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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 4538/2023 del 21-12-2023

... disposta d'ufficio la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva ed in parte soggettiva, le parti ricorrenti venivano invitate a rassegnare le proprie conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta per l'udienza del 4/12/2023 e la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza. ◊ La domanda è fondata sulla scorta e nei limiti delle considerazioni che seguono. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/12/2023 In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento. ###. 35 della ### prevede che “### tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori. ###.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “### in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO ### nella persona della Giudice dott.ssa ### disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art.  127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 4/12/2023, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai numeri 4578/2022, 4952/2022, 5772/2022, 13528/2022 e 8622/2023 del ### vertenti rispettivamente TRA ###### e ### (Avv. ### ricorrenti ####'#### - #### - ### (Dott. CAVADI ### ex art. 417 bis c.p.c.) resistente ###: Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: ◊ condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, all'emissione della “carta docenti” in favore delle ricorrenti, nonché all'assegnazione sulla medesima: in favore di ### della somma di €. 1.500,00 per gli aa. ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22, oltre interessi maturati sino al saldo; in favore di ### della somma di €. 1.000,00 per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22, oltre interessi maturati sino al saldo; in favore di ### della somma di €. 1.000,00 per gli aa.  ss. 2020/21 e 2021/22, oltre interessi maturati sino al saldo; in favore di ### della Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/12/2023 somma di €. 1.000,00 per gli aa. ss. 2021/22 e 2022/23, oltre interessi maturati sino al saldo; in favore di ### della somma di €. 2.000,00 per gli aa. ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre interessi maturati sino al saldo; ◊ condanna il Ministero dell'### e del ### in persona del ### pro tempore, al pagamento spese processuali in favore delle ricorrenti che liquida in tal misura in € 2.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso C.U., spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario. 
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE: Con ricorsi separati iscritti a ruolo rispettivamente il ###, 9/06/2022, il ### ed il ### le parti ricorrenti deducevano di aver prestato servizio - in ragione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati in relazione agli anni scolastici analiticamente indicati - quali supplenti annuali o fine al termine delle attività didattiche e che per i suddetti anni non era stata loro riconosciuta la cd. “Carta del docente”, di importo pari ad € 500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd.  “###” - D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come le parti ricorrenti; lamentavano che tale disciplina era illegittima per contrarietà alla clausola 4 punto 1 dell'### sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato della ### 1999/70/CE. In conseguenza di ciò chiedevano che il Tribunale riconoscesse loro il diritto a ottenere il beneficio della ### con valore di € 500,00 annui, e condannasse il Ministero dell'### ad operarne il relativo pagamento, con condanna al pagamento delle spese di lite. 
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Ministero contestando la fondatezza dei ricorsi e chiedendone il rigetto. 
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria, disposta d'ufficio la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva ed in parte soggettiva, le parti ricorrenti venivano invitate a rassegnare le proprie conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta per l'udienza del 4/12/2023 e la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.  ◊ La domanda è fondata sulla scorta e nei limiti delle considerazioni che seguono. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/12/2023
In primo luogo, appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.  ###. 35 della ### prevede che “### tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.  ###.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “### in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. ### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'### utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. 
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “### del diritto alla formazione”, prevede che “1. 
La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.  ###. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “###”) ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/12/2023 di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Nel dare attuazione alla previsione normativa si è stabilito, all'art. 2 del D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato. 
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la ### costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti; b) la formazione costituisce elemento essenziale nell'attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato. 
Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “### Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta - peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell'istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione - e l'identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione. Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “### Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale - che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell'organico ministeriale. 
Ne consegue, quindi, l'illegittimità della determinazione assunta con il D.P.C.M. n. ###/2015 nella parte in Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/12/2023 cui ha escluso dai destinatari dell'attribuzione della ### i docenti assunti con contratto a tempo determinato, con conseguente disapplicazione della stessa e riconoscimento del diritto azionato in questa sede. 
Tale ricostruzione del quadro normativo ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno che comunitario. E così con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il ### - #### che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “### del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del D.P.C.M. n. ### del 23 settembre 2015. Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del ### ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della ### il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. 
Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di ### che, con ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla ### 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'### e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”. La corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/12/2023
Orbene, al fine di escludere la comparabilità tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo l'amministrazione convenuta evidenzia che, mentre per i primi viene sancito un vero e proprio obbligo di formazione, i secondi avrebbero unicamente un diritto alla formazione e non un obbligo che giustificherebbe, dunque, il diverso trattamento previsto con riferimento alla carta docente. 
A tale riguardo, invero, si evidenzia che i docenti a tempo determinato hanno le medesime esigenze e i medesimi doveri formativi dei docenti a tempo indeterminato, essendo pacifico che i compiti assegnati ai primi sono del tutto omologhi a quelli svolti dai secondi. Anche con riferimento alle esigenze formative la normativa vigente evidenzia che la formazione è un diritto dovere di tutto il personale docente al fine di sviluppare la propria professionalità, garantire un'adeguata preparazione didattica e partecipare alla ricerca e all'innovazione didattico pedagogica. In particolare, l'art. 282 d.lgs. 297/1994 sancisce che “l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”. ###. 28 CCNL comparto scuola 4.8.1995 stabilisce che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto. 2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'### nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali”. ###. 63 CCNL 27.11.2007 prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'### è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.” ###. 64 CCNL 27.11.2007 aggiunge che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. 
I testi normativi riportati non distinguono in alcun modo tra personale docente di ruolo e personale docente Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/12/2023 non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio. ### canto, dovendo l'amministrazione garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo è indubbio che l'obbligo di formazione debba gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti. 
Tale distinzione non può desumersi neppure dall'art. 63 CCNL 27.11.2007 nella parte citata dall'amministrazione laddove si afferma che “Conformemente all'### sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il ### per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le ### sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”. Anche in tal caso, infatti, la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio e connessa alle competenze richieste dal “ruolo” inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore. 
Allo stesso modo non è dirimente il disposto dell'art. 1 comma 124 della ### 107/2015, a tenore del quale: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”, in quanto a fronte di identiche mansioni di docenza e dei medesimi doveri di formazione individuati dalla normativa sopra richiamata, considerare obbligatorio per il dipendente e per la stessa amministrazione formare unicamente i docenti di ruolo determina una discriminazione dei docenti a tempo determinato che lede il principio sancito a livello europeo dall'art. 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, come affermato anche dalla ### nella pronuncia sopra indicata. 
La giurisprudenza a tale riguardo ha avuto modo di chiarire che le ragioni oggettive che possono giustificare un diverso trattamento del personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato ricorrono, ove sussistano elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego a tempo indeterminato, non potendo il mero carattere temporaneo del rapporto di lavoro costituire di per sé ragione obiettiva (Cass. 24373/2015). La Corte di ### ha evidenziato che le ragioni oggettive che giustificano un diverso trattamento economico tra personale assunto a termine e personale assunto a tempo indeterminato devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/12/2023 possono consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro (sentenza 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, ### e C-456/09, ###; né nel fatto che il datore di lavoro sia una ### né nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sent. 13.9.2007, C-307/05, ###; né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento (ordinanza 7 marzo 2013 in causa C-393/11). ### i principi affermati dalla Suprema Corte, in particolare, occorre verificare che non vi siano in concreto ragioni che giustifichino la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, come ad esempio, lo svolgimento di compiti e mansioni non del tutto assimilabili a quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato. 
Occorre altresì evidenziare che detto orientamento è stato fatto proprio dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 29961/2023 del 27 ottobre 2023, secondo la quale il rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato è comparabile con quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato, atteso che essi esplicano le medesime mansioni, in modo pieno, nonostante la limitazione temporale del loro servizio, che costituisce proprio il fattore in virtù del quale essi non possono essere discriminati a sensi della normativa eurounitaria. 
Nel caso di specie, nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento delle docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento dei docenti che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. A ragionare diversamente, infatti, si dovrebbe ipotizzare che l'attività svolta dai docenti c.d.  precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente, il che certamente risulterebbe irragionevole e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e finirebbe, in definitiva, anche con il ledere irrimediabilmente il diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, considerando che si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro; il che, evidentemente, non è concepibile senza che si dia luogo ad una inammissibile disparità di trattamento. Ne consegue che, nel momento in cui i compiti e le funzioni educative svolte dal personale docente a tempo determinato sono le medesime di quello a tempo indeterminato, un diverso trattamento sulle possibilità di formazione professionale sarebbe del tutto ingiustificato, non potendo essere fondato come sostenuto dall'amministrazione unicamente sul carattere temporaneo del rapporto che renderebbe non proficua per il datore di lavoro la formazione di personale non destinato a rimanere Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/12/2023 nell'organizzazione scolastica. Si ricorda al riguardo quanto affermato dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022, che annullando il ### 23.9.2015ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. 
Riscontrato, pertanto, in astratto il diritto delle parti ricorrenti a fruire della ### docenti, sul piano delle conseguenze va chiarito che giammai il Ministero resistente potrebbe essere condannato al pagamento di una somma equivalente al valore nominale della cd. carta del docente. La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, bensì la consegna di una carta avente un determinato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale e specificatamente individuati a monte dall'ordinamento. Ne discende che, ove si consentisse un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, si finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi. Una siffatta soluzione, poi, non solo non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., ma nemmeno terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/12/2023 equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica. 
Anche per le parti ricorrenti inoltre opereranno, a decorrere dal relativo rilascio e per ciascun anno scolastico di riferimento, i precisi limiti temporali imposti per la fruibilità della carta elettronica. ###. 3, commi 2 e 3, del D.P.C.M. del 23.9.2015, stabilisce, infatti, che “l'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. 
Entro il 31 agosto di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della carta nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”. ###. 3, comma 2, del D.P.C.M. del 28.11.2016 (“Beneficiari della Carta”) prevede, a sua volta, che “2. La carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”. Il medesimo decreto ha, quindi, ribadito - all'art. 6 - che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”. 
Adottate le conseguenti statuizioni di condanna a favore delle ricorrenti per ciascuno degli anni scolastici indicati nei rispettivi ricorsi, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando la sostanziale unicità delle questioni affrontate, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00), ed applicando infine sull'onorario così calcolato una maggiorazione parametrata al numero delle ricorrenti. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta già nell'atto introduttivo.  ◊ Così deciso in ### il ###. 
LA GIUDICE ### (firmato digitalmente a margine) Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/12/2023

causa n. 4578/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Campo Matilde

M
1

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n. 2682/2025 del 02-12-2025

... requisiti e non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro (v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2018, ### C-466/17, EU:C:2018:758, punto 38, nonché del 30 giugno 2022, ### de ### y ### C-192/21, EU:C:2022:513, punto 43 e giurisprudenza ivi citata) Contrariamente a quanto affermato dal tribunale è vero che la Cassazione, nella sentenza 29961/23, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della carta docenti all'anno scolastico e la didattica annua ma è altrettanto vero che la Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che “ l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” , fornendo così un'utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo. Pur avendo la Cassazione ritenuto in sé inidoneo il dato (leggi tutto)...

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##### di ### in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa ### all'udienza del 2.12.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1029/2025 TRA ### nata il ###, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti ### e ### unitamente ai quali elett. dom. come in atti RICORRENTE E MINISTERO DELL'#### - ### per la ### - ### per la ### di ### - CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il ### e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva di aver prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 in forza di plurimi contratti fino al termine delle attività didattiche, per i periodi e presso gli ### scolastici analiticamente indicati in ricorso; che, in relazione a tali periodi, non le era stata riconosciuta la cd. “### del docente”, di importo pari ad € 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd.  “###” - D.P.C.M. n. ### del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o parttime. 
Tanto premesso, deduceva la illegittimità del mancato riconoscimento della ### al personale a tempo determinato per contrasto con i principi costituzionali di non discriminazione, parità di trattamento e buon andamento della P.A., nonché con quanto stabilito dagli articoli 63 e 64 ### e, inoltre, con i principi sanciti dalle clausole 4 e 6 dell'### del 18.03.1999, allegato alla ### 1999/70/CE del 28.06.1999. Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito ### di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento del beneficio economico di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condannare il Ministero convenuto al pagamento dell'importo complessivo di euro 2000,00, oltre interessi legali come per legge. Vinte le spese, con attribuzione. 
Benché ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva il Ministero convenuto che, pertanto, rimaneva contumace. 
Acquisita la documentazione prodotta, alla odierna udienza, all'esito della discussione, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.  ***** 
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni di seguito esposte. 
La ricorrente agisce, in questa sede, per sentir accertare il proprio diritto a conseguire la “### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (di seguito, per brevità, “carta docente”) e per il pagamento di un importo pari al suo valore nominale, per ciascuno degli anni in cui ha prestato servizio come docente a tempo determinato, alle dipendenze del Ministero convenuto. 
Va premesso che tale beneficio trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il quale così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. 
Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ### di concerto con il ### dell'### dell'### e della ### e con il ### dell'### e delle ### la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della ### in questione. 
In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, che, all'art. 2, ha statuito che la somma di €. 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. 
Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3), escludendo, conseguentemente, dalla sua fruizione i docenti a tempo determinato. 
È noto che il primo dei due regolamenti citati, in parte qua, è stato annullato dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della ### e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.  5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.  5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della ### vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.  5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la ### del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la ### stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della ### anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della ### e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (### St., sez. VII, 16.3.2022, n. 1842, in motivazione). 
Il Giudice amministrativo ha, quindi, ritenuto che, sulla base del principio di competenza, la materia fosse sottratta alla disciplina legislativa e regolamentare, poiché attribuita alla contrattazione collettiva, in base ai principi di cui al d. lgs. n. 165/2001 e che il ### obblighi parimenti alla formazione e all'aggiornamento il personale docente a tempo determinato e indeterminato. Di talché, ha ritenuto di poter adottare direttamente una pronuncia demolitiva del regolamento, senza necessità di rimettere alla Corte costituzionale questione di legittimità della normativa primaria. 
Tale problema risulta in ogni caso, superato in virtù di quanto statuito dalla Corte di giustizia, nell'ordinanza 18.5.2022, in causa C-450/21. Richiamando propri orientamenti giurisprudenziali consolidati, il Giudice di ### ha ritenuto che il beneficio per cui è causa rientra senz'altro nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola n. 4 dell'### quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, “ ### conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti (punto 36). Ciò in quanto “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (punto 33). 
La Corte ha, quindi, ritenuto applicabile alla carta docenti il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., purché il giudice nazionale accerti che il ricorrente si trovi “in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”. Circostanza, quest'ultima, che non risulta seriamente contestabile, atteso che, da un lato, non vi è dubbio circa l'identità delle mansioni dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e dall'altro non appare sostenibile che solo ai secondi incomba un obbligo di aggiornamento professionale. Si richiamano, sul punto, le condivisibili osservazioni di cui alla pronuncia del ### di Stato, appena citata. 
Quanto all'assenza di “ragioni oggettive”, tali da consentire la disparità di trattamento, la Corte europea ha osservato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. ### ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 46). 
Ne consegue che sia la norma di legge primaria, sia quelle regolamentari, che escludono i docenti a tempo determinato dalla fruizione della carta docente, devono essere disapplicate. 
A tale conclusione è, recentemente, pervenuta la Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza 29961 del 27 ottobre 2023, ove si è ritenuto che, ai docenti titolari di contratti di supplenza annuale su posti in organico di diritto (fino al 31.8) o di fatto (fino al 30.6), spetti senz'altro la cd. carta docente, con conseguente disapplicazione delle normative che ne limitano la fruizione agli insegnanti assunti a tempo indeterminato. 
Nessun'altra giustificazione a carattere oggettivo, idonea a giustificare la disparità di trattamento, è stata dedotta in causa. Del tutto irrilevante è la circostanza che i docenti a tempo determinato siano coinvolti in altre iniziative a carattere formativo, aperte a tutto il personale e anzi la circostanza per cui a essi sono riservate alcune attività, con esclusione di altre, costituisce conferma della denunciata discriminazione. 
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del ### di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui «### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero». 
A tale riguardo, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., è d'uopo citare la sentenza della Corte di Appello di Torino, sez. lav., n. 165/2024 del 24.5.2024, ove la Corte ha osservato che: “Al fine di escludere la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro deve essere possibile verificare, in base a criteri oggettivi e trasparenti, che la disparità tra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine risponda a una reale necessità, che la stessa sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e che essa sia necessaria a tal fine; il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro (v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2018, ### C-466/17, EU:C:2018:758, punto 38, nonché del 30 giugno 2022, ### de ### y ### C-192/21, EU:C:2022:513, punto 43 e giurisprudenza ivi citata) Contrariamente a quanto affermato dal tribunale è vero che la Cassazione, nella sentenza 29961/23, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della carta docenti all'anno scolastico e la didattica annua ma è altrettanto vero che la Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che “ l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” , fornendo così un'utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo. Pur avendo la Cassazione ritenuto in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico in quanto tali disposizioni non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica tuttavia non ha escluso “ la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 comma 1 e 2 L. 124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” e detto “periodo mimino proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” ai sensi dell'art. 4 comma 2 l.  124/99 (“alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili antro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”) decorre dal 31 dicembre al 30 giugno. 
Il rapporto di lavoro oggetto di giudizio risulta de facto continuo e in essere fino al termine delle attività didattiche con la conseguenza che, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'articolo 1 comma 121 della L. n. 107/2015, la posizione dell'appellante è equiparabile a quella del docente di ruolo poiché ella ha di fatto prestato una docenza annua con la conseguenza che non può esserle negato il beneficio economico in questione attesa la piena equiparabilità tra il suo impegno lavorativo e quello del docente di ruolo”. 
Quanto, poi, alla natura giuridica del beneficio, la S.C. ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. 107/2015 e dell'attuativo ### del novembre 2016 abbia posto a carico dell'### convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal ### (cfr. Cass. n. 29961/2023 cit., punti 11 e ss. della motivazione). Con condivisibile iter argomentativo la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'anno scolastico in cui ha svolto supplenza annuale ovvero sino al termine delle attività didattiche. 
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi “interno” al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'### alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto. E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. 69/2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege astretto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico. Azione giudiziaria che: “si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.  2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (così Cass. n. 29661/2023 cit.). 
Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi “interno” al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'### convenuta. 
Tanto esposto, e venendo al caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente ha ricevuto incarichi di docenza sino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici dedotti in ricorso (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024), annualità per cui - in assenza di prova in ordine al relativo riconoscimento offerta dal Ministero convenuto, rimasto contumace - non ha fruito della “### docente”. 
Parte ricorrente ha dedotto nonché documentato di essere stata immessa in ruolo con decorrenza dal 01.09.2025 attestando, dunque, la permanenza nel sistema scolastico (cfr. contratto di lavoro a tempo indeterminato in atti). 
Va, dunque, accolta la domanda di adempimento in forma specifica come formulata in ricorso. 
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, va, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente alla fruizione della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art.  1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, il Ministero convenuto va condannato ad erogare in favore della parte ricorrente il predetto beneficio dell'importo nominale annuale di euro 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (per un totale di euro 2000,00), oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa nonché della natura seriale della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.  P.Q.M.  ### di ### in persona della dott.ssa ### quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) in accoglimento del ricorso, accerta il diritto della ricorrente alla fruizione della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; b) per l'effetto condanna il Ministero dell'### e del ### alla erogazione in favore della ricorrente della carta elettronica del docente nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per il valore nominale in parte motiva - pari ad euro 2000,00, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione; a) condanna il Ministero convenuto al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1150,00 oltre ### CPA e rimborso spese generali, come per legge, con attribuzione.  ### 2 dicembre 2025 

Il Giudice
dott.ssa ### n. 1029/2025


causa n. 1029/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Adriana Schiavoni

M

Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 6485/2025 del 12-12-2025

... 40181/10 assegnato alla sez. X, … per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva; 3) sempre in via preliminare, previo differimento della prima udienza, autorizzare la chiamata in causa ovvero disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di: a) G.O.R.I. - ### s.p.a. …; b) ### in persona del Presidente p.t., … c) Ente d'### in persona del Presidente p.t., …; 4) revocare il D.I. opposto e dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A., con ogni conseguenza di legge anche in sede di traslatio iudicii; 5) in ogni caso, accogliere l'opposizione e revocare il ### n. 4448/11 descritto in epigrafe, con ogni conseguenza di legge; 6) dichiarare la domanda di ### s.p.a. inammissibile per difetto di legittimazione attiva e/o processuale e/o per carenza di interesse, con ogni conseguenza di legge; 7 in via gradata, dichiarare la manifesta infondatezza delle richieste monitorie, sia nell'an che nel quantum, anche in ordine agli interessi, con ogni conseguenza di legge, dando atto dei pagamenti intervenuti; 8) in via riconvenzionale e subordinatamente al mancato accoglimento delle precedenti eccezioni, accogliere le domande spiegate dall'opponente, (leggi tutto)...

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CORTE D'### processo civile d'appello, iscritto al n. 4641/2020 R.G., con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 12.12.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 
La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: - dr. ### - Presidente - - dr. ### - ### - - dr. ### - ### - ha pronunziato la seguente: ### nel processo civile d'appello iscritto al n. 4641/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3126/2020, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 28022/2011, pendente ### S.p.A. (C.F. e P. Iva: ###) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato ### (C.F.: ###) in virtù di procura alle liti in calce all'appello #### per l'area dello sviluppo industriale della ### di Napoli - A.S.I. 
Napoli (P. Iva: ###) in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato ### (C.F.: ###) in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione ### NONCHÉ ### S.p.A. (P. IVA: ###) in persona del legale rappresentante pro tempore #### (C.F.: ###) in persona del legale rappresentante pro tempore ###: somministrazione fornitura idrica ### per l'appellante: “... precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente ai precedenti scritti difensivi, che qui si abbiano per ripetute e trascritte, e chiede che l'###ma Corte d'Appello di Napoli voglia, rigettata ogni contraria istanza od eccezione, in quanto infondate in fatto e in diritto, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 3126/2020 del Tribunale di Napoli: rideterminare la somma dovuta dal ### in favore di ### S.p.A. nell'importo di € 570.026,94 (in luogo di € 495.946,01), oltre interessi e rivalutazione come da domanda e per l'effetto condannare il ### al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, CP”; per il ### “…si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta e a tutte le proprie difese, eccezioni e deduzioni ivi esposte nonché ai verbali di causa. 
Impugna e contesta tutte le avverse deduzioni, in quanto destituite di fondamento, nonché le avverse conclusioni, e conclude chiedendo dichiararsi irricevibile, inammissibile e comunque rigettarsi il proposto gravame per tutti i motivi di fatto e di diritto delineati nel proprio atto difensivo al quale integralmente si riporta, con vittoria di spese di giudizio. Chiede assegnarsi la causa in decisione”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE § 1. 
Con ricorso monitorio, depositato presso il Tribunale di Napoli, ### S.p.A. agiva contro il ### per l'area dello sviluppo industriale della ### di Napoli - A.S.I. esponendo che: “l'### s.p.a. (già ### s.p.a., società subentrata al ### giusta delibera della G.R. ### n. 3653 del 27.05.94, ed atto di cessione d'azienda per ### dott. ### di Napoli, rep. n. ### del 6.12.94) è concessionaria della ### per la gestione dell'acquedotto della ### (A.C.O.) e per la contabilizzazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dagli enti fruitori della fornitura idropotabile regionale effettuata sia a mezzo del predetto acquedotto che degli altri acquedotti regionali “ex Casmez”, giusta convenzioni di concessione rep. n. 4951 del 1.2.93 e rep. n. 9562 del 16.11.98. In data ###, il ### (poi divenuta ### s.p.a.) nella qualità di concessionario della ### ed il ### per l'### di ### di Napoli - A.S.I. Napoli hanno sottoscritto atto di convenzione di utenza regolante la fornitura idropotabile attraverso gli acquedotti regionali. Ai sensi dell'art. 7 della predetta convezione di utenza, il Comune è tenuto a pagare al concessionario regionale la fornitura idropotabile entro 20 giorni dalle note di addebito emesse, con previsione, per il caso di ritardo nel pagamento, di rivalutazione monetaria del credito in base agli indici ### “costo della vita” oltre agli interessi moratori al tasso legale sulle somme rivalutate. Nonostante il prosieguo ininterrotto della fornitura di acqua potabile, il ### per l'### di ### di Napoli - A.S.I. Napoli si è reso moroso nel pagamento dei corrispettivi dovuti per il servizio di fornitura idropotabile reso a mezzo dell'### ‘ex ###, a decorrere dal 1° trimestre 2010 a tutto il 4º trimestre 2010, per un totale complessivo di € 1.755.343,73 come da note di addebito / fatture allegate al presente ricorso. All'art. 10 della citata convenzione del 02.08.1996, la Società ed il ### hanno indicato convenzionalmente il ### di Napoli, per la risoluzione di qualsiasi controversia dipendente dall'atto di convenzione medesimo. Già in passato a causa della morosità del ### per l'### di ### di Napoli - A.S.I. Napoli, la ricorrente ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Napoli i seguenti titoli: decreto ingiuntivo n. 8518/07 dell'importo di € 1.076.428,86, dovuto quale corrispettivo per il servizio di fornitura idropotabile reso dal 2° trimestre 2006 al 1° trimestre 2007; decreto ingiuntivo 8938/08 dell'importo di € 910.202,89, dovuto quale corrispettivo per il servizio di fornitura idropotabile reso dal 2° trimestre 2007 al 4° trimestre 2007; decreto ingiuntivo n. 7737/10 dell'importo di € 1.128.591,86, dovuto quale corrispettivo del servizio di fornitura idropotabile reso dal 1° trimestre 2008 al 4° trimestre 2009. 
Essendo risultati vani i solleciti di pagamento inoltrati a mezzo atti di diffida notificati, e stante la persistente morosità del ### per l'### di ### di Napoli - A.S.I. Napoli, poiché ricorrono i presupposti di cui all'art.  633 c.p.c. 1° comma n. 1) e all'art. 634 c.p.c., la ricorrente si vede costretta ad agire in questa sede, e a proporre il presente ricorso […]”. 
Il Tribunale adito, in accoglimento dell'istanza monitoria, emetteva in data ### decreto con il quale ingiungeva al ### per l'### di ### di Napoli il pagamento in favore della ricorrente della somma di €. 1.755.343,73 oltre interessi come richiesti, nonché delle spese della procedura di ingiunzione. 
In seguito alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto, l'ente ingiunto proponeva opposizione con citazione notificata l'11.10.2011, invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, disporre la sospensione, anche ex art.  295 c.p.c., del presente giudizio sino alla definizione di quello recante il r.g.  41081/10 pendente innanzi a ###le Tribunale …e/o quello recante il r.g.  22894/11 pendente innanzi a ###le Tribunale, …; 2) in subordine, disporre la riunione del presente giudizio a quello recante il r.g. col n. 40181/10 assegnato alla sez. X, … per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva; 3) sempre in via preliminare, previo differimento della prima udienza, autorizzare la chiamata in causa ovvero disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di: a) G.O.R.I. - ### s.p.a. …; b) ### in persona del Presidente p.t., … c) Ente d'### in persona del Presidente p.t., …; 4) revocare il D.I. opposto e dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A., con ogni conseguenza di legge anche in sede di traslatio iudicii; 5) in ogni caso, accogliere l'opposizione e revocare il ### n. 4448/11 descritto in epigrafe, con ogni conseguenza di legge; 6) dichiarare la domanda di ### s.p.a. inammissibile per difetto di legittimazione attiva e/o processuale e/o per carenza di interesse, con ogni conseguenza di legge; 7 in via gradata, dichiarare la manifesta infondatezza delle richieste monitorie, sia nell'an che nel quantum, anche in ordine agli interessi, con ogni conseguenza di legge, dando atto dei pagamenti intervenuti; 8) in via riconvenzionale e subordinatamente al mancato accoglimento delle precedenti eccezioni, accogliere le domande spiegate dall'opponente, descritte ai nn.  1, 2, 3 e 4 del presente atto (pag. 29 ss.), con ogni conseguenza di legge…”.  ### S.p.A. rassegnando le conclusioni che seguono: “1) in via preliminare, autorizzarsi la chiamata in causa della ### spa e della ### per le motivazioni sopra esposte: a tal fine si chiede disporsi lo slittamento dell'udienza fissata dall'### per consentire la citazione di ### s.p.a. e ### nei termini di legge, ai sensi dell'art. 269 c.p.c.; 2) disporsi l'esecuzione provvisoria, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto perché l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione, e in via subordinata, emettersi ordinanza e/o ingiunzione di pagamento esecutiva ex art. 186 bis e/o art. 186 ter c.p.c. per il medesimo importo ingiunto, oltre rivalutazione e interessi come da convenzione dalle scadenze delle fatture al soddisfo; 3) in ogni caso, rigettarsi integralmente l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando il ### al pagamento delle somme ingiunte oltre interessi; 4) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'opposizione, si chiede comunque condannarsi il ### al pagamento in favore di ### s.p.a. del medesimo importo ingiunto, o del diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi come sopra richiesti; 5) in via più gradata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato il subentro dell'Ente d'### e per esso di ### s.p.a. nella gestione del SII del ### si chiede, condannarsi in solido, il ### e la s.p.a. ### al pagamento in favore di AC delle somme risultanti dovute dai medesimi, per il servizio di fornitura idropotabile regionale svolto in favore del territorio ASI ricadente nell'ATO 3, nella misura risultante dovuta in base alla convenzione sottoscritta tra AC e ### e quindi sulla base dell'applicazione della tariffa regionale come approvata per il servizio idropotabile, o - in mancanza - nella diversa misura che dovesse risultare dovuta; e condannarsi altresì l'ASI al pagamento delle restanti somme dovute per la medesima causale per la parte del territorio ASI non rientrante nell'ATO 3, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria; 6) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ed eccezioni dell'opponente e delle domande ed eccezioni che eventualmente dovessero essere proposte dalla ### s.p.a. e/o dall'Ente d'### si chiede condannarsi la ### a tenere ### s.p.a. indenne e manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole derivante, direttamente e/o indirettamente, dal presente giudizio, anche per le spese legali….”.
Veniva conseguentemente disposto il differimento dell'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. e chiamata in causa, si costituiva la ### che concludeva per il rigetto dell'opposizione. Parimenti evocata, si costituiva la ### S.p.a., la quale eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di ### S.p.A., sostenendo di essere dal 1.01.2007 subentrata nella titolarità gestionale delle opere afferenti al ### relativo all'A.T.O. 3 della ### e che, pertanto, sarebbe stato l'unico soggetto a poter legittimamente intrattenere rapporti di utenza ricadenti nell'ATO 3. 
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.02.2013, il Tribunale rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini ex art. 1836 c.p.c. 
All'udienza del 10.07.2017 la causa veniva riservata in decisione. 
Depositate le memorie conclusionali, il procedimento con ordinanza del 26.11.2018 veniva rimesso sul ruolo attesa la necessità ravvisata dal ### di ottenere chiarimenti in ordine allo stato dei giudizi di opposizione recanti R.G 41081/10 e 22894/11, pendenti tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di ### All'udienza del 10.12.2018 ### rendeva i richiesti chiarimenti depositando la sentenza n. 5101/16 emessa dal Tribunale di ### a definizione del giudizio di opposizione R.G. n. 41081/10, non impugnata e precisando che il giudizio recante R.G. n. 22894/11 era ancora in corso. 
All'udienza di rinvio del 25.03.2019 ### S.p.A. depositava accordo del 24.06.2013 e successivo atto aggiuntivo del 24.03.2014, stipulato tra #### dell'Ente d'### e la ### spa nella qualità di gestore unico dell'ATO 3, chiedendo per l'effetto dichiararsi cessata la materia del contendere. 
Con sentenza n. 3126 pubblicata il ###, il Tribunale così statuiva: “1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto recante n. 4448/2011; 2) condanna parte opponente a pagare la somma di ### 495.946,01 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza convenzionale di ciascuna fattura insoluta al saldo ad ### s.p.a. in qualità di mandataria della ### 3) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti in causa”. 
§ 2. 
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il ###, con citazione notificata a mezzo PEC in data ### e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. tenendo conto della sospensione straordinaria dal 9.03.2020 all'11.05.2020 (art. 83, D.L. 18/2020 e art. 36, c. 1, D.L. 23/2020) per l'emergenza epidemiologica mondiale da ### - 19, ### S.p.A. interponeva appello - iscritto a ruolo il ### - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, dichiarare ammissibile il presente atto di appello; 2) nel merito ed in via principale, dichiarare fondato e quindi accogliere il gravame, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannare il ### per l'### di ### della ### di ### - A.S.I. in persona dei legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ### S.p.A. del corrispettivo per il servizio di fornitura idropotabile regionale effettuato nel periodo I° trimestre 2010 - ### trimestre 2010 inclusi, nella misura di euro 570.026,94, oltre a rivalutazione monetaria da calcolarsi in base agli indici ### “costo della vita”, ed interessi moratori al tasso legale da calcolarsi sulle somme rivalutate a decorrere dalle date di scadenza indicate nelle note di addebito, fino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art.  7 della convenzione di utenza; 3) in ogni caso, condannare il ### per l'### di ### della ### di ### - A.S.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ### S.p.A. delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, inclusa la fase monitoria, ovvero in via di gradato subordine, compensare parzialmente tra le parti spese e competenze del giudizio di opposizione, per l'effetto condannando il ### per l'### di ### della ### di ### - A.S.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del relativo importo al netto della compensazione, nella misura che il Collegio riterrà di giustizia, ponendo per intero a carico del ### le spese e competenze della fase monitoria, in ogni caso oltre accessori fiscali e previdenziali come per legge con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”. 
Si costituiva il ### che resisteva e chiedeva il rigetto del gravame. 
La causa, chiamata per la prima udienza del 14.05.2021, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 9.06.2023, udienza rinviata per esigenze di ruolo. 
Con provvedimento del 16.07.2025, veniva assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sino al 12.12.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive. 
Entrambe le parti depositavano note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 
§ 3. 
La gravata sentenza ha accolto parzialmente l'opposizione proposta dal ### e per l'effetto rigettato in parte la domanda di condanna proposta da ### in particolare, con le seguenti motivazioni: “… passando al merito, ritiene di poter accogliere solo in parte l'opposizione. 
Invero, il pagamento, in favore di ### s.p.a. della fornitura idrica, nonché degli oneri di depurazione e di fognatura degli agglomerati ASI ricadenti in ATO 2 ### relativamente al I, II, III e IV trimestre 2010, risulta provato alla stregua dei ### n. 107 del 23-05-2011 e n. 101 del 29-11-2011 versati in atti (cfr. all. 4 e 7 produzione parte opponente). 
A fronte dell'adempimento documentato dal ### opponente la società opposta nulla ha eccepito. 
Orbene, il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (cfr. Cassazione civile, sez. I, 09-08-2019, n. 21227). 
Da quanto sopra esposto discende, pertanto, che deve ritenersi provato il pagamento della fornitura idrica, nonché degli oneri di depurazione e di fognatura degli agglomerati ASI ricadenti in ATO 2 ### Costituisce ormai principio pacifico in giurisprudenza che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Il debitore convenuto, per converso, è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tale caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. 
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento - per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni - grava ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (cfr. Cass. civ., sez. VI, 4 luglio 2012, n. 11173; Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2012, n. 7530; Cass. civ., sez. III, 12 febbraio 2010, n. 3373). 
Nella fattispecie in esame l'opponente ha efficacemente provato di aver disposto il pagamento della fornitura idrica ### relativa all'anno 2010, producendo agli atti il mandato di pagamento n. 126 del 23-05-2011 ed il decreto ### n. 1010 del 29-09-2011. 
Destituita di fondamento giuridico risulta invece l'eccezione della violazione del principio nel bis in idem laddove l'opponente assume che l'opposto abbia rivendicato una parte delle somme per il 2010 (incluse nell'odierno decreto ingiuntivo n. 4448/11) nel precedente ricorso monitorio definito con il D.I.  3582/2011. 
Sul punto si osserva che mentre il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto il mancato pagamento da parte del ### del corrispettivo dovuto per il servizio di fornitura idropotabile relativo all'intero anno 2010, il decreto ingiuntivo n. 3582/2011 invece, ha ad oggetto il mancato pagamento da parte del ### del servizio di depurazione comprensoriale regionale relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 (1ª rata), per un totale di ### 275.000,00. 
Quanto rilevato consente di ritenere il ### opponente debitore delle somme relative alla fornitura idrica degli agglomerati ricadenti in ATO 3 ### riferite ai consumi relativi all'anno 2010, per un importo pari ad ### 495.946,01, somma risultante dalla differenza tra l'importo ingiunto e quello versato (E. 1.755.343,73 - E. 1.259.397,72). 
Appare equo dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio (compresa la fase monitoria), alla luce del complessivo comportamento processuale tenuto dalle parti: per l'intervenuto pagamento della fornitura idrica degli agglomerati ricadenti in ATO 2 nonché per l'intervenuto accordo del 24-06- 2013, in attuazione della ### n. 171 del 03-06-2013”. 
§ 4. 
Con il primo motivo parte appellante deduce erronea valutazione delle prove contestando l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto determinante, ai fini del calcolo del quantum ancora dovuto dal ### il mandato di pagamento n. 127 del 23.05.2011 di € 74.080,93 non attinente ai fatti di causa in quanto avente ad oggetto i canoni di depurazione e fognatura, per il cui pagamento, peraltro, essa appellante aveva già ottenuto dal Tribunale di ### altro decreto ingiuntivo nei confronti del ### (d.i. n. 3582/11), anche esso invano opposto dal ### con giudizio iscritto al n. rg.22894/11 e definito con sentenza n. 1792/2019; evidenzia che essa appellante con il ricorso monitorio ha chiesto il pagamento dei corrispettivi dovuti dal ### per il servizio di fornitura idropotabile reso a mezzo dell'### ‘ex ###, a decorrere dal I° trimestre 2010 a tutto il ### trimestre 2010, per un totale complessivo di € 1.755.343,73, giusta convenzione di utenza inter partes del 02.08.1996; che il ### ha proposto opposizione, eccependo, tra l'altro, l'intervenuto parziale pagamento delle somme ingiunte, ovvero il pagamento delle somme relative al corrispettivo della fornitura idrica resa in favore degli agglomerati ricadenti nell'ATO 2, e pertanto incontestate, in virtù della delibera commissariale n. 0107 del 23.05.2011 e conseguenti mandati di pagamento n. 126 e n. 127, emessi in pari data, e delibera commissariale n. 0101 del 29. 09.2011; che il Tribunale ha ritenuto provato, con il deposito dei suddetti documenti, il parziale pagamento degli importi ingiunti per una somma complessiva di euro 1.259.397,72; che Tribunale ha erroneamente ritenuto che il ### con il deposito del decreto commissariale n. 107 del 23.05.2011, abbia provato il pagamento in favore di ### dell'importo di € 923.610,21 e che, pertanto, tale importo andava integralmente defalcato dalle somme richieste; che dalla lettura dell'atto deliberativo n. 107 del 23.05.2011, emerge che il ### ha decretato di eseguire in favore di ### il pagamento dell'importo complessivo di € 923.610,21, imputandolo secondo le seguenti causali e: € 849.529,28 per il pagamento del corrispettivo della fornitura idropotabile relativa agli agglomerati ricadenti nell'ATO 2 per i trimestri I, II, III 2010; € 8.960,51 per il pagamento degli oneri di collettamento dei reflui relativi agli agglomerati ricadenti nell'ATO 2 per il medesimo periodo; € 65.120,42 per il pagamento degli oneri di depurazione relativi agli agglomerati ricadenti nell'ATO 2 per il medesimo periodo; che l'importo che va defalcato dalla somma ingiunta è unicamente € 849.529,28, ovvero, l'importo relativo al pagamento dei canoni idrici e non l'importo di € 923.610,21, comprensivo anche dell'importo di € 74.080,93 (€ 65.120,42 + € 8.960,51), relativo al pagamento degli oneri di depurazione e fognatura per l'anno 2010; che ciò emerge anche dalla lettura della causale del mandato n. 127 con il quale è stato disposto il pagamento in favore di ### del citato importo di € 74.080,93 con causale “canoni convenzione fognari del 2003. Liquidazione acconto su 1° 2° e 3° trimestre 2010”; pertanto, il mandato in esame è stato emesso per il pagamento dei canoni di fognatura e depurazion, e tale pagamento discende peraltro da un atto convenzionale inter partes (convenzione del 2003) diverso da quello in virtù del quale ### ha agito in via monitoria per il pagamento del corrispettivo della fornitura idrica (convenzione del 1996); che anche l'atto commissariale n. 0101 del 20.09.2011 conferma che l'importo di € 923.610,21, di cui al decreto commissariale n. 107 del 23.05.2011, è comprensivo di quanto dovuto e corrisposto dal ### ad ### per i canoni di depurazione e fognatura per il medesimo periodo, per un importo di € 74.080,93, importo che non andava defalcato dalla somma ingiunta; in definitiva, le somme effettivamente corrisposte dal ### ad ### - sebbene solo successivamente al deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento e alla notifica del decreto ingiuntivo - sono € 849.529,28 di cui al ### n. 0107 del 23.05.2011 e mandato di pagamento n. 126 emesso in pari data; € 335.787,51 di cui al ### n. 0101 del 29.09.2011, ovvero l'importo complessivo è di € 1.185.316,79 e non di € 1.259.397,72, perché questo è comprensivo di € 74.080,93 versato dal ### ad essa appellante per canoni di depurazione e fognatura giusta mandato di pagamento n. 127 del 23.05.2011. 
Il motivo è fondato. 
Ed invero, come emerge dall'atto deliberativo n. 107 del 23.05.2011, dal mandato di pagamento n. 127 del 23.05.2011 e dal ### n. 0101 del 29.09.2011, tutti prodotti nel giudizio di primo grado, l'importo complessivamente corrisposto dal ### a titolo di pagamento dei canoni idrici, oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo, è pari a € 1.185.316,79 e non a € 1.259.397,72, come statuito invece dal Tribunale; precisamente, non va sottratta dall'importo oggetto di condanna dell'opposto decreto la somma di €. 74.080,93, quale risulta dal mandato n. 127 del 23.05.2011, corrisposta a titolo di pagamento di oneri fognari e di depurazione, come emerge chiaramente dalla causale ivi riportata. La circostanza che trattasi di oneri differenti emerge anche dal richiamo, contenuto nei detti atti, delle convenzioni in virtù delle quali i medesimi oneri sono dovuti, ovvero, la convenzione del 1996 per il pagamento del corrispettivo della fornitura idrica e la convenzione del 2003 per il pagamento dei canoni di fognatura e depurazione. 
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ### è ancora debitore nei confronti di ### S.p.a., della somma di €. 570.026,94 risultante dalla differenza tra l'importo ingiunto e quello versato (€ 1.755.343,73 - 1.185.316,79) e non della minor somma di €. 495.946,01, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza convenzionale di ciascuna fattura insoluta al saldo come ad ### s.p.a. come statuito dall'impugnata sentenza e non oggetto di censura. 
Non ha pregio giuridico la deduzione del ### secondo cui la censura sollevata da ### e su esaminata rappresenta un'eccezione non sollevata in primo grado e, pertanto, inammissibile nel presente, non avendo ### contestato tempestivamente, in forza del disposto di cui art. 115 c.p.c. i “fatti costitutivi” allegati dal medesimo ### ovvero “… il fatto come portato dalla documentazione prodotta …”. E di fatti, come chiarito dalla Suprema Corte, nessuna sorta di "non contestazione" può essere ipotizzata rispetto ai documenti prodotti siccome il principio di non contestazione riguarda le allegazioni e non i documenti prodotti, se non con riguardo alla loro provenienza ed autenticità e tanto meno si può discorrere di "non contestazione" con riguardo alla valenza probatoria dei medesimi documenti, che rappresenta attività riservata al giudice (cfr. Cass. civ., 24 maggio 2016, n. 12748). 
Insomma, con la censura in esame l'odierna appellante contesta la valutazione probatoria dei documenti prodotti dal ### a fondamento dell'eccezione di pagamento, sicché non introduce nessun nuovo “fatto” attinente al thema decidendum come definito in primo grado. 
§ 5. 
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, il ### va condannato al pagamento, in favore di ### S.p.A., dell'importo di euro di €. 570.026,94 - anziché di €. 495.946,01 - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza convenzionale di ciascuna fattura insoluta al saldo. 
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18) e tanto assorbe la censura sollevata con riguardo alla disposta regolamentazione delle spese di lite. 
Al riguardo va rammentato che la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità ( (cfr. Cassazione civile , sez. II , 30/10/2019 , n. 27926 Cassazione civile sez. III, 13/09/2022, n.26922). Come dedotto dalla stessa parte appellante, il ### solo successivamente al deposito da parte di ### del ricorso per ingiunzione di pagamento (16.05.2011) e alla notifica del decreto ingiuntivo n. 4448/11 (28.07.2011), ha effettuato pagamenti in acconto sulle somme ingiunte, versando in data ### l'importo di € 849.529,28 e in data ### l'importo di € 335.787,51 per un totale complessivo di € 1.185.316,79 restando pertanto debitore di ### della somma di € 570.026,94, oggetto di condanna nel presente giudizio. Ebbene, considerato che il ### ha corrisposto, prima della notifica dell'opposto decreto, l'importo € 849.529,28, ovvero, quasi la metà di quello ingiunto, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la compensazione nella misura della metà delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 2 co. c.p.c., mentre il residuo va posto a carico del ### in virtù del principio della soccombenza. La regolamentazione delle spese è disposta in conformità al DM 55/14, come aggiornato con D. M. n. 147/2022 con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase istruttoria tenuto conto dell'attività espletata, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 1.000.000, relativamente al primo grado e secondo lo scaglione relativo alle cause di valore fino ad euro 260.000 relativamente al secondo grado, nel quale risulta compreso il decisum.  P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### S.p.A. con citazione notificata in data ###, avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, condanna il ### per l'area dello sviluppo industriale della ### di ### - A.S.I. ### al pagamento, in favore di ### S.p.A., dell'importo di euro di €. 570.026,94 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza convenzionale di ciascuna fattura insoluta al saldo; b) compresa le spese nella misura di ½ e condanna il ### per l'area dello sviluppo industriale della ### di ### - A.S.I. ### al pagamento del residuo, che liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in € 309,25 per esborsi e in € 11.213,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, distratte in favore dell'avvocato ### e in relazione al grado di appello, in euro € 1.278,00 per esborsi e in € 6.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, distratte in favore dell'avvocato ### Così deciso nella camera di consiglio, in data ###.   ### relatore ### dr. ### dr. ### firmato digitalmente ### redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il ### dr. ###

causa n. 4641/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Cocchiara Alessandro, Mastroianni Paola

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5566/2025 del 10-11-2025

... alla richiesta di riunione dei giudizi, non essendoci connessione soggettiva ed oggettiva, e chiedeva ammettersi prova testimoniale e disporsi c.t.u. volta a quantificare l'indennità da occupazione illegittima dell'immobile ed il danno da mancato godimento. Con ordinanza del 15.7.2014 veniva disposta la riunione al giudizio di quello recante n. 3415/2013 r.g., in cui ### e ### costituendosi, avevano resistito alla pretesa azionata da ### deducendo che il contratto di compravendita dell'unità immobiliare sita in ### alla ###. Alise n. 78 era simulato e che la controdichiarazione era contenuta nel preliminare di vendita contestuale alla sottoscrizione dell'atto di acquisto dell'immobile, ed avevano concluso chiedendo l'accertamento della simulazione assoluta della compravendita, con conseguente declaratoria di nullità contrattuale e, in subordine, l'esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., del preliminare di vendita concluso con ### ove non fosse stato riconosciuto come controdichiarazione. Istruita la causa con le prove orali, disattesa l'istanza di revoca dell'ordinanza che aveva disposto la riunione dei giudizi, precisate le conclusioni, con sentenza n. 1661/2020, pubblicata il (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Napoli sezione terza civile composta da: Dott. ####ssa ### rel. ed est.  all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 878/2021 R.G. promossa da ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F.: ###) in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello - ### - CONTRO ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso dall'Avv.  ### (C.F.: ###) e dall'Avv. ### (C.F.: ###) in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello ### (C.F.: ###) E ### (C.F.: ###), rappresentati e difesi dall'Avv. ### in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello - ### - OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1661/2020 del Tribunale di Nola RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE § 1. Il giudizio di primo grado. 
Con citazione notificata in data ###, ### conveniva ### davanti al Tribunale di Nola, deducendo l'inadempimento degli obblighi assunti con la scrittura privata sottoscritta l'8.4.2011 e notificata il ###, con cui il ### si era impegnato ad acquistare, per sé o per persona da nominare, entro sei mesi, l'immobile sito in ### alla ###. Alise n. 78 - che esso attore aveva acquistato da ### e ### con atto per ### del 6.12.2010, rep. n. 241694, e che era ancora occupato dai venditori - nonché a manlevare esso attore dal pagamento delle rate del mutuo n. 55-###-00 contratto con ### S.p.A., che, non essendo avvenuto, aveva comportato l'iscrizione di esso ### presso la C.A.I. 
Concludeva, pertanto, chiedendo che ### fosse condannato all'esecuzione in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c., degli obblighi assunti con la suddetta scrittura privata nonché al risarcimento dei danni subiti da esso istante, da determinarsi in misura pari alla differenza tra il valore commerciale del bene ed il prezzo pattuito o in via equitativa, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.  ### costituendosi, deduceva che la scrittura privata si inseriva in un più ampio negozio fiduciario che riguardava anche ### e ### Spiegava, al riguardo, che, essendo parte esecutata in un procedimento di espropriazione immobiliare ed avendo necessità di reperire la somma di euro 70.000,00, non potendo accedere al credito bancario, aveva chiesto a ### dipendente dell'esercizio bar “### la Delizia”, gestito da esso deducente, nonché a ### e ### suoi parenti, di aiutarlo; a tal fine, questi ultimi “finsero di vendere la propria abitazione in ### alla ###. 
Alise n. 78 all'attore sig. ### e questi accese un mutuo il cui netto ricavo (e il relativo onere di pagamento) andò a carico del sig. ### Balestra” (v. comparsa di costituzione, pag. 4). 
Assumeva che il negozio fiduciario aveva raggiunto lo scopo, atteso che ### aveva erogato al ### un mutuo ipotecario di euro 84.800,00 finalizzato all'acquisto dell'unità immobiliare suddetta e, all'atto della vendita, il ### aveva versato la somma di euro 70.000,00, a titolo di prezzo, nelle mani del ### che, dal canto suo, aveva versato il ricavo netto ad esso ### Nondimeno, successivamente alla compravendita il ### aveva iniziato ad abusare della sua posizione di fiduciario, in quanto non aveva pagato le rate mensili del mutuo malgrado la provvista messa a sua disposizione da esso ### non aveva osservato gli obblighi inerenti al rapporto di lavoro subordinato ed aveva instaurato nei confronti di ### e ### il giudizio recante n. 3415/2013 r.g., in cui, assumendo di aver acquistato l'appartamento sito in ### alla ###. Alise n. 78 con atto pubblico per ### del 6.12.2010 al prezzo di euro 70.000,00, interamente corrisposto con assegno circolare n. 8950737859 emesso da ### S.p.A. - con cui aveva stipulato un contratto di mutuo ipotecario del valore complessivo di euro 84.800,00 - e di non essere mai entrato in possesso dell'immobile, aveva proposto domanda volta a far accertare l'occupazione sine titulo da parte dei convenuti, con conseguente loro condanna al rilascio nonché al pagamento dell'indennità di occupazione nella misura di euro 500,00 mensili. 
Pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, la riunione dei due giudizi e, nel merito, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata. 
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., nelle relative memorie l'attore contestava sia la ricorrenza del negozio fiduciario, mancando la forma scritta ad substantiam actus, che della vendita simulata, in quanto il contratto concluso con i coniugi ### - ### aveva regolarmente prodotto i suoi effetti, sia obbligatori che reali; si opponeva alla richiesta di riunione dei giudizi, non essendoci connessione soggettiva ed oggettiva, e chiedeva ammettersi prova testimoniale e disporsi c.t.u. volta a quantificare l'indennità da occupazione illegittima dell'immobile ed il danno da mancato godimento. 
Con ordinanza del 15.7.2014 veniva disposta la riunione al giudizio di quello recante n. 3415/2013 r.g., in cui ### e ### costituendosi, avevano resistito alla pretesa azionata da ### deducendo che il contratto di compravendita dell'unità immobiliare sita in ### alla ###. Alise n. 78 era simulato e che la controdichiarazione era contenuta nel preliminare di vendita contestuale alla sottoscrizione dell'atto di acquisto dell'immobile, ed avevano concluso chiedendo l'accertamento della simulazione assoluta della compravendita, con conseguente declaratoria di nullità contrattuale e, in subordine, l'esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., del preliminare di vendita concluso con ### ove non fosse stato riconosciuto come controdichiarazione. 
Istruita la causa con le prove orali, disattesa l'istanza di revoca dell'ordinanza che aveva disposto la riunione dei giudizi, precisate le conclusioni, con sentenza n. 1661/2020, pubblicata il ###, il Tribunale di Nola così decideva: “- Accoglie parzialmente la domanda di ### nei confronti di ### e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento delle rate di mutuo n. 55 - 00 - ### - 00, contratto da ### con ### s.p.a.  - Accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti ### e ### e dichiara la simulazione del contatto di compravendita ### N. 241694, del 06.12.2020, avente ad oggetto l'immobile sito in ### alla via ### n. 78.  - Rigetta ogni ulteriore domanda.  - ### al pagamento delle spese di lite in favore di e ### per complessivi ### 8.455,00 (di cui euro 660,00 per spese ed euro 73795,00 per compensi), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.  - ### al pagamento delle spese di lite in favore di ### nella misura di due terzi dell'importo complessivo di euro 7.795,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge”. 
Il primo giudice, dopo aver ritenuto che mancavano i presupposti per la revoca dell'ordinanza che aveva disposto la riunione dei due giudizi, motivava che la vicenda in essi dedotta aveva carattere unitario, per cui andava previamente esaminata la domanda di rilascio dell'immobile proposta nei confronti dei coniugi ### - ### essendo il contratto di compravendita del 6.12.2010 anteriore rispetto alla scrittura privata dell'8.4.2011. 
Ciò posto, tale domanda andava rigettata, in quanto sia dalle dichiarazioni dello stesso ### che dal contratto preliminare concluso dall'attore con ### e ### al quale doveva attribuirsi valore di controdichiarazione, risultava che le parti non avevano inteso trasferire la proprietà dell'immobile; di conseguenza, il contratto di compravendita era nullo. 
Detto contratto, invero, si inseriva in una più ampia vicenda negoziale finalizzata a consentire al ### l'accesso al credito bancario per l'importo di euro 70.000,00, irrilevante essendo la mancanza di forma scritta del contratto fiduciario. Ebbene, poiché il ### era stato l'effettivo beneficiario della complessa operazione negoziale, avendo ricevuto la somma di euro 70.000,00 proveniente dal mutuo contratto dall'attore, la domanda di esecuzione in forma specifica della scrittura privata dell'8.4.2011 andava accolta limitatamente al pagamento delle rate del mutuo, mentre andava rigettata nella parte relativa al trasferimento dell'immobile, atteso che quest'ultimo apparteneva ai coniugi ### - ### fatto noto a tutti i contraenti. 
La domanda risarcitoria proposta dal ### nei confronti del ### era rimasta sfornita di prova, essendo stati prodotti unicamente i solleciti di pagamento da parte della banca mutuante e non essendo stata documentata l'iscrizione alla C.A.I.
I.e spese di lite seguivano la soccombenza, per cui l'attore era tenuto a rifondere integralmente quelle sostenute da ### e ### e nella misura di due terzi quelle sopportate dal ### stante il parziale accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti. 
§ 2. Il giudizio d'appello. 
Con atto notificato il ### ed iscritto a ruolo l'1.3.2021, ### proponeva appello avverso la suddetta pronuncia, non notificata, affidandolo a tre motivi concernenti: il rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza che aveva disposto la riunione dei giudizi, l'accoglimento della domanda riconvenzionale di simulazione della compravendita spiegata da ### e ### con il conseguente rigetto della domanda di condanna del ### all'esecuzione dell'obbligo di acquisto dell'immobile; la condanna al pagamento delle spese di lite in favore di tutti i convenuti. 
Pertanto, invocando la sussistenza dei presupposti per la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) In via del tutto preliminare, si chiede disporsi la separazione dei giudizi e rimettersi gli stessi innanzi al giudice di primo grado per la trattazione separata. 2) Ancora in via preliminare, si chiede accogliersi la domanda di sospensione di provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi esposti nella relativa istanza. 3) Nel merito, accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 1661/2020 del Tribunale di Nola e, conseguentemente, condannare il #### all'esecuzione dell'obbligo di trasferimento dell'immobile compromesso in acquisto con la scrittura privata dell'8.04.2011. 4) In via gradata, sempre in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello e condannare i ###ri ### e ### in solido, al rilascio dell'appartamento in ### alla A. ### n. 78, previo pagamento dell'indennità di occupazione illegittima, da quantificarsi a mezzo ### dall'inizio dell'occupazione fino al rilascio, e rigettare la domanda riconvenzionale dagli stessi spiegata. 5) ### tutti i convenuti, in solido, al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva ### deducendo la manifesta infondatezza dell'appello, per cui concludeva per il suo rigetto, con condanna di controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. 
Si costituivano ### e ### chiedendo il rigetto dell'appello, siccome infondato in fatto ed in diritto, e la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., nonché al pagamento delle spese processuali del grado, con attribuzione al difensore anticipatario. 
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 7.7.2021, l'appellante rinunciava all'istanza di sospensione della sentenza impugnata e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. 
All'udienza dell'11.6.2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica. 
§ 3. Analisi dei motivi di appello. 
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte relativa al rigetto dell'istanza di revoca della disposta riunione dei giudizi. 
Ha argomentato che difettava la connessione oggettiva, in quanto il giudizio promosso nei confronti di ### era volto all'adempimento della scrittura privata dell'8.4.2011, con subentro nel pagamento delle rate di mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile sito in ### alla ### n. 78, mentre quello introdotto nei confronti di ### e ### mirava al rilascio del bene al fine di reperire, attraverso la sua vendita, la liquidità economica occorrente per ripagare il debito contratto con la banca.  ### ha chiesto, pertanto, in accoglimento del motivo, di disporre la separazione delle cause con loro rimessione al giudice di primo grado per la trattazione separata. 
Il motivo è inammissibile. 
A norma degli artt. 353 e 354 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la rimessione della causa al giudice di primo grado può aver luogo esclusivamente per ragioni di giurisdizione e nei casi di violazione del contraddittorio per effetto di nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, mancata integrazione del contraddittorio o errata estromissione di una parte nonché ove il giudice dell'appello dichiari la nullità della sentenza ex art. 161, comma 2, c.p.c. 
Ebbene, poiché al di fuori dei casi ivi tassativamente previsti non è possibile la rimessione al primo giudice, secondo quanto esplicitato dall'art. 354 c.p.c., la cui disposizione esprime una norma conforme a ### giacché non esiste garanzia costituzionale del doppio grado di giurisdizione di merito (v. Cass. civ., sez. III, 6.9.2007, n. 18691), la doglianza fatta valere dall'appellante è inammissibile siccome mira ad ottenere un effetto vietato dall'ordinamento processuale. 
Peraltro, l'ordinanza del giudice di merito che, nella ipotesi considerata dall'art. 274 c.p.c., provvede sulla istanza di riunione, deve considerarsi atto processuale di carattere meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio, e come tale insuscettibile di costituire motivo di impugnazione (cfr. in tal senso Cass. civ., sez. III, 16.5.2006, n. 11357). 
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui il primo giudice, avendo ritenuto raggiunta la prova della simulazione del contratto di compravendita immobiliare concluso con i coniugi ### - ### ha ritenuto che il ### non dovesse essere condannato all'esecuzione dell'obbligo di acquisto dell'immobile.  ### l'appellante, detta conclusione era erronea siccome muoveva dal presupposto che la domanda da lui proposta nei confronti dei coniugi ### - ### costituisse l'antecedente logico di quella azionata contro il ### in realtà, doveva essere preventivamente analizzata la vicenda contrattuale intercorsa tra esso ### ed il ### in quanto l'azione nei confronti dei coniugi ### - ### era stata proposta soltanto quando, a seguito dell'inadempimento del ### esso ### aveva ritenuto necessario il rilascio dell'unità da parte dei coniugi suddetti al fine di reperire, attraverso la vendita, la liquidità necessaria ad estinguere il debito contratto con la banca. Ebbene, se il primo giudice avesse correttamente individuato la fattispecie da analizzare preventivamente, sarebbe stata rigettata la riconvenzionale proposta dai convenuti ### e ### la quale risultava, altresì, infondata nel merito per mancanza di consapevolezza della causa simulandi da parte di esso ### in quanto i convenuti non avevano fornito alcuna prova in tal senso, mentre ricorrevano elementi oggettivi che deponevano in senso diametralmente opposto rispetto a quello valutato. 
Il motivo è inammissibile, a norma dell'art. 342 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. Invero, esso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si fonda sul collegamento negoziale, di tipo funzionale, tra il contratto di compravendita concluso dal ### con i coniugi ### - ### in data ### e la scrittura privata sottoscritta dal ### e dal ### l'8.4.2011; del resto, detto collegamento risulta dalla stessa scrittura privata, la quale nella premessa, sub 1), ha richiamato l'atto di acquisto dell'immobile da parte del ### per ### rep. n. 241694, come sua “parte integrante e sostanziale”, con conseguente allegazione.  ### avrebbe dovuto motivatamente e specificamente confutare detto collegamento funzionale; per converso, egli si è limitato a dedurre l'erroneità della conclusione cui è pervenuto il primo giudice in base alla successione cronologica dei giudizi successivamente riuniti, elemento, questo, privo del carattere di decisività a fronte dell'evidente collegamento negoziale, che imponeva la disamina della vicenda a partire dell'atto di compravendita. 
Con il terzo motivo, l'appellante ha attinto il capo della sentenza relativo alle spese di lite, assumendo che erano incomprensibili le ragioni per cui il giudice di prime cure, pur riconoscendo l'inadempimento del ### rispetto alla scrittura privata dell'8.4.2011, aveva ritenuto comunque “di “premiarlo” attraverso il riconoscimento dei due terzi delle spese di causa, quasi come se fosse stato ingiustamente convenuto in giudizio” , così come appariva “ingiusta e sproporzionata la condanna alle spese in favore dei convenuti ### e Sena”, in quanto esso ### era stato costretto a ricorrere al Tribunale al fine di ottenere giustizia. 
Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, i convenuti dovevano essere condannati alla refusione delle spese del doppio grado in favore dell'attore; in subordine, le spese dovevano essere, quanto meno, compensate. 
Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza di primo grado che ha statuito sulle spese processuali, ponendole a carico del ### richiamando il principio della soccombenza, totale nei confronti dei convenuti ### e ### e parziale nei confronti del ### Peraltro, l'appellante non ha nemmeno specificamente argomentato l'asserita sproporzione delle spese liquidate a favore dei primi, non avendo dedotto, come era suo onere, l'eccedenza rispetto ai parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per ciascuna fase processuale del corrispondente scaglione di riferimento, né ha confutato motivatamente l'incongruità della misura dei due terzi con cui il primo giudice ha ritenuto di doverlo condannare al pagamento delle spese processuali in favore del ### non avendo argomentato che avrebbero dovuto essere compensate in misura maggiore in relazione alla rilevante incidenza dell'obbligo accertato come inadempiuto. 
§ 4. Le spese di lite. 
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c. e la relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, tranne che per la fase istruttoria, per la quale si reputano congrui i parametri minimi atteso che l'udienza ex art. 350 cp.c. del 7.7.2021 si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni. 
Va disposta la distrazione a favore dei difensori degli appellati, che ne hanno fatto richiesta. 
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di Napoli - ### civile - nella composizione collegiale in epigrafe, definitivamente pronunziando, così decide: a) dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1661/2020; b) condanna ### al pagamento delle spese di lite liquidate, per ciascuna difesa, in euro 12.154,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. ### e dell'Avv. ### di quelle spettanti a ### e a favore dell'Avv. ### di quelle spettanti a ### e ### c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ### dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello. 
Napoli, 5.11.2025 ### rel. ed est. ###ssa ###

causa n. 878/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Cataldi Giulio, Casaregola Maria

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 32690/2024 del 16-12-2024

... che questa debba ritenersi in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate (tra le tante: Cass., Sez. 6^ - 5, 3 luglio 2019, n. 17897; Cass., Sez. 6^-3, 11 giugno 2021, n. 16608; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2021, 18357; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2022, n. 18082; Cass., 5^, 4 dicembre 2023 , n. ###; Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2024, nn. 22596 e 22597); 5.3 ad ogni modo, una volta escluso che l'esercizio effettivo delle attività assi stenziali e sani tarie dovesse essere espressamente contestato al contribuente, non si può coerentemente ritenere che l'ente impositore avesse emendato o in tegrato in corso di causa la motivazione dell'avviso di accertamento; p er orientamen to costante di questa Corte, infatti, non è con sentito all'amministrazione finanziaria di sopperire con integrazioni in sede proc essuale alle lacu ne dell'atto impositivo per di fetto di motivazione (tra le ta nte: Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6^, 21 maggio 2018, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, 25450; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2019, n. 14185; Cass., 5^, 18 febbraio 2020, n. 4070; Cass., Sez. 6^-5, 13 dicembre 2021, n. ###; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8361; (leggi tutto)...

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### ORDINANZA sui ricorsi iscritti al n. 22495/2023 R.G., proposti, rispettivamente, DA il Comune di Mel egnano ###, in persona del ### pro tempore, r appresentato e difeso dall' Avv. ### con studio in ####, e dall'Avv. ### con studio in ### ove elettivamente d omiciliato, giusta procura in all egato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO la “### - ONLUS”, ente iscritto nel registro delle persone giuridiche della ### col n. 138, con sede ###persona del presidente del consiglio di amministrazione pro temp ore, ra ppresentata e difesa dall'Avv. ### con studio in ### e dall'Avv.  ### . ### con studio in ### elettivamente domiciliata presso l'Avv.  ### . ### con studio in ### giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; ######## CONTRORICORRENTE E DA la “### - ONLUS”, ente iscritto nel registro delle persone giuridiche della ### col n. 138, con sede ###persona del presidente del consiglio di amministrazione pro temp ore, ra ppresentata e difesa dall'Avv. ### con studio in ### e dall'Avv.  ### . ### con studio in ### elettivamente domiciliata presso l'Avv.  ### . ### con studio in ### giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO il Comune di Mel egnano ###, in persona del ### pro tempore, r appresentato e difeso dall' Avv.  ### o ### con studio in ####, e dall'Avv. ### con studio in ### ove elettivamente d omiciliato, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### il 3 aprile 2023 , 1198/09/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 settembre 2024 dal Dott. ####: 1. il Comune di Mel egnano ###, prima, e la “### - ONLUS”, poi, hanno proposto separati ricorsi per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della ### il 3 aprile 2023, n. 3 1198/09/2023, la quale, in controversia sull'impugnazione di avviso di accerta mento per l' omesso versamento dell'IMU relativa all'anno 2014, per importo complessivo di € 129.613,00, in relazione ad immobili ubicati in #### e destinati all'esercizio di una pluralità di attività assistenziali, sanitarie e soci o-sanitarie in regime di convenzione con la ### (tra le quali, in particolare, la gestione di una R.S.A. e di un C.D.I. per anziani), di cui la “### - ONLUS” è proprietar ia, ha parzialmente accolto l'appello proposto dal Comune di #### nei confronti della “### - ONLUS” avverso la sentenza depositata dalla ### tributaria provinciale di ### il 22 lu glio 2021, n. 3261/19/2021 , con compensazione de lle spese giudiziali; 2. la ### tributaria regi onale ha parzialmente riformato la decisione di pr ime cure - che a veva accolto il ricorso originario - nel senso di confermare l'atto impositivo «limitatamente agli immobili adib iti a R.S.A., a C. D.I e alle attività pacificamente commerciali (ristorazione, parrucchiere, lavanderia, rive ndita giornali, bar) con co rrispondente riduzione delle sanzioni e degli interessi», annullandolo per il resto; 3. sia il Comune di #### che la “### - ONLUS” hanno resistito con controricorso al ricorso avversario; 4. la “### - ONLUS” ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..  ###: 1. il ricorso del Comune di #### è affidato a tre motivi; 4 1.1 co n il primo moti vo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, c omma 1, lett. i, del d. lgs. 30 novembre 1992, n. 504, e 91-bis del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.  proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'esenzione potesse spettare «con riferimento agli immobili adibiti allo svolgimento delle quattro attività psichiatriche ges tite dalla ### che “opera in regime di convenzione con il ### sanitario universale, con copertura integrale dei costi ad opera della ### e con erogazione del servizio sanitario psichiatrico senza alcun costo a carico degli utenti”», laddove « ai fabbricati posseduti da enti no profit, nei quali si svolga attività sanitaria, non si applica l'agevolazione solo perché accreditati o convenzionati con una struttura pubblica, né a tal fine rileva la destinazione degli ut ili, eventualmente ricavati, a l perseguiment o di fini sociali o religiosi, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell'attività»; 1.2 con il sec ondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, co d. proc. civ., per ess ere stato erroneamente ritenuto dal giud ice di secondo grado che la contribuente avesse assolto l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'esenzione, con riferimento agli immobili adibiti allo svolgi mento delle attività psichiatriche, non avendo «tenuto conto della dichiarazione dei redditi della contribuente (prodotta dal ### ne) relativa all'anno di imposta 2014 dalla quale risultava che il totale delle operazioni attive ammontava ad € 17.228.547 a fronte di € 4.270.218 di 5 operazioni passive, con evidente scos tamento anche ai fini fiscali tra corrispettivi e costi (pagg. 6-7 dell'atto di appello e all. 1 alle co ntrodeduzioni di prim o grado)» ed avendo, al contempo, «travisato gli elementari principi in tema dell'onere della prova. Incombeva, infatti, alla ### onlus provare l'esistenza in concreto dei requisiti dell'esenzione, fornendo la prova (onere neanche in parte assolto) che l'attività cui l'im mobile è destinato non si svolgesse con le modalità di un'attività commerciale»; 1.3 co n il terzo motivo, si denuncia omesso e same di fatti controversi e decisivi della causa, in relazio ne all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. , per non essere stata esaminata dal giudice di secondo grado «la produzi one documentale del ### (dichi arazione dei redditi della contribuente anno in ordine al punto controverso relativo allo svolgimento delle attività psich iatriche con modalità no n commerciali, quale requisito og gettivo per l'esenzione dal tributo», laddove: «### della dichiarazione dei redditi della ### relativa all'an no di impos ta in contestazione, avrebbe consentito al Giudice di secondo grado di accertare lo svolgimento, con modalità commerciale, delle attività svolte nell'immobile oggetto di controversia»; 2. il ricorso della “### - ONLUS” è affidato a cinque motivi; 2.1 co n il primo moti vo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., anche in riferimento all'art. 324 cod. proc. civ. ed agli artt. 111 e 24 Cost., nonché ai principi in tema di elementi costitutivi della “cosa giudicata”, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stata considerata dal giudic e di secondo grado «l'eccezione della ### 6 ### relativa alla formazione ed all'estensione del giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di I grado in relazione al medesimo rapporto giurid ico ed alle stesse questioni di fatto e di diritto dedotte in secondo gra do di giudizio» (con riguardo alla sentenza depositata dalla ### tributaria provinciale di ### il 30 settembre 2019, n. 3936 /19/2019), deducendo, alt resì la formazione medio tempore di un nuovo giudicato esterno dopo il deposito della sentenza impugnata «tra le stesse parti, in riferimento ai medesimi immobili e med esime questioni di fatto e dir itto» (con riguardo alla sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di ### il 21 ottobre 2022, 2856/05/2022); 2.2 con il secondo motivo, si denunciano, al contempo, nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 novembre 1992, 504, come modificato dall'art. 91-bis, comma 1, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, nonché dell'art. 91-bis, comma 3, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, con vertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, come modificato dall'art. 9, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012, 174, co nvertito, con modificazioni, dalla leg ge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'art. 9, comma 6-ter, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 212, degli artt. 1, comma 1, lett. p, 3 e 4, comma 2, lett. a, d el d.m. 19 novembre 2012, n. 200, nonché per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 6, del d.lgs.  30 novembre 1992, n. 502, dell'art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del d.P.C.M. 29 novembre 2001, dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 27, comma 1, lett. e, n. 1, della legge reg. 7 ### 30 dicembre 2009, n. 33, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c od. proc . civ., per ess ere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'esenzione riguardasse «solo l'immobile adibi to ai quattro servizi sanitari e sociosanitari psichiatrici (### di ###, in quanto resi in gratuità, senza alcun costo a carico degli utenti, e non anche gli im mobili adib iti a RSA e CDI (### e padiglione ###, e ciò poiché - a suo dire - la Fonda zione, “oltre al contributo sanitario a carico dell a ### applica all'utenza una retta alberghiera giornaliera”, “offrendo servizi alberghieri per anzian i con modalità concorrenziali, così collocandosi al di fuori della ipotesi di esenzione ### sussistente allorché l'utenza fruisce del servizio a titolo gratuito o fornendo un contributo minimo"»; peraltro: «Riguardo all'i mmobile adibito ai servizi psich iatrici, la conclusione del Giudice di appello è corretta, tenendo conto che sono rispettati i requisiti dell'art. 4, c. 2, lett. a), compresa la gr atuità in favore dell 'utenza. Si ricorda che, essendo servizio svolto ne ll'ambito del ### sanitario pubblico fondato sui principi di copertura universale del servizio e di solidarietà, la gratuità è verso gli utenti, essendo irrilevante la percezione delle tariffe regionali che non sono corrispettivi ma contributi pubblici previsti in entità eguale e predeterminata per tutti gli enti erogatori accreditati, sia pubblici che privati, inseriti nel ### sanitario regionale, per garantire l'erogazione gratuita e la copertura universale del servizio»; tuttavia: «I giudici di appell o hanno violato la predetta normativa sotto due profili: a) ritenendo sussistente una “retta alberghiera giornaliera”, ossia un prezzo per i servizi alberghieri svolti con modalità concorrenziali; b) ritenendo che tale retta possa non rilevare ai fini dell'esenzione ### solo se 8 costituisce un “contributo minimo”», non tenendo conto che «l'ordinamento del ### sanitario pubblico prevede anche la co mpartecipazione ai costi da parte dell'ut enza: di tal e compartecipazione tiene espressamente conto anche l'art. 4, c. 2, lett. a) del D.M. n. 200/2012, che pone, sì, il requisito della gratuità, ma avendo cura di far espressamente “salvo eventuali im porti di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale”. Il riferimento or dinamentale per la sussistenza di una compartecipazione alla spesa in ambito sociosanitario (ciò che viene chiamata “retta”) e per la verifica della relativa entità sono i ### di ### (###, previsti dall'art. 1, comma 6, del D.lgs . n. 502/1992 e disciplin ati dal ### 29/11/2001, ### 1, par. ###, confermato ed esplicitamente richiamato dall'art. 54, c. 2, della legge n. 289/2002. Anche il legislatore regionale lombardo, all'art. 5, c. 3, e 27, c. 1, lett.  e), n. 1 della L.r. n. 33/2009 ha confermato che l'accesso alle unità d'offerta sociosanitarie prevede la co mpartecipazione dell'utente, rinviando poi ai #### di cui al ### 29/11/2001, #### (“###-Sanitaria”), si prevede la compartecipazione a carico dell'utenza, rispetto alla quale non si prescrive che sia “simbolica” ma se ne prevede l'entità in percentuale ai costi complessivi: si fissano infatti le percentuali di contribuzione pu bblica e quella lasciata alla compartecipazione dell'utenza (per le RSA e i CDI al 50%; per le prestazioni sociosanitarie psichiatriche il contributo pubblico è al 100%, salvo la residenzialità a bassa intensità assistenziale per la quale il contributo pubblico è al 60%)»; 2.3 co n il terzo motivo, si denuncia omesso e same di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. 9 civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le rette gravanti sugli utenti costituissero un corrispettivo per i servizi alberghieri, «senza avvedersi che tale condizione è normativamente prevista per le sole attività sanitarie e sociosanitarie non accreditate e convenzionate con il ### pubblico, mentre per quelle accreditate e contrattualizzate l'entità della frazione di costo po sta in compartecipazione è definita dai ### con criterio percentuale (50% per le RSA e ###»; in ogni caso, « anche nella ipotesi in cui [il giudice di secondo grado] ritenesse di estendere il suddetto requisito (“contributo minimo, pari ad una frazione del costo”) anche alle attività accreditate e contrattualizzate con il ### pubblico, la sentenza dovrebbe ugualmente essere cassata per avere i ### di secondo grado omesso di consid erare fatti decisivi per il giudizio, la cui corretta valutazione li avrebbe indotti ad accertare la spettanza dell'esenzione: 1. la circostanza che le re tte d i compartecipazione della RSA e del ### come detto, si pongono al di sotto del 50% delle remunerazioni complessive e dei costi (ricorso introduttivo, pagg. 26-27; controdeduzioni in appello, pag. 26; estratto nota integrativa, doc. 36 in I grado e bilancio 2014 per centri di attività, doc. 35 in I° grado); 2. la circostanza che le rette di compartecipazione sono le più basse di quelle praticate da altre eguali strutture accreditate della zona, così determinate per i fini solidaristici perseguiti (ricorso introduttivo, pagg. 27-28; controdeduzioni in appello, pag. 26- 27; prospetto rette RSA e CDI zona ### doc. 37 in I grado, e prospetto rette RSA 2020, doc. 41 in I° grado); 3. la circostanza che le rette non sono preordinate a conseguire utili, generando perdite (ricorso in troduttivo, pag. 26; controdeduzioni in appello, pag. 25 e 26; bilancio 2014 per 10 centri di attività, doc. 35 in I° grado) 4. la circostanza, che, ove vi fossero ut ili, q uesti verre bbero obbligatoriamente reinvestiti nell'attività (ricorso intro duttivo, pag. 28; controdeduzioni, pag. 27-28; Statuto, doc. 2 in I° grado); 5.  la circostanza che anche i servizi di ### e del ### dell a RSA sono resi gratuitamen te agli utenti, in quanto la degenza è in tegralmente a carico dell a ### (ricorso introduttivo, pagg. 26 e 27, dov e si chiarisce che le rette sono chieste solo il [recte: per] la RSA e il ### contro deduzioni in appello, pag. 29: memoria illustrativa in appello, pag. 5; All. E alla Carta dei servizi 2014, doc, 7 in I° grado)»; 2.4 co n il quarto motivo, si denuncia nu llità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., anche con riferimento all'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente affermato dal giudice di secondo grado che, «“con riferimento alla parte di immobili non adibita ad attivit à istituzionali ma allo svolgimento di attività certamente commerciali quali i servizi di ristorazione, parrucchiere, pedicure, lavanderia, rivendita di giornali e bar (…)”», re cependo una contestazione mai sollevata dall'ente impositore nella motivazione dell'avviso di accertamento, che è stata così tardivamente integrata in sede giudiziale, laddove «l'unica contestazione mossa dal ### di ### con l'atto di accerta mento originariamente notificato alla ### risiede nel disconoscimento dell'esenzione la cui applicazione sarebbe da negarsi ove non sia provata la “non commercialità” dell'attività, ossia, secondo il ### “che i proventi percepiti per il servizio non siano correlati ai costi ma abbiano natura meramente simbolica”», mentre: « ### in 11 sede ###primo grado (cfr. p. 6), e quindi tardivamente, il ### ha integrato tali origi narie contestazioni, affermando che: “la ### tra l'altro, utilizza gli immobili per attività diverse da quella istituzionale. 
In particolar e, gli spazi vengono ut ilizzati per servizi di ristorazione, parrucchiere, pedicure, lavanderia, giornali e bar. 
Del resto, non ha mai dimostrato l'esistenza in concreto dei requisiti per ottenere l'esenzi one, vale a dire la prova che l'attività viene svolta con modalità non commerciali. Prova che è a carico del contribuente. ### ha ut ilizzato un'unica partita Iva per le varie attività. Per il 2014, anno d'imposta che ha formato oggetto di accertamento, il “totale delle operazioni attive” ammontava ad € 17.228.547 a fronte di € 4.270.218 di operazioni passive, con evidente scostamento anche ai fini fiscali tra corrispettivi e costi, come comprovato dalla dichiarazione dei redditi 2014, che si allega in copia”»; 2.5 co n il quinto motivo, si denu ncia nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del l'art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, del d.P.R. 14 gennaio 1997, del le deliberazioni adottat e dalla ### il 14 dicembre 2001, n. 7435, ed il 22 marzo 2002, n. 8494, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.  civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudic e di secondo grado che «che la parte degli immobili adibita a servizi di risto razione, parrucchiere, pedicure, lavanderia, rivendita giornali e bar sia da assoggettarsi a IMU perché si tratterebbero non di attività istituzionali ma (addirittur a) di “attività certamente commerciali”», laddove: «Non si tratta di servizi esterni ed estranei all'attività sociosanitaria ma pacificamente di ser vizi connaturati alla natura residenziale del servizio sociosanitario di RSA e ### non conoscendosi «ospedali in 12 cui si ritenga che il posto letto e la ristorazione dei degenti sia### degli optional, anzi separate attività commerciali: lo stesso vale per le RSA e il ### ancora, che la contribuente abbia omesso l a denuncia dell'utili zzazione mista degli immobili, al fine di escl udere l'esenzione per la quota corrispondente alla superficie destinata ad attività commerciali, laddove: «### è il rilievo del Giudice di appello relativo alla non presentazione dell a dichiarazione, che peraltro ha effetto solo ricog nitivo, dato che la presenza di eventuali attività commerciali è oggetto di accertamento giudiziale: è l'accertamento sostanziale del giudice, e non dati formali dichiarativi, a determinare se vi sono o no attività commerciali svolte in immobile adibito ad attività esenti, concludendo, se vi sono, per la debenza dell'IMU solo per la parte occupata dall'attività commerciale»; 3. preliminarmente, si ril eva che il prin cipio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e, perciò, nel caso di ricorso per cassazi one, con l'atto co ntenente il controricorso; t uttavia, quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto degli artt.  370 e 371 co d. proc. civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi (Cass., Sez. 5^, 16 luglio 2014, n. 16221; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2016, n. 27301; Cass., Sez. 5^, 6 aprile 2020, n. 13 7695; Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2021, n. 13090; Cass., 3^, 23 novembre 2021, n. ###; Cass., Sez. 5^, 4 gennaio 2022, n. 126; Cass., Sez. 5^, 3 maggio 2022, n. 13835; Cass., Sez. Lav., 26 gennaio 2023, n. 2393; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9446); 3.1 ne consegue che, secondo la sequenza cronologica delle notifiche, il ricorso proposto dal ### di #### (notificato il 2 novembre 2023) deve qualificarsi come “ricorso principale”, ment re il ricorso propos to dalla “### - ONLUS” (notificato il 3 novembre 2023) deve qualificarsi come “ricorso incidentale”; 4. ad ogni buon conto, si deve scrutinare con precedenza il primo motivo del ricorso incidentale, che ha carattere pregiudiziale rispetto al ricorso princip ale, riguardando l'eccezione di giudicato esterno con rig uardo a decisioni di giudici tributari (con esito favo revol e alla contribuente) in procedimenti celebrati tra le medesime parti (in particolare, alla sen tenza depositata dalla ### issione tributaria provinciale di ### il 30 settembre 2019, n. 3936/19/2019, ed alla sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di ### il 21 ottobre 2022, n. 2856/05/2022) in relazione ad altre annate (2013 e 2015) del medesimo tributo (###; 4.1 il suddetto motivo è infondato; 4.2 va premesso che la ricorrente ha integralmente trascritto in ricorso (rispettivamente, alle pagine 13, 18 e 19) il testo letterale delle predette sentenze e ed ha specifica mente indicato gli atti difensivi contenenti la form ulazione (o la riproposizione) dell'exceptio iudicati nei giudizi di merito; inoltre, non vi è c ontestazione tra le parti sul passaggio in giudicato delle predette sentenze, b enché una soltanto sia 14 munita della certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.; pertanto, può richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la pa rte che eccepis ce il passagg io in giudicato di una sentenza ha l'oner e di fornirne la prova mediante produzione della stessa, muni ta del la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. cod. proc. civ., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno (tra le tante: (Cass., Sez. 6^-1, 1 marzo 2018, n. 4803; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2021, n. 40150; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2022, n. 7740 ; Cass., Sez. 5^, 6 giugn o 2022, n. 1800 1; Cass., Sez. 3^, 28 dicembre 2023, n. ###; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2024, n. 12139); 4.3 ciò detto, per co stante orientamento di qu esta Corte, l'efficacia espansiva del giudicato esterno, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva d ell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comun que variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva), e non anche rispetto agl i elementi cos titutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qu alificazioni giuridiche preliminari all 'applicazione di un a specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2011, n. 20029; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2014, 15 n. 1837; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2018, n. 24293; Cass., 5^, 22 marzo 2019, n. 8138; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^, 22 novembre 2021, n. ###; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, n. ###; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2022, n. ###; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2023, 28527; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2864); inoltre, il giudicato in materia tributaria fa stato soltanto in relazione a quei fatti che, per legge, hanno eff icacia tend enzialme nte permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comp rende più periodi d'imposta o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2018, ###; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7417; Cass., 5^, 18 dicembre 2020, n. 29079; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8407; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2022, n. ###; Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2023, n. 6273; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2864; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2024, 13462); dunque, il giudicato esterno incentra la sua potenziale capacità espansiva in funzione regolamentare solo su quegli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile sulla disciplina degli altri elementi della fattispecie esaminata, con la conseguenza che la sentenza che risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto non può precludere l'esame del merito delle controversie che atteng ono all a medesima questione, riferita ad annualità di imposta diverse; ciò in quanto solo l' accerta mento su questioni di fatto e di diritto definito con sentenza passata in giudicato può precludere il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (in 16 materia di ### Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. ###); 4.4 nella specie, il giu dicato esterno è stato invo cato dal contribuente con particolare riguardo alla sussistenza del requisito oggettivo - vale a dire il carattere non commerciale delle attività svolte - per i l riconoscimento dell 'esenzione; tuttavia, è evidente che trattasi di condotte destinate a rinnovarsi anno per anno con peculiari modalità e condizioni, che, quindi, devono essere accertate e valutate dal giudice di merito per ciascun anno di riferimento, non potendo essere ultrattivamente vincolanti gli accertamen ti relativi ad anni precedenti; 5. per il resto, il ricorso principale ed i restanti motivi del ricorso incidentale possono essere congiuntament e scrutinati per la comune attinenza (sotto distinti e contrappos ti profili) ai requisiti necessari per il riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 novembre 1992, 504; 5.1 ora, è pacifico che l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l'### deve ritenersi adempiuto tutte le v olte in cui il contribuent e sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestar e l'an e il quantum dell'imposta; in particolare, il requisito moti vazionale esige, oltre all a puntualizzazione degli estremi so ggettivi ed ogg ettivi della posizione creditor ia dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenzios a, restando, poi, affidate al giudizio di imp ugnazione dell'atto le questioni 17 riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017 , n. 26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. ###; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501); né detto onere di motivazione comporta l'obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dal la legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, nn. ### e ###; Cass., Sez. 5^, 5 agosto 2024, n. 22031); 5.2 ne discende che l'atto impositivo, co n la contestazione dell'omesso o pa rziale versamento del tributo per l' anno di riferimento, contiene un implicito rigetto della pretesa esenzione, dovendo escludersi a monte la stessa configurabilità di un'ultra-petizione; infatti, per costant e orientamento di questa Corte, il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degl i elementi obiett ivi di identi ficazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non co mpreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti, sicché non incorre nel vizio di ultra-petizione il giudice che esamini 18 una questione (anche se non espressamente formulata), tutte le volte che questa debba ritenersi in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate (tra le tante: Cass., Sez. 6^ - 5, 3 luglio 2019, n. 17897; Cass., Sez. 6^-3, 11 giugno 2021, n. 16608; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2021, 18357; Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2022, n. 18082; Cass., 5^, 4 dicembre 2023 , n. ###; Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2024, nn. 22596 e 22597); 5.3 ad ogni modo, una volta escluso che l'esercizio effettivo delle attività assi stenziali e sani tarie dovesse essere espressamente contestato al contribuente, non si può coerentemente ritenere che l'ente impositore avesse emendato o in tegrato in corso di causa la motivazione dell'avviso di accertamento; p er orientamen to costante di questa Corte, infatti, non è con sentito all'amministrazione finanziaria di sopperire con integrazioni in sede proc essuale alle lacu ne dell'atto impositivo per di fetto di motivazione (tra le ta nte: Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2018, n. 2382; Cass., Sez. 6^, 21 maggio 2018, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, 25450; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2019, n. 14185; Cass., 5^, 18 febbraio 2020, n. 4070; Cass., Sez. 6^-5, 13 dicembre 2021, n. ###; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8361; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2022, n. 29996; Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2023, n. 26194; Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, n. 4339); difatti, è regola fondamentale del diritto tributario quella secondo cui le ragioni poste a base dell'atto impositivo definiscono i confini del giudizio tributario, che (anche se con sue specifich e caratteristiche) è, pur sempre, un giudi zio d'impugnazione di un atto, sicché l' ufficio finanziario , restandone le contestazioni adducibili in sede contenziosa circoscritte dalla motivazione dell'avviso di accertamento, non 19 può porre a base della propria pretesa ragioni diverse da quelle definite dalla motivazione suddetta (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11466; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2021, n. 26892; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8361; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2022, 29996; Cass., Sez. 5^, 8 settembre 2023, n. 26194; Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, n. 43 39); in altre parole, la motivazione dell'atto impugnato, ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni prop onibili dall'amministra zione finanziaria nel successivo giudi zio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributar ia, al fine di approntare un a idonea difesa (Cass., Sez. 5^, 6 giugno 2018, n. 14570; Cass., Sez. 5^, 5 ottobre 2021, n. 26892); 5.4 per cui, l' ufficio accertator e non può modificare e/o integrare il presupposto della propria pretesa originariamente contenuta nell'accertamento, poiché è solo tale motivazione che delimita i confini della lite (Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2016, n. 6103; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2018, n. 2382; Cass., 6^-5, 11 luglio 2018, n. 18222; Cass., Sez. 6^-5, 21 settembre 2021, n. 25529; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, 8361; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2022, n. 29996; Cass., 5^, 8 settembre 2023, n. 26194; Cass., Sez. 5^, 19 febbraio 2024, n. 4339), atteso che le ragioni poste a base di un atto impositivo non possono essere oggetto di modi fica e/o di integrazione durante la fase contenziosa, in quanto la difesa del ricorrente si co ncentra su quanto illustrato nella motivazione; 5.5 nella specie, quindi, la censura di una postuma integrazione in sede processuale della motivazione dell'atto impositivo non coglie nel segno, giacc hé l'addebito dello svolgimento in 20 concreto di attività ti picamente ed intrin secamente commerciali («quali i servizi di ristorazione, parrucchiere, pedicure, lavanderia, rivendita giornali e bar»), a prescindere dall'irrilevanza dell'“accessorietà” e della “ connessione” alla residenzialità degli utenti dei servizi assistenziali e sanitari, era implicitamente insito nella contestazione del mancato versamento dell'imposta per l'anno di riferimento; 5.6 secondo il costante orientamento di questa Corte (vedansi, in motivazione: Cass., Sez. 5^, 27 giugno 2019, n. 17256; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2020, n. 6795; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28578; Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2021, 9211; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9967; Cass., 6^-5, 25 maggio 2021, nn. 14316 e 14317; Cass., Sez. 6^-5, 13 maggio 2022, n. 15364; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2023, n. 4579; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2023, nn. 4872, 4946 e 4952; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17142; Cass., 5^, 12 marzo 2024, n. 6501), l'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992 , n. 504, nel testo vigente dall'1 gennaio 2003 al 3 ottobre 2005, disponeva l'esenzione dall'ICI per «gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assis tenziali, previdenzi ali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive»; 5.7 tale disposizione è stata, in seguito, integrata e modificata dall'art. 7, comma 2-bis, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, 281, che ha esteso l'esenzi one alle attività indicate dalla medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse; un'ulteriore mo difica è, poi, 21 intervenuta con l'art. 39 del d.l. 4 lu glio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, 248, che, sostituendo il comma 2-bis del citato art. 7 del d.l.  30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, ha stabilito che l'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera «che no n abbiano esc lusivamente natura commerciale»; 5.8 occorre precisare, inoltre, che le condizioni dell'esenzione sono cumulative, nel senso che è richiesta la coesistenza, sia del requisito soggettivo riguardante la natura non commerciale dell'ente, sia del requisito oggettivo in forza del quale l'attività svolta nell'immobile deve rientrare tra quelle previste dall'art.  7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; deve trattarsi, in particolare, di immobili destinati direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di determinate attività; 5.9 dunque, l'esenzione è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lett. c, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui acc ertamento deve e ssere operato in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale (Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2012, 4502; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2015, n. 14226; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2016, n. 13966, 13967, 13969, 13970 e 13971; Cass., 22 Sez. 5^, 30 maggio 2017, n. 13574; Cass., Sez. 6^ -5, 3 giugno 2018, n. 15564; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2019, nn.  10123 e 10124; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. ###; Cass., Sez. 5^, 15 dicembre 2020, n. 28578; Cass., Sez. 5^, 10 febbraio 2021, nn. 3244, 2345, 3248 e 3249; Cass., 5^, 9 giugno 2021, n. 16262; Cass., Sez. 5^, 14 settembre 2021, n. 24655 e 24644; Cass., Sez. 5^, 7 novembre 2022, nn. ### e ###; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, nn.  ### e ###; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2023, n. 4915 e 4917; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17108; Cass., 5^, 12 marzo 2024, n. 6501); 5.10 sul diverso versante della compatibilità della norma in esame con il diritto dell'### da tempo si è affermato un orientamento di legittimità secondo cui, dovendo tenersi c onto della decisione adottata dal la ### issione ### del 19 dicembre 2012, l'esenzione prevista in favore degli enti non co mmercial i dall' art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa dell'### solo qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non econo mica nei termini sopra precisati: cioè, quando l'attività sia svolta a titolo gratuito ovver o dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (Cass., Sez. 5^, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, 10288; Cass., Sez. 6^, 10 settembre 2020, n. 18831; Cass., Se. 5^, 11 febbraio 2021, nn. 3443, 3444 e 3446; Cass., 6^-5, 13 maggio 2022, n. 15364; Cass., Sez. 5^, 25 settembre 2022, n. ###; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2023, n. 4579; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501); 5.11 sul punto, questa Corte ha verificato se l'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in tema di 23 esenzione da ### nelle sue diverse formulazioni succedutesi nel tempo, concret izzasse una forma di aiuto di Stato in violazione del diritto dell'### in particolare co n l'art. 107, paragrafo 1, del ### secondo il quale: «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra ### membri, gli aiuti concessi dagli ### ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsin o o minaccino di falsare la concorrenza»; 5.12 è stato, poi, precisato che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato; l a fi nalità sociale dell'attività svolta non è, dunque, di per sé sufficiente ad escluderne la classificazione in termini di atti vità economica; p er escludere la natura economica dell'attività è necessario che essa sia svolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico; 5.13 né può tenersi conto della circolare emanata dal Ministero dell'### e delle ### il 26 gennaio 2009, n. 2/F, nella parte esplicativa dei criteri utili per stabilire quando le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, debbano essere consi derate di natura «non esclusivamente commerciale»; 5.14 la ### issione ### ha riten uto, infatti, che l'applicazione dei criteri di cui alla citata circolare non vale ad escludere la natura economica delle attività interessate ed ha concluso nel senso che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, costituisce aiuto di Stato (in quella ipotesi, tuttavia, non è stato ritenuto possibile ordinare il recupero delle somme); 5.15 tale ultimo aspetto è stato affrontato e ris olto dalla sentenza depositata dalla Corte di Gi ustizia dell'### 24 ### il 6 novembre 2018, cause riunite C-622/16 P - C- 623/16 P, C-624/16, ### S.r.l.  vs. ### ed altri, con la quale è stato chiarito che l'ordine di recupero di un aiuto illegale è la logica e normale conseguenza dell'accertamento della sua illegalità e che diversamente si farebbero perdura re gli effetti anticoncorrenziali della misura; i n qu esto senso è stato precisato che le decisioni della ### volte ad autorizzare o vietare un regime nazionale han no portata generale; 5.16 se ne è concluso, quindi, dando seguito al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., 5^, 12 febbraio 2019, n. 4066; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10288; Cass., Sez. 6^, 10 settembre 2020, n. 18831; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, nn. 3443, 3444 e 3446; Cass., 6^-5, 13 maggio 2022, n. 15364; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17142; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501), che l'esenzione prevista in favore degli enti no n commerciali dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, 504, è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa del l'### soltanto qu alora abbia ad oggetto im mobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati: cioè, quando l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico; 5.17 ed è qu esta la disposizione normativa (nell'interpretazione “europeisticamente” or ientata di questa Corte) da applicare ratione temporis alla fattispecie in esame, con riguardo al pagamento dell'ICI per gli anni 2009, 2010 e 2011, prima delle modifiche apportate dall'art. 91-bis del d.l.  24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 24 marzo 2012, n. 27, e dall'art. 11-bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, co nvertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13; 5.18 ora, l'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede che l'esenzione da ICI spetti, oltre che per gli immobili destinati allo svolgimento con modalità non commerciali delle «attività assistenziali , previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive», anche per gli immobili destinati allo svolgimento delle «attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, 222»; 5.19 per sfuggi re ad un assai probabile procedimento per infrazione, il legislator e nazionale ha succes sivamente provveduto ad abrogar e l'ICI e ad introdurre l'IMU sulla componente immobiliare; i n parti colare, il d.lgs 14 marz o 2011, n. 23, ha introdotto nel nostro ordinamento l'IMU con decorrenza dall'anno 2014 (artt. 7 e 8) ed ha confermato anche per essa le esenzioni previste per l'ICI dall'art. 7, comma 1, lett. d e lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (art. 9, comma 8); peraltro, il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha modi ficato alcuni aspetti dell'imposta rispetto alla sua concezione originaria, ha poi ritenuto opportuno anticipare in via speri mentale l'applicazione della nuova imposta già con decorrenza dall'anno 2012 (art. 13), senza, comunque, intervenire sull'esenzione per gli immobili di cui al ricordato art.  7, comma 1, lett. d e lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, 504; 5.20 in seguito, l'art. 91-bis, comma 1, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, con decorrenza dall'1 gennaio 2013 (quindi, 26 esulante dalla fattisp ecie in esame), ha modificato il testo dell'art. 7, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che è stato co sì riformulato: «### esenti dall'imposta: (…) i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87 [ora 73], comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, did attiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, 222»; 5.21 l'esenzione dall'IMU è attu almente fruibile da parte di soggetti che soddisfino con temporan eamente due requisiti: l'uno soggettivo e l'altro oggettivo; ai fini dell'esenzione, gli immobili gravati dal tributo devono essere ut ilizzati direttamente da soggetti (pubblici o privati) che non abbiano come oggetto escl usivo o prin cipale l'esercizio di attività commerciali ed ivi svolgano, effettivamente, con modalità non commerciali, attività «assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché ### di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222»; 5.22 con tale disposizione, dunque, il legislatore nazionale ha riformulato l'esenzione (ora riferita all'###, introducendo l'ulteriore requisito secondo cui l'attività agevolata deve svolgersi con modalità «non commerciali»; p ertanto, ai requisiti oggettivo e soggettivo già vigenti si aff ianca ora il riferimento alle concrete modalità di esercizio dell'attività che deve svolg ersi nell'immobile perché l' esenzione possa applicarsi; in linea con tale ricostruzione, si è affermato che, in 27 tema di IMU, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica agli immobili di cui all'art. 9, comma 8, del d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a, della legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione e di culto), purché essi siano direttamente utilizzati dall'ente possessore e siano destinati esclusivamente ad attività peculiari non produttive di reddit o, non spettando il beneficio in caso di utilizzazione indiretta, seppur assistita da finalità di pubblico interesse (Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2023, n. 17100); 5.23 si pone, quindi, la questione della prova dei requisi ti previsti dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per beneficiare dell' esenzione dall'ICI (ma lo stesso dicasi per l'esenzione dall'### stante l'esp resso richiamo a tale agevolazione da parte dell'art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 5.24 sotto il profilo della distribuzione degli oneri probatori è stato affermato, ed è un principio del tutto condiviso da questo collegio, che «il co ntribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale» (tra le tante: C ass., S ez. 5^, 2 aprile 2015, n.6711; Cass., Sez. 6^-5, 16 luglio 2019, n. 19072; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14316; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2022, n. ###; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28756; Cass., Sez. 5^, 8 agosto 2024, n. 22565); 28 5.25 l'art. 9, comma 6, d el d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, 213, ha poi aggiunto un ulteriore periodo all'art. 91-bis, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedend o che, con successivo decreto del ### dell'### e delle ### siano stabiliti anche «i re quisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali»; 5.26 in ossequio alla previsione dell'art. 91-bis, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il d.m. 19 novembre 2012, n. 200 (portante il regolamento in materia di IMU per gli enti non commerciali) - dopo aver preliminarmente chiarito (art. 1, lett.  f e lett. i) che le attività assistenziali sono «attività riconducibili a quelle di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, esc luse soltanto q uelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministr azione della giustizia» e che le attività sanitarie sono « attività dirette ad assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ### 29 novembre 2001» - ha previsto, per un verso, “requisiti generali per l o svolgimento con modali tà non commerciali delle attività istituzionali” (art. 3), stabilendo che: «1. Le attività istituzionali sono svolte con modalità non commerciali quando l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente non 29 commerciale prevedono: a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavor atori o collabor atori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente; b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale; c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge», e, per altro vers o, “ulteriori requisiti” (art. 4, comm a 2), stabilendo che: «2. Lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie si ritiene effettuato con modali tà non commerciali quando le stesse: a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le ### e gli enti loca li e sono svolte, in ciasc un ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell '### europea e nazionale, ser vizi sanitari e assiste nziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale; b) se non acc reditate e contrattualizzate o convenzi onate con lo Stato, le ### e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico 30 e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso am bito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio»; 5.27 peraltro, il citato d.m. 19 novembre 2012, n. 200, ha espressamente previsto (ar t. 6) l'ipotesi dell'u tilizzazione “mista” (vale a dire, in parte ad attività commerciale ed in parte ad atti vità non commerciale) di un immobi le, disponendo che dichiarazione di cui all 'art. 9, co mma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, debba indicare «gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi»; in proposito, questa Corte ha chiarito che, in tema di ### l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett . i, del d.lgs . 30 novembre 1992, n. 504, in caso di immobile ad uso misto si app lica proporzionalmente alla porzione destinata ad attività non commerciale, anche laddove non sia possibile proc edere ad una sua autonoma identificazione catastale, purché vi sia una specifica indicazione del contribuente nella apposita dichiarazione (Cass., Sez. 5^, 7 novembre 2022, n. ###); 5.28 inoltre, l'art. 1, lett. p, del d.m. 19 novembre 2012, 200, sancisce che le “modalità non co mmerciali” so no le «modalità di svolgimento dell e attività istituzionali prive di scopo di lucr o che, conformemente al diritto dell'### per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di so lidarietà e sussidiarietà»; 5.29 ora, in relazione al citato regolamento, con particolare riguardo alle attività assistenziali e sanitarie, la ### ha stabilito che: «Per le attività ass istenziali e 31 sanitarie, devono essere soddisfatti due requisiti alternativi: a) il beneficiario è accr editato dallo Stato e ha concluso un contratto o una convenzione co n le autorità pubbliche; le attività sono svolte in maniera integrativa o complementare rispetto al servizio pubblico, fornendo agli utenti un servizio a titolo gratu ito o dietro versamento di un importo che rappresenta una semplice partecipazione alla spesa prevista per la copertura d el servizio univer sale; b) se l'en te non è accreditato e contrattualizzato o convenzionato, i servizi sono forniti a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e co munque non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività realizzate nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio»; 5.30 si tratta, dunque, di controllare se il giudice di merito, nell'accertamento dei vari requisiti, abb ia correttamente applicato l'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo novellato, dapprima, dall'art. 7, comma 2-bis, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, dall'art. 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in forza del rinvio fattone dall'art. 9, co mma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nell'accezione compatibile con la decisione adottata dalla ### il 19 dicembre 2012, verificando che le attività assistenziali e sanitarie in regime convenzionato (come è paci fico nel caso di speci e) comportino per gli utenti una semplice partecipazione alla spesa prevista per la copertura del servizio, che non ha natu ra di corr ispettivo ed esclude la percezione di un lucro; 32 5.31 peraltro, la questione è stata espressamente ribadita da questa Corte, seppure in materia di ### affermando che per poter usufruire dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, non è sufficiente che l'immobile sia utilizzato per lo svolgim ento di attività sanitaria in regime di convenzione con il S.S.N. da una fondazione, fisiologicamente priva di finalità lucrativa, ma è necessario che il contribu ente dim ostri che l'attività cui l'immobile è destinato, oltre a rientrare tra quelle esenti, non sia svolta con modalità commerciali, poiché, in conformità ai principi eurounitari, la presenza di un'attivi tà con finalità sociale non basta, da sola, ad escluderne l'eventuale natura economica (nella specie, la S.C . ha cassato la sentenza di merito, che aveva desun to l'oggettiva non commerciabi lità dell'attività sanitaria da elementi irrilevanti, quali l'erogazione di prestazioni sanitarie, remunerate attraverso un regime tariffario imposto dalle ### in regime di convenzione con il S.S.N., e l'assenza di finalità lucrative dalla natura di ### della ### (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 3 agosto 2022, n. 24044); a tal fine, tale arresto ha richiamato pregressi orientamenti di questa Corte in tema di attività sanitaria convenzionata, secondo i quali: «È in questi termini superficiale e illogico, quando non manifestamente inconferente, l'assunto secondo cui l'attività di una ### svolta in regime di convenzione con la ### per il solo di fatto di essere il prezzo dell e singole prestazioni fissato nell a convenzione, equivalga ad implicare il suo inserimento in maniera completa ed esclusiva nell'ambito di un servizio pubblico» (Cass., 5^, 2 aprile 2015, n. 6711); «### anche in questo settore non vi è alcun profilo che consenta di affermare che l'attività sia svolta in forma gratuita o semigratuita, dovendosi ritenere 33 che le tariffe convenzionali siano, comunque, dirette a coprire i costi e a remunerare i fattori della produzione, salvo che, in ragione di specifiche circos tanze fattuali, nel cas o di s pecie assenti, possa dirsi che l'immobile viene destinato ad attività sanitaria svolta con modalità non commerciali escludendo la logica del profitto e del mercato. Né assume rilievo ai fini in questione l'osservazione che la prestazione sanitaria sia stata svolta in un mercato non concorrenziale, dal momento che la qualifica dell'attività non dipende dal suo essere esercitata in regime di libero mercato. Né è dirimente il fatto che l'attività sanitaria svolta in regime di convenzionamento si inserisca nel servizio pubbli co (### gestito direttamente da una ### pubblica. ### infatti è attività pubblica ed eventualmente gratuita per quanto riguarda la ### ed i suoi rapporti con il cittadino utente, ma nel caso in cui la P.A. si avvalga dell'opera di privati l'attività svolta da questi ultimi è attività commerciale ove sia prestata dietro corrispettivi pattuiti o stabiliti in funzione dei costi e dell'adeguata remunerazione dei fattori di produzione dei servizi demandati al privato stesso. Non può avere effetto vincolante la contraria qualificazione enunciata nella circolare 26.1.2009, secondo cui "lo svolgimen to di attività assistenziali e attività sanitarie si ritiene effettuato con modalità non commerciali quand o le stesse (...) sono accreditate, e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Reg ioni e gli enti locali e sono svolte (. ..) in man iera complementare o integrativa rispetto al servizio pu bblico", trattandosi di una circolare amministrativa che ha una valenza interna e non può influire sulla qu alificazione giuridica dell'attività che è invece demandata al giudice» (in termini: Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2019, nn. 10123 e 10124); 34 5.32 siffatti principi sono stati reiterati da più recenti arresti, che han no confermato la validità sistematica dell'impi anto argomentativo (così: Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2022, ###; Cass., Sez. 5^, 15 gi ugno 2023 , n. 17089), estendendolo anche all'IMU (Cass., Sez. 5^, 6 marzo 2024, 6095); 5.33 invero, la sopravvenienza del d.m. 19 novembre 2012, 200, in relazione all'### non vale ad alterare la definizione normativa del requisito oggettivo per il riconoscimento dell'esenzione alle attività assistenziali e sanitarie; 5.34 per queste ul time, in re lazione all'### la ci rcolare emanata dal Ministero dell'### e delle ### il 2 6 gennaio 2009, n. 2/F, aveva inizialmente precisato (punto 6) che: « Le attivit à assistenziali sono quelle riconducibili alle attività previste dall'art. 128 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, secondo il quale per “servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”. Bisogna, inoltre, tener conto della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e cioè la legge 8 novembre 2000, n. 328, che all'art. 1, comma 4, dispone che gli enti locali, le regioni e lo Stato “riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di ut ilità sociale, degli organismi della co operazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo 35 Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. (...) Si intendono svolte con modalità non esclusivamente commerciali le attività convenzionate o contrattualizzate per le quali sono previste “rette” nella misura fissata in convenzione. Siffatta circostanza, infatti, garantisce uno standard di qualità e pone un limite alla remunerazione delle prestazioni re se, assicurando che tali prestazioni non siano or ientate alla realizzazione di profitti»; e che: «Le attività sanitarie sono quelle riconducibi li nell'ambito disciplinato dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dirette ad assicurare i livelli essenziali di ass istenza definiti dal ### 29 nove mbre 2001. Devono considerarsi svolte con modalità non esc lusivamente commerciali le attività accreditate o contrattualizzate o convenzionate dalla ### e che, pertanto, si svolgono, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico; tale circostanza garantisce uno standard di qualità e pone un limite alla remunerazione dell e prestazioni rese, assicurando che tali prestazioni non siano or ientate alla realizzazione di profitti»; 5.35 tali indicazion i di massima sono state sostan zialmente recepite e dettag liate dalla tipizzazione normativa del successivo regolamento (art. 4, comma 2, lett. a, del d.m. 19 novembre 2012 , n. 200), second o cui, come si è detto, le modalità non commerciali esigono che le attività istituzionali dell'ente no profit: a) siano accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le ### e gli enti locali; b) siano svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al 36 servizio pubblico; c) prestino a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'### europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione all a spesa previsti dall' ordinamento p er la copertura del servizio universale; 5.36 le prescrizioni del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, hanno trovato eco e riflesso nella legge reg. ### 30 dicembre 2009, n. 33, la quale prevede in subiecta materia: - che: «1. I soggetti erogatori privati sanitari e sociosanitari che man tengono la propria aut onomia giuridi ca e amministrativa rientrano nella programmazione e nelle regole del SSL e ne sono parte integrante, concorrono all'erogazione delle prestazioni (...), in relazione al proprio assetto giuridico ed amministrativo. 2. I soggetti erogatori di cui al comma 1, in possesso dei req uisiti previsti dalla normativa statale e regionale e in coerenza con la programmazione territoriale del SSL [servizio sociosanitario lombardo], so ttoscrivono con le ATS [agenzie di tu tela della salute] competenti per le prestazioni previste dall a programmazione di cui al comma 1 contratti analoghi a quelli previsti per le ### [aziende sociosanitarie territoriali] e le AO [aziende ospedaliere] di cui all'articolo 7, a ssumendo e rispettando i medesimi diritt i e doveri, ove applicabili, previsti per le strutture pubbliche senza contributi aggiuntivi diversi da quelli previsti dalla presente legge» (art. 8, commi 1 e 2); - che la programmazione, la gestione e l'organizzazione del S.S.R. [servizio sanitario e sociosani tario regionale] sono attuate, tra l'altro, in ossequio al principio di «equivalenza e integrazione all'interno del SSL [servizio sociosanitario lombardo] dell'offerta sanitaria e sociosanitaria delle strutture pubbliche e private accreditate, garantendo la parità di diritti e 37 di obblighi per tutti gli erogatori di diritto pubblico e di diritto privato» (art. 2, comma 1, lett. b-bis); - che il finanziament o del servizio sanitario e sociosanitario regionale è assicurato, tra l'altro, anche mediante «le quote di compartecipazione di competenza regionale del cittadino al costo delle pre stazioni sanitarie e, dove pr evisto, sociosanitarie, comprese le eventuali esenzioni e graduazioni in funzione proporzionale al reddito del fruitore delle prestazioni e fino alla data della sua eliminazione con apposito provvedimento che individui la copertura di spesa susseguente ad una maggiore e sufficiente disponibilità regionale del gettito fiscale lombardo» (art. 37, comma 1, lett., n. 1); 5.37 in base all'art. 3-septies, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (sul riordino della disciplina in materia sanitaria), il quale preve deva l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento per assicurare «livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria», è stato emanato il d.P.C.M. 29 novembre 2001, in materia di definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, il quale ha stabilito, tra l'altro, per le attività di assistenza sanitaria residenziale e semiresidenziale per anziani il limite di compartecipazione al costo di servizio da parte dell'utente nella misura del 50%; 5.38 ancora, in base all'art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (sul riordino della disciplina in materia sanitaria), il quale preve deva l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento per definire «i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio dell e attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private», il d.P.R.  14 gennaio 1997 (art. 4, comma 1, lett. c) ha individuato - tra le strutture sanitarie la cui classificazione è rimessa alle ### - quelle «che er ogano prestazioni in regime residenziale, a 38 ciclo continuativo e/o diurno», precisando che le strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, «in riferim ento all'attività a ciclo cont inuativo e/o d iurno, posso no essere distinte in tipologie connesse ai livelli di assistenza previsti dal ### queste ultime, poi, sono state suddivise in “residenze sanitarie assistenziali” (###, le quali «sono presìdi [residenziali a ciclo continuativo] che offrono a soggetti non autosufficienti, anzian i e non, con esiti di patologie, fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non curabili a domicilio, un livello medio di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da un livello «alto» di assistenza tutelare ed alberghiera, modulate in base al m odello assistenziale adottato dalle ### e ### autonome» e «sono destinate a soggetti non autosufficienti, non curabili a domicilio, portatori di patolog ie geriatriche, neurologiche e neuropsichiatriche stabilizzate » (art. 4, commi 4 e 5 ), e in “centri di urni integrati” (###), i quali sono presìdi [semiresidenziali a ciclo diurno] che acc olgono persone anziane provenienti dal loro domicilio, parzialmente o totalmente non autosufficienti, con necessit à socio-assistenziali e capacità residue da sviluppare; essi si collocano nella rete dei servizi sociosanitari per anziani con funzione intermedia tra l'assistenza domiciliare e le strutture residenziali, rivolgendosi ad anziani che vivono in casa, con compromissione totale o parziale dell'autosufficienza e con necessità assistenziali oltre la capacit à del solo intervento domi ciliare, seppure non al punto di richiedere un ricov ero in RSA (vedasi anche la definizione riportata nell'allegato 1 alla deliberazione adottata dalla ### della ### il 22 marzo 2002, 7); 39 5.39 ora, le superiori considerazioni consentono di definire il significato e la portata dei criteri stabiliti dal d.m. 19 novembre 2012, n. 200 (così come quell i stabiliti dal d.m. 26 giugno 2014), c he devono essere appli cati in armonia co n quanto stabilito dalla decisione adottata dalla ### il 19 di cembre, sec ondo i principi posti dalla gi urisprudenza nazionale; in proposito, questa Corte ha reiteratamente ritenuto - con orientamento da cui il collegio valuta di non doversi discostare anche in questa sede - che l'osservanza dei requisiti fissati dall'art. 4, comma 2, del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, non dà automaticamente diritto all'esenzione, perché ess a non incide sul potere del l'ente impositor e di eseguire un controllo e una valutazione (nei termini di cui sopra si è detto), né sul potere del giudice di merito di operare un accertamento - che co stituisce giudizio di fatto e quindi sottratto al controllo di legittimità - sulla effettiva sussistenza delle modalità non commerciali (vedansi: Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2022, n. ###; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, 6501; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2024, n. 17327); tanto è chiarito nello stesso allegato al d.m. 26 giugno 2014, laddove si precisa «sulla base degli anzidetti principi enucleati dall a decisione della ### spetta quindi al ### in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non comm erciali valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente co mmerciale non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico perché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della ### l a gi urisprudenza di legittimità, in proposito, ha già avuto occasione di affermare la natura non vincolante del le predette istruzi oni per la compilazione delle dichiarazioni ### posto che esse no n 40 possono derogare, né alla normativa primaria, da interpretarsi in senso co nforme alla citata decisione della ### né all a stessa normativa secondaria alla quale accedono, laddove si ribadisce il criterio del co rrispettivo simbolico (Cass., Sez. 5^, 29 no vembre 2022 , n. ###; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2024, n. 17327); 5.40 ne discende che la sentenza impugnata si è conformata ai principi enunciati, sia in relazione al rico noscimento dell'esenzione per gli immobili destinati allo svolgimento delle attività psichiatriche, a cagi one dell'integra le copertura pubblica del costo del ser vizio (senza alcun onere per gli utenti), che esc lude in radice la stessa ipotizzabilità di una finalità lucrativa (in assenza di corrispettivi anche puramente simbolici), avendo afferma to che: «In rif erimento alla condizione di cui alla lettera a) la ### europea ha precisato (punto 170 della decisione 19.12.2012) che, per la sussistenza dell a “modalità non com merciale”, è necessario che gli enti senza fini di lucro integrati con il servizio sanitario nazionale, al pari degli ospedali pubblici forniscano il servizio a titolo gratuito “o dietro versamento di un importo ridotto che copre soltant o una piccola frazione del costo effettivo del servizio”. In tale ipotesi di esenzione IMU rientrano gli immobili adibiti allo svo lgimento delle qu attro attività psich iatriche gestite dalla ### azione, essendo pacifico, in quanto non contestato da controparte, che la ### opera in regime di convenzione con il ### sanitario universale, con copertura integrale dei costi ad opera della ### one ### e con erogazione del servizio sanitario psichiatrico senza alcun costo a carico degli utenti»; sia in re lazione al disconoscimento dell'esenzione per gli immobili destinati alla 41 R.S.A e al C.D.I., a cagione dell'apprezzamento in concreto delle modalità commerciali delle attività svolte, con riguardo alla comparazione di costi e guadagni, avendo valutato che: «A diversa conclusione si deve giungere in riferimento all'immobile adibito alla attività di R.S.A, con disponibilità di 350 posti letto, e del C.D.I.(Centr o diurno integrato). ### che gestisce la residenza per anziani, ed il ### diurno integrato, oltre a ricevere il contributo sanitario a carico della ### applica all'utenza una retta alberghiera giornaliera che secondo i dati forniti dalla stessa parte appellata (pag.27 controdeduzioni) è sostanzialmente in linea co n i prezzi praticati sul mercato dagli altri operatori e comunque opera anch'essa offrendo servizi alberghieri per anziani con modalità concorrenziali, così collocandosi al di fuori dell a ipotesi di esenzione ### sussistente allorché l'utenza fruisce del servizio a titolo g ratuito o fornendo un contribu to minimo »; sia in relazione al disconoscimento dell'esenzione per gli immobili destinati alle “attività non istitu zionali”, a cagione della intrinseca commercialità a prescindere dal collegamento strumentale co n le “attività istituzionali”, in ra gione della destinazione al perseguimento di ut ili (il cui reimpiego nel finanziamento delle attività assistenziali e sanitarie non basta ad esc ludere la remunerativit à dei servizi erogati), avendo concluso che: « ### è ino ltre dovuta con riferimento alla parte di immobili non adibita ad attività istituzionali ma allo svolgimento di attività certamente commerciali quali i servizi di risto razione, parrucchiere, pedicur e, lavanderia, riven dita giornali e bar (circostanza non negata da controparte, pag.30 controdeduzioni)»; sia anche in relazi one all'i nadempienza della contrib uente all'obbligo dichiarativo con riguardo agli immobili ad utilizzazione “mista”, c he era essenziale per la 42 sottrazione percentuale ad esenzione delle superfici destinate ad attività commerciali, avendo messo in risalto che: « »; 5.41 peraltro, a fronte degli accertamenti in fatto del giudice di appello, le censure del ricorrente principale e della ricorrente incidentale in relazione all'omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti devono essere disattese, emergendo la inequivoca carenza di “decisività” delle circostanze prospettate rispetto alle conclusioni raggiunte, a cagione dell'in idoneità del risultato probatorio a sortire con ragionevole verosimiglianza, sulla base di un giudizio prognostico, un diverso esito della controversia; 5.42 in conclusione, al solo scopo di rinsaldare e consolidare tale interpretazione, il collegio ritiene di enunciare il seguente principio di diritto: «In mater ia di ### per usufru ire dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504 (in forz a del rinvio disposto dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23), non è sufficiente che un immobile sia utilizzato per lo svolgimento di attività assistenziali o sanitarie, in regime di convenzione con il S.S.N. e con tariffe imposte dalla ### in ossequio ai limiti fissati dal d.P.C.M. 29 novembre 2001 per la compartecipazione percentuale degli utenti ai costi delle prestazioni eroga te, in presenza dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4, comma 2, del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, da una fondazione senza finalità lucrativa e con carattere di ### ma è 43 necessario che quest'ultima - oltre ad as solvere l'obbligo dichiarativo di cui all'art. 9, comma 6, del d.lgs.  14 marzo 2011, n. 23, nelle forme stabilite dall'art. 6 del d.m. 19 novembre 2012, n. 200, che è adempimento essenziale ed imprescindibile per godere dell'agevolazione (anche in caso di utilizz azione “mista”)- dimostri che le attività a cu i l'immobile è destinato, oltre a rientrare tra quelle esenti secondo la tipizzazione legislativa e regolamentare, sian o svolte con modalità “non commerciali” nell'accezione sancita dalla decisione adottata dalla ### del 19 dicembre 2012».  6. a lla stregua del le suesposte argomentazion i, dunque, valutandosi la manifesta infondatezza dei motivi dedotti , i ricorsi principale ed incidentale devono essere rigettati; 7. la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali; 8. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico rso principale ed il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta i ricorsi; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente in cidentale, del l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale, se dovuto. 44 Così deciso a ### nella camera di consiglio del 24 settembre 

Giudice/firmatari: Paolitto Liberato, Lo Sardo Giuseppe

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