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Tribunale di Busto Arsizio, Sentenza n. 33/2026 del 14-01-2026

... presupposto ha rilevanza solo nei rapporti interni al condominio valendo non ad ampliare l'ambito del potere di rappresentanza ex art. 1131 c.c., quanto unicamente a fondare, ex articolo 1135, ultimo comma, c.c., il diritto dell'amministratore a conseguire dai condomini il rimborso delle spese nell'ambito interno al rapporto di mandato tra amministratore e ### (Cass. Civ. 24/10/2022 n. ###; Cass. n.20136/2017). ###. 1135, comma 2, c.c., quindi, secondo la richiamata interpretazione giurisprudenziale, non vale a rendere immediatamente riferibile ai condomini l'obbligazione contratta dall'amministratore in presenza dell'urgenza finché non vi sia il necessario passaggio assembleare che conferisce rilevanza esterna al rapporto gestorio degli interessi condominiali. Trattandosi dunque, nel caso di specie, di lavori di manutenzione straordinari non approvati dall'assemblea l'appaltatore non ha alcun titolo per richiedere tali ulteriori compensi al ### potendo agire per tali opere extra preventivo solo nei confronti dell'amministratore. Avendo quindi il ### corrisposto la minor somma di euro 21.500,00 euro a fronte di un preventivo approvato di euro 25905,00 comprensivo di ### il ### deve essere (leggi tutto)...

testo integrale

- 1 - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE III CIVILE Il Tribunale, in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. 1521 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa DA ### (p. iva n. ###), in persona dell'amministratore pro tempore con il patrocinio dell'avv. ### con domicilio eletto in ### al ### 20 presso il difensore avv.  ### PARTE RICORRENTE CONTRO ### S.R.L. (p. iva n. ###), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### con domicilio eletto in ### alla via ###23 presso il difensore avv. ##### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato il ### ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 384/2025, emesso dal Tribunale di ### il ###, con il quale le era stato ingiunto di pagare alla società ### impianti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 11.823,00 ( comprensiva degli interessi già maturati) oltre interessi e spese della procedura monitoria per il mancato parziale pagamento della fattura azionata in sede monitoria avente ad oggetto lavori di ripristino del tetto condominiale danneggiato da un violento episodio atmosferico. 
Eccepiva, in particolare che il preventivo approvato dall'assemblea era pari ad euro 25905,00 comprensivo di Iva e che il ### aveva corrisposto la somma di euro 20.500,00 ( poi corretta in sede di prima memoria ad euro 21.500,00); alcune delle somme indicate in fattura non erano dovute in quanto non si tratta di lavori non concordati; all'esito di una perizia di parte è risultato che sono state sostituite 140 mq di tegole a differenza dei 350 mq fatturati con la conseguenza che il ### è creditore nei confronti della parte opposta della somma 8455,00 ( poi corretta in sede di prima memoria a 9455,00 euro). 
Ha concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo e di condannare parte opposta in via riconvenzionale al pagamento della somma pari ad euro 9455,00 somma come corretta in sede di prima memoria. 
Si è costituita l'opposta, contestando in fatto e in diritto le deduzioni di parte opponente, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna di parte opponente ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. - 2 - La causa è stata istruita documentalmente e, dopo la pronunzia in merito alla provvisoria esecutività del decreto, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.  ### è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. 
Il credito azionato in via monitoria ha ad oggetto il mancato parziale pagamento della fattura emessa a saldo dei lavori da parte della società ###el. impianti s.r.l. a seguito di lavori di ripristino del tetto condominiale danneggiato da un violento episodio atmosferico. 
Ebbene, come dedotto da parte opponente, l'unico preventivo approvato in assemblea prevede che per i lavori appaltati alla parte opposta il corrispettivo era pari ad euro 25905,00 comprensivo di ### Non erano infatti state inserite nel preventivo le voci: smaltimento macerie, acquisto e posa teli, acquisto materiali di consumo. 
A fronte di tale eccezione, la parte opposta ha dedotto che tali voci sono state inserite in quanto la società appaltatrice dei lavori aveva ottenuto il placet da parte dell'amministratore di ### tramite messaggi via whatsapp e che la voce smaltimento macerie non era stata inserita in quanto il ### aveva sostenuto di potervi provvedere in autonomia. 
Ebbene, le somme non inserite nel preventivo ritualmente approvato in sede di assemblea condominiale del 15 novembre del 2023 non possono essere richieste nei confronti del ### Sul punto si osserva che la Suprema Corte ha precisato che il terzo che abbia operato su incarico dell'amministratore non può invocare, a fondamento dell'insorgenza dell'obbligo in capo al ### l'eventuale carattere urgente della prestazione commissionatagli, poiché tale presupposto ha rilevanza solo nei rapporti interni al condominio valendo non ad ampliare l'ambito del potere di rappresentanza ex art. 1131 c.c., quanto unicamente a fondare, ex articolo 1135, ultimo comma, c.c., il diritto dell'amministratore a conseguire dai condomini il rimborso delle spese nell'ambito interno al rapporto di mandato tra amministratore e ### (Cass. Civ. 24/10/2022 n. ###; Cass. n.20136/2017).  ###. 1135, comma 2, c.c., quindi, secondo la richiamata interpretazione giurisprudenziale, non vale a rendere immediatamente riferibile ai condomini l'obbligazione contratta dall'amministratore in presenza dell'urgenza finché non vi sia il necessario passaggio assembleare che conferisce rilevanza esterna al rapporto gestorio degli interessi condominiali. 
Trattandosi dunque, nel caso di specie, di lavori di manutenzione straordinari non approvati dall'assemblea l'appaltatore non ha alcun titolo per richiedere tali ulteriori compensi al ### potendo agire per tali opere extra preventivo solo nei confronti dell'amministratore. 
Avendo quindi il ### corrisposto la minor somma di euro 21.500,00 euro a fronte di un preventivo approvato di euro 25905,00 comprensivo di ### il ### deve essere condannato, previa revoca del decreto ingiuntivo, al pagamento in favore di ###el. ### s.r.l. della somma pari ad euro 4405,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo (25.03.2025) e sino al saldo. 
Non può invece essere accolta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente, precisandosi che la stessa può essere proposta avendo il ### in corso di causa, sanato il difetto di legittimazione dedotto da parte opposta depositando la ratifica condominiale alla proposizione della domanda riconvenzionale da parte - 3 - dell'amministratore di ### La domanda riconvenzionale ( volta alla condanna di parte opposta ad ottenere la restituzione di una somma pagata in eccesso rispetto al dovuto) si fonda, infatti, su una perizia di parte in cui si legge che i lavori effettuati dall'opposta hanno interessato una superficie di circa 140,00 mq di tegole e non 350 mq come indicati in preventivo. 
In realtà, però, come si legge dal preventivo, non era previsto che i lavori interessassero 350 mq di tegole ma era previsto che il prezzo unitario al metro quadro per le tegole fosse di euro 350,00. 
Non vi è quindi neanche un principio di prova ( in quanto viene effettuata una deduzione senza alcun fondamento documentale alla luce delle suindicate osservazioni) che i lavori effettuati abbiano interessato una parte di tetto minore rispetto a quella fatturata e per la quale sono stati richiesti i compensi. 
Il rigetto della domanda riconvenzionale assorbe tutte le altre considerazioni che le parti hanno esposto in atti con riferimento alle somme ricevute dal ### da parte dell'assicurazione. 
Quanto alle spese di lite alla luce dell'accoglimento parziale dell'opposizione ma del rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal ### (Cass. n. 21684/2013 "La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali ai sensi dell'articolo art. 92 c.p.c., comma 2, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo") sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite.  P.Q.M.  Il Tribunale di ###, nella persona del dott. ### in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da ### avverso il decreto ingiuntivo n. 384/2025, emesso dal G.U. presso il Tribunale di ### il ### così provvede: 1) accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 384/2025; 2) condanna l'opponente ### In persona dell'amministratore pro tempore al pagamento in favore dell'opposta ###el. ### s.r.l. della somma pari ad euro 4405,00 oltre interessi al tasso legale dal 25.03.2025 e sino al saldo; 3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. 
Così deciso in ### il ###

causa n. 1521/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Barile Carlo

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 11695/2025 del 12-12-2025

... all'obbligazione contrattualmente assunta, costringendo il condominio ad affidare l'esecuzione delle medesime prestazioni, oggetto del contratto per cui è causa, ad altra ditta, ### il ### di ### alla quale il condominio aveva corrisposto l'importo complessivo di oltre 6.000,00 euro, che andavano, pertanto, compensati, a dire dell'ingiunto, con il credito vantato dalla controparte. Infine, l'intimato eccepiva la parziale infondatezza delle pretese creditorie fatte valere dalla ricorrente, deducendo che l'ente di gestione aveva provveduto, nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022, a onorare parzialmente le fatture insolute mediante assegni e bonifici bancari, il tutto per un totale di euro 48.500,00. Si costituiva, in data ###, la società ### S.r.l., esponendo di avere concluso con il condominio, in data ###, un contratto avente ad oggetto attività di pulizia dei locali condominiali e delle relative pertinenze. ### precisava che l'indicazione, contenuta nel ricorso, dell'attività di portierato doveva considerarsi frutto di un mero errore materiale, trattandosi di un'inesattezza di fatto comprovata dalla piena corrispondenza tra l'oggetto contrattuale e la descrizione dei servizi riportati nelle (leggi tutto)...

testo integrale

### da 1 a 13 N. 15848/2022 r.g.a.c.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 15848/2022, promossa da: ### N. 62, Napoli, (C.F. 8007480631) - in persona dell'amministratore p.t., dott. ### - con sede ###, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via ### n. 16, presso lo studio degli avv.ti ### c.f.  ###; ### c.f. ###; ### c.f. ###, dai quali è rappresentato e difeso. 
OPPONENTE ### da 2 a 13 ### S.R.L. (C.F. ###) - in persona del suo legale rappresentante pro tempore ### - con sede ###/E, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### dalla quale è rappresentata e difesa.  ### le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18-9-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I.  tratteneva la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 
Con atto di citazione notificato in data ### il #### N. 62, NAPOLI, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3096/2022, emesso dal Tribunale di Napoli e notificato il ###, con il quale gli veniva intimato il pagamento di euro 98.265,76, oltre interessi e spese, in favore della ### S.R.L, in forza di fatture emesse da quest'ultima per prestazioni di pulizia rese in favore del ### (si precisa che nel ricorso monitorio l'istante faceva riferimento a servizi di portierato ed accessori connessi dei locali condominiali e delle aree esterne annesse). 
Deducendo il mancato pagamento di fatture per un totale di euro 98.265,76, la ### srl chiedeva ed otteneva il provvedimento monitorio de quo, avverso il quale spiegava opposizione l'ente condominiale.  ### da 3 a 13 Quest'ultimo assumeva, innanzitutto, che il contratto intercorso tra le parti avesse avuto ad oggetto esclusivamente la cura del verde e le connesse opere di giardinaggio, senza comprendere ulteriori servizi di portierato, contrariamente a quanto assunto nel ricorso monitorio. 
Inoltre, lo stesso eccepiva che nel corso del rapporto, più volte, la appaltatrice si era resa inadempiente all'obbligazione contrattualmente assunta, costringendo il condominio ad affidare l'esecuzione delle medesime prestazioni, oggetto del contratto per cui è causa, ad altra ditta, ### il ### di ### alla quale il condominio aveva corrisposto l'importo complessivo di oltre 6.000,00 euro, che andavano, pertanto, compensati, a dire dell'ingiunto, con il credito vantato dalla controparte. 
Infine, l'intimato eccepiva la parziale infondatezza delle pretese creditorie fatte valere dalla ricorrente, deducendo che l'ente di gestione aveva provveduto, nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022, a onorare parzialmente le fatture insolute mediante assegni e bonifici bancari, il tutto per un totale di euro 48.500,00. 
Si costituiva, in data ###, la società ### S.r.l., esponendo di avere concluso con il condominio, in data ###, un contratto avente ad oggetto attività di pulizia dei locali condominiali e delle relative pertinenze.  ### precisava che l'indicazione, contenuta nel ricorso, dell'attività di portierato doveva considerarsi frutto di un mero errore materiale, trattandosi di un'inesattezza di fatto comprovata dalla piena corrispondenza tra l'oggetto contrattuale e la descrizione dei servizi riportati nelle fatture emesse.  ### da 4 a 13 ### la narrazione della opposta, il contratto in questione, in mancanza di disdetta, si rinnovava tacitamente di anno in anno, sino a quando, nel mese di luglio 2022, a causa del persistere delle gravi morosità del ### la ### S.r.l. si vedeva costretta a risolvere il rapporto contrattuale, avendo maturato, a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo de quo, nel periodo compreso tra marzo e luglio 2022, un ulteriore credito, pari ad euro 22.699,20.  ### S.r.l. riferiva, altresì, di avere inviato all'odierno ingiunto una lettera di diffida e messa in mora, notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, nonché di averlo convocato in sede di mediazione obbligatoria, procedura che si concludeva con esito negativo. In tutte queste occasioni - secondo quanto allegato dalla opposta - il condominio non sollevava contestazione alcuna in ordine alle prestazioni fatturate, limitandosi a formulare richieste di dilazione dei termini per l'adempimento. 
Parte opposta evidenziava, dunque, l'assenza di qualsivoglia contestazione da parte del condominio in ordine all'adeguatezza e regolarità del servizio prestato.  ###.I. con ordinanza del 1-12-2022, respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.  e all'esito degli stessi, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni. 
Tanto premesso, si osserva quanto segue.   ### opponente eccepisce, in primo luogo, che oggetto del contratto stipulato tra le parti sarebbe stato esclusivamente la cura del verde ### da 5 a 13 condominiale e non già servizi di portierato ed accessori connessi, come sostenuto dalla ricorrente.  ### contesta, dunque, le fatture de quibus nella parte in cui sono indicati servizi di portierato, non richiesti, né concordati contrattualmente. 
La deduzione di parte opponente non è fondata. 
Il Giudice è tenuto a valutare il contenuto effettivo della pretesa azionata, non limitandosi alla mera formulazione letterale della domanda, ma interpretandola in virtù delle circostanze esposte e della documentazione prodotta, al fine di accertare ciò che in sostanza viene richiesto, indipendentemente dal tenore formale dell'esposizione. 
Ebbene, nel caso di specie, dall'esame del contratto prodotto in atti dalla opposta - contratto non disconosciuto dall'opponente, che ne ha anche richiesto l'esibizione -, emerge che l'oggetto dell'accordo comprendeva una pluralità di attività di pulizia e manutenzione delle parti comuni condominiali, puntualmente elencate nella scheda esecutiva allegata al medesimo accordo. 
La disamina delle fatture prodotte in sede monitoria evidenzia, altresì, la corretta corrispondenza tra le prestazioni fatturate e quelle previste contrattualmente, risultando le descrizioni ivi riportate conformi alle attività oggetto del rapporto negoziale. 
Pertanto, deve ritenersi che l'indicazione, nel ricorso, di servizi di portierato costituisca un mero errore materiale, come, peraltro, riconosciuto dalla stessa opposta nella comparsa di costituzione e risposta, non idoneo ### da 6 a 13 ad incidere sulla sostanza della pretesa creditoria, la quale trova, invece, fondamento nelle prestazioni effettivamente eseguite e documentate.  ### parte, non può essere sottaciuta la circostanza che il ### abbia sollevato contestazioni in ordine alla descrizione delle fatture soltanto in epoca notevolmente successiva, e precisamente in occasione della proposizione del presente giudizio, dopo un lasso di tempo durante il quale si sono svolte plurime attività volte alla definizione bonaria della controversia.   ###'opposta eccepisce che i pagamenti allegati dal condominio non vadano imputati a riduzione della pretesa creditoria oggetto del presente procedimento. Le disposizioni di bonifico e gli assegni emessi in favore della società ### s.r.l. si riferirebbero, infatti, a fatture diverse da quelle poste a base del ricorso monitorio e scadute da più tempo.  ### la tesi della opposta, in mancanza di una specifica imputazione da parte del debitore - il quale, nelle causali dei bonifici, si è limitato a indicare genericamente “fatture insolute” - l'imputazione dei pagamenti va effettuata secondo i criteri dettati dall'art. 1193 Pertanto, in assenza di dichiarazione circa il debito che si intende soddisfare, i pagamenti vanno imputati ai debiti già scaduti e, tra questi, a quelli più antichi. 
A tal fine, l'opposta ha prodotto una revisione contabile, redatta dal dott.### dottore commercialista, allegata alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., dalla quale si evidenzia la ### da 7 a 13 corrispondenza tra i pagamenti effettuati dal ### e le fatture emesse, diverse da quelle poste a base del ricorso monitorio, precisando che quelle contraddistinte dai numeri da 745/20 a 1204/20 sono state adempiute a mezzo dei due assegni bancari indicati nella relazione, emessi nel periodo successivo al provvedimento monitorio. 
Sulla base di tale ricostruzione, la ricorrente ha rideterminato la propria pretesa creditoria in euro 88.265,76, a fronte dell'importo originariamente richiesto di euro 98.265,76. 
Tuttavia, l'eccezione sollevata non appare condivisibile. 
Invero, l'art. 1193 c.c. prevede che, in mancanza di dichiarazione del debitore, l'imputazione dei pagamenti debba essere effettuata secondo un ordine prestabilito dal dettato codicistico, in forza del quale si estinguono prioritariamente i debiti già scaduti e, tra più debiti scaduti, quello meno garantito, ovvero, tra più debiti ugualmente garantiti, quello più oneroso per il debitore e, tra più debiti ugualmente onerosi, quello più antico. 
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, in via consolidata, ha chiarito che “il creditore che agisce per il pagamento è onerato della prova del titolo del proprio diritto, non anche del mancato pagamento; l'onere della prova torna a gravare sul creditore solo ove, a fronte dell'esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia specificamente riferibile a un determinato credito, egli controdeduca che tale pagamento debba imputarsi ad altra obbligazione” (Cass. civ. n. 13477/2025; Cass. civ.  18255/2024; Cass. civ. n. 27247/2023; Cass. civ. n. 450/2020). 
Nel caso di specie, risulta che il ### abbia effettuato una serie di pagamenti in favore della ### s.r.l., regolarmente documentati in atti e confermati dalla stessa società mediante produzione del proprio estratto ### da 8 a 13 conto bancario, nonché mediante riconoscimento degli assegni bancari imputati alle fatture oggetto di causa. Tali versamenti, effettuati mediante bonifico bancario o assegno, riportano causali generiche “fatture insolute” e non consentono di individuare con certezza le specifiche obbligazioni cui si riferiscono. 
La società opposta ha provveduto, pertanto, a imputare detti pagamenti alle fatture più risalenti, sino all'anno 2018. 
Tuttavia, la medesima non ha assolto all'onere di provare l'esistenza delle obbligazioni anteriori, limitandosi a produrre una revisione contabile priva dei documenti giustificativi (contratti, ordini o documenti fiscali) idonei a comprovare la sussistenza del credito originario. 
Pertanto, i pagamenti effettuati dal ### non possono essere imputati alle fatture nn. 1576/18, 1577/18, 1578/18, 1579/18, 1580/18, 1581/18, 1582/18, 1583/18, 58/19, 59/19, 60/19, 61/19, 62/19, 63/19, 64/19, 65/19, 153/19, 154/19, 306/19, 307/19, 308/19, 309/19, 310/19, 311/19, 444/19, 445/19, 446/19, 447/19, 448/19, 449/19, 450/19, 451/19, 580/19, 725/19, 935/19, 936/19, 937/19, 938/19, 939/19, 940/19, 941/19, 942/19, 1087/19, 1096/19, 1097/19, 1098/19, 1099/19, 1100/19, 1101/19, 1102/19, 1103/19, 1274/19, 1275/19, 1276/19, 1277/19, 1278/19, 1279/19, 1280/19, 1281/19, 435/20, 603/20, 604/20, 605/20, 606/20, 607/20, 608/20, 609/20, 610/20, 742/20, 743/20, 744/20, 721/19, 722/19, 723/19, 724/19 e 725/19, non essendo stati suffragati da una idonea prova della loro effettiva esistenza e riferibilità ad obbligazioni del ### Possono, invece, considerarsi provate e rilevanti ai fini del presente giudizio unicamente le obbligazioni consacrate nelle fatture allegate in sede monitoria, atteso che la validità delle stesse non è inficiata dalle ### da 9 a 13 contestazioni del condominio del tutto generiche e non idonee a incidere sull'accertamento del rapporto obbligatorio sottostante, che non risulta oggetto di specifico disconoscimento. 
Di talché, alla luce dell'art. 4 del contratto stipulato tra le parti, l'obbligazione di pagamento sorge unicamente a seguito dell'emissione e ricezione della fattura e i pagamenti allegati dal condominio possono essere imputati soltanto alle fatture emesse a decorrere dal 30-4-2020, data di emissione della fattura n. 745/20, la più risalente tra quelle prodotte. 
Di conseguenza, in assenza di prova dell'esistenza di ulteriori obbligazioni anteriori e della riferibilità alle stesse dei pagamenti in questione, deve ritenersi che l'imputazione degli stessi debba essere effettuata alle fatture oggetto del ricorso monitorio, a decorrere dalla più antica, ossia dalla 745/20 del 30-4-2020. 
Dalla disamina della documentazione prodotta e dell'estratto conto bancario della ### s.r.l. risulta che, successivamente a tale data, sono stati eseguiti in favore della opposta pagamenti per un totale di euro 43.500,00. 
Ed infatti, il primo bonifico elencato dall'opponente a pag.3 dell'atto di opposizione risulta eseguito in data ### (v.allegato 7 di parte opponente) e, quindi, in epoca antecedente alla data di emissione della fattura n.745/20 del 30-4-2020. Inoltre, dall'estratto conto depositato dall'opposta in data ### si ricava che tale bonifico del 17-4- 2020 recava quale causale indicata dal condominio “ ### A #### 62 ### 2019”, ragion per cui, non essendo state azionate con il ricorso monitorio de quo ### da 10 a 13 fatture dell'anno 2019, ma solo fatture a partire dall'anno 2020 in poi, il detto pagamento di euro 5000,00 non può essere imputato alle fatture oggetto del presente procedimento. 
Considerato che l'importo complessivo delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo ammonta a euro 98.265,76, il credito residuo della società opposta deve essere rideterminato, per differenza tra quanto accertato e quanto corrisposto dal 30-4-2020, in euro 54.765,76. Il tutto oltre interessi ex art.1284 comma 4 cc dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo.  ### opponente deduce che, a seguito dell'inadempimento contrattuale della convenuta ###, si sarebbe resa necessaria la sostituzione della stessa con altra impresa, identificata nella ditta ### il ### di ### al fine di supplire alle carenze esecutive riscontrate nella prestazione resa dalla ### s.r.l.  ### sostiene, pertanto, di avere diritto al rimborso delle somme corrisposte a tale ditta, da imputarsi in rivalsa alla parte opposta, per l'importo complessivo di euro 6.000,00, somma che si afferma comprovata mediante la produzione delle relative fatture e delle matrici di assegni versate in atti.  ### sollevata da parte opponente non può essere accolta. 
Invero, la mera produzione delle matrici degli assegni (all. 5 e 6 di parte opponente) non è idonea a fornire prova dell'effettivo pagamento delle somme in questione. 
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la matrice di un assegno costituisce una mera annotazione proveniente dal traente e, in ### da 11 a 13 assenza del titolo e della prova dell'incasso, non assume alcuna rilevanza ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento” (Cass. 15709/2021). 
Pertanto, nel caso di specie, la produzione in giudizio delle suddette matrici, recanti l'intestazione “### BPM” e l'indicazione del beneficiario ### il ### non può essere considerata elemento probatorio sufficiente a dimostrare l'effettiva corresponsione delle somme dedotte. 
Ne consegue che la richiesta del ### opponente di imputare alla convenuta l'importo di euro 6.000,00, a titolo di rimborso per le spese asseritamente sostenute in ragione delle inadempienze contrattuali della ### s.r.l. deve essere disattesa per difetto di prova del relativo esborso.   ### spese della fase monitoria vanno sopportate in via definitiva dall'ingiunto soccombente. 
Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi, stante la natura documentale della causa, con attribuzione al procuratore antistatario, ####, va respinta la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 cpc, avanzata dall'opposta. Innanzitutto, si rileva che l'affermazione di responsabilità per lite temeraria postula il carattere totale (e non ### da 12 a 13 parziale) della soccombenza; ciò che non ricorre nel caso di specie, essendo stata in parte accolta l'opposizione. 
Inoltre, sulla base degli atti non si ravvisa né mala fede, né colpa grave nel comportamento del ### né appare pretestuosa l'iniziativa giudiziale espressa dallo stesso con l'atto di opposizione.   P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Accoglie in parte l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo 3096/2022 del Tribunale di Napoli; 2) Condanna il ### N. 62, Napoli, al pagamento, in favore della opposta, della somma di euro 54.765,76, oltre interessi ex art.1284 comma 4 cc dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo; 3) Respinge la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art.96 cpc, avanzata dall'opposta; 4) Condanna il ### N. 62, Napoli, al rimborso in favore della ### S.R.L. delle spese della fase monitoria, liquidate in euro 1.750,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge; 5) Condanna parte opponente al rimborso in favore dell'opposta delle spese del presente procedimento di opposizione, liquidate in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, ### Napoli 12-12-2025 ### da 13 a 13 

Il Giudice
Dott.ssa ###


causa n. 15848/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Stravino Luigia, Fusco Anna

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 225/2026 del 07-01-2026

... del 50% +1 degli aventi diritto al voto; essendo il condominio composto da quattro pag. 4/6 proprietari all'assemblea avevano infatti partecipato solo due condomini; inesistenza della delega di ### a ### eccepiva infine l'incapacità a testimoniare dell'amministratore uscente in quanto soggetto recettizio tanto dell'atto di citazione quanto della convocazione in mediazione ed, in ogni caso, essendo soggetto che avrebbe potuto essere ritenuto responsabile nell'errore della convocazione sotto il profilo risarcitorio. Con le seconde memorie il condominio convenuto eccepiva in via pregiudiziale, la inammissibilità degli ulteriori motivi di impugnazione della delibera assembleare introdotti da parte attrice per la prima volta con la memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c. Nel corso del giudizio era espletato l'interrogatorio formale dell'attrice ed erano escussi quali testi il sig. ### ex amministratore del condominio convenuto, ed il sig. ### quindi, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. ### udienza del 22.09.2025 il convenuto deduceva che sarebbe cessata la materia del contendere atteso che, da un lato l'amministratore era stato riconfermato in successive delibere, dall'altro (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARI TERZA SEZIONE CIVILE In persona del Giudice Onorario Avv. ### in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente: ### nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 15997/2021 ##### FISC. ###, rappresentata e difesa dall' Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 141; - ATTRICE - #### N. 202, COD. FISC. ###, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ### PEC ### - CONVENUTO - #### FISC. ###, #### FISC. ###, rappresentati e difesi dall'Avv.### ed elettivamente domiciliat ###### alla via ### n. 18 pag. 2/6 - ### - Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale del 22.09.2025 e come qui si riportano: ###'ATTRICE ( dalla citazione ): “ … sentire dichiarare … la delibera assembleare impugnata, nulla o annullabile ed inefficace, per tutti i motivi di cui in narrativa, con condanna del ### convenuto al pagamento delle spese e competenze del giudizio…” ### ( dalla comparsa conclusionale ) “ … in via preliminare, di dichiarare cessata la materia del contendere o, in subordine, di rigettare l'avversa domanda poiché assolutamente infondata in fatto e in diritto; in ogni caso condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario…” ### ( dalla comparsa conclusionale ) “… dichiarare cessata la materia del contendere o, in subordine, di rigettare l'avversa domanda poiché assolutamente infondata in fatto e in diritto; in ogni caso condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario…” ###: Con atto di citazione notificato in data ###, la sig.ra ### evocava in giudizio il ### di ### n. 202, in ### al fine di sentire dichiarare nulle o annullare le deliberazioni assunte nel corso dell'assemblea del 10.06.2021 ( cfr. ordine del giorno: 2. Conferma quote condominiali 2021 uguali al 2020; 3. Revoca, nomina o conferma amministrazione e determinazione del relativo compenso; 4. Richiesta del condomino ### di immediata liberazione del lastrico solare dall'impianto fotovoltaico installato a servizio dell'appartamento di proprietà della sig.ra ### e di tutti gli impianti ad esso correlati; 5. 
Richiesta del condomino ### di ripristino secondo il progetto originario dell'appartamento ubicato al primo piano posto che risulta evidente uno “sconfinamento” dello stesso nello spazio condominiale e che determina, inoltre, notevoli problemi di staticità e di sicurezza allo spazio riservato all'androne condominiale e alla scala per l'accesso ai piani); deduceva infatti di non essere stata convocata alla predetta assemblea pure essendo proprietaria di un immobile al secondo piano facente parte del predetto pag. 3/6 stabile condominiale; che non era stata convocata nemmeno un'altra condomina la sig.ra ### che le delibere erano anche invalide nella parte in cui imponevano a lei ( rimozione dell'impianto fotovoltaico installato sul lastrico solare ) ed alla ### ( ripristino dello stato originario dell'appartamento al piano primo con eliminazione di presunto sconfinamento nella proprietà condominiale ) obblighi di facere esorbitanti dai poteri assembleari; che senza esiti era restata la mediazione cui il condominio non aveva partecipato. Si costituiva in giudizio il condominio convenuto chiedendo il rigetto della domanda. 
Deduceva che da anni, per prassi consolidata e convenuta dagli stessi condòmini con l'amministratore uscente dott. ### quest'ultimo procedeva alle convocazioni dell'assemblea condominiale del ### sito in ### alla via ### n. 202 mediante invio di messaggio ### con allegato file in formato pdf contenente l'ordine del giorno ed ogni utile elemento per la “consapevole” partecipazione di ogni singolo condòmino all'assemblea; tutto ciò perché trattavasi di ### composto da pochi condòmini e al fine di non far sostenere “inutili” spese postali ai singoli condòmini, tra cui la medesima attrice; nel merito deduceva che era lecito il contenuto delle delibere in particolare per quanto riguardava le richieste di rimozione dal lastrico solare condominiale degli impianti installati dall'attrice per l'illegittima occupazione di spazi comuni. Con comparsa depositata il ###, si costituivano in giudizio anche i sig.ri ### e ### per spiegare intervento volontario ad adiuvandum in favore del ### convenuto e sostenere la legittimità della delibera assembleare del 10 giugno 2021 impugnata; deducevano che nel corso dell'assemblea l'attrice era stata contattata dall'amministratore ed aveva riferito di non volere partecipare all'assemblea. ### prima udienza il Giudice onerava l'attrice di esperire la mediazione anche nei confronti degli interventori. 
Espletata senza esiti la mediazione, cui partecipavano tutte le parti in causa, il procedimento era rinviato con la concessione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. Con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. l'attrice allegava ulteriori profili di invalidità delle delibere impugnate: la convocazione era nulla in quanto la prima convocazione veniva fissata in orario volutamente al di fuori delle regole del buon senso considerato l'orario delle 22,00 presso la sala convegni della ### di S. ### che era chiusa a quell'ora; la delibera era invalida anche per violazione del numero legale e delle maggioranze necessarie per tutte le questioni all'ordine del giorno era infatti necessaria non solo la maggioranza dei millesimi ma del 50% +1 degli aventi diritto al voto; essendo il condominio composto da quattro pag. 4/6 proprietari all'assemblea avevano infatti partecipato solo due condomini; inesistenza della delega di ### a ### eccepiva infine l'incapacità a testimoniare dell'amministratore uscente in quanto soggetto recettizio tanto dell'atto di citazione quanto della convocazione in mediazione ed, in ogni caso, essendo soggetto che avrebbe potuto essere ritenuto responsabile nell'errore della convocazione sotto il profilo risarcitorio. Con le seconde memorie il condominio convenuto eccepiva in via pregiudiziale, la inammissibilità degli ulteriori motivi di impugnazione della delibera assembleare introdotti da parte attrice per la prima volta con la memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c. Nel corso del giudizio era espletato l'interrogatorio formale dell'attrice ed erano escussi quali testi il sig. ### ex amministratore del condominio convenuto, ed il sig. ### quindi, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni. ### udienza del 22.09.2025 il convenuto deduceva che sarebbe cessata la materia del contendere atteso che, da un lato l'amministratore era stato riconfermato in successive delibere, dall'altro l'attrice aveva rimosso gli impianti che aveva posto sul lastrico solare. La domanda è fondata. ###. 66 disp. att. c.c. al comma 3 prevede espressamente le forme specifiche con le quali l'assemblea condominiale deve essere convocata ovvero la posta raccomandata, la posta elettronica certificata, il fax o la consegna a mano. Tali forme sono pure espressamente dichiarate inderogabili dall'art. 72 delle disp .att. c.c.. Agli atti non vi è comunque la prova che nella circostanza specifica l'attrice avesse concordato con l'amministratore una diversa forma di comunicazione della sua convocazione alle assemblee. Nel caso che ci occupa la convocazione è stata effettuata pacificamente, tramite avviso inviato via whatsapp con evidente violazione della disposizione dell'art. 66 disp .att. c.c. e con la conseguenza che la convocazione non poteva dirsi perfezionata. Tale vizio non implica la nullità della delibera essendo espressamente indicato dalla legge come motivo di annullabilità della medesima da parte dell'assente, come nel caso della odierna attrice. In generale strumenti come ### non permettono di avere certezza sull'effettivo inoltro, ricezione e lettura della convocazione per cui l'amministratore è tenuto a seguire le modalità previste dalla legge in modo esclusivo; di conseguenza, ### potrà essere considerato solo un canale comunicativo preparatorio alla futura convocazione secondo le modalità di legge. In altre parole, l'amministratore vi può ricorrere semplicemente per segnalare - se lo desidera - che entro poco tempo verrà inoltrata una comunicazione formale sulla riunione di condominio ( ### Tribunale di pag. 5/6 Monza sentenza 1734/2024 ). ### del primo motivo di impugnazione esime questo giudicante dall'esame degli ulteriori motivi di impugnazione delle delibere, in applicazione del principio della ragione più liquida per il quale il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia ictu oculi di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente inutile l'analisi di tutte le altre questioni. Il principio in parola potrebbe essere sintetizzato con il brocardo «nihil fit plura quod fieri potest per pauciora» ovvero «è inutile fare con più ciò che si può fare con meno» ( cfr. Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309: «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.»; Cass., sez. II, 29 settembre 2020, n. 20555: «Il rigetto della domanda di adempimento del contratto determina la formazione del giudicato implicito sulla validità dello stesso, a meno che la decisione non sia fondata sulla ragione "più liquida", sicché le ragioni di validità non siano state oggetto di alcuno scrutinio da parte dell'organo giudicante”). Irrilevante è anche la dedotta cessazione della materia del contendere per l'adozione da parte dell'assemblea di una successiva delibera di contenuto analogo a quello oggetto della odierna impugnazione, in quanto tale circostanza, anche se avesse comportato la caducazione della precedente delibera impugnata, avrebbe reso comunque necessario l'esame nel merito della controversia ai fini della regolamentazione delle spese sulla base dei principi della soccombenza virtuale. Devono pertanto annullarsi le delibere assunte nel corso dell'assemblea oggetto di impugnazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.   P.Q.M.  Il Tribunale di ### in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### nei confronti del ### relativo allo stabile sito in ### alla via ### n. 202, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, così provvede: - annulla le delibere assembleari assunte nel corso dell'assemblea condominiale del 10.06.2021; pag. 6/6 - condanna il condominio convenuto al pagamento delle spese legali dell'attrice che liquida in €. 3.000,00 di cui €. 275,00 per spese, oltre alla maggiorazione per spese generali IVA e ### come per legge.  ### 05.01.2026 

Il Giudice
Onorario Avv. ###


causa n. 15997/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Massimiliano Lella

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 116/2026 del 09-01-2026

... ingiuntivo ### “### Esposito” - in persona del suo amministratore p.t. - rapp.to e difeso dall'avv.to ### ed elett.te domiciliat ###### alla ### n. 1/a #### - in persona del legale rapp.te p.t. - rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elett.te domiciliat ####### alla via ### n. 64 ### da comparse conclusionali in atti ### di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato il ### “### Esposito” sito in ### alla via ### nn. 380/390 - in persona del suo ### p.t. - ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 2222/2021 reso dal ### di ### ( Giudice dott. ### e depositato in data ### con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di €. 17.227,50 oltre interessi, spese e competenze , in favore della ### spa, quale somma relativa ad oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei due impianti di ascensore del condominio stesso ( per il periodo aprile 2012/ dicembre 2019). A sostegno dell'opposizione veniva dedotta, in sintesi, in via preliminare :1) l'incompetenza per territorio del tribunale adito in favore del tribunale di Milano; 2) la revoca del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova ; 3) la nullità del contratto di manutenzione dei due (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di ### di ### - seconda sezione civile - composto dal giudice unico: dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9632 del ### dell'anno 2021 avente ad oggetto: ### a decreto ingiuntivo ### “### Esposito” - in persona del suo amministratore p.t. - rapp.to e difeso dall'avv.to ### ed elett.te domiciliat ###### alla ### n. 1/a #### - in persona del legale rapp.te p.t. - rappresentata e difesa dall'avv.  ### ed elett.te domiciliat ####### alla via ### n. 64 ### da comparse conclusionali in atti ### di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato il ### “### Esposito” sito in ### alla via ### nn. 380/390 - in persona del suo ### p.t. - ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 2222/2021 reso dal ### di ### ( Giudice dott. ### e depositato in data ### con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di €. 17.227,50 oltre interessi, spese e competenze , in favore della ### spa, quale somma relativa ad oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei due impianti di ascensore del condominio stesso ( per il periodo aprile 2012/ dicembre 2019). 
A sostegno dell'opposizione veniva dedotta, in sintesi, in via preliminare :1) l'incompetenza per territorio del tribunale adito in favore del tribunale di Milano; 2) la revoca del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova ; 3) la nullità del contratto di manutenzione dei due ascensori per la presenza di clausole vessatorie; 4) l'inadempimento nell'esecuzione del contratto da parte della società manutentrice. Vinte le spese. 
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la società opposta, chiedendo, preliminarmente la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale e, nel merito, contestando le avverse deduzioni, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto; in subordine, il riconoscimento di un indennizzo a proprio favore ex art. 2041 cc. Con vittoria delle spese di lite e compenso. 
Rigettata l'istanza ex art. 648 cpc e depositate le memorie ex art. 183 cpc, la causa veniva rinviata per l'espletamento della prova testimoniale e successivamente veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. 
All'udienza del 3.11.25, la causa veniva rinviata ex art. 281 sexies cpc da questo giudice, in sostituzione temporanea sul ruolo del GI dott.ssa ### all'udienza del 9.01.26, con concessione dei termini per il deposito di note conclusionali. Alla detta udienza, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies cpc da questo giudice. 
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza del giudice adito. 
Il condominio non è un soggetto giuridico e non ha una personalità giuridica distinta dai singoli condomini che lo costituiscono. Ne discende che i contratti stipulati dal condominio attraverso l'amministratore sono imputabili ai singoli condomini; infatti, l'amministratore rappresenta i condòmini i quali agiscono al di fuori della loro attività professionale e dunque il condominio è un consumatore (Cass. 24 luglio 2001 n. 10086). ### del condominio, nel siglare un contratto con un professionista, agisce quale mandatario dei singoli condomini ed il contratto può essere considerato come concluso da un consumatore e potrà invocarne le relative tutele riconosciute dalla legge. ### delle tutele dei consumatori è lecita ed il condominio potrà validamente invocare tutte le tutele previste dal codice del consumo. In virtù di quanto asserito, dovranno applicarsi le norme del ### del ### il quale indica come criterio per l'individuazione del giudice competente quello della residenza o del domicilio eletto dal consumatore. 
Pertanto, nei giudizi avverso i condomini, la competenza resta quella del giudice del luogo nel quale il condominio elegge la sede, che nel caso di specie, corrisponde a ### (e, dunque, non si applicano gli artt. 1341 e 1342 invocati dall'opponente), agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale (Cass. n. 10679/15); ### previsione è inoltre inderogabile, anche nel caso di eventuale individuazione di fori alternativi nei contratti verso i fornitori, non avendo alcuna valenza legale tali clausole (Corte App. Genova 555/2020). Ciò posto, non merita accoglimento il richiamo di cui all'art. 13 del contratto di manutenzione stipulato tra la ### spa e il ### il quale espressamente si applica alle controversie in ordine all'esistenza, validità, efficacia, interpretazione, esecuzione ed estinzione del contratto”, e non invece alla richiesta di pagamento di somme che l'opposta società ha provveduto a richiedere. 
Tanto premesso, si ritiene, nel merito, che le risultanze documentali impongano il rigetto dell'odierna opposizione e la consequenziale conferma del decreto ingiuntivo impugnato in questa sede. 
Anzitutto è d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore ### provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). 
Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006 e Cass. n. 16034 del 2007). 
È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato). In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del 1997; n. 3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 17371). 
E' pacifico che nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi. 
La società opponente, nel caso in esame, contesta la documentazione versata in atti dall'opposta, deducendo che la detta documentazione non ha nemmeno un valore indiziario in ordine alla sussistenza e alla quantificazione del presunto credito per manutenzione ascensore. Le contestazioni restano del tutto generiche a fronte della documentazione fornita dall'opposta e consistente nelle fatture, nel contratto di manutenzione, nonché nei cedolini degli interventi effettuati debitamente controfirmati( i cedolini di intervento venivano rilasciati dai tecnici durante le visite manutentive e su questi veniva apposta la doppia firma del tecnico manutentore e di un referente o delegato dell' opponente, utilizzatore degli impianti elevatori).
Non trova accoglimento l'eccezione sollevata dall'opponente in relazione alla presunta nullità del contratto di manutenzione in quanto, a suo dire, sarebbero nulle le clausole contrattuali che prevedono meccanismi di rinnovo tacito, laddove manchi la prova che le stesse siano state oggetto di trattative individuali.   A tal proposito, si osserva che il contratto di manutenzione dell'ascensore condominiale può essere rinnovato automaticamente se non si dà la disdetta nei termini previsti, ma le clausole vessatorie possono essere dichiarate nulle dal giudice, che può annullare la clausola in questione, ma non il contratto nella sua interezza. Per evitare controversie, è importante che il contratto sia chiaro e trasparente, con una descrizione chiara dei lavori e delle prestazioni fornite, nonché delle norme di sicurezza da seguire. 
È evidente che il rinnovo automatico di un contratto non è di per sé illecito, ma deve rispettare alcune condizioni fondamentali per essere considerato legittimo. 
Innanzitutto, se un contratto prevede il rinnovo automatico, questo deve essere esplicitamente indicato, e le parti coinvolte (fornitore e consumatore) devono essere consapevoli delle condizioni che regolano tale rinnovo. In genere, il contratto si rinnova a tempo indeterminato, con la possibilità di disdetta, come suddetto, da parte di una delle due parti. 
I consumatori, al momento della firma, devono prestare attenzione a tutte le clausole del contratto, e non accorgersi del rinnovo solo al momento del pagamento. Le normative esistenti prevedono che la trasparenza sia garantita, in modo che nessuna parte del contratto venga omessa o nascosta.  ### la normativa, chi predispone moduli prestampati deve rendere particolarmente evidenti le condizioni contrattuali, inclusi gli eventuali rinnovi automatici. In particolare, le clausole vessatorie, quelle che potrebbero creare uno squilibrio tra le parti, devono essere evidenziate e sottoposte a una seconda firma, in modo che il consumatore possa prendere atto delle condizioni che potrebbero rivelarsi svantaggiose. Se una clausola di rinnovo automatico non è correttamente sottoscritta o non è stata adeguatamente evidenziata, essa è considerata illegittima, ma nel caso in questione non si ravvisa clausola vessatoria.
Nel caso in esame, infatti, il contratto di manutenzione per ascensori, regolarmente sottoscritto dalle parti su modulo prestampato il ###, evidenzia il rinnovo automatico all'art. 10, in cui si precisa che il contratto si rinnova, salvo disdetta da comunicare almeno 6 mesi prima della scadenza. 
Con la sottoscrizione del suddetto contratto, dunque, la società opposta si è impegnata per un termine decennale a fornire un servizio di pronto intervento e manutenzione la cui predisposizione richiedeva una organizzazione pluriennale, con relativa programmazione di costi, per assicurare l'esecuzione del servizio. 
A fronte di questo impegno, il ### opponente avrebbe dovuto esercitate la facoltà di disdetta alla prima scadenza ed il diritto di recesso anticipato, cosa che non è avvenuta. 
Risulta anche che il ### nel corso della durata del contratto non soltanto ha sempre accettato tutte le visite manutentive sia ordinarie che straordinarie, ma si è anche più volte rivolto, al fine di richiedere interventi tecnici, al call center della società ### S.p.a., la quale risulta essere intervenuta per risolvere le problematiche, così come dimostrato dai cedolini di intervento allegati e controfirmati da parte opponente. ### circostanza risulta provata anche dalle dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale. Il teste, sig.  ###'### dipendente manutentista della ditta opposta, dichiara” la manutenzione semestrale è stata sempre adempiuta. A volte mi sono recato io, altre volte altri colleghi. Trattasi di due scale del fabbricato di cui al capo”, ed ancora che io mi rivolgevo per le chiavi al sig. ### condomino al primo piano che sapevo essere in casa in quanto allettato. Infatti la porta veniva aperta da una signora, la quale firmava il cedolino relativo alla manutenzione ordinaria e non. Tutte le volte che io andavo, chiamavo l'amministratrice del fabbricato. Nell'ultimo periodo rilasciavo il cedolino nel locale macchina e posso dichiarare che quando ci chiamavano prontamente andavamo. Noi, come squadra di tecnici, eravamo avvisati dal call center su segnalazione dell'amministratrice del fabbricato. Altre volte eravamo chiamati direttamente dall'amministratrice o anche dai condomini attraverso il numero verde”. 
Alla luce di quanto sopra, è da ritenersi infondata l'opposizione, proprio per il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'opponente, il quale non ha dimostrato “eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito” di cui al decreto ingiuntivo, a differenza dell'opposta società che ha, invece, offerto prova documentale dimostrativa del proprio adempimento. 
La Cassazione, in proposito, ha precisato “il convenuto ( nel caso in esame l'opponente), a fronte di una allegazione da parte dell'attore ### chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. 23 marzo 2022, n. 9439). 
Per le motivazioni esposte, l'opposizione va quindi dichiarata non fondata ed il decreto ingiuntivo confermato. 
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione di cui al D.M. n. 55/14 , (valori minimi per la poca difficoltà) ( da €. 5.201 a 26.000).  PQM ### di ### - ### - in persona del ### in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo 2222/2021 reso dal ### di ### e depositato in data ### che dichiara esecutivo; 2) Condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali in favore dell'opposta, che liquida in complessive €.2.690,00 di cui €. 150,00 per spese ed €.2.540,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, CPA ed IVA come per legge. 
La presente sentenza è stata redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., viene pubblicata con la sottoscrizione del verbale di udienza del 9.01.26 al quale è allegata, ed è immediatamente depositata in cancelleria.  ### 9.01.26 il gop dott.ssa

causa n. 9632/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Paola Corabi

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Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 2306/2025 del 03-07-2025

... approvate, considerato il rifiuto che avrebbe opposto l'amministratore alla richiesta di copia della documentazione con le raccomandate del 14.07.2021 e 15.07.2021, per corrispondenza caldaia fondo spese (spese di spedizione euro 20,75) “mai pervenuta”, spese di riscaldamento e raffreddamento per euro 906,10 e per spese ufficio cancelleria, tasse consorziali, spese bonifici. Con il quarto motivo si deduce l'irregolarità della convocazione in violazione della normativa anticovid che vietava l'assembramento in locali inidonei per la partecipazione di tutti i condomini, con conseguente illegittimità della convocazione (in violazione delle norme art. 1 DL 16/52020 n. 33 in rel. DPCM 14.01.2021; DL 22.07.21 n. 105). Con il quinto motivo si lamenta l'erronea compensazione delle spese di lite nonostante “la fondatezza dell'impugnativa per l'accoglimento di taluni motivi di gravame da parte di condominio (dopo la notifica della citazione e con l'adozione di delibera di revoca, sub I) e, comunque, per l'evidente fondatezza di tutte le censure dedotte al rendiconto condominiale (sub II, ###”. * * * 7. Il primo motivo di appello è infondato. Sostiene l'appellante che con la delibera (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### Composta dai ###. ##### Ausiliario rel. ed est.  ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1111 del ### dell'anno 2024.  ###à di ### (c.f. ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### con domicilio eletto presso lo studio in #### n. 6.   #### (c.f. ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ### con domicilio eletto presso lo studio in #### n. 17.   ### della causa: appello avverso la sentenza definitiva n. 2533 del Tribunale di ### pubblicata in data ###.  ### la parte appellante ### E ### accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano, ossia I) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare la revoca e/o l'autoannullamento della delibera avversata a seguito della delibera 11.10.22 e per l'effetto pronunciarsi cessazione della materia del contendere per soppressione della delibera originariamente avversata, con ogni conseguenza in punto spese come di seguito; ovvero comunque accertare e dichiarare nulla e/o annullabile (anche in parte qua e per i deliberati avversati) la delibera dell'assemblea 09.09.21 adottata dal #### sito in #### 10 in persona del suo amministratore #### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, relativamente al contenuto ed all'ordine del giorno avversato; II) in ogni caso, ### l'appellato al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio (per il primo ed il presente grado), oltre IVA e CAP come per pag. 2/7 legge, oltre alle spese e le competenze di mediazione e - per il caso di mancata o revocata ammissione al P.S.S. già richiesta - disporre la distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario.   III) in via istruttoria Si chiede ammettersi interrogatorio formale dell'amministratore pro-tempore e per testi sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione "se vero che". Sub cap. 1) La riunione dell'assemblea 09.09.21 si è tenuta nella sala riunione c.d. “grande” dell'### di cultura ###tedesco di via ### 16 (cfr. doc. 24 - foto sala riunioni) che rappresentata nella foto tratta dal sito dell'### la quale riporta anche le misure della sala e che mi si rammostra. Si indica come teste il titolare o legale rappresentante dell'### di cultura ### via dei ### 16 ### sig. ### di ###occorrenza ammettersi CTU che, previa misurazione della stanza, abbia ad calcolare il numero massimo delle persone accoglibili secondo le in allora vigenti disposizioni sul distanziamento. Sub cap. 2) nr. 2 dei tre termoconvettori dell'appartamento di proprietà ### del condominio ### sono stati staccati dall'impianto centralizzato fin dal 2011 da personale incaricato dal ### per lavori di manutenzione straordinaria e non piu' ripristinati ad oggi; Sub cap. 3) il terzo termoconvettore dei tre è stato staccato dall'impianto centralizzato in data ### da personale incaricato dal ### per ulteriori lavori di manutenzione straordinaria e non piu' ripristinato da oggi Sub cap. 4) nessuno dei tre termoconvettori a servizio dell'appartamento di ### nel condominio ### è collegato all'impianto centrale ed è funzionante Si indicano come testi : ing. ### geom. ### titolare o legale rappresentante #### di ###occorrenza ammettersi CTU che, verificato lo stato dei luoghi e dell'impianto, si esprima sulla funzionalità dei termoconvettori; se questi siano idonei al funzionamento ed al consumo c.d. “volontario”; se, tenuto conto dei consumi complessivi, sia stato addebitato o meno alla ricorrente anche i costi del consumo c.d.  “volontario” ### disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. 
Per la parte appellata ### la Corte adita, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, respingere l'appello proposto, con conferma dell'impugnata sentenza. 
Valuterà poi la Corte se sussistano gli estremi per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96,3 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia. 
Con vittoria di spese e compensi di causa. 
FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di ### la società di mutuo soccorso ### conveniva in giudizio il ### in ### per sentire dichiarare la nullità o, in subordine, l'annullamento delle delibere adottate dall'assemblea dei condomini il ###.  1.1. Esponeva parte attrice: pag. 3/7 - l'illegittimità della convocazione in violazione della normativa anticovid in materia di distanziamento nel luogo della riunione; - l'illegittimità della deliberazione adottata nella parte in cui si approva il rendiconto 2020/2021 in violazione dell'art. 1130-bis c.c., per difetto dei documenti prescritti e l'ingiustificato addebito di un saldo negativo di € 22.627,48 e di altre spese senza documenti giustificativi.  2. Si costituiva il ### resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto come da comparsa di costituzione e risposta.  3. Il Tribunale di ### istruita la causa con l'acquisizione di documenti, così disponeva 1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di nullità/annullabilità/invalidità della delibera del 09.09.2021 ### complesso ### 2) spese di lite compensate.  4. Rilevava il Tribunale per quello che ancora rileva: - la successiva delibera del ### del 10/11/2022, sui medesimi argomenti di cui alla delibera impugnata nel presente giudizio, determinava la cessazione della materia del contendere; - nel merito, in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, l'impugnazione veniva ritenuta infondata sull'asserita violazione della normativa anticovid 19 per il mancato rispetto delle disposizioni in tema distanziamento sociale, non avendo parte attrice fornito alcun elemento comprovante lo svolgimento dell'assemblea in violazione delle distanze interpersonali; - infondate erano anche le asserite irregolarità del rendiconto 2020/2021 composto anche dal registro di contabilità, con i movimenti in entrata ed in uscita in ordine cronologico, l'indicazione dei fondi disponibili e delle eventuali riserve (riepilogo finanziario o stato patrimoniale). dalla nota esplicativa sintetica con i rapporti in corso, “seguendo l'anno finanziario del ### che va dal 1 luglio di ogni anno e termina il 30 giugno”; - infondate erano anche le tardive doglianze sulle gestioni precedenti non più contestabili “se non al momento in cui sono stati approvati i rendiconti relativi”.  5. Per la riforma della sentenza proponeva appello la società di mutuo soccorso ### Si costituiva il ### chiedendone il rigetto come da comparsa di costituzione e risposta. 
Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.  * * *  6. I motivi di appello. 
Con il primo motivo di appello si sostiene che: “la delibera 11.10.21 non ha approvato lo stesso ordine del giorno, ma ha accolto le doglianze formalizzate dall'appellante con motivo sub II) (in punto di convocazione in locali inidonei) e sub ### (in punto di riparto dei costi delle spese postali) e, adottando, nuova delibera di sostanziale revoca con riguardo ai punti contestati”. pag. 4/7 Con il secondo motivo si lamenta che erroneamente il primo giudice avrebbe affermato la regolarità del rendiconto consuntivo in assenza “dei requisiti formali richiesti dall'art.  1130 bis cpc per costituire valido rendiconto condominiale”. 
Con il terzo motivo si deduce che erroneamente nella sentenza si affermerebbe la regolarità delle singole scritture contabili del rendiconto, in difetto di prova si ritiene che il debito esposto a carico di ### “sia il saldo di gestione di delibere precedenti (non avversate o contestate)” pari ad € 29.605,65, nulla avrebbe motivato in punto di spese postali illegittimamente suddivise ad personam (anziché per millesimi pur trattandosi di spese di gestione), la mancanza di pezze giustificative relative a spese approvate, considerato il rifiuto che avrebbe opposto l'amministratore alla richiesta di copia della documentazione con le raccomandate del 14.07.2021 e 15.07.2021, per corrispondenza caldaia fondo spese (spese di spedizione euro 20,75) “mai pervenuta”, spese di riscaldamento e raffreddamento per euro 906,10 e per spese ufficio cancelleria, tasse consorziali, spese bonifici. 
Con il quarto motivo si deduce l'irregolarità della convocazione in violazione della normativa anticovid che vietava l'assembramento in locali inidonei per la partecipazione di tutti i condomini, con conseguente illegittimità della convocazione (in violazione delle norme art. 1 DL 16/52020 n. 33 in rel. DPCM 14.01.2021; DL 22.07.21 n. 105). 
Con il quinto motivo si lamenta l'erronea compensazione delle spese di lite nonostante “la fondatezza dell'impugnativa per l'accoglimento di taluni motivi di gravame da parte di condominio (dopo la notifica della citazione e con l'adozione di delibera di revoca, sub I) e, comunque, per l'evidente fondatezza di tutte le censure dedotte al rendiconto condominiale (sub II, ###”.  * * *  7. Il primo motivo di appello è infondato. 
Sostiene l'appellante che con la delibera 10/11/22 il condominio “pur confermando il rendiconto consuntivo 2020-2021 - con il conto consuntivo 2021-2022…corregge il vizio che era stato rilevato da ### in punto di addebito delle spese postali (suddivise per proprietario, anziché per quote, trattandosi di spese generali)”, v. pag. 8 atto di appello.  7.1. Come documentato dal ### con delibera 11/10/22 l'assemblea ha deliberato “di sostituire la delibera del 9/9/2021, riapprovando tutti i punti”, v. pag. 10 comparsa di cost. e risposta dell'appellata. 
Va dunque esente da censure la statuizione con cui il tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere per la intervenuta sostituzione della delibera impugnata dalla soc. ### adottata dall'assemblea dei condomini il ###, facendo venir meno la situazione di contrasto fra le parti. 
Con conseguente assorbimento di ogni altra censura proposta sul punto dall'appellante.  8. Per ragioni di priorità logica si esamina il quarto motivo di appello sulla irregolarità della convocazione. 
Sul punto, in disparte la sussistenza o meno dell'interesse dell'attrice ora appellante sulla scelta del luogo dell'assemblea non avendo partecipato ed in assenza di richieste pag. 5/7 sulla prevista modalità in videoconferenza (cfr. art. 66 disp. att. c.c., nel testo vigente in ragione del tempo), si osserva: - secondo l'appellante pur avendo la sala una capacità di 48 posti non sarebbero stati sufficienti nell'ipotesi di partecipazione di tutti i condomini; - all'assemblea dei condomini convocata “presso l'### di ###Tedesco” risultano 20 partecipanti fra condomini e delegati (oltre all'amministratore e ad un consulente su un punto dell'o.d.g.); - in relazione ai partecipanti all'adunanza e agli spazi complessivi non sono emersi concreti impedimenti; - peraltro, è documentata e non contestata la disponibilità dell'### di altre due sale per l'uso anche in video collegamento, evidentemente, in base all'affluenza. 
Il motivo, pertanto, non può essere accolto.  9. Anche il secondo e il terzo motivo di appello, entrambi sul rendiconto 2020/2021, sono infondati e vanno respinti per le assorbenti considerazioni che seguono.  9.1. In tema di condominio degli edifici, infatti, tenuto conto della necessaria semplicità e snellezza della gestione dell'amministrazione del condominio, per la validità della delibera di approvazione del bilancio non è necessario che la relativa contabilità sia tenuta dall'amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione. 
Nella specie, sempre ai fini della soccombenza virtuale, il rendiconto consuntivo 2020/2021 composto dai documenti contabili prescritti, ossia il registro di contabilità con spese elencate, il riepilogo finanziario e la nota sintetica, oltre allo stato di ripartizione, appare idoneo a consentire la immediata verifica da parte dei condomini, così come richiesto dal citato art. 1130-bis c.c..  9.2. Ciò posto, si osserva: - sono “meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., comma 2"; - il giudice può sindacare l'annullabilità di tale deliberazione “a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda “ai sensi dell'art.  1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione” ( Cass. S.U. 9839/2021); - in particolare, il rendiconto condominiale, in forza di un principio di continuità, deve, cioè, partire dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente, a meno che l'esattezza e la legittimità di questi ultimi non siano state negate con successiva sentenza; - una volta che il bilancio consuntivo sia stato approvato con la maggioranza prescritta dalla legge, l'amministratore, per ottenere il pagamento delle somme risultanti dal bilancio stesso, non è tenuto a sottoporre all'esame dei singoli condomini i documenti giustificativi, dovendo gli stessi essere controllati prima dell'approvazione del bilancio, pag. 6/7 senza che sia ammissibile la possibilità di attribuire ad alcuni condomini la facoltà postuma di contestare i conti, rimettendo così in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza (cfr. Cass. 3402/1981); - infine, “non ha senso invocare al riguardo il limite della dimensione annuale della gestione condominiale, la quale vale ad impedire, piuttosto, la validità della deliberazione condominiale che, nell'assenza di un'unanime determinazione, vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione pluriennale di spese” (cfr.  7706/1996).  9.3. Inoltre, su quanto ulteriormente contestato dall'appellante si aggiunge: - sugli oneri pregressi (saldo negativo), ovvero già oggetto di approvazione con precedenti deliberazioni, non è stata allegata né provata, quanto meno, l'avvenuta impugnazione; - sulla ripartizione in concreto di spese condominiali sopra indicate, ricordato che per l'attività svolta a favore del singolo condòmino, ad esempio le spese postali per l'avviso di convocazione dell'assemblea, tali oneri sono inquadrabili nell'ambito dell'art. 1123, comma 2, c.c., quanto alle spese di riscaldamento e raffreddamento sostiene l'appellante che sarebbe pendente un contenzioso senza tuttavia specificare l'oggetto e l'esito definitivo; - per l'asserita mancanza delle “pezze giustificative” la richiesta del condomino di prendere visione dei documenti giustificativi ed estrarne copia “dal 2008 al 2017”, appare eccessivamente indeterminata in relazione a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità (“purché l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione”, cfr. Cass. 19210/2011 e 15996/2020) e alla rilevanza nell'odierno giudizio, sul rendiconto 2020/2021, di documentazione genericamente menzionata risalente a circa 4 anni prima o più; - peraltro, come precisato con la comunicazione dell'amministratore del ### “la documentazione contabile è stata sempre portata e messa a disposizione dei condomini nelle assemblee di approvazione del bilancio”, v. doc. 11, racc.  22/7/2021 fasc. convenuto, e dunque, non avendo partecipato all'assemblea del 9/9/2021 (e del 10/11/2022), tali censure non possono essere accolte.  10. Anche l'ultimo motivo sulla regolamentazione delle spese di lite di primo grado è infondato. 
E' incontrovertibile la soccombenza dell'attore ora appellante e pertanto non sussiste alcuna violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..  11. La domanda di condanna dell'appellante per violazione dell'art. 96 c.p.c., peraltro meramente enunciata dall'appellato, non può essere accolta. 
La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente. 
Non essendo emersi chiari e concordanti elementi in tal senso, la domanda deve essere rigettata.  12. In conclusione, visto l'esito complessivo e in applicazione del principio di soccombenza virtuale sulla cessata materia del contendere, le spese del grado sono liquidate come in dispositivo in favore del #### tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva e dell'esclusione della fase istruttoria. pag. 7/7 P.Q.M.  La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: 1) rigetta l'appello; 2) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.; 3) condanna la società di mutuo soccorso ### al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in € 5.810,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore del ### 4) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). 
Cosi deliberato in data ###.  ### Ausiliario est. ###

causa n. 1111/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Marchio Francesco, Enrico Schiavon

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