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Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 1894/2025 del 17-11-2025

... a carico di parte attrice, invece, le spese dalla consulenza tecnica d'ufficio esperita. P.Q.M. ### di ### definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: - RIGETTA la domanda proposta da ### nei confronti del #### e dell'### - RIGETTA la domanda proposta da ### E ### nei confronti del ### e dell'#### - COMPENSA le spese di lite; - Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica esperita. Così deciso in data ### Il Giudice dott. (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. 1094/2020 R.G., avente a oggetto “lesione personale” e promossa da: ### (C.F: ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### BIANCO, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione #### (P.I. ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. ### in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliat ###atti #### (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###atti ###' ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. ### BIANCO ed elettivamente domiciliat ###atti #### E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha convenuto in giudizio il ###-ROSSANO e l'### allegando che: - In data ###, intorno le ore 10:00, usciva dalla residenza familiare e, si avviava a piedi lungo il circuito cittadino di via ### diretto al ### di viale ### quando in prospicienza al ### specificatamente nella zona latistante il parcheggio comunale e la P.zza B. ###, veniva improvvisamente e pericolosamente aggredito ed inseguito da un branco di cani randagi (rispondenti al numero di tre) che, con fare insidioso e imprevedibile, dapprincipio lo costringevano alla fuga e, poi, ne causavano una rovinosa caduta a terra, nella sede stradale compresa tra la rotonda del predetto viale A. ### e sulla prospettiva di ### - Gli animali venivano messi in fuga da un negoziante del quartiere, che soccorreva, poi, l'attore; - ### veniva accompagnato da ### nel frangente allertato sull'accadimento, presso il vicino presidio di ### ove gli venivano riscontrate escoriazioni diffuse, esiti di frattura scomposta all'omero sinistro, implicativi di collegato ricovero ospedaliero, con previsione d'intervento di osteosintesi; - In data ###, il danneggiato denunciava il sinistro agli odierni convenuti enti pubblici, responsabili dell'accaduto; - In data ### lo ### veniva ricoverato presso la ### di ### di ### s.r.l. ove veniva sottoposto a intervento chirurgico per osteosintesi; - In data #### veniva dimesso con indicazione delle cure da seguire; - In data ### veniva sottoposto a visita di controllo dal dott. ### - In data ### si effettuava ## spalla sx; - In data ###, come stabilito dal predetto medico, veniva nuovamente visitato; - Stante le direttive dei medici, l'Avv. ### si sottoponeva a fisioterapia presso il ### di ### A.U. ### fino ad aprile; - Non riscontrandosi i risultati sperati e prospettati, l'attore continuava la rieducazione fisioterapica presso il ### sempre da aprile; - In data ###, l'attore si sottoponeva nuovamente a esame radiografico; - In data ###, seguiva visita col Dott. Borroni, il quale suggeriva esame ecografico ed elettroneurografia; - Alla data del 22/05/2019 venia effettuata ecografia; - In data ###, veniva visitato dal Dott. Fontana, il quale diagnosticava la necessità di ulteriore intervento chirurgico; - Alla data del 03/06/2019, veniva effettuata elettroneurografia; - In data ### l'Avv. ### si sottoponeva ad ulteriori esami, tra cui radiografia presso la ### di ### in vista dell'intervento; - In data ### lo stesso veniva ricoverato e sottoposto ad intervento chirurgico; - In data ###, veniva dimesso con prescrizione di cure fisioterapiche e visite di controllo; - In data ### lo ### veniva visitato dal Dott. Fontana; - In data ###, venivano effettuai esami di RX e ## su spalla sx; - In data ###, 19/09/2019 e 06/12/2019 lo ### veniva visitato nuovamente dal Dott. 
Fontana; - In data ### veniva effettuata RM e in data ###, veniva effettuata elettroneurografia su spalla sx; - In data ### lo ### veniva visitato ancora dal Dott. Fontana; - In data ###, l'attore si sottoponeva a visita psichiatrica presso il CIM di ### A.U. ### dell'ASP di ### con diagnosi di “disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti” con prescrizione terapeutica; - In data ### l'attore si sottoponeva a esame TAC ed il ### ed ## su spalla sx; - In data ###, l'Avv. ### veniva visitato dal Dott. Fontana, il quale sosteneva che “non vi sono per ora indicazioni chirurgiche”; - Ad oggi l'Avv. ### ha compiuto l'attività riabilitativa presso il ### - ###. ### guariva in data ### con postumi fisici e psicologici; - ###. ### misurava i gradi della spalla sx presso ### - ### del Dott. Oliverio del 09.05.2020 relazionava 120 giorni di ITA al 75%, 60 giorni di ITP al 75%, 150 di ITP al 50%, 150 giorni di ITP al 25%, ### biologico permanente pari al 28%.  - Si eccepisce la violazione della ### quadro n. 281/91 e, altresì, della ### nn. 41/90 e 4/2000, il tutto in combinato disposto ai principi di responsabilità previsti dagli artt. 2043, 2051 e 2052 c.c.; - Stante le disposizioni di cui all'art. 2 della ### quadro 281/91 e delle ### nn.  4/2000 e 41/1990, spetta ai ### la costruzione, sistemazione e gestione dei canili e rifugi per cani ed alle ASP le attività di profilassi, controllo igienico sanitario e di polizia veterinaria, per la qualcosa gli enti pubblici evocati in giudizio congruamente sono chiamati a rispondere, singolarmente e/o in solido, intorno alla causazione della produzione lesiva in osservazione. 
Infatti i citati ### nel caso di specie, violando apertamente tali disposizioni, si sono resi responsabili di tutto il complesso di danno subito dall'Avv. ### non avendo preventivamente provveduto al monitoraggio del territorio, predisponendo ed adoperandosi per la cattura dei tre cani randagi in questione. Difatti, a quel dì, il riportato branco di randagi vagava già da tempo, indisturbatamente ed insidiosamente, nel luogo di accadimento del sinistro ma, omissivamente, giammai le due autorità competenti avevano provveduto in alcun modo (probabilmente neanche dopo), a garantire la sicurezza del sito, violando gravosamente la principale obbligazione di prevenzione e controllo del randagismo, su di loro solidamente incombente. La conseguenza pregiudizievole di tale trascuratezza prevenzionale cagionava, colposamente, il grave fatto lesivo in danno dell'Avv. ### che, a tutt'oggi, ne patisce le conseguenziali per postumi psicofisici, profondamente limitativi della sua vita quotidiana; - Sussiste la responsabilità in solido tra l'ASP e il Comune di ### ai sensi degli artt. 2051 e 2052 c.c., laddove, come nel caso di specie, un branco di cani randagi, lasciato incontrollatamente all'interno di un centro urbano molto popolato, aggredisca e cagioni danno ad un cittadino; - Nel caso concreto sussiste anche la responsabilità dell'art. 2043 c.c., atteso che l'insopprimibile principio del neminem laedere vale sia per le condotte commissive che, per le condotte omissive e, in una visione a grande spettro del perimetro custodiale gravante sui centri istituzionali in questione, ne identifica la responsabilità omissiva quando siano destinatari di uno specifico obbligo di protezione o garanzia finalizzato a impedire l'evento dannoso ed avente fonte legale e/o convenzionale, finanche in una mera relazione fattuale. Di talché, nella vicenda in esame, il nesso eziologico nella violazione di regole e principi previsti dalle leggi sopra menzionate è ascrivibile ai mancati interventi ed all'inerzia delle ### preposte. Tutti e due i soggetti istituzionali, ### di ### ed Asp territoriale, difatti, sono onerati di specifici obblighi di prevenzione e di controllo sui randagi, ex lege n. 281/1990 e, sulla scorta della ### d'### n. 41/1990 riguardante, tra le altre cose, la ### la ### e l'####. 2 della ### quadro, inoltre, si spinge finanche all'individuazione degli strumenti rivolti a ridurre il randagismo affidando la costruzione, sistemazione e la gestione di canili e rifugi per cani ai ### e le attività di profilassi, controllo igienico - sanitario e polizia veterinaria alle ### - ### della responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., delle ### in epigrafe è da individuarsi nell'omesso e trascurato onere di attuare quanto necessario ad eliminare i pericoli per la salute pubblica e per l'incolumità del cittadino derivanti dal randagismo, costituenti un rischio conclamato da responsabilità extracontrattuale, ex artt. 2043 e 2051 c.c.; - In merito al risarcimento danni di tipo patrimoniale, l'Avv. ### è andato incontro a tutta una serie di spese in danno emergente, sostenendo spese per: € 595,00 in visite mediche; € 584,28 in esami medici e copia cartelle cliniche; € 336,32 in farmaci e derivati, come integratori etc.; € 354,00 in indotto per interventi non in loco; € 4.928,75 in cure fisioterapiche. Tutto ciò, ha comportato un'immediata diminuzione patrimoniale per €6.444,35 da sommarsi ad € 1.000,00 quali spese forfettarie per benzina, vitto, soggiorno etc. tra ### e ### per un totale di € 7.444,35; - ### del Dott. Oliverio si rinviene quanto davvero sofferto dall'Avv. ### (“…l'avvocato ### nell'infortunio del 12.01.2019 ha riportato le seguenti lesioni: frattura scomposta pluriframmentaria del collo e della testa omerale sinistra con rottura della cuffia dei rotatori”. In seguito a tale lesioni sono residuati e sono tuttora permanenti le seguenti lesioni a carattere permanente: ### e postumi algo disfunzionali di frattura scomposta pluriframmentaria del collo e della testa omerale sinistra con rottura della cuffia dei rotatori guarita con diastasi gleno-omerale ed importante limitazione funzionale della spalla sx. ### cicatriziali chirurgici che danno vita ad una menomazione dell'### di ### Disturbo dell'adattamento con ### ed ### “Misti” ### “Attivo” in soggetto con CMG ortopedica post-traumatica”. - cfr. conclusioni ### di ### per Dott. ### del 09.05.20); - Ciò detto, il danno biologico, vista la dettagliata CTP qui allegata, è da quantificarsi in € 222.444,50, stante le tabelle a norma di legge. Da questa si giustificano: 120 giorni di ITA al 75%, 60 giorni di ITP al 75%, 150 di ITP al 50%, 150 giorni di ITP al 25%, per una sommatoria pari ad € 40.792,50, calcolate su parametro 147,00, tenuto conto che l'arto superiore sinistro è il dominante, stante il mancinismo marcato della vittima, e che la mobilità è limitatissima oggi, ma lo era addirittura di più sino alla guarigione (praticamente oggigiorno l'Avv. ### non riesce a sollevare il braccio oggi, figurarsi durante la degenza); mentre per il ### biologico permanente, il punteggio attribuito è del 28%, quindi pari ad € 181.652,00=, inclusa la personalizzazione del danno del 31%, dato che questa tipologia di danno col tempo sarà soggetto a peggioramento e, fisicamente a deterioramento della spalla infortunata, tenuto conto che l'avanzare degli anni inciderà sulla forza ed i tendini già consumati andranno incontro a logoramento. Il tutto comporterà, fuor da ogni dubbio che, in età avanzata sarà necessario innesto di protesi alla spalla, con tutte le conseguenze psicofisiche ed economiche del caso; - Quanto al danno morale, risulta lampante il riconoscimento ed il ristoro di questo tipo di danno verso l'Avv. ### a seguito delle lesioni fisiche riportate, tenuto conto dell'acuta sofferenza morale sofferta in esito alle limitazioni che comportano su di un trentenne un infortunio del genere. Il disagio di non poco conto produce un'alterazione permanente della sfera morale ed una stabile ferita nell'animo, confluente in incontroversa condizione di disistima verso se stesso. 
La sofferenza emerge rilevante quando l'Avv. ### usa l'arto superiore sinistro per consuete attività di vita quotidiana. Tant'è vero che, il collegato incidere e sussistere della sofferenza esistenziale del soggetto, viene certificato, alla data del 12.02.2020, dalla Dott.ssa Ficociello, appartenente al CIM di ### dell'ASP di ### la quale diagnosticava “disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti” con prescrizione terapeutica.  ###. ### è mancino e nella pratica di laterizzazione dei movimenti l'arto superiore sinistro è quello dominante ed il disagio derivatone indiscutibilmente rovinoso per le sue consuete attività di vita; ciò conduce ad una valorizzazione quantificabile per ½ del danno biologico (di cui 25% da parte tabellare e 25% di personalizzazione per la parte personalizzabile), pari ad un ristoro € 90.826,00; - ### vicenda ha come risvolto anche un danno all'esistenza, ovvero un indubbio peggioramento della qualità della vita, il c.d. danno esistenziale. Orbene, nella fattispecie in disamina è evidente l'alterazione irreparabile ovvero, la modificazione peggiorativa della vita di relazione subita dall'infortunato. ### non è più nella posizione di svolgere attività fisica di contatto, come la boxe che, prima dell'evento, praticava spesso, essendo esposto a possibili lussazioni e tenuto conto delle esili condizioni dell'omero e dei tendini su di esso attaccati. Anche l'attività in palestra dovrà essere ridotta in maniera sensibile per ragioni di struttura, di usura anatomica e di meccanismo funzionale. Non potrà nemmeno guidare motocicli per lunghi tratti. 
E' innegabile che ciò ha inciso sul piano dinamico-relazionale di vita dell'esponente. Anche da un punto di vista estetico e sentimentale, l'Avv. ### sarà costretto a rapportarsi con una vistosa cicatrice che, sicuramente non lo agevola nella conoscenza finalizzata a relazioni sentimentali e non, soprattutto per la funzionalità dell'arto superiore sinistro limitato in qualsiasi attività che preveda il sollevamento, l'allungamento e la sospensione dello stesso. Anche in tal caso, evincesi che alla data del 12.02.2020 l'Avv. ### si sottoponeva a visita psichiatrica con la Dott.ssa Ficociello, del CIM di ### dell'ASP di ### la quale diagnosticava “disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti” con prescrizione terapeutica. La quantificazione del danno stante le ripercussioni subite dall'Avv. ### su tutto l'arco dinamico - relazionale a seguito del sinistro da illecito, è collocabile in una percentuale del 50% della risultanza del danno biologico, ovverosia in € 90.826,00 Tanto precisato, l' attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) ### e dichiarare la responsabilità solidale o singola, commissiva - omissiva, ex artt. 2043 e 2051 c.c. ed ai sensi di tutte le leggi suindicate nei motivi di diritto, con riferimento anche agli artt. 2, 32 e 177 della ### degli ### di ### e dell'### di ### (e/o distretto ASL sud ###, per come rispettivamente impersonati, in ordine al sinistro accaduto in abitato di ### il g. 12.01.2019, alle h. 10,00 c.a., ed al complesso di danno subito, patito e patiendi dalla persona dell'Avv. ### in conseguenza ed esito eziologico alla smaccata violazione della ### n. 281/'90 e della ### n. 41/'90; Per l'effetto di cui alla lettera a), b) ### solidamente il ### di ### in persona del ### pro tempore, e l'### di ### in persona del ### pro tempore, al risarcimento della complessiva somma di € 411.540,85 (quattrocentoundicimilacinquecentoquaranta/85) e/o, a quella diversa, maggiore, minor somma che, l'On. Tribunale di ### in ### riterrà di riconoscere e liquidare, di cui al riconoscimento ed al pagamento delle singole voci di danno qui di seguito esemplificate: I. danno patrimoniale sofferto per come suesposto e giustificato, € 7.444,35 (settemilaquattrocentoquarantaquattro/35) e/o comunque la maggiore/minor somma che l'On. 
Tribunale da Giustizia riterrà di liquidare in favore del danneggiato; II. danno biologico, per come suesposto e motivato, € 222.444,50 (duecentoventiduemilaquattrocentoquarantaquattro/50), e/o comunque al pagamento della cifra risultante da Giustizia, in favore dell'Avv. #### danno morale per come suesposto e motivato, € 90.826,00 (novantamilaottocentoventisei/00), e/o comunque (vista la legge) al pagamento della cifra risultante dall'apprezzamento del Giudice Delegato, in favore dell'Avv. ### IV. danno esistenziale, per come suesposto e motivato, € 90.826,00 (novantamilaottocentoventisei/00), e/o comunque (vista la legge) al pagamento della cifra risultante dall'apprezzamento del Giudice Delegato, in favore dell'Avv. ### V. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi dal dì dell'evento sinistroso sino all'effettivo soddisfo; c) Con vittoria, sempre e comunque, di tutte le spese e competenze di giudizio come per legge.” Con deposito della propria comparsa in data ### si è costituita l'#### deducendo: - La carenza di legittimazione passiva dell'A.S.P. di ### in quanto caso di aggressioni o danni a terzi causati da cani randagi, a risponderne è eventualmente il ### sul quale incombono, oltre ai generali obblighi di vigilanza e controllo delle strade cittadine secondo il principio del neminem laedere ex art. 2043 c.c. e di custodia ex art. 2051 c.c., anche i doveri specificamente attribuitigli da normative nazionali e regionali in materia di prevenzione del randagismo, in parte indicate da stessa controparte: la ### quadro nazionale n. 281/1991 e, per la ### la L.R. n. 41/1990 come modificata dalla L.R. n. 4/2000, nonché il DCA n. 67/2018; - Che secondo il combinato disposto di tali normative, il ### tramite la ### e coadiuvato se del caso da corpi di ### riconosciute, esercita sul territorio il controllo sulla presenza di cani vaganti. In particolare, ove ne sia individuato uno, la ### locale, accertato che l'animale sia effettivamente randagio, contatta l'ASP competente inoltrando al ### segnalazione specifica della necessità di intervento per il recupero e la conduzione del randagio stesso presso una struttura adibita a canile; - Che non possono residuare dubbi che sia il ### ad essere responsabile per danni o incidenti a terzi causati dalla presenza di cani randagi sul territorio comunale, configurandosi la presenza incontrollata di cani vaganti come una inadempienza dell'Ente locale a precipui obblighi, normativamente previsti; - Che le medesime normative che attribuiscono precisi obblighi ai ### prevedono anche le competenze proprie delle ### in materia di controllo del randagismo, alle quali sono affidate attività di profilassi e controllo igienico-sanitario e di polizia veterinaria. Trattasi, in ogni caso, di competenze che solo in senso lato possono considerarsi connesse al fenomeno del randagismo; - Che ai ### delle ### è demandata la gestione dell'attività inerente il randagismo: tra le competenze indicate, iscrizioni/variazioni in ### interventi di natura sanitaria, direzione e controllo delle strutture adibite a canili sanitari e canili rifugio/oasi canine e, appunto, accalappiamenti dei randagi attraverso le ### attivate presso ogni ASP in numero sufficiente alla copertura del servizio sul territorio di competenza; - Che nessuna norma in materia attribuisce alle ### obblighi di sorveglianza e controllo territoriale, restando questi, ovviamente, in capo agli ### locali quali proprietari e custodi dei territori di competenza; - Che il ### dell'### in presenza di cani vaganti, provvede alla cattura degli stessi, a mezzo di propria unità, ma solo dopo apposita chiamata da parte dei ### o delle ### dell'ordine. In assenza di chiamata, alcun addebito può essere mosso all'### non gravando sulla stessa obblighi di controllo territoriale, tipici dell'organo di governo locale; - Che esiste, quindi, una graduazione temporale e una differenziazione funzionale dei rispettivi interventi in materia di randagismo tra ### ed ### di guisa che rientra nelle funzioni ### del ### la vigilanza ed il controllo del fenomeno, mentre l'ASP riveste essenzialmente il ruolo di organo tecnico al quale sono affidati precisi compiti di supporto specialistico in favore dell'Ente comunale. Con la conseguenza che, non agendo in via autonoma e rimanendo comunque preposto in via generale il ### alla gestione del fenomeno del randagismo, l'ASP non potrà essere in alcun modo responsabile di eventuali danni prodotti dagli animali randagi a carico di terzi; - Che al fine di individuare la responsabilità per l'ipotesi di danni provocati da cani randagi, rileva l'attività preventiva di controllo del territorio, che certamente è di competenza dell'Ente territoriale; - Che nel merito si rileva l'infondatezza della domanda; - Che sulla base del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., chi vuol far valere in giudizio un diritto ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale onere non è stato assolto dall'odierno attore, il quale nell'atto introduttivo ha semplicemente dato conto delle modalità di causazione del danno senza tuttavia fornire alcuna prova in ordine alla presunta condotta colposa dell'### Allo stesso modo, non risulta provata la condizione di randagismo dei cani che, secondo la ricostruzione dei fatti offerta da parte attrice, avrebbero cagionato il danno. Al riguardo, l'avv. ### si è limitato alla mera allegazione dei fatti affermando che tre cani, a suo dire randagi, l'aggredivano e ne causavano la caduta. Una tale esposizione dei fatti, all'evidenza, non consente di escludere che le bestie avessero al contrario un proprietario; - Che l'attore dovrà provare che la cattura e la successiva custodia dell'animale che ha provocato il danno fosse possibile ed esigibile e che l'omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell'Ente. In sostanza, l'attore ha l'onere di provare le segnalazioni di cani randagi, le quali devono essere relative al luogo ove è avvenuto il sinistro nonché al cane in questione. È quanto discende dall'art. 2043 c.c., che prevede la possibilità di affermare la responsabilità solo a seguito della concreta individuazione del comportamento colposo ascrivibile al convenuto, secondo i criteri della prevedibilità ed evitabilità del fatto, ai fini della cui valutazione, peraltro, non si può prescindere dall'ulteriore parametro della ragionevole esigibilità; - Che solo qualora l'attore offra una prova rigorosa del proprio pregiudizio potrà essere liquidato un risarcimento, peraltro limitato all'effettivo nocumento patito, con esclusione di ogni pretesa che non risulti rigorosamente provata della somma richiesta a titolo di danno. 
Il convenuto ha quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “− rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi pure indicati nella narrativa che precede; − in subordine, ritenuta eccessiva la somma richiesta a titolo di quantum, ridurla conseguentemente nell'importo che sarà ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.” Con atto denominato di intervento volontario adesivo autonomo depositato in data ###, sono intervenuti nel giudizio ### e ### genitori dell'istante, deducendo che: - ### e l'ASP hanno apertamente violato la ### quadro n. 281/91 nonché le ### nn. 41/90 e 4/2000, il tutto in combinato disposto ai principi di responsabilità prevista dagli artt. 2043, 2051 e 2052 c.c.. Questi, infatti, si sono resi responsabili del danno subito dall'Avv. ### non avendo provveduto alla doverosa azione di monitoraggio del territorio e, nello specifico, di cattura dei tre cani randagi autori dall'aggressione in oggetto. La torma di cani randagi in questione vagava già da tempo, indisturbatamente ed insidiosamente, nel luogo di accadimento del sinistro. Ma, omissivamente, nessuno delle due ### preposte aveva provveduto e, probabilmente neanche dopo, a garantire la sicurezza del sito e l'incolumità dei cittadini, così violando gravosamente la principale obbligazione di prevenzione e controllo del randagismo, su di loro solidamente gravante. Inoltre, nella fattispecie, si attesta, anche il viciniore criterio di imputazione della responsabilità causativa della P.A. normativamente giustificato dall'art. 2043 c.c. atteso che, l'insopprimibile principio del neminem laedere vale sia per le condotte commissive, sia per le condotte omissive; - Conclamata la consumazione dell'illecito da parte dei soggetti istituzionali convenuti, se ne rinviene l'incontroversa aspettativa di diritto degli odierni intervenienti al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale per macrolesione del congiunto, vista e considerata: la convivenza tra le parti; l'assistenza di cui necessita l'infortunato nelle ordinarie mansioni domestiche e relazionali; la sofferenza morale subita dai genitori per i danni patiti e patiendi dal loro figliolo. Difatti, dal dì del sinistro in questione, vi è stato e, tuttora è in atto un innegabile sconvolgimento della vita familiare e, giornalmente affiorano e persistono pregiudizi derivanti dal peggioramento della situazione di vita dei ### in negativo esito alla menomazione da lesioni gravi sofferta dal loro stretto congiunto; - In merito alla quantificazione del danno, richiamando i parametri delle ### del Tribunale di Roma 2019 per i danni da lesione riflessi (il principio del danno diretto è stato riconosciuto nel 2020 ma, nella sostanza, i punteggi si rifanno a questa tipologia di danno, aldilà della qualificazione di “diretto” o “riflesso”), emergono: - 20 punti per il rapporto parentale di “genitore” ###, di cui alla lett. A); - 7 punti per l'età del danneggiato, in quanto compreso nella fascia “31 - 40”, di cui a “ulteriori criteri”; - 3 punti per l'età del parente da risarcire ###, in quanto compreso nella fascia “61 - 70”, di cui a “ulteriori criteri”; - 0,8 di coefficiente poiché è l'incrocio tra la casella “numero familiari 2” e quella “Genitore”, di cui alla lett. B).  € 6.000,00= per ogni punto, di cui € 3.000,00= in relazione al danno sofferto interiormente da ciascun congiunto ed € 3.000,00= in funzione della chiara presenza del diritto all'assistenza per il congiunto, data la macrolesione dell'arto dominante ed i postumi accertati incidenti sulla funzionalità; - Il calcolo dell'importo comporta “l'individuazione del punteggio da assegnare a ciascun titolare del danno riflesso”. Il punteggio dev'essere poi moltiplicato per il relativo coefficiente e, in successione per il valore del punto determinato nella fattispecie. Determinato il valore complessivo, questo si percentualizza con il valore del pregiudizio permanente biologico riconosciuto. Il risultato è l'import riconosciuto per il danno subito: a) 20 punti di rapporto parentale per ogni “genitore”; b) 3 punti di età del parente da risarcire per ogni “parente”; c) 7 punti di età del danneggiato; d) 0,8 di coefficiente; e) 28% di invalidità risultante da ###; - Addizionando a), b) e c) e, moltiplicando la somma ottenuta per d), i punti risarcibili sono pari a 24. Moltiplicando i punti per € 6.000,00 di equivalente monetario per punto e, percentualizzandolo alla lett. e), si giunge somma di ristoro per ciascun genitore pari ad € 40.320,00.  ### e ### hanno, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “a) ### e dichiarare la responsabilità solidale o singola, commissiva - omissiva, ex artt. 2043 e 2051 c.c. ed ai sensi di tutte le leggi suindicate nei motivi di diritto, con riferimento anche agli artt. 2, 32 e 117 della ### degli ### di ### - ### ed ### di ### per come rispettivamente impersonati, in ordine al sinistro accaduto in abitato di ### il g. 12.01.2019 ed al complesso di danno subito, patito e patiendi dalla persona dell'Avv. ### in conseguenza ed esito eziologico alla smaccata violazione della ### n. 281/'90 e della ### n. 41/'90; b) Di seguito, affermare e dichiarare la conseguente e sofferta lesione del rapporto parentale per macrolesione del congiunto, Avv. ### con i propri genitori, #### e ### Per l'effetto di cui alla lettera sub a) e b), c) ### solidamente il ### di ### in persona del ### pro tempore, e l'### di ### in persona del ### pro tempore, al risarcimento per equivalente monetario sulla complessiva somma di € 80.640,00= (ottantamilaseicentouatranta/00), da liquidarsi a favore di entrambi i genitori, di cui € 40.320,00 (quarantamilaseicentoventi/00) per il genitore ### e € 40.320,00 (quarantamilaseicentoventi/00) per il genitore ### e/o comunque, a quella maggiore, minore, diversa somma che l'###mo Sig. Giudice saprà determinare secondo il suo apprezzamento. Il tutto, con interessi e rivalutazione monetaria, come per ### a far data dal di' del sinistro. d) Con vittoria, sempre e comunque, di tutte le spese e competenze di giudizio come per legge. Con interessi e rivalutazioni dal dì della do manda sino effettivo soddisfo in relazione alle lett.re c) e d).” Con comparsa di costituzione depositata il ### si è costituito il ### di ### deducendo: - Il difetto di legittimazione dell'Ente comunale atteso che è l'ASP ad essere competente in materia di randagismo, avendo l'amministrazione comunale solo l'obbligo di dotarsi di canili comunali. Invero, il ### di #### è dotato di idonea struttura destinata al ricovero dei cani randagi, sito nel territorio comunale; - Inoltre dalla stessa ricostruzione della vicenda operata da controparte, si evince come il sinistro sia stato cagionato non già dall'aggressione da parte dei suddetti animali, non rinvenendosi nella certificazione medica prodotta alcun morso di animale a danno del danneggiato né altre lesioni riconducibili al contatto con gli stessi che non si è giammai verificato, bensì dalla condotta ansiosa dello stesso attore che trovandosi in pieno giorno al cospetto di alcuni cani, ritenuti randagi (ma l'onere di dimostrare che non si tratti di animali domestici sfuggiti al controllo del proprietario incombe sullo stesso danneggiato), inopinatamente si metteva a correre cadendo rovinosamente e a terra; - Appare evidente, infatti, come ad essere carente, sotto il profilo eziologico, sia proprio il collegamento tra danno subito dal sig. ### (escoriazioni e frattura ossea e giammai morsi di animale o lesioni da contatto con gli stessi) e la causa stessa della caduta al suolo, determinata solo ed esclusivamente dalla corsa affannosa connessa al proprio soggettivo, stato di agitazione e non di certo dall'aggressione dei cani, la quale non si è mai verificata nel caso de quo; - Il caso di specie, inoltre, contrariamente a quanto asseritamente sostenuto da controparte, non è in alcun modo inquadrabile nella fattispecie della responsabilità da cose in custodia, potendosi tale ipotesi configurarsi, a tutto concedere, solo dopo la cattura dei cani randagi da parte dell'ASP competente e le consegna degli animali al canile comunale e non di certo prima; - Orbene, nell'ipotesi de qua non può ravvisarsi alcuna responsabilità del ### di #### nella determinazione dell'evento dannoso, ai sensi dell' art. 2043 del cod. civ. alla luce della ### n. 281/1991 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), in combinato disposto con la ### della ### n. 41/1990 (### anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali) integrata e modificata dalla ### regionale n. 4/2000, nonchè dal ### del ### della ### n. 32/2015; - La legge quadro, all'art. 4 comma 1 prevede che il tale materia il compito dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane, non sia atro che quello di provvedere al risanamento dei canili comunali e di costruire rifugi per cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla ### - La normativa di dettaglio è però contenuta nella legge regionale succitata, la quale, al fine di disciplinare e promuovere, tra le altre cose, gli interventi contro il randagismo, all'art. 2 espressamente prevede come il compito dei ### sia quello di realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero e la custodia dei cani, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti, mentre ail sensi dell'art. 12 comma 2, il compito delle ### sia quello di catturare, mediante il servizio veterinario competente per territorio tenuto ad adempie agli obblighi previsti dalla stessa legge i cani vaganti non tatuati (ovvero randagi). Ed ancora nell'ambito dei poteri concessi al ### ad ### per procedere alla razionalizzazione degli interventi in tema di randagismo, in ossequio a quanto disposto dal Ministero della salute nel sottoparere ### 120/2014, con decreto n. 32/2015 sono state istituite presso le ### di appartenenza apposite ### di cattura cani, le quali devono essere in numero sufficiente a poter coprire il territorio di competenza.  - Nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti operata da controparte non consente in alcun modo di provare che gli animali presenti sulla strada possano qualificarsi come randagi, ovvero come cani sfuggiti al controllo di un privato, il quale sarebbe l'unico soggetto nei confronti del quale il sig. ### dovrebbe agire. Ma anche nella denegata ipotesi in cui la vicenda fosse da ascrivere all'aggressione di cani randagi, nessuna responsabilità può, per come detto, essere ascritta al ### di #### in quanto: 1) l'amministrazione locale, in ottemperanza alla normativa vigente, è dotata di un canile comunale ubicato in località ### di ### ove sono ricoverati i cani vaganti sul territorio; 2) La suddetta struttura, in riferimento al decreto del ### ad ### della regione ### n. 32/2015, già per il solo comprensorio di ### può ospitare complessivamente n. 203 cani, di cui n. 184 nel canile rifugio e n. 19 nel canile sanitario, tenendo conto che n. 1 box deve essere a disposizione del canile sanitario per eventuale emergenza e n. 3 box per il canile rifugio; 3) La cattura dei cani randagi viene effettuata sul territorio di ### dalla ASP di #### di ### sede di ### U.O.C. ### area “A” avvalendosi di ditta specializzata; 4) Non è stata effettuata alcuna segnalazione preventiva all'### del ### di ### di cani randagi circolanti in branco in prossimità di viale ### di #### nella zona latistante il parcheggio comunale e la P.zza B. ### il giorno e l'ora dell'evento.  - Appare quindi evidente la totale infondatezza, inconsistenza e pretestuosità della domanda risarcitoria sia in ordine all'an debeatur, sia in ordine al quantum; - Circa la quantificazione del danno, si evidenzia poi come la pretesa di complessivi € 411.540,85, avanzata in citazione oltre a palesarsi del tutto infondata, oltremodo sproporzionata, e del tutto carente di supporto probatorio, sia riconducibile esclusivamente alla documentazione di parte che, sin da ora, si impugna e contesta; - Inoltre, per quanto riguarda il richiesto danno non patrimoniale si sottolinea che detta voce di danno ha carattere unitario e al suo interno non è possibile riconoscere nel suo ambito categorie autonome di danno suscettibili di separato risarcimento. 
Il convenuto ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “Preliminarmente accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del ### di ### nel presente giudizio. In subordine: Nel merito: - rigettare la domanda di parte attrice perché totalmente infondata in fatto ed in diritto; - in via gradata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di un concorso di colpa in capo alla amministrazione comunale, ridurre la quantificazione del risarcimento in misura proporzionale alla percentuale riconosciuta e all'effettiva entità delle lesioni subite dall'attore In via istruttoria, ci si riserva sin da ora di eccepire e dedurre in ordine alle istanze probatorie di parte attrice e di richiedere l'ammissione di proprie prove nei concedendi termini di legge. Con vittoria e competenze del presente giudizio.” All'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., escussi i testi ammessi, è stata esperita ### All'esito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio, dunque, le parti hanno chiesto il rinvio per la precisazione delle conclusioni. 
All'udienza del 3.7.2025 le parti hanno le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.  2. In rito 2.1. Non sussistono dubbi sull'ammissibilità dell'intervento svolto da ### e ### i quali hanno proposto una autonoma domanda, sia pure connessa, con quella già proposta dalla parte originaria, facendo valere, in confronto di tutte le parti convenute, un autonomo diritto soggettivo.  2.2. Risultano infondate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevate dalle parti convenute, le quali peraltro afferiscono, più correttamente, al difetto di titolarità passiva del rapporto controverso. 
Si osserva infatti sul punto che la legittimazione ad agire o a resistere è una condizione dell'azione, la cui sussistenza va accertata sulla base della prospettazione operata dall'attore nell'atto introduttivo e sussiste ogni qualvolta l'attore si proclami titolare del diritto azionato e agisca nei confronti dei soggetti che indica come i titolari passivi della sua pretesa; la titolarità del rapporto giuridico controverso attiene, invece, al merito della lite per cui chi agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi del suo diritto e deve, quindi, dimostrare che il convenuto sia effettivamente titolare dal lato passivo della situazione giuridica soggettiva azionata (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 2951 del 2016 e, da ultimo, Cass. civ. n. 9457 del 2020). 
Ne deriva che ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire o a contraddire deve essere tenuto conto della prospettazione, nella domanda attorea, di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio, a differenza della titolarità del diritto sostanziale che attiene, invece, alla fondatezza della medesima domanda (cfr. Cass, Sez. UU., sent.  2951/2016) e, dunque, al merito. 
Nel caso di specie, avendo parte attrice domandato nel proprio libello introduttivo il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno nei confronti delle parti odierne convenute, individuandole come titolari del rapporto giuridico sostanziale, addebitando loro la responsabilità per l'occorso in base agli specifici titoli di responsabilità dedotti, la questione non è riconducibile ad un difetto di legittimazione passiva, ma al più al merito della controversia, con conseguente infondatezza delle relative eccezioni sul punto.  3. Ragione più liquida ### rammentare che per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.. 
Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; ### n. 2039 del 2012; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ. Sez. Un. n. 9936 del 2014). 
Si tratta, peraltro, di principio applicabile anche dal giudice di merito, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 24093 del 2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare precisamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.).  4. Nel merito.  4.1. La domanda proposta dall'attore, in considerazione del complesso delle allegazioni e deduzioni, nonché del petitum e della causa petendi dedotte, deve essere ricondotta nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., in quanto avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno subito in conseguenza del sinistro verificatosi in data ###, allorquando l'attore alle ore 10:00 circa, sarebbe stato aggredito da un branco di cani randagi, individuati in complessivi 3 animali, che, dopo averlo costretto alla fuga, provocavano la caduta al suolo dello ### Come chiarito dal consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, la responsabilità per danni causati da animali randagi, non risponde alle regole di cui all'art. 2052 c.c., che non sono applicabili in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà, di uso o di custodia in capo a qualsivoglia ente o soggetto, che si estrinsecherebbe nella concreta possibilità di controllo e di vigilanza sul comportamento degli animali (### Cass. n. 24895 del 2005, nonché più recentemente Cass. n. 5339 del 2024). 
Neppure è invocabile la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., atteso che tale responsabilità ruota intorno a due presupposti carenti nel caso in esame: il primo riguarda la riconducibilità dell'evento dannoso alla res, nel precipuo senso che l'evento dannoso deve essere “cagionato” dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa; il secondo è rappresentato dalla relazione custodiale tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.  4.2. Sotto il profilo del soggetto responsabile, nei limiti di quanto rilevante ai fini della decisione, si osserva che la responsabilità per i danni cagionati da cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali che hanno dato attuazione alla legge quadro n. 281/1991 attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi (cfr. Cass. n. 15244 del 2024). 
La normativa nazionale non ripartisce le specifiche competenze attribuite agli enti ivi individuati, rimandando alle leggi di attuazione regionali detta ripartizione mediante l'individuazione degli specifici enti preposti alla gestione della prevenzione del pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, attribuendo agli stessi il compito di cattura e custodia dei cani vaganti o randagi (cfr. Cass. n. 19404 del 2019). 
La legge quadro, infatti, nella formulazione ratione temporis vigente, si limita a prevedere agli artt. 3 e 4 la competenza relativa all'adozione delle misure atte alla prevenzione del randagismo alle ### e ai ### imponendo rispettivamente all'art. 3 in capo alle prime l'individuazione dei criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione dei rifugi per cani in conformità alle norme igienico sanitarie, nonché l'adozione di un programma di prevenzione del randagismo che rispetti i criteri di cui al comma 4 e, all'art. 4 in capo ai ### anche in forma associata, la costruzione e la gestione dei rifugi, sottoposti al controllo sanitario dei servizi veterinari delle ### per come stabilito dagli artt. 3, co. 2, e 4, co 2. 
Per quanto di interesse, la ### con L.R. n. 41/1990 ratione temporis vigente - successivamente sostituita dall'attuale L.R. n. 4/2023 - ha individuato le specifiche competenze in materia di randagismo, stabilendo espressamente all'art. 12, 2 co. che “I cani vaganti non tatuati devono essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti, salvo i casi previsti dall'art. 3, comma 2 della L.R. 5 maggio 1990, n. 41, dal ### veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua ### operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge” e decretando, dunque, l'esclusiva competenza del ### delle ### (già ### per la cattura dei randagi, salvo che nei casi in cui sia stata autorizzata, ex art. 3, 2 co. l'installazione delle cucce igieniche rionali da parte dei ### territorialmente competenti d'intesa con le associazioni che abbiano i requisiti indicati dalla legge. 
Restano invece attribuite ai ### tra le altre, le competenze di cui all'art. 2 della legge, consistenti in particolare negli obblighi di “a) realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti, il ricovero e la custodia dei cani per i quali è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti; b) promuovere l'informazione sugli obiettivi e i contenuti della presente legge, nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento; c) organizzare programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-ambienteanimale; d) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali, servendosi, oltre che del ### di polizia municipale, delle guardie zoofile volontarie delle ### protezioniste operanti sul territorio e regolarmente iscritte all'albo regionale” e stabilendo ai successivi artt. 5, 6 e 7 le funzioni e gli obblighi da rispettarsi per la gestione dei rifugi. 
Orbene, per come chiarito da consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, l'attribuzione del compito di cattura e custodia dei randagi costituisce, in caso di omissione, il fondamento della responsabilità civile per i danni eventualmente arrecati dagli animali alla popolazione, con la conseguenza che il soggetto nei cui confronti può farsi concretamente valere detta responsabilità deve essere individuato, nel caso della ### nell'### (cfr. in relazione alla legislazione regionale della ### n. 19404 del 2019), potendosi al contrario ravvisare responsabilità degli ulteriori enti indicati dalla legge, nella specie la ### e i ### solo nei casi in cui detta responsabilità sia dedotta quale conseguenza della violazione delle specifiche - e differenti - attribuzioni e competenze loro riservate dalla legge.  4.3. Chiariti, dunque, gli ambiti soggettivi di competenza, la domanda è infondata nei confronti del ### convenuto al quale non è attribuito ex lege il compito di cattura dei cani vaganti. 
Neppure emergono nei confronti del ### di ### altri specifici elementi a sostegno della fondatezza della domanda attorea, con conseguente rigetto della pretesa. 
In particolare, non può essere ascritta in capo al ### convenuto alcuna responsabilità in ordine al danno verificatosi, neppure a titolo di culpa in vigilando, non potendo l'evento e il danno essere causalmente riconducibili alla violazione di obblighi di legge in materia di randagismo.  ### comunale, infatti, potrebbe in astratto essere chiamato a rispondere del danno cagionato dai randagi e dai cani vaganti solo ove venga dimostrato che il danno è stato diretta conseguenza della violazione degli obblighi di vigilanza dei rifugi comunali o degli ulteriori obblighi stabiliti all'art. 2 L.R.  n. 41/90, come, a titolo esemplificativo, nelle ipotesi in cui il danno sia stato cagionato da animale reimmesso in libertà, o violazioni che abbiano causalmente inciso sul verificarsi dell'evento legate alla gestione dei rifugi (ad esempio, fuga del cane dal ricovero); circostanze, nella specie, neppure dedotte dall'attrice. 
Gli obblighi di vigilanza genericamente richiamati dall'attore, del resto, ai sensi dell'art. 2 lett. d L.R.  41/90, devono essere circoscritti alle specifiche competenze attribuite al ### e riguardano non già obblighi di cattura degli animali vaganti ma le attività di vigilanza sul rispetto delle normative in materia, limitatamente agli ambiti di propria competenza elencati espressamente dalla stessa disposizione. 
Ne consegue che, in difetto di attribuzione ex lege dello specifico obbligo di cattura, stante la mancata deduzione di profili di responsabilità afferenti alle specifiche competenze del ### in materia, la domanda nei confronti dell'ente comunale deve essere rigettata.  4.4. È evidente, poi, che le medesime ragioni del rigetto della domanda di parte attrice portano al rigetto anche dalla domanda formulata da parte degli intervenuti nei confronti del ### di #### condividendo con la prima l'erroneo assunto di una responsabilità dell'ente comunale connessa alla specifica attività della cattura dell'animale vagante.  4.5. Ciò posto, resta da esaminare la pretesa avanzata nei confronti dell'ente competente alla cattura e, dunque, e nel caso di specie dell'A.S.P. convenuta. 
Tale accertamento deve necessariamente essere svolto tenendo conto che non è sufficiente la mera attribuzione della competenza in materia di randagismo, in quanto l'indagine deve piuttosto involgere lo specifico contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta, sulla base dei criteri che regolano la causalità omissiva, con onere probatorio posto ex art. 2697 c.c. in capo al danneggiato (cfr. ### 11/12/2018, n. ###; 28/06/2018, n. 17060; ### 14/05/2018, n. 11591; ### 31/07/2017, n. 18954). 
Non ignora questo giudice la presenza di altro orientamento della legittimità, apparentemente più favorevole per il danneggiato, secondo il quale, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileverebbe, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo.  ###, invero, altro non è che l'applicazione del principio della causalità della colpa, laddove assume la centralità della concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare. 
Tale principio, in concreto, non segna il passaggio ad un modello di responsabilità nel quale, verificata la sussistenza della regola cautelare e l'accadimento di un evento astrattamente annoverabile tra quelli che la regola vuole prevenire, possa affermarsi la responsabilità dell'ente per qualunque evento a prescindere delle sue caratteristiche concrete. 
Ed infatti, la presenza della regola cautelare non esime dalla valutazione del tipo di comportamento esigibile volta per volta e in concreto dall'ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo. La eventuale responsabilità può desumersi sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile, quest'ultima individuata secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo.  4.6. Peraltro, proprio sul piano causale deve essere ulteriormente osservato che, in generale, la presenza in strada di un animale vagante è ipotesi prevedibile, con la conseguenza che l'esistenza dell'obbligo in capo all'ente preposto alla cattura dell'animale vagante e, dunque, l'obbligo di impedire il verificarsi dell'evento deve essere valutato secondo un criterio di ragionevole esigibilità. 
In altri termini, il concetto di causalità della colpa agisce su un piano diverso dalla verifica dell'esistenza della colpa, presupponendo la preventiva affermazione che l'evento che la regola cautelare mirava a prevenire sia anche evitabile in quel determinato momento ed in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacità dell'agente.
Non basta, infatti, che un evento sia prevedibile per imputarne il verificarsi a titolo di colpa a chi ha un obbligo di controllo, occorrendo anche che esso sia evitabile, in considerazione delle circostanze soggettive e oggettive del caso concreto. 
Ne deriva che è onere di colui che agisce facendo valere la responsabilità omissiva altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di una colpa non solo specifica - violazione del precetto - ma anche generica, in quanto postulante l'indagine circa le modalità concrete della condotta attraverso i criteri di prevedibilità ed evitabilità. 
È da questa lineare constatazione che la giurisprudenza di legittimità, in fattispecie similari (come nei menzionati precedenti), esemplificando, ha ritenuto che il danneggiato debba provare che è stata segnalata all'ente la presenza abituale di animali randagi nel luogo dell'incidente, ovvero che vi fossero state nella zona dell'evento richieste d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero, demandati all'ente preposto, rimaste inevase (#### n. 19404 del 2019, nonché ### n. 5339 del 2024). 
In assenza del necessario ancoraggio al fatto concreto e, dunque, in ipotesi di affermazione della responsabilità sulla base della sola individuazione dell'ente preposto alla cattura dei randagi, la fattispecie cesserebbe infatti di essere regolata dall'art. 2043 c.c. e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa, rendendo la responsabilità dell'ente una responsabilità sottoposta a principi analoghi se non addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c. (da ultimo ### civ. n. 5339/2024, che ha peraltro precisato che “alla pubblica amministrazione viene infatti imputata una responsabilità di tipo omissivo, per violazione di uno specifico obbligo giuridico, nella cui esistenza trova fondamento il carattere antigiuridico della condotta omissiva dell'ente, nel senso che l'efficienza causale dell'omissione rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione della lesione in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento; in conformità al disposto dell'art. 40, secondo comma, c.p.”). 
Non va dimenticato, infatti, che l'individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo è circostanza che agisce non sul piano della colpa, ma su quello dell'imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale.  4.7. Tanto premesso, è infondata la domanda proposta nei confronti dell'A.S.P. di ### unico ente investito del potere e compito di cattura degli animali vaganti, difettando la prova in ordine ai presupposti di cui all'art. 2043 c.c. secondo i criteri sopra declinati. 
Nel caso di specie, in particolare, deve rilevarsi che, al di là di ogni verifica circa l'attendibilità dei testi escussi, pur ritenendo raggiunta la prova delle modalità di accadimento del fatto narrate da parte attrice, ciò non comporta l'assolvimento dell'onere probatorio della condotta colposa dell'ente da parte del danneggiato. 
In particolare, il danneggiato non ha allegato e provato le circostanze del caso concreto dalle quali far emergere la responsabilità dell'ente preposto al controllo del randagismo, pur facendo capo al richiedente l'onere della prova sul punto (arg. da ### civ. n. 19404 del 2019). 
Tale prova non può coincidere con il mero fatto che uno o più cani randagi abbiano causato un danno. 
Come efficacemente rilevato dalla Suprema Corte, infatti, “l'obbligazione della pubblica amministrazione di prevenire il randagismo è una obbligazione di mezzi, non di risultato: dunque dal fatto noto che il risultato non sia stato raggiunto non può risalirsi al fatto ignorato che l'insuccesso sia dovuto a colpa della stessa pubblica amministrazione” (cfr. ### n. 16788 del 2025).  ### prova testimoniale, in effetti, non emerge alcuna specifica condotta colposa dell'ente, atteso che il teste ### escusso all'udienza 28.4.2021, ha confermato la dinamica genericamente riferita dall'attore in citazione, confermando altresì la presenza di cani nella zona a partire dal mese precedente. Neppure, poi, assume specifica rilevanza nell'economia della decisione che il solo teste ### dovesse deporre sulla identità dei cani avvistati dal mese precedente con quelli attori della vicenda (il teste ha confermato il seguente capitolo: “j) ### quotidianamente la sede della ditta “### Lab”, in quanto gestita dal coniuge, notava la insidiosa permanenza della torma di cani in questione che, stazionava sul luogo del sinistro da almeno un mese prima dell'accadimento del 12.01.2019”), mentre al teste ### abitante della zona, è stato chiesto di riferire sulla presenza di un “branco” di tre cani (il teste ha confermato il seguente capitolo: “l) Da circa un mese prima dell'accadimento del sinistro per cui è causa, 12.01.2019, aveva modo di scorgere dal balcone della sua abitazione un branco di tre cani randagi che, stazionava intorno alla piazza ### e dintorni”). 
Alcuno dei testi, pur affermando che l'avvistamento di cani risaliva ad un mese prima, in effetti, nulla ha riferito sull'avvenuta segnalazione della presenza di cani ad alcuna autorità, anzi, i testi hanno escluso di aver segnalato tale presenza. 
Alcun ulteriore contributo, poi, è stato fornito dalle dichiarazioni del teste ### il quale, anche prescindendo da ogni valutazione circa l'attendibilità, ha riferito di aver subito una aggressione ad opera di un cane presente in strada “nel settembre 2019”, trattandosi dunque di fatti avvenuti a molti mesi di distanza dall'episodio che ha visto coinvolto l'attore. 
Il teste ### infine, arrivato sul luogo del sinistro in un secondo momento, nulla aggiunge al complesso probatorio. 
Neppure dalla documentazione in atti, poi, è possibile ritenere raggiunta la prova di una condotta colposa dell'ente preposto. 
A tal fine, infatti, il solo verificarsi di casi di aggressione da parte di cani randagi come riportati negli articoli di stampa online depositati dall'attore - riguardanti fatti anteriori (anche di anni) o successivi avvenuti nel ### di ### anche senza alcuna specifica attinenza alla zona teatro del sinistro - non consente di ritenere provata una condotta colposa dell'ente.  ###, così argomentando non si farebbe altro che riproporre il ragionamento inferenziale che la Suprema Corte, a più riprese, ha ritenuto erroneo. 
E dunque non è la prova dell'aggressione da parte dell'animale vagante a consentire di per sè il diritto al risarcimento del danno, ma è la prova della condotta colposa dell'ente. 
In questo specifico aspetto, in effetti, la domanda si profila generica sin dal punto di vista assertivo, posto che la parte attrice oltre ad indicare solo genericamente la dinamica dell'evento dannoso, non ha assolto al proprio onere di allegazione e prova delle specifiche condotte omissive da attribuirsi agli enti convenuti, essendosi limitata alla deduzioni di generici obblighi di prevenzione in materia di randagismo, senza tuttavia nulla specificare in ordine alla condotta mancata ed esigibile nella fattispecie concreta. 
In particolare, parte attrice assume che gli enti non avrebbero preventivamente provveduto al monitoraggio del territorio, predisponendo ed adoperandosi per la cattura dei tre cani randagi in questione. 
Tuttavia, sul punto parte attrice non ha offerto alcuna prova circa precedenti segnalazioni della presenza abituale di cani randagi nel luogo della dedotta aggressione, ovvero che vi fossero state nella zona richieste d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero rimaste inevase. 
Neppure il riferimento ai più generali obblighi di prevenzione, protezione e salvaguardia della sicurezza di per sé fornisce una chiara allegazione della condotta colposa ascritta all'ente. 
In assenza di tali allegazioni si arriverebbe, dunque, ad affermare la responsabilità dell'ente solo sulla base del dato oggettivo della presenza di animali vaganti, trasformando, di fatto, la responsabilità colposa in oggettiva (arg. da ### civ. n. 4052/2023), mentre, invece, occorre che il danneggiato, in base alle regole generali, alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva (arg. da ### civ. n. 5339/2024). 
La domanda, pertanto, va rigettata.  4.8. Le medesime ragioni poste alla base del rigetto della domanda di parte attrice nei confronti dell'A.S.P. di ### valgono anche ai fini del rigetto della domanda proposta delle parti intervenute verso la convenuta.  5. Le spese di lite
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione del consolidamento degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità rilevanti in materia in epoca coeva e successiva all'introduzione della lite. 
Vanno poste a carico di parte attrice, invece, le spese dalla consulenza tecnica d'ufficio esperita.  P.Q.M.  ### di ### definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: - RIGETTA la domanda proposta da ### nei confronti del #### e dell'### - RIGETTA la domanda proposta da ### E ### nei confronti del ### e dell'#### - COMPENSA le spese di lite; - Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica esperita. 
Così deciso in data ### Il Giudice dott.

causa n. 1094/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Bucciarelli Eduardo

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 10815/2025 del 21-11-2025

... ove al fine di ottenere il risarcimento dei danni è preventivamente necessario dimostrare l'an, ovvero l'effettiva verifica e le modalità di accadimento dell'evento e il quantum, ovvero la corretta quantificazione dell'importo preteso. Nel caso in esame il giudicante ritiene provato il fatto storico dalle dichiarazioni rese dai testi escussi e dai documenti depositati relativi al ricovero dell'attore in ### Relativamente al quantum della richiesta delle cure odontoiatriche l'attore non ha adempiuto all'onere della prova e a ciò non può sopperire la CTU svolta. Invero, la CTU pur inserendosi nel novero degli elementi acquisiti nella fase istruttoria, non rappresenta un mezzo di prova in senso proprio, sostanziandosi invece in uno strumento di ausilio e di supporto nella valutazione di fatti già provati dalle parti, per cui si rendano necessarie conoscenze e/o nozioni tecniche non in possesso dell'organo giudicante. ###, inoltre, non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio; la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI UNDICESIMA SEZIONE CIVILE R.g.n.:7555/2018 Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7555/2018 avente ad oggetto: assicurazione viaggi risarcimento danni ###'### nato a #### il ### ed ivi residente ###C.F.: ###, rapp.to e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###Napoli alla via ### 24, come da procura in atti ###&###.A., P. IVA ###, con sede secondaria e rappresentanza generale per l'### a ### n. 3 in persona dei procuratori speciali ### e ### rapp.ta e difesa dall'Avv. ### (CF: ###) ### P###, e domm.ta presso il suo studio in Napoli al ### i ### n.3 come da procura in atti ####, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi, ha concluso per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c. 
La convenuta, riportandosi a tutti gli atti di causa insisteva per la revoca delle ordinanze del 26.07.19, 14.07.2021 e 14.04.22, confermate il ### perché illegittime e si riportava ai verbali 27.05.21 e del 14.04.22 e, insisteva per l'ammissione dell'istanza istruttoria non ammessa (rogatoria autorità ### come articolata in comparsa e nelle memorie 183 in quanto rilevante ai fini della decisione dei fatti di causa, in subordine concludeva dichiararsi l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità e/o comunque nullità delle domande dell'attore nonché il rigetto delle stesse perché infondate in fatto e in diritto, accertare e dichiarare esclusi dalle garanzia: gli esborsi effettuati senza la preventiva autorizzazione della ### le spese per il trasporto effettuato da soggetti non deputati ad intervenire nelle situazioni di emergenza dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero; il rimborso di spese odontoiatriche non urgenti; le spese per cure mediche sostenute oltre 30 giorni dal rientro per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio; le spese per l'acquisto, l'applicazione, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; gli indennizzi per invalidità permanenti pari od inferiori al 10% della totale; accertare e dichiarare che l'attore, o chi per esso, non aveva contattato la ### durante la sua degenza in ospedale e non aveva denunciato il presunto sinistro stradale alle autorità locali e, per l'effetto, dichiararne la perdita all'indennizzo; dell'indennità e/o che nessun risarcimento è dovuto; in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare che il comportamento colposo dell'attore ha concorso a cagionare il danno e/o ha pregiudicato il diritto di surrogazione della convenuta e, per lo effetto, diminuirsi il risarcimento e/o l'indennizzo secondo la gravità della colpa, l'entità delle conseguenze che ne sono derivate e/o in ragione del pregiudizio sofferto e delle condizioni di polizza, il tutto con vittoria di spese di lite. ### atto di citazione ritualmente notificata alla compagnia di assicurazioni AWP e P&C il D'### la conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: -) Accertare e dichiarare che la ###&###.A. sia obbligata ad adempiere all'obbligazione contrattuale di rimborso delle spese mediche sostenute dall'attore e ad indennizzarlo a seguito dell'infortunio subito e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di euro 14.947,015 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo o nella diversa somma che il Giudice avesse ritenuto opportuno liquidare anche a seguito di ### -) condannare la compagnia convenuta al risarcimento anche dei danni biologi e morali derivati dal sinistro quantificati in euro 19.800,00 per protesi dentaria, il tutto per la complessiva somma di euro 34.747, 015 e con vittoria di spese di giudizio.  ### assumeva di aver stipulato, in data ###, in concomitanza con il viaggio in ### previsto dal 21.01.2016 al 12.02.2016, due polizze assicurative (### e ### a copertura dei rischi “spese mediche” ed “infortuni” subiti all'estero; che in data ###, in ###, nei pressi della località ### mentre si accingeva ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, veniva investito da un'auto pirata che non prestava soccorso, pertanto, fu trasportato dagli amici che si trovavano con lui (### e ### testi nel presente giudizio) con un taxi all'##### ove fu ricoverato dal 29.01.2016 al 08.02.2016; che aveva sostenuto il costo del taxi per raggiungere l'ospedale, pari ad € 1.304,915, e che il tassista non volle rilasciare ricevuta del pagamento; che in conseguenza delle cure ricevute in ospedale pagò € 13.642,10; che dopo due giorni dal ricovero, tornato cosciente, provava a contattare la centrale operativa al numero indicato nella polizza, ma senza riuscirvi, successivamente, la ###ra ### per suo conto, contattava la centrale operativa chiedendo un intervento della stessa che le garanti il pagamento diretto delle spese il giorno delle dimissioni. Purtroppo il giorno 08.02.2016, allorquando l'attore fu dimesso dall'ospedale, nessuno si presentava per conto della convenuta e, pertanto, il D'### provvedeva a saldare le spese mediche. 
Assume ancora l'attore di aver subito, a seguito del sinistro, un trauma anche alla protesi dentaria superiore per un corrispondente danno di € 19.800,00 come da perizia di parte prodotta in atti. Nel marzo del 2016 con racc.te a/r e a mezzo pec l'attore costituiva in mora la compagnia convenuta per il pagamento dei danni subiti e la compagnia rifiutava l'indennizzo. 
Si costituiva la ###&C contestando la sussistenza del fatto storico, deducendo che l'attore non aveva fornito prova del sinistro né aveva rispettato le regole di comportamento da assumere in caso di sinistro, della immediata comunicazione alla ### dei fatti e invio della documentazione probatoria, il cui mancato rispetto determinava l'esclusione del rimborso. 
Assumeva la compagnia che la polizza ### garantisce il rischio “spese mediche” e ha ad oggetto il rimborso delle spese mediche sostenute dall'assicurato e indica in modo chiaro e preciso il comportamento che l'assicurato deve assumere in caso di sinistro. 
In particolare precisava che l'art. 6 della polizza ### top per le spese mediche chiaramente indica che in caso di sinistro l'assicurato, o chi per esso, deve darne avviso alla ### della ### secondo quanto previsto nella garanzia all'art. 5, fornendo il numero della presente polizza, i dati anagrafici dell'assicurato, indicare il recapito temporaneo o di altri familiari o accompagnatori di viaggio e, in caso di ricovero, i dati dell'### ove l'assicurato è ricoverato. 
In caso di richiesta di rimborso l'assicurato o chi per esso deve darne avviso a ### entro 30 giorni dal rientro, fornendo circostanze dell'evento, documentazione medica e relative ricevute delle spese sostenute. 
In relazione alle condizioni di polizza “### Infortuni”, per il risarcimento danni da infortunio, la convenuta deduceva che era previsto l'indennizzo per invalidità permanente pari o superiori al 10% della totale; che l'attore aveva denunciato il sinistro per cui è causa e richiesto il risarcimento dei danni subiti (spese mediche e lesioni) solo al suo rientro in ### come da documentazione prodotta in atti e di aver respinto le richieste deducendo che le stesse erano state formulate in modo avulso dalle condizioni delle polizze. 
Insisteva la convenuta per la dichiarazione della improcedibilità e/o improponibilità della domanda per violazione delle condizioni di polizza, in quanto l'attore non si era attenuto alle condizioni di polizza, non avendo contattato prontamente la ### durante il soggiorno in ### ne aveva fornito indicazioni sulle circostanze in cui si era verificato il sinistro, la natura delle cure ricevute, ne aveva trasmesso in originale le ricevute delle spese mediche, né aveva provveduto a denunciare l'accaduto alle autorità di polizia locale, pertanto, il detto comportamento omissivo aveva impedito alla AWP di poter istruire la richiesta di rimborso e di verificare la congruità delle spese che l'attore assume di aver sostenuto. 
In fatto concludeva per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto per non aver provato l'attore la sussistenza del fatto storico né il nesso di causalità tra i danni subiti e il presunto sinistro, nonché per l'accertamento della responsabilità dello stesso, in caso di accoglimento della domanda, per aver pregiudicato il diritto di surrogazione della compagnia avendo impedito, con il suo comportamento omissivo, qualsiasi attività investigativa finalizzata all'individuazione del responsabile civile e, per l'effetto, ne chiedeva la condanna al risarcimento del pregiudizio arrecato per un importo pari a quello da lui chiesto. 
Espletata la fase istruttoria, nel corso della quale questo Tribunale ammetteva CTU medico legale e procedeva all'escussione dei due testi ### e ### la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  MOTIVI DELLA DECISIONE Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda è parzialmente provata e, pertanto, va parzialmente accolta, per le ragioni di seguito esposte. 
Va preliminarmente rilevato che l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta è stata superata dalla mediazione effettuata in corso di causa come risulta dal verbale negativo del 04.10.2018, prodotto in atti da parte attrice. 
Nel merito va rilevato che l'attore nel presente giudizio chiede il rimborso delle spese sostenute in ### a causa del presunto sinistro occorsogli nella misura di euro 14.974,01, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del sinistro al soddisfo, in virtù della polizza contratta ### assistenza TOP n. 9668440, nonché la somma di euro 19.800,00 per il risarcimento delle lesioni riportate e garantite con la polizza ### n. 9668445. 
Quanto alla prima domanda, inerente al rimborso delle spese sostenute a seguito del sinistro va rilevato che la polizza ### alla pagina 2 del fascicolo informativo allegato, all'art. 3, alla voce avvertenze, contemplata la possibilità di richiedere il rimborso delle spese sostenute senza la preventiva autorizzazione della ### operativa nei casi all'art. 1.1.2, commi 2-3-4-5 (cfr. pag. 5 della polizza), il detto articolo denominato ### mediche riconosce ai richiamati commi che ### provvede, anche senza preventiva autorizzazione della ### al pagamento delle spese di trasporto dell'assicurato dal luogo dell'evento al centro medico di primo soccorso; rimborso spese mediche e/o di primo ricovero; rimborso delle spese mediche di bordo, delle spese odontoiatriche urgenti e delle spese di cure sostenute al rientro e fino entro 30 giorni per le dirette conseguenze dell'infortunio, rimborso spese riabilitative sostenute nel periodo di convalescenza ospedaliero o immediatamente successivo al ricovero ma precedenti il rientro. Da quanto emerso dalla lettura della polizza in questione è evidente che l'assicurato ha diritto a richiedere il rimborso delle dette spese, anche senza preventiva autorizzazione della ### purchè richieste entro 30 giorni dal rientro, termine rispettato dall'attore il quale rientrato il ### tempestivamente richiedeva il risarcimento in data ### come documentato, pertanto, va rigettata l'eccezione sollevata dalla convenuta di inoperatività della polizza in mancanza della comunicazione alla ### operativa con conseguente perdita del diritto a ricevere il rimborso. In ogni caso seppure si volesse ritenere che la comunicazione alla ### operativa sia necessaria ai fini dell'istruttoria del sinistro, va rilevato che i testimoni hanno confermato di aver provveduto a chiamare la ### tempestivamente e di aver denunciato il fatto. Le dichiarazioni dei testi e della parte appaiono sufficienti a provare la denuncia tempestiva. 
Passando ad esaminare il quantum della domanda si ritiene che le spese effettivamente rimborsabili perché documentalmente provate dall'attore sono gli esborsi per il ricovero ospedaliero, la fattura prodotta risulta pagata e quietanzata, inoltre, dai documenti prodotti dall'####, è confermata la diagnosi di trauma maxilo facciale con frattura della protesi dentaria superiore oltre trauma contusivo, ma non è stato provato per tabulas l'esecuzione delle cure dentarie mentre è stato documentato l'esborso di euro 13.642,10 per le spese ospedaliere. 
Sul punto va richiamato il principio “onus probandi incumbit ei qui dicit”: chi vuol far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provarne i fatti costitutivi, così come sancito dall'articolo 2697 del ### civile. Tale principio trova applicazione nell'ambito dei sinistri stradali, ove al fine di ottenere il risarcimento dei danni è preventivamente necessario dimostrare l'an, ovvero l'effettiva verifica e le modalità di accadimento dell'evento e il quantum, ovvero la corretta quantificazione dell'importo preteso. 
Nel caso in esame il giudicante ritiene provato il fatto storico dalle dichiarazioni rese dai testi escussi e dai documenti depositati relativi al ricovero dell'attore in ### Relativamente al quantum della richiesta delle cure odontoiatriche l'attore non ha adempiuto all'onere della prova e a ciò non può sopperire la CTU svolta. Invero, la CTU pur inserendosi nel novero degli elementi acquisiti nella fase istruttoria, non rappresenta un mezzo di prova in senso proprio, sostanziandosi invece in uno strumento di ausilio e di supporto nella valutazione di fatti già provati dalle parti, per cui si rendano necessarie conoscenze e/o nozioni tecniche non in possesso dell'organo giudicante. ###, inoltre, non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio; la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze; deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”. 
Nel caso in esame parte attrice ha adempiuto all'onere della prova relativamente al verificarsi del sinistro e alle spese sostenute per il ricovero, alle quali vanno aggiunti gli 11 giorni di invalidità riconosciuti dal ### ma relativamente al danno riportato alla protesi dentaria superiore ha provato con il documento prodotto il danno ma non ha raggiunto la prova sul quantum. 
Dai documenti in atti infatti risulta che all'atto del ricovero l'attore fu sottoposto a vari esami radiografici (non prodotti in atti) e gli fu refertata una frattura della protesi dentaria superiore ma la mancanza di elementi probatori, quali foto della protesi dell'attore al momento del ricovero o esami radiografici, non consente al giudicante di determinare precisamente l'entità del danno riportato alla protesi dello stesso a seguito del sinistro. Né ha sopperito all'onere probatorio la testimonianza dei testi escussi che non hanno precisato l'entità del danno alla protesi, né a ciò può sopperire la quantificazione della CTU che eseguita alcuni anni dopo i fatti ha verificato uno stato che potrebbe essere mutato nel tempo.  ###, quindi, ha provato di aver subito un trauma della protesi, con il documento dell'ospedale prodotto, ma non ha raggiunto la prova dell'entità o la gravità del trauma, non avendo prodotto alcuna fattura per l'esborso richiesto, né ha documentato le cure effettuate successivamente al fatto, né l'urgenza né foto della protesi post trauma, per questo motivo il giudicante quantifica il danno in via equitativa in euro 6.000,00.
Va rigettata la domanda di risarcimento dei danni biologico e morale quantificati nell'ammontare della protesi dentaria perché, come si evince dalla CTU non sono residuati postumi invalidanti permanenti ma solo un danno emergente rappresentato dalla cura odontoiatrica. 
Per quanto motivato la domanda va parzialmente accolta e, pertanto, la convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 13.642,10, euro 558,69 ITT, euro 6.000,00 per trauma protesi dentaria, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo. 
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 e ss. mod.. per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.  P.Q.M.  Il Tribunale di Napoli, XI sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da D'### nei confronti di ###&###.A. così provvede: -) accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e, conseguentemente, condanna la convenuta ###&###.A. in persona del legale rappresentante al pagamento della somma di euro 13.642,10 per spese di ricovero, euro 558,69 per #### 6.000,000 per trauma protesi, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo.  -) rigetta la richiesta di rimborso di spese di trasporto non provate; -) rigetta la richiesta di pagamento di danno biologico e morale per quanto motivato; -) condanna la società convenuta al pagamento in favore di D'### della somma di euro 5.077,00 per onorari di giudizio, oltre esborsi per euro 467,00, 15% di spese generali, I.V.A. e C.p.a. con attribuzione al procuratore antistatario; -) condanna la società convenuta al pagamento delle spese del CTU da liquidarsi con separato decreto. 
Così deciso in Napoli il #### (dott.ssa ###

causa n. 7555/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Concetta Menale

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Corte d'Appello di Genova, Sentenza n. 958/2025 del 01-08-2025

... principio giurisprudenziale ripetutamene affermato che la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma un mezzo di controllo dei fatti costituenti la prova, che deve essere data dalle parti a sostegno delle rispettive posizioni giuridiche, di modo che la consulenza non è rimessa alla disponibilità delle parti medesime, ma al potere discrezionale del giudice di merito; il quale, d'altra parte, deve ammetterla solo in relazione alla sua limitata funzione di risolvere questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico, e non al fine di supplire alla deficienza della prova, ovvero per compiere indagini esplorative alla ricerca di elementi di fatto non provati. ### depositata non si rileva alcuna palese devianza dalle correnti nozioni della scienza nella materia in esame od omissione degli accertamenti necessari alla formulazione di una corretta conclusione. Al di fuori di tale ambito, le censure delle parti costituiscono mero dissenso: esse non sono attinenti a vizi del processo logico formale della relazione, ma solo alle conclusioni, manifestando disapprovazione rispetto ad esse come formulate dal consulente di ufficio. In forza di tale mero dissenso non si può giungere ad (leggi tutto)...

testo integrale

### nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile riunita in camera di consiglio e così composta Dott. ### -###. ### -###. ### -### relatore ha pronunciato la seguente ### nella causa n. 413/2023 R.G. promossa da ### & C. S.N.C. (COD. FISC: ###); ### (### FISC: ###) nato in ### GRECO il ###; ### (### FISC: ###) nata in ### il ### ; elettivamente domiciliat ###### 6/4 16121 GENOVA - rappresentati e difesi dall'Avv. ### appellanti nei confronti di ### (### FISC. ###) nata in ### il ###; ### (### FISC. ###) nato in ### il ###; ### (### FISC. ###) nato in ### il ###; elettivamente domiciliat ###### D'### 3/3 SCALA ### rappresentati e difesi dall'Avv. ### appellati ### gli appellante ### & C. S.N.C.  #### “### la ###ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 538/2023 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale Ordinario di ### in data ###, nella causa n. 12245/2019 R.G., notificata in data ###, In via preliminare, a) A norma degli artt. 351 e 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado relativamente ai capi della stessa impugnati, con particolare riferimento alla pronuncia di condanna al pagamento degli utili - domanda sub. a), alla restituzione del finanziamento /mutuo - domanda sub. b) ed alla condanna in punto spese legali e spese di ### Nel merito: b) Dichiarare non fondato, escluso ed insussistente il diritto degli eredi ### ad ottenere il riconoscimento degli utili sociali relativi al periodo 1/01/2013 - 12/09/2017. 
Per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dagli appellanti a tale titolo e ragione.  c) Dichiarare non fondato, escluso ed insussistente il diritto degli eredi ### ad ottenere il rimborso del mutuo/finanziamento di euro 34.592,80 unitamente al saggio di interesse annuo del 3,5%. Per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dagli appellanti a tale titolo e ragione.  d) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuto il diritto ad ottenere il rimborso del mutuo/finanziamento, valutare la sussistenza di un conflitto di interessi, con le declaratorie meglio viste e ritenute; in ogni caso, dichiarare nulla e priva di effetto la pattuizione del saggio di interesse annuo del 3,5% e disporre che la quota del 50% dell'importo eventualmente determinato in restituzione, pari ad euro 17.296,40 (34.592,80/2) o quella meglio vista e ritenuta, venga posta in detrazione alla liquidazione della quota sociale della ### spettante agli degli eredi ### e) Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei soci ### e ### in relazione domanda di liquidazione della quota sociale da parte degli eredi del sig. ### f) Nella denegata e non auspicata ipotesi di condanna, limitare la condanna solidale dei soci ### e ### alla loro quota interna di responsabilità, ex art. 2263 g) Disciplinare le spese del primo grado di giudizio in ragione della soccombenza reciproca.  h) Con vittoria di spese e competenze del giudizio di secondo grado”. 
Per gli appellati: “### la Corte di ###, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna pronuncia, - respingere l'appello ex adverso proposto e la relativa istanza di sospensiva. 
Con vittoria delle spese” ### da sentenza impugnata: “### in fatto e considerato in diritto: - che #### E ### citavano in giudizio ### & C. S.N.C., ### e ### - che gli attori allegavano di agire in qualità di eredi di ### ex socio di ### chiedendo: a) la corresponsione degli utili sociali relativi al periodo 1/1/2013-12/9/2017, oltre interessi legali, risultanti: - dai bilanci della società fino al momento del decesso del de cuius (12/9/2017), - dalla contabilità parallela tenuta dai soci fino al momento del decesso del de cuius (docc. 16 e 17 attore); b) la liquidazione della quota sociale spettante al de cuius, ai sensi degli artt. 2284 e 2289 c.c., oltre interessi “moratori”; c) il rimborso dei finanziamenti effettuati da ### alla società; - che gli attori dichiaravano di aver già ricevuto dalla società convenuta la somma di euro 61.000,00 a titolo di “pagamento in acconto”, da detrarsi dalla somma complessiva di euro 521.569,24 chiesta nel presente giudizio; - che ### e ### non si costituivano; - che si costituiva in giudizio ### & C. 
S.N.C. chiedendo il rigetto delle domande attoree e: - quanto alla corresponsione degli utili, negando l'esistenza di un rendiconto approvato, affermando di non aver conseguito nessun utile negli anni 2013-2017 (docc. 12 e 14 convenuta), di non aver tenuto alcuna contabilità parallela e comunque eccependo la prescrizione; - quanto alla richiesta di liquidazione della quota sociale, allegando di aver già pagato agli eredi la somma di 61.000,00 euro, alla luce della stima del valore della quota effettuata dal dott. ### (doc. 6 convenuto); - allegando di non essere a conoscenza di alcun finanziamento effettuato da ### ▪ dall'anticipazione operata dalla società in favore di ### di euro 17.201,55 derivanti dal pagamento: ➢ del debito che il de cuius aveva verso ### pari ad euro 475,00 mensili per 19 mensilità (9.025,00 euro) ➢ di due modelli ### del 30/11/2017 riferiti a ### (34,00 euro e 495,55 euro); ➢ dell'IMU del ### per euro 297,00; ➢ di euro 1.500 richiesti da ### per il pagamento dell'imposta di successione; ➢ di ulteriori somme non specificate ▪ dal pagamento di un abbonamento telefonico in uso ad ### (figlio di ### per euro 289,00; ▪ dal controvalore di alcune forniture di derrate effettuate in favore di ### per euro 20.000,00; ▪ dal pagamento di imposte della società per l'anno 2017 riferibili per il 50% al de cuius (11.698,16 euro); - che inoltre in via riconvenzionale la società convenuta eccepiva in compensazione un proprio credito, pari ad euro 53.448,01 derivante: - che nel corso del processo veniva espletata ### venivano reso interrogatorio formale da parte di ### venivano escussi come testimoni ##### ed ### e veniva reso giuramento decisorio dai convenuti ### e ### Perrusio”. 
Il Tribunale di ### con sentenza n. 538/2023 pubbl. il ###, così decideva: “1. dichiara la contumacia di ### e ### 2. condanna ### di ### & C. nonché i soci ### e ### al pagamento in favore: • di ### dell'importo di euro 77.990,15 oltre interessi legali dalla data odierna al saldo, • di ### di euro 72.504,15 oltre interessi legali dalla data odierna al saldo • di ### di euro 77.701,15 oltre interessi legali dalla data odierna al saldo; 3. condanna ### di ### c### & C. nonché i soci ### e ### alla rifusione - in favore di #### e ### - delle spese processuali che qui si liquidano complessivamente in euro 15.000,00 (scaglione infra 260.000 euro) oltre rimborso forfettario e accessori di legge; 4. pone definitivamente a carico di ### di ### & C. nonché dei soci ### e ### le spese di ### già provvisoriamente liquidate” Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa #### & C. S.N.C., ### e ### con atto notificato in data ###. 
Con comparsa si costituivano #### e ### i quali instavano per il rigetto dell'appello. 
Con ordinanza del 20.09.2023, la ### rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata. 
Con ordinanza in data ### il ### rinviava all'udienza del 14.05.2025 per rimessione della causa in decisione assegnano alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c.; all'esito della quale udienza, con ordinanza del 20.06.2025visto l'art. 352 comma 2 c.p.c., il ### riservava la decisione al collegio.  #### È #####.  ### Gli appellanti (…) intendono impugnare, come in effetti impugnano, il ### della decisione di primo grado - sub. a) con cui ha determinato in euro 105.007,47 l'ammontare degli utili societari relativi agli anni 2014-2017 spettanti agli eredi del sig. ### ed ha condannato la società ### & C. snc, in solido con i soci ### e ### a corrispondere la relativa somma.  ### gli appellanti “Il Tribunale di ### (…), non si è pronunciato in punto an debeatur, sulla debenza degli utili, ma si è limitato a condividere i risultati della ### facendoli propri, che ha quantificato gli utili utilizzando come parametri di riferimento i dati della contabilità ufficiale ### e quelli rinvenuti nell'agenda dell'anno 2016 (doc. 16 di parte attrice).” (appello pag. 7). Tali calcoli a parere degli appellanti contengono un errore materiale “in quanto il 25% di euro 95.440,62 è pari ad euro 23.860,15 e non ad euro 24.814,56”. 
Per gli appellanti, sulla base dell'analisi della giurisprudenza e dalla dottrina in materia, nel caso in esame gli eredi del socio defunto non avrebbero diritto ad ottenere il riconoscimento degli utili della società dagli anni 2013-207. ### gli appellanti infatti: a) Non si ha (…) un utile quando, pur essendosi verificato in un determinato esercizio un incremento patrimoniale rispetto all'esercizio precedente, questo incremento non valga a colmare le perdite degli esercizi precedenti; b) ### non deve cioè essere valutato con riferimento ai singoli esercizi, ma deve essere valutato con riferimento al patrimonio iniziale della società e, solo quando rispetto a questo patrimonio sia si verificato un incremento, il supero può essere diviso tra i soci; c) In presenza di perdite non si può dar luogo alla ripartizione di utili, pena, in difetto, l'inefficacia della distribuzione con il conseguente sorgere, in capo ai soci, dell'obbligazione di restituzione delle somme, anche qualora riscosse in buona fede, in deroga a quanto previsto dall'art. 2321 c.c.; d) In presenza di perdite considerate a bilancio, si deve ritenere, al di là di ogni possibile dubbio che gli utili siano già stati prelevati dai soci in misura illegittima ed eccedente rispetto a quelli effettivamente conseguiti.” (appello pag. 14). 
Dall'esame della CTU contabile “si può affermare che la ### al 12/09/2017 avesse un credito verso i ### (a titolo di restituzione utili indebitamente ed illegittimamente percepiti) per un importo che, in base agli elementi a disposizione, si può quantificare in ### 134.062,00 (ovvero pari alla misura del predetto disavanzo derivante dalle poste patrimoniali certe ed inconfutabili come determinate con i CTP di parte attrice e di parte convenuta) (…) ### se il ### in accordo con i ### ha concretamente e correttamente verificato l'esistenza - alla data del decesso del sig. ### (12/9/2017) - di un credito della società nei confronti dei ### a titolo di restituzione di utili illegittimamente prelevati, da tale considerazione, logica incontestabile e concordata con i ### derivano le seguenti conseguenze: - Gli eredi del sig.  ### non hanno e non avevano alcun diritto a percepire gli utili relativi al periodo 2013 - 12/09/2017, in quanto gli stessi erano già stati prelevati, addirittura in misura superiore a quella dovuta”. La predetta circostanza, ossia il deficit patrimoniale presente alla data del 12/9/2017, e le affermazioni del teste sig. ### trovano puntuale ed inequivoco riscontro anche negli estratti del conto corrente della società dal 2013 al 2017 (docc. 12 e 13 di parte convenuta), che riportano un saldo costantemente negativo di circa ### 25.000, a dimostrazione che gli utili erano stati già tutti distribuiti in misura eccedente rispetto al dovuto pertanto “Gli eredi del sig.  ### non hanno e non avevano alcun diritto a percepire gli utili relativi al periodo 2013 - 12/09/2017, stante la presenza, alla data del 12/09/2017, di rilevanti perdite ex art. 2303 c.c., per un ammontare accertato di ### 134.000,00” (appello pagg. 15 ed s.).  ### I) Preliminarmente, si deve dare atto che le parti appellanti hanno espressamente dichiarato di non impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alla determinazione del valore della quota sociale e che pertanto tali statuizioni sono passate in giudicato. 
II) ### gli appellanti, il giudice di prime cure avrebbe calcolato l'ammontare degli utili senza tenere in debito conto il fatto che la società era in perdita in violazione dei divieti stabiliti dagli artt. 2261 e 2303 c.c. e che, comunque, i soci avevano già prelevato gli utili ed avevano distribuito gli utili extra bilancio. 
III) Dalla lettura piana della CTU emerge che le “perdite” cui gli appellanti fanno riferimento debbano essere ricondotte ad un credito della società nei confronti dei soci: “Sul punto, peraltro, si osserva che, tenuto conto del pregresso andamento economico della ### caratterizzato da risultati costantemente positivi e mai in perdita, non è plausibile pensare che la medesima ### avesse alla data del 12/09/2017 un deficit patrimoniale di tale ammontare. In base ai documenti reperiti nel fascicolo di causa, si ritiene, quindi, che detto sbilancio abbia necessariamente la sua contropartita in un credito della ### nei confronti dei ### per un importo quantomeno corrispondente, derivante da prelevamenti di utili effettuati in misura eccedente rispetto a quelli dichiarati. Di conseguenza, si può affermare che la ### al 12/09/2017 avesse un credito verso i ### per un importo che, in base agli elementi a disposizione, si può quantificare in ### 134.062,00 (ovvero pari alla misura del predetto disavanzo derivante dalle poste patrimoniali certe ed inconfutabili come determinate con i CTP di parte attrice e di parte convenuta) e di cui si ritiene che dovrà tenersi conto nella determinazione della somma di denaro ancora da liquidare agli eredi del sig.  ### ex art. 2289 c.c. In termini numerici, questo significa che, alla data di riferimento del 12/09/2017, il capitale economico della ### (### 474.100,00), se ridotto dell'importo dei crediti della stessa nei confronti dei ### (### 134.062,00), ammontava ad ### 340.038,00. Siccome la quota di partecipazione al capitale ed agli utili di entrambi i ### come risultante dalla visura camerale agli atti (produzione n. 1 del fascicolo di parte convenuta), era al 12/09/2017 pari al 50% ciascuno, si può allo stato presumere che il suddetto importo (### 340.038,00) debba essere imputato nella stessa misura ad ognuno di essi e, quindi, che la quota di competenza del sig.  ### sia pari ad: ### 340.038,00 * 50% = 170.019,00, che viene arrotondato ad ### 170.000,00.” (CTU pag. 28 ed s.). 
IV) Per il ### dunque, non vi era un reale “deficit” e pertanto non sussiste violazione dei criteri stabiliti dall'art. 2303 c.c.. La determinazione degli utili è stata effettuata dal CTU basandosi sulla contabilità “ufficiale” e su quella “parallela” (cfr. CTU pag. 41): Per l'anno 2017, in particolare, diversamente da quanto opinato da parte appellante, gli utili al 12.09.2017 sono stati così rideterminati: Si noti che, in relazione a tale aspetto della relazione, il CT di parte convenuta non svolgeva alcuna osservazione, così come non svolgeva alcuna osservazione in ordine al punto 1 del quesito [1) quale fosse il valore della partecipazione di ### alla data del 12.9.2017]. 
V) Correttamente pertanto il Tribunale ha ritenuto: «- che quanto al punto sub a) è stata demandata al CTU (i cui risultati sono integralmente condivisi e fatti propri dal Giudice atteso il rigore metodologico adottato) la determinazione dell'ammontare degli utili derivanti sia dalla contabilità ufficiale della società convenuta sia dalla contabilità parallela; - che la necessità di considerare anche gli utili risultanti dalla contabilità parallela è diretta conseguenza delle dichiarazioni rese in sede di istruttoria da ### (socio di ###, ### (ex socio di ###, ### e ### (dipendenti di ### e da ### (ex compagna di ###, che hanno confermato l'esistenza di una contabilità parallela annotata su un'agenza redatta a mano, in cui venivano riportati gli incassi e anche le spese (cfr. verbale udienza 11/6/2021 pagg. 1, 2, 3 e 4 e verbale udienza 16/9/2021); - - che con riferimento agli anni 2014-2016 il CTU ha dapprima determinato l'ammontare degli utili derivanti dai bilanci sociali relativi a tali annualità (docc. 6-8- parte attrice) e degli utili derivanti su dalla contabilità informale (docc. 10 e 16 parte attrice); - che il CTU ha successivamente calcolato lo scostamento tra i ricavi risultanti dalla contabilità informale e i ricavi dichiarati nella contabilità ufficiale ottenendo gli utili d'esercizio (cfr. pag. 14 relazione ### da dividersi tra i soci, utili che: • per l'anno 2014 ammontano ad euro 103.981,32; • per l'anno 2015 ammontano ad euro 95.440,62; • per l'anno 2016 ammontano ad euro 112.501,88; - che con riferimento al periodo 1/1/2017-12/9/2017 il CTU ha rilevato che non risultano dati riconducibili ad una contabilità parallela ed ha determinato l'utile d'esercizio in euro 51.832,77;». 
VI) Tale valutazione delle risultanze della ### ad avviso della ### è pienamente condivisibile, considerando anche gli appellanti non svolgono censure idonee ad inficiare tale valutazione. 
VII) In ogni caso, nell'elaborato peritale non si rileva alcun vizio di “logicità” o “tecnicità”. E' principio giurisprudenziale ripetutamene affermato che la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma un mezzo di controllo dei fatti costituenti la prova, che deve essere data dalle parti a sostegno delle rispettive posizioni giuridiche, di modo che la consulenza non è rimessa alla disponibilità delle parti medesime, ma al potere discrezionale del giudice di merito; il quale, d'altra parte, deve ammetterla solo in relazione alla sua limitata funzione di risolvere questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico, e non al fine di supplire alla deficienza della prova, ovvero per compiere indagini esplorative alla ricerca di elementi di fatto non provati. ### depositata non si rileva alcuna palese devianza dalle correnti nozioni della scienza nella materia in esame od omissione degli accertamenti necessari alla formulazione di una corretta conclusione. Al di fuori di tale ambito, le censure delle parti costituiscono mero dissenso: esse non sono attinenti a vizi del processo logico formale della relazione, ma solo alle conclusioni, manifestando disapprovazione rispetto ad esse come formulate dal consulente di ufficio. In forza di tale mero dissenso non si può giungere ad una decisione che si ponga in contrasto con gli esiti della ### Peraltro la ### ha statuito che“ in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell' esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23362 del 2012). 
VIII) Per quanto attiene al presunto errore materiale nella determinazione degli utili relativi al 2015 “in quanto il 25% di euro 95.440,62 è pari ad euro 23.860,15 e non ad euro 24.814,56” (pag. 5 sentenza impugnata), non ne viene chiesta la correzione IX) Il motivo è palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità.  ### Gli appellanti, inoltre, intendono impugnare, come in effetti impugnano, il ### della decisione di primo grado - sub. c), con cui il Tribunale ha riconosciuto il diritto degli eredi ### al rimborso della somma di euro 34.582,80, asseritamente finanziata dal loro dante causa in favore della società, oltre agli interessi pari al 3,5%, per un totale di euro 38.679,49, ed ha condannato la società ### & C. s.n.c. nonché i soci ### e ### a corrispondere la relativa somma. 
Gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto il diritto degli eredi del socio defunto al rimborso della somma di euro 34.592,80 ed alla corresponsione degli interessi nella misura del 3.5%, in virtù di asseriti finanziamenti erogati da ### alla società.  ### gli appellanti (cui le difese sono comuni) la decisione sarebbe erronea per due ordini di motivi: a) mancato assolvimento onere probatorio: “### disamina del materiale documentale e dall'istruttoria espletata, in effetti, non è dato rilevare: - ### fosse la somma asseritamente finanziata dal sig. ### e quando la stessa sarebbe stata versata in favore della società; - ### siano state le modalità di erogazione delle somme (contanti, assegni, bonifici ecc.); - ### fosse il titolo per il quale le somme sarebbero state finanziate e/o mutuate; - ### e come la società ed in persona di chi avrebbe assunto l'impegno alla restituzione; - ### fossero le modalità di restituzione. ### la ### (n. 6240/2019), ai fini della prova del contratto di mutuo, non basta la semplice consegna del denaro (non provata): il semplice passaggio del denaro è insufficiente. Ed allora, tale lacuna probatoria (che certamente non può essere supplita dal doc. 17 e/o dalla deposizione del teste ### peraltro uscito dalla società il ###) riveste una valenza decisiva per l'integrale rigetto della domanda. Il doc. 17 allegato da parte attrice, nulla prova, neanche alla luce della deposizione del teste ### il quale riconosce la propria grafia sui primi quattro fogli e relativamente alle prime due righe del foglio n. 5 (MAO 22.523,53 14-06-15) (appello pagg. 20 ed s.); “Il sig. ### riferisce solo di un prestito di euro 8500, come sembrerebbe risultare dal foglio n. 3 del doc. 17, e riconosce di aver scritto personalmente che in data ### sarebbero stati resi euro 1.000, a definizione di qualsiasi pregresso debito (“### 0”). Nessuna prova, invece, è stata fornita in merito al finanziamento della somma di euro 34.592,80. Il foglio n. 5 del doc. 17 risulta incomprensibile e la grafia, ad eccezione della prima e seconda riga, non è stata riconosciuta da nessuno, né ascritta ad alcuno” (appello pagg20 ed s.); non sarebbe stata fornita alcuna prova sulla debenza degli interessi e, in ogni caso, il contratto di mutuo prevedendo interessi superiori a quelli legali avrebbe dovuto essere stipulato per iscritto; il contratto sarebbe stato concluso in conflitto di interessi ed in ogni caso non sarebbe stata fornita la prova del fatto che non si trattasse di un conferimento; b) l'importo ove ritenuto sussistente il finanziamento avrebbe dovuto “essere posto in deduzione della quota di liquidazione di competenza degli stessi (di euro 170.000), nella misura del 50%, pari alla quota di partecipazione sociale del sig. ### al momento del decesso, e quindi di euro 17.296,40 (34.592,80:2), con una determinazione finale della quota societaria di euro 152.703,60” (appello pag. 23).  ### I) Le questioni relative: i) alla mancata deduzione del finanziamento dalla quota di liquidazione (in ordine alla quale come visto non è stata fatta alcuna contestazione in sede di ###; ii) alla presenza di un conflitto di interessi sono state sollevate, come eccepito dalle parti appellate, per la prima volta nelle note conclusionali del giudizio di primo grado. 
II) Si tratta di questioni nuove, inammissibili perché formulate in tali note conclusive, destinate soltanto a illustrare le domande e difese già svolte nel corso giudizio e non certo a introdurre domande nuove. Analogamente a quanto previsto per le memorie finali ex art. 190 c.p.c., per costante Giurisprudenza: “### 190, comma 2, c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria. Tale norma non impedisce, perciò, che l'attore, senza apportare alcuna aggiunta o modifica alle conclusioni precisate in precedenza, e, soprattutto, senza addurre nuovi fatti, esponga, nella comparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa della domanda rivolta al giudice adito, basata su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti” (Cass. Sez. 1, 02/05/2019, n. 11547, Rv.  653741 - 01). 
III) ### il non essersi il Tribunale pronunciato su tali questioni, irritualmente introdotte per le ragioni indicate e quindi inammissibili, non configura il vizio di omessa pronuncia. Né si rende, a maggior ragione, necessario pronunciarsi in questa sede, trattandosi a tutti gli effetti di questioni non ritualmente introdotte in primo grado e, come tali, da considerarsi a tutti gli effetti inammissibili anche in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. 
IV) Quanto invece alle questioni relative all'asserita carenza probatoria in relazione alle condizioni del finanziamento ed alla natura giuridica (se si tratti di finanziamenti o di “incrementi del patrimonio netto della società, come tali non costituenti oggetto di un diritto alla restituzione dello stesso” (appello pag. 22), come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, con il documento 17 (pagine presenti nel quaderno della “contabilità parallela”), gli attori hanno assolto all'onere probatorio relativo all'esistenza della concessione di un finanziamento alla società da parte del socio defunto. Nel “quaderno” venivano annotati i finanziamenti concessi dai soci alla società con l'indicazione della data, della causale, degli interessi pattuiti (o della concessione di un prestito senza interessi), annotando per ciascuno le eventuali restituzioni e le relative date. 
V) In particolare, per quanto attiene a ### viene correttamente ritenuto dal Tribunale a pag. 8: «che la prassi di annotare le somme prestate dai soci su apposito quaderno è stata confermata dal teste ### (già socio fino al 22/12/2015) - che ha dichiarato “preciso che noi annotavamo su un quaderno quanto prestavamo a titolo personale alla società, applicando un interesse che come posso vedere dai fogli che mi vengono rammostrati era pari al 3.5%”, specificando che “i diminutivi [MAO per ### sono quelli indicati nel quaderno doc. 17” - e dal teste ### (ex compagna di ### figlio del de cuius), che si è dichiarata a conoscenza della prassi di scrivere “su un quaderno i prestiti che effettuavano al panificio con denaro personale” (cfr. verbale udienza 11/6/2021); - che pertanto l'esistenza di finanziamenti effettuati personalmente dai soci trova riscontro sia nelle dichiarazioni rese in sede di istruttoria nel presente giudizio sia nella prova documentale consistente nell'estratto del quaderno (doc. 17 parte attrice) sul quale veniva annotata la contabilità parallela della società convenuta, recante il diminutivo associato a ### (“MAO”), l'indicazione della somma di 34.592,80 euro “prestati”, con “interessi al 1-1-18 1210,00 presi”». 
VI) Le censure dell'appellante, che si riducono alla generica asserzione relativa al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli attori e attuali appellati, sono del tutto inidonee a inficiare tale analitica e approfondita motivazione, basata sulle risultanze dei documenti prodotti (in particolare v. pag. 5 del doc. 17, ove viene riportato l'ammontare del prestito pari a € 34.592,80 e quello degli interessi pari al 3,5%$) e dell'istruttoria espletata (dichiarazioni dei testi che corroborano il contenuto del documento prodotto), mentre il riferimento al prestito di 8.500 euro (senza interessi), che è stato estinto, è del tutto irrilevante. In particolare, il teste #### già socio del ### fino al 2015 sentito all'udienza dell'11.06.2021 ha confermato quanto risulta dal quaderno, in particolare: a) che era prassi annotare sul “quaderno” i prestiti effettuati “a titolo personale”; b) che il diminutivo “MAO”, utilizzato nel quadernetto, corrispondeva a ### VI) Il motivo è palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità.  ### Gli appellanti, inoltre, intendono impugnare, come in effetti impugnano, il ### della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto legittimati passivi i soci ### e ### in relazione alla domanda di liquidazione della quota di una società di persone, nonché nella parte in cui ha condannato i medesimi soci in solido con la società ### di ### & C s.n.c., al pagamento delle somme riconosciute come dovute in favore degli eredi ###
Il motivo è articolato in due diverse censure. 
A) Sotto un primo profilo, per le parti appellanti la sentenza di primo grado sarebbe errata in quanto avrebbe esteso la condanna in via solidale ai soci: «La responsabilità illimitata del socio opera esclusivamente nei rapporti con i terzi; e non invece anche nell'ambito dell'organizzazione sociale. Ne dà conferma la stessa collocazione dell'art.  2267 c.c. - il cui primo comma sancisce la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali - all'interno della sezione III intitolata, appunto, “Dei rapporti con i terzi”. Sicché la responsabilità illimitata del socio della società in nome collettivo non lo obbliga, per ciò stesso, a coprire le perdite d'esercizio; ma unicamente, secondo le modalità di cui all'art. 2304 c.c., e dunque soltanto dopo la preventiva escussione del patrimonio sociale, a pagare i debiti sociali in favore del terzo creditore (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 16/01/2009, n. 1036). Nelle società di persone (nella specie, società in nome collettivo), la responsabilità illimitata e solidale tra i soci è stabilita a favore dei terzi che vantino crediti nei confronti della società e non è applicabile alle obbligazioni della società nei confronti dei soci medesimi, conformemente alla regola generale secondo cui, nei rapporti interni, l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi: pertanto, nel giudizio intrapreso dagli eredi del socio per la liquidazione della quota spettante al "de cuius", la condanna dei soci superstiti va limitata alla loro quota interna di responsabilità, che può essere determinata dal giudice ai sensi dell'art. 2263 cod. civ..  (Cass. civ., Sez. I, 23/05/2006, n. 12125 Cass. civ., Sez. I, 05/05/2004, n. 8531). … Ne deriva che la condanna dei soci va limitata alla loro quota interna di responsabilità ex art. 2263 c.c. che, salvo prova contraria, si presumono uguali» (appello pag. 24). 
B) Sotto un secondo profilo, per gli appellanti «La domanda di liquidazione della quota di una società di persone, da parte del socio receduto, fa valere un'obbligazione non degli altri soci, ma della società, e, pertanto, ai sensi dell'art 2266 c.c., va proposta nei confronti della società medesima, quale soggetto passivamente legittimato; non sono, invece, legittimati passivi gli altri soci, in quanto il regime della responsabilità solidale illimitata dei soci, ai sensi dell'art. 2191 c.c., opera solo a favore dei terzi, od anche dello stesso socio, ma per altri fatti non contrattuali (come il pagamento dell'indebito o l'illecito aquiliano), archetipo in cui non rientra il diritto alla liquidazione della quota.  (Cass. civ., Sez. I, 15/01/2009, n. 816). ### di carenza di legittimazione passiva costituisce una contestazione di mera difesa svincolata da limiti cronologici di ammissibilità (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 21/06/2016, n. 12729)» (appello pag. 25). 
Gli appellanti tutti (compreso il ### chiedono pertanto che: la eventuale condanna dei soci ### e ### sia contenuta nei limiti della quota interna (ex art. 2263 c.c.) e che venga dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei soci superstiti in relazione alla domanda di liquidazione della quota.  ### I) ### proposto sul punto dal ### deve ritenersi quale appello adesivo, non avendo la società un autonomo interesse ad impugnare la condanna disposta nei confronti dei soci. 
II) Quanto alla domanda relativa applicazione della disciplina dell'art. 2263 c.c., nella sentenza di primo grado non viene disposta in alcun punto la condanna in via solidale dei soci superstiti. Tuttavia: “La presunzione di solidarietà ex art 1294 c.c., posta in generale per le obbligazioni con pluralità di debitori, è applicabile anche - salva l'ipotesi di condanna alle spese giudiziali ai sensi dell'art 97 c.p.c. - nel caso di obbligazione che sia posta a carico di più persone da una sentenza. (In applicazione del principio la S.C. ha affermato la sussistenza della responsabilità solidale fra gli eredi condannati con sentenza al rimborso dei frutti percetti sul bene caduto in successione, in assenza di indicazioni di segno contrario)” (Cass. Sez. 2, 11/08/2023, n. 24543, Rv. 669004 - 02). 
III) ###, in applicazione dell'art. 2263 c.c., ha statuito che “### società di persone (nella specie, società in nome collettivo), la responsabilità illimitata e solidale tra i soci è stabilita a favore dei terzi che vantino crediti nei confronti della società e non è applicabile alle obbligazioni della società nei confronti dei soci medesimi, conformemente alla regola generale secondo cui, nei rapporti interni, l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi: pertanto, nel giudizio intrapreso dagli eredi del socio per la liquidazione della quota spettante al "de cuius", la condanna dei soci superstiti va limitata alla loro quota interna di responsabilità, che può essere determinata dal giudice ai sensi dell'art. 2263 cod. civ., secondo il quale, salvo prova contraria, le quote si presumono uguali” (Cass. Sez. 1, 16/01/2009, n. 1036, Rv. 606497 - 01). 
IV) E' stato, quindi, precisato che “Il principio della responsabilità solidale illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, desumibile dall'art. 2291 c.c., non si applica nei rapporti tra i soci medesimi, a prescindere dal titolo dell'azione intrapresa contro la società, perché da ritenersi dettato ed operante esclusivamente a tutela degli interessi dei terzi estranei a quest'ultima, avendo così l'ordinamento inteso favorire ed agevolare l'attività di enti, quali le società di persone o le associazioni non riconosciute, dotati di mera soggettività giuridica e di un fondo comune, ma sprovvisti del riconoscimento della personalità giuridica perfetta, prevedendo che, nei confronti dei terzi, per le obbligazioni ad essi imputabili rispondano solidalmente ed illimitatamente tutti i soci o gli associati (o alcuni di loro), sul cui patrimonio personale, pertanto, oltre che sul predetto fondo comune, i primi possono fare affidamento”. (Cass. Sez. 3, 19/10/2016, n. 21066, Rv. 642936 - 01). 
V) ### essere pertanto disposto che i soci sono condannati in proporzione alle rispettive quote che si presumono uguali. 
VI) Quanto all'eccepito difetto di legittimazione (eccezione proponibile anche nel grado di appello trattandosi di mera difesa), si richiama la giurisprudenza secondo la quale “### i soci superstiti, qualora siano solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, possono essere convenuti nel giudizio intrapreso dal socio uscente o dagli eredi per la liquidazione della quota sociale, sebbene non siano in esso litisconsorti necessari”. (Cass. Sez. 1, 16/01/2009, n. 1040, Rv. 606370 - 01). Precisa la ### in motivazione che “### del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci rimasti, quando si discuta del debito sociale per liquidazione della quota spettante ad un socio uscente o agli eredi di un socio defunto, d'altronde, non significa mancanza di titolo di responsabilità anche a carico dei soci che tuttora siano tali, ben potendo costoro essere chiamati in giudizio nel caso in cui siano solidalmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali ( 11298/01, cit.). Ed è poi appena il caso di aggiungere che, per pacifica giurisprudenza di questa corte, il beneficio d'escussione previsto dal citato art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito (cfr., tra le altre, Cass. 26 novembre 1999, n. 13183, e Cass. 4 marzo 2003, n. 3211)”. Nello stesso senso anche la pronuncia citata dagli appellanti che in motivazione ha cura di precisare come “dalla legittimazione della società non può ricavarsi il difetto di legittimazione dei soci.  ### riconoscendo, come si vedrà più avanti, che la regola della solidarietà tra i soci è stabilita a favore dei terzi che vantino crediti nei confronti della società, e non è applicabile alle obbligazioni della società nei confronti dei soci medesimi, conformemente alla regola generale secondo cui nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di taluno di essi, ancora resta da pronunciare sulla domanda nei limiti della quota interna di responsabilità di ciascun socio (Cass. 5.5.2004, n. 8531)”.  #### parti appellanti lamentano che la sentenza di primo grado in virtù della soccombenza reciproca non abbia compensato quanto meno parzialmente le spese. 
Contrariamente a ciò che sostengono gli appellanti non vi è soccombenza reciproca, ma accoglimento parziale della domanda attorea: a fronte della richiesta attorea di condanna per una somma di € 521.569,24, la domanda viene accolta per l'importo di € 233.970,72 e le spese vengono liquidate con riferimento al decisum.  ###, ###, ##### I #### Poiché, nonostante l'accoglimento parziale dell'appello, viene sostanzialmente confermato l'esito del giudizio di primo grado, non deve essere modificata la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 3, 29/10/2019, n. 27606, Rv. 655640 - 01; Cass. Sez. 3, 19/12/2024, n. ###, Rv. 673210 - 01). 
Per quanto attiene al presente grado, le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di ### & C. S.N.C., ### e ### liquidate come di seguito secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, applicando i valori medi delle relative tabelle. 
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: corte d' appello ### della causa: da € 52.001 a € 260.000 1. fase di studio € 2.977,00=; 2. fase di introduzione € 1.911,00=; 3. fase di trattazione € 4.326,00=; 4. fase decisionale € 5.103,00= TOTALE 14.317,00= per compensi di avvocato.  P. Q. M.  ### di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando: in parziale accoglimento dell'appello, in parziale riforma dell'impugnata sentenza pronunciata inter partes dal Tribunale di ### in composizione monocratica 1) condanna in solido ### di ### & C. per l'intero e i soci ### e ### questi ultimi in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, al pagamento in favore: • di ### dell'importo di euro 77.990,15 oltre interessi legali dalla data odierna al saldo, • di ### di euro 72.504,15 oltre interessi legali dalla data odierna al saldo • di ### di euro 77.701,15 oltre interessi legali dalla data odierna al saldo 2) dichiara tenuti e condanna ### & C. 
S.N.C., ### e ### in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute da #### e ### che liquida in € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa come per legge; ### 23/07/2025 ### estensore Dott. ##### riunita in camera di consiglio e così composta ###ssa ###ssa ###ssa ### ha pronunciato la seguente ### procedimento R.G. 413-1/2023 promosso da: ##### Avv. ### ricorrenti nei confronti di ### & C. S.N.C. #### Avv. ### resistenti A scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale in data ###; Verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza; Udito il relatore ed esaminati gli atti; Letta l'istanza presentata in data ### con la quale il difensore di #### e ### dopo aver premesso che: “La lettura del dispositivo potrebbe indurre a quantificare la decorrenza degli interessi sulle somme dovute agli esponenti, dalla data della sentenza di secondo grado, mentre non essendovi stato appello, né pronuncia, né riforma, in punto interessi, i medesimi devono decorrere dalla sentenza di primo grado.  - Appare però evidente, dal confronto tra il PQM della sentenza del Tribunale e quello della ### di ### che sia stato riportato, nella seconda, il medesimo passaggio contenuto nel dispositivo della prima, con la volontà di confermarlo.  - La mancata sostituzione della dizione “dalla data odierna al saldo” con quella “dalla data della Sentenza di primo grado al saldo”, è stato un evidente lapsus calami, meritevole di correzione, quale errore materiale” chiedeva alla ### di “correggere il dispositivo della Sentenza n. 958 pubblicata l'1/8/2025 nel giudizio r.g. n. 413/2023, nella parte in cui recita: “1) condanna in solido ### di ### & C. per l'intero e i soci ### e ### questi ultimi in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, al pagamento in favore: • di ### dell'importo di euro 77.990,15 oltre interessi legali dalla data odierna al saldo, • di ### di euro 72.504,15 oltre interessi legali dalla data odierna al saldo, • di ### di euro 77.701,15 oltre interessi legali dalla data odierna al saldo”. 
Così sostituendola: “1) condanna in solido ### di ### & C.  per l'intero e i soci ### e ### questi ultimi in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, al pagamento in favore: • di ### dell'importo di euro 77.990,15 oltre interessi legali, dalla data della pubblicazione della Sentenza di primo grado al saldo • di ### di euro 72.504,15 oltre interessi legali, dalla data della pubblicazione della Sentenza di primo grado al saldo, • di ### di euro 77.701,15 oltre interessi legali, dalla data della pubblicazione della Sentenza di primo grado al saldo”. Lasciando invariate le restanti parti del dispositivo medesimo”.  ### che le parti resistenti si sono rimesse a giustizia; Ritenuto: - che nel caso in esame gli interessi così come stabiliti dal Tribunale non avevano costituto oggetto di impugnazione; - che dunque tali errori, indicati dal ricorrente e rilevabili dalla piana lettura del provvedimento, costituiscono evidenti errori materiali, ai sensi dell'art. 287 c.p.c., e non inficiano il percorso logico-giuridico che sorregge la decisione, - che alla correzione può provvedersi con il procedimento di cui agli art. 287 e 288 c.p.c., alla luce dei principi costantemente affermati dal S.C.; P.Q.M.  Dispone correggersi la sentenza n. 958/2025 pubblicata l'1/8/2025 nella causa R.G. 413/2023 dalla ### d'### di ####, modificando il dispositivo come segue come segue: - a pag. 22 della sentenza al punto 1 del dispositivo dopo il P.Q.M. dalla riga quattro di pag. 22 alla riga due di pag. 23, sostituire la dicitura: « • di ### dell'importo di euro 77.990,15 oltre interessi legali dalla data odierna al saldo, • di ### di euro 72.504,15 oltre interessi legali dalla data odierna al saldo, • di ### di euro 77.701,15 oltre interessi legali dalla data odierna al saldo» con la dicitura corretta: « • di ### dell'importo di euro 77.990,15 oltre interessi legali, dalla data della pubblicazione della Sentenza di primo grado al saldo; • di ### di euro 72.504,15 oltre interessi legali, dalla data della pubblicazione della Sentenza di primo grado al saldo; • di ### di euro 77.701,15 oltre interessi legali, dalla data della pubblicazione della Sentenza di primo grado al saldo.».  - Dispone che sia apposta annotazione del presente provvedimento sull'originale del provvedimento corretto.  ### 3.12.2025 ###ssa #####: 222b017e71a8c3b0acc364479764b33c

causa n. 413/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Francesca Traverso, Galizia Lucrezia, Baudinelli Riccardo, Silvestri Rosella

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Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 1927/2025 del 11-12-2025

... computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in ### 1.168,50 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di ### 567,00 per studio della controversia, ### 709,00 per la fase introduttiva del giudizio ed ### 1.061,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre «fino al 50 per cento» «in applicazione dei parametri generali», ossia in funzione «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»: e ciò deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c., caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale; per il giudizio di opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in ### 2695,50 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di ### 929,00 per la fase di studio, ### 777,00 per la fase (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COSENZA ### E ### Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa ### all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ### controversia iscritta al n. 4587 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da ### (C.F. ###), nato il ### a Cosenza, ivi residente ###/A, elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in #### e ### n. 88, presso lo ### dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende per procura in atti Ricorrente Nei confronti di ### della ### in persona del Presidente ###sede in ### il ### 21 ### Roma ###, (CF:###) in persona del Presidente pro-tempore e ### rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato ### (C.F.:###, ###) in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio ### in ### rep. N. ###/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in ### 22/A 87100 ### presso l'Avvocatura dell'
Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. (indennità di accompagnamento) Svolgimento del processo e motivi della decisione Con ricorso depositato in data ### e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato istanza ex art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario per fruire della indennità di accompagnamento ex legge n. 18/80, esponeva che il CTU nominato ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario utile per poter fruire della prestazione. 
Tanto premesso, dedotta l'erroneità della ctu ed instando per la sua rinnovazione, chiedeva con il presente ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., l'accertamento del suo diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento dal giorno della domanda amministrativa, oltre vittoria delle spese di lite. 
Si costitutiva l'### contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.  ### medico legale, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine 28.10.2024- data deposito atto di dissenso 24.10.2024) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data ###. 
Sempre in via preliminare, valga osservare che con istanza ex art. 445 bis c.p.c. parte ricorrente ha chiesto accertarsi il requisito sanitario utile al fine di ottenere l'erogazione dell'indennità di accompagnamento con domanda di statuizione del suo diritto alla corresponsione della prestazione. 
Deve dichiararsi inammissibile tale ultimo capo di domanda alla luce del consolidato orientamento della SC: In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socioeconomici (ex plurimis, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo). 
Tanto ritenuto e chiarito che - secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria. 
Ciò posto, infondata è l'eccezione di inammissibilità per carenza di specifici motivi di contestazione poiché la parte ricorrente non si è limitata a formulare generiche contestazioni ma ha indicato specificamente quali fossero i punti della relazione di CTU meritevoli di censura indicando come e perche' diversamente avrebbero dovuto essere valutate le patologie da cui è affetta, rappresentando inoltre un aggravamento delle proprie condizioni di salute. 
Per tali ragioni e altresì nell'ottica di valutare i dedotti aggravamenti (rilevanti in questa sede atteso che, secondo l'insegnamento della SC, la previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla ### ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. con sent.  ###/2019, ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perchè l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ###, è stata ammessa e disposta CTU medico legale.
Nel merito, occorre osservare che il Ctu medico-legale nominato in questa fase (Dott. ###, a seguito di visita e di compiuta disamina degli atti, con argomentazioni sufficientemente ampie, analitiche e prive di contraddizioni ha rilevato che, stante il tipo di patologie da cui è affetta, parte ricorrente necessita di assistenza globale, continuativa e permanente, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (luglio 2023) -come da conclusioni dell'elaborato peritale, da intendersi qui integralmente trascritto. 
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili anche in merito alla decorrenza del requisito sanitario, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. 
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve dichiararsi in capo alla ricorrente la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/1980 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (20 luglio 2023); appare, tuttavia, inammissibile la domanda di accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento sulla base dell'insegnamento della SC, sopra rammentato. 
Le spese di lite, in considerazione dell'accertamento del requisito sanitario utile sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, sono poste a carico dell'### siccome soccombente; parimenti, graveranno sull'### le spese di CTU liquidate con separato decreto. 
Quanto alle spese di lite, deve premettersi che, ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 13 c.p.c., comma 1, di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni ( S.U. n. 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra ### 5.200,00 ed ### 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta; letto ed applicato il D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (D.M. 13 agosto 2022 n. 147, art. 6, ai sensi del quale le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla ### essendo stato pubblicato, dunque, sulla ### dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022; cfr. Cass. ord. n. ###/2022) i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in ### 1.168,50 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di ### 567,00 per studio della controversia, ### 709,00 per la fase introduttiva del giudizio ed ### 1.061,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre «fino al 50 per cento» «in applicazione dei parametri generali», ossia in funzione «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»: e ciò deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c., caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale; per il giudizio di opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in ### 2695,50 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di ### 929,00 per la fase di studio, ### 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, ### 1.664,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed ### 2.021,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre del 50% ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 art. 4, cit. come modificato dal DM n. 147/2022). Ulteriormente, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942, rubricato “### del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente”, che al comma 2^ dispone: “Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”. 
Tale norma è da ritenere ancora in vigore (Cass. ord. n. 19945/2015, che richiama l'art. 1, co. 1, d.lgs.  n. 179/2009; Cass. n. 949/2010; Cass. 23/03/2004 n. 5802; Cass. n. 19412/2003; Cass. 03/09/2003 12840; Cass. n. 6061/1991) e, come visto, consente la riduzione dei minimi fino alla metà (così Cass. 28987/2023). Tale norma è certamente applicabile nel caso di specie, trattandosi di causa di particolare semplicità, priva di qualsivoglia questione o difficoltà, trattandosi di giudizio in ultima analisi vertente soltanto sulla sussistenza o meno del requisito sanitario (giudizio demandato ad un consulente tecnico d'ufficio) il che giustifica ampiamente l'applicazione della riduzione dei minimi nella misura della metà. 
Tanto premesso, avuto riguardo alla decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario dalla data della visita di revisione, le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.932,00 (oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge) sono poste a carico dell'### con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.  P . Q . M . 
Il Tribunale di ### in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. - dichiara che parte ricorrente versa nelle condizioni sanitarie previste per conseguire l'indennità di accompagnamento dal luglio del 2023; 2. - dichiara inammissibile la domanda di accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento; 3. - condanna l'### al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.932,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente; 4. - pone le spese di ### liquidate con separato decreto, a carico dell'#### 11 dicembre 2025 

Il Giudice
dott. ssa


causa n. 4587/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Cavalcanti Fedora

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Tribunale di Nola, Sentenza n. 3018/2025 del 10-11-2025

... introdotto dalla riforma del 2005, ha conferito alla consulenza tecnica preventiva ai fini della risoluzione della lite una duplice funzione: da un lato, una funzione conciliativa; dall'altro, una funzione cognitiva, avente diretta incidenza probatoria nel successivo giudizio di merito. In particolare, se da un lato la finalità conciliativa consente di utilizzare l'accertamento tecnico preventivo quale strumento volto alla definizione stragiudiziale della controversia, è soprattutto la finalità cognitiva ad assumere rilievo centrale in ambito processuale. Essa, infatti, riconosce alle parti la possibilità di precostituire, in via anticipata e al di fuori del processo di merito, un accertamento tecnico utilizzabile come prova, senza che sia necessario dimostrare i requisiti tipici delle misure cautelari, quali il "fumus boni iuris" e il "periculum in mora". Tale istituto, infatti, si differenzia strutturalmente dall'istruzione preventiva disciplinata dall'art. 696 c.p.c., in quanto non richiede l'urgenza dell'accertamento né la sussistenza di un rischio di alterazione dello stato dei luoghi o delle cose: elementi questi tipici dell'istruzione cautelare e non anche dell'accertamento ex (leggi tutto)...

testo integrale

R.G.N.N. 785/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA Il Tribunale di Nola, ###, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha pronunziato la seguente: SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. rg 785/2018, riservata in decisione all'udienza del 24 giugno 2025, con assegnazione alle parti di giorni sessanta per il deposito delle memorie conclusionali e di ulteriori giorni venti per quelle di replica, venuti a scadere il ###, avente ad oggetto: art.  1669 c.c. rovina e difetti di cose immobili.  vertente tra: ### in proprio e nella qualità di erede di ##### e ### in qualità di eredi di ### rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di costituzione in giudizio a seguito di ricorso per la riassunzione del processo ex art. 303 c.p.c., dall'avv. ### con il quale elettivamente domiciliano in ### al ### 392/D; -ATTORI - contro ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta, dall'avv. ### con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla ### n. 23; - CONVENUTA nonché #### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione in giudizio, dall'avv. ### con il quale elettivamente domicilia in ### alla ### n. 10, -### - CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 24.06.2025.
Svolgimento del processo.  1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### e ### — premesso di essere proprietari di due appartamenti siti in ### alla via ### n. 29, posti all'ultimo piano di un edificio condominiale denominato “### Magnolie” (identificati con gli interni A-11 e A-12) — hanno convenuto in giudizio la società ### s.r.l., in qualità di impresa appaltatrice cui il ### aveva affidato l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria delle facciate, di risanamento parziale del calcestruzzo ammalorato dei frontini e dei sottobalconi, nonché di rifacimento degli intonaci e di tinteggiatura, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, per un importo di euro 8.480,11 (oltre ###, a causa delle infiltrazioni d'acqua provenienti dal solaio, asseritamente dovute a un'esecuzione negligente dei lavori. 
A sostegno della domanda gli attori hanno posto le risultanze della consulenza tecnica eseguita dal perito nominato dal Tribunale in sede di procedimento per ATP (R.G. n. 6394/2015), ing. ### Hanno così chiesto l'accoglimento della domanda risarcitoria e la condanna dell'impresa convenuta al pagamento delle spese sostenute per l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo pari ad euro 2.600,00 oltre 4% e IVA e al pagamento della somma di euro 600,00 a titolo di costi sostenuti per la consulenza tecnica di parte, vinte le spese di lite da liquidarsi al difensore dichiaratosi antistatario.  2. Si è tempestivamente costituita in giudizio la ### s.r.l., la quale ha eccepito, in via preliminare l'improcedibilità delle domande azionate dagli istanti per mancato previo esperimento del tentativo di negoziazione assistita di cui al D.L. 12.09.2014 n. 132; nel merito: che i danni riscontrati negli appartamenti oggetto di causa erano preesistenti all'esecuzione delle opere da parte della società appaltatrice in quanto l'impermeabilizzazione del terrazzo, già prima dei lavori, aveva riportato crepe e deterioramenti; che, infatti, non era neppure presente il gocciolatoio all'intradosso del solaio di copertura, ordinato alla convenuta dal ### dei #### come opera fuori capitolato con O.d.S. del 18.09.2015; l'infondatezza della pretesa di ripetizione delle spese asseritamente sostenute dagli attori per la perizia tecnica di parte trattandosi di spese superflue a fronte dell'esperito accertamento tecnico preventivo. Ha chiesto, poi, di essere autorizzata a chiamare in causa la propria società assicuratrice, ### di ### e ### S.p.A., in forza del contratto di assicurazione n. 6510703 con la stessa concluso, al fine di essere manlevata in ipotesi accoglimento della domanda proposta dagli istanti; ha, altresì, esperito domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento da parte degli attori della quota di prezzo dell'appalto loro imputabile per le opere eseguite, pari a complessivi euro 8.821,60 (oltre interessi legali da ciascuna fattura al saldo), precisando che sebbene una delle fatture poste a fondamento del vantato credito risulti intestata a ### figlio degli attori, ciò è dovuto alle indicazioni all'epoca fornite mediante consegna del piano di riparto ad opera dell'amministratore di condominio di p.t., con vittoria di spese di spese di lite.  3. Verificata la ritualità dell'istanza di chiamata in causa del terzo, il giudice istruttore allora titolare del presente procedimento, ha concesso la richiesta autorizzazione, rinviando la causa all'udienza del 06.12.2018.  3.1. Si è costituita, così, la società ### - ### e ### S.p.A. (di seguito, per brevità, solo ###, la quale, in via preliminare, ha eccepito l'inopponibilità ad essa assicurazione della consulenza tecnica eseguita in sede ###essere stata evocata nel relativo procedimento; si è poi associata alle deduzioni della convenuta secondo cui i vizi sarebbero preesistenti all'esecuzione dei lavori e dovuti a una cattiva impermeabilizzazione del solaio di copertura del fabbricato; ha, ad ogni modo eccepito l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art.  2952, 2 e 3 comma, c.c., del diritto della ### S.r.l. ad essere tenuta indenne da ### S.p.A., non essendole noto “a quando risalga la prima richiesta risarcitoria inoltrata dagli attori alla ### S.r.l.”, nonché l'estraneità delle lavorazioni eseguite sul solaio (demolizione e rifacimento dei parapetti della copertura condominiale) dall'ambito di copertura della polizza stipulata con l'impresa edile in quanto circoscritta ai lavori di “manutenzione ordinaria delle facciate dell 'edificio A ovvero risanamento parziale del calcestruzzo ammalorato dei frontini e dei cieli dei balconi con successivo rifacimento degli intonaci e pitturazione”; ha poi dedotto che la polizza prevede una franchigia assoluta di € 5.000,00, con uno scoperto del 10% e che il perito nominato dalla ### aveva accertato che i costi di ripristino degli appartamenti attorei ammontano a circa € 4.100,00. Ha, così, insistito per il rigetto della domanda di manleva azionata dalla convenuta, chiedendo in subordine che la declaratoria di manleva fosse contenuta entro i limiti di operatività della polizza, vinte le spese di lite.  4. All'udienza del 06.12.2018, il giudice istruttore, dopo aver rilevato il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, ha onerato le parti alla presentazione della relativa domanda, invitandole altresì a verificare la possibilità di giungere alla conciliazione della lite e di formulare proposta ex art. 185 bis c.p.c.  4.1 Acquisito il fascicolo del procedimento per ### il Giudice, rilevato che la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta non era stata oggetto del tentativo di negoziazione assistita, riservata ogni valutazione sul punto in sede di decisione, su concorde istanza delle parti ha concesso i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.  5. Espletato l'interrogatorio formale dell'attrice, ### all'udienza del 02.03.2021 è stata dichiarata l'interruzione del processo in ragione dell'avvenuto decesso di ### 5.1. Intervenuta la riassunzione del giudizio a seguito di ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato in data ### dalla ### S.r.l., si sono costituiti in giudizio ### in proprio e quale erede del defunto coniuge, nonché i figli, ### e ### in qualità di eredi del ### i quali hanno tutti insistito per l'accoglimento delle domande ab origine proposte.  5.1. Anche la ### S.p.A. si è costituita nuovamente nel giudizio riassunto, riproponendo le medesime eccezioni e conclusioni dapprima rassegnate.  6. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.02.2022, il Giudice istruttore allora titolare del procedimento, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., ha formulato una proposta transattiva, individuando in euro 4.000,00 l'importo che la convenuta avrebbe dovuto corrispondere in favore degli attori, oltre alle spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. e alle spese del presente giudizio, quantificate in quella sede in euro 2.000,00, oltre ### CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, nonché al rimborso delle ulteriori spese sostenute per il procedimento di merito (contributo unificato e marca da bollo). Le parti sono state altresì avvertite che, in caso di mancata adesione alla proposta per indisponibilità dell'una o dell'altra parte, il relativo comportamento processuale sarebbe stato valutato dal Tribunale ai fini dell'applicazione degli artt. 91 e 96, comma 3, c.p.c., ove il rifiuto fosse risultato, all'esito della lite, ingiustificato.  7. La difesa degli attori ha, così, provveduto alla formalizzazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c., la quale, tuttavia, non ha trovato positiva adesione ad opera delle controparti.  8. Indi, la causa, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo giusta provvedimento del ### del 10 luglio 2024 di ricostituzione del ruolo, a seguito di un periodo di assenza da lavoro per congedo per maternità), è stata spedita per la precisazione delle conclusioni, dapprima all'udienza del 26.03.2024 e, dopo un duplice rinvio dettato da esigenze di ruolo, all'udienza del 24.06.2025 ed ivi trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini 190 c.p.c. 
Motivi della decisione.  1. In via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda attorea, atteso che parte attrice ha documentalmente provato l'avvenuto esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014, trattandosi di domanda risarcitoria di valore inferiore ad euro 50.000, per la quale il preventivo esperimento della procedura costituisce condizione di procedibilità dell'azione. 
Procedibile risulta, altresì, la domanda riconvenzionale esperita dal convenuto volta al pagamento del corrispettivo del prezzo pro-quota dei lavori appaltati, sebbene dalla documentazione in atti non sia possibile evincere che la domanda di negoziazione assistita sia stata estesa dalla ### s.r.l.  all'azione dalla stessa intentata.
Sul punto giova, innanzitutto, rammendare che la ratio ispiratrice che ha mosso il legislatore ad introdurre a più riprese nel nostro sistema ordinamentale strumenti alternativi al processo è quella di garantire una deflazione del contenzioso, con uno snellimento delle procedure e una riduzione dei tempi processuali. In quest'ottica, e con identità di ratio, sono stati disciplinati gli istituti della mediazione (d.lgs. 28/2010) e della negoziazione assistita (d.l. 132/2014), consacrati, nelle materie per le quali sono normativamente previsti come obbligatori, quali condizioni di procedibilità della domanda giudiziaria, di talché il mancato esperimento degli stessi, rende inaccessibile il ricorso alla giustizia ordinaria. 
Di recente, la Corte di Cassazione, con sentenza a ### n. 3452 del 2024, muovendo dalla considerazione della finalità deflattiva dell'istituto della mediazione e dall'esigenza di evitare un irragionevole allungamento dei tempi processuali, ha affermato il principio di diritto secondo cui «la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione per l'intero corso del processo e laddove possibile». 
Considerato quindi che l'istituto della negoziazione assistita, disciplinato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 162/2014, risponde alla medesima ratio deflattiva della mediazione, in quanto volto a favorire la definizione bonaria delle controversie mediante l'assistenza dei rispettivi difensori e ad evitare, così, il ricorso alla tutela giurisdizionale, con conseguente contenimento dei tempi e dei costi del processo, nonché a contribuire all'efficienza complessiva del sistema giudiziario, deve ritenersi che il principio espresso dalla Suprema Corte sia applicabile anche alle ipotesi in cui la condizione di procedibilità prevista dalla legge sia costituita dal previo esperimento del tentativo di negoziazione assistita. 
Ne consegue che la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto deve ritenersi procedibile, non essendo previsto, in capo allo stesso, alcun autonomo onere di promuovere separatamente la procedura di negoziazione assistita rispetto a quella già esperita dalla parte attrice ai fini dell'introduzione del giudizio.  2. Passando al merito della lite, va osservato che la domanda risarcitoria proposta dagli attori è fondata per le ragioni di seguito esposte.  2.1 Come si è detto, nella parte dedicata alla ricostruzione dei fatti, la vicenda in esame trae il suo antecedente incontestato nel contratto di appalto stipulato nel 2014 tra il ### “### Magnolie” e l'impresa convenuta, siccome integrato dal successivo ordine di servizio n. 1 del 18.09.2015 (cfr. rispettivamente all. 7 fascicolo attoreo e all. 2 fascicolo di parte convenuta) avente ad oggetto, tra gli altri, il rifacimento dei muretti di copertura del solaio dell'edificio de quo. 2.2 E' noto che l'applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113, co. 1 c.p.c., importa la possibilità per il giudice di provvedere alla qualificazione della domanda, anche assegnando una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame. 
Nel caso di specie, al fine di delineare compiutamente la materia del contendere e l'ambito delle questioni rilevanti ai fini del decidere, deve osservarsi che - secondo quanto univocamente può evincersi dal tenore complessivo dell'atto di citazione in uno alle memorie ex art. 183 co, 6 c.p.c. - gli odierni attori hanno inteso agire, nel presente giudizio per l'accertamento della responsabilità dell'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 1669 c.c. per la non corretta esecuzione dei lavori dalla questa eseguiti, asseritamente fonte di danni negli appartamenti di esclusiva proprietà degli istanti.  3. In punto di diritto, giova premettere che il rimedio previsto dall'art. 1669 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità per gravi difetti dell'opera avente natura di garanzia, distinta ed ulteriore rispetto a quella disciplinata dall'art. 1667 c.c. Tale disposizione, riguardante la rovina o il pericolo di rovina dell'edificio nonché i gravi difetti costruttivi, introduce una forma di responsabilità extracontrattuale che può essere fatta valere non solo dal committente e dai suoi aventi causa, ma anche da qualsiasi terzo danneggiato. ###. 1669 c.c. concretizza, infatti, una figura di responsabilità speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 2043 c.c., volta ad assicurare una tutela più efficace dell'affidabilità e sicurezza dell'opera, garantendo al contempo la normale utilizzazione e il pieno godimento del bene da parte dei soggetti che ne traggono utilità. 
Si tratta, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, di un'azione di natura personale, che può essere esercitata da ciascun condomino autonomamente, senza necessità della partecipazione al giudizio degli altri, sia nel caso in cui i vizi accertati riguardino le parti comuni dell'edificio, sia quando interessino singole unità immobiliari di proprietà esclusiva (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, 10 aprile 2000, n. 4485). 
La Corte di Cassazione con pronuncia resa a ### n. 7756/2017, aderendo all'orientamento interpretativo estensivo della norma in commento espresso da Cass. 22553/2015, secondo cui risponde ai sensi dell'art. 1669 c.c., anche l'autore di opere realizzate su di un edificio preesistente, allorché queste incidano sugli elementi essenziali dell'immobile o su elementi secondari rilevanti per la funzionalità globale, ha definitivamente chiarito che “l'art. 1669 c.c., è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo" (cfr. Cass. civ., Sez. ### Sent., 27.03.2017, n. 7756).
Segnatamente, sono “gravi difetti dell'opera”, rilevanti ai sensi della citata norma, anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.) purché tali da compromettere la funzionalità e il godimento dell'opera stessa e che, senza richiedere necessariamente opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati anche soltanto con interventi di manutenzione ordinaria, quali opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o con opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (cfr. Cass. Civ. nn. 1164/1995 e 14449/1999). 
Pertanto, non dovendo necessariamente trattarsi di vizi che compromettono la stabilità o la conservazione dell'immobile - riconducibili, piuttosto, alla “rovina o al pericolo di rovina” parimenti contemplati dall'art. 1669 c.c. - la giurisprudenza di legittimità ricomprende pacificamente tra le ipotesi di gravi difetti, ai sensi della disposizione in esame, fenomeni quali infiltrazioni d'acqua, presenza di umidità nelle murature e, più in generale, significative carenze di impermeabilizzazione (cfr. ex multis Cass. Civ. nn. 84/2013, 21351/2005, 117/2000) 4. In applicazione di tali principi, non appare revocabile in dubbio che la realizzazione delle opere oggetto del contratto d'appalto e del successivo ordine di servizio siano da qualificarsi come interventi edilizi su bene immobile destinato per sua natura a lunga durata, realizzati con l'opera di ristrutturazione dell'appaltatore, e per ciò disciplinato dall'art. 1669 c.c., quanto alla responsabilità in caso di presenza di gravi difetti, come quelli per l'appunto dedotti nella specie (infiltrazioni d'acqua a loro volta causative di danni “negli appartamenti degli istanti, consistenti in muffa, macchie, notevoli microlesioni”).  5. Il codice fissa per questa azione termini che peraltro non si cumulano tra loro. 
Il primo termine è quello decennale, vale a dire che l'appaltatore è tenuto a garantire i gravi difetti dell'opera per un periodo di dieci anni che comincia a decorrere dal giorno del compimento dell'opera. 
Il secondo termine è quello accordato al committente per esperire la propria azione, per cui lo stesso deve, a pena di decadenza, denunciare il fatto entro un anno dalla scoperta e, dopo, deve iniziare l'azione entro un alto anno, pena la prescrizione del diritto. 
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c., a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (cfr. Cass. n. 777 del 16/01/2020 e Cass. 24486 del 17/10/2017); conoscenza che sovente viene derivata dall'espletamento di “un'indagine tecnica di parte”, se con addirittura da un accertamento tecnico preventivo. 5.1 Ora, atteso che, ai sensi degli artt. 2938 e 2969 c.c., le eccezioni di prescrizione e di decadenza non sono rilevabili d'ufficio dal giudice, ma devono essere specificamente dedotte dalla parte interessata, trattandosi di eccezioni in senso stretto, la cui proposizione costituisce espressione di una scelta difensiva riservata alla disponibilità delle parti stesse, va rilevato che nel caso di specie, nessuna delle parti ha mai fatto riferimento ai suddetti istituti, né ha sollevato eccezioni puntuali in ordine alla prescrizione o alla decadenza dei diritti azionati. 
Ne consegue che, in assenza di rilievi ed eccezioni sul punto, il giudizio può essere utilmente proseguito ai fini della valutazione nel merito della fondatezza della pretesa fatta valere.  6. Tanto chiarito, la responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 c.c., speciale rispetto a quella generica contemplata dall'art. 2043 c.c., introduce una presunzione iuris tantum di responsabilità, la quale può essere vinta dall'appaltatore con la prova dell'ascrivibilità del fatto al caso fortuito, alla forza maggiore o al fatto esclusivo di terzi (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 15488/2000).  6.1 Come brevemente ricapitolato nella premessa in fatto, parte attrice al fine di ottenere un accertamento in ordine alla causa e all'entità del danno subito, ha esperito ricorso per ### nell'ambito del quale l'intestato Tribunale ha nominato, quale consulente tecnico d'ufficio, l'#### chiamato così ad: 1) accertare la sussistenza dei danni lamentati dai ricorrenti alle unità abitative identificate quali particelle ### e ### del ### “### Magnolie”; 2) descrivere l'eziologia degli eventuali suddetti danni, verificandone la riconducibilità agli interventi di manutenzione edilizia siccome lamentato dai ricorrenti; 3) accertare la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte degli interventi in parola , con riferimento all'adozione di ogni opportuna cautela e misura protettiva ad alla corrispondenza di tali lavori a quelli previsti nel contratto di appalto versato in atti; D) verificare l'eventuale proliferazione dell'entità dei danni; E) accertare il tipo di interventi edilizi necessari al ripristino dello stato dei luoghi e alla riparazione degli eventuali danni subiti, specificandone i tempi di riparazione ed i probabili costi.  6.2 In diritto, è doveroso ricordare che il novellato art. 696-bis c.p.c., introdotto dalla riforma del 2005, ha conferito alla consulenza tecnica preventiva ai fini della risoluzione della lite una duplice funzione: da un lato, una funzione conciliativa; dall'altro, una funzione cognitiva, avente diretta incidenza probatoria nel successivo giudizio di merito. 
In particolare, se da un lato la finalità conciliativa consente di utilizzare l'accertamento tecnico preventivo quale strumento volto alla definizione stragiudiziale della controversia, è soprattutto la finalità cognitiva ad assumere rilievo centrale in ambito processuale. Essa, infatti, riconosce alle parti la possibilità di precostituire, in via anticipata e al di fuori del processo di merito, un accertamento tecnico utilizzabile come prova, senza che sia necessario dimostrare i requisiti tipici delle misure cautelari, quali il "fumus boni iuris" e il "periculum in mora". Tale istituto, infatti, si differenzia strutturalmente dall'istruzione preventiva disciplinata dall'art. 696 c.p.c., in quanto non richiede l'urgenza dell'accertamento né la sussistenza di un rischio di alterazione dello stato dei luoghi o delle cose: elementi questi tipici dell'istruzione cautelare e non anche dell'accertamento ex art. 696-bis, il quale consente quindi di acquisire una prova tecnica anche in assenza dell'urgenza, configurando un meccanismo autonomo di anticipazione probatoria, idoneo ad assumere pieno rilievo nel successivo giudizio contenzioso. In tale prospettiva, l'accertamento tecnico costituisce una base probatoria solida da cui il giudice può attingere elementi decisivi per la risoluzione della lite, anche in assenza di una conciliazione tra le parti. 
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, costante nell'affermare che la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo (cfr. ex multis Cass. Sez. III, Sentenza, 24/03/2023, n. 8496), con la precisazione che, l'acquisizione di tale relazione tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse (cfr. ex multis civ., Sez. II, Sentenza, 05/04/2016, n. 659).  6.3 Seguendo tali coordinate ermeneutiche, giova, in primis, evidenziare la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della ### s.r.l. già nella fase di accertamento tecnico preventivo, atteso che il ricorso introduttivo risulta tempestivamente notificato a mezzo PEC in data ###, entro il termine del 20.11.2015 assegnato dal Giudice Istruttore con decreto di fissazione d'udienza del 30.10.2015. 
Va, inoltre, rilevato che la produzione in atti della relazione tecnica redatta in sede di ### avvenuta ad opera degli attori - che già di per sé, per le ragioni anzidette, deve ritenersi pienamente rituale - è stata poi seguita dal formale provvedimento del giudice di acquisizione del fascicolo del procedimento per ### adottato con verbale d'udienza del 06.12.2018. 
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità della suddetta produzione, sollevata dalla convenuta sulla scorta dell'art. 698, comma 3, c.p.c., deve essere dichiarata infondata, non potendosi dubitare né della rituale instaurazione del contraddittorio in sede di ### né della legittima acquisizione della relativa documentazione nel presente giudizio, come tale pienamente e legittimamente utilizzabile. 6.4 Ciò posto, destituita di fondamento risulta, altresì, l'eccezione sollevata da parte convenuta in ordine alla preesistenza dei danni lamentati rispetto all'esecuzione delle opere da parte della società appaltatrice, sprovvista di qualsivoglia riscontro probatorio. 
Né tale assunto potrebbe ritenersi corroborato - come invece paventato dalla difesa della convenuta - sulla scorta del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal ### dei lavori o dalla circostanza che l'ordine di servizio n. 1 del 18.09.2015 prevedesse la realizzazione dei gocciolatoi all'intradosso del solaio di copertura. 
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, ing. ### le cui conclusioni questo Giudice integralmente condivide in ragione della coerenza logica, della correttezza metodologica e della chiarezza degli accertamenti svolti, ha individuato la causa dei danni lamentati nell'assenza delle impermeabilizzazioni, “rimosse a seguito delle demolizioni” (cfr. pag. 11 dell'elaborato peritale) nonché nell'omessa adozione di misure provvisionali necessarie a prevenire i fenomeni infiltrativi nella specie verificatosi. 
Più in dettaglio, il perito, dopo aver osservato che la ### s.r.l. “procedeva con la demolizione del parapetto (o muro) posto sul lastrico di copertura, per il rifacimento dello stesso” tra il mese di dicembre 2014 e gennaio 2015, ha osservato come una simile demolizione abbia esposto alle intemperie la trave di collegamento e parte del solaio di copertura; conseguentemente “non essendoci le impermeabilizzazioni, in quanto rimosse a seguito delle demolizioni, si verificavano le infiltrazioni delle acque meteoriche nel solaio esistente in latero-cemento, fino a farla scorrere all'interno delle pignette in laterizio” (cfr. pag. 11 elaborato cit.). 
Il fatto poi che, allo stato attuale, le lavorazioni eseguite sul solaio risultino correttamente realizzate non esclude che, nel corso dell'esecuzione delle opere, si siano verificate negligenze ed omissioni operative imputabili all'appaltatrice, le quali hanno inciso sulla corretta esecuzione e funzionalità dell'opera. Come, infatti, rilevato dallo stesso CTU “bisogna però tenere conto che, le opere eseguite dall'impresa ### s.r.l., provocavano le infiltrazioni all'interno degli appartamenti dei coniugi ###ri ### a causa, secondo quanto dedotto dallo scrivente, delle mancate o insufficienti opere provvisionali adottate, per la protezione delle intemperie delle parti demolite. In particolare, dopo le demolizioni del parapetto, l'impresa esecutrice doveva, senza alcuna esitazione, coprire buona parte del lastrico solare e parte del fronte del fabbricato, con un telo in PVC opportunamente ancorato con sacchi di sabbia sul lastrico e assi di legno lungo il fronte” (cfr. pag. 12 elaborato peritale). 
È pertanto evidente che l'intervento posto in essere dall'impresa appaltatrice, stante l'omessa adozione delle necessarie cautele tecniche idonee a prevenire l'ingresso delle acque meteoriche, ha determinato i danni lamentati dagli attori, integrando una condotta negligente riconducibile all'impresa stessa ai sensi dell'art. 1669 c.c., atteso che i vizi denunciati dagli istanti, siccome accertati dal perito, incidono sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile, concretando gravi difetti dell'opera.  7. Accertata la responsabilità dell'appaltatrice, il Tribunale, facendo proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, stima in euro 8.480,11, oltre ### i costi occorrenti per il ripristino dei danni riscontrati negli appartamenti.  8. ### sussistenza dei difetti costruttivi accertati in sede ###sé il rigetto della domanda riconvenzionale di pagamento del corrispettivo formulata dalla ### s.r.l., responsabile dei danni patiti dagli istanti.  9. Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto il Tribunale accoglie la domanda risarcitoria azionata dagli istanti e, per l'effetto, condanna la ### s.r.l. al pagamento in favore di #### e ### della somma di euro 8.480,11, oltre ### Tale somma, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorata del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dai danneggiati per la ritardata corresponsione di quanto ad egli dovuto a titolo risarcitorio. 
La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, attraverso l'applicazione degli indici pubblicati dall'### A tal punto è opportuno precisare che questo tribunale, in assenza di un diverso elemento che consenta di collocare con precisione l'evento nel tempo, ritiene di far coincidere la data dell'evento dannoso (utile ai fini della devalutazione) con quella del deposito dell'elaborato peritale in sede di ATP (1 settembre 2016). 
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, a titolo di risarcimento per il cd. lucro cessante, compete agli attori l'importo di euro 2.461,03, calcolato mediante l'applicazione degli interessi legali su euro 6.968,04 somma costituente, a sua volta, l'equivalente monetario del danno, devalutato al mese di settembre 2016. 
Di conseguenza, sommando la sorta capitale rivalutata ed il danno da svalutazione, il pregiudizio in esame ammonta ad euro 9.429,07, oltre iva. 
Per effetto della conversione del predetto credito risarcitorio in una obbligazione di valuta, saranno poi dovuti gli interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo. 10. Passando adesso alla disamina della domanda di manleva azionata dall'impresa appaltatrice nei confronti dell'impresa assicuratrice, il Tribunale la dichiara infondata per la ragione assorbente di seguito esposta. 
Dall'esame del contratto di polizza prodotto in atti, emerge infatti che la copertura assicurativa stipulata dall'impresa ### S.r.l. era limitata esclusivamente ai lavori di “manutenzione ordinaria delle facciate dell'edificio A, ovvero risanamento parziale del calcestruzzo ammalorato dei frontini e dei cieli dei balconi, con successivo rifacimento degli intonaci e pitturazione”. 
Come correttamente prospettato dalla ### S.p.A., tale delimitazione oggettiva dell'ambito di garanzia esclude in modo evidente la riferibilità della polizza alle opere effettivamente eseguite sul solaio di copertura, consistenti nella demolizione e nel rifacimento dei parapetti del lastrico solare condominiale, trattandosi di attività che, per loro natura e funzione, non possono essere qualificate come mere opere di manutenzione ordinaria delle facciate, né come interventi di risanamento superficiale del calcestruzzo dei balconi. 
Le lavorazioni in questione, attinenti invece a porzioni strutturali e funzionali della copertura dell'edificio, rientrano in una tipologia di intervento del tutto diversa da quella oggetto della polizza, sia per estensione sia per finalità, e non possono quindi essere considerate comprese nella descrizione contrattuale dei lavori assicurati. 
Del resto, la circostanza che la polizza non coprisse i lavori sul solaio è incontestata dall'impresa assicurata, la quale non ha prodotto alcun documento idoneo a dimostrare un'eventuale estensione della copertura assicurativa. A sostegno di tale affermazione milita l'ordine di servizio versato in atti che, come paventato dalla stessa impresa appaltatrice, individua gli interventi sul solaio di copertura come lavori extra-capitolato, confermando che tali operazioni non rientrano nell'ambito dei lavori oggetto della polizza assicurativa, circoscritta ai lavori di manutenzione ordinaria delle facciate o risanamento dei frontini dei balconi. 
Ne deriva che, l'evento dannoso verificatosi, imputabile a carenze operative e all'omessa adozione di cautele durante la fase di demolizione dei parapetti, esulando dalla copertura assicurativa, rende infondata la domanda di manleva avanzata dall'impresa nei confronti della compagnia assicuratrice.  11. Ogni altra questione è da dichiararsi assorbita.  12. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'impresa appaltatrice tanto nel rapporto con gli attori quanto nel rapporto con la terza chiamata in causa (art. 91 c.p.c.), e vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, così come individuato in base al valore della domanda risarcitoria azionata in via principale dagli istanti.
Tale criterio trova applicazione anche nei rapporti tra parte attrice e la società ### s.r.l., sebbene quest'ultima abbia proposto domanda riconvenzionale volta al pagamento del corrispettivo d'appalto. 
Difatti, la Suprema Corte ha chiarito che in tema di compensi spettanti al difensore “al fine della determinazione del valore della causa, la domanda riconvenzionale non si cumula con la domanda principale dell'attore (ma solo se di valore eccedente a quest'ultima - ipotesi che non ricorre nel caso di specie - può comportare l'applicazione dello scaglione superiore, poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il "thema decidendum" ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile”; cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, Ord., 20/10/2023, n. 29182).  12.1 Ai fini della suddetta determinazione vengono utilizzati, nei rapporti tra gli attori e ### s.r.l., i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, così come integrato dal successivo D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, e quelli massimi per la fase decisionale. La mancata adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi dell'art.  185 bis c.p.c., in termini addirittura migliorativi rispetto all'esito della lite, giustifica il pagamento secondo i parametri massimi delle fasi cui si è dato corso in conseguenza della mancata accettazione della proposta.  12.2 Le stesse vanno poi distratte in favore dell'avv. ### il quale dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., ha implicitamente affermato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.  12.3 Quanto ai rapporti tra l'impresa convenuta e la società assicurativa, terza chiamata in causa, la liquidazione ha luogo utilizzando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, così come integrato dal successivo D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e quelli minimi per la fase istruttoria, consistita nel solo deposito della memoria ex art.  183 co. 6 c.p.c. II, senza ulteriore attività 13. Per il principio di causalità, devono poi essere poste a carico della ### s.r.l., in persona del rappresentante legale p.t., le spese del CTU nominato in sede di procedimento per ATP recante R.G.  n. 6394/2015, come determinate con ### n. 9259/2016 di liquidazione del G.I. titolare dell'indicato procedimento depositato 12.09.2016, pari ad euro 2.600,00 oltre 4% e IVA sull'importo degli onorari, con diritto della parte anticipante a ripetere quanto a tale titolo eventualmente versato.  14. ### s.r.l. deve, inoltre, essere condannata a rifondere in favore del procuratore antistatario degli attori le spese processuali del procedimento di ### Va, infatti, al riguardo rammentato che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente” (Cass. 1549 del 7.6.2019). La liquidazione delle stesse viene fatta come in dispositivo in applicazione dei parametri medi, previsti dal D.M.  55/2014, nella versione ratione temporis applicabile, per le prime tre fasi dei procedimenti cautelari di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.  15. Deve, invece, rigettarsi la richiesta di condanna alla refusione delle spese sostenute per l'attività espletata dal consulente tecnico di parte attrice, quantificata dalla stessa in euro 600,00, in quanto non ricorre in atti alcuna prova in ordine all'effettivo esborso sostenuto. 
Se è vero, infatti, che le “spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”, è pur vero, che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito “che non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (cfr. cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/07/2022, n. 21402).  P.Q.M.  Il Tribunale di Nola, ###, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da ### in proprio e nella qualità di erede di #### e ### nella qualità di eredi di ### nei confronti della ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., con la chiamata in causa della ### di ### e ### S.p.A., ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attrice della somma di 9.429,07, oltre IVA ed interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo; b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla ### s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t.; c) rigetta la domanda di manleva azionata dalla ### s.r.l. nei confronti della ### di ### e ### S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t.; d) condanna la convenuta ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore di #### e ### nella spiegate qualità, liquidate in euro 153,00 per esporsi e euro 5.928,00 (euro 919,00 per la fa d studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680 per la fase istruttoria, euro 2.552 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, avv. ### e) condanna ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ### di ### e ### S.p.A delle spese di lite del presente giudizio liquidate in euro 4.237,00 (euro 919,00 per la fa d studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge; f) pone a definitivo carico della ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., le spese del CTU nominato in sede di procedimento per ATP recante R.G. n. 6394/2015, come determinate con ### n. 9259/2016 di liquidazione del G.I. titolare dell'indicato procedimento depositato 12.09.2016, pari ad euro 2.600,00 oltre 4% e IVA sull'importo degli onorari, con diritto della parte anticipante a ripetere dalle altre quanto a tale titolo eventualmente versato e condanna la stessa ### s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del difensore antistatario degli attori avv. ### delle relative spese di lite liquidate in euro 145,50 per esborsi ed euro 2.732,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge. 
Nola, 10.11.2025 

Il Giudice
Dott. ssa


causa n. 785/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Cennamo Donatella

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