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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 5199/2025 del 24-12-2025

... l'opposizione proposta da ### e per l'effetto andrà confermato il decreto ingiuntivo. ### va condannato a rifondere a parte avversa le spese della presente fase di opposizione, che vanno liquidate in complessivi € 3.809,00, oltre oneri accessori come per legge. P. Q. M. ###.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: - rigetta l'opposizione proposta da ### con atto di citazione notificato in data ### avverso il decreto ingiuntivo n. 6149/19 emesso, su ricorso di ### nella qualità di titolare della ditta individuale “### di ### Carmelo”, dal Tribunale di Palermo in data ###, che per l'effetto conferma; - condanna l'opponente alla rifusione in favore di parte avversa delle spese della presente fase di opposizione ( da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. ), quantificate come in parte motiva in complessivi € 3.809,00, oltre oneri accessori come per legge. La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95. Così deciso in ### in (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.  dott. ### della ###, ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. 624 del ### affari contenziosi civili dell'anno 2020 vertente TRA ### rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### ( TP ) nella via ### n° 33 opponente E ### nella qualità di titolare della ditta individuale “### di ### Carmelo”, rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###questa via ### di ### n° 126 opposto ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att, c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 ) Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ). 
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.   Ciò premesso, ### nella qualità di titolare della ditta individuale “### di ### Carmelo” agisce in sede monitoria per ottenere l'adempimento da parte di ### già titolare della ditta individuale ### della prestazione di pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura di prodotti da forno effettuata dal primo in favore del secondo per un complessivo importo pari ad € 26.489,54 ( oltre interessi e spese della procedura sommaria ), allegando alla domanda di ingiunzione fatture ( n.20/13 del 30.06.2013 di € 4.507,37; n. 23/13 del 31.07.2013 per € 6.168,97; n. 29/13 del 31.08.2013 per € 7.857,20; n. 33/13 del 30.09.2013 per € 7.956,00 ) ed estratti autenticati dal registro IVA delle fatture.   Con riguardo alla preliminare eccezione mossa da ### con atto di opposizione al decreto ingiuntivo ex adverso ottenuto in punto di incompetenza territoriale del giudice adito, va osservato che in caso di concorrenza di fori, detta eccezione deve essere estesa a tutti i possibili fori concorrenti e, quindi, ai fori generali delle persone fisiche e delle persone giuridiche e, in caso di cause relative a diritti di obbligazione, ai fori speciali previsti alternativamente dall'art. 20 c.p.c. ( si vedano in tal senso ex plurimis civ. n. 13132/06 e n. 24277/07 ), di guisa che, non avendo nella specie l'opponente contestato tutti i fori alternativamente concorrenti, dovrà ritenersi inammissibile la predetta eccezione con il conseguente radicarsi della competenza del Tribunale di Palermo.   A fronte poi della censura mossa da parte opponente in ordine ai vizi che inficerebbero il provvedimento monitorio ottenuto dall'odierna parte opposta, mette conto evidenziare come un vaglio di detta doglianza appaia ininfluente nella presente sede, atteso che nell'ordinario giudizio di cognizione cui dà luogo l'opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve limitarsi ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione ( cfr.  civ. n. 22489/06, n. 16911/05 ), sicché se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura.   Oggetto della presente causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo opposto sia stato ( o meno ) emesso in presenza dei presupposti formali di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria.   Venendo alla doglianza formulata dall'opponente in ordine alla carenza di prova della pretesa creditoria avanzata ex adverso, deve osservarsi come, se da un lato non risulti contestata la sussistenza di un rapporto negoziale tra le odierne parti in causa ( laddove, peraltro, il contratto di somministrazione cui soggiace detto rapporto è a forma libera ), ancorché l'opponente sostenga che esso sia terminato nel giugno del 2013, dall'altro, alla luce delle emergenze probatorie in atti e segnatamente delle dichiarazioni rese dai testi escussi, risulta acclarata l'intervenuta esecuzione a cura della ditta di ### di fornitura di prodotti da forno in favore della ditta di ### sino a settembre 2013 ( vedasi in particolare l'audizione del teste ### che ha peraltro riferito di aver lavorato per entrambe le ditte ), consentendo ciò ragionevolmente di ritenere che i prodotti di cui alle fatture allegate in sede monitoria ( documenti, si rammenta, relativi a somministrazioni effettuate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2013 ), in forza di una fonte negoziale non caducatasi, ma ancora in essere, siano stati effettivamente forniti all'opponente.   In ragione delle superiori argomentazioni, in difetto di qualsivoglia ulteriore doglianza, andrà rigettata l'opposizione proposta da ### e per l'effetto andrà confermato il decreto ingiuntivo.   ### va condannato a rifondere a parte avversa le spese della presente fase di opposizione, che vanno liquidate in complessivi € 3.809,00, oltre oneri accessori come per legge.  P. Q. M.   ###.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: - rigetta l'opposizione proposta da ### con atto di citazione notificato in data ### avverso il decreto ingiuntivo n. 6149/19 emesso, su ricorso di ### nella qualità di titolare della ditta individuale “### di ### Carmelo”, dal Tribunale di Palermo in data ###, che per l'effetto conferma; - condanna l'opponente alla rifusione in favore di parte avversa delle spese della presente fase di opposizione ( da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. ), quantificate come in parte motiva in complessivi € 3.809,00, oltre oneri accessori come per legge.   La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.   Così deciso in ### in data ###.   ###.O.P.   ( dott. ### ) 

causa n. 624/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Davide Romeo

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Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 1244/2025 del 08-10-2025

... per il rigetto della spiegata opposizione e per la conferma del ### n. 519/2022 iscritto al n. RGL 3183/2022 sotteso all'atto di precetto qui opposto. Concessa la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, istruito il processo con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo. *** ### è in parte fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito espsote. Nel presente giudizio l'opponente chiede dichiararsi la nullità del precetto opposto dell'importo complessivo di € 38.360,80, contestando la legittimità del diritto dell'opposta a procedere all'esecuzione forzata per il credito di lavoro vantato nei confronti della #### a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/10/2025 ### in forza della cessione della sua quota sociale, avvenuta in data ###, in favore di #### di precetto oggetto di impugnazione scaturisce dal decreto ingiuntivo n. 519/2022, emesso dal Tribunale di ### nel procedimento avente r.g.n. 3183/2022, notificato al ricorrente in data ### e oggetto di opposizione nel procedimento r.g.n. 3814/2022 riunito all'odierno procedimento; con il suddetto (leggi tutto)...

testo integrale

Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Giudice, ### ha emesso, la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. ### TRA ### con l'avv. G. PALMITESSA Ricorrente E ### Con l'avv. G. BRIGANTE e M. MAZZETTI Resistente RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Il presente giudizio trae origine dall'atto di precetto notificato il ### con cui ### intimava al sig. ### di adempiere l'obbligo risultante dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brindisi - sez. lavoro fascicolo avente RG 3183/2022 - pure notificato all'odierno opponente in data ###, recante il pagamento della retribuzione dal 1/03/2018 al 25/07/2019 nonché un'integrazione salariale per il periodo 01/06/2015 al 01/01/2016 dovuta alla stessa ### dalla società sua datrice di lavoro ### s.s di cui il ### era socio. 
In particolare, l'odierno opponente, adduceva a sostegno dell'illegittimità della pretesa azionata, lo scioglimento del rapporto sociale avvenuto in data ### - con atto di cessione di quota e modifica dei patti sociali registrato a ### il giorno 06/08/2018 al nr 26058/### da ### - in forza del quale ### cedeva la sua quota di partecipazione alla società ### s.s. in favore del sig. ### uscendo definitivamente dalla compagine societaria. Sicché l'esecuzione forzata, di cui l'atto di precetto è atto prodromico, nonché tutti gli atti accertatevi ed il decreto ingiuntivo sotteso, ottenuto e notificato ben oltre lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al sig. ### sono da ritenersi illegittimi. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/10/2025
Sulla scorta di tanto rassegnava le seguenti conclusioni: “- ### anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo illegittimamente azionato; - ### che la sig.ra ### non ha diritto per le ragioni esposte in premessa di procedere ad esecuzione forzata nei cofnronti del aig. ### che non è più socio della società ### dal 03/08/2018; - ### il creditore al pagamento delle spese di lite nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”. 
Si costituiva parte opposta contestando in toto gli avversi assunti; in particolare, deduceva che le somme (pari ad € 32.575,10) portate dal decreto ingiuntivo a titolo di differenze retributive per l'attività prestata dalla ### alle dipendenze della ### AGR. ### di cui il ### era socio (dal 18/09/2014 al 3/08/2018) fossero state definitivamente acclarate come dovute a seguito di ### accertativa da parte dell'### del lavoro di ### comunicata in data ###. 
Assumeva, ancora, la responsabilità illimitata e solidale, per le obbligazioni sociali, del sig.  ### quale socio di società semplice, a nulla rilevando la cessione di quote dallo stesso opposta comunque successiva al periodo di maturazione del credito di lavoro e inopponibile ai terzi in mancanza di “iscrizione nel registro delle imprese del contratto sociale modificato (cd.  “pubblicità dichiarativa”)”, in ordine alla quale non risulta alcuna visura allegata e/o la trasmissione del ### dell'avvenuta registrazione; spiegava, infine, domanda riconvenzionale per le somme portate quali crediti di lavoro da altro e precedente decreto ingiuntivo n. 146/2020 RG 296/2020 (per un importo complessivo di €. 43.379,75) notificato in data ###, munito di formula esecutiva e mai opposto. 
Ritenuta, quindi, la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa, attesa anche l'infruttuosa esecuzione nei confronti della società debitrice, l'odierna opposta insisteva per il rigetto della spiegata opposizione e per la conferma del ### n. 519/2022 iscritto al n. RGL 3183/2022 sotteso all'atto di precetto qui opposto. 
Concessa la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, istruito il processo con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo.  ***  ### è in parte fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito espsote. 
Nel presente giudizio l'opponente chiede dichiararsi la nullità del precetto opposto dell'importo complessivo di € 38.360,80, contestando la legittimità del diritto dell'opposta a procedere all'esecuzione forzata per il credito di lavoro vantato nei confronti della #### a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/10/2025 ### in forza della cessione della sua quota sociale, avvenuta in data ###, in favore di #### di precetto oggetto di impugnazione scaturisce dal decreto ingiuntivo n. 519/2022, emesso dal Tribunale di ### nel procedimento avente r.g.n. 3183/2022, notificato al ricorrente in data ### e oggetto di opposizione nel procedimento r.g.n. 3814/2022 riunito all'odierno procedimento; con il suddetto decreto ingiuntivo veniva ingiunto a ### socio della società ### s.s. dal 18/09/2014 al 3/08/2018, il pagamento dell'importo di euro 32.575,10, nonché la somma di euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, somme non corrisposte all'opposta nel corso del rapporto di lavoro subordinato prestato con la qualifica di ### livello 2 del ### settore ### alle dipendenze della società de qua, a titolo di retribuzione da luglio 2018 al 25/07/2019 e di integrazione salariale per il periodo 01/06/2015 al 01/01/2016. 
Dall'esame della documentazione allegata risulta, altresì, che precedentemente al giudizio per cui è causa: - l'opposta aveva richiesto intervento ispettivo a seguito del quale l'### aveva notificato in data ### “### di #### ACCERTATIVA”, diffidando ### legale rappresentante della ### s.s., a corrispondere alla lavoratrice l'importo totale di euro 32.575,10 entro 30 giorni dalla notifica, avendo la società omesso di corrispondere dal Luglio 2018 al 16/07/2019 alla dipendente ###ra ### la retribuzione dovuta per il contratto di lavoro a 39 ore settimanali, oltre alle somme dovute dal 01/6/2015 al 01/01/2016, in forza all'aumento provinciale mensile di € 63,56 previsto dal contratto integrativo regionale e al ### (che l'opposta riservava di quantificare per gli anni di competenza dovuti da ###; - la suddetta diffida accertativa veniva notificata in data ### all'amministratore della società, ### e a ### - l'opposta aveva già ottenuto l'emissione di altro decreto ingiuntivo n. 143/2020 (r.g.n. 296/2020), in forza del quale veniva ingiunto alla #### di pagare in favore della ### la somma complessiva di € 43.379,75, a titolo di differenze retributive, ferie e permessi non goduti, recesso senza preavviso, ratei di 13 e 14, tfr ; - in data ### il Tribunale di ### aveva dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 143/2020, notificato alla pec della società. 
Ciò posto, si osserva, in via preliminare, che l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla mancata indicazione del numero di identificazione del decreto ingiuntivo notificato è infondata in quanto il ricorrente con la spiegata opposizione ha chiaramente dimostrato di aver avuto contezza del procedimento di ingiunzione per cui è causa, di cui tra risulta indicato il numero di ruolo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/10/2025 generale del procedimento d'ingiunzione e di aver - dunque - esercitato pienamente il suo diritto di difesa e, pertanto, tale eccezione deve essere rigettata. 
Nel merito, l'ingiunto ha posto a fondamento della spiegata opposizione la perdita dello status di socio, evidenziando che con atto di cessione di quota e modifica dei patti sociali del 3/08/2018, registrato a ### il giorno 06/08/2018 al nr 26058/### da ### aveva ceduto la sua quota di partecipazione alla ### s.s. in favore del sig. ### uscendo definitivamente dalla società e contestando, in ragione della cessione della quota sociale, la legittimità dell'esecuzione forzata. A tal proposito assumeva il ricorrente che la procedura esecutiva non poteva essere esercitata nei suoi confronti, non essendo più socio della società opponente a far data della cessione di quota ed essendo stati notificati tutti gli atti accertativi nonché il decreto ingiuntivo dopo lo scioglimento del rapporto sociale deducendo da ciò che non fosse tenuto al pagamento dei crediti di lavoro vantati dall'opposta. 
Di contro, l'opposta replicava richiamando a sostegno dell'azione esecutiva la responsabilità illimitata e solidale dei soci delle società semplici per le obbligazioni sociali ai sensi degli artt. 2290 e 2300 cod. civ., salvo il beneficio di escussione, che nel caso di specie l'opponente non poteva invocare - non avendo indicato l'esistenza di beni societari facilmente aggredibili e considerando, altresì, che la società ### “### plant s.s.” era stata sottoposta a procedura espropriativa mobiliare innanzi al Tribunale di ### R.G.N. 17/2019, a dimostrazione dell'incapienza della società per la soddisfazione del credito avanzato. 
Al fine di dirimere la questione relativa agli effetti giuridici della cessione della quota sociale, giova richiamare l'art. 2290 c.c. che disciplina la responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi nella società semplice e prevede: "nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento", precisando "lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato". 
Dalla norma si evince che la responsabilità del socio verso i terzi per le obbligazioni di una società di persone deve ritenersi temporalmente correlata alla durata del rapporto sociale e, conseguentemente, esclusa oltre la data dello scioglimento del rapporto tra il socio e la società, a condizione che lo scioglimento sia stato portato con mezzi idonei a conoscenza dei terzi che lo hanno incolpevolmente ignorato. Rispetto a tale principio generale, non assume valore decisivo la circostanza che una determinata obbligazione sociale sia stata contratta in epoca anteriore allo scioglimento del rapporto con un singolo socio, e che gli effetti di tale obbligazione sociale siano destinati a permanere nel tempo, oltre l'epoca dello scioglimento del rapporto tra il socio e la società. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito: “Gli effetti di una simile Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/10/2025 obbligazione, infatti, pur pienamente operanti, sotto il profilo del vincolo, sin dall'originaria costituzione del rapporto negoziale (e la cui sola esigibilità risulta condizionata alla scadenza di termini convenuti), devono ritenersi tali, a far tempo dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, da non poter più coinvolgere, con riferimento alla prestazione non ancora esigibile, la responsabilità dei soci il cui rapporto con la società sia venuto meno. A sostegno di tale interpretazione dell'art. 2290 c.c. varrà, in primo luogo, segnalare il valore significativo del dato letterale della norma, avendo il legislatore disposto una specifica limitazione nel tempo della responsabilità del socio per le obbligazioni sociali. E' vero che la norma non ha sancito una limitazione di detta responsabilità per le sole obbligazioni sociali contratte successivamente allo scioglimento. Ma l'uso del termine responsabilità implica l'intenzione del legislatore di non riferirsi al debito, ossia alla situazione obbligatoria come tale, cioè come fonte di vincolo per la società che l'ha contratta, bensì al momento in cui tale situazione dà luogo a responsabilità, ossia al momento in cui l'obbligazione sia divenuta esigibile e non sia stata adempiuta (…)” (Cassazione civile III, 23/10/2023, ud. 21/09/2023, dep. 23/10/2023, n.29306). 
Sulla base dei principi richiamati, pertanto, è chiaro che l'opponente è tenuto al pagamento dei crediti maturati dalla lavoratrice sino alla data dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di cessione della quota sociale in favore di ### e, segnatamente, fino alla data del 8 febbraio 2019, data in cui risulta iscritto nel registro delle imprese l'atto di cessione (come risulta dalla documentazione allegata). 
Tanto premesso, in relazione al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e da cui è scaturito l'atto di precetto oggetto del presente giudizio il debitore opposto sarà responsabile limitatamente all'obbligazione sociale relativa alle retribuzioni non versate sino all' 8 febbraio 2019 e alle differenze salariali 2015 e 2016, oltre al tfr fino al 8.2.2019. 
In tale prospettiva, l'opponente nulla ha contestato sulle retribuzioni dal 2018 al 2019 mentre ha rilevato che il conteggio dell'aumento contrattuale provinciale predisposto dall'opposta sarebbe errato in quanto la somma spettante sarebbe pari a euro 508,48 e non 635,60, essendo le mensilità pari a 8. Sul punto, tuttavia, le censure sono sfornite di adeguato supporto probatorio e pertanto vanno disattese. 
Sulla scorta delle argomentazioni suesposte ed alla luce delle allegazioni prodotte, ritiene il ### che la presente opposizione sia fondata solo in relazione alle retribuzioni non pagate successive a febbraio 2019 e all'aumento contrattuale pari il tutto complessivamente ad euro 15.319,76 come da conteggi in atti, oltre tfr da calcolarsi sino al 8.2.2019. 
Sulla domanda riconvenzionale occorre rilevare che nella memoria la lavoratrice allegava che “In data ### veniva ingiunto al #### e ### la somma di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/10/2025 €42.903,04 per crediti di lavoro e notificato a mezzo ### con raccomandata n ###-3e CAD n° ###3 e r-racc ###-0 ritirata da ### il ### n 296/2020 munito di formula esecutiva e mai opposto. 
Nel caso della ###ra ### per la natura dei propri crediti quota del ###### E ### non corrisposte, provvedeva a mezzo dei suo i procuratori ad ingiungere in primis il ### n 146/2020 RG 296/2020 per un importo d € 43.379,75 nei confronti del socio ### che rimaneva infruttuoso, successivamente nei confronti dell'altro socio, ovvero il sig. ### promuoveva ulteriore azione esecutiva al fine di poter recuperare quanto maturato per mezzo del successivo ### 3183/2022 dell'importo di € 32.575,10. 
La normativa prevede che per quanto attiene il profilo della responsabilità del socio l'art. 2269 c.c., rubricato "### del nuovo socio" prevede che chi entri a far parte di una società già costituita risponda con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio. 
Pertanto è' di tutta evidenza che con il ### 296/2020###ra ### richiedeva le somme non corrisposte derivanti dal contratto di assunzione del 13/3/2013 al #### il quale non ha mai corrisposto le somme ingiunte e pertanto il #### a mezzo dell'acquisto delle quote del 18/09/2014, dovrà rispondere dell'ulteriore credito maturato con il titolo esecutivo mai opposto dal ### alla ###,ra ### con il ### n° 146/2020 RG 296/2020 per un importo d € 43.379,75. 
Tale circostanza è confermata riaffermando il principio consolidato per cui il titolo esecutivo conseguito dal creditore di una società di persone nei confronti della medesima vale anche nei confronti dei suoi soci illimitatamente responsabili (cfr., ex multis, Cass. Civ. ###/2017; Civ. n. 18923/2013; Cass. Civ. n. 23749/2011; Cass. Civ. n. 14165/2009; Cass. Civ. n. 23669/2006; Cass. Civ. n. 19946/2004; Cass. Civ. n. 613/2003; Cass. Civ., n. 5884/1999; Cass. Civ., 7353/1997). ….” Sulla scorta di tali premesse chiedeva in via riconvenzionale “condannare ### per il ### cosi come notificato al #### e ### 296/2020 dell'importo di 43.379,75€ La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.” Tale domanda tuttavia è inammissibile sussistendo di già un titolo esecutivo in forza del quale la lavoratrice poteva agire per ottenere il credito ingiunto. 
Le spese di lite visto il parziale ed esiguo accoglimento dell'opposizione e la quasi totale fondatezza della pretesa creditoria si compensano per 1/3 la residua parte è posta a carico di parte opponente.  ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/10/2025 - revoca il decreto ingiuntivo e dichiara nullo il relativo precetto, condanna parte opponente al pagamento in favore della opposta della somma di euro 15.319,76 a titolo di differenze retributive oltre tfr da calcolarsi fino a febbraio 2019, il tutto oltre interessi dalla maturazione al saldo e rivalutazione, - rigetta nel resto le domande delle parti; - condanna l'opponente al pagamento di 2/3 delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario che si liquidano in tale misura per compensi professionali in euro 2100,00 oltre accessori come per legge, compensa nella residua parte le spese di lite; ### 08.10.2025 Il Giudice Dr.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/10/2025

causa n. 3625/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Gabriella Puzzovio

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Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 20/2026 del 07-01-2026

... soggetto diverso da ### o di aver pagato la fornitura, conferma quanto appena dedotto, che configura un ingiustificato arricchimento del Comune. Si deve quindi verificare se la domanda fatta valere col ricorso per decreto ingiuntivo, fosse fondata su fatti diversi da quelli che portano a ritenersi verificato l'ingiustificato arricchimento: e quindi se fosse necessaria la domanda riconvenzionale in via subordinata proposta dalla CPM costituendosi nell'opposizione, dovendo solo in caso positivo, discernere sulla ritualità della sua proposizione. Leggendo il ricorso si deve constatare come in esso sono narrati esattamente i fatti che fondano la pronuncia circa l'ingiustificato arricchimento, quindi la domanda rimane la stessa anche nell'opposizione e non necessitava di essere proposta in via riconvenzionale. La sentenza impugnata va quindi riformata, respingendo l'opposizione e condannando il Comune alle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in dispositivo. P. T. M. La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da C.P.M. ### S.P.A. nei confronti di ### così provvede: accoglie l'appello, respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 103 del 2021 del (leggi tutto)...

testo integrale

N. R.G. 490 2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'### in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.###.###. ### ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 490 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 5 novembre 2025 e promossa ###.P.M. ### S.P.A. ### con gli ### e ### 30 ### con l'Avv. ### G. ### 62034 MUCCIA . ### del Tribunale di Macerata n. 358/2024 del 02/04/2024 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ### servizi era il gestore degli impianti di metano per il Comune di ### fino all' ottobre 2012; il servizio era configurato come segue: la CPM otteneva la fornitura del gas erogato agli immobili comunali da ### pagava la fornitura a quest'ultima e poi rifatturava al Comune. 
Assumendo che alla cessazione del servizio col Comune, ### in mancanza di disdetta aveva continuato a fornire gas al Comune, fatturandolo alla ### questa ha pagato la fornitura, rifatturando quanto pagato ad ### per tale ultimo periodo.
Mancando il pagamento da parte del Comune, CPM ha ottenuto dal Tribunale di Macerata il decreto ingiuntivo n. 103/21 per il pagamento della somma di 23.288,16 di cui alla fattura 2644/E/2917, oltre interessi di mora a far data dall'emissione della fattura, avente ad oggetto l'addebito di consumi di gas metano presso immobili del Comune, per il periodo da gennaio 2013 a giugno 2014. ### ha opposto il decreto chiedendone la revoca. 
CPM costituendosi nell'opposizione ne ha chiesto il rigetto, proponendo altresì domanda riconvenzionale di indebito arricchimento.
Il Tribunale ha così deciso: accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo.
Rigetta ogni ulteriore domanda .
Dichiara compensate tra le parti le spese di lite .
Ha appellato tempestivamente la sentenza ### si è costituito il Comune, resistendo.
I motivi di appello possono esaminarsi congiuntamente, potendosi sintetizzare nella denuncia dell'errore del primo giudice nell'aver respinto la domanda considerando non fornita, da parte della
CPM, la prova del pagamento ad ### della fattura riferita a consumi fruiti dal Comune dopo la cessazione del contratto di gestione con la ###
La doglianza è fondata per i motivi che seguono. ### non contesta di aver continuato a ricevere, dopo la scadenza del contratto con ### la fornitura da ###
Neppure il Comune afferma di aver pagato tali forniture.
E' anche dimostrato documentalmente (oltre che non contestato) che il Comune, a fronte della restituzione degli impianti ricevuta il ### (doc. 1 all. ricorso monitorio) solo il 1 luglio 2014 ha comunicato al fornitore ### il subentro.
Esiste in atti una dichiarazione di ### che attesta nulla aver a pretendere dal Comune per le forniture effettuate nel periodo di che trattasi, per le quali ha emesso verso CPM la fattura posta alla base del ricorso per decreto ingiuntivo.
Da tali fatti, si deve dedurre che CPM ha pagato ad ### la fornitura usufruita dal Comune: posto che l'Ente non la ha pagata ad ### né la dovrà mai pagare, e neppure ha pagato la fornitura di gas ad altri.
Si tratta di una presunzione semplice, a norma dell'art. 2729 c.c., che dispone “Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni”.
Nella fattispecie, si può ritenere ammissibile la prova presuntiva, a norma dell'art. 2721 secondo comma c.c. “tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.”
Le circostanze che renderebbero ammissibile la prova per testi sono quelle certe appena indicate, e che dimostrano che il Comune ha fruito di una fornitura senza pagarla.
Del resto, il fatto che l'Ente non abbia neppur dedotto che nel periodo di che trattasi il gas era fornito da soggetto diverso da ### o di aver pagato la fornitura, conferma quanto appena dedotto, che configura un ingiustificato arricchimento del Comune.
Si deve quindi verificare se la domanda fatta valere col ricorso per decreto ingiuntivo, fosse fondata su fatti diversi da quelli che portano a ritenersi verificato l'ingiustificato arricchimento: e quindi se fosse necessaria la domanda riconvenzionale in via subordinata proposta dalla CPM costituendosi nell'opposizione, dovendo solo in caso positivo, discernere sulla ritualità della sua proposizione.
Leggendo il ricorso si deve constatare come in esso sono narrati esattamente i fatti che fondano la pronuncia circa l'ingiustificato arricchimento, quindi la domanda rimane la stessa anche nell'opposizione e non necessitava di essere proposta in via riconvenzionale.
La sentenza impugnata va quindi riformata, respingendo l'opposizione e condannando il Comune alle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in dispositivo.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da C.P.M. ### S.P.A. nei confronti di ### così provvede: accoglie l'appello, respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 103 del 2021 del Tribunale di
Macerata e condanna il ### di ### alle spese del giudizio, che liquida, per il primo grado in euro 5.077,00, per l'appello in euro 3.966,00 oltre, per entrambi, spese vive, 15% sg cassa ed iva di legge.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025 ###.
Avv.  ### .

causa n. 490/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Gianmichele Marcelli, Caparrini Carlo

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 20300/2025 del 30-12-2025

... dunque, dichiarata inammissibile con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 3433/25, emesso dal ### di ### di ### in data ###. RG 17333/2025 ### La novità della questione trattata e il tenore della pronuncia in rito costituiscono giusti motivi per compensare tra le pari le spese del giudizio di opposizione. PQM ### di ### di ### - I sezione civile, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede: 1) dichiara inammissibile l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3433/25, emesso dal ### di ### di ### in data ###; 2) compensa tra le parti le spese del giudizio di opposizione. Così deciso, ### 30.12.2025 ###. (leggi tutto)...

testo integrale

RG 17333/2025 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario di ### di Napoli, I sezione civile, avv. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 17333/2025 R.G. 
TRA ### di ### n. 307 Napoli (C.F. ###), in persona dell'###re p.t. Rag. ### (C.F. ###), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. ### (C.F. ###), ed elettivamente domiciliat ###Napoli alla ### n. 112, PEC: ###.  -RICORRENTE ### S.r.l. (P.IVA ###), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede ###, rappresentata e difesa, giusta procura generale per ### del 19/05/2023, ### n. 9846, Raccolta n. 6569, in atti, dall'Avv.  ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliat ###Napoli alla ### n. 67, PEC: ###.  -RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.  CONCLUSIONI: come in atti.  ### ricorso depositato in data in data ###, parte ricorrente, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3433/25, emesso dal Giudice di ### di Napoli in data ### e notificato in pari data, con il quale la ### ha intimato al ### di ### n. 307, in persona dell'###re p.t., il pagamento complessivo della somma di € 1.132,44, oltre interessi, nonché € 402,5 per compensi, € 76,00 per esborsi, oltre ### CPA e spese generali, per il mancato pagamento di fatture emesse nell'anno 2024. A sostegno dell'opposizione deduceva l'illegittimità del
RG 17333/2025 ### decreto ingiuntivo non supportato da idonea documentazione a comprova del presunto credito e per irregolarità formali della notifica; quindi, ne chiedeva la revoca con vittoria di spese di giudizio. 
Questo giudice, con decreto comunicato alle parti, ha fissato l'udienza di comparizione del 16.7.2025, poi rinviata d'ufficio al 24.9.2025, nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. Si è costituita la società resistente che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e, nel merito, con articolate argomentazioni ha resistito al ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese con attribuzione, evidenziando che le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio erano tutte fatture elettroniche, regolarmente trasmesse e consegnate al ### opponente per il tramite del ### di ### (### dell'### delle ### e all'uopo depositava copia delle fatture con ricevuta di consegna e del contratto sotteso. 
All'esito dell'udienza, lette le note d'udienza depositate dalle parti costituite, veniva fissata l'udienza del 10 dicembre 2025 per la discussione e la produzione del contratto in forma cartacea. 
A detta udienza, fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno discusso la causa insistendo nelle rispettive richieste, in particolare parte opponente ha evidenziato la tempestività dell'opposizione, regolarmente depositata in data ###, ma rifiutata dalla cancelleria -per mancato versamento del contributo unificatooltre il termine per il tempestivo rideposito dell'opposizione, e di aver provveduto immediatamente al versamento del contributo unificato dovuto procedendo, in data ###, ad una nuova iscrizione a ruolo; parte opposta, invece, ha insistito nell'eccezione di tardività ed ha chiesto concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. 
A scioglimento della riserva assunta all'esito della discussione orale, la causa, risultando documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione.  MOTIVI DELLA DECISIONE La sentenza viene redatta ai sensi del secondo comma degli artt. 132 cpc, così come modificato dall'art. 45 comma 17 L. 18/07/2009 n. 69, e 118 disp. att. c.p.c. L. 69/2009, pertanto la motivazione consisterà nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.  ### è inammissibile. 
A mente dell'art. 641 e 645 c.p.c. l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notificazione; a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre
RG 17333/2025 ### 2022, n.149, c.d. ###, e dell'introduzione del processo telematico anche per gli uffici del ### di ### l'opposizione va proposta nelle forme del processo semplificato di cognizione e, dunque, con ricorso semplificato ex art. 316 e 281 decies c.p.c., da iscriversi a ruolo in cancelleria modalità telematica entro il suddetto termine, secondo le norme del rito richiamato, assimilabile a quello del lavoro. 
Nel caso che ci occupa ai fini dell'apprezzamento della tempestività dell'opposizione si deve avere riguardo alla data di iscrizione a ruolo e tale data, nella specie, è successiva alla scadenza del termine di cui all'art. 641 c.p.c. comma 1.  il ricorso in opposizione, infatti, risulta iscritto a ruolo in data ###, mentre la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta in data ###, quindi, l'opposizione deve ritenersi proposta oltre il termine di 40 gg. dalla notifica previsto dal codice di rito che scadeva il ###. 
Né può applicarsi alla fattispecie in esame il disposto dell'art. 650 c.p.c. che consente la proposizione dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, cioè anche dopo la scadenza del termine fissato nel decreto (comunque entro dieci giorni dal primo atto di esecuzione), nel caso in cui l'opponente provi di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore, non ricorrendo nella specie nessuna delle condizioni previste dalla norma citata. 
Neppure possono ritenersi pertinenti al caso di specie gli arresti giurisprudenziali richiamati da parte opponente, in quanto non si discute del caso di mancata ricezione della quarta PEC o di esito negativo della stessa o di un errore fatale dei sistemi informatici, per i quali la parte non decade automaticamente dal potere di impugnare, pur avendo l'onere di porre rimedio tempestivamente mediante un nuovo deposito o istanza di rimessione in termini (in termini Cass. n. 27766/2025; ###/2025), bensì in una omissione di parte opponente nel versamento del C.U. 
Anche la tesi sostenuta dall'opponente, che richiama la sentenza della S.C. n. 25289/2020, secondo cui la remissione in termini è possibile nel caso in cui la parte processuale incorra in decadenze tali da far scadere la causa o per rifiuto dell'iscrizione a ruolo (anche telematica) della causa da parte della cancelleria per mancato pagamento del ### unificato, può ritenersi fondata. 
Ed in vero, nel caso di specie, trova applicazione il nuovo comma 3.1 dell'art. 14 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ###, come modificato dalla legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), che introduce un principio di particolare rigore secondo cui la causa civile non può
RG 17333/2025 ### essere iscritta a ruolo se non risulta versato il contributo unificato nella misura minima prevista (43 euro) o, ove applicabile, il minore importo stabilito per legge, con esclusione delle ipotesi di esenzione espressamente previste. 
Tale principio è stato esplicitato nella ### del Ministero della Giustizia del 21.03.2025 (prot.  ###.U), intervenuta in data successiva alla pronuncia della S.C. richiamata da parte opponente, e detta una linea comune per gli uffici giudiziari per i casi in cui la causa non deve essere iscritta a ruolo per mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato in base alle novità normative (art. art. 14 comma 3.2. D.P.R. n. 115/2002 come modificato dall'art. 1 comma 812 lett. a Legge 207/2024).  ### facendo seguito alla prima circolare, immediatamente successiva alle novità normative in materia di contributo unificato (DAG 265462.U. del 30.12.2024), e in risposta a una serie di quesiti provenienti dagli uffici giudiziari di tutta ### ha illustrato le conseguenze derivanti dal mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato nella misura minima di € 43,00, precisando che la norma è chiara nell'escludere la possibilità della sospensione dell'iscrizione a ruolo, ipotizzata da taluni uffici, menzionando espressamente il “rifiuto” dell'iscrizione a ruolo e non prevedendo alcun termine per consentire la regolarizzazione. 
La volontà del legislatore nel senso del diniego di iscrizione a ruolo affida, quindi, al cancelliere il compito di verificare il mancato o insufficiente pagamento al fine di non procedere alla iscrizione della causa. 
Nel caso che ci occupa, non si tratta di irregolarità formali o fiscali (come la mancata scansione del contributo unificato che aveva generato un rifiuto nel caso trattato da Cass. civ. n. ### del 4 dicembre 2022) che costituiscono mere irregolarità sanabili e non pregiudicano il perfezionamento del deposito, ma dell'omissione di un adempimento ritenuto sostanziale dalla legge. 
Tale omissione si evince dall'esame degli atti, ed in specie dalla ricevuta del pagamento del ### del 17.4.2025 ore 10:43, comprovante che effettivamente il ### non era stato versato e non solo non allegato all'atto della prima iscrizione a ruolo dell'opposizione del 14.4.2025, a nulla rilevando il lamentato ritardo del rifiuto da parte della cancelleria, che ha correttamente operato nel rispetto delle norme vigenti non rispettate da parte opponente.  ### va, dunque, dichiarata inammissibile con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 3433/25, emesso dal ### di ### di ### in data ###.
RG 17333/2025 ### La novità della questione trattata e il tenore della pronuncia in rito costituiscono giusti motivi per compensare tra le pari le spese del giudizio di opposizione.  PQM ### di ### di ### - I sezione civile, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede: 1) dichiara inammissibile l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3433/25, emesso dal ### di ### di ### in data ###; 2) compensa tra le parti le spese del giudizio di opposizione. 
Così deciso, ### 30.12.2025 ###.

causa n. 17333/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Raffaella-Valleverdina Della Vista

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 300/2026 del 09-01-2026

... in vigore della riforma (4.7.09). Con ricorso per decreto ingiuntivo, il ### di via ### D'### n. 21/23/25 in Napoli, chiedeva ingiungersi alla condomina ### il pagamento della somma di € 5.829,00, oltre interessi e spese, quale importo di cui prospettava essere creditore a titolo di mancato pagamento degli oneri relativi ai lavori di manutenzione straordinaria deliberati dall'assemblea del 09.12.2019 con relativo piano di riparto. ### n. 6590/2020 emesso dal Tribunale di Napoli, provvisoriamente esecutivo, veniva notificato alla ### in data 2 dicembre 2020. Con atto di citazione notificato in data ###, la ### proponeva opposizione avverso il suddetto decreto, deducendo l'inesistenza del credito ingiunto per non essere mai stata convocata all'assemblea del 09.12.2019 e per non aver mai ricevuto il relativo verbale. Concludeva chiedendo al tribunale adito: “in via preliminare sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 6590 del 29.10.2020 emesso dal Tribunale di Napoli dott. ### respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare inefficace e privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo 6590 del 29.10.2020 (leggi tutto)...

testo integrale

N. 1276/2021 R.Gen.Aff.Cont.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE VI CIVILE Nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al numero 1276/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente TRA ### (C.F. ###), ### (C.F.###) e ### (C.F. ###) quali eredi della ###ra ### rappresentati e difesi come in atti dall'Avv. #### di ### D'### n. 21/23/25, (C.F.  ###), in persona del legale rappresentante p.t. rappr.to e difeso come in atti dall'Avv. ### OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 6590 del 29 ottobre 2020. 
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO La presente sentenza non contiene l'esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132 c.p.c. che, ai - 2 - sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09). 
Con ricorso per decreto ingiuntivo, il ### di via ### D'### n. 21/23/25 in Napoli, chiedeva ingiungersi alla condomina ### il pagamento della somma di € 5.829,00, oltre interessi e spese, quale importo di cui prospettava essere creditore a titolo di mancato pagamento degli oneri relativi ai lavori di manutenzione straordinaria deliberati dall'assemblea del 09.12.2019 con relativo piano di riparto.  ### n. 6590/2020 emesso dal Tribunale di Napoli, provvisoriamente esecutivo, veniva notificato alla ### in data 2 dicembre 2020. 
Con atto di citazione notificato in data ###, la ### proponeva opposizione avverso il suddetto decreto, deducendo l'inesistenza del credito ingiunto per non essere mai stata convocata all'assemblea del 09.12.2019 e per non aver mai ricevuto il relativo verbale. 
Concludeva chiedendo al tribunale adito: “in via preliminare sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 6590 del 29.10.2020 emesso dal Tribunale di Napoli dott. ### respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare inefficace e privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo 6590 del 29.10.2020 emesso dal Tribunale di Napoli dott. ### per i motivi di cui in narrativa”. Spese vinte con attribuzione. 
Si costituiva il ### opposto, il quale contestava le avverse pretese rilevando come il vizio lamentato (omessa convocazione) integrasse una causa di annullabilità della delibera da far valere mediante apposita impugnazione nel termine di cui all'art. 1137 c.c., azione mai proposta dall'opponente né in via autonoma, né in via riconvenzionale nel presente giudizio. 
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, nelle more decedeva ### ed il giudizio veniva riassunto nei - 3 - confronti degli eredi, ###ri #### e ### i quali si costituivano riportandosi integralmente all'originario atto di opposizione.  ### attorea si oppone al decreto -pacificamente fondato su delibera approvata dall'assemblea dei condomini il ###- affermando l'inesistenza del credito ingiunto per non essere mai stata la ### convocata all'assemblea del 09.12.2019 e per non aver mai ricevuto il relativo verbale.  ### è infondata e, quindi, non può essere accolta. 
Occorre premettere: che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare in via incidentale la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate (Tribunale di Napoli sentenza n. 5916 del 07/06/2019; Cass. 18.2.2003, n. 2387); che la delibera costituisce titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica dell'esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere. (Cass. Civ. SS.UU.  18.12.2009 n. 26629, ###. 23.02.2017 n.4672). 
Nella specie, la delibera del 09.12.2019, con cui il ### opposto ha approvato i lavori di manutenzione straordinaria e il relativo piano di riparto, risulta allo stato valida ed efficace ed i vizi lamentati dall'opponente costituiscono motivi di annullabilità della delibera che non possono essere oggetto della opposizione a decreto ingiuntivo qui proposta ma dovevano essere fatti valere nei termini di cui all'art.1137 c.c.. 
Nel caso in esame, la ### mai provvedeva ad impugnare la delibera in esame. - 4 - Quanto poi ai motivi di impugnazione, costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione. Ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento (cfr. Cass. Civ. SS.UU. 14.4.2021 n. 9839). 
Nel caso in esame, atteso che il difetto di comunicazione della convocazione all'assemblea condominiale e la mancata comunicazione della relativa delibera di approvazione della spesa sono vizi che ne determinano, come detto, l'annullabilità e non la nullità, gli stessi dovevano essere fatte valere, in sede di opposizione, proponendo specifica domanda riconvenzionale di annullamento della delibera del 09.12.2019, non essendo sufficiente sollevarne l'annullabilità, peraltro nella specie mai rilevata, in via di mera eccezione. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  P.Q.M.  ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede: - rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il ### ingiuntivo n. 6590 del 29 ottobre 2020 - reso dal Tribunale di Napoli; - condanna #### e ### in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto condominio, liquidate in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario - 5 - per spese generali ed oltre Iva e Cpa come per legge con distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. ### Napoli, 09 gennaio 2026.  ###.O.P. 
Dott.ssa

causa n. 1276/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Nissim Rita

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