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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18137/2021 R.G. proposto da ### e ### in proprio e quali eredi di Sal ice ### rappresent ati e difesi dall'avv. ### nel cui studio in ### via I. Alvisi, n. 3. - ricorrenti contro ### r appresentato e difeso dal l'avv. ### ed eletti vamente dom iciliato presso lo studio dell'avv. ### in ### via ### n. 1/b -controricorrente-ricorrente incidentale ### e ### r apprese ntati e difesi dall'avv. ### ed elettivamente domiciliati p resso lo studio dell'avv. ### in ### via G. Avezzana, n. 6 -controricorrenti avverso la sentenza n. 375/2021 pronunciata dalla Corte d'Appello di Bari, pubblicata il ### e notificata il ###; Oggetto: Distanze ex art. 889 2 di 13 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2025 dalla dott.ssa ### Rilevato che: 1. ### e ### rispettivamente usufruttuario e nudo proprietar io dell'appartamento posto al terzo piano, con annesso lastrico s olare, del fabbricato condomi niale ubicato in ### via ### d'### n. 79, acquistati in forza di due atti pubblici di compravendita del 9/11/2006 e del 12/ 3/2010, convennero in giudizio i pro prietar i delle unità immobiliari d ello stabile confinante, ubicato in via ### d'### n. 84 , esponendo che questi ultimi avevano edificato, in epoca successiva, un al tro fabbricato util izzando la muratura del primo, av evano realizzato, al piano terra, un bagno con impianti idrici e fognari installati sul muro comune e a distanza dal confine inferiore a mt. 1 in violazione dell'art. 889 cod. civ. e avevano costruito, sul lastrico solare di loro proprietà, il muro del proprio fabbricato invadendo la loro proprietà di cm. 24, e chiedendo, perciò, che, accertat a l'illegittimità delle opere, i convenuti venisse ro condannati al rilascio della porzione di parete di proprietà attorea abusivamente occupata per tutta l'al tezza del fabbr icato condomi niale, nonché all'esecuzione delle opere murarie necessarie all'eliminazione degli abusi, al risarc imento dei danni e al rimborso delle spese della procedura di A.T.P.
Costituitisi in giudizio, #### e ### eccepirono l'improcedibil ità della domanda per violazio ne dell'art. 5 d el d.lgs. n. 28 del 2010, la carenza di legittimazione attiva degli attori e la prescrizione del loro diritto per essere stato il fabbricato edificato negli anni 1957-1958, spiegarono domanda riconvenzionale, d educendo l'intervenuta usucapione della servitù d i utilizzo del m uro di confine di via 3 di 13 d'### n. 79 e manifestando la disponibilità a corrispondere la somma di € 2.288,20 a titolo di spese sostenute per il giudizio di A.T.P.
Integrato il contraddittori o anche nei confronti di ### proprietario delle altre unità immobiliari del fabbricato di via d'### n. 84, che si costi tuì in g iudizio , e assegnat o il termine per la procedura di mediazione, il Tribunale di Trani rigettò le domande con sentenza n. 1415/2018, pubblicata il ###.
Il giudiz io di gravame, instaurato da Vit rani ### e e ### si concluse, nel la resiste nza di #### e ### e nella contumacia di ### con l a sentenza n. 375/2021, p ubblicata il ###, con la quale la Corte d'Ap pello di ### condannò, in solido tra loro, ### io ### o, #### io ### e ### alla rimozione degli impianti idrici e fognar i installati sulla parete divisoria tra i fabbric ati di via d'### nn. 79 e 85, e al loro riposizionamento nel rispetto delle distanze legali ex art. 889 cod . civ., nonché al risarcim ento dei danni nella m isura di € 79,01 p er anno, dal 2006 all'effett ivo ripristino delle distanze legali violate, alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio e al pagamento della spese di A.T.P.
I giud ici di merito sostenner o, in partic olare, che sussistesse la legittimazione attiva degli attori/appellanti in quanto comproprietari del muro a c onfine; che il fabbric ato degli appellati fosse stato edificato in appoggio su que llo de gli appellanti senza la realizzazione di una propria muratura e che gli impiant i i drici e fognari del bagno a piano terra fos sero stati si ste mati in questo muro a distanza inferi ore a mt. 1,00; che, anche i n tali casi, andasse rispettata la distanza di cui all'art. 889 cod. civ., essendo l'esonero applicabile solo in caso di edifici in condominio; che non vi fosse stata alcuna violazione delle distanze, non emergendo dagli 4 di 13 atti, né essendo stato dedotto un divieto assoluto di edificazione sul confine evincibile dal ### di ### che il danno sussistesse in re ipsa e dovesse essere liquidato in via equitativa; che, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del sostanziale accoglimento della domanda proposta in primo grado, le spese del giudizio andassero regolate all'esito del giudizio alla stregua degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.. 2. Co ntro la predetta s entenza, L attanzio ### e ### propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Propone ricorso anche ### , affidato a quattro motivi, mentr e ### e ### si difendono con controricorso, illustrato anche con memoria. Considerato che: 1.1 Pr eliminarmente occorre rilevare che il pri ncipio di unità dell'impugnazione, secondo il quale l'impugnazione prop osta per prima determina l a pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, compo rta che nei procedime nti con pluralità di parti, una volta avvenuta a istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre im pugnazioni devon o essere considerate incidentali ( Cass. Sez. U, 20/10/2017, n. 24876).
Pertanto, sulla base d el richiamato principio va qualificato incidentale il ricorso proposto da ### 1.2 Vanno , altre sì, preliminarmente rigettat i i rilievi di inammissibilità dei due ricorsi, principale e incidentale, sollevati dai controricorrenti per violazione del principio di autosufficienza e di specificità con riguardo alla mancata precisazione degli antefatti di causa e dei motivi del gravame, siccome tutti asseritamente fondati sulla valorizzazione della sentenza di primo grado. 5 di 13 Infatti, secondo il più recente orientamento nomofilatti co, il requisito dell'autosufficienza, co rollario del requisito di specificità dei motivi, deve essere interpretato in maniera elastica (Cass., 1, 2/ 5/2023, n. 11325), in conform ità all'evoluzione dell a giurisprudenza di questa Corte - oggi recepita d al nuovo testo dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod . proc. civ., come novel lato da l d.lgs. n. 149 del 2022 - e alla luce dei p rincipi stabi liti nella sentenza ### del 28 ottobre 2021 (### e altri c. ###, che lo ha ritenuto compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della ### a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non tras modi in un eccessivo formali smo, co sì da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass., Sez. 1, 19/4/2022, 12481); tra l'altro, esso non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, ove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e s ia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito ( Sez. U, 18/3/2022, n. 8950; Cass., Sez. 1, 7/11/2023, n. ###).
Nella specie, i ricorrenti principale e incid entale hanno descritto adeguatamente l'oggetto della causa e l'andamento dei processi di merito, così come hanno specificato in modo chiaro quali parti della sentenza impugnata si po nessero in contrasto c on le norme richiamate, con la conseguenza che deve escludersi la lamentata inammissibilità dei ricorsi. 2.1 Co n il pr imo motiv o di ricorso princi pale, si lamenta la violazione per omessa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per «omessa motivazione cir ca un punto decisivo della controvers ia prospettato dalle parti, mancata espressa impugnazione del capo della sentenza di primo grado relativo alla presunz ione di comunione del muro divisorio e conseguente acquiescenza parziale, 6 di 13 omessa pronuncia sulle eccezioni mosse dai ricorrenti, volt e ad escludere la fondatezza delle pr oposte domande». I ricorrenti hanno in p articol are lamentato il fatto che i giudici d i merito si fossero limitati a esam inare le eccezioni degli app ellanti, senza prendere in esame le eccezioni proposte dagli appellati, consistite 1) nella mancata impugnazione della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato la presunzione di comunione del muro; 2) nell a prescrizione d el diritto azionato e, conseguentemente, della domanda di tutela reale proposta, nonché nella sua infondatezza nel merito, non es sendo gli appellati autori della violazione, ma avendo ereditato la proprietà esclusiva del bene; 3) nell'intervenuta usucapione della servitù di utilizzo del muro di confine per cui è causa, con particolare riferimento a quello su cui erano posizionati gli impianti idrici e fognari costruiti in aderenza, alla costr uzione del muro perimetrale del fabb ricato di via D'### n. 85, dal piano attico di proprietà degli appellanti al di sopra di esso, e al conseguente posizionamento dell'antenna tv e della canna di sfiato siste mati sul te rrazzo di parte c onvenuta, siccome realizzati nel 1957; 4) nella costruzione in aderenza de i due fabbricati, che avrebbe fatto venir meno il diritto all'osservanza delle distanze legali.
Inoltre, i giudici avevano dichiar ato la contumacia di ### benché gli appellati si fossero costituiti quali suoi eredi. 2.2 Il primo motivo è fondato nei termini che seguono.
Va, preliminarmente, evidenziato che, in materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre , in ipotes i di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, onde 7 di 13 evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 cod . proc. civ. (Cas s., Sez. 1, 23/09/2021, n. 25840; Cass., Sez. U, 21/03/2019, n. 7940).
Tale princi pio può applicarsi anche alla fattis pecie in e same, in quanto, dall'esame degli atti dei gradi di merito, risulta che i l Tribunale di Trani aveva rigettato la domanda proposta da ### e ### s enza pre ndere posizione, ne ppure implicitamente, sull'eccezione di usucapione sollevata da ### e ### o ### e che questi ult imi, nel costituirsi in appello, in proprio e quali eredi della genitrice ### avevano rinnov ato sia l'eccezione d i prescrizione del diritto azionato e della co nseguente proposta do manda di tutela reale, sia quella r iconvenzional e di usucapione del la servitù di utilizzo del muro di confi ne, con particol are riferimento sia alla muratura posta al confine, sia agli impianti idrici e fognari costruiti in ader enza allo stesso muro, nonché alla costr uzione del muro perimetrale del fabbricato di via D'### n. 85, in ### dal piano attico di proprietà degli appellanti al di sopra dello stesso e al conseguente posizionamento dell'antenna tv e della canna di sfiato, entrambi ubicati sulla ter razza della convenuta, si ccome opere realizzate nel 1957.
In sos tanza, non risultando che il giudi ce di primo grado avesse respinto, espressamente o i mplicitamente, l'eccezione riconvenzionale di usucapione sollevata dai ricorrenti, essi, risultati vittoriosi in primo grado, non erano t enuti a p roporre appello incidentale sulla questione, essend o sufficiente l a sua riproposizione, come di fatto avvenuto.
Ciò detto , si osserva che l'ome ssa pronuncia sulle eccez ioni ritualmente introdotte in giudizio, ovviamente quando ammissibili (Cass., Sez. 5, 16/7/2021, n. 20363), si risolve, al pari di quanto accade per le domande, nella violazione della corrispondenza tra il 8 di 13 chiesto e il pronunciato e integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valer e dal rico rrente attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo - ovverosia della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n.4, cod. proc. civ. - la quale soltanto consente alla parte di chieder e e al giu dice di legittimità - in tal caso giudic e anche del fat to processual e - di effett uare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del g iudizio di merito e , così, anche del l'atto di appello (Cass., Sez. L, 13/10 /2022, n. 29952; Cass., Sez. 5, 31/7/2024, n. 21444; Cass., Sez. 2, 13/08/2018, n. 20716; Cass., 21/04/2016, n. 8069; Cass., Sez. 1, 30/07/2015, n. 16164).
Nella specie, i giudici di merito hanno del tut to omesso di affrontare il dedotto acquisto della servitù di mantenimento dei tubi di acqua pura o lurida posti a distanza non legale e di verificare, dunque, se fosse stata cost ituita, per usucapio ne, una servitù contraria avente come contenuto la non osservanza della distanza legale e nella quale fondo dominante è quello entro cui è effettuata l'apertura o l'installazione e fondo servente è quello confinante con il primo , che non può più prete ndere il r ispett o della distanz a stessa (sull'ammiss ibilità di una siffatta servitù, siccome avente natura dispositiva e non cogente, vedi Cass., Sez. 2, 05/04/1982 , n. 2094; Cass., Sez. 2, 03/03/1961, n. 441).
Né può dirsi appl icabile il principio secondo cui il rigetto del gravame operato senza analizzare e decidere gl i ulteriori m otivi d'appello non si risolve nella violazione dell'art. 112 cod. proc. allorché vi sia stato un assorbime nto in senso i mproprio della domanda o dell'eccezio ne, ossi a quando la decisione assorbente escluda la necessità o la pos sibilità di provvedere sul le altr e questioni, ovvero comporti un implicito rigetto d i altre domande (Cass., Sez. L, 22/06 /2020, n. 12193; Cass., Sez. 6 - 1, 03/02/2020, n. 2334), situazione questa che non dà luogo a 9 di 13 omissione di pronuncia (se non in senso fo rmale), in quanto la decisione assorbente, ove valutat a correttamente, permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento (Cass., Sez. 1, 12/11/2018, n. 28995).
Infatti, la questione dell'a ssetto proprietario del m uro e della sussistenza di diritti reali limitati non è stata affatto affrontata dai giudici d'appello, i qual i non hanno analizzato, neppure implicitamente, quale fosse l'assetto proprietario del muro, avendo fondato la decisio ne sulla portata dell'art. 889 cod. civ. e sull'obbligo da esso imposto di rispettare le distanze a prescindere dalla proprietà comune o esclusiva del muro, rispetto alla quale si erano limitati a dare conto di quanto affermato dal c.t.u., che aveva ritenuto il muro di proprietà esclusiva, e dal giudice di primo grado, che lo aveva viceversa ritenuto comune.
Consegue da quanto detto la fondatezza della censura con specifico riferimento all'omesso esame dell'eccezione di usucapione. 2.3 Sono invece inammissibili le ulteriori questioni prospettate nel motivo: sia quella afferente alla mancata impugnazione della sentenza di primo gr ado nella p arte in cui aveva accert ato la presunzione di comunione del muro, in quanto non attinge la ratio decidendi della sentenza, essendo la stessa fondata su presupposti del tutto di versi rispetto all'assetto proprietario (e sclusivo o comune); sia quella riguard ante il mancat o esame della responsabilità della violazione, per non esserne autori i ricorrenti, in quanto irrilevante, stante la natura reale dell'azione esercitata, qualificabile in termini di actio negatoria servitutis, proponibile nei confronti del proprietar io attuale del fondo, (Cass., Sez. U, 7/1/1975, n. 14); sia quella concernente la d ichiarazione di contumacia di ### in quanto non tiene conto del fatto che la denunc ia di v izi fondati sulla pr etesa viol azione di 10 di 13 norme processuali non tutela l'interesse all'ast ratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce sol o l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata vio lazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione con la quale si lamenti un mero viz io del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato , per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizi o per la decisione di merito (Cass., Sez. 3, 20/11/2020, n. 26419; Cass., Sez. 5, 18/12/2014, n. 26831). 3. Co n il se condo mot ivo di ricorso principal e, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per l'errata valutazione dei fatti come ri sultanti dai doc umenti in atti e dall'espletato A.T.P. promosso dai ricorrenti e non dai ### I ric orrenti si sono doluti, in particolar e, del fatto che la Corte d'Appello avesse mal interp retato il disposto di cui all'a rt. 889, secondo comma, cod. civ., a differenza di q uanto effettuato d al Tribunale, che aveva invec e ritenuto il muro utiliz zabile dagli appellati attraverso il mantenimento in esso degli impianti idrico e fognario realizzati fin dal 1957, siccome comune; che fosse ro errate le misurazioni della di stanza delle tubazioni operate dal c.t.u., in quanto non t enevano c onto della com unione d el muro, come accertata in entrambi i gradi del giudizio; che fosse errata la decisione assunta dai giudici in ordine alle spese dell'A.T.P. (avviato dai ### in danno dei ###, siccome poste a carico degli appellati, be nché quel procedimento fosse final izzato alla composizione della lite con funzione prev entiva della causa d i merito; che fosse errata la decisione sulla condanna per i danni, posto che questi non potevano considerarsi in re ipsa, che nessun danno poteva occorrere alle controparti, che stavano al terzo piano, 11 di 13 da tubature poste al piano terra e oltretutto non dannose, perché prive di un flusso costante di sostanze liquide e gassose e dunque non com portanti pericolo di trasudamento e infiltrazione per il fondo vicino. 4. I l secondo motivo di ricorso pri ncipale resta assorbito dall'accoglimento del primo. 5. Co n il pr imo motiv o di ricorso incide ntale, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 696-bis, 698, 101 e 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto utilizzabile e senz'altro utilizzato nei confronti del ricorrente incidentale la c.t.u. svolta in sede di A.T.P., nonostante egli non fosse stato posto nelle condizioni di partecipare al re lativo pro cedimento, non essendo stato citato, con la conseguenza che questo mezzo istruttorio non poteva essergli opposto, né potevano essere poste a suo carico le spese del relativo giudizio cau telare. Tale questione era stata peraltro prospettata dal ricorrente incidentale sia con la comparsa di costi tuzione in primo grado, sia con quella in sede d 'appello, senza che i giudici prendessero posizione sul punto. 6. Co n il se condo moti vo di ricorso incident ale, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 800 e 889 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che la parete divisoria tra i due fabbricati fosse costituita da un'unica muratura inequivocamente di proprietà del fabbricato al civico n. 79, essendo più antico di quello al civico n. 85, senza considerare che nella specie l'accertamento in questione riguardava altro muro di confine, come corrett amente evidenziato dal giudice di primo grado. Da que sto travisamento della prova, i gi udici avevano poi fat to der ivare il diritto degli appellanti al risarcimento, siccome in re ipsa, senza che vi fosse la 12 di 13 prova della viol azione delle dist anze e della sua riferibilità al ricorrente incidentale. 7. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, si lamenta la violazione e falsa applicazione d egli artt. 880 e 889 cod. civ., in rel azione all'art. 360, primo com ma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., pe rché i giudici di merito, dop o avere val utato le distanze degli i mpianti idrici e fognari del locale commerciale ai civici nn. 81-83, benché la domanda originale inv estisse i civici nn. 79 e 85, e dopo avere ritenuto sussistente una pr oprietà condominiale, non ne avevano considerato l'intera struttura onde verificare se il bagno rinvenuto all'interno del civico 81/83 fosse soggetto al regime derogatorio di cui all'ar t. 889 cod. civ., in quanto indisp ensabile al fine di consentire l'utilizzazione dell' immobile di cui ai civici nn. 81/83, senza neppure motivare. 7. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, si lamenta, infine, la violazione e falsa applicazione dell'ar t. 92 cod. proc. c iv., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché i giudici di merito avevano posto a carico del ricorrente incidentale le spese del giudizio di A.T.P. senza considerare che egli non vi aveva partecipato perché non evocato. 8. I motivi di ricorso incidentale restano assorbiti dall'accoglimento della prima censura del ricorso principale. 9. I n conclu sione, dichiarata la fondatezza del prim o motivo di ricorso principale e l'ass orbimento del restante e dei m otivi di ricorso incidentale, il ric orso principale deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso principale e il primo e quarto di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte 13 di 13 d'Appello di ### in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.