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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4188/2023 del 10-02-2023

... era stata accolta quella finalizzata ad ottenere le differenze retributive, sul livello I, condannando la ### srl al pagamento delle somma di euro 20.146,37 e la predetta società, in solido alla ### srl (per i lavori di appalto svolti dal dipendente in favore di quest'ultima), al pagamento di euro 6.635,82. 2. Avverso la pronuncia di secondo grado, che aveva confermato l'impianto decisorio di quella di prime cure, ha proposto ricorso per cassazione la ### srl affidato ad un unico motivo. 3. ### e la ### srl non hanno svolto attività difensiva. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. In prossimità dell'udienza è stata prodotta sentenza di fallimento della ### srl del novembre 2022. ### 1. Preliminarmente deve specificarsi che l'intervenuta modifica dell'art. 43 I. fall. per effetto dell'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, nella parte in cui stabilisce che "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo", non comporta l'interruzione del giudizio di legittimità, posto che in quest'ultimo, in quanto dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 4124-2022 proposto da: ####, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ### EGIDI, ### - ricorrente - contro #### - intimati - avverso la sentenza n. 1246/2021 della CORTE ### di MILANO, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal ###. #### 1. Con sentenza n. 1246/2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede con cui era stata respinta la domanda proposta da ### nei confronti della ### srl, diretta da ottenere l'inquadramento nel superiore livello H del ### mentre era stata accolta quella finalizzata ad ottenere le differenze retributive, sul livello I, condannando la ### srl al pagamento delle somma di euro 20.146,37 e la predetta società, in solido alla ### srl (per i lavori di appalto svolti dal dipendente in favore di quest'ultima), al pagamento di euro 6.635,82.  2. Avverso la pronuncia di secondo grado, che aveva confermato l'impianto decisorio di quella di prime cure, ha proposto ricorso per cassazione la ### srl affidato ad un unico motivo.  3. ### e la ### srl non hanno svolto attività difensiva.  4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.  5. In prossimità dell'udienza è stata prodotta sentenza di fallimento della ### srl del novembre 2022.  ### 1. Preliminarmente deve specificarsi che l'intervenuta modifica dell'art.  43 I. fall. per effetto dell'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006, nella parte in cui stabilisce che "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo", non comporta l'interruzione del giudizio di legittimità, posto che in quest'ultimo, in quanto dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass. n. 27143/2017).  2. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (nella specie art. 115 cpc) di cui all'art. 360 3 cpc, per avere erroneamente la Corte di appello ritenuto non contestate le affermazioni dell'### da parte di essa società sul quantum preteso quando, invece, erano stati formulati autonomi conteggi per la corretta determinazione del dovuto: conteggi che, secondo l'assunto della ricorrente, non erano stati mai contestati.  3. Il motivo non è fondato.  4. Invero, le censure ivi formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua, è giunta, conformemente alla decisione di primo grado, alla conclusione della parziale fondatezza delle pretese del lavoratore.  5. In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione ( n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.  6. Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 16467/2017).  7. Infine, è opportuno sottolineare, per completezza, che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, sotto il profilo processuale, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. 27490/2019).  8. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.  9. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non essendo stata svolta attività difensiva dagli intimati.  10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.  PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio, il 20 dicembre 2022 ### 

Giudice/firmatari: Doronzo Adriana, Cinque Guglielmo

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Tribunale di Rieti, Sentenza n. 147/2025 del 21-03-2025

... liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” (Cass. 14 settembre 2015, n. 18044). Nel caso di specie, la parte opponente (oltre a non aver offerto dimostrazione della corresponsione di quanto rivendicato dall'opposta), non ha di conseguenza dimostrato di aver provveduto al pagamento delle ritenute di legge, con la conseguenza quindi di dover calcolare il relativo importo al lordo e non al netto. Ancora, parte opponente ha giustificato il suo inadempimento nei confronti della lavoratrice sulla base di (leggi tutto)...

testo integrale

RE P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI RIETI ### in persona del giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente ### ex art. 127- ter c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1040 del ### dell'anno 2022, vertente ### di ### con sede #######. 
Gramsci n. 4, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv.  ### che la rappresenta e difende, giusta procura in atti; RICORRENTE - opponente E ### nata a ### il ###, residente ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ###, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. ### giusta procura in atti; CONVENUTA - opposta Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/03/2025
FATTO E DIRITTO Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato il 12 agosto 2022 e iscritto al n. 902/2022, ### premesso di aver lavorato per la società di cui in epigrafe dall'8.12.2020 al 22.01.2022, con un contratto di apprendistato professionalizzante, con mansioni di barista e con inquadramento nel livello 5 del ### ha adito il Tribunale di #### chiedendo l'emissione del relativo decreto per la somma lorda di ### 4.950,74, a titolo di retribuzione del mese di dicembre 2021, tredicesima mensilità 2021, retribuzione gennaio 2022, comprensiva delle spettanze di fine rapporto e di ### oltre interessi e rivalutazione monetaria. 
In accoglimento del ricorso monitorio, è stato emesso il decreto n. 134/2022 del 24.8.2022 con il quale è stato ingiunto alla ### di ### di pagare in favore dell'odierna opposta la somma ingiunta, oltre rivalutazione e spese della procedura monitoria. 
Con ricorso depositato in data ###, la ### in ### di ### ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, lamentando in primo luogo l'erroneità dei conteggi effettuati dall'opposta in sede ###quanto “calcolati su retribuzione presunta e non reale”, depositando le buste paga; sul punto, ancora, l'opponente ha allegato che “il ritardo nel pagamento delle ultime due retribuzioni è stato determinato dall'improvvisa chiusura dell'attività commerciale non imputabile al datore di lavoro, ma a seguito di provvedimento del Comune che ha dichiarato i locali dell'attività commerciale non idonei all'esercizio della stessa”. 
In secondo luogo, parte opponente ha eccepito il mancato inoltro di una preventiva diffida ad adempire nonché il mancato esperimento di un tentativo di conciliazione in sede sindacale ad opera dell'opposta. 
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituita la parte opposta, che ha contestato il ricorso in opposizione chiedendone il rigetto. 
Il ricorso è infondato. 
A tal proposito va innanzitutto evidenziato come parte opponente non abbia contestato l'an della pretesa creditoria avanzata dalla ### domanda incentrata sul mancato pagamento della retribuzione del mese di dicembre 2021; della tredicesima mensilità 2021; della retribuzione di gennaio 2022, comprensiva delle spettanze di fine rapporto; del ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/03/2025
Al contrario, l'opponente si è limitata a effettuare una contestazione, per il vero del tutto generica e non adeguatamente provata, della domanda creditoria, asseritamente incentrata su conteggi erronei e arbitrali, senza però fornire dimostrazione di tale apodittica asserzione. 
A tal proposito, va richiamato quanto sostenuto dalla Suprema Corte (tra cui Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597), la quale ha ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (per tutte, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421). 
La prova del fatto costitutivo del credito grava, dunque, sul creditore opposto (Cass., 19 ottobre 2015, n. 21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata. 
Mentre è onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass., 17 novembre 2003, n. 17371). 
Cosicché la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (fra le tante, di recente, Cass. 23 marzo 2022, n. 9439). 
Quest'ultima sentenza ha stabilito, invero, che “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/03/2025 lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. 23 marzo 2022, n. 9439, cit.). 
Ebbene, ne discende come, a fronte della prova offerta dall'opposta della sussistenza del rapporto di lavoro e della pretesa creditoria retributiva portata dalle buste paga, peraltro depositate dalla stessa opponente, quest'ultima si sia limitata ad ammettere il proprio inadempimento (tentando di giustificarlo nei termini di cui si dirà in seguito) e a proporre, come già detto, una apparente e irrilevante contestazione generica sul quantum, da cui è ritraibile, pertanto, la spettanza alla ### della somma di euro 4.950,74 per crediti retributivi, calcolata al lordo e non al netto, come affermato dal pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. 
In particolare, secondo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione “### e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” (Cass. 14 settembre 2015, n. 18044). 
Nel caso di specie, la parte opponente (oltre a non aver offerto dimostrazione della corresponsione di quanto rivendicato dall'opposta), non ha di conseguenza dimostrato di aver provveduto al pagamento delle ritenute di legge, con la conseguenza quindi di dover calcolare il relativo importo al lordo e non al netto. 
Ancora, parte opponente ha giustificato il suo inadempimento nei confronti della lavoratrice sulla base di una improvvisa chiusura dei locali commerciali imposta dal Comune per inidoneità degli stessi, circostanza che, però, non ha trovato riscontro nel documento prodotto dalla stessa opponente (una comunicazione del Comune di ### in ### prot. 1414 del 19.1.2022, con cui è stato richiesto un sopralluogo presso i locali dell'attività commerciale al ### di ###, che non costituisce atto provvedimentale esterno né prova della cessata attività e che, di per sé, non giustifica neppure il mancato pagamento delle retribuzioni e delle spettanze di fine rapporto. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/03/2025
Ciò posto, ritiene questo Giudice che anche la seconda doglianza indicata dall'opponente sia priva di rilevanza giuridica, in quanto, sebbene, generalmente, venga notificato alla controparte inadempiente un preventivo atto di costituzione in mora (o venga esperito un tentativo di conciliazione), ciò non costituisce una necessaria condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 
In conclusione, il ricorso in opposizione deve essere rigettato, con integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 134/2022 per l'importo di euro 4.950,74, somma sola che può essere posta dal Tribunale alla base della presente pronuncia, in quanto oggetto della iniziale domanda monitoria e del conseguente giudizio di opposizione, in adesione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base delle tabella ex D.M. 147/2022, in considerazione della natura della controversia (causa di lavoro) e dello scaglione di riferimento (da € 1.100 a 5.200) individuato in base al valore della domanda, nei limiti della prestazione riconosciuta (inferiore a € 5.200,00), tenendo conto dei valori minimi in considerazione della assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, ed esclusa la fase istruttoria, stante la natura essenzialmente documentale della causa.  P . Q . M . 
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, così decide: - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 134/2022, che dichiara definitivo ed esecutivo; - condanna la ### in ### di ### alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 2.626,00 per la fase di opposizione, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e ### da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.  ### 21.03.2025 Il Giudice dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 21/03/2025

causa n. 1040/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Toscani Gianluca, Marinelli Alessio

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Tribunale di Rieti, Sentenza n. 391/2025 del 11-09-2025

... costituita in giudizio. In merito al quantum relativo alle differenze retributive, si osserva che dai conteggi depositati dalla parte ricorrente, nei limiti in cui si ritiene raggiunta la prova, emerge che l'ammontare delle differenze retributive spettanti per i titoli di cui al ricorso sono pari alla somma di € 66.258,21 (oltre a complessivi euro 6.045,88 a titolo di ###. Su dette somme spettano inoltre gli interessi legali, da computarsi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione dei singoli emolumenti al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal giorno 1 novembre 2017 al 15 maggio 2019 nonché dal 16 maggio 2019 al 3 maggio 2022, con conseguente nullità del contratto di apprendistato, ai sensi di cui in motivazione, e inquadramento nel V livello ### e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di € 72.304,09 a titolo di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 differenze retributive maturate nel corso del (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI RIETI ### in persona del giudice, dott. ### all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente ### ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1091 del ### dell'anno 2022, vertente #### nata a #### il 6 gennaio 1997, residente ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv.  ###, che la rappresenta e difende, con poteri anche disgiunti, giusta procura in atti, unitamente all'Avv. ### RICORRENTE E #### cod. fisc. ### - con sede #######; CONVENUTA - ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato, ### ha allegato di aver lavorato alle dipendenze della ### in due distinti periodi: dal giorno 1 novembre 2017 al 15 maggio 2019 presso l'unità locale di ### sita in ### in ### n. 3/b, con rapporto di lavoro non regolamentato, svolgendosi sostanzialmente in nero e, successivamente, dal 16 maggio 2019 al 3 maggio 2022 (giorno in cui ha rassegnato le dimissioni per giusta causa), con un contratto di apprendistato professionalizzante part-time al 60%, con la qualifica di pasticcere e con inquadramento nel V livello del ### mai consegnato alla dipendente, presso l'attività gestita dalla società resistente in ### alla ### 14-16 (a far data dal maggio 2021). 
Premesso di aver svolto, per entrambi i suddetti periodi, mansioni di “pasticcera, consistenti nella preparazione, cottura e decorazione di diverse tipologie di dolci (torte, pasticcini, biscotti, croissants, cioccolatini, creme, dolci al cucchiaio, etc); nell'allestimento delle vetrine e nella pulizia del laboratorio, secondo le specifiche direttive impartite dal datore di lavoro, nella persona del legale rappresentante, #### Cortesi”, con la precisazione che le predette mansioni erano svolte “in piena autonomia, senza mai ricevere alcuna formazione né pratica né tantomeno teorica”, la ### ha allegato di aver “sempre osservato un orario di lavoro di 48 ore settimanali articolate su 6 giorni: 8 ore al giorno, dal lunedì alla domenica, dalle ore 6:00 alle ore 14:00, con giorno di riposo infrasettimanale variabile”, contestando, altresì, la piena veridicità sostanziale delle buste paga in atti (con riferimento alla retribuzione percepita e all'orario di lavoro realmente svolto) e aggiungendo che il datore di lavoro le ha corrisposto “a titolo di retribuzioni esclusivamente i seguenti importi: € 2.000,00 nell'anno 2017; € 12.000,00 nell'anno 2018; € 11.834,00 nell'anno 2019; nell'anno 2020 esclusivamente la somma di € 1.418,00; nell'anno 2021 la somma di € 8.050,00; nell'anno 2022 non ha corrisposto alcunché”. 
Ancora, la ricorrente, precisato di non aver mai percepito la tredicesima e quattordicesima mensilità né i relativi ratei, al pari di tutte le spettanze di fine rapporto e del ### sino al momento delle dimissioni per giusta causa, intervenute il 3 maggio 2022, ha convenuto in giudizio la suddetta società, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice del ### del Tribunale di ### ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 - accertare e dichiarare, la sussistenza tra le parti di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, dal 1° novembre 2017 al 3 maggio 2022, con inquadramento nel V ### del ### secondo gli orari indicati in parte motiva; dichiarare l'illegittimità del contratto di apprendistato con cui è stato regolamentato il rapporto di lavoro, dal 16 maggio 2019 al 3 maggio 2022; e, per l'effetto, condannare la ### a corrispondere in favore della ###ra ### la complessiva somma di € 72.731,17 per i titoli indicati nei conteggi allegati quale parte integrante del presente atto, o quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'art. 36 Cost. 
Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.”. 
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, la parte convenuta non si è costituita in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia. 
Espletata l'istruttoria orale, la causa è stata discussa e decisa mediante deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. 
Il ricorso è fondato. 
Dalla prova testimoniale è emerso innanzitutto che la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del convenuto (sulla base delle direttive impartite dal sig. ### dal giorno 1 novembre 2017 al 3 maggio 2022 con le medesime modalità, svolgendo mansioni di pasticcera (formalmente sussumibili nel ### del ### di riferimento), consistite nella preparazione, cottura e decorazione di diverse tipologie di dolci (torte, pasticcini, biscotti, croissants, cioccolatini, creme, dolci al cucchiaio, etc), nell'allestimento delle vetrine e nella pulizia del laboratorio (v., in particolare, le deposizioni rese dal teste ### nonché dai testi ### e ### ex colleghi della ###. 
Quanto all'orario di lavoro, si osserva che, dalla prova testimoniale espletata, è emerso che la ricorrente, sotto la direzione ed il controllo del datore di lavoro, ha osservato un effettivo orario di lavoro di 48 ore settimanali articolate su 6 giorni: 8 ore al giorno, dal martedì alla domenica, dalle ore 6:00 alle ore 14:00, con giorno di riposo infrasettimanale variabile (v., più in dettaglio, quanto dichiarato dal teste ### “### è vero; era l'orario che osservavo anch'io, lavoravamo anche 9 ore al giorno”, dal teste ### “### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 l'orario a volte era superiore alle 48 ore settimanali”, nonché dal teste ### “Confermo l'orario che mi viene letto, preciso che la ricorrente si fermava anche oltre l'orario stesso, anche per due o tre ore al giorno in più, per tutti i giorni”). 
Con peculiare riguardo, poi, alla “legittimità” del contratto formale di apprendistato ritraibile dalle buste paga in atti, la domanda di nullità del contratto di apprendistato è fondata. 
Come è noto, il contratto di apprendistato è costantemente definito come un contratto a causa mista caratterizzato, oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un'effettiva formazione, finalizzata al conseguimento, da parte dell'apprendista, di una qualificazione professionale. 
Nell'ipotesi in cui manchi la formazione, il contratto di apprendistato è da ritenersi nullo per mancanza di causa ex art. 1418, comma 2, Conseguentemente, l'omessa formazione professionale nel contratto di apprendistato determina la sussistenza di un ordinario contratto di lavoro subordinato ab origine. 
Quanto al riparto dell'onere probatorio, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di non aver potuto adempiere all'obbligo formativo per cause imputabili all'apprendista. 
Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto dal datore di lavoro, stante la sua contumacia e, anzi, è emersa una prova contraria dall'istruttoria processuale. 
In particolare, il teste ### ha dichiarato che “la ricorrente non ha avuto nessun tutor né un piano formativo da osservare” e il teste ### ha precisato, peraltro, che la ### “ha fatto dei corsi (ma non organizzati dalla società)” (in senso analogo, rileva la deposizione del teste ### il quale ha riferito “con certezza” che da quando ha iniziato a lavorare “presso la società convenuta, nell'anno 2021, la ricorrente operava in piena autonomia”, dandogli indicazioni sul lavoro). 
Alla luce di quanto sopra, deriva quindi, la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato ab origine stante la nullità del contratto di apprendistato per insussistenza della causa formativa, con conseguente diritto al pagamento delle differenze retributive, calibrate sulla base di un rapporto di lavoro subordinato, svolto con le medesime modalità relative al periodo precedente (1 novembre 2017 - 15 maggio 2019), come sopra ricostruite. 
A tal proposito, con particolare riferimento alle differenze retributive richieste a titolo di festività non godute la domanda va rigettata, difettando, sul punto, uno specifico e rigoroso fondamento probatorio. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025
Ciò posto, quanto alla retribuzione percepita dalla ricorrente, una volta dimostrata la fonte dell'obbligazione, a fronte dell'allegazione da parte della ricorrente dell'inadempimento del datore di lavoro in ordine al pagamento di una retribuzione sufficiente e proporzionata all'effettivo lavoro svolto, spettava alla parte convenuta l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento o, in mancanza, la non imputabilità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1218 e dell'art. 2697 Sul punto, infatti, le ### della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto adempimento, che per il risarcimento del danno, l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile ( Cass. Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533). 
Tale onere non è stato assolto in quanto la società resistente non si è costituita in giudizio. 
In merito al quantum relativo alle differenze retributive, si osserva che dai conteggi depositati dalla parte ricorrente, nei limiti in cui si ritiene raggiunta la prova, emerge che l'ammontare delle differenze retributive spettanti per i titoli di cui al ricorso sono pari alla somma di € 66.258,21 (oltre a complessivi euro 6.045,88 a titolo di ###. 
Su dette somme spettano inoltre gli interessi legali, da computarsi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione dei singoli emolumenti al saldo effettivo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal giorno 1 novembre 2017 al 15 maggio 2019 nonché dal 16 maggio 2019 al 3 maggio 2022, con conseguente nullità del contratto di apprendistato, ai sensi di cui in motivazione, e inquadramento nel V livello ### e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di € 72.304,09 a titolo di Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025 differenze retributive maturate nel corso del rapporto, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dal dovuto al saldo effettivo; - condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in € 7.052,00 oltre rimborso delle spese pari al 15%, IVA e ### da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.  ### 11 settembre 2025 Il Giudice Dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 11/09/2025

causa n. 1091/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Alessio Marinelli, Gianluca Toscani

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Tribunale di Rieti, Sentenza n. 233/2025 del 14-05-2025

... costituita in giudizio. In merito al quantum relativo alle differenze retributive, si osserva che dai conteggi depositati dalla parte ricorrente, nei limiti in cui si ritiene raggiunta la prova, emerge che l'ammontare delle differenze retributive spettanti per i titoli di cui al ricorso sono pari alla somma di € 15.409,24 (di cui complessivi euro 1.043,84 a titolo di ###. Su dette somme spettano inoltre gli interessi legali, da computarsi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione dei singoli emolumenti al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal giorno 1 aprile 2021 al 30 aprile 2021 nonché dal giorno 1 settembre 2021 al 3 maggio 2022 con inquadramento nel V livello ### e, per l'effetto, condanna la parte Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/05/2025 convenuta a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di € 15.409,24 a titolo di differenze retributive maturate nel corso del rapporto, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dal dovuto al saldo (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI RIETI ### in persona del giudice, dott. ### all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente ### ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1090 del ### dell'anno 2022, vertente #### nato nelle ### il 7 marzo 1993, domiciliat ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ###, che lo rappresenta e difende, con poteri anche disgiunti, giusta procura in atti, unitamente all'Avv. ### RICORRENTE E #### cod. fisc. ### - con sede #######; CONVENUTA - ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/05/2025
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato, ### ha allegato di aver lavorato alle dipendenze della ### in due distinti periodi: dal 1° al 30 aprile 2021 presso l'unità locale di ### sita in ### in ### n. 3/b, con rapporto di lavoro non regolamentato, svolgendosi sostanzialmente in nero e, successivamente, dal 1° settembre 2021 al 3 maggio 2022, presso l'attività gestita dalla società resistente in ### alla ### 14-16, secondo la seguente, specifica regolamentazione: “dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021, sostanzialmente in nero; dal 1° gennaio 2022 al 3 maggio 2022, con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di barista - cuoco ascrivibili al V livello del ### Esercizi” (v. allegato 2 al ricorso). 
Premesso di aver svolto, per entrambi i suddetti periodi, mansioni di barista e cuoco, sussumibili nel ### del ### di settore e di aver “sempre osservato un orario di lavoro di 54 ore settimanali, articolate su 6 giorni: 9 ore al giorno, dal lunedì alla domenica, dalle ore 14:00 alle ore 23:00, con giorno di riposo infrasettimanale variabile”, il ricorrente ha allegato che, in relazione al primo periodo lavorato, non ha percepito alcun compenso, mentre, con riguardo al secondo arco temporale, ha ricevuto a titolo di retribuzioni “esclusivamente i seguenti importi: € 1.400,00 mensili dal mese di settembre 2021 al mese di novembre 2021; € 1.600,00 nel mese di dicembre 2021; nessuna retribuzione nell'anno 2022”, senza mai ricevere, peraltro, le buste paga. 
Ancora, il ricorrente, precisato di non aver mai percepito la tredicesima e quattordicesima mensilità né i relativi ratei, al pari di tutte le spettanze di fine rapporto e del ### sino al momento delle dimissioni per giusta causa, intervenute il 3 maggio 2022, ha convenuto in giudizio la suddetta società, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice del ### del Tribunale di ### ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, - accertare e dichiarare, la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, dal 1° aprile 2021 al 30 aprile 2021, con inquadramento nel V ### del ### secondo gli orari indicati in parte motiva; - accertare e dichiarare, la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, dal 1° settembre 2021 al 3 maggio 2022, con inquadramento nel V ### del ### secondo gli orari indicati in parte motiva; Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/05/2025 - per l'effetto, condannare la ### a corrispondere in favore della #### la complessiva somma di € 15.568,13 - € 2.439,23 per il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 1° aprile 2021 al 30 aprile 2021; € 13.128,29, per il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 1° settembre 2021 al 3 maggio 2022 - per i titoli indicati nei conteggi allegati quale parte integrante del presente atto, o di quella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia anche ai sensi dell'art. 36 Cost. 
Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.”. 
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, la parte convenuta non si è costituita in giudizio e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia. 
Espletata l'istruttoria orale, la causa è stata discussa e decisa mediante deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. 
Il ricorso è fondato. 
Innanzitutto, risulta documentalmente dimostrato che il ricorrente ha formalmente lavorato alle dipendenze della convenuta dal giorno 1 gennaio 2022 con qualifica di “cuoco pasticciere” ed inquadramento nel V livello ### (v. allegato 2 al ricorso). 
Inoltre, dalla prova testimoniale è emerso che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa per un periodo temporale effettivo più lungo, dal giorno 1 aprile 2021 al 30 aprile 2021 nonché dal giorno 1 settembre 2021 sino al 3 maggio 2022, svolgendo mansioni di barista e cuoco (formalmente sussumibili nel ### del ### di riferimento), consistite nella somministrazione delle bevande e degli alimenti ai clienti presso i bar - pasticcerie gestite dalla società resistente presso le unità locali di ### e nella preparazione degli alimenti da somministrare ai clienti con gli aperitivi (v., in particolare, le deposizioni rese dai testi ### e ### ex colleghi del ###. 
Quanto all'orario di lavoro, si osserva che, dalla prova testimoniale espletata, è emerso che il ricorrente, sotto la direzione ed il controllo del datore di lavoro, ha osservato un effettivo orario di lavoro di 54 ore settimanali articolate su 6 giorni: 9 ore al giorno, dal lunedì alla domenica, dalle ore 14:00 alle ore 23:00, con giorno di riposo infrasettimanale variabile (v., più in dettaglio, quanto dichiarato dal teste ### “Il riposo settimanale era variabile. Confermo l'orario e anzi, spesso il lavoro si protraeva anche dopo le 23.00”). 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/05/2025
Tuttavia, con particolare riferimento alle differenze retributive richieste a titolo di festività non godute la domanda va rigettata, difettando, sul punto, uno specifico e rigoroso fondamento probatorio. 
Ciò posto, quanto alla retribuzione percepita dalla ricorrente, una volta dimostrata la fonte dell'obbligazione, a fronte dell'allegazione da parte del ricorrente dell'inadempimento del datore di lavoro in ordine al pagamento di una retribuzione sufficiente e proporzionata all'effettivo lavoro svolto, spettava alla parte convenuta l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento o, in mancanza, la non imputabilità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1218 e dell'art. 2697 Sul punto, infatti, le ### della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto adempimento, che per il risarcimento del danno, l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile ( Cass. Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533). 
Tale onere non è stato assolto in quanto la società resistente non si è costituita in giudizio. 
In merito al quantum relativo alle differenze retributive, si osserva che dai conteggi depositati dalla parte ricorrente, nei limiti in cui si ritiene raggiunta la prova, emerge che l'ammontare delle differenze retributive spettanti per i titoli di cui al ricorso sono pari alla somma di € 15.409,24 (di cui complessivi euro 1.043,84 a titolo di ###. 
Su dette somme spettano inoltre gli interessi legali, da computarsi sulle somme via via rivalutate dalla maturazione dei singoli emolumenti al saldo effettivo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal giorno 1 aprile 2021 al 30 aprile 2021 nonché dal giorno 1 settembre 2021 al 3 maggio 2022 con inquadramento nel V livello ### e, per l'effetto, condanna la parte Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/05/2025 convenuta a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di € 15.409,24 a titolo di differenze retributive maturate nel corso del rapporto, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dal dovuto al saldo effettivo; - condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in € 2.695,00 oltre rimborso delle spese pari al 15%, IVA e ### da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.  ### 14 maggio 2025 Il Giudice Dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 14/05/2025

causa n. 1090/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Alessio Marinelli, Gianluca Toscani

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Tribunale di Nola, Sentenza n. 2387/2025 del 11-12-2025

... ### causa iscritta al n. 2031/23 RG avente ad ### differenze retributive vertente TRA ### rapp.to e difeso dall'Avv. ### E ### S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. ### NONCHE' INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. ### E ### Con ricorso del 13.4.23 parte ricorrente, premesso di aver lavorato per la resistente dal 4.3.13 al 31.7.22 formalmente inquadrata nel livello I del ### di categoria (###, con contratto a tempo indeterminato full-time e che, a dispetto del formale inquadramento, aveva sempre osservato orario di gran lunga superiore (come indicato in ricorso) ed espletato mansioni superiori riconducibili al livello 3 del medesimo ### in quanto operaio specializzato, agiva nei confronti della stessa, per sentirla condannare al pagamento delle competenze maturate e non corrisposte a titolo di tfr ricalcolato in ragione del superiore livello e delle maggiori ore di lavoro espletate, lavoro straordinario, notturno, indennità sostitutiva di ferie, festività e permessi non goduti, 13° mensilità e indennità di malattia, per il complessivo importo di €. 100.617,84, oltre accessori. Chiedeva, infine, condannarsi la (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI NOLA ### E ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoroin persona del giudice, dott. ### ha emesso, all'odierna udienza celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente ### causa iscritta al n. 2031/23 RG avente ad ### differenze retributive vertente TRA ### rapp.to e difeso dall'Avv. ### E ### S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. ### NONCHE' INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. ### E ### Con ricorso del 13.4.23 parte ricorrente, premesso di aver lavorato per la resistente dal 4.3.13 al 31.7.22 formalmente inquadrata nel livello I del ### di categoria (###, con contratto a tempo indeterminato full-time e che, a dispetto del formale inquadramento, aveva sempre osservato orario di gran lunga superiore (come indicato in ricorso) ed espletato mansioni superiori riconducibili al livello 3 del medesimo ### in quanto operaio specializzato, agiva nei confronti della stessa, per sentirla condannare al pagamento delle competenze maturate e non corrisposte a titolo di tfr ricalcolato in ragione del superiore livello e delle maggiori ore di lavoro espletate, lavoro straordinario, notturno, indennità sostitutiva di ferie, festività e permessi non goduti, 13° mensilità e indennità di malattia, per il complessivo importo di €. 100.617,84, oltre accessori. 
Chiedeva, infine, condannarsi la resistente alla conseguente regolarizzazione contributiva. 
Parte resistente si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. 
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'### in quanto litisconsorte necessario, si costituiva l'### come da memoria in atti. 
Escussi i testi ammessi ed acquisita la documentazione prodotta, alla odierna udienza, la causa viene decisa con la presente sentenza. 
Invero, le rivendicazioni di parte istante afferenti al superiore livello di inquadramento e all'osservanza di un orario superiore a quello contrattualmente stabilito, sono rimaste prive di adeguato riscontro probatorio.
Nessuno dei testi escussi, sia quelli addotti da parte istante che quelli addotti da parte resistente (in gran parte comuni), ha confermato le circostanze al riguardo dedotte in ricorso. 
Segnatamente, il teste ### addotto da parte istante, ha dichiarato: “### dipendente della convenuta dal 2019 con mansioni di caposquadra. Conosco pertanto il ricorrente in quanto mio collega. Preciso che non sempre lavorava nella squadra da me diretta, c'erano diverse squadre e diversi cantieri su cui si lavorava. Quando il ricorrente lavorava in squadra con me era semplice manovale, ovvero dava una mano agli operai specializzati per le pitturazioni, stuccatura e lavori di muratura in genere. ### cominciai a lavorare per la convenuta si lavorava dalle 8,00 alle 17,00 con un'ora di pausa dalle 12,00 alle 13,00; da un paio di anni invece lavoriamo dalle 7,30 alle 16,30, con un'ora di pausa, sempre dal lunedì al venerdì. Quindi osserviamo sempre le 40 ore settimanali. Quando il ricorrente lavorava in squadra con me osservava certamente lo stesso orario. ### che il furgone da noi utilizzato sui cantieri è un normale furgone non camion, per il quale dunque non ci vuole patente speciale. Lo guidiamo un po' tutti, all'occorrenza. 
Non vi era un addetto specifico a guidare tale furgone. ### manovale, svolgeva anche lavori di pitturazione all'occorrenza. Tutti facevamo un po' tutto sui cantieri. E' stato impiegato su carrelli elevatori per attività di demolizione insieme ad altri operai. Partecipava anche alle attività di posa in opera delle piastrelle e pavimenti. Dipendeva sempre dalle lavorazioni che occorreva fare. ### tutto avrà lavorato in squadra con me al massimo 4 mesi. A volte capitava infatti che anche per un mese o più non lavorassimo insieme e che lavorassimo in squadra un paio di giorni in una settimana. Dipendeva, insomma. ### ricorrente ha lavorato in squadra con me presso il cantiere ### di ### alla ### a ### poi a Cassino”. 
Va dato atto, preliminarmente, che -in sede di escussioneil giudicante ha ritenuto di non ammettere l'istanza del procuratore di parte ricorrente di sottoporre al teste la domanda “il ricorrente ha lavorato il sabato e la domenica?” in quanto trattasi di circostanza del tutto genericamente dedotta in ricorso, laddove al capo 6 delle istanze istruttorie si deduce “spesso ha lavorato anche il sabato”, senza alcuna puntualizzazione delle volte in cui ciò sia effettivamente avvenuto. La genericità della deduzione in ricorso su tale circostanza ha reso inammissibile la annessa istanza istruttoria sul punto. 
Del pari, deve ritenersi inammissibile il capo 7 delle istanze istruttorie per genericità, essendo omessa la puntuale indicazione dei periodi di Cig ai quali si allude. 
Tanto premesso e chiarito, il teste escusso ha dichiarato che il ricorrente fosse mero manovale, non già operaio qualificato o specializzato come preteso in ricorso, ed osservava orario ordinario di 40 ore settimanali. 
Analogamente, il teste ### (comune ad entrambe le parti) ha riferito: “### dipendente della convenuta dall'agosto 2018 con mansioni di geometra quindi giro per i vari cantieri per monitorare le lavorazioni. Il ricorrente era già dipendente della convenuta quando io ho cominciato a lavorare. ### ricorrente era operaio comune, ovvero eseguiva le lavorazioni che gli venivano indicate dal capocantiere. ### manovale, quindi dava una mano al caposquadra o altri operai in base alle indicazioni che gli davano. ### lavori sui cantieri erano vari, a volte si eseguivano ristrutturazioni, altre volte scavi, quindi dipendeva. ### che il ricorrente è stato impiegato su diversi cantieri ### (Cassino o ###, ma anche ####'orario di lavoro fissato dalla resistente sui cantieri era fisso per tutti, ovvero dalle 7,30 alle 16,30 dal lunedì al venerdì con un'ora di pausa dalle 12,00 alle 13,00. ###ò capitare però a volte che l'orario sia fissato dalle 8,00 alle 17,00, con un'ora di pausa. Ciò dipende dal tipo di cantiere. ### mi risulta che il ricorrente abbia mai lavorato su carrello elevatore. Trattasi del cosiddetto muletto che viene utilizzato per spostare materiale edile nel cantiere e quindi guidato solo da operai specializzati. ### piattaforma è un mezzo d'opera che si solleva, ha un braccio semimovente e sul mezzo c'è un cesto dove si colloca l'operaio. Di regola quello specializzato guida il mezzo e l'altro dà una mano in quota. Preciso però che tali mezzi vengono di rado utilizzati nei cantieri. Ho visto lavorare il ricorrente quando si utilizzava questo mezzo, ma di regola era giù a seguire la lavorazione in quota eseguita da altri operai. Non so se abbia invece mai lavorato nel cestello in quota. ### mi risulta che il ricorrente guidasse dei camion aziendali. ### quel che ricordo, il rapporto di lavoro del ricorrente è cessato per dimissioni. ### ricorrente non si è mai occupato di spostare travi e montaggi.” In senso analogo, il teste ### (addotto da parte istante) ha dichiarato: “### dipendente della convenuta dal 2019. Preciso che il mio rapporto cessò a marzo 2022 ma fui riassunto a giugno 2022 e vi lavoro tuttora. Non ho contenzioso con la società. ### operaio comune, ovvero sul cantiere tutti fanno un po' tutto. ### ricorrente ha talvolta lavorato in squadra con me e ricordo che svolgeva le mie stesse mansioni, ovvero operaio comune. ### regola viene il geometra sul cantiere a darci le direttive sui lavori da svolgere e noi li eseguiamo. ### un periodo abbiamo lavorato dalle 8,00 alle 17,00 con un'ora di pausa dal lunedì al venerdì. Ora invece osserviamo orario dalle 7,30 alle 16,30 sempre con un'ora di pausa dal lunedì al venerdì. 
Questo è l'orario che si osserva su tutti i cantieri. ### ci siamo mai occupati, sui cantieri, di posa in opera delle piastrelle o pavimenti perché c'è il piastrellista che vi provvede, ovvero #### cantieri è capitato di procedere ad attività di demolizione. ### caso di lavori all'interno di appartamenti non si usano carrelli e piattaforme. ### mi è mai capitato di aver lavorato con il ricorrente utilizzando carrelli o piattaforme. ### lavorato insieme al ricorrente sul cantiere ### di ### e ### a #### e il ricorrente, in quanto manovali, ci occupavamo di prendere il materiale e trasportarlo sul cantiere con la carriola e davamo una mano per i vari lavori che si dovevano eseguire. Non ci occupavamo noi dello smaltimento dei rifiuti. Questi venivano caricati e trasportati col furgone aziendale e poi venivano smaltiti da ditta specializzata. Il furgone lo potevano guidare un po' tutti, non vi era un addetto specifico. Non ricordo di aver visto il ricorrente alla guida del furgone. ### ricorrente non è mai stato caposquadra. Di regola era il geometra a darci direttive sui cantieri.” Ancora, la teste ### (addotta da parte resistente) ha dichiarato: “### figlia di ### che ormai non c'è più, e zia dell'attuale legale rapp.te p.t. Non sono socia della società e sono dipendente della stessa con qualifica di segretaria dal 2015. ### il ricorrente in quanto è stato dipendente della società resistente. Non lavorando io sui cantieri non ho contezza diretta delle mansioni che svolgeva il ricorrente. Da quel che mi consta l'orario di lavoro sui cantieri è dalle 7,30 alle 16,30 con un'ora di pausa, dal lunedì al venerdì. ### mi occupavo io delle buste paga, mi limitavo a consegnarle. Ero io ad occuparmi dei bonifici. Essi erano conformi agli importi indicati in busta paga. ### ho mai redatto fogliettini scritti in cui si annotavano emolumenti a nero come dedotto al capo 10 del ricorso che mi viene letto. ### ho mai redatto prospettini presenza né firmato alcun prospettino di ore”. 
All'esito della udienza del 30.1.25, su istanza di parte ricorrente, veniva disposta l'ammissione di un altro teste per parte. 
Orbene, dalle deposizioni dei due testi da ultimo escussi non è egualmente emersa prova degli assunti di parte istante in merito alle mansioni superiori asseritamente espletate e all'orario straordinario osservato. 
Segnatamente, il teste ### ha dichiarato: “### dipendente della convenuta dal 2.7.2020 con mansioni di tecnico di cantiere. I tecnici di cantiere in tutto sono due, io e il collega ### Giriamo, quindi, i vari cantieri. ### il ricorrente in quanto ha lavorato per la resistente come manovale, ovvero aiutava sui cantieri nei vari lavori. Preciso che io, come tecnico, davo le direttive giornaliere al capocantiere il quale poi distribuiva il lavoro tra i vari operai in squadra. SE per esempio vi era da fare lavori in muratura, ad esempio realizzare un muro, vi era l'operaio addetto a questa operazione e il ricorrente dava una mano. ### squadra avevamo operai specializzati in carpenteria, quindi il ricorrente al più dava una mano all'operaio specializzato ma non svolgeva lui lavori di carpenteria. ### cantiere in genere vi era un #### disponibile per prendere all'occorrenza dei materiali al deposito durante i lavori sul cantiere e al più il ricorrente guidava questo mezzo, come poteva capitare che lo guidasse qualunque altro operaio se se ne manifestava la necessità. Trattasi, in ogni caso, di mezzo per il quale è sufficiente la patente b. Il ricorrente non ha mai guidato mezzi meccanici aziendali, tipo escavatore, autocarri etc per i quali è necessaria patente speciale e quindi guidati da operai specializzati. ### ricorrente non si è mai occupato direttamente di posa in opera di pavimenti ma era sempre di supporto o al servizio di operai specializzati che se ne occupavano. ###'orario di lavoro sui cantieri era dalle 8,00 alle 17,00 con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì. ### ricorrente non si è mai occupato del trasporto di rifiuti e di smaltimento dei medesimi. ### regola seguivo e seguo prevalentemente il cantiere ### di ### Il ricorrente ricordo che ha lavorato anche su questo cantiere. Io di regola mi trattengo sul cantiere per l'intera giornata, ma capita spesso che mi sposti per gestire varie incombenze che attengono al cantiere. ### quando lavoro io per la resistente non mi risulta che sul cantiere da me gestito si sia mai osservato orario oltre le 17,00. ### mi risulta che il ricorrente abbia mai lavorato di notte. ### cantiere le presenze degli operai sono rilevate da me o dal mio collega e registrate su supporto cartaceo da me o dal collega, senza firma del singolo operaio. ### cantieri gli operai beggiano l'accesso e l'uscita dal cantiere nei tornelli della azienda cliente.” In maniera conforme, il teste ### ha infine riferito: “### stato dipendente della convenuta fino a 2 anni fa circa. Ho lavorato per la stessa per più di dieci anni come manovratore di mezzi meccanici tipo scavatore, bobcat etc. ### il ricorrente in quanto a volte abbiamo lavorato sugli stessi cantieri. Il ricorrente non aveva una mansione specifica, ognuno faceva ciò che di volta in volta ci diceva di fare il geometra. Normalmente si lavorava sui cantieri dalle 8,00 alle 17,00 con un'ora di pausa alle 12,00, dal lunedì al venerdì. ### ricorrente non ha mai fatto il manovratore di mezzi meccanici (me ne occupavo solo io) né l'autista di camion. Solo io guidavo i vari mezzi di cantiere ### io ricordi il ricorrente si è occupato di pitturazione ma non di carpenteria né di demolizione. Non l'ho mai visto utilizzare carrelli elevatori. Il ricorrente era operaio generico, faceva per lo più lavori comuni di muratura.”. ### dei cantieri su cui abbiamo lavorato insieme io e il ricorrente è quello ### in cui occorreva fare lavori di scavo di cui mi occupavo io mentre il ricorrente si occupava di lavori di muratura. ### cantieri in cui abbiamo lavorato insieme, il ricorrente non si occupava di posa in opera di pavimenti. Di ciò si occupava il piastrellista. ### l'unico operaio che guidava i mezzi aziendali.” Nulla di puntuale dunque è emerso a conforto dell'assunto attoreo circa l'espletamento di mansioni riconducibili al superiore livello invocato ed afferente ad operai qualificati e specializzati e circa l'osservanza di un orario superiore alle 40 ore settimanali stabilite in contratto. 
Né, a tal fine, alcun valore probatorio può attribuirsi alle foto prodotte da parte istante contestualmente al deposito dell'atto introduttivo e rispetto alle quali non v'è alcuna puntualizzazione in ricorso in ordine al luogo e tempo di esecuzione delle stesse. Del pari, alcuna efficacia probatoria può riconoscersi ai “prospettini ore lavorate”, anch'essi allegati al ricorso, atteso che trattasi di fogli manoscritti senza alcuna indicazione puntuale della data di redazione, senza sottoscrizioni e senza alcun indizio di riferibilità all'azienda convenuta. 
Pertanto, in difetto di prova puntuale e rigorosa, pacificamente incombente sull'istante, dell'espletamento di lavoro straordinario oltre che di mansioni superiori, la domanda in parte qua non può che essere respinta. 
Per completezza, si osserva che, all'esito dell'udienza del 26.6.25, il procuratore di parte ricorrente formulava la seguente istanza: “In relazione alle dichiarazioni dell'ultimo teste escusso chiede al ### sulla scorta dell'art. 210 cpc, di richiedere copia dei fogli presenza o dei badge delle aziende clienti sui cantieri ### di ### Cassino e ### per l'intero periodo lavorativo descritto in ricorso”. La scrivente, tuttavia, ha ritenuto la stessa non accoglibile innanzitutto in quanto trattasi di documentazione che parte istante avrebbe potuto acquisire autonomamente, di propria iniziativa e, in secondo luogo, in quanto genericamente formulata. 
Invero, non v'è alcuna indicazione, né in ricorso né nell'istanza formulata in udienza, dei periodi puntuali in cui l'istante avrebbe prestato servizio presso ciascuno dei cantieri dedotti e delle società destinatarie dell'ordine di esibizione che, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 210 cpc, 118 cpc e 94 disp. Att. Cpc, deve essere specifico nel contenuto. E' sufficiente rammentare al riguardo che ai sensi dell'art. 94 disp. Att. Cpc “### di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.”. In altri termini, l'istanza è inaccoglibile anche perché si domanda l'acquisizione di un documento non sufficientemente individuato essendo omessa l'indicazione dei periodi di servizio presso ciascun cantiere. 
Sul punto, la Suprema Corte ha peraltro osservato, sia pure in fattispecie differente, ma esprimendo un principio di diritto di carattere generale sui limiti di applicazione dell'art. 210 cpc, che “La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui il contribuente lamentava la mancata adozione dell'ordine di esibizione della documentazione bancaria e fiscale detenuta dall'### delle ### benché la relativa acquisizione in sede stragiudiziale, ai fini della successiva produzione in giudizio, gli fosse estremamente agevole, sia mediante richiesta nei confronti delle banche interessate, sia mediante l'esercizio del diritto di accesso agli atti di cui all'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990). 
A ciò aggiungasi l'ulteriore circostanza che i poteri istruttori e officiosi del giudice non possono supplire a lacune o carenze probatorie emergenti dall'istruttoria svolta. Nel caso di specie nulla di puntuale è, invero, emerso a conforto delle tesi attoree. 
Quanto al tfr, parte istante ha dedotto il pagamento di quanto dovuto conformemente al livello di inquadramento, come da buste paga, sicchè null'altro compete a tal titolo. 
Nulla compete, altresì, a titolo di indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività non godute non essendo emersa prova in ordine al mancato godimento delle stesse e non avendo comunque - a monteparte istante dedotto puntualmente in ricorso quali siano stati effettivamente i giorni di mancato godimento. 
In ordine alla tredicesima mensilità, parte istante non deduce specificamente in riferimento a quali annualità sia rivendicata né è chiaro se sia domandata solo in termini di differenza calcolata sul maggior livello e orario, sicchè la domanda va egualmente in parte qua respinta. Ad abundantiam, giova osservare che nemmeno viene quantificata nei conteggi cui si rimanda nelle conclusioni del ricorso. 
Identico discorso vale per il lavoro notturno genericamente dedotto in ricorso e giammai provato e per l'indennità di malattia indicata solo nelle conclusioni del ricorso e di cui non si comprendono le ragioni a fondamento della pretesa. Per le medesime ragioni, va respinta la domanda afferente ai periodi di Cig non indicati specificamente in ricorso (il capo 7 delle istanze istruttorie è stato infatti ritenuto inammissibile in quanto genericamente formulato). 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenendo conto della bassa complessità della lite, seguono la soccombenza di parte istante. 
Spese compensate nei confronti dell'### tenuto conto della ridotta attività difensiva e del relativo intervento su disposizione del giudicante.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede: - rigetta il ricorso; - condanna parte istante al rimborso in favore della società resistente delle spese di lite che liquida in complessivi € 4629,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge con attribuzione; spese compensate nei confronti dell'### Si comunichi. 
Così deciso in ### il ### IL GIUDICE Dr.

causa n. 2031/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Fabrizia Di Palma

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