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Tribunale di Ragusa, Sentenza n. 1093/2024 del 21-06-2024

... e dettagliate fatture, mai nessuna contestazione è stata formulata dal ### di ### il quale non ha mai negato o specificamente contestato le attività di gestione e smaltimento espletate dalla società opposta, anzi limitandosi ad una generica e dilatoria obiezione. La somma dovuta, per come provato documentalmente, risulta determinata in relazione al ### menzionato nella stessa convenzionata sottoscritta dall'opponente, proporzionalmente rispetto alla quantità di rifiuti conferiti dal ### opponente e nella misura corrispondente al credito azionato e alle fatture prodotte in atti. Dunque, a fronte dell'analitico prospetto di calcolo in atti - comprensivo anche dei conguagli applicati in ossequio a quanto sancito in seno alla convenzione (che richiama il ### nell'ultima edizione aggiornata (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3115/2019 promossa da: ### (CF: ###), in persona del ### pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ### ATTORE-OPPONENTE contro ### S.R.L (P.IVA ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ### CONVENUTA-OPPOSTA OGGETTO Opposizione a decreto ingiuntivo n. 924/2019 R.G. emesso il ###, pubblicato il ### e notificato il ###; somma ingiunta di € 2.474.517,91, oltre accessori, per pagamento n.19 fatture per lo smaltimento di rifiuti anni 2017-2018. 
Citazione in opposizione notificata in data ###.  CONCLUSIONI Parte opponente: preliminarmente, sospendere, ai sensi dell'art. 649 cpc, la provvisoria esecutività del decreto opposto per tutte le motivazioni sopra esposte nonché per insussistenza dei requisiti di cui all'art. 642 cpc; in ogni caso ritenere e dichiarare fondata l'opposizione così come formulata e per tutti i motivi sopra meglio specificati, e per l'effetto, in via di graduato subordine, ritenere e dichiarare a) preliminarmente il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.  b) nullo, invalido ed inefficace il ricorso ed il decreto ingiuntivo opposto, conseguentemente annullare e/o revocare il D.I. con dichiarazione di improponibilità, inammissibilità, improcedibilità dell'azione; c) la carenza dei presupposti previsti per l'emissione del D.I., essendo la richiesta di pagamento della somma erronea, ingiusta, illegittima ed infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata; d) in via di ulteriore gradato subordine, e senza recesso, l'avversa pretesa in relazione alla sorte, alla eventuale debenza e decorrenza degli interessi moratori, infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata; In ogni caso, revocando/annullando con qualsiasi formula il decreto ingiuntivo opposto. 
Con le spese, anche generali, e salvo ogni altro diritto. 
Parte opposta: - in via principale rigettare l'opposizione de qua e tutte le richieste avanzate dal ### di ### confermando il decreto ingiuntivo opposto per la residua somma di € 1.781.632.88, oltre IVA e oltre agli interessi maturati e maturandi, ex d.lgs.n. 231/2002 dalla data di emissione delle fatture e sino al soddisfo e conseguentemente condannare il ### al pagamento di tali somme; - in via meramente subordinata, condannare il ### di ### ex art. 2041 c.c., al pagamento di un indennizzo pari a € 1.781.632.88, oltre IVA e oltre agli interessi maturati e maturandi, ex d.lgs. 231/2002 dalla data di emissione delle fatture e sino al soddisfo; - in ogni caso, condannare il ### di ### ex art. 96 c.p.c. comma 1 e/o comma 3. 
Con vittoria di spese e compensi MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data ###, il ### di ### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 924/2019 R.G., emesso dal Tribunale di Ragusa il ### e pubblicato il ###, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di ### s.r.l., della somma di € 2.474.517,91, oltre interessi e spese, a titolo di pagamento di n.19 fatture emesse, per gli anni 2017-2018, per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili e rifiuti speciali non pericolosi. 
In particolare, il decreto ingiuntivo opposto si fondava sulle seguenti fatture: i n. 570/003 del 23.03.17 di € 162.600,63 oltre ### i n. 738/003 del 31.03.2017 di € 27.505,28 oltre ### i n. 936/003 del 30.04.2017 di € 78.307,58 oltre ### i n. 1316/003 del 30.06.2017 di € 113.378,50 oltre ### i n. 1513/003 del 31.07.2017 di € 166.971,46 oltre ### i n. 1708/003 del 31.08.2017 di € 169.544,28 oltre ### i n. 1905/003 del 30.09.2017 di € 148.304,56 oltre ### i n. 2099/003 del 31/10/2017 di € 149.040,90oltre ### i n. 2291/003 del 31/11/2017 di € 134.651,02 oltre ### i n. 2490/003 del 31/12/2017 di € 127.916,83 oltre ### i n. 158/003 del 31/01/2018 di € 141.549,16 oltre ### i n. 353/003 del 28/02/2018 di € 128.034,55 oltre ### i n. 556/003 del 31/03/2018 di € 124.112,43 oltre ### i n. 754/003 del 30/04/2018 di € 152365,31 oltre ### i n. 953/003 del 31/05/2018 di € 142.149,96 oltre ### i n. 1180/003 del 30/06/2018 di € 135.003,06 oltre ### i n. 1412/003 del 31/07/2018 di € 156.062,96 oltre ### i n. 1627/003 del 31/08/2018 di € 174.623,97 oltre ### i n. 1858/003 del 30/09/2018 di € 42.395,38 oltre ### A fondamento della spiegata opposizione, l'attore deduceva: i il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo sul rilievo dell'avvenuto conferimento dei rifiuti, da parte del ### di ### in forza del ### dell'### regionale dell'### e dei ### di ### - ### regionale dell'### e dei ### D.D.G. n. 1974 del 2 dicembre 2016, secondo il quale “I ### di cui allegato A” - tra cui il ### di ### - “sono autorizzati a conferire i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei rispettivi territori nel rispetto dei limiti quantitativi fissati ed individuati presso l'impianto sito nel ### di #### e gestito dalla ### S.r.l., nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 e 4 della Ordinanza n. 26/Rif del l dicembre 2016…”. 
Eccepiva, dunque, la giurisdizione del giudice amministrativo, altresì asserendo che l'amministrazione aveva agito nella specie come autorità e indicando la gestione dei rifiuti quale materia rientrante nella competenza del giudice amministrativo. Ulteriormente, costituendo l'espletamento del servizio di smaltimento dei rifiuti un pubblico servizio, a detta dell'attore, la controversia in oggetto rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, del codice del processo amministrativo; i l'insussistenza del credito vantato per inesistenza di un rapporto contrattuale inter partes mediante un atto ad hoc in forma scritta; i la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, rilevando, in primo luogo, l'assenza di prova in ordine al credito ingiunto (affermando l'inidoneità delle fatture prodotte), tuttavia allo stesso tempo affermando di riconoscere l'importo dovuto di € 721.275,42 e di aver provveduto al parziale pagamento di tali somme; i l'assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la concessione della provvisoria esecutività, deducendo di avere respinto - e non di avere accettato, esplicitamente o implicitamente, come, invece, affermato da controparte - alcune fatture azionate in sede monitoria ed eccependo l'inefficacia della convenzione del 2014, richiamata da controparte in sede monitoria, posto che poi il rapporto sarebbe stato imposto e regolamentato dalla ### i la non debenza degli interessi moratori, eccependone la genericità in ordine al quantum richiesto e, in ogni caso, il decorso dei medesimi non già “dalla data di emissione delle fatture e sino al soddisfo” bensì dal termine di sessanta giorni dalla ricezione delle fatture da parte della ### Indi, chiedeva preliminarmente sospendersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo; nel merito chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto dichiarandosene la nullità ed invalidità nonché la carenza dei presupposti di legge, essendo la somma richiesta illegittima e comunque non provata; quanto agli interessi moratori, chiedeva dichiararsi infondata la relativa pretesa di pagamento. 
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta, la ### s.r.l., la quale eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda di parte opponente. 
Deduceva, in particolare, per quanto attiene la lamentata inesistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, l'esistenza di una convenzione - sottoscritta dallo stesso ### di ### in data ### e acquisita al protocollo dell'ente locale in data 24 febbraio 2014 con il n. 6111 - in forza della quale il ### di ### aveva affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti alla società ### prima in esecuzione del D.D.G. n. 142/2014 e, successivamente, in esecuzione del Piano Straordinario di conferimento rifiuti, di cui al D.D.G. 1974 del 2 dicembre 2016. 
Affermava altresì, quanto alla sussistenza del rapporto contrattuale, che quest'ultimo - ed il credito conseguente - ben poteva essere dimostrato dal conferimento dei rifiuti solidi urbani in discarica. 
Eccepiva ulteriormente l'avvenuto riconoscimento, da parte del ### di ### del credito azionato sia in occasione dell'odierna opposizione sia in occasione dei pagamenti dallo stesso effettuati, in favore dell'opposta, successivamente alla emissione del decreto ingiuntivo opposto, a saldo delle fatture n.570/003 del 23.3.2017 e n.158/003 del 31.1.2018, per un importo di € 304.149,39 oltre IVA. 
Per quanto concerne la circostanza addotta dall'opponente, secondo la quale molteplici fatture portate dal decreto ingiuntivo sarebbero state respinte, la società opposta eccepiva che, in realtà, tutte le fatture erano da ritenersi accettate per decorrenza dei termini. 
Sull'eccepito erroneo decorso degli interessi moratori, la società ### evidenziava che la stessa convenzione all'art. 13 aveva previsto il termine di 45 giorni dall'emissione della fattura ai fini del pagamento delle somme da parte del ### con conseguente applicazione di tale termine per il computo degli interessi di mora dovuti. 
Chiedeva, pertanto, al Tribunale il rigetto dell'odierna opposizione e, conseguentemente, la conferma del decreto ingiuntivo n.924/2019. 
La società convenuta spiegava altresì domanda subordinata, chiedendo la condanna di parte opponente, ex art.2041 c.c., al pagamento di un indennizzo pari ad € 2.170.368,52 oltre interessi di mora commerciali ex art.1224 c.c. ed ex d.p.r. n. 231/02; chiedeva, infine, in ogni caso, la condanna di parte opponente ex art.96 c.p.c., comma 1 e/o comma 3. 
Il Giudice, con ordinanza del 20.12.2019, sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per l'importo superiore ad € 700.000,00. 
Nelle more dell'odierno giudizio, il ### di ### proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato da ### s.r.l. con il quale intimava il pagamento entro 10 giorni dell'importo complessivo di € 850.327,96; con sentenza n.1489/2023, pubblicata il ###, questo Tribunale, ritenendo infondati i motivi di opposizione, ne rigettava la domanda. 
Nella fattispecie sub iudice, in seno alle proprie memorie ex art.183, VI comma, II termine, c.p.c., il ### di ### in relazione alla somma riconosciuta, produceva nota protocollata n.1110 del 25.2.2020, riassuntiva, a detta dell'opponente, dei pagamenti già effettuati e quelli che avrebbe liquidato sino alla concorrenza della somma di € 700.000,00, pari all'importo dell'esecutività del decreto ingiuntivo. 
Tale circostanza veniva, tuttavia, contestata dalla società opposta in seno alle proprie note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.11.2020, precisando che, in realtà, il ### di ### avrebbe disposto il pagamento del solo importo di € 388.735,44, a saldo delle fatture n. 738/003 del 31.3.2017, n.936/003 del 30.4.2017, n.1316 del 30.6.2017 e n. 1708/003 del 31.8.2017. 
Dunque, in seno alle note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni, ### s.r.l. sottolineava l'avvenuta corresponsione in suo favore, oltre che della somma di € 304.149,39 oltre ### anche della somma di € 388.735,64 oltre IVA (per un importo complessivo di € 692.885,03), chiedendo, in definitiva, il pagamento della somma residua di € 1.781.632.88 (oltre ### oltre agli interessi maturati e maturandi, ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data di emissione delle fatture e sino al soddisfo), oltre che, in via subordinata, la condanna del ### di ### ex art. 2041 c.c., al pagamento di un indennizzo pari a € 2.170.368,52, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/02. 
Con provvedimento in data ###, il Giudice rimetteva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
Preliminarmente, occorre affermare la giurisdizione del giudice ordinario. 
Dalla lettera dell'art. 133, comma 1, lettera p), c.p.a., si evince che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie attinenti alla «complessiva azione di gestione del ciclo di rifiuti». Purtuttavia il caso di specie, che concerne la corresponsione di corrispettivi di natura contrattuale, non rientra nel novero delle vertenze rimesse alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ragion per cui non vi sono elementi ostativi alla pronuncia nel merito del giudice ordinario. Spetta a quest'ultimo la cognizione sulle controversie relative al mancato adempimento da parte di una P.A. delle prestazioni pecuniarie connesse all'esecuzione di obbligazioni assunte con privati, nel caso in cui non sia dedotto alcun esercizio di poteri amministrativi connesso ad accordi tra pubbliche amministrazioni e non si contesti la validità di questi ultimi, non rilevando a questo scopo la natura pubblica dell'ente contraente (cfr. Cass. Sez. U., 05.10.2021, n. 26921; Cass. Sez. U., 22.03.2022, n. 9314). 
Sul punto, giova rammentare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “in tema di attività negoziale della P.A., rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto tutti gli atti della serie negoziale successiva alla stipulazione del contratto, cioè non solo quelle che attengono al suo adempimento e quindi concernenti l'interpretazione dei diritti e degli obblighi delle parti, ma anche quelle volte ad accertare le condizioni di validità, efficacia, nullità o annullabilità del contratto, siano esse inerenti o estranee o sopravvenute alla struttura del contratto, comprese quelle derivanti da irregolarità o illegittimità della procedura amministrativa a monte e le fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica o sussistenza di vizi che ne affliggono singoli atti, accertabili incidentalmente da detto giudice, al quale le parti possono rivolgersi senza necessità del previo annullamento da parte del giudice amministrativo" (Cass. SS.UU., ord.  5446/2012). 
Orbene, prima di procedere all'analisi della fattispecie, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. 
Invero, dall'art. 2697 c.c. che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615). 
Inoltre, appare utile rammentare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: - l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass. sentt. nn. 1385/74, 1059/75, 1603/77, 2124/94, 11417/97, 8502/02, 17371/03); - oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza ovvero persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). 
Tanto premesso, va esaminata la questione in ordine all'eccepita inesistenza del credito e, dunque, in ordine alla valida assunzione, da parte dell'opponente, delle obbligazioni di pagamento per i servizi prestati nonostante l'assenza, secondo quanto dedotto dall'opponente, di una valida fonte negoziale. 
Ebbene, dal complesso della documentazione prodotta, risulta che i rapporti tra il ### di ### e la ### s.r.l. erano regolati dalla “### per il trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi” (con durata annuale e rinnovabile tacitamente), stipulata il ### e sottoscritta dalla stessa parte opponente, in virtù della quale “…il ### assume l'obbligo di conferire i rifiuti solidi urbani raccolti nelle aree di propria competenza, presso l'impianto di trattamento e biostabilizzazione della parte organica, ubicati in ### c.da Volpe, e, successivo conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi di cui è titolare la ### srl, ubicato in ### contrada ### Giorgio…” . 
In ogni caso, diversamente da quanto sostenuto dal ### opponente, è evidente che la censurata mancanza di un contratto scritto non può invocarsi ove, come nel caso in scrutinio, si tratti di un'obbligazione ex lege e l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti sia avvenuto in esecuzione del D.D.G. n.142/2014 nonché del Piano Straordinario di conferimento rifiuti di cui al D.D.G.  1974/2016, in virtù del quale lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dell'opponente veniva assegnato alla discarica di cui è titolare la società opposta. 
Sulla scorta di quanto testé argomentato, l'eccezione relativa all'inesistenza del contratto va, dunque, rigettata. 
Priva di pregio giuridico è altresì la lamentata inidoneità delle fatture ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo. Com'è noto, infatti, se è vero che nel giudizio di opposizione la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, è altrettanto vero che la fattura ed il libro delle scritture contabili sono titoli idonei per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi li ha emessi (Cass. n. 5915 del 2011) e le doglianze mosse dall'odierno opponente in ordine alle fatture non demoliscono la sua natura di prova anche nel giudizio di cognizione in quanto estremamente generiche ed inconferenti. 
Inoltre, dall'esame degli atti del procedimento de quo emerge chiaramente che, a fronte di specifiche e dettagliate fatture, mai nessuna contestazione è stata formulata dal ### di ### il quale non ha mai negato o specificamente contestato le attività di gestione e smaltimento espletate dalla società opposta, anzi limitandosi ad una generica e dilatoria obiezione. 
La somma dovuta, per come provato documentalmente, risulta determinata in relazione al ### menzionato nella stessa convenzionata sottoscritta dall'opponente, proporzionalmente rispetto alla quantità di rifiuti conferiti dal ### opponente e nella misura corrispondente al credito azionato e alle fatture prodotte in atti. 
Dunque, a fronte dell'analitico prospetto di calcolo in atti - comprensivo anche dei conguagli applicati in ossequio a quanto sancito in seno alla convenzione (che richiama il ### nell'ultima edizione aggiornata nonché la nota dell'### del 19.1.2012 Prot.3462) - sorretto dalla documentazione allegata, nella quale sono specificamente indicati le quantità dei conferimenti e i singoli periodi di riferimento, non è stato contestato, da parte opponente, il calcolo matematico seguito dall'opposta nel determinare la cifra ingiunta. 
Non coglie nel segno neppure il presunto avvenuto rifiuto di alcune fatture inviate, siccome non provato e solo genericamente dedotto. 
In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte, il Tribunale ritiene che l'opposto abbia pienamente adempiuto l'onere su di esso incombente ai sensi di cui all'art. 2697 c.c., essendo versati agli atti di causa: la convenzione stipulata tra le parti, il D.D.G. n.1974 del 2016, le fatture relative ai servizi realizzati in favore dell'opponente, gli elenchi dei movimenti; per contro, il ### opponente avrebbe dovuto provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria. 
Anzi i riconoscimenti dei debiti in atti superano tutte le contestazioni della parte opponente. 
Infondata è altresì l'eccezione mossa da parte attrice con riguardo alla non debenza degli interessi moratori e, in ogni caso, con riguardo alla circostanza che gli stessi sono stati calcolati dalla data di emissione delle fatture. 
Orbene, il decreto ingiuntivo prevede che sul capitale siano applicati gli interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 - che stabilisce la decorrenza degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora, trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o in un termine superiore pattuito dalle parti - il quale si applica anche nei rapporti tra imprese e ### statuendo all'art.4, 4° comma che “### transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento, superiore a quello previsto dal comma 2 (di trenta giorni), quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni”. 
Nella specie, il creditore opposto ha indicato specificamente le fatture sulle quali ha calcolato gli interessi al tasso ex D.Lgs. 231/2002, con decorrenza dal 45° giorno successivo all'emissione delle stesse, come pattuito inter partes in seno all'art.13 della convenzione del 24.2.2014.  ### va quindi rigettata. 
Avendo, tuttavia, il ### di ### provveduto, successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, al pagamento delle fatture n. 570/003 del 23 marzo 2017, pagata in data 6 giugno 2019, e la n. 158/003 del 31 gennaio 2018, pagata in data 8 luglio 2019, nonché al pagamento delle fatture 738/0033, n.936/003, n.1316/003 e n.1708/003, ed essendosi, pertanto, il credito dell'opposta ridotto, il decreto ingiuntivo va revocato, e parte opponente va condannata al pagamento di € 1.781.632,88, oltre IVA e oltre agli interessi maturati e maturandi, ex d.lgs.n. 231/2002 dalla data di emissione delle fatture e sino al pagamento. 
Rimane assorbita ogni altra domanda. 
Le spese di lite seguono la misura della soccombenza.  P.Q.M.  Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa: - revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 924/2019 R.G. emesso il ###, pubblicato il ### e notificato il ###; - condanna la parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di € 1.781.632,88, oltre IVA ed interessi legali maturati e maturandi dalla data di emissione delle fatture e sino al pagamento; - condanna il ### di ### al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 38.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.   Ragusa, 17.6.2024 

Il Giudice
dott. ###


causa n. 3115/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Giampiccolo Giovanni

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Corte d'Appello di Bari, Sentenza n. 518/2021 del 18-03-2021

... lesione della garanzia patrimoniale generica conseguenza diretta dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, poiché con l'atto impugnato l'### aveva vincolato e sottratto alla disponibilità dei creditori una parte quantitativamente e qualitativamente rilevante del proprio patrimonio e precisamente: la piena proprietà di un appartamento sito in ### la nuda proprietà di un fondo rustico sito in ### la nuda proprietà di un fabbricato semidiruto in ### la nuda proprietà di un secondo fondo rustico in ### la nuda proprietà di una abitazione in ### con terreno di pertinenza agricolo. -A seguito di mancata contestazione da parte del convenuto, tali beni costituivano l'intera componente immobiliare del patrimonio del debitore, dal che conseguiva che il vincolo derivante dalla costituzione (leggi tutto)...

### 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BARI ### La Corte di Appello di Bari, ### sezione civile, composta dai signori magistrati: 1) dott. ### relatore 2) dott. ### 3) dott. ### ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta nel Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili sotto il numero d'ordine 1814 dell'anno 2017 avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 cod. TRA ### nato a ### il 16 agosto 1954, rappresentato e difeso giusta procura speciale allegata all'atto di citazione in appello, dall'avvocato ### con indirizzo pec: ### APPELLANTE E ### nato a ### il 10 gennaio 1964 e ### nato a ### il 2 luglio 1966, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato ### in virtù di mandato esteso in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati all'indirizzo pec: Registrato il: 20/06/2023 n.8383/2023 importo 208,75 ### APPELLATI NONCHÉ ### non costituita ### All'udienza collegiale del 4 dicembre 2020 tenutasi mediante lo scambio di note scritte in attuazione delle disposizioni normative dirette a contrastare l'emergenza sanitaria da ### 19, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..  RAGIONI DELLA DECISIONE. 
La società in nome collettivo ### ha agito in giudizio nei confronti dell'impresa individuale di ### assumendo di essere creditore della somma di € 323.658,53 oltre Iva derivante dall'esecuzione di un contratto di subappalto del 2001, credito oggetto di un separato giudizio pendente fra le stesse parti nel quale a seguito di consulenza tecnica d'ufficio il credito della società era stato determinato in € 128.019,40 oltre accessori; ha chiesto la revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato l'1 giugno 2010 dal debitore ### e dalla moglie ### essa pure convenuta; nel corso del giudizio si sono costituiti personalmente i soci ### ed ### a seguito della estinzione della società ### Il tribunale con la sentenza impugnata, numero 3677/2017 pubblicata il 13 luglio 2017, ha accolto la domanda dichiarando l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale nei confronti di ### e ### e condannando ### al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore anticipatario. 
Per quel che rileva nel presente grado di giudizio, il tribunale ha deciso in tal modo in base alle seguenti considerazioni: -gli attori avevano fornito adeguata prova dei presupposti di cui all'articolo 2901 del codice civile in relazione all'atto costitutivo del fondo patrimoniale da parte dei coniugi convenuti, stipulato il 1 giugno 2010 in ### sussistendo un valido rapporto di credito fra gli attori e ### derivante dal mancato ### il: 20/06/2023 n.8383/2023 importo 208,75 pagamento del corrispettivo di un contratto verbale di subappalto per il cui accertamento alla data di notificazione della citazione, risultava instaurato il giudizio dinanzi al tribunale di Bari sezione distaccata di ### -la Corte di cassazione ha accolto una nozione estesa di credito ai fini dell'articolo 2901 del codice civile, comprensiva della ragione o aspettativa con la conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito sicché anche il credito eventuale nella veste del credito litigioso è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria (Cassazione civile 22 marzo 2016 numero 5619).  -Nel caso di specie gli attori avevano promosso l'azione revocatoria successivamente a una consulenza tecnica d'ufficio che aveva individuato il quantum debeatur peraltro successivamente confermato con la sentenza di primo grado avverso la quale era stato proposto appello.  -Sussisteva il pregiudizio alle ragioni dei creditori quale lesione della garanzia patrimoniale generica conseguenza diretta dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, poiché con l'atto impugnato l'### aveva vincolato e sottratto alla disponibilità dei creditori una parte quantitativamente e qualitativamente rilevante del proprio patrimonio e precisamente: la piena proprietà di un appartamento sito in ### la nuda proprietà di un fondo rustico sito in ### la nuda proprietà di un fabbricato semidiruto in ### la nuda proprietà di un secondo fondo rustico in ### la nuda proprietà di una abitazione in ### con terreno di pertinenza agricolo.  -A seguito di mancata contestazione da parte del convenuto, tali beni costituivano l'intera componente immobiliare del patrimonio del debitore, dal che conseguiva che il vincolo derivante dalla costituzione del fondo patrimoniale aveva avuto l'effetto immediato e diretto di azzerare le possibilità di espropriazione immobiliare su cui gli attori potevano confidare all'epoca della nascita del credito.  -la concreta lesione alla garanzia patrimoniale non poteva essere esclusa in forza dell'eccezione formulata dei convenuti, secondo cui l'### avrebbe accantonato consistenti somme di denaro su un libretto di risparmio (circostanza questa nemmeno adeguatamente documentata e inoltre smentita dal fatto che in sede di esecuzione i creditori sui conti correnti pignorati non avevano rinvenuto somme sufficienti a soddisfare il credito vantato).  -Il depauperamento patrimoniale realizzato dal debitore era risultato già di per sé lesivo della garanzia generica attesa la sproporzione quantitativa fra la componente immobiliare e quella relativa alle somme di denaro (circa € 90.000,00). Inoltre, la disponibilità finanziaria suddetta già alla data della presentazione della domanda di ### il: 20/06/2023 n.8383/2023 importo 208,75 revocatoria era in ogni caso inferiore al credito preteso. In ultima analisi, il carattere di liquidità della somma di denaro che ne consentiva una più facile ed immediata circolazione non consentiva di neutralizzare il pregiudizio derivante dalla dismissione del patrimonio immobiliare più utilmente suscettibile di esecuzione forzata da parte dei creditori.  -Ricorreva anche il requisito soggettivo della scientia damni in capo al debitore che quale imprenditore era in grado di comprendere astrattamente le conseguenze giuridico-economiche dei propri atti di disposizione patrimoniale e nel caso concreto aveva posto in essere una serie di atti indicativi della volontà di salvaguardare i propri interessi riducendo le garanzie nei confronti del ceto creditorio, avendo gli attori dimostrato che successivamente al sorgere del credito l'impresa individuale ### aveva nel maggio 2007 operato una cessione di ramo d'azienda a favore di una società di capitali di cui lo stesso ### era socio di maggioranza e amministratore unico, e poi costituito un'altra società di capitali avente il medesimo oggetto sociale. La stessa collocazione temporale dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale era indicativa della consapevolezza-se non addirittura della intenzione-di realizzare una segregazione patrimoniale che ne riduceva la responsabilità nei confronti dei creditori e ciò ancor più considerando che alla data di compimento dell'atto pubblico, era pendente il giudizio sull'accertamento del credito preteso dagli attori ed erano altresì esistenti ulteriori posizioni debitorie nei confronti del ceto bancario. Il convenuto pertanto aveva piena conoscenza delle conseguenze che il fondo patrimoniale potesse spiegare sulle ragioni di credito altrui. 
Ha proposto appello ### con atto di citazione notificato telematicamente il 12 settembre 2017 e ha chiesto di 1) dichiarare preliminarmente cessata la materia del contendere per intervenuta estinzione della società F.lli ### di ### & C. s.a.s. (così trasformata la originaria società attrice F.lli ### A. & L. s.n.c.) e conseguente rinuncia alla pretesa creditoria nei confronti dell'appellante e della domanda di cui al presente giudizio; in ipotesi di rigetto della domanda sub 1): 2) ammettere la prova testimoniale così come articolata da ### nei propri scritti difensivi dinanzi al tribunale, con particolare riferimento alla comparsa di costituzione e risposta e alla memoria ex articolo 183 sesto comma numero due c.p.c. che si abbia per richiamata e trascritta; 3) nel merito rigettare la domanda di revocatoria ex articolo 2901 del codice civile così come proposta con atto di citazione notificato dalla società F.lli ### s.n.c. in data 11 settembre 2012 per insussistenza dei presupposti del pregiudizio ai creditori e della scientia damni in capo al signor ### 4) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. 
Si sono costituiti in giudizio con comparsa del 22 gennaio 2018 gli appellati ### e ### che hanno chiesto la conferma della sentenza di primo grado.  ### il: 20/06/2023 n.8383/2023 importo 208,75 Non si è costituita in giudizio ### Con le note di precisazione delle conclusioni del 7 novembre 2019, la difesa di ### e ### ha prodotto copia della sentenza numero 203 del 21 settembre 2018-29 gennaio 2019 con la quale questa Corte ha deciso la controversia relativa al credito posto a fondamento della domanda di revocatoria fra ### e ### e ### quali successori a titolo universale della società F.lli ### s.a.s.. 
Il collegio all'udienza del 4 dicembre 2020 tenutasi mediante lo scambio di note scritte in attuazione delle disposizioni normative dirette a contrastare l'emergenza sanitaria da ### 19, si è riservato per la decisione assegnando i termini di cui all'articolo 190 c.p.c.. 
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante si duole della violazione da parte del tribunale, degli articoli 116-132-306 c.p.c.-2324 del codice civile. 
Osserva la difesa dell'### che costituisce pacifico insegnamento della Corte di cassazione quello secondo il quale la cancellazione della società determina la rinuncia ipso jure ai propri diritti di credito sub judice quale conseguenza diretta della sua estinzione senza che tale pretesa (il credito oggetto di contestazione giudiziale) possa sopravvivere in quanto asseritamente ceduta ai soci. Avrebbe pertanto errato il giudice di prime cure a non considerare cessata la materia del contendere del giudizio di cognizione e sussistente il credito della asserita titolarità delle persone fisiche ### e ### presupposto dell'azione revocatoria in ordine alla quale dovrebbe essere dichiarata parimenti la cessazione della materia del contendere. 
Insomma, a parere dell'appellante la società sarebbe estinta a tutti gli effetti e i crediti ancora oggetto di azione giudiziale si dovrebbero ritenere rinunciati dalla data della cancellazione. 
Il motivo è destituito di fondamento. 
Giova osservare che nel giudizio di primo grado instaurato dalla società F.lli ### A. & L. s.n.c., con comparsa depositata telematicamente il 20 marzo 2017 si costituirono personalmente ### e ### quali soci succeduti all'estinta società attrice dichiarando di voler proseguire il processo facendo proprie le richieste già avanzate dalla società.  ### il: 20/06/2023 n.8383/2023 importo 208,75 La questione sollevata con il primo motivo di gravame è stata già esaminata da questa Corte con la sentenza che ha risolto la controversia relativa al credito posto a base della domanda di revocatoria della società F.lli ### Il motivo di appello si fonda sulla giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale l'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio (cfr. Corte di cassazione ### 1 - , Sentenza n. 23269 del 15/11/2016; Corte di cassazione S.U. Numero 6072/2013). 
Come è stato già osservato con la precedente decisione, nel caso di specie l'oggetto della controversia riguarda un diritto di credito già accertato giudizialmente in primo grado e adesso anche in grado di appello, certo liquido ed esigibile per cui la società nel novembre 2013 (l'estinzione risale al gennaio 2014) aveva già emesso le fatture per l'importo liquidato nella sentenza di primo grado del credito compreso nel bilancio della società. Inoltre, nel verbale di assemblea del 10 dicembre 2013 nel deliberare la chiusura della società al 31 dicembre 2013, i soci avevano liquidato e ripartito il credito in parti uguali fra di essi manifestando chiaramente con il subentro nella titolarità del credito, la loro volontà personale di proseguire i giudizi in corso. 
Alla stregua di tali considerazioni, non si può certamente ritenere che la volontà dei soci e della stessa società fosse quella di rinunciare al credito nei confronti dell'### non trattandosi oltretutto di mere pretese nel senso inteso dalla suprema Corte di cassazione per le quali in totale assenza della fase di liquidazione, si dovesse ritenere che la società vi aveva rinunciato in favore della più celere conclusione del procedimento estintivo. 
In conclusione, l'estinzione della società ### aveva determinato un'attività successoria in capo agli unici due soci, di un credito consacrato in un titolo giudiziale esecutivo non sospeso, regolarmente fatturato e attribuito in sede di delibera di chiusura agli stessi due soci che si erano ritualmente costituiti nel giudizio di accertamento del credito quali successori a titolo universale. 
Con la sentenza ridetta questa Corte ha quindi rigettato l'impugnazione confermando la condanna di ### al pagamento della somma liquidata dal giudice di primo grado, di € 128.019,40 oltre accessori.  ### il: 20/06/2023 n.8383/2023 importo 208,75 Le considerazioni espresse da questa Corte con la precedente sentenza numero 203 del 2019 devono essere qui ribadite, non senza aggiungere che il fondamento del detto principio posto a base del motivo di gravame si ravvisa nella presunzione di una volontà dismissiva della società, cosicché il principio non può essere applicato qualora vi siano elementi univoci dai quali si debba escludere la volontà di dismettere la pretesa creditoria per una sollecita definizione del procedimento estintivo. 
Con recente pronuncia, la Corte di cassazione ha statuito come la remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco e un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se è privo di alcun'altra giustificazione razionale; ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l'omessa appostazione in bilancio possa fondarsi su altra causa, diversa dalla volontà della società di rinunciare al credito (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva escluso che la mera omissione dell'indicazione d'un credito nel bilancio finale di liquidazione potesse ritenersi indice certo della volontà di rinunciarvi) (cfr. Corte di cassazione ### 3 - , Ordinanza 28439 del 14/12/2020; v. anche id. Sez. U - , Sentenza n. 29108 del 18/12/2020). 
Con il secondo motivo di gravame, la difesa dell'### sostiene la violazione degli articoli 115,116,132 c.p.c.-2697 cod.civ. per avere il primo giudice contestato alla difesa dei convenuti di non avere adeguatamente provato l'accantonamento di somme presso istituti bancari. I convenuti diedero prova documentale del libretto di risparmio e del piano finanziario con controvalori specificati e comunque il tribunale rigettò la prova orale articolata sul punto, che avrebbe potuto aggiungere argomenti di prova a sostegno della difesa dei convenuti. ### insiste per l'ammissione della prova disattesa dal giudice di primo grado. 
Il motivo è privo di fondamento. 
Il giudice di primo grado si è correttamente attenuto al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio ### il: 20/06/2023 n.8383/2023 importo 208,75 residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (cfr. Corte di cassazione ### 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019). 
La totale dismissione del patrimonio immobiliare da parte del debitore costituisce un evento tale da diminuire fortemente la garanzia patrimoniale generica di cui all'articolo 2740 del codice civile, a nulla rilevando l'eventuale disponibilità di somme di denaro che sono facilmente occultabili, come pure ha ritenuto la S.C.  affermando il principio che a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro. (cfr. Corte di cassazione ### 3, Sentenza n. 1896 del 09/02/2012). 
Quanto alla prova testimoniale non ammessa dal primo giudice, ritiene il collegio di confermare il principio già applicato in precedenti decisioni, secondo il quale la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle ### richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte ( Corte di cassazione ### 3 - , Ordinanza n. 19352 del 03/08/2017). 
Il principio vale anche per il giudizio di appello (v. Corte di cassazione ### 2 - , Sentenza n. 5741 del 27/02/2019). 
A parte ciò, il motivo di appello pecca anche di non specificità, in assenza della trascrizione dei capitoli di prova non ammessi dal primo giudice e dell'esposizione delle ragioni per le quali si dovrebbe ritenere che la prova orale potrebbe dimostrare che la totale dismissione del patrimonio immobiliare da parte dell'### non fosse tale da pregiudicare la garanzia del creditore di cui all'articolo 2740 cod. Come hanno ritenuto i giudici di legittimità, l'onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall'art. 342 cod. proc. civ., non è assolto con il semplice richiamo "per relationem" alle difese svolte in primo grado, perché per dettato di legge i motivi di gravame devono essere contenuti nell'atto d'impugnazione e, peraltro, la generica "relatio" a tutto quanto prospettato in prime cure finisce per eludere il menzionato ### il: 20/06/2023 n.8383/2023 importo 208,75 precetto normativo, demandando inoltre al giudice "ad quem" un'opera d'individuazione delle censure che la legge processuale non gli affida. (cfr. Corte di cassazione ### 1, Sentenza n. 1248 del 18/01/2013). In ossequio al principio di specificità dei motivi d'impugnazione, l'appellante avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali il giudice di prime cure ha ritenuto di rigettare la istanza istruttoria e di contrapporre a tali ragioni specifici motivi di gravame diretti ad incrinare il fondamento della decisione assunta dal tribunale, di non ammettere la prova orale. 
Con il terzo motivo di gravame, si lamenta la violazione degli articoli 116,132,517 c.p.c.-2901, 2740 cod.civ., con riferimento all'affermazione del tribunale secondo la quale la titolarità di beni immobili offrirebbe maggiori garanzie dell'accantonamento di somme presso istituti bancari o della sottoscrizione di piani finanziari, essendo vero il contrario in virtù del richiamo di cui all'articolo 517 c.p.c. e anche del dato di esperienza che vuole i tempi dell'esecuzione immobiliare tutt'altro che certi. 
Sarebbe pertanto idonea a tutelare i diritti dei creditori la condotta dell'### consistente nella decisione di costituire il fondo patrimoniale accantonando somme oggettivamente idonee a soddisfare le ragioni rivendicate dal presunto creditore. 
Il tribunale sarebbe incorso nell'errore di non limitarsi ad accertare se alla data di costituzione del fondo patrimoniale il patrimonio residuo del presunto debitore fosse tale da tutelare il credito in fase di accertamento considerando i beni restati nella titolarità dell'### nonché nella valutazione quantitativa e qualitativa dei beni accantonati dal debitore essendo le somme di denaro da preferire al compendio immobiliare e non il contrario. 
Il motivo è destituito di fondamento alla stregua delle considerazioni già svolte con riferimento al primo motivo di impugnazione. È evidente che l'esistenza di beni immobili nel patrimonio del debitore offre maggiori garanzie al creditore rispetto alla consistenza patrimoniale costituita unicamente dal denaro liquido che può essere facilmente occultato dal debitore, così come con consolidata giurisprudenza ha ritenuto la Corte suprema di cassazione. 
Il motivo di appello inoltre non contiene una specifica censura avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto che anche l'accantonamento del denaro di importo inferiore al credito vantato dai ### dal punto di vista quantitativo non fosse sufficiente a garantire il credito. 
Il richiamo all'articolo 517 del codice di procedura civile non è pertinente. Si tratta-tale articolo-di una norma contenuta nel capo del codice di procedura civile che disciplina la espropriazione mobiliare presso il debitore e stabilisce che nell'eseguire il pignoramento mobiliare l'ufficiale giudiziario deve preferire le cose di più facile e ### il: 20/06/2023 n.8383/2023 importo 208,75 pronta liquidazione, come il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito. 
Tale norma nulla a che vedere con la preferenza che secondo l'appellante il legislatore avrebbe accordato nell'interesse del creditore, al pignoramento del denaro contante rispetto ai beni immobili. 
Diversamente dal denaro, ben più difficile appare l'occultamento delle proprietà immobiliari da parte del debitore e la sottrazione delle stesse alla garanzia di cui all'articolo 2740 del codice civile. 
In conclusione, il debitore non ha fornito alcuna prova che alla data di costituzione del fondo patrimoniale con il quale dismise l'intera sua consistenza immobiliare, il patrimonio residuo fosse sufficiente a garantire il credito che la società ### vantava nei suoi confronti. 
Per quel che riguarda il requisito della scientia damni l'appellante non ha contestato specificamente le ampie considerazioni svolte dal giudice di primo grado a dimostrazione della consapevolezza da parte dell'### circa la dannosità dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale per i creditori. Tale consapevolezza non può essere esclusa dal fatto che accantonando una certa disponibilità di denaro-peraltro inferiore al credito della società ###l'appellante intendesse tutelare l'interesse di quest'ultima al soddisfacimento del credito, attesa la diminuzione della garanzia insita nell'atto di disposizione impugnato con la domanda di revocatoria: diminuzione che non poteva certamente sfuggire all'### persona che in virtù della propria attività imprenditoriale non poteva non conoscere le conseguenze della sottrazione alla garanzia del creditore dell'intero suo patrimonio immobiliare. 
Con il quarto motivo di appello, si lamenta la violazione degli articoli 116,132,91 c.p.c. perché la infondatezza delle domande dell'attore doveva comportare la vittoria delle spese processuali per il convenuto. 
Il motivo di appello non può essere accolto essendo subordinato all'accoglimento dell'atto di gravame. 
Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali liquidate ai sensi del decreto ministeriale numero 55/2014 come nel dispositivo, esclusa la fase della trattazione/istruttoria che non ha avuto svolgimento. 
Gli appellanti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'articolo 13 comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002 numero 115 ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. 30 maggio 2002 numero 115 inserito dall'articolo 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 numero 228 applicabile ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dovendosi aver riguardo al momento in cui la notifica dell'atto di ### il: 20/06/2023 n.8383/2023 importo 208,75 impugnazione si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario ( Corte di cassazione ### 6 - 3, Sentenza n. 14515 del 10/07/2015, Rv. 636018).  P.Q.M.  La Corte, pronunciando in modo definitivo sull'appello proposto da ### avverso la sentenza numero 3677/2017 del tribunale di Bari-articolazione stralcio di ###pubblicata il 13 luglio 2017 nei confronti di ### e ### così provvede: 1) Rigetta l'appello; 2) Condanna l'appellante ### a rifondere le spese processuali di secondo grado in favore di ### e ### che liquida in € 9515,00 oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e cpa come per legge con la distrazione in favore del procuratore anticipatario; 3) dichiara che nei confronti dell'appellante ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'articolo 13 comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002 numero 115.   Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 2 marzo 2021.  ### il: 20/06/2023 n.8383/2023 importo 208,75

causa n. 1814/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Sansone Matteo Antonio

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 3677/2017 del 13-07-2017

... di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore» (Cass. Civ., 22 marzo 2016, 5619). Peraltro, ad abundantiam, nel caso di specie gli attori hanno promosso l'azione revocatoria successivamente all'esito di una consulenza tecnica che, nel giudizio di accertamento del credito, aveva individuato il quantum debeatur (peraltro successivamente confermato con sentenza di primo grado, allo stato appellata, ma la cui efficacia non è stata nemmeno sospesa del giudice del gravame; cfr. doc. 16 fascicolo attori). II.2.2.- Sussiste, in secondo luogo, il pregiudizio alle (leggi tutto)...

Il giudice ### N. R.G. 96000830/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, articolazione stralcio di ### in composizione monocratica, nella persona della giudice ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 96000830 r.g.a.c. dell'anno 2012 fra ### (#####) e ### (###), rappresentati e difesi da Avv. F. Fumarola, dimicliatario, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in giudizio quali successori a titolo particolare della F.lli ### A. & L. s.n.c. (poi trasformata in F.lli ### di ### & c. s.a.s.) - P.I. ###, - attori - e ### (#####) e ### (#####), rappresentati e difesi da Avv. A. Convertini, domiciliatario, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta -convenuti =================================================================== Conclusioni(dal verbale dell'udienza del 22 marzo 2017): Per gli attori: “chiedono di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art.2901 cod.  civ., l'inefficacia nei confronti della società attrice F.lli ### di ### azione revocatoria Il giudice ### & C. s.a.s. (già F.lli ### A. & L. s.n.c.), e ora per essa dei soci subentranti ### e ### dell'atto pubblico per ### di ### stipulato in data ### (rep n.9312 e racc. n.3610) trascritto l'8.6.2010 al n.27665/17919, con il quale i convenuti costituivano un fondo patrimoniale con conferimento nello stesso da parte di ### dei beni in titolarità del predetto convenuto, come specificati nell'atto pubblico sub n.1 lett. A-B-C-D-E; nonché dichiararsi la inefficacia sempre nei confronti degli attori del successivo atto pubblico per ### di ### stipulato in data ### (rep n.8 racc. n.5) e trascritto il ### al n.###/248186 nella parte confermativa del conferimento al detto fondo patrimoniale dei predetti beni in esclusiva titolarità di ### di condannare il ### al pagamento in favore della F.lli ### A. & C.  s.a.s. (già F.lli ### di A. & L. s.n.c.) e ora per essa dei soci subentranti ### e ### delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore e difensore antistatario”. 
Per i convenuti: “si riportano a tutti i propri atti e scritti difensivi, di cui chiedono l'integrale accoglimento”.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue. 
I.1.- ## s.n.c. F.lli ### A. & L. ha adito questo Tribunale deducendo di essere creditrice nei confronti dell'impresa individuale di ### della somma di € 323.658,53 oltre I.V.A. derivante dall'esecuzione di un contratto di subappalto del 2001. Ha precisato che l'accertamento di tale credito era oggetto di altro giudizio pendente tra le parti nell'ambito del quale, alla data di notifica della citazione, risultava già chiusa la fase istruttoria ed esperita la consulenza tecnica che aveva rideterminato il quantum debeatur in € 128.019,40 oltre accessori. 
La società ha altresì dedotto che ### a partire dal 2007, ha posto in essere atti ritenuti indicativi della volontà Il giudice ### di sottrarsi al pagamento del dovuto, tra i quali: trasferimento di azienda, costituzione di una società di capitali, cessione di ramo di azienda e, in particolare, in data ###, costituzione di un fondo patrimoniale unitamente alla coniuge ### anch'ella convenuta. 
Sul presupposto che la costituzione del suddetto fondo patrimoniale, anche a seguito della modifica intervenuta con atto pubblico del 12.08.2011, fosse lesivo della garanzia patrimoniale generica, ha chiesto dichiararsene l'inefficacia nei propri confronti ex art. 2901 c.c., con vittoria di spese e competenze di giudizio (atto di citazione notificato il ###.2012). 
I.2.- I convenuti ### e ### costituendosi in giudizio, hanno contestato ogni avversa deduzione, eccependo l'inesistenza della lesione alla garanzia patrimoniale lamentata dalla società attrice e deducendo di aver in ogni caso accantonato somme utili a far fronte ad un'eventuale, ma non ancora accertato, pagamento. 
Hanno pertanto concluso per il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio (comparsa di risposta depositata il ###). 
I.3.- Con comparsa depositata telematicamente in data 20 marzo 2017 si sono costituiti personalmente ### e ### quali soci succeduti all'estinta F.lli ### A. & L. s.n.c., i quali hanno inteso proseguire il processo facendo proprie tutte le deduzioni e tutte le richieste già avanzate dall'originaria attrice. 
I.4.- La causa, in assenza di attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali delle parti, è stata riservata Il giudice ### in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con assegnazione dei termini per le memorie conclusionali e le repliche. 
II.- La domanda è fondata. 
II.1.- Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata in sede di comparsa conclusionale da ### per non essere ella debitrice degli attori. 
Invero il contraddittorio è stato legittimamente instaurato anche nei confronti di ### che è coniuge del debitore ### nonché co-disponente del fondo patrimoniale oggetto di revocatoria. Peraltro, «la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che, nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi[…]» (Cass. Civ., 27 gennaio 2012, n. 1242). 
II.2.- Nel merito, gli attori hanno fornito adeguata prova della sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2901 relativamente all'atto costitutivo del fondo patrimoniale da parte dei coniugi convenuti (atto pubblico stipulato in data ###, in ### per ### rep. n.9312, racc. n.3610, registrato in ### del ### il ### al n. 4805). 
II.2.1.- Sussiste in primo luogo un valido rapporto di credito tra gli attori e ### derivante dal mancato pagamento del corrispettivo di un contratto verbale di subappalto per il cui accertamento, alla data della notifica della citazione, risultava Il giudice ### già instaurato apposito giudizio innanzi al Tribunale di Bari, dist. di Putignano (cfr. docc. 1 e 2 fascicolo attori). 
Deve condividersi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: « l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore» (Cass. Civ., 22 marzo 2016, 5619). Peraltro, ad abundantiam, nel caso di specie gli attori hanno promosso l'azione revocatoria successivamente all'esito di una consulenza tecnica che, nel giudizio di accertamento del credito, aveva individuato il quantum debeatur (peraltro successivamente confermato con sentenza di primo grado, allo stato appellata, ma la cui efficacia non è stata nemmeno sospesa del giudice del gravame; cfr. doc. 16 fascicolo attori). 
II.2.2.- Sussiste, in secondo luogo, il pregiudizio alle ragioni dei creditori, inteso in termini di lesione della garanzia patrimoniale generica quale conseguenza diretta dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale. 
Invero, con l'atto succitato, ### ha vincolato e, di fatto, sottratto alla disponibilità dei creditori una parte quantitativamente e qualitativamente rilevante del proprio patrimonio, e precisamente: 1) la piena proprietà di un appartamento sito in ### località ### 2) la nuda Il giudice ### proprietà di un fondo rustico sito in ### contrada ### 3) la nuda proprietà di un fabbricato semidiruto in ### 4) la nuda proprietà di un fondo rustico sito in ### contrada ### 5) la nuda proprietà di un'abitazione sita in ### con pertinenziale terreno agricolo. 
Deve peraltro ritenersi - per mancata contestazione da parte del convenuto alla specifica allegazione formulata dagli attori - che tali beni costituissero l'intera componente immobiliare del patrimonio del debitore. Dal che consegue altresì che il vincolo derivante dalla costituzione del fondo ha avuto l'effetto immediato e diretto di azzerare le possibilità di espropriazione immobiliare su cui gli attori potevano, invece, confidare all'epoca della nascita del credito. 
Né la concreta lesione alla garanzia patrimoniale può dirsi esclusa in forza dell'eccezione formulata dai convenuti secondo cui ### avrebbe accantonato consistenti somme di danaro su un libretto di risparmio (circostanza nemmeno adeguatamente documentata e smentita dal fatto che in sede di esecuzione i creditori cui conti correnti pignorati non hanno rinvenuto somme sufficienti a soddisfare il credito vantato - cfr. documentazione allegata al foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente già in data 16 febbraio 2016). 
Infatti, occorre osservare che il depauperamento patrimoniale realizzato dal debitore è risultato già di per sé lesivo della garanzia generica, attesa l'intrinseca sproporzione quantitativa tra la componente immobiliare e quella relativa alle somme di danaro (circa € 90.000,00, cfr. doc. 3, fascicolo convenuti). A fortiori, occorre aggiungere che la disponibilità finanziaria di Il giudice ### cui trattasi, già alla data della presentazione della domanda revocatoria, era in ogni caso inferiore al credito preteso. In ultima analisi, il carattere di liquidità della somma di danaro, che ne consente una più facile ed immediata circolazione, non consente di neutralizzare il pregiudizio derivante dalla dismissione del patrimonio immobiliare, più utilmente suscettibile di esecuzione forzata da parte dei creditori. 
Pertanto, deve considerarsi adeguatamente provato il pregiudizio arrecato dagli attori dall'atto di costituzione di fondo patrimoniale de quo. 
II.2.3.- Sussiste, in terzo ed ultimo luogo, anche la scientia damni in capo al debitore. 
Deve infatti ritenersi provato che ### conoscesse il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori con l'atto costitutivo del fondo patrimoniale. La prova di tale consapevolezza può ricavarsi in via indiretta anche da presunzioni, nella specie, numerose. 
In primo luogo il convenuto ### quale imprenditore operante sul mercato, era un soggetto già astrattamente in grado di comprendere le conseguenze giuridicoeconomiche dei propri atti di disposizione patrimoniale. Nel caso concreto, egli aveva posto in essere una serie di atti indicativi della volontà di salvaguardare i propri interessi riducendo le garanzie nei confronti del ceto creditorio: gli attori hanno infatti dimostrato che, successivamente al sorgere del credito, l'impresa individuale di ### (iscritta nel registro delle imprese nell'anno 1984) aveva, dapprima, ossia nel maggio del 2007, operato una cessione di ramo di azienda a favore di una società di capitali di cui lo stesso ### era socio di Il giudice ### maggioranza e amministratore unico, e, poi, costituito un'altra società di capitali avente medesimo oggetto sociale (cfr. docc. 4, 5 e 6, fascicolo attori). 
Lo stessa collocazione temporale dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, pur nelle dichiarate finalità di sostegno ai bisogni della famiglia, è indicativa della consapevolezza (se non addirittura della intenzione) di realizzare una segregazione patrimoniale che ne riduceva la responsabilità nei confronti dei creditori. E ciò ancor più ove si consideri che, alla data di compimento dell'atto pubblico, era pendente il giudizio sull'accertamento del credito preteso dagli attori ed erano altresì esistenti ulteriori posizioni debitorie nei confronti del ceto bancario. Il convenuto, pertanto, aveva piena conoscenza delle conseguenze che il fondo patrimoniale potesse spiegare sulle ragioni di credito altrui. 
Può pertanto affermarsi, ben oltre lo standard probabilistico, che vi è prova della scientia damni in capo al convenuto. 
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza e poste a carico del convenuto ### ed in favore dell'avv.  ### dichiaratosi antistatario, sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi fissati dal D.M.  10.03.2014 n. 55, avendo riguardo allo scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00, così determinato sulla base del valore dichiarato corrispondente al credito vantato con gli accessori maturati. 
La peculiare posizione processuale della convenuta ### litisconsorte necessaria perché parte del contratto oggetto di revocazione, ma non anche debitrice degli attori, giustifica nei suoi confronti la compensazione integrale delle spese e competenze di lite. 
Il giudice ### P.Q.M.  il Tribunale di Bari, articolazione stralcio di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 03- 11.09.2012 da ### e ### nei confronti di ### e ### così provvede: A) DICHIARA inefficace nei confronti di ### e ### nella loro qualità di successori della estinta F.lli ### A. & L. s.n.c., l'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato da ### e ### in data ###, in ### per ### rep. n.9312, racc. n.3610, e registrato in ### del ### il ### al n. 4805, e successive modifiche; B) ### al pagamento in favore dell'avv.  ### dichiaratosi antistatario, delle spese processuali che si liquidano complessivamente in € 8.030,00, oltre € 1.204,50 per spese generali, € 680,00 per esborsi, I.V.A. e C.P.A. come per legge; C) COMPENSA ogni altra spesa processuale.  ### 10 luglio 2017 ### redatta con la collaborazione del M.O.T. ### 

causa n. 96000830/2012 R.G. - Giudice/firmatari: Attollino Marisa

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Tribunale di Messina, Sentenza n. 537/2019 del 12-03-2019

... sé, non può non presupporre la non contestazione della legittimazione passiva) e, dall'altro, va privilegiata l'effettiva volontà del chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità del danno. In tal caso, si verifica l'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato (C. Cass., Sez. I., n. 24294/2016; n. 22050/2018). Sulla scorta delle considerazioni esposte va dichiarata l'inammissibilità delle domande proposte nei confronti del Comune di ### e dell'### del ####. 2051 c.c. disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, titolare della relativa obbligazione di manutenzione, che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito. Ai fini (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6991 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2010, vertente TRA ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati ### e ### per procura in atti - ATTORE - E COMUNE DI MALFA (C.F. ###), in persona del ### pro tempore, elettivamente domiciliato in ### via S. ### is. 225, presso lo studio dell'avv.  ### che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. ### per procura in atti -CONVENUTO - NONCHÈ ### E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA (C.F. ###), in persona dell'### pro tempore, e ### DEMANIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in ### via dei ### is. 221, presso gli ### dell'Avvocatura dello Stato di ### che li rappresenta e difende per legge -### - OGGETTO: Risarcimento danni.  CONCLUSIONI: come da verbale in atti. 
CONSIDERATO IN FATTO Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato ### riassumeva presso questo Tribunale il giudizio inizialmente instaurato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di #### distaccata di ### nel quale aveva convenuto in giudizio il Comune di ### al fine di ottenere - previo accertamento della responsabilità di quest'ultimo - il risarcimento dei danni subiti in seguito all'incidente occorsogli a ### sulla spiaggia di ### il ###, alle ore 14.30 circa, allorquando, mentre si trovava sdraiato a prendere il sole, era stato colpito alla gamba da un masso di circa 25 cm staccatosi dalla scogliera.  ###, a sostegno delle domande, allegava: di avere raggiunto la spiaggia di ### spiaggia libera consigliata dall'azienda turistica e dalle agenzie di viaggio, dopo avere percorso con un motorino la strada asfaltata e a piedi il residuo tratto di sentiero sterrato, in assenza di segnalazioni di pericolo, ostacoli di sorta o divieti di accesso; che dopo l'incidente non era riuscito più a muoversi ed era stata chiamata sia la ### di ### sia il 118; che non essendo intervenuti i soccorsi, il ### aveva chiesto aiuto ad alcuni sommozzatori che erano giunti sulla spiaggia con un gommone; che i sommozzatori l'avevano trasportato con il gommone fino al porticciolo di ### e da lì, con l'elicottero, era stato trasportato presso l'### di ### dove gli era stata diagnosticata la frattura pluriframmentaria della rotula e del terzo distale del femore, ed era stato dimesso il giorno successivo con una prognosi di quaranta giorni, senza essere sottoposto ad intervento chirurgico per la mancanza di disponibilità di chirurghi e per le liste di attesa molto lunghe; che la moglie era stata costretta a noleggiare un'autovettura per tornare a casa; che il ### era stato sottoposto agli interventi chirurgici necessari presso l'### di ### e ### di ### che durante il periodo di convalescenza, protrattosi fino al marzo 2006, ed anche successivamente non aveva potuto più svolgere le attività lavorative prima svolte; che egli, titolare di uno stabilimento balneare d'estate, era stato costretto ad avvalersi di collaboratori per l'espletamento delle attività prima assicurate personalmente, mentre non aveva potuto svolgere l'attività di rappresentante nell'inverno successivo all'intervento, con conseguenti perdite patrimoniali.  ### affermava la responsabilità del Comune di ### e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti, di cui € 58.000,00 per danno biologico, inabilità temporanea, danno alla capacità lavorativa generica, alla vita di relazione, € 1.864,90 per le spese sostenute, € 30.000,00 per danni patrimoniali o, comunque, delle somme dovute all'esito del giudizio, con vittoria delle spese di lite. 
Si costituiva in giudizio il Comune di ### eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed indicando quali soggetti legittimati l'### del ### e l'### e Ambiente, che chiedeva di chiamare in giudizio. 
Nel merito chiedeva il rigetto delle domande, affermando che il ### si era recato nella spiaggia di ### il cui accesso era vietato. Al riguardo precisava che vi sono due spiagge di ### una accessibile e raggiungibile dopo avere percorso una ripida scalinata e un'altra, nella quale si era recato il ### non reclamizzata, con accesso vietato ed impedito da transenne oltre che da segnali di divieto, raggiungibile percorrendo a piedi un sentiero sterrato ed un dirupo e dopo aver superato le varie transenne ivi esistenti. Dichiarava che la spiaggia dove si era recato il ### non era raggiungibile dai mezzi di soccorso, ma solo dal mare, diversamente dall'altra. 
Riteneva quindi la responsabilità esclusiva dell'attore per i danni da esso riportati per essersi recato in un luogo vietato. 
In ogni caso affermava l'appartenenza della spiaggia al ### con conseguente responsabilità di quest'ultimo o dell'### e Ambiente, che ne aveva la gestione. 
Contestava infine le richieste risarcitorie, affermando la mancata prova della causa del sinistro, riteneva che le spese sostenute dal ### fossero imputabili a scelte autonome di costui, che aveva deciso di noleggiare un'auto invece di aspettare l'intervento chirurgico presso l'### di ### e che la durata della convalescenza dovesse ricondursi all'operato dei sanitari che l'avevano avuto in cura. 
Autorizzata la chiamata in giudizio, si costituivano l'### e Ambiente e l'### per il ### eccependo, ai sensi dell'art. 25 c.p.c. e dell'art. 6 R.D.  1611/1933, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Barcellona Pozzo di #### di ### Nel merito chiedevano il rigetto delle domande avendo il ### riportato le lesioni in una spiaggia non aperta al pubblico e il cui accesso era vietato da appositi cartelli, che segnalavano il pericolo di caduta massi, e da transenne. 
All'udienza del 19.7.2010 l'attore aderiva all'eccezione di incompetenza territoriale; veniva quindi dichiarata l'incompetenza in favore di questo Tribunale. 
All'udienza del 22.6.2011, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio in seguito alla riassunzione, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo del giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di Barcellona P. G., ### distaccata di ### la causa veniva istruita oralmente, veniva altresì disposta CTU medico-legale e all'udienza del 15.6.2016 veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6.12.2017. 
Infine, all'udienza del 4.7.2018, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 
RITENUTO IN DIRITTO Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio, formulata dal Comune di ### nella memoria di replica, in quanto al presente giudizio si applica, ratione temporis, l'art. 307 c.p.c. nella formulazione anteriore alla novella di cui alla l. n. 69/2009. 
Invero, con la riassunzione si ha una mera prosecuzione del giudizio già introdotto.  ###. 307 c.p.c. nella vecchia formulazione prevedeva che l'estinzione non potesse essere rilevata d'ufficio, ma dovesse essere eccepita dalla parte prima di ogni sua difesa. Ebbene, dall'esame della comparsa del Comune presso questo Tribunale non emerge l'esistenza di una tale eccezione di estinzione, né è stata formulata a verbale nella prima udienza. In ogni caso, dovendo considerare che all'epoca la sospensione feriale si protraeva per 46 giorni, la riassunzione appare tempestiva. 
Il Comune di ### ha pure sollevato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. 
È noto che la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso; essa deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. 
Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito (Cass., Sez. III, n. 20819/2006; n. 13756/2006).  ### ha lamentato il danno subito in seguito alla caduta di un masso mentre si trovava sulla spiaggia di ### ed ha invocato l'applicazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c.. 
Occorre, quindi, stabilire quale degli ### in giudizio debba essere chiamato a rispondere per lesioni del tipo in questione, avvenute su una spiaggia. 
Le spiagge, ai sensi dell'art. 822 c.c. e dell'art. 28 cod. nav., appartengono al demanio marittimo. ###. 30 cod. nav. ha attribuito all'amministrazione delle ### e dei ### l'uso e la polizia del demanio marittimo. La disposizione in esame, tuttavia, deve coordinarsi con le riforme successivamente varate (in particolare, le leggi n. 59/97 e n. 127/97, il d.lgs. n. 112/1998). 
In Sicilia, l'art. 32 dello ### della ### ha espressamente previsto che i beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella ### sono assegnati alla ### eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale. 
Infine, considerata l'epoca del fatto oggetto di causa, l'art. 6, c. 7, l. 8 luglio 2003, n. 172, ha disposto: a decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, gia' trasferite alla regione ### ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale. 
La ricostruzione delle disposizioni richiamate permette, quindi, di affermare che avendo la ### l'assegnazione dei beni del demanio dello Stato e la gestione degli stessi, la legittimazione passiva in merito ad eventi dannosi riconducibili alla gestione delle spiagge va attribuita alla ### dunque nel caso di specie all'### chiamato in giudizio. 
Deve infine precisarsi che l'### e l'### del ### sono stati chiamati in giudizio dal Comune di ### che ha escluso la propria legittimazione passiva, affermando quella degli ### di cui sopra.  ### non ha formalmente esteso le proprie domande nei confronti dei terzi chiamati, tuttavia, come ha affermato la Suprema Corte, nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia "impropria", in quanto, da un lato, tale condotta è logicamente e giuridicamente incompatibile con la qualificazione dell'evocazione del terzo come chiamata in garanzia (la quale, di per sé, non può non presupporre la non contestazione della legittimazione passiva) e, dall'altro, va privilegiata l'effettiva volontà del chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità del danno. In tal caso, si verifica l'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato (C. Cass., Sez. I., n. 24294/2016; n. 22050/2018). 
Sulla scorta delle considerazioni esposte va dichiarata l'inammissibilità delle domande proposte nei confronti del Comune di ### e dell'### del ####. 2051 c.c. disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, titolare della relativa obbligazione di manutenzione, che risponde del danno a meno che non provi il caso fortuito. 
Ai fini della prova liberatoria posta a carico del custode, occorre distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze del bene da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto solo nella ricorrenza di queste ultime potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass., civ. Sez. III, n. 4495/2011). 
Dall'esame dell'istruttoria espletata in giudizio è possibile affermare che il sinistro si è verificato con le modalità allegate dall'attore. 
In particolare, la teste ### moglie dell'attore, presente al momento del fatto, ha affermato di avere raggiunto la spiaggia di ### insieme al marito, di avere “lasciato lo scooter dove terminava la strada asfaltata e di avere percorso a piedi il sentiero sterrato, così come altre persone presenti”, precisando che “non vi era alcun cartello che segnalasse situazioni di pericolo o divieto di transito”, e di avere raggiunto la spiaggia “senza affrontare alcun dirupo”; ha, poi, aggiunto: “confermo che la spiaggia era raggiungibile sia via terra sia via mare” e che sulla spiaggia vi erano anche famiglie con bambini. Ha riferito che “mentre eravamo sdraiati sulla spiaggia mio marito è stato colpito da un masso che si è staccato dalla scogliera e lo ha colpito al ginocchio” e che il marito è stato soccorso da alcuni sommozzatori e trasportato con un tender sino a #### teste, ### assente al momento del fatto, ha dichiarato di essersi recata anch'essa nel 2005 a ### ed il sentiero era agevolmente percorribile, non vi erano segnalazioni di pericolo o di interdizione al passaggio. 
Il teste ### ha riferito di conoscere “il sentiero che dalla strada asfaltata giunge alla spiaggia di ### e di sapere che lo stesso è accessibile ai pedoni e privo di segnalazioni o delimitazioni”. Ha escluso l'esistenza di due spiagge a ### raggiungibili dal sentiero indicato nonché l'esistenza di calette raggiungibili via mare “in quanto, da entrambi i lati la spiaggia è delimitata da dirupi”. 
Il teste ### all'epoca dei fatti dipendente del Comune di ### ha dichiarato che “dalla strada asfaltata comunale si dipanano due sentieri, uno che va verso i magazzini dei pescatori e l'altro che arriva fino alla spiaggia. Il sentiero è percorribile anche se non asfaltato. 
Circa 10 metri prima della spiaggia vi sono le transenne e i segnali di pericolo […]. Dopo le transenne il sentiero è più scosceso ma comunque percorribile. ### alla spiaggia da questo sentiero è interdetto in quanto le transenne impediscono totalmente l'accesso, anche se spesso vengono rimosse. ### modo per accedere alla spiaggia è via mare”. 
Il teste ### ha riferito di avere collocato, su richiesta del ### nei primi anni '90 le transenne che impedivano l'accesso alla spiaggia e di averle ricollocate ogni volta che erano state divelte. Ha poi aggiunto che “già prima del 2005 era stata collocata rete elettrosaldata che chiudeva da una parte all'altra precludendo totalmente l'accesso, per cui la spiaggia era percorribile solo dal mare. ### parte del sentiero porta alla zona delle balate, che non finisce con una spiaggia ma tufo e roccia dove, comunque, si può fare il bagno. Ho provveduto anche a collocare i cartelli già nei primi anni del '90 nel tratto in cui il sentiero si divide. Da allora i cartelli sono sempre stati presenti”. 
Infine, il teste ### medico, con riguardo alle modalità di accesso ha affermato: “non so dire se l'accesso alla spiaggia fosse all'epoca vietato in qualche modo”. 
Le dichiarazioni dell'unica teste che ha assistito al fatto, ovvero la moglie dell'attore - della cui attendibilità sul punto non v'è motivo di dubitare - permettono di affermare che l'attore, sdraiato sulla spiaggia di ### è stato colpito da un masso staccatosi dalla scogliera ivi esistente. 
Ciò consente di dichiarare la responsabilità dell'### titolare della gestione della spiaggia (cfr. C. Cass., n. 16226/2005, applicabile al caso di specie). Peraltro, proprio le dichiarazioni dei testi e la documentazione versata in atti dalle ### permettono di escludere la ricorrenza del caso fortuito, essendo noto agli ### in questione il pericolo esistente sulla spiaggia di ### Deve comunque verificarsi se la condotta dell'attore possa avere rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto escludere, o quantomeno ridurre, i danni lamentati (cfr. C. Cass., n. 28811/2008; n. 11227/2008; n. 20619/2014). 
Al riguardo si evidenzia che non vi è alcuna prova certa dell'esistenza delle transenne e dei segnali di pericolo proprio il giorno dell'incidente. 
Anche ove si volessero valorizzare le dichiarazioni dei testi del Comune di ### non può non considerarsi che il teste ### ha ammesso che le transenne vengono divelte e il teste ### non è stato in grado di affermare l'esistenza di divieti all'epoca dei fatti. ### teste ### si è limitato ad affermare genericamente che i cartelli di divieto e gli ostacoli fisici atti ad impedire l'accesso alla spiaggia sono sempre stati presenti, ma in tal modo ha contraddetto in parte le dichiarazioni del teste ### che, come riportato, ha riferito degli atti di vandalismo. 
Per converso, risulta priva di valore probatorio la deposizione resa sul punto dal teste ### in merito alla consapevolezza dei divieti in capo all'attore, in quanto risulta essere de relato ex parte. Com'è noto, una tale deposizione può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità (C. Cass., Sez. I, 11844/2006). Ma come chiarito ciò non è emerso, vista l'assenza di prova certa in ordine all'esistenza dei divieti e delle transenne il giorno del fatto, tale da impedire di attribuire rilievo all'eventuale condotta negligente dell'attore, che li avrebbe ignorati per raggiungere la spiaggia di ### Anche i provvedimenti con i quali le ### via via interessate hanno disposto l'interdizione della spiaggia non assumono rilievo dal momento che non è stato dimostrato che la concreta attuazione di detti provvedimenti fosse stata assicurata il giorno del fatto. 
Dunque, l'### va condannato al risarcimento dei danni subiti dall'attore nella misura di seguito indicata. 
In ordine al quantum debeatur il CTU nominato, dott. ### ha constatato che ### in seguito alla caduta, ha riportato: “frattura pluriframmentaria di rotula, frattura III distale di femore sovra condiloidea”, tali da determinare una invalidità permanente nella misura del 10%, e un'invalidità temporanea di 130 giorni (dei quali 40 giorni al 100%, 20 al 75%, 20 al 50% e 50 al 25%). 
Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di un attento esame degli atti di causa, ben motivate e non seriamente contestate, fatta eccezione per l'entità delle spese mediche, di cui si dirà infra. 
Il danno subito dall'attore deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della patologia sofferta e delle condizioni soggettive degli infortunati, nell'ambito del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalla Suprema Corte (cfr. C. Cass., SS.UU., nn..  26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008). 
La Suprema Corte ha chiarito che “…il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... E' compito del giudice, quindi, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…### in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… ### tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.” Il danno biologico (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attore va equitativamente determinato ex art. 1226 c.c., utilizzando per la determinazione dello stesso nel caso di specie le tabelle del Tribunale di Milano 2018, nella seguente misura: € 30.361,00 all'attualità (di cui € 22.766,00 per il 10% di danno biologico in un soggetto di 38 anni all'epoca del fatto; € 3.920,00 per 40 giorni di inabilità assoluta, computando € 98,00 per ogni giorno, € 1.470,00 per 20 giorni di inabilità al 75%, € 980,00 per 20 giorni di inabilità al 50%; € 1.225,00 per 50 giorni al 25%). 
Il CTU ha poi affermato che l'invalidità in questione espone “il periziando al progressivo deterioramento delle superfici articolari del ginocchio destro (rotula, femore distale e tibia prossimale) riconducibile ad un quadro clinico di “artrosi post-traumatica” che, in un soggetto ancora in età relativamente giovane, sfocerà verosimilmente in una riduzione della propria capacità lavorativa”. 
Le conseguenze individuate dal CTU vanno ricondotte nella c.d. “cenestesi lavorativa” e, come affermato dalla Suprema Corte, possono dar luogo ad un appesantimento del punto di invalidità: il danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (C. Cass., 15272/2018). 
In applicazione del superiore principio è possibile riconoscere al ### una personalizzazione del solo danno biologico (non anche del danno da inabilità permanente) nella misura del 20%, pertanto a tale titolo gli va attribuita la somma di € 27.319,20. 
Vi sono spese documentate per € 1.535,45 - già rivalutata all'attualità la somma di € 1.301,23 - dovendo escludere talune ricevute ticket prodotte in atti in quanto non vi è alcuna prova della loro riconducibilità ai fatti di causa (in particolare ricevute ### 57647 e 57649 del 4.7.2006, e le successive, nonchè tutti gli scontrini depositati, ad eccezione di quello del 18.10.2005, laddove sono leggibili i farmaci acquistati, in quanto privi di qualsiasi riscontro). 
Il pregiudizio estetico è incluso nella valutazione compiuta dal ### come anche il danno alla vita di relazione, posto che la liquidazione già operata comprende un certo grado di sofferenze e di rinunce connesse alle lesioni riportate. Nel caso di specie, peraltro, il danno alla vita di relazione è stato genericamente allegato. 
Non possono invece essere riconosciute all'attore le spese di viaggio sostenute per il ricovero presso l'### di ### dal momento che non è emerso dai documenti in atti che l'### di ### non avesse assicurato l'intervento chirurgico necessario per le lesioni riportate, anzi dal certificato di ### si evince che era stato disposto il ricovero presso la ### di ### In ogni caso il ### e la moglie avrebbero dovuto fare rientro nel luogo di residenza, affrontando le relative spese, mentre non è stato richiesto il rimborso del biglietto di ritorno, ove già acquistato in precedenza.  ### ha poi chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per la necessità di avvalersi di collaboratori nella gestione del lido, fino a quel momento assicurata da lui in via esclusiva, e per non aver potuto svolgere l'attività di rappresentante nell'inverno 2005. 
Le circostanze indicate non sono emerse con certezza dall'istruttoria orale, in quanto le dichiarazioni della moglie del ### sul punto sono in parte contraddette dalle dichiarazioni della teste ### che ha riferito: “ricordo che lo stesso” [il ### “si avvaleva di collaboratori nella gestione del lido. Ricordo in particolare del sig. ### che svolgeva le stesse attività del sig. ### Credo che questa persona gestisse il lido insieme al sig. ### ma non so dire se fosse inquadrato come dipendente”. Il teste ### ha affermato che “solo dopo il sinistro oggetto di causa” [il ### “ha avuto necessità di avere un collaboratore per le attività che prima svolgeva autonomamente nello stabilimento. So che era il cugino ad aiutarlo ma non so se in cambio o meno di un compenso”. 
Dunque non è possibile affermare con certezza che il ### si occupasse del lido in via esclusiva prima del sinistro, in ogni caso egli non ha prodotto alcuna prova del danno patrimoniale subito, mediante per es. la dichiarazione dei redditi degli anni precedenti e successivi al periodo di riferimento, da cui desumere l'eventuale entità della contrazione dei suoi guadagni o le buste paga degli eventuali dipendenti assunti e retribuiti dopo il sinistro per documentare l'eventuale esborso a tale titolo. 
Trattandosi di un danno patrimoniale che l'attore avrebbe potuto agevolmente provare la perdita economica non può ritenersi dimostrata. 
Né nel caso di specie può procedersi ad una liquidazione equitativa del danno, potere discrezionale conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., solo per i danni risarcibili di cui sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrarne il preciso ammontare (cfr. C. Cass., n. 127/2016). Il ricorso alla liquidazione equitativa consente di superare una tale intrinseca obiettiva difficoltà di quantificazione, che tuttavia non ricorre nella fattispecie in esame per le ragioni illustrate. 
Pertanto al ### va liquidata la somma di € 36.449,65 (ovvero 27.319,20 per danno biologico, € 7.595,00 per inabilità temporanea, € 1.535,45 per spese mediche), all'attualità, su cui riconoscere anche il c.d. lucro cessante, e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario. 
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c.. 
Quindi, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando un saggio equivalente agli interessi legali ad una base di calcolo, costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (5.10.2005) per il danno biologico e l'inabilità e alla data dei singoli pagamenti per le spese mediche, rivalutato anno per anno secondo gli indici ### con esclusione degli interessi sugli interessi. 
Dopo la pubblicazione della presente sentenza sull'importo liquidato sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito. 
L'### va, quindi, condannato al pagamento in favore di ### della somma di € 36.449,65, all'attualità, oltre interessi come sopra specificato. 
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, nei rapporti tra l'attore, l'### ed il Comune di ### dunque l'### va condannato al pagamento di dette spese in favore dell'attore, che a sua volta va invece condannato al pagamento delle spese in favore del Comune di ### privo di legittimazione. 
Si ritiene di compensare le spese di lite tra il Comune e l'### del ### in quanto quest'ultima si è costituita unitamente all'### svolgendo difese analoghe. 
Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 52.000,00, parametri medi) nel seguente modo: € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase istruttoria, € 2.767,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 7.254,00, oltre € 550,00 a titolo di contributo unificato e bollo, in favore dell'attore. 
Le spese liquidate all'attore vanno distratte in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. 
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell'### P. Q. M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 6991/2010, vertente tra ####, Comune di ### in persona del ### pro tempore, ###, ### e Ambiente della ### in persona dell'### pro tempore e ### del ### in persona del legale rappresentante pro tempore (terzi chiamati), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1. Dichiara l'inammissibilità delle domande nei confronti del Comune di ### e dell'### del ### 2. Accoglie le domande dell'attore, nei limiti di cui in motivazione, nei confronti dell'### e Ambiente della ### per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento in favore di ### della somma di € 36.449,65, all'attualità, oltre interessi come in motivazione; 3. Condanna l'### e Ambiente della ### alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € 7.254,00 per compensi, ed € 550,00 per esborsi, oltre i.v.a. e cpa, come per legge, e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore degli avvocati ### e ### 4. ### alla rifusione in favore del Comune di ### delle spese di lite, che liquida in € 7.254,00 per compensi oltre i.v.a. e cpa, come per legge, e spese generali nella misura del 15%; 5. Compensa le spese di lite tra il Comune di ### e l'### del ### 6. Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'### e Ambiente della ### Così deciso in ### il ###.  ##### S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6579693897c9ad7dba2d390750eedd33

causa n. 6991/2010 R.G. - Giudice/firmatari: Aucelluzzo Milena

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Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza n. 485/2024 del 11-04-2024

... l'indeterminatezza relativa al quantum del compenso preteso ed alla verifica dell'an delle prestazioni effettivamente eseguite (anche in ragione della pluralità di quelle indicate in fattura (studio fattibilità della ristrutturazione e messa a norma del P.O. di ### stralcio), si rivela la nota del 12.12.2007, palesemente inidonea ad esplicitare i criteri di determinazione del compenso richiesto, facendosi nella stessa generico riferimento all'applicazione “in modo proporzionale così come è avvenuto per il 1° stralcio”. Neanche -a fronte della contestazione di parte convenuta in primo grado della realizzazione dello studio di fattibilità della ristrutturazione e messa a norma del presidio ospedaliero di ### e del rilievo del primo giudice in ordine alla mancata dimostrazione del (leggi tutto)...

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### DI L'### La Corte d'Appello di L'### composta dai Magistrati Dott.ssa ###ssa ### rel. est.  #### ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 618/2022 R.G., passata in decisione all'udienza di P.C., sostituita ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 19.12.2023, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. (60+20) con decorrenza dal giorno 22.12.2023 scaduti il giorno 11.03.2024, vertente TRA A.S.L. 1 AVEZZANO - ### - L'### in persona del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### del foro di L'### con domicilio eletto in L'### presso e nello studio del predetto legale il tutto in forza di procura in calce all'atto di appello. 
APPELLANTE/APPELLATA IN VIA INCIDENTALE E MEDIL - #### SANITARIA IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, in proprio e quale mandataria dell'### temporanea di imprese (A.T.I.) tra il ### e M.T.C. (Manutenzioni Tecnologie e ### per l'Ambiente e la ### S.r.l.. 
APPELLATO CONTUMACE NONCHE' ### & C. S.p.A. in persona del ### del Consiglio di ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### con domicilio eletto in L'### presso e nello studio dell'avv. ### il tutto in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. 
APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 212/2022 del Tribunale di L'### pubblicata il ### - Prestazione d'opera intellettuale ### delle parti Per l'appellante principale: “Voglia l'###ma Corte d'Appello dita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia: - Nel merito, accogliere il presente appello per tutti i motivi esplicitati e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza resa dal Tribunale di L'### anche in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado che qui devono intendersi richiamate e trascritte.  - Con vittoria integrale di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio e con il riconoscimento delle spese generali nonché del diritto alla refusione degli esborsi anticipati”. 
Per l'appellata ### & C. S.p.A.: 1) “Dichiarare inammissibile, improcedibile ovvero rigettare l'appello principale, confermando la sentenza di primo grado; 2) In accoglimento dell'appello incidentale condannare l'appellante a corrispondere alla ### & . ### cessionaria del credito ### somma pari al 91,25%: - Dell'importo di cui alle fatture ### n. 71,73 e 74 e così € 1.453,29; - Dell'importo di cui alla fattura ### 1/2008 nonché gli interessi sulla stessa somma dovuti, come quantificati nell'atto di citazione, così complessivamente € 35.603,72 oltre agli ulteriori interessi ex art. 6 delle convenzioni stipulate tra le parti dalla data della domanda all'effettivo soddisfo; 3) In subordine ed in ogni caso condannare l'appellante al pagamento in favore della appellata, cessionaria del credito ed interveniente nel giudizio, delle somme di cui alla originaria domanda o di quelle maggiori o minori che risulteranno di giustizia; 4) Con vittoria si spese e competenze del giudizio. 
In istruttoria: per la denegata ipotesi in cui si ritenesse verificare l'effettiva erogazione dei finanziamenti di cui alla L. 20/88, viene riproposta l'istanza di ordinare alla ASL di ### - Avezzano - L'#### e ### aziendale, o altro competente di produrre la documentazione relativa alle richieste di accredito dei fondi per gli interventi finanziati ex art. 20 L. 67/1988 ed all'effettivo accredito degli stessi, con riguardo a ciascuno degli interventi indicati nella documentazione allegata all'atto di citazione, precisati nel primo termine dell'art. 183 c.p.c. ed infine elencati nella tabella riassuntiva di cui al doc.to 16”.   RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con l'impugnata sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado n. 3169/2017 - promosso dalla ### - ### per #### in ### (in proprio e quale mandataria dell'### di ### A.T.I. tra il ### e la M.T.C. -Manutenzioni Tecnologie e ### per l'Ambiente e la ### S.r.l.) contro la ### n. 1 Avezzano - ### - L'### con richiesta di condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 195.514,50) giudizio nell'ambito del quale era intervenuta, quale cessionaria del credito, la ### & C. S.p.A.- il Tribunale di L'### così statuiva: “1) In parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna al convenuta ### n. 1 Avezzano - ### - L'### al pagamento, in favore della ### & ### S.p.A., per le causale di cui in motivazione, della domma di € 39.528,35 a titolo di sorte capitale, oltre all'importo complessivo di € 103.275,00 a titolo di interessi sino al 30.09.2017, oltre interessi legali e moratori, da calcolarsi ai sensi dell'art. 6 delle convenzioni stipulate tra le parti, dalla data della notifica della domanda giudiziale (12.12.2017) e sino all'effettivo soddisfo; 2) compensa nella misura del 25% le spese di lite tra le parti del giudizio; 3) condanna l'### n. 1 Avezzano - ### - L'### al pagamento in favore della parte attrice e della parte intervenuta delle residue spese del procedimento, nella misura del 75%, che vengono liquidate complessivamente in € 6.022,50 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge.  1.1 Il Tribunale dava preliminarmente atto che a sostegno della domanda (diretta ad ottenere la condanna della ASL 1 di ### - ### - L'### al pagamento del complessivo importo di € 195.514,50) la parte attrice ### aveva rappresentato: - di aver sottoscritto (in qualità di mandataria dell'A.T.I. con la M.T.C. S.r.l.) con l'allora ### di ### (oggi ASL n. 1 ### - ### - L'### la convenzione del 25.10.1990 con la quale le era stata affidata l'esecuzione di attività propedeutiche alla realizzazione di interventi di ristrutturazione e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'art. 20 L.  67/1988, precisando che nell'ambito del rapporto la A.S.L. aveva omesso di pagare cinque fatture per l'importo complessivo di € 43.318,73 ed aveva pagato in ritardo altre fatture, accumulando interessi da ritardo per € 41.326,11 al 30.09.2017; - che inoltre aveva sottoscritto con la ### di ### (oggi sempre ASL n. 1 ### - ### - L'### la diversa convenzione del 22.01.1990 Rep. 111, con la quale le erano stati affidati analoghi compiti aventi ad oggetto le attività propedeutiche per realizzare nell'area di ### interventi di ristrutturazione e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'art. 20 L. n. 67/1988; precisando che nell'ambito di tale rapporto la ASL aveva omesso di saldare la fattura n. 1/2008 di € 27.525,65 ed aveva pagato in ritardo altre fatture, accumulando interessi per complessivi € 83.344,01 calcolati sino al 30.09.2017.  1.2. Dava inoltre atto che la ### costituendosi in giudizio, aveva: - in primo luogo eccepito l'improcedibilità della domanda per effetto della clausola compromissoria contenuta in entrambe le convenzioni sottoscritte tra le parti; - in secondo luogo escluso la debenza di qualsiasi somma per la nullità, ai sensi dell'art. 19 della L. 20/1994, delle proroghe negoziali disposte dalla ASL n. 1; - infine contestato le prestazioni per cui era richiesto il pagamento e la debenza degli interessi moratori.  1.3. Dava altresì atto che in data ### era intervenuta in giudizio la ### & C. S.p.A. sostenendo di essere cessionaria del credito, in forza di atto di cessione del 13.12.2017 Rep. n. 12875 per ### di ### debitamente notificato al debitore, chiedendo il pagamento delle somme riconosciute in suo favore.  1.4. Ciò detto il Tribunale disattendeva l'eccezione di incompetenza sollevata dalla ASL n.1 per essere la controversia devoluta ad arbitri in base all'art. 12, contenuto in entrambe le convenzioni, secondo cui “Le eventuali controversie che insorgessero tra la Concedente e la ### dovranno essere sottoposte al giudizio di un Collegio arbitrale come in appresso costituito, previo tentativo di risoluzione amministrativa. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri di cui uno ciascuno designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di ### dagli arbitri nominati. In caso di mancato accordo sulla nomina del ### ovvero di mancata nomina dell'arbitro di parte, la relativa designazione sarà rimessa al ### del Consiglio di Stato. Il Collegio deciderà secondo diritto con l'applicazione degli artt. 806 e segg. c.p.c.”. 
In particolare esaminava l'eccezione (specificata in sede prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.) di nullità della clausola compromissoria inserita nelle convenzioni in quanto contrastante con il sopravvenuto divieto di arbitrato per i contratti della pubblica amministrazione stabilito dalla legge ed applicabile, in quanto norma di natura processuale, anche ai contratti conclusi in epoca precedente. 
Nello specifico il Tribunale -sottolineato che la disciplina in materia di arbitrato era ora prevista dall'art. 209 del D.Lgs 50/2016 (il quale al comma 3 prevede testualmente “E' nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice”)- rilevava che l'art. 216 comma ### nel prevedere la disciplina transitoria stabiliva che “Le procedure di arbitrato di cui all'articolo 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente codice”. 
Spiegava che non risultava che le parti avessero in precedenza azionato il procedimento sicché la validità ed il contenuto della clausola dovevano essere valutati alla luce della normativa applicabile al momento dell'introduzione del giudizio (dicembre 2017) secondo il principio del “tempus regit actum”. 
Rilevava che, anche a voler diversamente opinare, la Suprema Corte di Cassazione aveva chiarito che la clausola compromissoria contenuta in contratto di appalto stipulato in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. 190/2012, pur essendo valida, è colpita da inefficacia sopravvenuta per mancanza della previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della P.A. introdotta dall'art. 1, comma 19, della predetta legge, la quale tuttavia non esclude la possibilità del ricorso all'arbitrato, ove la predetta autorizzazione, comunque non desumibile da atto o comportamenti concludenti di organi o soggetti diversi, inidonei in quanto tali ad esprimere le ragioni della scelta di derogare alla giurisdizione ordinariaintervenga successivamente (Al riguardo richiamava Cass. 29255/2017). 
Spiegava anche che, come precisato dalla Suprema Corte, 13410/2019, la preventiva autorizzazione amministrativa dell'arbitrato, prevista dall'art. 1, comma ###V della ### 190/2012 per gli appalti pubblici conclusi prima dell'entrata in vigore della legge, costituisce clausola di efficacia che non può identificarsi con la delibera mediante la quale sia stato approvato il contratto contenente la clausola compromissoria, dovendo essa rinvenirsi in atti con i quali la P.A. abbia manifestato, con riferimento ad una controversia specificamente individuata, la volontà di avvalersi della clausola arbitrale. 
Evidenziava che nella specie non si rinveniva agli atti alcuna delibera dell'Ente che avesse manifestato la volontà di avvalersi della clausola arbitrale, essendovi solo l'eccezione di incompetenza sollevata dal difensore dell'ente pubblico, sicché la clausola compromissoria contenuta nell'art. 12 delle convenzioni del 22.01.1990 e del 25.10.1990 doveva ritenersi inefficace.  1.5 Nel merito, ribadito che la convenuta aveva eccepito la nullità delle proroghe delle convenzioni disposte con mere delibere delle allora ### in violazione del disposto di cui all'art. 19, comma ### L. 109/1994 secondo cui “Le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici”, rilevava l'infondatezza dell'eccezione evidenziando come dalla stessa documentazione prodotta dalla convenuta emergesse che: -- nella ### della ### n. 1507 del 20.12.2002 e nella ### della medesima A.U.S.L. n. 845 del 22.09.2004 si dava espressamente atto, con riferimento alla ### del 25.10.1990, che “con deliberazione della ex ### di ### n. 242 del 7.09.1994 il suddetto incarico è stato prorogato sino al compimento dei programmi approvato di cui al punto a art. 2 della convenzione”; -- con riferimento alla ### del 22.01.1990 Rep. 111 la stessa ASL 1 aveva rappresentato che le proroghe erano state disposte per effetto delle deliberazioni aziendali n. 510 del 11.04.1995 e n. 0555 del 17.05.1996 (pag. 20 comparsa di costituzione). 
Rilevava che il divieto richiamato da parte convenuta era stato esteso alle ### soltanto a seguito delle modifiche apportate dall'art. 9, commi 31 e 32, L. n. 415 del 1998 che aveva incluso nell'art. 2, comma II, lett. c) L. 109/1994, nell'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della legge anche gli ospedali, sicché le proroghe intervenute prima del 1998 dovevano ritenersi regolari. 
Spiegava ad ogni modo che in base all'orientamento giurisprudenziale espresso da Corte dei ### Contr. N. 55/2000, riguardo alle concessioni di costruzione o gestione si applicano: a) la legge ### n. 109/1994 art. 19 comma 2, per quelle nuove (da aggiudicarsi mediante licitazione privata col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa); b) le leggi precedenti, nel cui ambito venne affidata la concessione, per il rinnovo o la proroga delle concessioni in corso.  1.6. Passando all'esame delle fatture azionate con riferimento alla convenzione stipulata con la ### di ### rigettava le eccezioni sollevate dalla ASL di non debenza dell'importo di cui alla fattura n. 13 del 13.05.2003 di € 34.553,78 (relativo al corrispettivo della progettazione del nuovo comparto operatorio per ### del vecchio ### di ### nonché dell'importo di cui alla fattura n. 14 di € 7.172,30 per i compensi del coordinatore della sicurezza) eccezione basata sul mancato finanziamento e sulla mancata realizzazione del progetto. 
Spiegava che l'effettiva realizzazione delle prestazioni poste alla base delle fatture sopra richiamate non era stata contestata dalla ### che l'aveva anzi implicitamente riconosciuta quando con la missiva del 23.11.2006 aveva chiesto solamente una riduzione del quantum fatturato, nella misura poi effettivamente richiesta con l'atto introduttivo. 
Riconosceva come dovuto anche il corrispettivo per la redazione della ### acclarante i rapporti economici tra gli ### relativa al giudizio riservato sulla condotta dei lavori da parte dell'appaltatore, riferita a: 1. Distretto Sanitario di ### (### di ### con fattura n. 71 del 19.12.2001 per € 734,57; 2. D.SB di Pratola Peligna, con fattura n. 73 del 19.12.2001 per € 539,25; 3. DSB di Castelvecchio Subequo, con fattura n. 74 del 19.12.2001 per € 318,82.  1.7. Con riferimento alla convenzione stipulata con la ### di ### premesso che l'attrice aveva rappresentato essere ancora dovuto il corrispettivo per lo studio di fattibilità della ristrutturazione e messa a norma del ### di ### II stralcio, a fronte dei quali era stata emessa la fattura ### n. 1 del 15.01.2018 per l'importo di € 27.525,65, rilevava che l'importo non poteva essere riconosciuto, atteso che: a) non risultava che la fattura fosse stata inviata alla parte convenuta prima dell'introduzione del giudizio; b) la stessa non risultava ricompresa nell'elenco delle fatture ### relative ai lavori di ristrutturazione e messa a norma del ### di ### c) la fattura si presentava come generica e senza la specifica delle diverse prestazioni invocate, impedendo la verifica della effettiva esecuzione delle prestazioni richiamate.  1.8. Affermava conclusivamente potersi riconoscere alla parte attrice a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese l'importo complessivo di € 43.318,73 relativo alle fatture azionate sulla base della ### del 25.10.1990.  1.9 Quanto agli interessi richiesti, richiamava l'art. 6 ultimo comma delle convenzioni, rilevando come la parte attrice avesse prodotto una tabella riepilogativa con elencazione delle fatture emesse, comprensivo di: 1) numero della fattura relativa a ciascuna prestazione oggetto del pagamento a saldo; 2) data di emissione della fattura e relativo importo; 3) data di effettivo pagamento nonché data di esigibilità del credito indicato; 4) tasso di interesse legale applicato per i primi 90 giorni di ritardo e il tasso moratorio per il periodo successivo, conteggiato con riguardo al disposto degli artt. 35 e 36 del ### delle ### ovvero, con riferimento alle prestazioni professionali, con riguardo all'art. 9 L.  143/1949. 
Spiegava che l'attrice aveva anche depositato tutte le fatture emesse nei confronti della ### e di ### e della ### di ### allegando per ciascuna fattura la copia dell'estratto del conto corrente bancario comprovante la data di effettivo pagamento. 
Rilevava che in relazione al quantum la ASL non aveva contestato né la metodologia di calcolo né la sua correttezza con la conseguenza che dovevano riconoscersi le somme richieste. 
In particolare per il ritardo nel pagamento delle fatture relative alla convenzione del 25.10.1990 doveva essere riconosciuto l'importo di € 41.326,11 e quanto alle fatture pagate con ritardo sulla base della convenzione del 22.01.1990 l'importo di € 83.344,01, da ridurre al minor importo di € 71.851,88, per effetto della detrazione della quota (per € 11.492,13) relativa alla fattura 1 del 15.01.2008 dell'importo di € 27.525,65, in quanto non dovuto. 
Quantificava il debito per interessi nella misura di complessivi € 113.178,00.  1.10. Rilevava infine che, risultando documentato che la ### & ### S.p.A. si era resa cessionaria unicamente per una quota pari al 91,25% del credito, la parte convenuta poteva essere condannata solamente al pagamento della quota, pari al 91,25%, di sorte capitale ed interessi in favore della cessionaria del credito. 
Conclusivamente affermava che la ### & C. S.p.A. aveva diritto ad ottenere l'importo di € 39.528,35 a titolo di sorte capitale (€ 43.318,73 - 3.790,38), oltre l'importo complessivo di € 103.275,00 a titolo di interessi legali e moratori sino al 30.09.2017 (€ 113.178,00 - € 9.903,00).  2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Asl n. 1 ### - ### - L'### e ne ha invocato la riforma, con richiesta di accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta di plurimi motivi di gravame, con i quali ha denunciato: 1) ### in fatto ed in diritto della sentenza nella parte in cui ha respinto (peraltro ultra petita) l'eccezione di improcedibilità e/o improponibilità dell'azione giurisdizionale per incompetenza del giudice ordinario in forza di clausola compromissoria per arbitrato rituale. Violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento. Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il giudicato; 2) ### in fatto ed in diritto della sentenza nella parte in cui ha omesso di rilevare (anche d'ufficio) la nullità degli incarichi disposti dalla USL in forza di mere delibere aziendali, peraltro in assenza di contestazioni avversarie. Violazione e falsa applicazione delle norme di ordine pubblico che disciplinano l'attività della P.A.; 3) ### in fatto ed in diritto della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il corrispettivo reclamato dalla ### in relazione al nuovo comparto operatorio per ### di ### 4) ### in fatto ed in diritto della sentenza nella parte in cui, pur riconoscendo la nullità delle ### ripassate con ### ai sensi dell'art. 19, comma ### L. 109/1994, ha comunque liquidato in favore della ### gli interessi negozialmente pattuiti.  3. ### si è costituita nel presente procedimento di gravame ed ha diffusamente resistito all'appello, a sua volte spiegando appello incidentale con il quale ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza sulla scorta di due motivi di gravame, con cui ha denunciato: 1) Errata determinazione aritmetica dell'importo per il quale è stata pronunciata la condanna al pagamento, per omessa considerazione delle somme di cui alle fatture ### n. 71, 73 e 74/2001; 2) ### pronuncia di rigetto della domanda di pagamento delle prestazioni di cui alla fattura ### 1/2008. Travisamento delle risultanze istruttorie, violazione dell'art. 2697 4. ### di P.C. del 19.12.2023 si è svolta con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.. 
All'esito della camera di consiglio da remoto svolta in data ### la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.  5. Partendo all'esame dell'appello principale va subito rilevata l'infondatezza del primo motivo di gravame.  5.1. Con tale motivo -premesso che l'art. 209 al comma 3 del D.Lgs 50/2016 dispone che “E' nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice”- rileva che il successivo art. 216, comma 22, prevede a sua volta che “Le procedure di arbitrato di cui all'art. 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente codice. 
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 209, comma 16, si applica l'articolo 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del decreto 2 dicembre 2000, n. 398”. 
Spiega essere pacifico, sia in sede di giurisprudenza amministrativa che in sede arbitrale, che l'art. 209 del D.Lgs 50/2016 riguarda solo le procedure ed i contratti per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati dopo la data (19 aprile 2016) di entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016 (Cfr. Cons. di Stato Sez. III n. 4528/2016), mentre nella specie, vertendosi in ipotesi di clausola arbitrale contenuta in atti anteriori a tale data (risalendo entrambe le convenzioni al 1990) occorre avere riguardo alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 216, 22° comma D.Lgs 50/2016 sopra richiamata. 
Sostiene che secondo la giurisprudenza e buona parte della dottrina la disposizione in parola è riferibile alle sole norme strettamente processuali non anche alle norme che disciplinano la volontà delle parti che hanno ad un tempo natura negoziale e procedimentale, con la conseguenza che la clausola compromissoria in questione non può ritenersi assoggettata al regime di cui all'art. 209 D.Lgs 50/2016 in particolare a quello del 3° comma, bensì, in ipotesi, a quello anteriore di cui all'art. 241 D.Lgs 163/2006. 
Aggiunge anche che l'art. 217, 1° comma, lett. ii) D.Lgs 50/2016 ha abrogato i commi da 12 a 25 dell'art. 1 della L. 190/2012, determinando il venir meno di quelle disposizioni che, intervenendo sul testo dell'art. 241, avevano imposto la necessità di autorizzazione, con la conseguenza che il regime di validità/esistenza della clausola compromissoria in questione contenuta nella convenzione del 25.10.1990 e nella convenzione del 22.01.1990 non può considerarsi regolato né dalle disposizioni dell'art. 209 D.Lgs. 50/2016, né da quelle dell'art.  241 D.Lgs 163/2006, come modificato dall'art. 1 della L. 190/2012. 
Denuncia ancora che a diversa conclusione non potrebbe pervenirsi facendo leva sul diverso profilo dell'inefficacia sopravvenuta per mancanza della previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della P.A. ”mai dedotta dalla ASL ed introdotta d'ufficio dal primo giudice”.  5.2. Il Collegio ritiene utile in primo luogo chiarire che il giudice di prime cure ha innanzi tutto stabilito la non sopravvenienza della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 D.Lgs 50/2016 (il quale prevede “2. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara, ovvero, per le procedura senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. ### può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicando alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il compromesso. 3. E' nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo dell'a amministrazione aggiudicatrice”) e della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 22, del codice degli appalti (il quale stabilisce che “Le procedure di arbitrato di cui all'articolo 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data in vigore del presente codice”).  5.3. Ciò detto si rileva che, come sottolineato dalla difesa dell'appellata, il richiamo da parte dell'art. 216 all'intero articolo 209 esclude la correttezza dell'impostazione interpretativa suggerita dall'appellante (secondo cui la norma riguarderebbe i soli elementi tecnici della struttura e funzionamento dell'arbitrato), deponendo invece nel senso dell'esclusione della sopravvivenza delle clausole compromissorie prive (come quelle in analisi) della preventiva autorizzazione motivata della stazione appaltante (preventiva autorizzazione già richiesta nella abrogata disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma 19, L. 120/2012 applicabile fino all'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti).  5.4. Del resto l'instaurazione del giudizio nella vigenza del nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs 50/2016 comporta l'applicazione della disciplina (anche di natura transitoria) relativa al regime autorizzativo della clausola compromissoria e delle conseguenze della sua violazione dettate dall'art. 209 D. L.vo 50/2016 e (per i contratti i cui bandi siano stati pubblicati in data anteriore) dall'art. 216 del medesimo decreto legislativo, non anche dell'abrogato art. 241, comma 1, del D.lgs n. 163/2006 come sostituito dall'art. 1, comma 19, L. 190/2012).  5.5. Ciò precisato si rileva che, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella pronuncia 58/2019 (richiamando la sentenza n. 108 del 2015 pronunciata in relazione all'art. 1 comma 25 della L. 190 del 2012) lo “ius superveninens consistente nel divieto di deferire le controversie ad arbitri senza una preventiva e motivata autorizzazione non ha l'effetto di rendere nulle in via retroattiva le clausole compromissorie originariamente contenute nei contratti, bensì quello di sancirne l'inefficacia per il futuro, in applicazione, del principio, espresso dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la nullità di un contratto o di una sua singola clausola, prevista da una norma limitativa dell'autonomia contrattuale che sopravvenga nel corso dell'esecuzione di un rapporto, incide sul rapporto medesimo, non consentendo la produzione di ulteriori effetti, sicché il contratto o la sua singola clausola si debbono ritenere non più operanti”.  5.6. Correttamente pertanto il primo giudice si è espresso in termini di sopravvenuta inefficacia delle originarie clausole compromissorie contenute nelle convenzioni stipulate tra le parti, rilevando come la predetta autorizzazione (non identificabile con le delibere mediante le quali erano stati approvati i contratti contenenti la clausola compromissoria) non fosse intervenuta neanche successivamente, non rinvenendosi agli atti alcuna delibera dell'Ente che avesse manifestato la volontà di avvalersi della clausola arbitrale, essendovi solo l'eccezione di incompetenza sollevata dal difensore dell'ente pubblico.  5.7. Né può ritenersi condivisibile il rilievo dell'appellante, il quale, richiamando 24641/2020, denuncia che erroneamente il primo giudice ha dichiarato l'inefficacia sopravvenuta per mancanza della previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della P.A., mai dedotta dall'appellata nel primo grado di giudizio (l'appellante rileva che il Giudice di legittimità, con riferimento a vicenda nella quale l'### civica aveva tempestivamente sollevato ex art. 38 c.p.c. l'esistenza di una clausola arbitrale, ha ritenuto che “la questione relativa alla sua sopravvenuta inefficacia, per violazione di norma imperativa sulla necessità dell'autorizzazione, doveva essere sollevata, del pari, tempestivamente (e non per la prima volta, come invece avvenuto, in comparsa conclusionale) essendo il citato art. 38 del codice di rito civile espressione di un principio che vuole il tema della competenza, per così dire, cristallizzato in limine”). 
Al riguardo è appena il caso di rilevare come, a fronte dell'eccezione di arbitrato sollevata dalla convenuta in primo grado, l'attrice abbia subito rilevato che “le clausole compromissorie di cui all'art. 12 delle ### sono nulle perché confliggenti con il sopravvenuto divieto di arbitrato per i contratti della pubblica amministrazione stabilito dalla legge ed applicabile -in quanto norma di natura processualeanche ai contratti conclusi in precedenza”. 
In definitiva deve ritenersi che l'eccezione relativa alla patologia delle clausole in base al nuovo regime normativo sia stata tempestivamente sollevata, sia pure con deduzione di una circostanza impeditiva dell'operatività della clausola avente un grado di maggiore invalidità (comunque implicante denuncia del difetto dei presupposti perché la clausola potesse continuare ad operare in un momento nel quale la legge ne aveva sancito la nullità) rispetto a quella poi ravvisata dal primo giudice. 
Del resto il precedente richiamato dall'appellante, come correttamente sottolineato dalla difesa dell'appellata, si riferisce ad ipotesi in cui la nullità della clausola era stata prospettata solo in sede di comparsa conclusionale.  6. Va anche disatteso, nei termini che appresso si diranno, il secondo motivo di gravame.  6.1. Con tale motivo l'appellante lamenta che il primo giudice ha omesso di considerare che nella specie la ### prima e la ### & C. S.p.A. poi si erano dichiarate creditrici in relazione ad incarichi privi di copertura contrattuale siccome disposti con mere delibere aziendali e, quindi, completamente nulli per violazione delle norme imperative che disciplinano i rapporti di cui è parte un'amministrazione pubblica che richiedono la forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che la ### non avrebbe potuto mai agire a titolo negoziale per l'inadempimento, ma semmai esperire, ricorrendone i presupposti, altra azione. 
Sostiene che il principio secondo cui i contratti tra la P.A. ed i privati debbono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta è stato reiteratamente ribadito dalla Suprema Corte anche in relazione alle ### sanitarie, in diverse e costanti pronunce. 
Lamenta ad ogni modo che erroneamente il primo giudice ha ritenuto che il divieto delle concessioni di committenza sarebbe stato “esteso alle ### sanitarie soltanto a seguito delle modifiche apportate dall'art. 9, commi 31 e 32, L. 18.11.1998 n. 415, che ha incluso nell'art. 2, comma II, lett. c) l. n. 109/1994 -nell'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della leggeanche i “lavori civili relativi ad ospedali”. 
Spiega che in realtà il divieto è stato introdotto in via generalizzata sin dalla sua prima versione dall'art. 19 del testo normativo che ricomprendeva sin dalla sua originaria versione certamente anche le ### tenuto anche conto che le modifiche di cui alla ### 415/1998 non si riferivano alla platea dei destinatari delle disposizioni (rimasti quelli di cui alle precedenti versioni) del testo legislativo. 
Rileva l'erroneità del richiamo del primo giudice alla pronuncia n. 55 del 9 giugno 2000 resa in sede di controllo della Corte di ### che fa riferimento alle concessioni di gestione e quindi non si attaglia alla fattispecie in esame che è una concessione di servizi di committenza, totalmente differente (sul piano strutturale e funzionale dalla prima).  6.2. Giova preliminarmente chiarire che il Tribunale ha ricondotto i contratti stipulati in data ### e 22.01.1990 Rep. 111 alla figura delle concessioni di committenza di cui alla L.  1137/1929 le quali, stipulate nell'anno 1990, risultano perfettamente legittime all'epoca della loro conclusione. 
Ciò premesso si rileva che, se è vero che con l'art. 19 della L. 109/1994 (entrata in vigore nel marzo 1994) è stato introdotto il divieto di stipula di nuove concessioni di committenza (il comma 3 del predetto articolo prevede che “le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni di attività di stazione appaltante”) ciò non esclude la sopravvivenza e permanenza delle concessioni in essere alla data dell'entrata in vigore della legge che ha introdotto il divieto della stipula di concessioni di committenza.  6.3. Con riferimento alla durata delle concessioni in disamina va rilevato che, come espressamente previsto sia nella convenzione del 25.10.1990 (intervenuta tra ### e ### di ### che nella convenzione del 22.01.1990 (intervenuta tra ### e ### di ###, all'art. 3 (rubricato “durata della convenzione” è previsto espressamente “La presente ### avrà durata a tutto il ### ed alla scadenza si intenderà prorogata sino al completamento dei programmi approvati di cui al punto a) art. 2. La Convezione stessa verrà a decadere se entro il detto periodo non verranno finanziati almeno parzialmente le opere e gli interventi del presente atto”. 
E' evidente pertanto come, essendo la proroga prevista espressamente in contratto tale da operare automaticamente fino al completamento dei programmi approvati di cui al capo a) art.  2, alcuna necessità di espressione di nuova manifestazione di volontà negoziale delle parti era necessaria perché la proroga potesse operare. 
In definitiva la espressa previsione negoziale della proroga fino al completamento dei programmi approvati di cui al punto a) art. 2 della ### escludeva la necessità di concludere veri e propri negozi di proroga, mentre il riferimento alla deliberazione ex ### di ### n. 242 del 7.09.1994 (contenuto nella deliberazione della ### n. 1507 del 20.12.2002 e nella deliberazione della medesima A.U.S.L. n. 845 del 22.09.2004) di proroga dell'incarico di cui alla convenzione del 25.10.1990 “sino al completamento del programma di cui al punto a art. 2 della convenzione” ed il riferimento alla proroga prevista, quanto alla convenzione del 22.01.1990, nelle deliberazioni aziendali n. 510 del 11.04.1995 e n. 0555 del 17.05.1996 (indicate e richiamate dalla ASL nella comparsa di costituzione in primo grado), debbono essere interpretate come aventi valore ricognitivo di una proroga già operante in forza delle previsioni contrattuali.  6.4. Resta tuttavia da precisare che la proroga è stata prevista e deve considerarsi operante, sì da consentire di individuare nelle originarie convenzioni il titolo del pagamento del corrispettivo, limitatamente a tutte le attività e prestazioni (poi dettagliate alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h) i)) relative ai soli programmi approvati alla scadenza dei contratti.  7. Meritevole di accoglimento si rivela, in conseguenza di quanto appena precisato al precedente paragrafo, il terzo motivo di gravame.  7.1. Con tale motivo l'appellante -preliminarmente ricordato che il primo giudice ha riconosciuto alla ### & C. S.p.A. il compenso per la progettazione del nuovo comparto operatorio ### del vecchio ### di ### rispetto al quale la ### aveva emesso la fattura n. 13 del 13.05.2003 per un importo di € 34.553,78 nonché il compenso del coordinatore della sicurezza per il quale la ### aveva emesso la fattura n. 14 del 13.05.2003 per € 7.172,30- ribadisce che dette attività traggono il proprio titolo non già in un atto negoziale ma nella ### dell'allora ASL n. 1 di ### n. 1707 del 20.12.2002 dalla quale comunque si ricavava che l'asserita proroga della convenzione valeva “sino al compimento dei programmi approvati di cui al punto a) art. 2 della Convenzione” e, quindi, per quelli relativi a “a studio di fattibilità e programma degli interventi”, rispetto ai quali la ### non avrebbe avuto e non ha diritto al compenso. 
Spiega che con la deliberazione in argomento (intervenuta a distanza di dodici anni dalla predetta ### il ### generale dell'allora ### n. 1, nel dare atto della sopravvenuta esigenza di procedere al “recupero di una sala operatoria del vecchio blocco operatorio da destinare a day-surgery, utilizzando fondi ex art. 20 L. 67/88” aveva proceduto al loro diretto affidamento con la medesima delibera al ### “della redazione del progetto esecutivo per il recupero della sala operatoria, ubicata nella vecchia ala ospedaliera da destinare all'attività per Day Surgery” e quindi, “visto il progetto redatto dal ### per il recupero della sala operatoria di che trattasi, trasmesso con nota rif. 
CC/###fm(165 del 29.11.2002” aveva deliberato di approvare il predetto progetto”. 
Spiega che trattasi all'evidenza di incarico nuovo e diverso (“recupero di una sala operatoria del vecchio blocco operatorio”) non contemplato in alcun modo nella convenzione del 1990 né riferibile a programma approvato entro il ###, quindi intervenuto al di fuori di un valido programma di prorogatio, senza essere seguito dalla stipula di un valido atto negoziale idoneo ad impegnare validamente le parti, con conseguente nullità dell'incarico medesimo e delle relative pretese creditorie, a maggior ragione per l'inesistente compenso del coordinatore della sicurezza per (€ 7.172,30). 
Evidenzia ancora l'irrilevanza della nota del 2006 con la quale l'ente aveva chiesto una riduzione del quantum fatturato, non potendo detta circostanza assumere alcuna valenza ricognitiva dal punto di vista strettamente contrattuale. 
Aggiunge come, successivamente all'approvazione del progetto esecutivo relativo al “recupero della sala operatoria, ubicata nella vecchia ala ospedaliera da destinare all'attività per Day Surgery”, fosse anche intervenuta una rinnovata valutazione organizzativa con necessità di ubicare il comparto operatorio per ### in prossimità del ### realizzato nella nuova ala ospedaliera (tanto che era intervenuta la nuova delibera n. 845/2004 con cui si era approvato un nuovo progetto), sicché si era avviato un programma del tutto differente rispetto a quello oggetto dell'incarico approvato con deliberazione del ### n. 1507 del 10.12.2002)”.  8.2. Rileva il Collegio che il motivo di gravame in analisi si rivela meritevole di accoglimento sotto il primo profilo evidenziato dall'appellante. 
Ribadito che la proroga convenzionale, prevista nell'art. 3 della convenzione del 25.10.1990 come destinata ad operare a far data dal 1.01.1994, e la proroga richiamata dalla delibera deliberazione ex ### di ### n. 242 del 7.09.1994, fanno riferimento alle prestazioni relative ai programmi approvati (evidentemente al momento di operatività della proroga), si rileva come il progettato “recupero di una sala operatoria del vecchio blocco operatorio da destinare a day-surgery, utilizzando fondi ex art. 20 L. 67/88” si riferisca ad un intervento la cui necessità di realizzazione era emersa a seguito di una esigenza sopravvenuta, che aveva condotto alla attribuzione dell'incarico della redazione del progetto alla ### ed alla sua successiva approvazione. 
E' evidente allora che si trattava di un incarico del tutto avulso dall'ambito applicativo dell'originaria convenzione del 25.10.1990 e della proroga della stessa (non essendo contemplato nella convenzione del 1990 né riferibile a programma approvato entro il ###), quindi intervenuto al di fuori di un valido programma di prorogatio, sicché per l'affidamento dello stesso sarebbe occorso un valido atto negoziale atto ad impegnare validamente le parti, con conseguente nullità dell'incarico e non debenza delle pretese creditorie relative sia alla progettazione esecutiva dell'intervento (per il complessivo importo di € 34.553,78) che al coordinamento della sicurezza per € 7.172,30.  8.3. Da ciò consegue che la sentenza deve essere riformata nella parte in cui ha riconosciuto il credito del ### per i titoli sopra indicati, sicché il credito del ### deve essere ridotto, per effetto della detrazioni degli importi predetti, ad € 1.592,65 = € 43.318,73 - 41.726,08 (€ 34.553,78 + € 7.172,30) e la condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellata costituita a titolo di sorte capitale deve essere rideterminato (in ragione della cessione intervenuta in favore della ### & S.p.A. in misura pari al 91,25%) in € 1.453,29. 
Su tale somma, come previsto nella sentenza di primo grado, competono gli interessi legali e moratori, da calcolarsi ai sensi dell'art. 6 delle convenzioni stipulate tra le parti, dalla data della notifica della domanda giudiziale al saldo.  9. Infondato si rivela, invece, il quarto motivo dell'appello principale.  9.1 Con tale motivo l'appellante si duole del fatto che il primo giudice, pur avendo riconosciuto la nullità delle convenzioni ripassate con ### ai sensi dell'art. 19, comma ### L. 109/1994 ha comunque liquidato gli interessi pattuiti. 
Al riguardo rileva che, per quanto è dato rilevare dai tabulati ex adverso prodotti, le fatture delle quali si chiedono gli interessi di mora risalirebbero ad epoca successiva alla richiamata ### n 109 dell'11.02.1994 il cui art. 19 ha escluso la possibilità di affidamenti secondo lo schema della concessione di committenza, sicché detti interessi non sarebbero dovuti in quanto ipoteticamente maturati in periodo di illegittima prorogatio dei rapporti convenzionali.  9.2. Al riguardo -richiamato quanto argomentato nei paragrafi 6.1., 6.2. e 6.3. in ordine alla legittimità delle concessioni di committenza stipulate prima dell'introduzione del relativo divieto, nonché in ordine alla sopravvivenza e permanenza (al pari di tutte le previsioni in esse contenute) di quelle in essere (nella specie in regime di prorogatio in forza delle stesse previsioni contrattuali) al momento dell'introduzione del divietosi rileva come privo di pregio si riveli l'assunto dell'appellante secondo cui, vertendosi nella specie in ipotesi di nullità sopravvenuta del contratto, non potrebbero trovare applicazione gli interessi moratori previsti in quel contratto.  9.3. Condivisibile al riguardo e meritevole di essere in questa sede condiviso si rivela il rilievo secondo cui la nullità prevista dall'art. 19 comma III L. n. 109/1994 delle convenzioni relative alla concessioni di committenza non può colpire retroattivamente le convenzioni già stipulate ed ancora vincolanti tra le parti per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni eseguite.  9.4. Per il resto si rileva che alcuna critica è stata rivolta all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni, dell'avvenuto finanziamento dei lavori, dell'entità del ritardo e della quantificazione del debito per interessi convenzionali e moratori, né si è in alcun modo contestata la riferibilità delle fatture a prestazioni rese in relazione a programmi già approvati alla data del 31.12.1993.  10. Non resta che procedere all'esame dell'appello incidentale, partendo subito dal primo motivo di gravame, che si rivela infondato.  10.1. Con tale motivo l'appellante si duole del fatto che, sebbene il primo giudice abbia riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni di cui alle fatture n. 71 del 19.12.2001 per € 734,57 (per la redazione della relazione -imposta dall'art. 7 D.M.LL.PP. 18.09.1967 17321- acclarante i rapporti economici tra gli ### e relativa al giudizio riservato sulla condotta dei lavori da parte dell'appaltatore, riferita al ### di ### di ###, 73 del 19.12.2001 per € 539,26 (per la redazione della relazione acclarante i rapporti economici tra gli ### e relativa al giudizio riservato sulla condotta dei lavori da parte dell'appaltatore, riferita al DSB di ###, n. 74 del 19.12.2001 per € 318,82 (per la redazione della relazione acclarante i rapporti economici tra gli ### e relativa altresì al giudizio riservato sulla condotta dei lavori da parte dell'appaltatore, riferita dal DSB di ###, ha poi omesso considerare l'ulteriore importo di € 1.592,65 (€ 734,57 + € 539,26 + € 318,82) pure riconosciuto come spettante.  10.2. Il Collegio rileva che in realtà, come evincibile sia dalla motivazione dell'impugnata sentenza che dal dispositivo della stessa e come evidenziato al paragrafo 8.3, il Tribunale ha in realtà conteggiato, nel determinare il credito complessivo per capitale del ### tutte le voci creditorie riconosciute in sentenza pervenendo al complessivo importo di € 43.318,73 (€ 34.553,78 + € 7.172,30 + € 1.592,65) per poi condannare la ASL al pagamento in favore dell'intervenuta dell'importo di € 39.528,35 (pari al 91,25 %, corrispondente alla quota di credito di cui la ### & ## S.p.A. risultava cessionaria).  11. Infondato si rivela anche il secondo motivo di gravame.  11.1. Con tale motivo l'appellante incidentale si duole del mancato riconoscimento del credito relativo alla fattura n. 1/2008, dell'importo di € 27.525,65. 
Al riguardo rileva che il Tribunale ha erroneamente ritenuto: - non inviata alla parte convenuta la fattura in questione; - non ricompresa detta fattura nell'elenco delle fatture ### relative ai lavori di ristrutturazione e messa a norma del ### di ### - affetta la fattura da genericità in considerazione anche delle diverse prestazioni richiamate. 
Evidenzia che in realtà: - la fattura era stata regolarmente inviata alla ASL e da questa ricevuta; - nessun elemento di giudizio era lecito trarre dal fatto che la fattura non fosse presente nell'elenco di cui al documento di parte attrice n. 17 (riferendosi quell'elenco al primo stralcio), mentre era riportata regolarmente nell'elenco del secondo stralcio; - il conteggio era stato inviato con la lettera raccomandata del 12.12.2007, dal quale si evinceva che il calcolo del compenso era stato eseguito considerando dovuto, per la prestazione dello studio di fattibilità per la ristrutturazione e messa a norma del quartiere operatorio, un importo calcolato nella medesima proporzione rispetto a quello approvato per la stessa prestazione con la delibera 2266 del 19.07.1993 per lo studio di fattibilità della ristrutturazione dell'intero presidio ospedaliero.. 
Rileva che il primo giudice ha anche errato nel non considerare, quanto alla verifica della effettiva esecuzione delle prestazioni, che le prestazioni relative allo studio di fattibilità sono logicamente antecedenti all'inizio dei lavori e che la concessionaria aveva documentato che l'opera era stata finanziata e realizzata come comprovato dalla produzione del ### delle ### del 2° stralcio, dalla ### del ### del procedimento sul ### e dalla ### sul conto finale per le medesime opere.  11.2 Al riguardo ritiene il Collegio che il richiamo operato dall'appellante incidentale alla documentazione prodotta in primo grado non sia idonea ad inficiare la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui ha negato il riconoscimento del credito di cui alla fattura n. 1/2008. 
Se è vero che, come comprovato dai documenti prodotti in primo grado in allegato alla memoria istruttoria con il n. 14.6, risulta che la fattura n. 01/E del 15.01.2008 (per l'importo di € 22.488,27 più accessori per un totale di € 27.525,65) relativa allo “studio di fattibilità della ristrutturazione e messa a norma del P.O. ### stralcio” è stata effettivamente inviata alla ASL (vedi nota del 15.01.2008 con allegata fattura) ed è stata effettivamente ricevuta dalla ASL (vedi avviso ricevimento racc. AR del 16.01.2008), non risulta tuttavia dall'esame del documento n. 31 che detta fattura sia inserita nell'elenco prodotto con detto documento. 
Né dirimente, al fine di dissipare l'indeterminatezza relativa al quantum del compenso preteso ed alla verifica dell'an delle prestazioni effettivamente eseguite (anche in ragione della pluralità di quelle indicate in fattura (studio fattibilità della ristrutturazione e messa a norma del P.O. di ### stralcio), si rivela la nota del 12.12.2007, palesemente inidonea ad esplicitare i criteri di determinazione del compenso richiesto, facendosi nella stessa generico riferimento all'applicazione “in modo proporzionale così come è avvenuto per il 1° stralcio”. 
Neanche -a fronte della contestazione di parte convenuta in primo grado della realizzazione dello studio di fattibilità della ristrutturazione e messa a norma del presidio ospedaliero di ### e del rilievo del primo giudice in ordine alla mancata dimostrazione del creditopuò assumere significativo rilievo, al fine della dimostrazione della natura ed entità delle singole prestazioni eseguite, il solo riferimento operato dall'appellante al fatto che “le prestazioni relative allo studio di fattibilità sono logicamente antecedenti all'inizio dei lavori” e che nella specie era stata documentata l'esecuzione dell'opera.  12. Concludendo, per effetto della rideterminazione in riduzione del credito in linea capitale della ### all'importo di € 1.592,65 in ragione della riconosciuta esclusione (in questa sede) della debenza degli importi delle fatture n. 13 del 13.05.2003 per € 34.553,70 e n. 14 del 13.05.2003 per € 7.172,30, l'appellante deve essere condannata al pagamento in favore dell'appellata dell'importo di € 1.453,29 (pari al 91,25% corrispondente alla quota di credito acquistata dalla cessionaria, odierna appellata costituita). 
Su tale somma, come previsto nella sentenza di primo grado, competono gli interessi legali e moratori, da calcolarsi ai sensi dell'art. 6 delle convenzioni stipulate tra le parti, dalla data della notifica della domanda giudiziale (12.12.2017) al saldo. 
Giova a questo punto precisare che l'esclusione della debenza degli importi di cui alle fatture n. 13 del 13.05.2003 e n. 14 del 13.05.2003 comporta la riduzione del credito riconosciuto dal primo giudice per il ritardo nel pagamento delle fatture pagate in ritardo relativamente alla ### del 25.10.1990 (il primo giudice ha a tale titolo riconosciuto l'importo di € 41.326,11). 
Detto importo deve essere ridotto nella misura di € 27.984,37 (€ 23.174,14 + € 4.810,23) per le quote relative alle fatture nn. 13 e n. 14 del 13.05.2003 (prospetto 3 delle produzioni attoree di primo grado) in quanto non dovute, sicché relativamente alla convenzione del 25.10.1990 il credito per interessi legali e moratori deve essere ridotto ad € 13.341,74 (€ 41.326,17 - € 27.984,37) Aggiungendo detto importo a quello di € 71.851,88 riconosciuto dal primo giudice per il ritardo nel pagamento delle fatture pagate in ritardo relativamente alla convenzione del 22.01.1990 Rep. 111 si perviene all'importo complessivo di € 85.193,62 e, calcolando su tale importo la percentuale del 91,25 %, si giunge all'importo (€ 77.739,18) che la ASL è tenuta a pagare a titolo di interessi legali e moratori all'appellata costituita fino al 30.09.2017. 
Sulle somme riconosciute, siccome affermato al primo giudice e non oggetto di censure in primo grado (se non nei termini, disattesi, di cui al quarto motivo dell'appello principale), debbono poi essere riconosciuti gli interessi legali e moratori dalla data della notifica della domanda giudiziale (12.12.2017) sino all'effettivo soddisfo.  13. Venendo al regolamento delle spese del primo e del secondo grado si rileva che, tenuto conto dell'esito decisorio e del ridimensionamento delle pretese azionate dalla attuale appellata in primo grado, sussistono i presupposti per dichiarare compensate nella misura del 40% le spese del giudizio e per condannare la ASL appellante al pagamento in favore dell'appellata dei residui 60% delle spese, liquidate nell'intero come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento e con riduzione per il presente grado nella misura del 50% della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione, essendo stata svolta udienza dedicata alla trattazione dell'istanza di sospensione.  14. Al rigetto dell'appello incidentale consegue l'obbligo della società appellante incidentale di versamento di un importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, trattandosi di impugnazione iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013 (cfr. l'art. 1 comma 17 della l. 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del DPR n. 115/2002 con l‘inserimento del comma 1 quater, in base al quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis).   P.Q.M.  La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) In parziale accoglimento dell'appello principale ### l'appellante #### n. 1 ### - ### - L'### al pagamento, in favore della appellata ### & C. S.p.A., per le causali di cui in motivazione, dell'importo di € 1.453,29 a titolo di sorte capitale, oltre all'importo di € 77.739,18 a titolo di interessi sino al 30.09.2017, oltre interessi legali e moratori, da calcolarsi ai sensi dell'art. 6 delle convenzioni stipulate tra le parti, dalla data della notifica della domanda giudiziale al saldo; 2) RIGETTA l'appello incidentale; 3) DICHIARA compensate tra l'appellante principale e l'appellata costituita ### & C. S.p.A. le spese del doppio grado e condanna l'appellante principale al pagamento, in favore di quest'ultima, del residuo 60% delle spese del doppio grado che liquida nell'intero: quanto al primo grado di giudizio in complessivi € 13.430,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge; quanto al presente grado in complessivi € 12.154,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge; 4) DICHIARA che l'appellante incidentale è tenuta al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per la stessa impugnazione; Così deciso in L'### nella camera di consiglio del 19.03.2024 ### rel. est. ### (dott. ### (dott. ### 

causa n. 618/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Orlandi Nicoletta, Ciofani Carla

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