blog dirittopratico

3.701.112
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!

 
   
   
   
 
Legenda colori:
Corte di Cassazione
Corte d'Appello
Tribunale
Giudice di Pace
già visionate
appuntate
M
2

Tribunale di Marsala, Sentenza n. 700/2025 del 29-12-2025

... nonostante, la banca in seguito alla richiesta di documenti formulata dal correntista ai sensi dell'art. 119 T.U.B., non ha consegnato, relativamente al conto corrente ordinario n. 609- 005-151320-00 ### alcun contratto di apertura di credito relativamente al periodo intercorrente dal 2° trimestre 2002 fino al 08/07/2015. Il primo ed unico contratto di apertura di credito consegnato da Mps in relazione al conto corrente ordinario n. 609-005- 151320-00 ### risulta datato 09/07/2015. Tutto ciò determina la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente fino al 08/07/2015 a causa della mancanza di forma scritta del predetto contratto, in conformità a quanto affermato nella Sentenza Cassazione Civile Sez. I n. 27836 del 22 novembre 2017. Per l'effetto, 10)### e dichiarare che il contratto di conto corrente non è idoneo a disciplinare il rapporto di apertura di credito in conto corrente di fatto esistente; 11)### e dichiarare che il conto risulta affidato già a far data dal 2° trimestre 2002; 12)### e dichiarare la stipulazione, per facta concludentia, di un rapporto di apertura di credito in conto corrente a far data dal 2° trimestre 2002; 13)### e dichiarare le (leggi tutto)...

testo integrale

R.G./C. n. 2103/2022 TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La dott.ssa ### giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2103 dell'anno 2022 del ### degli ###, vertente tra ### S.A.S. ### in persona del legale rappresentante pro tempore, #### in proprio, #### e ### tutti rappresentati e difesi dall'avv. ### - ####) e dall'avv. ### (###) come da procura allegata all'atto di citazione - ### - e ### 2021 S.R.L e, per essa, do ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### (####) - CONVENUTA - Oggetto: accertamento negativo del credito. 
Conclusioni: come da verbale di udienza del 13.10.2025.  ### presente controversia, introdotta con atto di citazione, gli attori lamentano l'invalidità sotto diversi profili di alcuni rapporti bancari intrattenuti dalla società ### di ### S.a.s con ### di ### cooperativo G. Toniolo di ####, e precisamente: - il contratto di mutuo fondiario n. ###, rogato il ### dal ### in ### del ### - il contratto di conto corrente ordinario con apertura di credito n. 609-00 5-151320-00. 
Gli attori, dopo aver premesso di aver stipulato i suddetti contratti nelle rispettive qualità di soggetto mutuatario, la ### S.a.s. di ### e di garanti (fideiussori e terzi datori di ipoteca) #### e ### hanno dedotto di aver richiesto al consulente di loro fiducia la verifica delle condizioni dei sopra indicati rapporti; che il detto consulente ha rilevato, in relazione al contratto di mutuo, la nullità parziale derivante dalla mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi e del T.A.E. e, di conseguenza, l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato; che quanto al contratto di conto corrente ordinario, il consulente tecnico di parte ha rilevato la mancata previsione del tasso di interesse, delle commissioni e delle spese, riportate soltanto in un foglio condizioni autonomo e separato dal contratto; che il contratto è comunque nullo per mancata indicazione del tasso annuo effettivo, in violazione dell'articolo 117, comma 8, ### e delle istruzioni emanate dalla ### d'### in attuazione della delega contenuta in detta disposizione; che inoltre il contratto di apertura di credito di euro 45.000 è nullo in quanto le pagine in cui sono riportate le condizioni economiche sono state firmate dal solo correntista, dovendosi rilevare che il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, con cui è stata affermata la validità del contratto monofirma, riguarda un contratto relativo ai servizi di investimento disciplinati dal differente ### finanziario; inoltre neppure le richiesta di concessione fido del 2015 e del 2018 e le comunicazioni di concessione fido del 2015 del 2019 prevedono alcuna pattuizione in ordine al tasso di interesse, alle commissioni ed alle spese. 
Hanno aggiunto che, a seguito della richiesta formulata dal correntista di accesso alla documentazione, la banca non ha consegnato il contratto di apertura di credito in relazione al periodo compreso tra il secondo trimestre 2002 fino all'8.7.2015, essendo il primo contratto di apertura di credito datato 9.7.2015 con conseguente nullità dello stesso per mancanza di forma scritta in conformità ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione. 
Hanno rappresentato che, a seguito del ricalcolo effettuato dal consulente tecnico di parte incaricato, il saldo del contratto di conto corrente ordinario risulta a credito a favore del correntista dell'importo di euro 43.317,72. 
Gli attori hanno anche evidenziato che dall'analisi delle condizioni economiche del contratto di mutuo è emerso che, tenuto conto dell'importo della rata mensile di ingresso pari ad euro 2.610,02, il tasso effettivo è pari al 6,70% e quindi sussiste una differenza rispetto al ### indicato nel 6,50%, ma nel contratto non risultano indicati né il T.A.E., né il regime di capitalizzazione; in conseguenza di ciò hanno chiesto l'applicazione del tasso sostitutivo Bot ex art. 117 T.U.B. senza capitalizzazione (dovendosi ritenere l'insussistenza di alcuna obbligazione contrattuale al pagamento di interessi con capitalizzazione) o, in subordine, con capitalizzazione ordinaria e mai composta. 
Hanno anche affermato che l'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi non è esclusa dal tipo di ammortamento alla francese, che non è incompatibile neppure con la capitalizzazione degli interessi. 
Con riguardo invece al contratto di conto corrente ordinario, gli attori hanno dedotto che la nullità deriva dalla mancata indicazione delle condizioni economiche e del ### ugualmente, tale nullità si riscontra con riferimento al contratto di apertura di credito in quanto sottoscritto dal solo correntista e per le concessioni di fido, difettando l'indicazione del tasso di interesse delle commissioni e delle spese. Inoltre, hanno rilevato che risulta un'apertura di credito priva di forma scritta sino all'8.7.2015, con conseguente nullità del contratto di apertura di credito e loro diritto al ricalcolo del saldo del conto corrente al tasso di interesse sostitutivo. 
Hanno infine dedotto la mancata pattuizione e indeterminatezza della commissione massimo scoperto con la conseguente nullità della predetta clausola e la sua espunzione nel ricalcolo del saldo finale. 
Hanno pertanto così concluso: “preliminarmente, 1) accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo per cui è causa, non è stato pattuito il regime di capitalizzazione degli interessi; 2) accertare e dichiarare che la suddetta mancata pattuizione del regime di capitalizzazione determina l'illegittima applicazione di interessi capitalizzati non dovuti; 3) accertare e dichiarare che la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi determina l'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse del mutuo de quo; per l'effetto, 4) accertare e dichiarare che occorre ricalcolare il piano di ammortamento originario al tasso legale in assenza di qualsivoglia capitalizzazione degli interessi o, in subordine, con applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi; in subordine, 5) ### la mancata indicazione del T.A.E. nel contratto di mutuo de quo; 6) ### e dichiarare la nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 117 TUB e, conseguentemente, applicare il tasso sostitutivo dei BOT più basso registrato nei 12 mesi precedenti la stipula di ogni contratto; 7) ricalcolare il piano di ammortamento originario del mutuo alla luce del nuovo tasso, senza capitalizzazione degli interessi (attesa la mancata pattuizione) o, in subordine con il regime semplice, atteso la mancata pattuizione di qualsivoglia regime; 8) a seguito dei superiori ricalcoli, in via principale e/o subordinata, verificare se, in ragione di quanto già pagato, il mutuo risulta estinto per adempimento, ovvero se l'istituto convenuto deve restituire quanto dallo stesso percepito in eccedenza; in merito al conto corrente, 9) accertare e dichiarare che: ✓ il Contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 609-005-151320-00 ### del 13/02/2001 e relativo ### non prevede le condizioni economiche del rapporto di conto corrente (tassi di interesse, commissioni e spese); queste ultime sono riportate in un ### del tutto autonomo e separato rispetto al contratto in argomento; inoltre, tale contratto è nullo in quanto manca l'indicazione del ### (###; ✓ il Contratto di apertura di credito, dell'importo di euro 45.000,00, inerente il c/c ordinario n. 609-005-151320-00 ### del 09/07/2015 è nullo in quanto sottoscritto solo dal correntista nelle pagine dello stesso in cui sono riportate le condizioni economiche del rapporto di affidamento (tassi d'interesse, commissioni e spese), mentre non risulta alcuna sottoscrizione da parte della banca nelle pagine sopra menzionate; occorre sottolineare che la Sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 898 del 16/01/2018, che ha affermato la validità dei contratti c.d. monofirma, si riferisce ai contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento ex art. 23 del ### della ### e non può essere richiamata per affermare la validità dei contratti c.d. monofirma disciplinati dal ### (principalmente contratti di conto corrente e contratti di apertura di credito in conto corrente).  ✓ le Richieste di concessione fido del 2015 e del 2018 e le comunicazioni concessione fido del 2015 e del 2019 non prevedono alcuna pattuizione in ordine alle condizioni economiche del rapporto di affidamento in conto corrente (tassi d'interesse, commissioni e spese); ✓ dall'analisi dei contratti e degli estratti conto scalari e prospetti di liquidazione competenze esaminati (in particolare dall'analisi dei saldi contabili costantemente a debito del correntista per importi elevati, dall'addebito con cadenza trimestrale della voce di costo “commissione sul fido accordato”) si può desumere, senza ombra di dubbio, l'esistenza sul conto corrente ordinario n. 609-005-151320-00 ### di un'apertura di credito di importo superiore ad euro 5.000,00 già dal 2° trimestre 2002 e fino al 2° trimestre 2021. Ciò nonostante, la banca in seguito alla richiesta di documenti formulata dal correntista ai sensi dell'art. 119 T.U.B., non ha consegnato, relativamente al conto corrente ordinario n. 609- 005-151320-00 ### alcun contratto di apertura di credito relativamente al periodo intercorrente dal 2° trimestre 2002 fino al 08/07/2015. Il primo ed unico contratto di apertura di credito consegnato da Mps in relazione al conto corrente ordinario n. 609-005- 151320-00 ### risulta datato 09/07/2015. Tutto ciò determina la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente fino al 08/07/2015 a causa della mancanza di forma scritta del predetto contratto, in conformità a quanto affermato nella Sentenza Cassazione Civile Sez. I n. 27836 del 22 novembre 2017. Per l'effetto, 10)### e dichiarare che il contratto di conto corrente non è idoneo a disciplinare il rapporto di apertura di credito in conto corrente di fatto esistente; 11)### e dichiarare che il conto risulta affidato già a far data dal 2° trimestre 2002; 12)### e dichiarare la stipulazione, per facta concludentia, di un rapporto di apertura di credito in conto corrente a far data dal 2° trimestre 2002; 13)### e dichiarare le nullità di cui al punto 9 e, per l'effetto delle superiori nullità, 14) accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, per insufficiente determinatezza; 15)A fronte delle superiori nullità afferenti i contratti ordinari e di apertura di credito del conto corrente de quo, ritenere e dichiarare che non sono dovuti gli interessi ultralegali, non ricompresi nelle competenze usurarie, addebitati dalla banca e quantificati complessivamente dal CTP in € 37.556,62, o la maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio; 16) a fronte delle superiori nullità afferenti i contratti ordinari e di apertura di credito del conto corrente de quo, ritenere e dichiarare, conseguentemente, la mancata pattuizione/applicabilità della commissione di massimo scoperto e delle altre spese addebitate dalla banca e quantificati complessivamente dal CTP in euro 5.761,10, o la maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio; 17)per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata nonché in base ai criteri ivi indicati: ✓ rideterminare il saldo del conto corrente e conto anticipi, depurandoli dal tasso ultralegale (e/o eliminando qualsiasi interesse), dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido e dalle spese non pattuite, dagli effetti dell'anatocismo e dell'usura; ✓ accertare e dichiarare, una differenza del saldo in favore di parte attrice per un importo quantificato parzialmente in euro 43.317,72, ovvero ancora quell'altra somma, che verrà determinata nel corso del giudizio”.
Parte convenuta si è costituita con comparsa, resistendo alle domande, di cui ha chiesto il rigetto. 
Ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto cessionaria, da potere della ### di ### G. Toniolo, del credito nascente dai contratti di mutuo e di conto corrente, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avvenuta ai sensi della legge 130 del 1999, per effetto della quale la successione è stata a titolo particolare nel solo credito, rimanendo escluse le posizioni giuridiche passive. 
Ha dedotto che non si è trattato di cessione del contratto, sì che non possono esserle opposte eccezioni formulate dal debitore ceduto e basate sul rapporto giuridico intercorso tra questo e la banca cedente. 
La convenuta ha anche eccepito la nullità della citazione introduttiva, per genericità e indeterminatezza assoluta della domanda. 
Quanto alla mancata indicazione del ### ha negato la fondatezza della eccezione di controparte atteso che nel mutuo, che prevede l'ammortamento alla francese, non vi è capitalizzazione infrannuale degli interessi, il che porta ad escludere l'applicazione dell'articolo 6 della delibera ### del 9 Febbraio 2000. Ha rappresentato che il contratto contiene tutti gli elementi essenziali che risultano esattamente identificati e pattuiti con la conseguenza dell'inapplicabilità della sanzione di cui all'articolo 117, comma settimo, ### Ha contestato l'eccepita nullità del contratto di apertura di credito, non sussistendo l'obbligo della forma scritta, essendo sufficiente che vi sia un sottostante contratto di conto corrente che preveda le condizioni da applicare. 
Ha sostenuto, altresì, l'infondatezza dell'avversa pretesa di applicare il tasso legale o quello ex art. 117 TUB, non potendo sostituire i tassi convenzionali, peraltro di volta in volta comunicati al cliente con gli estratti conto, mai contestati. 
Ha pure sostenuto la validità della commissione di massimo scoperto, regolarmente pattuita. 
Ha perciò concluso chiedendo “in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda ai sensi della ### 9 agosto 2013 n. 98; nel merito, rigettare, o con qualsiasi statuizione porre nel nulla, tutte le domande formulate da parte attrice, perché prive di fondamento sia in fatto che in diritto e, comunque, carenti di prova”. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Deve essere preliminarmente vagliata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta, la quale ha affermato che, in quanto cessionaria dei crediti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione eseguita ai sensi della L. 130/1999, ha acquisito la titolarità del solo credito e non dell'intero rapporto. La convenuta ha richiamato a sostegno di tale tesi difensiva la pronuncia della Cassazione n. 21843/2019 che ha affermato il principio secondo cui il debitore ceduto non può opporre al cessionario in compensazione controcrediti vantati verso la cedente. 
A detta eccezione ha replicato parte attrice, deducendo l'inapplicabilità dei principi enunciati nel precedente di legittimità di cui sopra, stante che la Cassazione ha affermato solamente il divieto di proporre domanda di ripetizione, senza che sia esclusa la domanda di accertamento negativo del credito. 
Orbene, l'eccezione - da riqualificare in temini di difetto di titolarità passiva del rapporto - è infondata e deve essere rigettata. 
Nel caso in esame, dagli attori è stato chiesto di accertare la nullità, sotto diversi profili, dei contratti di mutuo e di conto corrente con annessa apertura di credito. Dette domande attengono all'esistenza stessa del debito ceduto sotto il profilo del quantum debeatur e pertanto non sono precluse, non rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 4, commi primo e secondo, della L. 130/1999.  ###. 4, Modalità ed efficacia della cessione, dispone: 1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella ### dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52; 2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella ### o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data. Dalla stessa data la cessione dei crediti è opponibile: a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore; b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione. 
Come è agevole ricavare tanto dalla formulazione testuale della norma, quanto dall'interpretazione che la Corte di Cassazione ne ha dato con il citato precedente (cui ha fatto seguito altra pronuncia 13735/2022), nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione il debitore ceduto non gode della facoltà di proporre, contro il cessionario, qualunque eccezione dipendente dal rapporto intrattenuto con il soggetto cedente. Infatti, alcune azioni gli risultano precluse, ma il legislatore ha avuto cura di definirle. 
Più nel dettaglio, a far data dalla pubblicazione nella ### della notizia della cessione (ovvero del pagamento anche parziale del corrispettivo, purché avente data certa), le azioni precluse al debitore ceduto sono quelle di compensazione tra i crediti ceduti e i crediti dello stesso debitore ceduto sorti verso il cedente posteriormente a detta data. 
Ne consegue che le differenti questioni di nullità parziale dei contratti possono essere liberamente sollevate dal debitore ceduto alla cessionaria. Tra esse quelle che, come prospettato nel presente giudizio, attengono alla invalidità, sostenuta dalla parte, dei contratti da cui scaturiscono i crediti ceduti. 
Richiamando, infatti, i principi generali che assistono il diritto contrattuale, deve ritenersi che l'eventuale nullità della clausola contrattuale opera ex tunc, facendo venire meno ab origine quella parte di credito oggetto di cessione. Il credito, in relazione a siffatte ipotesi di nullità, dovrebbe quindi ritenersi - richiamando una delle fattispecie indicate dalla Suprema Corte nella pronuncia del 2019 - parzialmente “inesistente” e, quindi, non suscettibile di essere posto in esecuzione da parte della cessionaria. 
Ne segue che, rispetto alle ipotesi di nullità prospettate, l'azione di accertamento negativo del credito per cui è causa deve essere indirizzata alla banca cessionaria poiché incide sulla stessa esistenza del credito ad essa ceduto e sulla possibilità di questa di poterlo mettere in esecuzione nella sua interezza nei confronti del debitore ceduto.  2. Infondata è anche l'eccezione di genericità ed indeterminatezza del petitum e della causa petendi sollevata dalla parte convenuta. 
Occorre osservare infatti che con l'atto introduttivo del giudizio la parte attrice non si è limitata a fare un generico rinvio per relationem all'elaborato del consulente di parte, ma al contrario detto atto contiene l'esauriente deduzione delle ragioni delle domande di nullità, con adeguata argomentazione sui profili fattuali e sulle norme e sui principi di cui viene invocata l'applicazione. 
Il rinvio all'elaborato del consulente di parte è stato fatto per la quantificazione delle somme assunte come non dovute, in termini di minor ammontare del saldo debitorio. 
Le domande risultano sufficientemente argomentate e determinate con conseguente infondatezza dell'eccezione proposta.  3. Quanto alle contestazioni riguardanti il contratto di mutuo, gli attori hanno lamentato l'indeterminatezza del tasso d'interesse per mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi e la mancata indicazione del ### A tali censure è stata connessa la domanda di nullità parziale del contratto e di rideterminazione degli interessi. 
All'esito delle indagini peritali disposte d'ufficio deve escludersi la fondatezza delle domande avanzate rispetto a tale rapporto: nel contratto risultano indicati l'importo della rata (€ 2.610,02), il tasso del 6,50%, e ad esso è allegato il piano d'ammortamento, che evidenzia il regime di capitalizzazione composta degli interessi; le pattuizioni contrattuali non sono occulte neppure indeterminate e partendo dalla rata si può certamente ricalcolare un solo piano di ammortamento; non ci sono i presupposti per procedere al ricalcolo al tasso sostitutivo o in regime semplice di capitalizzazione; il contratto è indicizzato, prevedendo il parametro ### sei mesi 365 con lo spread di punti 1,819; il tasso corrispettivo del 6,50% è inferiore al tasso soglia che, per la categoria dei mutui a tasso variabile stipulati nel primo trimestre 2008, è dell'8,65%, mentre il tasso di mora è pari al 9,50%, anch'esso inferiore al tasso soglia dell'11,775%; quanto ai costi aggiuntivi, non risultano spese assicurative, ma soltanto l'imposta sostitutiva per l'importo di euro 875,00; l'Isc, calcolato applicando la formula indicata dalla ### d'### è pari al 6,73%, anch'esso inferiore al tasso soglia; non è stata riscontrata usura, tanto da non doversi procedere al nuovo conteggio degli interessi corrispettivi. 
Il capitale residuo del mutuo al 18/01/2018 è di ### 225.643,99 a debito del mutuatario.  3.1. Per quanto attiene invece al regime di capitalizzazione degli interessi, al contrario di quanto sostenuto da parte attrice, la mancata indicazione nel contratto non assume rilevanza sul piano della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto. 
Invero, sul punto, le ### della Cassazione hanno affermato: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto” (Cass. Sez. Un. n. 15130/2024) giacché la specifica modalità di composizione della rata attiene alla convenienza dell'affare che sfugge, salvo casi espressamente previsti dalla legge, al sindacato giurisdizionale. 
Il costo dell'intera operazione si desume agevolmente da altri indici come l'importo della rata, la durata del prestito, il ### le modalità di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. 
Si osserva nel dettaglio che l'ammortamento alla francese, quale è quello utilizzato nel contratto di mutuo per cui è causa è metodo di matematica finanziaria utilizzato per la costruzione delle rate di importo costante con quota di capitale crescente. 
Nello specifico, si tratta di un piano di rimborso con cui il mutuatario si obbliga a pagare una rata costante composta da interessi, calcolati sin dalla prima rata sul capitale e poi via via sul capitale di volta in volta residuo (di cui il mutuatario gode) e da frazioni di capitale che sono determinate per effetto della differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota di interessi. 
Conseguentemente, il rimborso delle frazioni di capitale abbatte il capitale residuo e per l'effetto determina la riduzione del montante su cui sono calcolati gli interessi sicché, nella rata successiva, diminuisce la quota relativa agli interessi e aumenta quella del capitale. Il monte interessi viene integralmente pagato con la rata e la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. 
Quindi, ciò non determina un fenomeno di capitalizzazione di interessi, in quanto gli interessi della rata successiva sono calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ossia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con le rate precedenti. 
Come già opportunamente rilevato nella giurisprudenza di merito, con il metodo di ammortamento il debitore ad ogni scadenza azzera la misura degli interessi che, quindi, non possono produrne altri. Il metodo in parola consente quindi una preventiva distribuzione di interessi su tutta la durata del rapporto, che vengono calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo (tra le tante, ### Marsala, 8.10.2024 n. 688/2024). 
La somma pagata rata per rata a titolo di interessi corrispettivi, quindi, costituisce una conseguenza naturale del piano di ammortamento scelto e concordato con il cliente, giacché vengono pagati prima soprattutto gli interessi in conformità alla regola di cui all'art. 1194 c.c., così che la quota di capitale rimane alta nel primo periodo e quindi gli interessi calcolati sulla parte via via residuale comunque tendono ad essere complessivamente più alti rispetto al metodo di ammortamento c.d. all'italiana, senza però che ciò possa nascondere un fenomeno di capitalizzazione di interessi e quindi un costo occulto del credito. 
Il maggior ammontare iniziale di interessi, invero, dipende unicamente dalla costruzione della rata e dalla più lenta riduzione del debito per capitale residuo, metodo con cui il cliente decide di accedere in vista di vantaggi diversi ed ulteriori, quale il mantenimento dell'importo della rata costante durante tutto il periodo di ammortamento del mutuo.
Fuga comunque ogni dubbio interpretativo il principio di diritto statuito di recente presso la giurisprudenza della Suprema Corte che, pronunciando su rinvio pregiudiziale del giudice di merito, ha affermato che “### escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla ### "l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo -ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente non ipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi … il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul ### ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente" (Cass. Sez. Un. n. 15130/2024). 
Detto principio è stato sì enunciato con riferimento ai mutui con tasso fisso, ma con recente pronuncia è stato dichiarato applicabile anche a quelli con tasso variabile: In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (### ed effettivo (###, della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (Cass. 7382/2025), ### enunciati della Suprema Corte si intende continuare a dare applicazione. 
Ne consegue che la mancata specificazione, nel contratto di mutuo, che la capitalizzazione degli interessi sia semplice o composta, è circostanza giuridicamente irrilevante: l'opposta conclusione avrebbe richiesto che la parte mutuata avesse allegato, e che poi venisse accertato dal giudice, anche con l'ausilio del ### dove e in che modo si anniderebbe la produzione di interessi su interessi (ancora Cass. 15130/2024, in motivazione, pag. 15); laddove nella fattispecie in esame il piano di ammortamento, agli atti, ha previsto semplicemente che ogni rata includesse la quota di interessi calcolata sulla quota capitale residua, pari cioè all'ammontare inziale del prestito decurtato della quota capitale già rimborsata attraverso il pagamento delle rate precedenti. 
Nessuna rata risulta aver incluso interessi calcolati sugli interessi riferiti alle rate precedenti, né il contrario è stato specificamente affermato dagli attori, né tanto meno dimostrato; peraltro, difficilmente il calcolo e l'addebito degli interessi sugli interessi pregressi avrebbe potuto avere luogo, considerato che le prime rate del piano di ammortamento hanno avuto la quota interessi particolarmente elevata e, se poste a base del calcolo degli interessi delle rate successive, avrebbero reso impossibile il pagamento della quota capitale. 
Ciò, che appare evidente attraverso l'analisi della composizione di qualunque rata del piano di ammortamento, esclude l'indeterminatezza della clausola contrattuale del mutuo relativa agli interessi.  3.2. In ordine al Tae ed all'obbligatorietà della sua indicazione, va considerato che l'art. 3 della ### delle ### della ### d'### del 25 luglio 2003 ha disposto che nei contratti di apertura di credito la ### deve indicare il tasso nominale ed il tasso risultante dalla capitalizzazione degli interessi (cd. TAE, per l'appunto). Tuttavia, analoga disposizione non è prevista in materia di mutuo fondiario (cfr. ### di Marsala, 8.10.2024; 14.9.2025).  ### del 9.2.2000, invocata sul punto da parte attrice all'art. 6 prevede infatti la necessità di indicare in contratto “il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” nei casi in cui sia stata prevista una capitalizzazione infrannuale. 
Tale disposizione pertanto non è applicabile ai contratti di mutuo nei quali non ricorre una operazione di capitalizzazione degli interessi (come avviene nei conti correnti) ma solo un frazionamento dell'obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale (Cass. sez. un.  15130/2024). 
Infatti, la ripartizione su base infrannuale delle rate di rimborso del mutuo (ciò che rappresenta il nucleo del ### non genera alcun fenomeno anatocistico (ovvero di capitalizzazione degli interessi ex art. 1283 c.c.), dovendosi per quest'ultimo intendere il pagamento di interessi su interessi già scaduti il che, evidentemente, non accade per la sola previsione di un piano di rimborso infrannuale delle rate del mutuo. 
Per completezza giova comunque rilevare che il TAE non rappresenta un ulteriore onere, costo o condizione dell'operazione, ma cristallizza un dato sintetico che riassume l'effetto della capitalizzazione infrannuale. Ne consegue che l'omessa indicazione non produce effetti caducatori, né opera il meccanismo di sostituzione con applicazione del tasso ### 4. 
Infondata è altresì l'eccepita nullità del contratto di apertura di credito di € 45.000,00 per mancanza di firma del rappresentante della banca. 
È invero orientamento costante nella giurisprudenza sia di legittimità sia di merito, quello per cui “la previsione della necessaria forma scritta e della sottoscrizione risponde all'esigenza di costringere il predisponente, contraente professionale, a stipulare per iscritto il contratto e ad includervi ogni clausola in modo che il cliente - parte debole del rapporto - al momento dell'adesione, sia in grado di conoscere dettagliatamente gli obblighi e i rischi a cui si espone. Tale assunto è condiviso dalla giurisprudenza di merito maggioritaria che, nel ricondurre il contratto in oggetto alla categoria dei contratti per adesione stipulati fuori dai locali commerciali, non ha ritenuto necessaria la firma della banca, laddove, come nel caso che qui occupa, risulti la predisposizione del contratto da parte dello stesso istituto di credito, la firma del cliente e la consegna del contratto a quest'ultimo (### di ### 28/2015, ### Corte di ### Torino n. 595/2012 est. Patti; ### Novara n. 569/2012 pres. 
Quatraro est. Tosi, ### Milano 21/2/2012 est. Guidi, ### Monza 13/5/2012 est. Giani, ### Milano n. 14268/2013 est. Cosentini, ### Mantova 16/2/2015 est. Arrigoni). Sul punto appare opportuno citare, ancora, quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 4564/2012: “…La giurisprudenza costante di questa Corte, premesso che, nei contratti per cui è richiesta la forma scritta "ad substantiam" non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, ha ritenuto che sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta” (cfr., tra le tante, Cass . 16.10.1969 n. 3338; Cass 22.5.1979 n. 2952; Cass 18.1.983 n. 469; Cass 5868/94; Cass 2826/00; Cass 9543/02; Cass 22223/06)”. Anche quindi a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque oltre che dal deposito del documento in sede monitoria, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente (comunicazione degli estratti conto) da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto con conseguenze perfezionamento dello stesso (così Cass. 4564/2012). ### inoltre, pur condividendo quanto recentemente affermato dalla S.C. in ordine alla coerenza dello “uso selettivo della nullità” con il regime giuridico delle nullità di protezione quali quelle previste dal TUB ( Cass. sez. 1^ civ. n. 8395/16 in materia di intermediazione finanziaria), ritiene tuttavia di discostarsi, alla stregua di altre recenti pronunce di merito (### Palermo n. 1165/17; ### Palermo n. 1330/17) dalle conclusioni raggiunte dalla sentenza appena richiamata in ordine alle conseguenze della produzione da parte della banca di contratti privi della propria sottoscrizione. La mancanza di sottoscrizione da parte della banca (parte forte del rapporto contrattuale) non ha infatti alcuna ricaduta sulla posizione del cliente, sicché non si vede come si possa individuare in tale mancanza una causa di nullità, riconducibile alla categoria delle nullità di protezione. Il principio sopra enunciato è dunque perfettamente compatibile con il risalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, “con riguardo al contratto soggetto a forma scritta "ad substantiam", e contenuto in un documento sottoscritto da uno soltanto dei contraenti, la produzione in giudizio del documento medesimo, ad opera dell'altra parte, non determina la costituzione del rapporto "ex nunc", ma supplisce alla mancanza della sottoscrizione di detta parte con effetti retroagenti al momento della stipulazione” (cfr. Cass. sez. II civ. n. 2707/82). 
Anche nella presente controversia, in continuità con precedenti pronunce di questo ### (tra le quali, ### Marsala 26.6.2025), si aderisce all'orientamento interpretativo sopra indicato, non ravvisandosi diversità rilevante tra i contratti bancari e quelli soggetti alla disciplina del ### Il contratto recante la firma del legale rappresentante della società è dunque da ritenersi pienamente valido.  4. Gli attori hanno altresì dedotto la nullità del contratto di credito in conto corrente per difetto di forma scritta, mancata indicazione delle condizioni, mancata indicazione del Tae e difetto di sottoscrizione. 
Hanno sul punto rilevato che il contratto di apertura del conto corrente del 13.2.2001 e l'allegato foglio informativo sono privi della indicazione delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), riportate invece in un separato foglio; il contratto è nullo per mancata indicazione del ### inoltre, quanto al contratto di apertura di credito dell'importo di € 45.000,00, ne deducono la nullità per esser stato firmato solo dal correntista nelle pagine relative alle condizioni economiche; quanto alle due richieste di concessione fido (una risalente all'anno 2015, l'altra al 2018) ed alle comunicazioni di concessione fido, hanno asserito che anch'esse sono prive di pattuizione in ordine alle condizioni economiche. 
Hanno anche lamentato che dall'esame della documentazione si evince che l'apertura di credito in conto corrente è venuta in esistenza, per importo superiore ad € 5.000,00, già dal secondo trimestre 2002 e fino al secondo trimestre 2021. Tuttavia, la banca non ha consegnato, in riscontro alla richiesta di documentazione bancaria, alcun contratto per il periodo compreso tra la detta data di inizio e l'8.7.2015: da qui la nullità del contratto fino a tale ultima data, cui consegue il ricalcolo degli interessi al tasso sostituivo ### infine, hanno dedotto che ugualmente mancante è, nel contratto di apertura di credito in conto corrente, l'indicazione del ### Tali deduzioni sono state avversate dalla convenuta che, in relazione alla mancanza della forma scritta, ha osservato che il contratto di apertura di credito in conto corrente non la richiede, in quanto esso è connesso in via funzionale ed operativa al contratto di conto corrente già provvisto della prescritta forma scritta e la relativa prova può essere data anche per facta concludentia, ciò - secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione con il precedente citato numero 7763 del 27.03.2017 - purché nel contratto di conto corrente vi sia la previsione generale e sufficientemente precisa della regolamentazione delle condizioni della futura concessione di credito assumendo il contratto di conto corrente la funzione di contratto quadro, cosa che si è verificata nella presente fattispecie in cui la lettera di apertura dal contratto di conto corrente prevedeva tale possibilità. 
La società convenuta ha anche contestato l'assunto attoreo relativo agli interessi in misura ultra legale deducendo a sua volta che di regola si applicano quelli convenzionali e che l'operato della banca è stato legittimo in quanto gli interessi calcolati sono stati sempre comunicati tramite estratti conto mai contestati dal cliente e quindi divenuti inoppugnabili. 
In relazione alla commissione di massimo scoperto ed altre spese indebite, ne sostengono la legittimità dell'addebito sia perché contrattualmente pattuite, sia perché previste dalla legge. 
Orbene, il CTU nominato ha chiarito nel suo elaborato peritale - che questo ### condivide quanto al suo contenuto e alle conclusioni ivi esposte, avendo il consulente esaminato i rapporti bancari per cui è causa con metodo rigoroso, in applicazione dei principi della prevalente giurisprudenza sia di merito che di legittimità - che l'importo del fido dal 2° trimestre 2002 e fino all'8 luglio 2015 è di euro 15.000. Tale importo non è indicato contrattualmente ma lo si desume dalla esatta indicazione negli estratti conto. Inoltre, i tassi di interesse sono tutti indicati nel foglio informativo analitico del 1/2/2002 firmato dal correntista.
Per come segnalato dal ctu nominato, le richieste e relative concessioni di fido non pattuiscono le condizioni applicate al rapporto in quanto i contratti pattuiscono soltanto un tasso 7,50% e CFA 0,20% (in relazione alla richiesta del 17/7/2015) e un “si richiede la riduzione del tasso al 3%” (in relazione alla richiesta del 21/1/2019), però i tassi e tutte le altre condizioni economiche risultano correttamente determinati negli altri contratti che “coprono” la carenza di pattuizione dei documenti esaminati. I contratti del 17/7/2015 e del 21/1/2019 pattuiscono tutte le condizioni economiche addebitate al correntista. 
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice entrambi i contratti sopra richiamati del 2015 e del 2019 prevedono sia il tasso entro il fido che fuori fido, sono richiamate espressamente anche le condizioni che regolano il contratto di conto corrente che vanno ad integrare queste pattuizioni. 
Con specifico riguardo alle singole voci di costo della apertura di credito, il consulente tecnico nominato d'ufficio, dott. ### nel fornire risposta al quesito 1b), ha chiarito di aver ricavato dall'analisi contrattuale i seguenti elementi: - il tasso di interesse risulta pattuito fin dal primo contratto dell'1.2.2002; - la CMS risulta pattuita per la sola aliquota percentuale e non nelle modalità di calcolo; - le spese risultano pattuite; - la CDF (commissione disponibilità fondi) e la CIV (### di istruttoria veloce) risultano pattuite a decorrere dal 17/07/2015; - l'anatocismo risulta pattuito dalla stessa data. 
Ne consegue che si concorda con il CTU circa la necessità di procedere alla sola espunzione delle commissioni di massimo scoperto per l'intera durata del rapporto (la CMS risulta pattuita per la sola aliquota percentuale e non nelle modalità di calcolo) e della commissione di istruttoria veloce e della commissione di disponibilità fondi fino al 17.7.2015, risultano esse indeterminate (la CDF commissione disponibilità fondi e la ### di istruttoria veloce risultano pattuite a decorrere dal 17/07/2015).  4.1. Quanto agli interessi ed alla relativa capitalizzazione, deve ritenersi che nel contratto di conto corrente la pari periodicità è stata pattuita tra le parti, come si evince dalla lettura del foglio informativo analitico, pure sottoscritto in calce dalla società attrice, nel quale è previsto che gli interessi sia attivi che passivi debbano essere liquidati e capitalizzati trimestralmente. 
Tale foglio informativo risulta allegato alla documentazione relativa al conto corrente prodotta dalla stessa parte attrice in allegato all'atto di citazione (precisamente nelle pagg. 5-6 del contratto di conto corrente, inserito nel doc. denominato allegati da 2 a 7 zip.). 
Sulla scorta di quanto sopra esplicitato, questo ### condivide pertanto l'ipotesi di ricalcolo n. 4, indicata dal CTU come da prospetto 4.1. a pagina 6 della relazione integrativa depositata il ### qui di seguito riportato: ### ha proceduto ad applicare il tasso banca per tutto il rapporto, espungendo le CMS per tutto il rapporto, espungendo le CIV e le CDF fino alla data del 9/7/2015, considerando le spese pattuite per tutto il rapporto, espungendo la capitalizzazione degli interessi fino alla data del 01/02/2002, applicando poi la capitalizzazione trimestrale fino al 18/01/2019 e poi addebitando gli interessi debitori annualmente. All'esito del ricalcolo è risultato un importo in favore del cliente corrisposto in modo indebito, in quanto frutto dell'applicazione di clausole accertate come nulle per € 1.419,39. 
Considerato che parte attrice e parte convenuta non hanno indicato nei loro atti difensivi il saldo attuale alla data della sentenza da cui effettuare il ristorno, il ### non può che limitarsi ad accertare che il saldo del conto corrente, risultante alla data della presente sentenza, vada rideterminato stornando l'importo indebito corrisposto dalla correntista di euro 1.419,39. 5. Per quanto concerne le spese processuali, considerato che la domanda attorea viene accolta parzialmente e per un importo notevolmente inferiore rispetto a quello domandato, sussistono i presupposti per disporre una compensazione delle spese di lite tra le parti per ¾. 
Al pagamento della restante quota spese, liquidata come in dispositivo, va condannata la parte convenuta in favore della parte attrice. 
Si applicano i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 in corrispondenza dello scaglione di valore della causa da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 (tenuto conto dell'importo accertato in sentenza come indebitamente corrisposto) per tutte le fasi del processo.  6. Le spese di ### liquidate con separato decreto, sono poste in solido a carico delle parti, nei rapporti esterni con il ### e ripartite al 50% tra le parti nei rapporti interni trattandosi di consulenza espletata nell'interesse di entrambe le parti.  P.Q.M.  ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - dichiara la nullità delle clausole del contratto di conto corrente ordinario con apertura di credito n. 609-005-151320-### “G. TONIOLO” ### per le causali meglio descritte in parte motiva e, per l'effetto, accerta e dichiara che il saldo finale del rapporto di conto corrente in questione, quale risultante alla data della presente sentenza, va rideterminato con ristorno in favore della società attrice correntista dell'importo indebitamente corrisposto di € 1.419,39; - rigetta ogni altra domanda proposta dagli attori; - compensa le spese di lite tra le parti per ¾; - condanna la banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere la restante quota spese di lite in favore degli attori, che liquida in euro 1.103,66 di cui euro 253,00 per spese vive ed euro 850,66 per compensi, oltre #### rimborso spese generali come per legge; - pone le spese di ### liquidate con separato decreto a carico delle parti in solido nei rapporti esterni con il CTU e ripartito al 50% tra le parti nei loro rapporti interni. 
Così deciso in ### 29/12/2025

causa n. 2103/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Piruzza Francescamaria

M
3

Corte d'Appello di Ancona, Sentenza n. 321/2021 del 18-03-2021

... concludeva di non poter escludere che l'assegno fosse stato consegnato a ### privo della data, della dicitura di non trasferibilità e del beneficiario; che, alla luce di quanto precede, atteso che ### era deceduto il ###, ovvero quattro mesi prima della negoziazione dell'assegno, è surreale ipotizzare che, laddove la data fosse stata effettivamente apposta da quest'ultimo, e non dal figlio ### o da altri, questi abbia indicato come tempo di pagamento il 12 aprile 2014. Con il secondo motivo censura la gravata pronuncia in merito al regime di circolazione degli assegni bancari (pag. 4 sentenza impugnata). Deduce, a tal fine, che l'assegno emesso senza data è nullo e pertanto, non costituendo un titolo esecutivo ma soltanto una promessa di pagamento, non può essere protestato ed il suo mancato pagamento non integra illeciti amministrativi né consente l'iscrizione del traente nella ### di ### (###; che tali considerazioni valgono per il caso in questione, in cui l'assegno è stato negoziato da ### 4 mesi dopo la morte del padre, il quale ha dichiarato che la dicitura “non trasferibile”, del quale l'assegno era sprovvisto per il fatto di essere anteriore al 2014 (anno in cui la clausola di non (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'### in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati Dott. ###ssa ###ssa ### ha pronunciato la seguente ### procedimento n. 45/2017 R.G.  promosso da ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall'avv.  ### ed elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### contro ### (c.f. ###), rappresentato e difeso dall' avv.  ### ed elettivamente domiciliata in ### viale G. Carducci n.3, presso lo studio dell'avv. #### anche solo ### (c.f.  ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio elettronico info§pec.studiolegaleventurini.eu ### procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 15 luglio 2020. 
Oggetto: risarcimento danni ### sentenza n. 606/2016, pubblicata in data ### (rg 949/2015), il Tribunale civile di ### nella persona del giudice onorario ###ssa ### rigettava la domanda avanzata da ### nei confronti degli odierni appellati al fine di sentirli condannare al risarcimento del danno arrecato alla propria immagine personale e professionale, quantificato in € 25.000,00. 
Premette il Tribunale che l'attore lamentava l'ingiusta contestazione subita per la violazione della ### 386/90 per l'emissione di assegno in data ### dell'importo di € 6138,00 (tratto su banca ### di ### in mancanza di autorizzazione, messo all'incasso dal prenditore ### sconosciuto all'attore, piazza di negoziazione San benedetto del ### a distanza di un anno dalla chiusura del conto corrente su cui era tratto l'assegno; che l'assegno era stato protestato dal ### di ### con conseguente responsabilità del ### per l'iscrizione del suo nominativo negli elenchi dei soggetti protestati e responsabilità dell'allora ### delle ### trattaria, per il fatto di non aver chiesto al ### notizia sugli assegni consegnati in costanza di rapporto e non negoziati al momento della chiusura del conto corrente; che non escludeva di aver firmato l'assegno, ritenendo però che fosse stato successivamente compilato nella parte lasciata in bianco, ovvero data, luogo di emissione e nome del beneficiario. 
Ciò premesso, osserva il primo giudice che la prova è essenzialmente documentale, tanto che, verificata la corrispondenza della firma di traenza allo specimen della firma del cliente, la certificazione di avvenuto protesto è stata automatica, atteso che l'assegno è stato emesso successivamente all'estinzione del conto corrente sul quale era stato tratto (n. 6040), avvenuta il ###; che, contestualmente all'estinzione, vi è prova documentale che il ### ha chiesto il recesso dalla “convenzione di assegno”, dichiarando alla banca di avere ancora 41 assegni, annullati e non restituiti, per cui si è esposto al rischio del ritardo nell'incasso degli stessi, come accaduto nel caso di specie, mentre avrebbe potuto restituirli oppure specificare se emessi in data anteriore al 02/12/2013 e indicare quanti e quale fosse l'importo complessivo; che comunque, anche a voler ritenere che l'assegno sia stato emesso prima della chiusura del conto, era obbligo del correntista depositare i blocchetti degli assegni all'atto della chiusura del conto corrente, al fine di verificare la presenza di titoli ancora in circolazione, attivando all'uopo procedura di annullamento degli stessi per evitare elevazioni di protesto e provvedendo diversamente ad onorare i propri debiti; che non è provata, ed è comunque irrilevante, la circostanza che l'assegno facesse parte di un carnet rilasciato negli anni 2002/2003, in forza della quale potrebbe ritenersi impossibile che fosse stato tratto recentemente, atteso che è incontestato che il ### ha emesso l'assegno, sottoscrivendolo; che il ### non ha offerto la prova di una eventuale violazione di accordi di riempimento del titolo, per cui la detenzione dello stesso da parte del ### deve ritenersi legittima; che non era onere del ### dimostrare come, quando e per quale motivo l'assegno gli fosse stato consegnato, atteso che per il suo regolare incasso basta la semplice detenzione perché si tratta di titolo di credito astratto; che era onere dell'attore dimostrare che il titolo non fosse regolare, chiedendone la nullità e/o annullabilità, ma ciò non è avvenuto. 
Osserva, in conclusione, che, non essendo stata provata la responsabilità dei convenuti in ordine all'emissione dell'assegno, la domanda di ristoro dei danni vada respinta, considerato peraltro che non risulta suffragata da alcun elemento probatorio specifico; infine, che la documentazione allegata da parte attrice alle note conclusionali non può essere ammessa sia perché tardivamente prodotta sia perché, essendo relativa ad un procedimento penale in fase di indagine, non ha alcuna rilevanza probatoria nel presente giudizio. 
Avverso l'impugnata sentenza propone appello ### deducendo i motivi di seguito riepilogati ed esaminati, per chiedere che, previa ammissione dei mezzi istruttori chiesti in primo grado, in totale riforma della gravata pronuncia, confermata l'inibitoria della pubblicazione del protesto ed in accoglimento della domanda, i convenuti siano condannati, ognuno per quanto di ragione ovvero eventualmente in solido tra loro, al risarcimento del danno subito all'immagine personale e professionale, quantificato in € 25.000,00 ovvero in quella somma minore meglio vista e ritenuta di giustizia, da liquidarsi se del caso anche in via equitativa. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado. 
Con comparsa di risposta, depositata il ###, si è costituito in giudizio ### contestando le motivazioni del gravame, per eccepire, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per violazione degli art. 342 e 348 bis cpc e l'inammissibilità dei motivi di appello per violazione dell'art. 345 cpc, e per chiederne in ogni caso il rigetto perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della gravata pronuncia e vittoria delle spese di lite del grado. Chiede, infine, considerato l'abuso dello strumento processuale, tanto in primo che in secondo grado, la condanna avversaria ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc ad una somma a titolo di danno in favore di ### da quantificarsi in via equitativa. 
Con comparsa di risposta, depositata il ###, si è costituita in giudizio la ### contestando le motivazioni del gravame, per eccepire, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 cpc e per chiederne in ogni caso il rigetto per infondatezza, con conseguente integrale conferma della gravata pronuncia e vittoria delle spese di lite. In via istruttoria reitera le istanze istruttorie formulate in primo grado. 
Con ordinanza del 15 luglio 2020 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'appellante censura la gravata pronuncia nella parte in cui ha cassato la produzione documentale dell'attore allegata alla comparsa conclusionale, emersa dopo la scadenza dei termini ex art. 183 co. VI cpc ed idonea a definire il giudizio in senso favorevole all'odierno appellante. Deduce, a tal fine, che in data ### la ### della Repubblica di ### chiedeva l'archiviazione della denuncia sporta da ### sul presupposto che l'attività di indagine non era ritenuta sufficiente per far risalire il riempimento dell'assegno a ### che aveva dichiarato di averlo ricevuto dall'avv. ### il quale, a sua volta, aveva dichiarato di averlo ricevuto dalla compagna di ### padre di ### di essere sicuro che le parti dell'assegno relative alla somma, al beneficiario e alla firma di traenza erano complete, ma di non essere certo che l'assegno fosse completo anche della piazza e data di emissione; che pertanto la PG concludeva di non poter escludere che l'assegno fosse stato consegnato a ### privo della data, della dicitura di non trasferibilità e del beneficiario; che, alla luce di quanto precede, atteso che ### era deceduto il ###, ovvero quattro mesi prima della negoziazione dell'assegno, è surreale ipotizzare che, laddove la data fosse stata effettivamente apposta da quest'ultimo, e non dal figlio ### o da altri, questi abbia indicato come tempo di pagamento il 12 aprile 2014. 
Con il secondo motivo censura la gravata pronuncia in merito al regime di circolazione degli assegni bancari (pag. 4 sentenza impugnata). Deduce, a tal fine, che l'assegno emesso senza data è nullo e pertanto, non costituendo un titolo esecutivo ma soltanto una promessa di pagamento, non può essere protestato ed il suo mancato pagamento non integra illeciti amministrativi né consente l'iscrizione del traente nella ### di ### (###; che tali considerazioni valgono per il caso in questione, in cui l'assegno è stato negoziato da ### 4 mesi dopo la morte del padre, il quale ha dichiarato che la dicitura “non trasferibile”, del quale l'assegno era sprovvisto per il fatto di essere anteriore al 2014 (anno in cui la clausola di non trasferibilità è obbligatoria per legge per tutti gli assegni, salve le eccezioni previste), è stata apposta dal personale della banca, a dimostrazione della incompletezza dell'assegno e del suo abusivo riempimento; che tale ultima circostanza dimostra la negligenza dell'istituto di credito, che non avrebbe potuto mettere all'incasso un assegno irregolare in quanto privo della clausola di non trasferibilità e si sarebbe dovuta chiedere come mai uno dei 41 assegni del conto corrente chiuso venisse posto all'incasso, tenuto conto peraltro che nel documento prodotto dalla banca non risulta barrata la casella con la quale si indica il numero degli assegni emessi precedentemente la richiesta di estinzione del conto corrente.   Con il terzo motivo censura la gravata pronuncia in merito al regime probatorio (pag. 5 sentenza impugnata), nella parte in cui ha motivato l'inammissibilità della documentazione allegata alla comparsa conclusionale. Deduce, a tal fine, che le dichiarazioni di ### di fronte all'autorità penale, a prescindere dall'esito del procedimento penale, consentono la corretta ricostruzione delle vicende relative all'assegno de qua e ne dimostrano la completa illegittimità, tanto che in sede di discussione l'attore aveva anche chiesto l'ammissione dei mezzi istruttori già richiesti e respinti senza motivazione alcuna.   Con il quarto motivo censura la gravata pronuncia deducendo l'errata valutazione dei documenti prodotti in primo grado (pag. 4 sentenza impugnata, ultimi tra capoversi). Deduce, a tal fine, che la circostanza per cui l'assegno facesse parte di un carnet risalente agli anni 2002/2003 risulta provata, contrariamente a quanto motivato dal primo giudice, atteso che ### delle ### su richiesta, lo aveva espressamente specificato; che tale circostanza è peraltro confermata dalla lettera di ### del 31/10/2014 (documento n.6) con la quale riferisce che “anche in considerazione del decennio previsto dalla legge non ci è possibile verificare se l'assegno in parola sia riferibile ad un carnet rilasciato negli anni 2002/2003”, per cui è logico ritenere che l'assegno in questione non facesse parte di un carnet rilasciato dal 2004 al 2013, anno di chiusura del conto corrente, in quanto -in corso il decennioavrebbe potuto essere subito identificato in relazione alla data di consegna del carnet che lo conteneva; che è legittimo domandarsi perché ### nel 2002 o 2003, avrebbe dovuto emettere un assegno intestato ad un ragazzo di 14 anni qual'era al tempo il ### Prima di affrontare il merito del gravame va detto che, stante la fase decisionale della causa, l'eccezione di inammissibilità sollevata da ### ai sensi dell'art. 348 bis cpc deve ritenersi superata. 
Quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da entrambi gli appellati ai sensi dell'art. 342 cpc va osservato che, secondo recentissime pronunce della Suprema Corte, gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. 2020/3293; conformi 2020/13268; 2020/8521). Facendo buon governo della giurisprudenza richiamata la lettura dell'atto d' appello consente di ritenere che le manifestazioni volitive dell'appellante siano state formulate in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, attraverso l'indicazione di ragioni concrete per le quali l'appellante richiede il riesame della decisione, con un supporto argomentativo idoneo a contrapporsi dialetticamente al tessuto motivazionale della pronuncia impugnata. 
Passando ad esaminare le motivazioni dell'impugnazione, appare dirimente ai fini del decidere, anche in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, l'insussistenza del danno all'immagine personale e professionale dedotto dal danneggiato, nel senso che manca un riscontro probatorio ai pregiudizi lamentati. 
Va osservato, al riguardo, che la giurisprudenza più recente della Suprema Corte ha ormai abbandonato la tesi del danno in re ipsa e si è consolidata nel senso di ritenere che, in tema di risarcimento del danno da protesto illegittimo di assegno bancario, la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, non è, di per sé, sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando, tuttavia, l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali potersi desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio (cfr Cass. 2017/10904). La semplice illegittimità del protesto (ove accertata), infatti, pur costituendo un indizio quanto all'esistenza di un danno alla reputazione, da valutare nelle sue diverse articolazioni, non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno medesimo, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del pregiudizio conseguente: elementi, questi, che possono essere provati anche mediante presunzioni semplici, fermo restando l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio (cfr Cass. 2010/15224; 2009/7211). 
Facendo buon governo della giurisprudenza richiamata, condivisa dalla Corte adita, va rilevato che, pur volendo ritenere provata l'illegittimità del protesto per cui è causa, la domanda attrice è carente, prima di tutto, in termini di allegazione dei fatti costitutivi.  ###, infatti, sia nell'atto introduttivo del primo grado che nella prima memoria ex art. 183 co. VI cpc (quest'ultima deputata alla definitiva formazione del thema decidendum e quindi del thema probandum), non fornisce un'adeguata allegazione dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, nel senso che, sul presupposto del fare illegittimo dei convenuti e dell'iscrizione del suo nominativo negli elenchi dei soggetti protestati, asserisce che sono derivate conseguenze negative alla sua immagine professionale e che è evidente il suo diritto a vedersi risarcito, trattandosi di danno in re ipsa. Appare evidente, invece, a giudizio di questa Corte, che l'attore abbia omesso l'allegazione di elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio, atteso peraltro che la lesione deve essere grave e il conseguente pregiudizio non futile per essere meritevoli di tutela risarcitoria. E sebbene il giudicante possa avvalersi delle presunzioni semplici, come unico mezzo di prova, per ritenere provate le predette circostanze, da parte del danneggiato vanno sempre allegati tutti gli elementi che consentano di desumere il fatto ignoto dai fatti noti. Nel caso specifico, quindi, non può ritenersi sufficiente l'aver allegato di svolgere l'incarico di direttore/amministratore di importante società inglese, in ragione del fatto che, in difetto di ulteriori elementi e circostanze fattuali, non può pretendersi di essere stati danneggiati per il solo fatto di svolgere un determinato incarico. 
Alla carente allegazione dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria è seguita, in secondo luogo, l'omessa articolazione di mezzi istruttori finalizzati a provare l'esistenza e l'entità del pregiudizio, grave e non futile, atteso che le memorie istruttorie del primo grado (art. 183 co. VI n. 2 cpc), con cui è stata chiesta l'ammissione dell'interrogatorio formale di ### e della prova testimoniale, sono evidentemente finalizzate a provare l'attività dei convenuti da cui sarebbe derivata l'illegittimità del protesto e non le conseguenze pregiudizievoli che sarebbero derivate dall'illegittimità del protesto alla immagine personale e professionale di ### Va detto, infine, con riferimento all'invocata liquidazione del danno in via equitativa, che l'esercizio di tale potere discrezionale, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 del codice civile, presuppone che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare ma presuppone comunque la prova dell'esistenza del danno. Grava, quindi, sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa come nel caso di specie, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso ( 2019/6329; 2017/4534).  ### va, in definitiva, respinto. 
Va respinta anche la domanda avanzata da ### ai sensi dell'art. 96 co. 
III cpc in ragione del fatto che la tesi prospettata dalla parte soccombente non appare palesemente infondata (cfr Cass. 2015/4930), nel senso che le risultanze processuali consentono di ritenere che l'assegno sia stato emesso senza data. 
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.  P.Q.M.  La Corte, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da ### nei confronti di ### e ### avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 606/2016, pubblicata in data ###, rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata pronuncia.  ### a rifondere alle parti appellate le spese di lite del presente grado, che liquida in favore di ciascuna in € 1080,00 per la fase di studio, € 877,00 per la fase introduttiva ed € 1820,00 per la fase decisoria, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dalla citata norma.  ### così deciso li 20 gennaio 2021 ### ausiliario est.  ###ssa #### 

causa n. 45/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Di Ninno Francesca, Boiano Paola, Formiconi Stefano

M
2

Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 63/2026 del 05-01-2026

... avrebbe necessariamente dovuto tenere conto di tali documenti, e ciò anche in ragione del fatto che la mancata consegna al C.T.U. dell'originale della scrittura privata del 28.09.2015, ore 14:30, risultava pienamente giustificata dal fatto che essa, in quel momento, si trovava depositata nel giudizio R.G. 13958/16, celebrato dinanzi al Tribunale di ### e poi conclusosi proprio con la sentenza n. 10346/2019. Da quanto premesso deriva che la sentenza oggetto del presente appello venne pronunciata dal Tribunale in violazione del disposto di cui all'art. 2909 c.c., e cioè senza tenere conto del definitivo accertamento giudiziale avente ad oggetto l'autenticità della sottoscrizione apposta dal sig. ### sulla scrittura privata del 28.09.2015, ore 14,30. Ne deriva che, alla luce del giudicato esterno formatosi su detto specifico profilo, il primo motivo di censura dell'appello principale dev'essere necessariamente accolto, con il conseguente assorbimento del secondo motivo, da ritenersi logicamente proposto in via meramente subordinata al mancato accoglimento del primo motivo. Per quanto concerne, invece, l'appello incidentale, lo stesso dev'essere disatteso. Infatti, come già rilevato dal (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'###. IV° CIVILE - II° Collegio così composta: dott.ssa ### dott. ### rel.  dott. ### riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.  nella causa civile di II grado iscritta al n. 2860 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 19-12-2025, vertente tra #### S.R.L. (C.F. ###), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliat ###/N, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura in atti; - Appellante principale ed appellata incidentale - e ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; - Appellante incidentale ed appellato principale - Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. 
Conclusioni: come da scritti difensivi. 
Svolgimento del processo Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. ### proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 7058/2016, con il quale il Tribunale di ### gli aveva ingiunto il pagamento, in favore della #### s.r.l. (nel prosieguo “###Mati”), della somma di ### 250.000,00, oltre interessi ex d. lgs. 231/2002 e spese legali, per l'escussione della fideiussione da lui prestata in favore della società ### s.r.l. (nel prosieguo “Olmi”), resasi inadempiente ai propri obblighi contrattuali.  ### assumeva che la vicenda era insorta nel 2014, allorché la ### e la ###mati, in data ###, avevano sottoscritto un contratto preliminare con il quale la prima si era impegnata a vendere alla seconda alcune porzioni immobiliari site in #### D'### n.4, con il versamento, da parte della ### della somma di ### 370.320,00 a titolo di caparra, cui aveva fatto seguito il rilascio di apposita quietanza da parte della #### l'opponente, tale contratto era del tutto fittizio ed era stato redatto solo per giustificare una serie di movimentazioni contabili e bancarie tra la ### e la ### ciò nonostante la ### pur essendo consapevole che la ### aveva sottoscritto, in data ###, un contratto preliminare per la vendita delle medesime porzioni immobiliari ai sigg. ### e ### aveva indotto la ### a sottoscrivere un contratto di transazione, con il quale entrambe le società avevano risolto per mutuo consenso il contratto preliminare del 31.03.2014, con l'assunzione, da parte della ### dell'obbligo di restituire la somma incassata a titolo di caparra. 
Successivamente, avendo sostenuto che la ### fosse stata inadempiente agli obblighi assunti, la ### aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 14725/2015, con il quale il Tribunale di ### aaveva condannato la prima al pagamento, in favore della seconda, della somma di ### 384.169,17, oltre interessi e spese processuali; detto decreto, peraltro, non veniva opposto nei termini di legge, sicché era divenuto definitivo. 
Quindi, in forza di tale titolo, la ### aveva iscritto ipoteca giudiziale su alcune unità immobiliari di proprietà della ### che, trovandosi nella necessità di procedere alla vendita, chiedeva alla ### di prestare assenso alla cancellazione della predetta ipoteca giudiziale; a tal fine, dunque, in data ### le due società avevano sottoscritto due scritture private “inter partes”, rispettivamente alle ore 13:30 e alle ore 14:30. 
In particolare, con la prima scrittura privata, al fine di consentire alla ### di procedere alla vendita dell'immobile (poi di fatto avvenuta in data ###), la ### si era obbligata a prestare l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale, a fronte del pagamento della “sola” somma di ### 100.000,00. 
Con la seconda scrittura privata, invece, la ### si era riconosciuta debitrice della somma complessiva di ### 350.000,00 di cui al decreto ingiuntivo n. 14725/2015, concordando con la ### le modalità di pagamento per estinguere l'intero debito e, in particolare, stabilendo di versare ### 100.000,00 contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di vendita dell'immobile oggetto di ipoteca (importo, poi, effettivamente corrisposto a mezzo assegno circolare in data ###), nonché gli ulteriori importi di ### 50.000,00 e di ### 200.000,00, da corrispondersi, rispettivamente, entro il ### ed entro il ###. 
In occasione della seconda scrittura intercorsa alle ore 14:30, poi, il sig. ### ai sensi degli artt. 1936 e ss. c.c., aveva costituito fideiussione personale in favore della ### a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi a carico della società ### per la somma di ### 250.000,00, garanzia che era stata prestata con rinuncia alla preventiva escussione ex art.  1944 c.c. e con formula a “prima richiesta”. 
A seguito dell'inadempimento della ### la ### provvedeva ad inviare una raccomandata A/R al sig. ### per escutere la fideiussione come contrattualmente previsto, nonché per diffidare e mettere in mora il fideiussore. 
Stante l'inadempimento dell'obbligazione di garanzia, la ### aveva poi ottenuto il decreto ingiuntivo n. 7058/2016, con il quale il Tribunale di ### aveva ingiunto al sig. ### il pagamento della somma di ### 250.00,00, oltre agli interessi di cui al d.lgs. 231/2002. 
Il sig. ### pertanto, si era visto costretto a proporre opposizione avverso tale decreto ingiuntivo. 
In particolare, il sig. ### nell'opporsi, disconosceva la seconda scrittura privata sottoscritta in data ### alle ore 14:30, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inesistenza del credito vantato dalla ### nei confronti della ### e dello stesso opponente, nell'asserita sua qualità di fideiussore della predetta, perché estinto a seguito dell'avvenuto pagamento della somma di ### 100.000,00, pattuita in occasione della sottoscrizione della scrittura privata del 28.09.2015 ore 13:30, regolarmente versata in data ###; in via riconvenzionale, poi, l'opponente chiedeva la condanna della ### alla restituzione del complessivo importo di ### 51.000,00, concernente somme da lui occasionalmente versate alla ### a titolo di prestito per esigenze di liquidità, depositando, al riguardo, la copia di alcuni assegni bancari. 
Pertanto, l'opponente concludeva chiedendo l'accertamento del proprio difetto di legittimazione passiva e, in via principale, la revoca o la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo 7058/2016 per intervenuta estinzione del diritto di credito azionato dalla ### in via subordinata, ove necessario, la dichiarazione di nullità della scrittura privata del 28.09.2015, ore 14:30; infine, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della ### alla restituzione, in proprio favore, della complessiva somma di ### 51.000,00, oltre interessi legali. Il tutto con vittoria delle spese processuali. 
Costituitasi in giudizio la ###mati si limitava a resistere, chiedendo il rigetto della domanda, con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria e alla rifusione delle spese processuali. 
Nel corso del giudizio, il Tribunale, sulla scorta delle asserzioni difensive dell'opponente, disponeva l'espletamento di un'apposita C.T.U. grafologica avente ad oggetto la scrittura privata del 28.09.2015 ore 14:30, posta a base dell'ingiunzione; tale indagine, tuttavia, non poteva essere espletata, in quanto il C.T.U. riferiva di aver vanamente effettuato numerosi tentativi di acquisizione dell'originale del documento disconosciuto, essendo emerso che l'originale della scrittura privata, depositato dal difensore della ### in occasione delle operazioni peritali del giorno 21.09.2019, non corrispondeva a quello depositato in via telematica. 
Pertanto, il Tribunale di ### con sentenza n. 2656/2021, accoglieva l'opposizione per il mancato assolvimento, da parte dell'opposta, all'onere di provare l'esistenza del credito, revocando il decreto ingiuntivo n. 7058/2016 e, rigettando, al contempo, la domanda riconvenzionale del sig. ### volta ad ottenere la condanna della ### alla restituzione della somma di ### 51.000,00, perché sfornita di prova. 
Avverso tale sentenza, lamentandone l'erroneità e l'ingiustizia, proponeva appello la ### In particolare, con un primo motivo di impugnazione, l'appellante lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse errato nel ritenere non raggiunta la prova dell'esistenza del proprio credito a causa della mancata produzione dell'originale della scrittura privata del 28.09.2015 ore 14:30. 
Sul punto, la società appellante evidenziava che il giudicante di prime cure non aveva tenuto conto né della sentenza del Tribunale di ### n. 10346/2019, resa tra la ### -in persona del legale rappresentante “pro tempore”, sig. ### e la ### né della perizia grafologica disposta in occasione del giudizio R.G. n. 13958/16 (all'esito del quale era stata emessa tale sentenza), entrambe depositate in telematico in data ###. 
In particolare, l'appellante evidenziava che con la sentenza n. 10346/19, il Tribunale di ### pur avendo accertato che la stessa ### non aveva il diritto di agire in via esecutiva nei confronti della ### in forza del decreto ingiuntivo n. 14725/15, emesso dallo stesso Tribunale (in quanto la transazione intervenuta tra le parti in data ###, di natura novativa, aveva comportato l'assunzione, da parte della ### di nuove obbligazioni incompatibili con la “sopravvivenza dell'originario rapporto come accertato nel decreto ingiuntivo”), aveva comunque condannato la ### al pagamento, in favore della ### della somma di ### 250.000,00, ritenendo che il credito originariamente riportato nel decreto fosse stato sostituito “con il credito di cui alla transazione dissimulata conclusa il 28 settembre 2015 alle 14.30”, la cui sottoscrizione da parte del sig. ### era risultata autentica. 
Con un secondo motivo di censura, poi, l'appellante chiedeva, ove necessario, la rinnovazione della C.T.U.. 
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto dell'opposizione proposta dal sig. ### avverso il decreto ingiuntivo n. 7058/2016, con vittoria delle spese di lite. 
Costituitosi in giudizio, il sig. ### non si limitava solo a resistere ma, a sua volta, proponeva appello incidentale avverso l'impugnata sentenza, lamentando l'erroneità della statuizione con cui il Giudice di prime cure aveva rigettato la sua domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della ### alla restituzione dell'importo di ### 51.000,00, sostenendo che “la dettagliata indicazione degli assegni” effettuata in primo grado “avrebbe dovuto condurre il giudice di prime cure all'accoglimento della domanda”, anche in ragione della leggibilità degli assegni prodotti in telematico; pertanto, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, la riforma dell'impugnata sentenza per quanto di ragione, con vittoria delle spese di lite. 
All'udienza del 19/12/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.. 
Motivi della decisione Il primo motivo di impugnazione proposto dall'appellante principale è fondato.  ### il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, cui questa Corte di merito aderisce, in presenza di due giudizi tra le stesse parti che abbiano ad oggetto un medesimo titolo negoziale o un medesimo rapporto giuridico, nel caso in cui un giudizio costituisca premessa logica, necessaria e indispensabile ai fini della statuizione da rendere nell'altro, e uno dei due giudizi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, tra i due giudizi sussiste il vincolo del giudicato esterno ai sensi dell'art. 2909 c.c.. 
In tale ipotesi, infatti, il giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, e la conseguente preclusione opera anche nell'ipotesi in cui il giudizio successivo abbia finalità differenti rispetto a quelle che formano il "petitum" del precedente giudizio, già definito. 
Trattasi di principi oramai consolidati, tanto che anche da ultimo la Corte di Cassazione, con sent.  n. 1134/2018, ha avuto modo di ribadire che, “secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la rilevanza del giudicato esterno postula identità delle parti ed unicità del rapporto giuridico. In tal caso, quando due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale, comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo (nello stesso senso, poi, vedi anche Cass. nn. 3795/1999, 5478/2013, 26704/2018 e, da ultimo, Cass. n. 9316/2019). 
Orbene, nel caso di specie, il giudizio definito dal Tribunale di ### con la sentenza 10346/2019, passata in giudicato, aveva ad oggetto il medesimo rapporto giuridico oggetto dell'odierno giudizio. 
Inatti, esso era stato incardinato dalla ### in persona del legale rappresentante “pro tempore” ### che aveva proposto opposizione avverso il precetto notificatole dalla ### in data ###, per l'importo di ### 255.326,36, in forza del decreto ingiuntivo n. 14725/2015; anche in tale occasione era stata disconosciuta la scrittura privata del 28.09.2015 ore 14:30 e, una volta costituitasi, la ###mati aveva depositato gli originali di entrambe le scritture private sottoscritte dalle parti in data ### (e cioè sia quella sottoscritta alle ore 13:30, sia quella sottoscritta alle ore 14:30). 
Quindi, nel corso dell'istruttoria, il Tribunale aveva disposto l'espletamento di apposita C.T.U.  grafologica, all'esito della quale venne accertata la riconducibilità delle sigle vergate a margine e della firma apposta in calce alla scrittura privata del 28.09.2015 ore 14:30 al sig. ### Il Tribunale, quindi, con sentenza n. 10346/2019, riteneva provato che la sottoscrizione apposta alla scrittura privata sottoscritta alle ore 14.30 fosse del sig. ### condannando di conseguenza la ### al pagamento di ### 250.000,00 in favore della ### Tale sentenza venne pubblicata in data ### e, non essendo stata impugnata -come da certificazione attestante il passaggio in giudicato, rilasciata in data ###- ha acquistato autorità di cosa giudicata e, quindi, fa pienamente stato nell'ambito del presente giudizio. 
Dall'esame del fascicolo telematico, emerge chiaramente che la ### in data ###, depositò copia della sentenza n. 10346/2019; inoltre, già in sede di memoria ex art. 183 c.p.c. la ### aveva fatto presente che il sig. ### aveva proceduto al disconoscimento della firma apposta sulla scrittura privata del 28.09.2015 ore 14:30 anche nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto (R.G. n. 13958/16), nel corso del quale era stata formulata apposita istanza di verificazione cui era seguita la nomina del C.T.U. per verificare l'autenticità della predetta scrittura. 
Ne consegue che il Tribunale, benché avesse disposto l'espletamento di apposite indagini peritali, avrebbe necessariamente dovuto tenere conto di tali documenti, e ciò anche in ragione del fatto che la mancata consegna al C.T.U. dell'originale della scrittura privata del 28.09.2015, ore 14:30, risultava pienamente giustificata dal fatto che essa, in quel momento, si trovava depositata nel giudizio R.G. 13958/16, celebrato dinanzi al Tribunale di ### e poi conclusosi proprio con la sentenza n. 10346/2019.
Da quanto premesso deriva che la sentenza oggetto del presente appello venne pronunciata dal Tribunale in violazione del disposto di cui all'art. 2909 c.c., e cioè senza tenere conto del definitivo accertamento giudiziale avente ad oggetto l'autenticità della sottoscrizione apposta dal sig. ### sulla scrittura privata del 28.09.2015, ore 14,30. 
Ne deriva che, alla luce del giudicato esterno formatosi su detto specifico profilo, il primo motivo di censura dell'appello principale dev'essere necessariamente accolto, con il conseguente assorbimento del secondo motivo, da ritenersi logicamente proposto in via meramente subordinata al mancato accoglimento del primo motivo. 
Per quanto concerne, invece, l'appello incidentale, lo stesso dev'essere disatteso. 
Infatti, come già rilevato dal giudicante di prime cure, non solo gli assegni bancari depositati dall'appellante incidentale risultano ancora del tutto illeggibili (con conseguente impossibilità di conoscere l'entità delle somme in essi riportate), ma lo stesso sig. ### anche in questa sede ###è stato in grado di dimostrare quale fosse il titolo sottostante a detti pagamenti (astrattamente riconducibili alle più disparate ragioni), profilo la cui dimostrazione sarebbe stata ancor ancor più essenziale in ragione della tempestiva contestazione formulata dalla ### Da quanto precede deriva che, mentre l'appello incidentale dev'essere rigettato, l'appello principale dev'essere accolto sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, il sig. ### deve essere condannato al pagamento, in favore della #### s.r.l., della somma di ### 250.000,00, oltre interessi legali ex d. lgs. n. 231/2002 dal 31.10.2015 dalla domanda (7/3/2016) sino all'effettivo soddisfo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per entrambi i gradi di giudizio ai sensi del D.M. n. 55/2014, facendo applicazione dei valori medi previsti per le cause di valore ricompreso tra ### 52.001,00 ed ### 260.000,00, con l'eccezione della voce “istruttoria/trattazione” che, per la sola fase di appello, viene liquidata nella misura minima. 
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.  P.Q.M.  La Corte, provvedendo sull'appello principale proposto dalla #### s.r.l. nei confronti di ### avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 2656/2021, nonché sull'appello incidentale proposto da ### nei confronti della #### s.r.l. avverso la stessa sentenza, così statuisce: accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna ### al pagamento, in favore della #### s.r.l., della somma di ### 250.000,00, oltre interessi ex d. lgs. n. 231/2002 dalla domanda (7.3.2016) sino all'effettivo soddisfo; rigetta l'appello incidentale; condanna ### al pagamento, in favore della #### s.r.l., delle spese di lite che, per il primo grado, vengono liquidate in ### 14.103,00 per compensi professionali, e per il grado di appello in ### 12.154,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. 
Così deciso in ### lì 19/12/2025 ### est. ####ssa

causa n. 2860/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Stagliano', Izzo Antonella

M
1

Corte di Cassazione, Sentenza n. 36597/2021 del 25-11-2021

... 20.000.000,00, di cui euro 10.000.000,00 da versare alla consegna da parte della F.11i ### di apposita fideiussione bancaria, a garanzia di eventuali risoluzioni anticipate del contratto, ed euro 10.000.000,00 alla data di effettiva acquisizione di tutti i terreni occorrenti per la realizzazione del complesso di serre da realizzare nel territorio di ### la ### s.p.a. si è pure impegnata a corrispondere, per ogni centrale termoelettrica e nel corso di ciascun anno successivo a quello in cui sarebbe avvenuta la fornitura di energia termica, una quota parte del valore economico dei certificati verdi di cui la ### avesse conseguito l'esenzione all'acquisto, variabile tra il 40 ed il 60 per cento del valore; d) la F.11i ### ha, infine, concordato con la ### s.p.a. di concedere alle società controllate dalla holding di utilizzare le sub-licenze del brevetto, e, quindi, di utilizzare gli impianti siti in ### a ### ed a ### convenendo che: a) la prima si impegnava a comunicare alla ### s.p.a. che i contratti di somministrazione di energia elettrica tra le centrali termoelettriche ed i complessi di serre dovevano essere direttamente conclusi tra la stessa ### s.p.a. e le tre società operative che (leggi tutto)...

testo integrale

2020, n. 137, la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2949/2016 R.G. proposto da ### in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso l'### dello Stato che la rappresenta e difende come per legge; - ricorrente - contro ### S.R.L. (già s.p.a.), in persona del legale rappresentante, #### e ### tutti rappresentati e difesi, in forza di procura speciale resa in calce al controricorso e al ricorso incidentale, dall'avv. ### con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. ### in #### del ### n. 5 - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 2272/07/15 della ### regionale della ### depositata il 2 novembre 2015 udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 ottobre 2021 dal ### lette le conclusioni del ###, in persona del ### generale, dott. T. Basile, che ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, il rigetto dei restanti motivi del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale ### 1. L'### delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della C.T.R. della ### che, accogliendo parzialmente l'appello principale dell'### finanziario e rigettando l'appello incidentale della società ### s.p.a.  e dei soci #### e ### nel giudizio di impugnazione avverso gli avvisi di accertamento emessi dall'### finanziaria, per gli anni 2004 e 2005, ai fini del recupero di maggiore ##### e I.V.A., aveva dichiarato la legittimità del recupero a reddito degli interessi passivi indeducibili per entrambe le annualità d'imposta ed inapplicabili le relative sanzioni, confermando nel resto la sentenza di primo grado.  2. La ripresa fiscale traeva origine da una verifica all'esito della quale era stato accertato, per l'anno 2004, a carico della società, esercente l'attività di amministrazione di imprese, una perdita di euro 18.713,00, a fronte di una perdita dichiarata di euro 481.249,00, in conseguenza del mancato riconoscimento della deducibilità di interessi passivi per euro 461.862,00, e, per l'anno 2005, un maggior reddito d'impresa in conseguenza del recupero della perdita relativa al 2004 e 2 di costi ritenuti indeducibili costituiti da quote di ammortamento afferenti a costi d'acquisto del diritto di utilizzo di un brevetto del valore originario di euro 20.000.000,00, non iscrivibili, secondo l'### tra le immobilizzazioni immateriali, e da interessi passivi ritenuti indeducibili ai sensi dell'art. 98 del t.u.i.r., vigente ratione temporis, per effetto dell'applicazione del regime della thin capitalization. L'### aveva pure recuperato l'I.V.A., ritenuta indebitamente detratta perché riferita a costi ritenuti non inerenti ed emesso avvisi di accertamento, ai fini del recupero di maggiore ### nei confronti dei soci, sul presupposto della presuntiva distribuzione di reddito di capitale.  3. I giudici di appello — premettendo, in fatto, che la società contribuente aveva concluso un accordo con la società irlandese ### in forza del quale quest'ultima aveva assegnato alla prima una licenza esclusiva per l'uso di proprietà intellettuale, riguardante l'installazione in ### di impianti per riscaldamento di serre ad uso agricolo mediante sfruttamento di calore derivante dalla condensazione del vapore di risulta prodotto dalle turbine delle centrali di produzione di energia elettrica, dietro pagamento di un compenso ### di euro 5.000.000,00, e che risultava contabilizzato nel 2005 un costo di immobilizzazioni immateriali per euro 20.000.000,00, di cui euro 5.000.000,00 per l'acquisto della licenza ed euro 5.000.000,00 per ciascuna delle tre sub-licenze a favore di società controllate o partecipate — davano atto che anche le licenze d'uso, per essere incluse tra le immobilizzazioni immateriali, dovevano possedere le stesse caratteristiche previste per i diritti di brevetto dal principio contabile OIC n. 24; affermavano, quindi, che ricorrevano tutti i requisiti richiesti dal predetto principio contabile, risultando evidente l'esistenza di un rapporto sinallagmatico fra sostenimento del costo e reintegro dello stesso attraverso i ricavi, non solo con riferimento al costo sostenuto per l'acquisizione della titolarità del diritto esclusivo di sfruttamento della licenza d'uso in ### come riconosciuto dall'### 3 ma anche con riguardo al costo di euro 15.000.000,00 sostenuto per l'utilizzo delle tre sub-licenze d'uso in favore delle tre società operative; e ciò perché i suddetti costi avevano consentito alla società verificata di poter sottoscrivere un accordo «quadro» con la ### s.p.a., avente durata decennale, che riconosceva in suo favore il diritto alla riscossione di un corrispettivo di euro 20.000.000,00, nonché ulteriori benefici indicati nell'### al medesimo contratto, a nulla rilevando che per l'impianto di ### non fosse possibile determinare in modo certo il costo, essendo la sua realizzazione ancora in fase processuale, o ancora che la F.11i ### s.p.a. avesse solo una partecipazione del 3 per cento nelle società operative e dunque non esercitasse un controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.. 
Aggiungevano che la rappresentazione contabile dei costi sostenuti e dei corrispondenti ricavi, evincibile dalla lettura del bilancio della società verificata chiuso al 31 dicembre 2005, confermava ulteriormente l'inerenza del costo, sicché i ricavi provenienti dal contratto con la ### s.p.a. remuneravano i costi sostenuti sia per l'acquisizione del brevetto che delle sub-licenze d'uso. 
Quanto, poi, alla ripresa a tassazione degli interessi passivi, i giudici regionali, richiamate le condizioni al verificarsi delle quali era applicabile l'invocato art. 98 del t.u.i.r., escludevano la ricorrenza, nel caso di specie, della prima condizione (ricavi della società superiori alla soglia massima per gli studi di settore) e, ritenuto che la società, negli anni in contestazione, aveva esercitato in via prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, concludevano per l'assoggettamento della contribuente al regime della thin capitalization, ritenendo, sulla base della circolare dell'### delle entrate n. 11 del 2005, che, ai fini della verifica, non dovesse assumersi il rapporto, inferiore al 50 per cento, fra l'ammontare delle partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie e l'ammontare dell'attivo patrimoniale, ma, da un lato, quello fra l'ammontare delle partecipazioni ed il totale delle 4 attività finanziarie, e, dall'altro, quello fra il totale dei proventi derivanti dalle partecipazioni ed il totale dei proventi finanziari. Consideravano poi del tutto irrilevante la circostanza che la società ### intervenuta nel contratto di finanziamento come «datrice di ipoteca sui beni», non potesse ritenersi «parte correlata», in quanto, stante la natura di società semplice della stessa, si era comunque verificata la condizione di garanzia, indiretta, del finanziamento da parte di ciascuno dei soci qualificati della F.11i ### s.p.a.. 
In merito all'indetraibilità dell'### riguardo alla fattura emessa dalla ### s.p.a., osservavano che la esistenza di un contratto preliminare tra le parti, che prevedeva il versamento di un deposito cauzionale da parte della F.11i ### s.p.a., non valeva a disconoscere il costo riportato nella fattura che evidenziava un successivo accordo tra le parti che avevano inteso sostituire il deposito cauzionale con un «### cessione progetto centrale biomasse»; non essendo mai stato eccepito che la fattura fosse stata emessa a fronte di operazioni inesistenti, rilevavano che alla detraibilità dell'I.V.A. da parte della contribuente aveva fatto riscontro l'I.V.A. a debito per la ### s.p.a., con la conseguenza che un eventuale recupero a carico della contribuente avrebbe realizzato una duplicazione di tassazione. 
Ritenevano del tutto legittima anche la detraibilità dell'I.V.A. per la fattura emessa dalla ### s.p.a., non potendosi affermare l'estraneità della ### s.p.a. alla prestazione oggetto della fattura, dato che gli impegni assunti in contratto da ### qualificatosi «rappresentante delle attività del gruppo ### floricolture», erano inerenti all'attività della ### s.p.a.. 
Richiamando, inoltre, l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte in materia di accertamento dei redditi in capo ai soci di società a ristretta base azionaria, rilevavano che non operava la presunzione di 5 distribuzioni di utili extra-bilancio, in quanto non poteva non tenersi conto del fatto che il maggior reddito imponibile accertato nel 2005 trovava la sua origine unicamente nel recupero di costi figurativi, costituiti da quote di ammortamento su immobilizzazioni immateriali e di interessi passivi ritenuti indeducibili, dei quali, tuttavia la manifestazione finanziaria passiva era comunque avvenuta a favore del percipiente i suddetti interessi, per cui era impossibile che i corrispondenti importi fossero stati distribuiti ai soci. 
Relativamente alle sanzioni, ritenevano, infine, fondato il richiamo al favor rei di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1992, stante l'abrogazione dell'art. 98 del T.U.I.R. a decorrere dall'anno 2008.  4. La società contribuente ed i soci hanno resistito mediante controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale, con quattro motivi. 
In prossimità dell'udienza pubblica, l'### delle entrate ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso principale la difesa erariale, deducendo «la violazione e falsa applicazione dell'art. 109 del t.u.i.r., del principio contabile OIC e ### n. 24 e dell'art. 2359 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», lamenta che la C.T.R. ha erroneamente applicato le norme del t.u.i.r. relative alla deducibilità di componenti negativi del reddito d'impresa. In particolare, con riferimento al requisito della certezza e della obiettiva determinabilità, sottolinea che i giudici di secondo grado, dopo avere concordato con l'### in ordine alla circostanza che per l'impianto serricolo di ### non era possibile determinare il costo in modo attendibile, essendo la realizzazione ancora in fase progettuale, hanno concluso per la deducibilità del costo, ritenendo possibile preventivare con sufficiente attendibilità il costo di realizzazione della serra in tale sito, trattandosi di opere standard, simili ad altre già realizzate, così 6 violando l'art. 109 del t.u.i.r. che fa riferimento a circostanze che consentono di determinare in modo obiettivo, e non sulla base di presunzioni, l'ammontare di detti costi. Neppure, ad avviso della ricorrente, i giudici regionali hanno adeguatamente considerato, ai fini dell'inerenza, che, sulla base degli accordi intercorsi tra il concedente ed il concessionario, nonché della documentazione esibita, la F.11i ### avrebbe dovuto riportare nel bilancio d'esercizio, tra le immobilizzazioni immateriali, il solo valore di euro 5.000.000,00, e non quello di euro 20.000.000,00, ossia solo il costo effettivamente sostenuto per l'acquisizione della titolarità del diritto esclusivo di sfruttamento del brevetto che aveva consentito alla società contribuente di assumere impegni di esclusiva, per dieci anni, con la ### s.p.a., mediante la sottoscrizione di un contratto quadro, da cui avrebbe ricevuto un corrispettivo di euro 20.000.000,00. 
La differenza pari ad euro 15.000.000,00, da corrispondere alla società ### per i distretti serricoli, non poteva essere considerata «immobilizzazione», in quanto: a) per l'impianto serricolo da realizzarsi in località ### era stato impossibile determinare il costo in modo certo e la realizzazione degli impianti era ancora in fase progettuale, per cui non era giustificabile l'assunzione di un debito di euro 5.000.000 nei confronti dell'### b) l'### per l'energia aveva stabilito che l'energia termica fornita dalla centrale termoelettrica di ### all'annesso impianto non poteva dare origine a diritti di emissione di certificati verdi, cosicché la contribuente non poteva conseguire alcun beneficio economico futuro a fronte del debito contratto; c) le società operative avevano fruito dei benefici diretti rinvenienti dall'applicazione del brevetto, consistenti in un risparmio sul costo dell'energia impiegata per il riscaldamento delle serre, ed erano tutte controllate dalla ### s.p.a.; d) la correlazione tra le società operative e la contribuente era solo indiretta, in quanto la verificata deteneva una partecipazione (pari al 3 per cento) nel 7 capitale della ### s.r.l. che, a sua volta, controllava la ### s.p.a., per cui detta partecipazione non poteva dar luogo a controllo o collegamento, diretto o indiretto, nei termini richiesti dall'art. 2359 cod. civ.; e) la ### s.p.a. si era impegnata, in proprio e per conto delle società operative, sia al completamento dei complessi serricoli sia a progettare, acquistare, costruire ed installare gli impianti di back-up, nonché i sistemi di scambio termico e pompaggio, mentre la contribuente aveva soltanto assunto l'impegno di comunicare alla ### s.p.a. che i contratti di somministrazione di energia termica avrebbero dovuto essere conclusi direttamente con le tre società agricole operative. Ciò imponeva di ritenere che gli effetti economici (maggiori ricavi o minori costi per energia) derivanti dall'utilizzo della tecnologia oggetto del brevetto non potevano che riguardare la ### s.p.a. e le tre società agricole operative, dalla stessa controllate, con conseguente indeducibilità del costo contabilizzato dalla contribuente.  2. Con il secondo motivo l'### delle entrate censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 103 e 109 del t.u.i.r., del principio contabile OIC e ### n. 24 e dell'art.  2359 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.  civ., in quanto i giudici di appello hanno disconosciuto il richiamato principio contabile. 
Evidenzia la ricorrente che, secondo tale principio contabile, le licenze di derivazione privatistica, quali le licenze d'uso di brevetti e marchi, devono essere iscritte nella stessa voce dell'attivo che accoglie il diritto principale (ossia alla voce B.I.3 dell'attivo) e i relativi costi possono essere capitalizzati ed iscritti nell'attivo, purché ricorrano le seguenti condizioni: a) titolarità di un diritto esclusivo di sfruttamento; b) recuperabilità dei costi iscritti tramite benefici economici derivanti dall'applicazione del brevetto, sia in termini di maggiori ricavi, sia in termini di riduzione di costi connessi ad un determinato processo 8 produttivo; c) possibilità di determinare in maniera attendibile il costo per l'impresa. Considerato che lo stesso principio contabile prevede che le immobilizzazioni immateriali si caratterizzano per l'intangibilità, essendo rappresentate da costi «che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi», sostiene la ricorrente che la decisione della C.T.R. si pone in contrasto con tale previsione, in quanto la gestione delle serre, e, quindi, il diritto a fruire dei benefici del brevetto, faceva capo alle tre società operative (### G.C. ###à Agricola, ### società agricola a r.I.), tutte controllate dalla ### s.p.a., che aveva stipulato con l'odierna contribuente un accordo per regolare oneri e benefici derivanti, anche indirettamente, dalla esecuzione delle opere. Di conseguenza, il costo contabilizzato dalla società contribuente non poteva considerarsi deducibile.  3. Con il terzo motivo del ricorso principale la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.  per avere i giudici di appello annullato il recupero relativo all'I.V.A. 
Precisa che il rilievo ha riguardato due fatture, una emessa dalla ### s.p.a. e l'altra dalla ### s.p.a.. In sede di verifica era emerso che in data 28 febbraio 2005 la contribuente aveva annotato la fattura n. 1/05 del 18 febbraio 2005, emessa dalla ### s.p.a, per un imponibile di euro 3.000.000,00, con I.V.A. al 20 per cento, pari ad euro 600.000,00, avente ad oggetto «acconto cessione progetto centrale a biomasse»; la fattura si riferiva ad un contratto preliminare per l'esclusiva termica ed elettrica da biomasse solide, per la cui realizzazione le parti avevano convenuto un deposito cauzionale di euro 3.000.000,00 che si sarebbe successivamente trasformato in anticipo alla sottoscrizione del contratto. Trattandosi di deposito cauzionale la somma non aveva 9 natura di controprestazione per la cessione di un bene e non concorreva pertanto a formare la base imponibile ai fini I.V.A.. Peraltro, aggiunge la ricorrente, in relazione alla medesima fattura era pure risultato che la controparte non aveva effettuato alcun versamento o depositato fideiussione a favore della ### s.p.a. e, nel bilancio redatto al 31 dicembre 2005, la contribuente aveva imputato l'importo de quo sia alla voce «C. attivo circolanteC. Crediti che non costituiscono immobilizzazioni» che alla voce «D. Debiti - verso fornitori», precisando, altresì, nella nota integrativa al bilancio redatto il 31 dicembre 2006: «Nel saldo delle fatture da ricevere, si evidenzia, inoltre, l'importo di euro 3.000.000,00, per nota di credito da ricevere dalla società ### s.p.a. a storno della fattura emessa nel 2005 e prevista dal contratto preliminare relativo all'acquisizione in esclusiva del nuovo processo industriale per la produzione combinata di energia termica ed elettrica a mezzo di biomasse solide». Ne derivava, ad avviso della ricorrente, l'irrilevanza del richiamo alla volontà delle parti, operato dai giudici di secondo grado. 
La fattura n. 2 del 31 marzo 2005, emessa dalla ### s.p.a., avente per oggetto «anticipo sul corrispettivo degli impegni assunti ai sensi dell'art. 2 del contratto datato 10 marzo 2005», non riguardava la società contribuente, poiché il contratto richiamato dalla fattura era stato stipulato tra il ### s.c.a.r.l. e ### in qualità di rappresentante del ### floricolture, da non confondersi con la F.11i ### s.p.a.; con detto accordo, peraltro, ### aveva preso accordi per delocalizzare le attività della ### s.r.l. e della ### s.p.a., che non erano riconducibili alla contribuente che, essendo estranea a detti accordi, non era legittimata a registrare la fattura ed a detrarre la relativa imposta.  4. Con il quarto motivo l'### delle entrate, con riferimento alla statuizione concernente le sanzioni, censura la sentenza gravata per 10 violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.  Evidenzia che alla società è stata irrogata la sanzione di cui all'art.  1, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, in relazione all'imposta ### per presentazione di dichiarazione infedele, e di cui all'art. 9, comma 1, del medesimo decreto legislativo per irregolare tenuta della contabilità, norme che non sono state interessate, successivamente all'applicazione alla fattispecie in contestazione, da alcuna riforma, essendo stato abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2008, soltanto l'art.  98 del t.u.i.r.; ne consegue, ad avviso della ricorrente, che i giudici d'appello sono incorsi in una palese contraddizione laddove, pur riconoscendo che alla società fosse applicabile il regime della thin capitalization per avere esercitato in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, non hanno tuttavia ritenuto applicabile la sanzione in virtù del principio del favor rei, che non poteva dirsi sussistente nel caso di specie.  5. Con il primo motivo del ricorso incidentale la contribuente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione al n. 3 del primo comma dell'art. 360 cod. proc.  Fa rilevare che in data 17 luglio 2015, all'udienza di discussione dell'appello proposto dall'### finanziario, a fronte del deposito di documentazione da parte dello stesso ### afferente la delega alla sottoscrizione dell'atto di gravame, il giudice a quo, anziché stralciare la documentazione perché prodotta oltre il termine di venti giorni liberi prima della udienza di trattazione, aveva preso atto della produzione di copia del provvedimento di delega di firma per la sottoscrizione di «atti processuali relativi a appelli da depositare in ### tributaria regionale», ritenendo rituale la produzione documentale.  6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale la contribuente deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli 11 artt. 11, 18, 53 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione al n. 3 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., in quanto i giudici di appello avrebbero erroneamente disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dall'### perché sottoscritto da soggetto privo dei poteri di firma. Ribadisce, in particolare, che l'atto di appello era stato sottoscritto in forza di delega del Dirigente responsabile non prodotta al momento della costituzione in giudizio dall'### finanziario, che l'aveva invece, tardivamente, esibita all'udienza di discussione del 17 luglio 2015, oltre il termine perentorio di venti giorni liberi prima della discussione, previsto dall'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992.  7. Con il terzo motivo del ricorso incidentale la società F.11i ### s.p.a. deduce la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art.  360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in quanto i giudici di appello hanno ritenuto efficaci gli avvisi di accertamento, nonostante fossero fondati su un atto istruttorio nullo, per essere emersi nel corso delle attività amministrative indizi di reato. Aveva fatto rilevare in giudizio che le conclusioni del processo verbale di constatazione redatto in data 21 dicembre 2007, su cui si fondava l'avviso di accertamento, erano le risultanze di una verifica iniziata, per stessa ammissione dei verbalizzanti, il 10 settembre 2007. Nel corso della verifica erano emersi fatti penalmente rilevanti, avendo i verificatori ritenuto sussistente l'ipotesi di reato di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, di cui avrebbero dovuto dare tempestiva comunicazione al Pubblico ministero, che avrebbe dovuto assumere la direzione delle indagini, ma ciò non era accaduto, perché i verbalizzanti avevano proseguito nell'attività di verifica, che si era poi conclusa con la redazione del processo verbale di constatazione, senza il rispetto delle modalità previste dal richiamato art. 220 disp. att. cod. proc. pen.  12 A fronte dell'inosservanza, da parte dei verificatori, delle disposizioni del codice di procedura penale, che aveva inficiato l'intera attività di acquisizione degli elementi di prova, ad avviso della controricorrente, i giudici d'appello avrebbero dovuto concludere per l'illegittimità dell'atto impositivo.  8. Con il quarto motivo del ricorso incidentale la società contribuente censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 98 del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all'art.  360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici regionali ritenuto indeducibili gli interessi passivi da essa corrisposti, in applicazione del regime della thin capitalization. 
Sostiene la ricorrente che la C.T.R. è pervenuta a tale convincimento facendo propria la prassi interna all'### delle entrate in merito al significato da attribuire al termine «prevalente» contenuto nel citato art. 98, settimo comma, del t.u.i.r., incorrendo, tuttavia, in una lettura erronea ed incompleta della stessa prassi e della disposizione normativa, avendo ritenuto che, in base alla circolare 11 del 2005 dell'### delle entrate, la soglia del 50 per cento in base alla quale stabilire se potesse ritenersi o meno integrato il criterio della prevalenza dovesse essere calcolata, non già al totale dell'attivo, da un lato, ed al totale dei proventi, dall'altro, bensì rispetto alle sole attività finanziarie, da un lato, e rispetto ai soli proventi finanziari dall'altro. Lamenta, in particolare, che i giudici di appello, riprendendo un passaggio della suddetta circolare, hanno posto a base della decisione l'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1993, riguardante i soggetti cd. «holding di diritto», operanti quali intermediari finanziari iscritti che esercitano la propria attività nei confronti del pubblico, non estensibile a società che non esercitano detta attività (cd. holding di fatto); assume, quindi, che se fosse stata fatta corretta applicazione del criterio della prevalenza, il regime di indeducibilità previsto dalla thin capitalization non avrebbe potuto trovare applicazione.  13 9. In controricorso la contribuente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso principale per violazione dell'obbligo di allegazione previsto dall'art. 369 cod. proc. civ., poiché manca sia l'indicazione della collocazione dei documenti e degli atti su cui esso si fonda, sia l'indicazione della loro materiale produzione, nonché l'inammissibilità del ricorso principale sotto diversi profili, deducendo: 1) la violazione dell'art. 366 cod. proc. civ.; 2) la violazione dell'art. 360 cod. proc.  perché con i motivi formulati, pur censurando la decisione gravata per vizi di violazione di legge, si richiede una valutazione nel merito dei fatti oggetto della controversia; 3) la violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., mancando l'esposizione chiara e completa dei fatti di causa, necessaria per porre il giudice nella condizione di avere cognizione completa della controversia, senza dover accedere ad altre fonti. 
Ha altresì invocato la formazione del giudicato interno in merito al capo della sentenza che ha annullato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci ai fini del recupero, come redditi di capitali, degli utili presuntivamente distribuiti dalla società, in difetto di impugnazione da parte dell'### delle entrate.  9.1. Le preliminari eccezioni di inammissibilità del ricorso principale, sollevate dalla controricorrente, devono essere disattese.  9.2. A seguito dell'intervento delle ### (Cass., sez. U, 3/11/2011, n. 22726) che, con specifico riguardo al giudizio tributario, hanno affermato il principio secondo il quale, per i ricorsi avverso le sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, ex art. 25, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ex art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poiché 14 detto fascicolo è già acquisito a quello d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369 citato, a meno che la predetta parte non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria; neppure è tenuta, per la stessa ragione, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte (Cass., sez. 5, 30/11/2017, n. 28695; Cass., sez. 5, 18/11/2015, n. 23575). 
Anche se la indisponibilità dei fascicoli di parte non esonera la parte dal diverso onere previsto, a pena d'inammissibilità, dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., che richiede «la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda», con l'indicazione dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della loro produzione nel giudizio di merito, nel caso di specie, tale onere è stato assolto dalla ### delle entrate che ha richiamato in ricorso i documenti sui quali poggia il ricorso.  9.3. Neppure può dirsi violato il principio dell'autosufficienza, considerato che nel corpo del ricorso è stata svolta una narrativa della vicenda processuale, con chiara illustrazione dell'oggetto della pretesa e delle doglianze sollevate dalle parti contribuenti, cosicché questa Corte non è gravata del compito di ricercare atti esterni al ricorso necessari per individuare la materia de contendere e per valutare i motivi formulati.  9.4. Va, parimenti, esclusa la dedotta insufficiente esposizione dei fatti. Nel ricorso per cassazione costituisce essenziale requisito, prescritto dall'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, la cui mancanza, impedendo alla Corte di comprendere l'oggetto della pretesa ed il tenore della sentenza impugnata in coordinamento con i motivi di censura, determina l'inammissibilità del ricorso, essendo la 15 suddetta esposizione funzionale alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (ex plurimis, Cass., sez. 2, 24/04/2018, n. 10072).  ### sommaria dei fatti della causa, per essere funzionale alla comprensione dei motivi, dev'essere «sintetica», come si evince dal richiamo al suo carattere «sommario», e, in ogni caso, deve essere assolta necessariamente con il ricorso e non può essere ricavata da altri atti, quali la sentenza impugnata o il controricorso, perché la causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo, peraltro, riferibile ad un unico atto (Cass., sez. 6 - 3, 22/09/2016, n. 18623). 
Nella specie, il ricorso per cassazione, attraverso una esaustiva esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo, rispetta il «modello legale» apprestato dall'art. 366 cod. proc. civ. e consente a questa Corte di avere contezza sia del rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia dello sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poter procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti, cosicché, in ossequio al n. 3 del primo comma dell'art. 366 cod. proc.  civ, dalla sua lettura è ben possibile non solo la ricostruzione della vicenda processuale, ma anche la individuazione sia delle questioni dibattute tra le parti, sia delle censure rivolte alla sentenza impugnata.  9.5. Neppure i primi tre mezzi di ricorso, così come formulati dall'### delle entrate, tendono surrettiziamente ad una non consentita rivisitazione del merito della controversia. 
Come è stato di recente precisato da questa Corte (Cass., sez. 1, 14/01/2019, n. 640), «le espressioni violazione o falsa applicazione di legge descrivono e rispecchiano i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto, ossia: a) il momento concernente la ricerca e l'interpretazione della norma regolatrice del caso concreto; b) il 16 momento concernente l'applicazione della norma stessa al caso concreto, una volta correttamente individuata ed interpretata. In relazione al primo momento, il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella erronea negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata; con riferimento al secondo momento, il vizio di falsa applicazione di legge consiste, alternativamente: a) nel sussumere la fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perché, rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro; b) nel trarre dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass., sez. 3, 26/09/2005, n. 18782). Ricorre in altri termini la violazione di legge ogni qualvolta vi è un vizio nell'individuazione o nell'attribuzione di significato ad una disposizione normativa; ricorre invece la falsa applicazione qualora l'errore si sia annidato nella individuazione della esatta portata precettiva della norma, che il giudice di merito abbia applicato ad una fattispecie non corrispondente a quella descritta nella norma stessa. 
Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta nettamente distinta la denuncia dell'erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell'ambito dell'interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi — violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta — è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa» (Cass., sez. L, 11/01/2016, n. 195; Cass., sez. 5, 30/12/2015, n. 26110; Cass., sez. 5, 4/04/2013, n. 8315; Cass., 17 L, 16/07/2010, n. 16698; Cass., sez. L, 26/03/2010, n. 7394; Cass., sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313). 
Nel caso in esame, le censure in discorso pongono in discussione il significato e la portata applicativa degli artt. 103 e 109 del t.u.i.r., nonché del principio contabile nazionale OIC n. 24, che pur non costituendo fonte di diritto, ha comunque funzione interpretativa e integrativa, e non involgono la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, cosicché, anche sotto tale profilo, il ricorso sfugge alla dedotta inammissibilità.  9.6. Risulta, invece, fondata l'eccezione di giudicato interno, pure fatta valere dalla contribuente.  ###.T.R. ha espressamente escluso l'operatività, nel caso di specie, della presunzione di distribuzione di utili extra-bilancio in favore dei soci, sul presupposto che «il maggior reddito imponibile accertato nell'anno 2005 trova la sua origine unicamente nel recupero di costi figurativi, costituiti da quote di ammortamento su immobilizzazioni immateriali.., e di interessi passivi ritenuti indeducibili dei quali, tuttavia, la manifestazione finanziaria passiva è comunque avvenuta a favore del percipiente i suddetti interessi. In entrambi i casi, dunque, è del tutto impossibile che i corrispondenti importi potessero essere distribuiti ai soci». Tale statuizione della sentenza deve ritenersi ormai definitiva e non più contestabile, in difetto di specifica impugnazione da parte dell'### delle entrate.  10. Il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, che possono essere scrutinati unitariamente perché entrambi volti a contestare l'ammissibilità dell'atto di appello proposto dall'### finanziario, sono infondati.  10.1. Nelle controdeduzioni e nella successiva memoria difensiva depositate nel giudizio di secondo grado — prodotti unitamente al controricorso ed al ricorso incidentale in ossequio al principio dell'autosufficienza — le parti contribuenti hanno sostenuto che la 18 sottoscrizione apposta in calce al gravame dell'### finanziario — preceduta dalla dicitura «Per il direttore, dott.ssa ### - ### del procedimento, con delega di firma0.d.S. n. 19 del 2.2.2009. Rag. ### - ### tributario» — proviene da soggetto non munito dei necessari poteri.  10.2. ### la giurisprudenza univoca di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, gli artt. 10 e 11, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio, nelle controversie di competenza delle commissioni tributarie, all'ufficio del Ministero delle finanze — oggi ufficio locale dell'agenzia fiscale — nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze senza necessità di apposita delega; sicché è validamente apposta la sottoscrizione dell'appello dell'ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere d'impugnare la sentenza (Cass., sez. 5, 21/03/2014, n. 6691; Cass., sez. 6-5, 26/07/2016, n. 15470; Cass., sez. 5, 14/10/2015, n. 20628; Cass., sez. 5, 25/01/2019, 2138).  10.3. Tale interpretazione, come spiegato di recente (Cass., sez. 5, 2019, n. 2138), è conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale, più volte richiamato da questa suprema Corte - Cass., sez. U, 14/02/2006, nn. 3116 e 3118; Cass., sez. 5, 25/10/2006, 22889 — che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità. 
Si è, infatti, affermato che la legittimazione processuale dell'### locale trova fondamento nella disciplina regolatrice della materia, costituita dal d.lgs. n. 300 del 1999, art. 66, comma 2, che ha istituito 19 le ### rimandando allo ### la fissazione dei principi generali relativi all'organizzazione ed al funzionamento dell'### e nello ### e, poi, al ### di amministrazione delle ### delle ### che hanno stabilito che gli ### locali dell'### corrispondono ai preesistenti ### delle ### e che agli ### locali sono attribuite le funzioni operative e, in particolare, la gestione dei tributi, l'accertamento, la riscossione e la trattazione del contenzioso. 
Gli uffici periferici sono dunque legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altro soggetto delegato, anche ove non sia esibita in favore di quest'ultimo una specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'### dovendosi altrimenti presumere che l'atto provenga dallo stesso e ne esprima la volontà (Cass., sez. 5, 30/10/2018, n. 27570; tra le altre, Cass., 6-5, 29/01/2013, n. 1949 che, pronunciandosi con riguardo ad un atto di appello, ha precisato che la provenienza dell'atto dall'ufficio competente sussiste, anche laddove l'atto rechi in calce la firma illeggibile del funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare, «finché non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere d'impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti presumere che l'atto provenga dall'ufficio e ne esprima la volontà»). 
Alla stregua di tali considerazioni non sono ravvisabili i vizi denunciati con i mezzi in esame.  11. E' parimenti da respingere il terzo motivo del ricorso incidentale.  11.1. L'### finanziaria, nell'attività di contrasto e accertamento dell'evasione fiscale, può, in linea di principio, avvalersi di qualsiasi elemento di valore indiziario, ancorché acquisito illegittimamente secondo l'ordinamento processuale penale, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una specifica 20 disposizione della legge tributaria o dal fatto di essere acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale, stante la netta differenziazione tra processo penale e tributario, secondo un principio sancito non solo dalle norme sui reati tributari (art. 12 del d.l. n. 429 del 1982, successivamente confermato dall'art. 20 del d.lgs. n. 74 del 2000), ma anche dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p. ed espressamente dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., che impone l'obbligo del rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale quando, nel corso di attività ispettive, emergano indizi di reato ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale. (Cass., sez. 5, 29/11/2019, n. ###; Cass., sez. 5, 24/11/2017, n. 28060; Cass., sez. 6-5, 28/05/2018, n. 13353; Cass., sez. 5, 22/01/2021, n. 1318).  11.2. Si è, in particolare, spiegato che non qualsiasi irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento comporta, di per sé, l'inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, dovendosi piuttosto escludere l'accesso a quelle prove la cui acquisizione concreti una diretta lesione di interessi costituzionalmente tutelati. Pertanto, il principio di inutilizzabilità degli elementi di prova irritualmente acquisiti, sancito dall'art. 191 cod. proc. pen., costituisce regola propria del procedimento penale, non automaticamente estensibile in ambito tributario, neppure utilizzando il richiamo contenuto nell'art. 70 del d.P.R. n. 600 del 1973, stante la natura sussidiaria e residuale di tale disposizione, che legittima il ricorso alle norme del codice penale di rito solo nel caso in cui l'accertamento della violazione tributaria non trovi una specifica disciplina nelle disposizioni del t.u.i.r. (Cass., sez. 5, 14/11/2019, n. 29632; Cass., sez. 5, 17/01/2018, n. 959).  11.3. Correttamente, dunque, i giudici di appello hanno rilevato che le risultanze delle indagini svolte dai verificatori, confluite nel processo verbale di constatazione, hanno diversa valenza a seconda che il processo verbale venga usato nel processo tributario o nel processo 21 penale e che eventuali omissioni compiute dai verbalizzanti non possono determinare la illegittimità degli elementi acquisiti nel procedimento di verifica e successivamente posti a base della ripresa fiscale.  12. Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, che possono essere scrutinati congiuntamente perché strettamente connessi, sono fondati.  12.1. Dalla ricostruzione della vicenda processuale, emergente non solo dalla sentenza impugnata, ma anche dal ricorso e dal controricorso, può ritenersi incontestato che: a) la contribuente ha acquistato dalla società irlandese ### una licenza per lo sfruttamento in via esclusiva di proprietà intellettuale — riguardante l'installazione in ### di impianti per riscaldamento di serre ad uso agricolo ottenuto mediante sfruttamento del calore derivante dalla condensazione del vapore di risulta prodotto dalle turbine delle centrali di produzione di energia elettrica situate nelle vicinanze delle stesse — dietro pagamento di un compenso ### di euro 5.000.000,00, con diritto di sub-licenza a favore di società controllate o partecipate a fronte del pagamento di ulteriore compenso di euro 5.000.000,00 per ogni utilizzo della licenza; b) la gestione degli impianti faceva capo alle società ### società consortile agricola, per il complesso delle serre ubicate in ### G.C. ###à agricola a responsabilità limitata, per il complesso di serre ubicate in ### e ###, società agricola a responsabilità limitata, per il complesso di serre ubicate in ### società tutte controllate dalla ### s.p.a.; c) la F.11i ### s.p.a. ha, inoltre, concluso un contratto con la ### s.p.a., avente durata decennale, per «la realizzazione di complessi di serre florovivaistiche alimentati da impianti termoelettrici ai fini della cogenerazione di energia elettrica e termica» ed annesso «addendum», con cui — premesso che la ### s.p.a., per la 22 produzione di energia elettrica a ciclo combinato, aveva in corso di esecuzione i lavori, gli appalti e le forniture per la realizzazione, direttamente o tramite società controllate, di tre centrali termoelettriche ubicate nei ### di #### e ### e che la F.11i ### s.p.a. era interessata alla costruzione e gestione di complessi di serre ed intenzionata, per l'alimentazione delle stesse, ad utilizzare l'energia termica fornita dagli impianti di produzione di energia elettrica a ciclo combinato — è stata concordata la realizzazione di un complesso di serre nei pressi di ciascuna centrale termoelettrica e l'alimentazione delle serre tramite l'energia elettrica prodotta dalle stesse centrali; a fronte degli impegni assunti la ### s.p.a., a titolo di corrispettivo, ha riconosciuto alla F.11i ### s.p.a.  un importo complessivo fisso di euro 20.000.000,00, di cui euro 10.000.000,00 da versare alla consegna da parte della F.11i ### di apposita fideiussione bancaria, a garanzia di eventuali risoluzioni anticipate del contratto, ed euro 10.000.000,00 alla data di effettiva acquisizione di tutti i terreni occorrenti per la realizzazione del complesso di serre da realizzare nel territorio di ### la ### s.p.a. si è pure impegnata a corrispondere, per ogni centrale termoelettrica e nel corso di ciascun anno successivo a quello in cui sarebbe avvenuta la fornitura di energia termica, una quota parte del valore economico dei certificati verdi di cui la ### avesse conseguito l'esenzione all'acquisto, variabile tra il 40 ed il 60 per cento del valore; d) la F.11i ### ha, infine, concordato con la ### s.p.a. di concedere alle società controllate dalla holding di utilizzare le sub-licenze del brevetto, e, quindi, di utilizzare gli impianti siti in ### a ### ed a ### convenendo che: a) la prima si impegnava a comunicare alla ### s.p.a. che i contratti di somministrazione di energia elettrica tra le centrali termoelettriche ed i complessi di serre dovevano essere direttamente conclusi tra la stessa ### s.p.a. e le tre società operative che gestivano le serre; b) la 23 seconda si impegnava, in proprio e per conto delle società operative, a realizzare i complessi di serre e gli impianti destinati allo scambio termico e pompaggio necessari per il ritiro dell'energia termica.  12.2. Superando i rilievi contenuti nell'avviso di accertamento e dettagliatamente richiamati a supporto del mezzo in esame dall'### delle entrate, i giudici di appello, aderendo alla tesi difensiva della contribuente, hanno ritenuto, da un lato, che il costo complessivo di euro 20.000.000,00, sostenuto dalla contribuente per lo sfruttamento della licenza e delle sub-licenze, fosse inerente, affermando che «ai fini della inerenza voluta dall'art. 109 TUIR è necessario che il costo sostenuto sia direttamente ed immediatamente attribuibile al medesimo soggetto che ne avrà il reintegro attraverso il conseguimento del corrispondente ricavo», e, dall'altro, che il medesimo costo fosse stato correttamente iscritto tra le cd. 
«immobilizzazioni immateriali», nel pieno rispetto dei requisiti previsti dal principio contabile OIC n. 24, richiamato dall'### finanziario.  12.3. La decisione impugnata, con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'inerenza, non si pone in linea con la recente giurisprudenza di questa Corte che, mutando il precedente orientamento, ha affermato che il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa (e non dall'art.  75, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, ora art. 109, comma 5, del medesimo d.P.R., riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) ed esprime «la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale», escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità (anche solo potenziale o indiretta), in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e non assumendo rilevanza la congruità delle spese, perché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo (Cass., sez. 5, 11/01/2018, n. 450); con 24 la ulteriore precisazione che, comunque, «l'antieconomicità e l'incongruità della spesa sono indici rivelatori della mancanza di inerenza, pur non identificandosi con essa».  12.4. La giurisprudenza successiva, adeguandosi sostanzialmente a tale principio di diritto, ha posto in rilievo che «l'impostazione da ultimo riferita è ben meno lontana dalla tradizionale interpretazione», proprio tenendo conto della argomentazione per cui l'antieconomicità e l'incongruità della spesa sono indici rivelatori della mancanza di inerenza (Cass., sez. 5, 6 giugno 2018, n. 14579; Cass., sez. 5, 26/09/2018, n. 22938). 
La nozione di inerenza, dunque, implica quella di congruità, dovendosi escludere la deducibilità di costi sproporzionati o eccessivi, in quanto non inerenti (Cass., sez. 5, 30 maggio 2018, n 13596), e attenendo alla compatibilità, coerenza e correlazione dei costi non ai ricavi in sé, ma all'attività imprenditoriale svolta idonea a produrre redditi (Cass., sez. 5, 17/01/2020, n. 902; Cass., sez. 5, 12/11/2019, n. 29179; anche Cass., sez. 5, 23/05/2018, n. 12738).  12.5. Evidenziando che la questione, invero, si intreccia con il profilo dell'onere della prova dell'inerenza del costo, che, secondo la costante giurisprudenza, incombe sul contribuente, mentre spetta all'### la prova della maggiore pretesa tributaria (Cass., sez. 5, 26/04/2017, n. 10269; Cass., sez. 5, 26/05/2017, n. 13300), questa Corte (Cass., sez. 5, 17/07/2018, n. 18904) ha pure precisato che, integrando l'inerenza un giudizio di tipo qualitativo, «la prova deve investire i fatti costitutivi del costo, sicché, per quanto riguarda il contribuente, il suo onere è, per così dire, "originario", poiché si articola ancor prima dell'esigenza di contrastare la maggiore pretesa erariale essendo egli tenuto a provare (e documentare) l'imponibile maturato e, dunque, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, ovvero che esso è in realtà un atto d'impresa perché in correlazione con l'attività d'impresa.  25 Nella sua esplicazione effettiva tale onere si atteggia diversamente a seconda dello specifico oggetto della componente negativa. In molti casi, infatti, le caratteristiche documentate del costo o dell'operazione sono tali da far ritenere semplicemente evidente la correlazione tra la spesa e l'attività d'impresa.... Per contro, quando l'operazione posta in essere risulti complessa o anche atipica od originale rispetto alle usuali modalità di mercato, tale onere si atteggia in termini parimenti complessi: la qualificazione dell'operazione come atto d'impresa (che, per scelta o ventura, ha un coefficiente negativo) deve tradursi in elementi oggettivi suscettibili di apprezzamento in funzione del giudizio di inerenza. L'### finanziaria, ove ritenga gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti od inadeguati ovvero riscontri ulteriori circostanze di fatto tali da inficiare la validità e/o la rilevanza di quelli allegati a fondamento dell'imputazione del costo alla determinazione del reddito, può contestare la valutazione di inerenza.....In questa prospettiva appare suscettibile di assumere rilievo anche un giudizio sulla congruità (e antieconomicità) della spesa...».  12.6. Il giudizio espresso dai giudici di appello sulla sussistenza dell'inerenza della citata componente negativa, facendo espresso riferimento alla necessità che il costo sostenuto sia strettamente correlato al conseguimento di un corrispondente ricavo in capo allo stesso soggetto, risulta ancorato al pregresso orientamento di questa Corte, ormai superato, perché è stato solo di tipo quantitativo e non qualitativo. 
Inoltre, non emerge dalla sentenza impugnata né dalle deduzioni difensive delle parti contribuenti che gli ingenti costi sopportati possano essere considerati come costi infragruppo, in mancanza di una specifica allegazione e di una rigorosa delibazione degli elementi necessari per determinare l'utilità effettiva o potenziale conseguita dalle consociate che ricevono i servizi e la remunerazione degli stessi secondo appositi 26 cost sharing agreements (Cass., sez. 5, 22/03/2021, n. 8001; Cass., sez. 5, 28/06/2019, n. 17535; Cass., sez. 5, 18/07/2014, n. 16480; Cass., sez. 5, 21/12/2009, n. 26851).  13. Quanto, poi, alla iscrizione di tali costi fra le immobilizzazioni immateriali e alla conseguente deducibilità delle quote di ammortamento, questo Collegio non può esimersi dal rilevare che, sebbene la C.T.R. abbia posto a base del proprio ragionamento il principio contabile nazionale del 30 maggio 2005, di esso non è stata fatta corretta applicazione.  13.1. Nel fornire una definizione, il principio contabile prevede che le «immobilizzazioni immateriali» si caratterizzano per la mancanza di tangibilità, essendo costituite da costi «che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi», e comprendono sia i costi pluriennali che non si concretizzano nell'acquisizione o produzione interna di un bene o di un diritto sia i beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze e simili). Per i beni immateriali veri e propri, che hanno una propria individuabilità e sono rappresentati da diritti giuridicamente tutelati, l'impresa «ha il potere esclusivo di sfruttare, per un periodo determinato, i benefici futuri attesi» (punto A.II). 
Quanto alla rilevazione, al punto A.III, è previsto che le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo patrimoniale solo se hanno le caratteristiche di cui al punto A.II. e si riferiscono a costi effettivamente sostenuti, che non esauriscono la propria utilità nell'esercizio di sostenimento, e manifestano una capacità di produrre benefici economici futuri.  13.2. Con specifico riferimento alle licenze, lo stesso principio contabile, dopo avere precisato che quelle di derivazione privatistica, quali le licenze d'uso su brevetti, «sono da indicare nella classe che accoglie il diritto principale», afferma che «..per quanto riguarda 27 l'iscrivibilità ed il trattamento contabile dei costi relativi alle licenze d'uso sui singoli beni e diritti immateriali si può fare riferimento a quanto esposto al capitolo "### di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno"». 
Ciò significa, che, per essere incluse fra le immobilizzazioni immateriali, anche le licenze d'uso devono possedere le medesime caratteristiche previste per i diritti di brevetto, e, segnatamente, la titolarità di un diritto esclusivo di sfruttamento, la recuperabilità dei costi iscritti tramite benefici economici che si svilupperanno dall'applicazione del brevetto stesso, nonché la possibilità di determinare in maniera attendibile il costo per l'impresa.  13.3. Posto ciò, venendo al caso in esame, ferma restando la sussistenza del primo requisito, per avere la controricorrente acquistato dalla ### la titolarità del diritto esclusivo di sfruttamento, difetta il secondo requisito. Invero, tralasciando il costo sostenuto per l'acquisizione della titolarità del diritto esclusivo di sfruttamento del brevetto, in ordine al quale la stessa ### delle entrate riconosce l'inerenza, non è ravvisabile, a fronte del costo di euro 15.000.000,00 sostenuto per le tre sub-licenze, alcun corrispondente beneficio economico per la contribuente, considerato che gli effetti economici derivanti dall'utilizzo della tecnologia, oggetto del brevetto, sono stati conseguiti non dalla verificata, ma dalle tre società agricole operative e dalla ### s.p.a., che sulle stesse esercitava il controllo, ai sensi dell'art. 2359 cod.  Infatti, la contribuente, non avendo direttamente gestito i complessi di serre ubicati in #### e ### non ha potuto fruire dei benefici discendenti dallo sfruttamento delle sublicenze d'uso, consistito nel risparmio sul costo dell'energia impiegata per il riscaldamento delle serre, di cui hanno esclusivamente beneficiato le tre società agricole operative, cosicché manca la correlazione tra costi e benefici economici futuri che il principio 28 contabile OIC n. 24 esige ai fini dell'iscrizione del costo nell'attivo del bilancio alla voce «immobilizzazioni immateriali» ed ai fini della deducibilità delle relative quote di ammortamento. 
Tale presupposto, d'altro canto, non può dirsi sussistente, come ritenuto dalla C.T.R., per il fatto che l'acquisto in via esclusiva della titolarità del diritto allo sfruttamento della licenza ha consentito alla contribuente di concludere il successivo accordo con la ### s.p.a., dal quale ha conseguito il diritto alla riscossione di un corrispettivo di euro 20.000.000,00, nonché gli ulteriori benefici indicati nel medesimo contratto e nell'### Occorre, al riguardo, tenere presente che il requisito della recuperabilità dei costi iscritti tramite benefici economici, richiesto dal principio contabile OIC n. 24, presuppone che detti benefici si atteggino come effetti diretti dell'applicazione della licenza di brevetto e siano, quindi, strettamente correlati ad un determinato processo produttivo caratterizzato dall'effettivo sfruttamento della licenza di brevetto, in funzione direttamente strumentale all'esercizio dell'impresa, condizioni queste che difettano nel caso che ci occupa, in cui la F.11i ### s.p.a. non ha partecipato in alcun modo all'attività di gestione delle serre che sono state affidate in via esclusiva alle tre società agricole operative che hanno direttamente utilizzato le sub-licenze, valendosi dell'energia prodotta dalle centrali termoelettriche realizzate dalla ### s.p.a. nelle immediate adiacenze delle serre. 
Poiché, dunque, gli effetti economici derivanti dall'utilizzo della tecnologia oggetto del brevetto non hanno interessato la odierna ricorrente, il costo contabilizzato non poteva essere iscritto tra le immobilizzazioni immateriali. 
La decisione gravata non si sottrae, quindi, alle censure ad essa rivolte.  14. Il terzo motivo del ricorso principale è fondato.  29 14.1. L'### con riguardo alla prima fattura emessa dalla società ### s.p.a., contesta la sentenza impugnata per aver ritenuto detraibile l'I.V.A. di rivalsa assolta dalla contribuente in difetto di una prestazione di servizi svolta dall'emittente, sottolineando che detta fattura, emessa a titolo di «acconto cessione progetto centrale a biomasse», si riferisce in realtà ad un contratto preliminare per l'esclusiva termica ed elettrica da biomasse solide, con il quale le parti contraenti hanno convenuto un deposito cauzionale, che si sarebbe trasformato in anticipo all'atto della sottoscrizione del contratto. 
Pur in presenza di una contestazione, da parte dell'### della qualificazione dell'operazione rilevata in termini di deposito cauzionale - tale da escludere l'imponibilità ai fini dell'I.V.A. - la ### ha affermato che si fosse in presenza di un acconto, ricadente nel campo di applicazione dell'I.V.A., facendo esclusivo riferimento al contenuto letterale della fattura, dal quale ha desunto l'esistenza di un accordo tra le parti, diverso e successivo, inteso a sostituire il deposito cauzionale originariamente previsto in contratto preliminare con un acconto; in tal modo incorrendo nel vizio denunciato per avere omesso di accertare, alla luce dei numerosi elementi fattuali evidenziati nell'atto impositivo e richiamati in ricorso (assenza di controprestazione, omesso versamento dell'importo indicato in fattura o di fideiussione in favore della società ### imputazione dell'importo de quo in bilancio sia alla voce «C. Attivo circolanteC. 
Crediti che non costituiscono immobilizzazioni», sia alla voce «D. 
Debitiverso fornitori», annotazione contenuta nella nota integrativa al bilancio redatto al 31 dicembre 2005), l'effettiva natura dell'operazione economica realizzata, avuto anche riguardo alle clausole del contratto preliminare. 
Deve, in proposito, rimarcarsi che, ove il contratto indichi una determinata causale (nel caso di specie, deposito cauzionale) per la dazione di una determinata somma, non deve per tale solo motivo 30 ritenersi esclusa la natura di anticipo di prezzo, considerato, come la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito (Cass., sez. 5, 14/03/2014, n. 5982), che è ben compatibile la qualificazione ad es. di caparra con la volontà delle parti di corrispondere un acconto sul prezzo e che, nel caso in cui sia dubbia l'effettiva volontà delle parti, deve presumersi la natura di acconto in mancanza di diversa prova spettante al contribuente (cfr. Cass., sez. 5, n. 10874 del 1994; Cass., sez. 2, 26/02/1997, n. 7935).  14.2. Quanto, poi, alla fattura n. 2 del 31 marzo 2005, emessa dalla ### s.p.a., avente ad oggetto «anticipo sul corrispettivo degli impegni assunti ai sensi dell'articolo 2 del contratto datata 10 marzo 2005», risulta incontestato che il contratto richiamato non riguarda l'odierna società contribuente, ma è stato concluso da ### in qualità di legale rappresentante del ### e che gli impegni assunti con tale contratto, come emerge dalla sentenza impugnata, riguardavano la delocalizzazione degli investimenti della ###bio s.r.l. e della ### s.p.a.. I giudici regionali, ritenendo legittima la detrazione d'imposta sul presupposto che gli impegni assunti con il contratto fossero inerenti all'attività della ### s.p.a., perché società facente parte del ### non hanno fatto corretta applicazione della disposizione normativa richiamata in rubrica che esige che il bene o la prestazione di servizio fatturata sia strumentale all'attività svolta dal soggetto passivo.  15. Il quarto motivo del ricorso incidentale è fondato, con assorbimento del quarto motivo del ricorso principale.  15.1. Giova premettere che con il meccanismo della thin capitalization (o capitalizzazione sottile), previsto dall'art. 98 del t.u.i.r., introdotto dal d.lgs. del 12 dicembre 2003, n. 344 (e abrogato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007), si è inteso limitare la deduzione 31 di interessi passivi in presenza di un rapporto tra capitale proprio e indebitamento («debt-equity ratio»), tale da far presumere un uso elusivo, in termini di risparmio fiscale, della sottocapitalizzazione societaria. 
La ratio della disposizione normativa risponde all'esigenza di evitare che gli utili derivanti dalla partecipazione in società, indeducibili in sede di determinazione del reddito di quest'ultima, siano trasformati in oneri finanziari deducibili per la società ed assoggettati in capo ai soci ad un regime fiscale più favorevole. 
Questa Corte, già con la sentenza n. 26489 del 26 novembre 2013, ha definito la capitalizzazione sottile come il fenomeno di sottocapitalizzazione di una società rispetto all'attività d'impresa esercitata e nel contestuale finanziamento della stessa con apporto di capitale di credito da parte dei soci qualificati o da parte ad essi correlate.  15.2. I presupposti dai quali discende il meccanismo di indeducibilità degli interessi sono tre: a) è necessario, in primo luogo, che il rapporto tra la consistenza media durante il periodo d'imposta dei finanziamenti e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza del socio medesimo o delle sue parti correlate, aumentato degli apporti di capitale effettuati dallo stesso socio o da sue parti correlate in esecuzione dei contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), sia superiore a quello di quattro ad uno; b) il finanziamento deve derivare da mutui, depositi di denaro o da ogni altro rapporto di natura finanziaria; c) il finanziamento deve essere erogato o garantito da un socio o da una sua parte correlata. In presenza di tali requisiti, il comma 2, lett. b), dell'art. 98 dispone che la regola della thin capitalization non trova applicazione ove la società fornisca la dimostrazione che l'ammontare dei finanziamenti erogati o garantiti dai soci o dalle parti correlate è giustificato dalla oggettiva capacità di ottenere credito con la sola garanzia del proprio patrimonio sociale e 32 che gli stessi sarebbero stati comunque erogati anche da terzi finanziatori.  15.3. In attuazione dell'art. 4, comma 1, lett. g), n. 2 della legge n. 80 del 2003 non rilevano i finanziamenti assunti nell'esercizio dell'attività bancaria o dell'attività svolta dai soggetti richiamati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (e, precisamente, da: 1) banche; 2) società di gestione; 3) società finanziarie capogruppo di gruppi bancari iscritti nell'albo; 4) società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1; 5) soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo V del ### delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142; 6) società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b), del medesimo testo unico bancario). 
Con specifico riguardo ai soggetti operanti nel settore creditizio e finanziario, le società di cui all'art. 59, comma 1, lett. b), del d.lgs.  385 del 1993, che abbiano ad oggetto esclusivo o prevalente l'assunzione di partecipazioni con le caratteristiche indicate dalla ### d'### in conformità alle delibere assunte dal ### sono soggette alla normativa fiscale in materia di sottocapitalizzazione, perché specificamente escluse dal novero dei soggetti per i quali l'art. 98 del t.u.i.r. è irrilevante (art. 98, comma 5, e ### delle entrate n. 11/E del 17 marzo 2005, par. 2. E 3.3.3.) Come chiarito da autorevole dottrina e dalla ### n. 11/E del 2005, cit., l'applicazione della regola della thin capitalization opera anche per le società, diverse da quelle indicate dall'art. 59 sopra richiamato, aventi per oggetto esclusivo o principale l'assunzione di partecipazioni, e riguarda, oltre ai soggetti operanti nel settore finanziario e richiamato dagli artt. 106 e 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (### delle leggi in materia bancaria e creditizia), anche i soggetti esercenti de facto la medesima attività (cd.  33 holding di fatto), e ciò sia quando l'attività si svolga prevalentemente nei confronti del pubblico, sia quando ciò non avvenga.  15.4. Ai fini dell'assoggettamento di tali società alla norma dell'art.  98 del t.u.i.r. occorre, tuttavia, valutare l'eventuale prevalenza dell'attività finanziaria di «assunzione di partecipazioni» rispetto alle altre attività finanziarie. 
La circolare, sul punto, richiama i criteri oggettivi di prevalenza enunciati dall'art. 2 del decreto ministeriale del 6 luglio 1994 (recante: «Determinazione, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993, dei criteri in base ai quali sussiste l'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività finanziarie di cui all'art.  106, comma 1»), a sua volta illustrati dalla circolare dell'### finanziaria del 4 giugno 1998, n. 141, precisando che la «prevalenza» dell'esercizio di una specifica attività rispetto ad un'altra presuppone la contestuale presenza, in base ai dati dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi, dei seguenti elementi patrimoniali e reddituali: a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle attività richiamate dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1993, delle altre attività finanziarie contemplate nell'art. 1, comma 2, lett. f), numeri da 2 a 12 e 15 del medesimo decreto legislativo, delle attività, anche non finanziarie, strumentali rispetto a una o più delle attività richiamate dall'art. 106, comma 1, deve essere superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale; b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo sopra richiamati, dei profitti derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi, richiamati dall'art. 106, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, deve essere superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.  34 15.5. ### tributaria regionale ha posto a base della decisione la circolare n. 11/E del 2005, ma, ai fini del calcolo della «prevalenza» previsto dalla norma, ha erroneamente considerato, quali denominatori dei rapporti suddetti, non già il totale delle attività di natura finanziaria risultanti dallo stato patrimoniale, da un lato, e l'ammontare complessivo dei proventi, dall'altro, come espressamente previsto per le cd. holding di fatto, nel cui ambito rientra la odierna controricorrente, ma ha piuttosto ritenuto che la verifica dovesse riguardare i rapporti fra l'ammontare delle partecipazioni ed il totale delle attività finanziarie, da una parte, e fra il totale dei proventi derivanti dalle partecipazioni ed il totale dei proventi finanziari, dall'altro, in tal modo restringendo la verifica alle sole attività finanziarie ed ai soli proventi finanziari. 
Il metodo utilizzato dai giudici di appello, praticabile per le cd.  holding di diritto, si discosta dai criteri sopra richiamati per le cd.  holding di fatto e non consente, dunque, di stabilire se ricorrano i requisiti necessari a configurare la prevalenza prevista dall'art. 98, settimo comma, del t.u.i.r. e, quindi, se possa o meno ritenersi applicabile la disciplina della thin capitalization. 
In relazione alla censura svolta con il mezzo in esame, la sentenza va, pertanto, cassata.  16. Conclusivamente, rigettati il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, vanno accolti il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale ed il quarto motivo del ricorso incidentale, assorbito il quarto motivo del ricorso principale; la sentenza deve essere cassata in relazione alle censure accolte con rinvio alla ### tributaria regionale della ### in diversa composizione, per il riesame, oltre che per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità P.Q.M.  La Corte rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso 35 incidentale; accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale; accoglie il quarto motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbito il quarto motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla ### tributaria regionale della ### in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio in data 15 ottobre 2021 ### estensore 

Giudice/firmatari: Cirillo Ettore, Condello Pasqualina A. P.

M
11

Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 8/2026 del 03-01-2026

... produzione nel giudizio di opposizione di assegni bancari di importo corrispondente a quello del residuo credito. 5.3. Tali assegni costituiscono promesse di pagamento che fanno presumere (trattasi di presunzione semplice ex art. 1988 c.c.) l'esistenza del rapporto contrattuale e del credito, essendo onere del debitore dimostrare l'inesistenza o invalidità del rapporto o l'avvenuta estinzione del credito. Nella specie l'opponente non ha fornito prova della inesistenza del rapporto né dell'adempimento del debito, inidoneo rivelandosi al riguardo il solo elemento costituito dalla mancata ottemperanza da parte del creditore all'ordine di esibizione dei documenti di trasporto. Al contrario, si dispone delle risultanze dell'interrogatorio formale deferito dall'opponente (odierno appellante) al legale rappresentante dell'opposta (odierna appellata) nel corso del quale l'opposta ha ammesso che i beni oggetto delle fatture erano stati consegnati alla opponente tramite corriere ed ha aggiunto che il vettore aveva emesso fatture relativamente alla spedizione ed avvenuta consegna (circostanza quest'ultima non contestata, quindi da ritenersi provata ex art. 2734 c.c.), risultanze che offrono la (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### di L'### La Corte d'Appello di L'### composta dai ###.ssa ###ssa ### rel. est.  #### ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 944/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art.  127 ter c.p.c., del giorno 04.11.2025, vertente TRA ### (già titolare della omonima ditta individuale ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### del ### di ### giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato in #### presso e nello studio dell'avv. ### in ##### S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat ###, presso e nello studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 479/2024 del Tribunale di ### pubblicata il ### - Vendita di cose mobili. 
Conclusioni delle parti: Per l'appellante: “###'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI L'### respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via principale e nel merito - Preliminarmente confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto con il favore delle spese; - Nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il presente appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 479/24 emessa dal Tribunale di ### il ### dott. A. Chiauzzi nel R.G. 436/22, notificata il ###, accogliere tutte le conclusioni oggi rassegante e dire che nessun credito vanta la soc. ### srl nei confronti del sig. ### per non aver mai consegnato la merce indicata nelle fatture di cui in narrativa e conseguentemente dire che nulla è dovuto alla controparte.  - Con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.” Per l'appellata: “rigettare l'appello per i motivi esposti nella memoria di costituzione e condannare ### al pagamento degli onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.” RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E ### 1. Con l'impugnata sentenza n. 479/2024 -resa all'esito del giudizio di primo grado 436/2022 R.G.C., promosso dall'odierno appellante ### con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 34/22 (con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della ### S.r.l., della somma di € 8.413,24 oltre interessi e spese della procedura) giudizio nell'ambito del quale si era costituita la società opposta resistendo all'opposizione - il Tribunale di ### così statuiva: “ I) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da ### revoca il decreto ingiuntivo n.  34/22 emesso da questo Tribunale di ### II) condanna ### al pagamento, in favore della società ### S.r.l., della complessiva somma di € 5.678,91, oltre interessi secondo il d.lgs. n. 231/02; III) rigetta la domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dalla società ### S.r.l.; IV) condanna ### al pagamento, in favore della società ### S.r.l., dei 2/3 delle spese di lite, liquidate in € 3.385,00 per compensi (già calcolati ai 2/3), con compensazione del rimanente 1/3.” 1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che la ### S.r.l. aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo n. 34/22 con il quale era stato ingiunto al sig. ### il pagamento di € 8.413,24, in forza delle fatture del 2015 nn. 2750, 1259 e 2196 relative al corrispettivo della vendita di gioielli, orologi e simili per l'importo di € 10.375,62, parzialmente pagato dal debitore con residuo debito di € 8.413,24.  1.2. Dava ancora atto che l'opponente aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, sostenendo di aver cessato la sua attività commerciale di titolare di gioielleria il 18 aprile 2016 e di aver saldato la fattura n. 1259/2015 (unica regolarmente contabilizzata) dell' importo di € 2.716,33 con assegno bancario n. ###-08 tratto su ### il 30 settembre 2015; spiegando, quanto alle altre fatture, che la merce indicata nelle stesse non era stata consegnata, avendo egli ricevuto unicamente monili per il prezzo di € 1.968,38, senza che fosse stata emessa la relativa fattura.  1.3. Rappresentava ancora che l'opposta ### S.r.l., costituendosi nel giudizio di opposizione, aveva riconosciuto espressamente: - il pagamento della fattura n. 1259 del 17.04.2015 per l'importo di € 2.716,33, avvenuto mediante l'assegno bancario allegato da ### all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo; - il pagamento in contanti di € 1.962,38 per la fornitura di monili.  1.4. Ciò detto, il Tribunale dichiarava estinto, per avvenuto pagamento, il credito relativo alla fattura n. 1259/2015, imputando alla restante parte del debito il pagamento avvenuto in contanti di € 1.962,38, con determinazione del residuo debito dell'opponente in complessivi € 5.678,91. 
Evidenziava che, a dimostrazione della sussistenza del rapporto contrattuale, l'opposta aveva rappresentato: - che, a garanzia del pagamento, il sig. ### aveva consegnato all'agente di zona 3 assegni: il primo dell'importo di € 2.716,33 con scadenza 30.09.2015, il secondo dell'importo di € 4.156,00 con scadenza 31.12.2015, il terzo dell'importo di € 3.986,00 con scadenza 29.02.2016; - che, se il primo assegno era stato utilizzato per pagare la fornitura della fattura n. 1259 del 17.04.2015, i restanti assegni dimostravano l'esistenza del rapporto anche relativamente alle altre forniture. 
Spiegava che non era in contestazione il fatto che tali assegni fossero stati emessi e consegnati a garanzia ed evidenziava che se, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'assegno bancario non può essere emesso a garanzia (non essendo consentito modificare la funzione tipica dell'assegno bancario che è quella di normale mezzo di pagamento), gli stessi costituivano comunque promesse di pagamento con conseguente configurazione di una presunzione semplice circa l'esistenza tra le parti di un rapporto di debito-credito, spettando al debitore fornire la prova dell'inesistenza o invalidità del rapporto stesso o dell'avvenuto adempimento. 
Evidenziava che nella specie non solo l'opponente non aveva fornito la prova della inesistenza del rapporto, ma era emersa la prova opposta (che cioè la merce era stata consegnata).  2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario opponente ed ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta di due motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1) violazione degli artt. 116 e ss. e 210 c.p.c. per avere il giudicante ritenuto provato un fatto contrariamente alle risultanze istruttorie; 2) erroneità della statuizione riguardante le spese.  3. ### si è costituito nel presente giudizio di gravame ed ha contestato l'impugnazione, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.  4. All'esisto dell'udienza del 18.02.2025, celebrata secondo le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., questo ### ha rinviato la causa per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 4.11.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni e a depositare gli scritti conclusionali. 
Come detto, anche l'udienza del 4.11.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio del giorno 7.11.2025, la causa è stata trattenuta in decisione. 5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.  5.1. Con tale motivo l'appellante ammette che gli assegni di importo corrispondente alle fatture del 2015 nn. 2196 e 2750 sono stati effettivamente consegnati all'atto dell'ordine all'agente di zona della ### S.r.l., ma evidenzia che l'odierna appellata non ha esibito i documenti di trasporto dei beni oggetto di tali fatture in sede ###istruttoria ed a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. 
Deduce che il primo giudice ha erroneamente ritenuto provata la consegna di tali beni, da ritenersi invece indimostrata in considerazione della mancata esibizione dei documenti di trasporto da parte della controparte. 
Sostiene che, proprio in considerazione della mancata esibizione dei documenti di trasporto da parte della controparte, ha rinunciato al proprio teste. 
Qualifica come irrilevanti le dichiarazioni del legale rappresentante della ### S.r.l., rese in sede di interrogatorio formale in relazione all'emissione delle fatture del corriere ### riguardanti la spedizione ed avvenuta consegna dei beni indicati nelle fatture stesse, spiegando che le stesse proverebbero la spedizione della merce, ma non a chi sarebbe stata consegnata. 
Continua riportando un orientamento della Corte di Cassazione per il quale la mancata ottemperanza all'ordine di esibizione è valutabile come implicita ammissione dei fatti da provare attraverso il documento non esibito ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (Cass. n. 2731/2014; Cass. n. 24590/2008).  5.2. ### richiamati i principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed all'azione di adempimento contrattuale (secondo cui è l'opposto-creditore che deve provare tutti i fatti costitutivi del proprio diritto, e cioè l'esistenza del rapporto contrattuale e del credito ed il suo ammontare, mentre il debitore è tenuto a fornire prova dei fatti estintivi e modificativi dello stesso), rileva che nella specie, come correttamente rilevato dal primo giudice, la ### S.r.l. ha provato l'esistenza del rapporto contrattuale e del credito relativo alle fatture contestate dall'opponente attraverso la produzione nel giudizio di opposizione di assegni bancari di importo corrispondente a quello del residuo credito.  5.3. Tali assegni costituiscono promesse di pagamento che fanno presumere (trattasi di presunzione semplice ex art. 1988 c.c.) l'esistenza del rapporto contrattuale e del credito, essendo onere del debitore dimostrare l'inesistenza o invalidità del rapporto o l'avvenuta estinzione del credito. 
Nella specie l'opponente non ha fornito prova della inesistenza del rapporto né dell'adempimento del debito, inidoneo rivelandosi al riguardo il solo elemento costituito dalla mancata ottemperanza da parte del creditore all'ordine di esibizione dei documenti di trasporto. 
Al contrario, si dispone delle risultanze dell'interrogatorio formale deferito dall'opponente (odierno appellante) al legale rappresentante dell'opposta (odierna appellata) nel corso del quale l'opposta ha ammesso che i beni oggetto delle fatture erano stati consegnati alla opponente tramite corriere ed ha aggiunto che il vettore aveva emesso fatture relativamente alla spedizione ed avvenuta consegna (circostanza quest'ultima non contestata, quindi da ritenersi provata ex art. 2734 c.c.), risultanze che offrono la dimostrazione della consegna della merce al vettore da parte della venditrice, quindi -ai sensi dell'art. 1510 c.c.- dell'adempimento dell'obbligo di consegna.  6. Anche il secondo motivo di gravame deve essere disatteso.  6.1 Con tale motivo l'appellante si duole della compensazione solo parziale delle spese di lite del primo grado, sostenendo che il primo giudice avrebbe dovuto compensarle integralmente in ragione del fatto che l'opposizione era stata parzialmente accolta, con dimezzamento del credito della controparte e rigetto della domanda svolta ex art. 96 c.p.c.  6.2. Rileva il ### che la statuizione relativa alle spese del primo grado di giudizio (di compensazione nella misura di 1/3 con condanna dell'opponente al pagamento dei residui 2/3) si rivela corretta, dovendo, per un verso, evidenziarsi che l'opposta ha comunque visto riconosciuto il proprio credito, ancorché in misura ridotta, e, per altro verso, che il giudicante ha tenuto conto di tale riduzione procedendo ad una compensazione parziale delle spese di lite.  7. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2002, con riferimento allo scaglione relativo al valore della controversia, con applicazione dei parametri minimi (attesa la prossimità del valore della controversia al minimo dello scaglione), esclusa la voce relativa alla fase di trattazione/istruzione che non si è svolta, il tutto con distrazione in favore del procuratore dell'appellata, dichiaratosi antistatario. 8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2023, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.  P.Q.M.  La Corte d'Appello di L'### definitivamente pronunciando, così provvede: 1. RIGETTA l'appello; 2. CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'avv. ### - procuratore dell'appellata, dichiaratosi antistatariodelle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.984,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge; 3. DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta. 
Così deciso in L'### nella camera di consiglio del 18.11.2025 ### est. ### (###ssa ### (###ssa ###

causa n. 944/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Orlandi Nicoletta, Ciofani Carla

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (23131 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.183 secondi in data 20 gennaio 2026 (IUG:H7-0ECDDF) - 2200 utenti online