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### da 1 a 13 N. 15848/2022 r.g.a.c. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 15848/2022, promossa da: ### N. 62, Napoli, (C.F. 8007480631) - in persona dell'amministratore p.t., dott. ### - con sede ###, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via ### n. 16, presso lo studio degli avv.ti ### c.f. ###; ### c.f. ###; ### c.f. ###, dai quali è rappresentato e difeso.
OPPONENTE ### da 2 a 13 ### S.R.L. (C.F. ###) - in persona del suo legale rappresentante pro tempore ### - con sede ###/E, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### dalla quale è rappresentata e difesa. ### le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18-9-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I. tratteneva la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data ### il #### N. 62, NAPOLI, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3096/2022, emesso dal Tribunale di Napoli e notificato il ###, con il quale gli veniva intimato il pagamento di euro 98.265,76, oltre interessi e spese, in favore della ### S.R.L, in forza di fatture emesse da quest'ultima per prestazioni di pulizia rese in favore del ### (si precisa che nel ricorso monitorio l'istante faceva riferimento a servizi di portierato ed accessori connessi dei locali condominiali e delle aree esterne annesse).
Deducendo il mancato pagamento di fatture per un totale di euro 98.265,76, la ### srl chiedeva ed otteneva il provvedimento monitorio de quo, avverso il quale spiegava opposizione l'ente condominiale. ### da 3 a 13 Quest'ultimo assumeva, innanzitutto, che il contratto intercorso tra le parti avesse avuto ad oggetto esclusivamente la cura del verde e le connesse opere di giardinaggio, senza comprendere ulteriori servizi di portierato, contrariamente a quanto assunto nel ricorso monitorio.
Inoltre, lo stesso eccepiva che nel corso del rapporto, più volte, la appaltatrice si era resa inadempiente all'obbligazione contrattualmente assunta, costringendo il condominio ad affidare l'esecuzione delle medesime prestazioni, oggetto del contratto per cui è causa, ad altra ditta, ### il ### di ### alla quale il condominio aveva corrisposto l'importo complessivo di oltre 6.000,00 euro, che andavano, pertanto, compensati, a dire dell'ingiunto, con il credito vantato dalla controparte.
Infine, l'intimato eccepiva la parziale infondatezza delle pretese creditorie fatte valere dalla ricorrente, deducendo che l'ente di gestione aveva provveduto, nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022, a onorare parzialmente le fatture insolute mediante assegni e bonifici bancari, il tutto per un totale di euro 48.500,00.
Si costituiva, in data ###, la società ### S.r.l., esponendo di avere concluso con il condominio, in data ###, un contratto avente ad oggetto attività di pulizia dei locali condominiali e delle relative pertinenze. ### precisava che l'indicazione, contenuta nel ricorso, dell'attività di portierato doveva considerarsi frutto di un mero errore materiale, trattandosi di un'inesattezza di fatto comprovata dalla piena corrispondenza tra l'oggetto contrattuale e la descrizione dei servizi riportati nelle fatture emesse. ### da 4 a 13 ### la narrazione della opposta, il contratto in questione, in mancanza di disdetta, si rinnovava tacitamente di anno in anno, sino a quando, nel mese di luglio 2022, a causa del persistere delle gravi morosità del ### la ### S.r.l. si vedeva costretta a risolvere il rapporto contrattuale, avendo maturato, a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo de quo, nel periodo compreso tra marzo e luglio 2022, un ulteriore credito, pari ad euro 22.699,20. ### S.r.l. riferiva, altresì, di avere inviato all'odierno ingiunto una lettera di diffida e messa in mora, notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, nonché di averlo convocato in sede di mediazione obbligatoria, procedura che si concludeva con esito negativo. In tutte queste occasioni - secondo quanto allegato dalla opposta - il condominio non sollevava contestazione alcuna in ordine alle prestazioni fatturate, limitandosi a formulare richieste di dilazione dei termini per l'adempimento.
Parte opposta evidenziava, dunque, l'assenza di qualsivoglia contestazione da parte del condominio in ordine all'adeguatezza e regolarità del servizio prestato. ###.I. con ordinanza del 1-12-2022, respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e all'esito degli stessi, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso, si osserva quanto segue. ### opponente eccepisce, in primo luogo, che oggetto del contratto stipulato tra le parti sarebbe stato esclusivamente la cura del verde ### da 5 a 13 condominiale e non già servizi di portierato ed accessori connessi, come sostenuto dalla ricorrente. ### contesta, dunque, le fatture de quibus nella parte in cui sono indicati servizi di portierato, non richiesti, né concordati contrattualmente.
La deduzione di parte opponente non è fondata.
Il Giudice è tenuto a valutare il contenuto effettivo della pretesa azionata, non limitandosi alla mera formulazione letterale della domanda, ma interpretandola in virtù delle circostanze esposte e della documentazione prodotta, al fine di accertare ciò che in sostanza viene richiesto, indipendentemente dal tenore formale dell'esposizione.
Ebbene, nel caso di specie, dall'esame del contratto prodotto in atti dalla opposta - contratto non disconosciuto dall'opponente, che ne ha anche richiesto l'esibizione -, emerge che l'oggetto dell'accordo comprendeva una pluralità di attività di pulizia e manutenzione delle parti comuni condominiali, puntualmente elencate nella scheda esecutiva allegata al medesimo accordo.
La disamina delle fatture prodotte in sede monitoria evidenzia, altresì, la corretta corrispondenza tra le prestazioni fatturate e quelle previste contrattualmente, risultando le descrizioni ivi riportate conformi alle attività oggetto del rapporto negoziale.
Pertanto, deve ritenersi che l'indicazione, nel ricorso, di servizi di portierato costituisca un mero errore materiale, come, peraltro, riconosciuto dalla stessa opposta nella comparsa di costituzione e risposta, non idoneo ### da 6 a 13 ad incidere sulla sostanza della pretesa creditoria, la quale trova, invece, fondamento nelle prestazioni effettivamente eseguite e documentate. ### parte, non può essere sottaciuta la circostanza che il ### abbia sollevato contestazioni in ordine alla descrizione delle fatture soltanto in epoca notevolmente successiva, e precisamente in occasione della proposizione del presente giudizio, dopo un lasso di tempo durante il quale si sono svolte plurime attività volte alla definizione bonaria della controversia. ###'opposta eccepisce che i pagamenti allegati dal condominio non vadano imputati a riduzione della pretesa creditoria oggetto del presente procedimento. Le disposizioni di bonifico e gli assegni emessi in favore della società ### s.r.l. si riferirebbero, infatti, a fatture diverse da quelle poste a base del ricorso monitorio e scadute da più tempo. ### la tesi della opposta, in mancanza di una specifica imputazione da parte del debitore - il quale, nelle causali dei bonifici, si è limitato a indicare genericamente “fatture insolute” - l'imputazione dei pagamenti va effettuata secondo i criteri dettati dall'art. 1193 Pertanto, in assenza di dichiarazione circa il debito che si intende soddisfare, i pagamenti vanno imputati ai debiti già scaduti e, tra questi, a quelli più antichi.
A tal fine, l'opposta ha prodotto una revisione contabile, redatta dal dott.### dottore commercialista, allegata alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., dalla quale si evidenzia la ### da 7 a 13 corrispondenza tra i pagamenti effettuati dal ### e le fatture emesse, diverse da quelle poste a base del ricorso monitorio, precisando che quelle contraddistinte dai numeri da 745/20 a 1204/20 sono state adempiute a mezzo dei due assegni bancari indicati nella relazione, emessi nel periodo successivo al provvedimento monitorio.
Sulla base di tale ricostruzione, la ricorrente ha rideterminato la propria pretesa creditoria in euro 88.265,76, a fronte dell'importo originariamente richiesto di euro 98.265,76.
Tuttavia, l'eccezione sollevata non appare condivisibile.
Invero, l'art. 1193 c.c. prevede che, in mancanza di dichiarazione del debitore, l'imputazione dei pagamenti debba essere effettuata secondo un ordine prestabilito dal dettato codicistico, in forza del quale si estinguono prioritariamente i debiti già scaduti e, tra più debiti scaduti, quello meno garantito, ovvero, tra più debiti ugualmente garantiti, quello più oneroso per il debitore e, tra più debiti ugualmente onerosi, quello più antico.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, in via consolidata, ha chiarito che “il creditore che agisce per il pagamento è onerato della prova del titolo del proprio diritto, non anche del mancato pagamento; l'onere della prova torna a gravare sul creditore solo ove, a fronte dell'esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia specificamente riferibile a un determinato credito, egli controdeduca che tale pagamento debba imputarsi ad altra obbligazione” (Cass. civ. n. 13477/2025; Cass. civ. 18255/2024; Cass. civ. n. 27247/2023; Cass. civ. n. 450/2020).
Nel caso di specie, risulta che il ### abbia effettuato una serie di pagamenti in favore della ### s.r.l., regolarmente documentati in atti e confermati dalla stessa società mediante produzione del proprio estratto ### da 8 a 13 conto bancario, nonché mediante riconoscimento degli assegni bancari imputati alle fatture oggetto di causa. Tali versamenti, effettuati mediante bonifico bancario o assegno, riportano causali generiche “fatture insolute” e non consentono di individuare con certezza le specifiche obbligazioni cui si riferiscono.
La società opposta ha provveduto, pertanto, a imputare detti pagamenti alle fatture più risalenti, sino all'anno 2018.
Tuttavia, la medesima non ha assolto all'onere di provare l'esistenza delle obbligazioni anteriori, limitandosi a produrre una revisione contabile priva dei documenti giustificativi (contratti, ordini o documenti fiscali) idonei a comprovare la sussistenza del credito originario.
Pertanto, i pagamenti effettuati dal ### non possono essere imputati alle fatture nn. 1576/18, 1577/18, 1578/18, 1579/18, 1580/18, 1581/18, 1582/18, 1583/18, 58/19, 59/19, 60/19, 61/19, 62/19, 63/19, 64/19, 65/19, 153/19, 154/19, 306/19, 307/19, 308/19, 309/19, 310/19, 311/19, 444/19, 445/19, 446/19, 447/19, 448/19, 449/19, 450/19, 451/19, 580/19, 725/19, 935/19, 936/19, 937/19, 938/19, 939/19, 940/19, 941/19, 942/19, 1087/19, 1096/19, 1097/19, 1098/19, 1099/19, 1100/19, 1101/19, 1102/19, 1103/19, 1274/19, 1275/19, 1276/19, 1277/19, 1278/19, 1279/19, 1280/19, 1281/19, 435/20, 603/20, 604/20, 605/20, 606/20, 607/20, 608/20, 609/20, 610/20, 742/20, 743/20, 744/20, 721/19, 722/19, 723/19, 724/19 e 725/19, non essendo stati suffragati da una idonea prova della loro effettiva esistenza e riferibilità ad obbligazioni del ### Possono, invece, considerarsi provate e rilevanti ai fini del presente giudizio unicamente le obbligazioni consacrate nelle fatture allegate in sede monitoria, atteso che la validità delle stesse non è inficiata dalle ### da 9 a 13 contestazioni del condominio del tutto generiche e non idonee a incidere sull'accertamento del rapporto obbligatorio sottostante, che non risulta oggetto di specifico disconoscimento.
Di talché, alla luce dell'art. 4 del contratto stipulato tra le parti, l'obbligazione di pagamento sorge unicamente a seguito dell'emissione e ricezione della fattura e i pagamenti allegati dal condominio possono essere imputati soltanto alle fatture emesse a decorrere dal 30-4-2020, data di emissione della fattura n. 745/20, la più risalente tra quelle prodotte.
Di conseguenza, in assenza di prova dell'esistenza di ulteriori obbligazioni anteriori e della riferibilità alle stesse dei pagamenti in questione, deve ritenersi che l'imputazione degli stessi debba essere effettuata alle fatture oggetto del ricorso monitorio, a decorrere dalla più antica, ossia dalla 745/20 del 30-4-2020.
Dalla disamina della documentazione prodotta e dell'estratto conto bancario della ### s.r.l. risulta che, successivamente a tale data, sono stati eseguiti in favore della opposta pagamenti per un totale di euro 43.500,00.
Ed infatti, il primo bonifico elencato dall'opponente a pag.3 dell'atto di opposizione risulta eseguito in data ### (v.allegato 7 di parte opponente) e, quindi, in epoca antecedente alla data di emissione della fattura n.745/20 del 30-4-2020. Inoltre, dall'estratto conto depositato dall'opposta in data ### si ricava che tale bonifico del 17-4- 2020 recava quale causale indicata dal condominio “ ### A #### 62 ### 2019”, ragion per cui, non essendo state azionate con il ricorso monitorio de quo ### da 10 a 13 fatture dell'anno 2019, ma solo fatture a partire dall'anno 2020 in poi, il detto pagamento di euro 5000,00 non può essere imputato alle fatture oggetto del presente procedimento.
Considerato che l'importo complessivo delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo ammonta a euro 98.265,76, il credito residuo della società opposta deve essere rideterminato, per differenza tra quanto accertato e quanto corrisposto dal 30-4-2020, in euro 54.765,76. Il tutto oltre interessi ex art.1284 comma 4 cc dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo. ### opponente deduce che, a seguito dell'inadempimento contrattuale della convenuta ###, si sarebbe resa necessaria la sostituzione della stessa con altra impresa, identificata nella ditta ### il ### di ### al fine di supplire alle carenze esecutive riscontrate nella prestazione resa dalla ### s.r.l. ### sostiene, pertanto, di avere diritto al rimborso delle somme corrisposte a tale ditta, da imputarsi in rivalsa alla parte opposta, per l'importo complessivo di euro 6.000,00, somma che si afferma comprovata mediante la produzione delle relative fatture e delle matrici di assegni versate in atti. ### sollevata da parte opponente non può essere accolta.
Invero, la mera produzione delle matrici degli assegni (all. 5 e 6 di parte opponente) non è idonea a fornire prova dell'effettivo pagamento delle somme in questione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la matrice di un assegno costituisce una mera annotazione proveniente dal traente e, in ### da 11 a 13 assenza del titolo e della prova dell'incasso, non assume alcuna rilevanza ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento” (Cass. 15709/2021).
Pertanto, nel caso di specie, la produzione in giudizio delle suddette matrici, recanti l'intestazione “### BPM” e l'indicazione del beneficiario ### il ### non può essere considerata elemento probatorio sufficiente a dimostrare l'effettiva corresponsione delle somme dedotte.
Ne consegue che la richiesta del ### opponente di imputare alla convenuta l'importo di euro 6.000,00, a titolo di rimborso per le spese asseritamente sostenute in ragione delle inadempienze contrattuali della ### s.r.l. deve essere disattesa per difetto di prova del relativo esborso. ### spese della fase monitoria vanno sopportate in via definitiva dall'ingiunto soccombente.
Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi, stante la natura documentale della causa, con attribuzione al procuratore antistatario, ####, va respinta la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 cpc, avanzata dall'opposta. Innanzitutto, si rileva che l'affermazione di responsabilità per lite temeraria postula il carattere totale (e non ### da 12 a 13 parziale) della soccombenza; ciò che non ricorre nel caso di specie, essendo stata in parte accolta l'opposizione.
Inoltre, sulla base degli atti non si ravvisa né mala fede, né colpa grave nel comportamento del ### né appare pretestuosa l'iniziativa giudiziale espressa dallo stesso con l'atto di opposizione. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Accoglie in parte l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo 3096/2022 del Tribunale di Napoli; 2) Condanna il ### N. 62, Napoli, al pagamento, in favore della opposta, della somma di euro 54.765,76, oltre interessi ex art.1284 comma 4 cc dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo; 3) Respinge la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, ex art.96 cpc, avanzata dall'opposta; 4) Condanna il ### N. 62, Napoli, al rimborso in favore della ### S.R.L. delle spese della fase monitoria, liquidate in euro 1.750,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge; 5) Condanna parte opponente al rimborso in favore dell'opposta delle spese del presente procedimento di opposizione, liquidate in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario, ### Napoli 12-12-2025 ### da 13 a 13 Il Giudice
Dott.ssa ###
causa n. 15848/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Stravino Luigia, Fusco Anna