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TRIBUNALE DI NOLA ### E ### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoroin persona del giudice, dott. ### ha emesso, all'odierna udienza celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, la seguente ### causa iscritta al n. 2031/23 RG avente ad ### differenze retributive vertente TRA ### rapp.to e difeso dall'Avv. ### E ### S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. ### NONCHE' INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. ### E ### Con ricorso del 13.4.23 parte ricorrente, premesso di aver lavorato per la resistente dal 4.3.13 al 31.7.22 formalmente inquadrata nel livello I del ### di categoria (###, con contratto a tempo indeterminato full-time e che, a dispetto del formale inquadramento, aveva sempre osservato orario di gran lunga superiore (come indicato in ricorso) ed espletato mansioni superiori riconducibili al livello 3 del medesimo ### in quanto operaio specializzato, agiva nei confronti della stessa, per sentirla condannare al pagamento delle competenze maturate e non corrisposte a titolo di tfr ricalcolato in ragione del superiore livello e delle maggiori ore di lavoro espletate, lavoro straordinario, notturno, indennità sostitutiva di ferie, festività e permessi non goduti, 13° mensilità e indennità di malattia, per il complessivo importo di €. 100.617,84, oltre accessori.
Chiedeva, infine, condannarsi la resistente alla conseguente regolarizzazione contributiva.
Parte resistente si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'### in quanto litisconsorte necessario, si costituiva l'### come da memoria in atti.
Escussi i testi ammessi ed acquisita la documentazione prodotta, alla odierna udienza, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Invero, le rivendicazioni di parte istante afferenti al superiore livello di inquadramento e all'osservanza di un orario superiore a quello contrattualmente stabilito, sono rimaste prive di adeguato riscontro probatorio.
Nessuno dei testi escussi, sia quelli addotti da parte istante che quelli addotti da parte resistente (in gran parte comuni), ha confermato le circostanze al riguardo dedotte in ricorso.
Segnatamente, il teste ### addotto da parte istante, ha dichiarato: “### dipendente della convenuta dal 2019 con mansioni di caposquadra. Conosco pertanto il ricorrente in quanto mio collega. Preciso che non sempre lavorava nella squadra da me diretta, c'erano diverse squadre e diversi cantieri su cui si lavorava. Quando il ricorrente lavorava in squadra con me era semplice manovale, ovvero dava una mano agli operai specializzati per le pitturazioni, stuccatura e lavori di muratura in genere. ### cominciai a lavorare per la convenuta si lavorava dalle 8,00 alle 17,00 con un'ora di pausa dalle 12,00 alle 13,00; da un paio di anni invece lavoriamo dalle 7,30 alle 16,30, con un'ora di pausa, sempre dal lunedì al venerdì. Quindi osserviamo sempre le 40 ore settimanali. Quando il ricorrente lavorava in squadra con me osservava certamente lo stesso orario. ### che il furgone da noi utilizzato sui cantieri è un normale furgone non camion, per il quale dunque non ci vuole patente speciale. Lo guidiamo un po' tutti, all'occorrenza.
Non vi era un addetto specifico a guidare tale furgone. ### manovale, svolgeva anche lavori di pitturazione all'occorrenza. Tutti facevamo un po' tutto sui cantieri. E' stato impiegato su carrelli elevatori per attività di demolizione insieme ad altri operai. Partecipava anche alle attività di posa in opera delle piastrelle e pavimenti. Dipendeva sempre dalle lavorazioni che occorreva fare. ### tutto avrà lavorato in squadra con me al massimo 4 mesi. A volte capitava infatti che anche per un mese o più non lavorassimo insieme e che lavorassimo in squadra un paio di giorni in una settimana. Dipendeva, insomma. ### ricorrente ha lavorato in squadra con me presso il cantiere ### di ### alla ### a ### poi a Cassino”.
Va dato atto, preliminarmente, che -in sede di escussioneil giudicante ha ritenuto di non ammettere l'istanza del procuratore di parte ricorrente di sottoporre al teste la domanda “il ricorrente ha lavorato il sabato e la domenica?” in quanto trattasi di circostanza del tutto genericamente dedotta in ricorso, laddove al capo 6 delle istanze istruttorie si deduce “spesso ha lavorato anche il sabato”, senza alcuna puntualizzazione delle volte in cui ciò sia effettivamente avvenuto. La genericità della deduzione in ricorso su tale circostanza ha reso inammissibile la annessa istanza istruttoria sul punto.
Del pari, deve ritenersi inammissibile il capo 7 delle istanze istruttorie per genericità, essendo omessa la puntuale indicazione dei periodi di Cig ai quali si allude.
Tanto premesso e chiarito, il teste escusso ha dichiarato che il ricorrente fosse mero manovale, non già operaio qualificato o specializzato come preteso in ricorso, ed osservava orario ordinario di 40 ore settimanali.
Analogamente, il teste ### (comune ad entrambe le parti) ha riferito: “### dipendente della convenuta dall'agosto 2018 con mansioni di geometra quindi giro per i vari cantieri per monitorare le lavorazioni. Il ricorrente era già dipendente della convenuta quando io ho cominciato a lavorare. ### ricorrente era operaio comune, ovvero eseguiva le lavorazioni che gli venivano indicate dal capocantiere. ### manovale, quindi dava una mano al caposquadra o altri operai in base alle indicazioni che gli davano. ### lavori sui cantieri erano vari, a volte si eseguivano ristrutturazioni, altre volte scavi, quindi dipendeva. ### che il ricorrente è stato impiegato su diversi cantieri ### (Cassino o ###, ma anche ####'orario di lavoro fissato dalla resistente sui cantieri era fisso per tutti, ovvero dalle 7,30 alle 16,30 dal lunedì al venerdì con un'ora di pausa dalle 12,00 alle 13,00. ###ò capitare però a volte che l'orario sia fissato dalle 8,00 alle 17,00, con un'ora di pausa. Ciò dipende dal tipo di cantiere. ### mi risulta che il ricorrente abbia mai lavorato su carrello elevatore. Trattasi del cosiddetto muletto che viene utilizzato per spostare materiale edile nel cantiere e quindi guidato solo da operai specializzati. ### piattaforma è un mezzo d'opera che si solleva, ha un braccio semimovente e sul mezzo c'è un cesto dove si colloca l'operaio. Di regola quello specializzato guida il mezzo e l'altro dà una mano in quota. Preciso però che tali mezzi vengono di rado utilizzati nei cantieri. Ho visto lavorare il ricorrente quando si utilizzava questo mezzo, ma di regola era giù a seguire la lavorazione in quota eseguita da altri operai. Non so se abbia invece mai lavorato nel cestello in quota. ### mi risulta che il ricorrente guidasse dei camion aziendali. ### quel che ricordo, il rapporto di lavoro del ricorrente è cessato per dimissioni. ### ricorrente non si è mai occupato di spostare travi e montaggi.” In senso analogo, il teste ### (addotto da parte istante) ha dichiarato: “### dipendente della convenuta dal 2019. Preciso che il mio rapporto cessò a marzo 2022 ma fui riassunto a giugno 2022 e vi lavoro tuttora. Non ho contenzioso con la società. ### operaio comune, ovvero sul cantiere tutti fanno un po' tutto. ### ricorrente ha talvolta lavorato in squadra con me e ricordo che svolgeva le mie stesse mansioni, ovvero operaio comune. ### regola viene il geometra sul cantiere a darci le direttive sui lavori da svolgere e noi li eseguiamo. ### un periodo abbiamo lavorato dalle 8,00 alle 17,00 con un'ora di pausa dal lunedì al venerdì. Ora invece osserviamo orario dalle 7,30 alle 16,30 sempre con un'ora di pausa dal lunedì al venerdì.
Questo è l'orario che si osserva su tutti i cantieri. ### ci siamo mai occupati, sui cantieri, di posa in opera delle piastrelle o pavimenti perché c'è il piastrellista che vi provvede, ovvero #### cantieri è capitato di procedere ad attività di demolizione. ### caso di lavori all'interno di appartamenti non si usano carrelli e piattaforme. ### mi è mai capitato di aver lavorato con il ricorrente utilizzando carrelli o piattaforme. ### lavorato insieme al ricorrente sul cantiere ### di ### e ### a #### e il ricorrente, in quanto manovali, ci occupavamo di prendere il materiale e trasportarlo sul cantiere con la carriola e davamo una mano per i vari lavori che si dovevano eseguire. Non ci occupavamo noi dello smaltimento dei rifiuti. Questi venivano caricati e trasportati col furgone aziendale e poi venivano smaltiti da ditta specializzata. Il furgone lo potevano guidare un po' tutti, non vi era un addetto specifico. Non ricordo di aver visto il ricorrente alla guida del furgone. ### ricorrente non è mai stato caposquadra. Di regola era il geometra a darci direttive sui cantieri.” Ancora, la teste ### (addotta da parte resistente) ha dichiarato: “### figlia di ### che ormai non c'è più, e zia dell'attuale legale rapp.te p.t. Non sono socia della società e sono dipendente della stessa con qualifica di segretaria dal 2015. ### il ricorrente in quanto è stato dipendente della società resistente. Non lavorando io sui cantieri non ho contezza diretta delle mansioni che svolgeva il ricorrente. Da quel che mi consta l'orario di lavoro sui cantieri è dalle 7,30 alle 16,30 con un'ora di pausa, dal lunedì al venerdì. ### mi occupavo io delle buste paga, mi limitavo a consegnarle. Ero io ad occuparmi dei bonifici. Essi erano conformi agli importi indicati in busta paga. ### ho mai redatto fogliettini scritti in cui si annotavano emolumenti a nero come dedotto al capo 10 del ricorso che mi viene letto. ### ho mai redatto prospettini presenza né firmato alcun prospettino di ore”.
All'esito della udienza del 30.1.25, su istanza di parte ricorrente, veniva disposta l'ammissione di un altro teste per parte.
Orbene, dalle deposizioni dei due testi da ultimo escussi non è egualmente emersa prova degli assunti di parte istante in merito alle mansioni superiori asseritamente espletate e all'orario straordinario osservato.
Segnatamente, il teste ### ha dichiarato: “### dipendente della convenuta dal 2.7.2020 con mansioni di tecnico di cantiere. I tecnici di cantiere in tutto sono due, io e il collega ### Giriamo, quindi, i vari cantieri. ### il ricorrente in quanto ha lavorato per la resistente come manovale, ovvero aiutava sui cantieri nei vari lavori. Preciso che io, come tecnico, davo le direttive giornaliere al capocantiere il quale poi distribuiva il lavoro tra i vari operai in squadra. SE per esempio vi era da fare lavori in muratura, ad esempio realizzare un muro, vi era l'operaio addetto a questa operazione e il ricorrente dava una mano. ### squadra avevamo operai specializzati in carpenteria, quindi il ricorrente al più dava una mano all'operaio specializzato ma non svolgeva lui lavori di carpenteria. ### cantiere in genere vi era un #### disponibile per prendere all'occorrenza dei materiali al deposito durante i lavori sul cantiere e al più il ricorrente guidava questo mezzo, come poteva capitare che lo guidasse qualunque altro operaio se se ne manifestava la necessità. Trattasi, in ogni caso, di mezzo per il quale è sufficiente la patente b. Il ricorrente non ha mai guidato mezzi meccanici aziendali, tipo escavatore, autocarri etc per i quali è necessaria patente speciale e quindi guidati da operai specializzati. ### ricorrente non si è mai occupato direttamente di posa in opera di pavimenti ma era sempre di supporto o al servizio di operai specializzati che se ne occupavano. ###'orario di lavoro sui cantieri era dalle 8,00 alle 17,00 con un'ora di pausa pranzo, dal lunedì al venerdì. ### ricorrente non si è mai occupato del trasporto di rifiuti e di smaltimento dei medesimi. ### regola seguivo e seguo prevalentemente il cantiere ### di ### Il ricorrente ricordo che ha lavorato anche su questo cantiere. Io di regola mi trattengo sul cantiere per l'intera giornata, ma capita spesso che mi sposti per gestire varie incombenze che attengono al cantiere. ### quando lavoro io per la resistente non mi risulta che sul cantiere da me gestito si sia mai osservato orario oltre le 17,00. ### mi risulta che il ricorrente abbia mai lavorato di notte. ### cantiere le presenze degli operai sono rilevate da me o dal mio collega e registrate su supporto cartaceo da me o dal collega, senza firma del singolo operaio. ### cantieri gli operai beggiano l'accesso e l'uscita dal cantiere nei tornelli della azienda cliente.” In maniera conforme, il teste ### ha infine riferito: “### stato dipendente della convenuta fino a 2 anni fa circa. Ho lavorato per la stessa per più di dieci anni come manovratore di mezzi meccanici tipo scavatore, bobcat etc. ### il ricorrente in quanto a volte abbiamo lavorato sugli stessi cantieri. Il ricorrente non aveva una mansione specifica, ognuno faceva ciò che di volta in volta ci diceva di fare il geometra. Normalmente si lavorava sui cantieri dalle 8,00 alle 17,00 con un'ora di pausa alle 12,00, dal lunedì al venerdì. ### ricorrente non ha mai fatto il manovratore di mezzi meccanici (me ne occupavo solo io) né l'autista di camion. Solo io guidavo i vari mezzi di cantiere ### io ricordi il ricorrente si è occupato di pitturazione ma non di carpenteria né di demolizione. Non l'ho mai visto utilizzare carrelli elevatori. Il ricorrente era operaio generico, faceva per lo più lavori comuni di muratura.”. ### dei cantieri su cui abbiamo lavorato insieme io e il ricorrente è quello ### in cui occorreva fare lavori di scavo di cui mi occupavo io mentre il ricorrente si occupava di lavori di muratura. ### cantieri in cui abbiamo lavorato insieme, il ricorrente non si occupava di posa in opera di pavimenti. Di ciò si occupava il piastrellista. ### l'unico operaio che guidava i mezzi aziendali.” Nulla di puntuale dunque è emerso a conforto dell'assunto attoreo circa l'espletamento di mansioni riconducibili al superiore livello invocato ed afferente ad operai qualificati e specializzati e circa l'osservanza di un orario superiore alle 40 ore settimanali stabilite in contratto.
Né, a tal fine, alcun valore probatorio può attribuirsi alle foto prodotte da parte istante contestualmente al deposito dell'atto introduttivo e rispetto alle quali non v'è alcuna puntualizzazione in ricorso in ordine al luogo e tempo di esecuzione delle stesse. Del pari, alcuna efficacia probatoria può riconoscersi ai “prospettini ore lavorate”, anch'essi allegati al ricorso, atteso che trattasi di fogli manoscritti senza alcuna indicazione puntuale della data di redazione, senza sottoscrizioni e senza alcun indizio di riferibilità all'azienda convenuta.
Pertanto, in difetto di prova puntuale e rigorosa, pacificamente incombente sull'istante, dell'espletamento di lavoro straordinario oltre che di mansioni superiori, la domanda in parte qua non può che essere respinta.
Per completezza, si osserva che, all'esito dell'udienza del 26.6.25, il procuratore di parte ricorrente formulava la seguente istanza: “In relazione alle dichiarazioni dell'ultimo teste escusso chiede al ### sulla scorta dell'art. 210 cpc, di richiedere copia dei fogli presenza o dei badge delle aziende clienti sui cantieri ### di ### Cassino e ### per l'intero periodo lavorativo descritto in ricorso”. La scrivente, tuttavia, ha ritenuto la stessa non accoglibile innanzitutto in quanto trattasi di documentazione che parte istante avrebbe potuto acquisire autonomamente, di propria iniziativa e, in secondo luogo, in quanto genericamente formulata.
Invero, non v'è alcuna indicazione, né in ricorso né nell'istanza formulata in udienza, dei periodi puntuali in cui l'istante avrebbe prestato servizio presso ciascuno dei cantieri dedotti e delle società destinatarie dell'ordine di esibizione che, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 210 cpc, 118 cpc e 94 disp. Att. Cpc, deve essere specifico nel contenuto. E' sufficiente rammentare al riguardo che ai sensi dell'art. 94 disp. Att. Cpc “### di esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte o di un terzo deve contenere la specifica indicazione del documento o della cosa e, quando è necessario, l'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede.”. In altri termini, l'istanza è inaccoglibile anche perché si domanda l'acquisizione di un documento non sufficientemente individuato essendo omessa l'indicazione dei periodi di servizio presso ciascun cantiere.
Sul punto, la Suprema Corte ha peraltro osservato, sia pure in fattispecie differente, ma esprimendo un principio di diritto di carattere generale sui limiti di applicazione dell'art. 210 cpc, che “La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui il contribuente lamentava la mancata adozione dell'ordine di esibizione della documentazione bancaria e fiscale detenuta dall'### delle ### benché la relativa acquisizione in sede stragiudiziale, ai fini della successiva produzione in giudizio, gli fosse estremamente agevole, sia mediante richiesta nei confronti delle banche interessate, sia mediante l'esercizio del diritto di accesso agli atti di cui all'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990).
A ciò aggiungasi l'ulteriore circostanza che i poteri istruttori e officiosi del giudice non possono supplire a lacune o carenze probatorie emergenti dall'istruttoria svolta. Nel caso di specie nulla di puntuale è, invero, emerso a conforto delle tesi attoree.
Quanto al tfr, parte istante ha dedotto il pagamento di quanto dovuto conformemente al livello di inquadramento, come da buste paga, sicchè null'altro compete a tal titolo.
Nulla compete, altresì, a titolo di indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività non godute non essendo emersa prova in ordine al mancato godimento delle stesse e non avendo comunque - a monteparte istante dedotto puntualmente in ricorso quali siano stati effettivamente i giorni di mancato godimento.
In ordine alla tredicesima mensilità, parte istante non deduce specificamente in riferimento a quali annualità sia rivendicata né è chiaro se sia domandata solo in termini di differenza calcolata sul maggior livello e orario, sicchè la domanda va egualmente in parte qua respinta. Ad abundantiam, giova osservare che nemmeno viene quantificata nei conteggi cui si rimanda nelle conclusioni del ricorso.
Identico discorso vale per il lavoro notturno genericamente dedotto in ricorso e giammai provato e per l'indennità di malattia indicata solo nelle conclusioni del ricorso e di cui non si comprendono le ragioni a fondamento della pretesa. Per le medesime ragioni, va respinta la domanda afferente ai periodi di Cig non indicati specificamente in ricorso (il capo 7 delle istanze istruttorie è stato infatti ritenuto inammissibile in quanto genericamente formulato).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenendo conto della bassa complessità della lite, seguono la soccombenza di parte istante.
Spese compensate nei confronti dell'### tenuto conto della ridotta attività difensiva e del relativo intervento su disposizione del giudicante. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede: - rigetta il ricorso; - condanna parte istante al rimborso in favore della società resistente delle spese di lite che liquida in complessivi € 4629,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge con attribuzione; spese compensate nei confronti dell'### Si comunichi.
Così deciso in ### il ### IL GIUDICE Dr.
causa n. 2031/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Fabrizia Di Palma