testo integrale
TRIBUNALE DI ROMA ### lavoro ### giudice monocratico Dr.ssa ### Giudice della seconda sezione ### ha pronunciato e pubblicato all'udienza del 15.01.2026, nella causa RG. N.22741/025, la seguente sentenza TRA ### rappresentata e difesa dall' avv. ### pec: ###, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E MINISTERO DELL'#### - #### RESISTENTE ### Oggetto: carta docenti ### E ### Con ricorso depositato il ### la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire: “ ### e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 1.000,00 oltre interessi legali e per l'effetto condannare il Ministero dell'### del merito alla refusione della stessa nei modi statuiti per i docenti con contratto a tempo indeterminato;
In ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari.” Sosteneva di aver lavorato per il Ministero negli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 con i contratti indicati nel ricorso; che l'art 1 c 121 L 107/15 aveva riconosciuto la carta docenti solo agli assunti a tempo indeterminato e non a tempo determinato; che tale esclusione violava la normativa contrattuale di cui agli artt 63 e 64 del ### che prevedevano l'aggiornamento e formazione per tutti i docenti, come stabilito dal Consiglio di Stato; che la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di ### era favorevole alla posizione dei docenti assunti a tempo determinato ritenendo, in caso di mancato riconoscimento delle carta anche agli assunti a tempo determinato, violato il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato concluso il ### che figurava nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28/6/99, relativa all'accordo quadro ### E ### sul lavoro a tempo determinato.
Concludeva come sopra. ### dell'### e del ### non si costituiva e veniva dichiarata la contumacia. La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza.
Per decidere la presente causa va esaminata la normativa in materia. ### carta docenti ha la sua fonte nell'art 1 c. 121 L. 107/15 secondo cui “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 del medesimo articolo, invece, demandava ad un successivo decreto di attuazione emesso dalla ### del Consiglio dei ### la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121, nonché dell'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123.
Infatti , in attuazione del disposto legislativo, è stato adottato il D.P.C.M. 23.9.2015 che all'art 1 prevede: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una carta, che è nominativa, personale e non trasferibile; 2. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il trami-te delle ### scolastiche. 3. ### scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'### medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle ### scolastiche le carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato. 4. La carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1……….” ###. 4 (modalità di utilizzo della carta) stabilisce : “ La carta è utilizzata da ciascun docente per le seguenti finalità di formazione e aggiornamento professionale……………” ###. 5 precisa : “ la carta è assegnata a ciascun docente a mezzo di apposita card personale elettronica……”.
Il successivo D.P.C.M. del 28.11.16 ha confermato essere la carta destinata ai docenti di ruolo e stabilito in euro 500,00 il valore della carta .Successivamente, in coincidenza con il periodo di pandemia da ###19, è intervenuto l'articolo 2 del D.L. n. 22/2020 il quale ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015”.
Con l'art. 15 del D.L. 69/23 la carta docenti è stata estesa ai precari per l'a.s 2023/2024 limitatamente ai docenti titolari di contratti a tempo determinato con scadenza 31.08. ###. 30 dicembre 2024, n. 207, entrata in vigore l'1/1/25, ha disposto con l'art.1, comma 572, lettere a) b) e c) la modifica dell'art. 1, comma 121 , prevedendo la concessione della carta anche “al docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” carta di ammontare non più pari ad euro 500 , ma “fino ad euro 500,00” e stabilendo che “Con decreto del ### dell'istruzione e del merito, di concerto con il ### dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della ### nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123” ### 7 aprile 2025, n. 45 convertito con modificazioni in L 79/25 con l'art 6 bis c 1 lett a) ha modificato il comma 121 dell'art 1 citato e dalla data della sua entrata in vigore ,coincidente con il ###, ha previsto, oltre a quanto prima stabilito, che :“A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del ### dell'istruzione e del merito, di concerto con il ### dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della ### nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”. ###.L. 127/25 convertito con modifiche in L 164/25 con l'art 3 c 5 bis ha modificato nuovamente l'art 1 c 121 stabilendo dalla data di entrata vigore del 6/11/25: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, di valorizzarne le competenze professionali e di favorire l'esercizio della funzione docente, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, del docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nonché del personale educativo### dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali , per l'acquisto di servizi di trasporto di persone nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124.
A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la ### può essere utilizzata per l'acquisto di hardware e software esclusivamente in occasione della prima erogazione della stessa e, successivamente, con cadenza quadriennale. Coloro che hanno percepito la ### in uno degli anni scolastici precedenti al 2025/2026 possono utilizzarla per l'acquisto di hardware e software nell'anno scolastico 2025/2026 e, successivamente, con cadenza quadriennale La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del ### dell'istruzione e del merito, di concerto con il ### dell'economia e delle finanze, adottato entro il 30 gennaio di ogni anno,sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della ### nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti e del personale educativo di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122.” Pertanto , riassumendo: dall'1/1/25 si prevede che l'importo della carta è fino ad euro 500,00 , che la stessa spetta ai docenti di ruolo ed ai supplenti con incarico fino al 31/8 e che con decreto del ### in concerto con il MEF , si stabiliranno criteri ed importo; dal 7/6/25 si afferma che la determinazione dell'importo della carta e dei criteri verranno determinati si dal decreto del MIM in concerto con il ### ma solo dall'as 2025/2026 , mentre per l'a.s. 2024/2025 si continua ad applicare il disposto del comma 122 e , quindi , la regolamentazione da parte del ### come previsto dalla disposizione originaria sin dal 2015 e la carta è stata riconfermata per l'importo pari ad euro 500,00 ; dal 6/11/25 la carta è estesa anche ai supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche (30/6)e si prevede che a decorrere dall'a.s. 2025/2026 il decreto del ### in concerto con il ### volto ad adottare criteri e ammontare della carta deve essere emesso ogni anno entro il 30/1. ### Ciò posto, si ritiene che la predetta normativa sia contrastante con un'interpretazione costituzionalmente orientata e con la clausola n. 4 dell'accordo quadro.
Quanto al primo punto, il Consiglio di Stato ha affermato con la sentenza n. 1842/22 che: “ la sentenza appellata (quella del Tar che non aveva riconosciuto la carta docenti ai docenti non di ruolo) ricostruisce - come condivisibilmente lamentano gli appellanti - un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.” Pertanto conclude affermando “in conclusione, l'appello è fondato e da accogliere, attesa la fondatezza del terzo motivo con esso dedotto e dunque in virtù dell'illegittimità degli atti impugnati (in specie: il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015) nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. ### del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.: ciò che, come già visto, consente di prescindere dalla questione - dedotta con gli altri motivi dell'appello - della conformità della succitata esclusione alla normativa comunitaria, perché, in disparte la fondatezza o meno della questione pregiudiziale comunitaria, gli atti impugnati sono in ogni caso viziati in parte qua.” Pertanto il Consiglio di Stato ritenendo possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 c. 121 cit., senza sollevare questione di legittimità costituzionale della norma, ha ritenuto che la carta spettasse anche ai docenti non di ruolo dichiarando l'illegittimità della normativa secondaria di cui al D.P.C.M. 23.9.15 e alla nota del Ministero, ritenendo superfluo l'esame della normativa comunitaria.
Ciò detto, al di là delle condivisibili osservazioni del Consiglio di Stato che consentirebbero di escludere l'esame della normativa comunitaria, per completezza si sottolinea che la Corte di Giustizia si è già pronunciata sulla questione inerente al contrasto della normativa nazionale con l'art. 4 accordo quadro ed ha affermato con la recentissima Ordinanza della VI sezione del 18.05.2022 che: “…La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di ### 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza…”.
In particolare nell'ordinanza si legge “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti” “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”, con la conseguenza che, essendo la posizione dei docenti a tempo determinato comparabile dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste a quella dei docenti a tempo indeterminato, ai primi deve essere riconosciuto il diritto a beneficiare della carta come riconosciuto ai docenti di ruolo, non sussistendo ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento tra le due categorie di docenti, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'### quadro.
Invero, la Corte ha precisato che: “45 ### una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47 A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato. 48 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce delle argomentazioni indicate dalla Corte il possesso della carta deve essere ricondotto alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente “alla differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata).
Né si può assumere che sussista differenza tra docenti di ruolo e non, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali (in tal senso, Tribunale di Torino, n. 3/2023 del 10/01/2023).
Si ricorda, poi, che le sentenze interpretative della ### precisando il significato e la portata del diritto dell'UE, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'### (Cass. Sez. Civ. Ordinanza 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali, che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (#####. 22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss).
In ultimo è intervenuta sulla questione la Suprema Corte con la sentenza del 27.10.2023 n. 29961 la quale ha enunciato i seguenti principi : “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
CASO SPECIFICO DELLA RICORRENTE Alla luce di quanto affermato anche dalla Suprema Corte, la ricorrente ha dimostrato di aver avuto contratti a tempo determinato nel seguente modo: -A.S. 2021/2022 Dal 11/10/2021 al 30/06/2022, per n. 24 ore di servizio settimanali. -A.S. 2022/2023 dal 12/09/2022 al 30/06/2023, per n. 24 ore di servizio settimanali.
Deve pertanto ritenersi che la ricorrente ha provato di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'### come docente, in base al contratto a tempo determinato fino al 30 giugno per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e di essere interna al sistema delle docenze scolastiche al momento della decisione, in quanto ha sottoscritto un contratto a temo indeterminato in data ### (doc.all.) Esclusa, pertanto, la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento, alla luce dei principi esposti, deve disapplicarsi l'articolo 1, comma 121 della ### n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23/9/2015 e del 28/11/2016, applicativi di tale disposizione, sono stati nelle more della decisione della ### annullati dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza citata) vigente all'epoca dei contratti ante DL 127/25 conv. in L. 164/25 nella parte in cui non riconosceva l'assegnazione della ### elettronica del docente anche al personale assunto con contratto a tempo determinato fino al 30.06.
Ne deriva che va affermato il diritto della ricorrente alla “### Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 ### 107/2015 per gli aa.ss 2021/2022, 2022/2023 ed il Ministero va condannato a provvedere all' attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto pari ad euro 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Il ricorso va accolto nei termini indicati e risulta superata ogni altra questione. ### spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza tenuto conto della serialità della questione. P.Q.M. Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della ### n. 107/2015, per gli aa.ss.2021/2022, 2022/2023 e per l'effetto condanna il Ministero resistente a provvedere all'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto pari ad euro 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 207,20 oltre iva cpa e spese generali da distrarsi ### 15.01.2026 Il Giudice (### redatto con ausilio dell'### per il processo - Dott.ssa ###
causa n. 22741/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Claudia Cane'