REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### DI L'### La Corte d'Appello di L'### composta dai Magistrati Dott.ssa ###ssa ### rel. est. #### ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 618/2022 R.G., passata in decisione all'udienza di P.C., sostituita ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 19.12.2023, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. (60+20) con decorrenza dal giorno 22.12.2023 scaduti il giorno 11.03.2024, vertente TRA A.S.L. 1 AVEZZANO - ### - L'### in persona del ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### del foro di L'### con domicilio eletto in L'### presso e nello studio del predetto legale il tutto in forza di procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE/APPELLATA IN VIA INCIDENTALE E MEDIL - #### SANITARIA IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, in proprio e quale mandataria dell'### temporanea di imprese (A.T.I.) tra il ### e M.T.C. (Manutenzioni Tecnologie e ### per l'Ambiente e la ### S.r.l..
APPELLATO CONTUMACE NONCHE' ### & C. S.p.A. in persona del ### del Consiglio di ### pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### con domicilio eletto in L'### presso e nello studio dell'avv. ### il tutto in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 212/2022 del Tribunale di L'### pubblicata il ### - Prestazione d'opera intellettuale ### delle parti Per l'appellante principale: “Voglia l'###ma Corte d'Appello dita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia: - Nel merito, accogliere il presente appello per tutti i motivi esplicitati e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza resa dal Tribunale di L'### anche in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado che qui devono intendersi richiamate e trascritte. - Con vittoria integrale di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio e con il riconoscimento delle spese generali nonché del diritto alla refusione degli esborsi anticipati”.
Per l'appellata ### & C. S.p.A.: 1) “Dichiarare inammissibile, improcedibile ovvero rigettare l'appello principale, confermando la sentenza di primo grado; 2) In accoglimento dell'appello incidentale condannare l'appellante a corrispondere alla ### & . ### cessionaria del credito ### somma pari al 91,25%: - Dell'importo di cui alle fatture ### n. 71,73 e 74 e così € 1.453,29; - Dell'importo di cui alla fattura ### 1/2008 nonché gli interessi sulla stessa somma dovuti, come quantificati nell'atto di citazione, così complessivamente € 35.603,72 oltre agli ulteriori interessi ex art. 6 delle convenzioni stipulate tra le parti dalla data della domanda all'effettivo soddisfo; 3) In subordine ed in ogni caso condannare l'appellante al pagamento in favore della appellata, cessionaria del credito ed interveniente nel giudizio, delle somme di cui alla originaria domanda o di quelle maggiori o minori che risulteranno di giustizia; 4) Con vittoria si spese e competenze del giudizio.
In istruttoria: per la denegata ipotesi in cui si ritenesse verificare l'effettiva erogazione dei finanziamenti di cui alla L. 20/88, viene riproposta l'istanza di ordinare alla ASL di ### - Avezzano - L'#### e ### aziendale, o altro competente di produrre la documentazione relativa alle richieste di accredito dei fondi per gli interventi finanziati ex art. 20 L. 67/1988 ed all'effettivo accredito degli stessi, con riguardo a ciascuno degli interventi indicati nella documentazione allegata all'atto di citazione, precisati nel primo termine dell'art. 183 c.p.c. ed infine elencati nella tabella riassuntiva di cui al doc.to 16”. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con l'impugnata sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado n. 3169/2017 - promosso dalla ### - ### per #### in ### (in proprio e quale mandataria dell'### di ### A.T.I. tra il ### e la M.T.C. -Manutenzioni Tecnologie e ### per l'Ambiente e la ### S.r.l.) contro la ### n. 1 Avezzano - ### - L'### con richiesta di condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 195.514,50) giudizio nell'ambito del quale era intervenuta, quale cessionaria del credito, la ### & C. S.p.A.- il Tribunale di L'### così statuiva: “1) In parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna al convenuta ### n. 1 Avezzano - ### - L'### al pagamento, in favore della ### & ### S.p.A., per le causale di cui in motivazione, della domma di € 39.528,35 a titolo di sorte capitale, oltre all'importo complessivo di € 103.275,00 a titolo di interessi sino al 30.09.2017, oltre interessi legali e moratori, da calcolarsi ai sensi dell'art. 6 delle convenzioni stipulate tra le parti, dalla data della notifica della domanda giudiziale (12.12.2017) e sino all'effettivo soddisfo; 2) compensa nella misura del 25% le spese di lite tra le parti del giudizio; 3) condanna l'### n. 1 Avezzano - ### - L'### al pagamento in favore della parte attrice e della parte intervenuta delle residue spese del procedimento, nella misura del 75%, che vengono liquidate complessivamente in € 6.022,50 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge. 1.1 Il Tribunale dava preliminarmente atto che a sostegno della domanda (diretta ad ottenere la condanna della ASL 1 di ### - ### - L'### al pagamento del complessivo importo di € 195.514,50) la parte attrice ### aveva rappresentato: - di aver sottoscritto (in qualità di mandataria dell'A.T.I. con la M.T.C. S.r.l.) con l'allora ### di ### (oggi ASL n. 1 ### - ### - L'### la convenzione del 25.10.1990 con la quale le era stata affidata l'esecuzione di attività propedeutiche alla realizzazione di interventi di ristrutturazione e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'art. 20 L. 67/1988, precisando che nell'ambito del rapporto la A.S.L. aveva omesso di pagare cinque fatture per l'importo complessivo di € 43.318,73 ed aveva pagato in ritardo altre fatture, accumulando interessi da ritardo per € 41.326,11 al 30.09.2017; - che inoltre aveva sottoscritto con la ### di ### (oggi sempre ASL n. 1 ### - ### - L'### la diversa convenzione del 22.01.1990 Rep. 111, con la quale le erano stati affidati analoghi compiti aventi ad oggetto le attività propedeutiche per realizzare nell'area di ### interventi di ristrutturazione e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'art. 20 L. n. 67/1988; precisando che nell'ambito di tale rapporto la ASL aveva omesso di saldare la fattura n. 1/2008 di € 27.525,65 ed aveva pagato in ritardo altre fatture, accumulando interessi per complessivi € 83.344,01 calcolati sino al 30.09.2017. 1.2. Dava inoltre atto che la ### costituendosi in giudizio, aveva: - in primo luogo eccepito l'improcedibilità della domanda per effetto della clausola compromissoria contenuta in entrambe le convenzioni sottoscritte tra le parti; - in secondo luogo escluso la debenza di qualsiasi somma per la nullità, ai sensi dell'art. 19 della L. 20/1994, delle proroghe negoziali disposte dalla ASL n. 1; - infine contestato le prestazioni per cui era richiesto il pagamento e la debenza degli interessi moratori. 1.3. Dava altresì atto che in data ### era intervenuta in giudizio la ### & C. S.p.A. sostenendo di essere cessionaria del credito, in forza di atto di cessione del 13.12.2017 Rep. n. 12875 per ### di ### debitamente notificato al debitore, chiedendo il pagamento delle somme riconosciute in suo favore. 1.4. Ciò detto il Tribunale disattendeva l'eccezione di incompetenza sollevata dalla ASL n.1 per essere la controversia devoluta ad arbitri in base all'art. 12, contenuto in entrambe le convenzioni, secondo cui “Le eventuali controversie che insorgessero tra la Concedente e la ### dovranno essere sottoposte al giudizio di un Collegio arbitrale come in appresso costituito, previo tentativo di risoluzione amministrativa. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri di cui uno ciascuno designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di ### dagli arbitri nominati. In caso di mancato accordo sulla nomina del ### ovvero di mancata nomina dell'arbitro di parte, la relativa designazione sarà rimessa al ### del Consiglio di Stato. Il Collegio deciderà secondo diritto con l'applicazione degli artt. 806 e segg. c.p.c.”.
In particolare esaminava l'eccezione (specificata in sede prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.) di nullità della clausola compromissoria inserita nelle convenzioni in quanto contrastante con il sopravvenuto divieto di arbitrato per i contratti della pubblica amministrazione stabilito dalla legge ed applicabile, in quanto norma di natura processuale, anche ai contratti conclusi in epoca precedente.
Nello specifico il Tribunale -sottolineato che la disciplina in materia di arbitrato era ora prevista dall'art. 209 del D.Lgs 50/2016 (il quale al comma 3 prevede testualmente “E' nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice”)- rilevava che l'art. 216 comma ### nel prevedere la disciplina transitoria stabiliva che “Le procedure di arbitrato di cui all'articolo 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente codice”.
Spiegava che non risultava che le parti avessero in precedenza azionato il procedimento sicché la validità ed il contenuto della clausola dovevano essere valutati alla luce della normativa applicabile al momento dell'introduzione del giudizio (dicembre 2017) secondo il principio del “tempus regit actum”.
Rilevava che, anche a voler diversamente opinare, la Suprema Corte di Cassazione aveva chiarito che la clausola compromissoria contenuta in contratto di appalto stipulato in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. 190/2012, pur essendo valida, è colpita da inefficacia sopravvenuta per mancanza della previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della P.A. introdotta dall'art. 1, comma 19, della predetta legge, la quale tuttavia non esclude la possibilità del ricorso all'arbitrato, ove la predetta autorizzazione, comunque non desumibile da atto o comportamenti concludenti di organi o soggetti diversi, inidonei in quanto tali ad esprimere le ragioni della scelta di derogare alla giurisdizione ordinariaintervenga successivamente (Al riguardo richiamava Cass. 29255/2017).
Spiegava anche che, come precisato dalla Suprema Corte, 13410/2019, la preventiva autorizzazione amministrativa dell'arbitrato, prevista dall'art. 1, comma ###V della ### 190/2012 per gli appalti pubblici conclusi prima dell'entrata in vigore della legge, costituisce clausola di efficacia che non può identificarsi con la delibera mediante la quale sia stato approvato il contratto contenente la clausola compromissoria, dovendo essa rinvenirsi in atti con i quali la P.A. abbia manifestato, con riferimento ad una controversia specificamente individuata, la volontà di avvalersi della clausola arbitrale.
Evidenziava che nella specie non si rinveniva agli atti alcuna delibera dell'Ente che avesse manifestato la volontà di avvalersi della clausola arbitrale, essendovi solo l'eccezione di incompetenza sollevata dal difensore dell'ente pubblico, sicché la clausola compromissoria contenuta nell'art. 12 delle convenzioni del 22.01.1990 e del 25.10.1990 doveva ritenersi inefficace. 1.5 Nel merito, ribadito che la convenuta aveva eccepito la nullità delle proroghe delle convenzioni disposte con mere delibere delle allora ### in violazione del disposto di cui all'art. 19, comma ### L. 109/1994 secondo cui “Le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici”, rilevava l'infondatezza dell'eccezione evidenziando come dalla stessa documentazione prodotta dalla convenuta emergesse che: -- nella ### della ### n. 1507 del 20.12.2002 e nella ### della medesima A.U.S.L. n. 845 del 22.09.2004 si dava espressamente atto, con riferimento alla ### del 25.10.1990, che “con deliberazione della ex ### di ### n. 242 del 7.09.1994 il suddetto incarico è stato prorogato sino al compimento dei programmi approvato di cui al punto a art. 2 della convenzione”; -- con riferimento alla ### del 22.01.1990 Rep. 111 la stessa ASL 1 aveva rappresentato che le proroghe erano state disposte per effetto delle deliberazioni aziendali n. 510 del 11.04.1995 e n. 0555 del 17.05.1996 (pag. 20 comparsa di costituzione).
Rilevava che il divieto richiamato da parte convenuta era stato esteso alle ### soltanto a seguito delle modifiche apportate dall'art. 9, commi 31 e 32, L. n. 415 del 1998 che aveva incluso nell'art. 2, comma II, lett. c) L. 109/1994, nell'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della legge anche gli ospedali, sicché le proroghe intervenute prima del 1998 dovevano ritenersi regolari.
Spiegava ad ogni modo che in base all'orientamento giurisprudenziale espresso da Corte dei ### Contr. N. 55/2000, riguardo alle concessioni di costruzione o gestione si applicano: a) la legge ### n. 109/1994 art. 19 comma 2, per quelle nuove (da aggiudicarsi mediante licitazione privata col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa); b) le leggi precedenti, nel cui ambito venne affidata la concessione, per il rinnovo o la proroga delle concessioni in corso. 1.6. Passando all'esame delle fatture azionate con riferimento alla convenzione stipulata con la ### di ### rigettava le eccezioni sollevate dalla ASL di non debenza dell'importo di cui alla fattura n. 13 del 13.05.2003 di € 34.553,78 (relativo al corrispettivo della progettazione del nuovo comparto operatorio per ### del vecchio ### di ### nonché dell'importo di cui alla fattura n. 14 di € 7.172,30 per i compensi del coordinatore della sicurezza) eccezione basata sul mancato finanziamento e sulla mancata realizzazione del progetto.
Spiegava che l'effettiva realizzazione delle prestazioni poste alla base delle fatture sopra richiamate non era stata contestata dalla ### che l'aveva anzi implicitamente riconosciuta quando con la missiva del 23.11.2006 aveva chiesto solamente una riduzione del quantum fatturato, nella misura poi effettivamente richiesta con l'atto introduttivo.
Riconosceva come dovuto anche il corrispettivo per la redazione della ### acclarante i rapporti economici tra gli ### relativa al giudizio riservato sulla condotta dei lavori da parte dell'appaltatore, riferita a: 1. Distretto Sanitario di ### (### di ### con fattura n. 71 del 19.12.2001 per € 734,57; 2. D.SB di Pratola Peligna, con fattura n. 73 del 19.12.2001 per € 539,25; 3. DSB di Castelvecchio Subequo, con fattura n. 74 del 19.12.2001 per € 318,82. 1.7. Con riferimento alla convenzione stipulata con la ### di ### premesso che l'attrice aveva rappresentato essere ancora dovuto il corrispettivo per lo studio di fattibilità della ristrutturazione e messa a norma del ### di ### II stralcio, a fronte dei quali era stata emessa la fattura ### n. 1 del 15.01.2018 per l'importo di € 27.525,65, rilevava che l'importo non poteva essere riconosciuto, atteso che: a) non risultava che la fattura fosse stata inviata alla parte convenuta prima dell'introduzione del giudizio; b) la stessa non risultava ricompresa nell'elenco delle fatture ### relative ai lavori di ristrutturazione e messa a norma del ### di ### c) la fattura si presentava come generica e senza la specifica delle diverse prestazioni invocate, impedendo la verifica della effettiva esecuzione delle prestazioni richiamate. 1.8. Affermava conclusivamente potersi riconoscere alla parte attrice a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese l'importo complessivo di € 43.318,73 relativo alle fatture azionate sulla base della ### del 25.10.1990. 1.9 Quanto agli interessi richiesti, richiamava l'art. 6 ultimo comma delle convenzioni, rilevando come la parte attrice avesse prodotto una tabella riepilogativa con elencazione delle fatture emesse, comprensivo di: 1) numero della fattura relativa a ciascuna prestazione oggetto del pagamento a saldo; 2) data di emissione della fattura e relativo importo; 3) data di effettivo pagamento nonché data di esigibilità del credito indicato; 4) tasso di interesse legale applicato per i primi 90 giorni di ritardo e il tasso moratorio per il periodo successivo, conteggiato con riguardo al disposto degli artt. 35 e 36 del ### delle ### ovvero, con riferimento alle prestazioni professionali, con riguardo all'art. 9 L. 143/1949.
Spiegava che l'attrice aveva anche depositato tutte le fatture emesse nei confronti della ### e di ### e della ### di ### allegando per ciascuna fattura la copia dell'estratto del conto corrente bancario comprovante la data di effettivo pagamento.
Rilevava che in relazione al quantum la ASL non aveva contestato né la metodologia di calcolo né la sua correttezza con la conseguenza che dovevano riconoscersi le somme richieste.
In particolare per il ritardo nel pagamento delle fatture relative alla convenzione del 25.10.1990 doveva essere riconosciuto l'importo di € 41.326,11 e quanto alle fatture pagate con ritardo sulla base della convenzione del 22.01.1990 l'importo di € 83.344,01, da ridurre al minor importo di € 71.851,88, per effetto della detrazione della quota (per € 11.492,13) relativa alla fattura 1 del 15.01.2008 dell'importo di € 27.525,65, in quanto non dovuto.
Quantificava il debito per interessi nella misura di complessivi € 113.178,00. 1.10. Rilevava infine che, risultando documentato che la ### & ### S.p.A. si era resa cessionaria unicamente per una quota pari al 91,25% del credito, la parte convenuta poteva essere condannata solamente al pagamento della quota, pari al 91,25%, di sorte capitale ed interessi in favore della cessionaria del credito.
Conclusivamente affermava che la ### & C. S.p.A. aveva diritto ad ottenere l'importo di € 39.528,35 a titolo di sorte capitale (€ 43.318,73 - 3.790,38), oltre l'importo complessivo di € 103.275,00 a titolo di interessi legali e moratori sino al 30.09.2017 (€ 113.178,00 - € 9.903,00). 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Asl n. 1 ### - ### - L'### e ne ha invocato la riforma, con richiesta di accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta di plurimi motivi di gravame, con i quali ha denunciato: 1) ### in fatto ed in diritto della sentenza nella parte in cui ha respinto (peraltro ultra petita) l'eccezione di improcedibilità e/o improponibilità dell'azione giurisdizionale per incompetenza del giudice ordinario in forza di clausola compromissoria per arbitrato rituale. Violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento. Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il giudicato; 2) ### in fatto ed in diritto della sentenza nella parte in cui ha omesso di rilevare (anche d'ufficio) la nullità degli incarichi disposti dalla USL in forza di mere delibere aziendali, peraltro in assenza di contestazioni avversarie. Violazione e falsa applicazione delle norme di ordine pubblico che disciplinano l'attività della P.A.; 3) ### in fatto ed in diritto della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il corrispettivo reclamato dalla ### in relazione al nuovo comparto operatorio per ### di ### 4) ### in fatto ed in diritto della sentenza nella parte in cui, pur riconoscendo la nullità delle ### ripassate con ### ai sensi dell'art. 19, comma ### L. 109/1994, ha comunque liquidato in favore della ### gli interessi negozialmente pattuiti. 3. ### si è costituita nel presente procedimento di gravame ed ha diffusamente resistito all'appello, a sua volte spiegando appello incidentale con il quale ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza sulla scorta di due motivi di gravame, con cui ha denunciato: 1) Errata determinazione aritmetica dell'importo per il quale è stata pronunciata la condanna al pagamento, per omessa considerazione delle somme di cui alle fatture ### n. 71, 73 e 74/2001; 2) ### pronuncia di rigetto della domanda di pagamento delle prestazioni di cui alla fattura ### 1/2008. Travisamento delle risultanze istruttorie, violazione dell'art. 2697 4. ### di P.C. del 19.12.2023 si è svolta con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c..
All'esito della camera di consiglio da remoto svolta in data ### la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione. 5. Partendo all'esame dell'appello principale va subito rilevata l'infondatezza del primo motivo di gravame. 5.1. Con tale motivo -premesso che l'art. 209 al comma 3 del D.Lgs 50/2016 dispone che “E' nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice”- rileva che il successivo art. 216, comma 22, prevede a sua volta che “Le procedure di arbitrato di cui all'art. 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente codice.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 209, comma 16, si applica l'articolo 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del decreto 2 dicembre 2000, n. 398”.
Spiega essere pacifico, sia in sede di giurisprudenza amministrativa che in sede arbitrale, che l'art. 209 del D.Lgs 50/2016 riguarda solo le procedure ed i contratti per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati dopo la data (19 aprile 2016) di entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016 (Cfr. Cons. di Stato Sez. III n. 4528/2016), mentre nella specie, vertendosi in ipotesi di clausola arbitrale contenuta in atti anteriori a tale data (risalendo entrambe le convenzioni al 1990) occorre avere riguardo alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 216, 22° comma D.Lgs 50/2016 sopra richiamata.
Sostiene che secondo la giurisprudenza e buona parte della dottrina la disposizione in parola è riferibile alle sole norme strettamente processuali non anche alle norme che disciplinano la volontà delle parti che hanno ad un tempo natura negoziale e procedimentale, con la conseguenza che la clausola compromissoria in questione non può ritenersi assoggettata al regime di cui all'art. 209 D.Lgs 50/2016 in particolare a quello del 3° comma, bensì, in ipotesi, a quello anteriore di cui all'art. 241 D.Lgs 163/2006.
Aggiunge anche che l'art. 217, 1° comma, lett. ii) D.Lgs 50/2016 ha abrogato i commi da 12 a 25 dell'art. 1 della L. 190/2012, determinando il venir meno di quelle disposizioni che, intervenendo sul testo dell'art. 241, avevano imposto la necessità di autorizzazione, con la conseguenza che il regime di validità/esistenza della clausola compromissoria in questione contenuta nella convenzione del 25.10.1990 e nella convenzione del 22.01.1990 non può considerarsi regolato né dalle disposizioni dell'art. 209 D.Lgs. 50/2016, né da quelle dell'art. 241 D.Lgs 163/2006, come modificato dall'art. 1 della L. 190/2012.
Denuncia ancora che a diversa conclusione non potrebbe pervenirsi facendo leva sul diverso profilo dell'inefficacia sopravvenuta per mancanza della previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della P.A. ”mai dedotta dalla ASL ed introdotta d'ufficio dal primo giudice”. 5.2. Il Collegio ritiene utile in primo luogo chiarire che il giudice di prime cure ha innanzi tutto stabilito la non sopravvenienza della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 D.Lgs 50/2016 (il quale prevede “2. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara, ovvero, per le procedura senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. ### può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicando alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il compromesso. 3. E' nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo dell'a amministrazione aggiudicatrice”) e della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 22, del codice degli appalti (il quale stabilisce che “Le procedure di arbitrato di cui all'articolo 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data in vigore del presente codice”). 5.3. Ciò detto si rileva che, come sottolineato dalla difesa dell'appellata, il richiamo da parte dell'art. 216 all'intero articolo 209 esclude la correttezza dell'impostazione interpretativa suggerita dall'appellante (secondo cui la norma riguarderebbe i soli elementi tecnici della struttura e funzionamento dell'arbitrato), deponendo invece nel senso dell'esclusione della sopravvivenza delle clausole compromissorie prive (come quelle in analisi) della preventiva autorizzazione motivata della stazione appaltante (preventiva autorizzazione già richiesta nella abrogata disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma 19, L. 120/2012 applicabile fino all'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti). 5.4. Del resto l'instaurazione del giudizio nella vigenza del nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs 50/2016 comporta l'applicazione della disciplina (anche di natura transitoria) relativa al regime autorizzativo della clausola compromissoria e delle conseguenze della sua violazione dettate dall'art. 209 D. L.vo 50/2016 e (per i contratti i cui bandi siano stati pubblicati in data anteriore) dall'art. 216 del medesimo decreto legislativo, non anche dell'abrogato art. 241, comma 1, del D.lgs n. 163/2006 come sostituito dall'art. 1, comma 19, L. 190/2012). 5.5. Ciò precisato si rileva che, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella pronuncia 58/2019 (richiamando la sentenza n. 108 del 2015 pronunciata in relazione all'art. 1 comma 25 della L. 190 del 2012) lo “ius superveninens consistente nel divieto di deferire le controversie ad arbitri senza una preventiva e motivata autorizzazione non ha l'effetto di rendere nulle in via retroattiva le clausole compromissorie originariamente contenute nei contratti, bensì quello di sancirne l'inefficacia per il futuro, in applicazione, del principio, espresso dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la nullità di un contratto o di una sua singola clausola, prevista da una norma limitativa dell'autonomia contrattuale che sopravvenga nel corso dell'esecuzione di un rapporto, incide sul rapporto medesimo, non consentendo la produzione di ulteriori effetti, sicché il contratto o la sua singola clausola si debbono ritenere non più operanti”. 5.6. Correttamente pertanto il primo giudice si è espresso in termini di sopravvenuta inefficacia delle originarie clausole compromissorie contenute nelle convenzioni stipulate tra le parti, rilevando come la predetta autorizzazione (non identificabile con le delibere mediante le quali erano stati approvati i contratti contenenti la clausola compromissoria) non fosse intervenuta neanche successivamente, non rinvenendosi agli atti alcuna delibera dell'Ente che avesse manifestato la volontà di avvalersi della clausola arbitrale, essendovi solo l'eccezione di incompetenza sollevata dal difensore dell'ente pubblico. 5.7. Né può ritenersi condivisibile il rilievo dell'appellante, il quale, richiamando 24641/2020, denuncia che erroneamente il primo giudice ha dichiarato l'inefficacia sopravvenuta per mancanza della previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della P.A., mai dedotta dall'appellata nel primo grado di giudizio (l'appellante rileva che il Giudice di legittimità, con riferimento a vicenda nella quale l'### civica aveva tempestivamente sollevato ex art. 38 c.p.c. l'esistenza di una clausola arbitrale, ha ritenuto che “la questione relativa alla sua sopravvenuta inefficacia, per violazione di norma imperativa sulla necessità dell'autorizzazione, doveva essere sollevata, del pari, tempestivamente (e non per la prima volta, come invece avvenuto, in comparsa conclusionale) essendo il citato art. 38 del codice di rito civile espressione di un principio che vuole il tema della competenza, per così dire, cristallizzato in limine”).
Al riguardo è appena il caso di rilevare come, a fronte dell'eccezione di arbitrato sollevata dalla convenuta in primo grado, l'attrice abbia subito rilevato che “le clausole compromissorie di cui all'art. 12 delle ### sono nulle perché confliggenti con il sopravvenuto divieto di arbitrato per i contratti della pubblica amministrazione stabilito dalla legge ed applicabile -in quanto norma di natura processualeanche ai contratti conclusi in precedenza”.
In definitiva deve ritenersi che l'eccezione relativa alla patologia delle clausole in base al nuovo regime normativo sia stata tempestivamente sollevata, sia pure con deduzione di una circostanza impeditiva dell'operatività della clausola avente un grado di maggiore invalidità (comunque implicante denuncia del difetto dei presupposti perché la clausola potesse continuare ad operare in un momento nel quale la legge ne aveva sancito la nullità) rispetto a quella poi ravvisata dal primo giudice.
Del resto il precedente richiamato dall'appellante, come correttamente sottolineato dalla difesa dell'appellata, si riferisce ad ipotesi in cui la nullità della clausola era stata prospettata solo in sede di comparsa conclusionale. 6. Va anche disatteso, nei termini che appresso si diranno, il secondo motivo di gravame. 6.1. Con tale motivo l'appellante lamenta che il primo giudice ha omesso di considerare che nella specie la ### prima e la ### & C. S.p.A. poi si erano dichiarate creditrici in relazione ad incarichi privi di copertura contrattuale siccome disposti con mere delibere aziendali e, quindi, completamente nulli per violazione delle norme imperative che disciplinano i rapporti di cui è parte un'amministrazione pubblica che richiedono la forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che la ### non avrebbe potuto mai agire a titolo negoziale per l'inadempimento, ma semmai esperire, ricorrendone i presupposti, altra azione.
Sostiene che il principio secondo cui i contratti tra la P.A. ed i privati debbono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta è stato reiteratamente ribadito dalla Suprema Corte anche in relazione alle ### sanitarie, in diverse e costanti pronunce.
Lamenta ad ogni modo che erroneamente il primo giudice ha ritenuto che il divieto delle concessioni di committenza sarebbe stato “esteso alle ### sanitarie soltanto a seguito delle modifiche apportate dall'art. 9, commi 31 e 32, L. 18.11.1998 n. 415, che ha incluso nell'art. 2, comma II, lett. c) l. n. 109/1994 -nell'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della leggeanche i “lavori civili relativi ad ospedali”.
Spiega che in realtà il divieto è stato introdotto in via generalizzata sin dalla sua prima versione dall'art. 19 del testo normativo che ricomprendeva sin dalla sua originaria versione certamente anche le ### tenuto anche conto che le modifiche di cui alla ### 415/1998 non si riferivano alla platea dei destinatari delle disposizioni (rimasti quelli di cui alle precedenti versioni) del testo legislativo.
Rileva l'erroneità del richiamo del primo giudice alla pronuncia n. 55 del 9 giugno 2000 resa in sede di controllo della Corte di ### che fa riferimento alle concessioni di gestione e quindi non si attaglia alla fattispecie in esame che è una concessione di servizi di committenza, totalmente differente (sul piano strutturale e funzionale dalla prima). 6.2. Giova preliminarmente chiarire che il Tribunale ha ricondotto i contratti stipulati in data ### e 22.01.1990 Rep. 111 alla figura delle concessioni di committenza di cui alla L. 1137/1929 le quali, stipulate nell'anno 1990, risultano perfettamente legittime all'epoca della loro conclusione.
Ciò premesso si rileva che, se è vero che con l'art. 19 della L. 109/1994 (entrata in vigore nel marzo 1994) è stato introdotto il divieto di stipula di nuove concessioni di committenza (il comma 3 del predetto articolo prevede che “le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni di attività di stazione appaltante”) ciò non esclude la sopravvivenza e permanenza delle concessioni in essere alla data dell'entrata in vigore della legge che ha introdotto il divieto della stipula di concessioni di committenza. 6.3. Con riferimento alla durata delle concessioni in disamina va rilevato che, come espressamente previsto sia nella convenzione del 25.10.1990 (intervenuta tra ### e ### di ### che nella convenzione del 22.01.1990 (intervenuta tra ### e ### di ###, all'art. 3 (rubricato “durata della convenzione” è previsto espressamente “La presente ### avrà durata a tutto il ### ed alla scadenza si intenderà prorogata sino al completamento dei programmi approvati di cui al punto a) art. 2. La Convezione stessa verrà a decadere se entro il detto periodo non verranno finanziati almeno parzialmente le opere e gli interventi del presente atto”.
E' evidente pertanto come, essendo la proroga prevista espressamente in contratto tale da operare automaticamente fino al completamento dei programmi approvati di cui al capo a) art. 2, alcuna necessità di espressione di nuova manifestazione di volontà negoziale delle parti era necessaria perché la proroga potesse operare.
In definitiva la espressa previsione negoziale della proroga fino al completamento dei programmi approvati di cui al punto a) art. 2 della ### escludeva la necessità di concludere veri e propri negozi di proroga, mentre il riferimento alla deliberazione ex ### di ### n. 242 del 7.09.1994 (contenuto nella deliberazione della ### n. 1507 del 20.12.2002 e nella deliberazione della medesima A.U.S.L. n. 845 del 22.09.2004) di proroga dell'incarico di cui alla convenzione del 25.10.1990 “sino al completamento del programma di cui al punto a art. 2 della convenzione” ed il riferimento alla proroga prevista, quanto alla convenzione del 22.01.1990, nelle deliberazioni aziendali n. 510 del 11.04.1995 e n. 0555 del 17.05.1996 (indicate e richiamate dalla ASL nella comparsa di costituzione in primo grado), debbono essere interpretate come aventi valore ricognitivo di una proroga già operante in forza delle previsioni contrattuali. 6.4. Resta tuttavia da precisare che la proroga è stata prevista e deve considerarsi operante, sì da consentire di individuare nelle originarie convenzioni il titolo del pagamento del corrispettivo, limitatamente a tutte le attività e prestazioni (poi dettagliate alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h) i)) relative ai soli programmi approvati alla scadenza dei contratti. 7. Meritevole di accoglimento si rivela, in conseguenza di quanto appena precisato al precedente paragrafo, il terzo motivo di gravame. 7.1. Con tale motivo l'appellante -preliminarmente ricordato che il primo giudice ha riconosciuto alla ### & C. S.p.A. il compenso per la progettazione del nuovo comparto operatorio ### del vecchio ### di ### rispetto al quale la ### aveva emesso la fattura n. 13 del 13.05.2003 per un importo di € 34.553,78 nonché il compenso del coordinatore della sicurezza per il quale la ### aveva emesso la fattura n. 14 del 13.05.2003 per € 7.172,30- ribadisce che dette attività traggono il proprio titolo non già in un atto negoziale ma nella ### dell'allora ASL n. 1 di ### n. 1707 del 20.12.2002 dalla quale comunque si ricavava che l'asserita proroga della convenzione valeva “sino al compimento dei programmi approvati di cui al punto a) art. 2 della Convenzione” e, quindi, per quelli relativi a “a studio di fattibilità e programma degli interventi”, rispetto ai quali la ### non avrebbe avuto e non ha diritto al compenso.
Spiega che con la deliberazione in argomento (intervenuta a distanza di dodici anni dalla predetta ### il ### generale dell'allora ### n. 1, nel dare atto della sopravvenuta esigenza di procedere al “recupero di una sala operatoria del vecchio blocco operatorio da destinare a day-surgery, utilizzando fondi ex art. 20 L. 67/88” aveva proceduto al loro diretto affidamento con la medesima delibera al ### “della redazione del progetto esecutivo per il recupero della sala operatoria, ubicata nella vecchia ala ospedaliera da destinare all'attività per Day Surgery” e quindi, “visto il progetto redatto dal ### per il recupero della sala operatoria di che trattasi, trasmesso con nota rif.
CC/###fm(165 del 29.11.2002” aveva deliberato di approvare il predetto progetto”.
Spiega che trattasi all'evidenza di incarico nuovo e diverso (“recupero di una sala operatoria del vecchio blocco operatorio”) non contemplato in alcun modo nella convenzione del 1990 né riferibile a programma approvato entro il ###, quindi intervenuto al di fuori di un valido programma di prorogatio, senza essere seguito dalla stipula di un valido atto negoziale idoneo ad impegnare validamente le parti, con conseguente nullità dell'incarico medesimo e delle relative pretese creditorie, a maggior ragione per l'inesistente compenso del coordinatore della sicurezza per (€ 7.172,30).
Evidenzia ancora l'irrilevanza della nota del 2006 con la quale l'ente aveva chiesto una riduzione del quantum fatturato, non potendo detta circostanza assumere alcuna valenza ricognitiva dal punto di vista strettamente contrattuale.
Aggiunge come, successivamente all'approvazione del progetto esecutivo relativo al “recupero della sala operatoria, ubicata nella vecchia ala ospedaliera da destinare all'attività per Day Surgery”, fosse anche intervenuta una rinnovata valutazione organizzativa con necessità di ubicare il comparto operatorio per ### in prossimità del ### realizzato nella nuova ala ospedaliera (tanto che era intervenuta la nuova delibera n. 845/2004 con cui si era approvato un nuovo progetto), sicché si era avviato un programma del tutto differente rispetto a quello oggetto dell'incarico approvato con deliberazione del ### n. 1507 del 10.12.2002)”. 8.2. Rileva il Collegio che il motivo di gravame in analisi si rivela meritevole di accoglimento sotto il primo profilo evidenziato dall'appellante.
Ribadito che la proroga convenzionale, prevista nell'art. 3 della convenzione del 25.10.1990 come destinata ad operare a far data dal 1.01.1994, e la proroga richiamata dalla delibera deliberazione ex ### di ### n. 242 del 7.09.1994, fanno riferimento alle prestazioni relative ai programmi approvati (evidentemente al momento di operatività della proroga), si rileva come il progettato “recupero di una sala operatoria del vecchio blocco operatorio da destinare a day-surgery, utilizzando fondi ex art. 20 L. 67/88” si riferisca ad un intervento la cui necessità di realizzazione era emersa a seguito di una esigenza sopravvenuta, che aveva condotto alla attribuzione dell'incarico della redazione del progetto alla ### ed alla sua successiva approvazione.
E' evidente allora che si trattava di un incarico del tutto avulso dall'ambito applicativo dell'originaria convenzione del 25.10.1990 e della proroga della stessa (non essendo contemplato nella convenzione del 1990 né riferibile a programma approvato entro il ###), quindi intervenuto al di fuori di un valido programma di prorogatio, sicché per l'affidamento dello stesso sarebbe occorso un valido atto negoziale atto ad impegnare validamente le parti, con conseguente nullità dell'incarico e non debenza delle pretese creditorie relative sia alla progettazione esecutiva dell'intervento (per il complessivo importo di € 34.553,78) che al coordinamento della sicurezza per € 7.172,30. 8.3. Da ciò consegue che la sentenza deve essere riformata nella parte in cui ha riconosciuto il credito del ### per i titoli sopra indicati, sicché il credito del ### deve essere ridotto, per effetto della detrazioni degli importi predetti, ad € 1.592,65 = € 43.318,73 - 41.726,08 (€ 34.553,78 + € 7.172,30) e la condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellata costituita a titolo di sorte capitale deve essere rideterminato (in ragione della cessione intervenuta in favore della ### & S.p.A. in misura pari al 91,25%) in € 1.453,29.
Su tale somma, come previsto nella sentenza di primo grado, competono gli interessi legali e moratori, da calcolarsi ai sensi dell'art. 6 delle convenzioni stipulate tra le parti, dalla data della notifica della domanda giudiziale al saldo. 9. Infondato si rivela, invece, il quarto motivo dell'appello principale. 9.1 Con tale motivo l'appellante si duole del fatto che il primo giudice, pur avendo riconosciuto la nullità delle convenzioni ripassate con ### ai sensi dell'art. 19, comma ### L. 109/1994 ha comunque liquidato gli interessi pattuiti.
Al riguardo rileva che, per quanto è dato rilevare dai tabulati ex adverso prodotti, le fatture delle quali si chiedono gli interessi di mora risalirebbero ad epoca successiva alla richiamata ### n 109 dell'11.02.1994 il cui art. 19 ha escluso la possibilità di affidamenti secondo lo schema della concessione di committenza, sicché detti interessi non sarebbero dovuti in quanto ipoteticamente maturati in periodo di illegittima prorogatio dei rapporti convenzionali. 9.2. Al riguardo -richiamato quanto argomentato nei paragrafi 6.1., 6.2. e 6.3. in ordine alla legittimità delle concessioni di committenza stipulate prima dell'introduzione del relativo divieto, nonché in ordine alla sopravvivenza e permanenza (al pari di tutte le previsioni in esse contenute) di quelle in essere (nella specie in regime di prorogatio in forza delle stesse previsioni contrattuali) al momento dell'introduzione del divietosi rileva come privo di pregio si riveli l'assunto dell'appellante secondo cui, vertendosi nella specie in ipotesi di nullità sopravvenuta del contratto, non potrebbero trovare applicazione gli interessi moratori previsti in quel contratto. 9.3. Condivisibile al riguardo e meritevole di essere in questa sede condiviso si rivela il rilievo secondo cui la nullità prevista dall'art. 19 comma III L. n. 109/1994 delle convenzioni relative alla concessioni di committenza non può colpire retroattivamente le convenzioni già stipulate ed ancora vincolanti tra le parti per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni eseguite. 9.4. Per il resto si rileva che alcuna critica è stata rivolta all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni, dell'avvenuto finanziamento dei lavori, dell'entità del ritardo e della quantificazione del debito per interessi convenzionali e moratori, né si è in alcun modo contestata la riferibilità delle fatture a prestazioni rese in relazione a programmi già approvati alla data del 31.12.1993. 10. Non resta che procedere all'esame dell'appello incidentale, partendo subito dal primo motivo di gravame, che si rivela infondato. 10.1. Con tale motivo l'appellante si duole del fatto che, sebbene il primo giudice abbia riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni di cui alle fatture n. 71 del 19.12.2001 per € 734,57 (per la redazione della relazione -imposta dall'art. 7 D.M.LL.PP. 18.09.1967 17321- acclarante i rapporti economici tra gli ### e relativa al giudizio riservato sulla condotta dei lavori da parte dell'appaltatore, riferita al ### di ### di ###, 73 del 19.12.2001 per € 539,26 (per la redazione della relazione acclarante i rapporti economici tra gli ### e relativa al giudizio riservato sulla condotta dei lavori da parte dell'appaltatore, riferita al DSB di ###, n. 74 del 19.12.2001 per € 318,82 (per la redazione della relazione acclarante i rapporti economici tra gli ### e relativa altresì al giudizio riservato sulla condotta dei lavori da parte dell'appaltatore, riferita dal DSB di ###, ha poi omesso considerare l'ulteriore importo di € 1.592,65 (€ 734,57 + € 539,26 + € 318,82) pure riconosciuto come spettante. 10.2. Il Collegio rileva che in realtà, come evincibile sia dalla motivazione dell'impugnata sentenza che dal dispositivo della stessa e come evidenziato al paragrafo 8.3, il Tribunale ha in realtà conteggiato, nel determinare il credito complessivo per capitale del ### tutte le voci creditorie riconosciute in sentenza pervenendo al complessivo importo di € 43.318,73 (€ 34.553,78 + € 7.172,30 + € 1.592,65) per poi condannare la ASL al pagamento in favore dell'intervenuta dell'importo di € 39.528,35 (pari al 91,25 %, corrispondente alla quota di credito di cui la ### & ## S.p.A. risultava cessionaria). 11. Infondato si rivela anche il secondo motivo di gravame. 11.1. Con tale motivo l'appellante incidentale si duole del mancato riconoscimento del credito relativo alla fattura n. 1/2008, dell'importo di € 27.525,65.
Al riguardo rileva che il Tribunale ha erroneamente ritenuto: - non inviata alla parte convenuta la fattura in questione; - non ricompresa detta fattura nell'elenco delle fatture ### relative ai lavori di ristrutturazione e messa a norma del ### di ### - affetta la fattura da genericità in considerazione anche delle diverse prestazioni richiamate.
Evidenzia che in realtà: - la fattura era stata regolarmente inviata alla ASL e da questa ricevuta; - nessun elemento di giudizio era lecito trarre dal fatto che la fattura non fosse presente nell'elenco di cui al documento di parte attrice n. 17 (riferendosi quell'elenco al primo stralcio), mentre era riportata regolarmente nell'elenco del secondo stralcio; - il conteggio era stato inviato con la lettera raccomandata del 12.12.2007, dal quale si evinceva che il calcolo del compenso era stato eseguito considerando dovuto, per la prestazione dello studio di fattibilità per la ristrutturazione e messa a norma del quartiere operatorio, un importo calcolato nella medesima proporzione rispetto a quello approvato per la stessa prestazione con la delibera 2266 del 19.07.1993 per lo studio di fattibilità della ristrutturazione dell'intero presidio ospedaliero..
Rileva che il primo giudice ha anche errato nel non considerare, quanto alla verifica della effettiva esecuzione delle prestazioni, che le prestazioni relative allo studio di fattibilità sono logicamente antecedenti all'inizio dei lavori e che la concessionaria aveva documentato che l'opera era stata finanziata e realizzata come comprovato dalla produzione del ### delle ### del 2° stralcio, dalla ### del ### del procedimento sul ### e dalla ### sul conto finale per le medesime opere. 11.2 Al riguardo ritiene il Collegio che il richiamo operato dall'appellante incidentale alla documentazione prodotta in primo grado non sia idonea ad inficiare la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui ha negato il riconoscimento del credito di cui alla fattura n. 1/2008.
Se è vero che, come comprovato dai documenti prodotti in primo grado in allegato alla memoria istruttoria con il n. 14.6, risulta che la fattura n. 01/E del 15.01.2008 (per l'importo di € 22.488,27 più accessori per un totale di € 27.525,65) relativa allo “studio di fattibilità della ristrutturazione e messa a norma del P.O. ### stralcio” è stata effettivamente inviata alla ASL (vedi nota del 15.01.2008 con allegata fattura) ed è stata effettivamente ricevuta dalla ASL (vedi avviso ricevimento racc. AR del 16.01.2008), non risulta tuttavia dall'esame del documento n. 31 che detta fattura sia inserita nell'elenco prodotto con detto documento.
Né dirimente, al fine di dissipare l'indeterminatezza relativa al quantum del compenso preteso ed alla verifica dell'an delle prestazioni effettivamente eseguite (anche in ragione della pluralità di quelle indicate in fattura (studio fattibilità della ristrutturazione e messa a norma del P.O. di ### stralcio), si rivela la nota del 12.12.2007, palesemente inidonea ad esplicitare i criteri di determinazione del compenso richiesto, facendosi nella stessa generico riferimento all'applicazione “in modo proporzionale così come è avvenuto per il 1° stralcio”.
Neanche -a fronte della contestazione di parte convenuta in primo grado della realizzazione dello studio di fattibilità della ristrutturazione e messa a norma del presidio ospedaliero di ### e del rilievo del primo giudice in ordine alla mancata dimostrazione del creditopuò assumere significativo rilievo, al fine della dimostrazione della natura ed entità delle singole prestazioni eseguite, il solo riferimento operato dall'appellante al fatto che “le prestazioni relative allo studio di fattibilità sono logicamente antecedenti all'inizio dei lavori” e che nella specie era stata documentata l'esecuzione dell'opera. 12. Concludendo, per effetto della rideterminazione in riduzione del credito in linea capitale della ### all'importo di € 1.592,65 in ragione della riconosciuta esclusione (in questa sede) della debenza degli importi delle fatture n. 13 del 13.05.2003 per € 34.553,70 e n. 14 del 13.05.2003 per € 7.172,30, l'appellante deve essere condannata al pagamento in favore dell'appellata dell'importo di € 1.453,29 (pari al 91,25% corrispondente alla quota di credito acquistata dalla cessionaria, odierna appellata costituita).
Su tale somma, come previsto nella sentenza di primo grado, competono gli interessi legali e moratori, da calcolarsi ai sensi dell'art. 6 delle convenzioni stipulate tra le parti, dalla data della notifica della domanda giudiziale (12.12.2017) al saldo.
Giova a questo punto precisare che l'esclusione della debenza degli importi di cui alle fatture n. 13 del 13.05.2003 e n. 14 del 13.05.2003 comporta la riduzione del credito riconosciuto dal primo giudice per il ritardo nel pagamento delle fatture pagate in ritardo relativamente alla ### del 25.10.1990 (il primo giudice ha a tale titolo riconosciuto l'importo di € 41.326,11).
Detto importo deve essere ridotto nella misura di € 27.984,37 (€ 23.174,14 + € 4.810,23) per le quote relative alle fatture nn. 13 e n. 14 del 13.05.2003 (prospetto 3 delle produzioni attoree di primo grado) in quanto non dovute, sicché relativamente alla convenzione del 25.10.1990 il credito per interessi legali e moratori deve essere ridotto ad € 13.341,74 (€ 41.326,17 - € 27.984,37) Aggiungendo detto importo a quello di € 71.851,88 riconosciuto dal primo giudice per il ritardo nel pagamento delle fatture pagate in ritardo relativamente alla convenzione del 22.01.1990 Rep. 111 si perviene all'importo complessivo di € 85.193,62 e, calcolando su tale importo la percentuale del 91,25 %, si giunge all'importo (€ 77.739,18) che la ASL è tenuta a pagare a titolo di interessi legali e moratori all'appellata costituita fino al 30.09.2017.
Sulle somme riconosciute, siccome affermato al primo giudice e non oggetto di censure in primo grado (se non nei termini, disattesi, di cui al quarto motivo dell'appello principale), debbono poi essere riconosciuti gli interessi legali e moratori dalla data della notifica della domanda giudiziale (12.12.2017) sino all'effettivo soddisfo. 13. Venendo al regolamento delle spese del primo e del secondo grado si rileva che, tenuto conto dell'esito decisorio e del ridimensionamento delle pretese azionate dalla attuale appellata in primo grado, sussistono i presupposti per dichiarare compensate nella misura del 40% le spese del giudizio e per condannare la ASL appellante al pagamento in favore dell'appellata dei residui 60% delle spese, liquidate nell'intero come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento e con riduzione per il presente grado nella misura del 50% della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione, essendo stata svolta udienza dedicata alla trattazione dell'istanza di sospensione. 14. Al rigetto dell'appello incidentale consegue l'obbligo della società appellante incidentale di versamento di un importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato, trattandosi di impugnazione iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013 (cfr. l'art. 1 comma 17 della l. 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del DPR n. 115/2002 con l‘inserimento del comma 1 quater, in base al quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis). P.Q.M. La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) In parziale accoglimento dell'appello principale ### l'appellante #### n. 1 ### - ### - L'### al pagamento, in favore della appellata ### & C. S.p.A., per le causali di cui in motivazione, dell'importo di € 1.453,29 a titolo di sorte capitale, oltre all'importo di € 77.739,18 a titolo di interessi sino al 30.09.2017, oltre interessi legali e moratori, da calcolarsi ai sensi dell'art. 6 delle convenzioni stipulate tra le parti, dalla data della notifica della domanda giudiziale al saldo; 2) RIGETTA l'appello incidentale; 3) DICHIARA compensate tra l'appellante principale e l'appellata costituita ### & C. S.p.A. le spese del doppio grado e condanna l'appellante principale al pagamento, in favore di quest'ultima, del residuo 60% delle spese del doppio grado che liquida nell'intero: quanto al primo grado di giudizio in complessivi € 13.430,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge; quanto al presente grado in complessivi € 12.154,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge; 4) DICHIARA che l'appellante incidentale è tenuta al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per la stessa impugnazione; Così deciso in L'### nella camera di consiglio del 19.03.2024 ### rel. est. ### (dott. ### (dott. ###
causa n. 618/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Orlandi Nicoletta, Ciofani Carla