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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., nella versione vigente ratione temporis, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 16167 del ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2021 TRA ### S.P.A. con sede ####### 1/A, angolo via ### 13, (C.F. e ### n. ###) in persona del procuratore speciale Dott. ### in virtù di procura speciale conferita in data ### per ### rep. n. 31.404, racc. n. 9.827 elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in ### alla ### 5 Dicembre, 1, presso lo studio ed al digitale PEC ### dell'Avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti #### (C.F. ###) con sede ###, in persona del ### pro-tempore, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso il ### ed il domicilio digitale pec: ### dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato alle liti in atti; convenuto RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, la ### S.P.A. ha convenuto dinanzi a questo Tribunale Comune di ### per sentirlo condannare in via principale: - al pagamento dell'importo di €. 106.288,62 a titolo di saldo dei crediti derivanti da contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato tra ### s.rl. ed il ### crediti portati dalle fatture, emesse da ### s.rl. di cui all'elenco riportato in atto di citazione e ceduti da ### s.rl. a ### S.P.A. giusta scrittura privata discrediti in data ### autenticata con atto rep. n. 23720 e racc. n. 6032 del ### dott. ### notificata al ### in data ### - la somma di euro 7.605,47 per interessi di mora, maturati alla data del 30-11.2021, determinati nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs. 9.10.2002 231, a decorrere sull'importo delle singole fatture dal giorno successivo alla data di scadenza, come indicato nelle singole fatture richiamate in apposita tabella riportata in atto di citazione, oltre interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c.; oltre interessi maturandi da determinarsi nella medesima misura; ed oltre ad euro 520,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 comma 2 D.
Lgs. 231/2002. In subordine, per il caso di ritenuto difetto di valido rapporto di somministrazione di energia elettrica tra la cedente ### srl ed il ### di ### convenuto, parte attrice ne ha chiesto la condanna al pagamento delle medesime somme sopra determinate, ai sensi dell'art. 2041 c.c., a titolo di ingiustificato arricchimento. Costituitosi in giudizio, il ### riconosciuto di avere ricevuto la somministrazione di energia da parte di ### per effetto del regime contrattuale di ### per la ### in relazione agli anni 2019 - 2020 (cui sono riferite, come precisato da parte attrice nei successivi scritti difensivi, le fatture successivamente emesse dalla ### prodotte in giudizio), e vieppiù allegando e documentando che con delibera n. 59 del 27/12/2021 il proprio ### aveva approvato, il riconoscimento come debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 D. Lgs. n. 267/2000, dell'importo complessivo di € 122.042,43, quali somme portate da cinque delle fatture emesse nell'anno 2020 dalla ### s.p.a., ed oggetto del contratto di cessione agito da parte attrice; ha chiesto il rigetto della domanda proposta in via principale da parte attrice eccependo: - l'inefficacia e l'inopponibilità al ### debitore ceduto, dell'intervenuta cessione all'attrice dei crediti originariamente facenti capo all'### s.r.l., per effetto del motivato rifiuto dal convenuto, debitore ceduto, notificato alle parti contrattuali, ai rispettivi indirizzi pec indicati nell'atto di cessione del 28.09.2021, ai sensi dell'art. 106 D. Lvo n. 50/2016; - che, in ogni caso, talune delle fatture oggetto dell'atto di cessione di credito non sono riferibili a consumi relativi a contatori volturati in capo all'Ente comunale, come da precedente contestazione formale mossa alla società cedente; - l'insussistenza dei presupposti di accoglimento della domanda proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 Alla luce delle ragioni compendiate nella propria comparsa di costituzione, l'amministrazione comunale ha chiesto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti da parte attrice, pur manifestando la propria disponibilità ad una soluzione conciliativa della controversia. Spirati i termini di cui all'art. 183 co VI c.p.c., inutilmente tentata la conciliazione delle parti, la causa, documentalmente istruita, è stata spedita in decisione con assegnazione alle parti di tutti i termini id cui all'art. 190 c.p.c., nella versione applicabile ratione temporis, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. *°*° La domanda proposta da parte attrice in via principale è infondata e va rigettata per duplice ordine di motivi, il primo dei quali, rilevabile d'ufficio, attiene al difetto di prova di un valido titolo contrattuale da cui discendono i crediti vantati dall'attrice in forza della cessione allegata da parte attrice, e segnatamente per difetto di prova di valido contratto di somministrazione di energia elettrico redatto in forma scritta tra il ### e la società cedente ### s.r.l.
È pacifico che i contratti conclusi dalla P.A., richiedano la forma scritta ad substantiam: devono essere, inoltre, consacrati in un unico documento salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nelle ipotesi del tutto eccezionali previste dall'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, riguardo ai contratti conclusi con ditte commerciali. Tale obbligo è vieppiù ribadito in materia di contratti di appalto (di servizi, lavori e forniture) delle pubbliche amministrazioni dall'art. 32 comma 14 del D ### n. 50/2016 vigente ratione temporis.
In forza delle norme citate, l'amministrazione pubblica si obbliga solo attraverso la forma scritta, espressione compiuta di un potere decisionale che viene documentato ad substantiam, non potendo riconoscere debiti fuori bilancio sanando la mancanza dell'atto negoziale” (così ### St. n. 5138/2018, ma cfr. anche Cass. n. 9137/2013; Tribunale Napoli, n. 9772/2017).
Infatti, la regola della forma scritta costituisce strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino sia nell'interesse della stessa ### rispondendo all'esigenza di identificare, con precisione, l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, rendendo possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità, nel È stato così ritenuto che: “### i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (anche quando essa agisca iure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam, non rilevando a tal fine la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura, ove tale deliberazione (costituente mero atto interno e preparatorio del negozio, avente come destinatario l'organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno) non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi; né, peraltro, per la conclusione del contratto ha rilevanza la sottoscrizione in calce alla delibera "per accettazione" da parte del privato, non potendosi ravvisare in detto atto gli estremi di una proposta contrattuale. Pertanto il contratto privo della forma richiesta ad substantiam è nullo e insuscettibile di qualsivoglia forma di sanato” (Cass., n. 23699/2025 che richiama precedenti pronunce conformi, tra le quali: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15488 del 06/12/2001; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 59 del 03/01/2001; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19070 del 05/09/2006).
Pertanto occorre che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendosi ritenere sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale dell'### o della società commerciale, né che la conclusione del contratto avvenga per “facta concludentia”, con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 c.c. (Cassazione civile sez. I, 17/06/2025, n.16240) Non può assumere rilevanza equipollente al contratto scritto, pertanto, neanche un eventuale riconoscimento del debito, né l'adempimento parziale da parte dell'ente locale, inidoneo a determinare una sanatoria per i contratti nulli e comunque invalidi - come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta ad substantiam di cui si discute.
Gli stessi principi valgono anche per il caso dell'applicazione del regime di salvaguardia nella scelta del contraente privato, dovendosi escludere che in tal caso possa validamente instaurarsi nei confronti della pubblica amministrazione in assenza delle formalità all'uopo richieste dalla normativa speciale.
Invero, sebbene il regime di salvaguardia operasse ex lege, come sostenuto da parte attrice, determinando l'insorgenza del rapporto contrattuale tra le parti, la specialità del dettato normativo che lo prevede non potrebbe comunque derogare ad un'altra normativa speciale, quale quella relativa alla contrattazione pubblica.
Ed infatti, poiché il regime di salvaguardia è previsto nei confronti di ogni utente finale, non solo pubblico, laddove l'utente fosse un ### o comunque, altra pubblica amministrazione sarebbe comunque necessario distinguere il piano dell'accesso a tale regime da quello relativo all'osservanza delle speciali disposizioni di legge che prescrivono dei requisiti formali per la stipula di contratti (anche iure privatorum) dalle pubbliche amministrazioni.
Quindi, il regime di salvaguardia consente di individuare ex lege il fornitore subentrante nel rapporto di somministrazione in assenza di una libera scelta sul mercato, ma, come per tutti i rapporti con la P.A. il subentro di un nuovo soggetto contraente deve avvenire sulla base della stipula di un atto scritto, a differenza del contratto intercorso con il privato che si intende realizzato sulla base della mera esecuzione del rapporto.
Da ciò consegue che, deve escludersi che, in assenza di contratto di fornitura di energia elettrica in forma scritta o altro atto idoneo ad esternare la volontà contrattuale dell'amministrazione locale nelle forme prescritte dalla legge, l'individuazione del soggetto erogatore del servizio secondo il regime di salvaguardia, determini la valida instaurazione di un rapporto contrattuale nei confronti dell'amministrazione comunale, automaticamente ex lege legge, per facta concludenti o mediante l'esecuzione della prestazione. Ciò posto parte attrice sulla quale gravava il relativo onere, non ha prodotto in giudizio copia del contratto, da cui discendono i crediti oggetto di cessione, redatto per iscritto dalla cedente ### s.r.l. ed il #### limitandosi piuttosto ad affermare l'avvenuta instaurazione del rapporto contrattuale tra le suddette parti originarie in forza di legge (sulla cui esclusione si è già detto), e producendo le fatture emesse dalla ### s.rl a titolo di corrispettivo della fornitura di energia elettrica in favore dell'amministrazione comunale convenuta.
Le fatture predette, da sole considerate, sono inidonee a fondare la prova del credito negoziale fatto valere in giudizio in via principale, in quanto non possono sostituire la forma scritta dell'accordo mancante nel caso di specie, atteso che per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive il requisito della forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio del contratto sottoscritto dalle parti. A ciò si aggiunga, altresì, che, perché sorga in capo all'ente locale una valida obbligazione passiva, è necessario inoltre l'osservanza delle formalità e il superamento dei controlli amministrativo/contabili di cui all'art. 192 T.U.E.L. (D. L.gs. 18/8/2000, n. 267) dovendo in particolare la stipulazione essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa (non prodotta in atti), indicante, tra l'altro, il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute ### negoziale posto in essere in assenza di un valido impegno di spesa non può essere riferito alla P.A. in presenza di invalidità derivante dalla mancanza di copertura finanziaria.
Costituisce, quindi, principio pacifico della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione ( sez. III, 21/06/2024, n.17197; Cass., sez. 1, 13/06/2018, n. 15410) Cass., 1, 18/11/2011, n. 24303; Cass., sez. 1, 28/12/2010, n. 26202; Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 1288; nonché, fra le altre anche Cass. n. 10640/07 secondo la quale “in tema di spese dei comuni (e, più in generale, degli enti locali) in difetto dei necessari presupposti, agli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 4 d.l. 2 marzo 1989 n. 66 (conv., con modificazioni, in l. 24 aprile 1989 n. 144), l'insorgenza del rapporto obbligatorio, ai fini del corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione - con conseguente impossibilità di esperire nei confronti del ### l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà - si ha in tutti i casi in cui manchi una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale, e quindi anche quando, approvata dal ### la proposta di conferimento dell'incarico professionale con lo schema di disciplinare, questa non sia seguita dalla stipulazione del contratto nelle forme di legge […], e, in mancanza del prescritto impegno contabile, l'esecuzione di fatto del rapporto sia stata tuttavia consentita dall'amministratore o dal funzionario”).
Nel caso di specie, pertanto, ai fini della prova della fondatezza dei crediti vantati nei confronti dell'amministrazione comunale, l'attrice, subentrata nella medesima posizione dell'originaria parte creditrice, avrebbe dovuto produrre delibera comunale contenente uno specifico impegno e/o copertura finanziaria di spesa relativamente agli esborsi discendenti da un valido contratto stipulato tra la ### s.r.l. il ### di ### in forma scritta. La sussistenza dei requisiti di forma prescritti per legge per l'insorgenza di un valido rapporto contrattuale, dal quale trovino fondamento i crediti ceduti all'attrice, non risulta altrimenti dal fascicolo giudiziale; ricorrendo piuttosto elementi che depongono in senso contrario laddove risulta documentalmente che con delibera n. 59 del 27/12/2021, successiva al periodo di esecuzione della prestazione, di cui i crediti vantati dall'attrice costituiscono corrispettivo, il competente organo deliberativo del #### ha riconosciuto, peraltro limitatamente ad alcune soltanto delle fatture emesse da ### s.l. un debito fuori bilancio ex art. 194 D. Lgs. n. 267/2000, circostanza che implica la mancata preventiva emissione di impegno di spesa per l'esecuzione di un contratto di fornitura di energia elettrica validamente stipulato con la cedente ### s.r.l.
Conclusivamente, non producendo in giudizio un valido contratto stipulato in forma scritta tra la cedente ### s.r.l. e il #### unitamente al relativo impegno di spesa, ### s.p.a. ha omesso di assolvere all'onere della prova, sulla stessa gravante, circa il titolo negoziale della pretesa creditoria spesa in giudizio. *°*°* Sotto altro profilo, difetta la legittimazione di ### a pretendere il pagamento dei crediti oggetto di cessione poiché la cessione intervenuta in data ### con la originaria creditrice ### S.r.l. è stata rifiutata dall'amministrazione ### convenuta, giusta determina 317/### del28.10.2021, notificata in data ### a mezzo pec ad entrambe le parti del contratto di cessione (si veda allegato n. 7 della comparsa di costituzione in giudizio del ### convenuto).
In ordine all'efficacia ratione temporis della disciplina richiamata alla fattispecie in esame, occorre preliminarmente collocare temporalmente il contratto di cessione dei crediti oggetto di causa intervenuta tra ### s.r.l. e ### s.p.s.. e ricostruire l'evoluzione normativa in tema di cessione dei crediti con riferimento alla pubblica amministrazione per individuare la normativa vigente ed applicabile all'epoca della intervenuta stipula.
Le cessioni dei crediti azionati da ### s.p.a. nel presente giudizio è stata stipulata con scrittura privata autenticata dal ### del 18.10.2021 Ora, l'art.70 del R.D. n.2440 del 1923 prevedeva che “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”.
A sua volta, l'art. 9 della legge 2248/1865, disponeva che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
La normativa che precede aveva natura speciale ed era applicabile soltanto ai contratti in corso di esecuzione con la pubblica amministrazione, in deroga alla generale disciplina codicistica sulla cessione dei crediti, che prevede come unica condizione di efficacia e opponibilità della cessione nei confronti del debitore ceduto soltanto la notifica a quest'ultimo della cessione.
La disciplina di cui al R.D. 2440/1923, è riferibile alle sole amministrazioni statali.
Il 12 marzo 1991, tuttavia, entrava in vigore altra legge, la n. 52/1991 (tuttora vigente con successive modifiche), che introduceva una disciplina speciale in materia di cessione dei crediti di impresa, prevedendo unicamente la notifica della cessione.
In particolare, l'art. 1 della L. n. 52/1991, rubricato “### di applicazione”, nel testo vigente all'epoca delle cessioni per cui è causa, disponeva che la cessione onerosa dei crediti pecuniari è sottoposta alla disciplina ivi prevista quando concorrono le seguenti condizioni: a) il cedente è un imprenditore; b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa; c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.
Le disposizioni recate dalla L. 52/1991 venivano estese dalla legge 109/94 (Legge quadro in materia di ###, art. 26, quinto comma, “ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici”.
Successivamente, interveniva però il ### n. 163/2006 (“### dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) che abrogava la L. 109/94 (vedi art. 256 D.lgs citato) e estendeva le disposizioni di cui alla L. 52/1991 ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori regolate dallo stesso codice (primo comma art.117), subordinando, però, la opponibilità delle cessioni alle stazioni appaltanti pubbliche amministrazioni alla stipula delle cessioni con atto pubblico e scrittura privata autenticata ed alla notifica della cessione alle stazioni appaltanti (secondo comma art.117), nonché al mancato rifiuto da parte delle stesse stazioni appaltanti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 gg dalla notifica della cessione (terzo comma art.117), facendo comunque salva la possibilità per le stazioni appaltanti amministrazioni pubbliche di accettare preventivamente, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che sarebbero venuti a maturazione (quarto comma art.117).
La lettura combinata dei diversi commi dell'art. 117 citato consentono di concludere che, pur essendo prevista l'estensione della legge n. 52/91 ai contratti pubblici regolati dal D.Lvo (ovviamente nella ricorrenza di tutti i presupposti di applicazione di cui all'art.1 della legge n.52/91 sopra illustrati), in ipotesi di stazioni appaltanti pubbliche amministrazioni la opponibilità e l'efficacia delle cessioni erano subordinate al mancato rifiuto da parte delle pubbliche amministrazioni entro il termine fissato decorrente dalla recezione della notifica della cessione. ###. Lgs. n. 163/2006 veniva poi abrogato dal ### 50/2016 (### dei contratti pubblici), che, tuttavia, conteneva una disposizione analoga a quella di cui all'art.117 prima citato.
In particolare, l'art. 106, comma 13, del citato ### 50/2016 così disponeva: “Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Ora, nella specie, ricorrono tutti i requisiti di applicazione della L. 52/1991 (la società cedente ### s.r.l. svolge l'attività imprenditoriale di somministrazione di energia elettrica, i crediti ceduti ineriscono proprio all'attività di impresa, la cessionaria dei crediti ### s.p.a. è una banca/intermediario avente i requisiti prescritti.
Il contratto di cessione dei crediti del 29.09.2021 stati stipulati mediante scrittura privata, autenticata dal ###ssa ### (### 23720 Racc.6032).
La cessione infine è stata notificata all'### debitrice in data ### (circostanza pacifica e documentata). l'### convenuta ha però fornito prova di avere rifiutato dette cessioni di crediti, mediante comunicazione notificata a mezzo pec, alla cedente e alla cessionaria nel termine di quarantacinque giorni dalla notifica della cessione, e segnatamente in data ###, ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D.Lvo n. 50/2016 (che verrà successivamente abrogato e sostituito dal D. Lvo n. 36/2023 “### dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al ### in materia di contratti pubblici”), vigente all'epoca di stipula del contratto di cessione del 18.10.2021.
Il predetto D. Lgs. n. 50/2016 e dunque il citato art. 106, trova applicazione agli ### locali (art. 3 del D. Lgs. n. 50/2016).
Infine, è appena da osservare che nell'ampia nozione di “appalto” sono compresi lavori, servizi e forniture, pertanto, la fattispecie di cui alla causa rientrano prima facie nell'ambito di applicazione dell'art. 106. Nel caso di specie ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 106 comma 13 ### 50/2016, che, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, sena il consenso del debitore, in caso di tempestivo rifiuto espresso della pubblica amministrazione, prescrive non soltanto l'inopponibilità della cessione a quest'ultima, come previsto dal regime generale di cui agli artt. 1260 e ss. (per il caso di mancata comunicazione al debitore); bensì anche l'inefficacia della cessione, quanto meno nei confronti della pubblica amministrazione ceduta, rispetto alla quale, pertanto non si produce l'effetto della successione nel credito.
È infondata l'eccezione, invero genericamente sollevata da parte attrice, circa l'inefficacia del documentato rifiuto dell'amministrazione comunale debitrice-ceduta alla cessione dei crediti di cui si tratta, poiché successiva all'esecuzione, e dunque alla conclusione del rapporto di fornitura da cui discendono i crediti oggetto di domanda.
LA citata normativa sulla contabilità di Stato, in particolare l'art. 70 R.D. n. 2440/1923, l'art. 9 dell'All. E della legge n. 2248/1865 prevedevano in effetti il principio del divieto di cessione dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture e appalti, in assenza di adesione da parte dell'### interessata, ma limitavano al contempo tale divieto ai “contratti in corso” (art. 9 All. E). Una previsione analoga era altresì contenuta nell'art. 351 dell'### F alla legge n. 2248/1865, che escludeva la sequestrabilità del prezzo dell'appalto “durante l'esecuzione delle opere”, al contempo ammettendolo per le somme dovute “dopo il definitivo collaudo dell'opera”. Come detto, la disposizione ha ambito di applicazione limitata alle amministrazioni statali e non anche agli enti locali, non potendo, pertanto, applicarsi al caso di specie (Cassazione civile sez. III, 28/01/2002, n.981).
Vieppiù limitazione di analogo tenore non è ripetuta nella successiva ### n. 52/1991 che si occupa della disciplina dei rapporti tra cedente e cessionario, né tantomeno nel disposto di cui all'art. 106 D. Lgs. N. 50/2016 applicabile, ratione temporis, certamente anche agli enti locali. La citata disposizione, invero, nel condizionare non soltanto opponibilità, bensì anche l'efficacia della cessione del credito al mancato rifiuto nel termine indicato dell'amministrazione debitrice - ceduta, relativamente ai contratti di durata, non pone alcuna limitazione concernente la pendenza dell'esecuzione; omettendo qualsivoglia riferimento ai “contratti in corso” o al “collaudo dell'opera” come condizione per la liberalizzazione della cessione ### correttamente rilevato nella giurisprudenza di merito (nella vigenza della corrispondente norma recata dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006), argomento di segno contrario a quest'interpretazione “si ricava dal comma 4 del medesimo articolo, da cui si desume invero che il regime codicistico, che subordina l'efficacia della cessione alla sola notifica, è consentito solo nel caso in cui l'### abbia preventivamente consentito alla cessione dei crediti, nel momento in cui il rapporto contrattuale si è instaurato. Non può infatti ritenersi che quella preventiva e generale accettazione della cessione non renda necessaria la successiva notifica della cessione in concreto avvenuta di tutti i crediti o di uno determinato, essendo ciò sempre necessario, ai fini delle comma 2 dell'art. 1264 c.c., o per regolare i rapporti tra più cessionari, ex art. 1265 c.c. Sarebbe infatti incongruo consentire, da un lato, la cedibilità dei crediti, secondo le regole previste dal codice civile, solo quando vi sia stato un preventivo assenso da parte dell'### se poi analogo regime fosse applicabile - secondo la tesi sostenuta da parte opposta - anche per i contratti, per i quali tale preventiva accettazione non vi sia stata, alla sola condizione - del tutto inespressa, sia nel terzo, che nel quarto comma dell'art. 117 - che l'appaltatore abbia già eseguito tutte le prestazioni su di lui incombenti”. (Trib. Torino 22.9.2014 n. 6009, doc. 30 conv.) Anche la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato la discontinuità tra il regime restrittivo dell'art. 70 R.D. 2440/1923 e l'attuale normativa sugli appalti pubblici, che ammette la cessione salvo espresso rifiuto dell'amministrazione ceduta entro il termine fissato dalla legge (si trattava in specie, ratione temporis, dell'art. 115 comma 3 D.P.R. 554/1999), osservando che tale ultima regola “esprime un adeguato punto di equilibrio tra quella esigenza di agevolazione, il potere di controllo affidato alla pubblica amministrazione e - da ultimo, ma non per ultimo d'importanza - il minore sacrificio possibile del principio generale della cedibilità del credito senza necessità del consenso del debitore”. (Cass. n. 25284/ 2023). Non si ritiene sia decisivo in senso contrario il precedente Cass. 6934 /2024), richiamato da parte attrice con la propria comparsa conclusionale, limitandosi la pronuncia (emessa nei confronti di un'amministrazione statale) ad escludere la necessità di un'espressa adesione da parte della pubblica amministrazione alla cessione dopo l'esecuzione del contrato; fattispecie diversa che non esclude l'operatività, invece, della facoltà di cui all'art. 106 D.
Lgs. 59/2016, di rifiuto (peraltro non provato dal Ministero nel caso esaminato dalla Corte di legittimità) espresso, anche dopo la conclusione del contratto.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi inefficace e inopponibile alla ### convenuta la cessione dei crediti intervenuta tra ### s.r.l. e ### s.p.a. con conseguente infondatezza, anche sotto detto profilo, della domanda proposta in via principale da parte attrice, poiché priva di legittimazione attiva in senso sostanziale. *°*°* È del pari infondata, e come tale non può essere accolta, la domanda intesa al riconoscimento di un indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., proposta in via subordinata da parte attrice, in relazione al medesimo importo richiesto a titolo di credito contrattuale ad ella ceduto da ### s.r.l..
Alla stregua del disposto di cui all'art. 2041 c.c. nei termini in cui è formulata da parte attrice, la domanda è del tutto generica, atteso che non è possibile in questa sede individuare il presupposto sulla base del quale ### s.p.a. ha richiesto la somma portata dalle fatture prodotte in giudizio a titolo di indebito arricchimento, stante che la stessa agisce in qualità di cessionaria di crediti corrispettivi della controprestazione erogata da altra società, segnatamente ### s.r.l. creditricecedente, alla cui sfera patrimoniale è dunque riferibile il depauperamento richiesto dalla norma richiamata.
Anche a volere ritenere efficace nei confronti del #### la cessione dei crediti intervenuti tra la società ### s.r.l. e l'attrice, o comunque a volere ritenere la sua inefficacia non ostativa della successione dell'odierna attrice cessionaria nella titolarità dei crediti ceduti, si deve evidenziare che l'indennizzo richiesto non costituisce garanzia o accessorio del credito contrattuale ceduto; ma integra, viceversa, una ragione di credito del tutto autonoma e distinta dal primo, poiché fondata su autonomi presupposti stabiliti dalla legge, che implicano l'assenza di un valido rapporto negoziale tra le parti, e la ricorrenza degli indefettibili presupposti del depauperamento di una parte e del corrispettivo arricchimento dell'altra.
Ne discende che il riconoscimento del debito fuori bilancio operato dal ### limitatamente all'importo di pari € 122.042,43, comprensiva di Iva da versare all'### in relazione a talune delle fatture emesse dalla ceduta ### s.rl., che ha erogato la prestazione corrispettiva, nessun effetto produce nei confronti dell'attrice cessionaria, estranea all'erogazione del servizio, ciò anche nell'ipotesi di ritenuta efficacia, nei confronti del ### della cessione fatta valere da parte attrice.
Si aggiunga a ciò che la normativa sull'ingiustificato arricchimento dà diritto a conseguire un indennizzo e non il corrispettivo della prestazione seguita; non è quindi possibile ricavare il quantum richiesto implicitamente dalla domanda principale, come preteso da parte attrice. . *°*°* Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo sulla base della tabella n. 2 dei parametri forensi di cui al D.M. n.147/2022, con riferimento allo scaglione di valore in cui rientra il valore della domanda accolta (da € 52.001,00 a € 260.000,00), applicando, i valori medi in relazione a tutte le fasi del giudizio in considerazione dell'attività in concreto svolta, ad eccezione della fase istruttoria, liquidata secondo valori tendenti ai parametri minimi in considerazione della natura documentale della controversia. P.Q.M. Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa così provvede: 1) RIGETTA per le ragioni di cui in parte motiva, tutte le domande proposte da parte attrice; 2) CONDANNA l'attrice, alla rifusione, in favore del #### in persona del suo ### pro tempore, delle spese di lite, che si liquidano in euro 11.268,00 per compensi, oltre ### CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in ### 23.10.2025 ###ssa
causa n. 16167/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Simona Maria Cipiti'