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Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Giudice, ### ha emesso, la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. ### TRA ### con l'avv. G. PALMITESSA Ricorrente E ### Con l'avv. G. BRIGANTE e M. MAZZETTI Resistente RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Il presente giudizio trae origine dall'atto di precetto notificato il ### con cui ### intimava al sig. ### di adempiere l'obbligo risultante dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brindisi - sez. lavoro fascicolo avente RG 3183/2022 - pure notificato all'odierno opponente in data ###, recante il pagamento della retribuzione dal 1/03/2018 al 25/07/2019 nonché un'integrazione salariale per il periodo 01/06/2015 al 01/01/2016 dovuta alla stessa ### dalla società sua datrice di lavoro ### s.s di cui il ### era socio.
In particolare, l'odierno opponente, adduceva a sostegno dell'illegittimità della pretesa azionata, lo scioglimento del rapporto sociale avvenuto in data ### - con atto di cessione di quota e modifica dei patti sociali registrato a ### il giorno 06/08/2018 al nr 26058/### da ### - in forza del quale ### cedeva la sua quota di partecipazione alla società ### s.s. in favore del sig. ### uscendo definitivamente dalla compagine societaria. Sicché l'esecuzione forzata, di cui l'atto di precetto è atto prodromico, nonché tutti gli atti accertatevi ed il decreto ingiuntivo sotteso, ottenuto e notificato ben oltre lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al sig. ### sono da ritenersi illegittimi.
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/10/2025
Sulla scorta di tanto rassegnava le seguenti conclusioni: “- ### anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo illegittimamente azionato; - ### che la sig.ra ### non ha diritto per le ragioni esposte in premessa di procedere ad esecuzione forzata nei cofnronti del aig. ### che non è più socio della società ### dal 03/08/2018; - ### il creditore al pagamento delle spese di lite nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
Si costituiva parte opposta contestando in toto gli avversi assunti; in particolare, deduceva che le somme (pari ad € 32.575,10) portate dal decreto ingiuntivo a titolo di differenze retributive per l'attività prestata dalla ### alle dipendenze della ### AGR. ### di cui il ### era socio (dal 18/09/2014 al 3/08/2018) fossero state definitivamente acclarate come dovute a seguito di ### accertativa da parte dell'### del lavoro di ### comunicata in data ###.
Assumeva, ancora, la responsabilità illimitata e solidale, per le obbligazioni sociali, del sig. ### quale socio di società semplice, a nulla rilevando la cessione di quote dallo stesso opposta comunque successiva al periodo di maturazione del credito di lavoro e inopponibile ai terzi in mancanza di “iscrizione nel registro delle imprese del contratto sociale modificato (cd. “pubblicità dichiarativa”)”, in ordine alla quale non risulta alcuna visura allegata e/o la trasmissione del ### dell'avvenuta registrazione; spiegava, infine, domanda riconvenzionale per le somme portate quali crediti di lavoro da altro e precedente decreto ingiuntivo n. 146/2020 RG 296/2020 (per un importo complessivo di €. 43.379,75) notificato in data ###, munito di formula esecutiva e mai opposto.
Ritenuta, quindi, la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa, attesa anche l'infruttuosa esecuzione nei confronti della società debitrice, l'odierna opposta insisteva per il rigetto della spiegata opposizione e per la conferma del ### n. 519/2022 iscritto al n. RGL 3183/2022 sotteso all'atto di precetto qui opposto.
Concessa la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, istruito il processo con l'acquisizione degli atti e documenti offerti dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo. *** ### è in parte fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito espsote.
Nel presente giudizio l'opponente chiede dichiararsi la nullità del precetto opposto dell'importo complessivo di € 38.360,80, contestando la legittimità del diritto dell'opposta a procedere all'esecuzione forzata per il credito di lavoro vantato nei confronti della #### a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/10/2025 ### in forza della cessione della sua quota sociale, avvenuta in data ###, in favore di #### di precetto oggetto di impugnazione scaturisce dal decreto ingiuntivo n. 519/2022, emesso dal Tribunale di ### nel procedimento avente r.g.n. 3183/2022, notificato al ricorrente in data ### e oggetto di opposizione nel procedimento r.g.n. 3814/2022 riunito all'odierno procedimento; con il suddetto decreto ingiuntivo veniva ingiunto a ### socio della società ### s.s. dal 18/09/2014 al 3/08/2018, il pagamento dell'importo di euro 32.575,10, nonché la somma di euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, somme non corrisposte all'opposta nel corso del rapporto di lavoro subordinato prestato con la qualifica di ### livello 2 del ### settore ### alle dipendenze della società de qua, a titolo di retribuzione da luglio 2018 al 25/07/2019 e di integrazione salariale per il periodo 01/06/2015 al 01/01/2016.
Dall'esame della documentazione allegata risulta, altresì, che precedentemente al giudizio per cui è causa: - l'opposta aveva richiesto intervento ispettivo a seguito del quale l'### aveva notificato in data ### “### di #### ACCERTATIVA”, diffidando ### legale rappresentante della ### s.s., a corrispondere alla lavoratrice l'importo totale di euro 32.575,10 entro 30 giorni dalla notifica, avendo la società omesso di corrispondere dal Luglio 2018 al 16/07/2019 alla dipendente ###ra ### la retribuzione dovuta per il contratto di lavoro a 39 ore settimanali, oltre alle somme dovute dal 01/6/2015 al 01/01/2016, in forza all'aumento provinciale mensile di € 63,56 previsto dal contratto integrativo regionale e al ### (che l'opposta riservava di quantificare per gli anni di competenza dovuti da ###; - la suddetta diffida accertativa veniva notificata in data ### all'amministratore della società, ### e a ### - l'opposta aveva già ottenuto l'emissione di altro decreto ingiuntivo n. 143/2020 (r.g.n. 296/2020), in forza del quale veniva ingiunto alla #### di pagare in favore della ### la somma complessiva di € 43.379,75, a titolo di differenze retributive, ferie e permessi non goduti, recesso senza preavviso, ratei di 13 e 14, tfr ; - in data ### il Tribunale di ### aveva dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 143/2020, notificato alla pec della società.
Ciò posto, si osserva, in via preliminare, che l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla mancata indicazione del numero di identificazione del decreto ingiuntivo notificato è infondata in quanto il ricorrente con la spiegata opposizione ha chiaramente dimostrato di aver avuto contezza del procedimento di ingiunzione per cui è causa, di cui tra risulta indicato il numero di ruolo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/10/2025 generale del procedimento d'ingiunzione e di aver - dunque - esercitato pienamente il suo diritto di difesa e, pertanto, tale eccezione deve essere rigettata.
Nel merito, l'ingiunto ha posto a fondamento della spiegata opposizione la perdita dello status di socio, evidenziando che con atto di cessione di quota e modifica dei patti sociali del 3/08/2018, registrato a ### il giorno 06/08/2018 al nr 26058/### da ### aveva ceduto la sua quota di partecipazione alla ### s.s. in favore del sig. ### uscendo definitivamente dalla società e contestando, in ragione della cessione della quota sociale, la legittimità dell'esecuzione forzata. A tal proposito assumeva il ricorrente che la procedura esecutiva non poteva essere esercitata nei suoi confronti, non essendo più socio della società opponente a far data della cessione di quota ed essendo stati notificati tutti gli atti accertativi nonché il decreto ingiuntivo dopo lo scioglimento del rapporto sociale deducendo da ciò che non fosse tenuto al pagamento dei crediti di lavoro vantati dall'opposta.
Di contro, l'opposta replicava richiamando a sostegno dell'azione esecutiva la responsabilità illimitata e solidale dei soci delle società semplici per le obbligazioni sociali ai sensi degli artt. 2290 e 2300 cod. civ., salvo il beneficio di escussione, che nel caso di specie l'opponente non poteva invocare - non avendo indicato l'esistenza di beni societari facilmente aggredibili e considerando, altresì, che la società ### “### plant s.s.” era stata sottoposta a procedura espropriativa mobiliare innanzi al Tribunale di ### R.G.N. 17/2019, a dimostrazione dell'incapienza della società per la soddisfazione del credito avanzato.
Al fine di dirimere la questione relativa agli effetti giuridici della cessione della quota sociale, giova richiamare l'art. 2290 c.c. che disciplina la responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi nella società semplice e prevede: "nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento", precisando "lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato".
Dalla norma si evince che la responsabilità del socio verso i terzi per le obbligazioni di una società di persone deve ritenersi temporalmente correlata alla durata del rapporto sociale e, conseguentemente, esclusa oltre la data dello scioglimento del rapporto tra il socio e la società, a condizione che lo scioglimento sia stato portato con mezzi idonei a conoscenza dei terzi che lo hanno incolpevolmente ignorato. Rispetto a tale principio generale, non assume valore decisivo la circostanza che una determinata obbligazione sociale sia stata contratta in epoca anteriore allo scioglimento del rapporto con un singolo socio, e che gli effetti di tale obbligazione sociale siano destinati a permanere nel tempo, oltre l'epoca dello scioglimento del rapporto tra il socio e la società. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito: “Gli effetti di una simile Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/10/2025 obbligazione, infatti, pur pienamente operanti, sotto il profilo del vincolo, sin dall'originaria costituzione del rapporto negoziale (e la cui sola esigibilità risulta condizionata alla scadenza di termini convenuti), devono ritenersi tali, a far tempo dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, da non poter più coinvolgere, con riferimento alla prestazione non ancora esigibile, la responsabilità dei soci il cui rapporto con la società sia venuto meno. A sostegno di tale interpretazione dell'art. 2290 c.c. varrà, in primo luogo, segnalare il valore significativo del dato letterale della norma, avendo il legislatore disposto una specifica limitazione nel tempo della responsabilità del socio per le obbligazioni sociali. E' vero che la norma non ha sancito una limitazione di detta responsabilità per le sole obbligazioni sociali contratte successivamente allo scioglimento. Ma l'uso del termine responsabilità implica l'intenzione del legislatore di non riferirsi al debito, ossia alla situazione obbligatoria come tale, cioè come fonte di vincolo per la società che l'ha contratta, bensì al momento in cui tale situazione dà luogo a responsabilità, ossia al momento in cui l'obbligazione sia divenuta esigibile e non sia stata adempiuta (…)” (Cassazione civile III, 23/10/2023, ud. 21/09/2023, dep. 23/10/2023, n.29306).
Sulla base dei principi richiamati, pertanto, è chiaro che l'opponente è tenuto al pagamento dei crediti maturati dalla lavoratrice sino alla data dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di cessione della quota sociale in favore di ### e, segnatamente, fino alla data del 8 febbraio 2019, data in cui risulta iscritto nel registro delle imprese l'atto di cessione (come risulta dalla documentazione allegata).
Tanto premesso, in relazione al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e da cui è scaturito l'atto di precetto oggetto del presente giudizio il debitore opposto sarà responsabile limitatamente all'obbligazione sociale relativa alle retribuzioni non versate sino all' 8 febbraio 2019 e alle differenze salariali 2015 e 2016, oltre al tfr fino al 8.2.2019.
In tale prospettiva, l'opponente nulla ha contestato sulle retribuzioni dal 2018 al 2019 mentre ha rilevato che il conteggio dell'aumento contrattuale provinciale predisposto dall'opposta sarebbe errato in quanto la somma spettante sarebbe pari a euro 508,48 e non 635,60, essendo le mensilità pari a 8. Sul punto, tuttavia, le censure sono sfornite di adeguato supporto probatorio e pertanto vanno disattese.
Sulla scorta delle argomentazioni suesposte ed alla luce delle allegazioni prodotte, ritiene il ### che la presente opposizione sia fondata solo in relazione alle retribuzioni non pagate successive a febbraio 2019 e all'aumento contrattuale pari il tutto complessivamente ad euro 15.319,76 come da conteggi in atti, oltre tfr da calcolarsi sino al 8.2.2019.
Sulla domanda riconvenzionale occorre rilevare che nella memoria la lavoratrice allegava che “In data ### veniva ingiunto al #### e ### la somma di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/10/2025 €42.903,04 per crediti di lavoro e notificato a mezzo ### con raccomandata n ###-3e CAD n° ###3 e r-racc ###-0 ritirata da ### il ### n 296/2020 munito di formula esecutiva e mai opposto.
Nel caso della ###ra ### per la natura dei propri crediti quota del ###### E ### non corrisposte, provvedeva a mezzo dei suo i procuratori ad ingiungere in primis il ### n 146/2020 RG 296/2020 per un importo d € 43.379,75 nei confronti del socio ### che rimaneva infruttuoso, successivamente nei confronti dell'altro socio, ovvero il sig. ### promuoveva ulteriore azione esecutiva al fine di poter recuperare quanto maturato per mezzo del successivo ### 3183/2022 dell'importo di € 32.575,10.
La normativa prevede che per quanto attiene il profilo della responsabilità del socio l'art. 2269 c.c., rubricato "### del nuovo socio" prevede che chi entri a far parte di una società già costituita risponda con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio.
Pertanto è' di tutta evidenza che con il ### 296/2020###ra ### richiedeva le somme non corrisposte derivanti dal contratto di assunzione del 13/3/2013 al #### il quale non ha mai corrisposto le somme ingiunte e pertanto il #### a mezzo dell'acquisto delle quote del 18/09/2014, dovrà rispondere dell'ulteriore credito maturato con il titolo esecutivo mai opposto dal ### alla ###,ra ### con il ### n° 146/2020 RG 296/2020 per un importo d € 43.379,75.
Tale circostanza è confermata riaffermando il principio consolidato per cui il titolo esecutivo conseguito dal creditore di una società di persone nei confronti della medesima vale anche nei confronti dei suoi soci illimitatamente responsabili (cfr., ex multis, Cass. Civ. ###/2017; Civ. n. 18923/2013; Cass. Civ. n. 23749/2011; Cass. Civ. n. 14165/2009; Cass. Civ. n. 23669/2006; Cass. Civ. n. 19946/2004; Cass. Civ. n. 613/2003; Cass. Civ., n. 5884/1999; Cass. Civ., 7353/1997). ….” Sulla scorta di tali premesse chiedeva in via riconvenzionale “condannare ### per il ### cosi come notificato al #### e ### 296/2020 dell'importo di 43.379,75€ La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.” Tale domanda tuttavia è inammissibile sussistendo di già un titolo esecutivo in forza del quale la lavoratrice poteva agire per ottenere il credito ingiunto.
Le spese di lite visto il parziale ed esiguo accoglimento dell'opposizione e la quasi totale fondatezza della pretesa creditoria si compensano per 1/3 la residua parte è posta a carico di parte opponente. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/10/2025 - revoca il decreto ingiuntivo e dichiara nullo il relativo precetto, condanna parte opponente al pagamento in favore della opposta della somma di euro 15.319,76 a titolo di differenze retributive oltre tfr da calcolarsi fino a febbraio 2019, il tutto oltre interessi dalla maturazione al saldo e rivalutazione, - rigetta nel resto le domande delle parti; - condanna l'opponente al pagamento di 2/3 delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario che si liquidano in tale misura per compensi professionali in euro 2100,00 oltre accessori come per legge, compensa nella residua parte le spese di lite; ### 08.10.2025 Il Giudice Dr.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 08/10/2025
causa n. 3625/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Gabriella Puzzovio