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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 4143/2025 del 23-10-2025

... all'Ente comunale, come da precedente contestazione formale mossa alla società cedente; - l'insussistenza dei presupposti di accoglimento della domanda proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 Alla luce delle ragioni compendiate nella propria comparsa di costituzione, l'amministrazione comunale ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti da parte attrice, pur manifestando la propria disponibilità ad una soluzione conciliativa della controversia. Spirati i termini di cui all'art. 183 co VI c.p.c., inutilmente tentata la conciliazione delle parti, la causa, documentalmente istruita, è stata spedita in decisione con assegnazione alle parti di tutti i termini id cui all'art. 190 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis, per il deposito di comparse (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., nella versione vigente ratione temporis, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 16167 del ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2021 TRA ### S.P.A. con sede ####### 1/A, angolo via ### 13, (C.F. e ### n. ###) in persona del procuratore speciale Dott. ### in virtù di procura speciale conferita in data ### per ### rep. n. 31.404, racc.  n. 9.827 elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in ### alla ### 5 Dicembre, 1, presso lo studio ed al digitale PEC ### dell'Avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti #### (C.F. ###) con sede ###, in persona del ### pro-tempore, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso il ### ed il domicilio digitale pec: ### dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato alle liti in atti; convenuto RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la ### S.P.A. ha convenuto dinanzi a questo Tribunale Comune di ### per sentirlo condannare in via principale: - al pagamento dell'importo di €. 106.288,62 a titolo di saldo dei crediti derivanti da contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato tra ### s.rl. ed il ### crediti portati dalle fatture, emesse da ### s.rl. di cui all'elenco riportato in atto di citazione e ceduti da ### s.rl. a ### S.P.A. giusta scrittura privata discrediti in data ### autenticata con atto rep. n. 23720 e racc. n. 6032 del ### dott. ### notificata al ### in data ### - la somma di euro 7.605,47 per interessi di mora, maturati alla data del 30-11.2021, determinati nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs. 9.10.2002 231, a decorrere sull'importo delle singole fatture dal giorno successivo alla data di scadenza, come indicato nelle singole fatture richiamate in apposita tabella riportata in atto di citazione, oltre interessi anatocistici, ai sensi dell'art.  1283 c.c.; oltre interessi maturandi da determinarsi nella medesima misura; ed oltre ad euro 520,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 comma 2 D. 
Lgs. 231/2002.   In subordine, per il caso di ritenuto difetto di valido rapporto di somministrazione di energia elettrica tra la cedente ### srl ed il ### di ### convenuto, parte attrice ne ha chiesto la condanna al pagamento delle medesime somme sopra determinate, ai sensi dell'art. 2041 c.c., a titolo di ingiustificato arricchimento.   Costituitosi in giudizio, il ### riconosciuto di avere ricevuto la somministrazione di energia da parte di ### per effetto del regime contrattuale di ### per la ### in relazione agli anni 2019 - 2020 (cui sono riferite, come precisato da parte attrice nei successivi scritti difensivi, le fatture successivamente emesse dalla ### prodotte in giudizio), e vieppiù allegando e documentando che con delibera n. 59 del 27/12/2021 il proprio ### aveva approvato, il riconoscimento come debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 D. Lgs. n. 267/2000, dell'importo complessivo di € 122.042,43, quali somme portate da cinque delle fatture emesse nell'anno 2020 dalla ### s.p.a., ed oggetto del contratto di cessione agito da parte attrice; ha chiesto il rigetto della domanda proposta in via principale da parte attrice eccependo: - l'inefficacia e l'inopponibilità al ### debitore ceduto, dell'intervenuta cessione all'attrice dei crediti originariamente facenti capo all'### s.r.l., per effetto del motivato rifiuto dal convenuto, debitore ceduto, notificato alle parti contrattuali, ai rispettivi indirizzi pec indicati nell'atto di cessione del 28.09.2021, ai sensi dell'art. 106 D. Lvo n. 50/2016; - che, in ogni caso, talune delle fatture oggetto dell'atto di cessione di credito non sono riferibili a consumi relativi a contatori volturati in capo all'Ente comunale, come da precedente contestazione formale mossa alla società cedente; - l'insussistenza dei presupposti di accoglimento della domanda proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 Alla luce delle ragioni compendiate nella propria comparsa di costituzione, l'amministrazione comunale ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti da parte attrice, pur manifestando la propria disponibilità ad una soluzione conciliativa della controversia.   Spirati i termini di cui all'art. 183 co VI c.p.c., inutilmente tentata la conciliazione delle parti, la causa, documentalmente istruita, è stata spedita in decisione con assegnazione alle parti di tutti i termini id cui all'art. 190 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.  *°*° La domanda proposta da parte attrice in via principale è infondata e va rigettata per duplice ordine di motivi, il primo dei quali, rilevabile d'ufficio, attiene al difetto di prova di un valido titolo contrattuale da cui discendono i crediti vantati dall'attrice in forza della cessione allegata da parte attrice, e segnatamente per difetto di prova di valido contratto di somministrazione di energia elettrico redatto in forma scritta tra il ### e la società cedente ### s.r.l. 
È pacifico che i contratti conclusi dalla P.A., richiedano la forma scritta ad substantiam: devono essere, inoltre, consacrati in un unico documento salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nelle ipotesi del tutto eccezionali previste dall'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, riguardo ai contratti conclusi con ditte commerciali. Tale obbligo è vieppiù ribadito in materia di contratti di appalto (di servizi, lavori e forniture) delle pubbliche amministrazioni dall'art. 32 comma 14 del D ### n. 50/2016 vigente ratione temporis. 
In forza delle norme citate, l'amministrazione pubblica si obbliga solo attraverso la forma scritta, espressione compiuta di un potere decisionale che viene documentato ad substantiam, non potendo riconoscere debiti fuori bilancio sanando la mancanza dell'atto negoziale” (così ### St. n. 5138/2018, ma cfr. anche Cass. n. 9137/2013; Tribunale Napoli, n. 9772/2017). 
Infatti, la regola della forma scritta costituisce strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino sia nell'interesse della stessa ### rispondendo all'esigenza di identificare, con precisione, l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, rendendo possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità, nel È stato così ritenuto che: “### i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (anche quando essa agisca iure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam, non rilevando a tal fine la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura, ove tale deliberazione (costituente mero atto interno e preparatorio del negozio, avente come destinatario l'organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno) non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi; né, peraltro, per la conclusione del contratto ha rilevanza la sottoscrizione in calce alla delibera "per accettazione" da parte del privato, non potendosi ravvisare in detto atto gli estremi di una proposta contrattuale. Pertanto il contratto privo della forma richiesta ad substantiam è nullo e insuscettibile di qualsivoglia forma di sanato” (Cass., n. 23699/2025 che richiama precedenti pronunce conformi, tra le quali: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15488 del 06/12/2001; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 59 del 03/01/2001; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19070 del 05/09/2006). 
Pertanto occorre che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendosi ritenere sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale dell'### o della società commerciale, né che la conclusione del contratto avvenga per “facta concludentia”, con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 c.c. (Cassazione civile sez. I, 17/06/2025, n.16240) Non può assumere rilevanza equipollente al contratto scritto, pertanto, neanche un eventuale riconoscimento del debito, né l'adempimento parziale da parte dell'ente locale, inidoneo a determinare una sanatoria per i contratti nulli e comunque invalidi - come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta ad substantiam di cui si discute. 
Gli stessi principi valgono anche per il caso dell'applicazione del regime di salvaguardia nella scelta del contraente privato, dovendosi escludere che in tal caso possa validamente instaurarsi nei confronti della pubblica amministrazione in assenza delle formalità all'uopo richieste dalla normativa speciale. 
Invero, sebbene il regime di salvaguardia operasse ex lege, come sostenuto da parte attrice, determinando l'insorgenza del rapporto contrattuale tra le parti, la specialità del dettato normativo che lo prevede non potrebbe comunque derogare ad un'altra normativa speciale, quale quella relativa alla contrattazione pubblica. 
Ed infatti, poiché il regime di salvaguardia è previsto nei confronti di ogni utente finale, non solo pubblico, laddove l'utente fosse un ### o comunque, altra pubblica amministrazione sarebbe comunque necessario distinguere il piano dell'accesso a tale regime da quello relativo all'osservanza delle speciali disposizioni di legge che prescrivono dei requisiti formali per la stipula di contratti (anche iure privatorum) dalle pubbliche amministrazioni. 
Quindi, il regime di salvaguardia consente di individuare ex lege il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione in assenza di una libera scelta sul mercato, ma, come per tutti i rapporti con la P.A. il subentro di un nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto. 
Da ciò consegue che, deve escludersi che, in assenza di contratto di fornitura di energia elettrica in forma scritta o altro atto idoneo ad esternare la volontà contrattuale dell'amministrazione locale nelle forme prescritte dalla legge, l'individuazione del soggetto erogatore del servizio secondo il regime di salvaguardia, determini la valida instaurazione di un rapporto contrattuale nei confronti dell'amministrazione comunale, automaticamente ex lege legge, per facta concludenti o mediante l'esecuzione della prestazione.   Ciò posto parte attrice sulla quale gravava il relativo onere, non ha prodotto in giudizio copia del contratto, da cui discendono i crediti oggetto di cessione, redatto per iscritto dalla cedente ### s.r.l. ed il #### limitandosi piuttosto ad affermare l'avvenuta instaurazione del rapporto contrattuale tra le suddette parti originarie in forza di legge (sulla cui esclusione si è già detto), e producendo le fatture emesse dalla ### s.rl a titolo di corrispettivo della fornitura di energia elettrica in favore dell'amministrazione comunale convenuta. 
Le fatture predette, da sole considerate, sono inidonee a fondare la prova del credito negoziale fatto valere in giudizio in via principale, in quanto non possono sostituire la forma scritta dell'accordo mancante nel caso di specie, atteso che per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive il requisito della forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio del contratto sottoscritto dalle parti.  A ciò si aggiunga, altresì, che, perché sorga in capo all'ente locale una valida obbligazione passiva, è necessario inoltre l'osservanza delle formalità e il superamento dei controlli amministrativo/contabili di cui all'art. 192 T.U.E.L.  (D. L.gs. 18/8/2000, n. 267) dovendo in particolare la stipulazione essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa (non prodotta in atti), indicante, tra l'altro, il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute ### negoziale posto in essere in assenza di un valido impegno di spesa non può essere riferito alla P.A. in presenza di invalidità derivante dalla mancanza di copertura finanziaria. 
Costituisce, quindi, principio pacifico della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione ( sez. III, 21/06/2024, n.17197; Cass., sez. 1, 13/06/2018, n. 15410) Cass., 1, 18/11/2011, n. 24303; Cass., sez. 1, 28/12/2010, n. 26202; Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 1288; nonché, fra le altre anche Cass. n. 10640/07 secondo la quale “in tema di spese dei comuni (e, più in generale, degli enti locali) in difetto dei necessari presupposti, agli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 4 d.l. 2 marzo 1989 n. 66 (conv., con modificazioni, in l. 24 aprile 1989 n. 144), l'insorgenza del rapporto obbligatorio, ai fini del corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione - con conseguente impossibilità di esperire nei confronti del ### l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà - si ha in tutti i casi in cui manchi una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale, e quindi anche quando, approvata dal ### la proposta di conferimento dell'incarico professionale con lo schema di disciplinare, questa non sia seguita dalla stipulazione del contratto nelle forme di legge […], e, in mancanza del prescritto impegno contabile, l'esecuzione di fatto del rapporto sia stata tuttavia consentita dall'amministratore o dal funzionario”). 
Nel caso di specie, pertanto, ai fini della prova della fondatezza dei crediti vantati nei confronti dell'amministrazione comunale, l'attrice, subentrata nella medesima posizione dell'originaria parte creditrice, avrebbe dovuto produrre delibera comunale contenente uno specifico impegno e/o copertura finanziaria di spesa relativamente agli esborsi discendenti da un valido contratto stipulato tra la ### s.r.l. il ### di ### in forma scritta.   La sussistenza dei requisiti di forma prescritti per legge per l'insorgenza di un valido rapporto contrattuale, dal quale trovino fondamento i crediti ceduti all'attrice, non risulta altrimenti dal fascicolo giudiziale; ricorrendo piuttosto elementi che depongono in senso contrario laddove risulta documentalmente che con delibera n. 59 del 27/12/2021, successiva al periodo di esecuzione della prestazione, di cui i crediti vantati dall'attrice costituiscono corrispettivo, il competente organo deliberativo del #### ha riconosciuto, peraltro limitatamente ad alcune soltanto delle fatture emesse da ### s.l. un debito fuori bilancio ex art. 194 D. Lgs. n. 267/2000, circostanza che implica la mancata preventiva emissione di impegno di spesa per l'esecuzione di un contratto di fornitura di energia elettrica validamente stipulato con la cedente ### s.r.l. 
Conclusivamente, non producendo in giudizio un valido contratto stipulato in forma scritta tra la cedente ### s.r.l. e il #### unitamente al relativo impegno di spesa, ### s.p.a. ha omesso di assolvere all'onere della prova, sulla stessa gravante, circa il titolo negoziale della pretesa creditoria spesa in giudizio.  *°*°* Sotto altro profilo, difetta la legittimazione di ### a pretendere il pagamento dei crediti oggetto di cessione poiché la cessione intervenuta in data ### con la originaria creditrice ### S.r.l. è stata rifiutata dall'amministrazione ### convenuta, giusta determina 317/### del28.10.2021, notificata in data ### a mezzo pec ad entrambe le parti del contratto di cessione (si veda allegato n. 7 della comparsa di costituzione in giudizio del ### convenuto). 
In ordine all'efficacia ratione temporis della disciplina richiamata alla fattispecie in esame, occorre preliminarmente collocare temporalmente il contratto di cessione dei crediti oggetto di causa intervenuta tra ### s.r.l. e ### s.p.s.. e ricostruire l'evoluzione normativa in tema di cessione dei crediti con riferimento alla pubblica amministrazione per individuare la normativa vigente ed applicabile all'epoca della intervenuta stipula. 
Le cessioni dei crediti azionati da ### s.p.a. nel presente giudizio è stata stipulata con scrittura privata autenticata dal ### del 18.10.2021 Ora, l'art.70 del R.D. n.2440 del 1923 prevedeva che “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”. 
A sua volta, l'art. 9 della legge 2248/1865, disponeva che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”. 
La normativa che precede aveva natura speciale ed era applicabile soltanto ai contratti in corso di esecuzione con la pubblica amministrazione, in deroga alla generale disciplina codicistica sulla cessione dei crediti, che prevede come unica condizione di efficacia e opponibilità della cessione nei confronti del debitore ceduto soltanto la notifica a quest'ultimo della cessione. 
La disciplina di cui al R.D. 2440/1923, è riferibile alle sole amministrazioni statali. 
Il 12 marzo 1991, tuttavia, entrava in vigore altra legge, la n. 52/1991 (tuttora vigente con successive modifiche), che introduceva una disciplina speciale in materia di cessione dei crediti di impresa, prevedendo unicamente la notifica della cessione. 
In particolare, l'art. 1 della L. n. 52/1991, rubricato “### di applicazione”, nel testo vigente all'epoca delle cessioni per cui è causa, disponeva che la cessione onerosa dei crediti pecuniari è sottoposta alla disciplina ivi prevista quando concorrono le seguenti condizioni: a) il cedente è un imprenditore; b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa; c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. 
Le disposizioni recate dalla L. 52/1991 venivano estese dalla legge 109/94 (Legge quadro in materia di ###, art. 26, quinto comma, “ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici”. 
Successivamente, interveniva però il ### n. 163/2006 (“### dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) che abrogava la L. 109/94 (vedi art. 256 D.lgs citato) e estendeva le disposizioni di cui alla L. 52/1991 ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori regolate dallo stesso codice (primo comma art.117), subordinando, però, la opponibilità delle cessioni alle stazioni appaltanti pubbliche amministrazioni alla stipula delle cessioni con atto pubblico e scrittura privata autenticata ed alla notifica della cessione alle stazioni appaltanti (secondo comma art.117), nonché al mancato rifiuto da parte delle stesse stazioni appaltanti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 gg dalla notifica della cessione (terzo comma art.117), facendo comunque salva la possibilità per le stazioni appaltanti amministrazioni pubbliche di accettare preventivamente, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che sarebbero venuti a maturazione (quarto comma art.117). 
La lettura combinata dei diversi commi dell'art. 117 citato consentono di concludere che, pur essendo prevista l'estensione della legge n. 52/91 ai contratti pubblici regolati dal D.Lvo (ovviamente nella ricorrenza di tutti i presupposti di applicazione di cui all'art.1 della legge n.52/91 sopra illustrati), in ipotesi di stazioni appaltanti pubbliche amministrazioni la opponibilità e l'efficacia delle cessioni erano subordinate al mancato rifiuto da parte delle pubbliche amministrazioni entro il termine fissato decorrente dalla recezione della notifica della cessione.  ###. Lgs. n. 163/2006 veniva poi abrogato dal ### 50/2016 (### dei contratti pubblici), che, tuttavia, conteneva una disposizione analoga a quella di cui all'art.117 prima citato. 
In particolare, l'art. 106, comma 13, del citato ### 50/2016 così disponeva: “Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”. 
Ora, nella specie, ricorrono tutti i requisiti di applicazione della L.  52/1991 (la società cedente ### s.r.l. svolge l'attività imprenditoriale di somministrazione di energia elettrica, i crediti ceduti ineriscono proprio all'attività di impresa, la cessionaria dei crediti ### s.p.a. è una banca/intermediario avente i requisiti prescritti. 
Il contratto di cessione dei crediti del 29.09.2021 stati stipulati mediante scrittura privata, autenticata dal ###ssa ### (### 23720 Racc.6032).
La cessione infine è stata notificata all'### debitrice in data ### (circostanza pacifica e documentata).  l'### convenuta ha però fornito prova di avere rifiutato dette cessioni di crediti, mediante comunicazione notificata a mezzo pec, alla cedente e alla cessionaria nel termine di quarantacinque giorni dalla notifica della cessione, e segnatamente in data ###, ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D.Lvo n. 50/2016 (che verrà successivamente abrogato e sostituito dal D. Lvo n. 36/2023 “### dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al ### in materia di contratti pubblici”), vigente all'epoca di stipula del contratto di cessione del 18.10.2021. 
Il predetto D. Lgs. n. 50/2016 e dunque il citato art. 106, trova applicazione agli ### locali (art. 3 del D. Lgs. n. 50/2016). 
Infine, è appena da osservare che nell'ampia nozione di “appalto” sono compresi lavori, servizi e forniture, pertanto, la fattispecie di cui alla causa rientrano prima facie nell'ambito di applicazione dell'art. 106.   Nel caso di specie ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 106 comma 13 ### 50/2016, che, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, sena il consenso del debitore, in caso di tempestivo rifiuto espresso della pubblica amministrazione, prescrive non soltanto l'inopponibilità della cessione a quest'ultima, come previsto dal regime generale di cui agli artt. 1260 e ss. (per il caso di mancata comunicazione al debitore); bensì anche l'inefficacia della cessione, quanto meno nei confronti della pubblica amministrazione ceduta, rispetto alla quale, pertanto non si produce l'effetto della successione nel credito. 
È infondata l'eccezione, invero genericamente sollevata da parte attrice, circa l'inefficacia del documentato rifiuto dell'amministrazione comunale debitrice-ceduta alla cessione dei crediti di cui si tratta, poiché successiva all'esecuzione, e dunque alla conclusione del rapporto di fornitura da cui discendono i crediti oggetto di domanda. 
LA citata normativa sulla contabilità di Stato, in particolare l'art. 70 R.D. n. 2440/1923, l'art. 9 dell'All. E della legge n. 2248/1865 prevedevano in effetti il principio del divieto di cessione dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture e appalti, in assenza di adesione da parte dell'### interessata, ma limitavano al contempo tale divieto ai “contratti in corso” (art. 9 All. E). Una previsione analoga era altresì contenuta nell'art. 351 dell'### F alla legge n. 2248/1865, che escludeva la sequestrabilità del prezzo dell'appalto “durante l'esecuzione delle opere”, al contempo ammettendolo per le somme dovute “dopo il definitivo collaudo dell'opera”.   Come detto, la disposizione ha ambito di applicazione limitata alle amministrazioni statali e non anche agli enti locali, non potendo, pertanto, applicarsi al caso di specie (Cassazione civile sez. III, 28/01/2002, n.981). 
Vieppiù limitazione di analogo tenore non è ripetuta nella successiva ### n. 52/1991 che si occupa della disciplina dei rapporti tra cedente e cessionario, né tantomeno nel disposto di cui all'art. 106 D. Lgs. N. 50/2016 applicabile, ratione temporis, certamente anche agli enti locali.   La citata disposizione, invero, nel condizionare non soltanto opponibilità, bensì anche l'efficacia della cessione del credito al mancato rifiuto nel termine indicato dell'amministrazione debitrice - ceduta, relativamente ai contratti di durata, non pone alcuna limitazione concernente la pendenza dell'esecuzione; omettendo qualsivoglia riferimento ai “contratti in corso” o al “collaudo dell'opera” come condizione per la liberalizzazione della cessione ### correttamente rilevato nella giurisprudenza di merito (nella vigenza della corrispondente norma recata dall'art. 117 del D. Lgs.  163/2006), argomento di segno contrario a quest'interpretazione “si ricava dal comma 4 del medesimo articolo, da cui si desume invero che il regime codicistico, che subordina l'efficacia della cessione alla sola notifica, è consentito solo nel caso in cui l'### abbia preventivamente consentito alla cessione dei crediti, nel momento in cui il rapporto contrattuale si è instaurato. Non può infatti ritenersi che quella preventiva e generale accettazione della cessione non renda necessaria la successiva notifica della cessione in concreto avvenuta di tutti i crediti o di uno determinato, essendo ciò sempre necessario, ai fini delle comma 2 dell'art. 1264 c.c., o per regolare i rapporti tra più cessionari, ex art. 1265 c.c. Sarebbe infatti incongruo consentire, da un lato, la cedibilità dei crediti, secondo le regole previste dal codice civile, solo quando vi sia stato un preventivo assenso da parte dell'### se poi analogo regime fosse applicabile - secondo la tesi sostenuta da parte opposta - anche per i contratti, per i quali tale preventiva accettazione non vi sia stata, alla sola condizione - del tutto inespressa, sia nel terzo, che nel quarto comma dell'art. 117 - che l'appaltatore abbia già eseguito tutte le prestazioni su di lui incombenti”. (Trib. Torino 22.9.2014 n. 6009, doc.  30 conv.) Anche la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato la discontinuità tra il regime restrittivo dell'art. 70 R.D. 2440/1923 e l'attuale normativa sugli appalti pubblici, che ammette la cessione salvo espresso rifiuto dell'amministrazione ceduta entro il termine fissato dalla legge (si trattava in specie, ratione temporis, dell'art. 115 comma 3 D.P.R. 554/1999), osservando che tale ultima regola “esprime un adeguato punto di equilibrio tra quella esigenza di agevolazione, il potere di controllo affidato alla pubblica amministrazione e - da ultimo, ma non per ultimo d'importanza - il minore sacrificio possibile del principio generale della cedibilità del credito senza necessità del consenso del debitore”. (Cass. n. 25284/ 2023).   Non si ritiene sia decisivo in senso contrario il precedente Cass. 6934 /2024), richiamato da parte attrice con la propria comparsa conclusionale, limitandosi la pronuncia (emessa nei confronti di un'amministrazione statale) ad escludere la necessità di un'espressa adesione da parte della pubblica amministrazione alla cessione dopo l'esecuzione del contrato; fattispecie diversa che non esclude l'operatività, invece, della facoltà di cui all'art. 106 D. 
Lgs. 59/2016, di rifiuto (peraltro non provato dal Ministero nel caso esaminato dalla Corte di legittimità) espresso, anche dopo la conclusione del contratto. 
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi inefficace e inopponibile alla ### convenuta la cessione dei crediti intervenuta tra ### s.r.l. e ### s.p.a. con conseguente infondatezza, anche sotto detto profilo, della domanda proposta in via principale da parte attrice, poiché priva di legittimazione attiva in senso sostanziale. *°*°* È del pari infondata, e come tale non può essere accolta, la domanda intesa al riconoscimento di un indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., proposta in via subordinata da parte attrice, in relazione al medesimo importo richiesto a titolo di credito contrattuale ad ella ceduto da ### s.r.l.. 
Alla stregua del disposto di cui all'art. 2041 c.c. nei termini in cui è formulata da parte attrice, la domanda è del tutto generica, atteso che non è possibile in questa sede individuare il presupposto sulla base del quale ### s.p.a. ha richiesto la somma portata dalle fatture prodotte in giudizio a titolo di indebito arricchimento, stante che la stessa agisce in qualità di cessionaria di crediti corrispettivi della controprestazione erogata da altra società, segnatamente ### s.r.l. creditricecedente, alla cui sfera patrimoniale è dunque riferibile il depauperamento richiesto dalla norma richiamata. 
Anche a volere ritenere efficace nei confronti del #### la cessione dei crediti intervenuti tra la società ### s.r.l.  e l'attrice, o comunque a volere ritenere la sua inefficacia non ostativa della successione dell'odierna attrice cessionaria nella titolarità dei crediti ceduti, si deve evidenziare che l'indennizzo richiesto non costituisce garanzia o accessorio del credito contrattuale ceduto; ma integra, viceversa, una ragione di credito del tutto autonoma e distinta dal primo, poiché fondata su autonomi presupposti stabiliti dalla legge, che implicano l'assenza di un valido rapporto negoziale tra le parti, e la ricorrenza degli indefettibili presupposti del depauperamento di una parte e del corrispettivo arricchimento dell'altra. 
Ne discende che il riconoscimento del debito fuori bilancio operato dal ### limitatamente all'importo di pari € 122.042,43, comprensiva di Iva da versare all'### in relazione a talune delle fatture emesse dalla ceduta ### s.rl., che ha erogato la prestazione corrispettiva, nessun effetto produce nei confronti dell'attrice cessionaria, estranea all'erogazione del servizio, ciò anche nell'ipotesi di ritenuta efficacia, nei confronti del ### della cessione fatta valere da parte attrice.
Si aggiunga a ciò che la normativa sull'ingiustificato arricchimento dà diritto a conseguire un indennizzo e non il corrispettivo della prestazione seguita; non è quindi possibile ricavare il quantum richiesto implicitamente dalla domanda principale, come preteso da parte attrice.  .  *°*°* Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo sulla base della tabella n. 2 dei parametri forensi di cui al D.M.  n.147/2022, con riferimento allo scaglione di valore in cui rientra il valore della domanda accolta (da € 52.001,00 a € 260.000,00), applicando, i valori medi in relazione a tutte le fasi del giudizio in considerazione dell'attività in concreto svolta, ad eccezione della fase istruttoria, liquidata secondo valori tendenti ai parametri minimi in considerazione della natura documentale della controversia.  P.Q.M.  Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa così provvede: 1) RIGETTA per le ragioni di cui in parte motiva, tutte le domande proposte da parte attrice; 2) CONDANNA l'attrice, alla rifusione, in favore del #### in persona del suo ### pro tempore, delle spese di lite, che si liquidano in euro 11.268,00 per compensi, oltre ### CPA e spese generali come per legge. 
Così deciso in ### 23.10.2025 ###ssa

causa n. 16167/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Simona Maria Cipiti'

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 09-01-2024

... q uestioni nu ove o nuovi temi di contestazione non trattati n ella fase di merit o né rilevabili d'uf ficio (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041; Cass., 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., 13 agosto 2018, n. 20712) e qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inam missibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudic e di merito ma, in vi rtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giu dizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel ≪thema decidendum≫ del giudizio di appe llo, essendo preclusa alle parti, in sede di legittim ità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, (leggi tutto)...

testo integrale

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24482/2017 proposto da: ### rappresentato e difeso dall'Avv. ### con domicilio eletto presso il suo studio in ### alla via ### n. 28, giusta procura in calce al ricorso per cassazione.  - ricorrente - contro ### delle ### nella pe rsona del ### re pro tempo re, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliat ###### via dei ### 12.  - intimata - avverso la sente nza della ### tributaria regionale della ### n. 1625/17, dep ositata in data 8 giugno 2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2023 dal #### 1. ### funzionario dell'### delle ### di ### aveva proposto quattro ricorsi avente ad oggetto quattro avvisi di accertamento relativi agli anni dal 2008 al 2011, con i quali, sulla base delle operazioni su conto corrente ed extraconto, erano stati accertati re dditi da lavor o autonomo di euro 90 .475,00 per l'anno 2008, di euro 169.328,00 per l'anno 2009, euro 185.119,00 per l'anno 2010 ed euro176.749,0 0 per l'anno 20 11, in re lazione all'attività di amministratore di quattro condomini svolta in un arco di tempo compreso tra 1'1 gennaio 2006 e il 20 febbraio 2012.  2. ### tributaria provinciale di ### con sentenza 208/01/15 del 12 giugno 2015, ritenuta l'incompetenza della ### ad effettuare le indagin i, riuniti i ricorsi, li aveva accolti, compensando le spese di giudizio.  3. ### tributaria regionale, adita da entrambe le parti, riuniti gli appelli, ha accolto parzial mente i ricorsi riuniti del contribuente, limitatamente al red dito desunto dai prelevamenti di conto corrente bancario e alla parte della pret esa tributaria concernente l'### 4. I g iudici di secondo grado , in par ticolare, per quel che rileva in questa sede, hanno affermato che: -) non appariva controversa la circostanza che ### avesse esercitato professionalmente l'attività di amministratore di condominio, poiché era in discussione solo se tale attività fosse stata svolta in favore di uno o più complessi condominiali; 3 -) l'attività svolta dal contribuente doveva ritenersi soggetta ad ### giacché, come rilevato dall'### delle ### ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 633/1972 «### sul valore aggiunt o si appli ca sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate » e l'art. 3 dello stesso de creto sanciva che «### prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte» e l'art. 5 specificava che «Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associaz ioni senza personalità giu ridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse»; -) in tema di accertamenti bancari era condivisibile l'orientamento di legittimità secondo cui la sentenza 6 ottobre 2014, n. 228, aveva inciso sull'applicabilità della presunzione ai compensi dei professionisti solo con riferimento ai prelevamenti e, dunque, la presunzione continuava ad essere applicabile riguardo ai versamenti e ciò sulla base di considerazioni connesse sia al dato t estuale, sia alla r atio della decisione del giudice delle leggi; -) analogo ragionamento non poteva essere fatto per i versamenti sui conti bancari, ri spetto ai quali neanche si poneva il problema di un reimpiego ai fini della produzi one di ricavi, rappresentando essi, in maniera diretta, un incremento patrimoniale; -) nel la fattispecie, il co ntribuente non aveva dimostrato c he i versamenti in conto non costituivano operazioni imponibili, essendosi limitato ad affermare il carattere iperbolico delle somme che erano state ritenute ricavi. 4 5. ### ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.  6. L'### delle ### si è costituita ai soli fini della partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 37 0, comma primo, cod. proc. civ..  ### 1. Il primo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art.  32 del d.P.R. n. 600 del 1973 quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituziona le n. 2 28/2014. I giudici di seco ndo grado avevano ritenuto l'one re probatorio gravante sul contribuente non soddisfatto, non avvedendosi che tale rigorismo, legittimava di fatto le conseguenze assolutamente abnormi degli impugnati accertamenti, già inficiati per violazione di normativa avente portata costituzionale e sub costituzionale. ### da part e del contribuente de ll'onere probatorio sui versamenti (t ramite loro ann otazione sulle scritture contabili) ritenuto necessario dal Giudice di seconda istanza concretizzava una vera e propria prova diabolica ove si considerava l'assenza di qualsiasi forma di obbligo contabile in testa al contribuente il qua le all'epoca era funziona rio della stessa ### trazione procedente, con consequenziale preclusione di qualsivoglia attività professionale tant'è che per tale motivo era stato sottoposto a procedimento disciplinare. ### procedente avrebbe dovuto di sua iniziativa espungere d al reddito presuntivamente quan tificato gli accreditamenti stipendiali effettuati dall'Ente datoriale (### delle ### sul conto corrente bancario n. 11997 della ### del ### S.p.A. ### di ### intestato a ### come da richiesta di accreditamento del 14 luglio 1999 regolarmente vistato dal ### re reggente dell'### delle ### di ### portante l'indicazione che il prefato #### è «dipendente di questo ### Né, in senso contrario, valeva replicare che nessuna richiesta in tal 5 senso risultava essere stata formulata e documentata dal funzionario soggetto a verifica stante l'obbligo giuridico derivante dalla normativa sopra invocata gravante sull'### procedente nella sua duplice veste di ### accertatore ed Ente datoriale il quale, essendo già in possesso di tut ta la necessaria documentazio ne, avre bbe dovuto acqu isirla direttamente in ossequio al disposto di cui all'art. 6, comma 4, della legge n. 212/2000 che rinviava all'art. 18, n. 2, della legge n. 241 del 1990.  1.1 Il motivo è infondato.  1.2 Ed invero, questa Corte ha già precisato che «in tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale ### della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddit o di impresa o da lavoro aut onomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti , come si ricava dal suc cessivo art. 38, riguardante l'accertamento de l reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i qual i possono cont rastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti» (Cass., 20 gennaio 2017, n. 1519; Cass., 16 novembre 2018, n. 29572; Cass., 2 febbraio 2021, n., 2240; Cass., 19 agosto 2022, n. 24998).  1.3 Anche di recente questa Corte, ha ritenuto che «La presunzione legale in oggetto si articola secondo due diverse modalità, distintamente previste nella prima e nella second a parte, secondo periodo, comma primo del ci tato art. 32: a) i "dati ed ele menti" attinenti ai rapporti bancari possono essere utilizzati nei confronti di tutti i contribuenti destinatari di accertamenti previsti dagli artt. 38, 6 39, 40 e 41 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 ( persone fisiche, titolari di reddito determinato in base alle scritture contabili, redditi di soggetti diversi dalle pe rsone fisiche, reddit i accertati d'ufficio); b ) la presunzione legale secondo cui i versamenti ed i prelevamenti sono considerati ricavi o compensi può essere utilizzata nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, soggetti all'obbligo di tenuta delle scritture contabi li (con la correzione apportata dalla Corte Cost. con la sentenza n. 228 del 2014 che ha dichiarato l'illegittimi tà della presunzione di maggiori compensi desumibile dai prelevamenti effettuati dai titolari di reddito di lavoro autonomo). Mentre l'operazione banca ria di prelevamento conserva validità presuntiva nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, le operazioni bancarie di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia adempiendo l'onere di dimostrare che ne han no tenuto conto ai fini della determinazione del reddit o soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine. (Cass., 16 novembre 2018, n. 29572; Cass., 9 agosto 2018, n. 16697; Cass., 20 gennaio 2 017, n. 1519) » (Cass., 3 marzo 2 023, n ,. 6427, in motivazione).  1.4 Ed infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228/2014 depositata il 6 ottobre 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, nume ro 2, secondo pe riodo de l d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 , come m odificato dall'art. 1, comma 402, lettera a), nu mero 1) de lla legge 30 dic embre 2014 n. 311 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2005) limitatamente alle parole «o compensi» e come si ricava dalla motivazione della sentenza emerge chiaramente che la Corte ha ritenuto la norma irragionevole e contraria al principio di capacit à contributiva essendo arbitrario ipotizzare ch e i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore 7 autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito.  1.5 Ciò precisato, sul piano dei princìpi di diritto in punto di ripartizione dell'onere probatorio tra l'### finanziaria e il contribuente, nel caso di specie, la Co mmissione t ributaria regionale ha ritenuto ### che incombeva sul contribuente l'onere di dimostrare che i versamenti in conto non costituivano operazioni imponibili e che tale onere probatorio era rimasto totalmente insoddisfatto, poiché il contribuente si era limitato ad affermare il carattere iperbolico delle somme che erano stato ritenute costituire ricavi, senza fornire prova specifica ulteriore rispetto a quella già fornita in sede di indagine da parte dell'### delle ### (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).  1.6 Ed inver o la sentenza impugna ta ha segu ito l'indirizzo ormai consolidato di questa Corte, secondo il quale, qualora l'accertamento effettuato dall'### finanziaria si fondi, come nella specie, su verific he di conti correnti bancari , l'onere probatorio dell'### è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere d ella prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamen to bancario, che gli elementi desumibili dalla moviment azione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale; ciò vale anche in tema di ### al fine di superare la presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie posta a carico del contribuente dall'art. 51, secondo comma, numero 2, del DPR n.633/1972 (Cass., 5 agosto 2022, n. 24402; Cass., 11 marzo 2015, n. 4829; Cass., 18 settembre 2013, n. 21303). 8 1.7 Ciò posto, il ricorrente, nemmeno in questa sede ha specificato nel corpo del motivo di ricorso in modo puntuale quali siano state le prove contrarie analitich e che egli ha contrapposto alle sin gole movimentazioni bancarie, omettendo anche di individuare in modo preciso queste ultime, né ha riprodotto documenti, neppure nel loro contenuto essenziale, indicando la sede della loro eventuale produzione nei gradi di merito.  1.8 In ultim o, va rilevata l'inammis sibilità del profilo di censura riguardante gli accredi tamenti stipendiali effettuati dall'Ente datoriale (### delle ### sul conto corrente bancario 11997 della ### del ### S.p.A. ### di ### intestato a ### in quanto si tratta di questione nuova, che non risulta dal provvedimento impugnato.  1.9 Ed invero, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legit timità q uestioni nu ove o nuovi temi di contestazione non trattati n ella fase di merit o né rilevabili d'uf ficio (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041; Cass., 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., 13 agosto 2018, n. 20712) e qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inam missibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudic e di merito ma, in vi rtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giu dizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel ≪thema decidendum≫ del giudizio di appe llo, essendo preclusa alle parti, in sede di legittim ità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass., 13 giugno 2018, 15430). 9 1.10 Il motivo è pure inammissibile, trovando applicazione, nel caso in esame, la previsione di cui all'art. 348 ter, quinto comma, cod. proc.  civ., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, n. 5, cod.  proc. civ. la sentenza di appello fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, (appello spedito in data 13 gennaio 2016, cfr. pag. 1 della sentenza impugnata) (Cass., 18 dicem bre 2014, n. 26860; Cass., 11 maggio 20 18, 11439).  2. Il secondo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del d. P.R. n . 633 del 1972. ### tributaria regionale aveva errat o nel ritenere che l'attività svolta d a ### fosse soggetta ad Iva alla luce di quanto in soggetta materia precisato dalla stessa ### finanziaria nell'atto introduttivo del giudizio e nell'atto di appello e alla luce della sentenze di legittimità e di merito anch'esse inutilmente riproposte in sede di appello e di cui agli allegati 14, 15, 16, 17, 18 e 19 dell'atto introduttivo del giudizio, alla luce dell e quali la soggettività ### p er esplicita ed in equivoca volontà legisla tiva, presupponeva sempre un'att ività professionale «abituale» e non già meramente occasionale per come effettivamente svolta in favore d i un solo condominio, quel lo del ### o ### posto che con riferimento agli altri tre condomini l'attività in questione era stata esercitata solo per pochi giorni.  2.1 Il mot ivo è infondato, in quanto i giudici di secondo grado, richiamando specificamente l'art. 5 del d.P.R. n. 633 del 1972, hanno sostanzialmente affermato che l'attività di ammin istratore di condominio svolta dal ricorr ente fosse soggetta ad ### perché era esercitata per professione abituale, anche se non era svolta in forma esclusiva (si legge a pag. 2 della sentenza impugnata che il ricorrente aveva svolto l'attività di amministratore di quattro condomini in un arco di tempo compreso tra l'1 gennaio 2006 e il 20 febbraio 2012). 10 2.2 Ciò peraltro, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che «In tema di ### il compenso dell'amministratore di condominio non è assoggettabile ad imposta, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del d. P.R. 26 o ttobre 1977, n. 633, soltanto se l'attività venga espletata senza l'impiego di mez zi organizzati, rientrando tale attività, altrimenti, tra le prestazioni di servizi espletate nell'esercizio di arti e professioni» (Cass., 1 giugno 2007, n. 12916; Cass., 24 luglio 1996, n. 6671).  2.3 Più in particolare, questa Corte ha affermato che: -) tenuto conto dell'art. 49 del d. P.R. n. 5 97 del 1973, richiamato dall'art. 5 del d.P. R. 633 del 1972, un rapporto di collab orazione coordinata e continuativa è configurabile se: a) l'attività prestata ha contenuto intrinsecamente artistico o professionale; b) è svolta nell'ambito di un rapporto unitario con il soggetto che la richiede; c) viene prestata senza vincolo di subordinazione; d) viene prestata senza impiego di mez zi organizzat i da parte del collaboratore; e) è compensata con una retribuzione periodica prestabilita e che si tratta di requisiti che sono tutti riscontrabili nell'attività di amministratore di condominio, consistente, come si ricava dagli artt. 1130 e 1131 del codice civile concernenti le sue attribuzioni, nell'eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento di condominio, nel disciplinare l'uso delle cose comuni e la prest azione dei servizi nell'in teresse comune, in m odo che sia assicurato il miglior go dimento a tutti i condomin i, nel riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni, nel compiere gli atti conservativi dei diritti ine renti alle parti comuni dell'edificio. Inoltre, nei limiti di tali attribuzioni o dei maggiori poteri eventualmente conferiti dal regolamento d i condominio o dall'assemblea, egli ha la rappresentanza dei condomini e più stare in 11 giudizio sia per essi contro i terzi sia contro alcuno di essi per tutti gli altri; -) si tratta di attività intellettuale e tecnica e non meramente materiale, alla quale può pertanto, essere riconosciuto contenuto intrinsecamente professionale (cioè il conte nuto proprio di una professione intellettuale), che viene prestata nell'ambito di un rapporto unitario e continuativo con il soggetto che la richiede, il condominio o - se non si voglia ammett ere la soggettività del condominio - il grupp o dei condomini, traducendosi in una serie di prestazioni protratte nel tempo, finalizzate alla gestione delle cose comuni, effettuate da un soggetto che è organo del condo minio, agendo q uesto trami te il suo amministratore; di attività svolta senza vincolo di subordinazione, non essendo l'amministratore subordinato al potere disciplinare e a quello direttivo del gruppo dei condo mini, avend o, con riferimento a quest'ultimo, accanto all'obbligo di eseguire le deliberazioni dell'assemblea, anche poteri decisionali autonomi seppure nell'ambito dell'amministrazione ordinario (come può argomentarsi a contrario dall'art. 1135, ultimo comma cod. civ.); di attività che non richiede di per sé l'impiego di me zzi organizzati d a parte del prestatore, non imponendo il suo espletamento l'utilizzazione di particolari strumenti e di attività che, qualora l'assemblea non abbia stabilito che l'ufficio di amministratore sia gratuito, dà diritto a compenso, che viene riscosso periodicamente con la riscossione dei contributi corrisposti dai singoli condomini, essendo in questi incluso; -) il requisito di cui alla lettera d), dunque, costituito dalla assenza dell'impiego di mezzi organizzat i, non costituendo un carattere necessario dell'attività in questione, potrebbe anche mancare e così, quanto un soggetto si occupi dell'amministrazione di una pluralità di condomini, costituiti da un elevato numero di partecipanti, non è pensabile che l'attività p ossa essere esp letata senza l'utilizzazione combinata di una plura lità di mezzi (calcolatrici, fotocopiatrici, 12 computers, schedari etc.) e, quindi, senza carattere di professionalità o, per lo meno, senza un congruente apparato organizzativo (Cass., 24 luglio 1996, n. 6671, in motivazione).  2.4 In conclusione, due sono i casi che si possono verificare: in uno l'attività in questione viene prestata senza impiego di mezzi organizzati (il che normalmente accade quando l'amministrazione riguardi un solo condominio o un numero limitato di condomini costituiti da un numero ristretto di partecipanti) ed in tal caso, inerendo ad un rapporto di collaborazione coordinata e cont inuativa, in virtù de l dispo sto del secondo comma dell'art. 5 del d.P.R. n. 633 del 1972, non si considera svolta nell'eserciz io di arti e p rofessioni, con la conseguenza che il relativo compenso non è assoggettabile ad ### nell'altro (che è stata ritenuto sussistente nella vicenda in esame) l'attività in parola viene espletata con impiego di me zzi organizzati da parte dell'amministratore, ed, in tal caso, non potendo essere inclusa tra le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del d.P.R. n. 597 del 1973, rientra tra le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni, con la conseguen za, in particolare, della assog gettab ilità del relativo compenso ad IVA 3. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato.  3.1 Nessuna statuizione va assunta sulle spese processuali, no n avendo l'### intimata svolto difese.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso. 
Ai sensi d ell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R . n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenz a dei presupposti per il versamento , da parte de l ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 13 quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. 
Così deciso in ### in data 21 novembre 2023.   

Giudice/firmatari: Bruschetta Ernestino Luigi, Caradonna Lunella

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 21-07-2025

... le condotte menzionate nella lettera di contestazione disciplinare, anche quelle che nella lettera di recesso erano citate solamente 3 quale premessa dell' addebito . In particolare, nella lettera di contestazione disciplinare il datore di lavoro non aveva valorizzato una mancanza di rispetto verso i superiori. 2. Il motivo non è fondato. 2.1. Come evidenziato dalla sentenza impugnata (e trascritto nel ricorso per cas sazione), la lettera di contestazione disciplinare descriveva analiticamente i fatti occorsi nella giornata del 4.3.2022 e in quella del 7.3.2022 e solamente su tali condotte i giudici del merito hanno concent rato la loro valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento. 2.2. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la specificità della contestazione disciplinare ai (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 21724-2024 proposto da: ### rappre sentato e difeso dag li avvocati #### - ricorrente - contro ### S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati #### - controricorrente - avverso la sentenza n. 484/2024 della CORTE ### di VENEZIA, depositata il ### R.G.N. 648/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal ###. #####.G.N. 21724/2024 Cron. 
Rep. 
Ud. 14/05/2025 ### 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Venezia, in conformità al provvedimento del giudice di prime cure, ha parzialmente accolto la domanda proposta da ### nei confronti della società ### s.p.a. per l'accertamento della illegittimità del licenziamento intimato per giusta causa in data ### nella misura limi tata del riconoscimento del periodo di preavviso.  2. La Corte terr itoriale ha ritenu to legittimo il licenziamento (salvo riconoscimento del diritto di preavviso) rilevando che il provvedimento era stato determinato da al cune gravi frasi minacciose rivolte ad un collega di lavoro (più giovane e privo di stabilità contrattuale), durante lo svolgimento delle mansioni, frasi aventi un duplice intento “diseducativo”, ossia quello di rendere il collega infedele al datore di lavoro intimandogli di ridurre il suo standard di produttività nonché la finali tà di sottrarsi al controllo datoriale, con conseguente inammissibile interferenza con l'organizzazione aziendale.  3. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. La società ha re sistito con controricorso, illustrato da memoria.  4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, si denunzia, ai sensi dell'art.  360 c od.proc.civ., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto di valorizzare, ai fini della valutazion e della legittimità del licenzi amento, tutte le condotte menzionate nella lettera di contestazione disciplinare, anche quelle che nella lettera di recesso erano citate solamente 3 quale premessa dell' addebito . In particolare, nella lettera di contestazione disciplinare il datore di lavoro non aveva valorizzato una mancanza di rispetto verso i superiori.  2. Il motivo non è fondato.  2.1. Come evidenziato dalla sentenza impugnata (e trascritto nel ricorso per cas sazione), la lettera di contestazione disciplinare descriveva analiticamente i fatti occorsi nella giornata del 4.3.2022 e in quella del 7.3.2022 e solamente su tali condotte i giudici del merito hanno concent rato la loro valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento.  2.2. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la specificità della contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 7 della legge 300 del 1970 deve riferirsi al fatto materiale e non alla sua qualificazione giuridica, che è rim essa all'interpretazione del giudice (Cass. n. 7778/2025; Cass. n. 16190/2002, Cass. 10761/1997; Cass. n. 10154/2017).  3. Con il sec ondo motivo si denunzia, ai sensi dell'ar t. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9 e 10 del ### settore ### nonché 3 della legge n. 604 del 1966, avendo, la Corte territo riale, er rato nel ritenere punibile con il licenziamento (con preavviso) la c ondotta - da riten ersi esclusivamente integrata in una condotta minacciosa verso un collega - tenuta dal ### considerato che la contrattazione collettiva applicabile prevede il licenziamento per la rissa tra dipendenti, quindi deve logicamente essere punita con sanzione conservativa la condotta che è limitata al piano verbale delle minacce.  4. Con il terzo motivo si denunzi a, ai sensi del l'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, violazione degli artt. 3 della legge n. 604 del 1966 e 2119 c.c. avendo, la Corte territoriale, 4 effettuato una ricostruzione lacunosa degli eventi addebitati al lavoratore, posto che il ### av eva esorta to il collega al rispetto del le regole (con riguardo alle pause pranzo e ai collaudi), trascurando, altresì, l'anzianità di servizio e l'assenza di precedenti disciplinari. La Corte ha, inoltre, ricostruito la condotta secondo standard che non trovano risco ntro nella coscienza sociale, posto che pensare che in fabbrica ci si debba attendere una maggior e continenza ver bale rispetto ad altri ambienti di lavoro è 5. I motivi sono infondati.  6. Pu r volendo tralasciare il rilievo - determinante - della inammissibile prospettazione di un più appagante coordinamento dei riscontri probatori acquisiti (che si risolvono nell'unilaterale contrapposizione di un diverso inquadramento dei dati di fatto, limitato ad una condotta minacciosa del lavoratore), come costantemente affermato da questa Corte, la giusta causa di licenziamento, quale fatto "che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", è una nozione che la legge configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clauso le generali) di limit ato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di prin cipi c he la stessa disposizione tacitamente richiama; è solo l'integrazione giurisprudenziale, a livello generale ed astratto, della nozione di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge; mentre l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, così rico struito, rientra nella valu tazione di fatto devoluta al giudice di merito e non è censurabile in sede ###per vizio di motivazione, (cfr. Cass. n. 7838/ 5 2005; Cass. n. 21214/2009; Cass. n. 6901/2016; Cass. 18715/2016; Cass. n. 13534/2019; Cass. n. 12789/2022; n. 7029/2023; Cass. n. 3927/2024).  6.1. Si è precisato, inoltre, che il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione del l'illecito comm esso - istituzionalmente rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione di gravità dell' inadempiment o imputato al lavoratore in relazione al concret o rapp orto e a tutte le circostanze del caso, e tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 c.c., sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevo le inadempime nto degli o bblighi contrattuali (legge n. 604 del 1966, art. 3) ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.), (cfr. Cass. n. 14504/2019, con richiamo a Cass. n.18715/2016; Cass. n. 21965/2007; Cass., n. 25743/2007).  6.2. Dalla natura legale della nozione deriva simmetricamente che l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi abb ia valenza so lo esemplificativa, sicché non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine all'i doneità di u n grave inadempimento, o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (Cass. n. 2830/2016; Cass. n. 4060/2011, Cass. 5372/2004; v. pure Cass. n. 27004/2018).  6.3. In sostanza, in materia disciplinare, l'apprezzamento della giusta causa di recesso rientra nell'atti vità sussuntiva e valutativa del giudice, tenuto a valorizzare elementi concreti, di 6 natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, coerenti con la scala valoriale del contratto collettivo, oltre che con i principi radicati nella coscienza sociale, idonei a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario (cfr., Cass. n. 28492/ 2018, Cass. 9396/2018; Cass. n. 27238/2018 ). Si è sottolineato come il potere del giudice di valutare la legittimità del licenziamento disciplinare, quanto alla proporzionalità della sanzione, anche attraverso le previsioni contenute nei contratti collettivi, trova un fondamento normativo nella legge n. 183 del 2010, il cui art.  30, comma 3, statuisce: "nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti in dividuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titol o ### del decreto legislativo 1 0 settembre 2003 , n. 276, e successive modi ficazioni" (v. da ultimo Cass. n. 11665 del 2022).  6.4. Il principio generale finora esposto subisce eccezione ove la previsione negoziale ricoll eghi ad un dete rminato comportamento giuridicamente rilevante solo una sanzione conservativa ovvero quando il comportamento possa esser e sussunto nell'ambito di una clausola generale ed elastica del ### Second o l'indirizzo consolidato (v. da ul timo 11665/2022 e precedenti ivi richiamati), il datore di lavoro non può irrogare un licenziamento di sciplinare quand o questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dalla fonte collettiva per una determinata infrazione. Ed infatti, condotte che pur astrattamente sarebbero suscettibili di integrare una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo di recesso ai sensi di legge non possono rientrare nel relativo novero se 7 l'autonomia collettiva le ha espressamente escluse, prevedendo per esse sanzioni meramente conservative.  6.5. Questa Corte ha, alt resì, aff ermato che l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 compiuta dal giudice di merito - mediante la valorizzazione o di principi che la stessa disposizione richiama o di fattori esterni relativi alla co scienza generale ovve ro di criteri desumibil i dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali ma anche dalla disciplina particolare, collett iva appunto, in cui si coll oca la fattispecie - “è sin dacabile in Cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede ###si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agl i standards, co nformi ai valori dell'ordinament o, esistenti nella realtà sociale” (cfr. Cass. n. 13534/2019; nello stesso senso, Cass. n. 985/2017; Cass. n. 5095/2011; Cass. 9266/2005).  6.6. Nel caso in esame, la Corte d'appello ha condotto la sua valutazione in conformità ai principi di diritto richiamati ed ha ancorato la gravità della condotta e la connessa proporzionalità della sanzione espul siva (peraltro, riqualificata come licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con diritto del lavoratore al pagamento del periodo di pr eavviso) ad una duplice caratteristica: l'essersi la condotta concretizzata nella violazione di regole basilari che regolano la convivenza sociale, poste a tutela della li bertà morale della persona quale bene giuridico primario e tali da ricevere protezione di rango penale (la condotta gravemente minacciosa e intimidatoria tenuta dal ###; il rilievo della ingerenza nel la organizzazione datoriale, con riguardo alle indicazioni date al collega (fra l'altro 8 in condizioni di precarietà, vista la sua condizione non ancora stabilizzata all'interno dell'impresa) circa le modalità di fruizione delle pause e i limiti d i cont eniment o della produttività dei dipendenti. Inoltre, il ricorrente non ha indi cato alcuna previsione sanzionatoria, tipizzata o di carattere generale, di natura conservativ a dettata dal ### applicato nella quale sussumere la complessa ed articolata condotta tenuta dal ### 7. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 c.p.c.  8. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. 
Ai sensi dell' art. 1 3, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.   ### dott.ssa ### 

Giudice/firmatari: Pagetta Antonella, Boghetich Elena

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Corte di Cassazione, Ordinanza del 06-04-2025

... circa la ritenuta tempestività della contestazione disciplinare. 5. Anche tale motivo non merita accoglimento. 6. In ord ine alla question e della tardività della contestazione disciplinare, va osservato che, in tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di viz i logici (per tutte, Cass. 281/2016; Cass. n. 16841/2018). 7. ### d istrettuale, in punto di diritto, si è attenuta a l principio di diritto sopra precisato e con un (leggi tutto)...

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso 15239-2023 proposto da: ### elettivam ente domiciliata in ##### 8, presso lo studio degli avvocati ### SALONIA, ### che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro ### S.R .L., in pe rsona del legale rappresentante pro tempore, do miciliata in R ### CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dal l'avvocato #### - controricorrente - avverso la senten za n. 5 79/2023 della ####'APPELLO di MILANO, depositata il ### R.G.N. 175/2023; ### ex lege n. 92 del 2012 R.G.N. 15239/2023 Cron. 
Rep. 
Ud. 15/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal ###. #### 1. Nella gravata sentenza si legge che la ### già ### contestava a ### dipendente con inquadramento nel livello ### del ### e con mansioni di ### presso la sede ###sintesi, i seguenti addebiti: a) non avere la dipendente inviato copia del contratto per la fornitura del servizio di somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici, stipulato nel settembre del 2019 tra la predetta società e le ### all'### delegato della società ### pur essendone in possesso già dal mese di novembre 2019 e non a vere vigilato sull'operato dei dipendent i, permettendo che soggetti privi di rappresentanza concludessero un contratto con un terzo e ne dessero esecuzione; b) omesso controllo e p agamento dell'acconto del premio ### relativo all'anno 2020 (pari all'importo di euro 250.000,00), con ingente danno alla società; c) omessa comunicazione al consulente esterno, dott. ### dei dati relativi a lla voce d i rischio 721 per l'autoliq uidazione ### nonché all'interlocuzione diretta con il citato consulente malgrado la pratica relativa al versamento del premio fosse stata assegnata al dr.  ### (re sponsabile del personale dello stabilimento in ###.  2. A segu ito delle gius tificazioni svolte, ritenu te non idonee a chiarire i punti contestati, la società intimava l'8.3.2021 alla ### licenziamento per giusta causa.  3. Impugnato il recesso il ### unale di ### in sede ###del 2012, accertava l'insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo e dichiarava risolto il rapporto di lavoro con effetto d alla data di licenziamento, condannando la società al pag amento della indennità risarcitoria onnicomprensiva, quantificata in eur o 83.761,86 nonché al pagamento del residuo TFR (euro 6.969,91) oltre alle spese di lite. 3 4. ### di appello di Milano, con la sentenza n. 579/2023, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rigettava le originarie domande formulate da Pa ola ### e condannav a quest'ultima a restituire l'indennità risarcitoria percepita, al netto delle ritenute di legge nonché l'importo corrisposto a tiolo di spese legali, confermando nel resto le altre statuizioni di merito.  5. I giudici di seconde cure rilevavano che: a) la contestazione non era g enerica; b) in ord ine alla doglianza circa la ma ncata acquisizione, in sede disciplinare, della documentazione richiesta, la relativa istanza era generica ed irrilevante in relazione al pregiudizio difensivo asseritament e patito; c) la contestazione non era da considerarsi tardiva ess endo il lasso temporale intercorso tra la conoscenza dei fatti e l'avvio dell'iter disciplinare congruo; d) i fatti addebitati erano sussistenti e, in relazione a quelli relativi all'omesso controllo e pagamento dell'acconto del premio ### relativo all'anno 2020, i profili della condotta esterna del consulente e del patito danno erano irrilev anti; e) comunque le negligenze dim ostrate era no sufficienti a ritenere legittimo il provvedimento espulsivo irrogato.  6. Avverso la sentenza di secondo grado ### proponeva ricorso per cas sazione aff idato a tre motivi cui r esisteva con controricorso la intimata.  7. La società depositava memoria.  8. ### si riservava il deposito dell'ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.  ### 1. I motivi possono essere così sintetizzati.  2. Con il pr imo m otivo si denuncia la violaz ione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi, in relazione all'art. 360 co . 1 n. 3 cpc, per la violazione d el ### ia ### privata nel contenuto degli artt. 8 e 10 sez. IV titolo VII e dell'art. 7 legge n. 300 del 1970 nonché dell'art. 1375 cc e dell'art. 2119 cc. Si deduce che erroneamente la ### territoriale aveva ritenuto che il mancato accoglimento, da parte della datrice di lavoro, della domanda di essa dipendente ad avere accesso a tutti i 4 documenti presenti nel server aziendale e a tutti i documenti presenti nella propria casella e-mail non costituissero una violazione del diritto di difesa del lavoratore previsto dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 e dall'articolo 8 del ### 3. Il m otivo è inammissibile ten dendo esso, al di là delle denunciate violazioni delle nor me di legge e delle disposizioni contrattuali collettive indicate, a d una rivalutazione degli accertamenti di merito, operati dalla ### territoriale con adeguata motivazione e, pertanto, insindacabili in sede ###virtù dei quali è stato ritenuto, da un lato, che la istanza difensiva alla società formulata dalla lavoratrice era del tutto generica, pur sapendo ella quale specifica documentazione le sarebbe servita e, dall'altro, che la ### era già in possesso d i quella ut ile per replicare alle contestazioni addebitatele.  4. Con il second o mo tivo si censura la v iolazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per la violazione degli artt. 115 e 116 cpc, dell'art. 7 legge n. 300 del 1970, dell'art. 2119 cc, dell'art. 1375 cc e degli artt. 8 e 10 Sez. IV titolo ### privata. Si critica la valutazione della ### territoriale circa la ritenuta tempestività della contestazione disciplinare.  5. Anche tale motivo non merita accoglimento.  6. In ord ine alla question e della tardività della contestazione disciplinare, va osservato che, in tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di viz i logici (per tutte, Cass. 281/2016; Cass. n. 16841/2018).  7. ### d istrettuale, in punto di diritto, si è attenuta a l principio di diritto sopra precisato e con un accertamento in fatto, congruamente motivato, ha ritenuto, in un contesto di pluralità degli 5 addebiti posti a base del recesso, in parte connessi tra loro, che il lasso temporale (circa un mese e mezzo) tra il momento in cui la datrice di lavoro era venuta a completa conoscenza d elle vicende oggetto di contestazione e l'avvio dell'iter disciplinare a carico di ### era del tutto adeguato.  8. Con il terzo motivo si obietta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi, in relazione all'art. 360 co.  1 n. 3 cpc, per la violazione degli artt. 115 e 116 cpc, dell'art. 7 legge n. 300 del 1970, dell'art. 2119 cc, dell'art. 1375 cc e degli artt. 8 e 10 Sez. IV titolo ### privata. Si obietta che la ### territ oriale non av eva valutato che le condotte contestate, quanto all'om essa comunicazione del premio ### attenessero non alla negligenza di essa dipendente, relativamente al mancato controllo che la comun icazione ### fosse stata correttamente effettuata nei tempi previsti dalla legislazione, ma alla insussistenza di un dann o derivante dalla mancata comunicazione all'### danno che avev a natura di elemento costit utivo della condotta contestata e non di elemento incidentale.  9. Il suddetto motivo è, invece, fondato.  10. La contestazione disciplinare, com e riportata nella gravata pronuncia, è chiara nell'avere addebitato, alla lavoratrice, non solo l'omess o controllo e la cura del pagamento d i circa euro 250.000,00 a titolo di acconto premio ### ma anche nell'avere provocato un ingente danno alla società.  11. Il sud detto danno non è stato specificato in termini quantitativi ma è stato pur semp re individuato q uale ele mento costitutivo della fattispecie disciplinare.  12. Tale elemento a ndava, pertanto, come delineato nell'architettura della incolpazione, concretam ente prova to, non essendo pertinente i l richiamo alla giurisprud enza di legit timità operato dalla ### territoriale (per reputarlo irrilevante poiché ciò che rilevava era la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e non l'assenza o la speciale tenuità del pr egiudizio p atrimoniale 6 patito) riguardante più specificamente il caso dell'impossessamento di beni aziendali da parte del lavoratore.  13. Si impone, pertanto, in relazione alle dedotte violazioni di legge d enunciate, un nuovo esame atteso che, in relaz ione al secondo addebito disciplinare (“contestazioni inerenti al pr emio INAIL”), segmentato dalla ### territoriale in tre distinte condotte, già quella sub c), concernente la m ancata comun icazione al consulente esterno dott. ### dei dati relativi alla voce rischio 721 per la autoliquidazione ### sede ###un incremento di costo per la azienda, era stata esclusa dalle negligenze rilevanti ai fini del disposto recesso.  14. Alla stregua di quanto esposto la gravata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla ### di appello di Milano, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto di quanto sopra indicato ai fini della sussistenza della giusta causa rapportata agli addebiti contestati e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.  PQM ### accoglie il terzo motivo, rigettati gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla ### di appello di Milano, in d iversa composizione, cui dema nda di provvedere anch e sull e spese del presente giudizio. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio, il 15 gennaio 2025  

Giudice/firmatari: Esposito Lucia, Cinque Guglielmo

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Tribunale di Pistoia, Sentenza n. 208/2025 del 23-09-2025

... l'illegittimità del provvedimento disciplinare sub i), sulla scorta dei seguenti motivi: a) il procedimento disciplinare sarebbe stato avviato tardivamente, in violazione dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001; b) la contestazione disciplinare del 3.5.2023 sarebbe generica; c) ad ogni modo, i fatti contestati non corrisponderebbero alle concrete vicende storico-fattuali, che invece il ricorrente aveva rappresentato in sede di memoria difensiva nel corso del procedimento disciplinare. Ha poi contestato la legittimità del provvedimento disciplinare sub ii) per: a) genericità della contestazione disciplinare; b) insussistenza dei fatti contestati; c) sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla concreta gravità del fatto contestato. Costituitosi tempestivamente, il Comune di ### convenuto, (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA #### n. r.g. 108/2024 tra ### PARTE RICORRENTE e COMUNE DI PISTOIA PARTE RESISTENTE Oggi 23 settembre 2025 alle ore 9.55 innanzi alla dott.ssa ### sono comparsi: ### la parte personalmente con l'avv. ####, l'avv. ### anche in sostituzione dell'avv. #### Le parti discutono la causa, riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate. 
Inoltre, parte ricorrente esibisce la motivazione della sentenza penale di assoluzione per insussistenza del fatto pronunciata a giugno 2025 nel procedimento penale instaurato nei confronti del ricorrente per i fatti di cui alla prima delle due contestazioni disciplinari per cui è causa. Chiede di depositarla in via telematica.  ###. ### quanto alla pronuncia esibita da parte ricorrente, evidenzia come la materialità del fatto sia stata accertata anche nel giudizio penale, ad esclusione della altruità del bene. 
Il giudice invita parte ricorrente a produrre in via telematica entro le ore 13.00 la pronuncia esibita nel corso della discussione. 
A richiesta di chiarimenti del giudice, le parti danno atto che la somma di € 70,00 di cui al secondo provvedimento disciplinare irrogato nei confronti del ricorrente non sono stati versati dallo stesso, in attesa dell'esito della presente controversia. 
Il Giudice Si ritira in ### di consiglio. 
Il Giudice dott.ssa ### la ### di consiglio, assenti le parti, alle ore 15.10 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. ### dott.ssa REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA ### Il Tribunale, nella persona del ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente ### nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 108/2024 promossa da: ### (C.F.: ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###atti presso il difensore ### ricorrente contro ### (C.F.: ###), in persona del ### p.t., con il patrocinio dell'avv.  ### e dell'avv. ### elettivamente domiciliat ###atti presso il difensore avv. #### resistente ### esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ### ha convenuto in giudizio il Comune di ### suo datore di lavoro, formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'###mo Tribunale adito, valutata la fondatezza delle ragioni addotte ed esperita ogni indagine ritenuta necessaria ed/o opportuna, accogliere le domande proposte a mezzo del presente ricorso ed in particolare ### A) In via cautelare e urgente : accertare e dichiarare la illegittimità del procedimento disciplinare 59744 del 2.05.2023 per violazione dell'art. 55 bis del D.Lvo 165/2001 comma 4 e comma 9 ter , per violazione dell'art. 55 ter comma 1 d. Lvo 165/2001 e per l'effetto disporre l'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dalla prestazione lavorativa e dallo stupendio pari a 4 mensilità o, in subordine, in attesa del merito, la sospensione della medesima sanzione con immediato ripristino della prestazione lavorativa e della relativa retribuzione; B) Ancora in via cautelare e urgente accertare e dichiarare la illegittimità del procedimento disciplinare n.113954 del 24.08.2023 per violazione dell'art. 55 bis del D.Lvo 165/2001 comma 4 e comma 9 ter e violazione del ### disciplinare art. 59 commi 1 e 8 lettera e e per l'effetto disporre l'annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dalla prestazione lavorativa e dallo stupendio pari a 2 mensilità o, in subordine , in attesa del merito, la sospensione della medesima sanzione con immediato ripristino della prestazione lavorativa e della relativa retribuzione; B) Nel merito: ### e dichiarata la illegittimità dei due procedimenti disciplinari per violazione dell'art. 55 bis del D.Lvo 165/2001 comma 4 e comma 9 ter , per violazione dell'art. 55 ter comma 1 d. Lvo 165/2001e violazione del ### disciplinare ### locali art. 59 commi 1 e 8 lettera e annullare le sanzioni disciplinari comminate dal datore di lavoro e, per l'effetto, condannare il
Comune di ### alla ripresa lavorativa del dipendente ### e al pagamento delle mancate retribuzioni per tutto il periodo della sospensione oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo; Ancora nel merito: accertare e dichiarare ex art. 53 comma 7 D.Lvo 165 /2001 non dovuto l'importo di euro 70 alla ### del Comune di ### in assenza dei presupposti di legge ; In ipotesi: accertata l'insussistenza dei fatti contestati con i due procedimenti disciplinari annullare le sanzioni della sospensione di mesi 4 e di mesi 2 dalla prestazione lavorativa e dallo stipendio e per l'effetto condannare il datore di lavoro alla ripresa lavorativa del dipendente ### e al pagamento delle mancate retribuzioni per tutto il periodo della sospensione oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo ; In ulteriore ipotesi: accertata la violazione del ### disciplinare ### art. 59 comma1 e comma 8 lettera e, ridurre la sanzione disciplinare ad una misura temporale inferiore e per l'effetto condannare il Comune di ### a pagare al dipendente ### le retribuzioni dovute con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo; […] Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”. 
In particolare, il ricorrente ha dedotto di essere stato sanzionato disciplinarmente dal Comune convenuto in due occasioni: i) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di 4 mesi, irrogatagli il ### con decorrenza 1.10.2023, scaturita da contestazione disciplinare del 3.5.2023, per l'asserita sottrazione da un cantiere comunale, nel novembre 2021, di alcune canaline di ferro di proprietà del Comune, fatti emersi nel corso di un procedimento penale in cui ### era imputato ai sensi degli artt. 110 - 624 - 625, n. 7, c.p.; ii) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di 2 mesi, applicatagli con provvedimento del 21.11.2023 a decorrere dal 1.2.2024, per asserito svolgimento di attività lavorativa prestata in favore di soggetti diversi dal Comune datore di lavoro. 
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento disciplinare sub i), sulla scorta dei seguenti motivi: a) il procedimento disciplinare sarebbe stato avviato tardivamente, in violazione dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001; b) la contestazione disciplinare del 3.5.2023 sarebbe generica; c) ad ogni modo, i fatti contestati non corrisponderebbero alle concrete vicende storico-fattuali, che invece il ricorrente aveva rappresentato in sede di memoria difensiva nel corso del procedimento disciplinare. Ha poi contestato la legittimità del provvedimento disciplinare sub ii) per: a) genericità della contestazione disciplinare; b) insussistenza dei fatti contestati; c) sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla concreta gravità del fatto contestato. 
Costituitosi tempestivamente, il Comune di ### convenuto, evidenziata la correttezza dell'operato del Comune sia sotto il profilo procedurale che formale, ha chiesto il rigetto della domanda avversaria, la conferma delle sanzioni oggetto di causa e la vittoria delle spese di giudizio. 
La causa, istruita anche a mezzo di prove orali, previo parziale accoglimento della domanda cautelare in corso di causa, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.  ***
La sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di 4 mesi, irrogata nei confronti di ### in data ### a decorrere dal 1.10.2023 In relazione al provvedimento disciplinare n. 4897/2023, adottato in data 24 agosto 2023 (con decorrenza posticipata al 1 ottobre 2023), scaturito dalla contestazione disciplinare del 2 maggio 2023 (all'esito del procedimento prot. n. 59744/2023), il ricorso merita accoglimento, alla luce del principio della ragione più liquida, e la sospensione in esame deve essere annullata, con ogni effetto di legge. 
Non risulta, infatti, raggiunta la prova - il cui onere incombeva sulla parte resistente - della fondatezza dell'addebito disciplinare mosso dal Comune al ricorrente, né in ordine alla sussistenza del fatto né in merito alla sua rilevanza disciplinare. 
Il tenore della contestazione disciplinare è il seguente: “In data 7 aprile 2023 è stato notificato al ### del Comune di ### decreto di citazione diretta a giudizio nei ### confronti, acquisito con prot. ris. N. 49993 in pari data. In esito alle indagini preliminari, risulta la Sua imputazione per il reato di cui agli artt. 110-624 e 625 n. 7) c.p. compiuto in ragione del servizio prestato come dipendente del Comune di ### Nello specifico, il reato imputato consisterebbe nell'essersi impossessato di materiali di proprietà del comune di ### agendo quale dipendente del Comune, al fine di trarne profitto e in concorso con altri dipendenti, con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio e abusando del rapporto d'opera che la legava all'ente datore di lavoro. I fatti oggetto di indagine, fatte salve le conseguenze penali, costituiscono violazione degli obblighi di comportamento del dipendente, sanzionabili disciplinarmente in base al sistema disciplinare costituito dagli artt. 55 e ss. del D.Lgs. 165/2001, dal ### di ### dei dipendenti del Comune di ### approvato con ### della ### n. 48 dell'11.4.2014 nonché dall'allora vigente ### di cui all'art. 59 del ### 21.05.2018 coordinato con le previsioni del D.Lgs. 165/2001 […]” (cfr. doc. 1 ricorso, analogo a doc. 4 memoria). 
Nel decreto di citazione diretta a giudizio (emesso nel corso del proced. RGNR 4522/2021; cfr. doc.  3 memoria) cui l'addebito disciplinare fa rinvio per relationem era formulata l'imputazione nei confronti dell'odierno ricorrente - e di un suo collega - per il “delitto p.e.p. dagli artt. 110-624 e 625 n.7) c.p., perché, al fine di trarne profitto per sé, in concorso tra loro, agendo quali dipendenti del Comune di ### con la qualifica di collaboratori specializzati, assegnati al reparto fabbricati, con le mansioni rispettivamente di idraulico, il ### e di muratore, il ...., si impossessavano di materiale edile costituito da canaline, sottraendolo al Comune di ### che lo deteneva presso il ### comunale. Con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio e abusando del rapporto di opera che li legava al suddetto ente pubblico”.
Dunque, da quanto evidenziato, si deduce che l'Ente convenuto ha inteso contestare al ricorrente quale illecito disciplinare la commissione del delitto di furto aggravato così come addebitatogli anche nell'ambito del procedimento penale ‘parallelo', senza ulteriore specificazione di elementi diversi ed ulteriori che potessero assumere rilevanza disciplinare ancorché penalmente irrilevanti o non significativi. 
A questo proposito, vale la pena premettere come non si possa condividere quanto asserito in memoria difensiva dal Comune datore di lavoro, allorché afferma che in ambito disciplinare sarebbe stato dato rilievo alla “condotta (accertata a mezzo dei video, testimonianze e pacificamente ammessa ex adverso) di accesso non autorizzato e clandestino a locali non aperti al pubblico all'interno dei ### comunali, unitamente ad una terza persona, per sottrarre beni nella disponibilità dell'Ente. 
Tale condotta del dipendente, sulla base della valorizzazione in sede disciplinare di queste circostanze, è stata correttamente qualificata come "disciplinarmente censurabile e configura gli estremi di cui al comma 8 dell'art. 59 del codice disciplinare del ### 21/05/2018- vigente all'epoca dei fattilett. e "violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'ente agli utenti o a terzi"” (cfr. pag. 11 memoria difensiva). Gli elementi fattuali menzionati nelle difese del convenuto, invero, non compaiono - come visto - nella contestazione disciplinare, ove si addebita al ### l'impossessamento di materiali di proprietà del Comune, abusando del rapporto di servizio che lo lega al datore di lavoro (ancorché nessuna specificazione di cosa debba intendersi per tale ‘abuso' compaia nella contestazione de qua). 
È pacifico tra le parti che il ricorrente si sia introdotto nel cantiere di via ### a ### (### il 2 novembre 2021 a fine giornata e che abbia portato via due canaline di alluminio, e tuttavia non è provato che si sia trattato di accesso abusivo né che in tale circostanza il ### abbia sottratto materiale di proprietà del Comune.  ### orale ha permesso di evidenziare come fosse prassi che il funzionario responsabile del cantiere sino a fine ottobre 2021 (### autorizzasse oralmente i dipendenti che prestavano servizio presso il cantiere ad introdurvi e depositarvi materiale da lavoro personale. Sul punto, il teste ### (da ritenersi attendibile in quanto capo tecnico del cantiere sito in via ### ha riferito che “il funzionario ### aveva consentito a tutti di depositare nel cantiere e materiale da lavoro personale. Era diventata un[a] consuetudine per tutti, forse non proprio corretta” (cfr. verbale ud.  19.9.24, pag. 3) e che “si trattava di autorizzazioni concesse solo verbalmente ed era sempre stato così” (ibidem, pag. 4). La circostanza non risulta essere stata smentita dai dichiaranti intimati dalla parte convenuta (cfr. dichiarazioni teste ### verbale ud. 19.9.24, pag. 4: “io non sono a conoscenza degli accordi che biagini prendeva con i vari dipendenti del cantiere comunale. ### io non ero a conoscenza del fatto che nel cantiere del comune vi fosse la possibilità di depositare materiale privato di un dipendente. Posso dire che a quei tempi le consuetudine e all'interno del cantiere erano molto “blande” e vi erano anche accessi fuori dlal'oraio di lavoro del personale addetto”, che anzi pare confermare la circostanza, riconoscendo come all'epoca dei fatti, prima che ### stesso sostituisse ### come funzionario responsabile del cantiere, vi fossero prassi poco rigorose, quantunque egli non sappia precisare in cosa consistessero; di nessun rilievo risultano le dichiarazioni del teste ### sentito all'udienza del 22.10.24, il quale nulla ha saputo riferire in ordine ai fatti di cui si discute). 
Ancora, nessun riscontro probatorio è stato offerto dal convenuto all'affermazione che il materiale che ### avrebbe asportato dal cantiere di ### fosse di proprietà del Comune, mentre sono stati acquisiti elementi sufficienti per affermare che le canaline di alluminio che il ricorrente ha portato via dal cantiere fossero del lavoratore medesimo1, e che lo stesso fosse stato autorizzato (dal funzionario ### previa comunicazione anche al capo tecnico ### a recarsi in loco a depositare tale materiale (cfr. dichiarazioni teste ### “si è vero che il ### ha portato questi profili di alluminio nel cantiere di Via buzzati. Me lo ha chiesto personalmente ame e io gli ho detto che essendo soltanto il capo tecnico del cantiere, doveva chiedere al funzionario ### biagini se lui e acconsentiva a questo. Ad giudice: A me poi ### alcuni gionri dopo mi disse che aveva chiesto al ### il quale aveva dato l'autorizzazione al deposito di questo materiale sul cantiere”). Vi è inoltre la prova che anche il recupero del materiale personale dei dipendenti presente sul cantiere di via ### fosse stato autorizzato in via orale dal capo tecnico ### per evitare che lo stesso venisse smaltito con quanto depositato nel cantiere (cfr. dichiarazioni teste ### “io avevo soltanto detto in ufficio che siccome vi era stato il sopralluogo dei ### del ### i quali avevano trovato un enorme quantità di materiale in più depositata all'interno del magazzino che andava liberata e portarla ad una quantità di materiale congrua ce doveva essere di 75q come da indicazioni dei vigili mentre al momento del sopralluogo erano molti molti di più. Io dissi a tutti i dipendenti che se avessero del materiale personali di portalo via perché altrimenti sarebbe stato smaltito indistintamente”).  1 In proposito è stato sentito il teste ### (cfr. verbale ud. 19.9.2024, pagg. 1-2), il quale ha riferito di essere stato lui a cedere al ### i profili di alluminio de quibus, e di averlo prima aiutato a portarli nel cantiere di via ### e di averlo poi accompagnato per recuperarle, nel 2021. Il teste ha altresì specificato: “si trattava delle stesse canaline che gli avevo dato io così come mi avevva riferito ### Ad giudice: io non so dire se nel cantiere del comune vi erano altri profili simili o uguali. ###: Io ho quindi aiutato il ### a portarle e ripendere dal cantiere di ###agostino. ### riprese nel 2021 quando mi disse che doveano fare puliziza su questo cantiere”. Quest'ultima puntualizzazione vale a confermare l'attendibilità estrinseca del teste, poiché coerente con quanto emerso anche dalle dichiarazioni di ### e ### in ordine al fatto che il materiale depositato nel cantiere di ### dovesse essere smaltito proprio nel periodo in cui si collocano i fatti di cui trattasi.
Mancando la prova che i profili di alluminio che ### ha asportato dal cantiere non fossero i medesimi che lo stesso vi aveva depositato su autorizzazione del funzionario ### ed essendovi dimostrazione del fatto che l'accesso al cantiere per recuperare il materiale personale fosse stato autorizzato, deve concludersi, applicando lo standard probatorio del ‘più probabile che non' ed il riparto degli oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., per l'infondatezza dell'addebito disciplinare per come contestato e sanzionato dal Comune datore di lavoro nei confronti del ricorrente per i fatti del 2 novembre 2021. 
A conferma della ricostruzione storico-fattuale sin qui illustrata può trarsi ulteriore argomento di prova ulteriore dalla sentenza n. 383/2025 di assoluzione per insussistenza del fatto contestato resa da questo Tribunale all'esito del giudizio penale di primo grado (### 4522/2021 - ### 922/2023) nei confronti di ### (cfr. produzione documentale di parte ricorrente con le note del 9.5.2025; si veda altresì la sentenza completa di motivazione esibita nel corso dell'odierna udienza e prodotta in via telematica dal ricorrente su autorizzazione di questo giudice), da cui può evincersi che anche in tale sede non sia stata raggiunta la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del fatto contestato. 
In definitiva, la sanzione disciplinare di 4 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogata al ### con provvedimento n. 4897/2023, del 24 agosto 2023 (con decorrenza posticipata al 1 ottobre 2023), all'esito del procedimento prot. n. 59744/2023, deve essere annullata, con conseguente condanna di parte resistente alla corresponsione al lavoratore delle retribuzioni corrispondenti, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo. 
Ogni ulteriore questione assorbita. 
La sospensione dal servizio e dalla retribuzione per la durata di 2 mesi, irrogata nei confronti di ### in data ### a decorrere dal 1.2.2024 Il ricorso risulta fondato, invero, anche in ordine alle doglianze che il ricorrente muove nei confronti della contestazione disciplinare del 24.8.2023, in particolare sotto il profilo della genericità di quest'ultima. 
Ebbene, la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare (cfr. doc. 10-bis ricorso) così recita: “In data 3 luglio 2023 si è ricevuto autorizzazione da parte del PM dott. ### - per tramite della ### di ### dei ### di ### - alla consultazione del fascicolo del procedimento penale n. 1402/2022 ### mod. 45 conclusosi con la valutazione di insussistenza di violazioni di natura penale. Nel fascicolo suddetto Lei figura nello specifico quale indagato per attività lavorativa prestata per soggetti diversi dal suo Ente datore di lavoro Comune di ### I fatti accertati, pur valutati dall'autorità giudiziaria come privi di rilevanza penale in quanto fra l'altro compiuti fuori orario di lavoro e senza uso di mezzi in dotazione del Comune di ### assumono invece rilevanza disciplinare, costituendo in ipotesi violazione della normativa statale e regolamentare dell'Ente in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi da parte dei dipendenti pubblici, nonché violazione degli obblighi di comportamento del dipendente sanzionabili disciplinarmente […]”; a questa esposizione segue poi la sola indicazione dei riferimenti normativi inerenti alle fattispecie di violazione disciplinare asseritamente commesse dall'incolpato ed un elenco dei criteri generalmente applicabili per la determinazione, in astratto, della sanzione disciplinare da irrogarsi.  ### resistente, sia nella memoria difensiva sia nel corso dell'udienza del 13.6.2024, ha contestato le censure di genericità della contestazione sollevate dal ricorrente, deducendo che il richiamato provvedimento rappresenterebbe l'illecito addebitato nei suoi elementi essenziali, facendo rinvio per relationem agli atti del procedimento penale ### n. 1402/2022. 
Simili assunti risultano destituiti di fondamento e non persuasivi, se sol si considerano gli insegnamenti della Suprema Corte in punto di specificità della contestazione dell'addebito disciplinare nell'ambito del pubblico impiego privatizzato. In specie, la Cassazione ha, a più riprese, affermato che lo scopo della contestazione disciplinare consiste nel mettere il lavoratore incolpato nella condizione di difendersi immediatamente, motivo per cui la stessa deve contenere tutte le indicazioni necessarie, essenziali, per l'individuazione della condotta ascritta al dipendente nella sua materialità. In questo senso, l'accertamento in punto di specificità dell'addebito contestato deve essere condotto considerando che, quantunque non aderisca a canoni rigidi e precostituiti, la contestazione disciplinare deve corrispondere ai princìpi di correttezza che sempre devono informare i rapporti fra le parti e, dunque, deve possedere tutti quegli elementi che la rendano idonea a soddisfare l'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa. 
Ciò non esclude che la contestazione possa avvenire per relationem, e tuttavia, affinché siano assicurati i menzionati canoni di correttezza e garanzia del principio di difesa (nella sua veste di diritto al contraddittorio), è indispensabile - afferma la Suprema Corte - che gli atti cui l'atto di addebito disciplinare fa rinvio siano già a conoscenza dell'interessato. Solo in tal modo lo stesso viene posto nella condizione di difendersi in maniera compiuta e celere (così, ex plurimis, Cass. civ. sez. L, 3 marzo 2010, n. 5115; Cass. civ. sez. L, 15 maggio 2014, n. 10662: “In tema di sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori subordinati, la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, senza l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati. Ne consegue la piena ammissibilità della contestazione "per relationem", mediante il richiamo agli atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore, per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari, ove le accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell'interessato, risultando rispettati, anche in tale ipotesi, i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio”; Cass. civ. sez. L, 6 dicembre 2017, n. 29240). “A detta ipotesi non è assimilabile la fattispecie che si verifica allorquando la contestazione non contenga gli elementi necessari per individuare i fatti materiali addebitati e l'integrazione necessaria per soddisfare il requisito della specificità, debba essere operata con atti in possesso del solo datore di lavoro, non portati previamente a conoscenza del dipendente interessato” (così Cass. civ., sez. L, 1 ottobre 2018, n. 23771, accogliendo il ricorso in un caso - analogo a quello che qui ci occupa - nel quale la Corte territoriale aveva non correttamente valorizzato, per escludere la genericità della contestazione, la circostanza che al lavoratore fosse stato consentito l'accesso agli atti del procedimento e, quindi, fosse stata concessa la possibilità di esaminare la documentazione dalla quale era possibile desumere l'indicazione analitica di tutti gli elementi necessari a circostanziare l'addebito). 
Tenuto conto di tali autorevoli coordinate esegetiche, nel caso di specie la contestazione disciplinare de qua non assurge ai necessari requisiti di specificità. In essa non si fa riferimento alle circostanze spazio-temporali nelle quali le condotte contestate sarebbero state tenute dal ricorrente, non si indicano le tipologie di attività lavorativa che il dipendente avrebbe asseritamente svolto per soggetti diversi dal datore di lavoro, non si fa alcun cenno alla circostanza che il ricorrente abbia ricevuto compensi per lo svolgimento dell'attività lavorativa contestatagli (quantunque in seguito il Comune abbia preteso la restituzione di tali somme ritenute ‘retribuzione' per i servizi prestati a terzi). Difetta, in definitiva, qualunque elemento di contestualizzazione dei fatti per cui si è intrapresa l'iniziativa disciplinare. 
A maggior ragione non può supplire al difetto di specificità il rinvio per relationem al procedimento penale chiusosi senza alcun esercizio dell'azione penale nei confronti di ### dal momento che è ragionevole ritenere che il ricorrente, proprio in ragione del tipo di esito raggiunto dal procedimento penale, non fosse stato portato a conoscenza delle attività d'indagine né della susseguente richiesta di archiviazione. Nulla sul punto è stato peraltro dedotto dal Comune resistente, che si è difeso solo sostenendo che, ad ogni buon conto, il ricorrente aveva potuto effettuare accesso agli atti (circostanza allegata anche dal ricorrente: cfr. docc. 10 ter e 10 quater ricorso). E tuttavia, proprio in ragione di quanto già evidenziato, se il diritto di accesso agli atti, previsto nell'ambito del procedimento disciplinare ex art. 55-bis d.lgs. 165/2001, assicura certo una ulteriore garanzia per l'incolpato, esso non può ritenersi sostitutivo della necessità che la contestazione disciplinare sia specifica nei termini già chiariti: l'accesso agli atti non è altro che mezzo strumentale ad un più efficace esercizio del diritto di difesa rispetto ad un addebito che, già di per sé, deve essere specifico e circostanziato (anche a garanzia dell'ulteriore aspetto essenziale dell'immutabilità della contestazione disciplinare). 
In conclusione, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 2 mesi, irrogata nei confronti del ricorrente con provvedimento del 21.11.2023 all'esito del procedimento n. 113954/2023, deve essere annullata per le ragioni sin qui esposte, con assorbimento di ogni altro motivo di doglianza dedotto in ricorso. 
Ne consegue l'obbligo in capo alla parte resistente di corrispondere al lavoratore le retribuzioni per tutto il periodo dal 1.2.2024 (data di decorrenza della sospensione disciplinare in esame) sino alla data di riammissione in servizio (i.e. il 16 marzo 2024, data dalla quale ha avuto efficacia il provvedimento cautelare emesso in corso di causa in data 15 marzo 2024), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. 
Sulle spese di lite Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese, sia della fase di merito sia della precedente fase cautelare in corso di causa, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in prossimità ai medi di scaglione, tenuto conto della concreta attività processuale delle parti, del numero di udienze istruttorie, della unica udienza di discussione in fase cautelare.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### sezione ### definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita 1) ### la sanzione disciplinare di 4 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogata ad ### con provvedimento n. 4897/2023, del 24.8.2023, all'esito del procedimento prot.  59744/2023, per le ragioni di cui in motivazione, e, per l'effetto, condanna il Comune di ### alla corresponsione al ricorrente delle retribuzioni corrispondenti (a decorrere dal 1.10.2023), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo; 2) ### la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 2 mesi, irrogata nei confronti del ricorrente con provvedimento del 21.11.2023 all'esito del procedimento 113954/2023, per le ragioni di cui in motivazione, e, per l'effetto, condanna parte resistente a corrispondere al lavoratore le retribuzioni per tutto il periodo dal 1.2.2024 sino al 16 marzo 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo; 3) Condanna il Comune di ### al pagamento in favore di ### delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.900,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti. ### pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.  ### 23 settembre 2025 ### dott.ssa ### sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.

causa n. 108/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giulia Pecchioli

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