Est con le seguenti caratteristiche principali (### A). ###. 1: Il costone tufaceo con la sovrastante porzione di muratura in conci di tufo parte da ### e si prolunga verso est fino all'isolato E del ### con andamento parallelo e sottostante prima ad un'area scoperta condominiale adibita a giardino, pavimentata e con alcune aiuole, e poi ad un tratto di strada interna del ### del ####. 2: Porzione del costone lapideo e della sovrastante muratura tufacea perpendicolare al ### n.1 e risulta suddiviso in tre zone: nella prima insistono, in parte sporgenti, alcuni box privati, nella seconda è fondato, perfettamente a filo, l'edificio D del ### del ### e nella terza insiste la parte occidentale del terrazzo di proprietà #### N. 3: Porzione di costone tufaceo con la sovrastante muratura che dallo spigolo ovest in comune con il tratto n° 2 si estende verso est parallelamente all'edificio D terminando in corrispondenza di uno sperone sporgente verso sud. Questo tratto di parete è la parte maggiormente avanzata rispetto al fronte dell'edificio sovrastante, con una distanza variabile di circa 5,00 - 7,00 m., che dallo spigolo ovest in comune con il tratto n° 2 del costone roccioso si estende verso est parallelamente a detto edificio. Lo sperone sporgente verso sud, nella zona alta è stata oggetto di pregressi interventi di mitigazione del rischio e nella zona bassa è caratterizzato dalla presenza di elemento roccioso di natura tufacea sagomato a “bandiera” prospiciente ad Est sulla proprietà #### tratto n° 3 del costone roccioso costituisce appoggio del terrazzo di proprietà #### N. 4: La porzione di costone tufaceo con la soprastante muratura di tufo che inizia ad ovest in corrispondenza delle sporgenze del tratto n. 3 e termina ad est in corrispondenza della muratura in conci tufo che costituisce il tratto n° 5. Su questa porzione di costone insiste sia il terrazzo appartenente all'unità immobiliare adibita a casa del portiere dell'isolato D, che quello di proprietà Rea e si sviluppa a monte delle proprietà ### - #### N. 5: Si tratta della porzione posta a 90° dal tratto n.4 verso il mare costituita in basso dalla formazione tufacea naturale ed in alto dalla muratura in tufo ed è situata al di sopra del giardino e dei manufatti di proprietà ### Su di esso si appoggia un'area scoperta del ### del ### adibita a belvedere e giardino pavimentato con aiuole. 
Nella parte retrostante dell'appartamento ### a quota m. 25.80 è posto un terrazzo / giardino (al livello del terzo piano) di accesso ad un piccolo monolocale adibito ad abitazione per il figlio maggiore dell'#### realizzato a ridosso del costone tufaceo. Questo terrazzo/giardino di quota m. 25.80 rappresenta il luogo di ultimo recapito del masso precipitato dal sovrastante costone il ### ed, ancora oggi, luogo di continue cadute di frammenti litici eterometrici, piroclastiti sabbioso - ghiaiose e altro materiale proveniente dal disfacimento del costone tufaceo sovrastante. Prospiciente il terrazzo/giardino a quota m. 33 si affaccia un giardino di proprietà ### al quale si accede con una scala dal lastrico solare dell'immobile di ### Questo piccolo giardino alberato risulta recintato con muretto e ringhiera ed è situato su un terrazzamento dell'originario costone tufaceo (che lo sostiene). La presenza degli alberi di questo piccolo giardino ha evitato che il masso cadesse sul solaio del sottostante monolocale, infatti, risultano divelti due alberi e una porzione di muretto e ringhiera. Nel tratto 4 è stata rilevata una recente nicchia di distacco al di sopra del giardino ### confrontando questo sito con le foto della #### e le foto eseguite dai ### del ### il ###, si desume che il masso tufaceo crollato nel giardino ### proviene dalla porzione di costone al di sotto del terrazzo Rea a monte del giardino ### da un'area di versante compresa tra le quote 38 - 39,50 s.l.m. (All. C). Nella caduta verso il basso il masso staccatosi dalla parete ha investito prima il parapetto e la ringhiera del giardino di quota 33 m.s.l.m. probabilmente rompendosi in parte, e successivamente è finito nel sottostante terrazzo ### Con andamento praticamente verticale il costone tufaceo sovrastante la proprietà ### - ### raggiunge quota m. 41 - 42 dove è edificato il ### “D” del ### e dove sono posti i terrazzi dello stesso fabbricato rispettivamente abitazione ### proprietà ### e abitazione portiere (### B). A confine con il fabbricato di ### 399 c'è il fabbricato ### con un cortile interno a quota 14,7 m. corrispondente quasi alla quota stradale di ### (m.14,00 s.l.m.) divisa da mura perimetrali verticali anch'esso a ridosso del costone tufaceo a strapiombo che raggiunge in cima m.37,2 s.l.m. ed è indicato come tratto 1 nel rilievo del #### Dagli stralci cartografici allegati - ### A - All. B (planimetrie scala 1:2000 - 1:1000 e il rilievo di dettaglio redatto dall'### insieme al rilievo tridimensionale fatto eseguire dal ### (che si intende parte integrante del presente lavoro), si evincono le quote e i dislivelli esistenti in questa zona molto urbanizzata innestata in un'antica area di cava di ### con un andamento a terrazzi e pareti subverticali. Si passa infatti, procedendo da ### - ### verso Sud - Est dalla quota di m.40,7 - 41 del fabbricato “### D” al giardino ### a quota m.33 fino a scendere con pareti quasi verticali alla quota di m. 25.8 corrispondente al cortiletto ### ultimo punto di recapito del masso tufaceo. Questa morfologia procede omogenea in tutto il versante ad andamento ### - ### con una pendenza generale del 70 - 80% da ### a ### con molti stacchi morfologici (pendenza del 90%) e terrazzamenti occupati da fabbricati di grandi dimensioni e multipiano. Il costone di tufo sovrastante la proprietà ### - ### è stato interessato dall'intervento di ### S.r.l. di messa in sicurezza di alcuni massi con sistemi di ancoraggio e funi di acciaio (intervento commissionato dal ### D). Nel corso delle operazioni peritali di rilievo sono stati evidenziati, insieme all'arch. ### alcuni elementi che possono determinare condizioni di instabilità o possono rappresentare fattori predisponenti al dissesto. Emerge che i diversi manufatti murari di sostegno presenti sull'intero costone risultano privi di drenaggi e canalizzazioni, presentano disomogeneità dei conci murari con conseguente distacco degli elementi lapidei e distese macchie di umidità; nel tratto 2 del costone persistono pluviali perdenti appartenenti al fabbricato D, assenza di una pluviale in uno dei punti di raccolta in corrispondenza dei box privati parzialmente aggettanti. Nel tratto di costone prospiciente la proprietà degli attori i muri di sostegno dei terrazzi del ### D, direttamente poggiati sul costone tufaceo, presentano diverse pluviali non regimentate in un sistema fognario del parco. Sono stati eseguiti sopralluoghi e verifiche di quanto rilevato dal #### nei terrazzi che poggiano sul costone tufaceo che affaccia sulla proprietà attorea, ed è emerso che nel terrazzo di proprietà ### sono presenti alcune caditoie a raso sulla pavimentazione, che consentono alle acque pluviali di deflusso superficiale di essere raccolte in un apposito impianto di recapito costituito da tubazioni in pvc ancorate alla sottostante porzione di muratura; nel terrazzo dell'abitazione portiere le acque di deflusso superficiale sono convogliate verso un foro di scarico nell'adiacente proprietà ### le acque del terrazzo di proprietà Rea sono convogliate in un canale a sbalzo del costone collegato con un tubo di scarico, ma che non risulta incanalato al sistema fognario bensì scola liberamente nell'aiuola immediatamente adiacente al condominio D, da cui le acque sicuramente trovano recapito naturale verso zone a quote inferiori come l'immediato costone sovrastante il giardino ### La presenza di una palma sulla parte bassa del costone tufaceo prospiciente il giardino ### sarebbe l'evidenza di una abbondante presenza di acqua proveniente da monte. Si ricorda che anche nello studio redatto dall'### Martuscelli (su commissione del ### - ### vengono segnalate diverse anomalie nel funzionamento dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali e delle pluviali, anche con prove di allagamento… Dal rilievo effettuato si evince che sui tratti n. 1, n. 2 e n. 5 non sono presenti opere di sostegno al costone (tranne un reticolato in cemento armato nella prima porzione del tratto 1) e inoltre risultano nulli anche gli interventi di pulizia ordinaria come rimozione piante spontanee, sostituzioni di pluviali, riattivazione di drenaggi nei muri o altro. Inoltre, è presente un box realizzato a sbalzo sul costone. Nei tratti 3 e 4 furono eseguiti lavori straordinari di messa in sicurezza da parte della ### S.r.l. nel 2008 commissionati dall'### di ### che sono serviti a “mitigare il rischio caduta materiale lapideo potenzialmente pericoloso” facendo redigere un certificato di eliminato pericolo “per l'immediato”. In risposta al quesito 4 viene dettagliato il tipo di opera realizzata e l'efficacia allo stato attuale. 
Modellizzazione geologico - tecnica e geosismica del sito: … I fabbricati del ### e in particolare il fabbricato del ### D sono stati realizzati con fondazioni dirette poggiate sul tufo, adeguandosi alla morfologia dell'intero versante e sfruttando i terrazzamenti esistenti. Anche i terrazzi del fabbricato ### D prospicienti i tratti 3 e 4 del versante sono poggiati direttamente sul tufo e sorretti da mura di sostegno in tufo realizzati a ridosso del costone e fondati secondo la morfologia del basamento tufaceo, infatti presentano altezze variabili. 
Successivamente nella cartografia ufficiale del ### per l'### aggiornata al 2010 “### del rischio da frana” il sito del fabbricato ### D e del versante immediatamente prospiciente compreso la proprietà degli attori appartiene ad un'area ###: classificata con rischio elevato. all'ispezione eseguita dal geologo rocciatore in cordata lungo le pareti dei vari tratti del costone tufaceo, è emerso che i profili n°1, n°3 e n° 4, per la sfavorevole giacitura del fronte, sono caratterizzati da dissesti e dalla presenza di blocchi e speroni instabili, mentre i profili n° 2 e n° 5, per la favorevole giacitura del fronte, risultano essere più stabili. 
In particolare, dalla cartografia agli atti e del rilievo eseguito si evidenzia la presenza di blocchi instabili (###, ###, ###, ###, ### e ###) di diverso volume, e la presenza di speroni tufacei (###, ###, ### e ###), che potrebbero facilmente evolvere nel tempo verso condizioni critiche di stabilità. Anche la presenza di nicchie di distacco recenti testimoniano il verificarsi di fenomeni di crolli come quello lamentato in vertenza e quelli successivamente avvenuti sul fronte prospiciente la proprietà #### le operazioni peritali il versante è stato monitorato successivamente a piogge intense. Sono state rilevate ingenti quantità di materiale piroclastico incoerente dilavato proveniente dal disfacimento del costone tufaceo con il distacco di frammenti litici anche decimetrici sia ai piedi dei tratti 1 e 2 del costone, sia nella proprietà ### (### fotografico). I fenomeni erosivi sono dovuti sia all'azione delle acque battenti sia a quelle dilavanti che provocano un fenomeno di alveolizzazione nel tufo nella coltre superficiale con parametri geotecnici molto scadenti. Dalla morfologia e dalle condizioni geologiche e geomeccaniche si evince che le cause dei dissesti sono attribuibili sia alla assente e inadeguata regimentazione delle acque meteoriche provenienti dai fabbricati a ridosso del versante (lastrici solari, giardini terrazzi, aiuole foriere ed altro), sia alla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia alla qualità del basamento tufaceo e alle condizioni morfologiche, con la progressiva erosione del fronte tufaceo con il conseguente arretramento ad opera degli agenti atmosferici e del vento. Tutti questi fattori costituiscono “fattori predisponenti alla genesi di fenomeni franosi” ...  ### ha evidenziato che per tutto l'ammasso tufaceo le forze stabilizzanti sono superiori a quelle destabilizzanti aumentate dall'azione sismica e dalla condizioni morfologiche, attestando la stabilità dell'intero ammasso tufaceo tranne nei punti dove i fattori predisponenti sopra indicati (soprattutto nei fronti 3 e 4) determinano il crollo di massi tufacei e speroni instabili rilevati, nonché il costante arretramento del fronte con la caduta di materiale piroclastico eterometrico (proveniente dalla parte superficiale del fronte geotecnicamente più scadente - spessore 0,30 - 0,50 m.) che danneggia le strutture sottostanti e determina fenomeni di ulteriore ammaloramento del fronte tufaceo. Risulta quindi urgente e indispensabile provvedere alla sistemazione dei luoghi con una progettazione specifica e un piano di monitoraggio costante (come previsto dalla normativa sismica).  ### risponde poi alle osservazioni dei consulenti di parte. 
Valutazioni tecnico - economiche per la messa in sicurezza del costone tufaceo (pagg. 22 e segg. relazione ###: In riferimento al rilievo dello stato dei luoghi e alle condizioni di stabilità si riporta la tipologia di intervento da porre in essere per la sistemazione del versante. Nella tabella seguente vengono quantizzati i lavori da realizzare per mettere in sicurezza l'intero versante e la proprietà ### La stima è stata redatta tenendo conto del rilievo fatto eseguire dal #### e verificata in sede di sopralluogo. La sistemazione definitiva del costone tufaceo prevede i seguenti interventi urgenti volti alla eliminazione/riduzione dei fenomeni di erosione e alla messa in sicurezza del costone: ### delle acque superficiali provenienti dal fabbricato ### D mediante realizzazione di canali e/o ripristino delle canalizzazioni esistenti; ### delle pareti rocciose eseguita da rocciatori specializzati con pulizia (decespugliamento e rimozione vegetazione arbustiva, diserbo, estirpazione delle radici, scarnitura profonda delle connessure a punta di scarpello, raschiatura e pulizia delle fessure, asportazione di detriti e massi in precario equilibrio di piccola volumetria) e disgaggio dei massi instabili sull'intero fronte; ### di parete rocciosa successivo riempimento delle connessure e dei giunti con malta cementizia (o tufina flegrea, grassello di calce stagionato da almeno due anni e sabbia silicea selezionata passante al setaccio 2,5 in perfetta continuità di colore con il masso tufaceo con il fine di mimetizzare l'intervento e ridurre l'impatto ambientale) sino alla loro completa sigillatura, da applicare all'intera superficie della parete (ove possibile rettificata eliminando in parte i segni di alveolizzazione) da consolidare tranne nelle zone murarie; Ancoraggio dei blocchi instabili non rimovibili con chiodature con l'uso di barre dywidag, tirantature ed imbragaggi; ### di rivestimento in aderenza mediante copertura di rete metallica (### a doppia torsione avente funzione consolidante antierosiva. La rete metallica a doppia torsione maglia 80 x 100 mm. filo 2,7 mm. accoppiata meccanicamente in fase di produzione per punti con una rete metallica zincata a triplice torsione avente maglia mm.16 x 16 e filo diam.0,7 (in accordo con le “### per la redazione di ### per l'impiego di rete metallica a doppia torsione” emessa dalla ### del ###.PP, il 12 maggio 2006). La rete metallica sarà bloccata in sommità ed al piede della scarpata mediante una fune di acciaio zincato di diametro 16 mm. e sarà ancorata alla roccia ogni 3.00 m mediante ancoraggi in barre d'acciaio tipo Fe### dimetro 24 mm. annegati in malta cementizia antiritiro della lunghezza dì 1,20 m. Rivestimento di scarpate di tipo gunite trattata in pareti fino a 200 mm di spessore con malta cementizia dosata a 800 kg di cemento tipo 425 per mc cubo di sabbia vagliata e lavata con l'aggiunta di additivo accelerante a base di silicati e aggiunta di tufina per la mimetizzazione dell'intervento e riduzione dell'impatto ambientale. Nelle zone dove sono presenti mura di tufo è necessario intervenire con la sostituzione muraria ed ammorsatura nel banco di tufo retrostante mediante diatoni di tufo messi in opera con preventiva preparazione del vano, inserimento dei cunei tufacei intorno al diatone di tufo con la relativa messa in forza e solidizzazione al retrostante banco tufaceo con iniezioni di miscele a base di calle ricoperti con malta additivata con tufina. Ove si ritiene più necessario, per migliorare la qualità e la sicurezza dell'intervento, vista anche la difficoltà di posizionare barriere paramassi, si può ricorrere all'apposizione di un reticolo di rinforzo costituito da un reticolo di funi di acciaio zincato ad anima metallica di diametro 12 mm. disposta ad andamento romboidale sopra la rete metallica già posta in opera ed ancorata mediante barre d'acciaio tipo Fe### dimetro 24 mm. annegati in malta cementizia antiritiro della lunghezza dì 3,00 m. Considerando un intervento di consolidamento su tutti i cinque tratti di costone per una quadratura di circa mq. 2300 l'intervento di messa in sicurezza avrà un costo indicativo di massima desumibile nella tabella allegata calcolata con i prezzi stralciati dal ### delle ### della ### (### sui prezzi - ### edizione 2011) con i relativi prezzi e i quantitativi desumibili dal rilievo ### eseguito da #### e riportati nella relazione di CTU alle pag. da 24 a pag. 26. ### descritto e quantizzato avrà quindi un costo totale di 2 47.285,00 (al netto di ### a cui vanno aggiunti il 4 % per gli oneri di sicurezza; il 5% per lavori in economia e/o imprevisti; il 15% per la progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, relazione geologica, collaudi ed altro; Il costo totale dell'intervento sarà quindi dell'ordine di 310.000= escluso Iva e oneri di discarica. #### state analizzate tutte le condizioni locali della proprietà ### / ### interessata dal crollo dei massi lapidei, le condizioni geologiche, morfologiche e geostatiche del costone tufaceo (dal tratto n. 1 al tratto n. 5) su cui poggia il condominio lotto D del ### e i terrazzi del piano terra. Dai dati si desume che le cause che hanno provocato i dissesti con il crollo dei massi tufacei e i danni alle sottostanti strutture sono attribuibili alla presenza di tutti i fattori predisponenti il dissesto esposti nei paragrafi precedenti, ma anche e soprattutto all'assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria e alla mancanza di un piano di monitoraggio dello stesso da parte del ### In risposta al quesito 1 “individuare il punto preciso del costone dal quale si sono verificati i distacchi sulla scorta dei rilievi già effettuati” si rimanda a quanto dettagliato nel paragrafo 3: ### dello stato dei luoghi e quanto descritto e visualizzato nell'### C. Si ribadisce che non si può parlare di un “punto preciso” di distacco bensì di un'area limitata (visualizzata nell'### C) dalla quale si è staccato il masso tufaceo precipitato nella proprietà ### Con l'uso di un programma di calcolo ho eseguito diverse simulazioni di caduta massi con la geometria di quello caduto. Il programma consente di ricostruire le traiettorie di caduta massi sulla base delle dimensioni geometriche e delle caratteristiche litologiche; si desume che il distacco si è avuto dalla quota di m. 38 - 39.50 da un'area al di sotto del terrazzo Rea a monte del giardino ### (### C). Le simulazioni sono state condotte anche per i massi di più piccole dimensioni ritrovati sui luoghi e nel giardino ### che provengono dalla stessa area cartografata. 
Anche dal rilievo fotografico allegato al rapporto dei ### del fuoco intervenuti per l'evento, si evince che l'area di distacco è quella indicata, che coincide anche con le situazioni di instabilità evidenziate dall'ing. ### nel 2003 e il recente rilievo effettuato dal ### rocciatore ### che nel sito individuava una nicchia di distacco recente (### 5 geostrutturale - ###. In risposta al quesito 2: “indicare le possibili cause del danno lamentato dagli attori evidenziando se e in che misura fattori eventualmente riscontrati dal C.T.U. #### abbiano avuto rilevanza nella produzione dell'evento dannoso” si rimanda a quanto riportato nel ### n. 3 e nel Par. 5: ### dello stato dei luoghi e ### di stabilità, da cui si evince che nel rilievo sono stati evidenziati elementi antropici che possono determinare condizioni di instabilità o possono rappresentare fattori predisponenti al dissesto come diversi manufatti murari di sostegno presenti sull'intero costone privi di drenaggi e canalizzazioni, disomogeneità dei conci murari con conseguente distacco degli elementi lapidei e distese macchie di umidità; presenza nel tratto n. 2 del costone di pluviali perdenti appartenenti al fabbricato D, assenza di una pluviale in uno dei punti di raccolta in corrispondenza dei box privati parzialmente aggettanti; i muri di sostegno dei terrazzi del ### D, direttamente poggiati sul costone tufaceo, presentano diverse pluviali non regimentate in un sistema fognario del parco; sono presenti lesioni e discontinuità nelle pavimentazioni dei terrazzi del fabbricato ### D al piano terra e delle fioriere a sbalzo, nonché una pluviale di raccolta acque di deflusso superficiale che scola liberamente nell'aiuola immediatamente adiacente al condominio D (### fotografico ### in risposta al suo quesito n. 3). In risposta al quesito 3: “verificare se la presenza dei manufatti degli attori interferisca o abbia interferito con la formazione naturale e se concorre o abbia concorso al dissesto del costone”. Vista l'evoluzione geomorfologica del versante e nello specifico del sito dove è edificato il manufatto ### (a ridosso del costone) e visti gli atti di causa (#### si ritiene che tale opera sia per tipologia costruttiva in elevazione, sia per tipologia fondale non ha modificato la morfologia originaria del versante al quale è confinante su due lati e confinante su lato ### al costone di tufo su cui poggia il giardino ### Il manufatto è stato realizzato senza asportazione di volumi tufacei o sbancamenti che abbiano potuto provocare fenomeni di scalzamento al piede del versante. In risposta al quesito 4: “verificare l'efficacia degli interventi finora realizzati e indicare le opere necessarie per la messa in sicurezza del costone elaborando un progetto di massima corredato dalla quantificazione dei costi in termini economici”. Dal rilievo effettuato si evince che sui tratti n.1, n. 2 e n. 5 non sono stati mai eseguiti lavori straordinari di manutenzione, ma in realtà risultano nulli anche gli interventi di pulizia ordinaria come rimozione piante spontanee, sostituzioni di pluviali, riattivazione di drenaggi nei muri o altro. Come già detto nell'antefatto si ricorda che già nel 1996 l'### Martuscelli (su incarico del ### del ### provvedeva sia a verificare lo stato dei tratti n° 1, n° 2 e n° 3 del costone tufaceo in oggetto, sia a definire le opere da realizzare con urgenza al fine di eliminare il pericolo, così come stabilito dalla diffida del Comune di Napoli emessa in data 24 novembre 1995 la non sussistenza di pericoli di grave instabilità dei tratti di costone tufaceo investigati e che i dissesti effettivamente riscontrati e descritti nella relazione non rivestivano, ad eccezione della caduta di materiale roccioso di piccole dimensioni, carattere di particolare urgenza, ai quali tuttavia era opportuno far fronte in tempi brevi. 
Sulla porzione di costone prospiciente la proprietà ### (tratto 3 e 4), nel 2008 è stato realizzato un intervento da parte della ditta ### s.r.l. eseguito per la messa i sicurezza del costone, in seguito alla diffida di cui alla ### n.115 del 1 febbraio 2008 del Comune di Napoli che consentiva di far emettere all'ing. ### un ### di ### e successivamente nell'aprile 2008 l'esecuzione da parte del ### di “altri lavori edili di assicurazione”. Contestualmente il ### si verificava un ulteriore distacco di un materiale tufaceo sulla proprietà ### Successivamente, nonostante gli interventi di messa in sicurezza il 14 novembre 2008 il personale del ### dei ### del ### di Napoli, (### d'####/1), verificava le lesioni presenti alla parete del tratto n° 4 di costone tufaceo sovrastante il terrazzo di proprietà dell'ing. ### dichiarando la non praticabilità dell'area interessata, in quanto il quadro fessurativo necessitava di ulteriore e accurato monitoraggio. Inoltre, in sede di sopralluogo la scrivente ha rilevato, dal monitoraggio visivo del versante e dal confronto di tutti i rilievi fotografici (atti di causa), la presenza di vegetazione spontanea lungo linee di frattura e lungo i bordi di blocchi instabili, un fenomeno erosivo molto accentuato anche a contatto tra le barre di acciaio posizionate dalla ### srl e la roccia tufacea, la presenza di zone molto alveolizzate per la grande quantità di acqua, in accordo con la #### ha richiesto l'intervento della ### s.r.l. per una verifica “dello stato di salute” delle opere di messa in sicurezza e dell'#### che aveva emesso il certificato di eliminato pericolo. In data ### (verbali e par.n.2: Operazioni peritali), sono intervenuti i tecnici specializzati della ### S.r.l. che hanno eseguito la verifica in parete dell'opera esistente e hanno redatto la relazione allegata ### D da cui si legge che trattasi di un intervento che aveva lo scopo di “mitigare il rischio caduta materiale lapideo potenzialmente pericoloso” facendo redigere un certificato di eliminato pericolo “per l'immediato” ma “lo stato delle opere è complessivamente ancora buono e le funi di imbragaggio in acciaio zincato mantengono in ogni caso la loro funzionalità” ma vista l'azione erosiva meteo - marina necessitano “controlli sistematici, ispezioni costanti e interventi manutentivi delle opere e dei materiali di protezione… con cadenza annuale e comunque ad ogni verificarsi di importanti eventi climatici e sismici”. 
Per quanto rilevato e valutato, alla luce delle indicazioni normative di rischio (par.  3: Modellazione geologica e geosismica e par. 4 ### di stabilità) si ritiene urgente la sistemazione definitiva dell'intero versante con una opportuna progettazione di interventi indicati e descritti nel paragrafo 7, unitamente alla stima economica di massima delle opere di consolidamento e messa in sicurezza, nonché di una preventiva sistemazione delle acque pluviali del fabbricato ### D e dei giardini condominiali ed un indispensabile piano di monitoraggio come previsto dalla normativa vigente. La spesa necessaria per la messa in sicurezza dell'intero versante ammonta a 310.000,00 come calcolato nel paragrafo 7.  ### così conclude: “Per quanto rilevato e scritto, la scrivente ### ritiene indispensabile ed urgente provvedere al consolidamento dell'intero fronte tufaceo e al ripristino delle sottostanti proprietà ### e Ranchetti” (pag. 31 relazione di ###. 2.2. Veniva, altresì, disposta consulenza tecnica di ufficio del #### si procedeva alla verifica dello stato dei luoghi ed alla elaborazione degli elementi necessari per la liquidazione del danno patrimoniale. 
I danni riportati alle proprietà degli attori possono essere così suddivisi: ### ing. ### (pagg. 16 - 17): rottura per schiacciamento di una panca di marca ### F 700, rottura della pavimentazione del giardino - terrazzo realizzata in cotto per esterni (area 2.00x2.00m), rottura di un piano orizzontale in vetro di un tavolo in ferro battuto (dimensioni 0,80x1,40 m circa), rottura muretti perimetrali dell'aiuola, rottura di un ombrellone con braccio sospeso e argano di apertura, schiacciamento della tubazione dell'impianto di riscaldamento e di carico di acqua caldo - freddo a servizio del piccolo manufatto, rottura di sei lampade da giardino della tipologia vetro e ferro battuto, rottura di due spot, danneggiamento di un ramo della magnolia. ### ing. ### abbattimento di un albero di mimose di circa 15/20 cm di diametro, abbattimento di un albero di mimose di circa 10/15 centimetri di diametro, crollo di una porzione di muretto pari a circa 2,90 mt lineari, crollo di una porzione di ringhiera perimetrale del giardino pari a circa 3,20 mt lineari. Le opere necessarie al ripristino dello stato dei luoghi (pag. 20 - 21), analiticamente individuate rispetto ai danni patiti e analizzati e ammontanti a € 20.450,00 per la proprietà ing. ### e a € 8.700,00 per la proprietà ing.  ### (pag. 22-23) per un totale di € 29.150,00, a cui andranno però aggiunte le spese di direzione tecnica e gli accessori di legge; la liquidazione del danno derivante dal mancato godimento fino alla data di elaborazione della perizia (da Febbraio 2008 a Gennaio 2012), pari per la g. ### a € 21.500,00 per il terrazzo e € 9.030,00 per il piccolo manufatto; e a € 7.525,00 per la proprietà dell'ing. ### per un totale di € 38.055,00 (cfr. pagg. 22 - 24 relazione CTU arch. ###.  ### arch. ### ha altresì reso i chiarimenti richiesti.  2.3. Dalle risultanze delle espletate relazioni di consulenze tecniche di ufficio emerge in modo chiaro ed incontrovertibile che la causa della caduta del masso che ha provocato i danni nelle proprietà di parte attrice è da rinvenire nella mancanza di manutenzione del costone tufaceo sul quale ricade sul ### D del ### Le prospettazioni del convenuto condominio nei confronti dei terzi chiamati in causa non trovano dunque alcun riscontro probatorio.  ### convenuto va pertanto condannato alla realizzazione delle opere meglio descritte nella relazione di consulenza tecnica del ### alle pagg. 24 - 26 nonché al risarcimento dei danni nella misura di € 20.450,00 per la proprietà ing. ### e € 8.700,00 per la proprietà ing. ### per un totale di € 29.150,00 a titolo di lucro cessante per mancato godimento delle proprietà (da Febbraio 2008 a Gennaio 2012), € 21.500,00 per il terrazzo e € 9.030,00 per il piccolo manufatto della proprietà dell'ing. ### e € 7.525,00 per la proprietà dell'ing. ### per un totale di € 38.055,00, oltre al danno per mancato godimento dal Febbraio 2012 che in via equitativa si liquida in euro diecimila. Sulla complessiva somma di euro 77.205,00= liquidata all'attualità decorrono gli interessi dalla sentenza all'effettivo soddisfo. 
Va rigettata la domanda invece di riconoscimento del danno non patrimoniale difettando ogni riscontro probatorio al riguardo.  3. Le spese tra parte attrice e ### convenuto seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e con distrazione a favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi anticipatari. 
Spese tra le altre parti compensate. 
Le spese delle due ### liquidate con separati decreti, seguono la soccombenza”. 
§ 4. 
Con il primo motivo parte appellante eccepisce la nullità della sentenza per omessa pronunzia e violazione dell'art 112 c.p.c. in relazione all'eccezione di cui all'art 887 c.c. di corresponsabilità dei proprietari di fondi a dislivello della manutenzione e custodia del muro divisorio; all'eccezione della demanialità della porzione su cui gli attori lamentano il subito danno; all'eccezione della inammissibilità della concessione di un diritto risarcitorio subiti a beni immobili abusivi e quindi incommerciabili. Chiede, di conseguenza, dichiarare la nullità integrale della predetta sentenza ex art 161 comma 1 cpc, o in subordine la rimessione della causa al primo giudice o in via ancora più gradata la contestuale pronuncia sul merito. 
Il motivo è infondato.  ### pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su eccezioni o deduzioni proposte non configura un error in procedendo tale da comportare la nullità della gravata sentenza e la rimessione del giudizio al primo giudice - possibile nei soli casi previsti dagli art. 353 e 354 c.p.c. applicabili ratione temporis -, ma solo un vizio dell'impugnata sentenza che il giudice d'appello è legittimato ad eliminare integrando la motivazione carente e comunque decidendo del merito della causa. La valutazione, poi, nel merito delle dette eccezioni e deduzioni, esige la riproposizione specifica delle stesse, come del resto ha fatto l'odierno appellante con i successivi motivi di gravame. 
§ 5. 
Con il secondo motivo l'appellante deduce che sulla scorta della certezza dell'esistenza di due fondi, il Tribunale avrebbe dovuto applicare integralmente la normativa prevista dall'art. 887 c.c. che in materia di fondi a dislivello statuisce che “se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza”; in virtù delle risultanze peritali, che il fenomeno di corrosione del muro divisorio, fosse dipeso in misura sicuramente invasiva, dall'ammaloramento del materiale tufaceo di cui è composto, che esposto perennemente ai fenomeni atmosferici di ogni sorta, nel tempo, comporta la caduta di materiale; il Ctu ha individuato una serie di possibili (non certe) concause che avrebbero potuto produrre il distacco del materiale tufaceo, ma ha evidenziato, in prima battuta, che la fattura naturale della zona oggetto di indagine, non completamente impermeabile, comporta giocoforza il proliferarsi nel tempo di una corrosione che, certamente poco imputabile ad eventuali ipotesi di scorrimento delle acque pluviali del fabbricato sovrastante, appare logico dipenda esclusivamente da fenomeni naturali; l'art. 887 c.c. nello stabilire che il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e di conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, mentre entrambi i proprietari dei fondi finitimi debbono contribuire per tutta la restante altezza, pone una presunzione di proprietà del muro perfettamente paritetica alle scansioni verticali degli oneri di costituzione e conservazione; l'applicazione della detta norma determina quindi, che all'onere di manutenzione del tratto sottostante il compendio condominiale dovessero provvedervi entrambi i proprietari, atteso che il fenomeno di corrosione è derivato dal costante e lento ammaloramento del materiale tufaceo di cui è composto il muro divisorio; secondo la Ctu che “i fenomeni erosivi sono dovuti sia all'azione delle acque battenti sia a quelle dilavanti che provocano un fenomeno di alveolizzazione nel tufo nella coltre superficiale con parametri geometrici molto scadenti” concludendo, il Ctu (sempre in termini probabilistici) che dalla “morfologia e dalle condizioni geologiche e geomeccaniche si evince che le cause del dissesto siano attribuibili… sia alla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia alla qualità del basamento tufaceo ed alle condizioni morfologiche con la progressiva erosione del fronte tufaceo con il conseguente arretramento ad opera degli agenti atmosferici e del vento”; che il distacco del masso tufaceo è dipeso presumibilmente ma con una certezza logica più che comprensibile, dalla esposizione del fronte tufaceo alle aggressioni dei fenomeni atmosferici. 
Il motivo è infondato. 
In merito alla causa della caduta di massi, va evidenziato che come si evince dall'allegata sentenza - che riprende quanto rilevato dai tecnici, non oggetto di censura alcuna - <<### ha evidenziato che per tutto l'ammasso tufaceo le forze stabilizzanti sono superiori a quelle destabilizzanti aumentate dall'azione sismica e dalla condizioni morfologiche, attestando la stabilità dell'intero ammasso tufaceo tranne nei punti dove i fattori predisponenti sopra indicati (soprattutto nei fronti 3 e 4) determinano il crollo di massi tufacei e speroni instabili rilevati, nonché il costante arretramento del fronte con la caduta di materiale piroclastico eterometrico … che danneggia le strutture sottostanti e determina fenomeni di ulteriore ammaloramento del fronte tufaceo>>. Da tale considerazione si evince che la qualità e le condizioni morfologiche dell'ammasso tufaceo unitamente agli agenti atmosferici non sono sufficienti ex se a provocare caduta di massi, come quella verificatasi nel caso di specie, in mancanza di fattori predisponenti alla genesi di fenomeni franosi, fattori rappresentati non solo dalla qualità del basamento tufaceo e dalle relative condizioni morfologiche dello stesso, ma altresì dall'assente e inadeguata regimentazione delle acque meteoriche provenienti dai fabbricati a ridosso del versante (lastrici solari, giardini terrazzi, aiuole foriere ed altro), sia dalla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinari. Precisamente, come chiaramente ha evidenziato il Tribunale, elementi antropici che rappresentano fattori predisponenti alla caduta di massi sono “diversi manufatti murari di sostegno presenti sull'intero costone privi di drenaggi e canalizzazioni, disomogeneità dei conci murari con conseguente distacco degli elementi lapidei e distese macchie di umidità; presenza nel tratto n. 2 del costone di pluviali perdenti appartenenti al fabbricato D, assenza di una pluviale in uno dei punti di raccolta in corrispondenza dei box privati parzialmente aggettanti; i muri di sostegno dei terrazzi del ### D, direttamente poggiati sul costone tufaceo, presentano diverse pluviali non regimentate in un sistema fognario del parco; … lesioni e discontinuità nelle pavimentazioni dei terrazzi del fabbricato ### D al piano terra e delle fioriere a sbalzo, nonché una pluviale di raccolta acque di deflusso superficiale che scola liberamente nell'aiuola immediatamente adiacente al condominio D”. 
Tenuto conto delle dette considerazioni e in particolare della circostanza che in assenza dei su evidenziati fattori predisponenti alla caduta di massi, riconducibili a opere realizzate dall'uomo, è applicabile il principio secondo cui in materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio (cfr., fra le tante, Cassazione civile sez. III, 24/02/2023, n.5737). 
In virtù di quanto su evidenziato, la causa dell'evento dannoso è riconducibile a opere realizzate dal ### sicché non di tratta di statuire sulle spese di costruzione e di conservazione del costone avente, secondo la prospettazione dell'appellante, funzione di contenimento di proprietà aliene ubicate a quote sovrastanti ovvero di confine rispetto a dette proprietà, con conseguente applicabilità dell'art. 887 c.c., quanto, piuttosto, di decidere in merito alla responsabilità di un evento dannoso riconducibile a comportamenti imputabili all'odierno appellante. 
§ 6. 
Con il terzo motivo il ### lamenta l'omessa pronunzia circa la demanialità del bene fonte del preteso danno, ovvero, del costone tufaceo, al di sotto del quale vi è la proprietà del ###; evidenzia che in passato, in altra zona del suddetto costone, giusta ordinanza ex art 700 cpc resa dalla X ### del Tribunale di Napoli del 24 maggio 2007 il Comune di Napoli venne condannato ad eseguire quei lavori di manutenzione al tratto tufaceo ammalorato per effetto del deterioramento causato dagli eventi atmosferici; deduce che il fondo su cui venne realizzato il ### si trova a monte rispetto a quello degli attori ed è diviso da un naturale degrado della collina di ### sorta e rimasta immutata nei secoli; il costone di tufo da cui si deduce essersi verificato il distacco non è stato oggetto di modifica per opera dell'uomo, ma rappresenta il punto di appoggio al di sopra del quale è stato edificato il fabbricato; è difficilmente individuabile come proprietà privata un degrado naturale che costituisce la collina che divide la zona di ### da quella sovrastante di ### atteso che, altrimenti, tutta la suddetta collina si apparterrebbe con onori ed oneri ai singoli proprietari sovrastanti e sottostanti. 
Il motivo è infondato. 
Posto che, come si evidenziato, la causa dell'evento dannoso è riconducibile a fattori rappresentati da interventi posti in essere dall'uomo sul detto costone non è rilevante se quest'ultimo debba qualificarsi quale bene demaniale. 
§ 7. 
Con il quarto motivo il ### lamenta omessa pronunzia sul rilievo della abusività dell'immobile cui è stato concesso il risarcimento, posto che del manufatto del ### il CTU che non ha rinvenuto alcuna concessione edilizia, né domanda in sanatoria; assume che secondo l'art.16, comma 9, della legge n. 865 del 1971, ai fini del calcolo dell'indennizzo espropriativo si consideri la presenza sul suolo d'una costruzione abusiva, non potendosi ammettere che il proprietario tragga beneficio dalla sua illecita attività, e ai sensi della legge n. 47 del 1985, è nullo ogni atto di trasferimento d'immobili abusivi; il bene abusivo è privo di valenza economica in quanto insuscettibile d'essere scambiato sul mercato. 
Il motivo è infondato. 
A prescindere dalla non inerenza delle normative su richiamate con il caso in esame, posto che si discute del diritto al risarcimento del danno da persa possibilità di godimento di un immobile abusivo e non già del diritto ad ottenere il controvalore commerciale del medesimo immobile ovvero della vendita di quest'ultimo, non vi è dubbio che nulla osta al godimento di immobile che seppur abusivo è nella disponibilità di fatto del danneggiato, finché non sia acquisito al patrimonio comunale per essere demolito siccome sprovvisto di titolo edilizio. Va precisato che né la disponibilità dell'immobile né l'omesso godimento sono oggetto di contestazione. 
§ 8. 
Con il quinto motivo il ### deduce che dalla stessa lettura dell'elaborato peritale già a partire dal mese di maggio del 2008, era stato emesso un certificato di eliminato pericolo che consentiva, pertanto, agli appellati ### e ### il pieno godimento dei loro immobili, di guisa che non si era tenuto conto dell'intervento immediato eseguito provvisoriamente dal ### subito dopo l'evento e che ha eliminato in radice, ogni possibile danno derivante dal mancato godimento degli immobili degli odierni appellati. 
Il motivo non merita accoglimento. 
Come si legge nella gravata sentenza, che riporta i contenuti delle relazioni tecniche dei ### e ### << … nonostante gli interventi di messa in sicurezza il 14 novembre 2008 il personale del ### dei ### del ### di Napoli, (### d'### n. ###/1), verificava le lesioni presenti alla parete del tratto n° 4 di costone tufaceo sovrastante il terrazzo di proprietà dell'ing. ### dichiarando la non praticabilità dell'area interessata, in quanto il quadro fessurativo necessitava di ulteriore e accurato monitoraggio. Inoltre, in sede di sopralluogo la scrivente ha rilevato, dal monitoraggio visivo del versante e dal confronto di tutti i rilievi fotografici (atti di causa), la presenza di vegetazione spontanea lungo linee di frattura e lungo i bordi di blocchi instabili, un fenomeno erosivo molto accentuato anche a contatto tra le barre di acciaio posizionate dalla ### srl e la roccia tufacea, la presenza di zone molto alveolizzate per la grande quantità di acqua,… alla luce delle indicazioni normative di rischio (par. 3: Modellazione geologica e geosismica e par. 4 ### di stabilità) si ritiene urgente la sistemazione definitiva dell'intero versante con una opportuna progettazione di interventi indicati e descritti nel paragrafo 7, … nonché di una preventiva sistemazione delle acque pluviali del fabbricato ### D e dei giardini condominiali ed un indispensabile piano di monitoraggio come previsto dalla normativa vigente…>>. 
Come si evince dalle dette statuizioni della gravata sentenza, lo stato di pericolo ancora sussiste - cfr. comunicazione dei vigili del fuoco del Novembre 2008 - e in tal senso sono chiare le anzidette conclusioni della C.T.U. ### il quale ha expressis verbis affermato che è indispensabile ed urgente provvedere al consolidamento dell'intero fronte tufaceo e al ripristino delle sottostanti proprietà ### e ### Ne consegue che prima dei lavori cui esecuzione è stato condannato il ### appellante non sussistono le condizioni di fatto che consentano agli appellati ### e ### di usufruire degli immobili in questione. 
Le su trascritte statuizioni, dalle quali emergono considerazioni antitetiche rispetto alle deduzioni del ### non sono state oggetto di censura, sicché il motivo in esame è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. 
§ 9. 
Con il sesto motivo il ### critica l'irrogata condanna all'esecuzione dei lavori, siccome tutti gli interventi di monitoraggio del costone, sempre in via provvisoria, sono stati eseguiti da esso appellante che ha ottenuto la conferma della tenuta della corretta manutenzione del costone come indicato nella consulenza tecnica, di guisa che la condanna ad un facere è illogica. 
Il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. , posto che come emerge dalle considerazioni su trascritte nell'esaminare il precedente motivo di gravame, la gravata sentenza ha evidenziato che gli interventi eseguiti nell'immediatezza non sono sufficienti per elidere il periodo di caduta di massi dal costone, avendo indicato come necessari, su indicazione dei nominati ### ulteriori interventi di consolidamento che sono poi quelli alla cui esecuzione è stato condannato il ### appellante. 
§ 10.
Con il gravame incidentale, ### e ### censurano la sentenza nella parte in cui il ### è stato condannato al pagamento delle sole spese di C.T.U. dell'arch. ### e della dott.ssa ### siccome nel corso del processo sono state disposte tre C.T.U., una prima a firma del geologo dott. ### nominato con ordinanza del 22/2/2010, una seconda a firma dell'arch. ### nominata con ordinanza del 29/11/2010 e una terza a firma del geologo dott.ssa ### nominata con ordinanza del 31/1/2011; deduce che la medesima sentenza di primo grado dà atto, in diverse occasioni, della relazione del dott. ### sulle cui risultanze si fonda la relazione del geologo dott.ssa ### e vi è stato un decreto di liquidazione (cron. 236/11 del 4/1/2011) dei compensi del C.T.U. ### concludendo che la sentenza va parzialmente riformata nella parte in cui omette del tutto di porre a carico del soccombente condominio le spese della C.T.U. tecnica a firma del geologo dott. ### la quale ha comportato un esborso di € 8.760,00 per spese pagate da essi appellanti in sede ###data ### con assegno n. 6055430739 tratto sulla banca ### dei ### di ### e € 2.670,00, pagate con bonifico del 31/1/2011. 
Il motivo è fondato. 
Ed invero, emerge dagli atti del procedimento di primo grado, nonché dalla gravata sentenza l'espletamento di CTU ad opera del geologo dott. ### Atteso che i compensi del c.t.u. soggiacciono al principio della soccombenza, per cui essi vanno inclusi tra le spese che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare dalla controparte, a meno che il giudice non si avvalga della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr.  17/08/2018, n. 20763), è fondata la lamentata omessa pronuncia circa l'onere delle spese conseguenti alla detta CTU in sede regolamentazione delle spese di lite; pertanto, tenuto conto del criterio della soccombenza, anche le spese liquidate al CTU ### vanno poste a carico in via definitiva del ### odierno appellante. 
§ 11.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto dal ### deve essere rigettato, mentre va accolto il gravame incidentale proposto da ### e ### e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, vanno poste a carico del ### le spese di CTU del dr. ### liquidate con separato decreto nel procedimento di primo grado. 
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 520.000,00, in conformità al criterio del c.d. disputatum, con compensi prossimi a quelli tabellari in ragione delle questioni discusse e dell'attività espletata. 
La regolamentazione delle spese di giudizio non coinvolge i terzi chiamati, ############# e #### e #### e ### rispetto ai quali la notificazione dell'impugnazione ha la funzione di litis denuntiatio, volta a far conoscere al destinatario l'esistenza di una impugnazione incidentale nello stesso processo svoltosi con una pluralità di parti scindibili, cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione. 
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico del ### dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal ### “### Sereno” di ### n. 74 - ### n. 405 bis - Napoli con citazione notificata in data ###, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: a) rigetta l'appello proposto dal ### “### Sereno” di ### n. 74 - ### n. 405 bis; b) accoglie l'appello proposto da ### e ### e per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, pone a carico del ### “### Sereno” di ### n. 74 - ### n. 405 bis - Napoli, le spese della CTU redatta dr. ### come liquidate con decreto del 4/1/2011; c) condanna il ### “### Sereno” al pagamento, in favore di ### e ### delle spese del grado di appello, che liquida in € 355,50 per esborsi ed € 12.740.00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti ### e ### dichiaratisi antistatari; d) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo del ### “### Sereno” a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02. 
Così deciso nella camera di consiglio, in data ###.   ### relatore ### dr. ### dr. ### firmato digitalmente ### redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il ### dr. ###

causa n. 1437/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Cocchiara Alessandro, Mastroianni Paola

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 15663/2025 del 08-10-2025

... conseguenza di un evento di forza maggiore quali le condizioni meteo avverse , non può trovare accoglimento trattandosi, come emerge dalla documentazione prodotta , di semplici condizioni meteo avverse quali pioggia e temporali. A tal riguardo va rilevato che non può considerarsi causa di forza maggiore una semplice condizione di meteo avversa , atteso che le condizioni meteo sono verificabili già in anticipo e nulla vieta alla ### di organizzare i voli in modo da non creare disservizi e disagi per l'utenza, né la ### aerea ha fornito prova di avere posto in essere tutte le misure del caso idonee ad evitare conseguenze sfavorevoli e la cancellazione del volo , né ha fornito prova di avere avvisato il passeggero come dalla stessa sostenuto nel rispetto dei termini di cu all'art. 5 Reg. CE n. 261/04. Difatti come più volte ribadito dalla suprema Corte , la diligenza che si richiede ad una ### aerea supera il concetto di ordinaria diligenza , di cui all'art. 1176, co.2, C.c., poiché il vettore ,in quanto contraente qualificato , deve essere consapevole dei rischi connessi alla sua attività e deve pertanto mettere in atto misure professionalmente adeguate a prevenire ed evitare qualsiasi (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa ### D'### della 4° sezione civile, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 25430/2023 TRA ### nato a Napoli il ### , C.F #### nata a Napoli il ### , C.F. ### ciascuno in proprio ed entrambi nella qualità di genitori esercenti la potestà sulle minori ### nata a Napoli il ### , C.F. ### e ### , nata a Napoli il ### , C.F. ### , tutti elett.mente dom.ti in Napoli, alla ### n 73- P.co Azzurro### R , presso lo studio dell' avv.  ### D'### , C.F. ###, che li rapp.ta e difende giusta procura alle liti in calce atto di citazione .  -attori ### in persona del legale rapp.te p.t.- con sede ###### e sede #######, presso ### di #### n.80 snc -Terminal 2- rapp.ta e difesa dall' avv. ### del ### di ### giusta procura generale alle liti versata in atti , con domicilio digitale : ### -convenuta
Avente ad oggetto: risarcimento danni ### : come in atti ### per la decisione all'udienza dell' #### atto di citazione regolarmente notificato alla parte convenuta, a mezzo pec, in data ###, ### e ### , in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulle figlie minori ### e ### convenivano in giudizio davanti al Giudice di ### di Napoli, la ### (di seguito ### al fine di sentir dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità della convenuta in persona del legale rapp.te p.t. in ordine alla cancellazione del volo ### del 05.09.2022, ore 19.55, sulla tratta ### / Napoli e condannarla di conseguenza al pagamento della compensazione pecuniaria pari ad € 250,00 ciascuno ai passeggeri ,ovvero della somma di ### 1.000,00 ,oltre alla somma di ### 746, 05 del prezzo dei biglietti del volo cancellato, nonché delle spese di pasti e bevande e per i trasferimenti, ovvero in caso di avvenuto rimborso nelle more del mero prezzo dei biglietti del volo cancellato da parte della convenuta , condannarla al pagamento della diversa somma dovuta ai passeggeri a titolo di rimborso maggiori spese,che il giudice adito dovesse ritenere equo liquidare n. R.G. 25430/2023 calcolata detraendo dall'importo finale, il prezzo dei biglietti del volo originario cancellato ; condannare, in via gradata, la convenuta compagnia aerea per la residuale ipotesi della mancata liquidazione della compensazione pecuniaria al risarcimento in favore di parte istante a titolo di danno morale e/o esistenziale per i disagi derivanti dalla cancellazione e dalla omessa assistenza fornita dal vettore di € 100,00 per ciascun istante o quantomeno in favore dei soli minori , oppure della diversa somma complessiva che il Giudice riterrà equo liquidare e da contenersi in ogni caso nei limiti di € 5000,00; con vittoria delle spese e compensi del giudizio, con attribuzione all'avv. costituito, dichiaratosi anticipatario . 
A fondamento della domanda gli istanti assumevano di avere acquistato , in data 3 giugno 2022, tramite un'agenzia di viaggi intermediaria, n. 4 ticket A/R di trasporto aereo ### per i voli ### del 02.09.2022 e ### del 05.09.2022 relativi alla tratta #### al prezzo complessivo di € 750,64. Nel pomeriggio della partenza per ### si recavano in aeroporto a ### con 3 ore di anticipo, allorquando dopo aver già superato i controlli al gate venivano improvvisamente informati dal personale aeroportuale che il predetto volo ### era previsto in ritardo, salvo poi essere cancellato per ragioni imprecisate . Assumevano che gli istanti che , preso atto della avvenuta cancellazione, tornavano subito al banco accettazione di ### , al fine di ricevere assistenza e informazioni su una possibile riprotezione , ma il personale del vettore negava tale possibilità senza addurre giustificazioni, per cui gli istanti contattavano l'agenzia di viaggi intermediaria per capire se il vettore avesse previsto una riprotezione automatica , ricevendo una risposta negativa; la stessa ### si dichiarava indisponibile a garantire un pernotto ove passare la notte in quanto a suo dire i passeggeri erano tanti e non vi erano stanze libere a sufficienza, né offriva garanzie sul rimborso delle spese di vitto in caso di prolungamento del soggiorno. Gli istanti dopo essere stati costretti a passare la notte in aeroporto riuscivano a trovare posti su voli di altri vettori ed in effetti riuscivano a trovare riprotezione a pagamento ,per la somma di € 710,25 con la compagnia ### e segnatamente con un volo diretto a ### ( con scalo intermedio a ###; in particolare un volo con partenza da ORY per ### il 06.09 alle ore 07.30 ; scalo di qualche ora e ripartenza per ### con il volo ### delle ore 11.20 . Assumevano ancora gli istanti che oltre alla “mancata offerta di riprotezione ”, e del pernotto il personale di ### nelle immediatezze dei fatti ed anche successivamente non forniva neanche buoni pasto e bevande, costringendo la famiglia ### a sobbarcarsi ulteriori spese pari ad € 15,80. Nessuna evasione veniva data alla richiesta di risarcimento danni inoltrata dagli istanti. 
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, la convenuta ### nel costituirsi in persona del legale rapp.te p.t., impugnava e contestava l'avverso dedotto ed eccepiva che la cancellazione del volo era stata determinata da condizioni meteo avverse,in quanto in data ###, presso la città di ### si verificavano delle avverse condizioni metereologiche (id est, pioggia e temporali) che causavano l'inevitabile dirottamento del volo ### (immediatamente precedente a quello per cui è causa) sul limitrofo aeroporto di ### e di aver provveduto ad informare sia del ritardo e sia di eventuali trasferimenti per giungere alla destinazione prevista; dunque la cancellazione fu dovuta a causa eccezionale non imputabile alla responsabilità della convenuta .Tuttavia parte convenuta si dichiarava disponibile a comporre bonariamente la vertenza, anche ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con il pagamento dell'importo di € 298,20 in favore dei passeggeri a titolo di compensazione pecuniaria. 
Espletata attività istruttoria, escusso il teste , emessa senza esito ordinanza ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c da parte del giudicante , all'udienza dell' ###, la causa veniva trattenuta per la decisione sulle conclusioni del procuratore attoreo in atti riportate.  MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda deve ritenersi fondata e deve essere accolta nei limiti di quanto si dirà di seguito. 
Occorre premettere che gli istanti hanno documentalmente provato , mediante allegazione dei biglietti aerei ### , n.pren.###, per il volo ### del 05.09.2022 relativi alla tratta #### la legittimazione attiva all‘azione intrapresa per avere questi regolarmente stipulato, con la convenuta ### contratto di trasporto aereo, sulla tratta #### donde per inciso anche la legittimazione passiva della convenuta , in ragione del rapporto contrattuale intercorso tra le n. R.G. 25430/2023 parti.Circostanza ad ogni modo pacifica e non contestata tra le parti, così come pacifica è la circostanza della avvenuta cancellazione del volo. 
Diversamente, l'eccezione sollevata dalla convenuta ### aerea circa la causa eccezionale della cancellazione del volo, imputabile ed in conseguenza di un evento di forza maggiore quali le condizioni meteo avverse , non può trovare accoglimento trattandosi, come emerge dalla documentazione prodotta , di semplici condizioni meteo avverse quali pioggia e temporali. A tal riguardo va rilevato che non può considerarsi causa di forza maggiore una semplice condizione di meteo avversa , atteso che le condizioni meteo sono verificabili già in anticipo e nulla vieta alla ### di organizzare i voli in modo da non creare disservizi e disagi per l'utenza, né la ### aerea ha fornito prova di avere posto in essere tutte le misure del caso idonee ad evitare conseguenze sfavorevoli e la cancellazione del volo , né ha fornito prova di avere avvisato il passeggero come dalla stessa sostenuto nel rispetto dei termini di cu all'art. 5 Reg. CE n. 261/04. 
Difatti come più volte ribadito dalla suprema Corte , la diligenza che si richiede ad una ### aerea supera il concetto di ordinaria diligenza , di cui all'art. 1176, co.2, C.c., poiché il vettore ,in quanto contraente qualificato , deve essere consapevole dei rischi connessi alla sua attività e deve pertanto mettere in atto misure professionalmente adeguate a prevenire ed evitare qualsiasi rischi ai passeggeri . La Corte di ### ha anche precisato che i vettori aerei , per dimostrare di avere adottato tutte le misure necessarie , devono dare contezza delle misure spiegate in termini di personale , tempi, mezzi finanziari per assicurare l'interesse dei passeggeri ed arrivare in orario a destinazione (C. Giust. 11/6/2020, N.74/19 cons. n.59-60). Come statuito dalla Corte di Giustizia, la presenza di una circostanza eccezionale non comporta automaticamente l'esenzione del vettore dall'obbligo di corresponsione della compensazione pecuniaria ai passeggeri danneggiati. Il vettore deve provare infatti di essersi adoperato con tutte le misure del caso per ovviare la possibilità che l'evento eccezionale avesse le sue ripercussioni sul volo e deve dimostrare di aver posto in essere tutto il necessario per ridurre al minimo gli effetti dannosi nei confronti dei passeggeri, ed ancora ha statuito che il vettore non può invocare semplicemente il caso eccezionale per non corrispondere la compensazione al passeggero, ma deve dimostrare di svolgere la propria attività d'impresa in modo tale da prevenire e, se possibile, evitare episodi che possano pregiudicare la sicurezza e i disservizi agli utenti. Nulla di tutto questo è stato provato dalla convenuta . Consegue , alla luce di quanto esposto, di tutta evidenza la responsabilità della convenuta compagnia aerea nella causazione dell'evento dannoso lamentato dagli istanti. .Pertanto la disciplina applicabile al caso di cancellazione del volo aereo comunitario si rinviene all'interno del #### n. 261/2004 del ### e del Consiglio dell'11/02/2004. ### l'art. 5 del suddetto ####, il vettore aereo che non effettui un trasvolo originariamente previsto per il quale sia stata eseguita la prenotazione registrata o l'acquisto di uno o più posti da parte del passeggero, è tenuto a garantire a quest'ultimo l'assistenza e la compensazione pecuniaria secondo gli artt. 7, 8 e 9 della normativa comunitaria richiamata,. È in ogni caso fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale e del danno non patrimoniale patito. Appare evidente che nel caso in esame, trattandosi di volo cancellato su una tratta aerea rientrante nella distanza compresa nei 1500 Km. ,il passeggero aveva diritto all'assistenza come appunto statuito dal richiamato ### 261/04, fatto salvo comunque il diritto di intentare ogni ulteriore ricorso dinanzi alle giurisdizioni competenti, in previsione di risarcimenti supplementari. Nessuna prova ha fornito la convenuta ### di avere prestato assistenza agli istanti, né di averli riprotetti su di un volo nei tempi imposti dalla richiamata normativa comunitaria, mentre gli istanti hanno documentalmente provato sia le somme esborsate per la mancata riprotezione,sia la mancata comunicazione della cancellazione e delle cause di tale cancellazione ,come dichiarato anche dalla testimone escussa ed indotta dagli istanti che sul punto dichiarava : “ preciso che nessun sms e/o mail relativa al ritardo e o cancellazione per quel volo ci è stata mai recapitata avendo saputo della cancellazione proprio a seguito della telefonata del sig. ### , …entrando nell'area clienti ### non vi era disponibilità di posti nell'immediatezza per ### se non a distanza di 5 giorni, tant'è che consigliai al cliente di iniziare a cercare disponibilità in aeroporto…con altre ### …” ### luce di quanto esposto la domanda va accolta e la convenuta ### aerea, va condannata, in persona n. R.G. 25430/2023 del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di ### 250,00 ciascuno nei confronti dell'istante per un totale di ### 1.000,00 , quale somma prevista a titolo di compensazione per i voli fino a 1500 Km, come dal ### n.261/04, ed alla ulteriore somma di ### 400,00 omnia a titolo di risarcimento danni comprensivi dei danni non patrimoniali da stress per i disagi subiti , oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. 
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.  PQM Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: a) Accoglie la domanda proposta da ### e ### , in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulle figlie minori ### e ### in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti della ### in persona del legale rapp.te p.t. e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento in favore degli istanti ,in proprio e nella loro qualità, della somma di €1.400,00 , per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; b) Condanna altresì, la convenuta ### in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese processuali a favore dell'istante nella sua qualità ,che vengono liquidate in € 1.200,00 di cui € 150,00 per spese, € 1.050,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario spese generali ex art. 15 L.P, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario. 
Così deciso il ### 

Il Giudice
di ### dott.ssa M.### D'


causa n. 25430/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Cristina D'Uva

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 18426/2023 del 14-12-2023

... cui al successivo 4.2.21.1 -“Procedure in caso di condizioni atmosferiche avverse”- che, appunto, imponevano, in caso di piogge, di assicurare la messa in sicurezza “di impianti macchine attrezzature o opere provvisionali”, subordinando la ripresa dei lavori all'autorizzazione del medesimo capo cantiere, previa verifica dello stato dei luoghi e dei macchinari …” e che “… ### tale doglianza, pertanto, è priva di qualsivoglia fondamento …” (cfr. comparsa di risposta al punto D, a pagg. 16 e 17). 35. Nella ctu, sul punto, è dato leggere che “… Tra il 14 ed il 16 ottobre 2016 si verifica un'apertura delle paratie di sbarramento dell'acqua che allaga l'area di scavo; ### lamenta danni per la perdita di alcuni strumenti, l'avaria di un escavatore, il fermo degli operai, impegnati poi anche al ripristino del cantiere alle condizioni precedenti al fatto per riprendere i lavori …”; che “… EGP non accoglie le doglianze di ### e riporta due documenti che proverebbero come quest'ultima fosse stata avvertita della possibile apertura delle paratie. Il primo di essi (### 2) è un documento interno EGP nel quale è evidenziato che “lo scarico delle paratoie dissabbiatrici (leggi tutto)...

testo integrale

 N. ### N. ###. CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma - ###, in persona del dott. ### in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 45115 ### dell'anno 2018 e trattenuta in decisione all'udienza del 14 giugno 2023, vertente TRA ### S.R.L. (c.f. e p.Iva ###; con sede ###via dei ### n. 5), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliat ###via Po n. 24, presso lo studio dell'avv.to ### che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv.to ### del ### di ### in forza di procura speciale rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione, ### E ### S.P.A. (c.f. e p.Iva ###; con sede ###viale ### n. 125), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliat ###via ### n. 30, presso lo studio dell'avv.to ### da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di risposta, ### OGGETTO: contratto di appalto.  CONCLUSIONI: per l'attrice (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to ### conclude riportandosi al foglio di p.c. depositato in data ### …(‘Il sottoscritto avv. ### difensore della società ### s.r.l., richiamato quanto dedotto e argomentato in atto di citazione, nonché nelle successive memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1, 2, 3, c.p.c., reiterando le istanze istruttorie di cui alle predette memorie ed insistendo per la loro ammissione e assunzione, evidenziata l'infondatezza in fatto e diritto delle censure svolte da ### S.p.A., tenuto conto degli elementi emersi dall'espletata ctu ed in parziale aderenza alle conclusioni contenute nella relazione peritale, rassegna le seguenti conclusioni: ### L'###mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, per le causali di cui in premessa, accertato che: la variante riguardante la mancata realizzazione della pista di cantiere veniva ordinata dalla convenuta, accertata, altresì, la sussistenza del differenziale di costo sostenuto dall'appaltatore, come in atti quantificato, in conseguenza della variante ordinata dalla committenza, per l'effetto condannare ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### V.le ### 125, alla corresponsione del compenso pari ad € 16.593,00 (rif. Tabella 24, lett. C, pag. 24, relazione peritale), oltre ### se dovuta, ed interessi ex art. 2 D. Lgs. n. 231/02 dal di del dovuto (29/12/2016; rif. doc. 34 agli atti dell'attrice) al saldo, ovvero a corrispondere la maggior o minor somma che sarà ritenuta dovuta oltre interessi ex art. 2, D. Lgs. n. 231/02 dal dì del dovuto al saldo, in favore dell'attrice; in corso di esecuzione del contratto si verificava la fattispecie della sorpresa geologica come in atti tutti descritta, nonché che la variante riguardante l'esecuzione di iniezioni impermeabilizzanti veniva ordinata dalla convenuta, accertata, altresì, l'ingerenza della committente, odierna convenuta, nella conduzione delle lavorazioni relative all'esecuzione degli scavi alla base della torretta dell'impianto idroelettrico sito in ### sul ### loc. Miniano, per l'effetto condannare ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### V.le ### 125, a corrispondere la somma di € 58.638,00 (di cui € 38.828,00, rif. Tabella 24, lett. B, pag. 24, relazione peritale ed € 19.531,00, rif. Tabella 24, lett. E, pag.  24, relazione peritale), oltre ### se dovuta, ed interessi ex art. 2, D. Lgs. n. 231/02 dal dì del dovuto (29/12/2016; rif. doc. 34 agli atti dell'attrice) al saldo, ovvero a corrispondere la maggior o minor somma che sarà ritenuta dovuta oltre interessi ex art. 2, D. Lgs. n. 231/02 dal dì del dovuto al saldo, in favore dell'attrice; l'attrice effettuava l'apprestamento dei dispositivi di sicurezza resisi necessari in funzione delle varianti ordinate dalla convenuta e degli accadimenti imprevisti ed imprevedibili verificatisi nel corso delle lavorazioni, come in atti tutti esposto, per l'effetto condannare ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### V.le ### 125, a corrispondere la somma di € 47.575,00 (di cui € 10.210,00, rif. Tabella 24, lett. D, pag. 24, relazione peritale; € 1.854,00, rif. Tabella 24, lett. F, pag. 24, relazione peritale; € 21.118,00, rif. 
Tabella 24, lett. G, pag. 24, relazione peritale; € 340,00, rif. Tabella 24, lett. H, pag. 24, relazione peritale; € 14.053,00, rif. Tabella 24, lett. K; L; M; N, pag. 24, relazione peritale), oltre ### se dovuta, ed interessi ex art. 2, D. Lgs. n. 231/02 dal dì del dovuto (29/12/2016; rif. doc. 34 agli atti dell'attrice) al saldo, ovvero a corrispondere la maggior o minor somma che sarà ritenuta dovuta oltre interessi ex art. 2, D. Lgs. n. 231/02 dal dì del dovuto al saldo, in favore dell'attrice; l'esclusiva responsabilità della convenuta per i danneggiamenti e per la perdita di attrezzature subite dall'attrice tra il 14 ed il 16 ottobre 2016, come in premessa descritto, per l'effetto dichiarare tenuta e condannare ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### V.le ### 125, a risarcire la somma di € 4.850,00 (rif. Tabella 24, lett. A, pag. 24, relazione peritale), oltre ### se dovuta, ed interessi ex art. 2, D. Lgs. n. 231/02 dal dì del dovuto (29/12/2016; rif.  doc. 34 agli atti dell'attrice) al saldo, ovvero la maggior o minor somma che sarà ritenuta dovuta oltre interessi ex art. 2, D. Lgs. n. 231/02 dal dì del dovuto al saldo, in favore dell'attrice. E così per complessivi € 127.656,00 oltre ### se dovuta, ed interessi ex art. 2, D. 
Lgs. n. 231/02 dal dì del dovuto (29/12/2016; rif. doc. 34 agli atti dell'attrice), ovvero per la maggior o minor somma che sarà ritenuta dovuta oltre interessi ex art. 2, D. Lgs. n. 231/02 dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa oltre IVA se dovuta e CPA come per legge')… e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate ...”; per la convenuta (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to ### si riporta alle conclusioni già rassegnate nella comparsa di risposta …”.  ### atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta ### S.p.a.  (nel prosieguo anche solo ###, l'attrice ### S.r.l. (nel prosieguo anche solo ###, richiamato il contratto del 9/12/2015, con cui la convenuta le aveva affidato in appalto la realizzazione di un impianto idroelettrico in ### sul ### località ### per un corrispettivo pari ad € 269.213,08, di cui € 26.044,41 per oneri di sicurezza, allegava che il rapporto aveva avuto un andamento anomalo, come meglio indicato in citazione; che aveva iscritto riserve in contabilità e che aveva diritto al pagamento delle somme indicate in citazione a titolo di maggiori costi per le varianti disposte in corso d'opera. 
Tanto premesso, l'attrice instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione e confermate nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. nei seguenti termini: “### l'###mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, per le causali di cui in premessa, accertato che: la variante riguardante la mancata realizzazione della pista di cantiere veniva ordinata dalla convenuta, accertata, altresì, la sussistenza del differenziale di costo sostenuto dall'appaltatore, come in premessa quantificato, in conseguenza della variante ordinata dalla committenza, per l'effetto condannare ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### V.le ### 125, alla corresponsione del compenso pari ad € 16.594,04, oltre ### ed interessi ex art. 2 D. Lgs. n. 231/02, ovvero la maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa oltre IVA ed interessi ex art. 2 D. Lgs. n. 231/02, in favore dell'attrice per i motivi di cui in premessa; in corso di esecuzione del contratto si verificava la fattispecie della sorpresa geologica come in premessa descritta, nonché che la variante riguardante l'esecuzione di iniezioni impermeabilizzanti veniva ordinata dalla convenuta, accertata, altresì, l'ingerenza della committente, odierna convenuta, nella conduzione delle lavorazioni relative all'esecuzione degli scavi alla base della torretta dell'impianto idroelettrico sito in ### sul ### loc. Miniano, per l'effetto condannare ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### V.le ### 125, a corrispondere la somma di € 50.700,60, oltre ### ed interessi ex art. 2, D. Lgs. n. 231/02, ovvero la maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa oltre IVA ed interessi ex art. 2 D. Lgs. n. 231/02, in favore dell'attrice per i motivi di cui in premessa; l'attrice effettuava l'apprestamento dei dispositivi di sicurezza resisi necessari in funzione delle varianti ordinate dalla convenuta e degli accadimenti imprevisti ed imprevedibili verificatisi nel corso delle lavorazioni, come in premessa descritto, per l'effetto condannare ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### V.le ### 125, a corrispondere la somma di € 65.490,67, oltre IVA ed interessi ex art. 2, D.Lgs. n. 231/02, ovvero la maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa oltre IVA ed interessi ex art. 2 D. Lgs.  231/02, in favore dell'attrice; l'esclusiva responsabilità della convenuta per i danneggiamenti e per la perdita di attrezzature subite dall'attrice tra il 14 ed il 16 ottobre 2016, come in premessa descritto, per l'effetto dichiarare tenuta e condannare ### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ### V.le ### 125, a risarcire la somma di € 6.860,00, oltre IVA ed interessi ex art. 2, D.Lgs. n. 231/02, ovvero la maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa oltre IVA ed interessi ex art. 2 D. Lgs. n. 231/02, in favore dell'attrice. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa oltre IVA se dovuta e CPA come per legge”. 
Con decreto ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. del 28/8/2018 era differita al 12/2/2019 l'udienza di prima comparizione, indicata in citazione. 
In data ### si costituiva in giudizio la convenuta ### S.p.a., che, contestata la domanda attrice, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia codesto ill.mo tribunale rigettare integralmente le domande proposte dall'attrice ### costruzioni s.r.l. con proprio atto di citazione notificato in data ###, perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi”. 
Assegnati i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c., alla successiva udienza 2/10/2019 la causa era assunta in riserva sulle richieste istruttorie. 
Con ordinanza riservata dell'1/2/2020, ammessi i documenti prodotti e rigettate le istanze per le prove orali, era stato altresì ritenuto “… non … necessario procedere a ctu contabile, come prospettato da parte attrice, poiché i calcoli in questione sono verificabili in base agli atti di causa …”, con rinvio all'udienza del 24/2/2021 per la precisazione delle conclusioni. 
Subentrato in concreto questo Giudice nel ruolo in data ###, con decreto 31/1/2021, stante l'esigenza di riorganizzazione del ruolo, era disposto che la suddetta udienza fosse differita dal 24/2/2021 al 21/2/2022 sempre per la precisazione delle conclusioni. 
Con decreto 13/1/2022 era disposto, ex art. 221, comma 4, D.L. 34/2020, convertito con modificazioni nella L. 77/2020 e successive modificazioni e integrazioni, che la predetta udienza del 21/2/2022 si svolgesse con modalità cartolari, con assegnazione alle parti del termine di legge fino a cinque giorni prima della predetta udienza per depositare note di trattazione cartolare contenenti le conclusioni. 
All'udienza di trattazione cartolare del 21/2/2022, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c., termini scaduti il ###. 
Con ordinanza riservata del 10-13/9/2022 la causa era rimessa sul ruolo ed era ammessa ctu, necessaria ai fini della decisione a differenza delle altre istanze istruttorie (prove testimoniali), di cui si confermava l'inammissibilità, essendosi dato atto che “… ### il tecnicismo sotteso alla controversia fra le parti e alle questioni dibattute a margine delle riserve iscritte, la ctu appare necessaria ai fini della decisione per avere una compiuta descrizione dell'andamento del contratto e, in caso di andamento anomalo, per verificarne l'eventuale incidenza sul rapporto fra le parti …”. 
Conferito l'incarico all'udienza del 5/10/2022, così differita l'udienza dal 28/9/2022 per concomitanti impegni professionali del ### era disposto rinvio all'udienza del 6/6/2023 per esame della ctu, mentre era fissata al 14/6/2023 l'udienza di p.c. ex art. 81 bis, disp. att.  c.p.c.. 
Come risulta a verbale dell'udienza del 6/6/2023 il procuratore di parte attrice “… evidenzia che il Ctu è incorso in errore materiale in ordine al calcolo dell'extra utilizzo delle pompe in relazione ai giorni di utilizzo che non sono di 34 giorni, ma di novanta, con conseguente indicazione della minor somma di € 18.078,00 anziché di € 25.508,00; contesta la tesi del Ctu in ordine alla sussistenza della franchigia contrattuale del 10% …”; che il procuratore di parte convenuta “… contesta le odierne deduzioni di parte attrice in ordine al preteso errore materiale e in ordine alla franchigia; evidenzia che non deve sollevare osservazioni in ordine alle questioni contabili, mentre si riserva miglio### approfondimento sulle questioni giuridiche, non di pertinenza del Ctu …”, mentre il Ctu “… precisa, con riferimento alla questione dell'extra utilizzo, che a pag. 22 della relazione finale, penultimo punto, … sono stati riconosciuti i maggior oneri per i giorni successivi alle otto settimane previste nel piano di sicurezza, mentre sono stati sottratti i costi dell'energia per tutto il periodo dei novanta giorni di utilizzo delle pompe in questione dal momento che la convenuta ha fornito a proprio carico l'energia necessaria; in pratica sono stati riconosciuti i 34 giorni successivi ai 56 previsti in contratto. Evidenzia che non vi è un errore di calcolo, ma una interpretazione del dato contrattuale ...”; all'esito la causa era rinviata all'udienza del 14/6/2023 per la precisazione delle conclusioni, come da calendario del processo. 
All'udienza del 14/6/2023, presenti i procuratori delle parti, la causa era assunta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, con assegnazione dei richiesti termini di legge ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c., termini scaduti il ###.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La domanda è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.  2. Richiamato quanto esposto, si evidenzia che l'attrice, richiamato il contratto di appalto n. 8400069952 con la convenuta ###, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto idroelettrico in ### sul ### località ### ha agito per la condanna della convenuta a corrisponderle la complessiva somma di € 139.645,31 oltre IVA a causa della mancata remunerazione delle opere e degli apprestamenti di sicurezza ulteriori, rispetto a quanto inizialmente e contrattualmente previsto, eseguiti da essa attrice e resisi necessari a seguito di varianti in corso d'opera, ordinate dalla committente, ovvero conseguenti ad eventi imprevedibili per emersa sorpresa geologica nonché per il danneggiamento di attrezzature e macchinari, ascrivibile ad esclusiva responsabilità della committente stessa.  2.1 In particolare l'attrice ha lamentato l'anomalo andamento del contratto di appalto, causato da varianti in corso d'opera, atteso che i progetti inizialmente prevedevano la realizzazione di una pista di cantiere, volta ad agevolare le lavorazioni di scavo con mezzi meccanici alla base della torretta e successivo trasporto dei materiali di risulta; che, nonostante la previsione progettuale e le sollecitazioni volte a consentire la realizzazione di detta pista di cantiere, così come prevista, la committente aveva deciso di non realizzare detto manufatto, con la conseguenza che era stato necessario eseguire ulteriori lavori per la sicurezza, come descritti in citazione, con incremento dei costi, anche per la modifica delle modalità di scavo e di trasporto a mano del materiale di risulta, costi mai rimborsati dalla committente.  2.2 ### ha altresì lamentato che in data ###, mentre stava effettuando gli scavi alla base della torretta per abbassare la quota della platea sulla quale sarebbe stato posato un diffusore (-3 metri rispetto alla situazione originale), si erano verificate copiose infiltrazioni d'acqua, come meglio riportato in citazione anche in relazione all'ingerenza della committente nell'esecuzione dei lavori di scavo e alle difficoltà emerse nell'effettuazione dei lavori, nonostante l'installazione di idrovore; che detta situazione aveva determinato un anomalo andamento dei lavori e un aggravio dei costi.  2.3 ### ha inoltre lamentato che tra il 14 e il 16 ottobre del 2016 si era verifica la perdita e il danneggiamento di attrezzature di sua proprietà a causa dell'improvvisa apertura delle paratoie dello sbarramento, cui aveva fatto seguito il fermo lavorativo nel giorno 15/10/2016.  3. In conclusione l'attrice ha agito per la condanna della convenuta al pagamento, a causa del riferito anomalo andamento dell'appalto, della complessiva somma di € 139.645,31, di cui € 16.594,04 per i costi per la variante alla mancata costruzione della pista di cantiere, € 50.700,60 per i maggiori costi connessi alle infiltrazioni d'acqua, € 65.490,67 per i maggiori oneri di sicurezza in conseguenza della variazione delle lavorazioni richieste dalla committente ed € 6.860,00 per la perdita delle attrezzature.  4. In relazione alla mancata realizzazione della prevista pista in alveo, sostituita da una impalcatura realizzata in appoggio alla torretta e dotata di montacarichi, si osserva che in citazione era stato dedotto che “… La fattispecie deve essere inquadrata tra quella di cui all'art. 1661 c.c.. EGP, infatti, in fase di esecuzione, ometteva di consegnare all'appaltatrice l'area di cantiere individuata nel file (accluso al contratto di appalto) denominato x.29.###.H.48749.00.044.00 … obbligando l'appaltatore ad eseguire apprestamenti non preveduti (allestimento di apposito ponteggio dotato di montacarichi, …) per effettuare le lavorazioni di scavo e trasporto del materiale di risulta alla base della torretta …”; che la circostanza “… ###he la consegna della predetta area di cantiere e la conseguente realizzazione della pista di cantiere fosse contrattualmente stabilita lo si evince, per tabulas, innanzi tutto dal documento sopra citato, ma anche dal documento -anch'esso facente parte integrante del contratto d'appaltodenominato "descrizione prestazioni e prezzi" … . 
All'interno di tale elenco, invero, veniva prezzata la voce "colmate con materiale proveniente da cava" (pos. N.###; sottopos. N. 22.01.02.00/011). Opera la cui realizzazione era strettamente correlata all'esecuzione della predetta pista in quanto solamente l'esecuzione del predetto manufatto avrebbe consentito anche la realizzazione della colmata (opera funzionale alla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro alla base della torretta poi sostituita dalla panconatura di valle). …”; che “… l'area fosse nell'effettiva disponibilità della committente …” e che “… La fattispecie rientra, pertanto, nella casistica delle variazioni al progetto ordinate dal committente da cui consegue il diritto dell'appaltatore ad un compenso supplementare ai sensi dell'art. 1661 c.c. così come chiarito da costante giurisprudenza e ciò anche nel caso in cui il prezzo dell'opera sia stato pattuito globalmente …” (cfr. atto di citazione).  5. Da parte sua la convenuta ### nel contestare in parte qua la domanda attrice, ha dedotto in comparsa di risposta che non soltanto l'attrice non aveva offerto alcuna dimostrazione dei costi asseritamente sostenuti, contestati nell'an e nel quantum, ma che l'art.  1661 c.c. risultava del tutto inapplicabile, non essendo possibile qualificare come “variante contrattuale” la scelta di essa convenuta di non realizzare la riferita pista in alveo; che in data ### essa convenuta aveva inviato ad una serie di imprese, tra le quali anche l'odierna attrice, una richiesta di offerta per la realizzazione delle opere oggetto di causa; che tra la documentazione allegata a tale richiesta di offerta -in particolare, il disegno X.29.IT.H.48749.00.044.00 depositato dall'attricerisultava originariamente indicata, attraverso l'evidenziazione in blu di un'area in prossimità del cantiere, la realizzazione di una “pista di cantiere da mantenere”; che tuttavia in data ###, cioè prima dell'aggiudicazione dell'appalto all'attrice, avvenuta in data ###, aveva fatto pervenire a tutte le imprese partecipanti alla gara una c.d. richiesta di allineamento e integrazione delle offerte da queste ultime presentate, poiché, come da nota depositata, era “… intenzione di EGP di mantenere l'opportunità di realizzare la pista in alveo solo in caso di effettiva necessità e alla luce di ciò si chiede a tutte le ditte di rivedere il proprio programma lavori eseguendo come prima fase di lavorazione il sopralzo del muro di sponda e la creazione del piazzale per le cabine utilizzando lo stesso come area di cantiere”; che pertanto essa convenuta non aveva effettuato alcuna variante rispetto a quanto dalle parti convenuto in contratto, ma, prima ancora dell'aggiudicazione stessa dell'appalto, aveva informato tutte le imprese partecipanti, tra le quali l'attrice, che la costruzione della pista in alveo si sarebbe dovuta realizzare esclusivamente in caso di effettiva necessità, con tutte le conseguenze del caso, anche con riguardo alla rimozione dei materiali di risulta, che si sarebbe pertanto dovuta eseguire manualmente e non già con l'ausilio di mezzi meccanici; che si trattava di circostanza ben nota all'attrice, che infatti, con propria missiva del 12/10/2015, aveva espressamente preso atto della volontà di essa convenuta di non realizzare la pista in alveo, come peraltro reiterato con ulteriore missiva del 12/5/2016, espressamente indirizzata all'attrice, e come risultava dalla stessa produzione documentale dell'attrice stessa (lettera del 16/1/2017); che del resto, ad eccezione del solo disegno n. X.29.IT.H.48749.00.044.00, non esisteva alcun documento -e, in particolare, alcun progetto esecutivo proveniente dalla committenzacontenente le specifiche tecniche o la necessaria autorizzazione all'appaltatrice in merito alla realizzazione della riferita pista in alveo; che nel caso di specie non era applicabile l'art. 1661 c.c., richiamato dall'attrice; che irrilevante era la deduzione di parte attrice sulla pretesa autorizzazione al richiamato subappalto con l'impresa ### in quanto -come dettola costruzione della pista in alveo era una mera eventualità, come da segnalazione effettuata prima ancora dell'aggiudicazione; che in ogni caso, ammesso e non concesso che si trattasse di una variante, concernente appunto la mancata realizzazione della pista in alveo, e che detta variante avesse effettivamente comportato un incremento differenziale di costo pari ad € 16.592,02, come allegato dall'attrice, ma contestato da essa convenuta, il predetto importo finiva per ricadere interamente nel limite di tolleranza pari al 10% previsto dall'art. 3.1. del contratto di appalto, con la conseguenza che nulla sarebbe stato comunque riconoscibile all'attrice.  6. Come detto, con la ricordata ordinanza del 10-13/9/2022 è stata ammessa ctu con la nomina a Ctu dell'ing. ### e con il seguente quesito: “1) esaminati gli atti e i documenti di causa e previa -se necessariaacquisizione, in contraddittorio fra le parti, di ulteriore documentazione esistente presso pubblici uffici, verifichi il Ctu l'andamento del rapporto per cui è causa e accerti la fondatezza in termini di prospettata maggiore onerosità, a causa delle allegate varianti e differenti lavorazioni ordinate, delle riserve formulate dalla società attrice (cfr. docc. 31, 32, 33, 34), il tutto tenendo nel debito conto tanto le allegazioni e deduzioni nonché le conclusioni di merito di parte attrice quanto le allegazioni e deduzioni nonché eccezioni di parte convenuta; 2) provveda il Ctu a quantificare in modo analitico gli importi eventualmente da riconoscere alla società attrice in relazione alle eventuali riserve ritenute in tutto o in parte fondate e quindi a verificare la fondatezza e correttezza o meno degli importi richiesti nelle conclusioni di parte attrice”.  7. Nella richiamata consulenza il ### in ordine alla mancata realizzazione della pista di cantiere, ha evidenziato che “… La realizzazione di una pista di cantiere per il raggiungimento dell'area di lavoro dove si trova la torretta è evidenziata nella planimetria di cui alla fig.1. EGP inserisce tale elaborato non solo nella documentazione precontrattuale (richiesta di offerta del 20/08/2015) e contrattuale, ma già il ### la invia alla ### ricevendo, con ### n. 478 del 19/4/2016, autorizzazione ai lavori che avrebbero facilitato la rimozione del materiale risultante dallo scavo …”; che “… In data ### EGP dichiara che “intende mantenere l'opportunità di realizzare la pista in alveo solo in caso di effettiva necessità e chiede una revisione del programma lavori”. Non è specificato né cosa si intenda per “effettiva necessità”, né chi fosse la persona incaricata della decisione, né entro quando la stessa sarebbe stata comunicata ...”; che “…in data #### comunica la lunghezza prevista per un possibile tracciato, ricevendo da EGP considerazioni di parere negativo, ma non di divieto a procedere …”; che “… Il ### EGP invia una email con allegato ancora lo schema della fig.1 che si afferma essere quello autorizzato dalla ### …”; che “… È evidente dal carteggio tra le parti agli atti quanto ### considerasse importante avere un percorso d'accesso per i mezzi alla zona dello scavo, ma anche che EGP fosse titubante nella realizzazione della pista per motivazioni che risultano generiche e poco circostanziate da evidenze concrete di natura ingegneristica …”; che “… Il ### EGP scrive a ### “l'eventuale nuova pista dovrebbe andare ad interessare anche il Comune di ### finora non coinvolto nel procedimento. Riteniamo la cosa non percorribile nei tempi richiesti per la consegna impianto” …”; che “… ### le motivazioni per le quali EGP non vorrebbe realizzare la pista sembrerebbero legate al rispetto delle tempistiche che si sarebbero allungate di molto se si fosse proceduto con il coinvolgimento del comune di ### La missiva non contiene un esplicito divieto a realizzare l'opera, anzi, nella stessa email, viene anche indicato un project manager ed un responsabile di procedimento autorizzativo …”; che “… Non risultano agli atti comunicazioni di negata autorizzazione. Si evidenzia come il #### riceva formale approvazione da EGP per effettuare lavori di realizzazione di una pista di accesso e stipulare un contratto di subappalto con la ditta ### per varie attività tra le quali la pista in questione …” e che “… La pista di fatto non verrà mai realizzata e agli atti non ci sono comunicazioni formali da parte di EGP a riguardo, al suo posto si realizza un'impalcatura appoggiata alla torretta attraverso la quale i materiali, portati con la carriola, sono issati al piano stradale per il trasporto in discarica. …” (cfr. ctu a pagg. 4-5).  7.1 A pag. 22 della propria relazione il Ctu ha precisato che “… ### considerato che è evidente da tutta la documentazione allegata come i lavori di rimozione del materiale di scavo siano stati realizzati in modo diverso da quanto previsto, probabilmente in modo più semplice e veloce in termini di tempo di realizzazione, ma sicuramente più costoso visto che ...(è stato)… effettuato manualmente, l'importo da riconoscere a ### è di 16.593 € …”.  8. In comparsa conclusionale l'attrice ha dedotto che “… alla ### venivano affidate le lavorazioni risultanti dal documento denominato “descrizione prestazioni e prezzi” (…; id est computo metrico) …” e che “… Contrariamente a quanto previsto dal contratto e dai documenti progettuali la committenza, in fase di esecuzione -apportando una tangibile variazione al progetto originariodecideva di non realizzare la pista in alveo …”, con la conseguenza che “… ###, in conseguenza della variazione imposta dalla committente, era a sua volta costretta a modificare le modalità di scavo e di trasporto del materiale di risulta utilizzando mezzi manuali (scavo manuale e scarriolamento), al posto di mezzi motorizzati e meccanici come inizialmente l'appaltatrice si era prefigurata, nonché ad eseguire i seguenti apprestamenti di sicurezza: ponteggio a valle della traversa (due parti) comprensivo di calcolo, castello di tiro, accesso personale, montacarichi; parapetti pila traversa; parapetti scivolo interno torretta; passerella saliscendi per scarriolamento su camminamento ciclo pedonale; dispositivo di recupero; cordino assorbitore per lavori in quota; 8 cinture sicurezza …” (cfr. comparsa conclusionale dell'attrice).  9. In comparsa conclusionale la convenuta ha da ultimo dedotto che “… La determinazione di non realizzare la cd. pista in alveo non può essere qualificata come variante contrattuale ex art. 1661 c.c., giacché tale volontà veniva manifestata anteriormente all'aggiudicazione del ### Invero, in fase di gara, EGP invitava tutte le imprese partecipanti -e, dunque, anche la ### a far pervenire una richiesta di allineamento ed integrazione delle offerte sino ad allora presentate, poiché era “intenzione di EGP di mantenere l'opportunità di realizzare la pista in alveo solo in caso di effettiva necessità” … .  ### si richiedeva alle riferite imprese di “rivedere il proprio programma dei lavori eseguendo come prima fase di lavorazione il sopralzo del muro di sponda e la creazione del piazzale per le cabine, utilizzando lo stesso come area di cantiere” …”; che “… esiste prova nella documentazione attorea della circostanza che -al 12.10.2015, i.e. anteriormente alla stipula del #### fosse a conoscenza della chiara volontà di EGP sul punto …”; che “… in ogni caso, detta volontà veniva reiterata nuovamente nei confronti specifici dell'### in data ### … e, infine, in data ### …”; che “… ad ulteriore sostegno della circostanza che la menzionata pista in alveo non abbia mai fatto parte del progetto di cui al ### milita, inoltre, l'assenza di qualsivoglia documento contenente le specifiche tecniche o la necessaria autorizzazione alla ### in merito alla costruzione della riferita pista; e ciò, a fortiori, ove si consideri che EGP disponeva solo di una parte delle autorizzazioni amministrative per le opere de quibus, difettando il coinvolgimento del Comune di ### sui cui terreni avrebbero dovuto realizzarsi parte dei lavori …”; che “… infine, non v'è evidenza a supporto dell'an e del quantum dei costi sostenuti e in questa sede ex adverso richiesti …” e che “… in ogni caso, anche ove la scelta di EGP potesse … qualificarsi quale variante ex art. 1661 c.c., i maggiori costi ex adverso asseriti (ma non provati) sarebbero coperti dalla disposizione di cui all'art. 3.1. del ### ove si precisa che “l'### è in ogni caso tenuto ad eseguire quanto richiesto dall'### alle stesse condizioni contrattuali, fino a quando l'importo finale non superi del 10 % ### il suddetto importo presunto” …” (cfr. comparsa conclusionale di parte convenuta).  10. Tanto premesso, osserva il Giudice che assume rilievo la nota di ### prodotta dall'attrice come proprio doc. 11, con cui la committente aveva autorizzato il subappalto alla ### S.r.l. per i lavori di esecuzione della pista di accesso; quindi si deve ritenere, anche alla luce della documentazione grafica prodotta in atti e riportata nella ctu come figura 1 ‘### X.29.IT.###.00.044.00 al contratto', che effettivamente fosse originariamente prevista la soluzione tecnica della strada in alveo, poi di fatto non realizzata e sostituita, ai fini dello sgombero del materiale di risulta, da un'impalcatura appoggiata alla torretta, attraverso la quale i materiali, trasportati a mano con la carriola, erano portati al piano stradale per il trasporto in discarica.  11. Del resto, dalla stessa documentazione prodotta dalla convenuta EGP (cfr. doc. 2: mail del 12/5/2026), emerge che i tecnici della committente avevano manifestato le loro posizioni sulla “… difficoltà tecnica in primis per fare quell'opera, la quale ci sembra comunque molto complessa anche vista la situazione che c'è in alveo con molta vegetazione, oltre ad un grande utilizzo di materiale inerte …”, ma non era stata contestata dalla committente, in quanto -in ipotesiavulsa dagli accordi contrattuali e progettuali, la previsione della realizzazione della strada in alveo.  11.1 In altri termini la realizzazione della strada in alveo era stata oggetto di dubbi non in quanto contrattualmente non prevista e del tutto avulsa dal progetto, ma in quanto ritenuta tecnicamente difficile da realizzare.  12. Si è pienamente all'interno della previsione di cui all'art. 1661, comma 1, c.c., in quanto per l'inapplicabilità dello ius variandi, previsto dalla predetta disposizione, si richiede, così da rientrare nella fattispecie del secondo comma del medesimo articolo, che vengano ordinate dal committente all'appaltatore notevoli e importanti variazioni delle opere, ipotesi non rientrante nel caso di specie (cfr. Cass. 9796/2011: “In tema di varianti al progetto nell'esecuzione di un appalto d'opere, l'art. 1661 cod. civ. prevede che il committente possa richiedere all'appaltatore l'esecuzione di tali varianti nei limiti del sesto del prezzo originario e l'appaltatore sia obbligato ad eseguirle con diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, salvo che esse comportino "notevoli modificazioni della natura dell'opera". Ne consegue che, nell'ipotesi delle "notevoli" varianti dell'opera, non trova applicazione l'art.  1661 citato, ma viene in discussione la sussistenza stessa del diritto del committente di richiedere dette varianti, là dove, però, una volta che le opere richieste siano eseguite dall'appaltatore, quest'ultimo ha diritto a richiedere il riconoscimento di corrispettivi ulteriori rispetto al prezzo di appalto originariamente concordato”).  13. Nel caso che qui ci occupa si è in presenza di un intervento marginale, che attiene non all'opera in sé (realizzazione di un impianto idroelettrico), ma alla soluzione tecnica per lo sgombero del materiale di risulta, tanto da non costituire notevole modifica della natura delle opere appaltate né in assoluto né con riferimento all'economia dell'opera stessa ( Cass. 10201/2012: “In tema di appalto, al fine di individuare la fattispecie prevista dall'art.  1661, secondo comma, cod. civ., relativa alle variazioni del progetto, che importano "notevoli modificazioni della natura dell'opera", con conseguente inapplicabilità dello "ius variandi" del committente di cui al primo comma del citato art. 1661, occorre aver riguardo allo sconvolgimento del piano originario delle opere, che determina una sostituzione consensuale del regolamento contrattuale già in essere e trova concretezza in base a specifici parametri, correlati all'entità materiale e tecnica degli interventi di modifica o alla loro consistenza economica. (Nella specie, in base all'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso che le varianti eseguite, nell'ambito dei lavori di costruzione di sei appartamenti e altrettanti posti auto, integrassero notevoli modificazioni della natura delle opere sia in assoluto, sia in rapporto all'economia dell'appalto)”).  14. Dunque la committente, condivisa l'impostazione di parte attrice sulla modifica del progetto, poteva ordinare -ex art. 1661, comma 1, c.c.- la modifica del sistema di smaltimento dei materiali di risulta (impalcatura con trasporto con cariola fino al piano stradale anziché realizzazione di strada in alveo), con conseguente diritto dell'appaltatore al compenso per i maggiori lavori.  15. Si riprenderà successivamente il discorso sulla quantificazione di detta pretesa, limitando in questa sede il discorso al richiamo della ‘tolleranza' contrattuale del 10%, disposta dall'art. 3.1 del contratto, in base al quale era stato concordato che “### quanto previsto dal punto 31.1 dell'Annex, l'### è in ogni caso tenuto ad eseguire quanto richiesto dall'### alle stesse condizioni contrattuali, fino a quando l'importo finale non superi del 10% ### il suddetto importo presunto” (cfr. doc. 8 di parte attrice: contratto di appalto).  15.1 Il richiamato art. 31.1 dell'### prodotto come doc. 44 dall'attrice, prevede che “### salvo quanto stabilito al precedente art. 6 ‘Valutazione economica nel caso di modifiche contrattuali' del presente documento, l'### è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto delle modifiche contrattuali, così come richiesto da ### alle medesime condizioni contrattuali, fino a quando l'importo delle prestazioni contrattuali fissato alla ‘data iniziale di riferimento' di cui al ### di ### non superi la percentuale dell'importo del ### ivi indicata”.  16. La seconda richiesta riguarda i maggiori oneri a causa delle infiltrazioni d'acqua alla base della torretta.  17. In citazione è stato allegato dall'attrice che tale accadimento doveva essere ricondotto da un lato e per certi aspetti alla fattispecie della sorpresa geologica e dall'altro a quella dell'appaltatore privato della propria autonomia dalle stringenti direttive impartite dal committente e altresì alla casistica della variante; che aveva tempestivamente provveduto ad iscrivere idonea riserva anche ai sensi dell'art. 35 dell'### richiedendo indicazioni tecniche per la corretta esecuzione delle prestazioni sollecitate con ordine di servizio - estremamente carente sotto il profilo tecnico-, chiedendo nuovi prezzi per le nuove prestazioni e segnalando l'esiguità delle somme disponibili per l'esecuzione delle iniezioni di resine; che ciò nonostante la committente, sempre presente in cantiere nella persona di ### aveva ordinato di procedere -dirigendolecon le lavorazioni di scavo; che la D.L. con nota a mezzo e-mail del 28.9.2016 aveva testualmente dichiarato che “… a seguito di sopralluogo effettuato in data odierna, eseguite le iniezioni di resine, constatato che le infiltrazioni probabilmente sono dovute al dislivello dell'acqua fra i bacini adiacenti e che quindi l'acqua ha una notevole spinta idraulica producendo una portata costante, non si riesce ad averne una totale eliminazione con le iniezioni suddette. Il risultato ottenuto è una riduzione di circa il 50% e il residuo di acqua, alla data di oggi, è eliminabile con le pompe”; che in occasione della riunione di coordinamento del 5/10/2016 era stato verbalizzato che “Il sopralluogo effettuato in sito alla base dell### torretta ha evidenziato che, nonostante l'utilizzo di pompe da 50001/min (energia assorbita 18kw), le venute d'acqua sono ancora notevoli e creano difficoltà nel proseguimento degli scavi. Nella fossa della turbina si dovrà impermeabilizzare la parete lato ### con nuove iniezioni, per le quali serve l'autorizzazione del PM, ### al fine di autorizzare la nuova attività”; che, dimostrata per tabulas la sussistenza della fattispecie della sorpresa geologica nonché dell'interferenza della committente nell'esecuzione delle lavorazioni alla base della torretta, come pure l'effettività della sussistenza della variante richiesta dal committente all'appaltatore, andava raffrontato il compenso contrattuale originariamente previsto per quelle specifiche lavorazioni con il costo effettivo sostenuto per la realizzazione di quell'opera; che la committente EGP per le suddette opere aveva eseguito pagamenti per complessivi € 65.109,40; che peraltro ai costi, originariamente pattuiti, e ai compensi, effettivamente erogati, si dovevano aggiungere i costi sostenuti da essa appaltatrice a causa del rilevante rallentamento, che aveva interessato le lavorazioni appaltate; che le ore di manodopera, in conseguenza dell'inerzia della committenza, erano aumentate esponenzialmente a causa delle proibitive condizioni, in cui si era dovuto lavorare, con un livello dell'acqua di circa 80/90 cm e che “… Al fine di rispettare i tempi di consegna previsti la ### era, innanzi tutto, costretta ad aumentare il numero delle maestranze del 100% portando il numero degli operai dai quattro originariamente previsti a otto (…, cronoprogramma allegato al PoS presente in cantiere). Il costo del rallentamento veniva esplicitato nell'ambito della riserva del 18.11.16 … e quantificato in € 56.350,00 in ragione di: giorni lavorativi: 35 (dal 29.9.16 al 18.11.16); numero maestranze impiegate: 8; ore/giorno per ogni maestranza: 11,5; costo orario: € 35,00; coefficiente di rallentamento: 50% …”, con la conseguenza che “… il compenso ex art. 1664, comma 2, c.c. da corrispondere all'appaltatore sarà pari a € 50.700,60 (costo originario: 59.460,00 + costi effettivi aggiuntivi: 56.350,00 - compensi erogati: € 65.109,40). …” ( atto di citazione).  18. Da parte sua la convenuta, premesso che “… ###econdo l'attrice … le infiltrazioni verificatesi alla base della torretta -luogo in cui avrebbe dovuto trovare alloggiamento, a tre metri di profondità, una turbina necessaria al funzionamento della centrale idroelettrica costituirebbero un evento imprevedibile di natura geologica, come tale giustificante un ‘equo compenso supplementare' …”, ha contestato la pretesa attorea sia per difetto di prova del quantum sia per infondatezza, in ogni caso della pretesa, deducendo al riguardo che “… l'istituto della cd. sorpresa geologica si fonda sul disposto di cui all'art. 1664, co. 2., cod.  che, com'è noto, prevede un ‘equo compenso' in favore dell'appaltatore allorché la prestazione di quest'ultimo sia resa ‘notevolmente più onerosa' a causa di eventi geologici, idrici e simili non previsti dalle parti …”; che “… nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza, tuttavia, il riferito ‘equo compenso' trova il suo presupposto non già … nel solo “fatto della mancata previsione nel contratto di appalto delle circostanze in oggetto, bensì nella loro stessa imprevedibilità al momento della stipulazione, sulla base della diligenza media richiesta dall'attività esercitata” (così, cfr. Cass. civ., Sez. I, 23.11.1999, n. 12989; più recentemente: Id., Sez. II, 13.01.2010, n. 380; Id., Sez. I, 18.02.2008, n. 3932) …”; che “… l'attrice non possa in alcun modo invocare l'applicazione dell'art. 1664, co. 2, cod. civ. In primo luogo, invero, già la stessa tipologia di lavori di cui si discute -comportanti operazioni di scavo a ridosso dell'alveo di un fiumeavrebbe dovuto indurre l'attrice, in virtù del canone di media diligenza …, ad effettuare quelle indagini necessarie ad accertare l'esistenza e, se del caso, l'entità di un rischio di infiltrazioni d'acqua provenienti dalle vicine falde del fiume …”; che “… EGP avesse -ben prima dell'inizio dell'aggiudicazioneedotto ### in merito all'eventualità in discorso. Ed infatti, dalla documentazione che si versa in atti emerge come la relazione geotecnica preparata da EGP anteriormente all'aggiudicazione dell'appalto e figurante come allegato c) al ### … -che controparte … si è ben guardata dal depositare-, evidenziasse chiaramente come “la superficie piezometrica della falda è stata intercettata ad una profondità di 7,70 m rispetto alla quota del piano di esecuzione del sondaggio ma, essendo quest'ultima direttamente connessa alle acque di alveo e di subalveo del ### può subire marcate oscillazioni in funzione delle variazioni del livello del suddetto fiume (sino a raggiungere quote prossime a quella del piano di campagna)” e, pertanto, “per quanto concerne la realizzazione delle fondazioni del locale turbina, … bisognerà attentamente verificare che non si manifestino fenomeni di risalita delle acque di subalveo provvedendo, in tal caso, alla realizzazione di interventi di consolidamento e di impermeabilizzazione per fornire una base di appoggio congrua alle necessità strutturali dell'opera in progetto” …”; che “… le infiltrazioni in discorso, infatti, non soltanto costituiscono un evento certamente possibile alla luce delle caratteristiche dei luoghi interessati dall'appalto, ma EGP aveva espressamente indicato, a mezzo della riferita relazione geotecnica allegata al ### l'esistenza di possibili fenomeni di risalita delle acque di subalveo …”; che “… ### dunque, onere dell'appaltatrice verificare -al momento della formulazione della propria offertase la realizzazione a regola d'arte dell'opus appaltato richiedesse ulteriori indagini e/o di provvedere ai richiamati interventi di consolidamento. 
Cosa che, per ammissione di controparte, non è avvenuta …”; che “… Né a conclusioni diverse può condurre l'affermazione di controparte -che è, come visto, smentita dai dati di fatto appena espostiin virtù della quale EGP avrebbe “ammesso che al di sotto della base della torretta si doveva trovare lo scivolo del canale di restituzione previsto nel progetto originario” (così, pag. 3, atto di citazione). E ciò, invero, non solo perché EGP non ### affatto ammesso alcunché -dal momento che, come visto, la convenuta aveva espressamente edotto in precedenza l'attrice in merito ai rischi in esamema soprattutto perché, anche ove EGP avesse del tutto escluso la presenza di fonti di risalita d'acqua, ciò non avrebbe liberato l'appaltatrice dell'obbligo di effettuare le indagini necessarie ad assicurare la realizzazione dell'opera affidatagli …”; che “… ### con la conclusione del ### dichiarava “di esser stato pienamente edotto circa la tipologia delle prestazioni oggetto del ### stesso, della natura dei luoghi, delle condizioni locali e di ogni altro elemento necessario e di averne tenuto debitamente conto in relazione a tutte le circostanze ed alee che possano avere influenza sull'esecuzione delle prestazioni e sulla determinazione dei relativi prezzi” (cfr. art.  5, ### al Contratto…) …” e che “… per l'ampiezza delle espressioni adoperate e gli specifici riferimenti alla natura dei luoghi, l'appaltatore era tenuto contrattualmente ad avere piena cognizione di tutte le condizioni e circostanze influenti su andamento e onerosità della esecuzione delle opere, tra le quali non poteva non rientrare l'analisi del sottosuolo, sicché è da escludere una qualsivoglia responsabilità di EGP per difetto di informazione sullo stato geologico dei luoghi (informazione che, tuttavia, è stata adeguatamente fornita anteriormente alla conclusione del ### come visto) …” (cfr. comparsa di risposta).  18.1 La convenuta, in ordine alla doglianza di parte attrice sul fatto che essa committente avrebbe fortemente interferito nell'esecuzione dei lavori appaltati con conseguente privazione, in capo all'appaltatore, della propria autonomia, ha ulteriormente dedotto che detta difesa era contraddetta dalla cronologia dei fatti, atteso che “… la mancata rilevazione del rischio geologico è, nel caso di specie, temporalmente anteriore all'asserita intromissione di EGP nella gestione dell'appalto, dal momento che ### avrebbe dovuto accertarsi dello stato dei luoghi già in fase di progettazione e non, invece, in fase esecutiva …”; che “… In secondo luogo, si contestano in radice le affermazioni di controparte in merito ad un'ingerenza della committente nella gestione dei lavori, le quali sono del tutto sprovviste di supporto probatorio e sono, per di più, del tutto infondate, dal momento che ### -non avendo in alcun caso fatto registrare il proprio dissensoha dimostrato di condividere e ritenere adeguate le soluzioni che EGP si è limitata, nel corso del tempo, a presentare, al fine di porre fine ad un problema che ha grandemente impattato sulla realizzazione delle opere …”; che in ogni caso, “… -anche a voler ipotizzare … che le infiltrazioni de quibus abbiano costituito un evento del tutto imprevedibile alla luce della diligenza richiesta all'appaltatore l'art. 1664, co. 2, cod. civ. non è comunque applicabile al caso di specie, avendo le parti concordemente derogato all'applicazione di tale norma che, come è noto, ha natura dispositiva …” e che, dall'esame dell'art. 39, unitamente all'art. 40, dell'### allegato al ### si traeva l'infondatezza delle doglianze di parte attrice (cfr. comparsa di risposta).  19. Nella ctu, a pagg. 5-8, è stato indicato dal Ctu che “… ### documentazione contrattuale fa parte anche la relazione geotecnica (identificata con il codice R.29.IT.H.48749.00.035.0018) datata 10/4/2015. Essa si focalizza sulle strutture da realizzare, (classe, vita utile, stati limite) fornendo il dettaglio dei metodi di calcolo del calcestruzzo e del muro di sopralzo. Ci sono anche parametri sismici della zona e geotecnici del terreno sempre funzionali ai manufatti di progetto, ma non c'è indicazione del livello della falda e quindi valutazione di cosa ci si doveva attendere scavando il terreno. Agli atti, risultano anche altre relazioni tecniche che non sono allegate al contratto, in particolare due di esse evidenziano potenziali problemi con i livelli delle falde …”; che “… La relazione geotecnica identificata con il codice R.29.IT.H.48749.00.079.00 in data ###, successiva alla firma del contratto, è molto più dettagliata di quella ad esso allegata, perché basata su carotaggi eseguiti in situ fino alla profondità di 18 metri. E' riportato il livello di falda e si avverte che potrebbe variare fino a quote critiche: ‘La superficie piezometrica della falda è stata intercettata ad una profondità di 7,70 m rispetto alla quota del piano di esecuzione del sondaggio ma, essendo quest'ultima direttamente connessa alle acque di alveo e di subalveo del ### può subire marcate oscillazioni in funzione delle variazioni del libello del suddetto fiume (sino a raggiungere quote prossime a quella del piano di campagna)” …”; che “… La relazione geologica datata 10/4/2015 e identificata con il codice R.29.IT.H.48749.00.016.0120 focalizzata sulla descrizione tipologica e spaziale delle unità idrogeologiche presenti, dei parametri idrogeologici fondamentali e del campo di moto delle acque sotterranee avverte anch'essa di possibili irregolarità del substrato: “Nel settore considerato, il panneggio piezometrico assume, nell'insieme, un assetto con isopleze disposte con andamento circa NOSE, congruente con l'azione drenante svolta dal ### Tale configurazione può localmente differire in quanto le irregolarità dell'andamento del substrato e della topografia e la morfologia dell'alveo fluviale si ripercuote fortemente sul flusso idrico sotterraneo” …”; che “… La prima di queste due relazioni è oggetto di discussione tra le parti perché ### asserisce di averne avuto conoscenza solo a procedimento inoltrato, mentre EGP risponde di aver inviato il documento via internet con servizio wetransfer il ###, tuttavia non ne fornisce alcuna prova documentale valida. ### riferimento al documento è nella lista degli elaborati di progetto a pagina 7 del documento R.29.IT.H.48749.00.074.00 che è uno degli allegati della mail inviata da EGP il ### alle 16.40. …”; che “… La seconda relazione invece, antecedente alla firma del contratto, è stata acquisita da ### a dibattimento cominciato, attraverso accesso agli atti della ### presso la quale EGP aveva avviato l'iter autorizzativo del progetto in questione….”; che “… La necessità di un'indagine geologica ulteriore, rispetto a quella allegata al contratto, è evidenziata anche dalla richiesta della direzione lavori (azienda ### la quale, in data ###, avverte ### che: ### di procedere alle operazioni di scavo stimato a oltre 3 m di profondità, è necessario effettuare un sondaggio conoscitivo relativamente alla soletta esistente che andrà demolita e alla situazione sottostante ad essa. Si vogliono difatti conoscere la geometria della struttura, le effettive quote di falda e la presenza di terreno …”; che “… In data ### l'azienda ### invia un rapporto geotecnico piuttosto esaustivo che raccomanda un consolidamento del terreno tramite l'utilizzo di resine poliuretaniche ad alta velocità di presa. 
Tale intervento non viene eseguito e meno di un mese dopo il ### lo scavo si allaga …”; che “… La direzione lavori chiede a EGP come proseguire, visto che alla base della parete vi è ghiaia sciolta, e successivamente il ###, vista la notevole quantità d'acqua, ordina la sospensione dei lavori …”; che “… Di fronte a questa circostanza imprevista in base alla documentazione di progetto, EGP si rivolge alla ### che inquadra in regime di subappalto a ### …”; che “… ### di ### non è risolutivo, come evidenzia la direzione lavori, che autorizza la riapertura del cantiere previo impiego di pompe per il drenaggio dell'acqua presente nell'area (ben documentata nei video allegati al fascicolo ### …”; che “… La pompa da 5000 l/min messa in esercizio non si rivelava sufficiente spingendo la direzione lavori a richiedere nuove iniezioni di impermeabilizzazione che EGP non autorizza …” e che “… ### soluzione è quindi quella di aumentare la portata di estrazione mediante l'utilizzo di altre pompe. In tal modo però lo scavo risulta sempre invaso dall'acqua con conseguente rallentamento dei lavori …” (cfr. ctu).  20. In comparsa conclusionale l'attrice ha ulteriormente dedotto, al paragrafo n. 6, che “… il progetto prevedeva, altresì, la posa di una turbina all'interno di un manufatto parzialmente preesistente ### relativamente al quale l'appaltatrice avrebbe dovuto provvedere ad abbassare di circa 3 metri, rispetto alla situazione originale, la quota della platea sulla quale installare la predetta turbina …”; che “… In data ### …, mentre la ### stava effettuando gli scavi alla base della torretta, tuttavia si verificavano ingenti infiltrazioni di acqua. Dai documenti progettuali dei manufatti esistenti … acclusi al contratto di appalto e messi a disposizione da EGP stessa con e-mail dell'8.8.16 …, si evinceva chiaramente, come dalla medesima convenuta ivi ammesso …, che al di sotto della base della torretta si doveva “trovare lo scivolo del canale di restituzione previsto nel progetto originario”. Ergo un materiale solido ed impermeabile …”; che “… ###, infatti, provvedeva, diligentemente, a commissionare a propria cura e spese un'indagine geologica, prima mai effettuata dalla committenza o comunque dalla stessa mai allegata al contratto d'appalto …”; che “... Ne scaturiva una relazione geologica che testualmente evidenziava come “Al fine di realizzare gli scavi in materiale sciolto saturo si consiglia di consolidare il medesimo materiale mediante l'utilizzo di iniezioni consolidanti preventive. Vi sono diverse tecniche di consolidamento preventivo che va dal congelamento al jet grouting. Data la natura dell'intervento e la dimensione ristretta degli spazi si suggerisce di utilizzare delle resine polurietaniche ad alta velocità di presa (per evitare fenomeni di diffusione di tale materiale)” …”; che “… ### quanto indicato nella relazione geologica testé citata la committenza -arbitrariamente ed unilateralmentedecideva di discostarsi dalle indicazioni ivi contenute. 
EGP, infatti, ingerendosi notevolmente nella gestione dell'appalto, ordinava all'appaltatrice di proseguire comunque con gli scavi, valutando solo successivamente ad essi l'opportunità di eseguire le iniezioni consolidanti consigliate -in via preventivadal geologo …”; che “… ### aver acquisito direttamente un preventivo da ditta specializzata … la Committente, infatti, imponeva all'appaltatrice una drastica limitazione delle iniezioni consigliate dal geologo ed indicate nel predetto preventivo (evidentemente al precipuo fine di procurarsi risparmi economici a discapito dell'appaltatore), ordinando alla ### il posizionamento di altre cinque pompe e disponendo che le lavorazioni procedessero sotto la vigilanza e secondo le direttive impartite dal sig. ### rappresentante di EGP in cantiere …”; che “... La circostanza è comprovata documentalmente come dimostrato dall'ordine di servizio contenuto nella mail di cui al doc. 25, secondo cui: “Le iniezioni dovranno essere eseguite in presenza della direzione lavori e/o ### e ultimate in accordo con le stesse” …”; che “… ###à di interferenza posta in essere dalla committente è documentata (rif. doc. 18), ove si legge: “Con la presente si dispone alla ditta di procedere come segue per lo scavo per l'alloggiamento del diffusore (...) domani mattina sarò in cantiere per visionare direttamente le operazioni”; rif. doc. 20, 21, 22, 23: individuazione diretta da parte di EGP del subappaltatore ### srl; rif. doc. 26, pag. 3, e-mail ### del 22.9.16: limitazione quantitativa imposta da EGP alle iniezioni di consolidamento; rif. doc. 29: richiesta della D.L., rappresentante della committenza, di eseguire nuove iniezioni, mai riscontrata da ###.  …”; che “… tali riscontri documentali certamente non potranno essere né ricondotti né equiparati a indicazioni di mero supporto operativo fornite dal Committente (“Le iniezioni dovranno essere eseguite in presenza della direzione lavori e/o ### e ultimate in accordo con le stesse”; “domani mattina sarò in cantiere per visionare direttamente le operazioni”), ma dovranno essere riportati alla categoria di veri e propri ordini volti a privare l'appaltatore della propria autonomia …”; che “… Ad ogni buon conto le iniezioni si rivelavano -come formalmente segnalato dall'appaltatrice con riserva del 26.9.16…- insufficienti tanto che in data ### … la D.L. testualmente dichiarava: “a seguito di sopralluogo effettuato in data odierna, eseguite le iniezioni di resine, constatato che le infiltrazioni probabilmente sono dovute al dislivello dell'acqua fra i bacini adiacenti e che quindi l'acqua ha una notevole spinta idraulica producendo una portata costante, non si riesce ad averne una totale eliminazione con le iniezioni suddette. Il risultato ottenuto è una riduzione di circa il 50% e il residuo di acqua, alla data di oggi, è eliminabile con le pompe” …”; che “… Il preventivo acquisito direttamente dalla committente, infatti, prevedeva l'esecuzione di iniezioni consolidanti per € 33.503,00 …, mentre EGP ne autorizzava solo € 10.000,00. …”; che “… A questo punto la Committente, nella persona del sig. ### impartiva alla ### l'ordine di posizionare altre idrovore e di proseguire le lavorazioni. Veniva quindi posizionata una ulteriore pompa di aggottamento da 5000 l/min …”; che “… ### nonostante le lavorazioni, come preannunciato dall'odierna attrice, subivano una ulteriore battuta di arresto. In data ###, infatti, si teneva una riunione di coordinamento … nel corso della quale la D.L. verbalizzava quanto segue: “Il sopralluogo effettuato in sito alla base della torretta ha evidenziato che, nonostante l'utilizzo di pompa da 5000l/min (energia assorbita 18kw), le venute d'acqua sono ancora notevoli e creano difficoltà nel proseguimento degli scavi. Nella fossa della turbina si dovrà impermeabilizzare la parete lato ### con nuove iniezioni, per le quali serve l'autorizzazione del PM, ### al fine di autorizzare la nuova attività” …”; che “… gli interventi successivamente sollecitati anche dalla D.L. non venivano autorizzati dal citato ### con conseguente anomalo andamento dei lavori che, sotto la costante e stringente direzione della ### rappresentata dal responsabile di cantiere, sig. ### proseguivano nonostante le difficilissime condizioni di lavoro …”; che “… ### inerzia della ### unitamente alle direttive imposte all'appaltatore dal responsabile di cantiere (che costringeva l'appaltatore a posizionare altre cinque pompe per drenare l'acqua in eccesso) determinavano un consistente rallentamento delle opere a causa delle impeditive condizioni di lavoro venutesi a creare in ragione dell'ingentissima quantità d'acqua proveniente dalla base della torretta …”; che “… ### al fine di rispettare i tempi di consegna e di attendere alle lavorazioni pretese dalla committente era costretta a raddoppiare il personale portandolo dai quattro operai inizialmente previsti ad otto …” e che “… ### ciò si traduceva in un cospicuo aggravio di costi inizialmente quantificato dall'odierna attrice in € 56.350,00 a cui si aggiungevano i costi sostenuti per i nuovi apprestamenti di sicurezza resisi necessari per far fronte alle infiltrazioni d'acqua e pari ad € 43.450,00 di cui EGP riconosceva solamente € 8.239,10 …” (cfr. comparsa conclusionale di parte attrice).  21. Da parte sua, in comparsa conclusionale, la convenuta, sempre a margine della questione dell'infiltrazione di acqua alla base della torretta e a sostegno della contestata infondatezza della domanda attrice sulla pretesa sorpresa geologica, ha ulteriormente dedotto che “… le infiltrazioni per cui è causa non rientrano in alcun modo nell'istituto della cd.  “sorpresa geologica” ex art. 1664, co. 2, c.c., giacché non è sufficiente, a tal fine, che il contratto d'appalto non abbia previsto un dato evento -nel caso in esame, le infiltrazioni-, ma è necessario che detto evento fosse, al momento della conclusione del contratto medesimo, non prevedibile alla luce della diligenza media richiesta dall'attività esercitata (cfr. pag. 10, ###) …”; che “… anche laddove … il ### non avesse previsto l'evento de quo, è indubbio come ciò non esonerasse affatto ### dall'obbligo di condurre le necessarie verifiche tecniche atte ad assicurare l'esecuzione a regola d'arte dell'opus affidatole, “nell'ambito della quale rientrano le difficoltà di natura geologica non aventi il carattere dell'imprevedibilità” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 18.02.2008, n. 3932). Che tali difficoltà non fossero imprevedibili nel caso di specie è testimoniato dalla circostanza che, com'è noto, si discute di lavori a ridosso dell'alveo di un fiume …”; che “… In ogni caso, v'è prova agli atti (e ne prende atto il Ctu a pag. 6 della perizia) del fatto che EGP avesse reso edotta ### con riferimento al rischio di infiltrazioni e fenomeni di risalita delle acque dal subalveo, come si evince dalle relazioni geotecniche R.29.IT.H.48479.00.035.00, allegata al ### …, e R.29.IT.H.48749.00.079.00 …, trasmessa all'### in ben due occasioni -i.e. in data ### e 27.4.2016 … . Peraltro e replicando alle eccezioni articolate sul punto da ### …, è sufficiente consultare la mail del 27.4.2016 … per scorgere la riferita relazione geotecnica R.29.IT.H.48749.00.079.00, in formato pdf, nel corpo di tale missiva. V'è, dunque, la prova inconfutabile della circostanza che ### l'avesse ricevuta …”; che “… del tutto irrilevante è la circostanza -ex adverso ritenutaper la quale EGP avrebbe “ammesso che al di sotto della base della torretta si doveva trovare lo scivolo del canale di restituzione previsto nel progetto originario” (così, pag. 3, ###. E ciò, invero, non solo perché EGP non ha affatto ammesso alcunché -avendo la ### … edotto l'### in merito ai rischi di infiltrazionima soprattutto perché, anche ove EGP avesse del tutto escluso la presenza di fonti di risalita d'acqua, ciò non avrebbe liberato l'appaltatrice dell'obbligo di effettuare le indagini necessarie ad assicurare la realizzazione dell'opera affidatagli, come anche rilevato in giurisprudenza (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. I, 18.02.2008, n. 2932) …”; che “… l'esistenza di indebite ingerenze da parte di EGP nella gestione di detto evento, oltre a non essere provata è, per di più, infondata, posto che l'intervento della ### ha avuto il solo scopo di supportare l'### nella soluzione della riferita problematica, nella quale si è incorsi per esclusiva negligenza della ### a causa della mancata rilevazione del rischio geologico per cui è causa in fase di progettazione e non, come avvenuto, in fase esecutiva …”; che “… infine, l'esistenza di un obbligo di diligenza in capo all'### che comprendesse l'esecuzione delle necessarie indagini per acquisire piena cognizione di tutte le condizioni e circostanze influenti su andamento e onerosità della esecuzione delle opere emerge, altresì, per tabulas, giacché ### con la conclusione del ### dichiarava “di esser stato pienamente edotto circa la tipologia delle prestazioni oggetto del ### stesso, della natura dei luoghi, delle condizioni locali e di ogni altro elemento necessario e di averne tenuto debitamente conto in relazione a tutte le circostanze ed alee che possano avere influenza sull'esecuzione delle prestazioni e sulla determinazione dei relativi prezzi” (cfr. art.  5, ### al Contratto…) …” e che “… In ogni caso, l'art. 1664, co. 2, c.c. è inapplicabile alla presente fattispecie, come espressamente previsto dall'art. 39, ### al ### …” (cfr. comparsa conclusionale di parte convenuta).   22. Preliminarmente va ricordato che in base all'art. 39 (‘Difficoltà di esecuzione') dell'### prodotto come doc. 44 dall'attrice, era previsto che “Con riferimento all'art. 1467 del ### Civ. ed a parziale deroga del secondo comma dell'art. 1664 del ### Civ., si stabilisce che, ove nel corso dell'esecuzione delle attività insorgano comprovate non prevedibili difficoltà, derivanti da cause idriche o geologiche di carattere straordinario, tali da rendere notevolmente più onerosa l'esecuzione del lavoro, l'### ha diritto di ottenere da ### dando immediata e dettagliata comunicazione delle sopravvenute difficoltà, l'accertamento delle difficoltà stesse” (art. 39.1); che “### il carattere straordinario ed imprevedibile delle sopravvenute difficoltà e la conseguente eccessiva onerosità dei lavori, l'### non acquista per questo il diritto di ottenere compenso alcuno, ma può esclusivamente esercitare il diritto di recesso ai sensi del successivo art 40.2 “Recesso per difficoltà di esecuzione”, salvo che ### non si dichiari disposta a compensare equamente gli oneri che l'### stesso debba sostenere per superare le sopravvenute imprevedibili difficoltà” (art. 39.2) e che “In caso di mancata accettazione del compenso proposto, l'### è tenuto alla prosecuzione dei lavori sulla base dei compensi fissati da ### Detti compensi, che non vanno mai considerati agli effetti delle disposizioni di cui al precedente art. 31 “Modifiche contrattuali in corso d'opera”, punto 31.1, sono ammessi in contabilità, restando salvo il diritto dell'### di avanzare riserve ai sensi dell'art. 35 ‘Riserve'” (art. 39.3).  23. Tanto premesso, osserva il Giudice, senza necessità di approfondire il discorso sulla giuridica configurabilità o meno dell'ipotesi della sorpresa geologica e sulla completezza o meno della documentazione riportata nel bando di gara, come eccepito dall'attrice e confermato dal Ctu (cfr. ctu a pagg. 5 e 6, in ordine alla mancanza nella relazione geotecnica n. R.29.IT.H.48749.00.035.00 della “… indicazione del livello della falda e quindi valutazione di cosa ci si doveva attendere scavando il terreno …”), che in base alla documentazione di parte attrice vi è la prova, oltre che delle sopraggiunte difficoltà esecutive, anche della variante disposta dalla committente (cfr. doc. 43 di parte attrice: variante ###/2 al contratto di appalto di lavori n. ### del 4/12/2015), relativamente all'applicazione e fornitura di resine, appunto per l'eliminazione degli emersi fenomeni di infiltrazione.  24. Dunque vi è la prova sia della necessità di detti interventi, ammessi e riconosciuti nonché ordinati dalla stessa committente e oggetto di apposita riserva da parte dell'appaltatrice, sia appunto delle sopraggiunte e per certi versi non indicate, dalla committente, difficoltà connesse alla situazione idrogeologica della zona.  25. Sul punto si richiamano le considerazioni svolte dal Ctu a pagg. 7 e 8 della relazione, precedentemente richiamate, in ordine al fatto, in particolare, che “… La pompa da 5000 l/min messa in esercizio non si rivelava sufficiente spingendo la direzione lavori a richiedere nuove iniezioni di impermeabilizzazione che EGP non autorizza …”; che “… ### soluzione è quindi quella di aumentare la portata di estrazione mediante l'utilizzo di altre pompe …” e che “… In tal modo però lo scavo risulta sempre invaso dall'acqua con conseguente rallentamento dei lavori …” (cfr. ctu a pag. 8).  26. In conclusione le risultanze di causa consentono di ritenere riconoscibili i maggiori oneri connessi ai ricordati fenomeni infiltrativi.  27. Ulteriore domanda riguarda i maggiori oneri per la sicurezza.  28. Al riguardo in citazione è stato dedotto che “… ###e varianti e le conseguenti diverse modalità lavorative richieste all'appaltatore dalla committenza, le infiltrazioni d'acqua alla base della torretta generavano ulteriori costi collegati agli apprestamenti di sicurezza resisi necessari in funzione del variare delle lavorazioni richieste dalla ### …”; che “… A tal riguardo è necessario evidenziare come il PSC posto a gara (e quindi trasfuso nel contratto d'appalto, formandone parte integrante ed inscindibile, vedasi a tal proposito premesse al contratto n. 8400069952, punto 3, lett. h) al punto 10.2, stabilisse testualmente che "l'importo contrattuale, IVA esclusa, delle misure di sicurezza computate nel PSC e necessarie per la realizzazione delle opere in esame, sarà a corpo, fisso, invariabile e non soggetto a revisione prezzi, salvo quanto espressamente previsto dall'art. 1664, I comma ###, pertanto, non suscettibile a variazioni" …”; che “… Da una lettura di detta clausola contrattuale, in combinato disposto con la stima dei costi di sicurezza di cui all'art. 5 del medesimo PSC…, se ne ricava una rendicontazione degli apprestamenti di sicurezza "a corpo per singole voci", sicché ove l'appaltatore abbia effettivamente eseguito l'apprestamento richiesto dal PSC esso dovrà essere remunerato secondo quanto indicato dalla normativa contrattuale ...”; che “… Per quanto riguarda la mancata realizzazione della pista in alveo l'odierna attrice, come già riferito al capitolo 1, c) del presente atto in punto di fatto, era costretta ad allestire i seguenti apprestamenti: ponteggio a valle della traversa (due parti) comprensivo di calcolo, castello di tiro, accesso personale, montacarichi; parapetti pila traversa; parapetti scivolo interno torretta; passerella saliscendi per scarriolamento su camminamento ciclo pedonale; dispositivo di recupero; cordino assorbitore per lavori in quota; 8 cinture sicurezza …”; che “… Relativamente a queste voci di spesa la committente nella missiva di cui al doc. 35, pur ammettendo la sussistenza di ogni apprestamento, riconosceva il debito solamente con riferimento alle prime quattro voci. Negava il pagamento -senza motivazione alcunadelle restanti tre voci e tanto accadeva nonostante la D.L. nel verbale di cantiere n. 17 del 5.10.2016 … avesse verbalizzato e documentato fotograficamente l'effettivo utilizzo delle apparecchiature il cui costo non veniva riconosciuto dalla committenza …”; che “… A tal riguardo occorre evidenziare che il PSC … al punto 10.1, lett. B), ricomprendeva tra i costi della sicurezza quelli riguardanti "le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuali eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti" …”; che “… ### valorizzava tali costi (tenendo, ovviamente, conto anche dell'utile d'impresa e delle spese generali) come segue (vedasi riserva de1 24.12.16…: dispositivo di recupero: € 50,00 x 1= € 50,00; cordino assorbitore per lavori in quota: €50,00x1 = €50,00; 8 cinture sicurezza € 80,00 x 8 = € 640,00 …”; che, “… in corso d'opera, si rendeva necessario l'apprestamento di ulteriori sistemi di sicurezza. Ci si riferisce in primo luogo alle lavorazioni eseguite su ### relativamente alle quali ci si può limitare a riportare … quanto testualmente previsto nel PSC al punto 4.1.2.1: "ll cantiere in oggetto non comprende lavori stradali: rischio non presente" …”; che “… ### in questo caso siamo nuovamente in presenza di una variante ordinata dal committente. A riprova della provenienza dell'ordine dalla committente, preme qui segnalare, che in data ### … veniva trasmessa all'appaltatrice una integrazione al ### … resasi necessaria proprio in funzione delle nuove lavorazioni che coinvolgevano la sede stradale adiacente il cantiere. Che le lavorazioni venissero eseguite dall'odierna attrice risulta ancora una volta dal doc. 35 laddove EGP riconosceva, sebbene solo parzialmente ed in maniera assolutamente arbitraria le seguenti voci di costo sempre afferenti gli apprestamenti di sicurezza …”, il tutto per una differenza di € 1.320,38, stante il parziale rinascimento da parte della committente; che “… nella missiva del 16.1.17 EGP …, illegittimamente, valorizzava detti apprestamenti non attenendosi alla remunerazione degli stessi così come indicata nel PSC … andato a gara il quale, all'art. 10 testualmente prevede che "i costi aggiuntivi sono quelli non compresi nel computo … e pertanto si aggiungono al costo complessivo dell'opera" (a cui peraltro fa riferimento la stessa integrazione al ### …), ossia evitando di riconoscere all'appaltatore maggiori compensi afferenti le spese generali e l'utile d'impresa …”; che “… ### lettura della richiamata clausola contenuta nel PSC si evince come lo stesso contempli una quantificazione delle voci di spesa riguardanti i costi di sicurezza addizionale, non ai costi di sicurezza preventivamente stimati e posti a gara, bensì al "costo complessivo dell'opera"….”; che “… La distinzione è coerente poiché tiene conto anche delle spese generali e dell'utile d'impresa e non della mera esecuzione dell'apprestamento (i.e.: solo rimborso del nolo dell'attrezzatura) …”; che “… La clausola è chiara e non abbisogna di particolari operazioni ermeneutiche, sicché per la sua corretta applicazione si dovrà fare riferimento al criterio privilegiato da costante giurisprudenza, ossia a quello letterale. A tale interpretazione si atteneva l'appaltatrice che quantificava i costi riguardanti tali voci, tenendo conto anche delle spese generali e del profitto da riconoscere all'esecutore…” e che “… I maggiori oneri che dovranno essere riconosciuti all'appaltatore ammontano, pertanto, complessivamente a € 65.490,67 (pari al differenziale rivendicato dall'appaltatore di € 41.789,48 sommato al debito riconosciuto da EGP in lettera del 16.1.17 e pari ad € 23.701,19) …” (cfr. atto di citazione).  29. In comparsa di risposta la convenuta ha contestato la domanda attrice anche sulla predetta pretesa, deducendo che “… ### tale domanda è radicalmente infondata, tanto in fatto quanto in diritto. In primo luogo, merita denunciarsi il complessivo incedere argomentativo di controparte che, sbrigativamente e in dispregio dei diritti di difesa della convenuta, non si cura minimamente di offrire, nel corpo del proprio scritto, una ricostruzione che consenta di comprendere l'an, il quando e il quomodo dell'insorgenza degli oneri aggiuntivi per la sicurezza di cui invoca la refusione …”; che “… Al contrario, e sul piano pratico, essa si limita semplicemente a depositare … una tabella recante un'elencazione del quantum asseritamente dovuto, senza fornire alcuna prova in merito al concreto apprestamento dei presidi di sicurezza ivi indicati …”; che “… Su una pretesa complessiva pari ad € 65.490,76, inoltre, l'attrice si premura di offrire qualche lume esclusivamente con riferimento agli oneri derivati, da un lato, dalla mancata realizzazione della discenderia -ex adverso quantificati in € 740.00, comunque non dovuti in ragione del fatto che detta opera, come visto, non avrebbe dovuto essere realizzatae, dall'altro, dalle “lavorazioni eseguite su ###” …”; che “… Dei restanti € 63.430,38 non v'è traccia alcuna nelle avverse difese e su questi, pertanto, la Scrivente rifiuta sin da adesso qualsivoglia contraddittorio dal momento che, come si è anticipato, non è in alcun modo chiarito sulla base di quali criteri l'attrice sia pervenuta a dette somme …” e che “… ### altro punto di vista, poi, merita rilevarsi l'arbitrarietà, da un lato, della lettura data da controparte all'art. 10 del PSC e, dall'altro, dell'utilizzo del cd. prezziario DEI -cui l'attrice dichiara di aver fatto ricorsoper la determinazione degli oneri di sicurezza ex adverso asseritamente vantati, non trovando essa alcun fondamento nei documenti dell'appalto per cui è causa. ### sotto tale profilo, dunque, le avverse pretese meritano di essere disattese …” (cfr. comparsa di risposta, sul punto C a pagg. 14 e 15).  30. Da ultimo in comparsa conclusionale l'attrice ha ribadito che “… Le varianti e le conseguenti diverse modalità lavorative richieste all'appaltatore dalla committenza, le infiltrazioni d'acqua alla base della torretta generavano ulteriori costi collegati alla necessità di predisporre apprestamenti di sicurezza (differenti ed ulteriori rispetto a quanto previsto dal PSC di cui al doc. 2) resisi necessari in funzione del variare delle lavorazioni richieste dalla ### …” e che “… I maggiori oneri sostenuti per tal motivo (mancata realizzazione pista in alveo e lavorazioni alla base della torretta) dall'appaltatore venivano inizialmente quantificati in € 65.490,67 …”.  31. Da parte sua la convenuta ha da ultimo ribadito che “… La terza delle pretese ex adverso articolate riguarda gli oneri aggiuntivi per la sicurezza che, asseritamente, l'attrice avrebbe sostenuto nel corso dell'esecuzione dell'appalto e che, altrettanto asseritamente, EGP dovrebbe rifonderle, giacché tali oneri sarebbero da ricondurre -in ordine sparsoalle “varianti e conseguenti diverse modalità lavorative richieste all'appaltatore dalla committenza” così come alle “infiltrazioni d'acqua alla base della torretta” ...”; che “… ### base di tale approssimativa indagine causale, controparte quantificava detti oneri aggiuntivi in € 65.490,76 …” e che “… ### tale domanda è infondata, poiché essa è del tutto priva di supporto descrittivo e documentale, tale da consentire di comprendere l'an, il quando e il quomodo dell'insorgenza degli oneri aggiuntivi per la sicurezza di cui l'### invoca la refusione, nonché a giustificare il quantum in questa sede invocato …” (cfr. comparsa conclusionale della convenuta).  32. ### domanda riguarda la perdita e il danneggiamento delle attrezzature dell'attrice, verificatosi fra il 14 e il 16 ottobre 2016.  33. In citazione è stato al riguardo dedotto che “… tra il 14 ed il 16 ottobre 2015 si verificava la perdita ed il danneggiamento di attrezzature di proprietà della ### s.r.l. a causa dell'improvvisa apertura delle paratoie dello sbarramento …”; che “… Le acque trascinavano le seguenti attrezzature: ### di rampe in alluminio; Un ponteggio "pezziga"; Due tubi per pompe …”; che “… Si assisteva, altresì, al danneggiamento dell'escavatore posizionato alla base della torretta ed era necessario procedere a riallestire strumentazioni e controllare lo stato dei luoghi (base della torretta al fine di verificare la sussistenza dei livelli di sicurezza prima di riprendere le lavorazioni)…”; che “… Le doglianze dell'appaltatore venivano prontamente fatte oggetto di specifica riserva …”; che “… ### è ben documentato da un video pubblicato su un noto social network da EGP… Che la responsabilità di quanto accaduto sia imputabile alla committenza lo attestano e confermano il bollettino meteo e gli avvisi della locale protezione civile …”; che “… ### oggettivo è il dato che la competenza ad un costante monitoraggio della situazione del cantiere e la valutazione di eventuali pericoli sia in capo alla ### e per essa in capo alla D.L. …”; che “… A riprova della disorganizzazione che ha, purtroppo, caratterizzato il cantiere vi è l'intempestiva e-mail del 4.11.2016 (quindi successiva al descritto evento danno) attraverso la quale la D.L. trasmetteva il ### di ### …” e che “… l suddetti danni venivano quantificati dall'appaltatore in € 6.860,00 …” (cfr. atto di citazione).  34. In comparsa di risposta la convenuta, nel contestare anche in questo caso la domanda attrice, ha dedotto che “… Non migliore sorte, infine, spetta all'ultima delle domande ex adverso articolate e consistente, come anticipato, nella condanna di EGP al pagamento di € 6.860,00, derivante dal danneggiamento di una serie di macchinari impiegati nell'area di cantiere a seguito dell'improvvisa apertura -tra il 14 e il 16 ottobre 2016- delle paratoie di sbarramento del fiume …”; che “… A prescindere dal quantum della richiesta risarcitoria -anche qui, del tutto indimostrata-, la Scrivente ammette la propria difficoltà nel comprendere il titolo in base al quale l'attrice imputa ad EGP la responsabilità per il danneggiamento di detti macchinari …”; che “… Ed invero, non soltanto questa ### contesta la stessa presenza di detti macchinari nell'area di cantiere ma, anche ove presenti, il loro danneggiamento sarebbe da imputare (ancora una volta) alla negligenza dell'appaltatrice …”; che “… invero, come dimostra la documentazione che si allega, in data ### e con riferimento alle aree di cantiere, ### redigeva, in data ###, un verbale di “messa in sicurezza” (cd. “modello 300” …). In detto verbale -il cui contenuto è richiamato nel successivo documento denominato “modello 500”, firmato dal #### in data ### …- si legge chiaramente come “la messa in sicurezza della paratoia non garantisce la sicurezza idraulica a valle dello sbarramento a causa dell'apertura degli organi di scarico automatici …”; che “… È evidente, dunque, che, soprattutto in presenza di eventi atmosferici di una certa intensità -come quelli che, alla luce della documentazione prodotta dalla stessa controparte …, avrebbero condotto all'asserito danneggiamento dei suddetti macchinarifosse precipuo onere dell'attrice quello di adottare tutte le misure necessarie affinché i macchinari presenti nell'area di cantiere fossero adeguatamente assicurati contro il rischio di un'apertura automatica dello sbarramento, della cui esistenza l'attrice -come emerge dai documenti allegatiera perfettamente a conoscenza …”; che inoltre “… il “### di ### e ###Professionale”, recante data 18.5.2016, individuava il #### - rappresentante legale dell'odierna attrice-, tra le altre cose, quale capo cantiere responsabile della sicurezza …”; che, “… ai sensi dell'art. 2.1.5. del PSC …, emerge chiaramente come fosse compito precipuo del capo cantiere quello di vigilare, nella sua qualità di preposto ai fini della sicurezza, sul rispetto delle misure previste in detto piano, tra le quali devono essere annoverate le disposizioni di cui al successivo 4.2.21.1 -“Procedure in caso di condizioni atmosferiche avverse”- che, appunto, imponevano, in caso di piogge, di assicurare la messa in sicurezza “di impianti macchine attrezzature o opere provvisionali”, subordinando la ripresa dei lavori all'autorizzazione del medesimo capo cantiere, previa verifica dello stato dei luoghi e dei macchinari …” e che “… ### tale doglianza, pertanto, è priva di qualsivoglia fondamento …” (cfr. comparsa di risposta al punto D, a pagg. 16 e 17).  35. Nella ctu, sul punto, è dato leggere che “… Tra il 14 ed il 16 ottobre 2016 si verifica un'apertura delle paratie di sbarramento dell'acqua che allaga l'area di scavo; ### lamenta danni per la perdita di alcuni strumenti, l'avaria di un escavatore, il fermo degli operai, impegnati poi anche al ripristino del cantiere alle condizioni precedenti al fatto per riprendere i lavori …”; che “… EGP non accoglie le doglianze di ### e riporta due documenti che proverebbero come quest'ultima fosse stata avvertita della possibile apertura delle paratie. Il primo di essi (### 2) è un documento interno EGP nel quale è evidenziato che “lo scarico delle paratoie dissabbiatrici delle vasche non è in sicurezza”. Il secondo (### 3) è invece controfirmato da ### ma contiene solo l'informazione sul giorno ed ora di accesso alla zona di cantiere e sul divieto di alterare le condizioni funzionali delle opere idrauliche.  …”; che “… Si può quindi asserire che con la mail del 20/7/2016, alla quale i documenti sono verosimilmente stati allegati, ### sia venuta a conoscenza di un documento interno EGP che riporta una scopertura di sicurezza su una parte di cantiere e su specifici macchinari che non erano sotto il suo diretto controllo …” e che “… ### la responsabilità di intervenire preventivamente è della direzione lavori che avrebbe dovuto sospendere le attività come indicato nel ### di ### del ### (###, in caso di forti piogge …” (cfr. ctu a pagg. 8-10).  36. In comparsa conclusionale l'attrice ha ribadito che “… a causa della noncuranza della committente … tra il 14 ed il 16 ottobre 2016, si verificava, inoltre, la perdita ed il danneggiamento di attrezzature di proprietà della ### s.r.l. quale conseguenza dell'improvvisa apertura delle paratoie (non comunicata all'appaltatrice) dello sbarramento gestito da EGP a cui peraltro seguiva il fermo lavorativo nel giorno 15.10.16 …”; che “… In particolare le acque trascinavano le seguenti attrezzature: ### di rampe in alluminio; Un ponteggio “pezziga”; Due tubi per pompe. In conseguenza di tale condotta si verificava il danneggiamento dell'escavatore posizionato alla base della torretta … ed era necessario procedere a riallestire strumentazioni e controllare lo stato dei luoghi (base della torretta) al fine di verificare la sussistenza dei livelli di sicurezza minimi prima di riprendere le lavorazioni …”.  37. Di converso la convenuta ha da ultimo dedotto (cfr. comparsa conclusionale), sempre in ordine a detta ultima domanda, che era infondata la domanda di condanna al pagamento di € 6.860,00, derivante dal preteso danneggiamento di una serie di macchinari impiegati nell'area di cantiere a seguito dell'improvvisa apertura -tra il 14 e il 16 ottobre 2016- delle paratoie di sbarramento del fiume; che la domanda era infondata, in quanto, sotto il profilo dell'an, l'attrice non aveva fornito alcuna prova né della presenza stessa di detti macchinari nell'area di cantiere né dei danni subiti; che in ogni caso, anche a voler ammettere la presenza dei suddetti macchinari e il danneggiamento degli stessi, la relativa causa sarebbe imputabile esclusivamente all'attrice, in quanto, come emergeva dalla documentazione in atti, in data ### e con riferimento alle aree di cantiere, era stato redatto da ### un verbale di “messa in sicurezza” (cd. “modello 300”), ove era dato leggere che “la messa in sicurezza della paratoia non garantisce la sicurezza idraulica a valle dello sbarramento a causa dell'apertura degli organi di scarico automatici”; che inoltre in data ### essa convenuta aveva trasmesso, a seguito di esplicita richiesta dell'attrice, i verbali di sicurezza idraulica; che anche lo stesso Ctu aveva dato atto del fatto che l'attrice fosse stata preventivamente avvisata dell'apertura delle paratie e del rischio idraulico che ciò comportava, per la mancata messa in sicurezza del cantiere.  38. Precisata la posizione delle parti, va ricordato che, come detto, l'appaltatrice ha iscritto quattro riserve, oggetto di esame da parte del ### 39. In particolare il Ctu ha precisato che “… ### prima riserva, a seguito dell'ordine di servizio del 21/9/2016, si precisa: 1) Che le infiltrazioni sono un evento imprevisto. 2) Di non aver ricevuto, contrariamente a quanto affermato nel ### un progetto esecutivo che prevedesse iniezioni di resine a seguito di infiltrazioni. 3) Che mancano indicazioni progettuali su come eseguire l'intervento. 4) Di dover ricorrere al subappalto perché il lavoro è così specifico da esulare dalle proprie competenze, facendo quindi riferimento al preventivo lavori presentato dall'azienda ### segnalata da ### di stimare in 41.093,60 € il costo dell'operazione (pari alla richiesta da ### più un margine del 20%). 5) Di aver ricevuto approvazione solo per 10.000 €. 6) Che necessitano ulteriori indicazioni su tempi, modi e procedure di intervento …” (cfr. ctu a pagg. 10 e 11) …”; che “… La seconda riserva, è strutturata su tre tipologie di richieste economiche: ### 1: ### di contabilizzare i costi (elencati nella tabella seguente) che, secondo ### sono stati sostenuti fino al 31/10/2016, ma non consuntivati negli stati di avanzamento lavori (### emessi da EGP alla data della riserva stessa …”, il tutto per € 92.186 (cfr. ctu a pag. 10 e tabella n. 1); che “… ### 2: ### risarcitorie, riferite all'allagamento della zona di lavoro avvenuto tra 14 e 16 ottobre 2016, dettagliate nella tabella seguente “il tutto per € 6.860,00 (cfr. ctu a pagg. 11 e 12 e tabella n. 2); che “… ### 3: Reiterazione della prima riserva del 26/9/2016 e richiesta di pagamento dei maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata realizzazione dell'intervento per la sigillatura delle venute di acqua. ### sostiene che a seguito dell'intervento della ### che non ha azzerato le infiltrazioni di acqua, ha dovuto mettere in esercizio sette pompe per una capacità totale di 16.000 litri/minuto e che, viste le condizioni di lavoro in presenza di 30/60 cm di acqua, ci siano stati dei rallentamenti nei lavori che hanno prodotto maggiori costi di manodopera …”, il tutto per € 68.350,00 (cfr. ctu a pag. 12 e tabella n. 3).  39.1 ### ctu è dato ulteriormente leggere che “… La terza riserva è la più articolata; il punto 1 è analogo al punto 1 della seconda riserva, ma contiene un numero minore di voci, perché alcune sono dichiarate risolte, le restanti sono riproposte come di seguito spiegato: III ### 1.a: (è) relativa alla voce di cui al punto 9 della tabella 1 calcolata con riferimento ad alcune voci al preziario DEI di ottobre 2016 pertanto l'importo richiesto aumenta come conseguenza di un presunto maggiore prezzo unitario …”, il tutto per € 27.978,00 (cfr. ctu a pagg. 12 e 13; tabella n. 4); che la “… ### 1.b: ricomprende le voci da 11 a 18 della tabella 1 con gli stessi importi richiesti in precedenza, ma con la precisazione che si tratta di maggiori oneri di sicurezza dovuti alla mancata consegna delle aree di cantiere …”, il tutto per € 10.510,00 (cfr. ctu a pag. 13; tabella 5); che la “… ### 1c: (è) corrispondente alla voce 19 della tabella 1 …”, il tutto per € 19.531,00 (cfr. ctu a pag. 13; tabella n. 6); che la “… ### 2: è una richiesta di contabilizzazione del saldo di oneri di sicurezza. ### sostiene che la mancata realizzazione della pista in alveo abbia impedito la messa in sicurezza idraulica, prezzata con codice 22.01.02.00/01 (colmata con materiale proveniente da cava), ma abbia reso necessaria la panconatura provvisionale. Gli oneri complessivi sarebbero 27.211 € dei quali EGP avrebbe corrisposto alla data della riserva 24.742 € con una differenza di 2.468 € …” (cfr. ctu a pagg. 13 e 14); che la “… ### 3: (è) ### di contabilizzazione di voci inerenti ad attività non conteggiate nei SAL alla data della riserva …”, il tutto per € 52.393,00 (cfr. ctu a pag. 14; tabella n. 7), con la precisazione che “… l'importo imputato all'utilizzo delle pompe passi dai 12.000 € del punto 1 della seconda riserva a 34.290 € che è il totale dei punti da 14 a 19 nella tab.7. …” (cfr. ctu a pag. 15) e che “… La quarta riserva reitera in toto la terza e non contiene richieste/osservazioni diverse dalla precedente, la quale anzi è corredata da stati di avanzamento lavori e registri di contabilità che non sono riallegati nel documento inviato a gennaio 2017 …” (cfr. ctu a pag. 15).  39.2 ### a pag. 15 ha precisato che le richieste economiche delle quattro riserve potevano essere riassunte, come da tabella n. 8, in complessivi € 176.090,00, di cui € 63.210,00, relativamente alla seconda riserva del 18/11/2026 (punto 2 e punto 3 della stessa riserva) ed € 112.880,00, relativamente alla terza riserva del 24/12/2016 (punto 1.a, punto 1.b, punto 1.c, punto 2 e punto 3 della stessa riserva).  40. Per praticità si riporta l'oggetto dei singoli punti delle riserve, come risultanti dalla citata tabella riepilogativa n. 8: ### riserva del 18/11/2016: punto 2 “### risarcitorie, riferite all'allagamento della zona di lavoro avvenuto tra 14 e 16 ottobre 2016” per € 6.860,00 e punto 3 “Maggiori costi di manodopera dovuti ai rallentamenti nei lavori causati dalle infiltrazioni di acqua” per € 56.350,00. Terza riserva del 24/12/2016: ### 1.a “Movimentazione materiali dovuta alla non realizzazione della pista in alveo” per € 27.978,00; punto 1.b “### di sicurezza dovuti alla mancata consegna dell'area di cantiere” per € 10.510,00; punto 1.c. “Intervento ditta Prematek” per € 19.531,00; punto 2 “Differenza per oneri di sicurezza conseguenti la non disponibilità della pista in alveo” per € 2.468,00; punto 3 “### di contabilizzazione di voci inerenti ad attività non conteggiate negli stati di avanzamento lavori alla data della riserva” per € 52.393,00.  41. ### tabella n. 17, riportata a pag. 18, il Ctu, dopo aver dato conto della posizione della committente EGP a margine delle predette riserve, ha indicato che, a fronte di una richiesta complessiva di € 171.769,00, erano stati riconosciuti dall'appaltante importi per € 44.073,00.  42. Orbene il ### dopo aver provveduto (da pag. 4 a pag. 10) alla ricordata descrizione delle contestazioni sollevate dall'appaltatrice e poi (da pag. 10 a pag. 24) all'analitico esame delle riserve iscritte dall'appaltatrice, è correttamente giunto, con valutazione condivisa quanto alle valutazioni tecniche e contabili, alla conclusione, in ordine al ### 1, che, “… ###isto quanto riportato nel paragrafo sul rapporto tra le parti dove si approfondiscono i dettagli delle rispettive posizioni in merito alla non realizzazione della pista di cantiere, alle infiltrazioni d'acqua e all'allagamento del 15/10/16, si ritengono fondate le richieste in termini di maggiore onerosità di parte attrice …” (cfr. ctu a pag. 24).  43. In relazione al ### 2, il Ctu è giunto alla conclusione che “… Con riferimento alle voci risultanti dalle riserve sollevate da ### del 18/11/2016 e del 24/12/2016, della risposta di EGP del 16/01/2017, e di quanto esposto nell'atto di citazione, tenuto conto delle considerazioni espresse nel paragrafo di analisi del contenuto delle riserve, si sintetizza nella tabella seguente voce per voce, a fronte dell'importo richiesto dall'attrice, il corrispettivo che si ritiene dovuto da EGP …”, con la precisazione che risulta riconosciuta dal ### alla luce delle riserve iscritte e ritenute in parte fondate, la somma di € 127.656,00 (cfr. tabella riassuntiva n. 24, riportata a pag. 24).  44. In particolare, per praticità si riporta l'oggetto dei singoli punti delle riserve, come risultanti dalla citata tabella riepilogativa n. 24, indicando, voce per voce, solo gli importi riconosciuti dovuti dal #### riserva del 18/11/2016: punto 2 “### risarcitorie, riferite all'allagamento della zona di lavoro avvenuto tra 14 e 16 ottobre 2016” per € 4.850,00 e punto 3 “Maggiori costi di manodopera dovuti ai rallentamenti nei lavori causati dalle infiltrazioni di acqua” per € 38.828,00. Terza riserva del 24/12/2016: ### 1.a “Movimentazione materiali dovuta alla non realizzazione della pista in alveo” per € 16.593,00; punto 1.b “### di sicurezza dovuti alla mancata consegna dell'area di cantiere” per € 10.210,00; punto 1.c. “Intervento ditta Prematek” per € 19.810,00; punto 2 “Differenza per oneri di sicurezza conseguenti la non disponibilità della pista in alveo” per € 1.854,00; punto 3 “### di contabilizzazione di voci inerenti ad attività non conteggiate negli stati di avanzamento lavori alla data della riserva” per complessivi € 35.511,00, il tutto appunto per complessivi € 127.656,00.  44.1 Come detto, il Ctu ha proceduto all'analitico esame delle richieste contenute nelle riserve (cfr. ctu da pag. 18 a pag. 24), riportate graficamente nel prospetto riepilogativo di pag. 18, ove risulta la tabella 17, contenente la classificazione e quantificazione delle voci delle riserve ### e della posizione di ### riserve indicate dalla lettera A alla lettera N e poi oggetto di analitica analisi nelle pagine successive.  44.2 Per mera completezza va ricordato che, come risulta a verbale dell'udienza del 6/6/2023, il Ctu ha precisato, “… con riferimento alla questione dell'extra utilizzo, che a pag.  22 della relazione finale, penultimo punto, … sono stati riconosciuti i maggior oneri per i giorni successivi alle otto settimane previste nel piano di sicurezza, mentre sono stati sottratti i costi dell'energia per tutto il periodo dei novanta giorni di utilizzo delle pompe in questione dal momento che la convenuta ha fornito a proprio carico l'energia necessaria; in pratica sono stati riconosciuti i 34 giorni successivi ai 56 previsti in contratto. Evidenzia che non vi è un errore di calcolo, ma una interpretazione del dato contrattuale …”.  45. Da ultimo, tenuto conto del limite di tolleranza previsto dall'art. 31.1 del contratto, il Ctu ha precisato che “… Con riferimento all'articolo 31.1 dell'annex ### facente parte del contratto (vedi pagina 2 di questa relazione) l'appaltatore è soggetto ad una franchigia del 10% del valore contrattuale pari ad 32.402 € …”, per cui “… La differenza tra quanto riconosciuto e la franchigia è di: 127.656 € - 32.402 € = 95.254 € …” (cfr. ctu a pag. 25).  46. Osserva il Giudice che, condivisa -come dettola conclusione cui è pervenuto il Ctu in ordine al quesito n. 1, non pienamente condivise sono le conclusioni cui è pervenuto il ### relativamente al quesito n. 2, in ordine ad una delle voci delle riserve, ritenute fondate dal Ctu stesso.  47. Ci si riferisce alla voce iscritta nella seconda riserva del 18/11/2016 al punto 2, ossia “### risarcitorie, riferite all'allagamento della zona di lavoro avvenuto tra 14 e 16 ottobre 2016”, riconosciuta dal Ctu fondata per € 4.850,00, in quanto vi era stata adeguata segnalazione, da parte della convenuta, sui rischi idrologici dell'area, per cui il mantenimento delle attrezzature in loco da parte dell'attrice e la lamentata perdita non è imputabile alla convenuta.  48. In conclusione, condivise le ulteriori considerazioni del Ctu tanto con riferimento alla ### fondatezza delle altre riserve iscritte quanto con riferimento all'applicazione della percentuale di ‘tolleranza' del 10%, va riconosciuta all'attrice la complessiva somma, a titolo di sorte, di € 90.404,00, pari ad € 122.806,00 (importo complessivo delle riserve ritenute fondate: € 127.656,00 - € 4.850,00) - € 32.402 (percentuale di ‘tolleranza').  49. ### di procedere all'esame della domanda sugli interessi, richiesti in base al D.Lgs 231/2002, e sull'### appare opportuno premettere brevi considerazioni sulla natura delle riserve e conseguentemente delle somme richieste, potendosi invero astrattamente rientrare tanto nell'ambito del corrispettivo per la prestazione resa quanto nell'ambito risarcitorio.  50. Alla luce delle prospettazioni di parte attrice sulle maggiori lavorazioni e sul sostenimento di maggiori oneri in corso d'opera, osserva il Giudice, con riferimento alle voci effettivamente riconosciute, che le pretese, avanzate dall'appaltatrice per fatti inerenti alla concreta esecuzione dell'opera, rappresentano ulteriori compensi rispetto a quelli originariamente pattuiti.  51. Di conseguenza le somme, odiernamente riconosciute all'attrice con riferimento alle riserve iscritte e accolte, si ricollegano al riconoscimento di maggiori lavorazioni e al sostenimento di maggiori oneri in corso d'opera, rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto, e quindi hanno natura di corrispettivo.  52. ### somma liquidata per le singole voci delle riserve iscritte, stante la natura di corrispettivo, vanno pertanto riconosciuti gli interessi moratori commerciali ex artt. 4 e 5 D.Lgs 231/2022.  53. Analogamente va riconosciuta l'### trattandosi -come dettodi corrispettivi imponibili.  54. Alla luce delle risultanze di causa la convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore dell'attrice e per le riserve accertate fondate, della complessiva somma di € 90.404,00, oltre all'### come per legge, e agli interessi moratori commerciali ex artt. 4 e 5 D.Lgs 231/2022 fino al saldo effettivo.  55. Atteso l'esito complessivo del giudizio e la soccombenza reciproca (cfr. Cass. SU ###/2022; Cass. 16430/2023), le spese di lite, liquidate in dispositivo in base al DM 147/2022, vanno compensate per 1/4 e poste per il residuo a carico della convenuta per il grado di soccombenza.  55.1 Si è preso in considerazione il valore medio dello scaglione ‘52.001-260.000', tenuto conto della natura e del valore ### della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte vittoriosa: sull'importo di € 14.103,00 va operata la disposta compensazione.  56. Le spese di ctu, già liquidate con decreto del 6-13/6/2023, vanno compensate per 1/4 e definitivamente poste a carico della società convenuta per la restante quota di 3/4, stante il grado di soccombenza; quindi per la quota di 1/4 le spese di ctu resteranno definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.  56.1 Premesso che nel caso di specie la parte attrice non è risultata neanche totalmente vittoriosa, si ricorda che anche nell'ipotesi di parte totalmente vittoriosa si è recentemente affermato in giurisprudenza (in senso contrario peraltro Cass. 6301/2007; Cass. 14925/2010) il principio che la compensazione delle spese processuali -nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sé, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d'ufficioè soltanto esclusione del rimborso e dunque negazione della condanna, senza quindi che la ripartizione pro quota delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa possa costituire violazione del divieto di condanna di quest'ultima alle spese ex art.  91 c.p.c. (cfr. Cass. 1023/2013; Cass. 17739/2016; Cass. 26849/2019).  56.2 Questi principi sull'attribuzione pro quota delle spese di ctu anche alla parte totalmente vittoriosa valgono a maggior ragione nel caso, come quello che qui ci occupa, di parte non totalmente vittoriosa.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando: • in parziale accoglimento della domanda dell'attrice ### S.r.l., condanna la convenuta ### S.p.a. al pagamento, in favore dell'attrice e per i titoli indicati in motivazione, della complessiva somma di € 90.404,00, oltre ### come per legge, e agli interessi moratori come indicato in motivazione; • rigetta la domanda attrice quanto al resto; • compensa per 1/4 le spese di lite e condanna la convenuta, per il grado di soccombenza, al pagamento, in favore dell'attrice, del residuo, che liquida in € 10.577,25 per compensi professionali e in € 589,50 per spese, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge; • compensa per 1/4 le spese di ctu, liquidate con decreto del 6-13/6/2023, e pone il residuo definitivamente a carico della convenuta per il grado di soccombenza. 
Così deciso a ### il ### 

il Giudice
dott. ###


causa n. 45115/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Scerrato Francesco Remo

M
2

Tribunale di Salerno, Sentenza n. 3205/2023 del 12-07-2023

... escussi (#### e ### hanno confermato che, a causa delle avverse condizioni meteo, i lavori subirono ritardati. Ritardi, peraltro, ben noti alla opponente, atteso che un proprio delegato, tale ing. Rossi, era presente sui luoghi giornalmente. ### canto, assume rilievo la circostanza che con comunicazione del 01/8/2013 la ditta opposta comunicava alla opponente le opere sino ad allora seguite (prati al 60%, messa a dimora di essenze autoctone all'80%, impianto di irrigazione al 100%), e quantificava il dovuto, e nel contempo sollecitava il pagamento della fattura n. 11 del 31/01/2013. Ebbene, l'opposta nulla ha eccepito in merito. Solo dopo la raccomandata dell'avv. ### del 19/9/2023 ha formulato un contestazione sui ritardi, ma nel contempo ha poi pagato la fattura n.11. Dal che si può desumere che, effettivamente, non vi era alcun termine essenziale. 3. In merito, poi, all'eccezione di mancato completamento dei lavori, anche tale eccezione è rimasta priva di riscontro probatorio. In sostanza l'opponente si è limitata a formulare contestazioni generiche, senza porre a base delle eccezioni sollevate fatti estintivi, impeditivi e modificativi del credito, così come cristallizzatosi nella (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. ### pronunzia la seguente ### nella causa iscritta al N. R. G. 3837 dell'anno 2016 ###' ### D'### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ### e con lo stesso elettivamente domiciliata in ### alla ###. Conforti n.11, presso lo studio dell'avv. ### come da procura in atti; -#### titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### e presso quest'ultimo elettivamente domiciliat ###, come da procura in atti, - ### OGGETTO: Opposizione ad ingiunzione di pagamento. 
Conclusioni: come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La ditta ### chiedeva al Tribunale di ### di voler ingiungere alla #### D'### s.r.l il pagamento della somma di ### 28.060,00, in virtù di fattura n. 125 del 07/10/2013. A sostegno della chiesta ingiunzione ha precisato di aver realizzato, per conto della ingiunta, una zona verde nel comune di ### con contestuale installazione di impianto di irrigazione. Che la società ### D'### si rendeva inadempiente al pagamento del saldo dei lavori, rappresentato dalla fattura azionata. 
Veniva concesso il decreto ingiuntivo n. 504/2016, in data ###, che veniva notificato alla opponente a mezzo PEC il ###. 
Con atto di citazione reso all'### per la notifica l'11/4/2016, e ricevuto dall'opposto il ###, la ### D'### s.r.l proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo. ###, premesso che con l'accettazione del preventivo del 20 novembre 2012, le parti si erano accordate per la realizzazione di lavori di schermatura di un impianto di cogenerazione alimentato a biogas e sito in ### e precisamente: la formazione di prati erbosi, messa a dimora di essenze autoctone e costruzione di impianto di irrigazione, eccepiva l'inadempimento, ex art. 1460 c.c., dell'opposto concretatosi: a) nel ritardo nell'ultimazione dei lavori; b) nella parziale realizzazione dei lavori. Sosteneva che i lavori dovevano essere consegnati alla data del 10 gennaio 2013, mentre alla data del 30 settembre 2013 non erano ancora terminati. 
Concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'opposizione, per la revoca del decreto ingiuntivo impugnato, vinte le spese di lite. 
Si costituiva l'opposto che contestava tutto l'avverso dedotto. Precisava che dopo l'accettazione del preventivo, le parti avevano stipulato un contratto di appaltonon sottoscritto dall'opponente, con il quale venivano regolati i pagamenti in tre tranche a 30 e 60 giorni dalla data di inizio dei lavori, ed a 60 giorni dall'ultimazione degli stessi. Che la prima fattura n. 11 del 31/01/2013 era stata pagata dalla opponente; mentre la fattura azionata con il monitorio era quella a saldo, non pagata dall'opponente. Deduceva, infine, che la opponente non aveva mai sollevato alcuna contestazione in ordine ai vizi nell'opera eseguita. Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione vinte le spese di lite. 
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, dato ingresso alla prova orale, completata la stessa, dopo vari rinvii, anche per la pandemia da ###19, fatte precisare le conclusioni la causa è stata trattenuta per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.  ### non è fondata e come tale va rigettata.  1. Riguardo alla natura del contratto intercorso fra le parti, lo stesso deve essere qualificato come appalto, contratto che si configura, appunto, quando l'appaltatore svolge un'attività di carattere materiale perché si obbliga a compiere per altri verso un corrispettivo un'opera, o un servizio, o una prestazione complessa, che comprenda entrambe le tipologie, come nel caso di specie, ai sensi dell'art.1665 E va, altresì, ricordato come la stipulazione del contratto d'appalto privato non richiede la forma scritta ne' ad substantiam, ne' ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia, sicché, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni. Nel presente giudizio risulta pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale di appalto, ed in quanto ammesso da entrambe le parti, ed in quanto provato dall'istruttoria orale e documentale condotta. 
Ciò posto, è noto che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento).  (S.U., sent. n. 13533 del 30-10-2001. 
Ebbene, l'opposto ha assolto all'onere della prova a suo carico, provando la fonte del suo diritto ###, l'opponente si è limitato ad eccepire la sussistenza di un inadempimento, costituito dal ritardo nella esecuzione dell'incarico conferito e dalla parziale esecuzione delle opere commissionate. 
Orbene, laddove venga proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c. (Cass., sez. 3, sent. n.22626 del 8-11-2016; Cass. sez. L, sent. n.11430 del 16-5-2006) Ebbene, alla luce del suesposto consolidato orientamento della giurisprudenza si deve rilevare come l'inadempimento della opponente non appare giustificato.  2. Iniziando dall'eccepito ritardo nella esecuzione delle opere si rileva, in primis, che il termine indicato dalle parti nel preventivo non fu considerato essenziale e, pertanto, l'eventuale ritardo dei lavori non può considerarsi circostanza idonea a sospendere o a non effettuare i pagamenti dovuti per gli stessi. 
Inoltre, i testi escussi (#### e ### hanno confermato che, a causa delle avverse condizioni meteo, i lavori subirono ritardati. Ritardi, peraltro, ben noti alla opponente, atteso che un proprio delegato, tale ing. Rossi, era presente sui luoghi giornalmente.  ### canto, assume rilievo la circostanza che con comunicazione del 01/8/2013 la ditta opposta comunicava alla opponente le opere sino ad allora seguite (prati al 60%, messa a dimora di essenze autoctone all'80%, impianto di irrigazione al 100%), e quantificava il dovuto, e nel contempo sollecitava il pagamento della fattura n. 11 del 31/01/2013. Ebbene, l'opposta nulla ha eccepito in merito. 
Solo dopo la raccomandata dell'avv. ### del 19/9/2023 ha formulato un contestazione sui ritardi, ma nel contempo ha poi pagato la fattura n.11. 
Dal che si può desumere che, effettivamente, non vi era alcun termine essenziale.  3. In merito, poi, all'eccezione di mancato completamento dei lavori, anche tale eccezione è rimasta priva di riscontro probatorio. 
In sostanza l'opponente si è limitata a formulare contestazioni generiche, senza porre a base delle eccezioni sollevate fatti estintivi, impeditivi e modificativi del credito, così come cristallizzatosi nella fattura azionata con il monitorio. 
Nello specifico, si è limitata a lamentare in maniera vaga e generica l'esistenza di ritardi, e di incompletezza dei lavori e di vizi nella prestazione senza fornire adeguata prova della tempestiva denuncia degli stessi e non sfruttando in alcun modo le memorie istruttorie, ex art. 183, comma 6, c.p.c., al fine di effettuare le necessarie allegazioni. 
Inoltre, non può essere ritenuta rilevante l'allegata “relazione tecnico-illustrativa”, atteso che la stessa, priva di firma, è solo un resoconto redatto dalla stessa opponente, per giunta compilato a distanza di quattro anni dal termine dei lavori.  “La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo” (Cass. civ. n. 16552/15). 
Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto conto che la ditta opposta ha provato il proprio credito e che parte opponente non ha dimostrato un fatto estintivo o modificativo della domanda creditoria, il decreto ingiuntivo n. 504/2016 emesso da questo Tribunale deve considerarsi pienamente legittimo.  4. In base al principio della soccombenza, la opponente va condannata al pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo.   P.Q.M.  Il Tribunale di ### seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla società ### D'### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.  nei confronti di ### ogni altra istanza disattesa, così provvede: - rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 504/2016, reso dal Tribunale di ### il ###, e lo dichiara esecutivo come per legge; - condanna la opponente al pagamento in favore della opposta delle spese di giudizio che liquida in complessivi ### 3.834,00, di cui ### 50,00 per spese, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, ### come per legge; Così deciso in ### lì 12/7/2023. 

Il Giudice
onorario Avv. ### n. 3837/2016


causa n. 3837/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Ruggiero Francesco Saverio, Ruggiero Sonia

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