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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 25654/2023 del 04-09-2023

... all'art.360 co.1 nn.3 e 5 c.p.c. per non avere la Corte considerato che l'avviso di addebito si r iferiva ad un avviso bonario inviato nel 2017 e che quindi doveva essere iscritto a ruolo entro il ###. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell'art.3, co.9 e 10 l. n.335/95 e dell'art.55 R. D. L. n.1827/35, per avere la Corte indicato come dies a quo della prescrizi one la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, anziché la data fissata per il versamento dei contributi. Con il terzo mot ivo di ricorso, si deduce violazione dell'art.2, co. 25 e 26 l. n.335/95 e dell'art.18, co.12 d. l. n.98/11 per avere la Corte ritenuto che il contributo integrativo non bastasse a costituire una posi zione previdenziale presso la ### forense. 4 Con il quarto moti vo di ricorso, s i deduce violazione dell'art.116, co.8 l. 388/00 e degli artt.116 c.p.c., 2697 c.c., per avere la Corte applicato il regime dell'evasione contributiva nonostante mancasse il dolo in capo a parte ricorrente. Il primo motivo è inammissib ile, sia per il fatto di cumulare in un'unica dogli anza violazione di legge e omesso esame di un fatto decisiv o, ovvero due vizi logicamente incompatibili tra loro (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 7904/22 proposto da: ### rappresentato e difeso in proprio, ###; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ### SOCIALE, in persona del le gale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della ##### (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso dagli avv. ####; Oggetto: gestione separata iscrizione d'ufficio avvocati RGN 7904/22 Cron. 
Rep. 
CC 15.6.23 PU ### D'####, ###, ###; ####, ####; - resistente con procura - avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n.326/21, depositata il ###; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 15.6.23 dal consigliere dr. ### In rifo rma della pronuncia di pr imo grado, la Co rte d'appello di Ancona rigettava l'opposizione ad avviso di addebito emesso dall'### avente ad oggetto il debito di ### de rivante dal mancato pagamento di contributi e relative sanzioni s ul redd ito da lavo ro autonomo percepito, per l'attività di avvocato, nell'anno 2011 a se gui to di iscrizione d'ufficio a lla ### ne separata istituita presso l'### La Corte rigettava l'eccezione di decadenza ex art.25 d.  lgs. n.46/99 in quanto l'avviso di addebit o era stato notificato nel 2019 e, prima della fine dell'anno, ### aveva avviato i l giudizio. Nel merit o osservav a che l'iscrizione alla ### separata era legittima: non era infatti sufficiente il versamento del solo contrib uto integrativo a costituire una p osizione previdenziale presso la ### forens e. Es cludeva poi che fosse 3 maturata la prescri zione d el diritto, confermando le sanzioni civili dovut e in relazione all'evasione contributiva. 
Avverso la sentenza, l'avv. ### ricorre per quattro motivi. 
L'### in proprio e quale procurato re speciale della ### di ### dei ### (S.C.C.I.) s.p.a., non ha sv olt o attività difensiva, limitand osi a conferire procura al difensore. 
All'adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.  ### il primo mot ivo di ricorso si deduce violazione dell'art.25 d. lgs. n.46/99 in relazione all'art.360 co.1 nn.3 e 5 c.p.c. per non avere la Corte considerato che l'avviso di addebito si r iferiva ad un avviso bonario inviato nel 2017 e che quindi doveva essere iscritto a ruolo entro il ###. 
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell'art.3, co.9 e 10 l. n.335/95 e dell'art.55 R. D. L.  n.1827/35, per avere la Corte indicato come dies a quo della prescrizi one la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, anziché la data fissata per il versamento dei contributi. 
Con il terzo mot ivo di ricorso, si deduce violazione dell'art.2, co. 25 e 26 l. n.335/95 e dell'art.18, co.12 d.  l. n.98/11 per avere la Corte ritenuto che il contributo integrativo non bastasse a costituire una posi zione previdenziale presso la ### forense. 4 Con il quarto moti vo di ricorso, s i deduce violazione dell'art.116, co.8 l. 388/00 e degli artt.116 c.p.c., 2697 c.c., per avere la Corte applicato il regime dell'evasione contributiva nonostante mancasse il dolo in capo a parte ricorrente. 
Il primo motivo è inammissib ile, sia per il fatto di cumulare in un'unica dogli anza violazione di legge e omesso esame di un fatto decisiv o, ovvero due vizi logicamente incompatibili tra loro (###/11, ###/18), sia per difetto di autosufficie nza, non riportando in modo specifico il contenuto dei documenti sui quali si basa il ricorso e, in particolare, il contenuto dell'avviso bonario, che si as sume esser e l'atto prodromico dell'avviso di addebit o, notificato e comunicato nel 2017. 
Il secon do e quart o motivo devono essere trattati congiuntamente per la loro intima connessione e sono fondati nei limiti seguenti. 
In punto di prescrizione, la sentenza poggia su una duplice ratio decidendi. Ha infatti ritenuto che il dies a quo della prescrizione fosse la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in forza di due argomenti alternativi. Il primo è basato sull'art.2935 c.c.: secondo la ### e, solo con l'iscr izione d'uffi cio alla ### separata nasceva il rapporto contributivo e tale iscrizione d'ufficio divenne possibi le dopo la presentazi one della dichiarazione dei redditi. Il secondo argomento poggia sull'art.2941 n.8 c.c., ritenendo la ### che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi integri il dolo. 
Il secondo motivo di ricorso censura il primo argomento, ed è fondato. ### il costante orientamento di questa 5 ### (Cass.27950/18, Cass.19403/19, Cass.13049/20, Cass.7254/21) la prescrizione dei contributi dovuti alla ### separata decorre no n dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo essa una mera di chiar azione di scie nza, bensì dal momento in cui, per legge, è dovuto il pagamento dei contributi. 
Il quarto motivo di ricorso censura invece il secondo argomento, vertente sul dolo ai fini della sospensione della prescrizione ai sensi dell'art.2941 n.8 c.c., oltre che - nell'impianto della sentenza - ai fini della sanzio ne civile dell'evasione. 
Il motivo è fondato in relazione al profilo dell'art.2941 n.8 c.c., con relativo assorbimento dell'ulteriore profilo concernente l'evasione contributiva.  ### (Cass.725 4/21, Cass.###/21, Cass.4898/22, Cass.5578/22, Cass.###/ 22) ha affermato che non è predicabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso d el deb ito contributivo. Al contrario, il dolo ric hiede un accertamento di fatto rimesso la giudice di merito (così anche Cass.6677/19 ). Tale accertamento non è però stato compiuto d alla ### d'Appello, la quale , senza considerare alcun altro elemento, ha concluso per il dolo in relazione all'unico dato fattuale rappresentato dalla mancata denuncia all'### della percezione del reddito da lavo ro autonomo, non altrimenti assoggettato all a contribuzione, cioè a dire dalla mancata compilazione del quadro RR. C osì facendo, nella sostanza è inco rsa nell'automatismo, tra omessa compilazione del quadro RR e affermazione del dolo, invece da respingere. 6 Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 
A seguito dell'entrata in vigore dell'art.18, co.12 d. l.  n.98/11, questa ### ha interpretato l'a rt.2, co.26 l.  n.335/95 nel senso che il professionista non iscritto alla cassa previdenziale di categoria e non tenuto a versare il contri buto c.d. soggettivo, deve ess ere iscritto alla ### separata presso l'I nps (v. ad es. 
Cass.###/18 e Cass.###/18 rel ativament e alla professione di avvocato). In p articolare, se il professionista non supera la soglia d i reddito tale da rendere obbligatoria l'iscrizione alla cassa - come è nel caso di specie - lo stesso è tenuto all'iscrizione presso la ### separata in virtù de l principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui risulta funzionale l'art.2, co.26 l. n.335/95. 
In particolare, è stato rilevato che (v. Cass.5826/21): la ratio universalistica delle tutele previdenziali induce ad attribuire rilevanza alla sola contribuzione suscettibile di tradursi in una correlata prestazione previdenziale, ciò che non è p er il c.d. cont ributo integr ativo, avente funzione solidaristica; è da escludere che il comma 25 dell'art.2 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l'obbligo di iscrizione in rag ione della contempo ranea iscrizione ad altra gestione prev idenziale o bbligatoria, non possa espandersi l'obbligo di iscrizione alla ### separata, dovendo invec e parlarsi di un rapporto di complementarietà tra gestione previdenziale di categoria e ### separata; quando non è dovuto il versamento contributivo alla cassa di categoria, la questione è solo quella di stabilire la tipologia di versamento contributivo che può esonerare dall'iscrizione alla ### separata, 7 e questa questione è risolvibile alla luce del solo comma 26 dell'art.2 l. n.335/95. 
Da ulti mo, l'orientamento di c assazione, cui si è uniformata la sentenza imp ugnata, è stato ritenuto conforme a ### d alla ### ulta, con la citata sentenza n.104/22. In essa si riconosce che gli argomenti fondanti i l ragionamento di quest a ### ovvero la ratio universalistica sottesa all'art.2, co.26 l.  n.335/95, nonché il rap porto di com plementarie tà anziché di alternat ività tra i l sistema previdenziale categoriale e quello della ### separata, rispondono ai principi di tutela degli artt.35 e 38 Cost. 
Conclusivamente la sentenza va cassata in relazione ai profili accolti nel secondo e quarto motivo, con rinvio alla ### d'appello di Ancona in diversa composizione per i conseguenti accertamenti in t ema di prescr izione e anche per la rivalutazione del profilo delle sanzioni qui assorbito, oltre che per le spese del presente giudizio di cassazione.  P.Q.M.   

Giudice/firmatari: Berrino Umberto, Gnani Alessandro

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 7844/2025 del 24-03-2025

... belle arti l'architettura e l'arte contemporanea, considerato il parere dell'### generale dello Stato espresso con riferimento alla 18 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### proposta transattiva formulata dalla ### di ingegneria s.p.a. […] con lettera prot. n. 1577/14 del 7 agosto 2014, che si allega in copia, dichiara la disponibilità dell'### di riconoscere, saldo e stralcio e transazione di ogni pretesa avanzata dalla parte attrice con la domanda arbitrale, l'importo complessivo ed onnicomprensivo di euro 11.300.000 […] altre al rimborso del 50% delle competenze arbitrari (ivi compresa la CTU ), con rinuncia ad ogni pretesa creditoria fatta valere con la domanda rico nvenzionale, e con integrale compensazione delle spese legali con rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P . oltre: si riconosce come do vuto detto importo di 11.300.000,00 a parziale riconoscimento delle pretese tutte avanzate con i quesiti 1, 2,3,4,5,67 e 8 dell'originaria domanda arbitrale, di cui euro 4.787.535,48 a titolo di corrispettivo capitale dovuto a fronte delle pretese di cui ai soli quesiti 1 e 3, ed il residuo importo di euro 6.512.464,52, a titolo di interessi legali e moratori riferite al (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso n. ###/2021 r.g. proposto da: ### (già ### di ### s.r.l.), in persona del legal e rappresentante pro tem pore, rappresentata e difesa giusta procura alle liti in data ### rilasciata su foglio separato congiunto al ri corso mediante strumento informatico all'A vv. ### il quale chiede di ricevere le comunicazioni e le notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificato - ricorrente principale - contro 2 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### della ### (già ### per i beni culturali e ambientali e ### dei beni e delle attività culturali e del turismo), in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv ocatura ### dello Stato, elettivamente domiciliat ###### Via dei ### n. 12.  - ricorrente incidentale - Avverso la sentenza della Corte di appello di ### n. 3187/2021, depositata in data ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/2/2025 dal ### dott. ### D'#### 1. La cont roversia riguarda l'esecuzione della ### stipulata in data ### tra il ### per i beni cul turali e ambientali (oggi ### della cultura) ed il concessionario pubblico ### s.p.a. (ora ### per la realizzazione di interventi di risanamento, consolidamento, restauro e valorizzazione di beni di rilevante interesse culturale inclusi: 1) il progetto ###2) il ### di ### 3) la ### di ### Veniva poi stipulato un primo atto aggiuntivo il ### e un secondo atto aggiuntivo il ###. 
In data ### la ### s.p.a., ora ### proponeva domanda di arbitrato con contestuale nomina di arbitro, contestando al ### gravi inadempimenti che avevano causato una serie di danni alla concessionaria, chiedendo il pagamento della somma di euro 37 .000.000,00, formulando sei quesiti in ordine all'esecuzione della ### In particolare - ad avviso della attrice - l'### aveva omesso di corrispondere rilevanti importi dovuti a titolo di «prezzo 3 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### chiuso», in quanto i criteri di applicazione della clausola del prezzo chiuso imposti dall'### concedente con l'atto aggiuntivo del 1996, e l'applicazione del metodo «a scalare», si ponevano in contrasto con l'art. 33, comma 4, della legge n. 41 del 1986. 
Si sarebbe verificata la nullità della disposizione e la necessaria applicazione del metodo gl obale di calcolo, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità (si citava Cass., n. 7917 del 2012). 
Inoltre, ### aveva effettuato «solo parzialmente (e con grave ritardo) il collaudo delle opere. 
L'### poi, avrebbe pagato con ritardo anche i corrispettivi dell'appalto. 
Venivano così sottoposti al collegio arbitrale otto quesiti: 1) «dica il collegio arbitrale che spetta all'impresa il pagamento degli importi maturati a titolo di prezzo chiuso», facendo corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 33, comma 4, della legge n. 41 del 1986, previa declaratoria di nullità dei patti in deroga; 2) «dica il collegio arbitrale che spetta all'impresa il rimborso dei maggiori oneri indebitamente sostenuti per il ritardo nella re dazione ed approvazione del collaudo»; 3) «dica il collegio arbitrale che spetta all'impresa la corresponsione delle somme di cui all'art. 10 lettera c) su tutti gli importi di cui ai precedenti quesiti e cond anni l'### concedente al pagamento della somma che risulterà dovuta, oltre interessi legali e moratori secondo i tassi delle decorrenze di cui agli articoli 35 e 36 del d.P.R. n. 1063/62 e successiv e modifiche ed integrazioni, calcolati con i criteri di contabilizzazione di cui all'art. 4 della legge n. 741/81»; 4) «i saldi risultanti dagli atti di collaudo, oltre accessori » (pagina 4 del controricorso); 5) «dica il collegio arbitrale che spetta all'impresa la c orresponsi one degli interessi legali moratori maturati per il ritardato pagamento sugli acconti dei lavori»; 6) «i l collegio ar bitrale condanni, pertanto, la co nvenuta 4 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### al pagamento di tutte le somme di cui quesiti che precedono […] a titolo di responsabilità extracontrattuale ovvero a titolo di indebito arricchimento»; 7) «gli ulteriori interessi legali a decorrere dalla notifica della domanda di arbi trato sulle somme liquidate a titolo di accessori in forza dei quesiti che precedono» (pagina 4 del controricorso);8) «dica il collegio arbitrale che per tutte le ragioni esposte e nel rispetto del principio di causalità, tutte le spese del procedimento arbitrale, nonché gli onorari degli arbitri e le spese di onorari di difesa, devono essere poste a car ico della convenuta ### 2. La società nominava arbitro l'Avv. ### ed invitava l'### convenuta nominare a sua volta il proprio arbitro.  3. L'### declinava la competenza arbitrale con atto del 5/2/2012, notificato il ###.  4. In difetto di nomina da parte del l'### v eniva designato dal presidente ###data ###, quale secondo arbitro, l'Avv. ### Gli arbitri così individuati nominavano, quindi, quale terzo arbitro con funzioni di presidente ###data ###. 
Tale nomina «v eniva accettata dal l'### co n espressa indicazione che con l'accettazione non si intendeva in alcun modo rinunciare alla proposta declinatoria».  5. Nel corso del giudizio arbitrale l'### contestava le pretese della so cietà attrice, proponendo altre sì domanda riconvenzionale. 
In via preliminare, l'### «negava che sussistesse la competenza degli arbitri, atteso che […] era intervenuta declinatoria con atto notificato in data ###». 5 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### merito, evide nziava l'er roneità dei criteri indicati da controparte, in relazione al metodo globale, in luogo di quello, corretto, a scalare. Rimarcava che le questioni erano state risolte in via transattiva attraverso diversi atti aggiuntivi.  6. A seguito del deposito della CTU , con l'elabor ato peritale depositato il ###, con una nota del 7/8/2014, acquisita al protocollo ministeriale, la ### g «proponeva di definire il contenzioso, con la tacitazione di ogni pretesa avanzata nel giudizio arbitrale, mediante il pagamento da parte del ### dell'importo di euro 11.500.000,00 oltre al rimborso del 50% delle spese arbitrali e della espletata consulenza, con compensazione delle spese legali».  7. A tale proposta faceva seguito la nota mi nisteriale del 30/9/2014, acquisita agli atti del collegi o arbitrale nel la riunione collegiale del 2/10/2014, mediante la quale «all 'esito del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato che evidenziava il vantaggio per l' erario della transazione stante il consol idamento dell'orientamento di legittimità in materia di prezzo chiuso favorevole a ### […] veniva conferito incarico dal ### del ### dei beni e delle attività culturali e del turismo alla Dirigente del servizio I del medesimo ### Dott.ssa ### di formalizzare all'udienza del 2 ottobre 2014 la seguente proposta transattiva, contenente altresì un riconoscimento di debito». 
Nella riunione del 2/10/2014 «il rappresentante dell'### dichiarava di riconoscere parzialmente dovute somme alla parte attrice con riferimento a quanto richiesto con la domanda giudiziale. Il rappresentante legale di parte attrice prendeva atto della proposta, “chiedendo la condanna dell'### concedente al pagamento degli im porti riconosciuti come dovuti, rinu nciando alle ul teriori pretese fatte valere». 6 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### 8. Il collegio arbitrale, quindi, «prendeva a sua volta atto delle dichiarazioni delle parti, riteneva la p rocedura arbitr ale “sufficientemente istruita e matura per la decisione”, e introitava la causa in decisione». 
Con atto sottoscritto dagli arbitri in data ### il collegio pronunciava lodo a definizione della controversia. 
Il collegio, quindi, «superata ed assorbita ogni altra questione» riteneva «di dov er provvedere alla condanna a carico dell'### resistente» e dunque al pag amento d elle somme di cui al riconoscimento espresso in udienza, affermando in particolare la «sopravvenuta improcedibilità» delle eccezioni e della domanda riconvenzionale formulate da parte convenuta nei propri scritti difensivi, in quanto «superate e implicitamente rinunciate». 
Il co llegio arbitrale, dunque, co ndannava l'### convenuta «al pagamento dell'importo di euro 11.300.000,00 a parziale riconoscimento delle pretese avanzate con il primo e il terzo quesito; dichiarava improcedibili le restanti domande della società attrice, l a domanda riconvenzi onale e le ec cezioni della parte convenuta «stante la implicita rin uncia all e stesse in ragione dell'avvenuto riconoscimento della parziale fondatezza nel merito delle domande attore». 
Il collegio provvedeva la compensazione tra le parti delle spese di funzionamento del collegio, quelle derivanti dalla ### nonché le spese del giudizio arbitrale.  9. Con atto notificato il #### proponeva impugnazione per la nullità del lodo dinanzi alla Corte d'appello di ### 9.1. Deduceva con il primo motivo la «nullità del lodo ai sensi del combinato disposto degli articoli 829, comma 1, nn. 1 e 4, e 817 c.p.c. - Incompetenza del collegio ar bitrale a decidere la 7 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### controversia; con tale motivo si rilevava, in sostanza, la suddetta incompetenza del collegio arbitrale a decid ere la controversia, determinata dalla declinator ia dell'istanza di arbitrato, notificata dall'### alla controparte in data ###, alla quale il ### non av eva mai rinunciato, rib adendola, anzi anche all'udienza del 2/10/2014, nella quale il coll egio avev a assunto l'arbitrato in decisione».  9.2. Con il secondo motivo l'appellante deduceva la «nullità del lodo ai sensi del combinato disposto degli articoli 829, primo comma, numeri 5 e 12, e 823 n. 5 c.p.c. - Omessa motivazione; con tale motivo si rilevava l'omessa motivazione del lodo sulla sussistenza della competenza arbitrale, a fronte della menzionata declinatoria e delle ampie deduzi oni svolte dall'### sul punto , in entrambe le memorie presentate dinanzi a collegio arbitrale, con conseguente violazione delle norme sopra indicate».  9.3. Il terzo motivo di appello ineriva alla «nullità del lodo ai sensi del combinato disposto degli articoli 829 comma 1, n. 4 e 817 c.p.c.: incompetenza del collegio arbi trale a decidere la controversia; decisione del merito della controversia in un caso in cui il merito non poteva essere deciso; pertanto, se anche si fosse interpretato il lodo arbitrale nel senso che il collegio aveva preso atto della circostanza che le parti avevano di fatto concluso una transazione, lo stesso collegio «non avrebbe in o gni cas o potuto pronun ziare un “lodo transattivo”, in assenza di una norma specifica che, diversamente da quanto previsto in altri tipi di giudizio, co ntempli la possibilità di emanare una pronuncia arbitrale di tale contenuto […] nonché in assenza di un'esplicita volontà delle parti». 
Il collegio arbitrale avrebbe dovuto limitarsi «a dichiarare cessata la materia del co ntendere, anziché emettere una pronuncia di condanna a carico di una delle parti». 8 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### 9.4. Con il quarto motivo d'appello si deduceva «la nullità del lodo ai sensi del combinato disposto degli articoli 829, primo comma, numeri 5 e 12, e 823, n. 5, c.p.c.: Omessa motivazione: con tale motivo si denunciava la man cata motivazione della pronuncia arbitrale in ordine alla validità della dichiarazione effettuata in giudizio dal rappresentante dell'### intervenuto nella riunione collegiale del 2/10/2014, attesa la discordanza tr a il mandato ricevuto dal ### per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea, avente ad oggetto la delega a formul are un a proposta transattiva, e la stessa dichiarazione con la quale il suddetto funzionario si era espresso nel senso di “riconoscere la parziale fondatezza delle pretese avanzate dalla parte attrice con la domanda arbitrale”, con ciò esorbitando dal potere conferitogli con la delega».  9.5. Con il quinto motivo di appello si deduceva la «nullità del dolo per violazione degli articoli 3, paragrafo 3, ### 107-109 TFUE e dei principi generali del diritto dell'unione e nazionale in materia di concorrenza ai sensi dell'art. 141, comma 15-bis, del codice degli appalti (d.lgs. n. 163/2006); con tale motivo si censurava l'omesso accertamento, da parte del collegio arbitrale, circa la sussistenza del potere dello stesso ### delegante a tr ansigere la controversia, mediante il riconoscimento della debenza di somme determinate in base all 'applicazione del c.d. metodo globale di determinazione del prezzo chiuso, in contrasto con la previsione di calcolo con il c.d. metodo a scalare, contenut a nel secondo atto aggiuntivo stipulato dalle parti nel 1996, così a vallando una distorsione ex post dell'assetto concorrenziale nel quale si era svolta la gara di aggiudicazione del contratto concessorio […] e così dando luogo al riconoscim ento di un aiuto di Stato nei confronti dell'impresa, illecito, perché contraria alla normativa europea». 9 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### 9.6. Con il sesto motivo d'appello si censurava «la nullità del lodo per violazione del combinato disposto degli articoli 829, comma 1, numeri 5 e 12, e 823, n. 5, c.p .c.: omessa motivazione; con il suddetto motivo si censurava ulteriormente l'omessa verifica della sussistenza, in ca po al delegante, d el potere di riconos cere alla controparte somme determinate in base all a suddetto metodo illegittimo di determinazione del prezzo chiuso».  10. La Corte d'appello di ### con sentenza n. 3187/2021, pubblicata il ###, rigettava l'appello.  10.1. In particolare, con riferimento al primo motivo d'appello, relativo all'incompetenza del coll egio arbitrale a decidere la controversia, per aver sollevato la relativ a eccezione tempestivamente e per non avervi mai rinunciato, ribadendola anche all'udienza del 2/10/2014, la censura era infondata. 
Per la Corte di merito, era vero che l'### con atto notificato il 5/2/2 013, aveva decl inato la comp etenza arbitrale, tuttavia, in tale udienza, la dott.ssa ### per conto del ### con l'assisten za dell'### dello Stato , «ha formalizzato una proposta di definizione bonaria della controversia, sulla base di quella già formulata dal la ### con il chiaro intendimento di porre fine, del merito, al contenzioso in atto senza più insistere sulle questioni preliminari processuali già sollevate».   Il richiamo, nel verbale d'udienza, alla circostanza che i difensori delle parti «si riportano a tutti i propri precedenti atti e all e deduzioni, richieste, eccezioni opposizioni dispiegate» non era altro che «una mera clausola di stile». 
Per tale ragione, doveva ritenersi che il ### «concordando sostanzialmente con la volontà della controparte di addivenire ad una definizione transattiva della vertenza, abbia rinunciato all'eccezione di incompetenza del collegio arbitrale». 10 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### 10.2. La Corte d'appello rigettava anche il secondo motivo di gravame, relativo all'omessa motivazione del lodo sulla sussistenza della competenza arbitrale, a fronte della menzionata declinatoria, in quanto tale doglianza era stata espressamente affrontata, leggendosi nel lodo che «stante l'avvenuto riconoscimento della parziale fondatezza nel merito delle domande attore, il collegio deve ritenere superate e quindi implicitamente rinunciate le eccezioni e la domanda riconvenzionale formul ate da parte convenuta sia nella prima memoria datata 19/9/2013 che nella seconda datata 6/11/2013, con conseguente sopravvenuta improcedibilità».  10.3. Quanto alla terza doglianza in base alla quale il collegio arbitrale avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare cessata la materia del contendere, anziché emettere una pronuncia di condanna, la Corte d'appello ha evidenziato che «le parti, pur dichiarandosi disposte a definire bonariamente la vertenza e precisando le condizioni, anche economiche, per addiveni re a tale conclusione, non hanno mai sottoscritto alcun accordo in tal senso né stragiudizialmente dinanzi agli arbitri». 
Anzi - sottolineava la Corte di merito - «la ### nel verbale dell'udienza del 2 ottobre 2014, ha dichiarato di aver preso atto della proposta del ### ed ha chiesto al collegio di emettere la sentenza di condanna al pagamento dell'importo riconosciuto dal ### come dovuto, rinunciando ad ogni ulterio re pretesa formulata nell'atto introduttivo». 
Tuttavia, «a detta verbalizzazione non ha fatto seguito alcuna ulteriore dichiarazione da parte dell'odierna parte impugnante e gli arbitri hanno, di conseguenza, assunto la causa in decisione». 
Per tale motivo , «il collegi o non poteva che assumere un a decisione di merito conformemente alle dichiarazioni rese dalle parti, 11 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### alla cui volontà si è del tutto unif ormato anche in pu nto di regolamentazione delle spese». 
Del resto, rimarca la Corte d'appello, «la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che qualsivoglia questione fra le parti - compreso l'eventuale versamento della somma oggetto della proposta conciliativa - sia già stata risolta con la conseguenza che la pronuncia del giudice non sia più necessaria».  10.4. In ordine, poi, alla quarta doglianza, relativa alla dedotta discordanza tra il mandato affidato da parte del ### al funzi onario incaricato e la stessa dichiar azione con la quale il funzionario si era espresso in udienza, per la Corte d'appello «non si ravvisa la dedotta discrasia tra il mandato ricevuto dalla dott.ssa ### e la dichiarazione dalla stessa effettuata in udienza, atteso che, al contrario, vi è piena rispondenza di contenuti, peraltro ben noti al collegio che ha acquisito la nota del ### e ne ha dato conto nella decisione della controversia».  10.5. In ordine poi ai motivi quinto e sesto d'appello, per la Corte di merito il collegio arbitrale si era «limitato a recepire le indicazioni delle parti in ordine alla fondatezza delle reciproche pretese». 
Non spetta va del resto al co llegio arbitr ale verificare «se il ### avesse o meno il potere di tr ansigere la controversia e di effettuare il riconoscimento di debito». 
La censura per altro risultav a «del tutto generica, atteso che nell'atto di impugnazi one la carenza di poteri viene meramente adombrata, senza alcuna presa di posizione sul punto in difetto di allegazioni in ordine al soggetto effettivo titolare di quel potere e all'assetto organizzativo interno del ### Senza contare - aggiungeva la Corte territoriale - che la proposta era stata formalizzata in udienza da parte del ### ed era stata «preceduta da un parere dell'### dello Stato che, nel 12 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### prendere atto che il CTU a veva quanti ficato in oltre euro 17.000.000,00 l'importo spettante alla ### a veva affermato che risul tava «allo stato estremamente diffici le contestare la debenza di somme a titolo di prezzo chiuso globale». 
Ribadiva la Corte d'appello che peraltro «l'### dello Stato, che - oltre a svolgere funzioni consultive - rappresenta ex lege ### era peraltro presente all'udienza in cui è stato effettuato il riconoscimento di debito (conformemente al citato parere) così che le censure svolte in questa sede ###appaiono coerent i con il comportamento processuale […] assunt o dalla parte impugnante, che ha creato sia nella controparte che nel collegio un ragionevole affidamento nella correttezza della procedura espletata».  11. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ### spedito in data ### e ricevuto alle ore 12,34.  12. Su ccessivamente ha proposto ricorso per cassazione il ### della cultura spe dito in data ###, ricevuto il ### alle ore 22,25.  13. Ha resistito con controricorso la ### 14. Ha resistito con controricorso il ### della cultura.  ###: 1. Deve premettersi che in data ### è stato spedito il ricorso per cassazione da parte della società, ricevuto alle ore 12,34, che va qualificato come ricorso principale.   Il ricorso del ### invece, risulta spedito il ### e ricevuto in pari data alle ore 22,25, divenendo ricorso incidentale. 
Nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di un a di esse la notificazione del rico rso per cassazione (nella specie è stato spedito per primo il ricorso del ### della cultura), le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, 13 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricors i avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., in relazione all'art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale - e conseguente riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. - qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale, posto che in tal e ipotesi, in assenza di un a espressa indicazione di essenzialità dell'osservanza delle forme del ricorso incidentale, si ravvisa l'idoneità del secondo ricorso a raggiungere lo scopo (Cass., sez. 6-5, 19/12/2019, n. ###). 
Va anche precisato che il prin cipio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale. 
Nella specie va trattato in via prioritaria il ricorso incidentale, in quanto il ricorso principale censura la liquidazione delle spese del giudice di appello.  1.1. Con il primo motivo di impugnazione incidentale il ricorrente deduce la «violazio ne e/o fa lsa applicazione di legge: co mbinato disposto degli articoli 829, primo comma, numeri 1 e 4, e 817, c.p.c.; nonché dell'art. 1362 e seguenti c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 
Per il ricorrente, dunque risultava che l'### aveva declinato la competenza ar bitrale con atto notificato in data 14 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### 14/2/2013 e che aveva insistito nell'eccezione di incompetenza, sin dalla prima memo ria. Tale eccezion e era stata poi ribadita nella seconda memoria dinanzi a collegio arbitrale. 
Nella riunione del collegio arbitrale del 2/10/2014, su invito del collegio, «i difensori delle parti ribadivano, co nfermandole, le domande e le eccezioni formulate nel corso del giudizio arbitrale». 
Tant'è vero che nel verbale di udienza si leggeva che i difensori delle parti «illustrano diffusamente le ragioni di fatto e di diritto posti a base delle proprie domande e si riportano a tutti i propri precedenti atti e alle deduzioni, richieste, eccezioni e opposizioni ivi spiegate, chiedendo di dare parola ai procuratori speciali qui presenti». 
Dopo la precisaz ione delle conclu sioni era intervenuta la dichiarazione della dott.ssa ### funzionario del ### con esibizione dell'atto di delega conferitole dal ### della direzione per il paesaggio , le bel le arti, ar chitettura e l e arti contemporanee, con nota del 30/9/2014. 
Parte convenuta, quindi, dichiarava di riconoscere la parziale fondatezza delle pretese avanzate della parte attrice con la domanda arbitrale. 
Era poi in tervenuta la dichiar azione di parte attrice la quale, preso atto della dichiarazione di parte convenuta, ne chiedeva «la condanna al pagamento degli importi dalla stessa riconosciuti come dovuti, rinunciando alle ulteriori pretese fatte valere con la domanda arbitrale». 
Il collegio aveva reputato implicitamente avvenuta la rinuncia alle eccezion i e al la domanda ricon venzionale formulate da parte convenuta. 
In realtà, ad avviso della ricorrente, «nessuna rinuncia esplicita era mai stata formulata dall'### 15 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### nota del ### in data ### 4, unico atto idoneo a manifestare la volontà dell'### «conteneva una mera delega a formalizzare nei confronti della controparte una proposta transattiva (e, dunque, non un rico noscimento del la domanda, nella conclusione di un accordo in sede processuale)». 
Ed infatti i difensori delle parti si erano riportati alle domande ed alle eccezioni già spiegate. 
La Corte d'appello ha rigettato il gra vame riten endo che la dottoressa ### per conto del ### all 'udienza del 2/10/2014, aveva formalizzato una proposta di definizione bonaria della controversia, sulla base di quella già formulata dalla ### «con il chiaro intendimento di porre fine, nel merito, al contenzioso in atto senza più insistere sulle questioni preliminari processuali già sollevate». 
Per il ricorrente, invece, la Corte d'appello, così statuendo, «è incorsa, innanzitutto, in una palese violazione delle disposizioni contenute negli articoli 1362 e seguenti del codice civile, ritenendo che la “proposta di definizione bonaria della co ntroversia” o “transattiva” […] costituisce fonte di rinuncia implicita all'eccezione di incompetenza formulata nelle difese dell'### In realtà, per il ### tale proposta, formulata subito dopo l'espressa conferma del le conclusioni processuali da par te della difesa dell'### «per porre nel nulla queste ulti me avrebbe dovuto contenere una rinuncia espressa al loro contenuto». 
Inoltre, anche o ve si fosse potuta ipotizzare una rin uncia implicita all'eccezione di incompetenza degli arbitri, «essa sarebbe dovuta consistere in una manifestazione di volontà incompatibile con la predetta eccezione». 
Tale manifestazione, però, si poteva ben in terpretare «come finalizzata al raggiungimento di un accordo, solo nella subordinata 16 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### ipotesi di mancato accoglimento dell'ecc ezione in questione, o comunque al di fuori del giudizio arbitrale e, in ogni caso, solo in caso di accettazione della controparte». 
Tale accettazione tuttavia non vi era stata, tant'è vero che la precedente proposta in data ### della ### era difforme del contenuto, in quanto avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 11.300.000,00, anziché di euro 11.500.000,00.  2. Con il secondo motivo di impugnazione incidentale il ricorrente principale deduce la «violazione e/o falsa applicazione di legge: articoli 829, comma 1, numeri 5 e 12 e 823, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 1711 c.c. e all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». 
Con il quarto motivo di impugnazione del lodo si era evidenziata la nullità di quest'ultimo in quanto il collegio arbitrale, ritenuta la propria competenza, «avrebbe dovuto co munque espressamente motivare sul contenuto e l'efficacia delle dichiarazioni rese in udienza dalle parti». 
In particolare, a fronte di un incarico di intervenire in udienza, facendosi latore di una propos ta transattiva, il funzionario dell'### aveva invece dichiar ato di «riconoscere la parziale fondatezza delle pretese avanzate della parte attrice con la domanda arbitrale», affermando come dovuti gli importi successivamente precisati e verbale stesso. 
Tale dichiar azione - a gi udizio del ricorrente - «non corrispondeva, evidentemente, al mandato che era stato conferito al rappresentante dell'### il collegio arbitrale avrebbe dovuto porsi il problema della sua validità ed efficacia, essendo i limiti del mandato ben conoscibile adesso alla parte attrice». 
La Corte d'appel lo, sul punto, ha ritenuto non ravvisabile «la dedotta discrasia tra il mandato ricevuto dalla dottoressa ### 17 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### e la dichiarazione della stessa fatta all'udienza», essendovi piena rispondenza di contenuti. 
Per il ricorrente, dunque, la Corte avrebbe violato l'art. 1711 c.c., a mente del quale il mandatario non può eccedere i limiti fissati dal mandato. 
Per il ### qu indi, «le dichiarazioni rese a verbale dal la dottoressa ### avente ad oggetto il riconoscimento parziale della domanda di controparte, erano del tutto difformi dalla delega alla mera fo rmulazione della propost a transattiva, imparti ta dal ### Il collegio arbitrale non avrebbe potuto emettere il lodo.  3. I due motivi di impugnazione incidentale, che vanno esaminati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono inammissibili.  3.1. Deve muoversi dalla circostanza che già in data ###, dopo che il CTU aveva depositato la relazi one scritta, la ### aveva proposto di definire il contenzioso «con la tacitazione di ogni pretesa avanzata nel giudizio arbitrale, mediante il pagamento da parte del ### dell'importo di euro 11.500.000,00 oltre al rimborso del 50% delle spese arbitrari e della espletata consulenza, con compensazione delle spese legali».  3.2. A tale propos ta ha fatto seguito la nota ministeriale del 30/9/2014 con l'esito del parere fa vorevole dell' ### dello Stato che evidenziav a il vantaggio per l'erar io della tra nsazione, stante il consolidamento dell'orientamento di legittimità in materia di prezzo chiuso favorevole a ### (Cass. n. 7917 del 2012). 
Questo era il tenore della proposta del ### «il ### per i beni e le attività culturali, direzione generale per il paesaggio le belle arti l'architettura e l'arte contemporanea, considerato il parere dell'### generale dello Stato espresso con riferimento alla 18 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### proposta transattiva formulata dalla ### di ingegneria s.p.a. […] con lettera prot. n. 1577/14 del 7 agosto 2014, che si allega in copia, dichiara la disponibilità dell'### di riconoscere, saldo e stralcio e transazione di ogni pretesa avanzata dalla parte attrice con la domanda arbitrale, l'importo complessivo ed onnicomprensivo di euro 11.300.000 […] altre al rimborso del 50% delle competenze arbitrari (ivi compresa la CTU ), con rinuncia ad ogni pretesa creditoria fatta valere con la domanda rico nvenzionale, e con integrale compensazione delle spese legali con rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P . oltre: si riconosce come do vuto detto importo di 11.300.000,00 a parziale riconoscimento delle pretese tutte avanzate con i quesiti 1, 2,3,4,5,67 e 8 dell'originaria domanda arbitrale, di cui euro 4.787.535,48 a titolo di corrispettivo capitale dovuto a fronte delle pretese di cui ai soli quesiti 1 e 3, ed il residuo importo di euro 6.512.464,52, a titolo di interessi legali e moratori riferite al corrispetti vo capitale di cui soli quesiti 1 e 3, null a riconoscendo a fronte di ogni altra pretesa avanzata. Tale manifesta disponibilità dovrà co nsiderarsi del tutto inesistente, inefficace, e comunque integralmente revocata, nel caso in cui la parte attrice non rinunci conseguentemente ad ogni altra pretesa fatta valere con ogni domanda arbitrale nel presente giudizio».  3.3. Al l'udienza del 2/10/2014 dinanzi al collegio arbi trale, in primo luogo, i difensori si riportavano ai propri scritti difensivi. Si legge infatti nel verbale, come trascritto ritualmente che «i difensori delle parti illustrano diffusamente le ragioni di fatto e di diritto poste a base delle proprie domande e si riportano tutti ai propri precedenti atti alle dedu zioni, richieste, eccezioni e opposizioni dispiegat e, chiedendo di dare parola ai procuratori speciali qui presenti». 
Subito dopo si rinviene nel verbale: «parte convenuta, così come sopra rappresentata, dichiara di riconoscere la parziale fondatezza 19 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### delle pretese avanzate dalla parte attrice con la domanda arbitrale, così come precisato nella seconda memoria, e, in relazione a tali pretese dichiar a di riconoscere come dovuti seguenti importi: l'importo netto di euro 11.300.000 […] a parziale riconoscimento delle pretese a vanzate con i qu esiti numeri 1 e 3 di cui euro 4.787.535,48 […] a titolo di co rrispetti vo capitale ed il re siduo importo pari ad euro 6.512.464,52 […] a titolo di interessi; l'importo pari al 50% delle spese di funzionamento del collegio, compresi i compensi spettanti agli arbitri e al segretario, … con compensazione delle spese di difesa a parziale riconoscimento del quesito n. 6. La parte attrice prende atto delle dichiarazioni della parte convenuta ne chiede la cond anna al pagamento degli importi dalla stessa riconosciuti come dovuti, rinu nciando alle ul teriori pretese fatte valere con la domanda arbitrale».  4. A questo punto, il collegio arbitrale emetteva il lodo n. 76 del 2014 rilevando che «preso atto delle dichiarazioni formulate dalle parti in causa all'udienza del 2 ottobre 2014, constatato in particolare l'intervenuto riconoscimento da parte dell'### resistente della doverosità del pagamento degli importi di cui alla dichiarazione della parte pubblica contenu ta nella nota […] del 30/9/2014, ribadita a verbale in data ###, e quindi superata ed ass orbita ogni altra questione, ritiene all'unanimità di dover provvedere alla condanna a carico dell'### resistente nei limiti e termini precisati dalla rappresentante della parte pubblica alla predetta udie nza del 2 ottobre 2014, altresì di chiarando l'improcedibilità di tutte le restanti domande inerenti le ulterior i pretese articolate dalla parte privata nella sede ###i quesiti numeri 1, 2, 3 4 e 5, stante l'avvenuta rinunzia alle stesse. In forza di tutto quan to sopr a, e, in particolare stante l'a vvenuto riconoscimento della parziale fondatezza nel merito delle domande 20 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### attrici, il collegio d eve ritenere superate e quindi implicitamente rinunciate le eccezioni e la domanda riconvenzionale formulate da parte convenuta sia nella prima memoria datata 19/9/2013 che nella seconda data 6/11/2 013, con consegu ente sopravvenut a improcedibilità».  5. La Corte d'appello , come detto, ha rigettato il gravame proposto dal ### attraverso un esame accurato e dettagliato delle dichiar azioni di entrambe le parti, così come trascritte nel verbale di udienza dinanzi al collegio arbitrale in data ###.  6. Deve sul punto premettersi che per questa Corte, in sede di ricorso per cassazione a vverso la sentenza che abbia decis o sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, al fine di verificare se la sentenza medesima sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, il giudice di legittimità non pu ò apprezzare direttamente la pronuncia arbitrale, e può esaminare solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, con la consegu enza che il sindacato di legittimità v a condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo (Cass., sez. 6-1, 7/2/2018 , n. 2985; Cass., sez.1, 15/3/2007, n. 6028). 
Pertanto, la denunci a di nulli tà del lodo arbit rale postula, in quanto ancorata agl i elementi acce rtati dagli arbi tri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, ch e potrebbero evidenziare l'inosservanza di legg e solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo (Cass., sez. 1, 12/11/2018, n. 28 997; Ca ss., sez. 1, 12/9/2014, n. 19324). 21 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### sin dacato di legitti mità è dunque diretto al riscontro della conformità alla legge della sentenza e della congruità della motivazione (Cass. sez. 1, 18/10/2013, n. 23675). La Corte di cassazione può, infatti, esaminare solo la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione del lodo, allo scopo di verificare se essa sia adeguatamente correttamente motivata in relazione ai profili di censura del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità legge e della congruità dei motivi della sentenza resa sul gravame (Cass., sez. 2, 26/5/2015, n. 10809). 
Altra precisazione fondamentale è quella per cui è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione, formulato avverso la sentenza della Corte territoriale ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.  proc. civ., con il quale il ricorrente riproponga questioni di fatto già oggetto del la decisione arbitr ale, atteso che il controllo della Suprema Corte non può mai consistere nella rivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica della adeguatezza e congruenza dell'iter argomentativo seguito dagli ar bitri (Cass., sez. 1, 26/7/2013, 18136; Cass., sez. 6-1, 7/2/2018, n. 2985).  7. Nel la specie, invece, il ricor rente, in entrambi i mo tivi di ricorso, chiede a questa Corte proprio una rivalutazione dei fatti, quando tutti gli elementi istruttori sono stati adeguatamente valutati dalla Corte d'appello, in sede di impugnazione del dolo. Ciò non è possibile in questa sede.  7.1. Ed infatti, la Corte territoriale ha ritenuto che, proprio alla stregua dell'origin aria proposta della ### del 7/8/2014 e del contenuto della delega fatta dal ### in favore del funzionario, oltre che del tenore del verbale d'udienza del 2/10/2014, il ### aveva rinunciato all'eccezione di incompetenza del collegio arbitrale, oltre che alla domanda riconvenzionale. 22 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### chiarito la Corte di merito che in tale udienza «la dott.ssa ### per conto del ### e con l'assistenza dell'### generale dello Stato , ha formalizzato un a proposta di defin izione bonaria della controversia, sulla base di quella già formulata dalla ### con il chi aro intendimento di porre fine, nel merito, al contenzioso in atto senza più insistere sulle questioni preliminar i processuali già sollevate». 
Non solo, ma la Corte d'appello ha chiarito anche il contenuto della porzione del verbale precedente alle dichiarazioni rese dalla dott.ssa ### peraltro assistita in udienza dall'### generale dello Stato. 
La frase, contenuta nel verbale d'udienza, per cui i difensori si riportavano «a tutti i propri precedenti atti e alle deduzioni, richieste, eccezioni e opposizioni di spiegate», non poteva che ridursi e ridimensionarsi «ad una mera clausola di stile», proprio in quanto la ### «aveva ricevuto l'incarico di formulare la proposta transattiva, poi recepita dal collegio». 
Di qui l'affermazione per cui doveva ritenersi «che il ### concordando sostanzialmente con la v olontà della controparte di addivenire alla definizione transattiva della v ertenza, abbia implicitamente rinunciato all'eccezione di competenza del collegio arbitrale». 
Non v'è dubbio, dunque, che la Corte d'appello, con adeguata ed esaustiva motivazione, abbia spiegato le ragioni per cui ha ritenuto rinunciate sia l'eccezione di incom petenza che la domanda riconvenzionale articolata dal ### Non è consentit o, in questa sede, sovrapporre una diversa valutazione a quella già effettuata dalla Corte d'appello nel giudizio di impugnazione del lodo. 23 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### 8. Le medesime co nsiderazioni valg ono anche in ordine alla prospettata divergenza tra l'atto di transazione, cui sarebbe stata facultata la funzionaria del ### e il c ontenuto del v erbale d'udienza, nel quale si dà riconosciuta la parziale fondatezza della domanda presentata dalla società. 
Anche questo caso, la Corte d'appello ha affermato con estrema chiarezza che «non si ravvisa la dedotta discrasia tra il mandato ricevuto dalla dottoressa ### e la dichiarazione dalla stessa effettuata in udienza, atteso che, al contrario, vi è piena rispondenza di contenuti, peraltro ben noti al collegio che ha acquisito la nota del ### e ne ha dato co nto nel la decisione della controversia».  9. Allo stesso modo, la Corte d'appello ha ritenuto insussistenti i presupposti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in luogo della pronuncia di condanna. 
La Corte d'appello non solo ha ritenuto che le parti non avessero mai sottoscritto alcun accordo in tal senso, ma ha anche aggiunto che la ### nel verbale dell'udienza del 2/10/2014, ha dichiarato di avere preso atto della proposta del ### ed ha chiesto al collegio di emettere la s entenza di conda nna al pagamento dell'importo riconosciuto dal ### come dovuto, rinunciando ad ogni ulteriore pretesa formulata nell'atto introduttivo. 
Tuttavia, precisava la Corte di merito che «a detta verbalizzazione non ha fatto seguito alcun ulteriore dichiarazione da parte del l'odierna parte impugnante e gli arbitri hanno, di conseguenza, assunto la causa in decisione». 
La decisione è stata assunta, quin di, co nformemente alle dichiarazioni rese dalle parti, non potendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto la stessa «presuppone che qualsivoglia questione tra le parti - compreso l'eventuale versamento 24 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### della somma oggetto della proposta conciliativa - sia stata già risolta con la conseguenza che la pronuncia del giudice non sia più necessaria».  10. Anche in questo caso, vi è stata una compiuta ed articolata analisi da parte della Corte d'appello, con un giudizio di fatto che non può essere messo in discussione di nuovo in questa sede. 
Costituisce peraltro co stante insegnamento di questa Corte quello per cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione dedotta in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, spettando peraltro al giudice di merito ogni valutazione sul punto (Cass., sez. 6-5, 10/12/2013, n. 27598; Cass., sez. 3, 8/7/2010, n. 16150; Cass., sez. 5, 18/1/2006, n. 909). 
Pertanto, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla - e oggetto di contestazione dalla controparte - comporta la necessità che il giudice ne valuti l'idoneità a determinare cessata la materia del contendere e, qualora non la reputi sussistente, pronunci su tutte le domande ed eccezioni delle parti (Cass., sez. L, 30/1/2014, n. 2063). 
Vale il principio generale per cui nel processo civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere dev e essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (Cass., sez. 2, 23/7/2019, n. 19845, in motivazione; Cass., sez. 5, 4/8/2017, n. 19568; Cass., 16/3/2015, n. 5188; Cass., 8/7/2010, 16150). 
La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del 25 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da re ndere incontestato l'effettivo v enir meno dell'interesse sottostante alla ric hiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sar ebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccomb enza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, inv ece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chi edere co ngiuntamene la compensazione delle spese (Cass., sez. 2, 31/10/2023, n. 10553).  11. Con un unico motivo di ricorso principale la società ### deduce la «violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. in relazione agli articoli 91, 92 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ed art. 4 del decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal decreto del ### della giustizia n. 37 dell'8 marzo 2018». 
In particolare, la sentenza impugnata ha condannato il ### al pag amento della somma di euro 13.500,00, oltre a ccessori di legge e spese forfettarie nella misura complessiva del 15%.  ### nell'atto di impugnazione del lodo dinanzi alla Corte d'appello, ha affermato che «ai fini della prenotazione a debito del contributo unificato, secondo le vigenti disposizioni, si dichiara che il valore della controversia è di oltre euro 11.000.000, corrispondente a un contributo pari a euro 2529». 
Se così è, l'art. 4 del decreto ministeriale del 10/3/2014, n. 55, come modificato dal decreto del ### della giustizi a n. 37 dell'8/3/2018, stabilisce che «il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, 26 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### possono essere aumentati di regola sino all'80%, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%». 
Nella specie, la ricorrente indica con precisione i valori minimi, medi e massimi delle v arie fasi process uali, e segnatamente il minimo viene indicato in euro 7760 per lo studio, in euro 4511 per la fase introduttiva, in euro 14.555 per la fase istruttoria ed in euro 12.902,00 per la fase decisionale, per un importo complessivo di euro 39.728,00. 
La ricorrente reputa applicabile anche l'aumento del 33% per l'ipotesi di «difese manifestamente fondate», giungendo quindi ad un aumento di euro 13.118,00, per un totale di euro 52.838,00. 
Si evidenzia, peral tro, che ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 55 del 2014, per le cause di valore superiore ad euro 520.000,00, «alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: […] per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000 fino al 30% in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000». 
Pertanto, ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 55, del 2014, il valore medio sarebbe quello di euro 15.520 per la fase di studio, di euro 9022 per la fase introduttiva, di euro 20.792 della fase istruttoria, di euro 25.805 nella fase decisionale. 
Il tutto per un totale di euro 71.139 applicando i valori medi dei compensi. 
Sarebbe emersa, dall'alt ro, la circostanza di cui al comma 8 dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, che stabilisce il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito con aumento fino ad 1/3 quando «le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate». 27 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'#### delle spese legali, in luogo di quello di euro 13.500,00, sarebbe quello di euro 94.315,00. 
Inoltre, ad avviso della ricorrente, la valutazione effettuata dalla Corte d'appello non sarebbe «supportata da alcuna motivazione», pur discostandosi in misura significativa dal l'effettivo v alore da liquidare, risultando «addirittura 7 volte inferiore valori stabiliti da D.M. 55». 
Tale liquidazione operata in concreto dal giudice non rispetta neppure i «valori minimi» di cui alla tabella, per cui tale vizi o determina il pregiudizio per la società. 
In particolare, aggiunge la società, che «la liquidazione operata dalla Corte di appello non sia contenuta entro i limiti delle tariffe medesime, essendo decisament e inferiori anc he ai valori minimi previsti dal D.M. 55». 
Il tutto, in assenza di motivazione espressa.  12. Il motivo è fondato nei termini di cui in motivazione. 
Effettivamente, alla stregua dell'importo del le somme in contestazione, di valore superiore ad euro 11.000.000,00, i minimi tariffari sono costituiti da euro 7760,00 per la fase di studio, da euro 4511 per la fase introduttiva, da euro 14.555 per la fase istruttoria e da euro 12.902,00 per la fase decisionale. 
La Corte d'appel lo, nel la decisione impugnata, si è spinta a liquidare i compensi professionali sotto i limiti tariffari. 
Invero, si rileva che alla liquidazione delle spese del gi udizio d'appello non possono applicarsi i criteri del D.M. n. 55 del 2014 (prima delle modifiche di cui al DM n. 37 del 2018), con la possibilità per il giudice di liquidare anche sotto i limiti tariffari. 
La difesa del ### fa riferimento a pronunce di questa Corte, che però si riferiscono alla liquidazione delle spese a seguito del D.M.  n. 55 del 2014, ma prima del D.M. n. 37 del 2018. 28 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### infatti, con le modifiche apportate dal D.M. n. 37 del 2018 non è più consentito al giudice di liquidare le spese sotto i limiti tariffari (Cass., sez. 2, 13/4/2023, n. 9815), in quanto av enti carattere inderogabile. 
Si è chiarito che l'art. 4, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, stabilisce che «il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50% [dopo il D.M. n. 147 del 2022], ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%». 
Si utilizza , dunque, l'espressione «in ogni c aso», proprio a sancire l'inderogabilità dei limiti minimi. 
La precedente disposizione, invece, prevedeva che la riduzione non poteva «di regola» superare il 50%. Proprio per tale ragione questa Corte era giunta a sostenere che la quantificazione de l compenso delle spese processuali fos se espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era s ottoposta al controllo di legittim ità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere (Cass., n. 28325 del 2022; n. 14198 del 2022; n. 19989 del 2021; n. 89 del 2021). 
Si è così ritenuto (Cass. n. 9815 del 13/4/2023) che «a tale approccio interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati da D.M. 55/2014, non può darsi continuità anche per quelli sottoposti al regime introdotto dal D.M.  37/2018: non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzion e superiore alla percentuale massima del 50% de i parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso 29 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### - o le spese proce ssuali - e a garantire, attraverso una siffa tta flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e delle livello della prestazione professionale». 
Si è stabilito, poi, che ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come ai fini della li quidazione delle spese proc essuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori med i di cui all e tabelle allegate (C ass., sez. 2, 19/4/2023, n. 10438). Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento alle modificazioni al D.M. n. 55 del 2014 introdotte mediante il D.M. n. 147 del 2022 (Cass. , sez. 2, 22/8/2023, 24993). 
Devono necessariamente applicarsi i criteri di cui al D.M. n. 37 del 2018 in quanto si è ritenuto che tali parametri vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vig ore del predetto decre to a condizione che a tale data non sia stata ancora completata la prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vig enza della pregressa re golamentazione, atteso ch e l'accezione omni comprensiva di "compenso" ev oca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata (Cass., sez. L, 26/10/2018, n. 27233).  12.1. Deve poi aggiungersi che in tema di compensi professionali in favore degli avvocati per gli affari di valore superiore ad ### 520.000,00, il d.m. n. 55 del 2014, nella parte in cui prevede che 30 RG n. ###/2021 Cons. Est. ### D'### alla relativa liquidazione si applica, "di regola", un incremento fino al 30% dei par ametri numerici cont emplati dai relativi scaglioni d i riferimento (ed individuati, nella specie, dall'art. 22 del cit. d.m.), impone uno specifico apporto motivazionale, esplicativo delle ragioni sottese a tale scelta, nel solo caso in cui il giudice reputi di non disporre alcun incremento percentuale, restando egli, al contrario, libero di stabilire un aumento in misura anche superiore al massimo del 30%, applicando i criteri generali di cui all'art. 4 del medesimo d.m. n. 55, con decisione non censur abile in sede di legit timità (Cass., sez. 2, 20/10/2021, n. 29170).  13. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di ### in diversa composizione, che 

causa n. 30850/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Marulli Marco, D'Orazio Luigi

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21872/2025 del 29-07-2025

... giustizia tributaria di secondo grado erroneamente «considerato l'avviso di accertamen to impugnato come completo e corretto». 1.5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver omesso ogni pronuncia in rela zione all'eccezione sollevata dalla ### contribuente circa l'errata indicazione della norma sanzionatoria applicata e la conseguente violazione dell'art. 16 del D.lgs. n. 472/1997». 1.6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., «nullità della sentenza ... per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per totale illogicità della pronuncia in relazione all'ecce zione sollevata dalla società contribuente circa l'errata indicazione della norma sanzionatoria applicata e la conseguente violazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 472/1997». 1.7. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., «violazione a falsa applicazione dell'art. 16 del D.lgs. n. 472/1997» per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente «ritenuto che (leggi tutto)...

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ORDINANZA sul ricorso nr. 4726-2023 R.G. proposto da: ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pr o tempore, rappresentata e difesa dall'### giusta procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente contro ###, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dagli ### e ### giusta procura speciale allegata al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5991/2022 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA ### depositata il ###; lette le conclusioni scritte del ###, in persona del ###. ### che ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di con siglio non partecipata del 11/6/2025 dal ###.ssa ### DEL###.   #### S.p.A., propone ricorso, affidato a nove motivi, per la cassazione della sen tenza indicata in e pigrafe, con cui la ### tributaria regionale del ### aveva parzialmente accolto l'appello proposto avverso la sentenza n. 98/2019 emessa dalla C ommissione ### taria ### di ### in rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento in rettifica emesso dal Comune di ### per la tassazione rifiuti (###, relativa al periodo di imposta 2014—2017.  ### resiste con controricorso. 
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per vi olazione dell'art. 112 c.p.c. per aver omesso ogni pronuncia in rela zione all'eccezione sollevata dalla ### contribuente circa il periodo temporale in cui dovevano sussistere i requisiti per beneficiare della riduzione della ### 1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver omesso ogni pronuncia in rela zione all'eccezione sollevata dalla ### contribuente circa il termine iniziale per dotarsi dei requisiti necessari per beneficiare della riduzione della ### 1.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per vi olazione 3 dell'art. 112 c.p.c. per aver omesso ogni pronuncia in rela zione all'eccezione sollevata dalla ### contribuente circa il difett o di motivazione dell'avviso impugnato per non aver lo stesso indicato specificamente i comportamenti che avrebbero determinato la violazione dell'art. 14 del ### approvato dal Comune di ### 1.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione «dell'art. 1, comma 162, della ### n. 296/20 06 e dell'art. 7 della ### n. 212 /2000 (### del ###» per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente «considerato l'avviso di accertamen to impugnato come completo e corretto».  1.5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver omesso ogni pronuncia in rela zione all'eccezione sollevata dalla ### contribuente circa l'errata indicazione della norma sanzionatoria applicata e la conseguente violazione dell'art. 16 del D.lgs. n. 472/1997».  1.6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., «nullità della sentenza ... per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per totale illogicità della pronuncia in relazione all'ecce zione sollevata dalla società contribuente circa l'errata indicazione della norma sanzionatoria applicata e la conseguente violazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 472/1997».  1.7. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., «violazione a falsa applicazione dell'art. 16 del D.lgs. n. 472/1997» per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente «ritenuto che l'indicazione di una norma sanzionatoria errata non inf iciasse la valid ità dell'avviso nella parte relativa alle sanzioni».  1.8. Con l'ottavo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per vi olazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per totale inesistenza della motivazione 4 in relazione all'eccezione sollevata dalla ### contribuente circa la non applicabilità delle sanzioni».  1.9. Con il nono motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. «violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 2, della Co stituzione, dell'art. 1, comma 162, della ### 296/2006 e dell'art. 7 della ### n. 212/2000 (### del ### in relazione all'eccezione sollevata dalla ### contribuente circa il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato nella parte relativa alla determinazione degli interessi».  2.1. Dei suddetti motivi occorre vagliare preliminarmente il terzo ed il quarto, con assorbimento dei primi due.  2.2. In fatto, dall'esame della sentenza impugnata e degli atti difensivi emerge che, a seguito di presentazione, da parte della contribuente, di autodichiarazione relativa alla sussistenza dei presupposti per la riduzione del 30% della tariffa rifiuti, prevista per i concessionari degli stabilimenti balneari dall'art. 14, comma 3 del ### amento ### comunale, l'Ente locale, con l'a tto impugnato, ritenne la «infedeltà della denuncia per mancanza dei requisiti» in oggetto, con recupero dei relativi importi, sulla scorta della seguente motivazione:« ... considerato che, a seguito di controlli effettuati è stata rilevata l'infedeltà della denuncia per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 14 comma 3 del ### approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 04/09/2014 e successive modifiche ed in tegrazioni, dichiarati ai fini dell'ott enimento della riduzione per i concessionari degli stabilimenti balneari per le annualità e per gli immobili di seguito indicati...».  2.3. In diritto, è opportuno dunque precisare quanto segue.  2.4. Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 7002/2024 in motiv.) in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art.  71, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 15 novembre 1993, n. 507 obbliga il Comune ad indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicat a e la relativa delibera, con la con seguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, 5 né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo ( Cass. n. 22470/2019; Cass. n. 24267/2011).  2.5. Con riguardo alla ### che ha sostituito la ### la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento, nel caso in esame, va condotta ratione temporis in base alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006, sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla base d ella variazione della superf icie tassabile o della tariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell'eventuale success iva fase contenziosa (Cass. 20620/2019).  2.6. C iò non comporta, quindi, un obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, a meno che non ricorrano specifich e sit uazioni che, nel caso concreto, rendano indispensabile una motivazione espressa.  2.7. Nel caso in esame la norma regolamentare (art. 14, comma 3, ### comunale, allegata al ricorso) prevede e specifica che «la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30%, ai concessionari degli stabilimenti balneari e dei locali ad essi funzionali, a condizione che si siano dotati dei seguenti servizi per l'utenza: portale internet con informazioni sia turistiche che sui servizi offerti dalla struttura, con traduzione in almeno qu attro lingue straniere (inglese, francese, tedesco e spagnolo); wi-fi free per i clienti; prenotazione dei servizi offerti dalla struttura via internet e an che via email e sms; defibrillatore cardiaco»).  2.8. La concessione della riduzione è subordinata alla sussistenza dei requisiti espressamente previsti, il che non consente quindi di ritenere che 6 la motivazione sia soddisfatta con il mero richiamo della norma, perché il contribuente in tanto non ha diritto all'agevolazione fiscale in quanto si tratta pro prio di una di quelle ipotesi espressamente previste cui la normativa fa discendere la concessione o meno del beneficio.  2.9. Nel caso in esame, a fronte della specifica richiesta di riduzione della tariffa presentata dalla contribuente mediante relativa autodichiarazione, il Comune era dunque tenuto a motivare la pretesa tributaria esplicitando anche i motivi del diniego dell'agevolazione tariffaria ed illustrandone le ragioni, ovvero l'### era tenuto ad indicare in modo compiuto (e non mediante semplici clausole di stile) le ragioni per cui le richieste del contribuente non potessero essere accolte, pena l'illegittimità dell'atto stesso.  2.10. D iversamente opinando, il c ontribuente non sarebbe, infatti, posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quin di, di contestare efficacement e l'an ed il quantum dell'imposta, come imposto dal l'art. 7 dello ### del contribuente e dalla legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 162, laddove è previsto che, ai fini dell'esercizio della potestà impositiva degli enti locali, per i tributi di loro competenza, «gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati ... ».  2.11. Inoltre, l' obbligo di m otivazione deve essere rispettato ab origine e non nel cors o del giudizio, essendo un requisito intrinseco dell'atto impositivo, per cui non è ammessa la motivazione postuma ( Cass. n. ###/2018).  2.12. Considerato quindi che l'### — come attestato dai giudici di merito - in sede di emissione dell'avviso di accertamento è venuto meno all'obbligo di motivazione dell'atto impositivo, non rendendo noti gli elementi concreti in base ai quali era pervenuto al diniego della richiesta riduzione, limitandosi ad un generico riferimento alle disp osizioni regolamentari e rendendo evidenti solo nel giudizio i presupposti di fatto alla base della maggiore pretesa tributaria [«... risulta la mancanza di due dei requisiti previsti nel citato art. 14, comma 3, e cioè la traduzione in 7 quattro lingue (inglese, francese, t edesco e spagnolo) e la mancanza dell'indicazione di un telefono cellulare per effettuare le prenotazioni via sms …», pag. 3 controdeduzioni del Comune in primo grado, ritualmente trascritte nel controricorso], ne consegue che l'avviso in questione non era dotato di motivazione conforme a quanto stabilito dell'art. 7, comma 1, della legge 212/2000 e dalla legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 162.  3.1. Vanno parimenti accolti il quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi.  3.2. Con segue, invero, alla ca renza di motivazion e sul disconoscimento della richiesta riduzione della ### l'annullamento anche delle rela tive sanzioni per infedele dichiarazione fondate ### sulla dichiarazione di possedere i requisiti previsti per detta riduzione.  3.3. Questa Corte ha affermato, in tema di sanzioni amministrative tributarie, che l'obbligo d i motivaz ione dell'atto di contestaz ione della sanzione collegata al tributo, imposto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, opera soltanto quando essa sia irrogata con atto separato, e non contestualmente e unitamente all'atto di accertamento o di rettifica, in quanto, in quest'ultimo caso, tale obbligo viene assolto per relationem se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali (cfr. Cass. nn.  20999/2024, 25633/2021, 11610/2021).  3.4. N on essendo s tate esplicitate le ragioni dell'insussistenza dei presupposti della riduzione, ne consegue, tuttavia, che non sono state indicate neppure le ragioni con riferimento alle s anzioni applicate, con conseguente annullamento in parte qua dell'atto impugnato.  4. All'accoglimento dei predetti motivi di ricorso consegue l'assorbimento del nono motivo circa il di fetto di moti vazione degli interessi applicati nell'atto impugnato.  5. In conclusione, vanno accolti il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo, assorbiti i rimanenti motivi, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza.  6. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, 8 ex art. 384 c.p.c., comma 1, con l'accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.  7. Mentre le spese dei gradi di merito vanno compensate, tra le parti, quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte controricorrente.  P.Q.M.  La Corte accoglie i motivi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna il Comune di ### al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in ### 3.300,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da 

Giudice/firmatari: Paolitto Liberato, Dell'Orfano Antonella

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 4431/2025 del 20-02-2025

... anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (così, fra le altre, Cass. n. 15519/2020; Cass. n. 707/2019). 9. Il terzo motivo è inammissibile sotto diversi profili. Innanzitutto, esso solleva un coacervo di censure senza il rispetto del canone della specificità, ciò che determina, nella parte argomentativa, la difficoltà di scindere le ragioni poste a sostegno 7 dell'uno o dell'altro vizio e, dunque, di effettuare puntualmente l'operazione di interpretazione e di sussunzione del le censure stesse (in tal sen so, per la ra dicale inammissibilità , fra le numerose altre, Cass. n. 4616/2020; Cass. n. 21239/2015). Ancora, esso finisce con il sollecitare un riesame nel merito degli appre zzamenti compiuti dai giudici d'appello, lad dove, in particolare, evoca il mancato esame «della documen tazione prodotta come da foli ario» che poi omette di indicare specificamente, in aperta violazione dell'art. 366, num. 6), cod. proc. Infine, per la parte in cui denunzia una violazione dell'art. 2697 cod. civ., la censura si risolve in una critica al fatto che i giudici d'appello abbiano (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7267/2016 R.G. proposto da: ### s.r.l. a socio unico in liquidazione, in persona del liquidatore ### rappresentata e difesa, per procu ra in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 4 novembre 2020, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo - ricorrente - contro ### ACCERTAMENTO ### in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'### dello Stato presso la quale è domiciliata in #### PORTOGHESI 12 - controricorrente avverso la sentenza della ### tributaria regionale della ### n. 8249/51/15, depositata il 18 settembre 2015; udita la relazione svolta dal consigliere dott. ### nella pubblica udienza del 24 gennaio 2025; sentito il ###, in persona del ### dott. ### il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; sentiti l'### per i ricorrenti e l'### dello ### per la controricorrente.  ### 1. L'### delle ### notificò a ### s.r.l. (in seguito mutata in ### a socio unico s.r.l., poi posta in liquidazione ) un avviso di accertamento che rip rendeva a tassazione, ai fini #### e ### un maggior reddito accertato in relazione all'anno d'imposta 2004.  ### im positivo, emesso a seguito di accertamento con metodo induttivo, traeva origine dal rilievo di costi non inerenti e non di competenza, del la mancata contabi lizzazione di ricavi , appostati come finanziamenti soci, e, più in generale, dell'inattendibilità delle scritture contabili. 
La soci età impugnò vittoriosamente l'av viso di accertamento innanzi alla ### tributaria provinciale di Napoli.  2. Il successivo appello dell'### fu accolto con la pronunzia indicata in epigrafe. 3 I giudici regionali, ritenuta in premessa l'ammissibilità del gravame, osser varono che l'### aveva dimostrato l'inattendibilità delle scritture contabili della contribuente, poiché, in particolare, i libri inventari recavano il solo valore globale della merce, senza in dicare le riman enze iniziali e finali ; né tale omissione poteva ritenersi sanata dalla tenuta del bilancio. 
Rilevarono, inoltre, che più voci di costo, corrispondenti a fatture di tipologia generica, giustificavano i rilievi per difetto di competenza e inerenza. Di qu i la legittimità dell'acce rtamento induttivo, con la conseguente ril ettura in guisa di ricav i dei versamenti ottenuti in conto finanziamento soci.  3. La sentenza d'appello è stata im pugnata da ### s.r.l. in liquidazione con ricorso per cassazione affidato a sette motivi, il lustrati da successiva memoria.  ### finanziaria ha depositato controricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, denunziando «errata interpretazione dell'art. 1, comma 2, del d.lg.vo 546/92 in riferimento all'art. 324 c.p.c. ed omessa insufficiente specifica esplicitazione nell'atto di appello dei motivi di gravame», la ricorrente assume che i giudici d'appello avrebbero omess o di dichiarare inammissibile il gravame erarial e in quanto articolato con «unico, compless o motivo», anzi ché mediante moti vi separati e specifici come prescritto dalla disposizione invocata.  2. Il secondo motivo denunzia violazione dell'art. 112 cod.  proc.  ###.T.R. avrebbe infatti errato nell'accogliere l'appello, in presenza di una mera richiesta di «totale riforma» della sentenza di primo grado, in ruolo della rituale indicazione «di quali fossero i termini della riforma da effettuarsi». 4 3. Il t erzo motivo è rubricato «errata interpretazion e ed erronea applicazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 in tema di accertamento induttivo, anche in riferimento all'art. 2697 in tema di distribuzione dell'onere della prova ed in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». 
La ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata, nel ritenere fondato il rilievo di inattendibilità delle scritture contabili, non ha motivato tale affermazione, in particolare omettendo di indicare le «circo stanze gravi, precise e concordanti» che, sulla base di consolidata giurisprudenza, legittimano il ricorso dell'### all'accertamento con metodo induttivo.  4. Il quarto motivo concerne la specifica statuizione sulle scritture contabili; la società contribuente, denunziando «errata interpretazione degli artt. 2214 ss. c.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», sostiene che il libro inventari deve recare annotate le sole “risultanze finali” - afferendo i dati analitici sulle operazioni ai diversi registri vendite e acquisti - e che la C.T.R. avrebbe perciò errato nel ritenere fondati, sul punto, i rilievi erariali.  5. Con il quinto motivo, deducendo «errata interpretazione e violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa analitica indicazione nella sentenza dei motivi posti a sostegno del la decisione in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo 5 del giudizio» , la ricorrente denunzia nuovamente un difetto di motivazione della sentenza impugnata, nella parte concernente l'indebita deduzione di costi.  6. Il sesto moti vo è rubr icato «errata interpretazione dell'art. 2467 c.c. in tema di finanziamento dei soci in relazione all'art. 2697 e ss. c.c. ed in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3 e 5. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». 
La società critica la sentenza nella parte in cui ha disconosciuto la sussistenza di un finanziamento soci, ritenendo operativa la presunzi one di ricavi; lamenta, in particolare, il mancato esame di «tutta una serie di documenti, documentazione non impugnata e/o altrimenti superata, agli atti cui si rimanda», prodotta (in separato giudizio) dal socio ### idonea a dimostrare la bontà dei assunti.  7. Infin e, con il settimo motivo, rubricato «errata interpretazione dell'art. 109 del TUIR per errata omessa interpretazione della norma sulla deducibilità e detraibilità delle spese in riferimento all'art. 1599 c.c. in tema di locazione ed agli artt. 2697 e ss. c.c. in tema di ass olvimento del l'onere della prova», la ricor rente si duole nuovamente della statuizione concernente i costi, dei quali, parti tamente e analiticamente, rappresenta invece il poss esso dei requisiti di certezza ed inerenza.  8. I pri mi due motivi si app untano sull'ammissibil ità dell'appello erariale e possono, pertanto, esser e esaminati congiuntamente in quanto connessi. 
Gli stessi sono infondati. 
La ricorrente fa consistere le proprie censure nella denunzia del fatto che l'appello erariale sarebbe stato articolato mediante 6 «un unico, complesso motivo», ovvero con semplice richiesta di «integrale riforma della sentenza im pugnata», e perciò in violazione del principio di specificità dei motivi di gravame. 
Tale assunto non può essere condiviso. 
Questa Corte ha affer mato che il rispetto del principio di specificità si traduce nella necessità che la parte appellante ponga il giudice del gravame nella co ndizione di co mprendere con chiarezza il contenuto delle censure proposte, ferma restando la natura del giudizio d'appello, che resta inequivocabilmente nell'alveo di una revisio prioris instantiae (così Cass. 13535/2018); e tanto è compatibile anche con la deduzione di un motivo unico, purché idoneo a con sentire il sindacato de l provvedimento impugnato nei termini esposti. 
In ogni caso - e con particolare riguardo al secondo motivo, che atti nge le conclusioni dell' appello erariale - la ric orrente trascura di co nfrontarsi co n il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specif ici dell'impugnazione, che determinano l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, non sono ravvi sabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco; gli elementi di specificità dei motivi si possono infatti ricavare, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (così, fra le altre, Cass. n. 15519/2020; Cass. n. 707/2019).  9. Il terzo motivo è inammissibile sotto diversi profili. 
Innanzitutto, esso solleva un coacervo di censure senza il rispetto del canone della specificità, ciò che determina, nella parte argomentativa, la difficoltà di scindere le ragioni poste a sostegno 7 dell'uno o dell'altro vizio e, dunque, di effettuare puntualmente l'operazione di interpretazione e di sussunzione del le censure stesse (in tal sen so, per la ra dicale inammissibilità , fra le numerose altre, Cass. n. 4616/2020; Cass. n. 21239/2015). 
Ancora, esso finisce con il sollecitare un riesame nel merito degli appre zzamenti compiuti dai giudici d'appello, lad dove, in particolare, evoca il mancato esame «della documen tazione prodotta come da foli ario» che poi omette di indicare specificamente, in aperta violazione dell'art. 366, num. 6), cod.  proc.  Infine, per la parte in cui denunzia una violazione dell'art.  2697 cod. civ., la censura si risolve in una critica al fatto che i giudici d'appello abbiano ritenuto maggiormente persuasive alcune prove anziché altre; con il che essa si disallinea rispetto all'unico modello di sindacato cons entito in questa sede con riferimento alla disciplina dell'onere della prova, che va limitato al caso in cui il giudice abbia fatto gravare tale onere su una parte diversa da quella alla quale spettava, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differ enza tra fatti costitutivi ed eccezioni (in questo senso, da ultimo, Cass. 26739/2024).  10. Il quarto mezzo non è fondato. 
La tesi esposta in ricorso, secondo la quale il libro inventari dovrebbe annotare le sole “risultanze fin ali”, co nfligge con il criterio fiscale della corretta valutazione delle rimanenze, che nell'inventario è imposto dall'art. 59, primo comma, ### (oggi art. 92 ###; detta valutazione «deve in tal senso confluire nel conto dei profitti e delle perdite» e «l'eventuale errore presente nella redazione dell'inventario si deve ritenere corretto soltanto dall'esposizione delle rimanenze nel conto dei profitti e delle 8 perdite secondo le modalità indi cate dalla detta norma» (cos ì Cass. n. 8879/2007). 
In alt ri termini, il libro degli inventari deve consentire la ricostruzione della valu tazione delle rimanenze secondo i richiamati criteri legali; va così esente da censure, sul punto, la sentenza im pugnata, secondo la quale non era possibile addivenire ad alcuna ricostruzione poiché il libro inventari della società contribuente ometteva di indicare le rimanenze iniziali e finali.  12. Il qu into motivo è inamm issibile per la genericità e incoerenza della sua formulazione. 
Anche in questo caso, infatti, la censura si artico la nella denunzia di plurime violazioni di legge, difetto di motivazione e omesso esame di un fatto controverso che la rendono difforme dal canone di specificità e non consentono di ricondurla in modo chiaro e inequiv ocabile ad un a delle ragioni tassative di impugnazione stabilite dall'art. 360 cod. proc.  13. Anche il sesto motivo non supera il vaglio di ammissibilità per le ragioni appena esposte; esso appare, inoltre, inammissibile per difetto di autosufficienza. 
La ricorrente censura, infatti, la decisione della C.T.R. in punto alla ripresa concernente i versamenti in conto finanziamento soci, lamentando l'omesso esame di «tutta una serie di documenti, documentazione non impugnata e/o altrimenti superata, agli atti cui si rimanda»; ma di tale documentazione - non allegata al ricorso, né oggetto di richiamo individualizzante - essa non riporta né il cont enuto, n é altre indi cazioni utili a rinvenirne elementi significativi dell'affermato valore probatorio.  13. Lo stesso è a dirsi, in fine, del settimo moti vo, che si traduce nel la denunzia di omess a valutazione dei do cumenti 9 relativi ai costi non deducibili, tutti menzionati in modo generico e cumu lativo, senza indicazione del contenuto o degli atti del giudizio di merito nei quali gli stessi sarebbero riprodotti. 
La censura, inoltre, sollecita espressamente un riesame della menzionata documentazione, in termini propri di una forma di sindacato estranea al perimetro del giudizio di legittimità.  14. In conclusione, il ricorso è meritevole di rigetto. 
Le spese seguono la soccom benza e so no li quidate in dispositivo. 
Sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato.  P.Q.M.  La Corte rigetta il rico rso e cond anna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 4.500,00 oltre spese prenotate a debito. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della Corte di 

Giudice/firmatari: Cataldi Michele, Cortesi Francesco

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 700/2025 del 29-12-2025

... sugli interessi pregressi avrebbe potuto avere luogo, considerato che le prime rate del piano di ammortamento hanno avuto la quota interessi particolarmente elevata e, se poste a base del calcolo degli interessi delle rate successive, avrebbero reso impossibile il pagamento della quota capitale. Ciò, che appare evidente attraverso l'analisi della composizione di qualunque rata del piano di ammortamento, esclude l'indeterminatezza della clausola contrattuale del mutuo relativa agli interessi. 3.2. In ordine al Tae ed all'obbligatorietà della sua indicazione, va considerato che l'art. 3 della ### delle ### della ### d'### del 25 luglio 2003 ha disposto che nei contratti di apertura di credito la ### deve indicare il tasso nominale ed il tasso risultante dalla capitalizzazione degli interessi (cd. TAE, per l'appunto). Tuttavia, analoga disposizione non è prevista in materia di mutuo fondiario (cfr. ### di Marsala, 8.10.2024; 14.9.2025). ### del 9.2.2000, invocata sul punto da parte attrice all'art. 6 prevede infatti la necessità di indicare in contratto “il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” nei casi in cui sia stata (leggi tutto)...

testo integrale

R.G./C. n. 2103/2022 TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La dott.ssa ### giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2103 dell'anno 2022 del ### degli ###, vertente tra ### S.A.S. ### in persona del legale rappresentante pro tempore, #### in proprio, #### e ### tutti rappresentati e difesi dall'avv. ### - ####) e dall'avv. ### (###) come da procura allegata all'atto di citazione - ### - e ### 2021 S.R.L e, per essa, do ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### (####) - CONVENUTA - Oggetto: accertamento negativo del credito. 
Conclusioni: come da verbale di udienza del 13.10.2025.  ### presente controversia, introdotta con atto di citazione, gli attori lamentano l'invalidità sotto diversi profili di alcuni rapporti bancari intrattenuti dalla società ### di ### S.a.s con ### di ### cooperativo G. Toniolo di ####, e precisamente: - il contratto di mutuo fondiario n. ###, rogato il ### dal ### in ### del ### - il contratto di conto corrente ordinario con apertura di credito n. 609-00 5-151320-00. 
Gli attori, dopo aver premesso di aver stipulato i suddetti contratti nelle rispettive qualità di soggetto mutuatario, la ### S.a.s. di ### e di garanti (fideiussori e terzi datori di ipoteca) #### e ### hanno dedotto di aver richiesto al consulente di loro fiducia la verifica delle condizioni dei sopra indicati rapporti; che il detto consulente ha rilevato, in relazione al contratto di mutuo, la nullità parziale derivante dalla mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi e del T.A.E. e, di conseguenza, l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato; che quanto al contratto di conto corrente ordinario, il consulente tecnico di parte ha rilevato la mancata previsione del tasso di interesse, delle commissioni e delle spese, riportate soltanto in un foglio condizioni autonomo e separato dal contratto; che il contratto è comunque nullo per mancata indicazione del tasso annuo effettivo, in violazione dell'articolo 117, comma 8, ### e delle istruzioni emanate dalla ### d'### in attuazione della delega contenuta in detta disposizione; che inoltre il contratto di apertura di credito di euro 45.000 è nullo in quanto le pagine in cui sono riportate le condizioni economiche sono state firmate dal solo correntista, dovendosi rilevare che il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, con cui è stata affermata la validità del contratto monofirma, riguarda un contratto relativo ai servizi di investimento disciplinati dal differente ### finanziario; inoltre neppure le richiesta di concessione fido del 2015 e del 2018 e le comunicazioni di concessione fido del 2015 del 2019 prevedono alcuna pattuizione in ordine al tasso di interesse, alle commissioni ed alle spese. 
Hanno aggiunto che, a seguito della richiesta formulata dal correntista di accesso alla documentazione, la banca non ha consegnato il contratto di apertura di credito in relazione al periodo compreso tra il secondo trimestre 2002 fino all'8.7.2015, essendo il primo contratto di apertura di credito datato 9.7.2015 con conseguente nullità dello stesso per mancanza di forma scritta in conformità ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione. 
Hanno rappresentato che, a seguito del ricalcolo effettuato dal consulente tecnico di parte incaricato, il saldo del contratto di conto corrente ordinario risulta a credito a favore del correntista dell'importo di euro 43.317,72. 
Gli attori hanno anche evidenziato che dall'analisi delle condizioni economiche del contratto di mutuo è emerso che, tenuto conto dell'importo della rata mensile di ingresso pari ad euro 2.610,02, il tasso effettivo è pari al 6,70% e quindi sussiste una differenza rispetto al ### indicato nel 6,50%, ma nel contratto non risultano indicati né il T.A.E., né il regime di capitalizzazione; in conseguenza di ciò hanno chiesto l'applicazione del tasso sostitutivo Bot ex art. 117 T.U.B. senza capitalizzazione (dovendosi ritenere l'insussistenza di alcuna obbligazione contrattuale al pagamento di interessi con capitalizzazione) o, in subordine, con capitalizzazione ordinaria e mai composta. 
Hanno anche affermato che l'indeterminatezza della clausola relativa agli interessi non è esclusa dal tipo di ammortamento alla francese, che non è incompatibile neppure con la capitalizzazione degli interessi. 
Con riguardo invece al contratto di conto corrente ordinario, gli attori hanno dedotto che la nullità deriva dalla mancata indicazione delle condizioni economiche e del ### ugualmente, tale nullità si riscontra con riferimento al contratto di apertura di credito in quanto sottoscritto dal solo correntista e per le concessioni di fido, difettando l'indicazione del tasso di interesse delle commissioni e delle spese. Inoltre, hanno rilevato che risulta un'apertura di credito priva di forma scritta sino all'8.7.2015, con conseguente nullità del contratto di apertura di credito e loro diritto al ricalcolo del saldo del conto corrente al tasso di interesse sostitutivo. 
Hanno infine dedotto la mancata pattuizione e indeterminatezza della commissione massimo scoperto con la conseguente nullità della predetta clausola e la sua espunzione nel ricalcolo del saldo finale. 
Hanno pertanto così concluso: “preliminarmente, 1) accertare e dichiarare che nel contratto di mutuo per cui è causa, non è stato pattuito il regime di capitalizzazione degli interessi; 2) accertare e dichiarare che la suddetta mancata pattuizione del regime di capitalizzazione determina l'illegittima applicazione di interessi capitalizzati non dovuti; 3) accertare e dichiarare che la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi determina l'indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse del mutuo de quo; per l'effetto, 4) accertare e dichiarare che occorre ricalcolare il piano di ammortamento originario al tasso legale in assenza di qualsivoglia capitalizzazione degli interessi o, in subordine, con applicazione del regime di capitalizzazione semplice degli interessi; in subordine, 5) ### la mancata indicazione del T.A.E. nel contratto di mutuo de quo; 6) ### e dichiarare la nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 117 TUB e, conseguentemente, applicare il tasso sostitutivo dei BOT più basso registrato nei 12 mesi precedenti la stipula di ogni contratto; 7) ricalcolare il piano di ammortamento originario del mutuo alla luce del nuovo tasso, senza capitalizzazione degli interessi (attesa la mancata pattuizione) o, in subordine con il regime semplice, atteso la mancata pattuizione di qualsivoglia regime; 8) a seguito dei superiori ricalcoli, in via principale e/o subordinata, verificare se, in ragione di quanto già pagato, il mutuo risulta estinto per adempimento, ovvero se l'istituto convenuto deve restituire quanto dallo stesso percepito in eccedenza; in merito al conto corrente, 9) accertare e dichiarare che: ✓ il Contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 609-005-151320-00 ### del 13/02/2001 e relativo ### non prevede le condizioni economiche del rapporto di conto corrente (tassi di interesse, commissioni e spese); queste ultime sono riportate in un ### del tutto autonomo e separato rispetto al contratto in argomento; inoltre, tale contratto è nullo in quanto manca l'indicazione del ### (###; ✓ il Contratto di apertura di credito, dell'importo di euro 45.000,00, inerente il c/c ordinario n. 609-005-151320-00 ### del 09/07/2015 è nullo in quanto sottoscritto solo dal correntista nelle pagine dello stesso in cui sono riportate le condizioni economiche del rapporto di affidamento (tassi d'interesse, commissioni e spese), mentre non risulta alcuna sottoscrizione da parte della banca nelle pagine sopra menzionate; occorre sottolineare che la Sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 898 del 16/01/2018, che ha affermato la validità dei contratti c.d. monofirma, si riferisce ai contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento ex art. 23 del ### della ### e non può essere richiamata per affermare la validità dei contratti c.d. monofirma disciplinati dal ### (principalmente contratti di conto corrente e contratti di apertura di credito in conto corrente).  ✓ le Richieste di concessione fido del 2015 e del 2018 e le comunicazioni concessione fido del 2015 e del 2019 non prevedono alcuna pattuizione in ordine alle condizioni economiche del rapporto di affidamento in conto corrente (tassi d'interesse, commissioni e spese); ✓ dall'analisi dei contratti e degli estratti conto scalari e prospetti di liquidazione competenze esaminati (in particolare dall'analisi dei saldi contabili costantemente a debito del correntista per importi elevati, dall'addebito con cadenza trimestrale della voce di costo “commissione sul fido accordato”) si può desumere, senza ombra di dubbio, l'esistenza sul conto corrente ordinario n. 609-005-151320-00 ### di un'apertura di credito di importo superiore ad euro 5.000,00 già dal 2° trimestre 2002 e fino al 2° trimestre 2021. Ciò nonostante, la banca in seguito alla richiesta di documenti formulata dal correntista ai sensi dell'art. 119 T.U.B., non ha consegnato, relativamente al conto corrente ordinario n. 609- 005-151320-00 ### alcun contratto di apertura di credito relativamente al periodo intercorrente dal 2° trimestre 2002 fino al 08/07/2015. Il primo ed unico contratto di apertura di credito consegnato da Mps in relazione al conto corrente ordinario n. 609-005- 151320-00 ### risulta datato 09/07/2015. Tutto ciò determina la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente fino al 08/07/2015 a causa della mancanza di forma scritta del predetto contratto, in conformità a quanto affermato nella Sentenza Cassazione Civile Sez. I n. 27836 del 22 novembre 2017. Per l'effetto, 10)### e dichiarare che il contratto di conto corrente non è idoneo a disciplinare il rapporto di apertura di credito in conto corrente di fatto esistente; 11)### e dichiarare che il conto risulta affidato già a far data dal 2° trimestre 2002; 12)### e dichiarare la stipulazione, per facta concludentia, di un rapporto di apertura di credito in conto corrente a far data dal 2° trimestre 2002; 13)### e dichiarare le nullità di cui al punto 9 e, per l'effetto delle superiori nullità, 14) accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, per insufficiente determinatezza; 15)A fronte delle superiori nullità afferenti i contratti ordinari e di apertura di credito del conto corrente de quo, ritenere e dichiarare che non sono dovuti gli interessi ultralegali, non ricompresi nelle competenze usurarie, addebitati dalla banca e quantificati complessivamente dal CTP in € 37.556,62, o la maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio; 16) a fronte delle superiori nullità afferenti i contratti ordinari e di apertura di credito del conto corrente de quo, ritenere e dichiarare, conseguentemente, la mancata pattuizione/applicabilità della commissione di massimo scoperto e delle altre spese addebitate dalla banca e quantificati complessivamente dal CTP in euro 5.761,10, o la maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio; 17)per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata nonché in base ai criteri ivi indicati: ✓ rideterminare il saldo del conto corrente e conto anticipi, depurandoli dal tasso ultralegale (e/o eliminando qualsiasi interesse), dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido e dalle spese non pattuite, dagli effetti dell'anatocismo e dell'usura; ✓ accertare e dichiarare, una differenza del saldo in favore di parte attrice per un importo quantificato parzialmente in euro 43.317,72, ovvero ancora quell'altra somma, che verrà determinata nel corso del giudizio”.
Parte convenuta si è costituita con comparsa, resistendo alle domande, di cui ha chiesto il rigetto. 
Ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto cessionaria, da potere della ### di ### G. Toniolo, del credito nascente dai contratti di mutuo e di conto corrente, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avvenuta ai sensi della legge 130 del 1999, per effetto della quale la successione è stata a titolo particolare nel solo credito, rimanendo escluse le posizioni giuridiche passive. 
Ha dedotto che non si è trattato di cessione del contratto, sì che non possono esserle opposte eccezioni formulate dal debitore ceduto e basate sul rapporto giuridico intercorso tra questo e la banca cedente. 
La convenuta ha anche eccepito la nullità della citazione introduttiva, per genericità e indeterminatezza assoluta della domanda. 
Quanto alla mancata indicazione del ### ha negato la fondatezza della eccezione di controparte atteso che nel mutuo, che prevede l'ammortamento alla francese, non vi è capitalizzazione infrannuale degli interessi, il che porta ad escludere l'applicazione dell'articolo 6 della delibera ### del 9 Febbraio 2000. Ha rappresentato che il contratto contiene tutti gli elementi essenziali che risultano esattamente identificati e pattuiti con la conseguenza dell'inapplicabilità della sanzione di cui all'articolo 117, comma settimo, ### Ha contestato l'eccepita nullità del contratto di apertura di credito, non sussistendo l'obbligo della forma scritta, essendo sufficiente che vi sia un sottostante contratto di conto corrente che preveda le condizioni da applicare. 
Ha sostenuto, altresì, l'infondatezza dell'avversa pretesa di applicare il tasso legale o quello ex art. 117 TUB, non potendo sostituire i tassi convenzionali, peraltro di volta in volta comunicati al cliente con gli estratti conto, mai contestati. 
Ha pure sostenuto la validità della commissione di massimo scoperto, regolarmente pattuita. 
Ha perciò concluso chiedendo “in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda ai sensi della ### 9 agosto 2013 n. 98; nel merito, rigettare, o con qualsiasi statuizione porre nel nulla, tutte le domande formulate da parte attrice, perché prive di fondamento sia in fatto che in diritto e, comunque, carenti di prova”. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Deve essere preliminarmente vagliata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta, la quale ha affermato che, in quanto cessionaria dei crediti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione eseguita ai sensi della L. 130/1999, ha acquisito la titolarità del solo credito e non dell'intero rapporto. La convenuta ha richiamato a sostegno di tale tesi difensiva la pronuncia della Cassazione n. 21843/2019 che ha affermato il principio secondo cui il debitore ceduto non può opporre al cessionario in compensazione controcrediti vantati verso la cedente. 
A detta eccezione ha replicato parte attrice, deducendo l'inapplicabilità dei principi enunciati nel precedente di legittimità di cui sopra, stante che la Cassazione ha affermato solamente il divieto di proporre domanda di ripetizione, senza che sia esclusa la domanda di accertamento negativo del credito. 
Orbene, l'eccezione - da riqualificare in temini di difetto di titolarità passiva del rapporto - è infondata e deve essere rigettata. 
Nel caso in esame, dagli attori è stato chiesto di accertare la nullità, sotto diversi profili, dei contratti di mutuo e di conto corrente con annessa apertura di credito. Dette domande attengono all'esistenza stessa del debito ceduto sotto il profilo del quantum debeatur e pertanto non sono precluse, non rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 4, commi primo e secondo, della L. 130/1999.  ###. 4, Modalità ed efficacia della cessione, dispone: 1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella ### dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52; 2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella ### o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data. Dalla stessa data la cessione dei crediti è opponibile: a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore; b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione. 
Come è agevole ricavare tanto dalla formulazione testuale della norma, quanto dall'interpretazione che la Corte di Cassazione ne ha dato con il citato precedente (cui ha fatto seguito altra pronuncia 13735/2022), nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione il debitore ceduto non gode della facoltà di proporre, contro il cessionario, qualunque eccezione dipendente dal rapporto intrattenuto con il soggetto cedente. Infatti, alcune azioni gli risultano precluse, ma il legislatore ha avuto cura di definirle. 
Più nel dettaglio, a far data dalla pubblicazione nella ### della notizia della cessione (ovvero del pagamento anche parziale del corrispettivo, purché avente data certa), le azioni precluse al debitore ceduto sono quelle di compensazione tra i crediti ceduti e i crediti dello stesso debitore ceduto sorti verso il cedente posteriormente a detta data. 
Ne consegue che le differenti questioni di nullità parziale dei contratti possono essere liberamente sollevate dal debitore ceduto alla cessionaria. Tra esse quelle che, come prospettato nel presente giudizio, attengono alla invalidità, sostenuta dalla parte, dei contratti da cui scaturiscono i crediti ceduti. 
Richiamando, infatti, i principi generali che assistono il diritto contrattuale, deve ritenersi che l'eventuale nullità della clausola contrattuale opera ex tunc, facendo venire meno ab origine quella parte di credito oggetto di cessione. Il credito, in relazione a siffatte ipotesi di nullità, dovrebbe quindi ritenersi - richiamando una delle fattispecie indicate dalla Suprema Corte nella pronuncia del 2019 - parzialmente “inesistente” e, quindi, non suscettibile di essere posto in esecuzione da parte della cessionaria. 
Ne segue che, rispetto alle ipotesi di nullità prospettate, l'azione di accertamento negativo del credito per cui è causa deve essere indirizzata alla banca cessionaria poiché incide sulla stessa esistenza del credito ad essa ceduto e sulla possibilità di questa di poterlo mettere in esecuzione nella sua interezza nei confronti del debitore ceduto.  2. Infondata è anche l'eccezione di genericità ed indeterminatezza del petitum e della causa petendi sollevata dalla parte convenuta. 
Occorre osservare infatti che con l'atto introduttivo del giudizio la parte attrice non si è limitata a fare un generico rinvio per relationem all'elaborato del consulente di parte, ma al contrario detto atto contiene l'esauriente deduzione delle ragioni delle domande di nullità, con adeguata argomentazione sui profili fattuali e sulle norme e sui principi di cui viene invocata l'applicazione. 
Il rinvio all'elaborato del consulente di parte è stato fatto per la quantificazione delle somme assunte come non dovute, in termini di minor ammontare del saldo debitorio. 
Le domande risultano sufficientemente argomentate e determinate con conseguente infondatezza dell'eccezione proposta.  3. Quanto alle contestazioni riguardanti il contratto di mutuo, gli attori hanno lamentato l'indeterminatezza del tasso d'interesse per mancata pattuizione del regime di capitalizzazione degli interessi e la mancata indicazione del ### A tali censure è stata connessa la domanda di nullità parziale del contratto e di rideterminazione degli interessi. 
All'esito delle indagini peritali disposte d'ufficio deve escludersi la fondatezza delle domande avanzate rispetto a tale rapporto: nel contratto risultano indicati l'importo della rata (€ 2.610,02), il tasso del 6,50%, e ad esso è allegato il piano d'ammortamento, che evidenzia il regime di capitalizzazione composta degli interessi; le pattuizioni contrattuali non sono occulte neppure indeterminate e partendo dalla rata si può certamente ricalcolare un solo piano di ammortamento; non ci sono i presupposti per procedere al ricalcolo al tasso sostitutivo o in regime semplice di capitalizzazione; il contratto è indicizzato, prevedendo il parametro ### sei mesi 365 con lo spread di punti 1,819; il tasso corrispettivo del 6,50% è inferiore al tasso soglia che, per la categoria dei mutui a tasso variabile stipulati nel primo trimestre 2008, è dell'8,65%, mentre il tasso di mora è pari al 9,50%, anch'esso inferiore al tasso soglia dell'11,775%; quanto ai costi aggiuntivi, non risultano spese assicurative, ma soltanto l'imposta sostitutiva per l'importo di euro 875,00; l'Isc, calcolato applicando la formula indicata dalla ### d'### è pari al 6,73%, anch'esso inferiore al tasso soglia; non è stata riscontrata usura, tanto da non doversi procedere al nuovo conteggio degli interessi corrispettivi. 
Il capitale residuo del mutuo al 18/01/2018 è di ### 225.643,99 a debito del mutuatario.  3.1. Per quanto attiene invece al regime di capitalizzazione degli interessi, al contrario di quanto sostenuto da parte attrice, la mancata indicazione nel contratto non assume rilevanza sul piano della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto. 
Invero, sul punto, le ### della Cassazione hanno affermato: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto” (Cass. Sez. Un. n. 15130/2024) giacché la specifica modalità di composizione della rata attiene alla convenienza dell'affare che sfugge, salvo casi espressamente previsti dalla legge, al sindacato giurisdizionale. 
Il costo dell'intera operazione si desume agevolmente da altri indici come l'importo della rata, la durata del prestito, il ### le modalità di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi. 
Si osserva nel dettaglio che l'ammortamento alla francese, quale è quello utilizzato nel contratto di mutuo per cui è causa è metodo di matematica finanziaria utilizzato per la costruzione delle rate di importo costante con quota di capitale crescente. 
Nello specifico, si tratta di un piano di rimborso con cui il mutuatario si obbliga a pagare una rata costante composta da interessi, calcolati sin dalla prima rata sul capitale e poi via via sul capitale di volta in volta residuo (di cui il mutuatario gode) e da frazioni di capitale che sono determinate per effetto della differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota di interessi. 
Conseguentemente, il rimborso delle frazioni di capitale abbatte il capitale residuo e per l'effetto determina la riduzione del montante su cui sono calcolati gli interessi sicché, nella rata successiva, diminuisce la quota relativa agli interessi e aumenta quella del capitale. Il monte interessi viene integralmente pagato con la rata e la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. 
Quindi, ciò non determina un fenomeno di capitalizzazione di interessi, in quanto gli interessi della rata successiva sono calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ossia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con le rate precedenti. 
Come già opportunamente rilevato nella giurisprudenza di merito, con il metodo di ammortamento il debitore ad ogni scadenza azzera la misura degli interessi che, quindi, non possono produrne altri. Il metodo in parola consente quindi una preventiva distribuzione di interessi su tutta la durata del rapporto, che vengono calcolati sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo (tra le tante, ### Marsala, 8.10.2024 n. 688/2024). 
La somma pagata rata per rata a titolo di interessi corrispettivi, quindi, costituisce una conseguenza naturale del piano di ammortamento scelto e concordato con il cliente, giacché vengono pagati prima soprattutto gli interessi in conformità alla regola di cui all'art. 1194 c.c., così che la quota di capitale rimane alta nel primo periodo e quindi gli interessi calcolati sulla parte via via residuale comunque tendono ad essere complessivamente più alti rispetto al metodo di ammortamento c.d. all'italiana, senza però che ciò possa nascondere un fenomeno di capitalizzazione di interessi e quindi un costo occulto del credito. 
Il maggior ammontare iniziale di interessi, invero, dipende unicamente dalla costruzione della rata e dalla più lenta riduzione del debito per capitale residuo, metodo con cui il cliente decide di accedere in vista di vantaggi diversi ed ulteriori, quale il mantenimento dell'importo della rata costante durante tutto il periodo di ammortamento del mutuo.
Fuga comunque ogni dubbio interpretativo il principio di diritto statuito di recente presso la giurisprudenza della Suprema Corte che, pronunciando su rinvio pregiudiziale del giudice di merito, ha affermato che “### escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla ### "l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo -ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente non ipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi … il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul ### ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente" (Cass. Sez. Un. n. 15130/2024). 
Detto principio è stato sì enunciato con riferimento ai mutui con tasso fisso, ma con recente pronuncia è stato dichiarato applicabile anche a quelli con tasso variabile: In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (### ed effettivo (###, della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (Cass. 7382/2025), ### enunciati della Suprema Corte si intende continuare a dare applicazione. 
Ne consegue che la mancata specificazione, nel contratto di mutuo, che la capitalizzazione degli interessi sia semplice o composta, è circostanza giuridicamente irrilevante: l'opposta conclusione avrebbe richiesto che la parte mutuata avesse allegato, e che poi venisse accertato dal giudice, anche con l'ausilio del ### dove e in che modo si anniderebbe la produzione di interessi su interessi (ancora Cass. 15130/2024, in motivazione, pag. 15); laddove nella fattispecie in esame il piano di ammortamento, agli atti, ha previsto semplicemente che ogni rata includesse la quota di interessi calcolata sulla quota capitale residua, pari cioè all'ammontare inziale del prestito decurtato della quota capitale già rimborsata attraverso il pagamento delle rate precedenti. 
Nessuna rata risulta aver incluso interessi calcolati sugli interessi riferiti alle rate precedenti, né il contrario è stato specificamente affermato dagli attori, né tanto meno dimostrato; peraltro, difficilmente il calcolo e l'addebito degli interessi sugli interessi pregressi avrebbe potuto avere luogo, considerato che le prime rate del piano di ammortamento hanno avuto la quota interessi particolarmente elevata e, se poste a base del calcolo degli interessi delle rate successive, avrebbero reso impossibile il pagamento della quota capitale. 
Ciò, che appare evidente attraverso l'analisi della composizione di qualunque rata del piano di ammortamento, esclude l'indeterminatezza della clausola contrattuale del mutuo relativa agli interessi.  3.2. In ordine al Tae ed all'obbligatorietà della sua indicazione, va considerato che l'art. 3 della ### delle ### della ### d'### del 25 luglio 2003 ha disposto che nei contratti di apertura di credito la ### deve indicare il tasso nominale ed il tasso risultante dalla capitalizzazione degli interessi (cd. TAE, per l'appunto). Tuttavia, analoga disposizione non è prevista in materia di mutuo fondiario (cfr. ### di Marsala, 8.10.2024; 14.9.2025).  ### del 9.2.2000, invocata sul punto da parte attrice all'art. 6 prevede infatti la necessità di indicare in contratto “il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” nei casi in cui sia stata prevista una capitalizzazione infrannuale. 
Tale disposizione pertanto non è applicabile ai contratti di mutuo nei quali non ricorre una operazione di capitalizzazione degli interessi (come avviene nei conti correnti) ma solo un frazionamento dell'obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale (Cass. sez. un.  15130/2024). 
Infatti, la ripartizione su base infrannuale delle rate di rimborso del mutuo (ciò che rappresenta il nucleo del ### non genera alcun fenomeno anatocistico (ovvero di capitalizzazione degli interessi ex art. 1283 c.c.), dovendosi per quest'ultimo intendere il pagamento di interessi su interessi già scaduti il che, evidentemente, non accade per la sola previsione di un piano di rimborso infrannuale delle rate del mutuo. 
Per completezza giova comunque rilevare che il TAE non rappresenta un ulteriore onere, costo o condizione dell'operazione, ma cristallizza un dato sintetico che riassume l'effetto della capitalizzazione infrannuale. Ne consegue che l'omessa indicazione non produce effetti caducatori, né opera il meccanismo di sostituzione con applicazione del tasso ### 4. 
Infondata è altresì l'eccepita nullità del contratto di apertura di credito di € 45.000,00 per mancanza di firma del rappresentante della banca. 
È invero orientamento costante nella giurisprudenza sia di legittimità sia di merito, quello per cui “la previsione della necessaria forma scritta e della sottoscrizione risponde all'esigenza di costringere il predisponente, contraente professionale, a stipulare per iscritto il contratto e ad includervi ogni clausola in modo che il cliente - parte debole del rapporto - al momento dell'adesione, sia in grado di conoscere dettagliatamente gli obblighi e i rischi a cui si espone. Tale assunto è condiviso dalla giurisprudenza di merito maggioritaria che, nel ricondurre il contratto in oggetto alla categoria dei contratti per adesione stipulati fuori dai locali commerciali, non ha ritenuto necessaria la firma della banca, laddove, come nel caso che qui occupa, risulti la predisposizione del contratto da parte dello stesso istituto di credito, la firma del cliente e la consegna del contratto a quest'ultimo (### di ### 28/2015, ### Corte di ### Torino n. 595/2012 est. Patti; ### Novara n. 569/2012 pres. 
Quatraro est. Tosi, ### Milano 21/2/2012 est. Guidi, ### Monza 13/5/2012 est. Giani, ### Milano n. 14268/2013 est. Cosentini, ### Mantova 16/2/2015 est. Arrigoni). Sul punto appare opportuno citare, ancora, quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 4564/2012: “…La giurisprudenza costante di questa Corte, premesso che, nei contratti per cui è richiesta la forma scritta "ad substantiam" non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, ha ritenuto che sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta” (cfr., tra le tante, Cass . 16.10.1969 n. 3338; Cass 22.5.1979 n. 2952; Cass 18.1.983 n. 469; Cass 5868/94; Cass 2826/00; Cass 9543/02; Cass 22223/06)”. Anche quindi a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque oltre che dal deposito del documento in sede monitoria, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente (comunicazione degli estratti conto) da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto con conseguenze perfezionamento dello stesso (così Cass. 4564/2012). ### inoltre, pur condividendo quanto recentemente affermato dalla S.C. in ordine alla coerenza dello “uso selettivo della nullità” con il regime giuridico delle nullità di protezione quali quelle previste dal TUB ( Cass. sez. 1^ civ. n. 8395/16 in materia di intermediazione finanziaria), ritiene tuttavia di discostarsi, alla stregua di altre recenti pronunce di merito (### Palermo n. 1165/17; ### Palermo n. 1330/17) dalle conclusioni raggiunte dalla sentenza appena richiamata in ordine alle conseguenze della produzione da parte della banca di contratti privi della propria sottoscrizione. La mancanza di sottoscrizione da parte della banca (parte forte del rapporto contrattuale) non ha infatti alcuna ricaduta sulla posizione del cliente, sicché non si vede come si possa individuare in tale mancanza una causa di nullità, riconducibile alla categoria delle nullità di protezione. Il principio sopra enunciato è dunque perfettamente compatibile con il risalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, “con riguardo al contratto soggetto a forma scritta "ad substantiam", e contenuto in un documento sottoscritto da uno soltanto dei contraenti, la produzione in giudizio del documento medesimo, ad opera dell'altra parte, non determina la costituzione del rapporto "ex nunc", ma supplisce alla mancanza della sottoscrizione di detta parte con effetti retroagenti al momento della stipulazione” (cfr. Cass. sez. II civ. n. 2707/82). 
Anche nella presente controversia, in continuità con precedenti pronunce di questo ### (tra le quali, ### Marsala 26.6.2025), si aderisce all'orientamento interpretativo sopra indicato, non ravvisandosi diversità rilevante tra i contratti bancari e quelli soggetti alla disciplina del ### Il contratto recante la firma del legale rappresentante della società è dunque da ritenersi pienamente valido.  4. Gli attori hanno altresì dedotto la nullità del contratto di credito in conto corrente per difetto di forma scritta, mancata indicazione delle condizioni, mancata indicazione del Tae e difetto di sottoscrizione. 
Hanno sul punto rilevato che il contratto di apertura del conto corrente del 13.2.2001 e l'allegato foglio informativo sono privi della indicazione delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), riportate invece in un separato foglio; il contratto è nullo per mancata indicazione del ### inoltre, quanto al contratto di apertura di credito dell'importo di € 45.000,00, ne deducono la nullità per esser stato firmato solo dal correntista nelle pagine relative alle condizioni economiche; quanto alle due richieste di concessione fido (una risalente all'anno 2015, l'altra al 2018) ed alle comunicazioni di concessione fido, hanno asserito che anch'esse sono prive di pattuizione in ordine alle condizioni economiche. 
Hanno anche lamentato che dall'esame della documentazione si evince che l'apertura di credito in conto corrente è venuta in esistenza, per importo superiore ad € 5.000,00, già dal secondo trimestre 2002 e fino al secondo trimestre 2021. Tuttavia, la banca non ha consegnato, in riscontro alla richiesta di documentazione bancaria, alcun contratto per il periodo compreso tra la detta data di inizio e l'8.7.2015: da qui la nullità del contratto fino a tale ultima data, cui consegue il ricalcolo degli interessi al tasso sostituivo ### infine, hanno dedotto che ugualmente mancante è, nel contratto di apertura di credito in conto corrente, l'indicazione del ### Tali deduzioni sono state avversate dalla convenuta che, in relazione alla mancanza della forma scritta, ha osservato che il contratto di apertura di credito in conto corrente non la richiede, in quanto esso è connesso in via funzionale ed operativa al contratto di conto corrente già provvisto della prescritta forma scritta e la relativa prova può essere data anche per facta concludentia, ciò - secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione con il precedente citato numero 7763 del 27.03.2017 - purché nel contratto di conto corrente vi sia la previsione generale e sufficientemente precisa della regolamentazione delle condizioni della futura concessione di credito assumendo il contratto di conto corrente la funzione di contratto quadro, cosa che si è verificata nella presente fattispecie in cui la lettera di apertura dal contratto di conto corrente prevedeva tale possibilità. 
La società convenuta ha anche contestato l'assunto attoreo relativo agli interessi in misura ultra legale deducendo a sua volta che di regola si applicano quelli convenzionali e che l'operato della banca è stato legittimo in quanto gli interessi calcolati sono stati sempre comunicati tramite estratti conto mai contestati dal cliente e quindi divenuti inoppugnabili. 
In relazione alla commissione di massimo scoperto ed altre spese indebite, ne sostengono la legittimità dell'addebito sia perché contrattualmente pattuite, sia perché previste dalla legge. 
Orbene, il CTU nominato ha chiarito nel suo elaborato peritale - che questo ### condivide quanto al suo contenuto e alle conclusioni ivi esposte, avendo il consulente esaminato i rapporti bancari per cui è causa con metodo rigoroso, in applicazione dei principi della prevalente giurisprudenza sia di merito che di legittimità - che l'importo del fido dal 2° trimestre 2002 e fino all'8 luglio 2015 è di euro 15.000. Tale importo non è indicato contrattualmente ma lo si desume dalla esatta indicazione negli estratti conto. Inoltre, i tassi di interesse sono tutti indicati nel foglio informativo analitico del 1/2/2002 firmato dal correntista.
Per come segnalato dal ctu nominato, le richieste e relative concessioni di fido non pattuiscono le condizioni applicate al rapporto in quanto i contratti pattuiscono soltanto un tasso 7,50% e CFA 0,20% (in relazione alla richiesta del 17/7/2015) e un “si richiede la riduzione del tasso al 3%” (in relazione alla richiesta del 21/1/2019), però i tassi e tutte le altre condizioni economiche risultano correttamente determinati negli altri contratti che “coprono” la carenza di pattuizione dei documenti esaminati. I contratti del 17/7/2015 e del 21/1/2019 pattuiscono tutte le condizioni economiche addebitate al correntista. 
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice entrambi i contratti sopra richiamati del 2015 e del 2019 prevedono sia il tasso entro il fido che fuori fido, sono richiamate espressamente anche le condizioni che regolano il contratto di conto corrente che vanno ad integrare queste pattuizioni. 
Con specifico riguardo alle singole voci di costo della apertura di credito, il consulente tecnico nominato d'ufficio, dott. ### nel fornire risposta al quesito 1b), ha chiarito di aver ricavato dall'analisi contrattuale i seguenti elementi: - il tasso di interesse risulta pattuito fin dal primo contratto dell'1.2.2002; - la CMS risulta pattuita per la sola aliquota percentuale e non nelle modalità di calcolo; - le spese risultano pattuite; - la CDF (commissione disponibilità fondi) e la CIV (### di istruttoria veloce) risultano pattuite a decorrere dal 17/07/2015; - l'anatocismo risulta pattuito dalla stessa data. 
Ne consegue che si concorda con il CTU circa la necessità di procedere alla sola espunzione delle commissioni di massimo scoperto per l'intera durata del rapporto (la CMS risulta pattuita per la sola aliquota percentuale e non nelle modalità di calcolo) e della commissione di istruttoria veloce e della commissione di disponibilità fondi fino al 17.7.2015, risultano esse indeterminate (la CDF commissione disponibilità fondi e la ### di istruttoria veloce risultano pattuite a decorrere dal 17/07/2015).  4.1. Quanto agli interessi ed alla relativa capitalizzazione, deve ritenersi che nel contratto di conto corrente la pari periodicità è stata pattuita tra le parti, come si evince dalla lettura del foglio informativo analitico, pure sottoscritto in calce dalla società attrice, nel quale è previsto che gli interessi sia attivi che passivi debbano essere liquidati e capitalizzati trimestralmente. 
Tale foglio informativo risulta allegato alla documentazione relativa al conto corrente prodotta dalla stessa parte attrice in allegato all'atto di citazione (precisamente nelle pagg. 5-6 del contratto di conto corrente, inserito nel doc. denominato allegati da 2 a 7 zip.). 
Sulla scorta di quanto sopra esplicitato, questo ### condivide pertanto l'ipotesi di ricalcolo n. 4, indicata dal CTU come da prospetto 4.1. a pagina 6 della relazione integrativa depositata il ### qui di seguito riportato: ### ha proceduto ad applicare il tasso banca per tutto il rapporto, espungendo le CMS per tutto il rapporto, espungendo le CIV e le CDF fino alla data del 9/7/2015, considerando le spese pattuite per tutto il rapporto, espungendo la capitalizzazione degli interessi fino alla data del 01/02/2002, applicando poi la capitalizzazione trimestrale fino al 18/01/2019 e poi addebitando gli interessi debitori annualmente. All'esito del ricalcolo è risultato un importo in favore del cliente corrisposto in modo indebito, in quanto frutto dell'applicazione di clausole accertate come nulle per € 1.419,39. 
Considerato che parte attrice e parte convenuta non hanno indicato nei loro atti difensivi il saldo attuale alla data della sentenza da cui effettuare il ristorno, il ### non può che limitarsi ad accertare che il saldo del conto corrente, risultante alla data della presente sentenza, vada rideterminato stornando l'importo indebito corrisposto dalla correntista di euro 1.419,39. 5. Per quanto concerne le spese processuali, considerato che la domanda attorea viene accolta parzialmente e per un importo notevolmente inferiore rispetto a quello domandato, sussistono i presupposti per disporre una compensazione delle spese di lite tra le parti per ¾. 
Al pagamento della restante quota spese, liquidata come in dispositivo, va condannata la parte convenuta in favore della parte attrice. 
Si applicano i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 in corrispondenza dello scaglione di valore della causa da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 (tenuto conto dell'importo accertato in sentenza come indebitamente corrisposto) per tutte le fasi del processo.  6. Le spese di ### liquidate con separato decreto, sono poste in solido a carico delle parti, nei rapporti esterni con il ### e ripartite al 50% tra le parti nei rapporti interni trattandosi di consulenza espletata nell'interesse di entrambe le parti.  P.Q.M.  ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - dichiara la nullità delle clausole del contratto di conto corrente ordinario con apertura di credito n. 609-005-151320-### “G. TONIOLO” ### per le causali meglio descritte in parte motiva e, per l'effetto, accerta e dichiara che il saldo finale del rapporto di conto corrente in questione, quale risultante alla data della presente sentenza, va rideterminato con ristorno in favore della società attrice correntista dell'importo indebitamente corrisposto di € 1.419,39; - rigetta ogni altra domanda proposta dagli attori; - compensa le spese di lite tra le parti per ¾; - condanna la banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere la restante quota spese di lite in favore degli attori, che liquida in euro 1.103,66 di cui euro 253,00 per spese vive ed euro 850,66 per compensi, oltre #### rimborso spese generali come per legge; - pone le spese di ### liquidate con separato decreto a carico delle parti in solido nei rapporti esterni con il CTU e ripartito al 50% tra le parti nei loro rapporti interni. 
Così deciso in ### 29/12/2025

causa n. 2103/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Piruzza Francescamaria

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