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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14883/2025 del 03-06-2025

... sentenza T.A.R. per la ### il 27 febbraio 2015 n. 576, confermata con sentenza Consiglio di Stato, ### 4^, il 28 giugno 2016 n. 2921, in relazione alla proprietà di un terreno sito nel territorio comunale, esteso mq. 25.050 e compreso tra le aree di trasformazione urban istica del p redetto ### di ### del ### (in particolare nell'ambito di trasformazione ###), accoglieva l'appe llo proposto dal contribuente ### nei confronti del Comune di #### e de lla "### S.p.A." (quest'ultima nella qualità di concessionaria del servizio di gestione delle en trate tributarie per il Comune di ####), avverso la senten za della ### di ### n. 1275/12/2019. 1.1. I giudici di appello riformavano la decisione di primo grado sul presupposto che, a seguito dell'annullamento da parte del giudice amministrativo del piano di governo del territorio, le aree non 3 di 9 potevano essere considerate fabbricabili ex tunc, con conseguente diritto alla ripetizion e di quanto versato nel frattempo a titolo di ### in ragione della natura edificatoria del terreno. 2. Contro detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la ### S.p.A. ed il Comune di ### entrambi affidati ad un unico motivo, cui ha resistito il (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15138/2021 R.G. proposto da: ###, rappresentato e difeso dall'avvocato #### (###) -ricorrente ### elettivamente do miciliato in R ### PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato #### (RG ###) -ricorrente contro ### elettivamente domiciliat ###### F. 
CONFALONIERI 5, presso lo studio de ll'avvocato ### I ### (###) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### (G ### W) -controricorrente 2 di 9 avverso la sentenza n. 2788/24/2020 della ### della #### 24, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 aprile 2025 dalla dott.ssa ### Fatti di causa 1. ### issione ### aria ### della ### , con la sentenza n. 2788/24/2020 depositata in data 27 novembre 2020 e non notificat a, in controversia su impugnazione di diniego di rimborso dell'IMU rela tiva all'anno 2012 a seguito dell'annullamento delle deliberazioni adottate dal Con siglio ### il 15 luglio 20 11 n. 36 ed il 1 4 febbraio 2012 n. 11, rispettivamente per l'adozione e l'approvazione del ### di ### del ### [ strumento essenz iale della pianificazione urbanistica a livello comunale, ai sensi degli artt. 6 ss. della ### della ### a 11 marzo 2005 n. 12 ("### per il governo del territorio"), in sostituzio ne del ### di cui agli artt. 7 ss. della ### 17 agosto 1942 n. 1142 ("### urbanistica")], con sentenza T.A.R. per la ### il 27 febbraio 2015 n. 576, confermata con sentenza Consiglio di Stato, ### 4^, il 28 giugno 2016 n. 2921, in relazione alla proprietà di un terreno sito nel territorio comunale, esteso mq. 25.050 e compreso tra le aree di trasformazione urban istica del p redetto ### di ### del ### (in particolare nell'ambito di trasformazione ###), accoglieva l'appe llo proposto dal contribuente ### nei confronti del Comune di #### e de lla "### S.p.A." (quest'ultima nella qualità di concessionaria del servizio di gestione delle en trate tributarie per il Comune di ####), avverso la senten za della ### di ### n. 1275/12/2019.  1.1. I giudici di appello riformavano la decisione di primo grado sul presupposto che, a seguito dell'annullamento da parte del giudice amministrativo del piano di governo del territorio, le aree non 3 di 9 potevano essere considerate fabbricabili ex tunc, con conseguente diritto alla ripetizion e di quanto versato nel frattempo a titolo di ### in ragione della natura edificatoria del terreno.  2. Contro detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la ### S.p.A. ed il Comune di ### entrambi affidati ad un unico motivo, cui ha resistito il contribuente.  3. Tutte le parti hanno depositato memorie. 
Ragioni della decisione 1. Con un ico motivo, la ### S.p.A. denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione “dell'art. 2, comma 1, lett. b) del d.l.gs 30 dicembre 1992, n. 504, dell 'art. 11-quatordecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella l. 248/2005, dell'art. 36, comma 2, del d.l. 30 giugno 2006, n. 223, convertito nella l.  248/2006, dell'art. 5, comma 5, del d.l.gs 30 dicembre 1992, 504 e dell'art. 9, comma 2, del d.l.gs 14 marzo 2011, n. 23”.  2. ### di ### con l'unico motivo di ricorso, censura, ai sensi dell 'art, 360, primo comma, n. 3, c. p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. con modif. Nella l. 2 dicembre 2005, n. 248; dell'art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. nella l. 4 agosto 2006, n. 248 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992.  3. Preliminarme nte deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dei motivi di ricorso, atteso che i ricorrenti no n hanno censurato la motivazione della ### ma la violazione delle norme di legge relative alla nozione tributaria di area edificabile.  3.1. I ricorsi (successivamente proposti ma iscritti al medesimo numero di RG) devono essere accolti per le ragioni che seguono.  3.2. Questa Corte, occupan dosi in mod o specifi co dei riflessi dell'annullamento giudiziale degli atti relativi al ### o di ### del Comune di #### sulla rimborsabilità dell'IMU 4 di 9 versata in ecceden za da alt ro contribuente per rispe tto alla determinazione del valore imponibile di aree ricondotte ope iudicis alla originaria d estinazione agricola, con la pronunzia ###/2021 - le cui conclusioni sono state fatte proprie anche da Cass. 311 74/2022 - ha chiari to che nel caso di specie l'annullamento delle delibere di adozione ed approvazione del ### del ### del ### (### non poteva avere alcuna diretta incidenza sulla qualifica di e dificabilità del t erreno. ### l'iter argomentativo di cui alle cita te pronunz ie, l'edificabilit à fiscale si divide in due specie: l'area edificabile di diritto, così qualificata in un piano urbanistico, e l'area edificabile di fatto, vale a dire quella del terreno che, pur non essendo urbanisticamente qualificato, può nondimeno avere una vocazione edificatoria ch e si individua attraverso la constatazione dell'esistenza di taluni fattori come la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali, la p resenza di opere di urbanizzazione prima ria, il collegame nto con i centri urbani già organizz ati, e l'esiste nza di qualsiasi altro elemento obiettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica (Cass., Sez. 5", 14 novembre 2012, n. 19851; Cass., Sez. 5", 16 novembre 2012, n. 20137 ; Cass., Sez. 5", 11 novembre 2 016, n. 2 3023).  ###à di fatto è ritenuta giuridicamente rilevante in quanto specificamente considerata dalla legge sia ai fini dell'ICI (art. 2, comma 1, lett. b, del D.L.vo 30 dicembre 8 1992 n. 504), sia ai fini della determinazion e dell'indennità di espropriazione (artt. 5-bis, comma 3, del D.L. 11 luglio 199 2 n. 333, conve rtito, con modificazioni, dalla ### 8 agosto 1992 n.359 e 37, comma 5, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327), ed anche, avendo riflessi sul valore del bene immobile, ai fini delle imposte di registro e dell'### (Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2006, n. 9131; Cass., Sez. 5 ^, 14 novembre 2012, n. 19851). Si è pure e videnziato che anche in tema di imposta di registro, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 di 9 36, comma 2, de l D.L. 4 luglio 20 06 n. 223, conv ertito, con modificazioni, dalla ### 4 agosto 2006 n. 248, che ha fornito l'interpretazione autentica del D.P.R . 26 aprile 1986, n. 131, l'edificabilità di un'area, ai fini di sosten ere l'inapp licabilità del sistema di valutazione automatica previsto dall'art. 52, comma 4, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 1 31, dev'essere desunta dal la qualificazione ad esso attribuita n el pian o regola tore generale adottato dal Comune, indip endenteme nte dall'approvazione dello stesso da parte d ella Reg ione e dall'ad ozione di strumenti urbanistici attuativi, atte so che l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è su fficiente a far lievitare il valor e venale dell'im mobile, senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello st rumento urbanistico, considerato che la valu tazione del ben e dev'esse re compiuta in riferimento al momento del suo trasf erimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo (Cass., Sez. 5^, 21 maggio 2014, n. 11182; Cass., Sez. 6^-5, 29 ot tobre 2018 , 27426). Ed, ancora, che analogamente, in tema di imposta sulle successioni, l'edificabilità di un'area va desunta dalla qualificazione attribuita nel piano rego latore gene rale adottato dal ### ne, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della ### e dall'adoz ione di strum enti urbanistici attuati vi, poic hé l'art. 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla ### 4 agosto 2006 n. 248, è norma d'interpretazione autentica, che ha po rtata retroattiva e valenza generale, per cui si applica anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore ed ai trib uti diversi da quelli i n essa espressamente contemplati, in tutti i casi in cui venga in rilievo l'utilizzazione edificatoria di terreni (Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2014, n. 27077; Cass., Sez. 5^, 23 settembre 2016, n. 18655). 6 di 9 3.3. Più in gene rale si è più volte af fermato che l'annullament o della delibera d i adozione ed approvazione del piano re golatore generale da parte del giud ice amminis trativo non ha diretta incidenza sulla qualificazione edificatoria delle aree ex agricole, e non giustifica il rimborso dell'imposta versata in eccedenza rispetto alla determin azione del valore imponibile di aree ricondotte ope iudicis alla originaria destinazione agricola, poiché ai fini fiscali rileva non solo l'edificabilità di diritto, derivante dal piano urbanistico, ma appunto anche l'edificabilità di fatto, da individuarsi sulla base di indici quali la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio delle zone adiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali e l'esist enza di qualsiasi elemento ob iettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica (così Cass., 21 ottobre 2022, n. ###; v.  altresì, quanto al criterio della edificabilità di fatt o, Cass., 29 ottobre 2021, n. ###; Cass., 9 luglio 2019, n. 18368; Cass., 21 dicembre 2016, n. 2649 4; Cass., 16 novembre 2012 , n. 2013 7; Cass., 19 aprile 2006, n. 9131).  3.4. Un simile app roccio erme neutico appare, del resto, pienamente in linea con il dett ato normat ivo e con i princip i affermati dalle S.U. che, nella nota pronunzia n . 25506/2006 , hanno avuto modo di chiarire che l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è su fficiente a far lievitare il valor e venale dell'imm obile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedifi candi o di m odifiche del piano regolato re che s i traducano in una dive rsa classific azione del suolo, po ssono giustificare soltanto una variazione del p relievo nel periodo d'imposta, conformemente alla nat ura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Com une non ritenga di ric onoscerlo, ai sensi del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett.  f). 7 di 9 3.5. Questa Corte, pronunciandosi su una fattispecie relativa alla medesima questione (su ricorso da altro comproprietario del medesimo terreno, in relazione al medesimo anno d'imposta) ha precisato che: “Non può , peraltro, sottacersi che una tale conclusione trovi proprio conferma specificatamente per l'### nella formulazione dell' art. 59 citato in tema di potestà regolamentare in tema di imposta comunale sugli immobili: orbene, fra le facoltà “discrezionalmente” rimesse ai singoli ### imposito ri nello specifico settore, è e spressamente contemplata, al la lett. f) del primo comma, quella di prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree “successivamente d iven ute inedific abili”, stabilendone termini, limiti tempo rali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici. …Dunqu e, la regola è l'inammissibilità del rimborso del tribut o relativame nte alle aree divenute n on più edificabili e, quindi, dell'insussistenza di un “diritto al rimborso” ma è rimessa alla libera discrezionalità dei ### la ### facoltà di amme ttere rimborsi, nei tempi ed alle condizio ni indicati negli appositi regolamenti, p er l'ICI versata, non potendo dunque trovare applicazione l'invocato art. 2033 cod. civ. …## disparte ogni ulteriore valutazione in ordin e alla configurabilità di un “in debito oggettivo” in senso stretto va, del resto, osservato che stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 3 32/200 2, ha aff ermato che il diritto alla ripetizione e x art. 2033 cod. civ. si atteggia diversamente in materia tributaria e può e ssere legittimament e limitato od escluso dal legislat ore” (Cass., Sez. 5, n. 14697 del 27/05/2024). 
Nella sentenza appena citata è stato ribadito il seguente principio di diritto, che trova applicazione anche nel caso in esame: “In tema di ICI e di ###, l'annu llamento della delibera d i adozione ed approvazione del piano rego latore gene rale da parte del giudice amministrativo non ha diretta inciden za sulla qualificaz ione 8 di 9 edificatoria delle aree ex agricole e non giustifica i l rimborso dell'imposta versata in eccedenza rispetto alla determinazione del valore imponibil e di aree ricondotte "ope iudicis" alla originaria destinazione agricola, poiché ai fini fiscali rileva non solo l'edificabilità di diritto, derivante dal piano urbanistico, ma anche l'edificabilità di fatto, da individuarsi su lla base di in dici quali la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio delle zone adiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali e l'esistenza di qu alsiasi elemento obiettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica (### 5, Ordinanz a n. ### del 21/10 /2022, Rv. 666085 - 01), non potendo, sic et simpliciter, trova re applicazione il disposto d i cui all'art. 2033 cod. civ. anche alla luce del dettato di cui all' art. 59, comma 1, lett. f). d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446”.  3.6. Ancora più d i recente, è stato osservato che l'annullamento giurisdizionale della delibera di adozione d el ### e la sua caducazione non incidono ex se sulla qualificazione di edificabilità delle aree ai fini fiscali, sia in ragione della possibile riedizione del potere amministrativo, sia in quanto lo stesso avvio del procedimento di trasformazione urbanistica di un suolo comporta l'assoggettamento a un regime di valutazione che valorizza la vocazione ed ificatoria, indipenden temente dalla formalizzazione in uno strumento urbanistico, ancorché non operati (### 5 - , Sentenza n. 14806 del 27/05/2024, Rv. 671430 - 01).  4. In conclusi one, va lutandosi la fondatezza del motivo de dotto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassat a; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può e ssere decisa nel merit o, ai sensi dell'art. 384, comma 1, ultima parte, c.p.c., con il rigetto del ricorso originario del contribuente.  5. Le spe se dei giudizi di merito e di legittimità possono essere compensate in ragione del successiv o consolidame nto della giurisprudenza in materia. 9 di 9 P.Q.M.  La Corte acc oglie i ricorsi, cassa la sentenza impu gnat a e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito e di legittimità. 
Così deciso in ### nella cam era di cons iglio della ### 

Giudice/firmatari: Stalla Giacomo Maria, Flamini Martina

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22352/2025 del 03-08-2025

... è del pari infondato, atteso che a seguito della conferma di un orientamento già esistente, le ### di questa Corte hanno, a composizione di un contrasto e con enunciazione di specifico principio di diritto, direttamente rilevante nel caso in esame, di recente (### U n. 8486 del 28 3 2024 Rv. 670662 - 01) affermato che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivo lta contro la parte desti nataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva. Nella specie l'in teresse del ### ad appellare in via incidentale so rgeva dall'impugnazione principale , ritualmente proposta dalla ### razioni S.p .a. pur se riguardava, l'appello incidentale, profili diversi da quelli fatti valere dalla detta compagnia assicuratrice. Il terzo motivo di ricorso è infondato, oltre che inammissibile. Questa Corte ha già affermato che l'accertamento della pericolosità o meno di un a determinata attività , anche sportiva, non deriva dall'essere essa inclusa in elenchi o registri, sebbene dal la connotazione che essa, in (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2106/2024 R.G. proposto da: ### L ### in proprio e quale legale rapp resentante della ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che li rappresenta e difende unitamente all 'avvocato #### (###), domiciliati digitalmente come per legge - ricorrente - contro ### S.P.A., in perso na del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato #### (###) che la rappresenta e difende, domiciliata digitalmente come per legge - controricorrente - nonché contro ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende , domi ciliato digitalmente come per legge - controricorrente - R.g. n. 2106 del 2024 Ad. 10/06/2025; estensore: C. ###. 2 di 10 nonché contro ### elett ivamente domiciliat ###, presso lo studio del l'avvocato B #### (###) che lo rappre senta e difende, domiciliato digitalmente come per legge - controricorrente - nonché contro ### S.P.A.  - intimata - avverso la SENTENZA della CORTE D'### n. 6468/2023 depositata il ###.   R.g. n. 2106 del 2024 Ad. 10/06/2025; estensore: C. ###. 3 di 10 Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 10/06/2025, dal ### relatore ##### B aglietto, apprendista giocatore di golf presso l'associazione sportiva A.S. Tirrenia, che condivideva la struttura del campo di gioco e ann essi con la con A.S.D. ###, mentre si trovava sul detto campo, in data ###, venne colpito da una mazza da golf malamente utilizzata da altro giocatore nella persona di ### che si era offerto di condurlo sullo stesso campo da golf.  ### convenne in giudizio la A.S. Tirrenia, che chiamò in causa il giocatore ### o ### la propria compagnia assicuratrice ### S.p.a. e la Unip ol### S.p.a., quale assicuratrice della ###, e, a seguito del le difese della A.S. Tirrenia anche la A.S.D. ###, che rimase contumace. 
Il Tribunale di ### istruita la causa con audizione dei testi addotti dalle parti e consulenza medico legale di ufficio, ritenne responsabile dell'incidente di gioco ### e lo condannò al risarcimento dei danni in favore di ### liquidati nella la somm a di euro 242.170,30 , oltre in teressi, con manleva di Gro upama S.p.a. e ### S.p.a., la prima quale assicuratrice della A.S. Tirrenia e la seconda quale assicu ratrice della ### ana ### e rigettò la domanda propost a dall'attore nei confronti di ### eratore, in proprio e quale legale rappresentante della #### S.p.a. propose appello. 
In fase di impugnazione si costituirono ### nonché la ### ol### S.p.a., ### olitano e ### e, in proprio e quale legale rap presentante della A.S. ### che proposero tutti separati appelli incidentali.  ###.S.D. ### rimase contumace. R.g. n. 2106 del 2024 Ad. 10/06/2025; estensore: C. ### 4 di 10 La Corte d'ap pello di R oma, con la sentenza n. 6468 del 10/10/2023, ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuta la concorrente responsabilità dell'A.S. ### in persona del suo president e e leg ale rappresentante, ### ina Lib eratore, nonché dell'A.S. ### le ha condannate, in solido con ### al risarcimento del danno nella misura già liquidata nella sentenza di primo grado. 
Avverso la sentenza della Corte d'appello di ### propongono ricorso per cassazion e la A.S. ### e la A.S.D. ### con atto affidato a sette motivi. 
Rispondono con contro ricorsi separati An tonio #### S.p.a. e #### S.p.a. è rimasta intimata. 
Il ric orso è stato chiamato all'adu nanza camerale del 10/06/2025, per la quale tutte le parti hanno depositato memoria.  RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso sono i seguenti. 
I) violazione degli artt. 2909 c.c., 324, 334, 343 e 345 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e 5 c.p.c. per passaggio in giudicato del capo della sentenza del primo grado che sancisce l'estraneità delle convenute A . S. ### e A.S.D. Tever e ### Il moti vo afferma che gli appelli princip ali e incidentali non avevano censurato l'affermazione della sentenza del Tribunale di ### che escludeva la responsabilità sia della A.S.D.  ### che della A.S. ### con conseguente passaggio in giudicato della relativa esclusione di responsabilità. 
II) nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 132, prim o comma, n. 2 c.p.c.; v izio di ul tra ed extrapetizione ; v iolazione del principio di economia processuale. Omessa pronuncia e omessa motivazione con riferimento alla carenza di legittimazione passiva della A.S.D ### b. Il moti vo censura la sentenza della R.g. n. 2106 del 2024 Ad. 10/06/2025; estensore: C. ### 5 di 10 Corte terri toriale per avere questa ritenuto che la re sponsabilità dell'incidente occorso al ### fosse ascrivibile anche alla A.S.  ### in contrasto con le emergenze processuali e per non aver e proceduto alla determinazione delle percentuali di colpa. 
III) Nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 2043, 2050, 2697 c.c. e dell'art. 183 c.p.c.; motivazione meramen te appar ente, con riferimento alla errata qu alificazione di attività pericolosa e sue conseguenze sull'onere della prova. La parte ricorrente censura la sentenza d'ap pello per avere i giudici di merito ritenuto, asseritamente in via meram ente apodittica, la natura pericolosa dell'attività sportiva praticata presso la struttura da essa gestita, ossia il gi oco del golf e senza avere tenuto conto dei presid i apprestati al fine di evitare incidenti di gioco. 
IV) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per omesso esame di risultanze istruttorie circa circostanze decisive per il giudizio, travisamento delle prove, violazione dell'art. 115 c.p.c., v iolazione degli artt. 116 c.p.c. e 2730 e 2733, secondo comma, Il moti vo censura la sentenza d'appe llo per il man cato esa me di deposizioni testimoniali e per la mancata attribuzione di valore confessorio alle dichiarazioni difensive rese in atti di causa della persona lesa ### ietto e dal Nap olitano e in specie con riferimento alla ritenuta mancata adozione di idonee misure di sicurezza da parte del ### olo sporti vo e all'esame delle relative prove. 
V) Nullità della sentenza per violazione degli art. 132, secondo comma n. 4 e 360 n. 5 c.p. c., o messa pron uncia e motivazione insufficiente su un dato decisivo per la causa con riferimento alla mancata definizione delle percentuali di conco rso di colpa da attribuire a ciascuna delle parti ritenute corresponsabili. R.g. n. 2106 del 2024 Ad. 10/06/2025; estensore: C. ### 6 di 10 La sentenza della Corte territoriale è censurata per non avere essa proceduto alla definizi one delle percentual i di colpa tra i vari concorrenti nell'illecito e anche a carico del leso ### VI) Nullità della sentenza e del procedimento per contrasto tra motivazione e dispositivo e tra due parti del dispositivo stesso. 
Le ric orrenti censurano la sentenza d'appello per avere questa omesso di pronunciare la condanna delle due compagn ie assicuratrici a coprire il sinistro. 
VII) Mancato esame dell'appello incidentale autonomo della ricorrente A. S. Tirreni a, c on violazione dell'art. 115 c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e 132, secondo comma c.p.c. e 96 c.p.c. con riferimento alle spese di lite della A. S. ### erroneamente compensate nel prim o grado nei confronti del ### e mancata pronuncia di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 
Il primo motivo di ricorso è infondato: la posizione processuale delle due ### odierne ricor renti era stata mantenuta in vita, ossia costituiva oggetto di domanda di accertamento della loro concorrente responsabilità, da parte dell'ap pello incidentale di ### come risulta sia dalla sentenza impugnata, che alla pag. 4 riporta le prospettazioni fatte valere in appello da parte del ### e coinvolgenti anche entrambe le ### ciazioni sportive, sia dal contro ricorso proposto dal Napolit ano (segnatamente si vedano le pagg. 3, 4 e 5 del detto atto processuale). 
La circos tanza dell'avvenuta rimessione in gioco, in fase di impugnazione di merito, della posizione di entram be le due ### è peraltro logica conseguenza della proposizion e dell'appello principale da parte della ### razioni S.p.a., che aveva comportato l' interesse del ### originariamente non attinto dalla domanda del ### in primo R.g. n. 2106 del 2024 Ad. 10/06/2025; estensore: C. ### 7 di 10 grado, a far valere la corresponsabilità delle ### sportive, al fin e di evitare di dovere rispondere in proprio e da solo del risarcimento dei danni. 
Il secondo motivo di ricorso è del pari infondato, atteso che a seguito della conferma di un orientamento già esistente, le ### di questa Corte hanno, a composizione di un contrasto e con enunciazione di specifico principio di diritto, direttamente rilevante nel caso in esame, di recente (### U n. 8486 del 28 3 2024 Rv.  670662 - 01) affermato che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivo lta contro la parte desti nataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva. Nella specie l'in teresse del ### ad appellare in via incidentale so rgeva dall'impugnazione principale , ritualmente proposta dalla ### razioni S.p .a. pur se riguardava, l'appello incidentale, profili diversi da quelli fatti valere dalla detta compagnia assicuratrice. 
Il terzo motivo di ricorso è infondato, oltre che inammissibile. 
Questa Corte ha già affermato che l'accertamento della pericolosità o meno di un a determinata attività , anche sportiva, non deriva dall'essere essa inclusa in elenchi o registri, sebbene dal la connotazione che essa, in considerazione dei mezzi e degli strumenti o delle tecniche adoperate, in concreto assume (Cass. 3471 del 9 4 1999 Rv. 525126 - 01) secondo una prognosi postuma sulla bas e dell'esame del le circostanze di fatto che si presentavano al momento dell'esercizio dell'attività. ### delle pericolosità del la pratica sportiva del golf è sta to quindi condotto in concreto dai giudici dell'impugnazione di merito, che hanno preso in considerazione «l'utilizzo di pesanti mazze di metallo e palline colpite con notevole vigore, essendo entrambe le cose, con un a valutazione ex a nte e in concreto, oggetti R.g. n. 2106 del 2024 Ad. 10/06/2025; estensore: C. ### 8 di 10 potenzialmente in grado di arrecare danno ove non utilizzate con le cautele e precauzioni necessarie». Sul punto la censura del terzo motivo deve, pertanto essere disattesa e risulta, peraltro, anche di scarsa specificità a fronte della motivazione della Corte territoriale. 
Il qu arto motivo è inammis sibile, in quanto esso, sotto la prospettazione dell'omesso esa me di un fatto decisivo, chiede la diversa valutazione del le prove testimoniali e delle stesse affermazioni rese in atti di causa da parte d el ### e de l ### sulla base quindi non dell'attuale formulazione dell' art.  360, primo comma, n. 5 c.p.c. applicabile nella specie ma della sua precedente formul azione ossia per motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria, e, inoltre, l' omissione non riguarderebbe un singolo fatto, pe raltro in senso naturalistico, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, ma una serie di dichiarazioni testimoniali e delle parti processuali. Peraltro deve ribadirsi che il giudice di merito è sovrano nella scelta del materiale probatorio sul quale fondare la propria decisione e dunque anche in ordine alla valutazion e della conducenza o meno dello stesso (si vedano sul punto, quali espressioni di un orientamento assolutamente costante: Cass. n. 3738 2 del 21/12/2022 Rv.  666679 - 05; Cass. n. 13918 del 03/05/2022 Rv. 666484 - 02; Cass. n. 331 del 13/01/2020 Rv. 656802 - 01). 
Il quinto motivo è infondato, in quanto la motivazione sul punto del riparto di responsabilità è stata resa dalla Corte d'appello nel senso della concorrente responsabilità, ai sensi dell'art. 2055 c.c., in parti eguali, ossia in ragione di un terzo ciascuno, tra ### la A.S. ### e la A.S.D. ### Il motivo è poi inammissibile laddove chiede, ai sensi dell'art.  1227 c.c. l'accertamento della colpa di ### ossia della parte lesa, che è stata esclusa con giudizio conforme sul punto, da entrambi i giudici di merito di primo e secondo grado. R.g. n. 2106 del 2024 Ad. 10/06/2025; estensore: C. ### 9 di 10 Il ses to motivo è infond ato, posto che la posizione delle compagnie assicuratrici è stata mantenuta ferma dalla Corte territoriale rispetto alla statuizione di cui alla sentenza di prim o grado e esso non può essere rimesso in discussione in questa sede in assenza di una esclusione di responsabilità di una o di entrambe le ### ciazioni sportive e avendo la Corte d'appello rib adito la decisione del pri mo giudice anche a seguito del l'istanza di correzione dell'errore materiale proposta dalla A.S. ### in data ###, affermando, con ordinanza deliberata il ### e recante n. cronologico 5675/2023 del 6/12/2023, che la decisione del ### nale doveva ritenersi confermata in pu nto di obbligo di manleva. 
A ciò deve, peraltro, aggiungersi che (Cass. n. 10814 del 24/04/2025 Rv. 674590 - 01) l'ordinanza con cui è stata rigettata l'istanza di correzione dell'errore materiale è inutil izzabile ai fini dell'integrazione o dell'interpretazione del provvedimento che ne è oggetto, posto che è solo l'ordi nanza di accogli mento a divenire parte integrante del provvedimento corretto, cosicché nella specie la censura di cui al sesto motivo è inammissibile. 
Il settimo motivo è inammissibile in quanto le spese di lite della fase di impugnazione sono state correttamente regolate secondo il principio di soccombenza e, quindi, la A. S. ### è stata correttamente ritenuta soccombente nei confronti del leso ### ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, peraltro, non risulta violato il cardine principale secondo il quale l'unico limit e in materia di riparto delle spese è che la parte integralm ente vittor iosa sia condannata alla loro rifusione, me ntre il presupposto dell'applicazione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. è la soccombenza integrale, che, avuto riguardo all'esito finale della lite nelle fasi di merito non è riscont rabile avuto riguardo alla posizione del ### (Cass. n. 15232 del 30/05/2024 Rv. 671471 - 01). 
Il ricorso, in conclusione, è rigettato. R.g. n. 2106 del 2024 Ad. 10/06/2025; estensore: C. ### 10 di 10 Le spese di lite s eguono la soccombenza delle ricorrent i in solido e tenuto conto dell'attività processuale espletata in relazione al valore della controversia sono liquidate come da dispositivo, in favore di ciascuna parte controricorrente. 
La decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti e in favore del competente ### di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif icato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti in solido al pagamento, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna di esse in ### 10.000,00 per co mpensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in ### 200,00, ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto del la sussistenza dei presu pposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti e in favore del competente ### di merito , del l'ulteriore importo a titolo di cont ributo unificato pari a quello, ov e dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. 
Così deci so in ### nella camer a di consigl io della Corte di 

Giudice/firmatari: Rubino Lina, Valle Cristiano

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 18985/2025 del 11-07-2025

... comma, nn. 3) e 4) c.p.c.; per avere il decidente confermato la legittimazione ad ag ire dell'ispettorato, ancorchè l'ente impositore fosse l'### del catasto di ### che ha adottato l'avviso di accertamento. In particolare, si lamenta che mentre l'avviso è stato emesso dall'ufficio del catasto di ### della ### A utonoma di ### l'istanza di reclamo veniva respinta dall'ispett orato del catasto della ### Che ha depositato anche le controdeduzioni nel giudizio di merito. 5.Il primo motivo non ha pregio. 5.1.In materia di accertame nto catastale med iante procedura ### per immo bili a destinazione spe ciale, l'amministrazione finanziaria non è tenuta a d eseguire un sopralluo go pre ventivo, potendo basare le proprie valutazioni sulle risultanze documentali disponibili, né è obbligata ad instaurar e un contradd ittorio endoprocedimentale con il contribuente, data la natura fortemente partecipativa della procedura stessa che già prevede l'indicazione degli elementi fattual i rilevanti da parte del contribue nte. Sotto altro versante, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è adempiuto mediante la semplice ind icazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2550/2018 R.G. proposto da: ### S. V ### S.R.L. rappresent ata e difesa dagli avv.ti #### e ### CHRISTOPH -ricorrente contro ###, rappresentata e difesa dagli avv.t i ####, #### e ### -controricorrente nonchè contro ### 41 ###, ### B ### 2 di 11 ### 41.2 ### -intimati avverso SENTENZA di ### di II grado di ### 90/2017 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal #### 1.La società indica ta in epigrafe impugnava dinanzi alla C.T. d i primo grado di ### l'avviso di accertamento del 17 marzo 2016 avente ad oggetto il riclassamen to e la rideterminazione della rendita catastale del fondo individuato in ### come particella n. 4516, seguita all'accatastamento ope rato dalla società, sul presupposto della inesistenza della notifica dell'atto di accertamento, del deficit motivazione dell'avviso ai sensi dell'art. 7 legge n. 212/2000, nonché dell' omessa indicazione degli elementi di prova ; nel merito, si de duceva l'incongruenz a della rendita attribuita rispetto alla capacità contributiva e l'omessa valutazione delle reali potenzialità economiche di produrre reddito del campo da golf, nonché l'erronea determinazione della superficie del campo medesimo.   I g iudici di prossimità accog lievano parzialme nte il ricorso con riferimento all'erroneo calcolo della superficie, rideterminandolo in mq 467.857, respingendo per il resto il ricorso. Sull'appello della società ### la Corte di secondo grado di ### respingeva il gravame. 
Avverso la pronuncia d'appello n. 90/2017, la società ricorre per la cassazione svolgen do quattro motivi, illustrati ne lle successive memorie difensive.   Replica con controricorso la ### di ### MOTIVI DI DIRITTO 3 di 11 1.Al primo mo tivo si denuncia la violazione degli artt. 54 e 55 d.P.R. n. 1142/194 9 ovvero de l principio del contraddittorio endoprocedimentale, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3), c.p.c.; per avere il decidente esclusa la necessità dell'instaurazione del contradditt orio endoprocedimentale per l'attribuzi one della rendita.   Si assum e che le statuizioni d el Collegio d'ap pello non si confrontano con il disposto delle norme rubricate secondo le quali l'accertamento viene eseguito dai periti degli ### tecnici erariali mediante visita di ciascuna uni tà immobiliare u rbana, tenen do presente le dichiarazioni rese su apposita scheda dagli interessati a norma dell'art. 3 della legge e valendosi di indicazioni fornite dal possessore o dai detentori. Si osserva al tal riguardo che l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'### europea dispone che ogni persona ha diritto di essere ascolt ata prima che n ei suoi confronti venga dottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio. Si sostiene che dal complesso delle norme di cui agli artt. 5,6,7 , 10 e 12 legge n. 212/2 00 si evince che la p retesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una decisio ne partecipata mediante la promozione del contraddittorio.  2.La seconda censura, in trodotta ai sensi d ell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., deduce la violazione degli artt. 136 c.p.c. e 60 d.P.R. n. 600/1073, con riferimento alla statuizione relativa alla correttezza delle operazioni di notifica dell'avviso di accertamento opposto; per avere il giudicant e affermato la regolarità della notificazione dell'avviso pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario tempestivamente impugnato.   Si assume che la notificazione dell'atto è avvenuta diret tamente senza il t ramite de l servizio postale, mancan do il timbro relativo alla data di consegna del plico e la firma della persona dotata di potere di certificazione che ha provveduto alla notifica dell'avviso 4 di 11 impugnato e la firma del dottor ### risulta apposta nella casella destinata <ritiro in ufficio del plico non recapitato >. La notificazione così effettuata sarebbe dunque inesistente in quanto priva degli elementi essenziali indicati nel modello delineato dalla legge, con la conseguenza che la costituzione in giudizio della parte non può sanare l'inesistenza dell a notificazione seco ndo modalità estranee al modello legale.  3.Il terzo mezzo di ricorso lamenta la violazione della ### n. 5 del 30 no vembre 2012 r ecepita dall'art. 1 comma 244 legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'art. 568 c. p.c., in rela zione all'art. 360, primo comma, n.3), c.p.c.; per avere i giudici distrettuali affermato la necessità di valutare il valore in comune commercio del camp o da golf at traverso la stima diret ta, escludendo dunque l'utilizzabilità della perizia disposta su incarico della curatela del fallimento.   Si osserva che la normativa rubricata che regola la mate ria prevede che per i fabbricati da censire nelle categorie catastali D) ed E) si d eve procedere con st ima diretta at traverso l'approccio reddituale, l'approccio di mercato e l'approccio di costo, tre metodi da appl icarsi in via gradata, risultando l'approccio di costo u n criterio residuale, da applicarsi allorquando non sia p ossibile l'analisi del mercato locativo ovvero delle compravendite. A tal proposito, si assume di aver valorizzato la perizia di stima disposta dalla curatela del F alliment o da cui emerge che il valore dell'immobile è stato determinato ten uto conto del valore di mercato dell'azienda del campo da golf di ### sostenendo che il perito aveva proceduto con stima diretta, secondo il criterio del cd. approccio di mercato.  4.### strumento di impugnazione prospetta la violazione degli artt. 10 e 11, comma 3, 17 bis d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 81 e 100 c.c.; d enuncia ndo nullità del procedimento con riferimento alla statuizione relativa alla insussistenza del difetto di 5 di 11 legittimatio ad causam dell'ispettorato del ### di ### in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3) e 4) c.p.c.; per avere il decidente confermato la legittimazione ad ag ire dell'ispettorato, ancorchè l'ente impositore fosse l'### del catasto di ### che ha adottato l'avviso di accertamento. In particolare, si lamenta che mentre l'avviso è stato emesso dall'ufficio del catasto di ### della ### A utonoma di ### l'istanza di reclamo veniva respinta dall'ispett orato del catasto della ### Che ha depositato anche le controdeduzioni nel giudizio di merito.  5.Il primo motivo non ha pregio.  5.1.In materia di accertame nto catastale med iante procedura ### per immo bili a destinazione spe ciale, l'amministrazione finanziaria non è tenuta a d eseguire un sopralluo go pre ventivo, potendo basare le proprie valutazioni sulle risultanze documentali disponibili, né è obbligata ad instaurar e un contradd ittorio endoprocedimentale con il contribuente, data la natura fortemente partecipativa della procedura stessa che già prevede l'indicazione degli elementi fattual i rilevanti da parte del contribue nte. Sotto altro versante, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è adempiuto mediante la semplice ind icazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemen te attrib uita all'immobile, essendo tali elementi già conosciuti o facilmente conoscibili dal contribuente.  5.2.Occorre infatti ribadire che in te ma di estimo cata stale, la revisione delle rendite cata stali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la “previa visita sopralluogo” dell'ufficio, nè il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente” (come, appunto, nel caso di specie), sia per la natura fortemente partecipativa del procedimento (cfr., ex multis, Cass. n. 6067 del 2017), sia perché le e sigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in cas o di acce rtamento d'ufficio 6 di 11 giustificato da specifiche variazioni dell'immobile (tra le altre, Cass. nn. 374/2017, 2998/2015, 19949/2012, 22313/2010).   5.3.Con riferimento alla rideterminazione della rendita catastale ai sensi della legge n. 208/2015, art. 1, commi 21 e 22, che esclude dalla stima diretta dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo speci fico processo produttivo, spetta al contribuente, e non all'ufficio, speci ficare nell a richiesta di aggiornamento catastale gli elementi che rit iene debbano essere esclusi dal calcolo in quanto funz ionali al processo prod uttivo. Il giudice tributario non può esercitare i poteri istruttori di cui all'art.  7 d.lg s. n. 546/1992 p er individuare elementi impiantistici non indicati dalla parte inte ressata nel ### essendo tal i poteri limitati ai fatti dedo tti dall e parti e n on utilizzabili per fini esplorativi. Tale interpretazione è conforme ai principi dell'### non sussistendo un obbligo g eneralizzato di contraddittorio preventivo per i tributi non armonizzati, categoria cui appartiene la materia catastale (Cass. n. 2298 del 25 gennaio 2023; Cass. n.17863 del 22/06/2021).  6.La seconda censura è infondata.  6.1. La medesima ricorrente afferma che, mentre l'### catastale stava preparando la notifica postale dell'avv iso poi opposto, il legale rappresentan te della società si recava presso l'uffic io facendosi consegnare a mani l'atto st esso. ###. 1, com ma 1 58, legge n. 29 6/2006 pre vede che < per la notifica degli atti d i accertamento dei tributi locali e di qu elli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione d elle entrate patrimonia li dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamen to dell e entrate extratributarie de i comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più me ssi notificatori>. Non essend o stata 7 di 11 denunciata la notificazione sotto il pro filo della qualifica del soggetto che ha consegnato l'atto di accertamento, la circostanza che la not ificazione non sia avvenuta a mezzo posta, ma direttamente consegnato presso l'ufficio nella d ata indicata dal ricorrente non determina una divergenza dell a operazione di notifica dallo schema legale, tale da determinarne l'in esistenza, essendo avvenuta la conseg na nelle mani del legale rappresentante. 
Nondimeno, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di atti d 'imposizione tribut aria, la notific azione non è un requisito di giuridica esisten za e pe rfezionamento, ma una condizione integrativa d'e fficacia, sicché la sua invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuen te entro il termine d i decade nza concesso per l'esercizio del po tere all'### finanziaria, su cui grava il rela tivo onere probatorio (Cass. 24/08/2018, n. 21071). La natura sostanziale e non processuale deg li atti imposit ivi, quale l'avviso di accertamento, non osta che ad essi sia applicabile il re gime di sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto previsto per gli atti processuali dagli artt.156 e 160 c.p.c., considerato anche l'espresso rich iamo alle norme sull e notificazioni dettate dal codice di procedura civile contenuto nell'art.60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 (Cass. n. 2272 del 31/01/2011; Cass. 21/09/2016, n. 18480; Cass. 28/10/2016, 21865). 
Tuttavia, nella presente fattis pecie, il contribuente ha impugnato l'atto impositivo reputato invalidamente notificato, soltanto in esito al rilascio dell'estratto di ruolo che lo contemplava, ottenuto in un momento successivo dalla ### Alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza di legitt imità (vedi 1156/2019, che richiama Cass. n. 17251/201 3 e Cass. 8 di 11 n.17198/2017), che questo collegio condivide, è la tempe stiva proposizione del ricorso del contribuente avverso l'atto impositivo (evenienza non realizzatasi nel caso di specie) che produce l'effetto di sanare ex tunc la nul lità del la relativa noti ficazione , per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 15 6 c.p.c. e no n anche l'impugnazi one di un atto successivo (v.  n. 27326/###ass. n. 21184/2022; Cass. n. 265/2019; v anche Cass. 18/01/2018, n. 1144; Cass. n. 19522 del 30/09/2016, n. 27479 del 30/12/2016).   Cionondimeno, la medesima contribuente conferma la ricez ione dell'atto impositivo nelle mani del legale rappresentante dell'atto impositivo.  6.2. La terza censura non si confronta con la ratio decidendi che sorregge la motivazione della sentenza impugnata.  6.3. ### di secondo grado ha difatti affermato che il criterio reddituale non può essere utilizzato nella fattispecie per la mancanza di un numero adeguato di campi da golf in affitto o in vendita, tanto più ch e parte contribuente non ha indicato i parametri di riferimento dei canoni di affitto o dei corrispettivi di vendita atti a di mostrare la p ossibilit à concreta di applicare il criterio reddituale di stima. Aggiungendo che la perizia disposta dalla curatela del Fal limento della societ à alienante non poteva essere utilizzata dall'ufficio, in quanto si riferiva ad una situazione di dissesto della societ à di gestione del campo d a golf, sicchè il valore determinato dal geometra in un momento di instabilit à economica dell'im presa non poteva considerarsi come valor e ordinario del cespite.  6.4. A tal propo sito, q uesta Corte, con gi urisprudenza ormai consolidata e a partire d alla deci sion e del 26 agosto 20 15, 17183, consente l'ingresso nel pro cesso tributario di elementi comunque acquisiti e, dunque, anche di prove atipiche ovvero di 9 di 11 dati acquisiti in forme diverse da quelle regolamentate, secondo i canoni propri della prova per presunzioni.  6.5.Le prove atipiche sono comunque utilizzabili, dipendendo la loro rilevanza esclusivamen te in relazione alla maggiore o minore efficacia probatoria ad esse riconosciuta dal Giudice di merito, non sussistendo - né poten do essere censurato in cassazione - alcun vizio invalidante la formazione della prova atipica per essere stata questa assunta nel diverso processo in violazione di regole a quello esclusivamente applicabili, neppure se tale vizio integri un difetto della garanzia del contraddittorio, atteso che nel processo civile il contraddittorio sulla prova viene assicurato dalle forme e modalità "tipizzate" di introduzione d ella stessa nel giudizio, che trovano disciplina nella fase istruttoria del processo volta ad assicurare la discussione in contraddittorio delle parti sulla efficacia dimostrativa del mezzo atipico in ordine al fatto da provare (in termin i, Corte Sez . 3, Sentenza n. 11555 d el 14/05/2013; id. Sez. 1, Sentenza n. 17392 del 01 /09/2015; id. Sez. 2 - , Sen tenza 1593 del 20/01 /20 17, con specifi co riferimento al verbale di "sommarie informazioni test imoniali"; Cass. sez. 3, 05/05/2020, n. 8459; Cass. sez. 3, 28 febbraio 2023, n. 5947).  6.6.Per costante giurisprudenza di questa Corte, dunque, il giudice di merit o può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un d iverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investi to e sulle medesime sia stato consentito il contraddi ttorio. Tale principio trova fondamento, da un lato, nella mancanza nell'ordinamento di un qualsiasi divieto e, dall'altro, nell'assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, in cui i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere su quelli di altre.  6.7.In applicazione ai pri ncipi di diritto consolidati ne lla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 9242 /2016, 25 067/2018 e 10 di 11 18025/2019), i giudici di entrambi i gradi di merito hanno fondato le lor o valutazioni an che sugli esiti degli acce rtamenti che sono stati effett uati dal consulente in altro giudizio tra le medesime parti, valutabili in sede civile ai sensi dell'art. 11 6 c.p.c., escludendone la rilevanza ai fini della stima del cespite.  6.8.La valutazione operata d al giudicante sulla base della perizia della ### av rebbe potuto essere censurata sul presupposto della violazione dell'ar t. 116 c.p .c., assumendo che il collegio d'appello, nel valutare le risultanze consulenziali, non avrebbe operato secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e d iverso valore o ppure il valore che il legislatore attribuisce ad una diffe rente risultanza probato ria (come, ad e sempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggett a ad un a specifica regola di valut azione, ab bia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014, n. ### del 2019, n. 20867 del 2020) ; con la conseguenz a che risulta inammissibile la diversa doglianza p roposta d alla società con riferimento alla prevalenza della consulenza di uff icio disposta in altro giudizio ed acquisita nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata con l'odierno rico rso per cassazione ( Sez. U, 20867/2 020, 1 6598/2016; Cass. n. 9507/2023). Ne discende che il decidente non ha violato affatto i criteri di cui alla circolare n. 6/2012, ma ha esplicitato chiaramente le ragioni per le quali il criterio reddituale non era applicabile al caso in rassegna.  7. ### mezzo di ricorso non coglie nel segno.   7.1.Nel giudizio di merito risulta costituito l'ufficio del ### di ### rappresentato dall' #### che ha delegato per la rappresentanza il geom. N. Bedeschi (come da doc. allegato al controricorso e come da in testazione della sentenza imp ugnata) , ancorché la contribue nte abbia notificato il ricors o anche all'ispettorato, autorizzato con delega specifi ca sottoscritta dal 11 di 11 presidente della ### provinciale di ### a svolgere l'attività di poi esercitata, come acc ertato anche dai primi giud ici. In particolare, come dedotto dalla medesima ricorrente, l'ispettorato era incaricato di trattare nell'ambito del procedimento la fase del reclamo di cui all'art . 17 bis d .lgs. n . 546/1992, e dunq ue legittimato ad assumere la veste di parte processuale nel giudizio.  8. Segue il rigetto del ricorso. Le spe se seguono il criterio dell a soccombenza.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso; condanna parte ricorr ente al paga mento delle spese sostenut e dal consorzio che liquida in eu ro 4.305,0 0 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario e accessori come per legge.  v.to l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 20 02, come modificato dalla legge n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.   Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della 

Giudice/firmatari: Socci Angelo Matteo, Balsamo Milena

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 19657/2025 del 16-07-2025

... giurisprudenza amministrativa e civile formatasi in materia. A conferma di tale sua conclusione evoca la pronuncia delle ### che - chiamate ad esprimersi sulle questioni: 1) della giurisdizio ne dell'Au torità ### ordinaria ovvero di quella Am ministr ativa e 2) della vio lazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948, n°4 c.c., 142, comma 3, e 154 del D.Lg s. n°152/200 6, 9 della ### n°200 0/60/CE, 21, commi 13 e 19 del D .L. n°20 1/2011 come con vertito, 3 del D.P.C.M. 22.07.2012, della ### n°643/2013/R/idr dell'### della ### 26.06.2014, n°18 dell'Ente d'### della ### nonché del ### to del ### io ### - con l'ordinanza n°29593/2022, emessa in data ### e depositata 5 di 5 in canceller ia l'11.10.2022, n el ripercorrere tale normativa di settore, hanno riconosci uto la fondatezza de l secondo motivo, precisando che «…in questo cont esto, la no zione stessa di “recupero” dei costi, in cui si sostanzia il “conguaglio”, implica in sé l'applicazione di un costo ora per allora, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralm ente recuperato”, traendone la conseguenza che “prima della determinazione delle voci di (leggi tutto)...

testo integrale

### sul ricorso iscritto al n. 8687/2023 R.G. proposto da: ### in persona dell'### unico nonché legale rappresentante pro tempore, ### rappresentata e difesa dall'avvocato ### A (###), domicilio digitale ex lege; -ricorrente contro ###### rappresentati e difesi d all'avvocato ### (S ###), domicilio digitale ex lege; 2 di 5 -controricorrenti
Avverso la SENTENZA de l ### E di ### n. 546/20 22, depositata in data ###. 
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dal ##### S.p.A. ricorre per la cassazione della sentenza 546/2022 del ### di ### pubblicata in data ###, formulando un solo motivo.  ### la #### ano ### G iovanni ### resistono con controricorso. 
La ricorre nte rappresenta, nella descrizione del fatto, di essere stata convenuta, dinanzi al Giudice di ### di ### o, da #### e ### perché: i) fossero dichiarate no n dovute le somm e richieste a tit olo di conguagli regolatori, p artite pregresse 2005/2011, alla sig.a ### (e uro 288,39 di cui alla fat tura ###, euro 13,81 di cui alla fattura ###28348 del 28 aprile 2016), al sig. ### (euro 36,17 di cui alla fattura n. ###76043, euro 204,77 di cui alla fattura n. ###29650, euro 62,17 di cui alla fattur a n. ### ), al sig. ### (euro 142, 58 di cui alla fattura n. ###94); ii) le fatture contestate fossero annullate, previa disapplicazione della ### de l ### straordinario d ell'Ente d'Amb ito della ### n. 18 del 26.06.2014; iii) fossero dichia rare non d ovute le somme per tali titoli già corrisposte dagli attori e consegu entemente la società convenuta fosse condannata alla rifusione di tali importi unitamente a tutti gli altri importi che gli attori dovessero pagare pendente il giudizio. 3 di 5 Con sentenza n. 447/2021, il Giudice di ### di ### respinta l'eccezione di giurisdizione sollevata da ### S.p.a., accoglieva le domande attoree.  ### di Sassari, investito del gravame da ### S.p.a., con la sentenza n. 546/2022, ha disatteso l'appello, ritenendo: a) il perco rso motivazionale della sent enza del Giudice di ### di ### benché conciso, <<pienamente idoneo a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice nella formazione del prop rio convincimento, nonché le ragioni per le quali le e ccezioni della convenuta - pur non spe cificamente indag ate - fossero incompatibili con tale convincimento>>; b) rigettata dal giudice di primo gra do, sia pure implicitamen te, la que stione della giurisdizione, <<descrivendo di fatto la controversia come avente ad oggetto corrispettivi contrattuali>>. 
Ha riaff ermato in punto di g iurisdizione che la domanda degli attori era volta esclusivame nte a contestare la su ccessiva determinazione dei corrispettivi contr attuali da parte di ### S.p.a. sulla base della applicazione retroattiva di quella delibera e non i provvedim ent i amministrativi con cui vengono stabilite o revisionate le tariffe. 
Ha conf ermato l'illegittimità del m eccanismo recuperatorio affidato ai conguagli regolatori per partite pregresse, non potendo il recupero dei deficit di bilancio pregresso essere posto a carico degli utenti, non essendo in nesso sinallagmatico con alcuna prestazione, pena la violazione de l principio d i autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 cod.civ. e di quello di buona fede (Cass. 23/06/2021, n. 17959). 
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod.proc. RAGIONI DELLA DECISIONE 4 di 5 1) ### a S.p.a. deduce, in relaz ione all'art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione o falsa applicazione d i legge in relaz ione agli art t. 142, comma 3 , e 154 d el d.lgs.  152/2006, all'art. 9 dir. 2000/60/CE, all' art. 21, commi 13 e 19 del d.l. n. 201/2011, conv. con modificazioni nella l. 22 dicembre 2011, n. 214, all' art. 10 d. l. 70/2011 conv. con modificazione nella l. 12 luglio 2011, n. 106, all' art. 3 d.p.c.m. 22 luglio 2012, all' art. 1339 c.c., alla delibera ### n. 643/2013/ r/idr, alla delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell'ente d'ambito della ### al regolamento del servizio idrico integrato (par. b.16). 
Oggetto di censura è la statuizione con cui il tribunale ha escluso che il potere dell'### di definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa del ser vizio idrico comprenda la possibilità di applicare, tramite u na valutazione e x post, un'integrazione tariffaria commisurata a consumi già effettuati. 
La società ### ritiene che le partite pregresse costituiscano un costo ammesso del nuovo metodo tariffario e che la sentenza impugnata sia gravemente viziata non solo perché il tribunale ha travisato la nozione di conguaglio per partite pregresse, ma anche per avere vi olato la normativa che conforma lo svolgimen to del servizio idrico integrato e la giurisprudenza amministrativa e civile formatasi in materia. A conferma di tale sua conclusione evoca la pronuncia delle ### che - chiamate ad esprimersi sulle questioni: 1) della giurisdizio ne dell'Au torità ### ordinaria ovvero di quella Am ministr ativa e 2) della vio lazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948, n°4 c.c., 142, comma 3, e 154 del D.Lg s. n°152/200 6, 9 della ### n°200 0/60/CE, 21, commi 13 e 19 del D .L. n°20 1/2011 come con vertito, 3 del D.P.C.M. 22.07.2012, della ### n°643/2013/R/idr dell'### della ### 26.06.2014, n°18 dell'Ente d'### della ### nonché del ### to del ### io ### - con l'ordinanza n°29593/2022, emessa in data ### e depositata 5 di 5 in canceller ia l'11.10.2022, n el ripercorrere tale normativa di settore, hanno riconosci uto la fondatezza de l secondo motivo, precisando che «…in questo cont esto, la no zione stessa di “recupero” dei costi, in cui si sostanzia il “conguaglio”, implica in sé l'applicazione di un costo ora per allora, ossia di un costo che, con il metodo tariffario normalizzato in precedenza vigente, non poteva essere integralm ente recuperato”, traendone la conseguenza che “prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configu ra la possibilità di recupero e, quindi, la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art. 2935 c.c.».  2) Con ordin anza n. 180 09/2024, deposit ata il 1°/07 /2024, la ### ione civile ha dispo sto la trasmissione degl i atti d el ricorso RG. 9 782/2021 alla ### per valutare l'assegnazione del ricorso alle Sez ioni ### con rifer imento alla problematica - quella della spettanza al gestore del servizio idrico integrato dei conguagli regolato ri - posta dall'unico motivo dell'odierno ricorso.  3) ### pubblica delle ### si è tenuta il 6 maggio 2025, ma la decisione non è stata ancora resa pubblica.  4) Va pertan to disp osto il rinvio a nuovo ruolo, in attesa della pubblicazione della pronunzia delle ### in argomento.  P.Q.M.  La Corte rin via la causa a nuovo ruolo , in at tesa de lla pubblicazione della pronunzia delle ### Così deciso nella ### di Consiglio del 4 luglio 2025 dalla ### 

Giudice/firmatari: Scarano Luigi Alessandro, Gorgoni Marilena

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31770/2025 del 04-12-2025

... Tribunale di ### pubblicat a il ###, che nel resto conferma, accerta in euro 2.771,15, alla data del 31/12/2016, il saldo creditore del conto 12448 di cui è causa; 2) revoca la condanna pronunciata ex art. 614-bis c.p.c.; 3) dichiara compensate per 1/3 3 le spese di entrambi i gradi e condanna l'appellante ### dei ### di ### s.p.a. alla rifusione in favore dell'appellata ### s.r.l. della restante parte, spese che liquida per l'intero, quanto al primo, nella stessa m isura liquidata dal ### le, ivi compresa la fase cautelar e, e, quanto al secondo, in complessiv i € 9.515,00, oltr e accessori di legge e rimborso forfettario d el 15%; 4) pone a carico definiti vo della Ba nca appellante le spese di consulenza tecnica d'ufficio». Per quant o qui di residuo interesse , quella cort e, riportate le argomentazioni poste a fondamento della decisione di primo grado, accolse il secondo motivo dell'appello principale con cui la banca aveva lamentato il rigetto dell'eccezione di prescrizione come dalla stessa formulata in primo grado malgrado la sua incidenza sulla ricostruzione del saldo. Ritenne, in proposito, che, «### […] l'ammissibilità della domanda di accertamento del saldo (come sopr (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso n. 20323/2021 r.g. proposto da: ### S.R.L. (quale incorporante per fusione la società costruzioni edili B.D.O. s.n.c.), con sede in ####, alla via ### 31/A, in persona del legale rap presentan te pro tempore ### rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'### press o il cui studio elettivamente domicilia in ### in ### G. Berchet n. 3.  - ricorrente - contro ### S.P.A., con sede ###, in persona della procuratrice specia le Dott.ssa ### rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall'### press o il cui studio elettivamente domicilia in ### al ### n. 18 (a sua volta, l'### elegge domicilio in ### alla via della ### n. 32, presso lo studio dell'###.  - controricorrente - avverso la sentenza , n. cron. 1384/2021, della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 28/11/2025 dal ### dott. #### 1. Con atto ritualmente notificato il 20 dicembre 2016, ### s.r.l. citò ### dei ### di ### s.p.a. innanzi al Tribunale di ### domandando la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 12448, dalla prima intrattenuto presso la seconda, e denunciando plurime illegittimità: interessi usurari, interessi anatocistici non dovuti, nullità delle commissioni di massimo scoperto perché indeterm inate e prive d i causa e, ancora, applicazione di valute artificiose e fittizie. 
Instauratosi il contraddittorio, si cos tituì la convenuta eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda di accertamento del saldo, essendo il conto ancora aperto, e comunque la prescrizione - con riferimento al decennio anteriore al 18 luglio 2006 (considerata la diffida stragiudiziale inviata dal legale dell'attrice in tale data) - di ogni rimessa avente natura solutoria. Contestò, inoltre, nel merito tutte le doglianze della correntista. 
Ammessa ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, l'adito tribunale, con sentenza del 14 gennaio 2019, n. 65, rideterminò il saldo del conto - alla data del 31 dicembre 2016 - in € 197.410,72 a credito della ### s.r.l.  2. Pronunciando sui gravami, principale ed incidentale, promossi contro questa decisione, rispettivamente, da ### dei ### di ### s.p.a.  e da ### s.r.l., l'adita Corte di appello di Venezia, con sentenza del 7 m aggio 20 21, n. 1384, così dispose: «1) in p arziale r iforma dell'impugnata sentenza n. 65/19 del Tribunale di ### pubblicat a il ###, che nel resto conferma, accerta in euro 2.771,15, alla data del 31/12/2016, il saldo creditore del conto 12448 di cui è causa; 2) revoca la condanna pronunciata ex art. 614-bis c.p.c.; 3) dichiara compensate per 1/3 3 le spese di entrambi i gradi e condanna l'appellante ### dei ### di ### s.p.a. alla rifusione in favore dell'appellata ### s.r.l.  della restante parte, spese che liquida per l'intero, quanto al primo, nella stessa m isura liquidata dal ### le, ivi compresa la fase cautelar e, e, quanto al secondo, in complessiv i € 9.515,00, oltr e accessori di legge e rimborso forfettario d el 15%; 4) pone a carico definiti vo della Ba nca appellante le spese di consulenza tecnica d'ufficio». 
Per quant o qui di residuo interesse , quella cort e, riportate le argomentazioni poste a fondamento della decisione di primo grado, accolse il secondo motivo dell'appello principale con cui la banca aveva lamentato il rigetto dell'eccezione di prescrizione come dalla stessa formulata in primo grado malgrado la sua incidenza sulla ricostruzione del saldo. Ritenne, in proposito, che, «### […] l'ammissibilità della domanda di accertamento del saldo (come sopr a meglio argomentato), non può che aff ermarsi l'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione che in detta ricostruzione incide. 
È evidente, difatti, il pregiudizio che la banca subirebbe laddove l'esame della prescrizione fosse differito alla chiusura del conto e posto solo in relazione alla domanda di ripetizione atteso che, a prescindere dal rischio di decisione contraddittorie, con l'accertamento di un saldo a credito (e corrispondente ordine di rettif ica) il corrent ista sarebbe legittimato immedi atamente a disporne. Ne consegue che il G iudice avr ebbe dovuto pronuncia rsi sulla domanda di accertamento dell'esatto saldo, depurato da poste indebite ma valutando l'incidenza della presc rizione. Ora, tenuto conto d elle ipotesi formulate dal consulente con l'elaborato integ rativo, può pervenirsi all'accertamento del saldo del conto n. 12448 in esame , alla data del 31/12/2016, secondo l'ipotesi di cui al punto 4) e cioè in euro 2.771,15; in detta ricostruzione, d ifatti, che tiene conto dell'eccezione di pr escrizione, l'ausiliare ha considerato la pr esenza di rimesse solutorie nel periodo anteriore al 17.07.2006 (ovvero nel decennio anteriore alla data della diffida extragiudiziale inviata alla ### il ###), riscontrando che “tutti gli indebiti anteriori al 2 8.02.2001 sono da consid erarsi non ripetib ili… e ha quindi proceduto a riliquidare il rapporto di conto corrente dal 01.03.2001, 4 partendo dal saldo banca originario alla medesima data, ed esc ludendo dall'analisi il periodo 1990-2000. Per il periodo successivo, secondo le indicazioni del quesito, ha considerato la capitali zzazione semplice, ha eliminato le c.m.s., tutte le spese fino al IV trimestre 2006 e ogni altra spesa non concordata; ha applicato il tasso dei BOT per la quantificazione degli interessi passivi sino al 27/12/2006 e successivamente quelli convenzionali. 
Tale ricostruzione (che l'appellante, in ordine all 'espunzione di poste illegittime, non contesta) è coerente con i principi in materia ed in particolare con l'onere della ### di allegare l'inerzia e il tempo trascorso e dell'onere del correntista di documentare l'esistenza di fidi (Cass. n. 207704/18)».  3. Per la cassa zione di questa sentenza ha promosso ricorso ### s.r.l., affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art.  380-bis.1 cod. proc. civ. Ha resistito, con controricorso, ### dei ### di ### s.p.a.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è rubricato «Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 1422, 1423 e 2934 c.c.». Si ascrive alla corte distrettuale: i) di avere limitato solo al periodo considerato non pre scritto l'accertament o della nullità delle condizioni economiche del conto e la rettifica degli effetti indebiti prodotti nel corso del rapporto, nonostante l'imprescrittibilità dell'azione di nullità ex art. 1422 cod.  civ.; ii) d i avere convalida to gli addebiti illegit timi operati dalla banca, nonostante l'ac certata nullità delle condizioni eco nomiche praticate sin dall'origine (1988), utilizzando i saldi banca invece dei saldi rettificati per individuare le rimesse solutorie, nonostante l'inammissibilità della convalida ex art. 1423 cod. civ.; iii) ha ritenuto irrilevante e, di fatto, cancellato un intero periodo del rapporto di conto corrente di tredici anni (dal 1988 al 2001) anziché ritenere solo estinto il diritto di ripetere eventuali pagamenti all'esito della rettifica del conto.  1.1. Questa doglianza si rivela complessivamente inammissibile, ex art.  360-bis, n. 1, cod. proc. civ., rivelandosi la corrispondente decisione della corte lagunare sul punto pienamente coerente con l'insegnamento di questa 5 Corte secondo cui, «### che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la propo sizione della domanda di ricalcolo del saldo: com e tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di preliev i illegittimi, così la b anca ha un interesse meritevole d i considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione» (cfr. Cass. n. 9756 del 2024; Cass. n. 16113 del 2024). 
Non interessa che la controversia non abbia visto la proposizione, da parte di ### s. r.l., a nche d i una domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili. 
Il punto fondamentale è, invece, che, a fronte di oneri del genere di quelli impugnati dalla correntista, è co munque essenziale stabilire se esistano prelievi irripetibili per effetto della maturata prescrizione. E ciò ### ai fini della corretta ricostruzione del saldo.  ### in iure per la corretta decisione del caso concreto, era (ed è), dunque, così caratterizzata: a) la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale, non l'azione concretamente instaurata o coltivata in secondo grado; b) l'interesse a invocare la prescrizione rileva anche prima che il correntista agisca per la condanna al pagament o di quant o a lui spettante; c) nella correlazione con la domanda di ricalcolo del saldo la banca ha sempre interesse a vedere rideterminato l'ammontare ancorché dinanzi a dimostrate prassi illegittime, affinché il conteggio finale da effettuarsi tenga conto d ella non ripetib ilità di q uei prelievi per i quali è ma turata la prescrizione; i quali dunque, per tale rag ione, sono essi stessi id onei a incidere sulla quantificazione del saldo. 6 ### decisione della corte distrettuale, dunque, si rivela, in parte qua, assolutamente coerente con tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadir e, né le odierne argomentazioni della ricorr ente offrono significativi spunti di riflessioni per rimeditarli. 
Una tale conclusione nemmeno contrasta con la ormai con solida tasi giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9141 del 2020; Cass. n. 7721 del 2023; Cass. n. 9712 del 2024; Cass. nn. 2749, 5577, 9203 e 15684 del 20 25). Trattasi, invero, di indirizzo ermeneutico riguardante, appunto, le domande di ripetizione di indebito conseguenti alla declaratoria di nullità delle clausole contrattua li e delle prassi banca rie contrarie a norme imperative ed inderogabili, laddove, nella specie, si discute di mero accertamento (rectius: rideterminazione) di saldo del conto, il cui conteggio finale deve necessariamente tenere conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione, sicché, proprio per tale ragione, sono essi stessi idonei a incidere sulla quantificazione del saldo.   2. Il secondo motivo di ricorso, rubricato «Ai sensi dell'art. 360 co. 1 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 co. 2 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 2725, 2727 e 2729 c.c. anche in relazione agli artt. 117 e 127, comma 2, t.u.b.», censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pronunciandosi sull'eccezione di prescriz ione formulata dalla ba nca, ha erroneamente ritenuto che: i) che l'istituto di credito avesse solo oneri di allegazione e non di prova; ii) non fosse onere dell'istituto medesimo provare il limite e la scadenza dell'affidamento del conto corrente, mediante contratto scritto ad substantiam, a proprio vantaggio e a svantaggio della cliente, dopo che l'affidamento era stato provato dalla cliente e accertato in giudizio; iii) non fosse onere di ### dei ### di ### s.p.a. provare l'effettivo 7 saldo passivo del conto alla data di ogni singola rimessa solutoria; iv) che avessero rilevanza p robatoria e giuridica i cd. saldi banca (cioè i saldi risultanti dagli estratti conto bancari), pur se contestati dal cliente fin dalla citazione, e il limite del fido risultante dagli stessi estratti conto, in quanto posti a fondamento dell'ipotesi della c.t.u. accolta nella decisione di appello impugnata.  2.1. Pure questa doglianza si rivela complessivamente inammissibile. 
Invero, giova premettere che, come sancito da Cass. n. 26897 del 2024 (cfr. pag. 7-9 della relativa motivazione), è onere del correntista «“allegare” i fatti costitutivi della domanda che specificamente attengono all'esistenza di un “pagamento” e alla natura “indebita” dello stesso, e detta allegazione si considera assolta con l'indicazione dell'esistenza di versamenti indebiti e con la richiesta di restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato; mentre l'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate, ha l'onere di “allegare” solo l'inerzia del titolare del diritto unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessar ia l'in dicazione d elle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (C ass. Sez. U. n. 15895/2 019, confermata d a arresti costanti in tal senso dalle sezioni semplici, v. per tutte Cass. n. ###/2023) poiché il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell'eccezione, che rimane lo stesso indipendentemente dalla natura dei singoli versamenti; né deve individuare e specificare le diverse rimesse solutorie in funzione di completare l'allegazione con l'indicazione del momento iniziale o del termine finale della prescrizione eccepita, trattandosi di questioni di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (cfr. SS. UU. cit.); fermo quanto precede a proposito dell'onere di allegazione - distinto concettualmente da ll'onere della prova attenendo il primo alla delimitazione del thema decidendum ed il secondo alla verifica della fondatezza della domanda o dell'ec cezione - “il probl ema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allega zioni a quello d ella prova, sicché il giudice 8 valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente” (### citate); perciò, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'onere della pr ova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass. n. ###/2019; Cass. n. 2660/2019); ne consegue che la sussistenza di apertura di credito, da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedano il limite dell'accordato, non può che gravare sul correntista stesso; ma, onde verificare se la parte gravata abbia assolto al proprio onere probatorio, il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduz ione circa l'esistenza di un impediment o al decor so della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (Cass. n. ###/2019; in senso conforme: Cass. n. 20455/2023; Cass.18230/2024), come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti».  ### decisione della corte distrettuale, dunque, si rivela, in parte qua, assolut amente coerente con tali principi (riafferma ti anche dalla più recente Cass. n. 9203 del 2025. Cfr. in motivazione), che il Collegio condivide ed intende ribadire, né le odierne argomentazioni della ricorrente offrono significativi spunti di riflessioni per rimeditarli.  2.2. A tanto deve solta nto a ggiungersi che: i) la regola dell' onere probatorio viene in rilievo in ma ncanza di accer tamento positivo delle circostanze rilevanti, mentre, nel caso di specie, non residuano fatti ignoti di cui onera re sfavorevolmente una delle parti. Un'autonoma questione d i malgoverno del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche 9 quando, a seguito di un'eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc.  civ. (cfr., anche nelle rispettive motiva zioni, anche nelle r ispettive motivazioni, Cass. n. 7597 del 2025; Cass. nn. 25376, 19371, 15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass. nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. n. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), nella specie nemmeno prospettato; ii) costituisce consolidato e qui condiviso orientamento di questa Corte che, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la rideterminazione del saldo del conto corrente e la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione soltanto mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potend o la prova dei m ovimenti desumersi aliunde, vale a dire attr averso le risult anze di altri mezz i di prova, che forniscano indicazioni certe e complete, anche con l'ausilio di una consulenza d'ufficio, da valutarsi con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (cfr. Cass. nn. 22290 e 10293 del 2023; Cass 20621 del 2021); iii) ### ioni s.r.l. incorre nell'eq uivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostr ate dall'er ronea valutazione d el materiale istruttorio, laddove, al contrario, - come chiarito, ancora recentemente da Cass. n. ### del 202 4 e Cass. n. ### del 2022 ( cfr. le rispet tive motivazioni) - un'autonoma questione di malgoverno dell'art. 115 cod. proc.  civ. può porsi solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge ( Cass. nn. 25376, 19371, 17201, 11069 e 5375 del 2024; Cass. nn. ###, 16303, 11299 e 28385 del 2023; Cass. n. ### del 2022; Cass., SU, 20867 del 2020, che ha pure pr ecisato che «è in ammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito 10 maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»). Del resto, af finché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132, 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame d i tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr.  24434 del 2016); iv) il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti d el proprio convincimento, d i controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. e multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20895 del 2025; Cass. nn. 28390, 27522, 11299 e 7993 del 2023; Cass. n. ### del 2022; Cass., SU, n. ### del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., SU, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014); iii) il giudizio di legittimità non può essere sur rettiziamente tra sformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. ### del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, ###, ### e ### del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, ### e ### del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423 e 27328 del 2024; Cass. nn.  1166, 8671 e 20895 del 2025). In effetti, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del 2022, Cass. n. 8671 del 2025 e Cass. n. 20895 del 2025, «Il compito di questa Corte, […], non è quello di condividere o non condividere 11 la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appaga nte (ma pur sempr e soggetti vo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decis ione e se la motiv azione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manif esto nella motivaz ione d el provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».  3. Il terzo m otivo d i ricorso, infine, r ubricato «Ai sensi dell'ar t. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 5 del d.m. n. 55/2014 e 12 c.p.c., violazione dell'art. 4 del d.m.  55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, con l'allegata tabella; ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: violazione dell'art. 111, comma 6, ### e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e nullità della sentenza», contesta la sentenza impugnata nella parte in cui: i) ha p arzialment e compensato le spese di lite a favore della cliente correntista per entrambi i gradi di giudizio ed anche nella fase cautelare del giudizio davanti al tribunale monocratico, nonostante tutte le domande principali di merito e cautelare dell'attrice in primo grado, odier na ricorrente, siano state accolte integral mente; ii) ha determinato il valore della causa sul rapporto obbligatorio sub iudice solo su una parte della contestazione e non sull'intera contestazione del rapporto di conto corrente; iii) ha nuovamente liquidato le spese del sub procedimento cautelare avanti al tribunale monocratico al di sotto dei parametri minimi, assumendosi che, su quest'ultimo punto, la motivazione è omessa in toto.  3.1. Anche questa doglianza si rivela complessivamente inammissibile. 12 Giova ricordare, invero, che: i) l'identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del giudice del merito, insindacabile in sede ###l'unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. 13229 del 2011); ii) il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (cfr., e multis, Cass. nn. ### e ### del 2023; Cass. n. 9785 del 2022; Cass. n. 13356 del 2021; Cass. n. 6369 del 2013; Cass. n. 406 del 2008; Cass. n. 15787 del 2000); iii) la denuncia di violazione della norma di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ. trova ingresso, in questa sede di legittimità, solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 26871 del 2024; Cass. n. 15697 del 2023; Cass. n. 2984 del 2022; Cass. n. 26912 del 2020; Cass. n. 18128 del 2020), e tanto non è dato cogliere dal motivo all'esame.  3.2. A ciò va soltanto aggiunto che la modalità di individuazione dello scaglione di riferimento utilizzabile per il calcolo delle spese di lite, come compiuta dalla corte lagunare, si rivela affatto condivisibile, sicché la censura assume, in parte qua, carattere meramente ipotetico.  4. In conclusione, dunq ue, l'odierno ricorso promoss o da ### s.r.l. deve essere dichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese di q uesto giudiz io di legittimità sostenut e dalla costituitasi controricorrente, altresì dandosi atto, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d .P.R. n. 115 del 2002, i presupp osti processuali per il versamento, da par te della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre 13 «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».  PER QUESTI MOTIVI La Corte dichiara inammissibile il ricorso promosso da ### s.r.l. e la condanna al pagamento, in favore della costituitasi controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forf ettarie nella misura d el 15 %, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presup posti processuali per il versament o, ad opera della medesima ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso a rticolo 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 28 novembre 2025.   ### 

Giudice/firmatari: Scoditti Enrico, Campese Eduardo

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