... stata demandata la decisione sulla domanda di condanna generica chiesta dalla parte civile, ma in - quello che andrà a pronunciarsi sul quantum debeatur, a seguito della domanda che la parte attrice andrà a proporre al Tribunale, in separato giudizio, per ottenere ristoro di tutti i danni subiti.
1.3. Testualmente, nell'art. 385 comma 3 cod.proc.civ. si prevede che la Corte di Cassazione «se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio».
1.4. Il Giudice del rinvio, in realtà, ha deciso nel pieno rispetto dei limiti segnati dal dictum della Corte di cassazione e dalla domanda originaria proposta dalla parte civile. Va precisato che La Corte territoriale, dopo avere ritenuto sussistenti i requisiti fattuali per fondare un giudizio di responsabilità civile con condanna generica, non ha effettuato alcun formale rinvio del giudizio innanzi al Tribunale, come impropriamente affermato dal ricorrente, avendo invece ritenuto che il danno dovesse essere liquidato in separata sede, essendo stata originariamente chiesta una condanna generica.
1.5. Sul punto vale il principio per cui, qualora la parte civile (leggi tutto)...