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Tribunale di Matera, Sentenza n. 559/2025 del 18-11-2025

... obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 c.c.) quale nocumento finanziario (lucro cessante ex art. 1223 c.c.) subito a causa della mancata disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento, somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrare un vantaggio finanziario. Considerato che i danni sono stati quantificati con riferimento al valore monetario attuale, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata comprensiva della rivalutazione, ma con riferimento all'ammontare dei danni espressi nei valori monetari all'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ### (Cass. civ. sez. 3, n. 5054 del 03.03.2009; Cass. civ. sez. 3, n. 5503 del 08.04.2003; Cass. S.U. n. 1712 del 17.02.1995). Sulla somma riconosciuta a titolo di danno patrimoniale, dovranno essere riconosciuti gli interessi legali dal giorno dei singoli esborsi fino al saldo. Infine, va disattesa la richiesta di disporre l'acquisizione presso la sede ### di ### degli atti e documenti relativi alle prestazioni erogate ed in corso di erogazione in riferimento all'infortunio occorso alla ### avanzata dalla compagnia convenuta richiamando i (leggi tutto)...

testo integrale

Successivamente, all'udienza del 18 novembre 2025, innanzi al Giudice Unico dott.ssa ### nel procedimento iscritto al numero di R.G. di seguito indicato, sono comparsi: per parte attrice l'avv. ### per la compagnia convenuta l'avv. ### D'####. ### si riporta ai precedenti scritti difensivi. ###.  #### si riporta ai propri scritti difensivi e relativamente alla personalizzazione del danno specifica che è ormai indirizzo costante della Cassazione, da ultimo con la sentenza n. 29135/2025, che il danneggiato deve dimostrare in maniera certa ed inoppugnabile l'effettiva sussistenza di effetti anomali ed eccezionali idonei ad indurre una personalizzazione del danno; di talchè si oppone alla richiesta di personalizzazione. Per quanto riguarda il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, richiama Cass. 4770/2023. ###. ### quanto alla personalizzazione del danno precisa che la richiesta si riferisce ai disagi derivanti dalle cicatrici riportate. Quanto alle cinture di sicurezza, si riporta alle dichiarazioni dell'attrice in sede di interrogatorio formale e alle conclusioni del ctu.  ###.  #### insiste sulle precedenti eccezioni. Dopo breve discussione orale, il Giudice decide come da sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa ### ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, la seguente nella causa civile in prima istanza, iscritta al n. r.g. 1110/2017, avente ad oggetto “lesione personale”, promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio degli avv.ti ### e ### elettivamente domiciliat ###atti ####À ###. ###.L. (P.I.  ###7), in persona del suo legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti ### D'### e ### D'### elettivamente domiciliat ###atti #### (C.F. ###) - contumace C ### I procuratori delle parti concludono come da verbale che precede. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt.  132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sintetizzarsi come segue. 
Con atto di citazione ritualmente notificato, ### evocava in giudizio la compagnia ### di ### a r., onde ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subìti in occasione del sinistro verificatosi il giorno 14.06.2015, in qualità di trasportata a bordo dell'autovettura ### targata ### di proprietà di ### e condotta da ### A sostegno della domanda risarcitoria, deduceva che: il giorno 14.06.2015 alle ore 04:30 circa, il veicolo sopra indicato, condotto da ### si avviava da ### per raggiungere prima la città di ### e poi quella di ### a bordo del mezzo venivano trasportati anche l'odierna attrice, il sig.  ### e il sig. ### seduti sul sedile posteriore; all'incirca verso le ore 05:10 e dopo aver percorso una distanza di circa 32 chilometri, il veicolo con i suoi trasportati giungeva presso ### dove smontava, e si separava dalla comitiva di amici il sig. ### il sig. ### riprendeva subito la marcia ma, verso le ore 05:25, mentre percorreva la S.S. 407 all'altezza del km. 85+500 marciando in direzione ### a causa dell'eccessiva velocità, perdeva il controllo del veicolo che invadeva l'altra corsia di marcia, urtava contro un terrapieno e si ribaltava; sul luogo dell'incidente interveniva la ### di ### distaccamento di ### sulla scorta della ricostruzione della dinamica del sinistro operata dagli agenti, veniva contestata al ### l'infrazione di cui all'art. 141 comma 3 del C.d.S. 
Precisava l'attrice che, a causa delle gravissime lesioni riportate nel sinistro stradale, aveva subito ingenti danni non patrimoniali e patrimoniali, come accertato nella relazione peritale redatta dal consulente di parte dott. ### in atti. 
Aggiungeva che, a seguito di diffida stragiudiziale, la compagnia ### liquidava la somma di € 142.131,78 non comprensiva di spese legali, reputando la ### responsabile per rischio elettivo essendosi “affidata a persona conducente il veicolo sotto effetto di sostanze alcoliche”, ascrivendo alla danneggiata una responsabilità ex art. 1227 c.c. quantificata nella misura del 30%. ###, ritenendo non congrua la somma offerta, la tratteneva imputandola a titolo di acconto rispetto al maggior credito vantato e, pertanto, si vedeva costretta ad agire giudizialmente al fine di ottenere il riconoscimento delle sue legittime pretese risarcitorie. 
Si costituiva in giudizio l'assicuratore convenuto, il quale in via preliminare chiedeva di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente del mezzo e della proprietaria dello stesso; nel merito, contestava la domanda, eccependo la esclusiva e/o concorrente responsabilità della terza trasportata, per l'esposizione volontaria della stessa ad un rischio superiore alla norma, per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e per il fatto che, pur essendo conscia dello stato di ebrezza del conducente il mezzo, aveva acconsentito di salire sullo stesso autorizzando implicitamente il conducente non sobrio a porsi alla guida, chiedendo di determinare ai sensi dell'art. 1227 c.c. la esclusiva responsabilità dell'attrice o, perlomeno, la quota di corresponsabilità della stessa nella determinazione dell'evento di che trattasi determinando l'ammontare delle eventuali somme a lei dovute, tenendo in considerazione quanto ricevuto. Sempre nel merito, chiedeva di rigettare le altre domande come proposte, perché infondate in fatto e in diritto.
Espletata l'istruttoria mediante prove orali (interrogatorio formale dell'attrice e prove testimoniali) e ctu medico-legale, la causa veniva introitata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 
Con ordinanza del 19.10.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo e ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietaria del veicolo ai sensi dell'art. 102 c.p.c., assegnandosi a tal fine a parte attrice il termine perentorio fino al 30.11.2023 per la relativa notificazione. Non si costituiva in giudizio ### benché ritualmente citata, che pertanto rimaneva contumace. 
Nell'udienza odierna la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.  **********  1. ###. - Preliminarmente, va esaminata la domanda di estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile litisconsorte necessario. 
Con ordinanza del 19.10.2023 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio sulla base dei seguenti presupposti: “rilevato che nel caso in esame si verte in tema di azione esercitata dal terzo trasportato nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo trasportante, ai sensi del d.lgs. n. 209 del 07/09/2005; rilevato che la compagnia convenuta ha eccepito la nullità del contraddittorio, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile del danno, e ha chiesto pertanto di dichiarare l'estinzione del giudizio; rilevato che l'attrice ha chiesto di rimettere la causa sul ruolo per disporre l'integrazione del contraddittorio sia nei confronti del proprietario del veicolo, che nei confronti del conducente; osservato che la Cassazione ha da tempo affermato, in maniera condivisibile, che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro, è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 27078 del 14/9/2022 (cassa con rinvio, Corte d'###, 4/9/2019). Nella motivazione dell'ordinanza appena citata la Suprema Corte ha puntualizzato che, comunque venga ricostruita sul piano sistematico l'azione promossa dal terzo trasportato che agisca nei confronti dell'assicuratore del vettore, non è in discussione (secondo l'indirizzo della Cassazione) la sussistenza del litisconsorzio necessario con il proprietario del veicolo assicurato; rilevato che, nel caso di specie non risulta evocato in giudizio il litisconsorte necessario proprietario del veicolo trasportante (### tg. ### di proprietà di ### (cfr. atto di citazione, nonché rapporto di incidente stradale del 14/06/2015 della ### di ### distaccamento di ### doc.1 fascicolo attoreo); ritenuto pertanto necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nel termine assegnando, ex art.102 c.p.c., nei confronti di ### (…)”. 
Va inoltre precisato che quando il sinistro veda il coinvolgimento di un solo veicolo su cui viaggiava il terzo trasportato, come nel caso in esame, non trova applicazione l'art. 141 cod. ass., che consente a costui di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, allegando solo la prova del danno e del nesso causale, e prescindendo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, salvo il caso fortuito. Si applica invece l'art. 144 cod. ass., che consente al danneggiato di agire contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile (cfr. sentenza n. 448/2024 del Tribunale di ### dott. ###. 
Ciò posto, parte attrice ha fornito la prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio nei termini stabiliti dal giudice, con atto di citazione notificato alla proprietaria del mezzo in data ###, producendo in giudizio un duplicato dell'avviso di ricevimento. 
Parte convenuta ha chiesto pronunciarsi la declaratoria di estinzione del giudizio per mancata osservanza all'ordine del Giudice di integrazione del contraddittorio, eccependo che sull'avviso di ricevimento prodotto dall'attrice vi è indicazione “di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata” anche se non risulta apposta alcuna firma né della sig.ra ### né tantomeno del soggetto addetto alla consegna del plico. Al di sotto della ricevuta vi è, inoltre, dicitura “atto consegnato al destinatario il ### risulta dagli atti dell'ufficio”. 
Ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e della L. 890/1982, l'avviso di ricevimento costituisce l'unico documento idoneo a provare la notifica, attestando la data e l'identità del ricevente. In caso di smarrimento, l'art. 8 del D.P.R. 655/1982 consente il rilascio di un duplicato da parte dell'ufficio postale. 
La Corte di Cassazione ha affermato che il duplicato rilasciato da ### sostituisce l'originale e ha piena efficacia probatoria (Cass. civ., sez. V, 14574/2018; ord. n. 13798/2022), contestabile solo con querela di falso. Ha inoltre chiarito che “In tema di notificazioni eseguite mediante il servizio postale, per assicurare la corrispondenza tra duplicato ed originale non occorre che il duplicato contenga anche la sottoscrizione della persona alla quale il piego sia stato consegnato, poiché a tal fine rileva il registro di consegna attestante l'avvenuta ricezione dell'avviso originario, del quale il duplicato deve essere una riproduzione fedele, contenendo tutte le indicazioni proprie dello stesso, compresa l'indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto. Dunque, in caso di smarrimento o distruzione dell'avviso di ricevimento, l'avvenuta ricezione del plico può essere provata attraverso il duplicato rilasciato dall'### postale ai sensi del d.P.R.  655 del 1982, art. 8, in esso deve però essere necessariamente indicato il soggetto che ha ricevuto il plico, al fine di porre il giudice in condizione di verificare in quali esatti termini il recapito dell'atto si sia perfezionato” (Cass. civ. sez. VI, ord., 02.05.2022 n. 13798). 
Nel caso di specie, sul duplicato dell'avviso di ricevimento prodotto dall'attrice vi è la dicitura “di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata”, anche se non risulta apposta alcuna firma sullo stesso. Al di sotto della ricevuta vì è, inoltre, dicitura “atto consegnato al destinatario il ### come risulta dagli atti dell'ufficio”. 
Dunque, essendo stato indicato nell'avviso di ricevimento il soggetto che ha ricevuto il plico, ovvero il destinatario dello stesso, e non essendo contestato tale avviso con querela di falso, la notifica deve intendersi validamente perfezionata. 
Segue il rigetto della domanda di estinzione del giudizio.  2. ### - Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, va accolta nei limiti di seguito precisati.
E' pacifico, in quanto non contestato, che ### alle ore 5:30 del 14 giugno 2015, ha rivestito la qualità di terzo trasportato unitamente a #### e ### (quest'ultimo fino a ### all'interno della ### targata ### condotta da ### e assicurata per la r.c.a. da ### s.p.a. 
Nella relazione degli agenti della ### di ### distaccamento di ### intervenuti sul luogo, documento non oggetto di contestazione e pertanto ben utilizzabile come prova ex art. 115 c.p.c., la dinamica del sinistro è stata così ricostruita: “In data ###, alle ore 05.30 circa, ### alla guida del veicolo ### targato ### con a bordo la proprietaria del veicolo, ##### percorreva la SS 407 con direzione di marcia ### Giunto in prossimità del chilometro 85+500, su un tratto di strada bitumata, con fondo asciutto e in buone condizioni, all'uscita da una curva destrorsa ad ampio raggio e visuale libera, per l'eccessiva velocità in ore notturne e per le probabili condizioni psico-fisiche alterate dall'assunzione di bevande alcoliche, perdeva il controllo del veicolo invadendo il senso opposto di marcia in modo obliquo rispetto all'asse stradale da destra verso sinistra, andando ad urtare inizialmente con la ruota anteriore destra contro un paletto di sostegno del delineatore di curva, abbatteva un paletto in plastica, delimitatore di carreggiata, successivamente oltrepassava il canaletto di scolo delle acque, in cemento armato, urtava in modo violento con la parte posteriore del veicolo contro la costa ascendente ###, rispetto il manto stradale, del terreno circostante, il quale veniva percorso, urtando più volte per circa m.33, parallelamente all'asse stradale. A seguito dell'ultimo urto, il veicolo ribaltando su sé stesso veniva respinto in cunetta dove, fuoriusciva e ritornava nuovamente in carreggiata strusciando sulla capote e abrasando il manto bituminoso. ### arrestava la sua corsa al centro della carreggiata, a ridosso della doppia striscia longitudinale di mezzeria, con i pneumatici rivolti verso l'alto trasversalmente all'asse stradale, con la parte anteriore rivolta verso sinistra rispetto all'originale senso di marcia. Sul manto stradale venivano rilevate 4 tracce di scarrocciamento oblique verso sinistra, lasciate impresse dai pneumatici, rispettivamente lunghe mt.58,50, mt.55,00, mt.10,60 e mt.26,90. E in corrispondenza dell'autovettura una traccia di abrasione di mt.11,50 circa lasciata impressa dalla capote. Sul luogo del sinistro, prima del nostro arrivo, nell'immediatezza dei fatti, interveniva l'### di P.S. ### il quale si adoperava per la messa in sicurezza della sede stradale, prestando i primi soccorsi e sollecitando telefonicamente l'intervento delle ambulanze del 118 i quali giunti sul luogo provvedevano alle prime cure e al trasporto dei feriti presso il pronto soccorso degli ospedali di ### e ### Il veicolo veniva localizzato nella fase statica assunta dopo il sinistro stradale. Sul luogo del sinistro, la ### Turno 0/7 (###, in ausilio agli operatori, con strumento preliminare ### in dotazione di reparto, viste le condizioni non gravi del conducente (### del veicolo, nella persona dell'#### gli effettuava il test che dava esito positivo. A tale accertamento, non si procedeva ulteriormente con l'apparecchiatura ### test, in dotazione, in quanto il medico dell'ambulanza 118 non lo consentiva prima di un più approfondito accertamento ed esame medico da effettuare in ### Soccorso” (cfr. doc. 1 parte convenuta). 
Orbene, può conseguentemente affermarsi pacificamente che il sinistro abbia interessato un solo veicolo e che l'attrice rivestisse la qualità di terza trasportata. 
Trova, di conseguenza, applicazione il dictum legis di cui all'art. 144 del codice delle assicurazioni con la precisazione che, venendo in rilievo l'art. 2054, primo comma, c.c. l'onere probatorio gravante sul trasportato è analogo a quello previsto all'art. 141, atteso che spetta al vettore che voglia andare esente da responsabilità, provare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (Cass. 1044/2024), cosa che, nella specie, è del tutto mancata. 
Ciò posto, va rilevato che è in contestazione tra le parti la responsabilità per le conseguenze lesive subite dall'attrice in conseguenza del sinistro, atteso che l'assicuratore convenuto, che ha già corrisposto l'importo di € 142.131,78 (la circostanza non è contestata), sostiene l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1227 c.c. e quindi della sussistenza del fatto colposo della danneggiata tale da escludere o quantomeno da diminuire il quantum del risarcimento dei danni subiti. 
In particolare, la difesa dell'assicuratore ha dedotto l'esposizione volontaria della ### ad un rischio superiore alla norma, atteso che la stessa: a) aveva acconsentito di salire sul mezzo pur essendo conscia dello stato di ebrezza del conducente, autorizzando implicitamente il conducente non sobrio a porsi alla guida; b) non aveva utilizzato le cinture di sicurezza che avrebbero potuto circoscrivere i danni. 
Giova ricordare che, come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, “in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti, pur non potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 13 Direttiva 2009/103/CE, costituendo una esposizione volontaria ad un rischio, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (cfr. Cass. 1386/2023). Deve, infatti, ritenersi che la condotta del trasportato salito a bordo dell'autovettura del conducente in stato di ebrezza, costituisca quantomeno una concausa dell'evento dannoso i cui effetti non possono permanere a carico del danneggiante o di chi è chiamato a risarcire il danno. 
Invero, in ragione della pronuncia della Suprema Corte, pur non potendo essere del tutto escluso il risarcimento, è pur vero che lo stesso, qualora possa ritenersi processualmente provato che il trasportato fosse stato a conoscenza dell'alterazione del conducente allorquando ha deciso di salire a bordo, può essere ridotto secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate ( sentenza n. 448/2024 del Tribunale di ### dott. ### cit.). 
Quanto, poi, all'uso delle cinture di sicurezza, la S.C. ha chiarito che “l'omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte del terzo trasportato nella parte posteriore dell'auto, che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce un comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., e legittima la riduzione del risarcimento del danno” (cfr. Cass. ord. 21991/2019). 
Va poi precisato che, in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore (Cass. Civ. Sez. III n. 4954/2007).  ### della prova, nello specifico, grava su chi intenda far valere la sussistenza delle circostanze idonee a determinare, ex articolo 1227 c.c., una riduzione del risarcimento, ovvero, nella specie, sulla compagnia di assicurazione. 
Tale prova non può ritenersi acquisita nel presente giudizio. 
Invero, la compagnia di assicurazione non è riuscita a provare la consapevolezza in capo al danneggiato della circostanza che il conducente aveva fatto uso di sostanze alcoliche, sì da predicare la sussistenza di una cooperazione attiva nella causazione del danno (cfr. Cass. 1295/2017), in ragione della quale ridurre il quantum. 
Il tasso alcolemico è stato rilevato dagli ### soltanto con l'utilizzo di strumentazione; gli stessi, però, non hanno dato contezza della sussistenza di circostanze in ragione delle quali risulta evidente o quantomeno sospetto lo stato di alterazione psicofisica. Nessuno ha mai dato atto della presenza di: alito dall'odore caratteristico di alcol, movimenti grossolani, linguaggio pastoso, tono della voce alterato, sudorazione eccessiva, respirazione affannosa, ritmo del linguaggio non uniforme, disarmonia dei movimenti o difficoltà di equilibrio, elementi questi da cui poter affermare che lo stato di alterazione fosse evidente e che, pertanto, il danneggiato fosse stato del tutto incauto nel salire a bordo dell'autovettura. Ne consegue che, non essendo stata provata la cd. cooperazione attiva della danneggiata nel fatto del danneggiante, la richiesta di riduzione del danno, formulata dalla difesa convenuta, non potrà che essere disattesa. 
Parimenti, non può ritenersi provato il mancato uso delle cinture da parte dell'attrice. 
Nessuna prova orale ha confermato che l'attrice non utilizzasse le cinture di sicurezza, né tale evenienza è indirettamente ricavabile in ragione degli effetti dell'impatto, non riscontrandosi una significativa corrispondenza biunivoca tra danni così come verificatisi e mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Persino il c.t.u. non si è pronunciato in merito, “considerata la dinamica del sinistro in cui si è verificato un ribaltamento del mezzo” (v. pag. 13 relazione del ctu). Il mancato uso dei meccanismi di ritenzione, pertanto, è rimasto relegato nell'alveo di una presunzione, peraltro, non corroborata da gravità e precisione. 
Ciò posto, ulteriormente si osserva quanto segue.  3. ### - La difesa attorea ha chiesto il ristoro del danno non patrimoniale (sotto forma di danno biologico con personalizzazione) e del danno patrimoniale (spese mediche sostenute e spese di assistenza stragiudiziale). 
Con riguardo alla natura e all'entità delle lesioni subite dall'attrice, il ### ritiene che possano essere condivise le considerazioni espresse dal ctu, in quanto adeguatamente motivate e basate su riscontri obiettivi accertati in sede di visita peritale. 
La ctu espletata a firma della dott.ssa ### ha, in particolare, consentito di accertare che l'attrice (dell'età di 24 anni all'epoca del fatto) riportò, in occasione del sinistro del 14.06.2015, lesioni traumatiche consistenti in “trauma cranico con ematoma epidurale in sede fronto-temporo-parietale sx sottoposto a craniotromia, splenectomia per rottura di milza, trauma rachide dorsale con frattura di ###, frattura composta del manubrio dello sterno, frattura II costa dx e ### a sx, frattura pluriframmentaria dell'ala sacrale dx con interessamento del coccige, frattura pluriframmentaria dell'osso pubico di sx, vasti esiti cicatriziali da escoriazioni profonde in sede ###sede lombare e glutea sx, multiple breccie ernarie in sede cicatriziale chirurgica xifo-ombelicale”. 
Il ctu ha ritenuto che le lesioni riportate sono in rapporto di causalità, secondo i criteri medico-legali di giudizio, con il fatto lesivo come risultante dagli atti di causa. 
Il tecnico d'ufficio ha poi congruamente determinato il periodo di inabiltà temporanea conseguita alle lesioni in complessivi giorni 83, di cui gg. 21 di inabilità temporanea totale, parziale al 75% gg. 40, parziale al 50% gg. 32, Tali lesioni e l'entità dei postumi hanno determinato un danno biologico permanente complessivamente valutato dal ctu in misura pari al 38%, considerando inclusa anche la valutazione del 2% preventivata quale esito chirurgico dell'intervento di laparocele. 
Per quanto riguarda la liquidazione del danno biologico a favore dell'attrice, applicando le più recenti tabelle milanesi e tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro pari ad anni 24, il totale complessivo del danno risarcibile è pari a € 208.307,00. 
Ritiene il giudicante di non dover procedere ad una personalizzazione del danno in considerazioni delle ricadute sulle attività di vita quotidiana svolte dall'attrice, non essendo state allegate circostanze atte a far ritenere incongruo e non satisfattivo il valore medio standardizzato indicato dalle tabelle applicate. 
Il danno estetico evidenziato dalla difesa attorea, come è noto, non rappresenta un tipo di danno autonomamente risarcibile, ma è ricompreso, come rilevato dallo stesso ctu, nel danno biologico. 
In argomento, giova richiamare la giurisprudenza più recente della Suprema Corte di Cassazione, la quale, ribadendo il concetto di danno non patrimoniale come categoria unitaria e omnicomprensiva, affermato dalle note sentenze delle ### dell'11 novembre 2008 (nn. 26972, 26973, 26794, 26795 del 2008), ha chiarito che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura <standard> del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna <personalizzazione> in aumento” (Cass. civ., sez. III, sentenza 11.11.2019 n. 28988; v. anche Cass. civ., sez. III, ord. 27.03.2018 n. 7513). 
Quanto al danno patrimoniale si osserva quanto segue. 
Non vi è specifica contestazione in ordine alle spese mediche sostenute pari ad € 1.084,80. 
Quanto alla richiesta di refusione delle spese stragiudiziali relative agli onorari dell'avvocato, si osserva come la Cassazione abbia specificato che trattasi di un danno emergente per il cui risarcimento ne occorre la prova. Si legge, infatti, in Cass. 16900/2017 che “le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”.
Alla luce di tali considerazioni, la richiesta di rifusione delle spese della fase stragiudiziale relative ai compensi dell'avvocato non potrà che essere disattesa atteso che le stesse non sono state provate, né tantomeno documentate. 
La mancata costituzione della proprietaria esclude ogni possibilità di poter predicare, in casu, la sussistenza di quelle particolari ipotesi previste dall'articolo 2054 c.c. in ragione delle quali escluderne la responsabilità. Logico corollario sarà anche la condanna solidale della stessa. 
Alla luce di quanto detto, considerato che il danno non patrimoniale risarcibile ammonta ad € 208.307,00 e quello patrimoniale ad € 1.084,80 per un totale di € 209.391,80, ### e la ### di ### soc. coop.  a r.l. dovranno essere condannate a risarcire l'importo di € 67.260,02 pari alla differenza tra € 209.391,80 ed € 142.131,78, che è l'importo già corrisposto dalla compagnia di assicurazione. 
Sulla complessiva somma dovuta all'attrice per danno non patrimoniale vanno riconosciuti gli interessi al tasso nella misura legale (indicato dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 c.c.) quale nocumento finanziario (lucro cessante ex art. 1223 c.c.) subito a causa della mancata disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento, somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrare un vantaggio finanziario. Considerato che i danni sono stati quantificati con riferimento al valore monetario attuale, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata comprensiva della rivalutazione, ma con riferimento all'ammontare dei danni espressi nei valori monetari all'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ### (Cass. civ. sez. 3, n. 5054 del 03.03.2009; Cass. civ. sez. 3, n. 5503 del 08.04.2003; Cass. S.U. n. 1712 del 17.02.1995). Sulla somma riconosciuta a titolo di danno patrimoniale, dovranno essere riconosciuti gli interessi legali dal giorno dei singoli esborsi fino al saldo. 
Infine, va disattesa la richiesta di disporre l'acquisizione presso la sede ### di ### degli atti e documenti relativi alle prestazioni erogate ed in corso di erogazione in riferimento all'infortunio occorso alla ### avanzata dalla compagnia convenuta richiamando i principi in tema di compensatio lucri cum damno, sul presupposto che l'attrice avrebbe confessato in sede di interrogatorio di percepire dall'### a seguito del sinistro per cui è causa, una pensione di invalidità. 
Recentemente la Suprema Corte ha precisato, infatti, che “###importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l'indennizzo erogato dall'### in favore degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva defalcato dall'ammontare del risarcimento del danno biologico l'importo della pensione di inabilità civile e dell'assegno ordinario ex art. 1 della l.  n. 222 del 1984, corrisposti dall'### al danneggiato)” (cfr. Cass. civ., sez. III, 06.03.2025, n. 6031).  4. ### - Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ed, in relazione al valore della causa, quale risultante dalle somme liquidate all'esito del giudizio, vanno liquidate come indicato in dispositivo. 
Le spese della c.t.u. sono definitivamente e solidalmente poste a carico delle parti soccombenti. 
Non può essere accolta la domanda attorea di condanna per lite temeraria, non essendo emersa la prova dell'elemento psicologico di aver resistito in giudizio in mala fede o colpa grave in capo alla convenuta, né del danno subito dalla parte vittoriosa.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede: 1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna ### e ### di ### soc. coop. a r.l. al pagamento in solido, in favore dell'attrice, della somma di € 67.260,02 oltre interessi come indicati in motivazione; 2. condanna ### e ### di ### soc. coop. a r.l. al pagamento in solido delle spese processuali in favore dell'attrice, che liquida in € 14.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso contributo unificato, spese generali 15%, iva e cpa, con distrazione in favore degli avv.ti ### e ### antistatari; 3. pone definitivamente le spese di ctu a carico di ### e ### di ### soc. coop. a r.l. in solido.
Così deciso in ### il 18 novembre 2025 Il Giudice dott.ssa

causa n. 1110/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Anna Zaccaria

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Tribunale di Ascoli Piceno, Sentenza n. 481/2025 del 07-11-2025

... 12987 del 26/04/2022). Sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale andranno riconosciuti gli interessi al tasso nella misura legale (indicato dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 c.c.) quale nocumento finanziario (lucro cessante ex art. 1223 c.c.) subìto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrare un vantaggio finanziario. Considerato che i danni sono stati quantificati con riferimento al valore monetario attuale, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata comprensiva della rivalutazione ma con riferimento all'ammontare dei danni espressi nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ### (Cass. sez. 3, 5054/2009; Cass. sez. 3, n. 5503/2003; Cass. s.u., n. 1712/1995). In merito all'applicabilità dell'art 1284 al caso in esame, deve rilevarsi che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul punto, la citata disposizione deve essere ritenuta (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ASCOLI PICENO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1197/2024 promossa da: ######## tutti con il patrocinio dell'Avv. ### ATTORI ### - AST - ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv. ### LLOY#### S.A (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv.  #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv.  #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv.  #### (C.F. ###), con il patrocinio dell'Avv. ### CONVENUTI oggetto: risarcimento del danno da responsabilità sanitaria.  ### gli attori: l'On.le Tribunale adìto voglia - ### che la mancanza di richiesta di una consulenza cardiologica e di un ecocardiogramma preoperatorio in relazione agli esiti degli esami strumentali eseguiti in PS al momento del ricovero e alle patologie cardiovascolari riportate in anamnesi, e dall'altra parte, una infusione di liquidi sproporzionato alla condizione ### in presenza di insufficienza renale hanno causato il decesso del sig. ### Caselli” - Dichiarare che a causa della suesposta negligente condotta omissiva l'AST 5 area vasta 5 in persona del legale rappresentante nonché i medici che hanno partecipato all'intervento e precisamente la dott. ### la ###s ### S.A. chiamata in causa e garanzia, il dott dott. ### e la dott.### che sono tutti il obbligati a risarcire gli attori iure proprio e iure hereditatis -E per l'effetto condannare l' AST 5 area vasta 5 in persona del legale rappresentante pro tempore ed i dott.ri ##### e la la ###s ### S.A. a risarcire gli attori nella misura di e. 1.389.000,00.o quella maggiore o minore di giustizia così come suddiviso e specificato in narrativa con interessi e rivalutazione dalla data del sinistro oltre le spesse occorse per l'espletamento dell'ATP che ammontano ad e 5.071,21. 
E quindi per l'effetto condannare i resistenti alle spese del presente giudizio come da nota spese depositata Per il convenuto ### - AST - di ### Voglia l'Ill.mo Tribunale di ###, adversis reiectis, in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare la improcedibilità e/o la inammissibilità della domanda poiché i ricorrenti non hanno iniziato il giudizio di merito nel termine di sei mesi dalla conclusione del procedimento di mediazione ex d. lgs. 28 del 2010. Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare la nullità di tutti gli atti processuali compiuti e da compiere per le vistose irregolarità nella fase introduttiva del giudizio esposte in narrativa. Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale gradata dichiarare la nullità del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. di cui al ricorso per essere stata ammessa la c.t.u. preventiva e/o l'accertamento tecnico preventivo in difetto dei pressupposti che ne permettono l'ammissione. Riconoscere e dichiarare che la consulenza tecnica espletata è nulla, oppure annullarla e come ritenerla tamquam non esset ### per non essere stata espletata da un collegio interamente nominato dal giudice e composto da consulenti tecnici tutti iscritti al relativo ### nazionale o tenuto da ogni Tribunale; ### per non essere stata espletata anche da un c.t.u. specialista ortopedico; ### per la mancata risposta al quesito sul rispetto delle linee guida per gli interventi chirurgici ortopedici. Nel merito riconoscere e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto della domanda dei ricorrenti anche in virtù dell'art. 2236 cod. civ. In via estremamente gradata, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità e di aspetti di colpa in capo ai sanitari, previa esclusione del risarcimento per danni non provati, vorrà l'###mo Tribunale specificarne il grado (lieve, grave, gravissimo) e nel caso di ritenuta concorrente responsabilità di più sanitari vorrà graduare in misura percentuale l'apporto eziologico di ciascuno di essi ed il rispettivo grado della colpa (lieve, grave, gravissimo). In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari e compensi di giudizio. 
Per il convenuto ###S ### S.A.: Piaccia all'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: 1) In via pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità, del ricorso non avendo i danneggiati azione diretta verso il garante della ### per colpa grave del medico strutturato e per tutte le causali di cui alla narrativa del presente atto; 2) In via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza del ricorso verso la concludente ###s ### S.A. e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di condanna diretta al pagamento delle eventuali somme risarcitorie dovute in favore dei ricorrenti.  3) Il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio. 
Per il convenuto ### Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare: 1) ### respingere ogni avversa pretesa da chiunque proposta nei confronti della Dr.ssa ### in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto; 2) ### nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte dai ricorrenti, previa determinazione secondo giustizia dei danni risarcibili nei limiti di quanto effettivamente provato, graduare le responsabilità, tenendo conto del diverso apporto causale di ciascuno dei soggetti evocati in giudizio, ponendo a carico della Dr.ssa ### solo quota parte del risarcimento in proporzione all'accertato concorso di colpa e conseguentemente condannando la AST di ### in persona del commissario liq. p.t., già ### a manlevarla e tenerla indenne di tutto quanto dovesse essere condannata a pagare per capitale, interessi e spese in favore dei ricorrenti; 3) ### Con vittoria delle spese e competenze di lite.  ###: Senza accettare alcuna inversione dell'onere probatorio, si chiede disporsi il rinnovo della CTU medico-legale sulla scorta dei rilievi critici esposti nel presente atto, al fine di accertare la eventuale sussistenza di una condotta colposa della Dr.ssa ### e/o degli ulteriori sanitari intervenuti in ordine alla vicenda per cui è causa e, solo in ipotesi di risposta affermativa, accertare la sussistenza di un nesso eziologico tra dette condotte asseritamente colpose, il peggioramento delle condizioni di salute del sig. ### ed il danno iatrogeno dal medesimo lamentato, provvedendo alla relativa stima del danno, tenuto comunque conto delle pregresse condizioni di salute del soggetto, specificando l'apporto causale riferibile all'operato di ciascuno dei sanitari e/o delle strutture intervenuti. In via subordinata, si chiede quantomeno la convocazione a chiarimenti del collegio peritale. 
Per il convenuto ### Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via principale: accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, l'inammissibilità della domanda avversaria per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti nella parte in cui agiscono quali eredi di ### e quali esercenti la responsabilità genitoriale sui minori. 
In via principale, nel merito: dichiarare la nullità, e quindi l'inammissibilità, della domanda avversaria in quanto indeterminata e indeterminabile; accertare e dichiarare, in ogni caso, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla dott.ssa ### per tutto quanto esposto nella superiore parte motiva e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto. 
In via subordinata, nel merito: in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avversaria, graduare le eventuali responsabilità dei sanitari coinvolti accertando e dichiarando l'obbligo della “### - AST di ### in persona del ### p.t. che agisce quale direttore generale della ### e ### liquidatore della gestione liquidatoria delle ex ### ex art. 42 L.R.  19/2022” di rispondere, in forza della normativa e delle motivazioni di cui in premessa, delle condotte colpose e/o dolose del proprio ausiliario dipendente dott.ssa ### e, per l'effetto, condannare la predetta ### nella spiegata qualità, a garantire, manlevare e tenere indenne la dott.ssa ### da qualunque somma dovesse essere condannata a pagare ai ricorrenti, nessuna esclusa. 
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e della precedente fase di ATP (R.G. 2025/2022) Per il convenuto ### Voglia il Tribunale adìto, respinte le contrarie domande, deduzioni ed eccezioni avversarie: - in via preliminare-pregiudiziale, in rito: accertato e dichiarato che si verte in fattispecie di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010 nonché accertato e dichiarato il suo mancato effettivo espletamento, fissare l'udienza di comparizione delle parti ad una data successiva alla scadenza del termine di cui all'articolo 6 D. Lgs. n. 28/2010, udienza alla quale verificare l'assolvimento della condizione di procedibilità legale; - in via preliminare-pregiudiziale, in rito: accertare e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo per carenza dei requisiti di cui all'art. 163, nn. 3) e 4), cod. proc. civ, e, per l'effetto, adottare apposito ordine all'indirizzo della parte ricorrente affinché provveda ad integrare la domanda; precede, accertare e dichiarare, in assenza dei presupposti che ne possano legittimare la chiamata in causa non avendo egli assunto alcun ruolo casuale e/o concausale, diretto e/o indiretto, nella causazione dell'evento quale secondo chirurgo (che non ha eseguito l'intervento né alcuna attività in sala operatoria), disporre l'estromissione dal presente giudizio del dott.  ### con ogni conseguenza di legge; - in via preliminare ed in ipotesi di rigetto della richiesta di cui al punto che precede: preso atto dell'istanza di chiamata in causa dei terzi, ritenuta ammissibile e rilevante, differire l'udienza di comparizione delle parti ad una data successiva nel rispetto dei termini di comparizione, assegnando all'odierno deducente il termine per provvedere alla notifica dell'atto di chiamata in causa dei predetti terzi; - in via preliminare, sempre in rito: accertare e dichiarare l'assenza degli elementi costitutivi della responsabilità personale e patrimoniale in capo al dott. ### per i fatti per cui è processo; accertare e dichiarare l'assenza del nesso di causalità diretta e/o indiretta in capo al dott. ### per i fatti per cui è processo e, quindi, dichiarare la domanda inammissibile e/o improcedibile; - nel merito: accertare e dichiarare il rispetto delle regole di diligenza media medica da parte del dott. ### per i fatti per cui è processo e l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità, diretta e/o indiretta, causale e/o concausale, in capo allo stesso; accertare e dichiarare l'infondatezza, per difetto di prova, della domanda risarcitoria formulata all'indirizzo del dott. ### per i fatti per cui è processo; in ogni caso, respingere il ricorso introduttivo nella misura in cui è rivolto al dott. ### - in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente e, quindi, in denegata ipotesi di condanna a carico dell'odierno deducente: esercitare il potere riduttivo ed attribuire al dott. ### stante la sua figura di chirurgo in seconda che non ha adottato alcuna decisione in intervento, una quota di responsabilità non superiore al 5% dell'importo che dovesse essere complessivamente riconosciuto a titolo di risarcimento del danno; accertare e dichiarare il diritto del dott. ### ad essere manlevato e/o garantito da ### (nel frattempo divenuta ### e/o dalla ### di ###s ### S.A. per l'intero importo che in sentenza dovesse essere riconosciuto a suo carico. 
Vinte le spese di lite. 
In via istruttoria: si allegano i documenti indicati in narrativa (come da separato elenco); si chiede disporsi CTU medico legale finalizzata ad accertare se vi è stata una responsabilità del dott. ### nella causazione dell'evento morte occorso al sig. ### si chiede disporsi prova testimoniale (o l'interrogatorio formale ove ne venisse autorizzata la chiamata in causa) del dott. ### e del dott. ### sui seguenti capitoli: “a) ### che voi avete valutato il Paziente in ### ed avete fornito l'indicazione dell'intervento in urgenza?”; “b) ### che l'intervento non si sarebbe potuto eseguire in regime di elezione, oltre le 48 ore dall'evento della frattura al femore?”: “c) ### che l'indicazione dell'intervento in urgenza da eseguirsi entro le 48 ore dal verificarsi dell'evento di frattura al femore era indicato, all'epoca del fatti, dalle linee guida internazionali e nazionali?”; “d) ### che il figlio del sig. ### e anche questi vi hanno riferito che il secondo era affetto da cardiopatia o da altra patologia cardiaca? Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data ### ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., i soggetti in epigrafe indicati chiedevano la condanna al risarcimento del danno, per responsabilità da prestazione di attività sanitaria, della convenuta ### quale struttura sanitaria presso la quale era stato operato il loro parente ### - deceduto a seguito dell'operazione -, nonché dei convenuti #### e ### quali medici intervenuti nel trattamento. 
Veniva convenuta in giudizio anche ###S ### S.A. in qualità di compagnia assicurativa della dott.ssa ### (certificato di polizza n. ###).  ### dell'odierno giudizio era stata preceduta, in un primo momento, da un tentativo di mediazione conclusosi con verbale negativo del 16/7/2020 e, poi, da un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696-bis, c.p.c., procedimento iscritto al N.R.G. 2025/2022 e conclusosi con il deposito della CTU in data ###. 
In data ###, il Giudice, vista l'istanza depositata in data ### dai ricorrenti, nella quale si dava atto dell'erronea indicazione del convenuto AST 5 anziché AST di ### in persona del commissario liquidatore, invitava il ricorrente a rinnovare il ricorso introduttivo indicando il convenuto corretto ed operando la notifica di conseguenza. Il ricorso veniva così tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza. 
Tutte le parti convenute si costituivano in giudizio, sollevando alcune eccezioni di rito, contestando la domanda nel merito e chiedendone il rigetto. I medici convenuti chiedevano, in subordine, accertarsi la graduazione delle eventuali rispettive colpe e condannarsi l'AST alla manleva nei propri confronti. I convenuti ### e ### svolgevano, altresì, domanda di garanzia nei confronti della propria compagnia assicuratrice ###s ### S.A.  ###s ### S.A si costituiva in un primo momento in data ###; successivamente in data ### e in data ### depositava due atti di intervento volontario, il primo in forza del certificato ###-LB e il secondo in forza del certificato ###-
LB. Tali atti d'intervento - giustificati con il riferimento a due diversi certificati di assicurazione (uno della dott.ssa ### analogo a quello indicato nella originaria comparsa di costituzione, e l'altro del dott. ### non risultano, in realtà, strettamente necessari come tali. Ben avrebbe potuto ###s, infatti, semplicemente svolgere tutte le difese relative ai propri assistiti nel primo atto di costituzione e negli atti ad esso conseguenti, senza necessità di ulteriori separati atti d'intervento con relative costituzioni, posto che la qualità di parte è unitaria: la ###s è e rimane un soggetto giuridico unitario, indipendentemente dal numero delle posizioni di garanzia azionate nei suoi confronti. 
Pertanto, non risultano ammissibili eventuali atti duplicati (quali le duplici memorie ex art. 281 duodecies c. 4 depositate, essendo ammissibili solo le prime depositate per ciascun termine) e la posizione della convenuta ###S ### S.A sarà considerata, anche ai fini della condanna alle spese di lite, in modo unico ed unitario. 
Alla prima udienza, il Giudice, rilevato che il tentativo obbligatorio di mediazione non era stato svolto nei confronti del convenuto ###s ### S.A. e che, comunque, esso era stato svolto per una domanda risarcitoria generica e di valore inferiore rispetto a quello oggetto dell'odierno procedimento, e risultava comunque opportuno rimettere tutte le parti in mediazione, onde trattarvi anche le domande di garanzia/manleva ora svolte dai convenuti ### e ### nei confronti rispettivamente dell'AST ### e della ###s, ne ordinava il rinnovo. Il tentativo di conciliazione si concludeva con esito negativo, come da verbale del 28/1/2025 (dep. di parte attrice del 4/2/2025). 
Alla successiva udienza del 10/4/2025 venivano assegnati i termini di cui all'art. 281-duodecies, comma IV, c.p.c. Con ordinanza a seguito di note di trattazione scritta del 19.9.2025 - da intendersi qui trascritta -, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice rigettava le istanze istruttorie e fissava l'udienza del 6/11/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. in trattazione scritta. Entro il termine perentorio assegnato tutte le parti ad eccezione del convenuto ### depositavano le rispettive note scritte. 
In via pregiudiziale, il convenuto ###S ### S.A., in riferimento al certificato n. ###-LB (riguardante la dott.ssa ###, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso nei propri confronti, non avendo i danneggiati azione diretta verso il garante della ### per colpa grave del medico strutturato.  ### appare fondata. Ai sensi dell'art. 12, comma I, L. n. 24/2017, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10. Il tenore letterale della norma è chiaro nel riconoscere al danneggiato il diritto di agire per il risarcimento del danno direttamente nei confronti della società assicuratrice sia della struttura sanitaria (art. 10, comma I), che del singolo medico che svolge la propria opera al di fuori della struttura sanitaria o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente (art. 10, comma II). 
Nel caso in esame, gli attori hanno agito direttamente nei confronti di ###S #### S.A quale società assicuratrice della dott.ssa ### (certificato ###-LB), medico coinvolto nella vicenda oggetto di giudizio, ma non rientrante nelle categorie indicate dall'art. 10, comma II, L. n. 24/2017, in quanto medico “strutturato” (la circostanza, allegata da ###s, non è stata contestata da parte attrice) del convenuto nosocomio. Va da sé, dunque, che gli odierni attori non abbiano alcun titolo per agire direttamente nei confronti della convenuta ###S ### S.A. per la posizione della dott.ssa ### In via parimenti pregiudiziale, il convenuto ### ha ribadito l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda a causa della tardiva introduzione dell'odierno giudizio rispetto alla conclusione del primo tentativo di mediazione (conclusosi in data ###). In sintesi, il convenuto ritiene applicabile la disposizione di cui all'art. 8, comma ### L. n. 24/2017 anche al caso in cui la condizione di procedibilità venga soddisfatta con l'esperimento del tentativo di conciliazione e non attraverso l'introduzione del procedimento ex art. 696-bis, c.p.c., ipotesi quest'ultima espressamente presa in considerazione dalla norma. 
Posto che nel caso in esame la condizione di procedibilità di cui all'art. 8, comma I, L. n. 24/2017, risulta soddisfatta con l'introduzione del procedimento ex art. 696-bis, c.p.c., deve comunque rilevarsi che in tema di giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l'art. 8, comma 3, della l.  n. 24 del 2017, nella parte in cui prevede il termine di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di cognizione, al fine di assicurare la persistenza degli "effetti della domanda", non si applica nel caso in cui la condizione di procedibilità sia stata assolta con l'esperimento della mediazione, in relazione alla quale una preclusione processuale - non prevista espressamente dalla norma - non può essere giudizialmente individuata praeter legem, a limitazione dell'accesso alla tutela giurisdizionale (Cassazione, ### 3 - , ordinanza n. 15466 del 10/06/2025). ### in esame appare, dunque, infondata in diritto. 
Sempre in via preliminare, ### ha eccepito la nullità del ricorso e degli atti conseguenti del giudizio di merito. ### non appare meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti. 
Con ricorso ex art. 281-decies, c.p.c. depositato in data ###, l'attore individuava erroneamente il convenuto ### quale struttura sanitaria responsabile. Su istanza dello stesso attore, in data ### il Giudice invitava il ricorrente a rinnovare il ricorso introduttivo indicando il convenuto corretto e al contempo autorizzava la notifica entro i termini come già assegnati. Il ricorso corretto e il decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati nei confronti di ### in data ###, così come dalla stessa dichiarato con la propria comparsa di costituzione. ### di nullità non appare fondata in quanto, fermo quanto già disposto con la citata ordinanza del 7/10/2025, il ricorso corretto e il relativo provvedimento di fissazione dell'udienza risultano essere stati notificati in data ###, dunque entro il termine previsto dall'art. 281-undecies, c.p.c., ovvero almeno quaranta giorni liberi prima dell'udienza, quest'ultima fissata in data ###. Non si ravvisa, dunque, alcuna lesione del diritto difesa del convenuto ### - il quale si è costituito e difeso nel merito - e pertanto, dal momento che l'atto ha raggiunto il proprio scopo, non ricorrono i presupposti per la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo. 
Non è meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità della consulenza tecnica preventiva, così come sollevata dal medesimo convenuto. Sul punto ### sostiene che l'eccezione di inammissibilità non sia stata affrontata dal Giudice designato per l'### o comunque che la decisione sul punto non fosse minimamente motivata, in quanto nell'ordinanza riservata del 15/6/2022 si leggeva soltanto: ritenuta l'ammissibilità del procedimento. 
Posto che, ai sensi dell'art. 698 c.p.c., l'assunzione preventiva di mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, l'osservazione di parte impone un'analisi più approfondita dell'eccezione in esame. In primo luogo, è privo di fondamento normativo l'argomento secondo cui l'inammissibilità dell'ATP deriverebbe dal fatto che la condizione di procedibilità era già stata esperita con il tentativo di mediazione. In secondo luogo, non appare meritevole di accoglimento nemmeno l'ulteriore argomento secondo cui non vi era alcuna urgenza e il provvedimento richiesto non appariva essere lo strumento per accertare un unico punto di discussione, risolto il quale la lite potesse dirsi risolta. Da un primo punto di vista, come anche sostenuto dallo stesso convenuto nel prosieguo delle proprie difese, lo strumento processuale di cui all'art. 696-bis, c.p.c. è per sua natura del tutto svincolato dal presupposto dell'urgenza di procedere all'accertamento richiesto. Inoltre, il tenore letterale della norma non giustifica la lettura della stessa posta a fondamento dell'eccezione: pur nella consapevolezza della riscontrabilità di diversi indirizzi giurisprudenziali sviluppatisi sul punto, è stata ritenuta più coerente con la ratio deflattiva della norma una lettura della stessa volta a non escludere dal proprio campo di applicazione i casi di contestazione dell'an della pretesa, oltre che del quantum (cfr., fra tanti, Tribunale di Catanzaro, Ordinanza del 2/5/2019). 
A sostegno dell'asserita inammissibilità e conseguente inutilizzabilità dell'### inoltre, AST ### ritiene che la finalità della consulenza tecnica preventiva è certamente quella di evitare giudizi di merito quando la controversia riguarda la quaestio facti e la quantificazione del dovuto, che una volta ricostruite attraverso l'espletamento della consulenza tecnica, esauriscono la materia del contendere prestandosi a divenire oggetto di accordo tra le parti (pag. 5, memoria conclusionale). 
Ebbene, il principio diritto esposto appare, oltre che condivisibile, del tutto compatibile con l'ATP in atti, in quanto esso non ha ad oggetto questioni giuridiche, ma piuttosto la valutazione di circostanze di natura tecnica relative alla condotta dal personale sanitario nell'ambito delle prestazioni di cura tenute nei confronti di ### valutazione da compiersi alla luce degli atti ed i documenti presenti negli atti di causa e solo questi (così come da ordinanza di nomina del CTU del 15/6/2024 nell'ambito dell'ATP n. R.G.2025/2022). 
Ancora in via preliminare, il convenuto ### chiede che venga dichiarata la nullità della consulenza tecnica espletata in sede ###primo luogo per non essere stata espletata da un collegio interamente nominato dal giudice e composto da consulenti tecnici tutti iscritti al relativo ### nazionale o tenuto da ogni Tribunale; in secondo luogo, per non essere stata espletata anche da un c.t.u. specialista ortopedico; in terzo luogo, per la mancata risposta al quesito sul rispetto delle linee guida per gli interventi chirurgici ortopedici.  ### dell'eccezione in esame non può che partire dalla constatazione per cui, ai sensi dell'art. 696- bis, comma VI, c.p.c., all'ATP finalizzata alla composizione della lite si applicano gli articoli da 191 a 197 c.p.c., in quanto compatibili. Di fatto, dunque, la consulenza tecnica disposta in sede di accertamento preventivo è disciplinata delle stesse norme codicistiche che disciplinano la consulenza tecnica disposta in sede di giudizio merito. Risulta, quindi, giustificata, ancorché non espressamente richiamata dall'art. 696-bis, c.p.c., l'applicazione analogica dell'art. 22, disp. att. c.p.c., a norma del quale il Giudice, previa comunicazione al Presidente del Tribunale, può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo; l'eventuale mancata comunicazione del provvedimento al Presidente ###assenza di espressa sanzione, non può costituire causa di nullità della consulenza. ###. 15, comma I, L. 24/2017, dunque, laddove prescrive, senza alcuna sanzione espressa, che i CTU debbano essere scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non può che essere letto in combinato disposto con il citato art. 22, disp. att. c.p.c. Peraltro, nel caso di specie, non vi è prova alcuna del fatto che il giudice dell'a.t.p. non abbia effettuato la previa comunicazione (che può essere anche in forma orale) al presidente del tribunale. 
Quanto ai motivi di doglianza legati alla mancata presenza di un medico ortopedico nel collegio peritale, nonché alla mancata risposta al quesito relativo al rispetto delle linee guida per gli interventi chirurgici ortopedici, entrambe le questioni appaiono attenere non tanto alla validità/utilizzabilità della ### quanto più al valore probatorio e all'attendibilità da riconoscersi alla stessa, questione, come noto, rimessa al libero apprezzamento del Giudice e che verrà affrontata più avanti in sede di esame del merito. 
Nel merito, le domande attoree appaiono meritevoli di accoglimento nei confronti della struttura sanitaria; al contrario, le stesse non appaiono fondate nei confronti dei singoli medici convenuti. 
In primo luogo deve osservarsi che gli odierni attori/danneggiati hanno omesso di qualificare le fattispecie di responsabilità oggetto della domanda. Rientra, comunque, tra i poteri del Giudice quello di procedere all'autonoma qualificazione della domanda, ferma in ogni caso l'immutabilità dei fatti allegati e posti a fondamento della stessa (sul punto, ex multis, vedasi Cassazione, sez. 3 - , ordinanza 10402 del 17/04/2024 secondo cui: il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudice di merito potesse riqualificare la domanda, proposta dagli eredi del terzo trasportato deceduto in un sinistro stradale, formulata ai sensi dell'art. 141 c.ass., nell'azione ex art. 2054 c.c., essendo sufficiente, ai fini dell'accoglimento della prima, il mero fatto giuridico del trasporto su un veicolo coinvolto in un sinistro, oltre al nesso causale con il danno patito, ed occorrendo invece, nell'azione ex art. 2054 c.c., anche lo scontro tra i veicoli, soggetto ad un regime probatorio del tutto diverso)). 
Quanto alla posizione della struttura sanitaria convenuta ### come noto, la materia della responsabilità civile da professione sanitaria è stata da ultimo riformata con legge n. 24/2017, il cui art.  7 dispone che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. La norma colloca inequivocabilmente nell'ambito della responsabilità da inadempimento contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria. In materia di responsabilità da inadempimento, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […] (Cassazione, ### U, sentenza n. 13533 del 30/10/2001), salvo trattarsi di obbligazioni negative, nel quale caso, in virtù del principio di vicinanza della prova, il creditore ha sempre l'onere di provare, oltre alla fonte (negoziale o legale) del suo diritto, anche l'inadempimento del debitore (Cassazione, ### 3, ordinanza n. 22244 del 14/07/2022). 
In applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato l'onere della prova in merito al nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno, trattandosi di elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova (Cassazione, ### 3, ordinanza n. 20707 del 17/07/2023). Il principio di diritto appena esposto, riferibile al c.d. nesso di causalità giuridica tra danno evento e danno conseguenza, necessita tuttavia di alcune precisazioni: in materia di responsabilità sanitaria, infatti, grava sul creditore/danneggiato l'onere di provare anche la sussistenza del nesso causale tra condotta inadempiente e danno evento. 
Vista la natura professionale dell'obbligazione, infatti, è configurabile un evento di danno, consistente nella lesione dell'interesse finale perseguito dal creditore (la vittoria della causa nel contratto concluso con l'avvocato; la guarigione dalla malattia nel contratto concluso con il medico), distinto dalla lesione dell'interesse strumentale di cui all'art.1174 c.c. (interesse all'esecuzione della prestazione professionale secondo le leges artis): viene dunque in chiara evidenza il nesso di causalità materiale tra inadempimento e danno evento, che rientra nel tema di prova di spettanza del creditore/danneggiato, mentre il debitore, ove il primo abbia assolto il proprio onere, resta gravato da quello di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cassazione, ### 3, sentenza n. 28991 del 11/11/2019; Cassazione, ### 6, ordinanza n. 18102 del 31/08/2020). In altre parole, in materia di responsabilità sanitaria della struttura ospedaliera, pur a fronte della natura contrattuale della citata responsabilità, è stato specificato che grava sul danneggiato/creditore l'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento del danneggiante/debitore (del quale, in linea con i principi generali in materia di responsabilità contrattuale, è sufficiente la mera allegazione) e il danno evento patito. Infatti, sebbene debba ritenersi superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, sia in tema di responsabilità contrattuale che in tema di responsabilità extracontrattuale, l'indagine volta all'accertamento del nesso di causalità deve comporsi di due distinti momenti: l'uno volto all'accertamento del nesso di casualità materiale (tra condotta e danno c.d. evento) e l'altro volto all'accertamento della c.d. causalità giuridica (tra danno evento e danno c.d. conseguenza). In merito agli obblighi di natura professionale, l'interesse del creditore non si risolve nella mera condotta diligente del debitore, bensì in un interesse ulteriore (nel caso di specie, il diritto alla salute) la cui lesione soltanto determina il sorgere del c.d. danno evento: quest'ultimo, dunque, non si risolve nel mero inadempimento. Nell'ambito della responsabilità professionale, a differenza di quanto accade nei restanti casi di responsabilità contrattuale, la causalità materiale non è assorbita dall'inadempimento (Cass., Sez. 6, ordinanza n. 26907 del 26/11/2020) e, conseguentemente, non è sufficiente la mera allegazione dello stesso: l'onere della prova relativo alla causalità materiale grava sul creditore/danneggiato.  ### prodotta in atti, espletata in sede di procedimento ex art. 696-bis, c.p.c., emerge la prova di tutti gli elementi costitutivi per ritenere integrata la responsabilità della struttura sanitaria ai sensi degli artt. 1218, c.c. e 7, L. 24/2017. 
Ferma l'ammissibilità della procedura di ATP per i motivi sopra esposti, appare necessario chiarire le questioni sollevate dai convenuti in merito all'utilizzabilità delle sue risultanze nell'odierna sede ###primo luogo, la difesa della convenuta dott.ssa ### ha osservato che i ricorrenti avrebbero omesso di produrre qualsivoglia documentazione sanitaria necessaria a comprovare le doglianze sollevate; in secondo luogo, tutti i convenuti eccepiscono il carattere esplorativo della consulenza tecnica in atti, lamentando che la consulenza tecnica preventiva, inoltre, soggiace allo stesso divieto di formulazione dei quesiti “esplorativi” che la giurisprudenza consolidata e riconosciuta ritiene sussistere in merito alla c.t.u. in corso di causa. Lo strumento, cioè, può essere utilizzato soltanto per verificare e approfondire sotto il profilo tecnico tesi già compiutamente formulate da chi lo richiede e non, viceversa, per affidare al perito la ricerca di dati, elementi o circostanze che sarebbe stato onere della parte indicare. 
Ebbene, appare fuor di dubbio che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cassazione, ### 3 - , ordinanza n. 8498 del 31/03/2025). In altri termini, l'ammissibilità e la conseguente utilizzabilità della CTU non possono prescindere da un'adeguata produzione documentale e da una puntuale allegazione dei fatti costitutivi della pretesa vantata. Nel caso in esame è certamente vero che gli attori si sono limitati alla produzione della relazione di c.t.u. svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, omettendo di produrre qualsivoglia documentazione sanitaria. Tuttavia, sebbene nell'odierna sede non sia stata prodotta la documentazione sanitaria, l'accertamento tecnico preventivo non può essere definito esplorativo in quanto esso risulta essere stato eseguito sulla base della documentazione sanitaria allegata dalle parti nella relativa sede ###sede di accertamento tecnico preventivo, infatti, il Giudice ha espressamente disposto che la consulenza deve esaminare gli atti ed i documenti presenti negli atti di causa e solo questi (pag. 1, Ordinanza del 15/6/2023, ### 10, comparsa di costituzione di parte convenuta, ###. Il carattere esplorativo o meno della consulenza tecnica va riferito alla fase di giudizio in cui la stessa viene espletata: in assenza di prova contraria, a fronte dell'espresso e inequivocabile ordine del Giudice, non può che presumersi che la consulenza in atti sia stata eseguita sulla base della documentazione allegata dalle parti. Sarebbe, peraltro, stata sufficiente la semplice produzione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696-bis, c.p.c., per provare il contrario. 
Escluso il carattere esplorativo dell'accertamento tecnico preventivo in atti, non può del tutto ignorarsi che l'assenza di qualsivoglia documentazione sanitaria possa avere ripercussioni sulla verifica e sulla determinazione in concreto del valore probatorio della consulenza tecnica, attività rimessa al prudente apprezzamento del giudicante. Come noto, infatti, la consulenza tecnica di ufficio non è qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, in quanto trattasi di strumento volto ad aiutare il giudice nella valutazione di altri elementi acquisiti in giudizio o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze (ex multis, Cassazione, ### 3 - , ordinanza n. 3717 del 08/02/2019). Nel caso in esame, tuttavia, i rilievi alla ATP formulati dei convenuti non attengono, se non in minima parte, alla fedeltà della stessa rispetto alla documentazione medica esaminata, quanto più alle valutazioni in merito alla conformità della condotta dei sanitari rispetto alle linee guida applicabili. 
Ebbene, i ### fondano le proprie conclusioni sugli argomenti di seguito esposti. 
In primo luogo osservano che le ### citate [ossia quelle predisposte nel 2014 e nel 2017 dalle maggiori società scientifiche di cardiologia per la valutazione e il trattamento di pazienti da sottoporre a chirurgia non cardiaca, n.d.r.] prevedono specificamente, per i pazienti da sottoporre a chirurgica non cardiaca ad alto rischio, oltre all'ECG (### 5), anche una valutazione ecocardiografica preoperatoria (pag. 18, elaborato peritale in atti). Le linee guida appaiono, in primo luogo, correttamente individuate ed applicate dai cc.tt.uu. Infatti, l'applicabilità nel caso di specie delle linee guida ortopediche - non messa in discussione e certamente attuata dagli operanti nel fatto oggetto di causa - non esime dalla pari necessità di conoscenza e applicazione delle linee guida cardiologiche per chirurgia non cardiaca. 
In base alle citata linee guida, dunque, ### avrebbe dovuto essere sottoposto ad una consulenza cardiologica e ad un ecocardiogramma per la valutazione sia clinica del suo stato di compenso cardiocircolatorio e della adeguatezza della terapia farmacologica in atto; e ciò non solo poiché si trattava di un intervento ad alto rischio (viste le condizioni generali e l'età del paziente), ma a maggior ragione alla luce del fatto che il paziente, per i rilievi anamnestici e per gli esiti degli esami strumentali (elettrocardiogramma da cui risultava “##### ventricolare e sopra-ventricolare”, e RX torace da cui risultava una “cardiomegalia”) eseguiti all'accesso in ### era da considerarsi verosimilmente in una condizione di disfunzione asintomatica del ventricolo sinistro intesa sia come disfunzione sistolica (### - ### sia come disfunzione diastolica (### - ###(pag. 19, elaborato peritale in atti). Infatti, la presenza di cardiomegalia all'Rx-torace e di impegno atriale sinistro, di extrasistolia ventricolare e sopraventricolare e di emiblocco anteriore sinistro ### all'ECG sono tutte espressioni di una cardiopatia, verosimilmente secondaria ad ipertensione arteriosa non trattata farmacologicamente e già con segni di danno d'organo. 
Il tempo intercorso fra l'ingresso del paziente nella UO di ### (avvenuto alle ore 15:15 del 21.02.2018) e l'ingresso in sala operatoria (avvenuto alle ore 14:50 del 22.02.2018), è stato condivisibilmente giudicato dai cc.tt.uu. del tutto compatibile con l'espletamento di una consulenza cardiologica. All'esito di un'attenta analisi dei fattori di rischio, i cc.tt.uu. hanno ritenuto che il ### sia stato sottoposto ad un intervento di chirurgia ortopedica, classificabile come ad alto rischio, in una condizione quo ante di ridotta capacità funzionale sia fisica (per l'età, l'ipoacusia e l'ipovisione da maculopatia degenerativa) sia cardiaca (insufficienza cardiaca asintomatica). Mentre una valutazione del rischio cardiovascolare, come previsto dalle ### avrebbe permesso di identificare una condizione di disfunzione asintomatica del LV e consentire di prospettare le ulteriori indagini e gli opportuni adeguamenti terapeutici in previsione dell'intervento chirurgico e del periodo del postintervento (eventuale adeguamento della terapia farmacologica, della quantità delle infusioni e.v. da utilizzare ed un monitoraggio delle funzioni vitali, in particolare del bilancio idrico). 
La convenuta ### ha eccepito che i cc.tt.uu. avrebbero dedotto la presenza di una presunta patologia cardiaca del paziente dai resoconti di due visite cardiologiche e di un ecocardiogramma, effettuati tra giugno e settembre del 2016, esami la cui documentazione non era però depositata nel fascicolo dell'ATP (né era stata visionata dai medici al momento del fatto) e che, dunque, non potevano essere utilizzati (pag. 10, note scritte in sostituzione d'udienza del 7/10/2025 della convenuta ###. ### appare infondata in quanto poggia su presupposti erronei: la valutazione dei cc.tt.uu. sopra esposta in merito all'opportunità di sottoporre il paziente ad una consulenza cardiologica e a un ecocardiogramma prescinde dall'esame della documentazione relativa alle visite a cui il paziente si era sottoposto nel 2016; le citate visite, infatti, vengono menzionate solo successivamente in sede di chiarimenti alle osservazioni dei ### Prova ne è che la stessa difesa della convenuta ### nell'esporre le proprie argomentazioni rimanda alla lettura delle pagg. 7,8,10,18,21 e 23 del supplemento di CTU (pag. 10, note scritte in sostituzione d'udienza del 7/10/2025 della convenuta ###. In sintesi, dunque, i cc.tt.uu. sono giunti alle proprie conclusioni basandosi esclusivamente sullo stato clinico del paziente e sulle risultanze degli esami eseguiti all'accesso in ### in occasione dell'evento, e prescindendo dagli esiti delle visite a cui il paziente si era sottoposto nel 2016, che sono stati utilizzati solo successivamente ad ulteriore conferma delle valutazioni già espresse. 
I cc.tt.uu. hanno, poi, proseguito ritenendo che nell'insufficienza cardiaca fenotipicamente definita come ### (### - ###, ossia l'insufficienza cardiaca acuta dovuta ad una malattia/cardiomiopatia preesistente, una delle cause che possono determinarla è proprio il sovraccarico di liquidi (### FO). Ed hanno indicato, sulla base dei documenti versati in atti, che al sig. ### considerato il suo peso corporeo (80 Kg), il volume di fluidi somministrati (3200 mL) e la quantità di diuresi registrata in cartella clinica (1000 mL) è stato registrato un valore FO del 27,5%, ossia ben 5,5 volte oltre il limite considerato normale, circostanza che avrebbe così determinato la destabilizzazione dell'insufficienza cardiaca asintomatica (### favorendo la sua evoluzione verso una insufficienza cardiaca acuta (### C/D dello scompenso cardiaco) sintomatica per edema polmonare acuto (ipossia, ipotensione arteriosa) e successivo arresto cardiaco asistolico. In particolare, secondo i consulenti, il FO del 27,5%, quale conseguenza di un bilancio idrico positivo di 2200 mL (in particolare per la somministrazione rapida di un volume di circa 2000 mL fra cristalloidi e colloidi in un tempo di circa 1h 40m), ha determinato, nella condizione di ### in cui si trovava verosimilmente il sig. ### un brusco incremento del volume plasmatico, del volume di ritorno venoso e della pressione telediastolica del LV che, superati i limiti della pressione oncotica plasmatica, ha condizionato la comparsa dell'edema polmonare (riscontrato in sede autoptica), la contestuale progressiva riduzione del riempimento diastolico e la conseguente depressione della gittata sistolica ### sino all'instaurarsi dello shock cardiogeno. 
I consulenti concludono, dunque, sostenendo che, alla luce del quadro clinico di ### sarebbero state necessarie, come raccomandato dalle ### delle predette società scientifiche per la valutazione ed il trattamento dei pazienti da sottoporre a chirurgia non cardiaca, una consulenza cardiologica, un ecocardiogramma e/o un test di ### si ritiene che dall'analisi della vicenda sanitaria oggetto di valutazione emergano condotte censurabili poste in essere dai DM di ### e i DM della UOC di ### del P.O. “Madonna del Soccorso” di ### del ### che hanno direttamente gestito il caso del sig. ### per non aver richiesto una consulenza cardiologica e un ecocardiogramma durante la fase pre-operatoria, nonché per non aver adeguatamente gestito il bilancio idrico nel periodo peri-procedurale (pag. 36, elaborato peritale in atti). 
Posto che qualora nei confronti delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione, nel caso in esame si impone a questo Giudice una puntuale analisi delle osservazioni formulate dai ### e inerenti alla posizione del convenuto ### unica parte in concreto interessata (infatti, come già anticipato, non ricorrono gli estremi per la condanna al risarcimento del danno degli altri convenuti e, dunque, le osservazioni formulate dai relativi consulenti tecnici di parte riguardanti non la c.t.u. in generale ma la posizione dei singoli medici non saranno esaminate, poiché irrilevanti). 
Nel merito, i cc.tt.pp. sostengono che il rinvio dell'intervento chirurgico per eseguire un'ecografia non fosse un motivo idoneo a giustificare la procrastinazione di un intervento urgente, quale quello cui sottoporre un paziente anziano con frattura al femore (memoria conclusionale ### pag 16, che a sua volta richiama pag. 3 delle osservazioni alla CTU dei dottori ### e ###. Ebbene, tale osservazione non appare idonea a smentire le conclusioni cui giungono i cc.tt.uu.: gli stessi, infatti, evidenziano che le tempistiche del ricovero e della conseguente esecuzione delle operazioni erano del tutto compatibili con la sottoposizione del caso clinico ad una consulenza cardiologica. A fronte dell'ingresso del paziente al pronto soccorso alle ore 15:15 del 21.02.2018, l'ingresso in sala operatoria è avvenuto il giorno successivo alle ore 14:50. Il punto nevralgico dalla valutazione dei cc.tt.uu., dunque, non sta tanto nell'opportunità o meno di rinviare l'operazione, quanto nella mancata richiesta di una consulenza cardiologica nel tempo effettivamente intercorso tra l'ingresso al pronto soccorso e l'operazione. Né la struttura sanitaria ha dimostrato - e, a monte, neppure allegato - che, in tale lasso di tempo, sarebbe stato impossibile svolgere una consulenza cardiologica con ecocardiogramma e che l'intervento avrebbe dovuto essere necessariamente rinviato. 
In secondo luogo, i consulenti di parte osservano che l'intervento di osteosintesi con chiodo gamma fosse da classificare tra quelli a basso rischio e non ad alto rischio e neppure a rischio intermedio, e, pertanto, esso non richiedeva la necessità di una ecocardiografia preoperatoria. In merito al rilievo in esame, i cc.tt.uu. offrono una puntuale risposta al punto n. 3 della relazione integrativa (pag. 4), ove osservano che l'intervento chirurgico ortopedico per frattura prossimale di femore nell'anziano risulta già definito a rischio intermedio per l'### (1-5%, valutando solo l'intervento chirurgico specifico di per se, senza considerare la presenza delle comorbilità del paziente) o a rischio alto per l'###### e la ### (6%, dedotto dalla combinazione sia delle caratteristiche dell'intervento chirurgico sia delle comorbilità del paziente). ### dei cc.tt.uu. tiene conto di diversi fattori presenti e conosciuti ex ante, tutti puntualmente indicati, quali quello anagrafico e nosografico, nonché quello relativo alla tipologia di operazione eseguita (pagg. da 14 a 18 della relazione). Solo in un secondo momento, in risposta alle osservazioni aventi ad oggetto la documentazione depositata dal c.t.p. di parte ricorrente relativa ad una visita cardiologica del 6.6.2016 e ad una successiva visita con ECG ed ### del 1° settembre 2016 presso la casa di cura ### di ### del ### i cc.tt.uu. hanno fatto riferimento a tale documentazione evidenziando che le osservazioni di parte poggiavano su una lettura parziale della stessa. Alla luce dei fattori appena esposti e delle linee guida richiamate dai cc.tt.uu. appare condivisibile la valutazione sull'entità del rischio operatorio dagli stessi esposta, non essendo ex adverso dimostrate specifiche ragioni per discostarsene. 
Infine, i c.t.p. hanno ritenuto che non vi fosse stata una infusione intraoperatoria eccessiva di liquidi. 
Sul punto, ancora una volta, non ricorrono elementi tali da suggerire un discostamento dalle valutazioni esposte dai cc.tt.uu. Al punto 4 della relazione integrativa, infatti, i consulenti d'ufficio offrono esaustivi argomenti a sostegno delle proprie conclusioni in merito alla gestione perioperatoria delle infusioni, parametrando le proprie valutazioni a indicazioni ### sul farmaco in concreto utilizzato, nonché al quadro clinico del paziente. 
In chiusura, preme osservare che, come dagli stessi precisato, i cc.tt.uu. hanno fatto riferimento a linee guida applicabili al caso di specie in quanto precedenti ai fatti: nello specifico, se da un lato è vero che sono state citate per una sola volta, tra le altre, ### 2022 ### and ### of ### Surgery25 (pag. 19 della ###, tali ### hanno semplicemente ribadito quanto già raccomandato nelle precedenti ### del 2014 in merito alle indicazioni all'ecocardiografia nei pazienti da sottoporre a chirurgia non cardiaca. E in tutta la relazione i consulenti hanno fatto riferimento solo ed esclusivamente alle linee guida del 2014 e 2017, dunque vigenti al momento dei fatti di causa. 
Deve, altresì, precisarsi che corretta appare la scelta (operata dal giudice dell'a.t.p.) di inserire nel collegio peritale, oltre al medico legale, uno specialista cardiologo. Infatti, pur essendosi trattato nel caso di specie di un intervento chirurgico di osteosintesi, non si discute della corretta esecuzione del medesimo (né è mai emerso in giudizio alcun profilo di scorretta esecuzione) dal punto di vista strettamente ortopedico. Pertanto, considerato anche che la morte del paziente è avvenuta per uno scompenso cardio-circolatorio e arresto cardiaco, inutile ai fini dell'indagine sarebbe stato l'inserimento nel collegio peritale di uno specialista ortopedico. 
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, dunque, quanto alla posizione di ### devono ritenersi provati sia la condotta inadempiente che il nesso di causalità materiale tra la stessa e il danno evento, ovvero il decesso del paziente ### A conclusioni opposte deve giungersi in riferimento alle posizioni dei singoli medici. In diritto, ai sensi dell'art. 7, comma ### L. 24/2017, il singolo esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, circostanza che non ricorre nel caso di specie. Spetta, dunque, all'attore/danneggiato l'obbligo di provare e, a monte, allegare in maniera specifica la condotta del medico, dimostrarne la natura dolosa o colposa e il nesso di causalità tra la condotta medesima e l'evento. Ebbene, considerato che sono i cc.tt.uu. in sede di relazione integrativa, ad affermare a chiare lettere che nessuno dei CTU attribuisce delle specifiche responsabilità a singoli medici individuabili nominalmente (pag. 2, relazione integrativa) - cosa che, del resto, non sarebbe spettato ai consulenti tecnici fare in assenza di specifiche e puntuali allegazioni di parte - , ed in assenza di qualsivoglia ulteriore elemento probatorio, non vi sono elementi per ritenere provate condotte colpose specificatamente ascrivibili in capo ai singoli medici convenuti (i quali, peraltro, non sono gli unici ad essersi occupati del trattamento del sig. ### nel periodo di degenza). Già a monte, infatti, le stesse allegazioni delle parti attrici appaiono quantomeno generiche nell'individuare condotte colpose riferibili ai singoli medici. Al di là di una generica affermazione di responsabilità della struttura e del personale sanitario, per lo più fondata su pedissequi richiami della ### le condotte contestate ai medici non risultano specificamente indicate. Non ricorrono, dunque, gli estremi per l'accoglimento della domanda nei confronti dei singoli sanitari convenuti. 
Ne discende l'assorbimento delle domande svolte da questi ultimi nei confronti dell'AST e della compagnia assicurativa. 
Passando all'esame dei danni-conseguenza, le domande attoree hanno ad oggetto due distinte voci di danno: una prima voce, iure hereditatis, ha ad oggetto il c.d. danno tanatologico; la seconda voce di danno, iure proprio, ha invece ad oggetto il danno da perdita del rapporto parentale subito dai singoli attori. 
Quanto alla prima, la domanda non appare meritevole di accoglimento. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (Cassazione, ### 3 - , sentenza n. 7923 del 23/03/2024). 
Nel caso in esame gli attori si limitano a domandare il risarcimento del danno c.d. catastrofale, quale risarcimento per il danno morale “di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita (pag. 13 del ricorso). 
A sostegno della domanda gli attori allegano che il referto dell'autopsia versato in atti dimostrerebbe il dolore che il paziente ha dovuto soffrire ed anche questa circostanza può essere testimoniata solo dal fratello e dal figlio medico che erano presenti e chiamavano i soccorsi ma inutilmente e comunque anche se per sole due ore il ### ha avvertito l'inevitabilità della morte. Ebbene, da un lato non vi è mai stata alcuna tempestiva richiesta di testimonianza né capitolo formulato sulla indicata circostanza (i capitoli formulati in ricorso riguardavano tutt'altri fatti e nell'unica memoria ex art. 281 duodecies c. 4 depositata - peraltro inammissibilmente prima che i relativi termini fossero concessi dal giudice - nulla si dice); dall'altro, la testimonianza del figlio del de cuius sarebbe stata comunque inammissibile, essendo egli parte del giudizio. Infine e comunque nulla è stato allegato in merito allo stato del paziente nelle ultime ore di vita: non essendo stata allegata la cartella clinica, ad esempio, non è dato sapere neppure se lo stesso fosse o meno vigile, o per quanto tempo lo sia stato; del pari non è noto se nelle ultime due ore le sofferenze siano state o meno alleviate, con inevitabili ripercussioni sulla consapevolezza della situazione. 
A conclusioni opposte deve giungersi in merito alla risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, quantomeno in riferimento alla posizione di #### e ### (rispettivamente moglie e figli del de cuius). 
Quanto ai presupposti di risarcibilità, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti; tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova) (Cass. ordinanza n. 5769 del 04/03/2024). A specificazione di quanto appena esposto, la Corte di Cassazione ha precisato che in tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario) (Cassazione, ### 3 - , sentenza n. 21988 del 30/07/2025). 
Nel caso in esame ad agire in giudizio sono: la moglie convivente ### i figli ### e ### i nipoti #### e ### I citati rapporti di parentela risultano provati alla luce dei tre certificati dello stato di famiglia allegati al ricorso introduttivo. In assenza di circostanze atte a suggerire una valutazione in senso contrario, può legittimamente presumersi l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in riferimento alle posizioni di #### e ### membri della famiglia nucleare originaria. 
In merito al quantum, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale va effettuata procedendo non solo alla valutazione degli indici afferenti all'età della vittima e del congiunto, al grado di parentela e al rapporto di convivenza, con rigida applicazione dei criteri tabellari "a punti variabili", ma anche delle peculiarità ed eccezionalità del caso concreto (come peraltro indicato anche dalle tabelle di ### e ### e, in particolare, della sofferenza morale della vittima, a cui è indissolubilmente legata, in ragione del legame solidaristico in cui si estrinseca il rapporto parentale, quella dei congiunti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che non aveva tenuto in debito conto che il de cuius era stato sequestrato e crudelmente torturato per più giorni da terroristi prima di morire in conseguenza delle acute sofferenze fisiche e psichiche) (Cassazione, ### L - , ordinanza n. 6981 del 16/03/2025). Ai fini della valutazione sull'eccezionalità del caso concreto, grava sull'attore ai sensi del combinato disposto degli artt. 2697 e 1223 c.c. la prova delle circostanze del suo rapporto con il soggetto e cioè, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'intensità del vincolo familiare e della relazione affettiva con il defunto, la cadenza della frequentazione e ogni ulteriore circostanza utile a definire l'integrità del rapporto, inteso come comunione di vita e di affetti della famiglia (Cassazione, ### 3, sentenza n. 15760 del 12/07/2006). 
Nel caso in esame, quanto alla posizione della coniuge ### la stessa allega di essere da tempo affetta da diabete mellito e di non poter camminare né guidare autonomamente, per cui la necessaria assistenza le veniva fornita dal marito, anche per gli spostamenti necessari ai fini della propria attività lavorativa. A sostegno di quanto appena esposto, la ricorrente allega certificazione medica dalla quale, tuttavia, non emerge alcunché in merito allo stato di salute della stessa alla data del decesso del marito, o, comunque, negli anni antecedenti: il certificato medico a firma del dottor ### infatti, riporta la data del 26/8/2024 e nulla accerta in merito alla data di insorgenza della patologia o del venir meno della completa indipendenza dell'attrice. La prova testimoniale articolata sul punto era del tutto generica. Pertanto, alla luce dei richiamati principi in punto di onere della prova, non ricorrono i presupposti per la personalizzazione del danno da riconoscersi alla ricorrente ### salva in ogni caso la presunzione di convivenza. 
Per la relativa liquidazione, da effettuarsi necessariamente in via equitativa (cfr. Cassazione, ### 3, sentenza n. 15760 del 12/07/2006), appare opportuno applicare il valore all'uopo previsto dalle tabelle elaborate dal Tribunale di ### poiché l'applicazione di tali tabelle garantisce la parità di trattamento, essendo esse già ampiamente diffuse sul territorio nazionale e costituendo un criterio di calcolo ripetutamente avallato dalla Corte di Cassazione (Cass. 10725/2000; 6616/2000; 4852/99; 5134/98) e adottato ormai da vari ### di merito, e poiché non sussistono in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. sez. 3, n. 12408/2011). In applicazione, dunque, delle tabelle come da ultimo aggiornate, considerato che i valori monetari base ivi indicati per la perdita del parente sono valori medi (si veda la nota accompagnatoria delle relative tabelle, la quale indica anche che non esiste un “minimo garantito” da applicarsi in ogni caso), si ritiene opportuno liquidare la somma di € 262.037,00 (valori medi, età della vittima 78, età coniuge 75, convivenza, altri familiari del nucleo familiare primario 2 ovvero i figli). 
Quanto alla posizione dei figli, ### e ### gli stessi non richiedono alcuna personalizzazione del danno lamentato. Pertanto, si ritiene opportuno liquidare in favore di ### la somma di € 230.749,00 (valori medi, età della vittima 78, età figlio 43, no convivenza, altri familiari del nucleo familiare primario 2, ovvero la madre e la sorella). 
Relativamente a ### dalla documentazione in atti allegata al ricorso (### _### la stessa risulta essersi sposata in ### il ### e, del pari, il figlio ### risulta nato nello stesso ### È lecito ritenere, dunque, che la stessa risiedesse stabilmente all'estero, in ### Tale circostanza non può essere ignorata in sede di valutazione del quantum debeatur, in quanto inevitabilmente influente sulla valutazione di intensità del legame affettivo. Pertanto, in riferimento alla posizione di ### appare opportuna l'applicazione dei parametri minimi previsti dalle citate ### di ### così riconoscendo alla stessa il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in misura pari a € 179.906,00 (valori minimi, età vittima 78, età congiunto 37, no convivenza, altri familiari del nucleo familiare primario 2, ovvero il fratello e la madre). 
Quanto, infine, alla posizione dei nipoti, deve rilevarsi che la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (Cassazione, ### 3 - , ordinanza n. 17208 del 26/06/2025). Ciò non toglie che non possa operare in favore dei nipoti la presunzione di intensità del vincolo affettivo (cfr. Trib. di Civitavecchia, sent. del 15.11.2023, n. 1295), essendo necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva (Cassazione n. 21988 citata). Nel caso in esame, i nipoti ricorrenti non hanno adeguatamente provato la sussistenza di un vincolo affettivo di tale intensità da giustificare il risarcimento del danno da rapporto parentale, né le circostanze allegate e fatte oggetto di istanza di prova testimoniale avrebbero potuto condurre a conclusioni differenti, poiché del tutto generiche (le stesse, peraltro, erano relative ai soli minori ### e ###. Inoltre, con specifico riferimento alla posizione di ### che all'epoca dei fatti aveva un anno, deve considerarsi che in tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, non può configurarsi un pregiudizio risarcibile subito dal minore infante, né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale, né quale danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe consentito. (Nella specie, la S.C. ha escluso la risarcibilità dei danni invocati dalla nipote di un uomo deceduto in un sinistro stradale che, all'epoca della perdita del nonno, aveva otto mesi) (Cassazione, ### 3 -, sentenza n. 12987 del 26/04/2022). 
Sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale andranno riconosciuti gli interessi al tasso nella misura legale (indicato dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 c.c.) quale nocumento finanziario (lucro cessante ex art. 1223 c.c.) subìto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrare un vantaggio finanziario. Considerato che i danni sono stati quantificati con riferimento al valore monetario attuale, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata comprensiva della rivalutazione ma con riferimento all'ammontare dei danni espressi nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ### (Cass. sez. 3, 5054/2009; Cass. sez. 3, n. 5503/2003; Cass. s.u., n. 1712/1995). In merito all'applicabilità dell'art 1284 al caso in esame, deve rilevarsi che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul punto, la citata disposizione deve essere ritenuta applicabile a obbligazioni di ogni natura (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 61 del 03/01/2023) e, dunque, anche al caso in esame. 
Infine, sulla somma finale come risultante dai calcoli sopra esposti spetteranno, dalla data della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso da ultimo Cass. sez. 2, n. 11594/2004; Cass. sez. 3, 9711/2004). 
Considerato che la domanda attorea è stata accolta solo in parte e solo in favore di alcuni degli attori, le spese di giudizio tra attori e convenuto ### devono essere compensate per ½ e poste per il resto a carico del convenuto, maggiormente soccombente. 
Quanto alle posizioni degli altri convenuti, ##### e ### vista l'infondatezza delle domande formulate nei loro confronti, le rispettive spese di lite vengono poste a carico della parte attrice. 
Del pari, quanto alla posizione di ###S ### S.A, l'inammissibilità della domanda diretta di risarcimento - e comunque il rigetto della domanda nei confronti dei medici assistiti dalla garanzia - determina la condanna alle spese di lite a carico della parte attrice. Pur a fronte dei distinti interventi della cui ammissibilità/necessità si è già detto, la liquidazione in favore di ###S ### S.A avviene in via unitaria, trattandosi di unica parte. 
Le spese per i giudizi di mediazione (richieste dalla sola parte attrice) non vengono liquidate, essendo la condizione di procedibilità già esaurita con lo svolgimento dell'a.t.p. ed essendo lo svolgimento della duplice mediazione addebitabile ad errore della difesa attorea, la quale nel primo tentativo aveva proceduto per una domanda risarcitoria generica e di valore inferiore rispetto a quello oggetto dell'odierno procedimento. 
La quantificazione delle spese di giudizio tiene conto dell'assenza di attività istruttoria relativa a prove costituende. Il compenso relativo alla fase istruttoria/trattazione viene quindi liquidato secondo i parametri minimi. Le spese non documentate vengono escluse.  P.Q.M.  Il Tribunale così dispone: - Condanna il convenuto ### al pagamento delle seguenti somme a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale: € 262.037,00 in favore di ### € 230.749,00 in favore di ### € 179.906,00 in favore di ### il tutto oltre interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ### fino alla data della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.  - Rigetta ogni altra domanda svolta dagli attori.  - Dichiara assorbite le domande svolte dai medici convenuti nei confronti della ### e della ###s ### S.A.  - Compensa per ½ e condanna il convenuto ### al pagamento, in favore degli attori, del restante ½ delle spese di giudizio, liquidate per l'intero: per il giudizio di a.t.p. in € 19.227,50 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap; per il presente giudizio in € 56.065,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap, ed in € 1.713,00 per spese.  - Condanna gli attori, in solido, al pagamento in favore dei convenuti ###### e ###S ### S.A., delle spese di giudizio, liquidate per ciascuno di essi: per il giudizio di a.t.p. in € 19.227,50 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap; per il presente giudizio in € 56.065,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap.  ### 7/11/2025 

Il Giudice
dott. ### n. 1197/2024


causa n. 1197/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Sirianni

M
1

Tribunale di Terni, Sentenza n. 470/2025 del 16-06-2025

... mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte), non è suscettibile di essere apprezzata ai fini della violazione dell'art. 117 TUB nella parte in cui impone l'indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117, comma ### TUB che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi, dovendosi aggiungere che costituisce fatto notorio che il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera assolutamente prevalente nella prassi bancaria e, per tale ragione, appare di prevedibile applicazione. Va aggiunto che la normativa, primaria e secondaria, non individua alcuno specifico riferimento alla necessità che il contratto o il piano di ammortamento esplicitino il regime finanziario applicabile (v., sul punto, decisione ### n. 14376/2022; ### 8630/2022; ### n. 6906/2022). In particolare, l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2558 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, e vertente TRA ### C.F. ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.to ### che lo rappresenta e difende, come da procura in atti (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera del COA del 10/11/2022); #### S.R.L., C.F. ###, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.to ### e rappresentata e difesa dall'avv.to ### come da procura in atti; OPPOSTA nonché ### S.R.L., P.I. ###, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.to ### e rappresentata e difesa dall'avv.to ### come da procura in atti; INTERVENUTA oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.  conclusioni: all'udienza del 25/02/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.  ### ricorso depositato in data ###, ### S.R.L. asseriva di essere creditrice del signor ### dell'importo complessivo pari a euro 35.425,61 (di cui euro 25.200,47 in relazione al contratto di finanziamento n. 501149970 stipulato con ### ed euro 10.225,14 in relazione al contratto di apertura di credito del 30/10/2003 stipulato con ###. 
Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo pari ad euro 35.425,61, oltre interessi e spese di ingiunzione. 
In data ###, il Tribunale adito, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 710/2022 (R.G.  n. 1875/2022).
Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, il signor ### eccepiva, in via preliminare, la prescrizione decennale del credito e, nel merito, chiedeva dichiararsi la nullità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; in subordine, eccepiva la carenza di legittimazione attiva di parte opposta e, in via ulteriormente gradata, la nullità del tasso di interesse per superamento del tasso soglia antiusura e la violazione di quanto previsto dall'informativa della ### d'### del 20/12/2002, con conseguente ricalcolo del saldo dovuto mediante l'eliminazione degli interessi, della capitalizzazione, delle spese, degli oneri e delle commissioni non pattuiti ovvero non validamente pattuiti. 
A fondamento delle richieste formulate, parte opponente deduceva: 1)prescrizione del credito in ragione della stipula dei contratti, rispettivamente, nell'anno 2008 e nell'anno 2003; 2)carenza di legittimazione sostanziale dell'opposta a fronte della mancata prova della titolarità dei crediti, anche in ragione della mancata prova di avvenuta iscrizione nel registro delle ### della cessione; 3)difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito in ragione della mancata produzione completa dei contratti -nonostante la richiesta avanzata di trasmissione dei documenti; 4)usura contrattuale in ragione del ### pari al 15,51%, superiore al limite stabilito dai tassi approvati nel 2003; 5)indicazione generica quanto all'apertura di credito delle somme dovute per oltre 10.000,00 euro a fronte di un fido massimo pari ad euro 2.100,00; Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione o, in subordine, la condanna al pagamento delle somme azionate ovvero di quelle dovute o, ancora, del capitale e delle voci non dichiarate nulle, al netto degli eventuali acconti ricevuti, oltre interessi legali. 
A fondamento della posizione processuale assunta, detta opposta, ricostruite le scansioni cronologiche che avevano interessato i crediti e le operazioni legittimanti il subentro nelle posizioni azionate, invocava: - infondatezza della eccezione di prescrizione, dovendosi avere riguardo alla scadenza dell'ultima rata del contratto di finanziamento ai fini della decorrenza della prescrizione (ossia al 25/09/2018) e, quanto all'apertura di credito, venendo in rilievo un rapporto di durata con ultima movimentazione all'anno 2009, dovendosi avere riguardo al momento di revoca del fido; -infondatezza della eccezione di carenza di legittimazione attiva, posto che, con riferimento al contratto di finanziamento stipulato con ### S.p.a., quest'ultima aveva ceduto il credito a ### S.p.a. (come da avviso in GU n. 145 del 13/12/2012, doc. 3 nel fascicolo monitorio), con specificazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, ### S.p.a.  aveva ceduto il credito a ### S.p.a., come da doc. 4 prodotto nel fascicolo monitorio, da comunicazione al debitore di cui al doc. 5 nel fascicolo monitorio e da pubblicazione in GU 81 del 10/07/2014, di cui al doc. 5 del fascicolo della opposizione, ### S.p.a. aveva ceduto il credito alla ### S.r.l. (come da avviso in GU n. 85 del 20/07/2017, di cui al doc. 10 del monitorio) e, quindi, con procura speciale del 28/07/2017 ### S.r.l.  aveva dato mandato alla gestione del credito per cui è causa alla ### S.p.a.; con riferimento al contratto di apertura di linea di credito stipulato in data ### con
S.p.a., con contratto del 27/11/2015 ### S.p.a. aveva ceduto il credito alla ### (come da avviso in GU del 28/12/2013, n. 152), la ### in data ### aveva ceduto il credito a ### S.p.a. (come da doc. 7 nel fascicolo monitorio), ### S.p.a.  in data ### aveva ceduto il credito alla ### S.r.l. (come da avviso in GU 85 del 20/07/2017, doc. 10 del monitorio) e, quindi, con procura speciale del 28/07/2017 ### S.r.l. aveva dato mandato alla gestione del credito per cui è causa alla ### S.p.a.; tali cessioni erano state comunicate al debitore anche con la notifica del decreto ingiuntivo; -che la pretesa era stata adeguatamente comprovata nella fase monitoria mediante il riepilogo, analitico e dettagliato, dello svolgimento del rapporto, gravando, comunque, sull'opponente la prova del pagamento di ulteriori importi; -che nel caso di specie non veniva in rilievo l'usura, comunque genericamente contestata, sia nel contratto di finanziamento (tasso applicato pari all'11,46%/tasso soglia antiusura 18,25%) sia nell'apertura di credito (tasso applicato 15,51%/tasso soglia antiusura pari al 17,85%) e, comunque, l'eventuale usura non era suscettibile di determinare l'integrale nullità della clausola di interesse, mentre la clausola penale poteva assumere rilievo solamente nella prospettiva della riduzione. 
Concesso un breve rinvio nel rispetto del contraddittorio alla prima udienza tenutasi in data ###, alla successiva udienza del 21/06/2023 il giudice assumeva il procedimento in riserva sull'istanza ex art. 648 c.p.c. 
Quindi, con ordinanza riservata del 18/07/2023 il giudice accoglieva l'istanza di provvisoria esecuzione limitatamente all'importo di euro 25.200,47, respingeva nel resto e disponeva procedersi alla mediazione. 
Alla successiva udienza del 19/12/2023, il giudice rinviava il procedimento al 31/01/2024 al fine di acquisire il verbale attestante l'espletamento della mediazione. 
All'udienza del 31/01/2024, acquisito il verbale di mediazione, il giudice assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori alla data del 7/05/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva. 
Con ordinanza del 6/06/2024, il giudice disponeva CTU contabile e rinviava per la proposizione dell'incarico e il conferimento del quesito all'udienza del 19/06/2024. 
Quindi, conferito a tale udienza l'incarico al ### il procedimento veniva rinviato alla data del 26/11/2024, per esame elaborato. 
Con comparsa depositata in data ### interveniva in giudizio #### S.R.L., la quale rappresentava di aver acquistato mediante cessione in blocco in data ### un portafoglio crediti comprensivo di quello oggetto di causa e, per l'effetto, dichiarava di subentrare nella medesima posizione processuale di parte opposta, della quale chiedeva l'estromissione dal giudizio. 
All'udienza del 26/11/2024, il giudice, a fronte della non visibilità della costituzione dell'intervenuta, rinviava per esame CTU all'udienza del 18/12/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva. 
Con ordinanza riservata del 17/01/2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 25/02/2025 e, all'esito, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.  MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze anche di carattere documentale già acquisite in atti, di talché deve trovare integrale conferma l'ordinanza con la quale è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni. 
Sempre in via preliminare, ogni questione relativa alla procedibilità in relazione all'esperimento della mediazione risulta superata in fatto dall'espletamento della stessa (v. verbale attestante l'esito negativo nel fascicolo di parte opposta) nei termini previsti dalla disciplina vigente ossia una volta adottata la pronuncia sull'istanza ex art. 648 c.p.c. 
Sempre in via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva va disattesa in virtù delle considerazioni che seguono. 
In fatto, si osserva che parte opposta a sostegno della titolarità del credito per cui è causa ha prodotto la seguente documentazione: -cessione da ### S.p.a. a ### S.p.a.: avviso in GU n. 145 del 13/12/2012 (pag. 9 del doc. 4 nel fascicolo di opposizione); -cessione da ### S.p.a. a ### S.p.a.: cessione del 2/07/2014 (doc. 4 prodotto nel fascicolo monitorio), pubblicazione in GU n. 81 del 10/07/2014 (doc. 5 del fascicolo della opposizione) e comunicazione al debitore (doc. 3 nel fascicolo della opposizione, in relazione al contratto n. ###350, n. identificativo ###, dell'importo di euro 25.200,47, con raccomandata perfezionatasi per compiuta giacenza in ragione dell'assenza il ###); -cessione da ### S.p.a. alla ### S.r.l.: cessione (doc. 9 nel fascicolo monitorio), avviso in GU n. 85 del 20/07/2017 (doc. 10 del monitorio); - procura speciale del 28/07/2017 della ### S.r.l. alla ### S.p.a.  (doc. 1 nel fascicolo monitorio). 
Ciò chiarito in fatto, si osserva in diritto che, ai fini del positivo accertamento della titolarità del rapporto soggettivo azionato in capo a parte opposta, deve essere considerato, in primo luogo, che nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri chiari enunciati dagli avvisi in GU sopra richiamati (v., sul punto, Cass., 4277/2023; il principio è stato ribadito da Cass., n. 29872 del 20/11/2024, alla stregua della quale è stato precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze”; nella giurisprudenza di merito, Corte di ###, n. 159 del 19/03/2024, la quale, nel ritenere sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU, precisa, al contempo, la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso) e, comunque in secondo luogo ed in via assorbente, che all'esito dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nei termini sopra richiamati, detta prova è integrata in via presuntiva. 
Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento recente della Suprema Corte che, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione; sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di ###, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'###, sentenza n. 386 del 30/05/2024) Dunque, in sintesi, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito”, (Cass., n. 8331 del 30/03/2025, in motivazione). 
Nel caso di specie, all'evidenza, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dagli avvisi pubblicati in GU, del possesso in capo alla opposta del contratto (doc. 3 e doc. 5 nel fascicolo monitorio), del modulo estratto conto su intestazione ### e ### (doc. 5 e 8 nel fascicolo monitorio), dell'estratto conto ex art. 50 TUB della cessionaria ### (doc. 5 e doc. 8 nel fascicolo monitorio) e, quanto al contratto stipulato con ### della raccomandata con cui la cessionaria ### ha richiesto il pagamento degli importi dovuti all'anno 2014 (v. doc. 3 nel fascicolo della opposizione), trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso. 
Per le stesse ragioni, si ritiene adeguatamente provato il trasferimento della posizione giuridica controversa in favore dell'intervenuta, tenuto conto, per un verso, delle risultanze dell'avviso in GU versato in atti (v. avviso allegato alla comparsa, in GU parte II, n. 84 del 18/07/2024, che tra i criteri di cessione richiama, tra l'altro, la cessione di cui all'avviso in GU n. 85 del 20/07/2017), e, per altro verso, della mancata contestazione della successione da parte del soggetto interessato, ossia ad opera di parte opposta, nella veste di soggetto titolare di un qualificato interesse a contestare l'eventuale subentro in ragione della perdita di una posta attiva correlata alla vicenda traslativa, la quale, invece, nulla ha obiettato sul punto, dovendosi evidenziare che tali parti (intervenuta e opposta) sono costituite in giudizio mediante lo stesso difensore.
Ciò chiarito, ai fini della delimitazione del thema decidendum, giova, preliminarmente, osservare che il credito complessivamente azionato in via monitoria concerne due contratti: - contratto di finanziamento n. 501149970 stipulato con ### nell'anno 2008 (v.  doc. 3 allegato al monitorio); - contratto di apertura di credito del 30/10/2003 stipulato con ### (v. doc. 6 allegato al fascicolo monitorio). 
Appare, pertanto, opportuno procedere alla distinta trattazione dei motivi esaminati in relazione a ciascuna fattispecie contrattuale.  1.### 30/10/2003 #### (### 10.225,14).  ### di prescrizione del credito è fondata e merita accoglimento. 
Al riguardo, giova, preliminarmente, osservare in fatto che dall'esame dell'estratto conto ex art. 50 TUB allegato al fascicolo monitorio emerge che la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto sono avvenute in data ### (v.  pag. 2 del doc. 8 allegato al fascicolo monitorio). 
In diritto, occorre richiamare il disposto dell'art. 2935 c.c. alla stregua del quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. 
Dunque, si ritiene che alla data del 7/06/2010 debba essere individuata la scadenza dell'obbligazione e l'esigibilità del debito per effetto della risoluzione dell'apertura di credito (argomento da Cass., n. 5720/2004), nonché la possibilità in capo all'istituto di far valere il proprio diritto. 
Non risultano atti interruttivi della prescrizione decennale, i quali notoriamente hanno natura recettizia. 
Ne consegue che alla data di notifica del ricorso monitorio, nell'anno 2022 (Cass., 27944/2022), il termine decennale era maturato. 
Segue l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione in relazione a tale credito, con impostazione che assorbe gli ulteriori profili dedotti dalle parti.  2.###. 501149970 #### 2008 (### 25.200,47). 
Con riferimento a tale posizione l'eccezione di prescrizione del credito è infondata e deve essere respinta. 
Risulta, in particolare, dagli atti che il finanziamento in questione è stato stipulato nel mese di agosto dell'anno 2008, con durata decennale in ragione della prevista restituzione dell'importo mutuato in 120 rate mensili. 
Al riguardo, va evidenziato in diritto che ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione occorre tenere in considerazione l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei che caratterizza il contratto di finanziamento, il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, circostanza questa che determina, per un verso, l'individuazione della decorrenza del termine di prescrizione dall'ultima rata -da individuarsi nel caso di specie al mese di agosto 2018 (v. contratto di finanziamento richiamato)- e, per altro verso, l'operatività della prescrizione decennale (Cass., n. 4232/2023; principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte: v. 
Cass., n. 12707/2022; Cass., n. 18951/2013; Cass., n. 1110/1994).
Anche a voler ritenere provata la decadenza dal beneficio del termine alla data indicata dal CTU (30/04/2010), occorre tener conto del comprovato atto interruttivo alla data del 30/07/2014 (v. doc. 3 nel fascicolo di opposizione; in diritto: sulla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. vigente in tema di dichiarazioni unilaterali recettizie, giunte all'indirizzo del destinatario: Cass., n. 12135/2003; Cass., n. 20784/2006; Cass., 3061/1990; Cass., n. 8073/2002; sulla rilevanza della attestazione di compiuta giacenza ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, v. Cass., n. 19232/2018). 
Al riguardo, non si condividono le formali contestazioni operate nella comparsa conclusionale da parte opponente, sussistendo elementi concreti (identificazione del creditore e importo azionato a titolo di interessi) che consentono di ricondurre l'intimazione al credito per cui è causa. 
Ne consegue che al momento della notifica del decreto ingiuntivo (anno 2022) la prescrizione non era maturata. 
Passando all'esame del merito, deve essere osservato che parte opposta, sulla quale l'onere incombeva nella veste di attrice sostanziale (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021), ha provato mediante le produzioni documentali operate nella fase monitoria e nel giudizio di opposizione la pretesa creditoria avanzata. 
Al riguardo, va evidenziato che parte opposta ha depositato il contratto di finanziamento sottoscritto, le cui sottoscrizioni devono ritenersi tacitamente riconosciuta ai sensi dell'art. 215 c.p.c., risultando solo genericamente contestata l'erogazione del credito - circostanza, peraltro, che rinviene conferma nel pagamento di alcune rate (evincibile dall'estratto conto prodotto a corredo del fascicolo monitorio, doc. 5) che all'evidenza non sarebbe stato effettuato nel caso di mancata percezione dell'importo finanziatoed ha allegato l'inadempimento della controparte (Cass., Sez. Un., 13533/2001; Cass., n. 3373/2010), spettando alla parte convenuta la prova di fatti estintivi in merito ad eventuali pagamenti superiori alla misura riconosciuta (Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione). 
Con riferimento alle ulteriori doglianze, occorre considerare le risultanze della CTU espletata.  ### contabile espletata fornisce, difatti, elementi attendibili sui quali fondare il convincimento di questo giudice ai fini della soluzione della controversia in esame. 
Va, sul punto, richiamato l'orientamento costante del ### - che nella presente sede viene integralmente condiviso - alla stregua del quale il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, da cui sia possibile desumere che le deduzioni delle parti siano state implicitamente respinte, anche all'esito delle risposte fornite dal CTU agli argomenti specifici sollevati dalle parti in sede di osservazioni critiche (Cass., n. 7266/2015; Cass., n. 22713/2015; Cass., 5229/2011 in motivazione; Cass., n. 19475/2005; Cass., n. 14638/2004; Cass., 23637/2016). 
Nel caso in esame, la CTU espletata appare aderente ai quesiti formulati sulla base dei principi di diritto condivisi nella presente sede (v. infra), scevra da vizi logici e non validamente contraddetta dalle parti all'esito della risposta alle osservazioni critiche avanzate, alla cui lettura si rimanda, ragion per cui questo giudice ritiene di poter fondare sulle relative risultanze il proprio convincimento. 
Ciò chiarito, va premesso che il contratto in questione prevede il rimborso mediante la corresponsione di 120 rate dell'importo pari ad euro 225,72, con indicazione del TAN (10,92%) e del ### (11,48%).  ### del ### appare sufficiente, tenuto conto della data di stipula del contratto (anno 2008), a nulla rilevando la riscontrata difformità del ### come evidenziata dal ### contrariamente agli assunti di parte opponente e delle osservazioni del CT di parte. 
Al riguardo, si osserva che l'art. 125-bis del TUB che prevede al VI co. la nullità delle clausole relative ai costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel ### pubblicizzato, con applicazione del tasso sostitutivo di cui al co. VII, riguarda esclusivamente i contratti di finanziamento stipulati con il consumatore successivamente al 19/09/2010 (conforme nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Napoli, 5/05/2021; Tribunale Cosenza, 23/06/2023), dovendosi precisare -ai fini dell'esclusione al contempo di ogni profilo relativo all'applicazione dell'art. 124 TUB relativo ai contratti stipulati anteriormente al 19/09/2010- che nel caso in esame il contratto, come sopra detto, prevede il ### dovendosi disattendere le deduzioni difensive di parte opponente di cui alla comparsa conclusionale. 
Tanto premesso, il CTU ha, al contempo, riscontrato che il mutuo in questione prevede l'ammortamento alla francese con applicazione di un tasso fisso. 
In tale tipologia di ammortamento viene in rilievo il pagamento di rate periodiche composte da una quota capitale e da una quota di interessi che viene calcolata sul capitale residuo. 
Come affermato dalla giurisprudenza di merito prevalente, con impostazione che si condivide, deve escludersi che il meccanismo sopra detto sia illegittimo e suscettibile di generare il fenomeno di anatocismo in ragione del fatto che la quota di interessi di ciascuna rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente che è costituito dal capitale residuo non ancora restituito (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Salerno, 28/03/2022; Corte di ###, 15/07/2020; Tribunale di Trapani, 24/01/2022; Tribunale Napoli, 24/09/2021; Tribunale Palermo, n. 3310 del 10/08/2021; Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, Tribunale Pescara, 10/04/2014, Tribunale Lucca, 01/10/2014, n. 1439,Tribunale Novara, 08/10/2015; Tribunale Milano, 23/01/2020; Tribunale Catania, 4/03/2020; ### 23/01/2020; ### 6/02/2020; da ultimo, ### n. 501/2024; in fatto, v. pag. 6 della CTU). 
Inoltre, con riferimento alla asserita indeterminatezza dell'oggetto in ragione dell'applicazione dell'interesse composto -sistema di capitalizzazione che costituisce “solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro” ossia è “una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Corte di ###, 21/05/2020)- si osserva che, in applicazione della ragione più liquida, nessuna indeterminatezza è dato ravvisare nell'oggetto del contratto del mutuo in esame, che prevede il pagamento di un numero definito di rate con periodicità mensile ad un tasso di interesse fisso sulla base del criterio enunciato in contratto.
Difatti, il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un determinato tasso e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto ### 2/07/2020; ### di ### n. 1984/2021; ### 3/06/2020; ### 22/11/2022; ### sentenza 6/02/2023; ### 12/03/2022; da ultimo, CA ### n. 650 del 18/09/2024). 
In altri termini, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del mutuo e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate non può porsi un profilo di indeterminatezza del tasso di interesse espressamente pattuito (v. ### 10/01/2019; ### di ### 3/04/2019; ### 17/04/2020). 
Ad avviso di chi scrive, in particolare, la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte), non è suscettibile di essere apprezzata ai fini della violazione dell'art. 117 TUB nella parte in cui impone l'indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117, comma ### TUB che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi, dovendosi aggiungere che costituisce fatto notorio che il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera assolutamente prevalente nella prassi bancaria e, per tale ragione, appare di prevedibile applicazione. 
Va aggiunto che la normativa, primaria e secondaria, non individua alcuno specifico riferimento alla necessità che il contratto o il piano di ammortamento esplicitino il regime finanziario applicabile (v., sul punto, decisione ### n. 14376/2022; ### 8630/2022; ### n. 6906/2022). 
In particolare, l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera ma non prescrive che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto), dovendosi, pertanto, escludere la possibilità di ricavarsi da tale disposizione un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto ovvero anche una semplice preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice (sul punto, si aderisce alla motivazione della Corte d'### 21/05/2020; conformi nella giurisprudenza di merito, ### 22/11/2022 e ### 21/11/2022), mentre l'imputazione dei pagamenti alla quota degli interessi che caratterizza l'ammortamento alla francese appare rispettosa del principio previsto dall'art. 1194 c.c. (### 3/04/2019; ### 24/01/2022; ### 22/11/2022 e ### 21/11/2022, già citate). 
Tale impostazione è stata condivisa dalla Suprema Corte, dapprima, con decisione 27823/2023 che ha escluso qualsivoglia fenomeno anatocistico correlato all'ammortamento alla francese (v. in motivazione: “l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata”) e, al contempo, ha precisato l'insussistenza di qualsivoglia disposizione dalla quale possa ricavarsi un “divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice”.
Da ultimo, è intervenuta in fine la sentenza della Cass., Sez. Un., n. 15340 del 29/05/2024 che ha ribadito l'esclusione dell'anatocismo (“deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, precisando che la capitalizzazione in regime composto “è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non -necessariamentesu altri interessi ma sul capitale debito residuo”), nonché il fatto che “il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria”. 
La decisione richiamata conferma, al contempo, il rispetto da parte dell'ammortamento alla francese dell'art. 821 c.c. (v. pag. 18 e seguenti della decisione) e degli artt. 1193 e 1194 c.c. (v. pag. 21: “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile - in tutto o in parteil capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale”). 
Inoltre, le ### evidenziano che detto regime non condiziona negativamente il requisito della determinatezza dell'oggetto del contatto nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, “il mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, precisando che l'eventuale maggiore onerosità del mutuo non incide su tale aspetto, né sul ### Nel contemperamento degli interessi in gioco, difatti, la disciplina di settore “non si spinge ad esigere che gli istituti” si sostituiscano al cliente “nella valutazione … dell'adeguatezza e convenienza dell'operazione”. 
In particolare, la Suprema Corte valorizza ai fini della conformità del mutuo all'ordinamento vigente il fatto che il concreto atteggiarsi della fattispecie soddisfi “la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse” (v. pag. 29 della decisione). 
Alla stregua delle coordinate teoriche tracciate, quindi, nessuna invalidità può essere correlata al regime di ammortamento prescelto. 
Con riferimento alla doglianza relativa all'usura, preme osservare in diritto che la valutazione della usurarietà dei tassi ai sensi della L. 108/96 va effettuata, in primis, avuto riguardo al momento della pattuizione nonché tenendo in considerazione qualsiasi commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa collegata all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse. 
In particolare, ai fini della applicazione delle sanzioni penali e civili di cui agli artt.  644 c.p. e 1815 c.c., in virtù del chiaro disposto dell'art. 1 d.lgs. n. 394/2000, convertito con la legge n. 24/2001, nella valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse occorre avere riguardo al momento della pattuizione.
Difatti, con riferimento alla usurarietà sopravvenuta, ossia verificatasi nel corso del rapporto, in assenza di successiva pattuizione, va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., n. 24675/2017; successiva conforme, Cass., 24743/2023) a mente del quale in tale ipotesi va esclusa la nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi, né la condotta dell'istituto di credito di riscossione di tali interessi sulla base di un tasso validamente concordato all'epoca della pattuizione può essere qualificata automaticamente quale pretesa contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto in relazione al sopraggiunto superamento del tasso soglia, dovendosi invece riscontrare a tal fine particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso concreto, modalità nel caso di specie non allegate in maniera specifica (conforme nella giurisprudenza di merito, ### n. 898 del 27/12/2023).  ###, facendo corretta applicazione di tali principi ha verificato che “il ### non è risultato usurario” (v. pag. 8 dell'elaborato: -### ricalcolato 14,55%; tasso soglia antiusura al 28/08/2008 15,57%). 
Va, al contempo, evidenziato che il contratto in questione non contempla gli interessi di mora, né le spese per insoluto (v. contratto in atti e pag. 8 della CTU). 
Sul punto, appare opportuno richiamare l'art. 124 TUB, applicabile alla fattispecie ratione temporis, che prevedeva che “### somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali”. 
Dunque, nessuna somma può essere riconosciuta a titolo di interessi di mora ovvero di spese di insoluto in assenza di pattuizione scritta.  ### ha, pertanto, accertato, che il debito residuo in linea capitale ammonta a euro 15.646,93, mentre gli interessi corrispettivi (validamente pattuiti come si è detto) ad euro 1.253,60, oltre a euro 18,00 per spese, con somma complessivamente dovuta al 13/04/2010 pari a euro 16.918,53 (v. pag. 9 della CTU). 
Segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di parte opponente al pagamento in favore di parte intervenuta dell'importo pari a euro 16.918,53, oltre agli interessi legali dal 30/07/2014 data della messa in mora. 
Resta da precisare, in relazione alla qualità di consumatore, per un verso, che l'opponente risiede in ### (v. atto di citazione in opposizione), e, per altro verso, che le clausole del contratto oggetto di esame appaiono redatte in maniera chiara e comprensibile, non hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo -essendo state escluse quelle non pattuite (v. considerazione sopra svolte), né determinano uno specifico squilibrio giuridico e normativo.  ### dei motivi di opposizione in relazione a una non modesta parte del credito azionato giustifica ad avviso di chi scrive la compensazione delle spese di lite nella misura della metà. 
La restante metà si liquida, giusta soccombenza, a carico di parte opponente in favore delle controparti costituite, tenendo in considerazione l'attività processuale svolta. 
Gli esborsi della CTU vengono definitivamente posti a carico dell'intervenuta e dell'opposta in via solidale, essendo correlati a motivi di opposizione risultati fondati in applicazione del principio di causalità, secondo quanto liquidato quale acconto, non risultando depositata al momento della presente decisione l'istanza di liquidazione da parte del ### P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: -accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto; -condanna parte opponente al pagamento dell'importo pari a euro 16.918,53, oltre interessi legali dal 30/07/2014, in favore della parte intervenuta; -condanna parte opponente in proprio al rimborso delle spese di lite che liquida in favore di parte opposta in misura pari a euro 2.000,00 e in favore dell'intervenuta in misura pari a euro 1.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge; -pone gli esborsi della CTU espletata definitivamente a carico della parte opposta e della parte intervenuta. 
Così deciso, il ### Il giudice

causa n. 2558/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Di Bari Marzia

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Tribunale di Messina, Sentenza n. 2208/2025 del 01-12-2025

... ricordato che l'oggetto della domanda riguarda il risarcimento dei danni derivanti da condotte illecite perpetrate ai danni della ### condotte che hanno trovato conferma in sede penale e risultano coerentemente descritte nella dettagliata consulenza medico-legale d'ufficio. Ne deriva che le ricostruzioni formulate dal convenuto in ordine ai rapporti familiari intercorsi con il figlio e alla sua domiciliazione presso l'uno o l'altro genitore non appaiono pertinenti ai fini della decisione. Alla luce di tali principi, le accertate responsabilità dei convenuti ### per il reato di reiterate condotte di molestie, minacce e ingiurie ai danni dell'attrice, unitamente alla prova del pregiudizio subito dalla stessa, si ritiene legittima la quantificazione del danno conseguente, che può essere liquidato, per quanto concerne il danno biologico, avvalendosi delle risultanze espresse dal consulente tecnico d'ufficio dott.ssa ### che, nel proprio elaborato, condiviso da questo giudice in quanto completo, logico e adeguatamente motivato, ha evidenziato “che la signora ### sia in atto affetta da ### post traumatico da stress in cui la componente psicopatologica più rilevante è quella (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2279 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente TRA ### nata a ### il ### ed ivi residente ###, C.F. ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio degli avv. ### e ### che la rappresentano e difendono, giuste procure in atti; - ATTRICE - E ### in proprio e n.q. di erede di ### C.F.  ###, ### C.F. ### e LA ### in proprio e n.q. di erede di ### C.F.  ###, tutti elettivamente domiciliat ###(già tratto di ### n. 27) presso e nello studio dell'Avv. ### che li rappresenta e difende, giuste procure in atti; - CONVENUTI - E ### in proprio e n.q. di erede di ### nato a ### il ###, ivi residente in via S. ###. ###, 2, elettivamente domiciliato in via ### 2/L presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti; - CONVENUTO - OGGETTO: responsabilità extracontrattuale ### Con atto di citazione del 04/06/2020, ### conveniva in giudizio, dinanzi questo Tribunale, ###### e ### chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle aggressioni e minacce subite e accertate con sentenza n. 2418/2017 del Tribunale di ### - parzialmente riformata, limitatamente alla sola posizione di ### in ordine al reato di cui all'art. 570 c.p., dalla sentenza n. 712/2019 della Corte d'Appello di ### - con la quale i convenuti - imputati sono stati definitivamente condannati, per i reati loro ascritti, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile ### da liquidare in sede civile.  ### esponeva che, durante l'estate del 2011, veniva a conoscenza della relazione extraconiugale del coniuge e manifestava la volontà di separarsi, come effettivamente avvenuto nel dicembre 2011, a seguito dell'ennesimo litigio, nel corso del quale la stessa veniva aggredita verbalmente, insultata, minacciata e costretta dal marito, ### a scendere dall'autovettura sulla quale viaggiava insieme al figlio ### venendo così abbandonata lungo le vie cittadine. 
Precisava che in tale occasione il marito si rivolgeva alla stessa, alla presenza del figlio minore di 4 anni, urlandole contro “### scendi dalla macchina! Sei falsa e non vali un soldo bucato… Tu sei indegna e cessa, non sei madre di avere un bambino e te la faccio vedere io…. E ti faccio perdere pure il lavoro!” e, rivolgendosi al figlio, diceva “### scendi dalla macchina perché la mamma è cogliona e stronza! ### È una poco di buono la mamma”, nonostante fosse consapevole che la moglie stesse registrando la conversazione (…ficcatelo nel culo …con tutta la batteria!).  ### aggiungeva che il coniuge sostituiva la serratura della casa coniugale rifiutando di consegnarle le chiavi ed impedendole di rientrarvi per recuperare i propri effetti personali e i medicinali, nonostante gli fossero state rappresentate le esigenze sanitarie del minore, consentendole l'accesso solo in una singola occasione sotto la sua continua e pressante sorveglianza e per un periodo di tempo predeterminato durante il quale la donna era stata, peraltro, destinataria di gravi offese e minacce (“butterai sangue, cacherai sotto i ponti, ti lascio sola, povera e pazza…”). 
Aggiungeva che il ### la estrometteva dal godimento di tutti i beni mobili ed immobili in comproprietà - due a ### ed uno a ### sottraendosi agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge e di padre, costringendola a prendere in locazione un appartamento per sé ed il bambino, così strappato dall'ambiente domestico in cui era nato e cresciuto. 
Riferiva che in data ### rimaneva vittima di una vera e propria spedizione punitiva da parte di tutti i membri della famiglia ### che, in una escalation di violenza, la insultavano, offendendone l'onore e la reputazione, la intimidivano minacciandola di morte fino ad aggredirla, impedendole di allontanarsi ed obbligandola, così, a subire le loro imposizioni. In seguito all'aggressione, si recava presso il ### del ### di ### dove le veniva diagnosticato un forte stato di ansia e somministrata terapia farmacologica. 
Si recava, pertanto, presso la ### dei ### di ### ove sporgeva denuncia-querela per le gravi condotte di ### di ### della zia ### e del fratello ### integranti gli estremi dei reati di cui agli artt. 110, 392, 594, 610, 612 e 635 c.p. 
A seguito della denuncia presentata il ### veniva svolta l'istruttoria dibattimentale nell'ambito del procedimento penale n. 7540/2013 R.G.N.R., successivamente riunito al procedimento n. 2289/2012 R.G.N.R., già pendente a carico del marito. Tale procedimento si concludeva con la sentenza n. 2418/2017 del Tribunale di ### che pronunciava la condanna degli imputati; decisione parzialmente riformata - limitatamente alla posizione di ### in relazione al reato di cui all'art. 570 c.p. - dalla sentenza n. 712/2019 della Corte d'Appello di ### Con quest'ultima pronuncia gli odierni convenuti venivano definitivamente condannati, per i reati loro ascritti, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra ### costituitasi parte civile, da liquidarsi in separata sede civile. 
Avverso tale provvedimento, ### e ### proponevano ricorso per Cassazione, dichiarato inammissibile con sentenza n. 2954/2020, depositata in data ###.   Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti, in solido ovvero disgiuntamente ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento del danno non patrimoniale subito da quantificare in misura non inferiore ad € 91.628,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi nella misura legale sino al soddisfo, nonché la condanna di ### al risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale subito in seguito all'illegittima estromissione dalla casa coniugale, da quantificare in misura non inferiore ad € 83.500,00, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo. 
Con comparsa di costituzione e risposta del 02/02/2021, i convenuti ##### e ### si costituivano in giudizio offrendo in via transattiva, senza alcun riconoscimento di responsabilità, la somma € 2.400,00 a titolo di ristoro e in via subordinata contestavano la fondatezza in fatto e in diritto delle pretese risarcitorie dell'attrice, ritenendo che nessun risarcimento dovesse essere dovuto alla ### Con comparsa di costituzione e risposta del 02/02/2021, ### si costituiva in giudizio ritenendo che il danno della ### poteva essere quantificato in € 6.000,00 per come offerto a titolo transattivo e nel merito chiedeva di ritenere e dichiarare che il danno non patrimoniale è liquidabile in € 3.000,00. 
Chiedeva di dichiarare inammissibile, improcedibile e, comunque, le domande attoree a titolo di danno patrimoniale da mancato godimento della casa coniugale in comproprietà. 
All'esito della prima udienza tenutasi in data ### il procedimento veniva rinviato a quella del 07/10/2021 data di interruzione del giudizio per il decesso del convenuto ### Riassunto il giudizio nei confronti degli eredi, venivano riproposte nei loro confronti tutte le domande già formulate. 
Il Giudice, disposta la prosecuzione del giudizio, dichiarava inammissibili le prove orali articolate dalla parte attrice, in quanto vertenti su circostanze genericamente formulate e/o valutative e/o da provarsi documentalmente e disponeva ctu medicolegale sulla persona dell'attrice, nominando la dott.ssa ### Precisate le conclusioni all'udienza del 06/12/2023 a trattazione scritta, il Giudice - ritenendo la causa non matura per la decisione - disponeva che il CTU quantificasse l'entità del danno biologico riportato dall'attrice in seguito ai fatti oggetto di causa. 
Precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 25 giugno 2025, il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.   RITENUTO IN DIRITTO La controversia ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata da ### vittima di molestie e minacce reiterate da parte di ### e dei suoi familiari, convenuti nel presente giudizio.  ### in particolare, ne chiedeva la condanna al risarcimento in base alle condotte accertate con sentenza penale del n. 2418/2017 del Tribunale di ### di condanna degli imputati - parzialmente riformata, limitatamente alla sola posizione di ### in ordine al reato di cui all'art. 570 c.p. dalla sentenza n. 712/2019 della Corte d'Appello di ### -. 
La domanda proposta da ### è fondata e va parzialmente accolta nei termini e per la ragioni appresso indicate. 
La citata pronuncia della Corte di Appello di ### divenuta irrevocabile a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, ha efficacia di giudicato in questa sede quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale. 
Appare opportuno, richiamare alcune pronunce giurisprudenziali in materia pienamente condivisibili, affermando principi ormai consolidati: “La condanna generica irrevocabile presuppone l'accertamento della responsabilità dell'autore dell'illecito, che non può più essere rimessa in gioco dal Giudice civile. Ciò in quanto il Giudice penale, in tal caso, è chiamato ad accertare anche i fatti costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c., sia in relazione all'aspetto psicologico della condotta, sia in relazione al collegamento di causalità materiale tra condotta ed evento lesivo - attraverso i più rigorosi criteri probatori richiesti dal processo penale, dovendo accertarsi il nesso causale tra condotta ed evento alla stregua della prova "oltre ogni ragionevole dubbio", rispetto al criterio del "più probabile che non" ritenuto sufficiente nel giudizio civile -, con la conseguenza che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato abbia pronunciato condanna generica irrevocabile dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché effetto vincolante quanto alla "declaratoria juris" di generica condanna al risarcimenti ed alle restituzioni.” (Corte appello ### sez. II, 04/12/2019, n.2312); “Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile del risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, pur non essendo propriamente vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, che, tuttavia, possono essere prese in considerazione autonomamente dal giudice civile nel separato giudizio presupponente l'accertamento dei medesimi fatti in funzione della successiva azione risarcitoria o di equivalente natura. In particolare, una volta che sia introdotta un'azione civile nel giudizio penale l'accertamento, in tale sede, dell'antigiuridicità del fatto - ove compiuto al fin tanto della condanna, quanto della fondatezza dell'azione predetta - acquista, nel successivo processo civile in cui si controverta anzitutto del medesimo fatto, un valore che va al di là del semplice riscontro degli elementi necessari alla statuizione di colpevolezza, assumendo anche quello di presupposto per la domanda ivi azionata.” (Cassazione civile sez. II, 17/12/2019, n.###); ancora, “La sentenza penale divenuta irrevocabile che condanni l'imputato a seguito della fase dibattimentale ha efficacia di giudicato limitatamente all'accertamento della dinamica dei fatti, della sua illiceità e della riconducibilità alla condotta dell'imputato, in sede civile, ai fini del risarcimento deve essere accertato il nesso eziologico tra il danno patito e la condotta criminosa.” (Tribunale Nola sez. I, 16/01/2023, n.110). 
Orbene, oggetto del presente giudizio è, quindi, l'accertamento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti da ### a causa delle condotte contestate ai convenuti e per i quali sono stati ritenuti colpevoli e condannati. 
Invero, per quanto riguarda la sussistenza del danno morale ed esistenziale e la sua determinazione, il Giudice deve procedere all'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando, nel giudizio di liquidazione del quantum, la possibilità di esclusione dell'esistenza stessa di un danno collegato eziologicamente all'evento illecito (cfr. ex multis, Cass. 26\2\98 n. 2127, in ### it. 1998, I, 1877; 29\3\99 n. 2986). 
Oggetto della valutazione di ogni giudice chiamato ad occuparsi della persona e dei suoi diritti fondamentali è, nella “categoria” del danno non patrimoniale, la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto. 
Le sentenze “gemelle” del 2008 offrono, in proposito, un'indicazione al giudice di merito nella parte della motivazione ove si discute di centralità della persona e di integralità del risarcimento del valore uomo - così dettando un vero e proprio statuto del danno non patrimoniale. 
La stessa meta-categoria del danno biologico consente la "sopravvivenza descrittiva" (come le stesse ### testualmente la definiranno) del cd. danno esistenziale, ossia di quel danno che, in caso di lesione della stessa salute (ma non solo), si colloca e si sviluppa nella sfera dinamico-relazionale del soggetto, come conseguenza della lesione medicalmente accertabile (cfr. Cass. ### n. 6572/2006, sia pur con riferimento alla diversa tematica del mobbing, lo definisce come "pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare a-reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno"). 
Ne consegue che quando si tratta di danno agli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto che lamenti una lesione della propria salute (art. 32 Cost.) deve farsi riferimento al danno cd. biologico (rispetto al quale costituisce sicura duplicazione risarcitoria il riconoscimento di un autonomo "danno esistenziale", consistente, di converso, proprio nel vulnus arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della vita della persona conseguenti alla lesione della salute); mentre quello stesso danno "relazionale" è predicabile in tutti i casi di lesione di altri diritti costituzionalmente tutelati. (cfr. Cass. n. 901 del 17\1\2018). 
In altri termini, il danno dinamico-relazionale è conseguenza omogenea della lesione - di qualsiasi lesione - di un diritto a copertura costituzionale, sia esso il diritto alla salute, sia esso altro diritto (rectius, interesse o valore) tutelato dalla ### fondamentale (oltre alla salute, il rapporto familiare e parentale, l'onore, la reputazione, la libertà religiosa, il diritto di autodeterminazione al trattamento sanitario, quello all'ambiente, il diritto di libera espressione del proprio pensiero, il diritto di difesa, il diritto di associazione e di libertà religiosa ecc.). Il giudice del merito sarà, poi, chiamato ad effettuare una rigorosa analisi ed una conseguente rigorosa valutazione, sul piano della prova, tanto dell'aspetto interiore del danno (la sofferenza morale in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna, il rimorso, la disistima di sè, la malinconia, la tristezza,) quanto del suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno cd. esistenziale, ovvero, se si preferisca un lessico meno equivoco, il danno alla vita di relazione). Con la conseguenza che nel concetto di danno alla persona vanno ricompresi sia la sofferenza interiore, sia le dinamiche relazionali di una vita che cambia (cfr. art. 612 bis c.p.). 
E' noto che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie penale delineata dall'art. 612 bis c.p. è la libertà morale, sotto il profilo specifico della serenità psicologica e della tranquillità individuale (Corte d'Appello di Ancona, 06/04/2021). 
E' parimenti noto che l'art. 612 bis c.p. delinea una fattispecie nella quale l'evento consiste, propriamente, sia nell'alterazione delle abitudini di vita della persona offesa, sia “nel grave stato di ansia o paura indotto nella persona offesa”, che deve essere “il risultato della condotta illecita valutata nel suo complesso” (Cass. pen. Sez. VI n. 8050/2021). 
Precisa ancora la giurisprudenza che “la sussistenza del grave e perdurante stato di turbamento emotivo preso in considerazione dall'art. 612 bis c.p. prescinde dall'accertamento di uno stato patologico”, giacché “la fattispecie prevista dall'art. 612 bis c.p.” non può essere “ridotta ad una sorta di mera ripetizione di quella contenuta nell'art.  582 dello stesso codice - il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica - e per la sua consumazione deve ritenersi dunque sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto comunque destabilizzante dell'equilibrio psicologico della vittima”: effetto destabilizzante che “deve avere indubbiamente una qualche consistenza”, ma che non deve necessariamente “corrispondere ad un preciso stato patologico, nel senso proprio del termine”, sì che, sotto il profilo della prova, “l'effetto destabilizzante deve risultare in qualche modo oggettivamente rilevabile e non rimanere combinato nella mera percezione soggettiva della vittima del reato”, potendo esso ritenersi provato anche avendo riguardo alla capacità di “determinati comportamenti” di suscitare “in una persona comune l'effetto destabilizzante descritto dalla norma” ( pen. Sez. V, n. 27554/2023). 
Posto, allora, che l'assenza di uno stato patologico a carico dell'attore non ha rilievo ai fini che ci occupano va segnalato che nella fattispecie per cui è causa il turbamento e la destabilizzazione emotiva costituiscono da un lato (a norma dell'art. 612 bis c.p.) l'evento del reato ascritto al convenuto; dall'altro lato (ai sensi dell'art. 2059 c.c.) il danno non patrimoniale cagionato dal reato medesimo. 
Occorre, dunque, accertare se, nel caso di specie, il danno non patrimoniale richiesto dall'attrice risulti adeguatamente provato. 
Sul punto, giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, anche nei casi in cui il fatto illecito costituisca reato ex art.  185 c.p., la configurabilità del danno morale presuppone comunque una prova della lesione subita, trattandosi di un danno-conseguenza e non di un danno in re ipsa (cfr. Cass. 20987/2007; Cass. n. 10527/2011; Cass. n. 13614/2011; Cass. n. 20643/2016; Cass. 7471/2012; Cass., ord. n. 21865/2013; Cass., ord. n. 25420/2017). 
Ai fini della valutazione del pregiudizio patito e della conseguente quantificazione del danno non patrimoniale, si deve tener conto, nel caso di specie, di quanto emerso già in sede penale, dove la sentenza di condanna ha evidenziato la particolare portata lesiva delle condotte, connotate da una molesta e reiterata invasività. 
In particolare, le condotte persecutorie si sono protratte per un periodo di circa otto mesi: dal 4 dicembre 2011 - con vessazioni, ingiurie, minacce e sopraffazione nei confronti dell'attrice, gravi e ripetute tanto da acquisire carattere sistematico - sino all'aggressione a ### verificatasi il 4 agosto 2013. 
Ebbene, si è già rilevato che gli atti persecutori e le minacce subite dall'attrice perpetrate anche con il danneggiamento all'auto privata della ### - circostanze confermate dai ### della stazione di ### e cristallizzate nella sentenza penale di I e II grado - costituiscono elementi sufficienti per provare che le condotte tenute dai ### hanno certamente generato turbamento, allarme e destabilizzazione nell'attrice. 
Dalle risultanze probatorie espletate nel corso del giudizio penale, è emerso, infatti, che i convenuti, agendo secondo un unico disegno criminoso, hanno concorso a generare nella ### stati di ansia, di disagio e di timore, inducendola a farsi accompagnare da amici o parenti sia per recuperare i propri effetti personali dalla casa familiare, sia per recarsi presso l'abitazione estiva al fine di verificarne l'eventuale locazione da parte del marito, considerato che la stessa era stata privata del godimento di tutti i beni immobili.  ### penali hanno, altresì, accertato lo stato di coartazione psicologica subito dall'attrice, la quale è stata costretta a ricorrere alle autorità, sporgendo querela e rivelando a soggetti terzi (forze dell'ordine, amici e il proprio difensore) fatti relativi alla propria sfera più intima, compromettendo ulteriormente la propria serenità personale e familiare. 
Tali elementi, unitamente alla gravità, durata e modalità delle condotte accertate, consentono di ritenere integrato un danno non patrimoniale significativo, riconducibile alle lesioni del diritto alla libera autodeterminazione, alla serenità personale e alla tutela della vita privata, tutte situazioni soggettive costituzionalmente protette. 
Nel caso di specie, al fine di valutare la portata pregiudizievole della condotta tenuta dai ### e determinare la quantificazione del danno non patrimoniale richiesto, occorre ricordare come nella stessa sentenza di condanna si faccia riferimento alla particolare portata lesiva delle condotte di moleste e alla durata ed intensità degli atti persecutori, al tipo di minacce, allo stato d'ansia ingenerato nella vittima e nell'accertata accertata alterazione delle sue abitudini. 
In particolare, nella motivazione delle sentenze di I e II grado si legge che “Le condotte sopra descritte, connotate da costanza e ripetizione nel tempo integrano ampiamente, a parere di questo giudicante, gli estremi dei reati ascritti. La condotta degli imputati, costituita da atteggiamenti minatori e compulsivi appare tale da ingenerare nella persona che lo subisce uno stato di grave turbamento emotivo, risolvendosi in una grave limitazione della libertà di movimento e di autodeterminazione”. Le condotte minacciose, ingiuriose e violente perpetrate dai ### nei riguardi dell'attrice sono state provate non solo dalle affermazioni rese in sede dibattimentale dai testimoni ma anche dal contenuto delle registrazioni audio, prodotte dalla stessa ### e trascritte in sede penale dal perito Dott. Curreli. 
E' possibile, pertanto, ritenere che sussistano sufficienti elementi che provano un danno non patrimoniale derivante dai comportamenti gravemente persecutori dei ### che hanno compromesso la vita della ### provocando a sé e alla propria famiglia stati di ansia e di disagio. 
Va, inoltre, evidenziato che a nulla valgono le considerazioni espresse nei propri scritti difensivi dal ### laddove ha ritenuto che all'epoca dell'emissione della sentenza la parte offesa, oggi attrice, non ha saputo dimostrare i danni effettivamente subiti e che in considerazione di ciò la sua richiesta non veniva accolta perché “le prove acquisite non consentono di pervenire alla liquidazione del danno a favore della costituita parte civile”. 
Sul punto va evidenziato che il giudice di primo grado ha condannato gli imputati al risarcimento dei danni arrecati alla parte civile, da liquidarsi in separata sede ###appello sia intervenuta una parziale riforma, limitatamente al reato di cui al capo a), per il quale è stato dichiarato che il fatto non sussiste, con le conseguenti statuizioni civili, la Corte ha, tuttavia, confermato integralmente le restanti parti della sentenza impugnata. 
E' noto che in caso di condanna generica al risarcimento del danno, il danneggiato dal reato che abbia ottenuto sentenza favorevole in sede penale e sia stato rimandato in sede civile per la liquidazione dei danni, deve fornire l'effettiva prova dei pregiudizi subiti, nonché della loro causalità con il reato, restando esonerato esclusivamente dal dover fornire prova circa l'accadimento dell'evento lesivo perché coperto da giudicato. 
Nel caso di specie, l'attrice ha fornito elementi probatori sufficienti e adeguati a dimostrare il danno subito, a nulla rilevando che il figlio ### - domiciliato presso la madre - si sia poi allontanato dal domicilio materno per andare a vivere con il padre, come dedotto da ### Al riguardo, occorre evidenziare che i danni lamentati dalla ### attengono alla sua sfera personale ed emotiva e non possono essere svalutati né messi in dubbio dalla scelta del figlio di convivere con il padre. Ciò, a maggior ragione, se si considera che è del tutto plausibile che il perdurante stato di ansia dell'attrice - determinato dalle condotte del ### e dei suoi familiari - abbia potuto indurla, nella quotidianità, ad assumere comportamenti esasperati, tali da influenzare l'allontanamento del figlio; ovvero che, in ragione della giovane età di quest'ultimo, egli non abbia percepito appieno le molestie e le ingiurie rivolte dal padre alla madre. Pertanto, la scelta del minore non può ritenersi indicativa né della correttezza del comportamento di ### né, tantomeno, dell'insussistenza del pregiudizio subito dall'attrice. 
Va, altresì, ricordato che l'oggetto della domanda riguarda il risarcimento dei danni derivanti da condotte illecite perpetrate ai danni della ### condotte che hanno trovato conferma in sede penale e risultano coerentemente descritte nella dettagliata consulenza medico-legale d'ufficio. Ne deriva che le ricostruzioni formulate dal convenuto in ordine ai rapporti familiari intercorsi con il figlio e alla sua domiciliazione presso l'uno o l'altro genitore non appaiono pertinenti ai fini della decisione. 
Alla luce di tali principi, le accertate responsabilità dei convenuti ### per il reato di reiterate condotte di molestie, minacce e ingiurie ai danni dell'attrice, unitamente alla prova del pregiudizio subito dalla stessa, si ritiene legittima la quantificazione del danno conseguente, che può essere liquidato, per quanto concerne il danno biologico, avvalendosi delle risultanze espresse dal consulente tecnico d'ufficio dott.ssa ### che, nel proprio elaborato, condiviso da questo giudice in quanto completo, logico e adeguatamente motivato, ha evidenziato “che la signora ### sia in atto affetta da ### post traumatico da stress in cui la componente psicopatologica più rilevante è quella dell'ansia-somatizzazione, associata a umore depresso. Tale condizione, applicando i criteri propri della medicina legale (criterio della possibilità scientifica, criterio di esclusione di altre cause, criterio cronologico, criterio topografico, criterio di adeguatezza qualitativa e quantitativa, criterio di continuità fenomenica), appare con evidenza riconducibile in tutto causalmente all'evento così come prospettato in causa. ..Si precisa che non si è verificata una inabilità temporanea assoluta, in quanto non le sono state impedite le attività quotidiane, ma sono documentati solo 12 giorni di inabilità temporanea parziale al 50 %, come da prognosi dei medici del P.S. e del dr ### successivamente si può configurare una ITP del 25%, verosimilmente per gg 60, in quanto lo stato emotivo ha determinato strategie comportamentali di evitamento, con conseguente tendenza all'isolamento e alla riduzione delle relazioni sociali e delle attività di svago e ludiche…” e aggiungendo nelle conclusioni che “Il criterio della continuità fenomenica è soddisfatto come si evince dai diversi certificati e prescrizioni mediche redatti dagli specialisti che l'hanno presa in carico dal momento dell'evento traumatico ad oggi. Non vi sono elementi che depongano per un disturbo, neanche di lieve entità, preesistente ai fatti traumatici accaduti e riportati, quindi, il criterio di esclusione di altre cause è soddisfatto” e ha confermato il nesso eziologico esclusivo tra le condotte perpetrate dai ### e i danni subiti dall'attrice. 
Il ctu - richiamato dal Giudice per determinare l'entità e la quantificazione del danno biologico - chiariva che “la patologia da cui la signora ### è affetta, “### post traumatico da stress, con marcata componente ansioso depressiva”, è valutabile nella misura del 16%, secondo i barèmes in uso comunemente in responsabilità civile”. 
Sulla liquidazione del danno non patrimoniale non può non ricordarsi che, secondo l'insegnamento delle ### della Corte di Cassazione (sentenza n. 26972/08), è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva. 
Tali conclusioni sono state recentemente precisate dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in peius” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamicorelazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Cass. 901/18); e ancora “in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, ai fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (Cass. 23469/18). 
Pertanto, verificato il nesso causale tra il danno subito dall'attrice e le condotte perpetrate dai convenuti è possibile quantificare il danno - secondo i parametri definiti dal consulente applicati alle ### di ### del 2024 - nella complessiva somma pari ad € 45.849,00 (tenuto conto che l'attrice, al momento dei fatti, aveva 38 anni), di cui € 43.434,00 a titolo di danno biologico riconosciuto nella misura del 16%, nonché euro 2.415,00 per l'ITP al 50% per giorni 12 e l'ITP al 25% giorni 60. 
A questa somma si devono aggiungere le spese mediche che il consulente ha ritenuto congrue e documentate nel seguente modo “### neurologiche (€164,60), ### clinica psichiatrica (€22,30), ### psichiatriche con certificazione (€72,50), ### (€11,80), ### medico-legali (€810,86), ### cardiologica, ecg, ecocardio-gramma (€150,00), per un totale di € 1.232,06”. 
Per quanto concerne la richiesta di parte attrice relativa alla personalizzazione del danno non patrimoniale patito da ### come sofferenza morale e pregiudizio non patrimoniale lesivo di diritti inviolabili della persona diversi dalla salute, va precisato che l'attrice non ha provato ulteriori sofferenze o patimenti che trascendono dalla sofferenza transeunte già prevista nella determinazione del danno biologico, così come dettagliatamente esaminata dal consulente medico legale. 
Relativamente al danno patrimoniale lamentato dalla ### a seguito dell'impossibilità di godere della casa coniugale - immobile di comproprietà tra la stessa e ### - si rendono necessarie alcune precisazioni. 
In primo luogo, dalla sentenza n. 2416/2018 del Tribunale di ### emessa in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti, emerge una motivazione non generica, ma puntuale circa il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata da ### Il Tribunale, richiamando l'art. 337-sexies “considera prioritario ai fini del godimento del bene casa familiare l'interesse dei figli, a non interrompere, a causa della separazione dei genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass., n. 14348/2012) e la relativa pronuncia, in quanto finalizzata alla tutela dell'interesse della prole, di rilevanza pubblicistica, non richiede neppure una specifica domanda di parte (Cass. civ. 11.04.2000 n. 4558). E' evidente, allora, che la casa coniugale non può essere assegnata né al LA ### in quanto il figlio minore vive prevalentemente con la madre, né alla ### in quanto quest'ultima se ne è allontanata da tempo, come già sottolineato nella sentenza di separazione, sicché non è più configurabile, con riferimento a detto immobile, una esigenza del figlio a conservare il suo habitat domestico” ritenendo, altresì, che il ### “abbia mantenuto il godimento della casa coniugale, pur essendo l'immobile in comproprietà con la moglie, così traendo un evidente vantaggio economico”( vd. All. 12 dell'atto di citazione)”. 
Dalla stessa sentenza n. 2416/2018 si desume, inoltre, che, a seguito della richiesta di modifica di assegnazione della casa avanzata da ### risulta implicitamente confermato che in sede di separazione fosse già stata attribuita alla ### la casa coniugale. 
Orbene, dagli atti e dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio dall'attrice, emerge che l'occupazione dell'immobile da parte del convenuto costituisce una situazione di fatto risalente al 2011, allorché la ### fu costretta, seppur temporaneamente, ad abbandonare la casa familiare. Tale situazione ha poi trovato conferma nella sentenza di separazione giudiziale del 13/10/2015 e nella successiva sentenza di divorzio 1012/2018, nella parte in cui si ribadisce l'assegnazione dell'abitazione alla ### Alla luce di ciò deve ritenersi che l'attrice abbia quantomeno tollerato l'uso esclusivo dell'immobile da parte del convenuto, non opponendosi tempestivamente a tale situazione. 
Infatti, già con l'instaurazione del giudizio di separazione e con la relativa pronuncia, ella disponeva del titolo possessorio necessario per agire giudizialmente per recuperare il godimento dell'immobile e tutelare i propri diritti patrimoniali. 
Sul punto, giova richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “in tema di comproprietà di immobile adibito ad uso abitativo, in caso di godimento esclusivo di un singolo comproprietario, con ostacolo al godimento degli altri , questi ultimi hanno il diritto ad ottenere il risarcimento del danno solo per il periodo in cui non hanno potuto fruire dell'immobile ed hanno manifestato la loro volontà contraria all'uso esclusivo, non potendosi produrre alcun pregiudizio in danno di coloro che invece mostravano acquiescenza per tale situazione (#### 8/6/1998 n. 10592)”. 
Applicando tale principio al caso in esame, deve considerarsi che, pur essendo stata assegnata alla ### la casa coniugale e pur essendo stata turbata nel relativo godimento, la stessa ha manifestato la propria contrarietà all'uso esclusivo da parte del comproprietario soltanto con l'atto introduttivo del presente giudizio, depositato in data ###. 
Infine, benché ### sia stato condannato con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 392 c.p. per avere arbitrariamente cambiato la serratura dell'immobile, impedendo l'accesso all'ex coniuge, dagli atti non emerge la prova di un'attivazione possessoria da parte della ### volta a dare esecuzione alle statuizioni contenute nelle sentenze di separazione e di divorzio. 
Tale mancanza preclude il riconoscimento del risarcimento dei danni richiesti. 
Le somme riconosciute a titolo di danno non patrimoniale e spese sanitarie, costituendo debiti di valore, vanno, poi, maggiorati del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal creditore per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, in assenza di prova sul danno derivante dalla mancata disponibilità somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle ### della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1712 del 17 febbraio 1995), applicando un saggio equivalente agli interessi legali ad una base di calcolo, costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca dell'inizio degli atti persecutori (4/12/2011), rivalutato anno per anno secondo gli indici ### con esclusione degli interessi sugli interessi. 
Pertanto, sull'importo di € 36.679,20 (somma già devalutata) vanno applicati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata per la complessiva somma di € 53.614,23. 
Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza sull'importo liquidato (per sorte capitale ed interessi) sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito. 
Per tutto quanto sopra esposto, ritenuta raggiunta la prova del danno non patrimoniale e ritenuta equa la misura del risarcimento come sopra liquidata, anche in relazione all'intensità dell'elemento soggettivo delle condotte ingiuriose e dei maltrattamenti subiti, #### e ### in proprio e n.q. di eredi di ### e ### in proprio e quale erede di ### vanno condannati in solido a pagare, a ### la somma di euro € 53.614,23 oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo. 
I convenuti vanno, altresì, condannati al richiesto rimborso delle spese mediche sostenute da ### pari ad € 1.232,06, così come ritenute congrue nella consulenza del ctu medico legale. 
Ogni altra questione si ritiene assorbita. 
Il rigetto della domanda del risarcimento del danno patrimoniale, proposta dall' attrice, giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. 
In base alla soccombenza parziale, la restante metà delle spese processuali va posta a carico solidale dei convenuti e in favore dell'attrice. 
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.001,00 a 260.000,00, applicando i parametri minimi stante la semplicità della controversia), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 3.919,00 oltre spese generali, IVA e ### importo così determinato: € 1.276,00 per la fase studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase trattazione, € 2.127,00 per la fase decisoria, euro 759,00 per CTU ed euro 27,00 per bollo per un totale di € 7.838,00, importo da dimezzare per la compensazione parziale. 
In ragione dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta da ### le spese di ctu medico-legale si pongono definitivamente per intero e in solido a carico dei convenuti.  P. Q. M.  ### definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2279/2020 r.g., vertente tra #### e #### e ### in proprio e quali eredi di ### e ### in proprio e quale erede di ####, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) dichiara ##### e ### in proprio e n.q. di eredi di ### responsabili dei danni non patrimoniali subiti da ### e, per l'effetto, li condanna in solido a pagare a ### la somma di euro 53.614,23 oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo e l'ulteriore somma di euro € 1.232,06, maggiorata degli interessi legali dalla decisione al soddisfo; 2) compensa per metà le spese di lite; 3) condanna in solido ##### e ### in proprio e n. q. di eredi di ### al pagamento, in favore di ### della restante metà delle spese processuali, che liquida in € 3.919,00 oltre spese generali, iva e cpa 4) pone definitivamente le spese di CTU per intero a carico solidale di ### di ### di ### e di ### in proprio e n. q. di eredi di ### Così deciso in ### il ### Il Giudice Dott.ssa ### collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa ### funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo ### 

causa n. 2279/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Militello Maria

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Tribunale di Cuneo, Sentenza n. 169/2020 del 26-02-2020

... stessa, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni in favore della mutuataria nella misura del maggiore onere economico fatto gravare sulla società odierna attrice in virtù del meccanismo di occultazione dei costi operato dalla ### in seno al piano di ammortamento ed agli altri allegati del contratto in contrasto ed in difformità rispetto alle pattuizioni di cui alla parte letterale del contratto in esame, e con esclusione di qualsivoglia capitalizzazione, da calcolarsi tramite la consulenza tecnica, ovvero nella somma maggiore o minore che l'### riterrà equa, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali, e tra questi il danno esistenziale, da determinarsi secondo l'equo apprezzamento del Tribunale. 10d) Ritenere e dichiarare nullo ogni addebito delle rate dei mutui per cui è causa sul conto corrente intrattenuto tra le parti. Per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione per indebito oggettivo ex art.2033 c.c., in favore della società attrice di tutte le somme addebitate per interessi ed interessi composti sul conto corrente inter partes per effetto dell'illegittimo addebito delle rate dei mutui. 11) Ritenere e dichiarare, pertanto, in (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 864/2015 promossa da: ### C.F. ###, ### C.F. ###, ### C.F. ###, tutti con l'Avv. #### contro ### S.P.A. , C.F. ###, con l'Avv. ####: opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria ### Per parte attrice opponente : ###udienza del 10.09.2019 e in ogni caso: ###'ON.LE TRIBUNALE Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa; ### - ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso in assenza di idonea prova scritta ex art.633/1 n.1 ,634 c.p.c e 50 D.l.vo n.385/93; per l'effetto revocare e dichiarare inefficace il medesimo decreto ingiuntivo, adottando ogni opportuna e consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese; - Ancora preliminarmente, con provvedimento inaudita altera parte o, in subordine, nel contraddittorio tra le parti, disporre, in tutto o, quanto meno, in parte la revoca o in subordine la sospensione ex art.649 c.p.c., dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1/2015 ricorrendo gravi motivi, ### Nella denegata ipotesi di mancato adempimento alla richiesta stragiudiziale, si chiede sin d'ora disporsi ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. da rivolgersi alla banca convenuta, volto al deposito agli atti del giudizio di: 1)per il conto ordinario n. 1500997: copia contrato apertura e copia degli estratti conto dalla data di accensione al 30.01.2015;2) copia del contratto di mutuo ipotecario nonché di tutte le contabilli di pagamentodelle rate di mutuo del 25.03.2003; 3) dei contratti e convenzioni successive A) si chiede C.T.U. contabile al fine di analizzare il conto oggetto di causa, di rielaborarlo secondo diritto al fine di addivenire alla determinazione del relativo corretto saldo, attraverso le seguenti operazioni contabili: 1) determinazione del TEG medio applicato ai conti correnti in esame ai sensi della L.108/1996: “…omissis…Per la determinazione del tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”, considerando, ai fini del calcolo del ### la commissione di massimo scoperto; e contestuale determinazione del TEG medio trimestrale applicato ai suddetti conti; 2) a seguito del risultato ottenuto, ricalcolo del saldo conto applicando le seguenti condizioni: a) se il TEG supera la soglia usura applicazione degli interessi attivi secondo gli artt. 116 e 117 del TUB e gli interessi passivi ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 “…omissis…se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; b) se il TEG non supera la soglia usura, applicazione degli interessi attivi secondo gli artt. 116 e 117 del TUB e gli interessi passivi al tasso legale; c) riconduzione a “zero” del saldo iniziale, eventualmente addebitato sui conti in esame, se non esiste documentazione esibita dalla banca convenuta che comprovi la formazione del saldo iniziale; d) nessuna capitalizzazione degli interessi passivi, onde evitare l'anatocismo; ; capitalizzazione annuale degli interessi creditori sino al 30.06.2000 e trimestrale dopo il ###; e) decorrenza degli interessi per data di operazione con esclusione degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data di rispettiva valuta; f) esclusione dai calcoli della ### di ### e di ogni altra commissione applicata a far data dal 2009; g) esclusione dai calcoli di ogni spesa od operazione od onere non esplicitamente concordata ed accettata per iscritto dal correntista; h) esclusione dai calcoli di ogni addebito non direttamente collegato a ciascun conto, quali commissioni relative a rapporto di sconto, effetti, anticipi di fatture e/o altri documenti, ogni eventuale altro costo, comunque, non di stretta pertinenza con i conti in esame; nell'ipotesi di ritenuta legittimità dell'addebito delle predette competenze sul c/c ordinario, si insiste affinché anche gli oneri, gli interessi e le competenze di cui trattasi, afferenti ad altri rapporti, vengano sottoposti alla capitalizzazione semplice al pari delle competenze relative al c/c ordinario, stante la illegittimità dell'applicazione anatocistica con cadenza trimestrale, operata dalla banca convenuta, per le motivazioni in atti rassegnate. 
B) Ove si ritenga la nullità per difetto di causa dei contratti di mutuo oggetto di causa, si chiede disporsi CTU contabile al fine di determinare le somme tutte pagate in dipendenza dei mutui in esame, a titolo di capitale ed interessi, oltre agli interessi creditori in favore della istante da ogni singola maturazione al soddisfo; in subordine, si chiede accertarsi l'esatto dare - avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione. 
C) Ove non si ritenga la nullità dei mutui oggetto di causa, si chiede disporsi CTU contabile al fine di: 1-determinare il tasso effettivamente applicato al contratto di finanziamento oggetto di causa, verificando se il ### convenuto ed applicato dalla banca superi o meno il tasso soglia usura previsto dai decreti ministeriali per la tipologia di finanziamenti in esame; 2 - accertare se il tasso effettivo corrisponde a quello indicato nei contratti di mutuo; 3 - calcolare la rata dovuta applicando il tasso indicato nel contratto (il tasso effettivo deve coincidere con quello indicato nel contratto) tenendo conto delle date di erogazione e dei rimborsi; se la rata così calcolata risulta inferiore a quella prospettata nel piano di ammortamento, calcolare il maggiore costo complessivo del finanziamento; 4 - se il tasso indicato nel contratto non corrisponde a quello effettivo applicato: I. sviluppare un nuovo piano di ammortamento utilizzando il tasso legale vigente alla sottoscrizione del contratto; II.  adeguare il tasso per il calcolo degli interessi ai saggi legali vigenti nei successivi periodi; ### (seguendo i criteri di cui ai punti I. e II.) calcolare le somme indebitamente corrisposte dalla mutuataria, tenuto conto dei versamenti pro - tempore effettuati”; 5 - escludere l'applicazione di qualsivoglia tasso di interesse nell'ipotesi di superamento del tasso soglia usura in applicazione dell'art.1815 c.c. e art. 4 L.108/1996, determinando le somme indebitamente pagate dall'attrice e dovute all'### bancario in relazione alla sola restituzione del capitale mutuato, tenuto conto dei versamenti pro - tempore effettuati, od accertando l'eventuale credito dell'odierna attrice. 
Si chiede, inoltre, che il medesimo C.T.U. determini, ove esistente, il residuo debito dell'attrice in relazione al mutuo per cui è causa ed operi, nell'ipotesi de qua, la redazione ed il ricalcolo di un nuovo piano di rimborso delle rate, tenendo conto dei versamenti ad oggi effettuati.  ### e ### 1) Accertare la mancata pattuizione tra le parti degli interessi nella misura ultralegale e per effetto accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida e inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, ogni applicazione operata dalla ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore sul conto corrente n.1150097 di ### di interessi a debito a tassi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, della variazione unilaterale dei tassi di interesse, delle commissioni massimo scoperto (c.m.s.), delle commissioni variamente denominate applicate a decorrere dal 2009, della capitalizzazione trimestrale della c.m.s., di ogni altra commissione e spesa addebitate sul conto corrente, delle valute dei cc.dd. "giorni banca" (antergazione degli addebiti o postergazione degli accrediti) e dei conseguenti addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dei rapporti oggetto di causa sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, e della capitalizzazione trimestrale di tutti gli addebiti sul conto.  2) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, il sistema di contabilizzazione del conto n.1150097 operato dalla ### di ### di ### secondo il metodo cd. "in linea banca", con indiscriminata sommatoria nella parte passiva di tutti i prelevamenti unitamente agli addebiti degli interessi, delle spese e delle commissioni, ivi comprese le c.m.s.  3) Accertare e dichiarare l'invalidità anche a titolo di nullità parziale del contratto di c/c oggetto di causa particolarmente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, della c.m.s., delle commissioni variamente denominate applicate a decorrere dal 2009, e degli altri oneri e competenze, allo ius variandi in peius ai danni del correntista, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto e delle commissioni variamente denominate applicate a far data dal 2009, all'applicazione degli interessi per cd. giorni valuta, dei costi e delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e non validamente pattuite.  4) Conseguentemente e concorrentemente a quanto forma oggetto delle conclusioni nn.1, 2 e 3 che precedono e per i motivi ampiamente esposti in atti, accertare, riconoscere e dichiarare la violazione da parte della ### di ### di ### in persona del legale rappresentante protempore dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt.1337, 1338, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti di ### nonché degli artt.1283, 1284, 1815 c.c., la violazione del disposto del D.Lgs.385/1993 (T.U. Bancario), della legge 154/1992 (### sulla trasparenza bancaria), della legge 108/1996 (###; 5) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, ogni addebito operato dalla ### di ### di ### , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sul conto corrente n.1150097, in forza delle applicazioni bancarie per le quali si è chiesta la declaratoria di nullità e, comunque, di arbitrarietà, inammissibilità, invalidità e inefficacia nelle conclusioni nn.1, 2, 3, e 4 che precedono; 6) Conseguentemente, accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, invalido e inefficace ogni saldo operato dalla ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore sul conto n. 1150097, nonché il saldo finale espresso dalla ### medesima relativamente al conto in esame.  7) Accertare e dichiarare il T.E.G. (###) convenuto e/o applicato dalla ### di ### di ### sul conto n.1150097 nel corso del relativo rapporto bancario, utilizzando, per i motivi in atti, quale parametro per la verifica il Teg previsto per le anticipazioni commerciali; in via alternativa e/o concorrente e/o in subordine, utilizzare il TEG previsto per le aperture di credito per ciò che concerne il conto 1150097 e le operazioni afferenti all'apertura di credito, con separata verifica del rispetto delle previsioni antiusura con riferimento alle operazioni di anticipazione commerciale regolate sul medesimo c/c n.1150097 alla stregua del TEG soglia usura; accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraria di tale T.E.G., ai sensi e secondo i parametri di cui alla ### n.108/96; dichiarare, infine, non dovuto da ###, né da ### e ### alla ### di ### di ### alcun interesse a debito in caso di accertata applicazione sul conto in contestazione di interessi usurari ex ### n.108/96 e norme dipendenti; 8) Per l'effetto, dichiarata la nullità o invalidità anche parziale del contratto di conto corrente inter partes, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col presente atto, previa corretta rielaborazione dei dati del conto n.1150097, accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati; dichiarare l'effettivo saldo del conto corrente ordinario n.1150097 e dichiararlo a credito di ### ed a carico della ### di ### di ### in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per la somma di € 3.561,21, o per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito della risultanze della C.T.U., previa individuazione del TEG applicabile, anziché il saldo debitore risultante dalla contabilità dell'### 9) Previa, ove necessaria, la dichiarazione chiusura del rapporto 1150097 , condannare, per l'effetto, la ### di ### di ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore di ### della somma di €3.561,21 o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche a seguito della disponenda C.T.U. e ciò a titolo di pagamento del saldo effettivo del rapporto oggetto di causa; ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art.2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta come accertata, riconosciuta e dichiarata secondo la conclusione n.4 che precede e, comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi creditori al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 1-9-1993 n.385, ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo; 10) accertare e dichiarare, in accoglimento delle domande ed argomentazioni tutte di cui alla parte motiva, la nullità del contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003 per difetto di causa ex artt.1322 nonché ex 1418, c.2° c.c. e/o per violazione di norme imperative, e per le altre motivazioni evidenziate in parte motiva, e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dal ### a titolo di sorte, a titolo di interessi ed oneri vari nonché condannare la banca convenuta alla restituzione in favore del mutuatario di tutte le somme pagate in dipendenza dei mutui in esame, a titolo di capitale ed interessi, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante da ogni singola maturazione al soddisfo; in subordine, si chiede accertarsi l'obbligo dell'attrice di corrispondere il solo capitale mutuato, con esclusione di qualsivoglia interesse, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U. contabile e con conseguente condanna della ### a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione ai rapporti di mutuo in esame ed accertamento dei reciproci rapporti dare-avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, con applicazione dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione.  10a) previo accertamento della scopertura media in linea capitale e del ### annuale convenuto ed applicato al contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003, e previa, in ogni caso, la declaratoria di nullità dell'applicazione anatocistica operata dalla banca convenuta in assenza di qualsivoglia pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., ritenere e dichiarare la non debenza di qualsivoglia interesse ex artt.644 c.p. e 1815 c.c. nell'ipotesi nella quale dovesse essere accertato il superamento della soglia usura prevista in relazione alla particolare tipologia di finanziamenti di cui trattasi, nel quale ultimo caso si chiede dichiararsi l'obbligo della società mutuataria di corrispondere il solo capitale mutuato e ciò ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 L. 108/1996 e 1815 c.c., o, in subordine al tasso legale senza capitalizzazione, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U.  contabile e con conseguente condanna della ### a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione a ciascuno degli indicati rapporti di finanziamento, oltre agli interessi creditori in favore della istante.  10b) In gradato subordine rispetto alle conclusioni 10 e 10a) ritenere e dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per violazione del disposto di cui all'art.1284 c.c. e per le altre motivazioni meglio esposte in parte motiva, la regolamentazione degli interessi ultralegali contenuta nel contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003, e in ogni atto connesso, ivi compresi l'atto di erogazione e il piano di ammortamento; in subordine, dichiarare la detta nullità almeno nella parte risultante dal piano di ammortamento in eccedenza rispetto al tasso convenuto nel contratto; Ritenere e dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per i motivi esposti in narrativa, ogni pattuizione e/o applicazione di interessi composti ai rapporti di mutuo per cui è causa; per l'effetto, escludere dal rapporto medesimo ogni effetto anatocistico; Accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento; dichiarare, ex artt. 1284, 1283, 1346 e 1419 c.c. ed in accoglimento dei motivi tutti esposti in parte narrativa, la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse e della applicazione anatocistica operata dalla banca opposta in assenza di qualsivoglia valida pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., ed in accoglimento delle domande ed argomentazioni tutte di cui alla parte motiva, la nullità parziale del contratto di mutuo n77232 del 25/03/2003 particolarmente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi per indeterminatezza del tasso pattuito ex artt.1346 e 1418 c.c., per come meglio rassegnato in parte narrativa; accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento; dichiarare, ex artt. 1284, 1283 e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore con la eliminazione dell'anatocismo; accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sui suddetti rapporti di mutuo e con conseguente condanna della convenuta a restituire le somme indebitamente ed illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione ai rapporti di mutuo oggetto di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante.  10c) In via alternativa, concorrente e/o subordinata rispetto alla conclusione 10b) che precede, acclarare, con riferimento al contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003 a violazione da parte della convenuta dei principi di buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti e, quindi, l'inadempimento della stessa, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni in favore della mutuataria nella misura del maggiore onere economico fatto gravare sulla società odierna attrice in virtù del meccanismo di occultazione dei costi operato dalla ### in seno al piano di ammortamento ed agli altri allegati del contratto in contrasto ed in difformità rispetto alle pattuizioni di cui alla parte letterale del contratto in esame, e con esclusione di qualsivoglia capitalizzazione, da calcolarsi tramite la consulenza tecnica, ovvero nella somma maggiore o minore che l'### riterrà equa, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali, e tra questi il danno esistenziale, da determinarsi secondo l'equo apprezzamento del Tribunale.  10d) Ritenere e dichiarare nullo ogni addebito delle rate dei mutui per cui è causa sul conto corrente intrattenuto tra le parti. Per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione per indebito oggettivo ex art.2033 c.c., in favore della società attrice di tutte le somme addebitate per interessi ed interessi composti sul conto corrente inter partes per effetto dell'illegittimo addebito delle rate dei mutui.  11) Ritenere e dichiarare, pertanto, in accoglimento delle argomentazioni svolte con il presente atto, che la ### di ### di ### non ha diritto a pronunciare la decadenza dal beneficio del termine in relazione ai rapporti di mutuo per cui è causa, dichiarando la illegittimità, invalidità ed inefficacia della eventuale pronunciata decadenza con conseguente diritto dell'odierna attrice ad essere riammessa nel beneficio del termine in relazione ai mutui oggetto di causa anche per ciò che concerne il capitale, le rate e gli interessi maturati nel corso del giudizio, condannando la ### a riammettere gli attori nel beneficio del termine, ed adottando, altresì, ogni necessaria e conseguente determinazione anche in ordine alla condanna della ### a predisporre un nuovo piano di ammortamento alle medesime condizioni di cui al contratto inter partes o alle diverse condizioni che dovessero ritenersi all'esito del presente giudizio ed in conseguenza dell'accoglimento delle domande formulate con il presente atto. 
Ritenere e dichiarare che la ### di ### di ### non ha il diritto di ritenere la parte mutuataria decaduta dal beneficio del termine in forza del relativo titolo (mutuo ipotecario e atti connessi), se non sia previamente ridefinito il piano di rimborso con i ricalcoli richiesti con il presente atto.  12) Accogliere, quindi, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2015 del Tribunale di Cuneo proposta dalla signora ### e ### ed ### e dichiarare inammissibile, nullo, comunque infondato in fatto e in diritto il decreto ingiuntivo opposto in toto, o, in subordine, ridurre lo stesso nei limiti che risulteranno di giustizia in conformità agli esiti del presente giudizio.  13) Dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale, ed in specie della fideiussione prestata dai signor ### ed ### o, in subordine, ritenere il fideiussore obbligato nei limiti dell'eventuale debito che risulterà di diritto.  14) Condannare, altresì ed in ogni caso, la ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro - tempore, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura esistenziale, subito da ### e dai ###ri ### e ### nella misura che verrà provata in corso di causa e/o che l'### riterrà equo liquidare ex art.1226 c.c.; 15) Condannare la ### di ### di ### , in persona del legale rappresentante pro - tempore, a rettificare le segnalazioni operate in CR in conformità agli esiti del presente giudizio; 16) Condannare la ### di ### di ### , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio, comprese I.VA., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, ivi comprese, altresì, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte elaborata dal Dott. ### Per parte convenuta opposta: all'udienza del 10.9.2019 e in ogni caso: “contrariis reiectis, in via principale ### l'opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto; Nel merito, in via subordinata ### tenuti e condannarsi gli opponenti a corrispondere alla ### di ### di ### s.p.a., in relazione alle aperture di credito, agli scoperti di conto corrente e al mutuo fondiario ipotecario: - per il conto corrente n. 1500997 la somma di € 9.481,06 o altra e veriore somma ritenuta di giustizia oltre interessi nella misura annua del 18,50 % o in diversa ritenuta di giustizia a far data dal 18.12.2014; - per il mutuo fondiario stipulato fra le parti in data ### a rogito ### (repertorio 77232, raccolta 8677) la somma di € 194.465,44 o altra e veriore somma ritenuta dovuta oltre interessi nella misura annua del 3,906 % o in diversa che si riterrà di giustizia a far data dal 18.12.2014. 
Respingersi ogni altra ed ulteriore domanda formulata dagli opponenti nel presente giudizio. 
In ogni caso con il favore di diritti, spese ed onorari” ### E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 29.12.2014 la ### ha adito in via monitoria l'intestato Tribunale allegando che: - la ricorrente era creditrice nei confronti di ### nata a ### il ### (C.F. ###) della somma di € 9.481,06 oltre interessi dal 18.12.14 nella misura del 18,50% annuo a fronte discoperto di conto corrente n. 1500997 intestato alla stessa (doc. n. 1: estratto conto a sensi art. 50 D. Lgs n. 385/93; doc. n. 2: contratto di apertura di conto corrente in data ###); - l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'anzidetto rapporto era stato garantito mediante rilascio di fideiussione in data ### sino alla concorrenza della somma di € 300.000,00 da ### nata a ### il ### (C.F.  ###) e ### nato a ### il ###, (C.F. ###) (doc. n. 3: fideiussione); - con raccomandate RR in data ### la ricorrente aveva dato comunicazione alla debitrice e ai fideiussori della risoluzione dei rapporti, richiedendo il pagamento delle somme dovute, ma senza esito (doc. n. 4 e 5: raccomandate); - la ricorrente aveva fondate ragioni di ritenere la sussistenza del pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, tale da giustificare la richiesta della concessione dell'immediata esecutorietà dell'emanando decreto. 
Con decreto provvisoriamente esecutivo n. 1/2015 del 7 gennaio 2015 il Tribunale di Cuneo ha ingiunto ai signori ##### il pagamento immediato della somma di € 9481,06, oltre interessi e spese. 
Avverso detto decreto hanno spiegato opposizione i signori ##### ed ### chiedendo che il Tribunale volesse, in via preliminare, ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso in assenza di idonea prova scritta ex art.633/1 n.1 ,634 c.p.c e 50 D.l.vo n.385/93; per l'effetto revocare e dichiarare inefficace il medesimo decreto ingiuntivo, adottando ogni opportuna e consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese. 
Ancora preliminarmente, hanno chiesto voler disporre, con provvedimento inaudita altera parte o, in subordine, nel contraddittorio tra le parti, disporre, in tutto o, quanto meno, in parte la revoca o in subordine la sospensione ex art.649 c.p.c., dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1/2015 ricorrendo gravi motivi, In via istruttoria, in ipotesi di mancato adempimento alla richiesta stragiudiziale, hanno chiesto disporsi ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. da rivolgersi alla banca convenuta, volto al deposito agli atti del giudizio di: 1)per il conto ordinario n. 1500997: copia contrato apertura e copia degli estratti conto dalla data di accensione al 30.01.2015;2) copia del contratto di mutuo ipotecario nonché di tutte le contabilli di pagamentodelle rate di mutuo del 25.03.2003; 3) dei contratti e convenzioni successive ### chiesto volersi disporre C.T.U. contabile al fine di analizzare il conto oggetto di causa, di rielaborarlo secondo diritto al fine di addivenire alla determinazione del relativo corretto saldo, attraverso le seguenti operazioni contabili: 1) determinazione del TEG medio applicato ai conti correnti in esame ai sensi della L.108/1996: “…omissis…Per la determinazione del tasso di interesse usu-raio si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quel-le per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”, considerando, ai fini del calcolo del ### la commissione di massimo scoperto; e contestuale determinazione del TEG medio trimestrale applicato ai suddetti conti; 2) a seguito del risultato ottenuto, ricalcolo del saldo conto applicando le seguenti condizioni: a) se il TEG supera la soglia usura applicazione degli interessi attivi secondo gli artt. 116 e 117 del TUB e gli interessi passivi ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 c.c. “…omissis…se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; b) se il TEG non supera la soglia usura, applicazione degli interessi attivi secondo gli artt. 116 e 117 del TUB e gli interessi passivi al tasso legale; c) riconduzione a “zero” del saldo iniziale, eventualmente addebitato sui conti in esame, se non esiste documentazione esibita dalla banca convenuta che comprovi la formazione del saldo iniziale; d) nessuna capita-lizzazione degli interessi passivi, onde evitare l'anatocismo; ; capitalizzazione annuale degli inte-ressi creditori sino al 30.06.2000 e trimestrale dopo il ###; e) decorrenza degli interessi per data di operazione con esclusione degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole ope-razioni e la data di rispettiva valuta; f) esclusione dai calcoli della ### di ### e di ogni altra commissione applicata a far data dal 2009; g) esclusione dai calcoli di ogni spesa od operazione od onere non esplicitamente concordata ed accettata per iscritto dal correntista; h) esclusione dai calcoli di ogni addebito non direttamente collegato a ciascun conto, quali commissioni relative a rapporto di sconto, effetti, anticipi di fatture e/o altri documenti, ogni eventuale altro costo, comunque, non di stretta pertinenza con i conti in esame; nell'ipotesi di ritenuta legittimità dell'addebito delle predette competenze sul c/c ordinario, si insiste affinché anche gli oneri, gli interessi e le competenze di cui trattasi, afferenti ad altri rapporti, vengano sottoposti alla capitalizzazione semplice al pari delle competenze relative al c/c ordinario, stante la illegittimità dell'applicazione anatocistica con cadenza trimestrale, operata dalla banca convenuta, per le motivazioni in atti rassegnate. 
Ove si fosse ritenutala nullità per difetto di causa dei contratti di mutuo oggetto di causa, hanno chiesto disporsi CTU contabile al fine di determinare le somme tutte pagate in dipendenza dei mutui in esame, a titolo di capitale ed interessi, oltre agli interessi creditori in favore della istante da ogni singola maturazione al soddisfo; in subordine, si chiede accertarsi l'esatto dare - avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione. 
Ove non si fosse riteuta la nullità dei mutui oggetto di causa, hanno chiesto disporsi CTU contabile al fine di: 1-determinare il tasso effettivamente applicato al contratto di finanziamento oggetto di causa, verificando se il ### convenuto ed applicato dalla banca superi o meno il tasso soglia usura previsto dai decreti ministeriali per la tipologia di finanziamenti in esame; 2 - accertare se il tasso effettivo corrisponde a quello indicato nei contratti di mutuo; 3 - calcolare la rata dovuta applicando il tasso indicato nel contratto (il tasso effettivo deve coincidere con quello indicato nel contratto) tenendo conto delle date di erogazione e dei rimborsi; se la rata così calcolata risulta inferiore a quella prospettata nel piano di ammortamento, calcolare il maggiore costo complessivo del finanziamento; 4 - se il tasso indicato nel contratto non corrisponde a quello effettivo applicato: I. sviluppare un nuovo piano di ammortamento utilizzando il tasso legale vigente alla sottoscrizione del contratto; II. adeguare il tasso per il calcolo degli interessi ai saggi legali vigenti nei successivi periodi; ### (seguendo i criteri di cui ai punti I. e II.) calcolare le somme indebitamente corrisposte dalla mutuataria, tenuto conto dei versamenti pro - tempore effettuati”; 5 - escludere l'applicazione di qualsivoglia tasso di interesse nell'ipotesi di superamento del tasso soglia usura in applicazione dell'art.1815 c.c. e art. 4 L.108/1996, determinando le somme indebitamente pagate dall'attrice e dovute all'### bancario in relazione alla sola restituzione del capitale mutuato, tenuto conto dei versamenti pro - tempore effettuati, od accertando l'eventuale credito dell'odierna attrice.  ### inoltre chiesto che il medesimo C.T.U. determinasse, ove esistente, il residuo debito dell'attrice in relazione al mutuo per cui era causa ed operasse, nell'ipotesi de qua, la redazione ed il ricalcolo di un nuovo piano di rimborso delle rate, tenendo conto dei versamenti ad oggi effettuati. 
Nel merito e, per quanto occorreva, in via riconvenzionale, hanno chiesto che il Tribunale volesse accertare la mancata pattuizione tra le parti degli interessi nella misura ultralegale e per effetto accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida e inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, ogni applicazione operata dalla ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore sul conto corrente n.1150097 di ### di interessi a debito a tassi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, della variazione unilaterale dei tassi di interesse, delle commissioni massimo scoperto (c.m.s.), delle commissioni variamente denominate applicate a decorrere dal 2009, della capitalizzazione trimestrale della c.m.s., di ogni altra commissione e spesa addebitate sul conto corrente, delle valute dei cc.dd. "giorni banca" (antergazione degli addebiti o postergazione degli accrediti) e dei conseguenti addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dei rapporti oggetto di causa sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, e della capitalizzazione trimestrale di tutti gli addebiti sul conto.  ### chiesto voler accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, il sistema di contabilizzazione del conto n.1150097 operato dalla ### di ### di ### secondo il metodo cd. "in linea banca", con indiscriminata sommatoria nella parte passiva di tutti i prelevamenti unitamente agli addebiti degli interessi, delle spese e delle commissioni, ivi comprese le c.m.s.  ### chiesto voler accertare e dichiarare l'invalidità anche a titolo di nullità parziale del contratto di c/c oggetto di causa particolarmente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, della c.m.s., delle commissioni variamente denominate applicate a decorrere dal 2009, e degli altri oneri e competenze, allo ius variandi in peius ai danni del correntista, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto e delle commissioni variamente denominate applicate a far data dal 2009, all'applicazione degli interessi per cd. giorni valuta, dei costi e delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e non validamente pattuite. 
Conseguentemente e concorrentemente a quanto formava oggetto delle conclusioni predette e per i motivi ampiamente esposti in atti, hanno chiesto voler accertare, riconoscere e dichiarare la violazione da parte della ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt.1337, 1338, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti di ### nonché degli artt.1283, 1284, 1815 c.c., la violazione del disposto del D.Lgs.385/1993 (T.U. ###, della legge 154/1992 (### sulla trasparenza bancaria), della legge 108/1996 (###; ### chiesto voler accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, ogni addebito operato dalla ### di ### di ### , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sul conto corrente n.1150097, in forza delle applicazioni bancarie per le quali si era chiesta la declaratoria di nullità e, comunque, di arbitrarietà, inammissibilità, invalidità e inefficacia nelle conclusioni predette; Conseguentemente, hanno chiesto voler accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, invalido e inefficace ogni saldo operato dalla ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro-tempore sul conto n. 1150097, nonché il saldo finale espresso dalla ### medesima relativamente al conto in esame.  ### chiesto voler accertare e dichiarare il T.E.G. (### convenuto e/o applicato dalla ### di ### di ### sul conto n.1150097 nel corso del relativo rapporto bancario, utilizzando, per i motivi in atti, quale parametro per la verifica il Teg previsto per le anticipazioni commerciali; in via alternativa e/o concorrente e/o in subordine, hanno chiesto voler utilizzare il TEG previsto per le aperture di credito per ciò che concerne il conto 1150097 e le operazioni afferenti all'apertura di credito, con separata verifica del rispetto delle previsioni antiusura con riferimento alle operazioni di anticipazione commerciale regolate sul medesimo c/c n.1150097 alla stregua del TEG soglia usura; accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraria di tale T.E.G., ai sensi e secondo i parametri di cui alla ### n.108/96; dichiarare, infine, non dovuto da ###, né da ### e ### alla ### di ### di ### alcun interesse a debito in caso di accertata applicazione sul conto in contestazione di interessi usurari ex ### n.108/96 e norme dipendenti; Per l'effetto, dichiarata la nullità o invalidità anche parziale del contratto di conto corrente inter partes, in accoglimento delle domande ed eccezioni svolte col presente atto, previa corretta rielaborazione dei dati del conto n.1150097, hanno chiesto accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile alla stregua dei principi sopra enunciati; dichiarare l'effettivo saldo del conto corrente ordinario n.1150097 e dichiararlo a credito di ### ed a carico della ### di ### di ### in persona del suo legale rappresentante protempore, per la somma di € 3.561,21, o per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche a seguito della risultanze della C.T.U., previa individuazione del TEG applicabile, anziché il saldo debitore risultante dalla contabilità dell'### Previa, ove necessaria, la dichiarazione chiusura del rapporto 1150097 , hanno chiesto voler condannare, per l'effetto, la ### di ### di ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione in favore di ### della somma di €3.561,21 o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche a seguito della disponenda C.T.U. e ciò a titolo di pagamento del saldo effettivo del rapporto oggetto di causa; ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art.2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta come accertata, riconosciuta e dichiarata secondo la conclusione n.4 che precede e, comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi creditori al tasso previsto dall'art.117 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 1-9-1993 n.385, ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo; ### chiesto voler accertare e dichiarare, in accoglimento delle domande ed argomentazioni tutte di cui alla parte motiva, la nullità del contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003 per difetto di causa ex artt.1322 nonché ex 1418, c.2° c.c. e/o per violazione di norme imperative, e per le altre motivazioni evidenziate in parte motiva, e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dal ### a titolo di sorte, a titolo di interessi ed oneri vari nonché condannare la banca convenuta alla restituzione in favore del mutuatario di tutte le somme pagate in dipendenza dei mutui in esame, a titolo di capitale ed interessi, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante da ogni singola maturazione al soddisfo; in subordine, si chiede accertarsi l'obbligo dell'attrice di corrispondere il solo capitale mutuato, con esclusione di qualsivoglia interesse, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U. contabile e con conseguente condanna della ### a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione ai rapporti di mutuo in esame ed accertamento dei reciproci rapporti dare-avere tra le parti con riferimento alla sola restituzione del capitale mutuato e con esclusione di qualsivoglia interesse, o, in subordine, con applicazione dei soli interessi nella misura legale, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione. 
Previo accertamento della scopertura media in linea capitale e del ### annuale convenuto ed applicato al contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003, e previa, in ogni caso, la declaratoria di nullità dell'applicazione anatocistica operata dalla banca convenuta in assenza di qualsivoglia pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., hanno chiesto voler ritenere e dichiarare la non debenza di qualsivoglia interesse ex artt.644 c.p. e 1815 c.c. nell'ipotesi nella quale dovesse essere accertato il superamento della soglia usura prevista in relazione alla particolare tipologia di finanziamenti di cui trattasi, nel quale ultimo caso si chiede dichiararsi l'obbligo della società mutuataria di corrispondere il solo capitale mutuato e ciò ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 L.  108/1996 e 1815 c.c., o, in subordine al tasso legale senza capitalizzazione, accertando e dichiarando, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base al risultato del ricalcolo che potrà essere effettuato tramite la richiedenda C.T.U.  contabile e con conseguente condanna della ### a restituire le eventuali somme indebitamente ed illegittimamente addebitate in relazione a ciascuno degli indicati rapporti di finanziamento, oltre agli interessi creditori in favore della istante. 
In gradato subordine, hanno chiesto voler ritenere e dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per violazione del disposto di cui all'art.1284 c.c. e per le altre motivazioni meglio esposte in parte motiva, la regolamentazione degli interessi ultralegali contenuta nel contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003, e in ogni atto connesso, ivi compresi l'atto di erogazione e il piano di ammortamento; in subordine, dichiarare la detta nullità almeno nella parte risultante dal piano di ammortamento in eccedenza rispetto al tasso convenuto nel contratto; ### chiesto voler ritenere e dichiarare nulla, illegittima ed inefficace, per i motivi esposti in narrativa, ogni pattuizione e/o applicazione di interessi composti ai rapporti di mutuo per cui è causa; per l'effetto, escludere dal rapporto medesimo ogni effetto anatocistico; Accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento; dichiarare, ex artt. 1284, 1283, 1346 e 1419 c.c. ed in accoglimento dei motivi tutti esposti in parte narrativa, la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse e della applicazione anatocistica operata dalla banca opposta in assenza di qualsivoglia valida pattuizione ed in assenza dei presupposti di cui all'art.1283 c.c., ed in accoglimento delle domande ed argomentazioni tutte di cui alla parte motiva, la nullità parziale del contratto di mutuo n77232 del 25/03/2003 particolarmente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi per indeterminatezza del tasso pattuito ex artt.1346 e 1418 c.c., per come meglio rassegnato in parte narrativa; accertare e dichiarare la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento; dichiarare, ex artt.  1284, 1283 e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore con la eliminazione dell'anatocismo; accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti, tenendo conto, a tal fine, dei versamenti ad oggi effettuati ed operando la relativa compensazione, in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sui suddetti rapporti di mutuo e con conseguente condanna della convenuta a restituire le somme indebitamente ed illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione ai rapporti di mutuo oggetto di causa, oltre agli interessi creditori in favore della istante. 
In via alternativa, concorrente e/o subordinata rispetto alla conclusione precedente, hanno chiesto voler acclarare, con riferimento al contratto di mutuo n.77232 del 25/03/2003 a violazione da parte della convenuta dei principi di buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti e, quindi, l'inadempimento della stessa, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni in favore della mutuataria nella misura del maggiore onere economico fatto gravare sulla società odierna attrice in virtù del meccanismo di occultazione dei costi operato dalla ### in seno al piano di ammortamento ed agli altri allegati del contratto in contrasto ed in difformità rispetto alle pattuizioni di cui alla parte letterale del contratto in esame, e con esclusione di qualsivoglia capitalizzazione, da calcolarsi tramite la consulenza tecnica, ovvero nella somma maggiore o minore che l'### riterrà equa, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali, e tra questi il danno esistenziale, da determinarsi secondo l'equo apprezzamento del Tribunale.  ### chiesto voler ritenere e dichiarare nullo ogni addebito delle rate dei mutui per cui era causa sul conto corrente intrattenuto tra le parti. 
Per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione per indebito oggettivo ex art.2033 c.c., in favore della società attrice di tutte le somme addebitate per interessi ed interessi composti sul conto corrente inter partes per effetto dell'illegittimo addebito delle rate dei mutui.  ### chiesto voler ritenere e dichiarare, pertanto, in accoglimento delle argomentazioni svolte con il presente atto, che la ### di ### di ### non ha diritto a pronunciare la decadenza dal beneficio del termine in relazione ai rapporti di mutuo per cui è causa, dichiarando la illegittimità, invalidità ed inefficacia della eventuale pronunciata decadenza con conseguente diritto dell'odierna attrice ad essere riammessa nel beneficio del termine in relazione ai mutui oggetto di causa anche per ciò che concerne il capitale, le rate e gli interessi maturati nel corso del giudizio, condannando la ### a riammettere gli attori nel beneficio del termine, ed adottando, altresì, ogni necessaria e conseguente determinazione anche in ordine alla condanna della ### a predisporre un nuovo piano di ammortamento alle medesime condizioni di cui al contratto inter partes o alle diverse condizioni che dovessero ritenersi all'esito del presente giudizio ed in conseguenza dell'accoglimento delle domande formulate con il presente atto.  ### chiesto voler ritenere e dichiarare che la ### di ### di ### non aveca il diritto di ritenere la parte mutuataria decaduta dal beneficio del termine in forza del relativo titolo (mutuo ipotecario e atti connessi), se non sia previamente ridefinito il piano di rimborso con i ricalcoli richiesti con il presente atto.  ### chiesto voler accogliere, quindi, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2015 del Tribunale di Cuneo proposta dalla signora ### e ### ed ### e dichiarare inammissibile, nullo, comunque infondato in fatto e in diritto il decreto ingiuntivo opposto in toto, o, in subordine, ridurre lo stesso nei limiti che risulteranno di giustizia in conformità agli esiti del presente giudizio.  ### chiesto dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale, ed in specie della fideiussione prestata dai signor ### ed ### o, in subordine, ritenere il fideiussore obbligato nei limiti dell'eventuale debito che risulterà di diritto.  ### chiesto condannare, altresì ed in ogni caso, la ### di ### di ### in persona del legale rappresentante pro - tempore, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura esistenziale, subito da ### e dai ###ri ### e ### nella misura che verrà provata in corso di causa e/o che l'### riterrà equo liquidare ex art.1226 c.c.; ### quindi chiesto voler condannare la ### di ### di ### , in persona del legale rappresentante pro - tempore, a rettificare le segnalazioni operate in CR in conformità agli esiti del presente giudizio nonché al pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio, comprese I.VA., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, ivi comprese, altresì, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte elaborata dal Dott. ### A fondamento della propria opposizione, gli attori hanno allegato che: - In data antecedente il ### l'attrice ### aveva richiesto ed ottenuto dalla agenzia di ### della #### l'apertura di un conto corrente di corrispondenza, assistito da apertura di credito, portante il 11500997, i cui e/c si producono in atti unitamente alla perizia del Dott. ###.  - In relazione al suddetto rapporto, dalla documentazione in possesso del correntista non risultava la valida sottoscrizione di alcun contratto di apertura di conto corrente e/o di apertura di credito, ed in ogni caso, in questa sede, il correntista revocava, in relazione agli stessi, ogni eventuale consenso.  - In data ### tra le odierne parti era stato stipulato un mutuo ### repertorio n.77232 raccolta 8677 #### di originarie €250.000,00 da rimborsare in 219 rate mensili di ammortamento.  - Il mutuo in esame risultava stipulato, com' era dato evincere, peraltro, dal comportamento delle parti successivo alla stipula del contratto ex art.1362 c.c. (ossia accredito sul c/c n. 11500997 e conseguente abbattimento delle poste debitorie del rapporto di c/c), per abbattere l'esposizione debitoria del c/c n. 11500997 e ripianare il debito del cliente nei confronti dell'### come risultante dagli e/c del medesimo istituto.  - Era stato richiesto all'attrice di prestare idonea garanzia di solvibilità che veniva ottenuta dall'###to ### mediante fidejussione prestata dalla signora ### da ### Questi ultimi hanno disposto pagamenti con accredito su conto per far fronte alle passività del conto ed alle richieste di pagamento a loro rivolte dall'### di ### di somme di denaro a titolo di rientro per interessi ultralegali e superiori alla soglia dell'usura definita dalla legge, oltre ad ulteriori applicazioni bancarie illegittime e, quindi, importi effettivamente indebiti alla ### - per quanto di seguito si rappresenta - che hanno condotto il rapporto di conto corrente in esame in una condizione di ingiusta sofferenza, di criticità economica, di ricerca di rientri palesemente ingiusti.  - Nè la sigra.a ### né i ### avevano mai avuto a disposizione i documenti contrattuali né del conto corrente né del mutuo: si chiederà al giudice l'esibizione di questa documentazione al fine di verificarne l'aderenza alla normativa vigente.  - I finanziamenti concessi all'attrice risultano, quindi, assistiti da garanzia prestata dai ###ri ### e ### i quali pertanto, nella loro qualità di garanti, hanno parimenti interesse ex art.100 c.p.c. alla presente azione giudiziale - Si rappresenta che parte attrice non possedeva taluni e/c relativi ai rapporti oggetto di causa, onde aveva provveduto, con raccomandata a.r. che produceva in atti, a richiedere alla banca convenuta: - per il conto ordinario n. 1500997: copia contrato apertura e copia degli estratti conto dalla data di accensione al 30.01.2015 - copia del contratto di mutuo ipotecario nonché di tutte le contabili di pagamento delle rate di mutuo del 25.03.2003; - dei contratti e convenzioni successive - ### che alla richiesta non aveva fatto seguito alcun riscontro della ### nella denegata ipotesi di mancato adempimento alla richiesta stragiudiziale, si chiedeva sin d'ora disporsi ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. da rivolgersi alla banca convenuta, volto al deposito agli atti del giudizio dei documenti dei quali sopra - Gli attori si riservavano, in ogni caso, di adire le più opportune vie giudiziarie per il risarcimento degli eventuali danni che avesse a subire in conseguenza dell'eventuale rifiuto opposto dall'### odierno convenuto alla richiesta di accesso stragiudiziale formulata.  ### quindi eccepito: - la violazione degli obblighi di correttezza e buone fede da parte della ### di ### di ### atteso che la capitalizzazione trimestrale, unita all'incidenza della c.m.s. e delle ulteriori spese, connesse, quali spese trimestrali, spese di chiusura, spese di rinnovo affidamento, spese per operazione, penali varie, spese di tenuta conto, spese per non meglio identificate assicurazioni, rendeva impossibile per il correntista la determinazione del tasso effettivo applicato al conto, e, quindi, in definitiva, non consentiva allo stesso di comprendere il reale costo del denaro, celato dai meccanismi sopra descritti, i quali, sotto altro profilo, consentivano di eludere il tasso soglia usura e di aggirare le conseguenze di carattere civile e penale correlata dalla legge al superamento della suddetta soglia ed in quanto l'istituto bancario convenuto aveva, altresì, violato la normativa di settore in materia di trasparenza bancaria; - l'Illegittima applicazione di tassi di interessi debitori superiori al tasso legale con conseguente nullità ed inefficacia, sotto il profilo della nullità parziale del rapporto bancario n. 9876 relativamente alla applicazione, unilaterale, di tassi di interesse in misura superiore a quella legale, in assenza di qualsivoglia preventiva e valida pattuizione inter partes, del fatto che il tasso de quo era stato nel tempo sottoposto a variazioni, in genere peggiorative, comunicate al cliente unitamente agli estratti conto periodici, senza però che l'utente potesse interloquire sul medesimo tasso, ed ovviamente senza che lo stesso fosse specificamente approvato, e senza un meccanismo di predeterminazione, dell'esercizio dello ius variandi in peius, della nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale, nonché della nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria del 2006 e del successivo mutuo chirografario del 2008 o, in subordine, della nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse per violazione dell'art. 2 L. 10.10.1990, n. 287, tenuto conto che la ### aveva illegittimamente adoperato l'### quale tasso di riferimento per la determinazione del tasso d'interesse bancario.  - ### applicazione del sistema di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori con conseguente nullità e inefficacia, sotto il profilo della applicazione sul conto corrente dell'attore del sistema di capitalizzazione con frequenza trimestrale degli interessi debitori ###, in assenza di qualsivoglia pattuizione in merito ed in aperta violazione della norma di cui all'art.1283 c.c., la quale subordina al requisito della sussistenza di un uso - secondo la Corte di ### normativo, non negoziale - la deroga al regime legale della capitalizzazione dell'interesse, fondato sul presupposto di una convenzione successiva alla scadenza degli interessi e di una maturazione degli interessi, della cui capitalizzazione si tratta, per un periodo di almeno sei mesi - L'###nullità e inefficacia dell´applicazione delle "commissioni di massimo scoperto" (c.m.s.) nonché di altre commissioni e di oneri e spese, in ragione del fatto che, conformemente alle "abitudini" del cartello bancario, la ### convenuta opposta, in assenza di specifica previsione negoziale, aveva gravato il conto dell'odierna attrice delle cc.dd. "commissioni di massimo scoperto" (c.m.s.), in misura rilevante, variabile nel tempo e capitalizzando tale onere con periodicità trimestrale, le quali costituivano, invero, voci di spesa alquanto oscure, sia perché si trattava di un costo aggiuntivo non previsto in alcuna disposizione di legge, sia in considerazione che non era dato rinvenire alcuna ragione pratica - una "causa" in senso giuridico/negoziale (art.1325 n.2 c.c.) - che le giustificasse e legittimasse nonché del fatto che difettava una indicazione specifica della misura e delle modalità concrete di calcolo della commissione e che in ogni caso a decorrere dal 2009 dovevano essere considerate ai fini del Teg soglia usura - L'###nullità e inefficacia del sistema di determinazione delle valute (cc. dd. "giorni banca").  - ###nullità e inefficacia del sistema di calcolo del saldo di conto corrente e del relativo tasso di interesse, alla luce del fatto che il metodo "in linea banca" alterava la realtà del rapporto, finendo per applicare interessi su interessi ed interessi su costi dilatando, in tal modo, il corrispettivo della prestazione bancaria e, quindi, incidendo in modo distorto sul T.E.G.  - l'intervenuto superamento, in relazione al conto oggetto di causa, del TEG soglia usura di cui alla legge 108/96, nella misura risultante dai decreti ministeriali di determinazione del TEg soglia pubblicati sulla G.U. e che si producevano unitamente alla perizia del ### Dinoi - l'intervenuto superamento, in relazione al conto oggetto di causa, del TEG soglia usura di cui alla legge 108/96, nella misura risultante dai decreti ministeriali di determinazione del TEg soglia pubblicati sulla G.U.  - il fatto che Il mutuo del 2003 doveva ritenersi affetti da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 1325 e 1418 c.c., stante la mancanza di causa in quanto emergeva documentalmente che i contratti stipulati tra le parti in causa risultavano fondati sulla presupposizione, comune ad entrambe le parti, di una determinata situazione di fatto, e cioè sulla esistenza di un'ingente scopertura sul c/c n. 11500997, che risultava necessario ripianare, laddove il saldo del conto n. 11500997 oggetto di causa, depurato da tutte le anomalie ed addebiti illegittimi sopra evidenziati, avrebbe dovuto presentare un saldo ampiamente creditore, onde la nullità del contratto di mutuo in esame - Nel piano di rimborso dei mutui in esame era stato applicato il c.d.  “ammortamento alla francese”, sistema di calcolo che comportava la restituzione di maggiori interessi rispetto a quelli semplici, in quanto contiene una formula di matematica attuariale nella quale l'interesse applicato è quello composto e che tale meccanismo contravviene al disposto di cui all'art.1283 - Il contratti di mutuo di cui trattasi doveva ritenersi nullo per indeterminatezza dell'oggetto ex art.1346 e 1418 c.c., dovendosi operare la sostituzione automatica della clausola di pattuizione dell'interesse ultralegale con quello dell'interesse nella misura legale e con esclusione dell'applicazione anatocistica in quanto effettuata illegittimamente, ed in assenza di qualsivoglia preventiva pattuizione inter partes.  - La condotta dell'### convenuto integrava violazione dei doveri di buona fede e correttezza, il cui rispetto la legge impone alle parti contrattuali sin dalla fase delle trattative, nonché nella fase di conclusione e di esecuzione del contratto.  - Il vulnus al rapporto contrattuale, valutabile anche concorrentemente nella sfera extracontrattuale, aveva prodotto danni al signor ### atteso che il predetto correntista aveva subito l'applicazione di interessi superiori alla soglia dell'usura definita dalla legge, oltre ad ulteriori applicazioni bancarie illegittime, finendo per vivere i rapporti di conto corrente in esame in una condizione di ingiusta sofferenza, di criticità economica, di ricerca di rientri palesemente ingiusti - ### condizione di affannosità si era espressa sia nella sfera patrimoniale e finanziaria della correntista sia in quella extrapatrimoniale, rilevando, peraltro, l'ingiusto stress patito anche dai ### e ###.  - ### era titolare di ditta individuale e la posizione di sofferenza segnalata aveva posto in grave crisi le linee di credito della ditta individuale ### - I contratti erano nulli per mancanza di forma non essendo sottoscritti anche dalla ### - ### i presupposti per l'accoglimento dell'istanza ex art 649 cpc. 
Rigettata l'istanza ex art 649 cpc, si è costituita la #### contestando il contenuto della citazione, chiedendo che il Tribunale volesse, in via principale, in via principale, respingere l'opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto; Nel merito, in via subordinata, ha chiesto volersi dichiarare tenuti e condannarsi gli opponenti a corrispondere alla ### di ### di ### s.p.a., in relazione alle aperture di credito, agli scoperti di conto corrente e al mutuo fondiario ipotecario: - per il conto corrente n. 1500997 la somma di € 9.481,06 o altra e veriore somma ritenuta di giustizia oltre interessi nella misura annua del 18,50 % o in diversa ritenuta di giustizia a far data dal 18.12.2014; - per il mutuo fondiario stipulato fra le parti in data ### a rogito ### (repertorio 77232, raccolta 8677) la somma di € 194.465,44 o altra e veriore somma ritenuta dovuta oltre interessi nella misura annua del 3,906 % o in diversa che si riterrà di giustizia a far data dal 18.12.2014. 
Ha chiesto respingersi ogni altra ed ulteriore domanda formulata dagli opponenti nel presente giudizio. 
In ogni caso con il favore di diritti, spese ed onorari ### la causa, verificata la possibilità di addivenire ad una soluzione transattiva al fine di evitare nell'interesse delle parti aggravi in termini di tempi e costi processuali anche in termini di una eventuale prosecuzione della controversia in altri gradi di giudizio, all'udienza del 10 settembre 2019 sono state definitivamente precisate le conclusioni e la causa, concessi i termini ex art 190 cpc, è stata definitivamente trattenuta in decisione. 
All'esito, ritiene il Tribunale che l'opposizione debba essere rigettata e che, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto debba essere interamente confermato, alla luce delle seguenti considerazioni. 
È noto al Tribunale che, in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in ragione della veste di attore sostanziale del convenuto opposto spetta a quest'ultimo l'onere di provare l'esistenza della propria pretesa creditoria. 
Muovendo sul piano della disamina dell'universo documentale agli atti di causa, va evidenziato come, sin dal deposito del ricorso monitorio, la ### abbia versato in atti: estratto conto a sensi art. 50 D. Lgs 385/93 relativo al conto corrente n. n. 1500997 (doc. 1 fascicolo monitorio); contratto di apertura di conto corrente n.. 1500997 in data ###, debitamente sottoscritto dal correntista (doc. n. 2); fideiussione in data ### sino alla concorrenza della somma di € 300.000,00 rilasciata da ### e ### regolarmente sottoscritta dalle parti (doc.3); raccomandate RR in data ### attraverso cui la ### ha dato comunicazione alla debitrice e ai fideiussori della risoluzione dei rapporti, richiedendo il pagamento delle somme dovute (doc. 4 e 5) Detta documentazione è stata quindi nuovamente depositata in giudizio da parte della convenuta opposta in uno con la comparsa di costituzione e risposta, in allegato alla quale la ### ha altresì prodotto: doc 2: aperture di credito e successive conferme; doc. 4: mutuo fondiario ipotecario in data ###; doc. 5: modifica parziale di contratto di mutuo ipotecario in 27.12.2011; doc. 6: 6) estratto conto trimestrale con allegato scalare dall'apertura sino al passaggio a sofferenza; doc.9)decreto del Ministero dell'### in data ### e, in allegato alle memorie ex art 183 cpc: doc. 11): atto di precetto su mutuo fondiario; doc 12) atto di pignoramento immobiliare ### seno al procedimento monitorio quanto in seno al giudizio di opposizione, è stato prodotto dalla ### l'estratto conto certificato ex art 50 TUB, attestante la debenza del cliente nei confronti della ### avuto riguardo tanto al contratto di conto corrente quanto al finanziamento, mentre per quanto concerne la fideiussione, debitamente sottoscritta dai garanti, la stessa prevede l'obbligo dei garanti di corrispondere alla ### quanto dalla stessa richiesto immediatamente, senza la possibilità di formulare eccezioni in ordine al tempo in cui il pagamento verrà richiesto. 
Avendo parte convenuta assolto l'onere della prova sotto il profilo della produzione in giudizio della documentazione attestante l'esistenza del credito, occorre vagliare la fondatezza delle eccezioni di cui alla spiegata opposizione. 
Preliminarmente, va dichiarata priva di rilevanza l'eccezione di nullità della documentazione contrattuale riportante esclusivamente la firma del correntista. 
Ciò alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, la quale con recente pronuncia (### n. 22640/19), muovendosi nel solco tracciato dalle ### si è pronunciata in materia di contratti bancari e, segnatamente, in ordine alla validità del contratto di conto corrente recante unicamente la sottoscrizione del correntista (contratto c.d. monofirma) alla luce del disposto dell'articolo 117 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (c.d. T.U.B.) e, dopo aver osservato che «è possibile cogliere, anche nei contratti bancari come nei contratti di intermediazione finanziaria, una scelta legislativa rivolta a favorire, attraverso la previsione del requisito formale, la più estesa ed approfondita conoscenza, da parte del cliente, del contenuto del regolamento contrattuale predisposto dalla controparte ed a cui lo stesso si accinge ad aderire», hanno statuito che «[u]na volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e che vi sia stata la consegna della scrittura a quest'ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell'accordo, può desumersi, come evidenziato dalle ### da comportamenti concludenti, quali appunto la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto, ed il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto». 
La pronuncia si pone in sostanziale continuità con quanto statuito in materia d'intermediazione finanziaria mobiliare dalle ### con la sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, emessa su ‘sollecitazione' della ### civile (cfr. ordinanza interlocutoria n. 12390 del 17 maggio 2017), la quale, al fine di «scongiurare uno sfruttamento «opportunistico» della normativa di tutela degli investitori» da parte di quei clienti che «(evidentemente in mala fede) propongano una domanda di nullità «selettiva»», aveva ritenuto costituire una questione di massima di particolare importanza la definizione del ‘perimetro' della nullità prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. T.U.F.), in quanto «la deduzione della nullità del contratto quadro, per il difetto di una sottoscrizione, … rischia di comportare una revisione generale dell'applicazione del principio di buona fede oggettiva». 
Il menzionato articolo 23 prescrive, per la redazione dei contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, la forma scritta, comminando espressamente la nullità per il caso di inosservanza di detto requisito formale. 
Come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, il requisito formale ivi previsto attiene al solo contratto-quadro e non anche ai singoli ordini di investimento e/o disinvestimento: «La prescrizione dell'art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo cui i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità del contratto, deducibile solo dal cliente, attiene al contratto-quadro, che disciplina lo svolgimento successivo del rapporto volto alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari, e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma» (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 28432 del 22 dicembre 2011, massima rv. 620657 - 01. Conformi ex multis ### I, sentenza n. 3950 del 29 febbraio 2016; ### I, sentenza n. 16053 del 2 agosto 2016; ### I, sentenza n. 19759 del 9 agosto 2017). 
Quanto alla definizione di contratto-quadro la previgente disciplina, nel fissare le regole di comportamento da seguire, da parte delle società di intermediazione mobiliare, nello svolgimento delle loro attività, imponeva all'intermediario la stipulazione con il cliente di un contratto scritto recante l'indicazione della natura dei servizi forniti, le modalità di svolgimento dei servizi stessi, l'entità e i criteri di calcolo della propria remunerazione, nonché le altre condizioni particolari convenute con il cliente (cfr. articolo 6, comma 1, lettera c, della legge 2 gennaio 1991, n. 1): tale strumento negoziale ha acquisito il nomen iuris di ‘contratto-quadro' e corrisponde, sostanzialmente, allo "accordo base scritto con il cliente in cui vengano fissati i diritti e gli obblighi essenziali dell'impresa e del cliente" di cui al considerando 41 della direttiva 2006/73/CE della ### del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del ### europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva. 
Per risolvere la questione sottoposta al loro vaglio le ### hanno qualificato la sanzione comminata dall'articolo 23 del T.U.F.  come ‘nullità funzionale'. 
La categoria delle nullità funzionali o c.d. da disvalore comprende le ipotesi di regolamento negoziale che, pur non presentando difetti strutturali, sia comunque disapprovato dall'ordinamento perché ritenuto incompatibile con interessi e valori fondamentali secondo i generali parametri del contrasto con norme imperative, principi di ordine pubblico e regole di buon costume. 
La riconduzione alla suddetta categoria della nullità di cui all'articolo 23 del T.U.F. è avvenuta, da parte delle ### sulla base della valorizzazione dello ‘scopo normativo' ovvero della finalità della normativa di settore, volta al perseguimento di obiettivi di trasparenza e di tutela degli investitori.  ### l'iter logico-argomentativo seguito dal ### la forma scritta non si pone sul piano della struttura, quale elemento costitutivo del contratto, ma sul ### piano della funzione: «la specificità della disciplina che qui interessa, intesa nel suo complesso e nella sua finalità, consente proprio di scindere i due profili, del documento, come formalizzazione e certezza della regola contrattuale, e dell'accordo, rimanendo assorbito l'elemento strutturale della sottoscrizione di quella parte, l'intermediario, che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall'intermediario e la consegna dell'esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere alcuna specifica funzione». 
All'esclusione della configurabilità come strutturale della nullità ex articolo 23 del T.U.F. è conseguita l'irrilevanza del difetto di sottoscrizione dell'intermediario, potendo il requisito della forma scritta del contratto-quadro «ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti». 
Chiamata a pronunciarsi sulla validità del contratto di conto corrente recante unicamente la sottoscrizione del correntista (contratto c.d.  monofirma), la ### ha ritenuto applicabile anche al settore dei contratti bancari il principio di diritto enunciato dal ### della nomofilachia in materia d'intermediazione finanziaria mobiliare ### premesso, deve sottolinearsi come integri ius receptum in seno alla giurisprudenza della ### il fatto che uno dei principi generali che disciplinano il processo civile - sia ordinario che del lavoro - è rappresentato dall'onere delle parti di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese, costituendo l'assolvimento di tale onere la base stessa del potere di valutazione del giudice, il quale "deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti", nonché "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita", ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., che, nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha espressamente aggiunto tale ultimo riferimento ai "fatti non contestati", peraltro già in precedenza ritenuto ammissibile dalla Suprema Corte, a partire da Cass. S.U. 23 gennaio 2002, n. 761. 
La Suprema Corte (### n. 15527/14) ha in particolare evidenziato come dalla lettura della suddetta disposizione in combinazione con quella degli artt. 163 e 167 cod. proc. civ. (per il rito ordinario) e degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. (per il rito del lavoro) si desume agevolmente che l'onere di allegazione comporta (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate (e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova).  ### onere, quindi, ha ad oggetto elementi che devono essere determinanti per consentire al giudice di esercitare il proprio compito di valutazione onde pervenire ad una decisione sulla controversia, ma non tali da dimostrare, di per sé, la fondatezza delle pretese, rispettivamente, fatte valere dalle parti, spettando al giudice - sulla base dei dati forniti dalle parti in applicazione del principio dispositivo, da contemperare, ex art. 111 Cost., con il principio c.d. "di acquisizione probatoria" - di verificare in concreto e con riguardo alle singole fattispecie se e quale tra le diverse istanze sia fondata e in che termini.   ### dei fatti e dei documenti, sia per l'attore che per il convenuto, è un'attività imprescindibile nell'esercizio dell'azione e nella formulazione dell'eccezione, tanto più anche il silenzio di una parte sui fatti allegati dall'altra, non è scevro di conseguenze, data gli effetti del principio di non contestazione (tempestiva e specifica), oggi codificato a seguito della modifica dell'art. 115, primo comma, cod. proc. civ., di cui si è detto. 
Detto regime di allegazione - afferma la Suprema Corte - è inderogabile, in quanto il processo civile di cognizione si fonda su preclusioni rigide che non possono essere modificate su accordo delle parti, nemmeno con il consenso del giudice, posto che l'interesse sotteso non è di natura privatistica bensì ha carattere pubblicistico, in quanto condiziona il celere e regolare andamento del processo, funzionale al raggiungimento del principio costituzionale della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.). 
Perno centrale attorno a cui ruota il processo civile è il principio dispositivo di cui all'art 2697 cc, in forza del quale alla base della decisione del giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento. 
Tali principi, i quali regolano e disciplinano il funzionamento del processo civile, trovano necessaria applicazione anche in materia bancaria, anche con riguardo alla fattispecie dell'opposizione a decreto ingiuntivo. 
Va evidenziato come, vertendosi in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto - nel caso di specie, la banca - assume la veste di attore sostanziale e, come tale, è gravata dall'onere previsto dall'art. 2697 c.c. e deve fornire la prova del credito azionato in sede monitoria.  ### prova deve ritenersi assolta. 
La stessa va soddisfatta, preliminarmente, con il deposito degli estratti conto dall'inizio del rapporto: estratti che espongono i movimenti, gli interessi applicati, le commissioni, le spese addebitate ecc. 
Se invero il certificato ex art 50 TUB deve ritenersi sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, la stessa valenza probatoria non può essere riconosciuta al documento in parola in sede ###seno alla quale dovrà essere versata in atti la serie completa degli estratti conto. 
A tale onere la ### ha dato seguito in sede di comparsa di costituzione e risposta. 
La circostanza de qua risulta provata per tabulas e non ha costituito oggetto di contestazione specifica da parte dell'opponente. 
Sul punto, giova peraltro sottolineare, in via generale, come l'opponente non abbia provveduto al deposito della prima memoria ex art 183 vi comma cpc, con conseguente applicabilità dell'art 115 cpc con riferimento alle allegazioni fattuali contenute nella comparsa costitutiva.  ### in quanto la norma in parola non si applica solo con riferimento al convenuto rispetto alle allegazioni fattuale attoree, ma anche rispetto all'attore con riferimento alle allegazioni fattuali del convenuto. 
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (### civile, sez. VI 21 agosto 2012 14594) ### di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.167 cpc, deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato siano individuati dalla legge, la parte ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati; solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contradditorio (### 10860/2011). 
Stante il tenore letterale dell'art 115 cpc, il quale utilizza l'espressione “parte costituita”, l'onere de quo deve ritenersi gravare tanto sul convenuto rispetto alla allegazioni attoree, quanto sull'attore rispetto alle allegazioni di parte convenuta. 
Detta contestazione, la quale deve essere precisa e specifica, deve avvenire nella prima difesa utile e, in ogni caso, non oltre la prima memoria ex art 183 cpc, termine ultimo entro cui il thema decidendum ed il thema probandum trovano definitiva cristallizzazione. 
Stante il tenore dell'art 115 cpc ed i principi di diritto enucleati sul punto dalla ### va evidenziato come non risultino specificamente contestate le allegazioni fattuali di cui alla comparsa costitutiva e, segnatamente, il fatto che: - in data ### è stato fra la ### di ### di ### s.p.a. e la signora ### il contratto di conto corrente di corrispondenza contrassegnato con il n° CC ### intestato all'opponente presso la sede di ### della convenuta opposta (doc 1 comparsa cost.); sul conto corrente n° CC ### era stata concessa in data ### apertura di credito ordinaria, dell'importo di originarie lire 100.000.000 (pari ad € 51.646,00); tale affidamento era stato confermato (portandolo e diminuendolo ad € 10.000,00) in data ### e poi nuovamente e successivamente in data ### e 18.03.2014 (doc. 2 apertura di credito e successive conferme); in data ### i signori ### e ### si erano costituiti fideiussori, sino alla concorrenza della somma di € 300.000,00, delle obbligazioni tutte nascenti dai rapporti fra la ### di ### di ### s.p.a. e la signora ### (doc. 3); in data ### era inoltre stato stipulato fra le parti mutuo fondiario ipotecario di originari € 250.000,00 da restituirsi in 180 rate mensili (doc. 4); Il mutuo sopra citato era stato oggetto di modifica parziale, con sospensione dell'ammortamento del debito residuo e modifica della durata con rogito ### in data 27 dicembre 2011 (doc. 5); era seguito il normale svolgimento dei rapporti negoziali fra le parti, con utilizzo del conto corrente - anche oltre il limite concesso - sino alla risoluzione del contratto di mutuo e alla revoca dell'apertura di credito, come risultava da estratto conto trimestrale con allegato scalare relativo al conto corrente, dalla sua apertura sino alla sua estinzione per passaggio a sofferenza (doc. 6); la ### aveva esercitato il suo diritto di recesso in relazione alla concessa apertura di credito e si era avvalsa della clausola risolutiva di cui all'art. 11 delle condizioni generali del relativo contratto; la risoluzione del mutuo e revoca dell'apertura di credito erano intervenute in ragione del comportamento inadempiente di parte opponente ### a cui era stata data comunicazione con raccomandata in data ### (doc. 7), invitandola a versare la somma di € 8.702,63 oltre interessi di mora in relazione al conto corrente, nonchè la somma di € 193.408,33 oltre interessi di mora in relazione al mutuo ipotecario fondiario; con missiva in pari data - 19.09.2014 - era stata altresì data comunicazione dell'avvenuta risoluzione e della revoca ai garanti ### e ### (doc. 8). 
Costituisce circostanza non oggetto di specifica contestazione e, pertanto, da ritenersi provata ex art 115 cpc, il fatto che la ### aveva sempre regolarmente, costantemente e puntualmente inviato tramite posta tutti gli estratti periodici relativi al conto corrente di cui sopra (con il relativo scalare), nonché i documenti di sintesi sulle condizioni praticate e le comunicazioni sulla variazione di tali condizioni.  ### ha poi allegato che, non avendo né la debitrice né i fideiussori provveduto al pagamento delle somme a loro richieste, la stessa aveva provveduto a depositare ricorso monitorio relativo alle somme dovute in ragione dello scoperto sul conto corrente, nulla richiedendo in relazione alle somme di cui al contratto di mutuo fondiario ipotecario e che con il decreto ingiuntivo opposto gli opponenti erano pertanto stati condannati a pagare le sole somme dovute in relazione al conto corrente (n° CC ### presso la sede di ### dell'opposta), mentre nulla era stato richiesto in relazione agli altri rapporti negoziali intercorsi fra le parti ### ha quindi eccepito l' inammissibilità delle domande riconvenzionali tutte formulate in relazione al contratto di mutuo in data ###, e ai diversi rapporti intercorsi fra le parti, atteso che in relazione agli stessi la convenuta in opposizione nulla aveva richiesto in sede ###vi era alcun collegamento funzionale fra lo stipulato contratto di mutuo e gli altri intercorsi ed intervenuti rapporti negoziali fra le parti. 
Non è poi specificamene contestato - e deve pertanto ritenersi provato ex art 115 cpc - il fatto che: - la ### di ### di ### s.p.a.  aveva dato conoscenza e pubblicità alle condizioni da essa praticate,; dalla disamina del doc 1 si evinceva la pattuizione per iscritto da parte del correntista tanto del tasso di interesse quanto di tutte le condizioni economiche riguardanti il rapporto di conto corrente; per quanto concerneva lo ius variandi, si trattava di facoltà espressamente pattuita per iscritto tra le parti in seno al contratto di conto corrente di corrispondenza in atti (doc. 1) e che la ### si era avvalsa di tale facoltà solo nei casi precisamente indicati e comunicati al correntista opponente secondo le pattuizioni contrattuali e le previsioni di cui all'art. 118 (3) del ### detta facoltà era stata esercitata dalla convenuta in opposizione mediante comunicazioni ad hoc, nonché tramite i documenti periodici di sintesi trasmessi alla debitrice; per tutte le voci di costo differenti dal tasso di interesse, aveva inoltre rilievo anche la pubblicità effettuata dalla ### saluzzese presso la propria sede, ove erano radicati i rapporti con il debitore; ai sensi del ### le condizioni economiche indicate nei documenti messi a disposizione del pubblico integrano infatti le pattuizioni negoziali intervenute fra le parti. 
Risulta non specificamente contestato il fatto che : il conto corrente per cui è causa era stato aperto, come risulta dalla documentazione in atti, nel 2001, a dispetto delle censure mosse da parte attrice con riferimento all'anatocismo pre2000; dal 1° luglio 2000, la ### di ### di ### s.p.a. aveva uniformato le clausole sulla capitalizzazione degli interessi, attivi o passivi che siano, applicati ai rapporti con tutti i suoi clienti, prevedendo la medesima capitalizzazione nei rapporti siano essi a debito o a credito; a partire da tale momento, la ### aveva introdotto una sola ed uniforme modalità temporale - comunque trimestrale - per la maturazione degli interessi sugli interessi; da tale momento, la ### aveva tenuto un comportamento assolutamente conforme alle previsioni normative contenute nel secondo comma dell'art. 120 del ### e nella delibera adottata dal ### per il ### ed il ### la cadenza trimestrale dell'anatocismo, sia per gli interessi a debito che per quelli a credito sul conto corrente, era stata altresì espressamente convenuta tra le parti all'art. 8 del contratto di apertura di conto corrente (doc. 1) sottoscritto in data ###; ###. 120, comma 2, del ### (4), antecedente alla modifica intervenuta con la legge di ### 2014, disponeva che il ### per il ### ed il ### stabilisse modalità e criteri per la maturazione degli interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo che nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata, nei confronti della clientela, la medesima periodicità nei conteggi degli interessi sia debitori che creditori; a tale previsione normativa si era attenuta la convenuta opposta; anche a seguito della modifica introdotta con la legge di ### 2014, l'art. 120, comma 2 del ### non poteva trovare diretta applicazione in quanto, ai fine della sua applicazione, era necessaria e richiesta l'adozione della ### del ### e ### richiamata dalla stessa normativa; i contratti sottoscritti enunciavano i giorni di valuta per le varie operazioni e nello svolgimento dei rapporti la ### di ### di ### s.p.a. aveva applicato quanto previsto. 
Per quanto concerne il mutuo ed il contratto di finanziamento, la ### ha allegato che: - Salva l'inammissibilità della domanda per mancanza di collegamento col titolo dedotto in giudizio, non poteva ravvisarsi nel caso di specie nullità del mutuo per il sol fatto che la somma erogata fosse stata utilizzata per estinguere precedenti posizioni debitorie del mutuatario nei confronti del mutuante, in quanto tale accadimento non comporta alcuno stravolgimento causale del contratto di mutuo.  - Solamente nei mutui di scopo aveva rilievo l'utilizzo della somma erogata, rilevando ciò ai fini del sinallagma del contratto.  - La traditio rei, ossia la consegna della somma, poteva realizzarsi mediante accredito in conto corrente della somma mutuata senza che ciò andasse ad influire sulla causa del contratto stesso.  - In materia la Suprema Corte aveva avuto occasione di chiarire come il mutuo fondiario non sia un mutuo di scopo, per cui la sua validità non era subordinata all'utilizzo per una specifica finalità della somma erogata; da ciò deriva che l'istituto mutuante non deve controllare l'utilizzo della somma stessa e il mutuatario era libero di farne l'utilizzo che riteneva più opportuno. 
Non hanno costituito oggetto di contestazione specifica - e devono ritenersi pertanto provate, risultando peraltro dalla disamina della documentazione contrattuale agli atti - le allegazioni di parte convenuta opposta secondo cui: - Il contratto di mutuo sottoscritto fra le parti in data ### prevedeva “un tasso variabile pari a uno virgola (1,80) punti percentuali in più della media del tasso ### 365” corrispondente pertanto alla data della stipula del mutuo ad una percentuale di 4,553 punti %.  - il tasso soglia era, sulla base della legge antiusura e del decreto ministeriale di riferimento relativo al trimestre, pari a 8.060 %.  - Per la determinazione del tasso si precisava che lo stesso era stato ricavato nel rispetto della normativa tempo vigente, aumentando della metà il tasso medio rilevato, pari a 5,37 %, di cui al decreto del Ministero dell'### in data 20 dicembre 2002 (doc. 9).  - il tasso moratorio pattuito in contratto risultava non superare il tasso-soglia, come facilmente si evinceva da un semplice calcolo matematico; - Le parti avevano contrattualmente pattuito che il tasso moratorio fosse pari a quello corrispettivo aumentato di due punti percentuali: il tasso corrispettivo era pari a 4,553 punti %, per cui anche aggiungendo due punti percentuali (arrivando così a 6,553 %) non si raggiunge e non si superava il tasso-soglia, che si ricordava essere stato all'epoca di stipula del mutuo pari a 8,060 %.  - la citata sentenza della ### 350/2013 non aveva assolutamente stabilito che i tassi di interessi corrispettivi dovevano essere sommati con quelli di mora per poi valutare il superamento del tasso soglia.  le domande tutte formulate da controparte con riferimento al mutuo a rogito ### in data 05 dicembre 2006 dell'importo complessivo di € 280.000,00 (da rimborsarsi in anni 30 con rate mensili decorrenti dal 01/02/2007) non avevano alcun fondamento e alcuna rilevanza; pur corrispondendo al vero quanto esposto in relazione alla concessione del mutuo, alla sua durata e al tasso pattuito, in ogni caso ampiamente nei limiti del tasso soglia parte opponente aveva omesso di allegare che, con rogito ### in data ### l'opponente ### aveva venduto al signor ### alcuni immobili e l'acquirente si era accollato il mutuo a suo tempo stipulato, come risultava dal doc. 4 in atti; la ### non aveva pertanto alcun rapporto di credito con l'opponente in relazione al citato mutuo e nulla aveva richiesto in proposito in sede ###punto risarcimento del danno, la ### ha allegato che: la domanda formulata dagli opponenti in proposito risultava affetta da genericità ed indeterminatezza; dalla lettura della citazione non era dato comprendere quale nesso eziologico potesse ravvisarsi fra il comportamento della ### e l'asserito danno che sarebbe risultato patito in via generica ed indeterminata da tutti gli opponenti; il semplice fatto che la ### di ### di ### s.p.a. avesse richiesto somme che, a dir degli opponenti, non erano dovute, non poteva rappresentare un danno; medesimo discorso valeva per l'addebito in conto corrente di somme che secondo la tesi avversaria, non sarebbero state dovute In punto fideiussione, la ### ha allegato che: i riferimenti compiuti dalla parte opponente alla normativa in materia erano assolutamente generici e privi di riferimento alla fattispecie concreta; la non creduta ed ipotetica illegittimità di addebiti effettuati dalla ### saluzzese sul conto corrente dell'opponente avrebbe comportato casomai la diminuzione quantitativa della somma dovuta dai fideiussori, ma non avrebbe potuto certamente comportare la nullità della fideiussione. 
Non risultano poi contestate le allegazioni formulate dalla ### circa il contenuto della perizia econometrica versata in atti dagli opponenti. 
Sul punto, la ### ha allegato che: - la stessa richiamava quanto già esposto nella fase cautelare afferente l'istanza di sospensiva ex art 649 cpc e contestava non solo le risultanze della perizia, ma anche la la metodologia di calcolo e la sua correttezza, la corrispondenza di quanto oggetto di analisi agli effettivi rapporti fra le parti, la riferibilità ai dati contabili dei rapporti intercorsi fra le parti; trattavasi di una mera allegazione di parte, peraltro redatta in maniera generica. 
La mancata contestazione di tutte le suesposte allegazioni rileva in ragione del fatto che le allegazioni attoree si configurano quali generiche nella parte in cui le stesse appaiono disancorate dal testo contrattuale. 
Parte attrice assume non essere in possesso del testo del contratto di apertura di conto corrente n.. 1500997 datato 31.10.2001 Il medesimo tuttavia risulta essere stato allegato dalla convenuta opposta sin dal deposito del ricorso monitorio e, pertanto, in un momento antecedente la notifica della citazione in opposizione. 
Detta circostanza non è priva di conseguenze sul piano giuridico, in quanto comporta ex se tanto la genericità delle allegazioni contenute nell'atto di citazione per essere le stesse oggettivamente disancorate dal testo del contratto e, per l'effetto, da considerarsi solo ipoteticamente formulate, quanto, come meglio si evidenzierà, l'inattendibilità della perizia econometrica, per essere la medesima stata predisposta, come si evince dal testo della stessa, senza prendere le mosse dal predetto testo contrattuale. 
Va peraltro evidenziato come, stante la natura di imprenditore commerciale dell'opponente, gravasse in ogni caso sul medesimo l'onere di conservazione della documentazione. 
Sul punto, costituisce ius receptum in seno alla giurisprudenza della ### il fatto che, qualora le censure del correntista si fondino sull'asserita nullità di clausole contenute nel contratto, proprio in quanto costituisce elemento indefettibile il fatto che la citazione si basi sul testo contrattuale, non possa trovare ingresso neppure l'adozione da parte del giudice dell'ordne di esibizione ex art 210 cpc.  ###, sotto tale profilo, risulta necessariamente generica. 
A ciò va aggiunto che non risulta contestata da parte opponente la completezza degli estratti conto prodotti dalla ### con la conseguenza che anche la suddetta circostanza, peraltro da ritenersi provata documentalmente, deve ritenersi provata anche ex art 115 cpc.. 
Il fatto che si verta in materia di opposizione a decreto ingiuntivo non significa, per ciò solo, che non sussista un onere di allegazione e contestazione specifica anche in capo all'opponente. 
Pur rivestendo invero il convenuto opposto il ruolo di attore sostanziale, grava sull'attore opponente, convenuto sostanziale del giudizio, l'onere di contestare specificamente le allegazioni del convenuto opposto, gli elementi posti a fondamento della sua pretesa, i titoli e, in generale, i documenti che quest'ultimo pone a fondamento della propria pretesa.  ### vale, in special modo, quando il convenuto non si sia limitato alla produzione del certificato ex art 50 TUB ma, come nel caso di specie, abbia prodotto in giudizio non solo l'estratto conto certificato ex art 50 TUB, ma altresì la documentazione contrattuale e gli estratti. 
La specifica mancata contestazione della documentazione de qua, concretatasi nel caso di specie nel mancato deposito della prima memoria ex art 183 Vi comma cpc, non è priva di rilevanza sul piano probatorio alla luce della più recente giurisprudenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria. 
Qualora nella fase di opposizione l'ammontare del credito della banca venga documentato tramite la produzione degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto di conto corrente intrattenuto tra le parti, oltre che dai contratti, e i tassi di interesse e le condizioni risultanti dagli estratti conto siano stati oggetto di contestazioni di carattere generico, va richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nell'ambito del procedimento monitorio e del successivo giudizio di opposizione, secondo il quale deve distinguersi tra l'estratto di saldaconto (ora estratto conto certificato ex art. 50 TUB), la cui efficacia probatoria è limitata al procedimento monitorio e non si estende al successivo giudizio di opposizione e, in generale, agli ordinari giudizi di cognizione, e l'ordinario estratto conto - che riporta le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca, ed assume una relativa incontestabilità dopo un certo periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista - idoneo a fungere da prova anche nella fase dell'opposizione (S.U., n. 6707/1994; n. 2751/2002; 12233/2003; n. 11749/2006). 
Ne discende che, una volta fornita dalla banca tramite la produzione degli estratti conto la prova dell'ammontare del proprio credito nella fase dell'opposizione, costituisce onere del debitore effettuare puntuali e specifiche contestazioni in relazione alla parte di somma ritenuta non dovuta. 
Quindi, qualora gli opponenti si siano limitati a rilievi generici, omettendo di muovere addebiti specifici e circostanziati in relazione a singole poste dalle quali discenderebbe il saldo finale, il credito della banca può ritenrsi accertato. 
Qualora, a fronte della documentazione versata in atti dall'opposto, l'opposizione, unitariamente considerata, sia generica o in ogni caso non vi sia stata specifica contestazione della documentazione prodotta, la stessa non potrà ritenersi validamente formulata ed il credito della ### dovrà considerarsi accertato. 
Va pertanto affermato che In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte all'assolvimento dell'onere della prova di parte opposta, le contestazioni generiche, considerando unitariamente l'opposizione, sono insufficienti a fondare l'opposizione (cfr ###, 4082/16) In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ove la ### opposta, come nel caso di specie, produca adeguata e congrua documentazione comprovante l'origine e la natura dei debiti contestati, l'opponente deve muovere obiezioni specifiche e precise contestazioni in ordine alle modalità di applicazione e determinazione degli interessi e degli altri costi imputati nei rapporti di conto corrente (cfr ### Roma, 12714/16) Sulla scorta di tali principi, è possibile affermare che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ove la ### opposta produca adeguata e congrua documentazione comprovante l'origine e la natura dei debiti contestati, l'opponente deve muovere obiezioni specifiche e precise contestazioni in ordine alle modalità di applicazione e determinazione degli interessi e degli altri costi imputati nei rapporti di conto corrente; in mancanza non può essere accolta l'istanza di consulenza tecnica contabile in quanto avrebbe finalità puramente esplorative (### Roma, 22.6.2016) Né, salve le considerazioni infra sviluppate sulla attendibilità della perizia, la specificità delle allegazioni può discendere ex se dal richiamo al contenuto della relazione peritale, in ragione del principio secondo cui l'esatta individuazione del ‘petitum' e della ‘causa petendi' deve avvenire attraverso una corretta ed esaustiva esposizione, negli atti di causa, dei fatti posti a sostegno della domanda, senza che possa ritenersi sufficiente il richiamo al contenuto della documentazione - nel cui novero rientra la perizia econometrica - ivi allegata (Cass. n. 29241/2008). 
Quanto sopra in quanto La ‘ratio' della norma - afferma la ### è evidente e deve rinvenirsi nell'esigenza di porre il convenuto nella necessità di apprestare le proprie difese sulla base del contenuto dell'atto di citazione, prima ancora della produzione documentale da parte dell'attore, la quale avviene solo successivamente, ai sensi dell'art. 165 c.p.c., al momento della sua costituzione con finalità meramente probatorie (Cass. n. 29241/2008). 
Sulla scorta dei principi di diritto enucleati dalla ### in accordo con la giurisprudenza di merito (### Torino, 4499/2016) è possibile affermare che, qualora, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, il correntista opponente eccepisca la nullità di clausole contenute nel testo contrattuale, costituisca principio di carattere generale, costituente diretta applicazione dell'art 2697 quello secondo cui la parte che afferma il carattere indebito delle operazioni sia tenuta a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in primo luogo, ad allegare e produrre i contratti bancari contenenti le clausole asseritamente invalide e i relativi estratti conto, a far tempo dalla costituzione del rapporto.  ### in quanto solo tali produzioni consentono al giudice di valutare l'esistenza e l'eventuale nullità delle clausole invalide e di svolgere un'indagine contabile per l'intero rapporto negoziale, al fine di accertare l'inesistenza della causa debendi quale elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo. 
Sul punto, in accordo con la giurisprudenza formatasi sul punto (### Torino, 4499/16) deve affermarsi che se la banca - come nel caso di specie - abbia prodotto documenti negoziali che presentano un contenuto analitico, con clausole definite in modo specifico e ben individuato, le censure formulate in merito all'applicazione di interessi, competenze e commissioni in misura superiore al dovuto devono ritenersi generiche ed indeterminate se non siano esattamente specificati i singoli tassi di interesse contestati con riferimento a periodi determinati in relazione ai rapporti intercorsi, né le commissioni asseritamente illegittime e neppure l'incidenza delle clausole asseritamente viziate nella concreta determinazione della somma pretesa.  ### omissione non consente l'accertamento della loro contrarietà o meno a norme di legge e tale lacuna non può essere colmata con l'esperimento di C.T.U., che avrebbe natura meramente esplorativa. 
La parte ha l'onere di spiegare la valenza dimostrativa dei documenti che produce.   Sul punto, si sono pronunciate le stesse ### della ### (Cass. S.U. n. 2435/2008), affermando che, qualora la parte non abbia specificamente allegato i fatti in seno agli atti processuali, effettuando un richiamo alla produzione documentale, non sussisterebbe neppure l'obbligo per il giudicante di provvedere alla disamina degli stessi.  ### in quanto la domanda introduttiva di un giudizio esige sempre che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto» (Cass. civ., sez. III, 12 ottobre 2012 17408), sì che, qualora gli stessi non siano stati allegati nell'atto processuale, la successiva produzione documentale , pur attestando la sussistenza di quei fatti, non è in alcun modo idonea a compensare il difetto originario di allegazione perché ciò costituirebbe un ampliamento indebito del thema decidendum (Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2013 n. 7115). 
Muovendosi nel solco della giurisprudenza di legittimità, la giurisprudenza di merito, statuendo proprio in materia di contenzioso bancario, ha affermato che è inammissibile l'allegazione implicita di tali elementi fattuali compiuta tramite il rinvio con l'atto di citazione alla relazione tecnica depositata in giudizio atteso che, in base al principio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., le allegazioni implicite e la causa petendi devono essere portate a conoscenza, unitamente all'atto di citazione, al convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all'art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi all'#### in quanto, in base al principio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., le allegazioni implicite, quindi, le dichiarazioni che rappresentano gli elementi fondamentali dell'azione e, in particolare, la causa petendi, devono essere portate a conoscenza, unitamente all'atto di citazione, al convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all'art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi al ### In ragione dei principi sopra richiamati, si è affermato che una simile condotta processuale preclude alla ### convenuta in giudizio, di predisporre in modo immediato le proprie difese e di prendere posizione su ogni singola rimessa, imponendogli, invece, in via alternativa l'obbligo di attivarsi ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. per esaminare ed estrarre copia degli atti depositati in giudizio dall'attore, eventualmente tramite il conferimento di incarico a un difensore, ovvero l'obbligo di proporre difese generiche (### di ###, n. 999/2018). 
Sempre in tema di contenzioso bancario, si è affermato (### di ###, sentenza n.107/20179 che nel giudizio promosso dal cliente di un istituto bancario che eserciti l'azione di ripetizione dell'indebito deducendo la contrarietà a norme imperative di determinate condizioni contrattuali, parte attrice ha l'onere, sotto il profilo delle allegazioni, di rappresentare: la clausola contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, la rimessa compiuta in esecuzione della clausola o del comportamento illegittimo, la natura solutoria della rimessa, la data della rimessa e il procedimento matematico tramite il quale perviene all'indicazione della somma complessiva di cui domanda la restituzione. ### implicita compiuta tramite il rinvio con l'atto di citazione alla relazione tecnica depositata in giudizio è dunque inammissibile atteso che, in base al principio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., le dichiarazioni che rappresentano gli elementi fondamentali dell'azione e, in particolare, la causa petendi, devono essere portate a conoscenza, unitamente all'atto di citazione, del convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all'art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi al #### in ragione della necessità di garantire il diritto di difesa: la banca convenuta deve essere messa in condizione di difendersi: esaminando l'effettiva esecuzione della rimessa; la natura ripristinatoria o solutoria della rimessa; e di eccepire, con riferimento a ogni singola rimessa solutoria (siano esse eseguite su conto scoperto ovvero su conto non scoperto e definitivamente acquisite dall'istituto bancario alla data di chiusura del rapporto) la prescrizione; verificando la correttezza del calcolo della somma richiesta a titolo di ripetizione di indebito ### a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve verificare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. 
Le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi, legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere. 
In materia di ingiunzione civile e di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ha l'onere di specifica contestazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis; in mancanza l'opposizione va rigettata. 
I principi di diritto ut supra enucleati vanno poi letti in uno con quelli che, in quanto espressione del diritto vivente, regolano aspetti precipui del contenzioso bancario. 
Trattandosi di una espressione diretta del diritto vivente, frutto dell'evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi in seno non solo alle ### di merito, ma anche alla Suprema Corte di ### detti principi devono necessariamente informare la decisione del giudice. 
Proprio in quanto espressione del diritto vivente, il quale integra l'ossatura portante del contenzioso bancario, il giudice non potrà e non dovrà ritenersi vincolante alle risultanze della ### ed anzi le stesse dovranno essere disattese nella misura in cui le medesime, proprio in ragione dell'evoluzione di detto diritto e dei principi di diritto enucleati sul punto dalla Suprema Corte, si pongano inevitabilmente in insanabile contrasto con quest'ultimo. 
Proprio in riferimento al rapporto di conto corrente, va evidenziato come, alla luce della giurisprudenza delle ### della ### non possa discutersi di usura sopravvenuta, avendo il ### nell'ambito della propria funzione nomofilattica, enucleato il principio di diritto in forza del quale, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario - ma detto principio di diritto, come espressamente statuito dalla ### vale anche con riferimento all'apertura di conto corrente - superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (### 24675/17). 
Atteso che, nel caso, di specie, non risulta configurabile usura originaria, risultando per tabulas il fatto che gli interessi non sono stati pattuiti in misura superiore al tasso legale, né essendo stata fornita diversa prova in tal senso da parte degli opponenti, l'eccezione attorea sul punto deve essere rigettata ### essere del pari rigettata l'eccezione attorea in punto anatocismo. 
Preliminarmente, va evidenziato come il rapporto di conto corrente per cui è causa si ponga, dal punto di vista cronologico, in un momento successivo rispetto all'emanazione della ### 9 Febbraio 2000, il cui articolo 7 ha reso legittima la capitalizzazione trimestrale Ne deriva che la relativa pattuizione, la quale risulta per tabulas dalla disamina del testo contrattuale agli atti, deve pertanto ritenersi non solo validamente posta in essere, ma anche pienamente legittima in quanto conforme a quanto normativamente previsto. 
Integra ius receptum in seno alla giurisprudenza il fatto che con tali norme si è voluto porre espressamente una regola che già poteva considerarsi implicita nel sistema, regola in forza della quale anche nel conto corrente bancario, essendo questo assimilabile al conto corrente ordinario per la parte in cui in entrambe le strutture negoziali è prevista la periodica chiusura del conto, si produce la trasformazione degli interessi in capitale ad ogni singola chiusura, si determina cioè, per intrinseca caratterizzazione funzionale e strutturale, una peculiare ipotesi di anatocismo, il quale si caratterizza anche per la necessaria omogeneità del criterio di capitalizzazione per entrambe le parti del rapporto proprio in ragione della regola, di carattere strutturale, della periodica chiusura, che, essendo la causa della possibilità di capitalizzazione, non può che operare in modo unitario ed identico per entrambe le parti. 
Sul punto, si è affermata in giurisprudenza (da ultimo cfr. ### Torino, n. 2883/2012 del 27,4.2012), in conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, la piena validità della delibera in questione e la sua applicabilità, per il periodo successivo all'adeguamento dei rapporti, anche ai contratti già in corso (ove non sia dimostrato che la modificazione abbia in concreto costituito un peggioramento in danno del correntista). A fortiori, dunque, la legittimità della pari capitalizzazione infrannuale per i rapporti contrattuali di nuova stipulazione" (### Torino 6.12.2012) E ancora, si è affermato che “deve ritenersi, invece, attualmente ammissibile la capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari in forza della delibera ### 9.2.2000; l'art. 120 TUB come modificato dall'art. 25 del d.lgs.  342/99, ha infatti attribuito al ### il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" (### Verbania 16.11.2012); “in ordine alle censure, attinenti alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in danno del correntista, detta previsione negoziale risulta illegittima... in quanto contrastante con il disposto dell'art. 1283 c.c., solo sino alla entrata in vigore della delibera ### adottata il 9 febbraio 2000, la quale (in applicazione del disposto del D.Lgs. 342/99) ha reso lecita detta pratica bancaria nei rapporti di conto corrente, alla sola condizione del rispetto dell'eguale periodicità nella formazione dell'interesse composto, tanto dal lato attivo che da quello passivo, cid che nel caso di specie è avvenuto — cfr, contratti e comunicazioni per iscritto, come in atti; ne discende che la pratica anatocistica dovrà tout court essere espunta dal rapporto all'esame, in quanto contraria a norma imperativa, solo sino all'entrata in vigore della fonte normativa sopra richiamata" (### Asti 23.05.2013 n. 378). 
I rapporti per cui è causa, ratione temporis, sono sorti successivamente all'emanazione della ### 9.2.2000, adottata in ottemperanza al D.Lgs 342/99, il cui art 7 ha stabilito che: "Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente a la data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro i1 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio. 
Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella ### della ###. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela". 
Nel caso di specie, si è detto, la periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi è stata oggetto di regolare pattuizione. 
In fattispecie del tutto analoga a quella del presente giudizio, si è affermato in giurisprudenza che “va in primo luogo rilevato che il rapporto bancario per cui è causa, siccome stipulato nell' anno 2003, si pone a valle della normativa legittimante la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ove bilateralmente pattuita (ad, 120 TUB e delibera ### 9 febbraio 2000). Più volte questo tribunale (da ultimo cfr. ### Torino, n. 2883/2012 del 27.4.2012), in conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, ha affermato la piena validità della delibera in questione e la sua applicabilità, per il periodo successivo all'adeguamento dei rapporti, anche al contratti già in corso (ove non sia dimostrato che la modificazione abbia in concreto costituito un peggioramento in danno del correntista). A fortiori, dunque, la legittimità della pari capitalizzazione infrannuale per i rapporti contrattuali di nuova stipulazione" (### Torino 13.05.2013). 
E ancora, si è affermato: “con riguardo alla capitalizzazione trimestrale, in primo luogo, nulla quaestio. Avuto riguardo alla data di stipulazione dei rapporti per cui è causa — tutti successivi all'entrata in vigore della delibera ### 9.2.2000 — non ha alcuna pertinenza la contestazione relativa all'insussistenza di uso normativo in tal senso. 
La capitalizzazione infrannuale è prevista non già sulla base di norme bancarie uniformi in violazione dell'art. 1283 c.c. e o di usi, normativi o meno, bensì del contratto stipulato inter partes e la clausola in questione, siccome ad effetto bilaterale, è legittima per effetto di jus superveniens. Tutti i rapporti bancari per cui è causa, infatti, si pongono temporalmente a valle della normativa legittimante la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ove bilateralmente pattuita (ad, 120 TUB e delibera ### 9 febbraio' 2000). Più volte questo tribunale (da ultimo cfr. ### Torino, n. 2883/2012 del 27,4.2012), in conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, ha affermato la piena validità della delibera in questione e la sua applicabilità, per il periodo successivo all'adeguamento dei rapporti, anche ai contratti già in corso (ove non sia dimostrato che la modificazione abbia in concreto costituito un peggioramento in danno del correntista). A fortiori, dunque, la legittimità della pari capitalizzazione infrannuale per i rapporti contrattuali di nuova stipulazione" (### Torino 6.12.2012) E ancora: “deve ritenersi, invece, attualmente ammissibile la capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari in forza della delibera ### 9.2.2000; l'art. 120 TUB come modificato dall'art. 25 del d.lgs. 342/99, ha infatti attribuito al ### il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria" (### Verbania 16.11.2012); “in ordine alle censure, attinenti alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in danno del correntista, detta previsione negoziale risulta illegittima... in quanto contrastante con il disposto dell'art. 1283 c.c., solo sino alla entrata in vigore della delibera ### adottata il 9 febbraio 2000, la quale (in applicazione del disposto del D.Lgs.  342/99) ha reso lecita detta pratica bancaria nei rapporti di conto corrente, alla sola condizione del rispetto dell'eguale periodicità nella formazione dell'interesse composto, tanto dal lato attivo che da quello passivo, cid che nel caso di specie è avvenuto — cfr, contratti e comunicazioni per iscritto, come in atti; ne discende che la pratica anatocistica dovrà tout court essere espunta dal rapporto all'esame, in quanto contraria a norma imperativa, solo sino all'entrata in vigore della fonte normativa sopra richiamata" (### Asti 23.05.2013 n. 378). 
Va poi evidenziato come la legittimità di detta capitalizzazione non venga automaticamente meno, per quanto concerne il periodo post 2014, in ragione del novellato art 120 TUB: deve affermarsi sul punto che la disposizione di cui all'art. 120 TUB così come novellato dalla l.  147/2013, in verità non sembra potesse dirsi efficace a partire dal 1 gennaio 2014, in quanto la sua applicabilità era appunto differita all'emanazione della relativa disciplina attuativa da parte del ### Stante il tenore letterale della norma, è chiaro che il legislatore ha introdotto un divieto di anatocismo non generale, ma regolamentato, in quanto ha affidato espressamente al competente comitato interministeriale l'adozione di una delibera che disciplina modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, sicché l'iter legislativo non poteva intendersi completato, se non all'esito dell'emanazione della normativa secondaria riservata ad una successiva delibera del ### Inoltre, ai sensi dell'art. 161, comma 5 TUB, le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.lgs n. 385/1993. La delibera ### 9 febbraio 2000, pertanto, continua a trovare applicazione ed a regolare la materia fino alla sua sostituzione con la delibera ### del 3/8/2016, emanata in attuazione dei princìpi dettati dall'art. 120, comma 2, ### come modificato ad opera dell'art. 17 bis d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016 n. 49, che ha anch'esso attribuito al ### il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (in tal senso ### 1194/2018) Ed ancora, in accordo con la giurisprudenza (### 560/18) deve affermarsi che “### in vigore dell'art 120 TUB novellato dalla l. 147/2013 è subordinata alla adozione della delibera del ### Con tale norma infatti il legislatore ha introdotto un divieto di anatocismo per così dire “regolamentato”, affidando espressamente al competente comitato interministeriale l'adozione di una delibera che disciplinasse modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. ### interpretazione trova, peraltro, conforto nelle seguenti considerazioni:a) in occasione della modifica dell'art 120 TUB ad opera del D. Lvo. 342/99, si era pacificamente affermato che l'entrata in vigore della nuova normativa, che, in quel caso, sanciva la legittimità dell'anatocismo bancario alle specifiche condizioni ivi previste, era differita fino all'adozione di apposita delibera da parte del ### come noto, poi emanata in data ###, il che dovrebbe portare ad analoga conclusione anche in relazione alla norma in esame;b) il fatto che determinando la introduzione di tale norma l'abrogazione della previgente disciplina in materia di anatocismo bancario (dettata dall'art 25 del D. Lvo n. 342/99 e dalla ### 9/2/2000) debba trovare applicazione l'art. 161 comma 5° ### che stabilisce che “le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”. Da tale norma si ricava infatti il principio generale per cui in materia bancaria l'entrata in vigore della nuova disciplina primaria ove la stessa rimandi alla emanazione di una normativa secondaria fa sì che le norme sostituite continuano a trovare attuazione fino alla emanazione della normativa secondaria; c) la circostanza che la delibera ### 3.8.2016 emanata in attuazione dell'art 120 comma 2, ### come modificato dall'art. 17-bis, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49, all'art 5 preveda che il suddetto decreto trovi attuazione dalle date nello stesso indicate, circostanza che dimostra la non immediata operatività della modifica dell'art 120 comma 2° ###” Non sussiste indeterminatezza dei tassi pattuiti. 
Rileva, sul punto, l'universo documentale agli atti di causa, da cui si evince la determinatezza dei medesimi quale emergente dalle clausole contrattuali oggetto di stipulazione tra le parti. 
In punto usura oggettiva, il superamento del c.d. tasso soglia deve essere eccepito in riferimento ai tassi originariamente pattuiti e non a periodi successivi in quanto l'usura sopravvenuta non è censurabile. La pretesa di includere le c.m.s. nel TEG (anche sino al 31/12/2009) è infondata in quanto, a fronte delle ### di ### pro tempore vigenti la banca verrebbe a trovarsi in una condizione oggettivamente inesigibile, costretta cioè dapprima a disattendere quanto stabilito dall'organo di vigilanza (in modo forse discutibile ma non manifestamente illegittimo), per non dover successivamente rispondere dell'applicazione di tassi in misura usuraria. La capitalizzazione degli interessi passivi (da ritenere legittima successivamente alla delibera ### del 2000) non può essere considerata ai fini del computo del tasso soglia. 
In punto usura soggettiva, l'onere probatorio gravante su chi la eccepisce consiste nel dimostrare l'effettiva situazione di dissesto o difficoltà economica della cliente e la conoscenza in capo alla banca di tale condizione. 
Detto onere, nel caso di specie, non è stato assolto dalla parte attrice, la quale nessuna prova ha dedotto e fornito sul punto, né, tenuto conto dell'universo documentale in atti e delle circostanze fattuali non contestate dall'opponente e da ritenersi pertanto provate ex art 115 cpc, la stessa può desumersi dalla perizia di parte in atti. 
Per quanto concerne la ### va evidenziato come integri ius receptum in seno alla giurisprudenza il fatto che, sotto il profilo dell'oggetto, la stessa configuri uno specifico corrispettivo per la misura utilizzata dal cliente del servizio creditizio offerto dalla ### per via dell'apertura di credito o di altro rapporto di finanziamento. Analogo discorso potrebbe svolgersi con riguardo alla causa. Resta il fatto che l'indagine sulla causa - come, al postutto, anche quella sull'oggetto - non può non avere come suo punto di riferimento il contratto nel suo complesso, quando non una pluralità di contratti funzionalmente collegati nell'ambito di una medesima operazione economica e non può essere svolta in via atomistica, operando una sorta di resezione selettiva di quelle parti del contratto stesso che uti singulae potrebbero prestarsi (proprio perché strappate dal complessivo tessuto negoziale) ad un vizio genetico come quello lamentato (sul punto, ampiamente, ### Torino 2883/2012 ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali, anche della Corte d'Appello di Torino in ordine alla ritenuta validità della c.m.s.). Se poi si vuole affermare che il servizio di credito è già stato remunerato con la pattuizione dell'interesse passivo, è agevole replicare che esso è remunerato, in realtà, anche con il compenso aggiuntivo previsto per la c.m.s., senza che possa esservi alcuna ragione per escludere la validità di un frazionamento del costo del servizio in più voci La previsione di una CMS riveste dunque, nel rapporto di conto corrente bancario, una funzione ben precisa, che la giurisprudenza non ha mancato di riconoscere: “l'introduzione di una commissione sul credito accordato trova il suo fondamento nell'esigenza di riconoscere nell'ambito del rapporto unitario instaurato con la banca una duplice utilità in favore del cliente accreditato: l'erogazione effettiva dei fondi e la contestuale messa a disposizione dei fondi con obbligo di erogare il credito, a semplice richiesta da parte del cliente. Controprestazione della prima condotta della banca è l'addebito degli interessi pattuiti e controprestazione della seconda è costituita, appunto, dalla c.m.s.  (…)” (### Torino, ### c. ### 9 aprile 2001, inedita; nello stesso senso, ### Torino 27 marzo 2003, in Giurisprudenza di ### 2004, 2, I, 283; ### Torino n. 931/05 e ### 1195/2006; ### Novara 9 febbraio 2006). 
Si è affermato in giurisprudenza che la commissione di cui si discute rinviene il suo fondamento causale "... nell'esigenza di riconoscere, nell'ambito dell'unitario rapporto instauratosi tra banca e cliente in conseguenza della conclusione di un contratto di apertura di credito in conto corrente, una duplice utilità in favore dell'accreditato: l'erogazione effettiva dei fondi, a cui corrisponde in termini di controprestazione l'addebito degli interessi pattuiti e la contestuale messa a disposizione dei fondi stessi, con conseguente obbligo di erogare il credito a carico della banca a semplice richiesta da parte del cliente. Orbene, non può essere revocato in dubbio che anche la seconda prestazione della banca debba trovare adeguata remunerazione da parte del cliente". ### che "... è innegabile che la commissione di massimo scoperto, in ragione della sua natura e della sua funzione, non può ... in alcun modo essere considerata una componente del tasso di interesse o una modalità di calcolo dello stesso".   ### non può quindi essere ritenuta un onere privo di causa. 
Sul punto, la Suprema Corte di ### 4.12.2013, n. 27118, ha confermato in via definitiva la validità della commissione di massimo scoperto sotto il profilo causale, riconoscendo che essa costituisce un“accessorio che si aggiunge agli interessi passivi sulle somme utilizzate dal cliente accreditato” (cui adde nello stesso senso ### Alessandria, 27.11.2013, inedita, #### 20.4.2012, inedita).   Ne deriva che, tale essendo l'uniformità dell'orientamento giurisprudenziale, appare dunque incontrovertibile che le commissioni di massimo scoperto rientrino tra le condizioni economiche regolanti il rapporto di conto corrente e non vi è motivo per escluderne l'applicazione qualora siano, come sono state nel caso di specie, regolarmente pattuite.   La commissione di massimo scoperto ha causa negoziale diversa rispetto a quella degli interessi passivi. Da tale constatazione deriva che nei confronti di essa non può trovare applicazione la norma dell'art. 1283 c.c. e, pertanto, ne consegue la certa e piena legittimità della capitalizzazione trimestrale della stessa ### in punto ### pur noto il revirement della ### penale sul punto, non può non condividersi quanto affermato dal ### di Milano, 6 maggio 2013, secondo cui, “se sino all'aggiornamento dell'agosto 2009, è indubbio che le ### d'### per la rilevazione del ### non estendendo la rilevazione alla cms, disponevano in termini non conformi al disposto dell'art. 2, co.1, l.  108/96, è altrettanto indubbio che il TEG così rilevato e pubblicato in ### era presentato a banche ed intermediari come parametro di riferimento per il rispetto del tasso soglia d'usura e che in termini vincolanti erano richiamati i criteri di calcolo sanciti nelle ### d'### (nell'### delle ### è precisato che la cms, rilevata autonomamente, deve anch'essa rimanere entro una soglia limite - la percentuale media rilevata, aumentata della metà - e che, ove si riscontri il superamento della soglia cms, la parte di eccedenza va compresa nel calcolo del tasso effettivo applicato dalla ### al fine della verifica del rispetto del tasso d'usura). ### non si ritiene di poter affermare, quanto al profilo civilistico, l'illegittimità dell'operato delle banche che (con riferimento alle cms ante l. 2/09) abbiano preso atto del TEG pubblicato in ### e si siano uniformate alle ### della ### d'### (aggiornamento agosto 2009) nel procedere alla verifica del limite del TEG applicabile trimestralmente, né si ritiene di poter accertare il superamento del limite confrontando il tasso effettivo applicato dalla banca, comprensivo di cms, con il TEG pubblicato in ### conteggiato in assenza delle cms, posto che tale verifica avrebbe ad oggetto dati non omogenei” (e, in sostanza, sulla vincolatività delle istruzioni di ### cfr. anche ### 19 novembre 2012). In secondo luogo, stante la legittimità della capitalizzazione trimestrale, non è parimenti corretto computare l'impatto dell'interesse capitalizzato ai fini del ### “ai fini del tasso soglia non può essere considerata la capitalizzazione degli interessi passivi, non solo perché legittima ratione temporis (siccome applicata in contratti successivi al 22.4.2000 ed oggetto di negoziazione fra le parti), ma soprattutto perché, mediante la consentita capitalizzazione, il debito da interesse passivo viene conglobato nel capitale, così mutando di regime giuridico, da obbligazione accessoria d'interessi a obbligazione principale per sorte capitale. In ragione di ciò l'interesse capitalizzato - ove consentito, perché non richiesto contra legem, in contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera ### e non oggetto di rinegoziazione fra le parti - non può essere computato ex se nel tasso d'interesse usurario, sia pure nella dizione omnicomprensiva fatta propria dall'art. 644 c.p. secondo l'invocato orientamento fatto proprio dalla ### penale, poiché l'anatocismo non viene computato mediante tasso composto (continuo ed ulteriore rispetto al tasso d'interesse debitorio), ma conseguito mediante capitalizzazione infrannuale degli interessi a debito non pagati. Va al riguardo sottolineato che anatocismo e capitalizzazione non costituiscono concetti equivalenti: mentre il primo designa la speciale attitudine degli interessi a produrre, a loro volta, interessi, la seconda indica il fenomeno in forza del quale una certa misura d'interessi viene tramutata in sorte capitale, con conseguente trasformazione di un'obbligazione accessoria in principale. Da ciò consegue che solo quest'ultima - non l'anatocismo di per sé - conduce ad un mutamento del regime giuridico dell'obbligazione d'interessi, solamente alla quale sono applicabili, exempli gratia, speciali norme in materia d'imputazione del pagamento (art. 1194 c.c.), quietanza (1199 c.c.), cessione del credito (1263 c.c.), privilegio (2479 c.c.), pegno (2788 c.c.), ipoteca (2855 c.c.), prescrizione (2948 c.c.). ### dell'interesse passivo nel capitale esclude la computabilità dello stesso fra le voci di costo periodico del finanziamento, appunto perché, una volta capitalizzato, l'interesse non è più tale. Il tema, allora, è la legittimità o meno della clausola di capitalizzazione. Riconosciutane la legittimità per le ragioni sopra espresse, l'impatto finanziario della stessa non può più essere conglobato ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. Il superamento del tasso soglia, invece, viene espressamente assunto da parte attrice conglobando nel computo “il costo degli anatocismi trimestrali” (pag. 10 delle osservazioni di parte attrice in data ### alla ###. La formula di calcolo del ### (T.E.G.), utilizzata per la determinazione del tasso-soglia nelle operazioni di affidamento su conto corrente, come noto, è la seguente: La formula di calcolo del ### (T.E.G.), utilizzata per la determinazione del tasso-soglia nelle operazioni di affidamento su conto corrente, come noto, è la seguente: T.E.G. = interessi x 36.500 + oneri x 100 numeri debitori accordato Il numeratore del primo addendo reca gli interessi complessivi: interessi sul capitale e “interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti” (effetto della capitalizzazione) - risultanti dall'estrattoconto; il denominatore riporta, invece, il capitale sul quale commisurare gli interessi (comprensivo degli interessi maturati nei trimestri precedenti). 
Sostenere che, nel calcolo del tasso-soglia, occorra tenere conto dell'effetto della capitalizzazione degli interessi è un assurdo: infatti, gli “interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti” sono già ricompresi nel numeratore, giacché quest'ultimo include tutti gli interessi e non soltanto quelli calcolati sul capitale originario; così come gli interessi maturati nei trimestri precedenti sono ricompresi nel denominatore. 
Né si potrebbe sostenere che il denominatore debba essere depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti, così da includere soltanto il capitale originario. In tale ipotesi, infatti, si raffronterebbero dati non omogenei fra di loro (il numeratore ricomprendente gli “interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti” e il denominatore non ricomprendente gli interessi maturati nei trimestri precedenti); inoltre, il denominatore depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti risulterebbe non commensurabile con il tassosoglia, che - come è noto - viene determinato sulla base di un ### che ricomprende, nel denominatore, gli interessi maturati nei trimestri precedenti. ###, come già ricordato, la liquidazione degli interessi viene fatta dalla banca trimestralmente e, quindi, gli interessi maturati nei trimestri concorrono alla determinazione del capitale di riferimento per il trimestre successivo. Se, poi, si volesse sostenere che gli “interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti” non sarebbero dovuti poiché la capitalizzazione non era stata pattuita ed accettata, questi dovrebbero essere espunti sia dal numeratore sia dal denominatore, senza alcun effetto in termini di superamento del tasso-soglia. In definitiva, la verifica del superamento del tasso soglia deve correttamente tenere conto degli interessi maturati nei trimestri precedenti sia al numeratore sia al denominatore; mentre, l'esclusione dell'effetto anatocistico dovrebbe essere operata esclusivamente nella rideterminazione degli interessi effettivamente dovuti, nel caso in cui la capitalizzazione non sia stata pattuita ed accettata” (così, appunto, #### 2883 del 20 aprile 2012).  ### in punto cms, va evidenziato come, alla luce delle più recente giurisprudenza della ### espressione di quel diritto vivente cui si è infra fatto riferimento, la stessa non debba essere considerata antecedentemente al primo gennaio 2010 nel calcolo del TEG ai fini della rilevazione dell'usura. 
Sul punto, la ### (### 22270/16) ha affermato che In tema di contratti bancari, la disposizione dettata dall'art. 2-bis, comma secondo, del decreto-legge n. 185 del 2008, che attribuisce rilevanza, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 cod. civ., dell'art. 644 cod. pen. e degli artt. 2 e 3 della legge n. 108 del 1996, agl'interessi, alle commissioni e alle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, ha carattere non già interpretativo, ma innovativo, e non trova pertanto applicazione ai rapporti esauritisi in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione, con la conseguenza che, in riferimento a tali rapporti, la determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della valutazione del carattere usurario degl'interessi applicati, deve aver luogo senza tener conto della commissione di massimo scoperto. 
Va evidenziato come, in punto inclusione del calcolo Teg della CMS per il periodo antecedente il 2010, con altra pronuncia sempre del 2016 la ### (### 12965/2016) abbia affermato il principio di diritto secondo cui la commissione di massimo scoperto, applicata fino all'entrata in vigore dell'articolo 2-bis ### 185 del 2008, deve ritenersi in thesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il ### - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla ### d'### non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario, dato atto che ciò è avvenuto solo dal 1 gennaio 2010, nelle rilevazioni trimestrali del ### ne consegue che l'articolo 2 -bis del ### n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, non è norma di interpretazione autentica dell'articolo 644 del codice penale, comma 3, bensì disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina anche regolamentare (richiamata dall'articolo 644 del codice penale, comma 4) tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, derivandone che per i rapporti bancari esauritisi prima del 1 gennaio 2010, allo scopo di valutare i l superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non debba tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ed invece essendo tenuto il giudice a procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso -soglia usurario”. 
La questione appare risolta dalle ### le quali con la pronuncia n. 16303/2018 le quali, dopo aver dato atto dei due orientamenti contrappostisi in seno alla giurisprudenza della Corte (il primo, ### penale sentenza 19 febbraio 2010, n. 12028, secondo cui il chiaro tenore letterale del quarto comma dell'articolo 644 cod. pen.  impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente. ### comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto, ove praticata“. La Corte a conferma di ciò richiama quanto disposto dall'art. 2 bis, commi 1 e 2, d.l. n. 185 del 2008, il quale prevede “gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, 108». ### norma, infatti, ad avviso del Collegio penale, «può essere considerata norma di interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 644 c.p. in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme”; il secondo: ### civile, sez. I, con sentenze del 22 giugno 2016, n. 12965 e 3 novembre 2016, n. 22270, stabiliva che non potesse riconoscersi nessun carattere interpretativo e dunque retroattivo della norma. La sentenza escludeva dal calcolo, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore di tale normativa, la CMS ai fini della verifica del superamento in concreto del tasso soglia dell'usura presunta) ha aderito a tale secondo orientamento, chiarendo che l'art.  2 bis d.l. n. 185/2008 non possa essere qualificato norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4, c.p. 
Ne deriva che la CMS non deve rientrare tra le “commissioni” o “remunerazioni” del credito menzionate sia dall'art. 644, comma 4, c.p.(determinazione del tasso praticato in concreto) considerata la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca. 
Sul punto, la ### ha affermato :”### esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale, come si è già osservato, disciplina la determinazione del tasso in concreto e del ### prendendo in considerazione i medesimi elementi, tra i quali va inclusa, per quanto pure sopra osservato, anche la commissione di massimo scoperto, quale corrispettivo della prestazione creditizia. La circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del ### non includano nel calcolo di esso anche tale commissione, rileva invece ai fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe stata effettuata senza tener conto di tutti i fattori che le legge impone di considerare. La mancata inclusione delle commissioni di massimo scoperto nei decreti ministeriali, in altri termini, non sarebbe idonea ad escludere che la legge imponga di tenere conto delle stesse nel calcolo così del tasso praticato in concreto come del ### e, quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo; essa imporrebbe, semmai, al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e di disapplicarli (con conseguenti problemi quanto alla stessa configurabilità dell'usura presunta, basata sulla determinazione del tasso soglia sulla scorta delle rilevazioni dei tassi medi mediante un atto amministrativo di carattere generale)“.  ### hanno pertanto enunciato il seguente principio di diritto: “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L.  185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (### eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. 
Alla luce di tali principi, la perizia stragiudiziale prodotta dalla parte attrice, salvo il difetto di allegazione specifica ut supra delineato, appatr in ogni caso non attendibili nella misura in cui non risulta specificata la metodologia di calcolo seguita dal consulente con riguardo alla ### se la stessa sia stata inserita nel calcolo del TEG solo a far data dal 2010 o anche precedentemente, né per quali trimestri sia stata rilevata usura, né con quale metodo siano stati fatti i calcoli, né da dove derivi il superamento. 
Sotto tale profilo, la perizia stragiudiziale, la quale ex se priva di valore probatorio, appare pertanto inattendibile in quanto, da un alto, non ancorata al testo contrattuale, dall'altro in quanto non individua in modo specifico la metodologia di calcolo utilizzata e, in ogni caso, generica, difettando una specifica individuazione delle singole poste cui si riferirebbero gli addebiti asseritamente posto in essere dalla #### comporta il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del correntista. 
In ragione di quanto sopra esposto e dei principi di diritto enucleati dalla ### in punto inclusione della CMS nel calcolo del TEG ed irrilevanza dell'usura sopravvenuta, espressione di un diritto vivente di formazione successiva alla redazione della ### le risultanze della stessa in ordine al contatto di corrente, le quali in ogni caso non hanno natura vincolante, devono essere disattese.  ### per quanto concerne il contratto di conto corrente. 
Per quanto concerne il finanziamento oggetto di causa, va evidenziato come la domanda attorea, premesso che la stessa può ritenersi astrattamente ammissibile rientrando l'obbligazione restitutoria derivante dal contratto de quo nel novero di quelle obbligazioni potenzialmente idonee ad essere garantite dalla fideiussione in atti, debba tuttavia essere rigettata nel merito secondo un plurimo ordine di ragioni. 
In primo luogo, va osservato come non sia specificamente contestato e, in ogni caso, come risulti provato documentalmente il fatto che il tasso di interesse pattuito a livello contrattuale sia inferiore al limite previsto dal tasso soglia. 
Non è pertanto configurabile alcuna forma di usura, né originaria, né sopravvenuta, come peraltro evidenziato in sede di ### punto usura sopravvenuta, si richiamano altresì le considerazioni tutte ut supra svolte Da un secondo angolo visuale, va evidenziata l'inattendibilità della perizia econometrica attorea nella parte in cui pone a fondamento della stessa una metodologia non condivisibile, ossia la sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e tasso di mora. 
Integra principio di diritto ormai consolidato in seno tanto alla giurisprudenza di merito quanto a quella di legittimità il fatto che, al fine della verifica della usurarietà del tasso di interesse applicato dalla ### nei confronti del cliente, non possa e non debba praticarsi alcuna sommatoria tra il tasso corrispettivo ed il tasso di mora, stante l'ontologica differenza tra gli stessi avuto riguardo alla funzione dai medesimi svolta. 
La vexata quaestio prende invero origine da una pronuncia della ### la quale, attraverso la sentenza n. 350/2013, prendendo le mosse dal dettato dell'art 1 del ### n. 394/2000 il quale stabilisce che “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, ha enunciato il principio di diritto in base al quale, “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”.  ### afferma la Corte, in quanto il riferimento, contenuto nel D.L.  394 del 2000, art. 1, co. 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - tale assunto. 
La primissima interpretazione della sentenza prevedeva che il tasso di mora si sarebbe dovuto sommare tout-court al tasso contrattuale: supponendo un tasso di mora del 8%, ed un tasso contrattuale del 5%, il risultato del tasso complessivamente applicato sarebbe stato del 13%, esattamente 8+5. 
Successivamente alla pronuncia della ### si è tuttavia formato in seno alla giurisprudenza di merito un sempre più consolidato filone, il quale ha visto quali principali fautori i ### di ### Napoli e ### in seno al quale si è affermato come ben diverso fosse il principio espresso dalla Suprema Corte, la quale in nessun caso avrebbe legittimato la teoria della “sommatoria” dei tassi. 
Sul punto il ### di ### ha affermato che con la sentenza in parola la Suprema Corte non abbia affatto enunciato il principio secondo il quale, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, si debba procedere al cumulo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori. 
Al contrario, la Corte di ### si sarebbe “limitata” a ribadire la regola secondo la quale anche gli interessi di mora, isolatamente considerati, devono rispettare il limite costituito dal tasso soglia. 
Per quanto concerne la sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, si è sottolineata in seno alla giurisprudenza l'ontologica differenza sostanziale tra i tre tipi di interessi previsti dal ### civile, ovvero gli interessi corrispettivi, quelli di mora e quelli compensativi. 
Tutti i tre tipi di interessi, anche se comportano sempre e comunque il pagamento di denaro, sono autonomi e distinti. 
Infatti, gli interessi corrispettivi hanno natura di remunerazione del creditore. 
Al contrario, gli interessi di mora hanno una funzione risarcitoria, di remunerazione del danno subito dal creditore a seguito del ritardo nel pagamento, mentre gli interessi compensativi, seppur scaturenti dal principio della fruttuosità del denaro, hanno una natura autonoma rispetto agli interessi corrispettivi, in quanto hanno una funzione indennitaria che è quella di compensare il venditore il quale, tra le altre cose, non ha ancora ricevuto il prezzo della cosa venduta. 
La distinzione de qua è da ritenersi alla luce sia della pronuncia della ### n. 350/13 che della successiva pronuncia n. 23192/17. 
Invero in seno tanto alla miglior dottrina quanto alla giurisprudenza si è osservato che la confusione generata dalla sentenza 350/2013, dunque, nasce dal passo in cui recita che: parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 ### penale e dell'articolo 1815 del ### civile, comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori. 
È stato evidenziato come la ### non dica che gli interessi di mora vanno sommati a quelli corrispettivi ma, al contrario, abbia ribadito il principio secondo cui la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori, interpretazione, quest'ultima, unitariamente confermata dai giudici di merito. 
In accordo con la giurisprudenza di merito, è pertanto possibile affermare che ritenere che il tasso soglia sarebbe superato per effetto della sommatoria fra il tasso debitore del mutuo e quello moratorio sia un errore di carattere logico oltre che giuridico. 
In accordo con la uniforme giurisprudenza di merito (ex multis ### 22 maggio 14) è possibile invece affermare che ,ai fini della individuazione dell'usura, il cumulo tra interessi corrispettivi e interessi moratori deve essere escluso e che, anche in caso di un eventuale cumulo del tasso di mora con la porzione del tasso corrispettivo contenuto nella rata insoluta, in ogni caso non si porrebbe un problema di usura ed anatocismo, atteso che, anche qualora si procedesse a un simile cumulo, comunque il tasso soglia non verrebbe superato. 
In questi casi non esiste un problema di tal tipo poiché, stante la diversa natura degli interessi, questi non si possono cumulare, atteso che la frazione di interesse corrispettivo contenuto nella rata insoluta è in realtà parte di questa. 
Nei commenti di dottrina successivi all'Ordinanza n. 23192/2017, è stato evidenziato come gli interessi corrispettivi e interessi moratori non vadano mai sommati ### avuto particolare riguardo alla collocazione ed alla ratio degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, in accordo con dottrina deve evidenziarsi come le due tipologie di interesse, oltre ad avere una diversa collocazione sistematica all'interno del codice civile (gli interessi corrispettivi sono collocati nel ### - ### obbligazioni - ### - Dei singoli contratti - ### - Del mutuo - Articolo 1815; quelli di mora nelle più generali disposizioni concernenti l'inadempimento delle obbligazioni, in particolare nel ### - Delle obbligazioni - ### I - ### obbligazioni in generale - ### - Dell'inadempimento delle obbligazioni - ### 1224), assolvano a funzioni completamente differenti. 
Gli interessi corrispettivi, infatti, come già si è anticipato, sono intesi dal legislatore quale naturale effetto della fertilità del denaro, mentre gli interessi di mora riguardano la fase patologica del negozio giuridico, fungono dunque da risarcimento per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione. 
Ne consegue che, così come è stato evidenziato dalla dottrina, l'usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla loro sommatoria.  ### in quanto, come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di merito, si tratta di tassi dovuti in via alternativa, e la loro sommatoria rappresenta di fatto un "non tasso" od un "tasso creativo", in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario (### di ### 1297/15, conf. #### 12/2/2015, 29/1/2015, 12/11/2014, 22/5/2014 e 28/1/2014), di talchè La cumulabilità è possibile solo ove effettivamente prevista dal contratto (Cass. n. 350/2013). 
Alla luce di tali considerazioni, deve affermarsi che il principio enunciato dalla Suprema Corte sia quindi assolutamente differente, ossia: "il tasso soglia si riferisce ex lege et iurisprudentia costante ad ambedue le tipologie di interessi, e laddove venga superato essi si intendono usurari indipendentemente dal momento del pagamento, quindi non dovuti". 
A fronte della ontologica differenza tra interessi moratori e corrispettivi, si è affermato in seno alla giurisprudenza che Gli interessi moratori rientrano tra le prestazioni accessorie ed eventuali, sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere alla funzione di pressione finalizzata alla realizzazione del corretto adempimento del contratto, in chiave sanzionatoria. 
E ancora, si è affermato che In tema di raffronto con il tasso soglia antiusura, la diversità di natura e funzione delle due categorie di interessi corrispettivi ed interessi moratori non ne consente il mero cumulo, né la ### ha affermato un simile principio con la nota sentenza n. 350/2013. Vieppiù, anche ove quest'ultima avesse realmente stabilito la possibilità del cumulo, il precedente sarebbe comunque da disattendere, per quanto autorevole, in virtù della diversità ontologica e funzionale dei due tipi di interessi. 
In accordo con la giurisprudenza dominante, è possibile affermare che l'impianto normativo in materia di usura fa riferimento alle prestazioni di natura “corrispettiva” gravanti sul mutuatario e collegate allo svolgimento fisiologico del rapporto, sicché gli oneri che non partecipano di tale natura corrispettiva non rilevano al fine dell'individuazione del tasso “effettivo” da raffrontare alla soglia, che quando al mutuo acceda una clausola di salvaguardia, resta esclusa alla radice l'usurarietà del tasso pattuito e che in caso di superamento del tasso soglia per effetto dell'applicazione degli interessi di mora, la soluzione va ricercata nella riconduzione di questi ultimi nei limiti del tasso soglia ai sensi degli artt. 1419, comma 2 cc e 1339 cc, trattandosi al più di usurarietà sopravvenuta” (#### ord. 16 settembre 2014). 
Detti principi di diritto trovano conferma in seno alla giurisprudenza del ### di Napoli, il quale con recentissima pronuncia (### di Napoli nord, sentenza n. 939 del 20 giugno 2016) ha affermato che ”### il tasso moratorio al tasso corrispettivo e sottoporre al vaglio del superamento del tasso soglia il dato derivante dalla somma aritmetica dei tassi significherebbe non cogliere la differente natura delle due previsioni pattizie come sopra richiamate che restano autonome l'una dall'altra - almeno con riferimento al profilo del rispetto del tasso soglia - e solo occasionalmente interdipendenti atteso che “in materia finanziaria l'interesse, nel momento stesso in cui si rende disponibile (ovvero alla scadenza di pagamento), diventa capitale”. 
E ancora, si è affermato che è ### ai fini dello scrutinio sull'usura la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso usurario, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un “non tasso” od un “tasso creativo”, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili alla parte mutuataria.”.  ### essere sottolineato come sempre il ### di ### con un'altra pronuncia, affrontando i molteplici aspetti della materia, abbia l'altro rilevato: “(….) tuttavia, il riferito orientamento giurisprudenziale, benché autorevole [Cass. Civ. n. 350/2013 - n.d.r.], non appare condivisibile in quanto sembra trascurare la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori, i primi, costituenti il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204), i secondi, rappresentanti una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria; ### in quanto il tasso di mora ha un'autonoma funzione risarcitoria per II fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi (cfr. #### 22 maggio 2014; #### 9 aprile 2014; ### Brescia. 16 gennaio 2014); Si è quindi affermato (#### 11 maggio 2016 n. 9553/2016, #### 11 maggio 2016 n. 9554/2016 e #### 12 maggio 2016, n. 9611/2016. #### 7 maggio 2015 ###) che anche l'interpretazione del dato normativo condotta sotto il profilo più strettamente economico conduce, dunque, alla conclusione della impossibilità di attribuire rilevanza, ai fini dell'usura, agli interessi moratori e che “il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi,” rigettando integralmente l'opposizione (#### 2 ottobre 2015) ed ancora di diversità ontologica tra interessi corrispettivi e quelli “di mora” argomenta il precitato ### con ulteriore decisione (#### 25 giugno 2015). 
La giurisprudenza di merito è pertanto uniforme nell'affermare i principi della differenza ontologica tra interessi corrispettivi e quelli di mora, della non cumulabilità degli stessi e della liceità dell'applicazione della penale di mora all'intero importo della rata scaduta (#### 11 maggio 2016 n. 9553/2016, #### 11 maggio 2016 9554/2016 e #### 12 maggio 2016, n. 9611/2016. #### 7 maggio 2015 ###. 
In dottrina, si è sottolineato come detta giurisprudenza dia la misura della totale infondatezza della tesi basata sulla pretesa usurarietà del tasso “di interesse complessivo”, ovvero del T.E.MO. (acronimo di ### di ### neologismo funzionale alla teorica del “cumulo”, ma concetto ignoto alla tecnica computistica ufficiale). 
Il criterio del “cumulo” è stato definito “maccheronico” ed “irrazionale” (ex multis ### Napoli 15 aprile 2014), poi “un ‘non tasso' od un ‘tasso creativo', in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario” (### Catania 14 maggio 2015) ciò che ha portato a sanzionare le domande così fondate con la condanna dell'istante, per “abuso del processo”, ex art. 96 c.p.c., alla stregua della considerazione secondo cui: “che le due voci debbano essere sommate è invece fantasiosa deduzione della parte che non trova alcun riscontro nel testo della decisione della Corte di ### n. 350/2013 e sostenere il contrario, ostinandosi a sostenerlo nonostante la precisa e puntuale presa di posizione della banca ( …. ) è sintomo di ignoranza inescusabile del dettato normativo e dell'evoluzione della giurisprudenza in subiecta materia che viene citata a sproposito o di dolo processuale nel tentativo di indurre in errore il giudicante sul fatto che una certa sentenza della Suprema Corte abbia detto una cosa che in realtà non ha mai detto. ( … ). 
E ancora, si è affermato e viene interamente condiviso e riaffermato da questo ### che “La verifica della usurarietà c.d. oggettiva non può essere condotta con il criterio della sommatoria dei tassi corrispettivi e moratori. ### modo di procedere è, infatti, del tutto illogico sotto il profilo sia giuridico che matematico, atteso che gli interessi corrispettivi e quelli moratori sono destinati non a cumularsi, ma ad essere applicati in via alternativa, a condizioni e con funzione diverse gli uni rispetto agli altri: i primi, se ed in quanto vi sia inadempimento, con funzione di risarcimento del danno; i secondi, nella fisiologia del rapporto, quale corrispettivo dell'erogazione del finanziamento. (…) Gli interessi moratori devono sottostare applicazione della legge antiusura e non possono essere ricondotti nell'alveo delle clausole penali (con conseguente applicazione dell'art.  1384 cc), atteso che la ratio del sistema congegnato dalla L. n. 108 del 1996, si fonda su una oggettivizzazione della verifica dell'usura. 
Si è pertanto affermato che ###à degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un “non tasso” od un “tasso creativo”, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.  ### situazione, così uniformemente cristallizzata, non può ritenersi essere stata modificata dall'ordinanza della ### 23192/17. 
La stessa infatti altro infatti non ha fatto se non ribadire quanto implicitamente affermato nelle precedenti numerose pronunce della Suprema Corte e cioè che qualora gli interessi moratori al momento della stipula superino il tasso soglia, non è dovuto alcun tipo di interesse né moratorio né corrispettivo ancorchè quest'ultimo sia stato convenuto nei limiti della soglia.  ### deve essere sottolineato come la Suprema Corte, riportando il testo dell'art. 1815 II co c.c. e dell'art. 1 della l. 24/2001 di interpretazione autentica della l. 108/96, abbia ribadito un risalente, consolidato e sempre uniforme principio stabilito, anche sotto il vecchio regime del testo dell'art. 644 prima della riforma della predetta legge 108/96 e cioè che gli interessi moratori rilevano ai fini dell'usura, richiamando in tal modo un principio dalla medesima sul punto in precedenza già espresso (### 5598/17, n. 602/13, 603/13, n. 350/13, n. 11632/10, n. 9532/10, n. 15497/05, 5324/03, n. 17813/02, n. 8442/02, n. 8742/01, n. 14899/2000, 5286/2000, n. 4251/92) Ulteriore conferma del fatto che la ### attraverso la pronuncia in parola, non abbia affatto legittimato la sommatoria dei tassi, si trova nella giurisprudenza di merito formatasi successivamente a detta decisione e che da questo ### viene riaffermato, ossia il fatto che non è dirimente, per sconfessare la tesi contraria al cumulo, la recente ordinanza n. 23192/17 del 4.10.2017 della sesta sezione civile della ### la cui motivazione non convince affatto, in quanto scarna e poco articolata, tale da non sufficientemente chiarire se la Corte abbia voluto censurare la motivazione del Giudice di merito per non aver considerato l'eventuale usurarietà riguardo ai soli interessi moratori o, diversamente, a quelli corrispettivi cumulati con quelli moratori.  ### diversità di funzione degli interessi corrispettivi e di mora non consente di procedere al cumulo finalizzato a stabilire il valore del cd. tasso soglia ex legge 108, perché così facendo si perverrebbe all'assurdo di ritenere automaticamente nulle tutte le clausole contrattuali che, pur potendo fissare il tasso dell'interesse corrispettivo per il periodo di ammortamento entro il limite del tasso soglia stabilito per legge, non potrebbero neppure applicare, nel caso di ritardato pagamento, gli interessi moratori al tasso legale che l'art. 1224 stabilisce di diritto, perché anche in questo caso, seguendo il criterio del cumulo, si arriverebbe sempre al superamento del fatidico limite del tasso soglia.  ### peraltro sottolinearsi come la stessa ### d'### nelle sue rilevazioni trimestrali dei tassi medi non abbia incluso nel ### gli interessi di mora, oggetto di separata rilevazione, a conferma che i due tassi non possono essere e non vanno sommati. 
Sul punto, si è affermato che è erroneo l'assunto della sommatoria aritmetica tra il tasso degli interessi corrispettivi e quello dei moratori, i quali, per contro, divergenti per natura e funzione, vanno confrontati, sotto il profilo dell'usura genetica, ciascuno autonomamente rispetto al tasso soglia. 
E ancora.  ### essere evidenziato da questo ### come l'esclusione degli interessi di mora dalle soglie sia sottolineata, peraltro, anche nei ### trimestrali del Ministero dell'### e delle ### i quali specificano che “i tassi effettivi globali medi (…) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”. 
Si è pertanto affermato che addivenire a una commistione tra le due tipologie condurrebbe, di fatto, a esiti paradossali, atteso che: nessuna norma prevede attualmente né la rilevazione periodica dei tassi moratori generalmente applicati, né la conseguente individuazione di una soglia ad hoc per questi; in base alla letterale interpretazione della pronuncia di legittimità n. 350/2013, gli interessi moratori devono essere valutati in termini di usura; la ### d'### escludendo in origine la validità delle soglie usura proprie degli interessi corrispettivi (“per evitare il confronto tra tassi disomogenei”, ovverosia “TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora”]), ha cercato di individuare una soglia ad hoc per quelli moratori, secondo il segue criterio: aumento dei ### di 2,1 punti percentuali (costituendo tale aumento, in base a un'indagine condotta dalla ### d'### nel 2002, il divario medio tra interessi corrispettivi e interessi moratori), e successiva applicazione della formula sopra descritta per l'individuazione dei tassi soglia (+25% + 4 punti percentuali; ovvero +50%); l'incongruenza più evidente si manifesterebbe qualora nel calcolo si verifichino casi nei quali il suddetto tasso soglia individuato ad hoc sia addirittura più basso degli interessi moratori legalmente previsti dal d.lgs.  231/2002, con il paradosso che, in questi casi, un tasso legale sarebbe usurario. 
Si è quindi affermato che il tasso di mora non può essere valutato cumulativamente al tasso corrispettivo, atteso che fra i medesimi intercorra una triplice differenza, genetica, funzionale e ontologica: il primo, infatti, rappresenta il risarcimento a favore dell'### di credito erogante, per l'eventualità di inadempimento o ritardato pagamento da parte del debitore; il secondo è la fisiologica remunerazione del prestito del capitale. 
Si è ancora affermato che anche a fronte di una clausola contrattuale che preveda che “ogni somma dovuta e non pagata al momento della scadenza della rata, produrrà automaticamente interessi di mora a favore della banca ed a carico della parte mutuataria” ### di ### ha definito “un equivoco interpretativo” l'interpretazione favorevole al fatto che si proceda alla sommatoria degli interessi (### 11997/15) Più specificamente, è stata affermata la possibilità per entrambe le categorie di interessi di risultare, potenzialmente, usurarie, ma ne è stato subordinato l'accertamento a una valutazione individuale di ciascuna: ciò in quanto, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi di mora, questi ultimi si sostituiscono e non si aggiungono ai corrispettivi, “anche laddove, come frequentemente avviene, le parti avessero determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo”. 
In definitiva, secondo il ### un cumulo tra interessi corrispettivi e quelli moratori potrebbe rilevare solo con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi conteggiati a carico del mutuatario, per verificare se il conteggio degli interessi applicato in seguito al verificarsi dell'inadempimento determini un importo complessivo (a titolo di interessi) che, rapportato alla quota capitale, comporti uno sforamento del tasso soglia ### essere altresì sottolineato come sul punto si sia pronunciato anche L'### il quale ha avuto occasione di evidenziare, a più riprese, come sia sostanzialmente impraticabile la tesi che conduca all'inclusione dei tassi moratori nel tasso complessivo da valutare ai fini della disciplina antiusura. 
Nella sentenza n. 350/2013 della Suprema Corte non vi è alcun cenno al fatto che gli interessi corrispettivi e quelli moratori vadano sommati tra loro, dando vita ad un presunto “tasso sommatoria”.  ### invece, ha soltanto ribadito il suo consolidato orientamento, in base al quale anche gli interessi di mora, così come gli interessi corrispettivi, debbano essere sottoposti al vaglio di usurarietà #### ha evidenziato che interessi moratori ed interessi corrispettivi non possano essere posti sullo stesso in quanto non solo assolvono a funzioni diverse, ma hanno anche natura diversa. 
La pattuizione in base alla quale gli interessi moratori siano dovuti “su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute dal cliente comporta che la rata non riscossa venga gravata dagli interessi moratori, generando un ipotetico problema di anatocismo. 
Tuttavia, deve essere evidenziato dal ### come, ai sensi dell'art.  1819 c.c., la rata non sia un'obbligazione, ma solo una sua modalità di adempimento e il carattere accessorio dell'obbligazione di pagamento degli interessi non implica che quest'ultima assuma un ruolo subordinato rispetto a quella complementare di restituzione del capitale, ovvero, al nucleo centrale del negozio di finanziamento. 
Ne consegue che, come affermato dalla ### (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 84451/86), l'inadempimento della rata non può che trasformare le due obbligazioni (formalmente, in origine, distinguibili) in un unico debito: non si viene, pertanto, a concretizzare nessuna sommatoria di interessi, poiché i moratori opereranno su di un unico debito. 
In accordo con la più recente giurisprudenza di merito (### di ### sentenza n. 6369/18) è possibile affermare come la sentenza della ### n. 350/13, dalla quale sono poi discesi gli orientamenti tesi a far valere giudizialmente detta sommatoria ai fini usura, non abbia mai riconosciuto direttamente la valenza del cumulo del tasso di interesse corrispettivo e del tasso di mora per la verifica del superamento del tasso soglia di legge per l'usura, ma si sia limitata a sancire l'astratta possibilità che anche il tasso di mora singolarmente considerato sia usurario, tanto da parlare di cumulo non certo in riferimento ad una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi importi a titolo di interessi conteggiati a carico del Cliente. 
Sul punto, si è affermato (tribunale ### 6369/18) che né gli interessi moratori né il tasso di mora possono assumere rilievo ai fini dell'usura e quindi neppure possono essere sommati agli interessi corrispettivi per la verifica del superamento del tasso soglia. ### in quanto gli interessi di mora trovano la loro giustificazione al di fuori del sinallagma contrattuale del corrispettivo per la prestazione di denaro o di altra cosa mobile, essendo convenuti esclusivamente a fronte di colpevole inadempimento del debitore, tanto da possedere natura risarcitoria a fronte della mancata o irregolare prestazione del prenditore del credito. 
Si è affermato come sia invero sufficiente al riguardo prendere in considerazione la diversa collocazione sistematica degli istituti de quibus: gli interessi corrispettivi sono collocati nelle disposizioni specifiche concernenti il contratto di mutuo e sono disciplinati come fisiologica conseguenza dell'erogazione del finanziamento (art. 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora trovano disciplina nelle più generali disposizioni concernenti l'inadempimento delle obbligazioni e riguardano, quindi, una fase patologica del negozio giuridico (art. 1234 c.c.). 
Si è ancora affermato come tale distinzione sia stata peraltro percepita anche dai ### che trimestralmente rilevano il ### degli interessi corrispettivi laddove, sin dal primo emesso, è precisato che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora; questi ultimi sono altresì esclusi dal calcolo, ed anche dalle ### impartite dalla ### d'#### tecnico individuato dal ### per la rilevazione del tasso medio ai sensi della ### antiusura.  ### poi evidenziarsi come il tasso di mora sia stato sistematicamente escluso dalla rilevazione del ### nelle ### per la rilevazione del ### ai sensi della ### sull'usura, periodicamente aggiornate dalla ### d'### come il ragguaglio del tasso contrattualmente convenuto (###, relativamente anche alla penale di mora, con quello rilevato dalla ### d'### senza detta penale (###, sia logicamente erroneo perché esegue un confronto tra dati non omogenei e come la ### d'### con i "### in materia di applicazione della legge antiusura", pubblicati il 3 luglio 2013, dopo quindi la richiamata sentenza della Suprema Corte, abbia esplicitato ulteriori ragioni per cui gli interessi di mora debbono ritenersi esclusi dal sistema introdotto dalla ### n. 108/96, chiarendo come da tale esclusione (coerente peraltro con la disciplina comunitaria) conseguano, tra l'altro, effetti più favorevoli al debitore: "Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. 
Sul punto, si è evidenziato che l'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo: essendo gli interessi moratori più alti per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccesivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. ### impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del ### (### le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora". 
Si è ancora affermato che l'impostazione volta a qualificare come costo del credito l'interesse moratorio non è neppure supportata da tesi economiche pure e in ogni caso contro gli interessi moratori eccessivi il Cliente troverebbe rifugio nella tutela di cui all'art. 33 c. 2 lettera f) - se consumatore - nonché nella possibilità di riduzione ad equità ex art.  1384 del codice civile. 
Tuttavia, deve essere evidenziato dal ### come, ai sensi dell'art.  1819 c.c., la rata non sia un'obbligazione, ma solo una sua modalità di adempimento e il carattere accessorio dell'obbligazione di pagamento degli interessi non implica che quest'ultima assuma un ruolo subordinato rispetto a quella complementare di restituzione del capitale, ovvero, al nucleo centrale del negozio di finanziamento. 
Ne consegue che, come affermato dalla ### (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 84451/86), l'inadempimento della rata non può che trasformare le due obbligazioni (formalmente, in origine, distinguibili) in un unico debito: non si viene, pertanto, a concretizzare nessuna sommatoria di interessi, poiché i moratori opereranno su di un unico debito. 
Con recentissima sentenza successiva all'emanazione della ridetta ordinanza, il ### di ### (#### sent. 143 del 17/01/2018) ha affermato un principio di diritto condiviso ed affermato anche da questo ### riassumibile nell'affermazione secondo cui la tesi della pura e semplice sommatoria (interessi moratori + interessi compensativi) non risulta fondata atteso che gli interessi moratori (che hanno una funzione differente dagli interessi corrispettivi, in quando hanno funzione risarcitoria, mentre i secondi sono volti a remunerare il mutuante per il finanziamento concesso) sono dovuti solo in caso di mancata corresponsione della rata nei termini pattuiti e sono dovuti, in tal caso, sul corrispettivo scaduto e su ogni altra somma dovuta, ossia sull'intero canone. 
Così come nel caso di specie, anche nel caso sottoposto al ### torinese è stata affermata l'infondatezza giuridica di tale metodologia di calcolo, atteso che, così come nella fattispecie oggetto del processo, gli attori erroneamente confondono gli interessi corrispettivi, elemento fisiologico del contratto e costo fisso legato all'erogazione del credito, agli interessi di mora, elemento subentrante solo nei risvolti patologici del contratto, con l'intento di includerli entrambi nel computo del ### Evidenziata la diversa natura delle due tipologie di interessi non può che escludersi una mera e semplice sommatoria tra essi. 
Nondimeno, come sottolineato dal ### di ### è vero che la ### ha pacificamente affermato che anche gli interessi di mora siano soggetti alla ### n. 108 del 2006 ma ciò non legittima la sommatoria dei due tassi aventi natura diversa. 
Il fatto che la ridetta pronuncia della ### non abbia affatto voluto legittimare il criterio della sommatoria degli interessi trova ulteriore riscontro nella successiva giurisprudenza del ### di ### il quale con la pronuncia n. 11275/2917 ha affermato un principio di diritto che da questo ### viene nella sua interezza confermato, a tenore del quale “ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura (L. 108/1997), la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli di mora al momento della pattuizione risulta errata sotto il profilo logico, matematico e giuridico perché si sommano entità tra loro eterogenee che si riferiscono a basi di calcolo diverse; infatti, il tasso corrispettivo è calcolato sul capitale mutuato e il tasso di mora solo sulla rata eventualmente pagata -in tutto o in partein ritardo. Per questo motivo, la somma dei meri tassi nominali non esprime il costo dell'intero credito. Una volta calcolata la somma dovuta a titolo di mora su una rata è necessario rapportarla in termini proporzionali all'entità dell'intero credito, sicché i ritardi saltuari non fanno aumentare il tasso onnicomprensivo pagato, che rimane di gran lunga inferiore al tasso soglia”.  ### a conferma del fatto che, come graniticamente affermato in seno alla giurisprudenza nazionale di merito, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia non può in alcun modo ammettersi la sommatoria di interessi corrispettivi e di mora, in quanto tale operazione risulta errata sotto il profilo logico, matematico e giuridico: posto che il tasso corrispettivo è calcolato sul capitale mutuato e il tasso di mora solo sulla rata eventualmente pagata in ritardo, il loro cumulo determinerebbe un'indebita sommatoria tra entità tra loro eterogenee che si riferiscono a basi di calcolo diverse Sul punto, il ### di ### (### n 11.275/ 2017), applicando un principio di diritto che in questa sede è interamente confermato e condiviso, ha affermato che ### tecnico nel quale incorrono i mutuatari è quello di sommare le percentuali dei tassi e di rapportarle alla quota capitale della rata tardivamente onorata, mentre - prosegue il ### - “debbano piuttosto addizionarsi gli importi che a detto titolo (corrispettivo e moratorio) siano corrisposti. (…). 
Dall'applicazione di tale principio deriva, quale necessario corollario, che la somma non può che essere rapportata al capitale residuo - e impagato - alla scadenza di detta rata, atteso che è in relazione al capitale erogato che viene inizialmente pattuito il tasso corrispettivo degli interessi (intesi come costo del mutuo erogato), e ne viene verificato il rispetto della soglia d'usura, ed è in relazione a detto capitale (come ridotto grazie al progressivo rimborso delle rate) che vanno conteggiati, alla scadenza periodica pattuita, gli importi pretesi a titolo di interesse corrispettivo, eventualmente incrementati degli interessi moratori pretesi sulla rata sino a che rimanga impagata”. 
E ancora, deve evidenziarsi come ai fini del conteggio del tasso effettivo di mora la relativa non deve affatto ricomprendere ai fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia, anche gli oneri connessi all'erogazione del credito, avendo questi ultimi abbiano natura differente rispetto agli interessi moratori ### essere affermato che “é erroneo l'assunto della sommatoria aritmetica tra il tasso degli interessi corrispettivi e quello dei moratori, i quali, per contro, divergenti per natura e funzione, vanno confrontati, sotto il profilo dell'usura genetica, ciascuno autonomamente rispetto al tasso soglia. La tesi della sommatoria in astratto dei due tassi non è applicabile neanche tenendo in considerazione il pronunciamento della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. ###. 23192/2017) richiamato dagli attori, giacché dal tenore dell'ordinanza sembra evincersi solo il principio secondo cui l'usura non può essere esclusa per il solo divieto della sommatoria. Nella specie, però, l'indagine viene svolta anche confrontando il tasso moratorio singolarmente, il quale, lo si è già detto, risulta inferiore al tasso soglia.”( ### di Sulmona sentenza n. 384 del 30 ottobre 2017). 
Non solo.  ### affermarsi che, pur essendo gli interessi di mora assoggettati al vaglio dell'usurarietà, bisogna distinguere nettamente le due categorie di interessi, in primo luogo in ragione della loro diversa funzione. Gli interessi corrispettivi rappresentano per l'appunto il corrispettivo del mutuo, contratto naturalmente oneroso, laddove gli interessi di mora assolvono ad una funzione risarcitoria ed in senso lato sanzionatoria, diretti come sono a dissuadere dall'inadempimento all'obbligazione di restituzione rateale del prestito. ### adottato dalla ### d'### per verificare l'usurarietà degli interessi di mora è quindi quello dell'aumento del 2,1% rispetto al tasso soglia stabilito per gli interessi corrispettivi Il principio di simmetria prevede che per la determinazione del TEG contrattuale deve avvenire secondo i medesimi criteri che presiedono alla determinazione del ###(### n. 91/2019) Quanto sopra alla luce della più recente giurisprudenza della ### la quale con sentenza 26286/2019 ha sancito in maniera netta che per individuare la soglia usuraria degli interessi di mora al “tasso soglia” ordinario”( che si determina, secondo la previsione originaria di cui alla legge 108/96, aumentando il ### (il tasso effettivo globale medio ) pubblicato dai decreti ministeriali di riferimento del 50% e, secondo la previsione attuale (in virtù del decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70) aumentandolo del 25%, con un ulteriore margine aggiuntivo di 4 punti percentuali.) deve essere sommato “il “tasso soglia di mora” (che va determinato con lo stesso criterio, ma previo ulteriore aumento del 2,1/% del ###) ### tale approccio si individua un tasso soglia diverso dal “tasso soglia di mora” e dal “tasso soglia ordinario” che è costituito dalla somma di queste due voci. 
Rilevante al fine della decisione del presente è il principio di diritto che la ### richiamando il proprio orientamento, ha affermato attraverso la recente pronuncia n. 17447/2019. 
Da un lato, la Suprema Corte ha espressamente escluso che, attraverso la pronuncia n. 350/2013, la Suprema Corte abbia avallato la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori.  ### ha definitivamente chiarito che «gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta; ciò vale anche là dove sia stato predisposto, come in questo caso, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi; nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi; trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni». 
Nella stessa decisione, i giudici di legittimità hanno altresì confermato che in caso usurarietà degli interessi moratori, la sanzione riguarda solo la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori senza trasformazione forzosa, a vantaggio dell'inadempiente, del contratto da oneroso a gratuito (v. anche Cass. n. 21470/2017). 
In particolare, chiarisce la Corte: “gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori; di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta”. 
La pronuncia in parola ha poi stabilito un ulteriore, rilevante, principio di diritto, evidenziando che l'eventuale pattuizione di interessi moratori usurari in ogni caso non comporta la gratuità del contratto ex art. 1815, co. 2 c.c., ma esclusivamente la riduzione del tasso convenzionale di mora al saggio degli interessi legali: “problema che la giurisprudenza di questa Corte risolve sanzionando la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori ove determinati ad un tasso sopra soglia e non già come preteso dal ricorrente trasformando forzosamente, a vantaggio dell'inadempiente, il contratto da oneroso a gratuito. Ragionando in via ipotetica - perché si ripete, nel caso di specie, neppure si pone il problema della richiesta di pagamento di costi eventuali - la capacità in potenza moratoria degli interessi ### verrebbe risolta colpendo esclusivamente la relativa pattuizione: Cass., 15/09/2017, n. 21470”.Cass., 28-06-2019, 17447. 
Quanto sopra dovrà necessariamente coordinarsi con i principi di specifica allegazione e di ripartizione di onere della prova ex art 2697 c.c. che, come si è detto, costituiscono l'ossatura centrale attorno al quale ruota il processo civile. 
La riduzione del tasso convenzionale di mora al saggio degli interessi legali troverà invero applicazione solamente nel caso in cui gli interessi di mora siano stati effettivamente pagati dal cliente, attenendo la corresponsione di detta tipologia di interessi ad una fase patologica del contratto, connaturata dall'inesatto adempimento del cliente concretatosi nel ritardo dei pagamenti e, per l'effetto, dalla integrale sostituzione agli interessi corrispettivi - altrimenti dovuti - da parte degli interessi di mora, pacifico ormai essendo come non possa mai operarsi una sommatoria tra gli stessi. 
Ne deriva che la domanda potrà trovare accoglimento nella misura in cui il cliente abbia allegato e abbia fornito in giudizio la prova dell'effettiva applicazione da parte della ### degli interessi di mora ab origine pattuiti sopra soglia. 
Prova che, nel caso di specie, non risulta essere stata fornita ### profilo nè di indeterminatezza, sia del contenuto del contratto, sia, segnatamente, della determinazione del tasso corrispettivo, né anatocistico può poi derivare dal fatto che sia stato concordato tra le parti un piano di ammortamento a tasso fisso, cosiddetto “alla francese”. 
Quanto all'ammortamento alla francese, invero integra ius receptum in seno alla giurisprudenza di merito (### n 11.275/ 2017) il fatto che, in conseguenza di un piano di ammortamento c.d. ‘alla francese', alcun fenomeno anatocistico possa derivare dall'applicazione di un tale piano di rimborso del mutuo, posto che in tale sistema gli interessi rimangono applicati sempre nella stessa percentuale, ma su di un capitale via via decrescente, sicché la quota di interessi per ogni rata viene calcolata solo sul capitale residuo e mai anche sugli interessi.  ### pertanto affermarsi da parte di questo ### in accordo con la costante giurisprudenza di merito (### 7 giugno 2017) che, nel sistema progressivo proprio dell'ammortamento alla francese, ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, non comportando alcuna capitalizzazione, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. 
E ancora, deve essere riaffermato e condiviso in questa sede il principio, già affermato dalla giurisprudenza di merito, secondo cui la progressione dell'ammortamento cd. “alla francese”, discendente dalla rata costante indicata nel contratto, non provoca alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata e il mutuatario non è più esposto ad alcuna variazione del tasso d'interesse. 
Difatti, una volta che le parti hanno raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sui tassi degli interessi corrispettivi e moratori, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo (### di ### con la sentenza n. 362/16, ### di ### con la sentenza n. 5279/16; ### di Padova sentenza 12 gennaio 2016; il ### di Larino sentenza 18 gennaio 2016; ### di Lucca con la sentenza 26 febbraio 2016). 
E ancora, quanto al piano di ammortamento “alla francese” o “a rata costante”, in aderenza alla costante giurisprudenza di merito deve affermarsi come il medesimo utilizzi la formula matematica della c.d.  “legge di sconto composto”: “trattasi di formula di equivalenza finanziaria, che consente di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, così che la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento sia uguale al capitale mutuato, ma che non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che risponde alle regole dell'interesse semplice, venendo conteggiato ad ogni rata sul solo capitale che residua dopo la restituzione di capitale effettuato tramite le rate precedenti”. Ne consegue che nessun indebito conteggio anatocistico viene effettuato.  (### n 11.275/ 2017) Si è affermato in seno alla giurisprudenza (### di ### 3001/2018) che l'ammortamento c.d. “alla francese” non comporta, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi. Il metodo alla francese comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termine, nel sistema progressivo di cui trattasi ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce e unicamente di questi. ### importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.  ### non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla assidua quota di capitale, ovverossia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. 
I tassi di mora non sono rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza o meno dell'usura nel contratto di mutuo, atteso che essi hanno la mera funzione di liquidazione preventiva del danno e che la loro ipotetica manifesta eccessività comporta esclusivamente la riduzione ex art. 1384 c.c. e non già la sanzione prevista dal comma 2 dell'art. 1815 Ai fini della verifica di usurarietà, sono irrilevanti le voci di costo che, sebbene collegate all'erogazione del credito, siano in realtà: meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, essendo le stesse subordinate al verificarsi di eventi futuri ancora possibili ma concretamente non verificatisi (ad esp. l'interesse di mora potenzialmente usuraio ma inesigibile); o del tutto irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito verificarsi (esp. il quantum dovuto per l'estinzione anticipata del mutuo). 
Del pari, non può parlarsi di indeterminatezza per il fatto che il tasso, pattuito su base annua, venga poi applicato su base mensile. 
Infatti, “ciò è imputabile al fatto che, secondo quanto esattamente pattuito tra le parti, il capitale avuto a prestito no sarebbe stato restituito a cadenza annuale, bensì a cadenza mensile; tale pattuizione, da un lato non trova alcun divieto di legge, e dall'altro impone che, ad ogni scadenza mensile, il tasso di conteggio interessi sul capitale residuo a detta scadenza venga rapportato a quella stessa frazione di periodo, ossia sia espresso con la identica periodicità prevista per i pagamenti. La suddetta pattuizione trova ragione nel fatto che per il mutuatario può essere preferibile dilazionare la restituzione su base mensile, anziché restituire un considerevole importo alla fine di ogni anno” (### 16 luglio 2015). 
Non sussiste alcuna ipotesi di usura oggettiva originaria con riferimento al tasso di interesse pattuito tra le parti ### prova è stata fornita dagli attori che siano stati stipulati “mutui di scopo” ### la giurisprudenza della ### il mutuo di scopo rappresenta un tipo particolare di mutuo, in cui l'importo è fornito per il perseguimento di una finalità determinata, la quale può essere stabilita dalla legge, nel caso di mutuo di scopo legale, come nei casi dei finanziamenti agevolati, oppure concordata tra le parti, nel caso di mutuo di scopo convenzionale (cosiddetto “mutuo atipico” 7773/2003; Cass. 25180/2007). 
In tal caso, il mutuatario, titolare delle somme mutuate, è strettamente legato al loro impiego per il raggiungimento della finalità dedotta in contratto, ad esempio, all'acquisto di un bene immobile o al finanziamento di un'attività commerciale. Lo scopo perseguito è espressamente inserito nel sinallagma contrattuale. «La presenza dell'obbligazione di destinazione contrassegna il negozio, in quanto la funzione economica e sociale di esso non si esaurisce nel godimento del danaro (e nel susseguente obbligo di restituzione), ma implica la realizzazione del risultato economico ultimo, rispetto al quale il godimento rappresenta un momento strumentale» (Cass. S.U.  13046/1997; Cass. 25793/2015). Il vincolo del mutuatario è talmente forte da connotare la causa concreta del contratto, tanto che, come vedremo, la sua inosservanza ne determina la nullità. ( 15929/2018; Cass. 24699/2017; Cass. 25793/2015). 
La figura del contratto di mutuo di scopo è autonoma e distinta da quella del mutuo in senso proprio, in quanto rappresenta un contratto atipico che assolve, in modo analogo all'apertura di credito, una funzione creditizia (Cass. 25180/2007).   Le due tipologie contrattuali divergono sotto il profilo strutturale, atteso che nel contratto di mutuo, il mutuatario si impegna a restituire al mutuante la somma di denaro, comprensiva di interessi mentre nel mutuo di scopo, oltre alla restituzione dell'importo, il contraente è tenuto anche ad adempiere la finalità perseguita, sotto il profilo causale, atteso che nel mutuo ordinario (a titolo oneroso) la causa del contratto risiede nella consegna del denaro, e nel corrispettivo che il mutuatario corrisponde sotto forma di interessi mentre nel mutuo di scopo, il perseguimento dell'obiettivo dedotto in contratto fa parte della causa dello stesso, pertanto assume un rilievo essenziale e, da ultimo, sotto il profilo della qualificazione giuridica, atteso che laddove il mutuo ordinario è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della somma di denaro il mutuo di scopo è un contratto consensuale, che si perfeziona con la manifestazione del consenso da parte dei contraenti, sì che, come osservato dalla dottrina, la consegna della somma rappresenta l'oggetto dell'obbligazione e non un elemento costitutivo. 
Nel caso di specie, alla luce dell'universo documentale agli atti di causa e degli elementi di prova forniti dalla parte attrice, sulla quale, alla luce dei principi sopra richiamati, gravava il relativo onere, non vi è prova sia stato stipulato alcun mutuo di scopo tra le parti.  ### invero non può essere considerato il mutuo fondiario agli atti alla luce della giurisprudenza della ### la quale ha affermato che “il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria (### 4792/12; ### 9511/207; ### 317/2001) Per quanto concerne il cosiddetto gioco delle valute, la censura è, così come formulata, generica e non accoglibile (cfr. in termini, #### 21 gennaio 2010, rel. ### in ###it). Preliminarmente va osservato che la questione relativa ad antergazione e postergazione consentita dei giorni di valuta non è più attuale, quanto meno successivamente al D.lgs. Tremonti ter del 25.6.2009 (con effetto dal 1° novembre 2009), a mente del quale la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, due, tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. ### normazione del fenomeno ha poi trovato ulteriore conforto nella successiva ### sui ### di ### (c.d. PSD: ###) entrata in vigore il 1° marzo 2010 con d. lgs. 11/2010 (G.U.  36 del 13.2.2010). Già il fatto che la questione abbia formato oggetto di disciplina apposita, senza alcuna abrogazione di precedenti norme, conduce a ritenere la questione, con riguardo al periodo pregresso, come praeter legem, non potendosi affermare di per sé l'illegittimità di qualsivoglia prassi bancaria in tal senso. In ogni caso, la documentazione prodotta dalla convenuta attesta l'esistenza di disciplina pattizia sul punto. 
Non è meritevole di accoglimento la dedotta nullità della clausola che determina il tasso d'interesse corrispettivo con riferimento all'### non presentando tale parametro alcun profilo di indeterminatezza, né di squilibrio contrattuale in favore della banca. 
Si condivide l'orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui l'inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse, quale unico parametro variabile, dell'### soddisfa le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità della clausole. 
Il richiamo all'### nella determinazione del tasso degli interessi corrispettivi nel mutuo de quo non incorre, inoltre, nell'addotta violazione della legge n. 287/1990 ed in particolare dell'art. 2 della citata legge, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del marcato o in una sua parte rilevante, atteso che, conformemente alla giurisprudenza prevalente, benché l'entità di tale indice, soggetto a continue variazioni, sia influenzato in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario, trattasi comunque di un indice medio, calcolato e diffuso giornalmente dalla ### delle banche europee sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi. E se è vero che le singole banche che contribuiscono alla determinazione dell'### possono influenzarne l'ammontare, ciò non basta di per sé solo a dimostrare l'esistenza di accordi tra le banche interessate diretti ad influenzare la determinazione del tasso attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito, sì da dimostrare che l'intero meccanismo è illecito (cfr. #### 12674/18; ### Palermo 11 aprile 2016). 
L'### come noto, è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in ### tra le principali banche europee; esso viene determinato (“fissato”) dalla ### (### come media dei tassi di deposito interbancario tra un insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area ### (che, per l'### sono ##### dei ### di ### e ###. 
Il meccanismo di calcolo garantisce che tassi anomali non ne falsino il valore (è escluso dal computo il 15% dei valori rispettivamente più alti e più bassi) e la stessa comunicazione dei dati avviene su base volontaria per le varie banche, anche se l'### è calcolabile solamente se partecipano alla rilevazione almeno 12 istituti di credito.  ### premesso, si ritiene di dare continuità all'orientamento dell'adito ### pienamente condivisibile, secondo cui, sebbene la fissazione giornaliera del tasso sia affidata ad una associazione di banche, essa avviene sulla base di dati (i tassi di deposito interbancario praticati dalle maggiori banche europee) che si assumono come oggettivi, pertanto, anche se le singole banche che contribuiscono alla determinazione dell'### possono influenzarne l'ammontare (anche se la esclusione dal computo dei tassi anomali è sufficiente garanzia che ciò non avvenga), ciò non basta per affermare che l'intero meccanismo costituisca un illecito anticoncorrenziale. 
La eccepita nullità potrebbe infatti sussistere solo in presenza di accordi tra le banche interessate diretti ad influenzare la determinazione del tasso attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito (cfr. #### n. 10376 del 23/5/2017), accordi di cui non vi è prova nel presente giudizio (### 12674/18) Per quanto concerne lo ius variandi, si tratta di facoltà espressamente riconosciuta alla ### a livello contrattuale, accettata dal correntista. 
La prova della legittimità dell'unilaterale variazione del tasso di interesse nominale applicato si rinviene nelle periodiche comunicazioni inviate dalla banca alla correntista, circostanza non contestata e pertanto da ritenersi provata. 
Per quanto concerne la fideiussione, regolarmente sottoscritta, va osservato come, da un lato, la stessa presenti caratteri propri del negozio autonomo di garanzia, dall'altro, in ogni caso, come non sia configurabile alcun profilo di illegittimità nella condotta della ### con riferimento al contratto garantito, sotto qualsivoglia profilo La stessa, pertanto, deve ritenersi pienamente valida ed operativa.  ### di profili di illegittimità nella condotta della ### comporta il rigetto della domanda risarcitoria dalla stessa spiegata. 
In conclusione, la spiegata opposizione deve essere rigettata, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Il rigetto dell'opposizione comporta ex se non ci si debba pronunciare in ordine alla domanda spiegata dalla convenuta solo in via di subordine, per il caso in cui il decreto ingiuntivo non avesse trovato conferma. 
Per quanto concerne le spese di lite, la rifusione delle spese sostenute da parte convenuta opposta, in ragione del criterio della soccombenza, è posta a carico della parte opponente. 
Alla luce del valore della lite, le stesse, tenuto conto delle domande riconvenzionali spiegate da parte opponente, sono calcolate secondo il DM 55/14 come modificato dal DM 37/18, scaglione fino ad € 260.000,00, valori medi ridotti del 30% con riferimento a tutte le fasi del giudizio, in ragione del valore della lite, tenuto conto anche della fase cautelare inerente l'istanza di sospensiva e della pluralità di parti, in ogni caso costituite con un unico atto processuale, così per complessivi € 9401,00 di cui € 1701,00 per fase studio, € 1085,00 per fase introduttiva, € 3780,00 per fase istruttoria, € 2835,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese vive, oltre spese di ctp, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva per legge e le successive occorrende Gli onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio, visto l'art 131 DPR 115/2002, sono “prenotati a debito”, ossia sono posti a carico dello Stato e liquidati con separato decreto, con revoca del decreto emesso in data 10 ottobre 2017 e 18 aprile 2018 Essendo l'opponente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si provvede con separato decreto alla liquidazione dell'importo in favore del difensore, da porsi a carico dell'### dello Stato. 
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc né per la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio PQM #### definitivamente pronunciando nel processo rgn 864/2015, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o respinta: 1) RIGETTA l'opposizione e tutte le domande spiegate da parte attrice opponente e, per l'effetto, conferma nella sua interezza, anche in punto spese liquidate, il decreto ingiuntivo del ### di ### n. 1/2015 2) ### E ### gli attori opponenti, in via solidale, a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite che liquida in € 9401,00, oltre spese di ctp, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva per legge e le successive occorrende 3) ### che gli onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio siano a carico dello Stato essendo “prenotati a debito” ex lege, con liquidazione da effettuarsi con separato decreto e revoca i decreti emessi in data 10 ottobre 2017 e 18 aprile 2018 4) PROVVEDE con separato decreto alla liquidazione del compenso in favore del difensore di parte attrice opponente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da porsi a carico dell'### dello ### 16 febbraio 2020 

IL GIUDICE
#### RG n. 864/2015


causa n. 864/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Biasci Gianluigi

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