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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10727/2025 del 20-11-2025

... ancora la Suprema Corte, ha precisato che la colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili ( Cass. 8924/2019). Nel caso in esame la convenuta nemmeno ha contestato di non aver provveduto alla consegna della merce. Deduce soltanto che tanto sarebbe da imputarsi al ritardo con cui la stessa committente, odierna attrice, avrebbe trasmesso l'abaco degli infissi, precisamente solo in data ###. Precisa che a causa di tale ritardo essa convenuta non sarebbe stata messa nelle condizioni di eseguire prima la prestazione dovuta e che dallo stesso sarebbe derivato un aumento dei costi dei serramenti del 30%, tale da rendere necessario un incremento del prezzo della fornitura. Rileva, tuttavia, il ### che, per quanto non possa sostenersi l'essenzialità del termine di adempimento, peraltro nemmeno dedotta, l'effettivo aumento dei costi della fornitura è (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI NAPOLI UNDICESIMA SEZIONE CIVILE ### 20/11/2025 ###.G. ###. 21326/2023 Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto; lette le note depositate in atti, con le quali sono state richiamate le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni; decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies Il Giudice dott.ssa REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - ### - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa ### in data 20 novembre 2025 pronuncia la seguente ### nella controversia civile iscritta al n. 21326 del ### dell'anno 2023 decisa con il modulo procedimentale di cui all'art 281 sexies c.p.c. e vertente TRA ### codice fiscale ###, in persona del legale rappr. p.t. elett. domiciliata a Napoli, alla via ### D'### n.6, presso lo studio dell'Avv. ### e dell'Avv.  ### , PEC ###; ###, che la rappresentano e difendono, come da mandato in atti ### E ### S.r.l., P. IVA ###, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### P.E.C.: ###, che la rappresenta e difende come da mandato in atti ### Oggetto: risoluzione per inadempimento ### con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 20 novembre 2025 le parti concludevano come da atti introduttivi ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ###, ### s.r.l. evocava in giudizio ### s.r.l. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “### e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto/preventivo stipulato in data ### con accettazione del 19.7.2022 per colpa esclusiva di ### S.R.L.; 2. Per l'effetto, condannare ### S.R.L. al pagamento della somma di € 16.930,06 (sedicimilanovecentotrenta/06) quale restituzione dell'acconto versato e mai restituito, oltre interessi moratori maturati dalla richiesta di restituzione (08.05.2023) al soddisfo, oltre rivalutazione monetaria; 3.  ### S.R.L. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore dei procuratori antistatari.   Costituita in giudizio la convenuta concludeva chiedendo dichiararsi inammissibile la domanda di risoluzione ed in ogni caso insistendo per il rigetto della stessa. Spese vinte con attribuzione. 
Espletate le verifiche preliminari, scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c., sostituita la prima udienza di comparizione e trattazione dal deposito di note scritte, all'esito, con ordinanza del 18.04.2024, venivano rigettate le istanza istruttorie formulate dalle parti e la causa, ritenuta matura per decisione sulla documentazione in atti, veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20 novembre 2025. Sostituita tale udienza dal deposito di note scritte, la causa viene decisa in pari data con la presente sentenza. 
Il Tribunale osserva. 
Non vi è contestazione con riguardo alla intercorrenza dei rapporti tra le parti, così come evincibili dal preventivo ### s.r.l. del 22 giugno 2022, sottoscritto per accettazione da parte attrice, avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di porte e serramenti, del tipo ivi specificato, al prezzo complessivo di euro 46.257,00 oltre ### v. doc. n. 1 fasc parte attrice) La controversia insorta tra le parti attiene, infatti, al solo aspetto esecutivo di tale rapporto negoziale, posto che parte attrice lamenta l'inadempimento della fornitura e richiede, su tali basi, la risoluzione del contratto. 
Sono noti i principi oramai da tempo affermati dalla Suprema Corte, in materia di ripartizione degli oneri probatori in materia contrattuale, sin dalla sentenza emessa a S.U 13533/2001 e reiteratamente ribaditi nel corso degli anni, secondo cui quando viene proposta una domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto a prestazioni corrispettive, il creditore che agisce deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (principio indiscusso da Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; v. tra le tante conf.,Cass. n. 5853/2023;Cass. n. 22244/2022;Cass. n. 127/2022;Cass. n. 3587/2021; n. 17403/2020;Cass. n. 13685/2019;Cass. n. 25584/2018;Cass. n. 826/2015; il medesimo principio
è applicabile anche nell'ipotesi di inesatto o tardivo adempimento, v. da ultimo, Cass. 2554/2023). 
A fronte della prova del titolo e dell'allegazione da parte del creditore dell'inadempimento, sarebbe spettato alla debitrice, odierna convenuta, fornire la prova dell'adempimento o della non imputabilità dell'inadempimento. 
Va poi ricordato che l'art 1218 c.c. pone a tale riguardo una presunzione di imputabilità a carico del debitore e, a tal proposito, ancora la Suprema Corte, ha precisato che la colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili ( Cass. 8924/2019). 
Nel caso in esame la convenuta nemmeno ha contestato di non aver provveduto alla consegna della merce. 
Deduce soltanto che tanto sarebbe da imputarsi al ritardo con cui la stessa committente, odierna attrice, avrebbe trasmesso l'abaco degli infissi, precisamente solo in data ###. Precisa che a causa di tale ritardo essa convenuta non sarebbe stata messa nelle condizioni di eseguire prima la prestazione dovuta e che dallo stesso sarebbe derivato un aumento dei costi dei serramenti del 30%, tale da rendere necessario un incremento del prezzo della fornitura. 
Rileva, tuttavia, il ### che, per quanto non possa sostenersi l'essenzialità del termine di adempimento, peraltro nemmeno dedotta, l'effettivo aumento dei costi della fornitura è circostanza non comprovata, ma in ogni caso, ininfluente. 
Per vero, il mutamento sopravvenuto delle circostanze, poste alla base del sinallagma contrattuale, avrebbe, se del caso, potuto giustificare una risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ma non avrebbe di certo autorizzato una delle parti a pretendere il pagamento di un prezzo unilateralmente maggiorato rispetto a quello già pattuito. 
I dati conoscitivi agli atti del processo non comprovano, poi, le allegazioni della convenuta con riguardo alla impossibilità di adempiere alle condizioni stabilite. 
La corrispondenza, prodotta in atti da parte convenuta, non lascia emergere, infatti, alcun ritardo nella trasmissione dell'abaco da parte dell'attrice, atteso che tale trasmissione non risulta in alcun modo sollecitata da tale parte, né emerge alcuna previsione al riguardo nel preventivo posto alla base dei rapporti tra le parti. 
Né detta corrispondenza lascia emergere elementi oggettivi da cui desumere un aumento dei costi dei materiali, come riferito dalla convenuta.
In ogni caso, anche volendo dare per dimostrate le asserzioni della convenuta, doveri di correttezza e buona fede avrebbero imposto che tale parte procedesse tempestivamente, e prima di pretendere il pagamento di un prezzo maggiorato, ad avvertire la controparte di un possibile incremento dei costi della fornitura, mettendola in mora per l'invio della trasmissione della documentazione, di cui si deduce la strumentalità rispetto all'adempimento della prestazione di consegna. 
Pertanto, pur riguardata sotto tale prospettiva la vicenda e pur volendo ritenersi sussistenti reciproci inadempimenti, per come oggetto di prospettazione da parte della convenuta, nella comparazione degli stessi la condotta della ### s.r.l. appare integrare un profilo di certa maggiore gravità, ai sensi dell'art 1455 c.c., posto che con il suo inadempimento la stessa si è resa del tutto ingiustificatamente responsabile della più importante alterazione del sinallagma contrattuale, non avendo posto in essere la principale prestazione di consegna, pur dopo il regolare ( e pacifico) pagamento dell'acconto da parte della committente, e non avendo mai preavvisato quest'ultima dei fatti che avrebbero potuto alterare l'equilibrio economico del contratto nel protrarsi dei tempi per l'adempimento.  ### allegato dall'attore deve allora ritenersi fatto storico processualmente conclamato, che giustifica ai sensi dell'art 1455 c.c. la risoluzione del contratto, in quanto lo stesso riguarda l' inesecuzione o comunque un non tollerabile ritardo nella esecuzione della prestazione principale posta a carico del fornitore. Per vero la gravità dell'inadempimento può ritenersi anche implicita, ove a mancare siano le obbligazioni primarie ed essenziali del contratto (v. Cass. 22521/2011, Cass. n. 1227/2006). 
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta va, quindi, accolta, sebbene non ai sensi dell'art 1454 c.c..   Vanno, infatti, accolte le contestazioni della convenuta riguardanti l'omessa indicazione degli elementi della diffida richiamati dal predetto articolo ( per vero la riduzione da 15 a 8 giorni del termine ivi prescritto non appare giustificabile, considerato il lungo tempo già trascorso dalla data del preventivo a quella della diffida). 
Detta domanda deve tuttavia trovare accoglimento ai sensi dell'art 1453 Deve, infatti, darsi continuità al principio espresso dalla Suprema Corte per cui in tema di inadempimento contrattuale, mentre nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche quella di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c., non altrettanto può dirsi nell'ipotesi inversa, nella quale sia stata proposta soltanto quest'ultima domanda, restando precluso l'esame di quella di risoluzione di diritto, a meno che i fatti che la sostanziano siano stati allegati in funzione di un proprio effetto risolutivo ( Cass. 23193/2020). 
Pertanto, nel caso di specie, l'inoperatività di una ipotesi di risoluzione di diritto del contratto non impedisce la pronuncia di risoluzione giudiziale ai sensi dell'art 1453 c.c., stante la pacifica allegazione del presupposto dell'inadempimento quale suo fatto costitutivo. 
Va dunque accolta la domanda di risoluzione del contratto, stipulato tra le parti, ai sensi dell'art. 1453c.c., per grave inadempimento della convenuta. 
Dalla risoluzione del contratto discendono gli effetti restitutori di cui all'art 1458 c.c.: la convenuta va perciò condannata alla restituzione, in favore dell'attrice, dell'acconto versato pari ad euro 16930,06 ( v. ricevuta di bonifico in atti). 
Con riguardo agli interessi va disattesa la richiesta di riconoscimento di quelli al tasso di cui al d.lgs n. 231/2002, dalla data della diffida, posto che l'obbligazione restitutoria nasce dall' indebito sopravvenuto a seguito della pronuncia costitutiva di risoluzione. 
Come chiarito dal ###, in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente ( v. Cass. n. 14289/2018). 
Gli interessi sono quindi dovuti dalla data della presente domanda giudiziale al tasso di cui al quarto comma dell'art 1284, comma 4, c.c. ( Cass. n. 423/2925). 
Nei termini di cui alle osservazioni che precedono si giustifica, pertanto, l'accoglimento della domanda proposta dall'attrice e la condanna di cui al dispositivo che segue. 
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta. La liquidazione, come da dispositivo, è eseguita in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla media complessità delle questioni affrontate e all'effettiva attività processuale espletata; valore della causa come da domanda ex art 5 d.m n. 55/2014. 
Delle spese va disposta la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari Avv.ti ### e ### P.Q.M. Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda formulata da ### e per l'effetto: a) dichiara risolto il contratto stipulato tra le parti, di cui in premessa, per inadempimento di ### s.r.l.; b) condanna ### s.r.l. alla restituzione in favore di ### dell'importo di euro € 16.930,06, oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 4 c.c. dalla data della presente domanda e sino al soddisfo; 2) ### s.r.l.; al pagamento delle spese di lite, in favore di ### che liquida in euro 3387,00, per compensi di avvocato, euro 264,00 per esborsi, oltre ### CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso, con distrazione in favore degli Avv.ti ### e ### per dichiarato anticipo. 
Napoli, 20 novembre 2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 21326/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Ferraro Ignazio Antonino, Vollero Flora

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 652/2025 del 04-12-2025

... giudizio, è emerso il prevalente e grave comportamento inadempiente della promittente venditrice alle obbligazioni su di essa gravanti in forza della stipula del preliminare di vendita di cui si discute. E, invero, risulta provata l'esistenza di numerose proposte transattive con la ### per l'estinzione del mutuo, poi non andate a buon fine, formulate dalla convenuta nell'interesse dello stesso ### per come emerso dalla prova testimoniale resa dall'avv. ### che ha curato tali trattative. Deve però evidenziarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta in comparsa di risposta, proprio perchè il termine per la stipula del contratto definitivo era stato fissato tra le parti a distanza di oltre due anni dalla stipula del preliminare, non era del tutto irrilevante, avuto riguardo al complessivo assetto di interessi risultante dal programma negoziale, il mancato pagamento delle rate di mutuo scadute nelle more della stipula del definitivo da parte della promittente venditrice. Tale obbligo, pur non convenuto espressamente tra le parti in sede di stipula del preliminare, si imponeva a carico della convenuta tenuto conto del vincolo contrattuale gravante sulla stessa in forza del mutuo (leggi tutto)...

testo integrale

R.G./C. n. 1836/2022 TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La dott.ssa ### giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1836 dell'anno 2022 del ### degli ###, vertente tra ### rappresentata e difesa dall'avv. ### (####) - ATTRICE - e ### rappresentata e difesa dall'avv. ### (####) - ###: preliminare di vendita - azione 2932 c.c.- risoluzione ### come da verbale di udienza del 9.6.2025 ### atto di citazione notificato il #### ha convenuto dinnanzi questo ### per farne dichiarare l'inadempimento agli obblighi previsti dal contratto preliminare di compravendita del 03.12.2019 e sentire pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2932 c. c., sentenza di trasferimento della proprietà dell'immobile sito in ### c.da Berbaro, costituito da villetta per abitazione facente parte del lotto 4b del complesso immobiliare ### composta da un ampio vano, cucina, bagno, ripostiglio, scala, verandina coperta e veranda scoperta a piano terra e da tre vani, bagno, vano scala, disimpegno e verandina coperta a primo piano con la relativa area libera soprastante ed avente annesso un piccolo spezzone di terreno il tutto occupante la superfice di mq 500 circa.  ### ha chiesto anche la condanna al risarcimento dei danni per mancata percezione dei canoni di locazione, per deprezzamento degli arredi comprati per l'immobile promesso in vendita nella misura da accertare in corso di causa. 
In via subordinata, ha chiesto la declaratoria di risoluzione per grave inadempimento della convenuta del contratto preliminare oggetto di causa e la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al mancato trasferimento dell'immobile e al suo mancato godimento, oltre a tutti gli ulteriori pregiudizi subiti ed alla restituzione della somma di euro 54.000,00, da aumentare di rivalutazione ed interessi, già versata a titolo di acconto dal defunto marito dell'attrice, ed al rimborso della somma di euro 64.000,00 per migliorie apportate all'immobile oggetto di causa.  ### ha dedotto che in data ### è stato stipulato presso lo studio del legale di fiducia un contratto preliminare tra il suo dante causa e la convenuta per la vendita del suddetto immobile; che il prezzo è stato dalle parti convenuto in euro 155.000,00 da pagarsi alla stipula dell'atto definitivo, in parte mediante consegna di contanti o assegni e, per il residuo, pari ad euro 103.121,00, con accollo del mutuo della promittente venditrice esistente presso la ### di ### Ha inoltre precisato che la promittente venditrice ha assunto l'impegno di formulare alla suddetta banca una proposta transattiva per l'estinzione del mutuo e che il termine per la stipula dell'atto definitivo di vendita è stato fissato al 31.12.2021. 
Ha aggiunto che il ### sull'immobile in questione è stata iscritta ipoteca volontaria da parte della banca ### di ### per l'importo di euro 210.000,00. 
Ha inoltre riferito che subito dopo la stipula del preliminare e la consegna delle chiavi, la parte promissaria acquirente ha iniziato ad utilizzare l'immobile eseguendo lavori di ristrutturazione e acquistando arredi e mobili per la spesa totale di euro 64.000,00, come da fatture prodotte in allegato all'atto di citazione. 
Ha lamentato che, successivamente, nelle more della stipula del contratto definitivo di compravendita, su richiesta della parte promittente venditrice aveva versato tra contanti e assegni la somma di euro 54.000,00 per il pagamento delle rate di mutuo scadute e a scadere ma che, malgrado ciò, la parte promittente venditrice non aveva formulato alcuna proposta transattiva a ### di ### per la risoluzione del mutuo e non aveva provveduto a pagare le rate del mutuo, così determinando il passaggio a sofferenza del credito, la cessione dello stesso ad altra società, rendendo impossibile l'accollo del mutuo da parte del promissario acquirente. 
Ha anche dedotto che il 3 luglio 2020 era stata iscritta ipoteca giudiziale in virtù di un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Roma ad istanza di un terzo creditore; che il ### la promittente venditrice aveva sostituito clandestinamente la serratura e le chiavi del cancello d'ingresso e dell'apertura dell'immobile occupandolo abusivamente. 
Ha anche rappresentato che il ### è deceduto il promissario acquirente ### la cui eredità è stata accettata dall'attrice con dichiarazione espressa in data ###. 
Dedotto che dal comportamento della convenuta, costituente inadempimento contrattuale, sono derivati dei danni di cui ha chiesto il risarcimento, ha così concluso: “### - ### e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inadempimento della parte promittente venditrice ### degli obblighi previsti dal contratto preliminare di compravendita stipulato in data ###; - ### e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la responsabilità di parte promittente venditrice ### ai sensi dell'art. 1218 codice civile, per l'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto preliminare di compravendita; - ### e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patiti in favore di ### per il mancato trasferimento dell'immobile, oltre a tutte le altre conseguenze dannose evidenziate in narrativa e nella misura che verrà accertata in corso di causa; per l'effetto - ### per i motivi di cui in narrativa, in favore di ### quale erede legittima di ### la proprietà dell'immobile sito in ### nella c.da Berbaro, facente parte del lotto 4b del complesso immobiliare ### composta da un ampio vano, cucina, bagno, ripostiglio, scala, verandina coperta e veranda scoperta a piano terra e da tre vani, bagno, vano scala, disimpegno e verandina coperta a primo piano con la relativa area libera soprastante ed avente annesso un piccolo spezzone di terreno il tutto occupante la superfice di mq 500 circa e confinante nel complesso con i lotti ### e ### e con lo stradale e le piazzole condominiali di accesso e rilevata in catasto al N.C.E.U del Comune di ### al foglio di mappa 288 con la particella 1347 sub 11 (c.da Berbaro p.T-1 categ A/7 classe 6 vani 7,5 rc euro 755,32) previa liberazione dell'immobile dalle ipoteche suindicate, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli, tenuto conto delle somme già corrisposte pari ad €. 54.000,00 ed ordinando al ### dei ### di ### di effettuare le trascrizioni di rito; - ### al risarcimento dei danni in favore di ### (derivanti dal mancato godimento dell'immobile, dalla mancata percezione dei canoni di locazione, dal deprezzamento degli arredi di proprietà di parte attrice) nella misura che verrà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia; - Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa come per legge; #### e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'inadempimento della parte promittente venditrice ### degli obblighi previsti dal contratto preliminare di compravendita stipulato in data ###; - ### e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la responsabilità di parte promittente venditrice ### ai sensi dell'art. 1218 codice civile, per l'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto preliminare di compravendita; - ### e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patiti in favore di ### per il mancato trasferimento dell'immobile, oltre a tutte le altre conseguenze dannose evidenziate in narrativa e nella misura che verrà accertata in corso di causa; Per l'effetto: - Dichiarare risolto il contratto preliminare di compravendita stipulato tra ### e ### - Ordinare a ### di restituire a ### la somma di €. 54.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, già versata a titolo di acconto dal defunto marito ### - ### a ### di restituire a ### la somma di €. 64.000,00, o altra che sarà ritenuta di giustizia e che sarà accertata in corso di giudizio, in ragione delle migliorie apportate all'immobile oggetto di causa dal ### e degli acquisti di arredi e altri beni mobili da quest'ultimo effettuati; - ### al risarcimento dei danni in favore di ### (derivanti dal mancato godimento dell'immobile, dalla mancata percezione dei canoni di locazione, dal deprezzamento degli arredi di proprietà di parte attrice) nella misura che verrà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia; - Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa come per legge”. 
Si è costituita con comparsa ### che ha aderito alla domanda di trasferimento dell'immobile in favore dell'attrice previo pagamento da parte della stessa del prezzo residuo della compravendita. Ha contestato il fondamento della domanda di risarcimento del danno, nonché di quella di risoluzione del contratto preliminare inter partes, di quella ulteriore di rimborso all'attrice della somma di euro 54.000,00 ed, altresì, quella di restituzione della somma di euro 64.000,00 richiesta dall'attrice a titolo di migliorie, lavori di ristrutturazione ed acquisto di mobili. 
Ha affermato non sussistere alcun proprio inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare, precisando che sono state formulate per conto dello stesso promissario acquirente, come documentato dalla corrispondenza via e-mail prodotta in allegato alla comparsa, varie proposte transattive alla ### per l'estinzione del mutuo senza però ottenere tale risultato, non essendo state le condizioni proposte accettate dall'istituto di credito. 
Ha perciò rappresentato che il mancato accollo del mutuo da parte del promissario acquirente non è dipeso dal comportamento della promittente venditrice bensì dalla mancata accettazione da parte della ### delle proposte al ribasso formulate dal ### promissario acquirente.  ### ha anche precisato che l'accollo del mutuo da parte del promissario acquirente non era subordinato al pagamento alla banca delle rate del mutuo maturate successivamente alla stipula del preliminare di compravendita. 
Ha infine dedotto che parte promittente venditrice non è stata posta nelle condizioni di stipulare l'atto definitivo in quanto il promissario acquirente ha omesso di indicare il notaio e di invitarla per la stipula, in violazione delle pattuizioni assunte; ha rappresentato che il termine del 31.12.2021, pattuito per la stipula dell'atto definitivo, non fosse essenziale, come confermato anche dall'appendice al contratto preliminare stipulato in pari data. 
Aderendo alla domanda di esecuzione in forma specifica del contratto avanzata dalla parte attrice, previo pagamento del residuo prezzo pattuito in euro 103.521,00 per il trasferimento del bene e con l'integrale rigetto delle richieste di restituzione e di risarcimento del danno avanzate in citazione, stante la non applicabilità della disciplina delle migliorie di cui all'art. 1150 c.c., la convenuta ha così concluso: “1) ### la proprietà dell'immobile per cui è causa in favore dell'attrice, previo pagamento da parte di quest'ultima del residuo prezzo in favore della convenuta; 2) ritenere e dichiarare la domanda di risarcimento danni avanzata dall'attrice infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata e, per l'effetto, rigettarla con ogni statuizione di legge; 3) rigettare la domanda di risoluzione del contratto preliminare stipulato tra le parti per inadempimento della convenuta; 4) Conseguentemente, rigettare la domanda di restituzione in favore dell'attrice della somma di € 54.000,00 corrisposta a titolo di acconto sul prezzo, da valere quale caparra confirmatoria; 5) ### la domanda di restituzione in favore dell'attrice della somma di € 64.000,00, richiesta a titolo di migliorie, lavori di ristrutturazione e acquisto di mobilia, perché infondata e, comunque, non provata. Con vittoria delle spese e competenze di lite”.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La domanda, formulata in via principale dall'attrice ### di trasferimento della proprietà dell'immobile promesso in vendita, con contratto preliminare del 3.7.2019, non può essere accolta. 
E, invero, dagli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio, nominato in corso di causa, sono emerse difformità urbanistiche che il perito ha qualificato sanabili, previa rimozione degli abusi e sanatoria ottenibile a condizione che l'ufficio del genio civile e le autorità preposte alla tutela dei vincoli paesaggistico ed idraulico rilascino i pareri positivi di rispettiva competenza, ed affrontando un costo stimato in € 12.000,00.  ### ha anche evidenziato l'esistenza di iscrizioni ipotecarie sull'immobile in questione, eseguite contro la promittente venditrice, e ha anche riscontrato un difetto di conformità catastale oggettiva.
Il perito, arch. ### nel fornire risposta a specifico quesito (il n. 3 dell'incarico) ha, nel paragrafo 6 della sua relazione, dapprima dato atto della corretta intestazione dell'immobile alla promittente alienante e, però, ha poi testualmente riferito delle difformità riscontrate: “Per quanto riguarda la planimetria depositata negli archivi informatici del catasto con prot.  ### del 15/07/2003 (precedente al rilascio del certificato di ### si rileva che il fabbricato corrisponde all'attuale conformazione e divisione presente internamente ma difforme dalle previsioni di progetto della concessione edilizia rilasciata dal Comune di ### per quanto riguarda il vano abusivo presente con accesso esterno dalla veranda esso non è presente, la veranda è riportata con una sagoma terminale difforme sia dalla concessione edilizia che dallo stato attuale e la stessa è indicata come “### Scoperta”. Pertanto, sia che la regolarizzazione delle opere abusive vengano accolte o respinte, si dovrà procedere ad una ripresentazione della planimetria catastale che rispecchi lo stato dei luoghi e quindi una modifica catastale al ### (pagg. 6 e 7 dell'elaborato peritale). 
All'accertamento del difetto di conformità catastale da parte del ### le cui conclusioni sul punto non sono state contestate né smentite dalle parti, consegue che, in applicazione del disposto dell'art. 29, comma 1 bis, della legge 52/1985 - nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 19 del decreto legge n. 78/2010, a sua volta convertito nella legge 122/2010 - la proprietà dell'immobile per cui è causa non è suscettibile di trasferimento neppure a mezzo della sentenza la cui pronuncia è stata richiesta da entrambe le parti, in sostituzione del contratto, ai sensi dell'art. 2932 c. c.. 
Tale conclusione si pone in linea con i principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione che con la pronuncia 12654/2020 nel dirimere la questione relativa all'applicabilità, o meno, del disposto dell'art. 29, comma 1 bis, della L 52/1985, oltre che ai trasferimenti eseguiti con atti di autonomia privata, anche alla domanda della parte che chieda sentenza sostitutiva del contratto non concluso ai sensi dell'art. 2932 c. c., ha statuito che: “La pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti; in altri termini, non può accogliersi una lettura del sistema che consenta alle parti di eludere la disposizione dettata del comma 1 bis dell'articolo 29 I. 52/1985 mediante la stipula di un contratto preliminare di immobile catastalmente non regolare seguita dalla introduzione di un giudizio che si concluda con sentenza di trasferimento dell'immobile medesimo (par. 35.5.1 della motivazione). Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che: “La presenza delle menzioni catastali (l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, quest'ultima sostituibile da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale) costituisce condizione dell'azione di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c. e, pertanto, deve sussistere al momento della decisione” e che la relativa produzione “può intervenire anche in corso di causa ed è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti”. 
E, ancora, di recente la Suprema Corte ha affermato che: “La pronuncia giudiziale di trasferimento della proprietà di un immobile ex art. 2932 c.c. deve contenere l'identificazione catastale del bene, ma non necessita della dichiarazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto per la validità del contratto preliminare. Tuttavia, l'omessa dichiarazione o il mancato deposito dell'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 29 comma 1-bis, della L. 52/1985, comporta nullità rilevabile d'ufficio, anche in cassazione, se emergente dagli atti acquisiti al processo” (così, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 31/10/2024, n. 28099). 
I principi sopra espressi sono applicabili nella fattispecie in esame atteso che parte convenuta, pur concordando sulla domanda di emissione della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., non ha prodotto nelle more della decisione idonea documentazione di regolarizzazione, almeno sotto l'esaminato aspetto catastale, dell'immobile al cui trasferimento entrambe le parti ambivano. 
Ciò determina l'improcedibilità della domanda ex art. 2932 c.c. avanzata dall'attrice in via principale.  2. Ciò posto, passando adesso all'esame della domanda avanzata dalla parte attrice in via subordinata di risoluzione del contratto preliminare di vendita di cui si discute, per grave inadempimento della convenuta, deve ritenersi che tale domanda sia fondata e vada accolta.
Giova premettere, al riguardo, che ciascuna parte ha addebitato all'altra la causa della mancata stipula del contratto definitivo.  ### ha accusato la convenuta di non essersi attivata per raggiungere la transazione promessa con la ### mutuante per l'estinzione del mutuo del cui accollo da parte del promissario acquirente le parti avevano inserito una pattuizione nel preliminare; di non aver versato le rate del mutuo in questioni, così determinando il passaggio a sofferenza del credito, la cessione dello stesso ad altra società e l'avvio di un procedimento di esecuzione forzata sull'immobile promesso in vendita; di non aver assicurato la libertà dell'immobile da iscrizioni ipotecarie, essendo stata pure iscritta in data ### ipoteca giudiziale da parte della società ### in forza di un D.I. per euro 10.000,00 emesso dal ### di Roma in danno della promittente venditrice. ### ha anche addebitato alla convenuta la presenza di abusi e irregolarità catastali nell'immobile, scoperti all'esito delle indagini peritali disposte d'ufficio nel corso del presente giudizio e non segnalate al momento del preliminare di compravendita, incidenti sulla stessa possibilità di stipulare il definitivo nonché l'esistenza di un procedimento esecutivo a carico dell'immobile, avviato pure nelle more del giudizio, in conseguenza del mancato pagamento del mutuo contratto dalla convenuta. 
Di contro, la convenuta ha sostenuto che il ### (promissario acquirente e marito dell'attrice) aveva formulato proposte transattive alla ### a condizioni per lui vantaggiose, come da corrispondenza via e mail prodotta in allegato alla comparsa di risposta, ma non ritenute favorevoli dalla ### mutuante così non favorendo il buon esito delle trattative nonché l'accollo del mutuo. 
Ha sostenuto pertanto che nessuna rilevanza causale poteva attribuirsi al mancato pagamento da parte sua delle rate di mutuo nel frattempo maturate, considerato che tale pagamento non è stato neppure pattuito tra le parti come obbligo gravante sulla promittente venditrice. 
Ha affermato che nessuna diffida ad adempiere era stata formulata prima del giudizio da parte del ### né da parte dell'erede, nonostante il primo fosse tenuto per contratto ad invitare la promittente venditrice alla stipula del definitivo. Ha infine sostenuto l'irrilevanza dell'iscrizione ipotecaria da parte di ### ai fini della stipula del definitivo.
Orbene, dalla comparazione dei reciproci comportamenti tenuti dalle parti prima dell'instaurazione del giudizio, è emerso il prevalente e grave comportamento inadempiente della promittente venditrice alle obbligazioni su di essa gravanti in forza della stipula del preliminare di vendita di cui si discute. 
E, invero, risulta provata l'esistenza di numerose proposte transattive con la ### per l'estinzione del mutuo, poi non andate a buon fine, formulate dalla convenuta nell'interesse dello stesso ### per come emerso dalla prova testimoniale resa dall'avv. ### che ha curato tali trattative. 
Deve però evidenziarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta in comparsa di risposta, proprio perchè il termine per la stipula del contratto definitivo era stato fissato tra le parti a distanza di oltre due anni dalla stipula del preliminare, non era del tutto irrilevante, avuto riguardo al complessivo assetto di interessi risultante dal programma negoziale, il mancato pagamento delle rate di mutuo scadute nelle more della stipula del definitivo da parte della promittente venditrice. 
Tale obbligo, pur non convenuto espressamente tra le parti in sede di stipula del preliminare, si imponeva a carico della convenuta tenuto conto del vincolo contrattuale gravante sulla stessa in forza del mutuo in questione e anche considerato che il dovere generale di buona fede e correttezza, che governa l'esecuzione di tutti i contratti, impone al promittente venditore di fare tutto il possibile per assicurare la stipula del definitivo. 
La convenuta, infatti - alla luce delle e-mail depositate in allegato alla comparsa di risposta, in quanto inviate alla ### comunque a suo nome dall'avvocato ### anche ove siano state concordate o decise quanto al contenuto dal ### (per come emerge all'esito della prova testimoniale resa dall'avvocato ### - non poteva non sapere del fatto che tali proposte non venivano accolte dalla banca sicchè ciò rendeva ancora più importante, per assicurare il buon esito del preliminare, la prosecuzione del pagamento delle rate del mutuo al fine di agevolarne il suo accollo da parte del ### alle condizioni originariamente concordate in sede ###effetti, tale mancato pagamento da parte della convenuta promittente venditrice delle rate di mutuo nel frattempo maturate è stato determinante nell'impedire la stipula del contrato definitivo, avendo causato il successivo passaggio a sofferenza del credito dato a mutuo e, perfino, l'inizio dell'esecuzione forzata sull'immobile di cui è stata documentata da parte dell'attrice, con nota del 24.5.2025 prima della precisazione delle conclusioni, la proposizione di un'istanza di vendita forzata avanzata dalla società creditrice cessionaria del credito derivante dal suddetto mutuo. 
Deve evidenziarsi peraltro che parte attrice ha anche dimostrato che il ### promissario acquirente, aveva già versato alla promittente venditrice, prima della stipula del definitivo, e in vari momenti, somme complessivamente ammontanti ad euro 54.000,00 a titolo di acconto sul prezzo pattuito, sicchè la convenuta era stata messa nelle condizioni di pagare le rate del mutuo nel frattempo maturate. 
È pacifico invece tra le parti il fatto che le rate di mutuo, maturate nelle more della stipula del definitivo, non siano state pagate dalla promittente venditrice e ciò risulta anche confermato dal passaggio a sofferenza del credito derivante dal mutuo. 
Deve segnalarsi peraltro che la volontà di non stipulare il contratto definitivo da parte della promittente venditrice emerge chiaramente anche dalla e-mail datata 26 novembre 2020 inviata dalla Meo al ### depositata dalla parte attrice in allegato alla sua memoria istruttoria dell'1 giugno 2023 (all. 2 del ricorso possessorio prodotto in allegato al doc. 11 della memoria istruttoria depositata nel presente giudizio - fascicolo Rg. 1725/2022). 
Nella suddetta e mail, non contestata nel suo contenuto dalla parte convenuta avuto riguardo agli atti del possessorio RGN 1725/2022 confluiti nel presente giudizio, l'avv. ### difensore della ### dichiarava: “scrivo la presente per incarico ricevuto dalla signora ### ……per comunicare l'intenzione della medesima di non continuare a coltivare l'intesa per la cessione del bene sopra indicato a cagione del mancato rispetto degli accordi preliminari e, segnatamente, per non avere versato l'acconto più volte richiesto, alla stessa indispensabile per far fronte alle rate di mutuo insolute. In ragione di ciò, la invito a restituire le chiavi che a suo tempo le sono state consegnate affinchè potesse procedere a rilievi e misurazioni, anche in assenza della proprietaria, per la futura eventuale ristrutturazione della casa. A tal fine, la mia ### rimane in attesa di aver restituite le chiavi immediatamente e senza alcun indugio alla ricezione della presente missiva” (all. 11 alla memoria dell'1 giugno 2023- doc. 2 allegato al ricorso possessorio prodotto). 
Dalla suddetta e mail emerge dunque che: 1) le rate del mutuo, già all'epoca della e mail inoltrata dall'avv. ### per conto della Meo in data ###, non risultavano pagate dalla promittente venditrice nonostante, per come chiarito, tale obbligo discendeva già in forza del contratto di mutuo che la vincolava direttamente e personalmente; 2) che non aveva intenzione di addivenire più alla stipula del definitivo nonostante alla data del 26.11.2020 risultavano pure versate delle somme dal ### a titolo di acconto sul prezzo per come dimostrato nel presente giudizio. 
Inoltre, nella proposta transattiva del 9.10.2020, di poco antecedente alla e-mail del 26.11.2020 sopra citata, l'avv. ### aveva chiesto alla ### mutuante per conto della Meo di estinguere il mutuo per euro 55.000,00 rappresentando difficoltà economiche della stessa promittente venditrice conseguenti alla morte del marito e derivanti anche dalla situazione economica successiva all'emergenza del ### Dalla lettura della e mail del 15.9.2021 (allegato 6 alla comparsa di risposta) il mutuo risultava pure già ceduto da MPS ad altra società per il suo passaggio a sofferenza. 
Seppure nella successiva e mail del 27.1.2022 (doc. 14 della comparsa di risposta), inviata dall'avv. ### emergono anche difficoltà economiche della ### subentrata quale erede del ### ad accettare le condizioni transattive per l'estinzione del mutuo offerte dalla ### con le precedenti e mail del 13.12.2021, deve ritenersi che ciò non abbia reso meno grave il comportamento della Meo tenuto in precedenza, per come sopra illustrato. 
A tale condotta deve pure aggiungersi quella, di non minor rilievo, relativa al non avere la promittente venditrice neppure assicurato la piena libertà dell'immobile da ulteriori iscrizioni ipotecarie. Infatti, è documentato (doc. 5 allegato all'atto di citazione), oltre che pacifico tra le parti, il fatto che sull'immobile promesso in vendita, nelle more delle trattative con la ### mutuante per l'estinzione del muto, è stata in data ### iscritta ipoteca giudiziale per euro 10.000,00 da parte di ### cioè di altro soggetto creditore della promittente venditrice. 
La convenuta, non pagando i propri debiti, non ha assicurato la libertà dell'immobile da ulteriori iscrizioni ipotecarie sull'immobile promesso in vendita né risulta che tale iscrizione sia stata cancellata prima dell'emissione della presente sentenza né la convenuta ha offerto di procedere alla cancellazione, indicando al giudicante le relative condizioni per procedere alla liberazione dell'immobile, onde consentire l'emissione della sentenza ex art. 2932 Tale comportamento, ossia l'inadempimento della convenuta all'obbligo di assicurare il bene libero da ipoteche, posto che la sentenza ex art. 2932 c.c. non può essere emessa anche per le ragioni sopra esplicitate, rileva dunque ai fini dell'imputabilità alla convenuta della risoluzione giudiziale del contratto, domanda avanzata in via subordinata dalla parte attrice. 
Infine, per come chiarito, in corso di causa è emerso anche che l'immobile promesso in vendita non presenta le condizioni di conformità catastale oggettiva indispensabili per la valida stipula del contratto definitivo, impedendo così anche la possibilità da parte del giudice di emettere una sentenza di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 Né risulta che la convenuta si sia adoperata in vista della stipula del definitivo o dell'emissione della sentenza ex art. 2932 c.c. ad eliminare tali difformità segnalate dal ### nonostante l'### adesione alla domanda avanzata dall'attrice in via principale. 
Ne consegue che, anche ove non fosse intervenuto il decesso del ### e anche se fosse stata inviata la diffida ad adempiere da parte della sua erede attrice - che aveva comunque manifestato, anche prima dell'accettazione espressa dell'eredità, la sua qualità di erede e di voler subentrare nel contratto sin dalla proposta transattiva del 27.01.2022 inviata dall'avv.  ### (prodotta dalla stessa convenuta) nonchè con la notifica della citazione per l'introduzione del presente giudizio - non sarebbe stato possibile addivenire alla stipula del definitivo a causa del comportamento gravemente inadempiente della parte convenuta che non ha garantito la piena conformità catastale oggettiva del bene e la piena libertà dell'immobile dalle ipoteche al momento dell'emissione della presente sentenza né si è offerta di farlo, indicando le relative condizioni economiche, in vista dell'emissione della sentenza di esecuzione in forma specifica. 
Ne discende l'accoglimento della domanda di risoluzione giudiziale del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 3. ### della domanda di risoluzione del contratto comporta, come conseguenza, anche la condanna della parte convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma versata a titolo di acconto del prezzo, eseguito a mezzo di più versamenti, di € 54.000,00, atteso l'effetto retroattivo della risoluzione espressamente regolato dall'art. 1458 c.c. (Cass. civ., II, Sent., (data ud. 11/03/2010) 27/05/2010, n. 13003). 
Il versamento di tale importo a seguito della pronuncia di risoluzione del contratto risulta infatti privo di titolo e ne giustifica la restituzione (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 28/02/2013, n. 5033).  3.1. Non può invece essere accolta la domanda di rivalutazione monetaria, per come richiesto in citazione, conformemente al principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui l'obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di anticipo costituisce debito di valuta e non di valore, insensibile, come tale, al fenomeno della svalutazione monetaria, salvo che il creditore non dimostri di avere risentito, in conseguenza della svalutazione stessa, un particolare pregiudizio, risarcibile ai sensi dell'art. 1224, cpv. c.c. per l'indisponibilità della somma anticipata (v.  civ., Sez. III, 15/03/2004, n. 5237; Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 04/12/1992) 04/12/1992, n. 12942). 
Ne discende che sull'importo corrisposto a titolo di acconto del prezzo saranno dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di ogni singolo versamento sino al saldo. 
Parte attrice ha infatti a tal riguardo allegato e documentato di aver versato le seguenti somme a titolo di acconto: assegno n. 294-00 ### di €. 15.000,00 del 14.01.2020; assegno n. 298- 04 ### di €. 8.000,00 del 24.08.2020; assegno n. 414-01 ### di €. 4.000,00 del 16.06.2021; assegno n. 991-08 ### di €. 2.000,00 del 23.09.2021; assegno circolare n. 447- 07 ### di €. 8.000,00 del 02.03.2021, intestato a ### e tratto su c/c di ### presso ### e girato da ### assegno bancario n. 296-02 ### di €. 2.000,00 del 30.01.2020 intestato a ### e girato dalla stessa, tratto su c/c di ### presso la ### quietanza del pagamento effettuato da ### in favore di ### dalla stessa sottoscritto, della somma di €. 5.000,00 del 20.11.2019; quietanza del pagamento effettuato da ### in favore di ### dalla stessa sottoscritto, della somma di €. 6.500,00 del 13.11.2019; quietanza del pagamento effettuato da ### in favore di ### dalla stessa sottoscritto, della somma di €. 1.500,00 del 03.12.2019; comunicazione a mezzo pec e contestuale risposta di ### contenente allegata la copia dell'assegno n. 667-10 finale di €. 2.000,00 con girata di ### e ricevute in formato .eml. (cfr. pagina 3 memoria di parte attrice dell'1 giugno 2023 e doc. allegati da 2 a 9).  4. ### ha anche chiesto il pagamento dell'importo di complessivi € 64.000,00 a titolo di migliorie apportate all'immobile. 
Ha dedotto di aver eseguito spese di ristrutturazione dell'immobile, per l'acquisto di materiali, nonché di arredi ed elettrodomestici. A supporto della domanda ha prodotto in copia alcune fatture, relative promiscuamente alle opere ed ai beni mobili acquistati. Nel corso dell'istruttoria sono state altresì assunte le dichiarazioni testimoniali. La domanda è stata avversata dalla convenuta che ha tra l'altro dedotto la non spettanza del rimborso, atteso che la promittente acquirente ha avuto la mera detenzione e non il possesso, rimanendo esclusa l'applicabilità dell'art. 1150 c. c., dettato a tutela del diritto del possessore al rimborso dei miglioramenti. 
Orbene, tale domanda è infondata e non merita accoglimento. 
In primo luogo, nessun risarcimento del danno può essere riconosciuto all'attrice per gli arredi, gli elettrodomestici ed i beni mobili acquistati e collocati nell'immobile per cui è causa di cui sia possibile la restituzione da parte della convenuta ove ne sia dimostrata la proprietà. 
Detti beni, peraltro, non sono stati neppure elencati in modo puntuale né in atto di citazione né nei successivi atti difensivi del presente giudizio, avendo l'attrice richiamato un elevato numero di fatture allegate all'atto di citazione, con la finalità di documentarne il costo sostenuto ai fini della condanna risarcitoria richiesta, non essendo stata domandata anche la restituzione dei beni mobili asportabili.  5. A parte la questione relativa alla mancata puntuale allegazione dei beni mobili di arredamento acquistati, di cui sarebbe stata possibile una domanda di restituzione previo accertamento della relativa proprietà, deve evidenziarsi che non risulta dimostrato neppure il deprezzamento dei suddetti beni mobili, sicchè non può riconoscersi il risarcimento del danno pure a tale titolo proposto.  6. Del pari, non può riconoscersi a titolo risarcitorio, l'importo speso per l'esecuzione di opere di ristrutturazione e per l'acquisto dei materiali impiegati a tale scopo.
Risulta infatti fondata l'eccezione, sollevata dalla parte convenuta, secondo cui nella specie non è applicabile il disposto di cui all'art. 1150 c.c. non potendo qualificarsi come possesso la situazione di godimento del bene da parte del promissario acquirente in attesa di stipula del contratto definitivo. 
La norma dell'art. 1150 c.c., che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa, è di natura eccezionale e non può essere applicata in via analogica qualora nella promessa di vendita venga concordata la consegna del bene prima della stipulazione del contratto definitivo, definendosi la relazione del promissario acquirente con il bene in termini di detenzione qualificata, l'art. 1150 c.c., non si applica (conformi, seppur in fattispecie diverse dalla detenzione in base a preliminare, Cass. n. 5948 del 18/03/2005 e 13316 del 30/06/2015). 
La giurisprudenza della Suprema Corte, anche a ### (cfr. Cass. sez. U, n. 7930 del 27/03/2008, più volte ribadita come ad es. da Cass. n. 5211 del 16/03/2016) ha affermato, superando precedenti orientamenti, che nella promessa di vendita, anche quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità eventualmente conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto, la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente immesso anticipatamente nel godimento, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso. 
Deve peraltro osservarsi che nel caso di specie l'effetto anticipato del contratto è stato pure contestato dalla parte convenuta, avendo essa sostenuto che la consegna delle chiavi al promissario acquirente fu fatta solo temporaneamente per consentire delle misurazioni. 
Tale circostanza risulta confermata dalla e-mail del 26.11.2020 sopra richiamata prodotta nel fascicolo possessorio allegato dalla stessa parte attrice (doc. all.11 sopra citato). 
La convenuta ha sostenuto inoltre che la chiave dell'immobile poi è stata trattenuta arbitrariamente dal ### e tale circostanza, sostenuta in comparsa di risposta, non è stata né smentita né contestata in modo specifico dalla parte attrice nella sua memoria n. 1 ex art. 183
VI comma c.p.c. Non vi è dunque alcuna prova, né allegazione difensiva in tal senso, da cui risulti che tra le parti sia intercorso un comodato d'uso collegato al preliminare. 
In ogni caso, anche ove fosse configurabile un rapporto di comodato, funzionalmente collegato al preliminare di vendita stipulato tra le parti, ciò non consentirebbe di riconoscere a titolo di migliorie gli importi documentati nelle fatture prodotte in giudizio, atteso che, a parte la non applicabilità dell'art. 1150 c.c. per come sopra chiarito, tale costo non sarebbe neppure riconoscibile ai sensi dell'art. 1808 c.c. non avendo parte attrice dimostrato i relativi presupposti, cioè che si sia trattato di spese straordinarie sostenute per la conservazione dell'immobile promesso in vendita e che le stesse avessero carattere necessario e urgente. 
Non risulta dimostrato neppure che vi sia stato il consenso della convenuta all'esecuzione delle suddette opere.  7. Infine, va respinta anche la domanda di risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile quantificata dalla parte attrice in misura pari ai canoni di locazione che avrebbe percepito dalla scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo sino ad oggi. In comparsa conclusionale parte attrice ha chiesto l'importo di €. 58.125,00 (dal 31.12.2021 al 31.08.2025). 
Orbene, anche tale domanda non può essere accolta.  ### non ha infatti dimostrato che, nelle more della risoluzione del contratto, alla cui pronuncia è ricollegabile la suddetta domanda risarcitoria, avrebbe certamente locato il bene anziché disporne a titolo personale. 
Tale danno, qualificabile come lucro cessante, non è infatti presunto ma andava espressamente provato nel presente giudizio. 
Giova inoltre evidenziare che parte attrice, pur a fronte del mancato pagamento integrale del prezzo per l'acquisto del bene immobile, di cui lamenta il mancato godimento fino ad oggi, e, anzi, pur ottenendo per effetto della presente sentenza la condanna della controparte alla restituzione di quanto versato a titolo di acconto, ove fosse accolta tale domanda risarcitoria, otterrebbe un risultato che, in realtà, è impedito dalla stessa domanda di risoluzione contrattuale che ha proposto in via subordinata, atteso che la pronuncia risolutoria pone le parti nella stessa situazione che esse avevano prima della stipula del contratto poi risolto.
Tale danno, oltre che non dimostrato, non è peraltro neppure configurabile. 
È infatti pacifica la circostanza che la stessa attrice, anziché la promittente venditrice che aveva ancora la proprietà del bene, prima della scadenza del termine per la stipula del definitivo ha avuto il godimento diretto dell'immobile per cui è causa, avendolo rilasciato alla convenuta solo nel corso del presente processo in esecuzione dell'ordinanza emessa all'esito del giudizio che ha deciso il reclamo possessorio (cfr. verbale di udienza del 13.11.2023).  8. Del pari, non può riconoscersi all'attrice il danno per mancata stipula del definitivo e per il mancato trasferimento della proprietà dell'immobile atteso che tale danno, per giurisprudenza consolidata, è pari alla differenza tra il valore commerciale del bene al tempo in cui l'inadempimento è divenuto definitivo, coincidente con la proposizione della domanda di risoluzione, e il prezzo del bene pattuito in contratto (così, fra le tante, ### 25.### n. 6938; ### n. 1006/1992). 
Posto che ad essere risarcibile sarebbe, tutt'al più, solo tale differenza, ossia l'incremento di valore che avrebbe ottenuto l'attrice ove l'immobile fosse entrato nel suo patrimonio rispetto al prezzo pattuito in contratto (nella specie neppure versato integralmente se non limitatamente ad un acconto di cui viene disposta in sentenza la restituzione), non vi è prova che tale differenza sussista nel caso concreto atteso che l'immobile risulta pacificamente gravato da ipoteche e risulta anche documentato dalla stessa parte attrice che è stato sottoposto ad esecuzione forzata.  ### ha inoltre riscontrato difformità urbanistiche e irregolarità catastali il cui costo per il ripristino è stato quantificato in euro 12.000,00 sicchè tali costi, in realtà, determinano una riduzione del valore commerciale originario del bene. 
In ogni caso, sarebbe stato onere della parte attrice che ha pure chiesto, seppure in via generica, il risarcimento del danno per mancato trasferimento dell'immobile promesso in vendita, fornire al decidente la prova della sussistenza di tale incremento, quale misura risarcibile del mancato guadagno per come chiarito, nonché gli elementi (in primis il valore commerciale dell'immobile) per la valutazione della reale sussistenza di tale incremento, posto che il prezzo del bene è invece già desumibile dal contratto preliminare di vendita prodotto in giudizio. 
Ne consegue che anche tale domanda va respinta.  9. Vanno infine regolate le spese processuali.
Per il principio di parziale soccombenza, sussistono i presupposti per disporre la compensazione per metà delle spese di lite tra le parti. 
Parte convenuta va condannata a rifondere la restante quota spese all'attrice, liquidata come in dispositivo. 
Nella liquidazione si applicano i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 in corrispondenza del valore della causa (da 52.001 a 260.000) per tutte le fasi del processo. 
Vanno anche riconosciute le spese vive (CU 518,00 ed euro 19,09 per spese notifica) al netto della compensazione sopra riconosciuta.  9. Le spese di ### liquidate con separato decreto, vanno poste in solido a carico delle parti, nei rapporti esterni con il ### e ripartite al 50% tra le parti nei loro rapporti interni, trattandosi di spese svolte nell'interesse di entrambe le parti.  P.Q.M.  ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - dichiara improcedibile la domanda proposta ex art. 2932 c. c. da ### contro ### - in accoglimento della domanda proposta in via subordinata dalla parte attrice, dichiara risolto il contratto preliminare di compravendita del 03.12.2019 per cui è causa per grave inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condanna la convenuta alla restituzione all'attrice dell'acconto sul prezzo versato di complessivi euro 54.000,00, oltre interessi legali dalla data di ogni singolo versamento, per come indicato in parte motiva, sino al saldo; - rigetta le ulteriori domande proposte in citazione; - compensa le spese di lite tra le parti per 1/2; - condanna ### a rifondere la restante quota spese di lite sostenute da ### che liquida in euro 7.320,05 di cui euro 7.051,5 per compensi ed euro 268,55 per spese vive oltre #### rimborso spese generali come per legge; - le spese di ### liquidate con separato decreto, vanno poste in solido a carico delle parti, nei rapporti esterni con il ### e ripartite al 50% tra le parti nei loro rapporti interni. 
Così deciso in ### 2.12.2025 Il giudice

causa n. 1836/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Piruzza Francescamaria

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7908/2024 del 23-03-2024

... domandava l'accertamento della illegittimit à della condotta osservata da GS, sia ai sensi dell'art. 2598, nn. 2 e 3 cod. civ., sia ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., con conseguente condanna al risarcimento del danno patito. Con sentenza n. 7767/2019, il ### d i ### accertato il legittimo esercizio da parte di ### della cl ausola risolutiva espressa, rigettava le domande formulate da parte att rice e le domande riconvenzionali della convenuta. La Corte di ### di ### in accoglimento dell'impugnazione di GS, con la sentenz a n. 2586/ 2021, depositata i l 07/09/20 21, ha escluso la sussistenza dei presupposti per riconoscere l'intervenuta risoluzione del contratt o, ex art. 145 6 cod. civ., perché: i) le espressioni utilizzate nella comunicazione dell'8 gennaio 2015 non esprimevano una inequ ivoca volontà solutoria; i i) l'art. 14.1 del contratto prevedeva solo a favore del franchisor la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto; iii) la richiesta di risoluzione 5 di 19 non era comunque giustif icata dall'inadempimento della controparte ad alcuno degli obblighi di cui all'art. 3; iv) alla risoluzione di diritto del contra tto non poteva addive nirsi adducendo la violazione del ge (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7366/2022 R.G. proposto da: ### in p ersona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante, ### quale incorp orante di #### V ### S.r.l., elettiva mente dom iciliata in ### via ### 43, presso ### nti ### legale, rappresentata e difesa dag li avvocati S #### E ### -ricorrente contro ## S.p.a ., in persona del Presidente del Consiglio di ### e legale rappresentante p. t., #### e lettivamente domiciliata in ### VIA 2 di 19 ### 39, presso lo studio dell'avvocato ### PASSALACQUA che la rappresenta e difende unitament e all'avvocato ### -controricorrente e sul ricorso incidentale condizionato proposto da: ## S.p.a ., in persona del Presidente del Consiglio di ### e legale rappresentante p. t., #### e lettivamente domiciliata in ### VIA ### 39, presso lo studio dell'avvocato ### PASSALACQUA che la rappresenta e difende unitament e all'avvocato ### -ricorrente incidentale contro ### S.r.l.; -intimata avverso la SENTENZA della CORTE D'### O di ### 2586/2021 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2024 dal #### S.p.A., appartenente al gruppo ### conveniva davanti al ### ale di ### S.r.l., successivamente incorporata in ### S.r. l., perché fosse accertata e dichiarata l'illegittimità della risoluzione del contratto di franchising stipulato inter partes in data ###, dichiarata da ### S.r.l. con comunicazione dell'08/01/2015, e fosse acc ertato, i nvece, l'inadempimento di non scarsa 3 di 19 importanza di ### lino ### S.r.l. delle obbligazioni scaturenti dai contratto di franchising, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il contratto si era risolto ex art. 1453 cod.civ. per fatto e colpa di Co m ### olino V ecchio S. r.l., con consegu ente condanna di quest' ultima a p agare, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, la somma di euro 893.344,00, oltre agli interessi dalla data dell a domanda fin o al saldo, e, a titolo di risarcimento del danno em ergente, la somma da determinare in corso di cau sa, all'esit o di apposi ta espletanda ### o, in subordine, la somma da liquidare ex art. 1226 cod. A tal fine, GS deduceva che: nel corso degli ultimi mesi del 2014, nell'ambito di un'importante operazione commerciale di espansione della propria rete di punt i vendita sul territorio, aveva acquistato 53 supermercati ex marchio ### dislocati ne l nord ### inclusi d ue punti ven dita siti nei ### di ### e di ### dopo alcune iniz iali trattative, intercorse con il legale rappresentante di ### aveva deciso di gestire direttamene i nuovi punti vendita; Com-Tur aveva co ntestato tale de terminazione, in ragione delle conseguenze dannose che det ta apertura le avrebbe cau sato, e denunciato lo svolgimento di atti d i ass erita concorrenza sleale nonché l'irreparabile lesione del rapporto fiduciario tra franchisor e franchisee, comuni candole, in data ###, il venir men o del contratto, per nullità o per annu llamento o per intervenuta risoluzione per inadempimento a far data dal 16/01/2015; qualche giorno dopo ### aveva pubblicizzato il passaggio al marchio ### sicché era stata costretta ad agire con ricorso ex art. 700 cod.proc.civ., rigettato al pari del relativo reclamo, e poi a promuovere il giudizio per cui è causa. 
Com-Tur, costituitasi, rilevava che i rapporti di franchising tra GS e le societ à de l ### (### S.r.l., Com-Tur e ### 4 di 19 ### S.r.l., quest'ultim e, oggi, incorporate in ### a) erano avvinti da un collegamen to neg oziale, sicché alla cessazione del rapporto tra GS ed una delle società del gruppo sare bbe venuto meno anche il rapp orto tra GS e le alt re società; chiedeva l'accertamento della legittima risoluz ione del rapporto di franchising, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., allegando la violazione di specifiche clausole contenute nei contratti sottoscritti in data 1 ottobre 2007 (3.1.2., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6., 3.3.1) e del principio di buo na fede e correttezza n ell'esecuzione d el cont ratto, evidenziando che le condotte dell'attrice av evano assunt o una gravità tale da minare in radice il rapporto fiduciario alla base del contratto di franchising; in su bordine, chiedeva che il contratto venisse giu dizialmente risolto e, in ulteriore subordine, che il contratto - se interpretato secondo la lettura datane da GS - fosse dichiarato parzialmente ovvero integralmente nullo, “per una mancanza di causa e/o per abuso di dipendenza economica e/o di posizione dominante”, e , in aggiunta, domandava l'accertamento della illegittimit à della condotta osservata da GS, sia ai sensi dell'art. 2598, nn. 2 e 3 cod. civ., sia ai sensi dell'art. 2043 cod.  civ., con conseguente condanna al risarcimento del danno patito. 
Con sentenza n. 7767/2019, il ### d i ### accertato il legittimo esercizio da parte di ### della cl ausola risolutiva espressa, rigettava le domande formulate da parte att rice e le domande riconvenzionali della convenuta. 
La Corte di ### di ### in accoglimento dell'impugnazione di GS, con la sentenz a n. 2586/ 2021, depositata i l 07/09/20 21, ha escluso la sussistenza dei presupposti per riconoscere l'intervenuta risoluzione del contratt o, ex art. 145 6 cod. civ., perché: i) le espressioni utilizzate nella comunicazione dell'8 gennaio 2015 non esprimevano una inequ ivoca volontà solutoria; i i) l'art. 14.1 del contratto prevedeva solo a favore del franchisor la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto; iii) la richiesta di risoluzione 5 di 19 non era comunque giustif icata dall'inadempimento della controparte ad alcuno degli obblighi di cui all'art. 3; iv) alla risoluzione di diritto del contra tto non poteva addive nirsi adducendo la violazione del ge nerale cano ne della buona fede, come aveva ritenuto il ### atteso che la clausola risolutiva espressa può essere azionata solo in presenza di specifici inadempimenti, sicché il richiamo alla violazione della buona fede negoziale era da ritenere strut turalmen te incompat ibile con la possibilità di realizzare la fattispecie di risoluzione stragiudiziale e di diritt o del contratto di cui all'art. 145 6 cod.civ.; ha ritenuto infondata anche la domanda di risoluzione giudiziale del contratto proposta da ### in via su bordinata, esclude ndo che, non essendo previsto u n patto di esclusiva, l'ape rtura di due p unti vendita nella stessa piazza commerciale di ### violasse quel “pur mini mo grado di protezione territ oriale” dovu to all'affi liato, come, invece, aveva ritenuto il giudice di prime cure, in quanto al franchisor era consentito non solo di stip ulare altri contratti di franchising, ma a nche di svolgere direttament e la medesi ma attività nello stesso territo rio in cui opera l'affiliat o, né rappresentava un comportament o contrario a buo na fede, atteso che i due punti vendita ex ### oggetto della nuova apertura da parte di ### sotto la nuova insegn a ### e rano già esistenti sul territorio sotto la precedente insegna ### e, quindi, costituivano realtà commerciali già op eranti in concorrenza con i punti vendita di ### e con i quali questa era già abituata a confrontarsi; ha reputato che ### non fosse gravata da alcun obbligo di approvvigionamen to presso GS per una quota minima del proprio fabbisogno, potend o maturare il diritto al riconoscimento di uno sconto, ritenuto di vitale im portanza dall'appellata, a prescindere dall'entità d ei quan titativi di merce acquistata; ha ritenuto che il fatto che in occasione delle campagne promozionali riservate in via esclusiva ai punti vendita di nuova 6 di 19 apertura avesse praticato degli scont i costituiva una dero ga legittima alla regola, di carattere gen erale, secondo cui deve ritenersi conforme a buon a fede il fatto ch e, in un contratto di franchising senza esclusiva territoriale, l'affiliante abbia a riservare a t utti gli affiliati in concorrenza nell a medesima area (quindi, a maggior ragione, anche a sé stesso nel caso di gestione diretta) le medesime condizioni negoziali; ha escluso che l'affiliat o fosse obbligato a praticare prezzi impo sti, non solo perché non era previsto dal contratto, m a anche perché la circostanza era stata confermata dalle prove testimoniali raccolte; ha ritenuto fondata, invece, la contrapp osta dom anda di risoluzione contrattuale azionata dall'appell ante GS per essersi ### resa tot almente inadempiente al contratto dal quale aveva inteso svincolarsi con la lettera del 8/1/2015, cui era seguito il passaggio dei propri punti vendita al gruppo concorrente ### ed ha accolto la domanda risarcitoria di GS limitata mente al d anno emergente che ha liquidato nella misura di euro 750.000,00.  ### S.r.l. ricorre per la cassazione di d etta sentenza, formulando sei motivi.  ## S.p.a resiste con controricorso e propone ricorso incide ntale condizionato, basato su due motivi.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il prim o motiv o la ricorrente denu ncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1456, 2° comma, e 1362 e ss. cod.  civ., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc. La Corte d i ### lo avreb be errato nel rigettare la domanda di accertamento della intervenuta risol uzione di diritto del cont ratto ex art. 1456 cod. civ. in forza della comunicazione trasmessa da ### l'8 gen naio 20 15 (p. 7), ritenendo che detta comunicazione non fosse di p er sé idonea alla produzi one de gli effetti invocati da ### e avrebbe sbagliato , male 7 di 19 interpretando le disposizioni dell'art. 3 del Contratto (“### del franchisor”), a considerare non violate le obbligazioni contemplate dalla clausola risolutiva espressa da parte di GS. 
In particolare, si sarebbe limitata, pur dopo aver riconosciuto che la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (art. 1456, 2° comma, cod.civ.) può essere resa, senza necessità di formule rituali, anche in maniera implicita purché inequivocabile, ad un'analisi meramente formale della dichiarazione, facendo leva sull'assenza di un esp resso richiamo al numero della clausola contrattuale o al contenut o delle obblig azioni di cui era stata contestata la violazione, senza indagare circa l'intenzione di ###
Tur di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, peraltro chiaramente emersa dall'oggetto della lettera: “### ione contratto franchising e contratti accessori”, e dalla preannunciata intenzione di voler dare corso a tutti gli obblighi conseguenti alla risoluzione “a far data dal 16 /01 /2015”, cioè , come previsto dall'art. 15.1.1., entro otto giorni dalla data di cessazio ne degli effetti del contratto. 
Del re sto, aggiunge la ricorr ente, che si trattasse di una comunicazione di risoluzione non era stato contestato da parte avversa, la quale, al contrario, nella corrispondenza successiva, aveva fatto riferimento alla lettera dell'8 gennaio 2015, indicandola come “comunicazione di risoluzione”. 
Attinta da censura, come si è detto, è la sentenza anche per aver ritenuto che la clausola risolutiv a espressa fosse prevista solo nell'interesse del franchisor e non anche del franchisee (p. 13), pur riconoscendo che l'inadempimen to solutoriamen te rilevante avrebbe potuto essere rappresentato anche dall'inademp imento, pur parziale, di uno o più obblighi previsti agli articoli 3 (impegni del franchisor). Se dav vero solo il franchisor avesse potut o avvalersi della clausola riso lutiva espressa, l'art. 3 del cont ratto sarebbe risultato privo di effetti. 8 di 19 Erronea sarebbe la decisione impugnata anche nella parte in cui ha escluso che GS abbia violato gli obblighi contrattuali sottesi alla clausola risolutiv a espressa di cui all'art. 14 d el Contratto: l'art.  3.1.2 lett. c del contratto (secondo cui il franchisor era tenuto a fornire al franchisee “il prog ramma delle campagne pe r la promozione delle vendite e la valorizzazione dell'immagin e della rete”) imponeva a GS di comunicare a ### tutte le campagne promozionali attuate nella rete d i affiliazione commerciale (ed evidentemente anche di non riservarle un trattame nto diverso e peggiore di quello garantito ad altri punti vendita della medesima rete). Avviando una ag gressiva e massiccia campagna promozionale a favore dei soli nuovi pu nti vendita da essa direttamente gestiti, situati nella stessa zona, il franchisor sarebbe venuto meno a tali obblighi. Per altro verso, ai sensi dell'art. 3.2.6.  e dell 'art. art. 3.3.1. del contratt o (in virtù dei quali, rispettivamente, il franchisor garantiva che le merci sare bbero state le stesse egualmente fornite agli altri punti vendita della rete commerciale nell'area in cui operava il franchisee e che avrebbe fornito il listino dei prezzi di vendita consigliati), GS era obbligata a garantire a ### non solo la stessa tipologia di merci fornite ad altri negozi d ella stessa zona, ma anche gli stessi prezzi di rivendita, essendo stato riconosciuto dalla stessa Corte di ### che è contrario a buona fede che, in u n con tratto di franchising senza esclu siva territoriale, il franchisor non fornisca le stesse merci agli stessi prezzi e non applichi le stesse condizioni generali. 
Il motivo è inammissibile. 
Tutto lo sforzo confut ativ o della ricorrente si sostanzia in una richiesta di dive rso accertame nto dei fatti di causa si a in ordine all'interpretazione della previsione di cui all'art. 14.1. contenente la clausola risolutiva espressa sia in merito alla statuizione con cui la Corte terr itoriale ha escluso che si pot essero imp utare a GS 9 di 19 inadempimenti atti a giustificare la risoluz ione di diritto del contratto. 
Oltre a doversi rib adire che la parte che, con il ricorso per cassazione, intend a denunciare un errore di d iritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di c ui agli artt. 1362 e ss.  cod.civ., aven do invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrent e e quella accolta nella sen tenza im pugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unic a astrattamente possi bile ma solo una delle plausi bili interpretazioni, sic ché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva propost o l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, doler si in sede di legittimità del fatto che fosse stat a privilegiata l'alt ra (Cass. 28/11 /2017, n.28319; Cass. 09/04/2021, n. 946), deve rilevarsi che alcune argomentazioni difensive neppu re si correlano con la sentenza impugnata che, a differenza di quanto vien e denu nciato dalla ricorrente, ha tenuto in considerazione il fatto che, seppure si fosse superato il tenor e letterale dell'art. 14.1. che riservava espressamente al solo franchisor la facolt à di avvalersi della clausola risolutiva espressa e si fosse riconosciuta ad entrambe le parti la facol tà di ris olvere di diritto il contratto, Co m-Tur aveva dichiarato risolto di diritto il contratto senza che ricorresse alcun inadempimento da parte di GS che giustificasse la risoluzione. 
Il ten tativo della ricorrente di dimo strare che, al contrario, gli inadempimenti denunciati erano solutoriamente rilevanti, come si è già detto, non va a segno, perché anche se è stato basato sulla asserita erronea interpretazione di alcune clausole contrattuali, si sostanzia in una surr ettizia rich iesta di diverso acce rtamento dei 10 di 19 fatti di causa che è inamm issibile, pe rché incompatibile con i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità.  2) Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1453 e 1455 cod. civ., degli artt. 2 r dell'art. 3, n. 4, lett. c, L. 129/2004, ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc. La Corte di ### avrebbe errato nel ritenere che la c ondotta concorrenziale assunta da GS fosse conforme a correttezza e buona fede e n on cost ituisse grave inademp imento degli obblighi contrattuali. 
Altro errore imputato alla Corte d'appello è quello di aver ritenuto non integrante gli estremi dell'art. 1455 cod.civ. la violazione dell'obbligo dell'affiliante di riservare le m edesime condizioni negoziali a tutti gli affiliati i n concor renza nella medesima area (quindi, a maggior ragione, a se stesso, ne l caso di gestione diretta, sol perché le condotte illecite di GS sarebbero state poste in essere nell'arco di due sole settimane), perché la Corte d'appello avrebbe dovuto tener conto che l'affiliante, anche in ragione della funzione propria del contratto di franchising - che si radica principalmente su una cooperazione delle parti tale da delineare un vero e proprio partenariato commerciale - è tenuto ad organizzare la propria rete distributiva in modo da non incidere sulla posizione dei franchisee, che si trovano in una sit uazione di soggezione rispetto alle numerose e significative scelte commerciali di competenza del franchisor. La stessa L. 12 9/2004, all'art. 4 (“Obblighi dell'affiliante”), prevede che il franchisor, in vista della stipula del contratto, sia obblig ato a consegnare al potenziale franchisee diverse informazioni sulla propria rete d'affiliazione, tra cui una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliant e oltre all'indicazione d ella variazione, anno p er anno, del nu mero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultim i tre anni o dalla d ata di inizio dell'attivit à 11 di 19 dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni. Il che confermerebbe che l'effettiva organizzazione della rete distributiva risulta un elemento centrale del tipo contrattuale, sia nel momento genetico del rapporto, sia, ovvia mente, ne l corso della relativa esecuzione, e che GS avrebbe potuto meglio tutelare il franchisee senza sopportare un reale sacrificio: i) riconoscendo anche al punto vendita ### le me desime prom ozioni (“doppio accredito di punti” e “buoni sconto”), ii) evitando ribassi di prezzo almeno sui prodotti a marchio “Carrefour”; iii) non pu bblicizzando le nuove aperture e le relative offerte promozionali con cartelli pubblicitari affissi proprio dav anti al punto vendit a ### iv) age ndo in maniera quantom eno coordinata con le altre affiliate della zona, così da individuare soluzioni utili ad arrecare il minimo sacrificio ad entrambe le parti. 
Il motivo è infondato. 
Il ragionamento della Corte d'appello è stato il seguente: all'art.  2.1 era previsto che la concessione all'affiliato della formula GS insieme, comprensiva di know-how, marchio e merci avveniva non in esclu siva, ciò escludeva che l'apertura di nuovi supermercati fosse contraria a buona fede, pe rché alt rimenti sarebbe stata eliminata “qualunque differenza tra il contratto di franchising con patto di esclusiva territoriale in favore dell'affiliato e il contratto di franchising privo del patto di esclusiva, differenza ritenuta legittima proprio dalla L. 129/2004” . 
La campag na pubblicitaria a favore dei nuovi punti vendita non solo è st ata ritenu ta solutoriament e irrilevante, perché di du rata temporalmente circoscritta, ma è stata giust ificata sulla scorta delle seguenti considerazioni: l'attività posta in essere era volta a richiamare l'attenzione di una clientela già usa a misurarsi con la presenza di più pu nti vendita nella stessa zona, essa era “comprensibilmente diretta a pubblicizzare il fatto d ella nuova apertura”, sicché è stata consid erata “una legittima de roga alla 12 di 19 regola, di carattere generale, secondo cui deve ritenersi conforme a buona fede il fatto ch e, in u n contratto di franchising senza esclusiva territoriale, l'affiliante abbia a riservare a tutti gli affiliati in concorrenza nella medesima area le stesse condizioni negoziali, precisando che “l'affiliato nuovo entrato nella rete commerciale (o, comunque, il punto vendita a g estione diretta aperto ex novo), proprio per il fatto di doversi in serire in u n tessuto commercial e preesistente, in cui sono attivi operatori già da t empo c onosciuti dalla clientela , si trova in una condizione di evident e svantag gio rispetto ai concorrenti, sì che non può essere ritenuto contrario a buona fede il fatto ch e l'affilia nte riservi a tale nuovo pu nto vendita, per un perio do temporale ragionevolment e limitato, attività promozionali non concesse ai punti vendita già operativi da tempo”. 
Di qui l'inconferenza del rilievo che la ricorrente attribuisce al fatto che non si fosse trattato di un inadempimento protrattosi per due settimane; quanto all'inademp imento di altri obblighi imputati all'affiliante, la loro deduzione - che, peraltro, sembrere bbe formulata per la prima vota i n questa sede ###ennesimo inammissibile tentativo di ottenere un riesame nel merito dei fatti accertati dalla Corte territoriale.  3) Con il terzo motiv o la ricorr ente denuncia la n ullità della sentenza per violazione d ell'art. 112 cod. proc. civ. (vizio d i ultrapetizione) e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 36 0, 1° comma, n. 4 e n. 5, cod.proc. La Corte di ### avrebbe escluso la sussistenza di un grave inadempimento da parte di GS, sull'erroneo presupposto che le condotte inadempienti si fossero concluse dopo un periodo di tempo di sole due settimane (p. 19), omettendo di valutare una pluralità di altri comportamenti inadempienti protrattisi nel tempo e pretermettendo l'esame di una serie di documenti che se esaminati 13 di 19 avrebbero dimostrato che GS aveva praticato prezzi più bassi e ideato campagne promozionali per i suoi due negozi per un periodo molto più lungo delle ### due settimane considerate dal giudice a quo. 
Anche questo mot ivo, in parte riproduttivo de lle stesse censure formulate con quello precedente, risulta direttamente fattuale, nel senso che si limita a ricostruzioni alternative sul piano del merito e come tale non può essere accolto.  4) Con il quarto motivo la ricorrente d educe la nullità dell a sentenza per violazione d ell'art. 112 cod. proc. civ. (vizio d i infrapetizione) e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 4 e n. 5, cod.proc. La Corte di ### avrebbe erroneamente escluso la presenza di un regime di prezzi imposti di fatto (anche se non formalmente) da GS a ### (p. 2 2), limitandosi a rilevare che l'art. 3.3 .1 del contratto escludeva che l'affiliato fosse obbligat o ad applicare prezzi imposti dall'affi liante, prevedendosi solamente che “il franchisor fornisce al franchisee il list ino dei prezzi di vendita al consumatore consigliati ed i relativi aggiornamenti, frutto di studi e di analisi di mercato” (p. 19), senza considerare che tra i prodotti a prezzi ribassati ve ne erano numerosi a marchio ### sui quali le affiliate erano o bbligato ad attenersi alle in dicazioni d i prezzo del franchisor, e che era impossibile discostarsi dai prezzi, seppur consigliat i e non imposti, da ###, perché: i) in sistema informatico attraverso il qual e venivano trasmessi i prezzi consigliati alle affiliate, ven iva gestit o da GS; ii) GS inseriva quotidianamente e nottetempo variazioni dei prezzi consigliati e di quelli imposti; iii) era impossibile per i vari franchisees verificare, tramite il sistema gestionale GS, i prezzi praticati dagli altri affiliati. 
La Corte d'appello non si sarebbe pronunciata sulle eccezioni in tal senso for mulate e, in violazione dell'art. 3 60, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., avrebbe comunque omesso d i prendere posizione 14 di 19 rispetto a fatti decisivi d ella controversia e dis cussi tra le parti, avuto riguardo ai ‘fatti sto rici' che re ndevano i prezzi ### consigliati da GS dei veri e proprio prezzi (de facto) imposti. 
Il motivo va complessivamente disatteso. 
Alla Corte d'appel lo si add ebita la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. per avere omesso di considerare o di valorizzare una serie di fat ti; il che, però, non i ntegra gli estremi della om essa pronuncia; sempre che la denuncia si a articolata n el rigoroso rispetto dei criteri di cu i agli artt. 366 e 369 cod.p roc.civ., essa potrebbe ricondursi alla violazione dell'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. qualora uno o più dei predetti fatti integ rino direttamente elementi costitutivi della fattispecie astratta e dunque per violazione della norma sostanziale opp ure all'art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. per omesso esame di una o più di tali circostanze la cui considerazione avre bbe consentit o, secondo parametri di e levata pro babilità logica, una ricos truzione dell'accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattisp ecie rivendicata; Ora, escluso che al giudice a quo sia imputato il fatto di non avere valutato fatti costitutivi di una fattispecie astratta, l'ubi consistam delle doglianze della ricorrente si risole in una evidente prospettazione di rilettura del merito in senso div erso rispetto a quanto opinato dalla Corte territoriale, come tale inammis sibile; anche la denuncia ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. non merita accoglimento; non sono fatti rilevanti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: i) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); il) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze 15 di 19 probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); iii) una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (cfr. Cass. n. 21439 del 2015); iv) le doman de o le eccezioni formulate nella causa di merit o, ovvero i motivi di app ello, i quali costituiscono i fa tti costituti vi della “domanda” in sede di gravame (Cass. 25/09/2018, n. 22786).  5) Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., per avere la Corte di ### escluso che vi fosse l'obbligo in capo a ### di rifornirsi per almeno il 60% da GS (p . 25), essendo la rel ativa pattuizione derogabile dall'affiliato. Sarebbe giunta a tale conclusione sulla scorta di una lettura merament e testuale di due clausole de l regolamento contrattuale, in manifesta violazione degli artt. 1362 e 1367 cod.   Anche in questo cas o la ricorr ente oppone una pro pria interpretazione della previsione contrattuale diversa da quella della Corte d'appello, senza indicare in che modo sarebbero stati violati i canoni ermeneutici denunciati (cfr. supra, sub § 1). 
Peraltro, la censura è dedo tta senza al cun confronto con la sentenza impugnata qu anto agli elementi esaminati p er ritenere che non fosse stato pattuito l'obbligo qui denunciato.  6) Con il sesto motivo la ricorrente censura la violazione degli artt.  112, 115, 132 cod. proc. civ. e 111 Cost., ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. , per avere la Corte di appello erroneamente quantificato il risarcimento del danno in favore di GS fondando la propria decisione su circostanze non provate dalle parti ed in violazione dell'art. 1226 cod. civ. (p. 27). 
Il vizio della sentenza consisterebbe nell'aver determinato il lucro cessante muovendo dal fatto che il guadagno m edio sui ricav i procurati da ### fosse pari al 9,77%; detta percentuale non 16 di 19 sarebbe stata allegata da con troparte che nel proprio atto di citazione dinanzi al ### si era limitata ad asserire ch e “al valore così individuato è stata applicata la percentuale del 9,77% [quale] media, per il periodo 2012-2014, del margine lordo di guadagno sul ricavo, come risultante dai bilanci di GS” (doc. 1, All, D, p. 23; 32), fornendo dunque un'allegazione del tutto generica e rinviando irritualmente - al fine di colmare tale genericità - al contenuto di un documento che no n sarebbe stat o neanche individuato tra quelli versati in atti (e nemmeno avrebbe potuto, atteso che il proprio bilancio non era neanche stato depositato da GS)”. 
La Corte d 'appello avrebbe altresì fatto riferiment o ad una presunta non contestazione d i ### rispetto “al doc. 28 appellante”; fa rilevare la ricorrente che la contestazione riguarda fatti e non documenti e precisa di avere, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, contestato sia in primo grado che in appello la quantificazione dei danni pretesi dalla controparte. 
Infine, contesta l'abbattimento della liquidazione in via equitativa, non avendo la Corte d'appello dato conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno degli elementi presi in considerazione, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentirne il sindacato. 
Il motivo è infondato. 
La Corte d 'appello ha liquidato equitativament e il d anno, muovendo da alcuni dati, tra cui qu ello della percentual e di guadagno medio sui ricavi procurati da ### tanto basta a privare di rilievo le contestazioni mosse dalla ricorrente all'impiego di questo parametro. 
Né meritano accoglimento le censure mosse al giudice a quo per le modalità di determinazione del danno in via equitativa. 
La ratio della valutazione eq uitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari 17 di 19 per procedere ad una sua puntuale qu antificazione, è quella di rimettere al potere -dovere del giudice di sopperire al le eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria (Cass. 06/04/2017, n. 8920) e la ricerca di u na omog eneità tra ris arcimento accordato e danno risentito. È proprio quanto ha fatto il giudice a quo: si è servito dei parametri di ri ferimento che gli erano stati messi a disposiz ione dall'istante ed ha determinato il danno in misura inferiore, tenendo conto “del fatto che, da un lato, in assenza di uno specifico obbligo contrattuale e in assenza di una q ualunqu e prova in ordine all'andamento generale del mercato nel settore in cui operava ### non può ritenersi certo che questa avrebbe continuato ad acquistare merce da GS fino al 30/9/2017 nella stessa misura degli ultimi tre anni p recedenti la risolu zione; dall'a ltro lato, del fatto che, come evidenz iato dall'appellata, si deve anche considerare che, a fronte d ei ricav i derivanti dalla vendita d ella merce, avrebbero dovuto essere detratti non solo i costi della stessa ma anche tutti g li altri costi, anche generali, che sarebbero stati sopportati da GS qu alora il rap porto di franchisi ng con ### avesse continuato ad essere efficace (come, ad esempio, i costi per i servizi prestati dal franchisor in favore del franchisee, i costi per la movimentazione e consegna della merce, i costi amminis trativi inerenti il rapporto)”. 
Tanto assorbe le ulteriori censure - ad esempio quella con cui è stata denun ciata l'erronea applicazione del principio di non contestazione -.  7) Per le ragioni esposte il ricorso principale va rigettato. 
Ricorso incidentale condizionato 8) Con il primo motivo, ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.  115 e 116 cod.proc.civ., dell'art. 2729 cod.civ. e dell'art. 3 della l.  n. 129/2004. 18 di 19 La senten za sarebbe erronea ne lla parte in cui ha afferm ato l'esistenza di un preteso rapporto di concorrenza tra i punti vendita gestiti da ### e i punti vendita ex ### gestiti da GS, perché non troverebbe riscontro nelle emergenze istrutto rie che i punti vendita ex B illa si trovassero a m odesta distanza; detta circostanza, cioè che la distanza era di 1,3 Km e quindi notevole, era stata ritualmente contestata e se la Corte d'appello ne avesse tenuto conto avrebbe dovuto escludere la possibilità di interferenza tra i rispettivi bacini d'utenza; a tale conclusione - cioè che vi fosse una possibil e concorrenza - il giud ice a q uo sarebbe giunto erroneamente, senza analizzare la conformazione e l'estensione del mercato geografico di riferimento.  9) Con il secondo motivo, in riferimento all'art. 360, 1° comma, 4 e n. 5, cod.proc.civ., è denunciata la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente e contraddittoria, in violazione dell'art. 132 cod.proc. La Corte d 'appello avrebbe ritenuto sussistente un rapporto di oggettiva concorrenza, pur dando at to che il contratto di franchising non prevedeva il patto di esclusiva, di qui l'intrinseca contraddizione della motivazione che ha negato la ricorrenza di un diritto di esclusiva territoriale a favore di ### ma al tempo stesso ha riten uto che GS avesse posto in essere att ività di concorrenza, pur ritenuta legittima, nei confronti di ### 10) Dato il rigetto del ricorso prin cipale, quello incide ntale condizionato è assorbito.  11) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore d ella controricorrente, 19 di 19 liquidandole in euro 10.000,00 p er compensi , oltre alle spe se forfettarie nella misu ra del 15 per ce nto, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussiste nza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di u n ulterio re importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso n ella camera di Co nsiglio della ### civile 

Giudice/firmatari: Sestini Danilo, Gorgoni Marilena

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 6443/2025 del 11-03-2025

... deduce, tuttavia, che i fatti per cui è causa (la condotta inadempiente di ### oggi ### risalirebbero, al più, al 2009, anno in cui A.N.M. aveva provveduto a trasmettere all'agente il ruolo (relativo a sanzioni amministrative irrog ate), conferente l'incarico al la riscossione, cosicché correttamente il Tribunale di ### aveva affermato che, «nel periodo che interessa la presente controversia», la A.N.M . non poteva considerarsi una società in house providing, difettando nel suo statuto speciale 20 una previsione volta ad escludere la possibile partecipazione al capitale anche di soci privati . Nella pronuncia n. 11385 del 2016, richiamata in motivazione dal Tribunale di ### nella sentenza qui impugnata, intervenuta in un regolamento preventivo di giuri sdizione sollevato in relazione ad azione di responsabilità contabile avviata, nel 2013, dalla ### regionale presso la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la ### nei confronti del direttore generale pro tempore dell'### di ### s.p.a., interamente partecipata dal Comune di ### per gravi irregolarità compiute nel periodo 2005-2010, si è, in effetti, dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei ### rilevando che: a) (leggi tutto)...

testo integrale

 proprio precedente n. 5569/2023, con il quale, nell'ambito di un regolamento preventivo di giurisdizione reso in re lazione a giudizio pendente dinanzi al Giudice di ### di Napoli, tra le stesse parti, si è affermata la giurisdizione della Corte dei ### , ha ritenuto che fosse necessario un ulteriore approfondimento in merito alla questione, posta nel presente ricorso con motivo di giurisdizione, circa la sussistenza della giurisdizione della Corte dei ### rispetto ad una azione risarcitoria come quella proposta dall'####.G. ha depositato nuova memoria, reiterando la richiesta di accoglimento del primo motivo del ricorso ### La resistente A.N.M. ha depositato nuova memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La ricorrente ### lamenta: a) con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto all'azione risarcitoria diretta dell'Ente impositore nei confronti dell' Agente della ### p er responsabilità pe r mancato tempestivo introito delle pretese erariali, spettando la giurisdizione alla Corte di ### b) con il secondo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., l'inammissibilità della suddetta azione risarcitoria, stante il mancato preventivo esperimento de lle procedure ex artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999; c) con il terzo motivo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999, 4 essendo doverosa la rideterminazione del quantum debeatur nei limiti di quanto previsto dall'art. 20 d.lgs. 112/1999.  ### che il richiamo a quanto affermato dalle ### della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 11385/2016 è inconferente: la fattispecie in esame in tale pronuncia riguardava, infatti, la responsabilit à degli amministratori della A.N.M. per fatti accaduti tra il 2000 e il 2005, quando detta società di capitali non operava sicuramente come società «in house». Invece, dal 2013 in poi, per effetto di una modifica statutaria del 2017, l'ente ha rivestito natura pubblicistica di società «in house», soggetta alla disciplina di cui al d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, cosicché, avuto riguardo al momento della proposizione della domanda (2020), il danno al patrimonio della società partecipata - mera longa manus della pubblica am ministrazione, nella formazione di ruoli coat tivi, p oi affidati all'age nte della riscossione affinché questi provveda alla loro riscossione secondo le norme vigenti in materia di esazione delle imposte sui redditi, disciplina questa integralmente pubblicistica - si config ura come danno erar iale e la giurisdizione de lla responsabilità contabile, nella spe cie di ### quale agente contabile, spetta alla Corte di ### In subo rdine, la ricorrente ### denunci a l'inammissi bilità della domanda, stante il mancato rispetto della lex specialis, dettata segnatamente dagli artt.19 e 20 del d.lgs. 112/1999, che, nel disciplinare la responsabilità dell'esattore, prevedono la necessità di un previo procedimento amministrativo tra le parti, nella specie del tutto obliato: non sarebbe ammissibile un'azione risarcitoria diretta nei confronti dell'Agente de lla riscossione per farne valere la responsabilità per mancato, tempestivo, introito delle pretese erariali senza il previo esperimento delle procedure D.Lgs. n. 112 del 1999, ex artt. 19 e 20. 
Si lame nta poi l'erroneità della q uantificazione d el danno patrimoniale, con violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.lgs. 112/1999.  2. Il precedente n. 5569/2023 su regolamento preventivo di giurisdizione in controversia del tutto sovrapponibile alla presente (### mobilità 5 ha intrapreso, dopo il 2017, una serie di azioni risarcitorie dinanzi al giudice di pace di Napoli nei confronti di ####. 
Questa Corte, con ordinanza n. 5569/2023, si è pronunciata, affermando la sussistenza della giurisdizione della Corte dei ### in un regolamento preventivo di giurisdizione promosso da ### delle ### il giudizio, pendente davanti al giudice di pace di Napoli, era stato promosso, nel settembre 2020, nei confronti della prima, dalla ### per sentir acce rtare e dichiarar e l'inadem pimento contrattuale e la responsabilità del ### dell'### delle entrate in ordine alla riscossione, per il mancato introito de lla somma iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata con cartella di pagamento emessa nei confronti di un privato e, per l'eff etto, condann are la convenuta al pagamento, in favore di essa attrice, d ella somma di ### 139,00, oltre maggiorazione del 10%, per ogni semestre di ritardo a decorrere dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione alla data della trasmissione del ruolo del concessionario ed interessi moratori (o, in subordine, legali), con la ulteriore condanna accessoria dello stesso concessionario, ai sensi dell'art. 1226 c.c., al risarcimento del danno da immagine da liquidarsi in via equitativa, nonché al pagamento delle spese giudiziali. 
La ricorrente ### invocava il difetto assoluto di giurisdizione o, in via gradata, l'appartenenza della cognizione sulla controversia in questione alla giurisdizione contabile, sul presupposto che l'azione avrebbe dovuto ritenersi esercitata dalla A.N. M. spa per conseguire quanto asseritamente dovuto da essa ### nella qualità di agente cont abile nell 'ambito della propria gestione e, quindi, ricadendo la domanda nella materia della contabilità pubblica, ovvero, in linea più subordin ata, eccepiva il difetto di giurisdizione d el giudice ordinario, in favore di quello amministrativo. 
La controrico rrente ### contest ava l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario, deducendo, in primo luogo, la sua qualità di soggetto d i diritto privato, il cui patrimoni o sociale n on può considerarsi di natura pubblica, ovvero riconducibile a quello di un ente pubblico 6 e, in secondo luogo, che la controversia dalla stessa intentata non aveva ad oggetto i rapporti di dare ed avere con riferimento a denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, bensì atteneva ad un inadempimento contrattuale di riscossione del credito - affidato all'### Questa Corte ha rilevato che le due questioni di fondo, poste dal regolamento di giurisdizione, vertevano, l'una, sulla natura giuridica dell'### e, l'altra, sulla disciplina normativa applicabile con riferimento al rapporto tra la società A.N.M. e l'### Quanto al primo profilo, era da condividere la prospettazione di ### in ordine alla qualificazione, sulla base delle disposizioni statutarie richiamate, dell'A.N.M.  ### quale « società in house », facente capo al Com une di Napoli, caratterizzandosi la stessa «come u n'azienda pubblica controllata dal la municipalizzata ### e concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale nella città di Napoli e nella circostante città metropolitana»; in tale qualità risultava essere stato sottoscritto il contratto tra le due società per la gestione del servizio urbano e metropolitano, affidata secondo le modalità dell'in house p roviding, per cui, anch e alla stregua di qu esta conferente impostazione, doveva essere riconosciuta alla citata A.N.M. natura pubblicistica, in virtù della sopravvenuta disciplina generale di cui al D.Lgs. n. 175 del 2016. 
Sul secondo aspe tto, questa Corte ha rile vato che l'A.N.M. spa, pur sul presupposto della riconosciutale legittimazione a formare, unilateralmente e stragiudizialmente, i ruoli coattivi, era tenuta poi ad affid arne la fase de lla riscossione al competente agente contabile (v. Cass. SU n. 16014/2018 e SU 760/2022), affinché questi provvedesse alla loro esazione sulla base de lle norme vigenti in materia di recupero delle imposte e, quindi, per legge e non sulla scorta di un rapporto contrattuale tra la stessa società A.N.M. e l'### Si è affermato che le funzioni giurisdizionali, di controllo e consultive, della Corte dei conti sono indirizzate, in base alla normativa di settore, nei confronti degli enti pubblici non delle società di capitali; per effetto, però, della progressiva introduzione di disposizioni imperative, tra cui il D.Lgs. n. 175 del 2016, recante il testo unico delle società a partecipazione pubblica, il suddetto controllo si era 7 esteso alle società partecipate da enti pubblici (art.12, comma 2). Particolare rilievo hanno assunto le «società in house» , definite (art.2, comma 1, del citato d.lgs.) come «le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'art. 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'art. 16, comma 3»; per «controllo analogo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del detto D.Lgs., s'intende «la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controll ata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante». 
Nella specie, l'A.N.M. ### - attrice nel giudizio nel corso del quale era stato formulato il regolamento ai sensi dell'art. 41 c.p.c. - era qualificabile, come da statuto, «società in house» che esercita il servizio di trasporto pubblico locale sul territorio del Comune di Napoli ed era totalmente partecipata dalla società Napoli holding ### a sua volta «società in house» del Comune di Napoli, dal quale è totalmente partecipata; di conseguenza, ai sensi del menzionato lo stesso D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 12, comma 1, il danno al patrimonio della A.N. M. ### , arrecato da condotte di amministratori e dipendenti, è qualificabile come danno erariale ed il conseguente giudizio di responsabilità è attratto alla giurisdizione della Corte dei ### Invero, rispondono dinanzi alla Corte dei conti «non solo i soggetti che abbiano un rapporto organico con la "società in house" (dipendenti e amministratori o, deve aggiungersi, i sindaci), ma anche i soggetti che, pur non avendo con la società un rapporto organico, abbiano tuttavia un rapporto di servizio facendo parte del l'organizzazione della società, come appunto il suo agente della riscossione». Nel caso in esame, ci si trovava di fronte ad un'azione di danno esercitata dalla «società in house», che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale su un territorio comunale, nei confronti del suo agente contabile per non aver tempestivamente riscosso un importo iscritto in ruoli ad esso consegnati. 8 Si verte va quindi (stante la presenza di un agente contabile, tale dovendo qualificarsi l'### delle e ntrate ### e di un'amministrazione pubblica, una società in house di ent e territoriale, al cui servi zio operava l'agente contabile, con conseguente maneggio di denaro pubblico) in materia di giurisdizione contabile, dovendo qualificarsi, in senso lato, «giudizio di conto» ogni controversia tra società concessionaria del servizio di riscossione e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare ed avere e il risultato finale di tali rapporti (cfr., ad es., Cass. SU n. 5559/2010 e SU 16014/2018). 
Ma l'azione non era «propriamente inquadrabile nè nelle forme di un giudizio di responsabilità amministrativo-erariale, essendo di essa tit olare il ### ico Ministero contabile, nè nelle forme di un giudizio di conto, che si instaura ex lege con il deposito del conto giudiziale, deposito che nel caso che ci occupa, al tempo della proposiz ione della domand a giudiziale, non era ### avvenuto». 
Il giudizio nella cui pendenza era stato proposto il regolamento preventivo di giurisdizione doveva quindi inquadrarsi tra «gli altri giudizi ad istanza di parte», disciplinati dagli artt. 172 e ss. del c.g.c. (di cui al d. lgs. n. 174/2016), e precisamente nella categoria residuale di cui alla lettera d) dell'art. 172 di detto codice, tra i giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato. Si tratta di una categoria «aperta» di giudizi, ch e non necessariamente sono tipizzati dalla legge, ma che, afferendo comunque agli obblig hi e alla responsabilità di gestione di denar o e valori pu bblici da parte di un dipe ndente , di un amministratore o, come nel caso che ci occupa, di un soggetto (### incaricato di un pubblico servizio e qualificabile come agente contabile di un ente (sotto forma di «società in house») titolare di un patrimonio pubblico, riguardano l'ampia mat eria della «contabilità pubblica» e sono attratti alla giurisdizione della Corte dei ### (v., sostanzialmente in termini, Cass. SU 22810/2020). 9 ### quindi, venendo un rilievo un d anno erariale subito da A.N .M. per effetto dell'operato di ### andava proposta davanti alla Corte dei ### 3. ### interlocutoria all'esito adunanza 14/5/2024. 
Nell'ordinanza interlocutoria n. 18648/2024, con la quale si è disposto rinvio della causa dall'adunanza camerale del 14/5/2024, in udienza pubblica, si è evidenziato come, a seguito dell'ordinanza di queste ### 5569/2023, la Corte d ei ### G iurisdizionale ### p er la ### investita in va rie controversie delle domand e risarcitorie della ### tà nei confronti di ### pur affermata la giurisdizione contabile, ai sensi dell'art. 103, comma 2, ###, e la legittimazione attiva di ### stante la necessaria riconducibilità del petitum alla categoria, residuale, dei giudizi ad istanza di parte di cui all'art.  172 c.g.c., ha ritenuto, in base al potere - dovere di qualificazione giuridica dei fatti e di individuazione delle norme applicabili, di dovere procedere alla «riqualificazione» della domanda, d a intendere «non in senso merament e risarcitorio» (risultando «estranee finalità tipicamente risarcitorie, rientranti nel diverso paradigma della responsabilità amministrativa, di competenza esclusiva della ### erariale, istituzionalmente deputata alla verifica, nel rispetto delle inderogabili garanzie istruttorie previste per il presunto respon sabile, dei presupposti specifici de lla predetta responsabilit à»), ma qua le azione dichiarativa relativa ad un rapporto fra i due soggetti, parametrato al carico affidato, da riscuotere e non riscosso (per presunta condotta negligente), in sostanza coincidente con i crediti non riscossi in suo nome, e dunque finalizzata all'accertamento contabile dei rapporti di « dare-avere», rientrante in quelle proponibile ex art.172, lett.d), c.g.c. (Corte dei ### sentenza n. 39/2023 della ####; Corte dei ### ; Corte dei #### giurisdizionale ### sentenze nn. sent. n. 445/2023, in controversia però tra un Comune e ### n. 665/2023 e 706/2023; nn. 47/2024 e 48/2024, nn.  79/2024 e 80/2024, nn. 171/2024 e 172/2024, nn. 215 e 217/2024; e diverse altre). 
In considerazione di ciò, si è ritenuto opportuno un ulteriore approfoondimento. 10 4. ###.G. , richiaman do le conclusioni scritte de positate il ###, ha aggiunto che la Corte dei #### giurisdizionale centrale di appello, con la sentenza n. 39 del 21.2.2 023 (cit. nell'ordinanza interlocutoria) ha affermato (in relazione ad un'azione svolta, ex art.172, comma 1, lett.d), c.g.c., dal Consorzio di ### del ### nei confronti dell'agente della riscossione, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al mancato assolvimento degli obblighi pro pri dell'attività di riscossione demandatagli dal consorz io), accogliendo l'appello del ### che l'azione rientra nella giurisdizio ne contabile «facendosi questione della corretta gestione del danaro pubblico da parte di un agente contabile…» e nella categoria residuale di cui all'art. 172 c.g.c, ad iniziativa di soggetti diversi dal ### con l'unico limite della giurisdizione della Corte dei ### escludendosi, nel caso di specie, la legittimazione esclusiva del PM contabile, in quanto non rientrante nelle ipotesi di azione risarcit oria da resp onsabilità ammin istrativa (difettando ogni presupposto di una simile azione, danno erariale, condotta antigiuridica, nesso eziologico, elemento soggettivo); l'azione piuttosto doveva inquadrarsi tra le domande dichiarative di ver ifica contab ile dei rapporti di dare/avere fra ### e ### di riscossione e di affermazione di eventuali ragioni di credito del primo verso la seconda. 
Osserva il P .G. che l'eventuale diversa quali ficazione della d omanda - da domanda risarcitoria a domanda di accertamento contabile - non incide sulla competenza del giudice contabile (Cass. SU n . 760/2022; Cass. SU 16014/2018).  5. Nella nu ova memoria, la controricorrente A.N.M. spa rileva che, nelle pronunce della Corte dei ### citate nell'ordinanza interlocutoria, il profilo controverso atteneva però alla legittimazione attiva dell 'ente impositore (la A.N.M. spa, al fine di decidere in ordine alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla difesa ### nel giudizio in riassunzione ex art. 172 cgc) o del PM della Corte dei ### Tale tema è estraneo alla presente controversia in cui si discute semmai della natura pubblica o meno dell'### 11 ###.N.M. sostiene che ### non ha la qualifica di agente contabile, atteso che l'A.N.M. spa, per il quale l'### agisce, non è soggetto pubblico, ma soggetto di diritto privato e che la controversia azionata da ### spa non ha ad oggetto i rapporti di dare ed avere con riferimento a denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, bensì attiene ad un inadempimento contrattuale di riscossione del credito - affidato ex lege all'### - con riferimento alle sanzioni irrogate per mancata esibizione del titolo di viaggio, e non riscosse per omessa notifica della cartella di pagamento e conseguente riscossione del credito con conseguente danno al patrimonio sociale del la società, quale società azionaria d i diritto privato (i cui poteri di vigilanza sulla gestione e sulla contabilità, attribuiti ai competenti organi sociali secondo gli ordinari criteri di diritto privato), come già sancito dalla Suprema Corte SSUU, giusta sentenza n. 11385 del 31.5.2016. 
Il rapporto sussistente tra ### e A.N.M. spa ha i contenuti di un rapporto di mandato con rappresentanza ex lege , la c ui respon sabilità è d isciplinata e rientra, ai sensi dell 'art. 17 10 c.c., nella responsabilità del concessionario incaricato al recupero del credito, e la responsab ilità, fatta valere nel contenzioso promosso dall'A.N.M . spa nei confronti dell'### è una responsabilità contrattuale discendente dal rapporto di mandato che sussiste ex lege tra il creditore e l'agen te preposto alla riscossione/concessionario incaricato ex lege alla riscossione del credito Di conseguenza, si ribadisce che alcuna giurisdizione del giudice contabile sia sussistente nel caso di specie, atteso che la stessa, come affermato dalla stessa parte ricorre nte, attiene ai giudizi «…tra ent e pubblico e age nte della riscossione» di imposte/tributi ovvero di denaro pubblico.  6. I profili che sono da esaminare ne l presente ricorso con motivo di giurisdizione attengono: - sia alla natura, pubblicistica, o meno della società attrice originaria (dinanzi al giudice di pace) - appellata (dinanzi al Tribunale) ### - sia alla qualificazione della domanda in rapporto alla prospettata giurisdizione contabile, anziché del giudice ordinario. 12 6.1.Quanto al primo aspetto, il Tribunale di Napoli ha ritenuto che l'### ilità non poteva definirsi, in rapporto alle no rme statutarie vigenti «nel periodo che interessa la presente controversia», una società «in house providing», in quanto nel suo statuto societario mancava una previsione volta ad escludere la possibilità di partecipazione al capitale anche di soci privati (richiamato il precedente di questa Corte a ### n. 11385/2016). 
Nel controrico rso, nel present e giudizio di cassazione , A.N.M. sviluppa ulteriormente le proprie difese sul punto, sostenendo che la società è un ente privato e non pubblico, sia in generale, in relazione alla normativa in tema di società in house e suoi profili pubblicistici che non fanno venir meno la qualità di soggetto di diritto privato, sia nello specifico. 
Nella sentenza n. 5569/2023, si è affermata la natura pubblica di A.N.M., ente impositore, sulla base delle disposizioni statutarie vigenti all'epoca dei fatti.  6.2. Altro aspetto di rilievo ai fini della giurisdizione è poi quello attinente alla qualificazione della domanda e la su a incidenza sulla decisione in punto di giurisdizione contabile. 
Nella specie, l'azione proposta, dinanz i al giudice ordinario, da A.N.M. è un'azione di risarcimento danni. 
Questa Corte, nel precedent e n. 5569/2023 di quest e ### te, nell'affermare la giurisdizione contabile, ai sensi dell'art. 103, comma 2, ###, e la legittimazione attiva di ### (respinta l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi in riassunzione sollevata, in quella sede, da ###, ha ritenuto che il petitum si potesse ricondurre alla categoria, residuale, dei giudizi «ad istanza di parte» di cui all'art. 172 c.g.c.. 
Oltre alle pron unce del giudice contabile richiamate ne ll'ordinanza interlocutoria, si possono evidenziare altre, con le quali la Corte dei ### anche sulla base dell'o rdinanza della Corte di Cassazione a ### 5569/2023, ha ribadit o la giurisdizione contabil e, ricond otto il petitum, debitamente riqualificato in termini di domanda volta alla mera verifica dei rapporti di dare-avere tra i sogge tti del rapporto esattoriale, connessa «al presunto mancato incasso dei crediti iscritti a ruolo, in quanto la richiesta di 13 pagamento in realtà è coincidente con i crediti non riscossi a causa della asserita negligenza dell'agente della riscossione», alla categoria dei giudizi ad istanza di parte di cui all'art. 172 c.g.c. lett.d) (Sez. ### n. 174 del 22/3/24; ### giurisd. ### n. 299 del 4/6/2024; ### Giur. ### n. 706 del 12/12/23) 7. La prima questio ne: la natu ra pubblica o privata della società originaria attrice. Il quadro normativo.  7.1. ###. 2, comma 1, lett. o), d.lgs. 19.8.2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, entrato in vigore il 23 settembre 2016, definisce le società in house come quelle «società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3».  ###. 2, comma 1, lett. c), d. lgs. 175/2016, definisce il «controllo analogo» come «la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello eser citato sui propri servizi, eser citando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante». 
Il primo comma dell'art. 26 (contenente disposizioni transitorie) recita: «Le società a controllo pub blico già costituite all'at to dell'entrata in vigore de l presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017».  ###. 12 d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 stabilisce che «I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. È devoluta alla 14 Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2». 
Al comma 2 , si qu alifica espressam ente come «danno erariale» il d anno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubb lici partecipanti o comunque dei tit olari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei p ropri diritti di soc io, abbiano con dolo o colp a grave pregiudicato il valore della partecipazione. 
Il comma 1 conferisce, quindi, espressamente alla giurisdizione della Corte dei ### il danno erariale cau sato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. 
Giurisdizione contabile che concerne non solo i soggetti che abbiano un rapporto organico con la società in house (dipendenti e amministratori), ma anche i soggetti che, pur non avendo con tale società un rapporto organico, abbiano tuttavia un rapporto di servizio facendo parte dell'organizzazione della società, come appunto il suo Agente della riscossione (Cass. Sez. un., 5569/2023, in motivazione, pag. 12, ultimo periodo).  7.2. Si deve poi, sempre in generale, ribadire che, a norma degli artt. 103, comma secondo, ###, 13 e 44 R.D. 12/7/1934, n. 1214, 9 d.P.R. 29/9/1973 n. 603, 127 d.P.R. 15/5/ 1963, n. 858, 1 d.lgs. 26/8/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), alla Corte dei conti è attribuita una giurisdizione tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica (ancorché secondo ambiti la cui concret a determin azione è rimessa al la discrezionalit à del legislatore), giurisdizione che riguarda ogni controversia inerente alla gestione di den aro di spettanza dell o Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile (Cass. Sez. Un., 18/6/2018, n. 16014; Cass. Sez.Un. 16/11/2016, 23302; Cass. Sez.Un. 07/05/2003, n. 6956; Cass. Sez. Un., 07/12/1999, 862; Cass. Sez. Un., 29/05/2003, n. 8580; Cass. Sez. Un., 10/04/1999, 237). 
È stato altresì precisato che gli element i essenziali e su fficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della 15 giurisdizione della Corte dei ### in materia di responsabilità contabile, sono costituiti soltanto dal carattere pubblico dell'en te per il q uale tale soggetto agisce e dalla natura parimenti pubblica del denaro o del bene oggetto della sua gestione, rimanendo irrilevante la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio (cfr. Cass., S ez. Un., 2 4/03/2017 , n. 7663; Cass., S ez. Un., 16/12/2009, n. 26280), così come il titolo giuridico in forza del quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (Cass., Sez. Un., 1/4/2020, n. 7645; Cass. 30/8/2019, n. 21871; Sez.Un., n. 16014/2018, cit.). 
La giurisdizione contabile ha infatti natura tendenzialmente generale, dotata di propria vis expansiva in difetto di espresse limitazioni legislative, in materia di contabilità pubblica (così Cass. Sez.Un .n. 22810/2022; Cass. Sez. Un.  18/9/2017, n. 21546; v. pure Cass.,Sez. Un.19/5/2016, n. 10324).  7.3. E' utile richiamare la giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio di conto tra concessionaria servizio riscossione imposte e agente incaricato della riscossione. 
Questa Corte (Cass. SU 16014/2018; Cass. SU 760/2022) ha affermato che «la società concessionaria de l servizio di riscossio ne delle imp oste, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto , di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto» (nella specie, nella pronuncia del 2018, oggetto del giudizio era la pretesa risarcitoria avanzata dall'### delle ### in relazione alle inadempienze contestate alla società concessionaria del servizio di riscossione a causa de lla tardiva notificazione d elle cartelle d i pagamento, mentre, nella pronuncia del 2022, si è affermata la giurisdizione 16 contabile in una controversia in tema di risoluzione della concessione, disposta dall'Ente locale a seguito di m isura interditt iva ant imafia, ed anch e sulla ulteriore domanda proposta dalla concessionaria, relativa alla declaratoria di illegittimità dell'atto di incameramento della polizza fideiussoria da parte del Comune). Si è ribadito come gli elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei ### in materia di responsabilità contabile, sono costituiti soltanto dal carattere pubblico dell'en te per il q uale tale soggetto agisca e dalla natura parimenti pubblica del denaro o del bene oggetto della sua gestione e che il giudizio di conto tra società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte e l'ente impositore può essere instaurato, oltre che su iniziativa officiosa, anche su iniziativa della stessa società concessionaria del servizio di riscossione, allorquando questa pretenda da parte dell'ente pubblico la corresponsione di compensi o la restituzione della cauzione versata, in forza, a decorrere dal 7 ottobre 2016, del d.lgs. 26 agosto 2016 n. 174 degli artt. 172 e segg. di tale decreto. 
Ma al fine di radicare la giurisdizione della Corte dei ### in relazione alla controversia tra un ente e l'agen te incaricato d ella riscossione, perché qualificato agente contabile, si deve vertere in tema di «servizio di riscossione delle imposte o, comunque, della riscossione di denaro pubblico, dal momento che è proprio il "maneggio" di quest'ultimo a costituire il presupposto della sussistenza della giurisdizione contabile», il che non si verifica laddove manchi tanto la natura pubblica dell'ente che ha affidato il servizio quanto la natura pubblica del denaro di cui si contest a la mancata riscossione (Cass. SU 16125/2024, che ha affermato la giurisdizione del g iudice ordinario , in controversia avete ad oggetto il rapporto obbligatorio fra il consorzio di difesa delle produzioni intensive e il soggetto deputato alla riscossione dei contributi consortili mediante ruolo).  7.4. Le funzioni giurisdizionali di controllo e consultive della Corte dei ### sono indirizzate, in base alla normativa di settore, nei confronti degli enti pubblici, nel cui novero non rientrano, per definizione, le società di capitali. 17 Tuttavia, come g ià chiarito ne ll'ordinanza n. 5569 /2023, la prog ressiva introduzione di disposizioni impe rative che devono essere osservate dalle società per azioni partecipate e l'utilizzo di risorse pubbliche nell'espletamento delle funzioni loro attribuite, spesso strumentali al raggiungimento di finalità istituzionali degli enti costitutori, ha comportato che, per un verso, molte delle società in questione sono attratte, per molteplici attività, nell'orbita pubblicistica e, per un altro verso, che le attività di verifica e controllo svolte nei confronti delle attività degli enti pubblici hanno ad oggetto anche i rapporti con le società partecipate e le modalità di applicazione dei vincoli di finanza pubblica da parte di queste ultime. 
Nella specie, ### è una società per azioni; una società privata, quindi, ma con partecipazione azionaria pubblica del Comune di Napoli e affidataria in house del servizio di trasporto pubblico locale, che svolge sulla base di contratti d servizio stipulati con il Comune di Napoli. 
Rileva il PG che A .N.M., società in house, subis ce il controllo an alogo d el Comune di Napoli e quindi, ai sensi dell'art.12, comma 1, del d.lgs. 176/2016, il danno al patrimonio della A.N.M. spa, arrecato da condotte di amministratori e dipendenti, è qualificabile come danno erariale e il conseguente giudizio di responsabilità è attratto dalla giurisdizione della Corte di ### A.N.M. è poi concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale nella città di Napoli e nella circostante città metropolitana. Il contratto 18.12.2014 tra A.N.M. e ###, per la gestione del servizio urbano e metropolitano, è avvenuto secondo le modalità dell' «in house providing», di cui all'art. 16, d.lgs.  175/2016, richiamato dal suddetto art. 2, comma 1, lett. o). 
Questa Corte a Se zioni ### e, intervenendo sul te ma della giurisdizione contabile in materia di respon sabilità di gestori ed organi di cont rollo delle società partecipate da enti pubblici, già con la sente nza n. 26683/ 2013 affermava che « La Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità esercitata dalla ### della ### presso la Corte quando tale azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una soci età "in house", così dove ndosi i ntendere 18 quella costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggetta a forme di cont rollo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici». Affinché si possa configurare un danno erariale, deve trattarsi di pregiudizio derivato alla società partecipata dall'ente pubblico «non di riflesso, quale conseguenza indiretta del pregiudizio arrecato al patrimoni o sociale, bensì direttamente». Nell'esam inare le tre caratteristiche salienti delle società in house (la natura esclusivamente pubblica dei soci, l'eserci zio dell'at tività in prevalenza a favo re dei soci stessi e la sottoposizione ad un controllo corrispo ndente a quello eser citato dagli enti pubblici sui propri uffici), indubbiamente un'anomalia nel panorama del diritto societario, si precisava quanto al primo requisito, allora, che fosse necessario «pur sempre, comunque, che lo statuto inibisca in modo assoluto la possibilità di cessione a privati delle partecipazioni societarie di cui gli enti pubblici siano titolari». 
Nella sentenza n. 26936 del 2013, si è poi chiarito che per società «in house providing» deve intendersi qu ella costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici. 
E, nella successiva sentenza n. 5941/2014, le ### hanno precisato che «La Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità degli organi sociali per i danni cagionati al patrimonio della società solo quando possa dirsi superata l'autonomia della personalità giuridica rispetto all'ente pubblico, ossia quando la società possa definirsi "in house", per la contemporanea presenza di tre requisiti: 1) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubbl ici servizi e lo statuto vieti l a cessione delle partecipazioni a privati; 2) la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una 19 valenza meramente strumentale; 3) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile» (co nf. Cass. Sez.Un. 26643/ 2016; Sez.Un. n. 22409/2018, ove si è precisato che i detti requisiti devono sussistere tutti contemporaneamente e risultare da precise disposizioni statutarie in vigore al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita). 
Quindi sono necessari tre elementi coesistenti per potersi configurare il modello di gestione in house: a) l'appartenenza dell'intero capitale sociale a uno o più enti pubblici; b) la realizzazione della parte più importante dell'attività sociale con l'ente o gli enti pubblici che controllano la società; c) l'esercizio, da parte dell'ente o degli enti pubblici titolari del capitale sociale, di un controllo sulla società «analogo a quello esercitato sui propri servizi». 
In questo contesto, si è inserito il d.lgs. n. 175 del 2016, recante il testo unico delle società a partecipazione pubblica, emanato su delega conferita con legge n. 124 del 2015, con il quale si è data una regolamentazione più organica e il legislatore ha introdotto disposizioni che realizzano una sorta di statuto speciale delle società a controllo pubblico.  7.5. ###.N.M. è società totalmente partecipata da ### S.r.l., a sua volta totalmente partecipata dal Comune di ### Come rilevato dalla ricorrente, «dal 2013 e con la modifica statutaria del 2017» (allegata in appello, anche attraverso il richiamo allo ###, la AN.M. ha assunto natura di società in house, ai sensi del d.lgs. 175/2016. 
La controricorrente A.N.M. deduce, tuttavia, che i fatti per cui è causa (la condotta inadempiente di ### oggi ### risalirebbero, al più, al 2009, anno in cui A.N.M. aveva provveduto a trasmettere all'agente il ruolo (relativo a sanzioni amministrative irrog ate), conferente l'incarico al la riscossione, cosicché correttamente il Tribunale di ### aveva affermato che, «nel periodo che interessa la presente controversia», la A.N.M . non poteva considerarsi una società in house providing, difettando nel suo statuto speciale 20 una previsione volta ad escludere la possibile partecipazione al capitale anche di soci privati . 
Nella pronuncia n. 11385 del 2016, richiamata in motivazione dal Tribunale di ### nella sentenza qui impugnata, intervenuta in un regolamento preventivo di giuri sdizione sollevato in relazione ad azione di responsabilità contabile avviata, nel 2013, dalla ### regionale presso la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la ### nei confronti del direttore generale pro tempore dell'### di ### s.p.a., interamente partecipata dal Comune di ### per gravi irregolarità compiute nel periodo 2005-2010, si è, in effetti, dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei ### rilevando che: a) «al quadro statutario vigente all'epoca della condotta ipotizzata come illecita (### Un., 26 marzo 2014, n. 7177), la contemporanea presenza di tali requisiti non è ravvisabile nella ### di ### s.p.a. (in sigla A.N.M. s.p.a.), società istituita dal Comune di ### e da quest'u ltimo interamente partecipata»; b) «infatti, nello statuto societario del quale l'### era dotata mancava una previsi one volta ad e scludere la possibile partecipazion e al capitale anche di soci priva ti: non solo non era contem plata la esclus ività assoluta della partecipazione societaria per i soli enti pubblici, ma si prevedeva espressamente la cedibi lità de lle azioni a soggetti terzi, an che privati»; c) «inoltre, difettava il requisito del c.d. controllo analogo, nei termini di quello esercitato dagli enti pub blici sui propri uffi ci, con modalità ed i ntensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile: l'### era infatti assogge ttata u nicamente alla attività di direzione e coordinamento da parte del Comune, essendo i poteri di gestione dell'impresa, al pari dei poteri di vigilanza sul la medesima gestio ne e sulla contabilità, attribuiti ai competenti organi sociali secondo criteri del tutto corrispondenti a quelli di regola previsti nelle normali società azionarie di diritto privato». 
Nella sentenza a sezioni ### n. 1477 6/2 023, in rela zione a una società qualificata in house, gestore del trasporto pubblico locale di un Comune, con conseguente giurisdizione conta bile, malgrado una clausola statutaria che consentiva la cessione di azioni ai dipendenti, si è dato comunque rilievo all' essere «incontroverso che il consiglio di amministrazione mai si avvalse di tale 21 facoltà nel termine previsto dallo statuto, e che la suddetta clausola fu in seguito modificata, prima che avesse trovato mai attuazione», con richiam o al la giurisprudenza eurounitaria. E si è ritenuto sussistente il requisito del controllo analogo in quanto il Comune era l'unico socio della società di capitali gestore del servizio di trasporto pubblico locale, il che consentiva di per sé il totale controllo dell'attività sociale. 
Nella successiva Cass. S.U. n. 567/2024, viene poi evidenziato il fatto che le modifiche statutarie di una società, definita in house, introdotte nel 2016 e nel 2017, erano intervenute «a specificazione nel dettaglio della natura di società in house gi à esistente alla data dell'illecito contestato» e n on aveva no «introdotto ex novo un regime di controllo analogo prima insussistente», bensì «solamente rafforzato quello p reesistente con introd uzione di disciplina di dettaglio». 
Nella fattispe cie oggetto del presente giud izio, tuttavia, è la s tessa A. N.M. 
S.p.a., originaria attrice, che si è definita, come da statuto, «società in house che esercita il servizio di trasporto pubblico locale sul territorio del Comune di ### E la ricorrente ### dando rilievo anche alle modifiche statutarie intervenute nel 2017, evidenzia la natura in house della società A.N.M. e la conseguente natura pubblicistica (non essendovi alterità soggettiva tra società partecipata ed ente pubblico partecipate, operando la società in house come mera longa manus della pubblica amministrazione), rilevando che, ai fini della giurisdizione, risulta determinante la legge vigente e lo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, nel caso in esame avvenuta nel 2020.  7.6. Inoltre, ai fini che interessano assume valore decisivo più che il momento in cui è stata proposta la domanda, quello in cui sono state poste in essere le condotte contestate, causative del danno. 
Invero, appare pertinente il richiamo alla giurisprudenza formatasi in tema di giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità e sercitata nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici per i danni da essi cagionati al patrimonio della società. 22 Questa Corte a ### ha affermato, con orientamento consolidato, che «La verifica in ordine alla ricorrenza dei requisiti propri della società “in house", come delineati dall'art. 113, comma 5, lett. c), del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. d, del d.l. 30 settembre 2003, 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326), la cui sussistenza costituisce il presupposto per l'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio della società, deve compiersi con riguardo alle previsioni contenute nello statuto della società al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita e non a quelle, eventualmente differenti, esistenti al momento in cui risulti prop osta la d omanda di responsabilità del P.G. presso la Corte dei conti» (Cass. Sez.Un. 7177/2014; questa Corte, nella fattispecie, sulla base di quanto emergente dagli atti, vale a dire in forza delle disposizioni statutarie di società in house al momento della condotta contestata degli amministratori e non al momento della domanda, in quanto, pur indiscussa la partecipazione totalitaria da parte del Comune o dei ### era però «totalmente assente… la previsione di un esplicito tassativo divieto di cessione delle partecipazioni a soggetti privati», ha concluso per «la insussistenza dei complessivi requisi ti per far ritene re che, all'epoca della condotta ascritta agli odierni i ntimati, i danni al patrimonio della società partecipata potessero essere oggetto di azione di responsabilità, a carico dei pretesi autori, da parte d ella ### del la Corte dei Co nti», dichiarando il difetto di giurisdizione della Corte dei ###. 
Il princip io si trova ribadito in Cass. S ez.Un.17188/2 018, Sez.Un.16741/2019, Cass. Sez.Un. 20632/2022, Cass. 13088/2023: al fine del radicamento della giurisdizione, occorre guardare alla situ azione esistente all'epoca cui risalgono le condotte addebitate ai convenuti. 
In un precedente (Cass.SU n. 8352/2013), per regolamento di giurisdizione, si è affermat o il difetto di giu risdizione della Corte dei ### in merito a una domanda proposta dalla ### della Corte dei ### relativa ai danni arrecati ad una società per azioni, partecipata dalla provincia autonoma di ### da un funzionario della provincia e da un direttore tecnico della partecipata per un 23 pagamento indebito a favore di un terzo soggetto. Si è ribadito, in base alla normativa vigente all'epoca, che tali «società non perdono la loro natura di enti privati per il solo fatto che il loro capitale sia alimentato in tutto o in parte da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico», precisando che non rilevava che la società danneggiata si fosse trasformata in società in house, considerato che la trasformazione era avvenuta in epoca successiva ai fatti di causa ed in particolare al danno arrecatole. 
Tali pronunce, che attengono ad azioni di responsabilità promosse dalla società per azioni a partecipazione pubblica nei confronti degli amministratori e sindaci della stessa (legati da rapporto organico) o di dipendenti, possono estendersi all'azione, come quella oggetto del presente giudizio, intrapresa dalla società in house nei confronti dell'agente incaricato della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla società. 
Si tratta, come rilevato in Cass. SU n. 5569/2023, invero, di soggetti che, pur non avendo un rapporto organico con la società, hanno «tuttavia un rapporto di servizio , facendo parte dell'organizzaxione della società» 7.7. Nella specie, il Tribunale ha rilevato che, «nel periodo che interessa la presente controversia», la A.N.M., analogamente a quanto ritenuto da questa Corte nella pronuncia n. 11385/2016 (relativa, si ripete, a fatti verificatisi tra il 2005 il 2010), non potesse qualificarsi una società «in house providing», in quanto nel suo statuto societario mancava una previsione volta ad escludere la possibilità di partecipazione al capitale anche di soci privati, vale a dire uno dei tre requisiti necessari per tale configurazione. 
In appli cazione della giuri sprudenza richiamata nel precedent e paragrafo, si deve aver riguardo, ai fini della definizione della attrice come società di rilievo pubblicistico in house, all'epoca degli illeciti contestati, causativi del danno, e non solo a quella in cui è stata proposta l'azione risarcitoria (nel 2020). 
Tuttavia, nella specie, la condotta illecita dell'agente contabile (### non può collocarsi unicamente alla data della trasmissione del ruolo al concessionario per la riscossione (2009) e non anche a quella in cui il Giudice di ### di ### ha dich iarato, nel 2012, pron unciandosi sull'opposizione all'esecuzione 24 promossa dal contravventore, nella contumacia di ### l'intervenuta prescrizione del credito. ### o meglio la condotta contestata all'agente legato da rapport o di servi zio, invero, è rappres entato «dalla mancata riscossione delle sanzioni amministrative», essendo stata la pretesa creditoria dichiara prescritta. 
E, a parte la stessa auto-qualificazione da parte della controricorrente A.N.M., cui è stato da tempo affidato il servizio di trasporto pubblico locale, come società in house, partecipata in via esclusiva dal Comune di ### con conseguente controllo analogo dell 'Ente, non è puntualm ente e efficacemente contestato che, come dedotto dalla ricorrente ### anche prima (si indica «dal 2013»), essa ha operato come società in house. 
Quindi l'eccezione della controricorrente sulla natura privata del rapporto non è fondata e deve essere riconosciuta alla citata A.N.M. spa la natura pubblicistica, in virtù della disciplina generale dianzi riportata.  7.8. In ordine alla qualità di agente contabile di ### deve poi rilevarsi che A.N.M. forma unilateralmente il ruolo dei propri crediti che affida ad ### delle ### (prima ### per il recupero, secondo la disciplina del d.p.r. 29.9.1973, n. 602. 
Ciò è previsto anche dall'art. 1, comma 3, d.l. 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla l. 1.12.2016, n. 225, ove si menzionano i crediti delle società partecipate dalle amministrazioni locali. 
Nella pronuncia, già citata n. 5569/2023, in fattispecie simile alla presente, si è rilevato che «nella vicenda dedotta i n giudizio , l'A.N.M. s.p.a., pur sul presupposto della riconosciutagli legittimazione a formare, unilateralmente e stragiudizialmente, i ruoli coattivi, la stessa è tenuta poi ad affidarne la fase della riscossione al competente agente contabile (v. Cass. SU n. 16014/2018 e SU n. 760/2022), affinché questi provveda alla loro esazione sulla base delle norme vigenti in materia di recupero delle imposte e, quindi, per legge e non sulla scorta di un rapporto contrattuale tra la stessa ANM e l'### 8. La seconda questione posta dal presente giudizio concerne la possibilità di fare rientrare la domanda attrice, una volta affermata la giurisdizione della Corte dei ### nell a categoria residuale dei giudizi a istanza d i parte, ex art.172 lett.d) c.g.c. 
La questione attiene quindi alla natura dell'azione proposta e se essa possa essere fatta rientrare nei giudizi di conto a istanza di parte dinanzi alla Corte dei ### Invero, al fine di radicare la giurisdizione della Corte dei ### occorre anche dare rilievo al petitum e alla causa petendi della domanda originaria avanzata da ### al fine di verificare se essa possa trovare spazio in un giudizio di conto dinanzi al giudice contabile. 
Anche nella ordinanza n. 5569/2023, si è dovuto affermare che l'azione svolta da A.N.M. non potesse qualificarsi in termini di semplice azione di risarcimento dei danni da inadempimento di un contratto di mandato. 
Il giud izio in oggetto non è stat o iniziato dal ### contabile, trattandosi di un'azione risarcitoria esercitata dalla società in house che gestisce il servizio di traporto pubblico locale su territorio comunale, nei confronti del suo agente contabile, per non avere te mpestivamente riscosso un importo iscritto in ruoli allo stesso consegnati. 
Pur vertendosi in materia di contabilità pubblica, concernendo gli obblighi le responsabilità dell'agente contabile (### ) la gestione in sede esecutiva di crediti afferenti a patrimonio pubblico, qual è quello di A.N.M. spa, la presente azione, si è detto nel precedente del 2023, non è inquadrabile né nelle forme di un giudizio di responsabilità amministrativa-erariale, essendo di essa titolare soltanto il ### contabile, né nelle forme di un giudizio di conto o di resa del conto (artt. 139 e seg. E art.142 c.g.c.), non risultando che la ### presso la Corte dei ### avesse instaurato nei confronti dell'### delle ### un giudizio per la resa del conto. 
Il presente giudizio doveva, allora, essere fatto rientrare fra gli altri giudizi «ad istanza di parte», previsti dall'art. 172, lett. d), c.g.c. in materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato, 26 giudizi che concernono gli obblighi e la responsabilità di gestione di denaro e valori pubblici da parte di un dipendente, di un amministratore o, come nel caso di Age nzia delle ### dall'age nte contabile della società in house, titolare di un patrimonio pubblico, e riguarda quindi l'ampia materia della contabilità pubblica attratta dalla giurisdizione della Corte dei ### 8.1. I g iudizi «a i stanza di parte» din anzi alla Corte dei ### Di sciplina generale. 
Non vi è dubbio che nell'ambito del processo dinanzi alla Corte dei ### come disciplinato dal d.lgs. 174/2016, i giudizi «ad istanza di parte» rappresentino una categoria residuale: si tratta di «altri» giudizi, rispetto sia a quelli oggetto di disciplina specifica (lettere anteriori alla d), sia a quelli in cui soprattutto si esplica la giurisdizione contabile (giudizio di responsabilità, giudizio sui conti, giudizio sulla irrogazione di sanzioni). 
Il fondamento si rinviene nel dettato costituzionale (art.103 ###). Anche il privato può adire la Corte dei ### giudice naturale della contabilità pubblica, nei casi previsti dalla legge. 
La regolamentazione, prima prevista dagli artt.52-58 del R.D. 13/8/1933 1038 (Regolamento di procedura: artt. 52-55, ricorsi per rifiutato rimborso di quote d'imposta inesigib ili; art.56, ricorsi contro addeb iti dichiarati dall'amministrazione delle ### dello stato a carico dei propri dipendenti; art.57, ricorsi contro ritenute a titolo cautelativo su stipendi ed altri emolumenti di funzionari ed agenti statali; art.58, «altri giudizi ad istanza di parte»), è oggi contenuta nel d.lgs. 174/2016, art.172 (lett.a), ricorsi in materia di rimborso di quote d'imposta inesig bili o quote di altri proventi dell'erario; lett.b) ricorsi contro ritenute a titolo cautelativo su stipendi ed altri emolumenti; c) ricorsi sull'interpretazione del tutolo giudiziale; lett.d), «altri giudizi ad istanza di parte previsto dalla legge e comunque nelle materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche oersone o enti diversi dallo Stato»).  8.2. In relazione all'ipotesi disciplinata dalla norma di chiusura della categoria («altri giudizi ad istanza di parte», una vol ta contenuta ne l'art.58 del 27 regolamento del 1933, oggi nell'art.172 lett.d) c.g.c.), è utile richiamare SU n. 6478/1992 e il principio di diritto in essa affermato. 
In quella controversia, un cassiere, dipendente del ### dei ### di ### gestore della esattria del Comune di ### si era appropriato, in correità con terzi, degli import i dovuti da numerosi contribuenti all'### finanziaria, rilasciando false quietanze; importi che così non erano affluiti nelle casse esattoriali e non erano stati perciò riversati dall'esattore alla tesoreria provinciale, ne' compresi nelle d istinte riepil ogative trasmesse al ricevitore provinciale. In conseguenza di ciò, l'### di ### di ### notificava al ### dei ### di ### nella qualità di esattore, ai sensi dell'art. 12, 2 c., DPR 603/1 973, un invito a versare una certa somma di cui si la mentava l'omesso ri-versamento. ### dei ### impugnava dinnanzi al giudice amministrativo tale atto, sul presuppost o che si tratt ava di controversia attinente alla concessione del servizio esattoriale e deduceva l'illegittimità del detto atto. ### trazione finanziaria propone va istanza di regolamento preventivo di giurisdizione deducendo che la controversia andasse devoluta alla cognizione della Corte dei #### hanno affermato l a giurisdizione del giudice contabile, osservando che: - «quando l'invito all'esattore di versare somme dovuto in adempimento del rapporto concessorio esattoriale riguardi importi i l cui acclaramento richieda un riesame globale della gestion e contabile o vvero l'applicazione di criteri giuridici o regole contabili che implichino un giudizio di conto, determinan dosi una controversia di natura contabile, si de linea la giurisdizione della Corte dei ### quale giudice istituzionalmente preposto a simili accertamenti; e la stessa complessità dell'indagine da effettuarsi in tale ipotesi dimostra la non esperibilità del procedimento di esecuzione forzata di cui all'art. 12 D.P.R. 603/1973»; - al « giudizio contabile non è certo di ostacolo poi il fatto che l'agente della riscossione abbia il maneggio del danaro pubblico in forza di ### - contratto, poiché l'obbl igo del concessionario di rispondere contrattualmente verso l'### concedente non può escludere l'obbligo di rendiconto ne' il suo diritto ad ottenere un accertamento sulla effettiva esistenza dell'obbligo contrattuale»; - «la controversia di natura 28 contabile che ne deriva, mentre conferma l'inapplicabilità del procedimento di pronta riscossione ex art. 12, trasferisce al giudice della pubblica contabilità la vertenza sull'amb ito dell'obbligazione contrattuale, la cui cognizione resta pertanto sottratta al giudice (quello amministrativo, ai sensi dell'art. 5, 2 c. L.  n. 1034/1971) del rapporto di concessione». 
Il principio si trova ribadito in Cass. SU n. 5424/1993: «### dell'Intendente di ### za, al concessionario del servizio esattorial e dell e imposte, pe r il pagamento degli importi dei versamenti diretti e ffettuati dai contribuen ti, costituisce, ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 603, l'atto iniziale del procedimento di e spropriazione forz ata della cauzione prestata dall'esattore, inteso al pronto recupe ro del proprio credito, da part e dell'### finanziaria, nell'esercizio di un potere di autotutela, utilizzabile nel solo caso di discordanze tra versamenti effettuati e risultanze in possesso di detta ### nel quale vi è certezza dei dati contabili. 
Mentre qualora l'invito stesso riguardi importi il cui accertamento richieda un riesame globale della gestione contabile, ovvero l'applicazione di criteri giuridici o regole contabili che im plichino un giudizio di conto, si instaura una controversia di natura contabile, che appartiene alla giurisdizione della Corte dei ### la quale può essere direttamente adita, in applicazione degli artt. 61 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e 58 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, per ottenere i necessari accertamenti, dall'esattore destinatario dell'invito» (conf.  ### 14080/2022). 
Con l'entrata in vigore del ### di giustizia contabile, le tipologie di azioni a istanza di parte sono state inserite nelle quatto ipotesi di cui all'art.172. 
La lett.d ) costituisce sempre (al pari della previsione de ll'art.58 de l Regolamento) una categoria residuale e aperta, che tuttavia è stata oggetto di un'interpretazione costituzionalmente orientata al fine anche di impedire che essa diventi lo strumento per superare il riparto tra giurisdizioni o introdurre azioni non previste dall'ordinamento giuridico. 
Tra le varie pronunce, sull'interpretazione sia dell'art.58 del Regolamento sia dell'art.172 lett.d) del c.g.c., meritano segnalazione, ai fini che qui interessano: 29 - Corte dei ### d'appello, n. 347/2011, che vi ha fatto rientrare il ricorso di un Comune nei confronti del concessionario della riscossione per danni da inadempimenti contrattuali dovuti alla mancata riscossione dell'imposta sulla pubblicità; - Corte dei #### III centrale, n.34/2018, che vi ha fatto rientrare il ricorso promosso dal Comune avverso inadempimenti contrattuali del concessionario per la mancata formazione dei ruoli e per il maturare della prescrizione a carico dei crediti in esazione; - Cass. SU n. 22810/2020, che ha affermato la giurisdizione della Corte dei ### in giudizio promosso, ex art.172 lett.d) c.g.c., da un ### dinanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la ### nei confronti dell'### delle ### sube ntrata a ### che svolge va p er suo conto attività di riscossione in forma volontaria ed esecutiva di somme iscritte a ruolo in danno di sogget ti obbligatoriamente consorziati, per la condanna al pagamento in proprio favore di somma a titolo di crediti non riscossi per tributi; - Corte conti, II sez . app., 29 7/2021 e 10/202 2, che ha riconosciuto l'ammissibilità d elle azioni di accertam ento o vvero di azioni volte alla verifica de i rapporti di dare/avere tra ente impositore e concessionario della riscossione, formulate dinanzi al Giudice contabile, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, purché non vengano in evid enza profili risarcitori, i quali rie ntrano nel diverso paradigma del giudizio d i responsabilità amministrativa , il cui avvio è di esclusiva competenza della ### erariale; - Corte dei #### 6/14/1/25, in giudizio ad istanza di parte, fatto valere dinanzi alla Corte dei conti, ### giurisdizionale regionale per il ### dal Comune di ### che lamentava come che, nonostante la corretta trasmissione dei ruoli da parte del Comune, l'agente della riscossione (crediti relativi a infrazioni C.d.S.) avesse omesso di notificare le cartelle esattoriali e/o i successivi atti interruttivi della prescrizione - o comunque di darne prova - determinando, per sua colpa, la prescrizione dei relativ i crediti, con c onseguente danno all'A mministrazione comunale, ha respinto l'appello del Comune avverso la sentenza n. 252/2022 della ### giuri sdizionale regionale per la ### , che aveva affermato la giurisdizione in mate ria della Corte dei ### ma d ichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva del Comune soto vari 30 profili, stante anzitu tto legittimazione esclu siva del P.M. con tabile; - le numerosissime pronunce della Corte dei ### , intervenute nel rilevante contenzioso instaurato dalla nostra ricorrente A.N.M. spa nei confronti di ### prima davanti al G.O. e poi, a seguito di Cass.SU 5569/2023 e di declaratoria di difetto di giurisdizione del T.### in riassunzione dinanzi alla Corte dei #### già richiamate al par. 6, nelle quali si è ribadita la giurisdizione contabile, sulla base dell'art. 103, comma 2, ### che ad essa attribuisce la cognizione sulle controversie «nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre speci ficate dalla legge », tra cui q uelle aff erenti al la corretta gestione del pubblico denaro da parte degli agenti contabili. 
Soltanto in Cass. SU n. 5463/2009, si è invece affermata la giurisdizione del giudice ordinario, in relazione a controversia instaurata da un messo comunale dipendente del Comune di ### che aveva chiesto accertarsi il suo diritto di percepire e trattenere il c.d. dirit to di notifica, rilevandosi che la cate goria residuale, allo ra prevista dall'art.58 del Regolamento, «aperta», relat iva a giudizi che possono essere instaurati avanti il giudice contabile ad iniziativa di soggetti privati, incontrava «l'unico limite, posto dal medesimo art. 58, che si verta in materia di compe tenza della Corte dei conti», e che la pronuncia chiesta al giudice concerneva, nello specifico, «esclusivamente» le obbligazioni derivanti dal rapporto, senza alcuna inciden za sulla questione d ella responsabilità contabile per violazione de ll'obbligo di rende re il conto e di versarle all'amministrazione competente a riceverle. 
La categoria dei giudizi «ad istanza di parte» dinanzi al giudice contabile è, quindi, di una categoria resid uale ma aperta, nella qua le sono state fatte rientrare azioni volte alla verifica dei rapporti di dare/avere tra ente impositore e concessionario della riscossione, purché non vengano in evidenza soltanto profili risarcitori, i qu ali rientrano nel diverso p aradigma de l giudizio di responsabilità amministrativa, il cui avvio è di esclusiva competenza della ### erariale.  9. In conformit à a Cass. SU n. 5569/2023 (cui hanno fatto seguito numerosissime pronunce del giudice contabile e del giudice ordinario di 31 declaratoria del difetto di giurisdizione del G.O.) e alle conclusioni del PG, il primo motivo del ricorso ### sotto il profilo della giurisdizione (della Corte dei ### anziché del giudice ordinario adito), va accolto. 
La conclusione va ribadita, anzitutto, sulla base del rilievo che nella giurisdizione contabile rientrano ex art. 103 , comma 2, ###, anche le controversi e incentrate sulla corretta gestione di de naro pubblico da parte dell'ag ente contabile. E l'art.103 ### ha ratificato l'assetto precedente (vedasi art.58 del regolamento n. 1038 del 1933). 
La giurisdizione contabile ha infatti natura tendenzialmente generale, dotata di propria vis expansiva in difetto di espresse limitazioni legislative, in materia di contabilità pubblica (così Cass. SU n. 22810/2022; Cass. SU n. 21546/2017; Cass. SU n. 10324/2016). 
La controversia specifica concerne proprio il merito della contabilità pubblica (in particolare, l'operativtà del d.lgs. 112/1999, poiché si discute della necessità del preventivo esperimento delle procedure ex artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999 ovvero dei limiti di inesigibilità dei crediti) e non si può ritenere che la pronuncia chiesta al giudice riguardi «esclusivamente le obbligazioni derivanti dal rapporto, senza alcuna incidenza sulla questione della responsabilità contabile per violazione dell'obbligo di rendere il conto e di versarle all'amministrazione competente a riceverle» (Cass. SU n. 5463/2009). 
Né può rappresentare ostacolo l'i nterpretazione, non eccessivamente espansiva, da dare all'art.172 lett.d) c.g.c. come categoria residuale, in quanto la domanda può essere ri-qualificata dal giudice (e la Corte dei ### lo ha fatto) al fine di farla rientrare nei limiti di un giudizio di conto, ad istanza di parte, cui applicare regole contabili, senza che ciò assuma rilievo ai fini della giurisdizione. 
E al cune aperture nella giur isprudenza contabile e dell e ### unite sulla previsione di cui alla lett.d) dell'art.172 c.g.c., indicate al paragrafo 8.2., già vi sono state.  10. I restanti motivi sono assorbiti.  11. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti va cassata la sentenza impugnata e dichiarata la giurisdizione della 32 Corte di Co nti; le parti vanno, di conseguenza, rimesse dinanzi al g iudice contabile, anche per la liquidazione delle spese del present e giudizio di legittimità.  PQM La Corte, a ### accoglie il primo motivo del ricorso per cassazione, assorbiti i restanti, dic hiara la giurisdizione della Corte di ### cassa la sentenza impugnata e rimette le parti dinanzi al giudice contabile competente, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso, in ### nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025 .   

Giudice/firmatari: Manna Antonio, Iofrida Giulia

M
1

Tribunale di Foggia, Sentenza n. 1947/2025 del 18-11-2025

... introduttivo ha dichiarato che il resistente “è totalmente inadempiente non solo sotto l'aspetto economico, ma anche sotto l'aspetto personale in quanto è letteralmente assente nella vita dei figli e si disinteressa di ogni aspetto della vita quotidiana degli stessi”, disinteresse confermato all'udienza del 03.03.2025, durante la quale la ricorrente ha affermato che “il padre si disinteressa completamente ai figli e non li vede da anni. Non si interessa né moralmente né materialmente” (cfr. verbale di udienza del 03.03.2025). Preliminarmente si dà atto che il figlio primogenito della coppia, ### nelle more del giudizio è diventato maggiorenne; pertanto, nulla va più disposto in ordine al suo affidamento, collocamento e sul suo diritto di visita con il genitore non collocatario. Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile. ### ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. ### l'art. 337 quater c.c. il (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ### - Presidente - dott.ssa ###. Carbonelli - Giudice - dott.ssa ### de ### - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 5695/2024, promossa da: ### con il patrocinio dell'avv. ### giusta procura in atti, elettivamente domiciliat ###; RICORRENTE contro ### RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del ### presso il Tribunale. 
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.  CONCLUSIONI: con ordinanza del 28.10.2025, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente, come da note di trattazione scritta per l'udienza del 27.10.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza termini.  ###.M. ha espresso parere favorevole. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione. 
Con ricorso depositato in data #### premesso che dalla relazione more uxorio con ### ormai cessata, sono nati i figli ### (nato a ### il ###) e ### (nato a ### il ###), ha adito il Tribunale deducendo l'inadempimento del resistente al disposto del decreto del Tribunale di ### 5675/2023 pronunciato l'11.04.2023 (R.G. n. 6066/2022), con il quale sono stati disciplinati l'affidamento e il mantenimento dei due figli minori. 
Ha dedotto, nello specifico, che il resistente ha manifestato, dopo la pronuncia del provvedimento, un completo disinteresse nei riguardi dei due figli, sia sotto l'aspetto economico, sia sotto l'aspetto affettivo e personale, mostrandosi letteralmente assente nella loro vita; che tale disinteresse arreca non pochi disagi e problemi alla ricorrente, soprattutto nelle situazioni che necessitano, nell'interesse dei figli, del consenso di entrambi i genitori; che la ricorrente svolge lavoro come colf a ### mentre il resistente svolge lavoro di manovale a ### Comune in cui risiede. 
Per tali motivi, ha concluso chiedendo all'intestato Tribunale di modificare il regime di affidamento condiviso precedentemente disposto, prevedendosi l'affido esclusivo dei figli minori alla ricorrente, con conferma del collocamento presso la madre e con disciplina del diritto di visita paterno, come da modalità e tempi definiti nel ricorso introduttivo; di confermare, a carico del resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli, versando alla ricorrente un assegno mensile di complessivi euro 450,00, oltre spese straordinarie al 50%, come già previsto nel decreto, ma di fatto mai versato; di ammonire e condannare il resistente per inadempienza e violazioni. 
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti lei le parti all'udienza del 03.03.2025. 
A detta udienza il Giudice ha dichiarato la contumacia del resistente, non costituitosi in giudizio, benché regolarmente citato, e ha ascoltato la ricorrente e il difensore, all'esito riservandosi. 
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.03.2025, il Giudice, con ordinanza del 07.03.2025, ha dichiarato la contumacia del resistente, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. e ha fissato l'udienza del 27.10.2025 per la discussione della causa, da trattarsi ex art. 127 ter c.p.c. con le modalità della trattazione scritta, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni prima per il deposito di note di discussione e conclusioni, il tutto ai fini della rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis. 22 co. 4° c.p.c. 
All'udienza cartolare del 27.10.2025, sulle precisate conclusioni di parte ricorrente, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza termini e previa acquisizione delle conclusioni del ###, rassegnate con nota in atti del 04.11.2025.  ****** 
Nel nostro ordinamento, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., nel caso sopravvengano “giustificati motivi” le parti hanno facoltà di chiedere, in ogni tempo, “la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. È richiesto, a tal fine, un sopravvenuto mutamento dello status quo accertato con la pronunzia adottata a seguito della disgregazione del nucleo familiare tale da giustificare una modifica delle statuizioni in quella sede dettate. 
I “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono quindi ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo. 
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento de qua natura di “revisio prioris istantiae”, e, quindi, di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione o di divorzio, ovvero in altro giudizio tendente alla modifica dei provvedimenti ivi stabiliti, ma di “novum iudicium”, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti ### tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove, una siffatta modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio. 
Nell'ambito del procedimento in discorso il Giudice non è quindi chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione (nel caso in cui si chieda la revisione dell'assegno di mantenimento), importando il riferimento alla sopravvenienza dei “giustificati motivi” l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante. 
Pertanto, la richiesta di revisione delle condizioni stabilite in sede di divorzio (o separazione o di regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio) deve necessariamente poggiare su una modifica delle circostanze di fatto considerate all'epoca della pronuncia, il cui giudicato fa bensì stato ma con la nota formula “rebus sic stantibus”. Tanto si desume dal constante orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi prima della riforma introdotta con D.Lgs. n. 149/2022 (art. 3 co. 33°), secondo cui “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art.  9, (così come modificato dalla L. n. 436 del 1978, art. 2, e dalla L. n. 74 del 1987, art. 13), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile” (così, ex multis, Cass., n. 2953/2017).  ### parte, nei procedimenti in tema di famiglia, ove gli elementi di fatto che possono incidere sull'attribuzione e determinazione degli obblighi economici si siano verificati in corso di causa, devono essere presi in esame nel corso del giudizio, in quanto governato dalla regola rebus sic stantibus, trovando applicazione l'istituto della revisione soltanto in relazione ai fatti successivi all'accertamento coperto da giudicato, dovendo, invece, le altre emergenze essere esaurite nei gradi d'impugnazione relativi al merito (Cass. n. 174/2020). 
Ebbene, con riferimento all'odierno thema decidendum, si evidenzia quanto segue. 
La ricorrente, rappresentando il totale disinteresse del padre nei confronti dei figli e i notevoli impedimenti riscontrati nella gestione delle questioni di straordinaria amministrazione che richiedevano il consenso del padre, sistematicamente negato o non prestato, ha domandato la modifica del regime di affidamento condiviso in esclusivo. 
Nello specifico, nel ricorso introduttivo ha dichiarato che il resistente “è totalmente inadempiente non solo sotto l'aspetto economico, ma anche sotto l'aspetto personale in quanto è letteralmente assente nella vita dei figli e si disinteressa di ogni aspetto della vita quotidiana degli stessi”, disinteresse confermato all'udienza del 03.03.2025, durante la quale la ricorrente ha affermato che “il padre si disinteressa completamente ai figli e non li vede da anni. Non si interessa né moralmente né materialmente” (cfr. verbale di udienza del 03.03.2025). 
Preliminarmente si dà atto che il figlio primogenito della coppia, ### nelle more del giudizio è diventato maggiorenne; pertanto, nulla va più disposto in ordine al suo affidamento, collocamento e sul suo diritto di visita con il genitore non collocatario. 
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.  ### ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.  ### l'art. 337 quater c.c. il Giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore. 
Nel caso di specie, dall'ordinanza del Giudice del 07.03.2025, che ha previsto in via provvisoria l'affido esclusivo alla madre, sulla base del disinteresse del resistente verso i figli rilevato dalle allegazioni della ricorrente e della mancata costituzione in giudizio del resistente, non si sono verificate circostanze sopravvenute tali da indurre il Collegio a considerare di apportare una modifica al regime di affidamento disposto in ordinanza. 
Il resistente, infatti, anche dopo l'adozione dell'ordinanza, non si è costituito in giudizio e non ha inteso ribellarsi al provvedimento provvisorio di affido esclusivo, mostrando così una totale indifferenza dinanzi ad una statuizione così incisiva sui rapporti tra lui e i figli, in quel momento entrambi minorenni. Tale condotta costituisce ulteriore conferma del suo disinteresse. Dunque, nel caso di specie, non può che farsi applicazione dei principi sanciti e più volte ribaditi dalla Suprema Corte. In particolare, è stato chiarito che, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento. 
Le circostanze sopra esposte sono altamente sintomatiche della inidoneità dell'### ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta, anche a carico di quel genitore con il quale i figli non stiano stabilmente, determinando concretamente una situazione di contrarietà all'interesse dei minori ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso. 
Con il proprio contegno il resistente ha manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rivelando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. 
Pertanto, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., deve essere confermato l'affidamento esclusivo del minore ### alla madre, già disposto nei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel presente procedimento. 
La situazione, come appena descritta, impone di prevedere che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c., le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla madre, unica presenza costante ed affidabile per il figlio della coppia. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; ciò nonostante, “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. ### concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali (c.d. affidamento super esclusivo), come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.). 
Venendo alle visite paterne che, giova ricordarlo, costituiscono un diritto-dovere che entrambe le parti sono tenute a rispettare quale corollario del principio di c.d. bigenitorialità, deve rilevarsi che ### ha compiuto il sedicesimo anno di età; in considerazione dell'età del minore, appare opportuno che l'esercizio del diritto di visita paterno non sia più regolamentato da un calendario di visita predisposto dal Tribunale, ma che sia rimessa alla comune volontà di padre e figlio, la scelta dei tempi e delle modalità degli incontri. 
La ricorrente, per il mantenimento dei figli, ha chiesto confermarsi l'importo dell'assegno già previsto nel decreto n. 5675/2023, dichiarando che tale assegno non le è mai stato versato dal resistente. 
Va ribadito che il figlio ### nelle more del giudizio, ha raggiunto la maggiore età. Tuttavia, considerato che egli vive stabilmente con la madre, che ha da poco compiuto la maggiore età e, non essendo stato dedotto nulla sul punto, è pacifico che possa ritenersi non economicamente autosufficiente. 
La ricorrente, in merito alla situazione lavorativa propria e del resistente, ha dichiarato: “### una signora in sedia a rotelle e lavoro come badante e donna delle pulizie, anche lavorando la domenica; riesco a guadagnare circa 1.100 euro al mese ma mi occupo integralmente dei miei figli. Il resistente anche se dice che non lavora, in realtà lavora come cameriere a La taverna ### in ### anche guardando semplicemente su google maps la location del ristorante, si vede proprio l'immagine del resistente”(cfr. verbale di udienza del 03.03.2025). 
Ebbene, per quanto concerne il dovuto mantenimento da parte del padre per i figli, va confermato quanto già disposto dal Giudice con ordinanza del 07.03.2025 e precedentemente con decreto 5675/2023, non essendo state sollevate circostanze sopravvenute dalla ricorrente in merito alla situazione reddituale delle parti, né tantomeno dal resistente, che ha deciso di rimanere contumace. 
Pertanto, va posto, a carico di ### l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore ### e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente ### versando a ### entro il 5 di ciascun mese, la somma mensile di € 450,00 (€ 225,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'### e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli. 
A differenza del decreto n. 5675/2023, nel quale non si menziona l'A.U.U., si dispone ora che quest'ultimo, istituito con D.Lgs. n. 230 del 2021 ed erogato dall'### per i figli, vada percepito interamente da ### come per legge, in qualità di genitore affidatario esclusivo. In merito alla domanda della ricorrente volta ad ottenere l'ammonimento del resistente per la condotta tenuta, con contestuale condanna di quest'ultimo al pagamento di una somma di denaro da individuarsi ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. per ogni violazione, inosservanza ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, il Collegio ritiene che la stessa debba essere rigettata, in quanto generica. 
Considerato l'esito del giudizio e la contumacia di parte resistente, che ha costretto la ricorrente ad affrontare il presente procedimento contenzioso, le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., devono porsi a carico di ### parte soccombente, e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a € 26.000,00) per le fasi di studio e introduttiva e secondo i valori minimi per la fase decisionale (essendosi la ricorrente limitata a precisare le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi), con esclusione della fase istruttoria di fatto non tenutasi. Poiché la ricorrente risulta ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite vengono liquidate già ridotte al 50% ai sensi dell'art. 130, D.P.R. 115/2002, disponendosi il pagamento in favore dello Stato ex art. 133, D.P.R. cit.  P.Q.M.  Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: • a modifica del decreto n. 5675/2023 del Tribunale di ### dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore ### alla madre, con collocamento stabile presso la stessa e con facoltà per la genitrice di adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio; • a modifica del decreto n. 5675/2023 del Tribunale di ### dispone che gli incontri padrefiglio minore avvengano liberamente e siano rimessi alla volontà di ### senza la previsione di un rigido calendario di visita; • a modifica del decreto n. 5675/2023 del Tribunale di ### pone a carico di ### l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore ### e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente ### mediante il versamento a ### entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 450,00 (€ 225,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ### oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse dei predetti figli, così come previste dal ### siglato tra il Tribunale di ### e il ### dispone che il versamento dell'A.U.U. sia percepito interamente dalla ricorrente; • rigetta la domanda di ammonimento e la correlata richiesta di condanna del resistente al pagamento di una somma di denaro per ogni inadempimento o violazione; • condanna il resistente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.273,50 (già ridotti al 50% ai sensi dell'art. 130, D.P.R. 115/2002) per compensi professionali, oltre accessori di legge, disponendo che, in forza dell'art. 133, D.P.R. 115/2002, il pagamento avvenga a favore dello Stato. 
Si comunichi. 
Così deciso in ### nella ### di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale il giorno 18/11/2025.  

Il Giudice
rel. ### de


causa n. 5695/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Buccaro Antonio, De Tura Maria Elena

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