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Tribunale di Velletri, Sentenza n. 387/2025 del 11-03-2025

... sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica. 5) La prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. * * * 14. In applicazione dei principi di diritto chiariti da ultimo dalla Corte di legittimità, sulla base di quanto statuito dalla Corte di ### l'odierna ricorrente, avendo svolto attività lavorativa in favore del Ministero con contratti a termine negli anni scolastici di cui alla domanda limitatamente alle annualità 2020/2021; 2021/2022; 2023/2024 sino al termine al termine delle attività didattiche (30 giugno) e comunque per un periodo superiore a 180 giorni nel medesimo anno scolastico, nonché in quanto tuttora permanente nel sistema scolastico, ha diritto di usufruire della ### docenti in forma specifica per un valore corrispondente a quello (leggi tutto)...

testo integrale

N. 3248/2024 RG REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VELLETRI ### Il Giudice del ### del Tribunale di Velletri, dott.ssa ### all'esito dell'udienza dell'11 marzo 2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3577/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre ipotesi”, #### nata a #### il ### (C.F ###) e residente ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F.  ###) del ### di ###, giusta procura allegata al ricorso; - Ricorrente - ###'#### (C.F. ###) in persona del ### pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'avvocatura dello Stato in ### via dei ### n 12, contumace; - Resistente - MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Svolgimento del processo 1.Con ricorso in riassunzione depositato il #### adiva l'intestato Tribunale per chiedere di: “1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della ### n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'### accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della ### n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e conseguentemente condannare il Ministero dell'### al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici; 2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della ### 107/2015, per l' anno scolastico 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/2024 condannare il Ministero dell'### al pagamento della somma di €2.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; 3) Condannare il Ministero dell'### in persona del l.r.p.t.,al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore dell' Avv.to ### quale anticipatario anche delle spese” per i motivi di cui al ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.  2.### dell'### e del ### restava contumace in giudizio.  3.Il ricorso veniva preliminarmente promosso innanzi al Tribunale di ### in data ###, ma il Giudice con ordinanza del 13/6/2024 dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Velletri, con termine di 30 giorni per la riassunzione; il procedimento veniva riassunto innanzi a questo Tribunale il ###. La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata e celebrata il giorno 11/3/2025; all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.  ### della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalla parte costituita.  2. In fatto e in diritto 4.In via preliminare va affermata la giurisdizione dell'### e la legittimazione passiva dell'### scolastica convenuta in quanto la controversia verte sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Vengono quindi in rilievo diritti soggettivi inerenti al rapporto di lavoro pubblico privatizzato e in quanto tali ricompresi nella giurisdizione del giudice ordinario.  5.Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente ha avuto incarichi di supplenza con contratti a tempo determinato nelle annualità dedotte in giudizio nei seguenti termini: - a.s. 2020/2021: dal 5/11/2020 al 30/6/2021 (v. doc. allegati al ricorso); - a.s. 2021/2022: dal 29/10/2021 al 24/12/2021 (= 56 giorni), dal 9/12/2021 al 30/6/2022 (= 203 gg., v. doc. allegati al ricorso); - a.s. 2022/2023: dal 27/9/2022 al 4/11/2022 (= 38 gg.), dal 7/1/2023 al 6/4/2023 (= 89 gg.), dal 27/5/2023 all'1/6/2023 (= 5 gg.), dal 26/4/2023 al 28/4/2023 (= 2 gg.), per un totale di 134 gg nell'annualità scolastica (v. doc. allegati al ricorso); - a.s. 2023/2024: dal 25/9/2023 al 30/6/2024 (v. doc. allegati al ricorso). 
La ricorrente permane tuttora nel sistema scolastico inserita nelle graduatorie provinciali, come dichiarato dal procuratore della parte a verbale d'udienza.  6.Si premette in diritto che l' art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015 ha disposto che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”. 7.Il d.P.C.M. n. ###/2015 che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della ### ha statuito, all'art. 2 che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.  8.Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato confermato che “la ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute,…i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.  9.Sulla questione si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza del 16/3/2022, 1842 che ha annullato l'art. 2 del D.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015 e la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. ### del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.  ### il Consiglio di Stato: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt.  3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.  5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. 5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della ### vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.  5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la ### del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la ### stessa è erogata ai docenti parttime (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della ### anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della ### e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”. 
Il predetto Collegio ha altresì precisato che: “in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge ###, non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. 
Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che “la "### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei ### di categoria”.  6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari della ### del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.  ### di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'### l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la ### del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (### Cons. di Stato sent. 1842/2022).  10. Sulla questione è successivamente intervenuta la Corte di ### con l'ordinanza del 18 maggio 2022 che ha così statuito: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
Dunque, secondo la C.G.U.E. la mera natura temporanea del lavoro non può costituire di per sé una ragione giustificatrice della differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato in merito agli aggiornamenti professionali, poiché ciò risulta in contrasto con la ### 1999/70/CE e del relativo ### quadro.  11. Successivamente veniva emanato il d.l. del 13/6/2023, n. 69 convertito nella L. 10 agosto 2023, n. 103 che ha esteso normativamente il beneficio della ### elettronica per l'aggiornamento del docente anche ai docenti precari ancorchè limitatamente all'anno scolastico 2023/2024 e solo a coloro che hanno avuto un incarico di supplenza annuale sino al 31 agosto.  12.Successivamente interveniva la Corte di legittimità, sezione ### con la sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961 che ha chiarito quanto segue: “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.  22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.”.
Dunque la Corte di Cassazione con la citata sentenza ha individuato il criterio in base al quale riconoscere ai docenti precari il beneficio de quo, limitandolo a coloro che hanno supplenze annuali (31 agosto) sui posti dell'organico vacanti e disponibili entro il 31 dicembre e a coloro che hanno supplenze sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) su posti n on vacanti ma resi disponibili entro il 31 dicembre, poiché solo rispetto a queste tipologie di incarico si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione operata nei confronti dei docenti precari. 
La Corte ha precisato che l''istituto della ### docente va inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti ed il diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari nei limiti sopra chiariti. 
Quanto alla sua natura giuridica, la Corte ha puntualizzato che la ### va qualificata come obbligazione di pagamento di una somma di denaro, condizionata dalla destinazione a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Da ciò ne fa conseguire, che non è riconoscibile al docente una somma di denaro liquida in quanto, in questo caso, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali. 
La sentenza ha anche precisato, che poiché la ### può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, da ciò ne deriva che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Infatti, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla ### resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla ### sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico e, in questo caso, potrebbe agire solo per il risarcimento del danno. 
Partendo dalla natura pecuniaria dell'obbligazione, e dalla particolarità che questo pagamento “di scopo” deve essere assicurato annualmente dal Ministero ai docenti che ne abbiano diritto, secondo la Cassazione, anche ai docenti precari andrebbe esteso lo stesso regime di prescrizione quinquennale valevole, anche in questo caso, per il personale di ruolo; diversamente, prosegue la Corte, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a tempo determinato finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore di ruolo. 
Invece, per i soggetti definitivamente usciti dal sistema scolastico, residuando per essi solo l'azione di risarcimento del danno, si applica la prescrizione decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale.  13.La Corte di Cassazione ha quindi enunciato i seguenti principi di diritto.  1) ### docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale o fino al termine delle attività di didattiche, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (### Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.  5) La prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. * * *  14. In applicazione dei principi di diritto chiariti da ultimo dalla Corte di legittimità, sulla base di quanto statuito dalla Corte di ### l'odierna ricorrente, avendo svolto attività lavorativa in favore del Ministero con contratti a termine negli anni scolastici di cui alla domanda limitatamente alle annualità 2020/2021; 2021/2022; 2023/2024 sino al termine al termine delle attività didattiche (30 giugno) e comunque per un periodo superiore a 180 giorni nel medesimo anno scolastico, nonché in quanto tuttora permanente nel sistema scolastico, ha diritto di usufruire della ### docenti in forma specifica per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici dedotti in giudizio limitatamente agli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022 e 2023/2024 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.  15. Nell'a.s. 2022/2023, invece, la ricorrente ha svolto attività lavorativa con supplenze brevi per un totale di 134 giorni lavorativi, inferiore a 180 giorni ossia nella misura inferiore a quella riconosciuta dalla giurisprudenza (si veda per il riferimento alla soglia dei 180 giorni nella medesima annualità scolastica la sentenza della Corte d'Appello di Torino 165 del 24 maggio 2024) per essere equiparata ai lavoratori a tempo indeterminato, ne consegue che con riferimento alla predetta annualità scolastica, la domanda deve essere rigettata.  16. Pertanto il Tribunale accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio della ### del docente previsto dall'art 1 comma 121 L n. 107/2015 per i soli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022 e 2023/2024 ed ordina al Ministero dell'### e del ### di attivare in favore del ricorrente la ### docente su cui sarà accreditata la somma di € 1500,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo. 
Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.  3. ### di lite 16. In ordine alle spese di lite, stante la soccombenza parziale della ricorrente, si ritengono sussistenti giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti, pur essendo il convenuto contumace (sul punto si veda Cass. civ. sez VI, ord. n. 1287/2019 del 15/5/2019; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 373 del 13/1/2015).  P.Q.M.  Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del ### disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: - accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio della ### del docente previsto dall'art 1 comma 121 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022 e 2023/2024; - rigetta la domanda con riferimento all'anno scolastico 2022/2023; - ordina al Ministero dell'### e del ### di attivare in favore della ricorrente la ### docente su cui sarà accreditata la somma di € 1500,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L.  724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo; - compensa le spese di lite tra le parti. 
Così deciso in ### l'11 marzo 2025.   

Il Giudice
del ### dott.ssa


causa n. 3577/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Veronica Vaccaro

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9

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28424/2024 del 05-11-2024

... oggetto il rico noscimento del diritto dell'istante al conferimento dell'incarico di pediatra in libera scelta presso l'ambito di ### - ### - ### previa declaratoria di decadenza dell'assegnatario A ntonio ### con ordine all'### alla ### di provvedere ai conseguenziali adempimenti; - che la deci sione d ella Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto doversi interpretare gli artt. 34, comma 1, e 33 ,commi 8 e 9, dell'### del 2005, che regolan o la procedura di mobilità per gli incarichi di pediatria, nel senso che la decadenza dall'incarico detenuto nell'ambito territoriale di provenienza e la cancellazione dalla graduatoria regionale per l'anno in corso si ha nel momento in cui il candidato, accedendo in base all'ordine di graduatoria all'interpello dell'### regionale, indivi dui in quella sede l'ambito territoriale per il quale accetta l'incarico; - che, in conseguenza, l'accettazione dal ### dichiarata in quel frangente per l'ambito territoriale di ### - ### in occasione della precedente procedura di mobilità bandita nel 2011, rinunciata in un secondo momento in occasione della convocazione da parte dell a ### di ### aveva fin dall'iniziale accettazione prodotto l'effe tto (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 14743-2019 proposto da: ### elettivamente domiciliato in #### 11, presso lo studio dell'avvocato ### BECCHETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato ### MAIORANA; - ricorrente - contro ### elet tivamente domicilia ta in #### A ### 101, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### - controricorrente - nonché contro ####.G.N. 14743/2019 Cron. 
Rep. 
Ud. 10/10/2024 CC ### - ### SALUTE, ##### - intimati - avverso la senten za n. 43/2019 della CORTE ### di PALERMO, depositata il ### R.G.N. 456/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal ###. ### RILEVATO - che, con sentenza dell'1.3.2019, la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione resa dal T ribunale di Palermo e accoglieva la domanda proposta da ### nei confronti di ### dell'### alla ### per la ### nonché di ### e ### chiamate in causa quali controinteressate e rimaste contumaci, av ente ad oggetto il rico noscimento del diritto dell'istante al conferimento dell'incarico di pediatra in libera scelta presso l'ambito di ### - ### - ### previa declaratoria di decadenza dell'assegnatario A ntonio ### con ordine all'### alla ### di provvedere ai conseguenziali adempimenti; - che la deci sione d ella Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto doversi interpretare gli artt. 34, comma 1, e 33 ,commi 8 e 9, dell'### del 2005, che regolan o la procedura di mobilità per gli incarichi di pediatria, nel senso che la decadenza dall'incarico detenuto nell'ambito territoriale di provenienza e la cancellazione dalla graduatoria regionale per l'anno in corso si ha nel momento in cui il candidato, accedendo in base all'ordine di graduatoria all'interpello dell'### regionale, indivi dui in quella sede l'ambito territoriale per il quale accetta l'incarico; - che, in conseguenza, l'accettazione dal ### dichiarata in quel frangente per l'ambito territoriale di ### - ### in occasione della precedente procedura di mobilità bandita nel 2011, rinunciata in un secondo momento in occasione della convocazione da parte dell a ### di ### aveva fin dall'iniziale accettazione prodotto l'effe tto decadenziale dall'iscrizione nei relativi elenchi regionali, con la conseguente preclusione a partecipare al successivo band o d i mobilità, determinando la disapplicazione dei provved imenti correlati alla partecipazione del ### a quel bando e ren dendo disponibile per la ### la sede di ### - ### - ### - che per la cassazione di tale de cisione ricorre il ### affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la sola ### non avendo L'### rato ### alla ### e le dott.sse ### e ### pur intimati, svolto alcuna difesa; - che il ricorrente ha poi depositato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo m otivo, il ricorren te, ne l denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 34, comma 1, e 33, commi 8 e 9, dell'### per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta e 1362 e 1363 c.c., lame nta a carico della Corte territ oriale l'erron ea interpretazione delle norme collettive invocate alla stregua delle regole legali di ermeneutica contrattu ale che assume viziata dalla mancata indagine circa la comune intenzioni delle parti e del loro comportamento complessivo anche successivo alla stipula dell'accordo; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 34, comma 1, e 33, commi 8 e 9, citati e 136 7, la medesima censura concer nente l'erronea interpretazione delle norme collettive a confutazione della valutazione operata dalla Corte territoriale circa l'imporsi della lettura dalla st essa accolta alla stre gua del canone ermeneutico sussidiario per il quale le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello in cui non ne avrebbero nessuno; - che, entrambi i motivi, i quali, in q uant o strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, risolvendosi le censure sollevate dal ricorrente nell'opporre una propria interpretazione della normativa contrattuale a quella accolta dalla Corte territoriale; - che, in particolare, il ricorre nte non ha dato conto dell'affermato contrasto con gli invocati canoni di ermeneutica contrattuale, con i quali, a l contrario, l'inte rpretazione giudiziale si rivela coerente, rispondendo alla lettera ed alla ratio dell'art. 34, comma 1, che prevede la sanzione della decadenza a fronte dell'ipotesi in cui il pediatra non specifichi, come dovuto, stante la possibilità di presentare domanda su più ambiti territoriali, quello prescelto già in sede di interpello da parte dell'### regionale; - che il disposto dell'art. 34, comma 1, dell'ACN 15 dicembre 2005 e smi è chiaro nel prevedere che la cancellazione dalla graduatoria e la decaden za dall'am bito te rritoriale di provenienza decorrano dalla convocazione ivi prevista con gli effetti di cui all'art. 33, commi 8 e 9 (cancellazione dalla graduatoria, perdita di titolarità della sede di provenienza e cancellazione dal relativo elenco, con la conseguen te impossibilità di partecipare, nel triennio s uccessivo, alle operazioni di mobilità); - che detta sanzione, al cont rario, sarebbe inutiliter data, laddove la decadenza dall'incarico detenuto nell'ambito territoriale di provenienza e la ca ncellazione d all'elenco regionale fossero riferiti alla decadenza prevista dall'art. 34, comma 2, in caso di non accettazione dell'incarico conferito dalla ASL del l'ambito territoriale indiv iduato in sede di interpello; - che tanto contrasterebbe con il principio di conservazione del contratto ex art. 136 7 c.c., per il quale quella previsione dovrebbe avere un qualche effetto, che diversamente non avrebbe, non comprendendosi rispetto a cosa dovre bbe verificarsi la decade nza (e non certo, come sostiene il ricorrente, dalla possibilità di scegl iere contestualmente un altro ambito te rritoriale), si incardina perfet tamente nel sistema delle competenze fissate in materia; - che, infatti, la risposta all'interpello dell'### regionale, e cioè al soggetto competente all'assegnazione dei posti negli ambiti territoriali carenti (effettuata senza riserva alcuna), già prelude e definisce l' atto di nomin a dell'int eressato, cui logicamente consegue la perdita del precedente p osto e l'esclusione dalle future procedure di mobilità; - che a tale atto di nomina segue il conferimento dell'incarico con acc ettazione da parte dell'interessat o media nte sottoscrizione del relativo contratto, di competenza della ASL dell'ambito territoriale interessato, cui non a caso si prevede che la ### trasmetta gli atti che formalizzano la nomina (nel testo d ella norma indicate come “le formalità per l'accettazione dell'incarico”), sottoscrizione in mancanza della quale si avrà la decad enza da ll'incarico, second o la regola generale; - che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.  La Corte d ichiara in ammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.   Così deciso in ### nell'adunanza camerale del 10 ottobre 

Giudice/firmatari: Marotta Caterina, De Marinis Nicola

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8347/2025 del 13-11-2025

... del 1999, articolo 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 6. Quanto alle supplenze brevi, è intervenuta la ### con la recente sentenza del 3.7.2025 resa nella causa C-268/2024, in cui è stata ampliata la platea di docenti che possono fruire del beneficio, essendo stata ritenuta non ragionevole la limitazione di esso unicamente agli insegnanti che hanno una durata del contratto temporaneo annuale o fino al 30 giugno o ad essa comparabile. In particolare, la pronuncia ha affermato che le attività collegiali, cui a volte i docenti con supplenze brevi non partecipano in quanto non ricadenti nel periodo di durata dell'incarico loro assegnato, non hanno carattere (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa ### ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 13.11.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 27/2025 TRA ### nata a #### il ###, C.F.: ###, residente ###, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al ricorso, dall'Avv. ### (C.F: ###) presso il cui studio elettivamente domicilia in #### alla ### n. 33; Ricorrente CONTRO MINISTERO DELL'#### - ####, in persona dei legali rappresentanti pro tempore; convenuti contumaci ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza ### carta docente.  1. 
Con ricorso depositato in data ###, la parte ricorrente deduceva di avere stipulato contratti a termine come docente, svolgendo servizio per gli anni scolastici a.s. 2022/2023 e 2023/2024; riteneva di avere avuto una situazione di impiego assolutamente comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dal medesimo datore e nel medesimo lasso temporale; esponeva tuttavia che, in quanto docente a tempo determinato, non aveva potuto usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”). 
Ritenuta l'esclusione dai destinatari dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 (cd. “Bonus della ###”) illegittima alla luce dei principi ### e della normativa ### domandava pertanto l'accertamento del diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la ### elettronica del docente prevista dalla L. 107/2015, con condanna del Ministero all'attribuzione della carta elettronica dell'importo nominale di euro 500,00 per ciascun anno scolastico. 
La parte convenuta non si costituiva, nonostante la regolare notifica. 
All'odierna udienza la causa è decisa con sentenza letta pubblicamente. 
Quanto al merito, l'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. 
La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.  ### del 23 settembre 2015, sub art. 2 ha sancito che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile. 2. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la ### a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle ### scolastiche. 3. ### scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'### medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle ### scolastiche le ### da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato. 4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art.  3 che “1. ### ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. ### di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della ### nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.  ### del 28 novembre 2016 ha previsto sub art. 2 che “1. Il valore nominale di ciascuna ### è pari all'importo di 500 euro annui. 2. ### è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete ### attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3.  ### richiede la registrazione dei beneficiari della ### secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso i quali è possibile utilizzare la ### secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. ### prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art.  3 che “1. ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. 2. ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”. 
La Corte di giustizia dell'### europea, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”. 
Va poi rilevato che, ai sensi dell'art 15 DL 69/2023, “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. 
Va, dunque, osservato che i docenti a tempo determinato hanno le medesime esigenze e i medesimi doveri formativi dei docenti a tempo indeterminato, essendo pacifico che i compiti assegnati ai primi sono del tutto omologhi a quelli svolti dai secondi. 
Anche con riferimento alle esigenze formative, la normativa vigente evidenzia che la formazione è un diritto-dovere di tutto il personale docente al fine di sviluppare la propria professionalità, garantire un'adeguata preparazione didattica e partecipare alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica. 
In particolare, l'art. 282 d.lgs. 297/1994 ha sancito che “### è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.  ###. 28 CCNL comparto scuola 4.8.1995 ha stabilito che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto. 2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'### nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali”.  ###. 63 CCNL 27.11.2007 ha previsto che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. 
L'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.” ###. 64 CCNL 27.11.2007 ha aggiunto che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
I testi normativi riportati non distinguono in alcun modo tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio. ### canto, dovendo l'amministrazione garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo, è indubbio che l'obbligo di formazione debba gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti. 
Tale distinzione non può desumersi neppure dall'art. 63 CCNL 27.11.2007, laddove è stato disposto che “Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”. 
Anche in tal caso, infatti, la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio e connessa alle competenze richieste dal “ruolo”, inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore. 
Allo stesso modo non è dirimente il disposto dell'art. 1 comma 124 della ### 107/2015, a tenore del quale: “###ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, in quanto, a fronte di identiche mansioni di docenza e dei medesimi doveri di formazione individuati dalla normativa sopra richiamata, considerare obbligatorio per il dipendente e per la stessa amministrazione formare unicamente i docenti di ruolo determinerebbe una discriminazione dei docenti a tempo determinato che lede il principio sancito a livello europeo dall'art. 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, come affermato anche dalla ### nella pronuncia sopra indicata. 
La giurisprudenza a tale riguardo ha avuto modo di chiarire che le ragioni oggettive che possono giustificare un diverso trattamento del personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato ricorrono ove sussistano elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego a tempo indeterminato, non potendo il mero carattere temporaneo del rapporto di lavoro costituire di per sé ragione obiettiva ( 24373/2015). 
La Corte di ### ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, ### e C-456/09, ### né nel fatto che il datore di lavoro sia una ### né nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent. 13.9.2007, C-307/05, ###, né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11). 
Ne consegue che, nel momento in cui i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale sarebbe del tutto ingiustificato, non potendo essere fondato unicamente sul carattere temporaneo del rapporto che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere nell'organizzazione scolastica. 
Si ricorda, al riguardo, quanto affermato nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022, che - avendo dichiarato illegittimo l'art 2 del ### 23.9.2015 nella parte in cui sono esclusi i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. ### del docente - ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. 
Va, poi, rilevato che la fruizione della carta docente prescinde dalla prova di aver preso parte a momenti di formazione, essendo al contrario uno strumento che deve agevolare tale formazione, che dunque ben può essere successiva all'attivazione del beneficio piuttosto che precedente. Le somme attribuite costituiscono, infatti, un incentivo per il docente per curare la propria formazione culturale e non, al contrario, un rimborso per spese sostenute per il proprio aggiornamento professionale. 
Occorre poi evidenziare che la suprema Corte di cassazione, con la recente sentenza n. 29961 del 27.10.2023, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) ### di cui alla L. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, articolo 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attivita' di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, articolo 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perche' iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, articolo 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.  3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, articolo 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, puo' ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura piu' adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione e' funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui e' sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, articolo 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.  6. 
Quanto alle supplenze brevi, è intervenuta la ### con la recente sentenza del 3.7.2025 resa nella causa C-268/2024, in cui è stata ampliata la platea di docenti che possono fruire del beneficio, essendo stata ritenuta non ragionevole la limitazione di esso unicamente agli insegnanti che hanno una durata del contratto temporaneo annuale o fino al 30 giugno o ad essa comparabile. 
In particolare, la pronuncia ha affermato che le attività collegiali, cui a volte i docenti con supplenze brevi non partecipano in quanto non ricadenti nel periodo di durata dell'incarico loro assegnato, non hanno carattere preponderante, dal momento che l'attività didattica svolta, al cui miglioramento tramite la formazione la carta docenti è finalizzata, risulta la medesima sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con supplenza breve e saltuaria (punto 59); che, dunque, il carattere breve e saltuario della supplenza non modifica sostanzialmente le funzioni dei docenti o la natura del loro lavoro o le condizioni di esercizio di quest'ultimo (punto 60); che i docenti non di ruolo con supplenze di breve durata svolgono un'attività didattica che, al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono, rientra nella programmazione didattica annua degli istituti scolastici di interesse, sia pure per la durata della loro assunzione (punto 71); che, pertanto, alla luce dell'obiettivo del beneficio, consistente nel migliorare la didattica annua, è incoerente escludere da esso i docenti incaricati di supplenze brevi (punto 71), che potrebbero, peraltro, avere bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole (punto 73); che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (punto 74).  ### ha, pertanto, affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.” ### fattispecie, la parte ricorrente ha dedotto e documentato di aver svolto servizio, come docente precario, come segue: - per l'anno scolastico 2022/2023, dal 12.09.2022 al 30.06.2023, per n. 24 ore di servizio settimanali, per un posto ### presso l'### I.C. ### - ### - per l'anno scolastico 2023/2024, dal 11.09.2023 al 30.06.2024, per n. 24 ore di servizio settimanali, per un posto ### presso l'### I.C. ### - ### Ne deriva, alla luce dei principi innanzi espressi, che va dichiarato il diritto della ricorrente - attualmente inserita nel sistema scolastico in quanto assunta a tempo determinato dal 4.9.2025 al 30.6.26 come da cedolino paga del mese di ottobre 2025 - ad usufruire della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno, e relativa condanna della parte convenuta all'emissione del buono elettronico. 
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della serialità della controversia alla luce della pronuncia della suprema Corte n. 29961 del 27.10.2023, intervenuta prima della lite.  P.Q.M.  Il Giudice del ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: - dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1 commi 121-124 legge 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico, di importo di € 500,00 per ogni annualità a cura di parte convenuta; - per l'effetto, condanna la parte convenuta all'emissione del relativo buono elettronico; - condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 321,00, oltre rimborso forfetario pari al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario. 
Napoli, 13.11.2025 

Il Giudice
del lavoro d.ssa ### n. 27/2025


causa n. 27/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Galante Monica

M
1

Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 5073/2025 del 16-12-2025

... 124 del 1999, art. 4, comma 1 e2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Le rationes decidendi espresse dalla Suprema Corte, quindi, riguardano i seguenti profili di indagine: a) l'estensione dell'ambito applicativo soggettivo della ### docente al personale docente non di ruolo; b) le condizioni per la proposizione dell'azione di adempimento in forma specifica; c) la natura sussidiaria e residuale dell'azione risarcitoria rispetto a quella di adempimento; d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis e del periodo di prescrizione delle due azioni. La Suprema Corte, infatti, conferma come la carta docente costituisca un'obbligazione pecuniaria sui generis (par. 13) funzionalmente (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Giudice Unico del Tribunale di ### in funzione di Giudice del lavoro Dott.ssa ### all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza, ha depositato la seguente ### nella causa iscritta al n. 15804 2023 R.G. vertente TRA ### rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. ### elettivamente domiciliato presso il suo studio, come in atti Ricorrente E MINISTERO DELL'#### - M.I.M., in persona del ### p.t., rappresentato e difeso come in atti Resistente Oggetto: ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ### come in atti ### E ### Con ricorso depositato il ###, il ricorrente in epigrafe - attualmente docente supplente fino al termine delle attività didattiche - premesso di aver stipulato con il Ministero resistente contratti a tempo determinato, per l'anno scolastico 2022/2023 ha agito in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto al bonus economico denominato “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” dell'importo pari ad € 500 annui, previsto dall'art. 1, commi 121 e ss., L.  107/2015 al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale.
Nello specifico, ha contestato le disposizioni del ### 23 settembre 2015, confermate dalla nota dirigenziale del Ministero prot. n. MIUR.AOODGRUF.### del 15 ottobre 2015 e dal ### 28 novembre 2016, col quale sono stati disciplinati i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo della ### nella parte in cui ne prevede l'attribuzione soltanto al solo personale di ruolo, e tanto per contrasto con il principio di non discriminazione tra lavori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'### quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul ### a tempo determinato. 
Tanto premesso, ha chiesto l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e attribuzione.  ### dell'### e del ### non si è costituito e ne è dichiarata la contumacia. 
La causa, attesa la natura documentale, è decisa con la presente sentenza a seguito di trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza alle parti costituite e lette le relative note. 
In via preliminare, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la presente controversia attiene alla fase di gestione del rapporto di lavoro ed al riconoscimento del credito in esame.  ### la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo in materia di pubblico impiego privatizzato non ha struttura impugnatoria poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento emesso dal datore di lavoro ma il diritto soggettivo del lavoratore. Il dato normativo di riferimento, infatti, è rappresentato dall'art. 63 co. 1 d.lgs. 165/2001 in base al quale sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative agli atti di c.d. microorganizzazione ex art. 5 co. 2 d.lgs. cit., che incidono, cioè, sulla gestione di un rapporto di lavoro già instaurato, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, mentre restano devolute alla giurisdizione amministrativa di legittimità le controversie relative alle procedure concorsuali ed a quella esclusiva tutte le controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego non privatizzato. ###.A., infatti, agisce con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5 co. 2 d.lgs. 165/2001 e, pertanto, tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali devono essere valutati secondo i medesimi parametri (Cass. Ord. 28873 dell'1.12.2017). 
Venendo al merito, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento, anche alla luce delle osservazioni svolte di recente dalla Corte di Cassazione con sent. n. 29961 del 27.10.2023.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento della c.d. carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 ed al ### 28.11.2016 che ha sostituito il precedente ### 23.9.2015. 
In base alle disposizioni in esame, infatti, il M.I.U.R. riconosce, con cadenza annuale, un buono elettronico di spesa dell'importo annuo di € 500,00, maturato tra il primo settembre ed il 31 agosto di ciascun anno scolastico (art. 5 ### cit.), con vincolo di destinazione per l'acquisto di beni e servizi specificamente indicati (art. 6 co. 3 ### cit.) con funzione formativa, in favore dei docenti in servizio (art. 3 co. 1 e 2 e art. 9 co. 3 e 4 ### cit.) presso gli enti accreditati (art.  7 ### cit.). 
A tal proposito, inoltre, occorre evidenziare come il credito in esame non ha natura temporalmente illimitata, atteso che i crediti elettronici possono essere accreditati sulla relativa app per un massimo di due anni (art. 6 co. 6 e art12 co. 2 ### cit.) e che il credito elettronico di un anno deve essere necessariamente utilizzato entro il termine dell'anno scolastico successivo. 
In altre parole, il credito elettronico in esame è caratterizzato da una duplice limitazione intrinseca: 1. una limitazione funzionale in quanto le somme in esame possono essere utilizzate solo per l'acquisto dei beni e servizi specificamente indicati dal ### cit. La ratio di tale vincolo di destinazione è rappresentata dalla funzionalizzazione di tali bonus solo ed esclusivamente per la formazione del docente medesimo.  2. una limitazione temporale, di tipo biennale. La ratio di tale vincolo è duplice in quanto esso è volto, da un lato, ad impedire l'accumulo di un ingente importo sulla carta, nell'ipotesi di reiterato non utilizzo dei crediti, e, dall'altro lato, a favorire la periodicità della formazione e dell'aggiornamento professionale del docente. La durata biennale del beneficio, infatti, induce il docente ad acquistare quei beni e servizi utili alla sua crescita professionale, a cadenza annuale o comunque non oltre a quella biennale, garantendo, in tale modo, una formazione periodica, sempre aggiornata e costante nel tempo. 
In tale contesto normativo si è inserita la Corte di Giustizia (sent. 18.5.2022, causa C- 450/2021), la quale ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
Per tali ragioni, deve disapplicarsi l'art. 1 della L. n. 107/2015 nella parte in cui non riconosce l'usufruibilità della carta elettronica del docente anche dal personale assunto con contratto a tempo determinato. 
Tali considerazioni sono state condivise anche dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. St. 1842/2022). 
A tali arresti giurisprudenziali si aggiunge, da ultimo, l'intervento della Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. 
La Corte, con sentenza n. 29961 del 2023, attraverso un chiaro e approfondito iter argomentativo, ha fissato i seguenti principi di diritto: 1. “### di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.  2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.  4. ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
Le rationes decidendi espresse dalla Suprema Corte, quindi, riguardano i seguenti profili di indagine: a) l'estensione dell'ambito applicativo soggettivo della ### docente al personale docente non di ruolo; b) le condizioni per la proposizione dell'azione di adempimento in forma specifica; c) la natura sussidiaria e residuale dell'azione risarcitoria rispetto a quella di adempimento; d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis e del periodo di prescrizione delle due azioni. 
La Suprema Corte, infatti, conferma come la carta docente costituisca un'obbligazione pecuniaria sui generis (par. 13) funzionalmente vincolata (“### scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.” - par.  12.2) le cui modalità di fruizione sono specificamente indicate nel ### 28.11.2016, applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali, in quanto emessi all'attualità (par. 12).
Si tratta, quindi, di uno strumento formativo del personale docente strutturalmente e funzionalmente correlato all'annualità didattica che ne parametra: 1) la misura (“annua e per anno scolastico” - cfr. par 5.3 e 7 e segg); 2) la funzione (“obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto” - “sostegno pieno, con la ### alla didattica “annua””); 3) la fruizione temporale (“12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra ### e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.” - par. 12.4; cfr. anche par. 16); 4) il periodo di prescrizione (“In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la ### deve essere assicurato annualmente dal Ministero ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.” - par. 19).  ### parte, proprio il concetto di annualità didattica costituisce il criterio di comparabilità tra la posizione dei docenti di ruolo, da un lato, ed i docenti non di ruolo, dall'altro lato, con riferimento ai seguenti aspetti: a) l'ambito soggettivo di applicazione, con estensione della carta docente alle ipotesi di supplenze sia su organico di diritto che su organico di fatto (“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.” - par. 7.6); b) la rimodulazione del concetto di “cessazione del servizio” per il personale docente precario in termine di permanenza nel sistema educativo scolastico (par. 16); c) la ricostruzione del rapporto tra azione di adempimento in forma specifica ed azione risarcitoria a seconda dell'inserimento o meno del ricorrente nel sistema scolastico al momento della pronuncia giurisdizionale (par. 18); d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis dell'azione di adempimento (par. 20.1)
Il trattamento discriminatorio, dunque, viene rimosso, come precisato dalla Suprema Corte, con una disapplicazione parziale e non totale dell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, nella parte relativa esclusivamente all'ambito soggettivo di applicazione (par. 8). 
Deve essere, quindi, riconosciuto il diritto dell'insegnante precario a fruire di tale beneficio ma con le medesime modalità ed alle stesse condizioni di cui al ### 28.11.2016 con cui è attribuita ai docenti a tempo indeterminato (par. 12 e 12.2). 
Quanto alla fruizione della ### per le annualità pregresse, ritiene il Tribunale di dover mutare l'orientamento in precedenza espresso sul punto, alla luce delle osservazioni della Suprema Corte, la quale ha chiarito: “16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. ###), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558). Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. […] 17. Il giudice del rinvio chiede anche di chiarire i rapporti tra il diritto alla ### quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto. 17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. E' vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, comma 2 del D.P.C.M.), sulla base di un'autenticazione attraverso il ### pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "### (art. 5, comma 1, e 3, comma 2, del D.P.C.M.). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. 
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il Ministero nega l'esistenza di un loro diritto in proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della ### docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Con riferimento, inoltre, al riconoscimento del diritto in oggetto ed all'eliminazione del trattamento discriminatorio posto in essere nei confronti dei docenti assunti in forza di contratti per supplenze brevi e saltuarie di cui all'art. 4 co. 3 l. cit., risulta fondamentale quanto recentemente stabilito dalla Corte di Giustizia dell'### nella sentenza del 3.7.2025 (causa C-268/22). 
Conformemente all'obiettivo dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (così come recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'### riguardante l'eliminazione delle discriminazioni tra lavoratori assunti a termine e lavoratori a tempo indeterminato, la Corte rileva che l'ordinamento impone “un divieto di trattare, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato in un modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato”. 
La pronuncia in esame, ritenendo il divieto inderogabile “a meno che un trattamento diverso non sia giustificato da ragioni oggettive”, reputa che il rispetto della citata esigenza obblighi l'eliminazione della discriminazione (ai fini del riconoscimento del diritto alla ### vigente nell'ordinamento italiano tra tipologie differenti di contratti di lavoro a termine con il Ministero dell'### e del ### Nello specifico, la pronuncia ritiene che la comparabilità delle funzioni tra i docenti di ruolo e i docenti che effettuano supplenze brevi e saltuarie “non può essere messa in discussione a priori dal solo fatto che, come sostiene in sostanza il governo italiano, sono solo i docenti di ruolo e i docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico nel corso del periodo delle vacanze scolastiche compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto a svolgere attività di carattere collegiale”. 
Pertanto, siccome la Corte di Giustizia ha ritenuto che i docenti che effettuino supplenze brevi e saltuarie svolgano gli stessi compiti e doveri dei docenti di ruolo e dei docenti che effettuano supplenze che durino l'intero anno scolastico, è opportuno riconoscere ai primi lo stesso trattamento destinato ai secondi nell'ambito del diritto alla ### del ### Venendo al caso di specie, parte ricorrente ha dedotto e provato di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del Ministero convenuto in giudizio in forza di contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche, ossia sino al 30 giugno, presso il liceo scientifico linguistico “###” in ### in ### (cfr. contratto allegato al ricorso). 
Dalla documentazione in atti emerge, inoltre, la sussistenza del requisito della permanenza nel sistema scolastico per l'anno scolastico 2025/2026, anno della pronuncia giudiziale (v. cedolino ottobre 2025).
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con accertamento del diritto e condanna del Ministero all'assegnazione della carta docente per gli anni scolastici di cui al ricorso secondo le modalità ed alle condizioni di cui al ### 28.11.2016, ossia tramite emissione in suo favore del relativo buono elettronico di € 500,00, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al ### 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidando a carico del Ministero dell'### e del ### come da dispositivo, ai valori minimi, tenuto conto della natura e del valore della causa, dell'assenza di istruttoria e della serialità delle questioni trattate.  P.Q.M.  Il Tribunale di ###, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il Ministero dell'### e del ### all'assegnazione della “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” in favore del ricorrente per l'anno scolastico 2022/2023 con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al ### 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; b) Condanna il Ministero dell'### e del ### al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 321,00 per compensi, oltre ### CPA e spese generali come per legge, con attribuzione. 
Si comunichi. 
Aversa, 16/12/2025.  

Il Giudice
del ###ssa


causa n. 15804/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Izzo Federica

M
1

Tribunale di Roma, Sentenza n. 361/2026 del 15-01-2026

... all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. CASO SPECIFICO DELLA RICORRENTE Alla luce di quanto affermato anche dalla Suprema Corte, la ricorrente ha dimostrato di aver avuto contratti a tempo determinato nel seguente modo: -A.S. 2021/2022 Dal 11/10/2021 al 30/06/2022, per n. 24 ore di servizio settimanali. -A.S. 2022/2023 dal 12/09/2022 al 30/06/2023, per n. 24 ore di servizio settimanali. Deve pertanto ritenersi che la ricorrente ha provato di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'### come docente, in base al contratto a tempo determinato fino al 30 giugno per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e di essere interna al sistema delle docenze (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI ROMA ### lavoro ### giudice monocratico Dr.ssa ### Giudice della seconda sezione ### ha pronunciato e pubblicato all'udienza del 15.01.2026, nella causa RG. N.22741/025, la seguente sentenza TRA ### rappresentata e difesa dall' avv. ### pec: ###, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E MINISTERO DELL'#### - #### RESISTENTE ### Oggetto: carta docenti ### E ### Con ricorso depositato il ### la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire: “ ### e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la ### elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 1.000,00 oltre interessi legali e per l'effetto condannare il Ministero dell'### del merito alla refusione della stessa nei modi statuiti per i docenti con contratto a tempo indeterminato;
In ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari.” Sosteneva di aver lavorato per il Ministero negli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 con i contratti indicati nel ricorso; che l'art 1 c 121 L 107/15 aveva riconosciuto la carta docenti solo agli assunti a tempo indeterminato e non a tempo determinato; che tale esclusione violava la normativa contrattuale di cui agli artt 63 e 64 del ### che prevedevano l'aggiornamento e formazione per tutti i docenti, come stabilito dal Consiglio di Stato; che la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di ### era favorevole alla posizione dei docenti assunti a tempo determinato ritenendo, in caso di mancato riconoscimento delle carta anche agli assunti a tempo determinato, violato il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato concluso il ### che figurava nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28/6/99, relativa all'accordo quadro ### E ### sul lavoro a tempo determinato. 
Concludeva come sopra.  ### dell'### e del ### non si costituiva e veniva dichiarata la contumacia.   La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. 
Per decidere la presente causa va esaminata la normativa in materia.  ### carta docenti ha la sua fonte nell'art 1 c. 121 L. 107/15 secondo cui “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”. 
Il successivo comma 122 del medesimo articolo, invece, demandava ad un successivo decreto di attuazione emesso dalla ### del Consiglio dei ### la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e utilizzo della ### di cui al comma 121, nonché dell'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123.
Infatti , in attuazione del disposto legislativo, è stato adottato il D.P.C.M. 23.9.2015 che all'art 1 prevede: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una carta, che è nominativa, personale e non trasferibile; 2. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il trami-te delle ### scolastiche.   3. ### scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'### medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle ### scolastiche le carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.   4. La carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1……….” ###. 4 (modalità di utilizzo della carta) stabilisce : “ La carta è utilizzata da ciascun docente per le seguenti finalità di formazione e aggiornamento professionale……………” ###. 5 precisa : “ la carta è assegnata a ciascun docente a mezzo di apposita card personale elettronica……”. 
Il successivo D.P.C.M. del 28.11.16 ha confermato essere la carta destinata ai docenti di ruolo e stabilito in euro 500,00 il valore della carta .Successivamente, in coincidenza con il periodo di pandemia da ###19, è intervenuto l'articolo 2 del D.L. n. 22/2020 il quale ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015”. 
Con l'art. 15 del D.L. 69/23 la carta docenti è stata estesa ai precari per l'a.s 2023/2024 limitatamente ai docenti titolari di contratti a tempo determinato con scadenza 31.08.  ###. 30 dicembre 2024, n. 207, entrata in vigore l'1/1/25, ha disposto con l'art.1, comma 572, lettere a) b) e c) la modifica dell'art. 1, comma 121 , prevedendo la concessione della carta anche “al docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” carta di ammontare non più pari ad euro 500 , ma “fino ad euro 500,00” e stabilendo che “Con decreto del ### dell'istruzione e del merito, di concerto con il ### dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della ### nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123” ### 7 aprile 2025, n. 45 convertito con modificazioni in L 79/25 con l'art 6 bis c 1 lett a) ha modificato il comma 121 dell'art 1 citato e dalla data della sua entrata in vigore ,coincidente con il ###, ha previsto, oltre a quanto prima stabilito, che :“A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del ### dell'istruzione e del merito, di concerto con il ### dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della ### nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.  ###.L. 127/25 convertito con modifiche in L 164/25 con l'art 3 c 5 bis ha modificato nuovamente l'art 1 c 121 stabilendo dalla data di entrata vigore del 6/11/25: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, di valorizzarne le competenze professionali e di favorire l'esercizio della funzione docente, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, del docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche nonché del personale educativo### dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali , per l'acquisto di servizi di trasporto di persone nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. 
A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la ### può essere utilizzata per l'acquisto di hardware e software esclusivamente in occasione della prima erogazione della stessa e, successivamente, con cadenza quadriennale. Coloro che hanno percepito la ### in uno degli anni scolastici precedenti al 2025/2026 possono utilizzarla per l'acquisto di hardware e software nell'anno scolastico 2025/2026 e, successivamente, con cadenza quadriennale La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 
A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del ### dell'istruzione e del merito, di concerto con il ### dell'economia e delle finanze, adottato entro il 30 gennaio di ogni anno,sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della ### nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti e del personale educativo di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122.” Pertanto , riassumendo: dall'1/1/25 si prevede che l'importo della carta è fino ad euro 500,00 , che la stessa spetta ai docenti di ruolo ed ai supplenti con incarico fino al 31/8 e che con decreto del ### in concerto con il MEF , si stabiliranno criteri ed importo; dal 7/6/25 si afferma che la determinazione dell'importo della carta e dei criteri verranno determinati si dal decreto del MIM in concerto con il ### ma solo dall'as 2025/2026 , mentre per l'a.s. 2024/2025 si continua ad applicare il disposto del comma 122 e , quindi , la regolamentazione da parte del ### come previsto dalla disposizione originaria sin dal 2015 e la carta è stata riconfermata per l'importo pari ad euro 500,00 ; dal 6/11/25 la carta è estesa anche ai supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche (30/6)e si prevede che a decorrere dall'a.s. 2025/2026 il decreto del ### in concerto con il ### volto ad adottare criteri e ammontare della carta deve essere emesso ogni anno entro il 30/1.  ### Ciò posto, si ritiene che la predetta normativa sia contrastante con un'interpretazione costituzionalmente orientata e con la clausola n. 4 dell'accordo quadro. 
Quanto al primo punto, il Consiglio di Stato ha affermato con la sentenza n. 1842/22 che: “ la sentenza appellata (quella del Tar che non aveva riconosciuto la carta docenti ai docenti non di ruolo) ricostruisce - come condivisibilmente lamentano gli appellanti - un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.” Pertanto conclude affermando “in conclusione, l'appello è fondato e da accogliere, attesa la fondatezza del terzo motivo con esso dedotto e dunque in virtù dell'illegittimità degli atti impugnati (in specie: il D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015) nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. ### del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.: ciò che, come già visto, consente di prescindere dalla questione - dedotta con gli altri motivi dell'appello - della conformità della succitata esclusione alla normativa comunitaria, perché, in disparte la fondatezza o meno della questione pregiudiziale comunitaria, gli atti impugnati sono in ogni caso viziati in parte qua.” Pertanto il Consiglio di Stato ritenendo possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1 c. 121 cit., senza sollevare questione di legittimità costituzionale della norma, ha ritenuto che la carta spettasse anche ai docenti non di ruolo dichiarando l'illegittimità della normativa secondaria di cui al D.P.C.M. 23.9.15 e alla nota del Ministero, ritenendo superfluo l'esame della normativa comunitaria. 
Ciò detto, al di là delle condivisibili osservazioni del Consiglio di Stato che consentirebbero di escludere l'esame della normativa comunitaria, per completezza si sottolinea che la Corte di Giustizia si è già pronunciata sulla questione inerente al contrasto della normativa nazionale con l'art. 4 accordo quadro ed ha affermato con la recentissima Ordinanza della VI sezione del 18.05.2022 che: “…La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di ### 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza…”. 
In particolare nell'ordinanza si legge “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti” “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”, con la conseguenza che, essendo la posizione dei docenti a tempo determinato comparabile dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste a quella dei docenti a tempo indeterminato, ai primi deve essere riconosciuto il diritto a beneficiare della carta come riconosciuto ai docenti di ruolo, non sussistendo ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento tra le due categorie di docenti, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'### quadro. 
Invero, la Corte ha precisato che: “45 ### una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).  46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).  47 A tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato.  48 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
Alla luce delle argomentazioni indicate dalla Corte il possesso della carta deve essere ricondotto alle “condizioni di impiego”, di cui alla clausola 4 dell'### quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente “alla differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale" (punto 43, ordinanza citata). 
Né si può assumere che sussista differenza tra docenti di ruolo e non, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali (in tal senso, Tribunale di Torino, n. 3/2023 del 10/01/2023). 
Si ricorda, poi, che le sentenze interpretative della ### precisando il significato e la portata del diritto dell'UE, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'### (Cass. Sez. Civ. Ordinanza 2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali, che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria (#####. 22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss). 
In ultimo è intervenuta sulla questione la Suprema Corte con la sentenza del 27.10.2023 n. 29961 la quale ha enunciato i seguenti principi : “1) ### di cui all'art.  1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.  n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.  107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. 
CASO SPECIFICO DELLA RICORRENTE Alla luce di quanto affermato anche dalla Suprema Corte, la ricorrente ha dimostrato di aver avuto contratti a tempo determinato nel seguente modo: -A.S. 2021/2022 Dal 11/10/2021 al 30/06/2022, per n. 24 ore di servizio settimanali.  -A.S. 2022/2023 dal 12/09/2022 al 30/06/2023, per n. 24 ore di servizio settimanali. 
Deve pertanto ritenersi che la ricorrente ha provato di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'### come docente, in base al contratto a tempo determinato fino al 30 giugno per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e di essere interna al sistema delle docenze scolastiche al momento della decisione, in quanto ha sottoscritto un contratto a temo indeterminato in data ### (doc.all.) Esclusa, pertanto, la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento, alla luce dei principi esposti, deve disapplicarsi l'articolo 1, comma 121 della ### n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23/9/2015 e del 28/11/2016, applicativi di tale disposizione, sono stati nelle more della decisione della ### annullati dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza citata) vigente all'epoca dei contratti ante DL 127/25 conv. in L. 164/25 nella parte in cui non riconosceva l'assegnazione della ### elettronica del docente anche al personale assunto con contratto a tempo determinato fino al 30.06. 
Ne deriva che va affermato il diritto della ricorrente alla “### Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 ### 107/2015 per gli aa.ss 2021/2022, 2022/2023 ed il Ministero va condannato a provvedere all' attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto pari ad euro 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 
Il ricorso va accolto nei termini indicati e risulta superata ogni altra questione.  ### spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza tenuto conto della serialità della questione.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della ### n. 107/2015, per gli aa.ss.2021/2022, 2022/2023 e per l'effetto condanna il Ministero resistente a provvedere all'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto pari ad euro 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 207,20 oltre iva cpa e spese generali da distrarsi ### 15.01.2026 Il Giudice (### redatto con ausilio dell'### per il processo - Dott.ssa ###

causa n. 22741/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Claudia Cane'

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