testo integrale
R.G. n. 103/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA Sezione Civile Il Tribunale di Matera in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ### a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/04/2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 2, la seguente SENTENZA nella presente controversia instaurata da (c.f.: ), (c.f.: ), (c.f.: ), e (c.f.: ), rappresentati e difesi dagli avv.ti ### (c.f.: ) e ### (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio professionale di quest'ultima in ####, via ### d'### n. 43; attori nei confronti di (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. ### (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio professionale di quest'ultimo in ####, via ### n. 248; convenuto e (c.f.: ) e (c.f.: ), rappresentati e difesi dall'avv. ### (c.f.: ), con domicilio eletto presso lo studio professionale di quest'ultimo in ####, viale ### n. 109; terzi intervenuti ##################### R.G. n. 103/2019 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Con atto di citazione iscritto a ruolo il ###, , , e a divano il T ribunale di M atera, a ffinché fosse a ccertata l'esistenza di una servitù d'uso, contrattuale o costituitasi per usucapione ventennale, consistente nella installazione e manutenzione delle antenne televisive e della canna fumaria, nonché nello sciorinamento dei panni sul lastrico solare e nel passaggio libero su detto ultimo bene di proprietà di , insistente sull'immobile sito in ### alla via ### n. 153 Nello specifico, rappresentavano che: con atto pubblico del 12/02/1971 , risp ettivamente loro pa dre e marito, a veva a cquistato d a il s uolo edificatorio sito in ### identificato in catasto al foglio 28 part. 433, con riserva di proprietà su alcune parti tanto dell'area edificabile quanto dell'edificio erigendo come riportate nell'allegata planimetria; le parti avevano convenuto che, in caso di sviluppo parziale dell'edificio in altezza rispetto ai quattro piani previsti, ferma restando la proprietà del lastrico in capo al , i contraenti avrebbero potuto utilizzare la sua superficie per sciorinare i panni o per apporre antenne televisive, con la previsione che, in caso di sopraelevazioni, detti diritti sarebbero stati esercitati sul nuovo lastrico solare dell'ultimo piano; sin dalla stipulazione di detto atto e fino al 2016 essi avevano pacificamente esercitato questi diritti, disponendo di una copia delle chiavi di accesso al terrazzo, a cui avevano sempre acceduto liberamente e alle cui spese di manutenzione avevano sempre provveduto in autonomia. Tanto, quindi, anche dopo il trasferimento della proprietà del in c apo a n el 2014.
Lamentavano che: dal settembre 2016, il e la coniuge avevano iniziato a porre in essere una serie di condotte atte ad impedire o rendere oltremodo gravoso detto esercizio, cambiando la serratura della porta di accesso al lastrico e non rilasciando loro una copia delle chiavi; gli inviti alla cessazione delle molestie e al ripristino della situazione quo ante erano rimasti senza seguito, contestando il convenuto l'esistenza stessa del diritto di servitù; sicché, erano stati costretti ad adire l'A.G. per il riconoscimento del diritto violato.
II.1. si costituiva in giudizio il ###, eccependo in primis il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo egli solo usufruttuario dell'appartamento a cui accedeva il lastrico solare in contestazione, appartenendone la proprietà ai figli minori e , giusta atto pubblico a ### del 29/01/2014, con cui e , eredi di, avevano venduto loro l'appartamento e il lastrico solare di 230mq, garantendone la proprietà piena ed esclusiva, nonché la libertà da iscrizioni, trascrizioni, vincoli e ### R.G. n. 103/2019 gravami di sorta. Nel merito, poi: contestava che gli attori avessero mai acquisito un diritto reale di servitù, trattandosi al più di un diritto personale di godimento, prescrittosi per il mancato esercizio per dieci anni; evidenziava che la contribuzione alla manutenzione del lastrico costituiva un obbligo previsto per legge, data la funzione di copertura del bene rispetto a tutti gli immobili sottostanti e quindi anche a quello di proprietà degli attori; in ogni caso, negava che gli attori avessero mai steso i panni sul terrazzo e comunque che lo avessero utilizzato uti domini e sosteneva che l'esercizio dei diritti di installazione e manutenzione richiedessero passaggi saltuari, con cadenza annuale, tali da non consentire un possesso utile ai fini dell'usucapione.
II.2. Il ###, intervenivano nel giudizio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori e nati a ### il ###, proprietari dell'immobile asseritamente gravato dalla servitù d'uso vantata dagli attori, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. Precisavano che: nessuna servitù di uso era mai stata costituita contrattualmente, trattandosi di un diritto personale di godimento a favore e a carico rispettivamente dei soli contraenti; il diritto di sciorinare i panni si era estinto per prescrizione, non essendo mai stato esercitato, mentre i diritti di installazione e manutenzione dell'antenna televisiva e della canna fumaria non erano mai stati negati, essendo contestata solo la necessità per il loro esercizio della disponibilità della chiave di accesso al terrazzo. I diritti in questione ben avrebbero potuto essere esercitati con l'accesso al lastrico solare consentito di volta in volta dai proprietari, dovendosi contemperare i diritti degli attori con l'obbligo dei proprietari di assicurare la custodia del bene ex art. 2051 c.c. e il diritto di prevenire utilizzi indebiti dello stesso; gli attori e il loro dante causa non avevano mai avuto libero accesso al terrazzo, sicché nessun possesso utile ai fini dell'usucapione potevano vantare in merito ad un presunto passaggio su detta area.
III. Autorizzato il deposito di memorie di appendice scritta, il fascicolo veniva riassegnato alla scrivente il ###. La causa veniva, quindi, istruita oralmente.
Il ### si costituivano in giudizio personalmente e , divenuti maggiorenni, facendo proprie le difese precedentemente assunte dai propri genitori.
Tutte le parti depositavano memorie conclusionali il ###, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni, deduzioni e conclusioni come innanzi e all'udienza del 28/04/2025, all'esito della discussione cartolare, la causa veniva trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281quinquies comma 2 c.p.c..
IV. Le domande degli attori possono trovare riconoscimento solo in parte per le ragioni di cui infra. ### R.G. n. 103/2019 IV.1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva (rectius capacità sostanziale e processuale passiva) di , usufruttuario del lastrico sito al terzo piano del condominio di via ### n. 153, in ### La giurisprudenza di legittimità «ha avuto modo di affermare in materia: a) che, determinando la servitù un rapporto tra fondi di cui uno fornisce utilità all'altro, la legittimazione processuale, attiva e passiva, nei giudizi ove viene in contestazione l'esistenza di detto rapporto, compete a coloro che, al momento della domanda, sono titolari delle situazioni giuridiche dominicali rispettivamente avvantaggiate e svantaggiate dalla servitù medesima, laddove, però, quando il godimento completo del bene, cui si riferisce in linea di vantaggio o svantaggio la controversa situazione di servitù, spetta non al proprietario ma al titolare del diritto di usufrutto, a detto soggetto si estende la legittimazione processuale, attiva e passiva, ai sensi dell'art. 1012, secondo comma, c.c., il quale, legittimando espressamente l'usufruttuario alle azioni per far riconoscere l'esistenza delle servitù a favore del fondo (confessoria servitutis) o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo (negatoria servitutis), implica di per sé che lo stesso usufruttuario sia legittimato passivamente rispetto all'esperimento delle azioni nelle quali egli lo è attivamente, ovvero rispetto alle azioni intentate dai terzi per far riconoscere l'esistenza di servitù o far dichiarare l'inesistenza di servitù concernenti fondi di cui detti terzi siano proprietari, salvo l'onere, in base alla norma dianzi citata, di chiamare in causa il proprietario che, quindi, deve partecipare al giudizio come litisconsorte necessario (Cass. 29 gennaio 1983, n. 819; Cass. 22 aprile 1992, n. 4808; nonché Cass. 20 marzo 1964, n. 632; Cass. 26 ottobre 1973, n. 2777; Cass. 15 luglio 1974, n. 2122: Cass. 24 luglio 1976, n. 2968); b) che il fine specifico della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 1012 c.c. deve essere individuato nella necessità di consentire l'opponibilità al nudo proprietario del giudicato reso nei confronti dell'usufruttuario, attesa l'inutilità, altrimenti, di un giudicato destinato, siccome reso in assenza del medesimo proprietario ed a quest'ultimo perciò inopponibile, ad avere efficacia soltanto temporanea (Cass. 11 gennaio 1967, n. 106; Cass. 8 maggio 1981, n. 3004), ovvero legata, in relazione alla durata dell'usufrutto (art. 979 c.c.), al termine dell'usufrutto stesso, tanto vero che la questione, postasi nel silenzio del codice del 1865, era stata risolta dalla dottrina nel senso di riconoscere l'opponibilità di detto giudicato al dominus soltanto qualora, di fatto, l'usufruttuario lo avesse evocato in causa; c) che, tuttavia, simili ragioni non ricorrono, invece, nella diversa ipotesi in cui l'azione confessoria o negatoria servitutis venga esperita dal nudo proprietario o nei confronti del nudo proprietario senza che al relativo giudizio venga chiamato a partecipare anche l'usufruttuario del fondo attivamente o passivamente gravato dalla servitù stessa, in quanto, se è vero che, in applicazione dei limiti soggettivi del giudicato, questo, il quale verrà a formarsi in un caso del genere a conclusione del relativo giudizio, non potrà mai pregiudicare i diritti dell'usufruttuario medesimo e potrà quindi restare privato di una parte dei suoi effetti per tutta la durata dell'usufrutto, è anche vero che esso non soltanto risulta virtualmente idoneo a produrre tutti i suoi effetti nel momento in cui verrà meno il diritto di usufrutto, ma potrà, in ipotesi, realizzare anche altri eventuali ### R.G. n. 103/2019 effetti ancor prima di tale momento (evitando, ad esempio, che nell'inerzia dell'usufruttuario si estingua per prescrizione una servitù negativa, o per il cui esercizio non necessiti il fatto dell'uomo, che esista a favore del fondo gravato da usufrutto, ovvero impedendo, durante il periodo in cui perdura l'usufrutto stesso, che venga usucapita dal proprietario del contiguo immobile una servitù di prospetto che venga indebitamente esercitata a carico del fondo su cui insiste l'usufrutto), onde, in conclusione, la mancata partecipazione al giudizio dell'usufruttuario del fondo servente potrà comportare soltanto che la sentenza, non potendo pregiudicarne i diritti, resterà inopponibile al predetto usufruttuario e non sarà in grado di produrre effetti che siano lesivi dei medesimi diritti sino all'estinzione dell'usufrutto, rimanendo così insuscettibile di venire eseguita prima che tale diritto sia cessato (Cass. 1375-71, cit.).
Tanto premesso, si osserva nella specie che, qualora venga proposta domanda di costituzione di una servitù coattiva (nella specie, di passaggio), sia indubitabile, secondo quanto è dato ricavare dagli artt. 1051 e 1077 c.c. nonché dall'art. 1078 c.c. (là dove dispone che le servitù costituite dall'usufruttuario a favore del fondo non si estinguono con la fine dell'usufrutto), che detta servitù, venendo imposta affinché sopperisca "sempre" ai bisogni del fondo, non possa chiedersi ad altri che al proprietario, giusta l'affermazione di taluni autori, rappresentando del resto la proprietà, come affermato da altri, il diritto - base per eccellenza cui possa inerire una servitù di qualsiasi natura, la quale è notoriamente una limitazione propria dell'ampio dominio generale che spetta al proprietario del fondo servente o che tale si pretende. Ove, però, quest'ultimo risulti gravato da usufrutto, resta da risolvere il quesito circa la necessità o meno che al giudizio partecipi altresì l'usufruttuario e che il medesimo, salva se del caso l'applicazione del secondo comma dell'art. 102 c.p.c. (e, semmai, in grado di appello, del primo comma dell'art. 354 c.p.c.), sia quindi evocato in causa unitamente al nudo proprietario. Al riguardo, non è parimenti dubitabile che, qualora non venga chiamato in giudizio l'usufruttuario del fondo che si assume servente ed il contraddittorio non venga integrato a norma del richiamato art. 102, secondo comma, c.p.c., la sentenza emanata non produca effetti verso lo stesso usufruttuario, rimasto estraneo al processo, ovvero non nuoccia né giovi a costui non facendo "stato" nei suoi confronti, dal momento che, come segnalato in dottrina, sebbene l'usufruttuario sia un avente causa del nudo proprietario siccome titolare di un diritto "dipendente" da quello del dominus, egli tuttavia diviene titolare di un diritto proprio, che rimane autonomo e distinto da quello del proprietario non dipendendo più dal medesimo, onde resta insensibile alle vicende che esso attraversa, comprese le relative sentenze pronunciate in merito, laddove, del resto, l'avente causa è vincolato dal giudicato formatosi verso il suo autore solo se detto giudicato è anteriore al proprio acquisto, cosicché, supponendosi la decisione emanata dopo la costituzione dell'usufrutto, non può operare l'art.2909 c.c.. Occorre, quindi, determinare se una pronuncia del genere possa stimarsi inutiliter data, ovvero sia tale, secondo il. consolidato orientamento che ravvisa in una ipotesi siffatta la sussistenza degli estremi del litisconsorzio necessario, da risultare inidonea a produrre effetti di diritto sostanziale persino nei confronti delle parti del processo, siccome resa nei confronti solo di alcuno dei partecipanti ad un rapporto giuridico plurisoggettivo, nel quale i nessi tra i diversi soggetti, nonché tra questi e l'oggetto R.G. n. 103/2019 comune, costituiscano un insieme unitario, la cui integrità condizioni ogni vicenda del rapporto medesimo, di guisa che esso risulti immutabile, nella sua essenza come nelle configurazioni accidentali, senza la partecipazione di tutti i titolari, non potendo detto rapporto esistere ed atteggiarsi se non in modo identico nei confronti di tutti i suoi soggetti (Cass. 12 marzo 1976, n. 876; Cass. 24 maggio 1978, n. 2615; Cass. 23 novembre 1979, n. 6145; Cass. 9 novembre 1981, n. 5934). In questo senso, ribadito come nella specie si verta in materia di tutela "costitutiva" (di servitù coattiva di passaggio) la quale, quindi, non può non produrre i suoi effetti nei confronti di tutti i titolari di diritti reali (proprietà ed usufrutto) sul fondo che si pretende servente, giova osservare, secondo quanto rilevato anche dalla prevalente dottrina con argomentazioni evidentemente estensibili al lato "passivo" del rapporto, identiche essendone le ragioni, che il secondo comma dell'art. 1012 c.c. consente: a) di chiarire vuoi che l'azione alla quale l'usufruttuario è legittimato è quella di servitù (confessoria servitutis) e non quella di usufrutto (confessoria usus fructus), vuoi che l'usufruttuario non è mai titolare esclusivo della servitù, salvo semmai di quella che abbia acquistato egli stesso e che debba estinguersi con l'estinzione dell'usufrutto, riferendosi infatti la norma genericamente alle servitù a favore del fondo, laddove, del resto, la norma stessa implica che il nudo proprietario sia considerato titolare attuale, e non futuro, della servitù, dal momento che sarebbe bastato altrimenti escludere l'efficacia verso il dominus delle sentenze pronunciate nei confronti dell'usufruttuario e consentire al primo di intervenire nel processo quando lo avesse ritenuto opportuno per la salvaguardia delle proprie ragioni; b) di chiarire altresì, prevedendo espressamente la necessità della partecipazione al giudizio altresì del nudo proprietario, che l'usufruttuario non è né il rappresentante legale né il sostituto processuale del dominus, dal momento che non fa valere il diritto di quest'ultimo, ma un diritto proprio, per quanto condizionato al diritto dell'altro; c) di ritenere, in definitiva, che l'usufruttuario, lungi dal risultare usufruttuario della servitù in quanto quest'ultima è uno di quei diritti che, come non ammettono la divisione per quote venendo divisa orizzontalmente fra più titolari, così non ammettono una scissione "verticale" del loro contenuto, in maniera che una parte possa spettare al nudo proprietario e l'altra all'usufruttuario, sia "contitolare" della servitù medesima, secondo quanto si evince altresì dalle prime parole dell'art. 1079 c.c. ("Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio..."), onde, se l'usufruttuario può fare altrettanto, segno è questo che anch'egli risulta titolare della servitù; d) di assimilare, perciò, la posizione del proprietario e dell'usufruttuario a quella dei condomini (là dove è noto il consolidato orientamento giurisprudenziale che reputa sussistere un'ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso in cui venga chiesta la costituzione di una servitù di passaggio coattivo in danno di un fondo appartenente pro indiviso a più soggetti, ritenendosi cioè che la domanda vada proposta nei confronti di tutti i detti condomini nella veste appunto di litisconsorti necessari: Cass. 10 gennaio 1968, n. 54; Cass. 2 ottobre 1968, n. 3064; Cass. 11 ottobre 1969, n. 3287; Cass. 26 gennaio 1976, n. 250; Cass. 10 settembre 1980, n. 5222; Cass. 26 gennaio 1995, n. 941; Cass. 24 febbraio 1995, n. 2124), postulandosi così che il giudicato non possa non avere efficacia per tutti e due, essendo inammissibile che, quando vi siano due titolari della stessa servitù, uno agisca anche per R.G. n. 103/2019 l'altro o, quanto meno, per se stesso, con la conseguenza che l'altro possa promuovere la stessa azione in un momento successivo. Tanto basta a disattendere altresì l'assunto secondo cui, nella specie, non vengono proposte domande concernenti l'usufrutto, così da ricavarne la conclusione che la partecipazione dell'usufruttuario al giudizio sia meramente facoltativa (Cass. 22 luglio 1965, n. 1698), occorrendo d'altra parte sottolineare che la servitù può concretarsi, secondo l'espressa previsione dell'art. 1060 c.c. (nella quale ricade senza dubbio la costituzione di una servitù di passaggio, capace di intaccare comunque la sfera di godimento del fondo, a differenza di altre, del genere ad esempio di una servitù altius non tollendi, là dove si ammetta che non rientri tra i poteri dell'usufruttuario alzare il fabbricato presente sul fondo medesimo) in una limitazione non soltanto del dominio, ma anche dell'usufrutto costituito sul fondo gravato, onde il medesimo usufruttuario, quante volte la servitù sia suscettibile di comportare una siffatta limitazione, come può denegare il proprio consenso alla relativa imposizione ad opera del proprietario, ai sensi del richiamato art. 1060 c.c., essendo le manifestazioni di volontà di ambedue elementi essenziali e di uguale valore del negozio costitutivo della suindicata servitù, così deve essere chiamato in giudizio insieme con il dominus ove tale costituzione sia richiesta in via coattiva da un terzo, allo scopo di evitare che resti estraneo a detto giudizio lo stesso soggetto che, con riferimento alla materia controversa quale determinata dalla domanda dell'attore, risulti essere passivamente legittimato siccome partecipe del rapporto litigioso dedotto, rendendo perciò necessaria la sua presenza nel processo, atteso che, stante l'unitarietà (di nuovo) del menzionato rapporto, la sentenza non può non esplicare efficacia anche nei confronti di lui» (v. Cassazione civile sez. I sentenza del 23/05/2002 n.7541 e sez. II ordinanza del 31/05/2018 n.13871).
Nel caso che ci occupa, gli attori hanno correttamente evocato in giudizio in proprio, usufruttuario del lastrico solare, presunto fondo servente. Poiché i proprietari si sono costituiti in giudizio volontariamente, è stato integrato il contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie.
IV.2. Come risulta chiaramente dal testo del contratto stipulato il ### a ### in ### rep. 10684 e racc. 1302, all'esito della compravendita intercorsa tra e, il primo ha conservato, ex aliis, la proprietà esclusiva dell'intera area edificatoria sul piano terzo del costruendo stabile; ma “i contraenti [hanno precisato] che nessun indennizzo previsto dall'art. 1127 c.c. dovranno corrispondersi reciprocamente e che in caso di esecuzione parziale, in altezza, dello stabile, e sempre restando la proprietà a chi compete in forza di quanto sopra stabilito, potranno servirsi reciprocamente per sciorinare i panni o per apporre antenne televisive dell'ultimo lastrico solare; detti diritti, man mano si trasferiranno sul nuovo lastrico solare in seguito alle sopraelevazioni”. ### R.G. n. 103/2019 È controversa tra le parti l'interpretazione di detta ultima previsione, perché gli attori sostengono che si tratti di una vera e propria servitù, mentre il convenuto e i terzi intervenuti ritengono che sia solo un diritto personale di uso.
In media stat virtus. Innanzitutto, il contratto suddetto fa riferimento esclusivamente alla apposizione di antenne televisive e non anche di canne fumarie. In secondo luogo, deve distinguersi tra il diritto ad installare l'antenna tv dal diritto allo sciorinamento dei panni. *
Per quanto attiene all'antenna tv, deve ritenersi senz'altro riconosciuto un diritto di servitù, per la natura propria dello stesso: è incontrovertibile, infatti, che l'antenna tv costituisce accessorio indispensabile per il godimento e/o il migliore godimento dei beni immobili ubicati in un plesso condominiale, sicché, se non previsto volontariamente, potrebbe essere oggetto di una domanda di costituzione di servitù coattiva. Nel caso di specie, ancorché effettivamente la previsione contrattuale sia assolutamente deficitaria sul punto, deve ritenersi che per le caratteristiche intrinseche del diritto in questione l'intenzione delle parti non possa che essere stata quella di costituire a carico del lastrico solare del terzo piano, di proprietà del venditore, una servitù a favore dell'immobile dell'acquirente e dei suoi aventi causa. Circostanza questa che pare confermata dal fatto che: 1. identico diritto è stato previsto anche in caso di sopraelevazione al piano quarto e oltre. Eventualità questa in cui la proprietà del lastrico sarebbe condominiale e i singoli condomini e (e loro aventi causa) potrebbero utilizzare il bene comune a servizio del migliore godimento dei rispettivi immobili sottostanti, purché ciò non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza dell'edificio, non ne alteri la destinazione d'uso e il decoro architettonico, non rechi pregiudizio alle altre proprietà private o alla proprietà comune; 2. l'esercizio del diritto non è stato sottoposto ad un dato termine finale, apparendo la suddetta finalità financo incompatibile con un uso a tempo, né in qualche modo è stato legato alla persona delle parti contraenti tale da poter configurare solo una obbligazione personale; 3. considerando che le antenne tv devono collocarsi necessariamente sull'ultimo piano dell'edificio, in mancanza di un consenso del proprietario di quest'ultimo ben potrebbe esserne richiesta la costituzione coattiva all in presenza degli altri presupposti di legge.
Quanto, invece, all'esercizio di detta servitù, in difetto di qualsivoglia regolamentazione contrattuale, va richiamato il disposto dell'art. 1065 c.c. per cui “colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo ### R.G. n. 103/2019 servente”. Precisato che il contratto non ha previsto una servitù di passaggio sul lastrico solare per la manutenzione e/o sostituzione dell'antenna in questione, appare compatibile con il diritto di servitù di antenna la conservazione delle chiavi di accesso al terrazzo da parte dei proprietari del lastrico del terzo piano, i quali sono tenuti soltanto a consentire, a semplice richiesta e senza dilazionamenti non strettamente necessari, l'accesso del e dei suoi aventi causa sul terrazzo tutte le volte in cui si ponga la necessità di un intervento manutentivo o sostitutivo dell'antenna tv di loro proprietà. Tale conclusione costituisce, allo stato, applicazione del principio del minor aggravio di cui sopra, consentendo un giusto equilibrio tra il diritto degli attori e quello del convenuto e dei terzi intervenuti, in ragione della occasionalità degli interventi di manutenzione/sostituzione, degli obblighi di custodia ex art. 2051 c.c. che gravano sull'usufruttuario e sui proprietari del lastrico al terzo piano (privo di parapetto), del diritto di quest'ultimi di assicurare il rispetto della servitù nei limiti strettamente corrispondenti al titolo per evitare l'utilizzo improprio del bene e il danneggiamento della guaina bituminosa posta sul piano di calpestio, non idonea a consentire il normale transito di persone e cose (circostanza questa pacifica e non contestata). ### canto, all'esito dell'istruttoria orale non è stato dimostrato dagli attori l'esercizio libero del passaggio sul lastrico, con la piena disponibilità delle chiavi della porta di ingresso. Sul punto è significativa la testimonianza di , coinquilina delle parti in causa, che abita proprio al terzo ed ultimo piano della palazzina di via ### n. 153 dall'01/09/1986. La donna, sentita all'udienza del 10/05/2024, non solo ha riferito di non aver mai visto la andare sul lastrico solare a stendere i panni e a svolgere altre attività, come l'essiccazione di pomodori e fichi, ma ha precisato che “si saliva sul terrazzo solo per controllare l'antenna e io chiedevo le chiavi ai sig.ri a ccordi erano quelli di chiedere la chiave ai sig.ri solo in caso di necessità per salire sul terrazzo in quanto, essendo coperto di catrame, era opportuno salire il meno possibile per evitare crepe che potessero causare infiltrazioni all'appartamento all'ultimo piano, quello mio…in occasione dei lavori di ristrutturazione ci sono stati dei piccoli interventi anche sul lastrico solare i cui costi sono stati sostenuti dai condomini secondo le tabelle millesimali.
Il pagamento avveniva direttamente dal condominio in favore della ditta”. Dette dichiarazioni sono state confermate anche dal teste marito della , ascoltato nella stessa udienza. Ancorché i due condomini abbiano precisato di non sapere se qualcuno degli altri condomini si fosse fatto una copia delle chiavi della porta del terrazzo, hanno riferito di non avere contezza del fatto che a qualcun altro fosse stato consentito dai proprietari il libero accesso al terrazzo sia durante la proprietà che al momento del passaggio della stessa ai . ### Per_ ### R.G. n. 103/2019 *
Per quanto attiene alla canna fumaria, poi, è pacifico tra le parti che sul lastrico solare al terzo piano ve ne sia una collegata all'immobile di proprietà degli attori.
La permanenza della canna fumaria degli attori sul lastrico del terzo piano non è stata oggetto di contestazione da parte del convenuto e dei terzi, i quali hanno solo proposto una diversa qualificazione giuridica del diritto (non diritto reale di servitù come asserito dagli attori, ma diritto personale di godimento) e si sono opposti al rilascio di copia delle chiavi di accesso al lastrico, pur avendo dichiarato la loro disponibilità a consentire il transito quando si dovessero porre le esigenze di manutenzione e sostituzione del bene, per il tempo strettamente necessario agli interventi tecnici.
Ebbene, dagli atti delle parti, dalla documentazione versata in atti e all'esito dell'istruttoria, non sono emersi elementi utili per ricostruire la genesi di questo diritto, che, però, certamente non trova fondamento nel contratto di vendita tra e . Dalle caratteristiche intrinseche dello stesso, pare potersi concludere, che si tratti di un diritto personale di godimento, configurandosi piuttosto come diritto reale su bene altrui e specificatamente una servitù apparente, poiché la canna fumaria è un'opera visibile e permanente posta a servizio della proprietà privata dei e a carico di un bene immobile di proprietà dei (e loro aventi causa). In quanto servitù apparente, ben avrebbe potuto essere acquistata dagli attori per usucapione ventennale. Considerato che la costruzione dell'edificio condominiale risale al 1972 e che, in difetto di contestazione, deve ritenersi pacifica l'installazione della canna fumaria degli attori da quel momento, alla data del 2014, quando ha ceduto la proprietà agli intervenuti, era decorso un arco di tempo di oltre quarant'anni, idoneo a consentire al e ai suoi aventi causa l'acquisto a titolo originario del diritto di servitù di canna fumaria.
Dal diritto a conservare la collocazione della canna fumaria sul lastrico del terzo piano va, però, distinto il diritto al passaggio libero ed indiscriminato sul terrazzo su cui detta opera è collocata. A proposito si richiama quanto detto innanzi per l'antenna tv, sicché i proprietari del lastrico del terzo piano e il suo usufruttuario devono consentire, a semplice richiesta e senza dilazionamenti non strettamente necessari, l'accesso del e dei suoi aventi causa sul terrazzo tutte le volte in cui si ponga la necessità di un intervento manutentivo o sostitutivo della canna fumaria di loro proprietà. Tale conclusione costituisce, allo stato, applicazione del principio del minor aggravio, consentendo un giusto equilibrio tra il diritto degli attori e quello del convenuto e dei terzi intervenuti, in ragione della occasionalità degli interventi di manutenzione/sostituzione, degli obblighi di custodia ex art. 2051 c.c. che gravano sull'usufruttuario e sui proprietari del lastrico al ### R.G. n. 103/2019 terzo piano (privo di parapetto), del diritto di quest'ultimi di assicurare il rispetto della servitù nei limiti strettamente corrispondenti al titolo per evitare l'utilizzo improprio del bene e il danneggiamento della guaina bituminosa posta sul piano di calpestio, non idonea a consentire il normale transito di persone e cose (circostanza questa pacifica e non contestata). *
Quanto, invece, allo sciorinamento dei panni: - se gli attori non avessero astrattamente la possibilità di provvedervi sulle loro proprietà private, seguendo sempre il criterio della natura del diritto, ben potrebbe sostenersi che la pattuizione sia stata intesa dalle parti come carico sul fondo servente del a beneficio del fondo dominante del ; nell'eventualità in cui l'attività fosse preclusa dal convenuto e dai terzi intervenuti, la stessa potrebbe essere richiesta dagli attori in via coattiva all - se gli attori godessero, invece, della facoltà alternativa - come deve presumersi, visto che l'impossibilità non è stata dedotta dagli attori - si pone il problema di capire se l'intenzione delle parti nel contratto di compravendita sia stata quella di costituire, anche in questo caso, una vera e propria servitù a carico del fondo servente del e a vantaggio del fondo dominante del o pi uttosto una c.d. servitù irregolare.
Vanno, dunque, in primis scandagliati i limiti di ammissibilità nel nostro sistema civilistico della figura della c.d. servitù irregolare, per individuare le sue caratteristiche giuridiche e il rapporto intercorrente con la categoria delle servitù prediali in senso proprio, e, quindi, verificare la sua possibile compatibilità, ancorché avente natura obbligatoria, con l'imposizione di un vincolo non temporalmente predeterminato.
Ebbene, «In base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., i privati possono sottrarsi alla tipicità dei diritti reali su cose altrui, costituendo, invece della servitù prediale, un obbligo a vantaggio della persona indicata nell'atto, senza alcuna funzione di utilità fondiaria" (### 2, Sent. n. 3091 del 2014). Infatti, la volontà delle parti può dar luogo a rapporti meramente obbligatori sottraendosi alla regola della tipicità dei diritti reali su cosa altrui (### 2, Sen. 2651 del 2010). In altri termini, lo schema tipico della previsione di un peso su di un fondo ### per l'utilità di un altro fondo ### in una relazione di asservimento del primo al secondo che si configura come una qualitas inseparabile di entrambi, non impedisce la legittima pattuizione di un semplice obbligo personale quando il diritto attribuito sia stato previsto esclusivamente per un vantaggio di un determinato soggetto senza alcuna funzione di utilità fondiaria (vedi ### 2, Sent. n. 25195 del 2021, ### 2, Sent. n. 3091 del 2014)» (v. Cassazione civile sez. II sentenza del 14/01/2022 n.1140). Difatti, «### ed unilateralità, assieme alle connotazioni comuni dei diritti reali (ravvisabili nella possibilità del titolare di esercitare il proprio diritto ### R.G. n. 103/2019 senza che occorra l'attività collaborativa di terzi, nel legame tra il diritto e l'oggetto su cui è costituito e nell'opponibilità "erga omnes"), delineano gli elementi costitutivi e, quindi, i confini di operatività delle servitù tradizionalmente intese e regolate dal codice civile (artt. 1027-1028). Si è, tuttavia, osservato in dottrina che, a differenza degli altri "iura in re aliena", il contenuto delle servitù non deve uniformarsi del tutto alle tipologie previste dalla legge (la cui catalogazione, rimane, pur sempre, un "numerus clausus” essendo consentito ai privati di determinarlo in relazione all'utilità che il bene, di volta in volta, è demandato a soddisfare, ma ciò necessariamente a condizione che venga rispettata la struttura legale minima contemplata dal codice civile (con particolare riguardo agli artt. 1027 e 1028) e che, quindi, sia accertata la presenza degli elementi caratterizzanti il diritto in discorso. A tal proposito deve rilevarsi che risulta in particolare, inderogabile il requisito della predialità che esprime il principio di cooperazione fondiaria, esaltando il principio della possibile ordinaria "deviazione di inutilità da un fondo ad un altro, allo scopo di valorizzare - con funzione "servente" - una determinata proprietà immobiliare. Il principio di tipicità legale necessaria dei diritti reali si traduce nella regola secondo cui i privati non possono creare figure di diritti reali al di fuori di quelle previste dalla legge e - secondo il recente orientamento espresso dalle ### unite (con la sentenza 28972/2020, con la quale è stato affermato che proprio per effetto dell'operatività del principio appena richiamato è da ritenere preclusa la pattuizione avente ad oggetto l'attribuzione del c.d. "diritto reale di uso esclusivo" di una porzione condominiale) - tale caratterizzazione è supportata anche degli argomenti secondo i quali: - l'art. 1322 c.c., colloca nel comparto contrattuale il principio dell'autonomia; - l'ordinamento mostra di guardare sotto ogni aspetto con sfavorevole a limitazioni particolarmente incisive del diritto di proprietà; - l'art. 2643 c.c., contiene un'elencazione tassativa dei diritti reali soggetti a trascrizione. Sulla base di questa impostazione di fondo, quindi, si prospetta del tutto diversa l'ipotesi in cui la suddetta "utilitas" non sia destinata ad un altro fondo ma a vantaggio esclusivo di una determinata persona ed eventualmente a prescindere dalla qualità di proprietario o titolare di altro diritto reale.
A questo proposito si suole fare riferimento alla figura delle "servitù irregolari", le quali, come è noto, non sono menzionate nel codice civile e che concordemente dottrina e giurisprudenza escludono dal novero dei diritti reali e che, invece sono riconducibili - sul piano pratico - a quelle convinzioni che hanno ad oggetto limitazioni della proprietà del fondo altrui a beneficio, però, di un certo soggetto. La migliore dottrina ha asserito che la configurabilità delle servitù personali avrebbe, infatti, determinato la presenza nel sistema di una figura speciale, difettante dell'essenza stessa della servitù, ovvero della connotazione fondamentale della predialità. Si è, però, aggiunto che tale disconoscimento non ne ha significato, tuttavia, l'espunzione dall'ordinamento, ma semplicemente una riqualificazione in termini di rapporto obbligatorio, che, in alcun modo, legittima il riconoscimento di una categoria propria di "servitù atipiche". Con riferimento all'istituto delle "servitù irregolari" si contendono il campo, nella giurisprudenza di questa Corte, due orientamenti: a) un primo indirizzo ha stabilito che le convenzioni costitutive di servitù "personali" o "irregolari", aventi come contenuto limitazioni della proprietà del fondo altrui a beneficio di un determinato soggetto R.G. n. 103/2019 e non di un diverso fondo, devono ritenersi disconosciute dal codice vigente, come da quello abrogato del 1865, essendo dirette a realizzare un interesse non meritevole di tutela perché concretizzantesi in una mera comodità, del tutto personale, di coloro che accedono al preteso fondo servente, ma non in un'utilità oggettiva, pur se indiretta, del fondo dominante (cfr. Cass. n. 2233/1951, Cass. n. 16342/2002; Cass. n. 23708/2014 e Cass. n. 5603/2019); b) un secondo indirizzo ha ritenuto che in base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., è consentito alle parti di sottrarsi alla regola della tipicità dei diritti reali su cose altrui attraverso la costituzione di rapporti meramente obbligatori; pertanto, invece di prevedere l'imposizione di un peso su un fondo ### per l'utilità di un altro ###, in una relazione di asservimento del primo al secondo che si configura come una "qualitas fundi", le parti ben possono pattuire un obbligo personale, configurabile quando il diritto attribuito sia previsto per un vantaggio della persona o delle persone indicate nel relativo atto costitutivo, senza alcuna funzione di utilità fondiaria (v. Cass. n. 1387/1981; Cass. n. 2651/2010, Cass. n. 8363/2011 e Cass. n. 3091/2014).
Ad avviso del collegio sussistono ragioni preferenziali che fanno propendere per l'adesione a questo secondo orientamento, a condizione, però, che l'obbligo personale derivante dalla "servitù irregolare" non risulti caratterizzato da un vincolo permanente nel tempo. Le servitù irregolari possono, quindi, essere ritenute ammissibili in quanto siano configurate come il frutto di rapporti obbligatori atipici, e, quindi, come figure che rinvengono una loro legittimazione generale nel principio essenziale della libera iniziativa economica privata, nel riconoscimento della proprietà privata e delle correlate facoltà, nonché, più specificamente, nel principio dell'autonomia negoziale, che consente, entro i limiti imposti dalla legge, con particolare riferimento al soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela (ai sensi dell'art. 1322 c.c., comma 2), la costituzione di diritti personali a contenuto obbligatorio che conferiscono ad un determinato soggetto la facoltà di ritrarre apposite utilità dal fondo di proprietà altrui esclusivamente per il perseguimento di un vantaggio della persona o delle persone riportate nel relativo atto costitutivo, ma senza il conseguimento di un'utilità fondiaria in senso proprio. Da qui la conseguenza che nell'ipotesi di "servitù irregolare", così come appena inquadrata, non è data, per la sua tutela, "actio in rem", ma solo quella inerente al rapporto di natura obbligatoria in caso di inadempimento. Il complesso di argomentazioni che precedono - dal quale discende l'incasellamento dell'istituto della "servitù irregolare" nell'ambito dei rapporti obbligatori atipici con esclusione di ogni connotato di realità - conduce, ad avviso del collegio, a riconoscere necessariamente allo stesso un carattere temporaneo, dovendosi considerare estranea al nostro ordinamento ed incompatibile con l'altrui diritto di proprietà la concezione di un'obbligazione personale di natura perpetua (che - se conclusa - sarebbe nulla), in quanto "disintegrerebbe" in modo temporalmente indefinito il diritto di proprietà dal suo contenuto economico (in tali termini si era pronunciata già la risalente Cass. n. 1056/1050, seguita, successivamente, da Cass. n. 4530/1984 e, più recentemente, da Cass. 193/2020), eliminandone la facoltà essenziale di poter godere pienamente del bene che ne costituisce oggetto. Anche in ambito successorio si è sostenuto che l'attribuzione patrimoniale gratuita di un bene con vincolo perpetuo di R.G. n. 103/2019 destinazione imposto dal disponente con clausola modale, è nulla per violazione dell'art. 1379 c.c., risultando eccessivamente compromesso il diritto di proprietà dell'onerato, i cui poteri dispositivi sul bene destinato a circolare, a pena di inadempimento, con il medesimo vincolo risulterebbero sostanzialmente sterilizzati "sine die" (cfr. Cass. 15240/2017). Alla stregua del riferito impianto argomentativo non può, perciò, essere recepito il contrario principio sostenuto da un minoritario orientamento di questa Corte (manifestatosi, soprattutto, con la risalente sentenza 1911/1969), secondo cui, nell'esercizio del loro potere di autonomia, le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto in relazione anche alla durata di esso, nei limiti imposti dalla legge, la quale, in effetti, spesso limita la durata dei contratti tipici da essa regolati, ma, ove limiti non ne siano stabiliti, il contratto obbligatorio può essere anche voluto dai contraenti come perpetuo (tesi, questa, peraltro sostenuta anche da autorevole dottrina). Deve, quindi, affermarsi l'applicabilità, nel nostro ordinamento, del principio della generale inammissibilità delle obbligazioni perpetue, il quale non consente ai soggetti la possibilità di vincolarsi senza alcun termine. Per converso, in consonanza con la prevalente dottrina, la perpetuità del diritto si giustifica soltanto dove non si ponga un problema di soggetti vincolati a tempo indeterminato, per essere, invece, questa la ragione essenziale dell'illimitatezza temporale della proprietà. La stessa predominante dottrina, cui accede anche la prevalente giurisprudenza di questa Corte ( la già citata Cass. n. 1056/1950 e, per applicazioni pratiche, Cass. n. 3286/2002 e Cass. n. 26863/2008), considera, del resto, come immanente nel nostro sistema civilistico - quale espressione del generale canone della c.d. buona fede esecutiva di cui all'art. 1375 c.c. - la possibilità dell'assoluta libertà di recedere da un contratto di durata quando le parti non abbiano previsto un termine, in tal senso riconoscendosi una piena legittimazione all'affermazione del principio generale di recedibilità dai contratti a tempo indeterminato, il quale è preposto alla tutela del debitore contro l'indefinita protrazione del vincolo ove la condotta imposta consista nello svolgimento di un'attività o nell'astenersi da essa» (v. Cassazione civile sez. II sentenza del 17/09/2021 n.25195).
In mancanza di una predeterminazione temporale del diritto di servitù irregolare, deve ritenersi che lo stesso cessi con la morte dell'avente diritto, mentre si trasmette dall'obbligato ai suoi eredi, tenuti al risarcimento del danno provocato al soggetto attivo, qualora gli impediscano l'esercizio del proprio diritto (v. Cassazione civile sez. II sentenza 14/01/2022 n.1140).
Ebbene, venendo al caso che ci occupa, il contratto di compravendita del 12/01/1971 non specifica se la volontà delle parti sia stata quella di costituire una servitù prediale o una servitù irregolare.
Dall'analisi complessiva delle pattuizioni ivi contenute e considerando le modalità di estrinsecazione proprie del diritto, si ritiene che il diritto di sciorinamento sia stato inteso dalle parti contraenti come diritto reale di servitù a beneficio dell'immobile del e a carico dell'immobile del , considerato che è stato previsto, in caso di sopraelevazione dal quarto piano in poi, non solo la conservazione del diritto di sciorinamento del ma il sorgere del ### R.G. n. 103/2019 medesimo diritto per il sul terrazzo condominiale, senza fissazione di un dies ad quem e senza far riferimento alle persone degli stipulanti.
Contrariamente, però, a quanto sostenuto dagli attori, si tratta senza dubbio di una servitù non apparente, perché i fili per la stesa del bucato, pur essendo opere visibili, difettano del carattere della permanenza e della destinazione specifica all'esercizio di detta servitù. Infatti, sono permanenti quelle opere che, per le loro caratteristiche di inamovibilità assoluta o a seguito di interventi di rilievo sotto il profilo tecnico ed economico, rendono manifesta l'intenzione di esercitare la servitù (animus utendi iure servitutis), ferma l'univocità della loro funzione oggettiva rispetto all'uso della servitù stessa, volendosi evitare che la servitù medesima sorga in base a manifestazioni non chiare ed equivoche, che, non incidendo sensibilmente nella sfera giuridica altrui, potrebbero anche essere tollerate, a titolo precario, solo per ragioni di buon vicinato. ### assunta dal requisito dell'apparenza sta, dunque, nella necessità di escludere che possano diventare servitù le facoltà esercitate clandestinamente, sicché, a fronte della possibilità di acquistare il diritto di servitù attraverso situazioni di fatto derivanti dal possesso o dalla destinazione, è necessario che l'esistenza di tali servitù sia chiara e certa per mezzo di opere visibili e permanenti, impiegate in modo univoco al loro esercizio, non essendo sufficienti quei segni esteriori estranei a tale esercizio (così ex multis Cassazione civile sez. II sentenza del 25/10/2017 n.25355, sez. VI ordinanza del 17/03/2017 n.7004, sez. II sentenza del 21/11/2014 n.24856). È stato, altresì, precisato dalla giurisprudenza di legittimità che l'esistenza di un'opera stabile idonea allo scopo non è di per sé sufficiente per riconoscere l'esistenza della servitù, essendo essenziale la prova che dette opere siano state poste in essere al preciso fine di consentire l'esercizio della servitù a beneficio del preteso dominante attraverso il fondo preteso servente, e, pertanto, la dimostrazione di un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio di quella servitù (v. ex aliis Cassazione civile sez. VI ordinanza del 06/05/2021 n.11834). Le suddette qualità delle opere, visibilità e permanenza, destinate all'esercizio della servitù devono sussistere anche in caso di servitù discontinua, non richiedendosi necessariamente un'utilizzazione continuativa delle opere stesse, la cui apparenza e destinazione all'esercizio della servitù permangono anche in caso di utilizzazione saltuaria (v. Cassazione civile sez. II ordinanza del 27/11/2023 n.###).
Pur volendo ammettere l'esistenza di un filo sul lastrico del terzo piano - poi rimosso nel 2016 dal convenuto e dai terzi intervenuti - all'esito dell'istruttoria non è stato dimostrato che esso sia stato posizionato dal o comunque destinato all'esercizio della sua servitù, tanto più che: ### R.G. n. 103/2019 • , sentita all'udienza del 17/11/2022 in sede di interrogatorio formale, ne ha rivendicato la proprietà, precisando di averli agganciati alla canna fumaria dell'appartamento dei figli (la circostanza non è stata smentita dagli attori) e riferendo di averli rimossi in concomitanza con i lavori di ristrutturazione del ### che avevano interessato anche il lastrico; • , sentita come teste all'udienza del 10/05/2024, ha riferito che fino all'anno 2014, e quindi prima che l'immobile dei suoi genitori fosse venduto ai , sul terrazzo del terzo piano non vi erano fili per stendere i panni; • e sentiti come testi nella stessa udienza di , hanno negato di aver mai visto il filo per stendere i panni riportato nella foto all. 3 dell'atto di citazione.
Poiché gli attori non hanno provato che la servitù di sciorinamento dei panni sia stata esercitata nel ventennio successivo alla sua costituzione volontaria, il diritto deve ritenersi prescritto ai sensi dell'art. 1073 c.c..
V. Attesa la reciproca soccombenza, dispone tra le parti l'integrale compensazione delle spese processuali. P.Q.M. disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede: ACCERTA e ### che, con l'atto di compravendita del 12/02/1971 a ### rep. 10864 racc. 1302, le parti contraenti hanno costituito a favore del fondo dominante di e a carico del fondo servente lastrico solare al terzo piano di proprietà di due servitù volontarie aventi ad oggetto il collocamento delle antenne televisive e lo sciorinamento dei panni; ACCERTA e ### l'intervenuta costituzione per usucapione del diritto di servitù di collocamento della canna fumaria a favore del fondo dominante di (e suoi aventi causa) e a carico del fondo servente lastrico solare al terzo piano di proprietà di ( e suoi aventi causa); RIGETTA la domanda di parte attrice volta al riconoscimento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio sul lastrico solare al piano terzo dell'edificio in ### via ### n. 153, di proprietà degli odierni intervenuti; ACCERTA e ### l'intervenuta estinzione per prescrizione della servitù di sciorinamento dei panni; ### R.G. n. 103/2019 DISPONE tra le parti l'integrale compensazione delle spese processuali. ### 30/05/2025 Il Giudice Dott.ssa ### N.B. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.lgs. n. 193/2006, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è fatto divieto, in caso di riproduzione di un provvedimento giudiziario, qualsiasi sia la modalità, di indicare le generalità ed altri dati identificativi dei soggetti ivi indicati. In caso di diffusione, pertanto, colui che vi dà corso deve omettere la generalità e gli altri dati identificativi di tutti i soggetti menzionati nel singolo provvedimento. ### restando quanto previsto dall'articolo 734bis c.p. relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere sempre le generalità, gli altri dati identificativi o gli altri dati anche relativi a terzi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Inoltre, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 193/2006, in caso di coinvolgimento di minori, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari diversi da quelli penali, è fatto divieto assoluto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dello stesso, in ossequio a quanto già previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 448 del 22/09/1988. La violazione di tale divieto è punita ai sensi dell'art. 684 c.p..
causa n. 103/2019 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.