blog dirittopratico

3.675.996
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
6

Tribunale di Bari, Sentenza n. 4077/2025 del 07-11-2025

... pertinenziale locale bucataio avente accesso dal portone condominiale posto al civico 1 di via ### al quinto piano, della superficie catastale di metri quadrati 9 ###, con annesso terrazzino a livello; il tutto confinante con altra proprietà della parte acquirente, con terrazzo condominiale e con corridoio di accesso, salvo altri. Riportato nel ### del Comune di ### in ditta esatta, al foglio 157, particella 44 sub. 60, via ### n. 1, p. 5, cat. C/2, cl. 8, consistenza mq.9, rendita catastale ### 40,90. Tanto al prezzo di €.20.000,00; 3) Atto del 06.02.2018 rep. 1633 racc. 1258 per ### di ### con cui la stessa ### aveva acquistato una porzione di un fabbricato sito in ### e precisamente: a) un appartamento ad uso abitazione, avente accesso dal portone condominiale posto al civico 5 di via ### al primo piano, con ingresso dalla porta a destra per chi sale le scale, composto da tre vani ed accessori, con annesso vano sgabuzzino sito sulla terrazza al quarto piano e precisamente il secondo a sinistra per chi giunto sul pianerottolo esce sul terrazzo condominiale dalla porta a destra; confinante quanto all'appartamento con via ### con vano scale e con proprietà ### salvo altri, quanto al vano (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice ####, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., tenutasi all'udienza del 5/11/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 445/2022 r.g. proposta da ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### domiciliat ###virtù di procura ### - attore contro ##### (CF.  ###), ##### (C.F. S###), #### e #### rappresentati e difesi dagli Avv. ti ### e ### domiciliat ###virtù di mandato in calce alla memoria difensiva; -convenuti
Oggetto: azione revocatoria ex artt. 2901 c.c. - atti dispositivi a titolo gratuito
Conclusioni come da verbale d'udienza del 5/11/2025 che si intendono integralmente richiamate.  ###.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue. 
I.1.- ### premettendo di essere creditore di ### di ### e di ### in forza della sentenza n. 2310/2020 emessa dal Tribunale di Bari in data ###, la quale, in parziale accoglimento della domanda di risoluzione del contratto preliminare di immobile in essere tra le parti, aveva condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di €165.000,00, oltre alle spese di lite quantificate in €497,95 per esborsi, €9.650,00 per compensi ed accessori di legge, ha agito ex art. 2901 c.c. nei confronti di questi ultimi per far accertare la lesività rispetto alle proprie ragioni creditorie dei seguenti atti: 1) atto per ### di ### del 04.04.2019 Rep. 2279 Racc. 1755, con il quale ### acquistava e intestava a sua figlia (all'epoca minorenne) ### con riserva a sé e alla moglie ### (che, formalmente, corrispondeva il prezzo di €125.000,00) del diritto di abitazione ed uso vita natural durante, delle porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito in #### compreso tra via ### via ### e via ### così individuate: “a) Appartamento ad uso abitazione, avente accesso dal portone condominiale posto al civico 34 di via ### al terzo piano, contraddistinto dalla lettera d'interno "G", con porta di ingresso a destra per chi esce dall'ascensore, composto da quattro vani ed accessori, con annesso pertinenziale ripostiglio al terzo piano e precisamente il secondo a destra per chi si immette nel corridoio di disimpegno comune posto a sinistra di chi sale le scale; l'appartamento confina con via ### con vano scala e con proprietà ### o suoi aventi causa, salvo altri; ripostiglio confinante con corridoio comune di accesso, con terrazza comune e con proprietà ### o suoi aventi causa, salvo altri. Riportati nel catasto fabbricati del Comune di ### in unica consistenza e in ditta esatta al foglio 158, particella 606, sub. 14, via ### n. 34, p. 3, cat. A/3, cl. 5, vani 6, rendita catastale euro 573,27; b) pertinenziale posto auto al piano interrato avente accesso sia dalla rampa comune di discesa che si diparte dal civico 28 di via ### che dal portone condominiale posto al civico 34 di via ### e precisamente il primo a sinistra per chi accede al piano interrato dalla scala condominiale e si immette nel corridoio di disimpegno di sinistra, della superficie catastale di metri quadrati 11 ###; confinante con corridoio di disimpegno da due lati e con vano scala, salvo altri. Riportato nel catasto fabbricati del Comune di ### in ditta esatta al foglio 158, particella 606, sub. 18 (ex sub 13), via ### 28, p. ###, cat. C/6, cl. 4^, mq. 11, rendita catastale euro 36,36;” 2) Atto del 20.11.2017 rep. 1519 racc. 1180 per ### di ### con cui ### (sua moglie, priva di reddito alcuno) aveva acquistato pertinenziale locale bucataio avente accesso dal portone condominiale posto al civico 1 di via ### al quinto piano, della superficie catastale di metri quadrati 9 ###, con annesso terrazzino a livello; il tutto confinante con altra proprietà della parte acquirente, con terrazzo condominiale e con corridoio di accesso, salvo altri. Riportato nel ### del Comune di ### in ditta esatta, al foglio 157, particella 44 sub. 60, via ### n. 1, p. 5, cat. C/2, cl.  8, consistenza mq.9, rendita catastale ### 40,90. Tanto al prezzo di €.20.000,00; 3) Atto del 06.02.2018 rep. 1633 racc. 1258 per ### di ### con cui la stessa ### aveva acquistato una porzione di un fabbricato sito in ### e precisamente: a) un appartamento ad uso abitazione, avente accesso dal portone condominiale posto al civico 5 di via ### al primo piano, con ingresso dalla porta a destra per chi sale le scale, composto da tre vani ed accessori, con annesso vano sgabuzzino sito sulla terrazza al quarto piano e precisamente il secondo a sinistra per chi giunto sul pianerottolo esce sul terrazzo condominiale dalla porta a destra; confinante quanto all'appartamento con via ### con vano scale e con proprietà ### salvo altri, quanto al vano sgabuzzino con atrio condominiale, con vano scale e con terrazzo condominiale per due lati. Il tutto riportato nel ### del Comune di ### in ditta esatta al foglio 159, particella 4674, sub.8, via ### n.5, p. 1-4, cat. A/3, cl. 1, vani 5, rendita ### 271,14; b) il pertinenziale locale ripostiglio avente accesso dal portone condominiale posto al civico 5 di via ### al piano terra, e precisamente quello posto nel vano portone, sotto la prima rampa di cale, della superficie catastale di metri quadrati 4 ###; confinante con via ### con vano portone e con proprietà ### o suoi aventi causa. Riportato nel ### del Comune di ### in ditta esatta al foglio 159, particella 4674, sub. 17, via ### n.5, p. T, cat. C/2, cl.  2, mq. 4, rendita euro 7,85; 4) atto del 15.10.2018 per ### in ### rep. 2005 racc. 1532 con il quale ### acquistava, al prezzo di €105.000,00, con intestazione formale in favore dei figli ##### e ### con riserva del diritto di abitazione per sé e per la moglie ### talune porzioni del fabbricato condominiale sito nel Comune di ####, alla via ### e precisamente: “a) un appartamento ad uso abitazione avente accesso dal portone condominiale posto al civico 15 di via ### al quarto piano, composto da cucina, soffitta e accessori, con annesse terrazze a livello; confinante con via ### con vano scala e con strada privata, salvo altri. Riportato nel ### del Comune di ### in ditta esatta, al foglio 159, particella 1781, sub 111 (ex sub 61), via ### n. 15, p. 4, interno 8, scala ###, cat. A/3, cl. 4, vani 2,5, r.c. euro 200,13. b) pertinenziale posto auto scoperto al piano terra, situato nel cortile interno del fabbricato, avente accesso dal civico 15 di via ### della superficie catastale di metri quadrati 11 ###; confinante con spazio comune di manovra, con cortile interno e con proprietà ### e/o aventi causa, salvo altri. Riportato nel ### del Comune di ### in ditta esatta, al foglio 159, particella 1781, sub 19, via ### n.1, p.T, interno 8, cat. C/6, cl. 1, mq 11 R.C. €.22,72”. 
Sul piano dell'eventus damni, ha valorizzato la circostanza che i debitori, a fronte dell'acquisto in favore di terzi degli immobili innanzi menzionati, mediante atti di compravendita configuranti invero delle donazioni indirette in favore dei propri coniugi e figli, avrebbero diminuito in modo apprezzabile la garanzia patrimoniale generica in favore dei creditori, impiegando proprio il denaro ricevuto dalla vendita dell'immobile oggetto del preliminare stipulato con parte attrice e rendendo indubbiamente più difficoltoso l'adempimento della statuizione giudiziaria. 
Sul piano soggettivo della scientia damni in capo ai debitori, ha evidenziato il carattere presuntivo della prevedibilità della lesività dei suddetti atti dispositivi in capo ai debitori, essendo stati attuati successivamente all'instaurarsi del procedimento civile in danno dei germani ### e quasi contestualmente con l'approssimarsi della pronuncia del Tribunale di Bari nel contenzioso intentato dal ### deducendo altresì che la dolosa preordinazione degli atti impugnati finalizzata a creare pregiudizio alla pretesa dell'odierno attore non poteva neanche essere sconosciuta ai beneficiari di atti, peraltro, posti in essere a titolo gratuito. Ha, dunque, concluso per la declaratoria di inefficacia delle operazioni immobiliari sopra descritta, con vittoria di spese di giudizio (ricorso ex art. 702 bis c.p.c.  depositato il ###). 
I.2.- Costituendosi in giudizio, i convenuti hanno eccepito l'infondatezza della pretesa attorea, deducendo preliminarmente che gli atti dispositivi ex adverso impugnati non potessero qualificarsi come donazioni indirette. 
A tal riguardo, hanno evidenziato l'autonomia della capacità reddituale in capo a ### e a ### In particolare, quanto all'atto di compravendita a rogito per ### di ### del 04.04.2019 Rep. 2279 Racc. 1755, hanno precisato che il prezzo di acquisto dell'immobile, pari ad €125.000,00, fosse stato interamente versato da ### a mezzo di tre assegni circolari emessi in data 26 Marzo 2019 dalla “### di ### e Basilicata”, tratti dal proprio conto corrente personale. 
Analoga circostanza è stata dedotta in ordine agli atti di compravendita del 20.11.2017 rep. 1519 racc. 1180 per ### di ### e del 06.02.2018 rep. 1633 racc. 1258 per ### di ### Da ultimo, quanto all'atto a rogito per ### di ### del 15.10.2018 rep. 2005 racc. 1532, hanno sottolineato come sebbene fosse vero che il prezzo di compravendita pari ad €105.000,00 fosse stato pagato, per spirito di liberalità, da ### e ### non poteva, di contro, trascurarsi che la ### aveva direttamente apportato la quasi totalità delle somme impiegate, certamente in misura di €80.000,00, sin dal lontano 2012/2013. 
Hanno, insistito, pertanto, per l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., concludendo per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese ed onorari di causa. 
I.3.- Con ordinanza del 1°/6/2022 è stato disposto il mutamento del rito sommario in rito ordinario. 
I.4.- Istruita, essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti, la causa è pervenuta all'udienza del 5/11/2025, in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con riserva di deposito della motivazione della sentenza nei successivi trenta giorni. 
II.- Si deve dare atto che le parti convenute, con istanza di anticipazione d'udienza del 18/2/2025, hanno allegato la circostanza che, per effetto della emanazione della sentenza n. 661 del 13/5/2024 della Corte d'Appello di Bari, che ha riformato la sentenza di primo grado n. n. 2310/2020 del 21 luglio 2020 del Tribunale di Bari, dichiarando legittimo il recesso dal preliminare di compravendita del 3/4/2010, successivamente integrato con scrittura privata del 21/04/2011, esercitato dai convenuti in data 9-10 settembre 2011 e riconoscendo il loro diritto alla ritenzione della caparra di €150.000,00. 
Tale decisione giudiziaria è passata in giudicato, a seguito della pronuncia dell'ordinanza del 6/2/2025 con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di impugnazione avverso la sentenza di appello.
All'evidenza, emergono circostanze tali da ritenere insussistente la pretesa creditoria attorea e, dunque, per rigettare la domanda tesa alla declaratoria di inefficacia ex art. 2901 degli atti dispositivi a titolo gratuito posti in essere da #### e ### in favore dei propri familiari. 
III.- Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c. 
Tuttavia, in considerazione della circostanza che la caducazione del titolo esecutivo giudiziale fondante la legittimazione attiva e la titolarità del credito in capo a ### si sia verificata in pendenza del presente giudizio, nonché tenuto conto della peculiarità delle operazioni dispositive poste in essere dai convenuti, in tempi pressoché contestuali all'affermazione in sede ###debito nei confronti dello stesso ### si apprezzano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese metà per metà ai sensi dell'art. 92 c.p.c. 
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (artt. 4-5 e tab.  allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (nella specie avvenuta il ###). 
Scaglione: da €52.000,01 ad €260.000,01 ###/#### 2.552,00 // 2.552,00
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, individuati con riguardo al valore del credito fondante il diritto all'azione in capo a ### (oltre €165.000,00): P.q.m.  il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 13/172022 da ### nei confronti di ###### (CF. ###), ##### (C.F. S###), ##### e ### così provvede: 1) RIGETTA la domanda attorea; 2) ### l'attore alla rifusione in favore dei convenuti di metà delle spese processuali, liquidandole nel complessivo importo di €8.109,00, oltre al rimborso spese forf. in misura del 15%, cap ed iva come per legge; spese di lite compensate per la restante metà. 
Si comunichi. 
Bari, 7/11/2025 ### D'### 1.628,00 // 1.628,00 Istruttoria 5.670,00 // 5.670,00 Decisoria 4.253,00 // 4.253,00 TOTALE 14.103,00 Aumento 15% difesa più parti 16.218,45 -1/2 8.109,00

causa n. 445/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Valentina D'Aprile

M
2

Giudice di Pace di Eboli, Sentenza n. 445/2025 del 28-12-2025

... un sindacato sull a legittimit à dell a delibera condominiale, s i è pronuncia ta anc he sul crit erio dist inti vo tra le de libere nulle e annullabili. Distinzione non priva di conseguenze, atteso che, mentre la nullità della delibera può esser e fatt a vale re dal la par te (nonc hé rileva ta d'uffic io) senza l imi ti di tempo, l'annullabilità della delibera può essere eccepita “purché sia osservato il termine di decadenza previsto dall'art. 1137 cod. civ”, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”. Tanto chiarito, quanto alla distinzio ne t ra nulli tà e annullabili tà di u na delibera condominiale, le ### della Suprema Corte hanno evidenziato come la riforma del 2012 abbia accentuat o i l disfav ore legisl ativ o p er le f igu re di nu llità delle deliberazioni assemblear i c he tro va la sua ra tio ne lla comprensi bile esi genza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici di una entità complessa come il condominio di edifici. A seguito della riforma del 2012, infatti, ogni ipotes i d i contra sto de (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 1041 / 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI EBOLI Il Giudice di ### di ### Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile R.G. n. 1041 / 2024 vertente tra ### (CF ###) - Avv. #### O - Avv.  ### OPPONENTE contro ### (CF ###), in persona dell'amministratore p.t., sig. ### D'### - Avv. #### (CF ###) - Avv. #### (CF ###) - Avv. ### OPPOSTI Ragioni di fatto e di diritto della decisione Il contenuto della presente sentenza si atterrà al canone redazionale dettato dagli artt.  132, 2° comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione deve limitarsi ad una conci sa esposizi one de lle ragi oni di fa tt o e di diri tto della decisione. ### ha proposto opposizione avver so il decr eto ingiun tiv o n. 251/2024 (R.G.N. 494/2024), immediatamente esecutivo, emesso dal Giudice di ### di ### dott.ssa ### i, in da ta 03.03.202 4, c on il qua le g li ve niva ingi unto il pagamento, in favore del ### di ### di € 7.127,86, oltre rifusione di spes e e competen ze difensiv e, p er lavo ri di manutenzione straordinaria ai locali garage interrati, giusta delibera assembleare del 31.05.2022.  ### ha chiesto la sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c.  del decreto ingiuntivo opposto per mancata approvazione del piano di riparto in sede di approvazione dei lavori straordinari; ha eccepito la nullità della delibera assembleare del 31.05.2022, attesa l'approvazione dei lavori in assenza della previsione di un fondo speciale, obbligatoria e x art . 1135 , comm a 1 , n . 4 c .c . e ha spieg ato domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni causati al locale commerciale, sito in detto ### alla ### n. 12, di sua proprietà, da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare del piano prospiciente, quantificati in € 8.532,02, da ripartirsi in misura pari a 2/3 a carico del ### opposto e a 1/3 a carico di ### e ### proprietari del lastrico solare.  ### si è costituito in giudizio ed ha contestato la eccepita nullità della delibera assembleare, giammai impugnata, la richiesta di compensazione dei danni da presunte infiltrazioni con quanto dovuto dalla opponente per mancato pagamento delle quote dei lavori condominiali, poiché afferente a differenti rapporti (contrattuale il primo e risarcitorio il secondo) e a soggetti (terzi convenuti direttamente nel giudizio di opposizione), estranei alla vicenda contrattuale dal quale è scaturito il provvedimento monitorio e facendo rilevare l'espresso riconoscimento del debito da parte della condomina intimata (verbale assemblea 13.02.2023). 
Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione, in uno alla domanda riconvenzionale e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.  ### e ### o ### o si s ono costi tui ti in gi ud izio e hanno chiesto l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva e per l'inammissibilità della domanda riconvenziona le propo sta nei l oro confro nt i e il rige tto di tu tte le domande di parte ricorrente perché inammissibili, improcedibili, irricevibili ed infondate in fatto ed in diritto. 
Rigettata l'istanz a e x art . 64 9 c.p.c ., esperi to il procedimen to di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.lgs. 28/2010, giusta verbale di mancato accordo versato in atti, disposta l'estromissione dal giudizio di ### e ### con motivazion i d i cu i all'ordinanz a endoprocedimenta le dell'11.05.202 5, integralmente richiamate in questa sede, e rigettata la richiesta di prova testimoniale, all'udienza del 19.12.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza. 
Va premess o c he il ### io oppos to fon da la propr ia pret esa credit oria sulla delibera assembleare del 31.05.2022, con cu i so no st ati appro va ti i la vori di manutenzione straordinaria, e sul relativo stato di ripartizione. 
Sul punto, si preci sa che nel giud izi o di opposi zi one a d ecreto ing iunt ivo per la riscossione di contributi condominiali, il condominio soddisfa l'onere probatorio su di ess o gravan te con la produzi one del ver bale dell'assem ble a i n cu i sono state approvate le spese. (Cass. Civ., Sez. 6, n. 15696 del 23-07-2020; Cass. Civ., Sez. 2, n. 16635 del 14-06-2024). 
Inoltre, si evidenzia che la delibera assembleare che approva una spesa condominiale, anche senza un piano di riparto dettagliato, cre a l'obblig o d i pagament o pe r i condòmini, poiché ha valore costitutivo dell'obbligazione, fondandosi sui criteri legali ### o convenzionali. ### del piano di riparto specifico impedisce solo l'ottenimento di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (art. 63 disp. att. c.c.), ma l'amministratore può agire con un decreto ingiuntivo ordinario o con un'azione ordinaria, mentre il condomino non può opporsi eccependo solo la mancanza del riparto per invalidare il credito, poiché l'obbligo nasce dalla delibera di approvazione dei lavori. 
Dunque, la delibera del 31.05.2022 è di per sé titolo sufficiente a fondare il credito del ### Detto ciò, va esaminato il profilo d'invalidità della delibera assembleare fatto valere dall'opponente che ne ha prospettato la nullità per mancata costituzione del fondo obbligatorio ex art. 1135, comma 1 n. 4, Innanzitutto, occorre stabilire a quale tipologia d'invalidità è riconducibile la violazione lamentata dall'opponente, se sia qualificabile alla stregua di causa di nullità ovvero di annullabilità della delibera. 
Al riguardo, la Corte di Cassazione con la sentenza delle ### n. 9839/2021, oltre ad ammettere la possibilità di un sindacato sull a legittimit à dell a delibera condominiale, s i è pronuncia ta anc he sul crit erio dist inti vo tra le de libere nulle e annullabili. 
Distinzione non priva di conseguenze, atteso che, mentre la nullità della delibera può esser e fatt a vale re dal la par te (nonc hé rileva ta d'uffic io) senza l imi ti di tempo, l'annullabilità della delibera può essere eccepita “purché sia osservato il termine di decadenza previsto dall'art. 1137 cod. civ”, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”. 
Tanto chiarito, quanto alla distinzio ne t ra nulli tà e annullabili tà di u na delibera condominiale, le ### della Suprema Corte hanno evidenziato come la riforma del 2012 abbia accentuat o i l disfav ore legisl ativ o p er le f igu re di nu llità delle deliberazioni assemblear i c he tro va la sua ra tio ne lla comprensi bile esi genza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici di una entità complessa come il condominio di edifici. 
A seguito della riforma del 2012, infatti, ogni ipotes i d i contra sto de lla delibera assemblear e co n l a legg e o i l regolament o condominia le è st ata espressamente ricondotta alla figura dell'annullabilità e sottoposta a un rigido termine di decadenza. 
Tuttavia, come affermato da succitata sentenza ciò non consente “di ritenere che la categoria della nullità si a interament e espunt a dall a materi a dell e deliberazioni dell'assemblea dei condomini”, dovendosi far riferimento alla più generale teoria della nullità degli atti giuridici e applicare, in via analogica, le fattispecie di nullità previste dall'art. 1418 c.c.. 
In tale prospettiva, le uniche ipotesi di nullità delle delibere assembleari sarebbero esclusivament e quelle : 1 ) dell a mancanz a originari a degl i element i costitutivi essenziali (es: delibera adottata senza la votazione dell'assemblea o priva di un reale decisum); 2) dell'impossibilità dell'oggetto, materiale (impossibilità di dare esecuzione materiale alla delibera) o giuridica (da intendersi limitata alla delibera adottata in difetto assoluto di attribuzioni); 3) dell'illiceità, ossia della contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative inderogabili (con la precisazione che, nel caso di condominio di edifici, le norme inderogabili sono specificamente individuate dagli artt. 1138, comma 4, c.c. e 72 disp. att. c.c.). 
Al di fuori da tale ipotesi, “deve ritenersi che ogni violazione di legge determina la mera annullabilità della deliberazione, che può essere fatta valere solo nei modi e nei tempi di cui all'art. 1137 c.c.”. 
Applicando tali principi al caso di specie, l'eccepita nullità della delibera assembleare per mancata costituzione del fondo obbligatorio ex art. 1135 c.c. , si ritiene che, anche laddove dimostrata, non possa costituire causa di nullità della delibera, bensì di mera annullabilità, per la quale, si ripete, è necessario rispettare il termine di decadenza previsto dall'art. 1137 Tale soluzione si ritiene la più aderente rispetto ai suddetti principi stabiliti dalle ### della Cassazione, nonché, più in generale, alla ratio che ha mosso il legislatore del 2012 nel riconosce re l'annullabili tà (sottopo st a a uno string ente ter mine di decadenza) quale unica sanzione espressamente prevista e ciò all'evidente scopo di garantire certezza e stabilità ai rapporti giuridici conclusi dall'organo condominiale. 
Va ribadito quanto affermato dalla Cassazione con riferimento all'ipotesi di nullità della delibera assembleare per contrariet à a norm e imperativ e: “nel la discip lina del condominio di edifici, le norme inderogabili sono (da intendersi esclusivamente, attesa la necessit à d'interpretar e ne l sen so p iù restrit tivo pos sib ile le ipo tesi di nullità) specificamente individuate dagli artt. 1138, quarto comma, cod. civ. e 72 disp. att. cod.  civ.”. 
Ora, posto che nessuna delle due norme richiamate elenca la disposizione di cui all'art.  1135 c.c., se ne desume che la sua violazione, al pari di qualsiasi altra ipotesi di contrarietà alla legge, determini unicamente l'annullabilità della delibera se fatta valere nel termine di 30 giorni indicato dall'art. 1137 Orbene, nel caso de quo, la delibera assembleare del 31 maggio 2022 non è stata impugnata ai sensi dell'art. 1137 c.c., né dall'opponente, né da altro condomino. 
Passando all'esam e dell a domand a riconvenzional e spiega ta dall'opponen te per risarcimento dei danni causati da infiltrazioni interessanti il locale commerciale, sito nel ### opposto, alla ### n. 12, è emerso che il lastrico solare dal quale proverrebbero le presunte infiltrazioni è di proprietà esclus iva dei due condòmini, ### e ### tra l'altro, irritualmente convenuti nel presente giudizio di opposizione, mentre l'opponente, ### è l'unica proprietaria del locale sottostante. 
Infatti, dalla perizia redatta dal tecnico, geom. Borrello, incaricato dall'opponente per la stima e la causa dei danni, si ricava che “…l'infiltrazione di acqua è causata da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare adibito a terrazzo a servizio esclusivo degli appartamenti posti al piano superiore”. 
La norma che si occupa della ripartizione dei costi per le riparazioni e le ricostruzioni dei lastrici solari quando il loro uso non è comune tutti i condomini, ma è attribuito in via esclusiva a uno o più di essi è l'art. 1126 c.c. che recita: “ ### l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusiv o so no tenu ti a contribu ire per un te rzo ne lla s pesa d elle ripara zioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno”. 
Il lastrico solare di uso esclusivo, quindi, funge da copertura dell'edificio o per una parte di esso, proteggendo le unità immobiliari sottostanti dagli agenti atmosferici. 
Tale funzione di copertura beneficia tutti i condomini che si trovano nella proiezione verticale del lastrico. 
Ebbene, nella specie , trattando si di un lastr ico so lar e che cop re u na sola unità immobiliare, le spese di manutenzione vanno regolate utilizzando, in via analogica, l'articolo 1125 c.c., secondo cui le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai vanno sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani sovrastanti. (In tal senso Cass. Civ. n. 21337 del 14.09.2017). 
Il condominio è estraneo alla vicen da risarcito ria p os ta a base della domanda riconvenzionale formulata dalla ### e va affermata la sua totale carenza di legittimazione passiva per le richieste, in via riconvenzionale, nei suoi confronti. 
Alla luce di tali considerazion i, l'opposiz ion e va rigett ata , in uno alla domanda riconvenzionale, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
La domanda ex art. 96 c.p.c. svolta da parte opposta non può essere accolta, atteso che non è stato allegato quale specifico danno sarebbe derivato in concreto dalla condotta dell'avversaria e in particolare quali oneri e quali disagi sia stato costretto ad affrontare per contrastare la dedotta ingiustificata iniziativa dell'opponente. 
Le spese di giudizio si liquidano come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da ### così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 251/2024 (R.G.N. 494/2024), emesso dal Giudice di ### di ### dott.ssa ### in data ###; rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni; condanna l'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, in favore del ### “### Cauceglia”, in persona dell'amministratore p.t., sig. ### D'### di € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario iva e cpa come per legge se dovuti, e in favore di ### e di ### di € di € 750,00 ognuno per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, se dovuti, con attribuzione. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
di ###ssa ###


causa n. 1041/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Lucia Savino

M
1

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 1060/2022 del 14-01-2022

... c.c.) sull'interpretazione dell'AH. A al regolamento condominiale del 1979», chiaro nel testo secondo cui: il piano pilotj resta di proprietà della società la quale, all'interno dello spazio di sua proprietà, potrà rimuovere fioriere e aprire varchi. Pertanto, la norma non sarebbe idonea alla costituzione di una servitù. In violazione del canone letterale e del senso della disposizione, il Giudice d'appello attribuisce all'aprire varchi e rimuovere fioriere un significato che va oltre il termine letterale: sono varchi e fioriere sul suolo altrui, quindi è il riconoscimento di una servitù. Si sottolinea che il regolamento ha ad oggetto "i giardini e le fioriere presenti nei ###. ### specie, la Corte d'Appello ha qualificato male il contratto ascrivendolo a titolo flt0-41 servitù (Cass. n. 5893 del 1996). 6 2.1. - Il motivo è fondato. 2.2. - A pagina 8) della sentenza gravata "con autorizzazione irrevocabile alla abolizione delle fioriere in questione, per permettere l'accesso al piano pilotj senza diritto al alcuna indennità", la Corte territoriale attribuisce all'aprire dei varchi ed allo spostamento delle fioriere un significato che va oltre il tenore letterale. Osserva la (leggi tutto)...

testo integrale

CC. 12/10/2021 ORDINANZA sul ricorso 29330-2016 proposto dal: CONDOMINIO di ### 96 ###-
ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore ### rappresentato e difeso dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in #### 33 - ricorrente - contro ### s.r.l. [già ### s.r.I.] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliat ####### 83 - controricorrente - contro CONDOMINIO di ### 96 - ####/### e C - ### in persona dell'amministratore pro tempore 2., -intimato e contro ################## in ##### BOTTI, ########### FANTI, ###, ##############, ##### COCCIA, ##### TAGLIACOZZI, nonché del #### N. 96 PAL. ###/###, di #### PEDE, ### e del #### N. 96 PAL. C, oltre che nei confronti di ########### IAPOLO, ##### BATISTA, ##### MICHELI, #### - intimati - avverso la sentenza definitiva n. 5464/2016 della CORTE d'APPELLO di ### notificata il ###; nonché della 2 sentenza parziale n. 2293/2014 resa nel medesimo giudizio depositata il ###; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12/10/2021, dal ###. ##### s.r.l. conveniva in giudizio il ### N. 96 #### chiedendo che venisse dichiarata costituita la servitù di passaggio carrabile per l'accesso dalla via pubblica al piano pilotj di sua proprietà, e viceversa, ordinando al ### l'eliminazione di qualsivoglia ostacolo che impedisse detta servitù. La società attrice evidenziava di essere esclusiva proprietaria e di possedere alcune porzioni immobiliari (uffici, boxes per posti auto, un'area scoperta e alcuni piani pilotj) all'interno del ### di via ### numero 96, costituito da quattro fabbricati (###ne A, ###/### e C), inserite in un complesso di area comune e che, per previsione degli allegati regolamenti condominiali delle suddette palazzine (specie art. 5) l'attrice poteva imporre servitù attive e passive e adibire le proprie porzioni immobiliari di proprietà esclusiva a qualsiasi uso. 
Si costituiva il ### convenuto eccependo il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dei singoli condomini. ### contestava tale diesa in quanto spettava all'amministratore la rappresentazione in giudizio del ### Il Tribunale di ### disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei singoli comproprietari del ### convenuto.  3 ### era eseguita nei confronti dei singoli condomini intimati e riportati in epigrafe. 
Con sentenza n. 9004/2007, il Tribunale di ### dichiarava l'improcedibilità della domanda sul presupposto che la società attrice non avesse proceduto a integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini. 
Avverso detta sentenza proponeva appello ### s.r.l. in liquidazione, al quale resistevano il ### di ### n. 96 Pal. A, il ### di ### n. 96 Pal. ###/### e #### e ### eccepivano l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, l'infondatezza. 
Con sentenza parziale n. 2293/2014, depositata in data ###, la Corte d'Appello di ### accoglieva l'appello e dichiarava l'integrità del contraddittorio disponendo, come da separata ordinanza, la remissione della causa sul ruolo per procedersi alla trattazione della stessa. In particolare, la Corte d'Appello rilevava che secondo la più recente e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la legittimazione passiva dell'amministratore del ### sussiste, con riguardo ad azioni negatorie o confessorie di servitù, anche ove sia domandata la rimozione di opere comuni o l'eliminazione di ostacoli (come nella fattispecie) che turbino l'esercizio della servitù, non rendendosi necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini (Cass. n. 919 del 2004). 
Con sentenza definitiva n. 5464/2016 la Corte d'Appello di ### accertava l'esistenza della servitù di passaggio carrabile che permettesse l'accesso alla pubblica via a favore delle 4 porzioni immobiliari di proprietà dell'appellante poste al piano pilotj del ### di ### n. 96 Pal. A, ordinando agli appellati l'eliminazione di qualsiasi ostacolo che impedisse il passaggio e l'esecuzione delle opere necessarie; condannava gli appellati in solido al pagamento delle spese del doppio grado. 
Avverso le suddette due sentenze propone ricorso per cassazione il ### di via ### n. 96 Pal. A sulla base di tre motivi. Resiste le ### s.r.l. con controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Va preliminarmente affermata l'inammissibilità della eccezione proposta dal controricorrente, per asserita tardività o decadenza del ricorso, per decorso dei termini e mancata formulazione della riserva facoltativa di ricorso ex art. 361 c.p.c.; nonché la inammissibilità e/o improponibilità e/o improseguibilità e/o nullità del ricorso per mancata impugnazione della sentenza parziale nelle conclusioni del ricorso in cassazione.  1.1. - Infatti, nel sistema di riserva facoltativa di impugnazione contro sentenza non definitiva, come la mancata dichiarazione tempestiva di riserva comporta soltanto decadenza dalla facoltà di impugnazione differita e non preclude l'esercizio del potere di impugnazione immediato (entro il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., ovvero, in difetto di notificazione della sentenza, entro quello annuale decorrente, ex art. 327 stesso codice, dalla pubblicazione della sentenza medesima), così la tempestiva formulazione della riserva non costituisce manifestazione della volontà di impugnare, ma semplice strumento di conservazione del relativo potere, sostituendo al 5 dovere di osservare il termine di decadenza l'onere di proporre il gravame insieme con quello contro la sentenza che definisce il giudizio (Cass. n. 5737 del 1990). In ipotesi di sentenza non definitiva pronunciata ai sensi dell'art. 279, secondo comma, 4, cod. proc. civ., l'effetto riconducibile all'omessa riserva di impugnazione nel termine fissato dall'art. 361 c.p.c. non è quello della decadenza del soccombente dal potere di impugnare la sentenza, ma quello più limitato della preclusione circa la facoltà di esercizio dell'impugnazione differita. Ne consegue che la sentenza non definitiva può essere correttamente impugnata entro gli ordinari termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. ( n. 21417 del 2014; Cass. n. 12614 del 2007; Cass. n. 6951 del 2004). Non foss'altro per il fatto che la controricorrente del presente giudizio di cassazione era parte appellante nelle due sentenze di gravame.  2. - Con il primo motivo, il ### ricorrente lamenta la «violazione di legge (art. 1362 c.c.) sull'interpretazione dell'AH. A al regolamento condominiale del 1979», chiaro nel testo secondo cui: il piano pilotj resta di proprietà della società la quale, all'interno dello spazio di sua proprietà, potrà rimuovere fioriere e aprire varchi. Pertanto, la norma non sarebbe idonea alla costituzione di una servitù. In violazione del canone letterale e del senso della disposizione, il Giudice d'appello attribuisce all'aprire varchi e rimuovere fioriere un significato che va oltre il termine letterale: sono varchi e fioriere sul suolo altrui, quindi è il riconoscimento di una servitù. Si sottolinea che il regolamento ha ad oggetto "i giardini e le fioriere presenti nei ###. ### specie, la Corte d'Appello ha qualificato male il contratto ascrivendolo a titolo flt0-41 servitù (Cass. n. 5893 del 1996).  6 2.1. - Il motivo è fondato.  2.2. - A pagina 8) della sentenza gravata "con autorizzazione irrevocabile alla abolizione delle fioriere in questione, per permettere l'accesso al piano pilotj senza diritto al alcuna indennità", la Corte territoriale attribuisce all'aprire dei varchi ed allo spostamento delle fioriere un significato che va oltre il tenore letterale. Osserva la medesima che era di palmare evidenza che la società appellante si fosse riservata fin dalla costruzione degli enti di gestione la facoltà di destinare il piano pilotj, di sua proprietà ad uso diverso da quello attuale. Laddove, i singoli proprietari condomini, con la sottoscrizione dell'atto di acquisto del proprio immobile e dell'allegato regolamento condominiale avevano concesso alla società appellante la facoltà di modificare lo stato dei luoghi, con autorizzazione irrevocabile alla ablazione delle fioriere in questione per permettere l'accesso al piano pilotj senza diritto ad alcuna indennità.  2.3. - Risulta consolidato che in tema di interpretazione del contratto, l'accertamento, anche in base al significato letterale delle parole, della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio (cfr. Cass. n. 18509 del 2008), si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, e tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione (Cass. n. 1646 del 2014), nel caso in cui (contrariamente a quanto risulta nella presente fattispecie) la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del 7 risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; n. 1754 del 2006). 
Per sottrarsi al sindacato di legittimità, infatti, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sì che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 8909 del 2013; Cass. 24539 del 2009; Cass. n. 15604 del 2007; Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 17248 del 2003).  2.4. - In violazione del canone letterale e del senso della disposizione di cui all'art. 1362 c.c., la Corte di merito attribuiva erroneamente all'aprire dei varchi e allo spostamento delle fioriere il significato per cui "sono varchi e foriere sul suolo altrui"; riconoscimento quindi di una servitù. Ma risulta evidente il fatto che il titolo vada interpretato ai sensi della disciplina codicistica di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., ai fini della ricostruzione del contenuto della servitù. 
Osserva dunque il ricorrente che, dalla lettura del titolo, conseguentemente, si evince che controparte può aprire passaggi, ma non aprire e costruire strutture sul suolo altrui per l'attraversamento. Non a caso, dunque, la parte controricorrente aveva articolato anche una domanda per la costituzione della servitù coattiva di passaggio, ben intendendo il regolamento 8 idoneo a difendere la proprietà riservata, ma inidoneo a costituire titolo per la costituzione di una servitù di passo. 
Su questo punto, non vi è stato giudizio né in primo né in secondo grado. ### specie, la Corte territoriale ha qualificato male il contratto, ascrivendolo a titolo per la servitù e non a ricognizione di inesistenza di servitù, usando un criterio improprio di interpretazione.  2.4. - Sotto il secondo profilo, si osserva che l'art. 1362 c.c. non può ausiliare l'interpretazione sotto il profilo della volontà delle parti in quanto la disposizione in commento è stata predisposta da una sola parte. Né l'art. 1363 c.c. che ha favorito l'interpretazione, là dove la Corte non ha chiaramente considerato né il criterio letterale, né quello, pur sempre soggettivo, dell'ausilio che una parte della scrittura può dare alla comprensione dell'altra.  3.1. - Con il secondo motivo, il ricorrente deduceva la «### di legge (art. 1073 c.c.)». Si evidenzia che una delle cause di estinzione delle servitù è costituita dal non uso ventennale. Le servitù costituite per titolo non sono sottratte al regime dell'estinzione per non uso.  3.2. - Con il terzo motivo, la ricorrente lamentava la «### di legge (art. 270 c.p.c.)». Si deduce che, quanto all'integrazione del contraddittorio, si è esaurito un grado di merito senza approfondimenti istruttori, non recuperati neanche dalla Corte d'Appello.  4. - In conclusione, va accolto il primo motivo, con assorbimento degli altri due. La sentenza impugnata deve essere dunque cassata, in relazione al motivo accolto, e rinviata ad altra 9 sezione della Corte d'appello di ### che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.  P.Q.M.  La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; con assorbimento di entrambi i due rimanenti motivi, e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di ### che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della 

Giudice/firmatari: Manna Felice, Bellini Ubaldo

M

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19694/2025 del 16-07-2025

... e dopo avere ritenuto sussistente una pr oprietà condominiale, non ne avevano considerato l'intera struttura onde verificare se il bagno rinvenuto all'interno del civico 81/83 fosse soggetto al regime derogatorio di cui all'ar t. 889 cod. civ., in quanto indisp ensabile al fine di consentire l'utilizzazione dell' immobile di cui ai civici nn. 81/83, senza neppure motivare. 7. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, si lamenta, infine, la violazione e falsa applicazione dell'ar t. 92 cod. proc. c iv., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano posto a carico del ricorrente incidentale le spese del giudizio di A.T.P. senza considerare che egli non vi aveva partecipato perché non evocato. 8. I motivi di ricorso incidentale restano assorbiti dall'accoglimento della prima censura del ricorso principale. 9. I n conclu sione, dichiarata la fondatezza del prim o motivo di ricorso principale e l'ass orbimento del restante e dei m otivi di ricorso incidentale, il ric orso principale deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18137/2021 R.G. proposto da ### e ### in proprio e quali eredi di Sal ice ### rappresent ati e difesi dall'avv.  ### nel cui studio in ### via I. Alvisi, n. 3.  - ricorrenti contro ### r appresentato e difeso dal l'avv. ### ed eletti vamente dom iciliato presso lo studio dell'avv.  ### in ### via ### n. 1/b -controricorrente-ricorrente incidentale ### e ### r apprese ntati e difesi dall'avv. ### ed elettivamente domiciliati p resso lo studio dell'avv. ### in ### via G. Avezzana, n. 6 -controricorrenti avverso la sentenza n. 375/2021 pronunciata dalla Corte d'Appello di Bari, pubblicata il ### e notificata il ###; Oggetto: Distanze ex art. 889 2 di 13 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2025 dalla dott.ssa ### Rilevato che: 1. ### e ### rispettivamente usufruttuario e nudo proprietar io dell'appartamento posto al terzo piano, con annesso lastrico s olare, del fabbricato condomi niale ubicato in ### via ### d'### n. 79, acquistati in forza di due atti pubblici di compravendita del 9/11/2006 e del 12/ 3/2010, convennero in giudizio i pro prietar i delle unità immobiliari d ello stabile confinante, ubicato in via ### d'### n. 84 , esponendo che questi ultimi avevano edificato, in epoca successiva, un al tro fabbricato util izzando la muratura del primo, av evano realizzato, al piano terra, un bagno con impianti idrici e fognari installati sul muro comune e a distanza dal confine inferiore a mt. 1 in violazione dell'art. 889 cod. civ. e avevano costruito, sul lastrico solare di loro proprietà, il muro del proprio fabbricato invadendo la loro proprietà di cm. 24, e chiedendo, perciò, che, accertat a l'illegittimità delle opere, i convenuti venisse ro condannati al rilascio della porzione di parete di proprietà attorea abusivamente occupata per tutta l'al tezza del fabbr icato condomi niale, nonché all'esecuzione delle opere murarie necessarie all'eliminazione degli abusi, al risarc imento dei danni e al rimborso delle spese della procedura di A.T.P. 
Costituitisi in giudizio, #### e ### eccepirono l'improcedibil ità della domanda per violazio ne dell'art. 5 d el d.lgs. n. 28 del 2010, la carenza di legittimazione attiva degli attori e la prescrizione del loro diritto per essere stato il fabbricato edificato negli anni 1957-1958, spiegarono domanda riconvenzionale, d educendo l'intervenuta usucapione della servitù d i utilizzo del m uro di confine di via 3 di 13 d'### n. 79 e manifestando la disponibilità a corrispondere la somma di € 2.288,20 a titolo di spese sostenute per il giudizio di A.T.P. 
Integrato il contraddittori o anche nei confronti di ### proprietario delle altre unità immobiliari del fabbricato di via d'### n. 84, che si costi tuì in g iudizio , e assegnat o il termine per la procedura di mediazione, il Tribunale di Trani rigettò le domande con sentenza n. 1415/2018, pubblicata il ###. 
Il giudiz io di gravame, instaurato da Vit rani ### e e ### si concluse, nel la resiste nza di #### e ### e nella contumacia di ### con l a sentenza n. 375/2021, p ubblicata il ###, con la quale la Corte d'Ap pello di ### condannò, in solido tra loro, ### io ### o, #### io ### e ### alla rimozione degli impianti idrici e fognar i installati sulla parete divisoria tra i fabbric ati di via d'### nn. 79 e 85, e al loro riposizionamento nel rispetto delle distanze legali ex art. 889 cod . civ., nonché al risarcim ento dei danni nella m isura di € 79,01 p er anno, dal 2006 all'effett ivo ripristino delle distanze legali violate, alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio e al pagamento della spese di A.T.P. 
I giud ici di merito sostenner o, in partic olare, che sussistesse la legittimazione attiva degli attori/appellanti in quanto comproprietari del muro a c onfine; che il fabbric ato degli appellati fosse stato edificato in appoggio su que llo de gli appellanti senza la realizzazione di una propria muratura e che gli impiant i i drici e fognari del bagno a piano terra fos sero stati si ste mati in questo muro a distanza inferi ore a mt. 1,00; che, anche i n tali casi, andasse rispettata la distanza di cui all'art. 889 cod. civ., essendo l'esonero applicabile solo in caso di edifici in condominio; che non vi fosse stata alcuna violazione delle distanze, non emergendo dagli 4 di 13 atti, né essendo stato dedotto un divieto assoluto di edificazione sul confine evincibile dal ### di ### che il danno sussistesse in re ipsa e dovesse essere liquidato in via equitativa; che, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del sostanziale accoglimento della domanda proposta in primo grado, le spese del giudizio andassero regolate all'esito del giudizio alla stregua degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ..  2. Co ntro la predetta s entenza, L attanzio ### e ### propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Propone ricorso anche ### , affidato a quattro motivi, mentr e ### e ### si difendono con controricorso, illustrato anche con memoria.   Considerato che: 1.1 Pr eliminarmente occorre rilevare che il pri ncipio di unità dell'impugnazione, secondo il quale l'impugnazione prop osta per prima determina l a pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, compo rta che nei procedime nti con pluralità di parti, una volta avvenuta a istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre im pugnazioni devon o essere considerate incidentali ( Cass. Sez. U, 20/10/2017, n. 24876). 
Pertanto, sulla base d el richiamato principio va qualificato incidentale il ricorso proposto da ### 1.2 Vanno , altre sì, preliminarmente rigettat i i rilievi di inammissibilità dei due ricorsi, principale e incidentale, sollevati dai controricorrenti per violazione del principio di autosufficienza e di specificità con riguardo alla mancata precisazione degli antefatti di causa e dei motivi del gravame, siccome tutti asseritamente fondati sulla valorizzazione della sentenza di primo grado. 5 di 13 Infatti, secondo il più recente orientamento nomofilatti co, il requisito dell'autosufficienza, co rollario del requisito di specificità dei motivi, deve essere interpretato in maniera elastica (Cass., 1, 2/ 5/2023, n. 11325), in conform ità all'evoluzione dell a giurisprudenza di questa Corte - oggi recepita d al nuovo testo dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod . proc. civ., come novel lato da l d.lgs. n. 149 del 2022 - e alla luce dei p rincipi stabi liti nella sentenza ### del 28 ottobre 2021 (### e altri c. ###, che lo ha ritenuto compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della ### a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non tras modi in un eccessivo formali smo, co sì da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass., Sez. 1, 19/4/2022, 12481); tra l'altro, esso non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, ove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e s ia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito ( Sez. U, 18/3/2022, n. 8950; Cass., Sez. 1, 7/11/2023, n. ###). 
Nella specie, i ricorrenti principale e incid entale hanno descritto adeguatamente l'oggetto della causa e l'andamento dei processi di merito, così come hanno specificato in modo chiaro quali parti della sentenza impugnata si po nessero in contrasto c on le norme richiamate, con la conseguenza che deve escludersi la lamentata inammissibilità dei ricorsi.  2.1 Co n il pr imo motiv o di ricorso princi pale, si lamenta la violazione per omessa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per «omessa motivazione cir ca un punto decisivo della controvers ia prospettato dalle parti, mancata espressa impugnazione del capo della sentenza di primo grado relativo alla presunz ione di comunione del muro divisorio e conseguente acquiescenza parziale, 6 di 13 omessa pronuncia sulle eccezioni mosse dai ricorrenti, volt e ad escludere la fondatezza delle pr oposte domande». I ricorrenti hanno in p articol are lamentato il fatto che i giudici d i merito si fossero limitati a esam inare le eccezioni degli app ellanti, senza prendere in esame le eccezioni proposte dagli appellati, consistite 1) nella mancata impugnazione della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato la presunzione di comunione del muro; 2) nell a prescrizione d el diritto azionato e, conseguentemente, della domanda di tutela reale proposta, nonché nella sua infondatezza nel merito, non es sendo gli appellati autori della violazione, ma avendo ereditato la proprietà esclusiva del bene; 3) nell'intervenuta usucapione della servitù di utilizzo del muro di confine per cui è causa, con particolare riferimento a quello su cui erano posizionati gli impianti idrici e fognari costruiti in aderenza, alla costr uzione del muro perimetrale del fabb ricato di via D'### n. 85, dal piano attico di proprietà degli appellanti al di sopra di esso, e al conseguente posizionamento dell'antenna tv e della canna di sfiato siste mati sul te rrazzo di parte c onvenuta, siccome realizzati nel 1957; 4) nella costruzione in aderenza de i due fabbricati, che avrebbe fatto venir meno il diritto all'osservanza delle distanze legali. 
Inoltre, i giudici avevano dichiar ato la contumacia di ### benché gli appellati si fossero costituiti quali suoi eredi.  2.2 Il primo motivo è fondato nei termini che seguono. 
Va, preliminarmente, evidenziato che, in materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre , in ipotes i di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, onde 7 di 13 evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 cod . proc. civ. (Cas s., Sez. 1, 23/09/2021, n. 25840; Cass., Sez. U, 21/03/2019, n. 7940). 
Tale princi pio può applicarsi anche alla fattis pecie in e same, in quanto, dall'esame degli atti dei gradi di merito, risulta che i l Tribunale di Trani aveva rigettato la domanda proposta da ### e ### s enza pre ndere posizione, ne ppure implicitamente, sull'eccezione di usucapione sollevata da ### e ### o ### e che questi ult imi, nel costituirsi in appello, in proprio e quali eredi della genitrice ### avevano rinnov ato sia l'eccezione d i prescrizione del diritto azionato e della co nseguente proposta do manda di tutela reale, sia quella r iconvenzional e di usucapione del la servitù di utilizzo del muro di confi ne, con particol are riferimento sia alla muratura posta al confine, sia agli impianti idrici e fognari costruiti in ader enza allo stesso muro, nonché alla costr uzione del muro perimetrale del fabbricato di via D'### n. 85, in ### dal piano attico di proprietà degli appellanti al di sopra dello stesso e al conseguente posizionamento dell'antenna tv e della canna di sfiato, entrambi ubicati sulla ter razza della convenuta, si ccome opere realizzate nel 1957. 
In sos tanza, non risultando che il giudi ce di primo grado avesse respinto, espressamente o i mplicitamente, l'eccezione riconvenzionale di usucapione sollevata dai ricorrenti, essi, risultati vittoriosi in primo grado, non erano t enuti a p roporre appello incidentale sulla questione, essend o sufficiente l a sua riproposizione, come di fatto avvenuto. 
Ciò detto , si osserva che l'ome ssa pronuncia sulle eccez ioni ritualmente introdotte in giudizio, ovviamente quando ammissibili (Cass., Sez. 5, 16/7/2021, n. 20363), si risolve, al pari di quanto accade per le domande, nella violazione della corrispondenza tra il 8 di 13 chiesto e il pronunciato e integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valer e dal rico rrente attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo - ovverosia della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n.4, cod. proc. civ. - la quale soltanto consente alla parte di chieder e e al giu dice di legittimità - in tal caso giudic e anche del fat to processual e - di effett uare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del g iudizio di merito e , così, anche del l'atto di appello (Cass., Sez. L, 13/10 /2022, n. 29952; Cass., Sez. 5, 31/7/2024, n. 21444; Cass., Sez. 2, 13/08/2018, n. 20716; Cass., 21/04/2016, n. 8069; Cass., Sez. 1, 30/07/2015, n. 16164). 
Nella specie, i giudici di merito hanno del tut to omesso di affrontare il dedotto acquisto della servitù di mantenimento dei tubi di acqua pura o lurida posti a distanza non legale e di verificare, dunque, se fosse stata cost ituita, per usucapio ne, una servitù contraria avente come contenuto la non osservanza della distanza legale e nella quale fondo dominante è quello entro cui è effettuata l'apertura o l'installazione e fondo servente è quello confinante con il primo , che non può più prete ndere il r ispett o della distanz a stessa (sull'ammiss ibilità di una siffatta servitù, siccome avente natura dispositiva e non cogente, vedi Cass., Sez. 2, 05/04/1982 , n. 2094; Cass., Sez. 2, 03/03/1961, n. 441). 
Né può dirsi appl icabile il principio secondo cui il rigetto del gravame operato senza analizzare e decidere gl i ulteriori m otivi d'appello non si risolve nella violazione dell'art. 112 cod. proc.  allorché vi sia stato un assorbime nto in senso i mproprio della domanda o dell'eccezio ne, ossi a quando la decisione assorbente escluda la necessità o la pos sibilità di provvedere sul le altr e questioni, ovvero comporti un implicito rigetto d i altre domande (Cass., Sez. L, 22/06 /2020, n. 12193; Cass., Sez. 6 - 1, 03/02/2020, n. 2334), situazione questa che non dà luogo a 9 di 13 omissione di pronuncia (se non in senso fo rmale), in quanto la decisione assorbente, ove valutat a correttamente, permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento (Cass., Sez. 1, 12/11/2018, n. 28995). 
Infatti, la questione dell'a ssetto proprietario del m uro e della sussistenza di diritti reali limitati non è stata affatto affrontata dai giudici d'appello, i qual i non hanno analizzato, neppure implicitamente, quale fosse l'assetto proprietario del muro, avendo fondato la decisio ne sulla portata dell'art. 889 cod. civ. e sull'obbligo da esso imposto di rispettare le distanze a prescindere dalla proprietà comune o esclusiva del muro, rispetto alla quale si erano limitati a dare conto di quanto affermato dal c.t.u., che aveva ritenuto il muro di proprietà esclusiva, e dal giudice di primo grado, che lo aveva viceversa ritenuto comune. 
Consegue da quanto detto la fondatezza della censura con specifico riferimento all'omesso esame dell'eccezione di usucapione.  2.3 Sono invece inammissibili le ulteriori questioni prospettate nel motivo: sia quella afferente alla mancata impugnazione della sentenza di primo gr ado nella p arte in cui aveva accert ato la presunzione di comunione del muro, in quanto non attinge la ratio decidendi della sentenza, essendo la stessa fondata su presupposti del tutto di versi rispetto all'assetto proprietario (e sclusivo o comune); sia quella riguard ante il mancat o esame della responsabilità della violazione, per non esserne autori i ricorrenti, in quanto irrilevante, stante la natura reale dell'azione esercitata, qualificabile in termini di actio negatoria servitutis, proponibile nei confronti del proprietar io attuale del fondo, (Cass., Sez. U, 7/1/1975, n. 14); sia quella concernente la d ichiarazione di contumacia di ### in quanto non tiene conto del fatto che la denunc ia di v izi fondati sulla pr etesa viol azione di 10 di 13 norme processuali non tutela l'interesse all'ast ratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce sol o l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata vio lazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione con la quale si lamenti un mero viz io del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato , per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizi o per la decisione di merito (Cass., Sez. 3, 20/11/2020, n. 26419; Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26831).  3. Co n il se condo mot ivo di ricorso principal e, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per l'errata valutazione dei fatti come ri sultanti dai doc umenti in atti e dall'espletato A.T.P. promosso dai ricorrenti e non dai ### I ric orrenti si sono doluti, in particolar e, del fatto che la Corte d'Appello avesse mal interp retato il disposto di cui all'a rt. 889, secondo comma, cod. civ., a differenza di q uanto effettuato d al Tribunale, che aveva invec e ritenuto il muro utiliz zabile dagli appellati attraverso il mantenimento in esso degli impianti idrico e fognario realizzati fin dal 1957, siccome comune; che fosse ro errate le misurazioni della di stanza delle tubazioni operate dal c.t.u., in quanto non t enevano c onto della com unione d el muro, come accertata in entrambi i gradi del giudizio; che fosse errata la decisione assunta dai giudici in ordine alle spese dell'A.T.P. (avviato dai ### in danno dei ###, siccome poste a carico degli appellati, be nché quel procedimento fosse final izzato alla composizione della lite con funzione prev entiva della causa d i merito; che fosse errata la decisione sulla condanna per i danni, posto che questi non potevano considerarsi in re ipsa, che nessun danno poteva occorrere alle controparti, che stavano al terzo piano, 11 di 13 da tubature poste al piano terra e oltretutto non dannose, perché prive di un flusso costante di sostanze liquide e gassose e dunque non com portanti pericolo di trasudamento e infiltrazione per il fondo vicino.  4. I l secondo motivo di ricorso pri ncipale resta assorbito dall'accoglimento del primo.  5. Co n il pr imo motiv o di ricorso incide ntale, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 696-bis, 698, 101 e 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto utilizzabile e senz'altro utilizzato nei confronti del ricorrente incidentale la c.t.u.  svolta in sede di A.T.P., nonostante egli non fosse stato posto nelle condizioni di partecipare al re lativo pro cedimento, non essendo stato citato, con la conseguenza che questo mezzo istruttorio non poteva essergli opposto, né potevano essere poste a suo carico le spese del relativo giudizio cau telare. Tale questione era stata peraltro prospettata dal ricorrente incidentale sia con la comparsa di costi tuzione in primo grado, sia con quella in sede d 'appello, senza che i giudici prendessero posizione sul punto.  6. Co n il se condo moti vo di ricorso incident ale, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 800 e 889 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che la parete divisoria tra i due fabbricati fosse costituita da un'unica muratura inequivocamente di proprietà del fabbricato al civico n. 79, essendo più antico di quello al civico n. 85, senza considerare che nella specie l'accertamento in questione riguardava altro muro di confine, come corrett amente evidenziato dal giudice di primo grado. Da que sto travisamento della prova, i gi udici avevano poi fat to der ivare il diritto degli appellanti al risarcimento, siccome in re ipsa, senza che vi fosse la 12 di 13 prova della viol azione delle dist anze e della sua riferibilità al ricorrente incidentale.  7. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsa applicazione d egli artt. 880 e 889 cod. civ., in rel azione all'art. 360, primo com ma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., pe rché i giudici di merito, dop o avere val utato le distanze degli i mpianti idrici e fognari del locale commerciale ai civici nn. 81-83, benché la domanda originale inv estisse i civici nn. 79 e 85, e dopo avere ritenuto sussistente una pr oprietà condominiale, non ne avevano considerato l'intera struttura onde verificare se il bagno rinvenuto all'interno del civico 81/83 fosse soggetto al regime derogatorio di cui all'ar t. 889 cod. civ., in quanto indisp ensabile al fine di consentire l'utilizzazione dell' immobile di cui ai civici nn. 81/83, senza neppure motivare.  7. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, si lamenta, infine, la violazione e falsa applicazione dell'ar t. 92 cod. proc. c iv., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano posto a carico del ricorrente incidentale le spese del giudizio di A.T.P. senza considerare che egli non vi aveva partecipato perché non evocato.  8. I motivi di ricorso incidentale restano assorbiti dall'accoglimento della prima censura del ricorso principale.  9. I n conclu sione, dichiarata la fondatezza del prim o motivo di ricorso principale e l'ass orbimento del restante e dei m otivi di ricorso incidentale, il ric orso principale deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.  P.Q.M.  Accoglie il primo motivo di ricorso principale e il primo e quarto di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte 13 di 13 d'Appello di ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.   

Giudice/firmatari: Mocci Mauro, Pirari Valeria

M
1

Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 18726/2025 del 25-11-2025

... riguarda la illegittimità delle delibere dell'assemblea condominiale, si osserva che tale eccezione va proposta impugnando le stesse, nei termini di legge, davanti al Giudice competente che provvede alla dichiarazione di illegittimità o meno della stessa. In merito poi alla chiesta domanda riconvenzionale in forza dell'articolo 96 cpc, per responsabilità aggravata si dichiara che non sussistono i presupposti di legge per concederla avendo il condominio fin dal primo momento dichiarato di aver percepito la somma e che erroneamente era stata indicata nella richiesta del decreto ingiuntivo. Pertanto, tenuto conto degli elementi prodotti in giudizio, l'opposizione proposta dal Sig. ### va parzialmente accolta e di conseguenza va revocato il decreto ingiuntivo n.7627/2017, r.g. ###/2017 . Pertanto alla somma di € 4.186,74, vanno sottratti € 980/00 pagati e non contestati. Inoltre in forza della documentazione deposita dall'opposto e del bilancio consuntivo 2014 approvato all'assemblea del 17 giugno 2015, va osservato che l'opponente risulta ancora debitore nei confronti del ### della minor somma di euro 3.206,74 e che quindi va condannato al pagamento della somma di euro 3.206,74 in favore del (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 11834 / 2018
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Il Giudice di ### di Napoli, ### 8°, in persona dell'Avv. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al R.G. n. 11834/2018, avente ad oggetto: recupero credito. ### nato a Napoli il ### e res. alla via ### n.44, elett.te dom.to in Napoli alla ### n. 23, presso lo studio dell'avv. ### (C.F. ###), che lo rapp.ta e difende in virtù di mandato in calce al
All'originale atto di citazione in opposizione; #### fabbricato di ### n.167, (C.F. ###), in persona dell'amministratore p.t. avv. ### elett.te dom.to in Napoli ### al ###. Arnaldi n. 45, presso lo studio dell'avv. ### (in sostituzione dell'avv. ###, che lo rapp.ta e difende in virtù di mandato allegato all'atto di opposizione; ### da atti di causa che si intendono per ripetuti e trascritti.
SCOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli art. 132 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla L. 69/2009, e pertanto, viene omesso lo svolgimento del processo, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit..
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.7627/2017, r.g. ###/2017 emesso dal Giudice di ### di Napoli dott. F. Cappuccio e promosso dall'opposto ### del fabbricato di ### n. 167, l'opponente ### così come rapp.to e difeso, chiedeva al Giudice adito di dichiarare il decreto ingiuntivo opposto, nullo e/o annullabile e comunque inefficace, improcedibile ed infondato di conseguenza accogliere la domanda riconvenzionale spiegata di risarcimento danni per responsabilità aggravata da liquidarsi di ufficio ex articolo 96 cpc, revocarsi la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio.
In particolare, l'opponente evidenziava l'insussistenza del credito azionato dal ### atteso che una parte dello stesso risulta già oggetto di precedente decreto ingiuntivo, successivamente soddisfatto mediante pignoramento presso terzi eseguito nei confronti dell'opponente, mentre la restante parte risulterebbe non dovuta, in quanto fondata su delibere assembleari affette da illegittimità e da nullità radicale.
Con comparsa di costituzione e risposta il convenuto, attore in senso sostanziale, chiedeva il rigetto dell'opposizione perché inammissibile, improponibile e improcedibile e nel merito infondato. Precisava che effettivamente erano state incassate dal condominio le somme di euro 555/00 per l'interno 1 ed € 425/00 per l'interno 7 per un totale complessivo di € 980/00 , il tutto a seguito di una procedura esecutiva e che quindi erano da defalcare alla somma totale del decreto ingiuntivo e pertanto chiedeva la condanna del residuo importo di euro 3.206,74 oltre interessi legali.
Chiedeva, quindi, la conferma parziale del D.I. opposto e la condanna delle spese di giudizio con attribuzione.
Le parti in prima udienza e in altre successive chiedevano la ricostruzione del fascicolo e termine per trattative di bonario componimento ma non veniva eccepita l'omessa procedura di mediazione. Successivamente a seguito di numerosi rinvii per trattative di bonario componimento la causa sulle precisazioni delle conclusioni delle parti veniva assegnata a sentenza in data ###.
Proceduralmente va precisato che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione. In sede ###è stata espletata la procedura di mediazione, non più richiesta dalle parti. 
E' oramai giurisprudenza consolidata che l'improcedibilità per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado. In ultimo lo ha rammentato il Tribunale di Potenza nella sentenza 981/2024, decidendo un'opposizione a decreto ingiuntivo.
Per quanto riguarda poi l'eccezione formulata dall'opponente di avvenuto pagamento delle somme di euro 555/00 per l'interno 1 ed € 425/00 per l'interno 7 per un totale complessivo di € 980/00 (che rappresenta all'incirca 1/4 della somma ingiunta), tale eccezione è stata immediatamente confermata dal condominio il quale ha dichiarato che tali somme, da un controllo, sono state effettivamente incassate e pertanto vanno defalcate dalla somma totale del decreto ingiuntivo opposto. Pertanto il condominio precisava che dagli € 4.186,74 andavano sottratti € 980/00 e di conseguenza l'opponente era debitore della minor somma di euro 3.206,74 e ne chiedeva la condanna.
In merito all'ulteriore eccezioni relative alla documentazione inviata, si fa rilevare che dall'indice fondiario della produzione del condominio di corso ### 167 vi sono tutti i documenti elencati e relativi allegati. Per quanto riguarda la illegittimità delle delibere dell'assemblea condominiale, si osserva che tale eccezione va proposta impugnando le stesse, nei termini di legge, davanti al Giudice competente che provvede alla dichiarazione di illegittimità o meno della stessa.
In merito poi alla chiesta domanda riconvenzionale in forza dell'articolo 96 cpc, per responsabilità aggravata si dichiara che non sussistono i presupposti di legge per concederla avendo il condominio fin dal primo momento dichiarato di aver percepito la somma e che erroneamente era stata indicata nella richiesta del decreto ingiuntivo.
Pertanto, tenuto conto degli elementi prodotti in giudizio, l'opposizione proposta dal
Sig. ### va parzialmente accolta e di conseguenza va revocato il decreto ingiuntivo n.7627/2017, r.g. ###/2017 .
Pertanto alla somma di € 4.186,74, vanno sottratti € 980/00 pagati e non contestati.
Inoltre in forza della documentazione deposita dall'opposto e del bilancio consuntivo 2014 approvato all'assemblea del 17 giugno 2015, va osservato che l'opponente risulta ancora debitore nei confronti del ### della minor somma di euro 3.206,74 e che quindi va condannato al pagamento della somma di euro 3.206,74 in favore del condominio del fabbricato di ### n. 167 Napoli. 
Visto il parziale minimo accoglimento dell'opposizione, rilevato il comportamento delle parti, le spese seguono la soccombenza in proporzione della somma attribuita e vanno liquidate, ai sensi dell'art. 55/2014 e succ. modifiche, come in dispositivo P.Q.M. Il Giudice Onorario di ### di Napoli, Avv. ### definitivamente pronunciando disattese le altre richieste, così provvede:
 Per le motivazioni su esposte accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 7627/2017, r.g. ###/2017 emesso in data ### dal Giudice di ### di Napoli.
 Accerta, per le causali espresse in domanda, la restante somma da pagare da parte dell'opponente ### in favore del ### del
Fabbricato di ### n. 167 Napoli in persona del legale rapp.te p.t. in € 3.206,74 .
C. ### a pagare la somma di euro 3.206,74 in favore del ### del ### di ### 167 Na, in pers. del legale rapp.te p.t.
D. ### al pagamento a favore del ### in persona del legale rapp.te p.t.  delle competenze di giudizio che liquida, applicata già la proporzione, in €. 948,75 oltre 15% spese forfettarie, IVA e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore del procuratore costituito ed anticipatario.
Così deciso in NAPOLI il ### Il Giudice di ###

causa n. 11834/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Andrea Pianese

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22737 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.066 secondi in data 30 dicembre 2025 (IUG:87-0A5018) - 1429 utenti online